ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 143

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
6 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 618/2007 del Consiglio, del 5 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

1

 

 

Regolamento (CE) n. 619/2007 della Commissione, del 5 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 620/2007 della Commissione, del 5 giugno 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 28 maggio al 1o giugno 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

5

 

*

Regolamento (CE) n. 621/2007 della Commissione, del 5 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

9

 

*

Regolamento (CE) n. 622/2007 della Commissione, del 5 giugno 2007, che istituisce le condizioni applicabili alla pesca sperimentale del cicerello nel Mare del Nord per il 2007

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/385/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativa all’aiuto di Stato C 11/2005 (ex N 21/2005) a cui la Germania intende dare esecuzione per la realizzazione di un etilenodotto in Baviera [notificata con il numero C(2006) 4836]  ( 1 )

16

 

 

2007/386/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 giugno 2007, che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2007) 2295]

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO (CE) N. 618/2007 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 60, paragrafo 1, e l’articolo 301,

vista la posizione comune 2007/246/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2007/140/PESC (2) modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC prevede, tra l’altro, un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.

(2)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 423/2007 (3) ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC prima della sua modifica. È opportuno inserire nuovi divieti nel regolamento, che dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, per tener conto della posizione comune 2007/246/PESC.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è modificato come segue:

a)

all’articolo 2, il testo esistente è numerato come paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2 seguente:

«2.   Nell’allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4).

b)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

c)

fornire investimenti a imprese presenti in Iran che producono i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nell’allegato I;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nell’allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

I divieti di cui al presente paragrafo non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e degli Stati membri in Iran.»;

c)

all’articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;»

d)

all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.

(2)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(3)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/242/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 51).

(4)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.»;


6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/3


REGOLAMENTO (CE) N. 619/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

28,8

TR

120,2

ZZ

74,5

0707 00 05

JO

167,1

TR

131,2

ZZ

149,2

0709 90 70

TR

91,9

ZZ

91,9

0805 50 10

AR

44,2

ZA

55,7

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

96,1

BR

73,7

CL

83,6

CN

69,1

NZ

111,2

US

99,0

UY

72,8

ZA

99,1

ZZ

88,1

0809 10 00

IL

195,9

TR

221,4

ZZ

208,7

0809 20 95

TR

357,3

US

284,2

ZZ

320,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/5


REGOLAMENTO (CE) N. 620/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 28 maggio al 1o giugno 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numer d'ordine 09.4366 (2006-2007) e 09.4337 (2007-2008).

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 28 maggio al 1o giugno 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

0

Raggiunto

09.4336

Guyana

0

Raggiunto

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Raggiunto

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007

Limite

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

 

09.4334

Repubblica del Congo

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

Raggiunto

09.4338

Giamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurizio

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

100

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28 maggio al 1o giugno 2007

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

Raggiunto


6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/9


REGOLAMENTO (CE) N. 621/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) sono state indette gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2)

Tenendo conto della situazione del mercato del granturco nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, risulta necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad aumentare di 500 000 tonnellate i quantitativi messi in gara per il granturco in Ungheria.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 540/2007 (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 26).


Allegato

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro

Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno

(tonnellate)

Organismo di intervento

Nome, indirizzo e coordinate

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Segala

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel.: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel.:(49-228) 6845 — 3704

Fax 1: (49-228) 6845 — 3985

Fax 2: (49-228) 6845 — 3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel.: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website:www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel.: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tel.: (30-210) 212.4787 & 4754

Fax: (30-210) 212.4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel.: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel.: (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax: (33-1) 44 18 20 08/80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel. (39) 0649499755

Fax (39) 0649499761

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Sito web: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tel.: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel.: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 900 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel.: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel.: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fax: 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel.: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 243 271

Fax: (421-2) 53 412 665

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16001

Fax:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel.: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

website: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel.: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Il segno “—” significa: non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.»


6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/14


REGOLAMENTO (CE) N. 622/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2007

che istituisce le condizioni applicabili alla pesca sperimentale del cicerello nel Mare del Nord per il 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’allegato IA,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce i limiti di cattura per la pesca sperimentale del cicerello nella zona CIEM IV. In conformità di quanto precisato nelle note in calce che accompagnano i limiti di cattura fissati nel suddetto allegato, la Commissione può stabilire le condizioni per l’utilizzo dei contingenti di pesca sperimentale in relazione all’abbondanza di cicerello.

(2)

Conformemente al punto 1 dell’allegato IID del regolamento (CE) n. 41/2007, le condizioni stabilite in tale allegato si applicano alle navi comunitarie che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm. Le stesse condizioni si applicano ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a praticare la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia.

(3)

Lo stock di cicerello del Mare del Nord è in comune con la Norvegia, ma non è attualmente gestito congiuntamente. A seguito di consultazioni svoltesi tra la Comunità e la Norvegia il 30 marzo 2007, è stato raggiunto un accordo sulle condizioni applicabili alla pesca sperimentale del cicerello nel Mare del Nord. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(4)

Al fine di stabilire quanto prima possibile le possibilità di pesca del cicerello in conformità del punto 8 dell’allegato IID del regolamento (CE) n. 41/2007, la pesca sperimentale ha luogo nel mese di aprile e nella prima metà di maggio. È quindi necessario che le condizioni per l’esercizio della pesca sperimentale del cicerello nel Mare del Nord nel 2007 siano applicate quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali possono essere utilizzati nel 2007, nella zona CIEM IV, i contingenti fissati nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 41/2007 per la pesca sperimentale in relazione all’abbondanza di cicerello.

2.   Le condizioni previste dal presente regolamento si applicano in aggiunta alle condizioni stabilite nell’allegato IID del regolamento (CE) n. 41/2007.

Articolo 2

Elenco dei pescherecci comunitari

1.   A seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri interessati trasmettono senza indugio alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che intendono partecipare alla pesca sperimentale del cicerello nelle acque norvegesi della zona CIEM IV; detto elenco reca il nome, il numero di immatricolazione e l’indicativo internazionale di chiamata di ogni imbarcazione.

2.   Sulla base delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1, la Commissione stabilisce un elenco di tutti i pescherecci comunitari che intendono partecipare alla pesca sperimentale del cicerello nelle acque norvegesi e lo trasmette alla Norvegia.

Articolo 3

Comunicazione delle catture da parte delle navi comunitarie e norvegesi

1.   Ogni tre giorni a decorrere dalla prima entrata nella zona norvegese, i pescherecci comunitari dediti alla cattura del cicerello o recanti a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm trasmettono una dichiarazione di cattura alla direzione della Pesca della Norvegia.

2.   Oltre alle notifiche delle catture in entrata e delle catture in uscita trasmesse in conformità dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 41/2007, i pescherecci norvegesi dediti alla cattura del cicerello o recanti a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm inviano alla Commissione una dichiarazione di cattura ogni tre giorni a decorrere dalla prima entrata nelle acque comunitarie.

Articolo 4

Accesso ai dati VMS relativi alle navi comunitarie

Gli Stati membri trasmettono ai loro esperti nazionali che fanno parte del pertinente gruppo di lavoro del CIEM o, in assenza di tali esperti, direttamente a tale gruppo di lavoro, i dati VMS relativi alle navi battenti la loro bandiera che partecipano alla pesca sperimentale del cicerello.

Articolo 5

Chiusura della pesca sperimentale per le navi norvegesi

1.   La pesca sperimentale del cicerello da parte di pescherecci norvegesi è autorizzata successivamente al 6 maggio 2007 nelle acque comunitarie della zona IV unicamente a condizione:

a)

che non sia stato pienamente utilizzato il 30 % dello sforzo complessivo esercitato nel 2005 dalla Norvegia; e

b)

che non sia stato raggiunto il limite di cattura di 20 000 tonnellate.

2.   Lo sforzo di pesca esercitato dalle navi norvegesi non deve superare 25 imbarcazioni che effettuino ciascuna non oltre una bordata della durata di diversi giorni.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

relativa all’aiuto di Stato C 11/2005 (ex N 21/2005) a cui la Germania intende dare esecuzione per la realizzazione di un etilenodotto in Baviera

[notificata con il numero C(2006) 4836]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 2 dicembre 2003 la Germania ha informato la Commissione dell’intenzione di notificare la prevista sovvenzione di un progetto di etilenodotto da realizzare tra Ludwigshafen (Baden-Würtemberg) e Münchsmünster (Baviera).

(2)

Il 12 gennaio 2005, per motivi di certezza del diritto, la Germania ha notificato la suddetta misura, che considera una misura generale in materia di infrastrutture e non un aiuto di Stato.

(3)

Il 16 marzo 2005 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in merito al presunto aiuto di Stato. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 26 aprile 2005 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all’aiuto in questione.

(4)

Il 19 aprile 2005 la Germania ha comunicato le proprie osservazioni in risposta all’avvio del procedimento di indagine formale (cfr. sezione 5).

(5)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di varie parti interessate. La Association of Petrochemicals Producers in Europe (APPE), alcune imprese bavaresi, che non partecipano direttamente al progetto, (Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG (Miro), Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Industriepark Gersthofen Service GmbH & Co. KG — IGS) e l’Austria hanno espresso parere favorevole con lettere datate, rispettivamente, 2 maggio, 12 maggio, 17 maggio, 3 giugno e 8 giugno 2005. Un fabbricante di prodotti petrolchimici, che desidera conservare l’anonimato, si è invece espresso in maniera critica con lettera del 24 maggio 2005. Le osservazioni dell’Austria sono state prese in considerazione anche se sono pervenute alla Commissione soltanto dopo la scadenza del termine di 30 giorni fissato nella Gazzetta ufficiale.

(6)

Le osservazioni ricevute sono state trasmesse alla Germania, per commenti, con lettere del 16 e 20 giugno 2005.

(7)

La Germania si è espressa in data 14 luglio 2005 sulle osservazioni delle parti interessate.

(8)

In data 28 ottobre 2005 la Commissione ha richiesto informazioni complementari che la Germania ha trasmesso con lettera del 24 novembre 2005.

(9)

A partire dalla fine del 2005 vi sono stati numerosi contatti ed un intenso scambio di corrispondenza tra le autorità federali tedesche e bavaresi, i rappresentanti dell’industria bavarese e la Commissione.

(10)

La Germania ha pertanto fatto pervenire, in data 8 febbraio 2006, una comunicazione alla quale erano state allegate varie lettere delle imprese BASF, Borealis, Clariant, Infraserv Gendorf, Infraserv Hoechst, MOL Group, ÖMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft) Austria, ÖMV Germany, Ruhr Oel GmbH (ROG) e lettere del consorzio Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft (ARG), nonché — quale potenziale beneficiario dell’aiuto di Stato previsto — del consorzio Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG (EPS). Il 21 febbraio 2006 la Baviera ha trasmesso osservazioni aggiuntive e una versione rivista della lettera di Infraserv Hoechst. Il 5 febbraio 2006 il fabbricante di prodotti petrolchimici, che aveva comunicato le proprie osservazioni con lettera del 24 maggio 2005, ha trasmesso un giudizio più positivo sull’aiuto di Stato previsto, a condizione che fosse garantito l’accesso aperto tra Rotterdam e la Baviera.

(11)

Con lettera del 24 luglio 2006, alla quale è stata allegata una serie di documenti, la Germania ha trasmesso una proposta modificata di sovvenzione al progetto di etilenodotto. Tale lettera è stata integrata dalle lettere del 14 agosto e del 7 settembre 2006, relative in particolare alla partecipazione al progetto del Landesanstalt für Aufbaufinanzierung Förderbank Bayern (LfA), ente creditizio detenuto al 100 % dal Land Baviera.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Il progetto

(12)

Il progetto consiste nella realizzazione di un etilenodotto tra Ludwigshafen e Münchsmünster lungo 357 km e con una capacità di trasporto di 400 000 tonnellate l’anno. Attualmente non viene trasportato etilene tra queste due città. La tabella 1 indica le quantità trasportate previste. Poiché l’andamento della produzione e quello del consumo di etilene sono diversi, si prevede per i primi anni un flusso netto in direzione Ludwigshafen, mentre la tendenza dovrebbe invertirsi negli anni successivi. La tabella non tiene ancora conto dell’esplosione verificatasi nell’impianto di polietilene di Basell (cfr. considerando 24). Se l’impianto verrà ricostruito con una capacità analoga, la sua chiusura nel 2015 è meno probabile e dunque il flusso netto diminuirà considerevolmente a partire dal 2015. Una ricostruzione accompagnata da un aumento della capacità determinerebbe una diminuzione complessiva delle quantità trasportate per tutto il periodo in esame.

Tabella 1

Quantità trasportate previste (1 000 tonnellate/anno)

 

2008-2009

2010-2014

A partire dal 2015

Produttore

OMV

[…] (3)

[…]

[…]

Ruhr Oel

[…]

[…]

[…]

Utilizzatori

Wacker

[…]

[…]

[…]

Borealis

[…]

[…]

[…]

Clariant

[…]

[…]

[…]

Vinnolit

[…]

[…]

[…]

Basell

[…]

[…]

[…]

Nuovi investitori

[…]

[…]

[…]

Quantità nette

140

80

200

(13)

Le tariffe di trasporto sono calcolate sulla base delle tariffe applicate da Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft, ad esempio 34,21 EUR/tonnellata per l’intera tratta o 0,0957 EUR per tonnellata metrica e per chilometro. Queste tariffe si applicano nello stesso modo ai membri del consorzio ed agli altri utenti dell’etilenodotto e sono adeguate ogni anno sulla base di una valutazione indipendente.

(14)

La realizzazione dell’etilenodotto costerà, secondo le previsioni, 154 milioni di EUR, ossia 14 milioni di EUR in più rispetto a quanto inizialmente preventivato dalla Germania. L’atteso aumento del costo totale del progetto si spiega con l’aumento delle spese di costruzione (compresa l’acquisizione di diritti e le misure ambientali), nonché con le maggiori spese di gestione (elettricità, assicurazione). Una volta compiuti i passi giuridici preliminari, gli studi necessari dovrebbero essere effettuati entro il 2006; l’etilenodotto dovrebbe essere realizzato entro il 2007 ed iniziare ad essere operativo — secondo il progetto iniziale — nel settembre 2007. Nell’ambito della procedura per ottenere le autorizzazioni necessarie, viene effettuata una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (4).

(15)

L’etilenodotto sarà gestito secondo i principi del vettore comune («common carrier»), dell’accesso aperto, delle tariffe di trasporto non discriminatorie e del profitto minimo. Tutti i produttori e gli acquirenti di etilene avranno accesso all’etilenodotto alle stesse condizioni. La riserva di capacità dell’etilenodotto viene stabilita in modo da rispettare questi principi (la capacità disponibile ammonta circa al 50 %). Tali condizioni devono essere garantite per almeno 25 anni.

2.2.   L’aiuto

(16)

Il Land Baviera intende concedere una sovvenzione di 44,85 milioni di EUR, corrispondenti, rispettivamente, al 29,9 % dei costi di investimento (150 milioni di EUR) e al 29,1 % dei costi massimi ammissibili (154 milioni di EUR). L’investimento previsto è distribuito nel periodo 2004-2008 nel modo seguente: 4,5 milioni di EUR nel 2004, 7,8 milioni di EUR nel 2005, 54,2 milioni di EUR nel 2006,86 milioni di EUR nel 2007 e 1,5 milioni di EUR nel 2008. L’aiuto concesso non può superare il 29,9 % dei costi e sarà ridotto proporzionalmente qualora i costi totali siano inferiori a 150 milioni di EUR.

(17)

Secondo quanto dichiarato dalla Germania, il progetto non sarebbe redditizio dal punto di vista economico senza l’aiuto concesso dal Land Baviera, poiché i costi di trasporto sarebbero molto più elevati (54,6 EUR/tonnellata) e dunque non più competitivi. Inoltre, il coefficiente di rendimento interno previsto sarebbe pari solo al 1,2 %, anche con l’aiuto previsto di 44,85 milioni di EUR e tenendo conto dei vantaggi indiretti per i partner del consorzio. Non va inoltre dimenticato che, in caso di ricostruzione degli impianti di Basell con aumento della capacità, le quantità trasportate e, di conseguenza, il rendimento degli investimenti sarebbero inferiori (cfr. considerando 24).

2.3.   Il beneficiario

(18)

Il beneficiario dell’aiuto è Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG («EPS») (5), a cui appartengono le imprese petrolchimiche (6) BASF AG, Borealis Polymere GmbH, Clariant GmbH, ÖMV Deutschland GmbH, ROG, Vinnolit GmbH & Co. KG e Wacker Chemie GmbH, nonché LfA Förderbank Bayern (7).

2.4.   L’industria dell’etilene

(19)

L’etilene, il più semplice degli idrocarburi insaturi (alcheni), è un gas incolore. Questa olefina è di solito prodotta in impianti petrolchimici (steamcracker) a partire dal petrolio (o, come è generalmente il caso in Europa, sotto forma di nafta o di gas); l’etilene ed il propilene sono prodotti in proporzioni fisse. L’etilene costituisce la base di un’ampia gamma di polimeri (polietilene, PVC e polistirolo, ad esempio), che vengono utilizzati nella fabbricazione di materie plastiche destinate a vari usi.

(20)

L’etilene è un gas anestetizzante, asfissiante e molto infiammabile che forma con l’aria miscele esplosive e che appartiene alla classe di rischio più elevata. Salvo alcune molto rare eccezioni, in cui il trasporto si effettua per via marittima (più costosa), il gas è quindi trasportato soltanto mediante pipeline che collegano direttamente produttori ed utilizzatori. Dagli anni sessanta in poi, imprese individuali o consorzi come ARG hanno costruito una serie di sistemi di condotte per il trasporto di etilene (di lunghezze diverse, spesso limitate a livello locale). Il trasporto della maggior parte dei derivati dell’etilene è invece molto più semplice.

(21)

Secondo i dati forniti dalla Germania, l’Europa occidentale disponeva, alla fine del 2002, di una capacità di produzione di 23,2 milioni di tonnellate, di cui più di 10 milioni di tonnellate relative solo alla Germania e ai paesi del Benelux. Tra il 2002 ed il 2003 la produzione è aumentata del 2,6 %, raggiungendo i 20,7 milioni di tonnellate. Poiché in Europa occidentale il consumo è superiore alla produzione, nel 2002 è stato necessario importare 0,24 milioni di tonnellate. In Europa centrale ed orientale (compresi i dieci nuovi Stati membri), alla fine del 2002 la capacità di produzione era pari a 2,24 milioni di tonnellate, mentre il consumo era di 2 milioni di tonnellate.

(22)

La domanda di etilene è direttamente collegata alla domanda di materie plastiche, a sua volta connessa alla crescita del PIL. Si può pertanto prevedere, per i prossimi anni, un aumento del consumo di etilene di circa il 2 % in Europa occidentale e di circa il 5,5 % in Europa centrale ed orientale. I produttori di etilene non collegati ad un sistema di condotte competono indirettamente sui mercati dei derivati dell’etilene.

(23)

L’industria petrolchimica europea è da tempo molto efficiente, ma la pressione concorrenziale aumenta a causa dell’inasprimento delle restrizioni di carattere ambientale e del rafforzamento della concorrenza dei produttori di polietilene in Medio Oriente, dove il gas è una materia prima economica. Tuttavia, poiché l’utilizzo del gas limita il numero di prodotti derivati, l’Europa beneficia a tale riguardo di un vantaggio concorrenziale. Inoltre le spese di trasporto hanno un ruolo importante, in particolare per le forniture all’interno dell’Europa. Gli investimenti nell’ampliamento delle capacità di produzione in Medio Oriente mirano generalmente ad approvvigionare i mercati in rapida crescita in Cina ed in altri paesi del sud-est asiatico. Tuttavia, se per qualunque motivo la crescita su questi mercati dovesse rallentare, l’industria chimica europea dovrebbe eventualmente far fronte ad una maggiore concorrenza dal Medio Oriente.

(24)

L’industria dell’etilene in Baviera si compone di due impianti di etilene situati a Münchsmünster-Gendorf-Burghausen, appartenenti a ÖMV ed a Ruhr-Öl Germany, nonché una serie di utilizzatori di etilene che lo trasformano in polietilene ed altri prodotti: Basell GmbH (Münchsmünster), Clariant GmbH, Vinnolit GmbH & Co. KG (Gendorf), Borealis Polymere GmbH, Wacker-Chemie (Burghausen). Un grave incidente si è verificato nell’impianto di Basell il 12 dicembre 2005; per riprendere la produzione di polietilene saranno necessari elevati investimenti. Nessuna decisione è stata ancora presa sulla ricostruzione degli impianti; Basell sottolinea l’importanza della realizzazione dell’etilenodotto tra Ludwigshafen e Münchsmünster.

(25)

La tabella 2 illustra la produzione di etilene e le forniture fra le imprese interessate.

Tabella 2

Produzione e forniture attuali

In tonnellate (dati per il 2003)

 

OMV Deutschland GmbH, Burghausen

Ruhr Oel GmbH, Münchsmünster

Basell GmbH, Münchsmünster (prima dell’esplosione)

[…]

[…]

Clariant GmbH, Gendorf

[…]

[…]

Vinnolit GmbH & Co. KG, Gendorf

[…]

[…]

Borealis Polymere GmbH, Burghausen

[…]

[…]

Wacker-Chemie, Burghausen

[…]

[…]

Produzione totale

350 000

320 000

2.5.   Rete paneuropea di condotte per olefine

(26)

Secondo quanto dichiarato dalla Germania, l’etilenodotto previsto dovrebbe fare parte di una rete paneuropea di condotte per olefine. Gli etilenodotti già esistenti hanno, attualmente, una lunghezza totale di circa 2 500-3 000 km, a cui è collegato circa il 50 % dell’industria, rispetto a quasi il 100 % negli Stati Uniti. Questi sistemi regionali di condotte esistenti ma non collegati tra loro sono i seguenti:

Europa nord-occidentale (Rotterdam-Ludwigshafen), comprese le reti di pipeline per prodotti chimici (con una pipeline per l’etilene) — porto di Rotterdam-Massvlakte; pipeline Rotterdam-Moerdijk-Anversa; pipeline della società Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft ARG Wesseling (Colonia)-Francoforte (156 km); pipeline Francoforte-Ludwigshafen (68 km),

pipeline per il trasporto di etilene e di propilene Anversa-Feluy (Vallonia),

Europa centrale (Stade-Leuna-Neratovice),

Francia (Marsiglia/Berre-Feyzin-Carling); la tratta Mediterraneo-Viriat (Bourg-en-Bresse) è stata realizzata negli anni settanta e la sezione Viriat-Carline (396 km) nel 2001,

Regno Unito: Grangemouth-Wilton, Grangemouth-Stanlow, Stanlow-Wilton; il nuovo etilenodotto Teesside-Saltend (150 km) è stato costruito nel 2001,

Italia settentrionale (Ravenna-Porto Marghera-Mantova),

Baviera: pipeline Münchsmünster-Gendorf (112 km), Gendorf-Burghausen,

Europa orientale (Slovacchia-Ucraina).

(27)

L’etilenodotto previsto sarebbe connesso a condotte esistenti che collegano Münchsmünster e Gendorf/Burghausen, nonché Ludwigshafen e Wesseling. Inoltre, sarebbero ipotizzabili ulteriori ampliamenti della rete di condotte:

Repubblica ceca, Münchsmünster-Litvinov, ad esempio, compresa la possibilità di creare un sistema circolare in Europa centrale,

Italia e Croazia, con la tratta Burghausen-Porto Marghera, ad esempio,

Austria, con la tratta Burghausen-Schwechat, ad esempio, e la possibilità di un ulteriore collegamento attraverso la Slovacchia verso l’Ungheria,

Francia, con la tratta Ludwigshafen-Carling, ad esempio.

Con questi ampliamenti, l’etilenodotto previsto costituisce un importante collegamento tra l’industria petrolchimica dell’Europa occidentale e quella dell’Europa orientale.

(28)

Nelle lettere allegate alla nota della Germania dell’8 febbraio 2006, ÖMV, che opera in Baviera (Burghausen) ed in Austria (a Schwechat, nei pressi di Vienna, dove ha recentemente esteso la propria capacità), esprime la sua intenzione di costituire, in caso di decisione positiva sul progetto EPS, un gruppo di lavoro che sarebbe incaricato di trasformare una condotta esistente di Schwechat (circa 150 km verso ovest) in un etilenodotto e di estenderla fino a Burghausen. ÖMV attendeva i risultati del gruppo di lavoro per la fine del 2006. L’impresa ha inoltre comunicato di aver commissionato uno studio su questo progetto, la cui realizzazione potrebbe essere completata in 7-14 anni. Anche il gruppo MOL (di cui fanno anche parte la società slovacca Slovnaft e la società ungherese TVK), leader di mercato in Europa centrale e che non partecipa al progetto EPS, sostiene il progetto, ma preferisce, in una prima fase, un collegamento con l’etilenodotto ucraino attraverso la Slovacchia (Bratislava) e l’Ungheria [Szashlombatta (Budapest)/Tiszaujvaros]. Nuovi studi di fattibilità sono stati annunciati nel corso degli incontri tra la Commissione e la Germania, che riguardano ad esempio i collegamenti alle condotte nella Repubblica ceca, tra Leuna, in Germania orientale, e la Polonia (sotto la direzione dell’impresa polacca PKN Orlen) e tra Ludwigshafen e Carling in Francia (sotto la direzione di BASF e di Total).

(29)

Il collegamento ad una rete di condotte per olefine di dimensioni sufficienti è importante per l’industria in quanto permette di ridurre le strozzature a livello regionale nell’approvvigionamento di materie prime, di migliorare la flessibilità e la sicurezza in materia di forniture e di aumentare la flessibilità nella scelta dell’ubicazione dei nuovi investimenti. Per questo motivo anche la confederazione industriale incoraggia l’interconnessione e l’estensione dei singoli sistemi di trasporto di etilene e/o propilene in modo da creare una rete più ampia di condotte per olefine (8).

(30)

La Germania ed i proprietari delle pipeline che verrebbero collegate alla condotta da realizzare tra Ludwigshafen e Münchsmünster si sono impegnati nei confronti della Commissione, nell’ambito del procedimento, affinché queste condotte vengano gestite secondo i principi del vettore comune e dell’accesso aperto. Si tratta delle seguenti condotte:

condotte del sistema ARG: la condotta Wesseling-Colonia-Francoforte, appartenente a Infraserv Höchst (9), che ne ha anche la gestione, e la condotta Francoforte-Ludwigshafen (68 km), appartenente a BASF, che ne ha anche la gestione,

le condotte che forniscono gli impianti industriali in Baviera: la condotta Münchsmünster-Gendorf (112 km), detenuta e gestita da Infraserv Gendorf (10), e la condotta Gendorf-Burghausen, detenuta e gestita da ÖMV.

(31)

Secondo quanto dichiarato dalla Germania, la rete di condotte paneuropea ed in particolare il progetto in questione garantirebbero a lungo termine il futuro dell’industria petrolchimica in Baviera, nonché i circa 17 700 posti di lavoro nel settore.

3.   RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(32)

La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in quanto dubitava della correttezza dell’argomentazione della Germania, secondo la quale la sovvenzione non costituirebbe un aiuto di Stato, ma una misura generale in materia di infrastrutture. La Commissione nutriva dubbi anche riguardo alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. I vantaggi in termini di tutela dell’ambiente, di sicurezza dei trasporti e di riduzione del traffico su strada sembravano inesistenti o solo molto limitati. Anche se l’etilenodotto avesse un’importanza strategica per l’industria chimica della Baviera, potrebbe causare un’inammissibile distorsione della concorrenza. La redditività del progetto calcolata era in effetti scarsa, ma esso sembrava poter determinare considerevoli vantaggi indiretti per i produttori esistenti di etilene e di propilene. L’etilenodotto permetterebbe il trasporto di quantità considerevoli tra le imprese, nonché, nel contempo, le forniture in altre regioni; in questo modo potrebbe determinarsi una concorrenza diretta con l’etilene fornito da altri produttori di regioni diverse da Baviera, Baden-Würtemberg e Renania-Palatinato. Non si potevano neppure escludere effetti sul mercato del propilene.

(33)

La Commissione ha inoltre constatato che, in una certa misura, il progetto presentava analogie con la pipeline per il trasporto di propilene che collega Rotterdam, Anversa e la regione della Ruhr, per la quale aveva autorizzato la concessione di un aiuto il 16 giugno 2004 (11). Vi erano tuttavia differenze importanti: tra le due estremità della pipeline non vengono trasportate notevoli quantità di etilene ed il trasporto per vie navigabili o per ferrovia costituisce una reale alternativa alla pipeline per il trasporto di propilene; soltanto per l’etilenodotto erano previste riduzioni delle tariffe per il trasporto di grandi quantità, per contratti a lungo termine e per la prenotazione anticipata; la Commissione nutriva pertanto dubbi in merito alla reale parità di condizioni per le parti del consorzio, da un lato, e per gli altri utenti, dall’altro; la Commissione ha stabilito che l’ammontare dell’aiuto previsto era del 50 % e non inferiore al 30 %, come nell’altro caso menzionato.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(34)

Le lettere ricevute nell’ambito del procedimento di indagine formale contengono pareri favorevoli di APPE e dell’Austria, nei quali si sottolineano i vantaggi per l’Europa e per l’estensione della rete di condotte per olefine. Anche le imprese bavaresi Miro, Bayernoil e IGS, che non partecipano direttamente al progetto, hanno espresso parere positivo, in particolare vista l’importanza del progetto per il futuro dell’industria petrolchimica in Baviera. Il produttore di etilene, che desidera conservare l’anonimato, ha invece sostenuto, in data 24 maggio, che l’etilenodotto costituiva un investimento difensivo puramente regionale, destinato ad accordare un vantaggio di mercato ai produttori locali, e che non avrebbe migliorato in alcun modo la competitività del settore delle olefine. Era tuttavia pienamente favorevole alla creazione di una rete completa di condotte per olefine in Europa.

(35)

Tutte le parti direttamente coinvolte nel progetto EPS lo appoggiano nelle proprie lettere allegate alla nota della Germania dell’8 febbraio 2006 e lo considerano come un primo passo per la realizzazione di una rete europea più vasta. ÖMV e MOL hanno inviato a tale riguardo osservazioni più dettagliate (cfr. considerando 28). Per quanto riguarda il collegamento tra le condotte previste e quelle già esistenti, BASF, Infraserv Gendorf e Infraserv Hoechst si sono impegnate ad applicare i principi dell’accesso aperto e delle tariffe non discriminatorie (cfr. considerando 30).

(36)

Il 5 febbraio 2006 il concorrente — che desiderava conservare l’anonimato — ha trasmesso alla Commissione un ulteriore parere, favorevole al progetto, a condizione che ci sia un accesso aperto alle due condotte private che collegano la Baviera al sistema ARG.

5.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(37)

Nelle sue osservazioni in merito all’avvio del procedimento di indagine formale, la Germania ha sostenuto che la misura in questione non costituiva aiuto di Stato, poiché non determinava un vantaggio selettivo e riguardava un’infrastruttura non discriminatoria, aperta a tutti gli utenti. La Germania ha inoltre sottolineato che, viste le difficoltà di trasporto dell’etilene, l’ammontare e la durata particolarmente lunga degli investimenti, nonché l’interdipendenza tra l’etilene ed il propilene, il ritiro di un operatore del settore bavarese dalla produzione e dal consumo di etilene rischiava di avere un effetto domino sugli altri operatori industriali: la chiusura di un sito di produzione influirebbe sulla redditività degli impianti restanti, il che potrebbe comportare nuove chiusure presso gli altri produttori e consumatori di etilene. Un numero considerevole di addetti potrebbe pertanto perdere il posto di lavoro. L’esplosione verificatasi negli impianti di Basell a Münchsmünster potrebbe costituire l’inizio di tale reazione a catena. La Germania sottolinea l’integrazione del progetto nella più vasta rete europea, l’importanza particolare della condotta in questione per una regione isolata come la Baviera e gli effetti che potrebbe avere per altre regioni europee un mancato funzionamento del sistema bavarese, dato che la pipeline bavarese costituisce un collegamento essenziale tra le condotte in Europa occidentale e quelle già esistenti e previste in Europa orientale. La Germania ha evidenziato gli effetti positivi che il progetto dovrebbe avere per la sicurezza delle forniture, la flessibilità e la competitività dell’industria europea in un contesto globale. L’aiuto in questione correggerebbe un fallimento del mercato, in quanto il progetto non sarebbe redditizio senza l’intervento pubblico. La Germania ha inoltre sottolineato che, anche con l’aiuto previsto di 70 milioni di EUR, il coefficiente di rendimento interno previsto per EPS sarebbe solo dell’1,3 %, il che dimostra che le imprese coinvolte sono soprattutto interessate alla sicurezza delle forniture a lungo termine piuttosto che ai profitti a breve termine. La Germania ha inoltre sostenuto che il progetto non determina distorsioni della concorrenza, poiché le parti interessate hanno accettato il principio del profitto minimo e le condizioni d’accesso alla condotta non hanno carattere discriminatorio.

(38)

La Germania ha insistito sul sostegno praticamente unanime al progetto. Per quanto riguarda l’opinione critica del concorrente che desiderava conservare l’anonimato, la Germania ha ricordato il suo sostegno a favore della rete europea, per la quale il progetto EPS sarebbe necessario, contrariamente al parere espresso da detto concorrente. Per quanto riguarda il collegamento alle due condotte private, la Germania ha sottolineato, da un lato, che il diritto in materia di concorrenza impedirebbe qualsiasi discriminazione o abuso della loro posizione da parte dei proprietari di condotte, e, d’altro canto, che sono intercorse trattative tra EPS ed i proprietari delle condotte private per garantire un accesso aperto. Per quanto riguarda lo scarso margine di profitto del progetto, la Germania ha contestato l’argomentazione della Commissione secondo la quale l’intensità dell’aiuto sarebbe superiore a quanto indispensabile. La Germania ha trasmesso informazioni dettagliate sui costi ammissibili, sul calcolo del rendimento del capitale, sulla situazione del mercato (compreso quello del propilene e dei suoi derivati), sulle importazioni da paesi terzi, sulle quantità trasportate stimate, sulla produzione ed il consumo delle parti che partecipano al progetto e sulle condotte da collegare alla pipeline EPS.

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(39)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(40)

L’aiuto che la Germania intende accordare deve essere concesso direttamente da un’autorità nazionale. Si tratta dunque di risorse statali.

(41)

Il gestore della condotta, EPS, svolge un’attività economica che consiste nel fornire servizi di trasporto e deve dunque essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

(42)

Nella misura in cui l’aiuto consente al consorzio di realizzare la condotta e di gestirla per 25 anni senza sostenere la totalità dei costi, esso conferisce al consorzio un vantaggio economico. Poiché l’investimento nell’etilenodotto è strettamente collegato agli investimenti attuali e previsti nelle capacità di produzione di etilene e di propilene nonché di derivati dell’etilene, l’aiuto in questione conferisce un vantaggio non soltanto per il trasporto, ma anche per quanto riguarda la produzione di etilene e di derivati dell’etilene.

(43)

Questo vantaggio deve essere considerato selettivo e l’etilenodotto non può essere ritenuto una «infrastruttura pubblica». Il finanziamento pubblico per la realizzazione o la gestione di infrastrutture di trasporto non è tuttavia sempre considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. Tali infrastrutture vengono perlopiù fornite dalle autorità pubbliche «perché il sistema dei prezzi non è in grado di provvedere efficacemente in tal senso». I beni come quelli infrastrutturali tendono ad essere indivisibili e accessibili collettivamente a tutti i cittadini, che questi li paghino o no. I beni forniti dallo Stato sono destinati alla società nel suo insieme e di essi non possono beneficiare particolari imprese o particolari settori (principio di non esclusività) (12). Sono dunque determinanti anche altri criteri, non soltanto quello della proprietà.

(44)

L’infrastruttura in questione non serve la collettività — come avviene per porti, aeroporti ed autostrade — ma soltanto gli interessi economici del settore d’attività interessato. Essa conferisce vantaggi soltanto ad alcune imprese, in questo caso ad un numero molto limitato di operatori economici operanti in un determinato settore dell’industria chimica, in una regione determinata di uno Stato membro specifico. La condotta è adatta soltanto al trasporto di etilene ed i partner del consorzio sono tutti produttori o acquirenti di etilene aventi un interesse diretto nell’etilenodotto. La condotta rimane di proprietà del consorzio e le restrizioni per l’utilizzo stabilite come condizione per la concessione dell’aiuto sono applicabili soltanto per 25 anni. La realizzazione e la gestione dell’etilenodotto non sono state oggetto di una gara d’appalto pubblica. Si tratta quindi di un progetto selettivo.

(45)

Inoltre, la costruzione di condotte per prodotti chimici non rientra, in generale, nelle competenze dello Stato in quanto autorità. La realizzazione di condotte di questo tipo è un’attività economica che, di norma, rientra nelle competenza e negli interessi dell’industria. Grazie alla condotta in questione e alla prevista fornitura di servizi di trasporto, EPS svolgerà un’attività economica che gli consentirà — direttamente ed indirettamente - di far rendere il proprio investimento. Le decisioni relative ad investimenti in condotte per il trasporto di prodotti chimici sono spesso parte integrante di decisioni riguardanti investimenti e disinvestimenti nelle capacità di produzione. Alcune condotte più recenti sono state realizzate senza aiuti, mentre altre ne hanno beneficiato; tali aiuti erano tuttavia giustificati in base a disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato a finalità regionale o a considerazioni di carattere ambientale.

(46)

Secondo una giurisprudenza consolidata delle Corti delle Comunità europee, il criterio dell’incidenza sugli scambi è soddisfatto qualora l’impresa beneficiaria eserciti un’attività economica che è oggetto di scambi tra gli Stati membri. Se non si considera soltanto l’etilene, ma si tiene conto anche del propilene e dei loro derivati, la Commissione osserva che l’attività economica dei partner del consorzio implica tali scambi. Di conseguenza, il vantaggio che deriva dall’aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza tra Stati membri.

(47)

La presente valutazione presenta alcuni parallelismi con i casi di aiuti di Stato C67/03, C68/03 e C69/03; si tratta di casi relativi ad aiuti che la Germania, i Paesi Bassi ed il Belgio hanno concesso per la costruzione di una condotta destinata al trasporto di propilene da Rotterdam alla regione della Ruhr, via Anversa. In tali casi, la Commissione ha adottato una decisione positiva ed ha chiaramente indicato che gli aiuti in questione costituivano aiuto di Stato (13).

(48)

La misura in questione costituisce, per i motivi sopra esposti, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

6.2.   Compatibilità dell’aiuto

(49)

L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede determinate deroghe ed eccezioni al divieto generale di concedere aiuti di Stato sancito dal paragrafo 1 del predetto articolo. La Commissione ha precisato in vari orientamenti e discipline le condizioni alle quali potevano essere applicate dette deroghe. Tali orientamenti e discipline non sono tuttavia applicabili nel caso di specie. Di conseguenza, le disposizioni di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (14) si applicano soltanto agli aiuti di Stato che consentono al beneficiario di ridurre il proprio inquinamento; non sono pertanto applicabili agli investimenti che determinano una riduzione dell’inquinamento causato dai concorrenti dei beneficiari dell’aiuto. Il trasporto di etilene attraverso una condotta non può neppure essere considerato come un adattamento del processo di produzione dell’etilene nel senso della tutela ambientale, ma costituisce una prestazione distinta. Questo risulta evidente dal fatto che l’etilenodotto sarà realizzato da un nuovo soggetto giuridico, costituito al solo scopo di realizzare la pipeline e di fornire servizi di trasporto di etilene. Sebbene gli azionisti di EPS producano e trasformino l’etilene, la nuova attività riguarda innanzitutto i trasporti. Non esiste inoltre attualmente un trasporto di etilene tra Ludwigshafen e Münchsmünster. Il progetto non determina dunque direttamente una riduzione delle emissioni da parte delle imprese interessate. Esso determina direttamente, al contrario, una nuova attività di trasporto che causerà inevitabilmente un certo grado di emissioni e di inquinamento. La disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente non si applica dunque nel caso di specie.

(50)

Non sono altresì applicabili le norme sulla compatibilità degli aiuti di cui al titolo V del trattato (trasporti). Ai sensi dell’articolo 73 del trattato CE, sono compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalla necessità del coordinamento dei trasporti. L’articolo 80 del trattato limita tuttavia il campo di applicazione delle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, precisando che «le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili». L’articolo 73 non si applica dunque nel caso di specie.

(51)

La pipeline in questione fa parte di una rete più vasta di condotte per etilene su scala europea che serve gli interessi dell’industria petrolchimica europea, comprese le imprese stabilite in regioni assistite. I vari orientamenti e discipline della Commissione non tengono conto di quest’elemento. Va pertanto verificato se è possibile autorizzare gli aiuti direttamente a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Ai sensi di questa disposizione, occorre stabilire in quale misura la misura di aiuto in questione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi comunitari, se è necessaria e proporzionata ed in quale misura potrebbe falsare la concorrenza.

6.2.1.   Contributo alla realizzazione degli obiettivi comunitari

(52)

La pipeline prevista svolge un ruolo centrale nella rete di etilenodotti paneuropea che deve collegare le reti esistenti con le diverse «isole industriali» sparse nel mercato comune. Questa rete migliora la competitività dell’economia europea in generale e dell’industria petrolchimica in particolare, il che corrisponde agli interessi della Comunità in quanto la competitività è uno dei principali obiettivi di Lisbona. Come giustamente osservato dalla Germania, la condotta in questione aumenta la flessibilità e la sicurezza delle forniture — ad esempio, in caso di incidenti o di necessità di lavori di manutenzione — riducendo in questo modo i costi totali e migliorando le condizioni di produzione e di fornitura di etilene e dei suoi derivati. La rete permetterà anche di ridurre le strozzature regionali per la fornitura di materie prime. Essa contribuirà inoltre a risolvere un problema attualmente esistente, ossia il fatto che la domanda di etilene e di propilene non aumenta nelle stesse proporzioni, mentre il processo chimico di produzione di tali sostanze ne determina una proporzione fissa. La rete aumenterà anche la flessibilità nella scelta dell’ubicazione dei nuovi investimenti, il che permetterà ai produttori di scegliere i siti di produzione più vantaggiosi. Per questi motivi si ritiene, in generale, che la rete sia di grande interesse per l’industria petrolchimica (15).

(53)

La rete di condotte permette inoltre a tutti i produttori e consumatori di etilene di vendere o acquistare etilene utilizzando la pipeline o le reti ad essa collegate. L’etilenodotto amplia pertanto il mercato geografico interessato, attualmente limitato — per i produttori bavaresi — alla Baviera. I vari tipi di operazioni effettuate a condizioni di mercato, come lo swapping, consentiranno a tutti gli operatori di beneficiare di un mercato geografico rilevante più vasto; va pertanto ritenuto che la rete rafforzi non soltanto la competitività, ma anche la concorrenza tra gli operatori sul mercato, il che rappresenta uno stimolo essenziale a ridurre ulteriormente i costi e ad aumentare la competitività nel settore industriale interessato.

(54)

L’estensione della rete andrà a vantaggio di tutte le imprese ad essa collegate, anche se la Commissione è cosciente del fatto che il collegamento con la zona ARG, ad esempio, è più importante per l’industria bavarese che per la zona ARG stessa.

(55)

Anche se la Germania ed i partecipanti al progetto di cui al considerando 28 hanno fornito prove ed hanno assunto impegni, la Commissione non può trascurare il fatto che in alcuni casi il collegamento alla condotta non è ancora definitivo. Ciò vale anche per le condotte previste, che devono collegare la Baviera alla Repubblica ceca, all’Austria ed alla Slovacchia e che hanno un’importanza fondamentale per l’ulteriore sviluppo della rete. Le prove fornite, la logica commerciale che sottende al progetto ed il sostegno esplicito al progetto di tutte le parti interessate e dei partecipanti (comprese le autorità austriache) permettono tuttavia di supporre che la realizzazione di questi collegamenti sia probabile, anche se non pienamente garantita. Nelle circostanze particolari del caso di specie sarebbe tuttavia poco realistico presupporre che tali elementi d’incertezza siano evitabili. La realizzazione della pipeline comporterà spese considerevoli. Inoltre, decisioni di investimento di questo tipo sono strettamente connesse ad altre decisioni in materia d’investimento o di disinvestimento nelle capacità di produzione di etilene e di propilene, che comportano anch’esse costi aggiuntivi elevati. Tutte queste decisioni devono ovviamente essere attentamente adeguate alla prevista evoluzione del mercato. Per questo motivo la costruzione completa della rete richiederà un certo tempo. La pipeline prevista deve essere considerata un primo passo per la realizzazione di una rete completa e per la riduzione dell’incertezza. Il mancato investimento nella pipeline prevista significherebbe al contrario che la rete completa sicuramente non verrebbe mai realizzata. La condotta bavarese costituisce a tale riguardo un collegamento essenziale tra l’Europa occidentale e le altre condotte dell’Europa centrale ed orientale.

(56)

Come illustrato al considerando 30, i gestori delle condotte da collegare alla pipeline prevista si sono impegnati, in relazione con la valutazione del caso di specie e andando al di là delle disposizioni del diritto tedesco in materia di concorrenza, ad accordare un accesso aperto e non discriminatorio. Questi impegni contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di concorrenza leale perseguito dalla Comunità, rafforzano la trasparenza del mercato e la concorrenza e contribuiscono ad impedire le distorsioni della concorrenza che potrebbero altrimenti insorgere. La Commissione considera estremamente importante il fatto che tutte queste condotte siano soggette ai principi del vettore comune e dell’accesso aperto e ritiene che questi principi siano molto importanti anche per future condotte. Essa sottolinea che tali principi sono già applicati ad altre condutture, in particolare a quelle che fanno parte del sistema ARG, e che — ove le condotte non vengano formalmente gestite secondo tali principi — le norme di concorrenza limiteranno le distorsioni nei vari Stati membri interessati.

(57)

L’etilenodotto può avere effetti benefici indiretti per l’ambiente in quanto riduce le spese di trasporto e permette l’utilizzo di mezzi di trasporto più efficaci. Il trasporto attraverso pipeline di materie prime come l’etilene ed il petrolio è più ecologico di altri tipi di trasporto utilizzati per i derivati ed i prodotti finali. Il consumo di materie plastiche dipende soprattutto dal livello generale dei consumi e dalla produzione industriale e non vi sono motivi per ritenere che la situazione sia diversa in Baviera. Qualora la pipeline non venisse realizzata e nell’ipotesi di un declino generale dell’industria petrolchimica bavarese, sarebbe necessario trasportare verso la Baviera maggiori quantità di derivati dell’etilene e di prodotti intermedi e finali. L’etilenodotto consente inoltre agli utenti di investire nelle capacità di produzione su tutto il percorso della pipeline e di scegliere pertanto un’ubicazione che sia più vicina alla clientela e/o che garantisca una produzione meno inquinante. Un declino generale dell’industria petrolchimica bavarese è tuttavia piuttosto improbabile. Per questo motivo, i possibili vantaggi sono troppo incerti per essere considerati in modo positivo al momento della valutazione dell’aiuto. D’altro canto occorre partire dal presupposto che la pipeline non avrà conseguenze negative per l’ambiente.

6.2.2.   Necessità e proporzionalità dell’aiuto

(58)

Il livello dell’aiuto si limita al minimo indispensabile e lo strumento sembra adeguato per raggiungere l’obiettivo prefissato. Secondo i dati forniti dalla Germania vi è un rendimento interno di circa l’1,2 % se si tiene conto dei vantaggi indiretti per i partner del consorzio, che scende decisamente sotto l’1 % se si considerano solo i vantaggi diretti. Si tratta di percentuali ridotte rispetto a quelle usuali per questo settore e va pertanto concluso che il progetto non sarebbe realizzato in mancanza di aiuto.

(59)

Occorre sottolineare che l’intensità dell’aiuto è pari al 29,1 % (e non supererà mai il 29,9 %). È dunque nettamente inferiore al 50 % previsto nella notifica e sul quale la Commissione ha basato la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

(60)

L’aiuto può essere definito proporzionale in quanto almeno il 70 % dei costi è a carico dei beneficiari. Un’intensità d’aiuto del 29,1 % è paragonabile alle intensità ammissibili ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente o degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di un’intensità inferiore a quella ammissibile per altre infrastrutture di trasporto aperte. Tuttavia, l’intensità dell’aiuto è un criterio meno importante del rendimento previsto, che è pari a circa l’1,2 % se si tiene conto dei vantaggi indiretti per i partner del consorzio e che scende decisamente sotto l’1 % se si considerano solo i vantaggi diretti.

6.2.3.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(61)

L’aiuto falsa innanzi tutto la concorrenza sul mercato dell’etilene. Da un lato, l’aiuto determinerà l’«esportazione» della produzione eccedentaria di etilene verso Ludwigshafen e forse anche nel sistema ARG. Poiché l’aiuto non ha un effetto diretto sui costi di produzione e vista la necessità di aggiungere le spese di trasporto, gli effetti sui prezzi saranno limitati. ÖMV e Rog saranno in concorrenza diretta con i produttori di etilene in altri siti lungo il percorso della rete collegata, ma l’aumento della capacità di ÖMV e di Ruhr Oel è scarso rispetto alle capacità già esistenti nella zona ARG e le quote di mercato dei beneficiari sono ridotte.

(62)

L’aiuto falsa inoltre la concorrenza sui mercati dei derivati dell’etilene e dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti in materie plastiche. L’aiuto consente alle imprese industriali di questo settore in Baviera di operare in modo più efficace. Questi effetti sulla competitività e sulla concorrenza sono tuttavia indiretti e non sono di importanza eccessiva.

(63)

Viste le condizioni generali della domanda e dell’offerta, è improbabile che l’aumento della produzione di etilene in Baviera determini un ribasso significativo della produzione di etilene in altre parti della Comunità. L’aumento della domanda di materie plastiche è in gran parte proporzionale alla crescita generale dell’economia. Si prevede pertanto un aumento del 2 % per l’Europa occidentale ed un aumento del 5,5 % per l’Europa orientale. Gli effetti sul mercato dell’etilene saranno inoltre concentrati sulla Germania, lo Stato membro notificante. Gli effetti prodotti lungo la rete di condotte in Belgio e nei Paesi Bassi saranno indiretti e potrebbero anche riguardare impianti dei beneficiari, in particolare la fabbrica BASF ad Anversa.

(64)

Infine, gli impegni assunti dai gestori delle condotte che verrebbero collegate con la pipeline prevista dovrebbero evitare ulteriori distorsioni della concorrenza tra i vari utenti di tali condotte. Come già sottolineato al considerando 56, è molto importante che le condotte siano gestite secondo i principi del vettore comune e dell’accesso aperto.

(65)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi in merito alle tariffe ridotte per i contratti a lungo termine ed alle notevoli quantità trasportate. La Germania ha precisato a tale riguardo che non era prevista alcuna riduzione di prezzo di questo tipo, il che ha anche un effetto positivo sulla concorrenza e riduce le barriere all’entrata.

6.2.4.   Analisi comparativa tra l’interesse della Comunità e le distorsioni della concorrenza

(66)

In base a quanto sopra esposto, l’aiuto è nell’interesse della Comunità, il che compensa le limitate distorsioni della concorrenza previste. L’aiuto può dunque essere considerato compatibile con il mercato comune.

7.   CONCLUSIONE

(67)

L’aiuto di Stato di un importo equivalente al 29,9 % del totale dei costi d’investimento ammissibili che la Germania intende accordare al consorzio EPS per la realizzazione di un etilenodotto tra Ludwigshafen e Münchsmünster è compatibile con il mercato comune fino ad un importo di 44 850 000 EUR,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato di un importo equivalente al 29,9 % del totale dei costi d’investimento ammissibili che la Germania intende accordare a Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG (EPS) è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, fino ad un importo massimo di 44 850 000 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 100 del 26.4.2005, pag. 18.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Informazione riservata.

(4)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(5)  EPS è costituita in effetti da due imprese, ossia:

Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG, responsabile della progettazione, della costruzione e della gestione dell’etilenodotto, con una società accomandante («Komplementärin»), Ethylen-Pipeline Süd Geschäftsführungs GmbH, senza quote di capitale, nonché vari soci accomandanti («Kommanditist») che detengono partecipazioni al capitale della società per 700 000 EUR, ossia BASF, ÖMV e Ruhr Oel, che possiedono ciascuna il 20 %, e Borealis Clariant, Vinnolit e Wacker, che detengono ciascuna il 10 % (LfA Förderbank Bayern non parteciperà né come «Komplementärin» né come «Kommanditist» al capitale di Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG e non sarà neppure responsabile del finanziamento del progetto);

Ethylen-Pipeline Süd Geschäftsführungs GmbH, che gestisce Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG e di cui LfA detiene il 25,1 % del capitale, pari a 28 000 EUR; i partner industriali di Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG detengono ciascuno una quota del capitale restante.

(6)  BASF è sia un produttore che un acquirente di etilene, ÖMV e Ruhr Oel sono produttori e Borealis, Clariant, Vinnolit und Wacker sono acquirenti. Un grande acquirente di etilene in Baviera, Basell, non partecipa al progetto di pipeline.

(7)  Cfr. considerando 11.

(8)  Cfr. parere dell’APPE: «The Development of a European Olefins Pipelines Network and Its Benefits», maggio 2003(cfr. link Internet: http://www.petrochemistry.NET/templates/shwPressroom.asp?TID=4&SNID=16).

(9)  Le quote di Infraserv Höchst sono detenute da Clariant (32 %), Aventis (30 %), Celanese (27,2 %), Nutrinova (4 %), Lil Europa (3,8 %) e Basell (3 %).

(10)  Le quote di Infraserv Gendorf sono detenute da Clariant (50 %) e Vinnolit (11 %), entrambe membri del consorzio. Il resto (39 %) è detenuto da Celanese.

(11)  Cfr. considerando 47.

(12)  XXV relazione sulla politica di concorrenza 1995, COM(96) 126 def., punto 175, pagina 85.

(13)  Decisione 2005/170/CE della Commissione (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 15).

(14)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(15)  Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).


6.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2007

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2007) 2295]

(I testi in lingua francese, italiana, neerlandese, polacca e spagnola sono i soli facenti fede)

(2007/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, la produzione, l’importazione e l’immissione sul mercato di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l’altro (2), per gli usi critici, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e dei criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché degli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti. Le esenzioni per usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l’adozione di alternative.

(2)

La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti.

(3)

Alla Commissione sono pervenute 40 proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di sei Stati membri, tra i quali la Francia (70 900 kg), l’Italia (640 000 kg), i Paesi Bassi (120 kg), la Polonia (27 900 kg), la Spagna (322 840 kg) e il Regno Unito (10 049 kg). Complessivamente sono state presentate richieste per l’uso di 1 071 809 kg di bromuro di metile.

(4)

Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2007 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che, da quando gli Stati membri hanno compilato le proposte di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più frequentemente in molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che nel 2007 possono essere usati 521 836 kg di bromuro di metile per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un quantitativo pari a 2,7 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più del 97,3 % del bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono simili a quelle definite nella tabella A della decisione XVIII/13 della diciottesima riunione della parti del protocollo di Montreal (3).

(5)

L’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l’articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l’unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori che utilizzano bromuro di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori hanno le qualifiche necessarie per applicarlo in condizioni di sicurezza. Gli Stati membri hanno istituito procedure per l’identificazione dei fumigatori presenti nel loro territorio autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici.

(6)

La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere consentiti solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti di tale sostanza, immagazzinata o riciclata. L’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l’importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all’articolo 3, paragrafo 2, punto ii), la Commissione ha determinato che sono disponibili per usi critici scorte pari a 31 605 kg di bromuro di metile.

(7)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto ii), fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L’articolo 4, paragrafo 4, prevede che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, non si applichino all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze controllate se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Pertanto, dopo il 31 dicembre 2006, oltre ai produttori e agli importatori, anche i fumigatori registrati dalla Commissione nel 2007 sarebbero autorizzati ad immettere bromuro di metile sul mercato e ad utilizzarlo per usi critici. Un fumigatore ricorre normalmente ad un importatore per l’importazione e la fornitura di bromuro di metile. I fumigatori registrati per usi critici dalla Commissione nel 2006 sarebbero autorizzati a riportare al 2007 eventuali quantitativi residui di bromuro di metile non utilizzati nel 2006 (di seguito «scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per detrarre dette scorte di bromuro di metile prima che quantitativi aggiuntivi di bromuro di metile siano importati o prodotti al fine di soddisfare le domande autorizzate per usi critici per il 2007.

(8)

Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono autorizzati ad utilizzare in totale 521 836 kg di bromuro di metile per usi critici e nel rispetto delle categorie d’uso e dei quantitativi specifici di cui agli allegati da I a V.

Articolo 2

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi che possono essere importati o prodotti per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2007 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  Gli altri usi comprendono le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l’utilizzazione come materia prima e l’impiego per scopi di laboratorio e di analisi.

(3)  UNEP/OzL.Pro.18/10: Relazione della diciottesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 30 ottobre al 3 novembre 2006 a Nuova Delhi (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).


ALLEGATO I

Regno di Spagna

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Stoloni di fragole (coltivati in zone di elevata altitudine)

217 000

Fiori recisi (Andalusia e Catalogna)

35 000

Fragole (solo ricerca)

50

Peperoni (solo ricerca)

70

Totale

252 120

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 18 090 kg.


ALLEGATO II

Repubblica francese

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Fiori recisi: ranuncoli, anemoni, peonie e mughetti in campo aperto

9 600

Carote

1 400

Stoloni di fragole

25 000

Vivaio forestale

1 500

Semi

96

Castagne

1 800

Totale

39 396

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 392 kg.


ALLEGATO III

Repubblica italiana

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Pomodori (coltura protetta)

80 000

Peperoni (coltura protetta)

50 000

Stoloni di fragole

35 000

Fiori recisi

20 000

Mulini

18 000

Totale

203 000

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 12 893 kg.


ALLEGATO IV

Regno dei Paesi Bassi

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Disinfestazione post-raccolto degli stoloni di fragole

120

Totale

120

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 25 kg.


ALLEGATO V

Repubblica di Polonia

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Piante medicinali e funghi secchi (prodotto secco)

1 500

Stoloni di fragole

24 500

Cacao e caffè

1 200

Totale

27 200

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 205 kg.