ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
Consiglio |
|
|
|
2007/441/CE |
|
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/1 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 723/2007 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2007
recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63 e 64, l’articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII e XI di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato in Estonia nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre 2006. È pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto al 1o gennaio 2007 il coefficiente correttore applicabile, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui di seguito è stabilito come segue:
— |
Estonia 83,4. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6).
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/2 |
REGOLAMENTO (CE) N. 724/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2007
che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (1)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
In occasione degli allargamenti della Comunità del 1o gennaio 1995 e del 1o maggio 2004, il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (3) non è stato adeguato inserendovi le diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità nelle suddette date. Occorre aggiungere tali diciture nelle lingue in questione. |
(2) |
Per coerenza con il regolamento (CE) n. 725/2007 della Commissione (4), che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2007. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:
1) |
All'articolo 7, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente testo: «La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle diciture che figurano nell'allegato»; |
2) |
Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).
(4) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma
In spagnolo |
: |
Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92. |
In ceco |
: |
Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92. |
In danese |
: |
Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92. |
In tedesco |
: |
Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92. |
In estone |
: |
Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine. |
In greco |
: |
Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92. |
In inglese |
: |
Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92. |
In francese |
: |
Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92. |
In italiano |
: |
Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
In lettone |
: |
Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu. |
In lituano |
: |
Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį. |
In ungherese |
: |
Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása. |
In maltese |
: |
Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92. |
In olandese |
: |
Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92. |
In polacco |
: |
Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. |
In portoghese |
: |
Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92. |
In slovacco |
: |
Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92. |
In sloveno |
: |
Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92. |
In finlandese |
: |
Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen. |
In svedese |
: |
Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.» |
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 725/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2007
che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea (1)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (2) contiene diciture in tutte le lingue della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e in rumeno. |
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3149/92 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2007 (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma
In bulgaro |
: |
Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92. |
In spagnolo |
: |
Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92. |
In ceco |
: |
Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92. |
In danese |
: |
Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92. |
In tedesco |
: |
Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92. |
In estone |
: |
Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine. |
In greco |
: |
Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92. |
In inglese |
: |
Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92. |
In francese |
: |
Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92. |
In italiano |
: |
Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
In lettone |
: |
Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu. |
In lituano |
: |
Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį. |
In ungherese |
: |
Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása. |
In maltese |
: |
Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92. |
In olandese |
: |
Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92. |
In polacco |
: |
Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. |
In portoghese |
: |
Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92. |
In rumeno |
: |
Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92. |
In slovacco |
: |
Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92. |
In sloveno |
: |
Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92. |
In finlandese |
: |
Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen. |
In svedese |
: |
Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.» |
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 726/2007 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
41,5 |
MK |
39,3 |
|
TR |
94,9 |
|
ZZ |
58,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
159,1 |
TR |
100,2 |
|
ZZ |
129,7 |
|
0709 90 70 |
IL |
42,1 |
TR |
88,0 |
|
ZZ |
65,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
53,1 |
TR |
92,6 |
|
UY |
68,9 |
|
ZA |
53,3 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
91,5 |
BR |
80,6 |
|
CA |
102,7 |
|
CL |
86,6 |
|
CN |
73,1 |
|
CO |
90,0 |
|
NZ |
99,1 |
|
US |
112,0 |
|
UY |
91,5 |
|
ZA |
96,1 |
|
ZZ |
92,3 |
|
0809 10 00 |
TR |
195,4 |
ZZ |
195,4 |
|
0809 20 95 |
TR |
274,4 |
US |
545,4 |
|
ZZ |
409,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
ZA |
88,5 |
ZZ |
88,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
251,6 |
ZZ |
251,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 727/2007 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2007
che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6 bis, paragrafo 2, e l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, ovini e caprini e stabilisce le misure di eradicazione applicabili in seguito alla conferma di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini. |
(2) |
Nell’ottobre del 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla classificazione dei casi atipici di TSE in piccoli ruminanti. Nel suo parere l’EFSA conclude che è possibile stabilire una definizione operativa di scrapie atipica e fornisce gli elementi per la classificazione dei casi di scrapie. L’EFSA raccomanda inoltre di utilizzare i programmi di sorveglianza, inclusi test e campionamenti, in modo da consentire l’individuazione di tutte le forme di TSE nei piccoli ruminanti. |
(3) |
È pertanto opportuno introdurre definizioni delle TSE nei piccoli ruminanti, dei casi di scrapie, scrapie classica e scrapie atipica. |
(4) |
In base alle norme attuali, vale a dire l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora un animale macellato per il consumo umano risulti positivo a un test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test. |
(5) |
La distruzione completa, nella stessa catena di macellazione, delle tre carcasse adiacenti alla carcassa risultata positiva al test rapido non è proporzionata al rischio. Tali carcasse vanno distrutte solo se il risultato del test rapido è confermato positivo o non conclusivo in seguito ad un’analisi eseguita con i metodi di riferimento. |
(6) |
In seguito all’individuazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un caprino nel 2005 e di tre casi atipici di TSE negli ovini dove non era possibile escludere la BSE, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dai regolamenti (CE) n. 214/2005 (2) e (CE) n. 1041/2006 (3) della Commissione, ha disposto un aumento dei programmi di sorveglianza dei caprini e degli ovini. Tali programmi di sorveglianza devono essere rivisti alla luce dei risultati di due anni di test intensificati che non hanno portato all’individuazione di casi aggiuntivi di BSE negli ovini o nei caprini. Al fine di garantire un’applicazione efficace dei programmi le prescrizioni di sorveglianza riviste devono essere applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007. |
(7) |
I programmi di sorveglianza degli ovini e dei caprini vanno valutati e rivisti alla luce dei nuovi dati scientifici. |
(8) |
Visti i risultati della sorveglianza intensificata degli ovini e dei caprini, appare sproporzionata l’attuale politica severa di abbattimento e ripopolamento dei greggi affetti da TSE. Inoltre, per quanto riguarda il ripopolamento dei greggi infetti, diverse difficoltà ostacolano l’applicazione efficace delle misure in seguito all’individuazione della TSE in un gregge. |
(9) |
L’8 marzo 2007 l’EFSA ha adottato un parere relativo a taluni aspetti connessi al rischio di TSE negli ovini e nei caprini. Nel suo parere l’EFSA conclude che non vi sono indicazioni di un legame epidemiologico o molecolare tra scrapie classica e/o atipica e TSE negli esseri umani e che l’agente della BSE è l’unico agente di TSE identificato come zoonotico. Inoltre, l’EFSA ritiene che gli attuali test discriminanti, descritti nella legislazione comunitaria, da impiegare per distinguere tra scrapie e BSE siano affidabili per la distinzione tra BSE e scrapie classica e atipica. |
(10) |
Ulteriori fattori che confermano la necessità di rivalutare le misure di eradicazione della TSE nei piccoli ruminanti includono l’assenza di prove scientifiche che indichino la trasmissibilità della scrapie agli esseri umani, l’esclusione della BSE nei casi di TSE nei piccoli ruminanti e l’individuazione di casi atipici di TSE che hanno una diffusione limitata dell’infezione in un gregge ma che si riscontrano anche in ovini con genotipi considerati resistenti alla BSE e alla scrapie classica. |
(11) |
Come è noto, la struttura del settore degli ovini e dei caprini è diversa tra i diversi Stati membri della Comunità, quindi gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare politiche alternative, a condizione che siano stabilite norme armonizzate. |
(12) |
Il piano per le TSE della Commissione, adottato il 15 luglio 2005, stabilisce come uno degli obiettivi strategici la revisione delle misure di eradicazione per i piccoli ruminanti, tenendo conto dei nuovi strumenti diagnostici disponibili, ma garantendo nel contempo l’attuale livello di tutela del consumatore. |
(13) |
Il 13 luglio 2006 l’EFSA ha adottato un parere relativo ai programmi di selezione per la resistenza alle TSE degli ovini. Nel suo parere l’EFSA conclude che i programmi di selezione aumentano la resistenza delle popolazioni di ovini contro le TSE attualmente conosciute e quindi contribuiscono a migliorare la salute animale e la tutela dei consumatori. L’EFSA ha inoltre formulato raccomandazioni sulla determinazione del genotipo della proteina prionica. |
(14) |
L’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE. È necessario introdurre prescrizioni minime armonizzate per tali programmi di allevamento. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. |
(16) |
La decisione 2003/100/CE, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), è obsoleta, visto che le disposizioni da essa previste sono sostituite da quelle stabilite dal presente regolamento. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica è pertanto opportuno abrogare tale decisione. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2003/100/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 2), lettera b), dell’allegato del presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.
(3) GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10.
(4) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.
ALLEGATO
Gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.
1) |
Nell’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
2) |
Nell’allegato III, il capitolo A è modificato come segue:
|
3) |
L’allegato VII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VII ERADICAZIONE DELL’ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE CAPITOLO A Misure a seguito della confermata presenza di TSE
CAPITOLO B Prescrizioni minime per un programma di allevamento di ovini resistenti alle TSE conforme all’articolo 6 bis PARTE 1 Obblighi generali
PARTE 2 Norme specifiche per i greggi partecipanti
PARTE 3 Quadro di riconoscimento dello status di resistente alle TSE dei greggi di ovini
PARTE 4 Relazioni da trasmettere alla Commissione da parte degli Stati membri Gli Stati membri che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE devono notificare alla Commissione le prescrizioni di tali programmi e devono trasmettere una relazione annuale sui progressi raggiunti. La relazione per ogni anno di calendario deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo.» |
4) |
Nell’allegato X, il capitolo C è modificato come segue:
|
(1) http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm»
(2) Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.
(3) Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.
DIRETTIVE
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/21 |
DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2007
che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’elaborazione da parte degli Stati membri di relazioni di attuazione pratica quali basi delle relazioni periodiche della Commissione sull’attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è contemplata dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3), nonché dalle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 di detta direttiva, vale a dire le direttive 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (4), 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (5), 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (6), 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (7), 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (8), 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (9), 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (10), 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (11), 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (12), 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (13), 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (14), 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (15), 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (16), 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (17), 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (18), 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (19), 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (20). |
(2) |
Una relazione di attuazione è prescritta anche dalle direttive del Consiglio 91/383/CEE, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (21), 92/29/CEE, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (22) e 94/33/CE, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (23). |
(3) |
Le disposizioni relative all’elaborazione di relazioni che figurano nelle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE nonché nelle direttive 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE non sono uniformi per quanto riguarda sia le scadenze sia il contenuto. |
(4) |
Gli obblighi imposti agli Stati membri di presentare una relazione sull’attuazione pratica e alla Commissione di redigere una relazione sulla base delle relazioni nazionali, costituiscono una fase importante del ciclo legislativo e consentono di effettuare un bilancio e una valutazione dei diversi aspetti dell’attuazione pratica delle direttive. È pertanto opportuno estendere tale obbligo alle direttive che non prevedono la presentazione di relazioni, vale a dire la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (24), la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (25), nonché la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (26). |
(5) |
Occorre quindi uniformare le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, delle direttive particolari a norma del suo articolo 16, paragrafo 1 e delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE. |
(6) |
La comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» prevede l’elaborazione di proposte legislative volte a semplificare e a razionalizzare le relazioni di attuazione. Tale aspetto è stato inoltre individuato come una delle priorità per la semplificazione della legislazione comunitaria nel contesto dei lavori da intraprendere nel quadro dell’iniziativa sul miglioramento della legislazione. |
(7) |
È opportuno semplificare la procedura armonizzando le scadenze per la presentazione delle relazioni sull’attuazione pratica alla Commissione e prescrivendo una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva. Tali disposizioni e, in particolare, l’introduzione di un nuovo articolo 17 bis nella direttiva 89/391/CEE consentiranno inoltre di includere nell’obbligo di presentare una relazione di attuazione le direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE che non contemplano la redazione di relazioni, vale a dire le direttive 2000/54/CE e 2004/37/CE, nonché tutte le future direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE. |
(8) |
La periodicità per l’elaborazione delle relazioni da parte degli Stati membri e per la presentazione delle stesse alla Commissione dovrebbe essere cinque anni. La prima relazione dovrebbe eccezionalmente coprire un periodo più lungo. La struttura delle relazioni dovrebbe essere coerente per consentirne l’utilizzo; le relazioni dovrebbero essere redatte sulla base di un questionario definito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e includere pertinenti informazioni sugli sforzi preventivi compiuti negli Stati membri, in modo da consentire alla Commissione di valutare adeguatamente come funzioni in pratica la legislazione, tenendo conto delle eventuali pertinenti conclusioni della Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nonché della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. |
(9) |
A norma dell’articolo 138, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un’azione comunitaria a tale riguardo. |
(10) |
In seguito a tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un’azione comunitaria e ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista a norma dell’articolo 138, paragrafo 3 del trattato. |
(11) |
Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che può condurre alla conclusione di un accordo a norma dell’articolo 138, paragrafo 4 del trattato. |
(12) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per trasporre le modifiche previste dalla presente direttiva che potrebbero, ove opportuno e tenuto conto della specifica natura della presente direttiva, assumere la forma di misure amministrative, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 89/391/CEE
Nella direttiva 89/391/CEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Relazioni di attuazione
1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, indicando il parere delle parti sociali. La relazione fornisce una valutazione dei vari aspetti relativi all’attuazione pratica delle varie direttive nonché, ove appropriati e disponibili, dati disaggregati per genere.
2. La struttura della relazione, unitamente ad un questionario che ne precisa il contenuto, è definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
La relazione è costituita da una parte generale, relativa alle disposizioni della presente direttiva collegate ai principi e agli aspetti comuni applicabili a tutte le direttive di cui al paragrafo 1.
La parte generale è integrata da capitoli specifici sull’attuazione degli aspetti particolari di ogni direttiva, compresi indicatori specifici, ove disponibili.
3. La struttura della relazione, unitamente al questionario summenzionato, viene inviata agli Stati membri dalla Commissione almeno sei mesi prima della fine del periodo oggetto della relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di cinque anni in essa esaminato.
4. Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive in questione per quanto riguarda la loro rilevanza, delle ricerche e delle nuove conoscenze scientifiche verificatisi nei diversi ambiti. Entro 36 mesi dalla fine del periodo quinquennale, la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei risultati di tale valutazione e, se del caso, di tutte le iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo.
5. La prima relazione verte sul periodo dal 2007 al 2012 compreso.»
Articolo 2
Modifiche delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
1. Nella direttiva 83/477/CEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;
2. nella direttiva 91/383/CEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;
3. nella direttiva 92/29/CEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;
4. nella direttiva 94/33/CE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.».
Articolo 3
Abrogazione
Con effetto dal 27 giugno 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) |
articolo 18, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/391/CEE; |
2) |
articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/654/CEE; |
3) |
articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/655/CEE; |
4) |
articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/656/CEE; |
5) |
articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/269/CEE; |
6) |
articolo 11, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/270/CEE; |
7) |
articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 91/383/CEE; |
8) |
articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/29/CEE; |
9) |
articolo 14, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/57/CEE; |
10) |
articolo 11, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/58/CEE; |
11) |
articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 92/85/CEE; |
12) |
articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 92/91/CEE; |
13) |
articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 92/104/CEE; |
14) |
articolo 13, paragrafi 3 e 4 della direttiva 93/103/CE; |
15) |
articolo 17, paragrafi 4 e 5 della direttiva 94/33/CE; |
16) |
articolo 15 della direttiva 98/24/CE; |
17) |
articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 1999/92/CE; |
18) |
articolo 13 della direttiva 2002/44/CE; |
19) |
articolo 16 della direttiva 2003/10/CE; |
20) |
articolo 12 della direttiva 2004/40/CE; |
21) |
articolo 12 della direttiva 2006/25/CE. |
Articolo 4
Attuazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
G. GLOSER
(1) Parere espresso il 17 gennaio 2006.
(2) Parere del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 maggio 2007.
(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.
(5) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46).
(6) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.
(7) GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.
(8) GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.
(9) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.
(10) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.
(11) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(12) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.
(13) GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10.
(14) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1.
(15) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(16) GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57.
(17) GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.
(18) GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.
(19) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.
(20) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.
(21) GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.
(22) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(23) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(24) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
(25) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.
(26) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48).
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/25 |
DIRETTIVA 2007/39/CE DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2007
che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale (1), compresi gli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Lo Stato membro relatore ha informato la Commissione del fatto che potrebbe rivelarsi necessario rivedere le quantità massime di residui (QMR) di diazinon stabilite dalla direttiva 90/642/CEE, date le preoccupazioni in merito all'assunzione da parte dei consumatori. Alla Commissione sono state presentate proposte di revisione delle QMR comunitarie. |
(2) |
Le QMR comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabilite e valutate secondo procedure analoghe. Il Codex prevede una serie di QMR per il diazinon. Alla luce dei nuovi dati relativi al rischio per i consumatori, lo Stato membro relatore ha valutato le QMR comunitarie anche sulla base delle QMR raccomandate dal Codex. |
(3) |
L'esposizione, per tutta la vita e a breve termine, dei consumatori al diazinon attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (2). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori. |
(4) |
Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori al diazinon attraverso i singoli prodotti alimentari che possono contenerne residui. Si è concluso che la presenza di residui dell'antiparassitario a un livello pari o inferiore alle nuove QMR non è tale da provocare effetti tossici acuti. |
(5) |
È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE, per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati del rispetto del divieto del suo impiego e proteggere il consumatore. |
(6) |
I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione. |
(7) |
L'allegato II della direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 dicembre 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).
(2) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
ALLEGATO
Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative al diazinon sono sostituite dalle seguenti:
Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) |
|||
«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui |
Diazinon |
||
1. Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio |
|||
|
0,01 (1) |
||
Pompelmi |
|
||
Limoni |
|
||
Limette |
|
||
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) |
|
||
Arance |
|
||
Pomeli |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
Mandorle |
0,05 |
||
Noci del Brasile |
|
||
Noci di acagiù |
|
||
Castagne e marroni |
|
||
Noci di cocco |
|
||
Nocciole |
|
||
Noci del Queensland |
|
||
Noci pecan |
|
||
Pinoli |
|
||
Pistacchi |
|
||
Noci comuni |
|
||
Altra |
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
||
Mele |
|
||
Pere |
|
||
Cotogne |
|
||
Altre |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Albicocche |
|
||
Ciliegie |
|
||
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) |
|
||
Prugne |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
|
0,01 (1) |
||
Uve da tavola |
|
||
Uve da vino |
|
||
|
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
||
More di rovo |
|
||
More palustri |
|
||
More-lamponi (loganberry) |
|
||
Lamponi |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
Mirtilli neri |
|
||
Mirtilli rossi |
0,2 |
||
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
|
||
Uva spina |
|
||
Altre |
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
||
|
|
||
Avocadi |
|
||
Banane |
|
||
Datteri |
|
||
Fichi |
|
||
Kiwi |
|
||
Kumquat |
|
||
Litchi |
|
||
Manghi |
|
||
Olive (da tavola) |
|
||
Olive (da olio) |
|
||
Papaia |
|
||
Frutti della passione |
|
||
Ananas |
0,3 |
||
Melagrane |
|
||
Altra |
0,01 (1) |
||
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi |
|||
|
|
||
Barbabietole |
|
||
Carote |
|
||
Manioca |
|
||
Sedani rapa |
|
||
Rafano |
|
||
Topinambur |
|
||
Pastinaca |
|
||
Prezzemolo a grossa radice |
|
||
Ravanelli |
0,1 |
||
Salsefrica o barba di becco |
|
||
Patate dolci |
|
||
Navoni-rutabaga |
|
||
Rape |
|
||
Igname |
|
||
Altri |
0,01 (1) |
||
|
|
||
Agli |
|
||
Cipolle |
0,05 |
||
Scalogni |
|
||
Cipolline |
|
||
Altri |
0,01 (1) |
||
|
|
||
|
|
||
Pomodori |
|
||
Peperoni |
0,05 |
||
Melanzane |
|
||
Gombo |
|
||
Altri |
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
||
Cetrioli |
|
||
Cetriolini |
|
||
Zucchine |
|
||
Altre |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Meloni |
|
||
Zucche |
|
||
Cocomeri |
|
||
Altre |
|
||
|
0,02 |
||
|
|
||
|
0,01 (1) |
||
Cavoli broccoli |
|
||
Cavolfiori |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
Cavoletti di Bruxelles |
|
||
Cavoli cappucci |
0,5 |
||
Altri |
0,01 (1) |
||
|
|
||
Cavoli cinesi |
0,05 |
||
Cavoli ricci |
|
||
Altri |
0,01 (1) |
||
|
0,2 |
||
|
0,01 (1) |
||
|
|
||
Crescione |
|
||
Dolcetta |
|
||
Lattuga |
|
||
Scarola (indivia a foglie larghe) |
|
||
Rucola |
|
||
Foglie e steli di brassica |
|
||
Altre |
|
||
|
|
||
Spinaci |
|
||
Bietole da foglia e da costa |
|
||
Altri |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Cerfoglio |
|
||
Erba cipollina |
|
||
Prezzemolo |
|
||
Foglie di sedano |
|
||
Altre |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Fagioli (non sgranati) |
|
||
Fagioli (sgranati) |
|
||
Piselli (non sgranati) |
|
||
Piselli (sgranati) |
|
||
Altri |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Asparagi |
|
||
Cardi |
|
||
Sedani |
|
||
Finocchi |
|
||
Carciofi |
|
||
Porri |
|
||
Rabarbaro |
|
||
Altri |
|
||
|
0,01 (1) |
||
|
|
||
|
|
||
|
0,01 (1) |
||
Fagioli |
|
||
Lenticchie |
|
||
Piselli |
|
||
Lupini |
|
||
Altri |
|
||
|
0,02 (1) |
||
Semi di lino |
|
||
Arachidi |
|
||
Semi di papavero |
|
||
Semi di sesamo |
|
||
Semi di girasole |
|
||
Semi di colza |
|
||
Semi di soia |
|
||
Semi di senape |
|
||
Semi di cotone |
|
||
Semi di canapa |
|
||
Altri |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Patate precoci |
|
||
Patate tardive |
|
||
|
0,02 (1) |
||
|
0,5 |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/33 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2007
che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2007/441/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
In una lettera del 9 ottobre 2006, protocollata dal segretariato generale della Commissione l’11 ottobre 2006, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’IVA versata sull’acquisto e a quelle che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati a scopo privato. |
(2) |
La direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE. |
(3) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, con lettera del 28 febbraio 2007, la richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 21 novembre 2006, la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta. |
(4) |
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA imposta su beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA un bene professionale destinato a uso privato. |
(5) |
L’uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40 % sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione scorretta. |
(6) |
Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali relative all’uso professionale. |
(7) |
Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ora 2006/112/CE, per quanto riguarda il diritto a detrarre l’IVA (3). Le misure di deroga dovrebbero avere fine all’entrata in vigore della direttiva proposta, se tale data è precedente a quella indicata nella presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a limitare al 40 % il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.
Articolo 2
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi della presente decisione.
Articolo 3
Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie:
— |
il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell’esercizio della sua attività, |
— |
il veicolo viene utilizzato come taxi, |
— |
il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida, |
— |
il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing, |
— |
il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio. |
Articolo 4
Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.
Articolo 5
Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Articolo 6
Una valutazione che copra i primi due anni dell’applicazione della presente decisione, compresa una revisione della percentuale di restrizione applicata, viene presentata alla Commissione dopo il secondo anniversario della presente decisione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.
Articolo 7
La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2010.
Articolo 8
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).
(3) GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10.
Rettifiche
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/35 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61 del 28 febbraio 2007 )
La pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale sopra citata è annullata.
27.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/35 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 209/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61 del 28 febbraio 2007 )
La pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale sopra citata è annullata.