ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
6 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

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Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

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Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori

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Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/1


DECISIONE N. 573/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)

Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori. Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime comune europeo in materia di asilo, dovrebbe costituire uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

(3)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi che sono rispecchiati, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito denominata «la convenzione di Ginevra»).

(4)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che incombono loro ai sensi degli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano la discriminazione.

(5)

Laddove applicabile, l'«interesse superiore del fanciullo» dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'attuazione della presente decisione, in conformità alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(6)

L'attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone meccanismi destinati alla promozione dell'equilibrio tra gli Stati membri degli sforzi di accoglienza di rifugiati e sfollati e di presa in carico delle conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE del Consiglio (4) è stato istituito un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (5). In tal modo è stata assicurata la continuità della solidarietà tra Stati membri sulla base della normativa comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004.

(7)

Con il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo fissava una serie di obiettivi e priorità per proseguire la seconda fase di sviluppo del regime europeo comune in materia di asilo.

(8)

In particolare, il Consiglio europeo sottolineava la necessità che l'Unione europea contribuisca, in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace e dia accesso alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, e chiedeva di sviluppare programmi di protezione regionale dell'UE, incluso un programma comune di reinsediamento per gli Stati membri che intendano parteciparvi.

(9)

Il Consiglio europeo auspicava inoltre la creazione di strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo, al fine di facilitare una cooperazione fattiva e concreta che consentirebbe agli Stati membri di introdurre una procedura unica applicabile in tutta l'Unione europea e a procedere congiuntamente alla raccolta, alla valutazione e all'utilizzo di informazioni sui paesi di origine, nonché a far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza a causa, tra l'altro, della posizione geografica.

(10)

Alla luce dell'istituzione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, del Fondo europeo per i rimpatri dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE e del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», è opportuno creare il nuovo Fondo europeo per i rifugiati (di seguito denominato «il Fondo»), in particolare in vista della definizione di sistemi comuni di gestione, controllo e valutazione.

(11)

In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(12)

Occorre adeguare la durata del Fondo alla durata del quadro finanziario pluriennale previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(13)

La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (7), la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (8) e la decisione 2007/.../CE del Consiglio del ... che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (9), il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(14)

È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per concedere condizioni di accoglienza adeguate ai rifugiati, agli sfollati e ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualità di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (10), applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai regimi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.

(15)

L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui sono stabiliti è uno degli obiettivi della convenzione di Ginevra. Tali persone devono poter condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È a tal fine opportuno sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale, economica e culturale in quanto essa contribuisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra i compiti fondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.

(16)

Alla luce del programma dell'Aia, è necessario garantire che le risorse del Fondo siano usate nel modo più efficiente possibile al fine di realizzare gli obiettivi della politica di asilo dell'Unione europea, tenendo conto dell'esigenza di sostenere le misure di reinsediamento e la cooperazione pratica tra gli Stati membri, anche quali mezzi per far fronte alle sollecitazioni particolari cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza.

(17)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per rafforzare le rispettive capacità di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle loro politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri.

(18)

Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi volontari degli Stati membri tesi a fornire una protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), come le azioni attuate dagli Stati membri per valutare i bisogni di reinsediamento e trasferire nei loro territori gli interessati per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l'effettiva integrazione.

(19)

Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri approvate dagli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro che garantisca loro una protezione equivalente.

(20)

Il Fondo dovrebbe anche apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune in materia di asilo.

(21)

È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure d'urgenza al fine di fornire una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (11).

(22)

Si dovrebbe inoltre poter ricorrere a tale riserva finanziaria anche per sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per far fronte a situazioni di particolare pressione conseguenti all'arrivo improvviso di un numero elevato di persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e che pertanto sottopongono le capacità di accoglienza o i regimi di asilo degli Stati membri a un numero significativo di richieste urgenti. È opportuno fissare le condizioni e la procedura per la concessione di assistenza finanziaria in queste situazioni.

(23)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su un programma pluriennale, con revisione intermedia, e su un programma annuale elaborato da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze.

(24)

Benché sia opportuno concedere un importo fisso a ciascuno Stato membro, è comunque giusto ripartire un'ampia parte delle risorse annuali disponibili in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati, inclusi i rifugiati che godono di protezione internazionale nel quadro di programmi nazionali.

(25)

È opportuno includere le persone che fruiscono di protezione internazionale e di una soluzione duratura tramite il reinsediamento nel numero dei beneficiari di protezione internazionale preso in considerazione, in sede di ripartizione delle risorse annuali disponibili tra gli Stati membri.

(26)

Considerata l'importanza dell'uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dai nuovi Stati indipendenti occidentali e dall'Africa subsahariana, così designati nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 1o settembre 2005, relativa ai programmi di protezione regionale e nelle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2005, o da qualsiasi altro paese o regione designati in futuro.

(27)

È parimenti necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per le misure di reinsediamento destinate a determinate categorie di persone particolarmente vulnerabili, per le quali il reinsediamento è considerato la soluzione più appropriata ai loro bisogni specifici.

(28)

Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(29)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(30)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(31)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi in questione.

(32)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(33)

L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le competenze degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(34)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri strumenti in gestione condivisa quali i fondi strutturali.

(35)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(36)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(37)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13).

(39)

Le misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell'adozione degli orientamenti strategici.

(40)

È opportuno abrogare la decisione 2004/904/CE.

(41)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(42)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(43)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(44)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (14), ha reso la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall'articolo 62, paragrafi 1, 2, lettera a) e 3 e dall'articolo 63, paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI ED AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 574/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/.../CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1.   Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

2.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori:

a)

condizioni di accoglienza e procedure di asilo;

b)

integrazione delle persone di cui all'articolo 6, il cui soggiorno in un dato Stato membro interessato ha carattere durevole e stabile;

c)

rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria vigente e futura relativa al regime europeo comune in materia di asilo, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri;

d)

reinsediamento delle persone di cui all'articolo 6, lettera e); ai fini della presente decisione per «reinsediamento» si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNUR motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

i)

status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE; o

ii)

uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato;

e)

trasferimento di persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, lettere a) e b), dallo Stato membro che ha accordato loro una protezione internazionale a un altro Stato membro che garantirà loro analoga protezione e di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) a un altro Stato membro che esaminerà le loro domande di protezione internazionale;

2.   Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, sono ammissibili le azioni riguardanti:

a)

le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio;

b)

le strutture e la formazione per garantire l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti asilo;

c)

la fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche;

d)

l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali il rimpatrio volontario;

e)

l'assistenza legale e linguistica;

f)

l'istruzione, la formazione linguistica e le altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;

g)

la fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l'efficienza e la qualità delle procedure di asilo;

h)

le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante;

i)

il trasferimento di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) dallo Stato membro in cui esse si trovano allo Stato membro competente per l'esame della loro domanda di asilo.

3.   Per quanto concerne l'integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b), e dei rispettivi familiari, sono ammissibili le azioni riguardanti:

a)

la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale;

b)

l'adattamento di tali persone alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c)

la promozione di una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale;

d)

l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

e)

la promozione dell'emancipazione e dell'indipendenza economica di tali persone;

f)

la promozione di un contatto significativo e di un dialogo costruttivo tra tali persone e la società che le accoglie, incluse le azioni che promuovono un coinvolgimento di partner chiave, quali il grande pubblico, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, i partner sociali e la società civile in senso lato;

g)

le misure per sostenere tali persone ad acquisire abilità, inclusa la formazione linguistica;

h)

la promozione della parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche.

4.   Per quanto concerne il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni volte in particolare a:

a)

promuovere la raccolta, la compilazione, l'uso e la diffusione delle informazioni sul paese d'origine, compresa la traduzione;

b)

rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati statistici sulle procedure di asilo, sull'accoglienza, sull'integrazione e sui beneficiari di protezione internazionale;

c)

rafforzare la capacità di pronunciarsi sulle domande di asilo e sui ricorsi ad esse relativi;

d)

contribuire alla valutazione delle politiche di asilo, come valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

5.   Per quanto concerne il reinsediamento, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

a)

l'istituzione e lo sviluppo di un programma di reinsediamento;

b)

la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento, per esempio missioni nel paese di accoglienza, colloqui, controlli medici e di sicurezza;

c)

la valutazione dello stato di salute prima della partenza e il trattamento medico;

d)

il materiale fornito prima della partenza;

e)

le informazioni prima della partenza;

f)

le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

g)

le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

6.   Per quanto concerne il trasferimento dei beneficiari e dei richiedenti protezione internazionale tra Stati membri, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

a)

le informazioni prima della partenza;

b)

le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

c)

le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

7.   Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono beneficiare del sostegno del Fondo anche quando riguardano le persone di cui all'articolo 6, lettera e).

8.   Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore del regime europeo comune in materia di asilo.

9.   Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore dei bambini, della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali minori, minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture o stupri o altre forme gravi di violenza o abuso psicologici, fisici o sessuali, le vittime della tratta di esseri umani e le persone che necessitano di prestazioni di pronto soccorso e del trattamento essenziale di malattie.

10.   Il Fondo sostiene unicamente le azioni relative alla sistemazione delle persone di cui all'articolo 6, lettera c) in strutture separate dalle aree o dai centri destinati esclusivamente alle persone cui è negato l'ingresso o alle persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente una frontiera o mentre s'apprestavano ad attraversare le frontiere esterne per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 4

Azioni comunitarie

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 10 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative alla politica di asilo e alle misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'articolo 6.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche, compresi i servizi di traduzione e interpretazione che sostengono tale cooperazione;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di asilo;

c)

sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d)

sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di asilo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, e sulla cooperazione a livello nazionale tra partner chiave, quali le autorità locali e regionali, le associazioni di rifugiati e i gruppi di volontariato;

e)

sostenere progetti pilota, compresi progetti innovativi e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

f)

sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore dell'asilo;

g)

offrire alle reti che collegano organizzazioni non governative di assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo presenti in almeno dieci Stati membri un sostegno strutturale inteso ad agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e ad assicurare che l'elaborazione della politica e delle prassi comunitarie in materia di asilo tenga conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative e degli interessi dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

h)

fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 5

Misure d'urgenza

1.   In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può altresì finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta ad esse, misure a favore degli Stati membri.

2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, il Fondo fornisce assistenza agli Stati membri anche per l'attuazione di misure d'urgenza dirette a far fronte a situazioni di particolare pressione. Si tratta di situazioni in cui l'arrivo improvviso in determinati punti delle frontiere di un elevato numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale può sottoporre le capacità di accoglienza, il regime di asilo o le infrastrutture dello Stato membro o degli Stati membri interessati a un numero eccezionalmente significativo di richieste urgenti e minacciare la vita e il benessere delle persone o l'accesso alla protezione garantita dalla normativa comunitaria.

3.   Le azioni attuate per far fronte alle situazione di particolare pressione di cui al paragrafo 2 possono beneficiare del sostegno del Fondo se:

a)

sono di immediata attuazione e non possono essere incluse nel programma annuale pertinente; e

b)

la loro durata non è superiore a sei mesi.

4.   Le misure d'urgenza ammissibili riguardano i seguenti tipi di azioni:

a)

l'accoglienza e l'alloggio;

b)

la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;

c)

l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;

d)

le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e la messa in atto delle misure;

e)

le spese logistiche e di trasporto;

f)

l'assistenza legale e linguistica;

g)

i servizi di traduzione e interpretazione, la consulenza sulle informazioni sul paese d'origine e altre misure che contribuiscono ad identificare rapidamente le persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e a trattare in modo equo ed efficace le domande di asilo.

5.   Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere sostenute da squadre di esperti.

Articolo 6

Gruppi di riferimento

Ai fini della presente decisione, i gruppi di riferimento comprendono:

a)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra e sia autorizzato a risiedere quale rifugiato in uno degli Stati membri;

b)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;

c)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b);

d)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;

e)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 18.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2008 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 22. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 18 e 20 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 10

Metodi d'esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 4 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 15 della presente decisione.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 32;

b)

differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 11

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 12

Risorse globali

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 628 milioni.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3.   La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 13.

Articolo 13

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di EUR 300 000.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013 detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a)

al numero delle persone ammesse nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 6, lettere a), b) ed e), per il 30 % del loro volume;

b)

al numero delle persone registrate nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 6, lettere c) e d), per il 70 % del loro volume.

Ai fini di questa ripartizione, le persone di cui all'articolo 6, lettera e), non sono prese in considerazione nella categoria di cui all'articolo 6, lettera a).

3.   Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a EUR 4 000 per persona reinsediata appartenente a una delle seguenti categorie:

a)

persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;

b)

minori non accompagnati;

c)

bambini e donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale o di sfruttamento;

d)

persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento.

4.   Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui al paragrafo 3, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola.

5.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare tali dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

6.   Entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima del numero di persone di cui al paragrafo 3 che intendono reinsediare nell'anno successivo, corredata di una ripartizione secondo le varie categorie previste in detto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'articolo 52.

Articolo 14

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 17.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.   Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra il progetto e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.   In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

7.   Il contributo comunitario al finanziamento delle azioni attuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, non supera il 15 % del totale delle risorse annuali assegnate a ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 13.

Articolo 15

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di EUR 500 000 della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.   L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a tale Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2008 al 2010; e

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2011 al 2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 17

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di politica di asilo, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

2.   Per ogni obiettivo del Fondo, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l'attuazione del regime europeo comune in materia di asilo.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 18

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 17, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale in tale Stato membro per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza, le procedure d'asilo, il rimpatrio volontario assistito, l'integrazione e il reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone indicate all'articolo 6, nonché lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di asilo;

b)

un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d'asilo, di rimpatrio volontario assistito, d'integrazione e di reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone indicate all'articolo 6, nonché in materia di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle politiche di asilo;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 11;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e il totale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.

3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a)

la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 17;

b)

la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c)

la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 19

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Programmi annuali

1.   Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione del programma annuale.

4.   In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programma annuale per il 2008 entro il 1o marzo 2008.

5.   Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

6.   Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

Articolo 21

Modalità particolari relative alle misure d'urgenza

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure d'urgenza di cui all'articolo 5, comprendenti una descrizione delle misure previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

2.   Lo Stato membro che chiede l'assistenza del Fondo per far fronte alle situazioni di particolare pressione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, presenta alla Commissione una domanda corredata di tutte le informazioni pertinenti disponibili, fra cui:

a)

una descrizione dettagliata della situazione attuale, in particolare riguardo al numero di arrivi, agli effetti sulle capacità di accoglienza, al regime di asilo o alle infrastrutture e alle necessità urgenti, nonché una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

b)

un'indicazione motivata del carattere eccezionale della situazione, suffragata da elementi che possono includere dati statistici recenti e altri dati relativi all'afflusso di persone in un punto particolare della frontiera interessata;

c)

una descrizione dettagliata delle misure d'urgenza previste, della loro portata e natura e dei partner coinvolti;

d)

una ripartizione dei costi stimati delle misure previste.

La Commissione decide se sussistono le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza e fissa l'importo del finanziamento da concedere in base alle informazioni di cui sopra e a ogni altra informazione pertinente a sua disposizione. La Commissione comunica agli Stati membri tale decisione.

3.   L'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza di cui all'articolo 5 è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.

4.   In caso di attivazione del meccanismo di protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano in ciascuno Stato membro della protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 22

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.   Le disposizioni dell'articolo 18 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 23

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

disposizioni per l'audit del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;

j)

procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1.   Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un'autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2008 al 2013.

3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a)

consultare i partner a norma dell'articolo 11;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 18 e 20;

c)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;

d)

organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 5;

e)

percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f)

garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g)

monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h)

assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j)

assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 50, paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell'articolo 43;

l)

assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m)

provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n)

preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o)

svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q)

verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.

2.   Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1.   L'autorità di certificazione:

a)

certifica che:

i)

la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;

f)

tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1.   L'autorità di audit:

a)

provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

c)

presenta alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2.   Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. 574/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/.../CE, ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

a)

una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.   L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 25.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 32, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

Articolo 34

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4.   Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 37

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 18 e 20, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera n), e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4, e nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2.   Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, negli impegni e nei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tale importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma.

Articolo 39

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento, che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.   Tutti gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annuale interessato.

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento a saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)

una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 35 e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)

la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51;

c)

la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2.   Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell'articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 41

Differimento del pagamento

1.   L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati circa i motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 42

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto all'articolo 47, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 44.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 50

Obblighi di informazione

1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2.   Entro il 30 giugno 2012, per il periodo 2008-2010, e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   Entro il 31 dicembre 2012, per il periodo 2008-2010, e il 31 dicembre 2015, per il periodo 2011-2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a)

l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i)

le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla decisione n. 574/2007/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Disposizioni transitorie

1.   La presente decisione non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base alla decisione 2004/904/CE o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2007.

2.   Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene conto delle misure adottate in base alla decisione 2004/904/CE prima del 7 giugno 2007 aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detto cofinanziamento.

3.   Gli importi impegnati per il cofinanziamento che la Commissione ha approvato tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura dei programmi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4.   Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo per il periodo 2005-2007.

5.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo per il periodo 2005-2007.

Articolo 55

Abrogazione

La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 56

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 13, 17, 18, 20, 23 e 25 per l'articolo 31, paragrafi 2 e 5, l'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 52, che si applicano dal 7 giugno 2007.

Articolo 57

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2007.

(4)  GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

(5)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(11)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(12)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(14)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.


6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/22


DECISIONE N. 574/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Se tutti gli Stati membri contribuiscono ad un livello elevato e uniforme di controllo sulle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea nel quadro di norme comuni, alcuni Stati membri sostengono un onere più gravoso rispetto ad altri.

(2)

Tale eterogenea ripartizione è dovuta alla diversità degli Stati membri per quanto riguarda la geografia delle loro frontiere esterne, il numero dei valichi autorizzati e operativi, il grado di pressione migratoria, sia regolare che irregolare, i rischi e le minacce riscontrati e il carico di lavoro che grava sui servizi nazionali per l’esame delle domande di visto e il rilascio dei visti.

(3)

La ripartizione degli oneri nella gestione delle frontiere esterne fra gli Stati membri e l’Unione europea è una delle cinque componenti della politica comune di gestione delle frontiere esterne proposta dalla Commissione nella comunicazione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea», del 7 maggio 2002, e approvata dal Consiglio con il «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea» del 14 giugno 2002.

(4)

Se il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (4) segna un importante passo verso lo sviluppo progressivo di una dimensione operativa del sistema europeo comune integrato, di gestione delle frontiere, l’attuazione di norme comuni e effettive per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne rende necessario un meccanismo comunitario di solidarietà finanziaria a favore degli Stati membri che sostengono, nell’interesse della Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo.

(5)

Il corpus legislativo comune, definito in particolare dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (5), istituisce controlli di frontiera per contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri, prevedendo nel contempo che i controlli di frontiera siano effettuate nel pieno rispetto della dignità umana.

(6)

È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito denominato «il Fondo») esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne.

(7)

Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere strutturata in modo da ricollegarsi con i passati contributi finanziari dell’Unione europea agli Stati membri che, al momento dell’entrata in vigore della presente decisione, ancora non applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen, senza tuttavia limitarsi a costituire il prosieguo delle azioni finanziate in precedenza da altre fonti allocate dal bilancio generale dell’Unione europea. In questi casi, il Fondo dovrebbe assistere gli Stati membri interessati nei preparativi alla piena partecipazione quanto prima, conformemente al programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004.

(8)

Il Fondo dovrebbe altresì tener conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per spostarsi tra due zone del proprio paese geograficamente non contigue, nell’interesse non solo di quello o quegli Stati membri, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno soppresso i controlli alle frontiere interne. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano definite esaurientemente e che le risorse siano allocate in base a una concreta valutazione delle esigenze in relazione a tali azioni.

(9)

Al fine di assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità e un traffico transfrontaliero flessibile, il Fondo dovrebbe contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che include tutte le misure relative alla politica, alla legislazione, alla cooperazione sistematica, alla ripartizione degli oneri, al personale, alle attrezzature e alla tecnologia adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri, operando in cooperazione e, se necessario, insieme ad altri soggetti che ricorrono fra l’altro al modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e all’analisi integrata dei rischi dell’Unione europea.

(10)

A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione del 2003 (6), sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, il Fondo dovrebbe sostenere i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito.

(11)

A integrazione della cooperazione operativa sviluppata sotto l’egida dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 (di seguito denominata «l’Agenzia») e in aggiunta dell’assegnazione di finanziamenti agli Stati membri, il Fondo dovrebbe introdurre anche la possibilità di una risposta comunitaria alle carenze ai valichi di frontiera strategici cofinanziando azioni specifiche per colmarle in base ad un importo specifico stanziato ogni anno a tal fine.

(12)

Il Fondo dovrebbe altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina per l’Unione europea ed è parte integrante del sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere.

(13)

In considerazione della portata e dell’obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(14)

È necessario fissare criteri oggettivi per l’assegnazione delle risorse disponibili annuali agli Stati membri. Tali criteri dovrebbero essere ripartiti secondo il tipo di frontiere, tenendo conto del flusso e dei livelli di minaccia alle frontiere esterne degli Stati membri.

(15)

L’applicazione di tali criteri dovrebbe essere riesaminata nel 2010 per poter tenere conto di nuove circostanze verificatesi, in particolare quelle derivanti dalle modifiche alle frontiere esterne stesse.

(16)

Poiché è missione dell’Agenzia assistere gli Stati membri nell’attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne e allo scopo di sviluppare la complementarità fra tale missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne, è opportuno che la Commissione consulti l’Agenzia in merito ai progetti di programmi pluriennali presentati dagli Stati membri e agli orientamenti strategici approntati dalla Commissione.

(17)

La Commissione può altresì sollecitare all’Agenzia contributi per la propria valutazione dell’impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne, delle sinergie fra il Fondo e i compiti dell’Agenzia e dell’adeguatezza dei criteri di ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell’Unione in questo settore.

(18)

La presente decisione è concepita come parte di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (7), la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (8) e la decisione 2007/.../CE del Consiglio del ... che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (9), il cui obiettivo è affrontare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l’onere finanziario conseguente all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione europea e all’attuazione di politiche comuni in materia d’asilo e d’immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV, del trattato.

(19)

La partecipazione di uno Stato membro al presente Fondo non dovrebbe coincidere con la partecipazione a un futuro strumento temporaneo diretto a aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione europea per l’attuazione dell’acquis di Schengen e del controllo delle frontiere esterne.

(20)

Le azioni sostenute dal presente Fondo dovrebbero essere in sinergia con le azioni sostenute dagli strumenti comunitari sull’assistenza esterna e rientrare nel quadro della politica dell’Unione europea in materia di relazioni esterne, in particolare la strategia relativa alle dimensioni esterne dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(21)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.

(22)

Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per preparare l’attuazione delle azioni da elencare nei programmi annuali.

(23)

Secondo i metodi di esecuzione di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10) (di seguito denominato «il regolamento finanziario») è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L’applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all’articolo 27 e all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(24)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell’attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(25)

Potrebbero essere coinvolte, a livelli diversi e in ubicazioni diverse, varie autorità di uno Stato membro, data la possibilità che il Fondo vi sostenga misure nazionali di attuazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen che spaziano dal controllo delle frontiere esterne alla politica dei visti. Dovrebbe essere quindi consentito agli Stati membri designare varie autorità di certificazione e di audit, o autorità delegate, ferma restando una chiara ripartizione delle funzioni fra di esse.

(26)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l’attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(27)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, per un’attuazione efficiente e corretta dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l’esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi in questione.

(28)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(29)

L’efficacia e l’impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(30)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell’analisi d’impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(31)

Tenendo presente l’importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica di altri strumenti in gestione condivisa quali i Fondi Strutturali.

(32)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (11).

(33)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire sostenere l’istituzione di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere, che comprende tra l’altro la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(35)

Le misure della presente decisione relative all’adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell’adozione degli orientamenti strategici.

(36)

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, alcune disposizioni della presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(37)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen che rientra nei settori di cui all’articolo 1, punti A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13).

(38)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nell’Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (14), allegato all’accordo di cui al considerando 37.

(39)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (15) relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(40)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto in uno scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera, allegato all’accordo di cui al considerando 39.

(41)

Allo scopo di determinare le disposizioni complementari necessarie per l’attuazione del presente strumento, è opportuno che la Comunità e l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera concludano un accordo.

(42)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(43)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (16) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (17). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(44)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (18). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(45)

A norma dell’articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all’articolo 251 di detto trattato (19), rende la procedura di cui all’articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall’articolo 62, paragrafo 1, dall’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), dall’articolo 62, paragrafo 3, dall’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo per le frontiere esterne, (di seguito denominato «il Fondo»), nell’ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/.../CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all’applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa comunitaria relativa all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;

2)

«frontiere esterne temporanee»:

a)

il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

b)

il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità ai rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

3)

«valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;

4)

«Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004.

Articolo 3

Obiettivi generali del Fondo

1.   Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi:

a)

organizzazione efficiente dell’attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne;

b)

gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità;

c)

applicazione uniforme, da parte degli operatori di frontiera, della normativa comunitaria sull’attraversamento delle frontiere esterne, in particolare del regolamento (CE) n. 562/2006;

d)

miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra Stati membri al riguardo.

2.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

b)

sviluppare e applicare le misure necessarie per migliorare i sistemi di sorveglianza fra i valichi di frontiera;

c)

introdurre misure o elaborare sistemi efficaci per una raccolta metodica di informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione operativa alle frontiere esterne e nelle zone immediatamente pre e post frontiera;

d)

garantire una registrazione adeguata del numero di persone che attraversano tutti i tipi di frontiera esterna (terrestre, aerea, marittima);

e)

introdurre o perfezionare un sistema per la raccolta di dati statistici e amministrativi sulle categorie di viaggiatori e il numero e la natura dei controlli e delle misure di sorveglianza ai vari tipi di frontiera esterna, basato sulla registrazione e su altre fonti di raccolta dati;

f)

istituire un coordinamento efficace, strutturale, strategico e operativo fra tutte le autorità che operano ai valichi di frontiera;

g)

migliorare le capacità degli operatori di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza, consulenza e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo;

h)

intensificare lo scambio di informazioni a livello nazionale fra le autorità responsabili della gestione delle frontiere esterne e tra di esse e le altre autorità responsabili in materia di migrazione, asilo e questioni connesse;

i)

promuovere standard di gestione della qualità.

2.   In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

ad eccezione delle frontiere esterne temporanee, sviluppare nuove metodologie di lavoro, misure logistiche e tecnologie di punta per rafforzare il controllo sistematico delle persone in entrata e in uscita ai valichi di frontiera;

b)

promuovere l’uso delle tecnologie e la formazione specialistica del personale incaricato della loro applicazione effettiva;

c)

intensificare gli scambi di informazioni e potenziare la formazione sui documenti di viaggio falsi o falsificati, anche mediante la messa a punto e la diffusione di strumenti e pratiche comuni per la loro individuazione;

d)

favorire una consultazione dei dati ai valichi di frontiera efficiente e in tempo reale, grazie all’impiego di sistemi informatizzati su vasta scala come il Sistema informativo Schengen (SIS), il Sistema d’informazione visti (VIS), e uno scambio di informazioni efficiente e in tempo reale fra tutti i valichi situati lungo le frontiere esterne;

e)

provvedere all’attuazione ottimale, a livello operativo e tecnico, dei risultati dell’analisi dei rischi.

3.   In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

istituire progressivamente, in ciascuno Stato membro, sistemi uniformi d’istruzione, formazione e qualifica degli operatori di frontiera, attuando in particolare la base comune per la formazione messa a punto dall’Agenzia e integrando con coerenza le attività di quest’ultima nel settore;

b)

sostenere e incrementare gli scambi e il distaccamento di operatori di frontiera fra gli Stati membri, a complemento degli orientamenti e attività dell’Agenzia in questo settore;

c)

incoraggiare l’uso di tecnologie di punta compatibili lungo le frontiere esterne, quando indispensabile per un’applicazione corretta, efficace o uniforme delle regole;

d)

sviluppare la capacità delle autorità di applicare le stesse procedure e assumere decisioni coerenti, rapide e valide in relazione all’attraversamento delle frontiere esterne, ivi compreso il rilascio dei visti;

e)

promuovere l’uso del manuale pratico comune per le guardie di frontiera;

f)

costruire e migliorare le aree e i centri allestiti per le persone cui è negato l’ingresso e per le persone intercettate dopo che avevano attraversato illegalmente la frontiera o mentre si apprestavano ad attraversare una frontiera esterna per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri;

g)

aumentare la sicurezza nei locali dei valichi di frontiera, per l’incolumità degli operatori di frontiera e a tutela delle attrezzature, dei sistemi di vigilanza e dei mezzi di trasporto.

4.   In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento sull’immigrazione e, mediante questa, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri;

b)

introdurre misure intese ad assistere gli Stati membri e i vettori nell’adempimento degli obblighi loro imposti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (20) e dell’articolo 26 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito denominata «Convenzione di Schengen») (21) al fine di impedire gli arrivi illegali alle frontiere esterne;

c)

promuovere una cooperazione più efficace con i vettori negli aeroporti dei paesi di partenza, fra l’altro impartendo al loro personale una formazione uniforme sui documenti di viaggio;

d)

promuovere la gestione della qualità e servizi e attrezzature validi in termini d’infrastruttura nella procedura di domanda di visto;

e)

promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminare le domande di visto;

f)

promuovere, in materia di visti, pratiche di indagine comuni e procedure e decisioni amministrative uniformi da parte dei servizi consolari di uno Stato membro ubicati in paesi terzi diversi;

g)

incoraggiare la tendenza verso una cooperazione sistematica e regolare fra i servizi consolari e altri servizi di Stati membri diversi, in particolare in relazione al VIS, fra l’altro mettendo in comune i mezzi e le risorse per il rilascio dei visti, scambiando informazioni, studi e indagini sulle domande di visto e istituendo centri comuni per le domande di visto;

h)

incoraggiare iniziative nazionali per l’adozione di pratiche di indagine comuni e procedure amministrative e decisionali uniformi sul rilascio dei visti da parte dei servizi consolari di Stati membri diversi;

i)

istituire uffici consolari comuni.

Articolo 5

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Il Fondo sostiene azioni negli Stati membri in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 4, e più particolarmente:

a)

infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l’incolonnamento dei veicoli o delle persone ai valichi di frontiera;

b)

infrastrutture, edifici e sistemi necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l’impedimento dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne;

c)

attrezzatura operativa, come sensori, impianti di sorveglianza con telecamere, strumenti per l’esame dei documenti, strumenti di rilevazione e terminali fissi o mobili per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi europei e nazionali;

d)

mezzi di trasporto per il controllo delle frontiere esterne, come veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli leggeri, provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento della presenza di persone nei mezzi di trasporto;

e)

strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti;

f)

sistemi di informazione e comunicazione;

g)

programmi di distaccamento e scambio di personale quali gli operatori di frontiera, i funzionari dei servizi immigrazione e il personale degli uffici consolari;

h)

istruzione e formazione del personale delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;

i)

investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie più avanzate;

j)

studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

k)

studi e progetti pilota volti a incentivare l’innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche e migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo.

2.   Il Fondo non sostiene azioni relative alle frontiere esterne temporanee che comportino investimenti strutturali incompatibili con l’obiettivo di sopprimere i controlli sulle persone a quelle frontiere, in particolare le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 6

Regime di transito speciale

1.   Il Fondo prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi risultanti dai visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del documento di transito agevolato (FTD) e del documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 (22) e n. 694/2003 (23).

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime speciale di transito e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o altri visti.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

a)

investimenti infrastrutturali;

b)

formazione del personale addetto all’attuazione del regime speciale di transito;

c)

costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime speciale di transito.

3.   I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello del costo dei visti di transito previsto all’allegato 12 dell’Istruzione consolare comune riguardante i visti, nei limiti del quadro finanziario di cui all’articolo 14, paragrafo 9.

Articolo 7

Azioni comunitarie

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 6 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative ai seguenti obiettivi:

a)

contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull’immigrazione;

b)

promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere in conformità all’evoluzione delle politiche in questo settore;

c)

fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell’attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra servizi consolari di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;

c)

sostenere l’analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti inerenti all’obiettivo generale di contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, incluso l’utilizzo della tecnologia più avanzata;

d)

sostenere progetti e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore, in particolare centri comuni di trattamento per le domande;

e)

sostenere lo sviluppo e l’applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore della politica dei visti e della cooperazione consolare.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un’assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l’intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’articolo 21.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell’ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2007 al 2013) con revisione intermedia a norma dell’articolo 24. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 21 e 23 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l’entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 11

Metodi d’esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all’articolo 7 e l’assistenza tecnica di cui all’articolo 17 della presente decisione.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all’articolo 34;

b)

differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 43 e 44, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 47 e 48.

3.   I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della presente decisione.

4.   Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

Articolo 12

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell’attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.   Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 1 820 milioni.

2.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3.   La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

a)

il 30 % per le frontiere terrestri esterne;

b)

il 35 % per le frontiere marittime esterne;

c)

il 20 % per gli aeroporti;

d)

il 15 % per gli uffici consolari.

2.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a), sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a);

b)

il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere terrestri esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a).

3.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera b), sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);

b)

il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere marittime esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a).

4.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b).

5.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 50 % per il numero di uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (24);

b)

il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del paragrafo 7, lettera c), del presente articolo.

6.   Ai fini della ripartizione annuale delle risorse per quanto concerne il paragrafo 1, lettere a) e b):

a)

si tiene conto della linea che separa le zone di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 del 29 aprile 2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (25) anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applicano le disposizioni dell’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;

b)

si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Si intende, tuttavia, il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l’immigrazione clandestina o l’ingresso illegale. Ciò è determinato tenendo conto dei dati operativi forniti dagli Stati membri interessati negli ultimi due anni. Questa definizione di «frontiere marittime esterne» è usata esclusivamente ai fini della presente decisione e tutte le operazioni rispettano il diritto internazionale.

7.   Il carico di lavoro si basa sulle cifre medie degli ultimi due anni in relazione ai seguenti fattori:

a)

alle frontiere terrestri esterne e alle frontiere marittime esterne:

i)

il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii)

il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso a tali frontiere esterne;

iii)

il numero dei cittadini di paesi terzi fermati dopo l’attraversamento illegale della frontiera esterna, compreso il numero delle persone fermate in mare;

b)

negli aeroporti:

i)

il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii)

il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso a tali frontiere esterne;

c)

presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto.

Per il 2007, il carico di lavoro si basa unicamente sulle cifre del 2005.

8.   La ponderazione di cui ai paragrafi 2 e 3 è determinata dall’Agenzia a norma dell’articolo 15.

9.   Con riguardo alla lunghezza delle frontiere terrestri esterne di cui al paragrafo 2, lettera a), il calcolo della ripartizione annuale delle risorse non tiene conto delle frontiere esterne temporanee. Tiene conto, tuttavia, delle frontiere esterne temporanee di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea entro il 1o maggio 2004 con uno Stato membro che ha aderito successivamente al 1o maggio 2004.

10.   Le cifre di riferimento sul carico di lavoro di cui al paragrafo 7 sono le ultime cifre fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità al diritto comunitario.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

11.   Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) in conformità al diritto comunitario, gli Stati membri comunicano alla Commissione dati provvisori entro il 1o novembre di ogni anno per la stima dell’importo che sarà loro attribuito per l’anno successivo a norma dell’articolo 23, paragrafo 2.

Prima che la Commissione accetti detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne può valutare la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

12.   L’assegnazione delle risorse di cui al paragrafo 1 non riguarda le risorse assegnate ai fini degli articoli 6 e 19. Le risorse assegnate ai fini dell’articolo 6 non possono superare EUR 108 milioni per il periodo dal 2007 al 2013.

Articolo 15

Analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia ai fini della ripartizione annuale delle risorse

1.   Per determinare la ponderazione di cui all’articolo 14, paragrafo 8, l’Agenzia trasmette alla Commissione, entro il 1o aprile di ogni anno, una relazione specifica in cui sono descritte le difficoltà nell’effettuare la sorveglianza di frontiera e la situazione alle frontiere esterne degli Stati membri, con specifico riguardo agli Stati membri particolarmente vicini a zone ad alto rischio d’immigrazione clandestina nell’ultimo anno, tenuto conto anche del numero di persone entrate illegalmente in tali Stati membri e dell’estensione del territorio di tali Stati membri.

2.   In base al modello comune di analisi integrata dei rischi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2007/2004 la relazione fa un’analisi delle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nell’ultimo anno, tenuto conto degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi, e delinea possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne.

L’analisi dei rischi è basata essenzialmente sulle seguenti informazioni raccolte dall’Agenzia, fornite dagli Stati membri o ottenute dalla Commissione (Eurostat):

a)

il numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alla frontiera esterna;

b)

il numero dei cittadini di paesi terzi fermati mentre attraversavano o tentavano di attraversare illegalmente la frontiera esterna;

c)

il numero di passatori intercettati che hanno favorito intenzionalmente l’ingresso non autorizzato di cittadini di paesi terzi;

d)

il numero di documenti di viaggio falsi o falsificati e il numero di documenti di viaggio e visti rilasciati per falsi motivi che sono stati individuati ai valichi di frontiera in conformità al codice frontiere Schengen.

Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le statistiche stabilite dalla Commissione (Eurostat) bensì quelle fornite dagli Stati membri, l’Agenzia può chiedere a tali Stati membri le informazioni necessarie per valutarne la qualità, la raffrontabilità e la completezza. Ai fini di tale valutazione l’Agenzia può chiedere l’assistenza della Commissione (Eurostat).

3.   La relazione individua, infine, a norma dei paragrafi 1 e 2, i livelli attuali di minaccia alle frontiere esterne dei singoli Stati membri e determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per ogni sezione della frontiera esterna per ciascuno Stato membro:

a)

frontiera terrestre esterna:

i)

fattore 1: minaccia normale;

ii)

fattore 1,5: minaccia media;

iii)

fattore 3: minaccia elevata;

b)

frontiera marittima esterna:

i)

fattore 0: minaccia minima;

ii)

fattore 1: minaccia normale;

iii)

fattore 3: minaccia media;

iv)

fattore 8: minaccia elevata.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 20.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.   Nell’ambito dell’attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l’altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l’esperienza, la capacità, l’affidabilità e il contributo finanziario dell’organizzazione richiedente il finanziamento e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea o nell’ambito di programmi nazionali.

6.   In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di EUR 500 000 della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l’attuazione della presente decisione.

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l’interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d’indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

Assistenza tecnicasu iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Fondo.

2.   L’importo stanziato per l’assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2007 al 2010;

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2011 al 2013.

Articolo 19

Azioni specifiche

1.   La Commissione compila ogni anno un elenco di azioni specifiche cui gli Stati membri dovranno dare attuazione, laddove appropriato in cooperazione con l’Agenzia, che contribuiscano allo sviluppo del sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere cercando di colmare le carenze ai valichi di frontiera strategici individuate grazie alle analisi dei rischi di cui all’articolo 15.

2.   Il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, stabilisce il quadro di finanziamento per dette azioni, compresi gli obiettivi e i criteri di valutazione.

3.   L’elenco delle azioni selezionate è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

4.   Il contributo finanziario del Fondo per le azioni specifiche è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l’80 % del costo di ogni azione.

5.   Le risorse annuali disponibili per dette azioni non possono superare EUR 10 milioni. Le risorse ancora disponibili in seguito alla selezione di cui al paragrafo 3 possono essere impiegate per finanziare le azioni di cui all’articolo 7.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 20

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di frontiere esterne e politica dei visti, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

2.   Per gli obiettivi generali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli orientamenti applicano in particolare le priorità della Comunità al fine di istituire progressivamente il sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere esterne e rafforzare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione.

3.   Per l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie volte a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina migliorando le prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali.

4.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

5.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 56, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 21

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’articolo 20, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda infrastrutture, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e formazione del personale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari;

b)

un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di infrastrutture, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e formazione del personale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari, e l’indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un’indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l’efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell’impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all’articolo 12;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l’importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione.

3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a)

la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 20;

b)

la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c)

la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all’asilo e all’immigrazione.

4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 22

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell’attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 23

Programmi annuali

1.   Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all’articolo 14.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l’anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un’indicazione dell’importo richiesto a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18 per l’attuazione del programma annuale.

4.   Nell’esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell’importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell’ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale del progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell’anno in questione. La decisione indica l’importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

5.   Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all’atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

Articolo 24

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.   Le disposizioni dell’articolo 21 sulla preparazione e sull’approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all’approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 56, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 25

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell’esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 26

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all’interno di ciascun organismo;

b)

l’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all’interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell’ambito dei programmi annuali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l’organismo responsabile affidi l’esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

dispositivi per l’audit del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati;

j)

procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 27

Designazione delle autorità

1.   Per l’attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un’autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c)

un’autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un’autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l’articolo 26, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all’interno dello stesso organismo.

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 28 a 32 secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Autorità responsabile

1.   L’autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d’interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.   Lo Stato membro provvede affinché l’autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l’intero periodo dal 2007 al 2013.

3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 29

Compiti dell’autorità responsabile

1.   È compito dell’autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l’autorità è tenuta a:

a)

consultare i partner a norma dell’articolo 12;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 21 e 23;

c)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato;

d)

organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 5;

e)

percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f)

garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g)

monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h)

assicurare l’esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell’ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j)

assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all’articolo 51 siano svolte entro i termini previsti dall’articolo 52, paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all’articolo 45;

l)

assicurare che l’autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’articolo 32, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m)

provvedere affinché l’autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n)

preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull’esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall’autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o)

svolgere attività d’informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q)

verificare l’attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all’articolo 35, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18.

Articolo 30

Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell’autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un’autorità delegata, l’autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all’articolo 28.

2.   Dette procedure comprendono l’informazione regolare dell’autorità responsabile sull’efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 31

Autorità di certificazione

1.   L’autorità di certificazione

a)

certifica che:

i)

la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall’autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall’autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;

f)

tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell’Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell’autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’articolo 27.

Articolo 32

Autorità di audit

1.   L’autorità di audit

a)

provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

c)

presenta alla Commissione entro sei mesi dall’approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione.

2.   Se l’autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l’autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/.../CE ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un’unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Per ciascun programma annuale l’autorità di audit redige una relazione che include:

a)

una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell’autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.   L’autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L’audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell’autorità di audit descritte all’articolo 27.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 33

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 26 a 32, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell’Unione europea l’importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 34

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell’approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 26 a 32. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell’organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall’autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3.   La Commissione riesamina l’applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 35

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all’articolo 34, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 26 a 32 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l’effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

Articolo 36

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 32 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell’audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 37

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l’importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell’attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell’anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità.

A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.

4.   Le disposizioni che disciplinano l’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all’articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 38

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l’autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l’ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 39

Uso dell’euro

1.   Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 21 e 23, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera n), e le spese menzionate nella relazione intermedia sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 41, paragrafo 4, e nella relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 53 sono espressi in euro.

2.   Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamenti della stessa sono indicati e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L’importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall’autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4.   Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall’autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l’euro.

Articolo 40

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma.

Articolo 41

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all’autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell’importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all’adozione di tale decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall’approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull’esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 37, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell’importo del primo prefinanziamento erogato.

L’importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo prefinanziamento erogato.

5.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull’esecuzione del programma annuale interessato.

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 42

Pagamento a saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)

una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 37, e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)

la relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 53;

c)

la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all’articolo 32, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all’accettazione della relazione finale sull’esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2.   Se entro il termine previsto l’autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell’impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l’importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d’avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell’articolo 44. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l’articolo 43, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l’importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all’importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell’impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 43

Differimento del pagamento

1.   L’ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l’ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l’autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 44

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 33 e 34.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte dell’importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell’articolo 48.

Articolo 45

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 87 del trattato, l’autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmiai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie conformi autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 46

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall’articolo 49, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 53 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 47

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e di controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l’assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’articolo 33, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell’articolo 44.

Articolo 48

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 33 prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell’irregolarità per determinare l’opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l’irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall’autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l’esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l’importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell’entità dell’irregolarità nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 34, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 49

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell’Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell’ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 50

Obblighi degli Stati membri

L’applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l’obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell’articolo 46.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 51

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l’efficacia e l’impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi previsti all’articolo 3 nel quadro della preparazione delle relazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell’ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

4.   Nell’ambito della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera c), la Commissione valuta l’impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne, le sinergie fra il Fondo e i compiti dell’Agenzia e l’adeguatezza dei criteri fissati per la ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell’Unione europea in questo settore.

Articolo 52

Obblighi di informazione

1.   L’Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell’attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l’obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull’avanzamento dell’azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull’esecuzione del programma annuale.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull’esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2012, per il periodo dal 2007 al 2010, e il 30 giugno 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione per il riesame degli articoli 14 e 15, accompagnato da proposte di modifiche, se necessario;

b)

entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del Fondo, corredato di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c)

entro il 31 dicembre 2012, per il periodo dal 2007 al 2010 e il 31 dicembre 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione ex post.

Articolo 53

Relazione finale sull’esecuzione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell’esecuzione del programma, la relazione finale sull’esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a)

l’esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

i progressi realizzati nell’esecuzione del programma pluriennale e le sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell’autorità responsabile per assicurare la qualità e l’efficacia dell’esecuzione, in particolare:

i)

le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l’esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii)

il ricorso all’assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall’autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

3.   La Commissione comunica all’Agenzia le relazioni finali sull’esecuzione del programma annuale che sono stati approvate.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54

Preparazione del programma pluriennale

1.   In deroga all’articolo 20, gli Stati membri:

a)

non appena possibile dopo il 7 giugno 2007, ma non oltre il 22 giugno 2007, designano l’autorità nazionale responsabile di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e, se opportuno, l’autorità delegata;

b)

entro il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

2.   Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’esercizio finanziario 2007;

b)

le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all’esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.

Articolo 55

Preparazione dei programmi annuali 2007 e 2008

1.   In deroga all’articolo 23, nell’esercizio finanziario 2007 e 2008 l’attuazione ha il seguente calendario:

a)

entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’esercizio finanziario 2007;

b)

entro il 1o dicembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2007;

c)

entro il 1o marzo 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2008.

2.   Per quanto riguarda il programma annuale per il 2007 le spese effettivamente sostenute nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della decisione di finanziamento che approva il programma annuale dello Stato membro in questione possono beneficiare del sostegno del Fondo.

3.   Per consentire l’adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programma annuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l’esercizio 2007 sulla base della stima dell’importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cui agli articoli 14 e 15.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla presente decisione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), nonché l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 57

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 58

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 giugno 2007, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 20, 21, 23, 27, l’articolo 33, paragrafi 2 e 5, l’articolo 34, l’articolo 37, paragrafo 4, e l’articolo 56, che si applicano dal 1o gennaio 2007.

Articolo 59

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2007.

(4)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

(15)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(16)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(17)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(18)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(19)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

(20)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

(21)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(22)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(23)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

(24)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(25)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).


6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/45


DECISIONE N. 575/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)

Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori.

(3)

Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatri costituisce un necessario complemento ad una politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo, nonché una componente importante della lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli Stati membri stanziano ingenti bilanci per l'attuazione dei programmi di rimpatrio e delle operazioni di rimpatrio forzato. Un'azione comune dell'Unione europea in questo settore, se dotata di adeguate risorse finanziarie comunitarie, potrebbe sostenere l'azione degli Stati membri, sottolineare la necessità del rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente e contribuire a rafforzare la solidarietà tra Stati membri.

(4)

Il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato il piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea (4) nel quale sottolinea che la politica di riammissione e di rimpatrio costituisce parte integrante e cruciale della lotta contro l'immigrazione clandestina e individua due elementi: principi comuni e misure comuni, sui quali dovrebbe poggiare una politica comunitaria in materia di rimpatrio, nel quadro del rafforzamento della cooperazione amministrativa tra Stati membri.

(5)

Il programma d'azione sul rimpatrio, adottato dal Consiglio il 28 novembre 2002 sulla base della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2002 su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, riguarda tutte le operazioni che intervengono nel quadro della gestione dei rimpatri da parte degli Stati membri, ossia tanto il rimpatrio forzato e volontario di cittadini di paesi terzi, quanto le fasi principali del rimpatrio, inclusi la preparazione e il follow-up.

(6)

Il Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, ha invitato la Commissione ad esaminare tutti gli aspetti relativi alla creazione di uno strumento comunitario separato in materia di rimpatrio, destinato a sostenere, in particolare, le priorità previste dal programma d'azione sul rimpatrio.

(7)

Le conclusioni del Consiglio sulle priorità per lo sviluppo positivo di una politica comune in materia di riammissione del 2 novembre 2004 sottolineano che gli accordi di riammissione della Comunità costituiscono un notevole contributo ad un'efficace gestione congiunta della migrazione e svolgono un ruolo prezioso nella lotta contro l'immigrazione clandestina e che sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi di origine, precedente residenza e transito degli immigrati clandestini.

(8)

Facendo seguito alle conclusioni dell'8 giugno 2004, nelle quali il Consiglio ha sollecitato l'autorità di bilancio a predisporre azioni preparatorie e ha invitato la Commissione a tenere conto dei suoi orientamenti sull'elaborazione di piani di rimpatrio integrati, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sono state avviate azioni preparatorie per gli anni 2005 e 2006.

(9)

Nel programma dell'Aia, il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l'avvio della fase preparatoria di un Fondo europeo per i rimpatri (di seguito denominato «il Fondo») e la sua istituzione entro il 2007, tenendo conto della valutazione della fase preparatoria.

(10)

Nel novembre 2004 il Consiglio ha preso atto della relazione della presidenza relativa ad un'analisi delle migliori pratiche dichiarate di rimpatrio verso determinati paesi. La relazione rilevava l'esistenza di notevoli possibilità e l'esigenza di instaurare una cooperazione più concreta tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche in materia di rimpatrio. Essa metteva quindi in evidenza le possibilità di un approccio più integrato della politica di rimpatrio e delle politiche generali, a livello nazionale e comunitario. La relazione individuava da ultimo le migliori pratiche seguite dagli Stati membri per quanto riguarda il rimpatrio volontario o forzato di cittadini di paesi terzi verso il paese d'origine o di transito, come la promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito per assicurare il carattere duraturo dei rimpatri, la consulenza in materia di rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte, anche mediante voli charter.

(11)

È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite nella normativa comunitaria relativa al rimpatrio.

(12)

Nel 2007 non dovrebbero essere previsti finanziamenti a titolo della presente decisione per tenere conto dei risultati delle azioni preparatorie sul rimpatrio (nel 2005 e nel 2006), sulla base di una relazione della Commissione sulla valutazione delle azioni preparatorie.

(13)

Le norme comuni di cui trattasi sono in particolare la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (5) ed il suo corollario, la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (6) e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (7).

(14)

Si tratta altresì di strumenti comunitari futuri, come uno strumento relativo a norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel loro territorio, che dovrebbe armonizzare le procedure di rimpatrio applicate in seno all'Unione europea e definire pertanto le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure di rimpatrio e i margini di cui dispongono a tale proposito.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le azioni ai sensi del Fondo rispettino gli obblighi derivanti dai diritti fondamentali, sanciti in particolare nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (convenzione europea dei diritti dell’uomo), nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e in altri pertinenti strumenti internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ove applicabile.

(16)

In considerazione del fatto che l'espulsione collettiva è vietata a norma del protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, solo persone che sono destinatarie di provvedimenti di allontanamento individuali dovrebbero essere rimpatriate mediante operazioni congiunte di rimpatrio ammesse a beneficiare del finanziamento a titolo della presente decisione.

(17)

In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(18)

Come previsto nel programma d'azione per il rimpatrio, approvato dal Consiglio il 28 novembre 2002, e come costantemente riaffermato negli atti dell'Unione europea in questo settore, quali in particolare le conclusioni del Consiglio sul rimpatrio volontario del 2 novembre 2005, il rimpatrio volontario è una componente importante per un approccio equilibrato, efficace e sostenibile del rimpatrio.

(19)

Le azioni ammissibili che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione integrata dei rimpatri dovrebbero tenere conto della situazione specifica delle persone vulnerabili.

(20)

Per migliorare l'efficienza nella gestione dei rimpatri a livello nazionale il Fondo dovrebbe anche includere azioni relative al rimpatrio volontario delle persone che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio, come i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa o le persone che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (8) o le persone che beneficiano di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (9).

(21)

Uno dei principali obiettivi della presente decisione dovrebbe essere la promozione di una gestione integrata dei rimpatri a livello nazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare le operazioni di rimpatrio alla luce di piani d'azione integrati di rimpatrio, che analizzano la situazione nello Stato membro con riferimento ai destinatari delle misure, fissano gli obiettivi delle operazioni previste e, in collaborazione con i soggetti interessati, come l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (OIM), propongono programmi di rimpatrio incentrati, attraverso svariate misure, sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri. Se opportuno, i piani di rimpatrio integrati dovrebbero essere regolarmente oggetto di valutazioni e aggiustamenti.

(22)

Al fine di promuovere il rimpatrio volontario delle persone, in particolare di quelle che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.

(23)

Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e hanno un benefico effetto reciproco e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. La necessità di procedere a rimpatri forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri è indubbia. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La presente decisione dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.

(24)

Del resto, i maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri in relazione ai rimpatri riguardano spesso i rimpatri forzati. Uno dei principali ostacoli è l'incertezza sull'identità dell'interessato e/o la mancanza dei necessari documenti di viaggio. Per risolvere questi problemi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a migliorare la cooperazione con i servizi consolari dei paesi terzi e ad intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra di loro con riferimento alla loro cooperazione con tali servizi.

(25)

È altresì imperativo che la presente decisione sostenga, negli Stati membri che lo ritengano opportuno, misure specifiche di assistenza ai rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurare innanzitutto il loro rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e in secondo luogo favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità. È opportuno che tali misure non consistano nell'assistenza generica ai paesi terzi e siano ammissibili ai finanziamenti solo nella misura in cui si rendano necessarie per assicurare il completamento di attività già avviate e realizzate principalmente nel territorio degli Stati membri nell'ambito di un piano integrato di rimpatrio.

(26)

Queste misure dovrebbero inoltre essere in sinergia con le azioni sostenute dagli strumenti comunitari sull'assistenza esterna, in particolare con il programma tematico di asilo e migrazione.

(27)

La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (10), la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (11) e la decisione 2007/.../CE del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (12), il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(28)

Uno dei compiti dell'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita a norma del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (13) (di seguito denominata «l'Agenzia»), è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, l'Agenzia deve garantire che siano soddisfatte le condizioni per un rimpatrio efficace e coordinato tra gli Stati membri, lasciando ai competenti servizi nazionali l'attuazione e l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio. È opportuno pertanto che l'Agenzia sia autorizzata ad utilizzare le risorse messe a disposizione dalle azioni comunitarie nel quadro della presente decisione.

(29)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficace e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata dai singoli Stati membri in un clima di dialogo con la Commissione.

(30)

Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale, che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per l'attuazione delle azioni da elencare nei programmi annuali.

(31)

Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio della sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(32)

La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente.

(33)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi operativi.

(34)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(35)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l’esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(36)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(37)

L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(38)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell’analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(39)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceva una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri strumenti in gestione condivisa quali i fondi strutturali.

(40)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo Interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15).

(41)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire promuovere il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente alla luce delle norme comuni e del principio della gestione integrata dei rimpatri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(43)

Alcune misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell'adozione degli orientamenti strategici.

(44)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(45)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(46)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(47)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (17), ha reso la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall'articolo 62, paragrafi 1, 2, lettera a) e 3) e dall'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rimpatri (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 574/2007/CE e la decisione 2007/.../CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1.   Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, prevedendo azioni comuni attuate dagli Stati membri o azioni nazionali che perseguono gli obiettivi comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

2.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1.   Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

a)

introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;

b)

rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione;

c)

promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore.

2.   La gestione integrata dei rimpatri comprende in particolare l'elaborazione e l'attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di piani di rimpatrio integrati:

a)

basati su una valutazione globale della situazione nello Stato membro con riferimento alla popolazione di riferimento o a una specifica questione mirata riguardante il rimpatrio e alle difficoltà inerenti alle operazioni previste (come quelle relative all'ottenimento dei documenti di viaggio o altri ostacoli di carattere pratico che si frappongono al rimpatrio), tenendo conto, ove opportuno, dei relativi dossier. La valutazione globale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità e i partner interessati;

b)

destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi, in particolare per coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità;

c)

comprendenti un programma e/o un calendario e, se opportuno, un meccanismo di valutazione periodica che consenta un aggiustamento del programma ed una valutazione dell'incidenza pratica del piano;

d)

comprendenti, qualora gli Stati membri lo ritengano appropriato, misure intese a facilitare la cooperazione tra gli organismi amministrativi, le autorità preposte all'applicazione della legge e gli organi giudiziari competenti, se del caso a diversi livelli del governo.

3.   I piani di rimpatrio integrati si incentrano in particolar modo sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri, sia volontari che forzati attraverso, ad esempio, azioni d'informazione efficienti nella fase precedente la partenza, l'organizzazione del viaggio e il transito nel paese di rimpatrio. Per quanto possibile, al fine di promuovere il rimpatrio volontario possono essere previsti incentivi, come una assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario.

Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, tali piani possono anche prevedere misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.

Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), riguardanti in particolare:

a)

l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di assicurare la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento;

b)

la promozione delle modalità e dei mezzi per fornire quanto prima informazioni sul rimpatrio nelle procedure di asilo e immigrazione e per incoraggiare individualmente i cittadini di paesi terzi ad utilizzare la possibilità del rimpatrio volontario;

c)

l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri;

d)

lo sviluppo di modalità di cooperazione tra diversi livelli di autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, comunali o altre che consentano ai funzionari di ottenere rapidamente informazioni sulle esperienze e sulle pratiche esistenti altrove in materia di rimpatrio e, se possibile, di riunire le risorse;

e)

la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute.

2.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), riguardanti in particolare:

a)

la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine, precedente residenza o transito e la relativa comunicazione alle persone potenzialmente da rimpatriare;

b)

la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento;

c)

l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito;

d)

studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto;

e)

lo scambio di informazioni e migliori pratiche, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;

f)

l'organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzi e/o regioni specifici;

g)

misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedente residenza o transito;

h)

l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il rimpatrio duraturo delle persone nel loro paese d'origine o di precedente residenza.

3.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), riguardanti in particolare:

a)

il miglioramento della capacità delle autorità competenti di adottare decisioni qualitativamente valide in materia di rimpatrio nei tempi più brevi;

b)

il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire o di far applicare rapidamente le decisioni di allontanamento, nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di sicurezza europee applicabili;

c)

il miglioramento della capacità degli organi giudiziari di pronunciarsi più rapidamente sui ricorsi contro le decisioni di rimpatrio;

d)

l'organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle competenti autorità amministrative delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari nazionali, regionali, locali, comunali o altri, per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di rimpatrio;

e)

il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agli accordi comuni sul riconoscimento reciproco e alle operazioni di rimpatrio congiunte, incluse le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche definite dall'Agenzia in materia di rimpatrio.

4.   Le azioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.

Articolo 5

Misure ammissibili negli Stati membri

Le azioni che beneficiano di un sostegno possono includere le misure seguenti:

1)

in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni ai cittadini di paesi terzi sul rimpatrio in generale, la consulenza individuale sulle possibilità di rimpatrio volontario, le spese di traduzione, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per le persone da rimpatriare e la scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, la sistemazione della scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, le spese di trasporto nello Stato membro fino al paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;

2)

in tutti i casi di rimpatrio, l'assistenza specifica alle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

3)

inoltre, nel caso di rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, le spese di viaggio, di sostentamento e per la sistemazione temporanea delle persone da rimpatriare e della scorta dello Stato membro partecipante nello Stato membro organizzatore prima della partenza nel quadro di operazioni di rimpatrio congiunte;

4)

inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, l'assistenza alle persone da rimpatriare nella preparazione del rimpatrio, nonché le spese essenziali prima del rimpatrio;

5)

inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e in altri casi, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, un contributo finanziario limitato per le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali delle persone da rimpatriare, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche;

6)

l'istruzione e la formazione del personale delle autorità amministrative, delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari competenti, il distacco di queste categorie di personale di altri Stati membri per assicurare un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni in materia di rimpatrio e il rispetto degli obblighi ai sensi degli strumenti internazionali che riguardano il trattamento delle persone da rimpatriare e per rafforzare la cooperazione, nonché le missioni volte a valutare i risultati delle politiche in materia di rimpatrio nei paesi terzi;

7)

nel caso della cooperazione operativa con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio e assicurare la rapidità delle procedure di allontanamento, le spese di viaggio e di sistemazione negli Stati membri per il personale delle autorità e dei servizi responsabili dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e della verifica dei loro documenti di viaggio;

8)

nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio di uno Stato membro, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale delle persone da rimpatriare, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio;

9)

nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale, delle persone da rimpatriare, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio, nonché misure che consentano agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per accogliere i rimpatriati al loro arrivo nei paesi terzi.

Articolo 6

Azioni comunitarie

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») in materia di politica di rimpatrio e misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'articolo 7.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di rimpatrio;

c)

sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d)

sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di rimpatrio, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, in particolare per incoraggiare maggiormente la ricerca comparativa per quanto riguarda l'impatto dei programmi di rimpatrio precedenti e attuali;

e)

sostenere progetti pilota e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

f)

sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore del rimpatrio, in particolare per la diffusione di statistiche disaggregate in base ai rimpatri volontari e forzati;

g)

sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento periodico, in cooperazione con l'Agenzia, di un manuale comune sulle migliori pratiche nel settore del rimpatrio, incluse le scorte;

h)

fornire agli Stati membri servizi di sostegno in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate che richiedano azioni urgenti.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 7

Gruppi di riferimento

1.   Ai fini della presente decisione i gruppi di riferimento comprendono:

a)

tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro richiesta di protezione internazionale in uno Stato membro e che possono scegliere di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;

b)

tutti i cittadini di paesi terzi che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;

c)

tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro e che, conformemente all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro, utilizzano il rimpatrio volontario;

d)

tutti gli altri cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

2.   Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’articolo 19.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2008 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 22. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 11

Metodi d’esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all’articolo 6 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 della presente decisione.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all’articolo 32;

b)

differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 12

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.   Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 676 milioni.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3.   La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di EUR 300 000.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, tale importo è aumentato a EUR 500 000 all'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013, detto importo è aumentato a EUR 500 000 all'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 50 % in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che nel corso dei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;

b)

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

3.   I cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 non includono:

a)

i cittadini di paesi terzi ai quali, mentre si trovavano in una zona di transito di uno Stato membro, è stato rifiutato l'ingresso;

b)

i cittadini di paesi terzi che devono essere rimpatriati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, in particolare in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (18).

4.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 18.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.   Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente il finanziamento e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra il progetto e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.   In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di EUR 500 000 della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l’attuazione della presente decisione.

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l’interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.   L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a tale Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2008 al 2010; e

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR, per il periodo dal 2011 al 2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di rimpatrio e delle misure adottate dalla Comunità nel settore dell'immigrazione clandestina, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

2.   Per gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere:

a)

il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto o di altro documento di identità;

b)

il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione di accordi comunitari di riammissione o di accordi bilaterali di riammissione, al fine di rafforzare l'obbligo di uno Stato membro in forza del diritto internazionale di riammettere i suoi cittadini;

c)

il rimpatrio verso un determinato paese di cittadini di paesi terzi e apolidi che sono giunti da tale paese o che vi hanno soggiornato pur non avendone la cittadinanza;

d)

il rimpatrio di persone che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri, come i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa e le persone che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;

e)

il rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili.

Per l'obiettivo del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie volte a promuovere la conoscenza delle norme comuni all'interno dell'Unione europea e la loro integrazione nelle procedure quotidiane di gestione dei rimpatri seguite dalle autorità amministrative degli Stati membri.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’articolo 18, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione nello Stato membro per quanto concerne il principio della gestione integrata dei rimpatri, la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, con dati disaggregati tra rimpatri volontari e forzati, ove disponibili, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati;

b)

un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato per quanto concerne la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati e un'indicazione degli obiettivi operativi per soddisfare tali esigenze nel periodo coperto dal programma pluriennale;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un’indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 12;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione.

3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale la Commissione esamina:

a)

la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 18;

b)

la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c)

la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programmapluriennale.

5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 21

Programmi annuali

1.   Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo, a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all’articolo 17 per l'attuazione del programma annuale.

4.   In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programma annuale per il 2008 entro il 1o marzo 2008.

5.   Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

6.   Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

Articolo 22

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.   Le disposizioni dell'articolo 19 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 23

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione di compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

dispositivi per l'audit del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;

j)

procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1.   Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un’autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l’articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l’intero periodo dal 2008 al 2013.

3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 27

Compiti dell’autorità responsabile

1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a)

consultare i partner a norma dell'articolo 12;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 19 e 21;

c)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato;

d)

organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 5;

e)

percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f)

garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g)

monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h)

assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j)

assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 50, paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all’articolo 43;

l)

assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m)

provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n)

preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o)

svolgere attività di informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q)

verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell’autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un’autorità delegata, l’autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all’articolo 26.

2.   Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell’autorità responsabile sull’efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1.   L’autorità di certificazione:

a)

certifica che:

i)

la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;

f)

tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell’autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1.   L’autorità di audit:

a)

provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale;

c)

presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2.   Se l’autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l’autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. 573/2007/CE, n. 574/2007/CE e …/2007/CE ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un’unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Per ciascun programma annuale l’autorità di audit redige una relazione che include:

a)

una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.   L'autorità di audit assicura che le operazioni di audit tengano conto delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all’articolo 24.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l’importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri garantirne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la lororesponsabilità.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo dal 2008 al 2010 di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino correttamente durante il periodo di programmazione.

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

Articolo 34

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili e di evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4.   Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all’articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 37

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 19 e 21, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera n), e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4 e nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2.   Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento, che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamenti della stessa sono espressi e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso fisso di conversione tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma.

Articolo 39

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e, in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annuale interessato.

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata alla chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento a saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)

una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 35 e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)

la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51;

c)

la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo.

2.   Se entro il termine previsto l’autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell’impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l’importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d’avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente a norma dell'articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l’articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l’importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all’importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 41

Differimento del pagamento

1.   L’ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l’autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 42

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l’autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 47, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa riscontri che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l’irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa sulle constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 44.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l’efficacia e l’impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione delle relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 50

Obblighi di informazione

1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2012 per il periodo dal 2008 al 2010 e il 30 giugno 2015 per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 per la ripartizione annuale delle risorse tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte di modifica;

b)

entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, corredata di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c)

entro il 31 dicembre 2012 per il periodo 2008-2010 ed il 31 dicembre 2015 per il periodo 2011-2013, rispettivamente una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a)

l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i)

le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii)

il ricorso all’assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla decisione n. 574/2007/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 14, 18, 19, 21, 22, 25, l'articolo 31, paragrafi 2 e 5, l'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 52, che si applicano dal 7 giugno 2007.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2007.

(4)  GU C 142 del 14.6.2002, pag. 23.

(5)  GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

(6)  GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

(7)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28.

(8)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(9)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(10)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(13)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(17)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

(18)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.