ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 168

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
28 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/435/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 168/1


REGOLAMENTO (CE) N. 708/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2)

L’acquacoltura è un settore in rapida espansione, orientato all’innovazione e alla ricerca di nuovi sbocchi. Per adeguare la produzione alle condizioni di mercato è importante che il settore punti sulla diversificazione delle specie allevate.

(3)

In passato il comparto dell’acquacoltura ha tratto vantaggi economici dall’introduzione di specie esotiche e dalla traslocazione di specie localmente assenti (ad esempio la trota iridea, l’ostrica giapponese e il salmone). L’obiettivo politico per il futuro consiste quindi nell’ottimizzare i benefici derivanti da tali pratiche evitando nel contempo alterazioni degli ecosistemi e interazioni biologiche negative con le popolazioni indigene, comprese le mutazioni genetiche, e limitando la diffusione di specie non bersaglio ed altri impatti dannosi sugli habitat naturali.

(4)

Le specie esotiche invasive sono state individuate come una delle cause principali della perdita di specie autoctone e dei danni alla biodiversità. Ai sensi dell’articolo 8, lettera h), della convenzione sulla diversità biologica (CBD), della quale la Comunità è parte, ciascuna parte contraente, per quanto possibile e appropriato, è tenuta a vietare l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie e di controllare od eradicare tali specie. In particolare, la conferenza delle parti della CBD ha adottato la decisione VI/23 relativa alle specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, il cui allegato stabilisce principi guida per la prevenzione, l’introduzione e la mitigazione degli impatti di dette specie esotiche.

(5)

La traslocazione di specie all’interno del loro areale di distribuzione naturale verso zone in cui tali specie sono localmente assenti per specifiche ragioni biogeografiche può inoltre presentare rischi per gli ecosistemi di tali zone. È quindi opportuno che anche tale pratica rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(6)

È opportuno pertanto che la Comunità elabori un quadro normativo volto a garantire un’adeguata protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall’impiego di specie alloctone in acquacoltura. Detto quadro normativo dovrebbe comprendere procedure per l’analisi dei rischi potenziali, l’adozione di provvedimenti basati sui principi di prevenzione e precauzione ed eventualmente l’adozione di piani d’emergenza. Tali procedure dovrebbero essere definite tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’ambito delle vigenti normative volontarie quali, in particolare, il codice di condotta per l’introduzione e il trasferimento di organismi marini del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e il codice di condotta e manuale di procedure per l’introduzione e il trasferimento di organismi marini o d’acqua dolce della Commissione consultiva europea per la pesca nelle acque interne (EIFAC).

(7)

Le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l’applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (4), e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (5).

(8)

I rischi potenziali, che in alcuni casi possono essere di ampia portata, sono inizialmente più evidenti a livello locale. Le caratteristiche dei vari ambienti acquatici locali della Comunità differiscono in modo significativo e gli Stati membri dispongono di conoscenze e competenze adeguate per valutare e gestire i rischi cui sono esposti gli ambienti acquatici soggetti alla loro sovranità o giurisdizione. Pertanto è opportuno che l’attuazione delle misure previste dal presente regolamento rientri essenzialmente nelle competenze degli Stati membri.

(9)

Si dovrebbe tener conto del fatto che non dovrebbero essere soggetti ad alcuna valutazione preventiva del rischio ambientale i movimenti di specie esotiche o localmente assenti destinate ad essere tenute in impianti di acquacoltura chiusi e sicuri che presentino un rischio di fuga molto ridotto.

(10)

Tuttavia, in caso di rischi non trascurabili che possono interessare altri Stati membri, sarebbe opportuno disporre di un sistema comunitario di consultazione delle parti interessate e convalida delle autorizzazioni prima del loro rilascio da parte degli Stati membri. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (6), dovrebbe formulare il parere scientifico nell’ambito di tale consultazione e il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito dalla decisione 1999/478/CE della Commissione (7), dovrebbe trasmettere il parere dei gruppi di interesse nei settori dell’acquacoltura e della tutela ambientale.

(11)

Alcune specie esotiche vengono comunemente usate in acquacoltura da molto tempo in alcune parti della Comunità. Le attività ad esse collegate dovrebbero pertanto beneficiare di un trattamento differenziato che ne agevoli lo sviluppo senza alcun onere amministrativo supplementare a condizione che l’origine possa fornire stock privi di specie non bersaglio. Agli Stati membri che lo desiderino, dovrebbe essere consentito limitare l’impiego nel loro territorio di tali specie dall’uso consolidato.

(12)

Nel presente regolamento nulla vieta agli Stati membri di disciplinare con normativa nazionale il mantenimento di specie esotiche o localmente assenti in acquari e stagni privati.

(13)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(14)

A fini di efficienza, la procedura di modifica degli allegati I, II, III e IV del presente regolamento necessaria per adeguarli al progresso scientifico e tecnico dovrebbe essere la procedura di gestione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro volto a disciplinare l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l’eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo ad esse associata sugli habitat acquatici e contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica all’introduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie localmente assenti ai fini del loro impiego in acquacoltura nella Comunità che abbiano luogo successivamente alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile a norma dell’articolo 25, paragrafo 1.

2.   Il presente regolamento non si applica alle traslocazioni di specie localmente assenti all’interno di uno Stato membro, eccetto nei casi in cui, sulla base dei pareri scientifici, vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti dalla traslocazione. Nel caso in cui sia stato designato un comitato consultivo ai sensi dell’articolo 5, esso sarà responsabile della valutazione dei rischi.

3.   Il presente regolamento si applica a tutte le attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione degli Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni o caratteristiche, nonché a tutti gli organismi esotici e localmente assenti acquatici allevati. Esso si applica alla pratica dell’acquacoltura a prescindere dal mezzo acquatico utilizzato.

4.   Il presente regolamento non si applica alla detenzione di piante o animali acquatici ornamentali in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici, stagni da giardino o acquari confinati conformi alle disposizioni dell’articolo 6 della decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali (9), o in impianti dotati di sistemi di trattamento degli effluenti conformi alle finalità previste all’articolo 1.

5.   Il presente regolamento, ad eccezione degli articoli 3 e 4, non si applica alle specie elencate nell’allegato IV. La valutazione del rischio di cui all’articolo 9 non si applica alle specie elencate nell’allegato IV, salvo qualora gli Stati membri desiderino limitare l’impiego nel loro territorio delle specie interessate.

6.   I movimenti di specie esotiche o localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi non sono oggetto di valutazione preventiva del rischio, salvo qualora gli Stati membri intendano adottare misure specifiche.

7.   L’introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possono, in futuro, essere esonerate dal richiedere un’autorizzazione ai sensi del capo III sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche. Ci si attende che i progressi nella comprensione scientifica della biosicurezza nei moderni sistemi chiusi scaturiscano, tra l’altro, dalla ricerca sulle specie esotiche finanziata dalla Comunità. La relativa decisione sarà presa entro il 31 marzo 2009 secondo la procedura di cui all’articolo 24.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del seguente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«acquacoltura»: l’attività di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (10);

2)

«impianto di acquacoltura aperto»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

3)

«impianto di acquacoltura chiuso»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua e separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

4)

«organismi acquatici»: qualsiasi specie acquatica appartenente al regno animale, vegetale e protista, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali individui che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

5)

«organismi poliploidi»: organismi tetraploidi artificialmente indotti (4N), vale a dire organismi acquatici in cui è stato raddoppiato, mediante tecniche di manipolazione cellulare, il numero di cromosomi nelle cellule;

6)

«specie esotica»:

a)

una specie o una sottospecie di un organismo acquatico che si trova al di fuori del suo areale conosciuto di distribuzione naturale e della sua area di dispersione potenziale naturale;

b)

organismi poliploidi e specie fertili ibridate artificialmente a prescindere dal loro areale di distribuzione naturale o di dispersione potenziale;

7)

«specie localmente assente»: una specie o sottospecie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all’interno del suo areale di distribuzione naturale;

8)

«specie non bersaglio»: qualsiasi specie o sottospecie di un organismo acquatico, potenzialmente pericolosa per l’ambiente acquatico, trasportata accidentalmente insieme a un organismo acquatico oggetto di un’introduzione o di una traslocazione, ad eccezione degli organismi patogeni disciplinati dalla direttiva 2006/88/CE;

9)

«movimento»: introduzione e/o traslocazione;

10)

«introduzione»: il processo attraverso il quale una specie esotica è spostata intenzionalmente in un ambiente al di fuori del suo areale di distribuzione naturale ai fini del suo impiego in acquacoltura;

11)

«traslocazione»: il processo attraverso il quale una specie localmente assente è spostata intenzionalmente all’interno del suo areale di distribuzione naturale verso una zona in cui prima era assente per ragioni biogeografiche, ai fini del suo impiego in acquacoltura;

12)

«fase di rilascio pilota»: l’introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti su scala limitata per valutare l’interazione ecologica con le specie e gli habitat autoctoni al fine di verificare le ipotesi emerse dalla valutazione dei rischi;

13)

«richiedente»: la persona fisica o giuridica o l’entità che propone di effettuare l’introduzione o la traslocazione di un organismo acquatico;

14)

«quarantena»: un processo attraverso il quale gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;

15)

«impianto di quarantena»: un impianto in cui gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;

16)

«movimento routinario»: il movimento di organismi acquatici a partire da un’origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non obiettivo e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, per esempio i sistemi chiusi di cui al punto 3, non produce effetti negativi sull’ambiente;

17)

«movimento non routinario»: qualsiasi movimento di organismi acquatici non conforme ai criteri che definiscono i movimenti routinari;

18)

«Stato membro destinatario»: lo Stato membro nel cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente;

19)

«Stato membro d’origine»: lo Stato membro dal cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 4

Misure volte ad evitare effetti negativi

Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità, in particolare per quanto riguarda le specie, gli habitat e le funzioni dell’ecosistema, che potrebbero insorgere a seguito dell’introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell’ambiente naturale.

Articolo 5

Organi decisionali e consultivi

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento (di seguito «autorità competente» o «autorità competenti»). Ciascuna autorità competente può essere assistita da un comitato consultivo da essa designato, nel quale sono rappresentate adeguate competenze in campo scientifico (di seguito «comitato consultivo»). Qualora uno Stato membro non designi un comitato consultivo, l’autorità competente o le autorità competenti assumono i compiti assegnati nel presente regolamento a detto comitato.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

Articolo 6

Domande di autorizzazione

1.   Un operatore di acquacoltura che intenda effettuare l’introduzione di una specie esotica o la traslocazione di una specie localmente assente non contemplata dall’articolo 2, paragrafo 5, chiede un’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro destinatario. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni.

2.   Unitamente alla domanda di autorizzazione il richiedente presenta un fascicolo contenente le linee guida indicative elencate nell’allegato I. Il comitato consultivo determina se la domanda contiene tutte le informazioni necessarie a valutare se il movimento proposto sia routinario o non routinario, e se è pertanto ricevibile, e trasmette il proprio parere all’autorità competente.

3.   Entro la fine del periodo di autorizzazione, una domanda per un’ulteriore autorizzazione può essere presentata facendo riferimento alla precedente. Se non si sono verificati effetti negativi documentati sull’ambiente, il movimento proposto è considerato un movimento routinario.

Articolo 7

Tipo di movimento proposto

Il comitato consultivo valuta se il movimento proposto si configura routinario o non routinario e se il rilascio deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota e trasmette il proprio parere all’autorità competente.

Articolo 8

Movimento routinario

Nel caso di movimenti routinari l’autorità competente può concedere un’autorizzazione indicando, se del caso, se il movimento deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota secondo quanto disposto ai capi IV e V.

Articolo 9

Movimento non routinario

1.   In caso di movimenti non routinari deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale secondo quanto specificato nell’allegato II. L’autorità competente decide se detta valutazione debba essere effettuata dal richiedente o da un organismo indipendente e stabilisce chi ne debba sostenere i costi.

2.   Sulla base della valutazione del rischio ambientale il comitato consultivo comunica all’autorità competente il proprio parere in merito ai rischi avvalendosi del modello di relazione sintetica che figura nella parte 3 dell’allegato II. Se il livello di rischio identificato dal comitato consultivo è basso, l’autorità competente può concedere l’autorizzazione senza ulteriori formalità.

3.   Se il comitato consultivo ritiene che il movimento di organismi acquatici proposto presenta un livello di rischio medio o elevato, ai sensi dell’allegato II, parte 1, esamina la domanda in consultazione con il richiedente al fine di verificare se sono disponibili procedimenti o tecnologie di mitigazione che consentano di abbassare il livello di rischio. Il comitato consultivo trasmette all’autorità competente i risultati del suo esame e, servendosi del modello riportato nella parte 3 dell’allegato II, precisa il livello di rischio e le ragioni di una sua eventuale riduzione.

4.   L’autorità competente può autorizzare movimenti non routinari solo se la valutazione dei rischi, tenuto conto di eventuali misure di mitigazione, consente di concludere che il livello di rischio ambientale è basso. Qualsiasi rigetto di una domanda di autorizzazione deve essere debitamente motivato in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione.

Articolo 10

Termine per la decisione

1.   La decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione è notificata per iscritto al richiedente entro un termine ragionevole, che comunque non può superare sei mesi dalla data della domanda, eccetto il tempo impiegato dal richiedente per fornire le eventuali informazioni supplementari richieste dal comitato consultivo.

2.   Gli Stati membri firmatari del CIEM possono chiedere che le domande e le valutazioni dei rischi riguardanti organismi marini siano riesaminate dal CIEM prima che il comitato consultivo esprima il proprio parere. In tali casi il termine per la decisione può essere prorogato di ulteriori sei mesi.

Articolo 11

Movimenti che interessano Stati membri vicini

1.   Qualora l’impatto ambientale, noto o potenziale, di un movimento proposto di un organismo possa interessare gli Stati membri vicini, l’autorità competente informa lo o gli Stati membri interessati e la Commissione della propria intenzione di autorizzare tale movimento trasmettendo un progetto di decisione accompagnato da una motivazione e una sintesi della valutazione del rischio ambientale ai sensi della parte 3 dell’allegato II.

2.   Gli altri Stati membri interessati possono comunicare per iscritto le loro osservazioni alla Commissione entro due mesi dalla data della notifica.

3.   La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, e del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito dalla decisione 1999/478/CE, conferma, respinge o modifica la proposta di decisione di concedere un’autorizzazione entro sei mesi dalla data della notifica.

4.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

Articolo 12

Revoca dell’autorizzazione

L’autorità competente può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo in debita considerazione le norme amministrative nazionali.

CAPO IV

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE INTRODUZIONI AUTORIZZATE

Articolo 13

Osservanza di altre disposizioni comunitarie

L’autorizzazione di un’introduzione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:

a)

le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;

b)

le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (11).

Articolo 14

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti o chiusi senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. Non sono considerati routinari i movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto.

Articolo 15

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti in caso di introduzioni non routinarie

1.   In caso di introduzioni non routinarie, il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti è subordinato, se necessario, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Gli organismi acquatici sono collocati in un impianto di quarantena designato situato nel territorio della Comunità, in conformità alle condizioni stabilite nell’allegato III, ai fini della costituzione di uno stock riproduttivo.

3.   L’impianto di quarantena può essere situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro destinatario, a condizione che tutti gli Stati membri interessati siano d’accordo e che tale opzione sia stata inclusa nella valutazione del rischio ambientale ai sensi dell’articolo 9.

4.   Se del caso, negli impianti di acquacoltura dello Stato membro destinatario può essere utilizzata solo la progenie degli organismi acquatici introdotti, purché durante la quarantena non sia riscontrata alcuna presenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose. Lo stock adulto può essere rilasciato nei casi in cui gli organismi non si riproducono in cattività o sono sterili dal punto di vista riproduttivo, purché sia confermata l’assenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose.

Articolo 16

Fase di rilascio pilota in impianti di acquacoltura aperti

L’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Articolo 17

Piani di emergenza

Per tutte le introduzioni non routinarie e le fasi di rilascio pilota il richiedente predispone un piano di emergenza, da sottoporre all’approvazione dell’autorità competente, il quale preveda tra l’altro la rimozione delle specie introdotte dall’ambiente o una riduzione della loro densità, da attuare in caso di eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Ove si verifichi un tale evento, i piani di emergenza sono attuati senza indugio e l’autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente, secondo il disposto dell’articolo 12.

Articolo 18

Monitoraggio

1.   Tutte le specie esotiche sono sottoposte a monitoraggio nei due anni successivi al loro rilascio in impianti di acquacoltura aperti o per un ciclo generazionale completo, se tale ciclo ha durata superiore, al fine di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di impatti ulteriori o diversi da quelli prospettati. Particolare attenzione è data al livello di diffusione o di contenimento delle specie. L’autorità competente decide se il richiedente dispone di conoscenze adeguate o se il monitoraggio deve essere eseguito da un altro organismo.

2.   Fatto salvo il parere del comitato consultivo, l’autorità competente può chiedere di prolungare il periodo di monitoraggio al fine di valutare eventuali effetti a lungo termine sull’ecosistema che risultino non facilmente individuabili nel periodo previsto al paragrafo 1.

3.   Il comitato consultivo valuta i risultati del programma di monitoraggio e prende nota, in particolare, di qualsiasi fenomeno che non sia stato correttamente previsto in sede di valutazione dei rischi. I risultati di tale valutazione sono trasmessi all’autorità competente, che inserisce una sintesi dei risultati stessi nel registro nazionale di cui all’articolo 23.

CAPO V

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE TRASLOCAZIONI AUTORIZZATE

Articolo 19

Osservanza di altre disposizioni comunitarie

L’autorizzazione di una traslocazione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:

a)

le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;

b)

le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE.

Articolo 20

Traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti

In caso di traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti, l’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Articolo 21

Quarantena

Lo Stato membro destinatario può, in casi eccezionali e previa approvazione della Commissione, chiedere che il rilascio di specie provenienti da traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase di quarantena ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4. Nella richiesta di approvazione presentata alla Commissione sono specificate le ragioni per cui è chiesta la quarantena. La Commissione decide al riguardo entro un termine di trenta giorni.

Articolo 22

Monitoraggio successivo alla traslocazione

Le specie provenienti da traslocazioni non routinarie sono soggette a monitoraggio ai sensi dell’articolo 18.

CAPO VI

REGISTRO

Articolo 23

Registro

Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figura la trascrizione cronologica di tutte le domande presentate e della relativa documentazione raccolta prima del rilascio delle autorizzazioni e durante il periodo di monitoraggio.

Il registro è messo a libera disposizione degli Stati membri e del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (12).

Per consentire agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri, può essere sviluppato un sistema informativo specifico secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Norme particolareggiate e adeguamento al progresso tecnico

1.   Le modifiche degli allegati I, II, III e IV e le corrispondenti disposizioni necessarie ai fini dell’adeguamento delle specie al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Per aggiungere delle specie all’allegato IV, gli organismi acquatici devono essere stati impiegati in acquacoltura, senza effetti indesiderati, per un lungo periodo (in relazione al loro ciclo vitale) in determinate parti della Comunità e le introduzioni e le traslocazioni devono poter avvenire senza movimenti coincidenti di specie non bersaglio potenzialmente pericolose.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, le norme di applicazione dei requisiti necessari per l’aggiunta di specie all’allegato IV, come disposto al paragrafo 2.

4.   Dopo che la Commissione ha adottato le norme di applicazione di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere delle specie all’allegato IV secondo la procedura di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono fornire dati scientifici che provino la coerenza con i pertinenti criteri per aggiungere specie all’allegato IV. La Commissione decide in merito all’ammissibilità delle richieste entro cinque mesi dal loro ricevimento, escludendo dal calcolo il tempo impiegato dallo Stato membro per fornirle informazioni supplementari in risposta a una sua richiesta.

5.   Tuttavia, le richieste degli Stati membri di aggiungere specie all’allegato IV pervenute prima della data di entrata in vigore del regolamento sono oggetto di decisione anteriormente al 1o gennaio 2009.

6.   Gli Stati membri interessati possono proporre per le loro regioni ultraperiferiche, citate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, l’aggiunta di specie da includere in una parte separata dell’allegato IV.

Articolo 25

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione sulle norme di applicazione, di cui all’articolo 24, paragrafo 3, ma non più tardi del 1o gennaio 2009.

2.   Tuttavia, le disposizioni dei capi I e II e quelle dell’articolo 24 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 15.

(2)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(5)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(6)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(7)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. Decisione modificata dalla decisione 2004/864/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.

(10)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(11)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(12)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.


ALLEGATO I

DOMANDA

(Linee guida indicative per il fascicolo da compilare a cura del richiedente ai sensi dell’articolo 6)

Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca. Si raccomanda ai richiedenti di fare una distinzione tra impianti di acquacoltura «aperti» e «chiusi».

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, anziché di introduzione, i termini «introduzione/introdotto» vanno sostituiti con «traslocazione/traslocato».

A.   Sintesi

Presentare una breve sintesi del documento che comprenda una descrizione della proposta, gli impatti potenziali sulle specie autoctone e i loro habitat e le misure di mitigazione predisposte per ridurre al minimo gli impatti suddetti.

B.   Introduzione

1)

Nome (comune e scientifico) dell’organismo di cui si propone l’introduzione o la traslocazione, con indicazione del genere, della specie, della sottospecie o eventualmente della classificazione tassonomica inferiore.

2)

Descrivere le caratteristiche dell’organismo, comprese le caratteristiche distintive, accludendo un disegno scientifico o una fotografia.

3)

Descrivere i precedenti in acquacoltura, le pratiche di miglioramento o altre introduzioni (se pertinente).

4)

Descrivere gli obiettivi e le motivazioni dell’introduzione proposta, spiegando le ragioni per cui l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto utilizzando una specie autoctona.

5)

Indicare quali strategie alternative sono state prese in esame per conseguire gli obiettivi della proposta.

6)

Indicare la zona geografica dell’introduzione proposta. Descrivere gli habitat, l’ecosistema e lo status di protezione dell’ambiente ricevente. Allegare una carta geografica.

7)

Indicare il numero di esemplari di cui è proposta l’introduzione (all’inizio, alla fine). Precisare se il progetto può essere suddiviso in più componenti parziali. In caso affermativo, specificare quanti esemplari rientrano in ciascuna componente parziale.

8)

Descrivere l’origine/le origini dello stock (impianto) e lo stock genetico (se conosciuto).

C.   Dati relativi al ciclo biologico della specie da introdurre (per ogni stadio vitale)

1)

Descrivere l’areale di distribuzione originario e le relative variazioni conseguenti alle introduzioni.

2)

Lo stock dal quale sarà effettuata l’introduzione/traslocazione ha un collegamento con una qualsiasi specie non obiettivo conosciuta?

3)

Qual è la distribuzione di tali specie non obiettivo nell’areale di distribuzione originario dello stock da introdurre/traslocare?

4)

Indicare le zone in cui la specie è stata introdotta in precedenza e descrivere gli effetti sull’ambiente della zona ricevente (predatore, preda, competitore e/o elementi strutturali/funzionali dell’habitat).

5)

Indicare i fattori che confinano la specie nel suo areale di distribuzione originario.

6)

Descrivere le tolleranze fisiologiche (qualità dell’acqua, temperatura, ossigeno e salinità) per ogni stadio vitale (stadio giovanile, adulto e riproduttivo).

7)

Descrivere le preferenze e le tolleranze ambientali per ogni stadio vitale.

8)

Descrivere la biologia riproduttiva.

9)

Descrivere il comportamento migratorio.

10)

Descrivere le preferenze alimentari per ogni stadio vitale.

11)

Descrivere il tasso di crescita e la durata di vita (anche nella zona in cui è proposta l’introduzione, se conosciuti).

12)

Indicare l’età o la gamma di età della specie interessata.

13)

Descrivere le caratteristiche comportamentali (comportamento sociale, comportamento territoriale, aggressività).

D.   Interazione con le specie autoctone

1)

Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell’organismo introdotto in caso di fuga? (Questa domanda vale per i movimenti verso impianti di acquacoltura aperti e chiusi.)

2)

Quali habitat la specie introdotta andrà verosimilmente ad occupare nella zona in cui è proposta l’introduzione? Potranno verificarsi sovrapposizioni con altre specie vulnerabili, minacciate o in pericolo? (Indicare l’eventuale presenza di acque contigue nella zona in cui è proposta l’introduzione).

3)

Con quali specie autoctone si verificherà una sovrapposizione di nicchia? Esistono risorse ecologiche inutilizzate da cui la specie potrebbe trarre vantaggio?

4)

Di cosa si nutrirà l’organismo introdotto nell’ambiente ricevente?

5)

Tale fenomeno di predazione produrrà effetti negativi sull’ecosistema ricevente?

6)

Gli organismi introdotti sopravviveranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l’introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale? (Questa domanda interessa le specie non destinate ad impianti di acquacoltura chiusi.)

7)

Gli organismi introdotti si ibrideranno con specie autoctone? L’introduzione proposta può comportare un rischio di estinzione locale di specie o popolazioni autoctone? Gli organismi introdotti possono produrre eventuali effetti sul comportamento riproduttivo e le zone di riproduzione delle specie presenti in loco?

8)

L’introduzione proposta presenta impatti potenziali sulla qualità dell’habitat o dell’acqua?

E.   Ambiente ricevente e acque contigue

1)

Fornire i dati relativi ai parametri fisici dell’ambiente ricevente e dei corpi idrici contigui, quali i valori stagionali di: temperatura dell’acqua, salinità, torbidità, tenore di ossigeno dissolto, pH, nutrienti e metalli. Indicare se i suddetti parametri corrispondono alle tolleranze/preferenze della specie da introdurre, anche per quanto riguarda le condizioni necessarie per la riproduzione.

2)

Illustrare la composizione delle specie (principali piante, vertebrati e invertebrati acquatici) delle acque riceventi.

3)

Fornire informazioni sull’habitat della zona di introduzione, comprese le acque contigue, e identificare gli habitat critici. Indicare quali parametri corrispondono alle tolleranze/preferenze degli organismi da introdurre. Specificare se gli organismi da introdurre possono perturbare gli habitat descritti.

4)

Descrivere le barriere naturali o artificiali che dovrebbero impedire l’accesso degli organismi introdotti alle acque adiacenti.

F.   Monitoraggio

Illustrare i piani volti a monitorare e valutare il successo delle specie di cui è proposta l’introduzione e specificare le modalità di valutazione di eventuali effetti negativi sulle specie autoctone e i loro habitat.

G.   Piano di gestione

1)

Illustrare il piano di gestione dell’introduzione proposta, fornendo, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a)

illustrare le misure adottate per garantire che nessuna altra specie (specie non bersaglio) sia compresa nella spedizione;

b)

indicare chi sarà autorizzato a utilizzare gli organismi di cui è proposta l’introduzione e a quali condizioni;

c)

specificare se è prevista una fase precommerciale per l’introduzione proposta;

d)

illustrare il piano di emergenza per la rimozione delle specie;

e)

illustrare il programma di garanzia della qualità dell’introduzione proposta; e

f)

indicare gli altri requisiti normativi da rispettare.

2)

Illustrare le misure chimiche, biofisiche e di gestione da adottare per evitare la fuga accidentale di organismi e di specie non bersaglio verso ecosistemi riceventi non bersaglio e il loro insediamento in tali ecosistemi. Fornire informazioni particolareggiate in merito ai seguenti aspetti: fonte di approvvigionamento idrico, destinazione degli effluenti, eventuali trattamenti degli effluenti, prossimità di canalizzazioni per l’acqua piovana, controllo dei predatori, sicurezza dell’impianto e, se necessario, misure di prevenzione delle fughe.

3)

Illustrare i piani di emergenza da applicare in caso di liberazione non intenzionale, accidentale o non autorizzata di organismi dagli impianti di allevamento e di incubazione o in caso di espansione accidentale o imprevista dell’area di colonizzazione dopo il rilascio.

4)

Se la proposta riguarda la creazione di una peschiera, precisarne gli obiettivi. Chi beneficerebbe di tale attività? Fornire informazioni particolareggiate sul piano di gestione e, se necessario, indicare le modifiche del piano stesso riguardanti le specie soggette a impatto.

H.   Dati commerciali

1)

Indicare il nome del titolare e/o della società, il numero della licenza di acquacoltura e, se pertinente, la licenza commerciale oppure il nome dell’ente o dipartimento governativo con le coordinate di una persona di contatto: nome, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail.

2)

Illustrare la redditività economica del progetto proposto.

I.   Riferimenti

1)

Fornire una bibliografia particolareggiata di tutti i riferimenti riportati nella domanda.

2)

Fornire un elenco in cui figurino i nomi e i recapiti delle autorità scientifiche e degli esperti consultati.


ALLEGATO II

Procedure e criteri minimi per la valutazione del rischio ambientale ai sensi dell’articolo 9

Per valutare i rischi associati all’introduzione o alla traslocazione di organismi acquatici occorre valutare la probabilità che tali organismi si insedino e le conseguenze di tale insediamento.

L’esame, che verte sulle principali componenti ambientali, consente di valutare mediante procedure standardizzate il rischio di effetti genetici e ambientali e il potenziale di introduzione di specie non bersaglio che potrebbero avere un impatto sulle specie autoctone delle acque riceventi proposte.

Nell’ambito dell’esame l’accento è posto non tanto sulle classificazioni quanto sui dati biologici particolareggiati e sulle altre informazioni pertinenti che sono all’origine delle classificazioni stesse. In caso di incertezza scientifica si applicherà il principio di precauzione.

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, i termini «introduzione/introdotto» vanno sostituiti con «traslocazione/traslocato».

PARTE 1

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENETICI ED ECOLOGICI

Fase 1

Probabilità di insediamento e diffusione al di là della zona prevista di introduzione

Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B) (1)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB) (2)

Osservazioni a sostegno della valutazione (3)

La specie introdotta o traslocata, passata o dispersa nell’ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione nella zona prevista di introduzione fuori dal controllo dell’impianto di acquacoltura

 

 

 

La specie introdotta o traslocata, passata o dispersa nell’ambiente circostante, si diffonde al di là della zona prevista di introduzione

 

 

 

Classificazione finale (4)

 

 

 

Fase 2

Conseguenze derivanti dall’insediamento e dalla diffusione

Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (5)

Il mescolamento genetico con le popolazioni locali provoca una perdita di diversità genetica

 

 

 

La competizione (cibo, territorio) o la predazione portano all’estinzione delle popolazioni autoctone

 

 

 

Altri fenomeni indesiderati di tipo ecologico

 

 

 

Alcuni dei fenomeni summenzionati persistono anche dopo la rimozione della specie introdotta

 

 

 

Classificazione finale (6)

 

 

 

Fase 3

Potenziale di rischio associato alle specie esotiche e localmente assenti

Viene assegnato un unico valore sulla base delle valutazioni effettuate nelle fasi 1 e 2.

Componente

Potenziale di rischio

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (7)

Insediamento e diffusione (fase 1)

 

 

 

Conseguenze ecologiche (fase 2)

 

 

 

Classificazione finale del potenziale di rischio complessivo (8)

 

 

 

Il risultato di tale valutazione sarà espresso in base ai seguenti livelli di rischio.

Movimento a rischio elevato:

a)

presenta un elevato rischio di arrecare danni alla biodiversità in seguito alla diffusione e ad altre conseguenze ecologiche;

b)

opera in condizioni di allevamento in grado di aumentare il rischio di tali danni;

c)

riguarda un impianto di acquacoltura che vende animali acquatici vivi a scopi di allevamento o ripopolamento;

d)

di conseguenza, il movimento è soggetto a serie riserve (sono necessarie importanti misure di mitigazione). È opportuno respingere la proposta, salvo nel caso in cui sia possibile predisporre procedure di mitigazione che consentano di riportare il rischio al livello «basso».

Movimento a medio rischio:

a)

presenta un rischio medio di arrecare danni alla biodiversità in seguito alla diffusione e ad altre conseguenze ecologiche;

b)

opera in condizioni di allevamento che non aumentano necessariamente il rischio di tali danni, tenendo conto delle specie e delle condizioni di contenimento;

c)

riguarda un impianto di acquacoltura che vende prodotti destinati prevalentemente al consumo umano;

d)

di conseguenza, il movimento è soggetto ad alcune riserve. È opportuno respingere la proposta, salvo nel caso in cui sia possibile predisporre procedure di mitigazione che consentano di riportare il rischio al livello «basso».

Movimento a basso rischio:

a)

presenta un basso rischio di arrecare danni alla biodiversità in seguito alla diffusione e ad altre conseguenze ecologiche;

b)

opera in condizioni di allevamento che non aumentano il rischio di tali danni;

c)

riguarda un impianto di acquacoltura che vende prodotti destinati esclusivamente al consumo umano;

d)

di conseguenza, il movimento è soggetto a riserve trascurabili. È opportuno approvare la proposta. Non sono necessarie misure di mitigazione.

La proposta può essere approvata nella sua versione originale (senza necessità di misure di mitigazione) solo se il potenziale di rischio complessivo stimato risulta «basso» e se il grado di certezza complessivo del rischio complessivo stimato risulta «molto elevato» o «relativamente elevato».

Se, dopo una prima analisi, il rischio complessivo è classificato «elevato» o «medio», è necessario integrare nella domanda proposte di misure di contenimento o di mitigazione. La domanda è successivamente sottoposta ad analisi del rischio, fino a che, in base alla classificazione finale, il rischio complessivo risulti «basso» con un grado di probabilità «molto elevato» o «relativamente elevato». La descrizione di tali procedure addizionali e la descrizione circostanziata delle misure di contenimento e di mitigazione formeranno parte integrante della valutazione del rischio.

PARTE 2

PROCESSO DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLE SPECIE NON BERSAGLIO

Fase 1

Probabilità di insediamento e diffusione di specie non bersaglio al di là della zona prevista di introduzione

Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (9)

Introduzione di una specie non bersaglio a seguito dell’introduzione o della traslocazione di organismi acquatici

 

 

 

La specie non bersaglio introdotta trova habitat ricettivi o organismi ospite

 

 

 

Classificazione finale (10)

 

 

 

Fase 2

Conseguenze dell’insediamento e della diffusione di specie non bersaglio

Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (11)

Le specie non bersaglio competono con le popolazioni autoctone o ne diventano predatori, provocandone l’estinzione

 

 

 

Il mescolamento genetico tra specie non bersaglio e popolazioni locali provoca una perdita di diversità genetica

 

 

 

Altri fenomeni indesiderati di tipo ecologico o patologico

 

 

 

Alcuni dei fenomeni summenzionati persistono anche dopo la rimozione delle specie non bersaglio

 

 

 

Classificazione finale (12)

 

 

 

Fase 3

Potenziale di rischio associato alle specie non bersaglio

Viene assegnato un unico valore sulla base delle valutazioni effettuate nelle fasi 1 e 2.

Componente

Potenziale di rischio

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (13)

Insediamento e diffusione (fase 1)

 

 

 

Conseguenze ecologiche (fase 2)

 

 

 

Classificazione finale (14)

 

 

 

Le condizioni applicabili alla valutazione del potenziale di rischio associato alle specie esotiche (parte 1) si applicano anche, mutatis mutandis, al potenziale di rischio associato alle specie non bersaglio (parte 2), anche per quanto riguarda l’obbligo di introdurre misure di contenimento e di mitigazione.

PARTE 3

VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO AMBIENTALE — RELAZIONE DI SINTESI

Antecedenti, contesto e motivazioni della domanda:

informazioni sintetiche sulla valutazione del rischio

sintesi della valutazione del rischio genetico ed ecologico

sintesi della valutazione del rischio relativo a specie non bersaglio

Osservazioni:

Misure di mitigazione:

Dichiarazione conclusiva sul rischio potenziale complessivo dell’organismo:

Parere destinato all’autorità competente:


(1)  E = elevato, M = medio, B = basso.

(2)  ME = molto elevato, RE = relativamente elevato, RB = relativamente basso, MB = molto basso.

(3)  Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(4)  La classificazione finale della probabilità di insediamento e diffusione è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado più basso (ad esempio, se ai parametri di cui sopra sono attribuiti i gradi «elevato» e «basso», la classificazione finale corrisponde al grado «basso»). In altri termini, perché vi sia insediamento al di là della zona prevista di introduzione, devono verificarsi entrambi i fenomeni, ovvero la probabilità che l’organismo colonizzi e mantenga con successo una popolazione nella zona in cui è prevista l’introduzione (a prescindere dal fatto che si tratti di un ambiente confinato, come un impianto, o di un habitat naturale) e la probabilità di diffusione al di là della zona prevista di introduzione (stimata come illustrato in precedenza).

La classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso (ad esempio, se ai parametri di cui sopra sono attribuiti i gradi «molto elevato» e «relativamente elevato», la classificazione finale corrisponde al grado «relativamente elevato»). Per giungere alla classificazione finale si dovrebbe tenere conto della pericolosità di insediamento e diffusione, insieme al rapporto rischio/beneficio.

(5)  Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(6)  La classificazione finale delle conseguenze derivanti dall’insediamento e dalla diffusione è data dal valore del parametro (probabilità individuale) cui è attribuito il grado più elevato; la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.

(7)  Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(8)  La classificazione finale del potenziale di rischio è data dal valore della più elevata fra le due probabilità quando non c’è incremento di probabilità tra le due stime (vale a dire, se il rischio di insediamento e di diffusione è elevato e il rischio di conseguenze ecologiche è medio, la classificazione finale è data dal valore della più elevata delle due probabilità, che corrisponde ad «elevato». Quando c’è un incremento di probabilità tra le due stime (vale a dire un misto di «elevato» e di «basso») il valore finale corrisponde a «medio».

(9)  Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(10)  La classificazione finale del grado di probabilità è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di rischio più basso e anche la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.

(11)  Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(12)  La classificazione finale delle conseguenze è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di rischio più elevato e la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.

(13)  Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(14)  La classificazione finale del potenziale di rischio è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di rischio più basso e anche la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.


ALLEGATO III

Quarantena

La quarantena consiste nel mantenere in completo isolamento dall'ambiente circostante animali o piante vivi, e qualsiasi organismo a questi associato, al fine di evitare l'impatto sulle specie selvatiche e d'allevamento e modificazioni indesiderate degli ecosistemi naturali.

Le specie esotiche o localmente assenti devono essere tenute in quarantena per un periodo di durata sufficiente a individuare tutte le specie non bersaglio e a verificare l'assenza di agenti patogeni o malattie. L'impianto di quarantena deve essere costruito in conformità delle specifiche dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situato, responsabile della sua approvazione. La durata della quarantena deve essere specificata nell'autorizzazione. Se l'impianto non è situato nello Stato membro destinatario, la durata della quarantena è stabilita di comune accordo dal comitato consultivo responsabile dell'impianto stesso e dal comitato consultivo dello Stato membro destinatario.

Gli operatori devono gestire gli impianti di quarantena nel rispetto delle condizioni illustrate qui di seguito e devono disporre di un programma di garanzia della qualità e di un manuale operativo.

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, i termini «introduzione/introdotto» vanno sostituiti con «traslocazione/traslocato».

Smaltimento degli effluenti e dei rifiuti

Tutti gli effluenti e i rifiuti prodotti nell'impianto di quarantena devono essere sottoposti a un trattamento atto a distruggere efficacemente tutte le possibili specie bersaglio e gli organismi associati. Al fine di garantire il funzionamento ininterrotto degli impianti e un completo contenimento, i sistemi di trattamento degli effluenti devono essere dotati di dispositivi d'emergenza fail-safe.

Gli effluenti e i rifiuti trattati possono contenere sostanze nocive per l'ambiente (quali ad esempio agenti antivegetativi) e devono essere smaltiti in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Occorre fornire informazioni particolareggiate sul trattamento degli effluenti e dei rifiuti solidi, compresi l'elenco degli addetti a tali operazioni e l'indicazione dei tempi di esecuzione. Il sistema deve formare oggetto di un monitoraggio volto a garantire il buon funzionamento dell'impianto e l'individuazione precoce di eventuali avarie.

Separazione fisica

Gli organismi trasferiti devono essere mantenuti separati dagli altri organismi al fine di garantire il contenimento, eccetto nel caso delle specie sentinella appositamente utilizzate per testare gli effetti delle specie introdotte. Occorre evitare qualsiasi contatto con uccelli, altri animali, agenti patogeni e contaminanti.

Personale

L'accesso deve essere riservato al personale autorizzato e qualificato. Prima dell'uscita dall'impianto si provvederà alla disinfezione (cfr. sotto) delle calzature, delle mani e del materiale utilizzato.

Attrezzature

All'atto del ricevimento, tutti gli organismi dei vari stadi vitali, le vasche, l'acqua, i contenitori da trasporto e le attrezzature venuti a contatto con le specie introdotte, compresi i veicoli per il trasporto, devono essere manipolati in modo da escludere qualsiasi rischio di fuga dall'impianto delle specie introdotte o delle specie non bersaglio associate. Tutto il materiale usato per la spedizione e l'imballaggio deve essere disinfettato o incenerito, se tale pratica è autorizzata.

Esemplari morti e loro smaltimento

Registrazioni giornaliere dei decessi devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente a fini di ispezione e tutti gli esemplari morti devono essere conservati in situ. La rimozione di cadaveri, tessuti o gusci può essere effettuata solo previa esecuzione di un trattamento autorizzato atto a garantire una completa disinfezione. Possono essere utilizzati trattamenti termici, quali la sterilizzazione in autoclave, o chimici.

I decessi devono essere comunicati all'autorità competente e gli Stati membri devono investigarne tempestivamente le cause. Gli esemplari morti devono essere conservati, trasportati e smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1).

Ispezioni e test

Devono essere eseguite ispezioni periodiche per la ricerca di specie non bersaglio. Ove vengano identificati specie non bersaglio o malattie o parassiti non individuati in precedenza occorre adottare opportuni provvedimenti per tenere sotto controllo la situazione. Tali provvedimenti possono comprendere la distruzione degli organismi e la disinfezione dell'impianto.

Durata

La durata della quarantena varia in funzione dell'organismo, della stagionalità delle specie non bersaglio e delle condizioni di allevamento.

Registrazioni

Gli impianti di quarantena devono mantenere registrazioni accurate sui seguenti elementi:

orari di entrata/uscita del personale,

numero di casi di mortalità e metodo di conservazione o di smaltimento,

trattamento delle acque affluenti e degli effluenti,

campioni inviati agli esperti per la ricerca di specie non bersaglio,

eventuali anomalie nel corso della quarantena (interruzioni di corrente, danni agli edifici, condizioni meteorologiche avverse, ecc.).

Disinfezione

La disinfezione consiste nell'applicazione di disinfettanti in concentrazioni sufficienti e per un tempo sufficiente a distruggere gli organismi nocivi. I disinfettanti e le concentrazioni per la disinfezione degli impianti di quarantena devono consentire una completa disinfezione dell'acqua di mare e dell'acqua dolce. Concentrazioni analoghe devono essere utilizzate per la disinfezione di routine degli impianti. Si raccomanda di neutralizzare tutti i disinfettanti prima di rilasciarli nell'ambiente circostante. Per gli impianti che utilizzano acqua di mare occorre tener conto degli ossidanti residui prodotti durante la disinfezione chimica. In caso di emergenza, come l'individuazione di un parassita o agente patogeno importato, occorre disporre di quantità di disinfettanti sufficienti per trattare l'intero impianto.


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).


ALLEGATO IV

Elenco delle specie di cui all’articolo 2, paragrafo 5

 

Trota iridea, Oncorhynchus mykiss

 

Salmerino di fonte, Salvelinus fontinalis

 

Carpa, Cyprinus carpio

 

Carpa erbivora, Ctenopharyntgodon idella

 

Carpa argentata, Hypophthalmichthys molitrix

 

Carpa testa grossa, Aristichtys nobilis

 

Ostrica giapponese, Crassostrea gigas

 

Vongola verace, Ruditapes philippinarum

 

Persico trota, Micropterus salmoides

 

Salmerino alpino, Salvelinus alpinus


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

28.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 168/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

(2007/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)

Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione europea deve assicurare un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(3)

L'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave nella promozione della coesione economica e sociale, un obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato. Tuttavia, visto il trattato, il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (di seguito «il Fondo») dovrebbe essere destinato essenzialmente a cittadini di paesi terzi appena arrivati, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione negli Stati membri.

(4)

Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che per conseguire l'obiettivo di realizzare una maggiore stabilità e coesione nelle società degli Stati membri è essenziale sviluppare politiche efficaci. Ha quindi chiesto un migliore coordinamento delle politiche nazionali di integrazione sulla base di un quadro comune e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a promuovere lo scambio strutturale di esperienze e di informazioni in materia di integrazione.

(5)

Come previsto nel programma dell’Aia, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, «principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea» (di seguito «principi fondamentali comuni»). Questi principi fondamentali comuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a loro disposizione una guida, frutto di attente riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto ai quali possono giudicare e valutare le loro iniziative.

(6)

I principi fondamentali comuni completano e rafforzano gli strumenti legislativi comunitari relativi all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente con riguardo al ricongiungimento familiare e ai soggiornanti di lungo periodo, nonché gli altri quadri normativi esistenti, compresi quelli relativi alla parità di genere, alla non discriminazione e all'inclusione sociale.

(7)

Nel ricordare la comunicazione della Commissione del 1o settembre 2005 dal titolo «Un’agenda comune per l’integrazione — Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione europea», le conclusioni del Consiglio dell'1 e 2 dicembre 2005 su tale agenda sottolineano la necessità di rafforzare le politiche d'integrazione degli Stati membri e riconoscono l'importanza di definire un quadro a livello europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tutti gli aspetti della società nonché, in particolare, di adottare misure concrete per l'attuazione dei principi fondamentali comuni.

(8)

L’incapacità di un singolo Stato membro di sviluppare e attuare politiche di integrazione può avere ripercussioni negative di vario genere sugli altri Stati membri e sull'Unione europea.

(9)

A sostegno di tale programmazione in materia di integrazione, l'autorità di bilancio ha iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea per il periodo dal 2003 al 2006 stanziamenti destinati specificamente al finanziamento di progetti pilota e di azioni preparatorie nel settore dell'integrazione (di seguito «programma INTI»).

(10)

Alla luce del programma INTI e in riferimento alle comunicazioni della Commissione sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione e alla prima relazione annuale su migrazione e integrazione, occorre dotare la Comunità, a partire dal 2007, di uno strumento specifico destinato a sostenere gli sforzi nazionali degli Stati membri volti a sviluppare ed attuare politiche di integrazione che permettano ai cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee, conformemente ai principi fondamentali comuni e in complementarità con il Fondo sociale europeo (di seguito «FSE»).

(11)

Per assicurare che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che azioni finanziate nell'ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati. In questo contesto, si dovrebbero sviluppare soluzioni specifiche di programmazione comune che garantiscano una coerente risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi tramite il FSE e tramite il Fondo.

(12)

In considerazione del fatto che il Fondo e il FSE sono gestiti congiuntamente con gli Stati membri, è opportuno anche adottare disposizioni a livello nazionale per assicurarne l'attuazione coerente. A tal fine, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del Fondo ad istituire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire l'attuazione del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati, e ad assicurarsi che le azioni previste nell’ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati.

(13)

Il presente strumento dovrebbe essere destinato essenzialmente, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri, ad azioni a favore di cittadini di paesi terzi appena arrivati. In tale contesto si potrebbe fare riferimento alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (4), che stabilisce un periodo di cinque anni di soggiorno legale quale requisito per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi.

(14)

Il Fondo dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di sviluppare, attuare, sorvegliare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi, nonché favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi, in grado di contribuire a rafforzare tale capacità.

(15)

La presente decisione è intesa come parte di un quadro coerente che si compone della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (5), della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (6), e della decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (7), e che è volto a trattare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma del titolo IV, parte 3, del trattato.

(16)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.

(17)

Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per l'attuazione delle azioni che saranno elencate nei programmi annuali.

(18)

Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8) (di seguito «regolamento finanziario»), è opportuno specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L’applicazione di queste condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(19)

È opportuno fissare criteri oggettivi per l’assegnazione delle risorse annuali disponibili agli Stati membri. Tali criteri dovrebbero tenere conto del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri e del totale delle nuove ammissioni di cittadini di paesi terzi in un determinato periodo di riferimento.

(20)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine è opportuno stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(21)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(22)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l’esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(23)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(24)

L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo, nonché le modalità per una valutazione affidabile.

(25)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell’analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(26)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri strumenti in gestione condivisa quali i Fondi strutturali.

(27)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria, ai sensi del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (9), senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato.

(28)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire promuovere l’integrazione di cittadini di paesi terzi nelle società di accoglienza degli Stati membri alla luce dei principi fondamentali comuni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(30)

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe essere applicata dal 1o gennaio 2007.

(31)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(32)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(33)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1.   La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (di seguito «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 574/2007/CE e la decisione n. 575/2007/CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

2.   I cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro, rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.

3.   I cittadini di paesi terzi che hanno presentato una domanda di asilo riguardo alla quale non è stata ancora presa una decisione definitiva o godono dello status di rifugiati o della protezione sussidiaria o che soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati o sono ammissibili alla protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (11), sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione.

4.   Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1.   Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere a cittadini di paesi terzi provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee.

Il Fondo si concentra essenzialmente su azioni miranti all'integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati

2.   Per promuovere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce allo sviluppo e all'attuazione di strategie nazionali d'integrazione dei cittadini di paesi terzi in tutti gli aspetti della società, tenendo conto in particolare del principio secondo cui l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri.

3.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il Fondo contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

a)

agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che interessino e facilitino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi;

b)

sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Stati membri;

c)

rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche e le misure di integrazione di cittadini di paesi terzi;

d)

perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure di integrazione di cittadini di paesi terzi.

Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera a), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

a)

facilitano lo sviluppo e l'attuazione da parte degli Stati membri di procedure di ammissione, sostenendo tra l'altro processi di consultazione con le parti interessate e consulenze o scambi di informazioni su iniziative destinate ad alcune nazionalità o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi;

b)

rendono l'applicazione delle procedure di ammissione più efficace ed accessibile ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro grazie a tecnologie informatiche e di comunicazione, campagne di informazione e procedure di selezione facilmente accessibili;

c)

preparano meglio i cittadini di paesi terzi ad integrarsi nella società di accoglienza, attraverso misure di preparazione alla partenza che consentono loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l'integrazione, come la formazione professionale, la diffusione di pacchetti informativi e l’organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua nel paese di origine.

2.   Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera b), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

a)

organizzano programmi e attività, o completano programmi e attività già esistenti, volti ad inserire nella società di accoglienza i cittadini di paesi terzi appena arrivati e a consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socioeconomici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali della suddetta società;

b)

sviluppano e migliorano la qualità di siffatti programmi e attività a livello locale e regionale, ponendo in particolare l’accento sull’educazione civica;

c)

rafforzano la capacità di tali programmi e attività di raggiungere alcuni gruppi specifici, come le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione, i bambini, le donne, gli anziani, gli analfabeti o i disabili;

d)

migliorano la flessibilità di tali programmi e attività, in particolare organizzando corsi a tempo parziale, formazioni accelerate, corsi per corrispondenza od on line o formule simili, che permettano ai cittadini di paesi terzi di portarli a termine pur lavorando o studiando;

e)

sviluppano ed attuano programmi o attività destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età con specifiche difficoltà sociali e culturali legate a problemi di identità;

f)

sviluppano programmi o attività che promuovono l'ammissione e sostengono il processo d'integrazione di cittadini di paesi terzi qualificati e altamente qualificati.

3.   Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettere c) e d), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri e tra Stati membri che:

a)

migliorano l'accesso dei cittadini di paesi terzi a beni e servizi pubblici e privati, tra l'altro mediante servizi di intermediazione e di interpretazione e traduzione e mediante il miglioramento delle capacità interculturali del personale incaricato;

b)

costituiscono strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, promuovono una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale e sviluppano forme di cooperazione tra i diversi organismi interessati che permettano ai loro funzionari ai vari livelli di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle pratiche dei loro omologhi stranieri e, quando è possibile, di mettere in comune le loro risorse;

c)

sviluppano e attuano la formazione interculturale, il rafforzamento delle capacità e la gestione della diversità nonché la formazione del personale presso fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione;

d)

rafforzano la capacità di coordinare, attuare, sorvegliare e valutare le strategie nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi ai vari livelli e nei vari organi amministrativi;

e)

contribuiscono alla valutazione delle procedure di ammissione o ai programmi e alle attività di cui al paragrafo 2, sostenendo indagini rappresentative tra i cittadini di paesi terzi che ne hanno beneficiato e/o tra i soggetti interessati, quali imprese, organizzazioni non governative e autorità regionali o locali;

f)

introducono ed applicano meccanismi di raccolta ed analisi delle informazioni sulle necessità delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi a livello locale o regionale, tramite piattaforme per la consultazione di cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e la realizzazione di sondaggi presso le comunità di immigrati sui mezzi per soddisfare meglio tali necessità.

g)

contribuiscono al processo bilaterale che sta alla base delle politiche per l'integrazione sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi e lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale, interconfessionale e religioso tra comunità e/o tra comunità ed autorità investite del potere decisionale;

h)

sviluppano indicatori e indici di riferimento per misurare i progressi in ogni paese;

i)

sviluppano strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione affidabili per le politiche e le misure di integrazione;

j)

aumentano l'accettazione del fenomeno della migrazione e delle misure di integrazione nelle società di accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione, in particolare nei mezzi di comunicazione.

Articolo 5

Azioni comunitarie

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (di seguito «azioni comunitarie») relative alla politica in materia di immigrazione e integrazione.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche in materia di immigrazione e nell’attuazione delle buone pratiche nel settore dell'integrazione;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali tra organismi di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità delle politiche in materia di integrazione;

c)

sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d)

sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di immigrazione e integrazione, compreso l'utilizzo della tecnologia più avanzata;

e)

sostenere progetti pilota e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria in materia di immigrazione e di integrazione e nuove forme di normativa comunitaria per l'immigrazione;

f)

sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici in materia di immigrazione e integrazione.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 6

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

In particolare, per garantire una risposta coerente della Comunità per quanto concerne l'integrazione di cittadini di paesi terzi, le azioni finanziate a titolo del presente Fondo sono specifiche e complementari a quelle finanziate nel quadro del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo per i rifugiati.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’articolo 16.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 7

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2007 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 20. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 8

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 17 e 19 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi annuali e pluriennali.

Articolo 9

Metodi d’esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all’articolo 5 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 14. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all’articolo 30;

b)

differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 39 e 40, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 43 e 44.

Articolo 10

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a giudizio dello Stato membro interessato, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative comprese le organizzazioni di migranti o le parti sociali.

Tale partenariato comprende almeno le autorità responsabili dell'attuazione designate dagli Stati membri al fine della gestione degli interventi del Fondo sociale europeo e l'autorità responsabile del Fondo europeo per i rifugiati.

2.   Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 11

Risorse globali

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 825 milioni di EUR.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.

3.   La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 12.

Articolo 12

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 500 000 EUR.

Per gli Stati membri che aderiranno all’Unione europea nel periodo tra il 2007 e il 2013, detto importo è fissato a 500 000 EUR all’anno per la restante parte del periodo 2007-2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a)

alla media del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri nei tre anni precedenti, per il 40 % del loro volume;

b)

al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio nei tre anni precedenti, per il 60 % del loro volume.

3.   Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), sono escluse le seguenti categorie di persone:

a)

i lavoratori stagionali, secondo la definizione del diritto nazionale;

b)

i cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio (12);

c)

i cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio (13);

d)

i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il rinnovo di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o un cambiamento di status, compresi i cittadini di paesi terzi che acquisiscono lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE.

4.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 13

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili a finanziamenti da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può arrivare al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 16.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.   Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.   In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 14

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 EUR della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l’attuazione della presente decisione.

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune relativa ai progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l’interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri a norma del capo V, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità a norma dell'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 15

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.   L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a detto Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR, per il periodo 2007-2010; e

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso a detto Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR, per il periodo 2011-2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 16

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di immigrazione e in altri settori connessi all'integrazione di cittadini di paesi terzi, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo interessato.

2.   Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 17

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’articolo 16, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale in detto Stato membro per quanto riguarda l’attuazione delle strategie nazionali in materia di integrazione, alla luce dei principi fondamentali comuni e, se del caso, lo sviluppo e l’attuazione di programmi nazionali di ammissione ed accoglienza;

b)

un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l’integrazione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un’indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 10;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

una descrizione delle misure adottate per assicurare che le azioni siano complementari a quelle finanziate nel quadro del FSE:

i)

le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.

3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a)

la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 16;

b)

la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c)

la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 18

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 19

Programmi annuali

1.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 12.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all’articolo 15 per l'attuazione del programma annuale.

4.   Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale del progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale proposto.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

Articolo 20

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo 2011-2013.

2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.   Le disposizioni dell'articolo 17 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 21

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 22

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

disposizioni per la verifica del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;

j)

procedure di informativa e monitoraggio per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 23

Designazione delle autorità

1.   Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità od organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un'autorità di certificazione: autorità od organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: un'autorità o un organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un’autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l'articolo 22, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 24 a 28 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 24

Autorità responsabile

1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per continuare a svolgere correttamente e senza interruzioni i suoi compiti per l’intero periodo 2007-2013.

3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 25

Compiti dell’autorità responsabile

1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Essa in particolare è tenuta a:

a)

consultare i partner a norma dell'articolo 10;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 17 e 19;

c)

istituire un meccanismo di cooperazione con le autorità di gestione nominate dagli Stati membri al fine di attuare le azioni attinenti al FSE e al Fondo europeo per i rifugiati;

d)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;

e)

organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 5;

f)

percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

g)

garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

h)

monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

i)

assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

j)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

k)

assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 47 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 48, paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

l)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell’articolo 41;

m)

assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’articolo 28, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

n)

provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

o)

preparare e trasmettere alla Commissione i rapporti intermedi e finali di attuazione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

p)

svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

q)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

r)

accertare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 31, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 15.

Articolo 26

Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell’autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un’autorità delegata, l’autorità responsabile definisce con precisione la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate, conformi ai requisiti di cui all’articolo 24.

2.   Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell’autorità responsabile sull’efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 27

Autorità di certificazione

1.   L’autorità di certificazione:

a)

certifica che:

i)

la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili,

ii)

le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;

f)

tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell’autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 15, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’articolo 23.

Articolo 28

Autorità di audit

1.   L’autorità di audit:

a)

provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale;

c)

presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2.   Se l’autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l’autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. 573/2007/CE, n. 574/2007/CE e 575/2007/CE ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un’unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Per ciascun programma annuale l’autorità di audit redige una relazione che include:

a)

una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.   L'autorità di audit assicura che le operazioni di audit tengano conto delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 15, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all’articolo 23.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 29

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri assicurare la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 22 a 28, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare un importo indebitamente versato al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l’importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da assicurare un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 30

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 22 a 28. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo 2007-2013 di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

Articolo 31

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 30, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 22 a 28 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità del finanziamento concesso a norma della presente decisione.

Articolo 32

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 28 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 33

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.

4.   Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 34

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 35

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 17 e 19, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera o), e le spese menzionate nelle relazioni intermedie sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 37, paragrafo 4, e nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 49 sono espressi in euro.

2.   Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, gli impegni della Commissione e i pagamenti della stessa sono espressi e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso fisso di conversione tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 36

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma.

Articolo 37

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 33, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e, in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo dal quale è detratto l'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annuale interessato.

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 38

Pagamento a saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)

una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 33, e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)

la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 49;

c)

la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2.   Se entro il termine previsto l’autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell’impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l’importo corrispondente ai progetti interessati, qualora, al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d’avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell'articolo 40. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l’articolo 39, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l’importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all’importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 39

Differimento del pagamento

1.   L’ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l’autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento del pagamento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 40

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 29 e 30.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 41

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 87 del trattato, l’autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 42

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 45, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 49, un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 43

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 29, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'articolo 40.

Articolo 44

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa riscontri che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 29 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l’irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 30, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 45

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 46

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 42.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 47

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua la valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l’efficacia e l’impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 48

Obblighi di informazione

1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2012 per il periodo 2007-2010 e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 giugno 2009, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12 per la ripartizione annuale delle risorse fra Stati membri e il relativo riesame, corredati di proposte di modifica ove ritenuto necessario;

b)

entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, corredata di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c)

entro il 31 dicembre 2012 per il periodo 2007-2010 e il 31 dicembre 2015 per il periodo 2011-2013, una relazione di valutazione ex post.

Articolo 49

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a)

l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i)

le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii)

il ricorso all’assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   Sono considerate ricevibili le relazioni che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 50

Preparazione del programma pluriennale

1.   In deroga all'articolo 17, gli Stati membri:

a)

non appena possibile dopo il 29 giugno 2007, ma non oltre il 14 luglio 2007, designano l'autorità responsabile nazionale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e, se opportuno, l'autorità delegata;

b)

non oltre il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2.   Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b)

le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all'esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.

Articolo 51

Preparazione dei programmi annuali per il 2007 e per il 2008

1.   In deroga all'articolo 19, nell'esercizio finanziario 2007 e 2008 l'attuazione ha il seguente calendario:

a)

entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b)

entro il 1o dicembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programma annuale per il 2007;

c)

entro il 1o marzo 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2008.

2.   Per quanto riguarda il programma annuale per il 2007 le spese effettivamente sostenute nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della decisione di finanziamento che approva il programma annuale dello Stato membro interessato possono beneficiare del sostegno del Fondo.

3.   Per consentire l'adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programma annuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l'esercizio 2007 sulla base della stima dell'importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cui all'articolo 12.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla decisione n. 574/2007/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2007.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. SCHAVAN


(1)  Parere del 14 febbraio 2006 (GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 15).

(2)  Parere del 16 novembre 2005 (GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47).

(3)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(5)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(6)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(7)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(11)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(12)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(13)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.