ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
28 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 325/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 326/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, recante deroga per l’anno 2007 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine

3

 

*

Regolamento (CE) n. 327/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, recante deroga, per il 2007, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

5

 

*

Regolamento (CE) n. 328/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, recante deroga per l’anno 2007 ai regolamenti (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nei settori delle uova e del pollame

7

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo ( 1 )

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/186/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2007, recante nomina di un supplente rumeno del Comitato delle regioni

11

 

 

2007/187/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2007, recante nomina di due membri tedeschi e di due supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

12

 

 

Commissione

 

 

2007/188/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modifica della decisione 2006/596/CE che fissa l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania [notificata con il numero C(2007) 1282]

13

 

 

2007/189/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modifica della decisione 2006/595/CE che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania [notificata con il numero C(2007) 1283]

15

 

 

2007/190/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modifica della decisione 2006/769/CE che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania [notificata con il numero C(2007) 1284]

16

 

 

2007/191/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modifica della decisione 2006/594/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania [notificata con il numero C(2007) 1290]

18

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/192/PESC del Consiglio, del 27 marzo 2007, che modifica l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO (CE) N. 325/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

174,6

MA

100,5

TN

137,2

TR

153,8

ZZ

141,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

71,6

TR

163,1

ZZ

135,5

0709 90 70

MA

56,8

TR

105,6

ZZ

81,2

0805 10 20

CU

47,3

EG

42,7

IL

69,7

MA

52,5

TN

53,3

TR

54,4

ZZ

53,3

0805 50 10

IL

59,4

TR

40,5

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

80,8

BR

77,0

CA

101,5

CL

78,4

CN

81,0

US

106,7

UY

73,4

ZA

87,4

ZZ

85,8

0808 20 50

AR

71,9

CL

77,0

CN

54,5

ZA

79,6

ZZ

70,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/3


REGOLAMENTO (CE) N. 326/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante deroga per l’anno 2007 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (2), i titoli d’esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

(2)

Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2007 e del fatto che in tali giorni la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è regolare, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve perché sia garantita una buona gestione del mercato; occorre pertanto prorogare tale periodo.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, per l’anno 2007 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell’allegato del presente regolamento.

Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna delle misure specifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).


ALLEGATO

Periodo di presentazione delle domande di titoli

Data di rilascio

Dal 2 al 6 aprile 2007

12 aprile 2007

Dal 23 al 27 aprile 2007

3 maggio 2007

Dal 30 aprile al 4 maggio 2007

10 maggio 2007

Dal 21 al 25 maggio 2007

31 maggio 2007

Dal 6 al 10 agosto 2007

16 agosto 2007

Dal 17 al 21 dicembre 2007

28 dicembre 2007

Dal 24 al 28 dicembre 2007

4 gennaio 2008


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/5


REGOLAMENTO (CE) N. 327/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante deroga, per il 2007, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(2)

Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2007 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tali giorni, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno in cui devono essere rilasciati i titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, per il 2007 i titoli le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).


ALLEGATO

Periodi per la presentazione delle domande di titoli

Data di rilascio

dal 2 al 6 aprile 2007

12 aprile 2007

dal 23 al 27 aprile 2007

3 maggio 2007

dal 30 aprile al 4 maggio 2007

10 maggio 2007

dal 21 al 25 maggio 2007

31 maggio 2007

dal 6 al 10 agosto 2007

16 agosto 2007

dal 17 al 21 dicembre 2007

28 dicembre 2007

dal 24 al 28 dicembre 2007

4 gennaio 2008


28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/7


REGOLAMENTO (CE) N. 328/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante deroga per l’anno 2007 ai regolamenti (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione (3) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione (4) recanti modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione rispettivamente nel settore delle uova e nel settore del pollame, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

(2)

Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2007 e del fatto che in tali giorni la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è regolare, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve perché sia garantita una buona gestione del mercato. Occorre pertanto prorogare tale periodo.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, per l’anno 2007 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell’allegato del presente regolamento.

Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna delle misure specifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)   GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 26.11.2006, pag. 11).

(4)   GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.


ALLEGATO

Periodi per la presentazione delle domande di titoli

Data di rilascio

Dal 2 al 6 aprile 2007

12 aprile 2007

Dal 23 al 27 aprile 2007

3 maggio 2007

Dal 30 aprile al 4 maggio 2007

10 maggio 2007

Dal 21 al 25 maggio 2007

31 maggio 2007

Dal 6 al 10 agosto 2007

16 agosto 2007

Dal 17 al 21 dicembre 2007

28 dicembre 2007

Dal 24 al 28 dicembre 2007

4 gennaio 2008


DIRETTIVE

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/9


DIRETTIVA 2007/18/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (1), in particolare l'articolo 150, paragrafo 1, lettere d) e l),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE elenca gli enti espressamente esclusi dal campo di applicazione della stessa direttiva.

(2)

Il ministero danese dell'Economia, del commercio e dell'industria ha chiesto la cancellazione del Dansk Landbrugs Realkreditfond dall'elenco di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. L'esame dello status giuridico e della struttura particolare del Dansk Landbrugs Realkreditfond ne giustifica la cancellazione dall'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. Il ministero danese dell'Economia, del commercio e dell'industria ha chiesto altresì di modificare la denominazione del Danmarks Skibskreditfond in «Danmarks Skibskredit A/S», dato che l'ente ha cambiato denominazione.

(3)

L'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE elenca le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

(4)

La Banca mondiale ha chiesto, per conto dello Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni (International Finance Facility for Immunisation), l'inclusione di quest'ultimo nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE.

(5)

Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni è un nuovo tipo di ente internazionale di finanziamento allo sviluppo. La sua base finanziaria è costituita dagli impegni di pagamento giuridicamente vincolanti (sovvenzioni) degli Stati donatori. I fondi presi in prestito dallo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni sui mercati internazionali dei capitali verranno utilizzati per finanziare programmi di vaccinazione in 70 dei paesi più poveri del mondo. Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni opererà come la banca dell'Alleanza mondiale per i vaccini e le vaccinazioni (Global Alliance for Vaccines and Immunization), al fine di fornire finanziamenti che saranno erogati in forma di sovvenzioni a favore di programmi di vaccinazione nei paesi in via di sviluppo che soddisfano i requisiti. Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni esternalizzerà le sue due principali attività a organismi multilaterali già esistenti: il finanziamento, la gestione finanziaria e la gestione del rischio saranno affidati alla Banca mondiale, mentre la gestione dei programmi e le funzioni di segreteria saranno assicurati dall'Alleanza mondiale per i vaccini e le vaccinazioni.

(6)

Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni presenta un profilo di rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'elenco dell'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE e può essere pertanto incluso nell'allegato VI, parte 1, punto 20, e beneficiare del fattore di ponderazione del rischio dello 0 % previsto da detta disposizione.

(7)

La Banca islamica di sviluppo ha chiesto di essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE.

(8)

La Banca islamica di sviluppo è stata istituita dai governi di 29 paesi con popolazione prevalentemente mussulmana allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e il progresso sociale dei paesi membri e delle comunità mussulmane, sia individualmente che collettivamente, conformemente alle regole della Sharia. La Banca islamica di sviluppo può svolgere tutte le attività che consentono di realizzare detto scopo. L'accordo menziona espressamente, ad esempio, gli investimenti azionari, i prestiti, i finanziamenti commerciali e l'assistenza tecnica.

(9)

La Banca islamica di sviluppo presenta un profilo di rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'elenco dell'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE e può essere pertanto inclusa nell'allegato VI, parte 1, punto 20, e beneficiare del fattore di ponderazione del rischio dello 0 % previsto da detta disposizione.

(10)

Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

in Danimarca: dal “Dansk Eksportfinansieringsfond”, dal “Danmarks Skibskredit A/S” e dal “KommuneKredit”,»;

2)

nell'allegato VI, parte 1, il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20.

Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a)

la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b)

la Società finanziaria internazionale;

c)

la Banca interamericana di sviluppo;

d)

la Banca asiatica di sviluppo;

d)

la Banca africana di sviluppo;

f)

la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

g)

la Nordic Investment Bank;

h)

la Banca di sviluppo dei Caraibi;

i)

la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

j)

la Banca europea per gli investimenti;

k)

il Fondo europeo per gli investimenti;

l)

l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

m)

lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni; e

n)

la Banca islamica di sviluppo.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2007

recante nomina di un supplente rumeno del Comitato delle regioni

(2007/186/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Andrei CHILIMAN,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010, il sig. Petru FILIP, sindaco del comune di Oradea, in sostituzione del Sig. Andrei CHILIMAN.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. TIEFENSEE


(1)   GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


28.3.2007   

IT

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L 87/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2007

recante nomina di due membri tedeschi e di due supplenti tedeschi del Comitato delle regioni

(2007/187/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. SINNER e alla scadenza del mandato del sig. HOLTER. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni diventa vacante in seguito alla nomina a membro della sig.ra MÜLLER. Un secondo seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra BRETSCHNEIDER,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

la sig.ra Emilia MÜLLER, in sostituzione del sig. SINNER,

la sig.ra Uta-Maria KUDER, Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, in sostituzione del sig. HOLTER;

e

b)

quali supplenti:

il sig. Edmund STOIBER, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, in sostituzione della sig.ra MÜLLER,

il sig. Detlef MÜLLER, Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, in sostituzione della sig.ra BRETSCHNEIDER.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. TIEFENSEE


(1)   GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

recante modifica della decisione 2006/596/CE che fissa l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania

[notificata con il numero C(2007) 1282]

(2007/188/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/596/CE della Commissione (2) è stato definito un elenco di Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013.

(2)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania è opportuno aggiungere tali Stati membri all’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013.

(3)

La decisione 2006/596/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica la presente decisione va applicata dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2006/596/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(2)   GU L 243 del 6.9.2006, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione dal 1o gennaio 2007

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Grecia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia»


28.3.2007   

IT

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L 87/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

recante modifica della decisione 2006/595/CE che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania

[notificata con il numero C(2007) 1283]

(2007/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/595/CE della Commissione (2) è stato definito un elenco di regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013.

(2)

In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è opportuno aggiungere alcune regioni di tali Stati membri all'elenco delle regioni ammesse a beneficiare dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Convergenza.

(3)

La decisione 2006/595/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica la presente decisione va applicata dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/595/CE è modificato come segue:

a)

prima della voce «CZ02 Střední Čechy» sono inserite le seguenti voci:

«BG31

Severozapaden

BG32

Severen tsentralen

BG33

Severoiztochen

BG34

Yugoiztochen

BG41

Yugozapaden

BG42

Yuzhen tsentralen»;

b)

dopo la voce «PT20 Região Autónoma dos Açores» sono aggiunte le seguenti voci:

«RO11

Nord-Vest

RO12

Centru

RO21

Nord-Est

RO22

Sud-Est

RO31

Sud-Muntenia

RO32

București-Ilfov

RO41

Sud-Vest Oltenia

RO42

Vest».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(2)   GU L 243 del 6.9.2006, pag. 44.


28.3.2007   

IT

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L 87/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

recante modifica della decisione 2006/769/CE che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania

[notificata con il numero C(2007) 1284]

(2007/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/769/CE della Commissione (2) è stato definito l'elenco delle regioni e delle zone ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013.

(2)

In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è opportuno aggiungere alcune regioni e zone di tali Stati membri all'elenco delle regioni e delle zone ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi.

(4)

La decisione 2006/769/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica la presente decisione va applicata dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/769/CE è modificata come segue:

1)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

dopo la voce «BE353 Arr. Philippeville» sono inserite le seguenti voci:

«BG311

Vidin

BG312

Montana

BG313

Vratsa

BG314

Pleven

BG321

Veliko Tarnovo

BG323

Ruse

BG325

Silistra

BG332

Dobrich

BG413

Blagoevgrad

BG422

Haskovo

BG424

Smolyan

BG425

Kardzhali»;

b)

dopo la voce «PT184 Baixo Alentejo» sono inserite le seguenti voci:

«RO111

Bihor

RO115

Satu Mare

RO223

Constanța

RO312

Călărași

RO314

Giurgiu

RO317

Teleorman

RO411

Dolj

RO413

Mehedinți

RO414

Olt

RO421

Arad

RO424

Timiș»;

2)

nell'allegato II l'elenco delle zone che figura sotto il titolo «EUROPA SUD-ORIENTALE» è modificato come segue:

a)

prima della voce «GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki» sono inserite le seguenti voci:

«BG31

Severozapaden

BG32

Severen tsentralen

BG33

Severoiztochen

BG34

Yugoiztochen

BG41

Yugozapaden

BG42

Yuzhen tsentralen»;

b)

dopo la voce «AT34 Vorarlberg» sono inserite le seguenti voci:

«RO11

Nord-Vest

RO12

Centru

RO21

Nord-Est

RO22

Sud-Est

RO31

Sud-Muntenia

RO32

București-Ilfov

RO41

Sud-Vest Oltenia

RO42

Vest».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(2)   GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 47.


28.3.2007   

IT

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L 87/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

recante modifica della decisione 2006/594/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013 relativamente alla Bulgaria e alla Romania

[notificata con il numero C(2007) 1290]

(2007/191/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2006/594/CE (2) la Commissione ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Convergenza per il periodo 2007-2013.

(2)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania è opportuno fissare per tali Stati membri gli importi indicativi degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo Convergenza.

(3)

La decisione 2006/594/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica la presente decisione va applicata dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/594/CE è modificata come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato III è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(2)   GU L 243 del 6.9.2006, pag. 37.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in EUR)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importi degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo Convergenza

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio:

paragrafo 14

paragrafo 20

paragrafo 24

paragrafo 26

paragrafo 28

paragrafo 30

Bulgaria

3 863 601 178

 

 

 

 

 

 

Ceska Republika

15 111 066 754

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

31 365 110

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarorszag

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

58 206 001

 

 

 

 

România

11 115 420 983

 

 

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

Totale

172 720 577 390

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(in EUR)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373

Ceska Republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 216 183 128

2 266 449 252

2 315 486 141

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarorszag

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 557 271 412

5 579 376 731

5 603 074 173

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

România

782 254 110

1 123 289 385

1 498 844 810

1 773 286 696

1 875 412 911

1 979 406 577

2 082 926 494

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

807 732 837

873 727 195

1 085 840 583

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Totale

24 090 437 759

24 507 979 736

24 941 759 525

25 082 177 748

25 568 040 021

25 953 892 546

26 496 451 797 »


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(in EUR)

Stato membro

TABELLA 1 —

Importi degli stanziamenti (prezzi 2004)

 

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, paragrafo 24

Bulgaria

2 009 650 238

 

Ceska Republika

7 809 984 551

 

Eesti

1 000 465 639

16 157 785

Ellada

3 280 399 675

 

Kypros

193 005 267

 

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarorszag

7 570 173 505

 

Malta

251 648 410

 

Polska

19 512 850 811

 

Portugal

2 715 031 963

 

România

5 754 788 708

 

Slovenija

1 235 595 457

 

Slovensko

3 424 078 134

 

Totale

56 067 677 700

85 095 451


(in EUR)

Stato membro

TABELLA 2 —

Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

161 567 407

227 036 657

299 350 419

308 884 642

323 655 053

337 844 495

351 311 565

Ceska Republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Ellada

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Kypros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarorszag

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 075 155 487

3 377 773 568

3 679 416 048

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

România

419 281 086

589 798 724

777 576 436

914 797 379

965 860 486

1 017 857 319

1 069 617 278

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Totale

5 340 015 938

6 440 202 745

7 601 049 999

8 469 616 460

8 995 228 251

9 498 460 619

9 808 199 139 »


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

28.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/22


AZIONE COMUNE 2007/192/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che modifica l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 maggio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1) (EUSEC RD Congo). Il mandato della missione proseguirà fino al 30 giugno 2007.

(2)

È opportuno riesaminare il sostegno fornito dall'Unione europea alle autorità congolesi nell'ambito della riforma del settore della sicurezza nella RDC allo scopo di promuovere un approccio globale che coniughi le diverse iniziative intraprese dall'Unione e, tra queste, la missione EUSEC RD Congo. In un primo tempo e in vista della preparazione di tale riesame, il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto di rafforzare le azioni avviate dalla missione, in particolare alla luce delle necessità individuate dal capomissione.

(3)

L'azione comune 2005/355/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/355/PESC è modificata come segue.

1)

all’articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Inoltre, il capomissione è autorizzato a far ricorso a contributi finanziari degli Stati membri per provvedere alla supervisione e assicurare, in coordinamento con la Commissione, l'attuazione, a favore delle autorità della RDC e nel quadro della missione definita nell'articolo 1, di progetti specifici.

A tal fine, il capomissione conclude un accordo con gli Stati membri interessati. Tali accordi disciplinano parimenti le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri contributori.

Né l'Unione europea né il SG/AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri contributori per atti o omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.»;

2)

all’articolo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

un ufficio a Kinshasa, composto dal capomissione e dal personale non distaccato presso le autorità congolesi, comprendente:

una cellula incaricata in particolare dell'identificazione dei progetti specifici finanziati o attuati dagli Stati membri e del sostegno agli stessi,

una squadra incaricata di contribuire ai lavori relativi alla riforma del settore della sicurezza condotti dall'amministrazione congolese a livello interministeriale;

b)

gli esperti distaccati in particolare presso i seguenti posti chiave dell'amministrazione congolese:

gabinetto del ministro della difesa,

Stato maggiore generale,

Stato maggiore delle forze di terra,

Stato maggiore delle forze navali,

Stato maggiore delle forze aeree, e

amministrazioni provinciali dipendenti dal ministero della difesa.»

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario previsto nell'articolo 2 dell'azione comune 2006/303/PESC copre anche le spese connesse alle misure di cui all'articolo 1, punto 2), della presente azione comune.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)   GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/303/PESC (GU L 112 del 26.4.2006, pag. 18).