ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 64

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
2 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

1

 

 

Regolamento (CE) n. 220/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento (CE) n. 221/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

14

 

 

Regolamento (CE) n. 222/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

18

 

 

Regolamento (CE) n. 223/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

20

 

*

Regolamento (CE) n. 224/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro ( 1 )

23

 

*

Regolamento (CE) n. 225/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, relativo al sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2006/2007

25

 

*

Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi ( 1 )

26

 

 

Regolamento (CE) n. 227/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

29

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/144/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2007, recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

30

 

 

2007/145/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2007, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank

35

 

 

Commissione

 

 

2007/146/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le condizioni di deroga al divieto di uscita ai fini di scambi intracomunitari e per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Francia, Germania e Italia [notificata con il numero C(2007) 597]  ( 1 )

37

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/147/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, che abroga l'azione comune 2006/319/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/1


REGOLAMENTO (CE) N. 219/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della realizzazione del cielo unico europeo, il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), il regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), il regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (3) e il regolamento (CE) n. 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (4).

(2)

Il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («progetto SESAR») costituisce la componente tecnologica del cielo unico europeo. Suo scopo è dotare la Comunità, entro il 2020, di un'infrastruttura di controllo del traffico aereo efficiente e capace di assicurare lo sviluppo del trasporto aereo su basi sicure e nel rispetto dell'ambiente, beneficiando pienamente dei progressi tecnologici di programmi come Galileo.

(3)

A seguito dell'adesione della Comunità ad Eurocontrol, la Commissione ed Eurocontrol hanno firmato un accordo quadro di cooperazione per la realizzazione del cielo unico europeo e per le attività di ricerca e sviluppo nel settore del controllo del traffico aereo.

(4)

Conformemente agli orientamenti adottati dal Consiglio «Competitività» del 7 giugno 2005 in merito alla preparazione del futuro programma spaziale europeo, l'Unione europea avrà la responsabilità di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi operativi a sostegno delle sue politiche e contribuirà allo sviluppo, alla costituzione e al funzionamento di un'infrastruttura spaziale europea concentrandosi su applicazioni basate sulla tecnologia spaziale per contribuire al conseguimento delle sue politiche.

(5)

Il progetto SESAR è finalizzato all'integrazione e al coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo precedentemente svolte in maniera dispersa e disorganica nella Comunità, comprese le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(6)

Evitando la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, il progetto SESAR non comporterà alcun aumento del volume globale dei contributi degli utenti dello spazio aereo agli sforzi di ricerca e di sviluppo.

(7)

Il progetto SESAR si articola in tre fasi: una fase di definizione, una fase di sviluppo e una fase di realizzazione.

(8)

La fase di definizione del progetto SESAR mira a definire le varie iniziative tecnologiche da adottare, le priorità dei programmi di modernizzazione e i piani di attuazione operativa. Questa fase è cofinanziata dalla Comunità e dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

(9)

La fase di definizione è iniziata nell'ottobre 2005 ed è portata avanti, sotto la responsabilità di Eurocontrol, da un consorzio di imprese selezionato in seguito a una gara d'appalto pubblica. Questa fase, che avrà termine nel 2008, sfocerà nel piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. Il piano definirà il programma di lavoro per l'attuazione degli obiettivi target, comprese le varie strategie di realizzazione.

(10)

La fase di definizione sarà seguita da quella di sviluppo (2008-2013), nella quale saranno elaborate nuove apparecchiature, sistemi o standard, che assicurerà la convergenza verso un sistema di gestione del traffico aereo pienamente interoperabile in Europa.

(11)

La fase di sviluppo sfocerà nella fase di realizzazione (2014-2020), vale a dire la produzione e la realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico europeo. Tale infrastruttura dovrebbe essere formata da componenti pienamente armonizzate e interoperabili, per garantire alte prestazioni nel settore del trasporto aereo in Europa.

(12)

In considerazione del numero di attori che dovranno intervenire in questo processo e delle risorse finanziarie e capacità tecniche necessarie, è essenziale, per razionalizzare le attività, che si costituisca un soggetto giuridico capace di garantire la gestione dei fondi assegnati al progetto SESAR durante la fase di sviluppo.

(13)

È quindi necessario istituire un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, per conseguire progressi rilevanti nello sviluppo di tecnologie relative ai sistemi di controllo del traffico aereo durante la fase di sviluppo e per preparare la fase di realizzazione.

(14)

Compito principale dell'impresa comune è la gestione delle attività di ricerca, sviluppo e validazione del progetto SESAR associando i fondi pubblici e privati erogati dai suoi membri e sulla base di risorse tecniche esterne, in particolare avvalendosi dell'esperienza e della competenza di Eurocontrol.

(15)

Le attività intraprese dall'impresa comune nell'ambito del programma SESAR sono prevalentemente attività di ricerca e di sviluppo. Pertanto, il finanziamento comunitario dovrebbe provenire in particolare dai programmi quadro di ricerca e sviluppo della Comunità. Un ulteriore finanziamento potrebbe derivare dal programma nel settore delle reti transeuropee, a norma dell'articolo 4, lettera g), della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (5), che prevede la possibilità di finanziare azioni di ricerca e di sviluppo.

(16)

Il finanziamento comunitario dell'impresa comune dovrebbe, a questo stadio del progetto, essere limitato alla fase di sviluppo nel periodo cui si riferisce l'attuale quadro finanziario 2007-2013. Tuttavia ciò non pregiudica la possibilità che il Consiglio riesamini l'oggetto, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune in funzione dei progressi compiuti nella fase di sviluppo.

(17)

La partecipazione significativa dell'industria costituisce un elemento essenziale del progetto SESAR. È pertanto fondamentale che il finanziamento pubblico della fase di sviluppo del progetto SESAR sia integrato da contributi dell'industria.

(18)

È opportuno che l'impresa comune sia costituita prima della fine della fase di definizione in modo da consentirle di seguire i lavori di tale fase e di preparare la fase di sviluppo, al fine di garantire l'attuazione rapida del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa.

(19)

Il Consiglio dovrebbe decidere riguardo all'approvazione del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, compresa la sua trasposizione nell'impresa comune, in vista della modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa. In tale contesto dovrebbe inoltre riesaminare il finanziamento del progetto SESAR ed in particolare l'impegno da parte dell'industria a contribuire all'impresa comune.

(20)

Al fine di agevolare la comunicazione con i membri fondatori, è opportuno che la sede dell'impresa comune sia a Bruxelles.

(21)

L'impresa comune è un soggetto senza scopo di lucro che destina tutte le sue risorse alla gestione di un programma pubblico di ricerca di interesse europeo. I suoi due membri fondatori sono organizzazioni internazionali che agiscono per conto dei rispettivi Stati membri. Tale soggetto, pertanto, dovrebbe beneficiare della più ampia esenzione fiscale possibile nello Stato ospitante.

(22)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(23)

È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti dall'impresa comune. Tali informazioni dovrebbero essere fornite tramite valutazioni periodiche effettuate dalla Commissione e in base a relazioni annuali sull'attività dell'impresa comune.

(24)

È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune adottando lo statuto dell'impresa comune, riportato nell'allegato.

(25)

Poiché le tariffe di rotta sono interamente a carico degli utenti dello spazio aereo, questi ultimi contribuiscono finanziariamente agli sforzi di ricerca e sviluppo nel settore della gestione del traffico aereo. Per tale motivo è opportuno che essi siano adeguatamente rappresentati nell'impresa comune.

(26)

Il finanziamento pubblico delle fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR è rilevante e gli investimenti in un sistema di nuova generazione per la gestione del traffico aereo dovrebbero essere effettuati in ampia misura dagli Stati membri, compresi gli organismi designati dagli Stati membri. Gli Stati membri (dell'Unione europea e/o di Eurocontrol) dovrebbero pertanto avere accesso a titolo gratuito, a scopi non commerciali, alle conoscenze risultanti dal progetto ed essere autorizzati ad utilizzare tali conoscenze per i propri scopi, comprese gare d'appalto pubbliche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione di un'impresa comune

1.   Per la gestione delle attività della fase di sviluppo del progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo e potenziamento della sicurezza in Europa («progetto SESAR»), è costituita un'impresa comune detta «impresa comune SESAR» («impresa comune»).

2.   L'impresa comune cessa di esistere otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («il piano di modernizzazione ATM»), risultante dalla fase di definizione del progetto SESAR. Il Consiglio decide in merito a tale approvazione sulla base di una proposta della Commissione.

3.   Il piano di modernizzazione ATM è comunicato al Parlamento europeo.

4.   Il Consiglio riesamina, se del caso, l'ambito d'applicazione, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune sulla base di una proposta della Commissione, in funzione dello sviluppo del progetto e del piano di modernizzazione ATM, tenendo conto della valutazione di cui all'articolo 7.

5.   Scopo dell'impresa comune è provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando e concentrando tutti gli sforzi pertinenti di ricerca e sviluppo nella Comunità. L'impresa comune è responsabile dell'esecuzione del piano di modernizzazione ATM e, in particolare, dell'espletamento dei seguenti compiti:

organizzare e coordinare le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR, conformemente al piano di modernizzazione ATM, risultanti dalla fase di definizione del progetto gestito da Eurocontrol, combinando e gestendo all'interno di un'unica struttura finanziamenti provenienti dal settore pubblico e da quello privato,

assicurare i finanziamenti necessari per le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR conformemente al piano di modernizzazione ATM,

assicurare il coinvolgimento delle parti interessate appartenenti al settore della gestione del traffico aereo in Europa, in particolare: fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo, associazioni del personale, aeroporti e industria manifatturiera, nonché istituzioni scientifiche interessate o comunità scientifica interessata,

organizzare il lavoro tecnico di ricerca e sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività,

sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano di modernizzazione ATM e, se necessario, indire bandi di gara specifici.

6.   L'impresa comune diventa operativa al più tardi dopo il trasferimento del piano di modernizzazione ATM all'impresa comune.

7.   L'impresa comune ha sede a Bruxelles.

Articolo 2

Status giuridico

1.   L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure utili ad accordare all'impresa comune la più ampia esenzione fiscale possibile per quanto concerne l'IVA ed altre imposte e accise.

Articolo 3

Statuto dell'impresa comune

È adottato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 4

Fonti di finanziamento

1.   Il finanziamento dell'impresa comune proviene da contributi dei suoi membri, comprese le imprese private, a norma degli articoli 1 e 12 dello statuto.

2.   Il contributo della Comunità è imputato al bilancio del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Può inoltre essere imputato al bilancio del programma quadro per le reti transeuropee.

3.   Tutti i contributi finanziari della Comunità all'impresa comune cessano allo scadere delle prospettive finanziarie 2007-2013, salvo che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.

Articolo 5

Comitato

1.   Il comitato per il cielo unico, istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 («il comitato»), è regolarmente informato in merito allo svolgimento dei lavori dell'impresa comune. A tal fine la Commissione mette all'ordine del giorno di ogni riunione del comitato un punto relativo al progetto SESAR.

2.   La Commissione adotta la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione.

3.   Tuttavia, la posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative alla nomina del direttore esecutivo e alle questioni finanziarie strategiche o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

4.   La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all'adesione di nuovi membri, alla modifica dello statuto e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 5.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4.   La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Valutazione

Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e almeno un anno prima della sua cessazione, la Commissione effettua valutazioni dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'impresa comune, dei suoi metodi di lavoro e della sua situazione finanziaria globale. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(5)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

Articolo 1

Membri

1.   Sono membri fondatori dell'impresa comune:

la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea («la Commissione»),

l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea («Eurocontrol»), rappresentata dalla sua Agenzia.

2.   Possono diventare membri dell'impresa comune:

la Banca europea per gli investimenti,

qualsiasi altra impresa o ente pubblico o privato, anche quelli di paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea almeno un accordo nel settore del trasporto aereo.

3.   Le domande di adesione sono inviate al direttore esecutivo, che le trasmette al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide dell'eventualità di autorizzare negoziati. Se è accordata l'autorizzazione, il direttore esecutivo negozia le condizioni di adesione e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Le suddette condizioni contemplano, in particolare, disposizioni relative al contributo finanziario e alla rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione. Il progetto di accordo è presentato per approvazione al consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

4.   Nel decidere dell'eventualità di autorizzare negoziati di adesione con un'impresa o un ente pubblico o privato, il consiglio di amministrazione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

conoscenza ed esperienza documentate nella gestione del traffico aereo e/o nella fabbricazione di attrezzature e/o servizi in uso nella gestione del traffico aereo,

contributo che si suppone l'impresa o l'ente possa dare all'esecuzione del piano di modernizzazione ATM,

solidità finanziaria dell'impresa o ente,

potenziali conflitti di interessi.

5.   La qualità di membro dell'impresa comune non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di amministrazione.

Articolo 2

Organi dell'impresa comune

Gli organi dell'impresa comune sono il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo.

Articolo 3

Composizione e presidenza del consiglio di amministrazione.

1.   Il consiglio di amministrazione è formato da:

a)

un rappresentante di ciascun membro dell'impresa comune;

b)

un rappresentante degli utenti militari;

c)

un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

d)

un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

e)

un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

f)

un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

g)

un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

h)

un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo.

2.   Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rappresentante della Comunità.

Articolo 4

Votazioni nel consiglio di amministrazione

1.   I rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), hanno diritto di voto.

2.   I membri dell'impresa comune dispongono di un numero di voti proporzionale al loro contributo al capitale dell'impresa comune. Tuttavia, fatta salva la prima frase del presente paragrafo, la Comunità ed Eurocontrol dispongono ciascuno almeno del 25 % del numero totale dei voti ed il rappresentante degli utenti dello spazio aereo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dispone almeno del 10 % del totale dei voti.

3.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente statuto.

4.   In caso di parità, prevale il voto del rappresentante della Comunità.

5.   Per le decisioni relative all'adesione di nuovi membri (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2), alla nomina del direttore esecutivo, a proposte di modifica del presente statuto, a proposte rivolte alla Commissione sulla durata dell'impresa comune, allo scioglimento dell'impresa comune o per le decisioni adottate a norma dell'articolo 23, è richiesto il voto favorevole del rappresentante della Comunità nel consiglio di amministrazione.

6.   Per le decisioni sull'adozione del piano di modernizzazione ATM e relative modifiche è richiesto il voto favorevole dei membri fondatori. In deroga al paragrafo 1, tali decisioni non sono adottate se i rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), si sono opposti all'unanimità.

Articolo 5

Competenze del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione ha in particolare il compito di:

a)

adottare il piano di modernizzazione ATM approvato dal Consiglio, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e che approva eventuali proposte di modifica;

b)

adottare le decisioni e fornire gli orientamenti necessari per attuare la fase di sviluppo del progetto SESAR ed esercitare un controllo globale su detta attuazione;

c)

approvare il programma di lavoro dell'impresa comune e i programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nonché il bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico;

d)

autorizzare negoziati e decidere in merito all'adesione di nuovi membri e ai relativi accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3;

e)

sovrintendere all'esecuzione degli accordi tra i membri e l'impresa comune;

f)

nominare e revocare il direttore esecutivo e approvare l'organigramma;

g)

decidere gli importi e le procedure per il pagamento dei contributi finanziari dei membri e la valutazione dei conferimenti in natura;

h)

adottare il regolamento finanziario dell'impresa comune;

i)

approvare i conti annuali e il bilancio consuntivo;

j)

adottare la relazione annuale sullo stato di avanzamento della fase di sviluppo del progetto SESAR e la relativa situazione finanziaria di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

k)

decidere in merito alle proposte della Commissione sull'estensione e sullo scioglimento dell'impresa comune;

l)

stabilire le modalità di concessione dei diritti di accesso ai beni materiali e immateriali di proprietà dell'impresa comune e il trasferimento di tali beni;

m)

fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti necessari per l'esecuzione del piano di modernizzazione ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

n)

decidere in merito a proposte alla Commissione intese a modificare lo statuto a norma dell'articolo 24;

o)

esercitare tutti i poteri e le funzioni, compresa la creazione di organi ausiliari, che risultino necessari per la realizzazione della fase di sviluppo del progetto SESAR;

p)

adottare le modalità di attuazione dell'articolo 8.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno che provvede al corretto ed efficace svolgimento delle procedure, in particolare in caso di aumento significativo dei membri. Il regolamento comprende le disposizioni seguenti:

a)

il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30 % dei diritti di voto, o a richiesta della Comunità, o a richiesta del direttore esecutivo;

b)

le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune;

c)

salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni;

d)

procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi.

Articolo 6

Prevenzione dei conflitti di interessi

1.   I membri dell'impresa comune, del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o all'aggiudicazione delle gare d'appalto pubbliche, se possiedono o hanno accordi di partenariato con enti potenzialmente candidati a tali gare, o rappresentare detti enti.

2.   I membri dell'impresa comune e i partecipanti al consiglio di amministrazione devono rendere noti eventuali interessi diretti o indiretti, personali o aziendali, nei risultati delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi punto in esame. Il presente requisito si applica anche al personale in relazione ai compiti di spettanza.

3.   In base a quanto reso noto in riferimento al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può decidere di escludere membri, partecipanti o personale da decisioni o compiti che possono generare un conflitto di interessi. Essi non hanno accesso alle informazioni relative ai settori che possono implicare un potenziale conflitto di interessi.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è incaricato dell'amministrazione corrente dell'impresa comune di cui è il rappresentante legale.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta della Commissione europea che comprenda almeno tre candidati.

3.   Il direttore esecutivo esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

4.   Il direttore esecutivo presiede all'esecuzione del progetto SESAR nell'ambito degli orientamenti definiti dal consiglio di amministrazione, dinanzi al quale è responsabile. Fornisce al consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

5.   In particolare, il direttore esecutivo:

a)

assume, dirige e controlla il personale dell'impresa comune, compreso il personale di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

b)

organizza, dirige e controlla le attività dell'impresa comune;

c)

presenta al consiglio di amministrazione proposte relative all'organigramma;

d)

redige e tiene regolarmente aggiornato il programma di lavoro globale annuale dell'impresa comune, compresa la stima dei costi del programma, e li sottopone al consiglio di amministrazione;

e)

conformemente al regolamento finanziario, redige il progetto di bilancio annuale e la tabella dell'organico e li sottopone al consiglio di amministrazione;

f)

provvede affinché siano rispettati gli obblighi assunti dall'impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa ha concluso;

g)

provvede affinché le attività dell'impresa comune si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi;

h)

redige e sottopone al consiglio di amministrazione la relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto SESAR con la relativa situazione finanziaria ed eventuali altre relazioni che detto consiglio può richiedere;

i)

presenta al consiglio di amministrazione i conti annuali e il bilancio consuntivo;

j)

presenta al consiglio di amministrazione le proposte che comportano modifiche della concezione del progetto SESAR.

Articolo 8

Personale dell'impresa comune

1.   Il numero dei dipendenti dell'impresa comune è determinato dalla tabella dell'organico che figura nel bilancio annuale.

2.   I membri del personale dell'impresa comune sono assunti con contratto a tempo determinato basato sul regime applicabile agli agenti delle Comunità europee.

3.   Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune.

4.   I membri dell'impresa comune possono proporre al direttore esecutivo il distacco di membri del proprio personale presso l'impresa comune, conformemente alle condizioni previste nell'accordo pertinente.

Il personale distaccato presso l'impresa comune rientra nella tabella dell'organico e agisce in assoluta indipendenza sotto il controllo del direttore esecutivo.

Articolo 9

Accordi

1.   Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri.

2.   Il ruolo e il contributo di Eurocontrol sono definiti in un accordo con l'impresa comune. Il presente accordo:

a)

stabilisce le modalità dettagliate per la trasmissione e l'utilizzazione dei risultati della fase di definizione all'impresa comune;

b)

descrive compiti e competenze di Eurocontrol nell'attuazione del piano di modernizzazione ATM sotto l'autorità dell'impresa comune, ad esempio:

i)

organizzare le attività di ricerca, sviluppo e validazione conformemente al programma di lavoro dell'impresa comune;

ii)

coordinare gli sviluppi comuni del futuro sistema sotto la responsabilità di Eurocontrol;

iii)

proporre, previa consultazione con i soggetti interessati, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, eventuali modifiche del piano di modernizzazione ATM;

iv)

aggiornare gli indicatori di convergenza (piano europeo di convergenza e di attuazione, piano locale di convergenza e di attuazione);

v)

tenere i collegamenti con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

3.   Tutti gli accordi con i membri comprendono opportune disposizioni che impediscono qualsiasi conflitto di interessi con i membri nell'adempimento delle funzioni previste dagli accordi stessi.

4.   I rappresentanti dei membri dell'impresa comune non partecipano ai lavori dell'impresa comune relativi a negoziati sulla conclusione dei propri accordi ai sensi del paragrafo 1 e non hanno accesso alla documentazione relativa a detti lavori.

Articolo 10

Contratti esterni

1.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.

2.   L'impresa comune provvede affinché i contratti di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare, a nome dell'impresa comune, i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati.

3.   I contratti di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18 nonché appropriate clausole sanzionatorie. Per evitare conflitti di interessi, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di un bando di gara non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi.

Articolo 11

Gruppi di lavoro

1.   Per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere attività che non sono già svolte in altra sede. Questi gruppi si fondano sull'esperienza di professionisti e svolgono la loro attività in modo trasparente.

2.   Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non appartengono al personale dell'impresa comune.

3.   I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'impresa comune.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   Le entrate dell'impresa comune provengono dalle fonti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2.   Per l'avvio delle attività dell'impresa comune i membri fondatori versano un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dalla costituzione dell'impresa comune.

3.   I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di EUR per i membri che aderiscono all'impresa comune entro dodici mesi dalla sua costituzione.

Nel caso di imprese che aderiscono a titolo individuale o collettivo e che possono essere qualificate come piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (1), il suddetto importo è ridotto a 250 000 EUR indipendentemente dal momento in cui acquistano la qualità di membro. Ai nuovi membri può essere accordata la facoltà di versare il contributo iniziale in varie rate, nell'arco di un periodo da concordare e stabilire nei rispettivi accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

4.   Il consiglio di amministrazione decide in merito agli importi che devono essere versati da ciascun membro proporzionalmente ai contributi che quest'ultimo si è impegnato a versare e fissa il termine entro il quale il versamento deve essere effettuato.

5.   Sono ammessi i conferimenti in natura, fatta eccezione per i contributi di cui al paragrafo 2. I conferimenti in natura sono oggetto di una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune e sono precisati nell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

6   Il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni che ha assunto in relazione ai conferimenti in natura o che non versa l'importo dovuto entro il termine prescritto decade dal diritto di votare in seno al consiglio di amministrazione per i sei mesi successivi alla scadenza del termine suddetto e fino al momento in cui non abbia soddisfatto le sue obbligazioni. Decorso tale termine, se l'inadempimento permane, la sua qualità di membro dell'impresa comune è revocata.

Articolo 13

Entrate

1.   Tutte le entrate dell'impresa comune sono utilizzate per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Fatto salvo l'articolo 25, le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune.

2.   Fatte salve le norme regolamentari applicabili al contributo della Comunità, gli eventuali interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell'impresa comune.

Articolo 14

Regolamento finanziario

1.   Il regolamento finanziario dell'impresa comune è adottato dal consiglio di amministrazione.

2.   Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana ed economica dell'impresa comune.

3.   Il regolamento finanziario dell'impresa comune dovrebbe osservare i principi generali sanciti dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2); esso contiene in particolare le principali norme relative:

a)

alla presentazione e alla struttura delle previsioni di costo del progetto SESAR e del bilancio annuale;

b)

all'esecuzione del bilancio annuale e al controllo finanziario interno;

c)

alle modalità di pagamento dei contributi dei membri dell'impresa comune;

d)

alla tenuta e alla presentazione dei conti e degli inventari, nonché all'elaborazione e alla presentazione del bilancio consuntivo annuale;

e)

alla procedura riguardante i bandi di gara, fondata sulla non discriminazione fra i paesi dei membri dell'impresa comune e sul carattere comunitario del progetto, l'aggiudicazione e le clausole dei contratti e degli ordini effettuati per conto dell'impresa comune.

4.   Le modalità di esecuzione, che devono consentire alla Commissione di garantire l'osservanza dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 274 del trattato che istituisce la Comunità europea, sono contenute in una convenzione stipulata dall'impresa comune e dalla Commissione.

Articolo 15

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2.   Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo comunica ai membri le previsioni di costo del progetto SESAR così come approvate dal consiglio di amministrazione.

Le previsioni di costo del progetto comprendono la previsione della spesa annua per i due anni successivi. Nella previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi finanziari (progetto preliminare di bilancio) sono stilate in modo sufficientemente particolareggiato per tener conto della procedura interna di bilancio di ogni membro in relazione al suo contributo finanziario all'impresa comune. Il direttore esecutivo fornisce ai membri tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.

3.   I membri trasmettono al più presto al direttore esecutivo le proprie osservazioni sulle previsioni di costo del progetto e, in particolare, sulle previsioni di entrata e di spesa per l'anno successivo.

4.   Sulla base delle previsioni di costo del progetto approvate e tenuto conto delle osservazioni dei membri, il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di amministrazione per adozione entro il 30 settembre.

5.   Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta alla Corte dei conti delle Comunità europee i conti e il bilancio consuntivo annuali relativi all'anno precedente. La Corte dei conti svolge il suo controllo su documenti e sul posto.

6.   Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione, per adozione con una maggioranza del 75 % dei voti espressi, i conti e il bilancio consuntivo annuali, accompagnati dalla relazione della Corte dei conti. Il direttore esecutivo ha il diritto e, se richiesto dal consiglio di amministrazione, l'obbligo di corredare la relazione delle proprie osservazioni.

7.   La Corte dei conti trasmette la propria relazione ai membri dell'impresa comune.

Articolo 16

Programma di lavoro e relazioni

1.   L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:

a)

un programma di lavoro complessivo, suddiviso in periodi di trentasei mesi;

b)

programmi di lavoro annuali fissati ogni anno, con la descrizione delle attività, del calendario e delle spese dell'impresa comune nell'arco di questo periodo.

2.   La relazione annuale descrive lo stato di avanzamento del progetto SESAR, con particolare riferimento al calendario, alle spese e ai risultati del progetto.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione ha il diritto di assicurarsi che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati e a tal fine effettua controlli efficaci. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, la Commissione si riserva il diritto di ridurre o sospendere ogni ulteriore pagamento a vantaggio dell'impresa comune.

2.   L'importo ridotto o sospeso a norma del paragrafo 1 è equivalente all'entità delle irregolarità effettivamente accertate dalla Commissione.

Articolo 18

Diritti di proprietà

L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali da essa creati o ad essa trasferiti per la fase di sviluppo del progetto SESAR in conformità degli accordi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 9 conclusi dall'imprese comune. L'impresa comune può concedere i diritti di accesso alle conoscenze risultanti dal progetto, in particolare ai suoi membri e agli Stati membri dell'Unione europea e/o a Eurocontrol per loro propri scopi non commerciali.

Articolo 19

Trasparenza e trattamento dei documenti

Il consiglio di amministrazione adotta le norme riguardanti il trattamento dei documenti, in modo da conciliare gli imperativi della sicurezza e del segreto commerciale con il diritto di accesso del pubblico. Queste regole tengono conto, se necessario, dei principi e delle limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 20

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta alla frode, alla corruzione e a ogni altra attività illecita, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (4).

2.   L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (5) e emana immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'impresa comune.

3.   La Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'impresa comune e presso gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 21

Responsabilità

1.   Solo l'impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.

2.   La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice del contratto in questione.

3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune in relazione alla responsabilità di cui al paragrafo 2, nonché tutti i costi e le spese sostenuti a tale riguardo, sono da considerarsi spese dell'impresa comune.

4.   Il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione tutte le assicurazioni necessarie e l'impresa comune sottoscrive le assicurazioni richieste dal consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Riservatezza

L'impresa comune protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi delle parti contraenti. Essa applica i principi e le norme minime di sicurezza definiti e attuati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (6).

Articolo 23

Trasferimento di beni materiali ed immateriali da parte dell'impresa comune

Al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il trasferimento da parte dell'impresa comune ad un altro organismo di tutti i beni materiali ed immateriali, o di parte di essi, di cui l'impresa comune abbia la proprietà è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Modifica dello statuto

1.   Ogni membro dell'impresa comune può presentare al consiglio di amministrazione proposte di modifica del presente statuto.

2.   Se il consiglio di amministrazione, pronunciandosi alla maggioranza del 75 % dei voti e a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente statuto, accoglie le proposte, la Commissione prepara una proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 25

Scioglimento dell'impresa comune

Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Legge applicabile

Nei casi non contemplati dal presente statuto si applica la legge dello Stato nel quale l'impresa comune ha sede.


(1)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(5)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(6)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/12


REGOLAMENTO (CE) N. 220/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

152,4

MA

54,5

TN

148,3

TR

155,2

ZZ

127,6

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

154,5

ZZ

102,8

0709 90 70

MA

56,2

TR

111,8

ZZ

84,0

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

49,6

IL

57,1

MA

43,8

TN

48,1

TR

66,2

ZZ

50,2

0805 50 10

EG

63,4

IL

61,7

TR

47,1

ZZ

57,4

0808 10 80

AR

92,3

CA

82,5

CL

109,6

CN

94,9

US

114,4

ZZ

98,7

0808 20 50

AR

82,6

CL

72,2

US

90,8

ZA

89,4

ZZ

83,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/14


REGOLAMENTO (CE) N. 221/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 marzo 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

16,64

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

25,99

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

28,67

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

16,64

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

25,99

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

28,67

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

32,68

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

32,68

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

48,03

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,09

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,02

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

16,64

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,35

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,35

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

88,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

88,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

88,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

86,64

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

89,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

92,28

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

81,41

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

84,66

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

111,06

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

88,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/18


REGOLAMENTO (CE) N. 222/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 febbraio 2007.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 febbraio 2007, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

95,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

116,35


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/20


REGOLAMENTO (CE) N. 223/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 2 marzo 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

21,22

22,35

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

66,94

70,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

86,47

91,08

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

84,50

89,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/23


REGOLAMENTO (CE) N. 224/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono una componente essenziale, risulta utile per monitorare le evoluzioni dei salari e le pressioni inflazionistiche provenienti dal mercato del lavoro.

(2)

L'ambito dell'indice del costo del lavoro andrebbe esteso alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1. Tale estensione significa che saranno inclusi i servizi non destinabili alla vendita, che rappresentano la maggior parte di queste sezioni e possono avere dinamiche diverse rispetto ai servizi destinabili alla vendita.

(3)

Gli studi di fattibilità effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003 dimostrano che è possibile estendere l'indice del costo del lavoro alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 e che le attività e i costi richiesti da tale estensione sono proporzionali all'importanza dei risultati e dei benefici.

(4)

Gli studi di fattibilità indicano inoltre che un calendario di attuazione flessibile ridurrà i costi per gli Stati membri che non rilevano ancora i dati di base o non calcolano gli indici oggetto di questa estensione.

(5)

I metodi di destagionalizzazione producono risultati statisticamente affidabili solo se la serie temporale è sufficientemente lunga. Le serie destagionalizzate andrebbero prodotte e trasmesse per la prima volta quando saranno disponibili quattro anni di dati.

(6)

L'anno di riferimento dell'indice è quello in cui la media dell'indice è fissata a 100. Il 2000 è il primo anno di riferimento dell'indice, stabilito dal regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (2). È possibile che gli indici relativi alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 non siano disponibili per il 2000; occorre quindi definire un altro anno di riferimento per l'indice.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1216/2003 va pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:

1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Copertura delle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1

1.   Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, i dati per l'indice del costo del lavoro relativo alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2007 e per tutti i trimestri successivi.

2.   Per quanto riguarda i seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia e Svezia, i dati sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2009 e per tutti i trimestri successivi.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le serie destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono prodotte e trasmesse non appena saranno disponibili serie comprendenti quattro anni di dati.»;

2)

l'allegato III è soppresso;

3)

il punto 6 dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«6)

Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.

(2)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37.


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/25


REGOLAMENTO (CE) N. 225/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

relativo al sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce che nelle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2), il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 75 % di tali costi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (3). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo 1 concerneva le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto, era inferiore al 75 % della media comunitaria. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tali regioni sono ammissibili al finanziamento in base all'obiettivo «Convergenza». Alcune regioni che rientravano nell'obiettivo 1 non rientrano nell'obiettivo «Convergenza».

(3)

Ciò è causa di problemi specifici di ordine pratico in caso di applicazione dei programmi di ristrutturazione e riconversione, elaborati ed approvati per la campagna vitivinicola 2006/2007, in regioni che erano classificate come regioni dell'obiettivo 1 a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 e che non sono più ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. È difficile operare una distinzione, all'interno di un unico esercizio finanziario, tra pagamenti ammissibili ai quali corrispondono tassi diversi di partecipazione comunitaria. È pertanto opportuno prevedere una proroga, per la campagna vitivinicola 2006/2007, dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle regioni dell'obiettivo 1.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica per la campagna vitivinicola 2006/2007 alle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6; rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 5).


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/26


REGOLAMENTO (CE) N. 226/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per capre da latte e pecore da latte, del preparato Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stato autorizzato a tempo indeterminato per vacche da latte e bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (2).

(5)

Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per capre da latte e pecore da latte. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 15 giugno 2006 che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'utilizzo del preparato non ha effetti dannosi per queste ulteriori categorie di animali. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo negli alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’uso del preparato, specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: b) stabilizzatori della flora intestinale

4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1077

(Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Composizione dell'additivo:

 

In forma solida:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con un concentrato minimo garantito di 2 × 1010 CFU/g.

 

Confettato:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1 × 1010 CFU/g.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.

 

Metodo analitico  (1):

Metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).

Capre da latte

5 × 108

3 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Nel mangime complementare non supera 50 °C con Levucell SC20 e 80 °C con Levucell SC10ME.

3.

Confettato solo per inclusione in mangimi in pallette.

4.

Dose raccomandata per capre da latte e pecore da latte: 4 × 109 CFU/capo/giorno.

5.

Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, si raccomanda l'impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.

22 marzo 2017

Pecore da latte

 

1,2 × 109

1,2 × 109


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi d’analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/29


REGOLAMENTO (CE) N. 227/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2007

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 febbraio al 1o marzo 2007 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

(2007/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

vista la decisione 2003/C 218/01 (1) del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, in particolare l'articolo 3,

visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando opportuno nominare i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per un periodo di tre anni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 1o marzo 2007 e il 28 febbraio 2010:

I.   RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Christian DENEVE

Sig. Willy IMBRECHTS

Sig. Jean-Marie LAMOTTE

Bulgaria

Sig.ra Vaska SEMERDJIEVA

Sig. Petar HADJISTOIKOV

Sig. Atanas KOLCHAKOV

Repubblica ceca

Sig.ra Daniela KUBÍČKOVÁ

Sig.ra Martina KAJÁNKOVÁ

Sig.ra Anežka SIXTOVÁ

Danimarca

Sig.ra Charlotte SKJOLDAGER

Sig.ra Tove LOFT

Sig.ra Annemarie KNUDSEN

Germania

Sig. Ulrich BECKER

Sig. Ulrich RIESE

Sig. Kai SCHÄFER

Estonia

Sig. Ivar RAIK

Sig.ra Egle KÄÄRATS

Sig.ra Siiri OTSMANN

Irlanda

Sig. Michael HENRY

Sig.ra Mary DORGAN

Sig. Daniel KELLY

Grecia

Sig. Ioannis KRAPSITIS

Sig. Trifonas GINALAS

Sig. Konstantinos PETINIS

Spagna

Sig. Mario GRAU-RIOS

Sig.ra Pilar CASLA-BENITO

Sig.ra Yolanda PALACIO-FERRERO

Francia

Sig.ra Mireille JARRY

Sig. Robert PICCOLI

Sig. Yvan DENION

Italia

Cipro

Sig. Leandros NICOLAIDES

Sig. Marios KOURTELLIS

Sig. Anastasios YIANNAKI

Lettonia

Sig. Renārs LŪSIS

Sig.ra Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA

Sig.ra Jolanta KANČA

Lituania

Sig. Romas KANCEVIČIUS

Sig.ra Laura PUPLAUSKAITE

Sig. Jonas NAUJALIS

Lussemburgo

Sig. Paul WEBER

Sig. Robert HUBERTY

Sig. Carlo STEFFES

Ungheria

Malta

Sig. Mark GAUCI

Sig. David SALIBA

Sig. Vince ATTARD

Paesi Bassi

Sig. R. FERINGA

Sig. M.G. DEN HELD

Sig. H.C.J. GOUDSMIT

Austria

Sig.ra Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Sig. Robert MURR

Sig.ra Gertrud BREINDL

Polonia

Sig.ra Danuta KORADECKA

Sig. Daniel PODGÓRSKI

Sig. Dariusz PLEBAN

Portogallo

Sig. Eduardo Rafael LEANDRO

Sig.ra Maria João MANZANO

Romania

Sig.ra Livia COJOCARU

Sig.ra Daniela MARINESCU

Sig. Dan Ion OPREA

Slovenia

Sig.ra Tatjana PETRIČEK

Sig.ra Mojca GRUNTAR ČINČ

Sig. Jože HAUKO

Slovacchia

Sig.ra Elena PALIKOVÁ

Sig. Vladimír NÁROŽNÝ

Sig. Miloš JANOUŠEK

Finlandia

Sig. Mikko HURMALAINEN

Sig.ra Anna-Liisa SUNDQUIST

Sig. Matti LAMBERG

Svezia

Sig. Bertil REMAEUS

Sig.ra Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Sig.ra Barbro KÖHLER KRANTZ

Regno Unito

Sig. Malcolm DARVILL

Sig.ra Elizabeth HODKINSON

Sig. Jason BATT


II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. François PHILIPS

Sig. Herman FONCK

Sig. Stéphane LEPOUTRE

Bulgaria

Sig. Ivan KOKALOV

Sig.ra Svetlana KAROVA

Sig. Alexander ZAGOROV

Repubblica ceca

Sig. Jaroslav ZAVADIL

Sig. Miroslav KOSINA

Sig. Vlastimil ALTNER

Danimarca

Sig.ra Lone JACOBSEN

Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN

Sig.ra Dorete DANDANELL

Germania

Sig.ra Marina SCHRÖDER

Sig. Max ANGERMAIER

Sig. Herbert KELLER

Estonia

Sig. Argo SOON

Sig. Peeter ROSS

Sig. Ülo KRISTJUHAN

Irlanda

Sig. Sylvester CRONIN

Sig. Fergus WHELAN

Sig.ra Louise O’DONNELL

Grecia

Sig. Ioannis ADAMAKIS

Sig. Ioannis KONSTANTINIDIS

Sig. Michalis RAMBIDIS

Spagna

Sig. Jesús GARCÍA JIMÉNEZ

Sig. Tomás LÓPEZ ARIAS

Sig. Javier TORRES

Francia

Sig. Gilles SEITZ

Sig. Pierre-Jean COULON

Sig. Henri FOREST

Italia

Cipro

Sig.ra Maria THEOCHARIDOU

Sig. Nicos ANDREOU

Sig. Stelios CHRISTODOULOU

Lettonia

Sig. Ziedonis ANTAPSONS

Sig. Mārtiņš PUŽULS

Sig.ra Ija RUDZĪTE

Lituania

Sig. Rimantas KUMPIS

Sig. Vitalis JARMONTOVIČIUS

Sig. Gediminas MOZŪRA

Lussemburgo

Sig. Claude FORGET

Sig. Marcel GOEREND

Sig. Marcel MERSCH

Ungheria

Malta

Sig. Saviour SAMMUT

Sig. Jesmond BONELLO

Sig. Anthony CASARU

Paesi Bassi

Sig. W. VAN VEELEN

Sig. A.W. WOLTMEIJER

Sig. P.F. VAN KRUINING

Austria

Sig.ra Renate CZESKLEBA

Sig.ra Bernardette KENDLBACHER

Sig.ra Julia LISCHKA

Polonia

Sig.ra Iwona PAWLACZYK

Sig.ra Anita NOWAKOWSKA

Sig. Andrzej SZCZEPANIAK

Portogallo

Sig. Armando da COSTA FARIA

Sig. Luís Filipe NASCIMENTO LOPES

Sig. Joaquim Filipe COELHAS DIONÍSIO

Romania

Slovenia

Sig.ra Lučka BÖHM

Sig.ra Spomenka GERŽELJ

Sig.ra Betka ŠIMC

Slovacchia

Sig. Peter RAMPAŠEK

Sig. Alexander TAŽÍK

Sig. Bohuslav BENDÍK

Sig. Jaroslav BOBELA

Finlandia

Sig.ra Raili PERIMÄKI

Sig. Erkki AUVINEN

Sig.ra Paula ILVESKIVI

Svezia

Sig. Sven BERGSTRÖM

Sig.ra Kerstin HILDINGSSON

Sig. Börje SJÖHOLM

Regno Unito

Sig. Hugh ROBERTSON

Sig.ra Liz SNAPE


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Kris DE MEESTER

Sig. René DILLEN

Sig. André PELEGRIN

Bulgaria

Sig. Georgi STOEV

Sig. Vasil TODOROV

Sig.ra Denitza ILIEVA

Repubblica ceca

Sig. Karel PETRŽELKA

Sig. Miroslav BURIŠIN

Sig.ra Lidmila KLEINOVÁ

Danimarca

Sig. Thomas PHILBERT NIELSEN

Sig.ra Anne Marie RØGE

Sig. Sven-Peter NYGAARD

Germania

Sig. Thomas HOLTMANN

Sig. Herbert BENDER

Sig. Claus Peter WEBER

Estonia

Sig.ra Sirje POTISEPP

Sig. Ilmar LINK

Sig.ra Heddi LUTTERUS

Irlanda

Sig. Kevin ENRIGHT

Sig. Tony BRISCOE

Grecia

Spagna

Sig. Pere TEIXIDÓ CAMPAS

Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE

Sig. Francisco PÉREZ GARCÍA

Francia

Sig.ra Nathalie BUET

Sig. Franck GAMBELLI

Sig. Patrick LEVY

Italia

Cipro

Sig. Lefteris KARYDIS

Sig.ra Christina VASILA

Sig.ra Lena PANAGIOTOU

Lettonia

Sig. Edgars KORČAGINS

Sig. Aleksandrs GRIGORJEVS

Sig.ra Kristine DOLGIHA

Lituania

Sig. Vaidotas LEVICKIS

Sig. Giedrius MAŽŪNAITIS

Sig. Edmundas JANKEVIČIUS

Lussemburgo

Sig. Robert KANZ

Sig. Pierre BLAISE

Sig. Fernand ENGELS

Ungheria

Malta

Sig. John SCICLUNA

Sig. Joe DELIA

Sig.ra Charlene MINTOFF

Paesi Bassi

Sig. J.J.H. KONING

Sig. W.M.J.M. VAN MIERLO

Sig. G.O.H. MEIJER

Austria

Sig.ra Christa SCHWENG

Sig. Heinrich BRAUNER

Sig.ra Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF

Polonia

Sig. Jacek MĘCINA

Sig. Michał KAMIŃSKI

Sig. Zbigniew ŻUREK

Portogallo

Sig. José Henrique da COSTA TAVARES

Sig. Marcelino PENA COSTA

Sig. Luís Miguel CORREIA MIRA

Romania

Slovenia

Sig. Igor ANTAUER

Sig.ra Nina GLOBOČNIK

Sig.ra Slavi PIRŠ

Slovacchia

Sig. Jozef ORIHEL

Sig. Juraj UHEREK

Sig. Boris MICHÁLIK

Finlandia

Sig. Jyrki HOLLMÉN

Sig. Rauno TOIVONEN

Sig.ra Katja LEPPÄNEN

Svezia

Sig. Eric JANNERFELDT

Sig. Bodil MELLBLOM

Sig. Ned CARTER

Regno Unito

Sig.ra Janet Lynne ASHERSON

Sig. Keith SEXTON

Sig. Gerry DUFFY

Articolo 2

Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata per informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.


2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank

(2007/145/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2006/29 della Banca centrale europea, del 21 dicembre 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, della legge federale relativa alla Oesterreichische Nationalbank, l'assemblea generale della Oesterreichische Nationalbank (OeNB) deve nominare ogni anno due revisori e due revisori supplenti. Questi ultimi riceveranno mandato esclusivamente qualora i revisori non siano in grado di svolgere l'attività di revisione.

(3)

Il 14 marzo 2006 il Consiglio dell’Unione europea, vista la raccomandazione BCE/2006/1 della Banca centrale europea, del 1o febbraio 2006, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (2), ha approvato la nomina di KPMG Alpen-Treuhand GmbH e TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH quali co-revisori esterni, e di Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e BDO Auxilia Treuhand GmbH quali sostituti co-revisori esterni per l'esercizio finanziario 2006 (3).

(4)

In data 8 settembre 2006 l’OeNB ha informato la BCE del fatto che alla riunione dell’assemblea generale di maggio 2006, KPMG Alpen-Treuhand GmbH non aveva ottenuto la maggioranza dei voti necessari ai fini della nomina e, di conseguenza, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, che aveva ottenuto la seconda posizione, è stato nominato primo revisore. Il sostituto revisore che aveva ottenuto la prima posizione, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, era stato nominato secondo revisore e il sostituto revisore che aveva ottenuto la seconda posizione, BDO Auxilia Treuhand GmbH, era stato nominato il solo sostituto revisore. Al fine di nominare il necessario secondo sostituto revisore, l’OeNB ha avviato una procedura d'appalto ristretta, ha selezionato Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH e ha invitato la BCE a raccomandarne la nomina al Consiglio dell’Unione europea.

(5)

L’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea è necessaria per la nomina di Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH quale secondo revisore esterno e di Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH quale secondo sostituto revisore esterno dell’OeNB.

(6)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato dei revisori esterni sia rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

(7)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (4),

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 9, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«9.   TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH e Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH sono accettati congiuntamente quali revisori esterni della OeNB per l'esercizio finanziario 2006.

BDO Auxilia Treuhand GmbH e Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH sono accettati congiuntamente quali revisori esterni supplenti della OeNB per l'esercizio finanziario 2006.

Tale mandato può essere rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni che termini, al più tardi, con l'esercizio finanziario 2010.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU C 5 del 10.1.2007, pag. 1.

(2)  GU C 34 del 10.2.2006, pag. 30.

(3)  GU L 79 del 16.3.2006, pag. 25.

(4)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/97/CE (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 24).


Commissione

2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le condizioni di deroga al divieto di uscita ai fini di scambi intracomunitari e per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Francia, Germania e Italia

[notificata con il numero C(2007) 597]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/146/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1) in particolare l'articolo 8, paragrafo 3 e gli articoli 11 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme e misure di controllo per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, ivi compresi l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

Il commercio intracomunitario di ovociti ed embrioni conformi a quanto disposto nell'allegato II, lettera C, punto 1, della decisione 2005/393/CE non deve comportare la previa autorizzazione allo spostamento da parte dello Stato membro di destinazione, dal momento che non è previsto il test per la febbre catarrale successivo alla raccolta, conformemente alla valutazione del rischio effettuata dalla Società internazionale di trapianto embrionale (IETS) ed in linea con le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) per quanto riguarda la patologia.

(4)

Gli scambi intracomunitari di ovociti ed embrioni conformi a quanto disposto nell'allegato II, lettera C, punto 2, della decisione 2005/393/CE non devono essere soggetti all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione dal momento che il test successivo alla raccolta accerta al di là di ogni dubbio l'assenza della malattia nell'animale donatore.

(5)

Il 20 dicembre 2006 la Francia ha chiesto alla Commissione di adattare la delimitazione della zona soggetta a restrizione in Francia a causa della cessazione dell'attività del vettore nella zona interessata.

(6)

Con la decisione 2006/762/CE (3), la Commissione ha adottato alcune misure di protezione contro la febbre catarrale in Bulgaria per evitare la diffusione della patologia a partire dalla zona interessata nel distretto amministrativo di Burgas e in relazione alle importazioni nella Comunità di animali ricettivi.

(7)

Conseguentemente, dal momento che a decorrere dal 1o gennaio 2007 la Bulgaria è uno Stato membro, la zona interessata dovrebbe figurare nell'allegato I della decisione 2005/393/CE.

(8)

Il 9 gennaio 2007 la Germania ha informato la Commissione dell'individuazione di nuovi focolai di febbre catarrale nell'Hessen e nella Bassa Sassonia. È opportuno, alla luce di tali dati, modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizione in Germania.

(9)

Il 10 gennaio 2007 l'Italia ha presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale una relazione nella quale si dichiara che il sistema di sorveglianza messo a punto in Italia ha dimostrato che non si è verificata alcuna sieroconversione nella regione delle Marche dopo l'aprile 2005.

(10)

Di conseguenza la Regione in questione va considerata esente dalla febbre catarrale e, in base alla domanda motivata presentata dall'Italia, cancellata dall'elenco delle regioni italiane che figurano nella Zona B dell'allegato I della decisione 2005/393/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare conseguentemente la decisione 2005/393/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/393/CE viene modificata come segue:

1)

All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

salvo il caso dello sperma congelato e degli ovociti e degli embrioni, lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione allo spostamento.»

2)

L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/101/CE (GU L 43, 15.2.2007, pag. 40).

(3)  GU L 311 del 10.11.2006, pag. 56.


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue:

1)

Viene aggiunta la seguente Zona H:

«Zona H

Bulgaria:

Distretto amministrativo di Burgas».

2)

L'elenco relativo alla Francia delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente:

«Francia:

Département de l'Aube: arrondissement de Bar-sur-Aube et cantons de Arcis-sur-Aube, de Chapelle-Saint-Luc, Mery-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Troyes (1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 7o cantone)

Département des Ardennes

Département de l'Aisne

Département de la Marne

Département de la Haute-Marne: arrondissement de Saint-Dizier et cantons de Andelot-Blancheville, Bourmont, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, de Juzennecourt, Saint-Blin, Vignory

Département de Meurthe-et-Moselle

Département de la Meuse

Département de la Moselle

Département du Nord

Département de l'Oise: arrondissement de Clermont, Compiègne et cantons de Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Betz, Crépy-en-Valois, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis, Nanteuil-le-Haudouin, Nivillers, Pont Sainte Maxence

Département du Pas-de-Calais

Département du Bas-Rhin: arrondissements de Haguenau, Molsheim, Saverne, Strasbourg-campagne, Strasbourg-ville, Wissembourg et canton de Obernai

Département de la Seine-Maritime: cantons de Aumale, Blangy-sur-Bresle, Eu

Département de Seine-et-Marne: cantons de Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Rebais

Département de la Somme

Département des Vosges: cantons de Bulgnéville, Charmes, Châtenois, Coussey, Mirecourt, Neufchâteau, Raon-l’étape, Senones, de Vittel.»

3)

L'elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) relativo alla Germania è sostituito dal seguente elenco:

«Germania:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker, Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Cleebronn, Eberstadt, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Nordheim, Oedheim, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Widdern, Zaberfeld

Im Hohenlohekreis: Dörzbach, Forchtenberg, Ingelfingen, Krautheim, Öhringen, Schöntal, Weißbach, Zweiflingen

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Im Landkreis Ludwigsburg: Sachsenheim

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Ahorn, Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Freudenberg, Großrinderfeld, Grünsfeld, Igersheim, Königheim, Külsheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim, Werbach, Wertheim, Wittighausen

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen

Im Landkreis Kitzingen: Albertshofen, Biebelried, Bruchbrunn, Dettelbach, Kitzingen, Mainstockheim, Marktsteft, Nordheim am Main, Schwarzach am Main, Sommerach, Sulzfeld am Main, Volkach

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Landkreis Rhön-Grabfeld

Im Landkreis Schweinfurt: Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Frankenwinheim, Geldersheim, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Kolitzheim, Niederwerrn, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwanfeld, Schwebheim, Sennfeld, Stadtlauringen, Sulzheim, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck, Wipfeld

Stadt Schweinfurt

Landkreis Würzburg ohne die Gemeinden Aub und Bieberehren

Stadt Würzburg

Brandenburg

Im Landkreis Prignitz: Besandten, Eldenburg, Wootz

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Freie und Hansestadt Hamburg

Gesamtes Landesgebiet

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Mecklenburg-Vorpommen

Im Landkreis Ludwigslust: Belsch, Bengerstorf, Besitz, Stadt Boizenburg, Brahlstorf, Dersenow, Stadt Dömitz, Gresse, Greven, Gallin, Grebs-Niendorf, Karenz, Leussow, Stadt Lübtheen, Malk Göhren, Malliß, Neu Gülze, Neu Kaliß, Nostorf, Pritzier, Redefin, Schwanheide, Teldau, Tessin/Bzbg., Vellahn, Vielank, Warlitz

Niedersachsen

Gesamtes Landesgebiet

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Aschersleben-Staßfurt

Im Landkreis Bernburg: Güsten

Landkreis Bördekreis

Landkreis Halberstadt

Im Landkreis Jerichower Land: Hohenwarte, Lostau

Landeshauptstadt Magdeburg

Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wippra

Landkreis Ohre-Kreis

Landkreis Quedlinburg

Im Landkreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode, Wolfsberg

Im Landkreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz(Bode), Schönebeck(Elbe), Welsleben

Im Landkreis Stendal: Aulosen, Badingen, Ballerstedt, Berkau, Bismark(Altmark), Boock, Bretsch, Büste, Dobberkau, Flessau, Gagel, Garlipp, Gladigau, Gollensdorf, Grassau, Groß Garz, Heiligenfelde, Hohenwulsch, Holzhausen, Insel, Käthen, Kläden, Könnigde, Kossebau, Kremkau, Krevese, Lückstedt, Lüderitz, Meßdorf, Möringen, Nahrstedt, Pollitz, Querstedt, Rochau, Rossau, Schäplitz, Schernebeck, Schinne, Schorstedt, Staats, Steinfeld, Tangerhütte, Uchtdorf, Uchtspringe, Vinzelberg, Volgfelde, Wanzer, Windberge, Wittenmoor

Landkreis Wernigerode

Schleswig-Holstein

Im Kreis Herzogtum Lauenburg: Alt Mölln, Aumühle, Bälau, Basedow, Basthorst, Besenthal, Börnsen, Borstorf, Breitenfelde, Bröthen, Brunstorf, Buchhorst, Büchen, Dahmker, Dalldorf, Dassendorf, Elmenhorst, Escheburg, Fitzen, Fuhlenhagen, Geesthacht, Göttin, Grabau, Grambek, Groß Pampau, Grove, Gudow, Gülzow, Güster, Hamfelde, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Hornbek, Juliusburg, Kankelau, Kasseburg, Klein Pampau, Koberg, Köthel, Kollow, Kröppelshagen-Fahrendorf, Krüzen, Krukow, Kuddewörde, Langenlehsten, Lanze, Lauenburg/Elbe, Lehmrade, Linau, Lütau, Möhnsen, Mölln, Mühlenrade, Müssen, Niendorf/Stecknitz, Poggensee, Roseburg, Forstgutsbezirk Sachsenwald, Sahms, Schnakenbek, Schönberg, Schretstaken, Schulendorf, Schwarzenbek, Siebeneichen, Sirksfelde, Talkau, Tramm, Walksfelde, Wangelau, Wentorf bei Hamburg, Wentorf (Amt Sandesneben), Wiershop, Witzeeze, Wohltorf, Woltersdorf, Worth

Im Kreis Pinneberg: Appen, Barmstedt, Bevern, Bilsen, Bönningstedt, Bokholt-Hanredder, Borstel-Hohenraden, Bullenkuhlen, Ellerbek, Ellerhoop, Elmshorn, Groß Nordende, Halstenbek, Haselau, Haseldorf, Hasloh, Heede, Heidgraben, Heist, Hemdingen, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Kummerfeld, Seester, Moorrege, Neuendeich, Pinneberg, Prisdorf, Quickborn, Raa-Besenbek, Rellingen, Schenefeld, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt, Tangstedt, Tornesch, Uetersen, Wedel

Im Kreis Segeberg: Alveslohe, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt

Im Kreis Steinburg: Altenmoor, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Glückstadt, Herzhorn, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Neuendorf b. Elmshorn, Sommerland

Im Kreis Stormarn: Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbuettel, Braak, Brunsbek, Delingsdorf, Glinde, Grande, Groenwohld, Grossensee, Grosshansdorf, Hamfelde, Hammoor, Hohenfelde, Hoisdorf, Jersbek, Koethel, Luetjensee, Oststeinbek, Rausdorf, Reinbek, Siek, Stapelfeld, Steinburg, Tangstedt, Todendorf, Trittau, Witzhave

Thüringen

Landkreis Eichsfeld

Stadt Eisenach

Stadt Erfurt

Landkreis Gotha

Im Landkreis Hildburghausen: Eichenberg, Grub, Haina, Henfstedt, Marisfeld, Mendhausen, Oberstadt, Schmeheim, Themar, Westenfeld

Im Ilmkreis: Angelroda, Arnstadt, Elgersburg, Frankenhain, Gehlberg, Geraberg, Geschwenda, Gossel, Graefenroda, Ichtershausen, Liebenstein, Plaue, Wachsenburggemeinde

Im Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Etzleben, Freienbessingen, Göllingen, Gorsleben, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Landkreis Nordhausen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Altersbach, Aschenhausen, Bauerbach, Behrungen, Belrieth, Benshausen, Berkach, Bermbach, Bibra, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Christes, Dillstädt, Einhausen, Ellingshausen, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Henneberg, Herpf, Heßles, Hümpfershausen, Jüchsen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Kühndorf, Leutersdorf, Mehmels, Meiningen, Melpers, Metzels, Neubrunn, Nordheim, Oberhof, Oberkatz, Obermaßfeld-Grimmenthal, Oberschönau, Oberweid, Oepfershausen, Queienfeld, Rentwertshausen, Rhönblick, Rippershausen, Ritschenhausen, Rohr, Rosa, Roßdorf, Rotterode, Schmalkalden, Schwallungen, Schwarza, Schwickershausen, Springstille, Steinbach-Hallenberg, Stepfershausen, Sülzfeld, Trusetal, Unterkatz, Untermaßfeld, Unterschönau, Unterweid, Utendorf, Vachdorf, Viernau, Wahns, Wallbach, Walldorf, Wasungen, Wernshausen, Wölfershausen, Wolfmannshausen, Zella-Mehlis

Im Landkreis Sömmerda: Alperstedt, Andisleben, Bilzingsleben, Büchel, Elxleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Griefstedt, Großrudestedt, Günstedt, Haßleben, Henschleben, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Nöda, Riethgen, Riethnordhausen, Ringleben, Schloßvippach, Schwerstedt, Sömmerda, Straußfurt, Udestedt, Walschleben, Weißensee, Werningshausen, Witterda, Wundersleben

Stadt Suhl

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis»

4)

L'elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona B (sierotipo 2) è sostituito dal seguente elenco:

«Zona B (sierotipo 2)

Italia

Abruzzo

:

L’Aquila, ad eccezione dei comuni appartenenti all'Unità sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

Lazio

:

Rieti, Roma, Viterbo

Toscana

:

Grosseto

Umbria

:

Terni e Perugia»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/44


AZIONE COMUNE 2007/147/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

che abroga l'azione comune 2006/319/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/319/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (1) (operazione EUFOR RD Congo).

(2)

L'operazione militare è stata lanciata il 12 giugno 2006 con la decisione 2006/412/PESC (2) e si è conclusa il 30 novembre 2006, come previsto all'articolo 15, paragrafo 2, dell'azione comune 2006/319/PESC. Successivamente tutte le forze sono state trasferite dalla zona delle operazioni.

(3)

La decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (3) (Athena) determina le procedure di revisione e rendimento dei conti dell'operazione.

(4)

È opportuno abrogare l'azione comune 206/319/PESC, in conformità del relativo articolo 15, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2006/319/PESC è abrogata. Ciò non pregiudica le procedure previste nella decisione 2004/197/PESC riguardo alla revisione e al rendimento dei conti dell'operazione.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.

(2)  GU L 163 del 15.6.2006, pag. 16.

(3)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo con decisione 2007/91/PESC (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 11).