ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 154

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
14 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici  ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2007/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali  ( 1 )

22

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 623/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, recante modifica della direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali

23

 

*

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

DIRETTIVE

14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/1


DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici divergono, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.

(2)

Tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità dovrebbero essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali.

(3)

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3), esclude gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabilisce che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico e che è prevista la preparazione di una direttiva complementare al riguardo.

(4)

La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (4), stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi, comprese le sostanze pirotecniche.

(5)

Gli articoli pirotecnici dovrebbero comprendere i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza.

(6)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (5), e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate.

(7)

Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere classificati in categorie principalmente a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello di rumorosità.

(8)

In base ai principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6), un articolo pirotecnico dovrebbe essere conforme alla presente direttiva all'atto della sua prima immissione sul mercato comunitario. Considerate le festività religiose, culturali e tradizionali degli Stati membri, i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso proprio e per i quali uno Stato membro abbia approvato l'uso sul suo territorio non dovrebbero essere considerati immessi sul mercato e non dovrebbe quindi essere necessario che siano conformi alla presente direttiva.

(9)

Visti i pericoli insiti nell'uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d'età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l'etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l'ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i requisiti di etichettatura dovrebbero tener conto della prassi attuale nonché del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti a utilizzatori professionali.

(10)

L'impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. Ciò impone di lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone.

(11)

È opportuno fissare requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici, al fine di tutelare i consumatori e di evitare incidenti.

(12)

La responsabilità di assicurare che gli articoli pirotecnici siano conformi alla presente direttiva e in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza dovrebbe ricadere sul fabbricante. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, la persona fisica o giuridica che importa un articolo pirotecnico nella Comunità dovrebbe garantire che questi abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o dovrebbe assumersi tutti gli obblighi del fabbricante.

(13)

Una volta soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza non dovrebbe essere possibile agli Stati membri proibire, restringere od ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudicare la legislazione nazionale sulle autorizzazioni che gli Stati membri rilasciano a fabbricanti, distributori e importatori.

(14)

Per agevolare il processo di dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza si stanno elaborando norme armonizzate per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e la prova degli articoli pirotecnici.

(15)

Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l'adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione e l'Associazione europea di libero scambio (7) nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (8). Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, è opportuno richiamarsi all'orientamento internazionale dell'industria europea delle forniture automobilistiche tenendo conto delle pertinenti norme internazionali ISO.

(16)

In linea con il «nuovo approccio in materia di armonizzazione e standardizzazione tecnica», gli articoli pirotecnici fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate dovrebbero beneficiare di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla presente direttiva.

(17)

Con la decisione 93/465/CEE, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9), il Consiglio ha introdotto metodi armonizzati per le procedure di valutazione di conformità. L'applicazione di questi moduli agli articoli pirotecnici consentirà di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi coinvolti nella procedura di valutazione di conformità tenendo conto della natura degli articoli pirotecnici in questione.

(18)

I gruppi di articoli pirotecnici che sono simili nella progettazione, nella funzione o nel comportamento, dovrebbero essere valutati dagli organismi notificati come famiglie di prodotti.

(19)

Ai fini dell'immissione sul mercato, gli articoli pirotecnici dovrebbero recare una marcatura CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità.

(20)

In linea con il «nuovo approccio in materia di armonizzazione e standardizzazione tecnica», è necessaria una clausola di salvaguardia che consenta di contestare la conformità di un articolo pirotecnico oppure suoi difetti. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare tutte le opportune misure per vietare o limitare l'immissione sul mercato di prodotti recanti la marcatura CE o ritirarli dal mercato se essi mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori quando sono utilizzati per lo scopo previsto.

(21)

Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(23)

È interesse del fabbricante e dell'importatore fornire prodotti sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (10), integra la presente direttiva, visto che essa impone un regime di responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato livello di protezione dei consumatori. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere che gli organismi notificati siano adeguatamente assicurati per quanto riguarda le loro attività professionali, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato, in base al diritto nazionale, oppure a meno che i controlli non siano stati effettuati direttamente dallo Stato membro.

(24)

È essenziale prevedere un periodo di transizione onde consentire il graduale adattamento delle normative nazionali negli ambiti in questione. I fabbricanti e gli importatori devono avere il tempo di esercitare eventuali diritti previsti dalle norme nazionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, ad esempio di vendere i propri stock o prodotti finiti. Inoltre, lo specifico periodo transitorio previsto per l'applicazione della presente direttiva offrirebbe più tempo per l'adozione di norme armonizzate e garantirebbe la rapida attuazione della presente direttiva al fine di rafforzare la tutela dei consumatori.

(25)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(27)

In particolare, la Commissione ha il potere di adottare misure comunitarie per quanto concerne le raccomandazioni delle Nazioni Unite, i requisiti di etichettatura degli articoli pirotecnici e gli adeguamenti al progresso tecnico degli allegati II e III relativi ai requisiti di sicurezza e alle procedure di verifica della conformità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e/o a integrare la direttiva stessa con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(28)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (12) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.

2.   La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.

3.   La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5.

4.   Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:

a)

gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;

b)

l'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 96/98/CE;

c)

gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

d)

le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli (13);

e)

gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE;

f)

le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

2)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

3)

«fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

4)

«articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

5)

«articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

6)

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che progetta e/o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;

7)

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;

8)

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

9)

«norma armonizzata»: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria;

10)

«persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2 quali definiti all'articolo 3.

Articolo 3

Classificazione

1.   Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 10 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9.

La classificazione in categorie è la seguente:

a)

fuochi d'artificio:

categoria 1:

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

categoria 2:

fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

categoria 3:

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

categoria 4:

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b)

articoli pirotecnici teatrali:

categoria T1:

articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2:

articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c)

altri articoli pirotecnici:

categoria P1:

articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2:

articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.

Articolo 4

Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore

1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

2.   Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che il fabbricante abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o si assume egli stesso tali obblighi.

L'importatore può essere ritenuto responsabile da autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi.

3.   I distributori devono operare con la dovuta diligenza attenzione conformemente al diritto comunitario applicabile. In particolare verificano che l'articolo pirotecnico riporti le necessarie marcature di conformità e sia accompagnato dai documenti richiesti.

4.   I fabbricanti di articoli pirotecnici:

a)

sottopongono l'articolo pirotecnico a un organismo notificato di cui all'articolo 10 che esegue una verifica di conformità a norma dell'articolo 9;

b)

appongono la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico conformemente all'articolo 11 e all'articolo 12 o 13.

Articolo 5

Immissione sul mercato

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possono essere immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva, recano la marcatura CE e sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità.

2.   Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che articoli pirotecnici non rechino indebitamente la marcatura CE.

Articolo 6

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale.

3.   Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano l'esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante, se è stabilito nella Comunità, o dall'importatore. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone.

4.   Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

Articolo 7

Limiti di età

1.   Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

a)

fuochi d'artificio:

categoria 1: 12 anni,

categoria 2: 16 anni,

categoria 3: 18 anni;

b)

altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali:

categorie T1 e P1: 18 anni.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

3.   I fabbricanti, gli importatori e i distributori vendono o mettono altrimenti a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

a)

fuochi d'artificio di categoria 4;

b)

altri articoli pirotecnici di categoria P2 e articoli pirotecnici teatrali di categoria T2.

Articolo 8

Norme armonizzate

1.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a rivedere norme internazionali.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento di tali norme armonizzate.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano riconosciute e adottate. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che attuano le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che attuano le norme armonizzate.

Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali di attuazione delle norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento di tali strumenti.

4.   Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 del presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dal deferimento. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Procedure di verifica della conformità

Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure:

a)

esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, e, a scelta del fabbricante:

i)

conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato II, punto 2,

ii)

garanzia della qualità di produzione (modulo D) di cui all'allegato II, punto 3,

iii)

garanzia della qualità del prodotto (modulo E) di cui all'allegato II, punto 4;

b)

verifica dell'esemplare unico (modulo G) di cui all'allegato II, punto 5;

c)

garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) di cui all'allegato II, punto 6, nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria 4.

Articolo 10

Organismi notificati

1.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli organismi che essi hanno designato per eseguire le procedure di verifica di conformità di cui all'articolo 9, comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri d'identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione.

2.   La Commissione rende pubblico sul proprio sito Internet un elenco degli organismi notificati con i rispettivi numeri d'identificazione e con l'indicazione delle mansioni per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede ad aggiornare tale elenco.

3.   Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all'allegato III in relazione alla verifica degli organismi da notificare alla Commissione. Gli organismi che soddisfano i criteri di verifica di cui alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi notificati si presume che soddisfino i relativi criteri minimi.

4.   Uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione un determinato organismo revoca la notifica qualora si renda conto che detto organismo non soddisfa più i criteri minimi di cui al paragrafo 3. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5.   Quando è revocata la notifica di un organismo, gli attestati di conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in questione conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo reale e diretto per la salute e la sicurezza.

6.   La Commissione rende pubblica sul proprio sito Internet la revoca della notifica dell'organismo in questione.

Articolo 11

Obbligo di apposizione della marcatura CE

1.   Una volta completata con esito positivo la verifica di conformità conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d'identificazione ad essi attaccata o sulla confezione. La piastrina d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo.

Il modello da usarsi per la marcatura CE è conforme a quanto stabilito dalla decisione 93/465/CEE.

2.   Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità della marcatura CE.

3.   Qualora articoli pirotecnici siano oggetto di altri strumenti comunitari che riguardano altri aspetti e prescrivono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura in questione indica che i prodotti summenzionati sono anche presunti conformi alle disposizioni degli altri strumenti che ad essi si applicano.

Articolo 12

Etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è venduto al consumatore.

2.   L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età quali indicati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.

3.   I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

categoria 1:

se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

categoria 2:

«da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

categoria 3:

«da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

categoria 4:

«può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4.   Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

categoria T1:

se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

categoria T2:

«può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5.   Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 13

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1.   L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.

2.   Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3.   Una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE (14), è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.

La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

Articolo 14

Sorveglianza del mercato

1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

2.   Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni degli articoli pirotecnici all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione.

3.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti all'interno della Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione di cui alla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti la marcatura CE.

5.   Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato.

6.   Qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico, che reca la marcatura CE corredato della dichiarazione di conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le misure cautelari opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

7.   La Commissione rende pubblici nel suo sito Internet i nomi degli articoli che, a norma del paragrafo 6, sono stati ritirati dal mercato, sono stati vietati o di cui è stata limitata l'immissione sul mercato.

Articolo 15

Informazione rapida sui prodotti che presentano gravi rischi

Qualora uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un grave rischio per la salute e/o la sicurezza delle persone nella Comunità, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri ed effettua le valutazioni del caso. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e dei risultati della valutazione.

Articolo 16

Clausola di salvaguardia

1.   Qualora uno Stato membro non concordi con le misure cautelari adottate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione comunitaria, la Commissione consulta senza indugio tutte le parti interessate, valuta le misure e prende posizione sulla giustificabilità o meno delle misure. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti interessate.

Se la Commissione ritiene giustificate le misure nazionali, gli altri Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non sicuro sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.

Se la Commissione ritiene le misure nazionali ingiustificate, lo Stato membro interessato le revoca.

2.   Se le misure cautelari di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza delle norme armonizzate, la Commissione demanda la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE, qualora lo Stato membro che ha preso l'iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o tale Stato membro avvia la procedura di cui all'articolo 8.

3.   Se un articolo pirotecnico non è conforme ma reca la marcatura CE, lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia apposto la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 17

Misure che comportano un rifiuto o una limitazione

1.   Qualsiasi misura adottata in forza della presente direttiva:

a)

per vietare o limitare l'immissione di un prodotto sul mercato, ovvero

b)

per ritirare un prodotto dal mercato,

menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tali misure vengono notificate senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale dello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2.   Ove venga adottata una misura di cui al paragrafo 1, la parte interessata deve avere la possibilità di far conoscere previamente il suo punto di vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da esigenze di sanità pubblica o di sicurezza.

Articolo 18

Misure di esecuzione

1.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

a)

adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite;

b)

adattamenti al progresso tecnico degli allegati II e III;

c)

adattamenti delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite agli articoli 12 e 13.

2.   Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3:

a)

istituzione di un sistema di tracciabilità, compresi un numero di registrazione e un registro a livello UE per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante;

b)

istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici.

Articolo 19

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e ne garantiscono l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri adottano inoltre le necessarie disposizioni che consentano loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi alla presente direttiva.

Articolo 21

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 gennaio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni entro il 4 luglio 2010, per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3, ed entro il 4 luglio 2013, per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5.   Le autorizzazioni nazionali concesse antecedentemente alle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino a un massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

6.   In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse prima delle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 7.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2007.

(3)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

(5)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(6)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(7)  GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

(8)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(10)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(12)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(13)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

(14)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 24.


ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza

1)

Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all’organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2)

Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull’ambiente.

3)

Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a)

progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;

b)

stabilità fisica e chimica dell’articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c)

sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d)

compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e)

resistenza dell’articolo pirotecnico all’effetto dell’acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell’umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall’acqua;

f)

resistenza alle temperature basse e alte qualora l’articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell’articolo pirotecnico nel suo insieme;

g)

caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari;

h)

adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene consegnato;

i)

la capacità dell’articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

j)

l’indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l’uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell’articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici dovrebbero contenere la composizione pirotecnica.

4)

Gli articoli pirotecnici non devono contenere:

a)

esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo.

b)

esplosivi militari.

5)

I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.

A.   Fuochi d’artificio

1)

Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:

a)

i fuochi d’artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii)

la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iv)

i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;

b)

i fuochi d’artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c)

i fuochi d’artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2)

I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.

3)

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

4)

I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5)

I fuochi d’artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo stesso. I fuochi d’artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B.   Altri articoli pirotecnici

1)

Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente durante il loro uso normale.

2)

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

3)

L’articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

4)

Se del caso l’articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C.   Dispositivi d’accensione

1)

I dispositivi d’accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d’innesco in tutte le condizioni d’uso normali e prevedibili.

2)

I dispositivi d’accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

3)

I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

4)

La copertura delle micce deve avere un’adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

5)

I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all’articolo.

6)

Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all’articolo.

7)

I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d’ignizione, tenuto conto dell’impiego previsto.


ALLEGATO II

Procedure di verifica della conformità

1.   MODULO B: Esame CE del tipo

1.

Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni della direttiva 2007/23/CE (di seguito «la presente direttiva»).

2.

La domanda di esame CE del tipo dev’essere presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica quale descritta nel punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito «tipo»). L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformità dell’articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo e contiene, nella misura in cui ciò è pertinente per la valutazione:

a)

una descrizione generale del tipo;

b)

i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

c)

le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell’articolo;

d)

un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 8 della presente direttiva, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva laddove non si siano applicate le norme armonizzate di cui all’articolo 8 della presente direttiva;

e)

i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;

f)

le relazioni sulle prove.

4.

L’organismo notificato:

a)

esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 8 della presente direttiva nonché i componenti che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;

b)

esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate di cui all’articolo 8 della presente direttiva, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

c)

esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate;

d)

concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove necessarie.

5.

Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni della presente direttiva l’organismo notificato deve rilasciare al richiedente un attestato di certificazione CE. L’attestato deve riportare il nome e l’indirizzo del fabbricante, il risultato dell’esame e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

All’attestato dev’essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall’organismo notificato.

L’organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione CE deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6.

Il richiedente deve informare l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato di certificazione CE di tutte le modifiche all’articolo approvato, le quali devono ricevere un’ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d’impiego prescritte dell’articolo. Questa nuova approvazione dev’essere rilasciata sotto forma di un complemento dell’attestato originale di certificazione CE.

7.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati.

8.

Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione CE e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9.

Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione dell’articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato.

2.   MODULO C: Conformità al tipo

1.

Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

2.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell’attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.

3.

Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione dell’articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato.

4.

Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sull’articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco dall’organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile di cui all’articolo 8 della presente direttiva o prove equivalenti per controllare la conformità dell’articolo ai requisiti pertinenti della presente direttiva. Nel caso in cui uno o più campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l’organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.

Sotto la responsabilità dell’organismo notificato il fabbricante appone il numero d’identificazione dell’organismo durante il processo di fabbricazione.

3.   MODULO D: Garanzia della qualità di produzione

1.

Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE dev’essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2.

Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, esegue l’ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda contiene:

a)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

c)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’attestato di certificazione CE.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell’attestato di certificazione CE e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici;

b)

dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l’indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;

d)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

e)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all’ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4.

Il fabbricante s’impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione relativa all’ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3.

L’organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.

Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

b)

gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.

4.   MODULO E: Garanzia di qualità del prodotto

1.

Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2.

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualità degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

a)

tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

c)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell’attestato di certificazione CE.

3.2.

In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico dev’essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme pertinenti di cui all’articolo 8 della presente direttiva, o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità dell’articolo ai requisiti pertinenti fissati dalla presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b)

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c)

dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità;

d)

dei registri riguardanti la qualità, come relazioni ispettive e dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

3.3.

L’organismo notificato verifica il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di verifica deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all’ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4.

Il fabbricante s’impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

la documentazione tecnica;

c)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3.

L’organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.

Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

b)

la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.

5.   MODULO G: Verifica dell’esemplare unico

1.

Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l’articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l’attestato di cui al punto 2 è conforme ai requisiti pertinenti della presente direttiva. Il fabbricante appone la marcatura CE sull’articolo e redige una dichiarazione di conformità.

2.

L’organismo notificato esamina l’articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti di cui all’articolo 8 della presente direttiva o prove equivalenti, per verificarne la conformità dell’articolo ai pertinenti requisiti della presente direttiva.

L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione sull’articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

3.

Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità dell’articolo ai requisiti della presente direttiva e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo pirotecnico.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:

a)

una descrizione generale del tipo;

b)

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti;

c)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell’articolo pirotecnico;

d)

un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 8 della presente direttiva, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme armonizzate di cui all’articolo 8 della presente direttiva;

e)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;

f)

le relazioni sulle prove effettuate.

6.   MODULO H: Garanzia totale di qualità

1.

Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla punto 4.

2.

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue l’ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

a)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b)

la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell’articolo ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;

b)

delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme applicabili e, qualora le norme di cui all’articolo 8 della presente direttiva non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali della presente direttiva;

c)

delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione;

d)

dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici applicati;

e)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;

f)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

g)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione relativa all’ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere costantemente informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4.   Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;

c)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.

Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

b)

la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6.

Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.


ALLEGATO III

Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli Stati membri per quanto concerne gli organismi responsabili delle verifiche di conformità

1.

L’organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore né l’importatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l’organismo.

2.

L’organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.

3.

L’organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.

4.

Il personale preposto ai controlli possiede:

a)

una buona formazione tecnica e professionale;

b)

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove;

c)

l’attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare che le prove sono state effettuate.

5.

Va garantita l’indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero delle prove effettuate né dei risultati delle prove.

6.

L’organismo sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.

7.

Il personale dell’organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell’ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di attuazione della stessa nel diritto interno dello Stato membro.


ALLEGATO IV

Marcatura di conformità

La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Image

Se la marcatura è ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.


14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/22


DIRETTIVA 2007/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’aggiornamento e sulla semplificazione dell’acquis comunitario, la Commissione annunciava fra l’altro che avrebbe proceduto ad un esame dell’acquis per verificare se quest’ultimo possa essere semplificato, ad esempio tramite l’abrogazione di atti ormai obsoleti.

(2)

L’adozione di vari atti di natura legislativa nel settore degli appalti pubblici, da ultimo la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (2), e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3), nonché l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza del 25 luglio 1991 nella causa C-76/90 Säger (4), hanno consentito di raggiungere un livello di protezione uguale o superiore a quello assicurato dalle disposizioni della direttiva 71/304/CEE (5).

(3)

Per semplificare l’acquis comunitario senza ledere i diritti degli operatori economici, la direttiva 71/304/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/304/CEE è abrogata.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2007.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(3)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

(4)  Raccolta [1991], pag. I-4221.

(5)  GU L 185 del 16.8.1971, pag. 1.


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/23


DECISIONE n. 623/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

recante modifica della direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1, punto 1, lettera b), della direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali (4). Tale disposizione ha aggiunto una lettera all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 79/373/CEE che prevede che i produttori di mangimi composti per animali indichino, dietro richiesta del cliente, l’esatta composizione del mangime.

(2)

Nella sentenza del 6 dicembre 2005 nelle cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 (5) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato invalido l’articolo 1, punto 1, lettera b), della direttiva 2002/2/CE in relazione al principio di proporzionalità.

(3)

L’articolo 233 del trattato dispone che le istituzioni da cui emana l’atto annullato adottino i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

(4)

L’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare si raggiunge, tra l’altro, attraverso l’attuazione delle disposizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002 (6) e (CE) n. 183/2005 (7).

(5)

Diverse sentenze giudiziarie emesse negli Stati membri hanno comportato differenze e disparità nell’applicazione della direttiva 2002/2/CE e molti casi relativi a detta direttiva sono attualmente ancora pendenti dinnanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali.

(6)

Il Parlamento europeo e il Consiglio non stanno attualmente presentando ulteriori emendamenti di vasta portata all’atto giuridico di base, poiché la Commissione ha promesso, nell’ambito del programma di semplificazione, di redigere proposte per la metà del 2007 intese a modificare la legislazione sui mangimi. Anticipano che la questione della cosiddetta dichiarazione esplicita degli ingredienti sarà completamente riesaminata in quella sede e si aspettano nuove proposte dalla Commissione che tengano conto sia degli interessi degli allevatori nel disporre di informazioni precise e dettagliate sui materiali alimentari contenuti nei mangimi sia dell’interesse dell’industria a far sì che i segreti aziendali siano adeguatamente protetti.

(7)

L’articolo 12, secondo comma, della direttiva 79/373/CEE, inserito dall’articolo 1, punto 5, della direttiva 2002/2/CE, prevede un obbligo per i produttori di mangimi composti di mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite dall’etichettatura.

(8)

È opportuno pertanto modificare la direttiva 2002/2/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2002/2/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1, punto 1, lettera b), è soppresso;

2)

all’articolo 1, punto 6, l’articolo 15 bis della direttiva 79/373/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 bis

Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull’attuazione del regime istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera d), nonché dall’articolo 5 quater e dall’articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l’indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull’etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 34.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2007.

(3)  Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

(4)  GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5)  ABNA e altri. Raccolta [2005] I-10423.

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).


14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/25


DECISIONE n. 624/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2003, relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (3) (di seguito «Dogana 2007»), hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. È pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell’ambito dei suddetti programmi. È opportuno istituire un nuovo programma (di seguito «il programma») per un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).

(2)

Le amministrazioni doganali svolgono un ruolo essenziale nella tutela degli interessi della Comunità, soprattutto di quelli finanziari. Esse assicurano inoltre ai cittadini e agli operatori economici comunitari un livello equivalente di protezione in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità in cui vengono espletate le formalità di sdoganamento. In questo contesto la strategia definita dal gruppo Politica doganale è finalizzata ad assicurare che le amministrazioni doganali nazionali operino in modo altrettanto efficiente ed efficace e rispondano a qualsiasi esigenza derivante dai cambiamenti del contesto doganale allo stesso modo che se fossero un’unica amministrazione. È quindi importante che il programma sia coerente e di ausilio alla politica doganale e che il gruppo Politica doganale, composto dalla Commissione e dai direttori delle amministrazioni doganali degli Stati membri o dai loro rappresentanti tragga sostegno dal programma. L’attuazione del programma deve essere coordinata e organizzata dalla Commissione e dagli Stati membri nell’ambito della politica comune sviluppata dal gruppo Politica doganale.

(3)

È necessario che l’azione in campo doganale dia priorità al miglioramento dei controlli e delle attività antifrode, riduca al minimo i costi sostenuti dagli operatori economici per conformarsi alla legislazione doganale, assicuri una gestione efficiente dei controlli delle merci alle frontiere esterne e tuteli i cittadini dell’Unione europea garantendo la protezione e la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale. La Comunità deve pertanto essere in grado, nell’ambito dei suoi poteri, di sostenere l’azione delle amministrazioni doganali degli Stati membri e a tal fine deve avvalersi pienamente di tutte le possibilità di cooperazione e mutua assistenza amministrativa offerte dalla normativa comunitaria.

(4)

Al fine di sostenere il processo di adesione dei paesi candidati, occorre dare alle amministrazioni doganali di questi paesi il sostegno necessario perché possano assolvere, fin dalla data della loro adesione, l’insieme dei compiti richiesti dalla legislazione comunitaria, compresa la gestione della futura frontiera esterna. Pertanto il programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati e potenziali candidati.

(5)

Al fine di sostenere le riforme doganali nei paesi che partecipano alla politica europea di vicinato, è opportuno offrire loro la possibilità, a determinate condizioni, di partecipare ad attività selezionate del programma.

(6)

La crescente globalizzazione del commercio, lo sviluppo di nuovi mercati ed i cambiamenti nei metodi e nella velocità di circolazione delle merci richiedono alle amministrazioni doganali degli Stati membri di rafforzare le relazioni tra loro e con le imprese, con gli ambienti giuridici e scientifici e con gli operatori attivi nel commercio con l’estero. Il programma dovrebbe offrire la possibilità, se del caso, a soggetti che rappresentano i suddetti ambienti o organismi di partecipare ad attività del programma.

(7)

I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati nell’ambito di Dogana 2007 sono essenziali ai fini del funzionamento delle dogane all’interno della Comunità per lo scambio di informazioni fra le amministrazioni doganali e devono quindi continuare ad essere appoggiati nel quadro del programma.

(8)

L’esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi doganali precedenti dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali in attività professionali utilizzando strumenti come benchmarking, gruppi di progetto, seminari, seminari di approfondimento, visite di lavoro, attività di formazione e azioni di monitoraggio contribuisce in misura notevole al raggiungimento degli obiettivi di tali programmi. Queste attività dovrebbero pertanto continuare, mentre dovrebbe essere possibile, se richiesto, sviluppare nuovi strumenti per rispondere in modo ancora più efficace alle necessità che possono evidenziarsi.

(9)

I funzionari delle amministrazioni doganali devono avere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare e partecipare al programma. È responsabilità dei paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.

(10)

La valutazione intermedia del programma Dogana 2007 ha confermato la necessità di organizzare in modo più strutturato la condivisione delle informazioni e lo scambio di conoscenze tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione, nonché il consolidamento delle conoscenze acquisite durante gli eventi del programma. Pertanto, nell’ambito del programma una particolare attenzione deve essere rivolta alla condivisione delle informazioni e alla gestione delle conoscenze.

(11)

Sebbene la responsabilità primaria per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi del programma spetti ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per il coordinamento delle attività perseguite nell’ambito del programma nonché per fornire l’infrastruttura e l’impulso necessario.

(12)

Dato che gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(13)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce l’importo di riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

(14)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   È istituito un programma pluriennale d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (di seguito «il programma»), valido per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, finalizzato ad appoggiare e integrare le azioni intraprese dagli Stati membri per garantire il funzionamento efficace del mercato interno nel settore doganale.

2.   Il programma comprende le seguenti attività:

a)

sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

b)

benchmarking;

c)

seminari e seminari di approfondimento;

d)

gruppi di progetto e gruppi di indirizzo;

e)

visite di lavoro;

f)

attività di formazione;

g)

azioni di monitoraggio;

h)

ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«amministrazione»: le pubbliche autorità ed altri organismi dei paesi partecipanti responsabili per l’amministrazione doganale e per le altre attività connesse;

2)

«funzionario»: il membro di un’amministrazione.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed ai termini e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari nei pertinenti accordi quadro e nelle decisioni di associazione del Consiglio;

b)

paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

3.   Al programma possono partecipare anche taluni paesi partner della politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella comunitaria e conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

4.   I paesi partecipanti vengono rappresentati da funzionari dell’amministrazione interessata.

Articolo 4

Obiettivi generali

1.   Il programma è inteso ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

a)

garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento e la facilitazione al commercio, nonché il sostegno alla strategia per la crescita e l’occupazione;

b)

assicurare che le amministrazioni doganali degli Stati membri interagiscano e assolvano ai loro obblighi in modo altrettanto efficiente come se costituissero un’unica amministrazione, garantendo un livello equivalente dei risultati dei controlli in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l’attività legittima delle imprese;

c)

garantire la necessaria tutela degli interessi finanziari della Comunità;

d)

rafforzare la protezione e la sicurezza;

e)

preparare i paesi menzionati all’articolo 3, paragrafo 2, all’adesione, anche mediante la condivisione di esperienze e di conoscenze con le amministrazioni doganali di tali paesi.

2.   L’impostazione comune in materia di politica doganale viene continuamente adeguata ai nuovi sviluppi nell’ambito della collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri in seno al gruppo Politica doganale, composto dalla Commissione e dai responsabili gerarchici delle amministrazioni doganali degli Stati membri o da loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente il gruppo suddetto in merito alle misure relative all’attuazione del programma.

Articolo 5

Obiettivi specifici

Il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

ridurre l’onere amministrativo ed i costi di conformità degli operatori economici, migliorando ulteriormente la standardizzazione e la semplificazione dei sistemi e dei controlli doganali, e mantenere una cooperazione aperta e trasparente con gli attori commerciali;

b)

individuare, sviluppare e applicare le migliori pratiche di lavoro, soprattutto nei settori del controllo audit pre- e post-sdoganamento, dell’analisi dei rischi, dei controlli doganali e delle procedure semplificate;

c)

mantenere un sistema di misurazione dei risultati conseguiti dalle amministrazioni doganali degli Stati membri al fine di migliorare la loro efficienza ed efficacia;

d)

sostenere le azioni volte a prevenire le irregolarità, in particolare tramite la trasmissione rapida d’informazioni sui rischi agli uffici doganali di confine;

e)

garantire una classificazione tariffaria uniforme ed univoca nella Comunità, migliorando, in particolare, il coordinamento e la cooperazione tra i laboratori;

f)

contribuire alla creazione di un contesto doganale informatizzato paneuropeo sviluppando sistemi interoperativi di comunicazione e di scambio di informazioni e procedendo alle necessarie modificazioni legislative e amministrative;

g)

mantenere i sistemi di comunicazione e informazione esistenti e, ove opportuno, elaborarne di nuovi;

h)

intraprendere azioni dirette ad assistere le amministrazioni doganali dei paesi che si preparano all’adesione;

i)

contribuire allo sviluppo di amministrazioni doganali efficienti nei paesi terzi;

j)

migliorare la cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri e dei paesi terzi, in particolare quelle dei paesi partner della politica europea di vicinato;

k)

sviluppare e rafforzare la formazione comune.

Articolo 6

Programma di lavoro

La Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Articolo 7

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

2.   I sistemi di comunicazione e di scambio d’informazioni sono i seguenti:

a)

la rete comune di comunicazioni/interfaccia comune di sistemi (CCN/CSI);

b)

il sistema di transito informatizzato (CTS);

c)

i sistemi tariffari, in particolare il sistema di diffusione di dati (DDS), la nomenclatura combinata (NC), il sistema d’informazione sulla tariffa integrata della Comunità (TARIC), il sistema di informazioni tariffarie obbligatorie europee (EBTI), il sistema dei contingenti tariffari e di sorveglianza (TQS), il sistema d’informazione delle sospensioni (Sospensioni), il sistema di gestione degli specimen (SMS), il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP), l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) e il sistema degli esportatori registrati (REX);

d)

i sistemi per rafforzare la sicurezza definiti dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (6), in particolare il sistema comunitario di gestione dei rischi, il sistema di controllo all’esportazione (SCE), il sistema di controllo all’importazione (SCI) e il sistema per gli operatori economici autorizzati (AEO);

e)

ogni nuovo sistema di comunicazione e di scambio d’informazioni in materia doganale, compresi i sistemi doganali elettronici, istituiti nell’ambito della legislazione comunitaria e previsti dal programma di lavoro di cui all’articolo 6.

3.   I componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l’hardware, il software e i collegamenti di rete, comuni a tutti i paesi partecipanti. La Commissione conclude a nome della Comunità i contratti necessari ad assicurare la natura operativa di questi componenti.

4.   I componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra i componenti comunitari e non comunitari, e il software e l’hardware che ciascun paese partecipante ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione i componenti non comunitari e ne assicurano l’interoperabilità con i componenti comunitari.

5.   La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti relativi all’allestimento e al funzionamento dei componenti comunitari e non comunitari dei sistemi e dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2 al fine di garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il miglioramento continuo. La Commissione e i paesi partecipanti fanno del proprio meglio per conformarsi ai calendari e alle scadenze fissati a questo fine.

6.   La Commissione può rendere il CCN/CSI accessibile ad altre amministrazioni, a fini doganali e non. A copertura dei relativi costi può essere richiesto un contributo finanziario.

Articolo 8

Benchmarking

Possono essere organizzate fra due o più paesi partecipanti attività di benchmarking, sotto forma di raffronti fra metodi di lavoro, procedure o processi, in relazione a indicatori concordati, allo scopo di individuare le migliori pratiche.

Articolo 9

Seminari e seminari di approfondimento

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari e seminari di approfondimento e provvedono a divulgarne i risultati.

Articolo 10

Gruppi di progetto e gruppi di indirizzo

La Commissione può istituire, in cooperazione con i paesi partecipanti, gruppi di progetto incaricati dell’esecuzione di compiti specifici da assolvere entro tempi prestabiliti e gruppi di indirizzo, responsabili delle attività di coordinamento.

Articolo 11

Visite di lavoro

1.   I paesi partecipanti organizzano visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non può essere superiore a un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati. Le visite di lavoro possono essere operative o incentrate su determinate attività prioritarie.

2.   I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di essere attivamente coinvolti nelle attività dell’amministrazione ospitante. A tal fine, i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate. Se le circostanze lo richiedono e, in particolare, per tener conto delle specifiche esigenze del sistema giuridico di ciascun paese partecipante, le autorità competenti dei paesi partecipanti possono limitare detta autorizzazione.

3.   Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile del funzionario ospite nell’esercizio delle proprie funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell’amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto professionale secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

Articolo 12

Attività di formazione

1.   I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, facilitano la cooperazione tra gli istituti nazionali di formazione e, in particolare, mediante:

a)

la fissazione di standard di formazione, lo sviluppo dei programmi di formazione esistenti e, ove opportuno, lo sviluppo di moduli di formazione esistenti e di nuovi moduli che utilizzino l’e-learning, in modo da creare un nucleo comune di formazione relativo all’insieme delle regole e delle procedure doganali e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali;

b)

ove sia opportuno, la promozione e l’accesso per i funzionari di tutti i paesi partecipanti ai corsi di formazione in materia doganale, quando siffatti corsi siano organizzati da un paese partecipante per i propri funzionari;

c)

ove sia opportuno, la messa a disposizione dell’infrastruttura e degli strumenti necessari per assicurare un e-learning condiviso in ambito doganale e nella gestione delle attività di formazione.

2.   I paesi partecipanti integrano, ove opportuno, i moduli di apprendimento on line realizzati in comune, di cui al paragrafo 1, lettera a), nei rispettivi programmi di formazione nazionali.

I paesi partecipanti assicurano inoltre che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua, necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità dei programmi di formazione. I paesi partecipanti promuovono la formazione linguistica necessaria ai funzionari per consentire loro di raggiungere un livello di conoscenza linguistica sufficiente ai fini della partecipazione al programma.

Articolo 13

Azioni di monitoraggio

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, decide quali settori specifici della normativa doganale comunitaria possono essere oggetto di monitoraggio.

2.   Il monitoraggio è effettuato da gruppi misti di funzionari doganali degli Stati membri e funzionari della Commissione. Seguendo un approccio tematico o regionale, tali gruppi visitano vari punti del territorio doganale della Comunità nei quali le amministrazioni doganali svolgono le loro funzioni. I gruppi analizzano le pratiche doganali a livello nazionale, individuano eventuali difficoltà di applicazione delle norme e, ove opportuno, formulano proposte di adattamento delle norme e dei metodi di lavoro della Comunità, per migliorare l’efficienza globale delle azioni doganali. Le relazioni dei gruppi sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Partecipazione alle attività del programma

I rappresentanti di organismi internazionali, le amministrazioni di paesi terzi, gli operatori economici e le loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma quando ciò sia utile per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 15

Condivisione delle informazioni

La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, sviluppa la condivisione delle informazioni derivanti dalle attività del programma.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 16

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 323 800 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del Piano finanziario pluriennale, in conformità del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 17

Spese

1.   Le spese necessarie per l’attuazione del programma sono ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   La Comunità si fa carico delle spese seguenti:

a)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento quotidiano dei componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

b)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute da funzionari dei paesi partecipanti per attività di benchmarking, visite di lavoro, seminari e seminari di approfondimento, gruppi di progetto e di indirizzo nonché azioni di formazione e monitoraggio;

c)

i costi relativi all’organizzazione di seminari e seminari di approfondimento;

d)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti esterni e partecipanti di cui all’articolo 14;

e)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti;

f)

i costi relativi alle altre attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), sino ad un ammontare massimo pari al 5 % del costo totale del programma.

3.   I paesi partecipanti si fanno carico delle seguenti spese:

a)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento dei componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

b)

i costi relativi alla formazione iniziale e continua dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

4.   I paesi partecipanti cooperano con la Commissione per assicurare che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria.

La Commissione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (di seguito «il regolamento finanziario»), stabilisce le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

5.   L’allocazione finanziaria del presente programma può riguardare anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni, spese connesse a reti informatiche incentrate sullo scambio di informazioni, assieme a tutte le altre spese per assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del programma.

Articolo 18

Applicabilità del regolamento finanziario

Tutte le sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario concesse in virtù della presente decisione sono soggette alle disposizioni del regolamento finanziario. In particolare, le sovvenzioni sono oggetto di un accordo preventivo scritto con il beneficiario, ai sensi dell’articolo 108 del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, adottate sulla base dello stesso, con la quale il beneficiario dichiara di accettare che la Corte dei conti verifichi l’uso fatto degli stanziamenti concessigli.

Articolo 19

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all’occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti. Le verifiche possono essere effettuate senza preavviso.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 20

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal «comitato Dogana 2013» (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 21

Monitoraggio

Il programma è oggetto di un controllo permanente congiunto da parte dei paesi partecipanti e della Commissione.

Articolo 22

Valutazione intermedia e finale

1.   Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di altre eventuali informazioni pertinenti. Esso viene valutato rispetto agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

La valutazione intermedia esamina i risultati di medio periodo ottenuti nella realizzazione del programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi iniziali del programma. Valuta, inoltre, l’impiego dei fondi e lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma.

La valutazione finale si concentra sull’efficacia e l’efficienza delle attività del programma.

2.   I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione:

a)

prima del 1o aprile 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza, l’efficacia e l’efficienza del programma;

b)

prima del 1o aprile 2014, una relazione di valutazione finale incentrata, tra l’altro, sull’efficacia e sull’efficienza del programma.

3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali altre informazioni pertinenti, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni di valutazione:

a)

prima del 1o agosto 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull’opportunità di proseguire la realizzazione del programma;

b)

prima del 1o agosto 2014, una relazione di valutazione finale.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d’informazione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 23

Abrogazione

La decisione n. 253/2003/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell’ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa decisione fino al loro completamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 78.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella GU) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2007.

(3)  GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.