ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 133

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
25 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 561/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 562/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

3

 

 

Regolamento (CE) n. 563/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

7

 

 

Regolamento (CE) n. 564/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

9

 

 

Regolamento (CE) n. 565/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

10

 

*

Regolamento (CE) n. 566/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

12

 

*

Regolamento (CE) n. 567/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 recante modalità di applicazione del contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

13

 

*

Regolamento (CE) n. 568/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991

15

 

*

Regolamento (CE) n. 569/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 210/2007 recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

17

 

 

Regolamento (CE) n. 570/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

18

 

 

Regolamento (CE) n. 571/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

21

 

 

Regolamento (CE) n. 572/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/353/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 marzo 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2) [notificata con il numero C(2006) 793]  ( 1 )

24

 

 

2007/354/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 maggio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2007) 2090]  ( 1 )

37

 

 

2007/355/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 maggio 2007, concernente la non iscrizione del carbaril nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2093]  ( 1 )

40

 

 

2007/356/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 maggio 2007, concernente la non iscrizione del triclorfon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2096]  ( 1 )

42

 

 

2007/357/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 maggio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2007) 2091]  ( 1 )

44

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2007/358/PESC

 

*

Decisione EUPT/1/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 maggio 2007, che proroga il mandato del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

49

 

*

Azione comune 2007/359/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2007, che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1


REGOLAMENTO (CE) N. 561/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,0

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

125,7

ZZ

138,5

0709 90 70

TR

89,2

ZZ

89,2

0805 10 20

EG

35,8

IL

43,8

MA

43,5

ZZ

41,0

0805 50 10

AR

51,6

ZA

67,6

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

101,2

BR

79,1

CL

78,0

CN

97,3

NZ

112,0

US

132,3

UY

73,3

ZA

90,3

ZZ

95,4

0809 20 95

TR

589,4

ZZ

589,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.5.2007   

IT

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L 133/3


REGOLAMENTO (CE) N. 562/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 25 maggio 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

9,35

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

14,60

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

16,11

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

9,35

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

14,60

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

16,11

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

18,37

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

18,37

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

26,99

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

11,29

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

6,76

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

9,35

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

13,68

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

13,68

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

49,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

50,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

49,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

50,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

49,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

50,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

50,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

48,79

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

50,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

51,85

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

45,74

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

47,57

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

62,39

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

49,89

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

10,85

L40

EUR/100 kg

13,56

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

4,03

L40

EUR/100 kg

5,03

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

4,88

L40

EUR/100 kg

6,10

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

9,67

L40

EUR/100 kg

12,08

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

13,12

L40

EUR/100 kg

16,40

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

13,94

L40

EUR/100 kg

17,43

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

15,57

L40

EUR/100 kg

19,48

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

1,74

L40

EUR/100 kg

4,07

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

1,74

L40

EUR/100 kg

4,07

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

2,52

L40

EUR/100 kg

5,93

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

1,74

L40

EUR/100 kg

4,07

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

2,52

L40

EUR/100 kg

5,93

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

2,52

L40

EUR/100 kg

5,93

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

2,86

L40

EUR/100 kg

6,70

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

15,31

L40

EUR/100 kg

19,13

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

15,73

L40

EUR/100 kg

19,66

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,43

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,02

L40

EUR/100 kg

25,78

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,02

L40

EUR/100 kg

25,78

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,51

L40

EUR/100 kg

25,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,70

L40

EUR/100 kg

22,57

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,40

L40

EUR/100 kg

22,03

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

13,94

L40

EUR/100 kg

19,96

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

12,89

L40

EUR/100 kg

18,48

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,35

L40

EUR/100 kg

26,40

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,35

L40

EUR/100 kg

26,40

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,43

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

19,84

L40

EUR/100 kg

28,71

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,55

L40

EUR/100 kg

28,19

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

18,79

L40

EUR/100 kg

27,23

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,07

L40

EUR/100 kg

27,63

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,04

L40

EUR/100 kg

22,98

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,36

L40

EUR/100 kg

23,52

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,53

L40

EUR/100 kg

20,79

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,26

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,06

L40

EUR/100 kg

21,38

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

23,28

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,78

L40

EUR/100 kg

22,54

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,03

L40

EUR/100 kg

18,74

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,26

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

17,83

L40

EUR/100 kg

25,68

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,36

L40

EUR/100 kg

23,52

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

23,44

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

16,94

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

17,83

L40

EUR/100 kg

25,68

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

14,73

L40

EUR/100 kg

21,76

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,04

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

15,98

L40

EUR/100 kg

22,87

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

15,98

L40

EUR/100 kg

22,87

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,68

L40

EUR/100 kg

22,46

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,80

L40

EUR/100 kg

23,94

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,66

L40

EUR/100 kg

23,55

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,70

L40

EUR/100 kg

22,57

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,00

L40

EUR/100 kg

19,15

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,41

L40

EUR/100 kg

19,16

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2007/2008 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/7


REGOLAMENTO (CE) N. 563/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 25 maggio 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,41 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,41 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3089

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3089

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/9


REGOLAMENTO (CE) N. 564/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 24 maggio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 24 maggio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 35,885 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/10


REGOLAMENTO (CE) N. 565/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 25 maggio 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,89

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,89

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3089

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,89

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3089

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3089

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3089 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,89

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3089

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/12


REGOLAMENTO (CE) N. 566/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica del Cile è compresa nell'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

(2)

L'inclusione di tutte le preferenze tariffarie concesse al Cile nell'ambito del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate nell'Accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro, è stata completata con il consolidamento messo in atto dalla decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione UE-Cile, del 16 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I dell'accordo (2).

(3)

L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 prevede l'esclusione di un paese dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I qualora tale paese benefici di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che comprende almeno tutte le preferenze concesse nell'ambito di tale sistema a tale paese.

(4)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Repubblica del Cile viene esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 5. Decisione 2006/792/CE.


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/13


REGOLAMENTO (CE) N. 567/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 recante modalità di applicazione del contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino, dal 1o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 297/2003, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. Ove opportuno, occorre allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/2003 al regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 297/2003 relative ad un periodo contingentale del passato sono obsolete. A fini di chiarezza, è opportuno sopprimere dette disposizioni.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 297/2003.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1445/95, il regolamento (CE) n. 1291/2000 e il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (4) sono d’applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

3)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I titoli di importazione fanno sorgere un obbligo di importazione dal paese specificato. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”.»;

4)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’originale del certificato di autenticità e una copia di esso debitamente certificata sono presentati all’autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito “l’autorità competente”) unitamente alla prima domanda di titolo d’importazione corrispondente al certificato di autenticità.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;


25.5.2007   

IT

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L 133/15


REGOLAMENTO (CE) N. 568/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007.

(3)

Per quanto riguarda i quantitativi originari e provenienti dall’Argentina, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 996/97, le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano, a decorrere dal 1o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 996/97, fatte salve le condizioni supplementari stabilite in tale regolamento.

(4)

Per quanto riguarda i quantitativi originari e provenienti da paesi terzi diversi dall’Argentina, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 996/97, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 sulle domande di titoli di importazione, i richiedenti e il rilascio dei titoli. È opportuno che le disposizioni dei capi I e II del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino, dal 1o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati per i suddetti quantitativi a norma del regolamento (CE) n. 996/97, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento.

(5)

È necessario allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 996/97, ove opportuno, a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006. Il medesimo regolamento, in particolare, limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 996/97.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 996/97 è modificato come segue.

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il “periodo contingentale”.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4020.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4) e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (5).

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

2)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è soppresso;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”;»

c)

il paragrafo 3 è soppresso.

3)

All’articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

4)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Per poter fruire del regime di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), la domanda di titolo presentata dal richiedente può vertere su 80 tonnellate al massimo.»

5)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La domanda di titolo di cui all’articolo 7 può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del periodo contingentale.

2.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine.

3.   I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 2.»

6)

L’articolo 9 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13


25.5.2007   

IT

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L 133/17


REGOLAMENTO (CE) N. 569/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 210/2007 recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2)

Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un’applicazione speculativa del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore lattiero-caseario, il regolamento (CE) n. 210/2007 della Commissione (3) ha previsto che, in deroga a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità dei titoli di esportazione dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono state presentate domande a partire dal 1o marzo 2007 sia limitato al 30 giugno 2007.

(3)

Un’attenta sorveglianza del mercato interno e di quello mondiale ha dimostrato che è possibile ristabilire gradualmente un periodo di validità dei titoli più lungo senza rischiare di compromettere il buon funzionamento dell’organizzazione comune di mercato. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 210/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 210/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i quali sono presentate domande fino al 14 giugno 2007 con riguardo ai prodotti di cui alla lettera c) del suddetto articolo, scade il 30 giugno 2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(3)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 23.


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/18


REGOLAMENTO (CE) N. 570/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 del 1.2.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 maggio 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

10,30

10,30

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

32,50

32,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

51,17

51,17

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

50,00

50,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/21


REGOLAMENTO (CE) N. 571/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 maggio 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

30,89

30,89


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/23


REGOLAMENTO (CE) N. 572/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 23 maggio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 23 maggio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 403,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2006, pag. 3).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2006

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2)

[notificata con il numero C(2006) 793]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/353/CE)

Il 14 marzo 2006 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) («il regolamento CE sulle concentrazioni»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   SINTESI

(1)

Il presente caso riguarda l’acquisizione del controllo da parte di DONG delle imprese Elsam, Energi E2, KE e FE.

(2)

DONG è l’operatore storico danese pubblico. Elsam ed Energi E2 (di seguito «E2») sono gli operatori storici danesi per la produzione di elettricità, rispettivamente nella Danimarca occidentale (Elsam) e nella Danimarca orientale (E2). KE e FE sono gli operatori storici per l’elettricità al dettaglio nella zona di Copenaghen.

(3)

La decisione conclude che l’operazione crea un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva, in particolare rafforzando la posizione dominante sui mercati seguenti:

fornitura di gas all’ingrosso per la Danimarca (e potenzialmente anche per la Svezia),

stoccaggio di gas o flessibilità del gas (a prescindere dal fatto che sia soltanto per la Danimarca oppure anche per la Svezia),

fornitura di gas ai grandi clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati, che costituiscono uno o due mercati, in Danimarca,

fornitura di gas ai piccoli clienti industriali e/o alle famiglie, che costituiscono uno o due mercati, in Danimarca.

(4)

La decisione conclude che gli impegni proposti dalle parti sono sufficienti a eliminare le difficoltà rilevate sotto il profilo della concorrenza. Per quanto riguarda il mercato dello stoccaggio/della flessibilità, il principale effetto degli impegni proposti deriva dalla dismissione dell’impianto di stoccaggio di Lille Torup, che avrà un’incidenza positiva sulla concorrenza in relazione allo stoccaggio/alla flessibilità in Danimarca. Per quanto riguarda i mercati all’ingrosso e al dettaglio del gas, la decisione conclude che il programma di cessione del gas proposto da DONG, combinato alla dismissione dell’impianto di stoccaggio, è sufficiente per risolvere tutte le preoccupazioni rilevate dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza, riguardo a tali mercati.

(5)

La Commissione pertanto dichiara l'operazione notificata compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.

II.   RELAZIONE

1.   LE PARTI

(6)

DONG è l’operatore storico danese pubblico, attivo nella prospezione, nella produzione, nel trasporto off-shore e nella vendita di petrolio e di gas naturale, nonché nello stoccaggio e nella distribuzione di gas naturale. Svolge anche attività secondarie inerenti alla generazione di elettricità eolica e alla fornitura di elettricità e di calore.

(7)

Elsam e Energi E2 (di seguito «E2») sono gli operatori storici danesi per la produzione di elettricità, rispettivamente nella Danimarca occidentale (Elsam) e nella Danimarca orientale (E2). Entrambi sono attivi nella produzione e nel commercio di elettricità (finanziaria e fisica) sul mercato all’ingrosso e nella produzione di teleriscaldamento. Dal 2004, quando ha acquisito la proprietà del dettagliante di elettricità Nesa (della Danimarca orientale), Elsam svolge anche cospicue attività di vendita al dettaglio di elettricità alle famiglie e ai clienti industriali. Da una parte Elsam e E2 appartengono agli enti locali, come azionariato di base, e, dall’altra, DONG e Vattenfall detengono una partecipazione considerevole in Elsam, e Nesa e KE in E2.

(8)

KE e FE forniscono elettricità alle famiglie e ai clienti industriali nella zona di Copenaghen. Sono attualmente di proprietà rispettivamente della città di Copenaghen e della città di Frederiksberg.

2.   L’OPERAZIONE E LA CONCENTRAZIONE

(9)

Questa parte della decisione descrive l’operazione proposta, che costituisce una concentrazione, con la quale DONG acquisisce il controllo di Elsam, E2, KE e FE, tranne alcune attività di produzione di Elsam che saranno attribuite a Vattenfall. L’acquisizione di tali attività da parte di Vattenfall costituisce una concentrazione separata.

3.   QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO

(10)

La decisione illustra il quadro normativo applicabile al gas e all’elettricità.

(11)

Il mercato danese del gas naturale è stato aperto per la prima volta alla concorrenza il 1o luglio 2000 per i clienti più importanti, e dal 2004 tutti i clienti hanno avuto la possibilità di scegliere il proprio fornitore. Nel 2004 la rete di trasporto del gas sulla terraferma è stata interamente svincolata dalla gestione del sistema di trasporto ed è attualmente posseduta e gestita da Energinet.dk, un’impresa pubblica indipendente di proprietà dello Stato danese. Le attività della rete di trasporto sulla terraferma sono sottoposte alle norme di accesso dei terzi alla rete. I depositi di stoccaggio e i gasdotti off-shore che collegano i giacimenti del mare del Nord danese con la Danimarca continentale sono entrambi di proprietà di DONG. L’accesso a tali infrastrutture da parte di terzi si ottiene tramite norme di accesso negoziate. Le norme di accesso dei terzi sono controllate dalla «DERA», l’Autorità danese di regolamentazione dell’energia, un organismo di sorveglianza indipendente nel settore dell’energia.

4.   I MERCATI RILEVANTI

A.   GAS NATURALE

1.   Mercati rilevanti del prodotto

(12)

Per quanto riguarda i mercati rilevanti del prodotto nel settore del gas, le indagini di mercato della Commissione si sono concentrate sulla definizione dei mercati dello stoccaggio/della flessibilità del gas, dei mercati all’ingrosso del gas e dei mercati della fornitura di gas.

Mercati dello stoccaggio/della flessibilità del gas

(13)

Per quanto riguarda i mercati dello stoccaggio e/o altri strumenti di flessibilità del gas, la decisione lascia in sospeso la definizione esatta di mercato del prodotto.

(14)

Le parti hanno proposto una definizione di mercato del prodotto per gli strumenti di flessibilità del gas che includa lo stoccaggio in appositi impianti di stoccaggio, le variazioni della produzione, il commercio internazionale, le linepack (riserve di rete), il passaggio ad altri carburanti, i contratti passibili di interruzione e gli hub di mercato con mercati di riporto.

(15)

Secondo la Commissione, tali diversi strumenti di flessibilità possono essere suddivisi in cinque gruppi, vale a dire:

stoccaggio in appositi impianti di stoccaggio;

possibilità di interruzione o altre modulazioni della domanda dei clienti, ad esempio gli impianti di cogenerazione centralizzati;

contratti di fornitura flessibili (indipendentemente dal fatto che siano basati su importazioni, sulla produzione nazionale o su contratti di fornitura sul mercato secondario nazionale);

commercio flessibile di gas presso hub o a livello bilaterale (che sia a termine o su base ad hoc);

linepack (riserve di rete), ossia stoccaggio in gasdotti di trasporto ottenuto aumentando o diminuendo la pressione del gas in tali gasdotti.

(16)

L’indagine di mercato della Commissione indicava che nessuno dei quattro strumenti di flessibilità, alternativi al citato stoccaggio in appositi impianti di stoccaggio, è considerato pienamente realizzabile o sufficientemente sviluppato. Tuttavia, la Commissione ritiene che la questione del mercato rilevante del prodotto (quello della flessibilità oppure dello stoccaggio) possa rimanere in sospeso.

Mercato per le forniture di gas all’ingrosso

(17)

Per quanto riguarda le forniture all’ingrosso di gas per la Danimarca, la decisione conclude che esiste tale mercato per la Danimarca e che comprende le vendite:

tramite GTF (Gas Transfer Facility, punto di scambio di gas), contratti di fornitura o altri contratti,

da parte di importatori fisici o contrattuali (2), re-importatori (in caso di gas reimportato), produttori (se applicabile in futuro) e operatori economici,

ad altri operatori economici (quali le imprese di fornitura) o agli impianti di cogenerazione centralizzati (questi ultimi nella misura in cui si assumono almeno alcuni dei servizi regolarmente forniti da un fornitore per la consegna sul sito oppure intendono rivendere il gas),

che soddisfino la necessità dei suddetti clienti di aver accesso al gas all’ingrosso in Danimarca.

(18)

L’indagine di mercato della Commissione ha fornito chiare indicazioni dell’esistenza di un mercato separato per le forniture di gas naturale all’ingrosso. Nella risposta alla decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) DONG ha ammesso «l’esistenza di vendite e di scambi all’ingrosso di gas» e, nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, non ha contestato tale esistenza e neppure la citata definizione di mercato del prodotto relativa al mercato all’ingrosso.

(19)

L’operazione proposta inoltre ha ripercussioni sul mercato all’ingrosso in Svezia. La decisione giunge alla conclusione che esiste un mercato separato per le forniture all’ingrosso di gas destinate al consumo in Svezia. Ciò è dovuto al fatto che la situazione di mercato e le condizioni per fornire gas all’ingrosso in Svezia sono diverse da quelle della Danimarca.

Mercato della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati

(20)

La decisione ritiene che la fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati (ossia ai grandi impianti combinati per la produzione di calore e di elettricità) costituisca un mercato separato, poiché la fornitura a tali impianti è diversa dal mercato all’ingrosso. Tuttavia un produttore di elettricità di un impianto di cogenerazione centralizzato può entrare sul mercato all’ingrosso come acquirente o come venditore e gli ostacoli all’ingresso per i grossisti che desiderino rifornire alcuni segmenti di fornitura al dettaglio agli impianti di cogenerazione centralizzati sono superabili.

(21)

La fornitura agli impianti di cogenerazione centralizzati è anche diversa da altri mercati di forniture al dettaglio a causa di una maggiore flessibilità e di un livello più elevato di consumi, di modelli di domanda diversi, della tipologia dei prezzi e dei contratti, della diversa normativa e del fatto che gli impianti di cogenerazione centralizzati possono partecipare direttamente al mercato all’ingrosso.

Mercati della fornitura di gas agli impianti di cogenerazione decentralizzati e ai grandi clienti industriali

(22)

La decisione ritiene che la fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione decentralizzati (ossia a piccoli impianti combinati per la produzione di calore e di elettricità) e la fornitura di gas naturale ai grandi clienti industriali costituisca un mercato o due mercati del prodotto diversi.

(23)

I piccoli clienti industriali non appartengono a questo mercato del prodotto a causa di differenze, fra l’altro, di prezzi, margini, circuiti di commercializzazione e distribuzione, costi di stoccaggio, struttura di mercato, tassi di cambiamento di fornitore e necessità di conteggio dei consumi.

(24)

La decisione ritiene che la fornitura ai grandi clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati presenti aspetti simili (livello di consumi del gas, tipi di contratto) ma anche differenze (regolarità della domanda, diversa struttura di proprietà, fedeltà del cliente e tassi di cambiamento di fornitore).

Mercati della fornitura di gas alle famiglie e ai piccoli clienti industriali

(25)

La decisione ritiene che esista un mercato, oppure due mercati separati, per clienti non provvisti di contatore, vale a dire aventi un consumo annuale inferiore a 300 000 metri cubi. Le vendite ai piccoli clienti industriali al di sotto di 300 000 metri cubi e alle famiglie possono quindi rientrare nello stesso mercato del prodotto o in due mercati diversi.

(26)

Le condizioni della domanda e dell’offerta per questi due tipi di clienti in Danimarca presentano molti aspetti simili (prezzi del gas elevati, scarsa propensione a cambiare fornitore, portafoglio dei clienti, necessità di strumenti di gestione, offerte generali standardizzate e importanza dell’immagine di marca, struttura di mercato, costi di stoccaggio e forti barriere all’ingresso). Vi sono anche numerose differenze di rilievo (livello medio dei consumi, prezzi, costi e margini e strategie di mercato diverse).

(27)

La valutazione sotto il profilo della concorrenza non presenta differenze significative fra questi due gruppi di clienti, e quindi non viene definito se le forniture alle famiglie e ai piccoli clienti industriali costituiscano segmenti diversi dello stesso mercato del prodotto rilevante, oppure due diversi mercati rilevanti.

2.   Mercati geografici rilevanti

Mercato dello stoccaggio/della flessibilità del gas

(28)

Secondo DONG il mercato geografico rilevante per gli strumenti di flessibilità del gas è più vasto della Danimarca e comprende anche la Svezia, la Germania settentrionale e i Paesi Bassi.

(29)

Tuttavia, il risultato dell’indagine di mercato ha dimostrato che il mercato geografico per lo stoccaggio (o la flessibilità) è limitato alla Danimarca, a prescindere dell’estensione del mercato del prodotto rilevante. Le ragioni principali di tale conclusione sono elencate di seguito.

La maggioranza degli strumenti di flessibilità è disponibile soltanto a livello nazionale.

La flessibilità transfrontaliera è disponibile soltanto sotto forma di stoccaggio fisico, tuttavia in Svezia la capacità di stoccaggio è molto limitata (la Svezia dipende quasi completamente dagli impianti di stoccaggio danesi) e l’uso di impianti di stoccaggio in Germania è limitato a causa delle distanze di trasporto più lunghe e dei costi di trasporto più elevati. Durante l’indagine di mercato della Commissione sono stati espressi dubbi riguardanti la possibilità di stoccaggio all’estero.

Le parti stesse utilizzano impianti di stoccaggio locali per le loro attività nei Paesi Bassi e in Germania.

(30)

Per quanto riguarda il mercato svedese per lo stoccaggio/per altri strumenti di flessibilità la decisione conclude che tale mercato ha dimensione svedese oppure danese-svedese.

Mercato per le forniture all’ingrosso di gas

(31)

Secondo DONG il mercato geografico rilevante per le forniture di gas all’ingrosso è più vasto della Danimarca (o della Danimarca e della Svezia) e comprende anche almeno la Germania.

(32)

L’indagine di mercato fornisce indicazioni chiare secondo le quali il mercato per le forniture all’ingrosso di gas è limitato alla Danimarca. La decisione giunge alla conclusione che la Svezia non fa parte dello stesso mercato geografico della Danimarca, bensì costituisce un mercato separato che ha dimensione svedese, oppure danese-svedese, poiché le forniture all’ingrosso in Svezia non esercitano una forte pressione competitiva sulle forniture all’ingrosso in Danimarca. Analogamente si giunge alla conclusione che la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito non fanno parte dello stesso mercato geografico cui appartiene la Danimarca per le ragioni seguenti:

tutto il gas consumato in Danimarca è gas danese off-shore,

nel 2003-2005 le importazioni (commerciali) hanno costituito poco meno del 12 % dei consumi totali danesi,

per quanto riguarda le operazioni che generalmente non incidono sul fabbisogno di gas all’ingrosso in Danimarca (ad esempio operazioni sugli hub del Benelux, del Regno Unito o di Emden), sembra che i prezzi abbiano un’incidenza insufficiente sui prezzi all’ingrosso in Danimarca,

i diversi operatori all’ingrosso nei diversi mercati summenzionati hanno quote di mercato notevolmente diverse in tali paesi,

l’indagine di mercato indica che i clienti danesi del gas hanno scarsa dimestichezza con i prezzi all’ingrosso in Germania e l’importazione di gas è considerata un sostituto insufficiente all’acquisto all’ingrosso di gas in Danimarca,

i fornitori all’ingrosso di gas che desiderino importare gas dalla Germania in Danimarca devono affrontare costi di trasporto gravosi, vincoli in materia di capacità e ostacoli amministrativi.

(33)

Nella risposta alla decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), DONG sosteneva che le consegne di gas nella parte tedesca del punto danese di entrata/uscita di Ellund appartengono al mercato all’ingrosso del gas danese. In base ai risultati dell’indagine di mercato, la decisione non definisce se tali consegne debbano essere incluse nella dimensione geografica del mercato danese della fornitura all’ingrosso di gas.

Mercato della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati

(34)

Il mercato della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati è analogo per dimensioni a quello nazionale e al massimo potrebbe includere la Danimarca e la Svezia, poiché non può essere più vasto dell’estensione geografica del mercato all’ingrosso. Inoltre, il fabbisogno di fornitura per gli impianti di cogenerazione centralizzati può essere importato soltanto in parte dai paesi confinanti.

Mercati della fornitura di gas agli impianti di cogenerazione decentralizzati e ai grandi clienti industriali

(35)

Il mercato o i mercati della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione decentralizzati e ai grandi clienti industriali ha dimensione nazionale poiché non vi sono importazioni dirette. Inoltre, le strutture di mercato sono chiaramente diverse fra i paesi confinanti. Le differenze di prezzo, che sono considerevoli, fra Danimarca, Germania, Svezia e Paesi Bassi, confermano una volta di più l’esistenza di mercati nazionali.

Mercati della fornitura di gas alle famiglie e ai piccoli clienti industriali

(36)

La decisione ritiene che i mercati della fornitura di gas alle famiglie e ai piccoli clienti industriali in Danimarca non siano più vasti del mercato nazionale e siano forse persino di dimensione regionale. Si può lasciare in sospeso la definizione dei mercati: se cioè siano mercati nazionali o regionali. In effetti, le vendite su questo mercato richiedono un ufficio nazionale di vendite e servizi, e tutti i fornitori di clienti non provvisti di contatore in Danimarca sono imprese danesi; inoltre esistono ampie differenze di prezzo fra i mercati nazionali. D’altra parte, poco meno dell’1 % dei clienti finora ha deciso di cambiare fornitore. Le imprese di distribuzione regionale quindi dispongono ancora di quote di mercato molto ampie nelle zone rispettive e i prezzi per i consumatori finali sono diversi nelle tre regioni. L’esistenza di grandi differenze fra le quote di mercato, nonché le differenze di prezzo fra le regioni, indicano solitamente che i mercati regionali non sono integrati.

3.   Conclusione relativa ai mercati rilevanti nel settore del gas naturale

(37)

La decisione ritiene che esistano i mercati rilevanti seguenti:

1)

il mercato danese dello stoccaggio o, in alternativa, il mercato danese della flessibilità del gas naturale; il mercato svedese dello stoccaggio o, in alternativa, il mercato svedese della flessibilità del gas naturale (che ha dimensione svedese oppure svedese-danese);

2)

il mercato delle vendite all’ingrosso di gas naturale per la Danimarca (che ha dimensione danese); il mercato delle vendite all’ingrosso di gas naturale per la Svezia (che ha dimensione svedese oppure svedese-danese);

3)

il mercato danese della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati; il mercato svedese della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati (che ha dimensione svedese oppure svedese-danese);

4)

il mercato o i mercati della fornitura di gas naturale ai grandi clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati (che hanno dimensione danese);

5)

il mercato o i mercati della fornitura di gas naturale ai piccoli clienti industriali e alle famiglie (che hanno dimensione danese o regionale).

B.   ENERGIA ELETTRICA

1.   Mercati rilevanti del prodotto

Produzione e vendita all’ingrosso di elettricità fisica — Servizi ausiliari

(38)

Una parte importante delle vendite e degli acquisti all’ingrosso di elettricità nella regione scandinava è effettuata tramite la Borsa nordica per l’energia elettrica di Nord Pool Spot ASA (di seguito «Nord Pool»). Oltre a tali forme di scambio all’ingrosso di elettricità fisica basate su Nord Pool, i produttori/gli operatori ed i clienti si impegnano anche in contratti bilaterali di vendita all’ingrosso di elettricità fisica.

(39)

I clienti diretti dei servizi ausiliari sono i gestori del sistema di trasmissione, che sono responsabili di mantenere l’equilibrio nella rete e di garantire la fornitura in situazioni di emergenza. L’indagine di mercato della Commissione ha fornito chiare prove che i servizi ausiliari/i servizi del sistema non si possono sostituire facilmente con altre forniture di elettricità all’ingrosso. Inoltre la parte di energia regolatrice in mano a un gestore può variare nel tempo in modo significativo, senza nessuna palese relazione con la sua posizione sul mercato per la produzione di elettricità.

(40)

Tuttavia la decisione ritiene che la delimitazione precisa di tali mercati si possa lasciare in sospeso. Le forniture bilaterali ai clienti senza accesso diretto a Nord Pool possono costituire o meno un mercato del prodotto separato e lo stesso vale per i servizi ausiliari.

Derivati finanziari sull’elettricità

(41)

La decisione considera un mercato separato per l’elettricità finanziaria, poiché fondamentalmente il mercato finanziario riguarda lo scambio di rischi, mentre il mercato fisico riguarda lo scambio di elettricità destinata al consumo, quindi i due mercati non sono completamente interscambiabili. Non viene definito se il prodotto finanziario costituito dai contratti differenziali appartenga allo stesso mercato oppure a un mercato separato.

Elettricità al dettaglio

(42)

La decisione considera mercati separati quello delle forniture a clienti che hanno bisogno di contatore orario per i consumi e quello dei clienti che non hanno tale necessità. Tale distinzione è stata chiaramente confermata dall’indagine di mercato. I due gruppi di clienti pagano prezzi diversi, consumano prodotti diversi e acquistano in modi diversi.

2.   Mercati geografici rilevanti

Vendita all’ingrosso di elettricità fisica

(43)

La decisione ritiene che gli effetti della concentrazione sotto il profilo della concorrenza debbano essere valutati per zone di prezzi di Nord Pool separate, vale a dire Danimarca orientale/Danimarca occidentale, oppure queste due zone insieme alla Svezia, poiché le attività scandinave delle parti sono quasi esclusivamente limitate alla Danimarca. Se la concentrazione non genera effetti negativi sotto il profilo della concorrenza in tali zone combinate, non può neanche suscitare effetti negativi in una zona di prezzo più vasta.

(44)

Tutte le altre questioni relative alla definizione di mercato geografico rilevante per il mercato all’ingrosso dell’elettricità nell’operazione in corso sono lasciate in sospeso.

Servizi ausiliari

(45)

La decisione ritiene che i servizi ausiliari abbiano dimensione nazionale, poiché dipendono dalla disponibilità immediata e affidabile nell’ambito di una certa zona di prezzo e poiché può esservi congestione nelle interconnessioni.

Derivati finanziari sull’elettricità

(46)

Per quanto riguarda i derivati finanziari sull’elettricità, la decisione ritiene che il mercato abbia almeno una dimensione pan-scandinava, poiché tali derivati finanziari si negoziano su Nord Pool, mentre i contratti differenziali potrebbero comprendere soltanto questa specifica zona di prezzo perché le imprese che commerciano in tali prodotti sono principalmente i fornitori all’ingrosso e i clienti di queste stesse zone di prezzo.

Elettricità al dettaglio

(47)

Per quanto riguarda i mercati dell’elettricità al dettaglio, la decisione ritiene che il mercato dei clienti provvisti di contatore sia nazionale, mentre quello dei clienti non provvisti di contatore sia nazionale-regionale. Non esiste accesso diretto da parte di fornitori stranieri e i clienti non provvisti di contatore sono rimasti in ampia misura fedeli al fornitore locale che soddisfa l’obbligo di servizio universale.

3.   Conclusione relativa ai mercati rilevanti dell’elettricità

(48)

La decisione definisce quindi i mercati dell’elettricità seguenti:

1)

mercato della vendita di elettricità all’ingrosso (corrispondente rispettivamente alla Danimarca orientale e alla Danimarca occidentale oppure a una zona più vasta),

2)

eventualmente, mercato delle vendite bilaterali a clienti che non hanno accesso a Nord Pool (corrispondente rispettivamente alla Danimarca orientale e alla Danimarca occidentale);

3)

eventualmente, servizi ausiliari (rispettivamente corrispondenti alla Danimarca orientale e alla Danimarca occidentale);

4)

derivati finanziari sull’elettricità (mercato che comprende la zona di Nord Pool, se si escludono i contratti differenziali);

5)

eventualmente, contratti differenziali (rispettivamente per la Danimarca orientale e la Danimarca occidentale);

6)

mercato delle vendite di elettricità a clienti (industriali) provvisti di contatore (di dimensione nazionale danese);

7)

mercato delle vendite di elettricità a clienti (prevalentemente famiglie) non provvisti di contatore (di dimensione nazionale oppure regionale danese);

C.   ALTRI MERCATI

(49)

Numerosi altri mercati sono interessati dalla concentrazione proposta, ma non si prevede un’incidenza negativa sotto il profilo della concorrenza o perché le quote di mercato sono modeste o perché non vi è coincidenza geografica: teleriscaldamento (locale), produzioni di ceneri volanti (dimensione regionale lasciata in sospeso) e scambi di CO2 (probabilmente a livello dell'UE).

5.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

OSSERVAZIONE PRELIMINARE SUGLI AZIONISTI DI MINORANZA

(50)

La decisione esamina l’argomentazione presentata da DONG relativa alle conseguenze sulla concentrazione delle relazioni fra le parti, e fra le parti e i terzi, prima di detta concentrazione, ma ritiene che il tener conto di tali conseguenze non possa comunque controbilanciare gli effetti negativi della concentrazione.

A.   GAS NATURALE

1.   Mercato dello stoccaggio e della flessibilità del gas

(51)

In base all’indagine di mercato intrapresa nel presente caso, la Commissione ha concluso che DONG è attualmente dominante sul mercato danese per lo stoccaggio/la flessibilità del gas.

(52)

La decisione ritiene che l’accesso allo stoccaggio/alla flessibilità sia un complemento necessario per le altre attività nel settore del gas: il mercato dello stoccaggio/della flessibilità è considerato contiguo ad altri mercati del gas. Anche se all’interno di DONG due soggetti giuridici separati sono responsabili rispettivamente per lo stoccaggio e per il commercio del gas, la Commissione ritiene che entrambi le attività siano perseguite con lo scopo comune di aumentare la redditività del gruppo DONG, ed ha pertanto analizzato in questo contesto l’incidenza della concentrazione sul mercato danese dello stoccaggio/della flessibilità.

(53)

Di conseguenza, la decisione ritiene che l’acquisizione di E2 e di Elsam come principali fonti indipendenti di flessibilità in Danimarca offra a DONG le capacità e l’incentivo a ridurre il fabbisogno di stoccaggio, sostituendo l’impiego dei suoi impianti di stoccaggio con l’uso di E2 e di Elsam come fonti di flessibilità. Contemporaneamente saranno ridotte le alternative di flessibilità disponibili per i fornitori di gas concorrenti. Quindi, e a causa del modo in cui si applicano le tariffe di stoccaggio danesi, i costi di stoccaggio degli altri fornitori di gas aumenteranno e in tal modo diminuirà la loro capacità di esercitare pressioni competitive su DONG.

(54)

Per le ragioni suddette, la decisione conclude che l’operazione causerebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sull’eventuale mercato danese dello stoccaggio o sull’eventuale mercato danese dello stoccaggio/della flessibilità, in particolare mediante il rafforzamento della posizione dominante di DONG su tali mercati.

(55)

Per quanto riguarda il mercato svedese dello stoccaggio/della flessibilità, la decisione conclude che l’ipotesi di eventuali conseguenze negative in Danimarca potrebbe essere estesa in linea di massima anche alla Svezia, ma che non è necessaria una valutazione dettagliata delle caratteristiche peculiari al mercato svedese, tenendo conto che la valutazione globale dell’operazione prescinde da queste.

2.   Mercato per le forniture di gas all’ingrosso

(56)

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha espresso opinioni diverse da DONG riguardo alla pertinenza di analizzare le forniture di gas all’ingrosso oltre il […] (3). DONG ha contestato la pertinenza di un’analisi che superi un orizzonte di […] * anni. Secondo la Commissione, il mercato del gas è caratterizzato da investimenti a lungo termine in infrastrutture e da contratti di fornitura a lungo termine, il che giustifica un’analisi che superi l’orizzonte temporale del […] *. Nondimeno, la decisione conclude che, perfino in assenza di analisi sulla situazione del mercato oltre il […] *, la concentrazione avrà notevoli effetti anticompetitivi sulle forniture danesi all’ingrosso a causa dell’eliminazione delle pressioni concorrenziali del progetto BGI (Baltic Gas Interconnector, Interconnettore per il gas del Mar Baltico) e del fatto che le decisioni di ingresso dei concorrenti saranno guidate dall’avvio, nel 2008, dei negoziati per i contratti di fornitura con Elsam e E2.

(57)

La decisione conclude che DONG è l’impresa dominante sul mercato danese per le forniture di gas all’ingrosso, considerando che la sua quota di mercato era dell’[80-90 %] * nel 2004 (4). La Commissione ha analizzato le pressioni competitive potenziali sulla posizione dominante di DONG da cinque fonti diverse:

operatori della regione danese off-shore,

importazioni dalla Germania a sud del gasdotto DEUDAN,

reimportazione di gas a Ellund,

un mercato all’ingrosso danese liquido, e

la capacità di un nuovo gasdotto o altri impianti per l’importazione.

(58)

La decisione conclude che tali pressioni competitive sono deboli o non sufficientemente sicure da costituire, a breve termine, una pressione effettiva sulla posizione di mercato di DONG.

(59)

La decisione valuta poi se l’operazione possa condurre ad un rafforzamento della posizione dominante di DONG eliminando concorrenti esistenti e/o potenziali. Per quanto riguarda l’interesse commerciale di E2 ed Elsam a diventare operatori attivi sul mercato all’ingrosso del gas danese, DONG contesta che E2 ed Elsam siano concorrenti potenziali e sostiene che non costituiscono la principale pressione competitiva nei propri confronti.

(60)

Secondo la Commissione è sufficiente che E2 ed Elsam costituiscano una forte pressione competitiva (e non necessariamente la principale), la cui eliminazione provocherebbe riserve sotto il profilo della concorrenza.

(61)

L’indagine della Commissione e la decisione concludono che la concentrazione proposta eliminerà E2 come concorrente esistente ed Elsam come concorrente potenziale credibile per DONG. L’analisi della Commissione delle cinque fonti di pressione competitiva potenziale di cui al considerando 57 non modifica questa conclusione. Inoltre, la decisione conclude che l’acquisizione da parte di Vattenfall di una piccola parte delle centrali elettriche a gas di E2 e di Elsam non sarà sufficiente a controbilanciare la perdita di pressione competitiva causata dall’integrazione delle suddette imprese nel gruppo DONG.

(62)

Oltre a tali effetti orizzontali, la decisione conclude che l’operazione condurrà alla preclusione dell’accesso alla clientela, e di conseguenza creerà un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva, a causa dell’integrazione verticale di DONG con E2 ed Elsam, che rappresentano circa il [20-30 %] * del consumo totale danese. Risulterà pertanto più difficile per i concorrenti di DONG entrare sui mercati del gas danesi, sia in quanto fornitori all’ingrosso, sia in quanto fornitori di clienti finali: in tal modo si verranno a creare barriere all’ingresso su tali mercati.

(63)

Le parti hanno sostenuto che finora Elsam si è rifornita da terzi soltanto in misura limitata, poiché si è impegnata soltanto in alcuni accordi swap e in accordi di acquisto a breve termine. La Commissione, tuttavia, ritiene che le forniture a Elsam da parte dei concorrenti di DONG avrebbero almeno costituito una pressione potenziale sul comportamento di DONG.

(64)

La decisione conclude che, anche se l’effetto di preclusione fosse limitato alla preclusione dell’accesso alla domanda da parte di E2, esso rafforzerebbe in modo considerevole la posizione dominante di DONG sul mercato all’ingrosso danese, aggiungendo altri motivi di dissuasione per i terzi che volessero entrare in questo mercato su vasta scala. Ciò avviene perché quasi tutta la domanda indipendente (non controllata) di terzi per la Danimarca finora è passata da E2. La concentrazione proposta di conseguenza creerà ostacoli all’ingresso sul mercato all’ingrosso danese, poiché elimina una società che acquistava quantità ingenti di gas naturale sul mercato all’ingrosso, destinandole sia al consumo interno che a rifornire di gas altri utenti.

(65)

La decisione conclude che la concentrazione proposta sopprime importanti pressioni competitive nei confronti di DONG sul mercato all’ingrosso del gas danese. Vista la posizione dominante di DONG radicata in tale mercato, l’operazione proposta potrebbe causare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva, in particolare rafforzando tale posizione dominante.

(66)

Per quanto riguarda le forniture di gas all’ingrosso alla Svezia, DONG ha una posizione molto forte anche sul mercato svedese (5). La decisione non definisce se DONG sia in posizione dominante su un solo mercato, quello svedese, o su due mercati della fornitura all’ingrosso, quello danese e quello svedese, poiché qualsiasi effetto negativo su uno di tali mercati dipenderebbe da un effetto negativo dell’operazione sul mercato all’ingrosso danese.

3.   Mercato della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati

(67)

La decisione ritiene che non si possa creare nessuna preclusione dell’accesso ai clienti o dell’accesso all’input sui mercati della fornitura di gas naturale agli impianti di cogenerazione centralizzati, né in Danimarca, né in Svezia, poiché a) almeno fino al 2009 nessun impianto di cogenerazione centralizzato, in quanto cliente, sarebbe danneggiato né sul mercato danese, né sul mercato svedese delle forniture per tali impianti e b) gli impianti di cogenerazione centralizzati, dopo il 2009, sarebbero protetti, poiché il funzionamento del mercato all’ingrosso verrebbe rafforzato tramite il programma di cessione del gas proposto dalle parti.

(68)

Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, la decisione conclude che non è verosimile che E2 e/o Elsam possano essere considerate potenziali nuovi operatori sul mercato della fornitura agli impianti di cogenerazione centralizzati, giacché sembra improbabile che altri impianti di cogenerazione centralizzati siano disposti a soddisfare il proprio fabbisogno di gas rifornendosi presso i diretti concorrenti.

(69)

La decisione perciò ritiene che la concentrazione non costituisca un ostacolo significativo ai fini di una concorrenza effettiva sui mercati per le forniture agli impianti di cogenerazione centralizzati, né in Danimarca, né in Svezia.

4.   Mercati per le forniture ai clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati

(70)

La decisione ritiene che DONG detenga una posizione dominante e che la deterrà in un futuro prevedibile, con una quota di mercato del [60-70 %] * nel 2004, che è l’ultimo anno per il quale si dispone di dati attendibili relativi alle quote di mercato. Non vi sono motivi per credere che la quota di mercato di DONG scenda al di sotto del 50 % in un futuro prevedibile.

(71)

La posizione dominante di DONG a valle nella vendita all’ingrosso, nello stoccaggio, nel gas off-shore e nei gasdotti di importazione sostiene ancor più la sua posizione su questi mercati di fornitura ai grandi clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati, poiché gli impianti di stoccaggio e l’accesso al gas sono parametri competitivi importanti nel contesto delle forniture a tali gruppi di clienti.

(72)

Inoltre i concorrenti di DONG non possono sfidare la sua posizione dominante poiché HNG/MN e Statoil Gazelle sono imprese modeste e poiché HNG/MN è un concorrente debole sotto il profilo finanziario ed ha forti legami con DONG.

(73)

E.ON e Shell dispongono entrambe di una quota di mercato alquanto modesta sui mercati danesi delle vendite ai grandi clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati e E.ON concentrerà probabilmente i suoi sforzi di vendita nella regione scandinava sul mercato svedese.

(74)

La decisione ravvisa anche altre indicazioni della posizione dominante ben radicata di DONG prima della concentrazione. DONG presenta chiaramente il tasso di cambiamento di fornitore più basso fra i grandi operatori del mercato. DONG inoltre è l’impresa meglio collocata per offrire prodotti di bienergia ed è riuscita a sviluppare rapporti piuttosto stretti con numerosi impianti di cogenerazione decentralizzati.

(75)

La decisione ritiene che l’operazione proposta rafforzi la posizione dominante di DONG creando barriere all’ingresso ed eliminando la concorrenza potenziale.

(76)

L’operazione proposta crea barriere all’ingresso perché sarà più difficile per altri operatori raggiungere la massa critica nella fornitura di gas se viene sottratto al mercato circa il 20 % del consumo totale di gas danese. Inoltre, come conseguenza della concentrazione, l’accesso già privilegiato di DONG agli impianti di cogenerazione decentralizzati sarà ulteriormente rafforzato. La concentrazione comporta anche il rischio della preclusione dell’accesso all’input dello stoccaggio di gas, o dell’aumento dei costi di stoccaggio per i concorrenti, elementi che rafforzeranno ulteriormente le barriere all’ingresso. Inoltre la concentrazione potrebbe creare barriere all’ingresso sui mercati all’ingrosso del gas, rendendo in tal modo più difficile ai concorrenti di DONG rifornirsi di gas a condizioni competitive. Dopo la concentrazione DONG si troverà anche in una posizione privilegiata per offrire bienergia, mentre per altri concorrenti diventerà più difficile rivalizzare con l’offerta di DONG.

(77)

L’operazione proposta inoltre rafforza la posizione dominante di DONG a causa dell’eliminazione dei concorrenti potenziali Elsam, E2, Nesa e KE.

(78)

E2 ed Elsam hanno entrambi accesso a grandi quantità di gas naturale a prezzi competitivi. Hanno anche accesso allo stoccaggio e agli strumenti di flessibilità e hanno, inoltre, la necessaria marca nel settore «energia». Una netta maggioranza dei partecipanti all’indagine di mercato della Commissione ha dichiarato che Elsam e E2 potrebbero rivender loro quantità di gas supplementari. Infine la Commissione ha avuto chiare prove che esistono tali possibilità di ingresso e che E2 intende avvalersene, avendo già presentato offerte a imprese regionali di fornitura all’ingrosso in Svezia e in Danimarca nel 2003 e nel 2004.

(79)

NESA e KE dispongono di marche forti nel settore dell’energia e possono realizzare sinergie in materia di costi e aumentare la fedeltà dei clienti vendendo bienergia. Hanno accesso a una vasta clientela industriale di base. Anche DONG e Statoil Gazelle consideravano KE, Elsam e Energi E2 concorrenti potenziali sui mercati del gas danesi.

(80)

Per tali motivi la decisione giunge alla conclusione che l’operazione proposta creerà un ostacolo notevole ad una concorrenza effettiva, risultante in particolare dalla creazione o dal rafforzamento della posizione dominante sul mercato o sui mercati della fornitura di gas naturale ai grandi clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati.

5.   Mercati per la fornitura di gas alle famiglie e ai piccoli clienti industriali

(81)

La decisione ritiene che DONG detenga una posizione dominante in due zone regionali con una quota di mercato che supera il [90-100 %] * e che tale posizione dominante sia rafforzata da elevate barriere all’ingresso, dal controllo di DONG sullo stoccaggio e sull’accesso al gas off-shore, nonché dalla sua posizione dominante sul mercato all’ingrosso.

(82)

Nell’ipotesi alternativa di un mercato nazionale unico, DONG e HNG/MN sono considerati dominanti congiuntamente, con quote di mercato del [25-35 %] * e del [55-65 %] * rispettivamente. Esistono forti legami fra le due imprese. Il mercato è molto trasparente e qualsiasi deviazione dal comportamento oligopolistico potrebbe quindi essere agevolmente individuata. Il prodotto è molto omogeneo e facilita un coordinamento tacito. I tassi di fedeltà dei clienti sono molto elevati, il che comporta barriere all’ingresso elevate. Inoltre esistono meccanismi di ritorsione efficaci nei confronti di un oligopolista che non rispetta tale coordinamento e l’interesse comune al mantenimento dello status quo è elevato.

(83)

La decisione ritiene che la posizione dominante di DONG sarà rafforzata dalla creazione di barriere all’ingresso e, in una certa misura, dall’eliminazione della concorrenza potenziale.

(84)

La concentrazione creerà barriere all’ingresso dovute ai costi di stoccaggio più elevati e alle maggiori difficoltà che i concorrenti dovranno affrontare per raggiungere la massa critica e le economie di scala e di dimensione necessarie affinché il loro ingresso sul mercato sia finanziariamente redditizio. Inoltre l’operazione fa sparire dai diversi mercati clienti più grossi, la cui flessibilità potrebbe essere controbilanciata dalle necessità di flessibilità delle famiglie e dei piccoli clienti industriali. Infine, la probabile riduzione di liquidità del mercato del gas all’ingrosso danese offre a DONG maggiori capacità di precludere ai concorrenti l’accesso mercato del gas all’ingrosso.

(85)

La concentrazione eliminerà parzialmente la concorrenza potenziale, da KE fino a NESA, che sono dettaglianti di elettricità, basati entrambi nella zona metropolitana di Copenaghen. Dispongono già di uffici di vendita, di parecchio personale di vendita, di attrezzature informatiche e di sistemi di fatturazione. Hanno un vasto portafoglio di clienti, che potrebbe essere accresciuto allo scopo di entrare sui mercati al dettaglio del gas. Entrambe le imprese hanno anche una marca molto forte sia a livello nazionale, che, più particolarmente, a livello regionale. Cosicché NESA e KE non devono affrontare le barriere elevate all’ingresso che dovrebbe affrontare la maggioranza dei nuovi concorrenti […] *.

(86)

D’altra parte molti clienti di KE soddisfano già il loro fabbisogno di gas per cucina con il gas di città e le necessità di riscaldamento con il teleriscaldamento. Bisogna anche tener conto del fatto che l’essenziale della clientela di base di NESA e KE per l’elettricità sarebbe potuta servire soltanto per entrare in concorrenza con HNG/MN, le cui zone di distribuzione di gas coincidono geograficamente con quelle di NESA e KE, e non con quelle di DONG.

(87)

La decisione riconosce anche che altre società fornitrici di elettricità potrebbero entrare sul mercato della fornitura di gas ai piccoli clienti industriali e alle famiglie, ma conclude che KE e NESA hanno una posizione speciale per quanto riguarda l’accesso al gas che sarebbe difficile replicare da parte di altre società elettriche.

(88)

Per tali motivi la decisione giunge alla conclusione che la concentrazione proposta ostacolerà notevolmente la concorrenza sul mercato o sui mercati della fornitura di gas alle famiglie e ai piccoli clienti industriali, a prescindere dal fatto che tali mercati siano definiti come regionali oppure nazionali, e ciò avverrà particolarmente tramite il rafforzamento della posizione dominante.

6.   Conclusione relativa alla valutazione dei mercati del gas naturale precedente l’esame delle modifiche della concentrazione notificata

(89)

La decisione giunge alla conclusione che l’operazione determinerà un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva, in particolare rafforzando la posizione dominante sui seguenti mercati del prodotto:

fornitura di gas all’ingrosso per la Danimarca (ed eventualmente anche per la Svezia),

stoccaggio di gas o flessibilità del gas (a prescindere dal fatto che sia soltanto per la Danimarca oppure anche per la Svezia),

fornitura di gas ai grandi clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati, come mercato singolo oppure come due mercati, in Danimarca,

fornitura di gas alle piccole imprese e/o alle famiglie, come mercato singolo oppure come due mercati, in Danimarca.

B.   ENERGIA ELETTRICA

(90)

La decisione ritiene che la concentrazione non sollevi dubbi sotto il profilo della concorrenza su nessun mercato dell’elettricità.

1.   Elettricità all’ingrosso

(91)

La decisione ritiene che a prima vista Elsam ed E2 detengano una posizione dominante, nelle loro zone rispettive della Borsa di Nord Pool per l’energia elettrica all’ingrosso, nei casi in cui tali zone sono isolate da altre zone Nord Pool, poiché le eoliche e gli impianti di cogenerazione decentralizzata esercitano scarse pressioni effettive.

(92)

Nondimeno, molto probabilmente gli effetti orizzontali dell'operazione proposta saranno sostanzialmente superati dalla perdita di quote di mercato dovuta alle cessioni, in base alle condizioni fissate, di centrali elettriche a Vattenfall, sia in Danimarca orientale che in Danimarca occidentale, cessioni che creeranno un concorrente valido per gli operatori tradizionali della zona riducendo considerevolmente le loro quote di mercato. La decisione conclude anche che non sono state accertate le intenzioni di Elsam e di E2 di penetrare una sul territorio dell’altra e che DONG aveva rifiutato di entrare nella produzione di elettricità con una centrale elettrica a gas. Di conseguenza la decisione conclude che qualsiasi effetto orizzontale potenziale è di gran lunga controbilanciato dall’effetto positivo più sicuro e immediato dell’ingresso di Vattenfall sul mercato.

(93)

Per quanto riguarda gli effetti verticali, la decisione ritiene che sia poco probabile che DONG faccia aumentare i costi (del gas come input) dei concorrenti dopo la concentrazione. Una simulazione su modello ha confermato che sarebbero necessari rialzi dei prezzi del gas molto consistenti per causare una riduzione percepibile dell’output. Tali rialzi basati sugli effetti verticali legati alla concentrazione non sarebbero realistici, alla luce delle pressioni competitive che, nonostante la sua posizione dominante, sussisterebbero tuttavia per DONG dopo la concentrazione. Questa conclusione è confortata delle misure correttive proposte da DONG, che aumenteranno la disponibilità di fonti alternative di gas per gli impianti di cogenerazione decentralizzati dopo la concentrazione. Inoltre, anche se l’entità risultante dalla concentrazione avesse interesse a tentare di aumentare i prezzi del gas per gli impianti di cogenerazione decentralizzati, è improbabile che ciò si traduca in un incremento dei prezzi dell’elettricità, visto che la cessione di centrali elettriche a Vattenfall aumenterà la concorrenza nelle due regioni, orientale e occidentale, della Danimarca.

(94)

È altresì improbabile che in futuro DONG sia in grado di esercitare una qualche influenza diretta sugli impianti di cogenerazione decentralizzati a causa dell’impegno assunto da Elsam, nel marzo 2004, con l’Autorità danese garante della concorrenza in relazione all’acquisizione di Nesa da parte di Elsam. Nesa e Elsam si sono infatti impegnate a cedere tutte le loro partecipazioni negli impianti di cogenerazione decentralizzati a gas.

(95)

Viene esaminato anche l’effetto della concentrazione sull’incidenza, peraltro positiva, del Great Belt Interconnector che collega le due regioni, orientale e occidentale, della Danimarca e che è atteso per il 2010. Si conclude che, in assenza di concentrazione, la pressione competitiva che potrebbe essere esercitata dall’interconnettore, probabilmente di 600 MW, è comunque inferiore alla pressione causata dall’ingresso di Vattenfall nelle due regioni, cosa che è stata anche confermata da una simulazione su modello.

(96)

Tali osservazioni e conclusioni, riguardanti gli effetti orizzontali e verticali della concentrazione proposta, sono valide altresì per le vendite bilaterali di elettricità all’ingrosso ai clienti nell’ambito di entrambe le regioni della Danimarca, se si ammette un mercato separato per i clienti all’ingrosso che non abbiano accesso diretto al mercato all’ingrosso di Nord Pool.

(97)

Nel contesto più vasto di Nord Pool, le parti disporranno di quote di mercato inferiori al 10 %, anche su un mercato che comprenda soltanto la Svezia e le due regioni della Danimarca.

2.   Servizi ausiliari

(98)

La decisione conclude che Elsam e E2, prima della concentrazione, dovevano affrontare una concorrenza modesta nelle loro zone rispettive, mentre DONG, dopo la concentrazione, si troverà ad affrontare, in ognuna delle zone, un concorrente serio, vale a dire Vattenfall. La concentrazione, quindi, non causerà difficoltà sotto il profilo della concorrenza sugli eventuali mercati per i servizi ausiliari della Danimarca orientale e della Danimarca occidentale.

3.   Derivati finanziari sull’elettricità

(99)

Sul mercato scandinavo per l’interscambio di derivati finanziari sull’elettricità la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti è inferiore al 10 %. Questa modesta quota di mercato fuga qualsiasi preoccupazione relativa a tale mercato.

(100)

Per quanto riguarda i potenziali mercati di zona per i contratti differenziali per la Danimarca orientale e occidentale, E2 ed Elsam sono chiaramente i principali venditori di tali contratti nelle loro zone rispettive. Tuttavia è ragionevole aspettarsi che la cessione di attività di produzione di elettricità a Vattenfall avrà l’effetto di introdurre tale impresa come grande venditore di elettricità in entrambi le regioni della Danimarca.

4.   Fornitura di elettricità al dettaglio a clienti industriali

(101)

La decisione ritiene che il livello attuale della concorrenza sul mercato danese per le forniture di elettricità a clienti provvisti di contatore sia elevato. L’entità risultante della concentrazione disporrà di una quota di mercato cumulativa del [20-30 %] *. Dopo la concentrazione, la nuova entità colmerà ampiamente il divario con l’operatore principale, EnergiDanmark. Inoltre numerosi altri concorrenti sono considerati alternative valide da parte dei clienti.

5.   Fornitura di elettricità al dettaglio ai piccoli clienti aventi un profilo di carico standard

(102)

L’operazione causerà anche alcune sovrapposizioni di quote di mercato sul mercato per la fornitura di elettricità al dettaglio ai piccoli clienti. Sotto il profilo della concorrenza, il paesaggio su questo mercato in Danimarca è piuttosto frammentato, poiché soltanto un numero limitato di clienti domestici ha cambiato finora il proprio operatore storico locale. Su un mercato nazionale, danese, DONG diventerà l’impresa più importante, benché con una quota di mercato limitata a circa il [25-30 %] *.

(103)

Sebbene NESA e KE contino fra le principali società alle quali sono passati i clienti che hanno cambiato operatore, altri concorrenti hanno un tasso di acquisizione di clienti comparabile.

(104)

Per quanto riguarda l’ipotesi dei mercati regionali, la decisione ritiene che l’operazione non comporterebbe un rafforzamento significativo delle posizioni di Nesa, KE e FE nelle rispettive zone in cui sono operatori storici, poiché i concorrenti terzi, quali OK e EnergiDanmark, sono piazzati tanto bene quanto gli altri partecipanti alla concentrazione rispetto agli operatori storici.

6.   Conclusione relativa alla valutazione sotto il profilo della concorrenza per i mercati dell’elettricità

(105)

La decisione giunge alla conclusione che la concentrazione non causa un ostacolo notevole ad una concorrenza effettiva, in particolare come conseguenza della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante su nessun eventuale mercato interessato e cioè il mercato dell’elettricità all’ingrosso, i servizi ausiliari, i derivati finanziari sull’elettricità, la fornitura al dettaglio ai clienti industriali o la fornitura di elettricità ai piccoli clienti.

6.   IMPEGNI

A.   DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

1.   Cessione di stoccaggio

(106)

Al fine di risolvere le preoccupazioni, sotto il profilo della concorrenza, relative al mercato dello stoccaggio/della flessibilità, DONG ha proposto l’impegno di cedere il suo più grande impianto di stoccaggio di gas a Lille Torup nello Jutland, entro il 1o maggio 2007. Soltanto l’acquirente sarà autorizzato a vendere capacità di stoccaggio nell’impianto di stoccaggio di Lille Torup per l’esercizio di stoccaggio del gas 2007/2008, che va dal 1o maggio 2007 fino al 30 aprile 2008. DONG si impegna, per un periodo di dieci anni dalla conclusione della vendita all’acquirente, a non acquisire un’influenza diretta o indiretta sulla totalità o su una parte dello stoccaggio, se non previa autorizzazione della Commissione.

2.   Programma di cessione del gas

(107)

Al fine di risolvere le preoccupazioni, sotto il profilo della concorrenza, relative al mercato all’ingrosso, DONG ha proposto, come impegno, un programma di cessione del gas, allo scopo di mettere a disposizione di terzi gas naturale in Danimarca. Il volume di gas da cedere sarà di 400 milioni di metri cubi all’anno, (complessivamente 2 400 milioni di metri cubi), da mettere all’asta dal 2006 fino al 2011 e da consegnare nel corso dell’esercizio per il gas che segue ogni asta. Tali quantitativi corrispondono all’incirca al 10 % del consumo totale danese nel 2005. Nel caso che le condizioni di mercato si modifichino notevolmente, DONG potrebbe, a determinate condizioni, chiedere alla Commissione di sospendere il programma di cessione del gas per le ultime due aggiudicazioni. Il programma di cessione del gas prevede un processo di aggiudicazione in due tappe: nell’«aggiudicazione primaria» DONG metterà a disposizione il gas presso il punto di scambio virtuale (hub) in Danimarca e, come in un contratto di scambio swap, i titolari delle offerte vincenti metteranno a disposizione di DONG lo stesso volume di gas presso uno dei quattro punti di scambio di gas specificati per l’Europa nordoccidentale. I volumi invenduti nell’aggiudicazione primaria saranno venduti nel corso di un’asta tradizionale per la cessione del gas successivamente nello stesso anno. Inoltre, gli impegni prevedono una clausola liberatoria per il cliente, secondo la quale gli attuali clienti diretti di DONG, che partecipano al processo di aggiudicazione o che acquistano gas da un operatore o da un grossista, cui sono state aggiudicate delle partite durante l’asta, sono autorizzati a ridurre i loro obblighi contrattuali di acquisto nei confronti di DONG.

B.   VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

1.   Conseguenza degli impegni proposti sul mercato dello stoccaggio/della flessibilità

(108)

La conseguenza principale degli impegni proposti sul mercato dello stoccaggio/della flessibilità deriva dalla dismissione dell’impianto di stoccaggio di Lille Torup. Oltre a ciò il programma di cessione del gas aumenterà la liquidità del mercato all’ingrosso danese e quindi fornirà anche nuove fonti di flessibilità.

(109)

La dismissione del più grande dei due impianti di stoccaggio danesi, che ha una capacità di circa 400 milioni di metri cubi, senza possibilità di riserva per più di un anno, avrà come conseguenza un aumento della concorrenza sul mercato danese, che lo si consideri come mercato dello stoccaggio, oppure come un mercato più vasto della flessibilità. Tali quantitativi di stoccaggio/di flessibilità ammontano a più del 57 % della capacità di stoccaggio danese e quindi contano per una gran parte della flessibilità complessiva disponibile in Danimarca.

(110)

La dismissione dell’impianto di stoccaggio di Lille Torup viene generalmente ritenuta dagli operatori del mercato come positiva quanto alle ripercussioni sulla concorrenza, in relazione allo stoccaggio/alla flessibilità in Danimarca.

(111)

Avrà anche ripercussioni positive sulla flessibilità disponibile in Danimarca il programma di cessione del gas, che completa così la flessibilità offerta al mercato dagli impianti di stoccaggio di Lille Torup.

(112)

Entrambi gli elementi che compongono gli impegni, vale a dire la dismissione dello stoccaggio e il programma di cessione del gas avranno anche un’incidenza positiva sui mercati svedesi. La concorrenza fra DONG e il futuro operatore dell’impianto di stoccaggio di Lille Torup andrà anche a vantaggio dei clienti svedesi dello stoccaggio. Lo stesso vale per le conseguenze del programma di cessione del gas.

2.   Conseguenze degli impegni proposti sul mercato all’ingrosso del gas naturale

(113)

La Commissione ha concluso che il programma di cessione del gas proposto da DONG, combinato con la dismissione dell’impianto di stoccaggio, è sufficiente per risolvere tutte le preoccupazioni relative al mercato all’ingrosso rilevate dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza.

(114)

Quanto al programma di cessione del gas, le quantità offerte di 400 milioni di metri cubi all’anno per l’interscambio o per la vendita tramite aggiudicazione, sul mercato primario o secondario, ammontano al 10 % circa della domanda danese.

(115)

Innanzitutto, per quanto riguarda la preclusione dell’accesso ai clienti, tali quantità, congiuntamente con la clausola liberatoria per il cliente, controbilanceranno quelle che E2 si è procurata a breve termine negli anni precedenti sia all’interno che all’esterno della Danimarca e che ammontavano al 5 % circa della domanda danese. Le quantità cedute compensano anche qualsiasi volume di gas supplementare eventualmente acquistato, sia da Elsam che da E2, prima della scadenza dei loro contratti di fornitura a lungo termine con DONG nel 2009.

(116)

Tali quantitativi compenseranno inoltre la soppressione della concorrenza potenziale da parte di Elsam e soprattutto di E2. Tuttavia, è difficile determinare con sufficiente certezza che quantità avrebbero venduto tali società nel futuro prevedibile. Però le importazioni da e per E2 sommate alle quote di mercato di tutti i concorrenti (ad eccezione di […] *), vale a dire complessivamente tutta la concorrenza indipendente di DONG, ammontavano al 10 % circa della domanda danese nel 2004.

(117)

Va anche notato che tali quantitativi includeranno clausole di flessibilità che renderanno questo gas attraente per tutti gli usi sul mercato danese all’ingrosso.

(118)

Un elemento di particolare importanza è la clausola liberatoria per il cliente che incoraggia gli acquirenti di questo gas ad utilizzarlo in Danimarca, agevola l’ingresso sul mercato e risolve la preoccupazione relativa alla preclusione dell’accesso alla clientela.

(119)

Per quanto riguarda la durata e il volume del programma di cessione del gas, numerosi operatori del mercato li hanno dichiarati sufficienti per controbilanciare gli effetti negativi della concentrazione sul mercato danese del gas all’ingrosso.

(120)

Anche la dismissione dello stoccaggio avrà un effetto benefico sul mercato danese del gas all’ingrosso, perché l’accesso ad una possibilità di stoccaggio non discriminatoria, indipendente da DONG, è un elemento essenziale per facilitare le operazioni di terzi sul mercato all’ingrosso in Danimarca.

3.   Conseguenza degli impegni proposti sui mercati al dettaglio del gas naturale

Mercati per le forniture ai clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati e mercati per le forniture ai piccoli clienti industriali e alle famiglie

i)   La creazione di barriere all’ingresso (problemi verticali)

(121)

La decisione ritiene che il programma di cessione del gas risolva qualsiasi preoccupazione relativa alla creazione di barriere all’ingresso su tali mercati.

(122)

Più precisamente, il programma di cessione del gas risolve la preoccupazione relativa all’effetto di preclusione dell’accesso alla clientela e al raggiungimento della massa critica, nella parte che riguarda la clausola liberatoria del cliente. I 400 milioni di metri cubi messi all’asta ammontano al 17 % del mercato delle forniture ai clienti industriali e agli impianti di cogenerazione decentralizzati e al 45 % del mercato delle forniture ai piccoli clienti industriali e alle famiglie.

(123)

Il volume annuale di gas da cedere avrà un’incidenza importante sulla liquidità del mercato danese del gas all’ingrosso e agevolerà i concorrenti che operino, o desiderino operare, su tali mercati, nell’offrire forniture di bioenergia, gas naturale e elettricità, in concorrenza con DONG.

(124)

Qualsiasi preoccupazione relativa alla soppressione di flessibilità degli impianti di cogenerazione decentralizzati, come possibilità per compensare le necessità di flessibilità dei fornitori e la preclusione dell’accesso all’input, è risolta dalle clausole di flessibilità del programma di cessione del gas, nonché dalla dismissione dell’impianto di stoccaggio di Lille Thorup, che introduce la concorrenza fra i due impianti di stoccaggio danesi.

(125)

La decisione giunge quindi alla conclusione che, come conseguenza degli impegni assunti, le barriere all’ingresso dopo la concentrazione non saranno peggiori rispetto alla situazione precedente.

ii)   Eliminazione di potenziali concorrenti

(126)

La decisione ritiene che la riduzione generale delle barriere all’ingresso sui mercati in questione avrà l’effetto di controbilanciare la perdita di concorrenza potenziale su tali mercati.

(127)

Per quanto riguarda il programma di cessione del gas, tale riduzione si può realizzare particolarmente in due modi. Innanzitutto il miglioramento dell’accesso al gas ai sensi del programma di cessione del gas, con la relativa flessibilità, agevola l’ingresso da parte di altri potenziali concorrenti. In secondo luogo, il meccanismo liberatorio per il cliente garantisce che i concorrenti potenziali, che desiderano entrare sui mercati del gas danese e che hanno acquistato gas tramite il programma di cessione, avranno un accesso ai clienti relativamente facile.

(128)

Inoltre, la misura di dismissione dello stoccaggio faciliterà l’ingresso introducendo la concorrenza fra i due impianti di stoccaggio danesi, eliminando il rischio di preclusione dell’accesso agli input e rafforzando la fiducia generale in un accesso non discriminatorio agli impianti di stoccaggio.

7.   CONCLUSIONI

(129)

La decisione conclude che la concentrazione proposta, insieme agli impegni presentati, non costituisca un grave ostacolo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in gran parte di esso, in particolare in quanto non darebbe luogo a una posizione dominante, né la rafforzerebbe.

(130)

La Commissione dichiara pertanto l'operazione notificata compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  In questo contesto, con «importazioni fisiche» si intendono le consegne nel sistema danese on-shore e nella rete di trasporto danese. Un produttore danese con sede nella parte danese della piattaforma continentale del Mare del Nord diventa quindi un partecipante diretto del mercato danese all’ingrosso soltanto se consegna il gas alla rete on-shore danese.

(3)  Segreto commerciale.

(4)  E si prevede che sarà dell’[80-90 %] * nel primo semestre del 2005.

(5)  Almeno il [45-55 %] * secondo la strategia delle vendite di DONG per il 2005, e il [70-80 %] * per il 2003, secondo una recente decisione (n. 556/2004) dell’autorità svedese della concorrenza.


25.5.2007   

IT

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L 133/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2007

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2007) 2090]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e gli articoli 11 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita delle specie esposte da tali zone.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2000/75/CE prevede che, qualora sia ufficialmente confermata la presenza del virus della febbre catarrale, il veterinario ufficiale estenda alcune misure di cui all’articolo 4 della stessa direttiva alle aziende ubicate entro un raggio di 20 chilometri attorno all’azienda infetta. Queste misure mirano a contenere la malattia in uno stato iniziale dopo l’introduzione del virus nella zona appena infettata.

(3)

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, queste misure possono però essere modulate dallo Stato membro interessato in caso di risultato positivo di una valutazione del rischio che tenga conto di dati geografici, epidemiologici, ecologici, entomologici, meteorologici e storici e dei risultati della sorveglianza attiva, nonché della percentuale degli animali sieropositivi, del sierotipo virale circolante e della presenza di vettori che potrebbero trasmettere la malattia.

(4)

È pertanto appropriato stabilire norme per la deroga dal divieto di circolazione degli animali in uscita dall’area di 20 chilometri attorno all’azienda infetta, compresi gli animali destinati al commercio intracomunitario e all’esportazione, previa approvazione dell’autorità competente del luogo di destinazione.

(5)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(6)

La decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (3) stabilisce che gli animali destinati all’esportazione debbano essere accompagnati fino al punto di uscita dalla Comunità da un certificato contenente, ove necessario, le garanzie aggiuntive previste dalla normativa comunitaria per gli animali destinati alla macellazione. Pertanto, il certificato relativo agli animali destinati all’esportazione dovrebbe contenere un riferimento agli eventuali trattamenti con insetticidi effettuati a norma della decisione 2005/393/CE.

(7)

È opportuno stabilire le condizioni per il trattamento degli animali e dei mezzi di trasporto con insetticidi autorizzati presso il punto di carico per il viaggio che dalle zone soggette a restrizioni li porterà verso o attraverso aree esterne a tali zone. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali devono essere protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia.

(8)

La decisione 2005/393/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/393/CE è così modificata:

1)

L’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Deroga al divieto dei movimenti

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:

a)

animali destinati a un’azienda ubicata entro un raggio di 20 km dall’azienda infetta;

b)

animali da trasportare direttamente a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni, circostante l’azienda di spedizione;

c)

animali destinati a un’azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, circostante l’azienda di spedizione e al di fuori di un raggio di 20 chilometri attorno a un’azienda infetta, alle seguenti condizioni:

i)

autorizzazioni preventive delle autorità competenti dei luoghi in cui si trovano le aziende di spedizione e destinazione e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte da tali autorità in materia di misure contro la diffusione del virus della febbre catarrale e protezione dall’eventuale attacco dei vettori, oppure

ii)

test di identificazione dell’agente secondo quanto previsto dall’allegato II, sezione A, punto 1, lettera c), effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione dall’animale interessato che deve essere protetto dall’eventuale attacco dei vettori almeno a partire dal momento del prelievo del campione e che non deve lasciare l’azienda di destinazione, se non ai fini della macellazione diretta o in conformità della sezione A dello stesso allegato;

d)

animali destinati a un’azienda o al trasporto diretto verso un macello ubicati al di fuori della zona soggetta a restrizioni attorno all’azienda di spedizione, compresi gli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione, alle seguenti condizioni:

i)

autorizzazioni preventive delle autorità competenti degli Stati membri in cui si trovano le aziende di spedizione e destinazione e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte da tali autorità in materia di misure contro la diffusione del virus della febbre catarrale e protezione dall’eventuale attacco dei vettori,

ii)

conformità almeno alle condizioni di cui all’articolo 3 o 4; e

iii)

nel caso di animali destinati al commercio intracomunitario, lo Stato membro di origine provvede affinché sia aggiunta la seguente menzione supplementare ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio o, qualora gli animali siano destinati all’esportazione, al certificato sanitario previsto dalla decisione 93/444/CEE:

“Animali conformi alla decisione 2005/393/CE”».

2)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Transito degli animali

1.   Gli animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni e diretti o in transito verso aree esterne a tale zona, nonché i mezzi coi quali sono trasportati, vengono trattati con insetticidi autorizzati presso il luogo del carico e comunque prima dell’uscita dalla zona soggetta a restrizioni.

Gli animali inviati da aree esterne a una zona soggetta a restrizioni e in transito attraverso tale zona, nonché i mezzi coi quali sono trasportati, vengono trattati con insetticidi autorizzati presso il luogo del carico e comunque prima dell’ingresso nella zona soggetta a restrizioni.

Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali devono essere protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia.

2.   Nel caso di animali destinati al commercio intracomunitario, è aggiunta la seguente menzione supplementare ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE o, qualora gli animali siano destinati all’esportazione, al certificato sanitario previsto dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida con … (inserire il nome del prodotto) in data … (inserire la data) alle ore … (inserire l’ora) in conformità della decisione 2005/393/CE.»

3.   Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di essere applicabili.

L’autorità competente provvede però affinché l’esenzione cessi di essere applicabile qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/227/CE (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 23).

(3)  GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.


25.5.2007   

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L 133/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2007

concernente la non iscrizione del carbaril nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2093]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/355/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il carbaril.

(3)

Gli effetti del carbaril sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il carbaril lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 29 aprile 2004.

(4)

Il rapporto di valutazione è stato riesaminato inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentato alla Commissione il 12 maggio 2006 sotto forma di conclusione dell'EFSA relativa al riesame inter pares della valutazione dei rischi connessi alla sostanza attiva carbaril (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il carbaril.

(5)

Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emersi alcuni punti preoccupanti; in particolare, i dati disponibili non hanno consentito di dimostrare che il livello di espsizione dei consumatori fosse accattabile. Le informazioni esistenti sollevano preoccupazioni riguardo ai metaboliti con lo stesso livello di tossicità della sostanza attiva, la cui presenza a livelli inquietanti sul piano tossicologico non può essere esclusa. Altresì preoccupanti sono le potenziali proprietà carcinogene della sostanza attiva. Inoltre tale sostanza presenta un elevato rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori, un grave rischio per i mammiferi erbivori, un alto e serio rischio a lungo termine per gli organismi acquatici e un rischio non trascurabile per gli artropodi utili.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni circa i risultati del riesame inter pares e la sua intenzione o meno di mantenere la sua posizione riguardo alla sostanza. Il notificante ha trasmesso le sue osservazioni, che sono state attentamente esaminate. Peraltro, nonostante le argomentazioni addotte, le problematiche sopra esposte sono rimaste irrisolte, e le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite ed esaminate durante le riunioni di esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzazione proposte, i prodotti fitosanitari contenenti carbaril soddisfano in genere le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il carbaril non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbaril siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbaril non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del carbaril nell’allegato I.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il carbaril non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti carbaril siano revocate entro il 21 novembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbaril a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 21 novembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  Rapporto scientifico dell’EFSA (2006) 80, 1-71, «Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of carbaryl» (Conclusione relativa al riesame inter pares della valutazione dei rischi connessi alla sostanza attiva carbaril).


25.5.2007   

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L 133/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2007

concernente la non iscrizione del triclorfon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2096]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il triclorfon figura in tale elenco.

(3)

Gli effetti del triclorfon sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il triclorfon lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 23 agosto 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA, nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 12 maggio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva triclorfon (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimata il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al triclorfon.

(5)

Data la mancanza significativa di studi al riguardo è stato impossibile dimostrare un uso sicuro della sostanza. Le informazioni disponibili non hanno consentito di effettuare la valutazione dei rischi relativa all’esposizione dei consumatori, degli operatori, degli addetti e degli astanti. Inoltre, la valutazione sulla durata e sul comportamento della sostanza nell’ambiente era limitata e le sue proprietà ecotossicologiche non sono state interamente valutate.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare entro quattro settimane osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti triclorfon possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il triclorfon non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triclorfon siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triclorfon non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, relativa all’iscrizione del triclorfon nell’allegato 1 di tale direttiva.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triclorfon non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti triclorfon siano revocate entro il 21 novembre 2007;

b)

a decorrere dal 25 maggio 2007 non siano più concesse né rinnovate, in virtù della deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triclorfon.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 21 novembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  Rapporto scientifico dell’EFSA (2006) 76, 1-62, «Conclusion on the peer review of trichlorfon» (Conclusione sulla revisione tra pari del triclorfon).


25.5.2007   

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L 133/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2007) 2091]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE fissa norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresi l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

In seguito alla notifica, a metà agosto e all’inizio del settembre 2006, di focolai di febbre catarrale da parte di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, la Commissione ha più volte modificato la decisione 2005/393/CE per quanto concerne la delimitazione delle zone soggette a restrizioni.

(4)

Sulla base di una richiesta motivata presentata dalla Germania, è opportuno modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizione in Germania.

(5)

La decisione 2005/393/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/227/CE (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 23).


ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione 2005/393/CE, l’elenco — relativo alla Germania — delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente:

«Germania:

Baden-Württemberg

Landkreis Böblingen

Landkreis Calw

Stadtkreis Baden-Baden

Landkreis Enzkreis

Landkreis Esslingen

Landkreis Freudenstadt

Landkreis Göppingen

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Landkreis Heilbronn

Hohenlohekreis

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Landkreis Ludwigsburg

Stadtkreis Mannheim

Main-Tauber-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis

Nell’Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Durbach, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Oppenau, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt

Nell’Ostalbkreis: Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Iggingen, Jagstzell, Leinzell, Lorch, Mutlangen, Obergröningen, Rosenberg, Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rems-Murr-Kreis

Landkreis Reutlingen: Walddorfhäslach, Pliezhausen

Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Schwäbisch-Hall

Stadtkreis Stuttgart

Landkreis Tübingen

Baviera

Nel Landkreis Ansbach: Adelshofen, Buch am Wald, Diebach, Gebsattel, Geslau, Insingen, Neusitz, Ohrenbach, Rothenburg ob der Tauber, Schillingsfürst, Schnelldorf, Steinsfeld, Wettringen, Windelsbach, Wörnitz

Landkreis Aschaffenburg

Stadt Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen

Nel Landkreis Hassberge: Gädheim, Theres

Landkreis Kitzingen esclusa la Gemeinde Geiselwind

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Nel Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim: Burgbernheim, Ergersheim, Gallmersgarten, Gollhofen, Hemmersheim, Ippesheim, Markt Bibart, Markt Nordheim, Oberickelsheim, Oberscheinfeld, Simmershofen, Sugenheim, Uffenheim, Weigenheim

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Landkreis Würzburg

Stadt Würzburg

Brandeburgo

Nel Landkreis Prignitz: Besandten, Eldenburg, Wootz

Freie Hansestadt Bremen

L’intero Land

Freie und Hansestadt Hamburg

L’intero Land

Assia

L’intero Land

Meclemburgo — Pomerania Occidentale

Nel Landkreis Ludwigslust: Belsch, Bengerstorf, Besitz, Stadt Boizenburg, Brahlstorf, Dersenow, Stadt Dömitz, Gresse, Greven, Gallin, Grebs-Niendorf, Karenz, Leussow, Stadt Lübtheen, Malk Göhren, Malliß, Neu Gülze, Neu Kaliß, Nostorf, Pritzier, Redefin, Schwanheide, Teldau, Tessin/Bzbg., Vellahn, Vielank, Warlitz

Bassa Sassonia

L’intero Land

Renania settentrionale — Vestfalia

L’intero Land

Renania-Palatinato

L’intero Land

Saarland

L’intero Land

Sassonia-Anhalt

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Aschersleben-Staßfurt

Nel Landkreis Bernburg: Güsten

Landkreis Bördekreis

Nel Burgenlandkreis: Billroda, Bucha, Herrengosserstedt, Kahlwinkel, Lossa, Memleben, Saubach, Steinburg, Tromsdorf, Wangen, Wischroda, Wohlmirstedt

Landkreis Halberstadt

Nel Landkreis Jerichower Land: Hohenwarte, Lostau

Landeshauptstadt Magdeburg

Nel Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Bischofrode, Biesenrode, Bornstedt, Bräunrode, Braunschwende, Eisleben, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Helbra, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Osterhausen, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Rothenschirmbach, Schmalzerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wimmelburg, Wippra, Wolferode

Nel Landkreis Merseburg-Querfurt: Farnstädt, Grockstädt, Leimbach, Querfurt, Schmon, Vitzenburg, Weißenschirmbach, Ziegelroda

Landkreis Ohre-Kreis

Landkreis Quedlinburg

Landkreis Sangerhausen

Nel Landkreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben

Nel Landkreis Stendal: Aulosen, Badingen, Ballerstedt, Berkau, Bismark (Altmark), Boock, Bretsch, Büste, Dobberkau, Flessau, Gagel, Garlipp, Gladigau, Gollensdorf, Grassau, Groß Garz, Heiligenfelde, Hohenwulsch, Holzhausen, Insel, Käthen, Kläden, Könnigde, Kossebau, Kremkau, Krevese, Lückstedt, Lüderitz, Meßdorf, Möringen, Nahrstedt, Pollitz, Querstedt, Rochau, Rossau, Schäplitz, Schernebeck, Schinne, Schorstedt, Staats, Steinfeld, Tangerhütte, Uchtdorf, Uchtspringe, Vinzelberg, Volgfelde, Wanzer, Windberge, Wittenmoor

Landkreis Wernigerode

Schleswig-Holstein

Nel Kreis Herzogtum Lauenburg: Alt Mölln, Aumühle, Bälau, Basedow, Basthorst, Besenthal, Börnsen, Borstorf, Breitenfelde, Bröthen, Brunstorf, Buchhorst, Büchen, Dahmker, Dalldorf, Dassendorf, Elmenhorst, Escheburg, Fitzen, Fuhlenhagen, Geesthacht, Göttin, Grabau, Grambek, Groß Pampau, Grove, Gudow, Gülzow, Güster, Hamfelde, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Hornbek, Juliusburg, Kankelau, Kasseburg, Klein Pampau, Koberg, Köthel, Kollow, Kröppelshagen-Fahrendorf, Krüzen, Krukow, Kuddewörde, Langenlehsten, Lanze, Lauenburg/Elbe, Lehmrade, Linau, Lütau, Möhnsen, Mölln, Mühlenrade, Müssen, Niendorf/Stecknitz, Poggensee, Roseburg, Forstgutsbezirk Sachsenwald, Sahms, Schnakenbek, Schönberg, Schretstaken, Schulendorf, Schwarzenbek, Siebeneichen, Sirksfelde, Talkau, Tramm, Walksfelde, Wangelau, Wentorf bei Hamburg, Wentorf (Amt Sandesneben), Wiershop, Witzeeze, Wohltorf, Woltersdorf, Worth

Nel Kreis Pinneberg: Appen, Barmstedt, Bevern, Bilsen, Bönningstedt, Bokholt-Hanredder, Borstel-Hohenraden, Bullenkuhlen, Ellerbek, Ellerhoop, Elmshorn, Groß Nordende, Halstenbek, Haselau, Haseldorf, Hasloh, Heede, Heidgraben, Heist, Hemdingen, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Kummerfeld, Seester, Moorrege, Neuendeich, Pinneberg, Prisdorf, Quickborn, Raa-Besenbek, Rellingen, Schenefeld, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt, Tangstedt, Tornesch, Uetersen, Wedel

Nel Kreis Segeberg: Alveslohe, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt

Nel Kreis Steinburg: Altenmoor, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Glückstadt, Herzhorn, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Neuendorf b. Elmshorn, Sommerland

Nel Kreis Stormarn: Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbuettel, Braak, Brunsbek, Delingsdorf, Glinde, Grande, Groenwohld, Grossensee, Grosshansdorf, Hamfelde, Hammoor, Hohenfelde, Hoisdorf, Jersbek, Koethel, Luetjensee, Oststeinbek, Rausdorf, Reinbek, Siek, Stapelfeld, Steinburg, Tangstedt, Todendorf, Trittau, Witzhave

Turingia

Landkreis Eichsfeld

Stadt Eisenach

Stadt Erfurt

Landkreis Gotha

Landkreis Hildburghausen

Ilmkreis

Kyffhäuserkreis

Landkreis Nordhausen

Nel Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Allendorf, Bad Blankenburg, Bechstedt, Dröbischau, Katzhütte, Königsee, Mellenbach-Glasbach, Meuselbach-Schwarzmühle, Oberhain, Remda-Teichel, Rottenbach, Rudolstadt, Schwarzburg

Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Landkreis Sömmerda

Stadt Suhl

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis

Stadt Weimar

Landkreis Weimarer Land»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/49


DECISIONE EUPT/1/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 maggio 2007

che proroga il mandato del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

(2007/358/PESC)

IL CONSIGLIO COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25,

vista l'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6 dell'azione comune 2006/304/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), un capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo).

(2)

Il 2 maggio 2006 il CPS ha adottato la decisione EUPT 1/2006 (2) che nomina il sig. Casper Klynge capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo).

(3)

L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/918/PESC (3) che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC fino al 31 maggio 2007.

(4)

Il 12 dicembre 2006 il CPS ha adottato la decisione EUPT/2/2006 (4) che proroga il mandato del sig. Casper Klynge quale capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) fino al 31 maggio 2007.

(5)

Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/334/PESC che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC fino al 1o settembre 2007.

(6)

Il SG/AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Casper Klynge quale capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) fino alla fine del mandato dell'EUPT Kosovo.

(7)

Il mandato del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) dovrebbe pertanto essere prorogato fino alla fine del mandato dell'EUPT Kosovo,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Casper Klynge quale capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo è prorogato fino alla fine del mandato dell'EUPT Kosovo.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino alla fine del mandato dell'EUPT Kosovo.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. von GOETZE


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata dall'azione comune 2007/334/PESC (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 29).

(2)  GU L 130 del 18.5.2006, pag. 42.

(3)  GU L 349 del 12.12.2006, pag. 57.

(4)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 88.


25.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/51


AZIONE COMUNE 2007/359/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1) per un periodo di 12 mesi.

(2)

Il 13 novembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/773/PESC che modifica e proroga il mandato della missione fino al 24 maggio 2007.

(3)

Il 15 e 16 maggio 2007 sia la parte palestinese sia la parte israeliana hanno approvato la proroga della missione per dodici mesi.

(4)

Il 21 maggio 2007 il Comitato politico e di sicurezza ha accolto con favore la richiesta di prorogare l’EU BAM Rafah e ha raccomandato la proroga del mandato della missione per dodici mesi.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2005/889/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

1)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 maggio 2007 al 24 maggio 2008 è pari a 7 000 000 EUR.»;

2)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 24 maggio 2008.»;

3)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

La presente azione comune è riesaminata entro il 31 marzo 2008.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28. Azione modificata dall’azione comune 2006/773/PESC (GU L 313 del 14.11.2006, pag. 15).