ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 121

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
11 maggio 2007


Sommario

 

pagina

 

*

Avviso ai lettori

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta ( GU L 373 del 27.12.2006 )

3

 

*

Rettifica del regolamento n. 55 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli ( GU L 373 del 27.12.2006 )

42

 

*

Rettifica del regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale ( GU L 373 del 27.12.2006 )

100

 

*

Rettifica del regolamento n. 114 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di: I. Un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo; II. Un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato; III. Un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante ( GU L 373 del 27.12.2006 )

203

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 121/1


AVVISO AI LETTORI

BG:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Daniża, Ġermaniża, Estonjana, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Finlandiża u Żvediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte, objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Rettifiche

11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 121/3


Rettifica del regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 373 del 27 dicembre 2006 )

Il regolamento n. 17 va letto come segue:

Regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta

Revisione 4

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di emendamenti 07 — data di entrata in vigore: 6 agosto 1998,

supplemento 1 alla serie di emendamenti 07 — data di entrata in vigore: 17 novembre 1999,

supplemento 2 alla serie di emendamenti 07 — data di entrata in vigore: 13 gennaio 2000,

rettifica 1 alla serie di emendamenti 06 oggetto della notifica depositaria C.N. 655.1999.TREATIES-1, del 19 luglio 1999,

rettifica 1 alle serie di emendamenti 07 oggetto della notifica depositaria C.N. 425.2000.TREATIES-1, del 27 giugno 2000,

rettifica 1 al supplemento 1 alle serie di emendamenti 07 oggetto della notifica depositaria C.N. 814.2001.TREATIES-1, del 23 agosto 2001,

rettifica 1 alla revisione 4 del regolamento, oggetto della notifica depositaria C.N. 165.2004. TREATIES-1, del 4 marzo 2004,

rettifica 2 alla revisione 4 del regolamento, oggetto della notifica depositaria C.N. 1035.2004. TREATIES-1, del 4 ottobre 2004.

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alla resistenza dei sedili, e dei rispettivi ancoraggi e poggiatesta, dei veicoli delle categorie M1 ed N nonché alla resistenza dei sedili, e dei rispettivi ancoraggi e poggiatesta, dei veicoli delle categorie M2 e M3 che non rientrano nel regolamento n. 80, serie di emendamenti 01 (1)  (2) .

Esso si applica inoltre, per i veicoli della categoria M1, alla progettazione delle parti posteriori degli schienali (2) e ai dispositivi tesi a proteggere gli occupanti dai pericoli dovuti allo spostamento dei bagagli in caso di urto frontale.

Esso non si applica a sedili pieghevoli o sistemati perpendicolarmente o contro il senso di marcia né ai poggiatesta installati su tali sedili.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.

«omologazione di un veicolo» significa l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi, la conformazione delle parti posteriori degli schienali e le caratteristiche dei poggiatesta;

2.2.

«tipo di veicolo» indica una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:

2.2.1.

struttura, forma, dimensioni, materiali e massa dei sedili, che possono peraltro differire per rivestimento e colore. Differenze non superiori al 5 % della massa del tipo di sedile omologato non sono considerate significative;

2.2.2.

tipo e dimensioni dei dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio dello schienale, dei sedili e delle loro parti;

2.2.3.

tipo e dimensioni dell’ancoraggio dei sedili;

2.2.4.

dimensioni, struttura, materiali e imbottitura dei poggiatesta, che possono peraltro differire per colore e rivestimento;

2.2.5.

tipo e dimensioni degli attacchi del poggiatesta e caratteristiche della parte del veicolo cui è fissato il poggiatesta, in caso di poggiatesta separato;

2.3.

«sedile» indica una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizione, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere;

2.4.

«sedile a panchina» indica una struttura completa di guarnizione, che offre più di un posto a sedere per un adulto;

2.5.

«ancoraggio» indica il sistema di fissaggio dell’insieme del sedile alla struttura del veicolo, comprese le parti interessate della struttura del veicolo;

2.6.

«dispositivo di regolazione» indica il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta alla morfologia dell’occupante seduto. Il dispositivo di regolazione consente in particolare:

2.6.1.

uno spostamento longitudinale;

2.6.2.

uno spostamento verticale;

2.6.3.

uno spostamento angolare;

2.7.

«dispositivo di spostamento» indica un dispositivo che consente uno spostamento o una rotazione del sedile o di una sua parte, senza posizioni intermedie fisse, per agevolare l’accesso allo spazio dietro al sedile in questione;

2.8.

«dispositivo di bloccaggio» indica un dispositivo che assicura il mantenimento in posizione di utilizzazione del sedile e delle sue parti;

2.9.

«strapuntino» indica un sedile ausiliario destinato a un uso occasionale e tenuto normalmente ripiegato;

2.10.

«piano trasversale» indica un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.11.

«piano longitudinale» indica un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.12.

«poggiatesta» indica un dispositivo teso a limitare lo spostamento all’indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione della vertebra cervicale dell’occupante in caso di incidente;

2.12.1.

«poggiatesta integrato» indica un poggiatesta costituito dalla parte superiore dello schienale del sedile. Soddisfano tale definizione i poggiatesta conformi alle definizioni dei successivi punti 2.12.2 e 2.12.3 che possono essere staccati dal sedile o dalla struttura del veicolo solo con l’uso di utensili o con la rimozione parziale o totale del rivestimento del sedile;

2.12.2.

«poggiatesta amovibile» indica un poggiatesta costituito da un elemento separabile dal sedile, destinato a essere inserito mediante accoppiamento geometrico nella struttura dello schienale;

2.12.3.

«poggiatesta separato» indica un poggiatesta costituito da un elemento separato dal sedile, destinato ad essere inserito mediante accoppiamento geometrico nella struttura del veicolo;

2.13.

«punto R» indica il punto di riferimento del sedile definito nell’allegato III del presente regolamento;

2.14.

«linea di riferimento» indica la linea sul manichino riprodotto all’allegato 3, appendice 1, figura 1, del presente regolamento.

2.15.

«sistema di separazione» indica accessori o dispositivi che, insieme agli schienali, proteggono gli occupanti dallo spostamento dei bagagli; un sistema di separazione può, per esempio, essere costituito da una rete o da una griglia poste al di sopra degli schienali in posizione eretta o piegata. Poggiatesta montati in serie su veicoli muniti di tali accessori o dispositivi vanno considerati come facenti parte del sistema di separazione. Tuttavia un sedile munito di poggiatesta non va considerato di per sé un sistema di separazione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo va presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.

Essa va corredata dei seguenti documenti in triplice copia e delle indicazioni che seguono:

3.2.1.

una descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la forma dei sedili, dei loro ancoraggi e dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio;

3.2.1.1.

eventualmente, una descrizione dettagliata e/o i disegni del sistema di separazione;

3.2.2.

disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, dei sedili, dei loro ancoraggi al veicolo e dei dispositivi di regolazione, spostamento e bloccaggio;

3.2.3.

in caso di sedili con poggiatesta amovibile:

3.2.3.1.

una descrizione dettagliata del poggiatesta, che specifichi in particolare la natura del/dei materiale/i dell’imbottitura;

3.2.3.2.

una descrizione dettagliata della posizione, del tipo di sostegno e dei punti di attacco per il fissaggio del poggiatesta al sedile;

3.2.4.

in caso di poggiatesta separato:

3.2.4.1.

una descrizione dettagliata del poggiatesta, che specifichi in particolare la natura del/dei materiale/i dell’imbottitura;

3.2.4.2.

una descrizione dettagliata della posizione, del tipo di sostegno e dei punti di attacco per il fissaggio del poggiatesta alla struttura del veicolo.

3.3.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato quanto segue:

3.3.1.

un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione;

3.3.2.

una serie supplementare dei sedili montati sul veicolo, con i loro ancoraggi.

3.3.3.

Per veicoli con sedili muniti o che possono essere muniti di poggiatesta, oltre a quanto richiesto ai paragrafi 3.3.1. e 3.3.2:

3.3.3.1.

in caso di poggiatesta amovibili: una serie supplementare dei sedili, muniti di poggiatesta, montati sul veicolo, con i loro ancoraggi.

3.3.3.2.

in caso di poggiatesta staccato: una serie supplementare dei sedili montati sul veicolo, con i loro ancoraggi, una serie supplementare dei relativi poggiatesta e la parte della struttura del veicolo, cui viene fissato il poggiatesta, o la struttura completa.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il veicolo da omologare ai sensi del presente regolamento risponde ai relativi requisiti (sedili muniti, o che possono essere muniti, di poggiatesta), verrà rilasciata l’omologazione del tipo di veicolo.

4.2.

A ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione in cui le prime due cifre (attualmente 07, corrispondente alla serie di emendamenti 07) indica la serie di emendamenti più recente comprendente le principali modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un veicolo dello stesso tipo, munito di sedili o di poggiatesta d’altro tipo o di sedili ancorati diversamente al veicolo (ciò vale per sedili con e senza poggiatesta) o a un veicolo d’altro tipo.

4.3.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vanno comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 al presente regolamento.

4.4.

A tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, si appone, in modo visibile e in un luogo facilmente accessibile, precisato dalla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale consistente:

4.4.1.

in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha assegnato l’omologazione (3) ;

4.4.2.

nel numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.4.3.

Tuttavia, se il veicolo è dotato di uno o più sedili muniti o che possono essere muniti di poggiatesta, omologati perché rispettano i requisiti di cui ai successivi paragrafi 5.1 e 5.2, il numero del presente regolamento sarà seguito dalle lettere «RA». La scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 al presente regolamento indicherà quale/i sedile/i del veicolo è/sono munito/i o può/possono essere munito/i di poggiatesta. Il marchio inoltre indicherà che tutti gli altri sedili del veicolo, non muniti o che non possono essere muniti di poggiatesta, è omologato e rispetta i requisiti di cui al successivo paragrafo 5.1 del presente regolamento.

4.5.

Se nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di altri regolamenti allegati all’accordo, il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1 non va ripetuto; il regolamento, i numeri di omologazione e i simboli supplementari di tutti i regolamenti nel cui ambito è stata rilasciata l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, andranno allora incolonnati verticalmente a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6

Il marchio di omologazione sarà chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione va posto nei pressi della targhetta con i dati del veicolo affissa dal costruttore o su di essa.

4.8.

L’allegato 2 del presente regolamento fornisce esempi di schemi del marchio di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.   Prescrizioni generali applicabili a tutti i sedili dei veicoli della categoria M1

5.1.1.

Ogni dispositivo di regolazione e di spostamento installato deve incorporare un dispositivo di bloccaggio automatico. Non sono necessari dispositivi di bloccaggio dei braccioli o di altri elementi di conforto salvo il caso in cui la presenza di detti dispositivi possa essere causa di rischi supplementari di lesioni per gli occupanti del veicolo in caso di collisione.

5.1.2.

Il comando di sbloccaggio di un dispositivo di cui al punto 2.7 deve essere posto sulla parte esterna del sedile, in prossimità della porta. Esso deve essere facilmente accessibile, anche per l’occupante del sedile situato immediatamente dietro il sedile in questione.

5.1.3.

Le parti posteriori dei sedili situati nella zona 1, di cui al paragrafo 6.8.1.1, devono superare la prova di dissipazione di energia nei modi prescritti all’allegato 6 al presente regolamento.

5.1.3.1.

Tale prescrizione viene soddisfatta se, durante le prove eseguite con il procedimento di cui all’appendice 2, la decelerazione del simulacro della testa non supera 80 g continui per oltre 3 ms. Inoltre, nessuno spigolo pericoloso deve formarsi durante la prova o restare dopo la stessa.

5.1.3.2.

Le prescrizioni del punto 3.2.3 non si applicano ai sedili più arretrati e ai sedili a schienali opposti.

5.1.4.

La superficie delle parti posteriori dei sedili non deve presentare asperità pericolose o spigoli vivi che possano aumentare il rischio o la gravità delle lesioni degli occupanti. Tale prescrizione viene soddisfatta se le superfici delle parti posteriori dei sedili sottoposti alla prova nelle condizioni specificate al paragrafo 6.1 presentano raggi di curvatura non inferiori a:

 

2,5 mm nella zona 1,

 

5,0 mm nella zona 2,

 

3,2 mm nella zona 3.

Dette zone sono definite al paragrafo 6.8.1.

5.1.4.1.

Questa prescrizione non si applica:

5.1.4.1.1.

alle parti delle varie zone che presentano una sporgenza inferiore a 3,2 mm dalla superficie circostante, che in questo caso devono presentare spigoli smussati, a condizione che l’altezza della sporgenza non superi la metà della sua larghezza;

5.1.4.1.2.

ai sedili più arretrati e ai sedili a schienali opposti;

5.1.4.1.3.

alle parti posteriori dei sedili situati al di sotto di un piano orizzontale che passa per il punto R più basso di ciascuna fila di sedili (se le file di sedili non hanno la stessa altezza, a partire dal lato posteriore, il piano deve essere rivolto verso l’alto o verso il basso per formare un gradino verticale passante per il punto R della fila di sedili situati immediatamente davanti);

5.1.4.1.4.

agli elementi del tipo «griglia flessibile».

5.1.4.2.

Nella zona 2, definita al paragrafo 6.8.1.2, le superfici possono presentare raggi inferiori a 5 mm, ma superiori a 2,5 mm, purché superino la prova di dissipazione dell’energia prescritta nell’allegato 6 al presente regolamento. Inoltre, dette superfici devono essere imbottite per evitare il contatto diretto della testa con la struttura del sedile.

5.1.4.3.

Se le zone di cui sopra contengono parti rivestite di materiale di durezza inferiore a 50 shore A, le prescrizioni precedenti, escluse quelle relative alla prova di dissipazione dell’energia di cui all’allegato 6, saranno applicate solo alle parti rigide.

5.1.5.

Non vanno rilevati cedimenti dell’armatura del sedile, del suo ancoraggio o dei dispositivi di regolazione, di spostamento o di bloccaggio, durante e dopo le prove di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3. Sono ammesse deformazioni permanenti, comprese eventuali rotture, purché né le une né le altre aumentino il rischio di lesione in caso di collisione e che siano rispettate le forze prescritte.

5.1.6.

Nel corso delle prove descritte al paragrafo 6.3 e all’allegato 9, paragrafo 2.1, i dispositivi di bloccaggio non devono allentarsi.

5.1.7.

Dopo le prove, i dispositivi di spostamento intesi a facilitare l’accesso degli occupanti devono essere in condizione di funzionare; essi devono essere in grado di poter essere sbloccati almeno una volta e consentire lo spostamento del sedile o della parte del sedile cui sono destinati.

Tutti gli altri dispositivi di spostamento e di regolazione ed i loro dispositivi di bloccaggio non sono tenuti ad essere in condizione di funzionare.

Nel caso di sedili muniti di poggiatesta, la resistenza dello schienale e dei suoi dispositivi di bloccaggio soddisfa le prescrizioni del paragrafo 6.2 se, dopo la prova descritta al paragrafo 6.4.3.6, non si è verificata alcuna rottura del sedile o dello schienale; in caso contrario, occorre dimostrare che il sedile soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.

Nel caso di sedili (panchine) con un numero di posti a sedere superiore a quello dei poggiatesta, va eseguita la prova descritta al paragrafo 6.2.

5.2.   Specifiche generali applicabili ai sedili dei veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e ai sedili dei veicoli delle categorie M2 e M3 che non rientrano nel regolamento n. 80

5.2.1.

I sedili e le panchine devono essere saldamente attaccati al veicolo.

5.2.2.

I sedili scorrevoli e le panchine si devono poter bloccare automaticamente in tutte le posizioni possibili.

5.2.3.

Le parti posteriori dei sedili regolabili si devono poter bloccare in tutte le posizioni possibili.

5.2.4.

Tutti i sedili rovesciabili, o a schienale rovesciabile, si devono bloccare automaticamente in posizione normale.

5.3.   Installazione dei poggiatesta

5.3.1.

Saranno muniti di poggiatesta tutti i sedili anteriori laterali di tutti i veicoli della categoria M1. Si possono omologare ai sensi del presente regolamento anche i sedili, muniti di poggiatesta, destinati ad altri posti a sedere e ad altre categorie di veicoli.

5.3.2.

Saranno muniti di poggiatesta tutti i sedili anteriori laterali di tutti i veicoli della categoria M2 di massa massima non superiore a 3 500 kg e della categoria N1; i poggiatesta montati su tali veicoli devono soddisfare i requisiti del regolamento n. 25, modificato dalla serie di emendamenti 03.

5.4.   Prescrizioni particolari relative ai sedili muniti o che possono essere muniti di poggiatesta

5.4.1.

La presenza del poggiatesta non deve costituire un rischio supplementare per gli occupanti del veicolo. In particolare, in qualsiasi posizione di utilizzazione esso non deve presentare asperità pericolose né spigoli vivi tali da aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti o la gravità di tali lesioni.

5.4.2.

Le parti anteriore e posteriore dei poggiatesta situati nella zona 1 definita al successivo paragrafo 6.8.1.1.3 devono superare la prova di dissipazione di energia.

5.4.2.1.

Tale requisito sarà soddisfatto se nelle prove eseguite con il procedimento di cui all’allegato 6, la decelerazione del simulacro di testa non supera 80 g continui per più di 3 ms. Inoltre nessuno spigolo pericoloso deve formarsi durante la prova né permanere dopo la stessa.

5.4.3.

Le parti anteriore e posteriore dei poggiatesta situati nella zona 2 definita al successivo paragrafo 6.8.1.2.2 vanno imbottite onde evitare contatti diretti della testa con elementi della struttura e devono soddisfare i requisiti del precedente paragrafo 5.1.4 applicabili alle parti posteriori dei sedili della zona 2.

5.4.4.

I requisiti dei precedenti paragrafi 5.4.2 e 5.4.3 non si applicano alla parte posteriore dei poggiatesta destinati a sedili dietro i quali non sono previsti posti a sedere.

5.4.5.

Il poggiatesta va fissato al sedile o alla struttura del veicolo in modo che, sotto la pressione esercitata dal simulacro di testa durante la prova, nessuna parte rigida e pericolosa sporga dall’imbottitura del poggiatesta e dal fissaggio dello schienale.

5.4.6.

I sedili muniti di poggiatesta soddisfano le prescrizioni del paragrafo 5.1.3 se, previo accordo del servizio tecnico, soddisfano le prescrizioni del precedente paragrafo 5.4.2.

5.5.   Altezza dei poggiatesta

5.5.1.

L’altezza dei poggiatesta va misurata nei modi descritti al paragrafo 6.5.

5.5.2.

Per i poggiatesta non regolabili in altezza, questa non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri posti a sedere.

5.5.3.

Per i poggiatesta regolabili in altezza:

5.5.3.1.

l’altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri posti a sedere; questo valore si ottiene per una posizione compresa tra quella più alta e quella più bassa consentite dal dispositivo di regolazione;

5.5.3.2.

non deve essere possibile una posizione d’uso di altezza inferiore a 750 mm;

5.5.3.3.

in caso di sedili diversi dai sedili anteriori, i poggiatesta possono essere del tipo che si abbassa a un’altezza inferiore a 750 mm, purché per l’occupante sia chiaro che tale posizione non rientra tra quelle d’uso del poggiatesta;

5.5.3.4.

in caso di sedili anteriori, i poggiatesta possono spostarsi automaticamente, quando il sedile non è occupato, in una posizione di altezza inferiore a 750 mm, purché tornino automaticamente nella posizione d’uso quando il sedile è occupato.

5.5.4.

Le dimensioni di cui ai paragrafi 5.5.2 e 5.5.3.1 possono essere inferiori a 800 mm, per sedili anteriori, e a 750 mm, per altri sedili, per lasciare uno spazio libero sufficiente tra poggiatesta e superficie interna del tetto, dei finestrini o di una parte qualsiasi della struttura del veicolo; tuttavia, lo spazio libero non deve superare i 25 mm. Nei sedili muniti di dispositivi di spostamento e/o regolazione, ciò vale per tutte le posizioni del sedile. Inoltre, in deroga al paragrafo 5.5.3.2, non deve essere possibile una posizione d’uso del sedile di altezza inferiore a 700 mm.

5.5.5.

In deroga alle prescrizioni sull’altezza di cui ai paragrafi 5.5.2 e 5.5.3.1, l’altezza dei poggiatesta destinati ai sedili o ai posti a sedere centrali posteriori non deve essere inferiore a 700 mm.

5.6.

Nel caso di un sedile che può essere munito di poggiatesta, devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 5.1.3 e 5.4.2.

5.6.1.

Nei poggiatesta regolabili in altezza, l’altezza della parte del dispositivo su cui appoggia la testa, misurata nei modi descritti al paragrafo 6.5, non deve essere inferiore a 100 mm.

5.7.

Nei poggiatesta non regolabili in altezza, tra essi e lo schienale non deve esservi alcuna discontinuità superiore a 60 mm. Se il poggiatesta è regolabile in altezza, nella posizione più bassa esso non deve distare dall’estremità superiore dello schienale più di 25 mm. Per sedili o panchine regolabili in altezza e muniti di poggiatesta separati, tale requisito vale per tutte le posizioni del sedile o della panchina.

5.8.

Nei poggiatesta integrati nello schienale del sedile, la zona da considerare è:

al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R;

delimitata dai due piani verticali longitudinali che passano a 85 mm di distanza dai due lati della linea di riferimento. In tale zona sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla loro forma, possono presentare un valore di «a», misurato nei modi indicati al paragrafo 6.7, superiore a 60 mm purché dopo la prova supplementare, di cui al paragrafo 6.4.3.3.2, continuino a essere rispettati i requisiti del paragrafo 5.11.

5.9.

Nei poggiatesta regolabili in altezza, sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla loro forma, possono presentare, sulla parte del dispositivo che serve da poggiatesta, un valore di «a» misurato nei modi indicati al paragrafo 6.7 superiore a 60 mm, purché dopo la prova supplementare di cui al paragrafo 6.4.3.3.2, continuino a essere rispettati i requisiti del paragrafo 5.11.

5.10.

La larghezza del poggiatesta deve essere tale da offrire un adeguato sostegno alla testa di una persona seduta normalmente. In base alla procedura descritta al paragrafo 6.6, il poggiatesta deve coprire un’area di larghezza non inferiore a 85 mm rispetto ai due lati del piano verticale mediano del sedile cui è destinato il poggiatesta.

5.11.

Il poggiatesta e il suo ancoraggio devono essere tali che lo spostamento massimo X della testa all’indietro consentito dal poggiatesta e misurato con il procedimento statico di cui al paragrafo 6.4.3 sia inferiore a 102 mm.

5.12.

Poggiatesta e relativo ancoraggio devono essere abbastanza resistenti da sopportare, senza rompersi, la forza indicata al paragrafo 6.4.3.6. Per i poggiatesta integrati nello schienale, i requisiti del presente paragrafo si applicano alla parte della struttura dello schienale posta al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R.

5.13.

Se il poggiatesta è regolabile, la sua altezza massima d’uso non deve poter essere superata senza un intervento deliberato da parte dell’utente, diverso da qualsiasi atto necessario alla sua regolazione.

5.14.

La resistenza dello schienale e dei suoi dispositivi di bloccaggio soddisfano i requisiti del paragrafo 6.2 se, dopo l’esecuzione della prova di cui al paragrafo 6.4.3.6, non si rileva alcuna rottura del sedile o dello schienale; in caso contrario, va dimostrato che il sedile soddisfa i requisiti di prova di cui al paragrafo 6.2.

5.15.   Requisiti speciali riguardo alla la protezione degli occupanti dallo spostamento dei bagagli

5.15.1.

Schienali

Gli schienali dei sedili e/o i poggiatesta collocati in modo da costituire il limite anteriore del vano bagagli, tutti i sedili installati e nella normale posizione d’uso indicata dal produttore devono essere sufficientemente resistenti da proteggere gli occupanti dallo spostamento dei bagagli in caso di urto frontale. Tale requisito è soddisfatto se, durante e dopo la prova di cui all’allegato 9, gli schienali dei sedili non si sono spostati e i dispositivi di bloccaggio sono intatti. La deformazione degli schienali e dei loro giunti di fissaggio durante la prova è tuttavia permessa, purché il profilo anteriore delle parti degli schienali e/o dei poggiatesta provati, di durezza superiore a 50 shore A, non avanzi oltre un piano verticale trasversale che attraversa:

a)

un punto posto a 150 mm di distanza davanti al punto R del sedile in questione, per le parti del poggiatesta;

b)

un punto posto a 100 mm di distanza davanti al punto R del sedile in questione, per le parti dello schienale;

escluse le fasi di rimbalzo delle masse di prova.

Per i poggiatesta integrati, il limite tra poggiatesta e schienale è definito dal piano perpendicolare alla linea di riferimento distante 540 mm dal punto R.

Tutte le misurazioni per ogni posto a sedere che costituisca il limite anteriore del vano bagagli, vanno effettuate sul piano mediano longitudinale del sedile o del posto a sedere.

Durante la prova descritta all’allegato 9, le masse di prova devono restare dietro lo/gli schienale/i in questione.

5.15.2.

Dispositivi di separazione

A richiesta del produttore del veicolo, si può effettuare la prova descritta all’allegato 9 con i dispositivi di separazione montati se essi sono di serie per quel particolare tipo di veicolo.

I dispositivi di separazione, reti o griglie, situati sopra gli schienali nella loro normale posizione d’uso, vanno provati ai sensi del paragrafo 2.2 dell’allegato 9.

Tale requisito è soddisfatto se, durante la prova, i dispositivi di separazione non si spostano. La deformazione dei dispositivi di separazione durante la prova è tuttavia permessa, purché il profilo anteriore degli elementi di separazione, comprese le parti degli schienali e/o dei poggiatesta provati, di durezza superiore a 50 shore A, non avanzi oltre un piano verticale trasversale che attraversa:

a)

un punto posto a 150 mm di distanza davanti al punto R del sedile in questione, per le parti del poggiatesta;

b)

un punto posto a 100 mm di distanza davanti al punto R del sedile in questione, per le parti dello schienale.

Per i poggiatesta integrati, il limite tra questi e lo schienale è quello definito nel paragrafo 5.15.1.

Tutte le misurazioni per ogni posto a sedere che costituisca il limite anteriore del vano bagagli vanno effettuate sul piano mediano longitudinale del sedile o del posto a sedere.

Dopo la prova, non devono sussistere asperità pericolose o spigoli vivi che aumentino il rischio o la gravità delle lesioni degli occupanti.

5.15.3.

I requisiti di cui ai paragrafi 5.13.1 e 5.13.2 non si applicano ai sistemi di ritenzione dei bagagli, attivati automaticamente in caso di urto. Il costruttore dimostrerà al servizio tecnico che la protezione offerta da tali sistemi è pari a quella descritta nei paragrafi 5.15.1 e 5.15.2.

6.   PROVE

6.1.   Prescrizioni generali applicabili a tutte le prove

6.1.1.

Lo schienale del sedile, se regolabile, va bloccato in una posizione inclinata all’indietro il più vicina possibile a 25o rispetto alla verticale della linea di riferimento del tronco del manichino di cui all’allegato 3, salvo indicazione contraria del costruttore.

6.1.2.

Se un sedile, per dispositivo di bloccaggio e installazione, è identico o simmetrico a un altro sedile del veicolo, il servizio tecnico può sottoporre alla prova un solo di tali sedili.

6.1.3.

Per i sedili con poggiatesta regolabile, le prove sono eseguite con i poggiatesta nella posizione più sfavorevole (generalmente quella più elevata) consentita dal rispettivo dispositivo di regolazione.

6.2.   Prova di resistenza dello schienale e dei rispettivi dispositivi di regolazione

6.2.1.

Alla parte superiore dell’armatura dello schienale si applica, con un elemento che simula il dorso del manichino rappresentato all’allegato 3 del presente regolamento, una forza orientata longitudinalmente all’indietro che produce un momento di 53 daNm rispetto al punto R. Per i sedili a panchina in cui la struttura portante, compresa quella del poggiatesta, è tutta o in parte comune a più posti a sedere, la prova va eseguita simultaneamente per tutti questi posti.

6.3.   Prova di resistenza dell’ancoraggio e dei dispositivi di regolazione, bloccaggio e spostamento dei sedili

6.3.1.

All’intera scocca del veicolo si applica una decelerazione longitudinale orizzontale in avanti di almeno 20 g per 30 millisecondi con i requisiti descritti all’allegato 7, paragrafo 1. In alternativa e a richiesta del costruttore, si può ricorrere alla prova a impulso di cui all’appendice dell’allegato 9.

6.3.2.

Si applica una decelerazione longitudinale all’indietro con i requisiti di cui al paragrafo 6.3.1.

6.3.3.

I requisiti dei paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 vanno verificati per tutte le posizioni del sedile. La prova sui sedili muniti di poggiatesta regolabile va eseguita con il poggiatesta nella posizione più sfavorevole (in genere quella più alta) permessa dal dispositivo di regolazione. Durante la prova si posizionerà il sedile in modo che nessun fattore esterno impedisca lo sblocco dei dispositivi di bloccaggio.

Tali condizioni sono soddisfatte se il sedile viene sottoposto alla prova dopo essere stato regolato nelle due posizioni che seguono:

 

regolazione longitudinale fissata su una tacca o 10 mm dietro alla posizione di guida o d’uso normale più avanzata indicata dal costruttore (per sedili con regolazione verticale indipendente, porre il piano del sedile nella posizione più alta);

 

regolazione longitudinale fissata su una tacca o 10 mm davanti alla posizione di guida o d’uso normale più arretrata indicata dal costruttore (per sedili con regolazione verticale indipendente, porre il piano del sedile nella posizione più bassa); eventualmente, applicare i requisiti del paragrafo 6.3.4.

6.3.4.

Se la sistemazione dei dispositivi di bloccaggio è tale che, per una posizione del sedile diversa da quelle indicate al paragrafo 6.3.3, la ripartizione delle forze sui dispositivi di bloccaggio e sugli ancoraggi del sedile è più sfavorevole di quella risultante da una delle configurazioni di cui al paragrafo 6.3.3, le prove vanno eseguite per questa posizione più sfavorevole del sedile.

6.3.5.

Le condizioni di prova del paragrafo 6.3.1 sono soddisfatte se, a richiesta del costruttore, esse sono sostituite dalla prova d’urto dell’intero veicolo in ordine di marcia contro una barriera rigida, descritta all’allegato 7, paragrafo 2, del presente regolamento. In tal caso, il sedile va regolato in modo che la distribuzione delle forze sull’ancoraggio sia la meno favorevole possibile, come stabilito ai punti 6.1.1, 6.3.3 e 6.3.4.

6.4.   Prova di efficienza del poggiatesta

6.4.1.

Se il poggiatesta è regolabile, va posto nella posizione più sfavorevole (in genere quella più alta) consentita dal dispositivo di regolazione.

6.4.2.

Per i sedili a panchina, in cui l’armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è tutta o in parte comune a più di un posto a sedere, la prova va eseguita simultaneamente per tutti i posti a sedere.

6.4.3.   Prova

6.4.3.1.

Tutti gli assi, comprese le proiezioni della linea di riferimento, vanno tracciati sul piano verticale mediano del sedile o del posto a sedere interessato (cfr. allegato 5 del presente regolamento).

6.4.3.2.

La linea di riferimento spostata viene determinata applicando, alla parte che simula il dorso del manichino di cui all’allegato 3 al presente regolamento, una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto R verso l’indietro.

6.4.3.3.

Mediante una sfera di 165 mm di diametro, che simula una testa, si applica una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto R perpendicolare alla linea di riferimento spostata e a 65 mm di distanza sotto l’estremità superiore del poggiatesta; la linea di riferimento è mantenuta nella sua posizione spostata secondo quanto disposto al paragrafo 6.4.3.2.

6.4.3.3.1.

Se la presenza di discontinuità impedisce l’applicazione della forza di cui al paragrafo 6.4.3.3 a 65 mm dall’estremità superiore del poggiatesta, la distanza può essere ridotta in modo che l’asse di applicazione della forza attraversi l’asse centrale dell’elemento dell’armatura più vicino alla discontinuità.

6.4.3.3.2.

Nei casi di cui ai paragrafi 5.8 e 5.9, la prova va ripetuta applicando a ogni discontinuità, con una sfera di 165 mm di diametro, una forza che:

 

attraversi il baricentro della più piccola delle sezioni della discontinuità, lungo piani trasversali paralleli alla linea di riferimento, e

 

produca un momento di 37,3 daNm intorno al punto R.

6.4.3.4.

Si determina la tangente Y alla testa sferica, parallela alla linea di riferimento spostata.

6.4.3.5.

Si misura la distanza X di cui al paragrafo 5.11 tra la tangente Y e la linea di riferimento spostata.

6.4.3.6.

Per verificare l’efficacia del poggiatesta, si aumenta la forza iniziale di cui ai punti 6.4.3.3 e 6.4.3.3.2 fino a un valore di 89 daN, purché non intervenga prima la rottura del sedile o dello schienale.

6.5.   Determinazione dell’altezza del poggiatesta

6.5.1.

Tutte le linee, compresa la proiezione della linea di riferimento, vanno tracciate nel piano verticale mediano del sedile o della posizione a sedere interessata, la cui intersezione con il sedile determina il contorno del poggiatesta e dello schienale (cfr. figura 1 dell’allegato 4 del presente regolamento).

6.5.2.

Il manichino descritto all’allegato 3 del presente regolamento va posto sul sedile in posizione normale.

6.5.3.

Nel piano definito al paragrafo punto 6.4.3.1 si traccia quindi la proiezione per il sedile interessato della linea di riferimento del manichino, descritto all’allegato 3 del presente regolamento.

Perpendicolarmente alla linea di riferimento, si traccia la tangente S all’estremità superiore del poggiatesta.

6.5.4.

La distanza «h» dal punto R alla tangente S rappresenta l’altezza da prendere in considerazione per applicare i requisiti del paragrafo 5.5.

6.6.   Determinazione della larghezza del poggiatesta (cfr. figura 2 dell’allegato 4 del presente regolamento)

6.6.1.

Il piano S1, perpendicolare alla linea di riferimento e posto a 65 mm al di sotto della tangente S definita al paragrafo 6.5.3, determina nel poggiatesta una sezione delimitata dal profilo esterno C.

6.6.2.

La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per applicare i requisiti del paragrafo 5.10 è la distanza «L» misurata nel piano S1 tra i piani verticali longitudinali P e P’.

6.6.3.

Nel piano perpendicolare alla linea di riferimento, 635 mm al di sopra del punto R del sedile, viene anche determinata, se necessario, la larghezza del poggiatesta; tale distanza si misura lungo la linea di riferimento.

6.7.   Determinazione della distanza «a» delle discontinuità del poggiatesta (cfr. figura 8 del presente regolamento)

6.7.1.

La distanza «a» per ciascuna discontinuità sulla parte anteriore del poggiatesta va determinata mediante una sfera del diametro di 165 mm.

6.7.2.

La sfera va posta a contatto con la discontinuità in un punto della zona di discontinuità che consenta la massima intrusione della sfera senza che a questa sia applicata alcuna forza.

6.7.3.

La distanza tra i due punti di contatto della sfera con la discontinuità rappresenta la distanza «a» da prendere in considerazione per valutare le prescrizioni di cui ai paragrafi 5.8 e 5.9.

6.8.   Prova per verificare la dissipazione di energia degli schienali e dei poggiatesta

6.8.1.

Le superfici delle parti posteriori dei sedili da verificare sono quelle situate nelle zone qui di seguito definite e che possono entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro quando il sedile è montato sul veicolo.

6.8.1.1.

Zona 1

6.8.1.1.1.

Per i sedili separati senza poggiatesta, tale zona comprende la parte posteriore dello schienale compresa tra i piani verticali longitudinali posti a 100 mm da ambo i lati del piano mediano longitudinale della linea centrale del sedile e al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento a 100 mm al di sotto dell’estremità superiore dello schienale.

6.8.1.1.2.

Per i sedili a panchina senza poggiatesta, tale zona è compresa tra i piani verticali longitudinali posti a 100 mm da ambo i lati del piano mediano longitudinale di ogni posto a sedere laterale definito dal costruttore e al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento a 100 mm al di sotto dell’estremità superiore dello schienale del sedile.

6.8.1.1.3.

Per i sedili o i sedili a panchina muniti di poggiatesta, tale zona è compresa tra i piani verticali longitudinali posti a 70 mm da ambo i lati del piano mediano longitudinale del sedile o del posto a sedere interessato e al di sopra del piano perpendicolare alla linea di riferimento a 635 mm dal punto R. Per la prova, il poggiatesta, se regolabile, va messo nella posizione più sfavorevole (generalmente la più alta) consentita dal dispositivo di regolazione.

6.8.1.2.

Zona 2

6.8.1.2.1.

Per i sedili o i sedili a panchina senza poggiatesta e per i sedili o i sedili a panchina con poggiatesta amovibile o separato, la zona 2 si estende al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento a 100 mm dall’estremità superiore dello schienale, in spazi che non facciano parte della zona 1.

6.8.1.2.2.

Per i sedili o i sedili a panchina con poggiatesta integrato, la zona 2 si estende al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento a 440 mm dal punto R del sedile o del posto a sedere interessato, in spazi che non facciano parte della zona 1.

6.8.1.3.

Zona 3

6.8.1.3.1.

La zona 3 è la parte dello schienale o dei sedili a panchina al di sopra dei piani orizzontali definiti al punto 5.1.4.1.3, escluse le parti che rientrano nelle zone 1 e 2.

6.9.   Metodi di prova equivalenti

Se viene applicato un metodo di prova diverso da quelli descritti ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4 e nell’allegato 6, si deve dimostrarne l’equivalenza.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e ai seguenti requisiti.

7.1.

Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va fabbricato in modo conforme al tipo omologato, rispettando cioè i requisiti di cui al paragrafo 5. Riguardo ai poggiatesta di cui ai paragrafi 2.12.2 e 2.12.3, il veicolo può comunque essere conforme al tipo di veicolo omologato, anche se è commercializzato con sedili privi di poggiatesta.

7.2.

L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità di produzione. Tale autorità può anche effettuare controlli casuali sui veicoli fabbricati in serie e verificare se rispettano i requisiti di cui al paragrafo 5.

8.   SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

L’omologazione rispetto a un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se cessano di essere soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 7.1 o se i veicoli non superano i controlli di cui al paragrafo 7.

8.2.

Se una parte all’accordo che applica il presente regolamento ritira un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informerà immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

9.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE RIGUARDO AI SEDILI, AI LORO ANCORAGGI E/O AI LORO POGGIATESTA

9.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo riguardo ai sedili, ai loro ancoraggi e/o ai loro poggiatesta va comunicata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo, il quale può allora:

9.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili e che il veicolo soddisfi comunque i requisiti; oppure

9.1.2.

ritenere che le modifiche non siano così rilevanti per i risultati di cui ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4 da poter essere verificate da calcoli basati sui risultati della prova di omologazione; oppure

9.1.3.

chiedere un’ulteriore verbale al servizio tecnico che effettuare le prove.

9.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’elenco delle modifiche, va comunicata alle parti all’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 4.3.

9.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione assegnerà a tale estensione un numero di serie e informerà le altre parti dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

10.1.

Se il titolare dell’omologazione cessa del tutto di fabbricare un dispositivo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informerà l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale informerà immediatamente le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   ISTRUZIONI PER L’USO

11.1.

Per i sedili muniti di poggiatesta regolabili, i fabbricanti forniranno le istruzioni sul modi per usare, regolare, chiudere ed, eventualmente, rimuovere i poggiatesta.

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti all’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi che rilasciano l’omologazione e cui vanno inviate le schede che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione, pubblicate in altri paesi.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

A partire dalla data ufficiale d’entrata in vigore della serie di emendamenti 06, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio dell’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di emendamenti 06.

13.2.

A partire dal 1o ottobre 1999, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno le omologazioni ECE solo se sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento, modificato dalla serie di emendamenti 06.

13.3.

A partire dal 1o ottobre 2001, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni non rilasciate ai sensi della serie di emendamenti 06 al presente regolamento.

13.4.

A partire dalla data ufficiale d’entrata in vigore della serie di emendamenti 07, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio dell’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di emendamenti 07.

13.5.

A partire da 24 mesi dopo la data d’entrata in vigore della serie di emendamenti 07, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno l’omologazione ECE solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di emendamenti 07.

13.6.

A partire da 48 mesi dopo la data d’entrata in vigore della serie di emendamenti 07, le omologazioni in virtù del presente regolamento cesseranno di essere valide, tranne quelle per tipi di veicolo che soddisfanno o requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di emendamenti 07.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. paragrafi 4.4, 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 del presente regolamento)

Veicolo con almeno un sedile munito o che può essere munito di poggiatesta

Image 3

Testo di immagine

L’apposizione di questo marchio d’omologazione a un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato — riguardo alla resistenza dei sedili muniti, o che possono essere muniti, di poggiatesta e riguardo alle caratteristiche dei poggiatesta — nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 17, con il numero di omologazione 072439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che al momento dell’omologazione il regolamento già conteneva le serie di emendamenti 07. Il marchio di omologazione indica inoltre che il tipo di veicolo è stato omologato ai sensi del regolamento n. 17 riguardo alla resistenza degli altri sedili del veicolo privi o che non possono essere muniti di poggiatesta.

Modello B

(cfr. paragrafi 4.4, 4.4.1 e 4.4.2 del presente regolamento)

Veicolo con sedili privi o che non possono essere muniti di poggiatesta

Image 4

Testo di immagine

L’apposizione di questo marchio d’omologazione a un veicolo indica che il tipo di veicolo ha sedili privi o che non possono essere muniti di poggiatesta e che, riguardo alla resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi, è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 17 con il numero di omologazione 072439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che, al momento dell’omologazione, il regolamento già conteneva la serie di emendamenti 07.

Modello C

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

Veicolo con almeno un sedile munito o che può essere munito di poggiatesta

Image 5

Testo di immagine

L’apposizione di questo marchio d’omologazione a un veicolo indica che il tipo di veicolo ha almeno un sedile munito o che può essere munito di poggiatesta e che è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi dei regolamenti n. 17 e n. 33 (4).

I numeri di omologazione indicano che, alle date di rilascio dell’omologazione, il regolamento n. 17 comprendeva le serie di emendamenti 07 ma il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale. Il marchio di omologazione indica inoltre che il tipo di veicolo è stato omologato ai sensi del regolamento n. 17 riguardo alla resistenza degli altri sedili del veicolo privi o che non possono essere muniti di poggiatesta.

Modello D

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

Veicolo con sedili privi o che non possono essere muniti di poggiatesta

Image 6

Testo di immagine

L’apposizione di questo marchio d’omologazione a un veicolo indica che il tipo di veicolo ha i sedili privi o che non possono essere muniti di poggiatesta e che è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi dei regolamenti n. 17 e n. 33 (4). I numeri di omologazione indicano che, alle date di rilascio dell’omologazione, il regolamento n. 17 comprendeva le serie di emendamenti 07 ma il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale.

ALLEGATO 3

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO «H» E L'ANGOLO EFFETTIVO DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE NEGLI AUTOVEICOLI

1.   SCOPO

La procedura descritta al presente allegato serve a determinare la posizione del punto «H» e l'angolo effettivo del tronco per uno o più posti a sedere in un autoveicolo e a verificare la relazione tra i dati misurati e le specifiche fornite dal costruttore del veicolo (5).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato:

2.1.

«dati di riferimento» indica una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto «H» e il punto «R» e la loro relazione;

2.1.2.

l'angolo effettivo del tronco e l'angolo previsto del tronco e la loro relazione;

2.2.

«macchina tridimensionale punto `H' (macchina 3-D H)» indica il dispositivo usato per determinare i punti «H» e gli angoli effettivi del tronco. Tale dispositivo è descritto all'appendice 1 del presente allegato;

2.3.

«punto H» indica il centro di rotazione tra il tronco e la coscia della macchina 3-D H installata sul sedile del veicolo ai sensi del successivo paragrafo 4. Il punto «H» si trova al centro dell'asse del dispositivo che collega i perni del punto «H» su entrambi i lati della macchina 3-D H. Il punto «H» corrisponde teoricamente al punto «R» (per le tolleranze, cfr. paragrafo 3.2.2). Determinato ai sensi della procedura di cui al paragrafo 4, si suppone che il punto «H» sia fisso rispetto alla struttura del cuscino di sedile e si muova con esso quando il sedile viene regolato;

2.4.

«punto R» o «punto di riferimento di un posto a sedere» indica un punto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e reperibile in un sistema di riferimento tridimensionale;

2.5.

«linea del tronco» indica l'asse della sbarra verticale della macchina 3-D H quando questa è interamente appoggiata all'indietro;

2.6.

«angolo effettivo di inclinazione del tronco» indica l'angolo tra una linea verticale passante per il punto «H» e la linea del tronco misurato per mezzo dell'apposito goniometro della macchina 3-D H. L'angolo effettivo del tronco corrisponde teoricamente all'angolo previsto del tronco (per le tolleranze, cfr. il paragrafo 3.2.2);

2.7.

«angolo teorico di inclinazione del tronco» indica l'angolo tra una linea verticale passante per il punto «R» e la linea del tronco in una posizione che corrisponde alla posizione prevista dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo;

2.8.

«piano mediano dell'occupante» (PMO) indica il piano mediano della macchina 3-D H in tutte le posizioni previste per il posto a sedere; è rappresentato dalla coordinata del punto «H» sull'asse «Y». Per sedili singoli, il piano mediano del sedile coincide con il piano mediano dell'occupante. Per altri sedili, il piano mediano dell'occupante è specificato dal costruttore;

2.9.

«sistema di riferimento tridimensionale» indica il sistema descritto all'appendice 2 del presente allegato;

2.10.

«punti di riferimento» sono punti fisici (fori, superfici, segni o tacche) definiti dal costruttore sulla superficie del veicolo;

2.11.

«posizione del veicolo durante la misurazione» indica la posizione del veicolo definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   REQUISITI

3.1.   Presentazione dei dati

Per tutti i posti a sedere, i cui dati di riferimento ne dimostrano la conformità alle disposizioni del presente regolamento, vanno presentati i seguenti dati o una loro appropriata selezione nella forma indicata all'appendice 3 del presente allegato:

3.1.1.

le coordinate del punto «R» rispetto al sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.

l'angolo previsto del tronco;

3.1.3.

tutte le indicazioni necessarie a regolare il sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione precisata al paragrafo 4.3.

3.2.   Relazione tra misure ottenute e specifiche di progettazione

3.2.1.

Le coordinate del punto «H» e il valore dell'angolo effettivo del tronco ottenuto con la procedura di cui al successivo paragrafo 4 vanno comparati, rispettivamente, alle coordinate del punto «R» e al valore dell'angolo previsto del tronco indicato dal costruttore del veicolo.

3.2.2.

Per il posto a sedere in questione, le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e lo scarto tra angolo previsto e angolo effettivo del tronco si considerano soddisfacenti se il punto «H», definito dalle sue coordinate, cade in un quadrato a lati orizzontali e verticali di 50 mm di lato le cui diagonali si intersecano nel punto «R», e se l'angolo effettivo del tronco non differisce dall'angolo previsto del tronco per più di 5 gradi.

3.2.3.

Se ricorrono tali condizioni, il punto «R» e l'angolo previsto del tronco servono a dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3.2.4.

Se il punto «H» o l'angolo effettivo del tronco non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, il punto «H» e l'angolo effettivo del tronco saranno determinati altre 2 volte (3 volte in tutto). Se i risultati di 2 operazioni su 3 rispondono ai requisiti, si applicano le condizioni del paragrafo 3.2.3.

3.2.5.

Se i risultati di almeno 2 operazioni su 3 descritte al paragrafo 3.2.4 non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, o se la verifica non può avvenire perché il costruttore del veicolo non ha fornito informazioni sulla posizione del punto «R» o sull'angolo previsto del tronco, si userà e si applicherà, in tutti i casi in cui il presente regolamento cita il punto «R» o l'angolo previsto del tronco, il baricentro dei tre punti misurati o la media dei tre angoli misurati.

4.   PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO «H» E L'ANGOLO EFFETTIVO DEL TRONCO

4.1.

Il veicolo va portato a una temperatura di 20 ± 10 oC a scelta del costruttore affinché il materiale del sedile raggiunga la temperatura ambiente. Se il sedile non è mai stato usato, si farà sedere una persona o un dispositivo di 70-80 kg sul sedile due volte per un minuto per piegare il cuscino e lo schienale. Se il costruttore lo chiede, tutti gli insiemi dei sedili restano scarichi per un periodo minimo di 30 minuti prima dell'installazione della macchina 3-D H.

4.2.

Durante la misurazione, il veicolo avrà l'assetto definito al paragrafo 2.11.

4.3.

Il sedile, se regolabile, va innanzitutto posto nella posizione di guida o d'uso normale più arretrata indicata dal costruttore del veicolo, sull'asse longitudinale di regolazione del sedile, tralasciando altre posizioni diverse dalle normali posizioni di guida o d'uso. Se esistono altri modi per regolare i sedili (in senso verticale, angolare, dello schienale, ecc.), questi saranno poi messi nelle posizioni indicate dal costruttore. Per i sedili sospesi, la posizione verticale va fissata rigidamente e corrispondere a una posizione di guida normale secondo le indicazioni del costruttore.

4.4.

La superficie del posto a sedere occupata dalla macchina 3-D H va coperta di mussolina di cotone, di adeguata dimensione e struttura, con una stoffa cioè di cotone uniforme con 18,9 fili/cm2 del peso di 0,228 kg/m2 o lavorata a maglia o non tessuta, ma con caratteristiche analoghe. Se la prova avviene su un sedile all'esterno del veicolo, il pavimento sotto il sedile avrà le stesse caratteristiche essenziali (6) del pavimento del veicolo in cui è destinato a essere usato il sedile.

4.5.

Porre gli elementi che simulano la parte seduta e la schiena della macchina 3-D H in modo che il piano mediano dell'occupante (PMO) coincida con il piano mediano della macchina 3-D H. Se il costruttore lo chiede, la macchina 3-D H può essere spostata verso l'interno rispetto al PMO previsto se essa sporge a tal punto che il bordo del sedile non ne permette il livellamento.

4.6.

Applicare gli elementi che simulano il piede e gli arti inferiori alla parte seduta della macchina 3-D H, separatamente o usando la sbarra a T insieme alle parti inferiori delle gambe. La retta che giace sul pernio al cui centro si trova il punto «H» sarà parallela al terreno e perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.

Regolare le posizioni dei piedi e delle gambe della macchina 3-D H nel modo che segue.

4.7.1.

Posto a sedere interessato: conducente e passeggero anteriore esterno

4.7.1.1.

Le parti che simulano i piedi e le gambe vanno spostate in avanti in modo che i piedi poggino sul pavimento in posizione naturale, tra i pedali se necessario. Porre i piedi se possibile alla stessa distanza circa, a destra e a sinistra, del piano mediano della macchina 3-D H. Far assumere alla livella che verifica l'orientamento trasversale della macchina 3-D H la posizione orizzontale regolando la parte seduta o spostando all'indietro l'insieme piedi e gambe. La retta che giace sul pernio al cui centro si trova il punto «H» resta perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.1.2.

Se le gambe non possono restare parallele e la struttura non può sostenere il piede sinistro, questo va mosso finché non trovi un sostegno. Mantenere l'allineamento del pernio del punto «H».

4.7.2.

Posto a sedere interessato: sedili posteriori esterni

Per i sedili posteriori o ausiliari, adottare la posizione delle gambe specificata dal costruttore. Se i piedi poggiano su parti del pavimento di livello differente, il piede che per primo entra in contatto col sedile anteriore funge da riferimento; l'altro, sarà disposto in modo che la livella che controlla l'inclinazione trasversale della parte seduta assuma una posizione orizzontale.

4.7.3.

Altri posti a sedere interessati

Seguire la procedura generale indicata al paragrafo 4.7.1, tranne il fatto che per i piedi si adotta la posizione precisata dal costruttore del veicolo.

4.8.

Applicare dei pesi alla parte inferiore della gamba e alle cosce e livellare la macchina 3-D H.

4.9.

Inclinare l'elemento dorso in avanti fino al punto di arresto e allontanare la macchina 3-D H dallo schienale con la barra a T. Rimettere la macchina 3-D H sul sedile con uno dei seguenti metodi:

4.9.1.

Se la macchina 3-D H tende a scivolare all'indietro, seguire la seguente procedura. Permettete alla macchina 3-D H di scivolare all'indietro finché non occorra più una pressione in senso contrario sulla barra a T, cioè finché la parte seduta non tocchi lo schienale. Riposizionare, se necessario, la parte inferiore della gamba.

4.9.2.

Se la macchina 3-D H non tende a scivolare all'indietro, seguire la seguente procedura. Far scivolare la macchina 3-D H all'indietro applicando una pressione orizzontale all'indietro sulla barra a T finché la parte seduta non tocchi lo schienale (cfr. figura 2 dell'appendice 1 del presente allegato).

4.10.

Applicare un carico di 100 + 10 N alla parte seduta e al dorso della macchina 3-D H al punto di intersezione tra lo snodo che rappresenta l'anca e la sede della barra a T. La direzione di applicazione del carico va mantenuta lungo una linea che passa dalla suddetta intersezione a un punto appena sopra la sede della barra che rappresenta la coscia (cfr. figura 2 dell'appendice 1 del presente allegato). Riappoggiare poi il dorso della macchina allo schienale del sedile. Usare cautela fino al termine della procedura per impedire che la macchina 3-D H scivoli in avanti.

4.11.

Installare pesi che simulano le natiche e poi, alternativamente, gli otto pesi del tronco. Mantenere il livello della macchina 3-D H.

4.12.

Inclinare il dorso in avanti per diminuire la tensione sullo schienale. Far oscillare la macchina 3-D H da un lato all'altro di 10 gradi (5 gradi per ogni lato del piano verticale mediano) in tre cicli completi per scaricare ogni tensione accumulatasi tra la macchina 3-D H e il sedile.

Con l'oscillazione, la barra a T della macchina 3-D H può staccarsi dall'allineamento orizzontale e verticale voluto. Essa va dunque frenata applicando forze laterali adeguate durante il moto oscillatorio. Nel tenere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3-D H, stare attenti a non applicare forze esterne involontarie in direzione verticale, in avanti e all'indietro.

In questa fase, i piedi della macchina 3-D H non vanno frenati o trattenuti. Se i piedi cambiano posizione, devono poter restare per il momento in tale posizione.

Riportare delicatamente il dorso a contatto con lo schienale e verificare le due livelle. Se i piedi si fossero mossi con l'oscillazione della macchina 3-D H, vanno riposizionati nel modo che segue:

sollevare alternativamente i piedi il minimo necessario perché cessino di muoversi. Durante il sollevamento, i piedi saranno liberi di ruotare; non applicare spinte laterali o in avanti. Quando un piede è riportato in posizione distesa, il tallone sarà a contatto con la struttura all'uopo prevista,

controllare la livella laterale; se necessario, applicare una spinta laterale alla cima del dorso tale da livellare al sedile la parte seduta della macchina 3-D H.

4.13.

Tenendo la barra a T per impedire che la macchina 3-D H scivoli in avanti sul cuscino del sedile, procedere nel modo che segue:

a)

riportare il dorso a contatto con lo schienale;

b)

applicare più volte una spinta orizzontale all'indietro, non superiore a 25 N, alla barra d'angolo del dorso circa all'altezza del centro dei pesi del tronco finché lo snodo dell'anca non indichi che è stata raggiunta una posizione stabile dopo la sospensione della spinta. Evitare spinte laterali o dall'esterno verso il basso alla macchina 3-D H. Se fosse necessario un altro adeguamento del livello della macchina 3-D H, spingere il dorso in avanti, ripetere il livellamento e la procedura di cui al paragrafo 4.12.

4.14.

Prendere tutte le misure:

4.14.1.

le coordinate del punto «H» sono misurate rispetto al sistema di riferimento tridimensionale;

4.14.2.

l'angolo effettivo di inclinazione del tronco è letto sul goniometro del dorso della macchina 3-D H con l'asta in posizione completamente arretrata.

4.15.

Se si desidera una reinstallazione della macchina 3-D H, l'insieme del sedile deve rimanere scarico per almeno 30 minuti prima della reinstallazione. La macchina 3-D H può restare carica sull'insieme del sedile solo il tempo necessario all'esecuzione della prova.

4.16.

Se i sedili di una stessa fila possono essere considerati simili (sedili a panchina, o identici, ecc.), si determina un solo punto «H» e un solo «angolo effettivo di inclinazione del tronco» per ogni fila di sedili, dato che la macchina 3-D H descritta all'appendice 1 del presente allegato viene fatta sedere in un posto che si ritiene rappresenti la fila. Tale posto sarà:

4.16.1.

per la fila anteriore, il sedile del conducente;

4.16.2.

per la/le fila/e posteriore/i, un sedile esterno.

ALLEGATO 3

Appendice 1

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE DEL PUNTO «H»  (*1)

(Macchina 3-D H)

1.   Elementi del dorso e della parte seduta

Gli elementi del dorso e della parte seduta sono di plastica rinforzata e di metallo. Essi simulano il tronco e le cosce del corpo umano e sono meccanicamente articolati al punto «H». Per misurare l’angolo effettivo di inclinazione del tronco, all’asta applicata al punto «H» è fissato un goniometro. Una barra regolabile della coscia, attaccata alla parte seduta, fissa la linea centrale della coscia e funge da linea di base per lo snodo dell’anca.

2.   Elementi del corpo e delle gambe

I segmenti inferiori delle gambe sono collegati alla parte a sedere con la barra a T che raggiunge le ginocchia e che è un’estensione laterale della barra regolabile della coscia. Essi comprendono goniometri nei segmenti inferiori delle gambe per misurare gli angoli del ginocchio. Gli insiemi piede/scarpa sono calibrati per misurare l’angolo del piede. Due livelle orientano il dispositivo nello spazio. Ai rispettivi centri di gravità sono posti i pesi dei vari elementi del corpo per ottenere uno schiacciamento del sedile pari a quello di un uomo del peso di 76 kg. Tutti i giunti della macchina 3-D H devono potersi muovere liberamente senza incontrare attriti degni di nota.

Image 7

Testo di immagine

Image 8

Testo di immagine

ALLEGATO 3

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.   

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (*2).

2.   

Si fissa la posizione del veicolo durante la misurazione ponendo quest’ultimo sulla superficie di sostegno in modo che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.   

Le coordinate del punto «R» indicano e del punto «H» sono stabilite rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Image 9

Testo di immagine

ALLEGATO 3

Appendice 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codifica dei dati di riferimento

I dati di riferimento per ogni posto a sedere sono elencati uno di seguito all’altro. I posti a sedere sono identificati da un codice a due cifre. La prima, è una cifra araba e indica la fila di sedili a partire dalla parte anteriore del veicolo. La seconda, è una lettera maiuscola che indica la posizione della posto a sedere della fila, visto nel senso della direzione di marcia; si usano le seguenti lettere:

 

L = sinistra

 

C = centro

 

R = destra

2.   Descrizione della posizione del veicolo durante la misurazione

2.1.

Coordinate dei punti di riferimento

X …………………………

Y …………………………

Z …………………………

3.   Elenco dei dati del riferimento

3.1.

Posto a sedere: …………………………

3.1.1.

Coordinate del punto «R»

X …………………………

Y …………………………

Z …………………………

3.1.2.

Angolo teorico di inclinazione del tronco: …………………………

3.1.3.

Specifiche per la regolazione del sedile (*3)

orizzontale: …………………………

verticale: …………………………

angolare: …………………………

angolo del tronco: …………………………

Nota: per l’elenco di dati del riferimento relativo ad altri posti a sedere, cfr. 3.2, 3.3, ecc.

ALLEGATO 4

DETERMINAZIONE DELL’ALTEZZA E DELLA LARGHEZZA DEI POGGIATESTA

Image 10

Testo di immagine

Image 11

Testo di immagine

ALLEGATO 5

PARTICOLARI DELLE LINEE E DELLE MISURE PRESE DURANTE LE PROVE

Image 12

Testo di immagine

1.   

Posizione originale, senza sollecitazioni.

2a.   

Posizione spostata, applicando al dorso del manichino un momento di 373 Nm intorno al punto R, che definisce la posizione della linea di riferimento spostata r1.

2b.   

Posizione spostata applicando alla dfera di 165 mm una forza F che produca un momento di 373 Nm intorno al punto R, mantenendo al suo posto la linea di riferimento spostata r1.

3.   

Posizione dopo lo spostamento provocato da una forza F aumentata a 890 N.

Image 13

Testo di immagine

ALLEGATO 6

PROCEDIMENTO DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA DISSIPAZIONE DI ENERGIA

1.   Installazione, apparecchiatura di prova, strumenti di registrazione e procedimento

1.1.   Installazione

Il sedile, quale montato sul veicolo, deve essere saldamente fissato al banco di prova con gli elementi di fissaggio forniti dal costruttore in modo da restare fermo al momento dell'urto.

Lo schienale del sedile, se regolabile, deve essere bloccato nella posizione indicata al paragrafo 6.1.1 del presente regolamento.

Se il sedile è munito di poggiatesta, questo deve essere montato sullo schienale del sedile come avviene sul veicolo. Se il poggiatesta è separato, esso deve essere fissato alla parte della struttura del veicolo alla quale è destinato.

Se il poggiatesta è regolabile, esso deve essere posto nella posizione più sfavorevole consentita dal dispositivo di regolazione.

1.2.   Apparecchiatura di prova

1.2.1.

L’apparecchiatura consiste in un pendolo il cui perno è sostenuto da cuscinetti a sfera e la cui massa ridotta (*4) al centro di percussione è di 6,8 kg. L’estremità inferiore del pendolo è costituita da un simulacro di testa rigido di 165 mm di diametro il cui centro coincide con il centro di percussione del pendolo.

1.2.2.

Il simulacro della testa è dotato di due accelerometri e di un dispositivo per la misura della velocità, atti a misurare i valori nella direzione dell'urto.

1.3.   Strumenti di registrazione

Gli strumenti di registrazione da utilizzare devono consentire delle misurazioni con la seguente precisione:

1.3.1.

Accelerazione

precisione = ± 5 % del valore reale;

classe di frequenza del canale dati: classe 600 corrispondente alla norma ISO 6487 (1980);

sensibilità trasversale = < 5 % del paragrafo più basso della scala.

1.3.2.

Velocità

precisione = ±2,5 % del valore reale;

sensibilità = 0,5 km/h.

1.3.3.

Registrazione del tempo

Gli strumenti devono permettere di registrare il fenomeno per tutta la sua durata e di leggere il millesimo di secondo.

L’inizio dell’urto al momento del primo contatto tra il simulacro di testa e il pezzo sottoposto alla prova deve essere individuato sulle registrazioni utilizzate per analizzare la prova.

1.4.   Procedimento di prova

1.4.1.

Prova sullo schienale del sedile

Con il sedile installato come indicato al paragrafo 1.1 del presente regolamento, la direzione d'urto dall'indietro in avanti deve trovarsi in un piano longitudinale e formare un angolo di 45o rispetto alla verticale.

I punti di urto sono scelti dal laboratorio di prova nella zona 1 definita al paragrafo 6.8.1.1 del presente regolamento, oppure, se necessario, nella zona 2 definita al paragrafo 6.8.1.2 del presente regolamento, su superfici che presentano raggi di curvatura inferiori a 5 mm.

1.4.2.

Prova sul poggiatesta

Il poggiatesta deve essere montato e regolato come indicato al paragrafo 1.1 della presente appendice. Gli urti devono essere eseguiti sui punti scelti dal laboratorio di prova nella zona 1 definita al paragrafo 6.8.1.1 del presente regolamento ed eventualmente nella zona 2 definita al paragrafo 6.8.1.2 del presente regolamento, su superfici che presentano raggi di curvatura inferiori a 5 mm.

1.4.2.1.

Per la parte posteriore, la direzione d’urto dall’indietro in avanti deve trovarsi su un piano longitudinale ad un angolo di 45o dalla verticale.

1.4.2.2.

Per la parte anteriore, la direzione d’urto dall’avanti all’indietro deve essere orizzontale e trovarsi su un piano longitudinale.

1.4.2.3.

Le zone anteriore e posteriore sono delimitate rispettivamente dal piano orizzontale tangente all'estremità superiore del poggiatesta come definito al paragrafo 6,5 del presente regolamento.

1.4.3.

Il simulacro di testa deve urtare l’elemento in prova ad una velocità di 24,1 km/h; questa velocità è ottenuta sia con la semplice energia di propulsione, sia utilizzando un dispositivo propulsore addizionale.

2.   Risultati

Il valore della decelerazione da prendere in considerazione è la media indicata dai due decelerometri.

3.

Procedimenti equivalenti (cfr. il paragrafo 6.9 del presente regolamento).

ALLEGATO 7

METODO DI PROVA DELLA RESISTENZA DEGLI ANCORAGGI E DEI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE, BLOCCAGGIO E SPOSTAMENTO DEL SEDILE

1.   Prova della resistenza agli effetti dell’inerzia

1.1.

I sedili da sottoporre alla prova sono montati sulla carrozzeria del veicolo cui sono destinati. La carrozzeria deve essere saldamente ancorata su un carrello di prova come descritto nei punti seguenti.

1.2.

Il metodo applicato per ancorare la carrozzeria del veicolo sul carrello di prova non deve contribuire a rinforzare gli ancoraggi del sedile.

1.3.

I sedili e le loro parti devono essere regolati e bloccati come descritto al paragrafo 6.1.1 ed in una delle disposizioni descritte ai punti 6.3.3 o 6.3.4 del presente regolamento.

1.4.

Se i sedili di uno stesso gruppo non presentano differenze sostanziali ai sensi del paragrafo 2.2 del presente regolamento, le prove descritte ai punti 6.3.1 e 6.3.2 del presente regolamento possono essere eseguite su un sedile regolato nella posizione più avanzata e su un altro sedile regolato nella sua posizione più arretrata.

1.5.

La decelerazione del carrello viene misurata mediante un canale dati della classe di frequenza (CFC) 60, corrispondente alle caratteristiche della norma internazionale ISO 6487 (1980).

2.   Prova di collisione del veicolo completo contro una barriera rigida

2.1.

La barriera è costituita da un blocco di cemento armato della larghezza minima di 3 m, di altezza non inferiore a 1,5 m e di spessore minimo di 0,6 m. Il lato anteriore deve essere perpendicolare alla parte finale della pista di lancio e deve essere rivestito di tavole di compensato dello spessore di 19 ± 1 mm. Dietro il blocco di cemento armato devono essere costipate almeno 90 t di terra. La barriera di cemento armato e di terra può essere sostituita da ostacoli che presentano la stessa superficie frontale, purché forniscano risultati equivalenti.

2.2.

Al momento dell’urto, il veicolo deve potersi muovere liberamente. Esso deve raggiungere l’ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla barriera da urtare; l’errore di allineamento laterale massimo consentito tra la linea mediana verticale della parte anteriore del veicolo e la linea mediana verticale della barriera non deve superare ± 30 cm; al momento dell’urto, il veicolo non deve più essere soggetto all’azione del o dei dispositivi addizionali di guida o di propulsione. La velocità d’urto deve essere compresa tra 48,3 km/h e 53,1 km/h.

2.3.

Il sistema di alimentazione di carburante va riempito al 90 % almeno della sua capacità di carburante o di un liquido equivalente.

ALLEGATO 8

DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE «A» DELLE DISCONTINUITÀ DEL POGGIATESTA

Image 14

Testo di immagine

Nota: La sezione A-A va determinata in un punto della superficie della discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza applicare alcun carico.

Image 15

Testo di immagine

Nota: La sezione A-A deve essere determinata in un punto della superficie della discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza applicare alcun carico.

ALLEGATO 9

METODO DI PROVA PER I DISPOSITIVI TESI A PROTEGGERE GLI OCCUPANTI DALLO SPOSTAMENTO DEI BAGAGLI

1.   Blocchi di prova

Blocchi rigidi, con il centro d’inerzia nel centro geometrico.

Tipo 1

Dimensioni:

300 mm x 300 mm x 300 mm

Bordi e angoli arrotondati a 20 mm

Massa:

18 kg

Tipo 2

Dimensioni:

500 mm x 350 mm x 125 mm

Bordi e angoli arrotondati a 20 mm

Massa:

10 kg

2.   Preparazione della prova

2.1.   Prova degli schienali dei sedili (cfr. figura 1)

2.1.1.   Regole generali

2.1.1.1.

Se il costruttore del veicolo lo desidera, le parti la cui durezza è inferiore 50 shore A possono essere tolte dal sedile e dal poggiatesta da provare.

2.1.1.2.

Si pongono 2 blocchi di prova di tipo 1 sul pavimento del vano bagagli. Per determinare la posizione dei blocchi di prova in senso longitudinale, porli in modo che la loro parte anteriore sia a contatto con la parte del veicolo che costituisce il limite anteriore del vano bagagli e che il loro lato inferiore poggi sul pavimento del vano bagagli. Spostarli poi all’indietro e in senso parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo finché il loro centro geometrico non abbia coperto una distanza orizzontale di 200 mm. Se le dimensioni del vano bagagli non permettono la distanza di 200 mm e se i sedili posteriori sono regolabili in senso orizzontale, questi vanno spostati il più possibile in avanti nell’ambito di un uso normale o, se la distanza fosse inferiore, in una posizione che corrisponda alla distanza di 200 mm. Negli altri casi, i blocchi di prova vanno posti il più vicino possibile ai sedili posteriori. La distanza tra il piano longitudinale mediano del veicolo e il lato interno di ogni blocco di prova sarà di 25 mm in modo da ottenere una distanza di 50 mm tra i due blocchi.

2.1.1.3.

Durante la prova, i sedili vanno regolati in modo che il sistema di bloccaggio non si allenti per l’intervento di fattori esterni. Eventualmente, regolare i sedili come segue:

La posizione longitudinale sarà fissata a una tacca o a 10 mm prima dell’ultima posizione d’uso possibile stabilita dal costruttore (nei sedili a regolazione verticale indipendente, si porrà il cuscino nella posizione più bassa possibile). La prova va effettuata con gli schienali nella normale posizione d’uso.

2.1.1.4.

Se lo schienale è munito di poggiatesta regolabile, la prova va effettuata con il poggiatesta nella posizione più alta.

2.1.1.5.

Se lo/gli schienale/i è/sono ripiegabile/i, va/vanno fissato/i nella normale posizione eretta con il dispositivo di bloccaggio standard.

2.1.1.6.

I sedili dietro cui i blocchi di tipo 1 non possono essere installati sono esentati da questa prova.

Image 16

Testo di immagine

2.1.2.   Veicoli con più di due file di sedili

2.1.2.1.

Se l’ultima fila di sedili è smontabile e/o ripiegabile secondo le istruzioni del costruttore per ingrandire il vano bagagli, sarà allora provata anche la fila di sedili immediatamente davanti ad essa.

2.1.2.2.

In tal caso, il servizio tecnico, consultato il costruttore, può tuttavia decidere di non provare una delle due ultime file di sedili se questi e i loro ancoraggi hanno la stessa forma e se per la prova viene rispettato il requisito dei 200 mm.

2.1.3.

Se esiste un vuoto, tale che un blocco di tipo 1 possa scivolare oltre i sedili, allora i pesi di prova (2 blocchi di tipo 1) saranno posti dietro i sedili, con l’accordo del servizio tecnico e del costruttore.

2.1.4.

Mettere a verbale l’esatta configurazione della prova.

2.2.

Prova dei dispositivi di separazione

Per provare i dispositivi di separazione al di sopra degli schienali dei sedili, il veicolo va munito di una mensola di prova, fissa e sollevata, la cui superficie d’appoggio metta centro di gravità del blocco di prova a metà strada tra il bordo superiore dello schienale adiacente (poggiatesta esclusi) e il bordo inferiore del rivestimento del tetto. Si pone un blocco di prova di tipo 2 sulla mensola adagiandolo sulla superficie maggiore (500 x 350 mm), in posizione centrale rispetto all’asse longitudinale del veicolo; sul lato anteriore si mette la superficie di 500 x 125 mm. I dispositivi di separazione dietro i quali non si possono installare i blocchi di prova di tipo 2 sono esentati da questa prova. Il blocco di prova è messo direttamente a contatto con il sistema di separazione. Si installano inoltre due blocchi di prova di tipo 1 per effettuare al tempo stesso una prova sugli schienali dei sedile ai sensi del paragrafo 2.1. (v. fig. 2).

Image 17

Testo di immagine

2.2.1.

Se lo schienale del sedile è munito di poggiatesta regolabile, la prova va effettuata con il poggiatesta nella posizione più alta.

3.   Prova dinamica degli schienali e dei dispositivi di separazione usati come sistemi di contenimento dei bagagli

3.1.

Il corpo dell’autovettura va solidamente ancorato a un carrello di prova, e tale ancoraggio non deve rafforzare gli schienali o il dispositivo di separazione. Dopo aver installato i blocchi di prova ai sensi dei paragrafi 2.1 o 2.2, la carrozzeria verrà accelerata secondo le indicazioni dell’allegato 9, appendice, in modo che al momento dell’impatto, la sua velocità libera sia di 50 + 0/-2 km/h. Con l’accordo del costruttore, si può usare la prova a impulso di cui sopra come alternativa per effettuare la prova di resistenza dei sedili di cui al paragrafo 6.3.1.

ALLEGATO 9

Appendice

CORRIDOIO DI DECELERAZIONE DEL CARRELLO IN FUNZIONE DEL TEMPO

(Impatto frontale)

Image 18

Testo di immagine

(1)  Come definito nella risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  Le parti posteriori degli schienali dei veicoli della categoria M1 soddisfano le disposizioni dei paragrafi 5.1.3 e 5.1.4 del presente regolamento se si conformano alle disposizioni del regolamento n. 21 «Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto riguarda il loro arredamento interno» (E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.20/Rev.2).

(3)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia e Montenegro, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (libero), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (libero), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (libero), 34 Bulgaria, 35 (libero), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (libero), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (libero), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dai singoli Stati membri con simbolo ECE loro proprio), 43 Giappone, 44 (libero), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sudafrica e 48 Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal segretario delle Nazioni Unite alle altre parti contraenti dell’accordo.

(4)  Il secondo numero è dato solo a titolo di esempio.

(5)  Per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori, se non fosse possibile determinare il punto «H» mediante la macchina tridimensionale o altri procedimenti, le autorità competenti potranno, se lo ritengono opportuno, prendere come riferimento il punto «R» indicato dal costruttore.

(6)  Angolo d'inclinazione, differenza d'altezza del sedile montato su un piedistallo, tessuto di rivestimento, ecc.

(*1)  Per i particolari costruttivi della macchina 3-D H rivolgersi alla Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549:1980.

(*2)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130 del 1978.

(*3)  Cancellare la menzione inutile.

(*4)  La relazione tra la massa ridotta «mr » del pendolo e la massa totale «m» del pendolo a una distanza «a» tra il centro di percussione e l'asse di rotazione e a una distanza «1» tra il baricentro e l'asse di rotazione è data dalla formula:

Formula


11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 121/42


Rettifica del regolamento n. 55 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 373 del 27 dicembre 2006 )

Il regolamento n. 55 va letto come segue:

Regolamento n. 55 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli

Revisione 1

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Serie di emendamenti 01 — Data di entrata in vigore: 16 settembre 2001

Rettifica 1 alla serie di emendamenti 01 oggetto della notifica al depositario

C.N. 602.2002.TREATIES-1 del 13 giugno 2002

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni che i dispositivi e componenti di attacco meccanico devono soddisfare per essere ritenuti compatibili tra loro a livello internazionale.

1.2.

Il presente regolamento si applica ai dispositivi e ai componenti destinati a:

1.2.1.

veicoli a motore e rimorchi che costituiscono un insieme di veicoli (1);

1.2.2.

veicoli a motore e rimorchi destinati a formare veicoli articolati (1), in cui il carico verticale applicato dal rimorchio al veicolo a motore non superi i 200 kN.

1.3.

Il presente regolamento si applica a:

1.3.1.

dispositivi e componenti standard di cui al paragrafo 2.3;

1.3.2.

dispositivi e componenti non standard di cui al paragrafo 2.4;

1.3.3.

dispositivi e componenti vari non standard di cui al paragrafo 2.5.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.

si intendono per «dispositivi e componenti di attacco meccanico» tutti gli elementi montati sulla struttura, sulle parti di supporto del carico del telaio e della carrozzeria che consentono di collegare tra loro i veicoli a motore e i rimorchi in modo da formare un insieme di veicoli o dei veicoli articolati. Sono comprese inoltre le parti fisse o amovibili per fissare o azionare i suddetti dispositivi e componenti di attacco meccanico.

2.2.

Il requisito di attacco automatico è soddisfatto se la retromarcia del veicolo trainante verso il rimorchio è sufficiente ad inserire completamente l'attacco, a bloccarlo automaticamente e ad indicare il corretto inserimento dei dispositivi di bloccaggio senza intervento esterno.

Per gli attacchi a gancio, il requisito di attacco automatico è soddisfatto se l'apertura e chiusura del dispositivo di bloccaggio dell'attacco avviene senza alcun intervento esterno in fase di inserimento dell'occhione di timone nel gancio.

2.3.

I dispositivi e componenti di attacco meccanico standard sono conformi alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento. Nell'ambito della stessa classe essi sono intercambiabili indipendentemente dal costruttore.

2.4.

I dispositivi e componenti di attacco meccanico non standard non sono conformi a tutti gli effetti alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento ma possono essere collegati ai dispositivi e componenti di attacco standard della classe corrispondente.

2.5.

I dispositivi e componenti di attacco meccanico vari non standard non sono conformi alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento e non possono essere collegati ai dispositivi e componenti di attacco standard. Essi comprendono, ad esempio, i dispositivi che non corrispondono a nessuna delle classi da A a L e T elencate al paragrafo 2.6, quali i dispositivi destinati a trasporti pesanti speciali e dispositivi vari conformi a norme nazionali esistenti.

2.6.

I dispositivi e componenti di attacco meccanico sono classificati come segue in base al tipo.

2.6.1.

Classe A. Ganci a sfera e supporti comprendenti una parte sferica di 50 mm di diametro e dei supporti sul veicolo trainante per l'aggancio al rimorchio mediante un attacco sferico — cfr. allegato 5, paragrafo 1.

2.6.1.1.

Classe da A50-1 a 50-5. Ganci a sfera standard di 50 mm di diametro con dispositivo di fissaggio bullonato a flangia.

2.6.1.2.

Classe A50-X. Ganci a sfera e supporti di 50 mm di diametro non standard.

2.6.2.

Classe B. Attacchi sferici montati sul timone dei rimorchi per il collegamento al gancio a sfera di 50 mm di diametro del veicolo trainante — cfr. allegato 5, paragrafo 2.

2.6.2.1.

Classe B50-X. Attacchi sferici di 50 mm di diametro non standard.

2.6.3.

Classe C. Dispositivi di attacco di timone con perno di 50 mm di diametro e con una campana ed un perno automatico di chiusura e di bloccaggio sul veicolo trainante per l'agganciamento al rimorchio mediante l'occhione del timone — cfr. allegato 5, paragrafo 3.

2.6.3.1.

Classe da C50-1 a 50-7. Dispositivi di attacco di timone con perno di 50 mm di diametro standard.

2.6.3.2.

Classe C50-X. Dispositivi di attacco di timone con perno di 50 mm di diametro non standard.

2.6.4.

Classe D. Occhioni di timone che presentano un foro parallelo adatto a un perno di 50 mm di diametro e montati al timone dei rimorchi per il collegamento ai dispositivi di attacco automatico di timone — cfr. allegato 5, paragrafo 4.

2.6.4.1.

Classe D50-A. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro standard per giunto saldato.

2.6.4.2.

Classe D50-B. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro standard per giunto filettato.

2.6.4.3.

Classe D50-C e 50-D. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro standard per giunto bullonato.

2.6.4.4.

Classe D50-X. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro non standard.

2.6.5.

Classe E. Timoni non standard compresi i dispositivi a inerzia e analoghi elementi montati sulla parte anteriore del veicolo trainato, o sul telaio del veicolo, che sono idonei all'agganciamento al veicolo trainante mediante occhioni di timone, attacchi sferici o dispositivo di attacco simili — cfr. allegato 5, paragrafo 5.

I timoni possono essere articolati in modo da potersi muovere liberamente sul piano verticale e quindi non sostenere alcun carico verticale oppure essere fissati sul piano verticale e sostenere quindi un carico verticale (timoni rigidi). I timoni rigidi possono essere completamente rigidi oppure montati in modo flessibile.

I timoni possono comprendere più componenti e possono essere regolabili oppure a gomito.

Il presente regolamento si applica ai timoni che costituiscono unità a sé, quindi non parte integrante del telaio del veicolo trainato.

2.6.6.

Classe F. Alberi non standard compresi tutti i componenti e dispositivi tra i dispositivi di attacco, quali i ganci a sfera e i dispositivi di attacco del timone, e la struttura portante (ad esempio, la traversa posteriore), gli elementi portanti della carrozzeria o il telaio del veicolo trainante — cfr. allegato 5, paragrafo 6.

2.6.7.

Classe G. Le ralle sono dispositivi di attacco a piastra montati su veicoli trainanti che presentano un dispositivo di bloccaggio automatico dell'attacco per il collegamento a un perno di ralla di 50 mm di diametro montato su un semirimorchio — cfr. allegato 5, paragrafo 7.

2.6.7.1.

Classe G50. Ralle con perno di 50 mm di diametro standard.

2.6.7.2.

Classe G50-X. Ralle con perno di 50 mm di diametro non standard.

2.6.8.

Classe H. I perni di ralla, diametro di 50 mm, sono dispositivi montati su un semirimorchio per assicurare il collegamento alla ralla del veicolo trainante — cfr. allegato 5, paragrafo 8.

2.6.8.1.

Classe H50-X. Perni di ralla con perno di 50 mm di diametro non standard.

2.6.9.

Classe J. Piastre di montaggio non standard compresi tutti i componenti e dispositivi per il collegamento delle ralle alla struttura portante o al telaio del veicolo trainante. La piastra di montaggio può consentire il movimento orizzontale, ottenendo così una ralla scorrevole — cfr. allegato 5, paragrafo 9.

2.6.10.

Classe K. I dispositivi di attacco a gancio standard da usare in combinazione con i corrispondenti occhioni di timone toroidali della classe L — cfr. allegato 5, paragrafo 10.

2.6.11.

Classe L. Gli occhioni di timone toroidali standard da usare con i corrispondenti dispositivi di attacco a gancio della classe K — cfr. allegato 5, paragrafo 4.

2.6.12.

Classe S. I dispositivi e componenti che non sono conformi a nessuna delle classi da A a L o T summenzionate e che sono utilizzati, ad esempio, per trasporti pesanti speciali oppure sono specifici di alcune nazioni e che rientrano in norme nazionali esistenti.

2.6.13.

Classe T. Dispositivi specifici di attacco a timone non automatico non standard, che possono essere separati solo ricorrendo all'impiego di attrezzi e che sono in genere utilizzati per i rimorchi delle bisarche. Vengono omologati come coppia adattata.

2.7.

I cunei di guida sono dispositivi o componenti montati sui semirimorchi che, con la ralla, controllano la guida forzata del rimorchio.

2.8.

I sistemi di comando a distanza sono dispositivi e componenti che consentono l'azionamento del dispositivi di attacco dal lato del veicolo oppure dalla cabina di guida del veicolo.

2.9.

Le spie sono dispositivi e componenti che indicano nella cabina di guida l'avvenuto agganciamento e l'inserimento dei dispositivi di bloccaggio.

2.10.

Si intendono per «tipo di dispositivo di attacco o di componente» dispositivi o componenti che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:

2.10.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore o del fornitore;

2.10.2.

la classe di attacco di cui al paragrafo 2.6;

2.10.3.

la forma esterna, le dimensioni principali o una differenza essenziale di configurazione inclusi i materiali usati; e

2.10.4.

i valori caratteristici D, Dc, S, V e U di cui al paragrafo 2.11.

2.11.

I valori caratteristici D, Dc, S, V e U sono definiti o determinati come segue.

2.11.1.

Il valore D o Dc è il valore di riferimento teorico per le forze orizzontali nel veicolo trainante e nel rimorchio ed è utilizzato come base per i carichi orizzontali nelle prove dinamiche.

Per i dispositivi e componenti di attacco meccanico che non hanno la funzione di sostenere carichi verticali applicati, il valore è:

Formula

Per i dispositivi e componenti di attacco meccanico per rimorchi ad asse centrale di cui al punto 2.13, il valore è:

Formula

Per ralle della classe G, perni di ralla della classe H e piastre di montaggio della classe J, definiti al paragrafo 2.6, il valore è:

Formula

dove:

T è la massa massima tecnicamente ammessa per il veicolo trainante, espressa in tonnellate. Ove pertinente, ciò include il carico verticale applicato da un rimorchio ad asse centrale.

R è la massa massima tecnicamente ammessa, espressa in tonnellate, di un rimorchio con timone libero di muoversi sul piano verticale, oppure di un semirimorchio. (2)

C è la massa, espressa in tonnellate, trasmessa al suolo dagli assi del rimorchio ad asse centrale, definito al paragrafo 2.13, una volta collegato al veicolo trainante e caricato fino alla massa massima tecnicamente ammessa (2). Per i rimorchi ad asse centrale (3) di categoria O1 e O2 la massa massima tecnicamente ammessa sarà quella dichiarata dal costruttore del veicolo trainante.

g è l'accelerazione dovuta alla forza di gravità (pari a 9,81 m/s2).

U è definito al paragrafo 2.11.2.

S è definito al paragrafo 2.11.3.

2.11.2.

Il valore U è la massa verticale, espressa in tonnellate, applicata sulla ralla dal semirimorchio alla massa massima tecnicamente ammessa (2).

2.11.3.

Il valore S è la massa verticale, espressa in chilogrammi, applicata in condizioni statiche sull'attacco dal rimorchio ad asse centrale, definito al paragrafo 2.13, alla massa massima tecnicamente ammessa (2).

2.11.4.

Il valore V è il valore di riferimento teorico dell'ampiezza della forza verticale esercitata sull'attacco dal rimorchio ad asse centrale alla massa massima tecnicamente ammessa superiore a 3,5 tonnellate. Il valore V è usato come base per le forze verticali nelle prove dinamiche.

Formula
(cfr. nota in basso)

dove:

a è un'accelerazione verticale equivalente sull'attacco in funzione del tipo di sistema di sospensioni dell'asse posteriore del veicolo trainante.

Per sospensioni pneumatiche (o sistemi di sospensioni con caratteristiche di smorzamento equivalenti).

a = 1,8 m/s2

Per altri tipi di sospensioni:

a = 2,4 m/s2

X è la lunghezza della superficie di carico del rimorchio, espressa in metri (cfr. figura 1).

L è la distanza dal centro dell'occhione del timone al centro dell'assieme asse, espressa in metri (cfr. figura 1).

Nota: (se inferiore a 1,0, si adotterà un valore pari a 1,0).

Formula

Image 19
Testo di immagine

2.12.

Simboli e definizioni utilizzati nell'allegato 6 del presente regolamento.

Av =

massa massima ammissibile sull'asse per l'asse sterzante, espressa in tonnellate.

C =

massa del rimorchio ad asse centrale espressa in tonnellate — cfr. paragrafo 2.11.1 del presente regolamento.

D =

valore D espresso in kN — cfr. paragrafo 2.11.1 del presente regolamento.

Dc =

valore Dc espresso in kN per rimorchi ad asse centrale — cfr. paragrafo 2.11.1 del presente regolamento.

R =

massa del veicolo trainato espressa in tonnellate — cfr. paragrafo 2.11.1 del presente regolamento.

T =

massa del veicolo trainante espressa in tonnellate — cfr. paragrafo 2.11.1 del presente regolamento.

Fa =

forza statica di sollevamento espressa in kN.

Fh =

componente orizzontale della forza di prova sull'asse longitudinale del veicolo espressa in kN.

Fs =

componente verticale della forza di prova espressa in kN.

S =

massa verticale statica espressa in kg.

U =

massa verticale applicata dalla ralla espressa in tonnellate.

V =

valore V espresso in kN — cfr. paragrafo 2.11.4 del presente regolamento.

a =

fattore di accelerazione verticale equivalente nel punto di attacco dei rimorchi ad asse centrale in funzione del tipo di sospensioni degli assi posteriori del veicolo trainante — cfr. paragrafo 2.11.4 del presente regolamento.

e =

distanza longitudinale tra il punto di attacco dei ganci a sfera smontabili e il piano verticale dei punti di fissaggio (cfr. figure da 20c a 20f) espressa in mm.

f =

distanza verticale tra il punto di attacco dei ganci a sfera smontabili e il piano orizzontale dei punti di fissaggio (cfr. figure da 20c a 20f) espressa in mm.

g =

accelerazione dovuta alla forza di gravità, pari a 9,81 m/s2.

L =

lunghezza teorica del timone dal centro dell'occhione di timone al centro dell'assieme asse espressa in metri.

X =

lunghezza della superficie di carico del rimorchio ad asse centrale espressa in metri.

Deponenti:

O =

forza di prova massima

U =

forza di prova minima

a =

forza statica

h =

orizzontale

p =

pulsante

res =

risultante

s =

verticale

w =

forza alternata.

2.13.

Si intende per «rimorchio ad asse centrale» un rimorchio che presenta un timone che non può muoversi sul piano verticale indipendentemente dal rimorchio e con asse o assi disposti in prossimità del centro di gravità del rimorchio, sotto carico uniforme. Il carico verticale applicato all'attacco del veicolo trainante non supererà il 10 % della massa massima del rimorchio o, se inferiore, 1 000 kg.

Si intende per massa massima del rimorchio ad asse centrale la massa totale trasmessa al suolo dall'asse o dagli assi del rimorchio quando questo è agganciato a un veicolo trainante e quando il relativo carico è pari alla massa massima tecnicamente ammessa (4).

2.14.

Con «accoppiamento geometrico» si intende che la configurazione e la geometria di un dispositivo o delle parti che lo compongono è tale da impedirne l'apertura o il disinserimento con qualsiasi forza o componente di forza cui sono soggetti durante l'utilizzo normale o le prove.

2.15.

Si intendono per «tipo di veicolo» i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali nelle zone in cui è fissato il dispositivo o componente di attacco meccanico. Ciò vale sia per il veicolo trainante sia per il rimorchio.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale oppure dal suo rappresentante debitamente accreditato.

3.2.

Per ciascun tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico la domanda deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni, ad esempio tramite il modulo di comunicazione riportato nell'allegato 1.

3.2.1.

Informazioni dettagliate su tutti i marchi di fabbrica o commerciali del costruttore o del fornitore applicabili al dispositivo o componente di attacco.

3.2.2.

Disegni dettagliati in tre copie che definiscano adeguatamente il dispositivo o componente e che ne specifichino le modalità di montaggio sul veicolo; i disegni devono illustrare la posizione e lo spazio disponibile per il numero di omologazione e altri contrassegni come indicato al paragrafo 7.

3.2.3.

Una dichiarazione dei valori D, Dc, S, V e U applicabili, definiti al paragrafo 2.11.

Per i supporti di classe A una dichiarazione delle masse massime ammissibili per il veicolo trainante e il rimorchio e il carico statico verticale massimo ammissibile applicato sulla sfera di traino consigliato dal costruttore del veicolo trainante.

3.2.3.1.

I valori caratteristici devono essere almeno pari a quelli applicabili alle masse massime ammissibili per il veicolo trainante, il rimorchio e l'insieme.

3.2.4.

Una descrizione tecnica dettagliata del dispositivo o componente che specifichi in particolare il tipo e i materiali utilizzati.

3.2.5.

Restrizioni riguardanti i veicoli su cui montare l'attacco — cfr. allegato 1, paragrafo 12, e allegato 5, paragrafo 3.4.

3.2.6.

Un campione, più gli eventuali ulteriori campioni richiesti dalle autorità o dal servizio tecnico che provvedono all'omologazione.

3.2.7.

Tutti i campioni devono essere allo stato finito con trattamento superficiale finale, tranne nel caso in cui si tratti di verniciatura o rivestimento con polvere epossidica.

3.2.8.

Per i dispositivi o componenti di attacco meccanico destinati ad un tipo di veicolo specifico, il costruttore del dispositivo o componente è tenuto a presentare anche i dati di montaggio indicati dal costruttore del veicolo. Le autorità e i servizi tecnici di omologazione hanno la facoltà di richiedere la presentazione di un veicolo rappresentativo del tipo.

4.   PRESCRIZIONI GENERALI PER DISPOSITIVI O COMPONENTI DI ATTACCO MECCANICO

4.1.

Ciascun campione deve essere conforme alle specifiche dimensionali e di resistenza fissate agli allegati 5 e 6. Le prove specificate nell'allegato 6 non devono registrare cricche, fratture o deformazione permanente eccessiva in grado di pregiudicare l'adeguato funzionamento del dispositivo o componente.

4.2.

Tutte le parti del dispositivo o componente di attacco meccanico il cui malfunzionamento può provocare il distacco del veicolo dal rimorchio devono essere realizzate in acciaio. È ammesso l'utilizzo di altri materiali a condizione che il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità di omologazione o servizio tecnico della parte contraente che applica il presente regolamento.

4.3.

L'azionamento dei dispositivi o componenti di attacco meccanico deve garantire condizioni di sicurezza e l'agganciamento e sganciamento devono poter essere eseguiti da una sola persona senza ricorrere ad alcun attrezzo. Fatta eccezione per gli attacchi della classe T, sono ammessi esclusivamente i dispositivi che consentono l'agganciamento automatico dei rimorchi aventi una massa massima tecnicamente ammessa superiore a 3,5 tonnellate.

4.4.

I dispositivi o componenti di attacco meccanico devono essere progettati e realizzati in modo tale che, in condizioni normali di utilizzo e con la corretta manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura, continuino a funzionare in modo soddisfacente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

4.5.

Tutti i dispositivi o componenti di attacco meccanico devono essere progettati per l'accoppiamento geometrico e la posizione di chiusura deve essere fissata almeno una volta da un ulteriore dispositivo di accoppiamento geometrico salvo diversa indicazione nell'allegato 5. In alternativa possono essere previsti due o più dispositivi separati per garantire l'integrità del meccanismo, a condizione che ciascun dispositivo sia progettato per l'accoppiamento geometrico e venga sottoposto singolarmente alle prove prescritte nell'allegato 6. L'accoppiamento geometrico deve essere conforme alla definizione di cui al paragrafo 2.14.

L'utilizzo di forze elastiche è ammesso unicamente per la chiusura del dispositivo e per impedire che la vibrazione provochi lo spostamento delle parti del dispositivo in punti in cui potrebbe aprirsi o scollegarsi.

Il malfunzionamento o l'assenza anche di una sola molla non deve essere sufficiente a consentire l'apertura o lo sganciamento dell'intero dispositivo.

4.6.

Ciascun dispositivo o componente deve essere accompagnato da istruzioni di funzionamento e di montaggio che assicurino a una persona esperta le informazioni sufficienti per un'installazione corretta sul veicolo e un azionamento appropriato — cfr. anche allegato 7. Le istruzioni devono essere redatte almeno nella lingua del paese in cui il dispositivo o componente verrà messo in vendita. Nel caso di dispositivi e componenti forniti come dotazione originale da costruttori di veicoli o carrozzieri, le istruzioni di montaggio non sono obbligatorie ma questi ultimi sono tenuti ad assicurare che l'operatore del veicolo disponga delle istruzioni necessarie per il corretto utilizzo del dispositivo o componente di attacco.

4.7.

Per i dispositivi e componenti di classe A, o eventualmente classe S, da utilizzare con rimorchi di massa massima ammessa non superiore a 3,5 tonnellate, e prodotti da costruttori che non sono in alcun modo correlati al costruttore del veicolo e destinati al montaggio nel mercato post-vendita, l'altezza e le altre caratteristiche di montaggio dell'attacco andranno, in ogni caso, verificate dall'autorità o servizio tecnico di omologazione in conformità con l'allegato 7, paragrafo 1.

4.8.

Per i dispositivi o componenti di attacco non standard, destinati ad applicazioni pesanti o altri usi, classe S e classe T, si applicano le prescrizioni pertinenti degli allegati 5, 6 e 7 relative ai dispositivi o componenti standard o non standard più simili.

5.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE PER UN VEICOLO EQUIPAGGIATO CON UN DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ATTACCO MECCANICO

5.1.

Qualora un costruttore di veicoli presenti domanda di omologazione per un veicolo equipaggiato con un dispositivo o componente di attacco meccanico oppure autorizzi l'utilizzo di un veicolo per il traino di qualsiasi tipo di rimorchio, questi, in caso di richiesta da parte di qualsiasi richiedente ufficialmente riconosciuto che faccia domanda di omologazione per un dispositivo o componente di attacco meccanico, o di richiesta da parte dell'autorità o servizio tecnico di omologazione di una parte contraente, è tenuto a mettere prontamente a disposizione di tale richiedente o di tale autorità o servizio tecnico di omologazione le informazioni indicate al paragrafo 5.3, per consentire al costruttore di dispositivi o componenti di attacco di progettare e realizzare adeguatamente un dispositivo o componente di attacco meccanico per tale veicolo. Qualsiasi richiedente ufficialmente riconosciuto che faccia domanda di omologazione per un dispositivo o componente di attacco meccanico riceverà, su richiesta, tutte le informazioni indicate al paragrafo 5.3 in possesso dell'autorità omologante.

5.2.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente al montaggio di un dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere presentata dal costruttore di veicoli oppure dal suo rappresentante debitamente accreditato.

5.3.

Deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni che consentano all'autorità omologante di compilare il modulo di comunicazione riportato nell'allegato 2.

5.3.1.

Una descrizione dettagliata del tipo di veicolo e del dispositivo o componente di attacco meccanico e, su richiesta dell'autorità o servizio tecnico di omologazione, una copia del modulo di omologazione per il dispositivo o componente.

5.3.2.

Le informazioni devono comprendere le masse massime ammesse per il veicolo trainante e il veicolo trainato, la distribuzione della massa massima ammessa del veicolo trainante tra gli assi, le masse massime ammesse sull'asse, il carico verticale massimo ammesso applicabile sulla parte posteriore del veicolo trainante e i dettagli e/o disegni relativi ai punti di montaggio per il dispositivo o componente ed eventuali piastre di rinforzo aggiuntive, staffe di appoggio ecc., necessarie per il fissaggio saldo del dispositivo o componente di attacco meccanico al veicolo trainante.

5.3.2.1.

La condizione di carico in cui deve essere misurata l'altezza della sfera di traino dei veicoli di categoria M1 — cfr. paragrafo 2 dell'allegato 7, appendice 1.

5.3.3.

Disegni dettagliati in tre copie che consentano di identificare adeguatamente il dispositivo o componente e che ne specifichino le modalità di montaggio sul veicolo; i disegni devono illustrare la posizione e lo spazio disponibile per il numero di omologazione e altri contrassegni come indicato al paragrafo 7.

5.3.4.

Una descrizione tecnica dettagliata del dispositivo o componente, che specifichi in particolare il tipo e i materiali utilizzati.

5.3.5.

Una dichiarazione dei valori D, Dc, S, V e U applicabili e definiti al paragrafo 2.11.

5.3.5.1.

I valori caratteristici devono essere almeno pari a quelli applicabili alle masse massime ammissibili per il veicolo trainante, il rimorchio e l'insieme.

5.3.6.

Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare ed equipaggiato con un dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere presentato all'autorità o servizio tecnico di omologazione, i quali hanno la facoltà di richiedere ulteriori campioni del dispositivo o componente.

5.3.7.

Un veicolo che non disponga di tutti i componenti corrispondenti al tipo può essere accettato a condizione che il richiedente sia in grado di comprovare alle autorità o servizio tecnico omologante che l'assenza dei componenti non altera minimamente l'esito del controllo per quanto riguarda le prescrizioni del presente regolamento.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI PER VEICOLI EQUIPAGGIATI CON UN DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ATTACCO MECCANICO

6.1.

Il dispositivo o componente di attacco meccanico in dotazione al veicolo deve essere omologato in conformità delle prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e allegati 5 e 6 del presente regolamento.

6.2.

Il montaggio del dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del presente regolamento.

6.3.

Devono essere fornite istruzioni di funzionamento per l'uso del dispositivo o componente di attacco, comprensive di eventuali istruzioni speciali per operazioni diverse da quelle normalmente associate al tipo di dispositivo o componente di attacco e di istruzioni per l'agganciamento e sganciamento in diversi modi di funzionamento, ad esempio a varie angolazioni tra il veicolo trainante e il veicolo trainato. Ciascun veicolo sarà accompagnato da queste istruzioni di funzionamento redatte almeno nella lingua del paese in cui sarà messo in vendita.

7.   CONTRASSEGNI

7.1.

I tipi di dispositivi e componenti di attacco meccanico per i quali è richiesta l'omologazione devono essere contrassegnati dal marchio di fabbrica o commerciale del costruttore, fornitore o richiedente.

7.2.

Deve essere garantito uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione di cui al paragrafo 8.5, illustrato anche nell'allegato 3. Tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al paragrafo 3.2.2.

7.3.

In prossimità del marchio di omologazione di cui ai paragrafi 7.2 e 8.5, il dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere contrassegnato con la classe di attacco, di cui al paragrafo 2.6, e con i valori caratteristici pertinenti definiti nel paragrafo 2.11 e illustrati nell'allegato 4. La posizione di questi contrassegni deve essere indicata nei disegni di cui al paragrafo 3.2.2.

Non è necessario indicare i valori caratteristici qualora tali valori siano definiti nella classificazione riportata nel presente regolamento, ad esempio le classi da A50-1 a A50-5.

7.4.

Qualora il dispositivo o componente di attacco meccanico sia omologato con valori caratteristici diversi nell'ambito della stessa classe di attacco o dispositivo, sul dispositivo o componente possono essere indicati al massimo due valori.

7.5.

Se il campo di applicazione del dispositivo o componente di attacco meccanico presenta delle restrizioni d'uso, ad esempio non va usato con i cunei di guida, tali restrizioni devono essere indicate sul dispositivo o componente.

7.6.

Tutti i contrassegni devono essere apposti in maniera permanente ed essere leggibili una volta installato il dispositivo o componente sul veicolo.

8.   OMOLOGAZIONE

8.1.

Se i campioni del tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione viene concessa subordinatamente alla piena conformità alle prescrizioni del paragrafo 10.

8.2.

A ciascun tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre indicano la serie di modifiche comprendente le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data della concessione dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo o componente di cui al presente regolamento.

8.3.

La notifica dell'omologazione oppure dell'estensione, del rifiuto o della revoca dell'omologazione o della cessazione definitiva della produzione, relativamente a un tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento, sarà comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, tramite un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell'allegato 1 o 2 del presente regolamento.

8.4.

Oltre al marchio prescritto al paragrafo 7.1, su ciascun dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento viene apposto, nello spazio di cui al paragrafo 7.2, un marchio di omologazione descritto nel paragrafo 8.5.

8.5.

Il marchio di omologazione è un marchio internazionale che prevede:

8.5.1.

un cerchio intorno alla lettera «E» seguita dal numero distintivo della nazione che ha concesso l'omologazione (5);

8.5.2.

il numero di omologazione prescritto al paragrafo 8.2;

8.5.3.

il marchio e il numero di omologazione devono essere posizionati come indicato nell'esempio dell'allegato 3.

9.   MODIFICHE AL DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ATTACCO MECCANICO O AL VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

9.1.

Qualsiasi modifica apportata al tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico oppure al veicolo di cui al paragrafo 2.10 deve essere notificata all'autorità o servizio tecnico di omologazione che ha concesso l'omologazione. L'autorità o servizio tecnico di omologazione può quindi:

9.1.1.

considerare improbabile che tali modifiche possano determinare conseguenze negative di rilievo e che il dispositivo, componente o veicolo resti conforme alle prescrizioni; oppure

9.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova.

9.2.

La conferma oppure il rifiuto dell'omologazione, con indicazione della modifica apportata, deve essere comunicata alle parti contraenti che applicano il presente regolamento nel rispetto della procedura prescritta al paragrafo 8.3.

9.3.

L'autorità o servizio tecnico di omologazione che rilascia un'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e deve informarne le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento nel rispetto della procedura prescritta al paragrafo 8.3.

10.   CONFORMITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

10.1.

Il titolare dell'omologazione deve assicurarsi che i risultati delle prove di conformità di produzione siano registrati e che i documenti allegati restino a disposizione per un periodo di tempo concordato con l'autorità o servizio tecnico di omologazione. Tale periodo non deve essere superiore a 10 anni a partire dalla cessazione definitiva della produzione.

10.2.

L'autorità o servizio tecnico di omologazione che ha concesso l'omologazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità di produzione applicati in ciascun impianto produttivo. Tali verifiche avranno luogo normalmente ogni due anni.

11.   SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.

L'omologazione concessa in relazione a un tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento può essere revocata in caso di mancata conformità alle prescrizioni oppure se un dispositivo o componente recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato.

11.2.

Qualora una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revochi un'omologazione precedentemente concessa, la stessa deve renderne immediata notifica alle altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, utilizzando un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell'allegato 1 o 2 del presente regolamento.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

12.1.

Qualora il titolare dell'omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento, questi deve informarne l'autorità o servizio tecnico che ha concesso l'omologazione. Al ricevimento della comunicazione in oggetto, l'autorità o servizio tecnico di omologazione deve informarne le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, utilizzando un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell'allegato 1 o 2 del presente regolamento.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino a diversa comunicazione prodotta al segretario generale delle Nazioni Unite, le parti contraenti che applicano il presente regolamento e che sono Stati membri della Comunità europea (al momento dell'adozione della serie di modifiche 01, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Lussemburgo, Finlandia e Grecia), dichiarano che, in relazione ai dispositivi e componenti di attacco meccanico, riconoscono come vincoli esclusivi gli obblighi previsti dall'accordo a cui è allegato il presente regolamento in riferimento ai dispositivi e componenti destinati ai veicoli di categoria diversa da M1.

14.   NOMINATIVI E RECAPITI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

14.1.

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretario generale delle Nazioni Unite i nominativi e i recapiti dei servizi tecnici responsabili dell'esecuzione delle prove di omologazione, nonché i dati degli organi amministrativi competenti per la concessione delle omologazioni e a cui vanno inviati i moduli che certificano l'omologazione oppure l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione oppure la cessazione definitiva della produzione, rilasciati in altri paesi.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 20

Testo di immagine

Image 21

Testo di immagine

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 22

Testo di immagine

Image 23

Testo di immagine

ALLEGATO 3

ESEMPIO DI DISPOSIZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Image 24

Testo di immagine

a = minimo 8 mm

Il dispositivo o componente di attacco meccanico o il veicolo recante il marchio di approvazione illustrato in alto è un dispositivo o componente omologato nei Paesi Bassi (E4), con numero di omologazione 2439, che soddisfa le prescrizioni relative alla serie di modifiche 01 del presente regolamento.

Nota: Il numero di omologazione e gli altri simboli devono essere collocati in prossimità del cerchio e sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra di tale lettera. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. È preferibile non utilizzare numeri romani nei numeri di omologazione per evitare confusioni con altri simboli.

ALLEGATO 4

ESEMPI DI DISPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO DEI VALORI CARATTERISTICI

1.   

Tutti i dispositivi o i componenti di attacco meccanico devono essere contrassegnati con la classe del dispositivo o del componente. Deve inoltre essere presente un contrassegno indicante la capacità espressa nei valori caratteristici definiti al paragrafo 2.11 del presente regolamento.

1.1.   

Tutte le lettere e numeri devono presentare un'altezza non inferiore al numero di omologazione, vale a dire a/3 laddove a è pari a 8 mm.

1.2.   

I valori caratteristici applicabili a ciascun dispositivo o componente da contrassegnare sono riportati nella tabella seguente — cfr. inoltre il paragrafo 7.3 del presente regolamento.

TABELLA 1 — Valori caratteristici da apporre sui dispositivi o componenti di attacco

Descrizione del dispositivo o componente di attacco meccanico

Valori caratteristici da indicare

Classe

D

Dc

S

U

V

Ganci a sfera e supporti — cfr. allegato 5, paragrafo 1, del presente regolamento

*

*

 

*

 

 

Attacchi sferici

*

*

 

*

 

 

Dispositivi di attacco di timone

*

*

*

*

 

*

Occhioni di timone

*

*

*

*

 

*

Timoni

*

*

*

*

 

*

Alberi

*

*

*

*

 

*

Ralle

*

*

 

 

*

 

Perni di ralla

*

*

 

 

 

 

Piastre di montaggio per ralla

*

*

 

 

*

 

Dispositivi di attacco a gancio

*

*

*

*

 

*

Esempi: C50-X D130 Dc90 S1000 V35 identifica i dispositivi di attacco di timone non standard della classe C50-X che presentano un valore D massimo di 130 kN, un valore Dc massimo ammesso di 90 kN, una massa statica verticale applicata massima ammessa di 1 000 kg e un valore V massimo ammesso di 35 kN.

A50-X D20 S120 identifica un supporto di rimorchio standard con giunto a testa sferica di classe A50-X che presenta un valore D massimo di 20 kN e una massa statica verticale applicata massima ammessa di 120 kg.

ALLEGATO 5

PRESCRIZIONI PER DISPOSITIVI O COMPONENTI DI ATTACCO MECCANICO

1.   GANCI A SFERA E SUPPORTI

Le prescrizioni stabilite nei paragrafi da 1.1 a 1.5 del presente allegato si applicano a tutti i ganci a sfera e supporti della classe A. Nel paragrafo 1.6 sono illustrate in dettaglio le prescrizioni ulteriori da osservare per i ganci a sfera di 50 mm di diametro standard muniti di dispositivi di fissaggio bullonati a flangia.

1.1.

I ganci a sfera della classe A devono essere conformi alla figura 2 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne.
Image 25
Testo di immagine

1.2.

La forma e le dimensioni dei supporti devono soddisfare le prescrizioni del costruttore del veicolo riguardanti i punti di fissaggio e, se necessario, ulteriori dispositivi o componenti di montaggio.

1.3.

Ganci a sfera amovibili

1.3.1.

Nel caso di ganci a sfera o componenti amovibili che non sono fissati tramite bulloni, ad esempio la classe A50-X, il punto di collegamento e il dispositivo di bloccaggio devono essere progettati per l’accoppiamento geometrico.

1.3.2.

Nel caso di un gancio a sfera o di un componente amovibile che è possibile omologare a parte per l’utilizzo con una vasta gamma di supporti per veicoli diversi, ad esempio la classe A50-X, lo spazio libero, quando tale gancio a sfera è montato sul supporto, deve essere pari a quanto prescritto nell’allegato 7, figura 25.

1.4.

Ganci a sfera e dispositivi trainanti devono essere in grado di soddisfare le prove indicate nell’allegato 6, paragrafo 3.1.

1.5.

I costruttori di supporti devono prevedere dei punti di fissaggio ai quali fissare i dispositivi o attacchi secondari necessari a consentire l’arresto automatico del rimorchio in caso di apertura dell’attacco principale. Tale requisito è necessario per ottenere la conformità del veicolo alle prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.2.9 del regolamento n. 13 NU/CEE — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura.

1.5.1.

I punti di fissaggio per un attacco secondario e/o cavo di rottura devono essere collocati in posizione tale da non limitare, quando l’attacco secondario o il cavo di rottura sono in funzione, la normale articolazione dell’attacco né interferire con il funzionamento normale del sistema di frenatura a inerzia.

I singoli punti di fissaggio devono essere collocati nel raggio di 100 mm del piano verticale che passa per il centro di snodo dell’attacco. Qualora ciò non sia possibile, è necessario prevedere due punti di attacco, uno per ciascun lato dell’asse verticale ed equidistanti dall’asse centrale di un massimo di 250 mm. I punti di fissaggio devono essere collocati in posizione quanto più arretrata ed alta possibile.

1.6.

Prescrizioni particolari per ganci a sfera e supporti a flangia standard delle classi da A50-1 a A50-5

1.6.1.

Le dimensioni dei ganci a sfera e dei supporti a flangia della classe A50-1 devono corrispondere a quanto indicato nella figura 3 e nella tabella 2.

1.6.2.

Le dimensioni dei ganci a sfera e dei supporti a flangia delle classi A50-2, A50-3, A50-4 e A50-5 devono corrispondere a quanto indicato nella figura 4 e nella tabella 2.

1.6.3.

I ganci a sfera e supporti a flangia delle classi da A50-1 a A50-5 devono risultare idonei e, superate le prove di verifica, in possesso dei valori caratteristici indicati nella tabella 3.
Image 26
Testo di immagine
Image 27
Testo di immagine

TABELLA 2 — Dimensioni dei giunti di rimorchio a testa sferica a flangia standard (in mm), cfr. figure 3 e 4.

Classe

A50-1

A50-2, A50-4

A50-3, A50-5

Osservazioni

e1

90

83

120

±0,5

e2

56

55

±0,5

d2

17

10,5

15

H13

f

130

110

155

+6,0 — 0

g

50

85

90

+6,0 — 0

c

15

15

15

massimo

l

55

110

120

±5,0

h

70

80

80

±5,0

TABELLA 3 — Valori caratteristici per giunti di rimorchio a testa sferica a flangia standard

Classe

A50-1

A50-2

A50-3

A50-4

A50-5

D

17

20

30

20

30

S

120

120

120

150

150

D =

valore D massimo (kN)

S =

massa verticale statica massima (kg)

1.7.

I costruttori di ganci a sfera e supporti destinati al montaggio nel mercato post-vendita e che non sono in alcun modo correlati al costruttore del veicolo corrispondente devono essere al corrente delle prescrizioni relative allo snodo dell’attacco indicate al paragrafo 2 del presente allegato, e devono conformarsi alle relative prescrizioni di cui all’allegato 7 del presente regolamento.

2.   ATTACCHI SFERICI

2.1.

Gli attacchi sferici della classe B50 devono essere progettati in modo da consentirne l’utilizzo sicuro in combinazione ai ganci a sfera descritti al paragrafo 1 del presente allegato e conservare le caratteristiche prescritte.

Gli attacchi sferici devono essere progettati in modo tale da assicurare un agganciamento sicuro, anche in caso di usura dei dispositivi di attacco.

2.2.

Gli attacchi sferici devono essere in grado di soddisfare le prove stabilite nell’allegato 6, paragrafo 3.2.

2.3.

Ulteriori dispositivi (ad esempio di frenatura, stabilizzanti ecc.) non devono alterare il collegamento meccanico.

2.4.

In condizione non fissata al veicolo, l’attacco sferico deve presentare una rotazione orizzontale di almeno 90o rispetto a ciascun lato dell’asse del gancio a sfera e supporto descritti al paragrafo 1 del presente allegato. Contemporaneamente deve muoversi liberamente in verticale di 20o sopra e sotto la linea orizzontale. Inoltre, insieme all’angolo orizzontale di rotazione di 90o, deve sussistere la possibilità di rollio di 25o in entrambe le direzioni intorno all’asse orizzontale. A tutti gli angoli di rotazione orizzontali deve essere possibile la seguente articolazione:

i)

beccheggio verticale di ± 15o con rollio assiale di ± 25o;

ii)

rollio assiale di ± 10o con beccheggio verticale di ± 20o.

3.   DISPOSITIVI DI ATTACCO DI TIMONE

Le prescrizioni stabilite ai paragrafi da 3.1 a 3.6 del presente allegato si applicano a tutti i dispositivi di attacco di timone della classe C50. Le ulteriori prescrizioni che i dispositivi di attacco di timone standard delle classi da C50-1 a C50-6 devono soddisfare sono indicate al paragrafo 3.7.

3.1.

Requisiti funzionali: tutti i dispositivi di attacco di timone devono essere in grado di soddisfare le prove fissate nell’allegato 6, paragrafo 3.3.

3.2.

Occhioni di timone idonei: i dispositivi di attacco di timone della classe C50 devono essere compatibili con tutti gli occhioni di timone e attacchi della classe D50 che presentano le caratteristiche specificate.

3.3.   Campana

I dispositivi di attacco di timone della classe C50 devono presentare una campana progettata in modo tale da guidare il corrispondente occhione di timone nell’attacco.

Se la campana, oppure una sua parte di sostegno, è in grado di ruotare intorno all’asse verticale, essa deve portarsi automaticamente nella posizione normale con il perno di attacco aperto e deve bloccarsi in tale posizione in modo da guidare adeguatamente l’occhione di timone in fase di agganciamento.

Se la campana, oppure una sua parte di sostegno, è in grado di ruotare intorno all’asse trasversale orizzontale, il giunto che consente tale rotazione deve essere bloccato in posizione normale con una coppia di bloccaggio. La coppia deve essere sufficiente ad impedire che una forza di 200 N applicata verticalmente verso l’alto sulla parte superiore della campana generi una deviazione del giunto dalla sua posizione normale. La coppia di bloccaggio deve essere maggiore di quella generata azionando la leva a mano descritta al paragrafo 3.6 del presente allegato. Deve essere possibile ripristinare manualmente la posizione normale della campana. La campana che ruota intorno all’asse trasversale orizzontale è omologata esclusivamente per una massa portante S fino a 50 kg e con un valore V fino a 5 kN.

Se la campana, oppure una sua parte di sostegno, viene ruotata intorno all’asse longitudinale, la rotazione deve essere frenata da una coppia di bloccaggio pari ad almeno 100 Nm.

Le dimensioni minime richieste per la campana dipendono dal valore D dell’attacco:

valore D ≤ 18 kN — larghezza 150 mm, altezza 100 mm

valore D > 18 kN ≤ 25 kN — larghezza 280 mm, altezza 170 mm

valore D > 25 kN — larghezza 360 mm, altezza 200 mm.

Gli angoli esterni della campana possono essere raccordati.

Sono ammesse campane di dimensioni inferiori per dispositivi di attacco di timone della classe C50-X se il relativo utilizzo è limitato a rimorchi ad asse centrale di massa massima ammessa fino a 3,5 tonnellate, oppure se per motivi tecnici è impossibile l’impiego di campane conformi alla tabella summenzionata e se, inoltre, sono disponibili dispositivi speciali, quali ad esempio ausili visivi, che assicurino l’esecuzione in condizioni di sicurezza dell’agganciamento automatico e se il campo di applicazione previsto nell’omologazione è limitato conformemente alle informazioni fornite dal costruttore del dispositivo di attacco nel modulo di comunicazione riportato nell’allegato 1.

3.4.   Articolazione minima dell’occhione di timone agganciato

L’occhione di timone agganciato a un dispositivo di attacco di timone senza essere fissato al veicolo deve presentare i livelli di articolazione indicati di seguito. Se parte dell’articolazione è assicurata da un giunto speciale (solo dispositivi di attacco di timone della classe C50-X), il campo di applicazione, indicato nel modulo di comunicazione nell’allegato 1, è limitato ai casi enunciati nell’allegato 7, paragrafo 1.3.8.

3.4.1.

± 90o in orizzontale intorno all’asse verticale dall’asse longitudinale del veicolo — cfr. figura 5.
Image 28
Testo di immagine

3.4.2.

± 20o in verticale intorno all’asse trasversale dal piano orizzontale del veicolo — cfr. figura 6.
Image 29
Testo di immagine

3.4.3.

Rotazione assiale di ± 25o intorno all’asse longitudinale dal piano orizzontale del veicolo — cfr. figura 7.
Image 30
Testo di immagine

3.5.

Bloccaggio per impedire lo sganciamento accidentale

Nella posizione di chiusura il perno di attacco deve essere bloccato tramite due dispositivi ad accoppiamento geometrico, ciascuno dei quali deve rimanere bloccato in caso di guasto dell’altro.

La posizione di chiusura e di bloccaggio dell’attacco deve essere indicata chiaramente all’esterno tramite un dispositivo meccanico. Deve essere possibile verificare la posizione dell’indicatore al tatto, ad esempio, al buio.

Il dispositivo di segnalazione meccanica deve indicare l’inserimento dei due dispositivi di bloccaggio (condizione AND).

Tuttavia è sufficiente che venga segnalato l’inserimento di un solo dispositivo di bloccaggio, se l’inserimento del secondo dispositivo di bloccaggio costituisce una caratteristica intrinseca di progettazione.

3.6.   Leve a mano

Le leve a mano devono essere ergonomiche e arrotondate all’estremità. In prossimità della leva a mano l’attacco non deve presentare spigoli vivi o punti di schiacciamento che potrebbero determinare lesioni durante l’azionamento dell’attacco. La forza necessaria per sganciare l’attacco, misurata senza l’occhione di timone, non deve superare i 250 N perpendicolarmente alla leva a mano e nel senso di manovra.

3.7.

Prescrizioni particolari per dispositivi di attacco di timone standard per le classi da C50-1 a C50-6

3.7.1.

La rotazione dell’occhione di timone intorno all’asse trasversale deve essere conseguita grazie alla forma sferica del perno di attacco (e non mediante un giunto).

3.7.2.

I carichi di trazione e compressione esercitati lungo l’asse longitudinale e dovuti alla distanza fra il perno di attacco e l’occhione di timone devono essere attenuati tramite dispositivi elastici e/o di smorzamento (tranne C50-1).

3.7.3.

Le dimensioni devono corrispondere a quelle indicate nella figura 8 e nella tabella 4.

3.7.4.

Gli attacchi devono risultare idonei e, superate le prove di verifica, in possesso dei valori caratteristici indicati nella tabella 5.

3.7.5.

L’attacco deve essere aperto mediate una leva a mano sull’attacco (non tramite sistemi di comando a distanza).
Image 31
Testo di immagine

TABELLA 4 — Dimensioni dei dispositivi di attacco di timone standard (in mm) — cfr. figura 8

Classe

C50-1

C50-2

C50-3

C50-4

C50-5

C50-6

C50-7

Osservazioni

e1

83

83

120

140

160

160

±0,5

e2

56

56

55

80

100

100

±0,5

d1

54

74

84

94

94

massimo

d2

10,5

10,5

15

17

21

21

H13

F

110

110

155

180

200

200

+6,0 — 0

G

85

85

90

120

140

140

±3,0

A

100

170

200

200

200

200

+20,0 — 0

B

150

280

360

360

360

360

+20,0 — 0

C

20

20

24

30

30

30

massimo

H

150

190

265

265

265

265

massimo

l1

150

250

300

300

300

massimo

l2

150

300

330

330

330

330

massimo

l3

100

160

180

180

180

180

±20,0

T

15

20

35

35

35

massimo

TABELLA 5 — Valori caratteristici dei dispositivi di attacco di timone standard

Classe

C50-1

C50-2

C50-3

C50-4

C50-5

C50-6

C50-7

D

18

25

70

100

130

190

190

Dc

18

25

50

70

90

120

130

S

200

250

650

900

1 000

1 000

1 000

V

12

10

18

25

35

50

75

D =

valore D massimo (kN)

Dc =

valore D massimo (kN) per applicazioni su rimorchio ad asse centrale

S =

carico verticale statico massimo per attacco (kg)

V =

valore V massimo (kN)

4.   OCCHIONI DI TIMONE

4.1.

Prescrizioni generali per occhioni di timone della classe D50

Tutti gli occhioni di timone della classe D50 devono essere in grado di soddisfare le prove stabilite nell’allegato 6, paragrafo 3.4.

Gli occhioni di timone della classe D50 sono destinati all’utilizzo in combinazione a dispositivi di attacco di timone C50. Gli occhioni di timone non devono essere in grado di ruotare assialmente (dal momento che gli attacchi corrispondenti possono ruotare).

Se gli occhioni di timone della classe D50 sono muniti di manicotti, questi devono essere conformi alle dimensioni illustrate nella figura 9 (non ammesse per la classe D50-C) o nella figura 10.

I manicotti non devono essere saldati negli occhioni di timone.

Gli occhioni di timone della classe D50 devono presentare le dimensioni prescritte al paragrafo 4.2. La forma del gambo per gli occhioni di timone della classe D50-X non è specificata, tuttavia per una distanza di 210 mm dal centro dell’occhione l’altezza «h» e la larghezza «b» devono rientrare nei limiti riportati nella tabella 6.

Image 32
Testo di immagine
Image 33
Testo di immagine

TABELLA 6 — Dimensioni degli occhioni di timone di tipo D50-A e D50-X Cfr. figura 11

Classe

h (in mm)

b (in mm)

D50-A

65 + 2/- 1

60 + 2/- 1

D50-X

80 massimo

62 massimo

TABELLA 7 — Valori caratteristici per occhioni di timone standard

Classe

D

Dc

S

V

D50-A

130

90

1 000

30

D50-B

130

90

1 000

25

D50-C

190

120

1 000

50

D50-D

190

130

1 000

75

4.2.

Prescrizioni particolari per occhioni di timone della classe D50

4.2.1.

Gli occhioni di timone delle classi D50-A e D50-X devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 11.
Image 34
Testo di immagine

4.2.2.

Gli occhioni di timone della classe D50-B devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 12.
Image 35
Testo di immagine

4.2.3.

Gli occhioni di timone delle classi D50-C e D50-D devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 13.
Image 36
Testo di immagine

4.2.4.

Gli occhioni di timone delle classi D50-C e D50-D devono essere muniti dei manicotti chiusi illustrati nella figura 10.

4.3.

Valori di carico per occhioni di timone standard

Gli occhioni di timone standard e i mezzi di fissaggio devono essere idonei ai valori di carico stabiliti nella tabella 7 e sottoposti alle apposite prove.

4.4.

Prescrizioni generali per occhioni di timone toroidali della classe L

4.4.1.

Gli occhioni di timone toroidali della classe L sono destinati all’utilizzo in combinazione con gli attacchi a gancio della classe K.

4.4.2.

Se utilizzati insieme a un attacco a gancio della classe K, gli occhioni di timone devono soddisfare i requisiti di articolazione prescritti al paragrafo 10.2 del presente allegato.

4.4.3.

Gli occhioni di timone toroidali della classe L devono presentare le dimensioni illustrate nella figura 14 e nella tabella 8.
Image 37
Testo di immagine

4.4.4.

Gli occhioni di timone toroidali della classe L devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.4, e devono essere idonei ai valori caratteristici riportati nella tabella 9.

TABELLA 8 — Dimensioni degli occhioni di timone toroidali della classe L — cfr. figura 14 (dimensioni espresse in mm)

Classe

L1

L2

L3

L4

L5

Osservazioni

a

68 + 1,6 /-0,0

76,2 ± 0,8

76,2 ± 0,8

76,2 ± 0,8

68 + 1,6 /-0,0

 

b

41,2 ± 0,8

41,2 ± 0,8

41,2 ± 0,8

41,2 ± 0,8

41,2 ± 0,8

 

c

70

65

65

65

70

minimo


TABELLA 9 — Valori caratteristici per occhioni di timone toroidali della classe L

Classe

L1

L2

L3

L4

L5

D kN

30

70

100

130

180

Dc kN

27

54

70

90

120

S kg

200

700

950

1 000

1 000

V kN

12

18

25

35

50

5.   TIMONI

5.1.

I timoni della classe E devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.3.

5.2.

Per assicurare il collegamento al veicolo trainante, i timoni possono essere muniti di attacchi sferici, definiti al paragrafo 2, oppure di occhioni di timone, definiti al paragrafo 4 del presente allegato. Gli attacchi sferici e gli occhioni di timone possono essere fissati tramite avvitamento, bullonatura oppure saldatura.

5.3.

Dispositivi di regolazione dell’altezza per timoni articolati

5.3.1.

I timoni articolati devono essere muniti di dispositivi atti alla regolazione del timone rispetto all’altezza del dispositivo di attacco o della campana. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da consentirne la regolazione da parte di una sola persona e senza l’utilizzo di attrezzi o altri ausili.

5.3.2.

I dispositivi per la regolazione dell’altezza devono consentire di innalzare o abbassare gli occhioni di timone o i giunti di rimorchio a testa sferica a una distanza di almeno 300 mm dal suolo. Entro tale intervallo la regolazione del timone deve essere continua, oppure con gradini massimi di 50 mm misurati in corrispondenza dell’occhione di timone o del giunto di rimorchio a testa sferica.

5.3.3.

I dispositivi di regolazione dell’altezza non devono intralciare la libertà di movimento del timone dopo l’agganciamento.

5.3.4.

I dispositivi di regolazione dell’altezza non devono intralciare l’azione di eventuali freni a inerzia.

5.4.

Nel caso di timoni combinati a freni ad inerzia, la distanza tra il centro dell’occhione di timone e l’estremità del gambo libero dell’occhione di timone non deve essere inferiore a 200 mm nella posizione di frenata. Con il gambo dell’occhione di timone completamente inserito, la distanza non deve essere inferiore ai 150 mm.

5.5.

I timoni destinati all’utilizzo su rimorchi ad asse centrale devono disporre contro le forze laterali di un momento resistente pari almeno alla metà del momento resistente contro le forze verticali.

6.   ALBERI

6.1.

Gli alberi della classe F devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.3.

6.2.

Lo schema di foratura per il montaggio dei dispositivi di attacco di timone standard della classe C devono essere conformi alla figura 15 e alla tabella 10 in basso.

6.3.

Gli alberi non devono essere saldati al telaio, alla carrozzeria o ad altre parti del veicolo.
Image 38
Testo di immagine

TABELLA 10 — Dimensioni di montaggio per dispositivi di attacco di timone standard (in mm) — cfr. figura 15

Classe

C50-1

C50-2

C50-3

C50-4

C50-5

C50-6

C50-7

Osservazioni

e1

83

83

120

140

160

160

±0,5

e2

56

56

55

80

100

100

±0,5

d1

55

75

85

95

95

+1,0 /-0,5

d2

10,5

10,5

15

17

21

21

H13

T

15

20

35

35

35

massimo

F

120

120

165

190

210

210

minimo

G

95

95

100

130

150

150

minimo

L1

200

300

400

400

400

minimo

7.   RALLE E CUNEI DI GUIDA

Le prescrizioni di cui ai paragrafi da 7.1 a 7.7 si applicano a tutte le ralle della classe G50.

Le ulteriori prescrizioni che devono essere soddisfatte dai dispositivi di attacco standard sono indicate al paragrafo 7.9.

I cunei di guida devono soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 7.8.

7.1.

Perni di ralla idonei

Le ralle della classe G50 devono essere progettate in modo da poterle utilizzare con i perni di attacco della classe H50 e, nello stesso tempo, presentare le caratteristiche specificate.

7.2.

Dispositivi di guida

Le ralle devono essere equipaggiate con un dispositivo di guida che assicuri l’inserimento corretto del perno di attacco in tutta sicurezza. La larghezza dell’entrata del dispositivo di guida per ralle di 50 mm di diametro standard deve essere di almeno 350 mm (cfr. figura 16).

Per le ralle di piccole dimensioni non standard della classe G50-X e che presentano un valore «D» massimo di 25 kN, la larghezza dell’entrata deve essere di almeno 250 mm.

Image 39
Testo di immagine
Image 40
Testo di immagine

TABELLA 11 — Dimensioni delle ralle standard (in mm) — cfr. figura 16

Classe

G50-1

G50-2

G50-3

G50-4

G50-5

G50-6

H

140-159

160-179

180-199

200-219

220-239

240-260

7.3.   Articolazione minima della ralla

Se il perno di attacco è inserito e la ralla non è fissata a un veicolo o a una piastra di montaggio, considerando però l’effetto dei bulloni di montaggio, l’attacco deve consentire, contemporaneamente, i seguenti valori minimi di articolazione del perno di attacco:

7.3.1.

± 90o intorno all’asse verticale (non per ralle a guida forzata).

7.3.2.

± 12o intorno all’asse orizzontale trasversalmente alla direzione di marcia. Tale angolo non è necessariamente sufficiente per le applicazioni fuoristrada.

7.3.3.

È ammessa la rotazione assiale intorno all’asse longitudinale fino a ± 3o. Tuttavia, su una ralla a oscillazione completa è possibile ottenere un angolo maggiore, a condizione che il meccanismo di bloccaggio consenta di limitare la rotazione fino a un massimo di ± 3o.

7.4.   Dispositivi di bloccaggio per impedire lo sganciamento delle ralle

La ralla deve essere bloccata in posizione agganciata tramite due dispositivi ad accoppiamento geometrico, ciascuno dei quali deve rimanere bloccato in caso di guasto dell’altro.

Il dispositivo di bloccaggio primario deve funzionare in automatico, mentre quello secondario può essere automatico oppure inserito a mano. Il dispositivo di bloccaggio secondario può essere progettato per funzionare in combinazione al dispositivo primario, fornendo al dispositivo primario un bloccaggio geometrico aggiuntivo. L’inserimento del dispositivo di bloccaggio secondario deve aver luogo esclusivamente in caso di inserimento corretto del dispositivo primario.

Il disinserimento accidentale dei dispositivi di bloccaggio non deve essere possibile. Il disinserimento deve richiedere un’azione volontaria da parte del conducente o dell’operatore del veicolo.

La posizione di bloccaggio e chiusura dell’attacco deve essere indicata visivamente da un dispositivo meccanico e deve essere possibile verificare la posizione dell’indicatore al tatto, ad esempio, per consentire il controllo al buio. Il dispositivo di segnalazione deve indicare l’inserimento sia del dispositivo di bloccaggio primario sia di quello secondario, è tuttavia sufficiente che venga segnalato l’inserimento di un solo dispositivo se l’inserimento dell’altro dispositivo costituisce una caratteristica concomitante e intrinseca di progettazione.

7.5.   Meccanismi di azionamento o sbloccaggio

In posizione di chiusura è necessario impedire l’azionamento involontario o accidentale dei meccanismi di azionamento o sbloccaggio. Il sistema di bloccaggio deve essere configurato in modo che il disinserimento del dispositivo di bloccaggio richieda un’azione deliberata e consapevole finalizzata all’azionamento del meccanismo di sbloccaggio dell’attacco.

7.6.   Finitura superficiale

Le superfici della piastra di attacco e del dispositivo di bloccaggio devono essere soddisfacenti dal punto di vista funzionale e accuratamente lavorate di macchina, fucinate, fuse oppure stampate alla pressa.

7.7.   Prescrizioni di carico

Tutte le ralle devono soddisfare le prove descritte nell’allegato 6, paragrafo 3.7.

7.8.   Cunei di guida

7.8.1.

Le dimensioni dei cunei a guida forzata dei semirimorchi devono essere conformi a quanto illustrato nella figura 17.
Image 41
Testo di immagine

7.8.2.

Il cuneo di guida deve consentire un agganciamento sicuro e corretto e deve essere montato su molla. La resistenza della molla deve essere stabilita in modo da consentire l’aggancio di un semirimorchio scarico e in modo che, con il semirimorchio a pieno carico, il cuneo di guida sia stabilmente a contatto con i fianchi dell’attacco durante l’utilizzo. Lo sganciamento della ralla deve essere possibile a semirimorchio sia carico che scarico.

7.9.

Prescrizioni particolari per ralle standard

7.9.1.

Le dimensioni devono corrispondere a quelle riportate in figura 16 e tabella 11.

7.9.2.

Devono risultare idonee e, superate di prove di verifica, in possesso di un valore D pari a 150 kN e di un valore U pari a 20 tonnellate.

7.9.3.

Il disinserimento deve essere possibile tramite una leva a mano montata direttamente sull’attacco.

7.9.4.

Devono risultare idonee alla guida forzata di semirimorchi tramite cunei di guida — cfr. paragrafo 7.8.

8.   PERNI DI RALLA

8.1.

I perni di ralla della classe H50 (ISO 337) devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 18.
Image 42
Testo di immagine

8.2.

I perni di attacco devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.9.

9.   PIASTRE DI MONTAGGIO

9.1.

Se destinate a ralle standard, le piastre di montaggio della classe J per ralle devono presentare dei fori di montaggio circolari disposti come illustrato nella figura 16a. Tali fori di montaggio devono presentare un diametro di 17 mm + 2,0 mm/- 0,0 mm. I fori devono essere di forma circolare, NON asolati (cfr. figura 16a).

9.2.

Le piastre di montaggio per ralle standard devono essere idonee alla guida forzata di semirimorchi (con cunei di guida). Le piastre di montaggio per ralle non standard, quindi non idonee alla guida forzata, devono essere opportunamente contrassegnate.

9.3.

Le piastre di montaggio per ralle devono soddisfare le prove descritte nell’allegato 6, paragrafo 3.8.

10.   ATTACCHI A GANCIO

10.1.

Prescrizioni generali per attacchi a gancio della classe K

10.1.1.

Tutti gli attacchi a gancio della classe K devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.5, e devono risultare idonei ai valori caratteristici riportati nella tabella 13.

10.1.2.

Gli attacchi a gancio della classe K devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 19 e nella tabella 12. Gli attacchi appartenenti alle classi da K1 a K4 sono di tipo non automatico e possono essere utilizzati esclusivamente su rimorchi di massa massima ammessa non superiore a 3,5 tonnellate, mentre quelli delle classi da KA1 a KA3 sono di tipo automatico.
Image 43
Testo di immagine

10.1.3.

Gli attacchi a gancio devono essere utilizzati esclusivamente con occhioni di timone toroidali, e, quando utilizzati con occhioni di timone toroidali della classe L, l’attacco della classe K deve presentare i livelli di articolazione indicati al paragrafo 10.2 del presente allegato.

10.1.4.

Gli attacchi a gancio della classe K devono essere utilizzati con occhioni toroidali che presentano una distanza minima, o libertà di movimento, pari a 3 mm e, se nuovi, una distanza massima di 5 mm. Il costruttore degli attacchi è tenuto ad indicare gli occhioni di timone idonei utilizzando il modulo di comunicazione nell’allegato 1.

10.2.

Quando utilizzato con un occhione toroidale della classe L ma non installato su un veicolo, l’attacco di classe K deve presentare i seguenti angoli di articolazione non simultanei — cfr. inoltre figura 19:

10.2.1.

± 90o in orizzontale intorno all’asse verticale dell’attacco.

10.2.2.

± 40o in verticale intorno all’asse trasversale orizzontale dell’attacco.

10.2.3.

± 20o di rotazione assiale intorno all’asse longitudinale dell’attacco.

10.3.

Gli attacchi automatici a gancio della classe K devono disporre di una campana progettata in modo da guidare l’occhione di timone nell’attacco.

10.4.

Bloccaggio per impedire lo sganciamento involontario

Nella posizione di chiusura l’attacco deve essere bloccato tramite due dispositivi ad accoppiamento geometrico, ciascuno dei quali deve rimanere bloccato in caso di guasto dell’altro.

L’attacco in posizione di chiusura e di bloccaggio deve essere indicato chiaramente all’esterno tramite un dispositivo meccanico. Deve essere possibile verificare la posizione dell’indicatore al tatto, ad esempio, al buio.

Il dispositivo di segnalazione meccanica deve indicare l’inserimento di entrambi i dispositivi di bloccaggio (condizione AND).

Tuttavia è sufficiente che venga segnalato l’inserimento di un solo dispositivo di bloccaggio se l’inserimento del secondo dispositivo di bloccaggio costituisce una caratteristica intrinseca di progettazione.

10.5.   Leve a mano

Le leve a mano devono essere ergonomiche e arrotondate all’estremità. In prossimità della leva a mano l’attacco non deve presentare spigoli vivi o punti di schiacciamento che potrebbero determinare lesioni durante l’azionamento dell’attacco. La forza necessaria per sganciare l’attacco, misurata senza l’occhione di timone, non deve superare i 250 N perpendicolarmente alla leva a mano e nel senso di manovra.

TABELLA 12 — Dimensioni per attacchi a gancio della classe K — cfr. figura 19

Classe

K1

K2

K3

K4

KA1

KA2

KA3

Osservazioni

e1

83

83

120

120

140

160

±0,5

e2

56

56

55

55

80

100

±0,5

e3

90

±0,5

d2

17

10,5

10,5

15

15

17

21

H13

c

3

3

3

3

3

3

3

minimo

f

130

175

175

180

180

200

200

massimo

g

100

100

100

120

120

140

200

massimo

a

45

45

45

45

45

45

45

+1,6 /-0,0

L1

120

120

120

120

250

300

300

massimo

L2

74

74

63

74

90

90

90

massimo

L3

110

130

130

150

150

200

200

massimo


TABELLA 13 — Valori caratteristici per attacchi a gancio della classe K

Classe

K1

K2

K3

K4

KA1

KA2

KA3

D kN

17

20

20

25

70

100

130

Dc kN

17

20

54

70

90

S kg

120

120

200

250

700

900

1 000

V kN

10

10

18

25

35

11.   DISPOSITIVI DI ATTACCO A TIMONE SPECIFICI — CLASSE T

11.1.

I dispositivi di attacco a timone specifici della classe T sono destinati all’utilizzo su insiemi di veicoli specifici, ad esempio, le bisarche. Tali veicoli presentano strutture particolari e possono richiedere una collocazione particolare e insolita dell’attacco.

11.2.

Gli attacchi della classe T vanno utilizzati esclusivamente con rimorchi ad asse centrale e tale limitazione deve essere indicata sul modulo di comunicazione riportato nell’allegato 1.

11.3.

Gli attacchi della classe T devono essere omologati come coppia adattata e la relativa separazione deve essere possibile esclusivamente in officina utilizzando strumenti che non fanno parte della normale dotazione di bordo dei veicoli.

11.4.

Gli attacchi della classe T non si azionano automaticamente.

11.5.

Gli attacchi della classe T devono soddisfare le prescrizioni di prova pertinenti indicate nell’allegato 6, paragrafo 3.3, tranne il paragrafo 3.3.4.

11.6.

Gli angoli di articolazione minimi illustrati di seguito devono essere ottenuti simultaneamente con attacchi non montati sul veicolo ma assemblati e nella stessa posizione normale prevista dal montaggio su un veicolo:

11.6.1.

± 90o in orizzontale intorno all’asse verticale;

11.6.2.

± 8o in verticale intorno all’asse trasversale orizzontale;

11.6.3.

± 3o di rotazione assiale intorno all’asse longitudinale orizzontale.

12.   DISPOSITIVI DI INDICAZIONE E CONTROLLO A DISTANZA

12.1.   Prescrizioni generali

I dispositivi di indicazione e di controllo a distanza sono ammessi esclusivamente sui dispositivi di attacco automatici delle classi C50-X e G50-X.

I dispositivi di indicazione e di controllo a distanza non devono interferire con la libertà di movimento minima dell’occhione di timone agganciato o del semirimorchio agganciato. Essi devono essere installati in modo permanente sul veicolo.

Tutti i dispositivi di indicazione o di controllo a distanza rientrano, per quanto riguarda le attività di prova e omologazione, nelle stesse condizioni applicate al dispositivo di aggancio insieme a tutte le parti dei dispositivi di comando e di trasmissione.

12.2.   Indicazione a distanza

12.2.1.

Se l’agganciamento è automatico, i dispositivi di indicazione a distanza devono segnalare visivamente la posizione di chiusura e di doppio bloccaggio dell’attacco secondo quanto indicato al paragrafo 12.2.2. Inoltre la posizione di apertura può essere indicata come illustrato al paragrafo 12.2.3.

Il dispositivo di indicazione deve azionarsi e azzerarsi automaticamente ad ogni apertura e chiusura dell’attacco.

12.2.2.

Il passaggio dalla posizione di apertura a quella di chiusura e di doppio bloccaggio deve essere indicato tramite un segnale ottico verde.

12.2.3.

Per indicare la posizione di apertura e/o di sbloccaggio, deve essere utilizzato un segnale visivo rosso.

12.2.4.

Per l’indicazione del completamento della procedura di agganciamento automatico, la spia deve assicurarsi che il perno di attacco abbia raggiunto la posizione finale di doppio bloccaggio.

12.2.5.

In caso di guasto al sistema di indicazione a distanza, questo non deve indicare nel corso dell’agganciamento una posizione di chiusura o di bloccaggio se non è stato raggiunta la posizione finale.

12.2.6.

Il disinserimento di uno dei due dispositivi di bloccaggio deve determinare lo spegnimento del segnale ottico verde e la visualizzazione di quello rosso (se in dotazione).

12.2.7.

Gli indicatori meccanici installati direttamente sul dispositivo di attacco devono essere trattenuti.

12.2.8.

Per evitare di distrarre il conducente durante la guida normale, devono essere previste delle misure atte allo spegnimento del dispositivo di indicazione, che tuttavia deve riattivarsi automaticamente alla successiva apertura e chiusura dell’attacco — cfr. paragrafo 12.2.1.

12.2.9.

I comandi e le spie dei dispositivi di indicazione a distanza devono essere installati nel campo visivo del conducente ed essere identificati in modo chiaro e permanente.

12.3.   Comando a distanza

12.3.1.

Se si utilizza un dispositivo di comando a distanza, definito al paragrafo 2.8 del presente regolamento, è necessario prevedere anche un dispositivo di indicazione descritto al paragrafo 12.2, che indichi almeno la condizione di apertura dell’attacco.

12.3.2.

È necessario prevedere un apposito interruttore (ad esempio interruttore generale, leva o valvola) per consentire l’apertura o la chiusura dell’attacco tramite il dispositivo di comando a distanza. Se tale interruttore generale non è collocato nella cabina di guida, non deve trovarsi in una posizione in cui sia liberamente accessibile a persone non autorizzate oppure deve essere lucchettato. L’effettivo azionamento dell’attacco dalla cabina di guida deve essere possibile solo quando è precluso un eventuale azionamento involontario, ad esempio tramite un meccanismo che richiede l’uso delle due mani.

Va prevista la possibilità di accertare se l’apertura dell’attacco tramite comando a distanza è stata completata o meno.

12.3.3.

Se il sistema di comando a distanza prevede l’apertura dell’attacco tramite una forza esterna, la condizione in cui la forza esterna agisce sull’attacco deve essere opportunamente indicata al conducente. Ciò non è necessario se la forza esterna è attiva esclusivamente durante il funzionamento del comando a distanza.

12.3.4.

Se il dispositivo azionatore per l’apertura dell’attacco tramite comando a distanza è montato all’esterno del veicolo, deve essere possibile sorvegliare la zona compresa tra i due veicoli agganciati, pur non essendo necessario accedere a quest’area per azionarlo.

12.3.5.

Eventuali errori nell’azionamento oppure l’eventuale comparsa di guasti al sistema non devono determinare l’apertura accidentale dell’attacco durante il normale utilizzo su strada. Eventuali guasti al sistema devono essere segnalati direttamente oppure manifestarsi immediatamente al successivo azionamento, ad esempio tramite un malfunzionamento.

12.3.6.

In caso di guasto del sistema di comando a distanza deve essere possibile, in caso di emergenza, aprire l’attacco ricorrendo ad almeno un’altra modalità. Se tale modalità richiede l’utilizzo di uno strumento, questo deve far parte del kit di strumenti in dotazione al veicolo. Le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6 del presente allegato non si applicano alle leve a mano utilizzate esclusivamente per l’apertura dell’attacco in casi di emergenza.

12.3.7.

I comandi e le spie dei dispositivi di comando a distanza devono essere identificati in modo chiaro e permanente.

ALLEGATO 6

COLLAUDO DEI DISPOSITIVI O COMPONENTI DI ATTACCO MECCANICO

1.   PRESCRIZIONI GENERALI DI COLLAUDO

1.1.

I campioni dei dispositivi di attacco devono essere sottoposti a prove sia di resistenza sia di funzionalità. La determinazione delle proprietà fisiche deve essere eseguita ovunque possibile, tuttavia, salvo diversa indicazione, l’autorità o servizio tecnico di omologazione può astenersi dalla prova di resistenza fisica se la semplicità di configurazione di un componente consente una verifica teorica. Le verifiche teoriche vengono eseguite al fine di determinare le condizioni nel caso peggiore. In tutti i casi, le verifiche teoriche devono assicurare la stessa qualità di risultati dei collaudi eseguiti con metodo statico o dinamico. Nei casi dubbi sono determinanti i risultati delle prove fisiche.

Cfr. inoltre paragrafo 4.8 del presente regolamento.

1.2.

Nel caso dei dispositivi di attacco la resistenza deve essere verificata tramite prova dinamica (prova di durata). In determinati casi sono necessarie ulteriori prove statiche (cfr. paragrafo 3 del presente allegato).

1.3.

La prova dinamica deve essere eseguita con un carico approssimativamente sinusoidale (alternato e/o pulsante) caratterizzato da un numero di cicli di sollecitazione adeguato al materiale. Non devono registrarsi incrinature o rotture.

1.4.

Con le prove statiche prescritte sono ammesse esclusivamente lievi deformazioni permanenti. Salvo diversa indicazione, le deformazioni permanenti plastiche dopo il disinserimento non devono superare il 10 per cento della deformazione massima misurata nel corso della prova. Qualora la misurazione della deformazione durante la prova esponga il collaudatore a dei rischi, è possibile omettere tale parte della prova statica, a patto però che lo stesso parametro venga verificato nel corso di altre prove, quali la prova dinamica.

1.5.

Le ipotesi di carico nelle prove dinamiche sono basate sulla componente di forza orizzontale applicata all’asse longitudinale del veicolo e sulla componente di forza verticale. Le componenti di forza orizzontali trasversali applicate all’asse longitudinale del veicolo e i momenti non vengono presi in considerazione, purché siano di rilevanza trascurabile.

Se la configurazione del dispositivo di attacco, del relativo fissaggio al veicolo oppure del fissaggio di sistemi aggiuntivi (quali stabilizzatori, dispositivi di bloccaggio chiusi ecc.) determina forze o momenti aggiuntivi, l’autorità o servizio tecnico di omologazione può chiedere prove ulteriori.

La componente di forza orizzontale applicata all’asse longitudinale del veicolo è rappresentata da una forza di riferimento teorica, equivalente al valore D oppure Dc. La componente di forza verticale, se applicabile, è rappresentata dal carico portante verticale statico S, applicato al punto di agganciamento e dal carico verticale ipotetico assunto V, oppure, nel caso delle ralle, dal carico portante verticale statico U.

1.6.

I valori caratteristici D, Dc, S, V e U, su cui si basano le prove e definiti al paragrafo 2.11 del presente regolamento, vanno desunti dalle informazioni fornite dal costruttore e indicate nella domanda di omologazione — cfr. il modulo di comunicazione riportato negli allegati 1 e 2.

1.7.

Qualsiasi dispositivo di bloccaggio sicuro che sia trattenuto in posizione da una forza elastica deve rimanere saldo in tale posizione se sottoposto a una forza applicata nella direzione meno favorevole ed equivalente a tre volte la massa del meccanismo di bloccaggio.

2.   PROCEDURE DI PROVA

2.1.

Per eseguire le prove dinamiche e le prove statiche il campione deve essere collocato in un impianto adeguato corredato di un dispositivo atto all’applicazione di forza, tale da impedire l’azione di ulteriori forze o momenti diversi dalle forze di prova specificate. Nel caso delle prove alternate, la direzione di applicazione delle forze non deve discostarsi dalla direzione specificata per valori superiori a ± 1o. Nel caso delle prove pulsanti e statiche, l’angolo deve essere impostato in base alla forza di prova massima. Ciò in genere richiede un giunto nel punto di applicazione della forza (ad esempio il punto di agganciamento) e un secondo giunto a una certa distanza.

2.2.

La frequenza di prova non deve superare i 35 Hz. La frequenza selezionata deve essere opportunamente separata dalle frequenze di risonanza del dispositivo di prova comprendente il dispositivo sottoposto a prova. In caso di collaudo asincrono le frequenze delle due componenti di forza devono essere comprese all’incirca fra l’1 per cento e un massimo di 3 per cento. Per i dispositivi di attacco in acciaio il numero di cicli di sollecitazione è pari a 2 × 106. Per i dispositivi in materiali diversi dall’acciaio è necessario un numero di cicli maggiore. Per determinare la presenza di eventuali incrinature nel corso della prova, deve essere utilizzato il metodo del liquido penetrante colorato proprio del controllo delle incrinature oppure un metodo equivalente.

2.3.

In caso di prove pulsanti, la forza di prova oscilla fra la forza di prova massima e una forza di prova inferiore minima, che non può essere superiore al 5 per cento della forza di prova massima, salvo diversa indicazione riportata nella procedura di prova specifica.

2.4.

In caso di prove statiche diverse dalle prove particolari prescritte al paragrafo 3.2.3 del presente allegato, la forza di prova deve essere applicata in modo regolare e veloce e deve essere mantenuta per almeno 60 secondi.

2.5.

I dispositivi o componenti di attacco sottoposti a prova, in genere, devono essere montati il più rigidamente possibile su un impianto di prova nella posizione in cui saranno utilizzati sul veicolo. I dispositivi di fissaggio devono corrispondere a quelli specificati dal costruttore o richiedente, devono essere quelli destinati all’agganciamento del dispositivo o componente di attacco al veicolo e/o devono presentare caratteristiche meccaniche identiche.

2.6.

I dispositivi o componenti di attacco devono essere sottoposti a prova nella forma che presentano quando utilizzati su strada. Tuttavia, a discrezione del costruttore e in accordo con il servizio tecnico, i pezzi flessibili possono essere bloccati se ciò risulta necessario per la procedura di prova e se ciò non falsa il risultato della prova.

I pezzi flessibili che nel corso di tali procedure di prova accelerate si surriscaldano possono essere sostituiti nel corso della prova. I carichi di prova possono essere applicati mediante dispositivi speciali senza gioco.

3.   PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI COLLAUDO

3.1.   Ganci a sfera e supporti

3.1.1.

I dispositivi di aggancio meccanico muniti di ganci a sfera possono essere dei seguenti tipi:

i)

ganci a sfera monoblocco comprendenti dispositivi con sfere staccabili non intercambiabili (cfr. figure 20a e 20b);

ii)

ganci a sfera, comprendenti alcune parti smontabili (cfr. figure 20c, 20d e 20e);

iii)

supporti privi di sfera (cfr. figura 20f).

Image 44
Testo di immagine

3.1.2.

La prova base è costituita da una prova di durata dinamica. Il campione di prova comprende il gancio a sfera, il collo della sfera e i supporti necessari a fissare il gruppo al veicolo. Il gancio a sfera e il supporto devono essere montati in modo rigido a un impianto di prova in grado di produrre una forza alternata, nella posizione di utilizzo prevista.

3.1.3.

Le posizioni dei punti di ancoraggio per il fissaggio del gancio a sfera e del supporto sono specificate dal costruttore del veicolo (cfr. paragrafo 5.3.2 del presente regolamento).

3.1.4.

I dispositivi sottoposti a prova devono presentare tutte le parti e i particolari costruttivi che possono influire sui criteri di resistenza (ad esempio piastra per le prese elettriche, eventuali contrassegni ecc.). I campioni di prova devono comprendere tutte le parti, inclusi i punti di ancoraggio o i punti di montaggio al veicolo. La collocazione geometrica del gancio a sfera e i punti di fissaggio del dispositivo di attacco rispetto alla linea di riferimento devono essere forniti dal costruttore del veicolo e indicati nel verbale di prova. Tutte le posizioni relative dei punti di ancoraggio rispetto alla linea di riferimento, di cui il costruttore del veicolo trainante è tenuto a fornire al costruttore del dispositivo trainante tutte le informazioni necessarie, devono essere ripetute sul banco di prova.

3.1.5.

Il campione montato sull’impianto di prova deve essere sottoposto a una prova di sollecitazione alternata, applicata con l’angolazione rispetto alla sfera illustrata nella figura 21 o 22.

La direzione dell’angolo di prova deve essere determinata dalla relazione verticale esistente fra una linea di riferimento orizzontale che passa attraverso il centro della sfera e una linea orizzontale che passa attraverso il punto di fissaggio del dispositivo di attacco, che rappresenta il punto più alto o il più vicino, se la misurazione è in orizzontale, al piano verticale trasversale passante attraverso il centro della sfera. Se la linea del punto di fissaggio si trova sopra la linea di riferimento orizzontale, la prova deve essere eseguita a un angolo pari a α = + 15o ± 1o, se invece è inferiore, la prova deve essere eseguita a un angolo pari a α = — 15o ± 1o (cfr. figura 21). I punti di fissaggio da considerare al momento di stabilire l’angolo di prova devono essere a quelli dichiarati dal costruttore del veicolo e che trasmettono le maggiori forze di traino alla struttura del veicolo trainante.

Tale angolo viene scelto al fine di considerare il carico verticale statico e dinamico ed è applicabile esclusivamente per un carico verticale statico ammesso non superiore a:

S = 120 × D [N].

Laddove il carico verticale statico supera quello calcolato in alto, l’angolo deve essere aumentato, in entrambe le condizioni, portandolo a 20o.

La prova dinamica deve essere eseguita con la seguente forza di prova:

Fhs res = ±0,6 D.

3.1.6.

La procedura di prova si applica ai diversi tipi di dispositivi di attacco (cfr. paragrafo 3.1.1 del presente allegato) nel seguente modo.

3.1.6.1.

Ganci a sfera monoblocco comprendenti dispositivi con sfere staccabili non intercambiabili (cfr. figure 20a e 20b).

3.1.6.1.1.

La prova di resistenza per i dispositivi illustrati nelle figure 20a e 20b deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.5.
Image 45
Testo di immagine
Image 46
Testo di immagine

3.1.6.2.

Ganci a sfera, comprendenti parti smontabili. Sono definite le seguenti categorie:

a)

supporto e sfera (cfr. figura 20c);

b)

supporto e sfera su supporto incorporato (cfr. figura 20d);

c)

supporto con sfera staccabile (cfr. figura 20e);

d)

supporto senza sfera (cfr. figura 20f).

3.1.6.2.1.

La prova di resistenza per i dispositivi illustrati nelle figure da 20c a 20f deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.5. Le dimensioni e ed f devono presentare una tolleranza di fabbricazione pari a ± 5 mm e devono essere specificate nel verbale di prova.

La prova relativa al supporto (cfr. figura 20f) deve essere eseguita con sfera montata (su supporto). Si terrà conto esclusivamente del risultato della prova effettuata sulla parte del supporto compresa fra i punti di fissaggio e la superficie di montaggio del supporto sfera.

Le dimensioni e ed f devono presentare una tolleranza di fabbricazione pari a ± 5 mm e devono essere specificate dal costruttore del dispositivo di attacco.

3.1.6.3.

Dispositivi di attacco con dimensioni e ed f variabili per ganci a sfera smontabili e intercambiabili — cfr. figura 22.

3.1.6.3.1.

Le prove di resistenza per supporti di questo tipo devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.5.

3.1.6.3.2.

Se, in seguito ad accordo fra il costruttore e l’autorità o servizio tecnico di omologazione, è possibile definire una configurazione nel caso peggiore, è sufficiente eseguire il collaudo solo su tale configurazione.

In caso contrario, la sfera viene sottoposta a prova in posizioni diverse secondo un programma di prova semplificato di cui al paragrafo 3.1.6.3.3.

3.1.6.3.3.

In un programma di prova semplificato, il valore corrispondente ad f deve essere compreso tra un valore definito di fmin e un valore di fmax che non deve superare 100 mm. La sfera deve trovarsi a una distanza, emax, di 130 mm dal supporto. Per tener conto di tutte le possibili posizioni della sfera, nel campo compreso tra la distanza orizzontale dalla superficie di montaggio e l’intervallo verticale di f (fmin fino a fmax), vanno sottoposti a prova due dispositivi:

i)

uno con una sfera nella posizione superiore (fmax); e

ii)

uno con una sfera nella posizione inferiore (fmin).

L’angolo di applicazione della forza di prova varia, in positivo o in negativo, in funzione della relazione della linea di riferimento orizzontale centrale della sfera rispetto alla linea parallela che passa attraverso il punto di fissaggio del dispositivo di attacco più alto e più vicino. Gli angoli da utilizzare sono illustrati nella figura 22.

3.1.7.

Nel caso in cui le unità sfera staccabili sono trattenute utilizzando dispositivi di fissaggio diversi dagli accessori filettati, ad esempio fermi a molla, e laddove l’aspetto di accoppiamento geometrico del dispositivo non è sottoposto a prova nel corso della prova dinamica, allora il dispositivo deve essere sottoposto a una prova statica, applicata alla sfera o al dispositivo di accoppiamento geometrico in una direzione adeguata. Laddove il dispositivo di accoppiamento geometrico trattenga l’unità sfera in verticale, la prova statica deve essere applicata a una forza verticale che agisce verso l’alto rispetto alla sfera equivalente al valore «D». Laddove il dispositivo di accoppiamento geometrico trattenga l’unità sfera mediante una configurazione orizzontale trasversale, la prova statica deve applicare una forza in questa direzione equivalente a 0,25 D. Non devono verificarsi guasti del dispositivo di accoppiamento geometrico o distorsioni che possono pregiudicarne il funzionamento.

3.1.8.

I punti di fissaggio per l’attacco secondario di cui all’allegato 5, paragrafo 1.5, devono sopportare una forza orizzontale statica equivalente a 2 D con un massimo di 15 kN. Laddove per il cavo di rottura sia previsto un punto di fissaggio a parte, questo deve sopportare una forza orizzontale statica equivalente a D.

3.2.   Attacchi sferici

3.2.1.

La prova base è costituita da una prova di durata con forza di prova alternata seguita da una prova statica (prova di sollevamento) eseguita sullo stesso campione di prova.

3.2.2.

La prova dinamica deve essere eseguita con un gancio a sfera della classe A di resistenza appropriata. Sull’impianto di prova il gancio a sfera e l’attacco sferico devono essere disposti secondo le indicazioni del costruttore e orientati secondo le posizioni relative che occupano durante l’utilizzo normale. Nessuna forza deve potersi aggiungere alla forza di prova applicata al campione. La forza di prova deve essere applicata lungo una linea che passa attraverso il centro della sfera e inclinata verso la parte posteriore a 15o (cfr. figura 23). Il campione di prova deve essere sottoposto a prova di durata con la seguente forza di prova:

Fhs res w = ±0,6 D

Laddove la massa verticale statica massima ammessa, S, supera 120 D, l’angolo di prova deve essere aumentato portandolo a 20o.

Image 47
Testo di immagine

3.2.3.

Deve essere eseguita anche una prova di separazione statica. Il gancio a sfera utilizzato per la prova deve presentare un diametro compreso tra 49,00 e 49,13 mm, a rappresentare un gancio a sfera usurato. La forza di separazione, Fa, deve essere applicata perpendicolarmente a entrambi gli assi centrali trasversali e longitudinali dell’attacco sferico e deve essere aumentata in modo regolare e rapido fino a un valore pari a:

Fa = g(C+ S/1 000) kN

ed essere mantenuta per 10 secondi.

L’attacco sferico non deve separarsi dalla sfera e nessun componente dell’attacco sferico deve presentare deformazioni permanenti che potrebbero pregiudicarne la capacità funzionale.

3.3.   Dispositivi di attacco di timone e alberi

3.3.1.

Deve essere eseguita una prova di durata su un campione di prova. L’attacco deve essere equipaggiato di tutti i dispositivi di fissaggio necessari per montarlo al veicolo. Qualsiasi dispositivo intermedio montato tra i dispositivi di attacco di timone e la struttura del veicolo (ad esempio gli alberi) deve essere sottoposto a prova con le stesse forze applicate all’attacco. Durante il collaudo degli alberi destinati ai dispositivi di attacco di timone standard, il carico verticale deve essere applicato a una distanza longitudinale dal piano verticale dei punti di fissaggio pari alla posizione dell’attacco standard corrispondente.

3.3.2.

Dispositivi di attacco di timone per timoni articolati (S = 0)

La prova dinamica deve essere eseguita con una forza alternata orizzontale di Fhw = ±0,6 D esercitata parallelamente al suolo e nel piano mediano longitudinale del veicolo trainante passante per il centro del perno di attacco.

3.3.3.

Dispositivi di attacco di timone da utilizzare con rimorchi ad asse centrale (S > 0)

3.3.3.1.

Masse di rimorchio ad asse centrale fino a 3,5 tonnellate

I dispositivi di attacco di timone da utilizzare con rimorchi ad asse centrale fino a una massa di 3,5 tonnellate devono essere collaudati allo stesso modo dei ganci a sfera e dei supporti descritti al punto 3.1 del presente allegato.

3.3.3.2.

Masse di rimorchio ad asse centrale superiori a 3,5 tonnellate

Le forze di prova sono applicate al campione in entrambe le direzioni orizzontale e verticale in una prova di durata asincrona. L’asse orizzontale della forza deve essere parallela al suolo, trovarsi sul piano mediano longitudinale del veicolo trainante e attraversare il centro del perno di attacco. L’asse verticale della forza deve essere perpendicolare all’asse orizzontale della forza e deve applicarsi sull’asse longitudinale del perno di attacco.

I dispositivi di fissaggio per i dispositivi di attacco di timone e l’occhione di timone sull’impianto di prova devono essere gli stessi previsti per il suo fissaggio al veicolo secondo le istruzioni di montaggio del costruttore.

Devono essere applicate le seguenti forze di prova:

Tabella 14 — Forze di prova

Forza di prova

Valore medio (kN)

Ampiezza (kN)

Forza orizzontale

0

±0,6  Dc (cfr. nota)

Forza verticale

S × g/1 000

±0,6  V (cfr. nota)

Nota: Nel caso dei dispositivi di attacco di timone specifici della classe T questi valori sono ridotti a ±0,5 Dc e ±0,5 V.

Le componenti verticale e orizzontale devono essere di forma sinusoidale e devono essere applicate in modo asincrono, con una differenza di frequenza compresa tra l’1 per cento e il 3 per cento.

3.3.4.

Prova statica sul dispositivo di bloccaggio del perno di attacco

Per i dispositivi di attacco di timone è necessario anche collaudare la chiusura ed eventuali dispositivi di serraggio applicando una forza statica di 0,25 D in direzione dell’apertura. La prova non deve causare l’apertura del dispositivo di chiusura né provocare danni. Una forza di prova di 0,1 D è sufficiente in caso di perni di attacco cilindrici.

3.4.   Occhioni di timone

3.4.1.

Gli occhioni di timone devono essere sottoposti alle stesse prove dinamiche previste per i dispositivi di attacco di timone. Gli occhioni di timone utilizzati unicamente per rimorchi con timoni articolati che consentono un libero movimento in verticale devono essere sottoposti a una forza alternata come descritto nel paragrafo 3.3.2. Gli alberi destinati anche all’utilizzo su rimorchi ad asse centrale devono essere collaudati testati allo stesso modo degli attacchi sferici (paragrafo 3.2) per masse dei rimorchi C fino a 3,5 tonnellate incluse e allo stesso modo dei dispositivi di attacco di timone (paragrafo 3.3.3.2) per rimorchi ad asse centrale con una massa, C, che supera le 3,5 tonnellate.

3.4.2.

Gli occhioni toroidali della classe L devono essere collaudati allo stesso modo degli occhioni di timone standard.

3.4.3.

Il collaudo degli occhioni di timone deve essere eseguito in maniera tale che la forza alternata si applichi anche sulle parti utilizzate per il fissaggio dell’occhione al timone. Tutti i componenti intermedi flessibili devono essere bloccati.

3.5.   Attacchi a gancio

3.5.1.

Gli attacchi a gancio della classe K devono soddisfare la prova dinamica indicata al paragrafo 3.5.2 del presente allegato.

3.5.2.

Prova dinamica

3.5.2.1.

La prova dinamica è rappresentata da una prova pulsante che utilizza un occhione toroidale della classe L con attacco come avverrebbe sul veicolo e con tutte le parti necessarie per l’installazione sul veicolo. Eventuali pezzi flessibili possono tuttavia essere bloccati in accordo con l’autorità o servizio tecnico di omologazione.

3.5.2.2.

Nel caso di attacchi a gancio destinati all’utilizzo con rimorchi a timone articolato, in cui il carico verticale applicato sull’attacco, S, è pari a zero, la forza di prova deve essere applicata in direzione orizzontale simulando una forza di trazione sul gancio compresa tra 0,05 D e 1,00 D.

3.5.2.3.

Nel caso di attacchi a gancio destinati all’utilizzo con rimorchi ad asse centrale, la forza di prova deve rappresentare la risultante delle forze orizzontali e verticali sull’aggancio e deve essere applicata su un angolo, — α, ovvero su un asse che va dall’alto sulla parte anteriore al basso sulla parte posteriore (cfr. figura 21), nonché essere equivalente all’angolo calcolato dalla risultante fra le forze orizzontali e verticali applicate sull’attacco. La forza, Fhs res deve essere calcolata come segue:

Formula
ou Fh = Db et
Formula

3.5.2.4.

La forza applicata deve essere compresa tra 0,05 Fhs res e 1,00 Fhs res.

3.5.3.

Prova statica sul dispositivo di bloccaggio dell’attacco

Nel caso degli attacchi a gancio è necessario collaudare anche la chiusura ed eventuali dispositivi di bloccaggio mediante una forza statica pari a 0,25 D applicata in direzione di apertura. La prova non deve determinare l’apertura del dispositivo di chiusura, né provocare danni.

3.6.   Timoni

3.6.1.

I timoni devono essere sottoposti a prova secondo la stessa modalità degli occhioni di timone (cfr. paragrafo 3.4). L’autorità o servizio tecnico di omologazione può astenersi dalla prova di durata se la semplicità di configurazione di un componente consente una verifica teorica della resistenza. Le forze di progetto per la verifica teorica del timone dei rimorchi ad asse centrale con massa, C, fino a 3,5 tonnellate vanno desunte da ISO 7641/1:1983. Le forze di progetto per la verifica teorica dei timoni per rimorchi ad asse centrale aventi massa, C, superiore a 3,5 tonnellate vanno calcolate nel modo seguente:

Fsp = (g × S/1 000) + V

dove l’ampiezza della forza V è quella indicata al paragrafo 2.11.4 del presente regolamento.

Le sollecitazioni ammissibili sulla base delle masse di progetto per rimorchi aventi massa complessiva, C, superiore a 3,5 tonnellate devono conformarsi a quanto prescritto al paragrafo 5.3 di ISO 7641/1:1983. Nel caso di timoni curvati (ad esempio a collo di cigno) e di timoni di rimorchi autonomi va tenuto conto della componente di forza orizzontale Fhp = 1,0 × D.

3.6.2.

Nel caso di timoni per rimorchi autonomi con libertà di movimento sul piano verticale, oltre alla prova di durata o alla verifica teorica di resistenza, deve essere eseguita la verifica della resistenza allo schiacciamento tramite calcolo teorico con forza di progetto pari a 3,0 × D oppure tramite prova di schiacciamento con applicazione di una forza pari a 3,0 × D. In caso di calcolo, le sollecitazioni ammissibili sono quelle prescritte al paragrafo 5.3 di ISO 7641/1:1983.

3.6.3.

Nel caso degli assi sterzanti, la resistenza alla flessione deve essere verificata tramite calcoli teorici o una prova a flessione. Una forza statica laterale orizzontale deve essere applicata al centro del punto di attacco. La grandezza di tale forza deve essere scelta in modo da esercitare un momento pari a 0,6 × Av × g (kNm) intorno al centro dell’asse anteriore. Le sollecitazioni ammissibili sono quelle prescritte al paragrafo 5.3 di ISO 7641/1:1983.

Tuttavia, nel caso in cui gli assi sterzanti formino un carrello anteriore ad assi accoppiati in tandem (carrello sterzante), il momento deve essere aumentato portandolo a 0,95 × Av × g (kNm)

3.7.   Ralle

3.7.1.

Le prove di resistenza di base sono rappresentate da una prova dinamica e una prova statica (prova di sollevamento). Le ralle destinate alla guida forzata di semirimorchi devono essere sottoposte a un’ulteriore prova statica (prova a flessione). Ai fini delle prove, la ralla deve essere equipaggiata con tutti i dispositivi di fissaggio necessari per montarla al veicolo. Il metodo di montaggio deve essere identico a quello utilizzato effettivamente sul veicolo. Non è ammesso l’utilizzo di un metodo di calcolo in alternativa alle prove fisiche.

3.7.2.   Prove statiche

3.7.2.1.

Le ralle standard progettate per cunei di guida o dispositivi analoghi per la guida forzata di semirimorchi (cfr. paragrafo 2.7 del presente regolamento) devono essere sottoposte a prove atte a verificarne l’adeguata resistenza mediante una prova a flessione statica nell’intervallo di funzionamento del dispositivo di sterzo con applicazione simultanea del carico sulla ralla. Il massimo carico verticale applicato, U, per la ralla deve essere applicato verticalmente rispetto all’attacco nella rispettiva posizione di funzionamento tramite una piastra rigida di dimensioni sufficienti a coprire completamente l’attacco.

La risultante del carico applicato deve passare attraverso il centro del giunto orizzontale della ralla.

Nello stesso tempo una forza laterale orizzontale, rappresentante la forza necessaria per la guida forzata del semirimorchio, deve essere applicata ai fianchi del dispositivo di guida per il perno d’attacco. La grandezza e la direzione di tale forza deve essere scelta in modo da applicare un momento pari a 0,75 m × D al centro del perno di attacco mediante una forza esercitata su un braccio di leva della lunghezza di 0,5 m ± 0,1 m. È ammessa una deformazione permanente plastica non superiore allo 0,5 per cento di tutte le quote nominali. Non devono registrarsi incrinature.

3.7.2.2.

Su tutte le ralle deve essere eseguita una prova di sollevamento statica. Fino a una forza di sollevamento di Fa = g.U non sono ammesse flessioni permanenti rilevanti della piastra di attacco per oltre lo 0,2 per cento della sua larghezza.

Nel caso delle ralle standard della classe G50 e di attacchi analoghi per perni di attacco dello stesso diametro, il perno di aggancio non deve separarsi dall’attacco con una forza di sollevamento pari a Fa = g × 2,5 U. Nel caso di attacchi non standard che utilizzano perni di diametro superiore a 50 mm, ad esempio con perni di 90 mm di diametro, la forza di sollevamento deve essere Fa = g × 1,6 U con un valore minimo di 500 kN.

La forza deve essere applicata tramite una leva che, a una estremità, gravi sulla piastra di attacco e, all’altra estremità, sia sollevata a una distanza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal centro del perno di attacco — cfr. figura 24.

Il braccio di leva deve trovarsi a 90o rispetto alla posizione di ingresso del perno nell’attacco. Se il caso peggiore risulta in modo evidente, è necessario sottoporlo a prova. Se invece il caso peggiore non è facile da determinare, l’autorità o servizio tecnico di omologazione deve decidere il lato da sottoporre a prova. È necessaria una sola prova.

Image 48
Testo di immagine

3.7.3.   Prova dinamica

La ralla deve essere sottoposta a sollecitazione alternata su un impianto di prova (prova dinamica asincrona) con forze orizzontali alternate e forze verticali pulsanti applicate contemporaneamente.

3.7.3.1.

Nel caso delle ralle non destinate alla guida forzata di semirimorchi, devono essere utilizzate le seguenti forze:

orizzontale: Fhw = ±0,6 × D

verticale: FsO = g × 1,2 U

FsU = g × 0,4 U.

Queste due forze devono essere applicate sul piano mediano longitudinale del veicolo, facendo in modo che le linee di azione delle due forze FsO e FsU passino attraverso il centro del giunto dell’attacco.

La forza verticale Fs viene alternata tra + g × 1,2 U e + g × 0,4 U e la forza orizzontale tra ±0,6 D.

3.7.3.2.

Nel caso di ralle destinate alla guida forzata di semirimorchi, devono essere utilizzate le seguenti forze:

orizzontale: Fhw = ±0,675 D

verticale: FsO e FsU come al paragrafo 3.7.3.1.

Le linee di azione delle forze corrispondono a quelle indicate al paragrafo 3.7.3.1.

3.7.3.3.

Per la prova dinamica delle ralle è necessario applicare una sostanza lubrificante adeguata fra la piastra di attacco e quella di rimorchio, in modo tale che il coefficiente massimo di attrito, F, sia pari a 0,15.

3.8.   Piastre di montaggio per ralle

La prova dinamica per le ralle descritta al paragrafo 3.7.3 e la prova statica descritta al paragrafo 3.7.2 devono essere applicate anche alle piastre di montaggio. Nel caso delle piastre di montaggio è sufficiente limitarsi ad eseguire la prova di sollevamento su un unico lato. La prova deve basarsi sull’altezza d’installazione massima nominale per l’attacco, la larghezza massima nominale e la lunghezza minima nominale della configurazione della piastra di montaggio. Non è necessario eseguire tale prova se la piastra di montaggio in questione risulta identica ad una già sottoposta a questa prova, tranne per il fatto che è più stretta e/o più lunga e di altezza totale inferiore. Non è ammesso l’utilizzo di metodi di calcolo in alternativa alle prove proprietà fisiche.

3.9.   Perni di ralla di semirimorchi

3.9.1.

Una prova dinamica caratterizzata da una sollecitazione alternata deve essere eseguita su un campione montato su un impianto di prova. Il collaudo del perno di attacco non deve essere eseguito contemporaneamente al collaudo della ralla. La prova deve essere eseguita facendo in modo che la forza sia applicata anche ai dispositivi di fissaggio necessari a montare il perno di attacco al semirimorchio. Non è ammesso l’utilizzo di metodi di calcolo in alternativa alle prove fisiche.

3.9.2.

Una prova dinamica con forza orizzontale alternata pari a Fhw = ±0,6 D deve essere applicata al perno di attacco nella posizione di funzionamento.

L’asse della forza deve passare attraverso il centro del diametro minore della parte cilindrica del perno di attacco avente diametro di 50,8 mm per la classe H50 (cfr. allegato 5, figura 18).

ALLEGATO 7

INSTALLAZIONE E PRESCRIZIONI SPECIALI

1.   INSTALLAZIONE E PRESCRIZIONI SPECIALI

1.1.   Fissaggio dei ganci a sfera e dei supporti

1.1.1.

I ganci a sfera e i supporti devono essere fissati ai veicoli delle categorie M1, M2 (con massa massima ammessa inferiore a 3,5 t) e N1 (6) in conformità delle quote relative a gioco e altezza indicate nella figura 25. L’altezza deve essere misurata alle condizioni di carico del veicolo indicate nell’appendice 1 del presente allegato.

Il requisito di altezza non si applica nel caso di veicoli fuoristrada di categoria G definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R. E. 3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Mod.2).

1.1.1.1.

Lo spazio libero illustrato nelle figure 25a e 25b può essere occupato da attrezzatura non smontabile, quale ad esempio la ruota di scorta, a condizione che la distanza tra il centro della sfera e il piano verticale nel punto più arretrato dell’attrezzatura non superi i 300 mm. L’attrezzatura deve essere montata in modo da consentire adeguato accesso per l’agganciamento e lo sganciamento senza rischi di infortuni per l’utilizzatore e senza interessare l’articolazione dell’attacco.

1.1.2.

Per i ganci a sfera e i supporti il costruttore del veicolo deve fornire le istruzioni di montaggio e dichiarare l’eventuale necessità di rinforzare la superficie di fissaggio.

1.1.3.

Deve essere possibile agganciare e sganciare gli attacchi a sfera quando l’asse longitudinale degli attacchi a sfera rispetto all’asse del supporto e della sfera attacco:

 

è ruotato orizzontalmente di 60o verso destra o sinistra (β = 60o, cfr. figura 25),

 

è ruotato verticalmente di 10o sopra o sotto(α = 10o, cfr. figura 25),

 

è ruotato assialmente di 10o verso destra o sinistra.

Image 49

Testo di immagine

Image 50

Testo di immagine

1.1.4.

Quando il rimorchio non è agganciato al veicolo trainante, il supporto installato e il gancio a sfera non devono mascherare lo spazio previsto per il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore né ridurre la visibilità della targa posteriore del veicolo trainante. Se il gancio a sfera o altri elementi nascondono la targa d’immatricolazione posteriore, essi devono poter essere smontati o riposizionati senza ricorrere ad attrezzi, fatta eccezione, ad esempio, per una chiave di facile utilizzo (ovvero con sforzo non superiore a 20 Nm) conservata a bordo del veicolo.

1.2.   Fissaggio di attacchi sferici

1.2.1.

Gli attacchi sferici della classe B sono ammessi per i rimorchi di massa massima pari o inferiore a 3,5 tonnellate. Con il rimorchio in posizione orizzontale e trasportando il carico sull’asse massimo consentito, gli attacchi sferici devono essere installati in modo tale che l’asse della superficie sferica che alloggia la sfera sia 430 ± 35 mm sopra il piano orizzontale su cui poggiano le ruote del rimorchio.

Nel caso di caravan e rimorchi merci, la posizione orizzontale si ottiene quando il pianale o la superficie di carico sono orizzontali. Nel caso di rimorchi senza tale superficie di riferimento (ad esempio rimorchi per imbarcazioni o simili) il costruttore del rimorchio indicherà una linea di riferimento opportuna che definisce la posizione orizzontale. Il requisito di altezza si applica unicamente ai rimorchi destinati al fissaggio sui veicoli di cui al paragrafo 1.1.1 del presente allegato.

In ogni caso la posizione orizzontale deve essere determinata con una tolleranza di ± 1o.

1.2.2.

Deve essere possibile azionare gli attacchi sferici in tutta sicurezza entro lo spazio libero del gancio a sfera indicato nelle figure 25a e 25b, fino a un angolo di α = 25o e β = 60o.

1.3.   Fissaggio dei dispositivi di attacco di timone e blocchi di montaggio

1.3.1.

Quote di montaggio per dispositivi di attacco di timone standard

Nel caso di dispositivi di attacco di timone di tipo standard devono essere rispettate le quote di montaggio sul veicolo indicate nella figura 15 e nella tabella 10.

1.3.2.

Casi in cui sono necessari attacchi comandati a distanza

Se una o più delle seguenti prescrizioni riguardanti l’azionamento semplice e sicuro (paragrafo 1.3.3), l’accessibilità (paragrafo 1.3.5) oppure lo spazio libero per la leva a mano (paragrafo 1.3.6) non possono essere soddisfatte, si adotterà un attacco con un dispositivo di comando a distanza descritto nell’allegato 5, paragrafo 12.3.

1.3.3.

Azionamento facile e sicuro dell’attacco

I dispositivi di attacco di timone devono essere montati sul veicolo in modo da presentare un azionamento facile e sicuro.

Oltre alle funzioni di apertura (ed eventualmente di chiusura) ciò include anche la verifica della posizione dell’indicatore per le posizioni di chiusura e di bloccaggio del perno di attacco (a vista e al tatto).

La zona occupata dalla persona che aziona l’attacco deve essere esente da possibili pericoli, quali spigoli ecc., intrinseci alla configurazione a meno che non siano protetti in modo da prevenire l’eventualità di infortuni.

La via di fuga da questa zona non deve essere limitata o sbarrata su nessun lato ad opera di oggetti fissati agli attacchi o ai veicoli.

Un eventuale dispositivo antincastro non deve impedire alla persona di adottare una posizione idonea all’azionamento dell’attacco.

1.3.4.

Angolo minimo per l’agganciamento e lo sganciamento.

L’agganciamento e lo sganciamento dell’occhione di timone deve essere possibile quando l’asse longitudinale dell’occhione di timone rispetto alla mezzeria della campana viene ruotato contemporaneamente:

50o in orizzontale verso destra o sinistra,

6o in verticale sopra o sotto,

6o assialmente verso destra o sinistra.

Questo requisito si applica anche agli attacchi a gancio della classe K.

1.3.5.

Accessibilità

La distanza tra il centro del perno di attacco e il bordo della carrozzeria del veicolo non deve superare i 550 mm. Qualora la distanza superi i 420 mm, l’attacco deve essere munito di meccanismo di azionamento che ne consenta l’azionamento sicuro a una distanza massima di 420 mm dal fianco esterno della carrozzeria.

La distanza di 550 mm può essere aumentata come segue, a condizione che ne venga comprovata la necessità tecnica e che l’azionamento semplice e sicuro del dispositivo di attacco di timone non ne risulti pregiudicato:

i)

una distanza fino a 650 mm per i veicoli con cassoni ribaltabili o attrezzatura a montaggio posteriore;

ii)

una distanza fino a 1 320 mm se l’altezza libera è di almeno 1 150 mm;

iii)

nel caso di bisarche con almeno due livelli di carico quando il veicolo trainato non è separato dal veicolo trainante durante le normali condizioni di trasporto.

1.3.6.

Spazio libero per la leva a mano

Al fine di consentire l’azionamento sicuro dei dispositivi di attacco di timone deve essere assicurato un adeguato spazio libero intorno alla leva a mano.

Il gioco illustrato nella figura 26 è considerato sufficiente. Se i diversi tipi di dispositivi di attacco di timone standard sono destinati al montaggio sul veicolo, lo spazio libero deve essere tale che le condizioni siano soddisfatte anche per gli attacchi di dimensioni massime della relativa classe indicate nell’allegato 5, paragrafo 3.

Image 51
Testo di immagine

Le dimensioni del gioco si applicano anche, ove del caso, per i dispositivi di attacco di timone con leve a mano rivolte verso il basso o di configurazione diversa.

Il gioco deve inoltre essere mantenuto entro l’angolazione minima specificata per l’agganciamento e lo sganciamento di cui al paragrafo 1.3.4 del presente allegato.

1.3.7.

Gioco per assicurare libertà di movimento al dispositivo di attacco di timone

Il dispositivo di attacco di timone fissato al veicolo deve presentare una distanza minima di 10 mm da ogni altra parte del veicolo tenendo conto di tutte le posizioni geometriche possibili indicate nell’allegato 5, paragrafo 3.

Se diversi tipi di dispositivi di attacco di timone standard sono destinati al montaggio sul tipo di veicolo, il gioco deve essere tale che le condizioni siano soddisfatte anche per l’attacco di dimensioni massime della relativa classe specificate nell’allegato 5, paragrafo 3.

1.3.8.

Per l’accettabilità dei dispositivi di attacco di timone con un giunto speciale per la rotazione verticale — cfr. allegato 5, paragrafo 3.4.

I dispositivi di attacco che presentano un perno cilindrico e che realizzano la rotazione verticale dell’occhione di timone agganciato attraverso un giunto speciale saranno ammessi solo a condizione che ne venga dimostrata la necessità dovuta a ragioni di ordine tecnico. Un esempio può essere rappresentato dai cassoni ribaltabili posteriori quando l’attacco sferico deve essere articolato, oppure dagli attacchi di mezzi per trasporto pesante quando per esigenze di resistenza è necessario l’utilizzo di un perno di attacco cilindrico.

1.4.   Fissaggio di occhioni di timone e timoni su rimorchi

1.4.1.

I timoni per rimorchi ad asse centrale devono presentare un dispositivo di sostegno che sia regolabile in altezza se la massa portante verticale in corrispondenza dell’occhione di timone sul rimorchio supera i 50 kg, con il rimorchio caricato uniformemente alla massa massima tecnicamente ammessa.

1.4.2.

Se gli occhioni di timone e il timone vengono fissati a rimorchi ad asse centrale che presentano una massa massima, C, superiore a 3,5 tonnellate e più assi, i rimorchi devono essere equipaggiati con un dispositivo per la condivisione del carico sull’asse.

1.4.3.

I timoni articolati devono essere distanti dal suolo. Devono trovarsi a un’altezza non inferiore a 200 mm dal suolo una volta lasciata la posizione orizzontale. Cfr. anche allegato 5, paragrafi 5.3 e 5.4.

1.5.   Fissaggio delle ralle, piastre di montaggio e perni di accoppiamento sui veicoli

1.5.1.

Le ralle della classe G50 non devono essere montate direttamente sulla struttura del veicolo, salvo autorizzazione del costruttore del veicolo. Devono essere fissate alla struttura portante tramite una piastra di montaggio, attenendosi alle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore del veicolo e dal costruttore dell’attacco.

1.5.2.

I semirimorchi devono essere muniti di carrello di appoggio o altra attrezzatura che consenta lo sganciamento e il parcheggio del semirimorchio. Se i semirimorchi sono equipaggiati in modo tale che il collegamento dei dispositivi di attacco, dei sistemi elettrici e dei sistemi frenanti sia automatico, il rimorchio deve presentare un carrello di appoggio automaticamente retrattile dal suolo una volta conseguito l’agganciamento del semirimorchio.

Queste prescrizioni non sono valide nel caso di semirimorchi destinati a lavori speciali per i quali essi normalmente vengono separati esclusivamente in officina o quando le operazioni di carico e scarico avvengono in zone operative specificamente preposte.

1.5.3.

Il fissaggio del perno di ralla alla piastra di montaggio sul semirimorchio deve essere conforme alle istruzioni del costruttore del veicolo o del costruttore del perno di ralla.

1.5.4.

Se un semirimorchio è equipaggiato con cuneo di guida deve soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato 5, paragrafo 7.8.

2.   COMANDO E INDICAZIONE A DISTANZA

2.1.

In fase di installazione di dispositivi di comando e indicazione a distanza è necessario osservare tutte le prescrizioni applicabili di cui all’allegato 5, paragrafo 12.

ALLEGATO 7

Appendice 1

CONDIZIONI DI CARICO PER LA MISURAZIONE DELL’ALTEZZA DEL GANCIO A SFERA

1.   

L’altezza deve essere conforme a quanto specificato nell’allegato 7, paragrafo 1.1.1.

2.   

Nel caso dei veicoli di categoria M1 (7) la massa del veicolo a cui misurare questa altezza deve essere dichiarata dal costruttore di veicoli e deve essere indicata nel modulo di comunicazione (allegato 2). La massa sarà la massa massima ammessa distribuita tra gli assi come dichiarato dal costruttore di veicoli oppure la massa ottenuta caricando il veicolo in conformità del paragrafo 2.1 del presente allegato.

2.1.   

Il valore massimo per la massa in ordine di marcia come dichiarato dal costruttore del veicolo trainante (cfr. paragrafo 6 del modulo di comunicazione, allegato 2); più

2.1.1.   

due masse, ciascuna di 68 kg, posizionate alle due estremità di ciascuna fila di sedili, con i sedili nella posizione regolabile più arretrata per la guida e la marcia normale, e con le masse posizionate:

2.1.1.1.   

per dispositivi e componenti di attacco in dotazione standard la cui omologazione è richiesta da un costruttore di veicoli, in un punto posto all’incirca 100 mm davanti al punto «R» per i sedili regolabili e 50 mm davanti al punto «R» per gli altri sedili, determinando il punto «R» in conformità del regolamento n. 14, paragrafo 5.1.1.2; o

2.1.1.2.   

per i dispositivi e componenti di attacco la cui omologazione è richiesta da un costruttore indipendente e destinati all’impiego nel mercato dei ricambi, in corrispondenza approssimativamente della posizione di una persona seduta;

2.1.2.   

inoltre, per ciascuna massa di 68 kg, una massa aggiuntiva di 7 kg per il bagaglio personale deve essere distribuita uniformemente nel vano bagagli del veicolo.

3.   

Nel caso di veicoli di categoria N1 (7), la massa del veicolo a cui misurare questa altezza deve essere:

3.1.   

la massa massima ammessa distribuita tra gli assi dichiarata dal costruttore del veicolo trainante (cfr. paragrafo 6 del modulo di comunicazione, allegato 2).


(1)  A termini della convenzione sul traffico stradale (Vienna, 1968), articolo 1, sottoparagrafi t) e u).

(2)  Le masse T e R e la massa massima tecnicamente ammessa possono risultare superiori alla massa massima ammessa prescritta dalla legislazione nazionale.

(3)  Cfr. le definizioni nel regolamento n. 13 allegato all'accordo del 1958 relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli su ruote, le attrezzature e i componenti che possono essere montati e/o usati sui veicoli e le condizioni per il reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di dette prescrizioni. La definizione figura anche nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R. E. 3) (documento TRANS/WP.29/78/rev.1/Mod.2).

(4)  La massa tecnicamente ammessa può risultare superiore alla massa massima ammessa prescritta dalla legislazione nazionale.

(5)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per Danimarca, 19 per Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione Russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Ezegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35-36 (non assegnati), 37 per la Turchia, 38-39 (non assegnati), 40 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dagli Stati membri con il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l'Australia e 46 per l'Ucraina. I numeri successivi saranno assegnati alle altre nazioni nell'ordine cronologico con il quale esse ratificheranno o accederanno all'accordo riguardante l'adozione delle prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli su ruote, le attrezzature e i componenti che possono essere montati e/o usati sui veicoli su ruote e le condizioni per il reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di dette prescrizioni; i numeri assegnati saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'accordo.

(6)  Cfr. le definizioni nel regolamento n. 13 allegato all’accordo del 1958 relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli su ruote, le attrezzature e i componenti che possono essere montati e/o usati sui veicoli e le condizioni per il reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di dette prescrizioni. La definizione figura anche nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R. E. 3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Mod.2).

(7)  Come definito nella Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).


11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 121/100


Rettifica del regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 373 del 27 dicembre 2006 )

Il testo del regolamento n. 107 va letto come segue:

Regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa dell'ONU (UNECE) — Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale

Revisione 1

Comprendente tutto il testo valido fino a:

serie di emendamenti 01 al regolamento — Data di entrata in vigore: 12 agosto 2004

Rettifica 1 — 19.10.2004

Rettifica 2 — 25.1.2006

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli a un piano, a due piani, rigidi o snodati delle categorie M2 o M3 (1)

1.2.

Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano tuttavia ai seguenti veicoli:

1.2.1.

veicoli utilizzati per il trasporto di sicurezza di persone, ad esempio detenuti;

1.2.2.

veicoli specificamente progettati per il trasporto di feriti o ammalati (autoambulanze);

1.2.3.

veicoli fuoristrada;

1.2.4.

veicoli specificatamente progettati come scuolabus.

1.3.

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano ai seguenti veicoli solo nella misura in cui esse sono compatibili con l'uso e le funzioni a cui sono destinati:

1.3.1.

veicoli ad uso del corpo di polizia, delle forze di sicurezza e delle forze armate;

1.3.2.

veicoli muniti di sedili da utilizzare esclusivamente quando il veicolo è in sosta, ma che non sono destinati a trasportare più di otto persone (escluso il conducente), quando il veicolo è in movimento. Ne sono un esempio le biblioteche, le chiese e le unità ospedaliere mobili. In tali veicoli i sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo è in movimento devono essere chiaramente indicati agli utenti.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

per «veicolo» si intende un veicolo di categoria M2 o M3 compreso nell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1.

2.1.1.

I veicoli la cui capacità supera 22 passeggeri, oltre al conducente, si suddividono in tre classi:

2.1.1.1.

«classe I»: veicoli che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi, tali da consentire spostamenti frequenti;

2.1.1.2.

«classe II»: veicoli destinati principalmente al trasporto di passeggeri seduti, progettati in modo da poter trasportare passeggeri in piedi nella corsia e/o in una zona di superficie non superiore allo spazio occupato da due sedili doppi;

2.1.1.3.

«classe III»: veicoli destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.

2.1.1.4.

Un veicolo può appartenere a più classi; in tal caso può essere omologato per ciascuna classe di appartenenza.

2.1.2.

I veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri, oltre al conducente, si suddividono in due classi:

2.1.2.1.

«classe A»: veicoli destinati al trasporto di passeggeri in piedi; i veicoli appartenenti a tale classe sono muniti di sedili e sono predisposti per i passeggeri in piedi;

2.1.2.2.

«classe B»: veicoli non destinati al trasporto di passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe non è predisposto per passeggeri in piedi;

2.1.3.

per «veicolo snodato» si intende un veicolo costituito da due o più parti rigide collegate tra loro da una sezione snodata; i vani passeggeri di ciascuna parte sono intercomunicanti in modo che i passeggeri possano spostarsi liberamente; le parti rigide sono collegate stabilmente in modo da poter essere separate unicamente con attrezzature di norma disponibili solo in officina;

2.1.3.1.

per «veicolo snodato a due piani» si intende un veicolo costituito da due o più parti rigide collegate tra loro da una sezione snodata; i vani passeggeri di ciascuna parte sono intercomunicanti su almeno uno dei piani in modo che i passeggeri possano spostarsi liberamente; le parti rigide sono collegate stabilmente in maniera da poter essere separate unicamente con attrezzature di norma disponibili soltanto in officina;

2.1.4.

per «autobus a pianale ribassato» si intende un veicolo della classe I, II o A nel quale almeno il 35 % della zona disponibile per i passeggeri (nella parte anteriore per i veicoli snodati e nel piano inferiore per i veicoli a due piani) costituisce una zona continua senza gradini e include l'accesso ad almeno una delle porte;

2.1.5.

per «carrozzeria» si intende un'entità tecnica che include tutti gli allestimenti speciali interni ed esterni del veicolo;

2.1.6.

per «veicolo a due piani» si intende un veicolo in cui gli spazi destinati ai passeggeri sono disposti, almeno in una sua parte, su due livelli sovrapposti e in cui il piano superiore non prevede spazi per passeggeri in piedi;

2.1.7.

per «entità tecnica» si intende un dispositivo destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli.

2.2.   «Definizione del tipo o dei tipi»

2.2.1.

per «tipo di veicolo» si intendono veicoli che non differiscono tra loro per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

a)

costruttore della carrozzeria,

b)

costruttore del telaio,

c)

dimensioni del veicolo (> 22 passeggeri, o ≤ 22 passeggeri),

d)

dimensioni della carrozzeria (per veicoli a un piano/due piani, snodati, a pianale ribassato),

e)

tipo di carrozzeria, se è stata omologata come entità tecnica;

2.2.2.

per «tipo di carrozzeria» ai fini dell'omologazione come entità tecnica, si intende una categoria di carrozzerie che non differiscono essenzialmente tra loro per quanto riguarda i seguenti elementi:

a)

costruttore della carrozzeria,

b)

dimensioni del veicolo (> 22 passeggeri, o ≤ 22 passeggeri),

c)

dimensioni della carrozzeria (per veicoli a un piano/due piani, snodati, a pianale ribassato),

d)

massa della carrozzeria del veicolo completamente equipaggiata, con una tolleranza del 10 %,

e)

tipi specifici di veicolo su cui può essere montato il tipo di carrozzeria;

2.3.

per «omologazione di un veicolo o di una entità tecnica» si intende l'omologazione di un tipo di veicolo o di un tipo di carrozzeria, quali definiti al paragrafo 2.2. per quanto riguarda le caratteristiche di costruzione specificate nel presente regolamento;

2.4.

per «sovrastruttura» si intende la parte della carrozzeria che contribuisce alla resistenza del veicolo in caso di ribaltamento causato da un incidente;

2.5.

per «porta di accesso» si intende una porta destinata ad essere utilizzata dai passeggeri in condizioni normali, con il conducente seduto al posto di guida;

2.6.

per «doppia porta» si intende una porta che offre l'accesso a due (o l'equivalente di due) persone;

2.7.

per «porta scorrevole» si intende una porta che può essere aperta o chiusa unicamente facendola scorrere lungo una o più guide rettilinee o quasi rettilinee;

2.8.

per «porta di sicurezza» si intende una porta destinata ad essere utilizzata dai passeggeri per scendere dal veicolo unicamente in casi eccezionali e soprattutto in caso di pericolo;

2.9.

per «finestrino di sicurezza» si intende un finestrino, non necessariamente vetrato, destinato ad essere utilizzato dai passeggeri per uscire dal veicolo unicamente in caso di pericolo;

2.10.

per «doppio finestrino o finestrino multiplo» si intende un finestrino di sicurezza che, se diviso in due o più parti da linee (o piani) verticali immaginari, presenta due o più parti, ciascuna delle quali è conforme alle prescrizioni relative alle dimensioni e all'accesso di un normale finestrino di sicurezza;

2.11.

per «botola di evacuazione» si intende un'apertura sul tetto o sul pavimento destinata ad essere utilizzata dai passeggeri come uscita di sicurezza unicamente in caso di pericolo;

2.12.

per «uscita di sicurezza» si intende una porta di sicurezza, un finestrino di sicurezza o una botola di evacuazione;

2.13.

per «uscita» si intende una porta di accesso, una scala interna o una mezza scala o un'uscita di sicurezza;

2.14.

per «pavimento o piano» si intende la parte della carrozzeria sulla cui superficie si trovano i passeggeri in piedi e su cui poggiano i piedi dei passeggeri seduti, del conducente e del personale di servizio e sulla quale possono essere fissati i supporti dei sedili;

2.15.

per «corsia» si intende la zona che consente ai passeggeri di accedere, a partire da un sedile o da una fila di sedili, a un altro sedile o fila di sedili, oppure a uno spazio di accesso da o verso le porte o le scale interne nonché le zone destinate ai passeggeri in piedi; la corsia non comprende:

2.15.1.

lo spazio di 300 mm davanti a ciascun sedile, tranne per i sedili rivolti verso un lato del veicolo situati sul passaruota, nel qual caso detta dimensione può essere ridotta a 225 mm,

2.15.2.

la superficie dei gradini o delle scale, o

2.15.3.

la superficie che dà accesso unicamente a un sedile o a una fila di sedili, o a una coppia di sedili o fila di sedili trasversali situati l'uno di fronte all'altro;

2.16.

per «spazio di accesso» si intende lo spazio che si estende all'interno del veicolo dalla porta di accesso fino al bordo più esterno del gradino superiore (bordo della corsia), alle scale interne o alle mezze scale. Se non vi è un gradino dopo la porta, va considerato spazio di accesso quello misurato secondo il punto 7.7.1 dell’allegato 3 fino a una distanza di 300 mm dalla posizione di partenza del lato interno del doppio pannello;

2.17.

per «vano del conducente» si intende la zona destinata esclusivamente al conducente, tranne in caso di pericolo, in cui si trovano il sedile del conducente, il volante di guida, i comandi, gli strumenti e gli altri dispositivi necessari per la guida o il funzionamento del veicolo;

2.18.

per «massa del veicolo in ordine di marcia» si intende la massa del veicolo scarico carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di aggancio, in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90 % del carburante, 100 % degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente (75 kg) e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo);

2.19.

per «massa massima a carico tecnicamente ammessa (M)» si intende la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarata dal costruttore. La massa massima a carico tecnicamente ammessa è utilizzata per stabilire la categoria del veicolo;

2.20.

per «passeggero» si intende una persona diversa dal conducente e dal personale di servizio;

2.21.

per «passeggero con ridotta capacità motoria» si intende chiunque abbia difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, come le persone con disabilità (compresi i portatori di handicap sensoriali e intellettivi, le persone su sedia a rotelle, gli invalidi, nonché le persone di bassa statura, le persone con bagagli pesanti, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con carrelli della spesa e le persone con bambini, anche seduti nei passeggini);

2.22.

per «persona su sedia a rotelle» si intende una persona che, inferma o disabile, usa la sedia a rotelle per muoversi;

2.23.

per «personale di servizio» si intende la persona che svolge la funzione di secondo conducente o l'eventuale assistente;

2.24.

per «vano passeggeri» si intende la zona destinata ai passeggeri ad esclusione dello spazio occupato da impianti fissi quali bar, cucinino, servizio igienico o vano bagagli;

2.25.

per «porta di accesso servocomandata» si intende una porta di accesso che può essere azionata unicamente mediante l'uso di energia diversa dalla forza muscolare e la cui apertura e chiusura sono, se non automatiche, comandate a distanza dal conducente o dal personale di servizio;

2.26.

per «porta di accesso automatica» si intende una porta di accesso servocomandata, a chiusura automatica, che può essere aperta (indipendentemente dai comandi di sicurezza) soltanto se azionata da un passeggero dopo che il conducente ne abbia attivato i comandi e che si richiude poi automaticamente;

2.27.

per «dispositivo antiavviamento» si intende un dispositivo che impedisce al veicolo di mettersi in movimento;

2.28.

per «porta di accesso azionata dal conducente» si intende una porta di accesso la cui apertura e chiusura sono normalmente comandate dal conducente;

2.29.

per «sedile riservato» si intende un sedile con uno spazio aggiuntivo per passeggeri con ridotta capacità motoria, con relativa indicazione;

2.30.

per «dispositivo di salita e discesa» s’intendono dispositivi destinati ad agevolare l'accesso della sedia a rotelle al veicolo, quali elevatori o rampe;

2.31.

per «sistema di abbassamento» si intende un sistema che consente di abbassare, totalmente o parzialmente, la carrozzeria del veicolo rispetto alla sua normale posizione con veicolo in movimento;

2.32.

per «elevatore» si intende un dispositivo o un sistema dotato di una piattaforma che può essere sollevata o abbassata per consentire ai passeggeri di passare dal pavimento del vano passeggeri al suolo o al marciapiede e viceversa;

2.33.

per «rampa» si intende un dispositivo inclinato che collega il pavimento del vano passeggeri al suolo o al marciapiede;

2.34.

per «rampa portatile» si intende una rampa che può essere smontata dalla struttura del veicolo e montata dal conducente o dal personale di servizio;

2.35.

per «sedile smontabile» si intende un sedile che può essere facilmente smontato dal veicolo;

2.36.

per «parte anteriore e parte posteriore» s’intendono le parti anteriore e posteriore del veicolo rispetto alla normale posizione di marcia e i termini «in avanti», «all'indietro», «più arretrato» e «più avanzato» vanno interpretati di conseguenza;

2.37.

per «scala interna» si intende una scala che consente il passaggio tra il piano superiore e quello inferiore;

2.38.

per «vano separato» si intende una zona del veicolo che può essere occupata dai passeggeri o dal personale di servizio quando il veicolo è in uso ed è separata da qualsiasi altra zona riservata ai passeggeri o al personale di servizio (ma non con paratie che consentono di vedere la zona passeggeri adiacente) e che è collegata da una corsia senza porte;

2.39.

per «mezza scala» si intende una scala che dal piano superiore conduce a una porta di sicurezza.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione

a)

di un tipo di veicolo,

b)

di un tipo di entità tecnica o

c)

di un tipo di veicolo dotato di un tipo di carrozzeria già omologato come entità tecnica,

per quanto riguarda le caratteristiche di costruzione va presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.2.

Nel caso di una domanda di omologazione di un veicolo ottenuto dall'assemblaggio di un telaio con una carrozzeria già omologata, il termine costruttore si riferisce all'assemblatore.

3.3.

Il modello della scheda informativa riguardante le caratteristiche di costruzione figura nell’allegato 1, parte 1.

3.3.1.

L’appendice 1 riguarda i tipi di veicolo;

3.3.2.

L’appendice 2 riguarda i tipi di carrozzeria;

3.3.3.

L’appendice 3 riguarda i tipi di veicolo dotati di carrozzeria già omologata come entità tecnica.

3.4.

Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione vanno presentati uno o più veicoli o una o più carrozzerie rappresentativi del tipo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il veicolo o la carrozzeria presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 5, viene rilasciata l'omologazione.

4.2.

Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione le cui prime due cifre (attualmente 01, corrispondente alla serie di emendamenti 01) indicano la serie di emendamenti comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o di carrozzeria a norma del paragrafo 2.2.

4.3.

L’omologazione o l’estensione dell’omologazione di un tipo di veicolo o di carrozzeria a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Ciascun veicolo o ciascuna carrozzeria conforme a un tipo di veicolo o di carrozzeria omologato a norma del presente regolamento deve recare, in maniera ben visibile e in una posizione facilmente accessibile specificata nella scheda di omologazione un marchio internazionale di omologazione composto da

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1; e

4.4.3.

un simbolo supplementare costituito da una cifra in numeri romani indicante la classe/le classi di omologazione del veicolo o della carrozzeria. Una carrozzeria omologata separatamente reca inoltre la lettera «S».

4.5.

Se nel paese che rilascia l'omologazione a norma del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più degli altri regolamenti allegati all'accordo, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. In tal caso i numeri del regolamento e dell'omologazione e gli altri simboli di tutti i regolamenti applicati per l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono incolonnati verticalmente a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione è apposto sulla targhetta recante i dati di identificazione del veicolo o della carrozzeria affissa dal costruttore o in prossimità di essa.

4.8.

Nell’allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.

Tutti i veicoli sono conformi alle disposizioni di cui all’allegato 3 del presente regolamento (quale modificato dall’allegato 9 nel caso dei veicoli a due piani). Le carrozzerie omologate separatamente sono conformi all’allegato 5 e/o 10, se del caso. L’omologazione di un veicolo dotato di una carrozzeria omologata a norma dell’allegato 10 è effettuata in conformità di tale allegato.

5.2.

I veicoli della classe I sono accessibili ai passeggeri con ridotta capacità motoria, comprese le persone su sedia a rotelle, in conformità delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 8.

5.3.

Le parti contraenti hanno la facoltà di scegliere la soluzione più idonea a migliorare l'accessibilità dei veicoli diversi da quelli della classe I. Se dotati di dispositivi per passeggeri con ridotta capacità motoria e/o per le persone su sedia a rotelle, detti veicoli soddisfano tuttavia le pertinenti prescrizioni tecniche di cui all'allegato 8.

5.4.

Il presente regolamento non osta a che le autorità nazionali di una parte contraente specifichino che determinate funzioni sono limitate ai veicoli destinati al trasporto di passeggeri con ridotta capacità motoria a norma dell’allegato 8.

6.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O DI CARROZZERIA

6.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo o di carrozzeria è notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. Tale servizio potrà:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non abbiano un effetto negativo rilevante e che comunque il veicolo o la carrozzeria siano ancora conformi alle prescrizioni, oppure

6.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

6.2.

La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, sono comunicati conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4.3 alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento.

6.3.

L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce a tale estensione un numero di serie e informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, appendice 2 del presente regolamento.

7.   CONFORMITÀ DI PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione sono conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324–E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e alle seguenti prescrizioni.

7.1.

I veicoli e le carrozzerie omologati a norma del presente regolamento vanno fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

7.2.

L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo o di carrozzeria a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

8.2.

Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 1, appendice 2 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo o di carrozzeria a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione l’autorità competente informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 1, del presente regolamento.

10.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 01 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il regolamento non possono rifiutare l’omologazione ECE in conformità del presente regolamento modificato dalla serie 01 di emendamenti.

10.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo omologato a norma della serie 01 di emendamenti al presente regolamento.

10.3.

Trentasei mesi dopo l’entrata in vigore, le parti contraenti che applicano il regolamento rilasciano un’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie 01 di emendamenti.

10.4.

Settantadue mesi dopo l’entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al presente regolamento le parti contraenti che applicano il regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima messa in circolazione) di un veicolo che non rispetti le prescrizioni della serie 01 di emendamenti al presente regolamento.

11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e a cui vanno inviati i moduli che certificano l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione, rilasciata in altri paesi.

12.   OSSERVAZIONI IN MERITO AL CARICO MASSIMO AMMESSO SUGLI ASSI O MASSA COMPLESSIVA DEL VEICOLO

L’articolo 3 dell’accordo non preclude alle parti contraenti di vietare nel loro territorio l'immatricolazione di tipi di veicoli omologati da un’altra parte contraente a norma del presente regolamento, qualora la capacità passeggeri e bagagli comporti un carico sugli assi del veicolo o una massa massima a carico tecnicamente ammessa superiore ai limiti legali vigenti nel loro territorio.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1

Documenti di omologazione ECE

Parte I

Modello di scheda informativa

Parte II

Scheda di omologazione

Allegato 2

Configurazione dei marchi di omologazione

Allegato 3

Prescrizioni che tutti i veicoli devono rispettare

Appendice:

Verifica matematica del limite statico di ribaltamento

Allegato 4

Schemi esplicativi

Allegato 5

Resistenza della sovrastruttura

Allegato 6

Orientamenti relativi alla misurazione delle forze di chiusura delle porte servocomandate

Allegato 7

Prescrizioni speciali relative ai veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri

Allegato 8

Prescrizioni relative ai dispositivi tecnici volti ad agevolare l'accessibilità degli autobus per i passeggeri con ridotta capacità motoria

Allegato 9

Prescrizioni speciali relative ai veicoli a due piani

Allegato 10

Omologazione come entità tecnica ed omologazione di un tipo di veicolo dotato di carrozzeria già omologata come entità tecnica.

Allegato 11

Masse e dimensioni

ALLEGATO 1

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE ECE

PARTE 1

Modelli di schede informative

Appendice 2

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

a norma del regolamento n. 107 relativo all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia e includere un indice dei contenuti. Eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 o piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

1.2.

Tipo:

1.2.1.

Telaio:

1.2.2.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (b):

1.3.1.

Telaio:

1.3.2.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.3.3.

Posizione della marcatura:

1.3.3.1.

Telaio:

1.3.3.2.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.4.

Categoria del veicolo (c):

1.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

1.6.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

2.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.2.

Disegno quotato dell'intero veicolo:

2.3.

Numero di assi e di ruote:

2.3.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

2.3.2.

Numero e posizione degli assi sterzanti:

2.4.

Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

2.5.

Materiale dei longheroni (d):

2.6.

Posizione e disposizione del motore:

2.7.

Cabina di guida (a guida avanzata o normale) (z):

2.8.

Lato di guida:

2.8.1.

Veicolo predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

2.9.

Indicare se il veicolo a motore è destinato a trainare rimorchi e se si tratta di semirimorchi, di rimorchi a timone o di rimorchi ad asse centrale.

3.   MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e in mm) (con eventuale riferimento ai disegni)

3.1.

Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

3.2.

Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

3.2.1.

Telaio carrozzato

3.2.1.1.

Lunghezza (j):

3.2.1.2.

Larghezza (k):

3.2.1.3.

Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

3.2.1.4.

Sbalzo anteriore (m):

3.2.1.5.

Sbalzo posteriore (n):

3.3.

Posizione del baricentro del veicolo al suo carico massimo tecnicamente ammesso in senso longitudinale, trasversale e verticale.

3.4.

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

3.4.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

3.5.

Massa massima a carico tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima per ogni variante):

3.5.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi (massima e minima per ogni variante):

3.6.

Carico/massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse:

3.7.

Massa massima tecnicamente ammessa sul punto di aggancio:

3.7.1.

del veicolo a motore:

4.   CARROZZERIA

4.1.

Tipo di carrozzeria: a un piano/a due piani/snodati/a pianale ribassato (1)

4.2.

Materiali e modalità di costruzione:

5.   DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

5.1.

Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):

5.2.

Superficie disponibile per i passeggeri (m2):

5.2.1.

Totale (So):

5.2.2.

Piano superiore (Soa): (1)

5.2.3.

Piano inferiore (Sob): (1)

5.2.4.

Per i passeggeri in piedi (S1):

5.3.

Numero di passeggeri (seduti e in piedi):

5.3.1.

Totale (N):

5.3.2.

Piano superiore (Na): (1)

5.3.3.

Piano inferiore (Nb): (1)

5.4.

Numero di passeggeri (seduti):

5.4.1.

Totale (A):

5.4.2.

Piano superiore (Aa): (1)

5.4.3.

Piano inferiore (Ab): (1)

5.5.

Sedile per accompagnatore: sì/no (1)

5.6.

Numero di porte di accesso:

5.7.

Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale):

5.7.1.

Totale:

5.7.2.

Piano superiore: (1)

5.7.3.

Piano inferiore: (1)

5.8.

Volume dei vani bagagli (m3):

5.9.

Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m2):

5.10.

Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad es. rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito:

5.11.

RESISTENZA DELLA SOVRASTRUTTURA:

5.11.1.

Numero di omologazione a norma del regolamento n. 66, se disponibile:

5.11.2.

Sovrastrutture non ancora omologate:

5.11.2.1.

Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio:

5.11.2.2.

Disegni del veicolo e dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo:

5.11.2.3.

Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale:

5.11.2.4.

Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali:

Note esplicative:

ALLEGATO 1

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE ECE

PARTE 1

Modelli di schede informative

Appendice 2

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

a norma del regolamento n. 107 relativo all’omologazione delle carrozzerie di veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia e includere un indice dei contenuti. Eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 o piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

1.2.

Tipo:

1.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (b):

1.3.1.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.3.2.

Posizione della marcatura:

1.3.3.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.4.

Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modalità di apposizione del marchio di omologazione ECE:

1.5.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

2.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.2.

Disegno quotato dell'intero veicolo:

2.3.

Numero di assi e di ruote:

2.4.

Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

2.5.

Materiale dei longheroni (d):

2.6.

Posizione e disposizione del motore:

2.7.

Cabina di guida (a guida avanzata o normale) (z):

2.8.

Lato di guida:

3.   MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e in mm) (con eventuale riferimento ai disegni)

3.1.

Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

3.2.

Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

3.2.1.

Carrozzeria omologata senza telaio:

3.2.1.1.

Lunghezza (j):

3.2.1.2.

Larghezza (k):

3.2.1.3.

Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

4.   CARROZZERIA

4.1.

Tipo di carrozzeria: a un piano/a due piani/snodata/a pianale ribassato1

4.2.

Materiali e modalità di costruzione:

5.   DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

5.1.

Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):

5.1.1.

Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata [costruttore(i) e tipi di veicolo(i)]:

5.2.

Superficie disponibile per i passeggeri (m2):

5.2.1.

Totale (So):

5.2.1.1.

Piano superiore (Soa): (1)

5.2.1.2.

Piano inferiore (Sob): (1)

5.2.2.

Per i passeggeri in piedi (S1):

5.3.

Numero di passeggeri (seduti e in piedi):

5.3.1.

Totale (N):

5.3.2.

Piano superiore (Na): (1)

5.3.3.

Piano inferiore (Nb): (1)

5.4.

Numero dei sedili per i passeggeri

5.4.1.

Totale (A):

5.4.2.

Piano superiore (Aa): (1)

5.4.3.

Piano inferiore (Ab): (1)

5.5.

Numero di porte di accesso:

5.6.

Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale):

5.6.1.

Totale:

5.6.2.

Piano superiore: (1)

5.6.3.

Piano inferiore: (1)

5.7.

Volume dei vani bagagli (m3):

5.8.

Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m2):

5.9.

Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad es. rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito:

5.10.

RESISTENZA DELLA SOVRASTRUTTURA:

5.10.1.

Numero di omologazione a norma del regolamento n. 66, se disponibile:

5.10.2.

Sovrastrutture non ancora omologate:

5.10.2.1.

Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio:

5.10.2.2.

Disegni del veicolo e dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo:

5.10.2.3.

Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale:

5.10.2.4.

Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali:

5.11.

Puniti del presente regolamento da rispettare e dimostrare per questa entità tecnica:

Note esplicative: Cfr. l’appendice 1.

ALLEGATO 1

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE ECE

PARTE 1

Modelli di schede informative

Appendice 3

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

a norma del regolamento n. 107 relativo all’omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 dotati di carrozzeria già omologata come entità tecnica con riguardo alla loro costruzione generale

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia e includere un indice dei contenuti. Eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 o piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

1.2.

Tipo:

1.2.1.

Telaio:

1.2.2.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (b):

1.3.1.

Telaio:

1.3.2.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.3.3.

Posizione della marcatura:

1.3.3.1.

Telaio:

1.3.3.2.

Carrozzeria/veicolo completo:

1.4.

Categoria del veicolo (c):

1.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

1.6.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

2.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.2.

Disegno quotato dell'intero veicolo:

2.3.

Numero di assi e di ruote:

2.3.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

2.4.

Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

2.5.

Materiale dei longheroni (d):

2.6.

Posizione e disposizione del motore:

2.7.

Lato di guida:

2.7.1.

Veicolo predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra1

3.   MASSE E DIMENSIONI (e) (IN KG E MM) (CON RIFERIMENTO AI DISEGNI, SE PERTINENTE):

3.1.

Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

3.2.

Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

3.2.1.

Telaio carrozzato:

3.2.1.1.

Lunghezza (j):

3.2.1.2.

Larghezza (k):

3.2.1.2.1.

Larghezza massima:

3.2.1.3.

Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

3.3.

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio, se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (°) (massima e minima per ogni variante):

3.3.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

3.4.

Massa a pieno carico tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima):

3.4.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico sul punto di aggancio (massima e minima):

3.5.

Carico/massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse:

4.   RESISTENZA DELLA SOVRASTRUTTURA:

4.1.

Numero di omologazione a norma del regolamento n. 66, se disponibile:

4.2.

Sovrastrutture non ancora omologate:

4.2.1.

Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio:

4.2.2.

Disegni del veicolo e dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo:

4.3.

Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale:

4.4.

Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali:

Note esplicative: Cfr. l’appendice 1.

ALLEGATO 1

PARTE 2

Appendice 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 52

Testo di immagine

Image 53

Testo di immagine

ALLEGATO 1

PARTE 2

Appendice 2

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 54

Testo di immagine

Image 55

Testo di immagine

ALLEGATO 1

PARTE 2

Appendice 3

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 56

Testo di immagine

Image 57

Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. paragrafo 4.4. del presente regolamento)

Image 58

Testo di immagine

a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto, per quanto riguarda le caratteristiche di costruzione, è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) nella classe III a norma del regolamento n. 107 con il numero di omologazione 012439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in base alle prescrizioni del regolamento n. 107 quale modificato dalla serie 01 di emendamenti.

Modello B

(cfr. paragrafo 4.5. del presente regolamento)

Image 59

Testo di immagine

a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 107 e n. 43 (*1). Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alla data delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 107 comprendeva la serie 01 di emendamenti, mentre il regolamento n. 43 era nella versione originaria.

Modello C

(cfr. paragrafo 4.4.3. del presente regolamento)

Image 60

Testo di immagine

a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di carrozzeria su cui è apposto, per quanto riguarda le caratteristiche di costruzione, è stato omologato separatamente nei Paesi Bassi (E 4) nella classe III come carrozzeria separata (lettera S), a norma del regolamento n. 107 con il numero di omologazione 012439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in base alle prescrizioni del regolamento n. 107 quale modificato dalla serie 01 di emendamenti.

ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI CHE TUTTI I VEICOLI DEVONO RISPETTARE

1–6.   

(riservato)

7.   PRESCRIZIONI

7.1   Aspetti generali

7.1.1.

Se non diversamente indicato, tutte le misurazioni sono effettuate quando il veicolo, con massa in ordine di marcia, si trova su una superficie piana orizzontale nella normale condizione di marcia. Se è installato un sistema di abbassamento, esso è regolato in modo che il veicolo si trovi alla normale altezza di marcia. In caso di omologazione di un tipo di carrozzeria come entità tecnica, la posizione della carrozzeria rispetto alla superficie piana orizzontale è specificata dal costruttore.

7.1.2.

Ogniqualvolta il presente regolamento dispone che il veicolo sia dotato di una superficie orizzontale, o avente un determinato angolo di inclinazione con massa in ordine di marcia, nel caso di un veicolo con sospensione meccanica, la superficie può superare detta pendenza o avere una pendenza con massa in ordine di marcia, purché tale prescrizione sia soddisfatta con il veicolo alla condizione di carico dichiarata dal costruttore. Se nel veicolo è installato un sistema di abbassamento, questo non deve essere in funzione.

7.2.   Masse e dimensioni

7.2.1.

I veicoli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 11.

7.2.2.   Superficie disponibile per i passeggeri

7.2.2.1.

La superficie totale S0 disponibile per i passeggeri è calcolata sottraendo dalla superficie totale del pavimento del veicolo:

7.2.2.1.1.

la superficie del vano del conducente;

7.2.2.1.2.

la superficie dei gradini di accesso alle porte o di qualsiasi altro gradino la cui profondità è inferiore a 300 mm, nonché la superficie di ingombro della porta e del suo meccanismo quando viene azionata;

7.2.2.1.3.

la superficie di tutte le parti la cui altezza libera verticale dal pavimento è inferiore a 1 350 mm, escluso l'ingombro consentito di cui ai punti 7.7.8.6.3. e 7.7.8.6.4. Nel caso dei veicoli della classe A o B, detto valore può essere ridotto a 1 200 mm;

7.2.2.1.4.

la superficie di tutte le parti del veicolo non accessibili ai passeggeri come indicato al punto 7.9.4;

7.2.2.1.5.

la superficie di tutti gli spazi esclusivamente riservati al trasporto dei bagagli o delle merci e dai quali i passeggeri sono esclusi;

7.2.2.1.6.

la superficie libera necessaria per l'angolo ristoro;

7.2.2.1.7.

la superficie del pavimento occupata dalle scale, dalle mezze scale e dalle scale interne o la superficie dei gradini.

7.2.2.2.

La superficie S1 disponibile per i passeggeri in piedi è calcolata sottraendo da S0:

7.2.2.2.1.

la superficie di tutte le parti del pavimento con una pendenza superiore ai valori massimi ammessi di cui al punto 7.7.6;

7.2.2.2.2.

la superficie di tutte le parti non accessibili a un passeggero in piedi quando tutti i sedili sono occupati, ad eccezione dei sedili pieghevoli;

7.2.2.2.3.

la superficie di tutte le parti in cui l'altezza libera dal suolo è inferiore all'altezza della corsia di cui al punto 7.7.5.1. (escluse le maniglie);

7.2.2.2.4.

la superficie che si estende in avanti da un piano verticale trasversale che passa per il centro della superficie del sedile del conducente, nella posizione più arretrata;

7.2.2.2.5.

la superficie di 300 mm che si trova di fronte a tutti i sedili diversi dai sedili pieghevoli, tranne per i sedili rivolti verso un lato del veicolo situati sul passaruota, nel qual caso detta dimensione può essere ridotta a 225 mm. In caso di disposizione variabile dei sedili, la superficie di fronte a qualsiasi sedile considerato occupabile, cfr. il punto 7.2.2.4;

7.2.2.2.6.

qualsiasi superficie non esclusa dalle disposizioni di cui ai punti da 7.2.2.2.1 a 7.2.2.2.5 su cui non sia possibile appoggiare un rettangolo di 400 × 300 mm;

7.2.2.2.7.

nei veicoli appartenenti alla classe II, la superficie sulla quale è vietato stare in piedi;

7.2.2.2.8.

nei veicoli a due piani, qualsiasi superficie del piano superiore;

7.2.2.2.9.

la superficie dello o degli spazi per sedie a rotelle considerata occupata da una persona su sedia a rotelle, cfr. il punto 7.2.2.4.

7.2.2.3.

Il veicolo ha un numero (P) di posti a sedere, esclusi i sedili pieghevoli, a norma delle prescrizioni di cui al punto 7.7.8. Per i veicoli appartenenti alle classi I, II o A, il numero di posti a sedere su ciascun piano è almeno uguale al numero di metri quadrati di pavimento disponibile su quel piano per i passeggeri e per l'eventuale personale di servizio, arrotondato all'intero più vicino. Tale numero può essere diminuito del 10 % per i veicoli appartenenti alla classe I, escluso il piano superiore.

7.2.2.4.

Se un veicolo è progettato per disporre di un numero di posti a sedere variabile, la superficie disponibile per i passeggeri in piedi (S1) e le disposizioni di cui al punto 7.2.3 sono determinate, a seconda dei casi, per ciascuna delle seguenti condizioni:

7.2.2.4.1.

tutti i possibili posti a sedere occupati, seguiti dalla restante superficie per passeggeri in piedi e, se resta spazio, dagli spazi per sedie a rotelle occupati;

7.2.2.4.2.

tutte le possibili superfici per i passeggeri in piedi occupate, seguite dai restanti posti a sedere e, se resta spazio, dagli spazi per sedie a rotelle occupati;

7.2.2.4.3.

tutti gli spazi possibili per sedie a rotelle occupati, seguiti dalla restante superficie per i passeggeri in piedi e quindi dai restanti sedili disponibili occupati.

7.2.3.   Iscrizioni sui veicoli

7.2.3.1.

All'interno del veicolo, in prossimità della porta anteriore, sono chiaramente indicati in maniera visibile mediante un pittogramma o in lettere di altezza non inferiore a 15 mm e in numeri di altezza non inferiore a 25 mm:

7.2.3.1.1.

il numero massimo di posti a sedere previsti;

7.2.3.1.2.

se del caso, il numero massimo di passeggeri in piedi che il veicolo può trasportare;

7.2.3.1.3.

se del caso, il numero massimo di sedie a rotelle che il veicolo può trasportare.

7.2.3.2.

Nel caso di un veicolo con capacità variabile di posti a sedere, superfici disponibili per i passeggeri in piedi o per un numero variabile di sedie a rotelle trasportate, le prescrizioni di cui al punto 7.2.3.1 si applicano a ciascuna capacità massima di posti a sedere e, se pertinente, al corrispondente numero di sedie a rotelle e passeggeri in piedi.

7.2.3.3.

Nella zona del conducente è previsto uno spazio, in una posizione chiaramente visibile allo stesso, per indicare, mediante un pittogramma o in lettere di altezza non inferiore a 10 mm e in numeri di altezza non inferiore a 12 mm:

7.2.3.3.1.

la massa del bagaglio che può essere trasportato quando il veicolo è caricato con il numero massimo di passeggeri e personale di servizio e non supera la massa massima tecnicamente ammessa né quella ammessa sugli assi. È compresa la massa del bagaglio:

7.2.3.3.1.1.

nei vani bagagli (massa B, punto 7.4.3.3.1 dell'allegato 11);

7.2.3.3.1.2.

sul tetto, se quest'ultimo è attrezzato per il trasporto dei bagagli (massa BX, punto 7.4.3.3.1 dell'allegato 11).

7.3.   Resistenza della sovrastruttura

7.3.1.

Tutti i veicoli a un piano appartenenti alle classi II e III devono essere dotati di sovrastrutture conformi alle prescrizioni dell'allegato 5.

7.4.   Prova di stabilità

7.4.1.

La stabilità del veicolo è tale per cui, quando la superficie su cui si trova il veicolo viene inclinata alternativamente su entrambi i lati di un angolo di 28 gradi dall'orizzontale, il veicolo non supera il punto di ribaltamento.

7.4.2.

Ai fini della prova di cui sopra, il veicolo è con massa in ordine di marcia, come definito al paragrafo 2.18 del presente regolamento, con le seguenti aggiunte:

7.4.2.1.

I carichi corrispondenti a Q (come definito al punto 7.4.3.3.1 dell'allegato 11) sono collocati su ciascun sedile dei passeggeri. Se nel veicolo è prevista la presenza di passeggeri o personale di servizio in piedi, il baricentro dei carichi Q o di una massa di 75 kg che rappresenta una persona è uniformemente distribuito rispettivamente nella zona occupata dai passeggeri o dal personale in piedi, a un'altezza di 875 mm. Se il veicolo è attrezzato per il trasporto di bagagli sul tetto, una massa uniformemente distribuita (BX) non inferiore a quanto dichiarato dal costruttore in conformità del punto 7.4.3.3.1 dell'allegato 11, che rappresenta tale bagaglio, è sistemata sul tetto. Gli altri vani bagagli sono vuoti.

7.4.2.2.

Se il veicolo ha un numero variabile di posti a sedere o in piedi o è progettato per trasportare una o più sedie a rotelle, per qualsiasi zona del vano passeggeri in cui si verifica tale variazione, i carichi di cui al punto 7.4.2.1 sono maggiori rispetto ai seguenti valori:

a)

la massa rappresentata dal numero di passeggeri seduti che possono occupare la zona, compresa la massa dei sedili smontabili; oppure

b)

la massa rappresentata dal numero di passeggeri in piedi che possono occupare la zona; oppure

c)

la massa delle sedie a rotelle con i relativi passeggeri che possono occupare la zona, con una massa totale di 250 kg ciascuna, collocata a un'altezza di 500 mm dal pavimento al centro dello spazio per le sedie a rotelle; oppure

d)

la massa dei passeggeri seduti, in piedi e su sedia a rotelle o qualsiasi combinazione degli stessi che possono occupare la zona.

7.4.3.

L'altezza della ritenuta destinata ad impedire che una ruota del veicolo scivoli lateralmente sull'attrezzatura di prova, non supera i due terzi della distanza esistente tra la superficie sulla quale si trova il veicolo prima di essere inclinato e la parte del cerchione della ruota che si trova più vicina a detta superficie, con il veicolo caricato conformemente al punto 7.4.2.

7.4.4.

Durante la prova, le parti del veicolo che nell'uso normale non entrano in contatto, non devono toccarsi, né subire danni o urti.

7.4.5.

In alternativa, per dimostrare che il veicolo non si capovolge alle condizioni di cui ai punti 7.4.1 e 7.4.2 si può far ricorso ad un metodo di calcolo che tenga conto dei seguenti parametri:

7.4.5.1.

masse e dimensioni

7.4.5.2.

altezza del baricentro;

7.4.5.3.

flessibilità delle sospensioni;

7.4.5.4.

elasticità orizzontale e verticale dei pneumatici;

7.4.5.5.

caratteristiche di regolazione della pressione dell'aria delle sospensioni pneumatiche;

7.4.5.6.

posizione del centro dei momenti;

7.4.5.7.

resistenza alla torsione della carrozzeria.

Il metodo di calcolo è descritto nell'appendice 1 del presente allegato.

7.5.   Protezione contro i rischi d'incendio

7.5.1.   Vano motore

7.5.1.1.

Nel vano motore non è utilizzato alcun materiale fonoassorbente infiammabile o che potrebbe impregnarsi di carburante, di lubrificante o di qualsiasi altro materiale combustibile, a meno di non essere ricoperto da un rivestimento impermeabile.

7.5.1.2.

Sono prese le necessarie precauzioni onde evitare, per quanto possibile, l'accumulo di combustibile, di lubrificante o di qualsiasi altro materiale combustibile in qualsiasi punto del vano motore, dando a detto vano un'adeguata conformazione o dotandolo di orifizi di scolo.

7.5.1.3.

Una parete divisoria di materiale resistente al calore è sistemata tra il vano motore o qualsiasi altra fonte di calore (quale un dispositivo destinato ad assorbire l'energia liberata quando il veicolo percorre una lunga discesa, ad esempio un freno di rallentamento, o un dispositivo di riscaldamento interno del veicolo, diversi tuttavia da quelli che funzionano con circolazione di acqua calda) e la parte restante del veicolo. Tutti i sistemi di fissaggio, le graffe, le guarnizioni, ecc., della parete divisoria sono ignifughi.

7.5.1.4.

Il vano passeggeri può essere dotato di un dispositivo di riscaldamento diverso da quello a circolazione di acqua calda purché sia rivestito di materiale resistente alle temperature generate dal dispositivo stesso, non emetta fumi tossici e sia ubicato in modo che i passeggeri non possano venire a contatto con una superficie calda.

7.5.2.   Circuiti elettrici

7.5.2.1.

Tutti i cavi sono perfettamente isolati e i circuiti elettrici sono progettati per resistere alle condizioni di temperatura e umidità cui sono esposti. Nel vano motore, particolare attenzione è dedicata alla capacità di resistenza dei cavi alla temperatura ambiente ed agli effetti dei probabili agenti contaminanti.

7.5.2.2.

Nessun cavo di un circuito elettrico trasmette una corrente di intensità superiore a quella ammessa per detto cavo, tenuto conto del sistema di installazione e della temperatura ambiente più elevata.

7.5.2.3.

Tutti i circuiti elettrici che alimentano un elemento del motore diverso dal motorino di avviamento, dal circuito di accensione (accensione comandata), dalle candele a incandescenza, dal dispositivo di arresto del motore, dal generatore di corrente e dal collegamento a terra della batteria, comprendono un fusibile o un interruttore. Possono tuttavia essere protetti da un fusibile o da un interruttore comune, purché tarato a non più di 16 A.

7.5.2.4.

Tutti i cavi sono perfettamente protetti e fissati solidamente in modo da non essere danneggiati da tagli, abrasioni o attriti.

7.5.2.5.

Se la tensione elettrica supera i 100 volt RMS (valore quadratico medio) in uno o più circuiti elettrici di un veicolo, un sezionatore manuale che può disinserire tutti questi circuiti dal sistema elettrico principale è raccordato a ciascun polo di detto sistema non collegato a terra ed è collocato all'interno del veicolo, in un punto facilmente accessibile al conducente, purché tale sezionatore non possa interrompere il circuito elettrico che alimenta le luci esterne obbligatorie del veicolo. La presente disposizione non si applica ai circuiti di accensione ad alta tensione né ai circuiti inseriti all'interno di una unità separata di equipaggiamento del veicolo.

7.5.2.6.

Tutti i cavi elettrici sono situati in modo che nessuna parte dei medesimi possa entrare in contatto con i tubi di mandata del carburante o con qualsiasi parte del sistema di scarico, o essere sottoposti a temperature eccessivamente elevate, a meno di non essere provvisti di un isolamento o di una protezione speciali, quale ad esempio una valvola di scarico elettromagnetica.

7.5.3.   Batterie

7.5.3.1.

Tutte le batterie sono solidamente fissate e di facile accesso.

7.5.3.2.

Il vano della batteria è separato dal vano passeggeri e da quello del conducente ed è ventilato dall'aria esterna.

7.5.3.3.

I morsetti della batteria sono protetti dal rischio di cortocircuito.

7.5.4.   Estintori e attrezzatura di pronto soccorso

7.5.4.1.

È previsto uno spazio per l'installazione di uno o più estintori, di cui uno accanto al sedile del conducente. Detto spazio non è inferiore a 8 dm3 nei veicoli delle classi A e B e a 15 dm3 nei veicoli delle classi I, II e III.

7.5.4.2.

È previsto uno spazio per l'installazione di una o più cassette di pronto soccorso. Detto spazio non è inferiore a 7 dm3 e la dimensione minima non è inferiore a 80 mm.

7.5.4.3.

Gli estintori e le cassette di pronto soccorso sono protetti dal furto o dal vandalismo (ad esempio con un armadietto o un vetro infrangibile). La loro ubicazione è tuttavia chiaramente indicata e sono previsti gli attrezzi necessari per estrarli facilmente in caso di pericolo.

7.5.5.   Materiali

La presenza di materiale infiammabile a meno di 100 mm dal sistema di scarico o da qualsiasi altra fonte di calore è consentita unicamente se detto materiale è protetto in maniera efficace. Ove necessario, è prevista una protezione per impedire che il grasso o altri materiali infiammabili entrino in contatto con i sistemi di scarico o altre importanti fonti di calore. Ai fini del presente punto, per materiale infiammabile si intende un materiale non inteso a resistere alle temperature che possono essere raggiunte in tale ubicazione.

7.6.   Uscite

7.6.1.   Numero di uscite

7.6.1.1.

Il veicolo è dotato di almeno due porte, ossia due porte d'accesso oppure una porta d'accesso e una porta di sicurezza. Il numero minimo di porte d'accesso è il seguente:

Numero di passeggeri

Numero di porte d'accesso

Classe I e A

Classe II

Classe III e B

9 — 45

1

1

1

46 — 70

2

1

1

71 — 100

3

2

1

> 100

4

3

1

7.6.1.2.

I veicoli snodati sono provvisti di almeno una porta d'accesso in ciascuna delle parti rigide; tuttavia, i veicoli snodati della classe I sono dotati di almeno due porte nella parte anteriore.

7.6.1.3.

Ai fini della presente disposizione, le porte di accesso munite di un sistema di servocomando non sono considerate porte di sicurezza a meno di poter essere facilmente aperte manualmente dopo che il comando di cui al punto 7.6.5.1 sia stato attivato, se pertinente.

7.6.1.4.

Il numero minimo di uscite in un vano separato è stabilito come segue:

Numero di passeggeri e di membri dell'equipaggio sistemati in ciascun vano

Numero minimo totale di uscite

1 — 8

2

9 — 16

3

17 — 30

4

31 — 45

5

46 — 60

6

61 — 75

7

76 — 90

8

91 — 110

9

111 — 130

10

>130

11

Le botole di evacuazione contano soltanto per una delle uscite di sicurezza di cui sopra.

7.6.1.5.

Ciascuna delle parti rigide di un veicolo snodato è considerata come un singolo veicolo ai fini della determinazione del numero minimo e dell'ubicazione delle uscite, fatte salve le disposizioni di cui al punto 7.6.2.4. Ai fini della definizione del numero minimo di uscite di sicurezza, i vani del servizio igienico e della cucina non sono considerati vani separati. Per ciascuna parte rigida è determinato il numero dei passeggeri.

7.6.1.6.

Una doppia porta di accesso vale per due porte e un finestrino doppio o multiplo per due finestrini di sicurezza.

7.6.1.7.

Se il vano del conducente non è collegato al vano passeggeri da alcun accesso, conformemente alle condizioni di cui al punto 7.7.5.1.1, sono rispettate le seguenti condizioni:

7.6.1.7.1.

il vano del conducente ha due uscite, che non sono situate sullo stesso lato; se una di tali uscite è costituita da un finestrino, quest'ultimo è conforme alle prescrizioni relative ai finestrini di sicurezza di cui ai punti 7.6.3.1 e 7.6.8;

7.6.1.7.2.

accanto al conducente possono trovarsi uno o due sedili supplementari; in tal caso, entrambe le uscite di cui al punto 7.6.1.7.1 sono porte. La porta del conducente può essere considerata una porta di sicurezza per i passeggeri che occupano i sedili supplementari purché il sedile del conducente, il volante di guida, il vano motore, la leva del cambio, il comando del freno a mano, ecc., non siano troppo ingombranti. La porta adibita ai passeggeri supplementari può essere considerata come la porta di sicurezza del conducente. In un vano che comprende il vano del conducente possono essere sistemati fino a 5 sedili supplementari, purché tali sedili e lo spazio previsto per i medesimi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che almeno una delle porte che danno accesso al vano passeggeri sia conforme alle prescrizioni relative alle porte di sicurezza di cui al punto 7.6.3.

7.6.1.7.3.

Nelle situazioni descritte ai punti 7.6.1.7.1 e 7.6.1.7.2 le uscite previste per il vano del conducente non sono considerate come una delle porte prescritte a norma dei punti da 7.6.1.1 a 7.6.1.2, né come una delle uscite di cui al punto 7.6.1.4, eccettuato il caso citato ai punti 7.6.1.7.1 e 7.6.1.7.2. I punti da 7.6.3 a 7.6.7, nonché 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.7 non si applicano a tali uscite.

7.6.1.8.

Se il vano del conducente e i sedili ad esso adiacenti sono collegati al vano passeggeri principale mediante un corridoio conforme a una delle condizioni di cui al punto 7.7.5.1.1, non è necessaria un'uscita esterna dal vano del conducente.

7.6.1.9.

Se, nelle situazioni descritte al punto 7.6.1.8, è prevista una porta per il conducente o un'altra uscita dal vano del conducente, questa può contare come uscita per i passeggeri, purché:

7.6.1.9.1.

per far uso di tale uscita non occorra schiacciarsi tra il volante e il sedile del conducente;

7.6.1.9.2.

soddisfi le prescrizioni relative alle dimensioni della porta di sicurezza di cui al punto 7.6.3.1.

7.6.1.10.

I punti 7.6.1.8 e 7.6.1.9 non escludono che una porta o una barriera separi il sedile del conducente dal vano passeggeri, purché detta barriera possa essere rapidamente rimossa dal conducente in caso di pericolo. La porta per il conducente in un vano protetto da una barriera di questo genere non è considerata un'uscita per i passeggeri.

7.6.1.11.

I veicoli delle classi II, III e B sono dotati, oltre che di porte e di finestrini di sicurezza, di botole di evacuazione. Queste ultime possono essere installate anche nei veicoli delle classi I e A. Il numero minimo di botole è stabilito come segue:

Numero di passeggeri

Numero di botole

non superiore a 50

l

superiore a 50

2

7.6.2.   Ubicazione delle uscite

I veicoli con una capacità superiore a 22 posti a sedere devono soddisfare le prescrizioni che seguono. I veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri possono soddisfare le prescrizioni che seguono oppure quelle di cui all'allegato 7, punto 1.2.

7.6.2.1.

La porta o le porte d'accesso devono essere situate sul lato del veicolo corrispondente al senso di circolazione stradale del paese in cui il veicolo sarà immesso in circolazione ed almeno una di esse deve essere situata nella metà anteriore del veicolo. Nella parte posteriore del veicolo può tuttavia essere prevista una porta per consentire l'accesso dei passeggeri su sedia a rotelle.

7.6.2.2.

La distanza tra le due porte di cui al punto 7.6.1.1 deve essere calcolata in modo che la distanza tra i piani verticali trasversali che passano per il centro della loro superficie non sia inferiore al 40 % della lunghezza totale del vano passeggeri. Se una di queste porte fa parte di una doppia porta, la distanza deve essere misurata tra le due porte più lontane.

7.6.2.3.

Le uscite devono essere equamente distribuite su ciascuno dei due lati del veicolo.

7.6.2.4.

Almeno una delle uscite di sicurezza deve trovarsi nella parte posteriore o in quella anteriore del veicolo. Per i veicoli di classe I e per i veicoli muniti di una parte posteriore che costituisce un vano mai accessibile ai passeggeri tale prescrizione è soddisfatta se il veicolo è dotato di una botola di evacuazione.

7.6.2.5.

Le uscite che si trovano sullo stesso lato del veicolo devono essere adeguatamente distribuite sulla lunghezza del veicolo.

7.6.2.6.

Una porta può trovarsi nella parte posteriore del veicolo, purché non si tratti di una porta di accesso.

7.6.2.7.

Qualora il veicolo sia munito di botole di evacuazione, queste devono essere situate nel modo seguente: se vi è una sola botola, questa deve trovarsi nel terzo mediano del veicolo; se le botole sono due, queste devono essere separate da una distanza minima di 2 metri, misurata tra i bordi più vicini delle aperture, su una linea parallela all'asse longitudinale del veicolo.

7.6.3.   Dimensioni minime delle uscite

7.6.3.1.

I vari tipi di uscita devono avere le seguenti dimensioni minime:

 

Classe I

Classi II e III

Osservazioni

Porta d'accesso

Vano porta

Altezza (mm)

1 800

1 650

Larghezza (mm)

Porta singola: 650

Porta doppia: 1 200

Tale dimensione può essere ridotta di 100 mm se la misurazione viene effettuata a livello delle maniglie

Porta di sicurezza

 

Altezza (mm)

1 250

 

Larghezza (mm)

550

 

Finestrino di sicurezza

Superficie (mm2)

400 000

Tale superficie deve poter contenere un rettangolo di 500 mm × 700 mm.

Finestrino di sicurezza situato nella parte posteriore del veicolo, se il costruttore non ha previsto un finestrino di sicurezza delle dimensioni minime sopra descritte.

L'apertura del finestrino di sicurezza deve poter contenere un rettangolo di 350 mm di altezza e 1 550  mm di larghezza; gli angoli del rettangolo possono essere arrotondati con un raggio massimo di curvatura di 250 mm.

Botola di evacuazione

Vano botola

Superficie (mm2)

400 000

Tale superficie deve poter contenere un rettangolo di 500 mm × 700 mm.

7.6.3.2.

I veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri possono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 7.6.3.1 oppure quelle di cui all'allegato 7, punto 1.1.

7.6.4.   Prescrizioni tecniche relative a tutte le porte di accesso

7.6.4.1.

Le porte d'accesso devono poter essere aperte facilmente dall'interno e dall'esterno di un veicolo in sosta (ma non necessariamente quando il veicolo è in movimento). Questa prescrizione non deve tuttavia essere intesa come un'esclusione della possibilità di bloccare la porta dall'esterno, purché detta porta possa sempre essere aperta dall'interno.

7.6.4.2.

I comandi o i dispositivi di apertura dall'esterno di una porta d'accesso si trovano a un'altezza compresa tra 1 000 e 1 500 mm dal suolo e a non più di 500 mm dalla porta. Nei veicoli delle classi I, II e III, i comandi e i dispositivi di apertura dall'interno di una porta d'accesso si trovano a un'altezza compresa tra 1 000 e 1 500 mm dal pavimento o dal gradino più vicino al comando e a non più di 500 mm dalla porta. La presente prescrizione non si applica ai comandi collocati nella zona del conducente.

7.6.4.3.

Le porte d'accesso singole e ad apertura manuale incernierate o imperniate sono concepite in modo tale che tendano a chiudersi se entrano in contatto con un oggetto fisso quando il veicolo si muove in avanti.

7.6.4.4.

Se una porta d'accesso ad apertura manuale è munita di chiusura a scatto, quest'ultima è del tipo a due posizioni di chiusura.

7.6.4.5.

Sul lato interno di una porta di accesso non si trova alcun dispositivo inteso a coprire i gradini interni quando la porta è chiusa. Tale prescrizione non esclude la presenza nel pozzetto di gradini, quando la porta è chiusa, del meccanismo di funzionamento della stessa, né di altri elementi fissati all'interno della porta che non prolungano la superficie del pavimento accessibile ai passeggeri. Tale meccanismo e gli altri elementi non devono risultare pericolosi per i passeggeri.

7.6.4.6.

Se la visibilità diretta non è sufficiente, è installato un dispositivo ottico o di altro tipo che consenta al conducente di rilevare, dal posto di guida, la presenza di un passeggero nelle immediate vicinanze, sia all'interno che all'esterno, di tutte le porte d'accesso non automatiche.

Nel caso di una porta d'accesso situata sulla parte posteriore di un veicolo avente una capacità massima di 22 passeggeri, tale prescrizione è considerata soddisfatta se il conducente può rilevare la presenza di una persona di 1,3 m di altezza che si trovi in piedi alla distanza di 1 m dietro al veicolo.

7.6.4.7.

Le porte che si aprono verso l'interno del veicolo e i relativi meccanismi sono costruiti in modo che, in condizioni normali di impiego, il loro movimento non sia pericoloso per i passeggeri. Ove necessario sono installati adeguati dispositivi di protezione.

7.6.4.8.

Se una porta d'accesso è adiacente alla porta di un servizio igienico o di un altro vano interno, non deve poter essere aperta inavvertitamente. Questa prescrizione non si applica tuttavia se la porta si blocca automaticamente quando il veicolo si muove a una velocità superiore a 5 km/h.

7.6.4.9.

Nel caso di veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri, i battenti delle porte d'accesso che si trovano nella parte posteriore del veicolo non devono potersi aprire a più di 115o né a meno di 85o e devono poter essere mantenuti in posizione aperta automaticamente. Ciò non esclude la possibilità di aprire ulteriormente i battenti, quando non vi sia pericolo: ad esempio allo scopo di far retrocedere il veicolo verso una piattaforma di carico elevata o, aprendo la porta a 270o, di disporre di una superficie di carico libera dietro al veicolo.

7.6.5.   Prescrizioni tecniche supplementari relative alle porte d'accesso servocomandate

7.6.5.1.

In caso di pericolo le porte d'accesso servocomandate devono, quando il veicolo è in sosta (ma non necessariamente quando si sta muovendo), poter essere aperte dall'interno e, quando non sono bloccate, anche dall'esterno mediante comandi che, con il dispositivo di alimentazione in funzione o meno:

7.6.5.1.1.

neutralizzino tutti gli altri comandi della porta;

7.6.5.1.2.

se si trovano all'interno, siano collocati sulla porta o entro 300 mm dalla stessa a un'altezza non inferiore a 1 600 mm dal primo gradino;

7.6.5.1.3.

siano facilmente visibili e chiaramente reperibili da una persona che si avvicini alla porta o che si trovi in piedi di fronte ad essa e, se aggiuntivi rispetto ai normali comandi di apertura, rechino una chiara indicazione per l'uso in caso di pericolo;

7.6.5.1.4.

possano essere azionati da una sola persona che si trova in piedi immediatamente di fronte alla porta;

7.6.5.1.5.

provochino l'apertura della porta o ne rendano possibile l'apertura manuale con facilità;

7.6.5.1.6.

siano eventualmente protetti da un elemento che possa essere facilmente rimosso o infranto per raggiungere il comando di emergenza; il funzionamento di tale comando, oppure la rimozione della protezione posta sul comando stesso, sono segnalati al conducente da un dispositivo sonoro ed ottico;

7.6.5.1.7.

nel caso di una porta azionata dal conducente e non conforme alle prescrizioni del punto 7.6.5.6.2, siano concepiti in modo che, dopo essere stati azionati per aprire la porta ed essere ritornati nella posizione normale, la porta non si richiuda fino a quando il conducente non abbia azionato un comando di chiusura.

7.6.5.2.

È ammesso un dispositivo azionato dal conducente dal posto di guida per disattivare i comandi esterni di emergenza allo scopo di bloccare le porte d'accesso dall'esterno. In questo caso i comandi di emergenza esterni sono automaticamente riattivati mettendo in moto il motore o prima che il veicolo raggiunga una velocità di 20 km/h. Successivamente i comandi di emergenza esterni non devono poter essere disattivati automaticamente, ma richiedere un nuovo intervento del conducente.

7.6.5.3.

Le porte d'accesso azionate dal conducente devono poter essere azionate dal posto di guida mediante comandi che, ad eccezione di quelli a pedale, siano chiaramente e distintamente indicati.

7.6.5.4.

Quando non sono chiuse completamente, le porte d'accesso servocomandate attivano una spia luminosa, la quale è distintamente visibile al conducente seduto nella normale posizione di guida in tutte le condizioni di illuminazione ambiente. Questa spia entra in funzione ogni volta che la struttura rigida della porta si trova tra la posizione di apertura completa e un punto a 30 mm dalla posizione di chiusura completa. Una spia può servire per una o più porte. Una spia di questo genere non è tuttavia obbligatoria per una porta d'accesso anteriore non conforme alle prescrizioni dei punti 7.6.5.6.1.1 e 7.6.5.6.1.2.

7.6.5.5.

Se il conducente dispone di comandi che gli consentono di aprire e chiudere una porta d'accesso servocomandata, deve poter invertire il movimento della porta in qualsiasi momento durante la fase di apertura o di chiusura.

7.6.5.6.

Tutte le porte di accesso servocomandate e il relativo sistema di comando sono concepiti in modo da evitare che i passeggeri vengano feriti o bloccati da una porta che si sta chiudendo.

7.6.5.6.1.

Questa prescrizione è considerata soddisfatta se sono rispettate le due condizioni di seguito riportate.

7.6.5.6.1.1.

La prima condizione è che quando alla chiusura della porta, in qualsiasi punto di misurazione di cui all'allegato 6, si oppone una forza di bloccaggio inferiore a 150 N, la porta deve riaprirsi automaticamente e completamente e, ad eccezione delle porte d'accesso ad apertura automatica, rimanere aperta sino a quando viene azionato un comando di chiusura. La forza di bloccaggio può essere misurata con qualsiasi metodo considerato idoneo dalle autorità competenti. Orientamenti in merito figurano nell'allegato 6 del presente regolamento. Per breve tempo la forza massima può essere più elevata di 150 N, purché non superi 300 N. Il sistema di riapertura può essere controllato utilizzando una sbarra di prova di sezione 60 × 30 mm e angoli arrotondati con raggio di 5 mm.

7.6.5.6.1.2.

La seconda condizione è che qualora le porte si richiudano sul polso o sulle dita del passeggero:

7.6.5.6.1.2.1.

la porta si riapra automaticamente e completamente e, ad eccezione delle porte d'accesso ad apertura automatica, rimanga aperta fino a quando viene azionato un comando di chiusura, oppure

7.6.5.6.1.2.2.

il passeggero possa estrarre rapidamente il polso o le dita dalla porta senza ferirsi. Questa condizione può essere controllata con una mano oppure utilizzando la sbarra di prova di cui al punto 7.6.5.6.1.1, assottigliata in una delle estremità da 30 a 5 mm per una lunghezza di 300 mm. La sbarra non deve essere lucidata né lubrificata. Se la porta blocca la sbarra, quest'ultima deve poter essere estratta con facilità, oppure

7.6.5.6.1.2.3.

la porta venga mantenuta in una posizione che consenta il libero passaggio di una sbarra di prova di sezione 60 × 20 mm e angoli arrotondati con raggio di 5 mm. Tale posizione non deve trovarsi a più di 30 mm dalla posizione di chiusura completa.

7.6.5.6.2.

Nel caso di una porta d'accesso anteriore, la prescrizione del punto 7.6.5.6 è considerata soddisfatta se la porta:

7.6.5.6.2.1.

soddisfa le prescrizioni dei punti 7.6.5.6.1.1 e 7.6.5.6.1.2, oppure

7.6.5.6.2.2.

è dotata di bordi flessibili, non tanto però da consentire alla struttura rigida delle porte stesse di chiudersi completamente quando la porta si chiude sulla sbarra di prova di cui al punto 7.6.5.6.1.1.

7.6.5.7.

Quando una porta d'accesso servocomandata rimane chiusa soltanto mediante un'alimentazione continua di energia, il veicolo deve essere munito di un dispositivo di allarme ottico che segnali al conducente l'eventuale interruzione dell'alimentazione delle porte.

7.6.5.8.

Se esiste, il dispositivo inteso a bloccare l'avviamento del veicolo funziona solo a velocità inferiori a 5 km/h e non deve poter entrare in funzione al di sopra di tale velocità.

7.6.5.9.

Se il veicolo non è dotato di un dispositivo inteso a bloccarne l'avviamento, un allarme acustico avverte il conducente se una delle porte d'accesso servocomandate non è completamente chiusa quando il veicolo si mette in movimento. L'allarme acustico entra in funzione a una velocità superiore a 5 km/h per le porte che soddisfano le prescrizioni del punto 7.6.5.6.1.2.3.

7.6.6.   Prescrizioni tecniche supplementari relative alle porte d'accesso ad apertura automatica

7.6.6.1.   Attivazione dei comandi di apertura

7.6.6.1.1.

Ad eccezione di quanto disposto al punto 7.6.5.1, i comandi di apertura di tutte le porte di accesso automatiche devono poter essere attivati e disattivati soltanto dal conducente seduto al posto di guida.

7.6.6.1.2.

L'attivazione e la disattivazione possono essere effettuate direttamente con un interruttore, o indirettamente, ad esempio aprendo e chiudendo la porta d'accesso anteriore.

7.6.6.1.3.

I comandi di apertura azionati dal conducente sono indicati all'interno e, quando la porta è aperta dall'esterno, anche all'esterno del veicolo; l'indicatore (ad esempio un pulsante o un segnale luminoso) si trova sulla porta corrispondente o in posizione adiacente.

7.6.6.1.4.

In caso di azionamento diretto mediante interruttore lo stato di funzionamento del sistema è chiaramente segnalato al conducente, ad esempio dalla posizione dell'interruttore, da una spia luminosa o da un interruttore luminoso. L'interruttore è specificamente indicato ed è ubicato in modo da non poter essere confuso con gli altri comandi.

7.6.6.2.   Apertura delle porte d'accesso automatiche

7.6.6.2.1.

Dopo che i comandi di apertura sono stati attivati dal conducente, i passeggeri devono poter aprire la porta come segue:

7.6.6.2.1.1.

dall'interno, ad esempio premendo un pulsante o passando attraverso una cellula fotoelettrica,

7.6.6.2.1.2.

dall'esterno, eccetto quando una porta serve unicamente come uscita ed è indicata come tale, ad esempio premendo un pulsante luminoso, un pulsante situato sotto un segnale luminoso o un dispositivo analogo accompagnato dalle opportune istruzioni.

7.6.6.2.2.

La pressione dei pulsanti di cui al punto 7.6.6.2.1.1 e l'impiego dei mezzi di comunicazione con il conducente di cui al punto 7.7.9.1 possono inviare un segnale che viene memorizzato e che, dopo l'attivazione dei comandi di apertura da parte del conducente, provoca l'apertura della porta.

7.6.6.3.   Chiusura delle porte d'accesso automatiche

7.6.6.3.1.

Dopo essersi aperta, una porta d'accesso automatica si richiude automaticamente dopo un certo intervallo di tempo. Se un passeggero sale o scende dal veicolo durante questo periodo, un dispositivo di sicurezza (ad esempio un contatto sul predellino, una cellula fotoelettrica, un cancelletto a senso unico) assicura che la porta si richiuda dopo un periodo sufficientemente lungo.

7.6.6.3.2.

Se un passeggero sale o scende dal veicolo mentre la porta si sta chiudendo, l'azione di chiusura si interrompe automaticamente e la porta si riapre. L'inversione può essere azionata da uno dei dispositivi di sicurezza di cui al punto 7.6.6.3.1 o da qualsiasi altro dispositivo.

7.6.6.3.3.

Una porta che si chiuda automaticamente conformemente al punto 7.6.6.3.1, deve poter essere riaperta da un passeggero a norma del punto 7.6.6.2; la presente prescrizione non si applica se il conducente ha disattivato i comandi di apertura.

7.6.6.3.4.

Dopo la disattivazione dei comandi di apertura delle porte d'accesso automatiche da parte del conducente, le porte aperte si chiudono conformemente ai punti 7.6.6.3.1 e 7.6.6.3.2.

7.6.6.4.   Arresto della chiusura automatica delle porte ad uso speciale, ad esempio per i passeggeri con una carrozzina per bambini, i passeggeri con ridotta capacità motoria, ecc.

7.6.6.4.1.

Il conducente deve poter bloccare la chiusura automatica con un apposito comando. La chiusura automatica deve inoltre poter essere bloccata direttamente da un passeggero mediante apposito pulsante.

7.6.6.4.2.

L'arresto della chiusura automatica è segnalato al conducente, ad esempio da una spia luminosa.

7.6.6.4.3.

Il ripristino della chiusura automatica deve in ogni caso poter essere effettuato dal conducente.

7.6.6.4.4.

Per la chiusura successiva della porta si applica il punto 7.6.6.3.

7.6.7.   Prescrizioni tecniche relative alle porte di sicurezza

7.6.7.1.

Le porte di sicurezza devono poter essere aperte facilmente dall'interno e dall'esterno del veicolo in sosta. Tuttavia, questa prescrizione non deve essere interpretata come un'esclusione della possibilità di bloccare la porta dall'esterno, purché quest'ultima possa essere sempre aperta dall'interno utilizzando il normale sistema di apertura.

7.6.7.2.

Le porte di sicurezza, quando sono utilizzate come tali, non sono servocomandate a meno che, dopo l'azionamento del comando di cui al punto 7.6.5.1 e il suo ritorno in posizione normale, le porte non si chiudano finché il conducente non abbia azionato il comando di chiusura. Esse non sono inoltre del tipo scorrevole, ad eccezione dei veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri; per tali veicoli infatti, può essere accettata come porta di sicurezza una porta scorrevole di cui si sia dimostrato che può essere aperta senza l'ausilio di attrezzi dopo una prova d'urto frontale contro una barriera, a norma del regolamento n. 33.

7.6.7.3.

I comandi o i dispositivi di apertura dall'esterno di una porta di sicurezza si trovano a un'altezza compresa tra 1 000 e 1 500 mm dal suolo e a non più di 500 mm dalla porta. Nei veicoli delle classi I, II e III i comandi e i dispositivi di apertura dall'interno di una porta d'accesso si trovano a un'altezza compresa tra 1 000 e 1 500 mm dal pavimento o dal gradino più vicino al comando e a non più di 500 mm dalla porta. La presente prescrizione non si applica ai comandi collocati nella zona del conducente.

7.6.7.4.

Le cerniere delle porte di sicurezza laterali sono montate sul bordo anteriore della porta e le porte si aprono verso l'esterno. Le porte possono essere munite di cinghie, catene o altri dispositivi di trattenuta, purché non impediscano alla porta di aprirsi e di rimanere aperta a un angolo di almeno 100o. La prescrizione relativa all'angolo di almeno 100o non si applica se il veicolo è dotato di un sistema che offre libero accesso alla porta di sicurezza.

7.6.7.5.

Le porte di sicurezza non devono poter essere aperte inavvertitamente. Questa prescrizione non si applica tuttavia se la porta di sicurezza si blocca automaticamente quando il veicolo si muove a una velocità superiore a 5 km/h.

7.6.7.6.

Tutte le porte di sicurezza sono munite di un dispositivo acustico che segnala al conducente quando le porte non sono completamente chiuse. Il dispositivo è azionato dal movimento del chiavistello o della maniglia della porta e non da quello della porta stessa.

7.6.8.   Prescrizioni tecniche relative ai finestrini di sicurezza

7.6.8.1.

I finestrini di sicurezza eiettabili o a cerniera si aprono verso l'esterno. I finestrini eiettabili non si staccano completamente dal veicolo quando sono aperti e non devono poter essere aperti inavvertitamente.

7.6.8.2.

I finestrini di sicurezza devono:

7.6.8.2.1.

poter essere immediatamente e facilmente aperti dall'interno e dall'esterno del veicolo utilizzando un dispositivo considerato adeguato, oppure

7.6.8.2.2.

essere costituiti da vetro di sicurezza frangibile. A norma della presente disposizione è vietato l'impiego di vetri stratificati o di materia plastica. I finestrini sono muniti di un dispositivo che consenta di infrangerli, situato accanto agli stessi e facilmente accessibile ai passeggeri.

7.6.8.3.

I finestrini di sicurezza che possono essere bloccati dall'esterno sono costruiti in modo da poter essere aperti in qualsiasi momento dall'interno del veicolo.

7.6.8.4.

I finestrini di sicurezza a cerniera orizzontale montati sul bordo superiore sono muniti di un adeguato dispositivo che li mantenga completamente aperti; essi si aprono in modo da lasciar libero il passaggio dall'interno o dall'esterno del veicolo.

7.6.8.5.

L'altezza del bordo inferiore di un finestrino di sicurezza laterale dal pavimento sottostante (escluse determinate variazioni, dovute alla presenza del passaruota o della protezione della trasmissione), è compresa tra 1 200 e 650 mm per i finestrini di sicurezza a cerniera, o tra 1 200 e 500 mm per i finestrini costituiti da vetro frangibile.

Tuttavia, nel caso di un finestrino di sicurezza a cerniera, l'altezza del bordo inferiore dal pavimento può essere ridotta fino a 500 mm purché l'apertura del finestrino sia munita fino a un'altezza di 650 mm di un dispositivo di protezione per impedire la caduta di un passeggero dal veicolo. Se l'apertura del finestrino è munita di detta protezione, le dimensioni dell'apertura sopra la protezione stessa non sono inferiori a quelle minime prescritte per un finestrino di sicurezza.

7.6.8.6.

I finestrini di sicurezza a cerniera non chiaramente visibili dal sedile del conducente sono muniti di un dispositivo acustico che indica al conducente se il finestrino non è completamente chiuso. Il dispositivo di chiusura del finestrino, e non il movimento del finestrino stesso, aziona il dispositivo acustico.

7.6.9.   Prescrizioni tecniche relative alle botole di evacuazione

7.6.9.1.

Le botole di evacuazione sono azionate in modo da non ostruire il libero passaggio dall'interno o dall'esterno del veicolo.

7.6.9.2.

Le botole di evacuazione ubicate sul tetto sono eiettabili, a cerniera o di vetro di sicurezza frangibile. Le botole ubicate sul pavimento sono a cerniera o eiettabili e munite di un dispositivo sonoro che segnala al conducente quando la botola non è completamente chiusa. Il dispositivo sonoro è azionato dal dispositivo di chiusura delle botole di evacuazione ubicate sul pavimento, e non dal movimento della botola stessa. Le botole di evacuazione ubicate sul pavimento non devono poter essere aperte inavvertitamente. Questa prescrizione non si applica tuttavia se la botola ubicata sul pavimento si blocca automaticamente quando il veicolo si muove a una velocità superiore a 5 km/h.

7.6.9.3.

I tipi di botola eiettabili non devono potersi staccare completamente dal veicolo quando azionati, di modo che la botola non costituisca un pericolo per gli altri utenti della strada. Le botole di evacuazione eiettabili non si aprono se spinte inavvertitamente. Quelle ubicate sul pavimento sono eiettate solo all'interno del vano passeggeri.

7.6.9.4.

Le botole di evacuazione a cerniera sono montate lungo il bordo rivolto verso la parte anteriore o posteriore del veicolo e si aprono a un angolo di almeno 100o. Quelle ubicate sul pavimento si aprono verso l'interno del vano passeggeri.

7.6.9.5.

Le botole di evacuazione devono poter essere facilmente aperte o rimosse dall'interno e dall'esterno. Questa prescrizione non deve tuttavia essere interpretata come un'esclusione della possibilità di bloccare la botola allo scopo di chiudere un veicolo incustodito, purché la stessa possa sempre essere aperta o rimossa dall'interno per mezzo di un normale meccanismo di apertura o di rimozione. Le botole costituite da vetro frangibile sono munite di un dispositivo che consente di infrangerlo, situato in posizione adiacente e facilmente accessibile ai passeggeri all'interno del veicolo.

7.6.10.   Prescrizioni tecniche relative ai gradini a scomparsa

I veicoli muniti di gradini a scomparsa soddisfano le seguenti prescrizioni:

7.6.10.1.

il funzionamento del gradino a scomparsa può essere sincronizzato con quello della porta d'accesso o di sicurezza corrispondente;

7.6.10.2.

quando la porta è chiusa, nessuna parte di un gradino a scomparsa sporge di oltre 10 mm dalla carrozzeria;

7.6.10.3.

quando la porta è aperta e il gradino a scomparsa fuoriesce, la superficie del gradino soddisfa le prescrizioni del punto 7.7.7 del presente allegato;

7.6.10.4.

nel caso di un gradino a scomparsa servocomandato, il veicolo non deve poter essere messo in movimento dal motore quando il gradino è in posizione di servizio. Se il gradino è azionato manualmente, un segnale acustico avvisa il conducente se il gradino non è rientrato completamente;

7.6.10.5.

un gradino a scomparsa servocomandato non deve poter fuoriuscire quando il veicolo è in movimento. Se il dispositivo che manovra il gradino non funziona, questo rientra e rimane in posizione di riposo. Le porte corrispondenti devono tuttavia potersi aprire e chiudere senza difficoltà anche se il dispositivo non funziona o se il gradino è guasto o bloccato;

7.6.10.6.

se un passeggero sale su un gradino a scomparsa servocomandato, la porta corrispondente non deve potersi chiudere. La conformità a questa prescrizione è controllata collocando una massa di 15 kg, che rappresenta un bambino piccolo, al centro del gradino. La presente prescrizione non si applica alle porte che rientrano nel campo visivo diretto del conducente;

7.6.10.7.

il movimento di un gradino a scomparsa non deve poter causare danni fisici ai passeggeri né alle persone in attesa alle fermate.

7.6.10.8.

gli angoli dei gradini a scomparsa in avanti o all'indietro sono arrotondati con un raggio non inferiore a 5 mm; i bordi sono arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm;

7.6.10.9.

quando la porta corrispondente è aperta, il gradino a scomparsa è bloccato in posizione di servizio: con una massa di 136 kg collocata al centro di un unico gradino o con una massa di 272 kg collocata al centro di un doppio gradino, il cedimento non è superiore a 10 mm su qualsiasi punto del gradino.

7.6.11.   Indicazioni

7.6.11.1.

Le uscite di sicurezza sono segnalate, all'interno e all'esterno del veicolo, da una scritta di questo tipo: «Uscita di sicurezza», integrata, se del caso, da un simbolo rappresentativo internazionale.

7.6.11.2.

I comandi di sicurezza delle porte d'accesso e delle uscite di sicurezza devono essere segnalate come tali all'interno e all'esterno del veicolo da un simbolo rappresentativo o da una scritta formulata in chiari termini.

7.6.11.3.

Su tutti i comandi delle uscite di sicurezza, o in vicinanza, devono essere apposte istruzioni chiare sul funzionamento.

7.6.11.4.

La lingua in cui sono redatte le iscrizioni di cui ai punti da 7.6.11.1 a 7.6.11.3 è determinata dall'autorità che rilascia l'omologazione in funzione del paese o dei paesi in cui il costruttore intende commercializzare il veicolo, eventualmente in collaborazione con le autorità competenti del paese interessato. Se l'autorità competente del paese o dei paesi in cui il veicolo deve essere immatricolato modifica la lingua in cui sono redatte le scritte, non è necessario avviare un nuovo procedimento di omologazione.

7.7.   Finiture interne

7.7.1.   Accesso alle porte d'accesso (cfr. allegato 4, figura 1)

7.7.1.1.

Lo spazio libero che si estende all'interno del veicolo a partire dal lato in cui è inserita la porta, deve consentire il libero passaggio di un pannello verticale rettangolare di 20 mm di spessore, 400 mm di larghezza × 700 mm di altezza dal pavimento, al quale è sovrapposto simmetricamente un secondo pannello di 550 mm di larghezza; l'altezza del secondo pannello è quella prescritta per la classe del veicolo interessato. Il doppio pannello deve essere mantenuto parallelo all'apertura della porta mentre viene spostato dalla posizione di partenza, dove il piano del lato più vicino all'interno del veicolo è tangente al bordo più esterno dell'apertura, sino alla posizione in cui tocca il primo gradino, oltre al quale deve essere mantenuto ad angolo retto rispetto alla direzione probabilmente seguita da una persona che sale sul veicolo.

7.7.1.2.

L'altezza del pannello rettangolare superiore è quella descritta nella tabella che segue per la corrispondente classe di veicolo e categoria. In alternativa può essere utilizzata una sezione trapezoidale di 500 mm di altezza, che faccia da transizione tra la larghezza del pannello superiore e quella del pannello inferiore. In tal caso l'altezza totale della sezione rettangolare e di quella trapezoidale del pannello superiore deve essere di 1 100 mm per tutte le classi di veicoli la cui capacità supera 22 passeggeri, e di 950 mm per le classi di veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri.

Classe del veicolo

Altezza del pannello superiore (mm)

(Dimensione «A» figura 1)

Altezza totale

Larghezza

 

 

Sezione trapezoidale alternativa

 

 

Classe A (*2)

950

950

1 650

550 (*3)

Classe B (*2)

700

950

1 400

 

Classe I

1 100

1 100

1 800

 

Classe II

950

1 100

1 650

 

Classe III

850

1 100

1 550

 

7.7.1.3.

Quando il doppio pannello ha percorso una distanza di 300 mm, misurata sull'asse mediano dal punto di partenza, e tocca la superficie del gradino, il pannello deve essere mantenuto in tale posizione.

7.7.1.4.

La sagoma cilindrica (cfr. allegato 4, figura 6) utilizzata per la prova del libero passaggio della corsia deve quindi essere spostata, a partire dalla corsia, nella direzione probabilmente seguita da una persona che scende dal veicolo, fino a quando l'asse mediano raggiunge il piano verticale che contiene il bordo superiore del gradino più alto, oppure fino a quando un piano tangente al cilindro superiore entra in contatto con il doppio pannello, a seconda di quello che si verifica prima, e viene quindi mantenuto in tale posizione (cfr. allegato 4, figura 2).

7.7.1.5.

Tra la sagoma cilindrica, nella posizione di cui al punto 7.7.1.4, e il doppio pannello, nella posizione di cui al punto 7.7.1.3, deve esservi uno spazio libero i cui limiti inferiori e superiori sono indicati all'allegato 4, figura 2. Detto spazio libero deve consentire il libero passaggio di un pannello verticale di forma e dimensioni uguali alla sagoma cilindrica (punto 7.7.5.1), sezione centrale, e di spessore non superiore a 20 mm. Il pannello deve essere spostato dalla posizione tangente della sagoma cilindrica fino a quando il lato esterno entra in contatto con il lato interno del doppio pannello e tocca il piano o i piani delimitati dai bordi superiori dei gradini, nella direzione probabilmente seguita da una persona che sale sul veicolo (cfr. allegato 4, figura 2).

7.7.1.6.

Il libero passaggio della sagoma non comprende lo spazio di 300 mm davanti al cuscino non compresso di un qualsiasi sedile fronte marcia o rivolto all'indietro, oppure di 225 mm nel caso dei sedili montati su passaruota e fino al punto più alto dello stesso cuscino.

7.7.1.7.

Per i sedili pieghevoli tale spazio deve essere determinato con il sedile in posizione di impiego.

7.7.1.8.

Tuttavia, un sedile pieghevole destinato al personale di servizio può, in posizione di impiego, ostacolare l'accesso a una delle porte d'accesso purché:

7.7.1.8.1.

sia chiaramente indicato, sia all'interno del veicolo che sul certificato di omologazione (cfr. allegato 1), che il sedile è destinato esclusivamente al personale di servizio,

7.7.1.8.2.

quando il sedile pieghevole non viene utilizzato, si ripieghi automaticamente in modo da soddisfare i punti 7.7.1.1 o 7.7.1.2 e 7.7.1.3, 7.7.1.4 e 7.7.1.5;

7.7.1.8.3.

la porta non sia considerata un'uscita obbligatoria ai fini del punto 7.6.1.4;

7.7.1.8.4.

quando il sedile è in posizione sia di impiego che ripiegato, nessuna parte dello stesso sporga rispetto ad un piano verticale che passa per il centro della superficie del sedile del conducente nella posizione più arretrata e per il centro del retrovisore esterno montato sul lato opposto del veicolo.

7.7.1.9.

Per i veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri, una porta e la relativa via di accesso sono considerate libere se:

7.7.1.9.1.

misurato parallelamente all'asse longitudinale del veicolo, vi è uno spazio libero non inferiore a 220 mm in qualsiasi punto e a 550 mm in qualsiasi punto situato a 500 mm sopra il pavimento o i gradini (allegato 4, figura 3);

7.7.1.9.2.

misurato perpendicolarmente all'asse longitudinale del veicolo, vi è uno spazio libero non inferiore a 300 mm in qualsiasi punto e a 550 mm in qualsiasi punto situato a più di 1 200 mm sopra il pavimento o i gradini, oppure a meno di 300 mm sotto il tetto del veicolo (allegato 4, figura 4).

7.7.1.10.

Le dimensioni della porta d'accesso e della porta di sicurezza di cui al punto 7.6.3.1 e le prescrizioni dei punti da 7.7.1.1 a 7.7.1.7, da 7.7.2.1 a 7.7.2.3, 7.7.5.1 e 7.7.8.5 non si applicano a un veicolo della classe B la cui massa massima tecnicamente ammessa non superi 3,5 t, che sia dotato al massimo di 12 posti a sedere e in cui ciascun sedile abbia un libero accesso ad almeno due porte.

7.7.1.11.

La pendenza massima del pavimento nello spazio di accesso non deve superare il 5 %, misurata con la massa del veicolo, posto su una superficie orizzontale, corrispondente alla massa in ordine di marcia. Non deve essere innestato alcun dispositivo di abbassamento del veicolo.

7.7.2.   Accesso alle porte di sicurezza (cfr. allegato 4, figura 5)

Le seguenti prescrizioni non si applicano alle porte del conducente utilizzate come uscite di sicurezza nei veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri.

7.7.2.1.

Lo spazio libero tra la corsia e l'apertura della porta di sicurezza deve consentire il libero passaggio di un cilindro verticale di 300 mm di diametro e 700 mm di altezza dal pavimento, sul quale viene sistemato un secondo cilindro verticale di 550 mm di diametro; l'altezza totale dei due cilindri è di 1 400 mm.

Il diametro del cilindro superiore può essere ridotto, all'estremità superiore, a 400 mm se presenta un smussatura non superiore a 30o rispetto all'orizzontale.

7.7.2.2.

La base del primo cilindro deve trovarsi all'interno della proiezione del secondo cilindro.

7.7.2.3.

Se lungo il passaggio si trovano dei sedili pieghevoli, lo spazio libero deve essere determinato con i sedili in posizione di servizio.

7.7.2.4.

Invece dei due cilindri, può essere utilizzata la sagoma di prova di cui al punto 7.7.5.1. (cfr. allegato 4, figura 6).

7.7.3.   Accesso alle porte di sicurezza

7.7.3.1.

Una sagoma di prova deve poter passare dalla corsia all'esterno del veicolo attraverso ciascun finestrino di sicurezza.

7.7.3.2.

La sagoma di prova deve essere spostata nella stessa direzione di un passeggero che evacua il veicolo. Essa deve essere mantenuta in posizione perpendicolare a detta direzione.

7.7.3.3.

La sagoma di prova deve avere la forma di un pannello sottile di 600 × 400 mm e gli angoli arrotondati con un raggio di 200 mm. Nel caso di un finestrino di sicurezza situato nella parte posteriore del veicolo, la sagoma di prova può tuttavia avere una dimensione di 1 400 × 350 mm e gli angoli arrotondati con un raggio di 175 mm.

7.7.4.   Accesso alle botole di evacuazione

7.7.4.1.   Botole di evacuazione nel tetto

7.7.4.1.1.

Salvo per i veicoli della classe I, almeno una delle botole di evacuazione deve essere situata in modo tale che una piramide quadrilaterale tronca con angolo laterale di 20o e altezza di 1 600 mm sia parzialmente in contatto con un sedile o un supporto equivalente. L'asse della piramide deve essere verticale e la sua sezione più piccola deve essere in contatto con la superficie di apertura della botola di evacuazione. I supporti possono essere pieghevoli o mobili, purché sia possibile bloccarli nella posizione di impiego. Questa posizione sarà usata per la verifica.

7.7.4.1.2.

Se lo spessore della struttura del tetto è superiore a 150 mm, la sezione più piccola della piramide deve essere in contatto con la superficie di apertura della botola di evacuazione al livello della superficie esterna del tetto.

7.7.4.2.   Botole di evacuazione nel pavimento

Nel caso di botole di evacuazione nel pavimento la botola deve fornire un accesso diretto e libero all'esterno del veicolo e deve trovarsi in corrispondenza di uno spazio libero al di sopra della stessa, equivalente all'altezza della corsia. Eventuali fonti di calore o componenti mobili devono trovarsi ad almeno 500 mm di distanza da qualsiasi parte dell'apertura della botola.

Deve essere possibile spostare una sagoma di prova sotto forma di pannello sottile di dimensioni 600 × 400 mm e angoli arrotondati con un raggio di 200 mm in una posizione orizzontale da un'altezza di 1 m sopra il pavimento del veicolo al suolo.

7.7.5.   Corsie (cfr. allegato 4, figura 6)

7.7.5.1.

La corsia del veicolo deve essere progettata e costruita in modo da consentire il libero passaggio di una sagoma di prova costituita da due cilindri coassiali collegati da un tronco conico rovesciato avente le seguenti dimensioni (in mm):

 

Classe I

Classe II

Classe III

Classe A

Classe B

Diametro del cilindro inferiore «A»

450

350

300

350

300

Altezza del cilindro inferiore

900

900

900

900

900

Diametro del cilindro superiore «C»

550

550

450

550

450

Altezza del cilindro superiore «B»

500 (*4)

500 (*4)

500 (*4)

500 (*4)

300

Altezza totale «H»

1 900  (*4)

1 900  (*4)

1 900  (*4)

1 900  (*4)

1 500

7.7.5.1.1.

Se non vi è un'uscita davanti a un sedile o a una fila di sedili:

7.7.5.1.1.1.

nel caso dei sedili fronte marcia, il bordo anteriore della sagoma cilindrica di cui al punto 7.7.5.1. deve arrivare almeno fino al piano verticale trasversale tangente al punto più avanzato degli schienali della fila di sedili più avanzata, ed essere mantenuto in tale posizione. Da detto piano deve essere possibile spostare il pannello di cui all'allegato 4, figura 7 in modo che, partendo dalla posizione di contatto con la sagoma cilindrica, il lato del pannello situato sul lato esterno del veicolo venga spostato in avanti per una distanza di 660 mm;

7.7.5.1.1.2.

nel caso dei sedili rivolti verso un lato del veicolo, la parte anteriore della sagoma cilindrica deve arrivare almeno fino al piano trasversale che coincide con un piano verticale che passa per il centro del sedile più avanzato (cfr. allegato 4, figura 7);

7.7.5.1.1.3.

nel caso dei sedili rivolti all'indietro, la parte anteriore della sagoma cilindrica deve arrivare almeno fino al piano verticale trasversale tangente alla parte anteriore del cuscino del sedile o della fila di sedili più avanzati (allegato 4, figura 7).

7.7.5.2.

Nei veicoli della classe I il diametro del cilindro inferiore può essere ridotto da 450 a 400 mm in qualsiasi parte della corsia che si trova dietro a:

7.7.5.2.1.

un piano verticale trasversale situato a 1,5 m davanti alla mezzeria dell'asse posteriore (asse posteriore più avanzato nel caso di veicoli con più di un asse posteriore) e

7.7.5.2.2.

un piano verticale trasversale situato a livello del bordo posteriore della porta d'accesso più arretrata.

7.7.5.3.

Nei veicoli della classe III i sedili collocati su uno o su entrambi i lati della corsia possono scorrere lateralmente, consentendo così di ridurre la larghezza della corsia alla dimensione di una sagoma corrispondente a un cilindro inferiore dal diametro di 220 mm, a condizione che ciascun sedile sia munito di un comando facilmente accessibile a una persona in piedi nella corsia che permetta di riportare facilmente il sedile, anche se occupato, nella posizione corrispondente a una larghezza minima di 300 mm.

7.7.5.4.

Nei veicoli snodati la sagoma di prova di cui al punto 7.7.5.1 deve poter attraversare la sezione snodata senza incontrare ostacoli. Nessuna parte del rivestimento flessibile di detta sezione, soffietti compresi, deve ingombrare la corsia.

7.7.5.5.

Le corsie possono essere dotate di gradini. La larghezza dei medesimi, misurata nel punto più alto, non deve essere inferiore alla larghezza della corsia.

7.7.5.6.

Non sono autorizzati i sedili pieghevoli che consentono ai passeggeri di sedersi nella corsia.

7.7.5.7.

Non sono autorizzati i sedili che scorrono lateralmente e che, in una determinata posizione, occupano una parte della corsia, tranne per i veicoli della classe III e alle condizioni di cui al punto 7.7.5.3.

7.7.5.8.

Nel caso di veicoli cui si applica il punto 7.7.1.9, non è necessaria una corsia, purché vengano rispettate le dimensioni di accesso prescritte al punto suddetto.

7.7.5.9.

Le superficie delle corsie e degli spazi di accesso devono essere rivestite di materiale antiscivolo.

7.7.6.   Pendenza della corsia

La pendenza della corsia, misurata con il veicolo a vuoto situato su una superficie orizzontale e con il sistema di abbassamento non attivato, non deve superare:

7.7.6.1.

l'8 % per i veicoli delle classi I, II e A,

7.7.6.2.

(riservato)

7.7.6.3

il 12,5 % per i veicoli delle classi III e B e

7.7.6.4.

il 5 % relativamente al piano perpendicolare all'asse longitudinale di simmetria del veicolo.

7.7.7.   Gradini (cfr. allegato 4, figura 8)

7.7.7.1.

L'altezza massima e minima, con il sistema di abbassamento non attivato, e la profondità minima dei gradini delle porte d'accesso e di sicurezza, nonché all'interno del veicolo, devono essere le seguenti:

Classi

I e A

II, III e B

Primo gradino a partire dal suolo «D»

Altezza massima (mm)

340 (3)

380 (3), (4), (5)

 

Profondità minima (mm)

300 (*5)

Altri gradini «E»

Altezza massima (mm)

250 (6)

350 (7)

 

Altezza minima (mm)

120

 

Profondità minima (mm)

200

Nota:

1.

Nelle doppie porte i gradini che servono ciascuna metà dello spazio di accesso vanno considerati separatamente.

2.

Cfr. allegato 4, figura 8: la dimensione E non deve necessariamente essere la stessa per ciascun gradino.

7.7.7.1.1.

Qualsiasi passaggio da una corsia incassata a una zona munita di posti a sedere, non è considerato gradino. La distanza verticale tra la superficie della corsia e il pavimento della zona munita di posti a sedere non supera tuttavia 350 mm.

7.7.7.2.

Ai fini del punto 7.7.7, l'altezza di un gradino è misurata al centro della sua larghezza. I costruttori dovrebbero altresì tener conto delle esigenze di accesso dei passeggeri con ridotta capacità motoria, in particolare mantenendo al minimo l'altezza dei gradini.

7.7.7.3.

L'altezza del primo gradino dal suolo è misurata con il veicolo situato su una superficie orizzontale con massa in ordine di marcia, conformemente al paragrafo 2.18 del presente regolamento; il tipo e la pressione dei pneumatici sono quelli specificati dal costruttore per la massa massima a carico tecnicamente ammessa (M) dichiarata conformemente al paragrafo 2.19 del presente regolamento.

7.7.7.4.

Qualora vi sia più di un gradino, ciascuno di essi può estendersi nella superficie della proiezione verticale del gradino successivo fino a un massimo di 100 mm, e la proiezione sulla pedata sottostante lascia libera una superficie di almeno 200 mm (cfr. allegato 4, figura 8); la sporgenza dei gradini è di colore o colori contrastanti e progettata in modo da ridurre al minimo il rischio di inciampare.

7.7.7.5.

La larghezza e la forma di ciascun gradino sono tali per cui un rettangolo delle dimensioni sottoindicate, appoggiato sullo stesso, non sporga di più del 5 %. Per quanto concerne le porte doppie, ciascuna metà del gradino di accesso soddisfa questa prescrizione.

Numero di passeggeri

> 22

< 22

Superficie

Primo gradino (mm)

400 x 300

400 x 200

 

Altri gradini (mm)

400 x 200

400 x 200

7.7.7.6.

Tutti i gradini hanno una superficie antiscivolo.

7.7.7.7.

La pendenza massima del gradino in qualsiasi direzione non supera il 5 % quando il veicolo a vuoto si trova su una superficie piana orizzontale nella normale condizione di marcia (in particolare non è inserito nessun dispositivo di abbassamento).

7.7.8.   Sedili per passeggeri e spazio disponibile per i passeggeri seduti

7.7.8.1.   Larghezza minima dei sedili

7.7.8.1.1.

La larghezza minima del cuscino di un sedile, di dimensione F (allegato 4, figura 9), misurata a partire da un piano verticale che passa per il centro di tale sedile, è pari a:

classi I, II, A, B:

200 mm.

classe III:

225 mm.

7.7.8.1.2.

La larghezza minima della superficie disponibile per ciascun posto a sedere, di dimensione G (allegato 4, figura 9), misurata a partire da un piano verticale che passa per il centro del posto a sedere a un'altezza compresa tra 270 e 650 mm sopra il cuscino non compresso del sedile non è inferiore a:

sedili monoposto:

250 mm

file di sedili multipli per due o più passeggeri:

225 mm.

7.7.8.1.3.

Per i veicoli fino a 2,35 m di larghezza, la larghezza della superficie disponibile per ciascun posto a sedere, misurata a partire da un piano verticale che passa per il centro del posto a sedere a un'altezza compresa tra 270 e 650 mm sopra il cuscino non compresso del sedile, è di 200 mm (cfr. allegato 4, figura 9A). In caso di conformità con il presente punto, non si applicano le prescrizioni di cui al punto 7.7.8.1.2.

7.7.8.1.4.

Per i veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri, lo spazio disponibile per i sedili adiacenti alle pareti del veicolo non comprende, nella parte superiore, una superficie triangolare di 20 mm di larghezza per 100 mm di altezza (cfr. allegato 4, figura 10). Non va inoltre tenuto conto dello spazio occupato dalle cinture di sicurezza e dai relativi ancoraggi, nonché dalla tendina parasole.

7.7.8.2.   Profondità minima del cuscino di un sedile (dimensione K, cfr. allegato 4, figura 11)

La profondità minima del cuscino di un sedile è pari a:

7.7.8.2.1.

350 mm per i veicoli delle classi I, A e B, e

7.7.8.2.2.

400 mm per i veicoli delle classi II e III.

7.7.8.3.   Altezza del cuscino di un sedile (dimensione H, cfr. allegato 4, figura 11)

L'altezza dal pavimento del cuscino non compresso di un sedile è tale per cui la distanza tra il pavimento e un piano orizzontale tangente alla superficie superiore anteriore del cuscino è compresa tra 400 e 500 mm; detta altezza può tuttavia essere ridotta fino a 350 mm a livello dei passaruota e del vano motore.

7.7.8.4.   Disposizione dei sedili (cfr. allegato 4, figura 12)

7.7.8.4.1.

Per i sedili rivolti nella medesima direzione, la distanza tra la parte anteriore dello schienale imbottito di un sedile e la parte posteriore dello schienale del sedile che lo precede (dimensione H), misurata orizzontalmente e a qualsiasi altezza dal pavimento tra il punto più alto del cuscino e un punto situato a 620 mm dal pavimento, non è inferiore a:

H

Classi I, A e B

650 mm

Classi II e III

680 mm

7.7.8.4.2.

Tutte le misurazioni sono effettuate, con i cuscini e gli schienali non compressi, su un piano verticale che passa per il centro del sedile monoposto.

7.7.8.4.3.

Per i sedili trasversali situati l'uno di fronte all'altro, la distanza minima tra i lati anteriori degli schienali imbottiti di detti sedili, misurata nel punto più alto del cuscino, non è inferiore a 1 300 mm.

7.7.8.4.4.

Per i sedili reclinabili dei passeggeri e il sedile regolabile del conducente le misurazioni sono effettuate con lo schienale e le altre eventuali regolazioni dei sedili nella normale posizione di impiego specificata dal costruttore.

7.7.8.4.5.

Per le eventuali tavolette pieghevoli fissate sullo schienale di un sedile le misurazioni sono effettuate con la tavoletta in posizione ripiegata.

7.7.8.4.6.

I sedili montati su guide o su qualsiasi altro sistema che consenta all'operatore o all'utente di mutare facilmente la configurazione interna del veicolo, sono misurati nella normale posizione di impiego specificata dal costruttore nella domanda di omologazione.

7.7.8.5.   Spazio disponibile per i passeggeri seduti (cfr. allegato 4, figura 13)

7.7.8.5.1.

Davanti a ciascun sedile è previsto uno spazio libero minimo, come indicato nell'allegato 4, figura 13. Lo schienale del sedile che precede o una parete divisoria i cui contorni corrispondono approssimativamente a quelli di uno schienale inclinato può sconfinare in detto spazio, come indicato al punto 7.7.8.4. È altresì ammessa la presenza dei supporti dei sedili, purché rimanga disponibile uno spazio sufficiente per i piedi dei passeggeri. Nel caso dei sedili che si trovano accanto a quello del conducente nei veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri, sullo spazio libero è consentito lo sconfinamento del cruscotto, del quadro dei comandi, del parabrezza, dell'aletta parasole, delle cinture di sicurezza e dei relativi ancoraggi.

7.7.8.5.2.

I veicoli delle classi I e II e quelli della classe A dispongono tuttavia rispettivamente di almeno due sedili e un sedile rivolti all'indietro o in avanti riservati ai passeggeri con ridotta capacità motoria che non utilizzano la sedia a rotelle, e contrassegnati come tali, situati nella parte dell'autobus più idonea per l'accesso di questi passeggeri. Detti sedili sono progettati per i passeggeri con ridotta capacità motoria in modo da prevedere uno spazio sufficiente ed essere muniti di maniglie apposite, che consentano loro di sedersi e alzarsi dai sedili, nonché di mezzi di comunicazione, accessibili dalla posizione seduta, conformemente al punto 7.7.9.

7.7.8.5.2.1.

Detti sedili dispongono di uno spazio pari ad almeno il 110 % di quello indicato al punto 7.7.8.5.1.

7.7.8.6.   Altezza libera sopra i posti a sedere

7.7.8.6.1.

Sopra ciascun posto a sedere, tranne che per i sedili della fila anteriore dei veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri, e sopra la superficie prevista per i piedi dei passeggeri, vi è uno spazio libero in altezza di almeno 900 mm misurato dal punto più alto del cuscino del sedile non compresso, e di almeno 1 350 mm dal livello medio del pavimento nella superficie prevista per i piedi dei passeggeri. Per i veicoli a cui si applica il punto 7.7.1.10 detta dimensione può essere ridotta a 1 200 mm dal pavimento.

7.7.8.6.2.

Tale spazio libero si estende sulla zona definita come segue:

7.7.8.6.2.1.

da piani verticali longitudinali di 200 mm su ciascun lato del piano mediano verticale del posto a sedere, e

7.7.8.6.2.2.

da un piano verticale trasversale che passa per il punto più arretrato dell'estremità superiore dello schienale e da un piano verticale trasversale di 280 mm davanti al punto più avanzato del cuscino non compresso del sedile, misurato in entrambi i casi a livello del piano verticale mediano del posto a sedere.

7.7.8.6.3.

Dallo spazio libero di cui ai punti 7.7.8.6.1 e 7.7.8.6.2, possono essere escluse le seguenti superfici:

7.7.8.6.3.1.

nello spazio situato sopra i sedili laterali, una zona di sezione rettangolare alta 150 mm e larga 100 mm (vedi allegato 4, figura 14);

7.7.8.6.3.2.

nello spazio situato sopra i sedili laterali, una zona di sezione triangolare il cui vertice si trova a 650 mm dal suolo e la cui base è larga 100 mm (cfr. allegato 4, figura 15);

7.7.8.6.3.3.

nello spazio per i piedi nei sedili laterali, una zona di sezione trasversale non superiore a 0,02 m2 (0,03 m2 per i veicoli a pianale ribassato della classe I) e la cui larghezza massima non supera 100 mm (150 mm per i veicoli a pianale ribassato della classe I) (cfr. allegato 4, figura 16).

7.7.8.6.3.4.

per i veicoli di capacità massima non superiore a 22 passeggeri, nel caso dei posti a sedere situati nei punti più vicini agli angoli posteriori della carrozzeria, il bordo posteriore esterno dello spazio libero, visto in sezione orizzontale, può avere un raggio di curvatura massimo di 150 mm (cfr. allegato 4, figura 17).

7.7.8.6.4.

Nello spazio libero di cui ai punti 7.7.8.6.1, 7.7.8.6.2 e 7.7.8.6.3, sono inoltre consentiti i seguenti sconfinamenti:

7.7.8.6.4.1.

lo spazio occupato dallo schienale di un altro sedile, dai suoi sostegni e dai suoi accessori (ad esempio tavoletta pieghevole);

7.7.8.6.4.2.

per i veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri, l'ingombro del passaruota, purché sia soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

7.7.8.6.4.2.1.

lo spazio occupato non si estende oltre il piano verticale mediano del posto a sedere (cfr. allegato 4, figura 18);

7.7.8.6.4.2.2.

il bordo più vicino della superficie di 300 mm di profondità prevista per i piedi dei passeggeri seduti, viene spostato in avanti di 200 mm al massimo dal bordo del cuscino non compresso del sedile e di 600 mm al massimo davanti allo schienale imbottito del sedile; dette misurazioni sono effettuate sul piano verticale mediano del posto a sedere (cfr. allegato 4, figura 19). Se i sedili sono situati uno di fronte all'altro, la presente disposizione si applica solo ad uno di essi; il rimanente spazio per i piedi dei passeggeri seduti deve essere almeno di 400 mm;

7.7.8.6.4.3.

per i sedili situati accanto a quello del conducente nei veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri, è consentito lo sconfinamento dei finestrini di tipo Vasistas in posizione di apertura, del cruscotto, del quadro dei comandi, del parabrezza, delle alette parasole, delle cinture di sicurezza e dei relativi ancoraggi, nonché della coppa anteriore dell'ammortizzatore.

7.7.9.   Comunicazione con il conducente

7.7.9.1.

I veicoli delle classi I, II e A sono muniti di un sistema che consente ai passeggeri di chiedere al conducente di fermare il veicolo. I comandi di tali dispositivi di comunicazione sono dotati di pulsanti sporgenti, di colore o colori contrastanti, e nei veicoli delle classi I e A sono situati a non più di 1 200 mm dal pavimento. Detti comandi sono distribuiti opportunamente e in maniera regolare in tutto il veicolo. L'azionamento dei comandi è inoltre indicato ai passeggeri mediante uno o più segnali luminosi. Il segnale reca una scritta del tipo «l'autobus si ferma» o un'indicazione equivalente e/o un adeguato pittogramma che rimangono accesi sino all'apertura della porta o delle porte d'accesso. I veicoli snodati sono muniti di detti segnali luminosi in ciascuna delle parti rigide. I veicoli a due piani ne sono muniti su ciascun piano.

7.7.9.2.   Comunicazione con il vano del personale di servizio.

Se il veicolo è munito di un vano per il personale che non dà accesso al vano del conducente o al vano passeggeri, è previsto un sistema di comunicazione tra il conducente e il vano del personale.

7.7.10.   Distributori di bevande calde e apparecchiature di cucina

7.7.10.1.

I distributori di bevande calde e le apparecchiature di cucina sono installati o protetti in modo da evitare che alimenti o bevande calde vengano rovesciati sui passeggeri a causa di una brusca frenata o sterzata.

7.7.10.2.

I sedili dei passeggeri dei veicoli muniti di distributori di bevande calde o di apparecchiature di cucina sono dotati di dispositivi che consentono di appoggiare alimenti o bevande calde mentre il veicolo è in movimento.

7.7.11.   Porte dei vani interni

Le porte dei servizi igienici o di altri vani interni:

7.7.11.1.

si richiudono automaticamente e non sono munite di alcun dispositivo che le mantiene aperte se, in questa posizione, possono ostacolare i passeggeri in caso di pericolo;

7.7.11.2.

quando sono aperte non occultano la presenza di maniglie o comandi di apertura o iscrizioni obbligatorie relative alle porte di accesso o di sicurezza, alle uscite di sicurezza, agli estintori o alle cassette di pronto soccorso;

7.7.11.3.

sono munite di un dispositivo che consente di aprire la porta dall'esterno del vano in caso di pericolo;

7.7.11.4.

non possono essere chiuse dall'esterno a meno che non sia possibile aprirle in ogni caso dall'interno.

7.8.   Illuminazione artificiale

7.8.1.

L'illuminazione elettrica interna è prevista per:

7.8.1.1.

tutti i vani passeggeri e del personale di servizio, i servizi igienici e la sezione snodata dei veicoli snodati;

7.8.1.2.

tutti i gradini;

7.8.1.3.

l'accesso a tutte le uscite e la zona nelle immediate vicinanze della o delle porte d'accesso;

7.8.1.4.

le iscrizioni e i comandi interni di tutte le uscite;

7.8.1.5.

tutti i punti in cui si trova un ostacolo.

7.8.2.

Il veicolo è munito di almeno due circuiti di illuminazione interna in modo che, in caso di guasto di uno di essi, l'altro continui a funzionare. Un circuito adibito all'illuminazione permanente delle entrate e delle uscite può essere considerato uno dei circuiti di illuminazione interna.

7.8.3.

Per il conducente sono previste protezioni dagli effetti abbaglianti e dai riflessi provocati dall'illuminazione interna.

7.9.   Sezione snodata dei veicoli snodati

7.9.1.

La sezione snodata che collega le parti rigide del veicolo è progettata e costruita in modo da consentire un movimento di rotazione intorno ad almeno un asse orizzontale e almeno un asse verticale.

7.9.2.

Quando un veicolo snodato, con massa in ordine di marcia, si trova in sosta su una superficie orizzontale piana, tra il pavimento di entrambe le parti rigide e quello della base rotante o dell'elemento che la sostituisce, non si trovano fessure scoperte di larghezza superiore a:

7.9.2.1.

10 mm quando tutte le ruote del veicolo si trovano su uno stesso piano,

7.9.2.2.

20 mm quando le ruote dell'asse adiacente alla sezione snodata si trovano su una superficie sopraelevata di 150 mm rispetto alla superficie sulla quale si trovano le ruote degli altri assi.

7.9.3.

La differenza di livello tra il pavimento delle parti rigide e quello della base rotante, misurata al punto di giunzione, non supera:

7.9.3.1.

20 mm alle condizioni descritte nel punto 7.9.2.1,

7.9.3.2.

30 mm alle condizioni descritte nel punto 7.9.2.2.

7.9.4.

Nei veicoli snodati sono previsti dispositivi che impediscono materialmente ai passeggeri l'accesso alle parti della sezione snodata in cui:

7.9.4.1.

il pavimento presenta una fessura scoperta non conforme al punto 7.9.2;

7.9.4.2.

il pavimento non può sostenere la massa dei passeggeri;

7.9.4.3.

il movimento delle pareti costituisce un pericolo per i passeggeri.

7.10.   Mantenimento di direzione dei veicoli snodati

Quando un veicolo snodato si muove in linea retta, i piani mediani longitudinali delle parti rigide coincidono e formano un piano continuo senza alcuna deviazione.

7.11.   Mancorrenti e maniglie

7.11.1.   Prescrizioni generali

7.11.1.1.

La resistenza dei mancorrenti e delle maniglie deve essere adeguata.

7.11.1.2.

Essi sono progettati e installati in modo da non presentare rischi di ferimento per i passeggeri.

7.11.1.3.

La sezione dei mancorrenti e delle maniglie offre ai passeggeri una presa facile e salda. I mancorrenti hanno una lunghezza di almeno 100 mm per consentire la presa di una mano. Le dimensioni della sezione non sono inferiori a 20 mm o superiori a 45 mm, tranne per i mancorrenti fissati sulle porte e sui sedili e, nel caso dei veicoli delle classi II, III o B, negli spazi di accesso. In questo caso i mancorrenti possono avere una dimensione minima di 15 mm, a condizione che un'altra dimensione sia di almeno 25 mm. I mancorrenti non presentano curvature pronunciate.

7.11.1.4.

Lo spazio libero tra i mancorrenti o le maniglie e la parte adiacente della carrozzeria o delle pareti del veicolo è di almeno 40 mm. Per i mancorrenti fissati alle porte o ai sedili o nello spazio di accesso di un veicolo delle classi II, III o B è tuttavia autorizzato uno spazio libero minimo di 35 mm.

7.11.1.5.

La superficie dei mancorrenti, delle maniglie o dei montanti è di colore contrastante e antiscivolo.

7.11.2.   Mancorrenti e maniglie destinati ai passeggeri in piedi

7.11.2.1.

I mancorrenti e/o le maniglie sono in numero sufficiente per ciascun punto della superficie destinata ai passeggeri in piedi in conformità del punto 7.2.2. A tal fine le maniglie pensili, se il veicolo ne è munito, possono essere considerate alla pari delle maniglie, purché siano mantenute in posizione con mezzi adeguati. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, in tutte le possibili posizioni del dispositivo di prova illustrato nell'allegato 4, figura 20 almeno due mancorrenti o maniglie si trovano alla portata del braccio mobile. Il dispositivo di prova può ruotare liberamente intorno al proprio asse verticale.

7.11.2.2.

Nell'applicare il metodo descritto al punto 7.11.2.1, sono presi in considerazione soltanto i mancorrenti e le maniglie che si trovano ad una distanza compresa tra 800 e 1 900 mm dal pavimento.

7.11.2.3.

In ogni spazio che può essere occupato da un passeggero in piedi almeno uno dei due mancorrenti o maniglie si trova a non più di 1 500 mm dal pavimento. Tale prescrizione non si applica a una zona adiacente a una porta quando la porta o il suo meccanismo in posizione aperta ostacoli l'uso di questa maniglia.

7.11.2.4.

Le zone che possono essere occupate da passeggeri in piedi e che non sono separate dalle pareti laterali o dalla parete posteriore del veicolo da sedili, sono munite di mancorrenti orizzontali paralleli alle pareti e installati a un'altezza compresa tra 800 e 1 500 mm dal pavimento.

7.11.3.   Mancorrenti e maniglie delle porte d'accesso

7.11.3.1.

I vani delle porte sono muniti su ciascun lato di mancorrenti e/o maniglie. Nel caso di porte doppie questa prescrizione può essere soddisfatta installando un unico montante o mancorrente centrale.

7.11.3.2.

I mancorrenti e/o le maniglie delle porte d'accesso offrono un punto di presa alla portata di una persona in piedi sul pavimento in prossimità della porta d'accesso o sui gradini d'accesso. Questi punti sono situati, verticalmente, a un'altezza compresa tra 800 e 1 100 mm dal suolo o dalla superficie di ciascun gradino e orizzontalmente:

7.11.3.2.1.

dalla posizione di una persona in piedi sul pavimento interno, a non più di 400 mm dal bordo esterno del primo gradino, e

7.11.3.2.2.

dalla posizione di una persona in piedi su un gradino, non oltre il bordo esterno del gradino considerato, né a più di 600 mm, verso l'interno, rispetto al medesimo bordo.

7.11.4.   Mancorrenti di accesso ai sedili riservati

7.11.4.1.

Tra i sedili di cui al punto 7.7.8.5.2, e la porta d'accesso, per consentire la salita e la discesa, è installato un mancorrente a un'altezza compresa tra 800 e 900 mm dal pavimento del veicolo. Un'interruzione è permessa quando sia necessaria per raggiungere spazi per sedie a rotelle, sedili collocati sul passaruota, scale, passaggi o corsie. L'interruzione del mancorrente non supera i 1 050 mm e deve essere previsto un mancorrente verticale almeno su una delle estremità.

7.12.   Protezione del pozzetto gradini

7.12.1.

Nei punti in cui un passeggero seduto rischia di essere spinto in avanti nel pozzetto gradini a causa di una brusca frenata, è collocata una protezione. Quest'ultima si trova a un'altezza minima di 800 mm dal pavimento su cui poggiano i piedi del passeggero e si estende verso l'interno, rispetto alla parete del veicolo, per almeno 100 mm oltre la linea centrale longitudinale del posto a sedere da cui il passeggero rischia di cadere oppure dall'alzata del gradino più interno, a seconda della dimensione minore.

7.13.   Portapacchi, protezione degli occupanti

Gli occupanti del veicolo sono protetti dagli oggetti che potrebbero cadere dai portapacchi in caso di frenata o sterzata. Se il veicolo dispone di vani per i bagagli, questi devono essere concepiti in modo che i bagagli non possano cadere in caso di frenata improvvisa.

7.14.   Eventuali botole

7.14.1.

Le botole diverse dalle botole di evacuazione che si trovano sul pavimento del veicolo sono sistemate e fissate in modo da poter essere rimosse o aperte unicamente con attrezzi o chiavi; i dispositivi per sollevare o fissare le botole non sporgono di oltre 8 mm dal livello del pavimento. I bordi di tali sporgenze sono arrotondati.

7.15.   Materiale audiovisivo

7.15.1.

Il materiale audiovisivo (ad esempio, schermi televisivi o video) destinato ai passeggeri non si trova nel campo visivo del conducente seduto nella normale posizione di guida. Ciò non impedisce che schermi televisivi o apparecchi simili siano usati per il controllo o la guida del veicolo da parte del conducente, per esempio per sorvegliare le porte d'accesso.

ALLEGATO 3

Appendice

VERIFICA MATEMATICA DEL LIMITE STATICO DI RIBALTAMENTO

1.   

La conformità del veicolo alle prescrizioni del punto 7.4 dell'allegato 3 può essere dimostrata ricorrendo a un metodo di calcolo accettato dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2.   

Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può chiedere che vengano effettuate prove su alcune parti del veicolo al fine di verificare i risultati dei calcoli.

3.   

Preparazione dei calcoli

3.1.   

Il veicolo deve essere rappresentato da un sistema spaziale.

3.2.   

Data la posizione del baricentro della carrozzeria del veicolo e i diversi coefficienti di flessibilità della sospensione e dei pneumatici del veicolo, di norma gli assi non si sollevano simultaneamente su un lato del veicolo in caso di accelerazione laterale. L'oscillazione laterale della carrozzeria su ciascun asse deve pertanto essere verificata supponendo che le ruote degli altri assi rimangano aderenti al suolo.

3.3.   

Per semplificare la verifica, si suppone che il baricentro delle masse non sospese si trovi nel piano longitudinale del veicolo, sulla retta che passa per il centro dell'asse di rotazione della ruota. Non è necessario tener conto del leggero spostamento del centro di rullio dovuto alla deviazione dell'asse. Non occorre altresì tener conto del comando della sospensione pneumatica.

3.4.   

Occorre tener conto almeno dei seguenti parametri:

caratteristiche del veicolo quali interasse, larghezza del battistrada, masse sospese/non sospese, ubicazione del baricentro del veicolo, deviazione, rimbalzo e coefficiente di flessibilità della sospensione del veicolo, nonché non linearità, coefficiente di flessibilità orizzontale e verticale dei pneumatici, torsione della sovrastruttura, ubicazione del centro di rullio degli assi.

4.   

Validità del metodo di calcolo

4.1.   

La validità del metodo di calcolo deve essere stabilita tenendo conto del parere del servizio tecnico, ad esempio sulla base di una prova comparativa su un veicolo con le stesse caratteristiche.

ALLEGATO 4

SCHEMI ESPLICATIVI

Figura 1

ACCESSO ALLE PORTE D’ACCESSO

(cfr. allegato 3, punto 7.7.1.)

Image 61

Testo di immagine

In alternativa:

classi I, II e III: A = 110 mm

classi A e B: A = 95 mm

Numero di passeggeri

<

22 (8)

> 22

Classi

A

B

I

II

III

Dimensione A (mm)

950

700

1 100

950

850

Altezza totale del doppio pannello

1 650

1 400

1 800

1 650

1 550

Figura 2

ACCESSO ALLE PORTE D’ACCESSO

(cfr. allegato 3, punto 7.7.1.4.)

Image 62

Testo di immagine

Figura 3

DETERMINAZIONE DEL LIBERO ACCESSO ALLA PORTA

(cfr. allegato 3, punto 7.7.1.9.1.)

Image 63

Testo di immagine

Figura 4

DETERMINAZIONE DEL LIBERO ACCESSO ALLA PORTA

(cfr. allegato 3, punto 7.7.1.9.2.)

Image 64

Testo di immagine

Figura 5

ACCESSO ALLE PORTE DI SICUREZZA

(cfr. allegato 3, punto 7.7.2.)

Image 65

Testo di immagine

Figura 6

CORSIE

(cfr. allegato 3, punto 7.7.5.)

Image 66

Testo di immagine

Classi

A

B

I

II

III

Dimensioni (mm)

A

350

300

450

350

300

C

550

450

550

550

450

B

500 (*6)

300

500 (*6)

500 (*6)

500 (*6)

H

1 900  (*6)

1 500

1 900  (*6)

1 900  (*6)

1 900  (*6)

Figura 7

LIMITAZIONE DELLA CORSIA NELLA PARTE ANTERIORE

(cfr. allegato 3, punto 7.7.5.1.1.1.)

Image 67

Testo di immagine

Figura 8

GRADINI PER I PASSEGGERI

(cfr. allegato 3, punto 7.7.7.)

Image 68

Testo di immagine

Altezza dal suolo con il veicolo a vuoto

Classi

I e A

II, III e B

Primo gradino a partire dal suolo «D»

Altezza massima (mm)

340 (9)

380 (9), (10), (13)

Profondità minima (mm)

300 (*7)

Altri gradini «E»

Altezza massima (mm)

250 (11)

350 (12)

Altezza minima (mm)

120

Profondità minima (mm)

200

Nota:

1.

Nelle doppie porte i gradini che servono ciascuna metà dello spazio d’accesso vanno considerati separatamente.

2.

La dimensione E non deve necessariamente essere la stessa per ciascun gradino.

Figura 9

DIMENSIONI DEI SEDILI PER I PASSEGGERI

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.1.)

Image 69

Testo di immagine

 

G (mm) min

F (mm) min

Sedili multipli

Sedili monoposto

200 (*8)

225

250

Figura 9A

DIMENSIONI DEI SEDILI PER I PASSEGGERI

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.1.3.)

Image 70

Testo di immagine

 

G (mm) min

F (mm) min

Sedili multipli

Sedili monoposto

200

200

200

Figura 10

INGOMBRO CONSENTITO ALL’ALTEZZA DELLA SPALLA

Sezione trasversale dello spazio minimo disponibile all'altezza della spalla nei sedili adiacenti alla parete del veicolo

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.1.4.)

Image 71

Testo di immagine

G =

225 mm per i sedili multipli

G =

250 mm per i sedili monoposto

G =

200 mm nei veicoli di larghezza inferiore a 2,35 m

Figura 11

PROFONDITÀ E ALTEZZA DEL CUSCINO DEL SEDILE

(cfr. allegato 3, punti 7.7.8.2 e 7.7.8.3)

Image 72

Testo di immagine

H =

400/500 mm (*9)

K =

350 mm min. (*10)

Figura 12

DISPOSIZIONE DEI SEDILI

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.4.)

Image 73

Testo di immagine

 

H

Classi I, A e B

650 mm

Classi II e III

680 mm

Figura 13

SPAZIO DISPONIBILE PER I PASSEGGERI SEDUTI

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.5.)

Image 74

Testo di immagine

Figura 14

INGOMBRO CONSENTITO NELLO SPAZIO SOPRA I SEDILI

Sezione trasversale dello spazio libero minimo sopra i sedili adiacenti alla parete del veicolo

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.6.3.1.)

Image 75

Testo di immagine

Figura 15

INGOMBRO CONSENTITO SOPRA I SEDILI

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.6.3.2.)

Image 76

Testo di immagine

Figura 16

INGOMBRO CONSENTITO NELLO SPAZIO PER I PIEDI

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.6.3.3.)

Image 77

Testo di immagine

(*)

150 mm per i veicoli a pianale ribassato della classe I.

(**)

0,03 m2 per i veicoli a pianale ribassato della classe I.

Figura 17

INGOMBRO CONSENTITO A LIVELLO DEI SEDILI SITUATI NELGI ANGOLI POSTERIORI DEL VEICOLO

Schema della zona prescritta per detto tipo di sedili (due sedili laterali più arretrati)

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.6.3.4.)

Image 78

Testo di immagine

Figura 18

INGOMBRO CONSENTITO DI UN PASSARUOTE CHE NON SI ESTENDE OLTRE LA LINEA MEDIANA VERTICALE DEL SEDILE LATERALE

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.6.4.2.1.)

Image 79

Testo di immagine

Figura 19

INGOMBRO CONSENTITO DI UN PASSARUOTE CHE SI ESTENDE OLTRE LA LINEA MEDIANA VERTICALE DEL SEDILE LATERALE

(cfr. allegato 3, punto 7.7.8.6.4.2.2)

Image 80

Testo di immagine

Figura 20

DISPOSITIVO DI PROVA PER LA POSIZIONE DELLE MANIGLIE

(cfr. allegato 3, punto 7.11.2.1)

Image 81

Testo di immagine

Figura 21

SEDIA A ROTELLE DI RIFERIMENTO

(cfr. allegato 8, punto 3.6.4.)

Image 82

Testo di immagine

Lunghezza totale, l: 1 200 mm

Larghezza totale, b: 700 mm

Altezza totale, h: 1 090 mm

Nota:

La presenza di una persona seduta sulla sedia a rotelle aumenta di 50 mm la lunghezza totale e porta a 1 350 mm l'altezza totale da terra.

Figura 22

SPAZIO LIBERO MINIMO PER PERSONE SU SEDIA A ROTELLE NELLO SPAZIO PER LA SEDIA A ROTELLE

(cfr. allegato 8, punto 3.6.1.)

Image 83

Testo di immagine

Figura 23

(cfr. allegato 8, punto 3.4.)

Figura 23A

PITTOGRAMMA DI UN PASSEGGERO SU SEDIA A ROTELLE

Image 84

Figura 23B

PITTOGRAMMA DI UN PASSEGGERO CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE CHE NON FA USO DI SEDIA A ROTELLE

Image 85

ALLEGATO 5

RESISTENZA DELLA SOVRASTRUTTURA

(cfr. allegato 3, punto 7.3.)

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica a tutti i veicoli a un piano delle classi II e III.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato

2.1.

per «spazio residuo» si intende lo spazio che nel vano passeggeri deve rimanere libero durante e dopo che la struttura del veicolo è stata sottoposta a una delle prove prescritte nel presente allegato;

2.2.

per «sovrastruttura» s’intendono le parti della struttura del veicolo che contribuiscono alla resistenza del medesimo in caso di ribaltamento causato da un incidente;

2.3.

per «sezione della carrozzeria» si intende una sezione contenente almeno due montanti verticali identici su ciascun lato che rappresenta una o più parti della struttura del veicolo;

2.4.

per «energia totale» si intende l'energia che si ritiene debba essere assorbita dalla struttura complessiva del veicolo. Detta energia totale può essere determinata nel modo illustrato nel presente allegato.

3.   SPECIFICHE E PRESCRIZIONI GENERALI

Se una sovrastruttura ha ottenuto l'omologazione a norma del regolamento n. 66 è considerata conforme alle seguenti specifiche e prescrizioni generali.

3.1.

La resistenza della sovrastruttura del veicolo deve essere tale che, durante e dopo l'esecuzione di uno dei metodi di prova o di calcolo di cui al punto 4:

3.1.1.

nessuna parte spostata del veicolo penetri nello spazio residuo di cui al punto 5;

3.1.2.

nessuna parte interna allo spazio residuo sporga dalla struttura deformata.

3.2.

Le prescrizioni di cui al precedente punto 3.1 si applicano a tutto il veicolo, incluse le parti e gli elementi strutturali, i pannelli e tutte le parti rigide sporgenti, quali portapacchi, dispositivi di ventilazione, ecc. Ai fini del punto 3.1, sono invece esclusi paratie, divisori, quadranti o altri elementi di rinforzo della sovrastruttura del veicolo nonché apparecchi fissi montati sul veicolo quali bar, cucinini, servizi igienici.

3.3.

Anche nel caso dei veicoli snodati le prescrizioni di cui al precedente punto 3.1 si applicano a ciascuna delle parti.

4.   METODI DI PROVA

4.1.

Ciascun tipo di veicolo deve essere sottoposto a una delle seguenti prove, a scelta del costruttore, o a una prova equivalente approvata dall'autorità competente:

4.1.1.

una prova di ribaltamento del veicolo completo secondo la procedura fissata nell'appendice 1;

4.1.2.

una prova di ribaltamento di una sezione della carrozzeria o di sezioni rappresentative del veicolo completo secondo quanto stabilito nell'appendice 2;

4.1.3.

una prova mediante pendolo effettuata su una o più sezioni del veicolo secondo quanto stabilito nell'appendice 3, oppure

4.1.4.

una verifica matematica della resistenza della sovrastruttura secondo quanto stabilito nell'appendice 4.

4.2.

Qualora i metodi di prova di cui ai punti 4.1.2, 4.1.3 o 4.1.4 non permettano di tener conto di differenze significative tra due sezioni del veicolo, per esempio la presenza di un impianto di condizionamento dell'aria sul tetto, è necessario proporre al servizio tecnico metodi di prova o di calcolo supplementari. In assenza di tali informazioni complementari, si potrà esigere che il veicolo venga sottoposto alla prova di cui al punto 4.1.1.

5.   SPAZIO RESUDUO

5.1.

A norma del punto 2.1 per spazio residuo si intende il volume ottenuto, all'interno del vano passeggeri, traslando in linea retta il piano verticale trasversale indicato nella fig. 1(a) in modo che il punto «R» della fig. 1(a) si sposti, a partire dall'ultimo sedile laterale verso il primo sedile laterale passando attraverso il punto «R» di tutti i sedili intermedi.

5.2.

Si assume che il punto «R» della fig. 1(b) si trovi a una distanza di 500 mm dal pavimento sotto i piedi dei passeggeri, di 300 mm dalla superficie interna laterale del veicolo e di 100 mm dalla parte posteriore dello schienale del sedile anteriore; quest'ultima distanza è misurata sulla linea mediana dei sedili laterali.

6.   INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE

6.1.

Per le prove effettuate su sezioni della carrozzeria il servizio tecnico responsabile della loro esecuzione si assicura che il veicolo soddisfi le condizioni di cui alla sottoappendice 2 dell'appendice 3, nella quale sono prescritti i criteri di distribuzione delle parti principali della sovrastruttura del veicolo destinate ad assorbire l'energia.

Figura 1

SPAZIO RESIDUO

(Tutte le dimensioni sono in millimetri)

1) a)

Vista laterale

Image 86

Testo di immagine

Nota: cfr. le prescrizioni del punto 5.1.

1 b)

Vista longitudinale

Sezione A–A del veicolo nel piano verticale della linea mediana dei sedili centrali.

Image 87

Testo di immagine

Nota: cfr. le prescrizioni del punto 5.2.

ALLEGATO 5

Appendice 1

PROVA DI RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO COMPLETO

1.   

Condizioni di prova

1.1.   

Il veicolo può non essere perfettamente equipaggiato, ma deve essere rappresentativo dei veicoli in produzione sotto il profilo della massa in ordine di marcia, del baricentro e della distribuzione della massa secondo quanto dichiarato dal costruttore.

1.2.   

Lo schienale del sedile di guida e dei sedili dei passeggeri deve essere posto, se regolabile, nella posizione verticale massima. Se i sedili sono regolabili in altezza devono essere posizionati all'altezza massima.

1.3.   

Le porte e i finestrini apribili del veicolo devono essere chiusi ma non bloccati. I finestrini e le paratie o gli schermi normalmente vetrati possono essere o meno provvisti dei loro vetri, a scelta di chi richiede la prova. In assenza di vetri, pesi equivalenti devono essere posti nelle posizioni appropriate.

1.4.   

La pressione dei pneumatici deve essere quella prescritta dal costruttore del veicolo e, se il veicolo è dotato di un sistema di sospensioni pneumatiche, deve essere garantita l'alimentazione dell'aria alle sospensioni. L'eventuale sistema di regolazione automatica dell'assetto deve essere regolato al livello specificato dal costruttore su una superficie piana e orizzontale. Gli ammortizzatori devono funzionare normalmente.

1.5.   

Il carburante, l'acido della batteria e altre sostanze combustibili, esplosive o corrosive possono essere sostituite da altre sostanze purché vengano rispettate le condizioni di cui al punto 1.1.

1.6.   

La superficie d'urto deve essere in cemento o in altro materiale rigido.

2.   

Procedura di prova (figura 1)

2.1.   

Il veicolo deve essere posto su una piattaforma che consenta il ribaltamento sul lato specificato dal costruttore.

2.2.   

La posizione del veicolo sulla piattaforma deve essere tale che, con la piattaforma in posizione orizzontale:

2.2.1.   

l'asse di rotazione sia parallelo all'asse longitudinale del veicolo,

2.2.2.   

l'asse di rotazione sia situato a una distanza compresa tra 0 e 200 mm dalla parete verticale tra i due livelli,

2.2.3.   

l'asse di rotazione sia situato a una distanza compresa tra 0 e 100 mm dal fianco esterno del pneumatico montato sull'asse più largo,

2.2.4.   

l'asse di rotazione sia situato a una profondità compresa tra 0 e 100 mm rispetto al piano orizzontale sul quale poggiano i pneumatici,

2.2.5.   

il dislivello tra il piano orizzontale sul quale è posto il veicolo prima del ribaltamento e il piano orizzontale inferiore sul quale avviene l'urto non sia inferiore a 800 mm.

2.3.   

Deve essere impedito con mezzi appropriati che il veicolo si sposti lungo l'asse longitudinale.

2.4.   

Lo slittamento laterale degli pneumatici lungo la direzione di ribaltamento deve essere impedito mediante battenti laterali.

2.5.   

L'apparecchiatura di prova deve permettere il sollevamento simultaneo degli assi del veicolo.

2.6.   

Il veicolo deve essere inclinato evitando l'insorgere di oscillazioni o di altre azioni dinamiche fino al suo ribaltamento. La velocità angolare del movimento non deve superare 5o gradi al secondo (0,087 rad/s).

2.7.   

La conformità alle prescrizioni di cui al punto 3.1 del presente allegato viene stabilita mediante fotografie ad alta velocità, sagome deformabili o altre soluzioni opportune. Le zone di verifica devono essere almeno due (più esattamente la parte anteriore e la parte posteriore del vano passeggeri), ma la posizione precisa è stabilita dal servizio tecnico. Le sagome devono essere fissate a parti essenzialmente indeformabili della struttura.

Figura 1

Image 88

Testo di immagine

ALLEGATO 5

Appendice 2

PROVA DI RIBALTAMENTO DI UNA SEZIONE DELLA CARROZZERIA

1.   CONDIZIONI DI PROVA

1.1.

La sezione della carrozzeria deve rappresentare una sezione del veicolo a vuoto.

1.2

La geometria della sezione, l'asse di rotazione e la posizione del baricentro in direzione verticale e in direzione trasversale devono essere rappresentativi del veicolo completo.

1.3.

La massa della sezione della carrozzeria, espressa come percentuale della massa del veicolo in ordine di marcia, è specificata dal costruttore.

1.4.

L'energia che deve essere assorbita dalla sezione della carrozzeria, espressa come percentuale dell'energia totale che dovrebbe essere assorbita dal veicolo completo, è specificata dal costruttore.

1.5.

La percentuale dell'energia totale di cui al punto 1.4 non può essere inferiore alla percentuale della massa totale in ordine di marcia di cui al punto 1.3.

1.6.

Le condizioni di prova sono quelle di cui al punto 1.6 dell'appendice 1 e ai punti da 2.1 a 2.6 dell'appendice 3.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.

La procedura di prova è quella descritta nell'appendice 1, ma il veicolo completo è sostituito dalla sezione della carrozzeria sopra descritta.

ALLEGATO 5

Appendice 3

PROVA DEL PENDOLO SU UNA SEZIONE DELLA CARROZZERIA

1.   ENERGIA E DIREZIONE D'URTO

1.1.

L'energia da trasmettere a una determinata sezione della carrozzeria deve essere la somma delle energie, dichiarate dal costruttore, da applicare a ciascun quadrante di rinforzo trasversale contenuto in detta sezione di carrozzeria.

1.2.

La frazione appropriata di energia prescritta nella sottoappendice 1 della presente appendice deve essere trasmessa dal pendolo alla sezione di carrozzeria in modo tale che, al momento dell'urto, la direzione lungo la quale il pendolo si muove formi un angolo di 25o (0o, - 5o) con il piano verticale longitudinale mediano della sezione della carrozzeria. Il valore preciso dell'angolo entro tale tolleranza è indicato dal costruttore del veicolo.

2.   CONDIZIONI DI PROVA

2.1.

Il numero di prove deve essere tale da permettere al servizio tecnico di accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 3.1. del presente allegato.

2.2.

Ai fini della prova le sezioni di carrozzeria devono comprendere sezioni della normale struttura, corrispondenti al pavimento, al telaio, alle fiancate e al tetto, comprese tra i montanti. Devono essere sottoposte alla prova anche sezioni di elementi quali portabagagli, condotti di ventilazione, ecc., se presenti sul veicolo.

2.3.

Le porte e i finestrini apribili della sezione di carrozzeria devono essere chiusi ma non bloccati. I finestrini e le paratie o gli schermi normalmente vetrati possono essere o meno provvisti dei loro vetri, a scelta di chi richiede la prova.

2.4.

Ove opportuno e a scelta del costruttore, i sedili possono essere montati nella loro posizione abituale rispetto alla struttura della sezione di carrozzeria. Devono essere presenti anche gli attacchi e i raccordi normalmente esistenti tra gli elementi strutturali e gli elementi non strutturali. Lo schienale, se regolabile, deve essere posto nella posizione verticale massima. Se i sedili sono regolabili in altezza, devono essere posizionati all'altezza massima.

2.5.

Il lato della sezione della carrozzeria che deve subire l'urto è scelto dal costruttore. Qualora la prova venga effettuata su più sezioni, l'urto deve avvenire sempre sullo stesso lato.

2.6.

La conformità alle prescrizioni di cui al punto 3.1 del presente allegato viene stabilita mediante fotografie ad alta velocità, sagome deformabili o altre soluzioni opportune. Le sagome devono essere fissate a parti essenzialmente indeformabili della struttura.

2.7.

La sezione di carrozzeria deve essere fissata saldamente al quadro di supporto mediante le traverse o le parti che le sostituiscono in modo tale che l'energia assorbita dal quadro di supporto e dai suoi attacchi durante l'urto sia trascurabile.

2.8.

L'altezza di caduta del pendolo deve essere tale che al momento dell'urto con la sezione della carrozzeria la velocità sia compresa tra 3 e 8 m/s.

3.   DESCRIZIONE DEL PENDOLO

3.1.

La superficie d'urto del pendolo deve essere in acciaio o in legno compensato e avere uno spessore di 20 mm, ± 5 mm; la massa del pendolo deve essere uniformemente distribuita. La superficie d'urto deve essere rettangolare e piatta, di larghezza non inferiore alla larghezza della sezione della carrozzeria e possedere un'altezza non inferiore a 800 mm. Gli spigoli devono essere arrotondati con raggio di curvatura non inferiore a 15 mm.

3.2.

Il corpo del pendolo deve essere fermamente fissato a due barre rigide. La distanza tra l'asse delle barre e il centro geometrico del pendolo non deve essere inferiore a 3 500 mm.

Sottoappendice 1

CALCOLO DELL'ENERGIA TOTALE (E*)

Image 89

Testo di immagine

Postulati:

1.

La sezione trasversale del veicolo è di forma rettangolare.

2.

Le sospensioni sono rigidamente fissate.

3.

Il movimento di ribaltamento della sezione di carrozzeria è una rotazione pura attorno al punto «A».

Calcolo dell'energia totale (E*)

Nel caso in cui l'altezza di caduta del baricentro (h) sia determinata mediante metodi grafici, l'energia E* può essere espressa dalla formula:

E* = 0,75 M.g.h. (Nm)

Altrimenti E* può essere calcolata mediante la formula:

Formula

(Nm) dove:

M =

massa del veicolo in ordine di marcia (kg)

g =

9,8 m/s2

L =

larghezza fuori tutto del veicolo (m)

H8 =

altezza del baricentro del veicolo a vuoto (m),

H =

altezza del veicolo (m).

Sottoappendice 2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE PRINCIPALI PARTI DELLA SOVRASTRUTTURA DESTINATE AD ASSORBIRE L’ENERGIA D’URTO

1.   

Il numero di prove deve essere tale da permettere al servizio tecnico di accertare che il veicolo completo soddisfi alle prescrizioni di cui al punto 3.1. del presente allegato. Non è tuttavia indispensabile che le prove siano più d’una.

2.   

I calcoli basati su dati ricavati da una prova su una sezione di carrozzeria possono essere utilizzati per comprovare la conformità di un'altra sezione che non è identica a quella già sottoposta a prova, ma ha molte caratteristiche strutturali comuni con la medesima.

3.   

Il costruttore dichiara quali sono i montanti della sovrastruttura che contribuiscono alla sua resistenza, nonché la quantità di energia (Ei) che ciascun montante deve assorbire. Tali dichiarazioni devono rispondere ai seguenti criteri:

1)

Formula

dove m è il numero totale dei montanti dichiarati;

2) a)

Formula

dove n è il numero di montanti dichiarati antistanti al baricentro dei veicolo;

b)

Formula

dove p è il numero di montanti dichiarati retrostanti al baricentro dei veicolo;

3)

LF ≥ 0,4 lf

 

4)

LR ≥ 0,4 lr

 

5)

Formula

che si applica soltanto qualora dmax sia superiore a 0,8 volte la deformazione massima consentita senza intrusione nello spazio residuo;

 

dove:

 

 

Ei =

è la quantità dichiarata di energia che può essere assorbita dal montante x della sovrastruttura;

EiF =

è la quantità dichiarata di energia che può essere assorbita dal montante x antistante al baricentro del veicolo;

EiR =

è la quantità dichiarata di energia che può essere assorbita dal montante x retrostante al baricentro del veicolo;

E* =

è l'energia totale che può essere assorbita dalla struttura completa del veicolo;

dmax =

è la misura massima di deformazione rilevata nella direzione d'urto di una qualsiasi sezione della struttura di carrozzeria dopo aver assorbito l’energia d'urto dichiarata;

dmin =

è la misura minima di deformazione, rilevata nella direzione d'urto e nel medesimo punto dell'elemento strutturale preso in considerazione per dmax, di una qualsiasi sezione della struttura di carrozzeria dopo aver assorbito l’energia d'urto dichiarata;


Formula

 =

distanza media ponderata dei montanti dichiarati antistanti al baricentro del veicolo;

Formula

 =

distanza media ponderata dei montanti dichiarati retrostanti al baricentro del veicolo;


 

dove:

 

 

lif =

è la distanza dal baricentro del veicolo del montante x antistante al baricentro;

lir =

è la distanza dal baricentro del veicolo del montante x retrostante al baricentro;

lf =

è la distanza della parte frontale del veicolo dal baricentro del medesimo;

lf =

è la distanza della parte posteriore del veicolo dal baricentro del medesimo.

Image 90

ALLEGATO 5

Appendice 4

VERIFICA MATEMATICA DELLA RESISTENZA DELLA SOVRASTRUTTURA

1.   

Si può dimostrare che la sovrastruttura o sezioni di una sovrastruttura soddisfano le prescrizioni di cui al punto 3.1. del presente allegato mediante un metodo di calcolo approvato dal servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.

2.   

Se la struttura può essere soggetta a deformazioni al di là del limite di elasticità dei materiali utilizzati, i calcoli devono simulare il comportamento della struttura quando subisce ampie deformazioni plastiche.

3.   

Il servizio tecnico incaricato delle prove può chiedere l'esecuzione di prove su raccordi o parti della struttura per verificare le ipotesi di base dei calcoli.

4.   PREPARAZIONE DEI CALCOLI

4.1.

I calcoli non possono essere iniziati finché non si sia proceduto all'analisi della struttura e non sia stato costruito un modello matematico della medesima, che permetta di definire le diverse parti da considerare e di identificare i punti nei quali possono formarsi articolazioni plastiche. Devono essere indicate le dimensioni delle parti e le proprietà dei materiali utilizzati. Sui punti di articolazione vanno effettuate prove fisiche, onde determinare le caratteristiche plastiche di forza (momento di rotazione) e deformazione, informazioni che sono essenziali per i calcoli. È necessario determinare la velocità di deformazione e il corrispondente limite dinamico di elasticità. Se il metodo di calcolo non indica quando interviene una frattura rilevante, sarà essenziale determinare in via sperimentale, con analisi separate o con adeguate prove dinamiche, che tali fratture non interverranno. Deve essere indicata la distribuzione dei carichi sulla lunghezza del veicolo.

4.2.

Il metodo di calcolo prende in considerazione le deformazioni fino ai limiti di elasticità dei materiali e identifica in seguito i punti dove si formeranno articolazioni plastiche e la successiva formazione di altre articolazioni plastiche, a meno che la posizione e la sequenza di formazione di tali articolazioni sia nota da sperimentazioni precedenti. Il metodo deve tener conto delle modifiche di geometria della struttura che intervengono, almeno fino alla fase in cui le deformazioni hanno superato i limiti accettabili. I calcoli devono simulare l'energia e la direzione d'urto che interverrebbero se la sovrastruttura in questione fosse sottoposta alle prove di ribaltamento prescritte all'appendice 1. La validità del metodo di calcolo deve essere stata stabilita in rapporto ai risultati di prove fisiche che non devono necessariamente essere state eseguite sul veicolo da omologare.

5.   PROVE SU SEZIONI DELLA SOVRASTRUTTURA

Quando un metodo di calcolo è applicato per una sezione di una sovrastruttura completa, valgono le condizioni sopraindicate per il veicolo completo.

ALLEGATO 6

ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA MISURAZIONE DELLE FORZE DI CHIUSURA DELLE PORTE SERVOCOMANDATE

(cfr. allegato 3, punto 7.6.5.6.1.1.)

1.   ASPETTI GENERALI

La chiusura di una porta servocomandata è un processo dinamico. Quando una porta in movimento urta un ostacolo, ne risulta una forza di reazione dinamica, la cui cronologia dipende da diversi fattori (ad esempio massa della porta, accelerazione, dimensioni).

2.   DEFINIZIONI

2.1.

La forza di chiusura F(t) è una funzione temporale, misurata a livello dei bordi di chiusura della porta (cfr. punto 3.2. nel seguito).

2.2.

La forza massima FS è il valore più elevato della forza di chiusura.

2.3.

La forza effettiva FE è il valore medio della forza di chiusura relativa alla durata dell'impulso:

Formula

2.4.

La durata dell'impulso T è l'intervallo compreso tra t1 e t2:

T = t2 - t1

Dove:

t1 =

soglia di sensibilità, quando le forze di chiusura superano 50 N.

t2 =

soglia di dissolvenza, quando le forze di chiusura diventano inferiori a 50 N.

2.5.

Il rapporto tra i parametri sopra descritti è illustrato nella seguente figura 1 (esempio):

Figura 1

Image 91

Testo di immagine

2.6.

La forza di bloccaggio Fc è il valore aritmetico medio delle forze effettive, misurate più volte nello stesso punto:

Formula

3.   MISURAZIONI

3.1.

Condizioni di misurazione

3.1.1.

Campo di temperature: 10 o — 30 o C

3.1.2.

Il veicolo deve trovarsi su una superficie orizzontale.

3.2.

Le misure sono effettuate sui punti seguenti:

3.2.1.

sui principali bordi di chiusura della porta:

 

uno a metà della porta,

 

uno a 150 mm sopra il bordo inferiore della porta.

3.2.2.

Per le porte munite di dispositivi di prevenzione del bloccaggio nel processo di apertura:

sui bordi di chiusura secondari della porta, nel punto ritenuto più pericoloso.

3.3.

Almeno tre misurazioni vanno effettuate su ciascun punto di misurazione, al fine di determinare la forza di bloccaggio conformemente al punto 2.6.

3.4.

Il segnale della forza di chiusura deve essere registrato mediante un filtro passa–basso, con una frequenza limite di 100 Hz. Al fine di limitare la durata dell'impulso, la soglia di sensibilità e la soglia di dissolvenza devono essere fissate entrambe a 50 N.

3.5.

Lo scarto del valore ottenuto rispetto al valore nominale non deve essere superiore a ± 3 %.

4.   STRUMENTO DI MISURA

4.1.

Lo strumento di misura deve essere costituito da due elementi: un'impugnatura e un dinamometro (cfr. figura 2).

4.2.

Il dinamometro deve avere le seguenti caratteristiche:

4.2.1.

essere costituito da due involucri mobili la cui dimensione esterna è di 100 mm di diametro e 115 mm di larghezza. All'interno del dinamometro, tra i due involucri, deve trovarsi una molla di compressione in modo che il dinamometro possa essere compresso quando è applicata una forza adeguata.

4.2.2.

La rigidità del dinamometro deve essere di 10 ± 0,2 N/mm. La deformazione massima della molla non deve superare 30 mm, in modo da ottenere una forza massima di 300 N.

Figura 2

Image 92

Testo di immagine

ALLEGATO 7

PRESCRIZIONI SPECIALI RELATIVE AI VEICOLI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 22 PASSEGGERI

1.1.   Dimensioni minime delle uscite

I vari tipi di uscita devono avere le seguenti dimensioni:

Vano

Dimensioni

Osservazioni

Porta d’accesso

Altezza dell'entrata:

classe

A 1 650  mm

B 1 500  mm

L'altezza del vano della porta d’accesso corrisponde alla distanza verticale misurata su un piano verticale delle proiezioni orizzontali del punto mediano del vano porta e della superficie superiore del gradino più basso.

Altezza del vano della porta

L'altezza verticale del vano della porta d’accesso deve consentire il passaggio del doppio pannello di cui al punto 7.7.1.1 dell'allegato 3. Gli angoli superiori possono essere arrotondati con un raggio massimo di 150 mm.

Larghezza:

Porta singola: 650 mm

Porta doppia: 1 200  mm

Per i veicoli della classe B in cui l'altezza del vano della porta d’accesso è compresa tra 1 400 e 1 500  mm, la larghezza minima del vano di una porta singola è di 750 mm. Per tutti i veicoli la larghezza delle porte d’accesso può essere ridotta di 100 mm, se la misurazione viene effettuata a livello delle maniglie e di 250 mm se lo rendono necessario la presenza di un passaruote, dei meccanismi di azionamento delle porte ad apertura automatica o azionate a distanza, oppure l'inclinazione del parabrezza.

Porta di sicurezza

Altezza: 1 250  mm

Larghezza: 550 mm

La larghezza può essere ridotta di 300 mm se la presenza del passaruota lo rende necessario, purché venga mantenuta la larghezza di 550 mm a un'altezza minima di 400 mm dal lato inferiore del vano porta. Gli angoli superiori possono essere arrotondati con un raggio massimo di 150 mm.

Finestrino di sicurezza

Superficie del vano: 4 000  cm2

Una tolleranza del 5 % è tuttavia ammessa per le omologazioni rilasciate durante l'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tale superficie deve poter contenere un rettangolo di 500 mm × 700 mm.

1.1.1.

Un veicolo cui si applica il punto 7.7.1.9 dell'allegato 3 deve soddisfare le prescrizioni del punto 7.6.3.1 dell'allegato 3 o del punto 1.1 del presente allegato per quanto riguarda i finestrini di sicurezza e le botole di evacuazione, nonché le seguenti prescrizioni minime per quanto riguarda le porte d’accesso e di sicurezza:

Vano

Dimensioni

Osservazioni

Porta d’accesso

Altezza del vano della porta: 1 100  mm

Questa dimensione può essere ridotta arrotondando gli angoli con un raggio massimo di 150 mm.

Larghezza:

Porta singola: 650 mm

Porta doppia: 1 200  mm

Questa dimensione può essere ridotta arrotondando gli angoli con un raggio massimo di 150 mm. La larghezza può essere ridotta di 100 mm se la misurazione è effettuata a livello delle maniglie e di 250 mm se lo rendono necessario la presenza di un passaruota, dei meccanismi di azionamento delle porte automatiche o azionate a distanza, oppure l'inclinazione del parabrezza.

Porta di sicurezza

Altezza: 1 100  mm

Larghezza: 550 mm

La larghezza può essere ridotta di 300 mm se la presenza del passaruota lo rende necessario, purché venga mantenuta la larghezza di 550 mm a un'altezza minima di 400 mm dal lato inferiore del vano porta. Gli angoli superiori possono essere arrotondati con un raggio massimo di 150 mm.

1.2.   Ubicazione delle uscite

1.2.1.

La porta o le porte d’accesso devono trovarsi sul lato del veicolo corrispondente al senso della circolazione stradale del paese in cui il veicolo deve essere immatricolato, o nella parte posteriore del veicolo.

1.2.2.

Le uscite devono essere situate in modo che su ciascun lato del veicolo ve ne sia almeno una.

1.2.3.

La metà anteriore e la metà posteriore dello spazio destinato ai passeggeri devono essere dotate almeno di un'uscita.

1.2.4.

Almeno una delle uscite deve trovarsi nella parte posteriore o nella parte anteriore del veicolo, a meno che vi sia una botola di evacuazione.

ALLEGATO 8

PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI TECNICI VOLTI AD AGEVOLARE L'ACCESSIBILITÀ DEGLI AUTOBUS PER I PASSEGGERI CON RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA

1.   ASPETTI GENERALI

Nel presente allegato figurano le prescrizioni che si applicano ai veicoli progettati per consentire un facile accesso ai passeggeri con ridotta capacità motoria e alle persone su sedia a rotelle.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Queste prescrizioni si applicano ai veicoli che consentono un facile accesso delle persone con ridotta capacità motoria.

3.   PRESCRIZIONI

3.1.   Gradini

L'altezza del primo gradino dal suolo di almeno una delle porte d’accesso non è superiore a 250 mm nei veicoli delle classi I e A e a 320 mm nei veicoli delle classi II, III e B.

In alternativa, per i veicoli delle classi I e A l'altezza del primo gradino dal suolo non è superiore a 270 mm in due porte d’accesso, una di entrata e una di uscita.

Può essere inserito un sistema di abbassamento del veicolo e/o un gradino a scomparsa.

L'altezza di tutti i gradini delle porte suddette, escluso il primo dal suolo, in uno spazio d’accesso o in una corsia non è superiore a 200 mm nei veicoli delle classi I e A e a 250 mm nei veicoli delle classi II, III e B.

Il passaggio da una corsia incassata a una zona munita di posti a sedere non è considerato gradino.

3.2.   Sedili riservati e spazio per passeggeri con ridotte capacità motorie

3.2.1.

Un numero minimo di sedili fronte marcia o rivolti all'indietro riservati ai passeggeri disabili è situato vicino alle porte d’accesso per consentire la salita e la discesa. Il numero minimo dei sedili riservati è quattro per la classe I, due per le classi II e III e uno per le classi A e B. Un sedile che si ripiega quando non utilizzato non è considerato sedile riservato. Il punto 7.7.8.5.2 dell'allegato 3 non si applica ai veicoli conformi a questa prescrizione.

3.2.2.

Sotto almeno uno dei sedili riservati o accanto ad essi vi è uno spazio sufficiente per un cane guida per ciechi.

3.2.3.

I sedili tra il posto a sedere e la corsia sono dotati di braccioli che devono poter essere spostati facilmente per liberare l'accesso al sedile.

Mancorrenti o maniglie sono installati in posizione adiacente ai sedili riservati in modo da consentire ai passeggeri una presa facile.

3.2.4.

La larghezza minima del cuscino di un sedile riservato, misurata a partire da un piano verticale che passa per il centro del posto a sedere, è di 220 mm da ciascun lato o, nel caso di sedili multipli, di 220 mm per il posto a sedere da ciascun lato.

3.2.5.

L'altezza dal pavimento del cuscino non compresso di un sedile è tale per cui la distanza tra il pavimento e un piano orizzontale tangente alla superficie superiore anteriore del cuscino è compresa tra 400 e 500 mm.

3.2.6.

La superficie prevista per i piedi nei sedili riservati si estende davanti al sedile a partire da un piano verticale che passa per il bordo anteriore del cuscino del sedile. La pendenza della superficie prevista per i piedi non può superare l'8 % in nessuna direzione.

3.2.7.

Ciascun sedile riservato ha un'altezza libera non inferiore a 1 300 mm per i veicoli delle classi I e A e a 900 mm per i veicoli della classe II, misurata dal punto più alto del cuscino non compresso. Detta altezza libera si estende sopra la proiezione verticale dell'intero sedile e della superficie prevista per i piedi dei passeggeri. L'ingombro di uno schienale di sedile o di un altro oggetto in tale spazio è consentito purché sia mantenuto uno spazio verticale libero minimo che si estende 230 mm davanti al cuscino del sedile. Se il sedile riservato è rivolto verso una paratia alta più di 1 200 mm tale spazio è di 300 mm.

3.3.   Dispositivi di comunicazione

3.3.1.

In posizione adiacente ai sedili riservati e negli spazi per sedie a rotelle sono installati dispositivi di comunicazione a un'altezza compresa tra 700 e 1 200 mm dal pavimento.

3.3.2.

I dispositivi di comunicazioni della zona ribassata sono situati a un'altezza compresa tra 800 e 1 500 mm se non vi sono sedili.

3.3.3.

Il comando di tutti i dispositivi di comunicazione interni deve poter essere azionato con il palmo della mano ed è di colore o colori contrastanti.

3.3.4.

Sui veicoli dotati di rampa o elevatore viene installato, all'esterno, un dispositivo di comunicazione con il conducente in posizione adiacente alla porta a un'altezza non superiore a 1 300 mm dal suolo.

3.4.   Pittogrammi

3.4.1.

I veicoli con spazio per sedie a rotelle e/o spazi per passeggeri con ridotte capacità motorie sono dotati di pittogrammi in conformità dell'allegato 4, figura 23A visibili dall'esterno, situati nella parte anteriore lato marciapiede del veicolo e accanto alla o alle apposite porte d’accesso. Adeguati pittogrammi sono situati anche all'interno, vicino ai suddetti spazi.

3.5.   Pendenza del pavimento

La pendenza delle corsie, degli spazi d’accesso e del pavimento tra i sedili riservati o lo spazio per sedie a rotelle e almeno una porta d’entrata e una d’uscita o una porta unica di entrata/uscita, non supera l'8 %. Tali zone di pendenza devono essere dotate di un rivestimento antiscivolo.

3.6.   Prescrizioni per il trasporto di sedie a rotelle

3.6.1.

Per ciascun posto destinato a una persona su sedia a rotelle nel vano passeggeri è prevista una zona riservata di almeno 750 mm di larghezza e 1 300 mm di lunghezza. Il piano longitudinale della zona riservata è parallelo al piano longitudinale del veicolo e il pavimento di detta zona è antiscivolo.

Per gli spazi progettati per trasportare sedie a rotelle orientate nel senso di marcia, l'estremità superiore dello schienale del sedile antistante può sconfinare nello spazio per la sedia a rotelle, qualora sia previsto uno spazio libero come indicato nell'allegato 4, figura 22.

3.6.2.

È prevista almeno una porta attraverso la quale possono passare le persone su sedia a rotelle. Nei veicoli della classe I almeno una delle porte per le sedie a rotelle è una porta d’accesso. La porta per le sedie a rotelle è munita di un dispositivo per salire e scendere dal veicolo conformemente alle disposizioni del punto 3.11.2. (sistema di abbassamento) del presente allegato, in combinazione con le disposizioni del punto 3.11.3. (elevatore), o 3.11.4. (rampa).

3.6.3.

Le porte per le sedie a rotelle che non sono porte d’accesso hanno un'altezza minima di 1 400 mm. Tutte le porte che consentono l'accesso delle sedie a rotelle nel veicolo hanno una larghezza minima di 900 mm, che può essere ridotta di 100 mm se la misurazione è effettuata a livello delle maniglie.

3.6.4.

Deve essere possibile accedere dall'esterno del veicolo, attraverso almeno una delle porte per sedie a rotelle, alla zona riservata con una sedia di riferimento delle dimensioni indicate nell'allegato 4, figura 21.

3.7.   Sedili nello spazio per sedie a rotelle

3.7.1.

Nello spazio per sedie a rotelle possono essere installati sedili pieghevoli che tuttavia non sconfinano in detto spazio quando ripiegati e non utilizzati.

3.7.2.

I veicoli possono essere dotati di sedili smontabili installati nello spazio per sedie a rotelle purché possano essere facilmente rimossi dal conducente o dal personale di servizio.

3.7.3.

Se la superficie prevista per i piedi davanti ai sedili o a una parte di un sedile pieghevole in posizione aperta sconfina nello spazio per sedie a rotelle, sui detti sedili o accanto a essi è affissa una targhetta recante il testo seguente:

«Spazio riservato ai passeggeri su sedia a rotelle».

3.8.   Stabilità delle sedie a rotelle

3.8.1.

Sistemi di ritenuta delle sedie a rotelle. In alternativa alle prescrizioni di cui ai punti da 3.8.1.1 a 3.8.1.2.3, i sistemi di ritenuta delle sedie a rotelle possono conformarsi ai requisiti di cui ai punti da 3.8.2 a 3.8.2.11.

3.8.1.1.

Nei veicoli in cui i sedili per passeggeri non devono essere muniti di alcun sistema di ritenuta degli occupanti, lo spazio per le sedie a rotelle è dotato di un sistema di ritenuta atto a garantire la stabilità delle sedie stesse.

Viene effettuata una prova statica in conformità delle seguenti prescrizioni:

a)

una forza di 250 daN ± 20 daN per sedia a rotelle è applicata sul sistema di ritenuta stesso;

b)

la forza è applicata sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, se il sistema di ritenuta non è fissato al pavimento del veicolo. Se il sistema di ritenuta è fissato al pavimento, la forza è applicata con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale nella direzione di marcia;

c)

la forza è mantenuta per un periodo non inferiore a 1,5 secondi;

d)

il sistema di ritenuta deve poter resistere alla prova. Una deformazione permanente, compresa una rottura parziale o totale del sistema di ritenuta non costituisce un difetto, se la forza prescritta è mantenuta per la durata prevista. Se del caso, il sistema di bloccaggio che consente alla sedia a rotelle di abbandonare il veicolo deve poter essere azionato a mano dopo aver eliminato la forza di trazione.

3.8.1.2.

Quando i sedili per passeggeri devono essere muniti di un sistema di ritenuta degli occupanti ogni spazio per sedia a rotelle è munito di un sistema di ritenuta in grado di immobilizzare la sedia stessa e il suo occupante.

Tale sistema di ritenuta e il relativo ancoraggio devono poter sostenere forze equivalenti a quelle previste per i sedili per passeggeri e i sistemi di ritenuta degli occupanti.

Viene effettuata una prova statica in conformità delle seguenti prescrizioni:

a)

le forze indicate sono applicate nella direzione di marcia e nella direzione contraria a quella di marcia, separatamente e sul sistema di ritenuta stesso;

b)

la forza è mantenuta per un periodo non inferiore a 0,2 secondi;

c)

il sistema di ritenuta deve poter resistere alla prova. Una deformazione permanente, compresa una rottura parziale o totale del sistema di ritenuta non costituisce un difetto, se la forza prescritta è mantenuta per la durata prevista. Se del caso, il sistema di bloccaggio che consente alla sedia a rotelle di abbandonare il veicolo deve poter essere azionato a mano dopo aver eliminato la forza di trazione.

3.8.1.2.1.

Nella direzione di marcia, in caso di sistema di ritenuta distinto per la sedia a rotelle e per il suo occupante

3.8.1.2.1.1.

per la categoria M2 è applicata:

a)

una forza di 1 110 daN ± 20 daN in caso di cintura subaddominale. La forza è applicata al sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, se il sistema di ritenuta non è fissato al pavimento del veicolo. Se il sistema di ritenuta è fissato al pavimento, la forza è applicata con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale nella direzione di marcia;

b)

una forza di 675 daN ± 20 daN sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto subaddominale della cintura e una di 675 daN ± 20 daN sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto diagonale della cintura in caso di cintura a tre punti;

c)

una forza di 1 715 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul sistema di ritenuta della sedia a rotelle;

d)

tali forze sono applicate simultaneamente;

3.8.1.2.1.2.

per la categoria M3 è applicata:

a)

una forza di 740 daN ± 20 daN in caso di cintura subaddominale. La forza è applicata al sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, se il sistema di ritenuta non è fissato al pavimento del veicolo. Se il sistema di ritenuta è fissato al pavimento, la forza è applicata con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale nella direzione di marcia;

b)

una forza di 450 daN ± 20 daN sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto subaddominale della cintura e una di 450 daN ± 20 daN sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto diagonale della cintura in caso di cintura a tre punti;

c)

una forza di 1 130 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul sistema di ritenuta della sedia a rotelle;

d)

tali forze sono applicate simultaneamente.

3.8.1.2.2.

Nella direzione di marcia, in caso di sistema di ritenuta combinato sedia a rotelle/occupante

3.8.1.2.2.1.

per la categoria M2 è applicata:

a)

una forza di 1 110 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle in caso di cintura subaddominale;

b)

una forza di 675 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto subaddominale della cintura e una di 675 daN ± 20 daN sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto diagonale della cintura in caso di cintura a tre punti;

c)

una forza di 1 715 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul sistema di ritenuta della sedia a rotelle;

d)

tali forze sono applicate simultaneamente;

3.8.1.2.2.2.

per la categoria M3 è applicata:

a)

una forza di 740 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle in caso di cintura subaddominale;

b)

una forza di 450 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto subaddominale della cintura e una di 450 daN ± 20 daN sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul tratto diagonale della cintura in caso di cintura a tre punti;

c)

una forza di 1 130 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia, sul sistema di ritenuta della sedia a rotelle;

d)

tali forze sono applicate simultaneamente.

3.8.1.2.3.

Nella direzione contraria a quella di marcia

a)

è applicata una forza di 810 daN ± 20 daN con un angolo di 45o ± 10o sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione contraria a quella di marcia, sul sistema di ritenuta della sedia a rotelle.

3.8.2.

Sistema alternativo di ritenuta della sedia a rotelle

3.8.2.1.

Lo spazio per sedia a rotelle è munito di un sistema di ritenuta adatto per un'applicazione generale alle sedie a rotelle e consente il trasporto di una sedia a rotelle e del suo occupante orientati nella direzione di marcia del veicolo.

3.8.2.2.

Lo spazio per sedia a rotelle è munito di un sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle che comprende almeno due punti di ancoraggio e un bloccaggio pelvico (cintura subaddominale) progettati e costruiti al fine di fornire prestazioni analoghe a quelle di una cintura di sicurezza conforme al regolamento n. 16.

3.8.2.3.

Ogni sistema di ritenuta di cui è munito lo spazio per sedia a rotelle deve poter essere sganciato facilmente in caso di emergenza;

3.8.2.4.

Ogni sistema di ritenuta delle sedie a rotelle deve

3.8.2.4.1.

soddisfare le prescrizioni della prova dinamica di cui al punto 3.8.2.8 ed essere saldamente fissato ad ancoraggi del veicolo conformi alle prescrizioni della prova statica di cui al punto 3.8.2.6; oppure

3.8.2.4.2.

essere saldamente fissato agli ancoraggi del veicolo in modo tale che la combinazione di ritenuta ed ancoraggi soddisfi le prescrizioni del punto 3.8.2.8.

3.8.2.5.

Ogni sistema di ritenuta degli occupanti deve

3.8.2.5.1.

soddisfare le prescrizioni della prova dinamica di cui al punto 3.8.2.9 ed essere saldamente fissato ad ancoraggi del veicolo conformi alle prescrizioni della prova statica di cui al punto 3.8.2.6; oppure

3.8.2.5.2.

essere saldamente fissato agli ancoraggi del veicolo in modo tale che la combinazione di ritenuta ed ancoraggi soddisfi le prescrizioni del punto 3.8.2.9 quando è fissata agli ancoraggi installati conformemente al punto 3.8.2.6.7.

3.8.2.6.

Viene effettuata una prova statica sui punti di ancoraggio del sistema di ritenuta delle sedie a rotelle e del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle conformemente alle seguenti prescrizioni:

3.8.2.6.1.

le forze di cui al punto 3.8.2.7 vengono applicate mediante un dispositivo che riproduce la geometria del sistema di ritenuta delle sedie a rotelle;

3.8.2.6.2.

le forze di cui al punto 3.8.2.7.3 vengono applicate mediante un dispositivo che riproduce la geometria del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle nonché un dispositivo di trazione specificato al punto 6.3.4 del regolamento n. 14;

3.8.2.6.3.

le forze di cui ai punti 3.8.2.6.1 e 3.8.2.6.2 vengono applicate simultaneamente nella direzione di marcia, a un angolo di 10o ± 5o sopra il piano orizzontale;

3.8.2.6.4.

le forze di cui al punto 3.8.2.6.1 vengono applicate nella direzione contraria a quella di marcia, a un angolo di 10o ± 5o sopra il piano orizzontale;

3.8.2.6.5.

le forze vengono applicate il più rapidamente possibile sull'asse verticale centrale dello spazio per sedia a rotelle; e

3.8.2.6.6.

la forza è mantenuta per un periodo non inferiore a 0,2 secondi;

3.8.2.6.7.

la prova viene effettuata su una sezione rappresentativa della struttura del veicolo e su ogni accessorio del veicolo stesso che possa contribuire alla solidità o alla rigidità della struttura.

3.8.2.7.

Le forze di cui al punto 3.8.2.6 sono le seguenti:

3.8.2.7.1.

nel caso degli ancoraggi previsti per un sistema di ritenuta delle sedie a rotelle installato su un veicolo della categoria M2:

3.8.2.7.1.1.

1 110 daN applicati sul piano longitudinale del veicolo, nella direzione di marcia, a un'altezza non inferiore a 200 mm e non superiore a 300 mm misurata verticalmente dalla base dello spazio per sedia a rotelle, e

3.8.2.7.1.2.

550 daN applicati sul piano longitudinale del veicolo, nella direzione contraria a quella di marcia, a un'altezza non inferiore a 200 mm e non superiore a 300 mm misurata verticalmente dalla base dello spazio per sedia a rotelle;

3.8.2.7.2.

nel caso degli ancoraggi previsti per un sistema di ritenuta delle sedie a rotelle installato su un veicolo della categoria M3:

3.8.2.7.2.1.

740 daN applicati sul piano longitudinale del veicolo, nella direzione di marcia, a un'altezza non inferiore a 200 mm e non superiore a 300 mm misurata verticalmente dalla base dello spazio per sedia a rotelle, e

3.8.2.7.2.2.

370 daN applicati sul piano longitudinale del veicolo, nella direzione contraria a quella di marcia, a un'altezza non inferiore a 200 mm e non superiore a 300 mm misurata verticalmente dalla base dello spazio per sedia a rotelle;

3.8.2.7.3.

per gli ancoraggi dei sistemi di ritenuta degli occupanti delle sedie a rotelle le forze applicate sono conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.4. del regolamento n. 14.

3.8.2.8.

Il sistema di ritenuta di una sedia a rotelle è sottoposto ad una prova dinamica effettuata secondo le prescrizioni seguenti:

3.8.2.8.1.

un carrello di prova rappresentativo delle sedie a rotelle avente una massa di 85 kg è sottoposto, a una velocità compresa tra 48 km/h e 50 km/h fino all'arresto, a un impulso di decelerazione:

3.8.2.8.1.1.

superiore a 20 g nella direzione di marcia per un periodo complessivo di almeno 0,015 secondi;

3.8.2.8.1.2.

superiore a 15 g nella direzione di marcia per un periodo complessivo di almeno 0,04 secondi;

3.8.2.8.1.3.

per più di 0,075 secondi;

3.8.2.8.1.4.

non superiore a 28 g e per non più di 0,08 secondi;

3.8.2.8.1.5.

per non più di 0,12 secondi e

3.8.2.8.2.

un carrello di prova rappresentativo delle sedie a rotelle avente una massa di 85 kg è sottoposto, a una velocità compresa tra 48 km/h e 50 km/h fino all'arresto, a un impulso di decelerazione:

3.8.2.8.2.1.

superiore a 5 g nella direzione contraria a quella di marcia per un periodo complessivo di almeno 0,015 secondi;

3.8.2.8.2.2.

non superiore a 8 g nella direzione contraria a quella di marcia per non più di 0,02 secondi.

3.8.2.8.3.

La prova di cui al punto 3.8.2.8.2 non si esegue se gli stessi sistemi di ritenuta sono utilizzati per la direzione di marcia e per quella contraria ovvero se è stata eseguita una prova equivalente.

3.8.2.8.4.

Per la prova suddetta il sistema di ritenuta delle sedie a rotelle è fissato:

3.8.2.8.4.1.

agli ancoraggi di cui è munito il banco di prova rappresentativo della geometria degli ancoraggi di un veicolo al quale è destinato il sistema di ritenuta oppure

3.8.2.8.4.2.

agli ancoraggi che fanno parte di una sezione rappresentativa del veicolo al quale è destinato il sistema di ritenuta, come descritto al punto 3.8.2.6.7.

3.8.2.9.

Il sistema di ritenuta dell'occupante di una sedia a rotelle soddisfa le prescrizioni di prova di cui al punto 7.7.4. del regolamento n. 16, o a una prova equivalente con gli impulsi di decelerazione di cui al punto 3.8.2.8.1. Le cinture dei sedili omologate in base al regolamento n. 16, e munite del relativo marchio, sono ritenute conformi.

3.8.2.10.

Il risultato della prova di cui ai punti 3.8.2.6, 3.8.2.8 o 3.8.2.9 è considerato negativo se non sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

3.8.2.10.1.

nessuna parte del sistema ha ceduto o si è staccata dall'ancoraggio o dal veicolo durante la prova;

3.8.2.10.2.

i meccanismi di sgancio della sedia a rotelle e dell'occupante possono essere sganciati a prova ultimata;

3.8.2.10.3.

durante la prova di cui al punto 3.8.2.8 la sedia a rotelle non subisce uno spostamento superiore a 200 mm sul piano longitudinale del veicolo;

3.8.2.10.4.

a prova ultimata nessuna parte del sistema presenta deformazioni tali da provocare ferimenti a causa di spigoli vivi o altre sporgenze.

3.8.2.11.

Le istruzioni di utilizzazione del sistema di ritenuta devono essere chiaramente affisse accanto ad esso.

3.8.3.

In alternativa alle disposizioni di cui al punto 3.8.1.1, lo spazio per sedie a rotelle è progettato affinché la persona che occupa la sedia a rotelle possa viaggiare, senza essere immobilizzata e in senso opposto alla direzione di marcia, con la sedia appoggiata a un sostegno o a uno schienale, nelle seguenti condizioni:

a)

uno dei lati longitudinali dello spazio per le sedie a rotelle deve trovarsi contro una parete divisoria o laterale del veicolo;

b)

sul limite anteriore dello spazio per sedie a rotelle deve essere previsto un sostegno o uno schienale perpendicolare all'asse longitudinale del veicolo;

c)

per impedire alla sedia a rotelle di ribaltarsi, il sostegno o lo schienale devono essere progettati affinché le ruote o lo schienale della sedia vi siano appoggiati;

d)

il sostegno o lo schienale dei sedili della fila precedente deve poter sostenere una forza di 250 daN ± 20 daN per sedia a rotelle. Detta forza è applicata nel centro dello schienale o del sostegno, sul piano orizzontale del veicolo, nella direzione di marcia. Essa è mantenuta per un periodo non inferiore a 1,5 secondi;

e)

su una parete laterale o divisoria del veicolo deve trovarsi un mancorrente o una maniglia che offra alla persona sulla sedia a rotelle una presa facile e salda;

f)

il lato opposto allo spazio per sedie a rotelle deve essere munito di un mancorrente a scomparsa o di un dispositivo equivalente al fine di limitare il più possibile gli spostamenti laterali della sedia a rotelle e di offrire alla persona che la occupa una presa facile e salda;

g)

il pavimento dello spazio per sedia a rotelle deve essere rivestito di materiale antiscivolo;

h)

accanto alla zona riservata deve essere fissata una targhetta recante la scritta seguente:

«Zona riservata alle sedie a rotelle. La sedia a rotelle deve essere sistemata nel senso contrario alla marcia del veicolo, appoggiata contro il sostegno o lo schienale e con i freni bloccati».

3.9.   Comandi delle porte

3.9.1.

I comandi di apertura posti all'interno o all'esterno del veicolo, in posizione adiacente a una delle porte di cui al punto 3.6, non devono trovarsi a più di 1 300 mm di altezza dal suolo o dal pavimento.

3.10.   Illuminazione

3.10.1.

È prevista un'illuminazione adeguata all'interno e all'esterno in prossimità del veicolo per consentire ai passeggeri con mobilità ridotta di salire e scendere in modo sicuro. I dispositivi di illuminazione che possono disturbare il campo visivo del conducente funzionano solo a veicolo fermo.

3.11.   Prescrizioni per i dispositivi di salita e discesa

3.11.1.   Prescrizioni generali

3.11.1.1.

I comandi dei dispositivi di salita e discesa dal veicolo devono essere chiaramente indicati come tali. La posizione aperta o abbassata del dispositivo deve essere segnalata al conducente da una spia luminosa.

3.11.1.2.

In caso di mancato funzionamento di un dispositivo di sicurezza, gli elevatori, le rampe e il sistema di abbassamento del veicolo non devono poter essere azionati, a meno che sia possibile farlo manualmente in modo sicuro. Devono essere chiaramente indicati il tipo di meccanismo della manovra di emergenza e la sua ubicazione. In caso di interruzione dell'alimentazione, gli elevatori e le rampe devono poter essere manovrati manualmente.

3.11.1.3.

L'accesso a una delle porte d’accesso o di sicurezza del veicolo può essere ostruito da un dispositivo di salita e discesa purché, sia all'interno che all'esterno del veicolo, vengano soddisfatte due condizioni:

3.11.1.3.1.

il dispositivo non ostruisca la maniglia o un altro dispositivo di apertura della porta,

3.11.1.3.2.

il dispositivo possa essere spostato rapidamente in modo da lasciar libera la porta in caso di pericolo.

3.11.2.   Sistema di abbassamento

3.11.2.1.

Per azionare il sistema di abbassamento è necessario un interruttore.

3.11.2.2.

Il comando che avvia il movimento di abbassamento e di sollevamento di parte o dell'intera carrozzeria rispetto al piano stradale deve poter essere chiaramente individuato ed azionato direttamente dal conducente.

3.11.2.3.

Il movimento di abbassamento e di sollevamento deve poter essere interrotto e invertito immediatamente mediante un comando collocato a portata di mano del conducente, seduto nella cabina di guida, e accanto agli altri eventuali comandi di azionamento del sistema di abbassamento.

3.11.2.4.

Qualsiasi sistema di abbassamento di cui è dotato un veicolo non deve:

consentire al veicolo di superare la velocità di 5 km/h quando la carrozzeria è abbassata rispetto alle normali condizioni di marcia o

consentire il sollevamento o l'abbassamento del veicolo quando per un qualsiasi motivo l'azionamento della porta d’accesso è bloccato.

3.11.3.   Elevatore

3.11.3.1.   Disposizioni generali

3.11.3.1.1.

Gli elevatori devono poter essere azionati soltanto con il veicolo in sosta. Durante il sollevamento della piattaforma e prima di avviarne l'abbassamento, deve attivarsi automaticamente un dispositivo di immobilizzazione della sedia a rotelle.

3.11.3.1.2.

La piattaforma elevatrice deve avere una larghezza minima di 800 mm, una lunghezza minima di 1 200 mm e deve poter sostenere una massa di almeno 300 kg.

3.11.3.2.   Prescrizioni tecniche supplementari relative agli elevatori servocomandati

3.11.3.2.1.

Il comando di azionamento deve essere progettato in modo che, se liberato, ritorni automaticamente nella posizione iniziale. Il movimento dell'elevatore deve in tal modo interrompersi immediatamente e deve essere possibile avviare un movimento in ambo le direzioni.

3.11.3.2.2.

Un dispositivo di sicurezza (ad esempio meccanismo di inversione) deve proteggere le zone che non si trovano nel campo visivo dell'operatore e nelle quali l'elevatore può incastrare o schiacciare oggetti.

3.11.3.2.3.

In caso di azionamento di uno di detti dispositivi di sicurezza, il movimento dell'elevatore deve poter essere immediatamente interrotto ed invertito.

3.11.3.3.   Azionamento degli elevatori servocomandati

3.11.3.3.1.

Se la porta munita di un elevatore è una porta d’accesso situata nel campo visivo diretto del conducente del veicolo, l'elevatore può essere azionato dal conducente seduto al posto di guida.

3.11.3.3.2.

In tutti gli altri casi, il comando deve trovarsi in prossimità dell'elevatore e deve poter essere attivato e disattivato solo dal conducente seduto al posto di guida.

3.11.3.4.   Elevatori azionati manualmente

3.11.3.4.1.

L'elevatore deve essere progettato in modo che i comandi si trovino in prossimità del medesimo.

3.11.3.4.2.

L'elevatore deve essere progettato in modo che per azionarlo non sia necessaria una forza eccessiva.

3.11.4.   Rampa

3.11.4.1.   Disposizioni generali

3.11.4.1.1.

La rampa deve poter essere azionata soltanto con il veicolo in sosta.

3.11.4.1.2.

I bordi esterni devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm; gli angoli esterni devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 5 mm.

3.11.4.1.3.

La rampa deve avere almeno 800 mm di larghezza. La pendenza della rampa, quando questa viene aperta per essere appoggiata su un cordolo di 150 mm di altezza, non deve essere superiore al 12 %. Per realizzare questa prova può essere utilizzato un sistema di abbassamento.

3.11.4.1.4.

Una rampa che in posizione aperta supera 1 200 mm di lunghezza deve essere munita di un dispositivo che impedisca alla sedia a rotelle di cadere lateralmente.

3.11.4.1.5.

Una rampa deve poter funzionare in condizioni di sicurezza con un carico di 300 kg.

3.11.4.2.   Modi operativi

3.11.4.2.1.

L'apertura e la scomparsa della rampa devono poter essere eseguite mediante comandi manuali o servocomandati.

3.11.4.3.   Prescrizioni tecniche supplementari relative alle rampe servocomandate

3.11.4.3.1.

L'apertura e la scomparsa della rampa devono essere segnalate da luci intermittenti di colore giallo, nonché da un segnale acustico; catadiottri di colore rosso e bianco, chiaramente visibili, devono essere apposti sui bordi esterni della rampa per segnalarne la presenza.

3.11.4.3.2.

L'apertura orizzontale della rampa deve essere protetta da un dispositivo di sicurezza.

3.11.4.3.3.

In caso di azionamento di uno di detti dispositivi di sicurezza il movimento della rampa deve essere immediatamente interrotto.

3.11.4.3.4.

Il movimento orizzontale della rampa deve essere interrotto quando su di essa viene collocata una massa di 15 kg.

3.11.4.4.   Azionamento delle rampe servocomandate

3.11.4.4.1.

Se la porta munita di una rampa è una porta d’accesso situata nel campo visivo diretto del conducente del veicolo, la rampa può essere azionata dal conducente seduto al posto di guida.

3.11.4.4.2.

In tutti gli altri casi, il comando deve trovarsi in prossimità della rampa e deve poter essere attivato e disattivato solo dal conducente seduto al posto di guida.

3.11.4.5.   Azionamento delle rampe manovrate manualmente

3.11.4.5.1.

La rampa deve essere progettata in modo che per azionarla non sia necessaria una forza eccessiva.

ALLEGATO 9

PRESCRIZIONI SPECIALI RELATIVE AI VEICOLI A DUE PIANI

Nel presente allegato figurano le prescrizioni relative agli autobus a due piani diverse dalle prescrizioni di base dell'allegato 3. I punti e sottopunti seguenti sostituiscono i punti e sottopunti dell'allegato 3 con numero corrispondente. Se non è specificato altrimenti, tutte le altre prescrizioni dell'allegato 3 si applicano ai veicoli a due piani. La numerazione dei punti corrisponde a quella dell'allegato 3.

7.4.2.1.   

I carichi corrispondenti a Q (come definito al punto 7.4.3.3.1 dell’allegato 11) sono collocati su ciascun sedile dei passeggeri del piano superiore. Se nel veicolo è prevista la presenza di personale di servizio in piedi, il baricentro di una massa di 75 kg che rappresenta il membro del personale è collocato nella corsia del piano superiore a un'altezza di 875 mm. I vani bagagli sono vuoti.

7.5.4.   Estintori e attrezzatura di pronto soccorso

7.5.4.1.

È previsto uno spazio per l'installazione di due estintori, di cui uno accanto al sedile del conducente e uno al piano superiore. Detto spazio non è inferiore a 15 dm3.

7.6.   Uscite

7.6.1.   Numero di uscite

7.6.1.1.

Tutti i veicoli a due piani hanno due porte al piano inferiore (cfr. anche punto 7.6.2.2). Il numero minimo di porte d’accesso è il seguente:

Numero di passeggeri

Numero di porte di accesso dei veicoli a due piani

 

Classi I e A

Classe II:

Classi III e B

9 — 45

1

1

1

46 — 70

2

1

1

71 — 100

2

2

1

> 100

4

3

1

7.6.1.4.

Il numero minimo delle uscite di sicurezza deve essere conforme alla tabella che segue e deve essere determinato separatamente per ciascun piano e per ciascun vano. Ai fini della definizione del numero minimo di uscite di sicurezza, i vani del servizio igienico e della cucina non sono considerati vani separati. Le botole di evacuazione sono considerate come una delle uscite di sicurezza sopraindicate:

Numero massimo di passeggeri e personale di servizio per vano o per piano

Numero minimo totale di uscite di sicurezza

1 — 8

2

9 — 16

3

17 — 30

4

31 — 45

5

46 — 60

6

61 — 75

7

76 — 90

8

91 — 110

9

111 — 130

10

> 130

11

7.6.1.11.

Sul tetto del piano superiore, i veicoli delle classi II e III devono essere dotati, oltre che di porte e di finestrini di sicurezza, di botole di evacuazione. Queste ultime possono essere installate anche nei veicoli delle classi I e A. In tal caso il numero minimo di botole è stabilito come segue:

Numero totale di passeggeri al piano superiore (Aa)

Numero di botole

non superiore a 50

l

superiore a 50

2

7.6.1.12.

Le scale interne sono considerate come un'uscita dal piano superiore.

7.6.1.13.

Le persone che si trovano nel piano inferiore devono, in caso di pericolo, poter uscire dal veicolo senza dover passare dal piano superiore.

7.6.1.14.

La corsia del piano superiore deve essere collegata da una o più scale interne allo spazio di una porta d’accesso o alla corsia del piano inferiore a meno di 3m dalla porta d’accesso.

a)

I veicoli delle classi I e II che possono trasportare più di 50 passeggeri nel piano superiore devono essere muniti di due scale o almeno di una scala e una mezza scala.

b)

I veicoli della classe III che possono trasportare più di 30 passeggeri nel piano superiore devono essere muniti di due scale o almeno di una scala e una mezza scala.

7.6.2.   Ubicazione delle uscite

7.6.2.2.

La distanza tra le due porte di cui al punto 7.6.1.1 deve essere calcolata in modo che la distanza tra i piani verticali trasversali che passano per il centro della loro superficie non sia inferiore al 25 % della lunghezza totale del veicolo oppure al 40 % della lunghezza totale del vano passeggeri del piano inferiore. Tale disposizione non si applica se le due porte non sono situate sullo stesso lato del veicolo. Se una di queste due porte fa parte di una doppia porta, la distanza deve essere misurata tra le due porte più lontane.

7.6.2.3.

Le uscite di ciascun piano devono essere equamente distribuite su ciascuno dei due lati del veicolo.

7.6.2.4.

Al piano superiore almeno una delle uscite di sicurezza deve trovarsi nella parte posteriore o in quella anteriore del veicolo.

7.6.4.   Prescrizioni tecniche relative a tutte le porte di accesso

7.6.4.6.

Se la visibilità diretta non è sufficiente, deve essere installato un dispositivo ottico o di altro tipo che consenta al conducente di individuare, dal posto di guida, la presenza di un passeggero nelle immediate vicinanze all'esterno di tutte le porte d’accesso non automatiche. Per i veicoli della classe I questa prescrizione si applica anche all'interno di tutte le porte d’accesso e nelle immediate vicinanze di ciascuna scala interna per il piano superiore.

7.6.7.   Prescrizioni tecniche relative alle porte di sicurezza

7.6.7.3.

I comandi o i dispositivi di apertura dall'esterno di una porta di sicurezza al piano inferiore si trovano a un'altezza compresa tra 1 000 e 1 500 mm dal suolo e a non più di 500 mm dalla porta. Nei veicoli delle classi I, II e III i comandi e i dispositivi di apertura dall'interno di una porta d’accesso si trovano a un'altezza compresa tra 1 000 e 1 500 mm dal pavimento o dal gradino più vicino al comando e a non più di 500 mm dalla porta. La presente prescrizione non si applica ai comandi collocati nella zona del conducente.

7.7.5.   Corsie (figura 1)

7.7.5.1.

Le corsie del veicolo devono essere progettate e costruite in modo da consentire il libero passaggio di una sagoma di prova costituita da due cilindri coassiali collegati da un tronco conico rovesciato avente le seguenti dimensioni (in mm):

 

Classe I (*11)

Classe II (*11)

Classe III (*11)

Piano superiore/inferiore

PS

PI

PS

PI

PS

PI

Diametro del cilindro inferiore

450

450

350

350

300

300

Altezza del cilindro inferiore

900

1 020

(900/990)

900

1 020

(900/990)

900

1 020

(900/990)

Diametro del cilindro superiore

550

550

550

550

450

450

Altezza del cilindro superiore

500

500

500

500

500

500

Altezza totale

1 680

1 800

(1 680 /1 770 )

1 680

1 800

(1 680 /1 770 )

180

1 800

(1 680 /1 770 )

La sagoma di prova può entrare in contatto e spostare le eventuali maniglie pensili per i passeggeri in piedi. Il diametro del cilindro superiore può essere ridotto all'estremità superiore a 300 mm se presenta una smussatura non superiore a 30 gradi rispetto all'orizzontale (figura 1).

7.7.5.4.

Negli autobus snodati la sagoma di prova di cui al punto 7.7.5.1 deve poter attraversare, senza incontrare ostacoli, la sezione snodata nei piani in cui è previsto il passaggio dei passeggeri tra una sezione e l'altra. Nessuna parte del rivestimento flessibile di detta sezione, soffietti compresi, deve ingombrare la corsia.

7.7.5.10.

L'altezza totale della sagoma di prova di cui al punto 7.7.5.1 può essere ridotta:

a)

da 1 800 mm a 1 680 mm in qualsiasi punto della corsia al piano inferiore situata dietro a un piano verticale trasversale posto a 1 500 mm davanti alla mezzeria dell'asse posteriore (l’asse posteriore più avanzato nel caso di veicoli con più di un asse posteriore);

b)

da 1 800 mm a 1 770 mm nel caso di una porta d’accesso situata davanti all'asse anteriore, in qualsiasi punto della corsia, tra due piani verticali trasversali posti a 800 mm davanti e dietro la mezzeria dell'asse anteriore.

7.7.7.   Gradini

7.7.7.1.

Nota 1: massimo 850 mm per le porte di sicurezza situate nel piano inferiore e massimo 1 500 mm per le porte di sicurezza situate al piano superiore.

7.7.8.6.

Altezza libera sopra i posti a sedere

7.7.8.6.1.

Sopra ciascun posto a sedere deve esservi un'altezza libera non inferiore a 900 mm misurata dal punto più alto del cuscino non compresso del sedile. Detta altezza libera si estende sulla proiezione verticale della superficie totale del sedile e dello spazio previsto per i piedi dei passeggeri. Al piano superiore del veicolo, l'altezza libera può essere ridotta a 850 mm.

7.7.12.   Scala interna (cfr. allegato 4, figura 1)

7.7.12.1.

La larghezza minima delle scale interne deve consentire il passaggio di una sagoma di prova dell'accesso a porta singola, di cui alla figura 1 dell'allegato 4. Il pannello dev'essere spostato a partire dalla corsia del piano inferiore fino all'ultimo gradino, nella direzione che verrebbe logicamente presa da un passeggero per salire le scale.

7.7.12.2.

Le scale interne devono essere progettate in modo che, in caso di frenata improvvisa del veicolo in movimento nella direzione di marcia, i passeggeri non corrano il rischio di essere proiettati verso il basso.

Questa prescrizione è considerata soddisfatta se il veicolo risponde ad almeno una delle seguenti condizioni:

7.7.12.2.1.

nessuna sezione della scala è rivolta verso l'avanti;

7.7.12.2.2.

le scale sono munite di parapetto o di dispositivi analoghi;

7.7.12.2.3.

la scala è munita, nella parte superiore, di un dispositivo che ne impedisce l'uso quando il veicolo è in movimento; tale dispositivo dev'essere facilmente azionabile in caso di pericolo.

7.7.12.3.

Occorre verificare, con il cilindro di cui al punto 7.7.5.1, che le condizioni di accesso alla scala dalle corsie (del piano superiore e inferiore) siano adeguate.

7.11.   Mancorrenti e maniglie

7.11.5.   Mancorrenti e maniglie per le scale interne

7.11.5.1.

Le scale interne devono essere munite, su ciascun lato, di mancorrenti o maniglie adeguati. Questi devono situarsi a un'altezza compresa tra 800 e 1 100 mm dal bordo della pedata di ciascun gradino.

7.11.5.2.

I mancorrenti e/o le maniglie devono offrire un punto di presa alla portata di una persona in piedi al piano inferiore o superiore in prossimità della scala interna, e su ciascuno dei gradini successivi. Questi punti devono situarsi, verticalmente, a un'altezza compresa tra 800 e 1 100 mm dal livello del piano inferiore o dalla superficie di ciascun gradino, e

7.11.5.2.1.

nella posizione corrispondente a quella di una persona in piedi al piano inferiore, non trovarsi a più di 400 mm verso l'interno rispetto al bordo esterno del primo gradino,

7.11.5.2.2.

nella posizione di una persona in piedi su un gradino, non oltre il bordo esterno del gradino considerato, né a più di 600 mm, verso l'interno, rispetto al medesimo bordo.

7.12.   Protezione del pozzetto gradini e dei sedili esposti

7.12.2.

Al piano superiore di un veicolo a due piani il pozzetto della scala interna deve essere protetto da un parapetto avente un'altezza minima di 800 mm misurata dal pavimento. Il bordo inferiore del parapetto non deve trovarsi a un'altezza di più di 100 mm dal pavimento.

7.12.3.

Il parabrezza anteriore situato davanti ai sedili anteriori del piano superiore deve essere munito di una protezione imbottita. Il bordo superiore della protezione deve essere situato a un'altezza compresa tra 800 e 900 mm dal pavimento dove i passeggeri poggiano i piedi.

7.12.4.

L'alzata di ciascun gradino deve essere chiusa.

ALLEGATO 9

Appendice

Figura 1

CORSIE

(cfr. punto 7.7.5. dell’allegato 9)

Image 93

Testo di immagine

 

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm) (14)

F (mm)

Classe I

550

450

500

1 800

(1 680 /1 770 )

1 020

(900/990)

Classe II

550

350

500

1 800

(1 680 /1 770 )

1 020

(900/990)

Classe III

450

300 (220 per i sedili che si spostano lateralmente)

500

1 800

(1 680 /1 770 )

1 020

(900/990)

ALLEGATO 10

OMOLOGAZIONE DI UN’ENTITÀ TECNICA E OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO DOTATO DI CARROZZERIA GIÀ OMOLOGATA COME ENTITÀ TECNICA

1.   OMOLOGAZIONE DI ENTITÀ TECNICHE

1.1.

Ai fini dell'omologazione come entità tecnica di un tipo di carrozzeria a norma del presente regolamento, il costruttore deve comprovare all'autorità omologante di aver ottemperato alle condizioni che ha dichiarato. Le altre condizioni stabilite dal presente regolamento vanno rispettate e comprovate in conformità del punto 2 del presente allegato.

1.2.

L'omologazione può essere rilasciata fatte salve le condizioni che devono essere soddisfatte dal veicolo completo (quali, ad esempio, caratteristiche di telai idonei, limitazioni d'uso o installazioni) riportate sulla scheda di omologazione.

1.3.

Tutte le condizioni suddette devono essere comunicate in debita forma all'acquirente della carrozzeria del veicolo o a chi effettuerà la fase successiva di assemblaggio del veicolo.

2.   OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO DOTATO DI CARROZZERIA GIÀ OMOLOGATA COME ENTITÀ TECNICA

2.1.

Ai fini dell'omologazione di un tipo di veicolo dotato di carrozzeria già omologata come entità tecnica a norma del presente regolamento il costruttore deve comprovare all'autorità omologante di aver ottemperato alle prescrizioni del regolamento che non siano state ancora soddisfatte e comprovate in conformità del punto 1, tenuto conto di eventuali precedenti omologazioni del veicolo non completo.

2.2.

Devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni di cui al punto 1.2.

ALLEGATO 11

MASSE E DIMENSIONI

1.   

Il presente allegato si applica alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 necessarie per l’omologazione di un veicolo con riguardo alla sua costruzione generale.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato:

2.1.

(Riservato)

2.2.

(Riservato)

2.3.

per «gruppo di assi» si intendono gli assi facenti parte di un «carrello». Nel caso di due assi, il gruppo è chiamato «tandem» e nel caso di tre assi «tridem». Per convenzione, un unico asse è considerato un gruppo di un asse;

2.4.

per «dimensioni del veicolo» si intendono le dimensioni del veicolo in base alle caratteristiche costruttive dichiarate dal costruttore;

2.4.1.

per «lunghezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612–1978, termine n. 6.1.

Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della lunghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:

lavacristallo e tergicristallo,

targhe di immatricolazione anteriore e posteriore,

dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,

dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,

dispositivi di illuminazione,

specchi e altri dispositivi per la visione indiretta,

dispositivi di aiuto alla visione,

tubi di presa d'aria,

arresto longitudinale degli elementi smontabili,

gradini di accesso e maniglie,

protezioni in gomma e dispositivi analoghi,

piattaforme di sollevamento, rampe d’accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 300 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo,

dispositivi di aggancio per i veicoli a motore,

aste di presa dei veicoli a propulsione elettrica,

parasole esterni;

2.4.2.

per «larghezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612–1978, termine n. 6.2.

Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della larghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:

dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,

dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,

dispositivi di rilevazione del funzionamento anomalo del pneumatico,

elementi sporgenti flessibili del dispositivo antispruzzi,

dispositivi di illuminazione,

rampe d’accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con un raggio non inferiore a 5 mm, mentre i bordi siano arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm,

specchi e altri dispositivi per la visione indiretta,

indicatori della pressione dei pneumatici,

gradini a scomparsa,

la parte convessa del fianco del pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno,

dispositivi di aiuto alla visione,

dispositivi retraibili di guida laterale montati su autobus di linea e granturismo, destinati ad essere utilizzati in sistemi di veicoli guidati, se non retratti;

2.4.3.

per «altezza del veicolo» si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612–1978, termine n. 6.3.

Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione dell'altezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:

antenne,

pantografi o aste di presa in posizione sollevata.

Occorre tener conto del dispositivo di sollevamento dell'asse nei veicoli che ne sono muniti;

2.5.

(Riservato)

2.6.

(Riservato)

2.7.

per «massa tecnicamente ammessa dell'asse (m)» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;

2.8.

per «massa massima tecnicamente ammessa del gruppo di assi (μ)» si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;

2.9.

per «massa rimorchiabile» si intende il carico totale trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del veicolo o dei veicoli rimorchiati.

2.10.

per «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa (TM)» si intende la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore;

2.11.

per «massa massima tecnicamente ammessa sul punto di aggancio di un veicolo a motore» si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale consentito sul punto di aggancio in base alle caratteristiche costruttive del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarate dal costruttore. Per definizione tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco del veicolo a motore;

2.12.

(Riservato)

2.13.

per «massa massima a carico tecnicamente ammessa della combinazione di veicoli (MC)» si intende la massa totale di una combinazione di veicolo a motore e rimorchio (o rimorchi) dichiarata dal costruttore.

2.14.

per «dispositivo di sollevamento dell'asse» si intende un dispositivo montato in permanenza sul veicolo al fine di ridurre o aumentare il carico sull'asse o sugli assi, secondo le condizioni di carico del veicolo:

a)

sollevando le ruote fino a staccarle dal suolo o abbassandole al livello del suolo, oppure

b)

senza sollevare le ruote dal suolo (ad esempio nel caso di sistemi di sospensione pneumatica o di altri sistemi),

per ridurre l'usura dei pneumatici quando il veicolo non è a pieno carico e/o per facilitare l'avviamento su superfici sdrucciolevoli di veicoli a motore o combinazioni di veicoli, aumentando il carico sull'asse motore;

3.   

(Riservato)

4.   

(Riservato)

5.   

(Riservato)

6.   

(Riservato)

7.   PRESCRIZIONI

7.1.   Misurazione della massa del veicolo in ordine di marcia e della sua distribuzione sugli assi

La massa del veicolo in ordine di marcia e la sua distribuzione sugli assi sono misurate sui veicoli presentati conformemente al punto 3.4. del presente regolamento, a veicolo fermo, con le ruote nella direzione dell'asse longitudinale del veicolo. Se le masse misurate differiscono di non più del 3 % rispetto alle masse indicate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, o di non più del 5 % nel caso di un veicolo della categoria M2 non superiore a 3 500 kg, le masse in ordine di marcia e la loro distribuzione sugli assi dichiarate dal costruttore sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni. In caso contrario sono le masse misurate ad essere utilizzate e il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere a ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.4. del presente regolamento.

7.2.

(Riservato)

7.3.

(Riservato)

7.4.   Calcolo della distribuzione della massa

7.4.1.   Metodo di calcolo

7.4.1.1.

Ai fini del calcolo della distribuzione della massa di seguito indicato, il costruttore deve fornire al servizio tecnico incaricato delle prove, in forma di tabella o altra forma appropriata, le informazioni necessarie a conoscere, per ogni configurazione tecnica del tipo di veicolo: la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo, le masse massime tecnicamente ammesse sugli assi e sui gruppi di assi, la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa, e la massa massima a carico tecnicamente ammessa della combinazione di veicoli.

7.4.1.2.

Devono essere effettuati i calcoli appropriati per accertarsi che le seguenti prescrizioni siano soddisfatte per ciascuna configurazione tecnica del tipo. A tal fine i calcoli devono limitarsi ai casi più sfavorevoli.

7.4.1.3.

Nelle seguenti prescrizioni, i simboli M, mi, μj, TM e MC designano rispettivamente i seguenti parametri per i quali devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 7.4:

M =

la massa massima a carico tecnicamente ammessa del veicolo;

mi =

la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse designato «i», ove «i» varia da 1 al numero totale degli assi del veicolo;

μj =

la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse unico o sul gruppo di assi designato «j», ove «j» varia da 1 al numero totale sugli assi unici e sui gruppi di assi;

TM =

la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa e

MC =

la massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa della combinazione di veicoli.

7.4.1.4.

Nel caso di un asse unico, designato «i» in quanto asse e «j» in quanto gruppo di assi mi = μj per definizione.

7.4.1.5.

Nel caso di veicoli muniti di assi scaricabili devono essere effettuati i seguenti calcoli con la sospensione degli assi caricata nella posizione normale di funzionamento. Nel caso di veicoli muniti di assi sollevabili devono essere effettuati i seguenti calcoli con gli assi abbassati.

7.4.1.6.

Per i gruppi di assi il costruttore deve fornire le leggi di distribuzione tra gli assi della massa totale che grava sul gruppo (ad esempio indicando le formule di distribuzione o presentando grafici di distribuzione).

7.4.1.7.

(Riservato)

7.4.2.

(Riservato — Cfr. i punti 7.4.3.1 e 7.4.4 di seguito)

7.4.2.1.

La somma delle masse mi non deve essere inferiore alla massa M.

7.4.2.2.

Per ciascun gruppo di assi designato «j», la somma delle masse mi sui suoi assi non deve essere inferiore alla massa μj. Inoltre, ciascuna delle masse mi non deve essere inferiore alla parte di μj applicata sull'asse «i», quale determinata dalle leggi di distribuzione della massa di tale gruppo di assi.

7.4.2.3.

La somma delle masse μj non deve essere inferiore alla massa M.

7.4.2.4.

La massa in ordine di marcia, sommata alla massa corrispondente a 75 kg moltiplicata per il numero dei passeggeri e alla massa massima tecnicamente ammessa sul punto di aggancio, non deve essere superiore alla massa M.

7.4.2.5.

(Riservato)

7.4.2.6.

(Riservato)

7.4.2.7.

MC non può essere superiore a M + TM.

7.4.3.   Prescrizioni per autobus di linea o granturismo

7.4.3.1.

Si applicano le prescrizioni dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.3 e del punto 7.4.2.7.

7.4.3.2.

La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q moltiplicata per il numero totale dei posti a sedere e in piedi, nonché alle masse WP, B e BX definite al punto 7.4.3.3.1 e alla massa massima tecnicamente ammessa sul punto di aggancio, se il costruttore ha installato un dispositivo di attacco, non deve essere superiore alla massa M.

7.4.3.3.

Quando il veicolo in ordine di marcia è carico come descritto al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa mi di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa μj di tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore, o la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori, deve essere almeno pari al 25 % della massa M.

7.4.3.3.1.

Sul veicolo in ordine di marcia sono caricate: una massa corrispondente al numero P di posti a sedere, di massa Q; una massa corrispondente al numero SP di posti in piedi, di massa Q distribuita in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti in piedi S1; se del caso, una massa WP distribuita in modo uniforme su ciascuno spazio per sedie a rotelle; una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani bagagli; una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:

P è il numero dei posti a sedere;

S1 è la superficie per posti in piedi. Nel caso dei veicoli delle classi III o B, S1 = 0;

SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore S1/SSp, dove SSp è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi specificata di seguito nella tabella;

WP (kg) è il numero di spazi per sedie a rotelle moltiplicato per 250 kg, che rappresenta la massa di una sedia a rotelle e del suo utilizzatore;

B (kg), dichiarato dal costruttore, corrisponde a un valore numerico non inferiore a 100 × V e comprende i vani bagagli o i portabagagli montati all'esterno del veicolo.

V è il volume totale dei vani bagagli in m3. Ai fini dell'omologazione di un veicolo di classe I o A, non è preso in considerazione il volume dei vani bagagli accessibili solo dall'esterno del veicolo.

BX, dichiarato dal costruttore, corrisponde a un valore numerico non inferiore a 75 kg/m2.

Per i veicoli a due piani, non equipaggiati per il trasporto di bagagli sul tetto, BX è uguale a zero.

Q e SSp corrispondono ai valori riportati nella tabella seguente:

Classe del veicolo

Q (kg), massa di un passeggero

SSp (m2/passeggero), spazio convenzionale previsto per un posto in piedi

Classi I e A

68

0,125

Classe II

71 (*12)

0,15

Classi III e B

71 (*12)

Nessuno

7.4.3.3.2.

Nel caso di un veicolo con capacità di posti a sedere variabile, superficie disponibile per i passeggeri in piedi (S1) e/o attrezzato per il trasporto di sedie a rotelle, le prescrizioni di cui ai punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3 sono determinate per ciascuna delle seguenti condizioni:

7.4.3.3.2.1.

tutti i possibili posti a sedere occupati, seguiti dalla restante superficie per passeggeri in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e, se resta spazio, dagli spazi per sedie a rotelle occupati;

7.4.3.3.2.2.

tutte le possibili superfici per passeggeri in piedi occupate (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore), seguite dai restanti posti a sedere e, se resta spazio, dagli spazi per sedie a rotelle occupati;

7.4.3.3.2.3.

tutti i possibili posti per sedie a rotelle occupati, seguiti dalla restante superficie per passeggeri in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e dai restanti posti a sedere occupati.

7.4.3.4.

Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come descritto al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa del veicolo in ordine di marcia o della massa massima a carico tecnicamente ammessa «M» indicata nella seguente tabella:

Classi I e A

Classe II

Classi III e B

Rigido

Snodato

Rigido

Snodato

Rigido

Snodato

20

20

25 (15)

20

25 (15)

20

7.4.3.5.

Qualora un veicolo debba essere omologato per più classi, a ciascuna classe si applicano i punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3.

7.4.4.

(Riservato)

7.5.

(Riservato)

7.6.   Manovrabilità

7.6.1.

Il veicolo a motore deve poter essere manovrato, in entrambi i sensi, per una traiettoria completa di 360o entro una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m, senza che nessuno dei punti più esterni del veicolo (ad eccezione degli elementi sporgenti esclusi dalla misurazione della larghezza del veicolo) sporga dalla corona. Per i veicoli muniti di un dispositivo di sollevamento dell’asse questa disposizione si applica anche con l'asse/gli assi sollevabili in posizione sollevata e l’asse/gli assi scaricabili in posizione di scarico.

Dette prescrizioni sono verificate come segue:

7.6.1.1.   Veicoli a motore

Il veicolo deve essere manovrato in modo che il suo punto anteriore più esterno rasenti la circonferenza esterna della corona (vedi figura A).

7.6.1.2.

(Riservato)

7.6.2.

(Riservato)

7.6.3.   Prescrizioni supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3 e N

Vi sono due prove equivalenti per dimostrare la conformità al presente punto, come indicato nei successivi punti 7.6.3.1 (A) e 7.6.3.1 (B).

Fino al 9 marzo 2005 il Regno Unito e il Portogallo possono rifiutare di concedere nel loro territorio l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo, oppure rifiutarne o vietarne la vendita, l’immatricolazione, la messa in circolazione o l’utilizzo, se detto veicolo non è conforme ai criteri di manovrabilità di cui al successivo punto 7.6.3.1(B).

Con le eccezioni di cui sopra le parti contraenti rilasciano omologazioni in forza del punto 7.6.3.1 (A).

7.6.3.1.(A)

A veicolo fermo, è tracciato con una linea sul suolo un piano verticale tangente a lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide sono allineate al piano. Quando il veicolo entra, seguendo una linea retta, nella corona circolare di cui al punto 7.6.1, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,60 m (cfr. le figure B e C).

Figura A

Image 94

Testo di immagine

Figura B

Image 95

Testo di immagine

R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = massimo 0,6 m

Figura C

Image 96

Testo di immagine

R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = massimo 0,6 m

7.6.3.1.(B)

A veicolo fermo e con le ruote sterzanti in posizione tale che, muovendo il veicolo, il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per i veicoli snodati delle categorie M2 e M3 le due unità rigide devono essere allineate al piano.

Quando il veicolo avanza in entrambi i sensi lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m (vedi figura B) in caso di veicolo rigido lungo fino a 12 m, o di più di 1,20 m (vedi figura C) in caso di veicolo rigido lungo più di 12 m o di veicolo snodato della categoria M2 e M3.

Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse la presente prescrizione si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).

Figura A

Image 97

Testo di immagine

Figura B

Image 98

Testo di immagine

Figura C

Image 99

Testo di immagine

7.6.4.

Le prescrizioni di cui ai punti da 7.6.1 a 7.6.3 possono anche essere verificate a richiesta del costruttore con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica.

7.6.5.

Nel caso di veicoli incompleti il costruttore dichiara le dimensioni massime ammesse del veicolo che devono essere verificate sulla base delle prescrizioni dei punti da 7.6.1 a 7.6.3.

7.7.

(Riservato)

7.8.

(Riservato)

7.9.

(Riservato)

7.10.

(Riservato)

7.11.

(Riservato)

(1)   1 Conformemente alla definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend. 2).

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l'Azerbaigian, 40 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro e 50 per Malta. I numeri successivi vanno attribuiti agli altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni; il segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti dell'accordo.

(b)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio: ABC??123??).

(c)  Conformemente alla definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2)

(d)  Se possibile, designazione secondo le euronorme, altrimenti indicare:

a)

la descrizione del materiale,

b)

il limite di snervamento,

c)

il carico di rottura,

d)

l'allungamento (in percentuale),

e)

la durezza Brinell.

(z)  Per guida avanzata si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

(1)  Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, in alcuni casi non è necessario cancellare alcuna dicitura).

(e)  Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.

(f)  Norma ISO 612–1978, termine n. 6.4.

(j)  Allegato 11, punto 2.4.1.

(k)  Allegato 11, punto 4.2.

(l)  Allegato 11, punto 2.4.3.

(m)  Norma ISO 612–1978, termine n. 6.6.

(n)  Norma ISO 612–1978, termine n. 6.7.

(o)  La massa del conducente e, se del caso, quella dell'accompagnatore è valutata pari a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, secondo la norma ISO 2416: 1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(y)  Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio, o sulla ralla, detto carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammessa.

(*1)  Numero indicato solo a titolo d’esempio.

(*2)  Per i veicoli la cui capacità non supera 22 passeggeri è consentito uno spostamento del pannello inferiore rispetto a quello superiore, purché lo spostamento avvenga nella stessa direzione.

(*3)  La larghezza del pannello superiore può essere ridotta, all'estremità superiore, a 400 mm, se presenta una smussatura non superiore a 30o dall'orizzontale.

(*4)  L'altezza del cilindro superiore, e di conseguenza l'altezza totale, può essere ridotta di 100 mm in qualsiasi punto della corsia situata dietro:

a)

un piano trasversale situato a 1,5 m davanti alla mezzeria dell'asse posteriore (asse posteriore più avanzato nel caso di veicoli con più di un asse posteriore), e

b)

un piano verticale trasversale situato a livello del bordo posteriore della porta di accesso o, se le porte sono più di una, della porta di accesso più arretrata.

Il diametro del cilindro superiore può essere ridotto, all'estremità superiore, a 300 mm se presenta un smussatura non superiore a 30o rispetto all'orizzontale.

La sagoma di prova può entrare in contatto con le maniglie pensili, se la botola ne è munita, o altri oggetti flessibili quali elementi di cinture di sicurezza, e spostarli.

(*5)  230 mm per i veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri.

(3)  700 mm per le porte di sicurezza.

1 500 per le porte di sicurezza del piano superiore di un veicolo a due piani.

(4)  430 mm per i veicoli a sospensione esclusivamente meccanica.

(5)  per almeno una delle porte d'accesso; 400 mm per le altre porte d'accesso.

(6)  300 mm per i gradini delle porte situate dietro all'asse più arretrato.

(7)  250 mm nella corsia dei veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri.

(8)  Cfr. la nota relativa al punto 7.7.1.2 dell'allegato 3.

(*6)  Cfr. la nota («*») relativa al punto 7.7.5.1. dell'allegato 3.

(*7)  230 mm per i veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri.

(9)  700 mm per le porte di sicurezza.

1 500 per le porte di sicurezza del piano superiore di un veicolo a due piani.

(10)  430 mm per i veicoli a sospensione esclusivamente meccanica.

(11)  300 mm per i gradini delle porte situate dietro all'asse più arretrato.

(12)  Per almeno una delle porte di accesso; 400 mm per le altre porte d’accesso.

(13)  250 mm nella corsia dei veicoli di capacità non superiore a 22 passeggeri.

(*8)  225 per la classe III.

(*9)  350 mm a livello dei passaruote e del vano motore.

(*10)  400 mm nei veicoli delle classi II e III.

(*11)  Le dimensioni tra parentesi riguardano soltanto l'estremità posteriore del piano inferiore e la parte adiacente all'asse frontale (cfr. punto 7.7.5.10).

(14)  Le dimensioni tra parentesi riguardano solo il piano superiore e/o, al piano inferiore, soltanto l'estremità posteriore e/o la parte adiacente all'asse anteriore (cfr. punto 7.7.5.10).

(*12)  Compresi 3 kg di bagaglio a mano.

(15)  Questa cifra è ridotta del 20 % per i veicoli delle classi II e III dotati di 3 assi, di cui due sterzanti.


11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 121/203


Rettifica del regolamento n. 114 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di:

I.   Un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo;

II.   Un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato;

III.   Un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 373 del 27 dicembre 2007 )

Il regolamento n. 114 va letto come segue:

Regolamento n. 114 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di:

I.   Un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo;

II.   Un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato;

III.   Un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai seguenti componenti venduti sul mercato dei ricambi e accessori:

1.1.

moduli airbag per sistemi airbag sostitutivi destinati ad essere installati su veicoli a motore;

1.2.

volanti sostitutivi per veicoli delle categorie M1 e N1 muniti di modulo airbag di tipo omologato e destinati ad essere installati come sistema di ritenuta complementare alle cinture di sicurezza e ad altri sistemi di ritenuta nei veicoli a motore, cioè un sistema che, in caso di urto violento, gonfia automaticamente una struttura flessibile destinata a ridurre la gravità delle lesioni degli occupanti del veicolo;

1.3.

sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante e muniti di moduli airbag di tipo omologato e destinati ad essere installati come sistema di ritenuta complementare alle cinture di sicurezza e ad altri sistemi di ritenuta nei veicoli a motore delle categorie M1 e N1, cioè un sistema che, in caso di urto violento, gonfia automaticamente una struttura flessibile destinata a ridurre la gravità delle lesioni degli occupanti del veicolo.

2.   DEFINIZIONI

2.1.

Per «sistema airbag» si intende un gruppo di componenti che, una volta montati in un veicolo, svolgono tutte le funzioni previste dal fabbricante. Questo sistema comprende almeno un’unità di innesco che attiva uno o più moduli airbag e il cablaggio elettrico, se presente.

2.2.

Per «airbag» si intende un materiale flessibile che forma un volume chiuso in cui si raccoglie il gas prodotto dal dispositivo di gonfiaggio e che serve a trattenere l’occupante.

2.3.

Per «modulo airbag» si intende il più piccolo sottoinsieme comprensivo della fonte di energia per il gonfiaggio e dell’airbag che viene gonfiato.

2.4.

Per «volante sostitutivo» (munito di modulo airbag) si intende un volante venduto sul mercato dei ricambi e accessori per modificare un veicolo a motore, il quale può differire per dimensioni funzionali, forma e/o materiale dal volante originale fornito dal costruttore del veicolo.

2.5.

Per «sistema airbag sostitutivo» si intende un sistema airbag venduto sul mercato dei ricambi e accessori per modificare un veicolo a motore, il quale può differire per dimensioni funzionali, forma, materiali o funzionamento dal sistema airbag originale fornito dal costruttore del veicolo a motore in questione.

2.6.

Categorie di moduli airbag per sistemi airbag sostitutivi:

2.6.1.

categoria A: dispositivo destinato a proteggere il conducente di un veicolo in caso di urto frontale;

2.6.2.

categoria B: dispositivo destinato a proteggere gli occupanti dei sedili anteriori diversi dal conducente in caso di urto frontale;

2.6.3.

categoria C: dispositivo destinato a proteggere gli occupanti di sedili diversi da quelli anteriori in caso di urto frontale;

2.6.4.

categoria D: dispositivo destinato a proteggere gli occupanti dei sedili anteriori in caso di collisione laterale.

2.7.

Per «istante di innesco» si intende il momento in cui, nel caso di un urto che provoca il gonfiaggio dell’airbag, i componenti che producono tale gonfiaggio sono azionati irreversibilmente.

2.8.

Per «unità di comando o unità di innesco» si intende il sottoinsieme comprendente tutti i componenti che permettono il rilevamento dell’urto e che producono l’innesco.

2.9.

Per «cablaggio» si intendono tutti i conduttori elettrici e le connessioni che collegano tra loro ed eventualmente al veicolo le varie parti del sistema airbag completo.

2.10.

Per «massa del veicolo a vuoto» si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, senza occupanti né carico, ma completo di carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se questi ultimi fanno parte dell’attrezzatura fornita normalmente dal costruttore del veicolo).

2.11.

Per «tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo» si intendono moduli airbag che non differiscono in modo essenziale tra loro per quanto riguarda:

a)

la categoria del modulo airbag;

b)

la geometria dell’airbag;

c)

il materiale dell’airbag;

d)

le valvole di sfiato o i dispositivi equivalenti;

e)

il generatore di gas;

f)

il modo di ripiegamento del sacco nel modulo;

g)

il materiale, la struttura e le dimensioni del rivestimento;

h)

la composizione del propellente;

i)

il metodo di fissaggio del modulo.

2.12.

Per «tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag» si intendono volanti venduti sul mercato dei ricambi e accessori che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

a)

la presenza di un airbag;

b)

le dimensioni e il diametro del volante;

c)

la forma, nella misura in cui incide sulle prestazioni di sicurezza e resistenza,

d)

il materiale;

e)

la definizione del tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo ai sensi del punto 2.11 precedente.

2.13.

Per «tipo di sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante» si intendono sistemi airbag sostitutivi che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

a)

la categoria del modulo airbag;

b)

la geometria dell’airbag;

c)

il materiale dell’airbag;

d)

le valvole di sfiato o i dispositivi equivalenti;

e)

il generatore di gas;

f)

il modo di ripiegamento del sacco nel modulo;

g)

il materiale, la struttura e le dimensioni del rivestimento;

h)

la composizione del propellente;

i)

il metodo di fissaggio del modulo.

2.14.

Per «tipo di veicolo» si intende una categoria di veicoli a motore che non presentano differenze sostanziali che possano incidere sui risultati delle prove d’urto prescritte dal presente regolamento per quanto riguarda:

a)

la struttura, le dimensioni, la versione della carrozzeria e i materiali del veicolo;

b)

la massa a vuoto, come definita nel punto 2.10 precedente;

c)

il comando dello sterzo, il sedile e il sistema di cinture di sicurezza e gli altri sistemi di ritenuta;

d)

la posizione e l’orientamento del motore;

e)

le parti e i dispositivi o le finiture opzionali del veicolo che incidono sulle prestazioni dell’airbag.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   Domanda di omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

3.1.1.

La domanda di omologazione di un modulo airbag deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica del modulo airbag o dal fabbricante o dal loro mandatario.

3.1.2.

Per ogni categoria di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo, la domanda deve essere accompagnata dai documenti qui di seguito citati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

3.1.2.1.

una descrizione tecnica comprensiva di istruzioni per il montaggio e nella quale siano specificati il tipo o i tipi di veicolo a cui è destinato il modulo airbag;

3.1.2.2.

disegni sufficientemente dettagliati per consentire la verifica della posizione prevista per il marchio di omologazione di cui al punto 4.1.4 qui appresso;

3.1.2.3.

un numero sufficiente di moduli airbag deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove e della verifica della conformità alle prescrizioni pertinenti dei punti 5 e 6 del presente regolamento.

3.2.   Domanda di omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

3.2.1.

La domanda di omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica del volante sostitutivo o dal fabbricante o dal loro mandatario.

3.2.2.

Per ogni tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag, la domanda deve essere accompagnata dai documenti qui di seguito citati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

3.2.2.1.

una descrizione tecnica comprensiva di istruzioni per il montaggio;

3.2.2.2.

disegni sufficientemente dettagliati;

3.2.2.3.

disegni che mostrino la posizione del modulo o dei moduli airbag e delle relative parti di fissaggio al volante;

3.2.2.4.

la posizione prevista del marchio di omologazione di cui al punto 4.2.4 qui appresso;

3.2.2.5.

un numero sufficiente di volanti sostitutivi muniti di moduli airbag e di veicoli rappresentativi dei tipi per i quali è richiesta l’omologazione del volante sostitutivo deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione allo scopo di verificare la conformità alle prescrizioni pertinenti dei punti 5 e 6 del presente regolamento.

3.3.   Domanda di omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

3.3.1.

La domanda di omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica del sistema airbag sostitutivo o dal fabbricante o dal loro mandatario.

3.3.2.

Per ogni tipo di sistema airbag sostitutivo, la domanda deve essere accompagnata dai documenti qui di seguito citati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

3.3.2.1.

una descrizione tecnica comprensiva di istruzioni per il montaggio;

3.3.2.2.

disegni sufficientemente dettagliati;

3.3.2.3.

disegni che mostrino la posizione del sistema o dei sistemi airbag e delle relative parti di fissaggio al veicolo;

3.3.2.4.

la posizione prevista del marchio di omologazione di cui al punto 4.3.4 qui appresso;

3.3.2.5.

un numero sufficiente di sistemi airbag sostitutivi e di veicoli rappresentativi dei tipi per i quali è richiesta l’omologazione del sistema sostitutivo deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione allo scopo di verificare la conformità alle prescrizioni pertinenti dei punti 5 e 6 del presente regolamento.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

4.1.1.

Se i campioni del modulo airbag presentati per l’omologazione soddisfano le prescrizioni applicabili dei punti 5 e 6 qui appresso, l’omologazione del tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo è concessa.

4.1.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero di omologazione ad un altro tipo di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo.

4.1.3.

L’omologazione o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.1.4.

I campioni di moduli airbag per sistema airbag sostitutivo devono recare in modo chiaro e indelebile la marca o la denominazione commerciale del fabbricante e un marchio di omologazione composto da:

4.1.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (1);

4.1.4.2.

un numero di omologazione;

4.1.4.3.

un simbolo aggiuntivo indicante la categoria del modulo airbag (cfr. punto 2.6 precedente).

4.1.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

4.1.6.

Nell’allegato 4 del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione e del simbolo aggiuntivo di cui sopra.

4.2.   Omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

4.2.1.

Se un tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato presentato per l’omologazione soddisfa le prescrizioni applicabili dei punti 5 e 6 qui appresso, l’omologazione del tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato viene rilasciata.

4.2.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di volante sostitutivo.

4.2.3.

L’omologazione o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 2 del presente regolamento.

4.2.4.

I campioni del volante sostitutivo munito di modulo airbag e del mozzo (adattatore) devono recare in modo chiaro e indelebile la marca o la denominazione commerciale del fabbricante e un marchio di omologazione composto da:

4.2.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.2.4.2.

un numero di omologazione;

4.2.4.3.

un simbolo aggiuntivo indicante la categoria del modulo airbag (cfr. punto 2.6 precedente).

4.2.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

4.2.6.

Il marchio di omologazione deve essere apposto sul volante sostitutivo e sul mozzo (adattatore). Se il volante sostitutivo e il mozzo formano un unico pezzo, è sufficiente un marchio di omologazione e un marchio con la marca o la denominazione commerciale del fabbricante.

4.2.7.

Nell’allegato 5 del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione e del simbolo aggiuntivo di cui sopra.

4.3.   Omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

4.3.1.

Se un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante presentato per l’omologazione soddisfa le prescrizioni applicabili dei punti 5 e 6 qui appresso, l’omologazione del tipo di sistema airbag sostitutivo viene rilasciata.

4.3.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di sistema airbag sostitutivo.

4.3.3.

L’omologazione o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un sistema airbag sostitutivo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 3 del presente regolamento.

4.3.4.

I campioni del sistema airbag sostitutivo devono recare in modo chiaro e indelebile la marca o la denominazione commerciale del fabbricante e un marchio di omologazione composto da:

4.3.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.3.4.2.

un numero di omologazione;

4.3.4.3.

un simbolo aggiuntivo indicante la categoria del modulo airbag (cfr. punto 2.6 precedente).

4.3.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

4.3.6.

Nell’allegato 6 del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione e del simbolo aggiuntivo di cui sopra.

5.   REQUISITI

5.1.

Prescrizioni generali relative all’omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo, un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato, o un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

5.1.1.

Prima di concedere l’omologazione conformemente ai punti 4.1, 4.2 e/o 4.3, l’autorità competente verifica che esistano disposizioni appropriate atte a garantire:

5.1.1.1.

l’installazione, la manutenzione, la riparazione e lo smontaggio del sistema unicamente da parte di tecnici addestrati secondo le istruzioni contenute in un manuale preparato dal richiedente dell’omologazione;

5.1.1.2.

la sostituzione di una parte del sistema o del sistema completo alla fine della vita utile garantita;

5.1.1.3.

la presenza di etichette di avvertimento e di indicazioni per i soccorritori, e di etichette di avvertimento e di indicazioni relative all’uso dei sistemi di ritenuta per bambini.

5.1.2.

Le interferenze dei campi magnetici non devono disturbare il funzionamento del sistema airbag.

5.1.3.

Un sistema completo deve comprendere un dispositivo che avverta l’utilizzatore nel caso in cui il sistema airbag non sia nello stato di funzionamento previsto.

5.1.4.

I moduli airbag per sistemi airbag sostitutivi della categoria A devono essere progettati in modo tale che, quando sono sottoposti a prova conformemente alle prescrizioni del punto 5.2.2.7 (prova di gonfiaggio statico), sia possibile rimuovere manualmente l’airbag dopo il completo gonfiaggio.

5.1.5.

Tossicità e ustioni

Deve essere presentato un certificato in cui si dichiari che la natura, la concentrazione e la temperatura delle particelle solide e dei gas emessi durante il gonfiaggio di un airbag non sono tali da poter provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo. Le autorità che rilasciano l’omologazione si riservano il diritto di verificare l’esattezza di tali dichiarazioni.

5.2.   Prescrizioni relative all’omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

5.2.1.

Ogni modulo airbag deve soddisfare le prescrizioni della norma internazionale «ISO 12097-2 ROAD VEHICLES-AIRBAG COMPONENT TESTING-PART 2: Testing of Airbag Modules» versione: 1996-08-00, per garantire la sicurezza di funzionamento dei moduli airbag.

I moduli airbag progettati per i sedili anteriori dotati di sistemi airbag laterali devono essere conformi, per quanto possibile, alle prescrizioni dello standard ISO sopra citato (ad es. prove conformi al punto 5.2.2).

Il fabbricante del modulo deve dichiarare che le prove summenzionate sono state eseguite con risultati positivi. In caso di dubbi l’autorità che rilascia l’omologazione si riserva il diritto di verificare l’esattezza di tale dichiarazione.

5.2.2.

Invece di quanto prescritto nel punto 5.2.1, è ammesso un programma di prove ridotto che comprenda almeno le prove seguenti:

5.2.2.1.

prova di caduta;

5.2.2.2.

prova d’urto meccanico;

5.2.2.3.

prova di esposizione simultanea a vibrazioni e temperatura;

5.2.2.4.

prova di variazione ciclica di temperatura e umidità;

5.2.2.5.

prova di simulazione della radiazione solare;

5.2.2.6.

prova di sbalzo termico;

5.2.2.7.

prova di gonfiaggio statico.

5.3.   Prescrizioni relative all’omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

5.3.1.

Prima di concedere l’omologazione conformemente al punto 4.2, l’autorità competente verifica che esistano disposizioni appropriate relative all’esecuzione di:

5.3.1.1.

una prova di resistenza al calore sul volante sostitutivo (con tutti i componenti tranne il modulo airbag) quale descritta nel punto 6.2.1.1 per garantire la coesione di tutti i materiali;

5.3.1.2.

una prova di piegamento quale descritta nel punto 6.2.1.2 per garantire una deformazione minima della corona del volante;

5.3.1.3.

una prova di torsione quale descritta nel punto 6.2.1.3 per garantire una rigidità sufficiente quando al volante sostitutivo viene applicato un carico in direzione tangenziale alla corona del volante;

5.3.1.4.

una prova di fatica quale descritta nel punto 6.2.1.4 per garantire una durata sufficiente di vita utile.

5.3.2.

Nel caso di un volante sostitutivo, deve essere garantito che il diametro effettivo non sia notevolmente inferiore al diametro effettivo del volante montato dal costruttore del veicolo. Questa prescrizione si ritiene soddisfatta quando il diametro effettivo del volante sostitutivo non è inferiore a 9/10 del diametro effettivo del volante usato dal costruttore del veicolo.

5.3.3.

Le dimensioni del volante sostitutivo e il modo di montaggio sul piantone di guida non devono eccedere le dimensioni e le tolleranze specificate dal costruttore del veicolo. In caso contrario, il fabbricante del volante sostitutivo deve dimostrare al servizio tecnico il funzionamento corretto del metodo di fissaggio scelto.

5.3.4.

Il volante sostitutivo deve permettere al conducente di vedere direttamente tutti gli strumenti e gli indicatori importanti, quali:

a)

il tachimetro

b)

le spie relative a:

indicatori di direzione

fari abbaglianti

luci posteriori per nebbia

luci di emergenza

sistema automatico antibloccaggio

anomalie dell’impianto frenante

indicatore di funzionamento dell’airbag.

Le prove devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.2.2.

5.3.5.

I volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi le prescrizioni dei punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie 01 di modifiche.

In caso di dubbio, all’atto di verificare la conformità del volante sostitutivo dotato di un modulo airbag di tipo omologato alle prescrizioni del regolamento, occorre tener conto di tutti i dati e i risultati delle prove forniti dal richiedente dell’omologazione, e se ne può tener conto nel convalidare la prova di omologazione effettuata dal servizio tecnico.

5.4.   Prescrizioni relative all’omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

5.4.1.

I sistemi airbag sostitutivi devono essere muniti di un modulo airbag omologato o altrimenti si deve dimostrare adeguatamente al servizio tecnico incaricato di questa prova che il sistema usato soddisfa le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.4.2.

I sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi, in caso di un sistema airbag di:

5.4.2.1.

categoria B, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01;

5.4.2.2.

categoria C, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01; inoltre, per la verifica delle prestazioni del sistema airbag, si devono usare manichini strumentati;

5.4.2.3.

categoria D, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 95, serie di modifiche 01; in questo caso si deve usare per la prova il manichino per l’urto laterale.

6.   PROVE

6.1.   Prove su un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma ISO 12097-Part 2, versione 1996-08-00.

6.2.   Prove su un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

6.2.1.

Prove di resistenza

6.2.1.1.   Prova di resistenza al calore

Il volante sostitutivo (escluso il modulo airbag) è esposto al seguente ciclo di temperature successive:

16 ore a

- 15 oC ± 2 oC

30 minuti a

+ 22 oC ± 2 oC

3 ore a

+ 80 oC ± 2 oC

30 minuti a

- 22 oC ± 2 oC

La prova non deve lasciare alcuna deformazione permanente superiore alle tolleranze di progetto, né alcuna incrinatura o frattura.

6.2.1.2.   Prova di piegamento

Il volante sostitutivo è esposto ad una temperatura di almeno - 15 oC ± 2 oC per 16 ore. Il volante sostitutivo viene poi montato insieme al mozzo su un albero rigido, e alla corona del volante viene applicato un carico statico di 70 daN ± 0,5 daN perpendicolarmente al piano della corona. Il carico di prova deve essere applicato alla corona tra due razze che formano l’angolo più grande.

La prova non deve lasciare sulla corona del volante sostitutivo alcuna deformazione permanente superiore all’8 per cento del diametro del volante. Non devono esserci segni di incrinature o fratture tali da incidere sulla sicurezza d’uso del volante.

6.2.1.3.   Prova di torsione

Il volante sostitutivo è montato con il mozzo su un albero rigido e sottoposto ad un carico di prova statico di 70 daN ± 0,5 daN applicato tangenzialmente alla corona del volante. La deformazione permanente provocata da questa prova non deve essere superiore a 1 grado nel senso di rotazione. La prova non deve lasciare alcun segno di incrinature o fratture che possano incidere sulla sicurezza d’uso del volante. Alla corona del volante viene poi applicato un carico tangenziale corrispondente ad una coppia di 22 daNm ± 0,5 daNm. Non devono esserci ripercussioni sulla sicurezza d’uso del volante anche se la deformazione permanente è superiore a 1 grado nel senso di rotazione.

6.2.1.4.   Prova di fatica

Il volante sostitutivo è montato con la corona in un’attrezzatura di prova, come illustrato nella figura dell’allegato 7, e sottoposto ad un ciclo sinusoidale di carico con una coppia di 14 daNm ± 0,5 daNm alla frequenza di 1,5 Hz ± 0,25 Hz.

Il volante sostitutivo deve resistere ad almeno 1 x 105 cicli senza mostrare alcun segno di incrinature o fratture che possano incidere sulla sua sicurezza d’uso.

6.2.2.   Prescrizioni relative all’installazione e alla visibilità del quadro strumenti per il conducente

6.2.2.1.

Deve essere garantita la visibilità dei seguenti elementi per il conducente:

a)

tachimetro

b)

spie relative a:

indicatori di direzione

fari abbaglianti

luci posteriori per nebbia

luci di emergenza

sistema automatico antibloccaggio

anomalie dell’impianto frenante

indicatore di funzionamento dell’airbag.

La visibilità è valutata per mezzo di un esame comparativo di fotografie del quadro strumenti del veicolo sottoposto alla prova munito di volante sostitutivo. I punti H sono misurati dopo aver allineato il veicolo nel dispositivo di misurazione tridimensionale.

La relazione tra il veicolo ed il sistema di coordinate viene stabilita mediante punti di riferimento della carrozzeria.

Se le coordinate del punto R non sono note, il punto H viene determinato usando un manichino corrispondente al 50 percentile. Il sedile del conducente viene regolato nel modo seguente:

a)

sedile nella posizione più arretrata del dispositivo di regolazione longitudinale;

b)

schienale inclinato ad un’angolazione di 25o del dorso del manichino;

c)

gli altri dispositivi di regolazione in posizione centrale.

Per simulare la visione binoculare viene usata una macchina fotografica da 35 mm inclinata di 15o verso il piano orizzontale e le fotografie sono scattate da entrambi i punti corrispondenti agli occhi.

Posizione dei punti corrispondenti agli occhi rispetto al punto R o H nel sistema di coordinate conformemente alla norma UNI ISO 4130 (dimensioni in mm):

x

y

z

 

x

y

z

0

-32,5

+ 635,0

 

0

+32,5

+ 635,0

Per la macchina fotografica i punti corrispondenti agli occhi sono determinati 35 mm davanti al piano di rappresentazione (normalmente il piano della pellicola) e sull’asse centrale del sistema ottico.

6.2.2.2.   Funzionamento dei comandi

Viene effettuato un esame per determinare se sono rispettate le distanze minime e massime indicate qui appresso tra i comandi, ad esempio degli indicatori di direzione e dei lampi luce, e la corona del volante. Si verifica che sia possibile azionare senza difficoltà i comandi e manovrare senza difficoltà il volante sostitutivo:

a)

la misura «a» con un limite minimo di 30 mm si riferisce al dispositivo di comando più vicino al volante sostitutivo. Indica la distanza minima tra il dispositivo di comando ed il piano posteriore della corona del volante (piano rivolto verso il quadro strumenti);

b)

la misura «b» con un limite massimo di 130 mm indica la distanza tra il centro del dispositivo di comando degli indicatori di direzione e il piano anteriore della corona del volante (piano rivolto verso il conducente).

6.2.2.3.   Prova dell’installazione

Questa prova consiste nell’esame delle condizioni di installazione, del diametro del volante sostitutivo rispetto a quello del volante originale fornito dal costruttore del veicolo, del ritorno del comando degli indicatori di direzione, del funzionamento del segnalatore acustico e del funzionamento della spia dell’airbag. Viene anche esaminato il funzionamento degli eventuali sensori del sedile del conducente o del passeggero che controllano il dispositivo di apertura dell’airbag.

6.2.2.4.   Prova degli adattatori

Le dimensioni di montaggio (ad es. della dentatura del piantone di guida) sono confrontate alle dimensioni fornite dal costruttore usando un proiettore di profili.

Viene controllata la resistenza degli adattatori sostitutivi serrando il dado/vite di fissaggio con una coppia di serraggio doppia rispetto a quella indicata dal costruttore del veicolo ma non superiore a 85 Nm.

Vengono effettuati esami appropriati per verificare che gli adattatori dei tipi di veicoli muniti di sistema antifurto integrato nel volante siano conformi agli elementi corrispondenti del volante prodotto dal costruttore del veicolo dal punto di vista della resistenza, delle dimensioni, dei materiali e del funzionamento, oppure si effettuano prove del sistema antifurto conformemente al regolamento n. 18, allo scopo di dimostrare che il sistema del volante sostitutivo soddisfa le prescrizioni del suddetto regolamento.

6.2.3.

Prova(e) d’urto frontale con veicolo per i volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato

I volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi le prescrizioni dei punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie 01 di modifiche.

In caso di dubbio, all’atto di verificare la conformità del volante sostitutivo dotato di un modulo airbag di tipo omologato alle prescrizioni del regolamento, occorre tener conto di tutti i dati e i risultati delle prove forniti dal richiedente dell’omologazione, e se ne può tener conto nel convalidare la prova di omologazione effettuata dal servizio tecnico.

6.3.   Prove su un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

6.3.1.   Prove su un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

Il sistema airbag sostitutivo deve essere munito di un modulo airbag omologato, altrimenti il fabbricante del sistema airbag sostitutivo deve dimostrare adeguatamente al servizio tecnico incaricato di questa prova che il sistema usato soddisfa le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 precedenti.

6.3.2.

I sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi:

6.3.2.1.

in caso di un sistema airbag di categoria B, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01;

6.3.2.2.

in caso di un sistema airbag di categoria C, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01; inoltre, per la verifica delle prestazioni del sistema airbag, si devono usare manichini strumentati;

6.3.2.3.

in caso di un sistema airbag di categoria D, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 95, serie di modifiche 01; in questo caso si deve usare per la prova il manichino per l’urto laterale.

7.   ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

7.1.

Il fabbricante dei sistemi airbag sostitutivi deve includere nelle istruzioni per l’uso tutte le raccomandazioni e le indicazioni relative alle precauzioni da adottare durante l’uso, la manutenzione o la distruzione del sistema o di qualsiasi suo componente.

7.1.1.

In particolare:

7.1.1.1.

se il sistema è munito di un dispositivo di sorveglianza per informare l’utilizzatore delle sue condizioni operative, deve essere chiaramente indicato come devono essere interpretati i messaggi di qualsiasi tipo presentati dal sistema. Devono essere indicate le misure da attuare nel caso di un messaggio di avvertimento che segnali un’avaria, e descritti gli eventuali rischi derivanti dall’uso del veicolo in tali condizioni;

7.1.1.2.

deve essere indicato se gli interventi di manutenzione o riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale appositamente addestrato, e se lo smontaggio del sistema comporta dei rischi;

7.1.1.3.

deve essere spiegata la procedura da seguire in caso di gonfiaggio. In particolare devono essere precisate le eventuali precauzioni da adottare relativamente ai prodotti gassosi, liquidi o solidi emessi durante il gonfiaggio. Allo stesso modo, se in seguito al gonfiaggio i componenti del sistema comportano dei pericoli come ad esempio superfici rugose, spigoli vivi, temperatura, corrosione, ecc., questi pericoli devono essere descritti, così come il modo per evitarli;

7.1.1.4.

se la rottamazione dei sistemi airbag sostitutivi può determinare situazioni pericolose per l’ambiente o direttamente per l’uomo, deve essere indicata una procedura appropriata per evitarle. Tale procedura può consistere in un metodo per innescare deliberatamente l’airbag, se l’innesco non comporta pericoli, con l’obbligo di restituire il sistema o parte di esso al costruttore o fabbricante, o in qualsiasi altra misura appropriata.

7.2

Il sistema airbag sostitutivo deve recare le etichette e le indicazioni relative all’uso dei sistemi di ritenuta per bambini conformemente al regolamento n. 94.

I sistemi airbag con moduli airbag della categoria A, B, C o D devono recare l’iscrizione «AIRBAG» nella parte interna della circonferenza del volante sostitutivo o sul rivestimento del modulo airbag; l’iscrizione deve essere apposta in maniera durevole e deve essere facilmente visibile.

Inoltre, nel caso di un sistema airbag per protezione anteriore destinato a qualsiasi posto a sedere per passeggeri, sulla superficie visibile del rivestimento del modulo airbag deve essere affissa in modo da non potersi staccare la seguente etichetta (le informazioni indicate sono quelle minime).

L’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue del paese in cui è venduto il dispositivo.

Dimensioni minime dell’etichetta: 60 x 120 mm.

Image 100

Sagoma dell'etichetta, linee verticali e orizzontali nere

Pittogramma nero con fondo bianco

Testo in basso nero con fondo bianco

Cerchio e linea rossi con fondo bianco

Testo in alto e simbolo neri con fondo giallo

ATTENZIONE

NON mettere il seggiolino del bambino rivolto all'indietro su un sedili anteriore dotato di airbag

PERICOLO DI MORTE O LESIONI GRAVI

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e ai seguenti requisiti.

8.1.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di queste verifiche è una volta ogni due anni. Se durante una di queste verifiche vengono riscontrati risultati negativi, la frequenza può essere aumentata.

8.2.   Conformità della produzione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

I moduli airbag omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 precedenti.

8.3.   Conformità della produzione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

I volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato e omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.3 precedenti.

8.4.   Conformità della produzione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

I sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.4 precedenti.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

L’omologazione rilasciata a norma del presente regolamento ad un tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo, un tipo di volante sostitutivo munito di airbag di tipo omologato, o un tipo di sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante, può essere revocata se le disposizioni di cui al punto 8 non sono rispettate.

10.   MODIFICHE DEL TIPO DI MODULO AIRBAG PER SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO O DEL TIPO DI VOLANTE SOSTITUTIVO MUNITO DI MODULO AIRBAG DI TIPO OMOLOGATO O DEL TIPO DI SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO DIVERSO DA QUELLO INSTALLATO SUL VOLANTE

10.1.

Ogni modifica del tipo di sistema summenzionato deve essere segnalata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo. Detto servizio può:

10.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un’incidenza negativa rilevante e che in ogni caso il modulo o sistema o volante sostitutivo soddisfa ancora le prescrizioni;

10.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova dal servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui ai punti da 4.1 a 4.3 precedenti.

10.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme ai modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il detentore dell’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo o di un tipo di volante sostitutivo munito di airbag di tipo omologato o di un tipo di sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme ai modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente regolamento.

12.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione rilasciate negli altri paesi.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 101

Testo di immagine

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Image 102

Testo di immagine

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Image 103

Testo di immagine

ALLEGATO 4

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN MODULO AIRBAG PER UN SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO

Image 104

Testo di immagine

a = 5 mm min.

Il modulo airbag su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è un modulo airbag della categoria A omologato in Francia (E2) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento nella sua versione originaria.

Nota:

Il numero di omologazione e il simbolo o i simboli supplementari devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa.

Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Il simbolo o i simboli supplementari devono essere collocati in posizione diametralmente opposta al numero di omologazione. L’uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

ALLEGATO 5

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN VOLANTE SOSTITUTIVO DOTATO DI MODULO AIRBAG DI TIPO OMOLOGATO

Image 105

Testo di immagine

a = 5 mm min.

Il volante sostitutivo su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è un volante con modulo airbag della categoria A omologato in Francia (E2) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento nella sua versione originaria.

Nota:

Il numero di omologazione e il simbolo o i simboli supplementari devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa.

Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Il simbolo o i simboli supplementari devono essere collocati in posizione diametralmente opposta al numero di omologazione. L'uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

ALLEGATO 6

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO DIVERSO DA QUELLO INSTALLATO SUL VOLANTE

Image 106

Testo di immagine

a = 8 mm min.

Il sistema airbag sostitutivo su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è un sistema airbag della categoria B omologato in Francia (E2) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento nella sua versione originaria.

Nota:

Il numero di omologazione e il simbolo o i simboli supplementari devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa.

Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Il simbolo o i simboli supplementari devono essere collocati in posizione diametralmente opposta al numero di omologazione. L’uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

ALLEGATO 7

DISPOSITIVO PER PROVE DI FATICA

Image 107

Testo di immagine

ALLEGATO 8

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE DEI VEICOLI A MOTORE

1.   OBIETTIVO

La procedura descritta nel presente allegato è finalizzata a determinare la posizione del punto H e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e a verificare la relazione tra i valori misurati e le specifiche di progettazione fornite dal costruttore del veicolo (3).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

2.1.

«Dati di riferimento»: una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto H e il punto «R» e la loro relazione;

2.1.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco e l’angolo teorico di inclinazione del tronco e la loro relazione.

2.2.

«Macchina tridimensionale per la determinazione del punto H» (macchina 3D H): il dispositivo usato per la determinazione dei punti H e degli angoli effettivi di inclinazione del tronco. Tale dispositivo è descritto nell’appendice 1 del presente allegato;

2.3.

«Punto H»: il centro dell’articolazione del tronco e delle cosce di una macchina 3D H installata sul sedile del veicolo conformemente al punto 4 qui appresso. Il punto H è situato al centro dell’asse del dispositivo compreso tra le estremità visibili da entrambi i lati del punto H della macchina 3D H. Il punto H corrisponde teoricamente al punto R (per le tolleranze cfr. punto 3.2.2 qui appresso). Una volta determinato conformemente alla procedura descritta al punto 4, il punto H è considerato fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e mobile con esso in caso di regolazione del sedile;

2.4.

«Punto R» o «punto di riferimento del sedile»: un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere, determinato rispetto ad un sistema di riferimento tridimensionale;

2.5.

«Linea del tronco»: l’asse di riferimento del tronco della macchina 3D H nella posizione più arretrata;

2.6.

«Angolo effettivo di inclinazione del tronco»: l’angolo misurato tra una verticale passante per il punto H e la linea del tronco utilizzando il quadrante dell’angolo dello schienale sulla macchina 3D H. Teoricamente l’angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde all’angolo teorico di inclinazione del tronco (per le tolleranze si rinvia al successivo paragrafo 3.2.2.);

2.7.

«Angolo teorico di inclinazione del tronco»: l’angolo misurato tra una retta verticale passante per il punto R e l’asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione teorica dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo;

2.8.

«Piano centrale dell’occupante» (C/LO): il piano mediano della macchina 3D H disposta in ciascuna posizione a sedere prevista; è rappresentato dalla coordinata del punto H sull’asse Y. Per i sedili individuali, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante è specificato dal costruttore;

2.9.

«Sistema di riferimento tridimensionale»: un sistema quale descritto nell’appendice 2 del presente allegato;

2.10.

«Punti di riferimento»: punti fisici (fori, superfici, marche o tacche) sulla carrozzeria del veicolo specificati dal costruttore;

2.11.

«Posizione del veicolo per la misurazione»: la posizione del veicolo quale definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   REQUISITI

3.1.   Presentazione dei dati

Per ciascun posto a sedere per il quale sono richiesti dati di riferimento al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, vanno presentati, nella forma indicata nell’appendice 3 del presente allegato, tutti i dati di seguito indicati o una loro selezione adeguata:

3.1.1.

le coordinate del punto R rispetto al sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.

l’angolo teorico di inclinazione del tronco;

3.1.3.

tutti i dati necessari alla regolazione del sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione di cui al punto 4.3 qui appresso.

3.2.   Relazione tra dati misurati e specifiche di progetto

3.2.1.

Le coordinate del punto H e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco ottenuti applicando la procedura di cui al successivo paragrafo 4. sono confrontati rispettivamente con le coordinate del punto R e con il valore dell’angolo teorico di inclinazione del tronco indicati dal costruttore del veicolo.

3.2.2.

Le posizioni relative del punto R e del punto H e la relazione tra l’angolo teorico e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco saranno considerate soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto H, quale definito dalle sue coordinate, si situa all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali, le cui diagonali si intersecano nel punto R e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non si discosta di più di 5o dall’angolo teorico di inclinazione del tronco.

3.2.3.

Se queste condizioni sono soddisfatte, il punto R e l’angolo teorico di inclinazione del tronco vengono utilizzati per dimostrare la conformità con le disposizioni del presente regolamento.

3.2.4.

Se il punto H o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano i requisiti del punto 3.2.2, il punto H e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco devono essere determinati altre due volte (tre volte complessivamente). Se i risultati di due di queste tre operazioni soddisfano i requisiti, si applicano le condizioni di cui al punto 3.2.3.

3.2.5.

Se i risultati di almeno due delle tre operazioni descritte al punto 3.2.4 non soddisfano i requisiti del punto 3.2.2, oppure se la verifica non può essere eseguita perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni relative alla posizione del punto R o all’angolo teorico di inclinazione del tronco, si utilizza il centro geometrico dei tre punti misurati oppure la media dei tre angoli misurati che possono essere applicati in tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento al punto R o all’angolo teorico di inclinazione del tronco.

4.   PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO

4.1.

Il veicolo deve essere portato a una temperatura di 20 ± 10 oC, a scelta del costruttore, in modo che il materiale del sedile sia a temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato usato, si colloca sullo stesso una persona o un dispositivo della massa di 70-80 kg per due volte e per la durata di un minuto onde flettere il cuscino e lo schienale. A richiesta del costruttore, tutte le combinazioni di sedili possono restare scariche per un periodo minimo di 30 minuti prima di installare la macchina 3D H.

4.2.

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di misurazione definite al punto 2.11.

4.3.

Il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto nella posizione normale più arretrata di guida o a sedere, quale indicata dal costruttore del veicolo, tenendo conto soltanto della regolazione longitudinale del sedile, escluse le posizioni diverse dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di altre possibilità di regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.), queste saranno regolate nella posizione precisata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore.

4.4.

La superficie del posto a sedere a contatto con la macchina 3D H deve essere coperta da una mussola di cotone, di dimensioni sufficienti e di trama adeguata, definita come una stoffa a maglia unita di cotone di 18,9 fili per cm e di 0,228 kg/m2 di peso o come una stoffa lavorata a maglia o non tessuta avente caratteristiche equivalenti. Se la prova è condotta su un sedile non montato sul veicolo, il pavimento sul quale il sedile è posto deve presentare le stesse caratteristiche fondamentali (4) del pavimento del veicolo in cui il sedile dovrà essere utilizzato.

4.5.

Disporre il sedile e il complesso della macchina 3D H che costituisce la schiena in modo che il piano centrale dell’occupante (C/LO) coincida con il piano mediano della macchina 3D H. A richiesta del costruttore, la macchina 3D H può essere spostata verso l’interno rispetto al C/LO se detta macchina è talmente all’esterno che il bordo del sedile non consente di livellare la macchina 3D H.

4.6.

Fissare il piede e le parti inferiori della gamba al pannello della parte seduta individualmente o utilizzando una barra a T e la parte inferiore della gamba. Una retta passante per le estremità visibili del punto H deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.

Regolare come segue la posizione dei piedi e delle gambe della macchina 3D H.

4.7.1.   Posto a sedere previsto: conducente o passeggero anteriore esterno:

4.7.1.1.

entrambe le parti che costituiscono i piedi e la gambe vengono mosse in avanti in modo tale che i piedi assumano la posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali di comando. Se possibile, il piede sinistro è disposto verso sinistra del piano centrale della macchina 3D H approssimativamente alla stessa distanza del piede destro verso destra. Con livella a bolla d’aria si verifica l’orizzontalità trasversale della macchina 3D H regolando all’occorrenza il pannello della parte seduta o spostando all’indietro le parti che costituiscono la gamba e il piede. La retta passante per le estremità visibili del punto H deve restare perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile;

4.7.1.2.

se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla gamba destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, si muove quest’ultimo sino a quando esso può appoggiarsi. Deve essere conservato l’allineamento delle estremità visibili del punto H.

4.7.2.   Posizione a sedere prevista: esterna posteriore.

Per sedili posteriori o sedili ausiliari, le gambe sono disposte come specificato dal costruttore. Se i piedi appoggiano su parti del pavimento che si trovano a livelli diversi, il piede che per primo giunge a contatto con il sedile anteriore serve da riferimento e l’altro piede deve essere sistemato in modo che la livella a bolla d’aria indichi l’orizzontalità trasversale della parte a sedere del dispositivo.

4.8.

Applicare i pesi che rappresentano le masse delle cosce e delle parti inferiori delle gambe e mettere a livello la macchina 3D H.

4.9.

Inclinare il pannello del dorso in avanti sino all’arresto anteriore ed allontanare la macchina 3D H dallo schienale del sedile utilizzando la barra a T. Riportare la macchina 3D H sul sedile con uno dei seguenti metodi:

4.9.1.

Se la macchina 3D H tende a scivolare all’indietro, si ricorre alla seguente procedura: si consente alla macchina 3D H di scivolare all’indietro fino a quando non occorre più applicare alla barra a T un carico orizzontale in avanti per trattenerla, ossia fino a che il pannello della parte seduta tocca lo schienale. All’occorrenza si modifica la posizione della parte inferiore della gamba.

4.9.2.

Se la macchina 3D H non tende a scivolare all’indietro, si ricorre alla seguente procedura: si fa scivolare la macchina 3D H all’indietro applicando alla barra a T un carico orizzontale sino a che il pannello della parte seduta tocca lo schienale (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato).

4.10.

Applicare un carico di 100 ± 10 N alla parte che costituisce il dorso ed il bacino della macchina 3D H nel punto di intersezione del quadrante dell’angolo dell’anca con l’alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico deve essere mantenuta lungo una retta che passa dall’intersezione summenzionata a un punto posto appena sopra l’alloggiamento della barra delle cosce (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). Si riporta quindi con cautela il pannello del dorso verso lo schienale. La stessa cautela deve essere utilizzata per tutto il resto della procedura onde impedire che la macchina 3D H scivoli in avanti.

4.11.

Applicare i pesi che simulano la parte a sedere destra e sinistra e quindi gli otto pesi che simulano il tronco mantenendo livellata la macchina 3D H.

4.12.

Inclinare in avanti il pannello che simula il dorso per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Fare oscillare la macchina 3D H da un lato all’alto per un arco di 10o (5o da ciascun lato del piano mediano verticale) per tre cicli completi per allentare l’attrito accumulato tra la macchina 3D H ed il sedile.

Durante l’oscillazione, la barra a T della macchina 3D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e verticale indicato. La barra a T deve pertanto essere trattenuta applicando un opportuno carico laterale durante i movimenti di oscillazione. Occorre cautela nel trattenere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3D H per garantire che non vengano applicati involontariamente dei carichi esterni in una direzione verticale o avanti e indietro.

In questa fase non si devono trattenere i piedi della macchina 3D H. Se i piedi cambiano di posizione, possono restare per il momento in tale posizione.

Riportare con cautela il pannello che simula il dorso contro lo schienale e controllare l’azzeramento. Se durante l’oscillazione della macchina 3D H si è verificato un movimento dei piedi, questi devono essere rimessi in posizione nel modo seguente:

sollevare ciascun piede dal pavimento il minimo necessario sino a che il piede non si muove più. Durante tale sollevamento i piedi devono poter ruotare e non devono essere applicati carichi anteriori o laterali. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista;

controllare l’azzeramento della livella laterale e se necessario applicare un carico laterale all’estremità superiore del pannello che simula il dorso tale da livellare il pannello che simula la parte seduta nella macchina 3D H sul sedile.

4.13.

Per sostenere la barra a T ed evitare lo scivolamento in avanti della macchina 3D H sul cuscino del sedile si procede nel modo seguente:

a)

riportare il pannello che simula il dorso sullo schienale;

b)

applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale volto all’indietro, non superiore a 25 N, alla barra dell’angolo del dorso ad un’altezza pari approssimativamente al centro delle masse del tronco sino a che l’indice dell’angolo dell’anca indica il raggiungimento di una posizione stabilizzata dopo aver tolto il carico. L’operazione va attuata con cautela per garantire che alla macchina 3D H non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali. Qualora fosse necessaria un’ulteriore regolazione del livello della macchina 3D H, si ruota in avanti il pannello che simula la schiena, si esegue un nuovo livellamento e si ripete la procedura di cui al punto 4.12.

4.14.

Misurazioni:

4.14.1.

le coordinate del punto H sono misurate in un sistema di riferimento tridimensionale;

4.14.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco è letto sul quadrante angolare del dorso della macchina 3D H con l’asse di riferimento del tronco nella posizione più arretrata.

4.15.

Se si desidera reinstallare la macchina 3D H, l’insieme del sedile deve restare scarico per un periodo di almeno 30 minuti prima della ripetizione. La macchina 3D H non dovrebbe restare sul sedile più a lungo del tempo richiesto per l’esecuzione della prova.

4.16.

Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.), è sufficiente determinare un unico punto H e un unico angolo effettivo d’inclinazione del tronco per ciascuna fila di sedili e la macchina 3D H descritta nell’appendice 1 del presente allegato può essere sistemata in un posto considerato rappresentativo per la fila. Tale posto può essere:

4.16.1.

il sedile del conducente nel caso di una fila anteriore;

4.16.2.

un sedile laterale nel caso di una fila o di file posteriori.

ALLEGATO 8

Appendice 1

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H (*1)

(macchina 3D H)

1.   Pannelli che simulano il dorso e la parte seduta

I pannelli che simulano il dorso e la parte seduta sono in materia plastica rinforzata e metallo; essi simulano il tronco umano e le cosce e sono incernierate meccanicamente nel punto H. Un quadrante è fissato all’asse di riferimento del tronco incernierato nel punto H per misurare l’angolo d’inclinazione effettivo del tronco. Una barra regolabile che simula la coscia, fissata al pannello che simula la parte seduta, determina la linea mediana della coscia e serve quale linea di riferimento per il quadrante dell’angolo dell’anca.

2.   Elementi che costituiscono il tronco e le gambe

Dei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono fissati al pannello che simula la parte seduta tramite la barra a T che congiunge le ginocchia e che costituisce un’estensione laterale della barra regolabile che simula le cosce. Nei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono incorporati dei quadranti per misurare gli angoli d’inclinazione delle ginocchia. Le parti che costituiscono la scarpa ed il piede sono tarate per misurare l’angolo del piede. Due livelle a bolla d’aria orientano il dispositivo nello spazio. Le masse degli elementi che costituiscono il corpo sono disposte nei rispettivi baricentri onde fornire una penetrazione della parte seduta equivalente ad un uomo del peso di 76 kg. Controllare la libertà di movimento di tutti i giunti che non devono presentare attriti degni di nota.

Image 108

Testo di immagine

Image 109

Testo di immagine

ALLEGATO 8

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.   

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (*2).

2.   

La posizione del veicolo per la misurazione è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.   

Le coordinate del punto R e del punto H sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Image 110

Testo di immagine

ALLEGATO 8

Appendice 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codificazione dei dati di riferimento

I dati di riferimento sono elencati successivamente per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono identificati da un codice formato da due caratteri. Il primo carattere è un numero arabo e designa la fila di sedili iniziando il conteggio dalla parte anteriore verso la parte posteriore del veicolo. Il secondo carattere è una lettera maiuscola ed indica l’ubicazione del posto a sedere nella fila, vista nella direzione di avanzamento del veicolo. Sono usate le seguenti lettere:

 

L = sinistra

 

C = centro

 

R = destra

2.   Descrizione della posizione del veicolo per la misurazione

2.1.

Coordinate dei punti di riferimento:

X …………………………

Y …………………………

Z …………………………

3.   Elenco dei dati di riferimento

3.1.

Posto a sedere: …………………………

3.1.1.

Coordinate del punto R:

X …………………………

Y …………………………

Z …………………………

3.1.2.

Angolo teorico di inclinazione del tronco: …………………………

3.1.3.

Specifiche per la regolazione del sedile (*3)

orizzontale: …………………………

verticale: …………………………

angolare: …………………………

inclinazione schienale: …………………………

Nota: Elencare i dati di riferimento di altri posti a sedere ai punti 3.2, 3.3, ecc.


(1)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (libero), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (libero), 31 per la Bosnia Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (libero), 34 per la Bulgaria, 35 (libero), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (libero), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (libero), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dai suoi Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (libero), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa e 48 per la Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dalla segreteria generale delle Nazioni Unite.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Nei posti a sedere diversi dai sedili anteriori dove il punto H non può essere determinato con la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H e le relative procedure, il punto R indicato dal fabbricante può essere considerato punto di riferimento a discrezione dell’autorità competente.

(4)  Angolo d’inclinazione, differenza di altezza con un sedile montato, composizione della superficie, ecc.

(*1)  Per ulteriori dettagli della costruzione della macchina 3D H rivolgersi alla Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549-1980.

(*2)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130, 1978.

(*3)  Cancellare la dicitura inutile.