ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
14 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 650/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 651/2007 della Commissione, dell'8 giugno 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 652/2007 della Commissione, dell'8 giugno 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

9

 

 

Regolamento (CE) n. 654/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/407/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini [notificata con il numero C(2007) 2421]  ( 1 )

26

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

 

2007/408/GAI

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell’Europol

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO (CE) N. 650/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.6.2007   

IT

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L 153/3


REGOLAMENTO (CE) N. 651/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell’applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

(3)

Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato del presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3 di questa tabella.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Indumento leggero da donna, destinato a coprire il corpo fino alla zona pelvica, in stoffa a maglia monocromatica di fibra sintetica (80 % poliammide e 20 % elastine); la stoffa non contiene fili di gomma.

L’indumento è munito di fasce di gomma vulcanizzata larghe 8 mm (voce 4008), fissate tramite cuciture intorno alla scollatura, alle bretelline e alle aperture per le gambe.

L’indumento è provvisto, internamente, di coppe preformate con ferretto, stile reggiseno, e sostegno imbottito; le bretelle sono regolabili e la sgambatura è alta.

(Costume da bagno)

(Cfr. fotografia n. 641) (1)

6112 41 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6112, 6112 41 e 6112 41 90.

Poiché le fasce di gomma vulcanizzata sono fissate all’indumento ma non fanno parte del tessuto con cui esso è confezionato, questo capo di abbigliamento non può essere classificato alla voce 6112 41 10 (costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma).

Tenendo conto dell’aspetto generale, del taglio e delle caratteristiche del tessuto, l’indumento risponde ai criteri di classificazione dei costumi da bagno per donna o ragazza in fibre sintetiche (codice NC 6112 41 90 — altre)

2.

Articolo tessile imbottito composto da due strati di tessuto in cotone (100 %) fissati all’imbottitura tramite cuciture.

Esso presenta le seguenti caratteristiche:

È lungo circa 90 cm, la scollatura è a girocollo. L’articolo è munito anteriormente di un’apertura provvista di chiusura lampo della lunghezza di circa 68 cm e di una fascia elastica al punto della vita. La parte superiore è a giro manica mentre i lati e la base sono completamente chiusi. Il taglio della parte superiore gli conferisce la forma del corpo.

(Sacco per la nanna per bambini)

(Cfr. fotografia n. 640) (1)

6211 42 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 della sezione XI, dalla nota 8 al capitolo 62 nonché dal testo dei codici NC 6211, 6211 42 e 6211 42 90.

Secondo la nota 4 a) del capitolo 62 tale articolo non può essere considerato un indumento per «bébé» dal momento che è destinato a bambini piccoli di statura superiore a 86 cm; pertanto la classificazione alla voce 6209 è esclusa.

Tenendo conto delle note esplicative NC alla voce 6111, che considerano indumenti sia i sacchi a pelo per «bébé» a giro manica sia quelli a manica lunga, anche l’articolo in questione va considerato indumento, concepito in modo analogo ai sacchetti destinati ai «bébé» (il taglio della parte superiore è uguale a quello di un vero e proprio indumento) con l’unica differenza che è di taglia più grande.

A causa del taglio della parte superiore, l’articolo è considerato un indumento della sezione XI e non un articolo da letto o simile. Pertanto, la classificazione alla voce 9404 è esclusa.

Poiché nei capitoli relativi agli indumenti non vi è alcuna voce specifica per questo tipo di articoli, esso deve essere classificato come «altro indumento»

3.

Manufatto per l’arredamento in materiale tessile destinato ad essere utilizzato negli autoveicoli. È disposto sui sedili degli autoveicoli ed è costituito di materiale multistrato, dove lo strato esterno è in tessuto (cotone) e quello interno è di materiale non tessuto, usato come imbottitura.

(Coprisedile)

(Cfr. la fotografia n. 642) (1)

6304 92 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00.

Cfr. le note esplicative SA della voce 6304, che affermano che questa voce comprende manufatti tessili per l’arredamento di autovetture.

L’articolo in questione non è una parte di un sedile di un’automobile ma è un accessorio e quindi, non può essere classificato alla voce 9401.

Inoltre, non essendo possibile assimilarlo ad un oggetto lettereccio o simile, non lo si può classificare alla voce 9404

Image

Image

Image


(1)  Le fotografie hanno un carattere puramente indicativo.


14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/6


REGOLAMENTO (CE) N. 652/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Copia di un telefono cellulare specifico (denominato «mock-up»).

Il prodotto è fabbricato quasi interamente in plastica. Non contiene componenti elettronici.

Le dimensioni, la forma e il peso sono identici alle caratteristiche del modello specifico.

È dotato di pulsanti che riproducono la sensazione di premere veri pulsanti.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

A motivo della sua fabbricazione e del fatto che non presenta le funzioni di un telefono cellulare, il prodotto è escluso dalla voce 8517.

Sebbene sia la copia di uno specifico telefono cellulare (in quanto ad esso somigliante) e sia dotato di pulsanti che riproducono la sensazione di un telefono cellulare reale, il prodotto non presenta alcuna altra caratteristica o proprietà del modello in questione. La sua funzione principale è di dimostrare quale sia l'aspetto di un telefono cellulare specifico. Il prodotto è pertanto escluso dalla voce 9023.

Il prodotto deve essere classificato in base al materiale di cui è composto (plastica).

2.

Materasso autogonfiabile per uso all’aperto, con le dimensioni seguenti: 185 cm (L), 66 cm (P) e 3,8 cm (A).

È costituito da una superficie esterna in tessuto di fibre sintetiche e ricoperto da uno strato interno di plastica. Incorpora un foglio (dello spessore di circa 3,5 cm) di schiuma di poliuretano alveolare.

La superficie esterna dell’articolo aumenta la frizione con altri materiali (ad esempio sacchi a pelo), è durevole e resistente allo sporco, all’umidità e alle perforazioni.

È provvisto di una valvola che consente l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria.

6306 40 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6306 e 6306 40 00.

A causa delle sue caratteristiche oggettive (frizione, resistenza allo sporco, durabilità) e del fatto che è destinato ad un uso all’aperto, il prodotto è un articolo da campeggio.

È escluso dal capitolo 94 perché l’articolo è un materasso gonfiabile [vedi Nota 1 a) del capitolo 94]

Il prodotto deve essere classificato nella sottovoce 6306 40 00 come un articolo da campeggio, essendo un materasso gonfiabile di tessuto.

3.

Nave di tipo «catamarano» progettata e costruita per il trasporto di persone.

Ha una lunghezza di circa 49 metri e una velocità massima di 34 nodi (all’incirca 63 km all’ora). Può trasportare fino a 600 passeggeri.

È progettata e costruita per navigare su fiumi, estuari o acque costiere, è in grado di navigare anche in mare, ma senza passeggeri.

Non è costruita per trasportare passeggeri ad oltre 20 miglia marine (circa 37 km) dalla costa.

8901 10 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8901, 8901 10 e 8901 10 90.

Il catamarano è una nave progettata per il trasporto di passeggeri su fiumi, estuari o acque costiere. Poiché non è costruita per trasportare passeggeri oltre una certa distanza dalla riva, non può essere una nave per il «trasporto di persone» in mare. Di conseguenza il prodotto non può essere considerato una «nave marittima» (cfr. nota complementare 1 al capitolo 89).

4.

Modello (in scala ridotta) che riproduce uno stadio per il gioco del calcio, formato essenzialmente da elementi di plastica fissati su un piedistallo costituito da un pannello di fibre.

Non presenta parti mobili.

9503 00 95

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 9023, in quanto non è progettato per scopi dimostrativi.

Il prodotto non può essere classificato in base alla materia costitutiva, poiché si tratta di un modello in scala ridotta a scopi ricreativi della voce 9503. È possibile che i modelli in questione non siano funzionanti e vadano soltanto esposti o guardati, non essendo necessariamente progettati per essere usati come gioco.


14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/9


REGOLAMENTO (CE) N. 653/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’Agenzia) (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie contiene le disposizioni relative ai certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie. L’articolo 10 della direttiva prevede che per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza. Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, stabiliti dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3), dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (4), di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.

(2)

Gli Stati membri devono assistere le imprese ferroviarie che intendono accedere al mercato e, in particolare, devono fornire loro informazioni e rispondere prontamente alle richieste di certificazione di sicurezza. Per le imprese ferroviarie che assicurano servizi di trasporto internazionale è importante che le procedure siano analoghe nei diversi Stati membri; è pertanto necessario armonizzare le parti comuni dei certificati e pervenire all'elaborazione di un formato comune. A questo fine l’articolo 15 della direttiva 2004/49/CE prevede l’armonizzazione dei certificati di sicurezza. A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 881/2004 l'Agenzia elabora e raccomanda un formato armonizzato per i certificati di sicurezza, compresa una versione elettronica, e un formato armonizzato di domanda di certificato di sicurezza, contenente l'elenco degli elementi essenziali da produrre.

(3)

Conformemente all’articolo 33 della direttiva 2004/49/CE, gli Stati membri provvedono a farne entrare in vigore le disposizioni entro il 30 aprile 2006. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, i certificati di sicurezza verranno rilasciati in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/49/CE. Ciò rende necessario un rapido intervento diretto ad armonizzare l'elaborazione dei certificati di sicurezza in modo che gli Stati membri possano applicare un modulo armonizzato il più presto possibile.

(4)

L’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE prevede che il certificato di sicurezza consti di due parti: una parte che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria che sarà valida in tutta la Comunità (parte A) e una seconda parte che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione (parte B). La domanda di certificato di sicurezza armonizzato e gli orientamenti contenuti nel presente regolamento forniscono delle linee guida alle imprese ferroviarie e alle autorità nazionali in materia di sicurezza sui contenuti delle domande di entrambe le parti del certificato di sicurezza.

(5)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2004/49/CE l’autorità nazionale preposta alla sicurezza notifica all’Agenzia il rilascio dei certificati di sicurezza conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva (parte A dei certificati). Tuttavia l’Agenzia, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2004, conserva una banca dati di tutti i certificati di sicurezza rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE. Tale obbligo impone all’Agenzia di pubblicare le parti A e B dei certificati. Pertanto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2004, gli Stati membri informano l’Agenzia sui certificati di sicurezza, che hanno rilasciato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE, sia per la parte A che per la parte B.

(6)

L'autorità preposta alla sicurezza può informare l'Agenzia sul rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza principalmente in tre modi: utilizzando il sito web dell’Agenzia, inviando per via elettronica il certificato di sicurezza o inviando un facsimile dello stesso. Per agevolare l’uso del formato standard e garantire che venga utilizzata l’ultima versione dei formulari si raccomanda che l’autorità preposta alla sicurezza utilizzi il formato elettronico sul sito web dell’Agenzia o scarichi il file elettronico o i documenti originali reperibili sullo stesso sito web. È vivamente raccomandato l’uso della versione elettronica presente sul web in quanto ciò permette di salvare il documento direttamente nella banca dati dell’Agenzia. È raccomandato anche l’invio di un file elettronico, in quanto ciò permette all’Agenzia di salvare il documento come file codificato, che può essere inviato direttamente alla banca dati di sicurezza dell’Agenzia.

(7)

Ogni certificato di sicurezza rilasciato dagli Stati membri riceve un numero unico; questo numero faciliterà il metodo con il quale il certificato di sicurezza viene registrato nella banca dati pubblica che verrà istituita dall’Agenzia.

(8)

Al fine di evitare inutili oneri finanziari e amministrativi, è necessario chiarire che le imprese ferroviarie che hanno ottenuto un certificato di sicurezza, conformemente alla direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (5), non sono obbligate a chiedere un nuovo certificato di sicurezza fino al 1o gennaio 2011. I certificati di sicurezza esistenti restano validi fintantoché sussistono le condizioni per la loro validità; quando una delle condizioni viene meno (ad esempio, per sopraggiunta scadenza o modifica dell’area geografica), deve essere richiesto un nuovo certificato. Ciò non deve precludere la possibilità per un’impresa ferroviaria già titolare di un certificato rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE, di chiedere un certificato nel nuovo formato armonizzato. La questione è già stata portata all’attenzione della Commissione nell’ambito dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I certificati di sicurezza rilasciati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE (parte A del certificato) utilizzano il formato standard di cui all’allegato I del presente regolamento.

Tale formato viene utilizzato ogniqualvolta viene rilasciata, rinnovata, aggiornata, modificata o revocata la parte A di un certificato.

Articolo 2

I certificati di sicurezza rilasciati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE (parte B del certificato) utilizzano il formato standard di cui all’allegato II del presente regolamento.

Tale formato viene utilizzato ogniqualvolta viene rilasciata, rinnovata, aggiornata, modificata o revocata la parte B di un certificato.

Articolo 3

Le domande di ottenimento della parte A o della parte B dei certificati di sicurezza, presentate a norma degli articoli 10 e 12 della direttiva 2004/49/CE, utilizzano il formato standard di cui all’allegato III del presente regolamento.

Il modulo di domanda viene compilato secondo le linee guida di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Ogni certificato di sicurezza riceve un numero unico, conformemente al protocollo di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

L’autorità preposta alla sicurezza notifica all’Agenzia il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca di tutte le parti A e B dei certificati di sicurezza rilasciati conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

Articolo 6

Tutti i certificati di sicurezza rilasciati in conformità della direttiva 2001/14/CE vengono sostituiti con certificati di sicurezza da rilasciare in conformità alla direttiva 2004/49/CE e al presente regolamento, entro il 1o gennaio 2011.

La modifica, l'aggiornamento o il rinnovo di un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE avviene in conformità del presente regolamento e della direttiva 2004/49/CE.

L’impresa ferroviaria che è già titolare di un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2001/14/CE ha diritto di chiedere un nuovo certificato di sicurezza rilasciato in conformità del presente regolamento e della direttiva 2004/49/CE dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

(4)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

(5)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Modulo di domanda e linee guida

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DOMANDA DI CERTIFICATO DI SICUREZZA

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COPERTINA DEGLI ALLEGATI DEL MODULO DI DOMANDA

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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE

Informazioni da inserire nel modulo di domanda di certificato di sicurezza, parte A e parte B

INTRODUZIONE

Il presente modulo di domanda deve essere utilizzato dalle imprese ferroviarie (in appresso «il richiedente») che chiedono la parte A e/o la parte B di un certificato di sicurezza (articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE). Nel presente documento, salvo indicazione contraria, si fa riferimento agli articoli della direttiva 2004/49/CE.

Un’impresa ferroviaria che chiede uno o entrambi i summenzionati certificati può utilizzare il presente modulo di domanda per inoltrare la propria richiesta all'autorità/organismo preposta alla sicurezza competente per il rilascio. Il suo utilizzo permetterà all’autorità di esaminare la domanda senza ritardi e in ogni caso entro il termine stabilito all’articolo 12, paragrafo 1.

L’impresa ferroviaria richiedente deve completare tutti i campi del modulo e fornire le informazioni pertinenti.

Parti A e B dei certificati di sicurezza

Il presente documento permette ad un’impresa ferroviaria di chiedere, contemporaneamente, la parte A o la parte B, di un certificato di sicurezza o entrambe utilizzando lo stesso modulo; il documento può essere utilizzato per chiedere una parte A e/o una parte B nuova, rinnovata o aggiornata/modificata (come previsto all’articolo 10, paragrafo 5).

È possibile chiedere solo la parte A di un certificato nuovo e, con una seconda domanda, successivamente chiedere per la prima volta la parte B.

Se si chiede solo la parte B, è necessario essere titolare della parte A di un certificato in corso di validità.

Tipo e portata dell’attività ferroviaria

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, un certificato di sicurezza è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. È quindi importante che l’autorità preposta alla sicurezza conosca e che l’impresa ferroviaria stabilisca il «tipo» e la «portata» dell’attività ferroviaria.

«Tipo» e «portata» formano la base per la validità comunitaria della parte A del certificato e forniscono un riferimento per definire «le attività di trasporto ferroviario equivalenti» (articolo 10, paragrafo 3) in tutto il territorio della Comunità.

Il «tipo» di servizio è caratterizzato dal trasporto di passeggeri, inclusi ed esclusi i servizi ad alta velocità, il trasporto di merci, incluso ed escluso il trasporto di merci pericolose, e i servizi di sola manovra.

La «portata» dei servizi e dell’impresa ferroviaria è caratterizzata dal volume di passeggeri/merci e dalla dimensione stimata dell’impresa ferroviaria in termini di dipendenti occupati nel settore ferroviario (micro, piccola, media, grande impresa).

Il «tipo» e la «portata» dei servizi indicati nelle parti B dei certificati, effettuati globalmente dalla stessa impresa ferroviaria in uno o più Stati, devono essere coperti dal «tipo» e dalla «portata» dei servizi delle corrispondenti parti A del certificato.

Tutte le informazioni contenute nei campi dal [2.6] al [2.19] e dal [3.6] al [3.16] sono necessarie per stabilire se i servizi che si intendono operare con il certificato richiesto sono equivalenti o meno alle altre attività di trasporto ferroviario già effettuate dal richiedente con certificati validi di cui era precedentemente titolare.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La pagina 3 del modulo di domanda costituisce un promemoria dei documenti che devono accompagnare ogni domanda. Viene utilizzata come elenco di riferimento sia per il richiedente che per l’organismo/autorità competente per il rilascio e quindi viene utilizzata come copertina degli allegati al modulo di domanda (ogni casella deve essere contrassegnata con una crocetta a seconda dei casi specifici).

Per facilitare la consultazione e l’orientamento, ogni campo del modulo di domanda è stato numerato e spiegato nelle pagine seguenti.

La persona autorizzata ad approvare la richiesta presentata con il modulo di domanda firma, nell’apposito spazio, il documento consegnato all’organismo/autorità preposti alla sicurezza. Il nome della persona che firma deve essere scritto anche per esteso.

SPIEGAZIONI E ISTRUZIONI PER L’USO

1.1.-1.2.

Nome e indirizzo dell’autorità preposta alla sicurezza alla quale viene inviata la domanda. Informazioni aggiornate si possono trovare, inoltre, anche consultando il sito Internet dell’Agenzia ferroviaria europea (www.era.eu.int) o quello dell’autorità preposta alla sicurezza responsabile del rilascio (se pertinente).

2.1.

Questo campo serve per precisare che il modulo di domanda presentato riguarda la parte A di un certificato di sicurezza. In questo caso devono essere fornite informazioni supplementari, selezionando le seguenti caselle da sbarrare, al fine di indicare il tipo e la portata dei servizi dell’impresa ferroviaria.

2.2.

Il richiedente deve contrassegnare questa casella nei seguenti casi:

A)

se chiede per la prima volta un certificato di sicurezza, parte A;

B)

se il precedente certificato, per lo stesso tipo e la stessa portata di servizi, è stato revocato;

C)

in ogni altro caso non previsto dai campi seguenti [2.3] e [2.4].

2.3.

Il certificato di sicurezza è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni (articolo 10, paragrafo 5).

2.4.

Il certificato è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. È quindi necessario chiedere un certificato aggiornato o modificato; inoltre, il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato e l'eventuale assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile (articolo 10, paragrafo 5).

2.5.

Se pertinente, specificare il numero di identificazione UE completo della precedente parte A del certificato in relazione al quale viene presentato il modulo di domanda alla destinataria autorità preposta alla sicurezza, nei campi [1.1] e [1.2].

2.6.-2.7.

Quando la domanda riguarda anche o soltanto i servizi passeggeri, bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, se l’attività include o esclude i servizi ad alta velocità: si può scegliere una sola opzione. Tuttavia, i servizi indicati nell’opzione selezionata [2.6 o 2.7] comprendono inoltre qualsiasi altro tipo di trasporto di passeggeri (ad esempio regionale, breve, media, lunga distanza, ecc.) nonché qualsiasi altro servizio necessario per effettuare i servizi passeggeri oggetto della domanda (manovre, ecc.). Per la definizione di servizi ad alta velocità, si fa riferimento all’allegato I della direttiva 96/48/CE.

2.8.-2.9.

Quando la domanda riguarda i servizi passeggeri [2.6 o 2.7], bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, il volume stimato attuale o programmato, in termini di passeggeri-km all’anno, dei servizi. Si può selezionare una sola opzione. Le categorie considerate sono conformi al regolamento (CE) n. 1192/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.

2.10.-2.11.

Quando la domanda riguarda anche o soltanto i servizi di trasporto merci, bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, se l’attività include o esclude il trasporto di merci pericolose: si può scegliere una sola opzione. Tuttavia, i servizi indicati nell’opzione selezionata [2.10 o 2.11] comprendono anche qualsiasi altro tipo di trasporto di merci non indicato esplicitamente, nonché qualsiasi altro servizio necessario per effettuare i servizi di trasporto merci oggetto della domanda (manovre, ecc.). Per la definizione di merci pericolose, si fa riferimento alla direttiva 96/49/CE e ai relativi allegati.

Gli operatori che effettuano servizi di trasporto ferroviario per esigenze ferroviarie interne sono considerati appartenenti alla categoria del trasporto merci (ad esempio imprese di manutenzione dei binari che trasportano macchinari da lavoro da un sito all’altro o società che gestiscono carrozze per prove e misure).

2.12.-2.13.

Quando la domanda riguarda i servizi di trasporto merci [2.10 o 2.11], bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, il volume stimato attuale o programmato, in termini di tonnellate-km all’anno, dei servizi. Si può selezionare una sola opzione. Le categorie considerate sono conformi al regolamento (CE) n. 1192/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.

2.14.

Se il richiedente intende effettuare solo servizi di manovra senza trasporto di passeggeri o merci, deve selezionare questa casella.

2.15.

Riferendosi ai servizi oggetto della domanda (passeggeri, merci, solo manovra), è necessario specificare la data alla quale si intende iniziare l’attività operativa o, in caso di certificato rinnovato o aggiornato/modificato, la data alla quale il certificato deve avere effetto e sostituire quello precedente.

2.16.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 0 (offrendo solo un posto di lavoro per l’imprenditore) e 9 occupati, è necessario selezionare l’opzione «Microimpresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.17.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 10 e 49 occupati, è necessario selezionare l’opzione «Piccola impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.18.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 50 e 249 occupati, è necessario selezionare l’opzione «Media impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.19.

Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, è di 250 o più occupati, è necessario selezionare l’opzione «Grande impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

3.1.

Questo campo serve per precisare che il modulo di domanda presentato riguarda la parte B del certificato di sicurezza. In questo caso devono essere fornite informazioni supplementari, selezionando le seguenti caselle da sbarrare, al fine di indicare il tipo e la portata dei servizi dell’impresa ferroviaria.

3.2.

Il richiedente deve selezionare questa casella nei seguenti casi:

A)

se chiede per la prima volta un certificato di sicurezza, parte B;

B)

se il precedente certificato, per lo stesso tipo e la stessa portata di servizi, è stato revocato;

C)

in ogni altro caso non previsto dai campi seguenti [3.3] e [3.4].

3.3.

Il certificato di sicurezza è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni (articolo 10, paragrafo 5).

3.4.

Il certificato è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. È quindi necessario chiedere un certificato aggiornato o modificato. Inoltre, il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato e l'eventuale assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile (articolo 10, paragrafo 5).

3.5.

Se pertinente, specificare il Numero di identificazione UE completo della precedente parte B del certificato in relazione al quale viene presentato il modulo di domanda alla autorità preposta alla sicurezza destinataria, nei campi [1.1] e [1.2].

3.6.-3.7.

Idem come [2.6] e [2.7] (cfr. sopra).

3.8.-3.9.

Idem come [2.8] e [2.9] (cfr. sopra).

3.10.-3.11.

Idem come [2.10] e [2.11] (cfr. sopra).

3.12.-3.13.

Idem come [2.12] e [2.13] (cfr. sopra).

3.14.

Idem come [2.14] (cfr. sopra).

3.15.

Idem come [2.15] (cfr. sopra).

3.16.

La parte B del certificato di sicurezza può valere per l'intera rete ferroviaria di uno Stato membro o soltanto per una parte delimitata (articolo 10, paragrafo 1), è quindi necessario specificare chiaramente tutte le linee dove si intende effettuare i vari servizi (passeggeri, merci o solo manovra). La denominazione/nome delle linee sono quelli contenuti nel «Prospetto informativo della rete» (cfr. articolo 3 e allegato I della direttiva 2001/14/CE): le imprese ferroviarie devono fare riferimento alle linee utilizzando questi nomi/denominazioni. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, il richiedente deve accludere degli allegati al modulo di domanda e utilizzare questo campo per le necessarie precisazioni.

3.17.

Queste informazioni devono essere fornite solo se il richiedente chiede la parte B di un certificato nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato ed è già titolare della parte A di un certificato in corso di validità. Il numero di identificazione UE è rilasciato dall’autorità competente sulla base di regole fisse, concernenti la codificazione che sarà resa disponibile attraverso l’Agenzia ferroviaria europea. Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della parte A del certificato assieme alla domanda [8.1]. Se non è ancora disponibile un numero di identificazione UE, scrivere «NON PERTINENTE» nel riquadro.

3.18.

In questo punto bisogna specificare lo Stato che ha rilasciato la parte A del certificato (vale a dire lo Stato al quale appartiene l’autorità competente per il rilascio). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della parte A del certificato assieme alla domanda [8.1].

4.1.

Le informazioni devono essere fornite solo nel caso che il richiedente sia già titolare di una o più parti B del certificato di sicurezza in corso di validità. Il numero di identificazione UE della parte B del(i) certificato(i) già rilasciato(i) deve essere specificato, separandoli eventualmente con «/». Non è necessario che il richiedente alleghi una copia della parte B del(i) certificato(i) alla domanda.

4.2.

Queste informazioni devono essere fornite solo se viene chiesta la parte A e/o la parte B di un certificato, quando l’impresa ferroviaria dispone già di una licenza valida (direttiva del Consiglio 95/18/CE modificata dalla direttiva 2001/13/CE). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della licenza assieme alla domanda [7.2 e 8.2].

NOTA: Un’impresa ferroviaria, rispondente alla definizione della direttiva 2001/14/CE, deve disporre di una licenza in base alla normativa comunitaria applicabile, mentre un’impresa ferroviaria, rispondente alla definizione della direttiva 2004/49/CE, non sempre deve essere titolare di una licenza.

4.3.

Qui bisogna specificare lo Stato che ha rilasciato la licenza (vale a dire lo Stato al quale appartiene l’autorità competente per il rilascio). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della licenza assieme alla domanda [7.2 e 8.2].

5.1.

Se «Denominazione legale» e «Nome dell’impresa ferroviaria» sono diversi, devono essere indicati entrambi.

5.2.-5.8.

Ogni richiedente deve fornire le informazioni necessarie per consentire all’organismo competente per il rilascio di contattare l’impresa ferroviaria (i numeri di telefono devono indicare il centralino, ove possibile, e non la persona competente per la procedura di certificazione; i numeri di telefono e di fax devono includere il prefisso internazionale; l’indirizzo di posta elettronica deve essere quello dell'impresa ferroviaria). Le informazioni per permettere di contattare l’impresa ferroviaria devono indicare l’indirizzo generale evitando riferimenti a persone specifiche in quanto queste informazioni possono essere inserite ai punti da [6.1] a [6.5]. Non è obbligatorio specificare il sito Internet [5.8].

5.9.-5.10.

Se nell’ambito della normativa nazionale sono attribuiti diversi numeri di registrazione all'impresa ferroviaria richiedente, nel modulo vi è la possibilità di inserire sia il numero di partita IVA [5.10] che un secondo numero di registrazione [5.9] (ad esempio il registro di commercio).

5.11.

Se necessario, possono essere aggiunte ulteriori informazioni oltre a quelle esplicitamente richieste.

6.1.-6.5.

Durante tutta la procedura di certificazione, la persona di contatto costituisce l’interfaccia fra l’impresa ferroviaria che presenta la domanda e l’autorità competente per il rilascio. Essa fornisce appoggio, assistenza, informazioni, chiarimenti, se necessario, e costituisce il punto di riferimento per l’organismo di rilascio che si occupa della domanda. I numeri di telefono e di fax devono includere il prefisso internazionale; l’indirizzo di posta elettronica non è obbligatorio.

7.1.

Il documento deve essere presentato quando si chiede la parte A di un certificato di sicurezza (nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato); per «Riassunto del manuale del sistema di gestione della sicurezza (SGS)» si intende un documento che riprende e sottolinea i principali elementi del SGS dell’impresa ferroviaria. Esso deve precisare e fornire informazioni di sostegno e la prova dei diversi processi o norme/regole che la società ha attuato (o sta attuando), riferimenti incrociati o connessi alle voci identificate all’articolo 9 e all’allegato III.

7.2.

Un’impresa ferroviaria, secondo la definizione della direttiva 2001/14/CE, deve essere titolare di una licenza conformemente alla normativa comunitaria pertinente; secondo la definizione della direttiva 2004/49/CE, tuttavia, un’impresa ferroviaria non deve essere necessariamente titolare di una licenza, pertanto essa deve presentare copia di una licenza valida solo quando ciò sia necessario. In caso negativo, selezionare l’opzione «Non pertinente» [7.3 e/o 8.3].

7.3.

Cfr. [7.2].

8.1.

Se nella presente domanda si chiede solo la parte B di un certificato di sicurezza (nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato) senza la parte A, è necessario presentare copia della parte A del certificato in corso di validità.

8.2.

Idem come [7.2] (cfr. sopra).

8.3.

Idem come [7.3] (cfr. sopra).

8.4.

Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/18/CE un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti (ad esempio una garanzia finanziaria), a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti. La prova che un’impresa ferroviaria titolare di una licenza ottempera ai requisiti nazionali in materia di copertura assicurativa o ha adottato disposizioni equivalenti a copertura della responsabilità civile è allegata alla licenza (raccomandazione 2004/358/CE della Commissione). Una copia della copertura assicurativa o finanziaria in materia di responsabilità allegata alla licenza deve essere presentata assieme al modulo di domanda.

8.5.

Il richiedente presenta un elenco, o la documentazione relativa, delle STI o parti delle STI e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di sicurezza e altre norme applicabili al personale, al materiale rotabile e, in generale, ai servizi che si intendono gestire con il certificato richiesto. Deve essere fatto un chiaro riferimento alle procedure e documenti dove le STI sono applicabili e attuate. Al fine di evitare doppioni e ridurre la quantità di informazioni, deve essere presentata solo una documentazione riassuntiva concernente gli elementi che ottemperano alle STI e agli altri requisiti delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

8.6.

Il richiedente presenta un elenco completo delle diverse CATEGORIE DI PERSONALE occupato o assunto a contratto per i servizi che si intende gestire con il certificato richiesto. L’elenco delle CATEGORIE DI PERSONALE deve ottemperare alle norme specifiche di rete e nazionali applicabili.

8.7.

Il richiedente presenta una descrizione o la prova dei processi all’interno del Sistema di gestione della sicurezza che riguardano il PERSONALE, inclusa la prova che essi ottemperano ai requisiti delle norme nazionali e/o delle STI pertinenti e che il personale è stato debitamente certificato.

8.8.

Il richiedente presenta una documentazione completa dei diversi TIPI DI MATERIALE ROTABILE che si intende gestire con il certificato richiesto. I TIPI DI MATERIALE ROTABILE devono ottemperare alle norme specifiche di rete e nazionali che si applicano per la loro categorizzazione.

8.9.

Il richiedente presenta una descrizione o la prova dei processi all’interno del Sistema di gestione della sicurezza che riguardano il MATERIALE ROTABILE, inclusa la prova che essi ottemperano ai requisiti delle norme nazionali e/o delle STI pertinenti e che il materiale rotabile è stato debitamente certificato.

8.10.

Spazio disponibile per specificare gli altri documenti presentati con la domanda. Si prega di indicare numero e tipo, assieme ad una breve descrizione del contenuto del documento.


ALLEGATO IV

Codice per il sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione UE (EIN), per i certificati di sicurezza

Codice del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Numero d’ordine

(4 cifre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad esempio:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Spiegazione della struttura del numero di identificazione UE (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Codice del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Numero d’ordine

(4 cifre)

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

CAMPO 1 —   Codice del paese (2 lettere)

I codici del paese sono quelli ufficialmente pubblicati e aggiornati sul sito Internet «Europa» nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm) e si basano sulla norma ISO 3166 alpha-2.

Stato

Codice

Austria

AT

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Cipro

CY

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francia

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungheria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Lettonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovacchia

SK

Slovenia

SI

Spagna

ES

Svezia

SE

Svizzera

CH

Regno Unito

UK

L’Autorità di sicurezza del tunnel sotto la Manica, attualmente la sola autorità internazionale di sicurezza esistente, viene identificata attraverso il seguente codice a due lettere:

AUTORITÀ DI SICUREZZA INTERNAZIONALE

Codice

Channel Tunnel Safety Authority

CT

CAMPO 2 —   Tipo di documento (numero a 2 cifre)

Due cifre permettono l’identificazione del tipo di documento: la prima cifra indica la classificazione generale del documento, cioè se si tratta di un certificato di sicurezza (numero 1) o di un qualsiasi altro genere di documento (numero diverso da 1); la seconda cifra specifica il sottotipo di documento, cioè se si tratta della parte A (numero 1) o B (numero 2). Per ora, le combinazioni possibili dei numeri riflettono solo due casi di interesse e utilizzo:

 

[1 1] per la parte A dei certificati di sicurezza;

 

[1 2] per la parte B dei certificati di sicurezza.

Il presente sistema di numerazione può essere esteso qualora si rendano necessari ulteriori codici. Quello che segue è l’elenco proposto di possibili combinazioni conosciute di numeri a due cifre in relazione al tipo di documento in questione:

Combinazione numerica per il campo 2

Tipo di documento

Sottotipo di documento

[0 1]

Licenze

Non applicabile al presente regolamento

[0 x]

Licenze

Non applicabile al presente regolamento

[1 1]

Certificato di sicurezza

Parte A

[1 2]

Certificato di sicurezza

Parte B

[1 x]

Certificato di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[2 1]

Autorizzazione di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[2 2]

Autorizzazione di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[2 x]

Autorizzazione di sicurezza

Non applicabile al presente regolamento

[3 x]

Certificati per laboratori per la manutenzione

Non applicabile al presente regolamento

[4 x]

Certificati per organismi notificati

Non applicabile al presente regolamento

[5 x] … [9 x]

Riserva (5 tipi di documenti)

Non applicabile al presente regolamento

CAMPO 3 —   Anno di emissione (numero a 4 cifre)

Questo campo indica l’anno (nel formato specificato yyyy, cioè 4 cifre) nel quale il certificato è stato rilasciato.

CAMPO 4 —   Numero d’ordine

Il numero d’ordine è un numero progressivo che aumenta di un’unità per ogni certificato emesso, indipendentemente che si tratti di un certificato nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato. Anche in caso di revoca di un certificato, il suo numero di riferimento non può essere nuovamente utilizzato.

Ogni anno il numero d’ordine riparte da zero.


14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/25


REGOLAMENTO (CE) N. 654/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 giugno 2007 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini

[notificata con il numero C(2007) 2421]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2003/99/CE gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all’incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la salute pubblica, in altri agenti.

(2)

Nel 2003 un workshop FAO/UIE/OMS sulla valutazione scientifica dell’uso non umano degli antimicrobici e della resistenza antimicrobica ha concluso che esistono prove chiare di effetti avversi sulla salute umana a causa di organismi resistenti derivanti dall’utilizzo non umano di antimicrobici: maggiore frequenza di infezioni e insuccessi delle terapie (in alcuni casi il decesso), nonché una maggiore gravità delle infezioni, documentata ad esempio dalle infezioni umane da Salmonella resistenti al fluorochinolone. Le prove dimostrano che la quantità e il modello di uso non umano degli agenti antimicrobici influenzano la comparsa di batteri resistenti negli animali e nei prodotti alimentari e di conseguenza l’esposizione umana a tali batteri resistenti (workshop congiunta di esperti FAO/UIE/OMS, 2003). Tuttavia, si attira l’attenzione sul fatto che la maggior parte dei problemi di resistenza nella medicina umana è causata dall’uso e dall’abuso umano di agenti antimicrobici per la terapia e la profilassi (Parlamento europeo, ottobre 2006).

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) indica nella sua relazione riassuntiva sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici, resistenza antimicrobica e focolai di origine alimentare nell’Unione europea nel 2005 (2), che una proporzione relativamente alta di isolati di Campylobacter e Salmonella provenienti da animali e prodotti alimentari era resistente agli antimicrobici comunemente utilizzati per trattare malattie umane. Le infezioni di origine alimentare causate da tali batteri resistenti costituiscono un rischio particolare per gli esseri umani vista la possibilità di insuccesso della terapia.

(4)

Durante la riunione del 7 e 8 settembre 2006 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici e il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA hanno adottato un parere riguardante la revisione della relazione riassuntiva sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici, resistenza antimicrobica e focolai di origine alimentare nell’Unione europea nel 2004 (3). Per quanto riguarda i test di resistenza antimicrobica il parere indica l’importanza di fornire informazioni dettagliate sul sierotipo della Salmonella per ogni isolato e di armonizzare i breakpoint applicati per la valutazione e la dichiarazione di resistenza.

(5)

Il 20 febbraio 2007 la task force dell’EFSA per la raccolta di dati sulle zoonosi ha adottato una relazione che include una proposta per un sistema armonizzato di monitoraggio della resistenza antimicrobica della Salmonella nei polli (Gallus gallus), nei tacchini e nei suini, nonché di Campylobacter jejuni e C. coli nei polli da carne (4). La relazione contiene raccomandazioni per un sistema armonizzato di monitoraggio e per una metodologia armonizzata per i test di sensibilità antimicrobica.

(6)

Visto il rischio crescente di resistenza antimicrobica per la salute pubblica e le prove che l’uso di antibiotici influenza tale rischio, informazioni comparabili vanno raccolte da tutti gli Stati membri sull’incidenza della resistenza antimicrobica negli agenti zoonotici negli animali mediante l’applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/99/CE. Tale applicazione andrebbe basata sulla proposta della task force dell’EFSA, ma non pregiudica ulteriori regole di attuazione in futuro.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce regole dettagliate per il monitoraggio della resistenza antimicrobica da effettuare negli Stati membri in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 e dell’allegato II, lettera B, della direttiva 2003/99/CE. Il suo campo di applicazione comprende la Salmonella spp. nei polli (Gallus gallus), nei tacchini e nei suini da macello, fatto salvo il monitoraggio supplementare della resistenza antimicrobica conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.

Articolo 2

Raccolta e analisi degli isolati

La raccolta di isolati di Salmonella spp. di cui all’articolo 1 e la relativa analisi vanno eseguite dall’autorità competente oppure sotto la sua sorveglianza, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato.

Articolo 3

Riservatezza dei dati

I risultati e i dati nazionali aggregati sono pubblicati salvaguardando la riservatezza.

Articolo 4

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  The EFSA Journal (2006) 94.

(3)  The EFSA Journal (2006) 403, pagg. 1-62.

(4)  The EFSA Journal (2007) 96, pagg. 1-46.


ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 2

1.   Origine degli isolati

Gli isolati di Salmonella raccolti mediante i programmi di controllo e monitoraggio, istituiti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e/o delle decisioni 2006/662/CE (2) e 2006/668/CE della Commissione (3) sono raccolti allo scopo di monitorare la resistenza antimicrobica conformemente alla tabella 1.

Tabella 1:

Anni in cui taluni agenti zoonotici isolati dalle popolazioni animali indicate vanno selezionati per i test di resistenza antimicrobica

Anno

Tutti i sierotipi di Salmonella

Galline ovaiole

Polli da carne

Tacchini

Suini da macello

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Nel monitoraggio è incluso un massimo di un isolato per sierotipo di Salmonella dalla stessa unità epidemiologica per anno. L’unità epidemiologia per le galline ovaiole, i polli da carne e i tacchini è costituito dal branco. Per i suini l’unità epidemiologica è costituita dall’azienda.

2.   Numero di isolati da esaminare

Il numero di isolati di Salmonella da includere nel monitoraggio della resistenza antimicrobica per Stato membro all’anno è di 170 per ogni popolazione di studio (vale a dire galline ovaiole, polli da carne, tacchini e suini da macello).

Negli Stati membri in cui, in un qualsiasi anno, è disponibile dai programmi di monitoraggio o di controllo un numero di isolati più basso rispetto alla dimensione prefissata del campione, tutti questi isolati vanno inclusi nel monitoraggio della resistenza antimicrobica.

Negli Stati membri in cui è disponibile un numero di isolati più elevato, devono essere inclusi tutti gli isolati oppure un campione rappresentativo casuale pari o superiore alla dimensione prefissata del campione.

3.   Test di sensibilità antimicrobica

Gli Stati membri devono testare almeno gli antimicrobici di cui alla tabella 2, utilizzando i breakpoint indicati e una gamma di concentrazione appropriata per determinare la sensibilità della Salmonella.

I metodi di diluizione sono applicati conformemente ai metodi descritti dall’European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) e dal Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), accettati quali metodo di riferimento internazionale (norma ISO 20776-1:2006). Si raccomanda di eseguire la fagotipizzazione degli isolati selezionati di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

4.   Raccolta dei dati e relazioni

Conformemente all’articolo 9 della direttiva 2003/99/CE, i risultati del monitoraggio della resistenza antimicrobica vanno valutati e trasmessi nella relazione annuale sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici.

Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE vanno comunicate le informazioni seguenti per la Salmonella nelle galline ovaiole, nei polli da carne, nei tacchini e nei suini:

origine degli isolati, ovvero studio di riferimento, programma di controllo, sorveglianza passiva;

numero di isolati sottoposti al test di sensibilità;

numero di isolati che risultano resistenti per antimicrobico; e

numero di isolati completamente sensibili e numero di isolati resistenti agli antimicrobici 1, 2, 3, 4 e > 4 di cui alla tabella 2.

Tabella 2:

Antimicrobici minimi da includere per la Salmonella e valori di breakpoint da utilizzare per determinare la sensibilità

 

Antimicrobico

Valore di breakpoint (mg/L) R >

Salmonella

Cefotaxime

0,5

Acido nalidixico

16

Ciprofloxacina

0,06

Ampicillina

4

Tetraciclina

8

Cloramfenicolo

16

Gentamicina

2

Streptomicina

32

Trimethoprim

2

Sulfonamidi

256


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 272 del 3.10.2006, pag. 22.

(3)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 51.

(4)  Isolati da campioni raccolti nel 2007 e conservati conformemente alle disposizioni della decisione 2006/662/CE.

(5)  Isolati da campioni raccolti nel 2007 e conservati conformemente alle disposizioni della decisione 2006/668//CE.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

sull’adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell’Europol

(2007/408/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol (1) (in seguito denominato «lo Statuto»), in particolare l’articolo 44,

vista l’iniziativa della Repubblica di Finlandia (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

vista la revisione del livello della retribuzione degli agenti dell’Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell’Europol,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della revisione della retribuzione degli agenti dell’Europol, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.

(2)

Il periodo di revisione dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 giustifica un aumento dell’1,5 % delle retribuzioni per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(3)

Spetta al Consiglio, il quale delibera all’unanimità, adeguare le retribuzioni di base e le indennità del personale dell’Europol in base alla revisione,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

a decorrere dal 1o luglio 2006:

a)

all’articolo 45 la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla seguente:

 

«1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68»

b)

all’articolo 59, paragrafo 3, l’importo «1 004,36 EUR» è sostituito con «1 019,43 EUR»;

c)

all’articolo 59, paragrafo 3, l’importo «2 008,72 EUR» è sostituito con: «2 038,85 EUR»;

d)

all’articolo 60, paragrafo 1, l’importo «267,84 EUR» è sostituito con: «271,86 EUR»;

e)

nell’appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, l’importo «280,00 EUR» è sostituito con: «284,20 EUR»;

f)

nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l’importo «12 174,06 EUR» è sostituito con: «12 356,67 EUR»;

g)

nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l’importo «2 739,17 EUR» è sostituito con: «2 780,26 EUR»;

h)

nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 2, l’importo «16 434,98 EUR» è sostituito con: «16 681,50 EUR»;

i)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «1 217,41 EUR» è sostituito con: «1 235,67 EUR»;

j)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «913,07 EUR» è sostituito con: «926,77 EUR»;

k)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «608,70 EUR» è sostituito con: «617,83 EUR»;

l)

nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «486,96 EUR» è sostituito con: «494,26 EUR»;

m)

nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «1 718,01 EUR» è sostituito con: «1 743,78 EUR»;

n)

nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «2 290,68 EUR» è sostituito con: «2 325,04 EUR»;

o)

nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «2 863,34 EUR» è sostituito con: «2 906,29 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall’atto del 29 novembre 2006 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 66).

(2)  GU C 41 del 24.2.2007, pag. 3.

(3)  Parere espresso l’11 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).