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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione, del 10 maggio 2007, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/323/CE |
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2007/324/CE |
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Commissione |
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2007/325/CE |
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2007/326/CE |
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2007/327/CE |
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2007/328/CE |
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Decisione della Commissione, del 30 aprile 2007, che prevede la commercializzazione temporanea di taluni tuberi-seme che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/56/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1852] ( 1 ) |
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2007/329/CE |
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Decisione della Commissione, del 2 maggio 2007, che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp. [notificata con il numero C(2007) 1822] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 508/2007 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2007
recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), fissa il fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione. Tale disposizione è stata modificata dal regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, recante adattamento, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2), al fine di ripartire, nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnando 198 748 tonnellate alla Bulgaria e di 329 636 tonnellate alla Romania. |
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(2) |
In Bulgaria e in Romania, le raffinerie a tempo pieno dipendono in gran parte dalle importazioni di zucchero di canna greggio provenienti dai fornitori tradizionali di taluni paesi terzi. |
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(3) |
Per evitare interruzioni nella fornitura di zucchero di canna greggio alle raffinerie a tempo pieno di Bulgaria e Romania, appare necessario aprire contingenti tariffari per l’importazione di tale zucchero da paesi terzi negli Stati membri in questione, a copertura del periodo relativo alle campagne per le quali il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è stato ripartito tra gli Stati membri. |
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(4) |
I titoli di importazione rilasciati nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere riservati alle raffinerie a tempo pieno accreditate in Bulgaria e in Romania. |
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(5) |
L’importo del dazio applicabile alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbe essere fissato a un livello che garantisca una leale concorrenza sul mercato comunitario dello zucchero senza tuttavia risultare proibitivo per le importazioni in Bulgaria e in Romania. Tenuto conto del fatto che le importazioni nel quadro di questi contingenti tariffari possono essere realizzate a partire da qualsiasi paese terzo, è dunque opportuno fissare il livello del dazio di importazione a 98 EUR/t, ossia allo stesso livello fissato per lo zucchero «concessioni CXL» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (3). |
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(6) |
In un secondo tempo è possibile che il controllo e la gestione dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento impongano un adeguamento dei criteri fissati per le diciture che devono recare le domande di titoli di importazione e i titoli stessi. Affinché sia possibile procedere agli adeguamenti necessari in funzione dell’evoluzione della situazione del mercato, occorre conferire alla Commissione il potere di modificare l’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione
1. Per la campagna 2006/2007 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 396 288 tonnellate in equivalente zucchero bianco, per l’importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10.
I quantitativi da importare sono ripartiti come segue:
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— |
Bulgaria: 149 061 tonnellate, |
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— |
Romania: 247 227 tonnellate. |
2. Per ciascuna delle campagne 2007/2008 e 2008/2009 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 528 384 tonnellate in equivalente zucchero bianco, per l’importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10.
I quantitativi da importare per ciascuna campagna sono ripartiti come segue:
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— |
Bulgaria: 198 748 tonnellate, |
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Romania: 329 636 tonnellate. |
3. Il dazio di 98 EUR/t di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita nell’allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006.
Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.
4. I quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 recano i numeri d’ordine che figurano nell’allegato I.
Articolo 2
Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006
Le norme relative ai titoli di importazione e ai fabbisogni tradizionali di approvvigionamento fissate dal regolamento (CE) n. 950/2006 si applicano alle importazioni di zucchero nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento, salvo ove diversamente disposto dall’articolo 3 dello stesso.
Articolo 3
Titoli di importazione
1. Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all’articolo 1 sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti della Bulgaria o della Romania.
2. Le domande di titoli di importazione possono essere presentate solo da raffinerie a tempo pieno stabilite sul territorio della Bulgaria e della Romania e accreditate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006.
3. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:
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a) |
nelle caselle 17 e 18: i quantitativi di zucchero greggio, in equivalente zucchero bianco, che non possono superare i quantitativi indicati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, rispettivamente, per la Bulgaria e la Romania; |
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b) |
nella casella 20: la campagna a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell’allegato II, parte A; |
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c) |
nella casella 24 (per i titoli): almeno una delle diciture elencate nell’allegato II, parte B. |
4. I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi esclusivamente per le importazioni nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.
Essi sono validi fino alla fine della campagna per la quale sono rilasciati.
5. La Commissione può, se necessario, modificare il paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 4
Comitato di gestione per lo zucchero
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO I
Numeri d’ordine
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Contingente tariffario per le importazioni in |
Numero d’ordine |
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Bulgaria |
09.4365 |
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Romania |
09.4366 |
ALLEGATO II
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A. |
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b)
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B. |
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c)
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11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 509/2007 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2007
che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIe registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostruzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l’esaurimento. |
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(2) |
È necessario adottare misure per istituire un piano pluriennnale per la gestione dello stock di sogliole nella Manica occidentale. |
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(3) |
L’obiettivo del piano è assicurare uno sfruttamento della sogliola del golfo di Biscaglia che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prescrive, tra l’altro, che per conseguire l’obiettivo la Comunità applichi l’approccio precauzionale nell’adottare misure destinate a tutelare e conservare lo stock, in modo da disporne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso mira ad attuare progressivamente un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuisce ad attività di pesca efficienti nel contesto di un’industria della pesca economicamente vitale e competitiva, che procuri un tenore di vita equo e tenga conto degli interessi dei consumatori. |
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(5) |
Per conseguire tale obiettivo gli stock di sogliole della Manica occidentale devono essere portati a limiti biologici di sicurezza attraverso la riduzione dei tassi di mortalità per pesca e devono essere gestiti in modo tale che ne sia mantenuta la piena capacità riproduttiva e un’elevata resa a lungo termine. |
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(6) |
Dal parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca si evince che la mortalità per pesca coerente con lo scopo di un’elevata resa a lungo termine e il conseguimento di un basso rischio di decimazione del potenziale produttivo dello stock è 0,27. |
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(7) |
Tale controllo dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto definendo un metodo adeguato per fissare il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) ed istituendo un regime che riduca, per tale stock, lo sforzo di pesca a livelli tali da rendere improbabile il superamento dei TAC. |
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(8) |
Per assicurare l’ottemperanza alle misure stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3). |
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(9) |
Durante la prima fase negli anni 2007, 2008 e 2009 il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione e successivamente un piano di gestione ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E OBIETTIVI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola che vive nella Manica occidentale (di seguito «sogliola della Manica occidentale»).
2. Ai fini del presente regolamento, per «Manica occidentale» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIe dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM).
Articolo 2
Obiettivo
1. Il piano pluriennale assicura lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola della Manica occidentale.
2. Tale obiettivo è conseguito attraverso il raggiungimento e il mantenimento di un tasso di mortalità per pesca dello 0,27 per appropriati gruppi di età.
CAPO II
TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE
Articolo 3
Procedura per la fissazione dei totali ammissibili di catture
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i totali ammissibili di catture (TAC) per la sogliola della Manica occidentale al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è il più elevato tra:
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a) |
il TAC la cui applicazione porterà a una riduzione del 20 % del tasso di mortalità per pesca nel 2007 rispetto al tasso medio di mortalità per pesca degli anni 2003, 2004 e 2005 secondo le più recenti stime dello CSTEP; |
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b) |
il TAC la cui applicazione porterà al tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2. |
2. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i TAC per la sogliola della Manica occidentale al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP, è il più elevato tra:
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a) |
il TAC la cui applicazione porterà a una riduzione del 15 % del tasso di mortalità per pesca nel 2010 rispetto al tasso medio di mortalità per pesca degli anni 2007, 2008 e 2009 secondo le più recenti stime dello CSTEP; |
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b) |
il TAC la cui applicazione porterà al tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2. |
3. Per il 2013 e gli anni successivi il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i TAC per la sogliola della Manica occidentale al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP, porterà al tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
4. Nonostante il paragrafo 3, se a parere dello CSTEP il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non è stato conseguito entro il 31 dicembre 2012, si applica il paragrafo 2, mutatis mutandis, per il 2013, 2014 e 2015 e il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis dal 2016.
Articolo 4
Limiti alla variazione dei TAC
A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:
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a) |
qualora l’applicazione dell’articolo 3 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello di tale anno; |
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b) |
qualora l’applicazione dell’articolo 3 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di tale anno. |
CAPO III
LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA
Articolo 5
Limitazione dello sforzo
1. I TAC di cui al capo II sono completati da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca basato sulla zona geografica e i raggruppamenti di attrezzi da pesca, e le condizioni associate per l’uso delle possibilità di pesca specificate nell’allegato II quater del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4).
2. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, circa il numero massimo di giorni in mare disponibili per le navi presenti nella Manica occidentale che utilizzano sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e per le navi della Manica occidentale che utilizzano reti fisse aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 220 mm.
3. Il numero massimo di giorni in mare di cui al paragrafo 2 è adattato proporzionalmente all’adattamento della mortalità per pesca di cui all’articolo 3.
4. Nonostante il paragrafo 3, il livello dello sforzo di pesca da stabilire in ciascuno degli anni 2008 e 2009 è mantenuto al livello stabilito per il 2007.
CAPO IV
CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA
Articolo 6
Margine di tolleranza
In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), il margine di tolleranza consentito, nella stima dei quantitativi tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo di sogliola della Manica occidentale è pari all’8 % della cifra figurante nel giornale di bordo. Se nella normativa comunitaria non sono stabiliti fattori di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera della nave.
Articolo 7
Notifica preliminare
Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nella Manica occidentale, o il suo rappresentante, che intende trasbordare un quantitativo di sogliola tenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:
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a) |
il nome del porto o del luogo di sbarco; |
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b) |
l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco; |
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c) |
i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie di cui detiene a bordo quantitativi superiori a 50 kg. |
Articolo 8
Stivaggio separato della sogliola comune
1. È vietato tenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di sogliola comune mescolati con altre specie di organismi marini in un unico contenitore.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l’assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola comune detenute a bordo.
Articolo 9
Trasporto della sogliola comune
1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg pescati nella Manica occidentale e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati in presenza di controllori prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
2. In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento non si applica.
Articolo 10
Programma specifico di controllo
In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo per gli stock di sogliola in questione può durare più di due anni.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Valutazione delle misure di gestione
La Commissione chiede il parere scientifico dello CSTEP in merito al ritmo di conseguimento degli obiettivi del piano di gestione nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni.
La Commissione propone, se del caso, misure pertinenti e il Consiglio decide a maggioranza qualificata su misure alternative finalizzate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 2. In particolare il Consiglio può modificare, a maggioranza qualifica, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 12
Circostanze particolari
Qualora lo CSTEP ritenga che le dimensioni dello stock di riproduzione della sogliola della Manica occidentale subisca una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC inferiore a quello contemplato agli articoli 3 e 4, e misure di controllo dello sforzo diverse da quelle previste all’articolo 5.
Articolo 13
Fondo europeo per la pesca
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 per il 2007, 2008 e 2009, e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (6). Successivamente il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 495.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).
(4) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).
(5) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).
(6) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
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11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 10 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
39,5 |
|
TN |
110,8 |
|
|
TR |
147,6 |
|
|
ZZ |
99,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
|
MK |
35,1 |
|
|
TR |
130,5 |
|
|
ZZ |
112,5 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
109,1 |
|
ZZ |
109,1 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
45,4 |
|
IL |
37,6 |
|
|
MA |
42,8 |
|
|
ZZ |
41,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
37,5 |
|
ZZ |
37,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
81,9 |
|
BR |
76,4 |
|
|
CL |
83,6 |
|
|
CN |
101,8 |
|
|
NZ |
122,0 |
|
|
US |
127,8 |
|
|
UY |
88,5 |
|
|
ZA |
85,2 |
|
|
ZZ |
95,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 511/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 463/2007 della Commissione (4). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 110 del 27.4.2007, pag. 11.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 11 maggio 2007
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
18,87 |
6,87 |
|
1701 11 90 (1) |
18,87 |
12,74 |
|
1701 12 10 (1) |
18,87 |
6,68 |
|
1701 12 90 (1) |
18,87 |
12,22 |
|
1701 91 00 (2) |
24,06 |
13,56 |
|
1701 99 10 (2) |
24,06 |
8,68 |
|
1701 99 90 (2) |
24,06 |
8,68 |
|
1702 90 99 (3) |
0,24 |
0,40 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 512/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006. |
|
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 maggio 2007 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,68 (2) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,67 (2) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,68 (2) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
27,67 (2) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3009 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,09 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,09 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,09 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3009 |
|||
|
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
||||||
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 513/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 10 maggio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 10 maggio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 35,085 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 514/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all’invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine l’8 maggio 2007. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine l’8 maggio 2007, non viene concessa alcuna restituzione all’esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 515/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
|
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
|
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
|
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
|
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 10 maggio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
|
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
9,41 |
||||||
|
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1102 90 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1102 90 10 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1102 90 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
12,10 |
||||||
|
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
9,41 |
||||||
|
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 20 60 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 20 20 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
10,75 |
||||||
|
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
8,74 |
||||||
|
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
10,08 |
||||||
|
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
7,73 |
||||||
|
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
1,68 |
||||||
|
1107 10 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1107 10 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
10,75 |
||||||
|
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
10,75 |
||||||
|
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
10,75 |
||||||
|
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
10,75 |
||||||
|
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
10,53 |
||||||
|
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
10,53 |
||||||
|
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
10,53 |
||||||
|
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
11,04 |
||||||
|
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
7,66 |
||||||
|
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
8,06 |
||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
|||||||||
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
|
C14 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein. |
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 516/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura di autorizzazione per gli additivi destinati all'alimentazione degli animali. |
|
(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie riguardo alle domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicabilità di detto regolamento. |
|
(3) |
La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
|
(5) |
L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, prodotti dal Bacillus subtilis (LMG-S -15136) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione (3) e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione (4). A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui all'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5). |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) GU L 37 del 13.3.2003, pag. 12.
(4) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
||||||
|
Unità di attività per kg di alimento per animali completo |
||||||||||||||
|
Enzimi |
||||||||||||||
|
E 1606 |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG-S-15136), con un'attività minima di: solido e liquido: endo-1,4-beta-xilanasi: 100 IU (1)/g o ml |
Suini da ingrasso |
— |
10 IU |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||
|
Tacchini da ingrasso |
— |
10 IU |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||
(1) 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (espressi in equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 517/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
|
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
|
(5) |
A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione. |
|
(6) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
|
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
|
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall'11 maggio 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
|
(EUR/100 kg) |
|||
|
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (2) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
|
– negli altri casi: |
|
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
|
1003 00 90 |
orzo |
|
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
|
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
|
– amido |
|
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
0,672 |
0,672 |
|
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– – negli altri casi |
0,672 |
0,672 |
|
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
0,504 |
0,504 |
|
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– – negli altri casi |
0,504 |
0,504 |
|
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
0,672 |
0,672 |
|
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
|
|
|
|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
0,672 |
0,672 |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
0,672 |
0,672 |
|
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
|
– a grani medi |
— |
— |
|
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
|
1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.
(2) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(3) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(5) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 518/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
|
(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo. |
|
(3) |
In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 9 maggio 2007, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2007, per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 2 all'8 maggio 2007 e sospendere per questa zona fino al 1o luglio 2007 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 2 all'8 maggio 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 20,42 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 35,14 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 30,30 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 9 maggio 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dall'11 maggio 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 1o luglio 2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2006
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2007/323/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
|
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione. |
|
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,
dall’altra,
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Paraguay hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Paraguay che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay, di compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica del Paraguay, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea. Per «Stati membri LACAC» si intende gli Stati membri della Commissione latinoamericana per l’aviazione civile.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell’accordo in questione si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte dell’accordo in questione si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione, autorizzazione e revoca
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Paraguay, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione, da parte della Repubblica del Paraguay, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Paraguay rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
|
i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e |
|
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
|
iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
3. La Repubblica del Paraguay può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
|
i) |
il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; oppure |
|
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure |
|
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure |
|
iv) |
il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica del Paraguay ed un altro Stato membro e la Repubblica del Paraguay dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; oppure |
|
v) |
il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica del Paraguay e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica del Paraguay siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro. |
La Repubblica del Paraguay esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica del Paraguay, ciascuno Stato membro rilascia, con tempi procedurali minimi, le autorizzazioni ed i permessi opportuni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
i) |
il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica del Paraguay; e |
|
ii) |
la Repubblica del Paraguay eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; e |
|
iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o cittadini di Stati membri LACAC e sia da questi effettivamente controllato. |
5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica del Paraguay qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
|
i) |
il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica del Paraguay; oppure |
|
ii) |
la Repubblica del Paraguay non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo; oppure |
|
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o cittadini di Stati membri LACAC e non sia da questi effettivamente controllato; oppure |
|
iv) |
il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo. |
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica del Paraguay in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Repubblica del Paraguay si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di questo Stato membro per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Paraguay che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d) osta a che la Repubblica del Paraguay imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica del Paraguay o tra un punto situato nella Repubblica del Paraguay e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.
Articolo 5
Tariffe di trasporto
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 e 3 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Paraguay in forza di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata su base non discriminatoria.
3. Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all’allegato I, che contengano una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e) per trasporti fra la Repubblica del Paraguay ed un altro Stato membro LACAC sono soggette alla legislazione del Paraguay per quanto riguarda la price leadership. La legislazione del Paraguay è applicata su base non discriminatoria.
Articolo 6
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato I:
|
i) |
favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; |
|
ii) |
rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o |
|
iii) |
delega ad operatori economici privati la responsabilità per l’adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza. |
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 non si applicano.
Articolo 7
Allegati del presente accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Paraguay che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 10
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventidue febbraio duemilasette, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Република Парагвай
Por la República del Paraguay
Za Paraguayskou republiku
For Republikken Paraguay
Für die Republik Paraguay
Paraguay Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Παραγoυάης
For the Republic of Paraguay
Pour la République du Paraguay
Per la Repubblica del Paraguay
Paragvajas Republikas vārdā
Paragvajaus Respublikos vardu
A Paraguayi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Paragwaj
Voor de Republiek Paraguay
W imieniu Republiki Paragwaju
Pela República do Paraguai
Pentru Republica Paraguay
Za Paraguajskú republiku
Za Republiko Paragvaj
Paraguayn tasavallan puolesta
För Republiken Paraguay
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
|
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Paraguay e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo
|
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Paraguay e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
|
a) |
Designazione:
|
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
|
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
|
d) |
Tassazione del carburante per l’aviazione:
|
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
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ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
|
a) |
la Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
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b) |
il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
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c) |
il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
|
d) |
la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2007
relativa alle modalità pratiche e procedurali per la designazione, da parte del Consiglio, di due membri della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza per l'azione comunitaria «Capitale europea della cultura»
(2007/324/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 (1), in particolare gli articoli 6 e 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli articoli 6 e 10 della decisione n. 1622/2006/CE prevedono l'istituzione di una giuria e di un gruppo di monitoraggio e consulenza che dovrebbero essere composti da sette membri designati dalle istituzioni europee, due dei quali designati dal Consiglio. |
|
(2) |
È opportuno che il Consiglio decida le modalità pratiche e procedurali per la designazione di due membri della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza da parte del Consiglio. |
|
(3) |
Tali modalità dovrebbero essere eque, non discriminatorie e trasparenti, |
DECIDE:
Articolo 1
Il Consiglio decide la designazione di due membri della giuria e del gruppo di monitoraggio e di consulenza secondo le modalità pratiche e procedurali fissate nell'articolo 2.
Articolo 2
1. È organizzato un sorteggio fra tutti gli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri al sorteggio è volontaria. Tuttavia, per ridurre al minimo il rischio di un conflitto di interessi, gli Stati membri che ospitano una capitale europea della cultura da selezionare o monitorare durante il mandato della giuria e del gruppo in questione sono esclusi dal sorteggio. Nell'allegato della presente decisione figura l'elenco degli Stati membri interessati, basato sull'ordine di presentazione delle designazioni a capitale europea della cultura a norma dell'allegato della decisione n. 1622/2006/CE. Inoltre, per garantire la più ampia distribuzione geografica possibile degli Stati membri che raccomandano gli esperti, sono esclusi dal sorteggio gli Stati membri che hanno raccomandato esperti per il periodo precedente.
2. Sono scelti i primi due Stati membri sorteggiati. Ciascuno dei due Stati membri raccomanda la nomina di un esperto indipendente che possegga esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città o all'organizzazione della manifestazione capitale europea della cultura.
3. Alla luce delle raccomandazioni dei due Stati membri selezionati e previa debita valutazione dei candidati raccomandati, il Consiglio nomina i due esperti che devono far parte della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza per un periodo di tre anni.
4. In caso di decesso o dimissioni di un esperto, lo Stato membro che ha raccomandato l'esperto in questione raccomanda la nomina di un supplente per la restante durata del mandato. A tal fine si applica la procedura di cui al paragrafo 3.
Articolo 3
La presente decisione prende effetto a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Calendario indicativo delle riunioni della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza
|
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Riunioni della giuria (1) |
Riunioni del gruppo di monitoraggio e consulenza (2) |
|
2007-2009 |
[Finlandia (2011) Estonia (2011)] (3) Francia (2013) Slovacchia (2013) Portogallo (2012) Slovenia (2012) Svezia (2014) Lettonia (2014) Belgio (2015) Repubblica ceca (2015) |
Germania (2010) Ungheria (2010) Finlandia (2011) Estonia (2011) Portogallo (2012) Slovenia (2012) |
|
2010-2012 |
Belgio (2015) Repubblica ceca (2015) Spagna (2016) Polonia (2016) Danimarca (2017) Cipro (2017) Paesi Bassi (2018) Malta (2018) |
Finlandia (2011) Estonia (2011) Portogallo (2012) Slovenia (2012) Francia (2013) Slovacchia (2013) Svezia (2014) Lettonia (2014) Belgio (2015) Republica ceca (2015) |
|
2013-2015 |
Italia (2019) Bulgaria (2019) (4) |
Svezia (2014) Lettonia (2014) Belgio (2015) Repubblica ceca (2015) Spagna (2016) Polonia (2016) Danimarca (2017) Cipro (2017) Paesi Bassi (2018) Malta (2018) |
(1) Due riunioni di selezione per paese: preselezione entro i 5 anni che precedono la manifestazione; selezione finale 9 mesi dopo.
(2) Due riunioni di monitoraggio per paese: entro i 2 anni che precedono la manifestazione, entro gli 8 mesi che precedono la manifestazione.
(3) Gli esperti del Consiglio per la selezione delle capitali europee della cultura per il 2011 sono stati nominati dal Consiglio il 13 novembre 2006 conformemente alla decisione n. 1419/1999/CE.
(4) L'ordine di presentazione delle designazioni dopo il 2019 non è noto.
Commissione
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia relativi alle spese nel settore delle misure di sviluppo rurale finanziate per l'esercizio finanziario 2006 dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»
[notificata con il numero C(2007) 1893]
(I testi in lingua ceca, estone, greca, inglese, lettone, lituana, polacca, slovacca, slovena e ungherese sono i soli facenti fede)
(2007/325/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato del Fondo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 devono essere liquidati sulla base dei conti annuali presentati dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall'Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Slovacchia con riguardo alle spese nel settore delle misure di sviluppo rurale, corredati delle informazioni necessarie. La liquidazione si riferisce alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, alla luce delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione. |
|
(2) |
Sono scaduti i termini accordati alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 ed all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (2). |
|
(3) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato entro il 31 marzo 2007 alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia il risultato delle sue verifiche, unitamente alle modifiche necessarie. |
|
(4) |
Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione «garanzia», delle misure di sviluppo rurale in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia (3), il risultato della decisione di liquidazione è detratto o aggiunto ai successivi pagamenti effettuati dalla Commissione. |
|
(5) |
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere su completezza, esattezza e veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. La descrizione dettagliata di tali importi figura nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo simultaneamente alla presente decisione. |
|
(6) |
Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere alla liquidazione dei loro conti con la presente decisione. |
|
(7) |
Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 27/2004, gli importi da recuperare o da pagare in virtù della decisione di liquidazione dei conti sono detratti o aggiunti ai pagamenti successivi. |
|
(8) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non osta all’adozione di ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con la normativa comunitaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 2, gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell’ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell'allegato I e nell'allegato II.
Articolo 2
Per l’esercizio finanziario 2006, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, indicati nell’allegato III, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.
Articolo 3
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Slovacchia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).
(3) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.
ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
Esercizio finanziario 2006 — Spese relative allo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri
Importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro
|
SM |
|
Spese relative agli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni |
Totale |
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo da recuperare dallo Stato membro (–) o da versare allo Stato membro (+) |
|
|
liquidati |
disgiunti |
|||||||
|
= spese dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale dei pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
|||||||
|
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e = c + d |
f |
g = e – f |
|
CY |
EUR |
24 796 690,13 |
0,00 |
24 796 690,13 |
0,00 |
24 796 690,13 |
24 797 284,89 |
– 594,76 |
|
CZ |
EUR |
176 491 761,34 |
0,00 |
176 491 761,34 |
–10 444,11 |
176 481 317,23 |
176 353 014,70 |
128 302,53 |
|
EE |
EUR |
42 423 603,39 |
0,00 |
42 423 603,39 |
–15 231,72 |
42 408 371,67 |
42 408 371,67 |
0,00 |
|
HU |
EUR |
296 033 597,90 |
0,00 |
296 033 597,90 |
–9 339,13 |
296 024 258,77 |
296 024 258,77 |
0,00 |
|
LT |
EUR |
0,00 |
140 016 475,42 |
140 016 475,42 |
0,00 |
140 016 475,42 |
140 016 475,42 |
0,00 |
|
LV |
EUR |
95 213 650,83 |
0,00 |
95 213 650,83 |
0,00 |
95 213 650,83 |
95 213 651,75 |
–0,92 |
|
MT |
EUR |
7 944 230,12 |
0,00 |
7 944 230,12 |
–4 618,97 |
7 939 611,15 |
7 939 611,15 |
0,00 |
|
PL |
EUR |
1 149 569 960,50 |
0,00 |
1 149 569 960,50 |
–13 069,51 |
1 149 556 890,99 |
1 149 556 398,09 |
492,90 |
|
SI |
EUR |
118 941 385,27 |
0,00 |
118 941 385,27 |
0,00 |
118 941 385,27 |
118 942 873,75 |
–1 488,48 |
|
SK |
EUR |
0,00 |
117 783 440,91 |
117 783 440,91 |
0,00 |
117 783 440,91 |
117 783 440,91 |
0,00 |
|
SM |
|
Anticipi pagati ma ancora da liquidare per l'attuazione del programma [articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio]. |
|
CZ |
EUR |
86 848 000,00 |
|
CY |
EUR |
11 968 000,00 |
|
EE |
EUR |
24 080 000,00 |
|
HU |
EUR |
96 368 000,00 |
|
LT |
EUR |
78 320 000,00 |
|
LV |
EUR |
52 496 000,00 |
|
MT |
EUR |
4 304 000,00 |
|
PL |
EUR |
458 624 000,00 |
|
SI |
EUR |
45 056 000,00 |
|
SK |
EUR |
63 536 000,00 |
ALLEGATO II
SPESE RELATIVE ALLE MISURE DI SVILUPPO RURALE LIQUIDATE PER L'ESERCIZIO 2006
Differenze tra i conti annuali e le dichiarazioni di spesa
Cipro
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Sostegno a favore degli investimenti per la gestione dei rifiuti animali |
9 443 852,29 |
0,00 |
9 443 852,29 |
|
2 |
Incentivazione del miglioramento e dello sviluppo |
1 239 312,75 |
0,00 |
1 239 312,75 |
|
3 |
Incentivazione della costituzione di associazioni di produttori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Promozione della formazione professionale degli agricoltori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Servizi tecnici e di consulenza per gli agricoltori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Prepensionamento |
486 308,23 |
0,00 |
486 308,23 |
|
7 |
Sostegno a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori |
1 275 250,49 |
0,00 |
1 275 250,49 |
|
8 |
Rispetto delle norme dell'UE |
1 360 168,93 |
0,00 |
1 360 168,93 |
|
9 |
Adozione di misure agroambientali |
4 130 349,24 |
0,00 |
4 130 349,24 |
|
10 |
Azioni agroambientali per la protezione dei valori naturali |
556 903,68 |
0,00 |
556 903,68 |
|
11 |
Imboschimento |
13 952,08 |
0,00 |
13 952,08 |
|
12 |
Miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo dell'allevamento |
192 901,09 |
0,00 |
192 901,09 |
|
13 |
Zone svantaggiate |
4 881 517,45 |
0,00 |
4 881 517,45 |
|
14 |
Sostegno a favore dei sistemi di qualità |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Sostegno a favore delle attività di trasformazione tradizionali su piccola scala |
209 556,17 |
0,00 |
209 556,17 |
|
16 |
Tutela dei paesaggi agricoli tradizionali |
696 713,67 |
0,00 |
696 713,67 |
|
17 |
Protezione dagli incendi delle foreste e da altre calamità naturali |
200 764,44 |
0,00 |
200 764,44 |
|
18 |
Imboschimento di superfici non agricole |
55 636,33 |
0,00 |
55 636,33 |
|
19 |
Miglioramento del processo di raccolta |
53 503,29 |
0,00 |
53 503,29 |
|
20 |
Sostegno tecnico a livello di attuazione, controllo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Sostegno tecnico delle iniziative collettive a livello locale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Totale |
24 796 690,13 |
0,00 |
24 796 690,13 |
Repubblica ceca
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Prepensionamento |
545 103,99 |
0,00 |
545 103,99 |
|
2 |
Zone svantaggiate |
76 534 949,79 |
–10 115,18 |
76 524 834,61 |
|
3 |
Misure agroambientali |
88 959 922,46 |
– 178,10 |
88 959 744,36 |
|
4 |
Imboschimento |
2 707 601,06 |
– 150,83 |
2 707 450,23 |
|
5 |
Associazioni di produttori |
1 687 004,62 |
0,00 |
1 687 004,62 |
|
6 |
Assistenza tecnica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Sapard |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
Investimenti nelle aziende agricole [regolamento (CE) n. 1268/1999] |
351 123,76 |
0,00 |
351 123,76 |
|
701 |
Trasformazione e commercializzazione [regolamento (CE) n. 1268/1999] |
1 641 034,72 |
0,00 |
1 641 034,72 |
|
702 |
Danni provocati dalle inondazioni 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
703 |
Miglioramento delle infrastrutture per la qualità |
847 428,46 |
0,00 |
847 428,46 |
|
704 |
Miglioramento e ricomposizione fondiari |
683 889,73 |
0,00 |
683 889,73 |
|
705 |
Recupero e sviluppo dei villaggi |
634 488,40 |
0,00 |
634 488,40 |
|
706 |
Danni provocati dalle inondazioni 2 |
110 168,00 |
0,00 |
110 168,00 |
|
707 |
Sviluppo dell'infrastruttura rurale |
464 428,01 |
0,00 |
464 428,01 |
|
708 |
Sviluppo e diversificazione delle attività |
1 024 762,25 |
0,00 |
1 024 762,25 |
|
709 |
Metodi di produzione agricola da tutelare |
241 255,09 |
0,00 |
241 255,09 |
|
710 |
Miglioramento della formazione professionale |
47 031,42 |
0,00 |
47 031,42 |
|
711 |
Assistenza tecnica SAPARD |
11 569,58 |
0,00 |
11 569,58 |
|
|
Totale |
176 491 761,34 |
–10 444,11 |
176 481 317,23 |
Estonia
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Zone svantaggiate |
6 350 920,66 |
–1 226,94 |
6 349 693,72 |
|
2 |
Misure agroambientali |
18 368 083,98 |
–9 000,91 |
18 359 083,07 |
|
3 |
Imboschimento di superfici agricole |
1 102 043,43 |
–51,36 |
1 101 992,07 |
|
4 |
Aziende agricole di semisussistenza in fase di ristrutturazione |
2 273 812,97 |
– 612,11 |
2 273 200,86 |
|
5 |
Rispetto delle norme |
5 826 010,68 |
–2 488,11 |
5 823 522,57 |
|
6 |
Pagamenti complementari ai pagamenti diretti |
7 422 630,38 |
0,00 |
7 422 630,38 |
|
7 |
Assistenza tecnica |
1 080 101,29 |
–1 852,29 |
1 078 249,00 |
|
8 |
SAPARD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Sostegno alle zone sottoposte a vincoli ambientali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Totale |
42 423 603,39 |
–15 231,72 |
42 408 371,67 |
Ungheria
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Misure agroambientali |
227 833 992,16 |
0,00 |
227 833 992,16 |
|
2 |
Rispetto delle norme |
1 595 755,18 |
–0,03 |
1 595 755,15 |
|
3 |
Imboschimento |
22 153 089,37 |
0,00 |
22 153 089,37 |
|
4 |
Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza |
502 022,58 |
– 135,83 |
501 886,75 |
|
5 |
Associazioni di produttori |
7 202 971,57 |
0,01 |
7 202 971,58 |
|
6 |
Prepensionamento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Zone svantaggiate |
6 402 140,63 |
– 799,99 |
6 401 340,64 |
|
8 |
Assistenza tecnica |
15 153 476,83 |
0,00 |
15 153 476,83 |
|
9 |
Progetti approvati nel quadro del reg. (CE) n. 1268/1999 |
14 999 999,74 |
–8 403,29 |
14 991 596,45 |
|
10 |
Pagamenti nazionali complementari ai pagamenti diretti |
190 149,84 |
0,00 |
190 149,84 |
|
|
Totale |
296 033 597,90 |
–9 339,13 |
296 024 258,77 |
Lettonia
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Prepensionamento |
114 610,00 |
0,00 |
114 610,00 |
|
2 |
Associazioni di produttori |
778 930,76 |
0,00 |
778 930,76 |
|
3 |
Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza |
13 140 756,56 |
0,00 |
13 140 756,56 |
|
4 |
Rispetto delle norme |
16 269 647,82 |
0,00 |
16 269 647,82 |
|
5 |
Misure agroambientali |
11 920 958,74 |
0,00 |
11 920 958,74 |
|
6 |
Zone svantaggiate |
41 850 749,84 |
0,00 |
41 850 749,84 |
|
7 |
Assistenza tecnica |
991 731,69 |
0,00 |
991 731,69 |
|
8 |
Obblighi trasferiti dal precedente periodo di programmazione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Assegnazione di risorse per i pagamenti unici per superficie |
10 146 265,42 |
0,00 |
10 146 265,42 |
|
|
Totale |
95 213 650,83 |
0,00 |
95 213 650,83 |
Malta
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Zone svantaggiate |
1 593 569,29 |
681,16 |
1 594 250,45 |
|
2 |
Misure agroambientali |
385 505,60 |
–4 335,34 |
381 170,26 |
|
3 |
Rispetto delle norme |
307 772,98 |
0,00 |
307 772,98 |
|
4 |
Associazioni di produttori |
0,00 |
|
0,00 |
|
5 |
Assistenza tecnica |
0,00 |
|
0,00 |
|
6 |
Pagamenti complementari agli aiuti di Stato |
3 760 000,00 |
0,00 |
3 760 000,00 |
|
7 |
Misure ad hoc |
1 897 382,26 |
– 964,80 |
1 896 417,46 |
|
|
Totale |
7 944 230,12 |
–4 618,97 |
7 939 611,15 |
Polonia
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Prepensionamento |
140 747 510,60 |
0,00 |
140 747 510,60 |
|
2 |
Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza |
105 651 252,73 |
–9 615,14 |
105 641 637,59 |
|
3 |
Associazioni di produttori |
1 039 815,80 |
0,00 |
1 039 815,80 |
|
4 |
Zone svantaggiate |
261 975 568,73 |
– 238,56 |
261 975 330,17 |
|
5 |
Aziende agroambientali e benessere degli animali |
54 365 171,48 |
– 421,86 |
54 364 749,62 |
|
6 |
Imboschimento |
27 182 933,10 |
– 457,96 |
27 182 475,14 |
|
7 |
Rispetto delle norme dell'UE |
279 345 058,83 |
– 188,51 |
279 344 870,32 |
|
8 |
Assistenza tecnica |
474 369,94 |
– 954,75 |
473 415,19 |
|
9 |
Pagamenti complementari ai pagamenti diretti |
189 369 013,75 |
–1 191,12 |
189 367 822,63 |
|
10 |
Progetti approvati nel quadro del regolamento (CE) n. 1268/1999 |
89 419 265,54 |
–1,61 |
89 419 263,93 |
|
|
Totale |
1 149 569 960,50 |
–13 069,51 |
1 149 556 890,99 |
Slovenia
|
N. |
Misura |
Spesa 2006 Allegato I, colonna «a» |
Riduzioni Allegato I, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2006 Allegato I, colonna «e» |
|
1 |
Zone svantaggiate |
32 537 794,40 |
0,00 |
32 537 794,40 |
|
2 |
Misure agroambientali |
36 334 012,75 |
0,00 |
36 334 012,75 |
|
3 |
Prepensionamento |
1 695 055,58 |
0,00 |
1 695 055,58 |
|
4 |
Rispetto delle norme |
36 789 386,23 |
0,00 |
36 789 386,23 |
|
5 |
Assistenza tecnica |
257 731,75 |
0,00 |
257 731,75 |
|
6 |
Programma SAPARD |
1 235 224,98 |
0,00 |
1 235 224,98 |
|
7 |
Pagamenti complementari ai pagamenti diretti |
10 092 179,58 |
0,00 |
10 092 179,58 |
|
|
Totale |
118 941 385,27 |
0,00 |
118 941 385,27 |
ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
Esercizio finanziario 2006 — Spese relative allo sviluppo rurale
Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stati disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva
|
Stato membro |
Organismo pagatore |
|
Lituania |
NMA |
|
Slovacchia |
APA |
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori di Ungheria e Malta per le spese dell'esercizio finanziario 2005 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia
[notificata con il numero C(2007) 1894]
(I testi in lingua inglese ed ungherese sono i soli facenti fede)
(2007/326/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato del Fondo,
considerando quanto segue
|
(1) |
Con la decisione 2006/322/CE (2) della Commissione sono stati liquidati per l'esercizio finanziario 2005 i conti di tutti gli organismi pagatori, eccezion fatta per l'organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt», l'organismo pagatore italiano «AGEA», l'organismo pagatore lussemburghese «Ministère de l'Agriculture», l'organismo pagatore ungherese «ARDA», l'organismo pagatore portoghese «IFADAP» e l'organismo pagatore maltese «MRAE». |
|
(2) |
In seguito alla trasmissione di nuove informazioni da parte dell'Ungheria e di Malta e ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore ungherese «ARDA» e dall'organismo pagatore maltese «MRAE». |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la presente decisione non osta all'adozione di ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con la normativa comunitaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti dell'organismo pagatore ungherese «ARDA» e dell'organismo pagatore maltese «MRAE» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2005.
Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione sono indicati nell'allegato I.
Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell'ambito delle misure di sviluppo rurale applicabili in Ungheria e a Malta sono indicati nell'allegato II e nell'allegato III.
Articolo 2
La Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 118 del 3.5.2006, pag. 20.
ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
Esercizio finanziario 2005
Importo da recuperare dallo Stato membro o da versare allo Stato membro
|
SM |
|
2005 — Spese relative agli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario |
Totale che include le riduzioni e le sospensioni |
Anticipi versati allo Stato membro nell'esercizio finanziario |
Importo da recuperare dallo (–) o da versare allo Stato membro (+) (1) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
liquidati |
disgiunti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= spese dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese nelle dichiarazioni mensili |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e = c + d |
f |
g = e – f |
||||||||||||||||||||||||||
|
HU |
HUF |
127 456 066 798,00 |
0,00 |
127 456 066 798,00 |
–10 699 420,33 |
127 445 367 377,67 |
127 427 318 113,67 |
18 049 264,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
MT |
MTL |
372 669,93 |
0,00 |
372 669,93 |
0,00 |
372 669,93 |
372 670,01 |
–0,08 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.
|
1) |
Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare dallo Stato membro o da versare allo Stato membro, l'importo da prendere in considerazione è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (col. a). |
|
2) |
Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in esame nel sistema degli anticipi, a cui vengono aggiunte segnatamente le rettifiche per inosservanza dei termini di pagamento stabilite nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2005.
|
|
3) |
Nomenclatura 2007: 05070106, 05070108 |
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
Esercizio finanziario 2005 — Spese relative allo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri
Importo che deve essere recuperato dallo Stato membro o versato allo Stato membro
|
SM |
|
Spese relative agli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni |
Totale |
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo da recuperare dallo Stato membro (–) o da versare allo Stato membro (+) (1) |
|
|
liquidati |
disgiunti |
|||||||
|
= spese dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale dei pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
|||||||
|
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e = c + d |
f |
g = e – f |
|
HU |
EUR |
37 272 434,19 |
0,00 |
37 272 434,19 |
0,00 |
37 272 434,19 |
0,00 |
37 272 434,19 |
|
MT |
EUR |
6 464 227,06 |
0,00 |
6 464 227,06 |
0,00 |
6 464 227,06 |
6 295 789,00 |
168 438,06 |
|
SM |
Anticipi pagati ma ancora da liquidare per l'attuazione del programma [Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio]. |
|
|
HU |
EUR |
96 368 000,00 |
|
MT |
EUR |
4 304 000,00 |
|
HU |
: |
L'importo è già stato pagato il 13.12.2005 nel quadro del primo pagamento intermedio (GFO.1514) |
|
MT |
: |
L'importo è già stato pagato il 25.11.2005 a titolo di terzo pagamento intermedio (GFO.1471) e il 23.10.2006 a titolo di quarto pagamento intermedio (GFO. 1890). |
ALLEGATO III
SPESE LIQUIDATE PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NELL'ESERCIZIO 2005
Differenze tra conti annuali e dichiarazioni di spesa
UNGHERIA
|
N. |
Misura |
Spese 2005 Allegato II, colonna «a» |
Riduzioni Allegato II, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2005 Allegato II, colonna «e» |
|
1 |
Agroambientale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Rispetto delle norme |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Imboschimento |
4 343 744,56 |
0,00 |
4 343 744,56 |
|
4 |
Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza |
564 667,97 |
0,00 |
564 667,97 |
|
5 |
Associazioni di produttori |
354 984,16 |
0,00 |
354 984,16 |
|
6 |
Prepensionamento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Zone svantaggiate |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Assistenza tecnica |
846 976,51 |
0,00 |
846 976,51 |
|
9 |
Progetto approvato a norma del reg. (CE) n. 1268/1999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Pagamenti complementari ai pagamenti diretti nazionali |
31 162 060,99 |
0,00 |
31 162 060,99 |
|
|
Totale |
37 272 434,19 |
0,00 |
37 272 434,19 |
MALTA
|
N. |
Misura |
Spese 2005 Allegato II, colonna «a» |
Riduzioni Allegato II, colonna «d» |
Importo liquidato nel 2005 Allegato II, colonna «e» |
|
1 |
Zone svantaggiate |
1 778 458,24 |
0,00 |
1 778 458,24 |
|
2 |
Agroambientale |
523 444,29 |
0,00 |
523 444,29 |
|
3 |
Rispetto delle norme |
153 708,96 |
0,00 |
153 708,96 |
|
4 |
Associazioni di produttori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Assistenza tecnica |
4 795,27 |
0,00 |
4 795,27 |
|
6 |
Pagamenti complementari agli aiuti di Stato |
1 620 000,00 |
0,00 |
1 620 000,00 |
|
7 |
Misura ad hoc |
2 383 820,30 |
0,00 |
2 383 820,30 |
|
|
Totale |
6 464 227,06 |
0,00 |
6 464 227,06 |
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»
[notificata con il numero C(2007) 1901]
(2007/327/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 32,
previa consultazione del comitato del Fondo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 devono essere liquidati sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie. La liquidazione si riferisce alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, alla luce delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (3), per l'esercizio 2006 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2005 al 15 ottobre 2006. |
|
(3) |
I termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 ed all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG (4), sezione «garanzia», sono scaduti. |
|
(4) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2007, il risultato delle sue verifiche, corredato delle modifiche necessarie. |
|
(5) |
Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione «garanzia», sulla base dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Secondo il disposto dell'articolo 154 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), il risultato della decisione di liquidazione che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione dell'articolo 151, paragrafo 1, e dell'articolo 152, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione, è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo. |
|
(6) |
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo contemporaneamente alla presente decisione. |
|
(7) |
Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere alla liquidazione dei loro conti con la presente decisione. |
|
(8) |
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio (6), prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti dei termini che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suindicato periodo è stata effettuata al di là dei termini regolamentari e per alcune misure la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti. La presente decisione deve quindi stabilire le riduzioni corrispondenti. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario. |
|
(9) |
La Commissione, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso alcuni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 2006. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999. |
|
(10) |
L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro, in conformità della decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma, sono determinati deducendo gli anticipi versati nel corso dell'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2006, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del primo comma. Tali importi sono dedotti dagli, o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti. |
|
(11) |
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (7), specifica le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che devono essere trasmesse nel 2007 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a quattro o otto anni addietro. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
|
(12) |
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
|
(13) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non osta all'adozione di decisioni successive della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità della normativa comunitaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo l'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», per l'esercizio finanziario 2006.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2006, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia», indicati nell'allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una successiva decisione di liquidazione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
(3) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 12).
(4) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
(7) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
Esercizio finanziario 2006
Importi da recuperare dallo o versati allo Stato membro
|
SM |
|
2006 — Spesa per gli organismi pagatori per i quali i conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario |
Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 |
Totale incluse riduzioni e sospensioni |
Anticipi versati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo da recuperare dallo (–) o da versare allo (+) Stato membro (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
liquidati |
disgiunti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
= spese dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese nelle dichiarazioni mensili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT |
EUR |
1 272 218 690,48 |
0,00 |
1 272 218 690,48 |
– 720 696,92 |
– 934 054,01 |
1 270 563 939,56 |
1 271 497 993,56 |
– 934 054,01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE |
EUR |
943 472 441,56 |
0,00 |
943 472 441,56 |
–98 742,45 |
–6 414 268,02 |
936 959 431,09 |
943 682 307,83 |
–6 722 876,74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CY |
CYP |
13 627 679,88 |
0,00 |
13 627 679,88 |
–94 034,40 |
0,00 |
13 533 645,48 |
13 627 667,74 |
–94 022,26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CZ |
CZK |
9 180 125 085,10 |
0,00 |
9 180 125 085,10 |
– 988 549,22 |
0,00 |
9 179 136 535,88 |
9 179 215 406,94 |
–78 871,06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DE |
EUR |
6 012 234 211,79 |
531 119 845,88 |
6 543 354 057,67 |
–15 751,26 |
–22 008 515,16 |
6 521 329 791,25 |
6 543 392 477,21 |
–22 062 685,96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DK |
DKK |
8 677 766 491,83 |
0,00 |
8 677 766 491,83 |
–8 739 275,54 |
– 914 374,77 |
8 668 112 841,53 |
8 669 027 216,29 |
– 914 374,76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EE |
EEK |
515 003 672,26 |
0,00 |
515 003 672,26 |
0,00 |
0,00 |
515 003 672,26 |
515 003 672,26 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EL |
EUR |
3 083 191 733,23 |
0,00 |
3 083 191 733,23 |
–13 300 023,18 |
–9 633 330,59 |
3 060 258 379,47 |
3 070 588 054,20 |
–10 329 674,73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ES |
EUR |
6 656 127 478,21 |
0,00 |
6 656 127 478,21 |
–3 456 465,10 |
–31 933 778,17 |
6 620 737 234,95 |
6 654 482 221,80 |
–33 744 986,86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FI |
EUR |
824 384 717,40 |
0,00 |
824 384 717,40 |
–7 324 545,62 |
–36 369,64 |
817 023 802,14 |
817 062 742,40 |
–38 940,26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FR |
EUR |
10 052 531 541,28 |
0,00 |
10 052 531 541,28 |
–1 022 072,06 |
–14 538 679,01 |
10 036 970 790,22 |
10 044 585 121,49 |
–7 614 331,27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HU |
HUF |
156 223 736 012,00 |
0,00 |
156 223 736 012,00 |
– 328 047 257,76 |
0,00 |
155 895 688 754,24 |
155 582 374 744,24 |
313 314 010,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IE |
EUR |
1 723 895 609,19 |
0,00 |
1 723 895 609,19 |
– 742 710,48 |
–3 565 118,69 |
1 719 587 780,02 |
1 723 233 630,73 |
–3 645 850,71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IT |
EUR |
2 037 869 034,52 |
3 431 558 788,09 |
5 469 427 822,61 |
–8 480 189,12 |
–24 749 262,64 |
5 436 198 370,85 |
5 460 957 034,26 |
–24 758 663,41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LT |
LTL |
580 165 313,52 |
0,00 |
580 165 313,52 |
0,00 |
0,00 |
580 165 313,52 |
580 207 561,22 |
–42 247,70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LU |
EUR |
46 948 099,71 |
0,00 |
46 948 099,71 |
–1 121 758,30 |
–2 642,83 |
45 823 698,59 |
44 715 528,83 |
1 108 169,76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LV |
LVL |
28 790 647,32 |
0,00 |
28 790 647,32 |
0,00 |
0,00 |
28 790 647,32 |
28 790 647,32 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MT |
MTL |
594 647,99 |
0,00 |
594 647,99 |
–14,88 |
0,00 |
594 633,11 |
597 022,13 |
–2 389,02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NL |
EUR |
1 216 585 474,61 |
0,00 |
1 216 585 474,61 |
–4 520 243,99 |
–6 314 761,59 |
1 205 750 469,03 |
1 209 644 112,63 |
–3 893 643,60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PL |
PLN |
3 875 928 681,11 |
0,00 |
3 875 928 681,11 |
0,00 |
0,00 |
3 875 928 681,11 |
3 874 808 252,95 |
1 120 428,16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PT |
EUR |
879 836 307,88 |
68 449 778,75 |
948 286 086,63 |
–79 408,17 |
–1 060 501,87 |
947 146 176,59 |
946 441 751,51 |
704 425,08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SE |
SEK |
8 573 330 655,24 |
0,00 |
8 573 330 655,24 |
–4 593 248,44 |
–1 145 188,47 |
8 567 592 218,34 |
8 568 737 406,80 |
–1 145 188,47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SI |
SIT |
9 618 462 851,76 |
0,00 |
9 618 462 851,76 |
0,00 |
0,00 |
9 618 462 851,76 |
9 618 464 857,04 |
–2 005,28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SK |
SKK |
0,00 |
5 605 953 347,87 |
5 605 953 347,87 |
0,00 |
0,00 |
5 605 953 347,87 |
5 605 953 347,87 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UK |
GBP |
2 945 567 925,93 |
0,00 |
2 945 567 925,93 |
–6 937 613,08 |
–7 019 902,22 |
2 931 610 410,63 |
2 941 158 497,68 |
–9 548 087,05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.
|
1) |
Per il calcolo dell'importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro l'importo da prendere in considerazione è il totale della dichiarazione annuale della spesa liquidata (col.a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (col.b). |
|
2) |
Le riduzioni e sospensioni sono quelle prese in considerazione nel sistema degli anticipi, a cui vengono aggiunte in particolare le correzioni per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti in agosto, settembre e ottobre 2006.
|
|
3) |
Nomenclatura 2007: 05070106, 05070108 |
ALLEGATO II
|
Stato membro |
Organismo pagatore |
|
Germania |
Baden-Württemberg Bayern Umwelt |
|
Italia |
AGEA ARBEA |
|
Portogallo |
IFADAP |
|
Slovacchia |
APA |
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/57 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2007
che prevede la commercializzazione temporanea di taluni tuberi-seme che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/56/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 1852]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/328/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In Svezia la quantità di tuberi-seme disponibili della categoria «tuberi-seme certificati» adatti alle condizioni ambientali nazionali e che soddisfano le prescrizioni della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda il numero di piante che presentano sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta è insufficiente e, di conseguenza, non in grado di soddisfare le esigenze di tale Stato membro. |
|
(2) |
È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con tuberi-seme in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 2002/56/CE. |
|
(3) |
È quindi opportuno che la Svezia sia autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 2007, la commercializzazione di tuberi-seme soggetti a requisiti meno rigorosi. |
|
(4) |
Inoltre sembra opportuno consentire ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare la Svezia in tuberi-seme raccolti in uno Stato membro o in un paese terzo, di autorizzare la commercializzazione di tali tuberi-seme. |
|
(5) |
È altresì opportuno che la Svezia svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di tuberi-seme autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest’ultima. |
|
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La commercializzazione nella Comunità di tuberi-seme della categoria «tuberi-seme certificati» che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda il numero di piante che presentano sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta è autorizzata, per un periodo che scade il 30 giugno 2007, nelle condizioni fissate nell’allegato della presente decisione e secondo le modalità seguenti:
|
a) |
il numero di piante che mostrano sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta di tuberi-seme della categoria «tuberi-seme certificati» non superano la percentuale fissata nell’allegato; |
|
b) |
l’etichetta ufficiale indica la percentuale di piante che presentano sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta di tuberi-seme della categoria «tuberi-seme certificati» rilevata in occasione dell’esame ufficiale di cui all’articolo 2, lettera c), punto iv) della direttiva 2002/56/CE; |
|
c) |
i tuberi-seme sono stati immessi sul mercato conformemente all’articolo 2 della presente decisione. |
Articolo 2
Un fornitore di tuberi-seme che intenda commercializzare le sementi di cui all’articolo 1 ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare i tuberi-seme, a meno che:
|
a) |
vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di tuberi-seme per il quale ha chiesto l’autorizzazione, oppure |
|
b) |
il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata a norma della pertinente deroga superi il quantitativo massimo di cui all’allegato della presente decisione. |
Articolo 3
Nell’applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.
La Svezia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell’autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell’allegato alla presente decisione.
Lo Stato membro che riceve una domanda conformemente all’articolo 2 comunica immediatamente allo Stato coordinatore l’importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l’autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/908/CE della Commissione (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 37).
ALLEGATO
|
Specie |
Tipo di varietà |
Quantitativo massimo (tonnellate) |
Numero di piante con sintomi di grave infezione virale nella discendenza diretta (%) |
|
Patata |
(varietà precoci e molto precoci) Early Puritan |
100 |
20 |
|
(varietà da fecola) Seresta |
400 |
|
11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2007
che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp.
[notificata con il numero C(2007) 1822]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/329/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’Atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Secondo la direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), la commercializzazione di sementi delle varietà delle specie delle piante agricole accettate ai sensi di tale direttiva o di principi analoghi a quelli di tale direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione. Tali varietà sono pubblicate in un catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nel prosieguo denominato «catalogo comune», compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri. |
|
(2) |
La resistenza alle Orobanche spp. di varietà di Helianthus annus rappresenta un fattore importante per la coltivazione di questa specie in Bulgaria e le varietà non resistenti vanno considerate inadatte. Ma non è noto se le varietà che altri Stati membri hanno accettato di includere nei loro cataloghi nazionali siano resistenti alle Orobanche spp. |
|
(3) |
È perciò opportuno autorizzare la Bulgaria a vietare la commercializzazione sul suo territorio, fino al 31 dicembre 2009, delle sementi delle varietà elencate nel catalogo comune che non siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp. Tale periodo consentirà alla Bulgaria di valutare, con prove e raccogliendo informazioni, se le varietà di Helianthus annuus elencate nel catalogo comune siano resistenti alle Orobanche spp. e, se necessario, di prendere opportuni provvedimenti ai sensi della direttiva 2002/53/CE. |
|
(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2002/53/CE, la Bulgaria è autorizzata a vietare la commercializzazione sul suo territorio, fino al 31 dicembre 2009, di sementi delle varietà di Helianthus annus elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che, nel quadro dell’ammissione della varietà al catalogo nazionale, non siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp.
2. Entro e non oltre i 20 giorni successivi alla notifica della presente decisione, gli Stati membri invieranno perciò agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco delle varietà che siano state ritenute resistenti alle Orobanche spp. Essi aggiorneranno regolarmente tale elenco.
Il catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole indicherà le varietà di Helianthus annus ritenute resistenti alle Orobanche spp.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).