ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
24 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 555/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 556/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

3

 

*

Regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

5

 

*

Regolamento (CE) n. 558/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

21

 

 

Regolamento (CE) n. 559/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 14 al 18 maggio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

27

 

*

Regolamento (CE) n. 560/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

31

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/350/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante nomina di un membro titolare lettone e di due membri supplenti lettoni del Comitato delle regioni

33

 

 

2007/351/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante nomina di un supplente austriaco del Comitato delle regioni

34

 

 

2007/352/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa alla nomina di un vicedirettore dell’Europol

35

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 394/06/COL, del 13 dicembre 2006, che approva il programma aggiornato presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamenti norvegesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA)

36

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 28/07/COL, del 19 febbraio 2007, relativa alla dichiarazione ufficiale di indennità da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica della Norvegia per quanto riguarda gli allevamenti bovini

38

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 29/07/COL, del 19 febbraio 2007, che approva il programma presentato dalla Norvegia per la vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità

40

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 30/07/COL, del 19 febbraio 2007, relativa al programma norvegese di sorveglianza dello scrapie e alle garanzie addizionali in materia di commercio intracomunitario e di importazioni verso la Norvegia

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.5.2007   

IT

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L 132/1


REGOLAMENTO (CE) N. 555/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

39,1

TR

112,4

ZZ

75,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

118,7

ZZ

135,0

0709 90 70

TR

106,6

ZZ

106,6

0805 10 20

EG

35,5

IL

56,8

MA

45,4

ZZ

45,9

0805 50 10

AR

59,5

ZA

67,6

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

86,4

BR

78,8

CL

84,1

CN

92,5

NZ

114,5

US

120,8

UY

72,0

ZA

88,8

ZZ

92,2

0809 20 95

TR

658,4

ZZ

658,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.5.2007   

IT

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L 132/3


REGOLAMENTO (CE) N. 556/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V, sezione A, punto, 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo totale di anidride solforosa qualora le condizioni climatiche lo richiedano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. In particolare, l’articolo 19, paragrafo 4, dispone che l’allegato XII bis del medesimo regolamento contenga l’elenco dei casi in cui gli Stati membri possono autorizzare, a motivo delle condizioni climatiche, che i tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro siano aumentati di non oltre 40 milligrammi per litro.

(3)

Con nota del 1o marzo 2007 il governo francese ha chiesto di poter autorizzare, per i vini della campagna 2006 prodotti sul territorio dei dipartimenti del Basso Reno e dell’Alto Reno, un aumento di non oltre 40 milligrammi per litro dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro a causa di condizioni climatiche particolarmente difficili. È opportuno soddisfare tale richiesta.

(4)

In base alla nota tecnica fornita dalle autorità francesi competenti, i quantitativi di anidride solforosa necessari a garantire una buona vinificazione, una buona conservazione e la commerciabilità dei vini danneggiati dalle condizioni climatiche sfavorevoli devono essere incrementati rispetto al tenore ammesso di norma. Tale misura temporanea è l’unica opzione disponibile per permettere l’utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili. Le misurazioni effettuate dall’Institut Technique du Vin consentono di stimare nel 25 % circa della produzione complessiva della zona il quantitativo di vino che può essere interessato a questa deroga.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XII bis del regolamento (CE) n. 1622/2000 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 389/2007 (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO XII bis

Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche

(Articolo 19)

 

Anno

Stato membro

Zona(e) viticola(e)

Vini interessati

1.

2000

Germania

Tutte le zone viticole del territorio tedesco

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2000

2.

2006

Germania

Le zone viticole delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2006

3.

2006

Francia

Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell’Alto Reno

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2006»


24.5.2007   

IT

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L 132/5


REGOLAMENTO (CE) N. 557/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1028/2006 stabilisce i requisiti fondamentali che devono soddisfare le uova per essere commercializzate nella Comunità. Per motivi di chiarezza, occorre definire nuove modalità per l'applicazione di questi requisiti. Il regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), deve essere pertanto abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), si applicano alle uova. Nella misura del possibile occorre pertanto far riferimento a questi regolamenti orizzontali.

(3)

È necessario determinare le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A per poter garantire la qualità elevata delle uova da consegnare direttamente al consumatore finale e definire i criteri soggetti a verifica da parte dei servizi di ispezione. Tali caratteristiche qualitative devono basarsi sulla norma n. 42 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle uova in guscio destinate al commercio internazionale fra e verso i paesi membri dell’UN/ECE.

(4)

Le uova fredde lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa, che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell'uovo. Le uova devono essere pertanto immagazzinate e trasportate di preferenza a una temperatura costante e di norma non dovrebbero essere refrigerate prima della vendita al consumatore finale.

(5)

In generale, le uova non devono essere lavate o pulite perché simili pratiche possono danneggiare il guscio, che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un'efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. Tuttavia, alcune pratiche come il trattamento delle uova con raggi ultravioletti non devono essere considerate un metodo di pulizia. Un altro motivo per cui le uova della categoria A non devono essere lavate è costituito dai danni potenziali alle barriere fisiche, come la cuticola, che possono verificarsi durante o dopo il lavaggio. Simili danni possono favorire la contaminazione batterica e la perdita di umidità attraverso il guscio aumentando in tal modo i rischi per i consumatori, soprattutto se le successive condizioni di asciugatura e magazzinaggio non risultano ottimali.

(6)

Alcuni Stati membri applicano tuttavia con buoni risultati sistemi di lavaggio delle uova debitamente autorizzati e applicati in condizioni strettamente controllate. Secondo il parere del gruppo scientifico «Rischi biologici» dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo ai rischi microbiologici connessi al lavaggio delle uova da tavola, fornito su richiesta della Commissione e adottato il 7 settembre 2005 (5), i metodi di lavaggio delle uova praticati in alcuni centri di imballaggio possono essere considerati accettabili sul piano igienico a condizione in particolare che venga elaborato un codice di buona prassi in materia.

(7)

Le uova di categoria A devono essere classificate in funzione del peso, fissando un numero limitato di classi di peso e una serie di diciture chiare come requisiti minimi in materia di etichettatura, che non escludano ulteriori indicazioni facoltative a condizione di rispettare le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (6).

(8)

La classificazione delle uova in base alla categoria di qualità e di peso deve essere consentita solo ad imprese, riconosciute come centri di imballaggio, che dispongano di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova.

(9)

È necessario fissare limiti di tempo massimi per la classificazione, la stampigliatura e l'imballaggio delle uova nonché la stampigliatura degli imballaggi al fine di agevolare i controlli secondo quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006.

(10)

In aggiunta all'obbligo generale di disporre, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7), ai fini della realizzazione dei controlli occorre definire talune informazioni che devono figurare sugli imballaggi per il trasporto delle uova e sui relativi documenti di accompagnamento.

(11)

Ai fini di un'efficace realizzazione dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006, la stampigliatura delle uova con il codice del produttore nel sito di produzione è essenziale quando esse vengono consegnate in un altro Stato membro. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1028/2006, le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione se commercializzate in un altro Stato membro. È opportuno precisare che, qualora il codice del produttore da solo non consenta di distinguere la categoria di qualità, le uova della categoria B devono essere stampigliate con un'altra indicazione.

(12)

Occorre stabilire il formato del codice del produttore di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Occorre inoltre precisare che può essere concessa una deroga all'obbligo della stampigliatura con il codice del produttore se il materiale tecnico necessario a realizzarla non consente il contrassegno di uova incrinate o sporche.

(13)

Occorre definire le caratteristiche delle altre possibili indicazioni che possono figurare sulle uova della categoria B secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006.

(14)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (8), le disposizioni relative alla stampigliatura non si applicano alle uova consegnate direttamente all'industria alimentare per la trasformazione. Al fine di migliorare i controlli su tali consegne, gli Stati membri devono concedere deroghe in materia di stampigliatura solo agli operatori che ne fanno domanda. Tuttavia, per consentire agli Stati membri di concedere tali deroghe, deve essere stabilito un ragionevole periodo di transizione di un anno.

(15)

La direttiva 2000/13/CE stabilisce norme di natura generale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato. È tuttavia necessario disporre alcuni requisiti specifici in materia di stampigliatura per quanto riguarda gli imballaggi.

(16)

L'articolo 9 della direttiva 2000/13/CE definisce il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare come la data fino a cui lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Per motivi di chiarezza, tale data deve essere fissata al massimo al ventottesimo giorno dopo la deposizione.

(17)

Le uova possono essere vendute con un'indicazione che ne evidenzi la particolare freschezza. A tal fine, occorre fissare un limite di tempo massimo per l'utilizzo di tali indicazioni.

(18)

Le uova possono essere vendute con un'indicazione che evidenzi la formula alimentare specifica delle galline ovaiole. Occorre fissare requisiti minimi per l'utilizzo di tali indicazioni.

(19)

Quando le uova sono vendute alla rinfusa, alcune informazioni in genere contenute sull'imballaggio devono essere accessibili al consumatore.

(20)

In aggiunta ai requisiti generali in materia di igiene applicabili al confezionamento e all'imballaggio dei prodotti alimentari è necessario stabilire alcune norme supplementari al fine di ridurre al minimo il rischio di deterioramento o di contaminazione delle uova durante il magazzinaggio e il trasporto. Tali norme devono essere basate sulla norma UN/ECE n. 42.

(21)

Le uova industriali non sono destinate all'alimentazione umana. È dunque opportuno prescrivere l'applicazione di strisce o etichette speciali che consentano una facile identificazione degli imballaggi contenenti tali uova.

(22)

Solo i centri di imballaggio dispongono dei locali e degli strumenti tecnici necessari per il reimballaggio delle uova. È dunque opportuno limitare le attività di reimballaggio a tali centri.

(23)

Gli operatori del settore alimentare sono obbligati a disporre la rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. I produttori, i raccoglitori e i centri di imballaggio devono essere obbligati a tenere registri specifici supplementari per consentire ai servizi di ispezione di controllare il rispetto delle norme di commercializzazione.

(24)

Occorre definire i metodi e i criteri applicabili in materia di controlli.

(25)

Il rispetto delle norme di commercializzazione deve essere controllato per l'insieme di una partita considerata e la commercializzazione di una partita ritenuta non conforme deve essere vietata fino a quando non sia possibile dimostrarne la conformità.

(26)

Nell'ambito dei controlli di conformità con le norme di commercializzazione è opportuno prevedere una serie di tolleranze. Tali tolleranze devono differire in funzione dei requisiti e delle fasi di commercializzazione.

(27)

I paesi terzi possono applicare requisiti diversi da quelli fissati per la Comunità con riguardo alla commercializzazione delle uova. Per facilitare le esportazioni, le uova imballate e destinate all'esportazione devono essere autorizzate a conformarsi a tali requisiti.

(28)

Occorre fissare le modalità relative alla valutazione, realizzata dalla Commissione su richiesta dei paesi terzi, dell'equivalenza delle norme di commercializzazione di tali paesi con la normativa comunitaria. Per le uova importate dai paesi terzi devono essere stabiliti alcuni requisiti in materia di stampigliatura e di etichettatura.

(29)

Per la Commissione è utile disporre di dati relativi al numero di posti per galline ovaiole registrati.

(30)

Gli Stati membri devono comunicare ogni infrazione grave alle norme di commercializzazione in modo che gli altri Stati membri che potrebbero risentirne possano essere messi in guardia in maniera adeguata.

(31)

La fornitura di uova per il commercio al dettaglio nei dipartimenti francesi d'oltremare dipende in parte dall'approvvigionamento di uova proveniente dal continente europeo. Tenuto conto della durata del trasporto e delle condizioni climatiche, la conservazione delle uova trasportate verso tali dipartimenti presuppone il rispetto di norme specifiche che includano in particolare la possibilità di spedire uova refrigerate. Tali norme specifiche possono essere giustificate dall'attuale carenza di capacità produttive locali. È opportuno prorogare tali norme eccezionali, per un periodo ragionevole, fino a quando non si disponga di capacità produttive locali sufficienti.

(32)

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006 autorizza gli Stati membri ad esonerare dagli obblighi del medesimo regolamento talune forme di vendita diretta di uova dai produttori al consumatore finale. Per tener conto delle condizioni specifiche di commercializzazione delle uova in talune regioni della Finlandia è opportuno esonerare dagli obblighi del regolamento (CE) n. 1028/2006 e del presente regolamento le vendite dai produttori ai punti di vendita al dettaglio in queste regioni.

(33)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio (9), gli Stati membri devono provvedere affinché l'allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate sia vietato a decorrere dal 1o gennaio 2012. La Commissione deve pertanto valutare prima di tale data l'applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura facoltativa con riguardo alle gabbie modificate al fine di valutare la necessità di rendere tale etichettatura obbligatoria.

(34)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Si applicano, come opportuno, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2006, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato I, punti 5 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«imballaggio»: una confezione contenente uova di categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;

b)

«vendita di uova sfuse»: l'offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;

c)

«raccoglitore»: ogni stabilimento registrato conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all'industria alimentare e non alimentare;

d)

«data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell'uovo al consumatore finale conformemente all'allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

e)

«industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;

f)

«industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;

g)

«servizi di ristorazione per collettività»: le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/13/CE;

h)

«uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;

i)

«partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, contenute negli stessi imballaggi o sfuse, recanti la stessa data di deposizione o di durata minima o di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;

j)

«reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova.

Articolo 2

Caratteristiche di qualità delle uova

1.   Le uova della categoria A debbono presentare le seguenti caratteristiche di qualità:

a)

guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;

b)

camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «Extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;

c)

tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo ma con ritorno in posizione centrale;

d)

albume: chiaro, traslucido;

e)

germe: sviluppo impercettibile;

f)

corpi estranei: non ammessi;

g)

odori atipici: non ammessi.

2.   Le uova della categoria A non devono essere lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3.

3.   Le uova della categoria A non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5° C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5° C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.

4.   Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche possono essere declassate nella categoria B.

Articolo 3

Uova lavate

1.   Gli Stati membri che al 1o giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché tali centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 incoraggiano l'elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa per i sistemi di lavaggio delle uova, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 4

Classificazione delle uova della categoria A in base al peso

1.   Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

a)

XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;

b)

L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;

c)

M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;

d)

S — piccole: peso inferiore a 53 g.

2.   Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. L'uso di altre indicazioni supplementari è autorizzato a condizione che tali indicazioni non possano essere confuse con le lettere o le diciture di cui al paragrafo 1 e rispondano ai requisiti della direttiva 2000/13/CE.

3.   In deroga al paragrafo 1, qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della categoria A, il peso netto minimo è indicato in grammi e l'indicazione «Uova di vario calibro» figura sulla superficie esterna dell'imballaggio.

Articolo 5

Autorizzazione dei centri di imballaggio

1.   Sono autorizzate come centri di imballaggio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 solo le imprese che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo.

2.   L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione secondo quanto specificato al punto 2.2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE della Commissione (10).

3.   I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi:

a)

un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;

b)

un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;

c)

l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

d)

una o più bilance omologate per pesare le uova;

e)

un sistema per la stampigliatura delle uova.

Articolo 6

Termini applicabili alla stampigliatura e all'imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi

1.   Le uova devono essere classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla deposizione.

2.   Le uova commercializzate a norma dell'articolo 14 devono essere classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla deposizione.

3.   La data di durata minima di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), viene apposta al momento dell'imballaggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 7

Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

1.   Fatto salvo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione, il produttore identifica ciascun imballaggio di trasporto contenente uova mediante le indicazioni seguenti:

a)

il nome e l'indirizzo del produttore;

b)

il codice del produttore;

c)

il numero di uova e/o il relativo peso;

d)

il giorno o il periodo di deposizione;

e)

la data di spedizione.

Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, gli imballaggi di trasporto possono essere contrassegnati presso il centro di imballaggio.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull'imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore intermedio a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.

Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non vengono modificate e restano su tale imballaggio fino al momento in cui le uova non vengono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura e imballaggio.

Articolo 8

Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera

1.   Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un'industria non alimentare situati in un altro Stato membro vengono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.

2.   Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l'obbligo di effettuare la stampigliatura conformemente al presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1, su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la partita è accompagnata da una copia del contratto di consegna.

3.   La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.

4.   I servizi di ispezione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006, degli Stati membri interessati e degli eventuali Stati membri di transito vengono informati precedentemente alla concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro vengono stampigliate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 e, ove necessario, recano un'indicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.

Articolo 9

Codice del produttore

1.   Il codice del produttore comprende le cifre e le lettere di cui al punto 2 dell'allegato alla direttiva 2002/4/CE. Esso deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.

2.   Fatto salvo il terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006, qualora per motivi tecnici non sia possibile contrassegnare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.

Articolo 10

Indicazioni sulle uova della categoria B

Le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è inserita una lettera B di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.

Articolo 11

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare

1.   Fino al 30 giugno 2008, gli obblighi in materia di stampigliatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 non si applicano alle uova prodotte nella Comunità e raccolte dall'operatore alimentare stesso, riconosciuto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, direttamente dai suoi fornitori abituali. In tal caso, la consegna avviene sotto l'intera responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.

2.   Dal 1o luglio 2008 gli Stati membri possono esonerare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi in materia di stampigliatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.

Articolo 12

Stampigliatura degli imballaggi

1.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a)

il codice del centro di imballaggio;

b)

la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «Categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata all'aggettivo «fresche»;

c)

la categoria di peso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

d)

la data di durata minima conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

e)

la dicitura «Uova lavate» per le uova lavate a norma dell'articolo 3 del presente regolamento;

f)

come condizione particolare di conservazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2000/13/CE, un'indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l'acquisto.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, il metodo di allevamento.

Ai fini dell'identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

a)

per l'allevamento tradizionale, le diciture di cui alla parte A dell'allegato I, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato II;

b)

per la produzione biologica, le diciture di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (11).

La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell'imballaggio o al suo interno.

Se le galline ovaiole sono allevate in sistemi di produzione conformi ai requisiti di cui al capo III della direttiva 1999/74/CE, l'identificazione del metodo di allevamento può essere completata da una delle diciture di cui all'allegato I, parte B, del presente regolamento.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure nazionali di carattere tecnico che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi figuranti nell'allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria.

4.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a)

il codice del centro di imballaggio;

b)

la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «Categoria B» o con la lettera «B»;

c)

la data di imballaggio.

5.   Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio.

Articolo 13

Indicazione della data di durata minima

La data di durata minima di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2000/13/CE è fissata al massimo al ventottesimo giorno dopo la deposizione. Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

Articolo 14

Imballaggi contrassegnati con la dicitura «Extra»

1.   Le diciture «Extra» o «Extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla deposizione.

2.   Qualora vengano utilizzate le indicazioni di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni devono figurare sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.

Articolo 15

Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Qualora venga utilizzata un'indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a)

i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;

b)

fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime.

Articolo 16

Informazioni da far figurare in caso di vendita di uova sfuse

In caso di vendita di uova sfuse, le seguenti informazioni devono essere fornite in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:

a)

le categorie di qualità;

b)

la categoria di peso conformemente all'articolo 4;

c)

un'indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

d)

una spiegazione del significato del codice del produttore;

e)

la data di durata minima.

Articolo 17

Qualità degli imballaggi

Fatti salvi i requisiti di cui al capitolo X dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

Articolo 18

Uova industriali

Le uova industriali devono essere commercializzate in contenitori da imballaggio contraddistinti da una striscia o un'etichetta di colore rosso.

Tali strisce ed etichette recano:

a)

il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario;

b)

il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova;

c)

la dicitura «Uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «Inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.

Articolo 19

Reimballaggio

Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio deve contenere solo uova provenienti da una stessa partita.

Articolo 20

Registrazioni effettuate dai produttori

1.   I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

a)

la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole;

b)

il numero di galline eliminate e relativa data;

c)

la produzione giornaliera di uova;

d)

il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità;

e)

il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

2.   Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'articolo 15 del presente regolamento i produttori, fatti salvi i requisiti di cui alla parte A.III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

a)

la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;

b)

la data di consegna dei mangimi.

3.   Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartite per pollaio.

4.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri di vendita o di consegna, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 21

Registrazioni effettuate dai raccoglitori

1.   I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a)

i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b)

i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

2.   Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i raccoglitori possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio

1.   I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a)

i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b)

dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso;

c)

i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima;

d)

i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

e)

il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.

I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2.   Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'articolo 15, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1.

3.   Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Termine di conservazione dei registri

I registri e i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 20, 21 e 22 devono essere conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.

Articolo 24

Ispezione presso gli operatori

1.   A parte i controlli per sondaggio, la frequenza con cui gli operatori vengono ispezionati deve essere determinata dai servizi di ispezione sulla base di un'analisi di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006 che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

a)

i risultati dei precedenti controlli;

b)

la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;

c)

l'entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento;

d)

i quantitativi di uova prodotte o condizionate;

e)

ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione.

2.   Le ispezioni vengono condotte regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.

Articolo 25

Decisioni in caso di inadempienza

1.   In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento, constatata nell'ambito delle ispezioni di cui all'articolo 24, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata.

2.   Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui venga fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme al presente regolamento.

Articolo 26

Tolleranze per i difetti di qualità

1.   Nell'ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:

a)

nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

b)

negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

2.   Nessuna tolleranza è ammessa per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con le diciture «Extra» o «Extra fresche», né nei controlli all'imballaggio né in quelli all'importazione.

3.   Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 27

Tolleranze per il peso delle uova

1.   Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

2.   Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 28

Tolleranze per la stampigliatura delle uova

Nell'ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illegibili.

Articolo 29

Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi

Le uova imballate e destinate all'esportazione possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1028/2006 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura, ovvero a requisiti supplementari.

Articolo 30

Uova importate

1.   Le valutazioni di equivalenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 devono includere una valutazione dell'effettivo rispetto dei requisiti contenuti nel presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione deve essere regolarmente aggiornata.

La Commissione pubblica il risultato della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Le uova importate dai paesi terzi devono essere stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine conformemente al codice ISO 3166 del paese.

3.   Gli imballaggi contenenti uova importate da paesi che non offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle norme secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a)

il paese di origine;

b)

l'indicazione del metodo di allevamento («non conforme alle norme CE»).

Articolo 31

Comunicazione delle informazioni

Anteriormente al 1o aprile di ogni anno, ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica il numero di siti di produzione ripartiti a seconda dei metodi di allevamento, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente.

Articolo 32

Notifica delle violazioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni violazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di violazione, in grado di compromettere gli scambi intracomunitari di uova. Si ritiene che gli scambi intracomunitari vengano compromessi in particolare nel caso di gravi violazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.

Articolo 33

Eccezioni per i dipartimenti francesi d'oltremare

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, le uova destinate alla vendita al minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti. In tal caso, la data di vendita raccomandata può essere estesa a 33 giorni.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 e 16, la superficie esterna dell'imballaggio reca la dicitura «Uova refrigerate» e indicazioni relative alla refrigerazione.

Il marchio distintivo per le «Uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.

Articolo 34

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

Le uova vendute direttamente dal produttore ai punti di vendita al dettaglio (dettaglianti) nelle regioni di cui all'allegato III sono esentate dai requisiti del regolamento (CE) n. 1028/2006 e del presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente identificato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 16, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 35

Valutazione delle pratiche relative a talune etichettature facoltative

Al massimo entro il 31 dicembre 2009, la Commissione valuta l'impiego effettuato dell'etichettatura facoltativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine, se necessario, di renderla obbligatoria.

Articolo 36

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il disposto dell'articolo 33 si applica fino al 30 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2001/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 39).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  The EFSA Journal (2005) 269, pagg. 1-39.

(6)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

(7)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(8)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1028/2006 con effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.

(9)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(10)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.

(11)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Codice Lingue

1

2

3

BG

«яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«яйца от кокошки – подово отглеждане»

«яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas criadas en el suelo»

«Huevos de gallinas criadas en jaula»

CS

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Buræg»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά κλωβοστοιχίας»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from caged hens»

FR

«Oeufs de poules élevées en plein air»

«Oeufs de poules élevées au sol»

«Oeufs de poules élevées en cage»

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobáil»

«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Ketreces tartásból származó tojás»

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija filgaġeġ»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Kooieieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu klatkowego»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podostieľkového chovu»

«Vajcia z klietkového chovu»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz baterijske reje»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Häkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från burhöns»


PARTE B

Diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

Codice Lingue

 

BG

«уголемени клетки»

ES

«Jaulas acondicionadas»

CS

«Obohacené klece»

DA

«Stimulusberigede bure»

DE

«ausgestalteter Käfig»

ET

«Täiustatud puurid»

EL

«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»

EN

«Enriched cages»

FR

«Cages aménagées»

GA

«Cásanna Saibhrithe»

IT

«Gabbie attrezzate»

LV

«Uzlaboti būri»

LT

«Pagerinti narveliai»

HU

«Feljavított ketrecek»

MT

«Gaġġeg arrikkiti»

NL

«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»

PL

«Klatki ulepszone»

PT

«Gaiolas melhoradas»

RO

«Cuști îmbunătățite»

SK

«Obohatené klietky»

SL

«Obogatene kletke»

FI

«Varustellut häkit»

SV

«Inredd bur»


ALLEGATO II

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1.

Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto durante il giorno; questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a tali spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata conformemente alle buone pratiche agricole consuete, incluse le buone pratiche zootecniche.

Nel caso di altre restrizioni, incluse le restrizioni veterinarie, adottate nell'ambito del diritto comunitario per proteggere la salute pubblica e animale che hanno per effetto di restringere l'accesso delle galline agli spazi all'aperto, le uova possono continuare ad essere commercializzate come «uova da allevamento all'aperto» per la durata della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane;

b)

gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e non essere utilizzati per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità;

c)

la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;

d)

gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

2.

Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

3.

Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno:

le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011, oppure

le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

4.

Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera d), seconda frase, e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera e), all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto i), e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.


ALLEGATO III

Regioni della Finlandia di cui all'articolo 34

Le province di:

Lappi,

Oulu,

le regioni della Carelia settentrionale e del Savo settentrionale della provincia della Finlandia orientale,

Åland.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 36

Regolamento (CE) n. 2295/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 4

Articolo 8, paragrafi da 1 a 4

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13, paragrafi 1 e 3

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 21

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 7, paragrafo 2, e articolo 22

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 26

Articolo 34

Articolo 27

Articolo 35

Articolo 4

Articolo 36

Articolo 17

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 36

Articolo 39

Articolo 37

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO I

ALLEGATO III

ALLEGATO II

ALLEGATO IV

Articolo 15

ALLEGATO V


24.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/21


REGOLAMENTO (CE) N. 558/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Tuttavia, in seguito ai negoziati che hanno condotto all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato dalla decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), la Comunità si è impegnata a modificare nel proprio elenco per tutti gli Stati membri tale contingente tariffario di importazione portandolo a 24 070 capi.

(2)

Occorre stabilire le modalità di apertura e gestione di tale contingente tariffario di importazione per periodi compresi tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

(3)

In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni nella Comunità devono essere gestite mediante titoli di importazione. È tuttavia opportuno gestire questo contingente mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4). In tal modo gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei loro flussi di scambio effettivi. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(4)

Occorre stabilire le modalità di presentazione delle domande nonché le informazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio di titoli di importazione. Le disposizioni di tale regolamento devono applicarsi, a decorrere dal 1o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare un'effettiva attività di importazione da paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, in quanto una partita di 50 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con paesi terzi.

(7)

Sempre per evitare operazioni di tipo speculativo, occorre fissare una cauzione per i diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli di importazione e disporre che questi ultimi siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro attribuiti diritti di importazione.

(8)

Per obbligare gli operatori a richiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro attribuiti occorre stabilire che, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la presentazione della domanda di titolo per i quantitativi assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7).

(9)

L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Questi deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. Anche la presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire, in ordine alla cauzione relativa ai titoli, un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

(10)

L'applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha attribuito i diritti di importazione.

(11)

Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio ridotto applicabile alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo («periodo contingentale»), un contingente tariffario di 24 070 capi per l'importazione di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49 destinati all'ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

2.   Il dazio doganale all'importazione applicabile nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L'applicazione dell'aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che l'animale importato venga ingrassato per almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione.

Articolo 2

1.   Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere importato almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo medesimo e di essere responsabili, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione.

Il rispetto di tali condizioni è dimostrato esclusivamente:

a)

da copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, certificate dall'autorità competente;

b)

dalla fattura commerciale originale, o dalla relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e dalla prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dall'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

c)

dalla polizza di carico o, se del caso, dal documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare per gli animali in questione.

2.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1, primo comma, può avvalersi di tali importazioni di riferimento come prova dello svolgimento dell'attività commerciale.

Articolo 4

1.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 1o giugno che precede il periodo contingentale di cui trattasi.

2.   Insieme alla domanda di diritti di importazione è depositata all'autorità competente una cauzione relativa ai diritti di importazione pari a 3 EUR/capo.

3.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti.

Articolo 5

1.   I diritti di importazione vengono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Le domande di titoli di importazione devono riguardare l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 7

1.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, viene immediatamente svincolata in proporzione.

2.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3.   Le domande di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese di origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata: 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49;

c)

nella casella 20, il numero di ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all'allegato I.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento non sono trasferibili.

2.   Il rilascio del titolo di importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 12 EUR per capo che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

3.   In deroga alle disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è svincolata solo su presentazione della prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione come disposto all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 9

1.   All'atto dell'immissione in libera pratica, l'importatore fornisce la prova:

a)

di avere assunto per iscritto l'impegno di comunicare entro un mese all'autorità competente dello Stato membro l'azienda o le aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati;

b)

di avere costituito presso l'autorità competente dello Stato membro una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato II per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate a norma del paragrafo 1;

b)

non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno di importazione; oppure

c)

sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

del 15 % e

del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati.

3.   Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata.

Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto termine, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(7)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.


ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

:

in bulgaro

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

in spagnolo

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

in ceco

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

in danese

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

in tedesco

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

in estone

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

in greco

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

in inglese

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

in francese

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

in italiano

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

in lettone

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

in lituano

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

in ungherese

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

in maltese

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

in neerlandese

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

in polacco

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

in portoghese

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

in rumeno

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

in slovacco

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

in sloveno

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

in finlandese

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

in svedese

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


ALLEGATO II

Importi della cauzione

Bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in EUR/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


24.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/27


REGOLAMENTO (CE) N. 559/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 14 al 18 maggio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella settimana dal 14 al 18 maggio 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4346 (2006-2007).

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 14 al 18 maggio 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 14 al 18 maggio 2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

0

Raggiunto

09.4336

Guyana

0

Raggiunto

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

Raggiunto

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 14 al 18 maggio 2007

Limite

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

 

09.4334

Repubblica del Congo

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

 

09.4338

Giamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurizio

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 14 al 18 maggio 2007

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 14 al 18 maggio 2007

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 14 al 18 maggio 2007

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 14 al 18 maggio 2007

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

100

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 14 al 18 maggio 2007

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


24.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/31


REGOLAMENTO (CE) N. 560/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del medesimo regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti sul mercato mondiale ed entro i limiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre perciò sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (2).

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, il testo delle sezioni «Zona 3» e «Zona 4» è sostituito dal seguente:

«Zona 3: Europa dell'est e paesi della Comunità degli Stati indipendenti

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

Zona 4: Europa occidentale

Islanda, Norvegia».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.5.2007   

IT

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L 132/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante nomina di un membro titolare lettone e di due membri supplenti lettoni del Comitato delle regioni

(2007/350/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo lettone,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Uldis AUGULIS. Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni diventa vacante in seguito alla nomina a membro titolare del sig. Aleksandrs LIELMEŽS. Un seggio di membro supplente è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Gunārs LAICĀNS,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro titolare:

il sig. Aleksandrs LIELMEŽS, in sostituzione del sig. Uldis AUGULIS,

e

b)

quali membri supplenti:

la sig.ra Ligita GINTERE, Chairman of Jaunpils Local Municipality, in sostituzione del sig. Aleksandrs LIELMEŽS,

il sig. Jānis NEIMANIS, Chairman of Grobiņa Town Municipality, in sostituzione del sig. Gunārs LAICĀNS.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


24.5.2007   

IT

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L 132/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante nomina di un supplente austriaco del Comitato delle regioni

(2007/351/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Andreas SCHIEDER,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Elisabeth VITOUCH, Gemeinderätin der Stadt Wien, è nominata supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Andreas SCHIEDER, per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


24.5.2007   

IT

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L 132/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

relativa alla nomina di un vicedirettore dell’Europol

(2007/352/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina dei vicedirettori dell’Europol,

visto il parere del consiglio di amministrazione,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

In seguito alla scadenza del mandato di un vicedirettore dell’Europol è necessario nominare un vicedirettore.

(2)

Lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol (2), in particolare l’allegato 8, stabilisce disposizioni speciali sulla procedura di selezione del direttore o di un vicedirettore dell’Europol.

(3)

Il consiglio di amministrazione ha presentato al Consiglio un elenco ristretto di candidati idonei, corredato del fascicolo completo di ciascuno di detti candidati, nonché l’elenco completo dei candidati.

(4)

Sulla base di tutte le informazioni pertinenti fornite dal consiglio di amministrazione, il Consiglio intende nominare il candidato che, secondo il Consiglio, soddisfa tutti i requisiti per il posto vacante di vicedirettore,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Eugenio ORLANDI è nominato vicedirettore dell’Europol dal 1o agosto 2007 al 31 luglio 2011.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2)  Cfr. atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23) modificato dall’atto del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

24.5.2007   

IT

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L 132/36


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 394/06/COL

del 13 dicembre 2006

che approva il programma aggiornato presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamenti norvegesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,

VISTO l'atto di cui al punto 3.1.7 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, ossia la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, modificata, e adattata all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare il primo trattino dell'articolo 6, lettera a), di tale atto,

VISTA la decisione n. 196/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 14 luglio 2004, che autorizza il membro competente per la libera circolazione delle merci ad adottare determinate decisioni e misure, in particolare il punto 1,

CONSIDERANDO che il primo trattino dell’articolo 6, lettera a), prescrive che per lottare contro l’insorgere dell’anemia infettiva dei salmoni (ISA) tutti gli animali di un’azienda infetta devono essere immediatamente rimossi, secondo un programma stabilito dal servizio ufficiale e approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso, «l’Autorità»),

CONSIDERANDO che l’atto di cui al punto 3.2.29 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE, ossia la decisione della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA), prescrive i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza dell’ISA, nonché i criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA),

CONSIDERANDO che, con la decisione n. 226/04/COL del 9 settembre 2004, l’Autorità ha approvato il programma, presentato dalla Norvegia, di rimozione di tutti i pesci delle aziende colpite dall'ISA,

CONSIDERANDO che la Norvegia, con lettera in data 21 marzo 2006, ha chiesto all'Autorità di approvare talune modifiche del suo programma di rimozione di tutti i pesci delle aziende norvegesi colpite dall'anemia infettiva dei salmoni, autorizzato con la decisione n. 226/04/COL dell'Autorità, del 9 settembre 2004,

CONSIDERANDO che, l'Autorità di vigilanza EFTA, in stretta cooperazione con la Commissione delle Comunità europee, ha esaminato le modifiche proposte al programma presentato dalla Norvegia alla luce dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche,

CONSIDERANDO che la rimozione dei pesci deve essere effettuata in modo tale da impedire l'ulteriore propagarsi della malattia ad altre aziende e alle popolazioni selvatiche che potrebbero contrarre tale infezione,

CONSIDERANDO che la rimozione dei pesci deve essere basata su una valutazione caso per caso dei rischi di ulteriore propagarsi della malattia, che tenga conto della gravità del focolaio e di altre circostanze che possono influire sul livello di rischio, oltreché delle attuali conoscenze pratiche e scientifiche,

CONSIDERANDO che dall'esame effettuato risulta che le modifiche proposte dalla Norvegia al programma presentato soddisfano i requisiti previsti per tali programmi e devono pertanto essere approvate,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, con la decisione n. 314/06/COL, ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

CONSIDERANDO che, come proposto dal comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA, e al fine di garantire la certezza del diritto, deve essere inserito nella presente decisione un nuovo punto che indichi che la decisione dell'Autorità n. 226/04/COL del 9 settembre 2004 è abrogata,

CONSIDERANDO che i provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del Comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Il programma aggiornato presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamenti norvegesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA) s'intende approvato.

2)

La decisione n. 226/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 9 settembre 2004, che approva il programma presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamenti norvegesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA) è abrogata.

3)

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2006.

4)

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

5)

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membro del collegio

Niels FENGER

Direttore


24.5.2007   

IT

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L 132/38


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 28/07/COL

del 19 febbraio 2007

relativa alla dichiarazione ufficiale di indennità da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica della Norvegia per quanto riguarda gli allevamenti bovini

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,

VISTO l'atto di cui all'allegato I, capo I, punto 4.1.1, dell’Accordo SEE, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata e adattata all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'allegato A, punto I 4, l'allegato A, punto II 7, e l'allegato D, punto I E, di cui alla suddetta direttiva,

VISTA la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 24/07/COL, del 14 febbraio 2007, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la decisione relativa alla dichiarazione ufficiale di indennità da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica della Norvegia per quanto riguarda gli allevamenti bovini, qualora il progetto di decisione sia concorde con il parere del comitato veterinario EFTA (CVE),

CONSIDERANDO che, a norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati EFTA firmatari dell'accordo SEE, ovvero parti o regioni di essi, possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nell'atto,

CONSIDERANDO che, con lettera in data 29 giugno 2004, la Norvegia ha presentato all'autorità la documentazione pertinente con riguardo alla leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, punto I E, e all'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE,

CONSIDERANDO che, con lettere in data 14 febbraio 2005, 13 dicembre 2005 e 26 ottobre 2006, la Norvegia ha inviato all'Autorità informazioni aggiornate riguardanti la leucosi bovina enzootica come richiesto dall'Autorità medesima in seguito alla consultazione con la Commissione europea,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha esaminato tutta la documentazione inoltrata dalla Norvegia da cui si evince che il programma per la leucosi bovina enzootica presentato dal paese è conforme con le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE,

CONSIDERANDO che la Norvegia va pertanto dichiarata ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica,

CONSIDERANDO che, con le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 66/94/COL e n. 67/94/COL, del 27 giugno 1994, la Norvegia è stata dichiarata ufficialmente immune da brucellosi e tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, nel rispetto di determinate condizioni,

CONSIDERANDO che le decisioni n. 66/94/COL e n. 67/94/COL sono state rispettivamente sostituite dalle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 227/96/COL e n. 225/96/COL, del 4 dicembre 1996,

CONSIDENRANDO che, nel rispetto della chiarezza, la qualifica della Norvegia per quanto riguarda la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica dovrebbe essere definita in un'unica decisione,

CONSIDERANDO che, di conseguenza, la presente decisione sostituisce le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 225/96/COL e n. 227/96/COL,

CONSIDERANDO che i provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Conformemente alla direttiva 64/432/CEE, la Norvegia è dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2)

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

3)

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA inoltra la presente decisione e sue eventuali modifiche alla Commissione europea.

4)

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 227/96/COL e n. 225/96/COL, del 4 dicembre 1996, sono sostituite dalla presente.

5)

La presente decisione entra in vigore il 19 febbraio 2007.

6)

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Niels FENGER

Direttore


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.


24.5.2007   

IT

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L 132/40


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 29/07/COL

del 19 febbraio 2007

che approva il programma presentato dalla Norvegia per la vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

VISTO l'atto di cui al punto 3.1.5, del capitolo I, dell'allegato I, dell'accordo SEE, ossia la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), adattata all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare gli articoli 56, paragrafo 2 e 57, paragrafo 2 di tale atto,

VISTO l'atto applicabile alla Norvegia conformemente alle procedure di cui all'articolo 3, lettera b), della parte introduttiva del capitolo I, dell'allegato I, dell'Accordo SEE, ossia la decisione della Commissione 2006/474/CE, del 6 luglio 2006, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri e che abroga la decisione 2005/744/CE (2),

VISTA la decisione n. 22/07/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 14 febbraio 2007, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la decisione se il progetto di decisione è conforme al parere del Comitato veterinario EFTA,

CONSIDERANDO che l’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli,

CONSIDERANDO che, data la loro sistemazione in luoghi chiusi, i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti non possono normalmente entrare in contatto con pollame o altri volatili in cattività e non rappresentano pertanto alcun rischio di contaminazione per pollame o altri volatili in cattività; dato, inoltre, il valore dei volatili custoditi nei giardini zoologici, la vaccinazione preventiva di tali volatili può costituire una misura di prevenzione supplementare appropriata,

CONSIDERANDO che la direttiva 2005/94/CE prevede norme relative al ricorso alla vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria, tra l'altro, dei volatili in cattività, ad esempio volatili custoditi nei giardini zoologici, e impone agli Stati SEE–EFTA di sottoporre all’approvazione dell'Autorità di vigilanza EFTA i loro piani di vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività,

CONSIDERANDO che la decisione 2006/474/CE ha fissato talune prescrizioni in materia di misure di biosicurezza intese a prevenire l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti degli Stati SEE–EFTA, al fine di proteggere la fauna selvatica e di preservare la biodiversità,

CONSIDERANDO che la decisione 2006/474/CE prevede anche norme relative al ricorso alla vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti che gli Stati SEE–EFTA dovrebbero seguire, qualora ritengano opportuno vaccinare tali volatili, e impone agli Stati SEE–EFTA di sottoporre all’approvazione dell'Autorità di vigilanza EFTA i loro piani di vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, in stretta cooperazione con la Commissione europea, ha esaminato i piani di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria presentati dalla Norvegia conformemente alla direttiva 2005/94/CE e alla decisione 2006/474/CE ed è quindi opportuno che siano approvati,

CONSIDERANDO che i provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del Comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Il piano di vaccinazione preventiva dei volatili custoditi nei giardini zoologici contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità, presentato dalla Norvegia il 15 maggio 2006, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 4 della decisione 2006/474/CE è approvato.

2)

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA trasmette alla Commissione europea il piano di vaccinazione preventiva presentato dalla Norvegia e le eventuali modifiche.

3)

La presente decisione entra in vigore il 19 febbraio 2007.

4)

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per l'autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Niels FENGER

Direttore


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 37.


24.5.2007   

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L 132/42


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 30/07/COL

del 19 febbraio 2007

relativa al programma norvegese di sorveglianza dello scrapie e alle garanzie addizionali in materia di commercio intracomunitario e di importazioni verso la Norvegia

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,

VISTO l'atto di cui al punto 7.1.12 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, ossia il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), emendato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1,

VISTO l'atto di cui al punto 7.2.27 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, ossia il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (2), adattato all'accordo SEE dal protocollo 1,

VISTA la decisione 21/07/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 14 febbraio 2007 con la quale il membro competente del Collegio è autorizzato ad adottare la decisione riguardante il programma norvegese di sorveglianza dello scrapie e le garanzie addizionali, in materia di commercio intracomunitario e di importazioni verso la Norvegia, se il progetto di decisione è conforme al parere del Comitato veterinario EFTA,

CONSIDERANDO che il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede l'approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie negli Stati EFTA-SEE se rispettano una serie di criteri fissati da tale regolamento,

CONSIDERANDO che il regolamento (CE) n. 546/2006 prevede garanzie addizionali in materia di commercio intracomunitario e restrizioni di circolazione ufficiali per le aziende che allevano ovini e caprini destinati agli Stati EFTA-SEE i cui programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie sono stati approvati dell'Autorità di vigilanza EFTA,

CONSIDERANDO che, tramite lettera in data 14 febbraio 2006, la Norvegia ha presentato un programma di sorveglianza dello scrapie all'Autorità di vigilanza EFTA e che, il 20 novembre 2006, in seguito alle discussioni nella «riunione pacchetto» a Oslo, sono state presentate all'Autorità di vigilanza EFTA talune modifiche a detto programma, nonché informazioni dettagliate che ne chiarivano la portata,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, in stretta cooperazione con la Commissione europea ha esaminato il programma di sorveglianza dello scrapie proposto dalla Norvegia e che tale esame ha dimostrato che il programma norvegese soddisfa i requisiti per l'approvazione,

CONSIDERANDO che è quindi opportuno approvare il programma di sorveglianza dello scrapie proposto dalla Norvegia a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 e del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione,

CONSIDERANDO che i provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del Comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Il programma norvegese di sorveglianza dello scrapie e le garanzie addizionali in materia di commercio intracomunitario e di importazioni verso la Norvegia del 14 febbraio 2006 e del 20 novembre 2006 s'intendono approvati.

2)

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo SEE, l’Autorità di vigilanza EFTA trasmetterà alla Commissione europea il programma norvegese di sorveglianza dello scrapie e le garanzie addizionali in materia di commercio intracomunitario e di importazioni verso la Norvegia con tutte le relative modifiche.

3)

La presente decisione entra in vigore il 19 febbraio 2007.

4)

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Niels FENGER

Direttore


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 94 del 1.4.2006, pag. 28.