ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
3 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 489/2007 della Commissione, del 2 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/268/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE [notificata con il numero C(2007) 1554]

3

 

 

2007/269/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2007, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania [notificata con il numero C(2007) 1652]  ( 1 )

18

 

 

2007/270/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 1746]

20

 

 

2007/271/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2007, riguardante il contributo finanziario della Comunità alla conferenza OIE del 2007 Eliminare la rabbia nell’Eurasia

22

 

 

2007/272/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 1785]

24

 

 

2007/273/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 1786]

26

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato sulla pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia

28

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2007/274/GAI del Consiglio, del 23 aprile 2007, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate

29

Accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


REGOLAMENTO (CE) N. 489/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

48,6

TN

127,8

TR

140,3

ZZ

105,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,7

ZZ

107,1

0709 90 70

TR

106,1

ZZ

106,1

0805 10 20

EG

41,7

IL

69,7

MA

44,8

TN

50,1

ZZ

51,6

0805 50 10

IL

61,4

ZZ

61,4

0808 10 80

AR

80,6

BR

80,3

CA

99,8

CL

86,1

CN

100,5

NZ

129,9

US

109,5

UY

65,9

ZA

85,9

ZZ

93,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2007

relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE

[notificata con il numero C(2007) 1554]

(2007/268/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, quarto comma, e l’articolo 10,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali.

(2)

La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE (3), stabilisce che gli Stati membri possano ottenere un contributo finanziario comunitario per le misure di lotta da essi adottate contro i ceppi dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), di cui si conosce la capacità di mutare in ceppi dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Inoltre, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, gli Stati membri hanno l’obbligo di presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi annuali e pluriennali che inizieranno l’anno successivo e per quali intendono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

(3)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4), definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame. Non prevede tuttavia la lotta contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), sottotipi H5 e H7, né una regolare sorveglianza di tale malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

(4)

Dal 2002 gli Stati membri effettuano indagini obbligatorie sull’influenza aviaria nel pollame domestico presentando alla Commissione programmi annuali di sorveglianza, secondo quanto disposto dalle decisioni della Commissione 2002/649/CE (5), 2004/111/CE (6), 2005/464/CE (7) e 2006/101/CE (8).

(5)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria. La direttiva, il cui termine ultimo di recepimento da parte degli Stati membri è il 1o luglio 2007, dispone l’abrogazione della direttiva 92/40/CEE a decorrere da tale data.

(6)

Le misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria previste dalla direttiva 2005/94/CE riguardano anche la lotta contro i focolai di LPAI, provocati nel pollame dai virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7. Per rilevare la possibile circolazione di questi virus negli allevamenti di pollame, occorre che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza obbligatori. Queste misure di lotta mirano a prevenire la propagazione dell’LPAI, sottotipi H5 e H7, prima di una loro ampia diffusione tra la popolazione di pollame domestico in modo da poter prevenire il rischio di una mutazione in HPAI dalle conseguenze potenzialmente devastanti.

(7)

La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre programmi di sorveglianza nei volatili selvatici destinati a contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo rappresentato dai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari dei volatili.

(8)

Visti i recenti sviluppi relativi alla diffusa insorgenza dell’HPAI, ceppo H5N1, nei volatili selvatici in Europa, è importante rafforzare ulteriormente le attività di sorveglianza, tenendo conto dei risultati delle indagini condotte tra il 2003 e il 2006 negli Stati membri e dell’attività scientifica svolta recentemente dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (9) in collaborazione con il gruppo di lavoro scientifico ORNIS della direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea. I lavori di tali organismi proseguiranno e i risultati potranno determinare ulteriori aggiornamenti.

(9)

Nell’attuare i programmi di sorveglianza nei volatili selvatici, si devono rispettare integralmente le prescrizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio (10) concernente la tutela e la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nella Comunità.

(10)

La decisione 2004/450/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali (11), fissa i requisiti uniformi per il contenuto delle domande volte a ottenere il finanziamento comunitario a favore di programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali.

(11)

Dato che la decisione 90/424/CEE stabilisce ora un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo di alcune malattie animali, compresa l’influenza aviaria, gli Stati membri — a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della suddetta decisione — possono presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in vista di un contributo finanziario comunitario. La decisione 2004/450/CE deve essere modificata al fine di stabilire requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria.

(12)

La decisione 2004/450/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria

I programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare gli orientamenti contenuti negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2004/450/CE

La decisione 2004/450/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

per le malattie animali di cui all’allegato I, parte C, almeno le informazioni indicate nell’allegato IV.»;

2)

all’allegato I, è aggiunta la seguente parte C:

«PARTE C

Malattie di cui all’articolo 1, lettera c)

Influenza aviaria»;

3)

è aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo figura nell’allegato III della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE del Consiglio (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(5)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

(6)  GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2004/615/CE (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 59).

(7)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/726/CE (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 21).

(8)  GU L 46 del 16.2.2006, pag. 40.

(9)  Parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (EFSA, 12 maggio 2006) e successiva integrazione (11 dicembre 2006).

(10)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(11)  GU L 155 del 30.4.2004, pag. 90; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2006/282/CE (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 40).


ALLEGATO I

Orientamenti sull’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

A.   Obiettivi, prescrizioni e criteri generali in materia di sorveglianza

A.1.   Obiettivi

La sorveglianza sierologica dell’LPAI, sottotipi H5 e H7, attuata nel pollame deve mirare a:

1.

individuare le infezioni subcliniche da LPAI, sottotipi H5 e H7, in modo da integrare i sistemi di individuazione precoce e prevenire quindi la possibile mutazione di questi virus in HPAI;

2.

individuare le infezioni da LPAI, sottotipi H5 e H7, in specifiche popolazioni di pollame esposte a un rischio specifico di infezione in ragione del sistema di allevamento o della suscettibilità di particolari specie;

3.

contribuire a dimostrare lo status di paese, regione o compartimento indenne dall’influenza aviaria soggetta a obbligo di denuncia nel quadro degli scambi internazionali secondo le norme dell’OIE.

A.2.   Prescrizioni e criteri generali

1.

Il campionamento non deve essere eseguito oltre la data del 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma. Per il pollame, il campionamento deve — se necessario — essere effettuato in un periodo appropriato rispetto ai periodi di produzione di ciascuna categoria di pollame.

2.

Per risparmiare risorse, si raccomanda l’impiego di campioni raccolti per altre finalità.

3.

Le analisi dei campioni devono essere effettuate dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e posti sotto il controllo dei laboratori nazionali.

4.

Tutti i risultati (sierologici e virologici) devono essere inviati per un raffronto al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria (LCR). È necessario assicurare un buon flusso delle informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento deve fornire assistenza tecnica e disporre di una maggiore scorta di reagenti diagnostici.

5.

Tutti gli isolati del virus dell’influenza aviaria devono essere trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento secondo quanto prescritto dalla legislazione comunitaria, salvo deroga concessa a norma del capitolo V, paragrafo 4 (diagnosi differenziale), del manuale diagnostico di cui alla decisione 2006/437/CE della Commissione (1). I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico.

6.

Ogniqualvolta ciò sia possibile, i laboratori nazionali devono far pervenire al laboratorio comunitario di riferimento i campioni di siero di anseriformi risultati positivi all’H5 o all’H7, in modo da costituire un archivio che agevoli lo sviluppo di nuovi test.

B.   Sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame

1.

Tutti i risultati positivi devono essere oggetto di un’indagine retrospettiva nell’azienda e le conclusioni di tale indagine devono essere trasmesse alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento.

2.

Il laboratorio comunitario di riferimento deve fornire protocolli specifici, relativi all’invio del materiale che gli viene trasmesso, nonché tabelle per la raccolta dei dati della sorveglianza, nelle quali devono essere indicati i metodi utilizzati per gli esami di laboratorio. Dette tabelle devono essere utilizzate per trasmettere i risultati in un unico documento.

3.

In ciascuna azienda i campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici devono essere prelevati da almeno 5-10 capi di ogni specie di pollame, comprese quelle degli allevamenti free range (eccetto anatre, oche e quaglie); se l’azienda comprende più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni. Nel caso di più capannoni, è opportuno incrementare adeguatamente la dimensione del campione relativo a ciascun azienda. Si raccomanda di effettuare il prelievo su almeno 5 volatili per capannone.

4.

Il campionamento deve essere stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero Stato membro, tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

il numero di aziende da sottoporre a campionamento (esclusi anatre, oche e tacchini) deve essere definito in modo da garantire l’individuazione di almeno un’azienda infetta se la prevalenza di aziende infette è pari almeno al 5 % con un livello di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1); e

b)

il numero dei volatili sottoposti a campionamento in ciascuna azienda deve essere stabilito in modo da garantire l’individuazione, con una probabilità del 95 %, di almeno un capo positivo se la prevalenza di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.

5.

In base a una valutazione del rischio e alla situazione specifica dello Stato membro interessato, il disegno di campionamento deve inoltre considerare:

a)

i tipi di produzione e i loro rischi specifici, con attenzione particolare all’allevamento free range, all’allevamento all’aperto e agli allevamenti a carattere familiare, prendendo in considerazione altri fattori come il carattere multietà dell’allevamento, l’utilizzazione di acque di superficie, una durata della vita relativamente più lunga, la presenza di diverse specie all’interno dell’azienda o altri fattori pertinenti;

b)

il numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento deve essere definito in modo da garantire l’individuazione di almeno un’azienda infetta se la prevalenza di aziende infette è pari almeno al 5 % con un livello di confidenza del 99 % (cfr. tabella 2);

c)

se uno Stato membro presenta un numero considerevole di aziende per la produzione di selvaggina, ratiti e quaglie, queste devono essere incluse nel programma. Per quanto riguarda le quaglie, devono essere sottoposti a campionamento solo i riproduttori (o in fase di produzione) adulti;

d)

il periodo di campionamento deve coincidere con la produzione stagionale. Se necessario, il campionamento può, tuttavia, essere adattato a livello locale e svolgersi in altri periodi determinati, nei quali la presenza di altro pollame in un’azienda potrebbe comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;

e)

la sorveglianza potrebbe essere estesa agli allevamenti a carattere familiare, qualora il loro numero fosse significativo;

f)

gli Stati membri che sono tenuti a effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle per mantenere lo status di zona di non vaccinazione contro tale malattia a norma della decisione 94/327/CE della Commissione (2), possono utilizzare — per la sorveglianza degli anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 e H7 — i campioni prelevati dagli allevamenti da riproduzione.

Tabella 1

Numero di aziende da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (escluse le aziende di tacchini, anatre e oche)

Numero di aziende per categoria di pollame per Stato membro

Numero di aziende da sottoporre a campionamento

Fino a 34

Tutte

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


Tabella 2

Numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento

Numero di aziende per Stato membro

Numero di aziende da sottoporre a campionamento

Fino a 46

Tutte

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

C.   Prescrizioni specifiche per l’individuazione delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria in anatre, oche e quaglie

1.

I campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici devono essere prelevati di preferenza da volatili allevati all’aperto.

2.

Per gli esami sierologici devono essere prelevati 40-50 campioni di sangue da ogni azienda selezionata.

3.

In assenza di allevamenti commerciali, la sorveglianza potrebbe essere effettuata in allevamenti a carattere familiare.

D.   Esami di laboratorio

1.

Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti conformemente al manuale diagnostico per l’influenza aviaria (decisione 2006/437/CE) che stabilisce i metodi per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria (compreso il controllo sierologico di anatre e di oche mediante la prova di inibizione dell’emoagglutinazione HI).

2.

Tuttavia, qualora siano previsti esami non contemplati dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria o non descritti nel manuale dell’OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri, nel presentare alla Commissione il proprio programma per approvazione, devono contemporaneamente fornire al laboratorio comunitario di riferimento i dati necessari ai fini della convalida.

3.

Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria:

H5

a)

test iniziale con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2);

b)

test con Duck/Denmark/64650/03 (H5N7) su tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo cross-reattivo N2;

H7

a)

test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

b)

test con African Starling/983/79 (H7N1) su tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo cross-reattivo N7.


(1)  GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

(2)  GU L 146 dell’11.6.1994, pag. 17.


ALLEGATO II

Orientamenti sull’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici negli Stati membri

A.   Obiettivi, prescrizioni e criteri generali in materia di sorveglianza

A.1.   Obiettivi

La sorveglianza virologica dell’influenza aviaria nei volatili selvatici mira a individuare, nei seguenti modi, il rischio che i virus dell’influenza aviaria (LPAI e HPAI) vengano introdotti nel pollame domestico:

rilevamento precoce dell’HPAI sottotipo H5N1 attraverso lo studio della maggiore incidenza della morbilità e della mortalità nei volatili selvatici, soprattutto quelli appartenenti a determinate specie «a più alto rischio»;

nel caso di individuazione dell’HPAI sottotipo H5N1 nei volatili selvatici, potenziamento della sorveglianza degli uccelli selvatici vivi e morti, in modo da determinare se gli uccelli selvatici di altre specie possano agire da portatori asintomatici o «specie ponte» (cfr. parte E del presente allegato);

prosecuzione di una sorveglianza di base per le varie specie di uccelli migratori allo stato libero, nel quadro di un monitoraggio continuo dei virus dell’LPAI. Il campionamento deve essere effettuato principalmente sugli anseriformi (uccelli acquatici) e sui caradriformi (uccelli limicoli e laridi), in modo da valutare se siano portatori dei virus dell’LPAI, sottotipi H5 e H7 (ciò consentirebbe comunque di rilevare anche l’HPAI sottotipo H5N1 e altri virus dell’HPAI, se presenti). Il campionamento deve concentrarsi in particolare sulle «specie a più alto rischio».

A.2.   Prescrizioni e criteri generali

1.

Il campionamento non deve essere eseguito oltre la data del 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma.

2.

Le analisi dei campioni devono essere effettuate dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e posti sotto il controllo dei laboratori nazionali.

3.

Tutti i risultati devono essere inviati per un raffronto al laboratorio comunitario di riferimento (LCR). È necessario assicurare un buon flusso delle informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento deve fornire assistenza tecnica e disporre di una maggiore scorta di reagenti diagnostici.

4.

Tutti gli isolati del virus dell’influenza aviaria relativi a volatili selvatici devono essere trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento secondo quanto prescritto dalla legislazione comunitaria, salvo deroga concessa a norma del capitolo V, paragrafo 4 (diagnosi differenziale), del manuale diagnostico per l’influenza aviaria di cui alla decisione 2006/437/CE. I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal citato manuale diagnostico.

B.   Sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici

Schema e attuazione della sorveglianza

Nella messa a punto della sorveglianza deve essere assicurata una stretta collaborazione con gli epidemiologi, gli ornitologi e le autorità responsabili della conservazione della natura, che contribuiranno all’individuazione delle specie e all’ottimizzazione del campionamento. Per quanto concerne la scelta delle specie da sottoporre a campionamento, lo schema della sorveglianza deve essere adattato alla situazione nazionale in funzione della prevalenza delle specie e dell’entità della popolazione avifaunistica. Il campionamento deve tener conto della stagionalità dei modelli migratori, che possono variare da uno Stato membro all’altro. Va considerato il comportamento delle diverse specie, per quanto riguarda le rotte migratorie, i principali habitat, il gregarismo, il loro mescolarsi durante la migrazione e i risultati della precedente sorveglianza effettuata nel periodo 2003-2006. Un riesame e un feedback continui saranno inoltre garantiti attraverso il gruppo di lavoro sulla sorveglianza dell’influenza aviaria dei volatili selvatici che analizza i nuovi dati man mano che essi vengono acquisiti.

Per quanto concerne l’HPAI sottotipo H5N1, tutti questi fattori devono essere considerati in rapporto alla probabilità che i volatili selvatici si trovino esposti a pollame e volatili selvatici infetti in zone interessate da focolai, nonché in rapporto alla probabilità di contatto tra i volatili selvatici e il pollame domestico negli allevamenti dei vari Stati membri.

Per la determinazione di queste probabilità, le tabelle e gli alberi decisionali, contenuti nel parere dell’EFSA (1) ed elaborati in collaborazione con la direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea, possono costituire uno strumento efficace, attraverso il quale gli Stati membri possono adattare la valutazione del rischio locale all’evolversi della situazione, su un piano di stretta collaborazione e di scambio con altri Stati membri.

Si devono promuovere rapporti con associazioni per la conservazione e l’osservazione degli uccelli e con stazioni di inanellamento. Se del caso, il campionamento deve essere effettuato sotto la supervisione di personale di questi gruppi/stazioni da cacciatori e da altre persone con competenze in campo ornitologico.

1.

La sorveglianza passiva dei volatili selvatici malati e morti deve concentrarsi:

a)

sulle zone dove si registra un’accresciuta incidenza della morbilità e della mortalità tra i volatili selvatici;

b)

sulle zone in vicinanza del mare, dei laghi e dei corsi d’acqua dove vengono rinvenuti volatili morti, in particolare nel caso in cui queste zone si trovino in prossimità di allevamenti di pollame domestico;

c)

sugli uccelli appartenenti alle specie considerate «a più alto rischio», di cui all’elenco contenuto nella parte D e su altri volatili selvatici che vivono a stretto contatto con essi.

2.

Inoltre, nelle zone in cui siano stati registrati casi di H5N1, le indagini sui volatili selvatici vivi e morti devono, se possibile, concentrarsi:

a)

sul pollame o sui volatili selvatici per individuare eventuali portatori asintomatici;

b)

sui volatili nelle zone collegate a questi casi da un punto di vista epidemiologico;

c)

sui volatili che potrebbero entrare a stretto contatto con aziende di pollame domestico (zona di protezione, zona di sorveglianza e area B) e che potrebbero fungere da «specie ponte». Il riferimento è in particolare ai volatili elencati nella parte E.

3.

La sorveglianza attiva sui volatili vivi e clinicamente sani e/o clinicamente malati, feriti o cacciati (2) deve concentrarsi:

a)

sugli uccelli migratori appartenenti agli ordini degli anseriformi (uccelli acquatici) e dei caradriformi (uccelli limicoli e laridi);

b)

su zone specifiche dove si concentrano e si mescolano molti uccelli migratori di specie diverse, in particolare su quelle zone poste in prossimità di allevamenti di pollame domestico;

c)

su alcune specie a più alto rischio (3).

Procedure di raccolta dei campioni

1.

I campioni cloacali e orofaringei da sottoporre a esame sierologico devono essere prelevati da volatili allo stato libero apparentemente sani. Se per qualche motivo non è possibile prelevare tamponi cloacali da volatili vivi, un’alternativa può essere data da campioni di feci fresche raccolte con cura. Deve tuttavia essere garantita la tracciabilità in caso di siti frequentati da varie specie di volatili.

2.

I tamponi cloacali e tracheali/orofaringei, e/o i campioni di tessuto (in particolare di cervello, cuore, polmoni, trachea, reni e intestino) di volatili selvatici trovati morti o abbattuti devono essere prelevati per l’isolamento del virus e la diagnosi molecolare (PCR).

3.

Occorre prestare particolare attenzione nella conservazione e nel trasporto dei campioni. I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario. Se possibile, i tamponi devono essere posti in un terreno di trasporto antibiotico o specifico per virus in modo da essere completamente immersi. Collocare i tamponi in un terreno di trasporto è un’operazione necessaria aggiuntiva e non alternativa rispetto alla refrigerazione. In assenza di un terreno di trasporto, i tamponi devono essere nuovamente inseriti nei loro contenitori e spediti allo stato secco. Se non è sicuro che il trasporto al laboratorio possa avvenire rapidamente entro 48 ore (in un terreno di trasporto a 4 °C), i campioni devono essere immediatamente congelati, immagazzinati e successivamente trasportati in ghiaccio secco. Una serie di fattori può incidere sulla conservazione e sul trasporto dei campioni; di conseguenza il metodo prescelto deve essere adatto allo scopo.

4.

La raccolta dei campioni deve avvenire secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria (decisione 2006/437/CE) che stabilisce procedure per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria.

C.   Esami di laboratorio

1.

Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria (decisione 2006/437/CE) che stabilisce procedure per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria.

2.

Tuttavia, qualora siano previsti esami non contemplati dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria o non descritti nel manuale dell’OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri, nel presentare alla Commissione il proprio programma per approvazione, devono contemporaneamente fornire al laboratorio comunitario di riferimento i dati necessari ai fini della convalida.

3.

Non appena possibile, tutti i campioni raccolti nel quadro della sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici devono essere analizzati mediante metodiche molecolari, se disponibili, e conformemente al manuale diagnostico (decisione 2006/437/CE). Questi esami devono essere eseguiti solo in laboratori che siano in grado di garantire l’assicurazione qualità e che si avvalgano di metodi riconosciuti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria. Inoltre i metodi utilizzati devono aver dato risultati accettabili nell’ultimo ring test tra laboratori nazionali. Si raccomanda uno screening iniziale mediante PCR del gene M, con test rapido dei positivi all’H5 (da eseguire comunque entro due settimane); nel caso di un accertamento positivo occorre effettuare quanto prima l’analisi del sito di clivaggio per determinare se possieda un motivo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) o dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI). Se viene confermata l’HPAI H5, devono essere rapidamente effettuate ulteriori analisi per determinare il tipo N (anche se ciò serve solo ad escludere in modo comprovato l’N1).

4.

Nel laboratorio può essere consentito raggruppare al massimo cinque campioni della stessa specie raccolti nello stesso sito e nello stesso momento, purché si possa garantire la possibilità di individuare e sottoporre nuovamente a test i singoli campioni, nel caso di un accertamento positivo.

5.

La sorveglianza sierologica non si applica alle indagini dell’influenza aviaria nei volatili selvatici, in quanto le metodiche sierologiche non sono in grado di distinguere tra ceppi ad alta patogenicità e ceppi a bassa patogenicità e i risultati relativi agli anticorpi non consentono alcuna deduzione circa il luogo in cui i volatili selvatici potrebbero probabilmente aver contratto l’infezione. La sorveglianza sierologica potrebbe tuttavia essere importante per studiare in quali specie di uccelli stanziali o migratori siano/fossero prevalenti (o endemici) i virus H5/H7. Tali analisi devono essere condotte solo da laboratori specializzati che si avvalgano di un gruppo di antigeni selezionato con cura in modo da garantire l’individuazione degli anticorpi specifici per l’emoagglutinina (per eliminare cioè l’interferenza da anticorpi anti-N specifici).

Elenco delle specie di volatili selvatici a più alto rischio in rapporto all’influenza aviaria (4)

Nome comune

Nome scientifico

Cigno minore

Cygnus columbianus

Cigno selvatico

Cygnus cygnus

Cigno reale

Cygnus olor

Oche

Oca zamperosee

Anser brachyrhynchus

Oca granaiola

Anser fabalis

Oca lombardella (razza continentale)

Anser albifrons albifrons

Oca lombardella minore

Anser erythropus

Oca selvatica

Anser anser

Oca facciabianca

Branta leucopsis

Oca colombaccio

Branta bernicla

Oca collorosso

Branta ruficollis

Oca canadese

Branta canadensis

Anatre

Fischione

Anas penelope

Alzavola

Anas crecca

Germano reale

Anas platyrhynchos

Codone

Anas acuta

Marzaiola

Anas querquedula

Mestolone

Anas clypeata

Anatra marmorizzata

Marmaronetta angustirostris

Fistione turco

Netta rufina

Moriglione

Aythya ferina

Moretta

Aythya fuligula

Limicoli

Pavoncella

Vanellus vanellus

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

Pittima reale

Limosa limosa

Combattente

Philomachus pugnax

Laridi

Gabbiano comune

Larus ridibundus

Gavina

Larus canus

Elenco dei volatili che vivono in prossimità del pollame domestico (5)

Nome comune

Nome scientifico

Probabilità di contatto con il pollame

Gruppo 1:   

specie strettamente collegate alla produzione di pollame in Europa

Oca domestica

Anser anser domesticus

Elevata

Germano reale domestico

Anas platyrhynchos

Elevata

Anatra muta domestica

Cairina moschata

Elevata

Piccione selvatico

Columba livia

Elevata

Passero domestico

Passer domesticus

Elevata

Gruppo 2:   

specie che nel nord Europa possono condividere con il pollame domestico gli stessi terreni di allevamento

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

Bassa

Pavoncella

Vanellus vanellus

Media

Gabbiano comune

Larus ridibundus

Elevata

Gavina

Larus canus

Elevata

Gabbiano reale nordico

Larus argentatus

Bassa

Colombaccio

Columba palumbus

Elevata

Tortora dal collare orientale

Streptopelia decaocto

Elevata

Fagiano

Phasianus colchicus

Elevata

Specie degli alaudidi

Alauda & Galerida spp.

Bassa

Calandro

 

Bassa

Cutrettola

 

Media

Cesena

Turdus pilaris

Media

Tordo sassello

Turdus iliacus

Media

Gazza

Pica pica

Elevata

Taccola

Corvus monedula

Elevata

Corvo comune

Corvus frugilegus

Media

Cornacchia

Corvus corone

Media

Corvo imperiale

Corvus corax

Bassa

Storno

Sturnus vulgaris

Elevata

Storno nero

Sturnus unicolor

Elevata

Passero domestico

Passer domesticus

Elevata

Passero mattugia

Passer montanus

Elevata

Fringillidi

 

Media

Emberizidi

Miliaria, Emberiza spp.

Media

Gruppo 3:   

specie che nel nord Europa possono condividere con gli uccelli acquatici domestici le stesse zone umide

Egretta

Egretta spp.

Bassa

Airone

Ardea e altre spp.

Media

Cormorano

Phalacrocorax carbo

Media

Cicogna

Ciconia spp.

Bassa

Cigno reale

Cygnus olor

Media

Oca selvatica

Anser anser

Media

Oca canadese

Branta canadensis

Bassa

Anatra

Anas & Aythya spp.

Bassa

Germano reale

Anas platyrhynchos

Elevata

Folaga

Fulica atra

Media

Gallinella d’acqua

Gallinula chloropus

Media


(1)  Parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (EFSA, 12 maggio 2006).

(2)  Caccia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la tutela e la conservazione di tutti gli uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico.

(3)  La selezione deve essere indicata dalla direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea.

(4)  L’elenco, non esaustivo, è destinato unicamente a individuare le specie migratorie che possono comportare un rischio più elevato sotto il profilo dell’introduzione dell’influenza aviaria nella Comunità, in ragione dei loro modelli migratori che interessano zone in cui si è registrata l’HPAI, sottotipo H5N1, nel pollame o nei volatili selvatici. Si fonda sul parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, adottato il 12 maggio 2006 dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA e sui lavori condotti dal comitato ORNIS e da consulenti esterni della direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea. L’elenco potrebbe comunque essere aggiornato non appena saranno disponibili i risultati di ulteriori studi scientifici, e anche sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata dalle autorità nazionali in rapporto alla propria specifica situazione ornitologica.

(5)  L’elenco, non esaustivo, è destinato unicamente a individuare le specie di volatili europei stanziali o non migratori che vivono in prossimità del pollame domestico (soprattutto nell’Europa nord-occidentale) e che teoricamente possono trasmettere l’HPAI sottotipo H5N1 da eventuali volatili selvatici infetti in forma asintomatica («specie ponte»). Si fonda sul parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, adottato il 12 maggio 2006 dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA e sui lavori condotti dal comitato ORNIS e da consulenti esterni della direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea. L’elenco potrebbe comunque essere aggiornato e ampliato sulla base dei risultati di ulteriori studi scientifici, appena essi saranno disponibili. La direzione generale dell’Ambiente ha, in particolare, incaricato Wetland international e EURING di esaminare, aggiornare e ampliare l’indagine preliminare sulle specie e sui siti a più alto rischio alla luce dei focolai di H5N1 manifestatisi in Europa nel 2006, e di individuare altre specie di volatili ad alto rischio che potrebbero agire quali «specie ponte» tra i volatili selvatici e il pollame e/o l’uomo in varie parti d’Europa. I risultati dovrebbero essere disponibili entro la fine di giugno 2007.

(http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/avian_influenza/pdf/avian_influenza_report.pdf). Ciò dovrebbe quindi rendere disponibile un approccio più mirato e un elenco preliminare molto più affidabile delle specie a più alto rischio e dei rischi di contatto con il pollame nell’UE.


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

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3.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania

[notificata con il numero C(2007) 1652]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/269/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’anemia infettiva equina («AIE») è una malattia virale che colpisce esclusivamente animali della famiglia degli equidi (Equidae). L’infezione da AIE tende a diventare inapparente se non interviene il decesso in seguito ad un attacco clinico acuto. Il periodo d’incubazione è generalmente compreso tra una e tre settimane, ma può durare anche tre mesi. Gli equidi infettati rimangono contagiosi per tutta la vita e sono potenzialmente in grado di trasmettere l’infezione ad altri equidi. La trasmissione avviene per trasferimento di sangue da un equino infetto, con ogni probabilità tramite l’alimentazione intermittente di mosche cavalline o tafani ematofagi, oppure al feto in utero, per l’uso di aghi contaminati o per l’infusione di emoderivati contenenti il virus.

(2)

L’AIE è una malattia soggetta a obbligo di denuncia a norma dell’allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2). Inoltre la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (3), prevede che i focolai di AIE debbano essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali («ADNS», Animal Disease Notification System).

(3)

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE stabilisce misure restrittive riguardo ai movimenti di equidi provenienti da aziende in cui sia stata confermata la presenza di AIE, misure che devono restare in vigore fino a quando, dopo l’eliminazione degli equidi infetti, gli animali restanti non siano stati sottoposti a due test di Coggins con risultato negativo.

(4)

A differenza che in altri Stati membri, in Romania l’AIE è endemica e non si procede sempre all’abbattimento immediato degli equidi che possono trasmettere l’infezione. Per tale ragione, dopo essere entrata nell’Unione europea la Romania ha continuato, su base volontaria, ad applicare mutatis mutandis le pertinenti misure previste dalla decisione 2004/825/CE della Commissione, del 29 novembre 2004, recante misure di protezione relative alle importazioni di equidi provenienti dalla Romania (4).

(5)

In considerazione degli scambi esistenti di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, la situazione della malattia in Romania può rappresentare un rischio per la salute degli equidi nella Comunità.

(6)

È pertanto opportuno adottare misure di protezione che stabiliscano un regime specifico per i movimenti e gli scambi di equidi e di ovuli ed embrioni equini provenienti dalla Romania, per salvaguardare la salute e il benessere degli equidi negli Stati membri.

(7)

La decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (5), e la decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione 93/623/CEE e concernente l’identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (6), stabiliscono che gli equidi, durante i loro movimenti o il loro trasporto, devono essere scortati da un documento di identificazione.

(8)

Gli obblighi di certificazione per i movimenti e il trasporto degli equidi sono stabiliti nell’articolo 8 della direttiva 90/426/CEE. Per rafforzare la tracciabilità degli equidi registrati provenienti da zone interessate dall’AIE e diretti verso altri Stati membri, l’attestato di cui all’allegato B della direttiva 90/426/CEE deve essere sostituito dal certificato sanitario dell’animale conforme all’allegato C della stessa direttiva.

(9)

Conformemente all’allegato D, capitolo II, parte A, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (7), la decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino (8), prevede che gli stalloni siano sottoposti ad un esame per la ricerca dell’AIE se lo sperma raccolto è destinato a scambi intracomunitari. Tuttavia è necessario che le condizioni di polizia sanitaria stabilite nella decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (9), siano integrate dall’obbligo di effettuare un esame per la ricerca dell’AIE se gli ovuli o gli embrioni sono raccolti da giumente residenti in Romania.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di protezione applicabili agli equidi provenienti dalla Romania

1.   La Romania garantisce che non vengano spediti verso altri Stati membri equidi che non soddisfino le seguenti condizioni:

a)

essere stati sottoposti, con risultato negativo, a un test di Coggins effettuato su un campione di sangue prelevato non più di 30 giorni prima della spedizione, con iscrizione di detto test e del suo risultato nel capitolo VII del documento di identificazione previsto dalle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE che scorta l’animale durante i suoi movimenti;

b)

essere accompagnati da un certificato sanitario conforme all’allegato C della direttiva 90/426/CEE recante la seguente menzione supplementare:

«Equidi conformi alla decisione 2007/269/CE della Commissione».

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli equidi provenienti da aziende situate al di fuori della Romania che transitano per la Romania lungo strade principali o di grande comunicazione oppure sono trasportati attraverso questo paese, direttamente e senza interruzioni del viaggio, ad un mattatoio per esservi immediatamente macellati.

3.   La Romania garantisce che non vengano spediti verso altri Stati membri ovuli ed embrioni di equidi che non soddisfino le seguenti condizioni:

a)

essere stati raccolti da giumente donatrici che sono state sottoposte, con risultato negativo in ciascun caso, a un test di Coggins effettuato su un campione di sangue prelevato da ciascuna giumenta donatrice non più di 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o embrioni della partita; e

b)

far parte di una partita di ovuli o embrioni che è accompagnata da un certificato sanitario conforme all’allegato della decisione 95/294/CE recante la seguente menzione supplementare:

«Ovuli/embrioni conformi alla decisione 2007/269/CE della Commissione».

4.   La Romania riferisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri in merito all’evoluzione dell’AIE e alle misure messe in atto contro la malattia.

Articolo 2

Applicabilità

La presente decisione si applica a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

(4)  GU L 358 del 3.12.2004, pag. 18. Decisione abrogata dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).

(6)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.

(7)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(8)  GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

(9)  GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.


3.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2006

[notificata con il numero C(2007) 1746]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2007/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE (2), prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all’adozione di misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(2)

Nel 2006 nei Paesi Bassi sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai i Paesi Bassi hanno adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

(4)

A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE, il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario ai Paesi Bassi è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(6)

I Paesi Bassi hanno adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. In data 30 agosto 2006 essi hanno trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute in relazione all’insorgenza della malattia e successivamente hanno continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

1.   I Paesi Bassi possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2006 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatari

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


3.5.2007   

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L 115/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

riguardante il contributo finanziario della Comunità alla conferenza OIE del 2007 «Eliminare la rabbia nell’Eurasia»

(2007/271/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le procedure relative ai contributi finanziari della Comunità per provvedimenti specifici in ambito veterinario, inclusi i provvedimenti tecnici e scientifici. A norma della suddetta decisione la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri o le organizzazioni internazionali nell’intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

L’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) ha assunto l’iniziativa di organizzare una conferenza ad ampia partecipazione dal titolo «Eliminare la rabbia nell’Eurasia» che si svolgerà nel maggio 2007 a Parigi («conferenza OIE»). Poiché l’obiettivo della conferenza OIE consiste nell’elaborare ulteriormente le raccomandazioni della conferenza OIE di Kiev del 2005, l’OIE detiene de facto un monopolio come indicato nell’articolo 168, paragrafo c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), di conseguenza non è necessario un invito a presentare proposte.

(3)

La rabbia è presente da molti anni in vari Stati membri presso gli animali selvatici, che costituiscono una fonte di contagio per altri animali e rappresentano quindi una grave minaccia per la salute dell’uomo. I suddetti Stati membri hanno attuato programmi di eradicazione e di vaccinazione per via orale per gli animali selvatici. Di conseguenza la malattia è stata eradicata in taluni Stati membri, ma continua ad essere presente in altri, in cui i programmi di eradicazione sono iniziati più tardi.

(4)

Tali programmi devono essere mantenuti finché non sarà raggiunta la completa eradicazione della rabbia. Inoltre sarà necessario mantenere programmi negli Stati membri confinanti con paesi terzi nei quali la rabbia è presente presso gli animali selvatici.

(5)

Nell’interesse della salute degli animali va incoraggiata qualsiasi iniziativa in grado di agevolare le decisioni a favore della lotta e dell’eradicazione della rabbia in paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale.

(6)

La conferenza OIE potrebbe contribuire a migliorare la legislazione in vigore in campo veterinario e a promuovere l’istruzione e la formazione in campo veterinario dei paesi partecipanti.

(7)

Per tali motivi è opportuno che la Comunità fornisca un contributo finanziario alla conferenza OIE. Vanno specificati l’importo massimo e la percentuale di tale contributo. Il contributo finanziario della Comunità va iscritto nella linea di bilancio 17 04 02 01.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità concede all’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) un contributo finanziario in applicazione dell’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, equivalente a non oltre il 25 % dei costi ammissibili, per un importo massimo di 50 000 EUR, per il materiale tecnico e scientifico necessario alla conferenza dal titolo «Eliminare la rabbia nell’Eurasia», che si svolgerà a Parigi nel maggio 2007.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).


3.5.2007   

IT

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L 115/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006

[notificata con il numero C(2007) 1785]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/272/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE (2), prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all’adozione di misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(2)

Nel 2006 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

(4)

A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE, il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario al Regno Unito è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(6)

Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. In data 2 giugno 2006 esso ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute in relazione all’insorgenza della malattia e successivamente ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

1.   Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2006 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


3.5.2007   

IT

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L 115/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania nel 2006

[notificata con il numero C(2007) 1786]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. La decisione 90/424/CEE, come modificata dalla decisione 2006/53/CE (2), prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all’adozione di misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(2)

Nel 2006 in Germania sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Germania ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

(4)

A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE, il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario alla Germania è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(6)

La Germania ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. In data 14 marzo 2006 essa ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute in relazione all’insorgenza della malattia e successivamente ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

1.   La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2006 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


ACCORDI

Consiglio

3.5.2007   

IT

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L 115/28


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato sulla pesca tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia (1)

La Comunità europea e il governo degli Stati federati di Micronesia si sono notificati, rispettivamente il 20 settembre 2006 e il 26 febbraio 2007, l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo è pertanto entrato in vigore il 26 febbraio 2007, conformemente al suo articolo 16.


(1)  GU L 151 del 6.6.2006, pag. 1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

3.5.2007   

IT

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L 115/29


DECISIONE 2007/274/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dall’SG/AR, ha negoziato un accordo con il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate.

(3)

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, in seguito denominato «il governo USA»,

e

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’UE», in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE il governo USA e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE il governo USA e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra il governo USA e l’UE;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate del governo USA e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra il governo USA e l’UE;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente accordo si applica alle informazioni classificate fornite dalle parti o tra esse scambiate.

2.   Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall’altra parte, in particolare dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini stabiliti dal presente accordo ed alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo, per «UE» si intende il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»).

2.   Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intendono le informazioni e il materiale oggetto del presente accordo: i) la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in vario grado gli interessi del governo USA, dell’UE o di uno o più dei suoi Stati membri; ii) che richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni di sicurezza del governo USA o dell’UE; e iii) che recano una classificazione di sicurezza assegnata dal governo USA o dall’UE. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie.

Articolo 3

Classificazioni di sicurezza

1.   Le informazioni classificate sono contrassegnate come segue:

a)

per il governo USA, le informazioni classificate recano la menzione TOP SECRET, SECRET o CONFIDENTIAL;

b)

per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE o RESTREINT UE.

2.   La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:

Nell’Unione europea

Negli Stati Uniti d’America

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET

SECRET UE

SECRET

CONFIDENTIEL UE

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE

(senza equivalente USA)

3.   Le informazioni classificate fornite da una parte all’altra sono timbrate, contrassegnate o identificate con il nome della parte trasmittente. Le informazioni classificate fornite da una parte ottengono dalla parte ricevente una protezione almeno equivalente a quella accordata dalla parte trasmittente.

Articolo 4

Protezione delle informazioni classificate

1.   Ciascuna parte predispone un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all’altra parte informazioni relative ai propri standard e alle proprie procedure e prassi in materia di sicurezza, compresa la formazione, ai fini della salvaguardia delle informazioni classificate.

2.   La parte ricevente accorda alle informazioni classificate ricevute dalla parte trasmittente un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato dalla parte trasmittente.

3.   La parte ricevente non utilizza o consente l’utilizzo di informazioni classificate per alcun fine diverso da quello per cui queste sono state fornite senza previo consenso scritto della parte trasmittente.

4.   La parte ricevente non trasmette ulteriormente o divulga le informazioni classificate senza previo consenso scritto della parte trasmittente.

5.   La parte ricevente si conforma ad eventuali limitazioni dell’ulteriore trasmissione di informazioni classificate precisate dalla parte trasmittente al momento della divulgazione.

6.   La parte ricevente garantisce che i diritti dell’originatore di informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, nonché i diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, diritti d’autore o segreti commerciali, siano adeguatamente protetti.

7.   Nessuna persona è autorizzata ad avere accesso ad informazioni classificate ricevute dall’altra parte unicamente in virtù della sua posizione gerarchica, della sua carica o del suo nulla osta di sicurezza. L’accesso alle informazioni classificate è concesso unicamente alle persone le cui funzioni ufficiali richiedono tale accesso e che, se necessario, hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza del personale richiesto conformemente agli standard prescritti dalle parti.

8.   La parte ricevente garantisce che tutte le persone che hanno accesso ad informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 5

Nulla osta di sicurezza del personale

1.   Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate come CONFIDENTIEL UE o CONFIDENTIAL o a un livello superiore, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   La determinazione di una parte di concedere un nulla osta di sicurezza del personale ad una persona è coerente con gli interessi di detta parte in materia di sicurezza e si fonda su tutte le informazioni disponibili in grado di accertare l’indiscussa lealtà, serietà e affidabilità della persona stessa.

3.   I nulla osta di sicurezza rilasciati da ciascuna parte si fondano su indagini appropriate condotte in modo sufficientemente minuzioso da assicurare che i criteri di cui al paragrafo 2 sono stati rispettati nei confronti delle persone cui deve essere consentito l’accesso alle informazioni classificate. Per l’UE, l’Autorità di sicurezza nazionale (NSA) del governo del paese della persona in questione è l’autorità competente per la realizzazione delle indagini di sicurezza necessarie sui propri cittadini.

Articolo 6

Trasferimento della custodia

La parte trasmittente garantisce che tutte le informazioni classificate siano adeguatamente protette finché la custodia delle informazioni è trasferita alla parte ricevente. La parte ricevente garantisce che tutte le informazioni classificate dell’altra parte siano adeguatamente protette non appena essa acquisisce la custodia delle informazioni trasmessele.

Articolo 7

Sicurezza degli impianti e degli stabilimenti delle parti in cui sono custodite le informazioni classificate

In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ciascuna parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmessele dall’altra parte e garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per controllare e proteggere le informazioni in relazione a ciascuno di detti impianti o stabilimenti.

Articolo 8

Trasmissione di informazioni classificate a contraenti

1.   Le informazioni classificate ricevute dall’altra parte possono essere fornite ad un contraente o potenziale contraente previo consenso scritto della parte trasmittente. Prima della trasmissione o divulgazione ad un contraente o potenziale contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall’altra parte, la parte ricevente garantisce che tale contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta appropriato.

2.   Il presente articolo non si applica al personale assunto dall’Unione europea mediante un contratto di lavoro o dagli Stati Uniti mediante un contratto per la prestazione di servizi personali.

Articolo 9

Trasmissione

1.   Le informazioni classificate sono trasmesse tra le parti mediante canali convenuti di comune accordo.

Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto riguarda l’UE, tutte le informazioni classificate in forma scritta sono inviate al Chief Registry Officer del Consiglio dell’Unione europea, il quale inoltra tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 3;

b)

per quanto riguarda il governo USA, tutte le informazioni classificate in forma scritta sono inviate, salvo disposizione contraria, tramite la missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea, al seguente indirizzo:

Missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea

Registry Officer

Rue Zinner 13

B-1000 Bruxelles

2.   La trasmissione elettronica di informazioni classificate sino al livello CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE tra il governo USA e l’UE e tra l’UE e il governo USA è cifrata conformemente ai requisiti enunciati nelle prassi e nelle norme di sicurezza della parte trasmittente. I requisiti di quest’ultima devono essere soddisfatti all’atto della trasmissione, dell’archiviazione e del trattamento di informazioni classificate nelle reti interne delle parti.

3.   In via eccezionale, le informazioni classificate provenienti da una parte e accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi competenti di quella parte, possono, per ragioni operative, essere indirizzate ed essere accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, tali informazioni sono trasmesse attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della direzione «Sicurezza» della Commissione europea allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.

Articolo 10

Visite agli impianti e agli stabilimenti delle parti

Qualora necessario, le parti confermano i nulla osta di sicurezza del personale attraverso canali convenuti di comune accordo per le visite di rappresentanti di una parte agli impianti e agli stabilimenti dell’altra parte.

Articolo 11

Visite reciproche di sicurezza

L’attuazione dei requisiti di sicurezza stabiliti nel presente accordo può essere verificata mediante visite effettuate reciprocamente dal personale di sicurezza delle parti al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate ai sensi del presente accordo e dell’accordo tecnico in materia di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 13 per proteggere le informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti. Pertanto, i rappresentanti della sicurezza di ciascuna parte possono, dopo una consultazione preliminare, essere autorizzati a visitare l’altra parte per discutere e osservare le procedure di attuazione di quest’ultima. La parte ospitante aiuta i rappresentanti della sicurezza che effettuano la visita a stabilire se le informazioni classificate ricevute dalla parte che effettua la visita sono protette in modo adeguato.

Articolo 12

Vigilanza

1.   Per il governo USA, i ministri degli Affari esteri e della Difesa e il direttore dell’Intelligence nazionale vigilano sull’attuazione del presente accordo.

2.   Per l’UE, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 13

Accordo tecnico in materia di sicurezza

1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate ai paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono un accordo tecnico in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca della sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti ai sensi del presente accordo.

2.   Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che agisce a nome del governo USA e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il governo USA ai sensi del presente accordo.

3.   Il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il Consiglio o il segretariato generale del Consiglio ai sensi del presente accordo.

4.   La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Commissione europea ai sensi del presente accordo.

5.   Per quanto riguarda l’UE, tale accordo è sottoposto all’approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 14

Declassamento e declassificazione

1.   Le parti convengono che le informazioni classificate debbano essere declassate non appena esse non richiedono più un livello di protezione così elevato o declassificate non appena esse non richiedono più una protezione contro una divulgazione non autorizzata.

2.   La parte trasmittente ha piena discrezionalità per quanto riguarda il declassamento o la declassificazione delle proprie informazioni classificate. La parte ricevente non declassa il livello di classificazione di sicurezza né declassifica le informazioni ricevute dall’altra parte, indipendentemente dalle istruzioni relative alla declassificazione figuranti sul documento, senza il consenso preliminare scritto della parte trasmittente.

Articolo 15

Perdita o compromissione

La parte trasmittente è informata della scoperta di qualsiasi perdita o compromissione provate o sospette delle proprie informazioni classificate e la parte ricevente avvia un’indagine per stabilire le circostanze. I risultati dell’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi dell’evento sono inoltrate alla parte trasmittente. Le autorità di cui all’articolo 13 possono stabilire procedure a tal fine.

Articolo 16

Risoluzione delle controversie

Eventuali divergenze tra le parti derivanti da o relative al presente accordo sono risolte unicamente tramite consultazioni tra le parti stesse.

Articolo 17

Spese

Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell’attuazione del presente accordo.

Articolo 18

Capacità di protezione

Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate dal presente accordo in maniera conforme alle disposizioni in materia di sicurezza tecnica da definire a norma dell’articolo 13.

Articolo 19

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra il governo USA e gli Stati membri dell’Unione europea. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate dal presente accordo a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 20

Entrata in vigore, modifica e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma delle parti.

2.   Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo. In tali casi, le parti si consultano al fine di modificare, se necessario, il presente accordo a norma del paragrafo 3.

3.   Le modifiche del presente accordo sono apportate mediante reciproco consenso scritto delle parti.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo notificando all’altra parte per iscritto, con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di denunciare l’accordo. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutte le informazioni classificate fornite a norma dello stesso continuano a essere protette in conformità di detto accordo. Le parti si consultano immediatamente sul trattamento di tali informazioni classificate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Washington, addì trenta aprile 2007, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per l’Unione europea

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Per il governo degli Stati Uniti d’America

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