|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
|
Sommario |
|
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
* |
|
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
Commissione |
|
|
|
|
2007/232/CE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2007/233/CE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2007/234/CE |
|
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
|
17.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 407/2007 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2007
che istituisce misure antidumping definitive e libera il dazio provvisorio istituito su talune importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure provvisorie
|
(1) |
Il 18 ottobre 2006, con regolamento (CE) n. 1551/2006 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese (RPC). |
2. Fase successiva del procedimento
|
(2) |
In seguito all’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fragole congelate dalla RPC, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni. |
|
(3) |
Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate. |
|
(4) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è previsto di imporre misure definitive e di liberare gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 1551/2006 (informazione finale). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. |
3. Parti interessate dal procedimento
|
(5) |
La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle visite di verifica svolte presso le società elencate al considerando 8 del regolamento provvisorio, dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi dei seguenti utilizzatori e importatori comunitari:
|
4. Periodo dell’inchiesta
|
(6) |
Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo d’inchiesta («il periodo in esame»). |
|
(7) |
Una delle parti interessate ha sollevato dubbi sulla scelta del periodo dell’inchiesta, sostenendo che il 2005 non è stato un anno rappresentativo perché i prezzi all’importazione sono stati anormalmente bassi. Tuttavia, il periodo dell’inchiesta è stato determinato secondo l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che dispone che il periodo dell’inchiesta copre di norma un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente l’apertura del procedimento. Di conseguenza, le particolarità relative all’anno 2005 non si sono riflesse nella scelta del PI, ma sono state esaminate nell’analisi del nesso di causalità. |
|
(8) |
Tenuto conto di quanto precede, il periodo dell’inchiesta (PI) come definito nel considerando 11 del regolamento provvisorio è confermato. |
5. Prodotto in esame e prodotto simile
|
(9) |
Si ricorda che nel considerando 13 del regolamento provvisorio il prodotto in esame è così definito: fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11 , 0811 10 19 e 0811 10 90 . |
|
(10) |
Alcune parti interessate hanno affermato che esistono grandi differenze, secondo l’uso e la qualità, tra i tipi di fragole congelate. Per la stessa ragione, è stato sostenuto che le fragole congelate d’origine cinese non sono comparabili a quelle prodotte dall’industria comunitaria. |
|
(11) |
Nel considerando 15 del regolamento provvisorio è precisato che l’inchiesta ha messo in evidenza che i vari tipi del prodotto in esame, come pure le fragole congelate prodotte e vendute sul mercato comunitario dai produttori comunitari, nonostante differenze di varietà, di qualità, di dimensione e di trattamenti successivi, presentano le stesse caratteristiche fisiche e biologiche essenziali e gli stessi usi. Sono stati quindi considerati come un unico prodotto. Poiché le parti interessate non hanno addotto ulteriori prove a sostegno delle loro affermazioni e in mancanza di elementi nuovi, l’argomentazione è respinta. |
|
(12) |
In assenza di ulteriori osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 12 a 16 del regolamento provvisorio. |
B. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato
|
(13) |
Non è stato ricevuto alcun commento che giustifichi una modifica delle conclusioni relative al trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato. Di conseguenza, le conclusioni esposte nei considerando da 17 a 26 del regolamento provvisorio sono confermate. |
2. Trattamento individuale
|
(14) |
I tre produttori esportatori ai quali è stato rifiutato il trattamento individuale («TI») hanno sostenuto che questa decisione deve essere riveduta. Si ricorda che le tre imprese in questione non soddisfacevano ai criteri b) ed e) di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Secondo il criterio b), i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati e le condizioni di vendita sono determinati liberamente. Secondo il criterio e), l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori. |
|
(15) |
Nessuno degli argomenti addotti dalle tre imprese in questione giustifica una modifica della decisione provvisoria. In particolare, è stato accertato che le imprese interessate erano soggette all’ingerenza dello Stato, che impediva loro di determinare liberamente le quantità esportate [criterio b)]. |
|
(16) |
Inoltre, l’ingerenza dello Stato è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori [criterio e)]. |
|
(17) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 27 e 28 del regolamento provvisorio. |
3. Valore normale
|
(18) |
Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie non è stato ricevuto alcun commento che giustifichi una modifica della decisione di utilizzare la Turchia come paese di riferimento. La decisione è pertanto confermata. Si ricorda che ai fini della determinazione del valore normale, i prezzi nazionali delle fragole turche sono stati adeguati per tenere conto della loro migliore qualità rispetto alle fragole cinesi (cfr. i considerando 39 e 44 del regolamento provvisorio). |
|
(19) |
In assenza di altre osservazioni relative al valore normale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 29 a 42 del regolamento provvisorio. |
4. Prezzo all’esportazione
|
(20) |
In assenza di altri commenti, le conclusioni relative ai prezzi all’esportazione esposte nel considerando 43 del regolamento provvisorio sono confermate. |
5. Confronto
|
(21) |
È fatto riferimento nel considerando 44 del regolamento provvisorio. In assenza di ogni commento che giustifichi una modifica delle conclusioni esposte in tale considerando, le conclusioni provvisorie sono confermate. |
6. Margine di dumping
|
(22) |
Tenuto conto di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
C. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
|
(23) |
In mancanza di nuove osservazioni, sono confermate le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria totale di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio. |
2. Definizione dell’industria comunitaria
|
(24) |
In assenza di qualsiasi commento, la definizione dell’industria comunitaria di cui ai considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio è confermata. |
3. Campionamento ai fini dell’analisi del pregiudizio
|
(25) |
Si ricorda che, tenuto conto del numero elevato di produttori di fragole congelate nella Comunità, è stato scelto per valutare il pregiudizio un campione di otto produttori. Una delle parti interessate ha obiettato che il campione di produttori comunitari non era rappresentativo per il fatto che tutti i produttori scelti si trovavano in Polonia. È stato sostenuto che un campione basato sul massimo volume di produzione deve, per essere rappresentativo, tenere conto anche della collocazione geografica dei produttori. |
|
(26) |
Nel considerando 54 del regolamento provvisorio si precisa che la selezione del campione è stata effettuata a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, che prevede che un campione possa essere scelto sulla base del più grande volume rappresentativo di produzione sul quale l’indagine può ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. |
|
(27) |
Pertanto, la selezione di un campione in base a questo metodo deve in primo luogo tenere conto della rappresentatività in termini di volume di produzione. Non è necessario che il campione sia anche rappresentativo geograficamente. La rappresentatività geografica può essere presa in considerazione in via subordinata, ma non costituisce un obbligo. |
|
(28) |
Inoltre, poiché la produzione di fragole congelate è soprattutto concentrata in Polonia, in volume e in numero di produttori, il fatto di tener conto della collocazione geografica non escluderebbe, in questo caso, la scelta di un campione composto da soli produttori polacchi. Questo argomento è quindi respinto. |
|
(29) |
In assenza di altri commenti, il campionamento ai fini della valutazione del pregiudizio di cui ai considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio è confermato. |
4. Consumo nella Comunità
|
(30) |
In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del consumo comunitario di cui ai considerando 56 e 59 del regolamento provvisorio. |
5. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati
5.1. Volume e quota di mercato delle importazioni in questione
|
(31) |
In assenza di osservazioni, si conferma il calcolo del volume e della quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame di cui ai considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio. |
5.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
|
(32) |
Una delle parti ha sostenuto che ai fini dell’analisi della sottoquotazione occorrerebbe procedere ad un adeguamento per tenere conto delle differenze qualitative tra le fragole congelate prodotte dall’industria comunitaria e quelle dei produttori-esportatori. Si è però constatato che, nella fase provvisoria, solo alcune operazioni di vendita dei produttori-esportatori erano prese in considerazione nel calcolo della sottoquotazione. Non sono state prese in considerazione le vendite di esportazioni di qualità inferiore perché l’industria comunitaria non ha né prodotto né venduto tali prodotti. Date queste circostanze, l’adeguamento richiesto non è stato concesso. In assenza di altri commenti, le conclusioni sui prezzi delle importazioni del prodotto in esame e sulla sottoquotazione dei prezzi di cui ai considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio sono confermate. |
6. Situazione dell’industria comunitaria
|
(33) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che i prezzi dell’industria comunitaria sono aumentati nel 2006 a circa 1 000 EUR a tonnellata e che di questo l’analisi del pregiudizio dovrebbe tener conto. Occorre però ricordare che il periodo dell’inchiesta va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e che il periodo per il quale le tendenze utili alla valutazione del pregiudizio sono state analizzate va dal 1o gennaio 2002 alla fine del periodo dell’inchiesta. Non stati quindi presi in considerazione i movimenti di prezzo successivi al PI nell’analisi del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di base. L’importanza dell’aumento dei prezzi nel 2006 è tuttavia esaminata oltre nella sezione «D. Nesso causale» (considerando da 51 a 54). |
|
(34) |
Nessuna parte interessata ha messo in discussione i dati sulla situazione dell’industria comunitaria e la loro interpretazione, di cui ai considerando da 66 a 85 del regolamento provvisorio. Sono quindi confermate le conclusioni di questi considerando del regolamento provvisorio. |
6.1. Dati sulla produzione comunitaria nel suo insieme
|
(35) |
Nessuna parte interessata ha messo in discussione i dati macroeconomici e la loro interpretazione, di cui ai considerando da 86 a 88 del regolamento provvisorio. Sono quindi confermate le conclusioni di questi considerando del regolamento provvisorio. |
7. Conclusioni in merito al pregiudizio
|
(36) |
Tenuto conto di quanto precede, si conferma che l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. |
D. NESSO CAUSALE
1. Osservazioni delle parti interessate
|
(37) |
Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sia stato causato da altri fattori. Alcuni degli argomenti avanzati sono già stati esaminati nel regolamento provvisorio. I nuovi argomenti sono presi in considerazione, se necessario, qui di seguito. |
2. Effetti delle importazioni da paesi terzi
|
(38) |
È stato sostenuto che le importazioni dal Marocco non sono state sufficientemente prese in considerazione come causa di pregiudizio. Una delle parti ha messo in dubbio l’interpretazione dei dati del considerando 99 del regolamento provvisorio e ha segnalato che il prezzo praticato dal Marocco durante il PI era inferiore al prezzo d’equilibrio dell’industria comunitaria, il che avrebbe contribuito al pregiudizio. |
|
(39) |
Si fa notare che secondo la tabella del considerando 99 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni dal Marocco sono stati sempre assai più elevati di quelli dell’industria comunitaria. Anche gli esportatori marocchini sono stati danneggiati dalle esportazioni cinesi a basso prezzo e hanno dovuto reagire abbassando i prezzi delle esportazioni verso la Comunità. Questo è confermato dalla diminuzione del volume delle importazioni di fragole congelate originarie del Marocco. Questo argomento è stato quindi respinto. |
3. Impatto delle fluttuazioni monetarie
|
(40) |
Durante il PI lo zloty si è deprezzato rispetto all’euro. Alcune parti interessate hanno sostenuto che il calo dei prezzi subito dall’industria comunitaria sarebbe meno sensibile se i calcoli fossero espressi in zloty anziché in euro. Tra il 2004 ed il 2005, lo zloty si è svalutato di circa il 10 %, ma in questo stesso periodo il calo dei prezzi comunitari, espressi in euro, è stato del 35 %. |
|
(41) |
Tenuto conto del divario tra la fluttuazione della valuta di circa il 10 % e il calo dei prezzi fino al 35 %, il deprezzamento dello zloty rispetto all’euro non può essere considerato una causa principale della diminuzione dei prezzi dell’industria comunitaria. Questo argomento è stato quindi respinto. |
4. Impatto delle pretese insufficienze strutturali o decisioni di natura speculativa dell’industria comunitaria
|
(42) |
Alcune parti interessate hanno sviluppato l’argomento già esaminato nel regolamento provvisorio ai considerando da 106 a 110, vale a dire che il pregiudizio era da attribuirsi a errate decisioni commerciali e a difficoltà strutturali dei produttori comunitari. A sostegno delle loro tesi, hanno citato una relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione del settore dei frutti a bacche e delle ciliegie destinati alla trasformazione e un documento di lavoro allegato dei servizi della Commissione sullo stesso argomento (3), nonché una risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei frutti a bacche e delle ciliegie destinati alla trasformazione adottata il 12 ottobre 2006 (4). |
|
(43) |
Va notato che la Commissione ha tenuto conto della relazione nelle sue conclusioni provvisorie, come dimostra il riferimento al considerando 138 del regolamento provvisorio. La relazione e la risoluzione forniscono importanti informazioni di base sul settore dei frutti rossi nella Comunità, ma entrambe mettono l’accento sulle difficoltà dei coltivatori di fragole fresche, più che su quelle dell’industria comunitaria (imprese di congelamento). In ogni caso, né la relazione né la risoluzione giungono alla conclusione che i problemi dei produttori comunitari siano imputabili alle insufficienze strutturali dell’industria comunitaria stessa. |
|
(44) |
È stato inoltre sostenuto che l’adesione della Polonia all’UE avrebbe causato il trasferimento di lavoratori polacchi verso paesi che offrono salari più elevati, ponendo così nuovi problemi all’industria, in particolare un aumento del costo della manodopera sul mercato interno. È stato anche affermato che a causa delle nuove misure di restrizione alle frontiere, l’industria comunitaria non poteva più contare su una manodopera a basso costo proveniente da paesi limitrofi non membri dell’UE. Tale evoluzione avrebbe avuto effetti negativi su questa industria ad alta intensità di manodopera. |
|
(45) |
Questa evoluzione potrebbe avere determinato un aumento dei costi della manodopera per gli agricoltori. Tuttavia, quest’eventuale aumento è direttamente legato ai costi degli agricoltori e non a quelli dell’industria comunitaria (imprese di congelamento). Di conseguenza, la correlazione tra l’aumento dei costi degli agricoltori e i costi dell’industria comunitaria è soltanto parziale. Inoltre, secondo la relazione e il documento di lavoro della Commissione di cui al considerando 42, risulterebbe che nonostante l’aumento dei costi di produzione, i prezzi di vendita delle fragole fresche siano diminuiti e non aumentati dopo l’adesione della Polonia all’Unione europea. Tenuto conto del fatto che i prezzi di vendita sono diminuiti, l’aumento dei costi per i produttori di fragole fresche non ha potuto avere un’incidenza sull’industria comunitaria. Questo argomento è quindi respinto. |
|
(46) |
Una delle parti ha sostenuto che gli investimenti e le ristrutturazioni che l’industria comunitaria ha compiuto per migliorare la sua efficienza hanno avuto conseguenze negative sulla sua redditività e sul suo flusso di liquidità. I costi degli investimenti effettuati dall’industria comunitaria non alterano il fatto che durante il PI i prezzi sono fortemente diminuiti fino a un livello pregiudizievole e che sono stati i prezzi bassi ad avere l’incidenza di gran lunga più rilevante sulla redditività dell’industria comunitaria. Gli investimenti effettuati hanno contribuito ad aumentare l’efficienza dell’industria comunitaria, come indicato nel considerando 81 del regolamento provvisorio. Questo argomento è pertanto respinto. |
|
(47) |
È stato inoltre sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sia da imputarsi all’industria stessa perché la qualità del prodotto era inferiore a quella dei prodotti originari della Spagna e della California. A tale riguardo, è da notare che la Spagna e la California producono principalmente per il mercato degli ortofrutticoli freschi e che nulla indica che l’industria comunitaria abbia perso quote di mercato rispetto a questi produttori. Le importazioni di fragole congelate degli Stati Uniti sono state inferiori a 200 tonnellate durante il PI e non hanno potuto avere un effetto rilevante sulla redditività dell’industria comunitaria. Questo argomento è pertanto respinto. |
|
(48) |
In ogni caso, per quanto concerne le pretese insufficienze strutturali dell’industria comunitaria, nulla dimostra la loro esistenza. Queste affermazioni devono dunque essere respinte. Le conclusioni enunciate nei considerando da 106 a 110 del regolamento provvisorio sono confermate. |
5. Pregiudizio auto-inflitto risultante dai livelli dei prezzi stabiliti dall’industria comunitaria
|
(49) |
Per quanto riguarda le pretese decisioni di natura speculativa dell’industria comunitaria di cui ai considerando 108 e 110 del regolamento provvisorio, un utilizzatore ha sostenuto che i prezzi sul mercato comunitario erano determinati non dalle importazioni cinesi, ma principalmente dall’industria comunitaria, che detiene la maggiore quota di mercato. Secondo questa tesi, la tendenza al ribasso dei prezzi è determinata non da importazioni cinesi in dumping, ma dall’industria comunitaria stessa. |
|
(50) |
È certo che l’industria comunitaria, che deteneva una quota di mercato del 59 % durante il PI, mantiene un ruolo importante nei riguardi dei prezzi di mercato. Tuttavia, nonostante questa quota di mercato elevata, non si può negare che le importazioni dalla RPC a prezzi inferiori del 6 % a quelli dell’industria comunitaria abbiano avuto un impatto negativo sui prezzi del mercato. Queste importazioni in dumping hanno esercitato una pressione globale al ribasso sui prezzi nella Comunità e, inoltre, sono riuscite ad aumentare sensibilmente la loro quota di mercato, che è passata dal 4 % nel 2002 al 20 % durante il PI. L’argomento deve quindi essere respinto. |
6. La natura ciclica delle fragole congelate e l’impatto del volume del raccolto
|
(51) |
Le fragole congelate sono un prodotto agricolo delicato e l’indagine ha mostrato che la disponibilità di fragole fresche riveste un’importanza essenziale per il prezzo delle fragole congelate. Molte delle parti interessate hanno affermato che il raccolto particolarmente cattivo del 2003 costituiva una causa principale del pregiudizio osservato durante il PI. Alcune hanno anche affermato che il prezzo delle fragole segue generalmente un ciclo di quattro anni, durante il quale un aumento dei prezzi conduce alla sovrapproduzione, quindi ad un crollo dei prezzi. È stato sostenuto che il 2005 ha rappresentato il punto più basso di questo ciclo e che i prezzi particolarmente bassi registrati in quell’anno erano la conseguenza di questa fluttuazione naturale. Variazioni di prezzo hanno potuto essere osservate anche per un periodo precedente al 2002 e questo argomento è stato anche confermato dall’aumento di +/– 20 % dei prezzi osservato nel 2006, cioè subito dopo il PI. |
|
(52) |
Da un’ulteriore analisi dei prezzi delle fragole congelate oltre al periodo interessato è risultato che fluttuazioni dei prezzi si sono avute durante un periodo significativo prima del 2002. Il raccolto abbondante del 2001, ad esempio, ha determinato un forte ribasso dei prezzi. Questi prezzi bassi, a loro volta, hanno condotto a un ribasso della produzione di fragole fresche negli anni successivi, cosa che ha permesso ai prezzi di stabilizzarsi nuovamente. Secondo un’analisi delle tendenze, i prezzi del prodotto in esame seguono un andamento ciclico fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche e dal volume dei raccolti. |
|
(53) |
Occorre tuttavia ricordare che il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 380 % a prezzi che sono diminuiti del 38 % nel periodo considerato e che questo fenomeno ha avuto conseguenze significative sulla situazione finanziaria dell’industria comunitaria, che ha subito perdite insostenibili. |
|
(54) |
Anche se le fluttuazioni naturali dei prezzi delle fragole congelate e le conseguenze del volume del raccolto hanno certamente avuto un’incidenza non trascurabile sui prezzi dell’industria comunitaria, non possono di per sé essere considerate come l’unica o principale causa del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
7. Conclusioni sul nesso di causalità
|
(55) |
Confermando le conclusioni di cui ai considerando 97 e 98 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
|
(56) |
L’inchiesta ha anche messo in luce una correlazione tra i prezzi dell’industria comunitaria e le fluttuazioni di prezzo legate alla natura ciclica e alle variazioni stagionali del raccolto. Questa conclusione è suffragata da dati raccolti prima e durante il periodo considerato, come pure dall’evoluzione osservata dopo il PI. |
|
(57) |
Anche se queste variazioni cicliche possono avere aggravato la situazione finanziaria dell’industria comunitaria, l’ampiezza del calo dei prezzi dell’industria comunitaria e la tendenza negativa messa in evidenza nell’analisi della situazione dell’industria comunitaria descritta nei considerando da 66 a 85 del regolamento provvisorio non possono essere attribuite esclusivamente alle «fluttuazioni naturali». L’analisi dell’impatto della natura ciclica del prodotto e del volume del raccolto non permette di concludere che l’influenza di questi fattori sia stata sufficientemente forte da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
|
(58) |
In base a quanto precede e in assenza di osservazioni in merito al nesso causale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 113 e 114 del regolamento provvisorio. |
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Considerazioni generali
|
(59) |
È stato valutato se, alla luce delle osservazioni e degli elementi aggiuntivi forniti dalle parti interessate in seguito all’istituzione delle misure provvisorie, resti valida la conclusione provvisoria secondo cui l’istituzione di misure non è contraria all’interesse comunitario. Come nella fase provvisoria, la determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in causa, cioè quelli dell’industria comunitaria, degli importatori, dei trasformatori/utilizzatori e degli agricoltori. |
|
(60) |
La Commissione ha preso contatto con un gran numero di parti interessate per ottenere il loro parere. Oltre all’industria comunitaria, ha sentito i rappresentanti di tutti le principali marche sul mercato e le associazioni rappresentanti gli interessi degli utilizzatori e ha proceduto a verifiche supplementari in loco. |
2. Interesse dell’industria comunitaria e dell’industria a monte
|
(61) |
Nella fase preliminare l’inchiesta ha mostrato che alla produzione comunitaria partecipa un gran numero di fabbricanti di prodotti congelati, che impiegano 2 700 dipendenti per la produzione e la vendita del prodotto in esame. Esiste anche una correlazione parziale tra la situazione dell’industria del congelamento e gli agricoltori che forniscono le fragole, poiché questi ultimi coltivano soltanto la varietà di fragole destinata alla congelazione e l’industria della congelazione costituisce il solo sbocco di questo prodotto. |
|
(62) |
Si ricorda che i produttori comunitari hanno subito un pregiudizio sostanziale nel corso del periodo considerato e hanno registrato perdite fino al 12,5 % a causa di importazioni in dumping. Queste perdite sono state subite nonostante il fatto che l’industria comunitaria abbia ridotto i costi diminuendo il prezzo pagato agli agricoltori per le fragole fresche. Il prezzo pagato per le fragole fresche è stato inferiore ai costi di produzione degli agricoltori e non è quindi sostenibile a lungo termine sia per gli agricoltori che per l’industria comunitaria. Se il prezzo delle fragole congelate dovesse nuovamente scendere sotto il livello non pregiudizievole, le conseguenze sarebbero di due tipi. L’industria comunitaria subirebbe perdite finanziarie e correrebbe il rischio a lungo termine di non potere più rifornirsi in fragole fresche per il fatto che il prezzo che sarebbe disposta a pagare agli agricoltori sarebbe così basso che questi potrebbero decidere di cessare questo tipo d’attività. Occorre ricordare che secondo le stime, la Polonia contava nel 2002 96 700 produttori commerciali di fragole fresche, di cui circa 80 000 produttori di fragole destinate alla trasformazione. Anche se è possibile che il numero di produttori sia diminuito a seguito del consolidamento osservato nel settore, è certo che la produzione di fragole costituisce un’attività economica importante per un gran numero di aziende agricole polacche. La coltura delle fragole ha un’importanza essenziale per alcune regioni polacche con un tasso di disoccupazione elevato e la mancata adozione di misure avrebbe per effetto di accrescere ulteriormente il tasso di disoccupazione. Inoltre, questi agricoltori non possono passare ad altre colture più proficue poiché il suolo di queste regioni è adatto principalmente alla coltura delle fragole. |
|
(63) |
Come indicato nel regolamento provvisorio (considerando 139), i prezzi pagati agli agricoltori dal 2004 sono stati così bassi da non coprire i costi di produzione. |
|
(64) |
Inoltre, come confermato dalla relazione della Commissione di cui al considerando 42, i produttori di fragole polacchi rappresentano un’industria frammentata ed è improbabile che possano raggiungere mercati diversi dai fabbricanti di prodotti congelati locali. Di conseguenza, il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria della congelazione avrebbe ripercussioni importanti per gli agricoltori. Il fatto che i prezzi del mercato siano nuovamente aumentati dopo il PI, fino a raggiungere livelli non pregiudizievoli e che le importazioni cinesi siano diminuite può sollevare dubbi sulla necessità di adottare misure miranti a migliorare la situazione dell’industria comunitaria; tuttavia, nulla lascia presumere che questo aumento abbia un carattere permanente né che debba protrarsi nel tempo. |
|
(65) |
Date queste circostanze, è certo che l’industria comunitaria e gli agricoltori trarrebbero vantaggio dall’adozione di misure antidumping e che tali misure potrebbero avere un effetto di stabilizzazione del mercato comunitario. Il prezzo delle fragole congelate non scenderebbe per effetto di importazioni di fragole dalla RPC. I produttori comunitari potrebbero quindi aumentare i loro prezzi e ottenere un margine di profitto ragionevole. Gli effetti sull’industria a monte sarebbero molto probabilmente positivi. Si è dunque concluso che l’adozione di misure sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria e dei produttori di fragole. |
3. Interesse degli importatori indipendenti
|
(66) |
Oltre agli accertamenti della fase preliminare dell’indagine, la Commissione ha visitato altri due importatori del prodotto in esame dalla RPC, che vendono anche fragole prodotte nell’UE, in quantità comprese tra il 50 e il 60 % dei loro acquisti rispettivi. Va però segnalato che il commercio di fragole congelate costituisce soltanto una parte delle loro attività commerciali e rappresenta tra il 30 e il 50 % del loro fatturato. Le loro importazioni dalla RPC rappresentano circa il 14 % del totale delle importazioni del prodotto in esame. Gli importatori sono quindi considerati rappresentativi. Gli importatori in questione si sono dichiarati contrari alle misure antidumping. Secondo l’indagine, la domanda di fragole congelate non è destinata a cambiare, poiché la domanda di fragole è determinata dalle preferenze dei consumatori, su cui non influirà l’istituzione di misure antidumping. Di conseguenza, gli importatori non rischiano di essere toccati dagli aumenti di prezzo poiché potrebbero continuare ad importare le stesse quantità di prima e, molto probabilmente, ripercuotere sugli utilizzatori una parte rilevante dei costi supplementari delle fragole congelate. Questo è confermato dal fatto che le precedenti differenze di prezzo non hanno influito sul prezzo di vendita né sui margini di profitto degli importatori, mantenutisi sostanzialmente stabili. |
|
(67) |
La conclusione provvisoria cui è giunto il regolamento provvisorio, ossia che l’aumento dei prezzi delle importazioni non dovrebbe avere effetti sensibili per gli importatori, è confermata. |
4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori
4.1. Livello di cooperazione
|
(68) |
Come segnalato nel considerando 127 del regolamento provvisorio, le risposte degli utilizzatori e dei trasformatori sono state fin dall’inizio limitate. Nella prima fase del procedimento, la Commissione ha avuto difficoltà a raccogliere e verificare i dati su cui gli utilizzatori fondavano le loro richieste. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio la Commissione ha quindi intensificato i suoi sforzi per incoraggiare la cooperazione. Visite di controllo supplementari hanno avuto luogo nelle sedi di otto società utilizzatrici. Dati che permettono una valutazione d’impatto significativa hanno potuto essere ottenuti presso cinque di queste società. Sono stati raccolti informazioni e dati supplementari. Sulla scorta di questi nuovi elementi, i servizi della Commissione hanno proceduto ad una nuova analisi degli effetti potenziali dell’istituzione delle misure sugli utilizzatori comunitari. |
|
(69) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che questa cooperazione non dovrebbe essere presa in considerazione perché i dati non sono stati presentati entro i termini fissati nell’avviso di apertura. A tale riguardo, va notato che le società cooperanti si sono fatte conoscere e hanno fornito commenti sulle misure provvisorie secondo le regole fissate nel regolamento di base. |
|
(70) |
Le informazioni verificate in loco riguardano circa il 9 % del consumo globale della Comunità. Inoltre, erano rappresentati i diversi settori utilizzatori: i produttori di preparazioni a base di fragole utilizzate in altri prodotti (ad esempio yogurt), i fabbricanti di yogurt e i fabbricanti di confetture di fragole. Infine, le associazioni cooperanti rappresentano quasi l’80 % del consumo comunitario di fragole congelate. Questo grado di rappresentatività corrisponde alla pratica generale. Di conseguenza, l’argomento relativo all’insufficiente rappresentatività deve essere respinto. |
4.2. Incidenza del costo delle misure
|
(71) |
Le società utilizzatrici hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe limitare la valutazione dell’impatto delle misure all’analisi di un eventuale aumento dei prezzi delle fragole cinesi importate. Le misure avrebbero un ampio impatto sul mercato, anche per le fragole congelate di altra provenienza. |
|
(72) |
In effetti, l’indagine approfondita ha dimostrato che le misure comporterebbero molto probabilmente un aumento dei prezzi più generale, che non si limiterebbe al 34,2 % (livello del dazio provvisorio) per le fragole cinesi. È probabile che determinerebbero un aumento dei prezzi per l’industria comunitaria di circa il 19 %, fino al livello non pregiudizievole calcolato. Tale aumento generale dei prezzi sembrerebbe infatti inevitabile perché, contrariamente ad altri settori e tenuto conto dei vincoli della situazione meteorologica e del volume dei raccolti, il ricorso ad altre strategie come l’espansione del mercato non sarebbe una soluzione per l’industria comunitaria. Infine, poiché l’industria comunitaria e le importazioni cinesi rappresentano insieme circa l’80 % del consumo comunitario, è molto probabile che anche altri paesi esportatori di fragole congelate verso la Comunità aumenterebbero i loro prezzi per seguire i «price leaders». |
|
(73) |
Per quanto riguarda le attività degli utilizzatori collegate alle fragole, l’istituzione di un dazio al livello stabilito nelle misure provvisorie comporterebbe per gli utilizzatori, in queste circostanze, un aumento dei costi dei fattori di produzione di circa il 6 % in media. Alcuni utilizzatori sarebbero costretti a operare in perdita. Le conclusioni si sono basate sulle attività collegate alle fragole poiché l’inchiesta riguarda le fragole congelate (prodotto in esame) e non le altre attività esercitate dalle imprese. Al fine dell’analisi del pregiudizio e del dumping, è necessario che siano comparate attività analoghe, ossia attività collegate al prodotto che è oggetto dell’inchiesta. La tabella qui di seguito indica l’incidenza sui costi degli utilizzatori controllati.
|
|
(74) |
I produttori cooperanti di preparazioni e di confetture di fragole sarebbero i più toccati da un aumento del prezzo delle fragole. Ciò è dovuto al fatto che le fragole sono di l’ingrediente principale della confettura. Per le società interessate, la diminuzione del margine di profitto si situerebbe tra 7 e 8 punti percentuali, il che, per due di esse, causerebbe perdite di circa il 5 %. |
|
(75) |
Per i produttori di yogurt cooperanti, l’incidenza relativa del prezzo delle fragole nei costi di produzione è inferiore perché nel calcolo della ricetta si aggiunge il costo dei prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, il loro margine di profitto è risultato, in media, molto basso. Di conseguenza, anche se il costo totale della produzione di uno yogurt aumenta soltanto del 2 %, questo basta a trasformare un profitto dell’ordine dell’1 % in una perdita dell’ordine dell’1 %. |
|
(76) |
Di conseguenza, l’incidenza delle misure sulle società utilizzatrici in termini d’aumento dei costi potrebbe essere maggiore di quella stimata nell’analisi su cui si è basata l’adozione di misure provvisorie. Tuttavia, come indicato nella sezione 4.4, l’incidenza sui costi sarà probabilmente meno sensibile a lungo termine. |
4.3. Impossibilità di ripercuotere gli aumenti dei costi sulla catena di distribuzione
|
(77) |
Un’associazione di utilizzatori ha affermato che i dazi nuocerebbero agli utilizzatori di fragole della Comunità competitivi sul piano internazionale. Essi non potrebbero ripercuotere i dazi sui clienti (dettaglianti e distributori) perché molti hanno stipulato con i loro clienti contratti a lungo termine a prezzi fissi. I prezzi fissi significano che gli utilizzatori sopportano il rischio di eventuali aumenti di prezzo. Numerosi utilizzatori hanno sostenuto e dimostrato che subivano la pressione dei prezzi dei grandi dettaglianti/distributori e che per loro era molto difficile aumentare i prezzi. Si è constatato che nei contratti stipulati tra gli utilizzatori e il settore del commercio al dettaglio i prezzi erano fissati per periodi compresi tra 6 mesi ed un anno. Di conseguenza, gli utilizzatori dichiarano che non avrebbero altra scelta se non quella di assorbire i costi supplementari. In base a quanto precede, va riconosciuto che gli utilizzatori dovranno probabilmente sopportare l’aumento dei costi, almeno a breve scadenza. L’inchiesta ha tuttavia anche mostrato che, nonostante l’effetto negativo delle misure sulla redditività dei prodotti che incorporano il prodotto in esame, la redditività globale resterebbe positiva per la maggioranza delle società utilizzatrici. |
|
(78) |
Nella misura in cui gli aumenti di costi possono essere ripercossi, potrebbero esserci effetti sui prezzi al consumo. Le preparazioni di frutta, in particolare gli yogurt, fanno infatti parte del regime di base di un vasto segmento di consumatori. L’aroma di fragola rappresenta dal 20 al 30 % del mercato dello yogurt e, nonostante il fatto che nessuna associazione di consumatori abbia presentato osservazioni a tale riguardo, non può essere escluso che un aumento di prezzo abbia ripercussioni sui consumatori, almeno a medio-lungo termine. Lo stesso vale per le confetture. |
4.4. Carattere temporaneo delle conseguenze per gli utilizzatori
|
(79) |
Alle sezioni 4.3 e 4.4 si è dimostrato che l’istituzione di misure avrà probabilmente un’incidenza sul costo delle materie prime acquistate dagli utilizzatori. Questi inoltre hanno sostenuto che dovrebbero sopportare l’aumento del costo durante tutta la durata dei contratti stipulati con il commercio al dettaglio. Si può tuttavia ritenere che l’impossibilità di ripercuotere un eventuale aumento del costo abbia carattere temporaneo per il fatto che la durata dei contratti è limitata nel tempo. |
4.5. Disponibilità degli approvvigionamenti per l’industria comunitaria
|
(80) |
Gli utilizzatori hanno sostenuto in gran numero che l’approvvigionamento di fragole polacche della varietà Senga sengana è essenziale per garantire il volume e la qualità della produzione di tutta una gamma di prodotti derivati dalle fragole congelate. Di conseguenza, il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria avrebbe un impatto negativo considerevole su questa produzione. Non si può escludere che in caso d’indisponibilità o di disponibilità limitata delle fragole polacche sul mercato, gli utilizzatori avrebbero gravi difficoltà a trovare altre fonti d’approvvigionamento per le varietà di fragole prodotte in Polonia. Effettivamente, sembra anche molto improbabile che altre fonti d’approvvigionamento possano essere trovate poiché, secondo il parere degli utilizzatori, le fragole coltivate in Polonia sono di una qualità che non esiste altrove. Inoltre, non è da escludere che in caso di minore concorrenza sul mercato, gli utilizzatori dovrebbero comunque fronteggiare un aumento dei prezzi. |
5. Conclusioni in merito all’interesse della Comunità
|
(81) |
L’inchiesta ha dimostrato che l’istituzione di misure andrebbe a vantaggio non soltanto dei produttori comunitari che impiegano circa 2 700 dipendenti ma anche dei circa 80 000 agricoltori la cui sussistenza dipende in misura più o meno rilevante dalla produzione di fragole. |
|
(82) |
Come è precisato nel considerando 133 del regolamento provvisorio, l’industria utilizzatrice ha segnalato che, per l’industria comunitaria, la disponibilità del prodotto in esame è capitale per la produzione di tutta la gamma di prodotti e per l’offerta di un prodotto di alta qualità sul mercato. L’inchiesta ha dimostrato che la natura ciclica della materia prima per l’industria comunitaria, cioè le variazioni della produzione di fragole, ha un impatto significativo sui prezzi, il che è confermato dall’evoluzione osservata dopo il PI. Tuttavia, come è spiegato nel considerando 74 del regolamento provvisorio, i prezzi sono scesi a tal punto nell’ultima fase del periodo considerato e del PI che l’industria comunitaria è stata costretta ad acquistare comperare le fragole fresche agli agricoltori a un prezzo inferiore al costo di produzione, con la conseguenza che alcuni agricoltori hanno abbandonato la coltura delle fragole. Anche se i prezzi sono aumentati nel 2006, è certo che l’approvvigionamento di fragole fresche dell’industria comunitaria e conseguentemente degli utilizzatori potrebbe essere compromesso se il basso livello dei prezzi osservato nel corso del periodo considerato dovesse riprodursi. |
|
(83) |
L’inchiesta approfondita ha dimostrato che l’incidenza del dazio antidumping per gli utilizzatori sarebbe significativa: diminuzione della redditività diminuita e perdite finanziarie, a volte pesanti, in particolare perché l’aumento di prezzo non potrà essere ripercosso a breve termine sulla distribuzione e sul commercio al dettaglio. Questa incidenza sarà tuttavia meno sensibile se si considera la redditività globale degli utilizzatori che sono stati oggetto dell’inchiesta. |
|
(84) |
L’industria utilizzatrice ha sostenuto che l’esistenza di contratti a prezzi fissi stipulati con l’industria utilizzatrice impedisce all’industria di trasformazione di ripercuotere sul commercio al dettaglio l’aumento dei costi in caso di adozione di misure. Considerando tuttavia che questi contratti hanno una durata limitata, si può ritenere che l’impossibilità per l’industria utilizzatrice di ripercuotere l’aumento dei costi durerà soltanto per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi. |
|
(85) |
Sembra quindi che l’istituzione di misure definitive avrà per gli utilizzatori di fragole congelate un’incidenza rilevante, ma probabilmente di carattere temporaneo. Invece, se nessuna misura sarà adottata e si riprodurrà un calo dei prezzi, gli effetti pregiudizievoli sull’industria comunitaria e sugli agricoltori saranno sostanziali e duraturi. |
|
(86) |
In considerazione di quanto precede, si conclude pertanto che non vi sono ragioni imperative per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di fragole congelate originarie della RPC. |
F. ISTITUZIONE DI MISURE DEFINITIVE
1. Forma delle misure definitive
|
(87) |
Alla luce delle conclusioni definitive raggiunte per quanto riguarda dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, la Commissione ritiene opportuno adottare misure antidumping onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria. |
|
(88) |
Esistono varie forme di misure antidumping. Se la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale per scegliere la forma delle misure, l’obiettivo resta di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Il regolamento provvisorio ha istituito un dazio ad valorem calcolato sulla base della regola del dazio inferiore e fissato allo 0 % per il produttore-esportatore cui è stato riconosciuto lo statuto di impresa operante in economia di mercato, al 12,6 % per il produttore-esportatore che fruisce del trattamento individuale e al 34,2 % per tutte le altre società. |
|
(89) |
Dopo l’adozione delle misure provvisorie e come indicato nel considerando 51, il prezzo del prodotto in esame è aumentato del 20 % circa sul mercato comunitario nel 2006, anno seguente il periodo dell’inchiesta. Dato che il prodotto in esame è relativamente omogeneo e per evitare che le misure influiscano sugli utilizzatori in modo sproporzionato, si ritiene che un prezzo minimo all’importazione costituisca in questo caso il tipo di misura più appropriato. Va tenuto presente che l’obiettivo di un prezzo minimo all’importazione è lo stesso di un dazio ad valorem, cioè l’eliminazione degli effetti di un dumping pregiudizievole. Con questo tipo di dazio, nessun diritto deve essere corrisposto per le importazioni effettuate a un prezzo cif frontiera comunitaria superiore o uguale al prezzo minimo all’importazione. Se le importazioni hanno luogo a un prezzo inferiore, è prelevata la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all’importazione. |
|
(90) |
Il livello del prezzo minimo all’importazione è stato stabilito sulla base delle stesse conclusioni, in particolare degli stessi margini di dumping e della stessa sottoquotazione, del regolamento provvisorio. |
|
(91) |
Nel calcolare il prezzo minimo all’importazione si è tenuto conto sia dei margini di dumping constatati, sia dell’importo dei dazi necessari per eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
2. Livello necessario per eliminare il pregiudizio
|
(92) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio definitivo deve essere fissato al livello del più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Ai fini dell’applicazione di questa norma, sono stati fissati un prezzo non pregiudizievole o un prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole. Quest’ultimo è stato comparato a un prezzo minimo all’importazione senza dumping proprio di ogni società, basato sul valore normale adeguato per ottenere un prezzo netto franco frontiera comunitaria. |
|
(93) |
Per calcolare il prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole, è stato tenuto conto del livello dei dazi di cui ha bisogno l’industria comunitaria per coprire i suoi costi di produzione e ottenere un utile al lordo delle imposte pari a quello che un’industria di questo tipo può ragionevolmente realizzare in condizioni di concorrenza normali. In mancanza di qualsiasi commento da parte delle parti interessate, sono state utilizzate le stesse considerazioni figuranti nel considerando 144 del regolamento provvisorio per calcolare un margine di profitto del 6,5 %. |
|
(94) |
Le fragole congelate sono importate sotto tre diversi codici dalla nomenclatura combinata («codici NC») che danno luogo alla riscossione di dazi doganali diversi in funzione della quantità di zucchero aggiunto o di altri dolcificanti contenuti nei prodotti importati. Per tenere conto dei diversi livelli dei dazi doganali, un prezzo minimo all’importazione è stato calcolato per ogni codice NC. |
|
(95) |
Come indicato nel considerando 153 del regolamento provvisorio, si è constatato che un produttore-esportatore cinese non esportava le sue fragole congelate a prezzi di dumping. Di conseguenza, alle esportazioni di questa società non sarà applicata alcuna misura antidumping. |
|
(96) |
In tutti gli altri casi, si è constatato che il prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole di 684,20 EUR applicato a tutte le esportazioni cinesi è inferiore ai diversi prezzi minimi all’importazione non in dumping. Per tutte le altre esportazioni in provenienza dalla RPC il prezzo minimo all’importazione è stato quindi fissato al livello del prezzo minimo all’importazione non pregiudizievole. |
|
(97) |
Nessun dazio è applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo cif frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo minimo all’importazione previsto. Viceversa, se le importazioni sono realizzate a un prezzo inferiore, è riscossa la differenza tra il prezzo reale e il prezzo minimo all’importazione. |
3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
|
(98) |
I dazi antidumping provvisori sotto forma di dazi ad valorem compresi tra 0 e 34,2 % per i prodotti importati applicati dal 19 ottobre 2006 sono liberati. La riscossione definitiva dei dazi ad valorem sarebbe sproporzionata rispetto all’eliminazione del dumping pregiudizievole dato che durante questo periodo i prezzi del mercato sono stati nettamente superiori al prezzo minimo all’importazione. |
4. Applicabilità del prezzo minimo all’importazione
|
(99) |
Un sistema di dazi basato su prezzi minimi all’importazione può essere più difficile da applicare e più soggetto a false dichiarazioni del valore doganale delle merci di altre forme di misure. In realtà, tenuto conto del rischio potenziale di accordi compensativi in questo settore del mercato, è necessario introdurre un doppio sistema di misure. Questo doppio sistema comporta un prezzo minimo all’importazione e un dazio fisso. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio fisso è stato calcolato in base alla media ponderata del margine di pregiudizio, in quanto questa è risultata essere inferiore alla media ponderata del margine di profitto. Per garantire il rispetto effettivo del prezzo minimo all’importazione, gli importatori devono essere consapevoli che qualora la verifica successiva all’importazione riveli che i) il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità («prezzo successivo all’importazione») è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e ii) il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica retroattivamente un dazio fisso alle transazioni corrispondenti, a meno che l’applicazione di un dazio fisso maggiorato del prezzo successivo all’importazione non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) che rimane al di sotto del prezzo minimo all’importazione. In tal caso, l’importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo successivo all’importazione. Le autorità doganali devono immediatamente informare la Commissione qualora emergano indicazioni relative a false dichiarazioni. |
|
(100) |
In tale contesto, e per risolvere i dubbi sollevati, la Commissione intende istituire tre pilastri specifici per garantire che le misure continuino ad essere pertinenti e rispettate. In primo luogo, la Commissione fa riferimento al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5), in particolare all’articolo 78, secondo il quale le autorità doganali possono controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. Le autorità doganali possono inoltre procedere all’esame delle merci. |
|
(101) |
In secondo luogo, per evitare in maniera efficace il rischio di assorbimento delle misure, soprattutto tra società collegate, la Commissione notifica la propria intenzione di avviare immediatamente un’inchiesta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base e di valutare l’opportunità di sottoporre le importazioni a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, qualora emergano elementi di prova relativi a pratiche di questo tipo. |
|
(102) |
La Commissione si baserà anche sulle informazioni relative al controllo delle importazioni fornite dalle autorità doganali nazionali e sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11 , 0811 10 19 e 0811 10 90 .
2. L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile a Yantai Yongchang Foodstuff è il seguente:
|
Società |
Dazio definitivo |
Codice addizionale TARIC |
|
Yantai Yongchang Foodstuff |
0,0 % |
A779 |
3. Per tutte le altre società l’importo del dazio antidumping definitivo è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 4 e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 4.
4. Ai fini del paragrafo 3, si applica il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. Qualora la verifica successiva all’importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica il dazio antidumping fisso di cui alla colonna 3 o 4 della tabella seguente, a meno che l’applicazione del dazio fisso di cui, secondo il caso, alla colonna 3 o 4, più il prezzo successivo all’importazione, non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) inferiore al prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. In tal caso, si applica un importo di dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente e il prezzo successivo all’importazione. Se il dazio antidumping fisso è riscosso retroattivamente, è riscosso al netto del dazio antidumping pagato in precedenza, calcolato sulla base del prezzo minimo all’importazione.
|
Codice NC e presentazione delle fragole |
Prezzo minimo all’importazione EUR/t di peso netto del prodotto |
Dazio fisso in EUR/t di peso netto di prodotto applicabile a Dandong Junao Foodstuff (codice addizionale TARIC A780 ) |
Dazio fisso in EUR/t di peso netto di prodotto applicabile a tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999 ) |
|
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % (NC 0811 10 11 ) |
496,8 |
62,6 |
169,9 |
|
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % (NC 0811 10 19 ) |
566,3 |
71,3 |
193,7 |
|
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti (NC 0811 10 90 ) |
598 |
75,3 |
204,5 |
5. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dei paragrafi 3 e 4, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1551/2006 sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, sono liberati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 287 del 18.10.2006, pag. 3
(3) Relazione del 28 giugno 2006 della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla situazione nel settore dei frutti rossi e delle ciliegie destinati alla trasformazione [COM (2006) 345 def.] e documento di lavoro della Commissione allegato «Esame del settore dei frutti rossi e delle ciliegie destinati alla trasformazione nell’UE» [SEC(2006) 838].
(4) Testo adottato nella seduta del 12 ottobre 2006, parte 2 edizione provvisoria, P-6 TA PROV(2006) 10-12, PE 378/421, pag. 69.
(*1) Soltanto per le attività collegate alle fragole.
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(6) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
|
17.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 408/2007 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 16 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
70,4 |
|
TN |
139,0 |
|
|
TR |
155,3 |
|
|
ZZ |
121,6 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
|
MA |
54,5 |
|
|
TR |
149,2 |
|
|
ZZ |
125,2 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
51,1 |
|
TR |
120,3 |
|
|
ZZ |
85,7 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
242,2 |
|
IL |
84,1 |
|
|
ZZ |
163,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
46,3 |
|
IL |
64,9 |
|
|
MA |
42,9 |
|
|
TN |
55,3 |
|
|
TR |
74,9 |
|
|
ZZ |
56,9 |
|
|
0805 50 10 |
IL |
62,4 |
|
TR |
38,7 |
|
|
ZZ |
50,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
78,9 |
|
BR |
82,9 |
|
|
CA |
124,4 |
|
|
CL |
85,3 |
|
|
CN |
69,5 |
|
|
NZ |
120,5 |
|
|
US |
122,5 |
|
|
UY |
48,7 |
|
|
ZA |
84,5 |
|
|
ZZ |
90,8 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
80,3 |
|
CL |
92,0 |
|
|
ZA |
87,9 |
|
|
ZZ |
86,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
17.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 409/2007 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2007
recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1 maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CSDOA. |
|
(2) |
I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2006 (dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 81,19 milioni di USD. |
|
(3) |
Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è aumentata, i primi 32 prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione dovrebbero essere aggiunti all’elenco di cui all’allegato I del medesimo regolamento. |
|
(4) |
L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui al modificato allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 81,19 milioni di USD. |
|
(5) |
L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 contempla esenzioni specifiche dai dazi supplementari all'importazione. Poiché l’applicabilità di tali esenzioni è subordinata al fatto che alcune condizioni siano rispettate prima della data di entrata in vigore o di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, in pratica le esenzioni non possono applicarsi alle importazioni dei trentadue prodotti aggiunti all’elenco di cui all’allegato I. Dovrebbero pertanto adottarsi disposizioni specifiche per rendere effettive tali esenzioni per le importazioni di detti prodotti. |
|
(6) |
Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
1. I prodotti per i quali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC (2): 4803 00 31 , 4818 30 00 , 4818 20 10 , 9403 70 90 , 6110 90 10 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 12 10 , 6110 11 10 , 6110 30 10 , 6110 12 90 , 6110 20 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 90 90 , 6110 30 91 , 6110 30 99 , 6110 20 99 , 6110 20 91 , 9608 10 10 , 6402 19 00 , 6404 11 00 , 6403 19 00 , 6105 20 90 , 6105 20 10 , 6106 10 00 , 6206 40 00 , 6205 30 00 , 6206 30 00 , 6105 10 00 , 6205 20 00 e 9406 00 11 .
2. I prodotti per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità alla data di applicazione del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC (3): 4803 00 31 , 4818 30 00 , 4818 20 10 , 9403 70 90 , 6110 90 10 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 12 10 , 6110 11 10 , 6110 30 10 , 6110 12 90 , 6110 20 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 90 90 , 6110 30 91 , 6110 30 99 , 6110 20 99 , 6110 20 91 , 9608 10 10 , 6402 19 00 , 6404 11 00 , 6403 19 00 , 6105 20 90 , 6105 20 10 , 6106 10 00 , 6206 40 00 , 6205 30 00 , 6206 30 00 , 6105 10 00 , 6205 20 00 e 9406 00 11 .
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5).
(2) La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(3) La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
ALLEGATO I
I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2).
|
|
4820 10 90 |
|
|
4820 50 00 |
|
|
4820 90 00 |
|
|
4820 30 00 |
|
|
4820 10 50 |
|
|
6204 63 11 |
|
|
6204 69 18 |
|
|
6204 63 90 |
|
|
6104 63 00 |
|
|
6203 43 11 |
|
|
6103 43 00 |
|
|
6204 63 18 |
|
|
6203 43 19 |
|
|
6204 69 90 |
|
|
6203 43 90 |
|
|
0710 40 00 |
|
|
9003 19 30 |
|
|
8705 10 00 |
|
|
6301 40 10 |
|
|
6301 30 10 |
|
|
6301 30 90 |
|
|
6301 40 90 |
|
|
4818 50 00 |
|
|
9009 11 00 |
|
|
9009 12 00 |
|
|
8467 21 99 |
|
|
4803 00 31 |
|
|
4818 30 00 |
|
|
4818 20 10 |
|
|
9403 70 90 |
|
|
6110 90 10 |
|
|
6110 19 10 |
|
|
6110 19 90 |
|
|
6110 12 10 |
|
|
6110 11 10 |
|
|
6110 30 10 |
|
|
6110 12 90 |
|
|
6110 20 10 |
|
|
6110 11 30 |
|
|
6110 11 90 |
|
|
6110 90 90 |
|
|
6110 30 91 |
|
|
6110 30 99 |
|
|
6110 20 99 |
|
|
6110 20 91 |
|
|
9608 10 10 |
|
|
6402 19 00 |
|
|
6404 11 00 |
|
|
6403 19 00 |
|
|
6105 20 90 |
|
|
6105 20 10 |
|
|
6106 10 00 |
|
|
6206 40 00 |
|
|
6205 30 00 |
|
|
6206 30 00 |
|
|
6105 10 00 |
|
|
6205 20 00 |
|
|
9406 00 11 |
ALLEGATO II
I prodotti elencati nel presente allegato sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005.
|
|
9406 00 38 |
|
|
6101 30 10 |
|
|
6102 30 10 |
|
|
6201 12 10 |
|
|
6201 13 10 |
|
|
6102 30 90 |
|
|
6201 92 00 |
|
|
6101 30 90 |
|
|
6202 93 00 |
|
|
6202 11 00 |
|
|
6201 13 90 |
|
|
6201 93 00 |
|
|
6201 12 90 |
|
|
6204 42 00 |
|
|
6104 43 00 |
|
|
6204 49 10 |
|
|
6204 44 00 |
|
|
6204 43 00 |
|
|
6203 42 31 |
|
|
6204 62 31 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
|
17.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2007
relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) tolleranti all’erbicida glufosinato
[notificata con il numero C(2007) 1234]
(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)
(2007/232/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,
sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l’immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata all’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente interessata, conformemente alla procedura stabilita da detta direttiva. |
|
(2) |
Una notifica relativa all’immissione in commercio di alcuni prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) è stata presentata dalla Bayer BioScience nv all’autorità competente del Belgio. |
|
(3) |
La notifica riguardava la coltivazione e l’importazione nella Comunità di prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) per tutti gli usi previsti per qualsiasi altro tipo di colza, compreso l’uso come mangime e nella produzione di mangimi, ma escluso l’uso come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari. |
|
(4) |
In conformità della procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, l’autorità competente del Belgio ha elaborato una relazione di valutazione, che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri; detta relazione di valutazione ha concluso che tali prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) possono essere immessi in commercio per l’importazione, per la trasformazione e per gli stessi usi previsti per qualsiasi altro tipo di colza, ma non per la coltivazione. |
|
(5) |
Le autorità competenti di alcuni Stati membri hanno sollevato obiezioni all’immissione in commercio dei prodotti. |
|
(6) |
Tenuto conto delle obiezioni sollevate dall’autorità competente del Belgio e di altri Stati membri nei confronti della coltivazione di detti prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3), il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare è limitato all’importazione e alla trasformazione, compreso l’uso nella produzione di mangimi. |
|
(7) |
Nel parere adottato nel settembre 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che detti prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) sono sicuri quanto la colza convenzionale per gli esseri umani e per gli animali e, nel contesto degli usi previsti, per l’ambiente. Sempre secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il piano di monitoraggio contenuto nella notifica è adeguato per gli usi previsti. |
|
(8) |
Dall’esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, non emergono motivi per ritenere che l’immissione in commercio di detti prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente. |
|
(9) |
Un olio lavorato ottenuto da colza geneticamente modificata derivante a) dalla linea Ms8 e da tutti gli incroci convenzionali, b) dalla linea Rf3 e da tutti gli incroci convenzionali, e c) dalla combinazione ibrida Ms8xRf3, è stato immesso in commercio nella Comunità secondo la procedura prevista all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (2). Di conseguenza, detto olio è sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3) e può essere immesso in commercio in conformità delle condizioni menzionate nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. |
|
(10) |
Ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (4) e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (5), ai prodotti della colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) devono essere assegnati identificatori unici. |
|
(11) |
Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in un prodotto sono esenti dai requisiti relativi all’etichettatura e alla tracciabilità se rientrano nei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003. |
|
(12) |
Alla luce del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, per gli usi previsti dei prodotti non è necessario stabilire condizioni specifiche per la manipolazione e confezione del prodotto o misure per la protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche. |
|
(13) |
Alla luce del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare occorre istituire un sistema di gestione adeguato per evitare che i semi dei prodotti della colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3) entrino in contatto con le colture. |
|
(14) |
Prima dell’immissione in commercio dei prodotti, si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l’etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi dell’immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia di rilevazione adeguata e convalidata. |
|
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6), la Commissione deve adottare l’atto di esecuzione proposto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Autorizzazione
Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1829/2003, la competente autorità del Belgio rilascia l’autorizzazione scritta all’immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, dei prodotti identificati all’articolo 2, notificati dalla Bayer BioScience nv (riferimento C/BE/96/01).
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.
Articolo 2
Prodotti
1. Gli organismi geneticamente modificati immessi in commercio come tali o come ingredienti di altri prodotti (di seguito «i prodotti») sono semi di colza (Brassica napus L.) delle singole linee femminile e maschile che contengono rispettivamente gli eventi Ms8 e Rf3, nonché semi ottenuti da incroci tradizionali (ibrido Ms8xRf3) tra dette linee parentali, che contengono il seguente DNA inserito:
|
|
|
|
|
|
2. L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivate da incroci delle linee Ms8, Rf3 e Ms8xRf3 della colza con qualsiasi colza ottenuta con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.
Articolo 3
Condizioni per l’immissione in commercio
I prodotti possono essere utilizzati per gli stessi usi previsti per qualsiasi altro tipo di colza, ma non per la coltivazione e l’uso come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari, e possono essere immessi in commercio alle seguenti condizioni:
|
a) |
l’autorizzazione è valida per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa; |
|
b) |
gli identificatori unici dei prodotti sono:
|
|
c) |
fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi dei prodotti, oppure il loro materiale genetico o il materiale di riferimento; |
|
d) |
fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto deve figurare la dicitura «Questo prodotto contiene colza geneticamente modificata» o «Questo prodotto contiene colza Ms8 geneticamente modificata» o «Questo prodotto contiene colza Rf3 geneticamente modificata» o «Questo prodotto contiene colza Ms8xRf3 geneticamente modificata», a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non stabiliscano una soglia al di sotto della quale tale informazione non sia richiesta; |
|
e) |
finché non sia stata rilasciata un’autorizzazione a immettere in commercio i prodotti a fini di coltivazione, su un’etichetta o in un documento che accompagna i prodotti deve figurare la dicitura «Non destinati alla coltivazione». |
Articolo 4
Monitoraggio
1. Durante l’intero periodo di validità dell’autorizzazione il titolare della stessa garantisce che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica, che consiste in un piano generale di sorveglianza destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso dei prodotti, sia messo in atto e applicato.
2. Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza dei prodotti e le condizioni che si applicano al monitoraggio degli stessi, comprese le opportune misure di gestione in caso di disseminazione accidentale di semi. L’allegato della presente decisione stabilisce gli orientamenti tecnici per l’attuazione del presente articolo.
3. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.
4. Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio è modificato, se opportuno e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, tenendo conto dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte di modifica del piano di monitoraggio sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:
|
a) |
le reti di monitoraggio esistenti, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono le informazioni pertinenti per la sorveglianza dei prodotti; |
|
b) |
tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione le informazioni in questione prima della data in cui deve essere presentata alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri la relazione sul monitoraggio di cui al paragrafo 3. |
Articolo 5
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui metodi di rilevazione specifici per gli eventi Ms8 e Rf3 e per la colza ibrida Ms8xRf3 sono convalidati dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo quanto indicato nel regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione (7) recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
(2) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(4) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(5) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO
Orientamenti tecnici per l’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 2
|
1. |
Il titolare dell’autorizzazione comunica agli operatori comunitari che commercializzano e trasformano miscele di semi di colza di importazione che potrebbero contenere colza Ms8, Rf3 e Ms8xRf3, che:
|
|
2. |
Il titolare dell’autorizzazione fornisce agli operatori il nominativo di una persona di contatto nazionale per la comunicazione di eventuali effetti nocivi imprevisti. |
|
3. |
Il titolare dell’autorizzazione informa gli operatori che la possibilità e le conseguenze della disseminazione accidentale di colza Ms8, Rf3 e Ms8xRf3 sono state valutate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla base degli usi previsti. Il titolare dell’autorizzazione mantiene contatti regolari con gli operatori per garantire che siano informati di eventuali modifiche delle pratiche vigenti che possano incidere sulle conclusioni della valutazione di rischio ambientale. |
|
4. |
Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché gli operatori siano consapevoli della possibilità che la disseminazione accidentale di semi di colza importati nei porti e negli impianti di macinazione provochi la germinazione e la crescita di piante spontanee, tra cui potrebbero figurare colza Ms8, Rf3 e Ms8xRf3. |
|
5. |
Qualora tra le piante spontanee di colza figurino Ms8, Rf3 e Ms8xRf3, il titolare dell’autorizzazione:
|
|
6. |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE e della sezione C, punto 1.6, dell’allegato della decisione 2002/811/CE del Consiglio (1), che stabilisce note orientative ad integrazione dell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri possono svolgere controlli e/o monitoraggi supplementari in merito alla disseminazione accidentale di semi di colza Ms8, Rf3 e Ms8xRf3 e all’identificazione di potenziali effetti nocivi imprevisti dovuti a tale disseminazione. |
|
17.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2007
sulla nomina dei rappresentanti del settore privato nel Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento
(2007/233/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2007/75/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento (1), allo scopo di fornire consulenza alla Commissione sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento, in particolare l'articolo 4,
visto l'invito a presentare candidature per i rappresentati del mondo delle imprese e per la presidenza del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, pubblicato il 22 dicembre 2006 sul sito Internet della Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 4 della decisione 2007/75/CE la Commissione nomina un presidente e fino a 15 specialisti del settore privato in possesso di esperienza e competenze nel campo dei prezzi di trasferimento. |
|
(2) |
Conformemente al paragrafo 15 dell'invito a presentare candidature le persone prescelte per diventare rappresentanti delle imprese nel Forum saranno personalità eminenti nel settore dei prezzi di trasferimento selezionate dalla Commissione europea, assistita dalla presidenza del Consiglio dell'UE e dal comitato Affari fiscali dell'UNICE, tra persone adeguatamente qualificate, attive nell'industria, nei servizi, negli affari o in settori di attività attinenti ai prezzi di trasferimento. |
|
(3) |
In risposta all'invito, sono state ricevute circa 44 domande di candidatura, |
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione nomina per un periodo di due anni 15 rappresentanti del settore privato e il presidente del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, gruppo di esperti, i cui nomi sono contenuti nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2007.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
ALLEGATO
Presidente scelto:
Bruno GIBERT
Elenco dei membri scelti rappresentanti il settore privato
|
|
Dirk VAN STAPPEN |
|
|
Isabel VERLINDEN |
|
|
Svetla MARINOVA |
|
|
Werner STUFFER |
|
|
Heinz-Klaus KROPPEN |
|
|
Kennet PETTERSSON |
|
|
Sabine WAHL |
|
|
Guglielmo MAISTO |
|
|
Guy KERSCH |
|
|
Theo KEIJZER |
|
|
Monique VAN HERKSEN |
|
|
Håkan ANDREASSON |
|
|
Eduardo GRACIA |
|
|
Michael SUFRIN |
|
|
Nicholas DEE |
|
17.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2007
relativa all’inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Romania a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 1587]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(2007/234/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1493/1999, l’aumento dei diritti d’impianto e il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione sono subordinati alla compilazione di un inventario del potenziale produttivo viticolo da parte dello Stato membro interessato. I dati contenuti in tale inventario devono essere quelli indicati all’articolo 16 del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2), precisa all’articolo 19 le informazioni che devono essere contenute nell’inventario. |
|
(3) |
La Romania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 23 febbraio 2007, le informazioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1227/2000. L’esame delle stesse permette di constatare che la Romania ha effettivamente compilato l’inventario. |
|
(4) |
La presente decisione non implica che la Commissione riconosca l’esattezza dei dati contenuti nell’inventario o la compatibilità con il diritto comunitario della normativa ivi contemplata e lascia impregiudicate eventuali decisioni della Commissione in materia. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione constata che la Romania ha compilato l’inventario del potenziale produttivo viticolo ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).