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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/154/CE |
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2007/155/CE |
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Commissione |
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2007/156/CE |
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2007/157/CE |
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Decisione della Commissione, del 7 marzo 2007, che abroga la decisione 2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato Bt10 nei prodotti a base di mais [notificata con il numero C(2007) 674] ( 1 ) |
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2007/158/CE |
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Decisione della Commissione, del 7 marzo 2007, che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, per quanto concerne le importazioni di pesci vivi e molluschi destinati al consumo umano dai paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 2076/2005 [notificata con il numero C(2007) 682] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 241/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
121,1 |
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MA |
52,8 |
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TN |
148,3 |
|
|
TR |
148,9 |
|
|
ZZ |
117,8 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
163,6 |
|
MA |
67,2 |
|
|
TR |
129,8 |
|
|
ZZ |
120,2 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
70,9 |
|
TR |
69,3 |
|
|
ZZ |
70,1 |
|
|
0709 90 80 |
IL |
140,6 |
|
ZZ |
140,6 |
|
|
0805 10 20 |
CU |
36,7 |
|
EG |
54,9 |
|
|
IL |
58,0 |
|
|
MA |
42,7 |
|
|
TN |
46,5 |
|
|
TR |
67,5 |
|
|
ZZ |
51,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
58,8 |
|
IL |
64,3 |
|
|
TR |
43,3 |
|
|
ZZ |
55,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
85,6 |
|
BR |
81,3 |
|
|
CA |
99,2 |
|
|
CL |
102,7 |
|
|
CN |
92,7 |
|
|
US |
116,5 |
|
|
UY |
63,9 |
|
|
ZA |
101,9 |
|
|
ZZ |
93,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
75,8 |
|
CL |
68,9 |
|
|
CN |
75,5 |
|
|
US |
110,6 |
|
|
ZA |
76,9 |
|
|
ZZ |
81,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
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8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2007
che abroga la decisione 2003/487/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
(2007/154/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione 2003/487/CE del Consiglio (1), adottata su raccomandazione della Commissione emessa ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Francia esisteva una situazione di disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha constatato che nel 2002 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche francesi era del 3,1 % del PIL, tasso superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato e che secondo i calcoli effettuati dalle autorità francesi e dai servizi della Commissione avrebbe superato la soglia del 3 % nel 2003, mentre il debito pubblico lordo aveva raggiunto il 58,2 % del PIL e nel 2003 avrebbe superato molto probabilmente il valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. |
|
(2) |
Il 3 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha emesso una raccomandazione, sulla base di una raccomandazione della Commissione, con la quale invitava le autorità francesi a porre termine, entro il 2004, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
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(3) |
Nell’ottobre 2003, la Commissione ha ritenuto che le misure adottate dalla Francia non fossero sufficienti per conformarsi alla raccomandazione del 3 giugno 2003 e ha raccomandato di proseguire la procedura per disavanzo eccessivo. Per contro, il 25 novembre 2003, il Consiglio ha adottato conclusioni contenenti raccomandazioni all’indirizzo della Francia affinché correggesse il disavanzo entro il 2005 che sono state annullate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004 (3). Il 14 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio nella quale concludeva che fosse necessario riferire all’anno 2005 la valutazione dei provvedimenti presi per la correzione. Ha anche concluso che le azioni intraprese fino ad allora dalla Francia permettevano nell’insieme una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2005, sulla base di un adeguamento in termini corretti per il ciclo pari a circa l’1 % del PIL nel 2004 e 2005. Il 18 gennaio 2005, il Consiglio ha condiviso tale opinione. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio che constata l’esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata quando il Consiglio ritenga che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. |
|
(5) |
Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l’applicazione del protocollo. Nell’ambito dell’applicazione di questo protocollo, gli Stati membri devono trasmettere dati relativi al disavanzo e al debito delle amministrazioni pubbliche nonché altre variabili connesse due volte all’anno, e segnatamente entro il 1o aprile e entro il 1o ottobre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
|
(6) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica della Francia prima del 1o ottobre 2006 e le previsioni dell’autunno 2006 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
|
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(7) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Francia sia stato corretto e che la decisione 2003/487/CE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale si evince che in Francia il disavanzo eccessivo è stato corretto.
Articolo 2
La decisione 2003/487/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 29.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) Causa C-27/04, Commissione/Consiglio, Racc. 2004, pag. I-6649.
(4) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).
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8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2007
che modifica la decisione 2000/265/CE relativa a un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET»
(2007/155/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE (1) e la decisione 2007/149/CE (2), ad agire, nel contesto dell’integrazione dell’acquis di Schengen all’interno dell’Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («SISNET») nonché a gestire tali contratti in attesa della migrazione verso un’infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea. |
|
(2) |
Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti sono a carico di un bilancio specifico (di seguito «bilancio SISNET») che finanzia l’infrastruttura di comunicazione di cui alle suddette decisioni del Consiglio. |
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(3) |
Ai sensi dell’atto di adesione del 2003 i nuovi Stati membri, ad eccezione di Cipro, devono essere integrati nel Sistema d’informazione Schengen di prima generazione (SIS1+) alla data stabilita dal Consiglio a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 (di seguito «progetto SISone4ALL»). |
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(4) |
Da quella data gli Stati membri in questione dovrebbero partecipare al bilancio. |
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(5) |
Due Stati membri, Irlanda e Regno Unito, che contribuiscono al bilancio SISNET ma che non sono collegati al Sistema d’informazione Schengen, non dovrebbero contribuire ai costi supplementari derivanti dal progetto SISone4ALL, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2000/265/CE del Consiglio (3) è modificata come segue:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Ai fini del presente regolamento finanziario, il “bilancio” è l’atto che prevede ed autorizza preventivamente, per ciascun esercizio, le entrate e le spese necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti dai contratti di cui alla decisione 1999/870/CE e alla decisione 2007/149/CE (*1). 2. Ai fini del presente regolamento finanziario, il riferimento a “SISNET” comprende l’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen di cui alla decisione 1999/870/CE e alla decisione 2007/149/CE. |
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2) |
all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le entrate del bilancio sono costituite dai contributi finanziari dovuti dagli Stati membri seguenti: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, nonché Norvegia e Islanda.»; |
|
3) |
una nuova frase è aggiunta all’articolo 26: «L’Irlanda e il Regno Unito non sostengono i costi aggiuntivi derivanti dall’estensione dell’infrastruttura di comunicazione a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.»; |
|
4) |
un nuovo paragrafo è aggiunto all’articolo 28: «3. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni dell’articolo 49, a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia è ingiunto di versare il contributo iniziale secondo un calendario stabilito dagli Stati membri di cui all’articolo 25.»; |
|
5) |
l’articolo 29 è modificato come segue:
|
|
6) |
all’articolo 37, il quinto comma è sostituito dal seguente: «La commissione consultiva cerca di adottare il proprio parere per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, la commissione consultiva adotta il proprio parere a maggioranza semplice dei suoi rappresentanti. È richiesto un quorum di diciannove voti affinché la procedura sia valida. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.»; |
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7) |
all’articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
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8) |
all’articolo 43, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La costituzione di tale cauzione è obbligatoria quando il valore del contratto in questione è pari o superiore alle soglie stabilite nella direttiva sugli appalti pubblici.»; |
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9) |
all’articolo 49, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
La presente decisione ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.
(2) GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.
(3) GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/171/CE (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 25).
Commissione
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8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2007
che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nella Comunità a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
[notificata con il numero C(2007) 663]
(2007/156/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe per talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda le importazioni a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2), autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione e di eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a introdurre nella Comunità terra contaminata da tali antiparassitari e destinata ad essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi. |
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(2) |
Poiché l'attuazione di tale programma è stata ritardata, il periodo in cui la terra contaminata può essere introdotta nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata con decisione 2005/51/CE dovrebbe essere estesa. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2005/51/CE. |
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(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/51/CE le parole «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle parole «28 febbraio 2009».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).
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8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2007
che abroga la decisione 2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais
[notificata con il numero C(2007) 674]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/157/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati. |
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(2) |
Dopo essere stata informata dalle autorità degli Stati Uniti d'America che nella Comunità sono stati probabilmente esportati prodotti a base di mais contaminati con il mais geneticamente modificato non autorizzato «Bt10», e tenuto conto della dichiarazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, secondo cui in assenza di dati sufficientemente esaurienti è impossibile effettuare una valutazione completa dei rischi del «Bt10» in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 18 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais (3). |
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(3) |
La decisione 2005/317/CE stabilisce che le partite di prodotti a base di mais provenienti dagli Stati Uniti d'America probabilmente contaminate (ovvero mangimi contenenti glutine di mais e trebbie di birra per l'alimentazione animale) siano commercializzate soltanto dietro presentazione di un rapporto analitico, a dimostrazione del fatto che i prodotti non sono contaminati con il mais geneticamente modificato «Bt10». |
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(4) |
Al fine di garantire la proporzionalità e di evitare qualsiasi limitazione degli scambi che vada oltre quanto è necessario per proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, la decisione 2005/317/EC contiene una clausola di riesame che permette di verificare se le misure d'emergenza sono ancora necessarie. |
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(5) |
Le misure sono state riesaminate due volte, nell'ottobre 2005 e nel marzo 2006, e la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ha concluso che è opportuno mantenerle finché non saranno disponibili ulteriori informazioni sulle esportazioni dei prodotti a base di mais probabilmente contaminati con «Bt10». |
|
(6) |
Secondo i dati analitici forniti da Syngenta, la società che ha sviluppato il mais geneticamente modificato «Bt10», le prove effettuate negli Stati Uniti conformemente al metodo di rilevazione convalidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea e verificate dal ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (US Department of Agriculture) dimostrano che dall'inizio del novembre 2005 la presenza di «Bt10» non è stata riscontrata in alcun campione. L'appropriatezza del metodo di rilevazione è stata ulteriormente analizzata e recentemente confermata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. |
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(7) |
In base alle informazioni recentemente fornite alla Commissione dalle autorità statunitensi, Syngenta ha realizzato una serie di interventi con la partecipazione del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti, per garantire che il «Bt10» non si propaghi nel germoplasma della società e/o entri nella catena di produzione commerciale. |
|
(8) |
Dall'entrata in vigore della decisione 2005/317/CE è stato registrato un solo caso di «Bt10» sul territorio comunitario, il 24 maggio 2005. Una partita di prodotti a base di mais contaminati con «Bt10» ha lasciato gli Stati Uniti prima che fossero disponibili i risultati analitici delle prove ed è stata segnalata dall'importatore prima dell'arrivo della nave in Irlanda. L'immissione sul mercato dei prodotti contaminati ha così potuto essere evitata. |
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(9) |
A prescindere da questo caso specifico, gli Stati membri non hanno comunicato alcuna presenza di «Bt10» rilevata mediante i controlli effettuati dalle autorità nazionali competenti. |
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(10) |
In base a queste informazioni è possibile concludere che non è più necessario mantenere l'obbligo di certificazione. Occorre pertanto abrogare la decisione 2005/317/CE. |
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(11) |
È opportuno tuttavia che gli Stati membri continuino a verificare per un periodo di altri sei mesi, con una serie adeguata di controlli casuali, se sono ancora presenti sul mercato prodotti a base di mais contaminati con «Bt10». Qualsiasi risultato positivo (sfavorevole) deve essere comunicato urgentemente tramite il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, nel qual caso la Commissione valuterà se è necessario un ulteriore intervento. |
|
(12) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/317/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri procedono, per un periodo di altri sei mesi, a una serie appropriata di controlli casuali al fine di verificare l'assenza di mais geneticamente modificato «Bt10» nei seguenti prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America:
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— |
mangimi a base di glutine di mais contenenti o costituiti da mais geneticamente modificato di cui al codice NC 2309 90 20 , |
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— |
trebbie di birra contenenti o costituite da mais geneticamente modificato di cui al codice NC 2303 30 00 . |
I risultati positivi (sfavorevoli) sono comunicati urgentemente tramite il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
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8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2007
che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, per quanto concerne le importazioni di pesci vivi e molluschi destinati al consumo umano dai paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 2076/2005
[notificata con il numero C(2007) 682]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/158/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (2), e la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (3) fanno riferimento ai paesi terzi dell'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori a cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (4) per quanto concerne l'autorizzazione per l'importazione nella Comunità di molluschi vivi e prodotti della pesca destinati al consumo umano. |
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(2) |
Secondo il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5), gli Stati membri possono in un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2009, autorizzare, a talune condizioni, l'importazione di molluschi bivalvi e prodotti della pesca per gli aspetti di sanità pubblica dai paesi elencati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del suddetto regolamento. Le importazioni di tali paesi possono essere commercializzate unicamente nel mercato interno dello Stato membro importatore o degli Stati membri che permettono la stessa importazione. |
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(3) |
Le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE dovrebbero anche permettere l'importazione dai paesi degli elenchi fissati dal regolamento (CE) n. 2076/2005. |
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(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2003/804/CE
Nella decisione 2003/804/CE il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:
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«a) |
il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (*1) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (*2), sull'elenco fissato da quel regolamento; |
Articolo 2
Modifiche della decisione 2003/858/CE
Nella decisione 2003/858/CE, il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:
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«a) |
il paese terzo di spedizione figura sia sull'elenco fissato dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (*3) o, durante il periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (*4), sull'elenco fissato da quel regolamento; |
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/767/CE (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 58).
(3) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).