ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
7 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 625/2007 della Commissione, del 6 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 626/2007 della Commissione, del 6 giugno 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

3

 

 

Regolamento (CE) n. 627/2007 della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

5

 

 

Regolamento (CE) n. 628/2007 della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

7

 

 

Regolamento (CE) n. 629/2007 della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

10

 

*

Regolamento (CE) n. 630/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/387/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 giugno 2007, concernente la non iscrizione del diclorvos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2338]  ( 1 )

16

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2007/388/CE

 

*

Decisione n. 1/2007 del comitato congiunto CEE-EFTA Transito comune, del 16 aprile 2007, che modifica la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006)

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


REGOLAMENTO (CE) N. 625/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

95,9

TR

111,0

ZZ

103,5

0707 00 05

JO

167,1

TR

95,2

ZZ

131,2

0709 90 70

TR

102,6

ZZ

102,6

0805 50 10

AR

51,7

ZA

58,8

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

100,4

BR

75,0

CL

84,5

CN

73,7

NZ

109,4

US

95,7

UY

72,8

ZA

94,6

ZZ

88,3

0809 10 00

IL

196,3

TR

215,3

ZZ

205,8

0809 20 95

TR

400,8

US

284,8

ZZ

342,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.6.2007   

IT

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L 145/3


REGOLAMENTO (CE) N. 626/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 7 giugno 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

20,44

6,08

1701 11 90 (1)

20,44

11,64

1701 12 10 (1)

20,44

5,89

1701 12 90 (1)

20,44

11,12

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


7.6.2007   

IT

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L 145/5


REGOLAMENTO (CE) N. 627/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.

(8)

Dato che la frutta a guscio è un prodotto con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.

(9)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I tassi di restituzione all'esportazione della frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione della frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno al 24 dicembre 2007.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso di restituzione

(in EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0802 12 90 9000

A00

41

1 500

0802 21 00 9000

A00

48

1 000

0802 22 00 9000

A00

93

3 000

0802 31 00 9000

A00

59

1 000


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.


7.6.2007   

IT

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L 145/7


REGOLAMENTO (CE) N. 628/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Sistema A1

Periodo di domanda della restituzione: 24.6.2007-24.10.2007

Sistema B

Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.7.2007-31.10.2007

Tasso di restituzione

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

Tasso di restituzione indicativo

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

0702 00 00 9100

A00

20

 

20

1 667

0805 10 20 9100

A00

26

 

26

10 000

0805 50 10 9100

A00

50

 

50

5 000

0806 10 10 9100

A00

13

 

13

11 667

0808 10 80 9100

F04, F09

22

 

22

26 667

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

12

 

12

11 667


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera.

F04

:

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


7.6.2007   

IT

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L 145/10


REGOLAMENTO (CE) N. 629/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.

(3)

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3).

(4)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(5)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.

(7)

Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2007 al 24 ottobre 2007.

Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio 2007 a ottobre 2007.

Codice del prodotto (1)

Codice di destinazione (2)

Tasso di restituzione

(EUR/t netta)

Quantitativi previsti

(in t)

0812 10 00 9100

F06

45

3 000

2002 10 10 9100

A02

41

43 000

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

138

1 000

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

53

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

26

0


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06

Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.


7.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/12


REGOLAMENTO (CE) N. 630/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nella nomenclatura combinata per il 2007, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (3), i codici della nomenclatura combinata (codici NC) per alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. È quindi necessario aggiornare tali allegati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 32/2000 deve dunque essere modificato di conseguenza.

(3)

Poiché il regolamento (CE) n. 1549/2006 è entrato in vigore il 1o gennaio 2007, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla stessa data.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1506/2006 della Commissione (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 7).

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2007 (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 1).

(3)  GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue.

1)

Nell’allegato I i codici sono modificati come segue:

a)

sotto il numero d’ordine 09.0006, il codice TARIC nella terza colonna è modificato come segue:

nella riga del codice NC «ex 0304 10 98», il codice TARIC «12» è sostituito dal codice TARIC «10»;

b)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0006, nella seconda colonna, sono modificati come segue:

i)

il codice NC «0303 50» è sostituito dal codice NC «0303 51»;

ii)

il codice NC «0304 10 97» è sostituito dal codice NC «0304 19 97»;

iii)

il codice NC «ex 0304 10 98» è sostituito dal codice NC «ex 0304 19 99»;

iv)

il codice NC «0304 90 22» è sostituito dal codice NC «0304 99 23»;

c)

sotto il numero d’ordine 09.0013, il codice TARIC nella terza colonna è modificato come segue:

nella riga del codice NC «ex 4412 99 80», il codice TARIC «10» è soppresso;

d)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0013, nella seconda colonna, sono modificati come segue:

i)

il codice NC «ex 4412 19 00» è sostituito dal codice NC «ex 4412 39 00»;

ii)

i codici NC «ex 4412 92 99» e «ex 4412 99 80» sono sostituti dal codice NC «ex 4412 99 70»;

e)

il codice NC «ex 0304 20 94» sotto il numero d’ordine 09.0048, nella seconda colonna, è sostituito dal codice NC «ex 0304 29 99».

2)

Nell’allegato III i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

a)

sotto il numero d’ordine 09.0107, i codici NC sono modificati come segue:

i)

il codice NC «5607 10 00» è sostituito dal codice NC «ex 5607 90 20»;

ii)

il codice NC «ex 5702 59 00» è sostituito dal codice NC «ex 5702 50 90».

3)

Nella prima parte dell’allegato IV i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

a)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue:

i)

i codici NC «4602 10 91» e «4602 10 99» sono sostituiti dai codici NC «4602 11 00», «4602 12 00», «4602 19 91» e «4602 19 99»;

ii)

il codice NC «6403 30 00» è sostituito dai codici NC «6403 51 05», «6403 59 05», «6403 91 05» e «6403 99 05»;

iii)

i codici NC «7013 21 11» e «7013 21 19» sono sostituiti dai codici NC «7013 22 10», «7013 33 11» e «7013 33 19»;

iv)

i codici NC «7013 29 51» e «7013 29 59» sono sostituiti dai codici NC «7013 28 10», «7013 37 51» e «7013 37 59»;

v)

il codice NC «7013 31 10» è sostituito dal codice NC «7013 41 10»;

vi)

il codice NC «7013 39 91» è sostituito dal codice NC «7013 49 91»;

vii)

il codice NC «9403 80 00» è sostituito dai codici «9403 81 00» e «9403 89 00»;

viii)

il codice NC «ex 9502 10» è sostituito dal codice NC «ex 9503 00 21»;

ix)

il codice NC «9503 30 10» è sostituito dal codice NC «ex 9503 00 39»;

x)

il codice NC «ex 9503 49 10» è sostituito dal codice NC «ex 9503 00 49»;

xi)

il codice NC «ex 9503 50 00» è sostituito dal codice NC «ex 9503 00 55»;

xii)

il codice NC «9503 60 10» è sostituito dal codice NC «9503 00 61»;

xiii)

il codice NC «ex 9503 90 10» è sostituito dal codice NC «ex 9503 00 81»;

xiv)

il codice NC «ex 9503 90 99» è sostituito dal codice NC «ex 9503 00 99»;

b)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0106 sono modificati come segue:

i)

il codice NC «ex 5208 59 00» è sostituito dal codice NC «ex 5208 59 90»;

ii)

il codice NC «ex 6101 10 10» è sostituito dal codice NC «ex 6101 90 20»;

iii)

il codice NC «6207 99 00» è sostituito dal codice NC «6207 99 90».

4)

Nella seconda parte dell’allegato IV i codici sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue:

a)

i codici TARIC nella terza colonna sono modificati come segue:

i)

nella riga del codice NC «6403 30 00» il codice TARIC «20» è sostituito dal codice TARIC «19»;

ii)

nella riga del codice NC «9502 10 90», il codice TARIC «10» è soppresso;

iii)

nella riga del codice NC «9503 50 00» il codice TARIC «11» è sostituito dal codice TARIC «10»;

b)

i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

i)

il codice NC «4602 10 91» è sostituito dal codice NC «4602 19 91»;

ii)

il codice NC «4602 10 99» è sostituito dal codice NC «4602 19 99»;

iii)

il codice NC «6403 30 00» è sostituito dai codici NC «6403 51 05», «6403 59 05», «6403 91 05» e «6403 99 05»;

iv)

il codice NC «7418 19 00» è sostituito dai codici «7418 19 10» e «7418 19 90»;

v)

il codice NC «7419 99 00» è sostituito dai codici «7419 99 10», «7419 99 30» e «7419 99 90»;

vi)

il codice NC «9403 80 00» è sostituito dai codici «9403 81 00» e «9403 89 00»;

vii)

i codici NC «9502 10 10» e «9502 10 90» sono sostituiti dal codice NC «9503 00 21»;

viii)

il codice NC «9503 30 10» è sostituito dal codice NC «9503 00 39»;

ix)

il codice NC «9503 49 10» è sostituito dal codice NC «9503 00 49»;

x)

il codice NC «9503 50 00» è sostituito dal codice NC «9503 00 55»;

xi)

il codice NC «9503 60 10» è sostituito dal codice NC «9503 00 61»;

xii)

il codice NC «9503 90 10» è sostituito dal codice NC «9503 00 81»;

xiii)

il codice NC «9503 90 99» è sostituito dal codice NC «9503 00 99».

5)

Nella seconda parte dell’allegato IV i codici sotto il numero d’ordine 09.0106 sono modificati come segue:

a)

il codice TARIC nella terza colonna è modificato come segue:

nella riga del codice NC «6101 10 10» il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «11»;

b)

i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

i)

il codice NC «5208 53 00» è sostituito dal codice NC «5208 59 10»;

ii)

il codice NC «5208 59 00» è sostituito dal codice NC «5208 59 90»;

iii)

il codice NC «6101 10 10» è sostituito dal codice NC «6101 90 20»;

iv)

il codice NC «6207 99 00» è sostituito dal codice NC «6207 99 90».

6)

Nella prima parte dell’allegato V i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

a)

il codice NC «5803 90 10» sotto il numero d’ordine 09.0101 è sostituito dal codice NC «5803 00 30»;

b)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0103 sono modificati come segue:

i)

il codice NC «5208 59 00» è sostituito dal codice NC «5208 59 90»;

ii)

il codice NC «5803 10 00» è sostituito dal codice NC «5803 00 10».

7)

Nella seconda parte dell’allegato V i codici sono modificati come segue:

a)

il codice NC «5803 90 10» sotto il numero d’ordine 09.0101, nella seconda colonna, è sostituito dal codice NC «5803 00 30»;

b)

i codici TARIC sotto il numero d’ordine 09.0103, nella terza colonna, sono modificati come segue:

i)

nella riga del codice NC «5210 12 00», il codice TARIC «10» è soppresso;

ii)

nella riga del codice NC «5210 22 00», il codice TARIC «10» è soppresso;

iii)

nella riga del codice NC «5210 42 00», il codice TARIC «10» è soppresso;

iv)

nella riga del codice NC «5210 52 00», il codice TARIC «10» è soppresso;

v)

nella riga del codice NC «5211 21 00», il codice TARIC «10» è soppresso;

vi)

nella riga del codice NC «5211 22 00», il codice TARIC «10» è soppresso;

c)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0103, nella seconda colonna, sono modificati come segue:

i)

il codice NC «5208 53 00» è sostituito dal codice NC «5208 59 10»;

ii)

il codice NC «5208 59 00» è sostituito dal codice NC «5208 59 90»;

iii)

il codice NC «5210 12 00» è soppresso;

iv)

il codice NC «5210 22 00» è soppresso;

v)

il codice NC «5210 42 00» è soppresso;

vi)

il codice NC «5210 52 00» è soppresso;

vii)

i codici NC «5211 21 00» e «5211 22 00» e «5211 29 00» sono sostituiti dal codice NC «5211 20 00»;

viii)

il codice NC «5803 10 00» è sostituito dal codice NC «5803 00 10».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

7.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2007

concernente la non iscrizione del diclorvos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2338]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/387/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono dettagliatamente le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diclorvos.

(3)

Gli effetti del diclorvos sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 451/2000 e 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diclorvos lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 ottobre 2003.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 12 maggio 2006 sotto forma di conclusione dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva diclorvos (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diclorvos.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base ai dati tossicologici disponibili, tenendo conto delle incertezze delle proprietà genotossiche e cancerogene della sostanza e considerando anche la qualità complessivamente scarsa del dossier, non è stato dimostrato che il rischio stimato per gli operatori, i lavoratori e gli astanti sia accettabile.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende sostenere ulteriormente la sostanza. Il notificante ha presentato i suoi commenti che sono stati esaminati attentamente. Nonostante le argomentazioni avanzate, i problemi suddetti sono rimasti irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e valutate nelle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diclorvos possono soddisfare in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il diclorvos non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diclorvos siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diclorvos non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del diclorvos nell’allegato I.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il disclorvos non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diclorvos siano revocate entro il 6 dicembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diclorvos a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 77, 1-43, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dichlorvos.


ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

7.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/18


DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE»

del 16 aprile 2007

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(2007/388/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (1) (in seguito denominata «la Convenzione»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea.

(2)

È opportuno pertanto inserire in varie parti della convenzione la traduzione in lingua bulgara e rumena dei riferimenti linguistici ivi riportati.

(3)

L'applicazione della presente decisione dovrebbe corrispondere alla data di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(4)

Onde consentire l'uso dei formulari legati alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, dovrebbe essere stabilito un periodo di transizione durante il quale tali stampati potrebbero essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

1)

l'appendice I è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione;

2)

l'appendice II è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione;

3)

l'appendice III è modificata conformemente all'allegato C della presente decisione.

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

2.   Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   I formulari di cui agli allegati B1, B2, B4, B5 e B6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle giacenze e al più tardi fino al 31 dicembre 2007, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o d'indirizzo del mandatario.

Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 2007.

Per il comitato congiunto

Il presidente

Snorri OLSEN


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 6/2005 (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 96).


ALLEGATO A

L'appendice I è così modificata:

1)

all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Ограничена валидност

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

ES

Validez limitada

FR

Validité limitée

IT

Validità limitata

LV

Ierobežots derīgums

LT

Galiojimas apribotas

HU

Korlátozott érvényű

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

SL

Omejena veljavnost

SK

Obmedzená platnosť

FI

Voimassa rajoitetusti

SV

Begränsad giltighet

EN

Limited validity

IS

Takmarkað gildissvið

NO

Begrenset gyldighet»;

2)

all'articolo 28, paragrafo 7, secondo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Освободено

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobumine

EL

Απαλλαγή

ES

Dispensa

FR

Dispense

IT

Dispensa

LV

Derīgs bez zīmoga

LT

Leista neplombuoti

HU

Mentesség

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Dispensa

SL

Opustitev

SK

Oslobodenie

FI

Vapautettu

SV

Befrielse

EN

Waiver

IS

Undanþegið

NO

Fritak»;

3)

l'articolo 34 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Алтернативно доказателство

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

ES

Prueba alternativa

FR

Preuve alternative

IT

Prova alternativa

LV

Alternatīvs pierādījums

LT

Alternatyvusis įrodymas

HU

Alternatív igazolás

MT

Prova alternativa

NL

Alternatief bewijs

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternattiva

RO

Probă alternativă

SL

Alternativno dokazilo

SK

Alternatívny dôkaz

FI

Vaihtoehtoinen todiste

SV

Alternativt bevis

EN

Alternative proof

IS

Önnur sönnun

NO

Alternativt bevis»;

b)

al paragrafo 4, secondo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … ('Ονομα και χώρα)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land)

PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país)

RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (numele și țara)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný … (názov a krajina)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land)

EN

Differences: office where goods were presented … (name and country)

IS

Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land)»;

c)

al paragrafo 5 le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«5.   Nel caso di cui al paragrafo 4, secondo comma, se la dichiarazione di transito presenta una delle menzioni seguenti, il nuovo ufficio di destinazione deve mantenere la merce sotto il suo controllo e non può autorizzare una sua messa a disposizione per un'altra destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l'ufficio di partenza, senza espressa autorizzazione di quest'ultimo:

“—

BG

Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …

CS

Výstup ze … podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

DA

Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus … gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen

EE

Väljumine … on aluseks piirangutele või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr….

EL

Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

ES

Salida de… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no

FR

Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

IT

Uscita dalla … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LV

Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …

LT

Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

HU

A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

MT

Ħruġ mill… suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL

Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing

PL

Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o

RO

Ieșire din … supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

SL

Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SK

Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

FI

… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV

Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

EN

Exit from … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

IS

Útflutningur frá …háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …

NO

Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. …” »;

4)

all'articolo 64, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Освободено от задължителен маршрут

CS

Osvobození od stanovené trasy

DA

fritaget for bindende transportrute

DE

Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

EE

Ettenähtud marsruudist loobutud

EL

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

ES

Dispensa de itinerario obligatorio

FR

Dispense d’itinéraire contraignant

IT

Dispensa dall’itinerario vincolante

LV

Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

LT

Leista nenustatyti maršruto

HU

Előírt útvonal alól mentesítve

MT

Tneħħija ta' l-itinerarju preskritt

NL

Geen verplichte route

PL

Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

PT

Dispensa de itinerário vinculativo

RO

Dispensa de la itinerariul obligatoriu

SL

Opustitev predpisane poti

SK

Oslobodenie od predpísanej trasy

FI

Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

SV

Befrielse från bindande färdväg

EN

Prescribed itinerary waived

IS

Undanþága frá bindandi flutningsleið

NO

Fritak for bindende reiserute»;

5)

all'articolo 69, paragrafo 1, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Одобрен изпращач

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

ES

Expedidor autorizado

FR

Expéditeur agréé

IT

Speditore autorizzato

LV

Atzītais nosūtītājs

LT

Įgaliotas siuntėjas

HU

Engedélyezett feladó

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SK

Schválený odosielateľ

FI

Valtuutettu lähettäjä

SV

Godkänd avsändare

EN

Authorised consignor

IS

Viðurkenndur sendandi

NO

Autorisert avsender»;

6)

all'articolo 70, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Освободен от подпис

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

ES

Dispensa de firma

FR

Dispense de signature

IT

Dispensa dalla firma

LV

Derīgs bez paraksta

LT

Leista nepasirašyti

HU

Aláírás alól mentesítve

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

SL

Opustitev podpisa

SK

Oslobodenie od podpisu

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

SV

Befrielse från underskrift

EN

Signature waived

IS

Undanþegið undirskrift

NO

Fritatt for underskrift»;

7)

l'allegato IV è modificato come segue:

a)

al punto 2.8, primo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI»;

b)

al punto 4.3 le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

EL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

SL

NEOMEJENA UPORABA

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN

UNRESTRICTED USE

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

NO

UBEGRENSET BRUK».


ALLEGATO B

L'appendice II è modificata come segue:

1)

all'articolo 4, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Издаден впоследствие

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

ES

Expedido a posteriori

FR

Délivré a posteriori

IT

Rilasciato a posteriori

LV

Izsniegts retrospektīvi

LT

Retrospektyvusis išdavimas

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

MT

Maħruġ b’mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

SL

Izdano naknadno

SK

Vyhotovené dodatočne

FI

Annettu jälkikäteen

SV

Utfärdat i efterhand

EN

Issued retroactively

IS

Útgefið eftir á

NO

Utstedt i etterhånd»;

2)

all'articolo 16, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Одобрен изпращач

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

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Įgaliotas siuntėjas

HU

Engedélyezett feladó

MT

Awtoriżżat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SK

Schválený odosielateľ

FI

Valtuutettu lähettäjä

SV

Godkänd avsändare

EN

Authorised consignor

IS

Viðurkenndur sendandi

NO

Autorisert avsender»;

3)

all'articolo 17, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Освободен от подпис

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

ES

Dispensa de firma

FR

Dispense de signature

IT

Dispensa dalla firma

LV

Derīgs bez paraksta

LT

Leista nepasirašyti

HU

Aláírás alól mentesítve

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

SL

Opustitev podpisa

SK

Oslobodenie od podpisu

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

SV

Befrielse från underskrift

EN

Signature waived

IS

Undanþegið undirskrift

NO

Fritatt for underskrift»;


ALLEGATO C

L'appendice III è modificata come segue:

1)

all'allegato A7, titolo II, la sezione I è modificata come segue:

a)

nella casella 2, terzo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Различни

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverși

SL

Razno

SK

Rôzni

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse»;

b)

nella casella 31, primo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Насипно

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

χύμα

ES

A granel

FR

Vrac

IT

Alla rinfusa

LV

Berams

LT

Nesupakuota

HU

Ömlesztett

MT

Bil-kwantità

NL

Los gestort

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

SL

Razsuto

SK

Voľne

FI

Irtotavaraa

SV

Bulk

EN

Bulk

IS

Vara í lausu

NO

Bulk»;

c)

nella casella 40 le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Различни

CS

Různé

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverși

SL

Razno

SK

Rôzne

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse»;

2)

all'allegato A8, la parte B è modificata come segue:

a)

nella casella 2 le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Различни

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverși

SL

Razno

SK

Rôzni

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse»;

b)

nella casella 14, primo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Изпращач

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

αποστολέας

ES

Expedidor

FR

Expéditeur

IT

Speditore

LV

Nosūtītājs

LT

Siuntėjas

HU

Feladó

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

SL

Pošiljatelj

SK

Odosielateľ

FI

Lähettäjä

SV

Avsända

EN

Consignor

IS

Sendandi

NO

Avsender».

c)

nella casella 31, primo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Насипно

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

χύμα

ES

A granel

FR

Vrac

IT

Alla rinfusa

LV

Berams

LT

Nesupakuota

HU

Ömlesztett

MT

Bil-kwantità

NL

Los gestort

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

SL

Razsuto

SK

Voľne

FI

Irtotavaraa

SV

Bulk

EN

Bulk

IS

Vara í lausu

NO

Bulk».

3)

all'allegato A9, nella casella 51, è inserito il seguente codice nell'elenco dei codici applicabili:

«Belgio

BE

Repubblica di Bulgaria

BG

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Germania

DE

Estonia

EE

Grecia

GR

Spagna

ES

Francia

FR

Irlanda

IE

Italia

IT

Cipro

CY

Lettonia

LV

Lituania

LT

Ungheria

HU

Lussemburgo

LU

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Austria

AT

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovenia

SI

Slovacchia

SK

Finlandia

FI

Svezia

SE

Regno Unito

GB

Islanda

IS

Norvegia

NO

Svizzera

CH»;

4)

l'allegato B1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B1

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

Image

Image

5)

l'allegato B2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B2

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

Image

Image

6)

l'allegato B4 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B4

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

Image

Image

7)

nella casella 7 dell’allegato B5, il termine «Romania» è depennato;

8)

nella casella 6 dell’allegato B6, il termine «Romania» è depennato;

9)

all’allegato B7, punto 1.2.1, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti:

«—

BG

Ограничена валидност

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

ES

Validez limitada

FR

Validité limitée

IT

Validità limitata

LV

Ierobežots derīgums

LT

Galiojimas apribotas

HU

Korlátozott érvényű

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

SL

Omejena veljavnost

SK

Obmedzená platnost’

FI

Voimassa rajoitetusti

SV

Begränsad giltighet

EN

Limited validity

IS

Takmarkað gildissvið

NO

Begrenset gyldighet».


Rettifiche

7.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/38


Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210 del 31 luglio 2006 )

A pagina 49, articolo 46, paragrafo 3:

anziché:

«3.   Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell’importo complessivo della spesa destinata all’assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l’importo complessivo della spesa destinata all’assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all’assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.»,

leggi:

«3.   Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell’importo complessivo assegnato all’assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l’importo complessivo assegnato all’assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all’assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.»