ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 58

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
24 febbraio 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/124/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza, quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

1

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

 

2007/125/GAI

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e lotta contro la criminalità, quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

7

 

 

2007/126/GAI

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Giustizia penale, quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

(2007/124/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza sono aspetti essenziali della protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il piano d'azione riveduto dell'Unione europea per la lotta al terrorismo, quale adottato dal Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004, ha individuato, tra l'altro, quali obiettivi prioritari la prevenzione e la gestione delle conseguenze di attentati terroristici e la protezione delle infrastrutture critiche.

(3)

Il 2 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato il programma di solidarietà riveduto dell’Unione europea sulle conseguenze delle minacce e degli attentati terroristici sottolineando l’importanza della valutazione dei rischi e delle minacce, della protezione delle infrastrutture critiche, dei meccanismi volti a individuare e identificare le minacce terroristiche, della preparazione politica e operativa e della capacità di gestione delle conseguenze.

(4)

Nel dicembre 2005 il Consiglio ha deciso che il programma europeo di protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP) si fonderà su un approccio di rischio a tutto campo, considerando al contempo prioritaria la lotta alle minacce terroristiche. Una nuova strategia antiterrorismo articolata in quattro settori (prevenzione, protezione, perseguimento e risposta) è stata altresì adottata al Consiglio europeo del dicembre 2005.

(5)

Il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2), del 23 ottobre 2001, fornisce una risposta immediata a tutte le situazioni di emergenza grave, ma non è stato concepito specificamente per la prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze di attentati terroristici.

(6)

Il programma dell’Aia (3), istituito dal Consiglio europeo nel novembre 2004, ha chiesto una gestione integrata e coordinata delle crisi all'interno dell'UE con effetti transfrontalieri.

(7)

Nell'ambito delle sue competenze la Comunità contribuisce all'adozione delle misure necessarie a evitare che i terroristi attentino ai valori della democrazia, allo Stato di diritto, alla società aperta e alla libertà dei nostri cittadini e delle nostre società nonché a limitare, per quanto possibile, le conseguenze di eventuali attentati.

(8)

A fini di efficacia, efficienza in termini di costi e trasparenza, gli sforzi specifici prodigati per la prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze del terrorismo dovrebbero essere razionalizzati e finanziati con un unico programma.

(9)

Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza nonché la complementarietà con altri programmi finanziari, sarebbe opportuno definire le espressioni «prevenzione e preparazione», «gestione delle conseguenze» e «infrastrutture critiche».

(10)

La responsabilità primaria per la protezione delle infrastrutture critiche incombe agli Stati membri, ai proprietari, agli operatori e agli utenti (questi ultimi intesi come le organizzazioni che sfruttano ed utilizzano le infrastrutture a fini commerciali e di fornitura di servizi). Le autorità degli Stati membri forniranno guida e coordinamento nello sviluppo e nell'attuazione di un approccio coerente a livello nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche nell'ambito della loro giurisdizione, tenendo conto delle competenze comunitarie esistenti. La responsabilità per l'attuazione di valutazioni dei rischi e delle minacce incombe pertanto principalmente agli Stati membri.

(11)

Le azioni della Commissione, integrate se del caso da progetti transnazionali, sono essenziali per conseguire un approccio integrato e coordinato a livello CE. Inoltre, è utile e opportuno sostenere progetti in seno agli Stati membri nella misura in cui possano apportare utili esperienze e conoscenze per azioni future a livello della Comunità, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi e delle minacce. Al riguardo è opportuno adottare un approccio di rischio a tutto campo considerando al contempo prioritaria la minaccia terroristica.

(12)

È inoltre opportuno prevedere la partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ai progetti transnazionali.

(13)

È necessario garantire la complementarietà con altri programmi della Comunità e dell’Unione, quali il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile, il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e i Fondi strutturali.

(14)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o dell'impatto del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario. È necessario prevedere una certa flessibilità nella definizione del programma per poter eventualmente adeguare le azioni previste in funzione dell'evoluzione delle esigenze nel corso del periodo 2007-2013. La decisione dovrebbe, pertanto, essere limitata alla definizione generica delle azioni previste e delle disposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.

(16)

È opportuno inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (4), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (5), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

(17)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi nei quali la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(18)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9), operando una distinzione tra le misure soggette alla procedura del comitato di gestione e quelle soggette alla procedura del comitato consultivo, procedura quest'ultima che in determinati casi si rivela più appropriata ai fini di una maggiore efficacia.

(19)

Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non prevedono per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli previsti, rispettivamente, dagli articoli 308 e 203.

(20)

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere (10).

(21)

Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza per il periodo 2007-2013» (di seguito «programma»), al fine di contribuire a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione e nella protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche contro i rischi derivanti da attentati terroristici ed altri rischi correlati alla sicurezza, quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà.

2.   Il programma copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3.   La presente decisione non si applica ai settori coperti dallo strumento finanziario per la protezione civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «prevenzione e preparazione» si intendono misure volte a prevenire e/o ridurre i rischi derivanti dal terrorismo ed altri rischi correlati alla sicurezza;

b)

per «gestione delle conseguenze» si intende il coordinamento delle misure adottate per reagire ad un incidente correlato alla sicurezza, e ridurre l'impatto dei suoi effetti, in particolare in seguito ad attentati terroristici, al fine di garantire un agevole coordinamento della gestione delle crisi e delle azioni di sicurezza;

c)

per «infrastrutture critiche» si intendono, in particolare, le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento della Comunità o dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi generali

1.   Il programma contribuisce a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione e nella protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche contro gli attentati terroristici e altri incidenti correlati alla sicurezza.

2.   Il programma è inteso a contribuire alla protezione di settori quali la gestione delle crisi, l’ambiente, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e la coesione economica e sociale nei confronti del terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   Nell’ambito degli obiettivi generali e salvo se contemplato da altri strumenti finanziari, il programma incoraggia, promuove ed elabora misure volte alla prevenzione, alla preparazione e alla gestione delle conseguenze sulla base, tra l'altro, di esaurienti valutazioni delle minacce e dei rischi, sotto la supervisione degli Stati membri e tenendo debito conto delle competenze esistenti della Comunità in materia, e volte a prevenire o ridurre i rischi derivanti dal terrorismo e altri rischi correlati alla sicurezza.

2.   Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione nei confronti dei rischi derivanti dal terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza, il programma intende proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche, in particolare mediante le iniziative seguenti:

a)

incoraggiare, promuovere e sostenere le valutazioni dei rischi per le infrastrutture critiche al fine di potenziare la sicurezza;

b)

incoraggiare, promuovere e sostenere lo sviluppo di metodologie per la protezione delle infrastrutture critiche, in particolare le metodologie di valutazione dei rischi;

c)

promuovere e sostenere misure operative condivise per migliorare la sicurezza delle catene di fornitura transfrontaliere, a condizione che non siano distorte le norme in materia di concorrenza nell'ambito del mercato interno;

d)

promuovere e sostenere l’elaborazione di norme di sicurezza e lo scambio di competenze ed esperienze in materia di protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche;

e)

promuovere e sostenere il coordinamento e la cooperazione a livello della Comunità nel settore della protezione delle infrastrutture critiche.

3.   Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze, il programma intende:

a)

incoraggiare, promuovere e sostenere lo scambio di competenze ed esperienze, al fine di stabilire le migliori prassi volte a coordinare le misure di risposta e a realizzare la cooperazione tra i vari attori impegnati nella gestione delle crisi e nelle azioni di sicurezza;

b)

promuovere esercitazioni congiunte e scenari concreti che includano componenti di sicurezza al fine di potenziare il coordinamento e la cooperazione tra i pertinenti attori a livello europeo.

Articolo 5

Azioni ammissibili

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4, il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione;

b)

progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri o di almeno uno Stato membro ed un altro paese che può essere un paese aderente o un paese candidato;

c)

progetti nazionali all’interno degli Stati membri che:

i)

preparino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure di avviamento»);

ii)

integrino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure complementari»);

iii)

contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello comunitario, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.

2.   In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività:

a)

azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e comprensione reciproca, elaborazione di piani d’emergenza, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori prassi);

b)

attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo;

c)

elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l’interoperabilità;

d)

formazione e scambio di personale e di esperti; e

e)

attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Articolo 6

Accesso al programma

1.   Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali. Le organizzazioni non governative possono presentare domanda di finanziamento per i progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione di garantire un livello sufficiente di riservatezza.

2.   Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.

Articolo 7

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.

3.   Sono previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso, i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 8

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua il finanziamento comunitario conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro la fine di settembre, nei limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 7, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la decisione ha preso effetto.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all'articolo 3 e alle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 4 e 5;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

l'importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 3 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 4 e 5.

5.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi od organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Complementarietà

1.   Si devono ricercare sinergie, coerenza e complementarietà con altri strumenti dell’Unione e della Comunità, tra l'altro con i programmi specifici «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e «Giustizia penale», il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti della Comunità e dell’Unione, in particolare con il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità», al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni al programma e ad altri strumenti dell’Unione/della Comunità.

3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono finanziamenti da altri strumenti finanziari dell’Unione/della Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 11

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Sorveglianza

1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento comunitario tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.

5.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom,) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicare le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il finanziamento residuo e possa essere chiesto il rimborso dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché le siano restituiti gli importi indebitamente versati. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2010;

c)

una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 31 dicembre 2010;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

Articolo 15

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 16

Efficacia e applicazione

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(3)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 63.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà

(2007/125/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30 e 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo dell’Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è perseguito, come previsto all’articolo 2, quarto trattino, e all’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.

(2)

Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei cittadini e della società dalle attività criminose, l’Unione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari per prevenire, individuare, indagare e perseguire in maniera efficiente ed efficace tutte le forme di criminalità, soprattutto di carattere transfrontaliero.

(3)

Basandosi sulla conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999 il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (e soprattutto di tutelare i cittadini dalle varie forme di criminalità mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità) con il programma dell’Aia del novembre 2004 (2), le dichiarazioni sul terrorismo del settembre 2001 e del marzo 2004 e la strategia europea in materia di droga del dicembre 2004.

(4)

Per fornire consulenza nell'elaborazione dei vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello dell'Unione europea e fornire supporto alle azioni di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale, con la decisione 2001/427/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001 (3), è stata istituita la rete europea di prevenzione della criminalità.

(5)

Il programma quadro istituito dalla decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (4), ha contribuito considerevolmente al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e altre autorità di contrasto e i servizi giudiziari degli Stati membri e al miglioramento della reciproca comprensione tra i rispettivi ordinamenti di polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi e alla reciproca fiducia negli stessi.

(6)

È necessario e opportuno estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità e rivederne le modalità ai fini di una migliore efficacia, efficienza in termini di costi e trasparenza.

(7)

Il programma quadro mira ad agevolare il sostegno e la tutela effettivi degli interessi dei testimoni di reati, sottolineando nel contempo l'importanza di proteggere le vittime dei medesimi. A riprova della priorità attribuita al sostegno delle vittime, il programma specifico «Giustizia penale» sottolinea l'aspetto di assistenza sociale e legale alle vittime.

(8)

Le azioni della Commissione e i progetti transnazionali restano importanti per giungere ad una migliore e più stretta cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri. Inoltre, è utile ed opportuno finanziare progetti in seno agli Stati membri nella misura in cui possano apportare utili esperienze e competenze per azioni future a livello dell’Unione.

(9)

Dal momento che la criminalità non conosce frontiere, è opportuno consentire la partecipazione di paesi terzi ed organizzazioni internazionali ai progetti transnazionali.

(10)

È necessario garantire la complementarietà con altri programmi dell’Unione e della Comunità, come il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione europea, lo strumento finanziario per la protezione civile e i Fondi strutturali.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o dell'impatto del programma, essere realizzati meglio a livello dell’Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, applicabile all'Unione in virtù dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(12)

Conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le spese operative dovrebbero essere finanziate, nell'ambito del titolo VI, mediante il bilancio generale dell'Unione europea.

(13)

Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario. È necessario prevedere una certa flessibilità nella definizione del programma per poter eventualmente adeguare le azioni previste in funzione dell'evoluzione delle esigenze nel corso del periodo 2007-2013. La decisione dovrebbe, pertanto, essere limitata alla definizione generica delle azioni previste e delle disposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo le procedure in essa previste, con l'assistenza di un comitato.

(15)

È opportuno inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (6), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(16)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (9), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi nei quali la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(17)

È opportuno sostituire, dal 1o gennaio 2007, la decisione 2002/630/GAI con la presente decisione e con la decisione che istituisce il programma specifico «Giustizia penale».

(18)

Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (di seguito «programma»), quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani e i reati a danno dei bambini, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode.

2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione e della Comunità.

Articolo 3

Temi e obiettivi specifici

1.   Il programma si articola in quattro temi:

a)

prevenzione della criminalità e criminologia;

b)

attività di contrasto della criminalità;

c)

protezione e sostegno ai testimoni;

d)

protezione delle vittime.

2.   Nell'ambito degli obiettivi generali il programma contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

incoraggiare, promuovere ed elaborare metodi e strumenti orizzontali necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità e per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, per esempio i lavori della rete dell'Unione europea di prevenzione della criminalità, i partenariati tra settore pubblico e privato, l'elaborazione delle migliori prassi per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili, la criminologia applicata e un migliore approccio al problema dei giovani autori di reati;

b)

promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali e gli organismi affini dell'Unione in ordine alle priorità stabilite dal Consiglio, in particolare quelle definite dall'Europol nella valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata;

c)

promuovere ed elaborare le migliori prassi per il sostegno e la protezione dei testimoni; e

d)

promuovere ed elaborare le migliori prassi per la protezione delle vittime di reati.

3.   Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione;

b)

progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri, o di almeno uno Stato membro ed un altro paese, sia esso un paese aderente o un paese candidato;

c)

progetti nazionali all'interno degli Stati membri che:

i)

preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure di avviamento»);

ii)

integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure complementari»);

iii)

contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati;

d)

le sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni non governative che perseguano, senza scopo di lucro, obiettivi del programma a dimensione europea.

2.   In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività:

a)

azioni volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e comprensione reciproca, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori prassi);

b)

attività di analisi, di controllo e di valutazione;

c)

elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie;

d)

formazione e scambio di personale e di esperti; e

e)

attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Articolo 5

Accesso al programma

1.   Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli organismi internazionali competenti.

2.   Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

3.   Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.

Articolo 6

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni dell'Unione sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un'azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.

3.   Sono previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso, i fondi dell'Unione finanziano l'acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 7

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua il finanziamento dell'Unione conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro la fine di settembre, nei limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 6, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la presente decisione ha preso effetto.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e alle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi nonché alla loro diffusione;

c)

l'importo del finanziamento dell'Unione richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono valutate considerando, tra l'altro:

a)

la coerenza con gli obiettivi del programma;

b)

la qualità delle attività programmate;

c)

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

d)

l'impatto geografico delle attività svolte;

e)

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a d), secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi o organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (di seguito «comitato»).

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.   La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati a riunioni informative successive alle riunioni del comitato.

Articolo 9

Procedura consultiva

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2.   Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

3.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 10

Procedura di gestione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

2.   La Commissione adotta misure che si applicano immediatamente. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Complementarietà

1.   Si devono ricercare sinergie, coerenza e complementarietà con altri strumenti dell'Unione e della Comunità, tra l'altro con i programmi specifici «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» e «Giustizia penale», il programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione e della Comunità, in particolare con il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo» e di altri rischi correlati alla sicurezza, al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni al programma e ad altri strumenti dell'Unione/della Comunità.

3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono finanziamenti da altri strumenti finanziari dell’Unione/della Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Sorveglianza

1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento comunitario tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.

5.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni dell'Unione finanziate nell’ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ed (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicare le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il finanziamento residuo e possa essere chiesto il rimborso dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché le siano restituiti gli importi indebitamente versati. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2010;

c)

una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 31 dicembre 2010;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

Articolo 16

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione 2002/630/GAI.

2.   Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 a norma della decisione 2002/630/GAI continuano ad essere disciplinate, fino a completamento avvenuto, da detta decisione.

Articolo 18

Efficacia e applicazione

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(3)  GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.

(4)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).


24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia

(2007/126/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29 del trattato sull’Unione europea stabilisce che l’obiettivo che l’Unione si prefigge è di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(2)

Ai sensi dell’articolo 31 del trattato sull’Unione europea, l’azione comune nel settore penale comprende, in particolare, la cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri.

(3)

Basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il programma dell’Aia adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004 ribadisce la priorità di un rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, in particolare rafforzando la cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

(4)

Il programma quadro istituito dalla decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (2), ha contribuito considerevolmente al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e altre autorità di contrasto e i servizi giudiziari degli Stati membri e al miglioramento della reciproca comprensione tra i rispettivi ordinamenti di polizia, giudiziari, giuridici ed amministrativi e della reciproca fiducia negli stessi.

(5)

È opportuno realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato sull'Unione europea e dal programma dell’Aia stabilendo un programma flessibile ed efficace che ne agevoli la pianificazione e l’attuazione.

(6)

Il programma dovrebbe migliorare la reciproca fiducia nel sistema giudiziario. Come indicato nel programma dell’Aia, la reciproca fiducia dovrebbe essere rafforzata attraverso lo sviluppo di reti di organizzazioni e di istituzioni giudiziarie, il miglioramento della formazione delle professioni legali, lo sviluppo della valutazione dell’attuazione delle politiche dell’UE nel settore della giustizia, nel pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, lo sviluppo della ricerca nel settore della cooperazione giudiziaria e l’incoraggiamento di progetti operativi negli Stati membri per modernizzare la giustizia.

(7)

Il programma dovrebbe altresì facilitare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, migliorando la conoscenza reciproca di precedenti condanne pronunciate nell’Unione europea, in particolare creando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

(8)

La rete europea di formazione giudiziaria, creata da istituti specificamente incaricati della formazione dei magistrati di tutti gli Stati membri, promuove un programma di formazione dei giudici e dei pubblici ministeri con un'autentica dimensione europea. Ciò contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca e migliora la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici.

(9)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti del programma, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, applicabile all'Unione in virtù dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(10)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi nei quali la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo del loro impiego.

(11)

È opportuno inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (6), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(12)

Il regolamento finanziario impone che si adotti un atto di base per coprire le sovvenzioni di funzionamento.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo le procedure in essa previste, con l'assistenza di un comitato.

(14)

È opportuno sostituire, dal 1o gennaio 2007, la decisione 2002/630/GAI con il presente programma e con il nuovo programma specifico sulla prevenzione e lotta contro la criminalità che rientra nel programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà.

(15)

Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia penale» (di seguito «programma»), quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

b)

promuovere la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri nella misura necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria. Promuovere la riduzione degli attuali ostacoli giuridici al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria al fine di rafforzare il coordinamento delle indagini e di aumentare la compatibilità dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri con l'Unione europea per dare seguito adeguato alle indagini delle autorità di contrasto degli Stati membri;

c)

migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali (avvocati e altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari) e promuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia reciproca;

d)

accrescere ulteriormente la fiducia reciproca, al fine di garantire la tutela dei diritti delle vittime e degli imputati.

2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e specificamente alla creazione di uno spazio giudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di:

i)

promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;

ii)

eliminare gli ostacoli creati dalle disparità esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e promuovere il necessario ravvicinamento del diritto penale sostanziale concernente le forme gravi di criminalità, in particolare quelle con dimensioni transfrontaliere;

iii)

accrescere ulteriormente l'introduzione di norme minime relative ad aspetti del diritto processuale penale ai fini della promozione degli aspetti pratici della cooperazione giudiziaria;

iv)

garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;

v)

migliorare lo scambio di informazioni, attraverso l'uso di sistemi informatizzati, in particolare di quelle estratte dai casellari giudiziari nazionali;

vi)

promuovere i diritti degli imputati e l’assistenza sociale e giudiziaria alle vittime;

vii)

incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con Eurojust nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e altre forme gravi di criminalità;

viii)

promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone che hanno commesso reati, in particolare dei minorenni autori di reati;

b)

migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi;

c)

assicurare che gli strumenti dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati;

d)

migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia;

e)

promuovere la formazione in diritto comunitario e dell'Unione per i magistrati, gli avvocati e gli altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari;

f)

valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, migliorando la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia;

g)

sviluppare e realizzare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e sostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.

Articolo 4

Azioni ammissibili

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il programma sostiene, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale d’informazione, supporto e sviluppo di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; o

b)

progetti transnazionali specifici di interesse per l'Unione presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro paese, che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o

c)

sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o

d)

una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese sostenute per il programma di lavoro permanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l’interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati;

e)

progetti nazionali all'interno degli Stati membri che

i)

preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure di avviamento»);

ii)

integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione («misure complementari»);

iii)

contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi e tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.

Articolo 5

Destinatari

Il programma è diretto, tra l’altro, agli operatori della giustizia, ai rappresentanti dei servizi di assistenza alle vittime e ad altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, alle autorità nazionali e ai cittadini dell’Unione in generale.

Articolo 6

Accesso al programma

1.   L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia e le organizzazioni non governative degli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

Per «operatori della giustizia» si intendono, tra l’altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i procuratori legali, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e altri prefessionisti coinvolti nei lavori giudiziari in campo penale.

2.   I progetti transnazionali non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che però possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 7

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono di norma concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.

3.   Sono inoltre previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanziano l’acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 8

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua il finanziamento della Comunità conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro la fine di settembre, nei limiti degli obiettivi generali di cui all’articolo 2, un programma di lavoro annuale, contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all’articolo 7, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la presente decisione ha preso effetto.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e alle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

l'importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 4, lettere c) e d), sono valutate considerando:

a)

la coerenza con gli obiettivi del programma;

b)

la qualità delle attività programmate;

c)

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

d)

l'impatto geografico delle attività svolte;

e)

il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

f)

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) ad e), secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi o organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11.

7.   Ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla rete europea di formazione giudiziaria, poiché essa persegue un obiettivo di interesse generale europeo.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (di seguito «comitato»).

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.   La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati a riunioni informative successive alle riunioni del comitato.

Articolo 10

Procedura consultiva

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2.   Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

3.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 11

Procedura di gestione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2.   La Commissione adotta misure che si applicano immediatamente. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Complementarietà

1.   Si devono ricercare sinergie e complementarietà con altri strumenti dell'Unione e della Comunità, tra l'altro con il programma specifico «Giustizia civile» quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia e con i programmi generali sulla sicurezza e la tutela delle libertà e sulla solidarietà e la gestione dei flussi migratori. Le informazioni statistiche sulla giustizia penale sono sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione e della Comunità, in particolare con il programma specifico «Giustizia civile» quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia, al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione/Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari della presente decisione forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 13

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 14

Sorveglianza

1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.

5.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un’azione giustifichi solo una parte dell'assistenza finanziaria concessa, la Commissione provvede affinché venga richiesto al beneficiario di comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché l'assistenza finanziaria residua possa essere annullata e si possa chiedere il rimborso dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 16

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l’attuazione delle attività previste nell’ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011;

c)

una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 30 agosto 2012;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 17

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione 2002/630/GAI.

Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 a norma della decisione 2002/630/GAI continuano a essere disciplinate, fino a completamento avvenuto, da detta decisione. Il comitato di cui all’articolo 7 di tale decisione è sostituito dal comitato di cui all’articolo 10 della presente decisione.

Articolo 19

Efficacia e applicazione

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.