ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 91

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
31 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 360/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 361/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2007

3

 

 

Regolamento (CE) n. 362/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

6

 

 

Regolamento (CE) n. 363/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

8

 

 

Regolamento (CE) n. 364/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

10

 

 

Regolamento (CE) n. 365/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 60a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

11

 

 

Regolamento (CE) n. 366/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

12

 

*

Regolamento (CE) n. 367/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento

14

 

 

Regolamento (CE) n. 368/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

16

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/204/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 settembre 2006, relativa all’aiuto di Stato C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), concesso dalla Repubblica slovacca a favore della società Konas s. r. o. [notificata con il numero C(2006) 4205]  ( 1 )

37

 

 

2007/205/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 marzo 2007, che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili [notificata con il numero C(2007) 1236]  ( 1 )

48

 

 

2007/206/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 marzo 2007, relativa all’entrata in funzione del consiglio consultivo regionale per la flotta d’alto mare/oceanica nell’ambito della politica comune della pesca

52

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2006/635/Euratom della Commissione, del 4 aprile 2006, relativa alla conclusione, mediante firma, dell’accordo di collaborazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina (GU L 261 del 22.9.2006)

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.3.2007   

IT

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L 91/1


REGOLAMENTO (CE) N. 360/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

171,2

MA

101,6

SN

320,6

TN

175,4

TR

159,0

ZZ

185,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

102,4

TR

116,2

ZZ

130,1

0709 90 70

MA

58,2

TR

109,3

ZZ

83,8

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

38,5

IL

41,9

MA

44,7

TN

54,1

TR

40,7

ZZ

43,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

77,6

BR

75,4

CA

101,7

CL

88,3

CN

55,8

NZ

123,6

US

110,8

UY

68,1

ZA

81,5

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

69,5

CL

78,2

CN

54,5

ZA

76,8

ZZ

69,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.3.2007   

IT

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L 91/3


REGOLAMENTO (CE) N. 361/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o aprile 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1o aprile 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1o aprile 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

5,51

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

5,51

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

Periodo dal 16-29 marzo 2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

152,25

117,98

Prezzo FOB USA

180,60

170,60

150,60

152,43

Premio sul Golfo

26,80

6,98

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

30,84 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


31.3.2007   

IT

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L 91/6


REGOLAMENTO (CE) N. 362/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

Concentrato


31.3.2007   

IT

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L 91/8


REGOLAMENTO (CE) N. 363/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

11,5

8

10

Burro < 82 %

7,7

Burro concentrato

Crema

Cauzione di trasformazione

Burro

13

11

Burro concentrato

Crema


31.3.2007   

IT

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L 91/10


REGOLAMENTO (CE) N. 364/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 28a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 12,00 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 13 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


31.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/11


REGOLAMENTO (CE) N. 365/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 60a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 60a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 marzo 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 243,05 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


31.3.2007   

IT

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L 91/12


REGOLAMENTO (CE) N. 366/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 14.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 31 marzo 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

1701 11 90 (1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)

20,09

6,07

1701 12 90 (1)

20,09

11,37

1701 91 00 (2)

25,25

12,73

1701 99 10 (2)

25,25

8,09

1701 99 90 (2)

25,25

8,09

1702 90 99 (3)

0,25

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


31.3.2007   

IT

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L 91/14


REGOLAMENTO (CE) N. 367/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6 e l’articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) definisce il concetto di «gara» e le relative condizioni di aggiudicazione. Per evitare qualsiasi rischio di ambiguità in fatto di aggiudicazione, è opportuno precisare tali condizioni.

(2)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma e dell’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, tra la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle decisioni di apertura delle gare per la vendita sul mercato della Comunità o per l’esportazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno otto giorni. L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che trascorrano almeno otto giorni tra la data di pubblicazione del bando di gara e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte. Considerati i progressi in fatto di comunicazione e messa a disposizione delle informazioni per via elettronica, questi termini appaiono oggi troppo lunghi ed è pertanto opportuno abbreviarli.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93 stabilisce le norme minime relative alla pubblicità del bando di gara e fissa alcune norme generali per le gare permanenti, a prescindere dalla destinazione dei prodotti. Per ragioni di chiarezza è opportuno trasferire tali norme nel titolo III del regolamento, contenente le disposizioni generali e finali.

(4)

L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2131/93 precisa le informazioni da comunicare alla Commissione all’atto della presentazione delle offerte e le condizioni di accettazione delle offerte medesime, in particolare in ordine ai prezzi. Per una gestione efficace, è opportuno disporre l’identificazione della partita oggetto dell’offerta e precisare i casi per i quali la fissazione del prezzo minimo di vendita non deve ostacolare le altre esportazioni.

(5)

L’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2131/93 contiene disposizioni generali relative al bando di gara. Per maggiore chiarezza è opportuno inserirvi le disposizioni soppresse dell’articolo 3.

(6)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2131/93.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 contiene alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. In forza del regolamento n. 1 del Consiglio, del 6 ottobre 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3), modificato dal regolamento (CE) n. 920/2005 (4), dal 1o gennaio 2007 l’irlandese è una delle lingue ufficiali della Comunità. Tali diciture devono pertanto comprendere la versione in lingua irlandese.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del presente regolamento, per gara s’intende il concorso indetto mediante bandi; è dichiarato aggiudicatario di ciascuna partita il concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle conformi alle disposizioni del presente regolamento; il prezzo offerto è almeno uguale al prezzo minimo di vendita fissato dalla Commissione in conformità all’articolo 10, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli organismi d’intervento redigono e pubblicano un bando di gara conforme al disposto dell’articolo 12.»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.»;

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante segnatamente, per ciascuna offerta, il numero della partita, la quantità offerta, il prezzo offerto nonché le relative maggiorazioni e detrazioni.

2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

3.   Per quanto concerne le gare per l’esportazione, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.»;

6)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   Almeno quattro giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, gli organismi d’intervento pubblicano un bando di gara in cui sono indicati:

a)

le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

b)

le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle diverse partite constatate al momento dell’acquisto da parte dell’organismo d’intervento o in occasione dei controlli effettuati successivamente;

c)

i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

2.   Gli organismi d’intervento garantiscono un’adeguata pubblicità del bando di gara, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

3.   Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.

4.   Il bando di gara e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.»;

7)

nell’allegato, dopo la dicitura in lingua francese, è inserito il seguente trattino:

«—   in irlandese: Onnmhairiú gránach ar muir, Airteagal 17a de Rialachán (CEE) 2131/93,».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(4)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3.


31.3.2007   

IT

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L 91/16


REGOLAMENTO (CE) N. 368/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 134/2007 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 30 marzo 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 134/2007 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 30 marzo e prima del 1o luglio 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 42 del 14.2.2007, pag. 16; rettifica nella GU L 52 del 21.2.2007, pag. 12.


DIRETTIVE

31.3.2007   

IT

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L 91/17


DIRETTIVA 2007/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/72/CE della Commissione (2) è una direttiva specifica, ai sensi del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004, che armonizza le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2)

La direttiva 2002/72/CE istituisce un elenco di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella fabbricazione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, disciplina le restrizioni al loro impiego, la loro etichettatura e le informazioni da fornire al consumatore o all'operatore dell'industria alimentare in merito all'impiego corretto di tali materiali e oggetti.

(3)

Le informazioni fornite alla Commissione hanno dimostrato che i plastificanti, impiegati ad esempio nelle guarnizioni in cloruro di polivinile (PVC) dei coperchi, possono migrare negli alimenti grassi in quantità tali da poter rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti. È pertanto opportuno chiarire che le guarnizioni rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/72/CE, anche se, ad esempio, fanno parte di coperchi metallici. Allo stesso tempo si devono stabilire norme specifiche per quanto concerne l'impiego di additivi nella produzione di dette guarnizioni. È opportuno tener conto del fatto che i produttori di coperchi hanno bisogno di un tempo sufficiente per adattarsi ad alcune disposizioni della direttiva 2002/72/CE. Considerati, in particolare, i tempi di preparazione di una domanda di valutazione degli additivi specifici impiegati nella fabbricazione delle guarnizioni dei coperchi, non è ancora possibile fissare un calendario per la loro valutazione. Pertanto, in una prima fase, non è opportuno applicare alla fabbricazione delle guarnizioni dei coperchi l'elenco positivo degli additivi autorizzati che verrà adottato per i materiali e gli oggetti di materia plastica; in tal modo continuerà a essere ammesso l'impiego di altri additivi, nel rispetto della legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

(4)

È opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/CE tenendo conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che l'Autorità ha esaminato e dell'esigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione. Per motivi di chiarezza vanno introdotte le definizioni dei termini tecnici utilizzati.

(5)

Le norme applicabili alla migrazione globale e alla migrazione specifica devono fondarsi su uno stesso principio e vanno quindi uniformate.

(6)

È opportuno introdurre norme specifiche ai fini di una migliore tutela dei lattanti, in quanto l'ingestione di cibo rapportata al peso corporeo è maggiore nei lattanti rispetto a quanto avvenga negli adulti.

(7)

Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, della direttiva 2002/72/CE è opportuno che la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica (LMS) nel simulante D sia applicata contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di calcolo della migrazione introdotte dalla presente direttiva, affinché possa essere stimata più accuratamente l'esposizione reale dei consumatori a tali additivi. È quindi opportuno prorogare i termini per l'applicazione della suddetta verifica di conformità.

(8)

È opportuno chiarire la posizione degli additivi che agiscono come sostanze ausiliarie della polimerizzazione (polymerisation production aids, PPA). I PPA che fungono anche da additivi devono essere valutati e inclusi nel prossimo elenco positivo di additivi. Alcuni di essi figurano già nell'attuale elenco incompleto degli additivi. Per quanto riguarda gli additivi che fungono unicamente da PPA e che pertanto non sono destinati a rimanere nel prodotto finito, è opportuno chiarire che il loro impiego continuerà a essere ammesso, nel rispetto della legislazione nazionale, anche successivamente all'adozione del prossimo elenco positivo di additivi. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

(9)

Gli studi hanno dimostrato che l'azodicarbonammide si decompone in semicarbazide durante i processi di lavorazione ad alte temperature. Nel 2003 è stato chiesto all'Autorità di raccogliere dati e valutare i possibili rischi rappresentati dalla semicarbazide negli alimenti. In attesa di tali informazioni e a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), la direttiva 2004/1/CE della Commissione (4) ha sospeso l'uso dell'azodicarbonammide nei materiali e negli oggetti di materia plastica. Nel parere del 21 giugno 2005 l'Autorità (5) ha concluso che la cancerogenicità della semicarbazide non è preoccupante per la salute umana alle concentrazioni riscontrate negli alimenti se si elimina la fonte di semicarbazide derivante dall'azodicarbonammide. È quindi opportuno mantenere in vigore il divieto d'impiego dell'azodicarbonammide nei materiali e negli oggetti di materia plastica.

(10)

È opportuno introdurre il concetto di barriera funzionale di materia plastica, ossia di una barriera collocata all'interno dei materiali o degli oggetti in materia plastica che impedisca o limiti la migrazione nel prodotto alimentare. Solo il vetro e alcuni metalli possono garantire il blocco completo della migrazione. Le materie plastiche possono rappresentare barriere funzionali parziali, le cui caratteristiche e la cui efficacia vanno valutate, e possono contribuire a ridurre la migrazione di una sostanza in modo che risulti inferiore a un LMS o a un limite di rilevabilità. Se sono separate da una barriera funzionale di materia plastica, talune sostanze non autorizzate possono essere impiegate. qualora rispondano a determinati parametri e la migrazione resti al di sotto di un determinato limite di rilevabilità. Tenuto conto degli alimenti per lattanti e di altri soggetti particolarmente sensibili, nonché delle difficoltà di questo tipo di analisi caratterizzata da una notevole tolleranza analitica, è opportuno fissare un tenore massimo di 0,01 mg/kg nel prodotto o simulante alimentare per quanto concerne la migrazione di sostanze non autorizzate attraverso la barriera funzionale di materia plastica.

(11)

L'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE stabilisce che i materiali e gli oggetti di materia plastica siano accompagnati da una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme applicabili. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e al fine di rafforzare il coordinamento e la responsabilità dei fornitori, il rispetto delle norme pertinenti deve essere documentato dai responsabili in ogni fase della produzione (compresa quella delle sostanze di partenza) con una dichiarazione di conformità fornita al cliente. Inoltre, in ogni fase della produzione deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo la documentazione corroborante la dichiarazione di conformità.

(12)

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prescrive agli operatori del settore alimentare di verificare che gli alimenti soddisfino le disposizioni a essi applicabili. A tal fine è opportuno che a tali operatori sia consentito l'accesso a informazioni atte a garantire che la migrazione dai materiali e dagli oggetti è conforme alle specifiche e alle restrizioni negli alimenti, nel dovuto rispetto della riservatezza.

(13)

Per le sostanze non elencate negli allegati II e III, quali impurezze o prodotti di reazione di cui al punto 3 dell'allegato II e al punto 3 dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE, è opportuno che la conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 sia valutata dagli operatori di settore interessati conformemente a principi scientifici internazionalmente riconosciuti.

(14)

Affinché l'esposizione del consumatore possa essere stimata in modo più accurato, occorre introdurre nelle prove di migrazione un nuovo coefficiente di riduzione, denominato «coefficiente di riduzione per i grassi» (fat reduction factor, FRF). Finora l'esposizione a sostanze che migrano prevalentemente in alimenti grassi (sostanze lipofile) è stata calcolata in base al presupposto generale secondo cui una persona ingerisce giornalmente 1 kg di prodotti alimentari. Tuttavia l'ingestione giornaliera di grassi è al massimo di 200 g. È opportuno tenerne conto correggendo la migrazione specifica per l'FRF applicabile alle sostanze lipofile, conformemente al parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) (6) e al parere dell'Autorità (7).

(15)

In base ai nuovi dati concernenti la valutazione dei rischi dei monomeri e di altre sostanze di partenza valutati dall'Autorità (8), è opportuno inserire nell'elenco comunitario di sostanze autorizzate alcuni monomeri ammessi temporaneamente a livello nazionale oltre ad alcuni nuovi monomeri. Sulla base di questi stessi dati, per altri monomeri devono essere modificate le restrizioni e/o le specifiche già stabilite a livello comunitario.

(16)

È opportuno modificare l'elenco incompleto degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica in modo che esso comprenda altri additivi valutati dall'Autorità. Per taluni additivi, le restrizioni e/o le specifiche già stabilite a livello comunitario devono essere modificate in base alle nuove informazioni disponibili.

(17)

La direttiva 2005/79/CE della Commissione (9) ha introdotto modifiche alle restrizioni e/o specifiche applicabili alla sostanza n. rif. 35760, prevedendone l'inserimento nella sezione A invece che nella sezione B dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE, mentre per la sostanza n. rif. 67180 le modifiche sono state inserite nella sezione B invece che nella sezione A dello stesso allegato. Inoltre per le sostanze nn. rif. 43480, 45200, 81760 e 88640 il riferimento alle restrizioni e alle specifiche contenuto nell'allegato III della direttiva 2002/72/CE è ambiguo. Per esigenze di certezza del diritto, occorre pertanto inserire le sostanze n. rif. 35760 e 67180 nella sezione appropriata dell'elenco degli additivi e inserire nuovamente le restrizioni e le specifiche applicabili alle sostanze nn. rif. 43480, 45200, 81760 e 88640.

(18)

È stato dimostrato che l'acqua distillata attualmente utilizzata non è un simulante idoneo per alcuni prodotti lattiero-caseari. È opportuno sostituirla con l'etanolo al 50 %, che meglio simula il carattere grasso di questi prodotti.

(19)

L'olio di soia epossidato (ESBO) è utilizzato quale plastificante nelle guarnizioni. Tenuto conto del parere adottato il 16 marzo 2006 dall'Autorità (10) sull'esposizione degli adulti all'ESBO utilizzato nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è opportuno stabilire un termine più breve per l'adeguamento delle guarnizioni dei coperchi alle restrizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE per l'ESBO e i suoi succedanei. Si deve applicare lo stesso termine per quanto riguarda il divieto di impiego dell'azodicarbonammide.

(20)

Alcuni ftalati vengono utilizzati quali plastificanti nelle guarnizioni e in altre applicazioni plastiche. L'Autorità, nei suoi pareri su alcuni ftalati (11) pubblicati nel settembre 2005, ha stabilito le dosi giornaliere ammissibili (DGA) per alcuni ftalati e ha stimato che l'esposizione dell'uomo ad alcuni ftalati rientra nei limiti delle DGA. È quindi opportuno stabilire un termine più breve per l'adeguamento dei materiali e degli oggetti di materia plastica alle restrizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE per tali sostanze.

(21)

La direttiva 85/572/CEE del Consiglio (12) e la direttiva 2002/72/CE devono pertanto essere modificate in conformità.

(22)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/72/CE è modificata come segue.

1)

L'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente direttiva si applica ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a esser messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito “materiali e oggetti di materia plastica”):

a)

ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;

b)

ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;

c)

agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono le guarnizioni di coperchi composti complessivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva non si applica ai materiali e agli oggetti composti da due o più strati, di cui almeno uno non sia costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.»

2)

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“materiale od oggetto di materia plastica multistrato”: un materiale o un oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi;

b)

“barriera funzionale di materia plastica”: barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o l'oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e alla presente direttiva;

c)

“alimenti non grassi”: alimenti per i quali la direttiva 85/572/CEE prevede per le prove di migrazione simulanti diversi dal simulante D.

3)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).

Tale limite è pari però a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi:

a)

oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

b)

fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

2.   Per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a essere messi a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE (14) e 96/5/CE (15) della Commissione, il limite di migrazione globale è sempre 60 mg/kg.

4)

All'articolo 4, paragrafo 2, la data del «1o luglio 2006» è sostituita dalla data del «1o aprile 2008».

5)

Sono inseriti i seguenti articoli 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies:

«Articolo 4 quater

Per l'impiego di additivi nella fabbricazione di strati di materiale plastico o di rivestimenti di materiale plastico per coperchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si applicano le seguenti norme:

a)

per gli additivi di cui all'allegato III, si applicano le restrizioni e/o le specifiche d'impiego stabilite in tale allegato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2;

b)

in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 5, gli additivi non elencati nell'allegato III possono continuare a essere impiegati fino a un ulteriore riesame, nel rispetto della legislazione nazionale;

c)

in deroga all'articolo 4 ter, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare a livello nazionale additivi per la fabbricazione di strati di materiale plastico o di rivestimenti di materiale plastico per coperchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 4 quinquies

Per l'impiego, nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica, di additivi che agiscono unicamente come sostanze ausiliarie della polimerizzazione e non destinati a rimanere nel prodotto finito (polymerisation production aids, di seguito “PPA”), si applicano le seguenti norme:

a)

per i PPA di cui all'allegato III, si applicano le restrizioni e/o le specifiche d'impiego di cui all'allegato III, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2;

b)

in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 5, i PPA non elencati nell'allegato III possono continuare a essere impiegati fino a un ulteriore riesame, nel rispetto della legislazione nazionale;

c)

in deroga all'articolo 4 ter, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare a livello nazionale i PPA.

Articolo 4 sexies

È vietato l'impiego di azodicarbonammide n. rif. 36640 (n. CAS 000123-77-3) nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.»

6)

All'articolo 5 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta recante le informazioni di cui all'articolo 9.»

7)

All'articolo 7 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a essere messi a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE, si applicano sempre i LMS espressi in mg/kg.»

8)

È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

1.   La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale od oggetto di materia plastica multistrato deve essere conforme alla presente direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globali e specifici di cui alla presente direttiva:

a)

non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui alla presente direttiva;

b)

essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nella presente direttiva o negli elenchi nazionali relativi ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

3.   La migrazione delle sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Tale limite va sempre espresso come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

4.   Le sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), non appartengono ad alcuna delle categorie seguenti:

a)

sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta “cancerogenicità”, “mutagenicità” o “tossicità per la riproduzione” nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (17);

b)

sostanze classificate come sostanze “cancerogene”, “mutagene” o “tossiche per la riproduzione” in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

9)

All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Fatto salvo il paragrafo 1, per gli ftalati (nn. rif. 74640, 74880, 74560, 75100 e 75105) di cui all'allegato III, sezione B, la verifica dell'LMS è effettuata unicamente nei simulanti alimentari. Tuttavia la verifica dell'LMS può essere effettuata nel prodotto alimentare qualora questo non sia già stato a contatto con il materiale o l'oggetto, purché su di esso vengano preventivamente eseguite le prove relative allo ftalato e il livello non sia statisticamente significativo, né superiore o pari al limite di quantificazione.»

10)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall'operatore di settore e contiene le informazioni di cui all'allegato VI bis.

3.   L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Tale documentazione contiene condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonché accertamenti relativi alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformità.»

11)

Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente agli allegati I, II e III della presente direttiva.

12)

Il testo contenuto nell'allegato IV della presente direttiva è inserito come allegato IV bis.

13)

Gli allegati V e VI sono modificati conformemente agli allegati V e VI della presente direttiva.

14)

Il testo contenuto nell'allegato VII della presente direttiva è inserito come allegato VI bis.

Articolo 2

L'allegato della direttiva 85/572/CEE è modificato conformemente all'allegato VIII della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni in modo da:

a)

consentire, a decorrere dal 1o aprile 2008, gli scambi e l'impiego dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva;

b)

vietare, a decorrere dal 1o giugno 2008, la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di coperchi muniti di guarnizione non conformi alle restrizioni e alle specifiche stabilite dalla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva, riguardo ai nn. rif. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 e 93760;

c)

vietare, a decorrere dal 1o giugno 2008, la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conformi alle restrizioni e alle specifiche stabilite dalla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva;

d)

vietare a decorrere dal 1o aprile 2009, la fabbricazione e l'importazione nella Comunità dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conformi alla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva, fatto salvo quanto disposto alle lettere b) e c).

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/79/CE (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35).

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(4)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45.

(5)  The EFSA Journal (2005) 219, pagg. 1-36.

(6)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana del 4 dicembre 2002 sull'introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) dei grassi (FRF) nella stima dell'esposizione a una sostanza migrante dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(7)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromi, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti (AFC) espresso su richiesta della Commissione in materia di introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) dei grassi per i lattanti e i bambini, The EFSA Journal (2004) 103, pagg. 1-8.

(8)  The EFSA Journal (2005) 218, pagg. 1-9.

The EFSA Journal (2005) 248, pagg. 1-16.

The EFSA Journal (2005) 273, pagg. 1-26.

The EFSA Journal (2006) da 316 a 318, pagg. 1-10.

The EFSA Journal (2006) da 395 a 401, pagg. 1-21.

(9)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35.

(10)  The EFSA Journal (2006) 332, pagg. 1-9.

(11)  The EFSA Journal (2005) 244, pagg. 1-18.

The EFSA Journal (2005) 245, pagg. 1-14.

The EFSA Journal (2005) 243, pagg. 1-20.

The EFSA Journal (2005) 242, pagg. 1-17.

The EFSA Journal (2005) 241, pagg. 1-14.

(12)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14.

(13)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4

(14)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

(15)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17

(16)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(17)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1


ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

sono inseriti i seguenti punti 2 bis e 2 ter:

2 bis.   Correzione della migrazione specifica nei prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20 % mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (fat reduction factor, FRF).

Il “coefficiente di riduzione per i grassi (FRF)” è un coefficiente compreso tra 1 e 5, per il quale si divide il valore misurato della migrazione di sostanze lipofile in un alimento grasso o nel simulante D o nei suoi succedanei prima di effettuare il raffronto con i limiti di migrazione specifica.

Norme generali

Le sostanze considerate “lipofile” ai fini dell'applicazione dell'FRF sono elencate nell'allegato IV bis. La migrazione specifica delle sostanze lipofile espressa in mg/kg (M) deve essere corretta mediante l'FRF compreso tra 1 e 5 (MFRF). Si applicano le equazioni di seguito elencate prima di eseguire il raffronto con il limite di legge:

MFRF = M/FRF &

e

FRF = (g di grassi nell'alimento/kg di alimento)/200 = (% grassi × 5)/100

La correzione mediante l'FRF non si applica nei seguenti casi:

a)

quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi inferiore al 20 %;

b)

quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con alimenti per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE;

c)

alle sostanze comprese negli elenchi comunitari di cui agli allegati II e III con una restrizione nella colonna 4, LMS = NR, né alle sostanze non comprese negli elenchi utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica e aventi un limite di migrazione di 0,01 mg/kg;

d)

ai materiali e agli oggetti per i quali non sia possibile stimare, in ragione ad esempio della loro forma o impiego, il rapporto tra la loro superficie e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essi, e per i quali la migrazione sia calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area della superficie/volume di 6 dm2/kg.

A determinate condizioni la correzione mediante l'FRF si applica al seguente caso:

nel caso dei contenitori e altri oggetti che possono essere riempiti di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l e nel caso di fogli e pellicole a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20 %, la migrazione è calcolata come concentrazione nel prodotto o simulante alimentare (mg/kg) e corretta mediante l'FRF oppure viene ricalcolata come mg/dm2 senza applicare l'FRF. Se uno di questi due valori è inferiore all'LMS, il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme.

L'applicazione dell'FRF non deve determinare una migrazione specifica superiore al limite di migrazione globale.

2 ter.   Correzione della migrazione specifica nel simulante D

La migrazione specifica delle sostanze lipofile nel simulante D e nei suoi succedanei è corretta mediante i seguenti coefficienti:

a)

il coefficiente di riduzione di cui al punto 3 dell'allegato della direttiva 85/572/CEE, di seguito «DRF» (simulant D reduction factor, coefficiente di riduzione per il simulante D).

Il DRF non può essere applicato quando la migrazione specifica nel simulante D è superiore all'80 % del tenore della sostanza nel materiale o nell'oggetto finito (ad esempio pellicole sottili). Sono necessarie prove scientifiche o sperimentali (ad esempio sperimentazioni con i prodotti alimentari più problematici) per determinare se il DRF sia applicabile. Il DRF non può essere applicato neppure alle sostanze comprese negli elenchi comunitari con una restrizione nella colonna 4, LMS = NR, né alle sostanze, non comprese negli elenchi, utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica e aventi un limite di migrazione di 0,01 mg/kg;

b)

l'FRF è applicabile alla migrazione nei simulanti, purché sia noto il contenuto di grassi del prodotto alimentare da confezionare e siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 2 bis;

c)

il coefficiente di riduzione totale (total reduction factor, TRF) è il fattore con un valore massimo pari a 5 per il quale si deve dividere il valore misurato della migrazione specifica nel simulante D o nei suoi succedanei prima di eseguire il raffronto con il limite di legge. Tale coefficiente è ottenuto moltiplicando il DRF per l'FRF, laddove siano applicabili entrambi i fattori.»

2)

È inserito il seguente punto 5 bis:

5 bis.   Capsule, coperchi, guarnizioni, tappi e altri analoghi dispositivi di chiusura

a)

Le prove su questi oggetti, se la loro destinazione d'uso è nota, devono essere effettuate applicando tali dispositivi di chiusura ai contenitori cui sono destinati in condizioni corrispondenti al loro uso normale o prevedibile. Si presume che tali oggetti siano a contatto con un quantitativo del prodotto alimentare contenuto nel recipiente. I risultati devono essere espressi in mg/kg o mg/dm2 conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 7, tenendo conto dell'intera superficie di contatto del dispositivo di chiusura e del contenitore.

b)

Questi oggetti, se la loro destinazione d'uso non è nota, devono essere sottoposti a una distinta prova e il risultato deve essere espresso in mg/oggetto. Il valore ottenuto va, se del caso, aggiunto al quantitativo migrato dal contenitore con cui è destinato a essere utilizzato.»


ALLEGATO II

L'allegato II della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

La sezione A è modificata come segue:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i monomeri e le altre sostanze di partenza seguenti:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«15267

000080-08-0

4,4'-diaminodifenil-sulfone

LMS = 5 mg/kg

21970

000923-02-4

N-metilolmetacrilammide

LMS = 0,05 mg/kg

24886

046728-75-0

Acido 5-solfoisoftalico, sale monolitico

LMS = 5 mg/kg e per il litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)»

b)

per i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza, il contenuto della colonna 4 «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«12786

000919-30-2

3-ammino-propiltrietossisilano

Il contenuto residuo estraibile di 3 amminopropiltrietossisilano deve essere inferiore a 3 mg/kg di filler nel caso di utilizzo per il trattamento di superficie reattiva dei filler inorganici; LMS = 0,05 mg/kg nel caso di utilizzo per il trattamento della superficie dei materiali e degli oggetti.

16450

000646-06-0

1,3-diossolano

LMS = 5 mg/kg

25900

000110-88-3

Triossano

LMS = 5 mg/kg»

2)

Nella sezione B sono soppressi i monomeri e le altre sostanze di partenza seguenti:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«21970

000923-02-4

N-metilolmetacrilammide»

 


ALLEGATO III

L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue.

1)

La sezione A è modificata come segue:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«38885

002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-ottilossifenil)-1,3,5-triazina

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per prodotti alimentari acquosi.

42080

001333-86-4

Nero di carbone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

45705

166412-78-8

Acido 1,2-ciclo-esandicarbossilico, diisononil estere

 

62020

007620-77-1

Acido 12-idrossistearico, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio).

67180

Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1).

71960

003825-26-1

Acido perfluoroottanoico, sale di ammonio

Da utilizzare solo negli oggetti a uso ripetuto, sinterizzati ad alte temperature.

74560

000085-68-7

Benzil butil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b)

plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS = 30 mg/kg di simulante alimentare.

74640

000117-81-7

Bis(2-etilesile) ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS = 1,5 mg/kg di simulante alimentare.

74880

000084-74-2

Dibutil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b)

coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05 % nel prodotto finito.

LMS = 0,3 mg/kg di simulante alimentare.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C8-C10, con oltre il 60 % di C9

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b)

plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare (42).

75105

068515-49-1

026761-40-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C9-C11, con oltre il 90 % di C10

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b)

plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare (42).

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poli(etilene propilene) glicole

 

81500

9003-39-8

Polivinilpirrolidone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

93760

000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrato

 

95020

6846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo diisobutirrato

LMS = 5 mg/kg di prodotto alimentare. Da utilizzare unicamente per i guanti monouso.

95420

745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)benzene

LMS = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.»

b)

per i seguenti additivi, il contenuto delle colonne 3 «Denominazione» e 4 «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«43480

064365-11-3

Carbone attivo

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

45200

001335-23-5

Ioduro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame) e LMS = 1 mg/kg (11) (espresso come iodio).

76845

031831-53-5

Poliestere di caprolattone con 1,4-butandiolo

Si deve rispettare la restrizione prevista per le sostanze dei nn. rif. 14260 e 13720.

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

81760

Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame);

LMS = 48 mg/kg (espresso come ferro).

88640

008013-07-8

Olio di soia epossidato

LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, così come definiti dalla direttiva 91/321/CEE o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, così come definiti dalla direttiva 96/5/CE, l'LMS è abbassato a 30 mg/kg.

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.»

c)

è soppresso il seguente additivo:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio).»

2)

La sezione B è modificata come segue:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio).

47500

153250-52-3

N,N′-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide

LMS = 5 mg/kg.

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

LMS = 5 mg/kg (1), e in conformità alle specifiche dell'allegato V.

93970

Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)

LMS = 0,05 mg/kg.»

b)

per i seguenti additivi, il contenuto delle colonne 3 «Denominazione» e 4 «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di mono-dodecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno.

67360

067649-65-4

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di mono-dodecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno.»

c)

sono soppressi i seguenti additivi:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«67180

Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1).

76681

Policiclopentadiene, idrogenato

LMS = 5 mg/kg (1).»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV bis

ELENCO DELLE SOSTANZE LIPOFILE CUI SI APPLICA L'FRF

N. rif.

N. CAS

Denominazione

31520

061167-58-6

Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile

31530

123968-25-2

Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile

31920

000103-23-1

Adipato di bis(2-etilesile)

38240

000119-61-9

Benzofenone

38515

001533-45-5

4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene

38560

007128-64-5

2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene

38700

063397-60-4

Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno

38800

032687-78-8

N,N′-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide

38810

080693-00-1

Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito

39060

035958-30-6

1,1-bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano

39925

129228-21-3

3,3-bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano

40000

000991-84-4

2,4-bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

40020

110553-27-0

2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

40800

013003-12-8

4,4'-butiliden-bis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)

42000

063438-80-2

Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno

45450

068610-51-5

Copolimero di p-cresolo, diciclopentadiene e isobutilene

45705

166412-78-8

Acido 1,2-cicloesildicarbossilico, diisononil estere

46720

004130-42-1

2,6-di-terz-butil-4-etilfenolo

47540

027458-90-8

Disolfuro di di-terz-dodecile

47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

48800

000097-23-4

2,2′-diidrossi-5,5′-diclorodifenilmetano

48880

000131-53-3

2,2′-diidrossi-4-metossibenzofenone

49485

134701-20-5

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo

49840

002500-88-1

Disolfuro di diottadecile

51680

000102-08-9

N,N′-difeniltiourea

52320

052047-59-3

2-(4-dodecilfenil)indolo

53200

023949-66-8

2-etossi-2′-etilossanilide

54300

118337-09-0

2,2′-etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito

59120

023128-74-7

1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]

59200

035074-77-2

1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

60320

070321-86-7

2-[2-idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo

60400

003896-11-5

2-(2′-idrossi-3′-terz-butil-5′-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

60480

003864-99-1

2-(2′-idrossi-3,5′-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo

61280

003293-97-8

2-idrossi-4-n-esilossibenzofenone

61360

000131-57-7

2-idrossi-4-metossibenzofenone

61600

001843-05-6

2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

66360

085209-91-2

2′,2′-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato

66400

000088-24-4

2,2′-metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

66480

000119-47-1

2,2′-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

66560

004066-02-8

2,2′-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

66580

000077-62-3

2,2′-metilenbis[4-metil-6-(1-metil-cicloesil)fenolo]

68145

080410-33-9

2,2′ 2″-nitrilo [trietil tris(3,3′,5,5′-tetra-terz-butil-1,1′-bifenil-2,2′-diil)fosfito]

68320

002082-79-3

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile

68400

010094-45-8

Ottadecilerucammide

69840

016260-09-6

Oleilpalmitammide

71670

178671-58-4

Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

72160

000948-65-2

2-fenilindolo

72800

001241-94-7

Fosfato di difenile 2-etilesile

73160

Fosfati di mono- e di-n-alchile (C16 e C18)

74010

145650-60-8

Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile

74400

Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)

76866

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

77440

Diricinoleato di polietilenglicole

78320

009004-97-1

Monoricinoleato di polietilenglicole

81200

071878-19-8

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

83599

068442-12-6

Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno

83700

000141-22-0

Acido ricinoleico

84800

000087-18-3

Salicilato di 4-terz-butilfenile

92320

Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico

92560

038613-77-3

Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4′-bifenililene

92700

078301-43-6

Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa- 3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one

92800

000096-69-5

4,4′-tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

92880

041484-35-9

Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo

93120

000123-28-4

Tiodipropionato di didodecile

93280

000693-36-7

Tiodipropionato di diottadecile

95270

161717-32-4

Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo

95280

040601-76-1

1,3,5-tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95600

001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano»


ALLEGATO V

L'allegato V della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

la parte A è sostituita dalla seguente:

«Parte A:   Specifiche generali

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie in quantità rilevabile (LR = 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare). Questa restrizione non si applica, tuttavia, alla migrazione delle amine aromatiche primarie che figurano negli elenchi di cui agli allegati II e III.»;

2)

nella parte B vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le seguenti nuove specifiche:

N. rif.

ALTRE SPECIFICHE

«42080

Nero di carbone

Specifiche:

sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209,

assorbimento UV dell'estratto cicloesanico a 386 nm: <0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto,

tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nero di carbone,

livello massimo di impiego del nero di carbone nel polimero: 2,5 % p/p.

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

Specifiche:

le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220 °C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione.

Proprietà:

 

viscosità: > 3 Pa s a 120 °C;

 

temperatura di rammollimento: > 95 °C determinata secondo metodo ASTM E 28-67;

 

numero di bromo: < 40 (ASTM D1159);

 

colore di una soluzione al 50 % di toluene < 11 nella scala Gardner;

 

monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm.

76845

Poliestere di caprolattone con 1,4-butanediolo

Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,5 % (p/p)

81500

Polivinilpirrolidone

La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza di cui alla direttiva 96/77/CE (1)

88640

Olio di soia, epossidato

Ossirano < 8 %, numero di iodio < 6


(1)  GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1


ALLEGATO VI

L'allegato VI della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

la nota 8 è sostituita dalla seguente:

«(8)

LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.»;

2)

vengono aggiunte le seguenti note 41 e 42:

«(41)

LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 47600 e 67360, non deve superare la restrizione indicata.

(42)

LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 75100 e 75105, non deve superare la restrizione indicata.»


ALLEGATO VII

«ALLEGATO VI bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 9 deve contenere le seguenti informazioni:

1)

l'identità e l'indirizzo dell'operatore di settore che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze destinate alla loro fabbricazione;

2)

l'identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro fabbricazione;

3)

la data della dichiarazione;

4)

la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004;

5)

informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la presente direttiva stabilisce restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di rispettare tali restrizioni;

6)

per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 95/31/CE, 95/45/CE e 96/77/CE, onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie pertinenti o, in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari;

7)

le specifiche relative all'impiego del materiale o dell'oggetto, come:

i)

il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;

ii)

i tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;

iii)

il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;

8)

nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l'oggetto soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva.

La dichiarazione scritta deve consentire un'identificazione agevole dei materiali, degli oggetti o delle sostanze per cui viene rilasciata; deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello della fabbricazione determinino variazioni della migrazione o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.»


ALLEGATO VIII

L'allegato della direttiva 85/572/CEE è modificato come segue:

1)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Quando il segno “X” è seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti grassi, questo numero convenzionale, noto come “coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF)” viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento.»;

2)

è inserito il seguente punto 4 bis:

«4 bis.

Se dopo il segno “X” compare tra parentesi la lettera “b”, la prova va effettuata con etanolo al 50 % (v/v).»;

3)

nella tabella, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«07

Prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

07.01

Latte:

 

 

 

 

 

A.

intero

 

 

 

X(b)

 

B.

parzialmente disidratato

 

 

 

X(b)

 

C.

parzialmente o totalmente scremato

 

 

 

X(b)

 

D.

disidratato

 

 

 

 

07.02

Latte fermentato, come yogurt, latticello e prodotti analoghi

 

X

 

X(b)

07.03

Crema e crema acida

 

X(a)

 

X(b)

07.04

Formaggi:

 

 

 

 

 

A.

interi, con crosta non commestibile

 

 

 

 

 

B.

tutti gli altri

X(a)

X(a)

 

X/3*

07.05

Presame

 

 

 

 

 

A.

liquido o pastoso

X(a)

X(a)

 

 

 

B.

in polvere o secco»

 

 

 

 


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

31.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2006

relativa all’aiuto di Stato C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), concesso dalla Repubblica slovacca a favore della società Konas s. r. o.

[notificata con il numero C(2006) 4205]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/204/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell’11 aprile 2005, protocollata il 19 aprile 2005, la Slovacchia ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di concedere un aiuto alla ristrutturazione a favore della società Konas s. r. o. La Slovacchia ha fornito informazioni supplementari con lettera del 30 giugno 2005, protocollata il 12 luglio 2005, e con lettera del 5 settembre 2005, protocollata l’8 settembre 2005, in risposta alla richiesta della Commissione formulata nelle lettere del 31 maggio 2005 e del 28 luglio 2005.

(2)

A seguito di tale corrispondenza, si è chiarito che l’aiuto in questione è stato concesso in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L’aiuto è stato pertanto classificato come illegale e gli è stato attribuito un nuovo numero: caso NN 66/2005.

(3)

Con lettera del 9 novembre 2005, la Commissione ha informato la Slovacchia di aver deciso di avviare il procedimento conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di tale aiuto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

(5)

Le autorità slovacche hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 13 dicembre 2005, protocollata il 20 dicembre 2005. La Slovacchia ha trasmesso informazioni supplementari con lettera del 3 gennaio 2006, protocollata il 10 gennaio 2006. La Commissione ha ricevuto le osservazioni di una delle parti interessate (il beneficiario) con lettera del 30 novembre 2005, protocollata il 6 dicembre 2005, e le ha trasmesse alla Slovacchia che ha avuto la possibilità di rispondere, cosa che ha fatto con la lettera pervenuta il 9 marzo 2006 e protocollata il 15 marzo 2006.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

1.   L’impresa beneficiaria

(6)

Il beneficiario è la società Konas s. r. o., produttrice di macchinari ed attrezzature, attiva principalmente nei seguenti quattro segmenti: produzione di materiali per la sagomatura e lo stampaggio, macchinari ad uso specifico, schermi di protezione e altri prodotti meccanici. La società ha sede in una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(7)

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità slovacche, in tutti questi segmenti esistono imprese concorrenti, sia a livello nazionale che europeo. La società vede possibilità di esportazione nel settore dei materiali per la sagomatura.

(8)

La società Konas dà lavoro a 37 persone, nel 2004 ha avuto un volume d’affari di 19 milioni di SKK (500 000 EUR (3)] e nei primi nove mesi del 2005 di 15 milioni di SKK (395 000 EUR). Secondo le autorità slovacche, il beneficiario soddisfa i criteri per essere considerato una piccola impresa.

2.   Diritto nazionale applicabile

(9)

La misura in oggetto consiste nella cancellazione di un debito fiscale da parte dell’ufficio delle imposte Lučenec (di seguito «ufficio delle imposte») nel quadro di un concordato con i creditori. Tale procedura è disciplinata dalla legge n. 328/91 relativa ai fallimenti e ai concordati (di seguito «legge sui fallimenti»).

(10)

Il «concordato con i creditori» (di seguito «concordato» o «procedura di concordato») è una procedura giudiziaria finalizzata, come nel caso della procedura di fallimento, a regolare la situazione finanziaria della società debitrice (4). Nella procedura di fallimento la società cessa la sua attività e i suoi attivi sono venduti a un nuovo proprietario oppure la società viene liquidata. Invece, con la procedura di concordato, la società debitrice prosegue le attività senza cambiare proprietario.

(11)

A dare l’avvio al concordato è la società debitrice. Obiettivo del concordato è trovare un accordo con i creditori consistente nel fatto che la società indebitata paga una parte del proprio debito e il resto viene cancellato. Tale accordo deve essere approvato dal tribunale responsabile del controllo.

(12)

I creditori, i cui crediti sono garantiti, per esempio da un diritto d’ipoteca, agiscono come creditori separati. Perché il concordato sia accettato è necessario che votino a favore della proposta tutti i creditori separati, mentre per gli altri creditori è sufficiente la maggioranza qualificata. I creditori separati votano individualmente e hanno il diritto di opporre un veto alla proposta.

(13)

I creditori separati godono di una posizione privilegiata anche nella procedura fallimentare. Il ricavato della vendita degli attivi garantiti nella procedura fallimentare deve essere utilizzato esclusivamente per pagare i crediti dei creditori separati. Qualora con tale vendita non sia possibile coprire tutti i crediti dei creditori separati, gli importi rimanenti vengono inseriti nel secondo gruppo, insieme con i crediti degli altri creditori. I crediti di tale secondo gruppo vengono rimborsati in maniera proporzionale.

(14)

Conformemente alla legge sui fallimenti, la società che chiede un concordato con i creditori deve presentare al tribunale un elenco delle misure previste per la riorganizzazione della società e per il finanziamento corrente della sua attività dopo il concordato.

(15)

La legge n. 511/92 sull’amministrazione tributaria nel sistema degli organi finanziari territoriali (di seguito «legge sull’amministrazione tributaria») regolamenta la procedura di esecuzione fiscale il cui obiettivo è ottenere il rimborso dei crediti fiscali dello Stato mediante la vendita diretta di beni immobiliari, di beni mobiliari o della società nel suo complesso.

3.   La misura controversa

(16)

La società Konas ha chiesto al tribunale responsabile del controllo di dare inizio alla procedura di concordato in data 15 luglio 2003, cosa che il tribunale ha fatto con decisione del 25 marzo 2004. I creditori si sono riuniti l’8 giugno 2004 e si sono accordati sulla ristrutturazione dei loro crediti, come proposto dalla società Konas. Il tribunale ha approvato l’accordo dei creditori con la decisione del 25 giugno 2004 che è entrata in vigore il 2 agosto 2004. Il tribunale ha chiuso formalmente la procedura di concordato con decisione del 20 ottobre 2004. Tuttavia, è opportuno ricordare che l’ufficio delle imposte ha sospeso la cancellazione dei debiti fino al termine del procedimento aperto dalla Commissione.

(17)

L’accordo raggiunto dai creditori con la società Konas nell’ambito del concordato prevedeva quanto segue: la società Konas avrebbe rimborsato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo con i creditori, il 13,3 % del debito e i creditori avrebbero cancellato il rimanente 86,7 %. Le richieste di tutti i creditori sono state quindi soddisfatte alle stesse condizioni. I crediti dell’ufficio delle imposte che rientravano nel concordato ammontavano a 11 223 459 SKK (295 000 EUR) e consistevano nell’imposta sul valore aggiunto relativa al periodo compreso tra il terzo trimestre del 1995 e la fine del 1997 e a qualche mese del 1998 e del 1999. L’ufficio delle imposte, in quanto unico creditore pubblico, ha acconsentito alla cancellazione di un debito pari a 9 730 739 SKK (256 000 EUR). Nella tabella che segue sono indicati gli importi relativi ai singoli creditori.

Tabella 1

Accordo sui debiti della società Konas [in SKK]

Creditore

Debito prima del concordato

Debito dopo il concordato (5)

Importo cancellato

Pubblico

Ufficio delle imposte

11 223 459

1 492 720

9 730 739

Altri

4 creditori

827 437

110 049

717 388

Totale

 

12 050 896

1 602 769

10 448 127

(18)

Le autorità slovacche hanno confermato che la società Konas aveva onorato i debiti che era tenuta a rimborsare conformemente al concordato, sia nei confronti dei creditori pubblici che di quelli privati, nei tempi stabiliti dall’accordo con i creditori.

(19)

L’ufficio delle imposte ha agito, nella procedura di concordato, come un creditore separato dal momento che ha votato autonomamente a favore del concordato. La posizione privilegiata dell’ufficio delle imposte derivava dal fatto che i suoi crediti dell’importo di 10 147 939 SKK (267 051 EUR), che rientravano nel concordato, erano garantiti da un diritto d’ipoteca sugli attivi della società Konas. Tutti i rimanenti creditori hanno votato a favore del concordato proposto. I loro crediti erano crediti commerciali non garantiti.

4.   Ristrutturazione

(20)

Oltre alla domanda di apertura della procedura di concordato inviata al tribunale responsabile del controllo, la società Konas ha presentato anche un piano articolato in due parti: un’analisi finanziaria della società e delle misure organizzative e le misure volte al rinnovamento della stabilità finanziaria della società.

(21)

Nel piano, la società descriveva prima di tutto la propria situazione finanziaria sostenendo che, pur essendo ancora indebitata, la sua situazione finanziaria si era stabilizzata negli anni precedenti il concordato. Successivamente, concludeva che i suoi crediti a breve scadenza e i suoi contanti sarebbero stati insufficienti per coprire il debito che restava da pagare dopo il concordato. La società descriveva le proprie attività organizzative nel seguente modo: costituzione di riserve per un importo equivalente al debito che rimaneva da pagare dopo il concordato, gestione del cash-flow durante la procedura di concordato al fine di evitare le spese non produttive, principalmente per l’energia e i materiali, pagamento regolare delle imposte e delle altre obbligazioni pubbliche, intensificazione delle attività commerciali, aumento delle vendita ai clienti più remunerativi, riesame del livello di occupazione, limitazione delle spese a finalità sociale durante la procedura di concordato, migliore utilizzazione delle attrezzature esistenti, riduzione del consumo energetico e dei costi.

(22)

I costi della ristrutturazione finanziaria sono ammontati a 12 050 896 SKK (317 000 EUR), importo che corrisponde a quello del debito che la società Konas ha ristrutturato mediante la procedura di concordato. Nel piano, la società Konas ha proposto di rimborsare il rimanente debito di 1 602 769 SKK (42 000 EUR) mediante i suoi crediti a breve scadenza (1 323 259 SKK ovvero 35 000 EUR) e il contante disponibile (2 246 419 SKK ovvero 59 000 EUR).

(23)

Secondo le autorità slovacche, l’ufficio delle imposte ha emanato nel periodo dal 1998 al 2000 otto ordini di esecuzione esercitando così le sue competenze stabilite dalla legge sull’amministrazione tributaria. Nell’aprile 2004 l’ufficio delle imposte ha pubblicato un elenco dei debiti della società Konas non pagati nel corso della procedura di concordato.

(24)

Le autorità slovacche hanno confermato di aver sospeso la cancellazione del debito prevista dal concordato fino al termine del procedimento avviato dalla Commissione europea.

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(25)

Nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la cancellazione del debito in oggetto non fosse un aiuto di Stato. La Commissione ha ritenuto che il comportamento dell’ufficio delle imposte nella procedura di concordato non soddisfacesse il criterio del creditore in un’economia di mercato. Prima di tutto, la Commissione ha ritenuto che l’ufficio delle imposte si trovasse, da un punto di vista giuridico, in una situazione diversa da quella degli altri creditori dal momento che possedeva dei crediti garantiti e aveva la possibilità di procedere all’esecuzione fiscale. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la procedura di concordato abbia portato al miglior risultato possibile per lo Stato e per i creditori della società Konas, rispetto a una procedura di fallimento o di esecuzione fiscale.

(26)

La Commissione ha poi espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune come aiuto alla ristrutturazione. La Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che fossero soddisfatte due condizioni fondamentali: l’esistenza di un piano di ristrutturazione che garantisse in tempi ragionevoli il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa e la limitazione dell’aiuto al minimo necessario.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(27)

Per quanto riguarda i fatti, il beneficiario ha fatto presente che il valore contabile degli attivi ipotecati a favore dell’ufficio delle imposte era di 3 254 000 SKK al 31 dicembre 2003 e di 3 001 000 SKK al 31 dicembre 2004. Si trattava dell’unico bene immobiliare che il beneficiario possedeva e tutta la produzione si svolgeva nell’edificio in questione.

(28)

Il beneficiario ha fatto presente, nelle sue osservazioni, che secondo le disposizioni giuridiche vigenti in Slovacchia all’epoca del concordato, la misura in questione non costituiva un aiuto di Stato, ma un atto di accordo volontario con i creditori. Nel caso in cui la Commissione dovesse giungere a una conclusione diversa, la società Konas sarebbe discriminata rispetto ad altre società che hanno chiesto un concordato prima dell’adesione della Slovacchia all’Unione europea e hanno ottenuto una cancellazione dei debiti che non è stata considerata un aiuto di Stato. Il beneficiario aggiunge che neanche dopo l’adesione la normativa nazionale era conforme al diritto comunitario, per cui, neanche a prezzo di enormi sforzi, egli avrebbe potuto sapere che doveva soddisfare delle condizioni supplementari per poter concludere un concordato con i suoi creditori.

(29)

Il beneficiario ha poi fatto presente che il debito fiscale contratto era dovuto in gran parte alla mancanza di chiarezza delle norme giuridiche in materia.

(30)

Il beneficiario ha affermato che la valutazione effettuata dall’ufficio delle imposte sulla situazione della società Konas era molto più estesa di quella che figurava nel piano presentato al tribunale nella procedura di concordato.

V.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

(31)

Le autorità slovacche, nella loro risposta alla decisione di avviare un procedimento di indagine formale, hanno affermato che l’aiuto di Stato sarebbe stato eseguito solo quando il credito fiscale sarebbe stato cancellato nei libri contabili dello Stato.

(32)

Le autorità slovacche hanno dichiarato che l’ufficio delle imposte, all’atto dell’approvazione del concordato proposto dalla società Konas, ha preso in considerazione i seguenti elementi e fatto presente che una parte di tali elementi sarebbe stata presa in considerazione anche da un creditore in un’economia di mercato. Prima di tutto, il valore contabile dell’immobile ipotecato all’epoca del concordato era di 3,2 milioni di SKK, mentre i crediti garantiti ammontavano a 10,1 milioni di SKK. In secondo luogo, la procedura di fallimento è generalmente lunga e la vendita degli attivi nella regione in questione molto problematica. Statisticamente, il ricavato ottenuto dalle autorità fiscali grazie alle procedure di fallimento nel periodo 1997-2005 è in media del 7 %. In terzo luogo, l’ufficio delle imposte ha tenuto conto delle ripercussioni della liquidazione della società Konas sul tasso di disoccupazione della regione (circa il 40 % all’epoca del concordato) prendendo in considerazione i licenziamenti non solo all’interno della società Konas, ma anche in un’altra impresa della regione che dipende da Konas e annovera circa 400 dipendenti. Infine, l’ufficio delle imposte ha tenuto conto delle entrate fiscali previste nel futuro.

(33)

Per quanto riguarda l’esecuzione fiscale, le autorità slovacche hanno sostenuto che l’ufficio delle imposte ha emanato nel periodo dal 1998 al 2000 otto ordini di esecuzione nei confronti della società Konas e ha ridotto il debito fiscale della società Konas di 8 106 672,42 SKK per ottenere l’importo di 11 223 459 SKK che nel 2004 è stato inserito nella procedura di concordato. Dal 2001 la società Konas versa tutte le imposte regolarmente e in tempo.

(34)

Le autorità slovacche non negano, tuttavia, che tale misura costituisca un aiuto di Stato, ma sostengono che l’aiuto è compatibile con il mercato comune come aiuto alla ristrutturazione.

(35)

Le autorità slovacche non contestano la conclusione della Commissione secondo cui la cancellazione del debito nella procedura di concordato non era subordinata all’esecuzione di un piano presentato da Konas al tribunale che esercita il controllo, conformemente alla legge sui fallimenti. Esse hanno però sottoposto alla Commissione un documento intitolato «Valutazione della società alla data del concordato» (di seguito «valutazione della società») del gennaio 2005 redatto dalla società Konas e presentato all’ufficio delle imposte. Le autorità slovacche ritengono che tale valutazione permetta di giudicare se l’aiuto si sia limitato al minimo necessario.

(36)

Nella valutazione viene dapprima descritta l’attività della società Konas a partire dalla sua fondazione avvenuta nel 1992 e vengono fornite informazioni sul suo volume d’affari e sulla gestione operativa tra il 1993 e il 2003.

(37)

Secondo la valutazione, le difficoltà della società Konas sono state determinate dall’elevato rischio di credito connesso all’avvio della produzione nel 1993 che il volume della produzione non permetteva di coprire. Negli anni 1994-1996 il debito della società Konas è aumentato soprattutto nei confronti dell’ufficio delle imposte. Successivamente, tale debito è stato in parte sottoposto a procedura di esecuzione e in parte procrastinato fino alla cancellazione e rimborso parziale a seguito del concordato.

(38)

La valutazione contiene poi una breve analisi del mercato in cui è descritta la concorrenza in tutti i segmenti in cui è attiva Konas (6). Nella valutazione si descrivono, inoltre, la posizione e le prospettive di Konas in ciascuno di tali segmenti e si conclude che il potenziale di crescita consiste essenzialmente nella produzione di attrezzature, schermi di protezione e altri prodotti meccanici. Viene invece proposto di ridurre la produzione di macchinari ad uso specifico e la produzione su piccola scala effettuata su richiesta (produzione di pezzi di ricambio introvabili, riparazioni d’urgenza). Le prospettive di aumento della domanda per i suoi prodotti sono legate allo sviluppo dell’industria automobilistica in Slovacchia e ai segnali concreti di interesse crescente da parte delle imprese dell’UE che si è consolidato dopo l’adesione della Slovacchia all’Unione. La società Konas ritiene che la propria competitività consista nel know-how in alcune tecnologie che devono ancora continuare a svilupparsi.

(39)

La valutazione mette poi in rilievo come le capacità della società Konas siano insufficientemente sfruttate, cosa cui occorrerebbe porre rimedio con un investimento in una fresa ordinata per via informatica. Nella tabella che segue sono indicate le misure da adottare tra il 2004 e il 2008 e la ristrutturazione finanziaria effettuata.

Tabella 2

Misure di ristrutturazione secondo la valutazione della società [in SKK]

Misura

Esecuzione

Costi

Finanziamento

Marketing

 

2005

500 000

Risorse Konas

Sviluppo delle tecnologie

Taglio con filo

2004

1 500 000

Risorse Konas

Fresaggio NC

2006

4 000 000

Credito

Scintillazione

2007

2 500 000

Credito

Tornitura NC

2008

1 500 000

Credito

Organizzazione

Sistema informatico per la gestione degli ordini

2005

500 000

Risorse Konas

Formazione di lavoratori giovani

 

2007

500 000

Risorse Konas

Ristrutturazione finanziaria

Rimborso del debito

2004

1 602 769

Risorse Konas contanti

Cancellazione

2004

 

 

da parte dello Stato

 

9 730 739

Risorse statali

da parte degli altri creditori

 

717 388

Risorse esterne

Totale

 

 

23 050 896

 

(40)

Infine, la valutazione contiene una previsione dei risultati operativi della società Konas per il periodo 2005-2009, da cui si evince che le misure di cui sopra dovrebbero contribuire ad accrescere la sua redditività. Il volume d’affari dovrebbe aumentare del 10 % a partire dal 2005.

(41)

Secondo le autorità slovacche tale valutazione della società risale al gennaio 2005. È evidente che è stata redatta al fine di valutare la situazione di Konas prima del concordato e di analizzare le sue prospettive dopo il concordato.

(42)

Per quanto riguarda il problema di sapere se l’aiuto si è limitato allo stretto necessario, le autorità slovacche hanno dichiarato che il 31 marzo 2004 la società Konas disponeva di 3,9 milioni di SKK in contanti che erano necessari per provvedere agli stipendi (730 000 SKK), agli obblighi nei confronti dei creditori partecipanti al concordato (1 602 769 SKK) e alle tasse legate alla procedura di concordato (140 000 SKK).

VI.   VALUTAZIONE

1.   Competenza della Commissione

(43)

Dal momento che una parte dei fatti rilevanti si è svolta prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea in data 1o maggio 2004, la Commissione deve innanzitutto valutare se è competente per agire riguardo alla misura in questione.

(44)

Le misure che sono state eseguite prima dell’adesione e non sono più applicabili dopo l’adesione non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle «disposizioni temporanee» previste dall’allegato IV, punto 3, del trattato di adesione del 2003, né sulla base delle procedure di cui all’articolo 88 del trattato CE. Pertanto, né il trattato sull’adesione del 2003 né il trattato CE impongono alla Commissione di esaminare tali misure né gliene attribuiscono la competenza.

(45)

Invece, le misure attuate dopo l’adesione sono chiaramente di competenza della Commissione, conformemente al trattato CE. Per determinare il momento in cui è stata attuata una data misura il criterio a cui occorre rifarsi è l’atto giuridicamente vincolante con cui l’autorità nazionale competente s’impegna a concedere l’aiuto (7).

(46)

La decisione dell’autorità competente relativa alla cancellazione di una parte del credito dell’ufficio delle imposte è stata presa in data 8 giugno 2004 quando l’ufficio delle imposte ha dato il suo accordo al concordato proposto dalla società Konas, quindi dopo l’adesione.

(47)

Pertanto, il problema di sapere se la misura è applicabile dopo l’adesione non si pone.

(48)

La Commissione ritiene pertanto di essere competente per la valutazione della misura in questione, conformemente all’articolo 88 del trattato CE.

2.   L’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(49)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(50)

La cancellazione del debito nei confronti di un’autorità pubblica come l’ufficio delle imposte rappresenta una forma di utilizzazione di risorse di Stato. Dal momento che favorisce una sola impresa, tale misura è selettiva. La società è attiva nel settore della produzione di macchinari e attrezzature industriali, un settore in cui esistono scambi tra Stati membri.

(51)

Nella decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura in questione non abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza conferendo al beneficiario un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere nelle condizioni normali di mercato. In altri termini, la Commissione nutre dubbi sul fatto che lo Stato si sia comportato nei confronti della società Konas come un creditore in un’economia di mercato.

(52)

È stato accertato che il concordato prevedeva delle condizioni per regolare il debito identiche per i creditori privati e per l’ufficio delle imposte. L’accordo prevedeva il rimborso ai creditori del 13,3 % del debito entro i termini stabiliti, cosa che il beneficiario ha fatto, mentre il rimanente 86,7 del debito era cancellato.

(53)

Tuttavia, l’ufficio delle imposte si trovava, prima del concordato, in una situazione giuridica ed economica più vantaggiosa dei creditori privati. Pertanto, è necessario esaminare se l’ufficio delle imposte ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per recuperare l’importo massimo possibile dei suoi crediti, come farebbe un creditore in un’economia di mercato.

(54)

Secondo le autorità slovacche, tale misura costituisce un aiuto di Stato. Esse riconoscono che, al momento del concordato, la questione dell’aiuto di Stato non è stata proprio presa in considerazione. Per quanto riguarda il beneficiario, egli ritiene che la misura non costituiva un aiuto di Stato, ma un atto di accordo volontario con i creditori.

(55)

La Commissione non può accettare l’argomento secondo cui la procedura di concordato e la procedura legata alla concessione di un aiuto di Stato non possono accavallarsi (8). Non è né l’obiettivo né la forma dell’aiuto di Stato, ma il suo risultato a determinare se tale intervento che prevede l’utilizzazione di risorse di Stato conferisce a una determinata società un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere nelle condizioni normali di mercato.

(56)

La Commissione non può altresì accettare la dichiarazione del beneficiario secondo cui, neanche a prezzo di enormi sforzi, avrebbe potuto sapere che la cancellazione del debito avrebbe potuto costituire un aiuto di Stato. Le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato erano entrate in vigore in Slovacchia con la legge 231/1999 sugli aiuti di Stato. Le autorità slovacche, nella loro risposta, hanno giustamente fatto riferimento alle osservazioni del beneficiario secondo cui valutare se la misura in questione costituisse un aiuto di Stato non rientrava tra le competenze dell’ufficio delle imposte bensì tra quelle dell’ufficio responsabile per gli aiuti di Stato (Úrad pre štátnu pomoc), prima dell’adesione, e della Commissione, dopo l’adesione.

(57)

I dubbi che la Commissione ha espresso nella decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE sul fatto che il criterio del creditore in un’economia di mercato sia stato rispettato non sono stati sciolti.

(58)

Prima di tutto, a differenza degli altri creditori, l’ufficio delle imposte era autorizzato dalla legge sull’amministrazione fiscale ad avviare, di propria iniziativa, una procedura di esecuzione fiscale mediante la vendita dei beni immobiliari, dei macchinari ed attrezzature o della società nel suo complesso.

(59)

L’ufficio delle imposte ha effettivamente utilizzato questo strumento giuridico più volte per ottenere il rimborso dei suoi crediti dalla società Konas (cfr. il considerando 33) e il debito di Konas nei confronti dell’ufficio delle imposte è sensibilmente diminuito tra il 1998 e il 2000. Le autorità slovacche, nella loro risposta alla decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, hanno affermato che l’ufficio delle imposte non aveva più emesso alcun ordine di esecuzione dopo il 2001 perché la società Konas aveva regolarmente adempito ai suoi obblighi fiscali nei tempi previsti. Tuttavia, non è chiaro per quale motivo l’ufficio delle imposte abbia interrotto l’esecuzione fiscale per quanto riguarda il debito della società Konas che risaliva a prima del 2001. Tale debito anteriore è stato infine inserito nella procedura di concordato nel 2003.

(60)

Inoltre, la Commissione constata che, secondo le informazioni comunicate dalle autorità slovacche nelle osservazioni relative alla decisione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, il valore contabile del bene immobiliare ipotecato (3,2 milioni di SKK) non corrispondeva all’importo dei crediti garantiti con tale ipoteca (10,1 milioni di SKK). Ciò significa che la garanzia chiesta dallo Stato non era sufficiente.

(61)

Conformemente alla giurisprudenza consolidata, la mancanza, per un lasso prolungato di tempo, di misure prese dallo Stato per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione fiscale e dalla normativa in materia di sicurezza sociale può costituire in sé e per sé un vantaggio dal momento che l’onere che il beneficiario dovrebbe assumersi risulta alleggerito (9). Ne risulta, in concreto, che la mancata applicazione, da parte dell’ufficio delle imposte, della normativa in materia di obblighi fiscali nei confronti della società Konas, insieme a una garanzia chiaramente insufficiente per i crediti dello Stato per un periodo di due anni (2001 e 2002) costituiva un aiuto di Stato. Dal momento che tali rinvii di imposta sono entrati in vigore prima della data di adesione e non sono più di applicazione dopo tale data, la Commissione non è competente per valutare la compatibilità di tali misure con il mercato comune. Tuttavia, se la mancata applicazione della normativa in materia costituiva già un aiuto di Stato, non è più possibile fare riferimento al principio del creditore in un’economia di mercato quando il debito è stato (in parte) successivamente cancellato.

(62)

Nell’ambito di una procedura di esecuzione fiscale, l’ufficio delle imposte può vendere direttamente gli attivi del debitore (crediti e altri attivi correnti, beni mobili e beni immobiliari). Il beneficiario disponeva, all’epoca del concordato, di 3,9 milioni di SKK in contanti (10). Da solo, il valore dei contanti sarebbe stato superiore all’importo ricavato dall’ufficio delle imposte con il concordato (1,5 milioni di SKK). Inoltre, il beneficiario aveva crediti a breve scadenza per un valore contabile di 1,4 milioni di SKK e immobili per un valore contabile di 3 milioni di SKK.

(63)

Infine, un’esecuzione fiscale non avrebbe comportato tasse amministrative come accade invece per la procedura di fallimento. Si tratta di una procedura avviata e gestita dall’amministrazione fiscale stessa; ciò lascia supporre che sarebbe stata effettuata rapidamente.

(64)

Tenuto conto della mancanza di informazioni, la Commissione non è in grado di valutare quale sarebbe stato il ricavato della vendita degli attivi nell’ambito di una procedura di fallimento con liquidazione del beneficiario. A quanto risulta alla Commissione, né la società Konas né l’ufficio delle imposte hanno preso in considerazione la possibilità del fallimento per cui non hanno eseguito alcun calcolo al riguardo.

(65)

La Commissione è giunta perciò alla conclusione che un’esecuzione fiscale nei confronti degli attivi del beneficiario avrebbe portato come minimo a un ricavato più elevato del concordato.

(66)

Infine, la Commissione constata che, conformemente a una giurisprudenza consolidata (11), i fattori socioeconomici (come l’occupazione regionale) non sono presi in considerazione quando si applica il criterio del creditore in un’economia di mercato, anche per quanto riguarda le future entrate fiscali. L’ufficio delle imposte non può essere comparato a un partner commerciale, come per esempio un fornitore, che sia creditore del beneficiario. È opportuno ricordare che i crediti di un fornitore hanno una natura fondamentalmente diversa da quella dei crediti dello Stato. Dal momento che i rapporti del fornitore con l’impresa insolvente sono puramente contrattuali, il fornitore potrebbe effettivamente soffrire per la perdita di un partner commerciale. Se la società insolvente viene liquidata, il fornitore deve procurarsi un nuovo cliente o concludere un contratto con il nuovo proprietario. Il rischio è maggiore nel caso di una significativa dipendenza dalla società insolvente. Invece, i rapporti dello Stato con l’impresa insolvente si basano sul diritto pubblico e non dipendono dalla volontà delle parti. Ogni nuovo proprietario che riprenda gli attivi di una società liquidata sarà automaticamente obbligato a pagare i tributi. Inoltre, lo Stato non dipende mai da un solo contribuente. E infine, l’argomento più importante è che lo Stato quando riscuote le imposte non è guidato dal profitto e non agisce in maniera commerciale o per motivi commerciali. Pertanto, l’analogia con un partner commerciale è priva di fondamento.

(67)

La Commissione è giunta alla conclusione che la perdita dei tributi fiscali futuri non può essere presa in considerazione quando si applica il principio del creditore in un’economia di mercato.

(68)

Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che, nel caso presente, le condizioni relative al principio del creditore in un’economia di mercato non siano state soddisfatte e che lo Stato abbia concesso al beneficiario un vantaggio che egli non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato.

(69)

Pertanto, la Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(70)

L’aiuto di Stato concesso al beneficiario è pari all’importo del debito cancellato dall’amministrazione fiscale nell’ambito della procedura di concordato, vale a dire a 9 730 739 SKK (256 000 EUR).

3.   Compatibilità dell’aiuto Deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

(71)

L’obiettivo principale della misura è di aiutare un’impresa che si trova in difficoltà. In tali casi è possibile applicare la deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato CE, che permette di autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e quando soddisfano le condizioni applicabili.

(72)

Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sono disciplinati attualmente dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (12) (di seguito «nuovi orientamenti») che sostituiscono la versione precedente del 1999 (13) (di seguito «orientamenti del 1999»).

(73)

Nelle disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti è previsto che essi si applicano alla valutazione di qualsiasi aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione concesso senza l’autorizzazione della Commissione (aiuto illegale), se l’aiuto o una parte di esso è stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, cioè dopo la pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (punto 104, paragrafo 1). Se invece l’aiuto illegale è stato concesso prima del 1o ottobre 2004, l’esame viene effettuato sulla base degli orientamenti applicabili al momento della concessione dell’aiuto (punto 104, paragrafo 2).

(74)

La Commissione constata che il concordato è stato approvato dall’ufficio delle imposte l’8 giugno 2004 ed è entrato in vigore il 2 agosto 2004. Pertanto, l’aiuto illegale è stato concesso prima del 1o ottobre 2004 e ad esso si applicano gli orientamenti del 1999 che erano quelli applicabili all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto.

(75)

La Commissione tiene conto del fatto che il beneficiario è una piccola impresa ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (14).

3.1.   Ammissibilità dell’impresa

(76)

Conformemente al punto 5, lettera c), degli orientamenti del 1999, un’impresa è considerata in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

(77)

Il beneficiario è stato oggetto di una procedura di concordato che, conformemente alla definizione della legge sui fallimenti, è una delle soluzioni a cui possono ricorrere le imprese insolventi. Pertanto, egli può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione.

3.2.   Aiuto alla ristrutturazione

78.

Nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’aiuto fosse compatibile come aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999 per i motivi esposti nella parte III.

3.2.1.   Ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa

(79)

Conformemente agli orientamenti del 1999, gli aiuti concessi a favore della ristrutturazione devono essere connessi e subordinati all’attuazione di un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. Lo Stato membro s’impegna a realizzare tale piano che deve essere approvato dalla Commissione. L’incapacità dell’impresa a realizzare il piano viene considerata un aiuto attuato in modo abusivo.

(80)

Il piano di ristrutturazione deve permettere al beneficiario di ripristinare la redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa ed individuare le misure adeguate per risolverle. Le operazioni di ristrutturazione non possono essere limitate a un aiuto finanziario che compensi i debiti e le perdite passate senza affrontare le ragioni che hanno determinato tali difficoltà.

(81)

Nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’ufficio delle imposte abbia subordinato la propria decisione di cancellare il debito di Konas all’esecuzione di un piano di ristrutturazione con le caratteristiche di cui al considerando 80. Tali dubbi non sono stati sciolti. L’ufficio delle imposte, in qualità di autorità che concede l’aiuto, non aveva alcun obbligo né competenza per valutare l’elenco di misure che la società Konas ha inviato al tribunale che esercitava il controllo, nell’ambito della procedura di concordato (cfr. il considerando 20 e i seguenti), né di subordinare la cancellazione dei crediti ad un’adeguata esecuzione di tali misure. Non esiste alcun rapporto diretto tra la concessione dell’aiuto da parte dell’ufficio delle imposte e le misure proposte dal beneficiario. Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che la prima condizione formale non è stata rispettata.

(82)

Tuttavia, dopo l’avvio del procedimento di indagine formale, le autorità slovacche hanno proposto la valutazione della società descritta al considerando 35 e seguenti. Nella valutazione viene illustrata chiaramente la situazione della società Konas all’epoca del concordato con i creditori, vengono illustrate le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa e vengono indicate le misure per eliminare tali difficoltà.

(83)

La ristrutturazione non si limita alla ristrutturazione del debito. Il beneficiario programma degli investimenti in nuove tecnologie e IT e la realizzazione di misure nel settore della formazione e del marketing. Nella valutazione vengono analizzate la posizione e le prospettive di Konas in ciascuno dei segmenti specifici in cui la società opera.

(84)

Contrariamente all’elenco delle misure presentate al tribunale nell’ambito della procedura di concordato, la valutazione contiene gli elementi richiesti, negli orientamenti del 1999, per i piani di ristrutturazione. La Commissione considera la valutazione della società una sorta di piano di ristrutturazione per il periodo 2004-2008, destinato al ripristino della redditività a lungo termine della società Konas, e lo giudica adeguato, considerate le dimensioni del beneficiario. La ristrutturazione finanziaria sotto forma di concordato con i creditori è il primo passo di tale ristrutturazione. Il problema principale era rappresentato, in sostanza, per la società Konas dal debito che aveva contratto nella seconda metà degli anni '90. Dal 2001 la società Konas fa fronte agli obblighi finanziari correnti previsti dalla legge regolarmente e in tempo. La Commissione non ha alcun motivo di dubitare del fatto che la società Konas sia in grado, dopo aver eseguito le misure previste nella valutazione della società — compresa la ristrutturazione dei debiti —, di ripristinare la sua redditività a lungo termine.

(85)

La Commissione constatata che, formalmente, la valutazione è stata realizzata soltanto dopo che è stato garantito il concordato con i creditori. È evidente, tuttavia, che la valutazione della società era direttamente legata alla procedura di concordato. La valutazione della società è stata presentata all’ufficio delle imposte prima della notifica della misura alla Commissione, quando le autorità slovacche ritenevano che si sarebbe trattato di aiuto di Stato soltanto se il credito fiscale fosse stato cancellato dai conti dello Stato. Resta tuttavia il fatto che l’ufficio delle imposte, come autorità che concede l’aiuto, non ha subordinato formalmente l’aiuto all’esecuzione del piano.

(86)

La Commissione ritiene che, nel caso presente, tale vizio di forma possa essere eccezionalmente corretto. Tale deroga è in primo luogo giustificata ai sensi del punto 55 degli orientamenti del 1999, secondo cui le condizioni che disciplinano la concessione di aiuti alla ristrutturazione si applicano in maniera meno severa nel caso delle piccole imprese come quella beneficiaria. In secondo luogo, tale deroga è possibile perché l’aiuto, pur essendo stato già attribuito, non è ancora stato erogato al beneficiario (la cancellazione del debito richiede un atto amministrativo supplementare da parte dell’ufficio delle imposte; cfr. il considerando 16). Pertanto, la Commissione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (15), ha deciso di subordinare la decisione alle seguenti condizioni.

(87)

In primo luogo, le autorità slovacche devono garantire che sia correttamente eseguita la valutazione. In secondo luogo, le autorità slovacche devono informare la Commissione del modo in cui garantiranno l’esecuzione della valutazione. Infine, le autorità slovacche concedono l’aiuto (vale a dire la cancellazione del debito dalla contabilità dell’ufficio delle imposte) soltanto dopo aver informato la Commissione del fatto che garantiranno l’esecuzione della valutazione e del modo in cui provvederanno a farlo.

3.2.2.   Aiuto limitato al minimo

(88)

Conformemente al punto 40 degli orientamenti del 1999, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa. Ci si attende dal beneficiario che contribuisca in maniera significativa alla ristrutturazione con le proprie risorse.

(89)

Nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che tale criterio fosse stato rispettato. Tali dubbi sono stati sciolti sulla base delle informazioni sulla ristrutturazione dell’impresa beneficiaria contenute nella valutazione della società.

(90)

Secondo tale valutazione, i costi della ristrutturazione ammontano a 23 050 896 SKK. La ristrutturazione è stata finanziata in parte con un prelievo dal contante della società Konas (il rimborso del debito di 1 602 769 SKK rimasto dopo il concordato) e in parte con crediti bancari senza aiuto di Stato per un importo di 8 milioni di SKK. Tali contributi rappresentano chiaramente risorse proprie del beneficiario e risorse esterne senza aiuto di Stato e coprono all’incirca il 42 % dei costi della ristrutturazione. Non è necessario che la Commissione stabilisca se le altre fonti di finanziamento della ristrutturazione della società Konas (descritte come «risorse della società Konas» nella valutazione, si veda la tabella 2 al considerando 39) costituiscono un contributo effettivo e concreto ai costi della ristrutturazione.

(91)

Gli orientamenti del 1999 non precisavano alcun valore soglia al di là del quale il contributo proprio del beneficiario viene considerato significativo.

(92)

Tenuto conto della pratica della Commissione nell’applicazione degli orientamenti del 1999 e dell’evoluzione della politica della Commissione per quanto riguarda l’introduzione di valori soglia nei nuovi orientamenti (16), la Commissione ritiene che un contributo del 42 % possa essere considerato significativo e che l’aiuto sia limitato al minimo necessario.

3.2.3.   Limitazione delle distorsioni indebite della concorrenza

(93)

Per completezza, la Commissione constata che, conformemente al punto 55 degli orientamenti del 1999, la concessione di aiuti alla ristrutturazione a favore delle piccole imprese non è legata, in genere, a misure compensative. Infatti, la distorsione della concorrenza causata dall’aiuto in questione è limitata e pertanto non si richiedono misure compensative.

VII.   CONCLUSIONE

(94)

La Commissione ha accertato che la Repubblica slovacca ha concesso illegalmente un annullamento del debito fiscale a favore della società Konas e, così facendo, ha violato l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale aiuto è però compatibile con il mercato comune come aiuto alla ristrutturazione, a condizione che la sua erogazione sia subordinata all’attuazione del piano di ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore di Konas s. r. o. per un importo di 9 730 739 SKK è compatibile con il mercato comune alle condizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 2

1.   La Repubblica slovacca prende tutti i provvedimenti necessari per garantire la corretta esecuzione del piano di ristrutturazione della società Konas s. r. o.

2.   Le autorità slovacche informano la Commissione del modo in cui garantiscono l’esecuzione del piano di ristrutturazione.

3.   Le autorità slovacche concedono l’aiuto solo dopo aver comunicato alla Commissione che garantiranno l’esecuzione del piano di ristrutturazione e il modo in cui provvederanno a tale esecuzione.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 323 del 20.12.2005, pag. 25.

(2)  Cfr. la nota 1.

(3)  Il tasso di cambio utilizzato è approssimativo (1 EUR = 38 SKK) e i dati in euro hanno carattere meramente informativo.

(4)  Si ritiene che una società sia debitrice quando ha diversi creditori e non è in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari entro 30 giorni dalla data della loro scadenza.

(5)  Importo che la società Konas deve pagare ai suoi creditori.

(6)  Le autorità slovacche hanno fornito tali informazioni alla Commissione ancora prima che la Commissione decidesse di avviare il procedimento di indagine formale (cfr. il considerando 4 di tale decisione).

(7)  Decisione del tribunale di primo grado del 14 gennaio 2004 nella causa T-109/01, Fleuren Compost contro la Commissione, punto 74.

(8)  Causa T-152/99 Hamsa contro la Commissione, pag. 158: l’articolo 87 del trattato CE «non opera una distinzione tra le misure di intervento statale sulla base delle loro cause o dei loro obiettivi, ma le definisce in funzione dei loro effetti».

(9)  Causa C-256/97, DM Transport.

(10)  Bilancio al 24 marzo 2004, alla vigilia del giorno in cui il tribunale ha pubblicato la decisione con cui si autorizza l’apertura della procedura di concordato.

(11)  Si vedano, mutatis mutandis, le cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna contro Commissione, pagg. 21-22; la causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, pagg. 106-108.

(12)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(13)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(14)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

(15)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(16)  I nuovi orientamenti prevedono una soglia minima del 25 % per le piccole imprese.


31.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2007

che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

[notificata con il numero C(2007) 1236]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/205/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri sono tenuti a istituire programmi di monitoraggio per verificare la conformità alle disposizioni della direttiva e a riferire i risultati dei rispettivi programmi di monitoraggio nonché le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, secondo un formato comune predisposto dalla Commissione.

(2)

A norma dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE, in combinato disposto con l’allegato I della stessa, gli Stati membri devono predisporre e presentare alla Commissione la prima relazione sull’attuazione della direttiva entro il 30 giugno 2008.

(3)

Occorre pertanto predisporre un formato comune per la redazione della prima relazione che abbracci il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della preparazione della relazione che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE e riguardante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, gli Stati membri utilizzano il formato di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.


ALLEGATO

FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1o GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2007

1.   Informazioni generali e disposizioni amministrative

1.1.

Autorità responsabile della relazione:

Nome

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

1.2.

Nel contesto dell’attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare la o le autorità designate a norma dell’articolo 5 della direttiva e incaricate di:

1)

istituire, coordinare e gestire il programma di monitoraggio (a livello nazionale);

2)

svolgere le ispezioni e i controlli nel settore (a livello regionale e/o locale);

3)

far applicare le disposizioni della direttiva in caso di violazioni.

2.   Programma di monitoraggio (articolo 6 della direttiva 2004/42/CE)

2.1.

Se è disponibile una versione scritta del programma nazionale di monitoraggio, fornirne una copia in allegato.

2.2.

Descrivere brevemente il programma predisposto per monitorare e verificare la conformità alla direttiva 2004/42/CE, in particolare rispetto ai seguenti elementi:

1)

valori limite dei COV definiti nell’allegato II della direttiva;

2)

disposizioni in materia di etichettatura fissate all’articolo 4 della direttiva.

2.3.

Indicare se sono state effettuate ispezioni ai seguenti operatori:

1)

fabbricanti dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE;

2)

importatori dei prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE;

3)

grossisti, rivenditori, utilizzatori finali professionali dei prodotti disciplinati o altri operatori, compresi, ad esempio, gli impianti di finitura dei veicoli che non rientrano più nella direttiva 1999/13/CE del Consiglio (1).

Se tali ispezioni sono avvenute, descrivere sinteticamente:

1)

il tipo di ispezioni effettuate (visite sul posto, campionamenti e analisi dei prodotti, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell’etichettatura e altro);

2)

frequenza delle ispezioni (ispezioni sistematiche a scadenza annua, ispezioni limitate ai produttori/importatori principali, ispezioni casuali o altro).

2.4.

Indicare il numero di imprese coinvolte nella produzione e nella distribuzione dei prodotti ispezionati nel 2007 e, se possibile, il numero di ispezioni programmate per il 2008; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella che segue. Se disponibile, indicare anche una stima del numero complessivo di soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione dei prodotti e i quantitativi totali di prodotti interessati (fabbricati e distribuiti nel 2007 nello Stato membro):

Operatori

Numero complessivo di operatori esistenti

Numero di operatori soggetti a ispezione nel 2007

Quantitativi totali di prodotti contemplati dalla direttiva 2004/42/CE

(kg)

Ispezioni programmate per il 2008

Fabbricanti

 

 

 

 

Importatori

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

2.5.

Descrivere in che modo le autorità competenti si accertano che il rispetto delle disposizioni applicabili è stato verificato utilizzando i metodi di misura di riferimento contenuti nell’allegato III della direttiva 2004/42/CE.

2.6.

Nel caso in cui più di una autorità sia coinvolta nell’attuazione della direttiva 2004/42/CE (cfr. punto 1.2), indicare i provvedimenti adottati per garantire l’attuazione più omogenea possibile della direttiva in tutto il territorio nazionale.

2.7.

Indicare le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/42/CE.

2.8.

Se possibile, indicare una stima del numero complessivo di persone implicate nel monitoraggio e nel controllo, descriverne le qualifiche e precisare i costi annui stimati di monitoraggio espressi in EUR (costi di personale, campionamento e analisi, controlli dell’etichettatura, rispetto dell’applicazione e altri costi).

3.   Risultati principali del programma di monitoraggio messo in atto nel 2007 (articolo 7 della direttiva 2004/42/CE)

3.1.

Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità ai valori limite per i COV fissati nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE verificatisi nel 2007. Se possibile, specificare:

1)

le categorie dei prodotti interessati in base alla classificazione fornita nell’allegato;

2)

i quantitativi di prodotti risultati non conformi a tali valori limite.

3.2.

Rispetto al numero complessivo di controlli effettuati indicare (in %) i casi di mancata conformità agli obblighi di etichettatura stabiliti nell’articolo 4 della direttiva 2004/42/CE verificatisi nel 2007. Se possibile, distinguere tra le seguenti categorie:

1)

prodotti non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura e contenuto di COV;

2)

prodotti conformi alle disposizioni riguardanti il contenuto di COV ma non agli obblighi di etichettatura.

3.3.

In caso di mancata conformità specificare le azioni prese successivamente per garantire la conformità alla direttiva 2004/42/CE.

4.   Deroghe concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE

4.1.

Indicare se è stato istituito il regime di deroghe proposto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE.

4.2.

Precisare che tipo di sistema di controllo è stato istituito per garantire che i prodotti soggetti alla deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE non siano venduti e né utilizzati dagli impianti che non risultano registrati o autorizzati a norma degli articoli 3 o 4 della direttiva 1999/13/CE.

4.3.

Se disponibile, fornire una stima del quantitativo di prodotti che nel 2007 hanno beneficiato della deroga (seguire la classificazione indicata nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE).

5.   Singole autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE

5.1.

Indicare se lo Stato membro ha sfruttato la possibilità di concedere singole autorizzazioni come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.

5.2.

In caso affermativo, descrivere succintamente come funziona il sistema istituito per la concessione di singole autorizzazioni.

1)

Indicare le autorità incaricate di rilasciare le singole autorizzazioni.

2)

Indicare le autorità incaricate di designare gli edifici e/o i veicoli d’epoca aventi particolare valore storico e culturale.

3)

Precisare i criteri in base ai quali è stato definito il valore storico e culturale.

4)

Se possibile, fornire una stima del numero di edifici e/o di veicoli d’epoca che le autorità competenti hanno designato per il loro particolare valore storico e culturale.

5)

Precisare come si garantisce che i prodotti in questione siano:

a)

venduti solo in quantità «rigorosamente limitate»;

b)

utilizzati solo a fini di restauro e manutenzione degli edifici e/o dei veicoli designati.

6)

Indicare le categorie e le quantità di prodotti autorizzati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella seguente:

Categorie

Corrispondenza con l’allegato I della direttiva 2004/42/CE

Quantità (in kg) di prodotti «pronti per l’uso» ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione

Categoria 1

 

 

Categoria 2, ecc.

 

 

6.   Altre informazioni utili

6.1.

Descrivere le principali difficoltà incontrate nella definizione e nell’applicazione del programma di monitoraggio, compresi i problemi connessi all’attuazione della direttiva o i problemi di ordine amministrativo incontrati nell’applicazione di un programma di monitoraggio concreto. Precisare come sono state risolte le difficoltà.

6.2.

Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all’attuazione della direttiva 2004/42/CE.


(1)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.


31.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

relativa all’entrata in funzione del consiglio consultivo regionale per la flotta d’alto mare/oceanica nell’ambito della politica comune della pesca

(2007/206/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

vista la raccomandazione trasmessa il 7 novembre 2006 dalla Spagna a nome della Danimarca, della Germania, dell’Estonia, della Spagna, della Francia, dell’Irlanda, dell’Italia, della Lituania, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo e del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2) e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l’istituzione e il funzionamento dei consigli consultivi regionali.

(2)

L’articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per la flotta d’alto mare/oceanica in tutte le acque non comunitarie.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse hanno presentato alla Danimarca, alla Germania, all’Estonia, alla Spagna, alla Francia, all’Irlanda, all’Italia, alla Lituania, ai Paesi Bassi, alla Polonia, al Portogallo e al Regno Unito la richiesta di rendere operativo tale consiglio consultivo regionale.

(4)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE, gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della richiesta riguardante il consiglio consultivo regionale per la flotta d’alto mare/oceanica con le disposizioni di detta decisione. Il 7 novembre 2006 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale.

(5)

La Commissione ha vagliato la richiesta delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per la flotta d’alto mare/oceanica è pronto a entrare in attività,

DECIDE:

Articolo unico

Il consiglio consultivo regionale per la flotta d’alto mare/oceanica, istituito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2004/585/CE, entrerà in funzione il 30 marzo 2007.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


Rettifiche

31.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/53


Rettifica della decisione 2006/635/Euratom della Commissione, del 4 aprile 2006, relativa alla conclusione, mediante firma, dell’accordo di collaborazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261 del 22 settembre 2006 )

Nella seconda di copertina, nel sommario, e a pagina 26, nel titolo e nella formula finale:

anziché:

«4 aprile 2006»,

leggi:

«4 aprile 2005».