ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 160

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
21 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 691/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 692/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

*

Regolamento (CE) n. 693/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Esrom (DOP)]

10

 

 

Regolamento (CE) n. 694/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dall’11 al 15 giugno 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

12

 

 

Regolamento (CE) n. 695/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2007 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 1233/2006

16

 

 

Regolamento (CE) n. 696/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2007 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007

18

 

 

Regolamento (CE) n. 697/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94

20

 

 

Regolamento (CE) n. 698/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96

22

 

*

Regolamento (CE) n. 699/2007 della Commissione, del 20 giugno 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per i pescherecci battenti bandiera dei Paesi Bassi

24

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/428/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007, relativa alla non iscrizione del cadusafos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2511]  ( 1 )

26

 

 

2007/429/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007, recante modifica della decisione 2005/429/CE che istituisce un programma di controllo specifico relativo alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [notificata con il numero C(2007) 2550]

28

 

 

2007/430/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 giugno 2007, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 580/2007 del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativo all’attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 138 del 30.5.2007 )

35

 

*

Rettifica della decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame ( GU L 138 del 30.5.2007 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


REGOLAMENTO (CE) N. 691/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1999/2006 (2) («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di selle, attualmente classificabili ai codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 , originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(3)

A seguito dell’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto inoltre la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(4)

Un importatore ha contestato l’inclusione nel campo dell’inchiesta degli elementi essenziali delle selle (basi, cuscini e coperture) in quanto non giustificata da alcuna prova di pratiche di dumping emersa dalla denuncia o dall’inchiesta. Questo importatore ha inoltre sostenuto che non basta considerare le selle e i loro elementi come un unico prodotto per il fatto che entrambi sono utilizzati per lo stesso prodotto finale, ossia biciclette e veicoli analoghi. Egli ha anche asserito che alcuni elementi delle selle erano stati inclusi nella definizione del prodotto per evitare rischi di elusione in caso di istituzione di dazi antidumping. In base a quanto precede, è stato affermato che agli importatori comunitari avrebbe dovuto essere concesso di richiedere esenzioni dal dazio antidumping conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

Va osservato innanzitutto che la denuncia fa riferimento alle selle e ai loro elementi essenziali. Si ritiene tuttavia che gli elementi di prova prima facie sull’esistenza del dumping necessari per aprire un’inchiesta non devono necessariamente coprire tutti i tipi di prodotti inclusi nell’ambito dell’inchiesta. Nella misura in cui gli elementi di una sella presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e non possono avere altro uso se non essere integrati in un tutto (ossia nelle selle) e, in quanto tali, non costituiscono un prodotto distinto, essi sono definiti come parte del prodotto in esame e devono essere oggetto dell’inchiesta. Inoltre, il fatto che nel periodo dell’inchiesta i produttori esportatori che hanno collaborato non abbiano esportato verso la Comunità elementi essenziali come tali non esclude che ciò possa essere avvenuto per gli esportatori che non hanno collaborato. Si ricorda che questi ultimi rappresentano più del 75 % delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità.

(6)

Come indicato nel considerando 16 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha mostrato che, malgrado le differenze nelle forme, nei materiali e nei procedimenti di fabbricazione, i vari tipi di prodotti in esame condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e servono in generale per gli stessi usi. Tale conclusione non è stata contestata dall’importatore in questione (o da altre parti interessate dal procedimento), il quale non ha neppure fornito prove o informazioni tali da smentire le conclusioni provvisorie. Nel determinare se alcuni elementi delle selle debbano essere considerati o meno un prodotto unico non è stato utilizzato come solo criterio quello del loro uso. La richiesta dell’importatore di non considerare come prodotto in esame alcuni elementi essenziali delle selle è stata pertanto respinta.

(7)

Da quanto sopra emerge, analogamente, che le considerazioni sull’elusione non sono risultate decisive al momento di stabilire quale sia il prodotto in esame nella presente inchiesta.

(8)

In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 18 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e trattamento individuale (TI)

(9)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie un gruppo di produttori esportatori, la cui richiesta di TEM o TI era stata respinta in quanto in essa venivano fornite informazioni fuorvianti a termini dell’articolo 18 del regolamento di base, ha asserito di non dover essere trattato come se non avesse collaborato e che l’omissione di alcune informazioni, considerata fuorviante dalla Commissione nelle sue conclusioni provvisorie, non avrebbe dovuto comportare il rifiuto di concedere il trattamento individuale in quanto tali informazioni riguardavano unicamente il mercato interno e avrebbero pertanto inciso sul calcolo del valore normale.

(10)

La società non ha tuttavia fornito una spiegazione soddisfacente riguardo alle informazioni omesse e si ritiene pertanto opportuno mantenere le conclusioni provvisorie sul suo livello di collaborazione. I dubbi sull’affidabilità di tutte le informazioni fornite da questo produttore esportatore permangono e, in mancanza di piena collaborazione da parte di tutte le società collegate in seno a un gruppo di produttori esportatori, è impossibile stabilire se i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativi al trattamento individuale siano soddisfatti per questo gruppo.

(11)

Secondo l’industria comunitaria il fatto che alcuni produttori esportatori abbiano beneficiato di esenzioni fiscali volte ad incoraggiare gli investimenti esteri diretti è incompatibile con il TEM concesso a questi produttori esportatori. I benefici effettivi derivanti alle società da queste esenzioni fiscali sono tuttavia risultati trascurabili ed essi non sono stati pertanto considerati incompatibili con il TEM.

(12)

L’industria comunitaria ha inoltre sostenuto che il TEM avrebbe dovuto essere rifiutato a un gruppo di esportatori in quanto durante il periodo dell’inchiesta il loro statuto conteneva disposizioni che precisavano una certa quota di vendite all’esportazione. Si ritiene tuttavia che tali disposizioni, che non sono state rispettate nella pratica dagli esportatori in questione e sono state eliminate dopo il PI, non costituissero de jure o de facto una restrizione alle attività di queste società.

(13)

In mancanza di altre osservazioni quanto alla concessione del TEM e del TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 19 a 27 del regolamento provvisorio.

2.   Valore normale

a)   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui è stato concesso il TEM

(14)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha formulato osservazioni sui calcoli dettagliati effettuati per stabilire il valore normale. Tali osservazioni sono risultate giustificate e i calcoli del valore normale sono stati rettificati di conseguenza. In mancanza di altre osservazioni riguardo al calcolo del valore normale, viene confermato il metodo generale esposto nei considerando da 28 a 40 del regolamento provvisorio.

b)   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM

i)   Paese di riferimento

(15)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, un importatore ha ribadito quanto già affermato da un’altra parte interessata in una fase precedente della procedura, dichiarando che il solo produttore del Brasile che aveva collaborato detiene una posizione dominante nel mercato brasiliano ed è inoltre collegato al denunciante, e ha contestato la decisione della Commissione di scegliere il Brasile come paese di riferimento. Tali argomentazioni sono già state analizzate e confutate dalla Commissione nel considerando 47 del regolamento provvisorio. Poiché le osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie non contenevano nuove informazioni a proposito e dall’ulteriore inchiesta non è emerso che la posizione nel mercato brasiliano del produttore brasiliano che ha collaborato o i suoi rapporti con il denunciante abbiano influenzato l’affidabilità dei dati presentati o l’adeguatezza del Brasile come paese di riferimento, sono confermate le conclusioni della fase provvisoria. In mancanza di altre osservazioni sull’uso del Brasile come paese di riferimento, sono confermati i considerando da 41 a 49 del regolamento provvisorio.

ii)   Valore normale

(16)

I dati forniti dal produttore brasiliano che ha collaborato sono stati verificati prima dell’istituzione delle misure provvisorie, ma in una fase del procedimento troppo avanzata perché nelle misure si potesse tenere conto dei risultati di tale verifica. Alla luce di questi risultati, il calcolo del valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM è stato perfezionato. In mancanza di osservazioni sulla definizione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, viene confermato il metodo generale esposto nei considerando da 41 a 51 del regolamento provvisorio.

3.   Prezzi all’esportazione

(17)

In mancanza di osservazioni riguardo ai prezzi all’esportazione, viene confermato il metodo generale esposto nei considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio.

4.   Confronto

(18)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha sostenuto che l’adeguamento per le differenze relative alle commissioni, di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, applicato sul prezzo all’esportazione delle vendite effettuate attraverso una società collegata di Taiwan non era giustificato. L’esportatore ha asserito che la società di Taiwan non svolge nessuna delle funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). Tale affermazione contrasta tuttavia con la descrizione del processo di vendita che figura nella risposta della società al questionario sull’antidumping e che è stata verificata durante l’inchiesta in loco; pertanto essa non può essere accettata. In mancanza di altre osservazioni in merito, si confermano i considerando da 55 a 56 del regolamento provvisorio.

5.   Margine di dumping

a)   Per il produttore esportatore che ha collaborato e al quale è stato concesso il TEM

(19)

Un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che si sarebbe dovuto concedere un margine di dumping individuale anche a una società del gruppo che durante il periodo dell’inchiesta non aveva effettuato esportazioni verso la CE. Poiché il gruppo ha pienamente collaborato all’inchiesta, la loro richiesta è stata accettata ed è pertanto opportuno attribuire il margine di dumping medio del gruppo anche a questa società, Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd. In base alle revisioni sopra esposte relative al valore normale, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd., SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd. e Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd.

5,8  %

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. e Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0  %

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(20)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un importatore ha affermato che il margine di dumping per l’intero paese non avrebbe dovuto essere basato sull’unico produttore esportatore che ha collaborato cui non è stato concesso né il TEM né il TI. Secondo tale importatore il margine di dumping per l’intero paese avrebbe dovuto essere basato sul prezzo all’esportazione del gruppo di produttori esportatori di cui al considerando 9. Tuttavia, come affermato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, esistono seri dubbi quanto all’affidabilità di tutti i dati forniti da questo esportatore, che aveva deliberatamente omesso di dichiarare i suoi rapporti con uno dei suoi principali clienti sul mercato interno, per la qual cosa era stato considerato come parte che non aveva collaborato all’inchiesta.

(21)

Alla luce delle osservazioni ricevute si è ritenuto tuttavia che, dato il volume assai modesto di esportazioni dell’unico produttore esportatore che ha collaborato cui non è stato concesso né il TEM né il TI, fosse più opportuno fondare il calcolo del dazio per l’intero paese anche sui dati di Eurostat relativi alle importazioni, sulla base di un peso medio di 500 grammi per sella. Il margine di dumping per l’intero paese è stato quindi calcolato come la media ponderata dei seguenti elementi:

il margine di dumping constatato per l’esportatore che ha collaborato e al quale non è stato concesso né il TEM né il TI e

un margine di dumping calcolato a partire dai dati di Eurostat sulle importazioni, escludendo il valore e la quantità di esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato. Sono state apportate anche alcune modeste correzioni al valore normale basato sui dati del paese di riferimento.

(22)

L’industria comunitaria ha affermato che il peso medio di 500 grammi per sella utilizzato dalla Commissione per calcolare il dazio per l’intero paese costituisce una sovrastima. Si sarebbe dovuto invece utilizzare un peso medio di 420 grammi per sella, il che avrebbe presupposto un prezzo medio per sella inferiore in base ai dati di Eurostat. L’industria non è stata tuttavia in grado di presentare sufficienti elementi di prova verificabili a sostegno di tale affermazione. Si è pertanto mantenuta la stima di un peso medio di 500 grammi, sostenuta dai dati raccolti durante l’inchiesta. Il livello definitivo del dumping per tutto il paese è stato quindi fissato al 29,6 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(23)

In mancanza di osservazioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 64 e 65 del regolamento provvisorio.

2.   Definizione dell’industria comunitaria

(24)

In mancanza di osservazioni relative alla definizione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio.

3.   Consumo nella Comunità

(25)

In mancanza di osservazioni relative al consumo comunitario, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 68 e 69 del regolamento provvisorio.

4.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

(26)

In mancanza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 70 a 76 del regolamento provvisorio.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(27)

In mancanza di osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 77 a 100 del regolamento provvisorio.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

(28)

In mancanza di nuove e circostanziate informazioni o argomentazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 105 a 118 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(29)

In mancanza di informazioni o argomentazioni sostanzialmente nuove in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 119 a 135 del regolamento provvisorio.

H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(30)

In mancanza di altre osservazioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 136 a 140 del regolamento provvisorio.

2.   Forma e livello dei dazi

(31)

Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni senza superare il margine di dumping accertato.

(32)

Sulla scorta di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

Società

Dazio definitivo

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd., SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd. e Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd.

5,8  %

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. e Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0  %

Tutte le altre società

29,6  %

(33)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(34)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(35)

Al fine di garantire la corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Queste ultime, tuttavia, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame a norma di tale articolo, affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(36)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1999/2006, siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

(37)

Al fine di minimizzare i rischi di elusione collegati alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessario nella fattispecie adottare misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, applicabili unicamente alle società per le quali è istituita un’aliquota del dazio individuale, comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(38)

Si ricorda che, qualora le esportazioni delle società soggette ad aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in volume dopo l’istituzione delle misure antidumping, questo aumento di volume potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd., Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd., SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd. e Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd.

5,8  %

A787

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd. e Velo Cycle Kunshan Co. Ltd.

0  %

A788

Tutte le altre società

29,6  %

A999

3.   L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1999/2006 della Commissione sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 11.

(3)  

Commissione europea

Direzione generale «Commercio»

Direzione H, ufficio J-79 5/16

1049 Bruxelles (Belgio)


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società secondo lo schema seguente:

1)

nominativo e qualifica del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di selle e loro elementi essenziali venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».

Data e firma


21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/8


REGOLAMENTO (CE) N. 692/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

46,2

TR

71,5

ZZ

58,9

0707 00 05

TR

92,8

ZZ

92,8

0709 90 70

TR

94,4

ZZ

94,4

0805 50 10

AR

51,1

TR

92,6

UY

68,9

ZA

57,9

ZZ

67,6

0808 10 80

AR

86,9

BR

82,8

CL

85,8

CN

95,2

CO

90,0

NZ

102,2

US

98,5

UY

49,5

ZA

99,4

ZZ

87,8

0809 10 00

IL

156,1

TR

200,1

ZZ

178,1

0809 20 95

TR

281,8

US

326,5

ZZ

304,2

0809 30 10 , 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

164,9

US

222,0

ZZ

193,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/10


REGOLAMENTO (CE) N. 693/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Esrom (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Danimarca relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Esrom», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto all'articolo 6 del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 ottobre 2006 (3) concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1971/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

(3)   GU C 256 del 24.10.2006, pag. 2.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.

Formaggi

DANIMARCA

Esrom (DOP)


21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/12


REGOLAMENTO (CE) N. 694/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dall’11 al 15 giugno 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella settimana dall’11 al 15 giugno 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numer d'ordine 09.4338, 09.4341 e 09.4351 (2006-2007).

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dall’11 al 15 giugno 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

(3)   GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 11.6.2007-15.6.2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

0

Raggiunto

09.4336

Guyana

0

Raggiunto

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

Raggiunto

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

Raggiunto

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Raggiunto

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

Raggiunto


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 11.6.2007-15.6.2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 11.6.2007-15.6.2007

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 11.6.2007-15.6.2007

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 11.6.2007-15.6.2007

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 11.6.2007-15.6.2007

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

100

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 11.6.2007-15.6.2007

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

0

Raggiunto


21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/16


REGOLAMENTO (CE) N. 695/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2007 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regolamento (CE) n. 1233/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1233/2006, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2007 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1233/2006, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14.


ALLEGATO

Numero d'ordine

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1.7.2007-30.9.2007

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1.10.2007-31.12.2007

(t)

09.4170

100

1 781,625


21.6.2007   

IT

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L 160/18


REGOLAMENTO (CE) N. 696/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2007 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre del 2007 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).


ALLEGATO I

Numero d’ordine

Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1.7.2007-30.9.2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

100

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


ALLEGATO II

(t)

Numero d’ordine

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1.10.2007-31.12.2007

09.4038

13 634,875

09.4039

2 226,0

09.4071

1 501,0

09.4072

3 080,5

09.4073

7 533,5

09.4074

2 411,456


21.6.2007   

IT

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L 160/20


REGOLAMENTO (CE) N. 697/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (2) stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (3) recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi sette giorni del giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1431/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(2)   GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150).

(3)   GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).


ALLEGATO

N. d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1.10.2007-31.12.2007

(t)

09.4410

1,002908

2 358,010

09.4411

5 100,000

09.4412

1,043681

825,006

09.4420

1,452472

450,008

09.4421

2,652550

175,003

09.4422

1,595656

621,255

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/22


REGOLAMENTO (CE) N. 698/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi sette giorni del giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2497/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(2)   GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).


ALLEGATO

N. d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli d'importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1.10.2007-31.12.2007

(t)

09.4091

560,0

09.4092

4,166765

392,001

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/24


REGOLAMENTO (CE) N. 699/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per i pescherecci battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di tale stock, nonché la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)   GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).


ALLEGATO

N.

13

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

COD/03AN.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Skagerrak

Data

24.5.2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

relativa alla non iscrizione del cadusafos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il cadusafos.

(3)

Gli effetti del cadusafos sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il cadusafos lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 1o giugno 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 24 aprile 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva cadusafos (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il cadusafos.

(5)

La valutazione di questa sostanza attiva ha messo in luce alcuni motivi di preoccupazione. In base alle informazioni disponibili non è stato dimostrato che l’esposizione stimata dei consumatori, derivante dalla valutazione dell’assunzione acuta e cronica, sia accettabile a causa dei dati insufficienti sul livello dei residui. Inoltre, il rischio per le acque sotterranee non ha potuto essere valutato a causa dell’assenza di dati. In base alle informazioni disponibili non è stato pertanto possibile concludere che il cadusafos sia conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il cadusafos non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti cadusafos siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Eventuali periodi di moratoria concessi da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti cadusafos non devono superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa a un’eventuale iscrizione del cadusafos nell’allegato 1.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il cadusafos non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos siano revocate entro il 18 dicembre 2007;

b)

non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cadusafos.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 18 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).

(2)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)   GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)   EFSA Scientific Report (2006) 68, 1-70, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of cadusafos.


21.6.2007   

IT

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L 160/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

recante modifica della decisione 2005/429/CE che istituisce un programma di controllo specifico relativo alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

[notificata con il numero C(2007) 2550]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2007/429/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 34 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 423/2004 (2) del Consiglio istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.

(2)

I regolamenti (CE) n. 27/2005 (3), (CE) n. 51/2006 (4) e (CE) n. 41/2007 (5) del Consiglio prevedono limitazioni provvisorie dello sforzo di pesca e condizioni supplementari in materia di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito di talune misure di ricostituzione degli stock applicabili a tutte le attività di pesca presumibilmente dedite alla cattura del merluzzo bianco in tali acque.

(3)

La decisione 2005/429/CE della Commissione (6) istituisce un programma di controllo specifico di durata biennale volto ad assicurare un adeguato livello di attuazione delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca ai fini della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco.

(4)

Il programma di controllo specifico è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca di organizzare i piani di impiego congiunto in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (7).

(5)

Per garantire continuità di attuazione alle misure di conservazione e di controllo, è opportuno prorogare di un anno il programma di controllo specifico.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/429/CE della Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 2005/429/CE le parole «di durata biennale» sono sostituite dalle parole «di durata triennale».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(2)   GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 28).

(3)   GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(4)   GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 44).

(5)   GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).

(6)   GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 36.

(7)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.


21.6.2007   

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L 160/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2007

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2007/430/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 3 marzo 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base relativa al dumping pregiudizievole sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco («FPF») originarie della Malaysia e di Taiwan. La denuncia è stata presentata dal CIRFS (Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche), che rappresenta più del 50 % della produzione comunitaria di FPF.

(2)

A seguito dell'apertura di un'inchiesta antidumping il 12 aprile 2006, la Commissione, con regolamento (CE) n. 2005/2006 (2), ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan («regolamento provvisorio»). I dazi antidumping provvisori, che hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 12,4 % ed il 23 % per la Malaysia e tra il 14,7 % ed il 29,5 % per Taiwan, sono stati applicati a decorrere dal 29 dicembre 2006.

(3)

Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, alle parti sono stati comunicati i fatti e le considerazioni su cui esso era basato. A tutte le parti è stato assegnato un termine entro il quale presentare osservazioni.

(4)

Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata anche concessa la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per giungere a conclusioni definitive. Su tali basi essa ha potuto verificare l'esistenza di fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping sulle importazioni di FPF dai paesi interessati.

(6)

La Commissione ha comunicato tutti i fatti e le considerazioni essenziali sulla cui base intende chiudere il procedimento. Alle parti interessate è stato inoltre assegnato un termine entro il quale presentare osservazioni a seguito di questa comunicazione di informazioni ed è stata concessa la possibilità di essere sentite. Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

(7)

Inizialmente, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sui risultati della consultazione, unitamente alla proposta di chiudere il procedimento nell'interesse della Comunità.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(8)

Nel frattempo, con lettera del 23 maggio 2007 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan.

(9)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(10)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità.

(11)

Durante l'inchiesta in effetti la Commissione ha chiesto il parere di tutte le parti interessate note. Oltre all'industria comunitaria, utenti e associazioni di utenti hanno presentato osservazioni e/o sono stati sentiti per quanto riguarda l'impatto che potrebbe avere l'imposizione di misure definitive. Alla luce di queste nuove conclusioni la Commissione ha potuto verificare l'esistenza di fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping sulle importazioni di FPF dai paesi interessati. In base alle argomentazioni di seguito esposte è stata effettuata una valutazione dei diversi interessi nel loro complesso.

Impatto sugli importatori e sugli utenti

(12)

In effetti, a seguito dell'istituzione dei dazi provvisori, un importatore e un gran numero di utenti e associazioni di utenti hanno sostenuto che il livello particolarmente elevato dei dazi ha impedito l'importazione dalle loro principali fonti di approvvigionamento in Asia. Essi hanno ribadito gli argomenti già presentati da altri utenti prima dell'istituzione dei dazi provvisori (si vedano i considerando da 156 a 158 del regolamento provvisorio) e hanno sollevato nuove questioni.

(13)

Per esaminare approfonditamente la pertinenza delle nuove questioni sollevate dalle industrie utilizzatrici, la Commissione ha chiesto alle parti di fornire dati e prove invitando tutti gli utenti e le loro associazioni a collaborare ulteriormente all'inchiesta. La collaborazione è aumentata rispetto a quella registrata prima dell'istituzione dei dazi provvisori: gli utenti che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano oltre il 10 % del consumo comunitario totale di FPF e circa il 15 % delle importazioni totali dai paesi interessati. La partecipazione all'inchiesta di importanti associazioni di utenti (alle quali fanno capo società che rappresentano oltre il 50 % del consumo totale di FPF nella Comunità) conferma che i risultati e le conclusioni raggiunti sulla necessità di chiudere l'inchiesta nell'interesse della Comunità sono fondati su prove sufficienti.

(14)

Secondo gli utenti, l'imposizione di misure aggraverà la scarsità di FPF giacché l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda UE. Ciò farà inoltre aumentare il prezzo delle FPF e, conseguentemente, anche i prezzi dei prodotti delle industrie a valle, minacciandone la competitività in un mercato nel quale le importazioni a basso prezzo di prodotti finiti svolgono un ruolo importante. Nel breve periodo sono dunque prevedibili perdite di posti di lavoro nelle industrie comunitarie che utilizzano FPF.

a)   Scarsità dell'offerta

(15)

Gli utenti di FPF affermano che dipenderanno maggiormente da importazioni originarie di un numero assai limitato di produttori in altri paesi terzi, in quanto l'offerta da parte dei produttori comunitari di tutti i tipi di FPF sta peggiorando. Ciò è dovuto al fatto che l'industria comunitaria si sta convertendo dalle FPF ad altri prodotti. Per esempio, La Seda de Barcelona ha ridotto la sua produzione di FPF per aumentare quella di tereftalato di polietilene (PET). Allo stesso modo, i problemi di produzione causati dall'incendio della Trevira nel dicembre 2006 e le difficoltà finanziarie della Tergal (sottoposta alla «procédure de sauvegarde» per insolvenza dal novembre 2006), che era il più affidabile fornitore di FPF per l'industria della filatura, stanno aggravando la situazione dell'offerta. Infine, va ricordato che uno dei produttori comunitari (Pennine Fibres) è fallito.

(16)

Gli utenti, principalmente fabbricanti di materiali per coperte, materassi e imbottiture, temono una grave scarsità soprattutto delle seguenti fibre, utilizzate dall'industria delle fibre non destinate alla tessitura (3):

1)

le fibre di tipo hollow conjugate siliconised (HCS), di cui (a parte i fornitori di Taiwan) solo un produttore coreano è in grado di consegnare grandi quantità in tempi ragionevoli;

2)

le fibre di poliesteri in fiocco con basso punto di fusione (LMP), che secondo gli utenti potrebbero essere fornite in quantità relativamente grandi soltanto da un'impresa in Corea.

(17)

Per di più, dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie un produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta ha fornito dati supplementari dai quali risulta che i tipi di FPF venduti dall'industria comunitaria sono diversi da quelli importati dalla Malaysia e da Taiwan.

(18)

Gli utenti comunitari hanno altresì sostenuto che è difficile passare a nuove fonti di approvvigionamento, specialmente in paesi terzi non soggetti a misure antidumping. Essi hanno affermato che ci vuole tempo perché i produttori esportatori di FPF ricomincino ad esportare verso la Comunità, soprattutto in considerazione del rischio che i dazi vengano reintrodotti non appena le loro importazioni raggiungano un certo volume. Inoltre, anche qualora fossero in grado di acquistare FPF da nuovi fornitori in altri paesi, gli utenti devono verificare che i tipi di FPF fabbricati da tali produttori siano adatti alle loro specifiche produzioni. Gli utenti hanno affermato che, ad ogni modo, nella Comunità e nei paesi terzi non soggetti a misure antidumping non esistono produttori che possano fornire in quantità sufficiente le speciali fibre prodotte a Taiwan.

(19)

I dati Eurostat disponibili mostrano che le importazioni dall'Indonesia, dalla Tailandia e dall'India, per le quali le misure antidumping sono state abrogate dalla fine di ottobre 2006, sono aumentate rapidamente in termini relativi sino alla fine del 2006. Ciò sembra indicare che altre fonti di approvvigionamento sono già disponibili per il mercato comunitario. Tuttavia, il volume interessato è ancora relativamente modesto e le nuove fonti di approvvigionamento non possono rispondere rapidamente alla domanda degli utenti. È dunque assai probabile che, se vengono istituiti dazi sulle importazioni da Taiwan e dalla Malaysia, gli utenti dovranno ordinare gran parte delle fibre da paesi soggetti a misure antidumping.

(20)

Per quanto riguarda l'argomento, di cui al considerando 158 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria non è in grado di rispondere pienamente alle esigenze degli utenti comunitari di FPF, l'industria comunitaria non ha presentato osservazioni. I dati disponibili provano che l'industria comunitaria ed altri produttori comunitari non sono in grado di fare gli sforzi necessari per soddisfare la domanda nella Comunità. Inoltre, dall'inchiesta svolta dopo l'istituzione delle misure provvisorie risulta che gli utenti comunitari incontrano gravi difficoltà nell'ottenere certi tipi di FPF da paesi terzi non soggetti a misure antidumping.

(21)

Le informazioni disponibili indicano altresì che la maggiore domanda in altri paesi terzi di certi tipi di FPF non disponibili nella Comunità ha già determinato aumenti dei prezzi. Pertanto, l'istituzione delle misure incide anche sulle altre fonti di approvvigionamento.

(22)

È vero che gli utenti comunitari hanno alcune fonti alternative di approvvigionamento, che recentemente sarebbero stati creati nuovi impianti di FPF (4) e che la capacità della Trevira sarebbe stata ripristinata entro la fine di marzo 2007; tuttavia, alla luce di quanto sopra, l'offerta di FPF potrebbe rimanere problematica nel mercato comunitario.

b)   Aumenti dei prezzi delle FPF

(23)

Secondo gli utenti comunitari di FPF, in seguito all'introduzione delle misure provvisorie essi hanno dovuto pagare prezzi significativamente più elevati per certi tipi di FPF provenienti non solo dai paesi interessati ma anche da altri fornitori stabiliti in Corea e in India. Anche l'aumento della domanda rispetto alle fonti di approvvigionamento non soggette a misure antidumping ha fatto salire il prezzo delle FPF sul mercato comunitario.

(24)

Gli utenti hanno mostrano gli aumenti dei prezzi delle «fibre speciali» offerte dai fornitori in altri paesi terzi dopo l'imposizione delle misure provvisorie antidumping sulle importazioni originarie di Taiwan e della Malaysia. Nel breve periodo è probabile che vi siano ulteriori aumenti dei prezzi dovuti al fatto che per certi tipi di FPF gli utenti comunitari non possono contare interamente sui fornitori comunitari o su fornitori stabiliti in altri paesi terzi non soggetti a misure antidumping.

c)   Impatto delle misure proposte in termini di costo

(25)

L'ulteriore analisi svolta per stabilire quale impatto potrebbe avere l'istituzione di misure ha rivelato che probabilmente l'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture risentirà di eventuali aumenti dei prezzi delle materie prime più dell'industria della filatura. I produttori di guanciali, trapunte, cuscini, tappezzerie ecc. hanno un margine di profitto medio inferiore al 5 % e le FPF rappresentano fino al 30 % dei loro costi di produzione complessivi. È probabile che l'impatto su tali costi di produzione sarà addirittura del 6-8 % in quanto questi produttori sono i principali utenti di LMP e di HCS, la cui presunta penuria nella Comunità sarà verosimilmente aggravata dall'imposizione di misure.

(26)

È chiaro che con un tale aumento dei costi l'industria dei materiali per coperte e materassi risentirà seriamente della crescente concorrenza cinese sul mercato dei prodotti finiti e non sarà in grado di fare offerte interessanti ai propri clienti, vale a dire le grandi catene di dettaglianti che hanno un notevolissimo potere di mercato come acquirenti. L'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan indebolirà ulteriormente la competitività di tale industria.

(27)

Nel considerando 164 del regolamento provvisorio si è concluso che l'impatto delle misure proposte sull'industria a valle sarà limitato. Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, l'inchiesta ulteriore ha mostrato che in media l'aumento dei costi per gli utenti sarà compreso tra lo 0,4 % e l'1,5 % e potrebbe raggiungere il 6-8 % nell'industria dei materiali per coperte e materassi, in particolare nel caso degli utenti che ottengono la maggior parte delle loro FPF da Taiwan. Ne consegue che l'impatto non sarà lo stesso per tutti gli utenti e la situazione economica di alcuni di essi subirà un duro contraccolpo.

d)   Aumento dei prezzi dei prodotti a valle

(28)

Gli utenti hanno inoltre sostenuto che, se le misure antidumping sulle importazioni originarie della Malaysia e di Taiwan fossero mantenute al livello attuale, è inevitabile che i prezzi dei prodotti a valle aumentino nel mercato comunitario. Ciò a sua volta determinerebbe un aumento delle importazioni di prodotti a valle a basso prezzo e aggraverebbe i problemi delle industrie utilizzatrici. Recenti dati statistici mostrano chiaramente che dopo l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di FPF dalla Cina le importazioni di alcune merci pronte contenenti FPF (5) sono aumentate del 39 %.

(29)

È vero che vi è stata una correlazione tra l'imposizione delle misure antidumping sulle FPF cinesi e l'aumento delle importazioni di prodotti a valle dalla Cina. Le statistiche mostrano che questa non è una situazione isolata e l'istituzione in passato di dazi antidumping sulle importazioni di FPF da diversi paesi terzi ha determinato la stessa reazione dai paesi interessati. Gli aumenti dei prezzi delle FPF saranno interamente sopportati dai consumatori di prodotti a valle oppure vi sarà una riduzione dell'occupazione se l'industria a valle comunitaria taglia la produzione a causa delle maggiori importazioni da paesi terzi.

e)   Conseguenze per l'occupazione nel mercato comunitario

(30)

L'inchiesta ha mostrato che la produzione di FPF non è un'attività ad alta intensità di manodopera. L'industria comunitaria impiega meno di 700 persone nella Comunità e l'occupazione totale per la produzione di FPF nella Comunità comprende meno di 3 000 posti di lavoro. Poiché, come indicato sopra, la maggior parte dei tipi di FPF venduti dall'industria comunitaria sono diversi dai tipi di FPF importati dalla Malaysia e da Taiwan e visto che la domanda di FPF nella Comunità è in costante aumento, non si ritiene che la mancata istituzione di misure definitive metterebbe a rischio molti posti di lavoro.

(31)

Tuttavia, secondo i dati forniti alla Commissione, gli utenti che rappresentano circa il 10 % del consumo comunitario di FPF impiegano oltre 7 000 persone nella fabbricazione di prodotti contenenti FPF. Si può dunque supporre che nel caso di specie circa 70 000 posti di lavoro dipendono dall'industria utilizzatrice e che almeno il 10 % di essi siano nell'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture, la quale, come già detto, ha margini di profitto assai modesti ed è il principale utente di LMP e HCS. Inoltre, data l'incidenza dei costi della manodopera sul costo di produzione delle industrie utilizzatrici, un impatto medio sui costi pari all'1 % equivale al 2,5-7,75 % in termini di costi della manodopera. Di conseguenza, nel breve periodo l'istituzione di misure definitive potrebbe causare perdite occupazionali notevoli nell'industria a valle comunitaria, dovute alla necessità di compensare il maggiore costo delle materie prime o alla probabile interruzione o diminuzione della produzione nell'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture.

Conseguenze per l'industria comunitaria

(32)

Prima del ritiro della denuncia è stato analizzato anche l'impatto sull'industria comunitaria. Le informazioni disponibili hanno mostrato che i produttori comunitari non forniscono a tutti gli utenti nella Comunità le quantità e i tipi di FPF richiesti.

(33)

Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che il livello degli investimenti dell'industria comunitaria è basso, se si considera che la produzione interessata è un'attività ad uso intensivo di capitale, e che i produttori hanno preferito investire in altri prodotti, come il PET.

Impatto sui fornitori di materie prime

(34)

Come indicato nel considerando 166 del regolamento provvisorio, soltanto un fornitore di materie prime ha collaborato all'inchiesta. Esso ha esplicitamente sostenuto l'imposizione di dazi, che garantirebbero la sua posizione e permetterebbero all'industria comunitaria di rimanere vitale. Tale fornitore non ha fornito informazioni quanto all'impatto che l'imposizione o la mancata imposizione di dazi avrebbe sulla sua attività.

Impatto sull'ambiente

(35)

L'industria comunitaria, che produrrebbe il 40 % delle FPF a partire da bottiglie in PET riciclate, e un'associazione di produttori attiva nel settore del riciclaggio hanno sostenuto che la mancata istituzione di dazi definitivi sulle importazioni di FPF oggetto di dumping originarie della Malaysia e di Taiwan ridurrà la capacità dell'industria comunitaria di trasformare in FPF le bottiglie usate. Inoltre, esse hanno affermato che la mancata istituzione di dazi avrà ripercussioni negative sull'ambiente perché, se l'industria del riciclaggio cominciasse a spedire fuori dall'Europa i rifiuti di plastica che attualmente vende ai produttori comunitari di FPF, si verificherebbe un aumento delle emissioni di CO2.

(36)

In primo luogo, occorre notare che una quantità rilevante delle fibre importate dai paesi interessati sono LMP oppure vengono usate dall'industria della filatura e, stando alle informazioni disponibili, gli LMP e la maggior parte delle fibre usate dall'industria della filatura devono essere fabbricate a partire da materie vergini.

(37)

In secondo luogo, in base alle prove fornite alla Commissione, vi è una domanda significativa e crescente di bottiglie in PET riciclate dall'Asia e la mancata istituzione di dazi antidumping non impedirà all'industria del riciclaggio delle bottiglie in PET di vendere i suoi prodotti sul mercato mondiale.

(38)

Infine, l'argomento relativo alle emissioni di CO2, in quanto potrebbe essere pertinente ai fini della politica di difesa commerciale, è stato avanzato per la prima volta un anno dopo l'apertura del presente procedimento, sicché è impossibile verificarne adeguatamente la fondatezza.

Conclusioni sull'interesse della Comunità

(39)

Viste le osservazioni presentate dalle diverse parti e i risultati dell'inchiesta, si conclude che l'istituzione di misure definitive contro le importazioni oggetto di dumping di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan avrà ripercussioni significative sugli utenti comunitari. Pertanto, la conclusione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio non può essere confermata.

(40)

I vantaggi complessivi per l'industria comunitaria devono essere valutati rispetto ai probabili svantaggi, in particolare per gli utenti e, fino a un certo punto, per i consumatori. Il volume e la varietà delle FPF offerte dai produttori comunitari si stanno riducendo. Ciò è dovuto, fra l'altro, alla conversione industriale di alcuni produttori comunitari dalle FPF ad altri prodotti (si veda per esempio La Seda de Barcelona) e alle difficoltà finanziarie della Tergal. Nel mercato comunitario vi è un problema di offerta per certi tipi di fibre ed i produttori comunitari non possono o non vogliono fare gli sforzi necessari per soddisfare tale domanda. Inoltre, è probabile che l'imposizione di dazi determini aumenti sensibili dei prezzi di certi tipi di FPF che non sono disponibili nella Comunità in quantità sufficiente. Occorre anche tener conto del fatto che certi utenti di FPF (in particolare l'industria dei materiali per coperte e materassi) hanno margini di profitto assai modesti e dovranno trasferire sui consumatori qualsiasi aumento di prezzo delle FPF oppure, qualora la concorrenza dei paesi terzi non consenta loro di aumentare i prezzi, cessare l'attività.

(41)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si può concludere che, in seguito al ritiro della denuncia, la chiusura del procedimento è nell'interesse della Comunità.

(42)

Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.

(43)

Si conclude pertanto che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan senza l'istituzione di dazi antidumping.

(44)

Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (CE) n. 2005/2006 della Commissione vanno liberati,

DECIDE:

Articolo 1

Si chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, rientranti nel codice NC 5503 20 00 , originarie della Malaysia e di Taiwan.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2005/2006 è abrogato.

Articolo3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito a norma del regolamento (CE) n. 2005/2006 sono liberati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 65.

(3)  Ciò è confermato da fonti indipendenti. Alla pagina 16 della relazione PCI dell'agosto 2006 si dice che «in certi casi l'industria europea è incapace di riprodurre l'offerta dell'industria dell'Asia dell'Est — in particolare nel settore degli LMP e dei bicomponenti — e questo rimarrà un motivo di vulnerabilità per le imprese tessili europee».

(4)  Secondo l'industria comunitaria, nel 2006 sono stati aperti nuovi impianti di FPF in Polonia, Romania e Bulgaria. Tuttavia, non sono stati forniti dati che consentano di stabilire se questi nuovi impianti determineranno un aumento della capacità rispetto alla situazione rilevata durante il PIP. Né sono state fornite indicazioni sull'andamento della capacità dell'industria comunitaria rispetto all'andamento della domanda.

(5)  Oggetti letterecci ed oggetti simili (trapunte, piumini, cuscini, pouf e guanciali) guarniti di materiali diversi dalle piume, anche ricoperti (codice NC 9404 90 90 ).


Rettifiche

21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 580/2007 del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativo all’attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 30 maggio 2007 )

Nel sommario e nel titolo a pagina 1:

anziché:

« 29 maggio 2007 »,

leggi:

« 25 maggio 2007 ».

A pagina 1:

a)

data della firma:

anziché

:

«29 maggio 2007»,

leggi

:

«25 maggio 2007»;

b)

firma:

anziché

:

«J. PLEWA »,

leggi

:

«A. SCHAVAN ».


21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/35


Rettifica della decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 30 maggio 2007 )

Nel sommario e nel titolo a pagina 10:

anziché:

« 29 maggio 2007 »,

leggi:

« 25 maggio 2007 ».

A pagina 11:

a)

data della firma:

anziché

:

«29 maggio 2007»,

leggi

:

«25 maggio 2007»;

b)

firma:

anziché

:

«J. PLEWA »,

leggi

:

«A. SCHAVAN ».