ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
22 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

1

 

 

Regolamento (CE) n. 701/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 702/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

11

 

*

Regolamento (CE) n. 703/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrosteptomicina e la streptomicina ( 1 )

28

 

*

Regolamento (CE) n. 704/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

31

 

*

Regolamento (CE) n. 705/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione

32

 

*

Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria ( 1 )

33

 

 

Regolamento (CE) n. 707/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

53

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 )

60

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/431/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro

63

 

 

Commissione

 

 

2007/432/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007, che proroga la decisione 2002/499/CE per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2007) 2495]

65

 

 

2007/433/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell [notificata con il numero C(2007) 2496]

66

 

 

2007/434/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 giugno 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nel pollame nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2007) 3120]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


REGOLAMENTO (CE) N. 700/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, secondo comma, in combinato con il primo comma, lettera b) di detto articolo del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), prevede che le misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle carni bovine devono essere adottate dal Consiglio.

(2)

I sistemi di produzione dei bovini di età non superiore a dodici mesi e le loro caratteristiche al momento della macellazione spesso variano da uno Stato membro all’altro. Sui principali mercati di consumo della Comunità, le carni ottenute da questi diversi sistemi di produzione sono generalmente commercializzate sotto una stessa denominazione di vendita.

(3)

L’esperienza dimostra che tale pratica falsa gli scambi e favorisce l’affermarsi di condizioni di concorrenza sleale, con un’incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno.

(4)

Tale pratica potrebbe inoltre essere fonte di confusione per il consumatore e indurlo in errore.

(5)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è opportuno riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In tal modo migliorerà l’informazione dei consumatori.

(6)

In taluni casi, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi beneficiano di una protezione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). In tali casi esse sono commercializzate sotto l’indicazione o la denominazione protetta e, quindi, possono essere perfettamente identificate dagli operatori e dai consumatori. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe arrecare pregiudizio a dette indicazioni e denominazioni protette.

(7)

Vari studi hanno dimostrato che le caratteristiche organolettiche delle carni, come la consistenza tenera, il sapore e il colore, cambiano in particolare con l’età e l’alimentazione degli animali da cui provengono.

(8)

Secondo una consultazione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2005, per una maggioranza di consumatori l’età e l’alimentazione degli animali sono criteri importanti ai fini della caratterizzazione delle carni che ne vengono ottenute. Il peso degli animali al momento della macellazione, invece, sembra rivestire per loro meno importanza in questo contesto.

(9)

I sistemi di produzione e il tipo di alimentazione utilizzati per gli animali che non superano i dodici mesi sono in generale legati all’età scelta per la macellazione degli animali. È più facile controllare l'età al momento della macellazione che il tipo di alimentazione utilizzata. Pertanto, l’utilizzo di denominazioni di vendita diverse in funzione dell’età degli animali dovrebbe essere sufficiente a garantire la trasparenza necessaria.

(10)

Secondo la suddetta consultazione, la maggior parte dei consumatori ritiene una categoria a sé stante gli animali di età non superiore a otto mesi. Tale limite di età è utilizzato inoltre nell’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), al fine di stabilire l’ammissibilità degli animali al premio alla macellazione. Pertanto, si dovrebbe utilizzare tale limite di età per dividere la categoria degli animali di età non superiore a dodici mesi in due sottocategorie.

(11)

La consultazione ha inoltre rivelato che, a seconda degli Stati membri, per una stessa denominazione di vendita possono esistere aspettative diverse da parte dei consumatori. Sembra quindi ragionevole, al momento della scelta delle denominazioni di vendita, tenere conto nella maggior misura possibile degli usi e delle tradizioni culturali, per consentire ai consumatori di effettuare una scelta conforme alle loro aspettative.

(12)

Si dovrebbe inoltre prevedere l’identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante una lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza.

(13)

Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario dovrebbero poterlo fare secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (4).

(14)

Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette a norma del presente regolamento, si dovrebbe prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. A tal fine dovrebbe essere possibile applicare, fermi restando gli adeguamenti necessari, il sistema di registrazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (5).

(15)

Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per effettuare i controlli relativi alle condizioni definite nel presente regolamento, nonché adottare le disposizioni che consentano alla Commissione di assicurarsi, se necessario attraverso controlli in loco, del rispetto delle suddette condizioni.

(16)

Per motivi di coerenza, si dovrebbero prevedere disposizioni che consentano di assicurare che le carni importate dai paesi terzi rispettino i requisiti del presente regolamento. A tal fine, quando i controlli sono effettuati da un organismo terzo indipendente, quest’ultimo deve offrire tutte le garanzie in materia di capacità tecnica, imparzialità e oggettività.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(18)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento mira a definire le condizioni di commercializzazione nella Comunità delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, in particolare le denominazioni di vendita da utilizzare.

Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati dopo il 1o luglio 2008, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi.

2.   Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (7).

3.   Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata una denominazione d’origine o una indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, anteriormente al 29 giugno 2007.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «carni» si intende l’insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Articolo 3

Classificazione dei bovini alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie elencate nell’allegato I.

Articolo 4

Denominazioni di vendita

1.   La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (8).

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, stabilite per ogni Stato membro.

Le denominazioni di vendita di cui al primo comma possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

2.   Le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, parte A, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita sono utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente regolamento.

In particolare, i termini «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» e «teletina» non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati sull’etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici mesi.

Articolo 5

Informazioni obbligatorie sull'etichetta

1.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un’etichetta recante le informazioni seguenti:

a)

l’età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la formula «età alla macellazione: sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o «età alla macellazione: da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi;

b)

la denominazione di vendita a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.

Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria definita nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Informazioni facoltative sull'etichetta

Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 5 con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 7

Registrazione

Per ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni dell’etichettatura di cui agli articoli 5 e 6, registrano in particolare le seguenti informazioni:

a)

un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

b)

un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l’identificazione degli animali che sono all’origine delle carni e, dall’altro, la denominazione di vendita, l’età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull’etichetta di tali carni;

c)

un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   Entro il 1o luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

2.   I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (9).

3.   La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica che gli Stati membri si conformino alle disposizioni del presente regolamento.

Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell’applicazione del presente regolamento.

Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l’assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell’esecuzione dei loro compiti.

Articolo 9

Carni importate da paesi terzi

1.   Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma del presente regolamento.

2.   Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività al controllo di un'autorità competente designata dal paese terzo o, in assenza di quest’ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»).

L’autorità competente designata o, se del caso, l’organismo terzo indipendente garantiscono il rispetto dei requisiti del presente regolamento.

Articolo 10

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1o luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

Articolo 11

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare:

a)

le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, come definite nell'allegato I, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;

b)

l'importazione di carne dai paesi terzi di cui all’articolo 9, per quanto riguarda le modalità di controllo del rispetto del presente regolamento.

2.   L'allegato II, parte B può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le carni bovine istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 13

Misure transitorie

Le carni degli animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1o luglio 2008 possono rimanere sul mercato senza soddisfare i requisiti del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

(4)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(5)  GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 275/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 12).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(7)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

(8)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(9)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Categorie di bovini di età non superiore a dodici mesi

Al momento della macellazione, i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati in una delle due categorie seguenti:

A)

Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B)

Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non a superiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Negli Stati membri tale suddivisione dev'essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei dati contenuti nella banca dati informatica di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000.


ALLEGATO II

Elenco delle denominazioni di vendita di cui all’articolo 4

A)

Per le carni ottenute da bovini della categoria V:

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgaria

месо от малки телета

Repubblica ceca

telecí

Danimarca

lyst kalvekød

Germania

Kalbfleisch

Estonia

vasikaliha

Grecia

μοσχάρι γάλακτος

Spagna

ternera blanca, carne de ternera blanca

Francia

veau, viande de veau

Irlanda

veal

Italia

vitello, carne di vitello

Cipro

μοσχάρι γάλακτος

Lettonia

teļa gaļa

Lituania

veršiena

Lussemburgo

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Ungheria

borjúhús

Malta

vitella

Paesi Bassi

kalfsvlees

Austria

Kalbfleisch

Polonia

cielęcina

Portogallo

vitela

Romania

carne de vițel

Slovenia

teletina

Slovacchia

teľacie mäso

Finlandia

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Svezia

ljust kalvkött

Regno Unito

veal

B)

Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgaria

телешко месо

Repubblica ceca

hovězí maso z mladého skotu

Danimarca

kalvekød

Germania

Jungrindfleisch

Estonia

noorloomaliha

Grecia

νεαρό μοσχάρι

Spagna

ternera, carne de ternera

Francia

jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlanda

rosé Veal

Italia

vitellone, carne di vitellone

Cipro

νεαρό μοσχάρι

Lettonia

jaunlopa gaļa

Lituania

jautiena

Lussemburgo

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Ungheria

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Paesi Bassi

rosé kalfsvlees

Austria

Jungrindfleisch

Polonia

młoda wołowina

Portogallo

vitelão

Romania

carne de tineret bovin

Slovenia

meso težjih telet

Slovacchia

mäso z mladého dobytka

Finlandia

vasikanliha / kalvkött

Svezia

kalvkött

Regno Unito

beef


22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/9


REGOLAMENTO (CE) N. 701/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

31,6

TR

81,1

ZZ

56,4

0707 00 05

TR

148,5

ZZ

148,5

0709 90 70

TR

86,6

ZZ

86,6

0805 50 10

AR

53,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

58,2

ZZ

68,3

0808 10 80

AR

92,0

BR

84,0

CA

102,7

CL

86,0

CN

88,0

CO

90,0

NZ

98,0

US

109,3

UY

78,0

ZA

98,5

ZZ

92,7

0809 10 00

TR

201,3

ZZ

201,3

0809 20 95

TR

288,0

US

341,9

ZZ

315,0

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

164,9

US

222,0

ZZ

193,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/11


REGOLAMENTO (CE) N. 702/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Tali metodi, come pure i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli, devono essere aggiornati in base al parere degli esperti chimici e in conformità dei lavori svolti nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale.

(2)

Gli esperti chimici hanno ritenuto, in particolare, che la quantificazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato sia un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati. Parimenti, riducendo il valore limite per lo stigmastadiene negli oli d’oliva vergini si ottiene una migliore separazione degli oli d’oliva vergini da quelli raffinati.

(3)

Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l’apprestamento degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché per evitare turbative nel commercio, è opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento al 1o gennaio 2008. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente a tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

per la determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato, il metodo di cui all’allegato VII,»;

2)

gli allegati sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o gennaio 2008 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(2)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come segue.

1)

Il sommario è modificato come segue:

a)

il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:

«Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo»;

b)

il titolo dell’allegato VII è sostituito dal seguente:

«Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato».

2)

L’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA

Note:

a)

I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica.

L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.

b)

È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo la sua purezza.

c)

Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti la qualità dell'olio implicano che:

per l'olio di oliva lampante, i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente,

per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini.

d)

Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»

Categoria

Acidità

(%) (*)

Numero dei perossidi

mcq O2/kg (*)

Cere

mg/kg (**)

2-gliceril monopalmitato

(%)

Stigmastadiene

mg/kg (1)

Differenza ECN42 HPLC e ECN42

(calcolo teorico)

K232 (*)

K270 (*)

Delta-K (*)

Valutazione organolettica mediana del difetto

(Md) (*)

Valutazione organolettica mediana del fruttato

(Mf) (*)

1.

Olio extra vergine di oliva

≤ 0,8

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

2.

Olio di oliva vergine

≤ 2,0

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 2,5

Mf > 0

3.

Olio di oliva lampante

> 2,0

≤ 300 (3)

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

≤ 0,50

≤ 0,3

Md > 2,5 (2)

4.

Olio di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

≤ 0,3

≤ 1,10

≤ 0,16

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

≤ 0,3

≤ 0,90

≤ 0,15

6.

Olio di sansa di oliva greggio

> 350 (4)

≤ 1,4

≤ 0,6

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

> 350

≤ 1,4

≤ 0,5

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Olio di sansa di oliva

≤ 1,0

≤ 15

> 350

≤ 1,2

≤ 0,5

≤ 1,70

≤ 0,18


Categoria

Composizione acidica (5)

Somma degli isomeri transoleici

(%)

Somma degli isomeri translino leici + translino lenici

(%)

Composizione in steroli

Steroli totali

(mg/kg)

Eritrodiolo e uvaolo

(%) (**)

Miristico

(%)

Lino lenico

(%)

Arachi dico

(%)

Eicosenoico

(%)

Beenico

(%)

Lignocerico

(%)

Colesterolo

(%)

Brassica sterolo

(%)

Campeste rolo

(%)

Stigma sterolo

(%)

Betasito sterolo

(%) (6)

Delta-7- stigma stenolo

(%)

1.

Olio extra vergine di oliva

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Olio di oliva vergine

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Olio di oliva lampante

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (7)

4.

Olio di oliva raffinato

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Olio di sansa di oliva greggio

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (8)

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Olio di sansa di oliva

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

3)

L’appendice 1 è modificata come segue:

a)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Acidità

Allegato II

Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo»;

b)

il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Acidi grassi saturi in posizione 2

Allegato VII

Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato».

4)

Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:

5)

L’allegato IV è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO IV

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CERE MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA CAPILLARE

1.   OGGETTO

Il metodo descrive un procedimento per la determinazione del contenuto di cere negli oli d’oliva. Le cere sono separate in funzione del numero di atomi di carbonio. Il metodo può essere impiegato in particolare per differenziare l’olio d’oliva di pressione da quello di estrazione (olio di sansa).

2.   PRINCIPIO

La sostanza grassa, addizionata di opportuno standard interno, viene frazionata mediante cromatografia su colonna di gel di silice idratato; la frazione eluita per prima nelle condizioni di prova (avente polarità inferiore a quella dei trigliceridi) viene recuperata e quindi analizzata direttamente mediante gascromatografia in colonna capillare.

3.   APPARECCHIATURA

3.1.   Beuta da 25 ml.

3.2.   Colonna in vetro per gascromatografia con diametro interno 15,0 mm e altezza 30-40 cm, provvista di rubinetto.

3.3.   Gascromatografo idoneo per il funzionamento con colonna capillare, dotato di sistema di introduzione diretta in colonna costituito da:

3.3.1.   Camera termostatica per le colonne a temperatura programmabile.

3.3.2.   Iniettore a freddo per introduzione diretta in colonna.

3.3.3.   Rivelatore a ionizzazione di fiamma e convertitore-amplificatore.

3.3.4.   Registratore-integratore idoneo per il funzionamento con il convertitore-amplificatore (3.3.3), con tempo di risposta non superiore a 1 secondo e con velocità della carta variabile. (Possono essere utilizzati anche sistemi informatici che consentono l’acquisizione di dati di gascromatografia mediante computer).

3.3.5.   Colonna capillare in vetro o silice fusa, lunga 8-12 m, diametro interno 0,25-0,32 mm, internamente ricoperta con liquido di ripartizione, di spessore uniforme compreso fra 0,10 e 0,30 μm. (Si trovano in commercio due liquidi di ripartizione adatti all’uso, del tipo SE52 o SE54).

3.4.   Microsiringa per introduzione diretta in colonna da 10 μl con ago cementato.

3.5.   Vibratore elettrico.

3.6.   Evaporatore rotante.

3.7.   Forno a muffola.

3.8.   Bilancia analitica in grado di garantire una precisione di misura di + 0,1 mg.

3.9.   Normale vetreria da laboratorio.

4.   REAGENTI

4.1.   Gel di silice di granulometria compresa tra 60 e 200 μm.

Il gel di silice è posto in muffola a 500 °C per almeno 4 ore. Dopo raffreddamento è addizionato del 2 % di acqua rispetto alla quantità di gel di silice prelevata. Si agita bene allo scopo di omogeneizzare la massa. Si conserva al buio per almeno 12 ore prima dell’uso.

4.2.   n-esano per cromatografia.

4.3.   Etere etilico per cromatografia.

4.4.   n-eptano per cromatografia.

4.5.   Soluzione campione di lauril arachidato, allo 0,1 % (v/m) in esano (standard interno). (Si può utilizzare anche palmitil palmitato o miristil stearato).

4.5.1.   Sudan 1 (1-fenilazo-2-naftolo).

4.6.   Gas vettore: idrogeno o elio puro per gascromatografia.

4.7.   Gas ausiliari:

idrogeno puro per gascromatografia,

aria pura per gascromatografia.

5.   PROCEDIMENTO

5.1.   Preparazione della colonna cromatografica

Mettere in sospensione 15 g di gel di silice (4.1) in n-esano (4.2) e introdurla in colonna (3.2). Dopo assestamento spontaneo, completare lo stesso con l’ausilio di un vibratore elettrico per rendere più omogeneo il letto cromatografico. Percolare 30 ml di n-esano allo scopo di allontanare le eventuali impurezze. Pesare esattamente, nella beuta da 25 ml (3.1), circa 500 mg di campione con la bilancia (3.8), addizionare l’opportuna quantità di standard interno (4.5) in funzione del presunto contenuto di cere. Ad esempio aggiungere 0,1 mg di lauril arachidato nel caso di olio di oliva, e da 0,25 a 0,50 mg nel caso di olio di sansa. Immettere il campione così preparato nella colonna cromatografica con l’ausilio di due porzioni da 2 ml ciascuna di n-esano (4.2).

Lasciar fluire il solvente fino a 1 mm sopra l’assorbente, quindi percolare altri 70 ml di n-esano allo scopo di eliminare gli n-alcani naturalmente presenti. Iniziare quindi l’eluizione cromatografica raccogliendo 180 ml di miscela n-esano/etere etilico in rapporto 99:1, rispettando un flusso di circa 15 gocce ogni 10 secondi. L’eluizione del campione deve essere effettuata a una temperatura ambiente di 22 °C ± 4.

NB:

La miscela n-esano/etere etilico (99:1) deve essere preparata ogni giorno.

Per controllare visivamente la corretta eluizione delle cere, è possibile aggiungere al campione in soluzione 100 μl di sudan 1 all’1 % nella miscela di eluizione. Il colorante ha una ritenzione intermedia tra le cere e i trigliceridi, pertanto quando la colorazione raggiunge il fondo della colonna cromatografica bisogna sospendere l’eluizione, in quanto tutte le cere sono state eluite.

Essiccare la frazione così ottenuta mediante evaporatore rotante (3.6) fino ad eliminazione quasi completa del solvente. Eliminare gli ultimi 2 ml di solvente mediante un debole flusso di azoto; aggiungere quindi 2-4 ml di n-eptano.

5.2.   Analisi gascromatografica

5.2.1.   Operazioni preliminari

Installare la colonna nel gascromatografo (3.3), collegando il terminale di ingresso al sistema “on column” e il terminale di uscita al rivelatore. Eseguire i controlli generali del complesso gascromatografico (tenuta dei circuiti dei gas, efficienza del rivelatore e del sistema di registrazione, ecc.).

Se la colonna è messa in uso per la prima volta è consigliabile procedere al suo condizionamento. Far fluire un leggero flusso di gas attraverso la colonna, quindi avviare il complesso gascromatografico. Riscaldare gradualmente fino a raggiungere, dopo circa 4 ore, la temperatura di 350 °C. Mantenere tale temperatura per almeno 2 ore, quindi portare il complesso alle condizioni di funzionamento (regolazione del flusso dei gas, accensione della fiamma, collegamento con il registratore elettronico (3.3.4), regolazione della temperatura della camera per colonna, del rivelatore, ecc.) e registrare il segnale ad una sensibilità almeno due volte superiore a quella prevista per l’esecuzione dell’analisi. Il tracciato della linea di base deve risultare lineare, esente da picchi di qualsiasi natura, e non deve presentare deriva.

Una deriva rettilinea negativa indica imperfetta tenuta delle connessioni della colonna, una deriva positiva indica un insufficiente condizionamento della colonna.

5.2.2.   Scelta delle condizioni operative

Le condizioni operative di massima sono le seguenti:

temperatura della colonna:

 

20 °C/min

 

5 °C/min

 

20 °C/min

 

inizio a 80 °C

(1′)

240 °C

325 °C

(6′)

340 °C

(10′)

temperatura del rivelatore: 350 °C,

quantità di sostanza iniettata: 1 μl della soluzione (2-4 ml) di n-eptano,

gas vettore: elio o idrogeno alla velocità lineare ottimale per il gas prescelto (cfr. appendice),

sensibilità strumentale: idonea a soddisfare le sottostanti condizioni.

Tali condizioni possono essere variate in funzione delle caratteristiche della colonna e del gascromatografo in modo da avere una separazione di tutte le cere, una risoluzione soddisfacente dei picchi (cfr. figura) e una ritenzione dello standard interno C32 di 18 ± 3 minuti. Il picco delle cere più rappresentativo deve avere un’altezza superiore al 60 % del fondo scala.

I parametri di integrazione dei picchi devono essere impostati in modo da ottenere una corretta valutazione delle aree dei picchi che vengono presi in considerazione.

NB: Vista l’elevata temperatura finale, è ammessa una deriva positiva che non deve superare il 10 % del fondo scala.

5.3.   Esecuzione dell’analisi

Prelevare 1 μl di soluzione con la microsiringa da 10 μl; estrarre lo stantuffo della siringa in modo che l’ago resti vuoto. Introdurre l’ago attraverso il dispositivo di iniezione e, dopo 1-2 secondi, iniettare rapidamente; estrarre quindi lentamente l’ago dopo circa 5 secondi.

Effettuare la registrazione fino a completa eluizione delle cere.

La linea di base deve rispondere sempre ai requisiti richiesti.

5.4.   Identificazione dei picchi

L’identificazione dei singoli picchi viene effettuata in base ai tempi di ritenzione e in confronto a miscele di cere a tempi di ritenzione noti, analizzate nelle medesime condizioni.

Nella figura è riportato un cromatogramma delle cere di un olio di oliva vergine.

5.5.   Valutazione quantitativa

Procedere al calcolo delle aree dei picchi dello standard interno e degli esteri alifatici da C40 a C46 per mezzo dell’integratore.

Calcolare il contenuto di cere in ogni singolo estere, in mg/kg di sostanza grassa, secondo la formula seguente:

Formula

in cui:

Ax

=

area del picco del singolo estere, in millimetri quadrati

As

=

area del picco dello standard interno, in millimetri quadrati

ms

=

massa di standard interno aggiunta, in milligrammi

m

=

massa di campione prelevato per la determinazione, in grammi.

6.   ESPRESSIONE DI RISULTATI

Riportare la somma dei contenuti delle singole cere da C40 a C46 in mg/kg di sostanza grassa (ppm).

NB: I componenti da quantificare si riferiscono ai picchi a numero di carbonio pari compresi tra gli esteri C40 e C46, secondo l’esempio di cromatogramma delle cere dell’olio di oliva riportato nella figura seguente. Se l’estere C46 risulta sdoppiato, si consiglia, ai fini della sua identificazione, di analizzare la frazione cerosa di un olio di sansa dove il picco C46 risulta facilmente individuabile in quanto nettamente maggioritario.

I risultati si esprimono con due cifre decimali.

Figura

Cromatogramma delle cere di un olio d’oliva (9)

Image

Appendice

Determinazione della velocità lineare del gas

Iniettare nel gascromatografo, regolato alle normali condizioni operative, da 1 a 3 μl di metano (o propano). Cronometrare il tempo che il gas impiega a percorrere la colonna, dal momento dell’iniezione al momento dell’uscita del picco (tM).

La velocità lineare in cm/s è data da L/tM in cui L è la lunghezza della colonna in centimetri e tM è il tempo cronometrato in secondi.

»

6)

L’allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI 2 GLICERIL MONOPALMITATO

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo descrive il procedimento analitico per la determinazione della percentuale di acido palmitico in posizione 2 nei trigliceridi mediante valutazione del 2-gliceril monopalmitato.

Esso si applica agli oli vegetali liquidi a temperatura ambiente (20 °C).

2.   PRINCIPIO

Una volta preparato, il campione di olio è sottoposto all’azione della lipasi pancreatica: un’idrolisi parziale e specifica nelle posizioni 1 e 3 della molecola di trigliceride determina la comparsa dei monogliceridi in posizione 2. La percentuale di 2-gliceril monopalmitato nella frazione monogliceridica è determinata, previa sililazione, mediante gascromatografia in colonna capillare.

3.   APPARECCHIATURA E MATERIALE

3.1.   Beuta da 25 ml.

3.2.   Beakers da 100, 250 e 300 ml.

3.3.   Colonna di vetro per cromatografia, con diametro interno 21-23 mm e lunghezza 400 mm, provvista di disco di vetro sinterizzato e di rubinetto.

3.4.   Provette tarate da 10, 50, 100 e 200 ml.

3.5.   Matracci da 100 e 250 ml.

3.6.   Evaporatore rotante.

3.7.   Provette da centrifuga a fondo conico da 10 ml con tappo smerigliato.

3.8.   Centrifuga per provette da 10 e 100 ml.

3.9.   Termostato in grado di mantenere una temperatura di 40 °C + 0,5 °C.

3.10.   Pipette tarate da 1 e 2 ml.

3.11.   Siringa ipodermica da 1 ml.

3.12.   Microsiringa da 100 μl.

3.13.   Imbuto da 1 000 ml.

3.14.   Gascromatografo idoneo per il funzionamento con colonna capillare, dotato di dispositivo di iniezione “on column” a freddo per l’introduzione diretta del campione nella colonna e di stufa in grado di mantenere la temperatura desiderata con l’approssimazione di 1 °C.

3.15.   Iniettore a freddo “on column” per introduzione diretta in colonna.

3.16.   Rivelatore a ionizzazione di fiamma ed elettrometro.

3.17.   Registratore-integratore adatto all’elettrometro, con tempo di risposta non superiore a 1 secondo e con velocità della carta variabile.

3.18.   Colonna capillare in vetro o silice fusa, lunga 8-12 m, diametro interno 0,25-0,32 mm, ricoperta di metilpolisilossano o di fenilmetilpolisilossano al 5 %, di spessore compreso fra 0,10 e 0,30 μm, resistente a una temperatura di 370 °C.

3.19.   Microsiringa da 10 μl con ago cementato lungo almeno 7,5 cm, per iniezione diretta in colonna.

4.   REAGENTI

4.1.   Gel di silice di granulometria compresa tra 0,063 e 0,200 mm (70/280 mesh), preparato nel modo seguente: mettere il gel di silice in una capsula di porcellana, essiccare nella stufa a 160 °C per 4 ore, quindi lasciar raffreddare a temperatura ambiente in essiccatore. Aggiungere un volume d’acqua equivalente al 5 % del peso del gel di silice, procedendo come segue: in una beuta da 500 ml pesare 152 g di gel di silice e aggiungere 8 g di acqua distillata, tappare e agitare delicatamente per ottenere una ripartizione uniforme dell’acqua. Lasciare a riposo per almeno 12 ore prima dell’uso.

4.2.   n-esano per cromatografia.

4.3.   Isopropanolo.

4.4.   Isopropanolo in soluzione acquosa 1:1 (v/v).

4.5.   Lipasi pancreatica avente un’attività compresa tra 2,0 e 10 unità di lipasi per mg (esistono in commercio lipasi pancreatiche con attività compresa tra 2 e 10 unità per mg di enzima).

4.6.   Soluzione tampone di tris-idrossimetilamminometano: soluzione acquosa 1 M portata a pH 8 (controllare con il potenziometro) mediante aggiunta di acido cloridrico concentrato (1:1 v/v).

4.7.   Colato di sodio (qualità enzimatica), soluzione acquosa allo 0,1 % (la soluzione deve essere utilizzata entro i 15 giorni successivi alla preparazione).

4.8.   Cloruro di calcio, soluzione acquosa al 22 %.

4.9.   Etere etilico per cromatografia.

4.10.   Solvente di sviluppo: miscela n-esano/etere etilico (87/13) (v/v).

4.11.   Idrossido di sodio, soluzione al 12 % in peso.

4.12.   Fenolftaleina, soluzione etanolica all’1 %.

4.13.   Gas vettore: idrogeno o elio per gascromatografia.

4.14.   Gas ausiliari: idrogeno (minimo 99 %), esente da umidità e sostanze organiche, e aria per gascromatografia della stessa purezza.

4.15.   Reagente di silanizzazione: miscela di piridina-esametildisilazano-trimetilclorosilano 9/3/1 (v/v/v) (Esistono in commercio soluzioni pronte per l’uso. Possono essere utilizzati anche altri reagenti silanizzanti, quali ad esempio il bis-trimetiltrifluorolacetammide + 1 % trimetilclorosilano da diluire con uno stesso volume di piridina anidra).

4.16.   Campioni di riferimento: monogliceridi puri o miscele di monogliceridi a composizione percentuale nota, simile a quella del campione.

5.   PROCEDIMENTO

5.1.   Preparazione del campione

5.1.1.   Gli oli la cui acidità libera è inferiore al 3 % non devono essere neutralizzati prima della cromatografia su colonna di gel di silice. Gli oli la cui acidità libera è superiore al 3 % devono essere sottoposti a neutralizzazione secondo il procedimento descritto al punto 5.1.1.1.

5.1.1.1.   Versare nell’imbuto da 1 000 ml (3.13) 50 g di olio e 200 ml di n-esano. Aggiungere 100 ml di isopropanolo e una quantità di soluzione di idrossido di sodio al 12 % (4.11) corrispondente all’acidità libera dell’olio maggiorata del 5 %. Agitare energicamente per un minuto. Aggiungere 100 ml di acqua distillata, agitare nuovamente e lasciare a riposo.

A decantazione avvenuta, eliminare lo strato inferiore contenente i saponi. Eliminare eventuali strati intermedi (mucillagine e sostanze insolubili). Lavare la soluzione esanica dell’olio neutralizzato con porzioni consecutive di 50-60 ml della soluzione di isopropanolo/acqua 1:1 (v/v) (4.4), fino alla scomparsa della colorazione rosea dovuta alla fenolftaleina.

Eliminare la maggior parte dell’esano mediante distillazione sotto vuoto (utilizzando per esempio l’evaporatore rotante) e travasare l’olio in un matraccio da 100 ml (3.5). Essiccare l’olio sotto vuoto fino ad eliminazione completa del solvente.

Ultimata questa operazione, l’acidità dell’olio deve risultare inferiore allo 0,5 %.

5.1.2.   Introdurre nella beuta da 25 ml (3.1) 1,0 g di olio preparato nel modo sopra indicato e scioglierlo in 10 ml di solvente di sviluppo (4.10). Lasciare a riposo la soluzione per almeno 15 minuti prima di procedere alla cromatografia su colonna di gel di silice.

Se la soluzione è torbida, centrifugarla per garantire condizioni ottimali per la cromatografia. (Si possono utilizzare cartucce di gel di silice SPE da 500 mg pronte per l’uso).

5.1.3.   Preparazione della colonna cromatografica

Versare nella colonna (3.3) circa 30 ml di solvente di sviluppo (4.10); introdurre un batuffolo di cotone nella parte inferiore della colonna con l’ausilio di una bacchetta di vetro; comprimere per far uscire l’aria.

Preparare in un beaker una sospensione di 25 g di gel di silice (4.1) in circa 80 ml di solvente di sviluppo e versarla nella colonna attraverso un imbuto.

Verificare che tutto il gel di silice sia stato immesso nella colonna; lavare con solvente di sviluppo (4.8), aprire il rubinetto e lasciar fluire il liquido fino a circa 2 mm sopra il livello superiore del gel di silice.

5.1.4.   Cromatografia su colonna

Nella beuta da 25 ml (3.1.) pesare esattamente 1,0 g di campione preparato secondo il procedimento descritto al punto 5.1.

Sciogliere il campione in 10 ml di solvente di sviluppo (4.10). Versare la soluzione nella colonna cromatografica preparata nel modo indicato al punto 5.1.3. Evitare di agitare la superficie della colonna.

Aprire il rubinetto e lasciar fluire la soluzione campione fino al livello del gel di silice. Sviluppare con 150 ml di solvente di sviluppo. Regolare il flusso a 2 ml/min (in modo che i 150 ml passino attraverso la colonna in 60-70 minuti circa).

Recuperare l’eluato in un matraccio da 250 ml previamente tarato. Far evaporare il solvente sotto vuoto ed eliminarne le ultime tracce con una corrente di azoto.

Pesare il matraccio e calcolare l’estratto raccolto.

[Se si utilizzano cartucce di silice SPE pronte per l’uso, procedere come segue: introdurre 1 ml di soluzione (5.1.2) nelle cartucce previamente preparate con 3 ml di n-esano.

Una volta percolata la soluzione, sviluppare con 4 ml di n-esano/etere etilico 9:1 (v/v).

Recuperare l’eluato in una provetta da 10 ml e sottoporlo a evaporazione in corrente di azoto fino a essiccazione completa.

Sottoporre il residuo secco all’azione della lipasi pancreatica (5.2). È essenziale che la composizione in acidi grassi sia verificata prima e dopo passaggio su cartuccia SPE].

5.2.   Idrolisi con lipasi pancreatica

5.2.1.   Pesare nella provetta della centrifuga 0,1 g di olio preparato nel modo descritto al punto 5.1. Aggiungere 2 ml di soluzione tampone (4.6), 0,5 ml della soluzione di colato di sodio (4.7) e 0,2 ml della soluzione di cloruro di calcio, agitando bene dopo ogni aggiunta. Chiudere la provetta con il tappo smerigliato e inserirla nel termostato a 40 + 0,5 °C.

5.2.2.   Aggiungere 20 mg di lipasi, agitare accuratamente (evitando di bagnare il tappo), mettere la provetta nel termostato per esattamente 2 minuti, quindi ritirarla, agitare vigorosamente per esattamente 1 minuto e lasciar raffreddare.

5.2.3.   Aggiungere 1 ml di etere etilico, tappare e agitare vigorosamente, quindi centrifugare e travasare la soluzione in una provetta pulita e asciutta con la microsiringa.

5.3.   Preparazione dei derivati silanizzati e della gascromatografia

5.3.1.   Introdurre con la microsiringa 100 μl di soluzione (5.2.3) in una provetta da 10 ml a fondo conico.

5.3.2.   Eliminare il solvente con una leggera corrente di azoto, aggiungere 200 μl di reagente di silanizzazione (4.15), tappare la provetta e lasciare a riposo per 20 minuti.

5.3.3.   Dopo 20 minuti, aggiungere da 1 a 5 ml di n-esano (in funzione delle condizioni cromatografiche): la soluzione così ottenuta è pronta per la gascromatografia.

5.4.   Gascromatografia

Le condizioni operative sono le seguenti:

temperatura dell’iniettore (iniettore “on column”) inferiore alla temperatura di ebollizione del solvente (68 °C),

temperatura del rivelatore: 350 °C,

temperatura della colonna: temperatura della stufa programmata a 60 °C per 1 minuto, quindi incrementata di 15 °C al minuto fino a 180 °C, poi di 5 °C al minuto fino a 340 °C e mantenuta a 340 °C per 13 minuti,

gas vettore: idrogeno o elio regolato alla velocità lineare adeguata per ottenere la risoluzione rappresentata nella figura 1; il tempo di ritenzione del trigliceride C54 deve essere di 40 + 5 minuti (cfr. figura 2). (Le condizioni operative sopra indicate sono proposte a titolo indicativo. L’operatore provvederà ad ottimizzarle per ottenere la risoluzione desiderata. Il picco corrispondente al 2-gliceril monopalmitato deve avere un’altezza minima pari al 10 % della scala del registratore.),

quantità di sostanza iniettata: 0,5-1 μl della soluzione (5 ml) di n-esano (5.3.3).

5.4.1.   Identificazione dei picchi

I singoli monogliceridi sono identificati in base ai tempi di ritenzione, in confronto a quelli ottenuti con miscele standard di monogliceridi analizzate nelle medesime condizioni.

5.4.2.   Valutazione quantitativa

L’area dei picchi è calcolata mediante un integratore elettronico.

6.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di 2-gliceril monopalmitato è calcolata in base al rapporto tra l’area del picco corrispondente e la somma delle aree dei picchi di tutti i monogliceridi (cfr. figura 2), applicando la seguente formula:

gliceril monopalmitato (%): Formula

in cui:

Ax

=

area del picco corrispondente al gliceril monopalmitato

ΣA

=

somma delle aree di tutti i picchi dei monogliceridi.

Il risultato si esprime con una cifra decimale.

7.   RAPPORTO DI ANALISI

Il rapporto di analisi deve recare:

il riferimento al metodo descritto,

ogni indicazione utile per la completa identificazione del campione,

il risultato dell’analisi,

ogni deviazione dal metodo indicato, sia essa dovuta ad una decisione delle parti interessate o a qualsiasi altro motivo,

gli estremi per l’identificazione del laboratorio, la data dell’analisi e la firma dei responsabili.

Figura 1

Cromatogramma dei prodotti della reazione di silanizzazione ottenuti dall’azione della lipasi su un olio d’oliva raffinato addizionato del 20 % di olio esterificato (100 %).

Image

Figura 2

Cromatogramma di:

(A)   olio d’oliva non esterificato dopo lipasi; dopo silanizzazione; in queste condizioni (colonna capillare 8-12 m), la frazione cerosa viene eluita contemporaneamente alla frazione di digliceride o poco dopo.

Dopo lipasi, il tenore di trigliceridi non dovrebbe superare il 15 %.

Image

Cromatogramma di:

(B)   olio esterificato dopo lipasi; dopo silanizzazione; in queste condizioni (colonna capillare 8-12 m), la frazione cerosa viene eluita contemporaneamente alla frazione di digliceride o poco dopo.

Dopo lipasi, il tenore di trigliceridi non dovrebbe superare il 15 %.

Image

8.   NOTE

Nota 1:   PREPARAZIONE DELLA LIPASI

Esistono in commercio lipasi con attività soddisfacente. Si possono anche preparare in laboratorio con il seguente procedimento.

Raffreddare 5 kg di pancreas suino fresco a 0 °C. Rimuovere il grasso solido e il tessuto connettivo circostanti e triturare in un mescolatore in modo da ottenere un fluido pastoso. Agitare questa pasta per 4-6 ore con 2,5 l di acetone anidro e centrifugare. Estrarre il residuo altre tre volte con lo stesso volume di acetone, poi due volte con una miscela 1:1 (v/v) di acetone e di etere etilico e due volte con etere etilico.

Essiccare il residuo sotto vuoto per 48 ore in modo da ottenere una polvere stabile, da conservare in frigorifero al riparo dall’umidità.

Nota 2:   CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ LIPASICA

Preparare un’emulsione di olio d’oliva nel modo seguente:

Agitare per 10 minuti in un mescolatore una miscela di 165 ml di soluzione di gomma arabica a 100g/l, 15 g di ghiaccio tritato e 20 ml di un olio d’oliva neutralizzato.

In un beaker da 50 ml versare 10 ml di questa emulsione, quindi 0,3 ml di soluzione di colato di sodio a 0,2 g/ml e 20 ml di acqua distillata.

Mettere il beaker in un termostato regolato a 37 °C; introdurre gli elettrodi del pHmetro e l’agitatore ad elica.

Mediante una buretta aggiungere goccia a goccia una soluzione di idrossido di sodio 0,1 N fino ad ottenere un pH 8,3.

Aggiungere un volume di soluzione acquosa di polvere di lipasi (0,1 g/ml di lipasi). Non appena il pHmetro indica un pH 8,3, avviare il cronometro e aggiungere goccia a goccia la soluzione di idrossido di sodio in modo da mantenere il pH a 8,3. Annotare il volume di soluzione consumato ogni minuto.

Riportare i dati in un diagramma indicando le letture di tempo nelle ascisse e i millilitri di soluzione alcalina 0,1 N consumati per mantenere costante il pH nelle ordinate. Si deve ottenere un grafico lineare.

L’attività della lipasi, misurata in unità di lipasi per mg, è data dalla formula seguente:

Formula

in cui:

A

è l’attività in unità di lipasi/mg

V

è il numero di ml di soluzione di idrossido di sodio 0,1 N/min, desunto dal diagramma

N

è la normalità della soluzione di idrossido di sodio

m

è la massa in mg della lipasi utilizzata per la prova.

L’unità di lipasi è definita come la quantità di enzima che libera 10 microequivalenti di acido al minuto.»

7)

Nell’allegato X.A, il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2.

Gli esteri metilici vengono preparati con il procedimento B descritto nell’allegato X.B. Le sostanze grasse con acidità libera superiore al 3 % devono essere previamente neutralizzate come indicato al punto 5.1.1 dell’allegato VII.»


(1)  Somma degli isomeri che potrebbero (o meno) essere separati mediante colonna capillare.

(2)  O quando la mediana del difetto è inferiore o uguale a 2,5 e la mediana del fruttato è uguale a 0.

(3)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.

(4)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.

(5)  Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,5-20,0; palmitoleico: 0,3-3,5; eptadecanoico: ≤ 0,3; eptadecenoico: ≤ 0,3; stearico: 0,5-5,0; oleico: 55,0-83,0; linoleico: 3,5-21,0

(6)  Somma di: delta-5-23-stigmastadienolo + clerosterolo + beta-sitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5-24-stigmastadienolo.

(7)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.

(8)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.

(9)  Dopo l’eluizione degli esteri degli steroli, il tracciato cromatografico non deve presentare picchi significativi (trigliceridi).


22.6.2007   

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REGOLAMENTO (CE) N. 703/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrosteptomicina e la streptomicina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 2,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza diidrostreptomicina è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento a tutti i ruminanti per muscoli, grasso, fegato, reni e latte, nonché in riferimento ai suini per muscoli, pelle, grasso, fegato e reni. In seguito all'esame di una domanda per l'estensione ai conigli della voce già esistente per la diidrostreptomicina, si ritiene opportuno modificare la voce in questione per comprendere i conigli.

(3)

La sostanza streptomicina è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini e agli ovini per muscoli, grasso, fegato, reni e latte, nonché in riferimento ai suini per muscoli, pelle e grasso, fegato e reni. In seguito all'esame di una domanda per l'estensione ai conigli della voce esistente per la diidrostreptomicina e tenendo presente che la valutazione della sicurezza delle due sostanze in questione è stata effettuata inizialmente a livello congiunto, sulla base della struttura chimica e dell'attività biologica simili, si ritiene inoltre opportuno modificare la voce relativa alla streptomicina per comprendere il riferimento ai conigli per quanto riguarda muscoli, grasso, fegato e reni. Si ritiene inoltre opportuno modificare la voce relativa alla streptomicina per i bovini e gli ovini inserendo una nuova voce riferita a tutti i ruminanti per muscoli, grasso, fegato, reni e latte.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, relative alle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), per prendere in considerazione le disposizioni del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 287/2007 della Commissione (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 13).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

Le seguenti sostanze sono sostituite nell'allegato I (elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.10.   Aminoglicosidi

Sostanza farmacologicamenta attiva

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuto campione

«Diidrostreptomicina

Diidrostreptomicina

Tutti i ruminanti

500 μg/kg

Muscolo

500 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene

200 μg/kg

Latte

Suini

500 μg/kg

Muscolo

500 μg/kg

Pelle + grasso

500 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene

Conigli

500 μg/kg

Muscolo

500 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene

Streptomicina

Streptomicina

Tutti i ruminanti

500 μg/kg

Muscolo

500 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene

200 μg/kg

Latte

Suini

500 μg/kg

Muscolo

500 μg/kg

Pelle + grasso

500 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene

Conigli

500 μg/kg

Muscolo

500 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene»


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REGOLAMENTO (CE) N. 704/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa gli importi dell’aiuto da concedere per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(2)

Al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli organismi incaricati di attuare il programma di distribuzione del latte, alla fine dell’anno scolastico 2005/2006 nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (2), è stata introdotta una disposizione transitoria applicabile in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto.

(3)

Gli Stati membri in cui l’anno scolastico 2006/2007 termina in luglio continueranno ad incontrare difficoltà nella gestione del pagamento dell’aiuto a causa della modificazione dell’importo relativo. È opportuno estendere la disposizione sopra citata all’anno scolastico 2006/2007.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2707/2000.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l’anno scolastico 2006/2007, l’importo applicabile il 1o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 943/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 9).


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REGOLAMENTO (CE) N. 705/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica al più tardi il 15 giugno l'importo dell'aiuto applicabile alle pere destinate alla trasformazione.

(2)

La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti supera di 6 511 tonnellate il limite comunitario.

(3)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione, l'importo dell'aiuto per le pere destinate alla trasformazione per la campagna 2007/2008 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per le pere previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:

161,70 EUR/tonnellata nella Repubblica ceca;

51,05 EUR/tonnellata in Grecia;

161,70 EUR/tonnellata in Spagna;

161,70 EUR/tonnellata in Francia;

154,00 EUR/tonnellata in Italia;

161,70 EUR/tonnellata in Ungheria;

9,46 EUR/tonnellata nei Paesi Bassi;

161,70 EUR/tonnellata in Austria;

161,70 EUR/tonnellata in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).


22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/33


REGOLAMENTO (CE) N. 706/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/40/CE è una delle direttiva particolari nell’ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE (2).

(2)

La direttiva 2006/40/CE stabilisce che i veicoli attrezzati con impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 siano oggetto di omologazione per quanto riguarda le emissioni di tali impianti di condizionamento d’aria. Stabilisce inoltre valori limite per i tassi di perdita di tali sistemi. È pertanto necessario stabilire una prova armonizzata di individuazione per misurare il tasso di perdita di tali gas e adottare le disposizioni necessarie per attuare la direttiva 2006/40/CE.

(3)

La direttiva 2006/40/CE vieta a partire da una certa data la commercializzazione di nuovi veicoli attrezzati con sistemi di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. Attualmente il solo gas fluorurato identificato il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150 ed è utilizzato come refrigerante nei sistemi mobili di condizionamento d’aria è l’HFC-134a. Deve pertanto essere stabilita la prova di individuazione di perdita per questo gas.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento reca talune misure di esecuzione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/40/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni dei sistemi di condizionamento d’aria», un gruppo di veicoli che non presenta differenze per quanto riguarda il refrigerante utilizzato o altre caratteristiche importanti del sistema di condizionamento d’aria, né per quanto riguarda il sistema di evaporatore, unico o doppio;

2)

«tipo di sistema di condizionamento d’aria», un gruppo di sistemi di condizionamento d’aria che non differiscono tra di loro per quanto riguarda la marca o la ragione sociale del fabbricante o i componenti a tenuta stagna che essi contengono;

3)

«componenti a tenuta stagna», uno dei seguenti elementi di un sistema di condizionamento d’aria o l’assemblaggio di tali elementi:

a)

tubi flessibili compresi i giunti;

b)

collegamenti individuali (maschio o femmina);

c)

valvole, interruttori e sensori;

d)

valvole di espansione termica con collegamenti;

e)

evaporatore con collegamenti esterni;

f)

compressore con collegamenti;

g)

condensatore con disidratatore integrato pronto per l’uso;

h)

recettore-disidratatore con collegamenti;

i)

accumulatore con collegamenti;

4)

«tipo di componenti a tenuta stagna», un gruppo di componenti a tenuta stagna che non differiscono sia per quanto riguarda la marca o la ragione sociale del fabbricante, sia per quanto riguarda la loro funzione principale.

I componenti a tenuta stagna fabbricati con materiali diversi o composti da combinazioni di vari componenti a tenuta stagna, secondo la definizione del paragrafo 1, punto 4), nella misura in cui non aumentano il tasso di perdita.

Articolo 3

Omologazione CE di tipo di componente

Gli Stati membri non possono, per motivi legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria, rifiutare il rilascio dell’omologazione CE a un tipo di componente a tenuta o a un tipo di sistema di condizionamento d’aria se questo è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di tipo di componente

1.   Il fabbricante o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un tipo di componente a tenuta o per un sistema di condizionamento d’aria.

La domanda deve essere redatta conformemente al modello di documento d’informazione presentato nella parte 1 dell’allegato I.

2.   Il fabbricante o un suo rappresentante presenta al servizio tecnico responsabile per l’esecuzione delle prove di omologazione un componente a tenuta o un sistema di condizionamento d’aria da approvare.

A tal fine, viene utilizzato un campione che presenta il tasso di perdita più elevato (di seguito «peggior campione»).

3.   Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, l’omologazione CE viene concessa e viene rilasciato un numero d’omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 70/156/CEE.

Lo stesso Stato membro non deve attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di componente o di sistema di condizionamento d’aria.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l’autorità responsabile rilascia un certificato di omologazione CE di tipo di componente stabilito in conformità con il modello che figura nella parte 2 dell’allegato I.

Articolo 5

Marchio di omologazione CE di tipo di componente

Un marchio di omologazione CE di tipo di componente, così come descritto nella parte 3 dell’allegato I, viene apposto su tutti i componenti a tenuta o i sistemi di condizionamento d’aria conformi al tipo per il quale l’omologazione CE è stata concessa, conformemente al presente regolamento.

Articolo 6

Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un tipo di veicolo rispetto alle emissioni provenienti da un sistema di condizionamento d’aria

1.   Il fabbricante o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di un sistema di condizionamento d’aria.

La domanda deve essere redatta conformemente al modello di documento d’informazione presentato nella parte 4 dell’allegato I.

2.   Il fabbricante o un suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, il peggior campione del tipo completo di veicolo da approvare, in caso di prova relativa ad un intero veicolo, o i certificati di omologazione corrispondenti ai relativi componenti a tenuta o al sistema di condizionamento d’aria, in caso di prova relativa a componenti.

3.   Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, l’omologazione CE viene concessa e viene rilasciato un numero d’omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 70/156/CEE.

Uno stesso Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l’autorità responsabile rilascia un certificato di omologazione CE stabilito in conformità con il modello che figura nella parte 5 dell’allegato I.

Articolo 7

Prova armonizzata di individuazione di fuga

La prova armonizzata di individuazione di fuga per determinare se i limiti massimi autorizzati di fuga indicati all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/40/CE non sono stati superati, è definita nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 5 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

(2)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).


Elenco degli allegati

Allegato I

Documenti amministrativi per l’omologazione CE di tipo

Parte 1:

Documento di informazione riguardante l’omologazione CE di tipo di componente

Parte 2:

Certificato di omologazione CE di tipo (componente)

Parte 3:

Marchio di omologazione CE di tipo di componente

Parte 4:

Documento di informazione riguardante l’omologazione CE di tipo di veicolo

Parte 5:

Certificato di omologazione CE di tipo (veicolo)

Allegato II

Disposizioni tecniche per l’individuazione di perdite dai sistemi di condizionamento d’aria

Appendice:

Calibratura dell’attrezzatura per la prova di individuazione delle perdite

ALLEGATO I

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PER L’OMOLOGAZIONE CE DI TIPO

PARTE 1

MODELLO

Documento d’informazione n. … relativo all’omologazione CE di tipo di componente di un sistema di condizionamento d’aria o di un suo componente

Le seguenti informazioni devono essere fornite, ove necessario, in triplice copia e devono comprendere un elenco dei vari elementi. I disegni devono essere forniti su scala appropriata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un raccoglitore di formato A4. Le eventuali fotografie dovranno essere sufficientemente particolareggiate.

Se i componenti sono dotati di comandi elettronici, devono essere comunicate informazioni sulle loro prestazioni.

0.   INFORMAZIONI GENERALI

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante):

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.2.2.   Materiale del componente: …

0.2.3.   Disegno o schema del componente: …

0.2.4.   Riferimenti o numero di identificazione del componente: …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   Ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE di tipo: …

0.8.   Indirizzo(i) dell’impianto o degli impianti di montaggio: …

9.   CARROZZERIA

9.10.8.   Fuga in g/anno del componente a tenuta/sistema di condizionamento d’aria (se è stato sottoposto a prova dal fabbricante) (1):

PARTE 2

MODELLO

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE DI TIPO

[formato massimo A4 (210 x 297 mm)]

TIMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

l’omologazione di tipo,

l’estensione dell’omologazione di tipo (2),

l’estensione dell’omologazione di tipo (2),

il ritiro dell’omologazione di tipo (2),

di un tipo di veicolo/componente/unità tecnica separata (2) ai sensi della direttiva 2006/40/CE, attuata dal regolamento (CE) n. 706/2007 (2).

Numero di omologazione di tipo: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi d’identificazione del tipo, se è indicato sul veicolo/sul componente/sull’unita tecnica separata (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   In caso di componenti e di unità tecniche separate, ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE di tipo: …

0.8.   Indirizzo(i) dell’impianto o degli impianti di montaggio: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: (cfr. addendum)

2.   Servizio tecnico responsabile per l’effettuazione delle prove: …

3.   Data della relazione di prova: …

4.   Numero della relazione di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   È allegato l’indice del fascicolo di informazione depositato presso l’autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.

Addendum

al certificato di omologazione CE di tipo n. …

concernente l’omologazione di tipo di un sistema di condizionamento d’aria o di un componente a tenuta conformemente alla direttiva 2006/40/CE

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Breve descrizione del sistema o del componente a tenuta: …

1.2.   Fughe in g/anno (3): …

1.3.   Osservazioni (ad esempio valido per veicoli con guida a sinistra e con guida a destra): …

PARTE 3

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI TIPO DI COMPONENTE

1.   CARATTERISTICHE GENERALI

1.1.   Il marchio di omologazione CE di tipo di componente è composto da:

1.1.1.   un rettangolo all’interno del quale è posta la lettera «e» minuscola seguita dal numero o dal gruppo di lettere che distingue lo Stato membro che ha concesso l’omologazione CE di tipo di componente:

 

1 per la Germania

 

2 per la Francia

 

3 per l’Italia

 

4 per i Paesi Bassi

 

5 per la Svezia

 

6 per il Belgio

 

7 per l’Ungheria

 

8 per la Repubblica ceca

 

9 per la Spagna

 

11 per il Regno Unito

 

12 per l’Austria

 

13 per il Lussemburgo

 

17 per la Finlandia

 

18 per la Danimarca

 

19 per la Romania

 

20 per la Polonia

 

21 per il Portogallo

 

23 per la Grecia

 

24 per l’Irlanda

 

26 per la Slovenia

 

27 per la Slovacchia

 

29 per l’Estonia

 

32 per la Lettonia

 

34 per la Bulgaria

 

36 per la Lituania

 

49 per Cipro

 

50 per Malta;

1.1.2.   in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» contenuto nella sezione 4 del numero di omologazione di tipo di cui all’allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito alle ultime modifiche tecniche principali della direttiva 2006/40/CE o del presente regolamento alla data di rilascio dell’omologazione CE di tipo di componente. Per il presente regolamento il numero progressivo è 00.

1.2.   Il marchio di omologazione CE di tipo di componente dev’essere chiaramente leggibile e indelebile.

2.   ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOGOLAZIONE CE DI TIPO DI COMPONENTE

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PARTE 4

MODELLO

Documento d’informazione n. … relativo all’omologazione CE di tipo di un veicolo per quanto riguarda le emissioni di un sistema di condizionamento d’aria

Le seguenti informazioni devono essere fornite, ove necessario, in triplice copia e devono comprendere un elenco dei vari elementi. I disegni devono essere forniti su scala appropriata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un raccoglitore di formato A4. Le eventuali fotografie dovranno essere sufficientemente particolareggiate.

Se i componenti sono dotati di comandi elettronici, devono essere comunicate informazioni sulle loro prestazioni.

0   INFORMAZIONI GENERALI

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi d’identificazione del tipo, se è indicato sul veicolo/sul componente/sull’unità tecnica separata (4): …

0.3.1.   Ubicazione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo: …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   In caso di componenti e di unità tecniche separate, ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.8.   Indirizzo(i) dell’impianto o degli impianti di montaggio: …

9.   CARROZZERIA

9.10.8.   Il sistema di condizionamento d’aria è progettato per contenere gas a effetto serra fluorurati il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150: SÌ/NO (4)

Gas utilizzato come refrigerante: …

Se SÌ, rispondere alle seguenti sezioni.

9.10.8.1.   Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento d’aria, compreso il riferimento o il numero d’identificazione e i materiali nei quali sono fabbricati i componenti a tenuta: …

9.10.8.2.   Fughe in g/anno del sistema di condizionamento d’aria: …

9.10.8.2.1.   In caso di prova di individuazione di perdita di componenti, elenco dei componenti a tenuta compreso il riferimento corrispondente o i numeri di identificazione e del materiale di fabbricazione, con le corrispondenti perdite che si producono ogni anno e informazioni riguardanti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero di omologazione, ecc.): …

9.10.8.2.2.   In caso di prova di sistema, numero di riferimento o d’identificazione e materiale dei componenti del sistema e informazioni riguardanti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero di omologazione, ecc.): …

PARTE 5

MODELLO

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE DI TIPO

[formato massimo A4 (210 x 297 mm)]

TIMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

l’omologazione di tipo,

l’estensione dell’omologazione di tipo (5),

il rifiuto dell’omologazione di tipo (5),

il ritiro dell’omologazione di tipo (5),

di un tipo di veicolo/componente/unità tecnica separata (5) ai sensi della direttiva 2006/40/CE, attuata dal regolamento (CE) n. 706/2007.

Numero di omologazione di tipo: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi d’identificazione del tipo, se è indicato sul veicolo/sul componente/sull’unità tecnica separata (5)

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo: …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.7.   In caso di componenti e di unità tecniche separate, ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE di tipo: …

0.8.   Indirizzo(i) dell’impianto o degli impianti di montaggio: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: (cfr. addendum)

2.   Servizio tecnico responsabile per l’effettuazione delle prove: …

3.   Data della relazione di prova: …

4.   Numero della relazione di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   È allegato l’indice del fascicolo di informazione depositato presso l’autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.

Addendum

al certificato di omologazione CE di tipo n. …

concernente l’omologazione di tipo di un veicolo conformemente alla direttiva 2006/40/CE

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di condizionamento d’aria: …

1.2.   Il sistema di condizionamento d’aria utilizza un gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: SÌ/NO

Gas utilizzato come refrigerante:

Se SÌ rispondere alle seguenti sezioni.

1.3.   Fughe in g/anno: …

1.4.   Osservazioni (ad esempio valido per veicoli con guida a sinistra e con guida a destra): …


(1)  Cancellare la menzione inutile. Rispondere solo se il componente/sistema è progettato per funzionare con un gas a effetto serra fluorurato il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150.

(2)  Cancellare la menzione inutile.

(3)  Rispondere solo se il sistema è progettato per utilizzare gas a effetto serra fluorurati il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150

(4)  Cancellare la menzione inutile.

(5)  Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLE FUGHE DAI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato si applica ai veicoli attrezzati con un sistema di condizionamento d’aria progettato per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, al fine di valutare la liberazione di liquido refrigerante nell’atmosfera. I punti trattati nel presente allegato sono i seguenti:

1.

disposizioni applicabili alle attrezzature;

2.

condizioni di prova;

3.

procedura di prova e dati richiesti.

2.   DESCRIZIONE DELLA PROVA

2.1.   La prova di perdita dell’aria condizionata è concepita per valutare la quantità di idrofluorocarburo (HFC-134a) liberato nell’atmosfera da veicoli attrezzati con un sistema di condizionamento d’aria, in conseguenza del funzionamento normale di tale sistema.

2.2.   La prova può essere praticata sul veicolo completo, sul sistema di climatizzazione o su singoli componenti a tenuta.

2.3.   I componenti a tenuta devono essere sottoposti a prova senza la presenza di un olio supplementare. L’olio residuale derivato dal processo di fabbricazione può permanere. I compressori utilizzano una carica standard di olio.

2.4.   Ciascun componente dev’essere collocato totalmente in una zona tubolare metallica. Le estremità devono essere chiuse ermeticamente mediante saldatura o brasatura. Una delle estremità può essere collegata, se necessario, ad un recipiente metallico di volume adeguato contenente il refrigerante a due fasi.

2.5.   Il contenitori dell’HFC-134a e il componente devono essere riempiti con il refrigerante HFC-134a a due fasi (liquido e vapore) per mantenere una pressione costante alla temperatura richiesta mediante strumenti di riscaldamento. Il componente oggetto di precondizionamento o in prova è installato nel contenitore sigillato. La temperatura del componente è mantenuta al livello di precondizionamento o di prova richiesto al fine di attivare solo la fase di vaporizzazione dell’HFC-134a nel componente. Nel caso di sistemi di condizionamento d’aria completi, dev’essere utilizzata la carica nominale reale. È opportuno utilizzare la concentrazione e il tipo d’olio raccomandati dal fabbricante.

2.6.   Ciascun componente a tenuta del sistema di condizionamento d’aria sarà soggetto a una prova ad eccezione di quelli considerati come a tenuta perfettamente stagna.

2.6.1.   I componenti seguenti sono considerati come a tenuta perfettamente stagna:

evaporatori senza collegamenti,

tubi metallici senza collegamenti,

condensatore privo di disidratatore integrato in condizioni di funzionamento corrette e senza collegamenti,

ricettore/disidratatore senza collegamenti,

accumulatore senza collegamenti.

2.7.   Sarà scelto per le prove il peggior campione del componente a tenuta stagna o del sistema di condizionamento d’aria.

2.8.   Le misure di perdita del fluido refrigerante di tutte le componenti a tenuta sono totalizzate per fornire un risultato globale di prova.

3.   APPARECCHIATURA DI PROVA

La prova dev’essere effettuata in una camera sigillata comprendente un’attrezzatura in grado di garantire una concentrazione omogenea di gas e l’utilizzazione di un metodo di analisi dei gas.

L’insieme dell’apparecchiatura utilizzata nella prova è calibrato in rapporto ad un’attrezzatura di riferimento.

3.1.   Camera di misurazione

3.1.1.   Per la fase di precondizionamento, il sistema di regolazione della temperatura deve poter controllare la temperatura dell’aria interna durante tutta la durata di questa fase, con un tolleranza di ± 3 K.

3.1.2.   Per la fase di misurazione, la camera di misurazione delle perdite dev’essere una camera di misurazione sigillata a tenuta stagna per i gas e in grado di contenere il sistema e il componente sottoposto alla prova. La camera dev’essere resa stagna al gas conformemente all’appendice. La superficie interna della camera dev’essere impermeabile e non reattiva al fluido refrigerante del sistema di condizionamento d’aria. Il sistema di regolazione della temperatura deve consentire di regolare la temperatura dell’aria all’interno della camera per tutta la durata della prova, con una tolleranza media di ± 1 K per tutta la durata della prova stessa.

3.1.3.   La camera di misurazione è costituita da pannelli rigidi che mantengono un volume interno fisso.

3.1.4.   Le dimensioni interne della camera di misurazione devono consentire di raccogliere i componenti o i sistemi che sono oggetto della prova con la precisione richiesta.

3.1.5.   L’omogeneità del gas e della temperatura all’interno della camera di misurazione è garantita da almeno un ventilatore di riciclaggio o un altro metodo di cui è possibile dimostrare che garantisce una concentrazione omogenea di temperatura e di gas.

3.2.   Attrezzatura di misurazione

3.2.1.   La quantità di HFC-134a da liberare è misurata tramite gas-cromatografia, spettrofotometria infrarossa, spettrometria di massa e spettroscopia fotoacustica infrarossa (cfr. appendice).

3.2.2.   Se la tecnica utilizzata non è una di quelle sopra menzionate, dovrà essere dimostrata l’equivalenza e l’attrezzatura dovrà essere calibrata mediante una procedura analoga a quella descritta nell’appendice.

3.2.3.   La precisione richiesta dell’attrezzatura di misurazione del sistema di condizionamento d’aria completo è stabilita ± 2 g/anno.

3.2.4.   L’attrezzatura di analisi dei gas, combinata ad una qualsiasi attrezzatura, in grado di consentire una precisione che giunga sino a 0,2 g/anno, sarà utilizzata per le prove relative ai componenti.

3.2.5.   Nel caso di componenti per i quali è molto difficile da raggiungere la precisione sopra indicata, potrà essere aumentato il numero di campioni per ciascuna prova.

3.2.6.   La ripetibilità dell’analizzatore espressa come una deviazione standard dev’essere inferiore dell’1 % del fondo scala a zero e all’80 % ± 20 % del valore a fondo scala per tutte le gamme utilizzate.

3.2.7.   Il punto zero e la scala di valori dell’analizzatore devono essere calibrati conformemente alle istruzioni del fabbricante prima di iniziare le prove.

3.2.8.   Le gamme di funzionamento dell’analizzatore devono essere scelte per ottenere la migliore risoluzione nell’insieme delle procedure di misurazione, di calibratura e di controllo delle perdite.

3.3.   Sistema di registrazione associato all’analizzatore di gas

3.3.1.   L’analizzatore di gas dev’essere collegato a un sistema per registrare il segnale elettrico in uscita mediante un registratore a nastro di carta o altro sistema di elaborazione dei dati con una frequenza di almeno una volta ogni 60 minuti. Tale attrezzatura di registrazione deve avere caratteristiche di funzionamento almeno equivalenti ai segnali da registrare e deve fornire una registrazione continua dei risultati. La registrazione deve indicare in modo chiaro l’inizio e la fine delle prove (compreso l’inizio e la fine dei periodi di campionamento) nonché il lasso di tempo trascorso tra l’inizio e la fine di ciascuna prova.

3.4.   Altre attrezzature

3.4.1.   Registrazione della temperatura

3.4.1.1.   La temperatura nella camera è registrata in due punti con i sensori di temperatura collegati in modo da indicare un valore medio. I punti di misurazione sono rappresentativi della temperatura che si registra all’interno della camera.

3.4.1.2.   Per l’insieme delle misurazioni di perdita di HFC-134a, le temperature devono essere registrate o introdotte in un sistema di trattamento dei dati alla frequenza di almeno una volta al minuto.

3.4.1.3.   Il sistema di registrazione delle temperature deve avere una precisione di ± 1,0 K.

3.4.2.   Dispositivo di misurazione della pressione.

3.4.2.1.   La precisione del sistema di registrazione della pressione per Pshed dev’essere compresa tra ± 2 hPa e la risoluzione delle letture dev’essere di ± 0,2 hPa.

3.4.3.   Ventole

3.4.3.1.   Utilizzando una o più ventole, soffianti o altro metodo appropriato, come il flusso rapido di N2, dev’essere possibile ridurre la concentrazione di HFC-134a nella camera di misurazione al livello ambiente.

3.4.3.2.   Il componente o il sistema che dev’essere sottoposto a prova nella camera non dev’essere sottoposto ad una corrente d’aria diretta dei ventilatori o dei soffianti, quando queste apparecchiature sono utilizzate.

3.4.4.   Gas

3.4.4.1.   Se sono indicati dal fornitore dell’analizzatore di gas, i seguenti gas devono essere disponibili per la calibratura e il funzionamento:

aria sintetica depurata con un contenuto di ossigeno tra il 18 % e il 21 % per volume,

HFC-134a, purezza minima del 99,5 %,

3.4.4.2.   I gas di calibratura devono contenere delle miscele di HFC-134a e di aria sintetica purificata o di qualunque altro gas inerte appropriato. La concentrazione reale di un gas di calibratura dev’essere conforme al valore nominale con uno scarto di ± 2 %.

4.   PRECONDIZIONAMENTO

4.1.   Requisiti generali

4.1.1.   Prima di procedere al precondizionamento e alle misurazioni delle perdite, il sistema di condizionamento dell’aria dev’essere svuotato per ricevere la quantità nominale specificata di HFC-134a.

4.1.2.   Per garantire condizioni di saturazione durante tutta la durata della prova, compresa la fase di precondizionamento, ciascun componente a tenuta dotato o no di un recipiente supplementare dev’essere svuotato e riempito di una quantità sufficiente di HFC-134a che non superi tuttavia i 0,65g/cm3 del volume interno totale del componente o del recipiente.

4.2.   Condizioni di precondizionamento

4.2.1.   Il soggetto che richiede l’omologazione può scegliere di effettuare il precondizionamento sia in una sola tappa a 40 °C, sia in due tappe di durata totale più breve. Il processo in due tappe comprenderà due fasi sequenziali, la prima a 50 °C, seguita immediatamente alla seconda a 40 °C. La durata del precondizionamento è indicata qui di seguito:

 

Opzione 1

Opzione 2

Parte del sistema

40 °C

durata

[h]

Tappa 1 — 50 °C

durata

[h]

Tappa 2 — 40 °C

durata

[h]

Sistema completo

480

240

24

Compressore

144

72

24

Raccordi flessibili

480

240

24

Qualunque altra parte a tenuta

96

48

24

Durate di precondizionamento più brevi possono essere applicate se è possibile dimostrare che lo stato stabile (tasso di perdita costante) concernente le perdite di permeazione è raggiunto.

4.2.2.   Dopo il precondizionamento, i componenti del sistema devono essere collocati nella camera di misurazione per essere sottoposti alla prova di perdita entro 4 ore.

4.3.   Compressore

4.3.1.   Se la lubrificazione e il funzionamento dei giunti lo richiedono, il compressore può funzionare tra la fase di precondizionamento e la prova per una durata minima di 1 minuto alla velocità minima di 200 giri al minuto.

4.3.2.   Tra la fase di precondizionamento e quella di misurazione, il componente o il sistema di condizionamento d’aria devono rimanere intatti al fine di conservare la loro carica di HFC-134a e l’effetto di precondizionamento non vada perduto. Ciò significa che la stessa configurazione dev’essere utilizzata per il precondizionamento e per la misurazione, senza smontare e rimontare nell’intervallo.

5.   SEQUENZA DI PROVA

5.1.   Requisiti generali

La sequenza di prova, indicata nella figura, mostra le tappe da seguire durante l’effettuazione della prova.

5.2.   Prova di perdita

5.2.1.   La prova dev’essere eseguita in condizioni costanti a una temperatura di 313 K (40 °C). Le differenze di concentrazione di HFC-134a durante l’esecuzione della prova sono utilizzate per calcolare le perdite annuali.

5.2.2.   La camera di prova dev’essere depurata per alcuni minuti sino ad ottenere un livello di fondo stabile.

5.2.3.   Prima di effettuare la prova, il livello residuo restante nella camera di prova dev’essere misurato e l’analizzatore di gas dev’essere azzerato e calibrato.

5.2.4.   Nel caso in cui il precondizionamento e la prova siano effettuati in due camere di misurazione diverse, la misurazione può iniziare non prima di quattro ore dopo che la camera di misurazione è stata chiusa e sigillata ed è stata raggiunta la temperatura di prova.

5.2.5.   Il componente a tenuta o il sistema è quindi introdotto nella camera di misurazione.

5.2.6.   La camera di misurazione è chiusa e resa stagna al gas. La camera di prova dev’essere completamente riempita alla pressione atmosferica con un gas di riferimento (ad esempio aria pulita).

Figura

Image

5.2.7.   Il periodo di prova comincia quando la camera di misurazione è resa stagna e la temperatura all’interno ha raggiunto i 313 K (40 °C). La temperatura è mantenuta a questo valore sino alla fine della prova. La concentrazione di HFC-134a, la temperatura e la pressione barometrica sono misurate per fornire i valori iniziali CHFC-134ai; Pshed e Tshed per il periodo di prova ma non prima che siano trascorse 4 ore dopo la chiusura della camera di misurazione e la regolazione della temperatura di prova come specificato alla sezione 6.2.4. Questi valori sono utilizzati nel calcolo delle perdite conformemente alla sezione 6.3.

5.2.8.   Il periodo di misurazione nominale è di 24 ore. Un periodo più breve è possibile nella misura in cui si possa dimostrare che la precisione ottenuta è sufficiente.

5.2.9.   L’analizzatore di gas dev’essere azzerato e calibrato immediatamente dopo la fine del periodo di prova.

5.2.10.   Alla fine del periodo di prova, devono essere misurate la concentrazione di HFC-134a, la temperatura e la pressione barometrica nella camera di misurazione. Tali misurazioni danno i valori finali CHFC-134af, Pshed e Tshed per il calcolo delle perdite conformemente alla sezione 5.3.

5.3.   Calcolo

5.3.1.   La prova descritta alla sezione 5.2. permette di calcolare le emissioni di HFC-134a. Le perdite sono calcolate utilizzando le concentrazioni di HFC-134a, le temperature e le pressioni iniziali e finali nella camera di misurazione, nonché la misura netta del volume della camera.

Il fattore di correzione è ottenuto mediante la seguente formula:

Formula

dove:

Image

HFC-134a

= Portata di perdita dell’HFC-134a

[kg/s]

nHFC-134a

= Numero di moli di HFC-134a

[mol]

Vshed

= Volume netto della camera di prova

[m3]

VAC

= Volume lordo del sistema di condizionamento d’aria o di ciascun componente

[m3]

Tshed

= Temperatura nella camera di prova

[K]

Pshed

= Pressione nella camera di prova

[kPa]

CHFC-134ae

= Concentrazione finale di HFC-134a

[ppmv]

CHFC-134ai

= Concentrazione iniziale di HFC-134a

[ppmv]

te

= Ora finale

[s]

ti

= Ora iniziale

[s]

MHFC-134a

= Massa molare dell’HFC-134a(= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= Costante dei gas (= 8,314 kJ/(kmol*K))

[kJ/(kmol*K)]

Nota: CHFC-134a è definito come il numero di moli di HFC-134a (nHFC-134a) per mole di aria (nair+HFC-134a)

Formula

ppmv: parti per milione in volume/volume equivalente a una mole/mole

5.3.2.   La massa in grammi, ottenuta in funzione del tempo, sarà trasformata in grammi/anno (g/a).

5.4.   Risultati globali della prova

Il totale delle perdite del sistema di condizionamento d’aria completo è calcolato aggiungendo i valori parziali di ciascun componente sottoposto alla prova.

1.

Prova del sistema

Perdita del sistema, L(g/a) = CF * Image HFC-134a (g/a)

2.

Prova di componente

Perdita del sistema di condizionamento d’aria, L(g/a) = CF * Σ Image HFC-134a (g/a)

dove CF (fattore di correlazione) = 0,277

6.   OMOLOGAZIONE

1.

Il sistema di condizionamento d’aria sottoposto a prova sarà omologato se il valore L (g/anno) è inferiore ai valori espressi nella seguente tabella conformemente alla direttiva 2006/40/CE:

L (g/anno)

Agente refrigerante

40/60 (1)

HFC-134a

2.

Il componente omologato se è stato sottoposto a prova conformemente alle disposizioni delle sezioni da 2 a 5.3.


(1)  In caso di sistema a doppia evaporazione.

Appendice

Calibratura dell’attrezzatura per la prova di rilevamento delle perdite

1.   FREQUENZA E METODI DI CALIBRATURA

1.1.   Tutte le attrezzature devono essere calibrate prima della prima utilizzazione ed essere sottoposte successivamente ad una calibratura ogni volta che sia necessario e in ogni caso nel periodo di sei mesi che precede la prova di omologazione. I metodi di calibratura da utilizzare (per il materiale elencato al paragrafo 3.2.1 dell’allegato II del presente regolamento) sono descritti nella presente appendice.

2.   CALIBRATURA DELLA CAMERA DI MISURAZIONE

2.1.   Determinazione iniziale del volume interno della camera

2.1.1.   Prima della prima utilizzazione della camera, si determina il volume interno operando come segue. Si misurano con cura le dimensioni interne della camera tenendo conto di tutte le irregolarità, come i rinforzi di irrigidimento. Il volume interno della camera di misurazione è determinato mediante tali misure.

2.1.2.   Il volume interno netto è determinato sottraendo il volume del componente o del sistema sottoposto a prova dal volume interno della camera di misurazione.

2.1.3.   La camera di misurazione dev’essere oggetto di un controllo per la determinazione di perdite come indicato al punto 2.3. Se la massa del gas non corrisponde alla massa iniettata con uno scarto di ± 2 %, occorre agire di conseguenza per rettificare il difetto.

2.2.   Determinazione delle emissioni residue della camera di misurazione

Tale operazione consente di determinare se la camera non contiene alcuna materia suscettibile di emettere quantità significative di HFC-134a. Si effettua tale verifica per la messa in funzione della camera e dopo qualunque altra operazione nella camera che possa comportare emissioni residue e ad una frequenza di almeno una volta l’anno.

2.2.1.   La temperatura all’interno della camera di misurazione dev’essere mantenuta a 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) durante il periodo di quattro ore sopra menzionato.

2.2.2.   La camera di misurazione può essere chiusa ermeticamente e il ventilatore di miscelazione può funzionare per una durata che può andare sino a due ore prima che inizi il periodo di quattro ore di misurazione della concentrazione residua.

2.2.3.   L’analizzatore (se necessario) dev’essere calibrato, quindi azzerato e di nuovo calibrato.

2.2.4.   La camera di misurazione dev’essere depurata sino ad ottenere una lettura stabile e la ventola di miscelazione dev’essere attivata se già non è stato fatto.

2.2.5.   La camera di misurazione viene quindi chiusa ermeticamente e vengono misurate la concentrazione di fondo, la temperatura e la pressione barometrica. È preferibile ridurre la concentrazione di HFC-134a depurando o evacuando la camera di misurazione. Si ottengono in tal modo i valori iniziali CHFC-134a, Pshed e Tshed da utilizzare per calcolare le condizioni di fondo nella camera di misurazione.

2.2.6.   Si lascia quindi la camera di misurazione a riposo con il ventilatore di miscelazione attivato per quattro ore.

2.2.7.   Alla fine di questo periodo, lo stesso analizzatore viene utilizzato per misurare la concentrazione nella camera. Sono inoltre misurate la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono così i valori finali CHFC-134a, Pdshed e Tdshed.

2.3.   Prova di calibratura e prova di ritenuta dell’HFC-134a nella camera di misurazione

La prova di calibratura e la prova di ritenuta dell’HFC-134a nella camera consente di verificare il valore calcolato del volume (punto 2.1) e serve inoltre a misurare il tasso di perdita eventuale. Il tasso di perdita della camera dev’essere determinato al momento della sua messa in funzione, dopo le eventuali operazioni effettuate nella camera e che possono influenzarne l’integrità, e almeno una volta al trimestre.

2.3.1.   La camera di misurazione dev’essere depurata sino ad ottenere una concentrazione stabile. È attivata la ventola di miscelazione, se non è già stato fatto. L’analizzatore viene azzerato, se necessario calibrato e tarato.

2.3.2.   Si mette in funzione il sistema di regolazione della temperatura ambiente (se non è già stato fatto) e si regola ad una temperatura 313 K (40 °C).

2.3.3.   Quando la temperatura della camera si stabilizza a 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C), si chiude ermeticamente la camera e si misura la concentrazione residua nonché la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono in tal modo i valori iniziali CHFC-134a, Pshed e Tshed che devono essere utilizzati per la calibratura della camera.

2.3.4.   Una quantità nota di HFC-134a è iniettata nella camera di misurazione. La massa da iniettare dipende dal volume della camera di misurazione utilizzando la seguente equazione:

Formula

dove:

mHFC-134a

= Massa di HFC-134a

[kg]

Vshed

= Volume della camera

[m3]

Tshed

= Temperatura nella camera

[K]

Pshed

= Pressione nella camera

[kPa]

C

= Concentrazione di HFC-134a

[ppmv]

MHFC-134a

= Massa molare di HFC-134a (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= Costante di gas [= 8,314 kJ/(kmol*K)]

[kJ/(kmol*K)]

Nota: CHFC-134a è definito come il numero di moli di HFC-134a (nHFC-134a) per mole d’aria (nair+HFC-134a)

Formula

Questa equazione consente di stabilire la seguente tabella che indica le quantità di HFC-134a iniettate per vari volumi di camera di misurazione. Le ipotesi sono le seguenti: la pressione è quella atmosferica (101,3 kPa) e la temperatura nella camera di misurazione è di 40 °C.

Volume della camera di misurazione

(L)

Massa iniettata

(g)

5

6,0E-04

10

1,2E-03

50

6,0E-03

100

1,2E-02

500

6,0E-02

1 000

1,2E-01

2 000

2,4E-01

3 000

3,6E-01

4 000

4,8E-01

Quando le quantità iniettate sono molto piccole, si possono utilizzare miscele standard di HFC-134a nell’azoto. La camera di misurazione dev’essere evacuata e riempita con una concentrazione non standard.

2.3.5.   Si deve permettere che il contenuto della camera di misurazione si mescoli per cinque minuti e si misurano quindi la concentrazione dei gas, la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono in tal modo i valori finali CHFC-134af, Pshed e Tshed per la calibratura della camera di misurazione, nonché i valori iniziali CHFC-134ai, Pshed e Tshed per la prova di ritenuta.

2.3.6.   A partire dai valori misurati ai punti 2.3.3 e 2.3.5 e dalla formula indicata al punto 2.3.4, si calcola la massa di HFC-134a contenuta nella camera di misurazione.

2.3.7.   Il processo viene quindi avviato, mantenendo la temperatura ambiente a un livello di 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) su un periodo di 24 ore.

2.3.8.   Quando il periodo di 24 ore è trascorso, si misura e si registra la concentrazione finale di HFC-134, nonché la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono in tal modo i valori finali CHFC-134af, Tshed e Pshed per la prova di ritenuta di HFC-134a.

2.3.9.   Mediante la formula indicata al punto 2.3.4., si calcola la massa di HFC-134a dai valori misurati al punto 2.3.8. Questa massa non deve differire di più del 5 % dalla massa di HFC contenuta al punto 2.3.6.

3.   CALIBRATURA DELL’ANALIZZATORE DI HFC

3.1.   L’analizzatore dev’essere regolato secondo le indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.

3.2.   L’analizzatore dev’essere calibrato utilizzando i gas di riferimento adeguati.

3.3.   Si determina la curva di calibratura su almeno cinque punti la cui distribuzione dev’essere quanto più uniforme possibile. La concentrazione nominale del gas di calibratura con le più alte concentrazioni dev’essere uguale ad almeno l’80 % dei valori misurati.

3.4.   La curva di calibratura è calcolata mediante il metodo dei minimi quadrati. Se il polinomio risultante è di grado superiore a 3, il numero di punti di calibratura dev’essere uguale almeno al grado del polinomio più 2.

3.5.   La curva di calibratura non deve discostarsi di più del 2 % dal valore nominale di ciascun gas di calibratura.

3.6.   Utilizzando i coefficienti del polinomio ottenuto al punto 3.4, si stabilisce una tabella che dà i valori veri della concentrazione rispetto ai valori indicati, con intervalli al massimo uguali all’1 % della scala completa. Si deve elaborare tale tabella per ciascuna scala dell’analizzatore. La tabella deve inoltre contenere altre indicazioni e in particolare:

la data della calibratura,

i valori indicati dal potenziometro a zero e calibrato (quando si hanno questi valori),

la scala nominale,

i dati di riferimento per ciascun gas di calibratura utilizzato,

il valore reale e il valore indicato per ciascun gas di calibratura utilizzato, con le differenze di percentuale.

3.7.   Possono essere applicate altre tecniche (utilizzazione di un elaboratore, commutazione di gamma elettronica, ecc.) se si dimostra all’autorità competente che esse offrono una precisione equivalente.


22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/53


REGOLAMENTO (CE) N. 707/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 10/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo di 693 375,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

a)

una partita numerata 109/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

b)

una partita numerata 110/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

c)

una partita numerata 111/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

d)

una partita numerata 112/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

e)

una partita numerata 113/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

f)

una partita numerata 114/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

g)

una partita numerata 115/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

h)

una partita numerata 116/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

i)

una partita numerata 117/2007 CE di un quantitativo di 39 995 hl di alcole a 100 % vol;

j)

una partita numerata 118/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

k)

una partita numerata 119/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

l)

una partita numerata 120/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

m)

una partita numerata 121/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

n)

una partita numerata 122/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol.

3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95, 96, 97, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 10/2007 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 5 luglio 2007.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c)

l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d)

una dichiarazione con cui il concorrente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999

(articolo)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 109/2007 CE

Tarancón

B-4

17 271

27

Greggio

B-5

8 667

27

Greggio

B-6

24 062

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 110/2007 CE

Tarancón

A-5

24 837

27

Greggio

A-9

9 594

27

Greggio

B-4

7 569

27

Greggio

B-5

8 000

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 111/2007 CE

Tarancón

A-9

14 771

27

Greggio

A-10

24 457

27

Greggio

B-5

8 000

27

Greggio

B-1

2 772

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 112/2007 CE

Tarancón

A-6

24 823

30

Greggio

C-7

24 883

30

Greggio

C-8

294

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 113/2007 CE

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

4

22 550

27

Greggio

5

6 385

27

Greggio

21

4 645

28

Greggio

5BIS

16 420

28

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 114/2007 CE

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

6

22 915

27

Greggio

22

4 600

27

Greggio

9

22 485

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 115/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

25 715

27

Greggio

23

1 870

30

Greggio

2B

13 345

30

Greggio

2B

7 990

30

Greggio

2B

1 080

28

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 116/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

7

11 710

27

Greggio

5B

2 360

28

Greggio

7B

640

28

Greggio

7B

2 200

30

Greggio

23B

1 895

27

Greggio

7B

7 790

30

Greggio

5B

2 645

30

Greggio

5B

1 525

30

Greggio

23

3 985

30

Greggio

5

15 250

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 117/2007 CE

DEULEP — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B2

39 995

27

Greggio

 

Totale

 

39 995

 

 

Italia

Partita n. 118/2007 CE

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

27a-21a-25a

6 500

27

Greggio

Dister — Faenza (RA)

127a

4 700

27

Greggio

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6a

2 200

27

Greggio

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

27 800

30

Greggio

Tampieri — Faenza (RA)

6a-7a-16a

1 500

27

Greggio

Villapana — Faenza (RA)

4a-2a-10a

7 300

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 119/2007 CE

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

9 900

27/30

Greggio

D'Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a-66a-80a-81a

10 900

27

Greggio

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

19a-5b-6b-7b

19 000

27/30

Greggio

S.V.A. — Ortona (CH)

19a

1 900

30

Greggio

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

1a-13a-14a-15a-16a-45a

8 300

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 120/2007 CE

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

24 800

27/30

Greggio

Caviro — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

22 800

27

Greggio

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7a

2 400

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 121/2007 CE

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

3 400

27

Greggio

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

25 000

30

Greggio

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

3 400

27

Greggio

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Greggio

GE.DIS. — Marsala (TP)

14b

12 000

30

Greggio

Trapas — Petrosino (TP)

7a

2 000

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Grecia

Partita n. 122/2007 CE

Οινοποιητικός συνεταιρισμός Μεσσηνίας

Πύργος Τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Greggio

77

432,94

30

Greggio

85

1 782,89

30

Greggio

86

1 684,51

30

Greggio

87

1 756,59

30

Greggio

88

1 753,86

30

Greggio

95

873,44

30

Greggio

75

444,79

30

Greggio

28

904,89

30

Greggio

80

463,46

30

Greggio

73

387,14

30

Greggio

78

27,72

30

Greggio

15

1 747,04

30

Greggio

16

1 713,67

30

Greggio

26

853,18

30

Greggio

74

427,35

30

Greggio

17

1 743,76

30

Greggio

94

887,65

30

Greggio

84

1 786,52

30

Greggio

79

439,47

30

Greggio

93

908,63

30

Greggio

83

1 795,78

30

Greggio

82

1 758,86

30

Greggio

12

1 800,87

30

Greggio

11

1 744,16

30

Greggio

18

1 707,83

30

Greggio

13

1 788,73

30

Greggio

96

827,49

30

Greggio

81

1 805,07

30

Greggio

14

1 800,04

30

Greggio

97

915,07

30

Greggio

92

908,96

30

Greggio

99

911,94

30

Greggio

25

905,06

30

Greggio

108

432,18

30

Greggio

107

432,77

30

Greggio

105

448,22

30

Greggio

106

441,22

30

Greggio

27

897,73

30

Greggio

29

579,19

30

Greggio

30

667,69

30

Greggio

19

901,65

27

Greggio

20

892,07

27

Greggio

21

900,28

27

Greggio

22

899,54

27

Greggio

23

882,32

27

Greggio

24

653,58

27

Greggio

89

847,09

27

Greggio

90

880,83

27

Greggio

91

856,22

27

Greggio

98

878,23

27

Greggio

100

745,61

27

Greggio

 

Totale

 

53 380,74

 

 


ALLEGATO II

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tel. (33) 5 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34 91) 347 64 66; fax (34 91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

ΟΠΕΚΕΠΕ (Opekepe)

Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Atene [Tel. (30 210) 212 4799; fax (30 210) 212 4791]


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32) 02 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@ec.europa.eu


DIRETTIVE

22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/60


DIRETTIVA 2007/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE (2) è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE di tipo istituito dalla direttiva 70/156/CEE.

(2)

La direttiva 2006/40/CE stabilisce che i veicoli attrezzati con impianti di condizionamento d'aria progettati per contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 siano oggetto di omologazione per quanto riguarda le emissioni degli impianti di condizionamento d'aria.

(3)

In seguito all'introduzione di tale procedimento di omologazione CE di tipo e dell'adozione del regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli, e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria (3), è necessario aggiungere nuovi elementi all'elenco esaustivo dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE e ai requisiti relativi al documento d'informazione per l'omologazione CE di tipo di veicolo dell'allegato III di tale direttiva.

(4)

Al fine di garantire la coerenza del procedimento di omologazione CE di tipo, i nuovi requisiti introdotti dalla presente direttiva devono essere applicati a decorrere dalla stessa data delle misure adottate conformemente alla direttiva 2006/40/CE e al regolamento (CE) n. 706/2007.

(5)

La direttiva 70/156/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE sono modificati conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 gennaio 2008, le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi a quanto disposto dalla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 gennaio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(2)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

(3)  Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1)

All'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

9.10.8.   Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: …

9.10.8.1.   Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale riscaldamento globale superiore a 150: SÌ / NO (1)

9.10.8.2.   Se SÌ, rispondere ai seguenti punti:

9.10.8.2.1.   Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento d'aria con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale dei componenti a tenuta:

9.10.8.2.2.   Perdite del sistema di condizionamento d'aria:

9.10.8.2.3.   In caso di prove di componenti: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle rispettive perdite annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio, numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc.): …

9.10.8.2.4.   In caso di prova di veicolo: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle perdite rispettive annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero d'omologazione, ecc): …

9.10.8.3.   Perdita globale in g/anno del sistema completo: …»

2)

All'allegato II sono inseriti i seguenti punti:

9.10.8.   Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: …

9.10.8.1.   Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: SÌ / NO (1)

Se la risposta è sì, perdita globale in g/anno del sistema completo: …»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/63


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2007

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro

(2007/431/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 42 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominati rispettivamente «la convenzione» e «l’OIL») è stata adottata il 7 febbraio 2006 dalla sessione marittima della conferenza internazionale del lavoro dell’OIL, riunitasi a Ginevra.

(2)

Tale convenzione costituisce un contributo essenziale al settore marittimo su scala internazionale in quanto promuove condizioni di vita e di lavoro dignitose per la gente di mare e condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi, ed è pertanto auspicabile che le disposizioni siano applicate quanto prima.

(3)

La convenzione getta le basi per un codice internazionale del lavoro marittimo fissando norme minime in materia di lavoro.

(4)

La Comunità intende istituire condizioni di concorrenza eque nel settore marittimo.

(5)

L’articolo 19, paragrafo 8, della costituzione dell’OIL stabilisce che «in nessun caso l’accettazione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della conferenza, o la ratificazione di una convenzione da parte di un membro devono essere interpretate nel senso che esse siano di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che garantiscono ai lavoratori condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione».

(6)

Alcune disposizioni della convenzione rientrano nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

(7)

La Comunità non può ratificare la convenzione, in quanto solo gli Stati possono esserne parti.

(8)

Il Consiglio dovrebbe quindi autorizzare gli Stati membri, che sono vincolati dalle norme comunitarie in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in base all’articolo 42 del trattato, a ratificare la convenzione nell’interesse della Comunità, alle condizioni definite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti di competenza comunitaria, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 7 febbraio 2006.

Articolo 2

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare le misure necessarie per depositare gli strumenti di ratifica della convenzione presso la direzione generale dell’Ufficio internazionale del lavoro il più presto possibile, di preferenza entro il 31 dicembre 2010. Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della ratifica entro gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  Parere del 14 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


Commissione

22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che proroga la decisione 2002/499/CE per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2007) 2495]

(2007/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea (2), autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L, originari della Repubblica di Corea, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni.

(2)

Poiché le circostanze che hanno motivato tale autorizzazione sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni tali da giustificare una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare detta autorizzazione.

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2002/499/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/499/CE è così modificata:

1)

Nel primo e nel secondo paragrafo dell’articolo 2, «2008» è sostituito da «2010».

2)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’articolo 1 ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:

Vegetali

Periodo

Chamaecyparis:

dall’1.6.2004 al 31.12.2010

Juniperus:

dall’1.11.2004 al 31.3.2005

dall’1.11.2005 al 31.3.2006

dall’1.11.2006 al 31.3.2007

dall’1.11.2007 al 31.3.2008

dall’1.11.2008 al 31.3.2009

dall’1.11.2009 al 31.3.2010

Pinus:

dall’1.6.2004 al 31.12.2010»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88, del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2005/775/CE (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 11).


22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

[notificata con il numero C(2007) 2496]

(2007/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

In forza della direttiva 2000/29/CE uno Stato membro, qualora ritenga che esista un rischio di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo non indicato nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva stessa, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari necessarie per proteggersi da tale rischio.

(2)

In conseguenza della presenza del fungo Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, nella forma anamorfica nota anche come Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, in materiali forestali di moltiplicazione nel nord della penisola iberica, il 16 giugno 2006 la Spagna ha comunicato agli Stati membri e alla Commissione di aver adottato, il 26 maggio 2006, misure ufficiali mediante un programma nazionale di eradicazione e di lotta volto ad impedire l’ulteriore introduzione e diffusione di tale organismo nel suo territorio.

(3)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell («l’organismo specificato») non è citata nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di valutazione del rischio fitosanitario basata sui limitati dati scientifici disponibili ha dimostrato che l’organismo specificato può provocare una significativa mortalità di Pinus spp. e danni agli alberi di Pseudotsuga menziesii. Si tratta di piante ampiamente diffuse in Europa, e diverse specie hanno un’elevata suscettibilità. Occorre pertanto adottare immediatamente misure provvisorie contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità dell’organismo specificato.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione devono riguardare l’introduzione o la diffusione dell’organismo specificato, la delimitazione delle aree infestate nella Comunità e la lotta contro l’organismo specificato in tali aree, l’importazione, la produzione e gli spostamenti nella Comunità dei vegetali specificati, comprese le sementi, e un’indagine per rilevare la presenza o l’assenza continuata dell’organismo specificato negli Stati membri.

(5)

È opportuno che i risultati delle misure applicate siano regolarmente valutati nel 2007 e nel 2008, in particolare sulla base delle informazioni che dovranno essere fornite dagli Stati membri. Alla luce dei risultati di tale valutazione si contemplerà l’opportunità di adottare misure ulteriori.

(6)

Gli Stati membri devono adeguare, se necessario, la loro legislazione allo scopo di conformarsi alla presente decisione.

(7)

I risultati delle misure dovranno essere riesaminati entro il 1o aprile 2008.

(8)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«organismo specificato»: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell;

2)

«vegetali specificati»: i vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplicazione;

3)

«luogo di produzione»:

un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali; possono rientrare in questa definizione siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari, o

un’estensione forestale delimitata.

Articolo 2

Misure contro l’organismo specificato

Sono vietate l’introduzione e la diffusione nella Comunità dell’organismo specificato.

Articolo 3

Importazione dei vegetali specificati

L’introduzione nella Comunità dei vegetali specificati è consentita solo se essi:

a)

soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I, sezione I, e

b)

al momento del loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione e, se del caso, a prove per determinare la presenza dell’organismo specificato, in conformità dell’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e risultano indenni da esso.

Articolo 4

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno della Comunità

Fatte salve le disposizioni dell’allegato II, sezione II, della presente decisione, i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità a norma dell’articolo 3 possono essere spostati all’interno della Comunità solo se soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato I, sezione II.

Articolo 5

Indagini e notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza dell’organismo specificato o di segni d’infezione da parte di tale organismo nel loro territorio.

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali indagini, unitamente all’elenco delle zone delimitate di cui all’articolo 6 e alle misure di cui all’allegato II, sezione II, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 15 dicembre di ogni anno.

2.   Ogni caso sospetto o confermato di presenza dell’organismo specificato è immediatamente notificato agli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 6

Fissazione di zone delimitate

Quando i risultati delle indagini di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o una notifica a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, confermano la presenza dell’organismo specificato in una zona, o se si rilevano con altri mezzi segni dell’insediamento di tale organismo, gli Stati membri definiscono zone delimitate e adottano le misure ufficiali stabilite rispettivamente nelle sezioni I e II dell’allegato II.

Articolo 7

Conformità

Gli Stati membri modificano, all’occorrenza, le misure da loro adottate per proteggersi contro l’introduzione e la diffusione dell’organismo specificato, in modo tale che le stesse siano conformi alla presente decisione, e comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

Articolo 8

Riesame

La presente decisione è riesaminata entro il 31 marzo 2008.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO I

MISURE D’EMERGENZA CUI FANNO RIFERIMENTO GLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA PRESENTE DECISIONE

I.   Requisiti specifici per l’importazione

Ferme restando le disposizioni elencate nell’allegato III, parte A, punto 1, e nell’allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9 e 10, e parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17, della direttiva 2000/29/CE, i vegetali specificati originari di paesi terzi sono accompagnati da un certificato quale menzionato all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE che attesta, nella rubrica «dichiarazione supplementare», che i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione registrato e sorvegliato dal servizio nazionale di protezione dei vegetali del paese d’origine e:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in paesi in cui non è nota la presenza dell’organismo specificato; o

b)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio nazionale di protezione dei vegetali del paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «luogo d’origine»; o

c)

sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato nelle ispezioni ufficiali nessun indizio della presenza dell’organismo specificato nel periodo di due anni precedente l’esportazione e sono stati sottoposti a controlli immediatamente prima dell’esportazione.

II.   Condizioni per gli spostamenti

Ferme restando le disposizioni elencate nell’allegato II, sezione II, della presente decisione, nonché nell’allegato IV, parte A, sezione II, punti 4 e 5, e parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17, e nell’allegato V, parte A, sezione I, punto 2.1, e sezione II, punto 1.1, della direttiva 2000/29/CE, tutti i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità a norma dell’articolo 3 della presente decisione, salvo piccole quantità di vegetali destinati all’uso da parte del detentore o del destinatario per fini non commerciali e a condizione che non vi sia rischio di diffusione dell’organismo specificato, possono essere spostati all’interno della Comunità solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante preparato e rilasciato in conformità delle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione di uno Stato membro in cui non è nota la presenza dell’organismo; o

b)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da un organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; o

c)

sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato nelle ispezioni ufficiali nessun indizio della presenza dell’organismo specificato nel periodo di due anni precedente lo spostamento e sono stati sottoposti a controlli immediatamente prima dello spostamento.


(1)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).


ALLEGATO II

MISURE D’EMERGENZA CUI FA RIFERIMENTO L’ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE DECISIONE

I.   Fissazione delle zone delimitate

1.

Le zone delimitate di cui all’articolo 6 consistono delle seguenti parti:

a)

una zona infetta in cui la presenza dell’organismo specificato è stata confermata e in cui sono inclusi tutti i vegetali specificati che presentano sintomi causati dall’organismo specificato, e

b)

una zona cuscinetto che si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infetta.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano geograficamente vicine viene definita una zona delimitata più ampia che include le pertinenti zone delimitate e le zone comprese tra esse.

2.

La delimitazione esatta delle zone di cui al paragrafo 1 si basa su solidi elementi scientifici, sulla biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello d’infezione, sul periodo dell’anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali specificati nello Stato membro interessato.

3.

Se la presenza dell’organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, il confine della zona delimitata è modificato di conseguenza.

4.

Se, in base alle indagini annuali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di almeno due anni consecutivi, tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure di cui alla sezione II del presente allegato.

II.   Misure nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui all’articolo 6 da adottare nelle zone delimitate comprendono almeno:

misure appropriate volte all’eradicazione dell’organismo specificato,

monitoraggio intensivo della presenza dell’organismo specificato tramite idonee ispezioni.


22.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nel pollame nella Repubblica ceca

[notificata con il numero C(2007) 3120]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/434/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di volatili, nonché dei prodotti da loro derivati.

(2)

La Repubblica ceca ha notificato la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nel pollame sul suo territorio e ha preso misure appropriate in conformità alla decisione 2006/415/CE, tra cui l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione.

(3)

La Commissione ha accertato che i limiti della aree A e B fissati dall'autorità competente della Repubblica ceca si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B nella Repubblica ceca e determinare la durata di tale regionalizzazione.

(4)

La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2007/128/CE (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1.

Alla parte A è aggiunto il testo seguente:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

CZ

REPUBBLICA CECA

 

 

30.6.2007

 

Zona di protezione

 

BOHUŇOVICE

CEREKVICE NAD LOUČNOU

HORKY

ČESKÉ HEŘMANICE

DŽBÁNOV

TISOVÁ

VRAČOVICE-ORLOV (partly)

HRUŠOVÁ (partly)

ZÁLŠÍ

VYSOKÉ MÝTO

 

 

Zona di sorveglianza

 

LEŠTINA (partly)

NOVÉ HRADY

ŘEPNÍKY

BOHUŇOVICE

CEREKVICE NAD LOUČNOU

DOLNÍ ÚJEZD

HORKY

CHOTOVICE (partly)

MAKOV

MORAŠICE

NOVÁ SÍDLA

OSÍK

PŘÍLUKA

ŘÍDKÝ

SEDLIŠTĚ

SUCHÁ LHOTA

TRŽEK

ÚJEZDEC

VIDLATÁ SEČ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

BRANDÝS NAD ORLICÍ

BUČINA

ČESKÉ HEŘMANICE

DOBŘÍKOV

DŽBÁNOV

HRÁDEK

BĚSTOVICE

NASAVRKY

CHOCEŇ

JAVORNÍK

JEHNĚDÍ

KOLDÍN

LIBECINA

MOSTEK

NĚMČICE (partly)

ORLICKÉ PODHŮŘÍ

OUCMANICE

PODLESÍ (partly)

PUSTINA

ŘETOVÁ

ŘETŮVKA (partly)

SKOŘENICE

SLATINA

SLOUPNICE

SRUBY

SUDISLAV NAD ORLICÍ

SVATÝ JIŘÍ

TISOVÁ

ÚJEZD U CHOCNĚ

VLČKOV (partly)

VODĚRADY

VRACLAV

VRAČOVICE-ORLOV

HRUŠOVÁ

ZÁDOLÍ

KOSOŘÍN

ZÁLŠÍ

ZÁMRSK

ZÁŘECKÁ LHOTA

VYSOKÉ MÝTO

LITOMYŠL (partly)»

 

2.

Alla parte B è aggiunto il testo seguente:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

CZ

REPUBBLICA CECA

00053

PARDUBICKÝ KRAJ:

OKRES: Chrudim, Pardubice, Svitavy Ústí nad Orlicí.

30.6.2007

 

 

00052

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ:

OKRES: Rychnov nad Kněžnou»