ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 157

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
19 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

1

 

 

Regolamento (CE) n. 677/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

*

Regolamento (CE) n. 678/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

9

 

*

Regolamento (CE) n. 679/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione

12

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 )

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/420/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 2007, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

17

 

 

Commissione

 

 

2007/421/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 giugno 2007, recante abrogazione della decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell’elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2379]  ( 1 )

18

 

 

2007/422/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Argentina, Australia e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2007) 2498]  ( 1 )

19

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2007/423/PESC del Consiglio, del 18 giugno 2007, che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

23

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/1


REGOLAMENTO (CE) N. 676/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Da recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord presentano livelli di mortalità per pesca superiori ai livelli fissati dallo stesso CIEM in base all’approccio precauzionale e rischiano di essere sfruttati a livelli insostenibili.

(2)

Secondo un comitato di esperti che ha esaminato le strategie pluriennali di gestione, la resa maggiore per la sogliola si ha in presenza di una mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari di età compresa tra i due e i sei anni.

(3)

Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha indicato che la biomassa precauzionale per lo stock di passera di mare nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 230 000 tonnellate, che il tasso di mortalità per pesca necessario per produrre la resa più alta di passera di mare nel Mare del Nord nel lungo termine è pari a 0,3 e che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 35 000 tonnellate.

(4)

È necessario adottare misure per l'attuazione di un piano pluriennale di gestione delle attività di pesca relative agli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord. Tali misure, se riguardano lo stock di passera di mare del Mare del Nord, vanno fissate previe consultazioni con la Norvegia.

(5)

Il piano deve mirare a garantire, in una prima fase, che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord siano portati entro i limiti biologici di sicurezza e, in una seconda fase e previo attento esame da parte del Consiglio dei metodi per conseguire tale obiettivo, che tali stock siano sfruttati sulla base di un rendimento massimo sostenibile e in modo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), stabilisce tra l'altro che per conseguire tale obiettivo la Comunità deve applicare un approccio precauzionale nell'adottare misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all’interno di un’industria della pesca competitiva e economicamente redditizia, garantendo buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord e tenendo conto degli interessi dei consumatori. La Comunità basa in parte la sua politica sugli orientamenti programmatici raccomandati dal consiglio consultivo regionale (CCR) appropriato. Un’ampia parte delle catture di passera di mare nel Mare del Nord avviene in concomitanza con le catture di sogliola. La gestione della pesca della passera di mare non può avvenire in modo indipendente dalla gestione della pesca della sogliola.

(8)

Pertanto, nell'elaborare il piano pluriennale, si dovrebbe tenere conto anche del fatto che l'elevato tasso di mortalità per pesca della passera di mare è dovuto in larga misura ai consistenti rigetti della sogliola pescata con sfogliare aventi maglie di 80 mm nel settore meridionale del Mare del Nord.

(9)

Tale contenimento dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto stabilendo un adeguato metodo di fissazione del totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock interessati e un sistema di riduzione dei giorni di permanenza in mare consentiti con cui lo sforzo di pesca relativo a tali stock venga limitato in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC e dei tassi di mortalità per pesca prefissati, ma sono sufficienti per pescare i TAC autorizzati sulla base dei tassi di mortalità per pesca previsti dal piano.

(10)

Il piano dovrebbe comprendere tutte le filiere della pesca dei pesci piatti che abbiano un impatto significativo sulla mortalità per pesca degli stock di passere di mare e di sogliola interessati. Tuttavia, gli Stati membri le cui quote relative all'uno e all'altro stock siano inferiori al 5 % della quota del TAC spettante alla Comunità europea dovrebbero essere esentati dalle disposizioni del piano concernenti la gestione dello sforzo.

(11)

Tale piano dovrebbe costituire il principale strumento per la gestione dei pesci piatti nel Mare del Nord e dovrebbe contribuire alla ricostituzione di altri stock quali il merluzzo.

(12)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie misure di controllo in aggiunta a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3).

(13)

Nel 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione sull’attuazione dell’obiettivo di rendimento massimo sostenibile entro il 2015 con la quale ha avviato un dibattito su una strategia comunitaria finalizzata alla progressiva riduzione della mortalità per pesca nelle principali filiere. La Commissione ha sottoposto tale comunicazione al parere dei CCR.

(14)

La Commissione ha chiesto al CSTEP di riferire sugli aspetti fondamentali della valutazione d'impatto relativa alla gestione della passera di mare e della sogliola, che dovrebbe basarsi su informazioni biologiche e finanziarie accurate, obiettive e complete. Tale valutazione d'impatto sarà allegata alla proposta della Commissione sulla seconda fase del piano pluriennale.

(15)

Il piano pluriennale dovrebbe essere considerato un piano di ricostituzione nella prima fase e un piano di gestione nella seconda fase, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento degli stock di passera di mare e sogliola presenti nel Mare del Nord.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «Mare del Nord» si intende la zona marina definita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare come sottozona IV.

Articolo 2

Limiti biologici di sicurezza

1.   Ai fini del presente regolamento, gli stock di passera di mare e di sogliola si considerano nei limiti biologici di sicurezza negli anni nei quali, secondo il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la biomassa dei riproduttori dello stock di passera di mare è superiore a 230 000 tonnellate;

b)

il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di passera di mare è inferiore a 0,6 annuo;

c)

la biomassa dei riproduttori dello stock di sogliola è superiore a 35 000 tonnellate;

d)

il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di sogliola è inferiore a 0,4 annuo.

2.   Se il CSTEP consiglierà di utilizzare altri livelli di biomassa e di mortalità per pesca per stabilire limiti biologici di sicurezza, la Commissione proporrà di modificare il paragrafo 1.

Articolo 3

Obiettivi del piano pluriennale nella prima fase

1.   Nella prima fase il piano pluriennale assicura il rientro degli stock di passera di mare e di sogliola entro i limiti biologici di sicurezza.

2.   L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto riducendo ogni anno del 10 % il tasso di mortalità per pesca della passera di mare e della sogliola con una variazione massima del TAC pari al 15 % annuo finché non saranno stati raggiunti per entrambi gli stock i limiti biologici di sicurezza.

Articolo 4

Obiettivi iniziali del piano pluriennale nella seconda fase

1.   Nella seconda fase il piano pluriennale assicura lo sfruttamento degli stock di passera di mare e di sogliola sulla base del rendimento massimo sostenibile.

2.   L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto mantenendo la mortalità per pesca della passera di mare a un tasso pari o non inferiore a 0,3 per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.

3.   L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto mantenendo la mortalità per pesca della sogliola a un tasso pari o non inferiore a 0,2 per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Qualora per due anni consecutivi si riscontri che gli stock di passera di mare e di sogliola sono rientrati entro i limiti biologici di sicurezza, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, in merito alla modifica dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e alla modifica degli articoli 7, 8 e 9, che consentiranno, alla luce del più recente parere scientifico del CSTEP, lo sfruttamento degli stock a un tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile.

2.   La proposta di riesame della Commissione è accompagnata da una valutazione d'impatto completa e tiene conto del parere del Consiglio consultivo regionale del Mare del Nord.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 6

Fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC)

Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i TAC per gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord relativi all'anno successivo a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 7

Procedura di fissazione del TAC per la passera di mare

1.   Il Consiglio adotta il TAC per la passera di mare al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica del CSTEP, è quello maggiore fra:

a)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente;

b)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,3 nell’anno della sua applicazione relativamente agli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.

2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno.

3.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

Articolo 8

Procedura per la fissazione del TAC per la sogliola

1.   Il Consiglio adotta il TAC per la sogliola al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica dello CSTEP, è il maggiore fra:

a)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari in età compresa tra i 2 e i 6 anni nell’anno della sua applicazione;

b)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente.

2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno.

3.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

CAPO III

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 9

Limitazione dello sforzo di pesca

1.   Il TAC di cui al capo II è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca stabilito dalla legislazione comunitaria.

2.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adeguamento al livello massimo dello sforzo di pesca disponibile per i pescherecci per i quali la passera di mare o la sogliola o entrambe le specie costituiscono una parte cospicua degli sbarchi o dai quali sono effettuati rigetti notevoli, fatto salvo il sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione chiede al CSTEP una previsione del livello massimo dello sforzo di pesca necessario per le catture di passera di mare e di sogliola corrispondenti alla quota della Comunità europea dei TAC fissati a norma dell'articolo 6. Tale richiesta è formulata tenendo conto dell'altra legislazione comunitaria pertinente che disciplina le condizioni di pesca delle quote.

4.   L’adeguamento annuo del livello massimo dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 2 è effettuato alla luce del parere dello CSTEP di cui al paragrafo 3.

5.   Ogni anno la Commissione chiede al CSTEP di riferire in merito al livello annuale dello sforzo di pesca compiuto dalle navi che pescano la passera di mare e la sogliola, nonché ai tipi di attrezzi da pesca impiegati per tali attività di pesca.

6.   Nonostante il paragrafo 4, lo sforzo di pesca non deve superare il livello assegnato nel 2006.

7.   Gli Stati membri le cui quote sono inferiori al 5 % della quota della Comunità europea dei TAC di passera di mare e di sogliola sono esentati dal regime della gestione dello sforzo di pesca.

8.   Uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7 e che interviene in uno scambio di quote di sogliola o di passera di mare sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, risultante dalla somma della quota attribuita a quello Stato membro e dal quantitativo di sogliola o passera di mare trasferito che superi del 5 % la quota della Comunità europea del TAC, è soggetto al regime della gestione dello sforzo di pesca.

9.   Lo sforzo di pesca attuato dai pescherecci, per i quali la passera di mare o la sogliola costituiscono una parte importante delle catture e che battono bandiera di uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7, non deve aumentare oltre il livello autorizzato nel 2006.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

1.   Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai pescherecci che operano in quella zona. I pescherecci muniti di sistemi di controllo a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (4), sono esonerati dai requisiti di notifica via hail.

2.   Gli Stati membri possono applicare misure di controllo alternative per garantire la conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1 che siano efficaci e trasparenti alla stregua di questi requisiti di notifica. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione prima della loro applicazione.

Articolo 11

Margine di tolleranza

1.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce espresso in chilogrammi di peso vivo di ciascuna specie di passera di mare e di ciascuna specie di sogliola conservato a bordo di pescherecci che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari all'8 % del dato del giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano stabiliti fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dallo Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle specie di organismi acquatici i cui quantitativi conservati a bordo siano inferiori a 50 kg.

Articolo 12

Pesatura degli sbarchi

Le autorità competenti di uno Stato membro devono accertarsi che siano pesati tutti i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg o quantitativi di passera di mare superiori a 500 kg pescati nel Mare del Nord prima della vendita utilizzando bilance la cui precisione sia certificata.

Articolo 13

Notifica preliminare

Il comandante del peschereccio comunitario che sia stato presente nel Mare del Nord e che desideri sbarcare un quantitativo qualsiasi di passera di mare o sogliola in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco nel paese terzo, le seguenti informazioni:

a)

il nome del porto o del luogo di sbarco;

b)

l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;

c)

i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie della quale sono presenti a bordo più di 50 kg.

La comunicazione può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.

Articolo 14

Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola

1.   È vietato tenere a bordo dei pescherecci comunitari, in singoli contenitori, quantitativi di passera di mare o di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere al controllo incrociato dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e delle catture di passere di mare e sogliole detenute a bordo.

Articolo 15

Trasporto della sogliola e della passera di mare

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono prescrivere che un quantitativo di passera di mare che supera 500 kg o un quantitativo di sogliola che supera 300 kg pescati nelle zone geografiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sbarcati per la prima volta nello stesso Stato membro siano pesati prima di essere trasportati altrove dal porto del primo sbarco utilizzando bilance la cui precisione sia certificata.

2.   In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di passera di mare che superano 500 kg e i quantitativi di sogliola che superano 300 kg, che siano trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco, sono corredati della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento. Non si applica l'esenzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 16

Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare

Un peschereccio comunitario che sia presente nel Mare del Nord non può trasbordare in un altro peschereccio un quantitativo di passera di mare o di sogliola.

CAPO V

SEGUITO

Articolo 17

Valutazione delle misure di gestione

1.   Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere espresso dal CSTEP, valuta l'impatto delle misure di gestione sugli stock interessati e sulle relative attività di pesca.

2.   La Commissione si avvale dei pareri scientifici del CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ogni terzo anno d’applicazione successivo. Se opportuno, la Commissione propone misure adeguate e il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a misure alternative per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 18

Circostanze particolari

Qualora il CSTEP segnali che lo stock di passera di mare o di sogliola oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all’articolo 7, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all’articolo 8 e livelli di sforzo di pesca inferiori a quelli di cui all’articolo 9.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pesca

1.   Nella prima fase prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6).

2.   Nella seconda fase prevista nell'articolo 4 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(4)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/7


REGOLAMENTO (CE) N. 677/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/9


REGOLAMENTO (CE) N. 678/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese de commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 2 al 3 luglio 2007.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo delle restituzioni

(EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.

F04

:

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F09

:

Le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/12


REGOLAMENTO (CE) N. 679/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica entro il 31 maggio l'importo dell'aiuto applicabile alle pesche destinate alla trasformazione.

(2)

Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è effettuato sulla base dei quantitativi che hanno beneficiato di aiuti nel corso delle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.

(3)

La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti è inferiore al limite comunitario. L'aiuto applicabile per la campagna 2007/2008 in ciascuno Stato membro interessato deve essere dunque pari all'importo fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4)

Il meccanismo di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile alla Bulgaria e alla Romania. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Poiché per la campagna di commercializzazione 2007/2008 non esistono dati disponibili che consentano di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, e a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preliminare dell'aiuto, che sarà rimborsata qualora non siano riscontrati superamenti al termine della suddetta campagna.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna 2007/2008 l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato, per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, a 47,70 EUR/t.

2.   Per la Bulgaria e la Romania, l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 35,78 EUR/t.

Articolo 2

1.   Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite per la campagna 2007/2008 il limite comunitario non risulti superato, successivamente a tale campagna di commercializzazione in Bulgaria e in Romania è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

2.   Nel caso in cui il limite comunitario risulti superato, se in Bulgaria o in Romania il superamento del limite non è avvenuto o è stato inferiore al 25 %, in questi Stati membri è versato un importo supplementare successivamente alla campagna di commercializzazione 2007/2008.

L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

3.   Unicamente per la Bulgaria e la Romania, l'accertamento del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è effettuato sulla base dei quantitativi che hanno effettivamente beneficiato di aiuti nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).


DIRETTIVE

19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/14


DIRETTIVA 2007/35/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/756/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche separate dei veicoli si applicano pertanto alla direttiva 76/756/CEE.

(2)

Per aumentare la sicurezza su strada migliorando la visibilità degli autocarri di grandi dimensioni e dei loro rimorchi, occorre introdurre nella direttiva 76/756/CEE l’obbligo di applicare contrassegni retroriflettenti a tali veicoli.

(3)

Per tener conto delle successive modifiche al regolamento UN/ECE n. 48 (3) su cui la Comunità ha già votato, è opportuno adeguare la direttiva 76/756/CEE al progresso tecnico, allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento UN/ECE. Esigenze di chiarezza inducono a sostituire l’allegato II della direttiva 76/756/CEE.

(4)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/756/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 76/756/CEE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 76/756/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi con l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, considerano i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma delle disposizioni della direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 9 luglio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 luglio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1).

(3)  GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

1.

Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 (1).

2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:

a)

per “veicolo a vuoto” si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;

b)

per “modulo di comunicazione” si intende la “scheda di omologazione” (appendice 2, allegato I della presente direttiva);

c)

per “parti contraenti dei rispettivi regolamenti” si intende “Stati membri”;

d)

per “regolamento n. 3” si intende “ la direttiva 76/757/CEE”;

e)

la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica;

f)

la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica;

g)

la nota 1 dell’allegato 5 va intesa come segue: “Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE”.

3.

Fatte salve le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c) e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del presente allegato nonché le eventuali prescrizioni delle direttive particolari, è vietata l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48.


(1)  GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

19.6.2007   

IT

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L 157/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

(2007/420/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione delle Comunità europee,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

È fondamentale garantire l’indipendenza, l’elevata qualità scientifica, la trasparenza e l’efficienza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito denominata «Autorità»). È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.

(2)

Un seggio di membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità, nominato fino al 30 giugno 2008, è divenuto vacante in seguito a dimissioni.

(3)

Le candidature sono state esaminate al fine di nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e del parere espresso dal Parlamento europeo, con l’obiettivo di garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all’interno dell’Unione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Sig. Milan POGAČNIK è nominato membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).


Commissione

19.6.2007   

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L 157/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

recante abrogazione della decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell’elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2379]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/421/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 96/587/CE della Commissione (2), recava l’elenco degli organismi riconosciuti dagli Stati membri in conformità alla direttiva 94/57/CE.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/57/CE, gli organismi che il 22 gennaio 2002 sono già stati riconosciuti ai sensi della suddetta direttiva conservano il proprio riconoscimento.

(3)

La decisione 2005/623/CE della Commissione (3), ha prorogato per un periodo di tre anni il riconoscimento limitato dell’«Hellenic Register of Shipping» con effetto solo per la Grecia e Cipro.

(4)

La decisione 2006/382/CE della Commissione (4) ha esteso gli effetti del riconoscimento limitato dell’«Hellenic Register of Shipping» alla Repubblica di Malta.

(5)

La decisione 2006/660/CE della Commissione (5) ha concesso per un periodo di tre anni il riconoscimento comunitario limitato al «Polish Register of Shipping», con effetto solo per la Repubblica ceca, Cipro, la Lituania, Malta, la Polonia e la Repubblica slovacca.

(6)

Occorre pertanto abrogare la decisione 96/587/CE, divenuta obsoleta, mentre è necessario pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità alla direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 96/587/CE è abrogata.

Articolo 2

Entro il 1o luglio di ogni anno il Direttore generale per l’energia e i trasporti pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità alla direttiva 94/57/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(2)  GU L 257, del 10.10.1996, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/221/CE (GU L 73 del 15.3.2002, pag. 30).

(3)  GU L 219 del 24.8.2005, pag. 43.

(4)  GU L 151 del 6.6.2006, pag. 31.

(5)  GU L 272 del 3.10.2006, pag. 17.


19.6.2007   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Argentina, Australia e negli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2007) 2498]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/422/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

(2)

L’Argentina e gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare le voci degli elenchi relative a detti paesi per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni.

(3)

L’Argentina e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 89/556/CEE ed i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell’esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tali paesi.

(4)

L’Australia ha chiesto che alcune voci per tale paese siano cancellate dagli elenchi.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 92/452/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato in conformità con l’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/237/CE (GU L 103 del 20.4.2007, pag. 49).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

1)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-18 è soppressa;

2)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-22 è soppressa;

3)

le righe relative ai gruppi di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-24 e LE/UT/BE-25 sono soppresse;

4)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-28 è soppressa;

5)

sono inserite le seguenti righe per l’Argentina:

«AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo — Buenos Aires

Dott. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dott. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz — Buenos Aires

Dott. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén — Chaco

Dott. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco — Buenos Aires

Dott. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao — Santa Fe

Dott. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union — San Luis

Dott. J. Inda

Dott. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC — BIOGEN

Córdoba

Dott. Gabriel Bo

Dott. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue — Buenos Aires

Dott. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dott. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista — Santa Fe

Dott. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata — Buenos Aires

Dott. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy — Buenos Aires

Dott. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto — Córdoba

Dott. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento — Buenos Aires

Dott. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dott. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa — La Pampa

Dott. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DOTT. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dott. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dott. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego — Buenos Aires

Dott. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dott. Gabriel Bo»

6)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Australia ETV0002 è soppressa;

7)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Australia ETV0005 è soppressa;

8)

le righe relative ai gruppi di raccolta di embrioni per l’Australia ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 e ETV0013 sono soppresse;

9)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 91CA035 E689 è sostituita dalla seguente:

«US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dott. Kenneth Halback»

10)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 04MT111 E1127 è soppressa;

11)

le seguenti righe relative ai gruppi di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 05NC114 E705 e n. 05NC117 E705 sono sostituite dalle seguenti:

«US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dott. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dott. Samuel P. Galphin»

12)

vanno inserite le seguenti righe relative agli Stati Uniti d’America:

«US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dott. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dott. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dott. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dott. Boyd Bien»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/23


DECISIONE 2007/423/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/293/PESC del Consiglio, del 30 marzo 2004, che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1), in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/293/PESC il Consiglio ha adottato le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito, nel territorio degli Stati membri, di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'ICTY nell'efficace attuazione del suo mandato.

(2)

A seguito del trasferimento di Ante Gotovina nelle strutture di detenzione dell'ICTY, talune persone di cui all'articolo 2 della posizione comune collegate con il sig. Gotovina dovrebbero essere cancellate dall'elenco. È inoltre necessario aggiornare i dati delle rimanenti persone sull'elenco.

(3)

Inoltre, dovrebbero figurare sull'elenco altre persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall'ICTY, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'ICTY nell'efficace attuazione del suo mandato.

(4)

L'elenco contenuto nell'allegato della posizione comune 2004/293/CFSP dovrebbe essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/150/PESC (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 21).


ALLEGATO

1.

BILBIJA, Milorad

Figlio di: Svetko BILBIJA

Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3715730

Carta d'identità n.: 03GCD9986

Numero d'identificazione personale: 1308956163305

Pseudonimi: —

Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

2.

BJELICA, Milovan

Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina.

Passaporto n. 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)

Carta d'identità n. 03ETA0150

Numero d'identificazione personale: 1910958130007

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (cognome da sposata: GLUSICA Jelena)

Figlia di: Vlastimir e Sojka DJORDJEVIC

Data e luogo di nascita: 7.2.1977 a Zajecar, Serbia.

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: Beogradskog Bataljona n. 39, Belgrado, Serbia.

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: figlia di Vlastimir DJORDJEVIC

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Data e luogo di nascita: 29.9.1949, comune di Knjazevac, Serbia.

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: Via Beogradskog Bataljona n. 39, Belgrado, Serbia.

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: moglie di Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina.

Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka (annullato)

Carta d'identità n.: 03GCE3530

Numero d'identificazione personale: 0601964100083

Pseudonimi: —

Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

6.

HADZIC, Goranka

Figlia di: Branko e Milena HADZIC

Data e luogo di nascita: 18.6.1962, comune di Vinkovci, Croazia

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: 1806962308218 (JMBG), carta d'identità n. 569934/03

Pseudonimi: —

Indirizzo: Via Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: sorella di Goran HADZIC

7.

HADZIC, Ivana

Figlia di: Goran e Zivka HADZIC

Data e luogo di nascita: 25.2.1983, Vukovar, Croazia

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: Via Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: figlia di Goran HADZIC

8.

HADZIC, Srecko

Figlio di: Goran e Zivka HADZIC

Data e luogo di nascita: 8.10.1987, Vukovar, Croazia.

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia.

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: figlio di Goran HADZIC.

9.

HADZIC, Zivka

Figlia di: Branislav NUDIC

Data e luogo di nascita: 9.6.1957, Vinkovci, Croazia

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia.

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: moglie di Goran HADZIC.

10.

JOVICIC, Predrag

Figlio di: Desmir JOVICIC

Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363551

Carta d'identità n.: 03DYA0852

Numero d'identificazione personale: 0103963173133

Pseudonimi: —

Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0036395 (scaduto il 12.10.1998)

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: —

Pseudonimi: Sasa

Indirizzo: —

12.

KARADZIC, Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN)

Figlia di: Vojo e Anka

Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: —

13.

KARADZIC, Luka

Figlio di: Vuko e Jovanka KARADZIC

Data e luogo di nascita: 31.7.1951, comune di Savnik, Montenegro

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: Dubrovacka n. 14, Belgrado, Serbia, e Janka Vukotica n. 24, Rastoci, comune di Niksic, Montenegro.

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: fratello di Radovan KARADZIC

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Figlia di: Radovan KARADZIC e Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Data e luogo di nascita: 22.5.1967, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: 2205967175003 (JMBG); carta d'identità n. 04DYB0041

Pseudonimi: Seki

Indirizzo: Dobroslava Jevdjevica n. 9, Pale, Bosnia-Erzegovina

15.

KESEROVIC, Dragomir

Figlio di: Slavko

Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4191306

Carta d'identità n.: 04GCH5156

Numero d'identificazione personale: 0806957100028

Pseudonimi: —

Indirizzo: —

16.

KIJAC, Dragan

Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: —

17.

KOJIC, Radomir

Figlio di: Milanko e Zlatana

Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scadenza: 2007)

Carta d'identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7.7.2003 a Sarajevo

Numero d'identificazione personale: 2311950173133

Pseudonimi: Mineur o Ratko

Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Figlio di: Vaso

Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: 0412959171315

Pseudonimi: Tomo

Indirizzo: Bijela, Montenegro, e Pale, Bosnia-Erzegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Figlio di: Vasilija

Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: 03GFB1318

Numero d'identificazione personale: 3001961120044

Pseudonimi: Predo

Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: —

Pseudonimi: Legija (identità falsificata come IVANIC, Zeljko)

Indirizzo: in carcere (carcere distrettuale di Belgrado, Bacvanska 14, Belgrado)

21.

MALIS, Milomir

Figlio di: Dejan Malis

Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: 0308966131572

Pseudonimi: —

Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca, Bosnia-Erzegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato)

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 0105954171511

Pseudonimi: Momo

Indirizzo: in carcere

23.

MARIC, Milorad

Figlio di: Vinko Maric

Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4587936

Carta d'identità n.: 04GKB5268

Numero d'identificazione personale: 0909957171778

Pseudonimi: —

Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Figlio di: Luka e Desanka, (cognome da nubile: SIMIC)

Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4166874

Carta d'identità n.: 03BIA3452

Numero d'identificazione personale: 0808947710266

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia

25.

MLADIC, Biljana (cognome da nubile: STOJCEVSKA)

Figlia di: Strahilo STOJCEVSKI e Svetlinka STOJCEVSKA

Data e luogo di nascita: 30.5.1972, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: 3005972455086 (JMBG)

Pseudonimi: —

Indirizzo: iscritta a Blagoja Parovica 117a, Belgrado, ma risiede a Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: nuora di Ratko MLADIC

26.

MLADIC, Darko

Figlio di: Ratko e Bosiljka MLADIC

Data e luogo di nascita: 19.8.1969, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Passaporto n.: passaporto SCG # 003220335, rilasciato il 26.2.2002

Carta d'identità n.: 1908969450106 (JMBG); carta d'identità individuale B112059, rilasciata l'8.4.1994 da SUP, Belgrado

Pseudonimi: —

Indirizzo: Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: figlio di Ratko MLADIC

27.

NINKOVIC, Milan

Figlio di: Simo

Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3944452

Carta d'identità n.: 04GFE3783

Numero d'identificazione personale: 1506943120018

Pseudonimi: —

Indirizzo: —

28.

OSTOJIC, Velibor

Figlio di: Jozo

Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: —

29.

OSTOJIC, Zoran

Figlio di: Mico OSTOJIC

Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: 04BSF6085

Numero d'identificazione personale: 2903961172656

Pseudonimi: —

Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Figlio di: Milovan PAVLOVIC

Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4588517

Carta d'identità n.: 03GKA9274

Numero d'identificazione personale: 0606957183137

Pseudonimi: —

Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

31.

PETROVIC, Tamara (cognome da nubile DJORDJEVIC)

Figlia di: Vlastimir e Sojka DJORDJEVIC

Data e luogo di nascita: 3.10.1971, Zajecar, Serbia

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: Beogradskog Bataljona n. 39, Belgrado, Serbia

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: figlia di Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Figlio di: Radomir POPOVIC

Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: 04FAA3580

Numero d'identificazione personale: 2403950151018

Pseudonimi: —

Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina

33.

PUHALO, Branislav

Figlio di: Djuro

Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: 3008963171929

Pseudonimi: —

Indirizzo: —

34.

RADOVIC, Nade

Figlio di: Milorad RADOVIC

Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: ex 0123256 (annullato)

Carta d'identità n.: 03GJA2918

Numero d'identificazione personale: 2601951131548

Pseudonimi: —

Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina

35.

RATIC, Branko

Data e luogo di nascita: 26.11.1957, Mihaljevci Slavonska Pozega, Bosnia-Erzegovina,

Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka

Carta d'identità n.: 03GCA8959

Numero d'identificazione personale: 2611957173132

Pseudonimi: —

Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Data e luogo di nascita: 15.5.1952, Srpska Crnja Hetin, Serbia

Passaporto n.: Passaporto valido n.: 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. Scadenza: 12.4.2007. Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. Scadenza: 25.8.2003

Carta d'identità n.: 04EFA1053

Numero d'identificazione personale:1505952103022

Pseudonimi: —

Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363471 rilasciato a Istocno Sarajevo, scade l'8.10.2008

Carta d'identità n.: 04PEA4585

Numero d'identificazione personale: 1609956172657

Pseudonimi: —

Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Figlio di: Dejan SKOCAJIC

Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3681597

Carta d'identità n.: 04GDB9950

Numero d'identificazione personale: 0508953150038

Pseudonimi: —

Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina

39.

VRACAR, Milenko

Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: Passaporto valido n. 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. Scadenza: 29.8.2007. Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004), e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Carta d'identità n.: 03GCE6934

Numero d'identificazione personale: 1505956160012

Pseudonimi: —

Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Figlio di: Jovan

Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa

Passaporto n.: —

Carta d'identità n.: —

Numero d'identificazione personale: —

Pseudonimi: —

Indirizzo: —

41.

ZUPLJANIN, Divna (cognome da nubile STOISAVLJEVIC)

Figlia di: Dobrisav e Zorka STOISAVLJEVIC

Data e luogo di nascita: 15.11.1956, Maslovare, comune di Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 0256552, rilasciato il 26.4.1999

Carta d'identità n.: 04GCM2618, rilasciata il 5 novembre 2004 e patente n. 05GCF8710, rilasciata il 3.1.2005

Pseudonimi: —

Indirizzo: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: moglie di Stojan ZUPLJANIN

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Figlio di: Stojan e Divna ZUPLJANIN

Data e luogo di nascita: 21.7.1980, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 4009608, rilasciato il 7.2.2003

Carta d'identità n.: 04GCG6605, patente n. 04GCC6937, rilasciata l'8.3.2004

Pseudonimi: —

Indirizzo: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: figlio di Stojan ZUPLJANIN.

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Figlio di: Stojan e Divna ZUPLJANIN

Data e luogo di nascita: 18.7.1984, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 5049445, rilasciato il 26.4.2006

Carta d'identità n.: 03GCB5148, rilasciata il 10.6.2003, patente n. 04GCF5074, rilasciata il 30.11.2004

Pseudonimi: —

Indirizzo: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: figlio di Stojan ZUPLJANIN

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Figlio di: Stanko e Cvijeta ZUPLJANIN

Data e luogo di nascita: 17.11.1957, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 0023955, rilasciato il 24.8.1998

Carta d'identità n.: 04GCL4072, patente n. 04GCE8351, rilasciata il 18.9.2004

Pseudonimi: Bebac

Indirizzo: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con indiziati di crimini di guerra: cugino di Stojan ZUPLJANIN


19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/s3


AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.

GU del 27 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


GU del 29 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 387

L 34


GU del 30 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50