ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/438/CE |
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Commissione |
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2007/439/CE |
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Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2007) 2565] ( 1 ) |
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2007/440/CE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 719/2007 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2007/400/PESC dell'11 giugno 2007, che pone fine a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2004/137/PESC, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (2), prevedeva l'attuazione delle misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1521(2003), tra cui il divieto di importare diamanti grezzi da questo paese. Tale divieto è stato recentemente rinnovato per sei mesi dalla posizione comune 2007/93/PESC, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC (3). Il 27 aprile 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1753(2007), in cui decideva, tra l'altro, di porre fine alle misure restrittive relative ai diamanti provenienti dalla Liberia. Il 4 maggio 2007, pertanto, la Liberia è entrata a far parte del sistema di certificazione del processo di Kimberley. La Liberia dovrebbe quindi essere inserita come partecipante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (4). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio (5) vieta, fra l'altro, l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia. |
(3) |
È opportuno quindi abrogare retroattivamente, con effetto dal 27 aprile 2007, i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004, che vietano rispettivamente di importare nella Comunità diamanti grezzi provenienti dalla Liberia e di eludere il divieto stesso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004 sono abrogati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.
Per il Consiglio
La presidente
A. SCHAVAN
(1) GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15.
(2) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata e prorogata da ultimo dalla posizione comune 2007/93/PESC (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17).
(3) GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.
(4) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 56).
(5) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1819/2006 (GU L 351 del 13.12.2006, pag. 1).
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/2 |
REGOLAMENTO (CE) N. 720/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
41,5 |
MK |
39,3 |
|
TR |
96,0 |
|
ZZ |
58,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
159,1 |
TR |
152,1 |
|
ZZ |
155,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
88,0 |
ZZ |
88,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
49,6 |
TR |
92,6 |
|
UY |
68,9 |
|
ZA |
59,5 |
|
ZZ |
67,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
91,1 |
BR |
93,8 |
|
CA |
102,7 |
|
CL |
84,7 |
|
CN |
80,2 |
|
CO |
90,0 |
|
NZ |
97,7 |
|
US |
108,0 |
|
UY |
91,5 |
|
ZA |
101,5 |
|
ZZ |
94,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
206,1 |
ZZ |
206,1 |
|
0809 20 95 |
TR |
275,3 |
US |
382,9 |
|
ZZ |
329,1 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
CL |
101,4 |
ZA |
88,5 |
|
ZZ |
95,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
251,9 |
ZZ |
251,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 721/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
che adegua il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, occorre apportare alcune modifiche di ordine tecnico agli allegati IV e VI del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre fissare i tassi di interesse di riferimento di cui all'allegato IV, punto I.2, del regolamento (CE) n. 884/2006, necessari per la Bulgaria e la Romania, al fine di poter calcolare i costi di finanziamento che devono essere rimborsati agli Stati membri interessati per le loro operazioni di ammasso pubblico, nonché il periodo di riferimento 2007 per la Bulgaria e la Romania, al fine di poter calcolare i costi forfettari che devono essere rimborsati agli Stati membri interessati per le loro operazioni di ammasso pubblico per l'esercizio finanziario 2008. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 884/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 884/2006 è modificato come segue:
1) |
l'appendice dell'allegato IV è sostituita dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
nella parte I dell'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
ALLEGATO I
«Appendice
Tassi di interesse di riferimento di cui all'allegato IV
1. |
Bulgaria Sofia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SOFIBOR) |
2. |
Repubblica ceca Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR) |
3. |
Danimarca Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR) |
4. |
Estonia Tallin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR) |
5. |
Cipro Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR) |
6. |
Lettonia Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR) |
7. |
Lituania Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR) |
8. |
Ungheria Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR) |
9. |
Malta Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR) |
10. |
Polonia Warsaw interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR) |
11. |
Romania Bucharest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR) |
12. |
Slovenia Slovenian interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR) |
13. |
Slovacchia Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR) |
14. |
Svezia Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR) |
15. |
Regno Unito London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR) |
16. |
Altri Stati membri Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)» |
ALLEGATO II
«1. |
Gli importi forfettari da applicare in tutta la Comunità devono essere stabiliti, per prodotto, sulla base dei costi reali più bassi registrati durante un periodo di riferimento che inizia il 1o ottobre dell'anno n e che termina il 30 aprile dell'anno successivo. Per l'esercizio finanziario 2008, il periodo di riferimento, per la Bulgaria e la Romania, inizia il 1o gennaio 2007 e termina il 30 aprile 2007.» |
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 722/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni. |
(2) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni debba essere determinata mediante classificazione in una di tre categorie. L’allegato II dello stesso regolamento contiene norme per la determinazione della qualifica sanitaria in relazione alla BSE dei paesi o regioni. L’articolo 5 del regolamento prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia rivista in seguito all’istituzione, da parte dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), di una procedura per la classificazione in categorie dei diversi paesi. |
(3) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per la raccolta ed eliminazione del materiale specifico a rischio e l’allegato IX di tale regolamento fissa le norme per l’importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. |
(4) |
Durante la sessione generale dell’UIE del maggio 2005 è stata adottata una nuova procedura semplificata per la classificazione dei paesi in base al rischio di BSE presentato, sulla base di tre categorie. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006 per recepire il nuovo sistema semplificato di classificazione nella legislazione comunitaria. In seguito a tale modifica occorre modificare gli allegati II, V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per tener conto del nuovo sistema di classificazione. |
(6) |
In mancanza di una decisione sulla classificazione dei paesi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 o 4, del regolamento (CE) n. 999/2001, le disposizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato VI non erano applicabili. Poiché il nuovo sistema di classificazione si applicherà a decorrere dal 1o luglio 2007 e al fine di allineare il suddetto allegato alle norme applicabili in conformità delle misure transitorie basate su dati scientifici, nonché alle modifiche apportate all’articolato, si rende necessario modificare l’allegato VI. |
(7) |
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce condizioni per l’immissione sul mercato e l’esportazione di animali vivi, loro sperma, embrioni e ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato stabilisce condizioni per il commercio intracomunitario di alcuni prodotti di origine animale. Tali condizioni dovrebbero essere modificate per tener conto del nuovo sistema di classificazione. |
(8) |
Il punto 5 della parte D dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure concernenti il commercio intracomunitario di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 e l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne derivati da cervidi. Per ragioni di tutela della salute umana e animale, tali misure dovrebbero rimanere in vigore anche dopo il 1o luglio 2007. |
(9) |
Per motivi di chiarezza e coerenza, le disposizioni relative al commercio intracomunitario e all’esportazione verso paesi terzi di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbero essere stabilite nell’allegato VIII e le disposizioni per l’importazione di prodotti a base di carne derivati da cervidi dovrebbero essere stabilite nell’allegato IX. |
(10) |
Le misure transitorie relative al materiale specifico a rischio di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 non dovrebbero più essere applicabili nei confronti di ciascun paese o regione subito dopo la data di adozione di una decisione sulla classificazione di quel paese o regione. L’allegato XI dovrebbe pertanto essere abrogato. |
(11) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.
1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE CAPITOLO A Criteri La qualifica sanitaria degli Stati membri o dei paesi terzi o delle loro regioni (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla BSE è determinata in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e). Nel paese o regione:
CAPITOLO B Analisi del rischio 1. Struttura dell’analisi del rischio Le analisi del rischio comprendono una valutazione del rilascio e una dell’esposizione. 2. Valutazione del rilascio (sfida esterna)
3. Valutazione dell’esposizione La valutazione dell’esposizione consiste nello stimare la probabilità di un’esposizione di bovini all’agente della BSE, in considerazione di quanto segue:
CAPITOLO C Definizione delle categorie I. PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE TRASCURABILE È un paese o regione:
II. PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE CONTROLLATO È un paese o regione:
III. PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE INDETERMINATO È un paese o regione di cui non sia stata conclusa la determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE o che non soddisfa le condizioni cui deve rispondere il paese o la regione per essere classificato in una delle altre categorie. CAPITOLO D Requisiti minimi di sorveglianza 1. Tipi di sorveglianza Ai fini del presente allegato si intende per:
2. Strategia di sorveglianza
3. Valori e obiettivi espressi in punti I campioni destinati alla sorveglianza devono essere conformi agli obiettivi in punti di cui alla tabella 2, sulla base dei «valori in punti» di cui alla tabella 1. Tutti i sospetti clinici vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. Un paese deve sottoporre a campionamento almeno tre su quattro sottopopolazioni. I punti totali per i campioni raccolti vanno accumulati su un periodo massimo di sette anni consecutivi al fine di raggiungere il numero di punti prefissato. L’accumulazione totale dei punti dev’essere confrontata periodicamente al numero dei punti prefissato per un certo paese o regione. Tabella 1 Valori in punti della sorveglianza sui campioni raccolti da animali per sottopopolazione e fascia d’età
Tabella 2 Obiettivi in punti per le diverse dimensioni delle popolazioni di bovini adulti in un certo paese o regione
4. Obiettivi specifici All’interno di ciascuna delle sottopopolazioni di cui sopra in un certo paese o regione, il paese può occuparsi dei bovini individuabili in quanto importati da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE e dei bovini che hanno consumato mangimi potenzialmente contaminati provenienti da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE. 5. Modello di sorveglianza della BSE Un paese può scegliere di utilizzare il modello BsurvE completo oppure un metodo alternativo basato su tale modello per stimare la presenza/prevalenza della BSE sul suo territorio. 6. Sorveglianza di manutenzione Una volta raggiunto l’obiettivo in punti, e al fine di mantenere la qualifica di un paese o regione in quanto a rischio di BSE controllato o trascurabile, si può ridurre la sorveglianza al tipo B (purché tutti gli altri indicatori rimangano positivi). Tuttavia, per continuare a soddisfare i requisiti del presente capitolo, occorre che la sorveglianza annuale permanente continui a includere almeno tre delle quattro sottopopolazioni previste. Inoltre, tutti i bovini clinicamente sospetti di infezione da BSE vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. La sorveglianza annuale in un paese o regione che ha raggiunto l’obiettivo a punti prestabilito non può essere inferiore a quella richiesta per un settimo del suo obiettivo totale di sorveglianza di tipo B.» |
2) |
L’allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO 1. Definizione di materiale specifico a rischio I seguenti tessuti sono classificati come materiale specifico a rischio se provengono da animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo o di una loro regione avente un rischio di BSE controllato o indeterminato:
2. Deroga per gli Stati membri In deroga al punto 1, i tessuti ivi elencati originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile continuano ad essere considerati materiale specifico a rischio. 3. Marcatura ed eliminazione Il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato altrimenti al momento immediato della rimozione ed eliminato in conformità delle disposizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare nell’articolo 4, paragrafo 2. 4. Rimozione del materiale specifico a rischio
5. Misure relative alle carni separate meccanicamente Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 9, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri è proibito utilizzare ossa o pezzi non disossati di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente. 6. Misure relative alla lacerazione dei tessuti Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri, fino a che sono classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE, è proibita la lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo introdotto nella cavità cranica dopo lo stordimento nei bovini, ovini o caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale. 7. Raccolta delle lingue dai bovini La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide. 8. Raccolta della carne della testa dai bovini
9. Raccolta della carne della testa da bovini in laboratori di sezionamento autorizzati In deroga al punto 8, gli Stati membri possono decidere di consentire la raccolta della carne della testa dai bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
10. Norme relative al commercio e all’esportazione
11. Controlli
|
3) |
L’allegato VI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVATI DA, O CONTENENTI, MATERIALE OTTENUTO DA RUMINANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1» |
4) |
L’allegato VIII è modificato come segue:
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5) |
L’allegato IX è modificato come segue:
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6) |
L’allegato XI è soppresso. |
(1) La prevalenza prevista è utilizzata per determinare le dimensioni di un’inchiesta di prova espressa in termini di punti. Se la prevalenza effettiva è superiore alla prevalenza prevista, l’inchiesta molto probabilmente rileverà una malattia.
(2) Bovini al di sopra dei 36 mesi di età sottoposti a normale macellazione.
(3) Bovini al di sopra dei 30 mesi di età trovati morti o uccisi presso l’allevamento, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).
(4) Bovini al di sopra dei 30 mesi di età che non possono alzarsi o camminare normalmente, sono sdraiati, non riescono ad alzarsi o camminare senza assistenza; bovini al di sopra dei 30 mesi di età inviati alla macellazione d’urgenza o fatti oggetto di osservazioni durante l’ispezione ante mortem (macellazione di necessità o d’urgenza).
(5) Bovini al di sopra dei 30 mesi di età con sintomi comportamentali o clinici che fanno pensare alla BSE (sospetti clinici).
(6) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.»
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2007
che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio
(2007/438/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,
vista la decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, che adotta il regolamento interno del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24,
considerando quanto segue:
(1) |
Le appendici 1 e 2 alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea allegate alla decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001 che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2) contengono rispettivamente un elenco delle autorità di sicurezza nazionale (NSA) e una tabella di raffronto tra le classificazioni di sicurezza nazionali. Le appendici 1 e 2 alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea sono state modificate da ultimo con decisione 2005/571/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, che modifica la decisione 2001/264/CE (3). |
(2) |
Il 25 aprile 2005 la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato il trattato di adesione all’Unione europea, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2007. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/264/CE, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, nel trattamento di informazioni classificate UE, siano rispettate le norme di sicurezza del Consiglio. |
(4) |
Al fine di tener conto dell’adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania nelle appendici di cui al considerando 1, è pertanto necessario, da un punto di vista tecnico, modificare la decisione 2001/264/CE. |
DECIDE:
Articolo 1
L’appendice 1 e l’appendice 2 della decisione 2001/264/CE sono sostituite dal testo riportato in allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).
(2) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
(3) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31.
ALLEGATO
Appendice 1
Elenco delle autorità di sicurezza nazionale
BELGIO
Nationale veiligheidsoverheid/ |
Autorité nationale de sécurité |
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking/SPF affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement |
Karmelietenstraat 15/Rue des Petits Carmes 15 |
B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles |
Tel. secretariaat/secrétariat: (32-2) 501 45 42 |
Fax (32-2) 501 45 96 |
BULGARIA
Държавна комисия по сигурността на информацията |
ул. Ангел Кънчев 1 |
София 1000 |
България |
Телефон: (359-2) 921 59 11 |
Факс: (359-2) 987 37 50 |
State Commission on Information Security |
1 Angel Kanchev Str. |
BG-1000 Sofia |
Телефон: (359-2) 921 59 11 |
Факс: (359-2) 987 37 50 |
REPUBBLICA CECA
Národní bezpečnostní úřad |
(National Security Authority) |
Na Popelce 2/16 |
CZ-150 06 Praha 56 |
Tel.: (420) 257 28 33 35 |
Fax: (420) 257 28 31 10 |
DANIMARCA
Politiets Efterretningstjeneste |
Klausdalsbrovej 1 |
DK-2860 Søborg |
Telefon (45) 33 14 88 88 |
Fax (45) 33 43 01 90 |
Forsvarets Efterretningstjeneste |
Kastellet 30 |
DK-2100 København Ø |
Telefon (45) 33 32 55 66 |
Fax (45) 33 93 13 20 |
GERMANIA
Bundesministerium des Innern |
Referat IS 4 |
Alt-Moabit 101 D |
D-11014 Berlin |
Telefon (49-1) 88 86 81 15 26 |
Fax (49-1) 888 68 15 15 26 |
ESTONIA
Estonian National Security Authority |
Security Department |
Ministry of Defence of the Republic of Estonia |
Sakala 1 |
EE-15094 Tallinn |
Tel: + 372/7170 077, + 372/7170 030 |
Faks: + 372/7170 213 |
GRECIA
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) |
|
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) |
|
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών |
|
ΣΤΓ 1020 |
|
Χολαργός — Αθήνα |
|
Ελλάδα |
Τηλέφωνα: |
(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου) (30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου) |
Φαξ |
(30-210) 642 64 32 (30-210) 652 76 12 |
Hellenic National Defence General Staff (HNDGS) |
|
Military Intelligence Sectoral Directorate |
|
Security Counterintelligence Directorate |
|
GR-STG 1020 |
|
Holargos — Athens |
Τηλέφωνα: |
(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου) (30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου) |
Φαξ |
(30-210) 642 64 32 (30-210) 652 76 12 |
SPAGNA
Autoridad Nacional de Seguridad |
|
Oficina Nacional de Seguridad |
|
Avenida Padre Huidobro s/n |
|
Carretera Nacional Radial VI, km 8,5 |
|
E-28023 Madrid |
Tel. |
(34) 913 72 57 07 (34) 913 72 50 27 |
Fax (34) 913 72 58 08
FRANCIA
Secrétariat général de la défense nationale |
Service de sécurité de défense (SGDN/SSD) |
51, boulevard de la Tour-Maubourg |
F-75700 Paris 07 SP |
Tél. (33) 171 75 81 77 |
Fax (33) 171 75 82 00 |
IRLANDA
National Security Authority |
Department of Foreign Affairs |
80 St Stephens Green |
Dublin 2 |
Telephone: + 353-1-478 08 22 |
Fax + 353-1-478 14 84 |
ITALIA
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Autorità Nazionale per la Sicurezza |
Cesis III Reparto (UCSi) |
Via di Santa Susanna, 15 |
I-1187 Roma |
Tel. (39) 06 61 17 42 66 |
Fax (39) 06 488 52 73 |
CIPRO
Υπουργείο Άμυνας |
Στρατιωτικό Επιτελείο του Υπουργού |
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ) |
Υπουργείο Άμυνας |
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4 |
1432 Λευκωσία |
Κύπρος |
Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00 |
Φαξ (357-22) 30 23 51 |
Ministry of Defence |
Minister’s Military Staff |
National Security Authority (NSA) |
4 Emanuel Roidi street |
CY-1432 Nicosia |
Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00 |
Φαξ (357-22) 30 23 51 |
LETTONIA
National Security Authority of Constitution Protection |
Bureau of the Republic of Latvia |
Miera iela 85 A |
LV-1001 Rīga |
Tālrunis: (371) 702 54 18 |
Fakss: (371) 702 54 54 |
LITUANIA
National Security Authority of the Republic of Lithuania |
Gedimino pr. 40/1 LTL-2600 Vilnius |
Telefonas: (370) 5 266 32 05 |
Faksas: (370) 5 266 32 00 |
LUSSEMBURGO
Autorité nationale de sécurité |
|
Boîte postale 2379 |
|
L-1023 Luxembourg |
Tél. |
(352) 47 82 210 central (352) 47 82 253 direct |
Fax (352) 47 82 243
UNGHERIA
Nemzeti Biztonsági Felügyelet |
Pf.: 2 |
H-1357 Budapest |
Telefon: (36-1) 346 96 52 |
Fax: (36-1) 346 96 58 |
MALTA
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni |
P.O. Box 146 |
MT-Valletta |
Telefown: + 356/21 24 98 44 |
Fax + 356/25 69 53 21 |
PAESI BASSI
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Postbus 20010 |
NL-2500 EA Den Haag |
Telefoon: + 31/70/320 44 00 |
Fax 31/70/320 07 33 |
Ministerie van Defensie |
Beveiligingsautoriteit |
Postbus 20701 |
NL-2500 ES Den Haag |
Telefoon: + 31/70/318 70 60 |
Fax 31/70/318 75 22 |
AUSTRIA
Informationssicherheitskommission |
Bundeskanzleramt |
Ballhausplatz 2 |
A-1014 Wien |
Telefon (43-1) 531 15 25 94 |
Fax (43-1) 531 15 26 15 |
POLONIA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW |
Departament Ochrony Informacji Niejawnych |
ul. Rakowiecka 2 A |
00-993 Warszawa |
Polska |
Tel.: (48-22) 585 73 60 |
Faks: (48-22) 585 85 09 |
Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych |
ul. Oczki 1 |
02-007 Warszawa |
Polska |
Tel.: (48-22) 684 12 47 |
Faks: (48-22) 684 10 76 |
PORTOGALLO
Presidência do Conselho de Ministros |
Autoridade Nacional de Segurança |
Avenida Ilha da Madeira, 1 |
P-1400-204 Lisboa |
Tel.: (+351) 21 301 17 10 |
Fax: (+351) 21 303 17 11 |
ROMANIA
Romanian ANS – ORNISS |
Strada Mureș nr. 4 |
RO-012275 București |
Telefon: (40-21) 224 58 30 |
Fax: (40-21) 224 07 14 |
SLOVENIA
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov |
Gregorčičeva 27 |
SI-1000 Ljubljana |
Tel. (386-1) 478 13 90 |
Faks (386-1) 478 13 99 |
SLOVACCHIA
Národný bezpečnostný úrad |
(National Security Authority) |
Budatínska 30 |
P.O. Box 16 |
850 07 Bratislava 57 |
Slovenská republika |
Tel.: (421-2) 68 69 23 14 |
Fax: (421-2) 63 82 40 05 |
FINLANDIA
Kansallinen turvallisuusviranomainen |
Ulkoasiainministeriö/Turvallisuusyksikkö |
Kanavakatu 3 A |
PL 176 |
FI-00161 Helsinki |
P. (358-9) 16 05 55 10 |
F. (358-9) 16 05 55 16 |
SVEZIA
Utrikesdepartementet |
SSSB |
S-103 39 Stockholm |
Telefon (46-8) 405 54 44 |
Fax (46-8) 723 11 76 |
REGNO UNITO
UK National Security Authority |
PO Box 49359 |
GB-London SW1P 1LU |
Telephone: + 44-020 7930 8768 |
Fax + 44-020 7821 8604 |
Appendice 2
Raffronto tra le classificazioni di sicurezza
Classificazione UE |
Très secret UE/EU top secret |
Secret UE |
Confidentiel UE |
Restreint UE |
Belgio |
Très Secret Zeer Geheim |
Secret Geheim |
Confidentiel Vertrouwelijk |
Diffusion restreinte Beperkte Verspreiding |
Bulgaria |
Cтpoгo ceкретно |
Ceкретно |
Поверително |
За служебно ползване |
Repubblica ceca |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
Danimarca |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
Germania |
Streng geheim |
Geheim |
VS (1) — Vertraulich |
VS — Nur für den Dienstgebrauch |
Estonia |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
Grecia |
Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ |
Απόρρητο Abr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) |
Spagna |
Secreto |
Reservado |
Confidencial |
Difusión Limitada |
Francia |
Très Secret Défense (2) |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
Néant (3) |
Irlanda |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Italia |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
Cipro |
Άκρως Απόρρητο Αbr: (AΑΠ) |
Απόρρητο Αbr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Αbr: (ΠΧ) |
Lettonia |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
Lituania |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
Lussemburgo |
Très Secret Lux |
Secret Lux |
Confidentiel Lux |
Restreint Lux |
Ungheria |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
Malta |
L-Ghola Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
Paesi Bassi |
STG Zeer Geheim |
STG Geheim |
STG Confidentieel |
Departementaalvertrouwelijk |
Austria |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
Polonia |
Ściśle Tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
Portogallo |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
Romania |
Strict secret de importanță deosebită |
Strict secret |
Secret |
Secret de serviciu |
Slovenia |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
Slovacchia |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
Finlandia |
ERITTÄIN SALAINEN |
SALAINEN |
LUOTTAMUKSELLINEN |
KÄYTTÖ RAJOITETTU |
Svezia |
Kvalificerat hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Regno Unito |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
|
||||
Classificazione NATO |
Cosmic Top Secret |
NATO Secret |
NATO Confidential |
NATO Restricted |
Classificazione UEO |
Focal Top Secret |
WEU Secret |
WEU Confidential |
WEU Restricted |
(1) Germania: VS = Verschlusssache.
(2) Francia: la classificazione Très secret défense, che concerne questioni prioritarie governative, può essere cambiata soltanto con l’autorizzazione del Primo ministro.
(3) La Francia non usa il grado di classificazione “DIFFUSION RESTREINTE” nel suo sistema nazionale. La Francia gestisce e protegge i documenti recanti l’indicazione “RESTREINT UE” conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, non meno rigorosi in materia delle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza del Consiglio.
Commissione
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
[notificata con il numero C(2007) 2565]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/439/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1) in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (2) nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso. |
(2) |
Con la decisione 2004/452/CE (3) la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. |
(3) |
La Canada Research Chair della School of Social Science della Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies della York University, Ontario, Canada, è da considerarsi un ente che soddisfa le condizioni prescritte. È quindi opportuno inserirla nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1104/2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).
(3) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/229/CE (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 11).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI
Banca centrale europea
Banca centrale spagnola
Banca centrale italiana
University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d’America
Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d’America
Banca centrale tedesca
Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Commissione europea
Università di Tel Aviv (Israele)
Banca mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d’America
The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada»
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
che abroga la decisione 2005/704/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese
(2007/440/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) |
Nell’ottobre 2005 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «prodotto in esame»). |
(2) |
La Commissione, mediante la decisione 2005/704/CE dell’11 ottobre 2005 (3), ha accettato un impegno sui prezzi offerto dalla società Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd (di seguito «la società»). |
B. VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO
1. L’impegno
a) Obblighi della società derivanti dall’impegno
(3) |
In forza dell’impegno la società ha tra l’altro accettato di non vendere il prodotto in esame nella Comunità europea al di sotto di determinati prezzi minimi (di seguito «PM») stabiliti nell’impegno medesimo. |
(4) |
Secondo quanto previsto dalle condizioni dell’impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea. |
(5) |
Per garantire il rispetto dell’impegno, la società ha altresì convenuto di acconsentire a visite di verifica nei suoi locali, in modo che potesse essere controllata l’accuratezza e veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e che potessero essere raccolte tutte le informazioni che la Commissione reputasse necessarie. |
b) Altre disposizioni contenute nell’impegno
(6) |
L’accettazione dell’impegno da parte della Commissione europea si basa inoltre, come del resto specificato nell’impegno stesso, sulla fiducia e qualsiasi atto in grado di danneggiare il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione europea giustifica la revoca immediata dell’impegno. |
(7) |
Come previsto dall’impegno, la Commissione europea può altresì procedere alla revoca dell’impegno qualora durante il periodo della sua attuazione si produca un cambiamento delle circostanze rispetto a quelle che esistevano al momento dell’accettazione dell’impegno e che sono state rilevanti ai fini della decisione relativa all’accettazione del medesimo. |
2. Visita di verifica presso la società
(8) |
In questo contesto è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società nella Repubblica popolare cinese. |
(9) |
Due giorni prima della visita di verifica la società ha presentato, per quanto concerne il secondo e terzo trimestre del 2006, versioni modificate delle relazioni previste dall’impegno. Le modifiche riguardavano, tra l’altro, una proroga dei termini di pagamento per cinque operazioni. Queste correzioni relative ai termini di pagamento hanno determinato prezzi inferiori al prezzo minimo. |
(10) |
La visita di verifica ha inoltre consentito di constatare che la configurazione degli scambi verso la Comunità europea aveva subito una modifica successivamente all’istituzione delle misure antidumping. Durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure vigenti, la società ha venduto nella Comunità unicamente il prodotto in esame. Successivamente all’istituzione delle misure essa ha iniziato a vendere anche altri prodotti ai suoi clienti nella Comunità. |
(11) |
Una siffatta modificazione della configurazione degli scambi incide sull’impegno in quanto pone un grave rischio di compensazione incrociata, ovvero il prodotto non oggetto dell’impegno può essere venduto a prezzi artificialmente bassi per compensare il prezzo minimo del prodotto oggetto dell’impegno. |
(12) |
Per valutare più approfonditamente se tale compensazione incrociata avesse effettivamente avuto luogo, è stato chiesto alla società di fornire copia delle fatture relative al prodotto non rientrante nell’impegno, rilasciate ad altri clienti nella Comunità europea e non. |
(13) |
La società ha sostenuto che l’analisi dei prezzi di altri prodotti non è significativa ai fini dell’individuazione della compensazione incrociata, in quanto la qualità di questi prodotti e i relativi prezzi possono variare da cliente a cliente. Per chiarire questo punto, si è chiesto alla società un listino prezzi distinto per cliente e per qualità del prodotto, ma questa si è rifiutata di aderire alla richiesta, sostenendo che si trattava di informazioni riservate relative a prodotti che non erano oggetto delle misure. |
(14) |
Alla fine la società ha fornito copia di cinque fatture, emesse nel 2005 e 2006, riguardanti prodotti non rientranti nell’impegno. Una fattura era stata rilasciata a un cliente che contemporaneamente aveva acquistato il prodotto oggetto dell’impegno, mentre un’altra riguardava un cliente comunitario che non aveva acquistato dalla società il prodotto in esame. Le altre fatture erano state rilasciate a clienti non comunitari. |
(15) |
Tenuto conto della diversa qualità dei prodotti acquistati dai cinque clienti, si è constatato che il prezzo fatturato al cliente comunitario il quale aveva anche acquistato il prodotto oggetto dell’impegno era notevolmente inferiore rispetto a quello praticato per prodotti di qualità analoga all’altro cliente comunitario che non aveva comperato il prodotto rientrante nell’impegno. Un’analoga differenza di prezzo è stata riscontrata anche per gli altri clienti non comunitari. Di conseguenza la politica dei prezzi può essere considerata un chiaro indice del fatto che vi è effettivamente stata una compensazione incrociata. |
3. Motivi per la revoca dell’accettazione dell’impegno
(16) |
Come illustrato al considerando 9, la società non ha adempiuto all’obbligo di rispettare il prezzo minimo per tutte le vendite del prodotto oggetto dell’impegno. |
(17) |
Inoltre una modificazione della configurazione degli scambi successiva all’istituzione delle misure ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata il quale rende inapplicabile l’impegno, in quanto non consente più alla Commissione di controllarne il rispetto. |
(18) |
Risulta che, grazie a tale modificazione, la società ha potuto offrire ai clienti comunitari una compensazione per le vendite soggette al prezzo minimo, attraverso prezzi artificialmente bassi praticati per il prodotto non rientrante nell’impegno. |
(19) |
Si ritiene che questa modificazione della configurazione degli scambi rappresenti un cambiamento rilevante delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento dell’accettazione dell’impegno e che essa debba determinare la revoca dell’impegno, tenuto conto delle risultanze di cui ai considerando 10 e 12. |
(20) |
Va aggiunto che la società, rifiutandosi di fornire i listini prezzi dei prodotti non rientranti nell’impegno, non ha adempiuto all’obbligo di fornire le informazioni pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base e dalle disposizioni dell’impegno. |
(21) |
L’indisponibilità della società a fornire detti listini prezzi ha inoltre leso il rapporto di fiducia che era alla base dell’accettazione dell’impegno. |
4. Osservazioni scritte
a) Proporzionalità
(22) |
La società ha ammesso una violazione dell’impegno sui prezzi. Tuttavia ha sostenuto che i prezzi di vendita relativi a tutte le altre operazioni rispettavano rigorosamente il prezzo minimo. È stato anche osservato che il prezzo finale non era sensibilmente inferiore al prezzo minimo. La società ha asserito che su queste basi la revoca dell’impegno sarebbe sproporzionata rispetto alle violazioni verificatesi. |
(23) |
In relazione alle argomentazioni addotte in merito al tema della proporzionalità, è opportuno sottolineare che in forza dell’impegno la società ha convenuto di garantire che i prezzi netti di tutte le vendite rientranti nel campo di applicazione dell’impegno fossero pari o superiori ai PM di cui all’impegno medesimo. |
(24) |
Inoltre il regolamento di base non prescrive, né direttamente né indirettamente, che una violazione di un impegno debba riguardare una percentuale minima delle vendite o una percentuale minima del prezzo minimo. |
(25) |
Tale impostazione è stata inoltre confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado che ha stabilito che qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire di revocarne l’accettazione (4). |
(26) |
Le tesi addotte dalla società in merito alla proporzionalità non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui si è prodotta una violazione dell’impegno, rispetto alla quale la revoca sarebbe una misura proporzionata. |
b) Modificazione della configurazione degli scambi
(27) |
La società ha osservato di non aver operato una modificazione intenzionale della configurazione degli scambi volta a offrire ai clienti comunitari, per le vendite soggette al prezzo minimo, una compensazione consistente in prezzi artificialmente bassi per il prodotto non rientrante nell’impegno. |
(28) |
È stato sostenuto che l’aumento dei prezzi provocato dall’istituzione delle misure antidumping e il conseguente calo delle vendite del prodotto in esame nell’UE hanno indotto la società a sviluppare nuovi prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione delle misure per continuare gli scambi con la Comunità. |
(29) |
In relazione a tali argomentazioni è opportuno sottolineare che la modificazione della configurazione degli scambi costituisce in sé un grave rischio di compensazione incrociata, indipendentemente dalla ragione che ne è alla base. È prassi costante della Commissione non accettare impegni sui prezzi laddove sia elevato il rischio di compensazione incrociata. Di conseguenza una siffatta modificazione, che si produca durante il periodo di applicazione di un impegno, è di per sé sufficiente a che la Commissione revochi l’impegno in quanto essa rende impossibile controllare adeguatamente il rispetto dell’accordo, indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente prodotta una compensazione incrociata. |
(30) |
Le tesi addotte su questo punto dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata. |
c) Sistema di compensazione
(31) |
La società ha altresì osservato che praticare prezzi favorevoli quando si tenta di entrare in un mercato con un nuovo prodotto costituisce una strategia ragionevole e una prassi commerciale corrente e che pertanto non si può concludere che si sia effettivamente verificata una compensazione, soprattutto in quanto il volume delle vendite del nuovo prodotto non è stato assolutamente tale da compensare integralmente il calo delle vendite del prodotto oggetto dell’impegno. |
(32) |
In risposta a tale osservazione va sottolineato che un prezzo favorevole è stato offerto soltanto al cliente che ha acquistato sia il prodotto rientrante nell’impegno sia altri prodotti. Non è stato praticato nella vendita a un altro cliente comunitario che non ha acquistato il prodotto rientrante nell’accordo. Di conseguenza il prezzo molto alto applicato all’altro cliente comunitario per un prodotto di qualità analoga inficia la citata argomentazione e rafforza la tesi che si sia effettivamente prodotta una compensazione incrociata. |
(33) |
Per quanto attiene ai profili della pertinenza e della proporzionalità, è altresì opportuno sottolineare che, per valutare se vi sia stata compensazione incrociata, la Commissione non ha l’obbligo di dimostrare che un calo delle vendite del prodotto in esame sia stato compensato da un equivalente aumento delle vendite di nuovi prodotti. |
d) Informazioni da fornire
(34) |
La società ha inoltre contestato di essersi rifiutata di fornire un listino prezzi per i prodotti non rientranti nell’impegno, sostenendo invece di non avere un listino prezzi unico, in quanto prezzi diversi vengono praticati nei confronti dei vari clienti nelle diverse regioni. |
(35) |
In risposta a tale osservazione va ricordato che per ovviare a questo problema è stato chiesto alla società di fornire i listini prezzi disponibili, ma quest’ultima si è rifiutata di farlo, sostenendo che si trattava di informazioni riservate relative a prodotti che non erano oggetto delle misure. |
(36) |
Le tesi addotte su questo punto dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui la società non ha adempiuto all’obbligo di autorizzare la verifica dei dati pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base. |
C. Abrogazione della decisione 2005/704/CE
(37) |
Alla luce di quanto precede è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 2005/704/CE. Di conseguenza alle importazioni della società relative al prodotto in esame si deve applicare il dazio antidumping definitivo stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005. |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2005/704/CE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.
(3) GU L 267 del 12.10.2005, pag. 27.
(4) A questo proposito cfr. sentenza nella causa T-51/96, Miwon Co. Ltd/Consiglio, punto 52, Racc. 2000, pag. II-1841, e nella causa T-340/99, Arne Mathisen AS/Consiglio, punto 80, Racc. 2002, pag. II-2905.
Rettifiche
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/36 |
Rettifica della decisione della Commissione, del 16 maggio 2003, che modifica la decisione 85/377/CEE che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 127 del 23 maggio 2003 )
A pagina 51, tabella, sesta riga, in corrispondenza della sesta colonna:
anziché:
«P1>2/3;
P11 + P12 + D/9 + D/22»,
leggi:
«P1>2/3;
P11 + P12 + D/9 + D/22 ≤ 2/3».
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.
È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.
Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.
Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.
GU del 27 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 370 |
L 30 |
L 371 |
L 45 |
L 373 |
L 121 |
L 375 |
L 70 |
GU del 29 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 387 |
L 34 |
GU del 30 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 396 |
L 136 |
L 400 |
L 54 |
L 405 |
L 29 |
L 407 |
L 44 |
L 408 |
L 47 |
L 409 |
L 36 |
L 410 |
L 40 |
L 411 |
L 27 |
L 413 |
L 50 |