ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
30 aprile 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/253/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2005, concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia [notificata con il numero C(2005) 50]

1

 

 

2007/254/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s. [notificata con il numero C(2006) 2082]  ( 1 )

14

 

 

2007/255/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa all’aiuto di Stato C 5/2006 (ex N 230/2005) a cui la Germania intende dare esecuzione a favore dell’impresa Rolandwerft [notificata con il numero C(2006) 5854]  ( 1 )

32

 

 

2007/256/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte — Aiuto di Stato C 46/2004 (ex NN 65/2004) [notificata con il numero C(2006) 6629]  ( 1 )

41

 

 

2007/257/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa all’aiuto di Stato C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) parzialmente eseguito dalla Polonia a favore di Huta Stalowa Wola SA [notificata con il numero C(2006) 6730]  ( 1 )

67

 

 

2007/258/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, sulla misura C 24/2004 (ex NN 35/2004) applicata dalla Svezia per introdurre la televisione digitale terrestre [notificata con il numero C(2006) 6923]  ( 1 )

77

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia

[notificata con il numero C(2005) 50]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/253/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito a una denuncia, la Commissione ha interrogato le autorità francesi, a proposito delle misure che costituiscono l’oggetto della presente decisione, con lettere del 19 luglio 1999, del 16 dicembre 1999, del 24 agosto 2000 e del 9 dicembre 2000. La Francia ha risposto alla Commissione con lettere del 19 agosto 1999, del 24 febbraio 2000 e del 25 gennaio 2001. La Commissione ha incontrato rispettivamente il 26 gennaio 2000 le autorità francesi e il 31 marzo 2000 una delegazione del Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali (CIVDN).

(2)

Poiché sono state attuate senza autorizzazione preventiva della Commissione, le misure di cui trattasi sono state iscritte nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 139/2002.

(3)

Con lettera del 21 gennaio 2003, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all’aiuto in oggetto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in questione.

(5)

Le autorità francesi hanno inviato osservazioni con lettere del 16 e 18 giugno 2003. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte del denunciante che sono state inviate alle autorità francesi con lettera del 6 agosto 2004. Da parte loro, queste ultime hanno risposto con lettera del 10 settembre 2004.

II.   DESCRIZIONE

1.   IL «PIANO RIVESALTES»

(6)

Nel 1996 il CIVDN ha deciso di intraprendere un’azione di riconversione viticola intesa a sostituire una parte della produzione di vini dolci naturali della regione dei Pirenei orientali mediante l’estirpazione e il reimpianto di varietà viticole di qualità, con l’obiettivo di ovviare alla crisi strutturale della produzione che conosceva difficoltà crescenti di smercio. Scopo dell’aiuto era finanziare il miglioramento qualitativo dell’insieme dei vitigni della regione. Gli aiuti sono cessati il 1o agosto 2000.

(7)

Per portare a termine il piano di riconversione (noto con il nome di «Plan Rivesaltes») i produttori della regione hanno avuto accesso a due tipi di aiuti:

un premio per il ritiro, per ettaro, finanziato attraverso un contributo interprofessionale,

un aiuto per ettaro finanziato mediante risorse dello Stato e degli enti locali, destinato a coprire parzialmente i costi di riconversione propriamente detti.

1.1.   IL PREMIO PER IL RITIRO

(8)

Con la decisione 96-1 del 5 luglio 1996 il CIVDN ha istituito un contributo interprofessionale per il finanziamento del piano di riconversione «Rivesaltes» e «Grand Roussillon».

(9)

Il contributo, che ammontava a 50 FRF/ettolitro (3) prodotto nella regione dei Pirenei orientali, produttrice dei vini dolci naturali in questione, era destinato a finanziare l’erogazione di un «premio per il ritiro» delle particelle che producevano vini delle DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» nel 1995 e che avrebbero prodotto vino da tavola o «vins de pays» (vini tipici) a partire dal vendemmia 1996 fino alla vendemmia 2000. Il ricavato della riscossione del contributo è stato destinato a un fondo speciale.

(10)

Il premio per il ritiro è stato effettivamente concesso ai produttori che si impegnavano a non rivendicare la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» per cinque anni. Tale premio mirava a compensare le perdite di reddito, dovute all’impatto sul prezzo della mancata utilizzazione delle due denominazioni di origine. Il premio non comportava né un arresto né una riduzione della produzione; si trattava unicamente di un compenso dovuto al fatto che la produzione era utilizzata senza la DOC. L’obiettivo era pertanto di ridurre rapidamente il potenziale di vini DOC posti in vendita.

(11)

Il premio per il ritiro ammontava a 5 000 FRF all’anno per ettaro «ritirato». Le particelle assegnatarie di un aiuto cessavano di beneficiare del premio l’anno della riconversione.

(12)

La Commissione non ha ricevuto informazioni sull’importo globale degli aiuti pagati nell’ambito di tale misura, né sull’importo del gettito del contributo interprofessionale creato, né sul numero di ettari che hanno beneficiato della misura.

1.2.   L’AIUTO ALLA RICONVERSIONE

(13)

Secondo le autorità francesi, il piano di riconversione del vigneto a DOC Rivesaltes adottato nel 1996 riguardava 3 250 ettari, di cui 1 250 ettari destinati alla produzione di «Muscat de Rivesaltes», 1 000 ettari alla produzione di «Côtes du Roussillon» e «Côtes du Roussillon Villages» (vitigni Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Marsanne e Vermentino) e 1 000 ettari alla produzione di «Vins de pays» monovarietali (vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot…).

(14)

Per sostenere il piano le autorità francesi avevano accettato di contribuire con 111 milioni di FRF così ripartiti: 85 milioni di FRF mediante l’intermediario dell’Ufficio nazionale interprofessionale dei vini e 26 milioni di FRF mediante gli enti locali (Languedoc-Roussillon e consiglio generale dei Pirenei orientali).

(15)

Tale contributo comprendeva un aiuto di 25 000 FRF per ettaro riconvertito della DOC «Muscat de Rivesaltes» e un aiuto di 40 000 FRF per ettaro riconvertito della DOC «Côtes du Roussillon Villages» e dei «vins de pays».

(16)

Le autorità francesi hanno stimato a 110 000 FRF/ha il costo reale della riconversione nella regione e hanno confermato che i piani di riconversione sono stati in gran parte realizzati (2 350 ha rispetto ai 3 250 previsti).

(17)

Secondo le autorità francesi, il costo globale della riconversione effettuata è stato di 258,5 milioni di FRF (39,4 milioni di EUR), con un contributo pubblico di 75,250 milioni di FRF (11,01 milioni di EUR) rispetto ai 111 milioni di FRF (16,9 milioni di EUR) inizialmente previsti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, il contributo pubblico complessivo sarebbe ammontato al 29,11 % del costo della riconversione effettivamente realizzata.

(18)

Le autorità francesi hanno ricordato che trasmettono annualmente all’Ufficio statistico delle Comunità europee, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato viti-vinicolo (4), la rilevazione delle superfici vitate, classificate per dipartimento e per tipo di uva prodotta (uve da vino, di cui uve per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD); uve da tavola) e il resoconto delle estirpazioni e degli impianti di vigneti presentato secondo lo stesso metodo di archiviazione per dipartimento e per tipo di uve prodotte. Le autorità francesi hanno allegato copia delle tabelle inviate per la campagna 1997/1998.

2.   CONTRIBUTI INTERPROFESSIONALI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ E IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNE DOC

(19)

Con decisione 97-3 del 29 dicembre 1997, il CIVDN ha istituito a partire dal 1o gennaio 1998, un contributo interprofessionale per finanziare azioni di promozione e di pubblicità e misure di funzionamento a favore delle seguenti DOC: «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls».

(20)

L’importo al netto d’imposta per ettolitro è stato fissato come segue: «Banyuls e Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Grand Roussillon», 30 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl; «Rivesaltes», 30 FRF/hl.

(21)

Tali contributi sono stati ripartiti come segue: «Rivesaltes», 25 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Grand Roussillon», 45 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Banyuls», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento.

(22)

Con decisione 98-1 del 10 luglio 1998, il CIVDN ha istituito, a partire dal 1o settembre 1998, un contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore delle seguenti DOC: «Rivesaltes», «Grand Roussillon» e «Maury».

(23)

Gli importi del contributo al netto d’imposta sono stati fissati come segue: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Maury», 5 FRF/hm; «Rivesaltes», 35 FRF/hl.

(24)

Tali contributi sono stati ripartiti come segue: «Rivesaltes», 30 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Maury», 5 FRF/hl per il funzionamento.

(25)

I due precedenti contributi sono stati aboliti con la decisione 99-1 del 17 dicembre 1999, con la quale il CIVDN ha istituito un contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore delle seguenti DOC: «Banyuls», «Banyuls Grand Cru», «Muscat de Rivesaltes», «Rivesaltes», «Grand Roussillon» e «Maury».

(26)

Gli importi al netto d’imposta per ettolitro sono stati fissati come segue: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Rivesaltes», 35 FRF/hl. «Banyuls» e «Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 55 FRF/hl; «Maury», 0 FRF/hl.

(27)

Tali contributi sono stati ripartiti come segue: «Rivesaltes», 30 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento; «Banyuls» e «Banyuls Grand Cru», 20 FRF/hl per la promozione e la pubblicità e 5 FRF/hl per il funzionamento.

(28)

Tale contributo è stato prorogato, con alcune lievi variazioni, con la decisione 00-1. La Commissione al momento dell’apertura del procedimento d’esame non disponeva di informazioni per quanto riguarda la durata del regime o la sua eventuale proroga.

3.   GLI ARGOMENTI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE NELLA FASE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO D’ESAME

(29)

In primo luogo, per quanto riguarda la natura dei contributi in esame, la Commissione osserva che essi sono stati approvati direttamente dal governo francese conformemente alla procedura prevista dalla legge 200 del 2 aprile 1943 che ha istituito il «Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées» (Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e dei vini liquorosi a denominazione controllata). L’approvazione del governo costituisce una condizione essenziale per l’adozione dei contributi. La legge 200 prevede in particolare che i contributi siano resi obbligatori per tutti i membri delle associazioni professionali che hanno ottenuto l’approvazione del governo o, nel caso in esame, del suo commissario. Ne risulta che questo tipo di contributi necessita di un atto dell’autorità pubblica per produrre tutti i suoi effetti. Pertanto, la Commissione ha ritenuto, nella fase di apertura del procedimento in esame, che si tratti, nella fattispecie, di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche.

(30)

Premi analoghi al «premio per il ritiro» previsto dal dispositivo di aiuto francese non erano contemplati dall’OCM e, più specificamente, dal regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto (5). In virtù di tale regolamento, era concesso unicamente un premio all’abbandono temporaneo o all’abbandono definitivo della produzione, da pagare se un produttore decideva di contribuire alla diminuzione del potenziale viticolo comunitario in particolare mediante l’estirpazione di vigne. Pertanto poiché non è intervenuta nessuna diminuzione del potenziale vinicolo né il premio ha finanziato alcun’azione d’abbandono, la misura, in fase di apertura del procedimento d’esame, non sembrava rientrare nell’ambito d’applicazione della precedente OCM vitivinicola, istituita dal regolamento (CEE) n. 822/87.

(31)

L’aiuto avrebbe avuto la finalità di aiutare finanziariamente i produttori, che come imprenditori, avessero deciso liberamente di impegnarsi in un’attività puramente commerciale, i cui oneri sembrano costituire spese legate all’esercizio dell’attività economica. Secondo la prassi costante della Commissione e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (6), gli aiuti al funzionamento sono quelli diretti ad alleviare un’impresa delle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività. Tale interpretazione è stata ripresa al punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7) (in prosieguo: «gli orientamenti agricoli»), secondo il quale si tratta di aiuti che per la loro natura possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

(32)

Su questo punto, la Commissione constata che l’aiuto è stato concesso per ettaro e per anno e che è dunque strettamente correlato alla quantità di vino prodotta. Essa ricorda che non può in alcun caso approvare un aiuto che sarebbe incompatibile con le disposizioni di un’organizzazione comune di mercato o che ne ostacolerebbe il buon funzionamento. Secondo il suo parere, il «premio per il ritiro» sembrava costituire un aiuto al funzionamento, tale da interferire con i meccanismi dell’OCM vitivinicola; per tale motivo potrebbe essere incompatibile con la normativa pertinente in materia di mercati e di concorrenza.

(33)

Per quanto riguarda i costi della riconversione, l’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 vietava, a partire dal 1o settembre 1988, ogni aiuto nazionale per l’impianto di superfici viticole, ad eccezione dei casi in cui l’impianto risponde a criteri che devono, in particolare, permettere di conseguire l’obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza aumento della produzione. Sarebbero pertanto autorizzate unicamente le varietà di vite riconosciute come miglioratrici e non aventi produttività elevata nella zona di cui trattasi.

(34)

Il regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione, dell’11 settembre 1989, che stabilisce i criteri da adottare nell’ambito dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nazionali all’impianto di superfici viticole (8), stabilisce i criteri in base ai quali si procede all’esame dei progetti di aiuti nazionali per l’impianto di superfici viticole ammissibili in forza degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. A norma dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2741/89 i progetti di aiuti nazionali devono dimostrare in modo soddisfacente di rispettare l’obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione o del miglioramento qualitativo senza comportare alcun aumento della produzione.

(35)

L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione prevedeva che l’importo dell’aiuto per ettaro di vigneto piantato non poteva superare il 30 % dei costi effettivi di estirpazione e di impianto. Le autorità francesi concludono che, poiché il costo globale della riconversione realizzata sarebbe stato di 258 500 000 FRF con un intervento pubblico di 75 250 000 FRF, il contributo pubblico sarebbe stato complessivamente pari al 29,11 % dei costi della riconversione effettivamente realizzata. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89, tuttavia, l’elemento pertinente per il calcolo dei costi di riconversione è costituito dall’aiuto effettivamente attribuito per ettaro di vigneto piantato. Sembra logico a questo punto escludere i calcoli globali a livello dell’esercizio di riconversione considerato nel suo insieme e, di conseguenza, i calcoli basati sulla media per ettaro dei costi totali. Le autorità francesi hanno inoltre calcolato tale media rispetto ad azioni di riconversione differenziate.

(36)

Nella fase del procedimento di esame e tenuto conto dei costi per ettaro anticipati dalle autorità francesi (110 000 FRF/ha), la Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi avrebbero dovuto essere limitati, rispettivamente, ad un massimale di 33 000 FRF/ha e al 30 % dei costi effettivi sostenuti dai produttori a livello individuale. Il superamento del massimale ovvero del 30 % dei costi effettivi sostenuti individualmente potrebbe costituire un aiuto incompatibile con la normativa applicabile.

(37)

In virtù delle competenze conferitele dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (9), la Commissione ha ingiunto alle autorità francesi di inviarle tutte le informazioni su entrambe le riconversioni realizzate. Esse dovevano comprendere, in particolare: i dati inerenti al numero di viticoltori che hanno beneficiato degli aiuti nazionali per l’impianto di superfici viticole; la superficie interessata, ripartita per categoria di suolo; la parte di tale superficie per la quale l’impianto era stato preceduto da un’estirpazione; la parte di tale superficie riconosciuta idonea alla produzione di cfr.q.p.r.d.; la destinazione delle superfici piantate (uve da vino, da tavola, da essiccazione, vivaio, viti madri di portinnesto, ecc.); le varietà utilizzate; la prova dell’autorizzazione preventiva delle autorità francesi per l’utilizzo delle suddette varietà; l’evoluzione del potenziale di produzione; tutte le informazioni pertinenti sul livello dell’aiuto.

(38)

Per quanto riguarda gli aiuti per la promozione e la pubblicità attuati per alcune DOC, le autorità francesi hanno segnalato che il dispositivo regolamentare relativo alla tassa parafiscale destinata al finanziamento del CIVDN è stato oggetto di regolari notifiche ed era già stato esaminato ed approvato dalla Commissione. Infatti, la Commissione aveva già approvato da ultimo, nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97 (10) («Aiuti e tassa parafiscali a favore del CIVDN») e fino alla fine del 2002, un aiuto di Stato finanziato da una tassa parafiscale finalizzata a sostenere, fra l’altro, iniziative promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a profitto del CIVDN. Secondo le informazioni ricevute, tuttavia i contributi in esame sono percepiti dal CIVDN in aggiunta alla tassa parafiscale destinata alle azioni di comunicazione e di promozione già autorizzata dalla Commissione. Essa ritiene pertanto che l’autorizzazione precedentemente rilasciata non autorizzi tacitamente eventuali modifiche o altre misure che vanno ad aggiungersi all’aiuto già autorizzato.

(39)

La Commissione ha ingiunto alle autorità francesi di inviarle le informazioni necessarie concernenti tali dispositivi di aiuto, compresi quelli non menzionati e non notificati che potevano essere tuttora in vigore, per consentirle di valutarne la compatibilità in particolare con i criteri negativi e positivi applicabili in materia di promozione e di pubblicità e con il massimale di aiuto autorizzato. Tali informazioni dovrebbero inoltre permettere di quantificare le ripercussioni di un eventuale cumulo di aiuti tra il regime precedentemente autorizzato e i regimi in esame non notificati che sono oggetto della presente decisione.

(40)

La Commissione ha inoltre rilevato che le tasse parafiscali di cui trattasi hanno un funzionamento molto simile a quella già autorizzata dalla Commissione. Dai testi normativi che istituiscono le tasse si desume inoltre che queste riguardano unicamente la produzione viticola di una regione determinata. Nella fase di apertura del procedimento di esame è stato possibile concludere che le tasse parafiscali in esame non erano, né erano state applicate, ad alcun prodotto importato.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(41)

Il denunciante ha presentato le osservazioni che seguono chiedendo che la sua identità non sia rivelata. La Commissione dopo aver esaminato i motivi esposti ha ritenuto opportuno rispettare la sua volontà.

(42)

Secondo il denunciante, il premio per il ritiro e l’aiuto alla riconversione sarebbero le due componenti di un unico regime di aiuti inteso a ridurre esclusivamente l’immissione sul mercato di una determinata produzione. Gli aiuti assegnati per il ritiro delle particelle e quelli assegnati per la riconversione dovrebbero essere cumulati per la valutazione della loro conformità al diritto comunitario.

(43)

Il denunciante ritiene che la gestione finanziaria autonoma del Plan Rivesaltes prevista nella decisione del CIVDN 96-1 del 5 luglio 1996 non sarebbe stata rispettata, poiché il premio per il ritiro sarebbe stato finanziato con fondi che non provenivano esclusivamente dal gettito del contributo interprofessionale istituito nel 1996. Pertanto, il «premio per il ritiro» sarebbe stato finanziato, per più di 11 milioni di FRF, con i fondi propri del CIVDN. Inoltre, una parte dei fondi ottenuti tramite il contributo per la promozione e la pubblicità sarebbe stata utilizzata per finanziare il piano e in particolare il premio per il ritiro.

(44)

Secondo il denunciante, il consiglio generale dei Pirenei orientali avrebbe versato 2 milioni di FRF al CIVDN all’inizio dell’esercizio del 2000, destinati a finanziare il premio per il ritiro. Inoltre, il suddetto consiglio generale avrebbe rivendicato nella sua rivista «L’accent Catalan» del mese di marzo 2003 il fatto di aver direttamente versato ai viticoltori, oltre agli aiuti versati come premio per il ritiro e per la riconversione, un aiuto all’ettaro per un importo di 761 EUR e, successivamente di 1 293 EUR nell’ambito del «Plan Rivesaltes». Tale aiuto non sarebbe stato notificato alla Commissione.

(45)

Per quanto riguarda gli aiuti per la promozione e la pubblicità, il denunciante ritiene che il gettito delle relative tasse parafiscali a favore del CIVDN sia stato utilizzato per il finanziamento delle campagne promozionali dei loro propri prodotti, vale a dire di talune imprese, e non per il finanziamento delle campagne di promozione delle varie categorie di DOC in generale. Tali prassi sarebbero a tutt’oggi ancora applicate dal comitato interprofessionale dei vini del Roussillon (CIVR), organismo che ha preso il posto del CIVDN, messo in liquidazione. Tali aiuti sarebbero contrari alle disposizioni comunitarie in quanto non hanno un obiettivo di interesse generale.

(46)

Secondo il denunciante, nel corso degli anni 2001 e 2002, il CIVDN avrebbe continuato a chiedere ai commercianti il pagamento delle tasse parafiscali mentre l’organizzazione che ha preso il suo posto, il CIVR, cominciava altresì a fatturare i contributi, in violazione del diritto nazionale.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

(47)

Con lettera del 16 giugno 2003, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto in oggetto.

(48)

Innanzitutto, le autorità francesi hanno confermato che i dispositivi in esame non sono stati prorogati oltre il periodo inizialmente fissato, cioè cinque anni dalla campagna 1996/1997. Comunque, la Commissione, con lettere del 14 dicembre 2000 e 6 dicembre 2001, era stata informata dello scioglimento del CIVDN. Il CIVR, che ha sostituito il CIVDN, non ha attuato nessuna misura dello stesso tipo.

1.   IL «PIANO RIVESALTES»

1.1.   IL PREMIO PER IL RITIRO

(49)

Le autorità francesi spiegano che la misura non perseguiva l’obiettivo di diminuire il potenziale viticolo poiché l’impegno dei beneficiari consisteva nell’accettare di commercializzare la produzione delle particelle ritirate come vino da tavola o vino tipico e non come vino a denominazione di origine controllata. Pertanto, tale premio non può essere equiparato, come sostiene la Commissione, a un semplice aiuto al funzionamento che avrebbe indebitamente migliorato la liquidità dei beneficiari.

(50)

Il premio aveva infatti lo scopo di assicurare ai beneficiari un corrispettivo del loro impegno di non commercializzare come DOC il vino prodotto sulle particelle ritirate e non comportava pertanto alcun’entrata supplementare per i beneficiari bensì una semplice compensazione del mancato guadagno.

(51)

Pertanto, al momento dell’attuazione della misura, un ettaro di vigna a DOC Rivesaltes produceva, in base al rendimento massimo autorizzato di 40 hl, 25 hl di vini dolci naturali a 1 140 FRF/hl e 15 hl di vini da tavola o tipici a 350 FRF/hl, per un fatturato compreso tra i 32 250 FRF e i 33 000 FRF/ha. Dopo il ritiro, per ogni ettaro di vigna è stato possibile produrre 50 hl di vino da tavola o tipico (media agronomica di dipartimento), vale a dire un fatturato tra i 12 500 FRF e i 17 500 FRF/ha.

(52)

La differenza media dopo il ritiro (il mancato guadagno per i produttori) era pertanto di circa 15 000 FRF/ha, dai quali, per essere precisi occorre dedurre il costo dell’alcool utilizzato per l’elaborazione dei vini dolci naturali (VDN), vale a dire 2 000 FRF per 25 hl, il che porta il differenziale netto a 13 000 FRF/ha.

(53)

Anche tenendo conto del fatto che a partire dal 1999, a causa della caduta del prezzo alla produzione dei VDN (900 FRF/hl), il differenziale si è ridotto, quest’ultimo ammontava comunque a 6 500 FRF/ha [26 000 FRF (fatturato/ha DOC) -17 500 FRF (fatturato/ha di vino da tavola o tipico) -2 000 FRF (costo dell’alcool per l’elaborazione dei VDN)].

(54)

Di conseguenza, le autorità francesi considerano che il premio per il ritiro non ha potuto in alcun modo costituire un aiuto al funzionamento tale da accordare ai beneficiari entrate supplementari indebite o miglioramenti di liquidità.

(55)

Inoltre, le autorità francesi sottolineano che il premio per il ritiro non ha danneggiato i meccanismi dell’OCM vitivinicola per eventuali perturbazioni che avrebbe potuto comportare sul mercato. Pertanto, nel dipartimento dei Pirenei orientali, per le campagne dal 1996/1997 al 1999/2000, non è stato necessario ricorrere alla distillazione obbligatoria. Peraltro, i volumi conferiti per la distillazione preventiva per le campagne considerate mostrano un funzionamento normale del mercato dei vini da tavola e dei vini tipici.

(56)

In via subordinata, le autorità francesi insistono sul carattere solidale di tale misura che non sarebbe stata finanziata con stanziamenti pubblici, ma mediante un contributo interprofessionale corrisposto dai produttori medesimi.

1.2.   L’AIUTO ALLA RICONVERSIONE

(57)

Secondo le autorità francesi, tale misura costituiva un complemento eccezionale all’aiuto nazionale al rinnovo del vigneto, che è stata attuata in applicazione del regolamento (CEE) n. 2741/89.

(58)

Le autorità francesi rammentano che l’aiuto al miglioramento delle varietà di viti è un dispositivo la cui prima notifica risale al 1993 (aiuto n. N 769/93) e che ha costituito l’oggetto di una scheda (FR/XXX/05.00/017) negli inventari successivi degli aiuti nazionali. Per quanto riguarda la relazione annuale, le autorità francesi spiegano che l’invio previsto all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2741/89 può essere fatto «nell’ambito della comunicazione annuale effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87». Orbene l’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che «anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione… una comunicazione sul potenziale viticolo che comprende una rilevazione delle superfici coltivate a vite sul loro territorio» e «anteriormente al 1o dicembre… una relazione sull’evoluzione del potenziale viticolo».

(59)

Le autorità francesi hanno rammentato che trasmettono annualmente all’Ufficio statistico delle Comunità europee, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87, la rilevazione delle superfici coltivate a vite, classificate per dipartimento e per tipo di uve prodotte (uve da vino, di cui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), e uva da tavola) e la rilevazione delle estirpazioni e degli impianti di viti presentato secondo il medesimo modo di classificazione per «dipartimento» e per tipo di uve prodotte. Le autorità francesi hanno allegato copia delle tabelle inviate per la campagna 1997/1998. Di conseguenza, le autorità francesi considerano che non possa essere addebitato loro di essersi sottratte agli obblighi loro imposti dal regolamento (CEE) n. 822/87.

(60)

Per delineare un bilancio esatto ed esaustivo dell’aiuto alla riconversione «Plan Rivesaltes», secondo le autorità francesi occorre tener conto del fatto che le superfici a «Muscat de Rivesaltes» erano escluse dal complemento all’aiuto per il rinnovo dei vigneti previsto dal piano ed esse hanno beneficiato soltanto dell’aiuto al rinnovo con tassi corrispondenti alle tabelle applicate a livello nazionale. Tuttavia, l’importo di 85 milioni di FRF riferito dalle autorità francesi nelle loro note precedenti include 31 milioni di FRF di aiuto nazionale al rinnovo dei vigneti che corrisponde alle superfici a Muscat.

(61)

In definitiva, il bilancio dell’aiuto alla riconversione, nell’ambito del Plan Rivesaltes, per le superfici coltivate a «vins de pays» monovarietali a «Côtes du Roussillon villages» è il seguente:

a)

Nell’area geografica interessata dal Plan Rivesaltes e per le aziende agricole che hanno superfici coltivate a «vins de pays» monovarietali e a «Côtes du Roussillon villages», 2 357 ha [875 produttori] hanno beneficiato dell’aiuto nazionale al rinnovo del vigneto per un importo di 57,280 milioni di FRF;

b)

su questi 2 357 ha, gli 875 produttori hanno beneficiato di un complemento «eccezionale» all’aiuto nazionale legato al «Plan Rivesaltes» per 1 238 ha. L’importo totale di tale complemento è di 8,006 milioni di FRF e si aggiunge ai 28,613 milioni di FRF di aiuto nazionale alla riconversione riscosso su questi 1 238 ha;

c)

per i suddetti 875 produttori, il complemento previsto nel piano è stato così ripartito: 662 hanno ricevuto 5 000 FRF/ha per 990 ha per un importo totale di 4,950 milioni di FRF; 80 hanno ricevuto 10 000 FRF/ha per 133 ha per un importo totale di 1,330 milioni di FRF; 133 hanno ricevuto 15 000 FRF/ha per 115 ha per un importo totale di 1,726 milioni di FRF.

(62)

In totale, nell’ambito del piano, per il rinnovo del vigneto un importo di 36,623 milioni di FRF è stato versato per il rinnovo del vigneto per una superficie di 1 238 ha e a favore di 875 produttori.

(63)

Il numero di casi che superano i 33 000 FRF/ha è di 221, riguarda una superficie di 166 ha e corrisponde a un importo di 0,883 milioni di FRF.

(64)

Le autorità francesi hanno inviato l’elenco delle varietà utilizzate nelle riconversioni e i vari decreti che fissano annualmente i tassi dell’aiuto.

2.   CAMPAGNE PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ E IL FUNZIONAMENTO DELLE DOC

(65)

Le autorità francesi precisano, anzitutto, che tali azioni non sono state prorogate oltre il 31 dicembre 2000.

(66)

Per quanto riguarda le campagne per la promozione e la pubblicità condotte grazie alle entrate provenienti dal contributo volontario obbligatorio (CVO), esse sono state della stessa natura di quelle finanziate grazie al gettito della tassa parafiscale, notificata e approvata dalla Commissione (aiuti n. N 230/90 (11) e N 184/97).

(67)

Le somme raccolte con la riscossione della CVO hanno pertanto permesso di sostenere le campagne condotte con il gettito della tassa parafiscale. Era infatti assolutamente necessario migliorare la promozione di tali vini per svilupparne gli sbocchi in una situazione di mercato molto pesante per l’economia viticola locale.

(68)

A tal proposito, le autorità francesi sottolineano che, si tratta di aiuti alla promozione il cui finanziamento è autorizzato fino al 100 %. Per quanto riguarda gli aiuti alla pubblicità, le autorità francesi fanno osservare che si è trattato di campagne a favore dei prodotti DOC e finanziate con la raccolta di tasse parafiscali e di contributi volontari.

(69)

In risposta alla domanda della Commissione le autorità francesi hanno inviato alcuni esempi del materiale promozionale e pubblicitario utilizzato.

3.   COMMENTI ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI

(70)

Con lettera del 10 settembre 2004, le autorità francesi hanno risposto alle osservazioni presentate dai terzi. Esse spiegano che, in particolare, si allude al fatto che gli aiuti sarebbero stati sviati dal loro obiettivo iniziale unicamente a favore di una società concorrente dei terzi interessati. Le autorità francesi hanno recisamente respinto tali affermazioni che farebbero dubitare direttamente della probità delle varie amministrazioni interessate e pertanto hanno invitato la Commissione a non tener conto di tali argomentazioni.

V.   VALUTAZIONE

1.   ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO.

(71)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, «salvo deroghe contemplate dal [medesimo] trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(72)

L’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabile al momento della concessione degli aiuti, prevedeva che, fatte salve disposizioni contrarie del medesimo regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 (divenuti gli articoli 87, 88 e 89) del trattato si applicavano alla produzione e al commercio dei prodotti vitivinicoli

1.1.   ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO FINANZIATO CON RISORSE STATALI

(73)

Sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

(74)

Per quanto riguarda la natura dei contributi nel caso di specie, la Commissione sottolinea che per questi ultimi è necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica perché possano produrre tutti i relativi effetti e che le risorse prodotte sono state usate per l’attuazione di una politica sostenuta dallo Stato. Inoltre, non è dimostrato che i beneficiari degli aiuti coincidano sempre con i debitori delle tasse di cui trattasi. Pertanto, essi non soddisfano i criteri proposti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per non rientrare nel divieto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (12). Pertanto, la Commissione ritiene che si tratti, nella fattispecie, di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche.

(75)

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, sono considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (13).

(76)

Per quanto riguarda l’esistenza, o la natura dell’aiuto, dev’essere appurata al livello dei beneficiari potenziali del Plan Rivesaltes e dei contributi interprofessionali per la promozione e la pubblicità e il funzionamento di talune DOC e del loro finanziamento. Nella fattispecie, il sostegno concesso ha favorito alcune imprese nel senso che l’aiuto è stato concesso soltanto ai produttori delle DOC che operano in determinate regioni.

1.2.   INCIDENZA SUGLI SCAMBI

(77)

Per stabilire se gli aiuti di cui trattasi rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre in ultima analisi stabilire se essi possono incidere sugli scambi tra Stati membri.

(78)

La Corte ha constatato che quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di una categoria di imprese nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi vanno considerati influenzati dall’aiuto (14).

(79)

Il fatto che ci siano stati scambi tra gli Stati membri nel settore vitivinicolo sembra dimostrato dall’esistenza di una OCM nel settore.

(80)

La tabella seguente mostra, a titolo di esempio, il livello degli scambi commerciali dei prodotti vitivinicoli tra la Francia e gli altri Stati membri durante gli ultimi due anni delle riconversioni menzionate in Francia.

 

Vino

1999/2000

Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004

Francia

Produzione utilizzabile

168 076 000 hl

54 271 000 hl

Esportazioni nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004

15 500 000 hl

Importazioni della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004

5 700 000 hl

(81)

Gli aiuti concessi sono pertanto tali da poter incidere sugli scambi tra Stati membri e da falsare o minacciare di falsare la concorrenza nella misura in cui favoriscono alcune produzioni vitivinicole nazionali a danno della produzione degli altri Stati membri. Il settore in questione sembra infatti particolarmente aperto alla concorrenza a livello comunitario e quindi particolarmente sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o l’altro degli Stati membri.

1.3.   CONCLUSIONI SUL CARATTERE DI «AIUTO» AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CE

(82)

La Commissione ritiene, alla luce delle spiegazioni suesposte, che le misure a favore delle imprese produttrici di DOC che operano in alcune regioni determinate costituiscono un vantaggio finanziato da risorse pubbliche che viene loro conferito e di cui altri operatori non possono beneficiare, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese e alcune produzioni in modo da poter incidere sul commercio tra Stati membri. La misura costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

(83)

L’articolo 87 del trattato contiene tuttavia talune eccezioni al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il trattato, sebbene alcuni di questi aiuti non siano manifestamente applicabili, in particolare quelli previsti al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tali eccezioni non sono state invocate dalle autorità francesi.

(84)

Per quanto riguarda le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, esse devono essere interpretate in senso restrittivo, all’atto dell’esame di qualsiasi programma d’aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso individuale di applicazione di regimi di aiuti generali. In particolare, esse possono essere concesse solo nel caso in cui la Commissione accerti che l’aiuto sia necessario alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui trattasi. Concedere il beneficio delle suddette deroghe ad aiuti che non comportano siffatta contropartita equivarrebbe a permettere violazioni agli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza prive di giustificazione rispetto all’interesse comunitario e, in modo corrispondente, vantaggi indotti per gli operatori di determinati Stati membri.

(85)

La Commissione considera che gli aiuti di cui trattasi non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Né essi sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Gli aiuti non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(86)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter beneficiare della deroga di cui al detto punto, gli aiuti devono contribuire allo sviluppo del settore in questione.

2.1.   L’ILLEGALITÀ DEGLI AIUTI

(87)

La Commissione constata che le autorità francesi non hanno notificato alla Commissione i dispositivi che istituiscono gli aiuti in esame come prescritto all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 definisce aiuti illegali i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L’obbligo di notifica degli aiuti di Stato è stato sancito dall’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 (15).

(88)

Poiché le misure attuate dalla Francia contengono elementi di aiuto di Stato ne consegue che si tratta di aiuti nuovi non notificati alla Commissione e perciò illegali ai sensi del trattato.

2.2.   DETERMINAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI APPLICABILI ALLE MISURE NON NOTIFICATE

(89)

Conformemente al punto 23.3 degli orientamenti agricoli e alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (16), gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati secondo le regole e gli orientamenti in vigore al momento in cui sono stati concessi.

(90)

Gli orientamenti agricoli si applicano dal 1o gennaio 2000. Di conseguenza, gli aiuti concessi a partire da tale data dovranno essere valutati alla luce dei suddetti orientamenti. Per contro, gli aiuti concessi prima di tale data dovranno eventualmente essere valutati alla luce delle disposizioni e della prassi applicabile prima del 1o gennaio 2000.

(91)

Il punto 3.2 degli orientamenti agricoli prevede che, benché gli articoli 87, 88 e 89 del trattato siano pienamente applicabili ai settori disciplinati dalle organizzazioni comuni di mercati, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni contenute nei regolamenti pertinenti. In altre parole, anche quando uno Stato membro si richiama alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89, queste non prevalgono sulle disposizioni del regolamento che disciplina l’organizzazione comune dei mercati in questione (17). La Commissione deve inoltre esaminare se un aiuto non sia in contrasto con il buon funzionamento dei mercati considerati e sia di conseguenza incompatibile con il mercato comune.

(92)

Gli aiuti previsti dal Piano Rivesaltes sono stati concessi tra il 1o gennaio 1997 e il 31 luglio 2000, ossia prima dell’entrata in vigore, il 1o agosto 2000, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Poiché si tratta di misure che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’OCM vitivinicola, esse devono essere esaminate alla luce della legislazione in vigore all’epoca, ossia del regolamento (CEE) n. 822/87.

(93)

Per quanto riguarda alcuni aiuti alla promozione e pubblicità attuati per alcune DOC, i quali, secondo le autorità francesi, non sono stati prorogati dopo il 31 dicembre 2000, la compatibilità degli aiuti concessi dev’essere verificata alla luce degli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato I (18), di cui il punto 70 prevede che gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati conformemente alle norme e agli orientamenti in vigore alla data in cui sono stati concessi.

(94)

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato finanziati per mezzo di una tassa parafiscale, le campagne finanziate dagli aiuti e le modalità di finanziamento degli aiuti stessi devono costituire oggetto di esame da parte della Commissione.

2.3.   ANALISI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI

2.3.1.   Gli aiuti

2.3.1.1.   Il premio per il ritiro

(95)

Il premio per il ritiro è stato finanziato con un contributo interprofessionale, reso obbligatorio dalle pubbliche autorità, per la riconversione viticola. Il premio aveva la finalità d’indennizzare i produttori per le perdite di reddito subite per il loro impegno di non rivendicare più la DOC «Rivesaltes» e di riorientare la produzione verso vini da tavola e vini tipici.

(96)

Orbene, alcuni premi per il ritiro come quelli previsti con il dispositivo d’aiuto francese non erano previsti dall’OCM e, più in concreto, dal regolamento (CEE) n. 456/80. Secondo tale regolamento, era concesso unicamente un premio all’abbandono temporaneo o all’abbandono definitivo della produzione, pagabile quando un produttore decideva di contribuire alla diminuzione del potenziale viticolo comunitario, in particolare mediante l’estirpazione di vigne.

(97)

La Commissione constata che la misura francese non aveva per oggetto la diminuzione della produzione di vino ma unicamente la non-rivendicazione della DOC Rivesaltes. Pertanto, poiché non è intervenuta nessuna diminuzione del potenziale viticolo né il premio ha finanziato alcun’azione d’abbandono, la misura non rientra nell’ambito d’applicazione della precedente OCM vitivinicola.

(98)

Benché l’applicazione del regolamento (CEE) n. 456/80 sembri esclusa per il mancato abbandono della produzione, la misura dev’essere esaminata alla luce di altre disposizioni orizzontali in materia di aiuti di Stato. Infatti, l’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 456/80 precisava che le disposizioni del regolamento non pregiudicavano la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli perseguiti dal regolamento, fatto salvo un esame ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato (divenuti articoli 87, 88 e 89).

(99)

La misura nella fattispecie non prevedeva l’abbandono della produzione. Pertanto, essa non può essere equiparata a una misura avente obiettivi analoghi a quelli perseguiti dal regolamento (CEE) n. 456/80, vale a dire la diminuzione del potenziale viticolo.

(100)

Le autorità francesi hanno spiegato che la misura non perseguiva l’obiettivo di diminuire il potenziale viticolo poiché l’impegno dei beneficiari consisteva nell’accettare di commercializzare la produzione delle particelle ritirate come vino da tavola o vino tipico e non come vino a DOC.

(101)

Secondo le autorità francesi, il premio aveva lo scopo di assicurare ai beneficiari un corrispettivo del loro impegno di non commercializzare come DOC il vino prodotto sulle particelle ritirate. Pertanto, sempre secondo le autorità francesi, il premio non comportava alcun’entrata supplementare per i beneficiari bensì una semplice compensazione del mancato guadagno. Ne consegue che tale premio non può essere equiparato a un semplice aiuto al funzionamento che avrebbe indebitamente costituito un miglioramento di liquidità.

(102)

Orbene, contrariamente a quanto le autorità francesi sostengono, la Commissione ritiene che l’aiuto nazionale abbia avuto come obiettivo quello di alleviare finanziariamente i produttori che come imprenditori avrebbero deciso liberamente di impegnarsi in un’attività meramente commerciale, le cui spese erano collegate all’esercizio dell’attività economica. Infatti, la compensazione da parte dello Stato dei mancati guadagni liberamente decisi dagli operatori economici costituisce un aiuto pubblico che ha come conseguenza quella di attenuare le ripercussioni economiche di tale attività.

(103)

Conformemente alla prassi consolidata della Commissione anteriormente all’adozione degli orientamenti relativi al settore agricolo del 1o gennaio 2000 e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (19), gli aiuti al funzionamento sono aiuti diretti ad alleviare un’impresa delle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività. Il Tribunale rammenta che secondo una giurisprudenza costante gli aiuti al funzionamento non possono in alcun caso essere dichiarati compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui essi rischiano, per la loro stessa natura, di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(104)

Tale interpretazione viene ripresa al punto 3.5 degli orientamenti agricoli nel quale si prevede che gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Il suddetto punto 3.5 aggiunge che si tratta di aiuti suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano gli OCM.

(105)

La Commissione sottolinea che l’aiuto è stato concesso all’ettaro per anno, in base alla continuazione della produzione e che era pertanto strettamente legato alla quantità di vino prodotta.

(106)

La Commissione considera quindi che il «premio per il ritiro» costituisce un aiuto al funzionamento, suscettibile di interferire con i meccanismi dell’OCM vitivinicola, e come tale è incompatibile con la normativa in vigore in materia di mercati e di concorrenza.

2.3.1.2.   L’aiuto alla riconversione vera e propria

(107)

L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 822/87 vietava, a partire dal 1o settembre 1988, ogni aiuto nazionale per l’impianto di superfici viticole, ad eccezione dei casi in cui l’impianto risponde a criteri che devono, in particolare, permettere di conseguire l’obiettivo della diminuzione quantitativa della produzione oppure del miglioramento qualitativo senza aumento della produzione.

(108)

Il regolamento (CEE) n. 2741/89 stabilisce i criteri in base ai quali sono esaminati i progetti di aiuti nazionali all’impianto di superfici viticole ammissibili ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato (divenuti articoli 87, 88 e 89).

(109)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2741/89 i progetti di aiuti nazionali devono dimostrare in modo soddisfacente di rispettare l’obiettivo previsto all’articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87 della diminuzione quantitativa della produzione o del miglioramento qualitativo senza comportare alcun aumento della produzione.

(110)

L’articolo 3 del medesimo regolamento (CEE) n. 2741/89 prevede che l’impianto dev’essere effettuato con una varietà che, nella zona interessata, non sia considerata avente una produttività elevata, sia riconosciuta come miglioratrice e sia specificamente autorizzata dalle autorità nazionali nell’ambito del progetto d’aiuto previsto.

(111)

Le autorità francesi hanno rammentato che trasmettono annualmente all’Ufficio statistico delle Comunità europee, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 822/87, la rilevazione delle superfici coltivate a vite, classificate per «dipartimento» e per tipo di uve prodotte (uve da vino di cui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), vigneti per uva da tavola) e la rilevazione delle estirpazioni e degli impianti di viti presentato secondo il medesimo modo di classificazione per «dipartimento» e per tipo di uve prodotte. Le autorità francesi hanno allegato copia delle tabelle inviate per la campagna 1997/1998.

(112)

La Commissione ha infatti ricevuto da parte delle autorità francesi informazioni concernenti le varietà utilizzate nella riconversione che le permettono di constatare il rispetto delle condizioni rammentate ai considerando 107 – 110. Tali informazioni hanno già permesso in passato alla Commissione di constatare che tali varietà rispondevano alle caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria applicabile al momento della concessione degli aiuti.

(113)

L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89 della Commissione, prevedeva che l’importo dell’aiuto per ettaro di vigneto piantato non poteva superare il 30 % dei costi effettivi di estirpazione e di impianto. I costi da prendere in considerazione per l’attribuzione dell’aiuto potevano essere determinati in modo forfettario in ciascuna regione, in particolare in funzione delle caratteristiche geomorfologiche.

(114)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, considerati tutti i finanziamenti nel loro insieme, le autorità pubbliche avrebbero contribuito nella misura del 29,11 % ai costi della riconversione effettivamente realizzata. Pertanto, le autorità francesi concludono che l’importo totale dell’aiuto non ha superato il limite del 30 % previsto dalla normativa comunitaria.

(115)

L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2741/89, prevedeva che l’elemento pertinente per il calcolo dei costi di riconversione era costituito dall’aiuto effettivamente attribuito per ettaro di vigneto piantato. Questa logica esclude i calcoli globali a livello dell’esercizio di riconversione considerato nel suo insieme e, di conseguenza, i calcoli basati sulla media per ettaro dei costi totali.

(116)

Tenuto conto dei costi per ettaro anticipati dalle autorità francesi (110 000 FRF/ha), la Commissione ritiene che gli aiuti concessi avrebbero dovuto essere limitati, rispettivamente, a un massimale di 33 000 FRF/ha e al 30 % dei costi effettivi sostenuti dai produttori a livello individuale.

(117)

Secondo le nuove informazioni trasmesse dalle autorità francesi, nell’ambito del piano un importo di 36,623 milioni di FRF è stato in totale versato per il rinnovo del vigneto su una superficie di 1 238 ha e a 875 produttori. Il numero di casi che superano i 33 000 FRF/ha sarebbe stato di 221, avrebbe riguardato una superficie di 166 ha, corrispondente a un importo di 883 000 milioni di FRF.

(118)

La Commissione conclude che qualsiasi superamento del 30 % dei costi effettivi e/o del limite di 33 000 FRF/ha, nei singoli casi, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con le norme in vigore.

2.3.1.3.   Aiuti per la promozione e la pubblicità e aiuti al funzionamento delle DOC in questione

(119)

La Commissione ha approvato da ultimo, nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97 per un periodo fino alla fine del 2002, un aiuto di Stato finanziato da una tassa parafiscale finalizzata a sostenere, fra l’altro, iniziative promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a profitto del CIVDN. Il dispositivo iniziale era stato approvato dalla Commissione nel 1990, nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 230/90. In quel caso la Commissione aveva concluso che gli aiuti alla promozione collettiva diretti a migliorare e a consolidare l’immagine dei vini dolci naturali presso il consumatore e a sviluppare le vendite erano concessi in conformità con le disposizioni dell’inquadramento degli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti che non rientrano nell’allegato II del trattato CEE, ma ad esclusione dei prodotti della pesca (20), applicabile a questo tipo di aiuti. Inoltre, la Commissione ha considerato che le spese che si riferiscono alle spese amministrative del CIVDN non erano da considerare aiuti in quanto tali.

(120)

La Commissione ritiene che l’autorizzazione data nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97 non costituisce un’autorizzazione tacita di qualsiasi modifica, o di ogni altra misura, come quella di specie, che si venisse ad aggiungere all’aiuto autorizzato in precedenza.

(121)

Orbene, le autorità francesi hanno confermato che le campagne per la promozione e la pubblicità condotte grazie alle entrate provenienti dalla CVO sono state della stessa natura di quelle finanziate grazie al prodotto della tassa parafiscale notificata e approvata dalla Commissione. Secondo le autorità francesi, si trattava pertanto esclusivamente di un aumento dello stanziamento globale della misura.

(122)

Poiché per la concessione di tali aiuti sarebbero state applicate le stesse condizioni, la Commissione, riferendosi alla propria decisione nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97, è pertanto in grado di concludere che gli aiuti per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento delle DOC finanziate dai nuovi contributi sono compatibili con le regole di concorrenza in vigore.

(123)

La Commissione prende nota delle osservazioni del terzo secondo le quali le campagne finanziate avrebbero violato le regole di concorrenza applicabili agli aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli poiché sarebbero stati pagati a imprese individuali. Orbene, i documenti giustificativi presentati rivelano piuttosto che le suddette campagne sono misure di promozione equiparabili ad azioni di assistenza tecnica i cui beneficiari possono essere i viticultori.

2.3.2.   Il finanziamento degli aiuti

(124)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (21), la Commissione ritiene, di regola, che il finanziamento di un aiuto di Stato per mezzo di oneri obbligatori può avere una incidenza sull’aiuto poiché ha un effetto protettivo che va al di là dell’aiuto propriamente detto. I contributi in questione costituiscono in effetti oneri obbligatori. Secondo questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto non possa essere finanziato con prelievi parafiscali che gravano altresì sui prodotti importati dagli altri Stati membri.

(125)

La Commissione ha già concluso, in particolare nell’ambito dell’aiuto di Stato n. N 184/97, che il regime istituito dalle autorità francesi non colpiva i prodotti importati.

(126)

Si desume dai testi che istituiscono le tasse parafiscali nella fattispecie che queste ultime colpiscono soltanto la produzione dei vini dolci naturali a DOC della regione Pirenei Orientali. Per quanto riguarda il premio per il ritiro, esso è stato finanziato da un contributo che colpisce unicamente la produzione regionale dei vini interessati dalla misura, pertanto con l’esclusione dei prodotti importati.

(127)

Si può pertanto concludere che le tasse parafiscali in esame non sono, né sono state applicate, ad alcun prodotto importato.

VI.   CONCLUSIONE

(128)

L’aiuto di Stato a cui la Francia ha dato esecuzione come «premio per il ritiro» concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, è incompatibile con il mercato comune.

(129)

L’aiuto di Stato a cui la Francia ha dato esecuzione come piano di riconversione del vigneto DOC Rivesaltes, dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, concesso superando la percentuale del 30 % dei costi effettivi e/o del limite di 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) nei casi individuali, è incompatibile con il mercato comune.

(130)

L’aiuto di Stato a cui la Francia ha dato esecuzione, tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore delle DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls», è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(131)

Le misure che costituiscono l’oggetto della presente decisione non sono state notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e costituiscono di conseguenza aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(132)

La Commissione si rammarica del fatto che la Francia abbia attuato i suddetti aiuti in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(133)

Per quanto riguarda gli aiuti attuati senza attendere la decisione finale della Commissione, occorre rammentare che, data la tassatività delle regole di procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, di cui la Corte ha riconosciuto l’effetto diretto nelle sentenze rese il 19 giugno 1973 nella causa 77/72, Carmine Campolongo contro Azienda Agricola Maya (22), l’11 dicembre 1973 nella causa 120/73, Gebrüder Lorenz GmbH contro Germania (23) e il 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinecke e Winlig contro Germania (24), l’illegalità dell’aiuto in questione non può essere sanata a posteriori (sentenza del 21 novembre 1991, nella causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri contro Francia (25).

(134)

La Corte di giustizia ha rammentato che quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell’obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti in linea di principio, ad ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto. Inoltre, essa rammenta che i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto, avente effetto diretto, di attuazione degli aiuti, sancito dall’articolo 88, paragrafo 3, ultima frase, del trattato. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle misure d’aiuto in questione, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi (26).

(135)

In caso di incompatibilità degli aiuti illegali con il mercato comune, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Tale rimborso è necessario al fine di ristabilire la situazione anteriore sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell’aiuto concesso in modo illegale ha potuto indebitamente beneficiare dalla data di concessione dello stesso.

(136)

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che il recupero comprende gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario.

(137)

Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure previste dalla legislazione francese. Gli importi comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato versato sino alla data del suo recupero effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (27).

(138)

La Commissione non dispone delle informazioni riguardanti l’importo globale degli aiuti concessi nell’ambito del «premio di ritiro», in mancanza dei dati riguardanti gli importi delle entrate e il numero di ettari che hanno beneficiato degli aiuti. Pur precisando che non modificano affatto le proprie conclusioni, la Commissione prende nota delle osservazioni dei terzi secondo le quali il «premio per il ritiro» avrebbe beneficiato di un finanziamento e di aiuti pubblici complementari non dichiarati dalle autorità francesi. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l’importo degli aiuti pubblici destinato a finanziare l’«aiuto alla riconversione» è ammontato a 11,01 milioni di EUR.

(139)

La presente decisione non pregiudica le eventuali conseguenze che la Commissione trarrà a livello del finanziamento della politica agricola comune tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato come «premio per il ritiro» concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, è incompatibile con il mercato comune.

2.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato come piano di riconversione del vigneto DOC Rivesaltes, dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, concesso superando il 30 % dei costi effettivi e/o il massimale di 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) nei casi individuali, è incompatibile con il mercato comune.

3.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore delle DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls», è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

1.   La Francia adotta le misure necessarie per recuperare presso i loro beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2.   Ai fini del recupero degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Francia informa la Commissione dell’importo globale degli aiuti concessi nell’ambito di tale misura e del suo finanziamento, compreso l’importo globale del gettito del contributo interprofessionale creato per tale scopo, e del numero di ettari che hanno beneficiato del «premio per il ritiro».

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 2.

(2)  V. nota in calce n. 1.

(3)  1 FRF = circa 0,15.

(4)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

(5)  GU L 57 del 29.2.1980, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(6)  Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell’8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens SA contro Commissione, Racc. pag. II-01675.

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  GU L 264 del 12.9.1989, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1227/2000 (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1).

(9)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’Atto di adesione del 2003.

(10)  Lettera della Commissione n. SG(97) D/3741 del 16.5.1997.

(11)  Lettera della Commissione n. SG(90) D/25148 del 22.8.1990.

(12)  Sentenza della Corte del 15 luglio 2004, causa C-345/02, Pearle, non ancora pubblicata nella raccolta.

(13)  Sentenza del 22 maggio 2003, causa C-355/00, Freskot AE/Elliniko Dimosio, Racc. pag. I-5263.

(14)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris, Racc. pag. 2671, punto 11.

(15)  È definito «nuovo aiuto» qualsiasi aiuto, cioè qualsiasi regime di aiuti o qualsiasi aiuto individuale che non è un aiuto esistente, compresa qualsiasi modifica di un aiuto esistente.

(16)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(17)  Sentenza della Corte del 26 giugno 1979, causa 177/78, Pigs and Bacon Commissione contro McCarren, Racc. pag. 2161.

(18)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(19)  Sentenza del Tribunale Siemens, già citata.

(20)  GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

(21)  Sentenza del 25 giugno 1970, causa C-47/69, Francia/Commissione, Racc. pag. 487.

(22)  Racc. pag. 611.

(23)  Racc. pag. 1471.

(24)  Racc. pag. 595.

(25)  Racc. pag. I - 5505.

(26)  Sentenza della Corte del 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e.a., non ancora pubblicata nella raccolta.

(27)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).


30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2006

relativa all’aiuto di stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s.

[notificata con il numero C(2006) 2082]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/254/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 ottobre 2004, protocollata il 25 ottobre 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia concernente la concessione di un presunto aiuto di Stato a favore di Frucona Košice, a.s.. Il denunciante ha inviato informazioni supplementari in data 3 febbraio 2005. Il 24 maggio 2005 si è svolto un incontro con il denunciante.

(2)

Sulla base delle informazioni inviate dal denunciante, con lettera del 16 dicembre 2004, la Commissione ha chiesto alla Slovacchia informazioni sulla misura controversa. La Slovacchia ha risposto con una lettera del 4 gennaio 2005, protocollata il 17 gennaio 2005, in cui ha informato la Commissione sul presunto aiuto illegittimo concesso a favore di Frucona Košice, a. s. e ha chiesto alla Commissione di approvarlo come aiuto al salvataggio di un’impresa che si trovava in difficoltà finanziarie. La Slovacchia ha trasmesso informazioni supplementari con lettera del 24 gennaio 2005, protocollata il 28 gennaio 2005. Con lettera del 9 febbraio 2005, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari e ha ricevuto risposta con lettera del 4 marzo 2005, protocollata il 10 marzo 2005. Il 12 maggio 2005 si è svolto un incontro con le autorità slovacche.

(3)

Con lettera del 5 luglio 2005 la Commissione ha informato la Slovacchia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all’aiuto in oggetto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

(5)

Le autorità slovacche hanno trasmesso le informazioni con lettera del 10 ottobre 2005, protocollata il 17 ottobre 2005. Con lettera del 24 ottobre 2005, protocollata il 25 ottobre, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una delle parti in causa (il beneficiario) e le ha trasmesse alla Slovacchia per darle l’opportunità di rispondere. La Slovacchia ha inviato le proprie osservazioni con lettera del 16 dicembre 2005, protocollata il 20 dicembre 2005. Il 28 marzo 2006 si è svolto un incontro con il beneficiario a cui è stata offerta la possibilità di spiegare la situazione. La Slovacchia ha trasmesso informazioni supplementari con lettera del 5 maggio 2006, protocollata l’8 maggio 2006.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

1.   L’impresa beneficiaria

(6)

Beneficiaria dell’aiuto è la società Frucona Košice, a. s (in appresso, «il beneficiario») che all’epoca degli avvenimenti in questione, era attiva nella produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche, di conserve di frutta e verdura e di aceto. Attualmente, il beneficiario non produce più alcool e alcolici. È tuttavia attivo nel settore del commercio all’ingrosso di alcool e alcolici. La società ha sede in una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

(7)

All’epoca degli avvenimenti in questione, il beneficiario dava lavoro a circa 200 persone. Nelle sue osservazioni sulla decisione di avviare un procedimento di indagine formale, il beneficiario ha fornito alla Commissione i dati sul proprio volume d’affari (comprese le accise e l’IVA) indicati nella tabella che segue.

Tabella 1

Volume d’affari dei diversi segmenti di produzione (comprese le accise e l’IVA) in SKK

 

2002

2003

2004

Aceto

[…] (3)

[…]

[…]

Produzione di frutta e verdura

[…]

[…]

[…]

Cavolo

[…]

[…]

[…]

Bevande analcoliche gassate

[…]

[…]

[…]

Bevande analcoliche non gassate

[…]

[…]

[…]

Succhi — 100 %

[…]

[…]

[…]

Alcolici

[…]

[…]

[…]

Sidro

[…]

[…]

[…]

Sciroppi

[…]

[…]

[…]

Altre produzioni/servizi

[…]

[…]

[…]

Totale

895 019 980

978 343 230

880 314 960  (4)

(8)

Tali data differiscono considerevolmente dai dati che la Commissione ha ricevuto dalle autorità slovacche e che hanno portato alla decisione di avviare un procedimento formale (5). Nella loro risposta alle osservazioni del beneficiario dopo l’apertura del procedimento formale, le autorità slovacche non hanno contestato la precisione dei dati di cui sopra. Secondo le autorità slovacche, il beneficiario soddisfa i criteri per essere considerata una media impresa.

2.   Diritto nazionale applicabile

(9)

La misura in questione consiste nella cancellazione di un debito fiscale da parte dell’ufficio delle imposte di Košice IV (in appresso solo «ufficio delle imposte») nell’ambito del cosiddetto «concordato con i creditori». Tale procedimento è disciplinato dalla legge n. 328/91 relativa ai fallimenti e ai concordati (in appresso «legge sui fallimenti»).

(10)

Il «concordato con i creditori» (in appresso «concordato» o «procedura di concordato») è una procedura giudiziaria finalizzata, come nel caso della procedura di fallimento, a regolare la situazione finanziaria della società in bancarotta (6). Nella procedura di fallimento la società cessa la sua attività e i suoi attivi sono venduti a un nuovo proprietario oppure è liquidata. Invece, con la procedura di concordato, la società in bancarotta prosegue le attività senza cambiare proprietario.

(11)

A dare l’avvio al concordato è la società in bancarotta. Il concordato è finalizzato a giungere ad un accordo con i creditori in base al quale la società in bancarotta paga una parte del proprio debito e il rimanente viene cancellato. Tale accordo deve essere approvato dal tribunale giudiziario.

(12)

I creditori, i cui crediti sono garantiti, per esempio da un diritto d’ipoteca, agiscono come creditori separati. Perché la proposta di concordato sia accettata, occorre che tutti i creditori separati votino a suo favore mentre per gli altri creditori è sufficiente la maggioranza qualificata. I creditori separati votano individualmente e hanno il diritto di opporre un veto alla proposta.

(13)

I creditori separati godono di una posizione privilegiata anche nella procedura fallimentare. Il ricavato della vendita degli attivi garantiti nel procedimento fallimentare deve essere utilizzato esclusivamente per pagare i crediti dei creditori separati. Qualora con tale vendita non sia possibile coprire tutti i crediti dei creditori separati, gli importi rimanenti vengono inseriti nel secondo gruppo insieme con i crediti degli altri creditori. I crediti di tale secondo gruppo vengono rimborsati in maniera proporzionale.

(14)

Conformemente alla legge sui fallimenti, la società che chiede un concordato con i creditori deve presentare al tribunale un elenco delle misure per la sua riorganizzazione e per il finanziamento corrente della sua attività dopo il concordato.

(15)

Conformemente alla legge n. 511/92 sull’amministrazione tributaria nel sistema delle autorità finanziarie territoriali (in appresso «legge sull’amministrazione tributaria»), la società ha la possibilità di chiedere a tali autorità un rinvio del pagamento delle imposte. Vengono calcolati gli interessi sull’importo il cui pagamento viene rinviato e l’importo deve essere assicurato.

(16)

La legge sull’amministrazione tributaria disciplina anche la procedura di esecuzione forzata al fine di soddisfare i crediti fiscali dello Stato mediante la vendita del patrimonio immobiliare, del patrimonio mobiliare oppure della società nel suo complesso.

3.   Descrizione dettagliata della misura

(17)

Il beneficiario ha usufruito dal novembre 2002 al novembre 2003 della possibilità di rinviare l’obbligo di pagare l’imposta dovuta sull’alcool prevista dalla legge sull’amministrazione tributaria (7). L’importo del debito procrastinato ammontava in totale a 477 015 759 SKK (12,6 milioni di EUR). Prima di accettare il rinvio di tali pagamenti, l’ufficio delle imposte, conformemente a quanto previsto dalla legge, ha garantito tutti i propri crediti mediante gli attivi del beneficiario. Le autorità slovacche ritengono che il valore di tali garanzie fosse, sulla base delle prove fornite dal beneficiario, di 397 476 726 SKK (10,5 milioni di EUR). Il beneficiario afferma, però, che il valore di tali garanzie, secondo la valutazione degli esperti dalla fine del 2003, ammontava a 193 940 000 SKK (5 milioni di EUR). Tale è, secondo il beneficiario, il valore degli attivi assicurati (patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare e crediti) espresso secondo i cosiddetti valori degli esperti.

(18)

Dal 1o gennaio 2004 la legge sull’amministrazione tributaria modificata e integrata ha limitato la possibilità di chiedere il rinvio fiscale a una volta l’anno. Il beneficiario ha utilizzato tale opportunità per le accise del dicembre 2003 che sono state pagate nel gennaio 2004. Tuttavia, non è stato in grado di pagare o di rinviare il pagamento dell’accisa del gennaio 2004 che scadeva il 25 febbraio 2004. Pertanto, il beneficiario è diventato una società in bancarotta ai sensi della legge sui fallimenti. Ha quindi perso la licenza per la produzione e il trattamento dell’alcool.

(19)

L’8 marzo 2004 il beneficiario si è rivolto al tribunale territoriale competente chiedendo il concordato. Il tribunale ha autorizzato il concordato con decisione del 29 aprile 2004 dopo aver accertato che tutte le condizioni previste dalla legge fossero soddisfatte. All’udienza del 9 luglio i creditori hanno votato a favore del concordato chiesto dal beneficiario. Il concordato è stato confermato il 14 luglio 2004 dal tribunale territoriale competente responsabile della supervisione.

(20)

Nell’agosto 2004 l’ufficio delle imposte si è appellato contro la decisione di conferma del tribunale. Il tribunale supremo con decisione del 25 ottobre 2004 ha deliberato che il ricorso non era ammissibile e ha dichiarato che la decisione del tribunale territoriale con cui era confermato il concordato era giuridicamente valida ed esecutiva dal 23 luglio 2004. Successivamente, il procuratore generale è ricorso in appello contro la decisione del tribunale territoriale presentando una proposta di apertura di una procedura straordinaria d’appello. Tale procedura è ancora in corso presso il tribunale supremo.

(21)

I creditori, compresa l’ufficio delle imposte, hanno stabilito con il beneficiario quanto segue: il beneficiario rimborsa il 35 % del debito nel mese successivo all’entrata in vigore dell’accordo con i creditori e questi ultimi rinunciano al rimanente 65 % del debito. Tutti i creditori sono stati trattati allo stesso modo. Nella tabella che segue sono indicati gli importi relativi ai creditori.

Tabella 2

Situazione dei debiti del beneficiario prima e dopo il concordato (SKK)

Creditore

Debito prima del concordato

Debito dopo il concordato (8)

Importo cancellato

Pubblico

Ufficio delle imposte

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Privato

Tetra Pak, a. s.

[…]

[…]

[…]

MTM-obaly, s. r. o.

[…]

[…]

[…]

Merkant, družstvo

[…]

[…]

[…]

MTM-obaly, s. r. o.

[…]

[…]

[…]

TOTALE

 

644 591 439  (9)

225 607 029

418 984 410

(22)

I crediti dell’ufficio delle imposte che rientravano nel concordato erano pari a 640 793 831 SKK (16,86 milioni di EUR) e comprendevano le accise non pagate nel periodo dal maggio 2003 al marzo 2004, l’IVA per il periodo da gennaio ad aprile 2004 con le ammende e gli interessi. I crediti abbonati dall’ufficio delle imposte ammontano a 416 515 990 SKK (11 milioni di EUR). L’ufficio delle imposte ha ottenuto, grazie al concordato, 224 277 841 SKK (5,86 milioni di EUR).

(23)

L’ufficio delle imposte ha agito, nel procedimento di concordato, come un creditore separato dal momento che ha votato autonomamente a favore del concordato. La posizione privilegiata dell’ufficio delle imposte era dovuta per lo più al fatto che alcuni crediti, che erano oggetto del concordato, erano stati garantiti in relazione alla proroga concessa al beneficiario per il pagamento del debito fiscale nel 2002 e nel 2003 (cfr. il paragrafo 17). Tutti i rimanenti creditori hanno votato a favore del concordato proposto. I loro crediti erano crediti commerciali non garantiti.

(24)

Il beneficiario, nella proposta di concordato, conformemente a quanto previsto dalla legge sui fallimenti, ha illustrato le misure di riorganizzazione relative alla produzione, alla distribuzione e alla manodopera (compreso il licenziamento dei dipendenti in soprannumero).

(25)

Sul piano dell’organizzazione e della manodopera, il beneficiario ha previsto le seguenti misure: creazione di un gruppo di produzione universale per tutte le attività di produzione, riorganizzazione delle infrastrutture di trasporto mediante l’eliminazione dei veicoli con il valore residuo più basso e riorganizzazione delle attività commerciali. Tali misure devono essere accompagnate dal licenziamento di 50 dipendenti nel periodo dal marzo al maggio 2004. È previsto, inoltre, che in quello stesso periodo, altri 50 dipendenti lavorino percependo il 60 % dello stipendio.

(26)

Per quanto riguarda la produzione e dal punto di vista tecnico, il beneficiario ha dichiarato che dal momento che la società aveva perso la licenza per la produzione di alcool, avrebbe dato in affitto i corrispondenti impianti di produzione partire dall’aprile 2004. Il beneficiario ha pianificato una riduzione o la cessazione della produzione di alcune bevande analcoliche non redditizie e ha dichiarato che l’introduzione di qualsiasi nuovo prodotto in tale categoria sarebbe stata preceduta da un’analisi della convenienza di tale produzione.

(27)

Poi il beneficiario elenca le seguenti misure: ristrutturazione dei costi che dovrebbe risultare dai minori costi di produzione quando sarà cessata la produzione di alcool ed eliminata una parte dei mezzi di trasporto della società; vendita di vecchi impianti per la rottamazione.

(28)

Il beneficiario ha pianificato anche la vendita di un edificio amministrativo, di un magazzino e di un edificio ricreativo e ha fatto presente la possibilità di vendere o dare in affitto l’impianto per la produzione dell’aceto. Le autorità slovacche, nelle osservazioni relative alla decisione di avviare un procedimento di indagine formale, hanno confermato che la vendita di un edificio amministrativo, di un magazzino e di un edificio ricreativo non era avvenuta.

(29)

Il beneficiario ha pianificato la vendita intensiva delle sue scorte di prodotti finiti (10).

(30)

La proposta prevedeva che il beneficiario finanziasse il concordato con risorse proprie (vendita di scorte) pari a [meno di 150]x milioni di SKK e mediante un finanziamento esterno sotto forma di un credito contratto presso una banca commerciale pari a 100 milioni di SKK. Secondo le informazioni fornite dal beneficiario in risposta all’avvio del procedimento di indagine formale, il debito rimborsabile è stato coperto dall’emissione di nuove azioni (21 milioni di SKK; 0,56 milioni di EUR), dalla vendita delle scorte ([meno di 150] milioni di SKK; [meno di 3,9] milioni di EUR) e grazie a un credito di forniture della società Old Herold, s. r. o. ([70-130] milioni di SKK; [1,8-3,4] milioni di EUR). La scadenza delle fatture di Old Herold, s. r. o. era di 40 giorni e ciò costituiva, secondo il beneficiario, un periodo lungo considerata la situazione critica del beneficiario. Tale scadenza più lunga ha permesso al beneficiario di raccogliere i fondi necessari.

(31)

Le autorità slovacche hanno informato la Commissione dopo l’avvio del procedimento di indagine formale che il saldo del debito del beneficiario nei confronti dell’ufficio delle imposte, pari a 224 277 841 SKK è stato pagato il 17 dicembre 2004. Le autorità slovacche hanno confermato di aver sospeso la cancellazione del debito stabilita nell’ambito del concordato fino alla chiusura del procedimento aperto dalla Commissione europea.

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE

(32)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che la cancellazione del debito non costituisse un aiuto di Stato. La Commissione è giunta alla conclusione che il comportamento dell’ufficio delle imposte nell’ambito del concordato non soddisfa il test del creditore in un’economia di mercato. Segnatamente, la Commissione ha ritenuto che l’ufficio delle imposte si trovasse in una situazione completamente diversa rispetto agli altri creditori dal momento che possedeva crediti garantiti e aveva la possibilità di avviare una procedura di esecuzione fiscale. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il concordato abbia portato, rispetto alla procedura di fallimento o di esecuzione fiscale, ai migliori risultati possibili per lo Stato.

(33)

La Commissione ha poi espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. In primo luogo, ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare l’aiuto in questione un aiuto al salvataggio, come sostenuto dalle autorità slovacche. Un aiuto al salvataggio può essere soltanto un sostegno finanziario in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. La misura in questione è una cancellazione di debiti, vale a dire una sovvenzione non rimborsabile. Inoltre, tale misura è stata concessa senza che vi sia stata la presentazione, entro sei mesi dall’autorizzazione della misura di salvataggio, da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione o di liquidazione o del rimborso totale dell’aiuto concesso.

(34)

La Commissione ha poi analizzato la compatibilità della misura contestata come aiuto alla ristrutturazione e ha espresso dubbi sul fatto che fossero soddisfatte due condizioni fondamentali: l’esistenza di un piano di ristrutturazione, che garantisse in tempi ragionevoli il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa e la limitazione dell’aiuto al minimo necessario.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(35)

Oltre alle informazioni sulla situazione fattuale riportate nella parte II, il beneficiario ha formulato le osservazioni che seguono.

(36)

Il beneficiario sostiene che le sue difficoltà finanziarie, all’inizio del 2004, sono state determinate dalla modifica della legge sull’amministrazione fiscale che ha limitato la possibilità di chiedere un rinvio delle imposte a una volta l’anno. Ciò ha rappresentato un notevole cambiamento per il beneficiario dal momento che, secondo quanto afferma, negli anni precedenti, egli contava su tale possibilità.

(37)

Per quanto riguarda il caso in esame, il beneficiario afferma in primo luogo che la Commissione non è competente per esaminare la misura in questione dal momento che la misura era entrata in vigore prima della data di adesione e non era applicabile dopo l’adesione. Il beneficiario sostiene che la misura era stata eseguita prima dell’adesione, considerato che la procedura di concordato era iniziata l’8 marzo 2004 ed era stata approvata dal tribunale il 29 aprile 2004, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea. Le autorità fiscali avrebbero poi espresso, nel corso del dibattito che ha preceduto l’apertura del concordato, il loro consenso a quest’ultimo. Nel dicembre 2003 si è svolta una riunione con la Direzione fiscale della Repubblica slovacca e l’ufficio delle imposte ha inviato, in data 3 febbraio 2004, una lettera al beneficiario in cui avrebbe confermato la possibilità di agire mediante un concordato.

(38)

Il beneficiario ha poi affermato che, qualora la Commissione ritenesse di essere competente ad agire, la misura contestata non costituirebbe comunque un aiuto di Stato dal momento che è rispettato il principio del creditore in un’economia di mercato.

(39)

Il beneficiario ritiene, prima di tutto, fuorviante comparare il concordato alla procedura di esecuzione fiscale dal momento che l’avvio dell’uno esclude o sospende l’altra. L’ufficio delle imposte non poteva pertanto optare per l’esecuzione fiscale. Poi, il beneficiario sostiene che, se non avesse dato volontariamente l’avvio al concordato, avrebbe avuto l’obbligo giuridico, qualche settimana o mese dopo, di avviare una procedura di fallimento o di concordato conformemente alle disposizioni giuridiche in materia di insolvenza.

(40)

In secondo luogo, il beneficiario sostiene che la decisione dello Stato di evitare il fallimento e di cercare, invece, una soluzione mediante il ricorso al concordato indica che il test del creditore in un contesto di economia di mercato è stato soddisfatto. Il beneficiario presenta, a titolo di prova, le dichiarazioni di due revisori dei conti e di un amministratore fallimentare che attestano che l’ufficio delle imposte otterrebbe di più e più rapidamente con una procedura di concordato che con una procedura di fallimento. Il beneficiario presenta anche altri documenti e dati statistici che possono comprovare che la procedura di fallimento dura in media in Slovacchia dai 3 ai 7 anni e la vendita degli attivi porta a guadagni molto limitati (11).

(41)

Il beneficiario fonda la propria analisi soprattutto su una relazione della società di audit EKORDA del 7 luglio 2004 di cui l’ufficio delle imposte disponeva prima del voto dei creditori del 9 luglio 2004. Non viene, tuttavia, fornita alcuna prova di ciò.

(42)

Secondo la relazione della società EKORDA, dalla vendita degli attivi in caso di fallimento si ricaverebbero al massimo 204 milioni di SKK (5,3 milioni di EUR) che, una volta dedotte le diverse imposte per un importo di 45 milioni di SKK, diventerebbero solo 159 milioni di SKK (4,2 milioni di EUR). Il beneficiario ha lui stesso rettificato l’importo delle imposte da dedurre (36 milioni di SKK) ed è arrivato ad un importo di 168 milioni di SKK (4,4 milioni di EUR). Anche se l’ufficio delle imposte, in qualità di unico creditore separato e di più importante creditore, ricevesse la maggior parte di tali entrate, ciò rappresenterebbe sempre una somma inferiore a quella che l’ufficio delle imposte ha ricevuto al termine del concordato.

(43)

La società EKORDA ha utilizzato come base il valore contabile — al 31 marzo 2004 — del capitale di base, le scorte, i contanti e i crediti a breve scadenza corretti in funzione della loro irrecuperabilità e del loro scarso valore. La società EKORDA ha corretto il valore nominale degli attivi del beneficiario applicando il cosiddetto coefficiente di liquidazione ad ogni componente degli attivi in caso di vendita nell’ambito di una procedura di fallimento (il 45 % per gli attivi di base, il 20 % per le scorte e i crediti a breve scadenza e il 100 % per i contanti).

(44)

La società EKORDA menziona le entrate fiscali future provenienti dall’attività del beneficiario (12), nonché lo sviluppo dell’occupazione nella regione e dell’industria alimentare in Slovacchia come fattori molto rilevanti che hanno influito sulla decisione di mantenere il beneficiario in attività.

(45)

Il beneficiario fa riferimento anche ad altre due relazioni. Marta Kochová, responsabile dell’audit, è giunta alla conclusione che le entrate massime della vendita degli attivi, che tuttavia non sono state valutate, sarebbero ammontate a 100 milioni di SKK (2,6 milioni di EUR), che equivarrebbe, una volta dedotte le imposte per un importo di 22 milioni di SKK, a soltanto 78 milioni di SKK (2 milioni di EUR). Non è stata fornita alcun’altra informazione su tale relazione. A parere del beneficiario, la curatrice fallimentare, signora Holovačová, riterrebbe la procedura di concordato generalmente più vantaggiosa per i creditori rispetto al fallimento. Uno degli aspetti menzionati è il fatto che il creditore ha interesse a che il debitore porti avanti la sua attività economica (future entrate commerciali e fiscali).

(46)

In terzo luogo, il beneficiario ritiene che sia necessario prendere in considerazione aspetti a lungo termine come le future entrate fiscali. Fa presente che la giurisprudenza che esclude qualsiasi considerazione sociopolitica dall’applicazione del principio del creditore in condizioni di economia di mercato (13) non si applica se l’autorità pubblica tiene conto delle future entrate fiscali. Secondo il beneficiario, la situazione dell’ufficio delle imposte in questo caso è analoga alla situazione del creditore in condizioni di economia di mercato che è un fornitore interessato alla sopravvivenza del cliente. Il beneficiario fa poi riferimento alla giurisprudenza relativa all’investitore in un’economia di mercato.

(47)

Il beneficiario è giunto alla conclusione che il test del creditore in un’economia di mercato sia stato soddisfatto e che la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato.

(48)

Nel caso in cui la Commissione dovesse pervenire a una conclusione diversa, il beneficiario fa presente che la misura in questione è compatibile come aiuto alla ristrutturazione. Asserisce che l’autorità fiscale, prima di accettare il concordato, ha verificato che il piano d’impresa del beneficiario permettesse di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. A parere del beneficiario, l’assenza di un piano di ristrutturazione formale è irrilevante in una situazione in cui la Commissione valuta un caso ex post perché quest’ultima può già assicurarsi che il beneficiario sia effettivamente diventato redditizio. Il beneficiario ritiene tuttavia che in caso di valutazione ex ante sia indispensabile un piano di ristrutturazione dettagliato. Il beneficiario illustra poi brevemente le misure di ristrutturazione prese: aumento del capitale proprio, licenziamento dei dipendenti, vendita delle scorte. Il beneficiario sostiene che cessare la produzione di alcool e di alcolici e dare in affitto gli impianti di produzione alla società Old Herold, s. r. o., rappresentino proprio delle misure di ristrutturazione. Benché la cessazione della produzione sia stata originariamente determinata dalla perdita della licenza, il beneficiario non ha chiesto una nuova licenza dopo il concordato.

(49)

Secondo il beneficiario, è stata ugualmente soddisfatta anche la condizione relativa a un contributo significativo, da parte sua, alla ristrutturazione.

(50)

Infine, il beneficiario sostiene che, nell’applicazione degli orientamenti relativi agli aiuti alla ristrutturazione, occorrerebbe tener conto del fatto che egli svolge le proprie attività in une regione che beneficia di un aiuto e che è uno dei maggiori datori di lavoro della regione.

V.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

(51)

Le autorità slovacche, nella loro risposta all’apertura del procedimento di indagine formale, hanno formulato alcune osservazioni sulla situazione effettiva che sono già stata menzionate nella parte II.

(52)

Le autorità slovacche hanno confermato che l’ufficio delle imposte al momento del voto sulla procedura di concordato, non aveva considerato l’aspetto «aiuto di Stato». L’ufficio delle imposte non ha considerato la procedura una forma di aiuto di Stato, pertanto, non è stato chiesto al beneficiario di presentare un piano di ristrutturazione, che è diverso dal piano d’impresa presentato al tribunale conformemente alle disposizioni legislative applicabili in materia di insolvenza.

(53)

In risposta alle osservazioni del beneficiario, le autorità slovacche hanno formulato le seguenti osservazioni.

(54)

Le autorità slovacche ritengono che le osservazioni del beneficiario sulla durata media di una procedura di fallimento e sul ricavato medio della vendita degli attivi nell’ambito di una procedura di fallimento non si applichino a questo caso. Secondo loro, considerato l’esiguo numero di creditori e l’esistenza di attivi con un valore contante positivo, superiore all’importo versato allo Stato dopo il concordato, la procedura di fallimento sarebbe stata effettuata in tempi più brevi della media e il ricavato dell’ufficio delle imposte sarebbe stato superiore a quello ottenuto con il concordato. Le autorità fiscali slovacche hanno effettuato un’ispezione nei locali della società il 21 giugno 2004 e hanno constatato che, alla data del 17 giugno 2004, il beneficiario possedeva contanti per 161,3 milioni di SKK, crediti per 62,8 milioni di SKK, scorte di alcol e di alcolici per un valore di 84 milioni di SKK e attivi non correnti per un valore contabile di 200 milioni di SKK.

(55)

Le autorità slovacche ritengono che la procedura di esecuzione fiscale avrebbe rappresentato una valida alternativa per l’ufficio delle imposte. Esse sostengono che l’ufficio delle imposte aveva la possibilità di dare inizio a tale procedura prima dell’apertura del concordato, come avrebbe potuto fare nel caso in cui il tribunale avesse rifiutato di confermare il concordato (perché l’ufficio delle imposte, in quanto creditore separato, non avrebbe votato a favore di tale procedura).

(56)

Le autorità slovacche non sono d’accordo con l’affermazione del beneficiario secondo cui le sue difficoltà finanziarie erano dovute alla modifica della legge sull’amministrazione fiscale. Secondo loro, le difficoltà finanziarie sono state causate dalla sua strategia finanziaria di utilizzare le imposte indirette per la realizzazione delle sue attività d’impresa. Invece, il beneficiario avrebbe dovuto semplicemente incassare le imposte dai suoi clienti e versarle all’erario dello Stato.

(57)

Inoltre, le autorità slovacche non sono d’accordo neanche sul fatto che l’incontro con la Direzione fiscale della Repubblica slovacca del dicembre 2003 costituisca la dimostrazione del consenso anticipato dell’ufficio delle imposte sul concordato. Esse hanno presentato una lettera del 6 luglio 2004, inviata dalla Direzione fiscale della Repubblica slovacca all’ufficio delle imposte da essa dipendente in cui venivano date istruzioni di non accettare il concordato proposto dal beneficiario, perché questo non era vantaggioso per lo Stato. Tale lettera faceva riferimento a un’altra lettera più generale del 15 gennaio inviata alla Direzione delle imposte dal ministro delle Finanze in cui egli dava istruzioni di non accettare le proposte di concordato con creditori che avrebbero comportato l’annullamento di crediti fiscali da parte delle autorità fiscali. Le autorità slovacche hanno interpretato la lettera del 3 febbraio 2004, a cui il beneficiario ha fatto riferimento (cfr. il punto 37), come un disaccordo esplicito con il concordato del 35 %.

(58)

Le autorità slovacche sostengono che il beneficiario non ha pagato le accise nel periodo dal gennaio 2001 al marzo 2004 e ha regolarmente procrastinato i propri obblighi d’imposta.

(59)

Secondo le autorità slovacche, le differenze significative tra le stime contenute nelle relazioni dei due revisori contabili (si vedano i punti 41 e 45) suscitano dubbi sulla credibilità delle due relazioni. I dubbi riguardano principalmente il coefficiente di liquidazione attribuito agli attivi correnti dalla società EKORDA. Tale coefficiente dovrebbe essere superiore al 20 %.

(60)

Infine, sempre secondo le autorità slovacche, il beneficiario non ha elaborato un piano di ristrutturazione realizzabile e le misure proposte nell’ambito della procedura di concordato non possono essere considerate misure di ristrutturazione.

VI.   VALUTAZIONE

1.   Competenza della Commissione

(61)

Dal momento che una parte dei fatti rilevanti si è svolta prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea in data 1o maggio 2004, la Commissione ha innanzitutto dovuto valutare se fosse competente per agire riguardo alla misura in questione.

(62)

Le misure che sono state realizzate prima dell’adesione e che non sono più applicabili dopo l’adesione non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle «disposizioni temporanee» previste all’allegato IV, punto 3, del trattato di adesione, né sulla base delle procedure di cui all’articolo 88 del trattato CE. Né il trattato d’adesione, né il trattato CE impongono alla Commissione né le attribuiscono la competenza per esaminare tali misure.

(63)

Invece, le misure attuate dopo l’adesione sono chiaramente di competenza della Commissione, conformemente al trattato CE. Per determinare il momento in cui è stata attuata una determinata misura, il criterio a cui occorre rifarsi è l’atto giuridicamente vincolante con cui l’autorità nazionale competente s’impegna a concedere l’aiuto (14).

(64)

Nel presente caso il beneficiario ha affermato che la misura contestata è stata attuata prima dell’adesione e non è più applicabile dopo l’adesione (cfr. il punto 37).

(65)

La Commissione non può accettare le argomentazioni del beneficiario. La proposta di dare inizio alla procedura di concordato non è un atto dell’autorità che concede l’aiuto ma un atto del beneficiario. Analogamente, la decisione del tribunale che autorizza la procedura di concordato non è un atto dell’autorità che concede l’aiuto. Tale decisione permetteva soltanto al beneficiario e ai suoi creditori di proseguire le discussioni sul concordato ma è evidente che non costituiva una concessione dell’aiuto. Non esiste alcuna prova che la Direzione fiscale della Repubblica slovacca abbia espresso il suo consenso alla misura in questione nella riunione del dicembre 2003. Al contrario, le autorità slovacche hanno negato qualsiasi accordo preliminare di tale tipo. La lettera del 3 febbraio 2004 esprime un netto rifiuto ad accettare una procedura di concordato con un tasso di rimborso del 35 %.

(66)

La decisione dell’autorità competente di abbonare una parte dei crediti è stata presa il 9 luglio 2004, quando l’ufficio delle imposte ha dato il consenso al concordato proposto dal beneficiario.

(67)

Pertanto, il problema di sapere se la misura era applicabile dopo l’adesione non si pone.

(68)

La Commissione ritiene dunque di essere competente per la valutazione della misura in questione, conformemente all’articolo 88 del trattato CE.

2.   L’aiuto di stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(69)

L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(70)

La cancellazione del debito nei confronti di un’autorità pubblica come l’ufficio delle imposte rappresenta una forma di utilizzazione di risorse di Stato. Una misura che favorisce una sola impresa è selettiva.

(71)

Fino agli avvenimenti che hanno determinato l’avvio della procedure d’insolvenza, il beneficiario era attivo nella produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche e di conserve di frutta e verdura. Nel 2003 il beneficiario è stato il terzo produttore di alcool e alcolici della Slovacchia. Dopo la perdita della licenza per la produzione di alcool ed alcolici nel marzo 2004, il beneficiario è attivo nel commercio all’ingrosso di alcool ed alcolici prodotti da un’altra società — Old Herold, s. r. o. — negli impianti di produzione del beneficiario che Old Herold prende a noleggio. Tutti i settori in cui il beneficiario svolgeva la propria attività prima della procedura di concordato e nei quali è attivo attualmente rientrano negli scambi tra Stati membri.

(72)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura in questione non abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza conferendo al beneficiario un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere nelle condizioni abituali di mercato. In altri termini, la Commissione nutre dubbi sul fatto che lo Stato si sia comportato nei confronti del beneficiario come un creditore in un’economia di mercato.

(73)

È stato accertato che il concordato prevedeva delle condizioni per regolare il debito identiche per i creditori privati e per l’ufficio delle imposte. L’accordo prevedeva che il beneficiario rimborsasse il 35 % del debito ai creditori, entro un termine stabilito, cosa che egli ha effettivamente fatto. Il rimanente 65 % è stato abbonato.

(74)

Tuttavia, l’ufficio delle imposte si trovava, prima del concordato, in una situazione giuridica ed economica più vantaggiosa dei creditori privati. Pertanto, è necessario esaminare se l’ufficio delle imposte ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per recuperare l’importo massimo possibile dei suoi crediti, come farebbe un creditore in un’economia di mercato.

(75)

Per determinare se il criterio del creditore in un’economia di mercato sia stato rispettato, la Commissione deve stabilire se l’ufficio delle imposte ha ottenuto di più accettando le condizioni del concordato proposto dal beneficiario di quanto avrebbe potuto ricavare da una procedura di fallimento o da una procedura di esecuzione fiscale.

(76)

In breve, la Repubblica slovacca ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato. Riconosce che, al momento del concordato, la questione dell’aiuto di Stato non è stata proprio presa in considerazione. Invece, il beneficiario sostiene che la misura non è un aiuto di Stato e fornisce i documenti di cui sopra, e segnatamente le dichiarazioni di due revisori dei conti.

(77)

La Commissione ha accertato, sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario e dalle autorità slovacche, gli elementi seguenti sulla situazione finanziaria del beneficiario per l’anno in questione, nella misura necessaria per effettuare il test del creditore in un’economia di mercato. La Commissione non è in grado di verificare nella contabilità del beneficiario i dati al 31 marzo 2004 forniti da quest’ultimo, né i dati al 17 giugno 2004 forniti dalle autorità slovacche, ma non ha motivo di metterli in dubbio.

Tabella 3:

Situazione finanziaria del beneficiario negli anni 2003-2004 [in milioni di SKK]

 

31. 12. 2003 (15)

31. 3. 2004 (16)

28. 4. 2004 (17)

17. 6. 2004 (18)

31. 12. 2004 (19)

Attivi non correnti (20)

208

205

204

200

200

Scorte

119

209

176

84

52

Contanti

3

50

94

161

27

Crediti commerciali a breve scadenza

128

98 (21)

80

63 (22)

97

(78)

La Commissione esaminerà dapprima le prove fornite dal beneficiario a sostegno del suo punto di vista secondo il quale la procedura di fallimento avrebbe procurato all’ufficio delle imposte meno della procedura di concordato. Dal momento che né le autorità slovacche né il beneficiario hanno presentato calcoli relativi all’esecuzione fiscale, la Commissione valuterà ciò che l’ufficio delle imposte avrebbe potuto ottenere mediante l’esecuzione. Infine la Commissione esaminerà le prove indirette fornite dalle autorità slovacche e dal beneficiario.

2.1   Comparazione delle procedure di concordato e di fallimento

(79)

La Commissione ritiene che la relazione della società EKORDA non costituisca una base affidabile per comparare il concordato proposto con un’eventuale procedura di fallimento. Le autorità slovacche condividono tale dubbio.

(80)

Innanzitutto, la Commissione riscontra che la società EKORDA, nella relazione del 7 luglio 2004 (solo due giorni prima della riunione dei creditori), ha utilizzato per i suoi calcoli la situazione degli attivi del beneficiario al 31 marzo 2004. Dalla tabella 3 si evince chiaramente che il livello dei diversi attivi è considerevolmente cambiato dopo il 31 marzo 2004. Prima di tutto, è stata venduta una parte considerevole delle scorte e ciò ha comportato un aumento dei contanti. Tali cambiamenti hanno una grande importanza quando si applicano i coefficienti di liquidazione fissati dalla società EKORDA, che vanno dal 20 % per le scorte e i crediti a breve scadenza al 100 % per i contanti. Ammettendo che i coefficienti di liquidazione fissati da EKORDA siano corretti e applicando il metodo utilizzato dalla società EKORDA, la tabella seguente mostra in che misura divergano i risultati dei calcoli, a seconda che ci si basi sui dati del 28 aprile 2004 o sui dati del 17 giugno 2004, cioè in entrambi i casi prima della riunione dei creditori del 9 luglio 2004. Da tali dati si evince, inoltre, che i coefficienti di liquidazione proposti dalla società EKORDA non sono realistici.

Tabella 4

Comparazione del probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di una procedura di fallimento [in milioni di SKK]

 

Situazione al:

 

31. 3. 2004

28. 4. 2004

17. 6. 2004

 

Coefficiente di liquidazione

Valore contabile

Ricavato

Valore contabile

Ricavato

Valore contabile

Ricavato

Attivi non correnti

45

205

92

204

92

200

90

Scorte

20

209

42

176

35

84

17

Crediti a breve scadenza

20

98 (23)

20

86 (24)

17

37 (25)

7

Contanti

100

50

50

94

94

161

161

Totale

 

 

204

 

238

 

275

(81)

È opportuno ricordare che il piano d’impresa trasmesso al tribunale dal beneficiario prevedeva la vendita delle scorte per [meno di 150] milioni di SKK nel periodo marzo-maggio 2004. La società EKORDA doveva quindi sapere che gli attivi del beneficiario si sarebbero notevolmente modificati dopo il 31 marzo 2004, ma non ne ha tenuto conto.

(82)

Se EKORDA avesse tenuto conto del valore contabile degli attivi del beneficiario al 28 aprile 2004, sarebbe giunta alla conclusione che il ricavato della procedura di fallimento sarebbe stato superiore (238 milioni di SKK; 6,3 milioni di EUR) alla somma proposta dal beneficiario nell’ambito del concordato (225 milioni di SKK; 5,93 milioni di EUR (26). Tale conclusione sarebbe stata ancora più evidente se l’analisi fosse stata effettuata nel giugno 2004 (275 milioni di SKK; 7,2 milioni di EUR) vale a dire ancora abbastanza presto perché l’ufficio delle imposte esercitasse il proprio diritto di veto e rifiutasse la proposta, cosa che avrebbe significato la fine della procedura di concordato. È opportuno ricordare ancora che tali risultati sono stati ottenuti utilizzando le stime e la metodologia della società EKORDA.

(83)

Tuttavia, la Commissione non può accettare la metodologia di cui si è servita la società EKORDA e non può considerare credibili le ipotesi che ne sono alla base. Tale conclusione viene corroborata dai dubbi espressi dalle autorità slovacche e cui si fa riferimento ai punti 55 e 60.

(84)

In primo luogo, la società KORDA, nella sua relazione, non chiarisce in quale modo abbia fissato i tre coefficienti di liquidazione. Le autorità slovacche hanno dichiarato che il coefficiente di liquidazione per le scorte doveva essere superiore al 20 %.

(85)

La Commissione ha accertato che il beneficiario è stato in grado nel 2004, di ricavare [meno di 150] milioni di SKK dalla vendita delle sue scorte (cfr. il punto 30), importo che rappresenta oltre il [40-50] % del valore contabile delle scorte su cui la società EKORDA ha basato la propria valutazione. Ciò conferma ampiamente la supposizione che il coefficiente di liquidazione del 20 % fosse troppo basso. L’evoluzione del bilancio nel 2004, per quanto riguarda le riserve conferma tale conclusione. Inoltre, lo stesso beneficiario nel suo piano d’impresa calcolava il ricavato della vendita delle proprie scorte nel periodo marzo-maggio 2004 pari a [meno di 110] x milioni di SKK (cfr. il punto 30). La società EKORDA ha ignorato tale calcolo. In conclusione, considerata l’attività del beneficiario, si può presupporre che le scorte fossero costituite da prodotti finiti che avrebbero potuto essere facilmente venduti a distributori o consumatori, e non da prodotti semi-finiti che necessitavano di una successiva trasformazione.

(86)

La società EKORDA ha applicato una duplice correzione per quanto riguarda i crediti commerciali a breve scadenza. In un primo tempo ha modificato il loro valore contabile del 40 % (il valore contabile era di 166 milioni di SKK e il valore che la società EKORDA ha utilizzato nei suoi calcoli era di 98 milioni di SKK) e poi ha utilizzato un coefficiente basso di liquidazione pari al 20 %. Tale metodologia è discutibile. Si può accettare la correzione del valore commerciale dei crediti al fine di rispecchiare il loro valore reale in un determinato momento. Tuttavia, la società EKORDA non fornisce alcuna spiegazione per spiegare perché il ricavato della procedura di fallimento/liquidazione avrebbe rappresentato soltanto un quinto dell’importo (20 milioni di SKK) che il beneficiario stesso riteneva di poter ottenere dai suoi debitori (98 milioni di SKK).

(87)

Anche il coefficiente di liquidazione del 45 % per gli attivi non correnti sembra troppo basso. Secondo il beneficiario, il valore dei suoi attivi ipotecati a favore dell’ufficio delle imposte era di 194 milioni di SKK (27). Tale valore è, secondo il beneficiario, espresso in prezzi stimati da esperti indipendenti verso la fine del 2003/inizio del 2004. Secondo il parere della Commissione, un tale «prezzo da esperti» dovrebbe di norma rispecchiare il prezzo generale degli attivi che corrisponde al prezzo a cui essi possono essere venduti in un determinato momento. La società EKORDA non fornisce alcuna spiegazione per spiegare perché il ricavato della vendita degli attivi non correnti nella procedura di fallimento rappresenterebbe soltanto il 45 % del loro valore contabile (205 milioni di SKK) (28), mentre il beneficiario stesso ha valutato tali attivi molto di più.

(88)

Per quanto riguarda l’affermazione del beneficiario secondo cui sarebbe stato difficile trovare un acquirente poiché la maggior parte dei macchinari e delle attrezzature ipotecati è destinata solo alla produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche e di conserve, la Commissione tiene ad osservare quanto segue. In primo luogo, è opportuno ricordare che il «prezzo di esperto» dei beni immobiliari ipotecati era di 105 milioni di SKK, somma che è superiore al ricavato totale ipotizzato dalla società EKORDA (92 milioni di SKK). In secondo luogo, dagli sviluppi successivi della situazione dell’impresa si evince che alcuni dei suoi attivi di produzione hanno trovato rapidamente un utilizzatore - Old Herold s.r.o –, una volta che al beneficiario è stata ritirata la licenza per la fabbricazione di alcool ed alcolici. Se ne deduce che esisteva un interesse diretto da parte di un concorrente per tali attivi di produzione.

(89)

Inoltre, sulla credibilità della relazione della società EKORDA influisce il metodo di calcolo delle diverse tasse connesse alla procedura di fallimento che devono essere dedotte dal ricavato totale della vendita degli attivi. Mentre la società EKORDA ha dedotto 45 milioni di SKK per tali tasse, il beneficiario ha indicato un importo di 36 milioni di SKK nei documenti trasmessi e la stima del revisore contabile, signora Kochová, è di 22 milioni di SKK al massimo. Tali divergenze fanno sorgere dubbi sull’esattezza delle stime della società EKORDA per quanto riguarda l’importo delle tasse e quindi per quanto riguarda l’importo del ricavato che poteva essere ottenuto dalla vendita nell’ambito di una procedura di fallimento. Tuttavia, è opportuno ricordare che, per quanto riguarda la situazione del beneficiario al 17 giugno 2004, anche con tasse per un importo di 36 milioni di SKK, il ricavato di una procedura di fallimento sarebbe stato superiore all’importo proposto nell’ambito del concordato.

(90)

In conclusione, la Commissione osserva che le autorità slovacche non confermano l’affermazione del beneficiario secondo cui l’ufficio delle imposte era in possesso della relazione della società EKORDA prima della riunione dei creditori del 9 luglio 2004.

(91)

Per quanto riguarda la relazione della signora Kochovà, la Commissione non può esprimere giudizi dal momento che non ne è in possesso. Sulla base delle informazioni di cui dispone, non è chiaro quando e a qual fine sia stata redatta tale relazione e su quali presupposti si basi. Tuttavia, la Commissione osserva che le conclusioni di tale revisore divergono nettamente da quelle della società EKORDA. La relazione dell’amministratrice fallimentare, signora Holovačová, constata solo in generale che la procedura di concordato è più vantaggiosa per i creditori di quella di fallimento. La Commissione non può accettare nessuna delle due relazioni come prova a sostegno o a smentita dell’affermazione del beneficiario secondo cui il test del creditore in un’economia di mercato è stato soddisfatto.

(92)

Sulla base dei documenti di cui dispone, la Commissione conclude pertanto che la vendita degli attivi nell’ambito di una procedura di fallimento avrebbe probabilmente procurato un ricavato più alto ai creditori del beneficiario. Tenuto conto del fatto che l’ufficio delle imposte sarebbe stato rimborsato nel primo gruppo come creditore separato e avrebbe ottenuto, inoltre, la parte maggiore del ricavato suddiviso tra i creditori del secondo gruppo (a causa dell’importo elevato dei suoi crediti rispetto a quelli degli altri creditori), la Commissione ritiene che la quasi-totalità del ricavato ottenuto nell’ambito di una procedura di fallimento sarebbe andato all’ufficio delle imposte.

2.2   Comparazione delle procedure di concordato e di esecuzione fiscale

(93)

A differenza dei creditori privati, l’ufficio delle imposte era autorizzato ad avviare, di propria iniziativa, una procedura di esecuzione fiscale mediante la vendita dei beni immobiliari, dei macchinari ed attrezzature o della società nel suo complesso. La Commissione considera irrilevante l’argomento del beneficiario secondo cui la procedura di concordato protegge la società da un’esecuzione fiscale. Come hanno confermato le autorità slovacche, l’esecuzione fiscale costituiva una valida alternativa per l’ufficio delle imposte, sia prima dell’avvio della procedura di concordato che dopo il veto dell’ufficio delle imposte al concordato proposto. È opportuno, pertanto, esaminare tale possibilità all’atto dell’applicazione del test del creditore in un’economia di mercato. Il beneficiario non compara il concordato proposto con l’eventuale risultato di un’esecuzione fiscale.

(94)

La Commissione si basa, nella propria analisi, sui dati forniti dal beneficiario e dalle autorità slovacche. È opportuno ricordare in proposito che le autorità slovacche hanno ribadito che la garanzia a favore dell’ufficio delle imposte ammontava a 397 milioni di SKK come è indicato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Tale valore sarebbe stato ottenuto sulla base dei documenti contabili del beneficiario. D’altro canto, il beneficiario sostiene che il valore degli attivi ipotecati espresso in «prezzi da esperti» indipendenti sia di 194 milioni di SKK (cfr. il punto 17). La Commissione, pur non potendo stabilire quale sia il dato corretto, può trarre le seguenti conclusioni.

(95)

Prima di tutto, la garanzia era il controvalore del debito fiscale procrastinato dal beneficiario prevista dalla legge sull’amministrazione fiscale. Se il valore degli attivi del beneficiario ammontava in realtà solo alla metà del valore della garanzia, come afferma il parere dell’esperto presentato dal beneficiario, ciò significa che le garanzie richieste dallo Stato per tali rinvii non erano sufficienti. In tali circostanze, i rinvii di imposte concessi dall’ufficio delle imposte tra il novembre 2002 e il novembre 2003, per un importo totale di 477 milioni di SKK, non hanno, molto probabilmente soddisfatto il test del creditore in un’economia di mercato. Dal momento che tali rinvii di imposta sono entrati in vigore prima della data di adesione e non erano più di applicazione dopo tale data, la Commissione non è competente per valutare la compatibilità di tali misure con il mercato comune. Per quanto riguarda il caso in questione, non è quindi necessario che la Commissione stabilisca se tali misure costituissero o meno un aiuto di Stato. Tuttavia, se i rinvii di cui sopra costituivano già un aiuto di Stato, non è più possibile fare riferimento al principio del creditore in un’economia di mercato quando il debito procrastinato è stato successivamente (parzialmente) abbonato.

(96)

In secondo luogo, anche se per il calcolo del ricavato nell’ambito dell’esecuzione fiscale fosse stato utilizzato il valore inferiore comunicato dal beneficiario, il creditore in un’economia di mercato, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe preferito tale procedura al concordato.

(97)

Nell’ambito di una procedura di esecuzione fiscale, l’ufficio delle imposte può vendere direttamente gli attivi del debitore (crediti e altri attivi correnti, beni mobili e beni immobiliari). Nel momento in cui l’ufficio delle imposte ha optato per una procedura di concordato, il beneficiario possedeva scorte per un valore di 84 milioni di SKK, crediti esigibili per un importo di 63 milioni di SKK e contanti pari a 161 milioni di SKK (cfr. il punto 54). È opportuno notare che il valore dei soli attivi correnti (308 milioni di SKK; 8,1 milioni di EUR) sarebbe stato superiore a quanto ricavato mediante il concordato (225 milioni di SKK; 5,93 milioni di EUR). Anche se i crediti fossero stati interamente dedotti (29), il solo valore dei rimanenti attivi correnti (245 milioni di SKK; 6,4 milioni di EUR) sarebbe stato superiore a quanto ricavato con il concordato. Oltre a ciò, il beneficiario possedeva altri attivi non correnti il cui valore ammontava almeno a 194 milioni di SKK.

(98)

D’altro canto, un’esecuzione fiscale non avrebbe comportato tasse amministrative come accade invece nella procedura di fallimento. Si tratta di una procedura avviata e gestita dall’amministrazione fiscale stessa; ciò lascia supporre che sarebbe stata effettuata rapidamente.

(99)

La Commissione è giunta perciò alla conclusione che l’esecuzione fiscale relativa agli attivi del beneficiario avrebbe portato a un ricavato più elevato del concordato.

2.3   Altri elementi

(100)

La Commissione ritiene particolarmente importante la lettera presentata dalle autorità slovacche. Si tratta di una lettera inviata dal direttore della Direzione fiscale della Repubblica slovacca al direttore dell’ufficio delle imposte da essa dipendente (cfr. il punto 57). Tale lettera rappresenta una prova evidente del fatto che la Direzione fiscale della Repubblica slovacca (che aveva avuto in precedenza contatti diretti con il beneficiario) si era opposta al concordato proposto e aveva chiesto all’ufficio delle imposte locale di non esprimersi a favore di tale concordato. Il motivo addotto nella lettera era che il concordato proposto non era vantaggioso per lo Stato.

(101)

Le autorità slovacche hanno inoltre dimostrato che esistevano istruzioni chiare — pubblicate all’inizio del 2004 dal ministero delle Finanze e destinate agli uffici delle imposte — di non accettare le proposte di concordato con creditori che avrebbero comportato l’annullamento di crediti fiscali da parte delle autorità fiscali (30). Tale istruzione è stata data nell’ambito della modifica della legge sull’amministrazione fiscale del 1o gennaio 2004 al fine di rafforzare la disciplina in materia di riscossione tributaria.

(102)

La Commissione osserva inoltre che l’ufficio delle imposte è ricorso contro il concordato già il 2 agosto 2004, cioè meno di un mese dopo la conclusione dell’accordo.

(103)

Il beneficiario ha sostenuto che l’ufficio delle imposte ha dato il proprio consenso al concordato ancora prima che il beneficiario avviasse la procedura. La Commissione ritiene che le prove fornite dal beneficiario dimostrino l’esatto contrario. Nella lettera del 3 febbraio 2004 al beneficiario, il direttore dell’ufficio delle imposte scrive che, sebbene in linea di principio egli non sia contrario al ricorso alla procedura di concordato, non è d’accordo con la proposta del beneficiario di un concordato per un rimborso del 35 % del debito.

(104)

Sulla base di tale documento, la Commissione può giungere solo alla conclusione che le autorità slovacche erano contrarie al concordato proposto dal beneficiario e lo erano già prima dell’avvio della procedura l’8 marzo 2004, prima del voto dei creditori del 9 luglio 2004 e anche dopo l’approvazione del concordato da parte del tribunale.

(105)

Il beneficiario ha affermato che era opportuno considerare gli aspetti a lungo termine, per esempio la continuità delle entrate fiscali a favore dello Stato (cfr. il punto 46).

(106)

Prima di tutto, occorre sottolineare che il test del creditore in un’economia di mercato è diverso dal test dell’investitore in un’economia di mercato. Mentre l’investitore in un’economia di mercato è nella situazione di decidere se entrare in relazione con la società interessata e se farsi guidare dalla prospettiva strategica a lungo termine di ottenere un guadagno adeguato dal proprio investimento (31), il creditore in un’economia di mercato che si trova già in rapporti commerciali o di diritto pubblico con una società in situazione di insolvenza, cercherà di ottenere il rimborso degli importi dovuti (32) nelle condizioni più favorevoli possibili per quanto riguarda il livello e i tempi del rimborso. Le motivazioni di un ipotetico creditore in un’economia di mercato e di un ipotetico investitore in un’economia di mercato sono dunque diverse e perciò la giurisprudenza ha definito criteri distinti per le due situazioni.

(107)

In secondo luogo, per quanto riguarda l’analogia creditore-investitore, è opportuno ricordare che la natura dei crediti di un tale creditore e dei crediti dello Stato è molto diversa. Dal momento che i rapporti del fornitore con l’impresa insolvente sono puramente contrattuali, il fornitore potrebbe effettivamente soffrire per la perdita di un partner commerciale. Se l’impresa insolvente è liquidata o venduta, il fornitore dovrà cercarsi un nuovo cliente o concludere un contratto con il nuovo proprietario. Il rischio è maggiore se la sua dipendenza nei confronti dell’impresa insolvente è forte. Un tale creditore dovrà effettivamente riflettere sul proprio futuro. Invece, i rapporti della società insolvente con lo Stato si basano sul diritto pubblico e non dipendono dalla volontà delle parti. Ogni nuovo proprietario che riprenda gli attivi di una società liquidata sarà automaticamente obbligato a pagare i tributi. Inoltre, lo Stato non dipende mai da un solo contribuente. In conclusione, l’argomento più importante è che lo Stato, quando riscuote i tributi fiscali, non è mai guidato da un obiettivo di profitto e non agisce in maniera commerciale o per motivi commerciali. L’analogia di cui sopra, dunque, non si giustifica.

(108)

La Commissione sostiene che la situazione dello Stato in questo caso non può essere paragonata a quella di un ipotetico investitore in un’economia di mercato o alla situazione di un ipotetico creditore dipendente in un’economia di mercato. Pertanto, la perdita dei tributi fiscali futuri non può essere presa in considerazione quando si applica il principio del creditore in un’economia di mercato.

(109)

Dalla dichiarazione fiscale inviata dal beneficiario risulta che la maggior parte dei tributi fiscali pagati a partire dal 1995 erano imposte indirette (accise e IVA). Dal momento che tali tasse sono pagate dai consumatori finali, la liquidazione del beneficiario non avrebbe influito sulla loro riscossione poiché i consumatori avrebbero continuato ad acquistare i prodotti in questione (nel presente caso, principalmente alcool ed alcolici) da altri produttori. L’argomentazione del beneficiario concernente future perdite considerevoli in termini di entrate fiscali non è quindi attendibile.

2.4   Conclusione

(110)

Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che, nel caso presente, le condizioni relative al principio del creditore in un’economia di mercato non siano state soddisfatte e che lo Stato abbia concesso al beneficiario un vantaggio che egli non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato.

(111)

Pertanto, la Commissione ritiene che la misura un questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(112)

L’aiuto di Stato concesso al beneficiario è pari all’importo del debito abbonato dall’amministrazione fiscale nell’ambito della procedura di concordato, vale a dire 416 515 990 SKK.

3.   Compatibilità dell’aiuto: deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE

(113)

L’obiettivo principale della misura è di aiutare un’impresa in difficoltà. In tali casi è possibile applicare la deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato CE, che permette di autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e quando soddisfano le condizioni applicabili.

(114)

Per quanto riguarda la gamma di produzione del beneficiario, la Commissione ha valutato se, nel caso presente, si applichino le norme vigenti per il settore agricolo. Sulla base delle informazioni relative al volume d’affari del beneficiario fornite dalle autorità slovacche, la Commissione è giunta, nella sua decisione di avviare un procedimento di indagine formale, alla conclusione che la maggior parte dei prodotti del beneficiario non rientra tra i prodotti di cui all’allegato I del trattato CE e che ad essi si applicano, pertanto, le norme generali in materia di aiuti di Stato.

(115)

Nelle osservazioni relative alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, il beneficiario ha contestato i dati sul proprio volume d’affari precedentemente trasmessi dalle autorità slovacche (cfr. la tabella 1), senza però contestare la decisione della Commissione di basare la sua valutazione sulle norme generali in materia di aiuti di Stato. La Commissione non ha voluto controllare se i dati trasmessi dal beneficiario fossero esatti (33) ma ha verificato se la propria conclusione precedente restasse valida anche con i nuovi dati. La Commissione è giunta alla conclusione che il volume d’affari del beneficiario è determinato da prodotti che non rientrano tra i prodotti di cui all’allegato I del trattato CE. Pertanto, ad essi si applicano le regole generali e non le norme settoriali relative agli aiuti di Stato.

(116)

Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sono disciplinati attualmente dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (34) (in appresso: «nuovi orientamenti») che sostituiscono la versione precedente del 1999 (35) (in appresso: «orientamenti del 1999»).

(117)

Nelle disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti è previsto che essi si applicano alla valutazione di qualsiasi aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione concesso senza l’autorizzazione della Commissione (aiuto illegale), se l’aiuto o una parte di esso è stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, cioè dopo la pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (punto 104). Se invece l’aiuto illegale è stato concesso prima del 1o ottobre 2004, l’esame viene effettuato sulla base degli orientamenti applicabili al momento della concessione dell’aiuto (punto 104).

(118)

La Commissione osserva che l’amministrazione fiscale ha approvato il concordato il 9 luglio 2004 ed esso è entrato in vigore il 23 luglio 2004. Pertanto, l’aiuto illegale è stato concesso prima del 1o ottobre 2004 e ad esso si applicano gli orientamenti del 1999 che erano quelli applicabili all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto.

(119)

La Commissione ritiene che il beneficiario sia una media impresa ai sensi del regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (36).

3.1   Ammissibilità dell’impresa

(120)

Conformemente al punto 5, lettera c) degli orientamenti del 1999 un’impresa è considerata in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

(121)

Il beneficiario ha partecipato a una procedura di concordato che, conformemente alla definizione della legge sui fallimenti, può essere applicata alle imprese insolventi. Pertanto, è ammissibile all’aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione.

3.2   Aiuto al salvataggio

(122)

La misura in questione è stata inizialmente descritta come aiuto al salvataggio. Conformemente agli orientamenti del 1999, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto come aiuto al salvataggio per i motivi esposti nella parte III.

(123)

Né le autorità slovacche né il beneficiario hanno fatto osservazioni su tali dubbi e nessun nuovo elemento è stato presentato alla Commissione.

(124)

Dal momento che i dubbi di cui sopra non sono stati sciolti, la Commissione conclude che l’aiuto non è compatibile come aiuto al salvataggio ai sensi degli orientamenti del 1999.

3.3   Aiuto alla ristrutturazione

(125)

La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’aiuto fosse compatibile come aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999 per i motivi esposti nella parte III.

(126)

La Commissione osserva che le autorità slovacche, a cui spetta dimostrare che l’aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune, non hanno presentato alcun nuovo elemento a sostegno di tale tesi. La Commissione ha debitamente tenuto conto delle osservazioni presentate dal beneficiario.

3.3.1   Ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa

(127)

Conformemente agli orientamenti del 1999, gli aiuti concessi a favore della ristrutturazione devono essere connessi e subordinati all’attuazione di un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. Lo Stato membro s’impegna a realizzare tale piano che deve essere approvato dalla Commissione. L’incapacità dell’impresa a realizzare il piano viene considerata un aiuto attuato in modo abusivo.

(128)

Il piano di ristrutturazione deve permettere al beneficiario di ripristinare la redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa ed individuare misure adeguate per risolverle. Le operazioni di ristrutturazione non possono essere limitate a un aiuto finanziario che compensi i debiti e le perdite passate senza affrontare le ragioni che hanno determinato tali difficoltà.

(129)

Per quanto riguarda le imprese che si trovano in regioni assistite e le piccole e medie imprese, gli orientamenti del 1999 prevedono che le condizioni richieste per l’autorizzazione dell’aiuto siano meno esigenti per quanto riguarda l’ottenimento di contropartite e il contenuto delle relazioni di controllo. Ciò non dispensa tuttavia tali imprese dal dover elaborare un piano di ristrutturazione e gli Stati membri dal dover rispettare il loro impegno di subordinare la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione.

(130)

Dopo l’avvio del procedimento di indagine formale, le autorità slovacche hanno confermato che il piano d’impresa, che il beneficiario aveva dovuto redigere come condizione per l’avvio della procedura di concordato, era stato esaminato solo dal tribunale competente — e non dall’autorità che concedeva l’aiuto — e che né il tribunale, né l’amministrazione fiscale avevano controllato l’attuazione del piano.

(131)

Contrariamente a ciò, il beneficiario ha affermato che l’amministrazione fiscale aveva esaminato la capacità del piano d’impresa di ripristinare la redditività a lungo termine prima dell’autorizzazione del concordato, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

(132)

Il beneficiario ha poi affermato che l’assenza di un piano di ristrutturazione non è rilevante nel caso di una valutazione ex post dell’aiuto da parte della Commissione dal momento che Commissione è già in grado di constatare se il beneficiario è effettivamente diventato redditizio. Secondo il beneficiario, il piano di ristrutturazione formale è richiesto solo nel caso di una valutazione ex ante ed è solo di tale tipo di valutazione che si occupano gli orientamenti del 1999.

(133)

Tale argomentazione non è corretta. Gli orientamenti del 1999 si applicano alla valutazione della compatibilità sia degli aiuti notificati che di quelli illegali. All’atto della valutazione vale sempre la condizione per cui la concessione di un aiuto alla ristrutturazione è collegata a un piano di ristrutturazione realizzabile. La Commissione deve fare la sua valutazione sulla base delle informazioni disponibili all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso.

(134)

In conclusione, si può dedurne che l’ufficio delle imposte, in qualità di autorità che concede l’aiuto, non ha avuto l’occasione di valutare il piano di ristrutturazione e di subordinare la cancellazione dei suoi crediti all’attuazione di un piano che fosse stato debitamente monitorato. Ne consegue che non è stata soddisfatta la prima condizione formale che è pienamente applicabile anche nel caso della valutazione ex post.

(135)

Per quanto riguarda il contenuto del piano d’impresa, le autorità slovacche non hanno fornito alcuna informazione per sciogliere i dubbi della Commissione sul fatto che il piano rappresenti il piano di ristrutturazione previsto dagli orientamenti del 1999.

(136)

La Commissione deve attenersi alla conclusione che aveva espresso nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale. Il piano d’impresa proposto è un piano che affronta solo il grave problema dell’aumento del debito del beneficiario nei confronti dello Stato. Il piano non analizza assolutamente le circostanze che hanno generato le difficoltà del beneficiario, né la situazione finanziaria dell’impresa all’epoca e le sue prospettive finanziarie. Dal momento che tale analisi mancava, non vi è stata da parte del beneficiario alcuna proposta di soluzione concreta alle diverse cause che hanno determinato tali difficoltà. L’unica misura descritta dettagliatamente è la ristrutturazione finanziaria proposta nell’ambito del concordato.

(137)

In tale piano non viene assolutamente menzionato l’aumento del capitale proprio che il beneficiario ha indicato come una delle misure di ristrutturazione. Nessuno dei dati che figurano nel documento lascia presumere che l’aumento del capitale da parte della società Hydree Slovakia possa essere considerato una misura che permetta di garantire che il beneficiario non riprenda a lungo termine la propria strategia di finanziare la produzione con un debito di IVA e di accise, cioè quella strategia che ha dato origine alle sue difficoltà. Le autorità slovacche hanno confermato che l’aumento del capitale non ha in alcun modo ridotto il rischio che tali problemi finanziari si ripresentino. Tali dubbi sono diventano ancora più forti se si considera che l’aumento del capitale era di 21 milioni di SKK e il debito ristrutturato di 644 milioni di SKK.

(138)

L’aumento di capitale non costituisce in sé una prova della fiducia del mercato nel ripristino della redditività a lungo termine del beneficiario. La Commissione fa presente che, malgrado gli sforzi, il beneficiario non è riuscito ad ottenere un prestito da una banca privata.

(139)

Inoltre, la Commissione osserva che la cessione in affitto degli impianti di produzione a un concorrente del beneficiario, la società Old Herold s.r.o., è stata chiaramente motivata dal fatto che il beneficiario aveva perso la licenza per la fabbricazione di alcool ed alcolici e non dal fatto che la produzione sarebbe stata in perdita e avrebbe quindi richiesto una ristrutturazione. È vero che il beneficiario stesso poteva chiedere una nuova licenza al termine del concordato e non lo ha fatto. La Commissione osserva tuttavia che il beneficiario ha continuato a vendere i prodotti fabbricati dalla società Old Herold nei suoi impianti e con il suo marchio e ha persino progettato di aumentare tale vendita, come emerge dalla relazione annuale per il periodo dal 29 aprile al 30 dicembre 2004. La cessione in affitto di tali impianti di produzione non può quindi essere considerata una misura di ristrutturazione dal momento che da tutti i documenti disponibili risulta che tale parte della produzione non era necessaria.

(140)

Per quanto riguarda le altre misure proposte nel piano d’impresa, i dubbi della Commissione non sono stati sciolti. Tali misure sono semplicemente interventi nell’ambito delle attività commerciali correnti e non costituiscono misure di razionalizzazione (vendita di vecchie attrezzature o veicoli). Le due misure strutturali proposte (cessazione della produzione di bevande analcoliche non redditizie e vendita di taluni beni immobiliari) sono state descritte in maniera molto vaga, senza indicare prodotti concreti o un calendario. Le autorità slovacche hanno confermato che i beni immobiliari destinati alla vendita (un edificio amministrativo, un magazzino e un edificio ricreativo) non erano stati venduti alla data del 10 ottobre 2005 e quindi tale misura pianificata non era stata attuata come era stato annunciato.

(141)

La mancanza di un piano formale di ristrutturazione e di una effettiva analisi delle difficoltà, delle misure necessarie all’eliminazione di tali difficoltà e delle condizioni e prospettive del mercato porta la Commissione a concludere che il piano d’impresa presentato dal beneficiario non è un vero e proprio piano di ristrutturazione, conforme a quanto previsto dagli orientamenti del 1999 (37). Pertanto, i dubbi della Commissione sul fatto che il beneficiario ripristini la redditività a lungo termine non sono stati sciolti.

3.3.2   Aiuto limitato al minimo

(142)

La conclusione della Commissione secondo cui, in assenza di un effettivo piano di ristrutturazione, i dubbi sulla redditività a lungo termine dell’impresa permangono è di per sé sufficiente per concludere che l’aiuto in questione non è compatibile con il mercato comune. Ciononostante, la Commissione esaminerà ugualmente l’altro criterio fondamentale previsto negli orientamenti del 1999, vale a dire che l’aiuto deve essere limitato al minimo.

(143)

Conformemente al punto 40 degli orientamenti del 1999, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa. I beneficiari dell’aiuto devono, pertanto, contribuire in maniera significativa con fondi propri al programma di ristrutturazione.

(144)

I costi della ristrutturazione sono ammontati a 644 591 440 SKK (16,96 milioni di EUR), importo che equivale all’importo totale dei debiti ristrutturati mediante il concordato. Il beneficiario ha pagato il 35 % di tale importo, che è pari a 225 607 028 SKK (5,93 milioni di EUR).

(145)

Le autorità slovacche non hanno fornito nessun altro chiarimento riguardo ai dubbi espressi in proposito dalla Commissione. Il beneficiario ha spiegato come aveva finanziato il pagamento del debito restante dopo il concordato (cfr. il punto 30). Secondo il beneficiario, il suo contributo è stato pari a [meno di 300] milioni di SKK ([meno di 7,9] milioni di EUR).

(146)

In primo luogo, la Commissione osserva che le risorse di cui disponeva il beneficiario erano superiori all’importo del debito restante dopo il concordato e ciò significa che l’aiuto non è stato limitato al minimo necessario.

(147)

Cosa ancora più importante, la Commissione conclude che il credito concesso dalla società Old Herold non soddisfa le condizioni previste per il contributo del beneficiario ai sensi degli orientamenti del 1999. I debiti costituiscono una fonte permanente di finanziamento delle attività dell’impresa. Si tratta di crediti a breve scadenza che devono tuttavia essere rimborsati. La società dispone di risorse supplementari per una ristrutturazione soltanto se i fornitori accettano di rinviare la scadenza del debito al di là del termine normale. Tale rinvio è il segno che il mercato crede nella possibilità di un ripristino della redditività.

(148)

Il beneficiario non ha in alcun modo dimostrato che il rinvio di pagamento concesso da Old Herold andasse notevolmente al di là della pratica commerciale corrente tra il beneficiario e i propri fornitori. La scadenza di 40 giorni può essere considerata una pratica corrente, soprattutto considerato che è stata concessa al beneficiario dopo una procedura di concordato. Il beneficiario, pertanto, già non si trovava più in difficoltà finanziarie. L’obiettivo principale del concordato era proprio quello di aiutare il beneficiario a risolvere i suoi problemi finanziari.

(149)

La Commissione conclude che tale rinvio della scadenza non può essere considerato un contributo alla ristrutturazione proveniente da risorse esterne.

(150)

Senza tale rinvio il contributo del beneficiario ai sensi degli orientamenti del 1999 è pari a [meno di 170] milioni di SKK ([meno di 4,5] milioni di EUR), importo che corrisponde quindi a [meno di 27] % dei costi di ristrutturazione.

(151)

Gli orientamenti del 1999 non prevedevano alcun valore soglia al di là del quale il contributo del beneficiario viene considerato significativo.

(152)

Tenuto conto della pratica della Commissione nell’applicazione degli orientamenti del 1999 e della linea di pensiero della Commissione per quanto riguarda il criterio che ha portato all’introduzione di valori soglia nei nuovi orientamenti (38), la Commissione considera il contributo del beneficiario, che è pari a [meno di 27] %, relativamente basso. Tale contributo potrebbe essere accettabile sulla base degli orientamenti del 1999 solo se tutte le altre condizioni necessarie all’approvazione dell’aiuto fossero state soddisfatte e se la Commissione avesse tenuto conto di criteri come: il fatto che le attività dell’impresa beneficiaria si svolgano o meno in una regione assistita; la misura in cui le fonti di finanziamento rispecchiano la fiducia del mercato, oltre a quella del beneficiario e dei suoi azionisti, nella redditività a lungo termine dell’impresa; e ancora delle altre caratteristiche di un determinato caso.

(153)

Considerato quanto precede, la Commissione non può essere d’accordo, nel caso in esame, sul fatto che il contributo del beneficiario sia stato considerevole. La Commissione ritiene che i propri dubbi sul fatto che il contributo del beneficiario fosse considerevole e che l’aiuto si limitasse al minimo necessario non siano stati sciolti.

3.4   Compatibilità dell’aiuto — conclusione

(154)

In conclusione, la Commissione ritiene che l’aiuto non sia compatibile con il mercato comune né come aiuto al salvataggio né come aiuto alla ristrutturazione. Inoltre, al presente caso non si applica alcuna delle deroghe previste dal trattato CE.

VII.   CONCLUSIONE

(155)

La Commissione conclude che la Repubblica slovacca ha concesso un annullamento illegale del debito fiscale a favore di Frucona Košice, a. s.e, così facendo, ha violato l’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Tale aiuto non è compatibile con il mercato comune sulla base di alcuna deroga prevista dal trattato CE.

(156)

Anche se l’attuazione dell’annullamento da parte dell’ufficio delle imposte è stata sospesa fino al termine della presente procedura dinanzi alla Commissione, la Commissione ritiene che il momento in cui è iniziato ad esservi un vantaggio per il beneficiario è stato quando l’ufficio delle imposte ha deciso di rinunciare a una parte dei suoi crediti concedendo in tal modo un aiuto al beneficiario, cioè il momento in cui è entrato in vigore l’accordo con i creditori il 23 luglio 2004. Il vantaggio del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti è consistito nel fatto che l’ufficio delle imposte non gli ha imposto il pagamento del suo debito fiscale.

(157)

Al fine di ristabilire la situazione ex ante, l’aiuto di Stato deve essere recuperato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore di Frucona Košice, a. s., per un importo di 416 515 990 SKK non è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La Repubblica slovacca prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per Frucona Košice, a. s. fino alla data del recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (39). Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi utilizzando l’apposito questionario allegato alla presente decisione (allegato I).

Articolo 4

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 233 del 22.9.2005, pag. 47.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Informazione riservata

(4)  È stato dichiarato che il volume d’affari in euro era di 23,6 milioni di EUR nel 2002, di 25,7 milioni di EUR nel 2003 e di 23 milioni di EUR nel 2004. Il tasso di cambio utilizzato ai fini della presente decisione è: 1 EUR = 38 SKK.

(5)  È stato dichiarato che il volume d’affari era di 334 milioni di SKK (8,8 milioni di EUR) nel 2002, 360 milioni di SKK (9,5 milioni di EUR) nel 2003 e 720 milioni di SKK (19 milioni di EUR) nel 2004.

(6)  Si ritiene che una società sia in bancarotta quando ha diversi creditori e non è in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari entro 30 giorni dalla data della loro scadenza.

(7)  L’accisa si paga al mese.

(8)  Somma che il beneficiario è tenuto a rimborsare ai creditori.

(9)  Il debito totale prima del concordato ammontava a 16,96 milioni di EUR e il totale del debito rimanente dopo il concordato ammontava a 5,93 milioni di EUR.

(10)  Tenuto conto della perdita della licenza per la produzione di bevande alcoliche e di bevande a base di alcool e secondo le informazioni comunicate dal denunciante, tale vendita riguardava verosimilmente soprattutto l’alcool.

(11)  Il beneficiario riporta l’esempio di una società che possiede attivi simili ed è attiva nello stesso settore e alcuni altri dati statistici più generali relativi al ricorso alla procedura di fallimento in Slovacchia.

(12)  Dai dati relativi al 2004 e utilizzati dalla società EKORDA nella sua relazione, si evince che il 98 % è rappresentato dall’IVA e dalle accise.

(13)  Il beneficiario fa poi riferimento alla causa C 278-280/92, Spagna contro Commissione, Racc. p. [1994] I-4103.

(14)  Decisione del tribunale di primo grado del 14 gennaio 2004 nella causa T-109/01, Fleuren Compost contro la Commissione, punto 74.

(15)  Fonte: bilancio per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 fornito dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.

(16)  Fonte: relazione della società EKORDA del 7 luglio 2004, espressa in valori contabili, tranne che per i crediti che sono corretti in funzione del loro valore di liquidazione.

(17)  Fonte: bilancio per il periodo dal 1o gennaio al 28 aprile 2004 fornito dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.

(18)  Informazioni fornite dalle autorità slovacche e basate sull’ispezione effettuata dall’ufficio delle imposte nei locali del beneficiario il 21 giugno 2004 (cfr. il punto 54).

(19)  Fonte: relazione annuale del 2005 fornita dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.

(20)  Terreni, edifici, macchinari e attrezzature, beni immateriali, attivi finanziari.

(21)  Secondo la società EKORDA, il valore contabile dei crediti a breve scadenza pari ad un importo di 166 milioni di SKK, deve essere corretto e riportato a un valore di liquidazione di 98 milioni di SKK (cfr. il punto 86).

(22)  Non è chiaro se tale valore rappresenti il valore contabile o il valore di liquidazione dei crediti a breve scadenza. A titolo precauzionale, la Commissione ha presupposto che si trattasse di valore contabile.

(23)  Si tratta del valore contabile (166 milioni di SKK) corretto dalla società EKORDA al fine di rispecchiare il valore di liquidazione dei crediti.

(24)  Si tratta di una formulazione approssimativa del valore di liquidazione ottenuto dalla Commissione correggendo il valore contabile dei crediti a breve scadenza (147 milioni di SKK) con un rapporto identico a quello utilizzato dalla società EKORDA nella sua analisi (cfr. la nota 19).

(25)  Si tratta di una formulazione approssimativa del valore di liquidazione ottenuto dalla Commissione correggendo il valore contabile dei crediti a breve scadenza (63 milioni di SKK; (cfr. la nota 20) con un rapporto identico a quello utilizzato dalla società EKORDA nella sua analisi (cfr. la nota 19). Tuttavia, la Commissione fa presente che, secondo le informazioni ottenute dalle autorità slovacche, si trattava di crediti solvibili per un importo di 63 milioni di SKK. Pertanto, ci si può chiedere se il loro valore contabile debba essere corretto. Nel caso in cui il valore di 63 milioni di SKK, costituisse il valore di liquidazione di tali crediti, il ricavato totale nell’ambito di una procedura fallimentare al 17 giugno 2004 ammonterebbe a 331 milioni di SKK (8,7 milioni di EUR).

(26)  Compreso l’ufficio delle imposte e alcuni creditori privati.

(27)  Tale dato è stato messo in dubbio dalle autorità slovacche come si spiega più avanti nel testo.

(28)  Compresi gli attivi ipotecati e gli attivi non correnti non ipotecati.

(29)  Non è del tutto chiaro se il valore di 63 milioni di SKK rappresenti il valore contabile o il valore di liquidazione dei crediti a breve scadenza alla data del 17 giugno 2004 (si vedano le note 20 e 23). Non è neanche chiaro se in realtà il valore contabile di tali crediti non sia pari al valore di liquidazione.

(30)  Dalla lettera si evince che il ministero accettava i concordati che prevedevano un rinvio del pagamento dell’IVA e delle accise di due mesi e del pagamento delle altre tasse e imposte di sei mesi.

(31)  Causa T-152/99, Hamsa, pag. 126.

(32)  Come esempio si veda la causa C-342/96, Spagna contro Commissione («Tubacex»), pag. 46.

(33)  Tali dati non sembrano concordare con i conti annuali trasmessi dal beneficiario.

(34)  GU C 244 del 1o.10.2004, pag. 2.

(35)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(36)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Il regolamento della Commissione 70/2001 è stato modificato e completato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

(37)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 2001 nella causa C17/1999, Repubblica francese contro Commissione.

(38)  Conformemente ai nuovi orientamenti il valore soglia per le medie imprese è di almeno il 40 %.

(39)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Informazioni relative all’applicazione della decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore della società Frucona Košice a.s.

1.   Calcolo dell’importo che deve essere restituito

1.1.

Si prega di fornire le seguenti informazioni sull’importo dell’aiuto di Stato illegale concesso al beneficiario:

Data/date (1)

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

1.2.

Si prega di spiegare in maniera dettagliata il modo in cui saranno calcolati gli interessi applicabili all’importo dell’aiuto che deve essere recuperato.

2.   Misure adottate o previste per recuperare l’aiuto

2.1.

Si prega di descrivere in maniera dettagliata le misure già adottate o previste ai fini del recupero immediato ed effettivo dell’aiuto. Ove opportuno, indicare la base giuridica delle misure adottate o previste.

2.2.

Indicare il calendario del procedimento per il recupero dell’aiuto. Indicare la data alla quale il recupero sarà stato ultimato.

3.   Importi già recuperati

3.1.

Si prega di fornire le seguenti informazioni sugli importi dell’aiuto già recuperati dal beneficiario:

Data/date (3)

Importo dell’aiuto restituito

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Si prega di accludere le prove della restituzione degli importi di aiuto di cui alla tabella del punto 3.1.


(1)  

(o)

Data/date in cui l’aiuto è stato messo a disposizione (o le rate dell’aiuto sono state messe a disposizione) del beneficiario.

(2)  L’importo dell’aiuto che è stato messo a disposizione del beneficiario (equivalente lordo sovvenzione)

(3)  

(o)

Data (date) in cui l’aiuto è stato restituito.


30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

relativa all’aiuto di Stato C 5/2006 (ex N 230/2005) a cui la Germania intende dare esecuzione a favore dell’impresa Rolandwerft

[notificata con il numero C(2006) 5854]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/255/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 19 ottobre 2005, protocollata lo stesso giorno, la Germania ha notificato, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (di seguito «la disciplina») (1), il progetto di concedere un aiuto regionale all’impresa Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG («Rolandwerft»). Con lettera del 16 novembre 2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che la Germania ha fornito con lettera del 23 dicembre 2005, registrata lo stesso giorno. Con lettera del 18 gennaio 2006, registrata lo stesso giorno, la Germania ha modificato l’aiuto notificato.

(2)

Con lettera del 22 febbraio 2006, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all’aiuto in oggetto. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato la Germania e le altre parti interessate a presentare osservazioni. Osservazioni in merito sono state presentate con lettera del 28 giugno 2006, protocollata lo stesso giorno, dall’Associazione tedesca dell’industria navale (Verband für Schiffbau und Meerestechnik, di seguito «l’Associazione») e, con lettera del 30 giugno 2006, protocollata il 7 luglio 2006, dal beneficiario.

(3)

Tali osservazioni sono state comunicate alla Germania con lettera del 17 luglio 2006. La Germania ha risposto alla Commissione con lettera dell’11 agosto 2006, protocollata lo stesso giorno.

(4)

La Germania ha comunicato la propria risposta in merito all’apertura del procedimento di indagine formale con lettera del 6 aprile 2006, protocollata lo stesso giorno, a cui hanno fatto seguito alcuni allegati, inviati con lettera dell’11 aprile 2006, protocollata il 12 aprile 2006. Il 17 agosto 2006, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che la Germania ha inviato con lettera del 14 settembre 2006, protocollata il 15 settembre 2006. Con lettera del 20 novembre 2006, protocollata lo stesso giorno, la Germania ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni. Il 22 novembre ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti della Germania e del cantiere. Dopo tale incontro, con lettera del 24 novembre 2006, protocollata lo stesso giorno, la Germania ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni.

II.   DESCRIZIONE

1.   L’impresa beneficiaria

(5)

L’impresa beneficiaria dell’aiuto è la Rolandwerft, situata a Berne, nella provincia di Wesermarsch, nella regione della Bassa Sassonia (Land Niedersachsen), in Germania, una zona assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Il cantiere è situato sul fiume Weser, che sfocia nel mare del Nord, e appartiene al gruppo Hegemann. La Rolandwerft è una società di grandi dimensioni che, sulla base della raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (2), non può essere considerata una piccola o media impresa.

(6)

La Rolandwerft produce navi destinate alla navigazione in alto mare, concentrandosi in particolare nella costruzione delle navi feeder, che sono la categoria più piccola delle navi container. Inoltre, il cantiere costruisce tipi speciali di navi, come le RoRo, le LoLo e le navi per il trasporto di automobili. Nel 1999, la Rolandwerft ha reagito al cambiamento della domanda del mercato e ha cominciato a costruire navi più grandi, di lunghezza fino a […] (3) m, peso fino a […] t e stazza fino a 850 TEU. Per potere produrre navi più grandi, la Rolandwerft ha dovuto realizzare un programma di investimenti per l’adeguamento del cantiere allo scopo, per esempio, di ampliare lo shiplift. È stato progettato anche il prolungamento della banchina di armamento, intervento che ha però dovuto essere differito per motivi finanziari. La Rolandwerft si occupa anche della riparazione di navi, che viene effettuata sia a terra che in acqua.

(7)

Le navi vengono realizzate a sezioni nel capannone 3 e in moduli più grandi nel cantiere all’aperto. Le parti terminate sono trasferite, passando per il cantiere esterno, nel capannone 1, dove vengono saldate per formare la nave completa. La nave viene quindi trasferita verso lo shiplift e quindi calata in acqua. Il successivo armamento avviene presso una banchina di armamento adatta a navi fino a 140 m di lunghezza. Il sollevamento delle componenti avviene tramite una gru di banchina da 50 t e una gru da costruzione di 8 t che si spostano lungo il binario della banchina.

(8)

A partire dagli anni '90, la Rolandwerft ha armato due navi alla volta, ad esclusione dei periodi di calo della domanda. La banchina originaria permetteva l’ormeggio diretto delle due navi, all’epoca più corte. Con l’avvio, nel 1999, della costruzione di navi più lunghe, la banchina è diventata troppo corta. Per ragioni finanziarie, la Rolandwerft non ha proceduto subito al prolungamento della banchina, ormeggiando, come soluzione intermedia, la seconda nave parallelamente alla nave immediatamente ormeggiata alla banchina (ormeggio parallelo). Per ogni nave che è stata allestita in questo modo, la Rolandwerft ha dovuto noleggiare per circa […] volte e per la durata di […] una gru aggiuntiva e per […] e per la durata di […] una piccola gru galleggiante.

(9)

Le riparazioni e gli armamenti effettuati con questo metodo si sono rivelati complessi, costosi e antieconomici, oltre ad essere più rischiosi.

2.   I progetti di investimento

(10)

Lo scopo dell’aiuto è la promozione di investimenti in cinque diverse componenti del cantiere: il capannone 1, il capannone 3, la banchina 1, le saldatrici automatiche e la costruzione di una nuova banchina. La maggior parte degli investimenti sono già stati realizzati. Gli aiuti sono stati richiesti prima dell’inizio degli investimenti.

(11)

Secondo le indicazioni delle autorità tedesche, gli investimenti prevedono la creazione di 35 posti di lavoro presso la Rolandwerft. Precedentemente, una parte della produzione veniva appaltata a un’impresa siderurgica di […] che produceva sezioni di prua per la Rolandwerft. Gli investimenti permetteranno alla Rolandwerft di reintegrare la produzione delle sezioni di prua nel proprio processo di produzione.

(12)

Grazie agli investimenti, il capannone 1 dovrebbe venire allungato di 55 m. La Commissione è stata informata che attualmente una buona parte delle attività di costruzione avviene all’aperto. Dopo la realizzazione dei progetti di investimento, quasi tutti i lavori potrebbero essere svolti nel capannone.

(13)

Il capannone 3 contiene gli impianti di costruzione delle sezioni. Originariamente, il portone del capannone era largo solamente 17,4 m, mentre le navi prodotte dalla Rolandwerft hanno tipicamente una larghezza di 22,2 m. Di conseguenza, le sezioni non venivano prodotte secondo l’allineamento previsto per l’assemblaggio, ma dovevano essere costruite obliquamente, in modo da potere poi essere trasportate attraverso il portone. Infine, le sezioni dovevano essere ruotate di 90o, con l’aiuto di un’autogrù, per potere essere saldate alle sezioni vicine. Tale procedura era lunga e onerosa. A causa delle dimensioni ristrette del portone, anche la profondità delle sezioni era limitata e la Rolandwerft era costretta a produrre un numero di sezioni maggiore di quanto effettivamente necessario. Per rimediare a tale situazione, il portone ha dovuto essere allargato. Questa parte del progetto è stata realizzata nel 2004.

(14)

Un’altra parte del progetto di investimento che è stata realizzata nel 2004 ha riguardato l’ampliamento del capannone lungo l’asse nord-ovest, ovvero verso la parte del capannone in cui le sezioni vengono saldate in moduli. Grazie a tale intervento, tutte le operazioni di saldatura possono essere realizzate nel capannone, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Anche il tracciato dei binari delle gru è stato allungato fino a raggiungere la nuova parte del capannone di costruzione delle sezioni.

(15)

Le singole sezioni vengono costruite su taccate, che sono utilizzate anche per il loro trasporto. Poiché dal 1999 la Rolandwerft costruisce navi più grandi, il vecchio sistema di taccate non era più adeguato. Inoltre, prima della saldatura, le sezioni dovevano venire accuratamente allineate. Prima dell’investimento, veniva utilizzata un’autogrù, con notevole dispendio di tempo e risorse. Per questa ragione, nel 2004 il cantiere ha investito nell’acquisto di moderne taccate idrauliche, che hanno permesso di facilitare notevolmente l’operazione di allineamento delle sezioni.

(16)

Un ulteriore progetto di investimento, avviato nell’agosto 2005, riguarda l’ampliamento del capannone 3 lungo l’asse sud-est affinché le operazioni non debbano più essere realizzate all’aperto.

(17)

Il progetto di investimento comprende anche il prolungamento di 96 m del tracciato dei binari per le gru sulla banchina originaria. Tale banchina è lunga 200 m. Prima del prolungamento poteva essere armata tramite gru solamente la metà circa della nave. Per l’altra metà, la Rolandwerft doveva utilizzare […] autogrù. Il binario per la gru è stato prolungato in modo tale che la nave possa essere armata utilizzando la gru per tutta la sua lunghezza. Anche tali investimenti sono stati realizzati nel 2004.

(18)

Nel 2004, l’impresa ha inoltre investito nell’acquisto di saldatrici automatiche, con le quali le operazioni di saldatura possono essere realizzate automaticamente e più rapidamente.

(19)

Il progetto di investimento per il 2005 e il 2006 comprende la costruzione di una nuova banchina di armamento; la banchina originaria deve pertanto essere allungata di circa 180 m. Per la costruzione della banchina di armamento sono necessarie, tra le altre, le seguenti misure: dragaggio del fondo del fiume, colmata del terreno interessato e collegamento con la rete stradale. Inoltre, il tracciato del binario per le gru deve essere allungato di altri 150 m circa, deve essere acquistata e installata una nuova gru da 35 t e deve essere assicurato l’allacciamento alle reti di fornitura di servizi (elettricità, acqua, ecc.). I relativi lavori sono iniziati nell’agosto 2005.

(20)

La ragione di questo progetto di investimento va ricercata nella decisione del 1999 di costruire navi più grandi. Allo stesso tempo. Il cantiere ha investito nell’ampliamento dello shiplift per adeguamento agli impianti. Secondo quanto affermato dal beneficiario, gli investimenti nella banchina sono stati rimandati per due motivi principali: in primo luogo, le risorse finanziarie disponibili erano risultate più urgentemente necessarie per la società Peene-Werft, anch’essa appartenente al gruppo Hegemann, che all’epoca aveva intrapreso un’ampia ristrutturazione. A causa della recessione del mercato, durata alcuni anni, si sono esaurite le risorse a disposizione per completare le misure di investimento relative alla Rolandwerft. In secondo luogo, tali investimenti potevano essere rimandati senza gravi conseguenze, in quanto l’armamento e la riparazione di due navi ormeggiate parallelamente erano tecnicamente possibili (anche se economicamente poco vantaggiosi).

(21)

Un ulteriore vantaggio del progetto di investimento è che la nuova banchina permetterà in futuro al cantiere di partecipare alle gare di appalto per la costruzione e la riparazione di navi della marina militare. A causa dei rischi collegati all’azione contemporanea su due navi ormeggiate parallelamente, la Rolandwerft non ha finora potuto realizzare lavori di costruzione e riparazione per la marina tedesca. A causa di tali rischi, la marina tedesca si era rifiutata di appaltare lavori alla Rolandwerft, anche se quest’ultima appartiene al gruppo di cantieri che possono fare domanda per appalti di questo tipo.

(22)

I costi del progetto si aggirano sui 13 milioni di EUR e sono così suddivisi:

(EUR)

1

Ampliamento del capannone 1

[…]

 

Capannone 3

 

2

Ampliamento lungo l’asse nord-ovest, prolungamento del binario delle gru, ampliamento del portone

[…]

3

Modernizzazione delle taccate

[…]

4

Ampliamento lungo l’asse sud-est

[…]

5

Prolungamento del binario per le gru

[…]

6

Acquisto di saldatrici automatiche

[…]

 

Costruzione di una nuova banchina e acquisto di una nuova gru

 

7

Costruzione di una nuova banchina

[…]

8

Acquisto di una nuova gru

[…]

 

Totale

13 000 000

3.   L’aiuto progettato

(23)

La Germania intende concedere alla Rolandwerft un aiuto di Stato di 1,56 milioni di EUR. Poiché il costo complessivo del progetto è pari a 13 milioni di EUR, l’intensità dell’aiuto corrisponde al 12 %. L’aiuto viene concesso sulla base di un regolamento regionale che istituisce un regime di aiuti (4). Gli aiuti sono stati richiesti prima dell’inizio degli investimenti.

(24)

L’aiuto viene concesso dalla regione della Bassa Sassonia (Land Niedersachsen) tramite la Nbank di Hannover.

III.   MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

(25)

Il procedimento d’indagine formale è stato avviato poiché la Commissione aveva dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con la disciplina. La Commissione dubitava che gli investimenti nella nuova banchina di armamento potessero essere considerati investimenti in impianti esistenti.

(26)

Inoltre, la Commissione temeva che gli investimenti della Rolandwerft potessero portare all’aumento della capacità produttiva del cantiere, rendendoli incompatibili con la disciplina settoriale e con il mercato comune.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(27)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni del beneficiario (Rolandwerft) e dell’Associazione tedesca dell’industria navale (Verband für Schiffbau und Meerestechnik, di seguito «l’Associazione»).

4.1.   Osservazioni del beneficiario (Rolandwerft)

(28)

Secondo le dichiarazioni del beneficiario, il progetto di investimento non accresce la capacità produttiva del cantiere. Il beneficiario osserva che ogni aumento della produttività ha come conseguenza l’aumento della capacità degli impianti esistenti in questione. Questo non significa però necessariamente che anche la capacità complessiva del cantiere aumenti. Nel caso della Rolandwerft, gli investimenti hanno sicuramente portato all’aumento della produttività, ma non produrranno alcun aumento della capacità complessiva del cantiere. Al contrario, l’aumento della produttività sarà assorbito dall’aumento delle attività produttive interne, che in precedenza venivano appaltate. La produzione, espressa in CGT (compensated gross tonnes), non aumenterà.

(29)

Il beneficiario ha presentato una serie di dati relativi alle navi prodotte negli ultimi anni e al registro degli ordini del cantiere. Nel 2004, la Rolandwerft ha prodotto […] navi, per un totale di […] CGT. Per il 2006, è prevista la costruzione di […] navi, corrispondenti a una capacità di […] CGT. Per il 2007 e il 2008, la società punta a una produzione annua di […] CGT.

(30)

Il beneficiario ha spiegato che in passato il cantiere aveva occasionalmente acquistato presso altre imprese sezioni di navi o interi scafi. Tuttavia, il volume della produzione della Rolandwerft non può aumentare tramite l’acquisto di scafi o sezioni di nave presso fornitori esterni poiché l’armamento delle navi prevede sempre un certo tempo e gli impianti esistenti non permettono l’armamento efficace di un maggior numero di navi. Per esempio, nel capannone esistente è possibile costruire solamente una nave alla volta. L’assemblaggio di una nave nel capannone 1 richiede circa […] settimane.

(31)

Il beneficiario ha presentato informazioni sulla produzione nel cantiere, secondo le quali il cantiere è già utilizzato al massimo delle potenzialità e non sarà possibile, dopo la realizzazione del progetto di investimento, produrre un numero maggiore di navi. Secondo tali dati, il cantiere è limitato a una capacità complessiva compresa tra circa […] e […] CGT, che poteva essere raggiunta già prima dell’attuazione del progetto di investimento, subappaltando una parte dei lavori.

(32)

Il beneficiario spiega che il cantiere, grazie al progetto di investimento, si troverebbe nella situazione di potere partecipare alle gare di appalto per la costruzione e la riparazione di navi della marina militare. Fino ad oggi, il cantiere non ha avuto tale possibilità, perché i lavori avrebbero dovuto essere realizzati tramite ormeggio parallelo delle navi. Il volume di produzione in CGT diminuirebbe rispetto al livello attuale poiché le navi della marina militare non sono considerate come navi della marina mercantile. Il beneficiario conclude che anche se la Commissione non condivide il parere della Germania che la disciplina degli aiuti di Stato non vieta gli aiuti agli investimenti per progetti di aumento della produzione, ciò è irrilevante ai fini della valutazione dell’ammissibilità degli aiuti alla Rolandwerft, in quanto la capacità non aumenta.

(33)

Il beneficiario precisa che gli investimenti riguardano esclusivamente impianti esistenti. In particolare, l’investimento relativo al prolungamento della banchina, che permetterà di equipaggiare due navi direttamente dalla banchina, non rappresenterebbe un investimento in un nuovo impianto. Già adesso il cantiere può armare contemporaneamente due navi ormeggiate parallelamente. Il beneficiario sottolinea che tale metodo di lavoro comporta rischi elevati e che la marina si è rifiutata per questa ragione di appaltare lavori alla Rolandwerft. Il progetto di investimento riguarda la trasformazione della banchina esistente, per aumentarne la produttività. Il beneficiario ha presentato informazioni su quante settimane all’anno è stato usato tale metodo di lavoro e su come sarà utilizzato in futuro.

(34)

Il beneficiario spiega inoltre che il prolungamento del tracciato del binario per le gru e l’installazione di una gru serviranno a evitare l’utilizzo inefficace e dispendioso di autogrù e gru galleggianti, che vengono attualmente utilizzate per l’armamento in parallelo delle navi. L’armamento della seconda nave direttamente dalla banchina, che l’investimento proposto renderebbe possibile, produrrebbe l’aumento dell’efficienza in termini di costi e della produttività.

4.2.   Osservazioni dell’Associazione (German Shipbuilding and Ocean Industries Association)

(35)

L’Associazione ritiene che i dubbi della Commissione relativi al possibile aumento della capacità non possono essere dedotti dalla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale e che essi non sono nemmeno giustificati dall’attuale situazione del mercato, in particolare perché l’aiuto proposto non comporta una distorsione della concorrenza.

(36)

L’Associazione sostiene inoltre che negli ultimi anni l’orientamento politico della Comunità nell’ambito degli aiuti di Stato alla costruzione navale è cambiato. La disciplina non contiene clausole che vietino la concessione di aiuti agli investimenti per l’aumento della capacità. L’Associazione conclude che clausole di questo tipo non sono più ritenute opportune e spiega che le norme settoriali un tempo contenute nella disciplina vengono, nella misura del possibile, abbandonate. La questione della capacità è menzionata solamente a proposito degli aiuti per la chiusura. Altri tipi di aiuti, per esempio gli aiuti per la ristrutturazione, rientrano nelle disposizioni generali relative agli aiuti di Stato.

(37)

L’Associazione sostiene inoltre che un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sarebbe contraria all’iniziativa LeaderSHIP 2015, che fa parte dell’attuazione della strategia di Lisbona. La competitività e la produttività dell’economia aumenteranno grazie agli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione e ciò rende necessari gli investimenti in moderni impianti di produzione. Se gli aiuti di Stato non potessero essere associati all’aumento delle capacità, ciò sarebbe contrario allo scopo dell’iniziativa LeaderSHIP 2015, in particolare per quanto riguarda il consolidamento e il miglioramento della posizione in determinati segmenti di mercato. Uno di questi settori è il mercato delle piccole e medie navi container, nel quale l’Europa ha ancora un’ottima posizione rispetto alla Corea e alla Cina.

(38)

L’Associazione ritiene che gli investimenti proposti non falsino la concorrenza. Attualmente non si segnalano casi di sovraccapacità perché il mercato mondiale delle costruzioni navali sta attraversando un periodo di sviluppo. La domanda continua ad essere favorevole, mentre per il 2008/09 è prevista una leggera flessione. Se il commercio mondiale cresce, si intensifica anche il traffico marittimo. Ciò è vero soprattutto per la spedizione di prodotti industriali su navi container. La domanda di navi più grandi (5 000-8 000 TEU) che non riescono ad entrare nei piccoli porti cresce e ciò porta all’aumento della domanda di piccole navi feeder, che servono per la distribuzione finale dei container. La Rolandwerft può produrre navi di stazza fino a 900 TEU.

(39)

Secondo quanto afferma l’Associazione, le navi feeder rappresentano un importante segmento di attività dei cantieri navali tedeschi. Tuttavia, i principali concorrenti sono i cantieri cinesi, che con il 42,5 % dei contratti mondiali sono i leader indiscussi del mercato. La Germania occupa il secondo posto, con il 26,8 % dei contratti.

(40)

Nel segmento delle navi fino a 900 TEU, esistono, secondo quanto dichiara l’Associazione, pochissimi concorrenti europei, che sono soprattutto localizzati in Germania e nei Paesi Bassi. L’Associazione vede in questo segmento notevoli potenzialità di crescita. Se i cantieri cinesi offriranno le loro navi a prezzi inferiori, i cantieri tedeschi ed europei riusciranno a mantenere la propria posizione di mercato solamente a condizione di garantire un’elevata qualità e di aumentare costantemente la produttività.

(41)

L’Associazione sottolinea inoltre che la Cina e il Vietnam aumenteranno la capacità produttiva e quindi la quota di mercato. Ciò dimostra che nel settore delle costruzioni navali la concorrenza riguarda molto più lo scacchiere mondiale che non l’Europa.

V.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ TEDESCHE

(42)

Nelle sue osservazioni relative all’apertura del procedimento di indagine formale, la Germania sostiene che il punto 26 della disciplina non contiene disposizioni relative alla capacità. In particolare, tale punto non stabilisce che gli aiuti agli investimenti per progetti di aumento delle capacità sono incompatibili. La Germania sottolinea inoltre che l’aumento della produttività dell’industria delle costruzioni navali è uno dei principali obiettivi della politica dell’Unione europea relativa a tale settore. Essa cita l’iniziativa LeaderSHIP 2015, il cui obiettivo è il miglioramento della competitività dei cantieri europei e la riduzione del pregiudizio subito dall’industria europea in seguito al sovvenzionamento della costruzione navale in Asia. Le autorità tedesche ritengono che tale obiettivo possa essere raggiunto solamente aumentando la produttività.

(43)

La Germania sostiene che sulla base del punto 3 della disciplina non si può dedurre che per la valutazione della compatibilità con il mercato comune debba essere presa in considerazione l’incidenza del progetto di investimento sulle capacità. Inoltre, il mercato delle costruzioni navali non è più definito dalle peculiarità in cui al punto 3 della disciplina; al contrario, oggi esso è caratterizzato soprattutto da un alto livello di nuovi ordini, prezzi alti e carenze di capacità.

(44)

La Germania sottolinea che negli ultimi decenni la quota di mercato dell’industria navale europea è diminuita, mentre, grazie ai sovvenzionamenti statali, quelle di Giappone, Corea e Cina sono aumentate. Al punto 3, lettera c), della disciplina, tale sovvenzionamento viene citato come uno dei fattori di cui tenere conto. I cantieri europei devono quindi impegnarsi al massimo per aumentare la propria produttività.

(45)

La Germania ritiene che l’aumento della produttività aumenti automaticamente la produzione degli impianti. L’aumento della produttività richiesto dalla disciplina non può però implicare che le stesse quantità siano prodotte con un minore input, ovvero con minore spesa. La Germania sottolinea infine gli obiettivi degli aiuti regionali, che devono contribuire allo sviluppo regionale e alla creazione di posti di lavoro. In questo senso, l’aumento della produttività non dovrebbe quindi avere come conseguenza la contrazione dei posti di lavoro.

(46)

Per quanto riguarda la situazione del mercato, la Germania sostiene che il traffico merci aumenta e che per quanto riguarda le navi container è osservabile una tendenza ad utilizzare navi più grandi. Già ora esistono navi di stazza di 5 000 TEU, ma nelle nuove previsioni si parla di navi di stazza di 8 000 TEU. Poiché tali le navi di questo tipo riescono ad entrare solamente in pochi porti, saranno necessarie navi più piccole per consegnare il carico. Per questo motivo, la grande domanda di navi feeder di 850 TEU, come quelle che costruisce la Rolandwerft, non diminuirà.

(47)

La Germania illustra inoltre i progetti di investimento e fornisce immagini per illustrare le misure e la situazione del cantiere.

(48)

L’ampliamento del capannone 1 permetterà al cantiere di produrre una nave completa nel capannone, cosa che è attualmente impossibile. Con la copertura di tutte le zone di produzione, i lavori diventeranno più produttivi e più efficienti.

(49)

La Germania chiarisce inoltre che una nave ormeggiata alla banchina 1 occupa attualmente solamente due terzi della banchina. La parte sud della banchina che non viene utilizzata sarà prolungata. Ciò non comporta la costruzione di un nuovo impianto, ai sensi della disciplina. Non appena prolungata la banchina, questa sarà equipaggiata con una gru, che sostituirà l’autogrù impiegata attualmente.

(50)

La Germania osserva che tra il 2003 e il 2005 la sistemazione parallela delle navi è stata utilizzata […] volte all’anno, comprese le consegne. La Germania sottolinea nuovamente che le navi precedentemente ormeggiate in parallelo saranno sistemate una dietro l’altra nella nuova banchina. La nuova banchina sarà utilizzata, nel corso dell’anno, approssimativamente per la stessa durata dei lavori eseguiti negli ultimi anni. La Germania precisa poi che l’armamento della seconda nave ormeggiata comporta rischi maggiori, in quanto l’indispensabile gru galleggiante deve essere sistemata in mezzo al fiume Weser. In futuro, non verranno più armate navi ormeggiate in seconda fila rispetto alla banchina 1.

(51)

Secondo la Germania, il prolungamento della banchina di armamento, tramite il quale sarà possibile equipaggiare una seconda nave direttamente dalla banchina, non può essere paragonato alla costruzione di un nuovo impianto, trattandosi solamente di un trascurabile prolungamento della banchina esistente. Anche senza il progetto di investimento, la banchina è già più lunga di una nave feeder e il cantiere può comunque già equipaggiare due navi più corte contemporaneamente.

(52)

La Germania sostiene che la Rolandwerft dispone già della possibilità di armare due navi contemporaneamente, anche se una delle due risulta in seconda fila. Poiché la seconda nave non è direttamente raggiungibile dalla gru della banchina, devono essere utilizzate autogrù o gru galleggianti. Dopo il prolungamento della banchina, i lavori diventeranno significativamente più efficaci, poiché la nave potrà essere equipaggiata direttamente dalla banchina. La Germania sostiene inoltre che la Marina militare tedesca, a causa dell’armamento parallelo utilizzato dalla Rolandwerft, si rifiuta di affidare lavori alla società.

(53)

La Germania sostiene che il trasferimento della nave in doppia fila nel prolungamento di una banchina già esistente non rappresenta la costruzione di un nuovo impianto, ma piuttosto una misura di potenziamento della produttività, nel senso che le due navi verrebbero così ad essere non più parallele bensì una dietro l’altra. La nuova gru, che verrà installata sulla nuova banchina, sostituisce le autogrù e le gru galleggianti che sono utilizzate attualmente. La nuova gru permetterà di rendere più efficace il lavoro.

(54)

La Germania sottolinea che la misura è necessaria in quanto l’armamento di una nave in seconda fila è dispendioso dal punto di vista del tempo e delle risorse. Inoltre, il progetto della Rolandwerft permetterebbe alla società di partecipare alle gare d’appalto per la riparazione e la trasformazione delle navi della Marina militare tedesca.

(55)

La Germania precisa inoltre che originariamente la Rolandwerft costruiva navi più piccole e che quindi potevano essere ormeggiate alla banchina due navi allo stesso tempo. La domanda del mercato si è però concentrata sempre più su navi più lunghe e più larghe e due navi di questo tipo non possono essere ormeggiate alla banchina una dietro l’altra. Il cantiere ha quindi cominciato, per quanto riguarda l’armamento e la riparazione delle navi, ad ormeggiare una seconda nave alla nave ormeggiata direttamente alla banchina. Il prolungamento della banchina rappresenta pertanto solamente un adeguamento dell’impianto di armamento alla maggiore lunghezza delle navi.

(56)

La Germania sostiene che in passato la Rolandwerft ha collaborato occasionalmente con la Peene-Werft, equipaggiando scafi prodotti da tale società. Negli ultimi tempi, la Rolandwerft ha però prodotto integralmente le proprie navi. La Germania chiarisce che gli interventi di riparazione non possono aumentare se viene mantenuto l’attuale volume di costruzione. Una parte degli interventi di riparazione viene realizzata a terra, nel cantiere all’aperto che viene utilizzato per la produzione di nuove navi.

(57)

La Germania afferma inoltre che la nuova gru non sarà utilizzata solamente sulla nuova banchina, ma anche per l’ottimizzazione del sollevamento dei carichi sulla banchina originaria, dove contribuirà ad aumentare la forza portante.

(58)

La Germania aggiunge che l’Associazione sostiene tale punto di vista. La Germania ritiene che le osservazioni dell’Associazione importanti in quanto rappresentano gli interessi politici ed economici del settore dei trasporti marittimi tedeschi, del settore dei cantieri navali tedeschi e dei relativi fornitori. Inoltre, l’Associazione, in quanto rappresentante di diversi gruppi di interesse, dispone delle più recenti informazioni sul mercato. Se l’Associazione conclude che l’aiuto proposto alla Rolandwerft non arreca pregiudizio all’industria tedesca delle costruzioni navali, la Commissione deve tenerne conto. La Germania sostiene inoltre che la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione negativa in merito all’aiuto.

(59)

Per quanto riguarda le osservazioni dello stesso beneficiario, la Germania sottolinea che la Rolandwerft sostiene che il progetto di investimento non produrrà un aumento di capacità. La Germania conferma di ritenere questa questione irrilevante ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’aiuto.

VI.   VALUTAZIONE

6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(60)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante delle Corti europee, la condizione dell’incidenza sugli scambi è soddisfatta se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri.

(61)

La sovvenzione è concessa dalla regione Bassa Sassonia (Land Niedersachsen) ed è quindi imputabile allo Stato. Tale sovvenzione procura alla Rolandwerft un vantaggio che non avrebbe ottenuto sul mercato. La Rolandwerft produce navi destinate alla navigazione marittima. Trattandosi di prodotti di questo tipo, la misura minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. La sovvenzione risulta quindi qualificabile come aiuto di Stato e costituisce aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e deve pertanto essere valutata.

6.2.   Deroghe a norma dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

(62)

L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede deroghe al divieto generale di cui al paragrafo 1.

(63)

Per la valutazione degli aiuti alle costruzioni navali la Commissione ha pubblicato la disciplina in materia. Tale disciplina stabilisce una serie di disposizioni speciali che si applicano all’industria delle costruzioni navali, se e nella misura in cui le peculiarità del settore delle costruzioni navali rendono necessario un trattamento speciale. Conformemente alla disciplina, l’espressione «costruzione navale» indica la costruzione, nella Comunità, di navi mercantili d’alto mare a propulsione autonoma. La «riparazione navale» indica la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi d’alto mare a propulsione autonoma. L’attività della Rolandwerft rientra in queste definizioni e gli aiuti in questione devono essere valutati alla luce della disciplina. La Rolandwerft non produce pescherecci per la Comunità. Secondo gli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (5), i cantieri non possono ricevere aiuti per la costruzione di pescherecci per la Comunità.

(64)

Al punto 26 della disciplina si afferma che «gli aiuti regionali alla costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se […] sono erogati per investimenti volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti».

(65)

L’intensità degli aiuti non può superare il 12,5 % nelle regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o, se minore, la soglia massima applicabile per gli aiuti regionali. Nel caso in oggetto, si applica la soglia del 12,5 %. Inoltre, l’aiuto deve limitarsi a sostenere le spese ammissibili ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale di applicazione (6).

(66)

Le misure di investimento in oggetto mirano a razionalizzare il processo produttivo della Rolandwerft, migliorando gli impianti e ricoprendo le zone di lavoro precedentemente situate all’aperto. Tali misure possono quindi essere considerate investimenti volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti.

(67)

Una parte del progetto riguarda l’ampliamento del capannone 1 e del capannone 3 verso nord-ovest e verso sud-est. La Commissione ritiene che tali ampliamenti dei capannoni riguardino impianti esistenti. Il progetto, in effetti, non prevede la costruzione di un nuovo capannone. L’ampliamento permetterà semplicemente che le attività di costruzione navale che si svolgevano all’aperto possano svolgersi nel capannone.

(68)

I restanti investimenti relativi al capannone 3 — il prolungamento del binario per la gru, l’allargamento del portone e la modernizzazione delle taccate — sono parimenti considerati investimenti relativi ad impianti esistenti. La Commissione ritiene inoltre che anche nei casi del prolungamento del binario per la gru sulla banchina 1 e delle saldatrici automatiche si tratti di investimenti in impianti esistenti. Tale punto di vista è già stato espresso dalla Commissione nella sua decisione di apertura del procedimento di indagine formale.

(69)

La Commissione osserva inoltre che gli investimenti hanno come obiettivo l’aumento della produttività di impianti esistenti. L’ampliamento dei capannoni comporterà un aumento della produttività, in quanto tutti i lavori potranno essere eseguiti indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. L’allargamento del portone del capannone 3 comporta un’evidente riduzione dei costi, poiché le sezioni delle navi non dovranno più essere ruotate e potranno essere prodotte sezioni più profonde. Lo stesso vale i) per il prolungamento del binario per le gru nel capannone 3 e sulla banchina 1, grazie ai quali potrà essere evitato l’utilizzo di […] autogrù, ii) per l’acquisto di taccate idrauliche, grazie alle quali l’allineamento manuale delle singole sezioni tramite autogrù diventerà superfluo, e iii) l’acquisto di saldatrici automatiche, grazie alle quali diminuirà il dispendio di risorse e di tempo legato alla saldatura manuale.

(70)

Mentre il progetto di finanziamento inciderà in misura evidente sulla produttività, gli effetti sulla capacità saranno ridotti, in quanto non si prevedono nuovi impianti e in quanto l’eventuale aumento della capacità sarà solamente una conseguenza dell’aumento della produttività degli impianti esistenti. Il beneficiario precisa inoltre che l’aumento della produttività non comporterà alcun aumento della capacità espressa in CGT, poiché l’aumento della produttività degli impianti sarà assorbito dall’aumento della produttività interna, conseguenza dell’incorporazione di lavori in precedenza appaltati ad altre imprese. La Commissione ritiene pertanto che non vi sarà un aumento sproporzionato della capacità.

(71)

La Commissione conclude che le misure da 1 a 6 di cui alla tabella del considerando 22 possono essere considerate investimenti volti a migliorare o modernizzare un cantiere esistente per aumentare la produttività di impianti esistenti. I relativi costi pari a 8 360 000 EUR sono pertanto considerati costi ammissibili.

(72)

Le misure 7 e 8 della tabella di cui al considerando 22 riguardano la costruzione di una nuova banchina e l’acquisto di una nuova gru. La Commissione ritiene che tali investimenti possano essere considerati volti a migliorare o modernizzare il cantiere per due motivi. In primo luogo, già prima del progetto di investimento la Rolandwerft allestiva e riparava due navi contemporaneamente, ormeggiando una nave alla nave direttamente ormeggiata alla banchina. Questo modo di procedere si è rivelato inefficiente e dispendioso. Grazie agli investimenti, entrambe le navi potranno essere ormeggiate direttamente alla banchina e l’armamento potrà essere effettuato in condizioni migliori. In secondo luogo, gli investimenti in oggetto sono gli ultimi di una serie di investimenti cominciati nel 1999, volti all’adeguamento del cantiere alla costruzione di navi più grandi. Il cantiere aveva riorganizzato la propria produzione poiché la domanda era passata da navi feeder significativamente più piccole alle navi feeder che la Rolandwerft costruisce oggi. La Commissione ritiene che l’adeguamento della produzione alla domanda del mercato possa essere considerato una misura di modernizzazione.

(73)

L’obiettivo degli investimenti è anche l’aumento della produttività degli impianti esistenti. L’armamento delle navi a partire dalla banchina originaria diventa più economico, poiché le navi non sono più ormeggiate una accanto all’altra e la nave ormeggiata alla banchina non deve più essere attraversata. Sebbene si possa affermare che la nuova banchina non sia solamente un trasferimento di un impianto già esistente, la Commissione ritiene che la costruzione della nuova banchina di armamento porterà all’aumento della produttività della banchina originaria.

(74)

Anche la seconda gru, che verrà installata sulla banchina allungata, produrrà un aumento della produttività della banchina originaria. La forza portante delle due gru sarà di 85 t, rispetto alle 50 t precedenti. Le due gru della banchina potranno quindi sollevare carichi per i quali era in precedenza necessaria una gru galleggiante. Dopo gli investimenti, la gru galleggiante risulterà necessaria solamente per inserire il motore delle navi. Tutte le altre operazioni di sollevamento potranno essere realizzate dalle due gru della banchina prolungata. In secondo luogo, la gru originaria verrà utilizzata frequentemente in un piccolo cantiere all’aperto situato immediatamente dietro la banchina. Dopo gli investimenti, la seconda gru potrà essere utilizzata quando la prima sarà impegnata in tale cantiere all’aperto. I lavori di armamento non saranno pertanto più interrotti in tali fasi.

(75)

La Commissione conclude quindi che l’obiettivo degli investimenti è l’aumento di produzione degli impianti esistenti sul cantiere.

(76)

La Commissione ritiene inoltre che gli investimenti non produrranno un aumento sproporzionato della capacità.

(77)

In primo luogo, la Commissione nota che da 15 anni la Rolandwerft arma due navi contemporaneamente. L’armamento delle navi in seconda fila era stato pensato come soluzione temporanea fino alla realizzazione degli investimenti relativi alla banchina. Sulla base delle informazioni fornite dalla Germania, il fatto che tale soluzione sia stata mantenuta per un tempo così lungo è direttamente imputabile alla situazione eccezionale del mercato e alle circostanze eccezionali del cantiere. Il gruppo Hegemann, proprietario del cantiere, aveva deciso di investire le risorse disponibili nella Peene-Werft, in via prioritaria. Dopo la conclusione del progetto di ristrutturazione della Peene-Werft, avvenuta nel 2005 e a causa della ripresa del mercato, il gruppo Hegemann si è travato nella condizione di poter portare a termine il progetto di modernizzazione della Rolandwerft. Poiché negli ultimi 15 anni (con alcune interruzioni dovute al calo della domanda) il cantiere ha armato due navi contemporaneamente, la Commissione non ha motivi per ritenere che nel periodo precedente agli investimenti la Rolandwerft abbia avuto la capacità di armare una sola nave per volta.

(78)

Da un punto di vista tecnico, esistono «strettoie» nelle tappe della produzione, localizzate nei capannoni e nel cantiere all’aperto, che impediscono alla Rolandwerft di intensificare la produzione di nuove navi e le attività di riparazione. I capannoni e il cantiere all’aperto sono già utilizzati al massimo delle possibilità e non esistono quindi margini di aumento della produzione. Per quanto riguarda gli interventi di riparazione del cantiere, la Germania ha chiarito che circa il 50 % del lavoro di riparazione viene realizzato a terra, nel cantiere all’aperto e che la capacità di quest’ultimo viene già utilizzata per la produzione di navi nuove. Nuovi interventi di riparazione possono quindi essere svolti al posto della costruzione di nuove navi e non in aggiunta a tale attività. La stessa argomentazione è valida per la trasformazione di navi. Poiché gli investimenti in oggetto non riguardano le «strettoie», la capacità di costruzione, riparazione o trasformazione non potrà aumentare. Va inoltre segnalato che a tali «strettoie», caratteristiche dell’impianto, si può ovviare solo raddoppiando l’intero processo produttivo.

(79)

La Commissione ha inoltre verificato se la nuova banchina producesse un aumento della capacità del cantiere a livello di armamento di scafi prefabbricati. Anche in questo caso, però, i capannoni rappresentano una «strettoia». Mentre le nuove navi costruite dalla Rolandwerft vengono pre-equipaggiate nei capannoni del cantiere, gli scafi costruiti altrove sono di norma completamente vuoti e richiedono importanti lavori di armamento. Per equipaggiare gli scafi, dovrebbero essere utilizzati sulla banchina gli impianti che normalmente sono necessari all’interno dei capannoni. Se i capannoni e i relativi impianti sono impegnati, gli impianti non possono, allo stesso tempo, essere utilizzati per l’armamento degli scafi. Di conseguenza, la Rolandwerft non può espandere le proprie attività di armamento di scafi fabbricati da altre imprese e contemporaneamente dedicarsi alla costruzione e alla riparazione mantenendo l’attuale elevato livello qualitativo.

(80)

La Germania ha inoltre precisato che l’armamento di scafi non avviene, né rientra nei programmi dell’impresa. In anni di alta domanda, un’attività di questo tipo risulta altamente improbabile, considerato che i potenziali produttori di scafi hanno ordini per vari anni e che, per questo motivo, la Rolandwerft non può reperire sul mercato scafi prefabbricati della qualità richiesta. Tali informazioni sono state confermate dalle effettive attività della Rolandwerft negli ultimi anni, nei quali essa non ha armato scafi prefabbricati aggiuntivi, anche se ciò sarebbe stato teoricamente possibile utilizzando il metodo dell’ormeggio parallelo. La Germania ha inoltre affermato che in caso di recessione del mercato, in seguito alla quale i fornitori si trovassero a disporre di capacità in eccesso e quindi gli scafi diventassero nuovamente reperibili sul mercato, si può ipotizzare che anche la situazione della Rolandwerft sarebbe negativa. In tal caso, la società preferirebbe utilizzare la propria capacità per la costruzione di navi, piuttosto che per armare scafi prefabbricati e anche se decidesse di farlo, le operazioni di armamento avverrebbero al posto della costruzione e non in aggiunta ad essa.

(81)

La Commissione osserva che anche se, tramite gli investimenti, si verificasse ipoteticamente un aumento della capacità di armare scafi prefabbricati, tale aumento, per i motivi tecnici già citati, sarebbe comunque minimo. Se l’aumento di produttività, che è soprattutto una conseguenza del risparmio prodotto dall’eliminazione delle gru noleggiate, fosse notevole, l’aumento limitato della capacità dovuto all’armamento occasionale di scafi non potrebbe essere considerato sproporzionato.

(82)

La Commissione osserva inoltre che a conferma dell’affermazione di non perseguire un aumento della capacità, la Rolandwerft si è offerta di impegnarsi a non aumentare l’utilizzo della nuova banchina per cinque anni. Tale impegno volontario, presentato dalla Germania, prevede che il cantiere limiti a […] all’anno le proprie attività, realizzate grazie alla nuova banchina, nell’ambito della costruzione di nuove navi, dell’armamento di scafi prefabbricati, della riparazione e della trasformazione, per un periodo di cinque anni a partire dalla conclusione degli investimenti nella nuova banchina. L’utilizzo della nuova banchina solamente per un periodo di […] è conforme al piano di lavoro del cantiere relativo ai prossimi anni che è stato presentato alla Commissione. La Rolandwerft si è inoltre impegnata, per lo stesso periodo, a non costruire con il metodo dell’ormeggio parallelo. La Commissione osserva che tale impegno non può essere considerato una dimostrazione dl fatto che gli investimenti non produrranno un aumento di capacità. Essa considera però l’impegno volontario una dimostrazione del fatto che i motivi tecnici, pratici ed economici presentati dal beneficiario sono fondati e che l’obiettivo degli investimenti non è l’aumento della capacità, ma l’aumento della produttività.

(83)

La Commissione ritiene pertanto che gli investimenti relativi alla nuova banchina e all’acquisto di una nuova gru siano volti a migliorare o modernizzare un cantiere esistente allo scopo di aumentare la produttività di impianti esistenti. Gli investimenti non produrranno un aumento sproporzionato della capacità. La Commissione ritiene pertanto che la costruzione di una nuova banchina e l’acquisto di una nuova gru soddisfano le condizioni relative agli aiuti regionali di cui alla disciplina. Gli investimenti pari a 4 640 000 EUR sono pertanto ammissibili.

VII.   CONCLUSIONI

(84)

La Commissione conclude che l’aiuto regionale proposto alla Rolandwerft, pari al 12 % di 13 000 000 EU, corrispondente a 1 560 000 EUR, soddisfa le condizioni relative agli aiuti regionali di cui alla disciplina. L’aiuto proposto soddisfa quindi le condizioni per essere considerato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato proposto dalla Germania a favore delle Rolandwerft, pari al 12 % di 13 000 000 EUR, corrispondente a 1 560 000 EUR, è, conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(2)  GU C 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(3)  Segreto commerciale.

(4)  34o piano quadro di interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali» (caso n. N641/2002, decisione della Commissione del 2 aprile 2003)

(5)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(6)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.


30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte — Aiuto di Stato C 46/2004 (ex NN 65/2004)

[notificata con il numero C(2006) 6629]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/256/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, e in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni, in conformità con i suddetti articoli (1) e tenuto conto di queste osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 19 febbraio 2004 (D/51178), la Commissione ha presentato alle autorità francesi una richiesta di informazioni, in merito al sistema di leasing fiscale a favore di alcune imprese autorizzate dal ministro del bilancio, attuato a norma dell’articolo 77 della legge n. 98-546 del 2 luglio 1998, relativo ad alcune disposizioni di ordine economico e finanziario (2). Con lettera del 18 marzo 2004, le autorità francesi hanno chiesto una proroga del termine stabilito per fornire le informazioni richieste. La Commissione ha ricevuto le suddette informazioni dalle autorità francesi con lettera del 3 maggio 2004 (A/33117). Con lettera del 6 luglio 2004 (D/54933), la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di produrre informazioni complementari, pervenute in data 2 agosto 2004 (A/36007).

(2)

Con lettera del 14 dicembre 2004 (D/205909), la Commissione ha notificato alle autorità francesi la decisione di avviare il procedimento di indagine formale, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  (3). In questa decisione, la Commissione invitava la Francia e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito.

(3)

Con lettere del 6 gennaio 2005 (A/30266) e del 4 febbraio 2005, le autorità francesi hanno chiesto la proroga del termine, richieste alle quali la Commissione ha ottemperato a mezzo lettera, rispettivamente in data 11 gennaio 2005 (D/50220) e 16 febbraio 2005 (D/51190).

(4)

La Commissione ha ricevuto, in data 15 marzo 2005 (A/32251), le osservazioni delle autorità francesi. Ha ricevuto altresì, entro il termine stabilito, le osservazioni di sedici parti interessate, che sono state trasmesse alle autorità francesi in data 9 giugno 2005 (D/54454).

(5)

Con lettera del 7 luglio 2005 (A/35587), le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione la proroga del termine stabilito per commentare le osservazioni delle parti interessate. La Commissione ha ottemperato a questa richiesta e le autorità francesi hanno infine presentato le loro osservazioni a mezzo lettera, in data 20 luglio 2005 (A/35981).

(6)

Con lettera del 2 marzo 2006 (A/31655), le autorità francesi hanno, in particolare, trasmesso alla Commissione delle osservazioni complementari, relative al regime in questione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME

(7)

Ai sensi dell’articolo 39 C, primo comma, del codice generale delle imposte «(CGI)», l’ammortamento dei beni concessi in locazione o messi a disposizione in qualsiasi altra forma è suddiviso sulla normale durata di utilizzo.

(8)

L’articolo 77 della legge n. 98-546 introduce nel CGI due disposizioni che mirano a combattere l’evasione fiscale nelle operazioni di finanziamento dei beni mobili, da parte di società di persone e di gruppi di interesse economico «GIE» (4).

(9)

L’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI prevede che l’ammortamento fiscalmente deducibile di un bene, concesso in locazione da un GIE, non possa superare l’ammontare del canone d’affitto percepito da quest’ultima, al netto degli altri oneri afferenti il suddetto bene.

(10)

In effetti, in virtù degli ammortamenti decrescenti e delle spese finanziarie che, per definizione, sono concentrate nei primi anni di utilizzo del bene, i risultati del GIE sono fortemente in passivo nel corso di questi anni e diventano in attivo nel corso di un secondo periodo, quando l’ammontare dei canoni d’affitto percepiti supera il totale degli oneri constatati (compresi ammortamenti e oneri finanziari). Poiché il GIE rientra nel regime delle società di persone, i passivi che registra nel corso dei primi anni di attività vengono quindi detratti dagli utili imponibili realizzati dai suoi membri, in virtù delle loro attività correnti. Il massimale dell’ammortamento previsto dall’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI mira quindi a combattere un ricorso abusivo a questo tipo di finanziamento a fini di ottimizzazione fiscale.

(11)

Tuttavia, nel CGI è stata introdotta una deroga a questa limitazione, che crea un sistema di ammortamento favorevole al profitto di alcune imprese. Così, l’articolo 39 CA del CGI dispone che il massimale previsto nell’articolo 39 C, secondo comma, del CGI non è applicabile al finanziamento, da parte di un GIE, di beni mobili ammortizzabili secondo il metodo decrescente, su un periodo di almeno 8 anni (5), dal momento in cui questa operazione ha ottenuto la previa approvazione del ministro del bilancio.

(12)

Questa approvazione è soggetta a varie condizioni, quali, sostanzialmente:

il prezzo di acquisizione del bene corrisponde al prezzo di mercato;

questo investimento presenta un interesse economico e sociale rilevante, in particolare in materia d’impiego;

l’utente del bene dimostra che il bene è necessario alla sua attività e che le modalità di finanziamento prescelte non sono unicamente fiscali;

e almeno i due terzi del vantaggio fiscale derivante dall'autorizzazione vengono trasferiti all’utente del bene.

(13)

In generale, il GIE — costituito, in genere, da enti finanziari — acquisisce il bene da finanziare al prezzo di mercato e lo concede in locazione all’utente. I canoni di affitto versati dall’utente e il prezzo dell’esercizio dell’opzione di acquisto al termine del contratto consentono al GIE di coprire il proprio finanziamento, compresi interessi e capitale.

(14)

Oltre all’eliminazione del massimale dell’ammortamento (6), il conferimento dell'autorizzazione ministeriale consente di aumentare di un punto il coefficiente di ammortamento decrescente, solitamente applicabile al bene considerato. Inoltre, la rivendita del bene da parte del GIE all’utente, in particolare quando sono trascorsi i due terzi della durata normale di utilizzo del bene, è oggetto di un'esenzione del plusvalore di cessione.

(15)

Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un interesse economico e sociale rilevante (7), le autorità francesi hanno dichiarato che non esistono linee guida per la valutazione di questo interesse e che l’esame viene condotto, da un lato, alla luce degli effetti indiretti dell’investimento sul bacino di occupazione, sulle condizioni di concorrenza e sullo sviluppo dell’attività nell’area economica interessata, tra cui in particolare il contributo allo sviluppo o alla creazione di un centro produttivo, gestionale o decisionale, come pure, dall’altro lato, in merito all’apporto di questo investimento in termini di miglioramento della sicurezza e della protezione ambientale.

(16)

In merito al trasferimento all’utente del bene di almeno i due terzi del vantaggio fiscale che il GIE ricava dall’ottenimento dell'autorizzazione (8), si evince dall’articolo 39 CA del CGI che quest’ultima interviene sotto forma di riduzione dell’ammontare del canone di affitto o di riduzione dell’ammontare dell’opzione di acquisto. Inoltre, l’ammontare esatto del vantaggio che deve essere trasferito all’utente da parte del GIE deve essere stabilito al momento dell’ottenimento dell'autorizzazione.

(17)

Su richiesta della Commissione, le autorità francesi hanno fornito una suddivisione, per settori di attività dell’insieme dei richiedenti dell'autorizzazione, come pure dei beneficiari effettivi del regime in questione:

Settori di attività

Richieste di autorizzazione presentate

Decisioni di concessione dell'autorizzazione

Investimenti marittimi

142

110

Investimenti aeronautici

32

18

Investimenti ferroviari

5

2

Investimenti industriali

7

3

Investimenti spaziali

3

0

(18)

In questo contesto, le autorità francesi hanno sottolineato che, tra le 56 richieste non oggetto di decisione di concessione, 21 richieste sono state ritirate, 13 richieste sono state archiviate e 22 richieste sono state respinte. Delle 22 richieste respinte, le autorità francesi hanno precisato che 15 di esse erano relative a un’operazione di finanziamento di un bene appartenente all’ambito del trasporto marittimo e che le altre 7 riguardavano il finanziamento di un bene appartenente all’ambito del trasporto aereo.

(19)

Le autorità francesi hanno altresì segnalato che le procedure di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, sono state sospese dal 14 dicembre 2004, data nella quale è stata loro notificata la decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

III.   MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(20)

Nella sua decisione del 14 dicembre 2004, la Commissione ha sottolineato che applicando l'articolo 39 CA del CGI sembrava essere concesso un vantaggio agli investitori, membri dei GIE fiscali, e agli utenti dei beni finanziati dai GIE. In merito alla selettività del provvedimento in questione, la Commissione ha rilevato, da un lato, che il ministro del bilancio sembrava disporre di un potere discrezionale nella valutazione delle condizioni di emissione dell'autorizzazione, che gli consentiva di selezionare, in base a criteri soggettivi, i beneficiari del regime in questione. D’altro canto, sembrava che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisse una misura di aiuto, principalmente a vantaggio del settore dei trasporti. La Commissione ha ritenuto, in questo contesto, che la misura in questione non sembrava potesse essere giustificato dalla natura o dell’economia del sistema fiscale francese. A suo parere, i vantaggi in questione implicavano altresì un utilizzo delle risorse statali, come pure una distorsione della concorrenza e un'incidenza sugli scambi intra-comunitari.

(21)

Inoltre, per quanto riguarda l’esame della compatibilità del regime in questione con il mercato comune, la Commissione ha ritenuto che, in questa fase, nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato fosse pertinente nel presente contesto. Il regime fiscale in questione non sembrava soddisfare le condizioni delle discipline e degli orientamenti comunitari adottati in merito agli aiuti di Stato. Il regime appariva quindi incompatibile con il mercato comune.

(22)

La Commissione, di conseguenza, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale, per dissipare i propri dubbi in merito alla qualifica di aiuto di Stato del regime in questione e in merito alla sua compatibilità con il mercato comune.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(23)

Nell’ambito delle loro osservazioni, le autorità francesi sostengono innanzitutto che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI non costituisce un aiuto di Stato. Si tratterebbe, in effetti, unicamente di una modalità tecnica di applicazione del diritto comune, che consente di mettere sotto la sorveglianza dei poteri pubblici la modalità di finanziamento in questione, e non di una deroga al diritto comune. Il limite dell’ammortamento deducibile di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI mirerebbe, con l’istituzione di una presunzione di evasione fiscale, a impedire il ricorso a questo metodo di finanziamento a fini di ottimizzazione fiscale. Il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI mirerebbe altresì a combattere l’evasione fiscale. Poiché i beni strumentali pesanti, oggetto di questa disposizione, presentano tuttavia un periodo relativamente lungo per un ritorno sull’investimento, il ricorso al leasing corrisponderebbe, in questa ipotesi, non solo ad una ricerca di ottimizzazione fiscale, ma anche a una necessità economica.

(24)

In questo contesto, le autorità francesi sostengono che l’insieme delle condizioni da soddisfare ai fini dell’ottenimento dell'autorizzazione consentirebbero di effettuare un controllo, a priori, delle operazioni di finanziamento di beni strumentali, per mezzo della locazione con opzione d’acquisto, e di escludere dal beneficio del regime fiscale in questione tutti i finanziamenti motivati principalmente da considerazioni di ottimizzazione fiscale.

(25)

Nello specifico, questo sarebbe il caso della condizione in base alla quale l’investimento deve presentare un interesse economico e sociale rilevante, in particolare in termini di occupazione, il cui adempimento presuppone che la richiesta di autorizzazione fornisca impegni in termini di assunzioni. A questo proposito, le autorità francesi precisano che i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per il periodo minimo di utilizzo del bene, cioè per la durata del contratto di locazione o di disponibilità, pari ad almeno 8 anni. A loro parere, gli impieghi creati devono consentire un aumento netto del numero di dipendenti della società che richiede l'autorizzazione e devono essere direttamente correlati con l’investimento.

(26)

Le autorità francesi precisano, a questo proposito, che alcune richieste di autorizzazione sono state respinte a causa dell’assenza di un interesse economico e sociale rilevante del progetto di finanziamento proposto. Due tipi di situazioni avrebbero caratterizzato l’assenza di tale interesse. In primo luogo, l’assenza di assunzione o di reclutamento sufficiente, in termini quantitativi e qualitativi, che potesse rafforzare o consentire l’insediamento di un centro decisionale e gestionale. In secondo luogo, l’ipotesi nella quale la situazione finanziaria del richiedente gli avrebbe consentito di fare ricorso a mezzi diversi di finanziamento, che non presentino un carattere di incentivazione.

(27)

La condizione relativa al trasferimento all’utente della maggior parte del vantaggio fiscale di cui beneficerebbero i membri del GIE, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, consentirebbe altresì di combattere l’ottimizzazione fiscale, escludendo dal beneficio di questo sistema le operazioni destinate unicamente a generare utili di tesoreria.

(28)

Inoltre, le autorità francesi sostengono che il dispositivo di controllo così attuato non presenterebbe un carattere discrezionale. Fanno riferimento, a questo proposito, alla giurisprudenza del Consiglio Costituzionale francese, in virtù della quale una autorizzazione, come quella prevista dall’articolo 39 CA del CGI, non sarebbe di natura discrezionale, ma conferirebbe al ministro del bilancio unicamente il potere di verificare che l’operazione in questione soddisfi le condizioni stabilite dalla legge (9).

(29)

In ogni modo, il vantaggio fiscale connesso alla detrazione dell’ammontare dell’ammortamento non costituirebbe una perdita di entrate fiscali, ma una diversa ripartizione, nel tempo, dell’imponibile. Inoltre, la determinazione della quota precisa del beneficio conservato dagli investitori, membri del GIE, equivarrebbe ad una remunerazione, il cui ammontare deriverebbe dalle condizioni del mercato e da una negoziazione commerciale classica.

(30)

Per quanto concerne, poi, la selettività del regime fiscale in questione addotta dalla Commissione, le autorità francesi invocano diverse argomentazioni.

(31)

In primo luogo, il suddetto regime costituirebbe un provvedimento di ordine generale, suscettibile di interessare contemporaneamente il settore industriale e il settore del trasporto. A titolo esemplificativo, le autorità francesi fanno riferimento al materiale di trasformazione della pasta per carta, ai serbatoi di deposito degli idrocarburi, alle presse da stampa e ai gruppi frigoriferi, che sarebbero beni industriali ammortizzabili in maniera decrescente, per un periodo di almeno otto anni. Inoltre, le autorità francesi segnalano che alcuni mezzi di trasporto sono esclusi dall’ambito del sistema, come i camion e gli autobus, in virtù della loro durata inferiore di ammortamento. La durata di ammortamento in questione si applicherebbe quindi a tutti i beni il cui ritorno sull’investimento richieda un periodo molto lungo.

(32)

In secondo luogo, la concentrazione del beneficio del regime in questione a favore del materiale di trasporto deriverebbe, in realtà, da evoluzioni indipendenti dalla volontà dei poteri pubblici come, da un lato, l’evoluzione della situazione finanziaria delle società industriali e, dall’altro, l’attrazione degli investitori nei confronti del materiale da trasporto. In effetti, quest’ultimo comprenderebbe degli attivi molto interessanti per investitori che, per limitare i rischi, sceglierebbero dei beni facilmente negoziabili, nell’ipotesi in cui l’utente incontrasse delle difficoltà.

(33)

In terzo luogo, il regime in questione non favorirebbe le imprese francesi, nella misura in cui la nazionalità non costituirebbe un fattore pertinente per diventare membro del GIE. Un investitore straniero, in particolare un ente finanziario, potrebbe quindi beneficiare del suddetto regime e dell'utile di tesoreria che ne deriva, indipendentemente dal luogo di residenza fiscale.

(34)

In ogni caso, supponendo che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca una deroga al diritto comune, quest’ultimo avrebbe un campo d’applicazione illimitato, una durata di applicazione illimitata e sarebbe fondato su criteri oggettivi e orizzontali di lotta all’evasione fiscale. Non rientrerebbe quindi nella qualifica di aiuto di Stato, proprio come il regime fiscale oggetto della decisione della Commissione 96/369/CE, del 13 marzo 1996, concernente a un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento, a favore delle compagnie aeree tedesche (10).

(35)

Inoltre, per quanto riguarda l’esenzione del plusvalore di cessione del bene, le autorità francesi sostengono che il vantaggio che i membri del GIE ricavano da questa esenzione deve anche essere restituito, per almeno i due terzi, all’utente finale del bene. Sostengono che detta esenzione, soggetta a condizioni, è giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale francese. Sarebbe reso necessario, in caso di cessione anticipata, per garantire il mantenimento del vantaggio fiscale derivante dalla detrazione dell’ammortamento nelle condizioni previste dal diritto comune. Inoltre, le autorità francesi sostengono che questa esenzione, dal 1o gennaio 2007, corrisponderà al diritto comune. In effetti, da quella data, i plusvalori di cessione di titoli di partecipazione, posseduti da oltre due anni, verranno esonerati, con riserva di una quota, da spese ed oneri pari al 5 % del risultato netto dei plusvalori di cessione, considerati per la determinazione del risultato imponibile. Quindi, considerando la data di stipulazione dei contratti di messa a disposizione di beni, conclusi tra i GIE e gli utenti, la data nella quale la cessione anticipata dei beni sarà possibile sarà posteriore al 1 gennaio 2007, poiché questa cessione può avvenire unicamente alla scadenza dei due terzi dell’esecuzione dei suddetti contratti. I membri dei GIE beneficerebbero, da quel momento, di questa esenzione, in applicazione del diritto comune.

(36)

Le autorità francesi riscontrano altresì che l’esenzione del plusvalore di cessione non è automatico. Una delle condizioni di questa esenzione sarebbe il fatto che l’utente effettivo del bene dimostri, considerato il costo di quest’ultimo, di non essere in grado di acquisirlo direttamente, senza compromettere il proprio equilibrio finanziario. In base al rapporto del relatore della Commissione delle Finanze dell’Assemblea Nazionale del 25 marzo 1988, questa condizione si iscriverebbe, in particolare, nella prospettiva di attuazione di meccanismi alternativi alla detrazione fiscale per sottoscrizione di quote di comproprietari di navi, soppressa dalla legge finanziaria del 1988 (di seguito «il regime dei carati»).

(37)

Per quanto concerne la compatibilità del regime fiscale in oggetto con il mercato comune, le autorità francesi sostengono che, presupponendo che questo regime costituisca un aiuto di Stato, esso è conforme all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, poiché agevola lo sviluppo di talune attività, senza per questo alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Effettivamente, il sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI non produrrebbe vantaggi per gli operatori economici nazionali a scapito degli operatori di altri Stati membri, e non sarebbe più vantaggioso dei regimi esistenti in altri Stati membri.

(38)

La Francia fa riferimento, a questo proposito, alla situazione particolare del trasporto marittimo, i cui utenti sono i principali utilizzatori del regime in questione. Constata, a questo proposito, che questo regime è una misura d’effetto equivalente al regime dei carati delle navi, regime relativo al finanziamento delle navi immatricolate in Francia, regime precedentemente notificato ed approvato dalla Commissione sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato (11). Il regime delle quote di partecipazione nelle navi sarebbe stato abrogato nel 1998 a causa dell’eccessivo costo di bilancio. Indicano altresì che è in un contesto caratterizzato dalla stagnazione del numero di navi commerciali immatricolate in Francia e dalla volontà di ridurre la spesa fiscale che il legislatore ha deciso di adattare il leasing fiscale. L’entrata in vigore dell’articolo 39 CA del CGI non avrebbe comportato una crescita del settore marittimo francese, ma un consolidamento e un rinnovamento della flotta di bandiera francese. Nello stesso periodo, le flotte di altri Stati membri sarebbero aumentate, sia nel numero di unità, sia in tonnellaggio. L’entrata in vigore del regime in questione non avrebbe quindi arrecato pregiudizio allo sviluppo del settore marittimo degli altri Stati membri.

(39)

Inoltre, il regime dell’articolo 39 CA del CGI si inserirebbe perfettamente nel quadro degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (di seguito «gli orientamenti comunitari del 1997») e della comunicazione C (2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (di seguito «gli orientamenti comunitari del 2004») (12). In particolare, contribuirebbe alla promozione della competitività delle flotte comunitarie sul mercato mondiale dei trasporti marittimi, a salvaguardare l’occupazione comunitaria, a bordo e a terra, a preservare il know-how marittimo della Comunità e a sviluppare attitudini marittime (punto 2.2. dei suddetti orientamenti comunitari). Inoltre, contribuirebbe in maniera efficace al miglioramento della sicurezza e alla protezione ambientale, consentendo il rinnovo della flotta. Per quanto riguarda, in particolare, il mantenimento dei posti di lavoro di elevata qualità a bordo e a terra, le autorità francesi ricordano che, tra le contropartite richieste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, compare la necessità di disporre, sul territorio dell’Unione, di un centro decisionale strategico, relativo alla gestione delle attività marittime e alla gestione delle navi. I posti di lavoro connessi alla gestione diretta del trasporto marittimo, ma anche quelli connessi alle attività correlate, come l’assicurazione, la mediazione e i finanziamenti, beneficerebbero così indirettamente del regime fiscale in oggetto.

(40)

La autorità francesi fanno tuttavia notare che né gli orientamenti comunitari del 1997 (13), né quelli del 2004 (14) stabiliscono uno stretto legame tra gli aiuti necessari al mantenimento e allo sviluppo del trasporto marittimo e il livello degli impieghi creati. Dagli orientamenti comunitari del 2004 si evincerebbe, inoltre, che allo stato attuale delle cose, nulla indica che esistano distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri in misura contraria all’interesse comune e che le misure adottate si sono rivelate positive per la salvaguardia dei posti di lavoro di alta qualità […] (punto 3.1).

(41)

Infine, per quanto riguarda l’applicazione nello specifico del principio del legittimo affidamento, le autorità francesi fanno riferimento alla decisione 2002/15/CE della Commissione, dell’8 maggio 2001, relativa all’aiuto di Stato attuato dalla Francia a favore della società «Bretagne Angleterre Irlande» («BAI» o «Brittany Ferries») (15), nella quale sarebbe stato preso in esame il regime in oggetto.

(42)

Le autorità francesi fanno altresì riferimento alla loro lettera alla Commissione del 17 marzo 1998 (A/32232), in cui esponevano l’introduzione degli articoli 39 C, secondo capoverso, e 39 CA del CGI. Esse considerano che, nonostante questa lettera, così come i diversi casi esaminati dalla Commissione (16), nell’ambito dei quali si fa riferimento all’articolo 39 del CGI, non è stata avviata alcun procedimento relativa al regime in causa nei 6 anni successivi alla sua entrata in vigore.

(43)

In tali circostanze, il silenzio della Commissione avrebbe creato un legittimo affidamento nella compatibilità dell’articolo 39 CA del CGI con il mercato comune, che si asterrebbe a qualsiasi eventuale richiesta di recupero nei confronti delle imprese coinvolte.

V.   COMMENTI DEI TERZI INTERESSATI

(44)

Sedici parti interessate hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, entro i termini stabiliti. L’elenco di queste parti viene allegato alla presente decisione.

(45)

In primo luogo, per quanto concerne la questione della qualifica di aiuto del regime in oggetto, la maggioranza delle parti interessate contesta la posizione della Commissione a questo proposito.

(46)

In particolare, secondo la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCE), Calyon Corporate and Investement Bank (di seguito «Calyon») e BNP Paribas (di seguito «BNP»), il sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI non costituisce un aiuto di Stato, ma crea un regime di controllo dell’applicazione del diritto comune relativamente agli ammortamenti di alcuni attivi. Il combinato disposto dell'articolo 39 C, secondo capoverso, e dell'articolo 39 CA del CGI avrebbe lo scopo di lottare contro le perdite eccessive di entrate fiscali, come testimonierebbero i lavori parlamentari precedenti l’adozione della legge n. 98-546 (rapporto della Commissione delle Finanze all’Assemblea Nazionale del 25 marzo 1998).

(47)

La Société Générale (SG), BNP e Brittany Ferries sostengono, da parte loro, che l’articolo 39 CA del CGI non crea un perimetro fiscale di deroga al diritto comune, ma costituisce un ritorno al diritto comune in materia di ammortamento. Si tratterebbe, quindi, di un regime di natura generale. Secondo SG, il vantaggio economico derivante dal differimento dell’imposta, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, deve essere paragonato al diritto comune degli ammortamenti e non al regime restrittivo derogativo dell’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI. Inoltre, il regime in oggetto sarebbe aperto a tutti gli attori economici operanti sul territorio francese e l’articolo 39 CA del CGI non si riferirebbe, inoltre, a nessun bene o settore economico in particolare. La concessione dei vantaggi derivanti dall’applicazione di questo articolo non sarebbe quindi riservata né alla flotta commerciale marittima francese, né a istituti bancari francesi.

(48)

Inoltre, l’identità dei membri del GIE non costituirebbe un criterio di rilascio dell'autorizzazione e il regime in oggetto non conterrebbe alcuna limitazione relativa ai membri del GIE, portatori di capacità fiscale. Secondo le parti interessate, non si può quindi ragionevolmente ritenere che il combinato disposto degli articoli 39 C e 39 CA del CGI conferiscano un vantaggio fiscale selettivo ai membri dei GIE.

(49)

Inoltre, l'autorizzazione prevista dall’articolo 39 CA del CGI non verrebbe concessa in maniera discrezionale. Al contrario, secondo Gaz de France e BNP, l’ottenimento dell'autorizzazione ministeriale è soggetto a condizioni oggettive e non discriminanti. BNP ricorda, a questo proposito, che, in base alla giurisprudenza della Corte (17), spetta alla Commissione dimostrare il trattamento discrezionale degli attori economici nell’ambito delle misure individuali. Infatti, l’esistenza di un margine di valutazione conferito all’amministrazione potrebbe portare alla constatazione della natura selettiva di una misura solo se si tratta di un provvedimento individuale e non del regime generale, sul quale tale misura si fonda. A questo proposito, va ricordato che l’amministrazione fiscale non può imporre condizioni non previste dalla legge. Nel caso di specie, la legge prevedrebbe esplicitamente quali sono i criteri applicabili ai fini della valutazione dell’esistenza di un «interesse economico e sociale rilevante». BNP, CNCE e Calyon fanno riferimento, in questo contesto, alla decisione del Consiglio Costituzionale (18), invocata dalle autorità francesi. In ogni caso, qualsiasi decisione di rifiuto di rilasciare l'autorizzazione potrebbe essere oggetto di un ricorso per abuso di potere davanti al giudice amministrativo, che si pronuncerebbe alla luce della motivazione prodotta per questo rifiuto.

(50)

In particolare, secondo Calyon e BNP, la selettività del regime in questione deriva dalla pratica del mercato e dalle particolarità degli attivi del trasporto (alcune garanzie di valorizzazione e della liquidità a lungo termine) e non dal tenore dell’articolo 39 CA del CGI. In effetti, i beni di trasporto presenterebbero delle particolarità, che consentono l’attuazione di finanziamenti a lungo termine. Inoltre, anche supponendo che l’articolo 39 CA del CGI non esiga un’approvazione preventiva del ministro del bilancio, i beneficiari di questo sistema sarebbero quelli attuali.

(51)

Inoltre, secondo BNP, le condizioni di applicazione del sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI sono giustificate dalla natura e dall’economia del sistema fiscale francese, in cui alcuni settori di attività necessitano di investimenti considerevoli.

(52)

CNCE sostiene altresì che vantaggi finanziari analoghi a quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI possono essere ottenuti con l’attuazione di disposizioni di diritto comune. In effetti, le peculiarità dell’articolo 39 CA del CGI non creerebbero una reale differenziazione rispetto al diritto comune degli ammortamenti, dal punto di vista della quota di conseguenze fiscali. Secondo CNCE, queste peculiarità sono, da un lato, il beneficio della maggiorazione dal punto di vista del coefficiente di ammortamento decrescente e, dall’altro, la possibilità di beneficiare dell’esenzione del plusvalore di cessione. La BNP ammette tuttavia che lo Stato calcola il costo di bilancio dell’applicazione dell’articolo 39 CA prendendo come riferimento l’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI.

(53)

Per quanto riguarda la maggiorazione dal punto di vista del coefficiente di ammortamento, il vantaggio sarebbe compensato dal fatto che i passivi registrati sono deducibili, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, unicamente per un quarto degli utili imponibili, a titolo dell'imposta sulle società di diritto comune che ogni membro del GIE ricava dalle proprie attività. Inoltre, questo vantaggio fiscale mirerebbe a compensare le limitazioni o le restrizioni specifiche imposte ai fini dell’ottenimento dell'autorizzazione. BNP precisa, a questo proposito, che il beneficio che il GIE ottiene dalla maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento è soggetto a condizioni e relativamente modesto. In ogni caso, non potrebbe procurare un qualsiasi vantaggio concorrenziale. Air France indica, in questo contesto, che un finanziamento realizzato in applicazione del regime in questione genera, rispetto a un finanziamento realizzato con prestito diretto, un risparmio compreso tra il 6 e il 10 % del prezzo dell’aeromobile. Sostiene altresì che il risparmio realizzato dal locatario è del tutto paragonabile al reddito finanziario che potrebbe derivare dal ricorso ad altri strumenti fiscali.

(54)

Per quanto riguarda l’esenzione del plusvalore di cessione, CNCE osserva che la possibilità di richiederlo deriva dall’economia del sistema fiscale francese e, di conseguenza, non dovrebbe essere qualificato come aiuto di Stato. La sua razionalità economica lo renderebbe necessario o funzionale rispetto all’efficacia del sistema. L’esenzione del plusvalore di cessione sarebbe, in effetti, giustificata dalla necessità di mantenere l'utile di tesoreria, derivante dalla prima parte del sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI. Secondo Calyon, nel caso specifico delle navi, l’esenzione consente di mettere l’armatore in una condizione paragonabile a quella che gli sarebbe stata propria se avesse acquistato direttamente la nave e se avesse avuto la capacità finanziaria sufficiente per detrarre fiscalmente gli ammortamenti. Secondo BNP, l’esenzione del plusvalore ha lo scopo di non rimettere in discussione il vantaggio connesso alla posticipazione dell’imposta, in caso di esercizio anticipato dell’opzione d’acquisto da parte dell’utente. Dal canto suo, SG indica che l’esenzione del plusvalore di cessione non è altro che la contropartita di limitazioni specifiche legate al sistema fiscale in oggetto, quali, in particolare, il divieto di cedere le quote del locatore, salvo richiesta esplicita in questo senso, presentata originariamente dall’utente. Quindi, gli oneri di utilizzo maggiorati per l’utente compenserebbero questa esenzione.

(55)

Secondo Brittany Ferries, inoltre, l’esenzione del plusvalore prevista dall’articolo 39 CA del CGI non è più favorevole di quanto deriverebbe da disposizioni di diritto comune (con riserva di una quota di spese ed oneri, pari al 5 %), applicabili a partire dal 2007.

(56)

Air France sostiene che i risparmi derivanti da questo sistema fiscale sono paragonabili a quelli realizzati con altre modalità di finanziamento, con strumenti fiscali esistenti a livello mondiale. Inoltre, le operazioni finanziate in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI fornirebbero contropartite per relativizzare i vantaggi di questo sistema. Air France segnala inoltre che, in alcuni casi, il GIE può contrattualmente trasferire sul locatario i rischi fiscali e gli oneri annessi, il che ridurrebbe notevolmente il risparmio che potrebbe essere realizzato dagli utenti.

(57)

Infine, molte parti interessate, tra cui la Compagnie Méridionale de navigation, sostengono che il regime in questione introduce, per gli armatori, molte limitazioni, che costituiscono altrettante contropartite richieste dallo Stato ai fini dell’ottenimento dell'autorizzazione. Di conseguenza i vantaggi derivanti da questo regime fiscale compenserebbero i costi supplementari della gestione di navi di bandiera francese, fondamentalmente dovuti al costo dell’equipaggio francese, che rimane uno dei più elevati d’Europa. Fouquet Sacop sottolinea, a questo proposito, che questo regime lo ha portato a scegliere uno sviluppo accelerato sotto la bandiera francese, poiché le limitazioni e i costi supplementari connessi a questa bandiera erano compensati dal regime fiscale in oggetto. CMA CGM, Broström Tankers, Pétro Marine e Louis Dreyfus Armateurs, dal canto loro, sostengono che, senza il beneficio del suddetto regime, non sarebbero stati in grado di garantire i loro investimenti sotto la bandiera francese e, quindi, di partecipare allo sviluppo della flotta comunitaria. Da parte sua, Bourbon Maritime segnala che il sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI consente il mantenimento di posti di lavoro di alta qualità, connessi alla gestione diretta del trasporto marittimo, come pure alle sue attività correlate, e che contribuisce in maniera efficace al miglioramento della sicurezza e della protezione ambientale.

(58)

In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, relativa all'incidenza sugli scambi tra Stati membri, molte parti interessate constatano che i membri dei GIE e gli utenti dei beni interessati possono essere operatori stranieri o loro filiali francesi. Inoltre, il regime in oggetto non sarebbe più favorevole di quelli esistenti in altri Stati membri. SG precisa, a questo proposito, che i suoi clienti, interessati dalle autorizzazioni, sono costituiti da una minoranza francese.

(59)

In terzo luogo, per quanto concerne la compatibilità del regime in oggetto con il mercato comune, CNCE rileva che le autorizzazioni concesse agli operatori marittimi si inseriscono nello spirito degli orientamenti comunitari del 1997 e del 2004 (19). La misura in oggetto sarebbe quindi compatibile con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato, interpretato alla luce dei principi enunciati nei suddetti orientamenti comunitari.

(60)

Brittany Ferries sostiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI è compatibile con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui questa disposizione mira unicamente ad ovviare ai fallimenti del mercato in materia di finanziamento di investimenti di beni strumentali pesanti. Viene inoltre sottolineato, dalla maggior parte delle parti interessate, che gli altri Stati membri hanno reagito di conseguenza, creando disposizioni simili.

(61)

In quarto luogo, per quanto riguarda l’applicazione nello specifico del principio del legittimo affidamento, la maggioranza delle parti interessate, beneficiarie del regime, sostengono di avere sempre avuto la convinzione che la misura in oggetto non fosse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. L’applicazione, nello specifico, del suddetto principio, si opporrebbe dunque a qualsiasi recupero.

(62)

A questo proposito, SG indica che, in virtù del regime anteriore a quello in oggetto, i deficit delle società di persone, determinati dagli ammortamenti, erano interamente imputabili sui risultati fiscali dei soci di dette società. Quindi, la Commissione non avrebbe mai ritenuto che questo regime di diritto comune potesse costituire un aiuto di Stato.

(63)

Viene altresì sostenuto che la Commissione si è astenuta dall’intervenire per sei anni. Secondo Calyon, la Commissione sembra dovesse essere a conoscenza di molte operazioni di finanziamento di attivi in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, senza aver mai sollevato la questione della loro validità ai sensi dell’articolo 87 del trattato (20). CNCE sostiene, a questo proposito, che il periodo trascorso dalla data nella quale la Commissione è venuta a conoscenza dell’aiuto e la data di avvio del procedimento di indagine formale d’esame è eccessivamente lungo; Calyon definisce questo periodo come irragionevole. Inoltre, la Commissione avrebbe già eccezionalmente stabilito l’esistenza di un legittimo affidamento del beneficiario, che si oppone al rimborso dell’aiuto, quando era trascorso un periodo di circa tre anni tra la presa di conoscenza della misura da parte della Commissione e l’adozione della sua decisione finale (21).

(64)

Alcune parti interessate sottolineano che la Commissione ha precedentemente approvato il regime dei carati, regime fiscalmente più favorevole del regime in oggetto, e che su questa circostanza si sarebbe fondato il loro legittimo affidamento nella legalità del regime in oggetto. Inoltre, secondo CNCE, la nascita di un legittimo affidamento dei beneficiari non presupporrebbe che la Commissione si fosse pronunciata su un regime identico. L’accettazione di un regime semplicemente analogo potrebbe generare un tale affidamento. Pertanto, nella sua decisione dell’8 maggio 2001 (22), la Commissione avrebbe accettato un regime analogo. CNCE e SG fanno riferimento anche a molti regimi simili, approvati dalla Commissione (23), come pure la sentenza della Corte nella causa RSV/Commissione (24).

(65)

Più in particolare, Brittany Ferries ritiene che la decisione della Commissione dell’8 maggio 2001 (25) ha fatto nascere nella sua dirigenza un legittimo affidamento in merito al fatto che il regime in oggetto non comportasse aiuti di Stato.

(66)

CNCE sottolinea altresì che la Francia ha adottato la legge n. 98-546 circa tre mesi dopo aver informato la Commissione, in conformità con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Poiché la Commissione non aveva risposto entro i due mesi successivi alla notifica, la misura in oggetto rientrerebbe tra gli aiuti esistenti, ai sensi della giurisprudenza Lorenz (26).

(67)

Inoltre, due delle parti interessate hanno presentato, chiedendo di rimanere anonime, delle osservazioni alla Commissione, nell’ambito del procedimento di procedimento di indagine formale.

(68)

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione nel termine stabilito, la prima di queste parti sostiene che il regime in oggetto è illegale. Chiede alla Commissione di estendere l’ambito della presente procedimento amministrativo al regime dei carati. Questa parte ritiene, come la Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento di indagine formale da un lato, che il regime in oggetto sia selettivo, poiché favorisce gli armatori francesi e, dall’altro, che incida sugli scambi tra Stati membri, in particolare sul mercato d’oltre Manica. A questo proposito, sostiene che il regime in oggetto, nello specifico, succedendo al regime dei carati sia stato introdotto per soddisfare l’industria marittima francese, come risulta dal rapporto della Commissione delle Finanze del 25 marzo 1998.

(69)

Inoltre, favorendo gli operatori francesi, questo sistema fiscale contribuirebbe all’aumento dell’eccesso di capacità sul mercato d’oltre Manica, consentendo l’acquisizione di nuove navi da parte degli operatori del settore, che non posseggono i mezzi finanziari. La distorsione della concorrenza, derivante dall’applicazione di questo regime, sarebbe inoltre dimostrata dalle acquisizioni di navi, per mezzo di questo meccanismo fiscale, da parte delle compagnie Seafrance e Brittany Ferries. La capacità di queste compagnie sarebbe quindi notevolmente aumentata in seguito all’acquisizione di nuove navi.

(70)

La seconda parte interessata, che ha chiesto di rimanere anonima, fa riferimento, nell’ambito delle sue osservazioni, alla posizione concorrenziale preferenziale di cui beneficiano gli operatori francesi, primo fra tutti Brittany Ferries, in virtù del finanziamento delle loro navi grazie al regime in oggetto. A questo proposito, fa riferimento al mantenimento di Brittany Ferries sulle linee d’oltre Manica e sulla linea Francia/Irlanda, nonostante le condizioni concorrenziali sfavorevoli che prevalgono su queste linee, che hanno anche portato alla scomparsa di P & O dal mercato.

VI.   COMMENTI DELLE AUTORITÀ FRANCESI SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(71)

Secondo le autorità francesi, le osservazioni della maggior parte dei terzi interessati confermano la loro posizione in merito alla valutazione del regime in oggetto, in particolare sul fatto che:

l’articolo 39 CA del CGI è una misura di ordine generale, utilizzata in particolare, ma non esclusivamente, per il finanziamento di navi commerciali;

il regime in oggetto produce effetti paragonabili a quelli di misure di diritto interno e di sistemi esistenti in altri Stati membri;

l'autorizzazione non ha carattere discrezionale e il suo ottenimento dipende dal rispetto di criteri obiettivi;

il regime fiscale in oggetto riveste un notevole interesse per l’economia comunitaria, in particolare in termini di localizzazione e di perennità degli impieghi;

infine, la maggioranza dei terzi interessati invoca il legittimo affidamento in merito alla compatibilità del sistema in oggetto con la normativa comunitaria.

(72)

Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalle due parti interessate la cui identità è stata mantenuta riservata, le autorità francesi riscontrano che esse si fondano su dati inesatti o imprecisi.

(73)

Per quanto riguarda l’argomentazione in base alla quale il beneficio, concesso a Brittany Ferries, del regime del GIE fiscale avrebbe indirettamente portato al ritiro di P & O dalla Manica occidentale e centrale, le autorità francesi ribattono che unicamente due navi di Brittany Ferries ne hanno beneficiato e che il finanziamento della nave «Mont St Michel» con questo sistema è stato approvato con la decisione della Commissione dell’8 maggio 2001 (27).

(74)

A questo proposito, un’inchiesta approfondita sarebbe stata condotta dalle autorità britanniche preposte alla concorrenza, in occasione del ritiro dal mercato del suddetto operatore. Le loro conclusioni non hanno evidenziato un’eventuale distorsione della concorrenza quale causa del ritiro di questo operatore. Inoltre, la riduzione del fatturato di alcuni operatori deriverebbe dall’aumento costante della concorrenza delle compagnie aeree a basso costo e non dalla messa in servizio di navi recenti da parte di altri armatori.

(75)

Per quanto riguarda la volontà di una delle parti interessate di vedere la Commissione estendere l’ambito del suo esame al regime dei carati, le autorità francesi ricordano che questo regime è stato dichiarato compatibile con le norme del trattato nella decisione del 3 maggio 1996.

(76)

Infine, l’aumento della capacità oltre Manica non sarebbe dovuto a compagnie che hanno beneficiato del regime dei GIE fiscali. Sarebbe opportuno, a questo proposito, prendere in considerazione i nuovi concorrenti sulle linee sulle quali operavano in precedenza degli operatori storici. Le autorità francesi segnalano anche, in questo contesto, che Eurotunnel ha raddoppiato la capacità di trasporto del servizio di carico tra il 2000 e il 2003 e che P & O ha riacquistato le quote dell’operatore Stena-Line e ha modernizzato la sua flotta.

VII.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(77)

In seguito al procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, e tenuto conto delle argomentazioni presentate in questo contesto dalle autorità francesi e dalle parti interessate, la Commissione ritiene che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(78)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(79)

La classificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato presuppone che vengano adempiute tutte le seguenti condizioni: 1) che la misura in questione conferisca un vantaggio per mezzo di risorse statali, 2) che questo vantaggio sia selettivo e 3) che la misura in oggetto falsi o minacci di falsare la concorrenza e sia atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri (28).

(80)

È opportuno esporre le motivazioni che consentono di ritenere che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI, precedentemente descritto, soddisfi tutte queste condizioni.

(81)

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 39 C, primo capoverso, del CGI, l’ammortamento dei beni concessi in locazione o messi a disposizione, in qualsiasi altra forma, viene suddiviso per la normale durata di utilizzo.

(82)

L’articolo 39 C, secondo capoverso, e l’articolo 39 CA del CGI riguardano le norme di ammortamento applicabili al finanziamento, in particolare da parte dei GIE, di beni in locazione o messi a disposizione. Secondo le autorità francesi, queste due disposizioni sono state introdotte per combattere un ricorso abusivo a questo tipo di finanziamento.

(83)

Le autorità francesi, come pure alcune parti interessate, sostengono che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI corrisponde a un ritorno al diritto comune in materia di detrazione degli ammortamenti, cioè alle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 1, secondo capoverso, e dell’articolo 39 C, primo capoverso, del suddetto codice, e non costituisce quindi un aiuto di Stato. L’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI costituirebbe una deroga alle disposizioni di questi articoli.

(84)

Secondo una giurisprudenza costante, l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, stabilisce unicamente di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia atta a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre, che si troverebbero, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal suddetto regime, in una condizione di fatto e giuridica simile (29).

(85)

Di conseguenza, per identificare ciò che costituisce un vantaggio, ai sensi della giurisprudenza relativa alla nozione di aiuto di Stato, è necessario stabilire la norma di riferimento o il regime comune applicabile, nell’ambito di un dato regime giuridico, rispetto al quale questo vantaggio verrà confrontato (30). A questo proposito, la Corte ha anche stabilito che la determinazione del contesto di riferimento riveste un’importanza ancora maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento in cui l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale», cioè ossia l'aliquota fiscale in vigore nell’area geografica di riferimento (31).

(86)

Nel caso di specie, per determinare questa norma di riferimento nell’ambito del regime degli ammortamenti dei beni in locazione o messi a disposizione, si deve unicamente tenere conto delle disposizioni relative al finanziamento di detti beni da parte di società di persone, come i GIE. In mancanza di ciò, le situazioni di fatto e giuridiche considerate ai fini della determinazione del vantaggio non sarebbero paragonabili, né dal punto di vista dei membri del GIE, né di quello degli utenti dei beni in questione.

(87)

Di conseguenza, la norma di riferimento applicabile nello specifico, relativa alla determinazione dell’ammortamento deducibile, è il limite di principio di questo ammortamento per i beni finanziati da GIE, previsto dall’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI (32). Non potrebbe trattarsi dell’articolo 39 C, primo capoverso, del CGI, in quanto questa disposizione non è applicabile a un’operazione di finanziamento da parte di GIE, cioè da parte di strutture che raggruppano diversi soggetti giuridici, in genere istituti finanziari, che suddividono tra loro i rischi inerenti all’operazione, contrapposta a un’operazione di finanziamento realizzata da un unico istituto finanziario, che sostiene da solo tutti i rischi considerati. A questo proposito, è opportuno inoltre rilevare che, contrariamente alle modalità di finanziamento che non ricorrono a un GIE, un’operazione di finanziamento da parte di una tale struttura fiscalmente trasparente consente un’ottimizzazione fiscale, poiché i risultati deficitari registrati dal GIE nel corso dei suoi primi anni di attività vengono detratti dai redditi imponibili realizzati dai suoi membri relativamente alle loro attività correnti.

(88)

La Commissione ritiene quindi che le autorità francesi e alcune delle parti interessate non abbiano fondamenti per sostenere che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca un ritorno al diritto comune degli ammortamenti e che l’articolo 39 C, secondo capoverso, del suddetto codice costituisca il regime di riferimento, alla luce del quale deve essere valutato il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA. È opportuno inoltre rilevare che l’articolo 39 CA del CGI prevede espressamente che il vantaggio fiscale considerato venga calcolato a partire dal saldo dei valori attualizzati positivi o negativi, relativi, rispettivamente, alle detrazioni o alle quote supplementari di imposta, rispetto a quelle che risulterebbero dall’applicazione delle disposizioni del secondo capoverso di questo articolo.

(89)

Per quanto riguarda il vantaggio derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, occorre constare che unicamente i membri di GIE (33), finanziando beni mobili la cui durata di ammortamento è pari ad almeno 8 anni, possono beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, cioè 1) di una deroga al limite di principio dell’ammortamento deducibile, 2) della maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento e 3) dell’eventuale esenzione del plusvalore di cessione.

(90)

Da un lato, per quanto concerne l’eliminazione del limite dell’ammortamento deducibile, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, occorre ricordare che ogni membro del GIE è in grado, per il periodo di svalutazione del bene, durante il quale i risultati del GIE sono in passivo, di imputare i passivi del GIE, in proporzione rispetto ai diritti che detiene, sui propri utili imponibili. In questo contesto, non viene tenuto conto del limite di ammortamento di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI.

(91)

Di conseguenza, l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 39 CA del CGI consente, nella fase in passivo, una riduzione, per ogni membro del GIE, della base che sarebbe normalmente imponibile in applicazione dell’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI. In effetti, il fatto che l’ammontare dell’ammortamento non sia limitato all’ammontare del canone di affitto acquisito, al netto degli altri oneri relativi al bene affittato, consente un aumento dell’ammontare dell’ammortamento, durante i primi esercizi in passivo. A questo proposito, il fatto che, ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, questi passivi siano deducibili unicamente per un quarto degli utili imponibili all'aliquota di imposta sulle società di diritto comune che ogni membro del GIE ricava dal resto delle sue attività, può certamente costituire un limite, ma non potrebbe rimettere in discussione l’esistenza di questo vantaggio.

(92)

In questo contesto, le autorità francesi sostengono che i risparmi fiscali così ottenuti nei primi anni dell’operazione di finanziamento vengono neutralizzati dai supplementi di imposta, che vengono constatati da quando il GIE inizia a realizzare reddito, poiché i canoni di affitto dovuti superano le annualità dell’ammortamento. Tuttavia, la Commissione ritiene che il vantaggio procurato risieda nel rinvio del pagamento dell’imposta e corrisponda al saldo dei valori attualizzati delle imposte versate nel corso del periodo complessivo di ammortamento, tenendo conto dei tassi di interesse applicati.

(93)

La relazione del Senato n. 413 (34) conferma inoltre questa analisi, dal momento che vi viene indicato che [l]e economie d’imposta così ottenute dai soci nel corso dei primi anni di utilizzo vengono compensate dai supplementi di imposta che compaiono in seguito, quando la struttura del finanziamento realizza dei guadagni». Tuttavia, questo spostamento nel tempo consente, secondo questa relazione, di realizzare utili di tesoreria che corrisponde alla differenza tra i valori attualizzati delle economie fiscali dei primi esercizi e le quote supplementari di imposta degli ultimi esercizi. La Commissione rileva anche che viene indicato, nell’istruzione fiscale n. 120, del 17 giugno 1999 (35), che il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI consente di realizzare economie fiscali.

(94)

Sembra quindi che il regime creato dall’articolo 39 CA del CGI miri a consentire ai membri dei GIE di beneficiare di un vantaggio sotto forma di posticipazione dell’imposizione fiscale.

(95)

A questo proposito, l’argomentazione in base alla quale gli utenti, per i quali il GIE non ottiene l'autorizzazione prevista dall’articolo 39 CA del CGI, fanno ricorso ad altre modalità di finanziamento per sfuggire alla limitazione del massimale dell’ammortamento fiscalmente deducibile di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, del suddetto codice, e non si trovano svantaggiati rispetto a quelli per cui il GIE ottiene l'autorizzazione, non sarebbe fondata. Infatti, è importante anzitutto ricordare che, trattandosi di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a esaminare le caratteristiche generali del regime in oggetto, senza essere tenuta ad esaminare ogni caso specifico di applicazione (36). Inoltre, una tale argomentazione conduce a prendere in considerazione delle situazioni individuali distinte, da un punto di vista giuridico e di fatto (37) e, in aggiunta, ipotetiche.

(96)

Infine, non può essere escluso che gli utenti che non possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 39 CA del CGI si trovino nell’incapacità di ricorrere ad una modalità alternativa di finanziamento. Questo potrebbe verificarsi, in particolare, se un organismo bancario decidesse, in virtù della situazione finanziaria dell’impresa interessata, di non assumersi da solo i rischi inerenti all’operazione di finanziamento (leasing proprio) o se, per motivi inerenti alla struttura del bilancio o alla capacità di finanziamento degli utenti, si rivelassero impossibili altre modalità di finanziamento (investimenti diretti con ricorso al prestito o su fondi propri). In ogni caso, anche supponendo che questi utenti siano effettivamente in grado di ricorrere a una modalità di finanziamento alternativa e, in questo contesto, il loro ammortamento venga privato del limite del massimale, rimane il fatto che la soluzione più vantaggiosa, inizialmente scelta, ha dovuto essere abbandonata per una seconda scelta, necessariamente meno favorevole, e che non beneficeranno della fiscalità specifica del leasing da parte del GIE (grazie all’obbligo di trasferimento, stabilito dall’articolo 39 CA del CGI).

(97)

D'altro canto, oltre all’eliminazione del massimale dell’ammontare dell’ammortamento deducibile, i membri dei GIE beneficiano di una maggiorazione di un punto del coefficiente d’ammortamento decrescente e, nell’ipotesi di una cessione anticipata del bene all’utente e se vengono soddisfatte alcune condizioni, di un'esenzione del plusvalore (38).

(98)

Questo coefficiente maggiorato e questa eventuale esenzione dei plusvalori di cessione costituiscono vantaggi di cui beneficiano i membri dei GIE in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, ma di cui non beneficerebbero in applicazione dell’ambito fiscale di riferimento, cioè l’articolo 39 C, secondo capoverso, del suddetto codice. In ogni caso, l’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, relativamente a questi due vantaggi, non potrebbe costituire un ritorno al diritto comune degli ammortamenti, come invocato dalle autorità francesi, poiché l’articolo 39 C, primo capoverso, del suddetto codice non prevede affatto tali vantaggi fiscali.

(99)

In questo contesto, per quanto riguarda l’argomentazione in base alla quale, a partire dall’anno 2007, l’esenzione del plusvalore di cessione sarà di diritto comune, è opportuno constatare che detta argomentazione è, in ogni caso, priva di pertinenza, dal momento che l’esistenza di questo vantaggio deve essere valutata rispetto all’ambito giuridico in vigore e non nell’ottica di una situazione giuridica futura (39). D’altra parte, non viene addotto dalle parti che una modifica del quadro giuridico applicabile farebbe scomparire il vantaggio ottenuto in precedenza.

(100)

Per quanto riguarda l’origine statale dei vantaggi derivanti dall’applicazione del regime in oggetto, è necessario ricordare che la nozione di aiuto è più generica di quella di sovvenzione, perché comprende non solo prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche gli interventi che, in forme diverse, riducono gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, per questo, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, sono della stessa natura e hanno identici effetti (40). Se ne evince che una misura con la quale le autorità pubbliche concedono ad alcune imprese un'esenzione, una riduzione o ancora un rinvio del pagamento dell’imposta normalmente dovuta che, anche non comportando un trasferimento delle risorse statali, colloca i beneficiari in una condizione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (41). Quindi, nel caso di specie, sebbene le misure derivanti dall’articolo 39 CA del CGI non comportino trasferimenti di risorse statali, non può essere negato che esse comportino una perdita di risorse fiscali e costituiscano, per questo, un finanziamento statale.

(101)

In queste circostanze, la Commissione ritiene che i membri del GIE beneficino di vantaggi, sotto forma di economie fiscali (assenza di limitazione del massimale e maggiorazione del coefficiente di ammortamento) e, nell’ipotesi di una cessione anticipata del bene effettuata a determinate condizioni, di un'esenzione fiscale, che rappresentano una spesa per il bilancio dello Stato francese.

(102)

In conclusione, per quanto concerne i membri dei GIE, considerando che questi devono trasferire all’utente del bene in questione almeno i due terzi del vantaggio fiscale complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, la Commissione ritiene che il vantaggio di cui beneficiano è, al massimo, di un terzo del vantaggio complessivo. La Commissione ricorda che, in questo contesto, i membri dei GIE sono fondamentalmente degli istituti finanziari.

(103)

Per quanto riguarda gli utenti dei beni considerati, il trasferimento di una parte del vantaggio fiscale di cui beneficiano i membri dei GIE si concretizza, in base alla disposizione in questione, sotto forma di una riduzione dell’ammontare del canone di affitto o di una diminuzione dell’ammontare dell’opzione d’acquisto. Questo vantaggio trasferito agli utenti riduce quindi gli oneri che gravano normalmente sul loro bilancio nell’ambito delle operazioni di prestito. Poiché il trasferimento rappresenta almeno i due terzi del vantaggio concesso ai membri del GIE per mezzo di risorse statali, si deve ritenere che gli utenti beneficino, in questa misura, di un vantaggio statale ai sensi dell’articolo 87 del trattato, che ammonta almeno ai due terzi del vantaggio complessivo.

(104)

Le autorità francesi, come alcune delle parti interessate, sostengono tuttavia che il regime fiscale creato dall’articolo 39 CA del CGI costituisce una misura generica del diritto fiscale francese. È quindi necessario esaminare se il vantaggio complessivo di cui beneficiano i membri del GIE e gli utenti presenti un carattere selettivo.

(105)

A titolo di introduzione, è opportuno ricordare che la specificità di una misura statale, cioè il suo carattere selettivo, costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. A questo proposito, è importante verificare se il regime fiscale in oggetto comporti o meno dei vantaggi a beneficio esclusivo di determinate imprese o di determinati settori di attività (42).

(106)

In genere, una misura fiscale, atta ad essere classificata come aiuto di Stato, si distingue da un provvedimento fiscale generico per il carattere limitato, di diritto o di fatto, del numero dei suoi beneficiari. Pertanto, affinché una misura possa essere classificata come aiuto di Stato, le imprese beneficiarie devono appartenere a una categoria ben determinata con l’applicazione, di diritto o di fatto, del criterio stabilito dalla misura in questione (43).

(107)

Nel caso di specie, l’articolo 39 CA del CGI si applica unicamente ai beni mobili ammortizzabili secondo una modalità decrescente per un periodo di almeno 8 anni e acquisiti in condizioni nuove, ad eccezione delle navi, che possono essere di seconda mano. Nella relazione del Senato n. 413 (44) viene inoltre indicato che il […] sistema ha precisamente lo scopo di incoraggiare investimenti pesanti, grazie ad uno strumento fiscale molto incentivante.

(108)

La riduzione dell'onere fiscale derivante dall’applicazione di questa disposizione spetta quindi, di diritto, esclusivamente ai membri dei GIE che finanziano tali beni (45) e agli utenti dei beni, grazie all’obbligo di trasferimento di almeno i due terzi del vantaggio fiscale complessivo di cui beneficiano i membri del GIE. Gli investitori, membri di GIE, che non finanziano i beni oggetto dell’articolo 39 CA del CGI e gli utenti di beni che hanno un periodo di ammortamento inferiore a 8 anni, non possono, al contrario, accedere al beneficio di questo vantaggio fiscale.

(109)

A questo proposito, anche supponendo che gli utenti di beni che non possono beneficiare del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI abbiano interesse a tentare di ricorrere a una forma di finanziamento, in alternativa al GIE fiscale, questi ultimi si trovano, in definitiva, privati di questa modalità di finanziamento.

(110)

Inoltre, in merito alla durata dell’ammortamento dei beni in oggetto, prevista dall’articolo 39 CA del CGI, questa disposizione arreca benefici, di fatto, soprattutto alle imprese che operano nel settore del trasporto, in particolare quello marittimo ed aereo, come pure ai GIE che finanziano beni appartenenti a questo settore.

(111)

A questo proposito, dalle informazioni fornite dalle autorità francesi si evince che 182 delle 189 richieste di autorizzazione, presentate in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, riguardavano il settore del trasporto. Inoltre, in base a questi dati, il settore marittimo rappresenta, da solo, il 75 % delle richieste di autorizzazione presentate e l’82 % delle autorizzazioni approvate (cfr. tabella al precedente punto 17).

(112)

D’altro canto, la creazione di questo regime di deroga alla limitazione del massimale di ammortamento dei beni finanziati da GIE è stata motivata, principalmente, dalla volontà del legislatore di favorire il settore del trasporto e, più in particolare, quello del trasporto marittimo.

(113)

Questo stato di fatto emerge da molti elementi.

(114)

In primo luogo, tra i beni ammissibili al beneficio ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, solo le navi sono espressamente oggetto dell’istruzione fiscale n. 120 (46). Viene così previsto che gli unici beni di seconda mano che possono beneficiare del regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI sono le navi. Per quanto riguarda la procedura di ottenimento dell'autorizzazione, viene altresì previsto, per le navi, che le richieste di autorizzazione che le riguardano debbano essere presentate prima del loro ordine, dal momento che vengono ammortizzate a partire dal posizionamento nello scalo (47).

(115)

In secondo luogo, dai lavori preparatori dell’adozione della legge n. 98-546 e, più specificamente, dalla relazione del Senato n. 413 (48), emerge che il sistema fiscale precedente veniva applicato a tutti i settori economici, mentre l’articolo 39 CA del CGI si applica unicamente ai beni strumentali pesanti (aerei, TGV, navi…). Più in particolare, per quanto riguarda il settore marittimo, la suddetta relazione denuncia il carattere insufficientemente favorevole del regime in oggetto rispetto al regime dei carati, per dinamicizzare l’investimento in questo settore. Viene altresì indicato che l’introduzione, ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, di una disposizione che prevede l’esenzione del plusvalore in caso di cessione anticipata del bene all’utente, è stata motivata dal carattere meno favorevole del regime in oggetto per l’investimento marittimo. Le autorità francesi ribadiscono, a questo proposito, in maniera identica, nell’ambito delle loro osservazioni del 3 maggio 2004, che è in un contesto contraddistinto dal desiderio di contenere la stagnazione del numero di navi commerciali immatricolate in Francia e dalla volontà di ridurre gli oneri fiscali che, in completamento della posticipazione fiscale connessa all’ammortamento, si è previsto che il GIE possa beneficiare, in determinate condizioni, di un'esenzione del plusvalore di cessione del bene.

(116)

In terzo luogo, la relazione generale n. 66, relativa al progetto di legge finanziaria del 1999 (49), afferma che la legge n. 98-546 […] ha consentito la creazione di un nuovo sistema fiscale, a favore dell’investimento marittimo. Viene altresì indicato che, sebbene il regime privilegiato di finanziamento con leasing, creato dall’articolo 39 CA del CGI, non si applichi unicamente alle navi, è stato in realtà principalmente concepito per esse.

(117)

In merito all’insieme delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI presenti un carattere selettivo, in quanto favorisce determinati operatori economici attivi nel settore del trasporto, come pure nel settore finanziario. Poiché questo regime non si applica a tutti gli operatori economici, non può essere considerato una misura generale di politica fiscale.

(118)

Questa valutazione non può essere rimessa in discussione dalle argomentazioni invocate dalle autorità francesi.

(119)

Pertanto, in primo luogo, l’argomentazione delle autorità francesi dedotta dalla molteplicità di settori che possono essere coinvolti nel provvedimento fiscale in oggetto, non è fondata. Infatti, ad eccezione del fatto che solo determinati beni sono interessati dal regime fiscale in oggetto, non si può ritenere che il numero molto marginale di richieste di autorizzazione per il finanziamento di beni appartenenti a settori diversi da quello del trasporto (50) possa rimettere in discussione la specificità del regime in oggetto. A questo proposito, è stato altresì stabilito che il fatto che il numero di imprese che possono richiedere di beneficiare di una misura sia molto rilevante o che queste imprese appartengano a settori di attività diversi non può essere sufficiente per metterne in discussione il carattere selettivo (51).

(120)

In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità francesi, l’argomentazione in base alla quale esistono misure fiscali equivalenti negli altri Stati membri non è pertinente ai fini della giustificazione dell’esistenza del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI. In effetti, non si potrebbe procedere a un esame comparativo delle normative fiscali applicabili nell’insieme degli Stati membri, o semplicemente di alcuni di essi, senza snaturare la finalità delle disposizioni relative al controllo degli aiuti di Stato. In assenza di armonizzazione, a livello comunitario, delle disposizioni fiscali degli Stati membri, questo esame consisterebbe nel confrontare le condizioni giuridiche di fatto e diverse, che derivano da disparità legislative o normative tra gli Stati membri (52). Inoltre, è stato stabilito che il fatto che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri può togliere a tali misure il carattere di aiuto (53). In modo analogo, il fatto che dei concorrenti di altri Stati membri beneficino di misure fiscali simili, benché illegali, non incide sulla classificazione di aiuto del regime in oggetto (54).

(121)

In terzo luogo, la Francia e le parti interessate sostengono che il carattere non selettivo del regime in oggetto viene stabilito in base all’assenza di potere discrezionale di cui disporrebbero le autorità francesi ai fini del rilascio dell'autorizzazione in questione.

(122)

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, anche interventi che, a prima vista, sono applicabili alla generalità delle imprese possono presentare una certa selettività e, quindi, essere considerati come misure destinate a favorire determinate imprese o determinate produzioni. Questo si verifica, in particolare, quando l’amministrazione, chiamata ad applicare la norma generale, dispone di un certo potere discrezionale per quanto riguarda l’applicazione dell’atto (55).

(123)

Nel caso di specie, va anzitutto ricordato che, poiché la disposizione fiscale in oggetto può essere applicata unicamente agli utenti di determinati beni e ai membri dei GIE che li finanziano e, di fatto, principalmente, al settore del trasporto e a quello finanziario, la condizione di specificità è già soddisfatta. Infatti, altri progetti di finanziamento, relativi a beni appartenenti ad altri settori diversi dal trasporto e/o che presentino un periodo di ammortamento inferiore a otto anni, potrebbero presentare garanzie di natura tale da escludere qualsiasi volontà di ottimizzazione fiscale. Quindi, in merito all’ambito applicativo limitato di questo sistema fiscale, non è necessario, ai fini della determinazione del carattere selettivo del provvedimento in questione, stabilire che le autorità nazionali competenti dispongano di un potere discrezionale nell’applicazione della suddetta misura (56).

(124)

In ogni caso, interrogate sulla portata della verifica alla quale si ritengono tenute, per quanto riguarda la condizione in base alla quale l’investimento in oggetto presenti, dal punto di vista dell’interesse generale e in particolare in materia di impiego, un interesse economico e sociale rilevante (57), le autorità francesi hanno dichiarato che questo interesse veniva valutato alla luce di 6 criteri, tra i quali quello relativo agli effetti dell’investimento sull’ambiente economico dell’area in cui verrà effettuato e nella quale opera l’utente. La Commissione ritiene che l’adempimento di questa condizione riservi necessariamente alle autorità nazionali un margine di valutazione discrezionale.

(125)

Inoltre, malgrado il carattere legittimo di un tale obiettivo, è opportuno rilevare l’assenza di collegamento tra questa condizione, legata all’esistenza di un interesse economico dell’investimento, e la finalità perseguita dal legislatore imponendo la concessione preventiva di un’approvazione ministeriale alla realizzazione dell’investimento. In effetti, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione devono consentire di stabilire che il ricorso alla modalità di finanziamento tramite GIE non abbia come obiettivo un’ottimizzazione fiscale. La condizione legata all’interesse economico dell’investimento non è di natura tale da impedire una tale ottimizzazione. Tali operazioni di finanziamento, nonostante il periodo di ammortamento dei beni in oggetto, potrebbero non avere come obiettivo un’ottimizzazione fiscale, senza peraltro presentare un interesse economico e sociale rilevante, soprattutto in termini di occupazione.

(126)

In questo contesto, occorre di nuovo fare riferimento alla relazione del Senato n. 413 (58), da cui emerge che la condizione connessa all’esistenza di un interesse economico e sociale rilevante è un mezzo per favorire i beni prodotti sul territorio nazionale o i finanziamenti effettuati a favore di un utente francese. Più in generale, viene altresì indicato nella stessa relazione che la procedura di emissione lascia all’amministrazione un margine troppo elevato di valutazione.

(127)

L’inadeguatezza della condizione relativa all’interesse economico dell’investimento, rispetto all’obiettivo perseguito, rafforza quindi, secondo la Commissione, il margine di valutazione di cui dispongono le autorità nazionali nella sua applicazione.

(128)

Sempre in merito al margine di valutazione di cui dispongono le autorità francesi ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere rilevato che la decisione del Consiglio Costituzionale del 30 dicembre 1987 (59), citata dalle autorità francesi e da alcune parti interessate, non è pertinente nel presente contesto. In tal caso, era in discussione un sistema fiscale che prevedeva la possibilità, per una nuova persona giuridica, derivante dalla fusione di due società, di riprendere, per un periodo limitato, l'interezza o parte del disavanzo delle società oggetto della fusione e che consentiva, con approvazione del ministro del bilancio e nei limiti di questa approvazione, in caso di apporto parziale di attivi a una società del gruppo, il riporto dei passivi non ancora dedotti, precedentemente alla fusione, dagli utili futuri. Il Consiglio Costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi sulla conformità della procedura con l’articolo 34 della Costituzione, che affida al legislatore la determinazione dell’ambito applicativo di un vantaggio fiscale. In questo contesto, il Consiglio ha ritenuto che la disposizione in oggetto non consentisse al legislatore di subdelegare il suo potere fiscale al ministro e che a quest’ultimo venisse conferito unicamente il potere di accertare, in conformità con l’obiettivo del legislatore di evitare che l’imposta venga elusa, il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. In questa decisione, il Consiglio Costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi sul rispetto delle competenze rispettive dei poteri legislativo e normativo in materia fiscale, ma non sull’esistenza, per il ministro, di un potere di valutazione nell’adozione delle misure individuali, necessarie all’applicazione della legge.

(129)

In ogni caso, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, non possano essere messe in discussione dalla giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali.

(130)

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomentazione in base alla quale le autorità nazionali non disporrebbero di un potere arbitrario poiché la loro decisione potrebbe essere oggetto di ricorso davanti alle giurisdizioni nazionali, affinché vengano messe in discussione le motivazioni che hanno giustificato il rifiuto dell'autorizzazione, occorre ricordare che non è necessario, per rifiutare la classificazione di misura generale, verificare se il comportamento dell’amministrazione fiscale possegga un carattere arbitrario. È sufficiente infatti constatare che la suddetta amministrazione dispone di un potere di valutazione discrezionale, che le consente di modulare le condizioni di concessione del vantaggio fiscale in questione, in base alle caratteristiche dei progetti di investimento sottoposti alla sua valutazione (60). Inoltre, si è stabilito che le cancellazioni di debiti, concesse nell’ambito di un procedimento giudiziario e in conformità al diritto nazionale applicabile, presentava un carattere selettivo, poiché non derivavano automaticamente dall’applicazione della legge, ma dalla scelta discrezionale degli organismi pubblici in questione. Il giudice comunitario ha ricordato, in questo contesto, che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, non distingue secondo le cause o gli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti (61). Quindi, nel caso di specie, a maggior ragione, il fatto che le decisioni di rifiuto dell'autorizzazione possano essere oggetto di ricorso davanti a una giurisdizione nazionale non può mettere in discussione l’esistenza di un margine di valutazione delle autorità nazionali nell’ambito applicativo delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione ministeriale.

(131)

Infine, la Commissione ritiene che l’affermazione delle autorità francesi, relativa all’assenza di distinzione fondata sulla nazionalità dei membri del GIE e degli utenti, non può mettere in discussione il carattere selettivo del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI (62), tanto più che la relazione del Senato n. 413 (63) indica che la condizione connessa all’esistenza di un interesse economico e sociale rilevante dell’investimento è un mezzo per favorire i beni prodotti sul territorio nazionale o i finanziamenti realizzati a favore di un utente francese.

(132)

In considerazione di quanto precedentemente esposto, la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI presenti carattere selettivo.

(133)

Le autorità francesi sostengono che il combinato disposto degli articoli 39 C, secondo capoverso, e 39 CA del CGI costituisce un mezzo di controllo a priori, di cui l’amministrazione fiscale dispone per combattere l’evasione fiscale derivante da un uso abusivo delle operazioni di finanziamento di beni mobili da parte di strutture fiscalmente trasparenti, quali i GIE. Esse ritengono che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI sia, in questo modo, giustificato dalla natura e dall’economia del sistema fiscale. A questo proposito, precisano che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI si fonda su criteri oggettivi e orizzontali di lotta all’evasione fiscale.

(134)

È vero che la nozione di aiuto di Stato non riguarda le misure statali che introducono una diversificazione tra imprese, quando questa diversificazione deriva dalla natura e dall’economia del sistema di oneri nel quale si inseriscono. Questa giustificazione, fondata sulla natura o l’economia del sistema fiscale, rinvia alla coerenza di un provvedimento fiscale specifico con la logica interna del sistema fiscale in generale. Tuttavia, le diversificazioni fiscali non possono semplicemente essere dettate dalle finalità generali e dagli obiettivi perseguiti dallo Stato adottando le misure in oggetto (64).

(135)

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che l’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI, limitando l’ammontare dell’ammortamento deducibile, miri in effetti a combattere il ricorso abusivo a strutture fiscalmente trasparenti allo scopo di realizzare un guadagno fiscale, nell’ambito di operazioni di finanziamento di beni in locazione o messi a disposizione. Questo scopo appare necessario e razionale al fine di garantire l’efficacia del sistema fiscale degli ammortamenti di beni affittati o messi a disposizione e deve, quindi, essere considerato come inerente al suddetto sistema (65).

(136)

Per contro, il regime creato dall’articolo 39 CA del CGI non sarebbe giustificato dalla natura e dall’economia del sistema francese di ammortamento dei beni concessi in locazione o messi a disposizione. Infatti, sebbene siano accettabili le deroghe alla limitazione del massimale dell’ammortamento previste all’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI, queste deroghe dovrebbero unicamente fondarsi su condizioni il cui adempimento mirerebbe ad impedire il ricorso, a fini di ottimizzazione fiscale, al finanziamento dei suddetti beni tramite strutture fiscalmente trasparenti, quali i GIE.

(137)

Da un lato, la limitazione del campo di applicazione della deroga in questione al finanziamento di beni ammortizzabili su un periodo pari ad almeno otto anni non sarebbe giustificata, di per sé o in combinazione con le altre condizioni di ottenimento dell'autorizzazione, in relazione all’obiettivo perseguito dalle autorità francesi. Queste ultime non hanno neanche fornito, nell’ambito del presente procedimento, alcuna spiegazione in merito alla scelta, in relazione all’obiettivo perseguito di lotta all’evasione fiscale, di limitare questa deroga ai beni con la suddetta durata di ammortamento.

(138)

D’altro canto, come precedentemente constatato, tra le condizioni per l’ottenimento dell'autorizzazione ministeriale, quella relativa all’esistenza di un interesse economico e sociale, in particolare in materia di occupazione, dell’operazione di finanziamento lascia alle autorità nazionali un margine di valutazione. Questa condizione, d’altronde, non ha collegamenti con lo scopo perseguito dalla Francia di lotta all’evasione fiscale. In ogni caso, un tale obiettivo sociale non ha, di per sé, una natura tale da esimere il regime in oggetto dalla classificazione di aiuto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché questo articolo non fa distinzioni in base alle cause o agli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti (66). È stato inoltre precedentemente stabilito che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sarebbe privo di effetto utile, se delle motivazioni relative alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro potessero sottrarre misure specifiche alla classificazione di aiuto di Stato, dal momento che la maggior parte degli aiuti viene concessa in vista della creazione o della salvaguardia dell'occupazione (67).

(139)

In questo contesto, le autorità francesi sostengono anche che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI ha permesso un rinnovamento e un consolidamento della flotta marittima. In modo analogo, Air France indica che questo regime favorisce il rinnovo della sua flotta, reso necessario dalla modifica delle norme ambientali. Oltre al fatto che queste dichiarazioni sostengono la valutazione della Commissione relativa al carattere selettivo del suddetto regime, non sarebbe possibile ritenere che il perseguimento di obiettivi di politica economica o industriale abbia una natura tale da esimere una misura selettiva dall’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (68). In un contesto simile, è stato inoltre stabilito che un regime che prevede un abbuono di interessi sui crediti concessi per l’acquisto o la locazione, con opzione d’acquisto, di veicoli a vantaggio di persone fisiche, PME, enti pubblici territoriali ed enti di prestazione di servizi pubblici locali costituiva un aiuto e non poteva essere giustificato dal fatto che la misura mirasse, a fini di protezione ambientale e di sicurezza stradale, a consentire il rinnovo del parco veicoli industriali in Spagna (69).

(140)

L’insieme delle motivazioni di interesse generale, in base alle quali il regime in oggetto avrebbe lo scopo o l’effetto di contribuire, ad esempio, all’occupazione, al rinnovo o al consolidamento delle navi o degli aeromobili interessati, per legittime che siano, non sono giustificate dalla natura o dall’economia del sistema fiscale in questione e sono ininfluenti per quanto riguarda la classificazione di una misura come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(141)

La Commissione ritiene anche ininfluente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il fatto che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI sia meno favorevole per questi beneficiari di quanto non lo fosse il regime dei carati, poiché il regime in oggetto deve essere valutato dalla Commissione al momento della sua attuazione (70).

(142)

In considerazione di quanto sopra esposto, emerge che la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI non è giustificato dalla natura e dall’economia del sistema fiscale in questione e che il suo carattere selettivo non può, quindi, essere messo in discussione.

(143)

Come precedentemente constatato, i beneficiari del regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI sono, da un lato, gli operatori economici operanti nei settori del trasporto e dell’industria e, dall’altro, i membri di GIE che finanziano beni appartenenti a questi settori costituiti, fondamentalmente, da istituti finanziari. L’insieme di questi operatori presente sui mercati comunitari dei suddetti settori.

(144)

In questo contesto, è opportuno ricordare che gli aiuti che mirano a liberare un’impresa dalle spese che dovrebbe normalmente sostenere nell’ambito della normale gestione o delle normali attività alterano, di norma, le condizioni di concorrenza (71). È stato infatti stabilito che qualsiasi concessione di aiuti a un’impresa, che esercita le proprie attività sul mercato comunitario, è atto a provocare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (72).

(145)

Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della dimensione internazionale dei settori in questione, la Commissione ritiene che l’aiuto in oggetto rafforzi la posizione degli operatori di questi settori, che partecipano agli scambi nazionali e intracomunitari.

(146)

Di conseguenza, i beneficiari del regime in oggetto si trovano in una posizione privilegiata rispetto sia ai loro concorrenti nazionali (73), sia ai loro concorrenti di altri Stati membri, che non possono beneficiare di questo regime per il fatto che non finanziano o non utilizzano beni ammissibili ai sensi di questo regime, o che non sono soggetti a imposizione fiscale in Francia.

(147)

Su quest’ultimo punto, se è vero che, da un punto di vista formale, nessun ostacolo giuridico impedisce agli operatori economici di altri Stati membri, diversi dalla Francia, di finanziare o di utilizzare i beni oggetto dell’articolo 39 CA del CGI, è innegabile che, in pratica, il regime in questione favorisce gli operatori fiscalmente domiciliati in Francia. A questo proposito, è opportuno constatare che tutte le parti interessate beneficiarie del regime in questione, che hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale, sono società di diritto francese. È anche opportuno ricordare che, per quanto concerne il settore principalmente interessato dal sistema fiscale in questione, ossia il trasporto marittimo, le autorità francesi hanno esse stesse sostenuto che l’adozione di questo sistema mira ad arginare la stagnazione del numero di navi commerciali immatricolate in Francia e a ridurre le spese fiscali. Infine, nel presente contesto, va ricordato che la relazione del Senato n. 143 (74) sottolinea che questo regime è un mezzo per favorire i beni prodotti nel territorio nazionale o i finanziamenti realizzati a favore di un utente francese.

(148)

Di conseguenza, senza necessità di procedere ad un’analisi economica della situazione reale dei mercati interessati (75), e tenendo conto del fatto che il regime fiscale creato dalla Francia rafforza la posizione degli operatori economici che ne beneficiano rispetto ad altri operatori concorrenti negli scambi intracomunitari, la Commissione ritiene che questo regime incida sugli scambi tra Stati membri e distorca la concorrenza tra questi operatori.

(149)

Considerato l’insieme delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   Quantificazione e ripartizione dell’aiuto tra beneficiari

(150)

È stato precedentemente constatato che i vantaggi fiscali derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI sono, da un lato, l’assenza di limitazione del massimale dell’ammortamento deducibile e, dall’altro, la maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento e, infine, l’eventuale esenzione del plusvalore di cessione.

(151)

L’ammontare dell’aiuto, per ogni operazione di leasing, corrisponde alla differenza tra i valori attualizzati delle imposte versate durante il periodo complessivo di ammortamento, tenendo conto della maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento, e quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI, differenza alla quale occorre aggiungere l’eventuale esenzione del plusvalore di cessione (76). Questa somma viene stabilita, per operazioni di leasing, secondo le modalità previste ai paragrafi 46 e 47 dell’istruzione fiscale n. 120 (77), ai fini del trasferimento all’utente di una quota del vantaggio complessivo.

(152)

Per quanto riguarda la ripartizione esatta del vantaggio complessivo ottenuto in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, i membri di un GIE, beneficiari diretti, sono tenuti a trasferire almeno i 2/3 di questo vantaggio all’utente del bene considerato. Nell’ambito di ogni operazione di leasing, l’ammontare preciso del vantaggio da trasferire all’utente viene tuttavia determinato al momento del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 39 CA del CGI.

3.   Classificazione del regime come aiuto illegale

(153)

In conformità con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, lo Stato membro è tenuto a notificare tutti i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro in questione non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

(154)

Nel caso di specie, le autorità francesi, con lettera del 17 marzo 1998 (A/32232), hanno informato la Commissione dell’introduzione del sistema che limita l’ammortamento dei beni in locazione, per combattere l’utilizzo di questo meccanismo unicamente a fini di ottimizzazione fiscale e prevedendo un’eccezione a tale limitazione. In tale lettera, le autorità francesi affermano che il sistema non sembra costituire un aiuto di Stato che debba essere oggetto di una notifica preventiva alla Commissione in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(155)

La Commissione ritiene che tale lettera, in queste circostanze, non può essere considerata come una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ad abundantiam, la Commissione sottolinea inoltre che la lettera in questione non rispettava le norme di forma menzionate nella lettera della Commissione agli Stati membri SG (81) 12740, del 2 ottobre 1981, in vigore all’epoca dei fatti. La Francia ha quindi agito in maniera illegale, dando esecuzione al regime di aiuti in oggetto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

4.   Compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune

(156)

Poiché il regime fiscale in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre esaminare la sua eventuale compatibilità alla luce delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo. È opportuno ricordare, a questo proposito, che i beneficiari effettivi del regime in questione appartengono, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità francesi, ai settori del trasporto marittimo, aereo e ferroviario come pure, in maniera marginale, al settore industriale (78). Questi beneficiari appartengono anche al settore finanziario, poiché i membri dei GIE sono, fondamentalmente, degli istituti finanziari.

(157)

Per quanto concerne le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, relative agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, così come agli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, è sufficiente constatare che esse sono prive di qualsiasi pertinenza nel presente contesto, a prescindere dall’identità dei beneficiari del regime in questione.

(158)

Quanto alla deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, è sufficiente constatare che il regime fiscale in oggetto non costituisce un progetto importante di comune interesse europeo e non è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia francese. Esso non è neanche destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(159)

La Commissione sottolinea, a questo proposito, che né le autorità francesi né le parti interessate hanno invocato le suddette deroghe durante il procedimento.

(160)

L’esame delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, richiede un’analisi per settore di interesse.

(161)

La Commissione ritiene che, per quanto riguarda la deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che autorizza gli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune attività, a condizione che gli scambi non siano alterati in misura contraria al comune interesse, nulla consente di ritenere che gli aiuti concessi al settore del trasporto aereo, in applicazione del regime in questione, siano compatibili con il mercato comune. Infatti, nessuna delle deroghe previste a questo proposito dagli orientamenti della Commissione, relative all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione (79) è applicabile nel caso di specie.

(162)

Tuttavia, è opportuno notare che la Commissione autorizza, in maniera eccezionale, alcuni aiuti al funzionamento del trasporto aereo:

a)

sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, modificati nel 2000 (80), per linee aeree operate a partire dal territorio di regioni ultraperiferiche, allo scopo di compensare i sovraccosti derivanti dagli svantaggi permanenti che presentano queste regioni, identificate nell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato;

b)

sulla base degli orientamenti comunitarie concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (81) caratterizzati da un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri, nella misura del 30 % dei costi strettamente connessi al loro avviamento per i primi tre anni (il 40 % dei suddetti costi per i primi quattro anni per gli aeroporti regionali situati in una regione svantaggiata ai sensi degli orientamenti).

(163)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione accetta che la Francia non consideri nel calcolo degli aiuti da riscuotere le somme relative ad aiuti concernenti:

a)

gli aeromobili destinati in maniera stabile a linee aeree operanti su una regione ultraperiferica, a condizione che possa dimostrare che la manutenzione di questi aeromobili viene effettivamente eseguita in questa regione e che gli aiuti sono inferiori ai sovraccosti constatati;

b)

gli aeromobili destinati a linee aeree nuove, operanti su un aeroporto regionale, nella misura della quota suddetta dei costi ammissibili, a condizione che le linee in questione non siano oggetto, nel periodo in questione, di un contratto di servizio pubblico con compensazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (82).

(164)

In tutti gli altri casi, gli aiuti concessi alle imprese di trasporto aereo in applicazione del regime in oggetto sono incompatibili con il trattato.

(165)

In applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli orientamenti comunitari del 1997, nonché quelli del 2004 (83), definiscono i regimi di aiuto di Stato che possono essere autorizzati per sostenere gli interessi delle imprese comunitarie di trasporto marittimo, rispetto alla concorrenza di paesi terzi, nel perseguimento di obiettivi generali, quali:

salvaguardare l’occupazione comunitaria (nel settore marittimo e terrestre);

migliorare la sicurezza;

preservare il know-how marittimo nella Comunità e sviluppare le competenze marittime.

(166)

Tenuto conto dei suddetti obiettivi, gli orientamenti comunitari del 1997 e del 2004 autorizzano determinate misure fiscali a favore delle compagnie marittime, allo scopo di migliorare la loro competitività (punto 3.1)

(167)

Va quindi ricordato che l’obiettivo degli aiuti di Stato, nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi, è quello di promuovere la competitività della flotta comunitaria sul mercato mondiale. Di conseguenza, i regimi di riduzione del carico tributario devono esigere, in maniera generale, l’esistenza di una connessione con la bandiera comunitaria.

(168)

Inoltre, i vantaggi procurati da questi regimi devono agevolare lo sviluppo del trasporto marittimo e dell’occupazione in questo settore, nell’interesse della Comunità. Di conseguenza, i suddetti vantaggi fiscali devono essere strettamente limitati alle attività di trasporto marittimo. Quando una compagnia di trasporto marittimo esercita anche altre attività commerciali, occorre dunque una separazione contabile tra le due attività, per evitare qualsiasi «straripamento» verso attività che non rispondono alla definizione di trasporto marittimo.

(169)

Non può essere contestato che il regime in questione miri a favorire il finanziamento di navi di bandiera francese e tenda allo sviluppo del settore marittimo e dell'occupazione in detto settore.

(170)

Inoltre, gli aiuti concessi in applicazione del regime in questione agevolano il finanziamento di navi e contribuiscono quindi al rinnovo della flotta comunitaria. A questo proposito, la Commissione condivide il parere delle autorità francesi, secondo il quale gli aiuti in oggetto contribuiscono al consolidamento della flotta di bandiera nazionale, così come al suo rinnovamento (84). La Commissione sottoscrive in particolare l’argomentazione in base alla quale, in particolare in virtù del meccanismo di concessione, che subordina l’applicazione del regime in questione all’obbligo di disporre, sul territorio della Comunità, di un centro strategico decisionale relativo alla gestione delle attività marittime e alla gestione di navi, e che tiene conto di considerazioni connesse all’occupazione, il suddetto regime contribuisce a salvaguardare l’occupazione comunitaria del settore marittimo, sia a terra che in mare (85). Questi elementi sono altresì confermati da molti armatori, parti interessate, che sottolineano l’importanza del regime in questione per compensare il sovraccosto degli equipaggi di questa bandiera, garantire il mantenimento di posti di lavoro di elevata qualità nel trasporto marittimo e contribuire al mantenimento, e allo sviluppo, di una flotta di bandiera di uno Stato membro (86). La Commissione precisa tuttavia che, in applicazione degli orientamenti comunitari del 2004, se le navi sono dei rimorchiatori o delle draghe, gli aiuti concessi possono essere considerati compatibili con il mercato comune unicamente se almeno il 50 % della loro attività annua corrisponde alla definizione di trasporto marittimo (87).

(171)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si può quindi ritenere che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI, in quanto corrispondente al capitolo 3.1 degli orientamenti comunitari del 2004, sia favorevole al settore marittimo e sia conforme agli obiettivi stabiliti dagli orientamenti comunitari applicabili.

(172)

Tuttavia, per poter beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti concessi in applicazione di questo regime devono essere strettamente proporzionati all’obiettivo perseguito e non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(173)

A questo proposito, si attira l’attenzione delle autorità francesi sulla norma in materia di limitazione degli aiuti, di cui al capitolo 11 degli orientamenti comunitari del 2004, secondo la quale: «L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo [...] sono il livello massimo di aiuto autorizzato. Per evitare distorsioni alla concorrenza, altri eventuali sistemi di aiuto non possono prevedere benefici maggiori di quelli previsti da tale regime. Inoltre, benché ciascun regime di aiuto notificato da uno Stato membro sia soggetto ad esame in funzione delle proprie caratteristiche positive, va ritenuto che l'entità totale dell'aiuto concesso nel quadro dei capitoli da 3 a 6 non debba superare l'importo complessivo delle imposte e dei contributi sociali riscossi per le attività di trasporto marittimo e per i marittimi.». Per l’attuazione di questa disposizione, le autorità francesi dovranno verificare che gli aiuti annui di cui ha beneficiato un armatore, concessi ai sensi del presente regime, sommati a quelli concessi ai sensi di tutti gli altri regimi di aiuto autorizzati in base alle sezioni da 3 a 6 degli orientamenti comunitari del 1997 e del 2004, tra cui in particolare il sistema di imposta forfettaria in base al tonnellaggio a favore delle compagnie di trasporto marittimo (88) e le esenzioni di oneri sociali e del pagamento della quota marittima dell’imposta professionale, non superino, per uno stesso armatore, l’ammontare complessivo di imposte, tasse e contributi sociali che avrebbero dovuto normalmente essere prelevate sulle attività di trasporto marittimo e sui marittimi. Qualsiasi eventuale parte che ecceda il suddetto ammontare è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperata.

(174)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi alle imprese di trasporto marittimo in applicazione del regime attuato dall’articolo 39 CA del CGI siano compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato, fatte salve le condizioni enunciate ai punti (172) e (173).

(175)

La Commissione ritiene che le deroghe previste nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in quanto riguardanti lo sviluppo di alcune regioni, non siano applicabili al regime in questione, poiché esso mira al finanziamento di beni appartenenti al settore del trasporto ferroviario. Per contro, la Commissione ha esaminato la compatibilità del suddetto regime nella misura suddetta con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(176)

Tenuto conto della situazione storica delle imprese ferroviarie e della riduzione della quota di mercato del trasporto ferroviario, è necessario accelerare il processo di sostituzione del materiale viaggiante, per affrontare la concorrenza di altri mezzi di trasporto. È necessario uno sforzo più serio e più rapido di modernizzazione e/o di rinnovo del materiale viaggiante, per evitare una riduzione ulteriore della quota di mercato del trasporto ferroviario, rispetto ad altri mezzi di trasporto meno duraturi e più nocivi per l’ambiente.

(177)

La Commissione ritiene che la sostituzione del materiale viaggiante sia compatibile con la politica comune di rafforzamento dell’interoperabilità. Inoltre, la sostituzione del materiale viaggiante contribuisce alla sicurezza e alla modernizzazione dei servizi, in termini di puntualità, affidabilità e velocità. Poiché la sostituzione del materiale viaggiante è un elemento fondamentale della politica di rafforzamento dello sviluppo del settore ferroviario, la Commissione ritiene che le misure proposte non siano contrarie al comune interesse.

(178)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi alle imprese ferroviarie, in applicazione del regime attuato dall’articolo 39 CA del CGI, siano compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(179)

Per quanto concerne la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che autorizza gli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune attività, a condizione che non alterino gli scambi in misura contraria al comune interesse, è opportuno notare che nessuna caratteristica di questo regime consente di ritenere che le misure di aiuto al settore industriale, concessi in applicazione di detto regime, siano compatibili con il mercato comune.

(180)

Tuttavia, la Commissione non può escludere l’ipotesi in base alla quale alcuni beni, appartenenti al settore industriale, finanziati in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, lo siano stati nel rispetto delle condizioni stabilite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (89) come, in particolare, il fatto che l’investimento sia stato effettuato in una regione ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato e che la quota dei beneficiari destinata al finanziamento in questione raggiunga al massimo il 25 %. In ogni caso, dovranno essere rispettati i massimali di intensità degli aiuti regionali, nell’ipotesi in cui un’impresa abbia beneficiato del cumulo degli aiuti in questione e di aiuti a finalità regionale approvati.

(181)

Fatte salve queste condizioni, la Commissione ritiene che le misure di aiuto concesse in tal modo a questo settore siano compatibili con il mercato comune.

(182)

Per quanto riguarda il settore finanziario, la Commissione ritiene che le deroghe non settoriali, precedentemente indicate, non siano pertinenti ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato comune delle misure di aiuto di cui hanno beneficiato i membri di GIE.

(183)

Tuttavia, tenuto conto del carattere globale dell’operazione di finanziamento con leasing, la Commissione ritiene che, poiché le misure di aiuto al settore dei trasporti marittimo, aereo e ferroviario, come pure al settore industriale possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune, lo siano non solo rispetto agli utenti dei beni considerati, ma anche rispetto ai membri dei GIE interessati. È importante infatti non penalizzare i membri dei GIE a causa del fatto che non appartengono ai suddetti settori, dal momento che la loro intermediazione è stata indispensabile alla realizzazione delle operazioni di finanziamento considerate, e al fine di far beneficiare gli utenti delle suddette deroghe. La Commissione ritiene che questa analisi sia sostenuta dal fatto che la quota esatta del vantaggio complessivo da trasferire all’utente, che rappresenta almeno i 2/3 del vantaggio complessivo, in conformità con l’articolo 39 CA del CGI, deriva da una negoziazione commerciale tra i membri dei GIE e gli utenti, come sostenuto dalle autorità francesi. Questa circostanza conferma infatti il fatto che solo la parte del vantaggio complessivo indispensabile alla realizzazione degli obiettivi perseguiti, in conformità con le norme relative alla valutazione della compatibilità delle suddette misure di aiuto, viene conservata dai membri dei GIE.

5.   Recupero

(184)

La Commissione ricorda che qualsiasi aiuto considerato incompatibile con il mercato comune e concesso in conformità al regime in questione, deve essere recuperato in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [ora articolo 88 del trattato] (90).

(185)

Tuttavia, ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo 1, «la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». A questo proposito, si è giudicato che la Commissione sia tenuta d’ufficio a prendere in considerazione le circostanze eccezionali che giustificano, in conformità con il suddetto articolo 14, paragrafo 1, la sua rinuncia a ordinare il recupero degli aiuti concessi illegalmente, quando questo recupero è contrario a un principio generale del diritto comunitario (91).

(186)

In questo contesto, è opportuno ricordare che l’esigenza fondamentale della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario e, quindi, osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (92).

(187)

Nello specifico, benché non si possa ritenere che il principio del legittimo affidamento sia stato violato (93), la Commissione ritiene, in merito alle circostanze molto specifiche del caso di specie, che il principio della certezza del diritto sia stato disconosciuto nei confronti dei beneficiari del regime fiscale in questione.

(188)

In effetti, la Commissione ritiene che esista una serie di indizi eccezionali che consentono di ritenere, da un lato, che la Commissione abbia ritardato l’esercizio dei suoi poteri in merito all’esame del regime in questione e, dall’altro, che i beneficiari del suddetto regime siano stati indotti in errore in merito alla sua regolarità.

(189)

È opportuno ricordare che, con lettera del 17 marzo 1998, le autorità francesi hanno informato la Commissione in merito all’esistenza del meccanismo di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, e 39 CA del CGI. È vero che questa lettera non costituisce una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato (94) e che l’assenza di reazione da parte della Commissione a questa lettera non può quindi, di per sé, costituire una violazione del principio della certezza del diritto a meno di voler negare qualsiasi effetto utile delle disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato. È vero tuttavia che l’attenzione della Commissione è stata attirata, in quella data, sul regime in questione (95).

(190)

Inoltre, nell’ambito dell’esame delle due denuncie presentate, relative a misure di aiuto di cui avrebbero beneficiato rispettivamente le compagnie marittime Sea France e BAI, la Commissione ha, in due occasioni, interrogato le autorità francesi in merito alla modalità di finanziamento di alcune loro navi. Sia nella risposta del 10 luglio 2000, sia in quella del 2 aprile 2003, le autorità francesi hanno chiaramente illustrato il regime dell’articolo 39 CA del CGI (96), esponendone con chiarezza la portata.

(191)

Per questo, poiché la Commissione non ha dato seguito a queste lettere trasmesse dalle autorità francesi su sua richiesta e nelle quali veniva descritto il regime in questione, si può ritenere che essa abbia ritardato l’esercizio dei propri poteri, poiché l’avvio della procedimento di indagine formale è avvenuto solo in data 14 dicembre 2004, sollevando contemporaneamente dubbi sulla regolarità del suddetto regime.

(192)

Per quanto riguarda il riferimento delle autorità francesi alla decisione della Commissione dell’8 maggio 2001, relativa all’aiuto di Stato attuato dalla Francia a favore di Brittany Ferries (97), è opportuno rilevare che la Commissione ha riscontrato che il regime in questione costituiva una misura generale, in quanto aperta a tutti i settori dell’economia e appartenente al diritto comune. Se è vero che il regime in questione, in questa circostanza, era quello in vigore prima del 1998, si deve tuttavia constatare che questo fatto non emergeva chiaramente dalle motivazioni di questa decisione e che questa circostanza ha potuto, pertanto, contribuire a indurre in errore i beneficiari del regime qui in questione.

(193)

Ne consegue che la combinazione dei suddetti elementi è di natura tale da dimostrare il carattere eccezionale delle circostanze in questione e giustifica, ai fini del rispetto del principio della certezza del diritto nei confronti dei beneficiari del regime in questione, la limitazione del recupero degli aiuti, facendo una distinzione in base alla loro data di concessione.

(194)

La Commissione ritiene quindi che la Francia non debba recuperare gli aiuti incompatibili, concessi in maniera illegale dopo l’entrata in vigore, nel 1998, della legge n. 98-546 nell’ambito delle operazioni di finanziamento, in merito alle quali le autorità francesi si sono impegnate a concedere il beneficio di cui all’articolo 39 CA del CGI in virtù di un atto giuridicamente vincolante (98), anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, il 13 aprile 2005, della decisione della Commissione del 14 dicembre 2004 di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(195)

Per contro, per ogni operazione di finanziamento, in merito alla quale le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere il beneficio di cui all’articolo 39 CA del CGI unicamente in virtù di un atto giuridicamente vincolante posteriore alla suddetta pubblicazione, l’aiuto incompatibile verrà recuperato presso i beneficiari. In questo contesto, si terrà conto dell’ammontare del vantaggio conservato in definitiva dai membri del GIE e dell’ammontare trasferito all’utente (99). In caso di compatibilità parziale dell’aiuto, per quanto concerne l’utente del bene in oggetto, l’ammontare da riscuotere presso i membri del GIE verrà stabilito nella stessa proporzione applicata alla quota del vantaggio trasferita all’utente del bene.

(196)

La Commissione ritiene opportuno precisare, in questo contesto, che il fatto che i rischi fiscali e giuridici sostenuti dai membri dei GIE avrebbero potuto essere, in alcuni casi, contrattualmente trasferiti sugli utenti dei beni non è contrario al principio in base al quale l’obiettivo perseguito dalla Commissione quando esige, se necessario, il recupero di un aiuto illegale è quello di far perdere ai diversi beneficiari il vantaggio di cui hanno beneficiato sul loro rispettivo mercato rispetto ai loro concorrenti, e di ristabilire la condizione preesistente alla concessione dell'aiuto. La realizzazione di questo obiettivo non può dipendere dalla forma nella quale l’aiuto è stato concesso, così come la sua attuazione non può dipendere da clausole contrattuali concordate dai beneficiari dell’aiuto (100).

VIII.   CONCLUSIONE

(197)

La Commissione constata che la Francia ha illegalmente dato esecuzione al regime di aiuti di cui all’articolo 39 CA del CGI, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(198)

Di conseguenza, la Francia deve attuare tutte le misure necessarie per recuperare questi aiuti, ad esclusione di quelli che le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere in virtù di un atto giuridicamente vincolante anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in data 13 aprile 2005, della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, ad esclusione di quelli relativi a beni del settore ferroviario e, per le altre operazioni, al netto della detrazione delle somme massime di aiuto ammissibili, in virtù delle norme settoriali, applicabili in materia di aiuti di Stato, e tenendo conto degli aiuti già concessi ad altro titolo. Queste norme settoriali sono gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 1997 e del 2004, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, modificati nel 2000, e gli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali del 2005 e, infine, per il finanziamento di beni appartenenti al settore industriale, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(199)

Si deve procedere al recupero presso i beneficiari dei suddetti aiuti incompatibili, che le autorità nazionali competenti non si sono impegnate a concedere unicamente in virtù di un atto giuridicamente vincolante posteriore alla suddetta pubblicazione, in conformità con i considerando (151), (152) e da (194) a (196).

(200)

In caso di concessione di detti aiuti, la Commissione chiede alla Francia di trasmettere il modulo allegato relativo allo stato di avanzamento della procedura di recupero e di redigere un elenco dei beneficiari interessati dal recupero.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di cui all’articolo 39 CA del codice generale delle imposte, a cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune, ad esclusione delle misure di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Le misure di aiuto concesse, ai sensi del regime di cui all’articolo 1, sono compatibili con il mercato comune:

1)

nel settore del trasporto marittimo e nel settore del trasporto aereo, in presenza del massimo aiuto consentito, a seconda dei casi, dagli orientamenti comunitari in materia di aiuto di Stato ai trasporti marittimi o da quelli applicabili nel settore del trasporto aereo, tenendo conto inoltre degli aiuti già concessi nel periodo in questione;

2)

nel settore ferroviario e

3)

nel settore industriale, fino al massimale di aiuto consentito dalle linee guida relative agli aiuti di Stato a finalità regionale.

Tenuto conto del carattere globale dell’operazione di finanziamento in applicazione del suddetto regime, poiché le misure di aiuto ai settori del trasporto marittimo, aereo e ferroviario, come pure quelle al settore industriale, possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune, esse sono compatibili non solo per quanto riguarda gli utenti dei beni considerati, ma anche per ciò che riguarda gli operatori del settore finanziario membri dei GIE interessati.

Articolo 3

La Francia pone fine al regime di aiuti di cui all’articolo 1 nei limiti della sua incompatibilità e, quindi, non concede più nuove autorizzazioni ai sensi di detta misura.

Articolo 4

1.   La Francia attua tutte le misure necessarie per recuperare, presso i loro beneficiari, gli aiuti concessi illegalmente sulla base del regime di cui all’articolo 1, ad esclusione di quelli concessi nell'ambito delle operazioni di finanziamento per le quali le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere il beneficio del suddetto regime in virtù di un atto giuridicamente vincolante, adottato prima del 13 aprile 2005, e di quelli di cui all’articolo 2.

2.   Il recupero avviene immediatamente, in conformità con le procedure di diritto nazionale, nella misura in cui consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le misure di aiuto da recuperare sono comprensive di interessi, calcolati a partire dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari, fino alla data del loro effettivo recupero. Gli interessi vengono calcolati in conformità con le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (101).

Articolo 5

La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, in merito ai provvedimenti attuati e previsti per conformarvisi.

La Francia fornisce tali informazioni alla Commissione sulla base del modulo di cui all’allegato II e redige un elenco esaustivo delle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto ai sensi del regime di cui all’articolo 1 e concesse alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, degli attivi mobili di trasporto in questione e delle somme versate in ciascun caso.

La Francia redige altresì un elenco delle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e precisa l’ammontare dell’aiuto di cui ogni impresa ha beneficiato. A tale scopo, la Francia utilizza i moduli di cui all’allegato III.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 89 del 13.4.2005, pag. 15.

(2)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese n. 152, del 3 luglio 1998, pag. 10127.

(3)  GU C 89 del 13.4.2005, pag. 15.

(4)  Cfr. gli articoli da L 251-1 a L 251-23 del codice del commercio e l’articolo 239 quater del CGI. Ai sensi di questi articoli, un GIE è un’associazione, di due o più persone fisiche o giuridiche, dotate di personalità giuridica. Il suo scopo è quello di facilitare o di sviluppare l’attività economica dei propri membri, di migliorare o di accrescere i risultati di questa attività. La sua attività deve correlarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere unicamente un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima. Il GIE, in linea di massima, non è soggetto all’imposta sulle società. Ogni membro partecipante al gruppo è tuttavia personalmente soggetto all’imposta sul reddito o all’imposta sulle società, per la parte di reddito corrispondente ai propri diritti. D’altro canto, i membri del GIE sono responsabili, in maniera illimitata e solidale, dei debiti del gruppo sul loro patrimonio proprio.

(5)  I beni sovvenzionabili devono essere acquisiti nuovi, ad eccezione delle navi, che possono essere di seconda mano.

(6)  Ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, i passivi delle attività dei gruppi, i cui risultati sono coinvolti nei finanziamenti degli ammortamenti, contabilizzati nei primi dodici mesi di ammortamento, sono deducibili unicamente nella misura di un quarto dei redditi imponibili ai tassi d’imposta sulle società di diritto comune che ogni membro del GIE ricavi dal resto delle proprie attività.

(7)  Cfr. punto. 12.

(8)  Cfr. punto 12.

(9)  Decisione del Consiglio Costituzionale n. 87-237 DC del 30 dicembre 1987.

(10)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42.

(11)  Decisione della Commissione del 3 maggio 1996, aiuto di Stato n. N 85/96 — Francia — misura fiscale relativa al settore marittimo, SG (96) D/4527.

(12)  Rispettivamente GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5 e GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(13)  Citati nella nota 12.

(14)  Citati nella nota 12.

(15)  GU L 12 del 15.1.2002, pag. 33.

(16)  Lettera della Commissione D/7119, del 18 maggio 2000, alle autorità francesi, in merito alle eventuali misure di aiuto, di cui avrebbe beneficiato la compagnia marittima Sea France, e risposta di dette autorità alla Commissione del 10 luglio 2000. Lettera della Commissione D (2003) 288, del 15 gennaio 2003, alle autorità francesi, in merito a eventuali misure di aiuto di cui avrebbe beneficiato la compagnia marittima BAI e risposta di dette autorità alla Commissione del 2 aprile 2003.

(17)  Sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 1996, Francia/Commissione (C-241/94, Racc. pag. I-4551) e del 1o dicembre 1998, Ecotrade/Altiforni e Ferriere di Servola (C-200/97, Racc. pag. I-7907) e sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione (T-92/00 et T-103/00, Racc. pag. II-1385).

(18)  Citata nella nota 9.

(19)  Citati nella nota 12.

(20)  L’articolo 39 CA del CGI sarebbe stato citato dalle autorità francesi nelle loro lettere del 10 luglio e del 2 aprile 2003 (citate nella nota 16), in risposta alle lettere D/7719 del 18 maggio 2000 e D (2003) 288 del 15 gennaio 2003 della Commissione. La Commissione sarebbe altresì stata portata ad analizzare il regime in oggetto nei casi C 03/03 (ex NN 42/02) — Aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione dell’impresa Air Lib (GU C 88 dell'11.4.2003, pag. 2) e C 58/03 (ex NN 70/03) — Aiuto a favore di Alstom (GU C 269 dell'8.11.2003, pag. 2).

(21)  Cfr. decisione 92/329/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa all’aiuto concesso dal governo italiano a un fabbricante di prodotti oftalmologici (Industrie ottiche riunite — IOR) (GU L 183 del 3.7.1992, pag. 30).

(22)  Citata nel punto 41 e nella nota 15.

(23)  Cfr. decisione 2001/168/CECA della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativa alle leggi spagnole sull’imposta sulle società (GU L 60 del 1o.3.2001, pag. 57, considerando 25, in fine). Cfr. anche decisione 2004/76/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 1); decisione 2003/515/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa alla misura di aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52, in particolare considerando 39 e successivi); decisione 2003/601/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti «Foreign Income» al quale l’Irlanda ha dato esecuzione (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 51, in particolare considerando 59 e successivi).

(24)  Sentenza della Corte del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, Racc. pag. 4617).

(25)  Citata nella nota 15.

(26)  Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1973, Lorenz GmbH/Bundesrepublik Deutschland e a. (120/73, Racc. pag. 1471).

(27)  Citata nella nota 15.

(28)  Cfr., ad esempio, sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze (C-222/04, Racc. pag. I-289, punto 129).

(29)  Sentenza del Tribunale del 1o luglio 2004, Salzgitter/Commissione (T-308/00, Racc. pag. II-1933, punto 79) e la giurisprudenza citata.

(30)  Sentenza Salzgitter/Commissione, citata nella nota 29, punto 81. Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GUCE C 384 del 10.12.1998, pag. 3, punto 16).

(31)  Sentenza della Corte del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione (C-88/03, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56).

(32)  Ai sensi di questo articolo, l’ammontare dell’ammortamento dei beni ammessi in detrazione dalla base imponibile non può superare, per uno stesso esercizio, quello del canone di affitto acquisito, al netto degli oneri relativi a questi beni.

(33)  Il GIE, per correttezza, struttura fiscalmente trasparente, non è soggetto all’imposta e non potrebbe quindi essere considerato come beneficiario del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI.

(34)  Relazione n. 413 del Senato fatta a nome della commissione delle Finanze, del controllo di bilancio e dei conti economici della Nazione sul progetto di legge concernente diverse proposte di ordine economico e finanziario, di Alain Lambert, relatore generale, e Philippe Marini, a nome della commissione delle finanze (sessione ordinaria del 1997-1998).

(35)  Istruzione fiscale 4D-3-99 n. 120, del 29 giugno 1999, paragrafo 47 (trasmessa dalle autorità francesi in allegato alle loro osservazioni del 3 maggio 2004).

(36)  Cfr., ad esempio, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Grecia/Commissione (C-278/00, Racc. pag. I-3997, punto 24).

(37)  Cfr. punti 86 e 87.

(38)  È opportuno notare che dalla relazione del Senato n. 413 (citata nella nota 34) si evince che l’esenzione del plusvalore di cessione determina il raddoppio del vantaggio fiscale derivante dalla prima parte del sistema (assenza di limitazione del massimale dell’ammontare degli ammortamenti fiscalmente deducibili e maggiorazione del coefficiente di ammortamento).

(39)  In questo contesto, è opportuno ricordare che la legalità delle decisioni della Commissione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data nella quale l’atto è stato adottato, e non può dipendere da considerazioni retrospettive (cfr., in particolare, sentenza del 25 giugno 1998, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, T-371/94, Racc. pag. II-2405, punto 81).

(40)  Cfr., in particolare, sentenza della Corte dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, Racc. pag. I-8365, punto 38); sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, Racc. pag. I-6717, punto 90), e la giurisprudenza citata; sentenza del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione (C-66/02, Racc. pag. I-10901, punto 77) e sentenza del 10 gennaio 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, citata nella nota 28, punto 131 e la giurisprudenza citata.

(41)  Cfr., ad esempio, sentenza della Corte del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 14).

(42)  Cfr. sentenza Francia/Commissione, citata nella nota 17, punto 24, sentenza Ecotrade/Altiforni e Ferriere di Servola, citata nella nota 17, punti 40 e 41 e sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, CETM/Commissione (T-55/99, Racc. pag. II-3207, punto 39). Cfr. anche comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, citata nella nota 30, punto 18.

(43)  Cfr., in questo senso, sentenza Salzgitter/Commissione, citata nella nota 29, punto 38.

(44)  Citata nella nota 34.

(45)  Cfr., per analogia, in merito a un provvedimento fiscale unicamente a beneficio di società che realizzano un determinato tipo di operazioni, la sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Racc. I-11137, punti da 45 a 47).

(46)  Citata nella nota 35.

(47)  Cfr. paragrafo 70 dell’istruzione fiscale n. 120, citata nella nota 35.

(48)  Citata nella nota 34.

(49)  Relazione n. 66 — sessione 1998-1999, relatore generale: P. Marini, senatore/Tomo III.

(50)  Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, è opportuno constatare che meno del 4 % delle richieste di concessione e meno del 3 % delle concessioni ottenute riguardavano un settore diverso da quello del trasporto (cfr. tabella al punto 17).

(51)  Cfr. sentenza della Corte del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione (C-409/00, Racc. pag. I-1487, punto 48) e la giurisprudenza citata.

(52)  Cfr. sentenza Salzgitter/Commissione, citata nella nota 29, punto 81.

(53)  Cfr., in particolare, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C-372/97, Racc. pag. I-3679, punto 67) e la giurisprudenza citata e sentenza del 3 marzo 2005, Heiser/Finanzamt Innsbruck (C-172/03, Racc. pag. I-1627, punto 54).

(54)  Cfr. sentenza della Corte del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Racc. pag. 595, punto 24) e sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Het Vlaamse Gewest/Commissione (T-214/95, Racc. II-717, punto 54).

(55)  Sentenza del 17 giugno 1999, Piaggio (C-295/97, Racc. pag. I-3735, punto 39) e la giurisprudenza citata e sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 31.

(56)  Cfr. sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione, citata nella nota 40, punti 120 e 121, e la giurisprudenza citata.

(57)  È opportuno rilevare che, secondo le autorità francesi, tra le 22 decisioni di rifiuto della concessione, 7 sono state rifiutate per l’assenza di ripercussioni economiche e sociali rilevanti.

(58)  Citata nella nota 34.

(59)  Citata nella nota 9.

(60)  Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 35, e sentenza del 21 ottobre 2004, Lenzing/Commissione (T-36/99, Racc. pag. II-3597, punto 132).

(61)  Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione (T-152/99, Racc. pag. II-3049, punto 158).

(62)  Sentenza del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, citata nella nota 42, punto 49.

(63)  Citata nella nota 34.

(64)  Sentenza del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, citata nella nota 51, punti 52 e 53, e sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 60, e la giurisprudenza citata. Questa giurisprudenza è anche stata ripresa dalla Commissione nella sua comunicazione del 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (citata nella nota 30).

(65)  La Commissione ritiene opportuno fare riferimento, per analogia, alla sentenza del 29 aprile 2004, Gil Insurance e a. (C-308/01, Racc. pag. I-4777, punti 74 e successivi), nella quale la Corte ha ritenuto come giustificato dalla natura e dall’economia del sistema nazionale di imposte delle assicurazioni un provvedimento il cui scopo era lottare contro comportamenti intesi a trarre profitto dalla disparità tra l'aliquota normale della tassa sui premi assicurativi e quella dell’IVA, manipolando i prezzi di locazione o di vendita degli elettrodomestici e delle assicurazioni collegate.

(66)  Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione (C-159/01, Racc. pag. I-4461, punto 51) e la giurisprudenza citata.

(67)  Cfr., per quanto concerne gli esoneri selettivi di oneri sociali, sentenza della Corte del 2 luglio 1974, Italia/Commissione (173/73, Racc. pag. 709, punti 27 e 28). Cfr. anche sentenza del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, citata nella nota 42, punto 53, e sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava ea./Commissione (T-127/99, Racc. pag. II-1275, punto 168).

(68)  Cfr., ad esempio, sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 51.

(69)  Sentenza CETM/Commissione, citata nella nota 42, punto 53 e sentenza della Corte del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C-351/98, Racc. pag. I-8031).

(70)  Cfr., a questo proposito, sentenza della Corte del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione (57/86, Racc. pag. 2855, punto 10) e sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata nella nota 40, punto 41) e la giurisprudenza citata.

(71)  Cfr. sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, Racc. pag. I-6857, punto 30) e la giurisprudenza citata.

(72)  Cfr., in particolare, sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione (730/79, Racc. pag. 2671, punti 11 e 12) e sentenza del 30 aprile 1998, Vlaams Gewest/Commissione, citata nella nota 54, punti da 48 a 50).

(73)  Si ricorda che non è necessario che l’impresa beneficiaria partecipi agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’attività interna può esserne mantenuta o accresciuta, con conseguente riduzione delle possibilità delle imprese situate in altri Stati membri di penetrare nel mercato di questo Stato membro. Inoltre, il rafforzamento di un’impresa che, fino a quel momento, non partecipava a scambi intra-comunitari può porla in una condizione che le consenta di penetrare nel mercato di un altro Stato membro (cfr., in questo senso, in particolare, la sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289, punto 84).

(74)  Citata nella nota 34.

(75)  Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C-372/97, Racc. pag. I-3679, punti 44 e 45) e, in merito al carattere illegale del regime in questione, punti da 153 a 155.

(76)  Cfr. comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (citata nella nota 30, punto 35).

(77)  Citata nella nota 35.

(78)  Cfr. tabella al punto 17.

(79)  GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.

(80)  GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

(81)  GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.

(82)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

(83)  Citati nella nota 12. La Commissione indica, a questo proposito, che la compatibilità degli aiuti concessi in modo illegale deve essere valutata alla luce delle norme di fondo fissate in qualsiasi strumento in vigore alla data della concessione (cfr., a questo proposito, la comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali, GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22). Da ciò, supponendo che dei provvedimenti di aiuto, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, siano stati concessi posteriormente all’entrata in vigore degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo del 2004, saranno applicabili solo questi ultimi orientamenti. Le norme relative non sono tuttavia state modificate, salvo per quanto riguarda i rimorchiatori e le draghe (cfr. successivo punto 170).

(84)  Cfr. punto 38.

(85)  Cfr. punti 25 e 26.

(86)  Cfr. punto 57.

(87)  Cfr., a questo proposito, i paragrafi da 12 a 16 del punto 3.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 2004, citati nella nota 12.

(88)  Decisione C (2003) 1476 FIN della Commissione del 13 maggio 2003 — Aiuto di Stato N 737/2002.

(89)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(90)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(91)  Cfr. sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, citata nella nota 24.

(92)  Cfr. sentenza della Corte del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (C-74/00 P e C-75/00 P, Racc. 2002, pag. I-7869, punto 140).

(93)  La Commissione non ha fornito garanzie precise, incondizionate e concordanti che potessero far nascere fondate aspettative nelle autorità francesi e/o nei beneficiari del regime in questione, per quanto concerne la sua regolarità (cfr., sulla definizione del legittimo affidamento, sentenza della Corte dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commissione, 265/85, Racc. pag. 1155, punto 44, e sentenza del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione, C-152/88, Racc. pag. I-2477, punto 26; sentenze del Tribunale del 18 gennaio 2000, Mehibas Dordtselaan/Commissione, T-290/97, Racc. pag. II-15, punto 59, nonché sentenza del 9 luglio 2003, Kyowa Hakko Kogyo/Commissione, T-223/00, Racc. pag. II-2553, punto 51; cfr., sull’assenza di legittimo affidamento dei beneficiari di un aiuto eseguito illegalmente, sentenza della Corte dell’11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, C-183/02 P e C-187/02 P, Racc. pag. I-10609, punti 44 e 45 e la giurisprudenza citata).

(94)  Cfr punti da 153 a 155.

(95)  La Commissione tiene tuttavia a segnalare che una tale circostanza non potrebbe prodursi dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 659/99 (citato nella nota 90) e del regolamento (CE) n. 784/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla sua esecuzione (GU L 40 del 30.4.2001, pag. 1). In effetti, ai sensi di questi due regolamenti, viene ricordato l’obbligo per gli Stati membri di notificare, in tempo utile, qualsiasi nuovo progetto di aiuto. Le modalità pratiche, in particolare il ricorso a moduli tipo, in base alle quali devono essere effettuate tali notifiche sono, a questo proposito, chiaramente definite.

(96)  Citate nella nota 16.

(97)  Citato nella nota 15.

(98)  Cfr., in questo senso, sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T-109/01, Racc. pag. II-127, punti 74 e successivi.

(99)  Cfr. punti da 150 a 152.

(100)  Cfr., in questo senso e per analogia, sentenza della Corte del 10 giugno 1993, Commissione/Grecia (C-183/91, Racc. pag. I-3131, punto 16 in fine).

(101)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco delle parti interessate che hanno presentato delle osservazioni alla Commissione, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato

(1)

Méridionale de Navigation

(2)

Caisse d’Epargne

(3)

Broström

(4)

Calyon

(5)

BNP Paribas

(6)

Brittany Ferries

(7)

CMA CGM

(8)

Bourbon Maritime

(9)

Société Générale Corporate and Investment Banking

(10)

Gaz de France

(11)

Louis Dreyfus Armateurs

(12)

Anonimo

(13)

Fouquet Sacop

(14)

Pétro Marine

(15)

Air France

(16)

Anonimo


ALLEGATO II

Informazioni relative all’attuazione della decisione 2007/731/CE della Commissione

(da trasmettere alla Direzione generale della concorrenza per i progetti relativi al settore industriale e alla Direzione generale dell’energia e dei trasporti per i progetti relativi al settore dei trasporti)

1.   Numero complessivo di beneficiari e ammontare complessivo dell’aiuto da recuperare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione

1.1.

Indicare in dettaglio come verrà calcolato l’ammontare dell’aiuto da recuperare presso i diversi beneficiari

il capitale

gli interessi

1.2.

Qual è l’ammontare complessivo dell’aiuto illegale concesso ai sensi del regime, che deve essere recuperato (equivalente sovvenzione lorda; prezzo di…)?

1.3.

Qual è il numero complessivo di beneficiari presso i quali l’aiuto illegale concesso ai sensi del regime deve essere recuperato?

2.   Provvedimenti previsti e già in atto per recuperare l’aiuto

2.1.

Precisare quali sono i provvedimenti previsti e quelli già in atto per recuperare immediatamente e in modo efficace l’aiuto. Indicare anche, se necessario, la base giuridica di tali provvedimenti.

2.2.

Entro quale data il recupero dell’aiuto dovrà essere stato completamente effettuato?

3.   Informazioni per singolo beneficiario

Compilare la seguente tabella per ogni beneficiario presso il quale deve essere recuperato l’aiuto illegale, concesso in applicazione del regime in questione:

Identità del beneficiario

Ammontare dell’aiuto illegale concesso (1)

Valuta: ....

 (2)Somme rimborsate

Valuta:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ammontare dell' aiuto messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lorda; prezzo di.....)

(2)  

(o)

Quantità lorde rimborsate (compresi gli interessi)


ALLEGATO III

III-A   TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

(Da trasmettere alla Direzione generale dell’Energia e dei trasporti)

PER OGNI COMPAGNIA DI TRASPORTO MARITTIMO O AEREO

A.

Natura dell’investimento e ammissibilità agli aiuti ai sensi degli orientamenti applicabili. In particolare, per il trasporto aereo: ubicazione in zone di estrema periferia, sovraccosti di utilizzo; spese massime sovvenzionabili ai sensi degli orientamenti, ecc.

B.

Calcolo dell’aiuto da rimborsare

 

(1) Tasso di trasferimento del GIE alla compagnia.

 

(2) Ammontare del vantaggio di cui beneficia la compagnia per l’insieme della sua flotta aerea o marittima, ai sensi dell’articolo 39 CA, nel periodo considerato.

 

(3) Ammontare degli altri aiuti concessi alla compagnia in applicazione degli orientamenti applicabili nel periodo considerato.

 

(4) Ammontare massimo autorizzabile degli aiuti che possono essere concessi alla compagnia, in applicazione degli orientamenti applicabili.

 

(5) = (2) + (3) - (4) è l’eventuale ammontare dell’aiuto incompatibile da rimborsare

Se (5) è positivo, il GIE in questione deve rimborsare: (5) * [1- (1)]

e l'impresa deve rimborsare: (5) * (1)

III-B   INVESTIMENTI INDUSTRIALI E RELATIVI GIE

(Da trasmettere alla Direzione generale della concorrenza)

A.

Ammontare dell’investimento, regione di attuazione e condizione del 25 % del contributo da parte dei beneficiari

B.

Massimale di aiuto a finalità regionale della regione in questione

C.

Calcolo dell’aiuto da rimborsare

 

(1) Ammontare del vantaggio come risultante dall’istruzione ministeriale

 

(2) Ammontare del vantaggio di cui beneficia l’impresa ai sensi dell’articolo 39 CA

 

(2) = (1) x tasso di trasferimento del GIE all’impresa, in conformità con l'autorizzazione

 

(3) Ammontare degli altri aiuti a finalità regionale ottenuti per lo stesso investimento

 

(4) Ammontare dell’aiuto a finalità regionale massimo autorizzabile in virtù del massimale B

 

(5) = (2) + (3) - (4) è l’eventuale ammontare dell’aiuto incompatibile da rimborsare

Se (5) è positivo, il GIE in questione deve rimborsare: [(1) - (2)] x (5)/(1).

e l'impresa deve rimborsare: (5) * (2)/(1)


30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

relativa all’aiuto di Stato C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) parzialmente eseguito dalla Polonia a favore di Huta Stalowa Wola SA

[notificata con il numero C(2006) 6730]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/257/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni (1) conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell’8 ottobre 2004 la Polonia ha notificato alla Commissione le misure di aiuto alla ristrutturazione concesse a favore di Huta Stalowa Wola SA (di seguito «HSW SA» o «beneficiario») al fine di ottenere la certezza giuridica che esse fossero state concesse prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea e che pertanto non fossero applicabili dopo l’adesione, e che esse non costituissero quindi un aiuto nuovo, che avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione conformemente all’articolo 88 del trattato CE. Qualora la Commissione avesse constatato che tali misure costituivano un aiuto nuovo, la Polonia ha chiesto che fossero autorizzate come aiuto alla ristrutturazione.

(2)

La Commissione ha chiesto alla Polonia di presentare ulteriori informazioni con lettere dell’11 novembre 2004, del 1o marzo 2005, del 27 aprile 2005 e del 26 luglio 2005, alle quali la Polonia ha risposto, rispettivamente, con una lettera del 31 gennaio 2005, protocollata il 2 febbraio 2005; con una lettera del 4 aprile 2005, protocollata l’8 aprile 2005; con una lettera del 7 giugno 2005, protocollata il 9 giugno 2005 e con una lettera del 2 settembre 2005, protocollata il 6 settembre 2005.

(3)

Da tale scambio di informazioni è risultato che una parte delle misure notificate era stata eseguita in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale aiuto è stato dichiarato pertanto illegale e al caso è stato assegnato un nuovo numero, NN 79/2005.

(4)

Con lettera del 23 novembre 2005 la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sull’aiuto.

(6)

Le autorità polacche hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 7 marzo 2006, protocollata il 9 marzo 2006. Non sono pervenute osservazioni da terzi.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

2.1.   L’impresa

(7)

Beneficiario dell’aiuto è HSW SA, società madre del gruppo HSW, con sede in Stalowa Wola, situata nella regione dei Precarpazi. Tale regione è ammissibile all’aiuto di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel febbraio 2006 il gruppo era formato da 8 società, di cui la HSW SA possedeva (e quindi controllava) almeno il 51 % delle quote, e da 10 società, in cui possedeva quote in misura inferiore al 51 %. Le società facenti parte del gruppo HSW hanno la funzione di fornitori reciproci di beni e di servizi. Oltre all’azienda madre, le società del gruppo con il maggior capitale sociale sono: la HSW-Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. e la HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. La quota di vendite della HSW SA alle società del gruppo ammonta al 20-30 % del totale.

(8)

La HSW SA è stata fondata nel 1937 e inizialmente produceva cannoni ed acciaio inossidabile. Contrariamente alla controllata HSW-Zakład Metalurgiczny, essa non produce acciaio. Nel 1991 è stata trasformata in società per azioni. Il 76 % delle azioni è ancora in mano allo Stato, il 9 % appartiene ai dipendenti, il resto appartiene ad azionisti sia pubblici che privati, ma nessuno di essi possiede più del 5 % delle azioni. La società produce attrezzature e macchinari per l’edilizia ed anche equipaggiamento militare (cannoni, obici, ecc.).

(9)

Nel 2005 la HSW SA impiegava circa 2 400 dipendenti, mentre nel 2002 essi erano ancora 3 173.

(10)

Una delle controllate della HSW SA è l’impresa di distribuzione Dressta Sp. z o.o. (in seguito «Dressta»). Dal settembre 2006 essa è interamente controllata dalla HSW SA, ma in precedenza il 51 % delle sue quote apparteneva alla Komatsu American International Company USA (in seguito «KAIC»), impresa concorrente della HSW SA. Nel 1995 la HSW SA ha trasferito alla Dressta per un periodo di 12 anni le licenze e i beni patrimoniali relativi alla vendita dei prodotti della società sui mercati esteri.

2.2.   Difficoltà dell’impresa

(11)

Le difficoltà del beneficiario hanno avuto inizio nel 2002, quando il suo fatturato è calato dai 494,9 milioni di PLN [130,2 milioni di EUR (3) ] del 2000 a 352,6 milioni di PLN (92,7 milioni di EUR), ossia del 29 %. Le esportazioni sono diminuite passando da 505 milioni di PLN (132,8 milioni di EUR) a 279 milioni di PLN (73,4 milioni di EUR). La diminuzione del fatturato sui mercati esteri è stata causata innanzitutto dalla recessione e dal fatto che la Dressta, sotto l’influenza del suo maggior azionista e concorrente della HSW SA, ha ridotto significativamente la vendita dei prodotti di quest’ultima sul mercato nordamericano.

(12)

Nel 2002 il beneficiario ha registrato una perdita dall’attività operativa per un ammontare di 44,2 milioni di PLN (11,6 milioni di EUR), dovuta principalmente ad uno sfruttamento insufficiente delle sue capacità produttive. Poiché la maggior parte delle vendite sui mercati esteri avveniva in dollari USA, mentre la maggior parte dei costi dell’azienda veniva indicata in PLN, l’apprezzamento dello zloty ha influito negativamente sul livello delle vendite e sulla redditività del beneficiario.

(13)

La HSW SA era gravemente indebitata. L’indebitamento medio negli anni 2000-2002 è stato pari a 169,1 milioni di PLN (44,5 milioni di EUR).

(14)

Nemmeno l’attività operativa dell’impresa era redditizia dal momento che le perdite sulle vendite sono aumentate dai 6,4 milioni di PLN (1,68 milioni di EUR) del 2000 a 33,9 milioni di PLN (8,60 milioni di EUR) nel 2002.

(15)

Il gruppo di capitale HSW ha registrato una perdita netta di 137,7 milioni di PLN (36,2 milioni di EUR) nel 2002 e una perdita netta di 123,9 milioni di PLN (32,5 milioni di EUR) nel 2003.

2.3.   Ristrutturazione

(16)

Per far fronte a tali difficoltà, nel 2002 il beneficiario ha elaborato un piano di ristrutturazione per il periodo 2003-2007. Tale piano è stato successivamente modificato nel febbraio 2006.

(17)

Una delle misure più importanti previste dal piano di ristrutturazione è il cambiamento della struttura organizzativa del beneficiario. L’idea principale del processo di ristrutturazione della HSW SA era di separare la parte dell’impresa direttamente legata alla produzione dagli impianti da ristrutturare. Per tale motivo lo Stato, azionista di maggioranza della HSW SA, aveva costituito la società indipendente HSW-Trading Sp. z o.o. (in seguito «HSW-Trading»). La HSW-Trading ha ricevuto dallo Stato un apporto di capitale di 40 milioni di PLN (10,5 milioni di EUR). Tale aiuto è stato notificato dalle autorità polacche nel quadro degli aiuti concessi a HSW SA (cfr. tabella 1).

(18)

Mentre la HSW-Trading era responsabile della produzione e della vendita di macchinari industriali, della gestione logistica, della gestione della qualità e della fornitura di materiali per la produzione delle macchine, la HSW SA conservava le attività di ricerca e sviluppo, il finanziamento del capitale produttivo, il marketing strategico, la vendita dei pezzi di ricambio, il servizio assistenza e la produzione e la vendita di apparecchiature militari, oltre ad essere responsabile per la ristrutturazione organizzativa. Per poter condurre la propria attività la società HSW-Trading ha preso in affitto dalla HSW SA i beni direttamente legati alla produzione. La manodopera necessaria è stata temporaneamente trasferita alla HSW-Trading.

(19)

Tale separazione avrebbe dovuto continuare nel periodo 2004-2005, ossia per l’intero periodo di ristrutturazione della HSW SA. Alla fine del 2006, la HSW-Trading avrebbe dovuto ricongiungersi alla HSW SA.

(20)

Conformemente al piano è necessario condurre una rigorosa riorganizzazione del personale. Nel 2007, alla fine del processo di ristrutturazione, la HSW SA intende dare lavoro a 2 100 dipendenti, riducendone il numero che, alla fine del 2002, era di 3 173.

(21)

Un altro settore da ristrutturare era l’organizzazione della rete di distribuzione dei macchinari per l’edilizia e delle parti di ricambio sul mercato mondiale, che avrebbe dovuto permettere al beneficiario di accedere a nuovi mercati.

(22)

La ristrutturazione della HSW SA comprendeva inoltre la vendita delle sussidiarie e la privatizzazione delle attività del beneficiario legate alla prestazione di servizi. Nel 2006 la HSW SA aveva già venduto la HSW-Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. per un importo di […] (4) milioni di PLN ([…] milioni di EUR). È stato trovato un investitore privato per due società sussidiarie della HSW-Zakład Metalurgiczny (HSW-Walcownia Blach Sp. z o.o. e HSW-Huta Stali Jakościowych). In totale, con la privatizzazione, la HSW SA ha ottenuto entrate pari a 112,2 milioni di PLN (29,5 milioni di EUR). Per il 2006 si prevede la conclusione della vendita di due sussidiarie: la HSW-Zakład Sprężynownia e la HSW-Tlenownia.

(23)

La ristrutturazione dei beni prevede la limitazione della capacità produttiva da 1 500 a 1 200 macchinari per l’edilizia all’anno. Si è ritenuto che il complesso dei beni di HSW SA fosse nettamente superiore ai bisogni della società. Poiché la HSW SA prevedeva di concentrarsi sulla produzione di macchinari per l’edilizia, occorreva vendere una gran parte dei beni. La vendita effettiva di questi ultimi nel periodo da gennaio 2003 a dicembre 2005 ha portato a un ricavo di 52,1 milioni di PLN (13,7 milioni di EUR), importo di gran lunga superiore ai risultati attesi, stimati pari a 10,3 milioni di PLN (2,7 milioni di EUR). Sono stati venduti i seguenti beni: terreni per una superficie di circa 248,4 ha (di cui terreni alberati per una superficie di circa 153 ha); immobili per una superficie utile di circa 76 000 m2 e 94 macchine e impianti.

(24)

I costi totali della ristrutturazione, compresi i costi sostenuti prima della data dell’adesione, ammontano a 450,3 milioni di PLN (118,5 milioni di EUR) e consistono nelle voci riportate nella tabella 1.

Tabella 1:

Sommario dei costi della ristrutturazione (in migliaia di PLN)

Misura di ristrutturazione

Costi

Ristrutturazione delle obbligazioni di diritto civile

95 648

Ristrutturazione degli oneri tributari e previdenziali

113 213

Organizzazione del sistema di approvvigionamento e distribuzione

151 241

Assicurazione della continuità delle forniture di materiali, ricambi e componenti

40 000

Ristrutturazione dei prodotti

11 666

Ristrutturazione patrimoniale

871

Ristrutturazione dell’occupazione

5 170

Ristrutturazione organizzativa

2 013

Modernizzazione del potenziale produttivo

30 524

Totale

450 346

2.4.   Misure di aiuto

(25)

Gli organismi che concedono l’aiuto di Stato sono: il ministero del Tesoro, il ministero per la Ricerca scientifica e l’informatizzazione, gli uffici fiscali, gli enti locali, l’istituto della previdenza sociale (ZUS), il Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON), i comuni cittadini e l’agenzia per lo Sviluppo dell’industria (ARP).

(26)

La Polonia ha sostenuto che una parte delle misure prese a favore di HSW SA era legata alla difesa di interessi essenziali per la sicurezza nazionale. Tali risorse ammontavano a circa 19 milioni di PLN (5 milioni di EUR), concessi prima e anche dopo l’adesione della Polonia all’Unione europea. Rifacendosi all’articolo 296 del trattato CE, le autorità polacche sostengono che le disposizioni del trattato non escludono la concessione di misure di aiuto da parte degli Stati membri giudicate da tali Stati necessarie per la tutela di interessi essenziali per la sicurezza nazionale.

(27)

Le misure di aiuto più significative concesse prima dell’adesione a favore della parte di HSW SA che non si occupa della produzione militare sono state due prestiti concessi dall’agenzia per lo Sviluppo dell’industria per un ammontare di 75 milioni di PLN (19,7 milioni di EUR). Un’altra importante misura è stata un apporto di capitale effettuato dal ministero del Tesoro a favore della sussidiaria HSW-Trading Sp. z o.o. per un ammontare di 40 milioni di PLN (10,5 milioni di EUR).

(28)

Un importo di 27,9 milioni di PLN (7,3 milioni di EUR) è stato corrisposto sotto forma di cancellazione dei debiti in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (cfr. tabella 4 di seguito). La ristrutturazione effettuata sulla base di tale legge è stata supervisionata dal presidente dell’agenzia per lo Sviluppo dell’industria e si è fondata sulla cosiddetta decisione di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, commi 4 e 19, della suddetta legge (di seguito «decisione di ristrutturazione»). La decisione di ristrutturazione che approva il piano di ristrutturazione e permette la ristrutturazione degli oneri tributari e previdenziali è stata emanata il 29 aprile 2005 e modificata il 17 giugno 2005.

(29)

Le diverse misure di aiuto che figurano nella versione iniziale notificata alla Commissione sono riportate nella seguente tabella riassuntiva.

Tabella 2:

Misure pianificate e misure concesse (in migliaia di PLN), secondo la notificazione

 

Categoria di aiuto

Importo nominale

Importo dell’aiuto

I

Aiuto alla ristrutturazione concesso prima del 30 aprile 2004

145 785,5

129 309,1

II

Aiuto alla ristrutturazione concesso in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato alle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro

27 897,1

19 293,7

III

Aiuto alla ristrutturazione da corrispondere dopo il 30 aprile 2004

43 456,9

13 562,9

Totale

217 139,5

162 165,7

3.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(30)

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale per due ragioni.

(31)

Prima di tutto, dubitava che l’aiuto alla ristrutturazione fosse compatibile con il mercato comune.

(32)

Essa si chiedeva infatti se le misure previste nel piano di ristrutturazione fossero sufficienti per ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario, dal momento che sembravano concentrarsi solo sull’obiettivo di onorare il debito e coprire i costi operativi.

(33)

Inoltre, la Commissione ha messo in dubbio il fatto che fossero state applicate misure compensative sufficienti. Secondo le autorità polacche, HSW SA progettava di ridurre le sue capacità produttive del 20 %, mentre il piano prevedeva un incremento dello sfruttamento di tali capacità dal 27,7 % nel 2002 al 66 % nel 2007. La Commissione dubitava del risultato di tali operazioni.

(34)

I dubbi riguardavano anche il fatto di sapere se l’aiuto si limitasse al minimo indispensabile e se il contributo proprio del beneficiario fosse significativo, in quanto la Polonia non aveva effettuato una netta distinzione tra ciò che considerava contributo proprio al processo di ristrutturazione e ciò che veniva finanziato mediante un aiuto di Stato.

(35)

La Commissione aveva dei dubbi anche per quanto riguarda il rispetto del principio «una tantum». In realtà, una sussidiaria della HSW SA, la HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych, aveva ottenuto, prima dell’adesione della Polonia nell’Unione europea, un aiuto alla ristrutturazione per gli anni 2003-2007; occorreva pertanto dimostrare che tale aiuto non aveva procurato un vantaggio alla società madre HSW SA. Dal canto suo, alla Polonia si chiedeva di garantire alla Commissione che l’aiuto alla ristrutturazione concesso a HSW SA, se autorizzato, non avrebbe procurato vantaggi a HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych.

(36)

Il secondo motivo per avviare il procedimento era che la Commissione dubitava che la separazione della produzione militare finanziata dallo Stato (cannoni) da quella civile dei macchinari per edilizia fosse una misura sufficiente. La Polonia, con lettere del 7 giugno 2005 e del 2 settembre 2005, ha assicurato alla Commissione che erano escluse sovvenzioni incrociate e la Commissione ha preso atto del fatto che la percentuale di aiuto destinata alla produzione militare era modesta rispetto al totale. La Commissione ha chiesto, tuttavia, spiegazioni più dettagliate per quanto riguarda la separazione dei conti.

4.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(37)

Prima di tutto, le autorità polacche hanno contestato l’affermazione della Commissione contenuta nella decisione di avvio del procedimento, secondo cui l’aiuto concesso in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (cfr. tabella 2, punto II) non è stato concesso prima dell’adesione della Polonia nell’Unione europea. Le autorità polacche hanno ribadito quanto precedentemente affermato e cioè il momento determinante per la concessione dell’aiuto di Stato previsto da tale legge è l’accordo dei creditori pubblici del beneficiario (le cosiddette «promesse amministrative») e non la decisione di ristrutturazione presa dal presidente dell’agenzia per lo Sviluppo dell’industria. Dal momento che i creditori pubblici di HSW SA, i cui crediti sono stati ristrutturati in base alla succitata legge, hanno dato il loro accordo prima dell’adesione, le autorità polacche sostengono che tale aiuto è stato concesso prima della data di adesione ed esso, pertanto, non deve essere esaminato dalla Commissione per valutarne la compatibilità con il mercato comune.

(38)

In secondo luogo, le autorità polacche hanno segnalato due modifiche rispetto all’aiuto precedentemente notificato. La prima e più importante modifica è consistita nel parziale ritiro dell’aiuto di Stato menzionato nella tabella 2, punto III, e nella sua sostituzione con due misure d’aiuto che, secondo quanto affermato, non costituiscono un aiuto di Stato. La seconda modifica aveva un carattere fattuale ed è consistita nella precisazione degli importi di aiuto delle tre misure di cui alla tabella 3. Nelle tabelle che seguono sono elencate tutte le misure che sono state o saranno concesse a HSW SA per l’intero periodo della ristrutturazione tenuto conto delle modifiche successive alla decisione di avviare il procedimento.

Tabella 3:

Aiuti concessi prima del 30 aprile 2004 (in migliaia di PLN)

Numero

Data presunta dell’accordo o della decisione

Organismo che concede l’aiuto

Forma di aiuto

Importo nominale

Importo dell’aiuto

1.

12.12.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Cancellazione dell’imposta IVA del settembre 2002

1 047,5

1 047,5

2.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Concordato per la rateizzazione dell’imposta IVA del dicembre 2002

4 769,8

155,0

3.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Concordato per la rateizzazione dell’imposta IVA del marzo 2003

1 771,8

52,2

4.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Concordato per la rateizzazione dell’imposta IVA del maggio 2003

2 175,2

77,4

5.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Concordato per la rateizzazione dell’imposta IRPEF del marzo 2003

623,3

16,0

6.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Concordato per la rateizzazione dell’imposta IRPEF del maggio 2003

463,4

5,0

7.

4.2.2003

Istituto della previdenza sociale (ZUS), filiale di Rzeszòw

Concordato per la rateizzazione dei contributi previdenziali per il periodo giugno-ottobre 2002

6 252,1

1 211,6

8.

28.8.2003

Agenzia per lo Sviluppo dell’industria

Prestito

40 000,0

40 000,0

9.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Concordato per la rateizzazione dell’imposta IVA del giugno 2002

696,9

77,1

10.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Proroga del termine di pagamento dell’imposta IRPEF del luglio 2002

183,9

15,3

11.

15.9.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Modifica termini di pagamento delle rate per l’imposta IRPEF dell’agosto 2002

211,5

26,8

12.

2.12.2003

Ufficio fiscale di Stalowa Wola

Concordato per la rateizzazione dell’imposta IVA dell’agosto 2002

655,5

49,3

13.

5.9.2003

Ufficio distrettuale di Stalowa Wola

Rateizzazione del pagamento dell’usufrutto perpetuo

172,7

8,0

14.

21.3.2003

Ufficio distrettuale di Nisko

Rateizzazione del pagamento dell’usufrutto perpetuo

20,5

0,3

15.

30.4.2004

Agenzia per lo Sviluppo dell’industria

Prestito

35 000,0

35 000,0

16.

30.4.2004

Ministero del Tesoro

Aumento capitale sociale

40 000,0

40 000,0

17.

7.11.2003

Ministero della Ricerca scientifica e dell’informatizzazione

Finanziamento

637,0

465,0

18.

20.5.2003

Ufficio distrettuale di Stalowa Wola

Rimborso spese

3,3

2,4

19

20.5.2003

Ufficio distrettuale di Stalowa Wola

Rimborso spese

3,3

2,4

20.

6.12.2002

Ufficio fiscale della regione Podkarpacie di Rzeszòw

Cancellazione pagamenti arretrati imposta IVA

1 210

1 210

21.

6.12.2002

Comune di Stalowa Wola

Cancellazione pagamenti arretrati imposta sugli immobili

496,8

496,8

22.

11.12.2002

Istituto della previdenza sociale (ZUS), filiale di Rzeszòw

Cancellazione contributi non versati compresi gli interessi

11 088,1

11 088,1

Totale I

147 482,6

131 006,2


Tabella 4:

Aiuto concesso in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (in migliaia di PLN)

Numero

Data di trasferimento dei debiti e dei crediti all’operatore

Tipo di crediti ristrutturati

Importo nominale

Importo dell’aiuto

23.

20.6.2005

Ristrutturazione dell’IVA e dell’IRPEF

10 696,6

Le autorità polacche non hanno indicato alcun importo di aiuto

24.

20.6.2005

Ristrutturazione delle imposte ambientali con gli interessi

5 826,5

Idem

25.

20.6.2005

Ristrutturazione dei contributi previdenziali (ZUS) con gli interessi e la mora

7 333,2

Idem

26.

20.6.2005

Ristrutturazione dei pagamenti a favore del Fondo statale per la riabilitazione delle persone disabili (PFRON) con gli interessi

996,5

Idem

27.

20.6.2005

Ristrutturazione dell’imposta sugli immobili per il periodo dal settembre 2002 al giugno 2003 dovuta al comune di Stalowa Wola

3 044,3

Idem

Totale 2

27 897,1

19 293,7 (5)


Tabella 5:

Aiuti concessi dopo il 30 aprile 2004 (in migliaia di PLN)

Numero

Termine previsto per l’erogazione dell’aiuto

Organismo che concede l’aiuto

Forma di aiuto

Importo nominale

Importo dell’aiuto

28.

21.12.2004 — 19.10.2005

Organi della pubblica amministrazione

Proroga del pagamento delle imposte

22 094,4

0,259

29.

25.4.2005

Istituto della previdenza sociale (ZUS), filiale di Rzeszòw

Proroga del pagamento dei contributi

16 386,2

0,0

Totale 3

38 480,6

0,259


Tabella 6:

Misure concesse e previste (in migliaia di PLN) aggiornate sulla base delle osservazioni presentate dalle autorità polacche dopo l’avvio del procedimento (aggiornamento della tabella 2)

 

Categoria di aiuto

Importo nominale

Importo dell’aiuto

I

Aiuto alla ristrutturazione concesso prima del 30 aprile 2004

147 482,6

131 006,2

II

Aiuto alla ristrutturazione concesso in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato alle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro

27 897,1

19 293,7

III

Proroga del pagamento delle imposte — misure considerate dalla Polonia come un aiuto de minimis  (6)

22 094,4

0,259

IV

Proroga del pagamento dei contributi da parte dell’istituto della previdenza sociale (ZUS) (7)

16 386,2

0,0

Totale

213 860,3

150 300,2

(39)

In relazione alle misure di cui alla tabella 6, punto III, le autorità polacche hanno affermato che le proroghe di pagamento e i pagamenti a rate delle imposte e dei contributi per un importo di 22,1 milioni di PLN (5,8 milioni di EUR) (tabella 2, punto II) devono essere considerati aiuti de minimis. Di tale importo sono già stati concessi 19 milioni di PLN (5,0 milioni di EUR). Il metodo di calcolo degli importi di aiuto utilizzato dalle autorità polacche equipara il tasso percentuale adottato per la proroga dei pagamenti con il tasso di riferimento della Commissione. Quando il tasso percentuale applicato è superiore a quello di riferimento, le autorità polacche ritengono che la misura costituisca un aiuto di Stato. Secondo le autorità polacche è il caso dell’aiuto di cui alla tabella 6, punto IV.

(40)

In terzo luogo, per quanto riguarda la redditività dell’impresa, le autorità polacche hanno affermato che la ristrutturazione organizzativa è stata effettuata con successo e che la HSW SA ha ripreso il controllo di HSW-Dressta e sarà pertanto in grado di espandersi sul lucrativo mercato nordamericano.

(41)

Per quanto riguarda la limitazione delle distorsioni della concorrenza, le autorità polacche hanno sostenuto che la diminuzione della capacità produttiva da 1 500 a 1 200 macchinari è stata una misura di compensazione valida. Inoltre, hanno ritenuto che anche la vendita delle società controllate da HSW SA rientrasse in tale categoria.

(42)

Per quanto riguarda la limitazione dell’aiuto al minimo indispensabile, le autorità polacche hanno fornito una serie di informazioni sugli importi considerati come un contributo proprio.

(43)

In conclusione, nelle loro osservazioni le autorità polacche sostengono che non è stato concesso, né è stato previsto alcun aiuto di Stato dopo l’adesione. Qualora la Commissione non sia di tale parere, esse presenteranno ulteriori argomenti a sostegno della tesi secondo cui l’aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune.

5.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

5.1.   Le competenze della Commissione

(44)

Dal momento che una parte degli avvenimenti rilevanti ai fini del presente caso si è svolta prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea del 1o maggio 2004, la Commissione deve innanzitutto stabilire se essa sia competente ad agire nei confronti delle misure di aiuto di cui sopra.

(45)

Le misure di aiuto eseguite prima dell’adesione e che non si applicano dopo tale data non richiedono un esame da parte della Commissione né sulla base delle procedure previste nell’ambito del meccanismo transitorio, disciplinato dalle disposizioni dell’allegato IV, punto 3, del trattato di adesione, né sulla base delle procedure previste dall’articolo 88 del trattato CE. Nessuno di tali trattati, né il trattato di adesione, né il trattato CE, impone alla Commissione di effettuare un controllo di tali misure, né l’autorizza a tale tipo di azioni.

(46)

Invece, le misure eseguite dopo l’adesione costituirebbero un aiuto nuovo e rientrerebbero nelle competenze della Commissione in base alla procedura prevista dall’articolo 88 del trattato CE. Il criterio pertinente per la valutazione del momento in cui una determinata misura di aiuto è stata eseguita è l’atto giuridicamente vincolante con cui le autorità nazionali competenti si impegnano a concedere l’aiuto (8).

(47)

Un aiuto individuale non è applicabile dopo l’adesione, se l’impegno finanziario dello Stato era noto con esattezza quando è stato concesso l’aiuto.

(48)

Sulla base delle informazioni presentate dalla Polonia, la Commissione ha potuto constatare che le misure riportate nella tabella 3 sono state concesse prima dell’adesione e non sono applicabili successivamente. Pertanto, la Commissione non è competente per la valutazione della loro compatibilità con il mercato comune. Esse devono, tuttavia, essere prese in considerazione ai fini della determinazione della compatibilità delle misure che sono state o verranno concesse dopo l’adesione. Tali misure ammontano a 147 milioni di PLN (38 milioni di EUR).

(49)

Per quanto riguarda le misure concesse sulla base della legge modificata del 30 ottobre 2002, relativa agli aiuti di Stato alle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro, riportate nella tabella 4, non sono stati chiariti i dubbi della Commissione sul giorno della loro concessione. Le autorità polacche, nelle osservazioni alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, non hanno presentato nuovi elementi su tale punto. Se in base a tale legge è necessario che le singole autorità che concedono l’aiuto diano il loro consenso alla ristrutturazione dei loro crediti, ciò non è sufficiente affinché tale ristrutturazione abbia luogo. L’elemento decisivo del procedimento ai sensi della legge di cui sopra è la decisione di ristrutturazione; tale decisione è stata presa dal presidente dell’agenzia dello Sviluppo industriale il 29 aprile 2005, ossia dopo l’adesione. Pertanto, la Commissione ritiene che le misure siano state concesse dopo l’adesione. Essa è quindi competente per la valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune. È opportuno ricordare che tali misure sono state concesse violando la clausola sospensiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE; esse costituiscono pertanto un aiuto illegale di un importo di 27,897 milioni di PLN (7,34 milioni di EUR).

(50)

Infine, per quanto riguarda le misure riportate nella tabella 5, qualora esse risultassero un aiuto di Stato, la Commissione è competente per la valutazione della loro compatibilità con il mercato comune perché è evidente che esse sono state prorogate dopo l’adesione.

5.2.   Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(51)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(52)

Le autorità polacche non hanno contestato il fatto che le misure riportate nelle tabelle 3 e 4 costituiscono un aiuto di Stato.

(53)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di proroghe dei pagamenti dovuti dalla HSW SA a titolo d’imposta e oneri sociali (tabella 5), le autorità polacche hanno fornito informazioni che dimostrano che essi non costituiscono aiuti di Stato perché si tratta di aiuti de minimis cioè il valore dell’elemento di aiuto è pari a zero. Pertanto, le autorità polacche basano la propria argomentazione sul calcolo dell’elemento di aiuto delle singole misure.

(54)

La Commissione non può approvare il metodo di calcolo applicato dalle autorità polacche. Le misure in questione sono state infatti concesse ad un’impresa che si trovava in difficoltà. Il rischio legato alla proroga dei pagamenti è superiore a quello che vi sarebbe stato nel caso di una impresa in buone condizioni finanziarie, il che dovrebbe riflettersi negli interessi riscossi. Il tasso di riferimento non può quindi venire usato come punto di riferimento. Un metodo di calcolo che paragoni il tasso percentuale vigente con il tasso di riferimento non è appropriato al caso in esame. Anche per questo la Commissione non può accettare le argomentazioni delle autorità polacche.

(55)

Secondo la pratica costante della Commissione e la giurisprudenza della Corte (9), l’elemento di aiuto nel caso di imprese che sono in difficoltà può essere pari all’importo nominale. Il valore delle misure di aiuto menzionate nella tabella 5 ammonta a 38,480 milioni di PLN (10 milioni di EUR).

(56)

La Commissione conclude che le misure di aiuto menzionate nelle tabelle 4 e 5 sono finanziate con risorse statali. Esse favoriscono una singola impresa, concedendole un vantaggio che essa non troverebbe sul mercato e hanno pertanto un carattere selettivo. La HSW SA si occupa della produzione di macchinari per la costruzione, che sono oggetto di scambi commerciali intensi sul territorio dell’UE. Tali misure costituiscono pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ed il loro valore ammonta a 66,377 milioni di PLN (17,467 milioni di EUR).

5.3.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune: deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

(57)

Nel presente caso non si applicano le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, considerando che lo scopo principale dell’aiuto è il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa in difficoltà, si può applicare soltanto la deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

5.3.1.   Base giuridica applicabile

(58)

La Commissione valuta le misure che costituiscono un nuovo aiuto ed il piano di ristrutturazione nel suo complesso alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Gli attuali orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (10) («orientamenti del 2004») sono entrati in vigore il 10 ottobre 2004. Per le misure di aiuto che sono state notificate prima di tale data, si applicano i precedenti orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (11) («orientamenti del 1999»). Conformemente al punto 104 degli orientamenti del 2004 «La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione che sia stato concesso senza l’autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sulla base dei presenti orientamenti, qualora l’aiuto, o una parte di esso, sia stata concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(59)

Nel presente caso, le misure descritte nella tabella 2 sono state notificate l’8 ottobre 2004 (due giorni prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2004). Tuttavia, con lettera del 7 marzo 2006, le autorità polacche hanno informato la Commissione sulle misure supplementari di aiuto concesse illegalmente a favore di HSW SA. Tutte le misure descritte nella tabella 6 righe III e IV sono state concesse dopo il dicembre 2004, ossia dopo il 1o ottobre 2004, data di pubblicazione degli orientamenti del 2004. La Commissione constata, pertanto, che nel presente caso devono essere applicati gli orientamenti del 2004, sia alle misure notificate che a quelle non notificate, poiché tutte le misure riguardano lo stesso piano di ristrutturazione.

(60)

Come è ricordato nella decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale, per valutare il nuovo aiuto alla ristrutturazione per quanto concerne la sua compatibilità con il mercato comune occorre esaminare complessivamente l’operazione. Al fine di accertare se la realizzazione del piano porterà al ripristino della redditività, di verificare se l’aiuto si limiti al minimo indispensabile e di stabilire quali siano le opportune misure compensative bisogna esaminare tutte le misure di aiuto e non solamente il nuovo aiuto.

5.3.2.   Ammissibilità dell’impresa

(61)

Per tutti i motivi già illustrati nella decisione di avviare il procedimento (cfr. segnatamente il punto 85 e segg.), l’impresa è un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 9 e segg. degli orientamenti del 2004 ed è pertanto ammissibile a un aiuto alla ristrutturazione.

5.3.3.   Ripristino della redditività

(62)

Gli orientamenti prevedono che «il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. […] Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione […]».

(63)

Il primo problema fondamentale di HSW SA era il suo elevato indebitamento. La Commissione ritiene che la ristrutturazione finanziaria sia stata quasi completata.

(64)

Nella decisione relativa all’avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dei dubbi circa il fatto che la ristrutturazione fosse principalmente finanziaria (e non industriale) e ha osservato che non è stata prestata una sufficientemente attenzione agli aspetti della ristrutturazione industriale. Le osservazioni presentate dalle autorità polacche a seguito della decisione contengono prove sufficienti del fatto che uno dei problemi più gravi a cui doveva far fronte l’impresa era effettivamente una struttura organizzativa obsoleta. Tale problema è stato risolto separando le attività dell’impresa direttamente legate alla produzione (HSW-Trading) dalle parti destinate alla vendita. Proprio questo è stato il motivo della creazione temporanea da parte della HSW SA della società indipendente HSW-Trading.

(65)

La vendita delle quote delle società controllate e la separazione e la vendita di alcune attività di prestazione di servizi sono state pianificate come uno degli elementi principali della ristrutturazione. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che i piani di vendita fossero realistici. In effetti però la HSW SA ha ottenuto dalle vendite il quadruplo degli introiti previsti.

(66)

Un altro fattore chiave per il successo della ristrutturazione era la situazione per quanto riguarda la proprietà dell’impresa commerciale Dressta. Ostacolo al pieno accesso al mercato nordamericano era il fatto che KAIC, uno dei concorrenti di HSW S.A, avesse una quota di controllo nella società Dressta. Tale problema è stato risolto perché HSW SA ha riacquistato il controllo sulla società e il concorrente non ha potuto continuare a bloccarne l’espansione sul mercato nordamericano. In effetti, la Commissione osserva che il mercato nordamericano, e principalmente gli Stati Uniti, costituisce il principale sbocco per le vendite, sia per quanto riguarda la capacità di assorbimento che per le dimensioni. L’incremento delle vendite su tale mercato rappresenta un’opportunità molto interessante per HSW SA, tanto più che HSW SA comincerà ad utilizzare il marchio Dressta, ben noto sul mercato.

(67)

La ristrutturazione del personale, il cui obiettivo era la riduzione del numero dei dipendenti di più di 1 000 unità, costituisce una misura reale e credibile per la riduzione dei costi.

(68)

HSW SA ha ottenuto per la prima volta dei profitti nel 2005. Alla fine del periodo di ristrutturazione (2007) è atteso un calo del profitto, considerati gli alti costi della ristrutturazione ed il valore eccezionalmente elevato dei profitti realizzati nel 2005, dovuto alla vendita dei beni di quell’anno. Cionondimeno, ci si attende dal 2007 un miglioramento del risultato netto ed il suo raddoppio nel 2012. Sembra che alla fine del periodo di ristrutturazione il problema della liquidità sarà risolto.

(69)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che i suoi dubbi, sul fatto che il piano di ristrutturazione avrebbe portato al ripristino della redditività, siano stati sciolti.

5.3.4.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(70)

Secondo le autorità polacche, HSW SA prevede di ridurre le proprie capacità produttive da 1 500 macchinari per la costruzione all’anno a 1 200, ossia del 20 %. La Commissione giudica tale diminuzione della capacità produttiva insufficiente, in quanto anche così l’impresa prevede di sfruttare solamente il 66 % delle proprie capacità produttive alla fine del periodo di ristrutturazione, cioè nel 2007. La Commissione non ha ricevuto dalla Polonia informazioni, in base alle quali risultasse che, prima dell’inizio della ristrutturazione, l’impresa vendeva effettivamente più di 1 200 di tali macchinari.

(71)

Le autorità polacche sostengono altresì che il beneficiario ha venduto alcune imprese di produzione redditizie, riducendo in tal modo la propria attività e le proprie capacità di produzione. Almeno due grandi società controllate che sono state vendute (HSW-Walcownia Blach Sp. z o.o. e HSW-Huta Stali Jakościowych) realizzavano dei profitti e sono state vendute con profitto. Nel 2005 il fatturato congiunto di tali due controllate ammontava a 460 milioni di PLN (121 milioni di EUR) ed il personale era di 1 000 dipendenti, mentre il fatturato a titolo dell’attività di base del gruppo HSW (HSW SA e HSW-Trading) era di 430 milioni di PLN (113,1 milioni di EUR) e il personale era di 2 400 dipendenti. Entrambe le società controllate vendute si occupavano della produzione di prodotti finiti in acciaio. Al momento della vendita, secondo la valutazione presentata alla Commissione, entrambe le controllate realizzavano dei profitti che facevano presupporre che il rendimento delle vendite sarebbe stato del 6 %. Entrambe costituivano una parte importante del gruppo HSW, perché conducevano un’attività redditizia e godevano di buone prospettive sul mercato.

(72)

Pertanto, la Commissione ritiene che la vendita di tali controllate possa essere ritenuta una misura compensativa e non solo un’azione necessaria per il ripristino della redditività di HSW S.A.

5.3.5.   Limitazione dell’aiuto al minimo

(73)

Le autorità polacche hanno presentato una serie di informazioni dettagliate sugli importi considerati come il contributo proprio del beneficiario ai costi della ristrutturazione.

(74)

Prima di tutto, l’impresa prevede di ottenere dei crediti bancari per un ammontare di 46,9 milioni di PLN (12 milioni di EUR). Le autorità polacche hanno fornito le prove che HSW SA sarà in condizione di ottenere tale finanziamento sul mercato perché negli anni 2003-2005 essa ha già beneficiato, in misura limitata, di un finanziamento privato di 31,9 milioni di PLN (8,4 milioni di EUR). Esse sostengono altresì che il beneficiario sarà in grado di trovare un finanziamento di mercato al termine del periodo di ristrutturazione.

(75)

In secondo luogo, dalla vendita delle controllate HSW SA ha ricavato 112,2 milioni di PLN (29,5 milioni di EUR).

(76)

Infine, il beneficiario ha venduto beni per un valore di 52,1 milioni di PLN (13,7 milioni di EUR).

(77)

In conclusione, per quanto riguarda le fonti di finanziamento della ristrutturazione, va detto che 243,1 milioni di PLN (64 milioni di EUR) possono essere considerati come un contributo proprio alla ristrutturazione proveniente da risorse proprie del beneficiario o da fonti esterne i cui finanziamenti non costituiscono un aiuto di Stato. Il costo totale della ristrutturazione, tenuto conto dei costi sostenuti prima dell’adesione, ammonta a 450,3 milioni di PLN (118,5 milioni di EUR). Pertanto, il contributo proprio di HSW SA al costo totale della ristrutturazione rappresenta il 54 %.

(78)

Gli orientamenti del 2004 stabiliscono che il contributo minimo ai costi di ristrutturazione deve essere del 50 %. La Commissione ritiene pertanto che il livello del contributo proprio è in questo caso significativo e che, alla luce delle informazioni presentate, l’aiuto si limita al minimo indispensabile.

5.3.6.   Principio dell’«una tantum»

(79)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione osservava che la società HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych aveva beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione, concessole prima dell’adesione per gli anni 2003-2007. Da una parte, bisognava dimostrare che tale aiuto non aveva attribuito un vantaggio alla società madre. Dall’altra, è stato chiesto alla Polonia di confermare che, qualora la Commissione avesse autorizzato l’aiuto alla ristrutturazione di HSW SA, tale aiuto non sarebbe andato a beneficio di HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych.

(80)

Le autorità polacche hanno assicurato alla Commissione che le relazioni tra HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych e HSW SA si basano sulle regole del mercato (anche per quanto riguarda le modalità di pagamento e di approvvigionamento) e che le imprese, in quanto soggetti di diritto autonomi, hanno una contabilità separata. L’unico motivo per il quale HSW SA ha scelto HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych come fornitore di materiali era la sua vicinanza geografica.

5.3.7.   Separazione tra la produzione speciale per scopi militari finanziata dallo Stato e la produzione civile

(81)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha espresso dubbi circa il sufficiente grado di separazione della produzione per scopi militari (cannoni) da quella civile di macchinari per l’edilizia, al fine di evitare sovvenzioni incrociate in tali due settori di attività. Le autorità polacche hanno assicurato alla Commissione che l’attuale sistema di registrazione dei costi permette una chiara separazione di tali due tipi di attività.

6.   CONCLUSIONE

(82)

La Commissione conclude che l’aiuto di Stato, in parte illegale ed in parte notificato, è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato che sono o saranno concessi a HSW S.A per un importo di 66,377 milioni di PLN, — di cui alcuni eseguiti, in parte o del tutto, dalla Polonia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed altri non eseguiti ancora dalla Polonia — sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 34 del 10.2.2006, pag. 5.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Tutti gli importi indicati dalle autorità polacche in zloty (PLN) sono stati convertiti a scopo informativo in euro (EUR) utilizzando il tasso di cambio del 17 novembre 2006 secondo cui 1 EUR = 3,8019 PLN.

(4)  Informazione riservata.

(5)  Le autorità polacche non hanno comunicato informazioni sull’equivalente sovvenzione dell’aiuto. L’importo dell’aiuto è stato calcolato tenendo conto del fatto che il 30,84 % delle imposte ristrutturate sulla base della legge modificata del 30 ottobre 2002, relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro, sarà restituito ai creditori mediante introiti derivanti dalla vendita dei beni del beneficiario secondo la procedura stabilita da tale legge. Tale tasso del 30,84 % è stato fissato nella decisione sulla ristrutturazione modificata il 17 giugno 2005. L’importo cancellato ammonta quindi al 69,16 % dei debiti totali. L’equivalente sovvenzione ammonta al 100 % dei debiti cancellati.

(6)  Concesse dopo il dicembre 2004.

(7)  Concesse nel 2005.

(8)  Sentenza del Tribunale di primo grado, del 14 gennaio 2004, nella causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, paragrafo 74.

(9)  Cfr. le cause C 30/98 Wildauer Kubelwelle (GU L 287 del 13.12.2000) e Lautex Weberei und Veredelung (GU L 42 del 20.7.1999).

(10)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(11)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.


30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/77


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

sulla misura C 24/2004 (ex NN 35/2004) applicata dalla Svezia per introdurre la televisione digitale terrestre

[notificata con il numero C(2006) 6923]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/258/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni e viste le osservazioni trasmesse (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 9 agosto 2001 l’operatore satellitare Nordic Satellite AB («NSAB») (2) ha presentato una denuncia alla Commissione europea («la Commissione») per quanto riguarda il presunto aiuto di Stato concesso dalla Svezia all’operatore della rete terrestre svedese, Teracom AB («Teracom»), e ad alcune sue consociate nell’ambito dell’introduzione della televisione digitale terrestre in Svezia (3). Con lettera del 28 novembre 2001 il distributore televisivo Viasat AB («Viasat»), che offre accesso sia alla televisione gratuita sia alla televisione a pagamento, ha presentato una denuncia assai simile a quella di NSAB.

(2)

Dopo un’indagine preliminare, con lettera del 14 luglio 2004 la Commissione ha informato la Svezia di avere deciso di avviare, relativamente al presunto aiuto, il procedimento formale di indagine a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La decisione di avvio del procedimento, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 settembre 2004, invitava la Svezia e le altre parti interessate a presentare osservazioni sul presunto aiuto.

(3)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha ricevuto la risposta del governo svedese («la risposta del 29 ottobre») alla decisione di avvio del procedimento. Essa ha altresì ricevuto osservazioni dalle seguenti parti interessate: B2 Bredband AB («B2») (4), European Cable Communications Association («ECCA») (5), European Satellite Operators Association («ESOA») (6), NSAB (7), Telenor Broadcast Holding AS («Telenor Broadcast») (8), TeliaSonera AB («TeliaSonera») (9), UGC Europe Inc. («UGC») (10) e Viasat (11).

(4)

Con lettere del 17 novembre 2004 e del 17 gennaio 2006 la Commissione ha trasmesso al governo svedese le osservazioni delle parti interessate. Il governo svedese ha inviato i suoi commenti sulle osservazioni con lettere del 20 dicembre 2004 e del 20 marzo 2006.

(5)

Il 22 novembre 2004 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti di ECCA. Sono state inoltre tenute riunioni con i rappresentanti di NSAB e di ESOA il 1o marzo 2005 ed il 21 e 30 novembre 2005.

(6)

Con lettere dell’8 febbraio 2006, del 7 aprile 2006, del 31 maggio 2006 e del 30 agosto 2006 la Commissione ha chiesto alla Svezia informazioni supplementari. Il governo svedese ha risposto con lettere del 20 marzo 2006 («la risposta del 20 marzo» (ricevuta il 22 marzo 2006), del 25 aprile 2006 («la risposta del 25 aprile») (ricevuta il 24 ottobre 2006), del 5 maggio 2006 («la risposta del 5 maggio») (ricevuta l’11 maggio 2006), del 15 giugno 2006 (ricevuta il 16 giugno 2006) e del 1o settembre 2006 (ricevuta il 4 settembre 2006).

2.   CONTESTO

(7)

La presente decisione riguarda il presunto aiuto di Stato concesso a Teracom ed alla sua consociata Boxer TV-Access («Boxer») (salvo indicazioni contrarie, Teracom e le sue consociate saranno collettivamente chiamate «Teracom») nell’ambito dello sviluppo della piattaforma per la televisione digitale terrestre in Svezia (12). Secondo i denuncianti, Teracom ha ricevuto dallo Stato svedese un sostegno economico diretto e indiretto (attraverso le emittenti del servizio pubblico SVT e UR). Ad avviso dei denuncianti, tale sostegno è stato utilizzato per dare alla trasmissione digitale terrestre in Svezia un ingiusto vantaggio competitivo su altri tipi di trasmissione digitale, come quella via cavo o via satellite.

(8)

La presente decisione non riguarda la mancata adozione da parte della Svezia delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche, che è stata oggetto di una sentenza della Corte di giustizia europea (13).

3.   SOCIETÀ INTERESSATE

3.1.   Società coinvolte nello sviluppo della piattaforma digitale terrestre in Svezia

3.1.1.   Teracom

(9)

Teracom si occupa della costruzione e della gestione della piattaforma per la televisione digitale terrestre in Svezia. È una società statale creata nel 1992 per assumere la gestione delle trasmissioni radiotelevisive precedentemente curata da Televerket (l’amministrazione svedese delle telecomunicazioni) (14).

(10)

Conformemente al suo statuto, Teracom trasmette e distribuisce programmi radiotelevisivi oltre a sviluppare, commercializzare e prestare altri servizi connessi o compatibili con le sue attività di trasmissione e distribuzione. Questi altri servizi hanno principalmente ad oggetto le telecomunicazioni e l’informazione.

(11)

Sin dalla sua creazione Teracom è il proprietario e gestore esclusivo della sola rete per le trasmissioni terrestri esistente in Svezia (15). Per trasmettere tramite la piattaforma terrestre, i canali televisivi privati e commerciali concludono accordi di trasmissione con Teracom e le pagano i servizi forniti.

(12)

Il 15 dicembre 2005 la Post- och telestyrelse (l’amministrazione svedese delle poste e telecomunicazioni) ha adottato due decisioni in cui rilevava che Teracom, in quanto operatore di rete, ha in Svezia un potere significativo nei mercati all’ingrosso dei servizi di trasmissione terrestre. Pertanto, essa ha imposto a Teracom obblighi speciali per quanto riguarda la distribuzione di contenuto televisivo agli utilizzatori finali attraverso la rete terrestre tanto analogica quanto digitale. Teracom deve ora, a certe condizioni, consentire l’accesso alla piattaforma terrestre alle società che desiderano distribuire contenuto televisivo agli utilizzatori finali, praticare prezzi basati sui costi, applicare condizioni non discriminatorie in materia di accesso alla piattaforma terrestre e mantenere conti aperti e distinti per le sue proprie attività e per le attività relative all’offerta dell’accesso (16).

3.1.2.   Boxer

(13)

Boxer offre ai consumatori l’accesso a pacchetti di programmi televisivi ed ad altri servizi attraverso la piattaforma per la televisione digitale terrestre. La società è stata fondata nell’ottobre 1999 ed è posseduta al 70 % da Teracom e al 30 % da 3i, una società d’investimento in capitale di rischio britannica (17).

(14)

Boxer è il solo distributore di programmi televisivi (compresa la televisione a pagamento) attraverso la rete digitale terrestre in Svezia. I canali televisivi che ottengono la licenza per trasmettere programmi attraverso la rete terrestre svedese possono farli distribuire da Boxer concludendo un apposito accordo oppure trasmetterli in chiaro. La maggior parte dei canali televisivi che trasmettono attraverso la rete digitale terrestre hanno firmato un accordo di distribuzione con Boxer (18). Secondo i dati da essa stessa forniti, Boxer è cresciuta del 42 % nel 2005 e alla fine del dicembre 2005 aveva oltre mezzo milione di abbonati (19).

3.1.3.   SVT

(15)

SVT è la principale emittente del servizio pubblico in Svezia. Dal 1997 SVT, come tutte le altre società radiotelevisive del servizio pubblico svedese, appartiene ad una fondazione (20). Gli obblighi di SVT come emittente del servizio pubblico sono disciplinati dalle licenze concesse dal governo per quanto riguarda la trasmissione tanto analogica quanto digitale. I canali del servizio pubblico SVT devono raggiungere il 99,8 % della popolazione svedese e SVT deve trasmettere attraverso la rete terrestre nella misura più ampia possibile (21). L’obbligo di coprire il 99,8 % della popolazione comporta che, fino a quando la piattaforma digitale terrestre non sarà sviluppata appieno, SVT deve trasmettere parallelamente sulla rete terrestre analogica. SVT acquista tutti i servizi per la trasmissione terrestre da Teracom (22).

(16)

Tutti i canali SVT sono trasmessi in chiaro. La licenza prevede che SVT possa utilizzare anche il satellite e in effetti SVT trasmette i suoi canali del servizio pubblico via satellite per raggiungere l’intera popolazione svedese. Tra il marzo 1999 e l’aprile 2004 NSAB — uno dei denuncianti — ha avuto il diritto esclusivo di trasmettere attraverso i suoi satelliti i canali del servizio pubblico SVT nella regione nordica (23). I canali del servizio pubblico SVT sono altresì accessibili via cavo in base alla normativa sull’obbligo di trasmissione.

3.1.4.   Utbildningsradion («UR»)

(17)

UR — la «radio pedagogica» — è la seconda emittente del servizio pubblico in Svezia. Essa effettua trasmissioni sia radiofoniche sia televisive. Come SVT, UR appartiene alla fondazione (si veda 3.1.3.) (24).

(18)

Come nel caso di SVT, gli obblighi di UR come emittente del servizio pubblico sono disciplinati dalla licenza, in forza della quale UR, previa consultazione di Sveriges Radio (la radio svedese) e SVT, è tenuta ad acquistare i servizi per la trasmissione terrestre analogica da Teracom (25). UR trasmette attraverso uno dei canali di SVT e i suoi programmi devono raggiungere il 99,8 % della popolazione svedese. I programmi di UR sono inoltre trasmessi attraverso la rete terrestre in chiaro e, nell’ambito dell’obbligo di trasmissione, via cavo.

(19)

Nel seguito della presente decisione, SVT e UR saranno collettivamente chiamate «SVT» e i dati (per esempio, gli stanziamenti ed i pagamenti) riguardanti l’una o l’altra saranno indicati per le due società insieme (26).

3.2.   Denuncianti

3.2.1.   NSAB

(20)

NSAB è una società con sede in Svezia la quale possiede e gestisce due satelliti Sirius che forniscono alla regione nordica e a quella baltica nonché all’Europa centrale e orientale servizi televisivi ed altri servizi media e di telecomunicazioni. NSAB distribuisce i segnali radiotelevisivi delle emittenti tanto pubbliche quanto private.

(21)

NSAB appartiene per il 75 % alla società lussemburghese SES ASTRA, uno dei principali operatori europei di trasmissione diretta via satellite, e per il 25 % alla Svenska Rymdaktiebolag (società per azioni spaziale svedese). La Svenska Rymdaktiebolag è una società a responsabilità limitata di proprietà statale e con attività in Svezia (27). Fino al marzo 2000 NSAB era parzialmente controllata da Teracom (28).

3.2.2.   Viasat

(22)

Viasat è un operatore che fornisce televisione gratis e a pagamento e che distribuisce i programmi attraverso la piattaforma satellitare Sirius. Essa trasmette dal Regno Unito (la società è registrata anche in questo Paese). Viasat è una consociata interamente controllata dal gruppo svedese MTG AB («MTG»). MTG opera in tutto il mondo e sostiene di essere, tra l’altro, il più grande operatore di televisione gratis e a pagamento in Scandinavia e nei Paesi baltici.

4.   TRASMISSIONI TELEVISIVE

4.1.   Piattaforme per le trasmissioni televisive in Svezia

(23)

In Svezia i programmi televisivi sono attualmente trasmessi attraverso le reti terrestri, via cavo, attraverso i sistemi di televisione satellitare con antenna centralizzata (satellite-delivered master antenna television o SMATV), via satellite e via banda larga. Secondo il governo, le trasmissioni televisive saranno presto accessibili anche attraverso le reti di telefonia mobile di terza generazione (29).

(24)

La figura 1 mostra l’importanza relativa delle varie piattaforme televisive in Svezia nel 2006. La figura indica l’uso effettivo delle diverse piattaforme in percentuale di tutte le famiglie svedesi (30). Quanto alla piattaforma per le trasmissioni terrestri, la figura distingue tra ricezione analogica e ricezione digitale.

Figura 1:

Ricezione delle trasmissioni televisive da parte delle famiglie in Svezia nel 2006

Image

(25)

Il passaggio dall’analogico al digitale ha inciso e incide su tutte le piattaforme televisive attualmente più usate, vale a dire il cavo, il satellitare e il terrestre. La digitalizzazione delle trasmissioni televisive presenta grandi vantaggi in termini di uso più efficiente dello spettro e di maggiori possibilità di trasmissione. Ciò condurrà a servizi di alta qualità nuovi e migliori oltre che ad una più ampia scelta per i consumatori.

(26)

Indipendentemente dal tipo di piattaforma, la trasmissione digitale può avere un’architettura aperta oppure un sistema d’accesso condizionale con canali criptati. In quest’ultimo caso, per ricevere le trasmissioni digitali gli spettatori hanno bisogno di un ricevitore digitale che è incorporato nel televisore o che viene fornito a parte e si presenta come una scatola che funge da decodificatore. Per guardare i canali criptati, gli spettatori devono avere una scatola in grado di leggere una cosiddetta scheda d’accesso.

4.2.   Lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Svezia

(27)

La televisione digitale si è sviluppata fortemente in Svezia durante gli ultimi cinque anni. Durante il periodo 2000-2005 tutte le piattaforme digitali — satellitare, cavo e terrestre — hanno avuto una crescita, ma il satellitare ha conosciuto la maggiore digitalizzazione (v. la figura 2) (31).

Figura 2:

Lo sviluppo delle piattaforme digitali in Svezia (2000-2005)

Image

(28)

Sulla base di una proposta del governo, nel 1997 il parlamento svedese decise che lo sviluppo di una rete digitale terrestre doveva iniziare in diverse parti del Paese e che lo Stato avrebbe poi deciso se e come proseguirlo (32). Si è deciso che lo sviluppo della rete digitale terrestre doveva essere finanziato interamente dalle società partecipanti, vale a dire le emittenti e il proprietario della rete, e non dallo Stato (33).

(29)

Nel 2003 il parlamento ha deciso che la rete terrestre analogica dev’essere disattivata entro il 1o febbraio 2008 (34); nel maggio 2004 ha deciso che il multiplatore riservato alle trasmissioni digitali di SVT dev’essere ampliato in modo da coprire il 99,8 % della popolazione prima che la rete terrestre analogica venga chiusa. Per allora, almeno un altro multiplatore dovrebbe coprire il 98 % della popolazione. Non è stata presa nessuna decisione riguardo alla copertura degli altri multiplatori (35).

(30)

Secondo Teracom, la prima fase della chiusura della rete terrestre analogica è iniziata il 19 settembre 2005 ed ha riguardato circa 150 000 famiglie svedesi (36). La tabella 1 indica le fasi di chiusura previste e la percentuale di popolazione che dovrebbe essere interessata da ciascuna fase.

Tabella :

Chiusura prevista della rete terrestre analogica e percentuale stimata della popolazione interessata

 

% di popolazione nella zona interessata

% di popolazione coperta dalla televisione digitale terrestre

(dati cumulativi)

Fase 1, conclusa nel novembre 2005

4

4

Fase 2, conclusa nel maggio 2006

20

24

Si prevede che la fase 3 sia conclusa nel novembre 2006

16

39

Si prevede che la fase 4 sia conclusa nel maggio 2007

28

67

Si prevede che la fase 5 sia conclusa nell’ottobre 2007

33

100

Fonte: Teracom. NB: i dati nella tabella sono stime.

(31)

Poiché le risorse proprie e i redditi generati dalla vendita dei servizi di rete (per esempio, le tasse fatte pagare agli utenti) non sono stati sufficienti per coprire interamente i costi d’investimento attinenti alla realizzazione della rete digitale terrestre su tutto il territorio nazionale, Teracom ha dovuto raccogliere capitali supplementari contraendo prestiti sul mercato dei capitali e cedendo attivi. In tal modo essa è riuscita a finanziare lo sviluppo della rete digitale terrestre (37).

4.2.1.   Trasmissioni attraverso la rete digitale terrestre in Svezia

(32)

La televisione digitale terrestre funziona attraverso multiplatori, dispositivi che combinano e digitalizzano segnali multipli da trasmettere su una linea unica o attraverso un canale comune. Ne risulta una maggiore capacità e la possibilità di trasmettere simultaneamente un numero di canali più elevato. Teracom gestisce attualmente cinque multiplatori, ognuno dei quali ha la capacità di trasmettere circa otto canali televisivi distinti. Durante la primavera del 2006 quattro dei multiplatori coprivano pressappoco il 98 % della popolazione svedese ed il quinto il 50 % circa (38).

(33)

Il governo rilascia le licenze in base alle raccomandazioni della Radio och TV-verk (l’agenzia della radiotelevisione), che esamina le domande. Nell’ottobre 2006 circa 40 canali televisivi avevano una licenza per trasmettere attraverso la rete digitale terrestre. Uno dei cinque multiplatori è riservato a SVT, un altro è attualmente utilizzato soprattutto da TV4 e i multiplatori rimanenti sono divisi fra gli altri titolari di licenze (39).

4.2.2.   La commercializzazione della rete digitale terrestre presso i consumatori

(34)

A Boxer spetta assicurare la base degli abbonati, vale a dire commercializzare presso i clienti finali la televisione a pagamento attraverso la piattaforma per le trasmissioni terrestri digitali. Secondo il governo, Teracom e Boxer affrontano la concorrenza feroce di altre piattaforme di trasmissione, quali gli operatori satellitari. Conseguentemente, per Boxer era difficile vendere i decodificatori a prezzo pieno mentre stava tentando di consolidare la sua posizione e di crearsi una base di clienti. Dopo il lancio della piattaforma digitale terrestre Boxer ha dunque offerto decodificatori ad un prezzo basso, recuperando i costi sull’intero periodo di abbonamento. Ciò spiega perché Boxer ha subito perdite notevoli nella fase iniziale della sua attività. È in tale fase che Boxer ha ricevuto un conferimento di capitale alle stesse condizioni da entrambe le sue società controllanti, il 70 % da Teracom e il 30 % da Skandia (40).

4.3.   La televisione pubblica in Svezia e il suo finanziamento

(35)

Secondo la legge svedese, ogni famiglia che possiede un televisore deve pagare un canone destinato a finanziare le società del servizio pubblico (televisione e radio) in Svezia (41).

(36)

Il canone è riscosso da Radiotjänst i Kiruna AB («Rikab») (42), una società per azioni di proprietà delle imprese svedesi del servizio pubblico radiotelevisivo. Rikab trasferisce le somme raccolte sul cosiddetto rundradiokonto, un conto speciale presso il Riksgäldskontor (ufficio svedese del debito pubblico).

(37)

Sulla base dell’attività di SVT e delle eventuali modifiche o aggiunte che il governo intenda operare per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico, il parlamento decide ogni anno quanto stanziare a SVT per lo svolgimento del suo compito di servizio pubblico (43). SVT utilizza i fondi secondo quanto stabilito dalla licenza di trasmissione e dalle condizioni di stanziamento (44). SVT decide autonomamente quanta parte dei fondi assegnatile utilizzare, a esempio, per la programmazione e quanto spendere per la distribuzione dei programmi (a esempio, per pagare a Teracom le tasse di trasmissione) (45).

(38)

Nel corso della transizione al digitale, le trasmissioni terrestri saranno effettuate parallelamente in forma analogica e in forma digitale in modo che gli spettatori abbiano il tempo di adottare il nuovo modo di ricezione. Per impedire che i maggiori costi sostenuti da SVT per queste doppie trasmissioni si risolvano in un significativo aumento del canone (46), lo Stato ha deciso di introdurre un meccanismo alternativo di finanziamento. A tal fine, nel 2002 è stato aperto presso il Riksgäldskontor un conto speciale, il cosiddetto distributionskonto (conto di distribuzione). Il conto di distribuzione è finanziato con denaro proveniente dal rundradiokonto e attraverso un credito concesso dal Riksgäldskontor. Dal conto di distribuzione il denaro viene poi trasferito a SVT affinché questa paghi le tasse per potere trasmettere attraverso la rete terrestre (47).

(39)

Durante questi primi anni, il conto di distribuzione è in disavanzo perché le somme trasferite su tale conto dal rundradiokonto sono inferiori all’importo trasferito a SVT dal conto di distribuzione per pagare le tasse di trasmissione. La differenza tra ciò che il conto di distribuzione riceve dal rundradiokonto e le somme di cui SVT ha bisogno per pagare le tasse di trasmissione è coperta dal credito concesso dal Riksgäldskontor. Una volta che la rete terrestre analogica sarà disattivata e che SVT non dovrà più pagare la trasmissione in parallelo di segnali analogici e digitali attraverso la rete terrestre, i trasferimenti dal conto di distribuzione a SVT diminuiranno e il disavanzo del conto di distribuzione sarà estinto progressivamente. Si stima che tutti i costi della trasmissione in parallelo saranno interamente recuperati entro il 2013, quando il conto di distribuzione sarà nuovamente in equilibrio (48).

(40)

Secondo le condizioni di stanziamento, non esistono restrizioni per quanto riguarda il modo in cui SVT utilizza e ripartisce il denaro che le proviene dal rundradiokonto e dal conto di distribuzione, purché lo impieghi soltanto per le sue attività di servizio pubblico secondo quanto indicato nella licenza di trasmissione e nelle stesse condizioni di stanziamento (49).

4.4.   La televisione del servizio pubblico attraverso la rete terrestre: i pagamenti di SVT a Teracom per i servizi di trasmissione

(41)

Parte del finanziamento che SVT riceve è utilizzato per acquistare da Teracom i servizi di trasmissione terrestre. Il prezzo di tali servizi è negoziato tra SVT e Teracom senza l’intervento del governo. Secondo il governo e i conti annuali di Teracom, Teracom applica il principio della parità di trattamento nei confronti di tutte le emittenti per quanto riguarda le tasse da pagare per le trasmissioni analogiche e digitali (50).

(42)

Dal 1992 al dicembre 2005, Teracom era tenuta a fissare il prezzo per la trasmissione terrestre analogica a livello di costo. Le tasse effettivamente pagate da SVT a Teracom sono di solito fissate in anticipo per diversi anni, in accordi negoziati tra le due società. Secondo l’accordo attuale, i pagamenti di SVT a Teracom per il periodo 2004-2013 sono basati, tra l’altro, sul calendario previsto per la chiusura della rete terrestre analogica. Se il parlamento decide di cambiare il calendario, i pagamenti possono essere modificati (51).

(43)

Per quanto riguarda le trasmissioni digitali terrestri, il rispetto del principio della parità di trattamento da parte di Teracom risulta dal fatto che, dal 1999, a tutte le emittenti (compresa SVT) è stato applicato lo stesso modello tariffario, la cosiddetta fissazione dei prezzi in base alla penetrazione (52). Secondo tale sistema, oltre a certe tasse fisse per canale — cioè una tassa di base e una tassa di collegamento —, le emittenti pagano una tassa variabile proporzionata al numero dei loro spettatori (la cosiddetta penetrazione). L’importo per spettatore di questa tassa variabile è lo stesso per tutti i canali (53). Il principio della parità di trattamento modera la condotta in materia di prezzi seguita da Teracom nei confronti di SVT e garantisce che quest’ultima non paghi per le trasmissioni digitali terrestri un prezzo superiore a quello pagato dalle altre emittenti, nella misura in cui i servizi richiesti siano gli stessi (54). Il principio della parità di trattamento è stato recentemente riconfermato nel disegno di bilancio 2005-2006 (55).

(44)

[…] (56)  (57)

5.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRESUNTO AIUTO

(45)

Le misure esaminate nella presente decisione sono le seguenti:

appoggio economico indiretto a Teracom attraverso tasse di trasmissione asseritamente eccessive pagate da SVT per i servizi di trasmissione forniti da Teracom attraverso la rete terrestre sia analogica sia digitale;

appoggio economico diretto per mezzo di una garanzia di credito statale accordata a Teracom;

appoggio economico diretto sotto forma di conferimento condizionato di capitale che Teracom dovrà rimborsare.

5.1.   Pagamenti a Teracom delle tasse di trasmissione da parte di SVT

(46)

Sulla base delle informazioni disponibili quando ha adottato la decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva motivo di ritenere che il governo utilizzasse SVT come canale per far arrivare a Teracom fondi statali durante la transizione dalla televisione terrestre analogica a quella digitale. Secondo tali informazioni, SVT aveva ricevuto un finanziamento per la trasmissione che, su tutto il periodo 2002-2013, avrebbe superato i costi che Teracom avrebbe dovuto prevedibilmente sostenere per trasmettere i canali di SVT. Sembrava che l’importo in eccesso sarebbe ammontato a circa 509,61 milioni di corone svedesi nel 2013 (v. la tabella 2 qui sotto).

(47)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha inoltre espresso dubbi relativamente al fatto che il finanziamento concesso a SVT per pagare le trasmissioni fosse automaticamente trasferito a Teracom. Qualora le condizioni di Teracom per la prestazione a SVT dei servizi di trasmissione non fossero comparabili a quelle di una normale transazione di mercato, eventuali pagamenti al di sopra del prezzo di mercato potrebbero far sospettare un aiuto dissimulato a favore di Teracom.

(48)

Le informazioni a disposizione della Commissione quando ha adottato la decisione di avviare il procedimento facevano ritenere che fino al 2007 i pagamenti a Teracom delle tasse di trasmissione da parte di SVT sarebbero stati inferiori ai costi che Teracom avrebbe sostenuto per trasmettere i canali di SVT (v. colonna 5 nella tabella 2). Da tali informazioni risultava tuttavia che dal 2008, quando la rete terrestre analogica sarà disattivata e SVT non dovrà più trasmettere parallelamente in analogico e in digitale, i pagamenti annuali di SVT avrebbero superato i costi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT: dal 2008 al 2013 i pagamenti annuali di SVT a Teracom sarebbero stati considerevolmente superiori ai costi di trasmissione di Teracom. Si stimava che nel 2013 i pagamenti di SVT sarebbero stati 2,3 volte superiori ai costi di trasmissione. Tali pagamenti avrebbero più che compensato le perdite iniziali di Teracom e le avrebbero consentito di ottenere un profitto cumulativo di 509,61 milioni di corone svedesi nel 2013. La Commissione dubitava che tale profitto fosse il risultato di condizioni normali di mercato e sospettava che potesse costituire un aiuto di Stato a favore di Teracom (si veda la decisione di avvio del procedimento, paragrafo 32).

Tabella 2:

Pagamenti a Teracom delle tasse di trasmissione da parte di SVT nel periodo 2002-2013 secondo la decisione di avvio del procedimento

Anno

Pagamenti da SVT a Teracom (1)

Costi di Teracom per trasmettere SVT in analogico(2)

Costi di Teracom per trasmettere SVT in digitale(3)

Costi complessivi di Teracom per trasmettere SVT

(4 = 2+3)

Utili annuali previsti di Teracom

(5 = 4 - 1)

Utili/disavanzi cumulativi previsti di Teracom (6)

2002

485

480

160

640

- 155,00

- 155,00

2003

523

480

160

640

- 117,00

- 272,00

2004

556,46

480

160

640

-83,54

- 355,54

2005

591,79

480

160

640

-48,21

- 403,75

2006

256,19

240

160

400

- 143,81

- 547,56

2007

273,79

120

160

280

-6,21

- 553,77

2008

291,58

 

160

160

131,58

- 422,19

2009

309,57

 

160

160

149,57

- 272,61

2010

327,77

 

160

160

167,77

- 104,85

2011

346,16

 

160

160

186,16

81,31

2012

364,75

 

160

160

204,75

286,06

2013

383,55

 

160

160

223,55

509,61

5.2.   La garanzia statale a favore di Teracom

(49)

Sulla base delle informazioni disponibili quando ha adottato la decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva motivo di sospettare che una garanzia di credito fosse stata concessa a Teracom o quantomeno messa a sua disposizione.

(50)

Durante il 2001, per motivi principalmente connessi con gli investimenti di Teracom nella televisione digitale terrestre, le previsioni riguardo alla solvibilità di questa società non erano molto propizie e ci si aspettava che la sua solvibilità sarebbe peggiorata (58). Di conseguenza, vi era il serio rischio che Teracom avrebbe avuto difficoltà non solo ad onorare i contratti riguardanti la trasmissione dei programmi di SVT e di TV4, ma anche a trovare le risorse per sviluppare e gestire la rete digitale terrestre nel suo insieme. Inoltre, esisteva il rischio che Teracom non potesse soddisfare i suoi creditori.

(51)

Una proposta governativa del novembre 2001 raccomandava di fornire a Teracom una garanzia di credito per un importo massimo di 2 miliardi di corone svedesi (circa 210 milioni di euro). Teracom avrebbe pagato una tassa per coprire i rischi ed i costi amministrativi connessi con la concessione della garanzia, la quale sarebbe stata limitata nel tempo (59). Questa proposta è stata approvata dal parlamento nel febbraio 2002 (60). Secondo le informazioni di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione di avvio del procedimento, in seguito a tale approvazione il governo ha deciso di rilasciare una garanzia di credito a favore di Teracom.

(52)

La Commissione ha spiegato l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE alle garanzie di credito concesse dagli Stati membri nella comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie («la comunicazione sulle garanzie statali») (61). Secondo la sezione 4 di tale comunicazione, soltanto il soddisfacimento di certe condizioni assicura che una determinata garanzia statale non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 (62).

(53)

Considerato il contesto in cui era stata concessa la garanzia di credito e viste le ragioni su cui si fondava la decisione di concessione, come spiegato nella decisione di avvio del procedimento (situazione finanziaria difficile e solvibilità in calo di Teracom) la Commissione aveva motivo di sospettare che le condizioni indicate nella sezione 4 della comunicazione sulle garanzie statali potessero non essere soddisfatte e che la garanzia di credito costituisse un aiuto di Stato a favore di Teracom.

5.3.   Il conferimento di capitale

(54)

Sulla base delle informazioni riguardanti la posizione finanziaria di Teracom disponibili quando ha adottato la decisione di avvio del procedimento, la Commissione non poteva escludere che il contributo condizionato di azionista sotto forma di conferimento di capitale costituisse un aiuto di Stato a Teracom.

(55)

Sebbene nel 2002 Teracom avesse iniziato a riorganizzare le attività dell’intero gruppo per migliorarne la situazione finanziaria (63) e benché le previsioni delle vendite fossero migliorate, Teracom continuava a subire perdite e la sua solvibilità continuava a peggiorare (64). Secondo le informazioni di cui la Commissione disponeva quando ha deciso di avviare il procedimento, alla fine del 2002 l’indice di solvibilità di Teracom era pari al 20 %, mentre i suoi creditori esigevano un indice di solvibilità almeno del 25 % (secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il gruppo aveva apparentemente un indice di solvibilità del 30 %) (65). Sia Teracom sia i suoi creditori hanno dunque chiesto che venisse fatto un conferimento di capitale a favore di Teracom (66).

(56)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il governo ha concluso, da un canto, che la precaria situazione finanziaria di Teracom era temporanea e causata dai notevoli costi di investimento e di gestione e, dall’altro, che nel lungo termine Teracom sarebbe divenuta un’impresa redditizia con una forte posizione sul mercato e sarebbe stata un modello di conduzione degli affari. Nel marzo 2003 il governo ha chiesto al parlamento l’autorizzazione a concedere a Teracom un contributo condizionato di azionista sotto forma di conferimento di capitale pari a circa 500 milioni di corone svedesi (approssimativamente 52,5 milioni di euro) (67). Dopo l’approvazione del parlamento nel maggio 2003 e la firma di un accordo con Teracom nel giugno 2003, lo Stato ha concesso a Teracom un contributo condizionato di azionista.

(57)

Nel marzo 2003, prima dell’adozione della proposta, il governo ha informato la Commissione circa la sua intenzione di presentare una proposta al parlamento riguardo al conferimento di capitale. Secondo il governo, tuttavia, non si trattava di una notifica formale alla Commissione (68).

(58)

Dalle informazioni di cui disponeva la Commissione risultava però che prima del conferimento di capitale la solvibilità di Teracom era inferiore al richiesto 25 %. Ciò ha fatto concludere alla Commissione che forse la transazione non era stata effettuata alle stesse condizioni vigenti sul mercato creditizio privato (vale a dire, che forse un creditore privato non avrebbe preso la stessa decisione di conferire capitale in Teracom). La Commissione non poteva, dunque, escludere che il conferimento di capitale fosse un aiuto di Stato.

5.4.   I motivi che hanno indotto ad avviare il procedimento formale d’indagine

(59)

Le informazioni di cui disponeva la Commissione quando è stato avviato il procedimento non consentivano di escludere che tutte e tre le misure in questione corrispondessero alla definizione di cui all’articolo 87, paragrafo 1, e costituissero pertanto aiuti di Stato.

(60)

Inoltre, al momento della decisione di avviare il procedimento la Commissione non aveva accesso a nessuna informazione dalla quale risultasse che l’aiuto fosse compatibile con il trattato CE: da un canto, nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2 e 3, o dall’articolo 86, paragrafo 2, sembrava essere applicabile, dall’altro vi era l’impressione che durante il processo di digitalizzazione la Svezia non avesse rispettato il principio della neutralità tecnologica.

(61)

La Commissione ha dunque avviato il procedimento formale d’indagine per dare alla Svezia e alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni sulla valutazione preliminare della Commissione contenuta nella decisione di avvio del procedimento.

6.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

6.1.   B2 Bredband AB («B2»)

(62)

B2 condivide pienamente la valutazione contenuta nella decisione di avvio del procedimento. Secondo B2, i vantaggi accordati a Teracom sono suscettibili di falsare la concorrenza non solo sul mercato delle trasmissioni digitali satellitari ma anche sul mercato delle trasmissioni digitali via cavo. Sul mercato della banda larga, la televisione multicast diventerà un prodotto importante nei prossimi anni (69).

6.2.   ECCA

(63)

ECCA non ha osservazioni particolari in merito alle informazioni presentate nella decisione di avvio del procedimento, ma accoglie favorevolmente l’esame svolto dalla Commissione per quanto riguarda i servizi di trasmissione digitale terrestre in Svezia. Ciò soprattutto perché diversi Stati membri finanziano nuove infrastrutture, in particolare le reti e i servizi per le trasmissioni digitali terrestri. Secondo ECCA, queste politiche influenzano già il comportamento dei clienti nei confronti dei servizi via cavo.

(64)

Inoltre, secondo ECCA, le procedure e le condizioni che le autorità nazionali e regionali stabiliscono per queste piattaforme sono discriminatorie e mettono gli operatori delle altre piattaforme in situazione di svantaggio competitivo. Secondo ECCA, gli investitori sono riluttanti ad investire capitali in una determinata infrastruttura se è probabile che le autorità pubbliche promuovano la creazione di una infrastruttura concorrente che può offrire gli stessi tipi di servizi a prezzi sovvenzionati. Ciò potrebbe avere effetti assai negativi sulla disponibilità dei finanziamenti necessari per consolidare questo ramo dell’industria del cavo, per potenziare le reti e per introdurre nuovi servizi (70).

6.3.   ESOA

(65)

Secondo ESOA, le autorità svedesi concedono a Teracom un aiuto di Stato illegale. Tale aiuto ha l’effetto di favorire la tecnologia terrestre a scapito di altre come il cavo e il satellite, cosa che distorce la concorrenza in quanto l’aiuto di Stato permette a Teracom di ridurre i costi e di praticare prezzi inferiori ai normali prezzi di mercato.

(66)

Secondo ESOA, la gestione dei satelliti per le trasmissioni televisive digitali richiede investimenti significativi. Tuttavia, in un mercato non distorto i satelliti sono validi concorrenti del digitale terrestre (compreso il cavo). Poiché la transizione dall’analogico al digitale è in corso in tutta l’Unione europea, ESOA teme che interventi simili a quelli visti in Svezia possano verificarsi anche in altri Stati membri (71).

6.4.   NSAB

(67)

NSAB si attiene agli argomenti avanzati nella sua denuncia e nelle osservazioni supplementari e condivide la valutazione contenuta nella decisione di avvio del procedimento. Tuttavia, essa dubita che i dati comunicati dalle autorità svedesi in risposta a tale decisione corrispondano a tutti i pagamenti di SVT a Teracom e che essi diano un’immagine esatta degli importi effettivamente pagati. NSAB invita dunque la Commissione a chiedere al governo ulteriori informazioni e chiarimenti.

(68)

Per quanto riguarda gli argomenti del governo a favore della trasmissione digitale terrestre rispetto alla trasmissione digitale satellitare, NSAB rileva che in alcuni Paesi limitrofi vi è soltanto un numero relativamente basso di famiglie che non possono ricevere le trasmissioni satellitari. Inoltre, NSAB precisa che in Paesi come per esempio la Finlandia il 10 % delle famiglie ha problemi di ricezione anche in zone nelle quali la rete digitale terrestre ha una copertura sufficiente. Essa aggiunge che secondo la BBC il 25 % delle famiglie nel Regno Unito non può guardare la televisione digitale terrestre a causa di una inadeguata installazione delle antenne.

(69)

Infine, NSAB mette in discussione l’imparzialità della relazione della Öhrlings PriceWaterhouseCoopers («PWC») sul conferimento di capitale al gruppo Teracom. Essa sostiene inoltre che la relazione basa le previsioni commerciali riguardanti Teracom su ipotesi troppo ottimistiche, per esempio quanto al numero di abbonati (72).

6.5.   Telenor Broadcast

(70)

Telenor Broadcast non prende posizione sulla questione se le misure in oggetto costituiscano aiuti di Stato. Essa sottolinea tuttavia che il sostegno fornito alla piattaforma digitale terrestre metterà gli operatori delle altre piattaforme in situazione di svantaggio competitivo tanto sui mercati della distribuzione, in cui i servizi televisivi sono offerti ai consumatori, quanto sui mercati della trasmissione, in cui l’uso delle infrastrutture di trasmissione è offerto alle emittenti.

(71)

Teracom (compresa Boxer), la quale fornisce sia servizi di trasmissione alle emittenti sia servizi televisivi ai consumatori, potrà utilizzare l’aiuto di Stato per sovvenzionare entrambe le attività. Nel mercato a valle della distribuzione televisiva questo può essere fatto offrendo servizi televisivi a prezzi più bassi oppure offrendo più decodificatori di quanto sarebbe economicamente redditizio senza l’aiuto di Stato. Secondo Telenor Broadcast, questo è un punto di importanza capitale nella fase attuale di sviluppo verso un mercato unico per tutte le piattaforme.

(72)

Telenor Broadcast solleva anche la questione se l’obbligo incombente a SVT di coprire il 99,8 % della popolazione svedese attraverso la rete terrestre non costituisca esso stesso un aiuto di Stato e mette in dubbio che la trasmissione terrestre sia il modo di distribuire la televisione più efficace in termini di costi (73).

6.6.   TeliaSonera

(73)

TeliaSonera non prende posizione sulla questione se le misure in oggetto siano compatibili con il trattato CE. Essa sottolinea tuttavia l’importanza della neutralità competitiva fra le diverse infrastrutture tecniche nel mercato della distribuzione televisiva (74).

6.7.   UGC

(74)

UGC non prende posizione sulla questione se le misure in oggetto siano compatibili con il trattato CE. Essa esprime però il suo forte sostegno all’indagine della Commissione. UGC ritiene inoltre che una concorrenza sponsorizzata dallo Stato possa soltanto distorcere il mercato. A suo parere, l’interesse pubblico non può giustificare l’intervento statale nello sviluppo della televisione digitale terrestre. Se è nell’interesse pubblico fornire la televisione digitale, vi sono molte infrastrutture alternative che consentono di farlo (75).

6.8.   Viasat

(75)

Viasat accoglie favorevolmente l’indagine della Commissione e ritiene che dalla decisione di avvio del procedimento risulti chiaramente che Teracom (compresa Boxer) ha beneficiato di un considerevole finanziamento attraverso risorse statali che costituisce un aiuto di Stato illegale. Essa condivide pienamente le conclusioni contenute nella decisione di avvio del procedimento. Secondo Viasat, la trasmissione satellitare è una piattaforma di distribuzione più efficace in termini di costi e la decisione del governo di sostenere la rete terrestre condurrà ad una riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori e ad una qualità inferiore dei prodotti offerti.

(76)

Viasat aggiunge che Boxer, oltre ad avere ricevuto un aiuto di Stato per mezzo di Teracom, ha beneficiato di un aiuto anche direttamente da SVT. A differenza dei distributori di trasmissioni satellitari (compresa Viasat), Boxer non deve pagare una tassa per i diritti di distribuzione dei programmi di SVT (76).

7.   OSSERVAZIONI DELLA SVEZIA

(77)

Nella risposta del 29 ottobre il governo svedese afferma che Teracom non ha ricevuto nessun aiuto incompatibile con gli obblighi incombenti alla Svezia in forza del trattato CE. Esso ritiene che la decisione di avvio del procedimento fosse fondata su informazioni incomplete e spesso errate.

7.1.   Affermazione secondo cui SVT avrebbe pagato a Teracom tasse di trasmissione esorbitanti

(78)

Secondo il governo, SVT non ha effettuato e non effettuerà a favore di Teracom nessun pagamento eccessivo per i servizi di trasmissione sulla rete terrestre analogica e digitale. Inoltre, il governo sostiene che la valutazione della Commissione contenuta nella decisione di avvio del procedimento era basata su dati errati.

(79)

In primo luogo, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione esamina i costi di Teracom riguardanti la rete digitale terrestre (colonna 3 della tabella 2) al netto dell’IVA, mentre tutti gli altri dati nella stessa tabella sono IVA inclusa. Secondo il governo, per essere comparabili, tutti i dati dovrebbero escludere l’IVA (77). qui di seguito riporta la suddetta tabella della decisione di avvio del procedimento corretta per quanto riguarda l’IVA. Secondo i dati corretti, gli utili cumulativi di Teracom nel 2013 saranno significativamente inferiori (23,7 milioni di corone svedesi) all’importo indicato nella decisione di avvio del procedimento (509,61 milioni di corone svedesi).

Tabella 3:

Pagamenti delle tasse di trasmissione da parte di SVT nel periodo 2002-2013

(al netto dell’IVA)

Anno

Pagamenti da SVT a Teracom

al netto dell’IVA (1)

Costi di Teracom per trasmettere SVT in analogico

al netto dell’IVA (2)

Costi di Teracom per trasmettere SVT

in digitale (3)

Costi complessivi di Teracom per trasmettere SVT

al netto dell’IVA (4 = 2+3)

Utili/disavanzi annuali previsti di Teracom

(5 = 4 - 1)

Utili/disavanzi cumulativi annuali previsti di Teracom

(6)

2002

388,0

384

160

544

- 156,0

- 156,0

2003

418,4

384

160

544

- 125,6

- 281,6

2004

445,2

384

160

544

-98,8

- 380,4

2005

473,4

384

160

544

-70,6

- 451,0

2006

205,0

192

160

352

- 147,1

- 598,1

2007

219,0

96

160

256

-37,0

- 635,0

2008

233,3

 

160

160

73,3

- 561,8

2009

247,7

 

160

160

87,7

- 474,1

2010

262,2

 

160

160

102,2

- 371,9

2011

276,9

 

160

160

116,9

- 255,0

2012

291,8

 

160

160

131,8

- 123,2

2013

306,8

 

160

160

146,8

23,7

Fonte: risposta del 29 ottobre, p. 25. Si noti, tuttavia, che la tabella contiene ancora alcuni errori che sono spiegati e corretti nella tabella 4.

(80)

In secondo luogo, il governo ritiene che la decisione della Commissione di avviare il procedimento sia basata su stime dei costi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT le quali risalgono al 2001 (v. le colonne 3 e 4 nella tabella 4 e nella tabella 3 rispettivamente). Il governo afferma che i costi reali di Teracom si sono notevolmente discostati da tali stime (v. la tabella 4 qui di seguito) e, a sostegno di tale dichiarazione, ha presentato i dati esatti. La differenza è particolarmente evidente per quanto riguarda i costi di Teracom relativi alla rete digitale terrestre, originariamente stimati a 160 milioni di corone svedesi l’anno. Questo calcolo si basava sulla supposizione che la rete digitale avrebbe avuto una copertura del 98 % e sull’ipotesi che la rete sarebbe stata pienamente funzionante sin dal 2002, compresa, per esempio, la ripartizione regionale dei segnali di trasmissione e le misure di sicurezza (78). Tuttavia, è soltanto nel corso del 2005 che la rete digitale terrestre ha raggiunto tale grado di sviluppo e che i costi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT tramite la piattaforma digitale hanno iniziato a corrispondere alle stime originarie (v. la tabella 4). I dati che mostrano i costi reali di Teracom rispecchiano peraltro il problema su cui la Commissione ha attirato l’attenzione nella decisione di avvio del procedimento, vale a dire che nella fase iniziale i costi per trasmettere SVT erano inferiori a 160 milioni di corone svedesi (79).

(81)

In terzo luogo, il governo ha precisato che, per quanto riguarda i pagamenti a Teracom delle tasse di trasmissione da parte di SVT, i dati figuranti nella decisione di avvio del procedimento (colonna 1 nella tabella 2 e nella tabella 3) non corrispondono ai pagamenti effettivi di SVT ma si riferiscono ai fondi che dovevano essere trasferiti dal conto di distribuzione a SVT. Questi fondi erano a disposizione di SVT per pagare le trasmissioni terrestri, ma SVT non era obbligata ad utilizzarli soltanto a tale scopo (80). Inoltre, il governo ha attirato l’attenzione della Commissione sul fatto che, a differenza di quanto inizialmente previsto, si era stabilito che nel 2006 SVT avrebbe ricevuto dal conto di distribuzione 384 milioni di corone svedesi (al netto dell’IVA) invece dei 205 milioni di corone svedesi (al netto dell’IVA) stimati nella decisione di avvio del procedimento (81).

(82)

Tabella 4 mostra gli effettivi pagamenti di SVT a Teracom (colonne da 1a a 1c) e i costi realmente sostenuti da Teracom per trasmettere SVT (colonne da 2 a 4) nel periodo 1999-2006 (82). Oltre al periodo oggetto della decisione di avvio del procedimento, la tabella comprende gli anni 1999, 2000 e 2001. Secondo il governo, questi dati aggiuntivi permettono alla Commissione di verificare che durante tutto il periodo successivo al varo della rete digitale terrestre nell’aprile 1999 SVT non ha effettuato pagamenti esagerati a favore di Teracom. Inoltre, gli stessi dati dissipano il dubbio, espresso dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento (83), che SVT ricevesse fondi straordinari durante la fase iniziale di sviluppo della rete digitale terrestre (nel periodo 1997-2001), vale a dire prima che fosse creato il conto di distribuzione. Il governo ha chiarito che durante tale periodo SVT ha ricevuto in totale 300,3 milioni di corone svedesi destinati al rinnovo tecnico e che, di questi, [...] milioni sono stati spesi per le trasmissioni terrestri digitali ([...] milioni nel 2000 e [...] milioni nel 2001). Queste cifre sono inserite nella tabella 4 (colonna 1b) e vengono prese in considerazione in sede di calcolo degli utili e delle perdite di Teracom nei suoi rapporti con SVT.

(83)

Tabella 4 illustra, per ciascun anno tra il 1999 ed il 2006, gli utili o le perdite registrati da Teracom nei suoi rapporti commerciali con SVT (colonna 5) sulla base dei costi di trasmissione effettivamente sostenuti da Teracom e delle tasse di trasmissione da essa effettivamente incassate. Sembra che in tutti gli anni, tranne il 2005, i pagamenti totali fatti da SVT a favore di Teracom per la trasmissione analogica e digitale (colonna 1c) siano stati inferiori ai costi complessivi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT (colonna 4). Nell’intero periodo, la trasmissione dei programmi di SVT ha in realtà causato a Teracom perdite dell’ordine di 149,5 milioni di corone svedesi.

Tabella 4:

Tasse di trasmissione effettivamente pagate da SVT e costi di trasmissione effettivamente sostenuti da Teracom nel periodo 1999-2006 (al netto dell’IVA)

Anno

Tasse di trasmissione pagate da SVT per l’analogico

(1a)

Tasse di trasmissione pagate da SVT per il digitale

(1b)

Totale delle tasse di trasmissione pagate da SVT

(1c)

Costi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT in analogico

al netto dell’IVA (2)

Costi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT in digitale

(3)

Totale dei costi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT

al netto dell’IVA (4 = 2+3)

Utili/disavanzi annuali di Teracom

(5 = 4 - 1c)

Utili/disavanzi cumulativi annuali di Teracom

(6)

1999

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

-10,3

-10,3

2000

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

-31,8

-42,1

2001

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

-24,1

-66,2

2002

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

-18,9

-85,1

2003

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

-3,6

-88,7

2004

[...]*

[...]*

[...]

[...]

[...]

[...]

-58,2

- 146,9

2005

[...]*

[...]*

[...]

[...]

[...]

[...]

17,5

- 129,4

2006

[...]*

[...]*

[...]

[...]

[...]

[...]

-20,1

- 149,5

Fonte: Allegato 6 alla risposta del 20 marzo. I dati contrassegnati con l’asterisco sono spiegati nella nota .

(84)

Il governo ha spiegato alla Commissione come mai durante il periodo 1999-2006 Teracom ha subito perdite trasmettendo SVT. In primo luogo, Teracom ha fissato i prezzi basandosi sul numero reale di spettatori (il cosiddetto tasso di penetrazione), il quale, durante la fase iniziale di sviluppo, è risultato inferiore alle aspettative. In secondo luogo, poiché si voleva incentivare le emittenti a trasmettere attraverso la rete digitale terrestre, Teracom non poteva inizialmente chiedere tasse di trasmissione che coprissero per intero i costi. In terzo luogo, i costi di Teracom quali risultano dalla tabella 4 comprendono costi imputati, come il tasso di rendimento richiesto dal proprietario, che secondo le regole di contabilità non sono perdite (84).

(85)

Il governo ha inoltre presentato i prezzi e i costi effettivi di Teracom per quanto riguarda la trasmissione, attraverso la rete terrestre sia analogica sia digitale, dei programmi di emittenti diverse da SVT (85), in particolare i costi ed i prezzi relativi a TV4, la principale emittente commerciale svedese, che è la sola altra emittente presente nella rete terrestre analogica. I dati indicano che SVT ha pagato tasse di trasmissione più elevate di TV4, ma secondo il governo queste differenze possono essere spiegate dalle particolari esigenze di SVT, come per esempio il fatto che SVT ha una copertura maggiore e una maggiore utilizzazione delle capacità, la ripartizione regionale dei segnali di trasmissione di SVT e le misure di sicurezza (86).

7.2.   Affermazione secondo cui a Teracom è stata fornita una garanzia di credito

(86)

Secondo il governo, non è stata mai rilasciata una garanzia di credito. Il governo riconosce tuttavia che nel febbraio 2002 il parlamento ha adottato una decisione che lo autorizza a concedere una garanzia di credito (87).

(87)

Come indicato dal governo, è importante notare che, secondo la costituzione svedese, soltanto il governo (non il parlamento) può assumere impegni finanziari verso un terzo (come Teracom) per quanto riguarda fondi appartenenti al bilancio pubblico. Tuttavia, il governo non può assumere tali impegni senza la previa autorizzazione del parlamento. Inoltre, nel caso di specie, il governo aveva chiesto che il compito di rilasciare la garanzia fosse affidato al Riksgäldskontor (88).

(88)

Il governo ha dichiarato di avere adottato nel giugno 2002, dopo l’autorizzazione del parlamento, una decisione con la quale incaricava il Riksgäldskontor di concedere una garanzia di credito a Teracom e di stabilire il corrispettivo dovuto da Teracom per i rischi connessi e le spese amministrative. Il governo sottolinea, tuttavia, che nella decisione si raccomandava espressamente al Riksgäldskontor di tener conto delle norme CE sugli aiuti di Stato, in modo da potere appurare se la garanzia di credito fosse compatibile con tali norme e, in caso negativo, raccogliere le informazioni necessarie per una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato (89). Inoltre, il Riksgäldskontor doveva eseguire una valutazione del rischio connesso con un’eventuale garanzia statale. È importante sottolineare che la garanzia di credito poteva essere concessa soltanto dopo che il Riksgäldskontor avesse deciso l’entità e la durata della garanzia stessa nonché l’ammontare del corrispettivo e soltanto dopo che fosse stato stabilito che la garanzia di credito non era in conflitto con le norme CE sugli aiuti di Stato (90).

(89)

Il Riksgäldskontor, in parte basandosi su una valutazione preliminare effettuata tra il luglio e il settembre 2002 dalla Standard & Poor’s (91), ha concluso che i rischi finanziari connessi con il rilascio di una garanzia di credito erano troppo elevati. La concessione di una garanzia di credito avrebbe comportato la necessità di chiedere un corrispettivo altissimo per coprire i rischi. Inoltre, il Riksgäldskontor ha stabilito che non si poteva escludere che una garanzia statale costituisse un aiuto di Stato (92). Secondo il governo, dopo che il Riksgäldskontor ha reso note le sue conclusioni il 1o ottobre 2002, nessun provvedimento è stato preso né dal governo, né dal Riksgäldskontor né da Teracom.

7.3.   Conferimento di capitale

(90)

Secondo il governo, il contributo condizionato di azionista sotto forma di conferimento di capitale non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(91)

Il governo rileva in primo luogo che la decisione di avvio del procedimento è parzialmente basata su informazioni errate, che fanno apparire la situazione economica e finanziaria di Teracom peggiore di quanto sia in realtà. La solvibilità di Teracom non era tanto bassa come indicato nella decisione di avvio del procedimento e Teracom aveva subito perdite soltanto nel 2001 e nel 2002, ma non nel 2003 (93).

(92)

Secondo il governo, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha valutato erroneamente la situazione economica e finanziaria di Teracom al momento del conferimento di capitale. Il governo sottolinea che alla fine del giugno 2003, quando ha avuto luogo il conferimento, la situazione economico-finanziaria della società era cambiata considerevolmente rispetto al periodo cui si riferiva il parere negativo espresso dal Riksgäldskontor sulla proposta di concedere a Teracom una garanzia statale (94).

(93)

Come indicato dal governo, nel corso del 2002 Teracom ha adottato vari provvedimenti per porre rimedio ai suoi problemi finanziari ed economici. Teracom ha liquidato tre delle sue consociate, ha diminuito i costi licenziando una parte significativa dei suoi dipendenti (20 %), ha fuso alcune consociate, ha cessato parte della sua attività, ha diminuito il numero di siti ed ha ridotto gli investimenti rispetto al 2000 ed al 2001. Inoltre, il mercato della televisione digitale terrestre si è sviluppato favorevolmente in quanto è cresciuta la domanda di abbonamenti alla televisione digitale, in particolare durante l’autunno del 2002. Per Teracom ciò ha significato un notevole aumento delle vendite annuali di abbonamenti, che sono passate da circa 100 000 alla fine del 2001 a circa 140 000 alla fine del 2002. Le misure di riduzione dei costi e l’aumento delle vendite durante la seconda metà del 2002 hanno significativamente migliorato la situazione economico-finanziaria di Teracom e, in realtà, la società realizzava profitti già nei primi tre mesi del 2003, prima che il governo presentasse la sua proposta al parlamento (95).

(94)

Il governo spiega che, dopo avere ricevuto il parere negativo del Riksgäldskontor, ha deciso di sottoporre la situazione economica e finanziaria di Teracom ad un’analisi più approfondita (96) della semplice analisi statica effettuata dal Riksgäldskontor.

(95)

Analogamente a quanto avrebbe fatto un azionista privato, il governo ha valutato la situazione economico-finanziaria di Teracom a breve e a lungo termine in base ai piani commerciali di Teracom per gli anni 2003-2005, alle sue previsioni finanziarie per il periodo 2003-2010 ed a raffronti con altre società ed altri azionisti nello stesso settore e in settori simili. Il governo ha concluso che un contributo condizionato di azionista sotto forma di un conferimento di capitale pari a 500 milioni di corone svedesi avrebbe migliorato la solvibilità di Teracom e le avrebbe consentito di generare utili sufficienti per rimborsare il conferimento in un lasso di tempo ragionevole. Il governo ritiene che il contributo di azionista non costituisse un aiuto di Stato giacché, nella stessa situazione, un investitore privato sarebbe stato disposto a conferire il capitale, dato che le previsioni finanziarie a lungo termine di Teracom erano positive (97).

(96)

Il governo aggiunge che la Commissione, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non ha preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti per stabilire se ci si potesse aspettare che il conferimento di capitale avrebbe generato un rendimento ragionevole. La Commissione ha limitato la sua analisi alle perdite passate di Teracom e al suo indice di solvibilità. Ad avviso del governo, la Commissione ha inoltre sbagliato a paragonare lo Stato ad un creditore esterno: la Commissione avrebbe dovuto invece paragonare lo Stato ad un azionista privato, che si può presumere adotti una prospettiva di lungo periodo per il proprio investimento. Lo Stato possiede il 100 % di Teracom, il che implica tra l’altro un interesse a più lungo termine che nel caso di una partecipazione di minoranza (98).

(97)

Per corroborare ulteriormente i suoi argomenti, il governo ha presentato una relazione di PWC, una società indipendente di consulenza contabile incaricata dal governo di esaminare la decisione governativa riguardante il conferimento di capitale. La relazione valuta la situazione economica e finanziaria di Teracom al momento del conferimento di capitale sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione governativa. La relazione conclude che il governo aveva informazioni sufficienti per decidere e che la redditività a lungo termine di Teracom avrebbe soddisfatto un investitore privato (99).

(98)

Infine, il governo ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente considerato il contesto più ampio in cui ha avuto luogo il conferimento di capitale. Per esempio, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che il conferimento era necessario per assicurare investimenti che erano già stati fatti e che si prevedeva sarebbero stati redditizi nel lungo termine (100).

8.   VALUTAZIONE DEL PRESUNTO AIUTO

(99)

Affinché una misura venga considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, devono essere soddisfatte quattro condizioni: 1) vi deve essere un trasferimento di risorse statali; 2) la misura in questione deve comportare un vantaggio economico per il beneficiario; 3) la misura deve falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza; 4) la misura deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

8.1   Pagamenti delle tasse di trasmissione da parte di SVT a Teracom

8.1.1.   Vantaggio economico

(100)

Al fine di determinare se le tasse di trasmissione che SVT paga a Teracom per le trasmissioni terrestri diano a quest’ultima un vantaggio economico, occorre esaminare se SVT abbia pagato o sia tenuta a pagare in futuro importi che superano quanto Teracom potrebbe ragionevolmente aspettarsi dai suoi clienti in condizioni normali di mercato.

(101)

In primo luogo, la Commissione ha valutato se nel periodo compreso tra il 1999, anno in cui la televisione digitale terrestre è stata lanciata in Svezia, e il 2006 SVT avesse pagato a Teracom importi superiori ai costi sostenuti da quest’ultima per trasmettere SVT. Mentre i calcoli figuranti nella decisione di avvio del procedimento erano in larga misura basati soltanto su stime dei pagamenti di SVT e dei costi di Teracom, nella presente decisione la Commissione ha basato i suoi calcoli sui dati reali (v. la tabella 4). Questi dati dimostrano che durante il periodo 1999-2006 SVT non ha effettuato pagamenti eccessivi a Teracom. Se si considera l’intero periodo i pagamenti effettuati da SVT sono stati inferiori ai costi sostenuti da Teracom per trasmettere SVT, sicché Teracom ha subito perdite per circa 149,5 milioni di corone svedesi. Poiché tale importo (149,5 milioni di corone svedesi) comprende tanto i pagamenti per le trasmissioni analogiche quanto i pagamenti per le trasmissioni digitali, ne risulta inoltre che non vi è stata alcuna sovvenzione incrociata, vale a dire che Teracom non ha riscosso somme eccessive per le trasmissioni analogiche allo scopo di utilizzarle per le sue attività digitali.

(102)

In secondo luogo, la Commissione ha verificato se Teracom abbia fatto pagare a SVT tasse di trasmissione più elevate che alle emittenti commerciali, ricavando in tal modo un vantaggio economico da SVT. A tale riguardo, la Commissione nota che Teracom fissa i prezzi seguendo il principio della parità di trattamento, nel senso che applica le stesse condizioni a tutti i clienti (101). Più in particolare, la Commissione rileva che, per quanto riguarda le trasmissioni analogiche, Teracom fissa i prezzi sulla base dei costi già dal 1992 e che, per quanto riguarda le trasmissioni digitali, Teracom fissa i prezzi seguendo il cosiddetto modello della penetrazione, nel cui ambito i parametri sono gli stessi per tutti i clienti di Teracom (102). La Commissione ha inoltre paragonato i prezzi effettivi che Teracom ha fatto pagare per le trasmissioni terrestri digitali a SVT e ad altre emittenti. Se è vero che Teracom ha fatto pagare un prezzo più elevato a SVT che, per esempio, all’emittente commerciale TV4, è anche vero che questa differenza di prezzo è dovuta ai servizi supplementari che SVT chiede a Teracom (103). Pertanto, la Commissione non ha trovato nulla che possa far pensare che SVT è sottoposta a condizioni meno favorevoli (o più favorevoli) di altre emittenti o che SVT paga tasse di trasmissione sproporzionatamente alte.

(103)

In terzo luogo, la Commissione ha, per completezza, appurato se in futuro SVT dovrà pagare a Teracom tasse di trasmissione superiori al normale prezzo di mercato. Uno dei problemi sollevati nella decisione di avvio del procedimento era se, tra il 2008 ed il 2013, SVT avrebbe versato a Teracom tasse di trasmissione eccessive, con la conseguenza che nel 2013 Teracom avrebbe avuto utili cumulativi pari a circa 510 milioni di corone svedesi. Tuttavia, la Commissione osserva che attualmente e nel futuro prevedibile Teracom segue un metodo di determinazione dei prezzi che, essendo basato sui suddetti principi, le impedirà di far pagare a SVT tasse di trasmissione eccessive (104). Inoltre, da quando la Post- och telestyrelse ha adottato le decisioni del 2005, Teracom è sottoposta ad una disciplina ex ante sui mercati all’ingrosso delle trasmissioni terrestri analogiche e digitali (105). Queste decisioni dovrebbero eliminare il rischio che Teracom faccia pagare a SVT tasse di trasmissione eccessive. Infine, come è stato spiegato dal governo (si veda il paragrafo 40) e contrariamente al timore espresso dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, SVT non è tenuta ad utilizzare tutti i fondi provenienti dal conto di distribuzione per pagare i servizi di trasmissione prestati da Teracom. SVT negozia autonomamente il prezzo del servizio di trasmissione con Teracom e, se per tale servizio spende meno del previsto, può utilizzare i fondi rimanenti per la programmazione (106).

(104)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che, sebbene SVT sia tenuta a trasmettere attraverso la rete terrestre tanto analogica quanto digitale e non abbia scelta se non quella di ricorrere ai servizi di Teracom, Teracom ha possibilità limitate di approfittare di tale mancanza di scelta. In tale contesto, la Commissione rileva altresì che, se le emittenti commerciali considerano utile trasmettere attraverso la rete digitale terrestre e pagare a Teracom le relative tasse di trasmissione, è ragionevole che SVT faccia altrettanto.

(105)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui Boxer ha ricevuto un aiuto in quanto SVT non paga per la distribuzione (107), la Commissione osserva che gli accordi commerciali tra le emittenti ed i distributori possono assumere forme diverse. Considerato che la transazione tra le due parti ha ad oggetto uno scambio di servizi di trasmissione contro l’accesso a contenuti che è prezioso per entrambe, le condizioni precise possono variare considerevolmente a seconda, per esempio, delle piattaforme e degli operatori in questione.

(106)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che le tasse di trasmissione pagate da SVT a Teracom non danno a quest’ultima nessun vantaggio economico e, pertanto, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

8.2.   La garanzia statale

(107)

Secondo la comunicazione sulle garanzie statali, in linea di massima le garanzie concesse dallo Stato rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora pregiudichino il commercio tra gli Stati membri e non sia versato un corrispettivo rispondente alle normali condizioni di mercato. Secondo la sezione 2 della comunicazione, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento.

(108)

Tuttavia, la Commissione rileva che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’esame della questione se esista un aiuto presuppone che sia stata fatta una promessa incondizionata e legalmente vincolante di concederlo (si veda per esempio Austria contro Commissione) (108).

(109)

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il provvedimento con cui il governo ha invitato il Riksgäldskontor a prestare una garanzia di credito fosse una decisione condizionale e non attribuisse a Teracom il diritto assoluto di esigere che le venisse rilasciata la garanzia. La Commissione osserva che, secondo il diritto svedese, nel prestare una garanzia di credito le autorità sottoposte alla vigilanza del governo devono prendere in considerazione il parere del Riksgäldskontor per quanto riguarda, tra l’altro, la solvibilità e l’onestà del beneficiario. Questa caratteristica del sistema giuridico svedese è di dominio pubblico. Inoltre, è chiaro che il governo era consapevole degli obblighi ad esso incombenti secondo il diritto comunitario, perché ha precisato che il Riksgäldskontor doveva valutare la garanzia di credito alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e, all’occorrenza, raccogliere le informazioni pertinenti per una notifica alla Commissione. È importante rilevare che dopo la relazione del Riksgäldskontor non è stato preso nessun provvedimento. Riassumendo e sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che non sia possibile concludere che è stata prestata una garanzia di credito e che è stata fatta una promessa incondizionata e legalmente vincolante di concedere un aiuto a Teracom. Di conseguenza, a Teracom non è stato concesso nessun vantaggio economico.

8.3.   Il conferimento di capitale

(110)

Qualora uno Stato fornisca finanziamenti ad un’impresa in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore che opera nelle condizioni normali di un’economia di mercato, il beneficiario ottiene un vantaggio economico (109). Per stabilire se il contributo condizionato di azionista sotto forma di conferimento di capitale concesso alla fine del giugno 2003 abbia dato a Teracom un vantaggio economico, occorre esaminare se tale conferimento fosse compatibile con il principio dell’investitore in un’economia di mercato.

(111)

La Commissione riconosce che le informazioni sulla situazione finanziaria di Teracom contenute nella decisione di avvio del procedimento non erano del tutto corrette. Come dimostrato dal governo, il grado di solvibilità di Teracom era meno basso di quanto indicato nella decisione di avvio del procedimento e Teracom aveva subito perdite per due, e non per tre, anni consecutivi. La decisione di avvio del procedimento ha dunque presentato la situazione finanziaria di Teracom come leggermente peggiore di quanto fosse in realtà.

(112)

Dopo aver analizzato le informazioni presentate dal governo nella risposta del 29 ottobre e in risposte successive, compresi i piani commerciali di Teracom a breve e a lungo termine, la Commissione ritiene che le conclusioni cui il governo era giunto nel 2003 a proposito della situazione economico-finanziaria di Teracom per quell’anno e per il futuro fosse realistica e che le prospettive di un rendimento soddisfacente sul conferimento di capitale fossero credibili.

(113)

Come riferito più dettagliatamente nella sezione 7.3, il governo ha valutato la situazione economico-finanziaria di Teracom a breve e a lungo termine in base ai piani commerciali di Teracom per gli anni 2003-2005, alle sue previsioni finanziarie per il periodo 2003-2010 ed a raffronti con altre società ed altri azionisti nello stesso settore e in settori simili. Il governo ha concluso che un contributo condizionato di azionista sotto forma di un conferimento di capitale pari a 500 milioni di corone svedesi avrebbe migliorato la solvibilità di Teracom e le avrebbe consentito di generare utili sufficienti per rimborsare il conferimento in un lasso di tempo ragionevole (110). La previsione per il 2003 indicava che il bilancio consuntivo di Teracom sarebbe stato positivo. A tale riguardo, la Commissione nota che Teracom realizzava profitti già nei primi tre mesi del 2003, prima che il governo presentasse la sua proposta al parlamento.

(114)

Infine, la Commissione ha esaminato la relazione elaborata da PWC per conto del governo, nella quale vengono spiegati i dati su cui è stata fondata la decisione governativa. Ad avviso della Commissione, questi dati costituivano una base valida per una decisione d’investimento. In particolare, la relazione indica che Teracom, dopo aver subito perdite nel 2001 e nel 2002, era quasi in pareggio già quando è stato fatto il conferimento di capitale. La situazione economica e finanziaria di Teracom è considerevolmente migliorata, soprattutto rispetto al momento in cui il Riksgäldskontor ha espresso parere negativo sulla concessione da parte dello Stato di una garanzia di credito (111).

(115)

La relazione mostra che la scelta del governo è compatibile con il tipo d’analisi che avrebbe effettuato un investitore privato, consistente nel valutare gli utili supplementari previsti dell’investimento e nello stabilire se questi utili siano sufficienti per compensare i rischi. La relazione calcola il tasso di rendimento interno dell’investimento determinando il flusso di cassa incrementale da esso generato. A tal fine si confrontano due scenari alternativi, quello con e quello senza il conferimento di capitale. Il rendimento che secondo le previsioni sarebbe stato generato dal conferimento di capitale era pari al 24 % circa, un livello superiore a quello chiesto dagli investitori privati (il tasso di rendimento chiesto sul mercato è pari all’8,6 %) e che compensa il rischio finanziario (112).

(116)

Sebbene a posteriori sia impossibile stabilire con certezza quale sarebbe stata l’evoluzione dei redditi dell’impresa se non vi fosse stato il contributo condizionato di azionista, la Commissione rileva che il rendimento di Teracom sul capitale proprio è cresciuto dal 3 % nel 2003 all’11 % nel 2004 e al 19 % nel 2005 (113).

(117)

La figura 3 mostra che Teracom ha iniziato a realizzare nuovamente profitti nel 2003, nel 2004 e nel 2005. La società ha cominciato a rimborsare il contributo condizionato di azionista nel 2006 (114).

Figura 3:

Andamento degli utili effettivi di Teracom nel periodo 1998-2005

Image

Fonte: Conti annuali di Teracom 1998-2005

(118)

La Commissione conclude pertanto che il contributo condizionato di azionista sotto forma di conferimento di capitale è stato effettuato in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle condizioni normali di un’economia di mercato.

(119)

Tuttavia, nel caso di specie sorge la questione se incida sulla valutazione dell’aiuto di Stato il fatto che Teracom abbia mantenuto il diritto esclusivo di gestire la rete terrestre nonostante l’entrata in vigore nell’ottobre 2002 della direttiva sulla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica («la direttiva sulla concorrenza») (115), la quale vieta il mantenimento di diritti esclusivi nel settore interessato (116).

(120)

La Commissione, qualora nell’esaminare un presunto aiuto rilevi che è stata violata un’altra disposizione del trattato CE, deve valutare se gli elementi dell’aiuto siano incompatibili con disposizioni particolari del trattato CE diverse dagli articoli 87 e 88 e se tali elementi siano così indissolubilmente legati all’oggetto dell’aiuto che è impossibile valutarli separatamente (117). In tal caso, la violazione delle altre disposizioni del trattato CE incide sulla valutazione del presunto aiuto soltanto qualora essa abbia un effetto dannoso dimostrabile e aggiuntivo rispetto a quello inerente all’aiuto (118).

(121)

Nel caso di specie, la Commissione nota che la violazione della direttiva sulla concorrenza non fa parte della misura esaminata, ma è il risultato di un’azione del governo distinta e separata dalla decisione di concedere il contributo condizionato di azionista.

(122)

Inoltre, sebbene non si possa escludere che il diritto esclusivo abbia inciso sulla redditività di Teracom e quindi, in una certa misura, anche sulla redditività del contributo condizionato di azionista, ciò non può essere stabilito con certezza perché Teracom è sottoposta ad una regolamentazione dei prezzi (come spiegato nei paragrafi 42, 43 e 102) e non può esercitare liberamente il suo potere di mercato. Pertanto, nel caso di specie non si può dimostrare che il contributo di azionista è risultato un investimento proficuo principalmente grazie al diritto esclusivo. Ne consegue che non si può neppure dimostrare che senza il diritto esclusivo il rendimento atteso del contributo di azionista non sarebbe stato accettabile per un investitore privato.

(123)

Pertanto, in mancanza di un nesso causale certo tra la violazione da parte della Svezia della direttiva sulla concorrenza e la redditività prevista del contributo condizionato di azionista, la Commissione non è in grado di invalidare l’affermazione della Svezia secondo cui nel caso di specie è stato rispettato il principio dell’investitore in un’economia di mercato. Questa conclusione, tuttavia, non incide sulla posizione che la Commissione prenderà in casi futuri alla luce delle circostanze di fatto di quei casi.

(124)

Per concludere, nel caso di specie il contributo condizionato di azionista e la violazione della direttiva sulla concorrenza possono e devono essere valutati separatamente secondo le norme e procedure applicabili a ciascuno dei due atti. A tale riguardo occorre notare che, per quanto riguarda la direttiva sulla concorrenza, la Commissione ha deferito la Svezia alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE.

(125)

Per quanto riguarda il contributo condizionato di azionista, la Commissione conclude che non si è potuta stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

9.   CONCLUSIONE

(126)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che non vi sono elementi per ritenere che le misure esaminate abbiano attribuito un vantaggio economico a Teracom o ad una delle sue consociate. La Commissione conclude dunque che le misure adottate dalla Svezia non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure relative all’introduzione in Svezia della televisione digitale terrestre esaminate dalla Commissione e descritte nella presente decisione non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  V. il caso C 24/04 (ex NN 35/04), Installazione della televisione digitale terrestre in Svezia, GU C 238 del 25.9.2004, pag. 5.

(2)  Il 1o dicembre 2005 NSAB ha cambiato il suo nome in SES Sirius AB. Ciononostante, nella presente decisione il denunciante è chiamato NSAB.

(3)  Il 12 aprile 2002 e il 2 ottobre 2002 NSAB ha completato la sua denuncia con informazioni supplementari sul presunto aiuto di Stato.

(4)  V. le osservazioni di B2 del 22 ottobre 2004.

(5)  V. le osservazioni di ECCA del 25 ottobre 2004 (ricevute il 2 dicembre 2004).

(6)  V. le osservazioni di ESOA del 18 ottobre 2004 (ricevute il 25 ottobre 2004).

(7)  V. le osservazioni di NSAB del 22 ottobre 2004, dell’11 febbraio 2005 (ricevute il 14 febbraio 2005), del 9 marzo 2005 (ricevute il 10 marzo 2005) e del 1o dicembre 2005 (ricevute il 6 dicembre 2005).

(8)  V. le osservazioni di Telenor Broadcast del 17 novembre 2004 (ricevute il 18 novembre 2004).

(9)  V. le osservazioni di TeliaSonera del 25 ottobre 2004 (ricevute il 26 ottobre 2004).

(10)  V. le osservazioni di UGC del 25 ottobre 2004 (ricevute il 26 ottobre 2004).

(11)  V. le osservazioni di Viasat del 25 ottobre 2004 (ricevute il 26 ottobre 2004).

(12)  Secondo i denuncianti, l’aiuto di Stato illegale è stato inoltre concesso ad una società chiamata Senda i Sverige AB («Senda»). Senda era una consociata di Teracom che si occupava del coordinamento, della commercializzazione e dell’imballaggio dei programmi e servizi televisivi per la televisione digitale via cavo. Dal 1o ottobre 2002 Senda è stata fusa con Boxer e le due società operano sotto il nome di Boxer.

(13)  Si veda la direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75). Sentenza della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2004 nella causa C-141/03, Commissione contro Svezia, non ancora pubblicata.

(14)  V. Prop. 1991/92:140, Bet. 1991/92:KrU28, Rskr. 1991/92:329. Televerket è stata poi privatizzata e adesso si chiama Telia AB.

(15)  Nel dicembre 2004 la Commissione ha avviato un procedimento d’infrazione contro la Svezia per la violazione della direttiva sulla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (infrazione n. 2004/2197 SG; caso COMP/C-1/39.157). Il caso riguardava il mantenimento di diritti esclusivi nel settore interessato. A seguito di questo procedimento, il governo si è impegnato ad abolire i diritti esclusivi conferiti a Teracom per quanto riguarda la prestazione dei servizi di trasmissione terrestre analogica entro il 1o gennaio 2006. Il caso riguardante i servizi di trasmissione digitale terrestre è ancora pendente, anche se il governo non contesta più la conclusione della Commissione secondo cui il quadro normativo attualmente in vigore viola la suddetta direttiva. In effetti, poiché il governo non ha fatto pervenire alla Commissione nessun progetto di atto normativo che le consentirebbe di valutare se e quando la violazione cesserà, la Commissione ha deciso di deferire la Svezia alla Corte di giustizia; v. il comunicato stampa della Commissione IP/06/1411 del 17 ottobre 2006.

(16)  Si veda la decisione 05-8675/23 del 15 dicembre 2005 concernente la rete digitale terrestre e la decisione 05-8674/23 del 15 dicembre 2005 concernente la rete terrestre analogica.

(17)  V. www.boxer.se. Tra l’aprile 2000 e l’aprile 2005 il 30 % di Boxer attualmente detenuto da 3i era posseduto da Skandia Liv («Skandia»).

(18)  La presente decisione fa salva l’applicazione delle norme UE sul mercato interno.

(19)  V. il comunicato stampa di Boxer del 18 gennaio 2006, Boxer grew by 42 % in 2005. V. anche i comunicati stampa di Boxer del 12 luglio 2005, Boxer fortsätter att öka antalet digitala TV-kunder, e del 20 ottobre 2005, Fortsatt ökning för Boxer.

(20)  V. www.svt.se e Prop. 1995/96:161, pp. 70-72.

(21)  Si vedano, per esempio, la decisione governativa del 10 febbraio 2005 (n. I:11), la decisione governativa del 22 giugno 2005 (n. I:22), la decisione governativa del 15 dicembre 2005 (n. I:102) e la decisione governativa del 23 febbraio 2006 (n. I:15).

(22)  Fino al 31 dicembre 2005 SVT era tenuta a farlo per quanto riguarda la trasmissione analogica.

(23)  L’accordo tra NSAB e SVT è stato notificato alla Commissione nel 1999 (caso n. IV/C-2/37.517) e le parti hanno ricevuto una lettera di nulla osta nel novembre 1999.

(24)  V. www.ur.se/ur/start.php?s1=omur&s2=historik.

(25)  Si veda la decisione governativa 29 inviata a UR, televisione del sända di Tillstånd ATT, KU2001/1543/Me (parzialmente) del 20 dicembre 2001; ed allegato 1 a decisione governativa I:12, televisione del ljudradio di sända di Tillstånd ATT och, U2005/1824/Me del 2 ottobre 2005. Questa licenza della radiodiffusione è stata prolungata e copre la totalità del 2006 ugualmente.

(26)  La ragione è che gli stanziamenti assegnati a UR non sono significativi e le norme che disciplinano le attività e le trasmissioni di UR sono praticamente identiche a quelle di SVT. Inoltre, UR trasmette attraverso uno dei canali di SVT. Gli stanziamenti assegnati alle due società ed i pagamenti da esse effettuati saranno dunque trattati in blocco.

(27)  V. http://www.ses-sirius.com.

(28)  Si veda la relazione annuale 2000 di Teracom.

(29)  V. la risposta del 29 ottobre, p. 11.

(30)  V. Statens Offentliga Utredningar: Sveriges övergång till digital-TV, Digital-TV-Kommissionen.

(31)  Fonte: Mediavision, MMS; v. la risposta del 20 marzo, domanda 15, e Mediautveckling 2005 och 2006 della Radio och TV-verk.

(32)  V. Bet. 1996/97:KU17; Rskr. 1996/97:178.

(33)  V. Bet. 1996/97:KU17.

(34)  V. 2002/03:KU33; Rskr. 2002/03:196.

(35)  V. 2003/04:KU24; Rsks. 2003/04:231.

(36)  V. https://www.teracom.se.

(37)  V. la risposta del 29 ottobre, sezioni 3.4.2 e 3.5.

(38)  V. http://www.teracom.se e Statens Offentliga Utredningar: Sveriges övergång till digital-TV, Digital-TV-Kommissionen.

(39)  V. http://www.rtvv.se/se/Om_media/tv/digitaltv/ nonché la relazione della Post- och telestyrelse del novembre 2005, Förstudie: Frigjort frekvensutrymme vid övergången till digitalt marksänd TV, pp. 5-7.

(40)  V. la risposta del 29 ottobre, p. 22, e la risposta del governo del 20 dicembre 2004, p. 2. Si noti che dall’aprile 2005 3i è titolare del 30 % precedentemente detenuto da Skandia.

(41)  Si veda la legge sul canone 1989:41.

(42)  Ibidem.

(43)  V. Radio och TV i allmänhetens tjänst — Riktlinjer för en ny tillståndsperiod, Betänkande av Kommittén om radio och TV i allmänhetens tjänst, Stoccolma 2005.

(44)  V. Anslagsvillkor för Sveriges Television AB för år 2005, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:KrU1, Rskr. 2004/05:97.

(45)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 27-30 e 42-43.

(46)  I costi di distribuzione diminuiranno quando la rete terrestre analogica sarà chiusa.

(47)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 27-30.

(48)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 27-29; Prop. 2001/02:1, p. 121; Prop. 2004/02:1, p. 108; e la risposta del 20 marzo, domanda 4.

(49)  V. Anslagsvillkor för Sveriges Television AB för år 2005, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:KrU1, Rskr. 2004/05:97 nonché la risposta del 20 marzo, domanda 4.

(50)  V. la risposta del 29 ottobre, sezione 3.6.2; la risposta del 20 marzo, domanda 9; i conti annuali di Teracom, per esempio quelli del 2003 e del 2004.

(51)  V. la risposta del 29 ottobre, sezione 3.6.2, e l’accordo quadro tra Teracom e SVT firmato il 4 marzo 2004, allegato alla risposta del 20 marzo. La ragione per la quale Teracom non è più tenuta a praticare prezzi per la trasmissione terrestre analogica a livello di costo è la recente decisione (con impegni) pubblicata dalla Post- och telestyrelse («PTS»). A partire da quella decisione, i prezzi di Teracom sono controllati ex ante da PTS. Si veda la sezione 3.1.1.

(52)  V. la risposta del 29 ottobre, sezione 3.6.1, p. 29.

(53)  È soltanto per quanto riguarda il quarto multiplatore che, dal 2002, la parte variabile della tassa di trasmissione è calcolata diversamente, secondo un modello basato sui costi; si veda la risposta del governo del 21 marzo 2003.

(54)  V. la risposta del 29 ottobre, sezione 3.6.2, e la risposta del 20 marzo, domanda 9.

(55)  V. Prop. 2005/06:1, utgiftsområde 24, pp. 71-74.

(56)  Il testo del paragrafo 44 e della relativa nota a piè di pagina è stato cancellato per motivi di riservatezza. Esso riguarda un accordo tra SVT e Teracom.

(57)  […]

(58)  Si vedano i conti provvisori di Teracom per il secondo trimestre 2002.

(59)  V. la proposta governativa 2001/02:76.

(60)  Si veda la decisione 2001/02:KrU07 del parlamento; Rskr. 2001/02:149.

(61)  Si veda la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14).

(62)  Queste condizioni sono le seguenti: i) il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie; ii) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; iii) la garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell’80 % del prestito (o di un’altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titolo analoghi) e non è prorogabile; iv) per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato (che dipende, in particolare, dall’importo e dalla durata della garanzia, dalle coperture fornite dal mutuatario, dalla situazione finanziaria del medesimo, dal settore economico, dalle prospettive, dalla frequenza degli inadempimenti e da altre condizioni economiche).

(63)  Si vedano, per esempio, i conti provvisori di Teracom per il secondo trimestre 2002.

(64)  Ibidem.

(65)  Il grado di solvibilità è definito come il rapporto tra il capitale proprio consolidato e gli attivi.

(66)  V. la risposta del 29 ottobre, p. 39.

(67)  V. Prop. 2002/03:64. Il contributo condizionato di azionista non è un prestito; esso viene rimborsato mediante il versamento di dividendi una volta che la società abbia in bilancio capitali propri sufficienti. L’accordo tra lo Stato (attraverso il governo) e Teracom prevedeva che il rimborso dovesse iniziare non appena Teracom avesse avuto risorse finanziarie sufficienti. Nell’accordo si precisa inoltre che il conferimento di capitale è fatto alle «condizioni di mercato» e che il rendimento previsto è uguale a quello di un contributo condizionato di azionista dato per una «attività commerciale competitiva.»

(68)  V. la risposta del 29 ottobre, p. 50.

(69)  V. la nota 4.

(70)  V. la nota 5.

(71)  V. la nota 6.

(72)  V. la nota 7.

(73)  V. la nota 8.

(74)  V. la nota 9.

(75)  V. la nota 10.

(76)  V. la nota 11.

(77)  In particolare, il governo ha precisato che le tasse di trasmissione che Teracom fa pagare a SVT comprendono l’IVA e che gli importi che SVT riceve dal conto di distribuzione ne tengono conto. Teracom non trae beneficio dalla parte del pagamento attinente all’IVA perché la deve versare al fisco; v. la risposta del 20 marzo, domanda 2.

(78)  V. la risposta del 29 ottobre, p. 34.

(79)  Si veda la decisione di avvio del procedimento, paragrafo 36.

(80)  V. la risposta del 29 ottobre, sezione 3.6.2, p. 32.

(81)  V. la tabella 3 e la risposta del 20 marzo, allegato 7.

(82)  […]

(83)  Si veda la decisione di avvio del procedimento, paragrafo 36.

(84)  V. la risposta del 25 aprile, domanda 4.

(85)  V. la risposta del 20 marzo, allegato 6.

(86)  V. la risposta del 20 marzo, domande 7 e 8. Il governo ha anche quantificato l’effetto di ciascuna delle esigenze particolari sui prezzi di Teracom.

(87)  Si veda la decisione 2001/02:KrU07 del Parlamento; Rskr. 2001/02:149.

(88)  V. Regeringsformen (1974:152), capitolo 9 § 10; si veda anche il regolamento in materia di garanzia (1997:1006), la legge sul bilancio pubblico (1996:1059) e la decisione del governo Ku2002/483/Me del 27 giugno 2002.

(89)  Si veda la decisione del governo Ku2002/483/Me del 27 giugno 2002.

(90)  Si veda la decisione del governo Ku2002/483/Me del 27 giugno 2002, in combinato disposto con i § § 8, 9, 11 e 12 del regolamento in materia di garanzia (1997:1006).

(91)  Standard & Poor’s è una società attiva a livello internazionale che fornisce in modo indipendente stime di crediti, indici, valutazioni di rischio, analisi d’investimento, dati e valutazioni. La valutazione preliminare del credito si basava principalmente sugli indicatori economici della società e non su un’analisi di mercato approfondita.

(92)  Si veda la relazione DNR 2002/000170 del Riksgäldskontor del 1o ottobre 2002.

(93)  In effetti, da quando è stata creata, Teracom ha subito perdite soltanto durante questi due anni, 2001 e 2002. V. i conti annuali di Teracom e la risposta del 29 ottobre, p. 40.

(94)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 38-40.

(95)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 38 e 39, e i conti annuali di Teracom 2002 e 2003.

(96)  V. la risposta del 29 ottobre, p. 39.

(97)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 39-40 e 51-56.

(98)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 51 e 53.

(99)  V. la risposta del 29 ottobre, allegato 33.

(100)  V. la risposta del 29 ottobre, pp. 55 e 56.

(101)  V. il paragrafo 41.

(102)  V. i paragrafi 42 e 43.

(103)  V. il paragrafo 85.

(104)  Si veda il paragrafo 102.

(105)  Si veda il paragrafo 12.

(106)  Si veda il paragrafo 41.

(107)  Si veda il paragrafo 76.

(108)  Sentenza resa dalla Corte di giustizia europea nella causa C-99/98, Austria contro Commissione (Racc. 2001, p. I-1101).

(109)  Si veda la comunicazione della Commissione agli Stati membri «Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera» (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

(110)  Il contributo condizionato di azionista dev’essere rimborsato una volta che la società abbia in bilancio capitali propri disponibili.

(111)  Si vedano i paragrafi 93 e 94.

(112)  Si veda la relazione di PWC Bedömning av kapitaltillskott till Teracom AB enligt den marknadsekonomiska investerarprincipen, allegato 33 alla risposta del 29 ottobre.

(113)  Si vedano i conti annuali di Teracom nel periodo 2003-2005.

(114)  Si vedano i conti provvisori di Teracom per il secondo trimestre 2006. Questo primo rimborso ammonta a 150 milioni di corone svedesi, vale a dire circa un terzo del contributo condizionato di azionista.

(115)  V. il riferimento nella nota 15.

(116)  Ai sensi della direttiva, la Svezia doveva abolire tutti i diritti di monopolio per quanto riguarda i servizi di trasmissione televisiva entro il 24 luglio 2003.

(117)  V., per esempio, le sentenze rese dalla Corte di giustizia europea nella causa 74/76, Iannelli e Volpi SpA contro Ditta Paolo Meroni (Racc. 1977, p. 557), e nella causa C-225/91, Matra SA contro Commissione (Racc. 1993, p. I-3203).

(118)  V., per esempio, le sentenze rese dalla Corte di giustizia europea nella causa 47/69, Francia contro Commissione (Racc. 1970, p. 487), e nella causa C-204/97, Portogallo contro Commissione (Racc. 2001, p. I-3175).