ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/174/CE |
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Decisione della Commissione, del 20 marzo 2007, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e la Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2007) 1201] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 295/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
166,2 |
MA |
84,7 |
|
TN |
143,7 |
|
TR |
159,0 |
|
ZZ |
138,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
132,2 |
MA |
65,6 |
|
TR |
153,9 |
|
ZZ |
117,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
67,3 |
TR |
113,3 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0709 90 80 |
IL |
121,6 |
ZZ |
121,6 |
|
0805 10 20 |
CU |
47,3 |
EG |
46,5 |
|
IL |
54,1 |
|
MA |
37,6 |
|
TN |
51,9 |
|
TR |
64,9 |
|
ZZ |
50,4 |
|
0805 50 10 |
EG |
58,7 |
IL |
69,7 |
|
TR |
44,5 |
|
ZZ |
57,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
76,5 |
BR |
96,3 |
|
CA |
92,2 |
|
CL |
94,8 |
|
CN |
72,0 |
|
US |
114,4 |
|
UY |
85,1 |
|
ZA |
105,3 |
|
ZZ |
92,1 |
|
0808 20 50 |
AR |
72,8 |
CL |
95,7 |
|
CN |
73,6 |
|
UY |
70,9 |
|
ZA |
81,1 |
|
ZZ |
78,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 296/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2007
recante misure transitorie nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre in Bulgaria e in Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), prevede un aiuto alla trasformazione delle paglie di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre. Tale aiuto è concesso al primo trasformatore riconosciuto. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (2), l’aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa destinate alla trasformazione di fibre è concesso unicamente per le fibre ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi per le quali è stata presentata una domanda unica di aiuto ai sensi della parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) per la campagna di commercializzazione considerata. |
(3) |
Di conseguenza, in Bulgaria e in Romania (di seguito «i nuovi Stati membri produttori»), le fibre di lino o di canapa ottenute a partire da paglie prodotte prima della campagna 2007/2008 non soddisfano le condizioni di ammissibilità all’aiuto. Occorre pertanto adottare misure transitorie per permettere l’applicazione della disposizione ai trasformatori di questi Stati membri. |
(4) |
Tali misure devono includere disposizioni di controllo appropriate per garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001. Occorre pertanto disporre che i primi trasformatori riconosciuti nei nuovi Stati membri produttori, nonché i primi trasformatori a cui l’autorità competente non ha ancora concesso il riconoscimento benché ne abbiano fatto domanda, comunichino agli organismi di controllo nazionali le scorte di paglie e di fibre di lino e di canapa in loro possesso prima dell’inizio della campagna 2007/2008. È inoltre opportuno prevedere le verifiche che gli organismi di controllo dovranno effettuare ed accertarsi che sia istituito un sistema di sanzioni. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In Bulgaria e in Romania i primi trasformatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 ed i primi trasformatori che abbiano presentato una richiesta di riconoscimento non ancora concesso dall’autorità competente comunicano all’autorità competente, entro il 31 luglio 2007, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa in loro possesso al 30 giugno 2007.
2. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri produttori verificano sul posto l’esattezza delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 almeno presso il 50 % dei primi trasformatori di cui al paragrafo 1.
3. I nuovi Stati membri produttori stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di assenza di comunicazioni o di comunicazioni tardive, incomplete o false. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
4. I nuovi Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, la ricapitolazione delle quantità di scorte dei prodotti di cui al paragrafo 1 al 30 giugno 2007, se del caso adeguate a seguito delle verifiche di cui al paragrafo 2, nonché la ricapitolazione delle sanzioni applicate ai sensi del paragrafo 3.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).
(2) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(3) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81).
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 297/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2007
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2007 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7).
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Coefficiente di assegnazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2007 |
E1 |
100,0 |
E2 |
25,077658 |
E3 |
100,0 |
P1 |
100,0 |
P2 |
100,0 |
P3 |
1,579778 |
P4 |
100,0 |
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 298/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2007
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (2) stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (3) recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi sette giorni del marzo 2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1431/94.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(2) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150).
(3) GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).
ALLEGATO
N. d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 (in %) |
Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 (in t) |
|||
09.4410 |
1,765362 |
2 358,007 |
|||
09.4411 |
— |
3 825,000 |
|||
09.4412 |
1,087345 |
825,004 |
|||
09.4420 |
1,612924 |
450,006 |
|||
09.4421 |
6,666857 |
175,002 |
|||
09.4422 |
1,748415 |
621,255 |
|||
|
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 299/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2007
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi sette giorni del marzo 2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2497/96.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(2) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).
ALLEGATO
N. d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli d'importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 (in %) |
Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 (in t) |
|||
09.4091 |
— |
420,0 |
|||
09.4092 |
8,264526 |
392,001 |
|||
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2007
che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e la Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2007) 1201]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/174/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, parte I, punto E,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
(2) |
Le regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica sono elencate nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la regione Emilia-Romagna, le province di Novara e Verbania nella regione Piemonte, le province di Livorno, Lucca e Siena nella regione Toscana e le province di Belluno e Padova nella regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da tubercolosi. |
(4) |
L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la provincia di Torino nella regione Piemonte, la provincia di Firenze nella regione Toscana e la regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da brucellosi. |
(5) |
L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la la provincia di Savona nella regione Liguria, la provincia di Oristano nella regione Sardegna e la regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(6) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia, le province e le regioni interessate devono essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni, secondo i casi, da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica. |
(7) |
La Polonia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la regione di Śląskie soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarata regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(8) |
In base alla valutazione della documentazone presentata dalla Polonia, la regione interessata deve essere dichiarata regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/290/CE (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 21).
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue.
1) |
Nell'allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi In Italia:
|
2) |
Nell'allegato II, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi In Italia:
In Portogallo:
Nel Regno Unito:
|
3) |
Nell'allegato III, il capitolo 2 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica In Italia:
In Polonia:
|
Rettifiche
21.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/15 |
Rettifica della direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 363 del 20 dicembre 2006 )
A pagina 368, nel titolo:
anziché:
leggi: