ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
24 aprile 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 442/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

1

 

 

Regolamento (CE) n. 443/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

20

 

*

Regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di aringa delle zone CIEM I e II

22

 

*

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (Versione codificata)

24

 

*

Regolamento (CE) n. 446/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2273/2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

30

 

*

Regolamento (CE) n. 447/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

31

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb ( 1 )

34

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/241/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea

43

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea

44

 

 

2007/242/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 aprile 2007, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

51

 

 

Commissione

 

 

2007/243/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 aprile 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2007) 1663]  ( 1 )

55

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2007/244/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

63

 

*

Azione comune 2007/245/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che modifica l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur in relazione all’inserimento di una componente militare di sostegno che fornisca assistenza all’istituzione della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM)

65

 

*

Posizione comune 2007/246/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/1


REGOLAMENTO (CE) N. 442/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il 22 gennaio 2001, con il regolamento (CE) n. 132/2001 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR/t («le misure esistenti») sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l’altro, dell’Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure viene indicata come «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il 17 maggio 2004, in seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 993/2004 (3), ha esentato dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 132/2001 le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato da società i cui impegni sarebbero stati accettati dalla Commissione. Con il regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione (4), gli impegni sono stati accettati per un determinato periodo fino al 20 maggio 2005. Tali impegni avevano lo scopo di tenere conto di alcuni effetti dell’allargamento dell’Unione europea a venticinque Stati membri.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 945/2005, in seguito a un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi al prodotto in esame qualora incorporato in altri concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio, con altre sostanze e elementi nutritivi marginali.

2.   Domanda di riesame

(4)

A seguito della pubblicazione, il 5 maggio 2005, di un avviso di imminente scadenza (5), il 25 ottobre 2005 è stata presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di nitrato di ammonio.

(5)

Il richiedente ha affermato, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che esiste il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina («il paese interessato»).

(6)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 gennaio 2006, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(7)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché il richiedente e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Hanno ottenuto un’audizione tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(10)

A causa dell’elevato numero di produttori comunitari e di importatori nella Comunità, si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutte le parti di cui sopra sono state invitate, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e dato che dieci produttori comunitari si sono dichiarati disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per i produttori comunitari. Solo un importatore ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione. Tale importatore era tuttavia stabilito al di fuori della Comunità e non aveva importato il prodotto in esame nel mercato comunitario durante il PIR. È stato pertanto deciso che non era necessario procedere al campionamento per gli importatori.

(12)

Dieci produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il modulo di campionamento entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare ulteriormente all’inchiesta. Per quanto riguarda questi dieci produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite di nitrato di ammonio nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel corso del PIR i quattro produttori comunitari inseriti nel campione hanno rappresentato il 76 % della produzione totale dell’industria comunitaria, quale definita nel considerando 51, mentre i dieci produttori comunitari di cui sopra hanno rappresentato il 70 % della produzione comunitaria totale.

(13)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito al campione prescelto e non hanno sollevato obiezioni.

(14)

Ai quattro produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti sono stati inviati questionari.

(15)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori comunitari inseriti nel campione e tre produttori, fra cui due produttori esportatori, del paese interessato come pure un operatore commerciale collegato.

(16)

Un produttore del paese di riferimento ha inoltre risposto in modo completo al questionario.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione del rischio di reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

operatore commerciale collegato al produttore ucraino Stirol:

IBE Trading, New York, New York, USA;

b)

produttore nel paese di riferimento:

Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;

c)

produttori comunitari selezionati per il campione:

Terra Nitrogen Limited, Stockton, Regno Unito,

Grande Paroisse SA, Paris, Francia,

Zakłady Azotowe Anwil SA, Polonia,

Yara SA, Bruxelles, Belgio, e il suo produttore collegato Yara Sluiskil bv, Sluiskil, Paesi Bassi.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Il nitrato di ammonio è un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un tenore di azoto superiore al 28 % in peso, in prills o in forma granulare.

(19)

Va osservato che la definizione del prodotto in esame è stata chiarita nel regolamento (CE) n. 945/2005.

2.   Prodotto simile

(20)

Come l’inchiesta iniziale, anche l’inchiesta di riesame ha confermato che il nitrato di ammonio è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul loro mercato interno nonché ai paesi terzi, dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente le stesse applicazioni e sono pertanto da considerare prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Considerazioni generali

(21)

Tre produttori ucraini del prodotto in esame hanno collaborato all’indagine. Due dei produttori che hanno collaborato hanno esportato il prodotto in esame durante il PIR. In Ucraina esiste almeno un produttore noto del prodotto in esame che non ha collaborato.

(22)

Dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dai produttori esportatori e il volume totale delle importazioni indicato da Eurostat emerge che i due produttori esportatori rappresentavano circa il 60 % delle importazioni comunitarie totali dall’Ucraina durante il PIR. È stato tuttavia stabilito che la grande maggioranza del restante 40 % di importazioni del prodotto in esame è stata fatturata nel dicembre 2004 (e pertanto non è stata dichiarata dai produttori che hanno collaborato), ma è entrata nella Comunità durante il PIR (ed è stata quindi inserita nelle statistiche sulle importazioni). Le esportazioni fatturate nel dicembre 2005 ed entrate nella Comunità nel gennaio 2006 sono state, in compenso, trascurabili. In base a quanto precede, si è concluso che i produttori che hanno collaborato sono all’origine dell’85-90 % di tutte le importazioni comunitarie dall’Ucraina durante il PIR. Il livello di collaborazione è pertanto elevato.

(23)

Le importazioni totali del prodotto in esame dall’Ucraina sono state modeste, pari a meno dell’1 % rispetto all’insieme del mercato comunitario.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

2.1.   Paese di riferimento

(24)

Poiché l’Ucraina non era ancora considerata un paese a economia di mercato al momento della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza (7), la Commissione ha dovuto determinare il valore normale in base ai dati ottenuti da un produttore in un paese terzo ad economia di mercato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Nell’avviso di apertura si è proposto di scegliere gli Stati Uniti e la Romania come paesi di riferimento adeguati. Occorre ricordare che nell’inchiesta iniziale la Polonia era stata scelta come paese di riferimento. Poiché la Polonia ha aderito all’Unione europea nel maggio 2004, non rappresenta più un’opzione possibile. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla scelta degli Stati Uniti e della Romania come paesi di riferimento.

(25)

Dall’analisi effettuata dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura è emerso tuttavia che il mercato rumeno del nitrato di ammonio era dominato dalle importazioni dall’Ucraina e dalla Russia, mentre i produttori rumeni, assai orientati verso l’esportazione, vendevano solo quantità trascurabili sul mercato interno. È stato pertanto concluso che, a causa della struttura del suo mercato interno, quale indicata sopra, la Romania non era la scelta più appropriata come paese di riferimento.

(26)

Un solo produttore che ha collaborato ha presentato osservazioni. Tale produttore ha proposto l’Algeria come scelta più adeguata tenuto conto dell’accesso di questo paese alla principale materia prima, il gas. A tale proposito va osservato che il fatto che un paese disponga o meno di siti di estrazione di gas naturale non costituisce un elemento fondamentale per la scelta del paese di riferimento. La questione principale è se i prezzi del gas riflettono il valore di mercato. Il fatto che in Algeria esista un doppio sistema di fissazione dei prezzi del gas indica chiaramente che non è così e fa dell’Algeria una scelta ancora meno appropriata come paese di riferimento. Va inoltre osservato che tanto gli Stati Uniti quanto l’Ucraina sono produttori e importatori netti di gas naturale, mentre l’Algeria è un esportatore netto di gas naturale. Da questo punto di vista gli Stati Uniti sono più simili all’Ucraina dell’Algeria.

(27)

È stato inoltre affermato che gli Stati Uniti non costituirebbero un paese di riferimento appropriato in quanto, durante il PIR, i prezzi del gas praticati sul loro mercato interno erano eccessivi. A tale proposito va osservato che, malgrado i prezzi assai elevati del gas registrati nel quarto trimestre del PIR in seguito ad alcune catastrofi naturali, questa situazione può essere facilmente adattata come indicato nel considerando 35.

(28)

La scelta degli Stati Uniti è stata altresì contestata in relazione al processo di produzione. È stato affermato che il processo di produzione algerino è più simile a quello dell’Ucraina. Il produttore non ha tuttavia fornito elementi in grado di giustificare tale affermazione.

(29)

È stato inoltre affermato che l’Algeria presenta livelli di produzione, di consumo e di domanda dei consumatori più simili a quelli dell’Ucraina. In base alle informazioni disponibili tanto la produzione (8) quanto il consumo interno (9) dell’Algeria sono trascurabili. Sia l’Ucraina che gli Stati Uniti presentano invece una produzione significativa e mercati interni di notevoli dimensioni.

(30)

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, malgrado l’esistenza di misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario del paese interessato, è stato riscontrato che si tratta di un mercato competitivo aperto, in cui un numero importante di produttori nazionali deve affrontare un livello considerevole di concorrenza dalle importazioni estere provenienti da altri paesi terzi. I produttori statunitensi realizzano inoltre vendite significative sul mercato interno e dispongono di un accesso alle materie prime simile a quello dei produttori ucraini.

(31)

L’inchiesta ha quindi stabilito che gli Stati Uniti sono la scelta appropriata come paese di riferimento. Di conseguenza i calcoli sono stati basati sulle informazioni verificate dell’unico produttore statunitense che ha collaborato, rispondendo completamente al questionario.

2.2.   Valore normale

(32)

Poiché l’Ucraina non era ancora considerata un paese a economia di mercato al momento della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale per tale paese in base ai dati ottenuti da un produttore statunitense, come spiegato nel considerando 31.

(33)

La rappresentatività delle vendite sul mercato interno dell’unico produttore del prodotto simile nel paese di riferimento che ha collaborato è stata valutata sulla base delle esportazioni dei due produttori esportatori verso la Comunità che hanno collaborato. Va osservato che solo un tipo di prodotto è stato esportato verso la Comunità. Non è stata pertanto effettuata alcuna analisi per tipo di prodotto.

(34)

Le vendite sul mercato interno dell’unico produttore del prodotto simile nel paese di riferimento che ha collaborato sono risultate rappresentative in quanto superavano notevolmente i volumi di nitrato di ammonio esportati verso la Comunità dai due produttori esportatori ucraini che hanno collaborato.

(35)

Per stabilire se le vendite sul mercato interno del produttore statunitense erano state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, i prezzi di vendita sul mercato interno sono stati confrontati con il costo di produzione. Nel valutare il costo di produzione del produttore statunitense è stato riscontrato che tale costo, nel quarto trimestre, era stato influenzato da catastrofi naturali. In base alle informazioni pubblicate dal produttore stesso, «gli uragani che si sono abbattuti sul Golfo del Messico durante il terzo trimestre hanno sconvolto i mercati del gas naturale, incidendo negativamente sui risultati del quarto trimestre e dell’intero anno» (10). In effetti, le quotazioni del gas negli USA (11) sono raddoppiate tra agosto (12) e ottobre (13), mentre gli uragani Katrina (2331 agosto 2005) e Rita (1726 settembre 2005) si abbattevano sul Golfo del Messico. Poiché il gas naturale è il principale elemento di costo per la produzione del nitrato di ammonio, l’effetto è stato notevole e avrebbe comportato un valore normale costruito artficialmente elevato. È stato pertanto deciso di stabilire il costo di produzione per il quarto trimestre del 2005 sulla base della media dei prezzi del gas pagati dal produttore nei primi tre trimestri del 2005.

(36)

In base a quanto precede, la grande maggioranza delle vendite sul mercato interno è risultata remunerativa e il valore normale è stato pertanto stabilito a partire dai prezzi di vendita sul mercato interno fatturati al primo cliente indipendente sul mercato interno. Poiché i produttori esportatori ucraini hanno esportato solo un tipo di prodotto verso la Comunità durante il PIR, l’analisi è stata limitata a questo tipo di prodotto.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(37)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito facendo riferimento al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione nella Comunità. Tutte le vendite dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

2.4.   Confronto

(38)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, movimentazione, carico e spese accessorie, credito e commissioni, se del caso, e in base a prove verificate.

2.5.   Margine di dumping

(39)

Poiché l’Ucraina non è considerata un’economia di mercato ai fini della presente inchiesta, è stato stabilito un margine di dumping nazionale in base al confronto fra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Come indicato nel considerando 22, il livello di collaborazione è stato elevato.

(40)

Dal confronto di cui sopra è emerso che nel PIR il dumping (30-40 % circa) si è verificato ad un livello leggermente inferiore a quello dell’inchiesta iniziale. Data la quantità modesta di esportazioni ucraine verso la Comunità durante il PIR, l’analisi si è tuttavia concentrata principalmente sulla probabilità di persistenza o reiterazione del dumping.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità inutilizzata

(41)

I tre produttori che hanno collaborato hanno mantenuto una produzione stabile durante il periodo in esame. Nello stesso periodo anche la capacità di produzione è rimasta stabile. Essi dispongono di una capacità inutilizzata di 600 000-700 000 t circa (8-10 % del consumo comunitario) che, nel caso di abrogazione delle misure, consentirebbe di aumentare notevolmente il volume delle esportazioni verso il mercato comunitario. Esiste inoltre almeno un altro produttore ucraino noto del prodotto in esame che non ha collaborato all’inchiesta. Benché non si conosca la capacità inutilizzata di questo produttore che non ha collaborato, non si può escludere che anche questa possa essere considerevole dal momento che i tre produttori che hanno collaborato disponevano in media di una capacità inutilizzata del 30 %.

(42)

Nel periodo in esame le vendite sul mercato interno dei tre produttori che hanno collaborato hanno rappresentato in media il 30-40 % della capacità di produzione. Sembra quindi difficile che il mercato interno ucraino sia in grado di assorbire la maggior parte di questa capacità di produzione inutilizzata; pertanto, gli eventuali aumenti di produzione saranno probabilmente destinati all’esportazione.

(43)

In assenza di misure antidumping, una parte considerevole di questa capacità inutilizzata potrebbe quindi essere esportata verso la Comunità.

3.2.   Rapporto tra i prezzi di vendita dell’Ucraina su altri mercati e i prezzi di vendita nella Comunità

(44)

Dall’analisi delle vendite all’esportazione ai paesi terzi dei produttori ucraini che hanno collaborato è emerso che tali vendite, se si effettua un confronto a livello frontiera ucraina DAF/FOB, sono state realizzate in media a prezzi inferiori del 20-30 % rispetto ai prezzi di vendita alla Comunità durante il PIR. Inoltre, anche le vendite sul mercato interno ucraino sono state effettuate a prezzi inferiori del 20-30 % rispetto ai prezzi di vendita alla Comunità. A partire dalle informazioni relative al PIR sembrerebbe quindi che, in caso di abrogazione delle misure, si avrebbe un incentivo per riorientare verso la Comunità le esportazioni ai paesi terzi, allo scopo di beneficiare di prezzi più elevati e di margini migliori.

(45)

Va osservato tuttavia che i prezzi all’importazione dell’Ucraina per il gas naturale sono notevolmente aumentati dal PIR. Poiché il gas naturale è il principale elemento di costo per la produzione del nitrato di ammonio, non si può escludere che i produttori ucraini dovranno aumentare i loro prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, riducendo quindi significativamente la differenza di prezzo fra vendite ai paesi terzi e vendite alla Comunità di cui al considerando 44. I primi dati (14) indicano in effetti una tendenza alla riduzione di tale differenza.

4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping

(46)

Dall’inchiesta è emerso che due dei produttori che hanno collaborato hanno continuato le pratiche di dumping nonostante le misure in vigore. Non si può inoltre escludere che le quantità attualmente vendute ai paesi terzi vengano ridirette verso la Comunità.

(47)

I prezzi all’esportazione medi ponderati verso i mercati di paesi terzi dei produttori esportatori che hanno collaborato sono inoltre notevolmente inferiori rispetto al livello prevalente dei prezzi nella Comunità. Tutto ciò, insieme alla notevole capacità inutilizzata, spronerà quindi i produttori esportatori ucraini a spostarsi verso il mercato comunitario e, probabilmente, a praticare prezzi di dumping, in caso di abrogazione delle misure.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(48)

All’interno della Comunità il prodotto simile è fabbricato da quattordici produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale del prodotto simile ai termini dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(49)

Si noti che rispetto all’inchiesta iniziale le società «Hydro Agri» hanno cambiato la loro denominazione in «Yara». Cinque delle quattordici società si sono aggiunte all’industria comunitaria con l’allargamento dell’Unione europea nel 2004.

(50)

Dei quattordici produttori comunitari dieci hanno collaborato all’inchiesta e tutti erano indicati nella richiesta di riesame. Gli altri quattro produttori («altri produttori comunitari») si sono manifestati entro i termini stabiliti e hanno trasmesso le informazioni richieste ai fini del campionamento. Essi non hanno tuttavia offerto ulteriore collaborazione. I dieci produttori che hanno accettato di collaborare sono i seguenti:

Achema AB (Lituania),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Polonia),

BASF AG (Germania),

DSM Agro (Paesi Bassi),

Fertiberia SA (Spagna),

Grande Paroisse SA (Francia),

Nitrogénművek Rt (Ungheria),

Terra Nitrogen Limited (Regno Unito),

Yara (Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito),

Zakłady Azotowe w Tarnowie (Polonia).

(51)

Visto che nel periodo dell’inchiesta di riesame questi dieci produttori comunitari rappresentavano il 70 % della produzione comunitaria totale, si ritiene che i dieci produttori comunitari di cui sopra costituiscano la maggioranza della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Essi rappresentano pertanto l’industria comunitaria ai termini dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito definiti «industria comunitaria».

(52)

Come indicato ai considerando 11 e 14, è stato selezionato un campione formato da quattro società. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno collaborato e hanno presentato il questionario con le risposte entro i termini previsti. Inoltre, gli altri sei produttori comunitari che hanno collaborato hanno debitamente fornito alcuni dati generali per l’analisi del pregiudizio.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo sul mercato comunitario

(53)

Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, al volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e ai dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione europea. Dato l’allargamento dell’Unione europea nel 2004, a fini di chiarezza e di coerenza dell’analisi, il consumo è stato calcolato sulla base del mercato dell’UE 25 per tutto il periodo in esame.

(54)

Tra il 2002 e il PIR, il consumo comunitario è diminuito leggermente dell’1 %. L’aumento del 4 % registrato nel 2003 è rallentato nel 2004, indicando una stabilizzazione, mentre l’ulteriore diminuzione (– 1 %) registrata nel PIR indica una leggera tendenza negativa.

 

2002

2003

2004

PIR

Consumo comunitario totale (t)

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Indice (2002 = 100)

100

104

100

99

2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall’Ucraina

(55)

I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni dall’Ucraina hanno seguito l’andamento delineato nel seguito. Le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate su dati di Eurostat.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle importazioni (t)

212 827

123 477

51 031

62 077

Quota di mercato

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Prezzo delle importazioni (EUR/t)

88

83

112

122

Indice (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Il volume delle importazioni dall’Ucraina è diminuito costantemente durante tutto il periodo in esame. Anche la loro quota di mercato è diminuita, passando dal 2,7 % nel 2002 allo 0,8 % nel PIR. Nel periodo in esame i prezzi hanno seguito un andamento positivo, passando da 88 a 122 EUR/t. Questo andamento riflette le condizioni di mercato favorevoli descritte anche nel considerando 73.

(57)

Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, i prezzi franco fabbrica praticati dall’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all’importazione cif franco frontiera comunitaria dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, opportunamente adeguati per riflettere un prezzo franco di tutte le spese allo sbarco. Dal confronto è emerso che le importazioni dall’Ucraina venivano effettuate a prezzi dal 10 % al 15 % inferiori a quelli praticati dell’industria comunitaria.

3.   Importazioni da altri paesi

(58)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame è indicato nella tabella di seguito. Anche le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate su dati Eurostat.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle importazioni dalla Russia (t)

690 233

528 609

504 026

257 921

Quota di mercato

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

79

77

106

123

Volume delle importazioni dalla Georgia (t)

86 517

100 025

132 457

153 844

Quota di mercato

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Prezzo delle importazioni dalla Georgia (EUR/t)

103

113

137

164

Volume delle importazioni dalla Romania (t)

186 834

14 114

107 585

111 126

Quota di mercato

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Prezzo delle importazioni dalla Romania (EUR/t)

117

113

126

144

Volume delle importazioni dalla Bulgaria (t)

160 423

140 677

79 716

73 441

Quota di mercato

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Prezzo delle importazioni dalla Bulgaria (EUR/t)

133

139

157

176

Volume delle importazioni dall’Egitto (t)

63 368

133 427

16 508

46 249

Quota di mercato

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Prezzo delle importazioni dall’Egitto (EUR/t)

148

142

193

199

Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi (t)

94 915

128 213

54 510

17 752

Quota di mercato

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/t)

124

124

141

169

(59)

Va osservato innanzitutto che tutti i paesi indicati sopra hanno diminuito i loro volumi di esportazioni dal 2002 al PIR, ad eccezione della Georgia, che ha aumentato moderatamente la suo quota di mercato comunitario, passando dall’1,1 % nel 2002 al 2 % nel PIR. Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione, tutti i paesi indicati sopra hanno esportato verso la Comunità a prezzi superiori a quelli dell’industria comunitaria durante il PIR e in alcuni casi in tutto il periodo in esame, ad eccezione della Russia e della Romania. Nel caso delle importazioni dalla Russia, dall’aprile 2002, con il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (15), esse sono soggette ad un dazio antidumping di 47,07 EUR/t. A tale proposito va osservato che, durante tutto il periodo in esame ad eccezione del PIR, i prezzi all’importazione sono stati costantemente inferiori a quelli delle importazioni dall’Ucraina. Per quanto riguarda i prezzi della Romania, essi erano inferiori a quelli dell’industria comunitaria, ma i volumi delle esportazioni sono diminuiti da 187 000 t nel 2002 a 111 000 t nel PIR, ovverosia un calo da una modesta quota di mercato del 2,4 % nel 2002 all’1,5 % nel PIR.

4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(60)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell’industria comunitaria.

4.1.   Osservazioni preliminari

(61)

Tre produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato utilizzavano il prodotto simile per un’ulteriore lavorazione in vista della fabbricazione di concimi sintetici o miscelati che, a valle, diventano concimi azotati contenenti, oltre all’azoto, fosforo solubile in acqua e/o potassio solubile in acqua, che costituiscono gli altri elementi nutritivi principali del concime. Questi prodotti, che presentano un tenore di nitrato di ammonio inferiore all’80 % in peso, non sono in concorrenza sul mercato con il prodotto simile.

(62)

Tali trasferimenti vincolati interni della produzione di nitrato di ammonio non entrano nel mercato aperto e non sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. Si è pertanto esaminato se e in quale misura l’uso successivo della produzione comunitaria del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. Poiché dall’inchiesta è emerso che l’uso vincolato rappresenta una quota trascurabile della produzione dell’industria comunitaria (sino al 2 %) non si è ritenuto necessario operare una distinzione fra mercato libero e mercato vincolato. A fini di chiarezza e di trasparenza i volumi di nitrato di ammonio prodotti dall’industria comunitaria e utilizzati come trasferimenti vincolati sono tuttavia indicati nel considerando 64.

(63)

Quando si fa ricorso al campionamento la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, giacenze, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di industria comunitaria («I.C.» nelle tabelle che seguono), mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferiscono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati in base alle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari inseriti nel campione («P.C.» nelle tabelle che seguono).

4.2.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo complesso

a)   Produzione

(64)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 7 %, passando da circa 5,1 milioni di tonnellate nel 2002 a circa 5,4 milioni di tonnellate nel PIR. Per quanto riguarda la produzione utilizzata per trasferimenti vincolati, essa si è mantenuta praticamente stabile e a un livello assai modesto in tutto il periodo in esame, il che indica che non può incidere sulla situazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

PIR

Produzione I.C. (t)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Indice (2002 = 100)

100

107

106

107

Produzione I.C. per trasferimenti vincolati

83 506

83 911

93 187

107 461

Percentuale rispetto alla produzione totale

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Fonte: Denunzianti, risposte del questionario di campionamento e risposte al questionario verificate

b)   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

(65)

La capacità di produzione è rimasta praticamente stabile in tutto il periodo in esame. Vista la crescita della produzione, l’utilizzo degli impianti è aumentato, passando da un livello del 52 % nel 2002 ad un livello del 56 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come già riscontrato nell’inchiesta iniziale, l’utilizzo delle capacità per questo tipo di produzione e industria può essere influenzato dalla produzione di altri prodotti che possono essere fabbricati dagli stessi impianti di produzione e risulta quindi poco significativo come indicatore del pregiudizio.

 

2002

2003

2004

PIR

Capacità di produzione I.C. (t)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

Utilizzo degli impianti I.C.

52 %

55 %

55 %

56 %

c)   Scorte

(66)

Il livello delle giacenze finali dell’industria comunitaria è diminuito del 10 % dal 2002 al PIR. Il netto calo registrato nel 2003 e nel 2004 è stato causato da un incremento delle vendite, in particolare delle esportazioni dell’industria comunitaria (cfr. considerando seguente), più che dei volumi di produzione.

 

2002

2003

2004

PIR

Giacenze finali I.C. (t)

312 832

216 857

163 824

282 942

Indice (2002 = 100)

100

69

52

90

d)   Volume delle vendite

(67)

Tra il 2002 e il PIR le vendite realizzate dall’industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentate del 13 %. Tale sviluppo va considerato nel quadro di una leggera diminuzione del consumo nel mercato comunitario.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle vendite I.C. alla Comunità (t)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Indice (2002 = 100)

100

112

111

113

Volume delle vendite P.C. ai paesi terzi (t)

420 588

528 437

522 349

373 106

Indice (2002 = 100)

100

126

124

89

e)   Quota di mercato

(68)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame. In particolare, l’industria comunitaria ha guadagnato più di 8 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame.

 

2002

2003

2004

PIR

Quota di mercato dell’industria comunitaria

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Indice (2002 = 100)

100

107

110

114

f)   Crescita

(69)

Durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha aumentato la propria quota in un mercato in leggero calo.

g)   Occupazione

(70)

Tra il 2002 e il PIR il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito del 5 %, mentre la produzione è aumentata, il che riflette la preoccupazione dell’industria di accrescere continuamente la propria produttività e concorrenzialità.

 

2002

2003

2004

PIR

Occupazione I.C. relativa al prodotto in esame

1 653

1 613

1 593

1 572

Indice (2002 = 100)

100

98

96

95

h)   Produttività

(71)

Tra il 2002 e il PIR la produzione annua per addetto dell’industria comunitaria è aumentata considerevolmente, il che dimostra l’impatto positivo combinato della diminuzione dell’occupazione e dell’incremento della produzione dell’industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

PIR

Produttività I.C. (t per addetto)

3 071

3 362

3 364

3 464

Indice (2002 = 100)

100

109

110

113

i)   Entità del margine di dumping

(72)

Considerato l’attuale scarso volume di importazioni dall’Ucraina, l’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di dumping effettivo viene considerata trascurabile e l’indicatore non significativo.

4.3.   Dati relativi ai produttori comunitari del campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(73)

I prezzi di vendita netti medi dei produttori comunitari inseriti nel campione sono aumentati notevolmente nel 2004 e nel PIR, riflettendo le condizioni favorevoli del mercato internazionale del nitrato di ammonio nello stesso periodo.

 

2002

2003

2004

PIR

Prezzo unitario sul mercato comunitario P.C. (EUR/t)

132

133

146

167

Indice (2002 = 100)

100

101

111

127

b)   Salari

(74)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame il salario medio per dipendente è aumentato del 9 %, come indicato nella tabella di seguito. Tenuto conto del tasso di inflazione e della diminuzione complessiva dell’occupazione, tale aumento dei salari viene considerato moderato.

 

2002

2003

2004

PIR

Costo del lavoro per addetto su base annua P.C. (migliaia di EUR)

46,5

46,8

46,7

50,5

Indice (2002 = 100)

100

101

100

109

c)   Investimenti

(75)

Gli investimenti annui nel prodotto simile dei quattro produttori inseriti nel campione hanno registrato un andamento positivo nel periodo in esame (aumento del 69 %), pur con qualche oscillazione. Tali investimenti hanno principalmente riguardato la modernizzazione delle macchine. Questo indica gli sforzi dell’industria comunitaria per migliorare costantemente produttività e concorrenzialità. I risultati sono evidenti nell’andamento della produttività, che è aumentata sostanzialmente nello stesso periodo (cfr. considerando 71).

 

2002

2003

2004

PIR

Investimenti netti P.C. (migliaia di EUR)

21 079

16 751

22 287

35 546

Indice (2002 = 100)

100

79

106

169

d)   Redditività e utili sul capitale investito

(76)

La redditività dei produttori inseriti nel campione presenta un miglioramento graduale, in particolare dal 2003, e ha raggiunto l’8,2 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. A tale proposito si osserva che nell’inchiesta iniziale era stato stabilito che in assenza di dumping pregiudizievole poteva essere ottenuto un margine di profitto dell’8 %. L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività nel periodo in esame.

 

2002

2003

2004

PIR

Redditività delle vendite P.C. ad acquirenti indipendenti nella Comunità (in % sulle vendite nette)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Indice (2002 = 100)

100

139

194

209

Utile sul capitale investito P.C. (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Indice (2002 = 100)

100

139

197

252

e)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(77)

Nel periodo in esame il flusso di cassa è aumentato del 13 %. Questo andamento corrisponde a quello della redditività globale nel periodo in esame.

 

2002

2003

2004

PIR

Flusso di cassa P.C. (migliaia di EUR)

59 631

61 446

69 848

67 216

Indice (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

L’inchiesta non ha rivelato difficoltà nella raccolta di capitali da parte dei produttori comunitari inseriti nel campione. A tale proposito si osserva che, poiché diverse di queste società fanno parte di grandi gruppi, esse finanziano le loro attività all’interno del gruppo cui appartengono mediante sistemi di accentramento dei fondi (cash pooling) o prestiti intragruppo concessi dalle società madri.

5.   Conclusioni

(79)

Tra il 2002 e il PIR tutti gli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento positivo: il volume di produzione dell’industria comunitaria è aumentato, così come i prezzi di vendita unitari e i volumi di vendita dell’industria comunitaria e la redditività è migliorata significativamente seguendo l’andamento dei prezzi. Anche gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento positivo. I salari sono aumentati moderatamente e l’industria comunitaria ha continuato ad investire.

(80)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è inoltre aumentata del 9 % in un mercato leggermente in calo. Anche la produttività è aumentata considerevolmente, riflettendo l’andamento positivo della produzione e gli sforzi dell’industria comunitaria di ottenere un miglioramento grazie agli investimenti.

(81)

In generale la situazione dell’industria comunitaria è migliorata significativamente rispetto alla situazione precedente all’imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio dal paese interessato nel 2001. Tali misure hanno pertanto prodotto un chiaro impatto positivo sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

(82)

Si conclude quindi che la situazione dell’industria comunitaria è progressivamente migliorata nel periodo in esame rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Considerazioni generali

(83)

Poiché non vi è stata persistenza del notevole pregiudizio causato dalle importazioni dal paese interessato, l’analisi è stata incentrata sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito sono stati analizzati due parametri principali: i) possibili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato; e ii) effetti sull’industria comunitaria di tali volumi di esportazione ipotizzati e prezzi del paese interessato.

2.   Possibili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato

(84)

Come indicato nel considerando 41, i produttori ucraini che hanno collaborato dispongono di una capacità inutilizzata nota di circa 600 000-700 000 t, pari all’8-10 % del mercato comunitario. Questa capacità eccedentaria indica che i produttori ucraini sono in grado di accrescere la loro attuale produzione e pertanto anche le loro esportazioni di nitrato di ammonio.

(85)

Inoltre, date le dimensioni relativamente ridotte del mercato nazionale, i produttori ucraini dipendono ampiamente dalle esportazioni verso i paesi terzi. Come dimostra la tabella che segue, nel 2005 le esportazioni ucraine verso i paesi terzi sono state di circa 847 000 t in totale, pari all’11 % circa del mercato comunitario.

Esportazioni ucraine verso i paesi terzi

 

2004

2005

Turchia

Volume (t)

295 436

292 943

Prezzo (EUR/t) (16)

98

98

Egitto

Volume (t)

81 522

183 248

Prezzo (EUR/t) (16)

95

97

Marocco

Volume (t)

92 541

62 879

Prezzo (EUR/t) (16)

96

94

India

Volume (t)

42 456

48 256

Prezzo (EUR/t) (16)

77

106

Siria

Volume (t)

50 851

41 143

Prezzo (EUR/t) (16)

100

110

Brasile

Volume (t)

8 000

38 870

Prezzo (EUR/t) (16)

74

91

Malaysia

Volume (t)

35 913

Prezzo (EUR/t) (16)

 

101

Argentina

Volume (t)

28 790

28 815

Prezzo (EUR/t) (16)

99

97

Altri paesi

Volume (t)

140 225

114 783

Prezzo (EUR/t) (16)

90

106

Totale delle esportazioni verso i paesi terzi

Volume (t)

739 821

846 849

Prezzo (EUR/t) (16)

95

99

Fonte: Statistiche ucraine.

(86)

Come si evince dalla tabella, dal 2004 al 2005 l’Ucraina ha incrementato il proprio volume di esportazioni di nitrato di ammonio verso i paesi terzi. Tali esportazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli delle esportazioni verso la Comunità.

(87)

Nel contesto di cui sopra il mercato comunitario risulterebbe interessante in termini di prezzi per i produttori esportatori ucraini rispetto a tutti gli altri mercati di esportazione. In base a quanto precede, è ragionevole pensare che, qualora le misure dovessero scadere, una parte considerevole dei volumi esportati verso i paesi terzi verrebbe con ogni probabilità diretta verso il mercato comunitario, malgrado le prime indicazioni di una riduzione della differenza di prezzo fra vendite ai paesi terzi e vendite alla Comunità, come segnalato nel considerando 45. Anche la sua relativa vicinanza, rispetto agli altri mercati di esportazione, renderebbe il mercato comunitario maggiormente attraente e spingerebbe quindi a riorientare le esportazioni dei produttori ucraini attualmente dirette verso i paesi terzi.

(88)

Data l’attuale debole posizione sul mercato comunitario dei prodotti provenienti dall’Ucraina, gli esportatori ucraini dovrebbero tuttavia recuperare le quote di mercato perdute o allargare il loro portafoglio clienti e questo avverrebbe probabilmente a prezzi di dumping come stabilito durante il PIR.

(89)

Il richiedente ha affermato che il profitto dell’industria comunitaria era stato effettivamente assai modesto nel periodo in esame e che solo durante il PIR aveva raggiunto il tasso dell’8 %. Egli ha inoltre sostenuto che un’industria a forte intensità di capitale come quella dei concimi non poteva sopravvivere a lungo termine, ovverosia mantenere e sostituire il suo capitale ed effettuare tutte le operazioni con un simile tasso di profitto. A tale proposito va osservato che il tasso di profitto non pregiudizievole dell’8 %, stabilito nell’inchiesta iniziale, era stato considerato il profitto normale che questo tipo di industria dovrebbe raggiungere in assenza di dumping pregiudizievole. Tuttavia, anche nel corso dell’inchiesta iniziale, si era stabilito che la redditività si era abbassata a – 12,4 % a causa del dumping pregiudizievole praticato, fra l’altro, dall’Ucraina. Pertanto, in caso di abrogazione delle misure, vi è il serio rischio che la redditività diminuisca ad una percentuale notevolmente inferiore al tasso non pregiudizievole.

(90)

Va osservato che l’80 % circa delle esportazioni ucraine totali verso il mercato comunitario durante il PIR è stato effettuato conformemente a un impegno sui prezzi. Tali prezzi erano tuttavia superiori del 20-25 % al prezzo all’importazione minimo di questo impegno. Va osservato però che l’impegno era soggetto ad un tetto quantitativo e che pertanto non è stato possibile trarre conclusioni generali su quale sarebbe stato il comportamento degli esportatori in materia di prezzi in assenza di tale massimale.

(91)

In base a quanto precede, è pertanto probabile che, qualora le misure dovessero scadere, volumi considerevoli di nitrato di ammonio prodotto in Ucraina verrebbero ridiretti verso il mercato comunitario a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria.

3.   Impatto sull’industria comunitaria dei volumi d’esportazione ipotizzati e sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(92)

Vista la probabilità, come indicato sopra, di un aumento significativo dei volumi di esportazioni dall’Ucraina al mercato comunitario a prezzi di dumping sottoquotati, l’industria comunitaria dovrebbe ridurre considerevolmente i suoi prezzi di vendita per mantenere i propri clienti. Questo è particolarmente vero se si considera che il nitrato di ammonio è un bene volatile i cui prezzi possono subire notevoli ripercussioni in caso di importazioni a prezzi di dumping nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. I profitti registrerebbero quindi un forte calo dal momento che l’attuale miglioramento dei risultati dell’industria comunitaria è dovuto a prezzi di vendita che riflettono principalmente le condizioni di mercato favorevoli prevalse in particolare nel 2004 e nel corso del PIR.

(93)

Per quanto riguarda le condizioni di mercato favorevoli che hanno caratterizzato gli ultimi due anni del periodo in esame, esse hanno svolto un ruolo importante nel mantenere i prezzi ad un livello elevato, in aggiunta alle misure antidumping applicabili. In effetti, in quel periodo, un rigido equilibrio di domanda e offerta a livello mondiale ha comportato prezzi elevati per tutti i concimi a base di azoto. Il nitrato di ammonio, come gli altri concimi a base di azoto, è un bene i cui prezzi sono influenzati da numerosi fattori che vanno dai prezzi volatili del gas, che hanno un impatto considerevole sull’offerta in quanto rappresentano l’elemento di costo più importante, alle condizioni meteorologiche, poiché i raccolti e i livelli delle scorte di cereali comportano un aumento o una diminuzione della domanda. Per quanto riguarda in particolare il mercato comunitario, nei prossimi anni si prevede una leggera diminuzione della domanda di concimi a base di azoto (17). Il mantenimento di prezzi così elevati dipende quindi da un’offerta ridotta, che è tuttavia assai improbabile, come è stato dimostrato dall’inchiesta, viste le capacità di esportazione inutilizzate del paese interessato e la probabilità del reindirizzamento verso la Comunità di parte delle sue esportazioni ai paesi terzi durante il PIR, qualora le misure dovessero scadere. Poiché i prezzi praticati dall’Ucraina erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, il probabile aumento dei volumi di importazioni da tale paese costringerebbe l’industria comunitaria a ridurre considerevolmente i suoi prezzi, e di conseguenza i suoi profitti, oppure a perdere importanti quote di mercato, e quindi entrate, o entrambe le cose. L’efficace processo di ristrutturazione dell’industria comunitaria potrebbe prevedibilmente compensare solo in parte questo probabile calo dei prezzi e l’intero processo di recupero rischierebbe di essere compromesso. L’abrogazione delle misure comporterebbe quindi probabilmente un deterioramento dei risultati globali dell’industria comunitaria.

4.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(94)

Le considerazioni esposte sopra portano a concludere che, qualora le misure dovessero scadere, le esportazioni dal paese interessato sarebbero effettuate probabilmente in volumi significativi e a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria comunitaria. Con ogni probabilità ciò comporterebbe l’introduzione nel mercato di una tendenza alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria comunitaria. In particolare questo impedirebbe il recupero finanziario che è stato realizzato nel 2004 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, comportando una probabile reiterazione del pregiudizio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(95)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping esistenti sia contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(96)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle attuali misure antidumping sulle parti coinvolte.

(97)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(98)

L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2001. Tra il 2002 e il PIR, in particolare, l’industria comunitaria ha migliorato la sua situazione in termini di redditività e si è ristrutturata con successo.

(99)

È lecito quindi aspettarsi che l’industria comunitaria continuerà a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, mantenendo e stabilizzando la propria redditività. Qualora le misure vengano abrogate, è probabile un aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, con un conseguente pregiudizio per l’industria comunitaria a causa della pressione al ribasso sui prezzi di vendita che metterebbe a rischio la sua attuale situazione finanziaria positiva.

3.   Interesse degli importatori

(100)

Come indicato nel considerando 11, solo un importatore ha indicato la propria disponibilità ad essere inserito nel campione e ha fornito le informazioni di base richieste nel questionario di campionamento. Tale importatore non ha però effettuato importazioni durante il PIR.

(101)

Si ricorda che nell’inchiesta iniziale è stato riscontrato che l’impatto dell’istituzione di misure non sarebbe stato significativo poiché le importazioni sarebbero continuate anche se non a prezzi pregiudizievoli e in generale gli importatori non trattano solo il nitrato di ammonio ma, in larga misura, anche altri concimi. La tendenza al ribasso delle importazioni dal paese interessato durante il periodo in esame porta a concludere che alcuni importatori potrebbero effettivamente aver subito conseguenze negative dall’istituzione di misure, come indicato nel considerando 52 del regolamento (CE) n. 1629/2000 della Commissione (18). Tuttavia, in mancanza di collaborazione da parte degli importatori e quindi di elementi di prova conclusivi che consentissero di valutare le eventuali ripercussioni negative, è stato concluso che l’istituzione di misure sembra aver avuto, nel complesso, un impatto limitato sulla maggior parte degli importatori/operatori commerciali.

(102)

Non sono disponibili informazioni affidabili che indichino che il mantenimento delle misure avrà un impatto negativo significativo sugli importatori o sugli operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(103)

Gli utilizzatori del nitrato di ammonio sono gli agricoltori nella Comunità. Nell’inchiesta iniziale era stato concluso che, considerata l’incidenza trascurabile del costo del nitrato di ammonio sugli agricoltori, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto su di loro effetti negativi significativi. Il fatto che, nell’ambito della presente inchiesta di riesame, nessun utilizzatore o associazione di utilizzatori abbia fornito informazioni che contraddicessero tale conclusione sembra confermare quanto segue: i) il nitrato di ammonio rappresenta una parte assai limitata dei costi totali di produzione per gli agricoltori; ii) le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla loro situazione economica; iii) il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sugli interessi finanziari degli agricoltori.

5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(104)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga delle attuali misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(105)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare la proroga delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni.

(106)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina. Si ricorda che queste misure consistono in dazi specifici.

(107)

Come indicato nel considerando 45, i prezzi all’importazione ucraini del gas naturale sono notevolmente aumentati a partire dal PIR ed è probabile che negli anni a venire convergano progressivamente con i prezzi internazionali. Inoltre, come spiegato nel considerando 32, le conclusioni sul dumping si sono basate su un valore normale determinato a partire dai dati ottenuti da un produttore in un paese terzo ad economia di mercato. Dopo aver presentato la domanda di riesame in previsione della scadenza, l’Ucraina ha ottenuto lo status di paese ad economia di mercato. Alla luce di questo e del fatto che il gas naturale costituisce il principale elemento di costo per la produzione del nitrato di ammonio, è possibile che, qualora in una fase successiva si effettui un riesame del dumping sulla base del valore normale stabilito a partire dai dati degli esportatori ucraini, le conclusioni siano diverse da quelle stabilite nell’attuale riesame. Analogamente, gli effetti potenzialmente pregiudizievoli di tale dumping rivisto subirebbero anche gli effetti dell’impatto che l’aumento dei costi di produzione, dovuto all’andamento dei prezzi del gas praticati sul mercato interno, avrà sui prezzi all’esportazione. Si ritiene pertanto prudente limitare il mantenimento delle misure a due anni, fatte salve le altre disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari dell’Ucraina.

2.   L’aliquota del dazio antidumping è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo del dazio

(EUR/t)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

33,25

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

 

33,25

Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e nitrato di ammonio — Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

33,25

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e nitrato di ammonio — Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

29,26

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (19), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per un periodo di due anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

Per il Consiglio

La presidente

B. ZYPRIES


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(3)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(4)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

(5)  GU C 110 del 5.5.2005, pag. 15.

(6)  GU C 18 del 25.1.2006, pag. 2.

(7)  Regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(8)  Se si esclude la produzione di nitrato di ammonio soggetto a un’ulteriore trasformazione da parte di produttori a integrazione verticale.

(9)  Fonte: Statistiche on line IFADATA, associazione internazionale dell’industria dei fertilizzanti.

(10)  Terra Industries 2005 Annual Report — From 10-K, pag. 6.

(11)  Nymex Gas Futures citati da Heren EGM.

(12)  Futures di agosto, prezzi quotati il 30 giugno 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(13)  Futures di ottobre, prezzi quotati il 29 settembre 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(14)  Statistiche sulle esportazioni dell’Ucraina, 2005 e primo semestre del 2006.

(15)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 945/2005.

(16)  Il prezzo unitario si basa sul valore in dogana del prodotto alla frontiera ucraina. Tale valore può essere considerato comparabile a quello delle importazioni dall’Ucraina nella Comunità, in base ai dati Eurostat.

(17)  Fonte: «Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, giugno 2005, International Fertiliser Industry Association «IFA».

(18)  GU L 187 del 26.7.2000, pag. 12.

(19)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/20


REGOLAMENTO (CE) N. 443/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,3

TN

139,0

TR

136,5

ZZ

113,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

138,4

ZZ

119,0

0709 90 70

MA

35,8

TR

114,1

ZZ

75,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

40,0

EG

41,3

IL

68,4

MA

45,6

TN

52,2

ZZ

49,5

0805 50 10

AR

37,2

IL

54,7

TR

42,8

ZZ

44,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

79,3

CA

105,7

CL

86,1

CN

84,0

NZ

127,3

US

128,3

UY

48,2

ZA

94,7

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

75,9

CL

80,0

CN

36,6

ZA

85,5

ZZ

69,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.4.2007   

IT

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L 106/22


REGOLAMENTO (CE) N. 444/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di aringa delle zone CIEM I e II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'allegato I B,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nell'Atlantico nordorientale. Il limite di cattura per il 2007 è fissato complessivamente a 1 280 000 tonnellate, in totale conformità con il parere scientifico formulato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). È necessario recepire l'accordo nel diritto comunitario.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I B del regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I B del regolamento (CE) n. 41/2007, la voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2.

Belgio

30

 

Danimarca

28 550

 

Germania

5 000

 

Spagna

94

 

Francia

1 232

 

Irlanda

7 391

 

Paesi Bassi

10 217

 

Polonia

1 445

 

Portogallo

94

 

Finlandia

442

 

Svezia

10 580

 

Regno Unito

18 253

 

CE

83 328

 

Norvegia

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a nord di 62 °N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio

30 ()

Danimarca

28 550 ()

Germania

5 000 ()

Spagna

94 ()

Francia

1 232 ()

Irlanda

7 391 ()

Paesi Bassi

10 217 ()

Polonia

1 445 ()

Portogallo

94 ()

Finlandia

442 ()

Svezia

10 580 ()

Regno Unito

18 253 ()

()  Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»


(1)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC (contingente di accesso). Contingente da prelevare nelle acque comunitarie a nord di 62 °N.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a nord di 62 °N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio

30 ()

Danimarca

28 550 ()

Germania

5 000 ()

Spagna

94 ()

Francia

1 232 ()

Irlanda

7 391 ()

Paesi Bassi

10 217 ()

Polonia

1 445 ()

Portogallo

94 ()

Finlandia

442 ()

Svezia

10 580 ()

Regno Unito

18 253 ()

()  Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»

(2)  Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»


24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/24


REGOLAMENTO (CE) N. 445/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 557/97 della Commissione del 1o aprile 1997 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (3) è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2991/94 dispone che le denominazioni di vendita dei prodotti indicati all'articolo 1 sono quelle figuranti nel suo allegato. Tuttavia sono previste deroghe a tale regola. Essa in particolare non si applica alle denominazioni di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. È opportuno attuare questa disposizione introducendo talune modalità di applicazione.

(3)

A tale riguardo, è necessario rispettare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2991/94, facendo in modo che l'applicazione di detto regolamento lasci impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1898/87. I due regolamenti in parola perseguono essenzialmente lo stesso scopo, cioè quello di evitare nel consumatore qualsiasi confusione quanto alla vera natura dei prodotti di cui trattasi. Occorre quindi, ai fini della coerenza della normativa comunitaria, predisporre in un unico testo modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 e del regolamento (CEE) n. 1898/87 relativamente all'utilizzazione della denominazione «burro».

(4)

Per delimitare con precisione le deroghe previste nel regolamento (CE) n. 2991/94, è opportuno compilare un elenco completo delle denominazioni considerate, con una descrizione dei prodotti cui esse si riferiscono.

(5)

Il primo criterio di applicazione della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2991/94 riguarda il carattere tradizionale di una denominazione. Ciò può essere ritenuto comprovato quando una denominazione viene utilizzata da un periodo di tempo, pari almeno a quello generalmente attribuito a una generazione umana, trascorso prima del 9 aprile 1997. Per non snaturare il carattere tradizionale, la deroga deve essere limitata ai prodotti per i quali la denominazione è stata effettivamente utilizzata.

(6)

Il secondo criterio di applicazione di detta deroga riguarda l'impiego delle denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 allo scopo di descrivere una qualità caratteristica del prodotto in commercio. In questo caso è logico che la deroga riguardi prodotti che, in quanto tali, non fanno parte di quelli indicati nell'allegato.

(7)

È opportuno limitare la detta deroga ai prodotti che erano in commercio il 9 aprile 1997. Entro tale data gli Stati membri avevano comunicato alla Commissione l'elenco dei prodotti che consideravano conformi, sul loro territorio, ai criteri delle deroghe citate.

(8)

La decisione 88/566/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (5) contiene già alcune deroghe relative alla denominazione «burro» ed è opportuno tenerne conto.

(9)

Nell'elenco comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 è necessario enumerare le denominazioni dei prodotti di cui trattasi unicamente nella lingua comunitaria nella quale possono essere utilizzate.

(10)

Le denominazioni delle derrate contenenti come ingredienti prodotti definiti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 o prodotti concentrati quali quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, del medesimo possono fare riferimento, nell'etichettatura, alle corrispondenti denominazioni indicate nello stesso allegato, nella misura in cui siano rispettate le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (6) e non è pertanto necessario includerle nell'elenco della deroga suddetta.

(11)

Tenuto conto delle attuali condizioni tecniche, l'esigenza di indicare con assoluto rigore il tenore di grassi comporterebbe considerevoli difficoltà pratiche. Occorre pertanto fissare norme specifiche in proposito.

(12)

I prodotti composti di cui il burro costituisce una parte fondamentale sono contemplati dal regolamento (CE) n. 2991/94 e dal regolamento (CEE) n. 1898/87 ed è quindi necessario trattarli secondo un orientamento coerente, pur nel rispetto dell'approccio definito dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87. Di conseguenza, è utile precisare il campo d'applicazione di detto paragrafo relativamente ai prodotti composti di cui il burro costituisce una parte fondamentale, introducendo un criterio obiettivo per determinare se il burro costituisce effettivamente una parte fondamentale del prodotto in questione e se la denominazione «burro» sia quindi giustificata. Il criterio più adatto a questo scopo sembra essere un tenore minimo di grassi del latte pari al 75 % del prodotto finale.

(13)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2991/94 le denominazioni di vendita che figurano nell'allegato del citato regolamento sono riservate ai prodotti che rispondono ai criteri previsti nello stesso allegato. Pertanto l'uso di marchi che utilizzano dette denominazioni può essere ammesso solo se detti prodotti rispondono ai criteri di cui trattasi.

(14)

L'andamento del mercato dimostrerà se sarà necessario prendere altre misure per i prodotti composti la cui componente principale sia la margarina o i grassi composti.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2991/94 figura all'allegato I del presente regolamento.

2.   Il presente regolamento non si applica alle denominazioni elencate nell'allegato della decisione 88/566/CEE che contengono il termine «burro» in una delle lingue comunitarie.

Articolo 2

1.   L'indicazione del tenore di grassi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2991/94 è conforme alle seguenti modalità:

a)

il tenore medio di grassi è espresso senza decimali;

b)

il tenore medio di grassi non può discostarsi di oltre ± 1 punto dalla percentuale dichiarata. I singoli campioni non possono discostarsi di oltre ± 2 punti dalla percentuale dichiarata;

c)

in ogni caso, il tenore medio di grassi deve rispettare i limiti fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato, parti A1, B1 e C1, del regolamento (CE) n. 2991/94, il tenore dichiarato deve corrispondere al tenore minimo di grassi del prodotto.

3.   Il metodo da applicare per verificare il rispetto del paragrafo 1 figura nell'allegato II.

Articolo 3

1.   Per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1898/87, si può utilizzare la denominazione «burro» se il prodotto finale contiene almeno il 75 % di grassi del latte e se è stato fabbricato esclusivamente con burro ai sensi dell'allegato, casella A, punto 1, del regolamento (CE) n. 2991/94 e con il componente o i componenti aggiunti indicati nella denominazione.

2.   Per un prodotto composto che ha un tenore di grassi del latte inferiore al 75 % ma non inferiore al 62 %, si può utilizzare la denominazione «burro» se sono rispettate le altre condizioni elencate nel paragrafo 1 e se la denominazione del prodotto contiene i termini «preparazione a base di burro».

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, si può utilizzare la denominazione «burro» in associazione con una o più parole per designare i prodotti elencati nell'allegato III che contengono almeno il 34 % di grassi del latte.

4.   L'utilizzazione della denominazione «burro» di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'indicazione, nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto, del tenore di grassi del latte nonché, se altri componenti aggiunti contengono grassi, del tenore totale dei grassi.

5.   I termini «preparazione a base di burro» di cui al paragrafo 2 e l'indicazione di cui al paragrafo 4 debbono essere apposti in un punto evidente ed essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 577/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

(2)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

(3)  GU L 87 del 2.4.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/1999 (GU L 70 del 17.3.1999, pag. 11).

(4)  Cfr. allegato IV.

(5)  GU L 310 del 16.11.1988, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 98/144/CE (GU L 42 del 14.2.1998, pag. 61).

(6)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).


ALLEGATO I

I.

(spagnolo)

«Mantequilla de Soria» o «Mantequilla de Soria dulce» o «Mantequilla de Soria azucarada» per un prodotto lattiero zuccherato, aromatizzato, avente tenore minimo di grassi lattieri pari al 39 %

II.

(danese)

III.

(tedesco)

«Butterkäse»: per un formaggio di latte vaccino a pasta semi molle, di consistenza grassa, avente tenore di grassi lattieri nella sostanza secca di almeno il 45 %

Kräuterbutter: per una preparazione a base di burro contenente erbe e avente tenore minimo di grassi lattieri del 62 %

Milchmargarine: per una margarina avente un tenore di almeno il 5 % in peso di latte intero, di latte magro o di prodotti lattieri appropriati

IV.

(greco)

V.

(inglese)

«Brandy butter» — «Sherry butter» — «Rum butter» per un prodotto zuccherato, con aggiunta di alcole, avente un tenore minimo di grassi lattieri del 20 %

Buttercream per un prodotto zuccherato contenente al minimo 22,5 % di grassi lattieri

VI.

(francese)

«Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine» per un prodotto contenente prodotti del mare e un minimo del 10 % di grassi lattieri

VII.

(italiano)

VIII.

(neerlandese)

IX.

(portoghese)

X.

(finlandese)

«Munavoi»: prodotto contenente uova e avente un tenore minimo di grassi lattieri del 35 %

XI.

(svedese)

«flytande margarin»: per un prodotto di consistenza liquida, con un tenore minimo dell'80 % di grassi vegetali come la margarina, ma la cui composizione rende il prodotto non spalmabile

«messmör»: per un prodotto talvolta zuccherato a base di siero di latte con un tenore minimo di grassi lattieri del 2 %

«vitlökssmör, persiljesmör, pepparrotssmör» per un prodotto contenente aromi e con un tenore minimo di grassi lattieri del 66 %


ALLEGATO II

Controllo del tenore medio di grassi dichiarato dei grassi da spalmare

Si prelevano a caso cinque campioni dalla partita da controllare e da sottoporre ad analisi. Si applicano i seguenti metodi:

a)

la media aritmetica dei cinque risultati ottenuti viene comparata con il tenore di grassi dichiarato. Il tenore di grassi dichiarato si considera rispettato se la media aritmetica del tenore di grassi riscontrata presenta una deviazione non superiore a 1 punto percentuale rispetto al tenore di grassi dichiarato;

b)

i cinque risultati vengono confrontati uno per uno con la tolleranza (± 2 punti percentuali del tenore di grassi dichiarato) indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Se la differenza tra il valore massimo e il valore minimo dei cinque singoli risultati è inferiore o uguale a 4 punti percentuali, si ritiene rispettato il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Qualora si constati che le condizioni previste ai punti a) e b) sono rispettate, la partita controllata si ritiene soddisfare la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), anche se uno dei cinque valori si situa al di fuori della tolleranza di ± 2 punti percentuali.


ALLEGATO III

Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Tipo di prodotto

Composizione del prodotto

Tenore minimo di grassi

Burro alcolico (burro contenente bevande alcoliche)

Burro, bevanda alcolica, zucchero

34 %


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modifiche successive

Regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione

(GU L 87 del 2.4.1997, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1278/97 della Commissione

(GU L 175 del 3.7.1997, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 2181/97 della Commissione

(GU L 299 del 4.11.1997, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 623/98 della Commissione

(GU L 85 del 20.3.1998, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1298/98 della Commissione

(GU L 180 del 24.6.1998, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 2521/98 della Commissione

(GU L 315 del 25.11.1998, pag. 12)

Regolamento (CE) n. 568/1999 della Commissione

(GU L 70 del 17.3.1999, pag. 11)


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 577/97

Presente regolamento

Articoli da 1 a 3

Articoli da 1 a 3

Articolo 5

Articolo 5 bis

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Allegati da I a III

Allegati da I a III

Allegato IV

Allegato V


24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/30


REGOLAMENTO (CE) N. 446/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2273/2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione (2) stabilisce disposizioni concernenti il rilevamento dei prezzi sui mercati rappresentativi degli Stati membri per varie categorie di bovini. Le modalità relative alle informazioni da trasmettere ai fini del rilevamento dei prezzi per ciascuna di queste categorie figurano negli allegati del suddetto regolamento.

(2)

Su richiesta dell’Irlanda, gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2273/2002 devono essere parzialmente modificati alla luce dell’evoluzione della commercializzazione dei bovini nel suddetto Stato membro, in modo da garantire che il rilevamento dei prezzi continui ad essere fondato su mercati rappresentativi.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2273/2002.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2273/2002 è modificato come segue:

1)

nell’allegato I, parte E, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Mercati rappresentativi

Almeno due mercati»;

2)

nell’allegato II, parte D, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Mercati rappresentativi

Almeno due mercati».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 347 del 20.12.2002, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2172/2003 (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 8).


24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/31


REGOLAMENTO (CE) N. 447/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2) è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Per tener conto di tale sviluppo è opportuno modificare varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (4) che ancora contengono riferimenti al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 fissa i prodotti di base cui taluni prodotti agricoli e prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base sono equiparati per quanto riguarda il sistema di restituzione all’esportazione costituito a norma di detto regolamento.

(3)

I prodotti equiparati al latte in polvere (prodotti del gruppo 3) sono elencati all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005. Tuttavia il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, permette all’autorità competente, su richiesta dell’interessato, di equiparare i prodotti elencati in tale paragrafo ad una combinazione di latte in polvere (prodotti del gruppo 2), per il loro tenore in peso di materie grasse o al burro (prodotto del gruppo 6), per il tenore di materie grasse del prodotto, nella determinazione delle restituzioni da versare.

(4)

La rapida diminuzione del tasso di restituzione per il latte intero in polvere e per il latte scremato in polvere in rapporto ai tassi di restituzione applicabili per quanto riguarda il burro rende più plausibile che gli operatori chiedano sempre di più di avvalersi del disposto dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, per richiedere restituzioni relative ai grassi nel latte di prodotti che normalmente sarebbero stati equiparati al latte intero in polvere. Questa prospettiva comporterebbe il pagamento di restituzioni maggiori nei confronti di prodotti agricoli esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I sarebbero applicabili a tali prodotti esportati senza ulteriore lavorazione e quindi non è coerente con il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), in particolare con il secondo comma dell’articolo 31, paragrafo 1.

(5)

Di conseguenza è opportuno sopprimere il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, fatta salva la possibilità di introdurre una misura similare se il rischio in questione cessi di esistere. Laddove tuttavia il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni alle esportazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6) abbia ridotto a zero, con effetto a partire dal 26 gennaio 2007, il tasso di restituzione per il latte intero in polvere, alcuni Stati membri possono esser già giunti alla conclusione che sia ormai inopportuno accettare le nuove richieste dagli operatori di avvalersi della deroga di cui al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005. Per armonizzare le risposte fornite dagli Stati membri alle richieste ricevute dal 26 gennaio 2007 in poi occorre fissare una data limite specifica dopo la quale gli Stati membri non dovrebbero più accettare le richieste di equiparazione previste dalla norma.

(6)

L’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che le domande di titoli di restituzioni non riguardanti operazioni di aiuto alimentare sono valide solo qualora sia stata depositata una cauzione pari al 25 % dell’importo richiesto. Tale cauzione è costituita in garanzia del fatto che il titolare del titolo di restituzione chiede restituzioni pari all’ammontare per cui il titolo è stato rilasciato per merci esportate durante il periodo di validità del titolo stesso. L’aliquota della cauzione è stata fissata in un periodo in cui il livello delle domande di restituzione era molto maggiore dell’importo che poteva essere concesso. In seguito all’attuale riduzione dei tassi di restituzione pagabili nei confronti dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non figuranti nell’allegato I, il livello delle domande di restituzione è notevolmente diminuito. In tali circostanze si è ridotta la possibilità che gli operatori introducano domande a fini speculativi. È quindi opportuno ridurre di conseguenza il livello delle cauzioni.

(7)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1043/2005 riporta voci in ventuno delle ventitre lingue della Comunità. L’allegato dovrebbe riportare tali voci anche in altre due lingue, cioè l’irlandese e il maltese.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1043/2005.

(9)

Il comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all’allegato I non ha espresso un parere entro il termine datogli dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

al primo comma, «Regolamento (CE) n. 1260/2001» è sostituito da:

«Regolamento (CE) n. 318/2006 (7)

b)

al secondo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

l’allegato VII del regolamento (CE) n. 318/2006;»

2)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4 è soppresso il secondo comma;

b)

il paragrafo 8 è modificato come segue:

i)

nell’introduzione, «Regolamento (CE) n. 1260/2001» è sostituito da «Regolamento (CE) n. 318/2006»;

ii)

il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c)

i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003;

d)

i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003.»;

3)

all’articolo 43, primo comma, «25 %» è sostituito da «15 %»;

4)

all’articolo 44, paragrafo 4, primo comma, «25 %» è sostituito da «15 %»;

5)

all’allegato II la nota 4, relativa alla colonna 6, «Zucchero, molassi o isoglucosio», è sostituita dalla seguente:

«(4)

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).»;

6)

nell’allegato III, alla descrizione del numero di codice NC 2905 43 00 Mannitolo, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«ottenuto da saccarosio di cui al regolamento (CE) n. 318/2006»;

7)

l’allegato VIII è modificato come segue:

a)

dopo la voce in lingua francese è inserito il seguente trattino:

«—

in irlandese: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»:

b)

dopo la voce in lingua ungherese è inserito il seguente trattino:

«—

in maltese: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005 continuerà tuttavia ad essere applicabile per quanto riguarda i prodotti che, con l’accordo delle rispettive autorità competenti, hanno ottenuto l’equiparazione contemplata in tale disposizione prima del 17 febbraio 2007, e che sono stati esportati in base a titoli di restituzione per cui è stata richiesta, a norma dell’articolo 29 del suddetto regolamento, la fissazione anticipata entro il 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(4)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(6)  GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8.

(7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.»;


DIRETTIVE

24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/34


DIRETTIVA 2007/25/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il dimetoato lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 agosto 2004. Per il dimetomorf e il metribuzin, lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, l’11 giugno 2004 e il 23 agosto 2004. Per il glufosinate lo Stato membro relatore era la Svezia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 gennaio 2003. Per il fosmet lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 23 agosto 2004. Per il propamocarb lo Stato membro relatore era l’Irlanda e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 5 ottobre 2004.

(3)

I rapporti di valutazione sono stati esaminati con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentati alla Commissione il 14 marzo 2005 per il glufosinate, il 12 maggio 2006 per il fosmet e il propamocarb, il 23 giugno 2006 per il dimetoato e il dimetomorf, il 28 luglio 2006 per il metribuzin, sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA (4). I rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 24 novembre 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb.

(4)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.

(5)

Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il dimetoato, il glufosinate, il metribuzin e il fosmet. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che ulteriori esami vengano effettuati per il dimetoato, il glufosinate, il metribuzin e il fosmet al fine di avere una conferma della valutazione del rischio relativamente ad alcuni aspetti e che tali studi siano presentati dai notificanti.

(6)

È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’iscrizione.

(7)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni conformi alle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo, di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

Le esperienze ottenute con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) hanno dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi di chi detiene autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia nessun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(10)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o eventualmente revocano le autorizzazioni in vigore di prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb entro il 31 marzo 2008.

Entro tale data, essi verificano in particolare che, riguardo a dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato I della direttiva tranne quelle della parte B dell’iscrizione della sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possieda un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa, o possa accedere a un siffatto fascicolo.

2.   In deroga al paragrafo 1, per ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come sostanza attiva unica o come una tra varie sostanze attive, elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione del prodotto secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di una documentazione conforme alle prescrizioni dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle voci nel suo allegato I riguardanti, rispettivamente, dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o ottobre 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/21/CE (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 42).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).


ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CE:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«155

Dimetoato

N. CAS 60-51-5

N. CIPAC 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Impurità:

ometoato: non più di 2 g/kg

isodimetoato: non più di 3 g/kg

dal 1o ottobre 2007

30 settembre 2017

Parte A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del dimetoato, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone di protezione e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie,

prestare particolare attenzione all’esposizione dei consumatori attraverso la dieta alimentare,

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Gli Stati membri interessati chiedono che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per volatili, mammiferi e artropodi non bersaglio per confermare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture.

Essi fanno sì che il notificante, su richiesta del quale il dimetoato è stato iscritto nel presente allegato, presenti tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva

156

Dimetomorf

N. CAS 110488-70-5

N. CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

dal 1o ottobre 2007

30 settembre 2017

Parte A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del dimetomorf, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prescrivere l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione di volatili, mammiferi e organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi

157

Glufosinate

N. CAS 77182-82-2

N. CIPAC 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

dal 1o ottobre 2007

30 settembre 2017

Parte A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Parte B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti glufosinate per usi diversi dall’applicazione nei frutteti di mele per quanto riguarda l’esposizione dell’operatore e del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del glufosinate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di protezione,

devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche,

alla protezione di mammiferi, artropodi non bersaglio e piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri chiedono la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele. Essi garantiscono che il notificante, su richiesta del quale il glufosinate è stato iscritto nel presente allegato, fornisca tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva

158

Metribuzin

N. CAS 21087-64-9

N. CIPAC 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

dal 1o ottobre 2007

30 settembre 2017

Parte A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Parte B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti metribuzin per usi diversi dall’applicazione di erbicida selettivo di postemergenza nelle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metribuzin, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione di alghe, di piante acquatiche e piante non bersaglio fuori dai campi trattati e devono assicurare che nelle condizioni di autorizzazione siano previste, ove necessario, misure di attenuazione del rischio,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per l’acqua sotterranea. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali il metribuzin è stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva

159

Fosmet

N. CAS 732-11-6

N. CIPAC 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Impurità:

fosmetozono: non più di 0,8 mg/kg

iso(fosmet): non più di 0,4 mg/kg

dal 1o ottobre 2007

30 settembre 2017

Parte A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fosmet, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, nonché degli altri artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere ove necessario misure di attenuazione dei rischi come zone di protezione e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di altri studi per confermare la valutazione del rischio per volatili (rischio acuto) e mammiferi erbivori (rischio a lungo termine). Essi assicurano che i notificanti, su richiesta dei quali il fosmet è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva

160

Propamocarb

N. CAS 24579-73-5

N. CIPAC 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

dal 1o ottobre 2007

30 settembre 2017

Parte A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Parte B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti propamocarb per usi diversi dall’applicazione fogliare, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propamocarb, in particolare le relative appendici I e II, formulate del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di protezione,

al trasferimento di residui nel suolo nelle colture a rotazione o nelle colture successive,

alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e di superficie,

alla protezione dei volatili, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi».


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea

(2007/241/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea è stato firmato a nome della Comunità il 22 novembre 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea (2).

(2)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  Parere dell’1.2.2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea da parte del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

(di seguito «la Comunità»), e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA,

(di seguito «la Corea»),

(di seguito «le parti»);

CONSIDERANDO che la Comunità e la Corea stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che sono consapevoli del rapido sviluppo delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

DESIDERANDO ampliare la portata della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso per fini pacifici e vantaggi reciproci;

RILEVANDO che tale cooperazione e l’applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle parti; e

DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l’attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo e principi

1.   Le parti promuovono, sviluppano e agevolano, nell’ambito del presente accordo, attività di cooperazione scientifica e tecnologica per fini pacifici, in conformità del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti.

2.   Le attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a)

contributi e vantaggi reciproci ed equi;

b)

reciproco accesso ai programmi e ai progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico di ciascuna delle parti per i ricercatori ospiti dell’altra parte;

c)

scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d)

promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; e

e)

protezione della proprietà intellettuale in conformità dell’allegato II del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intendono per:

1)

«attività di cooperazione dirette», le attività di cooperazione tra le parti;

2)

«attività di cooperazione indirette», le attività di cooperazione tra soggetti giuridici stabiliti in Corea e nella Comunità mediante la partecipazione di soggetti giuridici coreani al programma quadro comunitario ai sensi dell’articolo 166 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «il programma quadro») e la reciproca partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità a programmi o progetti coreani di ricerca in settori scientifici e tecnologici simili a quelli contemplati dal programma quadro;

3)

«attività di cooperazione», le attività di cooperazione sia dirette che indirette;

4)

«soggetto giuridico»: ogni persona fisica o giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o del diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

Articolo 3

Attività di cooperazione

1.   Le attività di cooperazione dirette ai sensi del presente accordo possono consistere in:

a)

riunioni di vario tipo, comprese le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere effettuati in cooperazione;

b)

scambi di informazioni sulle attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo;

c)

visite e scambi di scienziati, di personale tecnico e di altri esperti su argomenti generali o specifici;

d)

attuazione di progetti e programmi di cooperazione che vengano stabiliti dal comitato misto di cui all’articolo 6, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti; e

e)

altri tipi di attività nel settore della scienza e della tecnologia che vengano stabilite dal comitato misto di cui all’articolo 6, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

2.   Ai fini dello sviluppo di attività di cooperazione indirette, e fatti salvi gli allegati del presente accordo, ogni soggetto giuridico stabilito in Corea o nella Comunità può partecipare ai programmi o ai progetti di ricerca condotti dall’altra parte ed aperti ai suoi soggetti giuridici, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 4

Procedure di attuazione

1.   Le parti possono stabilire modalità di attuazione che definiscono le procedure applicabili alle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo.

2.   Ciascuna delle parti può delegare l’attuazione delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica delle parti ad istituzioni specifiche, per l’attuazione diretta o per un sostegno alle attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti.

3.   Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica non basate su accordi specifici che le parti hanno promosso, sviluppato e facilitato, già iniziate e non ancora completate alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono incorporate nel presente accordo a partire dalla suddetta data d’entrata in vigore.

Articolo 5

Rafforzamento della cooperazione

1.   Ciascuna delle parti si adopera per dare ai soggetti giuridici che svolgono attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo tutte le agevolazioni possibili al fine di facilitare i lavori e le visite dei ricercatori che partecipano a tali attività di cooperazione nonché l’entrata e l’uscita dal proprio territorio di materiali, dati e attrezzature destinate ad essere utilizzate nell’ambito di dette attività di cooperazione.

2.   Le parti possono autorizzare, se necessario ed a fini pacifici, la partecipazione di ricercatori e di organismi di tutta la comunità di ricerca, compreso il settore privato, alle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo.

Articolo 6

Comitato misto

1.   Il compito di coordinare e di agevolare le attività di cooperazione previste dal presente accordo spetta per la Corea ai ministeri coreani della scienza e della tecnologia e per la Comunità ai servizi della Commissione delle Comunità europee (direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo), in qualità di agenti esecutivi.

2.   Per garantire l’efficace attuazione del presente accordo, gli agenti esecutivi istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (di seguito «il comitato misto»). Il comitato misto si compone di rappresentanti ufficiali di ciascuna delle due parti ed è copresieduto dai rappresentanti delle due parti. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno per consenso.

3.   Il comitato misto espleta le seguenti funzioni:

1)

scambio di idee e di informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica;

2)

esame e discussione dei risultati delle attività di cooperazione svolte e dei risultati raggiunti nell’ambito del presente accordo;

3)

formulazione di raccomandazioni alle parti circa l’attuazione del presente accordo, il che può comprendere la definizione e la proposta delle attività di cooperazione da condurre nell’ambito del presente accordo e la promozione della loro attuazione;

4)

presentazione alle parti di una relazione sui progressi, i risultati e l’efficacia delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo. Detta relazione sarà presentata al comitato misto UE-Corea istituito nell’ambito dell’accordo-quadro sul commercio e la cooperazione.

4.   Le decisioni del comitato misto sono adottate per mutuo consenso.

5.   Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto (spese di viaggio e di alloggio) sono a carico delle parti a cui si riferiscono. Gli altri costi relativi alle riunioni suddette sono a carico della parte ospitante.

6.   Il comitato misto si riunisce alternativamente in Corea e nella Comunità, secondo un calendario fissato di comune accordo, preferibilmente ogni anno.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

1.   L’attuazione del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti.

2.   I costi delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo sono sostenuti secondo quanto deciso per consenso.

3.   Se i regimi di cooperazione specifici di una delle parti prevedono un aiuto finanziario per i partecipanti dell’altra parte, tutte le sovvenzioni, i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo da una parte ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse e dazi, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sul territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

Articolo 8

Informazioni e diritti di proprietà intellettuale

1.   Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione dirette possono essere messe a disposizione del pubblico da una o dall’altra parte per i canali abituali, secondo le procedure generali della parte.

2.   Ai diritti di proprietà intellettuali e agli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo si applicano le disposizioni contenute nell’allegato II del presente accordo.

Articolo 9

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d’applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altro, al territorio della Corea. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extratmosferico o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

Articolo 10

Composizione delle controversie

1.   Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi esistenti e/o futuri di cooperazione tra le parti o tra i governi di uno Stato membro della Comunità ed il governo della Corea.

2.   Tutte le questioni o le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione tra le parti.

Articolo 11

Allegati

Gli allegati I (sulle modalità e condizioni di partecipazione) e II (sui diritti di proprietà intellettuale) sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e resta in vigore negli anni successivi salvo denuncia da parte di una delle parti.

3.   Il presente accordo può essere denunciato alla fine del periodo iniziale di cinque anni o in qualsiasi momento successivo, previo preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra parte.

4.   Le parti possono procedere ad una valutazione dell’impatto del presente accordo ogni cinque anni. Ciascuna delle due parti si adopera per facilitare la valutazione effettuata dall’altra parte e la parte che effettua la valutazione comunica all’altra parte i risultati della suddetta valutazione.

5.   Il presente accordo può essere consensualmente modificato dalle parti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura di cui al paragrafo 1, salvo diversa decisione delle parti.

6.   La denuncia del presente accordo lascia impregiudicate le attività di cooperazione condotte ai sensi del presente accordo e non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici derivanti dall’attuazione degli allegati del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all’uopo autorizzati, rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo della Repubblica di Corea, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice copia a Bruxelles, addì ventidue novembre duemilasei, in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e coreano, ciascun testo facente ugualmente fede.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

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Image

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

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ALLEGATO I

Modalità e condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea e in Corea

Nel quadro del presente accordo, qualora una parte concluda un contratto per un’attività di cooperazione indiretta con un soggetto giuridico dell’altra parte, quest’ultima si impegna a fornire su richiesta, secondo le circostanze, tutta l’assistenza necessaria o utile alla prima parte per un’agevole attuazione di tale contratto.

1.   MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI STABILITI IN COREA AD ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INDIRETTE DEL PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO DI RICERCA (DI SEGUITO «IL PROGRAMMA QUADRO»)

a)

I soggetti giuridici stabiliti in Corea possono partecipare ad attività di cooperazione indirette del programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione fatte salve le condizioni e i limiti fissati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca in vista dell’attuazione del programma quadro della Comunità europea.

b)

Fatto salvo la lettera a), la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Corea ad attività di cooperazione indirette del programma quadro deve essere conforme alle norme.

2.   MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI STABILITI NELLA COMUNITÀ EUROPEA A PROGRAMMI E PROGETTI DI RICERCA DELLA COREA

a)

I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo finanziati dal governo coreano.

b)

I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità partecipano ai programmi o progetti coreani di ricerca e sviluppo in conformità delle leggi e dei regolamenti coreani applicabili, nonché delle pertinenti norme di partecipazione a tali programmi o progetti.

ALLEGATO II

Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

1.   DEFINIZIONE

Ai fini del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

2.   DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE PARTI NELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DIRETTE

a)

Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, ai diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, generati dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette svolte ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

1)

la parte che genera la proprietà intellettuale è proprietaria della stessa. Qualora la proprietà intellettuale venga generata congiuntamente e il rispettivo contributo delle parti ai lavori non possa essere verificato, la proprietà intellettuale è di proprietà comune delle parti;

2)

la parte proprietaria della proprietà intellettuale concede all’altra parte i diritti di accesso per lo svolgimento di qualsiasi attività di cooperazione diretta. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

b)

Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, ai diritti d’autore e ai diritti connessi delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

1)

in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, di informazioni e risultati per mezzo di un supporto adeguato, quali riviste, articoli, relazioni, libri o altro, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività di cooperazione svolte ai sensi del presente accordo, o siano connesse ad esse, tale parte si impegna al massimo per ottenere, per l’altra parte, una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi che prevedano una tutela del diritto di autore, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

2)

tutti gli esemplari, destinati al pubblico, di un’opera tutelata da diritto d’autore di cui alle disposizioni della lettera b), punto 1, devono indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

c)

Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

1)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare;

2)

la parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informazioni riservate a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo;

3)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l’altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera c), punto 2. Le parti cooperano all’elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per tale diffusione più ampia e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti;

4)

le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l’uso di attrezzature nel quadro del presente accordo rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni siano invitati da chi le fornisce a tutelarne il carattere confidenziale o privilegiato all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera c), punto 1;

5)

se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, oppure potrebbe ragionevolmente non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui all’articolo 2, lettera c), essa ne informa immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.

3.   DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI NELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INDIRETTE

a)

Ciascuna delle parti garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici di una parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dall’altra parte, nonché i diritti e obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, siano coerenti con le leggi e i regolamenti, nonché le convenzioni internazionali applicabili, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, e l’atto di Stoccolma, del 14 luglio 1967, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

b)

Ciascuna delle parti garantisce che, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, i soggetti giuridici di una parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dall’altra parte, abbiano gli stessi diritti e gli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte nelle stesse attività di cooperazione indirette.


24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(2007/242/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 dello stesso,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. L'articolo 15, paragrafo 2 del suddetto regolamento prevede che il Consiglio rediga, riesamini e modifichi l'elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 di tale regolamento.

(2)

Il Consiglio ha deciso che alcune persone, entità e organismi rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 e dovrebbero quindi figurare nell'elenco di cui all'allegato V di tale regolamento per le motivazioni specifiche e individuali in esso contenute,

DECIDE:

Articolo 1

Le persone, le entità e gli organismi che figurano nell'allegato della presente decisione sono inseriti nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«A.   Persone giuridiche, entità e organismi

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

1.

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi il Gruppo industriale Shahid Hemmat (Shahid Hemmat Industrial Group), il Gruppo industriale Shahid Bagheri (Shahid Bagheri Industrial Group) e il Gruppo industriale Fajr (Fajr Industrial Group), tutti indicati nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.

Industrie degli armamenti (Armament Industries)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Filiale dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO).

3.

Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre, DTSRC) — anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Responsabile della R&S. Filiale della DIO. Il DTSRC provvede a gran parte degli approvvigionamenti per la DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD, C.P. 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan è un laboratorio dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI), coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile. Situato nel centro di ricerca nucleare di Teheran (TNRC), non era stato dichiarato dall'Iran in forza del suo accordo di salvaguardia prima del 2003, sebbene vi fossero svolte attività di conversione.

5.

Industrie nautiche (Marine Industries)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Filiale della DIO.

6.

Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-NFPD, C.P. 11365-8486, Teheran/Iran

La Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division, NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento.

7.

Gruppo industrie speciali (Special Industries Group)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Filiale della DIO.

8.

Società TAMAS (TAMAS Company)

 

La società TAMAS è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere. La società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.

B.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

1.

Reza AGHAZADEH

Data di nascita: 15.3.1949. Numero di passaporto: S4409483. Validità: 26.4.2000-27.4.2010. Rilasciato a: Teheran. Luogo di nascita: Khoy

Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, compresi tutti i lavori connessi con le centrifughe. Il 27 agosto 2006, Alai ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. L'Iran deve sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. Il 27 agosto 2006, Ashiani ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nel processo di produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione e progettazione ingegneristica per l’impianto di arricchimento presso il sito di Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Coinvolta nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Il 27 agosto 2006, Bakhtiar ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Il magnesio con questo grado di purezza è utilizzato per produrre metallo di uranio che può essere fuso in materiale per armi nucleari. L'Iran ha rifiutato all'AIEA l'accesso ad un documento sulla produzione di semisfere di metallo di uranio utilizzabili solo per armi nucleari.

5.

Morteza BEHZAD

 

Coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe. L'Iran deve sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, compresi tutti i lavori connessi con le centrifughe. Il 27 agosto 2006, Behzad ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe complessi e sensibili.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P. 11365-8486, Teheran/Iran

Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante (IR40) ad Arak. Con la risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si chiede all'Iran di sospendere tutte le attività su progetti connessi all'acqua pesante.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Presidente della Società Novin Energy (Novin Energy Company). Nell'agosto 2006, Karimi Sabet è stato inoltre decorato dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella progettazione, costruzione, installazione e messa in funzione delle attrezzature nucleari del sito di Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

10.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell'NRC: AEOI-NRC, C.P. 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412.

Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

11.

Hamid Reza MOHAJERANI

 

Coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il 27 agosto 2006, Mohajerani ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio e nella progettazione, costruzione e installazione dell'unità UF6 (l'UF6 è la materia prima per l'arricchimento).

12.

Houshang NOBARI

 

Coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, comprese le attività svolte presso l'impianto di arricchimento di Natanz (Kashan). Il 27 agosto 2006, Nobari ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nell'efficace gestione ed esecuzione del piano per il sito di Natanz (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Capo del centro di tecnologia nucleare dell'AEOI ad Esfahan, che sorveglia l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, comprese tutte le attività di conversione dell'uranio. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

14.

Abbas RASHIDI

 

Coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. Il 27 agosto 2006, Rashidi ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per la gestione e l'importante ruolo svolto nell'operazione della cascata di 164 centrifughe per l'arricchimento eseguita con successo a Natanz.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.»


Commissione

24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2007

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2007) 1663]

(I testi in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/243/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3), la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

In conformità degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4)

In base alle indagini effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia», i quali non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell’ambito di una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 25 gennaio 2007 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell’8.6.1995, pag. 1).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).


ALLEGATO

Rettifiche totali — Voce di bilancio 6 7 0 1

SM

Misura

EF

Motivo

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

AT

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

Totale AT

 

 

 

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

BE

Liquidazione dei conti

2001

Liquidazione dei conti 2001

specifica

 

EUR

–45 922,50

–45 922,50

0,00

BE

Liquidazione dei conti

2003

Liquidazione dei conti 2003

specifica

 

EUR

–53 786,11

–29 109,11

–24 677,00

Totale BE

 

 

 

 

EUR

–99 708,61

–75 031,61

–24 677,00

DE

Liquidazione dei conti

2003

Liquidazione dei conti 2003

specifica

 

EUR

–2 372 552,57

0,00

–2 372 552,57

DE

Liquidazione dei conti

2004

Liquidazione dei conti 2004

specifica

 

EUR

– 848 720,33

0,00

– 848 720,33

DE

Liquidazione dei conti

2005

Liquidazione dei conti 2005

specifica

 

EUR

–1 475 549,22

0,00

–1 475 549,22

DE

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 123 145,69

– 188 245,69

65 100,00

DE

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 134 267,39

0,00

– 134 267,39

Totale DE

 

 

 

 

EUR

–4 954 235,20

– 188 245,69

–4 765 989,51

DK

Restituzioni all'esportazione

2000

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

2 %

DKK

–4 042 587,64

0,00

–4 042 587,64

DK

Restituzioni all'esportazione

2000

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

5 %

DKK

–1 694 642,72

0,00

–1 694 642,72

DK

Restituzioni all'esportazione

2001

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

2 %

DKK

–11 636 374,73

0,00

–11 636 374,73

DK

Restituzioni all'esportazione

2001

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

5 %

DKK

–5 847 108,45

0,00

–5 847 108,45

DK

Restituzioni all'esportazione

2002

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

2 %

DKK

–14 620 538,05

0,00

–14 620 538,05

DK

Restituzioni all'esportazione

2002

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

5 %

DKK

–6 732 926,94

0,00

–6 732 926,94

DK

Restituzioni all'esportazione

2003

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

2 %

DKK

–3 239 587,36

0,00

–3 239 587,36

DK

Restituzioni all'esportazione

2003

Attuazione inadeguata dei controlli di sostituzione

forfettaria

5 %

DKK

–1 450 243,99

0,00

–1 450 243,99

DK

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

Totale DK

 

 

 

 

DKK

–49 264 009,88

0,00

–49 264 009,88

Totale DK

 

 

 

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

ES

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–9 070 409,96

–9 197 146,98

126 737,02

ES

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–7 923 714,21

–7 940 441,61

16 727,40

ES

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

339 296,14

339 296,14

0,00

ES

Ortofrutticoli — Frutta a guscio (altre misure)

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–28 111 606,97

0,00

–28 111 606,97

ES

Ortofrutticoli — Frutta a guscio (altre misure)

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–32 542 235,13

0,00

–32 542 235,13

ES

Ortofrutticoli — Trasformazione dei pomodori

2003

Impossibilità di controllare adeguatamente i pomodori consegnati al di fuori dell'orario regolare di lavoro delle autorità competenti, corrispondenza insufficiente dei registri con la contabilità ufficiale

forfettaria

5 %

EUR

–1 850 032,92

0,00

–1 850 032,92

ES

Ortofrutticoli — Trasformazione dei pomodori

2004

Impossibilità di controllare adeguatamente i pomodori consegnati al di fuori dell'orario regolare di lavoro delle autorità competenti, corrispondenza insufficiente dei registri con la contabilità ufficiale

forfettaria

5 %

EUR

–2 240 283,54

0,00

–2 240 283,54

ES

Misure promozionali

2003

Inammissibilità di un programma

specifica

 

EUR

–20 244,02

0,00

–20 244,02

ES

Misure promozionali

2004

Inammissibilità di un programma

specifica

 

EUR

–70 997,92

0,00

–70 997,92

ES

Misure promozionali

2003

Carenze nella contabilità e nei controlli tecnici

forfettaria

10 %

EUR

– 438 782,10

0,00

– 438 782,10

ES

Misure promozionali

2004

Carenze nella contabilità e nei controlli tecnici

forfettaria

10 %

EUR

– 500 158,94

0,00

– 500 158,94

ES

Misure promozionali

2005

Carenze nella contabilità e nei controlli tecnici

forfettaria

10 %

EUR

– 262 486,51

0,00

– 262 486,51

ES

Misure promozionali

2006

Carenze nella contabilità e nei controlli tecnici

forfettaria

10 %

EUR

–32 893,85

0,00

–32 893,85

Totale ES

 

 

 

 

EUR

–82 724 549,93

–16 798 292,45

–65 926 257,48

FR

OTMS

2001

Controlli fisici delle operazioni carenti o assenti

forfettaria

10 %

EUR

–2 150 231,66

0,00

–2 150 231,66

FR

OTMS

2002

Controlli fisici delle operazioni carenti o assenti

forfettaria

10 %

EUR

–4 742 809,12

0,00

–4 742 809,12

FR

OTMS

2003

Controlli fisici delle operazioni carenti o assenti

forfettaria

10 %

EUR

–1 792 725,04

0,00

–1 792 725,04

FR

Ortofrutticoli — Trasformazione di pesche e pere

2003

Vari pagamenti sono stati effettuati oltre il termine regolamentare

specifica

 

EUR

–22 494,75

0,00

–22 494,75

FR

Ammasso pubblico di alcole

2001

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–2 226,40

0,00

–2 226,40

FR

Ammasso pubblico di alcole

2002

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–14 188,94

0,00

–14 188,94

FR

Sviluppo rurale Garanzia — Nuove misure

2003

Carenze nei controlli secondari

forfettaria

2 %

EUR

–1 995 633,00

0,00

–1 995 633,00

FR

Sviluppo rurale Garanzia — Nuove misure

2003

Carenze nel sistema di controllo dei «prestiti agevolati»: controlli insufficienti sulle prove di pagamento e sull'effettiva realizzazione degli investimenti

forfettaria

5 %

EUR

–2 931 588,00

0,00

–2 931 588,00

FR

Sviluppo rurale Garanzia — Nuove misure

2004

Carenze nei controlli secondari

forfettaria

2 %

EUR

–2 568 245,00

0,00

–2 568 245,00

Totale FR

 

 

 

 

EUR

–16 220 141,91

0,00

–16 220 141,91

GR

Pagamenti diretti

2004

LPIS non pienamente operativo ai livelli richiesti e controlli in loco ancora troppo tardivi per essere pienamente efficaci

forfettaria

5 %

EUR

–14 991 119,26

0,00

–14 991 119,26

GR

Pagamenti diretti

2004

LPIS non pienamente operativo ai livelli richiesti e controlli in loco ancora troppo tardivi per essere pienamente efficaci

forfettaria

10 %

EUR

–20 792 615,42

0,00

–20 792 615,42

GR

Pagamenti diretti

2005

LPIS non pienamente operativo ai livelli richiesti e controlli in loco ancora troppo tardivi per essere pienamente efficaci

forfettaria

5 %

EUR

–27 702,71

0,00

–27 702,71

GR

Pagamenti diretti

2005

LPIS non pienamente operativo ai livelli richiesti e controlli in loco ancora troppo tardivi per essere pienamente efficaci

forfettaria

10 %

EUR

–30 657,51

0,00

–30 657,51

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione dei pomodori

2003

I dati indicati nei registri non sono stati conciliati con la contabilità ufficiale dell'organizzazione di produttori; i dati trasmessi da un'organizzazione di produttori non contenevano informazioni relative alla resa

forfettaria

5 %

EUR

–1 231,08

0,00

–1 231,08

GR

Ortofrutticoli — Trasformazione dei pomodori

2004

I dati indicati nei registri non sono stati conciliati con la contabilità ufficiale dell'organizzazione di produttori; i dati trasmessi da un'organizzazione di produttori non contenevano informazioni relative alla resa

forfettaria

5 %

EUR

– 417 259,82

0,00

– 417 259,82

GR

POSEI

2003

Prove insufficienti della ripercussione dei benefici dell'aiuto sull'utilizzatore finale, controlli insufficienti all'arrivo dei prodotti sull'isola, assenza di SIGC

forfettaria

5 %

EUR

– 952 833,44

0,00

– 952 833,44

GR

POSEI

2004

Prove insufficienti della ripercussione dei benefici dell'aiuto sull'utilizzatore finale, controlli insufficienti all'arrivo dei prodotti sull'isola, assenza di SIGC

forfettaria

5 %

EUR

– 952 833,58

0,00

– 952 833,58

GR

Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento

2001

Il totale delle dichiarazioni mensili supera l'importo della dichiarazione annuale

specifica

 

EUR

–67 732,00

0,00

–67 732,00

Totale GR

 

 

 

 

EUR

–38 233 984,82

0,00

–38 233 984,82

IE

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–1 021 717,84

–1 232 358,00

210 640,16

IE

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 122 295,66

– 122 295,66

0,00

IE

Latte in polvere per la produzione di caseina

2002

Controllo insufficiente del processo di produzione

forfettaria

5 %

EUR

– 676 675,34

0,00

– 676 675,34

IE

Latte in polvere per la produzione di caseina

2003

Controllo insufficiente del processo di produzione

forfettaria

5 %

EUR

–1 444 677,65

0,00

–1 444 677,65

IE

Latte in polvere per la produzione di caseina

2004

Controllo insufficiente del processo di produzione

forfettaria

5 %

EUR

– 378 635,48

0,00

– 378 635,48

Totale IE

 

 

 

 

EUR

–3 644 001,97

–1 354 653,66

–2 289 348,31

IT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–48 554 937,39

–48 865 275,10

310 337,71

IT

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–47 896,46

–47 896,46

0,00

IT

Sviluppo rurale Garanzia — Nuove misure

2003

Controlli insufficienti sulle norme minime, analisi dei rischi incompleta per quanto concerne la selezione dei beneficiari che devono essere oggetto di un controllo in loco

forfettaria

2 %

EUR

– 292 013,00

0,00

– 292 013,00

IT

Vino — Ristrutturazione

2003

Sovrestimazione della superficie viticola

specifica

 

EUR

– 791 044,51

0,00

– 791 044,51

IT

Vino — Ristrutturazione

2004

Sovrestimazione della superficie viticola

specifica

 

EUR

–1 587 599,85

0,00

–1 587 599,85

Totale IT

 

 

 

 

EUR

–51 273 491,21

–48 913 171,56

–2 360 319,65

LU

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–89 099,53

–89 099,53

0,00

LU

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 132 471,39

–42 350,66

–90 120,73

LU

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–14 637,53

–14 637,53

0,00

Totale LU

 

 

 

 

EUR

– 236 208,45

– 146 087,72

–90 120,73

NL

Liquidazione dei conti

2003

Liquidazione dei conti 2003

specifica

 

EUR

– 159 196,13

0,00

– 159 196,13

NL

Restituzioni all'esportazione

1999

Numero insufficiente di controlli di sostituzione

forfettaria

5 %

EUR

–1 337 421,43

0,00

–1 337 421,43

NL

Restituzioni all'esportazione

2000

Numero insufficiente di controlli di sostituzione

forfettaria

5 %

EUR

–15 460 584,91

0,00

–15 460 584,91

NL

Restituzioni all'esportazione

2001

Numero insufficiente di controlli di sostituzione

forfettaria

5 %

EUR

–9 866 616,71

0,00

–9 866 616,71

Totale NL

 

 

 

 

EUR

–26 823 819,18

0,00

–26 823 819,18


Rettifiche totali — Voce di bilancio 05 07 01 07

SM

Misura

EF

Motivo

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

FI

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–59 957,06

– 930 760,36

870 803,30

FI

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–4 383,80

–4 383,80

0,00

Totale FI

 

 

 

 

EUR

–64 340,86

– 935 144,16

870 803,30

GB

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2003

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–18 692,31

0,00

–18 692,31

GB

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2004

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

–53 718 181,34

–54 438 176,05

719 994,71

GB

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 177 600,74

– 177 600,74

0,00

GB

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

GBP

–5 043,95

–5 043,95

0,00

GB

Recuperi

2003

Errori nella classificazione delle irregolarità

specifica

 

GBP

–23 387,80

0,00

–23 387,80

Totale GB

 

 

 

 

EUR

–53 914 474,39

–54 615 776,79

701 302,40

Totale GB

 

 

 

 

GBP

–28 431,75

–5 043,95

–23 387,80

PT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2005

Inosservanza dei termini di pagamento

specifica

 

EUR

– 400 433,43

– 521 198,20

120 764,77

PT

Audit finanziario — Superamento

2003

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

–30 352,11

0,00

–30 352,11

PT

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

– 139,80

– 139,80

0,00

Totale PT

 

 

 

 

EUR

– 430 925,34

– 521 338,00

90 412,66


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/63


DECISIONE 2007/244/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quando segue:

(1)

Il 17 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/725/PESC (2) sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur, che proroga al 30 aprile 2007 il finanziamento della componente civile.

(2)

In attesa della transizione della missione dell'Unione africana verso un'operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 2 della decisione 2006/486/PESC (3), di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur.

(3)

Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell'azione di sostegno.

(4)

L'azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC nel periodo compreso tra il 1o maggio 2007 e il 31 ottobre 2007 è pari a 2 125 000 EUR. Detto importo copre il periodo interessato dall'attuale mandato della missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS) e il successivo periodo transitorio fino all'eventuale passaggio ad un'operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana.

2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.

I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.

3.   Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o maggio 2007.

Articolo 2

Il Consiglio valuta, entro il 30 giugno 2007, se l'azione di sostegno dell'Unione europea debba proseguire.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.

(2)  GU L 296 del 26.10.2006, pag. 24.

(3)  Decisione 2006/486/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2006 sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (GU L 192 del 13.7.2006, pag. 30).


24.4.2007   

IT

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L 106/65


AZIONE COMUNE 2007/245/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che modifica l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur in relazione all’inserimento di una componente militare di sostegno che fornisca assistenza all’istituzione della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/557/PESC, concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1).

(2)

Il 19 gennaio 2007, il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana, ha manifestato l’intenzione di schierare per un periodo di sei mesi una missione in Somalia (AMISOM) volta essenzialmente a contribuire alla fase iniziale della stabilizzazione nel paese.

(3)

Il 20 febbraio 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1744 (2007) che autorizza gli Stati membri dell’Unione africana (UA) a istituire per un periodo di sei mesi una missione in Somalia ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite a fornire, se necessario, personale, attrezzature e servizi per l’efficace schieramento di AMISOM.

(4)

Il 7 marzo 2007, l’Unione africana ha presentato all’Unione europea una richiesta di competenze specialistiche per assistere, su base temporanea, la cellula civile-militare di AMISOM schierata presso la sede dell’UA ad Addis Abeba.

(5)

Il 20 marzo 2007, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha accettato di rispondere positivamente alla richiesta dell’Unione africana di sostenere AMISOM nell’ambito dell’azione di sostegno dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS).

(6)

Con lettera del 29 marzo 2007, l'SG/AR ha informato l’UA che l’UE è disposta a fornire, su base temporanea, esperti in materia di pianificazione e ha chiesto che il personale UE che lavora per AMISOM sia contemplato dalla convenzione generale sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione dell’unità africana (OUA).

(7)

L’azione comune 2005/557/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/557/PESC è modificata come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L’Unione europea istituisce un’azione di sostegno civile-militare dell’UE ad AMIS II, con un’ulteriore componente militare di sostegno ad AMISOM, di seguito “Azione di sostegno AMIS/AMISOM UE”.

La principale azione di sostegno dell’UE mira ad assicurare un’assistenza efficace e tempestiva dell’UE a sostegno del rafforzamento di AMIS II e inoltre a sostegno dell’istituzione di AMISOM. L’UE rispetta e sostiene il principio della titolarità africana; l’azione di sostegno dell’UE intende affiancare l’UA e gli sforzi da essa profusi a livello politico, militare e di polizia per far fronte alla crisi nella regione sudanese del Darfur e in Somalia.

L’azione di sostegno dell’UE include una componente civile ed una militare.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), «AMIS II» è sostituito da «AMIS II e AMISOM»;

4)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’SG/AR adotta tutte le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle attività dell’UE a sostegno del rafforzamento di AMIS II e di AMISOM nonché il coordinamento tra il segretariato generale del Consiglio (SGC) e la cellula di coordinamento dell’UE a Addis Abeba (ACC). L’SGC fornisce orientamenti e sostegno all’ACC per lo svolgimento dei compiti di gestione del coordinamento quotidiano al fine di assicurare un sostegno coerente e tempestivo dell’UE ad AMIS II, tramite le azioni di sostegno dell’UE in campo politico, militare, di polizia e altre azioni civili di sostegno nonché all’istituzione di AMISOM. L’SGC fornisce agli organi competenti del Consiglio relazioni sulla situazione nonché aggiornamenti e valutazioni sia sul sostegno dell’UE ad AMIS II, sia sul rafforzamento di AMIS II sia sul sostegno dell’UE ad AMISOM e assicura il coordinamento a livello strategico con gli altri donatori, in particolare l’ONU e la NATO.»;

5)

all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   La componente militare di sostegno alla pianificazione di AMISOM assiste principalmente la cellula di pianificazione strategica della missione dell’UA, compresa l’elaborazione del piano di schieramento di AMISOM.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.


24.4.2007   

IT

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L 106/67


POSIZIONE COMUNE 2007/246/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, che ha attuato la risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1737 (2006)»].

(2)

Il 24 marzo 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1747 (2007) [«UNSCR 1747 (2007)»], che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dall'UNSCR 1737 (2006).

(3)

L'UNSCR 1747 (2007) vieta l'acquisto di armi e materiale connesso provenienti dall'Iran.

(4)

L'UNSCR 1747 (2007) esorta inoltre tutti gli Stati a vigilare e a limitare la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, all'Iran di armi convenzionali quali definite ai fini del registro delle armi convenzionali dell'ONU, nonché la fornitura di assistenza o formazione tecnica, assistenza finanziaria, servizi di intermediazione, di investimento o di altro tipo, nonché il trasferimento di risorse o servizi finanziari connessi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla produzione o all'uso di tali prodotti al fine di prevenire un accumulo destabilizzante di armi. In linea con questi obiettivi dell'UNSCR 1747 (2007) così come con la politica dell'UE di non vendere armi all'Iran, il Consiglio ritiene opportuno vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di armi e materiale connesso di ogni tipo nonché la fornitura di assistenza, investimento e servizi correlati.

(5)

L'UNSCR 1747 (2007) estende le sanzioni finanziarie e sui viaggi imposte dall'UNSCR 1737 (2006) ad altre persone ed entità che partecipano o sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

(6)

L'UNSCR 1747 (2007) esorta inoltre tutti gli Stati e le istituzioni finanziarie internazionali a non sottoscrivere a nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.

(7)

Il Consiglio ha inoltre identificato persone ed entità che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della posizione comune 2007/140/PESC. Tali persone ed entità dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato II della suddetta posizione comune.

(8)

È pertanto opportuno modificare la posizione comune 2007/140/PESC di conseguenza.

(9)

Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2007/140/PESC è così modificata:

1)

All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran.»

2)

È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Gli Stati membri non sottoscrivono a nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.»

3)

Gli allegati I e II sono sostituiti dai testi che figurano agli allegati I e II della presente posizione comune.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.


ALLEGATO I

«Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

A.   ENTITÀ

(1)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) (alias Ammunition Industries Group). Altre informazioni: l'AMIG controlla la 7th of Tir, citata nella risoluzione 1737 (2006) per il suo ruolo nel programma di centrifughe dell'Iran. L'AMIG è a sua volta di proprietà e sotto il controllo dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), citata nella risoluzione 1737 (2006).

(2)

Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell'Iran.

(3)

Bank Sepah e Bank Sepah International. Altre informazioni: la Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e gruppi sotto il suo controllo, ivi compreso il Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e il Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), entrambi citati nella risoluzione 1737 (2006).

(4)

Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group). Altre informazioni: produzione e sviluppo di missili da crociera. Responsabile dei missili navali, inclusi i missili da crociera.

(5)

Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Altre informazioni: a) entità globale controllata dal MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico, b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

(6)

Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC). Altre informazioni: fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), coinvolta in attività connesse all'arricchimento. L'AEOI è citata nella risoluzione 1737 (2006).

(7)

Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant, b) entità sotto il controllo dell'AIO, c) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

(8)

Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

(9)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz, b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

(10)

Centro di ricerca nucleare di Karaj. Altre informazioni: fa parte dei centri di ricerca dell'AEOI.

(11)

Kavoshyar Company. Altre informazioni: società controllata dall'AEOI, che ha ricercato fibre di vetro, forni con camera a vuoto e materiale di laboratorio per il programma nucleare dell'Iran.

(12)

Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak, b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

(13)

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: opera nell'ambito dell'AEOI e ha trasferito fondi per conto dell'AEOI ad entità associate al programma nucleare iraniano.

(14)

Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: filiale della DIO, che produce munizioni, esplosivi e propellenti solidi per razzi e missili.

(15)

Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: questa società si occupa della manutenzione di vari aerei, inclusi l'MI-171, utilizzato dalle forze aeree dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).

(16)

Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell'AIEA.

(17)

Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc. L'IRGC si è vantato di utilizzare questi prodotti come parte della sua dottrina di guerra asimmetrica.

(18)

Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità controllata dall'AIO, che ha acquistato per conto dell'AIO attrezzature destinate al programma missilistico.

(19)

7th of Tir. Altre informazioni: a) entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran, b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

(20)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO, b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

(21)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO, b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

(22)

Sho’a’ Aviation. Altre informazioni: produce velivoli ultraleggeri che l'IRGC sostiene di utilizzare come parte della sua dottrina di guerra asimmetrica.

(23)

Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità controllata dall'AIO, coinvolta nell'acquisto internazionale di attrezzatura missilistica.

B.   PERSONE FISICHE

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Altre informazioni: scienziato senior del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata; lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

(2)

Dawood Agha-Jani. Funzione: Capo del PFEP (Natanz). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).

(4)

Behman Asgarpour. Funzione: Direttore operativo (Arak). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(5)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: Direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(6)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: Presidente dell'AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(7)

Ahmad Derakhshandeh. Funzione: Presidente e amministratore delegato della “Bank Sepah”. Altre informazioni: la Bank Sepah fornisce sostegno all'AIO e gruppi sotto il suo controllo, ivi compresi l'SHIG e lo SBIG, entrambi citati nella UNSCR 1737 (2006).

(8)

Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: Direttore del dipartimento degli affari commerciali internazionali dell'AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(9)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Altre informazioni: scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC). L'AIEA ha chiesto di poterlo intervistare sulle attività del PHRC nel periodo in cui ne era direttore ma l'Iran ha rifiutato.

(10)

Mohammad Hejazi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza di resistenza Bassij.

(11)

Mohsen Hojati. Funzione: Capo del Fajr Industrial Group. Altre informazioni: il Fajr Industrial Group è citato nella UNSCR 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici.

(12)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: Capo dello SBIG. Altre informazioni: lo SBIG è citato nella UNSCR 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici.

(13)

Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: Direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(14)

Naser Maleki. Funzione: Capo dell'SHIG. Altre informazioni: l'SHIG è citato nella UNSCR 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma relativo ai missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

(15)

Jafar Mohammadi. Funzione: Consulente tecnico dell'AEOI (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(16)

Ehsan Monajemi. Funzione: Direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(17)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Ten. gen. Funzione: Rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(18)

Mohammad Qannadi. Funzione: Vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(19)

Amir Rahimi. Funzione: Capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Altre informazioni: il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento.

(20)

Morteza Rezaie. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Vice comandante dell'IRGC.

(21)

Morteza Safari. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Comandante delle forze navali dell'IRGC.

(22)

Yahya Rahim Safavi. Magg. gen. Funzione: Comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.

(23)

Seyed Jaber Safdari. Altre informazioni: Direttore degli impianti di arricchimento di Natanz.

(24)

Hosein Salimi. Titolo: Generale. Funzione: Comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(25)

Qasem Soleimani. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza Qods.

(26)

Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante delle forze di terra dell'IRGC.

(27)

Generale Zolqadr. Funzione: Vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC.»


ALLEGATO II

«A.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

1.

Reza AGHAZADEH

Data di nascita: 15/3/1949. Numero di passaporto: S4409483. Validità: 26/4/2000 — 27/4/2010. Rilasciato a: Teheran. Luogo di nascita: Khoy

Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, compresi tutti i lavori connessi con le centrifughe. Il 27 agosto 2006, Alai ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. L'Iran deve sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. Il 27 agosto 2006, Ashiani ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nel processo di produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione e progettazione ingegneristica per l’impianto di arricchimento presso il sito di Natanz (Kashan).

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Coinvolta nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Il 27 agosto 2006, Bakhtiar ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Il magnesio con questo grado di purezza è utilizzato per produrre metallo di uranio che può essere fuso in materiale per armi nucleari. L'Iran ha rifiutato all'AIEA l'accesso ad un documento sulla produzione di semisfere di metallo di uranio utilizzabili solo per armi nucleari.

5.

Morteza BEHZAD

 

Coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe. L'Iran deve sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, compresi tutti i lavori connessi con le centrifughe. Il 27 agosto 2006, Behzad ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe complessi e sensibili.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran/Iran

Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

Funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante (IR40) ad Arak. Con la risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si chiede all'Iran di sospendere tutte le attività su progetti connessi all'acqua pesante.

8.

M. Javad KARIMI SABET

 

Presidente della Società Novin Energy (Novin Energy Company). Nell'agosto 2006, Karimi Sabet è stato inoltre decorato dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella progettazione, costruzione, installazione e messa in funzione delle attrezzature nucleari del sito di Natanz.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

10.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell'NRC: AEOI-NRC, C.P.: 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il 27 agosto 2006, Mohajerani ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio e nella progettazione, costruzione e installazione dell'unità UF6 (l'UF6 è la materia prima per l'arricchimento).

12.

Houshang NOBARI

 

Coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, comprese le attività svolte presso l'impianto di arricchimento di Natanz (Kashan). Il 27 agosto 2006, Nobari ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nell'efficace gestione ed esecuzione del piano per il sito di Natanz (Kashan).

13.

Dr Javad RAHIQI

 

Capo del centro di tecnologia nucleare dell'AEOI ad Esfahan, che sorveglia l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, comprese tutte le attività di conversione dell'uranio. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

14.

Abbas RASHIDI

 

Coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. Il 27 agosto 2006, Rashidi ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per la gestione e l'importante ruolo svolto nell'operazione della cascata di 164 centrifughe per l'arricchimento eseguita con successo a Natanz.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

1.

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi il Gruppo industriale Shahid Hemmat (Shahid Hemmat Industrial Group), il Gruppo industriale Shahid Bagheri (Shahid Bagheri Industrial Group) e il Gruppo industriale Fajr (Fajr Industrial Group), tutti indicati nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.

Industrie degli armamenti (Armament Industries)

Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

Filiale dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO).

3.

Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre, DTSRC) — anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Responsabile della R&S. Filiale della DIO. Il DTSRC provvede a gran parte degli approvvigionamenti per la DIO.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD, C.P.: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan è un laboratorio dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI), coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile. Situato nel centro di ricerca nucleare di Teheran (TNRC), non era stato dichiarato dall'Iran in forza del suo accordo di salvaguardia prima del 2003, sebbene vi fossero svolte attività di conversione.

5.

Industrie nautiche (Marine Industries)

Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

Filiale della DIO.

6.

Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-NFPD, C.P. 11365-8486, Teheran/Iran

La Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division, NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento.

7.

Gruppo industrie speciali (Special Industries Group)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Filiale della DIO.

8.

Società TAMAS (TAMAS Company)

 

La società TAMAS è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere. La società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.»