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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/149/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 234/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
140,9 |
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MA |
51,9 |
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TN |
148,3 |
|
|
TR |
153,7 |
|
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ZZ |
123,7 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
|
MA |
67,2 |
|
|
TR |
152,8 |
|
|
ZZ |
130,6 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
56,3 |
|
TR |
109,0 |
|
|
ZZ |
82,7 |
|
|
0709 90 80 |
IL |
140,6 |
|
ZZ |
140,6 |
|
|
0805 10 20 |
CU |
36,3 |
|
EG |
47,5 |
|
|
IL |
59,9 |
|
|
MA |
44,6 |
|
|
TN |
48,9 |
|
|
TR |
88,2 |
|
|
ZZ |
54,2 |
|
|
0805 50 10 |
IL |
61,0 |
|
TR |
52,7 |
|
|
ZZ |
56,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
90,9 |
|
BR |
90,0 |
|
|
CA |
99,2 |
|
|
CL |
109,6 |
|
|
CN |
81,1 |
|
|
US |
114,7 |
|
|
UY |
63,9 |
|
|
ZA |
101,9 |
|
|
ZZ |
93,9 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
76,5 |
|
CL |
72,1 |
|
|
US |
88,2 |
|
|
ZA |
89,9 |
|
|
ZZ |
81,7 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
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6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 235/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2), istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
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(2) |
In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (3), uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l’elenco comunitario. |
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(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni pertinenti ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario di cui trattasi. Anche alcuni paesi terzi hanno comunicato informazioni pertinenti. In base a tali informazioni, l'elenco comunitario deve essere aggiornato. |
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(4) |
La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della supervisione regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione che imponga ai vettori il divieto operativo nella Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario. |
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(5) |
La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere commenti per iscritto e di presentare verbalmente entro 10 giorni lavorativi una relazione alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (4). |
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(6) |
La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della supervisione regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati. |
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(7) |
Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico dell'aeromobile IL-76, con marchio di registrazione ST-EWX, l'unico aeromobile della compagnia Air West autorizzato a operare nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalla Germania nel corso di un'ispezione a terra effettuata nell’ambito del programma SAFA (5). |
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(8) |
La Germania ha comunicato alla Commissione l'adozione di un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Air West, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
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(9) |
Inoltre, la Germania ha presentato alla Commissione una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, per estendere alla Comunità europea il divieto operativo per l'intera flotta di Air West. |
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(10) |
Pertanto, sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Air West Co. Ltd non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Il vettore dovrebbe essere soggetto a divieto per la totalità delle sue operazioni e rimanere quindi sull’elenco di cui all’allegato A. |
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(11) |
Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore BGB Air. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall’elenco di cui all'allegato A. |
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(12) |
Le misure adottate nei confronti di Dairo Air Services dell'Uganda dovrebbero essere applicate anche a DAS Air Cargo (DAZ). |
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(13) |
Dairo Air Services/DAS Air Cargo ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo di ampia portata, che è già in corso di applicazione, per risolvere le carenze sistemiche del vettore sotto il profilo della sicurezza. Inoltre, le autorità competenti dell'Uganda hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo per il 2007 un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti della compagnia aerea. |
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(14) |
La Commissione ha contattato le autorità competenti del Kenya per ottenere la conferma che il certificato di operatore aereo rilasciato dal Kenya a DAS Air Cargo è stato ritirato. La Commissione dovrebbe richiedere ulteriori chiarimenti in proposito. |
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(15) |
Sulla base dei criteri comuni, è stato concluso che la compagnia Dairo Air Services/DAS Air Cargo dovrebbe essere autorizzata a operare nella Comunità e quindi dovrebbe essere rimossa dall'elenco di cui all'allegato A. Gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell’effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione. |
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(16) |
Le autorità competenti dell'Uganda hanno confermato che la principale sede commerciale del vettore si trova a Entebbe. La Commissione riesaminerà la situazione del vettore per quanto riguarda la capacità delle autorità competenti dell'Uganda di svolgere le attività di supervisione. Il vettore e le autorità competenti dell'Uganda hanno accettato di sottoporsi a un audit, se necessario. |
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(17) |
Le autorità del Kazakistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo al vettore GST Aero. Poiché il vettore in questione, certificato nel Kazakistan, ha in seguito cessato le attività, dovrebbe essere ritirato dall'elenco di cui all’allegato A. |
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(18) |
La compagnia Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione un piano di azione correttivo per risolvere le carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza individuate da vari Stati membri nel corso di ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma SAFA. Inoltre, le autorità competenti del Pakistan hanno approvato il piano di azione del vettore, stabilendo un dettagliato piano di supervisione annuale delle attività di sorveglianza nei confronti del vettore. |
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(19) |
Un gruppo di esperti europei ha svolto una missione esplorativa in Pakistan dal 12 al 16 febbraio 2007 per valutare l'attuazione del piano di azione presentato. La relazione elaborata indica che alcune azioni necessarie per risolvere la situazione della compagnia in relazione al rispetto delle norme di sicurezza devono essere ancora portate a termine, in particolare per gli aeromobili di tipo Boeing 747 e Airbus A-310. Attualmente la situazione è soddisfacente per quanto riguarda gli aeromobili della flotta del tipo B-777, in cui non sono state riscontrate le carenze sistemiche di cui al considerando 18, e il mantenimento della navigabilità è assicurato mediante disposizioni adeguate. |
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(20) |
Pertanto, sulla base dei criteri comuni è stato concluso che Pakistan International Airlines non soddisfa le norme di sicurezza pertinenti, tranne che per i voli effettuati con i Boeing B-777 della flotta, e che quindi dovrebbe essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato B in relazione alle altre operazioni (6). Inoltre, gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell’effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione. |
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(21) |
Le autorità della Liberia hanno fornito alla Commissione le prove che il certificato di operatore aereo dell'unico vettore aereo attualmente ancora certificato in Liberia — Weasua Airlines — è scaduto il 31 dicembre 2006 e che le autorità in questione hanno rifiutato di rinnovarlo. Pertanto, visto che la compagnia ha cessato le attività, dovrebbe essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A. |
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(22) |
Per quanto riguarda il piano di azione correttivo avviato dalla Liberia per adeguare la propria capacità di supervisione della sicurezza aerea alle norme di sicurezza pertinenti, la documentazione trasmessa alla Commissione indica che sono ancora necessari ulteriori sforzi per la sua piena attuazione. Questo significa che le eventuali compagnie alle quali l'autorità dell'aviazione civile della Liberia dovesse rilasciare un certificato di operatore aereo sarebbero inserite nell'elenco di cui all'allegato A. |
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(23) |
Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno comunicato alla Commissione di aver rilasciato un certificato di operatore aereo ai seguenti vettori: African Air Services Commuter SPRL, El Sam Airlift, Espace Aviation Services, Piva Airlines e Safe Air Company. Questi vettori aerei devono essere citati esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A. |
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(24) |
Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato il certificato di operatore aereo ai vettori seguenti: Entreprise World Airways (E.W.A.), Uhuru Airlines, Central Air Express, Global Airways, African Company Airlines e CO-ZA Airways. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica democratica del Congo, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall’allegato A. |
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(25) |
La compagnia Hewa Bora Airways ha acquistato un nuovo aeromobile per sostituire quello citato precedentemente all'allegato B. Il Belgio ha informato la Commissione della propria intenzione di continuare ad applicare lo stesso regime provvisorio di ispezioni a terra e di sorveglianza nei confronti di questo nuovo aeromobile come nel caso di quello precedente. Di conseguenza, l'aeromobile del tipo Lockheed L-1011, cons. n. 193H-1206, marchio di registrazione 9Q-CHC, è sostituito nell'elenco di cui all'allegato B dall'aeromobile Boeing B767-266 ER cons. n. 23 178, marchio di registrazione 9Q-CJD. |
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(26) |
Le autorità della Guinea equatoriale hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei in possesso di un certificato di operatore aereo. Attualmente, gli unici vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale sono i seguenti: Euroguineana de Aviación y Transportes, General Work Aviación, Guinea Airways, Guinea Equatorial de Transportes Aéreos e Unión de Transportes Aéreos (UTAGE). Di conseguenza, l'elenco comunitario dovrebbe essere aggiornato e i vettori in questione dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A. |
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(27) |
Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti il rilascio di un certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Air Central Asia, Esen Air, Air Manas e World Wing Aviation. Visto che questi nuovi vettori aerei sono certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan, che non si sono dimostrate capaci di attuare un'adeguata supervisione della sicurezza, dovrebbero essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A. |
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(28) |
Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell'avvenuto ritiro del certificato di operatore aereo ai vettori aerei seguenti: Anikai Air, Country International Airlines, FAB Air, Kyrgyz Airways, Kyrgyz Trans Avia, Reem Air e Sun Light. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica del Kirghizistan, hanno successivamente cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall'elenco di cui all'allegato A. |
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(29) |
Dopo che la Commissione e gli Stati membri hanno analizzato la documentazione fornita da Phuket Airlines in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione correttivo e a seguito dell'approvazione e della valutazione positiva fornite in proposito dalle autorità competenti del Regno di Thailandia, sussistono prove sufficienti che dimostrano che il vettore ha completato con successo la maggior parte degli interventi previsti dal piano di azione correttivo globale a seguito della sua inclusione nel primo elenco comunitario pubblicato nel marzo 2006. |
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(30) |
Sulla base dei criteri comuni è stato concluso che la compagnia Phuket Air ha adottato tutte le misure necessarie per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto può essere ritirata dall’elenco di cui all’allegato A. |
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(31) |
Phuket Air ha dichiarato che non intende operare verso l'Europa nel futuro immediato; qualora il vettore dovesse decidere di riprendere qualsiasi tipo di operazione verso il territorio della Comunità, ne informerà preventivamente la Commissione, che avrà il diritto di effettuare le verifiche necessarie per accertare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti. In occasione della riunione del 21 febbraio con il comitato per la sicurezza aerea, sia il vettore che le autorità competenti del Regno di Thailandia si sono dichiarati disposti ad accettare queste condizioni, compresa la possibilità di ispezioni in loco, se richieste dalla Commissione. |
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(32) |
La Commissione ha preso atto delle informazioni presentate dall'EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dalle competenti autorità di Cipro a proposito della sospensione del certificato di operatore aereo del vettore A Jet Aviation e del successivo ritiro. Per quanto riguarda l'esercizio della supervisione da parte delle autorità competenti di Cipro, alla luce dei risultati dell'ultima visita congiunta svolta dall'EASA e dal JAA nel gennaio 2007 relativa a questioni riguardanti la navigabilità, la manutenzione, i requisiti operativi e la certificazione del personale di bordo, la Commissione ha preso atto dei notevoli progressi compiuti, che tuttavia devono proseguire. La Commissione dovrebbe monitorare gli sviluppi in proposito. |
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(33) |
La Commissione ha riesaminato la situazione di Johnsons Air in base alla documentazione presentata dalle autorità dell'aviazione civile del Ghana, compreso il programma di supervisione del vettore in questione, ed è del parere che le norme di sicurezza pertinenti siano rispettate. Pertanto, la Commissione ritiene che Johnsons Air non deve essere inclusa nell'elenco comunitario. |
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(34) |
A seguito delle informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti della Bulgaria a proposito dei risultati di un certo numero di ispezioni a terra nell'ambito del programma SAFA, il 21 febbraio 2007 la Commissione ha deciso di modificare con effetto immediato il certificato di operatore aereo di cinque vettori aerei bulgari utilizzati per il trasporto cargo. Attualmente la Bulgaria limita le operazioni dei vettori in questione nella Comunità europea e in Norvegia, Islanda e Svizzera. Pertanto, a partire dalla data summenzionata e fino a ulteriore notifica, Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air e Vega Airlines non sono autorizzate a operare verso gli altri Stati membri della Comunità né verso la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. |
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(35) |
Le autorità competenti della Bulgaria si sono impegnate a riesaminare entro due mesi le misure in questione sulla base delle adeguate azioni correttive che i vettori in oggetto devono attuare e a seguito della verifica e dell'approvazione delle autorità competenti. La Commissione ha preso atto delle misure adottate dalle autorità competenti della Bulgaria e dovrebbe controllare attentamente nei prossimi mesi la situazione dei vettori in questione così come l'esercizio delle responsabilità di supervisione da parte delle autorità con l'assistenza dell'EASA e degli Stati membri. |
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(36) |
La Commissione ha contattato le autorità russe per riesaminare la situazione del vettore «Rossya», che dal 1o novembre 2006 ha sostituito Pulkovo Airlines. Visto lo stato di attuazione del piano di azione correttivo da parte del vettore, la Commissione ritiene necessario continuare a monitorare attentamente il vettore in questione. A tal fine sarà eseguito un audit nel mese di aprile 2007. |
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(37) |
La Commissione ha preso atto dello stato di attuazione delle azioni correttive delle autorità competenti della Federazione russa, attuate a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1543/2006, e della loro decisione del 12 febbraio di imporre restrizioni operative su nove vettori dopo aver ricevuto informazioni dalla Commissione indicanti le loro carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza. Pertanto, a partire dalla data summenzionata i vettori russi Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) e Utair non possono effettuare voli singoli e voli charter verso la Comunità. Tali voli possono essere effettuati soltanto previa verifica e autorizzazione specifica, rilasciata in via eccezionale da parte della autorità competenti della Federazione russa, nonché previa accettazione formale dello Stato membro dell'aeroporto di destinazione. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati tempestivamente prima del rilascio dell'autorizzazione. Lo Stato membro interessato deve effettuare adeguate ispezioni a terra nell'aeroporto di destinazione nella Comunità. L'autorizzazione di volo deve essere conservata a bordo per agevolare lo svolgimento delle ispezioni a terra. |
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(38) |
Inoltre, la Commissione prende atto del fatto che la disposizione summenzionata è temporanea e che le autorità competenti della Federazione russa presenteranno la situazione delle operazioni di ogni vettore interessato, compresi quelli di linea, e un piano di azione correttivo per prendere una decisione finale sui vettori in questione entro la fine di aprile 2007. Gli Stati membri intendono assicurare una verifica permanente dell'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti mediante ispezioni a terra sistematiche su tutte le operazioni dei vettori in questione. |
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(39) |
Tenendo conto delle varie misure adottate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione intende verificare la situazione a proposito della sicurezza dei vettori summenzionati. A tal fine intende svolgere una visita nei prossimi mesi con l'assistenza degli Stati membri e delle autorità competenti della Federazione russa. |
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(40) |
Visto che i vettori rimossi dall'elenco dopo la dichiarazione di cessazione delle attività possono ricomparire utilizzando un'altra identità o nazionalità, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare attivamente i trasferimenti e i movimenti connessi ai soggetti in questione. |
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(41) |
A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario aggiornato il 12 ottobre 2006, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che questi vettori aerei devono continuare a essere soggetti a un divieto operativo. |
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(42) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 474/2006 è modificato come segue:
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1) |
l'allegato A è sostituito dall'allegato A al presente regolamento; |
|
2) |
l'allegato B è sostituito dall'allegato B al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
(2) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1543/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27).
(3) GU L 84 del 23.3.2005, pag. 8.
(4) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).
(5) LBA/D-2006-510.
(6) La flotta di Boeing B-777 è attualmente composta dagli aeromobili seguenti: 2 B-777-340ER con marchio di registrazione AP-BHV e AP-BHW; 4 B-777-240ER con marchio di registrazione AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL e AP-BHX; 2 B-777-240LR con marchio di registrazione AP-BGY e AP-BGZ.
ALLEGATO A
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)
|
Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio |
Codice ICAO di designazione della compagnia aerea |
Stato dell’operatore aereo |
|
AIR KORYO |
Sconosciuto |
KOR |
Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK) |
|
AIR WEST CO. LTD |
004/A |
AWZ |
Repubblica del Sudan |
|
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
009 |
AFG |
Repubblica islamica d'Afghanistan |
|
BLUE WING AIRLINES |
SRSH-01/2002 |
BWI |
Repubblica di Suriname |
|
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS |
Sconosciuto |
VRB |
Repubblica del Ruanda |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), con l’eccezione di Hewa Bora Airways1 (2), compresi i seguenti: |
|
— |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AFRICA ONE |
409/CAB/MIN/TC/0114/2006 |
CFR |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL |
409/CAB/MIN/TC/0005/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIGLE AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0042/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR BENI |
409/CAB/MIN/TC/0019/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR BOYOMA |
409/CAB/MIN/TC/0049/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR INFINI |
409/CAB/MIN/TC/006/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/TC/0118/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR NAVETTE |
409/CAB/MIN/TC/015/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
AIR TROPIQUES s.p.r.l. |
409/CAB/MIN/TC/0107/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
BEL GLOB AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0073/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
BLUE AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0109/2006 |
BUL |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
BRAVO AIR CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0090/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
BUSINESS AVIATION s.p.r.l. |
409/CAB/MIN/TC/0117/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
BUTEMBO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0056/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
CARGO BULL AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0106/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
CETRACA AVIATION SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/037/2005 |
CER |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
CHC STELLAVIA |
409/CAB/MIN/TC/0050/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
COMAIR |
409/CAB/MIN/TC/0057/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TC/0111/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
DOREN AIR CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0054/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
EL SAM AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TC/0002/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
ESPACE AVIATION SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/0003/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
FILAIR |
409/CAB/MIN/TC/0008/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
FREE AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0047/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
GALAXY INCORPORATION |
409/CAB/MIN/TC/0078/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
GOMA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TC/0051/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
GOMAIR |
409/CAB/MIN/TC/0023/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY |
409/CAB/MIN/TC/0048/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS |
409/CAB/MIN/TC/0022/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
KATANGA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0088/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
KIVU AIR |
409/CAB/MIN/TC/0044/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES |
Firma ministeriale (ordinanza 78/205) |
LCG |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
MALU AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0113/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
MALILA AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TC/0112/2006 |
MLC |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0007/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
PIVA AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0001/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS |
409/CAB/MIN/TC/0052/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
SAFARI LOGISTICS SPRL |
409/CAB/MIN/TC/0076/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
SAFE AIR COMPANY |
409/CAB/MIN/TC/0004/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
SERVICES AIR |
409/CAB/MIN/TC/0115/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
SUN AIR SERVICES |
409/CAB/MIN/TC/0077/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
TEMBO AIR SERVICES |
409/CAB/MIN/TC/0089/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
THOM'S AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0009/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
TMK AIR COMMUTER |
409/CAB/MIN/TC/020/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
TRACEP CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0055/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
TRANS AIR CARGO SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/0110/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
TRANSPORTS AÉRIENS CONGOLAIS (TRACO) |
409/CAB/MIN/TC/0105/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
VIRUNGA AIR CHARTER |
409/CAB/MIN/TC/018/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
WIMBI DIRA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0116/2006 |
WDA |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
ZAABU INTERNATIONAL |
409/CAB/MIN/TC/0046/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica di Guinea equatoriale |
|
EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES |
2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS |
EUG |
Repubblica di Guinea equatoriale |
|
GENERAL WORK AVIACIÓN |
002/ANAC |
Non disponibile |
Repubblica di Guinea equatoriale |
|
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS |
739 |
GET |
Repubblica di Guinea equatoriale |
|
GUINEA AIRWAYS |
738 |
Non disponibile |
Repubblica di Guinea equatoriale |
|
UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS DE GUINEA ECUATORIAL |
737 |
UTG |
Repubblica di Guinea equatoriale |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare del Kirghizistan, compresi i seguenti: |
|
— |
Repubblica del Kirghizistan |
|
AIR CENTRAL ASIA |
34 |
AAT |
Repubblica del Kirghizistan |
|
AIR MANAS |
17 |
MBB |
Repubblica del Kirghizistan |
|
ASIA ALPHA |
31 |
SAL |
Repubblica del Kirghizistan |
|
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
Repubblica del Kirghizistan |
|
BISTAIR-FEZ BISHKEK |
08 |
BSC |
Repubblica del Kirghizistan |
|
BOTIR AVIA |
10 |
BTR |
Repubblica del Kirghizistan |
|
BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ |
18 |
BGK |
Repubblica del Kirghizistan |
|
CLICK AIRWAYS |
11 |
CGK |
Repubblica del Kirghizistan |
|
DAMES |
20 |
DAM |
Repubblica del Kirghizistan |
|
ESEN AIR |
2 |
ESD |
Repubblica del Kirghizistan |
|
GALAXY AIR |
12 |
GAL |
Repubblica del Kirghizistan |
|
GOLDEN RULE AIRLINES |
22 |
GRS |
Repubblica del Kirghizistan |
|
INTAL AVIA |
27 |
INL |
Repubblica del Kirghizistan |
|
ITEK AIR |
04 |
IKA |
Repubblica del Kirghizistan |
|
KYRGYZ GENERAL AVIATION |
24 |
KGB |
Repubblica del Kirghizistan |
|
KYRGYZSTAN ALTYN |
03 |
LYN |
Repubblica del Kirghizistan |
|
KYRGYZSTAN AIRLINES |
01 |
KGA |
Repubblica del Kirghizistan |
|
MAX AVIA |
33 |
MAI |
Repubblica del Kirghizistan |
|
OHS AVIA |
09 |
OSH |
Repubblica del Kirghizistan |
|
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION |
14 |
SGD |
Repubblica del Kirghizistan |
|
SKY WAY |
21 |
SAB |
Repubblica del Kirghizistan |
|
TENIR AIRLINES |
26 |
TEB |
Repubblica del Kirghizistan |
|
TRAST AERO |
05 |
TSJ |
Repubblica del Kirghizistan |
|
WORLD WING AVIATION |
35 |
WWM |
Repubblica del Kirghizistan |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Liberia |
|
— |
Repubblica di Liberia |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti: |
— |
— |
Repubblica di Sierra Leone |
|
AIR RUM, Ltd |
Sconosciuto |
RUM |
Repubblica di Sierra Leone |
|
BELLVIEW AIRLINES (S/L) Ltd |
Sconosciuto |
BVU |
Repubblica di Sierra Leone |
|
DESTINY AIR SERVICES, Ltd |
Sconosciuto |
DTY |
Repubblica di Sierra Leone |
|
HEAVYLIFT CARGO |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Repubblica di Sierra Leone |
|
ORANGE AIR SIERRA LEONE Ltd |
Sconosciuto |
ORJ |
Repubblica di Sierra Leone |
|
PARAMOUNT AIRLINES, Ltd |
Sconosciuto |
PRR |
Sierra Leone |
|
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES Ltd |
Sconosciuto |
SVT |
Repubblica di Sierra Leone |
|
TEEBAH AIRWAYS |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Repubblica di Sierra Leone |
|
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti: |
— |
— |
Regno dello Swaziland |
|
AERO AFRICA (Pty) Ltd |
Sconosciuto |
RFC |
Regno dello Swaziland |
|
JET AFRICA SWAZILAND |
Sconosciuto |
OSW |
Regno dello Swaziland |
|
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION |
Sconosciuto |
RSN |
Regno dello Swaziland |
|
SCAN AIR CHARTER, Ltd |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Regno dello Swaziland |
|
SWAZI EXPRESS AIRWAYS |
Sconosciuto |
SWX |
Regno dello Swaziland |
|
SWAZILAND AIRLINK |
Sconosciuto |
SZL |
Regno dello Swaziland |
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
(2) Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l’aeromobile indicato nell’allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.
ALLEGATO B
ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)
|
Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero di certificato di operatore aereo (COA) |
Codice ICAO di designazione della compagnia aerea |
Stato dell’operatore aereo |
Tipo di aeromobile |
Numero di registrazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione |
Stato di registrazione |
|
AIR BANGLADESH |
17 |
BGD |
Repubblica popolare del Bangladesh |
B747-269B |
S2-ADT |
Repubblica popolare del Bangladesh |
|
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Repubblica federale islamica delle isole Comore |
L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP |
L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336) |
Repubblica federale islamica delle isole Comore |
|
HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2) |
409/CAB/MIN/TC/0108/2006 |
ALX |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
L’intera flotta, tranne: B767-266 ER |
L’intera flotta, tranne: 9Q-CJD (cons. n. 23 178) |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
|
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES |
003/96 AL |
PIA |
Repubblica islamica del Pakistan |
L'intera flotta, tranne tutti i B-777 |
L'intera flotta, tranne: AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ |
Repubblica islamica del Pakistan |
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
(2) Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare unicamente l’aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.
|
6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 236/2007 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
|
(2) |
La posizione comune 2007/120/PESC del 19 febbraio 2007 (2) modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
|
(3) |
Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue.
|
1) |
È aggiunta la seguente persona fisica: «Mavhaire, Dzikamai; membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)». |
|
2) |
Sono depennate le seguenti persone fisiche:
|
|
3) |
Sono apportate le seguenti modifiche:
|
|
6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 237/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 140/2007 della Commissione (4). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 7.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 6 marzo 2007
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
22,74 |
4,93 |
|
1701 11 90 (1) |
22,74 |
10,16 |
|
1701 12 10 (1) |
22,74 |
4,74 |
|
1701 12 90 (1) |
22,74 |
9,73 |
|
1701 91 00 (2) |
26,55 |
11,96 |
|
1701 99 10 (2) |
26,55 |
7,44 |
|
1701 99 90 (2) |
26,55 |
7,44 |
|
1702 90 99 (3) |
0,27 |
0,38 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
|
6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2007
che autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare e gestire i contratti relativi alla fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen in attesa della migrazione verso un’infrastruttura delle comunicazioni a carico della Comunità europea
(2007/149/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Consiglio ha autorizzato il segretario generale aggiunto del Consiglio, con la decisione 1999/870/CE (1), a stipulare e gestire, a nome di taluni Stati membri, il contratto relativo all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («Sisnet»). |
|
(2) |
Il contratto per Sisnet, stipulato in base a detta autorizzazione scadrà automaticamente il 13 novembre 2008 e non potrà essere rinnovato o prorogato mediante trattativa diretta con l’attuale contraente. |
|
(3) |
Gli Stati membri interessati hanno espresso l’esigenza che all’attuale contratto relativo a Sisnet subentri un nuovo contratto e hanno chiesto al segretario generale aggiunto del Consiglio di rappresentarli per quanto riguarda l’esecuzione delle necessarie misure preparatorie nonché per la conclusione e la gestione di un nuovo contratto relativo a Sisnet. |
|
(4) |
L’espletamento di siffatta mansione da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio a nome di taluni Stati membri costituisce una mansione distinta da quelle svolte dal segretario generale aggiunto in conformità ai suoi obblighi a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea. |
|
(5) |
È pertanto appropriato che tale mansione sia assegnata al segretario generale aggiunto in forza di una esplicita decisione del Consiglio. |
|
(6) |
Siffatta procedura di gara comporta alcuni rischi che il Consiglio e gli Stati membri non possono controllare. Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha anche chiesto alla Commissione di presentare il più presto possibile proposte che contemplino la possibilità di far migrare SIS, Sirene e Vision verso la rete s-Testa entro il 13 novembre 2008, sotto la sua responsabilità, |
DECIDE:
Articolo 1
Il Consiglio autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), per quanto riguarda:
|
a) |
l’espletamento di una procedura di gara per la fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, in attesa della migrazione verso un’infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea; |
|
b) |
la conclusione e la gestione dei contratti per la fornitura di siffatti servizi. |
Articolo 2
Le attività inerenti alla preparazione della procedura di gara e alla gestione dei successivi contratti di cui all’articolo 1 a nome degli Stati membri interessati sono svolte dal segretariato generale del Consiglio nell’ambito delle sue ordinarie mansioni amministrative.
Articolo 3
Qualsiasi questione relativa ad eventuali responsabilità extracontrattuali risultanti da atti od omissioni del segretariato generale del Consiglio nello svolgimento delle mansioni amministrative ai sensi della presente decisione, è disciplinata dall’articolo 288, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. Di conseguenza, alle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni si applica l’articolo 235 del trattato.
Articolo 4
1. Il conto bancario speciale aperto a nome del segretario generale del Consiglio, ai fini della gestione dei contratti di cui alla decisione 1999/870/CE, viene utilizzato per quanto riguarda il bilancio relativo alla conclusione e alla gestione dei contratti di cui all’articolo 1.
2. Il segretario generale aggiunto è autorizzato ad utilizzare il conto bancario di cui al paragrafo 1 al fine di adempiere le sue mansioni ai sensi della presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
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6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/21 |
POSIZIONE COMUNE 2007/150/PESC DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2007
che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 marzo 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1). Queste misure sono state prorogate dalla posizione comune 2006/204/PESC (2) e scadono il 16 marzo 2007. |
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(2) |
Il sig. Ratomir SPAJIC, che è deceduto, andrebbe cancellato dall’elenco che figura nell’allegato della posizione comune 2004/293/PESC. |
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(3) |
Il Consiglio ritiene necessario prorogare le misure imposte dalla posizione comune 2004/293/PESC per un ulteriore periodo di dodici mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/293/PESC è prorogata fino al 16 marzo 2008.
Articolo 2
L’elenco delle persone riportato nell’allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito dall’elenco che figura nell’allegato della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2005/83/PESC (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 50).
(2) GU L 72 dell’11.3.2006, pag. 15.
ALLEGATO
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1. |
BAGIC, Zeljko Figlio di Josip Data e luogo di nascita: 29.3.1960, Zagabria, Croazia Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Cicko Indirizzo: |
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2. |
BILBIJA, Milorad Figlio di Svetko Bilbija Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 3715730 Carta d’identità n.: 03GCD9986 Numero d’identificazione personale: 1308956163305 Pseudonimi: Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina |
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3. |
BJELICA, Milovan Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato) Carta d’identità n.: 03ETA0150 Numero d’identificazione personale: 1910958130007 Pseudonimi: Cicko Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina |
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4. |
CESIC, Ljubo Figlio di Jozo Data e luogo di nascita: 20.2.1958 o 9.6.1966 (documento di riferimento del ministero della Giustizia croato), Batin, Posusje, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Rojs Indirizzo: V Poljanice 26, Dubrava, Zagabria, risiede anche a Novacka 62c, Zagabria, Croazia |
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5. |
DILBER, Zeljko Figlio di Drago Data e luogo di nascita: 2.2.1955, Travnik, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: 185581 Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Indirizzo: 17 Stanka Vraza, Zadar, Croazia |
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6. |
ECIM, Ljuban Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka (annullato) Carta d’identità n.: 03GCE3530 Numero d’identificazione personale: 0601964100083 Pseudonimi: Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina |
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7. |
JOVICIC, Predrag Figlio di Desmir Jovicic Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 4363551 Carta d’identità n.: 03DYA0852 Numero d’identificazione personale: 0103963173133 Pseudonimi: Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina |
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8. |
KARADZIC, Aleksandar Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 0036395 (scaduto il 12.10.1998) Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Sasa Indirizzo: |
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9. |
KARADZIC, Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN) Figlia di Vojo e Anka Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Indirizzo: |
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10. |
KESEROVIC, Dragomir Figlio di Slavko Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 4191306 Carta d’identità n.: 04GCH5156 Numero d’identificazione personale: 0806957100028 Pseudonimi: Indirizzo: |
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11. |
KIJAC, Dragan Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Indirizzo: |
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12. |
KOJIC, Radomir Figlio di Milanko e Zlatana Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scadenza: 2007) Carta d’identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7.7.2003 a Sarajevo. Numero d’identificazione personale: 2311950173133 Pseudonimi: Mineur o Ratko Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina |
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13. |
KOVAC, Tomislav Figlio di Vaso Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: 0412959171315 Pseudonimi: Tomo Indirizzo: Bijela, Montenegro, e Pale, Bosnia-Erzegovina |
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14. |
KRASIC, Petar Data e luogo di nascita: Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Indirizzo: |
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15. |
KUJUNDZIC, Predrag Figlio di Vasilija Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: 03GFB1318 Numero d’identificazione personale: 3001961120044 Pseudonimi: Predo Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina |
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16. |
LUKOVIC, Milorad Ulemek Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Legija (identità falsificata come IVANIC, Zeljko) Indirizzo: latitante |
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17. |
MAKSAN, Ante Figlio di Blaz Data e luogo di nascita: 7.2.1967 Pakostane vicino Zadar, Croazia Passaporto n.: 1944207 Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Djoni Indirizzo: Proloska 15, Pakostane, Zadar, Croazia |
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18. |
MALIS, Milomir Figlio di Dejan Malis Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: 0308966131572 Pseudonimi: Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina |
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19. |
MANDIC, Momcilo Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato) Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: 0105954171511 Pseudonimi: Momo Indirizzo: discoteca GITROS a Pale, Bosnia-Erzegovina |
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20. |
MARIC, Milorad Figlio di Vinko Maric Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 4587936 Carta d’identità n.: 04GKB5268 Numero d’identificazione personale: 0909957171778 Pseudonimi: Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina |
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21. |
MICEVIC, Jelenko Figlia di Luka e Desanka (cognome da nubile: Simic) Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 4166874 Carta d’identità n.: 03BIA3452 Numero d’identificazione personale: 0808947710266 Pseudonimi: Filaret Indirizzo: monastero di Milesevo, Serbia |
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22. |
NINKOVIC, Milan Figlio di Simo Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 3944452 Carta d’identità nazionale n.: 04GFE3783 Numero d’identificazione personale: 1506943120018 Pseudonimi: Indirizzo: |
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23. |
OSTOJIC, Velibor Figlio di Jozo Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale n.: Pseudonimi: Indirizzo: |
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24. |
OSTOJIC, Zoran Figlio di Mico Ostojic Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: 04BSF6085 Numero d’identificazione personale: 2903961172656 Pseudonimi: Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina |
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25. |
PAVLOVIC, Petko Figlio di Milovan Pavlovic Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 4588517 Carta d’identità n.: 03GKA9274 Numero d’identificazione personale: 0606957183137 Pseudonimi: Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina |
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26. |
PETRAC, Hrvoje Data e luogo di nascita: 25.8.1955, Slavonski Brod, Croazia Passaporto n.: numero di passaporto croato 01190016 Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Indirizzo: |
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27. |
POPOVIC, Cedomir Figlio di Radomir Popovic Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici Passaporto n.: Carta d’identità n.: 04FAA3580 Numero d’identificazione personale: 2403950151018 Pseudonimi: Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina |
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28. |
PUHALO, Branislav Figlio di Djuro Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: 3008963171929 Pseudonimi: Indirizzo: |
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29. |
RADOVIC, Nade Figlio di Milorad Radovic Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: ex 0123256 (annullato) Carta d’identità n.: 03GJA2918 Numero d’identificazione personale: 2601951131548 Pseudonimi: Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina |
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30. |
RATIC, Branko Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnia-Erzegovina, Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka. Carta d’identità n.: 03GCA8959 Numero d’identificazione personale: 2611957173132 Pseudonimi: Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina |
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31. |
ROGULJIC, Slavko Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia Passaporto valido n.: 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. (scadenza: 12.4.2007). Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. (scadenza: 25.8.2003) Carta d’identità n.: 04EFA1053 Numero d’identificazione personale: 1505952103022 Pseudonimi: Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina |
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32. |
SAROVIC, Mirko Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 4363471, rilasciato a Srpsko Sarajevo (scadenza: 8.10.2008) Carta d’identità n.: 04PEA4585 Numero d’identificazione personale: 1609956172657 Pseudonimi: Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina |
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33. |
SKOCAJIC, Mrksa Figlio di Dejan Skocajic Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina Passaporto n.: 3681597 Carta d’identità n.: 04GDB9950 Numero d’identificazione personale: 0508953150038 Pseudonimi: Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina |
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34. |
VRACAR, Milenko Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina Passaporto: Passaporto valido n. 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. (scadenza: 29.8.2007). Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004), e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina Carta d’identità n.: 03GCE6934 Numero d’identificazione personale: 1505956160012 Pseudonimi: Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina |
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35. |
ZOGOVIC, Milan Figlio di Jovan Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa Passaporto n.: Carta d’identità n.: Numero d’identificazione personale: Pseudonimi: Indirizzo: |
Rettifiche
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6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/28 |
Rettifica della decisione n. 7/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 22 novembre 2005, relativa alla destinazione di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR del miliardo di EUR condizionale nel quadro del 9o FES a copertura della seconda quota del fondo per l'acqua ACP-UE
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 48 del 18 febbraio 2006 )
A pagina 21, articolo 1:
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a) |
punto 1):
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b) |
punto 3):
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