ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
23 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 550/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 551/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

7

 

*

Regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

10

 

*

Regolamento (CE) n. 553/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, recante settantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

16

 

 

Regolamento (CE) n. 554/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 535/2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007

18

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/348/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno [notificata con il numero C(2007) 2045]  ( 1 )

21

 

 

2007/349/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007, recante modifica della decisione 2006/609/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania [notificata con il numero C(2007) 2047]

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti ( GU L 118 del 5.5.2005 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/1


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 549/2007 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

relativo all’applicazione del protocollo n. 9 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (il «regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 110,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (2), in particolare l’articolo 166,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1)

La Slovacchia si è impegnata a chiudere l’unità 1 e l’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 rispettivamente entro il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008. L’Unione europea ha dichiarato la sua volontà di continuare a fornire un aiuto finanziario fino al 2006 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Slovacchia.

(2)

Il protocollo n. 9 allegato all’atto di adesione del 2003 relativo all’unità 1 e all’unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia ricorda l’impegno della Slovacchia di chiudere la centrale nucleare di Bohunice V1 ed attua a tal fine un programma di assistenza dotato di un bilancio di 90 milioni di EUR per il periodo 2004-2006.

(3)

L’Unione ha anche riconosciuto nel protocollo n. 9 che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrà continuare oltre le prospettive finanziarie 2000-2006 e che questo sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si terrà conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell’assistenza dell’Unione in questo settore.

(4)

Da diversi anni sono stati istituiti fondi internazionali di sostegno alla disattivazione gestiti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), il cui principale contribuente è la Comunità, mediante il programma Phare.

(5)

Di conseguenza, è opportuno prevedere a carico del bilancio generale dell’Unione europea una somma di 423 milioni di EUR (4) per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 durante il periodo 2007-2013.

(6)

Gli stanziamenti di bilancio comunitari per la disattivazione non dovrebbero comportare distorsioni della concorrenza per le società che forniscono energia elettrica sul mercato energetico dell’Unione europea. Tali stanziamenti dovrebbero inoltre essere utilizzati per finanziare misure che compensino la perdita di capacità di produzione conformemente al pertinente acquis.

(7)

L’assistenza finanziaria può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla BERS.

(8)

Le funzioni della BERS comprendono la gestione dei fondi pubblici assegnati ai programmi di disattivazione degli impianti nucleari e il controllo della gestione finanziaria di questi programmi per ottimizzare l’utilizzazione dei fondi pubblici. Inoltre la BERS esegue le operazioni di bilancio assegnatele dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 7, e del regolamento finanziario.

(9)

Il protocollo n. 9 lascia aperta la possibilità di stabilire diverse modalità di attuazione dell’assistenza per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, incluso un canale accreditato, gestito a livello nazionale. La Commissione e la Slovacchia potrebbero elaborare le modalità di attuazione in linea con le parti pertinenti del regolamento finanziario.

(10)

Al fine di garantire la massima efficienza, la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere effettuata ricorrendo alle migliori competenze tecniche disponibili e tenendo debito conto della natura e delle specifiche tecniche delle unità che dovranno essere chiuse.

(11)

La disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 dovrebbe essere realizzata conformemente alla legislazione ambientale, in particolare la direttiva del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5).

(12)

La dotazione finanziaria, ai sensi del punto 38 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), è inserita nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza alcun pregiudizio delle competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato che istituisce le Comunità europee.

(13)

Per l’adozione delle misure di attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce il programma che fissa le modalità di attuazione del contributo finanziario della Comunità previsto nel protocollo n. 9 allegato all’atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Il contributo comunitario accordato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di sostenere finanziariamente misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1, misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l’acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale di Bohunice V1 e altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all’ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell’energia in Slovacchia nonché all’accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e al miglioramento dell’efficienza energetica in Slovacchia.

Articolo 3

1.   La dotazione finanziaria necessaria all’attuazione del programma di cui all’articolo 2 per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 423 milioni di EUR (7).

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nel limite del quadro finanziario.

3.   L’importo degli stanziamenti assegnati al programma potrà essere modificato dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell’attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l’allocazione delle risorse si basino sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.

Articolo 4

Il contributo previsto può, per talune misure, coprire fino al 100 % della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare, da un lato, la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell’assistenza preadesione e dell’assistenza fornita nel periodo 2004-2006 per l’opera di disattivazione da parte della Slovacchia e, dall’altro, ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Articolo 5

1.   Le misure e l’assistenza finanziaria ai sensi del programma sono decise e attuate conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 2 e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario.

2.   L’assistenza finanziaria per misure nel quadro del programma o di sue parti può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla BERS.

3.   Le misure nel quadro del programma sono adottate ai sensi della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite suoi agenti, oppure mediante qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta una verifica contabile sull’utilizzo della sovvenzione. Queste verifiche contabili possono effettuarsi durante la durata del contratto e nei cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di queste verifiche contabili potranno, se del caso, dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.

2.   Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno il diritto di un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili.

La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi ed altre irregolarità, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche in loco nell’ambito del presente programma, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (8).

3.   Nel caso di azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, l’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9), comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un’omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da esse a causa di una spesa indebita o ancora a bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto delle Comunità.

4.   Gli accordi conclusi tra la Comunità e la BERS relativi alla messa a disposizione dei fondi comunitari per il Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice prevedono adeguate disposizioni per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e per permettere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti di effettuare i controlli in loco.

Articolo 7

La Commissione garantisce l’attuazione del presente regolamento e riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa effettuerà una valutazione intermedia conformemente all’articolo 3.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la seguente procedura:

il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, del trattato Euratom per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell’articolo citato. Il presidente non partecipa al voto;

la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest’ultimo caso la Commissione può differire l’applicazione delle misure da essa decise per un periodo di 30 giorni;

il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine summenzionato.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel proprio regolamento interno il comitato definisce regole specifiche per la consultazione del comitato stesso che permettano alla Commissione di adottare, ove necessario, misure speciali, con procedura d’urgenza.

Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all’accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(3)   GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 108.

(4)  Questa somma è calcolata a prezzi correnti ed equivale a 375 milioni di EUR ai prezzi del 2004.

(5)   GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(6)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  Tale importo è calcolato a prezzi correnti ed equivale a 375 milioni di EUR ai prezzi del 2004.

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(9)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/5


REGOLAMENTO (CE) N. 550/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

39,0

TR

100,6

ZZ

69,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

120,2

ZZ

135,7

0709 90 70

TR

110,5

ZZ

110,5

0805 10 20

EG

35,7

IL

64,8

MA

46,2

ZZ

48,9

0805 50 10

AR

54,3

ZA

67,6

ZZ

61,0

0808 10 80

AR

99,8

BR

75,1

CL

85,7

CN

91,8

NZ

113,6

US

116,9

UY

69,1

ZA

89,0

ZZ

92,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/7


REGOLAMENTO (CE) N. 551/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e d),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (2) definisce la produzione delle imprese ai fini dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nel caso specifico di un’impresa che produce per conto di un’altra. Essa è considerata come produzione del committente se ricorrono determinate condizioni, tra l’altro se la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote. Questa disposizione deve essere adattata alla luce dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (3), che prevede il ritiro preventivo della parte di produzione di quota che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo. Scopo di tale misura è di incoraggiare le imprese produttrici di zucchero a ridurre volontariamente la produzione nella campagna di commercializzazione 2006/2007. Occorre altresì modificare la definizione di produzione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 952/2006 in modo che non dissuada i produttori dal ridurre la produzione. Pertanto, la definizione di produzione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 deve riferirsi alla somma dei limiti per il ritiro preventivo anziché alla somma delle quote.

(2)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, l’obbligo a carico delle imprese di determinare i prezzi mensili riguarda rispettivamente lo zucchero di quota e lo zucchero fuori quota. Questa distinzione, tuttavia, non si applica alle raffinerie, la cui attività consiste nel raffinare zucchero importato e non dipende dall’assegnazione di quote. Per evitare ogni confusione, occorre precisare espressamente che la distinzione tra zucchero di quota e zucchero fuori quota non si applica alle raffinerie.

(3)

Per lo zucchero industriale, il sistema di informazione sui prezzi istituito in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 deve riguardare soltanto transazioni di un certo volume minimo, essendo di scarso interesse rilevare i prezzi nelle transazioni aventi ad oggetto quantitativi irrilevanti. È pertanto opportuno fissare un limite minimo per l’applicazione dell’obbligo di determinare e comunicare alla Commissione il prezzo medio mensile di acquisto.

(4)

L’applicazione delle disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi alla Commissione, di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 952/2006, deve essere prorogata fino al primo trimestre del 2008 per consentire la stesura di una relazione sul funzionamento del sistema e la conseguente introduzione di un sistema informatizzato.

(5)

Il prelievo unico cui sono soggette le quote supplementari di zucchero e di isoglucosio a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 fa parte delle risorse proprie della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4). Occorre fissare la data per la comunicazione dell’importo del prelievo al debitore, ai fini della determinazione della data di accertamento del diritto della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (5).

(6)

Secondo il disposto dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 318/2006, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008 è riscossa, ad ogni campagna, una tassa sulla produzione delle quote assegnate per la campagna considerata. La tassa sulla produzione fa parte delle risorse proprie della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom. Occorre fissare la data per la comunicazione dell’importo della tassa al debitore, ai fini della determinazione della data di accertamento del diritto della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(7)

Occorre rettificare l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, che si riferisce erroneamente all’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento, anziché, come dovrebbe, all’articolo 3, paragrafo 1.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 952/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 952/2006 è modificato come segue.

1)

All’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote oppure, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (*1).

(*1)   GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11.» "

2)

L’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il comma seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 1:

«La distinzione tra zucchero di quota e zucchero fuori quota non si applica alle raffinerie.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasformatori i cui acquisti di zucchero non superano le 2 000 tonnellate annue.»

3)

All’articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007, il 20 luglio 2007, il 20 ottobre 2007, il 20 gennaio 2008 e il 20 aprile 2008, le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti.»

4)

Il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

«CAPO V

QUOTE E TASSA SULLA PRODUZIONE»

5)

All’articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine per il pagamento del prelievo unico di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso.

Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al primo comma e al più tardi il 31 gennaio 2008.»

6)

All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine di cui al paragrafo 2 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso.

Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di isoglucosio interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2 e al più tardi il 30 novembre della campagna a partire dalla quale è attribuita la quota aggiuntiva di isoglucosio.»

7)

È inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Tassa sulla produzione

Entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008, gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero e di isoglucosio accreditate l’importo della tassa sulla produzione dovuto per la campagna in corso.»

8)

All’articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie accreditate comunicano all’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d):».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)   GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 119/2007 (GU L 37 del 9.2.2007, pag. 3).

(4)   GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(5)   GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).


23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/10


REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 110 decies, paragrafi 3 e 4, l'articolo 143 ter, paragrafo 3 e l'articolo 145, lettera i),

considerando quanto segue:

(1)

Per gli Stati membri che attuano nel 2007 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni previste al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.

(2)

Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2007 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(3)

È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione della riduzione del valore del coefficiente di cui al terzo comma della stessa disposizione, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati. Occorre adeguare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII bis del suddetto regolamento.

(4)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2007 una volta detratti, dai massimali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.

(5)

Per gli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2007, in conformità dell'articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(6)

Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.

(7)

È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.

(8)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2.   I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3.   I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.

5.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:

milioni di EUR

Grecia

11,098

Francia

0,576

Italia

35,991

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

1)

All'articolo 110 decies, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

milioni di EUR

Spagna

103,14

Cipro

2,93 »

2)

Nell'allegato VIII bis, le colonne relative a Malta e alla Slovenia sono sostituite dalle seguenti:

«Anno civile

Malta

Slovenia

2005

670

35 800

2006

830

44 184

2007

1 668

59 026

2008

2 085

73 618

2009

2 502

87 942

2010

2 919

101 959

2011

3 336

115 976

2012

3 753

129 993

2013

4 170

144 110

2014

4 170

144 110

2015

4 170

144 110

2016 e anni successivi

4 170

144 110 »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

SI

FI

SE

UK

 

Fiandre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scozia

Pagamenti per superficie per i seminativi

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento supplementare per il grano duro

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio per vacca nutrice

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

 

Premio speciale per i bovini

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

5 038

24 420

37 446

 

Premio all'abbattimento, animali adulti

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

 

Premio all'abbattimento, vitelli

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

 

Premio per pecora e per capra

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

346

600

 

 

Premio per pecora

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

119

200

 

 

Premio supplementare per pecora

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuto per superficie per il luppolo

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

99

 

 

 

Articolo 69, tutti i settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 398

 

Articolo 69, seminativi

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

 

5 840

 

 

Articolo 69, riso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

Articolo 69, carni bovine

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

2 970

10 118

 

29 800

Articolo 69, carni ovine e caprine

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

 

Articolo 69, cotone

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69, olio di oliva

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

 

Articolo 69, tabacco

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69, zucchero

 

 

 

 

2 246

17 568

 

8 160

 

 

1 104

 

 

 

 

Articolo 69, prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

 

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Finlandia

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

Aiuto alle sementi

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Pagamenti per i seminativi

 

 

23

 

 

 

 

 

Aiuto per i legumi da granella

 

 

1

 

 

 

 

 

Pagamento specifico per il riso

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Aiuto per il tabacco

 

 

 

 

 

 

166

 


ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Belgio

488 660

Danimarca

987 356

Germania

5 693 330

Grecia

2 069 049

Spagna

3 542 583

Francia

6 107 448

Irlanda

1 337 919

Italia

3 612 988

Lussemburgo

37 051

Malta

1 668

Paesi Bassi

730 632

Austria

643 956

Portogallo

432 636

Slovenia

50 454

Finlandia

521 285

Svezia

714 201

Regno Unito

3 931 186


ALLEGATO IV

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Bulgaria

202 097

Repubblica ceca

355 384

Estonia

40 503

Cipro

19 439

Lettonia

55 815

Lituania

147 781

Ungheria

509 562

Polonia

1 145 834

Romania

440 635

Repubblica slovacca

147 342


ALLEGATO V

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Repubblica ceca

24 490

Lettonia

5 164

Lituania

8 012

Ungheria

31 986

Polonia

122 906

Romania

1 930

Repubblica slovacca

14 762


23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/16


REGOLAMENTO (CE) N. 553/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

recante settantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio o, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L'11 maggio 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/2007 della Commissione (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 27).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

La voce «Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: alto funzionario di Al-Qaeda.»

2)

La voce «Idris Ahmed Nasreddin (alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Indirizzo: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco. Data di nascita: 22.11.1929. Luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (ora Eritrea). Nazionalità: italiana. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7.9.2005); carta d'identità straniera n. K 5249. Codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ahmed Idris Nasreddin (alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin). Indirizzo: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) 10, Route De Cap Spartel, Tangeri, Marocco, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Svizzera. Data di nascita: 22.11.1929. Luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (ora Eritrea). Nazionalità: italiana. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7.9.2005); carta d'identità straniera n. K 5249. Codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: a) nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco, b) presidente della Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.»

3)

La voce «MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (ex GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Svizzera» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (ex alias GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Indirizzo: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Svizzera. Altre informazioni: il presidente della MIGA è Ahmed Idris Nasreddin.»


23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/18


REGOLAMENTO (CE) N. 554/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 535/2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 535/2007 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n. 535/2007.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 535/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 535/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 3.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 23 maggio 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

4,12

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

4,12

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00

«ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.5.-21.5.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (*1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (*2)

Frumento duro di bassa qualità (*3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

156,40

109,35

Prezzo FOB USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Premio sul Golfo

10,61

Premio sui Grandi laghi

12,35

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

37,94  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

37,67  EUR/t

»

(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(*1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno

[notificata con il numero C(2007) 2045]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/348/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/43/CE della Commissione (2) stabilisce classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione, in particolare i pannelli a base di legno.

(2)

La decisione 2004/43/CE deve essere ulteriormente adattata per tener conto dei progressi tecnici in materia di pannelli a base di legno.

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/43/CE.

(4)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2003/43/CE è modificato come stabilito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/190/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47).

(2)   GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/673/CE (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77).


ALLEGATO

Nell’allegato alla decisione 2003/43/CE, la tabella 1 e la nota sono sostituite dal seguente:

«Tabella 1

Classi di reazione all’azione dell’incendio dei pannelli a base di legno

Prodotto

Norma EN del prodotto

Condizione di utilizzo finale (6)

Densità minima

(kg/m3)

Spessore minimo

(mm)

Classe (7)

(escluso pavimenti)

Classe (8)

(pavimenti

Pannello di particelle con legante a base di cemento (1)

EN 634-2

Senza intercapedine d’aria dietro il pannello

1 000

10

B-s1, d0

Bfl-s1

Pannello di fibre, dure (1)

EN 622-2

Senza intercapedine d’aria dietro il pannello a base di legno

900

6

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello di fibre, dure (3)

EN 622-2

Con intercapedine d’aria chiusa non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno

900

6

D-s2, d2

Pannello truciolare (1), (2), (5)

EN 312

Senza intercapedine d’aria dietro il pannello a base di legno

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello di fibre, dure e semidure (1), (2), (5)

EN 622-2

EN 622-3

MDF (1), (2), (5)

EN 622-5

OSB (1), (2), (5)

EN 300

Legno compensato (1), (2), (5)

EN 636

-“-

400

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello di legno massiccio (1), (2), (5)

EN 13353

12

Pannello di particelle di lino (1), (2), (5)

EN 15197

-“-

450

15

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello truciolare (3), (5)

EN 312

Con intercapedine d’aria chiusa o aperta non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno

600

9

D-s2, d2

Pannello di fibre, dure e semidure (3), (5)

EN 622-2

EN 622-3

MDF (3), (5)

EN 622-5

OSB (3), (5)

EN 300

Legno compensato (3), (5)

EN 636

-“-

400

9

D-s2, d2

Pannello di legno massiccio (3), (5)

EN 13353

12

Pannello truciolare (4), (5)

EN 312

Con intercapedine d’aria chiusa dietro il pannello a base di legno

600

15

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello di fibre, semidure (4), (5)

EN 622-3

MDF (4), (5)

EN 622-5

OSB (4), (5)

EN 300

Legno compensato (4), (5)

EN 636

-“-

400

15

D-s2, d1

Dfl-s1

Pannello di legno massiccio (4), (5)

EN 13353

D-s2, d0

Pannello di particelle di lino (4), (5)

EN 15197

-“-

450

15

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello truciolare (4), (5)

EN 312

Con intercapedine d’aria chiusa dietro il pannello a base di legno

600

18

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello di fibre, semidure (4), (5)

EN 622-3

MDF (4), (5)

EN 622-5

OSB (4), (5)

EN 300

Legno compensato (4), (5)

EN 636

-“-

400

18

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello di legno massiccio (4), (5)

EN 13353

Pannello di particelle di lino (4), (5)

EN 15197

-“-

450

18

D-s2, d0

Dfl-s1

Pannello truciolare (5)

EN 312

Tutte le condizioni

600

3

E

Efl

OSB (5)

EN 300

MDF (5)

EN 622-5

-“-

400

3

E

Efl

250

9

E

Efl

Legno compensato (5)

EN 636

-“-

400

3

E

Efl

Pannello di fibre, dure (5)

EN 622-2

-“-

900

3

E

Efl

Pannello di fibre, semidure (5)

EN 622-3

-“-

400

9

E

Efl

Pannello di fibre, soffici

EN 622-4

-“-

250

9

E

Efl


(1)  Montato con un’intercapedine d’aria direttamente contro la classe A1 o A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m3 o almeno di classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m3.

(2)  Un substrato di materiale di isolamento in cellulosa appartenente almeno alla classe E può essere incluso qualora sia montato direttamente contro il pannello a base di legno, ma non nel caso dei pavimenti.

(3)  Montato con un’intercapedine d’aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno di classe A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m3.

(4)  Montato con un’intercapedine d’aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno della classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m3.

(5)  I pannelli impiallacciati o rivestiti di fenolo e di melammina sono inclusi per la classe che esclude i pavimenti.

(6)  Uno schermo anti-vapore con uno spessore che raggiunge 0,4 mm e una massa che raggiunge fino ai 200 g/m2 può essere montato tra il pannello a base di legno e un substrato qualora non esistano intercapedini d’aria tra i due.

(7)  Classi di cui alla tabella 1 dell’allegato della decisione 2000/147/CE.

(8)  Classi di cui alla tabella 2 dell’allegato della decisione 2000/147/CE.»


23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante modifica della decisione 2006/609/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania

[notificata con il numero C(2007) 2047]

(2007/349/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/609/CE (2) la Commissione ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2007-2013.

(2)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania è opportuno fissare per tali Stati membri gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

(3)

La decisione 2006/609/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica la presente decisione va applicata dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/609/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(2)   GU L 247 del 9.9.2006, pag. 26.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri e le regioni ammessi a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

Stato membro

Tabella 1 —

Importi degli stanziamenti (EUR, prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio:

Transfrontaliero

Transnazionale

paragrafo 21

paragrafo 22

Interno

Trasferimento ENPI

Trasferimento IPA

Totale

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Bulgaria

86 111 503

3 102 000

33 810 000

123 023 503

25 632 416

10 284 465

 

Ceska Republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Éire/Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

50 791 319

21 417 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

60 432 203

25 380 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarorszag

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

România

211 575 782

67 742 000

29 613 000

308 930 782

70 994 855

23 207 715

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Totale

4 421 953 532

522 329 000

291 637 000

5 235 919 532

1 577 764 543

326 492 509

199 500 000


Stato membro

Tabella 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (EUR, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Bulgaria

22 307 579

22 372 401

22 502 044

22 696 509

22 890 974

23 020 617

23 150 260

Ceska Republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Éire/Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarorszag

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

România

56 487 600

56 667 138

57 026 215

57 564 830

58 103 446

58 462 523

58 821 600

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Totale

1 024 015 228

1 028 005 225

1 035 985 226

1 047 955 229

1 059 925 225

1 067 905 225

1 075 885 226 »


Rettifiche

23.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/27


Rettifica della decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118 del 5 maggio 2005 )

A pagina 33, nell’allegato, punto 6 «Prestazione tecnica»:

anziché:

«Gli oli idraulici devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma ISO 15380, tabelle 2-5.

I grassi devono essere adatti per l’impiego previsto.

Gli oli per motoseghe devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma RAL-UZ 48 del Blue Angel.

Gli agenti di disarmo del calcestruzzo ed altri prodotti di lubrificazione a perdita totale devono essere adatti per l’impiego previsto.

Gli oli per motore a due tempi devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nel documento «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» del NMMA TC-W3.

Valutazione e verifica del criterio 6

Il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione corrispondente.»,

leggi:

«Gli oli idraulici devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma ISO 15380, tabelle 2-5.

I grassi devono essere adatti per l’impiego previsto.

Gli oli per motoseghe devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma RAL-UZ 48 del Blue Angel.

Gli agenti di disarmo del calcestruzzo ed altri prodotti di lubrificazione a perdita totale devono essere adatti per l’impiego previsto.

Gli oli per motore a due tempi per applicazioni marittime devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nel documento «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» del NMMA TC-W3.

Gli oli per motore a due tempi per applicazioni terrestri devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma ISO 13738:2000.

Valutazione e verifica del criterio 6

Il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione corrispondente.».