ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
26 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 719/2007 del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 720/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

2

 

*

Regolamento (CE) n. 721/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che adegua il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

4

 

*

Regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/438/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2007, che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

24

 

 

Commissione

 

 

2007/439/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2007) 2565]  ( 1 )

30

 

 

2007/440/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007, che abroga la decisione 2005/704/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione della Commissione, del 16 maggio 2003, che modifica la decisione 85/377/CEE che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 127 del 23.5.2003)

36

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


REGOLAMENTO (CE) N. 719/2007 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/400/PESC dell'11 giugno 2007, che pone fine a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2004/137/PESC, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (2), prevedeva l'attuazione delle misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1521(2003), tra cui il divieto di importare diamanti grezzi da questo paese. Tale divieto è stato recentemente rinnovato per sei mesi dalla posizione comune 2007/93/PESC, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC (3). Il 27 aprile 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1753(2007), in cui decideva, tra l'altro, di porre fine alle misure restrittive relative ai diamanti provenienti dalla Liberia. Il 4 maggio 2007, pertanto, la Liberia è entrata a far parte del sistema di certificazione del processo di Kimberley. La Liberia dovrebbe quindi essere inserita come partecipante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (4).

(2)

Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio (5) vieta, fra l'altro, l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia.

(3)

È opportuno quindi abrogare retroattivamente, con effetto dal 27 aprile 2007, i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004, che vietano rispettivamente di importare nella Comunità diamanti grezzi provenienti dalla Liberia e di eludere il divieto stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


(1)  GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15.

(2)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata e prorogata da ultimo dalla posizione comune 2007/93/PESC (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17).

(3)  GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 56).

(5)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1819/2006 (GU L 351 del 13.12.2006, pag. 1).


26.6.2007   

IT

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L 164/2


REGOLAMENTO (CE) N. 720/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,5

MK

39,3

TR

96,0

ZZ

58,9

0707 00 05

JO

159,1

TR

152,1

ZZ

155,6

0709 90 70

TR

88,0

ZZ

88,0

0805 50 10

AR

49,6

TR

92,6

UY

68,9

ZA

59,5

ZZ

67,7

0808 10 80

AR

91,1

BR

93,8

CA

102,7

CL

84,7

CN

80,2

CO

90,0

NZ

97,7

US

108,0

UY

91,5

ZA

101,5

ZZ

94,1

0809 10 00

TR

206,1

ZZ

206,1

0809 20 95

TR

275,3

US

382,9

ZZ

329,1

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

ZA

88,5

ZZ

95,0

0809 40 05

IL

251,9

ZZ

251,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.6.2007   

IT

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L 164/4


REGOLAMENTO (CE) N. 721/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

che adegua il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, occorre apportare alcune modifiche di ordine tecnico agli allegati IV e VI del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (1).

(2)

Occorre fissare i tassi di interesse di riferimento di cui all'allegato IV, punto I.2, del regolamento (CE) n. 884/2006, necessari per la Bulgaria e la Romania, al fine di poter calcolare i costi di finanziamento che devono essere rimborsati agli Stati membri interessati per le loro operazioni di ammasso pubblico, nonché il periodo di riferimento 2007 per la Bulgaria e la Romania, al fine di poter calcolare i costi forfettari che devono essere rimborsati agli Stati membri interessati per le loro operazioni di ammasso pubblico per l'esercizio finanziario 2008.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 884/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 884/2006 è modificato come segue:

1)

l'appendice dell'allegato IV è sostituita dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento;

2)

nella parte I dell'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


ALLEGATO I

«Appendice

Tassi di interesse di riferimento di cui all'allegato IV

1.

Bulgaria

Sofia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SOFIBOR)

2.

Repubblica ceca

Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR)

3.

Danimarca

Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR)

4.

Estonia

Tallin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR)

5.

Cipro

Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR)

6.

Lettonia

Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR)

7.

Lituania

Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR)

8.

Ungheria

Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR)

9.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR)

10.

Polonia

Warsaw interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR)

11.

Romania

Bucharest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR)

12.

Slovenia

Slovenian interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR)

13.

Slovacchia

Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR)

14.

Svezia

Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR)

15.

Regno Unito

London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR)

16.

Altri Stati membri

Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)»


ALLEGATO II

«1.

Gli importi forfettari da applicare in tutta la Comunità devono essere stabiliti, per prodotto, sulla base dei costi reali più bassi registrati durante un periodo di riferimento che inizia il 1o ottobre dell'anno n e che termina il 30 aprile dell'anno successivo. Per l'esercizio finanziario 2008, il periodo di riferimento, per la Bulgaria e la Romania, inizia il 1o gennaio 2007 e termina il 30 aprile 2007.»


26.6.2007   

IT

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L 164/7


REGOLAMENTO (CE) N. 722/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni.

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni debba essere determinata mediante classificazione in una di tre categorie. L’allegato II dello stesso regolamento contiene norme per la determinazione della qualifica sanitaria in relazione alla BSE dei paesi o regioni. L’articolo 5 del regolamento prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia rivista in seguito all’istituzione, da parte dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), di una procedura per la classificazione in categorie dei diversi paesi.

(3)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per la raccolta ed eliminazione del materiale specifico a rischio e l’allegato IX di tale regolamento fissa le norme per l’importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.

(4)

Durante la sessione generale dell’UIE del maggio 2005 è stata adottata una nuova procedura semplificata per la classificazione dei paesi in base al rischio di BSE presentato, sulla base di tre categorie.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006 per recepire il nuovo sistema semplificato di classificazione nella legislazione comunitaria. In seguito a tale modifica occorre modificare gli allegati II, V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per tener conto del nuovo sistema di classificazione.

(6)

In mancanza di una decisione sulla classificazione dei paesi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 o 4, del regolamento (CE) n. 999/2001, le disposizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato VI non erano applicabili. Poiché il nuovo sistema di classificazione si applicherà a decorrere dal 1o luglio 2007 e al fine di allineare il suddetto allegato alle norme applicabili in conformità delle misure transitorie basate su dati scientifici, nonché alle modifiche apportate all’articolato, si rende necessario modificare l’allegato VI.

(7)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce condizioni per l’immissione sul mercato e l’esportazione di animali vivi, loro sperma, embrioni e ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato stabilisce condizioni per il commercio intracomunitario di alcuni prodotti di origine animale. Tali condizioni dovrebbero essere modificate per tener conto del nuovo sistema di classificazione.

(8)

Il punto 5 della parte D dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure concernenti il commercio intracomunitario di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 e l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne derivati da cervidi. Per ragioni di tutela della salute umana e animale, tali misure dovrebbero rimanere in vigore anche dopo il 1o luglio 2007.

(9)

Per motivi di chiarezza e coerenza, le disposizioni relative al commercio intracomunitario e all’esportazione verso paesi terzi di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbero essere stabilite nell’allegato VIII e le disposizioni per l’importazione di prodotti a base di carne derivati da cervidi dovrebbero essere stabilite nell’allegato IX.

(10)

Le misure transitorie relative al materiale specifico a rischio di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 non dovrebbero più essere applicabili nei confronti di ciascun paese o regione subito dopo la data di adozione di una decisione sulla classificazione di quel paese o regione. L’allegato XI dovrebbe pertanto essere abrogato.

(11)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.

1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE

CAPITOLO A

Criteri

La qualifica sanitaria degli Stati membri o dei paesi terzi o delle loro regioni (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla BSE è determinata in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e).

Nel paese o regione:

a)

è effettuata un’analisi del rischio in conformità del capitolo B che individui tutti i fattori potenziali relativi all’insorgenza della BSE e alla loro prospettiva storica nel paese o regione;

b)

è in atto un sistema di sorveglianza e di controllo permanente della BSE, con particolare riferimento ai rischi di cui al capitolo B e conformemente ai requisiti minimi di sorveglianza di cui al capitolo D;

c)

è in atto un programma di sensibilizzazione destinato a veterinari, allevatori e addetti al trasporto, al commercio e alla macellazione dei bovini, che abbia lo scopo di incoraggiare questi soggetti a segnalare tutti i casi di manifestazione di sintomi clinici che fanno pensare alla BSE nelle sottopopolazioni bersaglio di cui al capitolo D del presente allegato;

d)

è in atto un obbligo di notificare e investigare tutti i bovini che mostrano sintomi clinici che fanno pensare alla BSE;

e)

è effettuato presso un laboratorio autorizzato un esame del cervello o di altri tessuti prelevati nel quadro del sistema di sorveglianza e controllo di cui alla lettera b).

CAPITOLO B

Analisi del rischio

1.   Struttura dell’analisi del rischio

Le analisi del rischio comprendono una valutazione del rilascio e una dell’esposizione.

2.   Valutazione del rilascio (sfida esterna)

2.1.

La valutazione del rilascio consiste nello stimare la probabilità che l’agente della BSE sia stato introdotto nel paese o regione tramite generi alimentari potenzialmente contaminati da un agente della BSE o sia già presente nel paese o regione.

Si tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

a)

la presenza o assenza dell’agente della BSE nel paese o nella regione e, se l’agente è presente, la sua prevalenza stimata in base ai risultati delle attività di sorveglianza;

b)

la produzione di farine di carne e ossa o di ciccioli dalla popolazione indigena di ruminanti;

c)

le farine di carne e ossa e i ciccioli importati;

d)

i bovini, ovini e caprini importati;

e)

i mangimi per animali e gli ingredienti per mangimi importati;

f)

i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati al consumo umano che potrebbero aver contenuto tessuti elencati al punto 1 dell’allegato V ed essere stati somministrati ai bovini;

g)

i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati all’utilizzo nei bovini vivi.

2.2.

Nell’effettuare la valutazione del rilascio occorre tener conto dei sistemi speciali di eradicazione, della sorveglianza e di altre indagini epidemiologiche (soprattutto della sorveglianza della BSE effettuata sulla popolazione bovina) pertinenti per quanto riguarda i fattori di rischio elencati al punto 2.1.

3.   Valutazione dell’esposizione

La valutazione dell’esposizione consiste nello stimare la probabilità di un’esposizione di bovini all’agente della BSE, in considerazione di quanto segue:

a)

reimmissione e rafforzamento dell’agente della BSE mediante il consumo, da parte dei bovini, di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti, oppure di altri mangimi o ingredienti di mangimi da essi contaminati;

b)

utilizzo di carcasse (comprese quelle dei capi morti), sottoprodotti e scarti della macellazione di ruminanti, parametri dei processi di lavorazione e metodi di produzione dei mangimi per animali;

c)

somministrazione o meno ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli ricavati da ruminanti, comprese misure per prevenire la contaminazione incrociata dei mangimi per animali;

d)

livello di sorveglianza della BSE effettuata sulla popolazione bovina fino a quel momento e risultati della stessa.

CAPITOLO C

Definizione delle categorie

I.   PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE TRASCURABILE

È un paese o regione:

1)

in cui è stata effettuata un’analisi di rischio in conformità del capitolo B al fine di individuare i fattori di rischio storici e attuali;

2)

che ha dimostrato di avere adottato le misure specifiche appropriate per il periodo di tempo pertinente sotto definito, al fine di gestire ogni rischio individuato;

3)

che ha dimostrato essere in atto la sorveglianza di tipo B in conformità del capitolo D ed essere stato raggiunto l’obiettivo in punti pertinente in conformità della tabella 2 dello stesso; e

4)

che si trova:

a)

o nella situazione seguente:

i)

nel paese o regione non vi è stato alcun caso di BSE, oppure ogni eventuale caso di BSE è risultato essere importato e completamente eliminato;

ii)

i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A del presente allegato sono stati rispettati per almeno sette anni;

iii)

è stato dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che per almeno otto anni non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

b)

o nella situazione seguente:

i)

vi sono stati uno o più casi indigeni di BSE nel paese o regione ma ognuno di questi casi è nato più di 11 anni fa;

ii)

i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono stati rispettati per almeno sette anni;

iii)

è stato dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che per almeno otto anni non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

iv)

i seguenti animali vivi eventualmente presenti nel paese o nella regione sono identificati in modo permanente e i loro movimenti controllati e, quando vengono macellati o muoiono in altro modo, sono completamente distrutti:

tutti i casi di BSE,

tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, e

se i risultati delle indagini di cui al secondo trattino non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi.

II.   PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE CONTROLLATO

È un paese o regione:

1)

in cui è stata effettuata un’analisi di rischio sulla base delle informazioni di cui al capitolo B, al fine di individuare i fattori di rischio storici e attuali;

2)

che ha dimostrato di avere adottato le misure appropriate per gestire ogni rischio individuato, senza però che le misure siano state adottate per il periodo di tempo interessato;

3)

che ha dimostrato essere in atto la sorveglianza di tipo A in conformità del capitolo D ed essere stato raggiunto l’obiettivo in punti pertinente in conformità della tabella 2 dello stesso. La sorveglianza di tipo B può sostituire quella di tipo A una volta raggiunto l’obiettivo suddetto; e

4)

che si trova:

a)

o nella situazione seguente:

i)

nel paese o regione non vi è stato alcun caso di BSE, oppure ogni eventuale caso di BSE è risultato essere importato e completamente eliminato, i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono rispettati e può essere dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

ii)

i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono stati rispettati per un periodo inferiore ai 7 anni, e/o

iii)

non può essere dimostrato che i controlli sulla somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati da ruminanti siano in atto da otto anni;

b)

o nella situazione seguente:

i)

nel paese o regione vi è stato un caso indigeno di BSE, i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono rispettati e può essere dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

ii)

i criteri di cui alle lettere da c) ad e) del capitolo A del presente allegato sono stati rispettati per un periodo inferiore ai sette anni; e/o

iii)

non può essere dimostrato che i controlli sulla somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati da ruminanti siano in atto da almeno otto anni;

iv)

i seguenti animali vivi eventualmente presenti nel paese o nella regione sono identificati in modo permanente e i loro movimenti controllati e, quando sono macellati o morti, sono completamente distrutti;

tutti i casi di BSE, e

tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, e

se i risultati delle indagini di cui al secondo trattino non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi.

III.   PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE INDETERMINATO

È un paese o regione di cui non sia stata conclusa la determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE o che non soddisfa le condizioni cui deve rispondere il paese o la regione per essere classificato in una delle altre categorie.

CAPITOLO D

Requisiti minimi di sorveglianza

1.   Tipi di sorveglianza

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

sorveglianza di tipo A:

l’applicazione della sorveglianza di tipo A consente di individuare la BSE a una prevalenza prevista (1) di almeno un caso ogni 100 000 nella popolazione bovina adulta del paese o della regione interessata, con un livello di attendibilità del 95 %;

b)

sorveglianza di tipo B:

l’applicazione della sorveglianza di tipo B consente di individuare la BSE a una prevalenza prevista di almeno un caso ogni 50 000 nella popolazione bovina adulta del paese o della regione interessata, con un livello di attendibilità del 95 %.

La sorveglianza di tipo B può essere effettuata da paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile per confermare le conclusioni dell’analisi del rischio, dimostrando ad esempio l’efficacia delle misure di riduzione degli eventuali fattori di rischio individuati, mediante una sorveglianza volta a massimizzare la probabilità di individuare le lacune di tali misure.

La sorveglianza di tipo B può anche essere effettuata da paesi o regioni con un rischio di BSE controllato, in seguito al conseguimento dell’obiettivo in punti pertinente mediante la sorveglianza di tipo A, per mantenere la fiducia nelle conoscenze ottenute grazie a quest’ultima.

Ai fini del presente allegato sono state individuate a scopo di sorveglianza le seguenti sottopopolazioni di bovini:

a)

bovini al di sopra dei 30 mesi di età con sintomi comportamentali o clinici che fanno pensare alla BSE (sospetti clinici);

b)

bovini al di sopra dei 30 mesi di età che non possono alzarsi o camminare normalmente, sono sdraiati, non riescono ad alzarsi o camminare senza assistenza; bovini al di sopra dei 30 mesi di età inviati alla macellazione d’urgenza o fatti oggetto di osservazioni durante l’ispezione ante-mortem (macellazione di necessità o d’urgenza);

c)

bovini al di sopra dei 30 mesi di età trovati morti o uccisi presso l’allevamento, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti);

d)

bovini al di sopra dei 36 mesi di età sottoposti a normale macellazione.

2.   Strategia di sorveglianza

2.1.

La strategia di sorveglianza è concepita in modo da garantire che i campioni siano rappresentativi della mandria del paese o regione e tengano conto di fattori demografici come il tipo di produzione e l’ubicazione geografica, nonché della potenziale influenza di pratiche zootecniche legate alla cultura del luogo. L’approccio utilizzato e le ipotesi fatte devono essere esaurientemente documentate, e la documentazione va conservata per sette anni.

2.2.

Per realizzare la strategia di sorveglianza relativa alla BSE, un paese deve utilizzare registri documentati o stime affidabili sulla distribuzione in base all’età della popolazione bovina adulta e sul numero dei bovini sottoposti a controlli della BSE in base all’età e alla sottopopolazione all’interno del paese o della regione.

3.   Valori e obiettivi espressi in punti

I campioni destinati alla sorveglianza devono essere conformi agli obiettivi in punti di cui alla tabella 2, sulla base dei «valori in punti» di cui alla tabella 1. Tutti i sospetti clinici vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. Un paese deve sottoporre a campionamento almeno tre su quattro sottopopolazioni. I punti totali per i campioni raccolti vanno accumulati su un periodo massimo di sette anni consecutivi al fine di raggiungere il numero di punti prefissato. L’accumulazione totale dei punti dev’essere confrontata periodicamente al numero dei punti prefissato per un certo paese o regione.

Tabella 1

Valori in punti della sorveglianza sui campioni raccolti da animali per sottopopolazione e fascia d’età

Sottopopolazione sottoposta a sorveglianza

Macellazione normale (2)

Capi morti (3)

Macellazione di necessità (4)

Sospetti clinici (5)

Età ≥ 1 anno e < 2 anni

0,01

0,2

0,4

N/A

Età ≥ 2 anni e < 4 anni (adulti giovani)

0,1

0,2

0,4

260

Età ≥ 4 anni e < 7 anni (adulti)

0,2

0,9

1,6

750

Età ≥ 7 anni e < 9 anni (adulti anziani)

0,1

0,4

0,7

220

Età ≥ 9 anni (anziani)

0,0

0,1

0,2

45


Tabella 2

Obiettivi in punti per le diverse dimensioni delle popolazioni di bovini adulti in un certo paese o regione

Obiettivi in punti per i paesi o regioni

Dimensioni della popolazione di bovini adulti

(24 mesi e più)

Sorveglianza di tipo A

Sorveglianza di tipo B

≥ 1 000 000

300 000

150 000

800 000–1 000 000

240 000

120 000

600 000–800 000

180 000

90 000

400 000–600 000

120 000

60 000

200 000–400 000

60 000

30 000

100 000–200 000

30 000

15 000

50 000–100 000

15 000

7 500

25 000–50 000

7 500

3 750

4.   Obiettivi specifici

All’interno di ciascuna delle sottopopolazioni di cui sopra in un certo paese o regione, il paese può occuparsi dei bovini individuabili in quanto importati da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE e dei bovini che hanno consumato mangimi potenzialmente contaminati provenienti da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE.

5.   Modello di sorveglianza della BSE

Un paese può scegliere di utilizzare il modello BsurvE completo oppure un metodo alternativo basato su tale modello per stimare la presenza/prevalenza della BSE sul suo territorio.

6.   Sorveglianza di manutenzione

Una volta raggiunto l’obiettivo in punti, e al fine di mantenere la qualifica di un paese o regione in quanto a rischio di BSE controllato o trascurabile, si può ridurre la sorveglianza al tipo B (purché tutti gli altri indicatori rimangano positivi). Tuttavia, per continuare a soddisfare i requisiti del presente capitolo, occorre che la sorveglianza annuale permanente continui a includere almeno tre delle quattro sottopopolazioni previste. Inoltre, tutti i bovini clinicamente sospetti di infezione da BSE vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. La sorveglianza annuale in un paese o regione che ha raggiunto l’obiettivo a punti prestabilito non può essere inferiore a quella richiesta per un settimo del suo obiettivo totale di sorveglianza di tipo B.»

2)

L’allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO

1.   Definizione di materiale specifico a rischio

I seguenti tessuti sono classificati come materiale specifico a rischio se provengono da animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo o di una loro regione avente un rischio di BSE controllato o indeterminato:

a)

per quanto riguarda i bovini:

i)

il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi;

ii)

la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli spinali dei bovini di età superiore a 24 mesi; e

iii)

le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

b)

per quanto riguarda gli ovini e i caprini:

i)

il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, e

ii)

la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

2.   Deroga per gli Stati membri

In deroga al punto 1, i tessuti ivi elencati originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile continuano ad essere considerati materiale specifico a rischio.

3.   Marcatura ed eliminazione

Il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato altrimenti al momento immediato della rimozione ed eliminato in conformità delle disposizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare nell’articolo 4, paragrafo 2.

4.   Rimozione del materiale specifico a rischio

4.1.

Il materiale specifico a rischio è rimosso presso:

a)

i macelli o, se del caso, altri luoghi di macellazione;

b)

i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini;

c)

se del caso, gli impianti di transito di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1774/2002, o i locali degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

4.2.

In deroga al punto 4.1, l’uso di un test alternativo alla rimozione del materiale specifico a rischio può essere autorizzato alle seguenti condizioni:

a)

i test devono essere effettuati nei macelli su tutti gli animali per i quali è prevista la rimozione del materiale specifico a rischio;

b)

nessun prodotto bovino, ovino o caprino destinato all’alimentazione umana o animale può lasciare il macello prima che l’autorità competente abbia ricevuto e accettato i risultati dei test eseguiti su tutti gli animali macellati potenzialmente contaminati se in uno di essi è stata confermata la BSE;

c)

qualora un test alternativo dia risultato positivo, tutto il materiale ricavato da bovini, ovini e caprini potenzialmente contaminato nel macello è distrutto conformemente al punto 3, a meno che tutte le parti del corpo dell’animale infetto, compresa la pelle, possano essere identificate e tenute separate.

4.3.

In deroga al punto 4.1, gli Stati membri possono decidere di consentire:

a)

la rimozione del midollo spinale di ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;

b)

la rimozione della colonna vertebrale bovina dalle carcasse o parti delle carcasse in punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, controllati e registrati;

c)

la raccolta della carne della testa di bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati in conformità delle disposizioni di cui al punto 9.

4.4.

Le norme sulla rimozione del materiale specifico a rischio contenute in questo capitolo non si applicano al materiale di categoria 1 definito nel regolamento (CE) n. 1774/2002 utilizzato sotto la supervisione delle autorità competenti per nutrire le specie minacciate e protette di uccelli necrofagi.

5.   Misure relative alle carni separate meccanicamente

Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 9, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri è proibito utilizzare ossa o pezzi non disossati di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente.

6.   Misure relative alla lacerazione dei tessuti

Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri, fino a che sono classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE, è proibita la lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo introdotto nella cavità cranica dopo lo stordimento nei bovini, ovini o caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale.

7.   Raccolta delle lingue dai bovini

La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide.

8.   Raccolta della carne della testa dai bovini

8.1.

La carne della testa dei bovini di età superiore a 12 mesi è raccolta presso i macelli in conformità a un sistema di controllo, riconosciuto dall’autorità competente, per prevenire la possibilità che la carne della testa sia contaminata dal tessuto del sistema nervoso centrale. Il sistema comprende almeno i seguenti provvedimenti:

a)

la raccolta avviene in un luogo apposito, fisicamente separato dalle altre parti della catena di macellazione;

b)

qualora le teste siano rimosse dalla guidovia o dai ganci prima della raccolta della carne della testa, il foro frontale, risultante dall’abbattimento con pistola, e il foro occipitale sono sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento;

c)

non si procede alla raccolta della carne dalle teste i cui occhi sono stati danneggiati o andati perduti prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della testa da parte di tessuti del sistema nervoso centrale;

d)

non si procede alla raccolta della carne dalle teste che non siano state debitamente sigillate in conformità della lettera b);

e)

fatte salve le norme generali in materia d’igiene, si fissano criteri di lavoro specifici per prevenire la contaminazione della carne della testa durante la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo di cui alla lettera b) sia andato perso o gli occhi danneggiati durante il processo;

f)

s’istituisce un programma di campionamento che si avvalga di un adeguato test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione.

8.2.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 8.1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere l’applicazione, presso il macello, di un sistema di controllo alternativo per la raccolta della carne della testa dei bovini, che preveda una riduzione equivalente del livello di contaminazione della carne della testa con tessuto del sistema nervoso centrale. S’istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione. Gli Stati membri che fanno ricorso a questa deroga informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in merito al loro sistema di controllo e agli esiti del campionamento.

8.3.

Se la raccolta è effettuata senza rimuovere la testa del bovino dalla guidovia o dai ganci, i punti 8.1 e 8.2 non si applicano.

9.   Raccolta della carne della testa da bovini in laboratori di sezionamento autorizzati

In deroga al punto 8, gli Stati membri possono decidere di consentire la raccolta della carne della testa dai bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le teste destinate al trasporto verso il laboratorio di sezionamento sono collocate su una rastrelliera durante il periodo d’immagazzinamento e il trasporto dal macello al laboratorio di sezionamento;

b)

il foro frontale risultante dall’abbattimento con pistola e il foro occipitale sono debitamente sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile prima del trasferimento dalla guidovia o dai ganci alla rastrelliera. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento;

c)

le teste che non sono state debitamente sigillate in conformità della lettera b), i cui occhi sono stati danneggiati o sono andati perduti subito prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della carne della testa da parte di tessuti del sistema nervoso centrale sono escluse dal trasporto al laboratorio di sezionamento specificamente autorizzato;

d)

s’istituisce un programma di campionamento del macello che si avvalga di un adeguato test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a ridurre la contaminazione;

e)

la raccolta della carne della testa avviene in conformità del sistema di controllo, riconosciuto dall’autorità competente, per prevenire la possibile contaminazione della carne della testa. Il sistema prevede almeno quanto segue:

i)

tutte le teste sono sottoposte a un’ispezione oculare per verificare che non vi siano segni di contaminazione o di danneggiamento e per accertarsi che siano state debitamente sigillate prima dell’inizio della procedura di raccolta della carne;

ii)

non si raccoglie la carne dalle teste che non sono state debitamente sigillate, i cui occhi sono stati danneggiati, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della carne della testa da tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre, non si procede alla raccolta della carne da nessun’altra testa che si ritiene possa essere stata da esse contaminata;

iii)

fatte salve le norme generali in materia d’igiene, si stabiliscono criteri di lavoro specifici per prevenire la contaminazione della carne della testa durante il trasporto e la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo sia perso o gli occhi vengano danneggiati durante il processo;

f)

s’istituisce un programma di campionamento dell’impianto di sezionamento che si avvalga di un adeguato test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione.

10.   Norme relative al commercio e all’esportazione

10.1.

Gli Stati membri possono autorizzare la spedizione di teste o di carcasse indivise contenenti materiale specifico a rischio verso un altro Stato membro solo se quest’ultimo ha espresso il proprio consenso a ricevere il materiale e ha approvato le condizioni di spedizione e trasporto.

10.2.

In deroga al punto 10.1 le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere spediti da uno Stato membro a un altro senza che quest’ultimo abbia preventivamente espresso il proprio consenso.

10.3.

È vietata l’esportazione all’esterno della Comunità di teste e di carne fresca di bovini, ovini o caprini contenenti materiale specifico a rischio.

11.   Controlli

11.1.

Gli Stati membri effettuano frequenti controlli ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione del presente allegato e garantiscono l’adozione di provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento o altri luoghi preposti alla rimozione del materiale specifico a rischio, quali i punti di vendita al pubblico o le altre strutture di cui al punto 4.1, lettera c).

11.2.

Gli Stati membri in particolare istituiscono un sistema per garantire e controllare che il materiale specifico a rischio sia trattato ed eliminato in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001 e del regolamento (CE) n. 1774/2002.

11.3.

S’istituisce un sistema di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al punto 1, lettera a). Il sistema comprende almeno i seguenti provvedimenti:

a)

qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile;

b)

al documento commerciale riguardante le partite di carne devono essere aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale. Se del caso, tali informazioni specifiche vanno aggiunte al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (6) nel caso delle importazioni;

c)

i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).

3)

L’allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVATI DA, O CONTENENTI, MATERIALE OTTENUTO DA RUMINANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1»

4)

L’allegato VIII è modificato come segue:

a)

il capitolo A è modificato come segue:

i)

il titolo della parte I è sostituito dal seguente:

ii)

la parte II è sostituita dalla seguente:

«II.   Condizioni applicabili ai bovini

Il Regno Unito provvede affinché i bovini nati o allevati sul suo territorio prima del 1o agosto 1996 non siano inviati dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi.»;

b)

il capitolo C è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO C

Condizioni per gli scambi intracomunitari di taluni prodotti di origine animale

SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine animale sono esenti dal divieto di cui all’articolo 16, paragrafo 3, purché siano derivati da bovini, ovini e caprini conformi ai requisiti di cui alla sezione B:

carni fresche,

carni macinate,

preparazioni di carne,

prodotti a base di carne.

SEZIONE B

Requisiti

I prodotti di cui alla sezione A devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a)

ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

b)

i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

c)

i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V,

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa,

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.»

5)

L’allegato IX è modificato come segue:

a)

il capitolo A è soppresso;

b)

i capitoli B, C e D sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO B

Importazioni di bovini

SEZIONE A

Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile

Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in un paese o regione classificato come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d’origine e non sono bovini esposti come descritto nel capitolo C, parte I, punto 4), lettera b), punto iv), dell’allegato II;

c)

se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.

SEZIONE B

Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE controllato

Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio di BSE controllato sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d’origine e non sono bovini esposti come descritto nel capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), punto iv), dell’allegato II;

c)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.

SEZIONE C

Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato

Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

il paese o regione non è stato classificato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure è stato classificato come paese o regione avente un rischio di BSE indeterminato;

b)

gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d’origine e non sono bovini esposti come descritto nel capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), punto iv), dell’allegato II;

c)

gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.

CAPITOLO C

Importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini o caprini

SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C e D a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d’origine:

carni fresche,

carni macinate e preparazioni di carni,

prodotti a base di carne,

grassi animali fusi,

ciccioli,

gelatina.

SEZIONE B

Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile

Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

c)

se nel paese o regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

i)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure

ii)

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

SEZIONE C

Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE controllato

1.

Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o regione con un rischio di BSE controllato, sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

c)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all’esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

d)

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

2.

In deroga al punto 1, lettera d), le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

3.

Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu.

4.

Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

SEZIONE D

Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato

1.

Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato, sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

b)

i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

c)

i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V;

ii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

2.

In deroga al punto 1, lettera c), le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

3.

Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile.

4.

Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

CAPITOLO D

Importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini

SEZIONE A

Sottoprodotti di origine animale

Il presente capitolo si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002:

grassi fusi,

alimenti per animali da compagnia,

prodotti sanguigni,

proteine animali trasformate,

ossa e prodotti a base di ossa,

materiali di categoria 3,

gelatina.

SEZIONE B

Le importazioni di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti lavorati da essi derivati e ricavati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

i sottoprodotti di origine animale non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

b)

gli animali da cui sono derivati tali sottoprodotti non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

oppure

c)

i sottoprodotti di origine animale non contengono e non sono derivati da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o regione classificato come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001.

c)

il capitolo F è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO F

Importazioni di prodotti di origine animale da cervidi d’allevamento e selvatici

1.

Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e derivati da cervidi d’allevamento, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d’America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall’autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d’allevamento che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall’autorità competente; non deriva da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”

2.

Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e derivati da cervidi selvatici, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d’America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall’autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall’autorità competente; non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”»;

d)

il capitolo G è soppresso.

6)

L’allegato XI è soppresso.


(1)  La prevalenza prevista è utilizzata per determinare le dimensioni di un’inchiesta di prova espressa in termini di punti. Se la prevalenza effettiva è superiore alla prevalenza prevista, l’inchiesta molto probabilmente rileverà una malattia.

(2)  Bovini al di sopra dei 36 mesi di età sottoposti a normale macellazione.

(3)  Bovini al di sopra dei 30 mesi di età trovati morti o uccisi presso l’allevamento, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).

(4)  Bovini al di sopra dei 30 mesi di età che non possono alzarsi o camminare normalmente, sono sdraiati, non riescono ad alzarsi o camminare senza assistenza; bovini al di sopra dei 30 mesi di età inviati alla macellazione d’urgenza o fatti oggetto di osservazioni durante l’ispezione ante mortem (macellazione di necessità o d’urgenza).

(5)  Bovini al di sopra dei 30 mesi di età con sintomi comportamentali o clinici che fanno pensare alla BSE (sospetti clinici).

(6)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

26.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

(2007/438/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,

vista la decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, che adotta il regolamento interno del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

Le appendici 1 e 2 alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea allegate alla decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001 che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2) contengono rispettivamente un elenco delle autorità di sicurezza nazionale (NSA) e una tabella di raffronto tra le classificazioni di sicurezza nazionali. Le appendici 1 e 2 alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea sono state modificate da ultimo con decisione 2005/571/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, che modifica la decisione 2001/264/CE (3).

(2)

Il 25 aprile 2005 la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato il trattato di adesione all’Unione europea, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/264/CE, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, nel trattamento di informazioni classificate UE, siano rispettate le norme di sicurezza del Consiglio.

(4)

Al fine di tener conto dell’adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania nelle appendici di cui al considerando 1, è pertanto necessario, da un punto di vista tecnico, modificare la decisione 2001/264/CE.

DECIDE:

Articolo 1

L’appendice 1 e l’appendice 2 della decisione 2001/264/CE sono sostituite dal testo riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31.


ALLEGATO

«

Appendice 1

Elenco delle autorità di sicurezza nazionale

BELGIO

Nationale veiligheidsoverheid/

Autorité nationale de sécurité

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking/SPF affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Karmelietenstraat 15/Rue des Petits Carmes 15

B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles

Tel. secretariaat/secrétariat: (32-2) 501 45 42

Fax (32-2) 501 45 96

BULGARIA

Държавна комисия по сигурността на информацията

ул. Ангел Кънчев 1

София 1000

България

Телефон: (359-2) 921 59 11

Факс: (359-2) 987 37 50

State Commission on Information Security

1 Angel Kanchev Str.

BG-1000 Sofia

Телефон: (359-2) 921 59 11

Факс: (359-2) 987 37 50

REPUBBLICA CECA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

CZ-150 06 Praha 56

Tel.: (420) 257 28 33 35

Fax: (420) 257 28 31 10

DANIMARCA

Politiets Efterretningstjeneste

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telefon (45) 33 14 88 88

Fax (45) 33 43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

Kastellet 30

DK-2100 København Ø

Telefon (45) 33 32 55 66

Fax (45) 33 93 13 20

GERMANIA

Bundesministerium des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon (49-1) 88 86 81 15 26

Fax (49-1) 888 68 15 15 26

ESTONIA

Estonian National Security Authority

Security Department

Ministry of Defence of the Republic of Estonia

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Tel: + 372/7170 077, + 372/7170 030

Faks: + 372/7170 213

GRECIA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

ΣΤΓ 1020

Χολαργός — Αθήνα

Ελλάδα

Τηλέφωνα:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020

Holargos — Athens

Τηλέφωνα:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

SPAGNA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera Nacional Radial VI, km 8,5

E-28023 Madrid

Tel.

(34) 913 72 57 07

(34) 913 72 50 27

Fax (34) 913 72 58 08

FRANCIA

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

51, boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Tél. (33) 171 75 81 77

Fax (33) 171 75 82 00

IRLANDA

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St Stephens Green

Dublin 2

Telephone: + 353-1-478 08 22

Fax + 353-1-478 14 84

ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Cesis III Reparto (UCSi)

Via di Santa Susanna, 15

I-1187 Roma

Tel. (39) 06 61 17 42 66

Fax (39) 06 488 52 73

CIPRO

Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικό Επιτελείο του Υπουργού

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

1432 Λευκωσία

Κύπρος

Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00

Φαξ (357-22) 30 23 51

Ministry of Defence

Minister’s Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi street

CY-1432 Nicosia

Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00

Φαξ (357-22) 30 23 51

LETTONIA

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latvia

Miera iela 85 A

LV-1001 Rīga

Tālrunis: (371) 702 54 18

Fakss: (371) 702 54 54

LITUANIA

National Security Authority of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 40/1 LTL-2600 Vilnius

Telefonas: (370) 5 266 32 05

Faksas: (370) 5 266 32 00

LUSSEMBURGO

Autorité nationale de sécurité

Boîte postale 2379

L-1023 Luxembourg

Tél.

(352) 47 82 210 central

(352) 47 82 253 direct

Fax (352) 47 82 243

UNGHERIA

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Pf.: 2

H-1357 Budapest

Telefon: (36-1) 346 96 52

Fax: (36-1) 346 96 58

MALTA

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telefown: + 356/21 24 98 44

Fax + 356/25 69 53 21

PAESI BASSI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

NL-2500 EA Den Haag

Telefoon: + 31/70/320 44 00

Fax 31/70/320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit

Postbus 20701

NL-2500 ES Den Haag

Telefoon: + 31/70/318 70 60

Fax 31/70/318 75 22

AUSTRIA

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefon (43-1) 531 15 25 94

Fax (43-1) 531 15 26 15

POLONIA

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Rakowiecka 2 A

00-993 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 585 73 60

Faks: (48-22) 585 85 09

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Oczki 1

02-007 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 684 12 47

Faks: (48-22) 684 10 76

PORTOGALLO

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1400-204 Lisboa

Tel.: (+351) 21 301 17 10

Fax: (+351) 21 303 17 11

ROMANIA

Romanian ANS – ORNISS

Strada Mureș nr. 4

RO-012275 București

Telefon: (40-21) 224 58 30

Fax: (40-21) 224 07 14

SLOVENIA

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 13 90

Faks (386-1) 478 13 99

SLOVACCHIA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

P.O. Box 16

850 07 Bratislava 57

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 68 69 23 14

Fax: (421-2) 63 82 40 05

FINLANDIA

Kansallinen turvallisuusviranomainen

Ulkoasiainministeriö/Turvallisuusyksikkö

Kanavakatu 3 A

PL 176

FI-00161 Helsinki

P. (358-9) 16 05 55 10

F. (358-9) 16 05 55 16

SVEZIA

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telefon (46-8) 405 54 44

Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

UK National Security Authority

PO Box 49359

GB-London SW1P 1LU

Telephone: + 44-020 7930 8768

Fax + 44-020 7821 8604

Appendice 2

Raffronto tra le classificazioni di sicurezza

Classificazione UE

Très secret UE/EU top secret

Secret UE

Confidentiel UE

Restreint UE

Belgio

Très Secret

Zeer Geheim

Secret

Geheim

Confidentiel

Vertrouwelijk

Diffusion restreinte

Beperkte Verspreiding

Bulgaria

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Repubblica ceca

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danimarca

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Germania

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estonia

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grecia

Άκρως Απόρρητο

Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο

Abr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: (ΠΧ)

Spagna

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Francia

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

Néant (3)

Irlanda

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italia

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cipro

Άκρως Απόρρητο

Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο

Αbr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (ΠΧ)

Lettonia

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituania

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Lussemburgo

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Ungheria

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Paesi Bassi

STG Zeer Geheim

STG Geheim

STG Confidentieel

Departementaalvertrouwelijk

Austria

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polonia

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portogallo

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Romania

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovenia

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovacchia

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finlandia

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

Svezia

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Regno Unito

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

 

Classificazione NATO

Cosmic Top Secret

NATO Secret

NATO Confidential

NATO Restricted

Classificazione UEO

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted

»

(1)  Germania: VS = Verschlusssache.

(2)  Francia: la classificazione Très secret défense, che concerne questioni prioritarie governative, può essere cambiata soltanto con l’autorizzazione del Primo ministro.

(3)  La Francia non usa il grado di classificazione “DIFFUSION RESTREINTE” nel suo sistema nazionale. La Francia gestisce e protegge i documenti recanti l’indicazione “RESTREINT UE” conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, non meno rigorosi in materia delle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza del Consiglio.


Commissione

26.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2007) 2565]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1) in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (2) nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

Con la decisione 2004/452/CE (3) la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

La Canada Research Chair della School of Social Science della Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies della York University, Ontario, Canada, è da considerarsi un ente che soddisfa le condizioni prescritte. È quindi opportuno inserirla nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1104/2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/229/CE (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Banca centrale tedesca

Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Commissione europea

Università di Tel Aviv (Israele)

Banca mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d’America

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada»


26.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

che abroga la decisione 2005/704/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

(2007/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Nell’ottobre 2005 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «prodotto in esame»).

(2)

La Commissione, mediante la decisione 2005/704/CE dell’11 ottobre 2005 (3), ha accettato un impegno sui prezzi offerto dalla società Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd (di seguito «la società»).

B.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

1.   L’impegno

a)   Obblighi della società derivanti dall’impegno

(3)

In forza dell’impegno la società ha tra l’altro accettato di non vendere il prodotto in esame nella Comunità europea al di sotto di determinati prezzi minimi (di seguito «PM») stabiliti nell’impegno medesimo.

(4)

Secondo quanto previsto dalle condizioni dell’impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea.

(5)

Per garantire il rispetto dell’impegno, la società ha altresì convenuto di acconsentire a visite di verifica nei suoi locali, in modo che potesse essere controllata l’accuratezza e veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e che potessero essere raccolte tutte le informazioni che la Commissione reputasse necessarie.

b)   Altre disposizioni contenute nell’impegno

(6)

L’accettazione dell’impegno da parte della Commissione europea si basa inoltre, come del resto specificato nell’impegno stesso, sulla fiducia e qualsiasi atto in grado di danneggiare il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione europea giustifica la revoca immediata dell’impegno.

(7)

Come previsto dall’impegno, la Commissione europea può altresì procedere alla revoca dell’impegno qualora durante il periodo della sua attuazione si produca un cambiamento delle circostanze rispetto a quelle che esistevano al momento dell’accettazione dell’impegno e che sono state rilevanti ai fini della decisione relativa all’accettazione del medesimo.

2.   Visita di verifica presso la società

(8)

In questo contesto è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società nella Repubblica popolare cinese.

(9)

Due giorni prima della visita di verifica la società ha presentato, per quanto concerne il secondo e terzo trimestre del 2006, versioni modificate delle relazioni previste dall’impegno. Le modifiche riguardavano, tra l’altro, una proroga dei termini di pagamento per cinque operazioni. Queste correzioni relative ai termini di pagamento hanno determinato prezzi inferiori al prezzo minimo.

(10)

La visita di verifica ha inoltre consentito di constatare che la configurazione degli scambi verso la Comunità europea aveva subito una modifica successivamente all’istituzione delle misure antidumping. Durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure vigenti, la società ha venduto nella Comunità unicamente il prodotto in esame. Successivamente all’istituzione delle misure essa ha iniziato a vendere anche altri prodotti ai suoi clienti nella Comunità.

(11)

Una siffatta modificazione della configurazione degli scambi incide sull’impegno in quanto pone un grave rischio di compensazione incrociata, ovvero il prodotto non oggetto dell’impegno può essere venduto a prezzi artificialmente bassi per compensare il prezzo minimo del prodotto oggetto dell’impegno.

(12)

Per valutare più approfonditamente se tale compensazione incrociata avesse effettivamente avuto luogo, è stato chiesto alla società di fornire copia delle fatture relative al prodotto non rientrante nell’impegno, rilasciate ad altri clienti nella Comunità europea e non.

(13)

La società ha sostenuto che l’analisi dei prezzi di altri prodotti non è significativa ai fini dell’individuazione della compensazione incrociata, in quanto la qualità di questi prodotti e i relativi prezzi possono variare da cliente a cliente. Per chiarire questo punto, si è chiesto alla società un listino prezzi distinto per cliente e per qualità del prodotto, ma questa si è rifiutata di aderire alla richiesta, sostenendo che si trattava di informazioni riservate relative a prodotti che non erano oggetto delle misure.

(14)

Alla fine la società ha fornito copia di cinque fatture, emesse nel 2005 e 2006, riguardanti prodotti non rientranti nell’impegno. Una fattura era stata rilasciata a un cliente che contemporaneamente aveva acquistato il prodotto oggetto dell’impegno, mentre un’altra riguardava un cliente comunitario che non aveva acquistato dalla società il prodotto in esame. Le altre fatture erano state rilasciate a clienti non comunitari.

(15)

Tenuto conto della diversa qualità dei prodotti acquistati dai cinque clienti, si è constatato che il prezzo fatturato al cliente comunitario il quale aveva anche acquistato il prodotto oggetto dell’impegno era notevolmente inferiore rispetto a quello praticato per prodotti di qualità analoga all’altro cliente comunitario che non aveva comperato il prodotto rientrante nell’impegno. Un’analoga differenza di prezzo è stata riscontrata anche per gli altri clienti non comunitari. Di conseguenza la politica dei prezzi può essere considerata un chiaro indice del fatto che vi è effettivamente stata una compensazione incrociata.

3.   Motivi per la revoca dell’accettazione dell’impegno

(16)

Come illustrato al considerando 9, la società non ha adempiuto all’obbligo di rispettare il prezzo minimo per tutte le vendite del prodotto oggetto dell’impegno.

(17)

Inoltre una modificazione della configurazione degli scambi successiva all’istituzione delle misure ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata il quale rende inapplicabile l’impegno, in quanto non consente più alla Commissione di controllarne il rispetto.

(18)

Risulta che, grazie a tale modificazione, la società ha potuto offrire ai clienti comunitari una compensazione per le vendite soggette al prezzo minimo, attraverso prezzi artificialmente bassi praticati per il prodotto non rientrante nell’impegno.

(19)

Si ritiene che questa modificazione della configurazione degli scambi rappresenti un cambiamento rilevante delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento dell’accettazione dell’impegno e che essa debba determinare la revoca dell’impegno, tenuto conto delle risultanze di cui ai considerando 10 e 12.

(20)

Va aggiunto che la società, rifiutandosi di fornire i listini prezzi dei prodotti non rientranti nell’impegno, non ha adempiuto all’obbligo di fornire le informazioni pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base e dalle disposizioni dell’impegno.

(21)

L’indisponibilità della società a fornire detti listini prezzi ha inoltre leso il rapporto di fiducia che era alla base dell’accettazione dell’impegno.

4.   Osservazioni scritte

a)   Proporzionalità

(22)

La società ha ammesso una violazione dell’impegno sui prezzi. Tuttavia ha sostenuto che i prezzi di vendita relativi a tutte le altre operazioni rispettavano rigorosamente il prezzo minimo. È stato anche osservato che il prezzo finale non era sensibilmente inferiore al prezzo minimo. La società ha asserito che su queste basi la revoca dell’impegno sarebbe sproporzionata rispetto alle violazioni verificatesi.

(23)

In relazione alle argomentazioni addotte in merito al tema della proporzionalità, è opportuno sottolineare che in forza dell’impegno la società ha convenuto di garantire che i prezzi netti di tutte le vendite rientranti nel campo di applicazione dell’impegno fossero pari o superiori ai PM di cui all’impegno medesimo.

(24)

Inoltre il regolamento di base non prescrive, né direttamente né indirettamente, che una violazione di un impegno debba riguardare una percentuale minima delle vendite o una percentuale minima del prezzo minimo.

(25)

Tale impostazione è stata inoltre confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado che ha stabilito che qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire di revocarne l’accettazione (4).

(26)

Le tesi addotte dalla società in merito alla proporzionalità non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui si è prodotta una violazione dell’impegno, rispetto alla quale la revoca sarebbe una misura proporzionata.

b)   Modificazione della configurazione degli scambi

(27)

La società ha osservato di non aver operato una modificazione intenzionale della configurazione degli scambi volta a offrire ai clienti comunitari, per le vendite soggette al prezzo minimo, una compensazione consistente in prezzi artificialmente bassi per il prodotto non rientrante nell’impegno.

(28)

È stato sostenuto che l’aumento dei prezzi provocato dall’istituzione delle misure antidumping e il conseguente calo delle vendite del prodotto in esame nell’UE hanno indotto la società a sviluppare nuovi prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione delle misure per continuare gli scambi con la Comunità.

(29)

In relazione a tali argomentazioni è opportuno sottolineare che la modificazione della configurazione degli scambi costituisce in sé un grave rischio di compensazione incrociata, indipendentemente dalla ragione che ne è alla base. È prassi costante della Commissione non accettare impegni sui prezzi laddove sia elevato il rischio di compensazione incrociata. Di conseguenza una siffatta modificazione, che si produca durante il periodo di applicazione di un impegno, è di per sé sufficiente a che la Commissione revochi l’impegno in quanto essa rende impossibile controllare adeguatamente il rispetto dell’accordo, indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente prodotta una compensazione incrociata.

(30)

Le tesi addotte su questo punto dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata.

c)   Sistema di compensazione

(31)

La società ha altresì osservato che praticare prezzi favorevoli quando si tenta di entrare in un mercato con un nuovo prodotto costituisce una strategia ragionevole e una prassi commerciale corrente e che pertanto non si può concludere che si sia effettivamente verificata una compensazione, soprattutto in quanto il volume delle vendite del nuovo prodotto non è stato assolutamente tale da compensare integralmente il calo delle vendite del prodotto oggetto dell’impegno.

(32)

In risposta a tale osservazione va sottolineato che un prezzo favorevole è stato offerto soltanto al cliente che ha acquistato sia il prodotto rientrante nell’impegno sia altri prodotti. Non è stato praticato nella vendita a un altro cliente comunitario che non ha acquistato il prodotto rientrante nell’accordo. Di conseguenza il prezzo molto alto applicato all’altro cliente comunitario per un prodotto di qualità analoga inficia la citata argomentazione e rafforza la tesi che si sia effettivamente prodotta una compensazione incrociata.

(33)

Per quanto attiene ai profili della pertinenza e della proporzionalità, è altresì opportuno sottolineare che, per valutare se vi sia stata compensazione incrociata, la Commissione non ha l’obbligo di dimostrare che un calo delle vendite del prodotto in esame sia stato compensato da un equivalente aumento delle vendite di nuovi prodotti.

d)   Informazioni da fornire

(34)

La società ha inoltre contestato di essersi rifiutata di fornire un listino prezzi per i prodotti non rientranti nell’impegno, sostenendo invece di non avere un listino prezzi unico, in quanto prezzi diversi vengono praticati nei confronti dei vari clienti nelle diverse regioni.

(35)

In risposta a tale osservazione va ricordato che per ovviare a questo problema è stato chiesto alla società di fornire i listini prezzi disponibili, ma quest’ultima si è rifiutata di farlo, sostenendo che si trattava di informazioni riservate relative a prodotti che non erano oggetto delle misure.

(36)

Le tesi addotte su questo punto dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui la società non ha adempiuto all’obbligo di autorizzare la verifica dei dati pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base.

C.   Abrogazione della decisione 2005/704/CE

(37)

Alla luce di quanto precede è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 2005/704/CE. Di conseguenza alle importazioni della società relative al prodotto in esame si deve applicare il dazio antidumping definitivo stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005.

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2005/704/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 27.

(4)  A questo proposito cfr. sentenza nella causa T-51/96, Miwon Co. Ltd/Consiglio, punto 52, Racc. 2000, pag. II-1841, e nella causa T-340/99, Arne Mathisen AS/Consiglio, punto 80, Racc. 2002, pag. II-2905.


Rettifiche

26.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/36


Rettifica della decisione della Commissione, del 16 maggio 2003, che modifica la decisione 85/377/CEE che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 127 del 23 maggio 2003 )

A pagina 51, tabella, sesta riga, in corrispondenza della sesta colonna:

anziché:

«P1>2/3;

P11 + P12 + D/9 + D/22»,

leggi:

«P1>2/3;

P11 + P12 + D/9 + D/22 ≤ 2/3».


26.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/s3


AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.

GU del 27 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


GU del 29 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 387

L 34


GU del 30 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50