ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 151

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
13 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

1

 

 

Regolamento (CE) n. 644/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

17

 

*

Regolamento (CE) n. 645/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che fissa il quantitativo complementare definitivo di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007

19

 

*

Regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 ( 1 )

21

 

*

Regolamento (CE) n. 647/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 )

26

 

*

Regolamento (CE) n. 648/2007 della Commissione, dell’11 giugno 2007, relativo al divieto di pesca del granatiere nelle zone CIEM Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Spagna

28

 

*

Regolamento (CE) n. 649/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona CIEM VI per le navi battenti bandiera della Spagna

30

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/401/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2007, recante nomina di un supplente belga del Comitato delle regioni

32

 

 

Commissione

 

 

2007/402/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006, relativa all’aiuto di Stato C 6/2006 (ex N 417/2005) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore della Volkswerft Stralsund [notificata con il numero C(2006) 5790]  ( 1 )

33

 

 

2007/403/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets) [notificata con il numero C(2006) 6764]  ( 1 )

41

 

 

2007/404/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 giugno 2007, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva novaluron [notificata con il numero C(2007) 2454]  ( 1 )

45

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/405/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2007, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

46

 

*

Azione comune 2007/406/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2007, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


REGOLAMENTO (CE) N. 643/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2).

(2)

Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (3).

(3)

Nella riunione annuale del novembre 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano di ricostituzione quindicennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 41/2007 sono fissate, in via provvisoria, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per il tonno rosso, in attesa di un accordo sulla ripartizione definitiva di tale stock in conformità della convenzione ICCAT.

(5)

Le misure previste dal piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione.

Per contribuire alla conservazione del tonno rosso è necessario che misure speciali siano attuate a partire dal 2007, in attesa dell’adozione di un regolamento del Consiglio recante attuazione di misure pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso.

(6)

Poiché la pesca del tonno rosso da parte delle navi comunitarie ha avuto inizio nel febbraio 2007, è stato necessario che le relative misure di gestione e di controllo approvate dall’ICCAT siano applicate a decorrere dal febbraio 2007, e non dal 13 giugno 2007 come previsto nella raccomandazione 2006[05] dell’ICCAT, al fine di garantire il rispetto del piano di ricostituzione del tonno rosso.

(7)

Le misure adottate ai sensi del presente regolamento, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente capo:

«CAPO X bis

MISURE SPECIALI PER IL TONNO ROSSO NELL’ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO

SEZIONE 1

Misure di gestione

Articolo 80 bis

Campo d’applicazione

Il presente capo stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di misure speciali per il tonno rosso (thunnus thynnus) raccomandate dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Esso si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Articolo 80 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

a)

“PCC”: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

b)

“peschereccio”: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

c)

“operazione di pesca congiunta”: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;

d)

“attività di trasferimento”: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:

i)

dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;

ii)

da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;

e)

“tonnara”: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;

f)

“ingabbiamento”: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso senza che questo sia salpato a bordo;

g)

“ingrasso”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente 2-6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;

h)

“allevamento”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;

i)

“trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto;

j)

“nave officina”: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

k)

“pesca sportiva”: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

l)

“pesca ricreativa”: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

m)

“compito II”: il compito II quale definito dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel “Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico” (terza edizione, ICCAT, 1990).

Articolo 80 quater

Contingente

1.   Ciascuno Stato membro può assegnare il contingente nazionale di tonno rosso alle proprie navi e tonnare autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.

2.   La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione

Articolo 80 quinquies

Operazioni di pesca congiunta

1.   Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati.

2.   All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull’identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture.

3.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 80 sexies

Periodi di divieto della pesca

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007 (4):

a)

la pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2007, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N;

b)

la pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2007;

c)

la pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008;

d)

la pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008.

Articolo 80 septies

Utilizzo di aeromobili

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007, è vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione.

Articolo 80 octies

Taglia minima

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 8 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 80 decies, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:

a)

tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;

b)

tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d’allevamento.

3.   Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nella parte I dell’allegato XVI bis.

Articolo 80 nonies

Piano di campionamento per il tonno rosso

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 520/2007, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati.

2.   Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall’ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II.

3.   Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.

4.   Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati sono trasmessi all’ICCAT entro il 31 maggio 2008 per i campionamenti effettuati nel 2007.

Articolo 80 decies

Catture accessorie

1.   Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l’8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg.

2.   La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture accessorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale.

3.   Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.

4.   L’articolo 80 quindecies e l’articolo 80 septdecies, paragrafo 3, si applicano agli sbarchi di catture accessorie di tonno rosso.

Articolo 80 undecies

Pesca ricreativa

1.   Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per bordata di pesca.

2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.

3.   Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e li trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame.

Articolo 80 duodecies

Pesca sportiva

1.   Ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti volti a regolamentare la pesca sportiva, in particolare mediante autorizzazioni di pesca.

2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi.

3.   Ciascuno Stato membro registra i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e li trasmette alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame.

SEZIONE 3

Misure di controllo

Articolo 80 terdecies

Registro delle navi autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso

1.   Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la sua bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale.

2.   La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007 affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3.   I pescherecci comunitari interessati dal presente articolo, non figuranti nel registro ICCAT, non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo.

4.   L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.

Articolo 80 quaterdecies

Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

1.   Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell’elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro.

2.   La Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007, affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3.   Le tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT non possono pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo.

4.   L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.

Articolo 80 quindecies

Porti designati

1.   Alle navi di cui all’articolo 80 terdecies è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.   Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

3.   Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Articolo 80 sexdecies

Trasbordo

1.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità della raccomandazione 2005[06] dell’ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari, nella sua versione modificata.

2.   Prima dell’entrata in porto il comandante della nave ricevente (nave da pesca o nave officina) o un suo rappresentante trasmette alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alle zone geografiche in cui le catture di tonno rosso da trasbordare sono state effettuate;

d)

nome della nave da pesca che consegna il tonno rosso e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso,

e)

nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

f)

quantitativo (t) di tonno rosso da trasbordare.

3.   Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.

4.   Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:

a)

quantitativi di tonno rosso da trasbordare;

b)

data e porto di trasbordo;

c)

nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

d)

zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

5.   All’arrivo della nave, l’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo procede all’ispezione della nave ricevente e ne esamina il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo.

6.   Entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo l’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo trasmette all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo.

7.   Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro quindici giorni dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell’allegato XVI bis, parte III.

Articolo 80 septdecies

Disposizioni in materia di registrazione

1.   Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario di cui all’articolo 80 terdecies annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato XVI bis, parte II.

2.   Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies impegnata in operazioni di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari:

a)

se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie:

la data e l’ora delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,

la posizione (longitudine/latitudine) delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,

il quantitativo di catture di tonno rosso salpate a bordo o trasferite in gabbie,

il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

b)

per le navi impegnate in un’operazione di pesca congiunta ma non coinvolte nel trasferimento di pescato:

la data e l’ora dell’operazione di pesca congiunta,

la posizione (longitudine/latitudine) dell’operazione di pesca congiunta,

dichiarazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie da tale nave,

il nome e l’indicativo/gli indicativi internazionale/i di chiamata della nave/delle navi da pesca.

3.   Se una nave da pesca impegnata in un’operazione di pesca congiunta dichiara il quantitativo di tonno rosso catturato dal proprio attrezzo da pesca, il comandante precisa per quale peschereccio o pescherecci e a quali contingenti dello Stato o degli Stati di bandiera è imputata ciascuna cattura.

4.   In deroga al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

5.   In caso di sbarco in un porto designato di uno Stato membro, entro quarantotto ore dalla conclusione dello sbarco l’autorità competente dello Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera trasmette un rapporto di sbarco all’autorità di bandiera della nave.

Articolo 80 octiesdecies

Controllo in porto o nell’allevamento

1.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto.

2.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione.

3.   Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda di ingrasso o di allevamento.

Articolo 80 novodecies

Dichiarazioni di cattura

1.   Il comandante di una nave da pesca di cui all’articolo 80 terdecies trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di tonno rosso prelevati dalla sua nave, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).

2.   La dichiarazione è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nell’Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo o dopo l’inizio della bordata di pesca. In caso di operazioni di pesca congiunta il comandante della nave da pesca precisa per quale peschereccio o pescherecci ciascuna cattura è imputata al contingente dello Stato o degli Stati di bandiera.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il comandante di una nave da pesca trasmette ogni cinque giorni le dichiarazioni indicanti i quantitativi di tonno rosso catturati, comprese le dichiarazioni di cattura zero.

4.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT per via elettronica o con altri mezzi.

5.   Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera.

Articolo 80 vicies

Controllo incrociato

1.   Gli Stati membri verificano, in particolare mediante i dati SCP (sistema di controllo dei pescherecci via satellite), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura.

2.   Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.

Articolo 80 unvicies

Operazioni di ingabbiamento

1.   Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.

2.   Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda.

3.   Prima di ogni operazione di trasferimento l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti tale bandiera.

Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture chiede all’autorità competente dello Stato membro dell’azienda di ingrasso o di allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che:

a)

la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente individuale sufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento; o

b)

il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; o

c)

la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

4.   Entro quindici giorni dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, il comandante di un peschereccio comunitario compila la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell’allegato XVI bis, parte III, e la trasmette allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera. La dichiarazione di trasferimento accompagna il pesce oggetto del trasferimento durante il trasporto verso la gabbia.

Articolo 80 duovicies

Attività delle tonnare

1.   Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse con relativa dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova, per via elettronica o con altri mezzi, entro quarantotto ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca.

2.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

Articolo 80 tervicies

Programma di osservazione

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m formino oggetto di un programma di osservazione che verta almeno:

a)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con reti a circuizione. Nel caso di operazioni di pesca congiunta deve essere garantita la presenza di un osservatore per l’intera durata dell’operazione di pesca;

b)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci da traino pelagici;

c)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con palangari;

d)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con lenze a canna;

e)

sul 100 % delle tonnare durante la raccolta.

L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

verifica la conformità della nave al presente capo;

b)

registra l’attività di pesca e riferisce al riguardo;

c)

osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

d)

avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell’ICCAT.

L’osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II definito dall’ICCAT, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

2.   Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l’intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall’azienda.

L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

osserva l’attività dell’allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001;

b)

convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all’articolo 80 unvicies;

c)

svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

Articolo 80 quatervicies

Finanziamento

Le misure speciali per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sono ammissibili ai sensi dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5).

Articolo 80 quinvicies

Misure di mercato

1.   Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente capo.

2.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (thunnus thynnus) dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

3.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso.

Articolo 80 sexvicies

Coefficienti di conversione

Per il calcolo del peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato si applicano i coefficienti di conversione adottati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

Articolo 80 septvicies

Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT

1.   È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall’ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975). Il testo del programma è riportato nell’allegato XVI bis, parte IV.

2.   Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori incaricati dello svolgimento di ispezioni in mare.

3.   La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare al programma ispettori comunitari.

4.   La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

5.   Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell’anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma per il 2007 e lo trasmette al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri».

2)

l’allegato I D è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato XVI bis.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

(3)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

(4)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

(5)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nell’allegato I D del regolamento (CE) n. 41/2007, la voce relativa al tonno rosso nella zona dell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e del Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

Specie

:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona

:

Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo

BFT/AE045W

«Cipro

154,68

 

Grecia

287,23

 

Spagna

5 568,21

 

Francia

5 493,65

 

Italia

4 336,31

 

Malta

355,59

 

Portogallo

523,88

 

Tutti gli Stati membri

60 (1)

 

CE

16 779,55

 

TAC

29 500

 


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.»


ALLEGATO II

Nel regolamento (CE) n. 41/2007 è inserito il seguente allegato:

«ALLEGATO XVI bis

Piano di ricostituzione dell’ICCAT per il tonno rosso

Parte I

Condizioni specifiche per l’esercizio della pesca nell’Atlantico orientale da parte di tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici

1.

Ciascuno Stato membro limita il numero massimo delle proprie tonniere con lenze a canna o imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso al numero di imbarcazioni che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006.

2.

Ciascuno Stato membro limita il numero massimo dei propri pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria.

3.

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di navi da pesca stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.

4.

a)

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi di cui ai paragrafi 1 e 2 cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale siano comprese in un elenco contenente il loro nome e il numero di registro della flotta comunitaria (CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (1).

b)

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui alla lettera a) e tutte le successive modifiche.

c)

Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 4, lettera a), sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell’ICCAT.

5.

Non oltre il 10 % del contingente comunitario di tonno rosso è ripartito tra le navi autorizzate di cui ai punti 1 e 2, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di taglia non inferiore a 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m.

6.

Non oltre il 2 % del contingente comunitario di tonno rosso può essere ripartito tra le imbarcazioni della Comunità adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco.

7.

a)

Alle navi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale.

b)

Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

c)

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 1o luglio 2007. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

8.

In deroga al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui ai paragrafi 1 e 2 o il suo rappresentante devono notificare all’autorità competente dello Stato membro (compresa l’autorità competente del loro Stato di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

9.

Ciascuno Stato membro attua un regime di dichiarazione delle catture che consenta di controllare in modo efficace l’utilizzo del contingente delle singole navi.

10.

Le catture di tonno rosso possono essere poste in vendita al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un’adeguata marcatura o etichettatura in cui siano indicati:

a)

le specie e gli attrezzi da pesca utilizzati;

b)

la zona e la data di cattura.

11.

A partire dal 1o luglio 2007 gli Stati membri le cui tonniere con lenze a canna sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

a)

un marchio deve essere apposto sulla coda di ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico;

b)

ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno.

Parte II

Specifiche per i giornali di bordo

Specifiche minime per i giornali di bordo

1.

Il giornale di bordo è composto da fogli numerati.

2.

Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) e prima dell’entrata in porto.

3.

Il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare.

4.

Una copia dei fogli deve essere acclusa al giornale di bordo.

5.

Deve essere conservato a bordo il giornale relativo all’ultimo anno di attività.

Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo

1.

Nome e indirizzo del comandante.

2.

Date e porti di partenza, date e porti di arrivo.

3.

Nome della nave, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti.

4.

Attrezzo da pesca:

a)

tipo e codice FAO;

b)

dimensioni (lunghezza, dimensione di maglia, numero di ami, ecc.).

5.

Operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l’indicazione dei seguenti elementi:

a)

attività (pesca, trattamento con vapore, ecc.);

b)

posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

c)

registrazione delle catture.

6.

Identificazione delle specie:

a)

mediante codice FAO;

b)

peso arrotondato in kg per giorno.

7.

Firma del comandante.

8.

Firma dell’osservatore (ove del caso).

9.

Modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo.

10.

Nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento

1.

Date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento.

2.

Prodotti:

a)

presentazione;

b)

numero di pesci o di casse e quantitativo in kg.

3.

Firma del comandante o dell’agente della nave.

Parte III

Dichiarazione ICCAT di trasferimento/trasbordo

Image

Per i trasferimenti di pesci vivi indicare il numero di unità e il peso vivo

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Obblighi in caso di trasferimento/trasbordo:

1.

l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere consegnato alla nave ricevente (rimorchiatore, nave officina o nave da trasporto);

2.

la copia della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservata dal peschereccio che ha effettuato le catture;

3.

ulteriori trasferimenti o trasbordi devono essere autorizzati dalla PC che ha autorizzato la nave ad operare;

4.

l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino all’allevamento o al luogo di sbarco;

5.

l’operazione di trasferimento o di trasbordo deve essere registrata nel giornale di bordo di tutte le navi che vi prendono parte.

Parte IV

Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT

In occasione della quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, la Commissione ICCAT ha concordato quanto segue:

Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

1.

I controlli sono effettuati da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione.

2.

Le navi aventi a bordo un ispettore espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, sono notificati alla Commissione ICCAT non appena possibile.

3.

Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera in conformità di un modello approvato dalla Commissione ICCAT, in cui si dichiara che è competente per agire nell’ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione ICCAT.

4.

Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 9, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale si ferma non appena le sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante (2) della nave consente all’ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all’ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l’ispettore ritenga necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l’ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

5.

Al momento dell’imbarco l’ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 3. L’ispezione è realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all’esame l’ispettore può chiedere l’assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell’ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni l’ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione ICCAT, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze.

6.

L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un’opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni.

7.

L’ispettore svolge le sue mansioni nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

8.

I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente ad attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati sulla base del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni.

9.

i)

Entro il 1o marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell’anno successivo; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

ii)

Le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi, che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l’attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

10.

i)

Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione.

ii)

Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l’uso sul ponte.

11.

L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto.

12)

L’ispettore può fotografare l’attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e i duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

13.

Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione ICCAT, l’ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata. (Relazione biennale 1974-75, parte II).

Osservazioni

Si è convenuto di lasciare in sospeso la data di entrata in vigore del programma internazionale di ispezione fino a diversa decisione della Commissione ICCAT.

Guidone ICCAT:

Image»

.

(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(2)  Il comandante è rappresentato dalla persona responsabile della nave.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/17


REGOLAMENTO (CE) N. 644/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

68,4

TR

97,2

ZZ

82,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,4

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

103,8

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

58,9

ZA

52,7

ZZ

55,8

0808 10 80

AR

86,2

BR

78,5

CA

102,0

CL

85,2

CN

70,4

NZ

109,9

US

106,0

UY

55,1

ZA

101,2

ZZ

88,3

0809 10 00

IL

196,3

TR

188,6

ZZ

192,5

0809 20 95

TR

377,6

US

311,6

ZZ

344,6

0809 40 05

CL

136,2

ZZ

136,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.6.2007   

IT

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L 151/19


REGOLAMENTO (CE) N. 645/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

che fissa il quantitativo complementare definitivo di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l’applicazione di dazi all’importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

(2)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il bilancio indica la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio destinato alla raffinazione di 334 025 tonnellate in equivalente zucchero bianco per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. Questo quantitativo complementare include una stima delle domande di titoli d’importazione degli ultimi mesi della campagna 2006/2007, relative alle importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1249/2006 della Commissione, del 18 agosto 2006, recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007 (4), e il regolamento (CE) n. 92/2007 della Commissione, del 30 gennaio 2007, che fissa un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 (5), hanno già fissato quantitativi complementari rispettivamente di 82 500 e 120 000 tonnellate. È pertanto opportuno fissare il quantitativo definitivo di zucchero complementare a 131 525 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

(5)

L’approvvigionamento adeguato delle raffinerie può essere garantito solo se gli accordi di esportazione tradizionali fra i paesi beneficiari vengono rispettati. È dunque necessario effettuare una ripartizione fra i paesi o gruppi di paesi beneficiari. Per l’India è aperto un quantitativo di 6 000 tonnellate, che porta il quantitativo totale attribuito a questo paese per la campagna di commercializzazione 2006/2007 a 22 000 tonnellate — quantitativo considerato economicamente redditizio. Per quanto concerne il fabbisogno residuo è opportuno fissare un quantitativo globale per gli Stati ACP, che si sono impegnati collettivamente ad attuare fra loro le procedure di assegnazione dei quantitativi per garantire l’approvvigionamento adeguato delle raffinerie.

(6)

Prima dell’importazione di questo zucchero complementare, le raffinerie devono fissare le modalità di approvvigionamento e spedizione con i paesi beneficiari e gli operatori economici. Per consentire loro di preparare le proprie domande di titoli d’importazione entro i termini stabiliti, è opportuno prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento a partire dalla sua data di pubblicazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In aggiunta ai quantitativi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1249/2006 e (CE) n. 92/2007, un quantitativo definitivo di 131 525 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco è fissato per la campagna di commercializzazione 2006/2007:

a)

125 525 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India;

b)

6 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.

(4)  GU L 227 del 19.8.2006, pag. 22.

(5)  GU L 22 del 31.1.2007, pag. 10.


13.6.2007   

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L 151/21


REGOLAMENTO (CE) N. 646/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 1 e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la diffusione e il pericolo per la salute pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario per la riduzione della diffusione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei polli da carne a livello della produzione primaria. Tale riduzione è importante in vista delle misure severe che saranno applicate alla carne fresca proveniente da branchi di polli da carne a norma di tale regolamento a decorrere dal 12 dicembre 2010. In particolare, la carne fresca di pollame, inclusa la carne dei polli da carne, può essere immessa nel mercato per il consumo umano solo a condizione che non vi sia traccia di salmonella in 25 grammi di carne.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo comunitario deve comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la riduzione minima in percentuale del numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche stabilita la definizione, se del caso, dei sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

(4)

Per fissare l’obiettivo comunitario sono stati raccolti dati comparabili sulla diffusione dei sierotipi di salmonella in questione nei polli da carne negli Stati membri, conformemente alla decisione 2005/636/CE della Commissione, relativa a un’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella nei branchi di polli da carne (2).

(5)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che, per un periodo di transizione di tre anni, l’obiettivo comunitario relativo ai polli da carne riguardi solo la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium. In seguito potranno essere presi in considerazione altri sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

(6)

Al fine di verificare i progressi verso la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario prevedere nel presente regolamento un campionamento ripetuto dei branchi di polli da carne.

(7)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003 è stata consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla fissazione dell’obiettivo comunitario per i polli da carne. In particolare, il 28 marzo 2007 la task force dell’EFSA sulla raccolta di dati riguardanti le zoonosi ha adottato la relazione riguardante l’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari da carne di Gallus gallus nell’UE, 2005-2006, parte A: Stime sulla diffusione della salmonella  (3).

(8)

Il regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione, del 12 luglio 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella (4) è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame (5). Ai fini della chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1091/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo comunitario

1.   L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 riguardante la riduzione della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne («obiettivo comunitario»), è quello di ridurre all'1 % o meno la percentuale massima dei branchi di polli da carne che rimangono positivi per la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium entro il 31 dicembre 2011.

2.   Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito nell’allegato.

3.   La Commissione potrà riesaminare il programma di test di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta nel 2009, il primo anno dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1091/2005

Il regolamento (CE) n. 1091/2005 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1177/2006.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, si applica a decorrere dal 1o luglio 2007 e l’articolo 1, paragrafo 2 a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 228 del 3.9.2005, pag. 14.

(3)  The EFSA Journal (2007) 98, pagg. 1-85.

(4)  GU L 182 del 13.7.2005, pag. 3.

(5)  GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.


ALLEGATO

Programma di test necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2

1.   Frequenza e tipologia dei campionamenti

a)

Il campionamento riguarda tutti i branchi di polli da carne che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2160/2003

b)

I branchi di polli da carne sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare e ad opera dell’autorità competente.

Il campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare deve conformarsi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e va effettuato almeno tre settimane prima che i volatili siano trasferiti al macello.

Il campionamento ad opera dell’autorità competente riguarda il 10 % delle aziende agricole con oltre 5 000 capi e deve includere ogni anno almeno un branco di polli da carne. Il campionamento è effettuato in base ai rischi ogniqualvolta l’autorità competente lo ritenga necessario.

Un campionamento effettuato dall’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare.

c)

Tuttavia, in deroga alla lettera a), nelle aziende agricole con diversi branchi l’autorità competente può decidere di effettuare un campionamento di almeno un branco di polli da carne per ciclo se:

i)

viene utilizzato un sistema «all in/all out»;

ii)

la stessa gestione si applica a tutti i branchi;

iii)

l’approvvigionamento di mangime e acqua è comune a tutti i branchi;

iv)

in un anno e per almeno sei cicli i test per la Salmonella spp. sono effettuati in base al sistema di monitoraggio di cui alla lettera b) per tutti i branchi nell’azienda agricola e il campionamento di tutti i branchi di almeno un ciclo è effettuato dall'autorità competente; e

v)

tutti i risultati dei test di individuazione della Salmonella enteritidis o della Salmonella typhimurium sono negativi.

2.   Protocollo di campionamento

Vanno prelevati almeno due paia di tamponi da stivale/calza. Per i polli da carne in allevamenti di tipo estensivo i campioni vanno prelevati esclusivamente all’interno del capannone. Tutti i tamponi da stivale/calza vanno raggruppati in un unico campione.

Nei branchi con meno di 100 polli da carne nei quali non è possibile ricorrere a tamponi da stivale/calza a causa della non accessibilità dei capannoni, questi possono essere sostituiti da campioni prelevati a mano, applicando i tamponi da stivale o da calza a guanti e strofinandoli sulle superfici contaminate con feci fresche oppure, nel caso in cui questo non sia fattibile, facendo ricorso ad altre tecniche di campionamento.

Prima di indossarli, inumidire la superficie dei tamponi da stivale/calza utilizzando diluente a massimo recupero (MRD: 0,8 % cloruro di sodio, 0,1 % peptone in acqua deionizzata sterile) o acqua sterile o qualsiasi altro diluente approvato dal laboratorio nazionale di riferimento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2160/2003. È vietato utilizzare l'acqua dell’azienda agricola contenente sostanze antimicrobiche o altri disinfettanti. È raccomandato inumidire i tamponi da stivale versando il liquido all’interno prima di indossarli. Alternativamente, prima dell’utilizzazione, i tamponi da stivale o da calza possono essere trattati in autoclave con diluente, negli appositi contenitori. I diluenti si possono applicare anche dopo che gli stivali sono stati indossati utilizzando uno spray o vaporizzatore.

Si deve garantire che tutte le sezioni del capannone siano rappresentate in modo proporzionale nel campione. Ogni paia deve coprire circa il 50 % dell’area del capannone.

Dopo il campionamento i tamponi da stivale/calza vanno rimossi attentamente in modo da non staccare il materiale aderente. I tamponi da stivale possono essere rivoltati per conservare il materiale e vanno inseriti in un sacco o contenitore appositamente etichettato.

L’autorità competente deve controllare la formazione degli operatori del settore alimentare in modo da garantire la corretta applicazione del protocollo di campionamento.

Per i campionamenti effettuati dall'autorità competente in caso di sospetto di infezione da salmonella e in qualsiasi altro caso opportuno l’autorità competente deve accertarsi, effettuando se del caso ulteriori prove, che i risultati dei test per la salmonella nei branchi di polli da carne non siano stati influenzati dall’utilizzo di antimicrobici.

Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, ma vengano per contro riscontrati antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica, il branco di polli da carne è considerato infetto ai fini dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Esame dei campioni

3.1.   Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni sono inviati, entro 25 ore dalla raccolta, per posta celere o corriere espresso ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Una volta giunti in laboratorio, i campioni vengono conservati sotto refrigerazione fino all’esame, che deve essere effettuato entro le 48 ore successive.

Le due paia di tamponi da stivale/calza sono aperte accuratamente per evitare di staccare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone (Buffered Peptone Water — BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente.

Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Se si decide di ricorrere alle norme ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.

3.2.   Metodo di rilevazione

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato per la salmonella dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) di Bilthoven, Paesi Bassi.

Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D alla norma ISO 6579 (2002): «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria».

In questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

3.3.   Classificazione in base al sierotipo

Dev’essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo Kaufmann-White.

3.4.   Metodi alternativi

Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore del settore alimentare possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stoccaggio dei ceppi

Almeno un ceppo isolato per capannone e per anno va raccolto dall’autorità competente e stoccato per la futura fagotipizzazione o per un test di sensibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.

4.   Risultati e relazioni

4.1.   Calcolo della diffusione per la verifica dell’obiettivo comunitario

Un branco di polli da carne è considerato positivo ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo comunitario quando sia rilevata nel branco, in qualsiasi occasione, la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino).

I branchi di polli da carne risultati positivi sono contati una volta sola per ciclo, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova, e vengono riportati solo nell’anno del primo esito positivo del campionamento.

4.2.   Relazione

La relazione deve comprendere:

a)

il numero totale di branchi di polli da carne sottoposti a campionamento da parte dell'autorità competente o dell'operatore del settore alimentare;

b)

il numero totale di branchi infetti di polli da carne;

c)

tutti i sierotipi di salmonella isolati (inclusi i tipi diversi da Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium);

d)

le spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

I risultati e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

4.3.   Informazioni supplementari

Su richiesta dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), vanno messe a disposizione le seguenti informazioni minime per ogni branco di polli da carne sottoposto ad analisi a livello nazionale o da parte dell’EFSA:

a)

il campione prelevato dall’autorità competente o dall’operatore del settore alimentare;

b)

il riferimento dell’azienda agricola, che rimane unico nel tempo;

c)

il riferimento del capannone, che rimane unico nel tempo;

d)

il mese di campionamento.


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/26


REGOLAMENTO (CE) N. 647/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione (2) e il regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (3), stabiliscono le modalità di attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive coperte da questa quarta fase.

(2)

È risultato che alcune sostanze attive che figurano nell'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 2229/2004 non sono mai state commercializzate come prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE e che di conseguenza esse non avrebbero dovuto essere inserite in tale elenco. È opportuno rimuovere tali sostanze dall'elenco.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2229/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2229/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventiduesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 9.8.1991, pag. 1. Direttiva modificato da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2229/2004 è modificato come segue:

1.

Nella parte A, le iscrizioni relative alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

a)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 1 della parte A:

Amminoacidi/acido L-glutammico

Amminoacidi/L-triptofano

Resine

Sodio metabisolfito

Glutine di frumento

Maltodestrina

b)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 2.2 della parte A:

Estratto di agrumi (notificato come battericida)

Estratto di marigold

Estratto di mimosa tenuiflora

Oli vegetali/olio di germogli di ribes nero (notificato come repellente)

Oli vegetali/olio di eucalipto

Oli vegetali/olio di maggiorana (notificato come repellente)

Oli vegetali/olio di timo (notificato come repellente)

c)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 6.1 della parte A:

Acetato di polivinile

d)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 6.2 della parte A:

Ammonio bituminosolfonato

2.

Nella parte B, le iscrizioni relative alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

Z, E 3, 7,11-trimetil-2, 6, 10-dodecatrien-1-ol (Farnesol)

1,7 dioxaspiro- 5,5- undecano

3, 7 dimetil-26-octadien-1-ol (Geraniol)

3, 7, 11-trimetil-1, 6, 10-dodecatrien-3-ol (Nerolidol)

(E)-2 metil-6-metilen-3, 7-octadien-2-ol (isomyrcenol)

Etil 2, 4-decadienoato.

3.

Nella parte F, le iscrizioni relative alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

Sodio laurilsolfato

4.

Nella parte G, l'iscrizione relativa alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

Di-1-p-mentene


13.6.2007   

IT

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L 151/28


REGOLAMENTO (CE) N. 648/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2007

relativo al divieto di pesca del granatiere nelle zone CIEM Vb, VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Successivamente a tale data sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).


ALLEGATO

N.

11

Stato membro

SPAGNA

Stock

RNG/5B67-

Specie

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII

Data

13.4.2007


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/30


REGOLAMENTO (CE) N. 649/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona CIEM VI per le navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

12

Stato membro

SPAGNA

Stock

GHL/2A-C46

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

Acque comunitarie delle zone IIa e IV; acque comunitarie e internazionali della zona VI

Data

13.4.2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2007

recante nomina di un supplente belga del Comitato delle regioni

(2007/401/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. CEREXHE,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Evelyne HUYTEBROECK, ministro del governo della Regione di Bruxelles-capitale, incaricato dell’ambiente, dell’energia, del turismo e dell’assistenza alle persone, è nominata supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. CEREXHE, per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

relativa all’aiuto di Stato C 6/2006 (ex N 417/2005) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore della Volkswerft Stralsund

[notificata con il numero C(2006) 5790]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/402/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, comma 1,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati ad esprimere il proprio parere a norma degli articoli summenzionati (1) e tenuto conto del loro parere,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 22 agosto 2005, registrata il 26 agosto 2005, la Germania ha notificato alla Commissione la propria intenzione di concedere alla Volkswerft Stralsund aiuti regionali agli investimenti. La Commissione, con lettera del 13 settembre 2005, ha chiesto informazioni che sono state fornite dalla Germania con lettera del 14 ottobre 2005, registrata il 17 ottobre 2005. Con lettera del 18 novembre 2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che la Germania ha comunicato con lettera del 19 dicembre 2005, registrata il 20 dicembre 2005.

(2)

In data 22 febbraio 2006, la Commissione ha avviato la procedura formale d’indagine relativamente a tali presunti aiuti di Stato. La decisione della Commissione di avviare l’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato tutti gli interessati ad esprimere il proprio parere sugli aiuti in questione. Con lettera del 10 maggio 2006, registrata l’11 maggio 2006, il beneficiario, la Volkswerft Stralsund, ha inviato una risposta. Con lettera datata 11 maggio 2006, registrata lo stesso giorno, sono pervenuti il parere dell’Associazione tedesca dell’industria navale (Verband für Schiffbau und Meerestechnik) e il parere dell’autorità marittima danese, l’Associazione per l’economia marittima.

(3)

Tali pareri sono stati comunicati alle autorità tedesche con lettera del 12 maggio 2006 e del 19 maggio 2006. La Germania ha replicato con lettera, recapitata il 2 giugno 2006 e registrata lo stesso giorno.

(4)

La risposta della Germania all’avvio della procedura formale di indagine è pervenuta con lettera del 7 aprile 2006, registrata lo stesso giorno. Nella lettera del 26 luglio 2006, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che la Germania ha fornito con lettera del 22 agosto 2006, registrata il 23 agosto 2006.

II.   DESCRIZIONE

(5)

Il beneficiario degli aiuti di Stato è la Volkswerft Stralsund GmbH (di seguito «VWS») con sede nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania), regione che beneficia di incentivi ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. La VWS appartiene al gruppo danese A.P. Møller ed è uno dei cantieri navali sotto la direzione della Odense Steel Shipyard Ltd. La VWS è una grande impresa e non una piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (3).

(6)

Il cantiere navale opera nel campo della progettazione e della produzione di navi d’alto mare nonché nella riparazione e nel restauro di navi. La VWS produce soprattutto navi container di medie dimensioni, ma anche navi passeggeri, navi traghetto e navi speciali come draghe, navi posacavi, navi adibite al tensionamento degli ancoraggi e navi antinquinamento. Il cantiere navale è progettato per navi di lunghezza massima di 260 m.

(7)

La prefabbricazione delle singole componenti fino al raggiungimento delle dimensioni delle sezioni avviene in linee di lavorazione specializzate. Il montaggio finale avviene dopo l’applicazione dello strato protettivo e del colore nel capannone, le cui dimensioni permettono la costruzione di scafi di lunghezza massima di 300 m. Il varo della nave avviene con l’ausilio di uno shiplift di lunghezza di 230 m e ciò limita il programma di costruzione della VWS a navi con una lunghezza massima di 260 m.

(8)

La VWS intende modernizzare e razionalizzare la propria produzione e adeguarla agli sviluppi della domanda internazionale per poter rimanere competitiva sul mercato mondiale. La VWS parte dal presupposto che le condizioni di mercato favorevoli alle navi mercantili dureranno ancora per molti anni e che la domanda interesserà sempre più le navi della classe Panamax, che la VWS non è attualmente in grado di produrre a prezzi competitivi. Le Panamax, di lunghezza massima di 300 m e larghezza massima di 32,2 m, sono le navi più grandi in grado di attraversare il canale di Panama.

(9)

Per incrementare la produttività del cantiere e consentire una produzione economicamente vantaggiosa di grandi navi della classe Panamax, la VWS sta attualmente realizzando un progetto d’investimento. Questo permetterà alla VWS di essere competitiva nel segmento di mercato delle navi Panamax e incrementerà quindi il potenziale di vendita del cantiere navale. La VWS parte dalla premessa che ciò comporterà uno sfruttamento più omogeneo degli impianti di produzione esistenti e quindi una riduzione dei costi di produzione per nave con un conseguente aumento della produttività del cantiere.

(10)

Gli investimenti riguardano, da un lato, la lavorazione dell’acciaio (costruzione di pannelli e sezioni, verniciatura) al fine di consentire la produzione e la lavorazione di strutture in acciaio di maggiori dimensioni (sezioni) e, dall’altro, il prolungamento dello shiplift di 40 m, in modo che esso possa sollevare navi di dimensioni maggiori.

(11)

Nell’ambito della costruzione di pannelli e sezioni, in un capannone esistente dovrà essere realizzata una nuova linea di produzione per navi più grandi. Sullo scalo di alaggio dovranno inoltre essere costruiti quattro cantieri supplementari per la fabbricazione di sezioni più grandi. Per quanto riguarda la verniciatura, gli investimenti riguardano l’ampliamento di due delle quattro cabine di verniciatura già esistenti per metterle in grado di accogliere sezioni di dimensioni maggiori. La capacità di produrre e sottoporre a trattamento grandi strutture in acciaio è necessaria, dal punto di vista economico e tecnico, per la fabbricazione di navi più grandi dato che sarebbe controproducente costruire grandi navi utilizzando sezioni di piccole dimensioni. La capacità dello shiplift viene adeguata, allungandolo, alla capacità dei capannoni.

(12)

Alla conclusione del progetto d’investimento, la produttività della VWS aumenterà, secondo le informazioni fornite dalla Germania, da circa […] (4) t di acciaio per 1 000 ore lavorative nell’anno 2005 a […] t per 1 000 ore lavorative. Questo progetto d’investimento non incrementerà la capacità del cantiere misurata in CGT (compensated gross tonnage, tonnellaggio lordo compensato), ma durante la produzione verrà data la priorità alle grandi navi container piuttosto che a quelle di medie dimensioni. Alla conclusione del progetto d’investimento, la capacità di lavorazione dell’acciaio del cantiere passerà dalle 56 000 t del 2005 a 64 000 t annue.

(13)

Il programma è stato avviato all’inizio del 2005 e si è concluso il 28 febbraio 2006, creando 207 nuovi posti di lavoro diretti.

(14)

Il progetto d’investimento determina una riduzione dell’integrazione verticale del cantiere. La percentuale di servizi esterni dovrà passare dal 17 % delle ore di produzione del 2005 al 28 % entro la fine del 2007. Si prevede che la crescente esternalizzazione creerà 400 nuovi posti di lavoro nella regione di Stralsund.

(15)

I costi totali del progetto ammontano a 18 669 000 EUR e corrispondono quindi ai costi ammissibili. Si possono distribuire nel modo seguente:

(in EUR)

Shiplift

10 512 000

Costruzione di pannelli e sezioni

3 910 000

Verniciatura

4 247 000

Totale

18 669 000

(16)

La Germania intende concedere un aiuto di Stato per un importo pari a 4 200 500 EUR, corrispondente al 22,5 % dei costi di investimento ammissibili. L’aiuto viene concesso sulla base di due regimi di aiuti regionali approvati (5). La domanda di concessione degli aiuti è stata presentata prima che avesse inizio il programma d’investimento.

III.   MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL’AVVIO DELL’INDAGINE FORMALE

(17)

L’indagine formale è stata avviata in quanto la Commissione nutriva dubbi sulla compatibilità degli aiuti di Stato con l’obiettivo del mercato comune. La Commissione teme che gli investimenti nel settore della costruzione di pannelli e sezioni superino gli investimenti destinati al miglioramento della produttività di un impianto preesistente. La Commissione dubitava che, per quanto riguarda gli investimenti relativi agli impianti di verniciatura e nell’allungamento dello shiplift, si tratti di investimenti ammissibili, dato che il loro obiettivo non sembrava consistere nell’incremento della produttività di tali impianti.

(18)

La Commissione sospettava inoltre che gli investimenti della VWS potessero condurre ad un ampliamento delle capacità del cantiere che potrebbero non essere conciliabili con la disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (6) e con l’obiettivo del mercato comune.

IV.   PARERI DEGLI INTERESSATI

(19)

Alla Commissione sono pervenuti i pareri del beneficiario, dell’Associazione tedesca dell’industria navale e dell’Associazione danese per l’economia marittima.

1.   Parere del beneficiario (VWS)

(20)

Nelle proprie dichiarazioni, la VWS sottolinea che gli obiettivi del programma d’investimento sono l’incremento della produttività e lo sfruttamento degli impianti di produzione esistenti. Inoltre, essa fa notare che l’aumento della capacità del cantiere non costituisce un obiettivo del progetto d’investimento e che l’attuazione del programma non avrà assolutamente effetti di questo tipo. Il programma d’investimento costituisce piuttosto un presupposto per l’innovazione produttiva cui aspira la VWS e per l’ingresso nel segmento di mercato delle navi Panamax. La VWS osserva che il mercato delle navi con una capacità di carico compresa tra 2 500 e 4 999 TEU (7) rappresenta, per il cantiere, il segmento di mercato ottimale in quanto caratterizzato dal potenziale massimo di vendita a livello mondiale e in quanto la pressione concorrenziale in Europa è ridotta.

(21)

La VWS richiama l’attenzione sul fatto che il cantiere, già nel corso della ristrutturazione effettuata tra il 1993 e il 1998, era stato progettato per navi Panamax come testimoniano le dimensioni del capannone. Tuttavia, al momento della ristrutturazione non si poteva prevedere che nel mercato mondiale ci sarebbe stato un aumento della domanda di navi Panamax. Considerato inoltre che la Bremer Vulkan, allora proprietaria della VWS, possedeva cantieri in grado di produrre navi Panamax, il piano della Bremer Vulkan prevedeva di sfruttare la VWS per produrre modelli più piccoli di navi e riteneva dunque che fosse sufficiente uno shiplift di lunghezza di 230 m.

(22)

La VWS sostiene che la propria situazione di mercato sia cambiata negli ultimi anni a causa di svariati fattori. La Bremer Vulkan non esiste più. A causa della notevole diminuzione della domanda di navi facenti parte della gamma originaria della VWS, il cantiere si è concentrato sulla produzione di navi container di volume massimo di 3 000 TEU e di grandi navi d’appoggio off shore specializzate. La mancata richiesta di porta rinfuse, pescherecci, traghetti, navi passeggeri e navi cisterne, che facevano parte della gamma originaria della VWS, ha comportato la fine della loro produzione. La VWS dichiara inoltre che il mercato delle navi container di piccole dimensioni è caratterizzato da un’elevata pressione concorrenziale in Germania e, in misura minore, in Polonia, mentre le navi container più grandi della classe Panamax vengono fabbricate solo da un numero ridotto di cantieri europei. La VWS sostiene che l’attrezzatura tecnica della VWS, in particolare il capannone, consente già la produzione di navi Panamax.

(23)

Perché la produzione di navi Panamax sia vantaggiosa dal punto di vista economico è però necessario apportare delle modifiche tecniche al cantiere. Fino a oggi la VWS ha costruito navi di volume compreso tra 2 100 e 3 000 TEU e di lunghezza compresa tra 197 e 237 m. Queste navi venivano costruite con un numero di sezioni in acciaio compreso tra 95 e 111, di lunghezza massima di 16 m. La grandezza delle sezioni dipende dallo spazio disponibile nelle officine e negli impianti di verniciatura. Le navi della classe Panamax presentano una lunghezza di 295 m. Se gli impianti tecnici non venissero modificati, esse dovrebbero essere costruite con 170 sezioni per nave e ciò comporterebbe, in caso di sezioni con dimensioni invariate, un aumento dal 60 al 70 % delle spese di lavorazione. Dato però che il prezzo di mercato di queste navi è superiore solo del 20-23 %, la VWS deve aumentare la propria produttività perché ne derivino dei vantaggi. Di conseguenza gli investimenti per ampliare due delle cabine degli impianti di verniciatura esistenti e per potenziare la produzione di pannelli e sezioni risultano indispensabili per riuscire a produrre e lavorare sezioni di lunghezza massima di 32 m.

(24)

La VWS sottolinea che il varo delle navi Panamax è già possibile con lo shiplift presente, che misura 230 m in lunghezza. La parte dello scafo che oltrepassa la lunghezza dello shiplift dovrebbe però essere sostenuta, per esempio, mediante una gru galleggiante. Un procedimento di questo tipo comporta numerosi rischi e un aumento dei costi.

(25)

Per quanto riguarda la capacità del cantiere, la VWS comunica che la capacità totale misurata in CGT non verrebbe incrementata. Nel 2005, la VWS ha prodotto sei navi container di volume di 2 500 TEU, corrispondenti a 110 000 CGT, lavorando, in 1,725 milioni di ore lavorative, 56 000 t di acciaio. Alla conclusione del progetto d’investimento, il prodotto annuo del cantiere sarà, negli anni 2006 e 2007, di sette navi Panamax con l’impiego di 64 000 t di acciaio per 1,9 milioni di ore lavorative. Ciò corrisponde a 108 000 CGT rispettivamente nel 2006 e nel 2007. A CGT costante, le ore lavorative e la quantità di acciaio lavorato aumentano rispettivamente del 14 %.

(26)

La VWS sottolinea che i contratti relativi alla produzione di navi Panamax sono stati stipulati nel 2003, quando la domanda si è spostata dalle navi piccole a quelle più grandi della classe Panamax, e che questo spostamento della domanda avrebbe minacciato seriamente la sopravvivenza del cantiere se si fosse continuato a costruire solo navi piccole. Da un’indagine dei processi produttivi nel cantiere è emerso che con gli investimenti in questione è possibile produrre navi più grandi con una produttività rispettosa della concorrenza.

(27)

Nel segmento di mercato delle navi di volume compreso tra 2 500 e 4 000 TEU (da 22 000 a 50 000 CGT), ossia nel segmento a cui in futuro si rivolgerà la VWS, operano esclusivamente i seguenti cantieri: la tedesca Aker TW (HDW e Schichau Seebeck) e i cantieri polacchi di Gdynia e di Stettino.

(28)

Dopo la Corea con 39,1 % e prima della Cina con 24,8 %, i cantieri europei occupano, con il 26,3 %, la seconda posizione in questo segmento di mercato. Corea e Cina sono dunque i concorrenti più forti e in futuro incideranno sulle condizioni di concorrenza. Qualora la VWS non entrasse in questo mercato, essa continuerebbe ad operare sul mercato delle navi feeder che è caratterizzato da un’intensa concorrenza a livello intraeuropeo, escludendosi dal mercato delle navi Panamax, che è invece in forte espansione. La VWS ha presentato dati che confermano lo spostamento del mercato in direzione delle grandi navi e la crescita superiore alla media del settore delle navi comprese tra 2 500 e 5 000 TEU.

2.   Parere dell’Associazione tedesca dell’industria navale

(29)

L’Associazione tedesca dell’industria navale (di seguito «Associazione») fa notare che i dubbi della Commissione in merito ad una possibile espansione della capacità produttiva non possono essere dedotti dalla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale. Inoltre, essa non ritiene che i timori siano confermati dall’attuale situazione nel mercato, né che gli aiuti programmati falsino la concorrenza.

(30)

L’Associazione ritiene che l’orientamento della politica UE nell’ambito degli aiuti di Stato per le costruzioni navali sia cambiato con il passare del tempo. La disciplina in materia non contiene strumenti che vietano la concessione di aiuti agli investimenti per l’ampliamento delle capacità. L’Associazione presuppone perciò che tali strumenti non siano più stati giudicati opportuni. L’Associazione rileva inoltre che a livello normativo si è rinunciato, per quanto possibile, a regolamentazioni specifiche per il settore. La questione della capacità viene menzionata esclusivamente in relazione ad aiuti alla chiusura. Altri tipi di aiuti, come per esempio quelli per la ristrutturazione, rientrano nelle regole generali per gli aiuti di Stato.

(31)

L’Associazione sostiene che un’interpretazione restrittiva di queste norme contrasta con l’iniziativa LeaderSHIP 2015, che è parte della realizzazione della strategia di Lisbona. La competitività e la produttività dell’industria europea devono essere incrementate mediante investimenti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione che comprendono anche gli investimenti in attrezzature produttive moderne. Se gli aiuti di Stato non possono contemplare l’ampliamento delle capacità, viene contraddetto l’obiettivo della iniziativa LeaderSHIP 2015, in particolare il mantenimento e il potenziamento della posizione in segmenti di mercato selezionati. Uno dei segmenti di mercato è quello delle navi container di piccole e medie dimensioni, nel quale l’Europa continua a occupare, rispetto alla Corea e alla Cina, una buona posizione.

(32)

L’Associazione ritiene che gli investimenti programmati non falsino la concorrenza. Attualmente, non esiste una sovraccapacità perché il mercato mondiale delle costruzioni navali sta vivendo una fase di sviluppo. La domanda continua a essere favorevole anche se per il periodo 2008/2009 si prevede un lieve calo. Il continuo aumento degli scambi internazionali comporta anche l’incremento del traffico marittimo, che riguarda in particolare il trasporto di prodotti industriali con navi container. È questo il motivo per cui la domanda di tali navi continuerà ad aumentare.

(33)

Gli investimenti programmati mettono la VWS in condizione di produrre navi container di volume massimo di 5 000 TEU. Fino ad oggi, la VWS poteva costruire navi di volume massimo di 3 000 TEU. Il mercato delle navi container fino a 3 000 TEU è caratterizzato da una forte concorrenza, perché esse vengono realizzate non solo in numerosi cantieri tedeschi, ma anche europei, in particolare nei cantieri polacchi di Gdynia e Stettino. I maggiori concorrenti rimangono comunque la Corea e la Cina.

(34)

Il mercato delle navi di volume superiore a 3 000 TEU è strutturato in modo diverso. Alcuni cantieri tedeschi e polacchi dispongono della capacità tecnica per la costruzione di queste navi, ma esse vengono costruite quasi esclusivamente in Corea e Cina.

(35)

L’Associazione valuta positivamente il potenziale di crescita del segmento di mercato delle navi superiori a 3 000 TEU, sulla base della crescita continua che si è verificata negli ultimi anni nel segmento delle navi container della classe Panamax. Essa sottolinea il fatto che gli investimenti della VWS non provocheranno uno stravolgimento della concorrenza intraeuropea dato che le navi vengono attualmente prodotte quasi esclusivamente in Corea e in Cina e osserva che la Cina continuerà a potenziare le proprie capacità costruttive e quindi ad aumentare la quota di mercato e che ciò dimostra che si tratta di una concorrenza a livello globale e non solo europeo. La limitazione degli investimenti a livello di cantieri europei porterebbe quindi dei vantaggi esclusivamente ai concorrenti in Corea e Cina.

3.   Parere dell’Associazione danese per l’economia marittima

(36)

L’Associazione danese per l’economia marittima sostiene che gli aiuti in questione non condurrebbero a uno stravolgimento della concorrenza perché i tipi di navi prodotti in passato e in futuro dalla VWS non si sovrappongono al programma di produzione dei cantieri danesi. L’associazione sottolinea inoltre che gli aiuti di Stato programmati hanno come obiettivo il rafforzamento della competitività della VWS nel mercato delle grandi navi container. Si ritiene che i concorrenti in questo nuovo segmento di mercato proverranno soprattutto da paesi terzi non europei. Inoltre, essa conferma il generale spostamento della domanda verso navi più grandi.

(37)

L’Associazione danese per l’economia marittima osserva inoltre che l’industria delle costruzioni navali dei paesi non europei gode di notevoli sovvenzioni. Per poter resistere alla crescente pressione concorrenziale, l’industria europea dovrà intraprendere ampi investimenti.

V.   PARERE DELLA GERMANIA

(38)

Nel suo parere relativo all’avvio della procedura formale di indagine, la Germania sottolinea che il punto 26 della disciplina degli aiuti di Stato non contiene alcuna norma riguardante le capacità. In particolare, il punto 26 non contiene norme che dichiarano inammissibili aiuti agli investimenti per progetti che conducono a un ampliamento delle capacità a seguito di un incremento della produttività. La Germania sostiene inoltre che l’aumento della produttività dell’industria delle costruzioni navali è uno degli scopi principali della politica comunitaria in questo settore e rimanda all’iniziativa LeaderSHIP 2015 che mira a un miglioramento della posizione concorrenziale dei cantieri europei e all’eliminazione degli svantaggi che derivano all’industria europea delle costruzioni navali dalle sovvenzioni offerte a quella asiatica. Questo obiettivo può, secondo la Germania, essere conseguito aumentando la produttività.

(39)

La Germania sostiene inoltre che dal punto 3 della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale non si può dedurre che ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato comune sia necessario tenere conto dell’impatto di un progetto di investimenti sulle capacità. La Germania sottolinea che il settore delle costruzioni navali non è più definito dalle caratteristiche di cui al punto 3 della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, ma che attualmente esso è caratterizzato da un aumento delle commesse, da prezzi elevati e da capacità ridotta.

(40)

La Germania sottolinea anche che la quota di mercato dell’industria europea delle costruzioni navali è diminuita negli ultimi decenni, mentre, grazie alle sovvenzioni statali, è aumentata quella di Giappone, Corea e Cina. Al punto 3, lettera c), della disciplina sugli aiuti di Stato alle costruzioni navali, tale sovvenzionamento viene segnalato come uno dei fattori specifici del settore che deve essere preso in considerazione. I cantieri europei devono perciò impegnarsi per aumentare la loro produttività.

(41)

La Germania ritiene che ad ogni incremento della produttività corrisponda l’aumento automatico della produzione degli impianti. L’incremento della produttività ai sensi della disciplina non può quindi presupporre una produzione della stessa quantità a costo inferiore. La Germania fa riferimento quindi alla finalità degli aiuti regionali, che devono contribuire allo sviluppo regionale e alla creazione di posti di lavoro. Da un incremento della produttività non deve in questo senso derivare una riduzione dei posti di lavoro.

(42)

In merito alla situazione del mercato, la Germania sostiene che il traffico merci è in aumento e che nel segmento delle navi container si osserva una tendenza verso navi di dimensioni maggiori. Già oggi esistono navi con una capacità di carico di 5 000 TEU e si prevede cha a breve saranno disponibili navi con capacità di carico di 8 000 TEU. Dato che tali grandi navi possono approdare solo in alcuni porti, sono necessarie navi più piccole per effettuare lo scarico, che verranno prodotte in futuro dalla VWS. Lo spostamento del fabbisogno verso navi di stazza maggiore non ha quindi ripercussioni negative sulla domanda di navi più piccole come quelle che saranno prodotte dalla VWS.

(43)

La Germania presenta dati circostanziati sul progetto d’investimento della VWS, sulla capacità di lavorazione dell’acciaio, sul costo del lavoro e sulla produttività del cantiere prima della messa in atto del progetto e dopo la sua conclusione. La Germania sostiene che gli investimenti sono necessari per mantenere la concorrenzialità del cantiere e per garantire i posti di lavoro esistenti.

(44)

Considerando un potenziale ampliamento delle capacità del cantiere a seguito degli investimenti, la Germania sottolinea che questi non riguardano settori problematici del cantiere. Nella sua decisione di avviare una procedura formale d’indagine, la Commissione ha spiegato che le difficoltà tecniche determinano la capacità di un cantiere. La Germania dichiara quindi che la capacità del cantiere, misurata in base ai criteri fissati dalla Commissione, non cambia.

(45)

La Germania obietta inoltre che la concessione dell’aiuto all’investimento non viola l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e fa riferimento al principio dell’investitore che opera in economia di mercato. Dato che è la VWS a sostenere il 77,5 % delle spese dei nuovi investimenti e ad assumersi i relativi rischi, si può supporre che gli investimenti soddisfino i criteri di economia di mercato.

(46)

Secondo la Germania, gli aiuti agli investimenti non falsano la concorrenza e non violano l’articolo 87, paragrafo 1, dato che le costruzioni navali sono un mercato mondiale e questo è già falsato dal sovvenzionamento dei cantieri asiatici. Inoltre, le capacità dei cantieri europei sono sfruttate in misura elevata e nei prossimi anni si può prevedere un considerevole potenziale di crescita. Nella valutazione della situazione della concorrenza si deve inoltre tener conto esclusivamente dei concorrenti operanti nello stesso segmento di mercato, vale a dire quello delle navi di tipo Panamax. I registri degli ordini di questi concorrenti sono completi per i prossimi anni e anche le loro capacità vengono sfruttate.

(47)

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri del mercato e le ipotetiche sovraccapacità future che vengono citate nella decisione della Commissione di avviare una procedura formale di indagine, la Germania richiama l’attenzione sulla scarsa attendibilità della prognosi e sottolinea che la Commissione non ha fornito alcun documento in grado di dimostrare uno sviluppo del mercato in questo senso. Il fatto che in futuro insorgeranno probabilmente casi di sovraccapacità non può far concludere che gli aiuti attualmente programmati comportino la distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Per gli stessi motivi non viene pregiudicato il commercio tra Stati membri.

(48)

Per quanto riguarda infine la compatibilità con l’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, la Germania obietta che gli aiuti sono compatibili con la politica economica europea il cui obiettivo è migliorare la posizione e la concorrenzialità dell’industria europea delle costruzioni navali, cosa che viene perseguita anche tramite l’iniziativa LeaderSHIP 2015.

(49)

La Germania rileva che i pareri degli interessati confermano l’analisi della Germania, secondo la quale gli aiuti programmati sono conciliabili con il mercato comune.

VI.   VALUTAZIONE

1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(50)

Secondo l’articolo 87 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia della Comunità europea, la condizione dell’incidenza sugli scambi è soddisfatta se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri.

(51)

Il contributo viene concesso dal Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore ed è quindi riconducibile allo Stato. Esso procura alla VWS un vantaggio che non avrebbe ottenuto nel mercato.

(52)

La VWS produce navi d’alto mare. Dal momento che questi prodotti hanno un vasto mercato, l’intervento finanziario rischia di falsare la concorrenza e pregiudica il commercio tra Stati membri. Gli argomenti esposti dalla Germania in tale contesto non riescono a convincere. Secondo una giurisprudenza costante, un aiuto che rafforza la posizione di una impresa rispetto ai suoi concorrenti negli scambi intracomunitari implica di norma che l’aiuto incida sul commercio tra gli Stati membri (8).

(53)

A quanto obietta la Germania sulla mancata documentazione delle future sovraccapacità potenziali e della conseguente distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si richiama l’attenzione sul fatto che un intervento soddisfa le condizioni per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato se esso minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sul commercio tra Stati membri (9).

(54)

Per quanto riguarda l’argomento dell’Associazione secondo il quale il presente provvedimento non falsa la concorrenza europea dato che le navi che saranno prodotte in futuro dalla VWS vengono prodotte attualmente quasi esclusivamente da Corea e Cina, la Commissione sottolinea che le navi container che verranno prodotte dalla VWS non possono essere considerate un mercato distinto, ma che sono in concorrenza con altre navi container realizzate dai cantieri europei.

(55)

Di conseguenza, il contributo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e deve essere riconosciuto come tale.

2.   Deroghe a norma dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato

(56)

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87 del trattato prevedono deroghe al divieto generale agli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 1.

(57)

Per la valutazione degli aiuti nelle costruzioni navali, la Commissione ha pubblicato la disciplina in materia. Nell’ambito di questo quadro normativo, il termine costruzioni navali si riferisce alla costruzione nella Comunità di navi mercantili d’alto mare a propulsione autonoma. L’attività economica della VWS rientra in questa definizione e quindi l’aiuto in questione deve essere valutato alla luce della normativa relativa agli aiuti alle costruzioni navali. La Commissione non ha prove che la VWS fabbrichi anche pescherecci per la Comunità. Secondo gli orientamenti relativi al controllo sugli aiuti concessi dagli Stati nel settore ittico e dell’acquacoltura (10), gli aiuti ai cantieri per la costruzione di pescherecci della Comunità non sono infatti ammessi.

(58)

Nel punto 26 della disciplina si afferma che «gli aiuti regionali alla costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se (…) sono erogati per investimenti volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti».

(59)

L’intensità degli aiuti non deve superare il 22,5 % ovvero non deve superare il massimale applicabile per gli aiuti regionali di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, se questo è inferiore. Gli aiuti devono essere inoltre limitati alle spese ammissibili secondo quanto definito negli orientamenti vigenti relativi agli aiuti di stato con finalità regionale.

(60)

La realizzazione del progetto di investimento consentirà alla VWS di produrre navi Panamax in modo economicamente vantaggioso. A quanto affermato dal beneficiario, con gli impianti esistenti nel cantiere potrebbero già essere costruite navi di lunghezza maggiore di quelle prodotte attualmente. Queste navi verrebbero però realizzate con 170 sezioni di lunghezza massima di 16 m e ciò rappresenterebbe un procedimento non redditizio e non concorrenziale. Per sollevare queste navi si dovrebbe ricorrere a una gru galleggiante in grado di sostenere la parte dello scafo che supera la lunghezza dello shiplift. Ciò non sarebbe redditizio e comporterebbe un elevato rischio di incidenti.

(61)

Al termine del programma di investimento, nel cantiere potranno essere costruite navi Panamax utilizzando 110 sezioni con una lunghezza massima di 32 m. Per fabbricare queste sezioni di dimensioni maggiori è necessario investire nella realizzazione di una linea di lavorazione per pannelli e sottosezioni e di quattro cantieri di costruzione supplementari destinati alla produzione delle sezioni più grandi. L’ampliamento delle cabine degli impianti di verniciatura mette il cantiere nella condizione di trattare sezioni di dimensioni maggiori. Il programma di investimento razionalizzerà quindi il processo produttivo della VWS.

(62)

Gli investimenti nell’allungamento dello shiplift serviranno ad adeguare la lunghezza dello shiplift alla lunghezza della nave da sollevare. Non sarà quindi necessario l’uso di una gru galleggiante. L’allungamento dello shiplift semplifica quindi il sollevamento delle navi Panamax.

(63)

La Commissione ritiene quindi che l’adeguamento degli impianti di produzione volto alla produzione economicamente vantaggiosa di navi Panamax possa essere interpretato come risanamento o modernizzazione di un cantiere già esistente.

(64)

Dopo la realizzazione del programma di investimento, la produttività aumenterà, passando dalle 32,6 t di acciaio per 1 000 ore lavorative dell’anno 2005 a circa 38,2 t di acciaio per 1 000 ore lavorative. Il programma di investimento incrementa quindi la produttività degli impianti esistenti. La capacità del cantiere, misurata in CGT (11), non varierà. La capacità nel settore della lavorazione dell’acciaio aumenterà dalle 56 000 t del 2005 alle 64 000 t del 2006. Per quanto riguarda l’aumento della capacità di lavorazione dell’acciaio si tratta, a detta della Commissione, di un effetto secondario dell’incremento della produttività non sproporzionato all’incremento della produttività raggiunto.

(65)

La Commissione ha quindi concluso che, per quanto riguarda tale progetto di investimento, si tratta in generale di investimenti per il risanamento o la modernizzazione di cantieri esistenti volti ad incrementare la produttività di impianti esistenti. La Commissione prende quindi atto del fatto che gli aiuti si limitano a sostenere i costi ammissibili secondo gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato con finalità regionale e che viene rispettato il massimale vigente del 22,5 %.

VII.   CONCLUSIONI

(66)

La Commissione conclude che gli aiuti regionali programmati a favore della VWS sono compatibili con le disposizioni relative agli aiuti regionali di cui alla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale. L’aiuto proposto soddisfa quindi le condizioni per essere considerato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato proposto dalla Germania a favore del cantiere Stralsund per un importo pari a 4 200 500 EUR è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L’aiuto pari a 4 200 500 EUR è quindi approvato.

Articolo 2

La Repubblica federale tedesca è destinataria della presente decisione.

Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 90 del 13.4.2006, pag. 36.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  Informazioni riservate, omesse dal testo e contrassegnate anche di seguito con «[…]».

(5)  Azione d’interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale», 34o programma quadro; legge sugli incentivi agli investimenti 2005.

(6)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(7)  Twenty-foot Equivalent Unit (container da 20 piedi).

(8)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11.

(9)  Cfr. Tribunale di prima istanza, causa T-23/98, Alzetta/Commissione, Racc. 2000, pag. II-2319, punto 80.

(10)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(11)  La capacità ha raggiunto, nel 2005, 110 000 CGT e ammonterà, nel 2006 e 2007, a circa 108 000 CGT (dopo la riconversione della produzione di navi container da medie a grandi).


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets)

[notificata con il numero C(2006) 6764]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/403/CE)

Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare in base al suo articolo 8, paragrafo 1. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   SINTESI

(1)

Il 16 agosto 2006 la Commissione ha ricevuto la notificazione, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 139/2004 (di seguito «regolamento sulle concentrazioni»), della concentrazione in seguito alla quale P.H. Glatfelter Company (di seguito «Glatfelter», USA) ha acquisito, mediante l’acquisto di attivi, il controllo esclusivo di Lydney Business appartenente a J.R. Crompton Ltd, attualmente in amministrazione controllata (di seguito «Lydney Business», Regno Unito).

(2)

Sia Glatfelter che Lydney fabbricano materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè. L’indagine di mercato effettuata dalla Commissione ha rivelato che malgrado detenga quote elevate del mercato globale di materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, la parte notificante subirà pressioni da un certo numero di concorrenti, in particolare dalla società britannica Purico, che ha recentemente aumentato in maniera significativa la sua capacità, di produzione in Cina. Inoltre, la concorrenza di materiali succedanei al materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè limiterà la facoltà della parte notificante di alzare i prezzi. La decisione conclude pertanto che dalla concentrazione non deriveranno ostacoli significativi all’esercizio di un’effettiva concorrenza.

II.   LE PARTI

(3)

Glatfelter è un produttore di «carte speciali» e di «fibre composite» iscritto sul listino della borsa valori di New York. Le carte speciali comprendono le carte da parati, le carte da stampa, ecc. Nelle fabbriche delle sue affiliate Glatfelter produce fibra wet laid per la produzione di bustine da tè, filtri e cialde per caffè nonché altre carte speciali.

(4)

The Lydney Business è una parte degli attivi dell’ex Crompton Ltd in amministrazione controllata (di seguito «Crompton», Regno Unito). Crompton era un fabbricante di carte speciali e di materiale di fibra wet laid nonché il principale fornitore nel settore delle bustine da tè e dei filtri per caffè. Crompton possedeva tre impianti di produzione dotati, in totale, di sei macchine continue a tela inclinata nel Regno Unito, più precisamente: la cartiera Lydney con tre macchine a tela inclinata e un impianto per la fibra di polipropilene, la cartiera Simpson Clough Mill con due macchine continue a tela inclinata e la cartiera Devon Valley Mill con una macchina continua a tela inclinata ed una macchina continua a tela piatta.

III.   L’OPERAZIONE

(5)

Dopo che Crompton era stata posta in amministrazione controllata per ordine del giudice il 7 febbraio 2006 (procedura d’insolvenza del Regno Unito), gli amministratori designati (di seguito «gli amministratori») hanno deciso di venderne il patrimonio. Di conseguenza hanno indetto una serie di vendite pubbliche. La parte notificante sostiene che dopo aver valutato varie offerte indicative iniziali, gli amministratori hanno deciso di invitare Glatfelter e altre società a presentare un’offerta finale.

(6)

Il 9 marzo 2006 Glatfelter ha acquisito, tramite la sua affiliata Glatfelter UK, la maggioranza degli attivi dello stabilimento di produzione di Crompton sito a Lydney, nel Gloucestershire (Regno Unito), inclusi tutti i beni materiali e immateriali necessari per permettere a The Lydney Business di sopravvivere come impresa. Tuttavia erano stati esclusi alcuni contratti e le funzioni di back office precedentemente svolte dall’ufficio principale di Crompton. I beni oggetto della transazione sono di seguito denominati collettivamente «The Lydney Business». La transazione concernente l’acquisizione di The Lydney Business da parte di Glatfelter è di seguito indicata come «la transazione Lydney».

(7)

In seguito al rinvio alla Commissione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni, gli amministratori hanno posto fine al contratto condizionale con Glatfelter relativo a Simpson Clough Business. Gli amministratori hanno poi venduto Simpson Clough Business a Purico, nel giugno 2006. Oltre a Simpson Clough Mill e a Devon Valley Mill, Simpson Clough Business comprende anche l’ufficio principale di Crompton, i diritti inerenti alla denominazione commerciale, determinati contratti e l’affiliata per le vendite USA di Crompton.

IV.   I MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTI

(8)

Il caso di specie concerne il materiale di fibra wet laid. Il materiale di fibra wet laid è costituito da fogli sottili di velina porosa ottenuta da un mix di fibre naturali e/o sintetiche, prodotte su macchine continue a tela inclinata. Il materiale di fibra wet laid è costituito da reti simili alla carta o al tessuto di fibra non tessuta, fabbricate secondo un processo modificato di produzione della carta.

(9)

Per quanto concerne il materiale di fibra wet laid, le attività di Glatfelter e di Lydney Business coincidono nei segmenti della fabbricazione e della vendita di materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè (sacchetti da tè, filtri da caffè, cialde per caffè) nonché nel segmento della fibra wet laid destinata ai separatori per batteria.

(10)

La parte notificante ha riconosciuto che date le differenti applicazioni (ossia per filtri da tè e caffè, per separatori per batteria, per budelli per insaccati e per rivestimenti) la sostituibilità dal lato della domanda tra i diversi tipi di materiale di fibra wet laid è limitata. Tuttavia, basandosi su un grado elevato di sostituibilità dal lato dell’offerta, la parte notificante ha individuato il mercato del materiale di fibra wet laid come il mercato del prodotto rilevante.

Materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè

(11)

Sul mercato del materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, l’indagine della Commissione ha dimostrato che, considerate le specifiche del prodotto, i clienti non si procurano materiale di fibra wet laid per altre applicazioni per utilizzarlo poi nell’imballaggio di tè e/o caffè. Pertanto, dal lato della domanda, la sostituibilità è limitata dato che le qualità dei materiali di fibra wet laid devono soddisfare requisiti molto rigorosi per poter essere compatibili con le macchine di conversione e per soddisfare specifici requisiti di prodotto dell’applicazione finale (ossia porosità, spessore, flessibilità, osservanza di norme standard).

(12)

Per quanto concerne la sostituibilità dal lato della domanda, la parte notificante sostiene che il passaggio dalla produzione di materiale di fibra wet laid per una determinata applicazione alla produzione di materiale di fibra wet laid per un’altra applicazione di solito non richiede un investimento significativo. Questo punto non è stato confermato dall’indagine di mercato della Commissione. Alcune macchine continue a tela inclinata presentano una certa flessibilità di impiego. Tuttavia, la maggior parte di dette macchine sono concepite per un'utilizzazione ben precisa e quindi sono ottimizzate per la fabbricazione di un particolare tipo di materiale di fibra wet laid. Di conseguenza, in generale, solo queste macchine continue a tela inclinata, che sono state progettate ad hoc, sono in grado di produrre materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè.

(13)

Anche sulle macchine a tela inclinata che sono atte a produrre materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, ma che attualmente non lo producono, è necessario realizzare investimenti significativi se si vuole che possano produrre materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè. Inoltre, la modificazione di una macchina a tela inclinata richiede tempi considerevoli.

(14)

L’ingresso sul mercato di nuove imprese richiederebbe investimenti ancora più ingenti e tempi notevolmente più lunghi. Oltre al considerevole investimento necessario per una nuova macchina a tela inclinata, occorrerebbe organizzare una rete di vendite, di supporto tecnico e di distribuzione. L’indagine di mercato ha inoltre dimostrato che il materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè deve essere certificato nella maggior parte dei paesi prima di poter essere commercializzato e i clienti devono testare il materiale sulle loro macchine.

(15)

Pertanto la decisione conclude che il mercato del prodotto rilevante comprende il materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè.

Materiale di fibra wet laid per separatori per batteria

(16)

Nel comparto del materiale di fibra wet laid per separatori per batteria, l’indagine della Commissione ha rivelato che esiste un certo grado di sostituibilità dal lato dell’offerta. Dato che il materiale in questione non deve essere conforme alle norme sul contatto vigenti per i prodotti alimentari, il numero di macchine di fabbricazione di carta a tela inclinata atte a produrre materiale di fibra wet laid per separatori per batteria non si limita alle macchine che sono utilizzate, ad esempio, per la filtrazione di tè e caffè o per fabbricare budelli per insaccati. Tuttavia la maggior parte delle macchine che possono produrre materiale di fibra wet laid per filtri da tè e caffè possono produrre anche carta per separatori per batteria. L’indagine di mercato ha dimostrato che il materiale di fibra wet laid per separatori per batteria è inoltre prodotto su macchine che, tra l’altro, fabbricano materiale di fibra wet laid per i sacchetti degli aspirapolveri, i nastri adesivi e i budelli per insaccati.

(17)

La decisione non fornisce una definizione esatta del mercato del prodotto in quanto perfino sulla base della più accurata descrizione del mercato del prodotto rilevante, ossia «materiale di fibra wet laid per separatori per batteria» l’operazione in questione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza.

V.   I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

(18)

Le parti notificanti hanno sostenuto che i mercati geografici rilevanti sono globali.

Materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè

(19)

L’indagine di mercato della Commissione ha confermato che il mercato geografico per il materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè è globale. Ciò è dovuto ai flussi commerciali sviluppatisi a livello mondiale e all’assenza di costi di trasporto proibitivi. Inoltre, in Cina è sorta una nuova capacità (la macchina ZPM) che potrebbe ostacolare i produttori tradizionali, attivi principalmente nell’ambito SEE. I fornitori di materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè e la maggior parte dei clienti che operano a livello mondiale confermano anch'essi tale constatazione.

(20)

La decisione conclude pertanto che il mercato geografico rilevante per il materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè è globale.

Materiale di fibra wet laid per separatori per batteria

(21)

Benché i clienti abbiano indicato che si procurano e trasformano il materiale di fibra wet laid per separatori per batteria in ambito SEE, l’indagine di mercato ha confermato che le norme vigenti non sono viste come un ostacolo alla commercializzazione a livello globale. I fabbricanti di separatori di solito spediscono il loro prodotto in tutto il mondo. Inoltre, costi di trasporto ridotti favoriscono un mercato a livello mondiale. All’assenza di assistenza tecnica, fattore cui alcuni clienti imputano la loro riluttanza ad importare, si potrebbe ovviare mediante una rete di vendita e di assistenza tecnica locale.

(22)

La decisione conclude pertanto che il mercato geografico rilevante per il materiale di fibra wet laid per separatori per batteria è globale.

VI.   VALUTAZIONE

Il materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè

(23)

Sul mercato globale dei materiali di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, la percentuale delle vendite dell’impresa sorta dalla concentrazione è ammontata a circa il 60-70 % (Glatfelter 30-40 %, Lydney Business 20-30 %) nel 2005. Prima che Crompton fosse posta in amministrazione controllata, esistevano tre principali concorrenti attivi sul mercato: Glatfelter, Crompton e Ahlstrom. In seguito all’operazione notificata, vi saranno anche tre plausibili concorrenti (Glatfelter, Purico e Ahlstrom). Purico, oltre ad acquistare le cartiere Simpson Clough e Devon Valley (nonché il marchio di fabbrica Crompton) attualmente sta liberando la sua nuova capacità ZPM in Cina, per cui dovrebbe intervenire sul mercato dei materiali di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè più o meno in concomitanza con l’operazione notificata. Attualmente Ahlstrom detiene una quota del mercato globale pari a circa il [10-30 %]; Purico detiene attualmente una quota del mercato globale pari a circa [10-30 %].

(24)

La quota elevata di mercato e il notevole incremento di capacità dell'entità sorta dall’acquisizione sono indicatori di potere di mercato. Tuttavia la facoltà delle parti di aumentare il prezzo sarà frenata da un certo numero di concorrenti, in particolare da Purico. Attraverso l’acquisizione delle cartiere Simpson Clough e Devon Valley, Purico si è assicurata la posizione, nonché i vantaggi, di cui gode un fornitore affermato rispetto ai clienti, inclusi quelli attivi a livello globale. Grazie agli attivi acquisiti da Crompton e al sofisticato impianto ZPM che possiede in Cina, Purico è in posizione ottima per esercitare un’efficace concorrenza con la sua produzione ZPM di materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè. Come ha confermato l’indagine di mercato, questa macchina eserciterà una pressione concorrenziale significativa nei confronti dei produttori europei in quanto attualmente è in grado di produrre circa 1-10 kt/p.a. di prodotti identici a quelli che escono dalle cartiere di Simpson Clough, ossia materiale di fibra wet laid destinato essenzialmente alla filtrazione di tè e caffè.

(25)

Inoltre, qualora la parte notificante aumentasse i prezzi o diminuisse la produzione di materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, Ahlstrom potrebbe aumentare la produzione. Se Glatfelter aumentasse il prezzo in maniera significativa e quindi crescesse, per Ahlstrom, la redditività dei materiali di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, Ahlstrom potrebbe destinare capacità ad un uso diverso oppure potrebbe investire in un aumento di capacità convertendo una delle macchine esistenti o acquistando e convertendo una seconda macchina. Ahlstrom dispone del know-how e della tecnologia necessaria per poter effettuare tale conversione e far funzionare siffatti macchinari. Inoltre Ahlstrom ha già installato una rete di distribuzione di vendite.

(26)

Infine, anche altri fornitori di materiale di fibra wet laid in grado di produrre materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè frenano Glatfelter. Attualmente non sono in grado di produrre materiale di fibra wet laid a doppio strato e sembrano interessarsi a clienti target di più piccola dimensione con standard qualitativi inferiori a quelli della maggior parte dei clienti più importanti. Tuttavia, quando avranno ulteriormente sviluppato i loro materiali di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, può darsi che quei fornitori si interessino a clienti target più importanti. Inoltre, anche senza interessarsi a clienti più grandi potrebbero essere in grado di aumentare il volume di vendita e quindi di sostituirsi in parte ad altri produttori del comparto filtrazione di tè e caffè. Di conseguenza sarebbe impossibile per Glatfelter aumentare i prezzi o ridurre la produzione.

(27)

La Commissione ha anche constatato che una certa pressione concorrenziale viene esercitata da materiali succedanei ai materiali di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè, ad esempio materiali non tessuti e nylon. Benché attualmente non si preveda che questi materiali alternativi sostituiscano in maniera significativa il materiale di fibra wet laid, è probabile che una parte della domanda dei clienti si riorienti, in futuro, verso materiali sostitutivi liberando ulteriore capacità per il materiale di fibra wet laid per la filtrazione di tè e caffè e quindi, in certa misura, limitando la facoltà della parte notificante di esercitare un potere di mercato e di aumentare i prezzi.

(28)

La decisione pertanto conclude che sono improbabili effetti unilaterali in quanto la facoltà della parte notificante di aumentare i prezzi subirà pressioni da un numero di grossi concorrenti e, in certa misura, dai materiali alternativi. Per quanto riguarda gli effetti coordinati, la decisione conclude, del pari, che dopo aver attentamente esaminato la struttura di mercato, la reazione dei clienti e la reazione di concorrenti attuali e potenziali, simili effetti sono improbabili.

Materiale di fibra wet laid per separatori per batteria

(29)

L’indagine della Commissione ha indicato che il segmento dei separatori per batteria è caratterizzato da una debole domanda assieme ad una forte offerta potenziale da parte di altri produttori di fibra wet laid, da una domanda concentrata e da una modesta quota di mercato dell’entità che sorgerà dalla concentrazione. Ciò premesso, la Commissione ritiene improbabile che il mercato in questione risenta di un impatto anticoncorrenziale derivante dall’operazione proposta.

(30)

Il 6 dicembre 2006 il comitato consultivo in materia di concentrazioni nel corso della 146a riunione ha espresso parere favorevole al progetto di decisione ed ha approvato l’adozione della decisione.

VII.   CONCLUSIONE

(31)

La decisione conclude che il progetto di concentrazione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale in particolare come risultato della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. Pertanto dichiara che la concentrazione è compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni nonché all’articolo 57 dell’accordo SEE. Si conclude quindi che la Commissione, mediante procedura orale, ha preso atto del parere espresso dal comitato consultivo il 6 dicembre 2006; ha preso atto della relazione finale del consigliere auditore nel caso di specie e ha adottato la decisione che figura in allegato in inglese, ossia nella lingua facente fede.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.6.2007   

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L 151/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva novaluron

[notificata con il numero C(2007) 2454]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla Makhteshim Agan Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva novaluron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2001/861/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(3)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 19 settembre 2005 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione.

(4)

In seguito alla presentazione del progetto di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore è stato necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare presentando una sua valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(5)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e adottare una decisione in merito all’eventuale iscrizione del novaluron all’allegato I.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 321 del 6.12.2001, pag. 34.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

13.6.2007   

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L 151/46


AZIONE COMUNE 2007/405/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito ad un invito ufficiale del governo della Repubblica democratica del Congo (RDC), il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1), prevista nell’accordo globale e completo sulla transizione nella Repubblica democratica del Congo, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, e il memorandum in materia militare e di sicurezza in data 29 giugno 2003.

(2)

In seguito alla promulgazione, il 18 febbraio 2006, della Costituzione della RDC, le elezioni del 2006 nella RDC hanno segnato la fine del processo di transizione consentendo la formazione nel 2007 di un governo il cui programma prevede, in particolare, una riforma globale del settore della sicurezza (SSR), l’elaborazione di un concetto nazionale e azioni prioritarie di riforma nei settori della polizia, delle forze armate e della giustizia.

(3)

Le Nazioni Unite hanno riaffermato il loro sostegno alla SSR in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conducono nella RDC la missione di osservazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) che contribuisce alla sicurezza e alla stabilità nel paese. Il 15 maggio 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1756 (2007) che proroga il mandato della MONUC e consente alla missione di contribuire, in stretta collaborazione con gli altri partner internazionali, compresa l’Unione europea (UE), agli sforzi volti a sostenere il governo nel processo iniziale di pianificazione della SSR.

(4)

L’UE ha mostrato un sostegno costante al processo di transizione nella RDC e alla SSR, anche mediante l’avvio di tre operazioni nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), EUSEC RD Congo (2), EUPOL Kinshasa e l’operazione EUFOR RD Congo (3).

(5)

Consapevole dell’interesse di un approccio globale che riunisca le diverse iniziative in corso, nelle conclusioni adottate dal Consiglio il 15 settembre 2006 l’UE ha indicato di essere pronta ad assicurare il coordinamento delle iniziative internazionali intraprese nel settore della sicurezza, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, per sostenere le autorità congolesi in questo settore.

(6)

In questo contesto, il segretariato generale del Consiglio e i servizi della Commissione hanno effettuato, nell’ottobre 2006 e nel marzo 2007, due missioni di valutazione della RDC, di concerto con le autorità congolesi, per elaborare un approccio globale dell’UE in materia di SSR.

(7)

Il 7 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/913/PESC che modifica e proroga l’azione comune 2004/847/PESC. Il nuovo mandato, valido fino al 30 giugno 2007, ha consentito a EUPOL «Kinshasa» di rafforzare altresì la sua capacità di consulenza alla polizia congolese nella prospettiva di agevolare il processo di riforma del settore della sicurezza nella RDC insieme alla missione EUSEC RD CONGO.

(8)

Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha approvato un concetto operativo relativo ad una missione di polizia condotta nell’ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) sulla SSR e la sua interfaccia con la giustizia nella RDC, denominata EUPOL RD Congo. Questo concetto prevede in particolare che non ci sarà soluzione di continuità tra la fine delle attività dell’EUPOL Kinshasa e l’inizio di quelle dell’EUPOL RD Congo.

(9)

Alla stessa data, il 14 maggio 2007, il Consiglio ha approvato un concetto generale riveduto relativo al proseguimento della missione di consulenza e di assistenza per la SSR nella RDC, EUSEC RD Congo.

(10)

Le sinergie tra le due missioni, EUSEC RD Congo ed EUPOL RD Congo, dovrebbero essere incoraggiate tenuto conto anche dell’eventualità che le due missioni diventino una missione unica.

(11)

Per rafforzare la coerenza delle attività dell’UE nella RDC dovrebbe essere assicurato a Kinshasa e a Bruxelles un coordinamento quanto più stretto possibile tra i vari attori dell’UE, in particolare mediante opportuni accordi. Il rappresentante speciale dell’UE (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa dovrebbe svolgere un ruolo essenziale al riguardo, tenuto conto del suo mandato.

(12)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/112/PESC (4) che nomina il signor Roeland VAN DE GEER nuovo RSUE per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(13)

L’11 maggio 2007 il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ha inviato una lettera alle autorità congolesi per informarle della disponibilità dell’UE a continuare e approfondire l’impegno attuale in materia di SSR, al fine di ottenere il loro consenso formale. Con lettera del 2 giugno 2007 le autorità congolesi hanno formalmente accettato l’offerta dell’UE e l’hanno invitata a schierare una missione a tal fine.

(14)

Sarebbe opportuno che Stati terzi partecipino al progetto conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(15)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e nuocere agli obiettivi della PESC, definiti all’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza, di assistenza e di controllo per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata EUPOL RD Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto.

2.   La missione opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   La missione sosterrà la SSR nel settore della polizia e la sua interfaccia con la giustizia. Grazie a un’azione di controllo, guida e consulenza, particolarmente attenta alla dimensione strategica, EUPOL RD Congo:

contribuisce alla riforma e alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese (PNC) fornendo un sostegno alla creazione di una forza di polizia vitale, professionale e multietnica/integrata tenendo conto dell’importanza della polizia di prossimità in tutto il paese, con il pieno coinvolgimento delle autorità congolesi,

contribuisce a migliorare l’interazione tra polizia e sistema giudiziario penale in senso lato,

contribuisce ad assicurare coerenza nell’insieme degli sforzi intrapresi in materia di SSR,

agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD Congo e con i progetti della Commissione, e in coordinamento con gli altri sforzi intrapresi a livello internazionale nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale.

2.   EUPOL RD Congo è una missione senza poteri esecutivi. Essa svolge i suoi compiti anche attraverso funzioni di controllo, guida e consulenza.

3.   La missione fornisce consulenza agli Stati membri e agli Stati terzi e, sotto la loro responsabilità, coordina e agevola l’attuazione dei progetti nei settori d’interesse per la missione, sostenendone gli obiettivi.

Articolo 3

Struttura della missione e area di schieramento

1.   La missione dispone di un quartier generale a Kinshasa composto da:

a)

capomissione;

b)

una squadra di consiglieri di polizia a livello strategico;

c)

una squadra di consiglieri di polizia a livello operativo;

d)

una squadra di consiglieri giuridici a livello strategico e operativo;

e)

un sostegno amministrativo.

2.   La ripartizione funzionale dei compiti è la seguente:

a)

esperti integrati nei vari gruppi di lavoro della riforma della polizia e consiglieri assegnati ai posti organizzativi e decisionali chiave della commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP), prevista dalle autorità congolesi;

b)

esperti assegnati alla polizia nazionale congolese (PNC), in particolare nei posti chiave, nonché esperti assegnati all’inquadramento della polizia giudiziaria e della polizia incaricata del mantenimento dell’ordine pubblico;

c)

un sostegno nel settore del diritto penale per unire alle attività nel settore della polizia un’interfaccia con la giustizia penale e dar seguito ad aspetti importanti della riforma della giustizia penale, anche in materia di diritto penale militare;

d)

una competenza in grado di contribuire ai lavori relativi agli aspetti orizzontali della SSR.

3.   L’area di schieramento è Kinshasa. Date le implicazioni geografiche della missione su tutto il territorio della RDC, derivanti dal mandato, potrebbero rendersi necessari spostamenti di esperti e la loro presenza temporanea nelle province, su istruzione del capomissione o di qualsiasi persona da esso abilitata a tal fine, in funzione della situazione di sicurezza.

Articolo 4

Piano di attuazione

Il capomissione redige il piano operativo della missione (OPLAN) per sottoporlo all’approvazione del Consiglio. Il capomissione è assistito in questo compito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il sovrintendente Adílio Ruivo Custódio è nominato capomissione.

2.   Il capomissione esercita il controllo operativo sulla missione EUPOL RD Congo e ne assume la gestione quotidiana.

3.   Le autorità nazionali delegano al capomissione il controllo operativo dell’EUPOL RD Congo.

4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale. Per il personale distaccato l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o europea interessata.

5.   Per dare esecuzione al bilancio della missione, il capomissione firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione collabora strettamente con l’RSUE.

7.   Il capomissione garantisce che EUPOL RD Congo coordini strettamente l’azione con il governo della RDC, le Nazioni Unite tramite la missione MONUC e gli Stati terzi impegnati nella SSR (aspetti inerenti alla polizia e alla relativa interfaccia con la giustizia).

8.   Il capomissione provvede affinché la missione fruisca di un sufficiente livello di visibilità.

Articolo 6

Personale

1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE. Ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

3.   Gli esperti della missione restano sotto l’autorità dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE competente e svolgono le rispettive funzioni e operano nell’interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

Articolo 7

Catena di comando

1.   In quanto operazione di gestione delle crisi, la missione dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L’SG/AR fornisce orientamenti al capomissione tramite l’RSUE.

4.   Il capomissione dirige la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione riferisce all’SG/AR tramite l’RSUE.

6.   L’RSUE riferisce al Consiglio tramite l’SG/AR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dall’SG/AR.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni dal capomissione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 5 500 000 EUR.

2.   Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all’importo di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi;

b)

il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

4.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall’entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 10

Partecipazione degli Stati terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell’UE.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima. Se l’UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.

Articolo 11

Coordinamento

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra la presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine. Si pongono in essere, sia a Kinshasa, sia a Bruxelles, accordi relativi al coordinamento delle attività dell’UE nella RDC.

2.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione.

3.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione EUSEC RD Congo e il capomissione EUPOL RD Congo coordinano strettamente le loro azioni stimolando le sinergie tra le due missioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti orizzontali della SSR nella RDC, anche nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra le due missioni.

4.   Conformemente al suo mandato, l’RSUE provvede affinché sia assicurata coerenza tra le azioni intraprese dalla missione EUPOL RD Congo e dalla missione EUSEC RD Congo. Egli contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella riforma del settore della sicurezza nella RDC.

5.   Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti, in particolare la MONUC e gli Stati terzi impegnati nella RDC.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell’operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (5).

2.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l’UE.

4.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’operazione coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).

Articolo 13

Status del personale della missione

1.   Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest’ultima.

2.   Lo Stato o l’istituzione della Comunità che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall’agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco.

Articolo 14

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza di EUPOL RD Congo.

2.   Il capomissione esercita tale responsabilità conformemente alle direttive dell’UE in materia di sicurezza del personale dell’UE schierato al di fuori del territorio dell’UE in una missione operativa di cui al titolo V del trattato e relativi documenti.

3.   Una formazione conforme alle misure di sicurezza sarà effettuata per tutto il personale, secondo l’OPLAN. L’ufficiale di EUPOL RD Congo incaricato della sicurezza distribuirà periodicamente un sunto delle istruzioni in materia di sicurezza.

Articolo 15

Revisione della missione

Il CPS, sulla base di una relazione del segretariato generale del Consiglio presentata al più tardi nel marzo 2008, approva raccomandazioni al Consiglio in vista dell’adozione di una decisione in merito all’eventuale convergenza delle due missioni EUSEC RD Congo e EUPOL RD Congo in un’unica missione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2007.

Essa si applica fino al 30 giugno 2008.

Articolo 17

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2006/913/PESC (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 67).

(2)  Azione comune 2005/355/PESC del Consiglio, del 2 maggio 2005, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20). Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2007/192/PESC (GU L 87 del 28.3.2007, pag 22).

(3)  Azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all’operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98). Azione comune abrogata dall’azione comune 2007/147/PESC (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 44).

(4)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.

(5)  Decisione 2001/264/CE (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(6)  Decisione 2006/683/CE, Euratom (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).


13.6.2007   

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L 151/52


AZIONE COMUNE 2007/406/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, e l'articolo 28, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito ad un invito ufficiale del governo della Repubblica democratica del Congo (RDC) il Consiglio ha adottato il 2 maggio 2005 l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1) (EUSEC RD Congo), in particolare per sostenere il processo di transizione nell'RDC, nonché la formazione di un esercito nazionale ristrutturato ed integrato, istituito dall'accordo globale e completo, firmato dalle parti congolesi a Pretoria il 17 dicembre 2002, seguito dall'atto finale firmato a Sun City il 2 aprile 2003.

(2)

In seguito alla ratifica nel 2005 della Costituzione della terza Repubblica congolese, le elezioni del 2006 nell'RDC hanno segnato la fine del processo di transizione consentendo la formazione nel 2007 di un governo il cui programma prevede, in particolare, una riforma globale del settore della sicurezza, l'elaborazione di un concetto nazionale e azioni prioritarie di riforma nei settori della polizia, delle forze armate e della giustizia.

(3)

Le Nazioni Unite hanno riaffermato il loro sostegno al processo di transizione e alla riforma del settore della sicurezza (SSR) in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conducono nell'RDC la missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) che contribuisce alla sicurezza e alla stabilità nel paese. Il 15 maggio 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1756 (2007) che proroga il mandato della MONUC e consente alla missione di contribuire, in stretto coordinamento con gli altri partner internazionali, in particolare l'Unione europea (UE), agli sforzi volti a sostenere il governo nel processo iniziale di pianificazione della SSR.

(4)

L'UE ha mostrato un sostegno costante al processo di transizione nell'RDC e alla riforma del settore della sicurezza, adottando, fra l'altro, altre due azioni comuni: l'azione comune 2004/847/PESC, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (2), e l'azione comune 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all’operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (3) (operazione EUFOR RD Congo).

(5)

Consapevole dell'interesse di un approccio globale che riunisca le diverse iniziative in corso, l'UE ha indicato, nelle conclusioni adottate dal Consiglio il 15 settembre 2006, di essere pronta ad assicurare il coordinamento delle iniziative internazionali intraprese nel settore della sicurezza, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, per sostenere le autorità congolesi in questo settore.

(6)

Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha approvato un concetto generale riveduto relativo al proseguimento della missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nell'RDC.

(7)

Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha approvato un concetto operativo relativo ad una missione di polizia, condotta nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa sulla SSR e la sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD Congo. Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune relativa alla missione di polizia condotta nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (RSS) e alla sua interfaccia in materia di giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo). Questa missione sostituirà la missione EUPOL Kinshasa.

(8)

Le sinergie tra le due missioni, EUPOL RD Congo e EUSEC RD Congo, dovrebbero essere incoraggiate tenuto conto anche dell'eventualità che le due missioni diventino una missione unica.

(9)

Per rafforzare la coerenza delle attività dell'UE nell'RDC dovrebbe essere assicurato a Kinshasa e a Bruxelles un coordinamento quanto più stretto possibile tra i vari attori dell'UE, in particolare mediante opportuni accordi. Il rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa dovrebbe svolgere un ruolo essenziale al riguardo, tenuto conto del suo mandato.

(10)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/112/PESC (4) che nomina il signor Roeland VAN DE GEER in qualità di nuovo RSUE per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(11)

Il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) per la politica estera e di sicurezza comune ha indirizzato al governo dell'RDC una lettera datata 11 maggio 2007 in cui manifesta il rinnovato impegno dell'UE.

(12)

L'azione comune 2005/355/PESC è stata modificata a più riprese, allo scopo di rafforzare la missione, in particolare con l'azione comune 2005/868/PESC relativa all'attuazione di un progetto di assistenza tecnica relativo all’ammodernamento della catena dei pagamenti del ministero della difesa nell'RDC e con l'azione comune 2007/192/PESC relativa all'installazione di una cellula incaricata di sostenere i progetti specifici finanziati o attuati dagli Stati membri e dai consiglieri a livello delle amministrazioni militari provinciali. Il mandato della missione proseguirà fino al 30 giugno 2007 e dovrebbe essere prorogato e riesaminato alla luce del concetto riveduto per la missione.

(13)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detta azione comune e le sue modifiche successive con una nuova azione comune.

(14)

Sarebbe opportuno che Stati terzi partecipino al progetto conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(15)

L'attuale situazione della sicurezza nell'RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata «EUSEC RD Congo», al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate nella RDC e di aiutare il paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese. La missione deve fornire consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti o attraverso progetti concreti, facendo attenzione a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello stato di diritto.

2.   La missione opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

In coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, in particolare le Nazioni Unite, e perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 1, la missione è volta ad apportare un sostegno concreto nel quadro della SSR nell'RDC, come definito nel concetto generale riveduto, compreso:

a)

fornire consulenza e assistenza alle autorità congolesi nell'ambito dei lavori da esse svolti di integrazione, ristrutturazione e ricostruzione dell'esercito congolese, in particolare:

contribuendo all'elaborazione dei vari concetti e delle politiche nazionali, come pure ai lavori su aspetti orizzontali che abbracciano tutti i settori interessati dalla riforma del settore della sicurezza nell'RDC;

fornendo un sostegno ai comitati e agli organi che partecipano a questi lavori e contribuendo alla definizione delle priorità e delle esigenze concrete dei congolesi;

b)

condurre e portare a termine il progetto di assistenza tecnica relativo all'ammodernamento della catena dei pagamenti del ministero della difesa nell'RDC, in seguito denominato «progetto di catena dei pagamenti», per assolvere le funzioni definite nel concetto generale relativo al progetto;

c)

individuare e contribuire all'elaborazione di vari progetti e opzioni cui l'UE o i suoi Stati membri possono decidere di dare un sostegno in materia di riforma del settore della sicurezza;

d)

sorvegliare e assicurare l'attuazione di progetti specifici finanziati o avviati dagli Stati membri nell'ambito degli obiettivi della missione, in coordinamento con la Commissione;

e

e)

contribuire ad assicurare la coerenza dell'insieme degli sforzi compiuti in materia di RSS.

Articolo 3

Struttura della missione

La missione è strutturata come segue:

a)

un ufficio a Kinshasa, che comprende in particolare:

la direzione della missione,

esperti distaccati in una squadra incaricata di contribuire ai lavori relativi alla SSR condotti dall'amministrazione congolese a livello interministeriale; e

esperti distaccati in una cellula incaricata in particolare dell'identificazione dei progetti specifici finanziati o attuati dagli Stati membri e del sostegno agli stessi;

b)

consiglieri distaccati in posti chiave dell'amministrazione centrale del ministero della Difesa a Kinshasa e presso amministrazioni provinciali dipendenti dal ministero della Difesa;

c)

una squadra incaricata del progetto di catena dei pagamenti composta di:

un capo progetto, di base a Kinshasa, nominato dal capomissione e posto sotto la sua autorità;

una divisione «consulenza, perizia e realizzazione», di base a Kinshasa, composta di personale non distaccato presso i comandi delle brigate integrate, compreso un gruppo mobile di esperti che partecipano al controllo del personale militare delle brigate integrate; ed

esperti distaccati presso i comandi delle brigate integrate.

Articolo 4

Piano di attuazione

Il capomissione, assistito dal segretariato generale del Consiglio, elabora un piano di attuazione riveduto della missione (OPLAN), approvato dal Consiglio.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il generale Pierre Michel JOANA è nominato capomissione. Questi assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

2.   Nell'ambito del mandato della missione di cui all'articolo 2, lettera d), il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri. A tal fine, il capomissione conclude un accordo con gli Stati membri interessati. Tali accordi disciplinano in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri contributori.

Né l'UE né l'SG/AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri contributori per atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

3.   Al fine di eseguire il bilancio della missione, il capomissione stipula un contratto con la Commissione europea.

4.   Il capomissione collabora strettamente con l'RSUE.

Articolo 6

Personale

1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

3.   Tutti gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE competente e svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

Articolo 7

Catena di comando

1.   La missione dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L'SG/AR fornisce orientamenti al capomissione tramite l'RSUE.

4.   Il capomissione dirige la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione riferisce all'SG/AR tramite l'RSUE.

6.   L'RSUE riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano di attuazione e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dall'SG/AR.

2.   L'RSUE fornisce al capomissione gli orientamenti politici necessari per la sua azione a livello locale.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4.   Il CPS riceve periodicamente relazioni dal capomissione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 9 700 000 EUR.

2.   Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi;

b)

il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

4.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall'entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 10

Partecipazione degli Stati terzi

1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Se l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 11

Coerenza e coordinamento

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra la presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3, secondo comma del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine. Si pongono in essere, sia a Kinshasa, sia a Bruxelles, accordi relativi al coordinamento delle attività dell'UE nell'RDC.

2.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione.

3.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione dell'EUSEC RD Congo e il capomissione dell'EUPOL RD Congo coordinano strettamente le loro azioni e stimolano le sinergie tra le due missioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti orizzontali della riforma del settore della sicurezza nell'RDC, anche nell'ambito della ripartizione delle funzioni tra le due missioni.

4.   Conformemente al suo mandato, l'RSUE provvede affinché sia assicurata la coerenza tra le azioni intraprese dalla missione EUSEC e dalla missione EUPOL RD Congo. Egli contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella SSR nell'RDC.

5.   Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti, in particolare la MONUC e gli Stati terzi impegnati nella RDC.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio (5).

2.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti saranno comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

4.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (6).

Articolo 13

Status del personale della missione

1.   Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest'ultima.

2.   Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

Articolo 14

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUSEC RD Congo.

2.   Il capomissione esercita tale responsabilità conformemente alle direttive dell'UE in materia di sicurezza del personale dell'UE schierato al di fuori del territorio dell'UE in una missione operativa di cui al titolo V del trattato e relativi documenti.

3.   Una formazione conforme alle misure di sicurezza sarà effettuata per tutto il personale secondo il piano di attuazione (OPLAN). L'ufficiale dell'EUSEC RD Congo incaricato della sicurezza distribuirà periodicamente un sunto delle istruzioni in materia di sicurezza.

Articolo 15

Revisione della missione

Il CPS, sulla base di una relazione del segretariato generale del Consiglio presentata al più tardi nel marzo 2008, approva raccomandazioni al Consiglio in vista dell'adozione di una decisione in merito all'eventuale convergenza delle due missioni EUSEC RD Congo e EUPOL RD Congo in un'unica missione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2007.

Essa si applica fino al 30 giugno 2008.

Articolo 17

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2007/192/PESC (GU L 87 del 28.3.2007, pag. 22).

(2)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/913/PESC (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 67).

(3)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98. Azione comune abrogata dall'azione comune 2007/147/PESC (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 44).

(4)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.

(5)  Decisione 2001/264/CE (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(6)  Decisione 2006/683/CE, Euratom (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).