| ISSN 1725-258X | ||
| Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145 | |
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| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 50o anno | 
| Sommario | 
 | I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria | pagina | 
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 | REGOLAMENTI | |
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 | II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria | |
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 | DECISIONI | |
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 | Commissione | |
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 | 2007/387/CE | |
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 | * | Decisione della Commissione, del 6 giugno 2007, concernente la non iscrizione del diclorvos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2338] ( 1 ) | |
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 | ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI | |
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 | 2007/388/CE | |
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 | Rettifiche | |
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 | (1) Testo rilevante ai fini del SEE | 
| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. | 
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/1 | 
REGOLAMENTO (CE) N. 625/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. | 
| (2) | In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
| (EUR/100 kg) | ||
| Codice NC | Codice paesi terzi (1) | Valore forfettario all'importazione | 
| 0702 00 00 | MA | 95,9 | 
| TR | 111,0 | |
| ZZ | 103,5 | |
| 0707 00 05 | JO | 167,1 | 
| TR | 95,2 | |
| ZZ | 131,2 | |
| 0709 90 70 | TR | 102,6 | 
| ZZ | 102,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 51,7 | 
| ZA | 58,8 | |
| ZZ | 55,3 | |
| 0808 10 80 | AR | 100,4 | 
| BR | 75,0 | |
| CL | 84,5 | |
| CN | 73,7 | |
| NZ | 109,4 | |
| US | 95,7 | |
| UY | 72,8 | |
| ZA | 94,6 | |
| ZZ | 88,3 | |
| 0809 10 00 | IL | 196,3 | 
| TR | 215,3 | |
| ZZ | 205,8 | |
| 0809 20 95 | TR | 400,8 | 
| US | 284,8 | |
| ZZ | 342,8 | |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/3 | 
REGOLAMENTO (CE) N. 626/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
| (1) | Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/2007 della Commissione (4). | 
| (2) | I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 7 giugno 2007
| (EUR) | ||
| Codice NC | Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto | Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto | 
| 1701 11 10 (1) | 20,44 | 6,08 | 
| 1701 11 90 (1) | 20,44 | 11,64 | 
| 1701 12 10 (1) | 20,44 | 5,89 | 
| 1701 12 90 (1) | 20,44 | 11,12 | 
| 1701 91 00 (2) | 23,43 | 14,01 | 
| 1701 99 10 (2) | 23,43 | 9,00 | 
| 1701 99 90 (2) | 23,43 | 9,00 | 
| 1702 90 99 (3) | 0,23 | 0,41 | 
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/5 | 
REGOLAMENTO (CE) N. 627/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. | 
| (2) | Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. | 
| (3) | Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. | 
| (4) | A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. | 
| (5) | A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. | 
| (6) | La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. | 
| (7) | Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico. | 
| (8) | Dato che la frutta a guscio è un prodotto con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga. | 
| (9) | Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1. | 
| (10) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I tassi di restituzione all'esportazione della frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione della frutta a guscio (sistema A1)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno al 24 dicembre 2007.
| Codice del prodotto (1) | Destinazione (2) | Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto) | Quantitativi previsti (in t) | 
| 0802 12 90 9000 | A00 | 41 | 1 500 | 
| 0802 21 00 9000 | A00 | 48 | 1 000 | 
| 0802 22 00 9000 | A00 | 93 | 3 000 | 
| 0802 31 00 9000 | A00 | 59 | 1 000 | 
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/7 | 
REGOLAMENTO (CE) N. 628/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. | 
| (2) | Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. | 
| (3) | Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. | 
| (4) | A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. | 
| (5) | A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. | 
| (6) | La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. | 
| (7) | I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. | 
| (8) | Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B. | 
| (9) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)
| Codice del prodotto (1) | Destinazione (2) | Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 24.6.2007-24.10.2007 | Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.7.2007-31.10.2007 | ||
| Tasso di restituzione (EUR/t nette) | Quantità previste (t) | Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) | Quantità previste (t) | ||
| 0702 00 00 9100 | A00 | 20 | 
 | 20 | 1 667 | 
| 0805 10 20 9100 | A00 | 26 | 
 | 26 | 10 000 | 
| 0805 50 10 9100 | A00 | 50 | 
 | 50 | 5 000 | 
| 0806 10 10 9100 | A00 | 13 | 
 | 13 | 11 667 | 
| 0808 10 80 9100 | F04, F09 | 22 | 
 | 22 | 26 667 | 
| 0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 | F03 | 12 | 
 | 12 | 11 667 | 
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
| F03 | : | Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera. | ||||||
| F04 | : | Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica. | ||||||
| F09 | : | Le seguenti destinazioni: 
 
 
 | 
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/10 | 
REGOLAMENTO (CE) N. 629/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati. | 
| (2) | A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento. | 
| (3) | Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). | 
| (4) | A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste. | 
| (5) | Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione. | 
| (6) | La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione. | 
| (7) | Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. | 
| (8) | Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti. | 
| (9) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 6 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)
Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2007 al 24 ottobre 2007.
Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio 2007 a ottobre 2007.
| Codice del prodotto (1) | Codice di destinazione (2) | Tasso di restituzione (EUR/t netta) | Quantitativi previsti (in t) | 
| 0812 10 00 9100 | F06 | 45 | 3 000 | 
| 2002 10 10 9100 | A02 | 41 | 43 000 | 
| 2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 | F06 | 138 | 1 000 | 
| 2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 | A00 | 53 | 500 | 
| 2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 | A00 | 5 | 0 | 
| 2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 | A00 | 26 | 0 | 
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
| F06 | Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale. | 
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/12 | 
REGOLAMENTO (CE) N. 630/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
| (1) | Nella nomenclatura combinata per il 2007, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (3), i codici della nomenclatura combinata (codici NC) per alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. È quindi necessario aggiornare tali allegati. | 
| (2) | Il regolamento (CE) n. 32/2000 deve dunque essere modificato di conseguenza. | 
| (3) | Poiché il regolamento (CE) n. 1549/2006 è entrato in vigore il 1o gennaio 2007, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla stessa data. | 
| (4) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1506/2006 della Commissione (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 7).
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2007 (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 1).
(3) GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue.
| 1) | Nell’allegato I i codici sono modificati come segue: 
 
 
 
 
 | 
| 2) | Nell’allegato III i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue: 
 | 
| 3) | Nella prima parte dell’allegato IV i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue: 
 
 | 
| 4) | Nella seconda parte dell’allegato IV i codici sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue: 
 
 | 
| 5) | Nella seconda parte dell’allegato IV i codici sotto il numero d’ordine 09.0106 sono modificati come segue: 
 
 | 
| 6) | Nella prima parte dell’allegato V i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue: 
 
 | 
| 7) | Nella seconda parte dell’allegato V i codici sono modificati come segue: 
 
 
 | 
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/16 | 
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
concernente la non iscrizione del diclorvos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2007) 2338]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/387/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
| (1) | L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. | 
| (2) | I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono dettagliatamente le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diclorvos. | 
| (3) | Gli effetti del diclorvos sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 451/2000 e 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diclorvos lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 ottobre 2003. | 
| (4) | La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 12 maggio 2006 sotto forma di conclusione dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva diclorvos (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diclorvos. | 
| (5) | Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base ai dati tossicologici disponibili, tenendo conto delle incertezze delle proprietà genotossiche e cancerogene della sostanza e considerando anche la qualità complessivamente scarsa del dossier, non è stato dimostrato che il rischio stimato per gli operatori, i lavoratori e gli astanti sia accettabile. | 
| (6) | La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende sostenere ulteriormente la sostanza. Il notificante ha presentato i suoi commenti che sono stati esaminati attentamente. Nonostante le argomentazioni avanzate, i problemi suddetti sono rimasti irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e valutate nelle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diclorvos possono soddisfare in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. | 
| (7) | Il diclorvos non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. | 
| (8) | Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diclorvos siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. | 
| (9) | Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diclorvos non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. | 
| (10) | La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del diclorvos nell’allegato I. | 
| (11) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il disclorvos non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri garantiscono che:
| a) | le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diclorvos siano revocate entro il 6 dicembre 2007; | 
| b) | non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diclorvos a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. | 
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 77, 1-43, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dichlorvos.
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/18 | 
DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «TRANSITO COMUNE»
del 16 aprile 2007
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2007/388/CE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (1) (in seguito denominata «la Convenzione»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
| (1) | La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea. | 
| (2) | È opportuno pertanto inserire in varie parti della convenzione la traduzione in lingua bulgara e rumena dei riferimenti linguistici ivi riportati. | 
| (3) | L'applicazione della presente decisione dovrebbe corrispondere alla data di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. | 
| (4) | Onde consentire l'uso dei formulari legati alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, dovrebbe essere stabilito un periodo di transizione durante il quale tali stampati potrebbero essere utilizzati con alcuni adattamenti. | 
| (5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione, | 
DECIDE:
Articolo 1
La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:
| 1) | l'appendice I è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione; | 
| 2) | l'appendice II è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione; | 
| 3) | l'appendice III è modificata conformemente all'allegato C della presente decisione. | 
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
3. I formulari di cui agli allegati B1, B2, B4, B5 e B6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle giacenze e al più tardi fino al 31 dicembre 2007, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o d'indirizzo del mandatario.
Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 2007.
Per il comitato congiunto
Il presidente
Snorri OLSEN
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 6/2005 (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 96).
ALLEGATO A
L'appendice I è così modificata:
| 1) | all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
| 2) | all'articolo 28, paragrafo 7, secondo comma, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
| 3) | l'articolo 34 è modificato come segue: 
 
 
 | 
| 4) | all'articolo 64, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
| 5) | all'articolo 69, paragrafo 1, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
| 6) | all'articolo 70, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
| 7) | l'allegato IV è modificato come segue: 
 
 | 
ALLEGATO B
L'appendice II è modificata come segue:
| 1) | all'articolo 4, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
| 2) | all'articolo 16, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
| 3) | all'articolo 17, paragrafo 2, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
ALLEGATO C
L'appendice III è modificata come segue:
| 1) | all'allegato A7, titolo II, la sezione I è modificata come segue: 
 
 
 | 
| 2) | all'allegato A8, la parte B è modificata come segue: 
 
 
 | 
| 3) | all'allegato A9, nella casella 51, è inserito il seguente codice nell'elenco dei codici applicabili: 
 | 
| 4) | l'allegato B1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO B1 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO 
                            
                            | 
| 5) | l'allegato B2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO B2 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO 
                            
                            | 
| 6) | l'allegato B4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO B4 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO 
                            
                            | 
| 7) | nella casella 7 dell’allegato B5, il termine «Romania» è depennato; | 
| 8) | nella casella 6 dell’allegato B6, il termine «Romania» è depennato; | 
| 9) | all’allegato B7, punto 1.2.1, le diciture linguistiche sono sostituite dalle seguenti: 
 | 
Rettifiche
| 7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/38 | 
Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210 del 31 luglio 2006 )
A pagina 49, articolo 46, paragrafo 3:
anziché:
«3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell’importo complessivo della spesa destinata all’assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.
In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l’importo complessivo della spesa destinata all’assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all’assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.»,
leggi:
«3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell’importo complessivo assegnato all’assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.
In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l’importo complessivo assegnato all’assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all’assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.»