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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 500/2007 della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi Sacox 120 microGranulate, appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/311/CE |
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Commissione |
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2007/312/CE |
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2007/313/CE |
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2007/314/CE |
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Decisione della Commissione, del 30 aprile 2007, concernente le misure adottate dalla Slovenia in seguito al verificarsi di casi di peste suina classica in Croazia [notificata con il numero C(2007) 1830] ( 1 ) |
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2007/315/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 499/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
45,6 |
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TN |
127,8 |
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TR |
148,1 |
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ZZ |
107,2 |
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0707 00 05 |
JO |
196,3 |
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MK |
53,2 |
|
|
TR |
122,4 |
|
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ZZ |
124,0 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
110,1 |
|
ZZ |
110,1 |
|
|
0805 10 20 |
CU |
43,2 |
|
EG |
50,4 |
|
|
IL |
69,3 |
|
|
MA |
48,8 |
|
|
ZZ |
52,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
52,3 |
|
ZZ |
52,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
77,1 |
|
BR |
78,2 |
|
|
CL |
83,7 |
|
|
CN |
70,9 |
|
|
NZ |
114,7 |
|
|
US |
131,9 |
|
|
UY |
54,1 |
|
|
ZA |
96,6 |
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ZZ |
88,4 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 500/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi «Sacox 120 microGranulate», appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’additivo salinomicina sodica («Sacox 120 microGranulate») è stato autorizzato a certe condizioni in conformità con la direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, associando l’autorizzazione al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo. Tale additivo è stato notificato quale prodotto esistente in base all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l’additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo salinomicina sodica («Sacox 120 microGranulate») ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione che propone l'introduzione di un limite massimo di residui (LMR) basato su una valutazione dell'Autorità. |
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(3) |
Nel parere adottato il 30 giugno 2004 (4) l'Autorità ha proposto di istituire un LMR di 5 μg/kg per la sostanza attiva in questione. Può risultare necessario rivedere tale LMR alla luce dei risultati di una futura valutazione della sostanza attiva in questione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1463/2004. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1463/2004 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(3) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 22).
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi relativo a una richiesta presentata dalla Commissione riguardante la sicurezza dei coccidiostatici Sacox® 120 microGranulate, conformemente all'articolo 9g della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 giugno 2004, EFSA Journal (2004) 76, pagg. 1-49.
ALLEGATO
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Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d’origine animale interessati |
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mg di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo |
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Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose: |
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E 766 |
Huvepharma NV Belgium |
Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 micro-granulate) |
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Polli da ingrasso |
— |
60 |
70 |
Impiego vietato almeno 1 giorno prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d’uso:
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21.8.2014 |
5 μg di salinomicina/kg per tutti i tessuti in condizione umida |
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DIRETTIVE
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/5 |
DIRETTIVA 2007/26/CE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2007
che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (2), individua alcune categorie di sostanze e per ciascuna di esse indica le sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare. |
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(2) |
Al momento dell'adozione della direttiva 2001/15/CE alcune sostanze chimiche aggiunte a scopi nutrizionali specifici a determinati prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, commercializzate in alcuni Stati membri, non hanno potuto essere incluse nell'allegato di tale direttiva in quanto non erano state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana. |
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(3) |
In attesa che la valutazione di tali sostanze venga completata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la direttiva 2004/6/CE della Commissione (3), stabilisce che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare nel loro territorio, sino al 31 dicembre 2006, il commercio di prodotti contenenti le sostanze interessate purché siano rispettate alcune condizioni relative alla loro sicurezza. |
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(4) |
Non è stato possibile ultimare le valutazioni e i relativi interventi amministrativi entro il 31 dicembre 2006. Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi dei prodotti alimentari interessati, è pertanto opportuno prorogare l'applicazione della direttiva 2004/6/CE. |
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(5) |
Tenendo conto del tempo necessario affinché l'EFSA completi la valutazione delle sostanze e le misure associate vengano recepite nella legislazione nazionale, occorre prorogare il periodo di applicazione della direttiva 2004/6/CE sino al 31 dicembre 2009. |
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(6) |
La data del 31 dicembre 2006 fissata dall'articolo 1 della direttiva 2004/6/CE rende necessaria l'attuazione entro breve della presente direttiva. Al fine di evitare difficoltà negli scambi di prodotti contenenti le sostanze elencate nella direttiva 2004/6/CE, è opportuno che la presente direttiva si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2007. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 1 della direttiva 2004/6/CE la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2009».
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro l'8 luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/34/CE (GU L 83 del 22.3.2006, pag. 14).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2007
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
(2007/311/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con l’Algeria, onde adeguare l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per tener conto dell’adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea. |
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(2) |
I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. |
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(3) |
Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica algerina democratica e popolare prevede, all’articolo 8, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore. |
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(4) |
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e applicato in via provvisoria, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (1).
Articolo 2
La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare in via provvisoria il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.
Per il Consiglio
La presidente
B. ZYPRIES
(1) Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
PROTOCOLLO
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito denominati «gli Stati membri della CE», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
La REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in appresso denominata «l’Algeria»,
dall’altra,
CONSIDERANDO che l’accordo euromediterraneo concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (1), di seguito denominato «l’accordo euromediterraneo», è stato firmato a Valencia il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2005;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, l’adesione di nuove parti contraenti all’accordo euromediterraneo è approvata con la conclusione di un protocollo di detto accordo;
CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo euromediterraneo, per assicurare che si tenga conto degli interessi reciproci della Comunità e dell’Algeria,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, e adottano e prendono atto rispettivamente, alla stregua degli altri Stati membri, dei testi dell’accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all’interno dell’Unione europea, le parti convengono che, essendo scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, le attuali disposizioni dell’accordo che si riferiscono alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
CAPITOLO I
MODIFICHE DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI
Articolo 3
Norme di origine
Il protocollo 6 è modificato come segue:
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1) |
L’articolo 19, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
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2) |
L’articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
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3) |
L’allegato IV è sostituito dal seguente: «Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (2)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (3). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (3). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (3). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (3) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (2)) deklareerib, et need tooted on … (3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (2)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (3). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (3) preferential origin. Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (2)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3). Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (2)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (3). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (2)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (3). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (3) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (2)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (3) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (3). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (2)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (3) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (2)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (3). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (3) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (2)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (3) alkuperätuotteita. Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3). Versione araba
… (4) (Luogo e data) … (5) (Firma dell’esportatore: inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (2) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (3) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce integralmente o in parte a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 38 del protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”." (4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso." (5) Cfr. articolo 22, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa di indicare il nome del firmatario.» " |
Articolo 4
Presidenza del comitato di associazione
All’articolo 96 è aggiunto un paragrafo 4:
«4. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.»
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 5
Prove dell’origine e cooperazione amministrativa
Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell’origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi applicati tra l’Algeria e un nuovo Stato membro possono essere presentate dalle autorità doganali competenti o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell’origine in questione.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 6
Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo euromediterraneo.
Articolo 7
1. La Comunità, il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e la Repubblica algerina democratica e popolare procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle corrispondenti procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 8
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o settembre 2005.
Articolo 9
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 10
Il testo dell’accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l’atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.
Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти април две хиляди и седма година
Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de abril de dos mil siete.
V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého dubna dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende april to tusind og syv.
Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten April zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and seven.
Fait à Luxembourg, le vingt-quatre avril deux mille sept.
Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro aprile duemilasette.
Luksemburgā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit ceturtajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hetedik év április havának huszonnegyedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u sebgħa
Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste april tweeduizend zeven.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego kwietnia roku dwa tysiące siódmego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Abril de dois mil e sete.
Încheiat la Luxemburg la douăzeci și patru aprilie, anul două mii șapte.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého apríla dvetisíssedem.
V Luxembourgu, štiriindvajsetega aprila leta dva tisoč sedem.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde april tjugohundrasju.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Communidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Народна Демократична Република Алжир
Por la República Argelina Democrática y Popular
Za alžírskou demokratickou a lidovou republiku
For den Demokratiske Folkerepublik Algeriet
Für die Demokratische Volksrepublik Algerien
Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel
Για την Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας
For the People's Democratic Republic of Algeria
Pour la République algérienne démocratique et populaire
Per la repubblica algerina democratica e popolare
Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā
Alžyro liaudies demokratinės respublikos vardu
Az algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija
Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije
W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
Pela República Argelina Democrática e Popular
Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară
Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku
Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo
Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta
För Demokratiska folkrepubliken Algeriet
Commissione
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Francia nel 2006
[notificata con il numero C(2007) 1821]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2007/312/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE (2), prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all’adozione di misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
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(2) |
Nel 2006 in Francia sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Francia ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
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(3) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti. |
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(4) |
A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE, il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario alla Francia è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005. |
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(5) |
A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro. |
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(6) |
La Francia ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. Il 24 marzo 2006 essa ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute in relazione all’insorgenza della malattia. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. La Francia può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2006 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Destinatario
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2007
relativa ad una richiesta della Repubblica italiana di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque
[notificata con il numero C(2007) 1823]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2007/313/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 102,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 3 ottobre 2006, cui ha fatto seguito una lettera di informazioni complementari protocollata dalla Commissione il 22 gennaio 2007, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di applicare un’aliquota IVA ridotta per la fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di irrigazione. |
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(2) |
L’Italia intende applicare un’aliquota ridotta (10 %) alle forniture di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di irrigazione che sono considerati enti pubblici responsabili, conformemente alla normativa nazionale, dei lavori di manutenzione e ausiliari di altro genere connessi con lo scolo delle acque. Inoltre, sembra che non vi siano in Italia enti simili, effettivi o potenziali, che possano svolgere un’attività di questo tipo. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 39 della direttiva 2006/112/CE, la cessione di energia elettrica nella fase finale, dai commercianti e dai distributori ai consumatori finali, è tassata nel luogo in cui l’acquirente effettivamente usa e consuma tale bene. Ciò garantisce che la fornitura sia tassata nel paese in cui avviene il consumo effettivo. |
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(4) |
La misura proposta, che prevede di applicare un’aliquota IVA ridotta per la fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, non dovrebbe provocare alcuna distorsione della concorrenza se applicata a consorzi od enti che utilizzano gli impianti alle stesse condizioni. |
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(5) |
Trattandosi di una misura generale (in quanto concerne tutte le forniture destinate al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque), che non prevede eccezioni e non si applica di norma ad altre forniture destinate ad attività commerciali e professionali o ad altre attività economiche, non vi è rischio di distorsioni della concorrenza. Pertanto è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 102 della direttiva 2006/112/CE e l’Italia deve essere autorizzata ad applicare la misura in esame, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia è autorizzata ad applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2007
concernente le misure adottate dalla Slovenia in seguito al verificarsi di casi di peste suina classica in Croazia
[notificata con il numero C(2007) 1830]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/314/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A partire dal 3 marzo 2007 si sono verificati in Croazia, in prossimità del confine con la Slovenia, diversi casi di peste suina classica. Sulla base delle informazioni fornite dalla Croazia, l’8 marzo 2007 la Slovenia ha adottato misure di lotta e di prevenzione riguardanti le aziende suinicole e i movimenti dei suini in zone soggette a restrizioni, situate nel comune di Brežice ed entro un raggio di 3 e 10 chilometri da un focolaio ubicato in Croazia. Nelle zone soggette a restrizioni di 3 e 10 km si applicano misure diverse, che sono state prese sulla base di quanto prescritto nella direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4). |
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(2) |
Il 12 marzo 2007 la Slovenia ha inoltre adottato misure analoghe in zone situate nei comuni di Razkrizje, Ljutomer, Ormoz e Črenšovci ed entro un raggio di 10 chilometri da un altro focolaio individuato in Croazia. |
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(3) |
Le misure prese dalla Slovenia sono state comunicate senza ritardo alla Commissione e agli Stati membri. Tali misure comprendono un divieto di spedizione di suini e carni suine dalle zone soggette a restrizioni verso altre parti della Slovenia e verso altri Stati membri. |
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(4) |
Le misure di lotta e di prevenzione adottate dalla Slovenia sono risultate efficaci, in quanto in detto Stato membro non è stato finora individuato alcun caso di peste suina classica. |
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(5) |
Ciononostante, per impedire la diffusione della peste suina classica nella Comunità è opportuno prevedere con la presente decisione un divieto di spedizione dei suini dalle aziende situate nelle zone soggette a restrizioni stabilite dalla Slovenia. |
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(6) |
Tuttavia, dato il prolungato periodo di restrizione, è prevedibile che nelle aziende suinicole si verifichino problemi di benessere degli animali tali da rendere necessaria l’autorizzazione di deroghe alla limitazione di movimento. |
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(7) |
Pertanto, la spedizione di suini dalle zone soggette a restrizioni ad un macello designato in Slovenia per esservi immediatamente abbattuti e ad aziende situate in detto Stato membro al di fuori delle zone soggette a restrizioni dovrebbe essere consentita a condizione che i suini siano stati sottoposti, con risultato negativo, agli esami previsti dalla decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (5). |
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(8) |
Nelle zone soggette a restrizioni non sono disponibili macelli ed è pertanto necessario che le autorità slovene designino un macello situato al di fuori di tali zone ai fini della macellazione, per ragioni di benessere, dei maiali provenienti dalle zone soggette a restrizioni. |
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(9) |
La Slovenia deve istituire controlli rigorosi per le spedizioni di suini dalle aziende situate nelle zone soggette a restrizioni ad un macello designato o ad un’altra azienda ubicata al di fuori di dette zone. In virtù di tali rigorosi controlli non è necessario sottoporre le carni ricavate da questi suini ad un trattamento a norma della direttiva 2002/99/CE. Inoltre tali carni non devono essere ammesse al commercio intracomunitario o internazionale. |
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(10) |
È opportuno prevedere misure specifiche riguardo alla marchiatura delle carni fresche di suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni in Slovenia e alla loro successiva utilizzazione, nonché riguardo alla destinazione dei prodotti trasformati. Tali misure non devono ridurre il livello di protezione nei confronti della peste suina classica nella Comunità e non devono incidere sul commercio intracomunitario o internazionale. |
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(11) |
Di conseguenza è opportuno in questo caso specifico prevedere un particolare contrassegno di identificazione alternativo che la Slovenia possa applicare alle carni fresche provenienti dalle zone soggette a restrizioni e che non possa essere confuso con i marchi di identificazione per le carni suine previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6), o dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (7), né con il bollo sanitario per le carni suine fresche previsto dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8). |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Slovenia assicura che sia vietata la spedizione di suini dalle aziende situate nelle zone soggette a restrizioni stabilite dallo stesso Stato membro in seguito al verificarsi di casi di peste suina classica in Croazia.
È tuttavia consentita la spedizione di tali suini da aziende in cui i suini siano stati sottoposti, con esito negativo, ad esami clinici e indagini di laboratorio in conformità delle disposizioni:
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a) |
del capitolo IV, sezione D, punti 1 e 3, dell’allegato della decisione 2002/106/CE qualora i suini siano trasferiti direttamente ad un macello designato in Slovenia per esservi immediatamente abbattuti; o |
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b) |
del capitolo IV, sezione D, punti 1 e 2 e punto 4, secondo, terzo e quarto comma, dell’allegato della decisione 2002/106/CE qualora i suini siano trasferiti ad un’azienda situata in Slovevia al di fuori della zona soggetta a restrizioni, dovendo i campioni di sangue da sottoporre alle ricerche di laboratorio essere prelevati nell’azienda d’origine prima della spedizione dei suini. |
2. La Slovenia effettua le ricerche di laboratorio in conformità del capitolo IV, sezione D, punto 4, dell’allegato della decisione 2002/106/CE per i suini di cui al paragrafo 1 che vengono trasferiti ad un macello.
3. La Slovenia comunica senza indebito ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi aggiornati delle zone soggette a restrizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
1. La Slovenia non è tenuta a sottoporre le carni fresche ricavate dai suini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione al trattamento adeguato di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE, a condizione che tali carni fresche siano bollate con il contrassegno di cui all’allegato II di detta direttiva o con un marchio di identificazione alternativo, leggibile e indelebile, conforme al modello che figura nell’allegato della presente decisione.
Il marchio o contrassegno non deve poter essere confuso con:
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a) |
il marchio di identificazione per le carni fresche di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004; |
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b) |
il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004; |
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c) |
il marchio di identificazione per le carni fresche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005. |
2. Le carni dei suini di cui all’articolo 1:
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a) |
non sono spedite dalla Slovenia in altri Stati membri né esportate in paesi terzi; |
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b) |
sono ricavate, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario o all’espsortazione in paesi terzi; |
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c) |
sono utilizzate in maniera tale che sia escluso il loro uso come ingredienti di prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione in paesi terzi, salvo se sono state sottoposte al trattamento di cui all’allegato III della direttiva 2002/99/CE. |
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(5) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione 2003/859/CE (GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 55).
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).
(8) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
ALLEGATO
Il marchio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, deve essere facilmente leggibile, avere caratteri chiaramente visibili, avere la seguente forma e recare le seguenti indicazioni:
dove:
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— |
«XY» sta per il pertinente codice del paese di cui alla sezione I, parte B, punto 6, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, e |
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— |
«1234» sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui alla sezione I, parte B, punto 7, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004. |
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8.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2007
recante misure specifiche da applicare a Cipro relativamente alla scrapie
[notificata con il numero C(2007) 1877]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2007/315/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 836/2004, del 28 aprile 2004, recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie (2) è stato adottato alla luce del numero eccezionalmente elevato di ovini e caprini affetti da scrapie a Cipro. Il regolamento stabilisce alcune misure transitorie, tra cui il divieto di spedire da Cipro verso altri Stati membri o paesi terzi determinati tipi di carne e prodotti a base di carne di ovini e caprini. Tale regolamento si applica fino al 30 aprile 2007. |
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(2) |
I risultati del programma di eradicazione e monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità relativo al 2006 indicano che a Cipro sono stati diagnosticati 865 casi di TSE negli ovini su un totale di 2 579 casi nella Comunità e 461 casi di TSE nei caprini su un totale di 531 casi nella Comunità. |
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(3) |
Nel contesto del piano per le TSE [COM(2005) def.] adottato il 15 luglio 2005 e conformemente al programma di lavoro sulle TSE della DG SANCO relativo al 2006-2007 [SEC(2006) 1527], la Commissione attualmente sta discutendo con gli Stati membri una proposta di revisione delle attuali misure da applicare ai greggi affetti da una TSE nei casi in cui sia esclusa la presenza della BSE. |
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(4) |
Alla luce della situazione zoosanitaria di Cipro per quanto riguarda le popolazioni di ovini e caprini affette da scrapie, considerate le prescrizioni in tema di controllo e in attesa delle conclusioni della discussione sulla revisione delle attuali misure di eradicazione, è necessario mantenere alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari e con paesi terzi di determinati tipi di carne e prodotti a base di carne di ovini e caprini al fine di evitare il rischio di propagazione della malattia in altri Stati membri. |
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(5) |
La spedizione verso altri Stati membri di prodotti derivati da ovini e caprini di Cipro e l’esportazione di tali prodotti verso paesi terzi devono pertanto continuare ad essere vietati. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Cipro assicura che le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) derivati da ovini e caprini non vengano spediti dal suo territorio ad altri Stati membri né esportati verso paesi terzi.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2007.
Articolo 3
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 48.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, (rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22).