ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
3 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 228/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 229/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 230/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

5

 

 

Regolamento (CE) n. 231/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 232/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 58a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

8

 

 

Regolamento (CE) n. 233/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 3 marzo 2007

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/148/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 marzo 2007, che abroga la decisione 2006/694/CE che vieta l’immissione in commercio di formaggio fresco prodotto in uno stabilimento lattiero-caseario nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 639]  ( 1 )

10

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 221/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 64 del 2.3.2007)

12

 

*

Rettifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006)

12

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (GU L 328 del 24.11.2006)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO (CE) N. 228/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

140,9

MA

53,3

TN

148,3

TR

134,6

ZZ

119,3

0707 00 05

JO

180,0

MA

96,4

MK

57,6

TR

122,4

ZZ

114,1

0709 90 70

MA

58,7

TR

75,5

ZZ

67,1

0709 90 80

IL

140,6

ZZ

140,6

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,1

IL

58,4

MA

43,9

TN

47,8

TR

65,9

ZZ

50,1

0805 50 10

EG

63,4

IL

60,9

TR

49,1

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

93,0

CA

99,2

CL

110,6

CN

96,1

US

112,0

ZA

96,7

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

76,9

CL

74,4

US

88,2

ZA

85,1

ZZ

81,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.3.2007   

IT

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L 65/3


REGOLAMENTO (CE) N. 229/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

213,7

Concentrato

206,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

45

Concentrato

45


3.3.2007   

IT

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L 65/5


REGOLAMENTO (CE) N. 230/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

12

12

Burro < 82 %

10,73

10,73

Burro concentrato

18

11,5

14

12

Crema

5

Cauzione di trasformazione

Burro

Burro concentrato

20

15

Crema


3.3.2007   

IT

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L 65/7


REGOLAMENTO (CE) N. 231/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 26a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 16,27 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 18 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


3.3.2007   

IT

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L 65/8


REGOLAMENTO (CE) N. 232/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 58a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 58a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 febbraio 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 237,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


3.3.2007   

IT

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L 65/9


REGOLAMENTO (CE) N. 233/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 3 marzo 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 11 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 352 809 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2006 al 28 febbraio 2007. Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati deve quindi essere modificato.

(2)

Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 65,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.3.2007   

IT

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L 65/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2007

che abroga la decisione 2006/694/CE che vieta l’immissione in commercio di formaggio fresco prodotto in uno stabilimento lattiero-caseario nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 639]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Le ispezioni condotte nel 2006 nel Regno Unito dall’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) hanno rivelato a più riprese la presenza sul mercato di latte crudo non conforme alle norme di igiene, nonché l’invio di tale latte in uno stabilimento alimentare riconosciuto di fabbricazione di prodotti lattieri destinati al consumo umano. Sin dalla prima ispezione sul posto, la Commissione ha informato a più riprese le autorità del Regno Unito delle sue preoccupazioni per quanto riguarda i rischi che la pratica in questione presenta per la salute umana e, in più occasioni, ha esaminato con loro gli aspetti tecnici legati alla sua valutazione della situazione.

(2)

A causa della gravità della situazione, del mancato rispetto degli obblighi di controllo da parte delle autorità del Regno Unito e considerata la presenza del prodotto in vari Stati membri, la Commissione ha ritenuto che il rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente a meno che non siano adottati provvedimenti a livello comunitario, incluso il divieto di immettere sul mercato i prodotti in questione.

(3)

Di conseguenza, il 13 ottobre 2006 è stata adottata la decisione 2006/694/CE della Commissione (2), che stabilisce misure di emergenza per affrontare il rischio immediato e grave per la salute umana rappresentato dalla presenza sul mercato comunitario di prodotti provenienti dallo stabilimento Bowland Dairy Products Limited situato a Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA («Bowland»).

(4)

Era previsto che le misure stabilite in tale decisione fossero riesaminate qualora risultasse, sulla base di nuove informazioni, che il prodotto non presentava pericoli per la salute umana, in particolare in seguito a provvedimenti adottati dalle autorità del Regno Unito.

(5)

Con lettere del 25 e 30 gennaio 2007, le autorità del Regno Unito hanno presentato alla Commissione prove soddisfacenti del fatto che tutti i prodotti non conformi sono stati eliminati a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), e che lo stabilimento Bowland è stato svuotato, pulito e disinfettato. Inoltre, le autorità del Regno Unito sono intervenute per garantire che la futura produzione di Bowland rispetti le norme stabilite dalla normativa comunitaria.

(6)

La Commissione ha anche ottenuto garanzie da parte di altri Stati membri che il formaggio fresco prodotto da Bowland ancora presente sul loro territorio verrà eliminato in conformità alla normativa comunitaria.

(7)

La decisione 2006/694/CE deve pertanto essere abrogata.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/694/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 59.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).


Rettifiche

3.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/12


Rettifica del regolamento (CE) n. 221/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 64 del 2 marzo 2007 )

A pagina 16, allegato, tabella, sesta riga, in corrispondenza del codice prodotto 0405 10 50 9500, nella colonna «Ammontare delle restituzioni»:

anziché:

«86,64»,

leggi:

«86,84».


3.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/12


Rettifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 15 novembre 2006 )

A pagina 7, articolo 17, paragrafo 1:

anziché:

«1.   La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 657 590 000 EUR (1).

leggi:

«1.   La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 743 250 000 EUR.»


(1)  L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad un adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.»,


3.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/12


Rettifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 24 novembre 2006 )

A pagina 5, articolo 11, primo comma:

anziché:

«La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma Marco Polo II, per il periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, è pari a 400 000 000 di EUR (1).

leggi:

«La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma Marco Polo II, per il periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, è pari a 450 000 000 di EUR.»


(1)  L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.»,