ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 69

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
9 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 246/2007 della Commissione, dell'8 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione, dell’8 marzo 2007, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2007/2008

3

 

*

Regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione, dell'8 marzo 2007, relativo a misure concernenti le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e la transizione da Sapard allo sviluppo rurale

5

 

*

Regolamento (CE) n. 249/2007 della Commissione, dell’8 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

16

 

 

Regolamento (CE) n. 250/2007 della Commissione, dell'8 marzo 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

18

 

 

Regolamento (CE) n. 251/2007 della Commissione, dell’8 marzo 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

20

 

 

Regolamento (CE) n. 252/2007 della Commissione, dell’8 marzo 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

21

 

 

Regolamento (CE) n. 253/2007 della Commissione, dell'8 marzo 2007, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

23

 

 

Regolamento (CE) n. 254/2007 della Commissione, dell’8 marzo 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

25

 

 

Regolamento (CE) n. 255/2007 della Commissione, dell'8 marzo 2007, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

26

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/159/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente ( 1 )

37

 

 

2007/160/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli ( 1 )

39

 

 

Commissione

 

 

2007/161/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 agosto 2006, che dichiara una concentrazione compatibile col mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen) [notificata con il numero C(2006) 3592]  ( 1 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/1


REGOLAMENTO (CE) N. 246/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

121,1

MA

58,4

TN

143,7

TR

146,5

ZZ

117,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

67,2

TR

158,0

ZZ

132,3

0709 90 70

MA

73,8

TR

110,1

ZZ

92,0

0709 90 80

IL

119,7

ZZ

119,7

0805 10 20

CU

36,7

EG

52,4

IL

58,2

MA

43,2

TN

49,6

TR

67,0

ZZ

51,2

0805 50 10

EG

61,7

IL

59,9

TR

51,0

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

84,4

BR

69,0

CA

99,2

CL

109,6

CN

92,8

US

113,9

UY

63,9

ZA

101,9

ZZ

91,8

0808 20 50

AR

71,7

CL

103,4

CN

75,5

US

110,6

ZA

80,3

ZZ

88,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/3


REGOLAMENTO (CE) N. 247/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono indicate le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008 dette quote devono essere adeguate al più tardi entro il mese di febbraio 2007.

(2)

Gli adeguamenti sono resi necessari in particolare dall’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006, che prevedono l’attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e di quote aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2). Tali comunicazioni sono state trasmesse alla Commissione prima del 31 gennaio 2007 e riguardano in particolare le quote supplementari e le quote aggiuntive già attribuite alla data di redazione della comunicazione.

(3)

Le imprese possono chiedere quote aggiuntive di zucchero fino al 30 settembre 2007. Le quote supplementari di isoglucosio sono attribuite in base alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Le quote aggiuntive e le quote supplementari che saranno attribuite per la campagna di commercializzazione 2007/2008, ma che non figurano nelle comunicazioni trasmesse prima del 31 gennaio 2007, saranno prese in considerazione in occasione del prossimo adeguamento delle quote indicate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, entro la fine del mese di febbraio 2008.

(4)

Gli adeguamenti delle quote indicate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono dovuti anche all’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. Occorre quindi tener conto degli abbandoni di quote verificatisi per la campagna di commercializzazione 2007/2008 nell’ambito del regime di ristrutturazione.

(5)

Occorre modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

(6)

Les misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/2008

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

862 077,0

99 796,0

0

Bulgaria

4 752,0

78 153,0

Repubblica ceca

367 937,8

Danimarca

420 746,0

Germania

3 655 455,5

49 330,2

Irlanda

0

Grecia

158 702,0

17 973,0

Spagna

887 163,7

110 111,0

Francia (metropolitana)

3 640 441,9

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

480 244,5

Italia

753 845,5

28 300

Lettonia

0

Lituania

103 010,0

Ungheria

298 591,0

191 845,0

Paesi Bassi

876 560,0

12 683,6

0

Austria

405 812,4

Polonia

1 772 477,0

37 331,0

Portogallo (continentale)

15 000,0

13 823,0

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

Romania

109 164

13 913,0

Slovenia

0

Slovacchia

140 031,0

59 308,3

Finlandia

90 000,0

16 548,0

Svezia

325 700,0

Regno Unito

1 221 474,0

37 967,0

Totale

16 599 138,3

767 082,1


9.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/5


REGOLAMENTO (CE) N. 248/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

relativo a misure concernenti le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e la transizione da Sapard allo sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1268/1999 ha istituito un sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione («il programma Sapard»), in particolare in Bulgaria e in Romania.

(2)

L'articolo 29 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede che, qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma Sapard in relazione ad alcune misure superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di Sapard, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013.

(3)

Il programma Sapard comprende diverse misure destinate ad essere finanziate dopo l'adesione in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2).

(4)

Per facilitare la transizione fra questi due tipi di sostegno occorre precisare il periodo nel quale possono essere assunti impegni rispetto ai beneficiari nell'ambito del programma Sapard.

(5)

È necessario specificare le condizioni alle quali i progetti approvati conformemente al regolamento (CE) n. 1268/1999, ma che non possono più essere finanziati a titolo di detto regolamento, possono essere trasferiti nella programmazione dello sviluppo rurale.

(6)

Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CE) n. 1423/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006, che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania (3).

(7)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (4), è necessario effettuare una valutazione ex post del programma Sapard. Occorre assicurare che tali valutazioni possano ancora essere effettuate e finanziate dopo il 2006, ossia oltre il periodo di ammissibilità delle spese per la programmazione Sapard in conformità del regolamento (CE) n. 1268/1999.

(8)

Convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali sono state concluse tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall'altro.

(9)

Nei settori che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea le relazioni fra la Bulgaria e la Romania e la Comunità sono disciplinate dal diritto comunitario a decorrere dal 1o gennaio 2007, data dell'adesione dei suddetti Stati all'Unione europea. In linea di massima gli accordi bilaterali continuano ad applicarsi, senza che sia necessaria l'adozione di specifici atti giuridici, purché non siano in contrasto con le disposizioni cogenti del diritto comunitario. In certi settori le convenzioni pluriennali e annuali prevedono regole che si discostano dal diritto comunitario, senza tuttavia essere contrarie a disposizioni cogenti. Appare tuttavia appropriato disporre che, per quanto riguarda il programma Sapard, i nuovi Stati membri rispettino, per quanto possibile, le stesse norme che si applicano in qualsiasi altro settore disciplinato dal diritto comunitario.

(10)

È quindi opportuno disporre che le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali continuino ad applicarsi, fatte salve determinate deroghe e modifiche. Parallelamente, alcune disposizioni sono ormai prive di oggetto, in quanto la Comunità europea non ha più a che fare con paesi terzi, ma con Stati membri nei quali le disposizioni della normativa comunitaria sono direttamente applicabili. È pertanto opportuno disporre che cessino di applicarsi le disposizioni obsolete delle convenzioni di finanziamento pluriennali. Per assicurare la continuità nell'applicazione delle convenzioni pluriennali e annuali è opportuno che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (5), e il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (6), costituiscono i fondamenti giuridici su cui si è basata la Commissione per delegare, caso per caso, la gestione dell'aiuto nell'ambito del programma Sapard ad agenzie responsabili dell'attuazione nei paesi candidati. Le convenzioni di finanziamento pluriennali sono state concluse avvalendosi di tale possibilità. Tuttavia, nel caso degli Stati membri la normativa comunitaria non richiede una procedura di delega delle funzioni di gestione, bensì il riconoscimento a livello nazionale degli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7). L'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali prevede, nella sezione A, articolo 4, una procedura di riconoscimento quasi identica. Nel caso degli Stati membri non è più pertanto necessario prevedere nemmeno la delega delle funzioni di gestione. È di conseguenza opportuno derogare alle corrispondenti disposizioni.

(12)

La Commissione europea ha concluso, a nome della Comunità europea, convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali anche con la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri del 2004»).

(13)

Disposizioni analoghe a quelle contemplate nel presente regolamento per quanto riguarda le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali per la Bulgaria e la Romania sono state adottate a proposito delle convenzioni pluriennali e annuali per i nuovi Stati membri del 2004 nel regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, relativo al proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000 (8). Queste misure, tuttavia, sono state adottate per facilitare la transizione dal programma Sapard ai programmi di sviluppo rurale e pertanto scadono il 30 aprile 2007.

(14)

Alla luce dell'esperienza acquisita è stato stabilito che tali misure non interessano unicamente la transizione dal programma Sapard ai programmi di sviluppo rurale, ma riguardano principalmente la conclusione dei programmi avviati nell'ambito di Sapard per i nuovi Stati membri del 2004. Il regolamento (CE) n. 1268/1999 stabilisce all'articolo 1, paragrafo 1, che esso rimane in tal caso applicabile.

(15)

È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento l'adozione di misure identiche a quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 1419/2004 per consentire la conclusione dei programmi avviati nell'ambito di Sapard per i nuovi Stati membri del 2004, dal momento che tali programmi non sono ancora ultimati. Occorre che queste misure si applichino a decorrere dal momento in cui quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1419/2004 cessano di essere valide, ossia dal 1o maggio 2007.

(16)

A norma dell'allegato della convenzione pluriennale, sezione A, articolo 12, paragrafo 7, l'importo da recuperare ai sensi di una decisione di liquidazione di conformità è detratto dalla successiva domanda di pagamento presentata alla Commissione. L'articolo 12, paragrafo 8, prevede che l'importo da recuperare secondo la decisione di liquidazione di conformità non sia riassegnato al programma. L'applicazione di entrambe le disposizioni comporterebbe una doppia detrazione dell'importo da recuperare dalla dotazione Sapard versata a favore di un paese beneficiario. È pertanto opportuno sopprimere la disposizione secondo cui l'importo è detratto dalla successiva domanda di pagamento presentata alla Commissione.

(17)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

BULGARIA E ROMANIA

SEZIONE I

Transizione da Sapard allo sviluppo rurale

Articolo 1

Termine del periodo di conclusione di contratti ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999

Per quanto riguarda i fondi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999, la Bulgaria e la Romania possono continuare a concludere contratti o ad assumere impegni con i beneficiari fino alla data in cui ciascuno di tali paesi per la prima volta conclude contratti o assume impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. Essi comunicano alla Commissione tale data.

Articolo 2

Finanziamento di progetti Sapard oltre il periodo di ammissibilità

1.   Qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma Sapard in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno della creazione di organizzazioni di produttori o di programmi agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di Sapard, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e finanziati dal FEASR, purché il programma di sviluppo rurale preveda disposizioni al riguardo.

2.   Qualora applichino il paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione anteriormente alla fine del 2007 gli importi corrispondenti agli stanziamenti impegnati.

3.   Le norme in materia di ammissibilità e controllo dell'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999 continuano ad applicarsi.

Articolo 3

Spese relative alla valutazione ex post dei programmi Sapard

Le spese relative alle valutazioni ex post dei pertinenti programmi Sapard indicate all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 possono essere ammissibili nell'ambito della componente «assistenza tecnica» dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e finanziate dal FEASR, purché il programma di sviluppo rurale preveda disposizioni al riguardo.

Articolo 4

Concordanza delle misure previste dal periodo di programmazione in corso e dal periodo di programmazione nuovo

La tavola di concordanza delle misure indicate agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1268/1999 e del regolamento (CE) n. 1698/2005 figura nell'allegato I.

SEZIONE II

Convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali

Articolo 5

Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione

1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, continuano ad applicarsi, limitatamente al loro periodo di validità, le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali elencate nell'allegato II concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con la Bulgaria e la Romania.

2.   Gli articoli 2 e 4 delle convenzioni di finanziamento pluriennali cessano di applicarsi.

3.   Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali:

a)

gli articoli 1 e 3 della sezione A; ogni riferimento ai suddetti articoli delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali si intende fatto alla decisione nazionale di riconoscimento di cui all'articolo 4, sezione A;

b)

l'articolo 14, punti 2.6 e 2.7, della sezione A;

c)

gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della sezione C;

d)

la sezione G.

4.   L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2222/2000 cessano di applicarsi alla Romania e alla Bulgaria per quanto riguarda il programma Sapard.

Articolo 6

Deroghe alle disposizioni delle convenzioni di finanziamento pluriennali e al regolamento (CE) n. 2222/2000

In deroga alla sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione è immediatamente informata di ogni modifica in materia di attuazione o di modalità di pagamento dopo il riconoscimento dell'agenzia Sapard.

CAPO II

CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO PLURIENNALI E ANNUALI RELATIVE A REPUBBLICA CECA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, UNGHERIA, POLONIA, SLOVACCHIA E SLOVENIA

Articolo 7

Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione

1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, continuano ad applicarsi, limitatamente al loro periodo di validità, le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali elencate nell'allegato III concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

2.   Gli articoli 2 e 4 delle convenzioni di finanziamento pluriennali cessano di applicarsi.

3.   Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali:

a)

gli articoli 1 e 3 della sezione A; ogni riferimento ai suddetti articoli delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali si intende fatto alla decisione nazionale di riconoscimento di cui all'articolo 4, sezione A;

b)

l'articolo 14, punti 2.6 e 2.7, della sezione A;

c)

gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della sezione C;

d)

il punto 8 della sezione F;

e)

la sezione G.

4.   L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2222/2000 cessano di applicarsi per quanto riguarda il programma Sapard.

Articolo 8

Deroghe alle disposizioni delle convenzioni di finanziamento pluriennali e al regolamento (CE) n. 2222/2000

In deroga alla sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione è immediatamente informata di ogni modifica in materia di attuazione o di modalità di pagamento dopo il riconoscimento dell'agenzia Sapard.

Articolo 9

Modifiche delle convenzioni di finanziamento pluriennali

1.   Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali il testo dell'articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

a)

se l'ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all'articolo 9 della presente sezione;

b)

se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;

c)

dopo che è stata adottata la decisione di cui all'articolo 11 della presente sezione.

Il pagamento non pregiudica l'adozione di una successiva decisione ai sensi dell'articolo 12 della presente sezione.»

2.   Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.»

3.   Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali il testo dell'articolo 12, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«L'importo da recuperare a seguito delle decisioni di liquidazione di conformità è comunicato all'ordinatore nazionale, che, a nome degli Stati membri, provvede a che sia accreditato sul conto Sapard, in euro, entro due mesi dalla data di adozione della decisione di liquidazione di conformità.

La Commissione può tuttavia decidere, caso per caso, che qualsiasi importo da accreditarle sarà compensato da pagamenti che essa deve effettuare agli Stati membri nel quadro di uno strumento comunitario.»

Articolo 10

Sostituzione degli importi di cui all'articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale 2003

L'importo previsto all'articolo 2 di ciascuna convenzione di finanziamento annuale 2003 è sostituito dagli importi che figurano nell'allegato IV.

Articolo 11

Modifica dell'articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali 2000-2003

Alla fine dell'articolo 3 di ciascuna convenzione di finanziamento annuale è aggiunto il seguente comma:

«L'eventuale quota del contributo comunitario di cui all'articolo 2 per la quale non siano stati firmati contratti con i beneficiari finali alla data di cui al secondo comma è comunicata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data in cui ne sia noto l'importo.»

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Campo di applicazione

Il capo I si applica con riguardo all'esecuzione del programma Sapard in Bulgaria e in Romania.

Il capo II si applica con riguardo all'esecuzione del programma Sapard nella Repubblica ceca, in Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il capo I si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il capo II si applica a decorrere dal 1o maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(3)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 10.

(4)  GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 36).

(5)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(6)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2006 (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 3).

(7)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(8)  GU L 258 del 5.8.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1155/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 14).


ALLEGATO I

Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999 e al regolamento (CE) n. 1698/2005

Misure previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999

Assi e misure previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005

Codici di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005

Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale (articolo 2, quarto trattino)

Articolo 36, lettera a), punto iv), e articolo 39: pagamenti agroambientali

214

Avviamento di associazioni di produttori (articolo 2, settimo trattino)

Articolo 20, lettera d), punto ii), e articolo 35: associazioni di produttori

142

Interventi nel settore forestale, quali l'imboschimento delle zone agricole, gli investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (articolo 2, quattordicesimo trattino)

Articolo 36, lettera b), punto i), e articolo 43: imboschimento di terreni agricoli

221

Assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento, compresi studi per agevolare la preparazione e la sorveglianza del programma, informazione e campagne pubblicitarie (articolo 2, quindicesimo trattino)

Articolo 66, paragrafo 2: assistenza tecnica

511


ALLEGATO II

Convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse dalla Commissione europea con la Bulgaria e la Romania

1.   ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO PLURIENNALI

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento pluriennali concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il venti aprile dell'anno duemilauno,

il governo della Romania il diciassette gennaio dell'anno duemiladue.

2.   ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO ANNUALI

A.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2000

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2000 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il venti aprile dell'anno duemilauno,

il governo della Romania il diciassette gennaio dell'anno duemiladue.

B.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2001

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2001 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il ventinove luglio dell'anno duemiladue,

il governo della Romania l'undici ottobre dell'anno duemiladue.

C.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2002

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2002 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il sei giugno dell'anno duemilatre,

il governo della Romania il dodici maggio dell'anno duemilatre.

D.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2003

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2003 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il primo ottobre dell'anno duemilatre,

il governo della Romania il ventidue settembre dell'anno duemilaquattro.

E.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2004

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2004 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il sei giugno dell'anno duemilacinque,

il governo della Romania il tre novembre dell'anno duemilacinque.

F.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2005

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2005 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il sei giugno dell'anno duemilasei,

il governo della Romania il venticinque luglio dell'anno duemilasei.

G.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2006

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2006 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica di Bulgaria il ventinove dicembre dell'anno duemilasei,

il governo della Romania (1).


(1)  Adottata dalla Commissione il 18 ottobre 2006, firmata dalla Commissione e dal governo della Romania il 31 ottobre 2006, oggetto di procedure conclusive in Romania.


ALLEGATO III

Convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse dalla Commissione europea con la con la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

1.   ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO PLURIENNALI

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento pluriennali concluso dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il dieci dicembre dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Estonia il ventotto maggio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Ungheria il quindici giugno dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Lettonia il quattro luglio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Lituania il ventinove agosto dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Polonia il diciotto maggio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Slovacchia il sedici maggio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Slovenia il ventotto agosto dell'anno duemilauno.

2.   ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO ANNUALI

A.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2000

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2000 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il dieci dicembre dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Estonia il ventotto maggio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Ungheria il quindici giugno dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Lettonia l'undici maggio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Lituania il ventinove agosto dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Polonia il diciotto maggio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Slovacchia il sedici maggio dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Slovenia il sedici ottobre dell'anno duemilauno.

B.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2001

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2001 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il diciannove giugno dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Estonia il dieci luglio dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Ungheria il ventisei marzo dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Lettonia il trenta maggio dell'anno duemiladue,

la Repubblica di Lituania il diciotto luglio dell'anno duemiladue,

la Repubblica di Polonia il dieci giugno dell'anno duemiladue,

la Repubblica di Slovacchia il quattro novembre dell'anno duemiladue,

la Repubblica di Slovenia il diciassette luglio dell'anno duemiladue.

C.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2002

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2002 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il tre giugno dell'anno duemilaquattro,

la Repubblica di Estonia l'undici dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Ungheria il ventidue dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Lettonia il dodici maggio dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Lituania il sei giugno dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Polonia il quattordici aprile dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Slovacchia il trenta settembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Slovenia il ventotto luglio dell'anno duemilatre.

D.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2003

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2003 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il due luglio dell'anno duemilaquattro,

la Repubblica di Estonia l'undici dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Ungheria il ventidue dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Lettonia il primo dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Lituania il quindici gennaio duemilaquattro,

la Repubblica di Polonia il dieci giugno dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Slovacchia il ventisei dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Slovenia l'undici novembre dell'anno duemilatre.


ALLEGATO IV

Convenzione di finanziamento annuale 2003 — Ripartizione per paese

(in EUR)

Paese

Importo

Repubblica ceca

23 923 565

Estonia

13 160 508

Ungheria

41 263 079

Lettonia

23 690 433

Lituania

32 344 468

Polonia

182 907 972

Slovacchia

19 831 304

Slovenia

6 871 397

Totale

343 992 726


9.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/16


REGOLAMENTO (CE) N. 249/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il contingente tariffario del gruppo 1 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (3), recante il numero d’ordine 09.4410 e relativo ai codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70 (pezzi di pollo congelati) è assegnato specificamente al Brasile.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile concluso nell’ambito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, approvato con la decisione 2006/963/CE del Consiglio (4), prevede un contingente tariffario annuale per l’importazione di carni di pollame di 2 332 tonnellate per alcuni pezzi di pollo congelati (codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70) a un tasso dello 0 %.

(3)

È opportuno aggiungere tale quantitativo al contingente del gruppo numero 1.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1431/94.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(3)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150).

(4)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tasso di riduzione del dazio doganale fissato al 100 %

Pollo

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui in t

Brasile

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

9 432

Thailandia

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Altri

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300


Tacchino

Paese

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantitativi annui in t

Brasile

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

1 800

Altri

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485»


9.3.2007   

IT

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L 69/18


REGOLAMENTO (CE) N. 250/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 9 marzo 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2179

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2179

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faer Øer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


9.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/20


REGOLAMENTO (CE) N. 251/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade l’8 marzo 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade l’8 marzo 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 26,793 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


9.3.2007   

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L 69/21


REGOLAMENTO (CE) N. 252/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 9 marzo 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

21,79

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

21,79

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2179

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

21,79

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2179

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2179

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2179 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

21,79

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2179

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faer Øer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


9.3.2007   

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L 69/23


REGOLAMENTO (CE) N. 253/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 23 febbraio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 181/2007 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 181/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 181/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 55 del 23.2.2007, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 9 marzo 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

21,79

21,79


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


9.3.2007   

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L 69/25


REGOLAMENTO (CE) N. 254/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 7 marzo 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 7 marzo 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 347,70 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.


9.3.2007   

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L 69/26


REGOLAMENTO (CE) N. 255/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 al 8 marzo 2007 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


DIRETTIVE

9.3.2007   

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L 69/27


DIRETTIVA 2007/14/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, l’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), l’articolo 9, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 8, lettere da b) a e), l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 23, paragrafo 4, punto ii), e l’articolo 23, paragrafo 7,

dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) (2) per un parere tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/109/CE stabilisce i principi generali per l’armonizzazione degli obblighi di trasparenza per quanto riguarda la detenzione di diritti di voto o di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare azioni esistenti con diritti di voto. Essa mira ad assicurare che tramite la comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive venga consolidata e rafforzata la fiducia degli investitori. Nella stessa ottica, prescrivendo che gli emittenti vengano informati in merito alle modifiche delle partecipazioni societarie rilevanti, essa intende assicurare che questi ultimi siano in grado di tenere il pubblico informato.

(2)

Le regole per l’applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di trasparenza devono altresì mirare a garantire un livello elevato di tutela degli investitori, a rafforzare l’efficienza del mercato e a garantire uniformità di applicazione.

(3)

Per quanto riguarda la procedura conformemente alla quale gli investitori devono essere informati della scelta dello Stato membro d’origine effettuata dall’emittente, è opportuno che tale scelta sia comunicata secondo la stessa procedura applicata per le informazioni previste dalla regolamentazione a norma della direttiva 2004/109/CE.

(4)

Per quanto riguarda il contenuto minimo del bilancio semestrale abbreviato, qualora non sia preparato conformemente ai principi contabili internazionali, esso deve essere tale da evitare di fornire un quadro fuorviante delle attività e passività, della situazione patrimoniale e degli utili o delle perdite dell’emittente. Il contenuto delle relazioni semestrali deve essere tale da assicurare agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni circa l’andamento economico dell’emittente e tali informazioni devono essere presentate in modo tale da agevolarne il raffronto con le informazioni fornite nella relazione annuale dell’anno precedente.

(5)

Gli emittenti di azioni che redigono conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali IAS e IFRS devono applicare la stessa definizione di operazioni con parti correlate nella relazione annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE. Gli emittenti di azioni che non redigono conti consolidati e non sono tenuti ad applicare gli IAS e gli IFRS devono applicare nelle loro relazioni semestrali di cui alla direttiva 2004/109/CE la definizione di operazioni con parti correlate di cui alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3).

(6)

Per beneficiare dell’esenzione dalla notifica delle partecipazioni rilevanti di cui alla direttiva 2004/109/CE nel caso di azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento, la lunghezza massima del «ciclo di regolamento a breve» deve essere la più breve possibile.

(7)

Affinché l’autorità competente rilevante sia in grado di verificare la conformità della concessione della deroga ai market maker rispetto alla notifica di informazioni sulle partecipazioni rilevanti, il market maker che aspira a beneficiare di tale deroga deve rendere noto che sta agendo o intende agire come market maker e per quali azioni o strumenti finanziari opera in tale qualità.

(8)

Svolgere attività di market making in piena trasparenza è particolarmente importante. Pertanto il market maker deve essere in grado, su richiesta dell’autorità competente rilevante, di identificare le attività svolte in relazione all’emittente in questione e in particolare le azioni o gli strumenti finanziari detenuti a fini di attività di market making.

(9)

Per quanto riguarda il calendario dei giorni di negoziazione, è opportuno, per facilità di funzionamento, che i termini vengano calcolati con riferimento ai giorni di negoziazione nello Stato membro dell’emittente. Tuttavia per rafforzare la trasparenza, occorre prevedere che ciascuna autorità competente informi gli investitori e i partecipanti al mercato in merito al calendario dei giorni di negoziazione applicabile per i vari mercati regolamentati situati o operanti sul suo territorio.

(10)

Per quanto riguarda le circostanze in cui deve essere effettuata la notifica delle partecipazioni rilevanti, è opportuno stabilire quando tale obbligo scatta individualmente o collettivamente e come si deve adempiere a tale obbligo in caso di deleghe.

(11)

È ragionevole presumere che le persone fisiche o giuridiche abbiano un dovere di grande attenzione in caso di acquisizioni o cessioni di partecipazioni rilevanti. Ne consegue che tali persone verranno molto rapidamente a conoscenza di tali acquisizioni o cessioni o della possibilità di esercitare diritti di voto ed è pertanto opportuno che il periodo successivo all’operazione rilevante dopo il quale esse vengano considerate a conoscenza delle predette operazioni sia molto breve.

(12)

L’esenzione dall’obbligo di aggregare le partecipazioni rilevanti deve essere applicabile solo alle imprese madri che possono dimostrare che le società di gestione o le imprese di investimento da loro controllate soddisfano condizioni adeguate di indipendenza. Per assicurare una completa trasparenza, un attestato in tal senso deve essere notificato ex ante all’autorità competente rilevante. Sotto questo profilo è importante che la notifica menzioni l’autorità competente che vigila sulle attività delle società di gestione alle condizioni previste dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), indipendentemente dal fatto che siano o no autorizzate nel quadro di tale direttiva, purché in quest’ultimo caso siano vigilate in conformità della legislazione nazionale.

(13)

Ai fini della direttiva 2004/109/CE, gli strumenti finanziari devono essere presi in considerazione nel contesto della notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura in cui tali strumenti forniscano al possessore un diritto incondizionato ad acquistare le azioni sottostanti o la discrezionalità di acquistare o meno le azioni o il contante sottostanti alla scadenza. Di conseguenza tra gli strumenti finanziari presi in considerazione non devono essere inclusi gli strumenti che danno diritto al possessore di ricevere azioni a seconda che il prezzo dell’azione sottostante raggiunga o meno un certo livello ad un determinato momento. Né debbono essere inclusi gli strumenti che consentono all’emittente dello strumento o a un terzo di fornire azioni o contante al possessore dello strumento alla scadenza.

(14)

Gli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che non sono menzionati all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva non sono considerati strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

(15)

La direttiva 2004/109/CE stabilisce obblighi di alto profilo nel settore della diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione. La mera disponibilità delle informazioni, che significa che gli investitori devono attivamente ricercarle, non è pertanto sufficiente ai fini di tale direttiva. Di conseguenza la diffusione deve comprendere l’attiva distribuzione delle informazioni da parte degli emittenti ai media, finalizzata al raggiungimento degli investitori.

(16)

Sono necessarie delle norme minime di qualità per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione, affinché gli investitori, anche se situati in uno Stato membro diverso da quello dell’emittente, abbiano pari accesso a tali informazioni. Gli emittenti devono garantire che tali norme minime siano soddisfatte, o diffondendo direttamente le informazioni previste dalla regolamentazione o affidando ad un terzo il compito di farlo per loro conto. In quest’ultimo caso il terzo deve essere in grado di garantire una diffusione in condizioni adeguate e deve essere dotato di meccanismi idonei per assicurare che le informazioni previste dalla regolamentazione che esso riceve provengano dall’emittente rilevante e che non vi sia alcun rischio significativo di corruzione dei dati o di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Quando il terzo presta altri servizi o esegue altre funzioni, come nel caso dei media, delle autorità competenti, delle borse o dell’entità incaricata del meccanismo di stoccaggio ufficialmente stabilito, tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione. Quando comunicano informazioni ai media, gli emittenti o i terzi devono dare priorità all’uso di mezzi elettronici e di formati standard del settore in modo da facilitare e accelerare l’elaborazione delle informazioni.

(17)

In aggiunta, tramite norme minime, le informazioni previste dalla regolamentazione devono essere diffuse in modo da assicurare il massimo accesso pubblico possibile e se possibile raggiungere il pubblico simultaneamente all’interno e all’esterno dello Stato membro d’origine dell’emittente. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere agli emittenti di pubblicare parti o la totalità delle informazioni previste dalla regolamentazione tramite i giornali e la possibilità degli emittenti di mettere a disposizione le informazioni previste dalla regolamentazione sul loro sito o su altri siti accessibili agli investitori.

(18)

Deve essere possibile dichiarare l’equivalenza quando le regole generali di informazione di paesi terzi consentono agli utenti una valutazione comprensibile e ampiamente equivalente della situazione degli emittenti, che permetta loro di prendere decisioni analoghe come se fossero loro fornite informazioni conformemente ai requisiti della direttiva 2004/109/CE, anche se i requisiti non sono identici. Tuttavia l’equivalenza deve essere limitata alla sostanza delle informazioni rilevanti e non deve essere accettata alcuna eccezione per quanto riguarda i termini prescritti dalla direttiva 2004/109/CE.

(19)

Per stabilire se l’emittente di un paese terzo adempia o meno ad obblighi equivalenti a quelli previsti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE, è importante assicurarsi che vi sia conformità con il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (6), in particolare con i punti riguardanti le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati da includere nel prospetto.

(20)

Per quanto riguarda l’equivalenza dei requisiti di indipendenza, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento avente sede in un paese terzo deve essere in grado di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 4 o 5, della direttiva 2004/109/CE, indipendentemente dal fatto che la legge del paese terzo richieda l’autorizzazione affinché la società di gestione o l’impresa di investimento controllata svolga attività di gestione o di gestione del portafoglio, purché siano rispettate talune condizioni di indipendenza.

(21)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii), dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, dell’articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, dell’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2004/109/CE.

Articolo 2

Procedura per la scelta dello Stato membro di origine

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della direttiva 2004/109/CE]

Quando l’emittente effettua la scelta dello Stato membro di origine, tale scelta è comunicata conformemente alla stessa procedura applicata per le informazioni previste dalla regolamentazione.

Articolo 3

Contenuto minimo del bilancio semestrale non consolidato

(Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Il contenuto minimo del bilancio semestrale abbreviato, qualora esso non sia preparato conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, è conforme ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico contengono tutte le intestazioni e i totali parziali inclusi nel bilancio annuale più recente dell’emittente. Vengono aggiunte ulteriori voci di bilancio se, in caso di loro omissione, il bilancio semestrale fornirebbe un quadro fuorviante delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell’emittente.

Inoltre vengono incluse le seguenti informazioni comparative:

a)

lo stato patrimoniale alla fine dei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e lo stato patrimoniale comparativo alla fine dell’esercizio finanziario immediatamente precedente;

b)

il conto economico per i primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente con, a partire da due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, informazioni comparative per il periodo comparabile dell’esercizio finanziario precedente.

3.   Le note esplicative includono quanto segue:

a)

informazioni sufficienti per assicurare la comparabilità del bilancio semestrale abbreviato con il bilancio annuale;

b)

informazioni e spiegazioni sufficienti per garantire la corretta comprensione da parte dell’utente di qualsiasi modifica rilevante degli importi e di eventuali sviluppi avvenuti nel periodo semestrale in questione, che sono riflessi nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Articolo 4

Operazioni rilevanti con parti correlate

(Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Nelle relazioni intermedie sulla gestione, gli emittenti di azioni comunicano almeno quanto segue come operazioni rilevanti con parti correlate:

a)

le operazioni con parti correlate che si sono svolte nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa durante tale periodo;

b)

qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che potrebbe avere un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente.

2.   Se l’emittente di azioni non è tenuto a redigere i conti consolidati, comunica quanto meno le operazioni con parti correlate di cui all’articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter, della direttiva 78/660/CEE.

Articolo 5

Lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve»

(Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE)

La lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve» è di tre giorni di negoziazione successivi all’operazione.

Articolo 6

Meccanismi di controllo delle autorità competenti per quanto riguarda i market maker

(Articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Il market maker che intende beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, al più tardi entro il termine fissato all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, che svolge o intende svolgere attività di market making su un determinato emittente.

Quando il market maker cessa di svolgere attività di market making sull’emittente in questione, lo notifica all’autorità competente.

2.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, qualora il market maker che intenda beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, di tale direttiva riceve dall’autorità competente dell’emittente la richiesta di identificare le azioni o gli strumenti finanziari detenuti a fini di market making, tale market maker è autorizzato a compiere tale identificazione con qualsiasi mezzo verificabile. Solo se il market maker non è in grado di identificare le azioni o gli strumenti finanziari in questione, può essere tenuto a detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione.

3.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, se il diritto nazionale richiede un accordo di market making tra il market maker e la borsa valori e/o l’emittente, il market maker fornisce tale accordo all’autorità competente rilevante su richiesta di quest’ultima.

Articolo 7

Calendario dei giorni di negoziazione

(Articolo 12, paragrafi 2 e 6, e articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’articolo 12, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, si applica il calendario dei giorni di negoziazione dello Stato membro di origine dell’emittente.

2.   Ciascuna autorità competente pubblica nel suo sito Internet il calendario dei giorni di negoziazione dei diversi mercati regolamentati situati o operanti sul territorio di sua competenza.

Articolo 8

Azionisti e persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 10 della direttiva «trasparenza» tenuti ad effettuare la notifica delle partecipazioni rilevanti

(Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, l’obbligo di notifica che scatta non appena la quota dei diritti di voto detenuti raggiunge, supera o scende al di sotto delle soglie applicabili a seguito delle operazioni del tipo di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/109/CE è un obbligo individuale incombente a ciascun azionista o persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 di tale direttiva o entrambi qualora la percentuale dei diritti di voto detenuti da ciascuna parte raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia applicabile.

Nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, l’obbligo di notifica è un obbligo collettivo condiviso da tutte le parti dell’accordo.

2.   Nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2004/109/CE, se un azionista concede la delega per un’assemblea di azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica al momento di concessione della delega, purché sia chiarito nella notifica quale sarà la situazione risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale.

Se, nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2004/109/CE, il detentore della delega riceve una o diverse deleghe in relazione ad un’assemblea degli azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica al momento di ricezione delle deleghe, purché sia chiarito nella notifica quale sarà la situazione risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale.

3.   Se il dovere di effettuare una notifica incombe a più di una persona fisica o giuridica, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica comune.

Tuttavia non si può considerare che una singola notifica comune sollevi una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche in questione dalla sua responsabilità in materia di notifica.

Articolo 9

Circostanze nelle quali la persona notificante dovrebbe essere venuta a conoscenza dell’acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto

(Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE)

Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, l’azionista o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 di tale direttiva vengono considerati a conoscenza dell’acquisizione, della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto non più tardi di due giorni di negoziazione dopo l’operazione.

Articolo 10

Condizioni di indipendenza che le società di gestione e le imprese di investimento partecipanti alla gestione dei portafogli individuali devono soddisfare

(Articolo 12, paragrafo 4, primo comma, e articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’esenzione dall’aggregazione delle partecipazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 4, primo comma, e all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

non deve interferire dando istruzioni dirette o indirette o in alcun altro modo nell’esercizio dei diritti di voto detenuti da tale società di gestione o impresa di investimento;

b)

tale società di gestione o impresa di investimento deve avere la facoltà di esercitare, indipendentemente dall’impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce.

2.   Un’impresa madre che desidera avvalersi dell’esenzione notifica senza indugio quanto segue all’autorità competente dello Stato membro di origine degli emittenti i cui diritti di voto sono collegati alle partecipazioni gestite dalle società di gestione o dalle imprese di investimento:

a)

un elenco dei nomi di tali società di gestione e imprese di investimento, con indicazione delle autorità competenti per la loro vigilanza o del fatto che non vi è alcuna autorità competente per la loro vigilanza, ma senza alcun riferimento agli emittenti in questione;

b)

un attestato certificante che, con riferimento a ciascuna di tali società di gestione o imprese di investimento, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.

L’impresa madre aggiorna l’elenco di cui alla lettera a) su base continuativa.

3.   Quando l’impresa madre intende beneficiare dell’esenzione soltanto in relazione agli strumenti finanziari di cui all’articolo 13 della direttiva 2004/109/CE, notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente solo l’elenco di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che:

a)

le strutture organizzative dell’impresa madre e della società di gestione o dell’impresa di investimento sono tali che i diritti di voto sono esercitati indipendentemente dall’impresa madre;

b)

le persone che decidono come devono essere esercitati i diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c)

se l’impresa madre è un cliente della sua società di gestione o dell’impresa di investimento o ha una partecipazione nelle attività gestite dalla società di gestione o dall’impresa di investimento, vi è un chiaro mandato scritto che prevede un normale rapporto di clientela tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento.

Il requisito di cui alla lettera a) implica quanto meno che l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento devono aver previsto procedure e linee guida scritte, ragionevolmente intese a prevenire la circolazione di informazioni tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento in relazione all’esercizio di diritti di voto.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «istruzione diretta» si intende qualsiasi istruzione data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, in cui si specifichi in che modo i diritti di voto devono essere esercitati dalla società di gestione o dall’impresa di investimento in determinati casi.

Per «istruzione indiretta» si intende qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, che limiti la discrezionalità della società di gestione o dell’impresa di investimento in relazione all’esercizio dei diritti di voto al fine di servire gli interessi aziendali specifici dell’impresa madre o di un’altra impresa controllata dall’impresa madre.

Articolo 11

Tipi di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, azioni che conferiscono diritti di voto

(Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, i valori mobiliari e i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE sono considerati strumenti finanziari purché essi conferiscano il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, in virtù di un accordo formale, azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Il possessore dello strumento deve beneficiare, alla scadenza, o del diritto incondizionato ad acquistare le azioni sottostanti o della discrezionalità circa il suo diritto ad acquistare tali azioni o meno.

Per accordo formale si intende un accordo vincolante in base al diritto applicabile.

2.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 riguardanti lo stesso emittente sottostante.

3.   La notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE include le informazioni seguenti:

a)

la situazione risultante, in termini di diritti di voto;

b)

se del caso, la catena di imprese controllate mediante le quali gli strumenti finanziari sono effettivamente detenuti;

c)

la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia;

d)

per gli strumenti con un periodo di esercizio, l’indicazione della data o del periodo in cui le azioni saranno o potranno essere acquistate, se del caso;

e)

la data di scadenza dello strumento;

f)

l’identità del possessore;

g)

il nome dell’emittente sottostante.

Ai fini della lettera a), la percentuale dei diritti di voto è calcolata con riferimento al totale dei diritti di voto e del capitale quale comunicato da ultimo dall’emittente a norma dell’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE.

4.   Il periodo di notifica è lo stesso previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE e nelle relative disposizioni di esecuzione.

5.   La notifica viene fatta all’emittente dell’azione sottostante e all’autorità competente dello Stato membro di origine di tale emittente.

Se uno strumento finanziario ha più di un’azione sottostante, viene fatta una notifica separata a ciascun emittente delle azioni sottostanti.

Articolo 12

Norme minime

(Articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.   La diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE avviene nel rispetto delle norme minime di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono diffuse in modo da poter pervenire ad un pubblico il più ampio possibile e per quanto possibile simultaneamente nello Stato membro di origine, o nello Stato membro di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE, e negli altri Stati membri.

3.   Le informazioni previste dalla regolamentazione vengono comunicate ai media nel loro testo integrale senza editing.

Tuttavia, nel caso delle relazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2004/109/CE, tale requisito viene considerato soddisfatto se l’annuncio riguardante le informazioni previste dalla regolamentazione viene comunicato ai media e indica in quale sito Internet, oltre che nel meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21 di tale direttiva, sono disponibili i documenti rilevanti.

4.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e garantire certezza circa la fonte di tali informazioni.

La sicurezza della ricezione viene garantita rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni prescritte dalla regolamentazione.

L’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni previste dalla regolamentazione sono state comunicate.

5.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta delle informazioni previste dalla regolamentazione e identificare chiaramente l’emittente in questione, l’oggetto delle informazioni e l’ora e la data della loro comunicazione da parte dell’emittente o della persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente.

Su richiesta, l’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente è in grado di comunicare all’autorità competente, in relazione a qualsiasi comunicazione di informazioni previste dalla regolamentazione, gli elementi seguenti:

a)

il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;

b)

i dettagli di convalida della sicurezza;

c)

l’ora e la data alla quale le informazioni sono state comunicate ai media;

d)

il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;

e)

se del caso, i dettagli di qualsiasi veto posto dall’emittente sulle informazioni previste dalla regolamentazione.

Articolo 13

Obblighi equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la relazione annuale sulla gestione deve includere almeno le informazioni seguenti:

a)

un’analisi attendibile dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati, tale da presentare un quadro globale ed equilibrato dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente, coerente con le dimensioni e la complessità della sua attività;

b)

l’indicazione di eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

c)

indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente.

L’analisi di cui alla lettera a) include, nella misura necessaria alla comprensione dello sviluppo, dell’andamento economico o della situazione dell’emittente, gli indicatori di performance fondamentali sia finanziari che, se del caso, non finanziari che sono rilevanti per l’attività economica in questione.

Articolo 14

Requisiti equivalenti all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, oltre alla relazione intermedia sulla gestione è richiesto un bilancio abbreviato e la relazione intermedia sulla gestione deve includere quanto meno le informazioni seguenti:

a)

l’analisi del periodo coperto;

b)

indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente per i restanti sei mesi dell’esercizio finanziario;

c)

per gli emittenti di azioni e qualora non venga già comunicato su base continuativa, le operazioni rilevanti con parti correlate.

Articolo 15

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, una o più persone all’interno dell’emittente sono responsabili dell’informazione finanziaria annuale e semestrale ed in particolare:

a)

della conformità del bilancio con il quadro di presentazione o con la serie di principi contabili applicabili;

b)

dell’attendibilità dell’analisi della gestione contenuta nella relazione sulla gestione.

Articolo 16

Requisiti equivalenti all’articolo 6 della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente è tenuto a pubblicare relazioni finanziarie trimestrali.

Articolo 17

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la presentazione di conti individuali da parte dell’impresa madre non è richiesta, ma l’emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto, nella preparazione dei conti consolidati, ad includere le informazioni seguenti:

a)

per gli emittenti di azioni, il computo dei dividendi e la capacità di pagare i dividendi;

b)

per tutti gli emittenti, se del caso, requisiti di capitale minimo e equity e problemi di liquidità.

A fini di equivalenza, l’emittente deve essere altresì in grado di fornire all’autorità competente dello Stato membro di origine informazioni aggiuntive sottoposte a revisione che forniscano ragguagli sui conti individuali dell’emittente a sé stanti, pertinenti agli elementi di informazione di cui alle lettere a) e b). Tali informazioni possono essere preparate conformemente ai principi contabili del paese terzo.

Articolo 18

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisce obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE in relazione ai conti individuali se, in base alla legge del paese terzo, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo non è tenuto a preparare conti consolidati, ma è tenuto a preparare i suoi conti individuali conformemente ai principi contabili internazionali riconosciuti, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), come applicabili all’interno della Comunità o conformemente ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.

A fini di equivalenza, se tali informazioni finanziarie non sono in linea con i predetti principi, devono essere presentate in forma di bilanci riscritti.

In aggiunta i conti individuali devono essere sottoposti a revisione in modo indipendente.

Articolo 19

Requisiti equivalenti all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, il periodo di tempo entro il quale ad un emittente, la cui sede legale è situata in tale paese terzo, devono essere notificate le partecipazioni rilevanti ed entro il quale egli deve comunicare al pubblico tali partecipazioni è complessivamente pari o inferiore a sette giorni di negoziazione.

I termini per la notifica all’emittente e per la seguente comunicazione al pubblico da parte dell’emittente possono essere diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2004/109/CE.

Articolo 20

Requisiti equivalenti all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo del 5 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta tale soglia viene raggiunta o superata;

b)

nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo compreso tra il 5 % e il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o la soglia massima viene raggiunta o superata;

c)

nel caso di un emittente autorizzato a detenere oltre il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o del 10 % viene raggiunta o superata.

A fini di equivalenza, non è necessario richiedere la notifica al di sopra della soglia del 10 %.

Articolo 21

Requisiti equivalenti all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a comunicare al pubblico il totale dei diritti di voto e del capitale entro 30 giorni di calendario dal verificarsi di un incremento o di una riduzione di tale totale.

Articolo 22

Requisiti equivalenti all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda il contenuto delle informazioni sulle assemblee, se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a fornire quanto meno informazioni sul luogo, sulla data e sull’ordine del giorno delle assemblee.

Articolo 23

Equivalenza in relazione alla verifica della condizione di indipendenza per le imprese madri delle società di gestione e delle imprese di investimento

(Articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Si considera che un paese terzo preveda condizioni di indipendenza equivalenti a quelle di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva se, in base alla legge di tale paese, una società di gestione o un’impresa di investimento di cui all’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE è tenuta a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

la società di gestione o impresa di investimento deve avere in tutte le situazioni la facoltà di esercitare, indipendentemente dalla sua impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce;

b)

la società di gestione o impresa di investimento non deve tenere conto degli interessi dell’impresa madre o di qualsiasi altra impresa controllata dall’impresa madre ogniqualvolta insorgano conflitti di interesse.

2.   L’impresa madre si conforma agli obblighi di notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva.

In aggiunta essa attesta che, con riferimento a ciascuna società di gestione o impresa di investimento in questione, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, l’impresa madre è in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva sono rispettati.

Articolo 24

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla data di adozione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  Il CESR è stato istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione del 6 giugno 2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43).

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

(4)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

(6)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, p. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1787/2006 (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 17).

(7)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

9.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2007

sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/159/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente (2) dispone l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti relativamente a tali aspetti, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza.

(2)

È opportuno definire la posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento citato e quindi far sì che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, voti a favore di tale progetto.

(3)

Il progetto di regolamento andrebbe integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore, poiché l’ambito di applicazione della direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (3), è simile a quello del presente progetto di regolamento,

DECIDE:

Articolo 1

Il progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente, contenuto nel documento TRANS/WP.29/2005/82 è approvato.

Articolo 2

La Comunità, rappresentata dalla Commissione, vota a favore del progetto di regolamento UN/ECE di cui all’articolo 1 in occasione di una delle prossime riunioni del comitato amministrativo del Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell’UN/ECE.

Articolo 3

Il regolamento UN/ECE concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente è integrato nel sistema di omologazione comunitario dei veicoli a motore.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING


(1)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(2)  Documento TRANS/WP.29/2005/82 dell’UN/ECE.

(3)  GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20).


9.3.2007   

IT

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L 69/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2007

sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/160/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (di seguito «progetto di regolamento UN/ECE») concernente l’omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli (2), prevede la rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti relativi a tali componenti, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente.

(2)

È opportuno definire la posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento UN/ECE e quindi far sì che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, voti a favore di tale progetto.

(3)

Dal momento che il progetto di regolamento UN/ECE riguarda la fornitura di accessori al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli, non dovrebbe divenire parte integrante del sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore,

DECIDE:

Articolo 1

Il progetto di regolamento UN/ECE sui dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli è approvato.

Articolo 2

La Comunità, rappresentata dalla Commissione, vota a favore del progetto di regolamento UN/ECE di cui all’articolo 1 in occasione di una delle prossime riunioni del comitato amministrativo del Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell’UN/ECE.

Articolo 3

Il regolamento UN/ECE sui dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli, non diviene parte integrante del sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING


(1)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(2)  Documento TRANS/WP.29/2005/88 dell’UN/ECE.


Commissione

9.3.2007   

IT

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L 69/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2006

che dichiara una concentrazione compatibile col mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen)

[notificata con il numero C(2006) 3592]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/161/CE)

Il 10 agosto 2006 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un’operazione di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

(1)

Il 24 gennaio 2006 la Commissione ha ricevuto una notifica con la quale l'impresa INEOS Group Limited («Ineos») ha comunicato la sua intenzione di acquisire, mediante acquisto di elementi dell’attivo, il controllo di BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business («BP Dormagen Business») controllata a sua volta da British Petroleum Group («BP»).

(2)

Ineos è una società per azioni con varie controllate al 100 % che sono attive a livello mondiale nella produzione, distribuzione, vendita e marketing di prodotti chimici intermedi e di prodotti chimici di specialità. Il 16 dicembre 2006 Ineos ha acquisito Innovene, l'ex buisness BP di olefine, derivati e raffinazione (ad esclusione di BP Dormagen Business, la cui acquisizione è l'oggetto della presente decisione), che produce una serie di prodotti petrolchimici, inclusi le olefine e i loro derivati, e una serie di prodotti della raffinazione (2). Tale operazione è stata autorizzata dalla Commissione il 9 dicembre 2005 (caso COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, di seguito «operazione principale»).

(3)

BP Dormagen Business, che consiste di un solo impianto ubicato a Köln/Dormagen (Germania), è attualmente controllata da BP ed è attiva nella produzione di ossido d'etilene («OE») e di glicoli etilenici («GE o glicoli»).

(4)

Il comitato consultivo sulle concentrazioni, nella sua 143a riunione del 28 luglio 2006, ha emesso un parere favorevole sul progetto di decisione di autorizzazione ad esso presentato dalla Commissione (3).

(5)

Il consigliere-auditore, in una relazione del 26 luglio 2006, ha ritenuto che il diritto delle parti al contraddittorio sia stato rispettato (3).

I.   I MERCATI RILEVANTI

Antefatti

(6)

Esaminando l'operazione principale, la Commissione ha valutato i mercati dell'ossido di etilene e di diversi suoi derivati («DOE»), in particolare gli alcol etossilati, i glicoli eteri («GE») e le etanolammine («EOA»). La Commissione ha concluso che l'operazione principale non sollevava dubbi gravi quanto alla sua compatibilità col mercato comune sui mercati connessi orizzontalmente e verticalmente.

(7)

Gli unici prodotti fabbricati e venduti da BP Dormagen Business sono l'OE e i GE. Ineos produce un'ampia gamma di prodotti chimici, fra cui l'OE e i suoi derivati (inclusi i GE). Di conseguenza, l'unica sovrapposizione orizzontale derivante dalla proposta acquisizione, da parte di Ineos, di BP Dormagen Business riguarda l'OE e i GE. Inoltre, esistono relazioni verticali a monte dell'OE (per quanto riguarda l'etilene) e a valle dell'OE (per quanto riguarda i suoi derivati).

Mercati rilevanti del prodotto

(8)

L'OE è un gas incolore, prodotto dalla parziale ossidazione dell'etilene. Ha un contenuto di etilene dell'82 % ed è un prodotto pericoloso, poiché altamente infiammabile ed esplosivo. È inoltre tossico e cancerogeno. L'OE può essere usato nella forma non purificata per produrre i GE oppure può essere ulteriormente purificato.

(9)

I GE sono prodotti chimici intermedi ottenuti principalmente dall'idratazione non catalizzata dell'OE. I GE rappresentano il 37,5 % del consumo totale di OE a livello del SEE e sono prodotti solo da produttori di OE integrati.

(10)

Un modo di trattamento alternativo dell'OE consiste nel purificarlo ulteriormente: l'OE purificato può poi essere usato per la produzione di vari altri prodotti chimici intermedi. La maggior parte dell'OE purificato è usato internamente dai produttori integrati di OE nelle operazioni a valle per produrre derivati dell'OE; il resto viene venduto a terzi, che competono con i produttori di OE sui vari mercati dei derivati dell'OE.

Ossido di etilene

(11)

La Commissione ha studiato l'ossido di etilene in precedenti casi (4). Ha individuato un mercato del prodotto distinto per l'OE, poiché esso è caratterizzato da una bassa sostituibilità, specialmente quando è usato come materia prima diretta nelle reazioni chimiche. L'indagine nel presente caso ha confermato tale definizione di mercato del prodotto.

(12)

Poiché solo l'OE purificato è venduto a terzi, nel presente caso la valutazione sotto il profilo della concorrenza si è concentrata sul mercato dell'OE purificato. A uno stadio avanzato del procedimento, Ineos ha dichiarato che l'OE purificato potrebbe essere ulteriormente suddiviso in OE di qualità superiore («OE-QS») o di qualità inferiore («OE-QI») a seconda del livello di impurità (principalmente il contenuto di aldeidi). Tuttavia, l'indagine di mercato ha confermato che non era necessario suddividere ulteriormente il mercato rilevante del prodotto secondo i livelli di purezza dell'OE purificato, poiché solo l'OE-QS veniva venduto a terzi.

(13)

La Commissione ha anche esaminato se occorra fare una distinzione fra i contratti a lungo termine di fornitura di OE a clienti i cui impianti sono ubicati sul sito del fornitore o vicino ad esso e sono collegati con pipeline («on-site») e la fornitura ad altri clienti serviti con altri mezzi come camion o ferrovia («off-site»). Fra queste due modalità la Commissione ha constatato delle differenze a livello di prezzi, di durata dei contratti e di quantità acquistate. Essa non ha tuttavia dovuto decidere a tale riguardo, dato che l'operazione non darebbe luogo a ostacoli significativi ad un'effettiva concorrenza sia che le forniture on-site e off-site vengano considerate come un mercato unico oppure come due mercati distinti.

Glicoli etilenici

(14)

Ineos ha dichiarato che i GE costituiscono un mercato del prodotto distinto, in linea con una precedente decisione della Commissione (5). Tuttavia, in una decisione successiva (6), la Commissione ha osservato che delle considerazioni relative alla domanda potevano rendere necessaria una distinzione fra vari tipi di GE, ossia glicole monoetilenico («GME»), glicole dietilenico («GDE») e glicole trietilenico («GTE»). Il GME rappresenta la grande maggioranza della produzione (circa il 90 %), e la restante produzione si divide fra il GDE (circa il 9 %) e il GTE (circa l'1 %).

(15)

Nel caso in oggetto, la maggior parte degli operatori del mercato ha indicato che i GE dovrebbero essere ulteriormente segmentati nei tre mercati, GME, GDE e GTE, poiché queste sostanze sono usate in applicazioni molto diverse e non sono interscambiabili. Tuttavia, dal punto di vista dell'offerta, GME, GDE e GTE sono sempre prodotti insieme e in proporzioni molto simili. L'esatta definizione del mercato è stata lasciata aperta, poiché l'operazione non darebbe luogo a ostacoli significativi a un'effettiva concorrenza per quanto riguarda i GE, qualunque sia la definizione utilizzata.

Mercati geografici rilevanti

Ossido di etilene

(16)

In decisioni precedenti (7) la Commissione ha stimato la dimensione geografica del mercato dell'OE come corrispondente probabilmente all'Europa occidentale (definita come il SEE più la Svizzera), anche se l'esatta definizione è stata lasciata aperta. Nel caso in oggetto gli impianti di produzione rilevanti sono ubicati ad Anversa (Belgio), Lavera (Francia) e Domagen (Germania). Ineos ha dichiarato che il mercato si estende all'insieme del SEE, poiché l'OE da questi impianti è trasportato su lunghe distanze (talvolta più di 1 000 km, stando ai dati di Ineos, benché la maggior parte delle forniture avvenga entro un raggio di 600 km). Tuttavia, la grande maggioranza dei clienti e almeno metà dei concorrenti considerano il mercato geografico come regionale. Le distanze di trasporto sembrano essere fra 0 e 800 km; la maggior parte sembra situarsi fra 0 e 600 km, per i costi di trasporto e la pericolosità del prodotto.

(17)

Tenuto conto delle limitazioni in termini di distanza di trasporto, la Commissione ha individuato possibili mercati regionali per l'OE come: i) Regno Unito e Irlanda, ii) paesi nordici (Norvegia, Svezia e Finlandia), iii) Europa continentale del nord-ovest («ECNO») (Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, centro e nord della Francia), iv) il bacino mediterraneo (Italia, Portogallo, sud della Francia e Spagna), e v) Europa centrale e dell'est. Inoltre, la Commissione ritiene che differenze di prezzo regionali e flussi commerciali limitati tendano a confermare questa segmentazione geografica del mercato. Per l'OE non è stato comunque necessario arrivare a una conclusione quanto all'esatta definizione geografica del mercato, poiché la Commissione ha stimato che l'operazione non darebbe luogo a ostacoli significativi ad un'effettiva concorrenza su nessuno dei mercati possibili (a livello SEE oppure ECNO, che è l'unico mercato regionale in cui operino entrambe le parti).

Glicoli etilenici

(18)

Ineos ha dichiarato, in linea con quanto argomentato in precedenti decisioni (8), che il mercato geografico rilevante per i GE è perlomeno a livello dell'Europa occidentale, se non addirittura mondiale. Questo perché i GE non sono prodotti pericolosi e di conseguenza sono facilmente trasportabili. I prezzi sono comparabili a livello mondiale e le importazioni nel SEE, principalmente dal Medio Oriente e dalla Russia, rappresentano circa il 13 % del consumo globale del SEE.

(19)

La vasta maggioranza dei partecipanti all'indagine di mercato ha confermato che il mercato geografico si estende almeno a livello del SEE. Tuttavia, ai fini della presente decisione, la definizione esatta di mercato è stata lasciata aperta, poiché l'operazione non darebbe luogo a ostacoli significativi a un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, qualunque sia la definizione di mercato geografico prescelta.

II.   VALUTAZIONE

Ossido d'etilene

(20)

Il volume totale del mercato OE nel SEE, inclusa la produzione per uso interno, rappresenta circa 3 000 kt/a (chilotonnellate all'anno). Il mercato commerciale rappresenta circa il 18 % della produzione totale, ossia circa 560 kt/a, di cui circa il 33 % in valore corrisponde ai clienti on-site e il 67 % a clienti off-site.

(21)

In termini di struttura del mercato, l'operazione è una concentrazione fra due dei tre maggiori fornitori di OE, che porterebbe a quote di mercato congiunte al di sopra del 45 %, quale che sia la ragionevole definizione di mercato del prodotto rilevante e di mercato geografico rilevante per l'OE. Il più vicino concorrente dell'entità congiunta, Shell, rappresenta il 15-25 % del mercato commerciale totale per le forniture sia on-site che off-site. Tutti gli altri concorrenti hanno quote di mercato al di sotto del 10 % (molti al di sotto del 5 %) sia per le vendite totali che per quelle off-site.

(22)

Tuttavia, tenendo conto del fatto che il mercato commerciale rappresenta una parte abbastanza ridotta della produzione totale, cambiamenti relativamente piccoli nella produzione complessiva possono avere conseguenze significative su di esso. Di conseguenza, nella sua valutazione, la Commissione si è concentrata sull'importanza dell'uso interno dell'OE da parte dei produttori integrati e sulla sua incidenza sulle vendite a terzi. La Commissione ha esaminato le condizioni relative all'offerta di OE e, in particolare, i fattori che possono limitare il comportamento dell'entità congiunta sul mercato commerciale dell'OE.

(23)

A tal fine la Commissione ha individuato gli aspetti fondamentali da cui dipende la disponibilità dell'OE sul mercato commerciale: la capacità di produzione dell'OE; la capacità di purificazione; gli usi a valle dell'OE, in particolare la divisione fra i GE e gli altri usi; gli incentivi ad usare OE supplementare internamente e/o a venderlo sul mercato commerciale.

(24)

In primo luogo, la Commissione ha valutato se i concorrenti delle parti dispongano attualmente di capacità disponibile sufficiente di OE per alimentare il mercato commerciale. A tale riguardo è cruciale la capacità di purificazione, poiché sul mercato commerciale viene venduto solo l'OE purificato. L'indagine ha mostrato che, benché gli impianti delle parti rappresentino una proporzione importante della capacità di purificazione disponibile, le capacità disponibili dei concorrenti potrebbero limitare il comportamento anticoncorrenziale delle parti, dato che rappresentano volumi considerevoli rispetto alle dimensioni relativamente piccole del mercato commerciale.

(25)

Una parte importante, inoltre, della valutazione della Commissione nel presente caso si è concentrata sulla relazione fra la produzione di OE purificato e i GE. Una diminuzione nella produzione di GE può consentire ai produttori integrati (che producono sia OE che GE) di aumentare la loro produzione di OE purificato. Questa relazione è basata sul fatto che entrambi i prodotti utilizzano la stessa materia prima (OE non purificato) e, di conseguenza, una riduzione nella produzione di GE renderebbe disponibile OE non purificato che potrebbe essere utilizzato per la produzione di quantità supplementari di OE purificato, fermi restando i limiti delle capacità di purificazione.

(26)

Ineos ha dichiarato che il GME è usato come prodotto di modulazione che consente ai produttori di OE, in funzione delle condizioni di mercato, di passare all'offerta di OE o di altri derivati dell'OE o di interromperla. Per provare ciò Ineos ha presentato due studi econometrici che mostrano che, in passato, i concorrenti delle parti hanno potuto aumentare la produzione di OE purificato, a spese della produzione di glicoli, come reazione a carenze negli impianti di Ineos e BP Dormagen Business. È stato constatato che le riduzioni nella vendita di OE da parte degli impianti colpiti erano (in una certa misura) compensate da un aumento delle vendite di OE da parte dei concorrenti.

(27)

La Commissione ha concluso che, benché questi studi presentino alcuni limiti, hanno indicato che i concorrenti hanno il potenziale per contrastare il comportamento anticoncorrenziale dell'entità congiunta.

(28)

La Commissione ha poi stimato quanto elevato potrebbe essere tale potenziale di passaggio dai glicoli all'OE purificato, tenuto conto di tutte le limitazioni di capacità. Essa ha constatato che nel caso della riduzione massima prevedibile della produzione di glicoli, il passaggio potenziale dai glicoli all'OE purificato, in caso di un aumento unilaterale dei prezzi da parte dell'entità postconcentrazione, potrebbe permettere di immettere sul mercato commerciale quantità significative rispetto all'attuale dimensione complessiva di tale mercato.

(29)

La Commissione ha anche preso in considerazione l'impatto, sulla situazione del mercato europeo, delle nuove capacità di produzione di glicoli che si stanno creando in Medio Oriente e in Asia. Essa ha constatato che queste nuove capacità di produzione di OE potrebbero portare ad un aumento delle esportazioni di GE nel SEE e che, di conseguenza, ci si potrebbe aspettare una diminuzione della produzione di GE nel SEE. Ciò, a sua volta, potrebbe far aumentare la disponibilità di OE nel SEE per le vendite a terzi e la produzione interna di altri derivati dell'OE.

(30)

Di conseguenza, la Commissione ha considerato opportuno valutare l'impatto dell'operazione in prospettiva, cioè in relazione all'evoluzione futura prevista e probabile.

(31)

L'indagine della Commissione ha mostrato che è atteso un aumento della capacità disponibile totale per la produzione di OE nel SEE negli anni a venire e che i tassi di utilizzo saranno più bassi. Benché ci si aspetti, nel prossimo futuro, una diminuzione della capacità di purificazione disponibile, le dimensioni relativamente ridotte del mercato commerciale e il fatto che non ne sia previsto un ampliamento a breve termine fanno sì che la capacità di purificazione disponibile restante potrà sempre servire a contrastare gli aumenti di prezzo unilaterali da parte dell'entità congiunta.

(32)

Inoltre, per valutare l'impatto dell'atteso aumento delle importazioni di glicoli dal Medio Oriente verso il mercato commerciale europeo dell'OE, è stato tenuto conto dei futuri incentivi economici offerti ai produttori di OE affinché riforniscano il mercato commerciale. Per compensare il previsto calo del consumo di OE destinato alla produzione di glicoli e per mantenere al più alto livello possibile i tassi di utilizzo delle capacità di produzione dell'OE, i produttori dovranno trovare altri sbocchi per la loro offerta. Poiché tutti gli altri derivati dell'OE (a parte i glicoli) e i mercati commerciali richiedono OE purificato, i produttori europei di OE saranno spinti ad aumentare le loro attuali capacità di purificazione.

(33)

La Commissione ha constatato che l'espansione delle sezioni di purificazione degli impianti di produzione dell'OE è meno costosa e che spesso non ha bisogno di essere accompagnata da altri investimenti nella fabbrica. Supponendo che i concorrenti saranno in grado di aumentare le loro attuali capacità di purificazione per assorbire la prevista riduzione della produzione di glicoli, l'ampiezza di tali aumenti dipende dall'uso interno, da parte dei produttori, di OE per la produzione di derivati dell'ossido di etilene, dalle loro possibilità di aumentare le capacità di produzione dei derivati e dagli incentivi ad usare l'OE internamente o a venderlo sul mercato commerciale.

(34)

L'indagine della Commissione ha rivelato che, nel futuro prossimo, la capacità di produzione dei DOE da parte dei produttori integrati sarà parzialmente ridotta per l'aumento della domanda degli stessi DOE. Gli aumenti della capacità di produzione dei DOE sono più costosi e richiedono più tempo degli aumenti della capacità di purificazione dell'OE. Di conseguenza, non tutto l'OE purificato reso disponibile dal calo nella produzione di glicoli nel SEE sarà assorbito da un aumento della produzione di DOE da parte dei produttori integrati. Sarà quindi disponibile sul mercato commerciale.

(35)

Può essere così escluso l'insorgere di ostacoli significativi ad un'effettiva concorrenza sul mercato commerciale dell'OE. Gli acquirenti di OE avranno possibilità di approvvigionamento alternative, che saranno sufficienti a limitare il comportamento dell'entità congiunta.

Glicoli

(36)

La produzione e il consumo mondiale dei GE sono stimati a circa 17 000 kt/a, di cui la produzione del SEE è di circa 1 700 kt/a per una domanda di circa 1 950 kt/a. La domanda mondiale negli ultimi anni è stata relativamente stabile, in particolare in virtù della domanda, in Cina e in Estremo Oriente, di GME usato per tessuti in poliestere. Ciò ha, a sua volta, stimolato gli investimenti in grosse nuove capacità di produzione di GE in Asia e in Medio Oriente, che dovrebbero crearsi negli anni a venire.

(37)

L'indagine della Commissione ha indicato che la quota di mercato dell'entità congiunta sul mercato commerciale mondiale non supera il 5 %, quale che sia la possibile definizione di mercato del prodotto. Su un mercato commerciale a livello del SEE, la quota dell'entità congiunta non supera il 20 %, quale che sia il mercato del prodotto rilevante. Inoltre, l'entità postconcentrazione dovrà affrontare la concorrenza di vari operatori forti come BASF, MEGlobal, Sabic, Shell, Clariant, nonché quella delle importazioni.

(38)

Date la quota di mercato limitata dell'entità congiunta, la presenza di concorrenti significativi con quote di mercato comparabili o superiori e la prevista diminuzione della produzione di glicoli in Europa (come conseguenza dell'aumento delle importazioni), la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non solleva problemi di concorrenza sul mercato dei GE.

III.   CONCLUSIONE

(39)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non dà luogo a ostacoli significativi a un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare per l'insorgere o il rafforzarsi di una posizione dominante. La concentrazione deve essere pertanto dichiarata compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Innovene opera in tre siti nel SEE: Grangemouth (Regno Unito), Lavera (Francia) e Dormagen (Germania). Grangemouth e Lavera sono stati acquisiti da Ineos a seguito dell'operazione principale.

(3)  GU C 54 del 9.3.2007.

(4)  Caso COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprile 2001, e caso COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 dicembre 2005.

(5)  Caso COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprile 2001.

(6)  Caso COMP/M.3467 — Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 giugno 2004.

(7)  Caso COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprile 2001, e caso COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 dicembre 2005.

(8)  Caso COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprile 2001, e caso COMP/M.3467 — Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 giugno 2004.