ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 66

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
6 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 234/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 236/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

14

 

 

Regolamento (CE) n. 237/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/149/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2007, che autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare e gestire i contratti relativi alla fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen in attesa della migrazione verso un’infrastruttura delle comunicazioni a carico della Comunità europea

19

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2007/150/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2007, che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 7/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 22 novembre 2005, relativa alla destinazione di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR del miliardo di EUR condizionale nel quadro del 9o FES a copertura della seconda quota del fondo per l'acqua ACP-UE (GU L 48 del 18.2.2006)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/1


REGOLAMENTO (CE) N. 234/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

140,9

MA

51,9

TN

148,3

TR

153,7

ZZ

123,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

67,2

TR

152,8

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

56,3

TR

109,0

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

140,6

ZZ

140,6

0805 10 20

CU

36,3

EG

47,5

IL

59,9

MA

44,6

TN

48,9

TR

88,2

ZZ

54,2

0805 50 10

IL

61,0

TR

52,7

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

90,9

BR

90,0

CA

99,2

CL

109,6

CN

81,1

US

114,7

UY

63,9

ZA

101,9

ZZ

93,9

0808 20 50

AR

76,5

CL

72,1

US

88,2

ZA

89,9

ZZ

81,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/3


REGOLAMENTO (CE) N. 235/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2), istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(2)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (3), uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l’elenco comunitario.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni pertinenti ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario di cui trattasi. Anche alcuni paesi terzi hanno comunicato informazioni pertinenti. In base a tali informazioni, l'elenco comunitario deve essere aggiornato.

(4)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della supervisione regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione che imponga ai vettori il divieto operativo nella Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario.

(5)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere commenti per iscritto e di presentare verbalmente entro 10 giorni lavorativi una relazione alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (4).

(6)

La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della supervisione regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

(7)

Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico dell'aeromobile IL-76, con marchio di registrazione ST-EWX, l'unico aeromobile della compagnia Air West autorizzato a operare nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalla Germania nel corso di un'ispezione a terra effettuata nell’ambito del programma SAFA (5).

(8)

La Germania ha comunicato alla Commissione l'adozione di un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Air West, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(9)

Inoltre, la Germania ha presentato alla Commissione una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, per estendere alla Comunità europea il divieto operativo per l'intera flotta di Air West.

(10)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Air West Co. Ltd non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Il vettore dovrebbe essere soggetto a divieto per la totalità delle sue operazioni e rimanere quindi sull’elenco di cui all’allegato A.

(11)

Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore BGB Air. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall’elenco di cui all'allegato A.

(12)

Le misure adottate nei confronti di Dairo Air Services dell'Uganda dovrebbero essere applicate anche a DAS Air Cargo (DAZ).

(13)

Dairo Air Services/DAS Air Cargo ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo di ampia portata, che è già in corso di applicazione, per risolvere le carenze sistemiche del vettore sotto il profilo della sicurezza. Inoltre, le autorità competenti dell'Uganda hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo per il 2007 un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti della compagnia aerea.

(14)

La Commissione ha contattato le autorità competenti del Kenya per ottenere la conferma che il certificato di operatore aereo rilasciato dal Kenya a DAS Air Cargo è stato ritirato. La Commissione dovrebbe richiedere ulteriori chiarimenti in proposito.

(15)

Sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Dairo Air Services/DAS Air Cargo dovrebbe essere autorizzata a operare nella Comunità e quindi dovrebbe essere rimossa dall'elenco di cui all'allegato A. Gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell’effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.

(16)

Le autorità competenti dell'Uganda hanno confermato che la principale sede commerciale del vettore si trova a Entebbe. La Commissione riesaminerà la situazione del vettore per quanto riguarda la capacità delle autorità competenti dell'Uganda di svolgere le attività di supervisione. Il vettore e le autorità competenti dell'Uganda hanno accettato di sottoporsi a un audit, se necessario.

(17)

Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore GST Aero. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall'elenco di cui all’allegato A.

(18)

La compagnia Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo per risolvere le carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza individuate da vari Stati membri nel corso di ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma SAFA. Inoltre, le autorità competenti del Pakistan hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti del vettore.

(19)

Un gruppo di esperti europei ha svolto una missione esplorativa in Pakistan dal 12 al 16 febbraio 2007 per valutare l'attuazione del piano di azione presentato. La relazione elaborata indica che alcune azioni necessarie per risolvere la situazione della compagnia in relazione al rispetto delle norme di sicurezza devono essere ancora portate a termine, in particolare per gli aeromobili di tipo Boeing 747 e Airbus A-310. Attualmente la situazione è soddisfacente per quanto riguarda gli aeromobili della flotta del tipo B-777, in cui non sono state riscontrate le carenze sistemiche di cui al considerando 18, e il mantenimento della navigabilità è assicurato mediante disposizioni adeguate.

(20)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni è stato concluso che Pakistan International Airlines non soddisfa le norme di sicurezza pertinenti, tranne che per i voli effettuati con i Boeing B-777 della flotta, e che quindi dovrebbe essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato B in relazione alle altre operazioni (6). Inoltre, gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell’effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.

(21)

Le autorità della Liberia hanno fornito alla Commissione le prove che il certificato di operatore aereo dell'unico vettore aereo attualmente ancora certificato in Liberia — Weasua Airlines — è scaduto il 31 dicembre 2006 e che le autorità in questione hanno rifiutato di rinnovarlo. Pertanto, visto che la compagnia ha cessato le attività, dovrebbe essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A.

(22)

Per quanto riguarda il piano di azione correttivo avviato dalla Liberia per adeguare la propria capacità di supervisione della sicurezza aerea alle norme di sicurezza pertinenti, la documentazione trasmessa alla Commissione indica che sono ancora necessari ulteriori sforzi per la sua piena attuazione. Questo significa che le eventuali compagnie alle quali l'autorità dell'aviazione civile della Liberia dovesse rilasciare un certificato di operatore aereo sarebbero inserite nell'elenco di cui all'allegato A.

(23)

Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno comunicato alla Commissione di aver rilasciato un certificato di operatore aereo ai seguenti vettori: African Air Services Commuter SPRL, El Sam Airlift, Espace Aviation Services, Piva Airlines e Safe Air Company. Questi vettori aerei devono essere citati esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A.

(24)

Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo ai vettori seguenti: Entreprise World Airways (E.W.A.), Uhuru Airlines, Central Air Express, Global Airways, African Company Airlines e CO-ZA Airways. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica democratica del Congo, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall’allegato A.

(25)

La compagnia Hewa Bora Airways ha acquistato un nuovo aeromobile per sostituire quello citato precedentemente all'allegato B. Il Belgio ha informato la Commissione della propria intenzione di continuare ad applicare lo stesso regime provvisorio di ispezioni a terra e di sorveglianza nei confronti di questo nuovo aeromobile come nel caso di quello precedente. Di conseguenza, l'aeromobile del tipo Lockheed L-1011, cons. n. 193H-1206, marchio di registrazione 9Q-CHC, è sostituito nell'elenco di cui all'allegato B dall'aeromobile Boeing B767-266 ER cons. n. 23 178, marchio di registrazione 9Q-CJD.

(26)

Le autorità della Guinea equatoriale hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei in possesso di un certificato di operatore aereo. Attualmente, gli unici vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale sono i seguenti: Euroguineana de Aviación y Transportes, General Work Aviación, Guinea Airways, Guinea Equatorial de Transportes Aéreos e Unión de Transportes Aéreos (UTAGE). Di conseguenza, l'elenco comunitario dovrebbe essere aggiornato e i vettori in questione dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(27)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti il rilascio di un certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Air Central Asia, Esen Air, Air Manas e World Wing Aviation. Visto che questi nuovi vettori aerei sono certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan, che non si sono dimostrate capaci di attuare un'adeguata supervisione della sicurezza, dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(28)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell'avvenuto ritiro del certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Anikai Air, Country International Airlines, FAB Air, Kyrgyz Airways, Kyrgyz Trans Avia, Reem Air e Sun Light. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica del Kirghizistan, hanno successivamente cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall'elenco di cui all'allegato A.

(29)

Dopo che la Commissione e gli Stati membri hanno analizzato la documentazione fornita da Phuket Airlines in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione correttivo e a seguito dell'approvazione e della valutazione positiva fornite in proposito dalle autorità competenti del Regno di Thailandia, sussistono prove sufficienti che dimostrano che il vettore ha completato con successo la maggior parte degli interventi previsti dal piano di azione correttivo globale a seguito della sua inclusione nel primo elenco comunitario pubblicato nel marzo 2006.

(30)

Sulla base dei criteri comuni è stato concluso che la compagnia Phuket Air ha adottato tutte le misure necessarie per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto può essere ritirata dall’elenco di cui all’allegato A.

(31)

Phuket Air ha dichiarato che non intende operare verso l'Europa nel futuro immediato; qualora il vettore dovesse decidere di riprendere qualsiasi tipo di operazione verso il territorio della Comunità, ne informerà preventivamente la Commissione, che avrà il diritto di effettuare le verifiche necessarie per accertare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti. In occasione della riunione del 21 febbraio con il comitato per la sicurezza aerea, sia il vettore che le autorità competenti del Regno di Thailandia si sono dichiarati disposti ad accettare queste condizioni, compresa la possibilità di ispezioni in loco, se richieste dalla Commissione.

(32)

La Commissione ha preso atto delle informazioni presentate dall'EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dalle competenti autorità di Cipro a proposito della sospensione del certificato di operatore aereo del vettore A Jet Aviation e del successivo ritiro. Per quanto riguarda l'esercizio della supervisione da parte delle autorità competenti di Cipro, alla luce dei risultati dell'ultima visita congiunta svolta dall'EASA e dal JAA nel gennaio 2007 relativa a questioni riguardanti la navigabilità, la manutenzione, i requisiti operativi e la certificazione del personale di bordo, la Commissione ha preso atto dei notevoli progressi compiuti, che tuttavia devono proseguire. La Commissione dovrebbe monitorare gli sviluppi in proposito.

(33)

La Commissione ha riesaminato la situazione di Johnsons Air in base alla documentazione presentata dalle autorità dell'aviazione civile del Ghana, compreso il programma di supervisione del vettore in questione, ed è del parere che le norme di sicurezza pertinenti siano rispettate. Pertanto, la Commissione ritiene che Johnsons Air non deve essere inclusa nell'elenco comunitario.

(34)

A seguito delle informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti della Bulgaria a proposito dei risultati di un certo numero di ispezioni a terra nell'ambito del programma SAFA, il 21 febbraio 2007 la Commissione ha deciso di modificare con effetto immediato il certificato di operatore aereo di cinque vettori aerei bulgari utilizzati per il trasporto cargo. Attualmente la Bulgaria limita le operazioni dei vettori in questione nella Comunità europea e in Norvegia, Islanda e Svizzera. Pertanto, a partire dalla data summenzionata e fino a ulteriore notifica, Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air e Vega Airlines non sono autorizzate a operare verso gli altri Stati membri della Comunità né verso la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera.

(35)

Le autorità competenti della Bulgaria si sono impegnate a riesaminare entro due mesi le misure in questione sulla base delle adeguate azioni correttive che i vettori in oggetto devono attuare e a seguito della verifica e dell'approvazione delle autorità competenti. La Commissione ha preso atto delle misure adottate dalle autorità competenti della Bulgaria e dovrebbe controllare attentamente nei prossimi mesi la situazione dei vettori in questione così come l'esercizio delle responsabilità di supervisione da parte delle autorità con l'assistenza dell'EASA e degli Stati membri.

(36)

La Commissione ha contattato le autorità russe per riesaminare la situazione del vettore «Rossya», che dal 1o novembre 2006 ha sostituito Pulkovo Airlines. Visto lo stato di attuazione del piano di azione correttivo da parte del vettore, la Commissione ritiene necessario continuare a monitorare attentamente il vettore in questione. A tal fine sarà eseguito un audit nel mese di aprile 2007.

(37)

La Commissione ha preso atto dello stato di attuazione delle azioni correttive delle autorità competenti della Federazione russa, attuate a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1543/2006, e della loro decisione del 12 febbraio di imporre restrizioni operative su nove vettori dopo aver ricevuto informazioni dalla Commissione indicanti le loro carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza. Pertanto, a partire dalla data summenzionata i vettori russi Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) e Utair non possono effettuare voli singoli e voli charter verso la Comunità. Tali voli possono essere effettuati soltanto previa verifica e autorizzazione specifica, rilasciata in via eccezionale da parte della autorità competenti della Federazione russa, nonché previa accettazione formale dello Stato membro dell'aeroporto di destinazione. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati tempestivamente prima del rilascio dell'autorizzazione. Lo Stato membro interessato deve effettuare adeguate ispezioni a terra nell'aeroporto di destinazione nella Comunità. L'autorizzazione di volo deve essere conservata a bordo per agevolare lo svolgimento delle ispezioni a terra.

(38)

Inoltre, la Commissione prende atto del fatto che la disposizione summenzionata è temporanea e che le autorità competenti della Federazione russa presenteranno la situazione delle operazioni di ogni vettore interessato, compresi quelli di linea, e un piano di azione correttivo per prendere una decisione finale sui vettori in questione entro la fine di aprile 2007. Gli Stati membri intendono assicurare una verifica permanente dell'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti mediante ispezioni a terra sistematiche su tutte le operazioni dei vettori in questione.

(39)

Tenendo conto delle varie misure adottate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione intende verificare la situazione a proposito della sicurezza dei vettori summenzionati. A tal fine intende svolgere una visita nei prossimi mesi con l'assistenza degli Stati membri e delle autorità competenti della Federazione russa.

(40)

Visto che i vettori rimossi dall'elenco dopo la dichiarazione di cessazione delle attività possono ricomparire utilizzando un'altra identità o nazionalità, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare attivamente i trasferimenti e i movimenti connessi ai soggetti in questione.

(41)

A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario aggiornato il 12 ottobre 2006, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che questi vettori aerei devono continuare a essere soggetti a un divieto operativo.

(42)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è modificato come segue:

1)

l'allegato A è sostituito dall'allegato A al presente regolamento;

2)

l'allegato B è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1543/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27).

(3)  GU L 84 del 23.3.2005, pag. 8.

(4)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).

(5)  LBA/D-2006-510.

(6)  La flotta di Boeing B-777 è attualmente composta dagli aeromobili seguenti: 2 B-777-340ER con marchio di registrazione AP-BHV e AP-BHW; 4 B-777-240ER con marchio di registrazione AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL e AP-BHX; 2 B-777-240LR con marchio di registrazione AP-BGY e AP-BGZ.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

AIR KORYO

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Repubblica del Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Repubblica islamica d'Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Repubblica di Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Repubblica del Ruanda

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), con l’eccezione di Hewa Bora Airways1 (2), compresi i seguenti:

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Firma ministeriale (ordinanza 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AÉRIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica di Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Repubblica di Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACIÓN

002/ANAC

Non disponibile

Repubblica di Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS

739

GET

Repubblica di Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponibile

Repubblica di Guinea equatoriale

UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Repubblica di Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare del Kirghizistan, compresi i seguenti:

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

ASIA ALPHA

31

SAL

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Repubblica del Kirghizistan

BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ

18

BGK

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

ESEN AIR

2

ESD

Repubblica del Kirghizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Repubblica del Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Repubblica del Kirghizistan

INTAL AVIA

27

INL

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ GENERAL AVIATION

24

KGB

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN ALTYN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA

33

MAI

Repubblica del Kirghizistan

OHS AVIA

09

OSH

Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Liberia

 

Repubblica di Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti:

Repubblica di Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Sconosciuto

RUM

Repubblica di Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) Ltd

Sconosciuto

BVU

Repubblica di Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Sconosciuto

DTY

Repubblica di Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica di Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE Ltd

Sconosciuto

ORJ

Repubblica di Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Ltd

Sconosciuto

SVT

Repubblica di Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica di Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti:

Regno dello Swaziland

AERO AFRICA (Pty) Ltd

Sconosciuto

RFC

Regno dello Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Sconosciuto

OSW

Regno dello Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Regno dello Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Sconosciuto

Sconosciuto

Regno dello Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Regno dello Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Regno dello Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l’aeromobile indicato nell’allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero di certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Tipo di aeromobile

Numero di registrazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di registrazione

AIR BANGLADESH

17

BGD

Repubblica popolare del Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Repubblica popolare del Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Repubblica federale islamica delle isole Comore

L’intera flotta, tranne:

LET 410 UVP

L’intera flotta, tranne:

D6-CAM (851336)

Repubblica federale islamica delle isole Comore

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

L’intera flotta, tranne:

B767-266 ER

L’intera flotta, tranne:

9Q-CJD (cons. n. 23 178)

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Repubblica islamica del Pakistan

L'intera flotta, tranne

tutti i B-777

L'intera flotta, tranne:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ

Repubblica islamica del Pakistan


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare unicamente l’aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.


6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/14


REGOLAMENTO (CE) N. 236/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.

(2)

La posizione comune 2007/120/PESC del 19 febbraio 2007 (2) modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(3)

Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue.

1)

È aggiunta la seguente persona fisica:

«Mavhaire, Dzikamai; membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)».

2)

Sono depennate le seguenti persone fisiche:

a)

«Jokonya, Tichaona; ministro dell’Informazione e della propaganda, data di nascita 27.12.1938»;

b)

«Tungamirai, Josiah T.; Ministro aggiunto dell’Indigenizzazione e dell’emancipazione, generale dell’aviazione in pensione [ex segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell’emancipazione e dell’indigenizzazione], data di nascita 8.10.1948».

3)

Sono apportate le seguenti modifiche:

a)

la voce «Chombo, Ignatius Morgan Chininya; Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952» è sostituita dalla seguente:

«Chombo, Ignatius Morgan Chininya; Ministro degli Enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1952»;

b)

la voce «Lesabe, Thenjiwe V.; Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933» è sostituita dalla seguente:

«Lesabe, Thenjiwe V.; Membro del comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1933»;

c)

la voce «Madzongwe, Edna (alias Edina); Vicesegretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943» è sostituita dalla seguente:

«Madzongwe, Edna (alias Edina); Presidente del senato dello ZANU (PF), data di nascita 11.7.1943»;

d)

la voce «Mutasa, Didymus Noel Edwin; Ministro della sicurezza (ex Ministro degli affari speciali presso l’Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli) [ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne], data di nascita 27.7.1935» è sostituita dalla seguente:

«Mutasa, Didymus Noel Edwin; Ministro aggiunto della sicurezza nazionale, della riforma fondiaria e del reinsediamento presso l’Ufficio del Presidente; Segretario dello ZANU (PF) incaricato dell’amministrazione, data di nascita 27.7.1935»;

e)

la voce «Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza; Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione (ex Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 27.5.1948» è sostituita dalla seguente:

«Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza; Viceministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione, data di nascita 27.5.1948»;

f)

la voce «Ndlovu, Richard; Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 20.6.1942» è sostituita dalla seguente:

«Ndlovu, Richard; ZANU; Segretario del Politburo dello ZANU (PF); data di nascita 26.6.1942»;

g)

la voce «Nyoni, Sithembiso Gile, Glad; Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione (ex Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 20.9.1949» è sostituita dalla seguente:

«Nyoni, Sithembiso Gile Glad; Ministro dello Sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione; data di nascita 20.9.1949»;

h)

la voce «Zvinavashe, Vitalis; Generale in pensione (ex Capo di stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943» è sostituita dalla seguente:

«Zvinavashe, Vitalis; Politburo, comitato dell’indigenizzazione e dell’emancipazione nel partito, data di nascita 27.9.1943».


6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/17


REGOLAMENTO (CE) N. 237/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 140/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 6 marzo 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,74

4,93

1701 11 90 (1)

22,74

10,16

1701 12 10 (1)

22,74

4,74

1701 12 90 (1)

22,74

9,73

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2007

che autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare e gestire i contratti relativi alla fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen in attesa della migrazione verso un’infrastruttura delle comunicazioni a carico della Comunità europea

(2007/149/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha autorizzato il segretario generale aggiunto del Consiglio, con la decisione 1999/870/CE (1), a stipulare e gestire, a nome di taluni Stati membri, il contratto relativo all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («Sisnet»).

(2)

Il contratto per Sisnet, stipulato in base a detta autorizzazione scadrà automaticamente il 13 novembre 2008 e non potrà essere rinnovato o prorogato mediante trattativa diretta con l’attuale contraente.

(3)

Gli Stati membri interessati hanno espresso l’esigenza che all’attuale contratto relativo a Sisnet subentri un nuovo contratto e hanno chiesto al segretario generale aggiunto del Consiglio di rappresentarli per quanto riguarda l’esecuzione delle necessarie misure preparatorie nonché per la conclusione e la gestione di un nuovo contratto relativo a Sisnet.

(4)

L’espletamento di siffatta mansione da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio a nome di taluni Stati membri costituisce una mansione distinta da quelle svolte dal segretario generale aggiunto in conformità ai suoi obblighi a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea.

(5)

È pertanto appropriato che tale mansione sia assegnata al segretario generale aggiunto in forza di una esplicita decisione del Consiglio.

(6)

Siffatta procedura di gara comporta alcuni rischi che il Consiglio e gli Stati membri non possono controllare. Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha anche chiesto alla Commissione di presentare il più presto possibile proposte che contemplino la possibilità di far migrare SIS, Sirene e Vision verso la rete s-Testa entro il 13 novembre 2008, sotto la sua responsabilità,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), per quanto riguarda:

a)

l’espletamento di una procedura di gara per la fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, in attesa della migrazione verso un’infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea;

b)

la conclusione e la gestione dei contratti per la fornitura di siffatti servizi.

Articolo 2

Le attività inerenti alla preparazione della procedura di gara e alla gestione dei successivi contratti di cui all’articolo 1 a nome degli Stati membri interessati sono svolte dal segretariato generale del Consiglio nell’ambito delle sue ordinarie mansioni amministrative.

Articolo 3

Qualsiasi questione relativa ad eventuali responsabilità extracontrattuali risultanti da atti od omissioni del segretariato generale del Consiglio nello svolgimento delle mansioni amministrative ai sensi della presente decisione, è disciplinata dall’articolo 288, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. Di conseguenza, alle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni si applica l’articolo 235 del trattato.

Articolo 4

1.   Il conto bancario speciale aperto a nome del segretario generale del Consiglio, ai fini della gestione dei contratti di cui alla decisione 1999/870/CE, viene utilizzato per quanto riguarda il bilancio relativo alla conclusione e alla gestione dei contratti di cui all’articolo 1.

2.   Il segretario generale aggiunto è autorizzato ad utilizzare il conto bancario di cui al paragrafo 1 al fine di adempiere le sue mansioni ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/21


POSIZIONE COMUNE 2007/150/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2007

che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 marzo 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1). Queste misure sono state prorogate dalla posizione comune 2006/204/PESC (2) e scadono il 16 marzo 2007.

(2)

Il sig. Ratomir SPAJIC, che è deceduto, andrebbe cancellato dall’elenco che figura nell’allegato della posizione comune 2004/293/PESC.

(3)

Il Consiglio ritiene necessario prorogare le misure imposte dalla posizione comune 2004/293/PESC per un ulteriore periodo di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/293/PESC è prorogata fino al 16 marzo 2008.

Articolo 2

L’elenco delle persone riportato nell’allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito dall’elenco che figura nell’allegato della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2005/83/PESC (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 50).

(2)  GU L 72 dell’11.3.2006, pag. 15.


ALLEGATO

1.

BAGIC, Zeljko

Figlio di Josip

Data e luogo di nascita: 29.3.1960, Zagabria, Croazia

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo:

2.

BILBIJA, Milorad

Figlio di Svetko Bilbija

Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3715730

Carta d’identità n.: 03GCD9986

Numero d’identificazione personale: 1308956163305

Pseudonimi:

Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

3.

BJELICA, Milovan

Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)

Carta d’identità n.: 03ETA0150

Numero d’identificazione personale: 1910958130007

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina

4.

CESIC, Ljubo

Figlio di Jozo

Data e luogo di nascita: 20.2.1958 o 9.6.1966 (documento di riferimento del ministero della Giustizia croato), Batin, Posusje, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi: Rojs

Indirizzo: V Poljanice 26, Dubrava, Zagabria, risiede anche a Novacka 62c, Zagabria, Croazia

5.

DILBER, Zeljko

Figlio di Drago

Data e luogo di nascita: 2.2.1955, Travnik, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 185581

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo: 17 Stanka Vraza, Zadar, Croazia

6.

ECIM, Ljuban

Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka (annullato)

Carta d’identità n.: 03GCE3530

Numero d’identificazione personale: 0601964100083

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

7.

JOVICIC, Predrag

Figlio di Desmir Jovicic

Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363551

Carta d’identità n.: 03DYA0852

Numero d’identificazione personale: 0103963173133

Pseudonimi:

Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina

8.

KARADZIC, Aleksandar

Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0036395 (scaduto il 12.10.1998)

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi: Sasa

Indirizzo:

9.

KARADZIC, Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN)

Figlia di Vojo e Anka

Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

10.

KESEROVIC, Dragomir

Figlio di Slavko

Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4191306

Carta d’identità n.: 04GCH5156

Numero d’identificazione personale: 0806957100028

Pseudonimi:

Indirizzo:

11.

KIJAC, Dragan

Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

12.

KOJIC, Radomir

Figlio di Milanko e Zlatana

Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scadenza: 2007)

Carta d’identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7.7.2003 a Sarajevo.

Numero d’identificazione personale: 2311950173133

Pseudonimi: Mineur o Ratko

Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina

13.

KOVAC, Tomislav

Figlio di Vaso

Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale: 0412959171315

Pseudonimi: Tomo

Indirizzo: Bijela, Montenegro, e Pale, Bosnia-Erzegovina

14.

KRASIC, Petar

Data e luogo di nascita:

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

15.

KUJUNDZIC, Predrag

Figlio di Vasilija

Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 03GFB1318

Numero d’identificazione personale: 3001961120044

Pseudonimi: Predo

Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina

16.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi: Legija (identità falsificata come IVANIC, Zeljko)

Indirizzo: latitante

17.

MAKSAN, Ante

Figlio di Blaz

Data e luogo di nascita: 7.2.1967 Pakostane vicino Zadar, Croazia

Passaporto n.: 1944207

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi: Djoni

Indirizzo: Proloska 15, Pakostane, Zadar, Croazia

18.

MALIS, Milomir

Figlio di Dejan Malis

Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale: 0308966131572

Pseudonimi:

Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina

19.

MANDIC, Momcilo

Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato)

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale: 0105954171511

Pseudonimi: Momo

Indirizzo: discoteca GITROS a Pale, Bosnia-Erzegovina

20.

MARIC, Milorad

Figlio di Vinko Maric

Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4587936

Carta d’identità n.: 04GKB5268

Numero d’identificazione personale: 0909957171778

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

21.

MICEVIC, Jelenko

Figlia di Luka e Desanka (cognome da nubile: Simic)

Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4166874

Carta d’identità n.: 03BIA3452

Numero d’identificazione personale: 0808947710266

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo: monastero di Milesevo, Serbia

22.

NINKOVIC, Milan

Figlio di Simo

Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3944452

Carta d’identità nazionale n.: 04GFE3783

Numero d’identificazione personale: 1506943120018

Pseudonimi:

Indirizzo:

23.

OSTOJIC, Velibor

Figlio di Jozo

Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale n.:

Pseudonimi:

Indirizzo:

24.

OSTOJIC, Zoran

Figlio di Mico Ostojic

Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 04BSF6085

Numero d’identificazione personale: 2903961172656

Pseudonimi:

Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

25.

PAVLOVIC, Petko

Figlio di Milovan Pavlovic

Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4588517

Carta d’identità n.: 03GKA9274

Numero d’identificazione personale: 0606957183137

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

26.

PETRAC, Hrvoje

Data e luogo di nascita: 25.8.1955, Slavonski Brod, Croazia

Passaporto n.: numero di passaporto croato 01190016

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

27.

POPOVIC, Cedomir

Figlio di Radomir Popovic

Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 04FAA3580

Numero d’identificazione personale: 2403950151018

Pseudonimi:

Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina

28.

PUHALO, Branislav

Figlio di Djuro

Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale: 3008963171929

Pseudonimi:

Indirizzo:

29.

RADOVIC, Nade

Figlio di Milorad Radovic

Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: ex 0123256 (annullato)

Carta d’identità n.: 03GJA2918

Numero d’identificazione personale: 2601951131548

Pseudonimi:

Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina

30.

RATIC, Branko

Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnia-Erzegovina,

Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka.

Carta d’identità n.: 03GCA8959

Numero d’identificazione personale: 2611957173132

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

31.

ROGULJIC, Slavko

Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Passaporto valido n.: 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. (scadenza: 12.4.2007). Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. (scadenza: 25.8.2003)

Carta d’identità n.: 04EFA1053

Numero d’identificazione personale: 1505952103022

Pseudonimi:

Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina

32.

SAROVIC, Mirko

Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363471, rilasciato a Srpsko Sarajevo (scadenza: 8.10.2008)

Carta d’identità n.: 04PEA4585

Numero d’identificazione personale: 1609956172657

Pseudonimi:

Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

33.

SKOCAJIC, Mrksa

Figlio di Dejan Skocajic

Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3681597

Carta d’identità n.: 04GDB9950

Numero d’identificazione personale: 0508953150038

Pseudonimi:

Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina

34.

VRACAR, Milenko

Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina

Passaporto: Passaporto valido n. 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. (scadenza: 29.8.2007). Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004), e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Carta d’identità n.: 03GCE6934

Numero d’identificazione personale: 1505956160012

Pseudonimi:

Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

35.

ZOGOVIC, Milan

Figlio di Jovan

Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Numero d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:


Rettifiche

6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/28


Rettifica della decisione n. 7/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 22 novembre 2005, relativa alla destinazione di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR del miliardo di EUR condizionale nel quadro del 9o FES a copertura della seconda quota del fondo per l'acqua ACP-UE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 48 del 18 febbraio 2006 )

A pagina 21, articolo 1:

a)

punto 1):

anziché

:

«1)

185 milioni di EUR …»,

leggi

:

«1)

186 milioni di EUR …»;

b)

punto 3):

anziché

:

«3)

41 milioni di EUR …»,

leggi

:

«3)

40 milioni di EUR …».