ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 139

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
31 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 584/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 585/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 586/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

5

 

*

Regolamento (CE) n. 587/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2007/2008

10

 

*

Regolamento (CE) n. 588/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

16

 

*

Regolamento (CE) n. 589/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

17

 

 

Regolamento (CE) n. 590/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

19

 

 

Regolamento (CE) n. 591/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

20

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007, che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso ( 1 )

22

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/365/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notificata con il numero C(2007) 2161]

24

 

 

2007/366/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007, concernente la non iscrizione del tiodicarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2165]  ( 1 )

28

 

 

2007/367/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina [notificata con il numero C(2007) 2166]

30

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2007/368/CE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 maggio 2007, relativa alla nomina di un giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

32

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/1


REGOLAMENTO (CE) N. 584/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

38,7

TR

107,0

ZZ

72,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,7

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

109,1

ZZ

109,1

0805 10 20

EG

43,9

IL

42,8

MA

46,4

ZA

79,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

39,5

ZA

66,7

ZZ

53,1

0808 10 80

AR

84,5

BR

75,8

CL

76,9

CN

71,2

NZ

109,2

US

124,6

UY

46,9

ZA

95,0

ZZ

85,5

0809 20 95

TR

497,4

US

269,7

ZZ

383,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.5.2007   

IT

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L 139/3


REGOLAMENTO (CE) N. 585/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 582/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 138 del 30.5.2007, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 31 maggio 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

20,44

6,08

1701 11 90 (1)

20,44

11,64

1701 12 10 (1)

20,44

5,89

1701 12 90 (1)

20,44

11,12

1701 91 00 (2)

25,33

12,68

1701 99 10 (2)

25,33

8,05

1701 99 90 (2)

25,33

8,05

1702 90 99 (3)

0,25

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


31.5.2007   

IT

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L 139/5


REGOLAMENTO (CE) N. 586/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2), ha precisato le modalità di funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine.

(2)

Le esportazioni nel settore bovino registrano un calo costante a partire dall’inizio degli anni 2000. Le domande di titoli per le esportazioni con e senza restituzione sono state utilizzate, fra l’altro, per monitorare le esportazioni comunitarie. Nel contesto attuale, ai fini di una corretta gestione, è indispensabile continuare a seguire l’andamento delle domande di titoli per le esportazioni con restituzione. Non è più necessario, invece, effettuare lo stesso monitoraggio per le esportazioni senza restituzione. Pertanto, a fini di semplificazione, è opportuno limitare l’obbligo di presentazione del titolo di esportazione alle esportazioni per le quali è chiesta una restituzione.

(3)

In seguito all’ultima modifica del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo (3), il contingente annuale di 5 000 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate all’esportazione, a destinazione degli Stati Uniti d’America, non è più suddiviso per trimestri. È quindi opportuno adeguare di conseguenza le modalità attualmente in vigore per la richiesta e il rilascio dei titoli di esportazione.

(4)

Per motivi di coerenza, è inoltre utile adeguare in modo analogo le modalità di richiesta e rilascio dei titoli di esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in Canada.

(5)

Gli Stati membri devono comunicare settimanalmente alla Commissione, il lunedì entro le ore 13.00, le domande di titoli presentate dagli operatori nel corso della settimana precedente. Per coerenza con le norme in vigore negli altri settori delle carni, è inoltre opportuno prevedere che per le carni bovine gli Stati membri comunichino le domande di titolo presentate dagli operatori dal lunedì al venerdì di una determinata settimana a partire dal venerdì pomeriggio della settimana di cui trattasi.

(6)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1445/95.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’esportazione di prodotti nel settore delle carni bovine per i quali è chiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in conformità alle disposizioni degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento.»

2)

L’allegato 7 bis è soppresso.

3)

All’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso.

4)

All’articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso.

5)

L’articolo 12 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 6 è soppresso;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande,

entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti»;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.»

6)

L’articolo 12 bis è modificato come segue:

a)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande,

entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti»;

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.»

7)

All’articolo 13, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

ogni venerdì a partire dalle ore 13.00:

i)

le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;

ii)

le domande di titoli di cui all’articolo 49, del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;

iii)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli;

iv)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

v)

i quantitativi per i quali nel corso della settimana in corso sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento;

b)

entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:

i)

le domande di titoli di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

ii)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e che non sono stati utilizzati.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati:

a)

il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all’articolo 8, paragrafo 4;

b)

il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.

Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è precisato l’importo della restituzione, per categoria.»

8)

L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I titoli di esportazione relativi alle esportazioni per le quali non è chiesta una restituzione, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui validità scade dopo l'entrata in vigore dello stesso, possono essere restituiti all'autorità nazionale competente. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se il quantitativo esportato è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nel titolo, la cauzione corrispondente ai suddetti titoli non è incamerata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

(3)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2006 (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 21).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore delle carni bovine

Comunicazioni relative ai titoli di esportazione — carni bovine

 

Mittente:

 

Data:

 

Stato membro:

 

Responsabile da contattare:

 

Telefono:

 

Fax:

 

Destinatario

:

DG AGRI/D/2;

FAX: (322) 292 17 22

Indirizzo di posta elettronica: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Parte A —   Comunicazioni del venerdì

Periodo dal… al …

1)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (1)

 

 

 

2)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (2)

 

 

 

3)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Categoria

Quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli

Data di presentazione della domanda

Destinazione (3)

 

 

 

 

4)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

Categoria

Quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli

Data di presentazione della domanda

Destinazione (4)

 

 

 

 

5)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto v)

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (5)

 

 

 

Parte B —   Comunicazioni mensili

1)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (6)

 

 

 

2)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Categoria

Quantitativi non utilizzati

Destinazione (7)

Importo della restituzione

 

 

 

 


(1)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(2)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(3)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(4)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(5)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(6)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(7)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.»


31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/10


REGOLAMENTO (CE) N. 587/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso un aiuto all’ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzi un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

(2)

La stagionalità della produzione di alcuni formaggi a lunga conservazione come pure dei formaggi «Pecorino romano», «Kefalotyri» e «Kasseri» è aggravata dal fatto che la stagione di consumo è invertita rispetto a quella di produzione; inoltre la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all’ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.

(3)

È opportuno precisare i tipi di formaggi ammissibili all’aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi di cui trattasi.

(4)

Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure indispensabili per garantire l’identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. L’importo dell’aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l’equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l’aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato. Tenuto conto di tali elementi, nonché delle risorse disponibili, l’importo totale dell’aiuto non deve essere modificato.

(5)

È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.

(6)

Occorre chiarire che sono ammissibili all’aiuto per l’ammasso privato soltanto le forme intere di formaggio.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione per la concessione dell’aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi (di seguito «l’aiuto»), previsto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per la campagna di ammasso 2007/2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«partita all’ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;

b)

«giorno di inizio dell’ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell’entrata all’ammasso;

c)

«ultimo giorno dell’ammasso contrattuale»: il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso;

d)

«campagna di ammasso»: il periodo nel corso del quale il formaggio può essere sottoposto al regime di ammasso privato, definito nell’allegato per ciascun tipo di formaggio.

Articolo 3

Formaggi ammissibili all’aiuto

1.   L’aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, per il «Pecorino romano» e per i formaggi «Kefalotyri» e «Kasseri», alle condizioni definite nell’allegato. Sono ammissibili all’aiuto soltanto le forme intere di formaggio.

2.   I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:

a)

recare l’indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell’azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;

b)

essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell’allegato.

Articolo 4

Contratto di ammasso

1.   I contratti di ammasso privato sono conclusi dall’organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, di seguito «contraenti».

2.   Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.

La domanda deve pervenire all’organismo di intervento entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata all’ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per le quali le operazioni di entrata all’ammasso siano state concluse. L’organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all’organismo di intervento con un ritardo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l’importo dell’aiuto è ridotto del 30 %.

3.   Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all’ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:

a)

al quantitativo di formaggi oggetto del contratto;

b)

ai termini di esecuzione del contratto;

c)

all’importo dell’aiuto;

d)

all’identificazione dei magazzini.

4.   Il contratto di ammasso è concluso entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.

5.   Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all’articolo 7, formano oggetto di un capitolato d’oneri stabilito dall’organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 5

Entrata all’ammasso e svincolo dall’ammasso

1.   I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall’ammasso sono indicati nell’allegato.

2.   Lo svincolo dall’ammasso si effettua per partite all’ammasso intere.

3.   Se al termine dei primi 60 giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.

L’aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l’ammasso o all’uscita dall’ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all’aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate.

Il disposto del secondo comma si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell’inizio del periodo di svincolo dall’ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all’articolo 8, paragrafo 2.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell’aiuto corrispondente il primo giorno dell’ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale.

Articolo 6

Condizioni di ammasso

1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto.

2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell’organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all’ammasso privato, i seguenti elementi:

a)

la proprietà al momento dell’entrata all’ammasso;

b)

l’origine e la data di fabbricazione dei formaggi;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino;

e)

la data di svincolo dall’ammasso.

3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

a)

l’identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all’ammasso privato;

b)

le date di entrata e di uscita dall’ammasso;

c)

il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;

d)

l’ubicazione dei prodotti nel deposito.

4.   I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.

Articolo 7

Controlli

1.   Al momento dell’entrata all’ammasso, l’organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all’aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell’ammasso contrattuale.

2.   L’organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all’ammasso privato.

Oltre all’esame della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato.

3.   Al termine del periodo di ammasso contrattuale l’organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell’uscita dall’ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l’organismo competente, indicando le partite all’ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell’ammasso contrattuale oppure dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se dette operazioni hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore al termine di cinque giorni lavorativi di cui al secondo comma.

4.   I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata dello stesso;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall’agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

5.   Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell’organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

6.   Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 8

Aiuti all’ammasso

1.   Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:

i)

0,38 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per i formaggi a lunga conservazione;

ii)

0,45 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per il formaggio «Pecorino romano»;

iii)

0,59 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per i formaggi «Kefalotyri» e «Kasseri».

2.   Quando la durata dell’ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni non è concesso alcun aiuto. L’importo massimo dell’aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni.

Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che i formaggi sono rimasti all’ammasso alle condizioni contrattuali.

3.   L’aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto.

Tuttavia, qualora sia in corso un’indagine amministrativa concernente il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).


ALLEGATO

Categorie di formaggi

Quantitativi ammissibili all’aiuto

Età minima dei formaggi

Periodo di entrata all’ammasso

Periodo di svincolo dall’ammasso

Formaggi a lunga conservazione francesi:

denominazione di origine controllata per i tipi Beaufort o Comté

etichetta rossa per i tipi Emmental grand cru

classe A o B per i tipi Emmental o Gruyère

16 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione tedeschi:

«Markenkäse» o «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione irlandesi:

«Irish long keeping cheese.

Emmental, special grade»

900 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione austriaci:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione finlandesi:

«I luokka»

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione svedesi:

«Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione polacchi:

«Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski»

3 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione sloveni:

«Ementalec/Zbrinc»

200 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione lituani:

«Goja/Džiugas»

700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione lettoni:

«Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»

500 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

Formaggi a lunga conservazione ungheresi:

«Hajdú»

300 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2007

dal 1o ottobre 2007 al 31 marzo 2008

«Pecorino Romano»

19 000 t

90 giorni e fabbricati dopo il 1o ottobre 2006

dal 1o giugno al 31 dicembre 2007

prima del 31 marzo 2008

«Kefalotyri» e «Kasseri» fabbricati a partire da latte di pecora o di capra o da una miscela di latte di pecora e capra

2 500 t

90 giorni e fabbricati dopo il 30 novembre 2006

dal 1o giugno al 30 novembre 2007

prima del 31 marzo 2008


31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/16


REGOLAMENTO (CE) N. 588/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione (2) fissa l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per i formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. L’importo totale dell’aiuto deve rispecchiare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l’evoluzione delle spese di ammasso e l’andamento prevedibile dei prezzi di mercato. Nel contempo, non sembra opportuno differenziare le componenti dell’aiuto.

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2659/94.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato come segue:

0,48 EUR/t per giorno di ammasso, per il formaggio Grana Padano,

0,56 EUR/t per giorno di ammasso, per il formaggio Parmigiano Reggiano,

0,40 EUR/t per giorno di ammasso, per il formaggio Provolone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2006 (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 9).


31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/17


REGOLAMENTO (CE) N. 589/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 480/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 48).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(t)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

325 524

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

25 110

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

3 462

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

7 332

78.0085

0709 90 80

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

5 770

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

37 250

78.0110

0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

271 744

78.0120

0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

91 359

78.0155

0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

326 811

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

61 504

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

70 731

78.0175

0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

1 026 501

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

51 941

78.0220

0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

239 427

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

35 716

78.0250

0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

14 163

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

dal 21 maggio al 10 agosto

114 530

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

11 980

78.0280

0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

5 806»


31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/19


REGOLAMENTO (CE) N. 590/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 134/2007 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportate dopo il 30 maggio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 134/2007 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 30 maggio e prima del 1o luglio 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 42 del 14.2.2007, pag. 16; rettifica nella GU L 52 del 21.2.2007, pag. 12.


31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/20


REGOLAMENTO (CE) N. 591/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2007 (GU L 102 del 19.4.2007, pag. 12).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 maggio 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

104,2

4

01

103,9

4

02

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

225,0

23

01

238,9

18

02

311,9

0

03

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

129,1

9

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

258,9

11

01

269,4

8

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

242,0

13

01


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


DIRETTIVE

31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/22


DIRETTIVA 2007/29/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2) si applica dal 1o luglio 2007. Esso è applicabile agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, fatte salve le norme specifiche stabilite dalla direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (3).

(2)

La direttiva 96/8/CE dispone che l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti oggetto di tale direttiva non contengano alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà.

(3)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 riguardo agli alimenti è consentito fornire, a determinate condizioni, indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento in particolare alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà.

(4)

L’evoluzione delle proprietà e della gamma dei prodotti permette di autorizzare le indicazioni sulla salute relative alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà, purché si basino su dati scientifici generalmente accettati e siano ben comprese dal consumatore medio.

(5)

Tale argomentazione è tanto più pertinente per i prodotti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Pertanto non è più opportuno vietare dette indicazioni purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All’articolo 5 della direttiva 96/8/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti in oggetto non contengono alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’impiego.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 dell’8.1.2007, pag. 3.

(3)  GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notificata con il numero C(2007) 2161]

(2007/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo capoverso,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito della direttiva 2000/29/CE, se uno Stato membro ritiene che ci sia un pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di un organismo pericoloso non elencato all’allegato I o allegato II della direttiva, può adottare temporaneamente tutte le misure necessarie per proteggersi da tale pericolo.

(2)

Come risultato della presenza di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) («l’organismo specifico») nel sud della Penisola iberica, la Spagna ha informato la Commissione e gli altri Stati membri il 27 giugno 2006 che il 6 giugno 2006 ha adottato misure ufficiali per proteggere il suo territorio dal pericolo d’introduzione di tale organismo specifico.

(3)

Il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) non è elencato all’allegato I o II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia una relazione di valutazione dei rischi basata sull’attuale limitata informazione scientifica disponibile ha dimostrato che tale organismo provoca gravi danni agli alberi, compresa una mortalità importante in specie vegetali specifiche appartenenti alla famiglia Palmae, e limitata a piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm («vegetali sensibili»). I vegetali sensibili sono presenti in molte parti d’Europa, principalmente nel sud dove sono coltivati in grandi quantità per scopi ornamentali e dove hanno un’importanza elevata dal punto di vista ambientale.

(4)

Occorre quindi adottare misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del suddetto organismo specifico.

(5)

Tali misure di emergenza devono applicarsi all’introduzione e alla diffusione del suddetto organismo specifico, alla delimitazione di zone nella Comunità dove l’organismo specifico è presente, all’importazione, alla produzione, allo spostamento e al controllo delle piante sensibili nella Comunità. Un’indagine per controllare la presenza o l’assenza continua del suddetto organismo specifico dovrebbe essere effettuata su tutte le piante di Palmae negli Stati membri per raccogliere maggiori informazioni scientifiche riguardo alla sensibilità di tali vegetali.

(6)

È importante valutare i risultati delle misure entro il 31 marzo 2008, tenendo conto delle esperienze relative al primo periodo vegetativo effettuato nel quadro delle misure d’emergenza.

(7)

Gli Stati membri devono all’occorrenza adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

«organismo specifico» significa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)

«vegetali sensibili» significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;

c)

«zona di produzione» significa il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 (2).

Articolo 2

Misure di emergenza contro l’organismo specifico

È vietata l’introduzione e la diffusione dell’organismo specifico nella Comunità.

Articolo 3

Importazione di piante sensibili

Le piante sensibili possono essere introdotte nella Comunità unicamente nel caso in cui:

a)

sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell’allegato I;

b)

al loro ingresso nella Comunità sono sottoposte ad ispezioni da parte dell’organismo ufficiale responsabile per determinare la presenza dell’organismo specifico, conformemente all’articolo 13, lettera a), paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarate indenni.

Articolo 4

Spostamenti dei vegetali sensibili all’interno della Comunità

I vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’articolo 3 possono essere spostati all’interno della Comunità unicamente se soddisfano le condizioni fissate all’allegato I, punto 2.

Articolo 5

Controlli e notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico nel loro territorio o determinare eventuali indizi di contaminazione nelle piante Palmae.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali controlli, con gli elenchi delle zone delimitate di cui all’articolo 6, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno.

2.   Ogni caso sospetto o confermato relativo alla presenza dell’organismo specifico è immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.

Articolo 6

Fissazione delle zone delimitate

Quando i risultati dei controlli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o della notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, confermano la presenza dell’organismo specifico in una zona, o se si rilevano indizi della presenza dell’organismo specifico con altri mezzi, gli Stati membri fissano zone delimitate e adottano le misure ufficiali fissate ai punti 1 e 2 dell’allegato II.

Articolo 7

Conformità

Gli Stati membri modificano, all’occorrenza, le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specifico in modo da renderle conformi alla presente decisione e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

Articolo 8

Revisione

La presente decisione è sottoposta a riesame entro il 31 marzo 2008.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5 by Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome.


ALLEGATO I

Misure di emergenza previste agli articoli 3 e 4 della presente decisione

1.   Prescrizioni specifiche relative all’importazione

Fermo restando quanto disposto all’allegato III, parte A, punto 17, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, della direttiva 2000/29/CE, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese in cui non si conoscono manifestazioni dell’organismo specifico; oppure

b)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure

c)

durante un periodo di almeno un anno prima dell’esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

i)

registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine; e

ii)

in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specifico o sono utilizzati trattamenti preventivi adeguati;

iii)

in cui non sono state rilevate manifestazioni dell’organismo specifico nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell’esportazione.

2.   Condizioni per gli spostamenti

Tutti i vegetali sensibili originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità con l’articolo 3 possono essere spostati all’interno della Comunità soltanto se sono accompagnati da un passaporto delle piante compilato ed emesso in conformità delle norme della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) e sono stati coltivati:

a)

per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro o paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell’organismo specifico; oppure

b)

per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio ufficiale responsabile in uno Stato membro o il servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c)

in un luogo di produzione in uno Stato membro durante un periodo di due anni prima dello spostamento durante i quali:

i)

i vegetali sensibili erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specifico oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii)

non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

oppure

d)

se importati in conformità del punto 1, lettera c), del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell’introduzione nella Comunità in un luogo di produzione di uno Stato membro durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, durante il quale:

i)

i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specifico oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii)

non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.


(1)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/17/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23).


ALLEGATO II

Misure di emergenza previste all’articolo 6 della presente decisione

1.   Fissazione delle zone delimitate

a)

Le zone delimitate di cui all’articolo 6 consistono nelle seguenti parti:

i)

una zona infestata dove la presenza dell’organismo specifico è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano sintomi causati dall’organismo specifico, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

ii)

una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

b)

La delimitazione esatta delle zone di cui al punto a) deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell’anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nello Stato membro interessato.

c)

Se la presenza dell’organismo specifico è confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andrà modificata di conseguenza.

d)

In base ai controlli annuali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se l’organismo specifico non è identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato.

2.   Misure nelle zone delimitate

Delle misure ufficiali di cui all’articolo 6 da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:

a)

adeguate misure volte all’eliminazione dell’organismo specifico;

b)

monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specifico tramite ispezioni adeguate.


31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

concernente la non iscrizione del tiodicarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il tiodicarb figura in tale elenco.

(3)

Gli effetti del tiodicarb sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il tiodicarb lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 gennaio 2004.

(4)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA, nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentati alla Commissione il 14 dicembre 2005 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla relazione inter pares della valutazione dei rischi per i pesticidi della sostanza attiva tiodicarb (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il tiodicarb.

(5)

Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono stati identificati alcuni problemi. La valutazione dei rischi per l’uso insetticida indica un rischio acuto connesso con la dieta alimentare legato al consumo di uva da tavola per i bambini e al consumo di vino per gli adulti. Inoltre, la valutazione dei rischi per l’uso del tiodicarb come molluschicida mette in evidenza gravi lacune, in particolare per l’esposizione dell’operatore e la possibile contaminazione della falda freatica, quindi, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile concludere che il tiodicarb rispetti i criteri per essere inserito nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame inter pares e a comunicare le proprie intenzioni di insistere o meno nel sostenere la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente considerate. Tuttavia, nonostante gli argomenti proposti, i precedenti problemi restano irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni di esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni di impiego proposto, i prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb possono soddisfare in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il tiodicarb non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5).

(11)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del tiodicarb nell’allegato 1.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tiodicarb non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb siano revocate entro il 25 novembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 25 novembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106, 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 55, 1-76, Conclusion regarding the peer review of peticide risk assessment of Thiodicarb.

(5)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).


31.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina

[notificata con il numero C(2007) 2166]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

La febbre catarrale ovina è una patologia trasmessa dagli insetti vettori Culicoides spp. Si tratta di una malattia transfrontaliera e gli sforzi compiuti dalle singole nazioni non sono sufficienti per una sorveglianza e un controllo efficaci. Occorre un approccio integrato a livello comunitario per analizzare, sia a livello regionale che a livello mondiale, la diffusione del contagio, nonché la presenza dei vettori Culicoides. Pertanto, la raccolta e lo scambio di dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina negli Stati membri ha un’importanza fondamentale per definire le opportune misure di controllo della patologia in questa popolazione specifica e per verificarne l’efficacia.

(2)

La realizzazione di una rete comunitaria di sorveglianza permetterebbe un’analisi del rischio efficace su scala comunitaria, nonché la riduzione parziale delle spese sostenute dai sistemi nazionali operanti a livello limitato.

(3)

In questo contesto, il ricorso ai sistemi di informazione geografica (SIG) rafforza la capacità di analizzare i dati e facilita la comprensione della dinamica e della diffusione della malattia.

(4)

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale», di Teramo, Italia, centro per la formazione veterinaria, l’epidemiologia, la sicurezza alimentare e il benessere degli animali che collabora con l’organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) sta elaborando un SIG con base sul web allo scopo di raccogliere, memorizzare e analizzare i dati sulla sorveglianza della febbre catarrale ovina (BlueTongue NETwork application). Il sistema può essere condiviso con altri Stati membri e paesi terzi per verificarne la validità quale strumento di controllo della malattia e per una migliore comprensione della dinamica e della diffusione della stessa.

(5)

Al progetto va concesso un contributo finanziario, dal momento che può favorire lo sviluppo di una normativa comunitaria sulla febbre catarrale ovina e, conseguentemente, un miglior controllo della malattia.

(6)

A norma del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(7)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Comunità concede una sovvenzione all’Italia per il progetto destinato a mettere a punto un sistema basato sul web e destinato a raccogliere, memorizzare e analizzare i dati relativi alla sorveglianza della febbre catarrale ovina (BlueTongue NETwork application) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, Italia, secondo le modalità presentate dall’Italia.

2.   Le seguenti condizioni devono essere rispettate:

a)

Il sistema deve essere operativo e disponibile su richiesta per tutti gli Stati membri entro e non oltre il 31 maggio 2007;

b)

L’Italia deve presentare alla Commissione una relazione tecnica e finanziaria entro e non oltre il 30 settembre 2007; la relazione finanziaria sarà corredata della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute e ai risultati ottenuti.

Articolo 2

1.   Il contributo finanziario della Comunità concesso all’Italia per il progetto di cui all’articolo 1 rappresenta il 100 % dei costi sostenuti per il personale e le attrezzature, ivi compreso hardware e software e altri beni di consumo, da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, Italia, per quanto riguarda i lavori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e non supera l’importo di EUR 100 000.

2.   Il contributo finanziario della Comunità viene erogato come segue:

a)

70 % in qualità di anticipo su richiesta dell’Italia;

b)

il saldo a seguito della presentazione delle relazioni e della relativa documentazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).


Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

31.5.2007   

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L 139/32


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 23 maggio 2007

relativa alla nomina di un giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2007/368/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 140,

considerando che conformemente alle disposizioni dei trattati si procede ogni tre anni a un rinnovo parziale dei membri del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per un mandato di sei anni. Per il periodo dal 1o settembre 2007 al 31 agosto 2013 i governi degli Stati membri devono ancora nominare un giudice per completare la nomina dei dodici giudici avvenuta il 25 aprile 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Il sig. Santiago SOLDEVILA FRAGOSO è nominato giudice al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per il periodo dal 1o settembre 2007 al 31 agosto 2013.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Il presidente

W. SCHÖNFELDER


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

31.5.2007   

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L 139/33


AZIONE COMUNE 2007/369/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2007

relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan

(EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 novembre 2005 il Consiglio ha approvato la dichiarazione congiunta di impegno per un nuovo partenariato UE-Afghanistan in cui si dichiara l'impegno dell'Unione europea (UE) e del Governo della Repubblica islamica d'Afghanistan (il Governo afghano) «a favore di uno Stato afghano sicuro, stabile, libero, prospero e democratico, quale sancito dalla Costituzione afghana varata il 4 gennaio 2004 (14 Dalwa 1383). Entrambe le parti auspicano che l'Afghanistan diventi un attore partecipe e a pieno titolo della comunità internazionale e si impegnano a costruire un futuro prospero, libero dalle minacce del terrorismo, dell'estremismo e della criminalità organizzata.».

(2)

Il 31 gennaio 2006 è stato lanciato l'accordo con l'Afghanistan (Londra), accordo in cui si afferma l'impegno del Governo afghano e della comunità internazionale e si istituisce un efficace meccanismo di coordinamento degli sforzi afghani e internazionali nel prossimo quinquennio ad operare affinché il popolo afghano possa vivere in pace e sicurezza in uno stato di diritto in cui vigono il buon governo e la salvaguardia dei diritti dell'uomo per tutti, e possa godere di uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

(3)

L'accordo con l'Afghanistan sostiene la strategia interinale del Governo afghano per lo sviluppo nazionale (I-ANDS), che illustra le prospettive e le priorità negli investimenti. L'I-ANDS riflette un processo di consultazione nazionale che sta alla base dei punti di riferimento dell'accordo con l'Afghanistan e dei traguardi fissati dagli obiettivi di sviluppo del Millennio per l'Afghanistan.

(4)

Il 13 ottobre 2006 al Comitato politico e di sicurezza (CPS) è stata presentata la relazione della missione di valutazione congiunta dell'UE, contenente un'analisi della situazione dello stato di diritto in Afghanistan nonché raccomandazioni sul modo di procedere per rafforzare il contributo dell'UE a tale settore in Afghanistan e conseguire un impatto strategico. Nella relazione della missione di valutazione congiunta si raccomandava tra l'altro che l'UE prendesse in esame l'eventualità di contribuire ulteriormente a sostenere il settore di polizia con una missione di polizia e che potesse essere inviata in Afghanistan una missione di accertamento dei fatti per vagliare ulteriormente la fattibilità di una tale missione.

(5)

Una missione di accertamento dei fatti è stata inviata in Afghanistan tra il 27 novembre e il 14 dicembre 2006. Facendo seguito alle sue conclusioni dell'11 dicembre 2006, il 12 febbraio 2007 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi (CMC) per una missione di polizia dell'UE in Afghanistan nel settore del mantenimento dell'ordine con collegamenti con il settore più vasto dello stato di diritto e ha convenuto che tale missione apporterà un valore aggiunto. La missione si adopererà a favore di una forza di polizia afghana con responsabilizzazione a livello locale, che rispetti i diritti umani ed agisca nel quadro dello stato di diritto. La missione dovrebbe intensificare gli sforzi attuali e seguire un approccio globale e strategico, in linea con il CMC. Nel far ciò dovrebbe affrontare questioni legate alla riforma della polizia a livello centrale, regionale e provinciale.

(6)

Il 23 marzo 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1746 (2007) che proroga il mandato della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan e plaude fra l'altro alla decisione dell'UE di istituire una missione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine con collegamenti con il settore più vasto dello stato di diritto e della lotta alla droga, di assistere e intensificare gli sforzi attuali nel settore della riforma della polizia a livello centrale e provinciale, e auspica un lancio rapido della missione.

(7)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha approvato il concetto operativo (CONOPS) per una missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) con collegamenti con il settore più vasto dello stato di diritto.

(8)

In una lettera d'invito del 16 maggio 2007 il Governo afghano ha invitato l'UE a lanciare una missione di polizia dell' Unione europea per l'Afghanistan.

(9)

La missione di polizia dell'UE sarà collocata nel più ampio contesto dello sforzo della comunità internazionale per sostenere il Governo afghano ad assumersi la responsabilità di rafforzare lo stato di diritto e soprattutto migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge. Sarà garantito uno stretto coordinamento fra la missione di polizia dell'UE e altri attori internazionali che partecipano all'assistenza in materia di sicurezza, tra cui la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF), nonché quelli che forniscono sostegno alla riforma della polizia e dello stato di diritto in Afghanistan.

(10)

Come dichiarato nel CONOPS e data l'esigenza di un impegno tangibile dell'UE alla riforma della polizia nonché il collegamento con gli obiettivi dell'accordo con l'Afghanistan, l'orizzonte temporale minimo previsto per la missione sarà di tre anni; in considerazione dell'imprevedibilità della situazione e della necessità di assicurare un'impostazione globale e conformemente ai criteri di valutazione esposti nel CONOPS e nell'OPLAN, la dimensione e la portata della missione dovrebbero essere rivedute ogni sei mesi.

(11)

Il mandato della missione si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui all'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL AFGHANISTAN» o la «Missione») per un periodo di tre anni, comprendente una fase di pianificazione che inizia il 30 maggio 2007 e una fase operativa che inizia al più tardi il 15 giugno 2007.

2.   L'EUPOL AFGHANISTAN opera conformemente agli obiettivi fissati dall'articolo 3 e svolge i compiti previsti all'articolo 4.

Articolo 2

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione della Missione, il capomissione è assistito da un gruppo di pianificazione comprendente il personale necessario per soddisfare le necessità relative alla preparazione della Missione.

2.   Il capomissione, assistito dal gruppo di pianificazione, redige il piano operativo (OPLAN) ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria, e se necessario aggiornata, una valutazione globale del rischio incentrata in modo particolare sui rischi in materia di sicurezza connessi alle attività della Missione. L'OPLAN tiene conto delle valutazioni del rischio aggiornate e comprende un piano di sicurezza.

4.   Durante la fase di pianificazione il capomissione lavora a stretto contatto con il Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per l'Afghanistan, la Commissione e gli Stati membri attualmente impegnati nella riforma della polizia in Afghanistan.

5.   Il capomissione lavora a stretto contatto e in coordinamento con il Governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno compresa l'ISAF della NATO, le nazioni guida della squadra di ricostruzione provinciale (PRT), la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma della polizia in Afghanistan.

6.   Il Consiglio approva l'OPLAN.

Articolo 3

Obiettivi

La missione EUPOL AFGHANISTAN contribuisce in modo significativo all'istituzione sotto direzione afghana di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il più vasto sistema giudiziario penale, in accordo con la consulenza politica e l'opera di rafforzamento istituzionale della Comunità, gli Stati membri ed altri attori internazionali. La Missione sosterrà inoltre il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto e rispetti i diritti umani.

Articolo 4

Compiti

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 l'EUPOL AFGHANISTAN:

a)

si adopera per lo sviluppo di strategie, pur ponendo l'accento sull'operato per una strategia generale comune della comunità internazionale per la riforma della polizia, tenendo conto dell'accordo con l'Afghanistan e dell'I-ANDS;

b)

sostiene il Governo afghano a dare attuazione coerente alla loro strategia;

c)

migliora la coesione e il coordinamento tra gli attori internazionali e

d)

sostiene i collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto.

Questi obiettivi saranno ulteriormente sviluppati nell'OPLAN.

2.   L'EUPOL AFGHANISTAN è una Missione senza compiti esecutivi. Essa svolge i suoi compiti, tra l'altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione.

3.   L'EUPOL AFGHANISTAN, ove opportuno, coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Articolo 5

Struttura della Missione

1.   La Missione si comporrà di un comando avente sede a Kabul, costituito da:

i)

il capomissione,

ii)

consulenti in forza presso l'ufficio centrale, incluso un proprio alto responsabile della sicurezza,

iii)

una sezione di formazione,

iv)

sezioni di consulenza e guida,

v)

il servizio amministrativo.

La Missione comprenderà, ove opportuno, una componente di sostegno a Bruxelles.

2.   Il personale della Missione è mobilitato a livello centrale, regionale e provinciale in base alla valutazione di sicurezza. Si cercheranno accordi tecnici con l'ISAF e il comando regionale/le nazioni guida della PRT per lo scambio di informazioni, il supporto medico, di sicurezza e logistico, compresi gli alloggi, ad opera dei comandi regionali e delle PRT.

3.   Inoltre, una parte del personale della Missione sarà schierato presso il Segretariato del Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia a Kabul, per sostenerne il ruolo di migliorare il coordinamento strategico della riforma della polizia in Afghanistan.

Articolo 6

Capomissione

1.   Brigadier generale Friedrich Eichele è nominato capomissione della missione EUPOL AFGHANISTAN .

2.   Il capomissione esercita il controllo operativo dell'EUPOL AFGHANISTAN e ne assume la gestione quotidiana.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione EUPOL AFGHANISTAN.

4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

5.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio della Missione, il capomissione firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione collabora strettamente con l'RSUE.

7.   Il capomissione assicura che EUPOL AFGHANISTAN lavori a stretto contatto e in coordinamento con il Governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, compresa l'ISAF della NATO, le nazioni guida della squadra di ricostruzione provinciale (PRT), la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.

8.   Il capomissione assicura un'adeguata visibilità della Missione.

Articolo 7

Personale

1.   Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza agli obiettivi di cui all'articolo 3 e alla struttura della Missione di cui all'articolo 5.

2.   L'EUPOL AFGHANISTAN è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell'UE.

3.   Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità nazionali, le indennità diverse da quelle giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

4.   L'EUPOL AFGHANISTAN può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

5.   Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione dell'UE d'origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1).

Articolo 8

Status del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN

1.   Lo status del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL AFGHANISTAN, è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell'articolo 24 del trattato. Il Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) che assiste la Presidenza può negoziare tale accordo a suo nome.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUPOL AFGHANISTAN dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L'SG/AR impartisce orientamenti al capomissione.

4.   Il capomissione guiderà la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione riferirà all'SG/AR tramite l'RSUE.

6.   L'RSUE riferirà al Consiglio tramite l'SG/AR.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della Missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare l'OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, assistito dall'SG/AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della Missione.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUPOL AFGHANISTAN ed esercita tale responsabilità in conformità della politica UE in materia di sicurezza del personale UE schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

2.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della Missione, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

3.   Il capomissione nominerà funzionari della sicurezza di zona nei luoghi di missione a livello provinciale e regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi della Missione.

4.   Il personale della Missione sarà sottoposto ad una formazione adeguata in materia di sicurezza, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza.

Articolo 12

Partecipazione di Stati terzi

1.   Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'UE e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL AFGHANISTAN purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall'Afghanistan, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPOL AFGHANISTAN hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

4.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all'eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura dei paesi terzi.

5.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. L'SG/AR che assiste la Presidenza può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Quando l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'operazione di cui trattasi.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa all'EUPOL AFGHANISTAN fino al 29 marzo 2008 è di EUR 43 600 000.

2.   L'importo di riferimento finanziario relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 per l'EUPOL AFGHANISTAN è deciso dal Consiglio.

3.   L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole comunitarie applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.

4.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5.   I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Fatta salva l'approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con il comando regionale/le nazioni guida della PRT e gli attori internazionali schierati in Afghanistan per quanto riguarda la messa a disposizione della Missione di attrezzature, servizi e locali, segnatamente quando lo richiedano le condizioni di sicurezza.

6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale nei comandi regionali e nelle PRT.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente azione comune.

Articolo 14

Coordinamento con le azioni comunitarie

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona di Missione, come pure a Bruxelles.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere alla NATO/ISAF informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni tecniche a livello locale.

2.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze della Missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA delle Nazioni Unite, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della Missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della Missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

5.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla Missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (2).

Articolo 16

Entrata in vigore e scadenza

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa giunge a scadenza il 30 maggio 2010.

Articolo 17

Revisione

1.   La presente azione comune è sottoposta a una revisione semestrale al fine di apportare, se necessario, adeguamenti alle dimensioni e al campo d'applicazione della Missione.

2.   La presente azione comune è sottoposta a revisione almeno tre mesi prima della sua scadenza, al fine di valutare se la Missione debba essere proseguita.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

U. VON DER LEYEN


(1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(2)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).