ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 54

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
22 febbraio 2007


Sommario

 

pagina

 

*

Avviso ai lettori

1

 

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

 

*

Addendum al regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006)

3

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, Centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006)

4

 

*

Rettifica della decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006)

21

 

*

Rettifica della decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006)

30

 

*

Rettifica della decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 9 dicembre 2006, concernente il programma specifico Idee che attua il settimo programma quadro della comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006)

81

 

*

Rettifica della decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Persone che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006)

91

 

*

Rettifica della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006)

101

 

*

Rettifica della decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006)

126

 

*

Rettifica della decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006)

139

 

*

Rettifica della decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006)

149

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007)

157

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/1


AVVISO AI LETTORI

BG:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Daniża, Ġermaniża, Estonjana, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Finlandiża u Żvediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte, objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/3


ADDENDUM

al regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 403 del 30 dicembre 2006)

Al regolamento è aggiunta al dichiarazione seguente:

«DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. Il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione intendono sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze nel settore dell'uguaglianza di genere, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Quanto all'organizzazione dell'istituto, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione dichiarano che la struttura di gestione, in particolare il numero dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione, è determinata con riferimento alla specificità dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e non costituisce pertanto un precedente per altre agenzie in futuro.

Per garantire una rotazione ordinata dei membri nominati dal Consiglio, gli Stati membri sono suddivisi in tre gruppi di nove seguendo l'ordine delle future presidenze. Per il primo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti ai primi due gruppi di Stati membri; per il secondo mandato, i rappresentanti del Consiglio sono costituiti da membri appartenenti al terzo e al primo gruppo, per il terzo mandato da quelli del secondo e terzo gruppo e così via per i mandati successivi (1). In caso di futuri allargamenti, il sistema di rotazione sarà adeguato di conseguenza.»


(1)  Primo mandato (2007-2009):

(i)

DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU; (ii) PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU.

Secondo mandato (2010-2012):

(iii)

NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI; (i) DE, PT, SI, FR, CZ, SE, ES, BE, HU.

Terzo mandato (2013-2015):

(ii)

PL, DK, CY, IE, LT, EL, IT, LV, LU; (iii) NL, SK, MT, UK, EE, BG, AT, RO, FI.


Rettifiche

22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/4


Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (Euratom) n. 1908/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1908/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 10,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica è stato adottato con decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (4). L’attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finanziari, spetta alla Commissione.

(2)

Il settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «regolamento finanziario»), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (6) recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (di seguito «modalità di esecuzione»).

(3)

Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, attualmente le discipline comunitarie per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (7).

(4)

Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (8), riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza.

(5)

Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità.

(6)

Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante, tenendo anche conto delle possibili modalità di organizzazione del partecipante sul piano internazionale, proteggendo al contempo gli interessi legittimi degli altri partecipanti e della Comunità.

(7)

Il settimo programma quadro dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un’ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università.

(8)

Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la definizione di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9).

(9)

È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento.

(10)

I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire l'attuazione efficace dell’azione indiretta interessata.

(11)

Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca nucleare e di formazione in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al settimo programma quadro.

(12)

È opportuno prevedere anche la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali, come previsto nell'articolo 101 del trattato. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale partecipazione sia giustificata in termini di rafforzamento del contributo apportato agli obiettivi fissati dal settimo programma quadro.

(13)

Ai sensi dell'articolo 198 del trattato, i soggetti giuridici dei territori non europei degli Stati membri sottoposti alla giurisdizione di questi ultimi possono partecipare al settimo programma quadro.

(14)

Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

(15)

La transizione dal metodo di calcolo dei costi utilizzato nel sesto programma quadro dovrebbe essere efficace e agevole. Per favorire i partecipanti, il processo di controllo del settimo programma quadro dovrebbe pertanto riguardare l'impatto sul bilancio di tale cambiamento, in particolare per quanto concerne le relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti

(16)

La Commissione deve stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione e dal presente regolamento, per disciplinare la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte, l’aggiudicazione delle sovvenzioni, nonché le procedure di ricorso per i partecipanti. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

(17)

È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. Tali regole dovrebbero creare il giusto equilibrio tra l'intento di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e quello di semplificare e facilitare la partecipazione dei soggetti giuridici al programma quadro.

(18)

Il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (10), disciplinano, tra l’altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l’esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 160 C del trattato.

(19)

Occorre che il contributo finanziario della Comunità giunga ai partecipanti senza indebiti ritardi.

(20)

Gli accordi conclusi per ciascuna azione dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei conti e i controlli sul posto svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (11).

(21)

La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del settimo programma quadro, sia il settimo programma quadro stesso e i suoi programmi specifici. Al fine di garantire che il controllo e la valutazione dell'attuazione delle azioni indirette siano efficaci e coerenti, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema d'informazione appropriato.

(22)

Il settimo programma quadro dovrebbe rispecchiare e promuovere i principi generali stabiliti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori (12), rispettandone il carattere volontario.

(23)

Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e utilizzano e diffondono questi risultati.

(24)

Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o utilizzare le conoscenze che ne derivano.

(25)

L’obbligo stabilito nell'ambito del sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In tale contesto, è opportuno istituire un «fondo di garanzia per i partecipanti», gestito dalla Commissione, per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. Tale approccio promuoverà la semplificazione e faciliterà la partecipazione, tutelando al contempo gli interessi finanziari della Comunità in modo appropriato per il programma quadro.

(26)

I contributi della Comunità a un’impresa comune costituita in applicazione degli articoli da 45 a 51 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(27)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28)

Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l’altro mediante:

a)

aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

b)

sovvenzioni;

c)

contributi finanziari ad un’organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

d)

onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all’articolo 16 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all’allegato II, lettera a), della decisione 2006/970/Euratom che istituisce il settimo programma quadro (di seguito «azioni indirette»).

Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro, conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo (di seguito «diffusione»).

Inoltre stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio (di seguito «utilizzo»).

Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione (di seguito «diritti di accesso»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per:

1)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica, costituita secondo il diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, o secondo il diritto comunitario o il diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale;

2)

«soggetto collegato»: un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

3)

«condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

4)

«conoscenze acquisite»: i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

5)

«conoscenze preesistenti»: le informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per la valorizzazione dei suoi risultati;

6)

«partecipante»: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento;

7)

«organismo di ricerca»: un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

8)

«paese terzo»: uno Stato che non è uno Stato membro;

9)

«paese associato»: un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all’insieme o a parte del settimo programma quadro;

10)

«organizzazione internazionale»: un’organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità europea, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

11)

«organizzazione internazionale di interesse europeo»: un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

12)

«organismo pubblico»: qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;

13)

«PMI»: micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

14)

«programma di lavoro»: un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all’articolo 2 della decisione 2006/970/Euratom;

15)

«meccanismi di finanziamento»: i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all’allegato II, lettera a), della decisione 2006/970/Euratom.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti trasmessi loro come materiale riservato.

CAPO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 4

Norme specifiche per la ricerca sull'energia di fusione

Le norme stabilite nel presente capo si applicano lasciando impregiudicate le norme specifiche per le azioni rientranti nell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione» contenute nel capo IV.

SEZIONE 1

Condizioni minime

Articolo 5

Principi generali

1.   Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo, può partecipare ad un’azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all’articolo 11.

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui all'articolo 6 o 8, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 1 e 2 del trattato deve essere pertanto rafforzato.

2.   Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (di seguito «CCR») può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Articolo 6

Condizioni minime

1.   Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

a)

devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

b)

tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 7.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), quando uno dei partecipanti è il CCR o un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considererà che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

Articolo 7

Indipendenza

1.   Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti l'uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b)

la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3.   Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

b)

i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Articolo 8

Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori

Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

Il primo comma non si applica alle azioni volte al coordinamento di attività di ricerca.

Articolo 9

Partecipanti unici

Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Articolo 10

Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi

La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

Articolo 11

Condizioni aggiuntive

Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell’azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

SEZIONE 2

Procedure

Sottosezione 1

Inviti a presentare proposte

Articolo 12

Inviti a presentare proposte

1.   La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e programmi di lavoro pertinenti.

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

2.   Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

3.   Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i candidati non rispondano inutilmente.

Articolo 13

Eccezioni

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

a)

azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

b)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

c)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

d)

altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d’esecuzione.

Sottosezione 2

Valutazione e selezione delle proposte e aggiudicazione delle sovvenzioni

Articolo 14

Valutazione, selezione e aggiudicazione

1.   La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione.

I criteri sono quelli dell'eccellenza, dell'impatto e dell'attuazione. In questo ambito, il programma di lavoro specifica i criteri di valutazione e di selezione e può aggiungere criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull’applicazione di questi criteri.

2.   Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3.   Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classifica.

Articolo 15

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

1.   Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base a un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

2.   Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.

Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione.

3.   La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica gli orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase nonché della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti.

4.   La Commissione adotta e pubblica regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

La Commissione si astiene dal rinnovare tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.

Articolo 16

Nomina di esperti indipendenti

1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 13, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti dovranno occuparsi di informazioni riservate, la nomina sarà subordinata ad un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

3.   Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto d’interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4.   La Commissione adotta una lettera tipo di nomina (di seguito «lettera di nomina») che contiene una dichiarazione nella quale l’esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti d’interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell’elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

5.   La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per il programma quadro e per ciascun programma specifico.

Sottosezione 3

Attuazione e convenzioni di sovvenzione

Articolo 17

Aspetti generali

1.   I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Comunità.

2.   La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all’articolo 18, paragrafo 8, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

3.   I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

4.   Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti si conformano alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5.   Qualora l’attuazione di un’azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione fa cessare l’azione.

6.   I partecipanti si accertano che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

7.   Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti all'azione indiretta possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.

8.   La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.

Articolo 18

Disposizioni generali per l’adesione alle convenzioni di sovvenzione

1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione 2006/970/Euratom, al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta.

2.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione specifica la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfetari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfetari.

3.   La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

4.   La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione.

5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

6.   Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti ne garantiscono un’ampia pubblicità e individuano, valutano e selezionano i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dal programma di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

7.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

8.   Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte a rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

9.   La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.

10.   La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.

Articolo 19

Disposizioni concernenti i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione

1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite.

2.   La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sull'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite.

Articolo 20

Disposizioni relative alla cessazione

La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua cessazione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di inadempimento, totale o parziale, nonché le conseguenze, per i partecipanti, di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

Articolo 21

Disposizioni specifiche

1.   Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura.

2.   Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell’azione.

3.   Per salvaguardare gli interessi di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato, la convenzione di sovvenzione può contenere, se del caso, disposizioni specifiche sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e l'utilizzo di queste conoscenze.

Articolo 22

Firma e adesione

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

Sottosezione 4

Consorzi

Articolo 23

Accordi consortili

1.   Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i partecipanti a un’azione indiretta concludono un accordo (di seguito «accordo consortile»), che disciplina tra l'altro:

a)

l'organizzazione interna del consorzio;

b)

la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

c)

le regole aggiuntive a quelle di cui al capo III sulla diffusione, l'utilizzo e i diritti di accesso, nonché alle disposizioni pertinenti della convenzione di sovvenzione;

d)

la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere;

e)

gli accordi tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

2.   La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.

Articolo 24

Coordinatore

1.   I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta designano uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità di esecuzione e della convenzione di sovvenzione:

a)

monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;

b)

verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l’adesione alla convenzione di sovvenzione;

c)

ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione;

d)

tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 35;

e)

fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.

2.   Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione.

Articolo 25

Modifiche nel consorzio

1.   I partecipanti ad un’azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di eliminare un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni fissate dall'accordo consortile.

2.   I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso aderiscono alla convenzione di sovvenzione.

3.   In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un’ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

Il consorzio valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui agli articoli 14 e 16.

4.   Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione.

Sottosezione 5

Controllo e valutazione dei programmi e delle azioni indirette e comunicazione delle informazioni

Articolo 26

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione controlla l’esecuzione delle azioni indirette sulla base delle relazioni periodiche presentate a norma dell’articolo 18, paragrafo 4.

In particolare la Commissione controlla l’attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite, presentato a norma dell’articolo 19, paragrafo 1.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 16.

2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del programma quadro.

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.

3.   Il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 6 della decisione 2006/970/Euratom includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

4.   La Commissione nomina, a norma dell'articolo 16, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell’ambito del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.

5.   Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell’articolo 16, che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.

Articolo 27

Informazioni da mettere a disposizione

1.   Tenuto debitamente conto dell'articolo 3, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

le informazioni sono pertinenti ai fini della politica pubblica;

b)

i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

2.   In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce ai destinatari diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

SEZIONE 3

Contributo finanziario della Comunità

Sottosezione 1

Ammissibilità al finanziamento e forme di sovvenzione

Articolo 28

Ammissibilità al finanziamento

1.   Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un’azione indiretta:

a)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario;

b)

tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo.

2.   Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale diversa da un’organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a)

se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro;

b)

se ciò è essenziale per l'attuazione dell’azione indiretta;

c)

se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in qualsiasi altro accordo concluso tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 29

Forme di sovvenzione

Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui all'allegato II, lettera a), della decisione 2006/970/Euratom si basa sul rimborso, integrale o parziale, dei costi ammissibili.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un finanziamento a importi forfetari, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e a importi forfetari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano le forme di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate.

Articolo 30

Rimborso dei costi ammissibili

1.   Le azioni indirette finanziate dalle sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2.   Si tiene conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell’esecuzione dell’azione.

3.   Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l’esecuzione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)

devono essere effettivi;

b)

devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l’elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

c)

devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

d)

devono essere registrati nella contabilità del partecipante e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

4.   Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma il suo rimborso si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

Articolo 31

Costi ammissibili diretti e indiretti

1.   I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all’azione (di seguito «costi diretti ammissibili») e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all’azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all’azione (di seguito «costi indiretti ammissibili»).

2.   Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se ciò è conforme ai loro principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

3.   La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno, e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

4.   In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfetario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.

La Commissione stabilisce detti tassi forfetari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

5.   Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 32, possono optare per un tasso forfetario equivalente al 60 % dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1o gennaio 2010.

Al fine di facilitare la transizione alla piena applicazione del principio generale di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfetario di livello appropriato, che dovrebbe essere un'approssimazione dei costi indiretti reali pertinenti ma non inferiore al 40 %. Esso si baserà su una valutazione della partecipazione da parte di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata.

6.   Tutti i tassi forfetari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

Articolo 32

Limiti massimi di finanziamento

1.   Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI può raggiungere al massimo il 7 % dei costi totali ammissibili.

2.   Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

3.   Per le attività sostenute da azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

4.   Per le attività di gestione, compresi i certificati relativi agli stati finanziari e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prendono in considerazione i costi ammissibili e le entrate.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o a importi forfetari per l’insieme dell’azione indiretta.

Articolo 33

Relazione e audit dei costi ammissibili

1.   Sono presentate alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti e le entrate in relazione all’azione indiretta interessata e, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

Occorre notificare anche l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

2.   In deroga al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, è obbligatorio un certificato relativo agli stati finanziari solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta.

Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari STET, alla fine del progetto.

I certificati sui rendiconti finanziari relativi agli Stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfetari o finanziamenti a tasso forfetario.

3.   Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

Articolo 34

Reti di eccellenza

1.   Il programma di lavoro prevede i tipi di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.

2.   Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfetario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell’azione. Il valore unitario per gli importi forfetari è di 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

3.   Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell’importo forfetario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano i massimali previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

4.   Il versamento avviene a scadenze periodiche.

Detti versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Sottosezione 2

Pagamento, ripartizione, recupero e garanzie

Articolo 35

Pagamento e ripartizione

1.   Il contributo finanziario della Comunità è immediatamente versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

2.   Il coordinatore tiene dei registri che consentono di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.`

Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

Articolo 36

Recupero

La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 37

Meccanismo di copertura dei rischi

1.   La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5.

2.   Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione istituisce e amministra un «fondo di garanzia dei partecipanti» (di seguito «fondo») conformemente all'allegato.

Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'allegato, punto 3, fatto salvo il punto 4 del medesimo.

3.   Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5 % del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione, l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Se gli interessi generati dal fondo sono insufficienti a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1 % del contributo finanziario della Comunità allo stesso.

5.   La deduzione di cui al paragrafo 4 non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e agli istituti di istruzione secondaria e superiore.

6.   La Commissione effettua unicamente una verifica ex ante della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti.

7.   Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.

CAPO III

DIFFUSIONE, UTILIZZO E DIRITTI DI ACCESSO

SEZIONE 1

Conoscenze acquisite

Articolo 38

Norme specifiche per la ricerca sull'energia di fusione

Le norme stabilite nel presente capo si applicano lasciando impregiudicate le norme specifiche per le azioni rientranti nell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione» contenute nel capo IV.

Sottosezione 1

Proprietà

Articolo 39

Proprietà delle conoscenze acquisite

1.   Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà del partecipante che ha svolto i lavori che hanno portato a dette conoscenze.

2.   Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

3.   Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

a)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

b)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

Articolo 40

Proprietà congiunta delle conoscenze acquisite

1.   Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste conoscenze acquisite.

Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i termini della convenzione di sovvenzione.

2.   Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

a)

informare preventivamente gli altri comproprietari;

b)

garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3.   Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di comproprietà.

Articolo 41

Trasferimento di conoscenze

1.   Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 42.

2.   Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli obblighi stessi a ciascun cessionario successivo, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

3.   Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle conoscenze acquisite per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

4.   A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 3, primo comma, gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possono dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può prevedere che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire la proprietà o di concedere una licenza a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro.

Articolo 42

Tutela della competitività europea, della difesa degli interessi degli Stati membri e dei principi etici

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi a un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell’economia europea, alla difesa degli interessi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato, o ai principi etici.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Sottosezione 2

Protezione, pubblicazione, diffusione e utilizzo

Articolo 43

Protezione di conoscenze acquisite

Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all’azione indiretta in questione.

Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto connesso stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati conformemente all’articolo 41, non è possibile procedere ad un’attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

In tal caso la Commissione, con l’accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Articolo 44

Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite contiene una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisa che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 45

Utilizzo e diffusione

1.   I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

2.   I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite a norma dell'articolo 12 del trattato.

La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

3.   Le attività di diffusione sono compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza, i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite e gli interessi degli Stati membri in materia di difesa ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

4.   Prima di avviare un'attività di diffusione, si avvertono gli altri partecipanti interessati.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione alle conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

SEZIONE 2

Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite

Articolo 46

Conoscenze preesistenti coperte

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Articolo 47

Principi

1.   Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2.   Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

3.   È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze acquisite o preesistenti, a condizione che tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che prevede, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengono mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

5.   Fatti salvi gli articoli 48 e 49 e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

6.   La cessazione della sua partecipazione ad un’azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

Articolo 48

Diritti di accesso ai fini dell’esecuzione di azioni indirette

1.   I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.   I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 49

Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo

1.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

3.   Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

4.   Una richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

a)

fine dell’azione indiretta;

b)

cessazione della partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

CAPO IV

NORME SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI NELL'AREA TEMATICA «RICERCA SULL'ENERGIA DI FUSIONE»

Articolo 50

Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente capo si applicano ad attività svolte nell'ambito dell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione», come stabilito nel programma specifico. In caso di conflitto tra le norme fissate dal presente capo e quelle fissate nei capi II e III, si applicano quelle del presente capo.

Articolo 51

Attuazione della ricerca sull'energia di fusione

Le attività svolte nell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione» possono essere attuate in base alle procedure e alle norme per la diffusione e l'utilizzo stabilite nei seguenti quadri:

a)

contratti di associazione conclusi tra la Comunità e gli Stati membri o paesi terzi associati o soggetti giuridici negli Stati membri o in paesi terzi associati;

b)

l'accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), concluso tra la Comunità e organizzazioni stabilite in Stati membri e paesi associati o che agiscono per loro conto;

c)

l'impresa comune europea per il progetto ITER, basata sulle disposizioni del titolo II, capo 5, del trattato;

d)

accordi internazionali di cooperazione con paesi terzi o altri soggetti giuridici eventualmente istituiti da tali accordi, in particolare l'accordo ITER;

e)

qualsiasi altro accordo multilaterale concluso tra la Comunità e organizzazioni associate, in particolare l'accordo sulla mobilità del personale;

f)

azioni di condivisione dei costi per promuovere la ricerca sull'energia di fusione e contribuire ad essa, poste in essere con organismi di Stati membri o di paesi associati al settimo programma quadro e per le quali non esista un contratto di associazione.

Articolo 52

Contributo finanziario della Comunità

1.   I contratti di associazione di cui all'articolo 51, lettera a), e le azioni di condivisione dei costi di cui all'articolo 51, lettera f), stabiliscono le norme per il contributo finanziario della Comunità alle attività che ne sono oggetto.

Il tasso base annuo del contributo finanziario della Comunità non supera il 20 % per la durata del settimo programma quadro.

2.   Previa consultazione del comitato consultivo per il programma di fusione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del programma specifico che attua il settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le azioni di ricerca nucleare e formazione (13), la Commissione può finanziare:

a)

nell'ambito dei contratti di associazione e fino al 40 %: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si concentra su azioni pertinenti all’ITER/DEMO, salvo nel caso di progetti che siano già stati riconosciuti prioritari nel corso di programmi quadro precedenti;

b)

azioni svolte in base all'accordo europeo per lo sviluppo della fusione, compresi gli appalti, o nell'ambito dell'impresa comune citata all'articolo 51, lettera c);

c)

azioni svolte in base all'accordo sulla mobilità del personale.

3.   Nel caso di progetti e azioni che ricevono un contributo finanziario conformemente al paragrafo 2, lettera a) o b), tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 51, lettere a) e b), hanno il diritto di partecipare agli esperimenti compiuti sull'attrezzatura del caso.

4.   Il contributo finanziario della Comunità per azioni svolte nell'ambito di uno degli accordi internazionali di cooperazione di cui all'articolo 51, lettera d), è fissato conformemente a detto accordo oppure da un soggetto giuridico istituito dall'accordo stesso. La Comunità può gestire la propria partecipazione e il proprio contributo finanziario all'accordo in questione tramite un appropriato soggetto giuridico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

Fondo di garanzia per i partecipanti

1.

Il fondo sarà gestito dalla Comunità rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni che saranno stabilite dalla convenzione di sovvenzione tipo.

La Commissione affiderà la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti o, conformemente all'articolo 13, lettera b), ad un istituto finanziario appropriato (di seguito «banca di deposito»). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.

2.

La Commissione può pareggiare, a partire dal prefinanziamento iniziale dovuto al consorzio, il contributo dei partecipanti al fondo e versarlo al fondo a loro nome.

3.

Se un partecipante deve versare degli importi alla Comunità, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente conformemente al regolamento finanziario, può:

a)

ordinare alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione indiretta, se questa è ancora in corso, ed i restanti partecipanti convengono di applicarlo in modo identico riguardo ai suoi obiettivi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Gli importi trasferiti dal fondo saranno considerati contributi finanziari della Comunità; oppure

b)

se l'azione indiretta è cessata o già conclusa, procedere al recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

La Commissione emetterà un ordine di recupero a favore del fondo nei confronti del partecipante. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

4.

Gli importi recuperati dal fondo durante il settimo programma quadro costituiranno entrate ad esso destinate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Non appena sarà completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni nell'ambito del settimo programma quadro, tutti gli importi residui del fondo saranno recuperati dalla Commissione ed iscritti nel bilancio della Comunità, fatte salve decisioni in merito all'ottavo programma quadro.


(1)  Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

(3)  GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1. Parere reso di iniziativa propria.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica a pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(7)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(8)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(11)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(12)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(13)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/21


Rettifica della decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/970/Euratom va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

(2006/970/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per promuovere e garantire la crescita economica in Europa e il benessere dei suoi cittadini, è fondamentale che le attività nel settore della ricerca e della formazione siano svolte congiuntamente dagli Stati membri e dall'Unione europea.

(2)

Il settimo programma quadro dovrebbe integrare nella politica di ricerca altre azioni dell'Unione che sono necessarie ai fini dell'attuazione della strategia di Lisbona, in particolare le attività in materia di istruzione, formazione, competitività e innovazione, industria, occupazione e ambiente.

(3)

Il settimo programma quadro si basa sulle realizzazioni dei programmi quadro precedenti in vista della creazione dello Spazio europeo della ricerca e le approfondisce in vista dello sviluppo di un'economia e una società della conoscenza in Europa.

(4)

Il Libro verde della Commissione intitolato «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» sottolinea il contributo che l'energia nucleare può apportare ai fini della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e di una minor dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia.

(5)

In data 24 agosto 2005 la Commissione ha presentato le conclusioni della valutazione esterna dell'attuazione e dei risultati delle attività comunitarie svolte nel quinquennio precedente, corredate delle sue osservazioni in merito.

(6)

Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 novembre 2004 che modifica le direttive di negoziato sul reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), la realizzazione dell'ITER in Europa dovrebbe costituire, in un'ottica più ampia dell'energia da fusione, l'elemento centrale delle attività di ricerca sulla fusione intraprese nell'ambito del settimo programma quadro.

(7)

L'attuazione del settimo programma quadro può implicare la costituzione di imprese comuni ai sensi degli articoli da 45 a 51 del trattato.

(8)

Le attività di ricerca finanziate nell'ambito del settimo programma quadro dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie sono stati presi in considerazione e continueranno ad esserlo in futuro.

(9)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo istituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).

(10)

È importante garantire la sana gestione finanziaria del settimo programma quadro, la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile e un agevole accesso per tutti i partecipanti.

(11)

Nell'ambito del settimo programma quadro si dovrebbe prestare la debita attenzione al ruolo svolto dalle donne nella scienza e nella ricerca nell'intento di rafforzare ulteriormente il loro ruolo attivo nelle attività di ricerca.

(12)

Il Centro comune di ricerca (CCR) dovrebbe contribuire a fornire sostegno scientifico e tecnologico orientato alla clientela per la progettazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie. A questo proposito è utile che il CCR continui a fungere da centro di riferimento indipendente per la scienza e la tecnologia nell'UE nei settori di sua competenza specifica.

(13)

La dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante ai fini di ottenere reciproci benefici. Il settimo programma quadro dovrebbe essere aperto alla partecipazione di paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, ed essere altresì aperto, a livello di progetti e sulla base del vantaggio reciproco, alla partecipazione di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.

(14)

Il settimo programma quadro dovrebbe contribuire all'allargamento dell'Unione europea offrendo sostegno scientifico e tecnologico ai paesi candidati ai fini dell'attuazione dell'acquis comunitario e della loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca.

(15)

Si dovrebbero inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati scorrettamente ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (4), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (5), e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

(16)

Il comitato scientifico e tecnico è stato consultato dalla Commissione e ha espresso il suo parere,

DECIDE:

Articolo 1

Adozione del settimo programma quadro

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 è adottato un programma quadro pluriennale per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, di seguito denominato «settimo programma quadro».

Articolo 2

Obiettivi

1.   Il settimo programma quadro persegue gli obiettivi di carattere generale stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera a), del trattato e contribuisce alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca.

2.   Il settimo programma quadro comprende attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico, cooperazione internazionale, diffusione delle informazioni tecniche e valorizzazione, nonché di formazione, e si articola attorno a due programmi specifici:

Il primo programma specifico verte sui seguenti settori:

a)

ricerca sull'energia da fusione, con l'obiettivo di sviluppare la tecnologia che consenta di ottenere una sorgente di energia sicura, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e efficiente sotto il profilo economico;

b)

fissione nucleare e radioprotezione, con l'obiettivo di potenziare in particolare i risultati riguardanti la sicurezza, l'efficacia e il rapporto costi/benefici in termini di risorse della fissione nucleare e delle altre applicazioni delle radiazioni nell'industria e in medicina.

Il secondo programma specifico verte sulle attività del Centro comune di ricerca (CCR) nel settore dell'energia nucleare.

3.   L'allegato I descrive le grandi linee dei suddetti programmi specifici.

Articolo 3

Importo globale massimo e quote assegnate a ciascun programma

1.   L'importo globale massimo per l'esecuzione del settimo programma quadro per il periodo 2007-2011 è pari a 2 751 milioni di EUR. Tale importo è ripartito come segue (in milioni di EUR)

Ricerca sull'energia da fusione (7)

1 947

Fissione nucleare e radioprotezione

287

Attività nucleari del CCR

517

2.   Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al settimo programma quadro figurano nell'allegato II.

Articolo 4

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Per le azioni comunitarie finanziate in base alla presente decisione, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una delle disposizioni del diritto comunitario, compreso l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale assunta in base al settimo programma quadro e risultante da un atto o da un'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio generale dell'Unione europea o un bilancio gestito dalla stessa, con una voce di spesa ingiustificata.

Articolo 5

Principi etici fondamentali

Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del settimo programma quadro sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

Articolo 6

Monitoraggio, valutazione e revisione

1.   La Commissione controlla costantemente e sistematicamente l'attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo.

2.   Entro il 2010 la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede ad una valutazione intermedia fondata su prove del settimo programma quadro e dei relativi programmi specifici sulla base della valutazione ex- post del sesto programma quadro. Detta valutazione riguarda la qualità delle attività di ricerca in corso di attuazione, oltre che la qualità dell'attuazione e della gestione e lo stato di avanzamento rispetto al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3.   Non appena completata l'attuazione del settimo programma quadro, la Commissione affida ad esperti indipendenti una valutazione esterna delle motivazioni, dell'attuazione e dei risultati del programma.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, TEMI E ATTIVITÀ

INTRODUZIONE

Il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione del settore nucleare è articolato in due parti corrispondenti, da un lato, alle azioni «indirette» di ricerca sull'energia da fusione e la fissione nucleare e la radioprotezione e, dall'altro, alle attività «dirette» di ricerca svolte dal CCR.

I.A.   RICERCA SULL'ENERGIA DA FUSIONE

Obiettivo

Sviluppare la base di conoscenze per il progetto ITER e realizzare tale progetto come fase fondamentale della creazione di reattori prototipo per centrali elettriche che siano sicure, sostenibili, rispettose dell'ambiente e efficienti sotto il profilo economico.

Motivazione

Le considerazioni a breve, medio e lungo termine sull'approvvigionamento energetico dell'Europa ne evidenziano i gravi limiti. In particolare, sono necessarie misure per far fronte alle questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile, garantendo al contempo che non sia pregiudicata la crescita economica futura.

Oltre agli sforzi che l'UE sta compiendo nel campo della ricerca sulle energie rinnovabili, la fusione ha le potenzialità per contribuire in modo significativo all'approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro per l'UE per i prossimi decenni, dopo che i reattori di fusione a scopo commerciale avranno conquistato il mercato. Riuscire a sviluppare la tecnologia necessaria permetterebbe di produrre energia in modo sicuro, sostenibile e rispettoso dell'ambiente. L'obiettivo a lungo termine della ricerca europea in materia di fusione, che comprende tutte le attività condotte in questo settore negli Stati membri e nei paesi terzi associati, è la creazione congiunta in circa 30-35 anni, in funzione dei progressi scientifici e tecnologici, di reattori prototipo per centrali elettriche che soddisfino queste esigenze e siano economicamente efficienti.

La strategia per raggiungere tale obiettivo di lungo termine comprende, come prima priorità, la costruzione dell'ITER (importante impianto sperimentale che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnica della produzione di energia dalla fusione), seguita dalla costruzione di DEMO, una centrale elettrica a fusione di «dimostrazione». La strategia prevede anche un programma dinamico di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo per l'ITER e alle attività di sviluppo nel campo dei materiali, delle tecnologie e della fisica della fusione necessarie per DEMO. Ciò richiederà la partecipazione delle imprese europee, delle associazioni e dei paesi terzi interessati alla fusione, in particolare delle parti firmatarie dell'accordo ITER.

Attività

1.   Realizzazione dell'ITER

Tale attività comprende quanto necessario per la costruzione congiunta dell'ITER (come infrastruttura di ricerca internazionale), in particolare la preparazione del sito, la costituzione dell'organizzazione ITER e dell'impresa comune europea ITER, la gestione e la dotazione di risorse umane, sostegno tecnico e amministrativo generale, la costruzione delle attrezzature e degli impianti ed il sostegno al progetto durante la fase di costruzione.

2.   Attività di ricerca e sviluppo in preparazione del funzionamento dell'ITER

Un programma mirato nei settori della fisica e della tecnologia garantirà l'esercizio dei pertinenti impianti e la gestione delle risorse del programma sulla fusione, vale a dire JET e altri dispositivi di confinamento magnetico, esistenti, futuri o in fase di costruzione (Tokamaks, Stellarators, RFP). Valuterà le tecnologie specifiche fondamentali per ITER, consoliderà le scelte del progetto ITER e preparerà la messa in esercizio di ITER mediante attività sperimentali e teoriche.

3.   Attività tecnologiche preparatorie per DEMO

Tali attività comprendono un forte impulso allo sviluppo dei materiali e delle tecnologie chiave della fusione, compresi i mantelli, e la costituzione di una équipe specializzata incaricata di preparare la costruzione dell'IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) per sottoporre a prove di idoneità i materiali da utilizzare per DEMO. Esse comprenderanno prove di irraggiamento e la modellizzazione dei materiali, studi per la progettazione di DEMO, studi sulla sicurezza e sugli aspetti ambientali e socioeconomici dell'energia da fusione.

4.   Attività di ricerca e sviluppo a più lungo termine

Queste attività comprenderanno l'approfondimento di concetti perfezionati per sistemi di confinamento magnetico che offriranno vantaggi potenziali per le centrali elettriche a fusione (vertenti in particolare sul completamento della costruzione dello stellarator W7-X), studi teorici e attività di modellizzazione volti a comprendere il comportamento dei plasma di fusione sotto tutti gli aspetti e il coordinamento, nell'ambito di una attività di «veglia» tecnologica, delle attività di ricerca civile degli Stati membri sul confinamento inerziale.

5.   Risorse umane, istruzione e formazione

In considerazione delle necessità immediate e a medio termine del progetto ITER e in prospettiva della prosecuzione delle attività nel settore della fusione, saranno intraprese iniziative volte ad assicurare la disponibilità di risorse umane adeguate, in termini quantitativi, della gamma di competenze e dell'elevato livello di formazione e di esperienze, in particolare in relazione alla fisica e all'ingegneria della fusione.

6.   Infrastrutture

La costruzione dell'impianto internazionale di ricerca sull'energia da fusione ITER sarà uno degli elementi delle nuove infrastrutture di ricerca con una forte dimensione europea.

7.   Processi di trasferimento tecnologico

Il progetto ITER richiederà strutture organizzative nuove e più flessibili di modo che i processi innovativi e di progresso tecnologico che ne conseguiranno siano trasferiti rapidamente all'industria e si possano raccogliere le sfide che consentiranno all'industria europea di diventare più competitiva.

I.B.   FISSIONE NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE

Obiettivo

Stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, potenziando in particolare i risultati riguardanti la sicurezza, l'efficacia e il rapporto costi/benefici in termini di risorse dell'energia nucleare garantendo un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

Motivazione

L'energia nucleare produce attualmente un terzo di tutta l'elettricità consumata nell'UE e, essendo la più importante sorgente di elettricità a basso carico che non emette CO2 durante il funzionamento di una centrale elettrica nucleare, costituisce un elemento rilevante del dibattito sui mezzi per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell'Europa dall'energia importata. Il settore nucleare europeo nel suo insieme è caratterizzato da tecnologie all'avanguardia e offre posti di lavoro altamente qualificati a varie centinaia di migliaia di persone. Una più avanzata tecnologia nucleare potrebbe offrire la prospettiva di miglioramenti significativi in termini di efficienza e utilizzo delle risorse, assicurando anche livelli di sicurezza più elevati e producendo una minore quantità di rifiuti rispetto alle installazioni odierne.

Tuttavia, esistono importanti preoccupazioni che condizionano l'uso costante di questa fonte energetica nell'UE. È ancora necessario impegnarsi per mantenere gli eccellenti risultati della Comunità in termini di sicurezza e garantire che il miglioramento della radioprotezione resti un settore prioritario. Le questioni centrali vertono sulla sicurezza operativa dei reattori e sulla gestione dei rifiuti a lunga vita; entrambi questi problemi sono affrontati con un costante lavoro a livello tecnico, ma sono necessari anche contributi provenienti dalla politica e dalla società. In tutte le applicazioni delle radiazioni, per usi sia industriali sia medici, il principio fondamentale è la protezione delle persone e dell'ambiente. Tutte le aree tematiche che saranno affrontate nell'ambito del presente programma quadro sono caratterizzate dalla costante preoccupazione di assicurare elevati livelli di sicurezza. Analogamente, nei settori della scienza e dell'ingegneria nucleare esistono esigenze chiaramente individuabili concernenti la disponibilità delle infrastrutture di ricerca e delle conoscenze tecniche necessarie. Inoltre, le singole aree tecniche sono collegate da temi trasversali importanti quali il ciclo del combustibile nucleare, la chimica degli attinidi, l'analisi del rischio e la valutazione della sicurezza, così come da questioni attinenti alla società e alla governance.

Sarà inoltre necessario svolgere attività di ricerca al fine di esplorare nuove opportunità scientifiche e tecnologiche e rispondere in modo flessibile alle nuove esigenze politiche che sorgeranno nel corso dell'attuazione del settimo programma quadro.

Attività

1.   Gestione dei rifiuti radioattivi

Attività di ricerca e sviluppo orientate alle soluzioni pratiche in riferimento a tutti i rimanenti aspetti chiave del deposito geologico profondo del combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi a lunga vita e, all'occorrenza, alla dimostrazione in materia di tecnologie e sicurezza, a sostegno dell'elaborazione di un'impostazione comune europea sugli aspetti principali della gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Ricerca sulla separazione e sulla trasmutazione e/o su altri concetti volti a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e/o il pericolo che rappresentano.

2.   Filiere di reattori

Ricerca volta a garantire il mantenimento della sicurezza di esercizio di tutti i tipi pertinenti di filiere di reattori esistenti (compresi gli impianti del ciclo del combustibile), tenendo presenti le nuove sfide quali l'estensione della durata di vita dei reattori e lo sviluppo di nuove metodologie avanzate di valutazione della sicurezza (sia per gli elementi tecnici che per i fattori umani) anche per quanto riguarda incidenti gravi, e a valutare il potenziale e gli aspetti della sicurezza e della gestione dei rifiuti delle filiere dei futuri reattori nel breve e medio termine, mantenendo al contempo gli elevati livelli di sicurezza già raggiunti nell'UE e migliorando considerevolmente la gestione a lungo termine delle scorie radioattive.

3.   Radioprotezione

Ricerca, in particolare sui rischi connessi all'esposizione alle basse dosi, sugli usi a fini medici e sulla gestione degli incidenti, al fine di fornire una base scientifica per un sistema di protezione solido, equo e socialmente accettabile che non limiti indebitamente gli usi benefici e diffusi delle radiazioni per usi industriali e sanitari. Ricerca volta a minimizzare le conseguenze del terrorismo nucleare e radiologico e la sottrazione di materiale nucleare.

4.   Infrastrutture

Sostenere la disponibilità e la cooperazione tra le infrastrutture di ricerca, quali gli impianti di prova dei materiali, i laboratori sotterranei di ricerca, i laboratori di radiobiologia e le banche dei tessuti, necessarie a mantenere livelli elevati in materia di prestazione tecnica, innovazione e sicurezza nel settore nucleare europeo.

5.   Risorse umane, mobilità e formazione

Sostenere il mantenimento e l'approfondimento delle competenze scientifiche e delle capacità umane (per esempio, mediante attività comuni di formazione) per garantire la disponibilità nel lungo periodo di ricercatori, ingegneri e dipendenti adeguatamente qualificati nel settore nucleare.

II.   ATTIVITÀ NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR)

Obiettivo

Fornire un supporto scientifico e tecnico orientato alle esigenze dei clienti in materia di elaborazione delle politiche comunitarie nel settore nucleare, garantire il sostegno all'attuazione e al monitoraggio delle politiche esistenti e rispondere in modo flessibile alle nuove domande strategiche.

Motivazione

Il CCR opera a sostegno degli obiettivi della strategia europea per l'approvvigionamento energetico, in particolare per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati a Kyoto. La Comunità ha una competenza riconosciuta in molti aspetti della tecnologia nucleare che poggia su una solida base costituita dalle realizzazioni conseguite in passato nel settore considerato. L'utilità del sostegno del CCR alle politiche della Comunità e il suo contributo alle nuove tendenze nella ricerca nucleare derivano dalle sue conoscenze scientifiche, dalla sua integrazione nella comunità scientifica internazionale e dalla cooperazione con altri centri di ricerca, nonché dalla diffusione delle conoscenze. Il CCR dispone di personale competente e di attrezzature all'avanguardia che gli consentono di svolgere lavori scientifici e tecnici riconosciuti, volti a mantenere la ricerca europea all'avanguardia grazie alla qualità del suo lavoro scientifico e tecnico. Il CCR opera a sostegno degli obiettivi della strategia comunitaria intesa a mantenere le competenze e le conoscenze di base per il futuro permettendo l'accesso di altri ricercatori alle sue infrastrutture, mediante la formazione di giovani ricercatori e la promozione della mobilità in modo da sostenere il know how europeo in campo nucleare. Sono emerse nuove domande, in particolare nelle relazioni esterne e nelle politiche di sicurezza. In questi casi, si rendono necessari sistemi/analisi/informazioni interni e sicuri, che non sono sempre reperibili sul mercato.

Le attività nucleari del CCR sono intese a soddisfare le esigenze di ricerca e sviluppo a sostegno della Commissione e degli Stati membri. L'obiettivo del presente programma è lo sviluppo e la raccolta di conoscenze, allo scopo di fornire un contributo alle discussioni concernenti la produzione dell'energia nucleare, la sua sicurezza e affidabilità, la sostenibilità e il controllo, le minacce cui è esposta e le sfide cui è confrontata, comprese le valutazioni delle filiere di reattori innovativi e di quelli futuri.

Attività

Le attività del CCR avranno per oggetto:

1)

La gestione dei rifiuti nucleari e l'impatto ambientale, al fine di comprendere i processi del combustibile nucleare dalla produzione di energia allo smaltimento dei rifiuti e sviluppare soluzioni efficaci per la gestione di rifiuti radioattivi di alta attività sulla base delle due opzioni principali (smaltimento diretto o separazione e trasmutazione). In particolare, saranno sviluppate attività volte ad aumentare le conoscenze e migliorare il trattamento o il condizionamento di rifiuti a vita lunga e le ricerche di base sugli attinidi.

2)

La sicurezza nucleare, al fine di effettuare attività di ricerca sui cicli del combustibile esistenti così come su quelli nuovi, sulla sicurezza dei reattori di tipo occidentale e russo, nonché sui progetti di nuovi reattori. Inoltre, il CCR contribuirà e coordinerà i contributi europei all'iniziativa nel settore della ricerca e sviluppo nell'ambito del Forum internazionale di IV generazione, alla quale partecipano i migliori istituti di ricerca del mondo. Il CCR dovrebbe provvedere all'integrazione delle attività di ricerca in questo settore e ad assicurare il rilievo del contributo europeo al GIF. Il CCR fornirà un contributo esclusivamente ai settori che possono migliorare gli aspetti di sicurezza dei cicli di combustibili innovativi, segnatamente la caratterizzazione, la prova e l'analisi dei nuovi combustibili, lo sviluppo di obiettivi di qualità e di sicurezza, i requisiti in materia di sicurezza e metodologie avanzate di valutazione per le filiere.

3)

I sistemi di protezione nucleare, per contribuire all'adempimento degli obblighi comunitari, in particolare al controllo degli impianti di ciclo del combustibile evidenziando la chiusura del ciclo del combustibile, il monitoraggio della radioattività ambientale o l'attuazione del protocollo aggiuntivo e delle «salvaguardie integrate», così come la prevenzione della sottrazione di materie nucleari e radioattive destinate al traffico illecito.

Inoltre, il CCR favorirà un dibattito basato su dati concreti e agevolerà il processo decisionale in conoscenza di causa per quanto riguarda il mix energetico appropriato per rispondere al fabbisogno energetico europeo (comprese le fonti energetiche rinnovabili e l'energia nucleare).

ALLEGATO II

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Fatte salve le modalità di partecipazione stabilite per l'esecuzione del settimo programma quadro, la Comunità sosterrà le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese le attività di dimostrazione nei programmi specifici mediante una serie di meccanismi di finanziamento. Tali meccanismi saranno utilizzati, da soli o in combinazione tra loro, per finanziare diverse categorie di azioni realizzate tramite il settimo programma quadro.

1.   MECCANISMI DI FINANZIAMENTO NEL SETTORE DELL'ENERGIA DA FUSIONE

Nel campo della ricerca sull'energia da fusione, la specificità delle attività in questo settore richiede l'adozione di specifiche modalità di attuazione. Sarà dato sostegno finanziario alle attività svolte sulla base delle procedure definite:

1.1.

nei contratti di associazione stipulati tra la Commissione e gli Stati membri o paesi terzi pienamente associati o organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo pienamente associato che contribuisce all'esecuzione parziale di un programma di ricerca della Comunità nel settore dell'energia da fusione, a norma dell'articolo 10 del trattato;

1.2.

nell'Accordo europeo sullo sviluppo della fusione (EFDA), un accordo multilaterale concluso tra la Commissione e organizzazioni, stabilite in Stati membri e paesi terzi associati, o che agiscono in nome degli stessi, che costituisce tra l'altro il quadro normativo che consente di svolgere ulteriori ricerche sulla tecnologia della fusione in organizzazioni o imprese associate, l'uso delle strutture JET ed il contributo europeo alla cooperazione internazionale;

1.3.

nell'impresa comune europea per l'ITER, sulla base degli articoli da 45 a 51, del trattato;

1.4.

negli accordi internazionali conclusi tra l'Euratom e paesi terzi aventi per oggetto attività nel campo della ricerca e dello sviluppo dell'energia da fusione, in particolare l'Accordo ITER;

1.5.

in altri accordi multilaterali conclusi tra la Comunità e le organizzazioni associate, in particolare l'accordo sulla mobilità del personale;

1.6.

nelle azioni a compartecipazione finanziaria volte a promuovere e contribuire alla ricerca sull'energia da fusione con organismi negli Stati membri o nei paesi associati con il settimo programma quadro, in mancanza di uno specifico contratto di associazione.

Oltre alle citate attività, possono essere intraprese azioni volte a promuovere e sviluppare le risorse umane, borse di ricerca, iniziative integrate relative alle strutture così come azioni di sostegno specifico, soprattutto per coordinare le ricerche sull'energia da fusione, per intraprendere studi a sostegno di dette attività, per sostenere pubblicazioni, scambi di informazioni e formazione al fine di promuovere il trasferimento della tecnologia.

2.   MECCANISMI DI FINANZIAMENTO IN ALTRI SETTORI

Le attività in settori diversi da quello dell'energia da fusione condotte nell'ambito del settimo programma quadro saranno finanziate mediante una serie di meccanismi di finanziamento. Tali meccanismi saranno utilizzati, da soli o in combinazione tra loro, per finanziare diverse categorie di azioni attuate tramite il settimo programma quadro.

Le decisioni relative ai programmi specifici, i programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte indicheranno, come opportuno:

il tipo o i tipi di meccanismi utilizzati per finanziare le diverse categorie di azioni,

le categorie di partecipanti (ad esempio, gli istituti di ricerca, le università, le imprese e le autorità pubbliche) che ne sono destinatarie,

i tipi di attività (ricerca, sviluppo, dimostrazione, formazione, divulgazione, trasferimento delle conoscenze e altre attività correlate) che possono essere finanziate tramite ciascun meccanismo.

Laddove siano applicabili più meccanismi di finanziamento, i programmi di lavoro possono precisare quale meccanismo debba essere utilizzato per il tema oggetto dell'invito a presentare proposte.

I meccanismi di finanziamento sono i seguenti:

a)

a sostegno delle azioni realizzate principalmente sulla base degli inviti a presentare proposte:

1.

Progetti in collaborazione

Sostegno a progetti di ricerca condotti da consorzi composti da partecipanti provenienti da diversi paesi, finalizzati allo sviluppo di nuove conoscenze, nuove tecnologie, prodotti o risorse comuni per la ricerca. Le dimensioni, la portata e l'organizzazione interna dei progetti possono variare a seconda del settore e dell'argomento trattato. Le dimensioni dei progetti possono variare dalle azioni di ricerca mirate su piccola o media scala fino ai progetti integrativi che mobilitano volumi significativi di risorse in vista del conseguimento di un obiettivo definito.

2.

Reti di eccellenza

Sostegno a programmi di ricerca congiunti attuati da diversi organismi di ricerca che mettono in comune le loro attività in un determinato settore, condotti da équipe di ricercatori nell'ambito di una cooperazione a più lungo termine. La realizzazione di detti programmi comuni di ricerca richiederà un impegno formale da parte degli organismi di ricerca che mettono in comune parte delle loro risorse e delle loro attività.

3.

Azioni di coordinamento e di sostegno

Sostegno alle attività finalizzate al coordinamento o al sostegno della ricerca (collegamento in rete, scambi, studi, conferenze, ecc.) Tali azioni possono essere attuate anche secondo modalità diverse dagli inviti a presentare proposte.

4.

Azioni volte a promuovere e sviluppare le risorse umane e la mobilità.

Sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori;

b)

a sostegno delle azioni attuate in forza delle decisioni del Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, la Comunità fornirà il seguente sostegno finanziario alle iniziative su grande scala che beneficiano di una pluralità di finanziamenti:

contributo finanziario della Comunità destinato alla realizzazione di imprese comuni costituite sulla base delle procedure e delle disposizioni stabilite di cui agli articoli da 45 a 51 del trattato,

contributo finanziario della Comunità allo sviluppo di nuove infrastrutture di interesse europeo.

La Comunità darà esecuzione ai meccanismi di finanziamento in conformità delle disposizioni del regolamento da adottare sulle modalità di partecipazione di imprese, istituti di ricerca e università, dei pertinenti strumenti relativi agli aiuti di Stato, in particolare la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, nonché delle norme internazionali in questo campo. Conformemente al citato quadro internazionale, dovrà essere possibile adeguare di volta in volta la portata e la forma della partecipazione finanziaria del programma quadro, in particolare se si prevede l'intervento di altre fonti di finanziamento del settore pubblico, anche comunitarie quali la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Nel caso di partecipanti ad un'azione indiretta che siano stabiliti in una regione in ritardo di sviluppo (regioni di convergenza e regioni ultraperiferiche (8), un finanziamento complementare dai Fondi strutturali sarà attivato ogniqualvolta sia possibile e opportuno.

3.   AZIONI DIRETTE — CENTRO COMUNE DI RICERCA

Le attività intraprese dalla Comunità e attuate dal CCR sono definite «azioni dirette».


(1)  Parere del 15 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 9.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(7)  Dell'importo previsto per la ricerca sull'energia da fusione, almeno 900 milioni di EUR saranno destinati ad attività diverse dalla costruzione dell'ITER, elencate nell'allegato I.

(8)  Le regioni di convergenza sono quelle individuate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). Tale concetto include le regioni ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali ai sensi dell'obiettivo di convergenza e le regioni ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/30


Rettifica della decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/971/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/971/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito «programma quadro»), viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e prevedono i mezzi ritenuti necessari.

(2)

Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico («Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori («Idee»), il sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori («Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca («Capacità»). Le attività indirette facenti capo al programma specifico «Capacità» dovrebbero essere realizzate nell'ambito del presente programma specifico.

(3)

Al presente programma specifico si dovrebbero applicare le regole relative alla partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca, vigenti per il programma quadro (di seguito «regole di partecipazione e diffusione»).

(4)

Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l’impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l’innovazione, l’industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i trasporti e l’ambiente.

(5)

Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell’ambito del programma quadro, dovrebbero essere complementari a quelle svolte nell’ambito del programma quadro «Competitività e innovazione» che contribuiranno a colmare il divario fra ricerca e innovazione e promuoveranno tutte le forme di innovazione.

(6)

La realizzazione del programma quadro può comportare l'istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

(7)

Il presente programma specifico dovrebbe fornire un contributo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per l’istituzione del «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi» per agevolare l’accesso ai prestiti BEI.

(8)

L'adeguato coinvolgimento delle PMI mediante misure concrete e azioni specifiche a loro vantaggio dovrebbe essere sostenuto nell'ambito del presente programma specifico, in complementarità con altri programmi comunitari.

(9)

Come stabilito all’articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed occorre impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca, al fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Al presente programma specifico dovrebbero pertanto poter partecipare i paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso, mentre ai progetti dovrebbero poter anche partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.

(10)

Le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(11)

La realizzazione del programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

(12)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un'esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (5) recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future.

(13)

È opportuno adottare misure proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito che l'efficacia dell'utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(14)

Le misure adottate ai fini dell'esecuzione della presente decisione sono essenzialmente misure di gestione e dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). D'altro canto, la ricerca che comporta l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto all'articolo 4 della presente decisione. Inoltre, le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico che implicano le ricerche nell'ambito dell'area tematica «Sicurezza» rappresentano una nuova area molto sensibile con particolare riguardo alle minacce e agli incidenti di sicurezza potenziali. Di conseguenza, le misure per finanziare siffatti progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(15)

A ciascuna area tematica dovrebbe essere attribuita una propria linea di bilancio nell’ambito del bilancio generale delle Comunità europee.

(16)

In fase di esecuzione del programma occorre considerare con particolare attenzione l’integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per i progetti ed i programmi finanziati nell’ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione di ricercatori (10), nel rispetto del suo carattere facoltativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico «Cooperazione» concernente le attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ivi comprese le attività di dimostrazione, di seguito «programma specifico».

Articolo 2

Il programma specifico sostiene le attività attinenti al programma «Cooperazione» a sostegno dell'intera gamma di azioni di ricerca condotte nell'ambito della cooperazione transnazionale nelle seguenti aree tematiche:

a)

salute;

b)

prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie;

c)

tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)

nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;

e)

energia;

f)

ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);

g)

trasporti (ivi compresa l'aeronautica);

h)

scienze socioeconomiche e scienze umane;

i)

spazio;

j)

sicurezza.

L'esecuzione del programma specifico può comportare l'istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell'allegato I.

Articolo 3

Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico è di 32 413 milioni di EUR, di cui una quota inferiore al 6 % è destinata alle spese amministrative della Commissione. La ripartizione indicativa di questo importo è riportata all'allegato II.

Articolo 4

1.   Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

2.   Nell'ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi,

attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie (11),

attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

3.   Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione umano comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali dell'embrione umano, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4.   I campi di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 5

1.   Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento che figurano nell'allegato III del programma quadro.

2.   L'allegato III del presente programma specifico stabilisce le modalità di concessione di una sovvenzione alla BEI per l'istituzione di un meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi.

3.   L'allegato IV stabilisce un elenco indicativo di possibili iniziative tecnologiche congiunte che potrebbero formare oggetto di decisioni separate e un elenco indicativo di iniziative per l'eventuale attuazione congiunta di programmi nazionali di ricerca che potrebbero formare oggetto di una decisione separata sulla base dell'articolo 169 del trattato.

4.   Le regole di partecipazione e diffusione si applicano al presente programma specifico.

Articolo 6

1.   Ai fini dell'esecuzione del presente programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportati all'allegato I, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di esecuzione.

2.   Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e del conseguimento del valore aggiunto europeo nonché dell'impatto sulla competitività industriale e della rilevanza per altre politiche comunitarie. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.

3.   Le proposte di azioni indirette nell'ambito dei regimi di finanziamento sono valutate e i progetti sono selezionati sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), delle regole di partecipazione e diffusione.

4.   Il programma di lavoro può individuare:

a)

le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione;

b)

azioni di sostegno per le attività condotte da determinati soggetti giuridici.

Articolo 7

1.   La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma specifico.

2.   La procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica per l'adozione delle seguenti misure:

a)

il programma di lavoro di cui all'articolo 6, compresi i regimi di finanziamento da utilizzare, il contenuto degli inviti a presentare proposte nonché i criteri di valutazione e di selezione da applicare;

b)

gli eventuali adeguamenti della ripartizione indicativa dell'importo riportata nell'allegato II;

c)

l'approvazione del finanziamento delle azioni rientranti nell'ambito delle aree tematiche di cui all'articolo 2, lettere da a) a g) e lettera i), qualora l'importo stimato del contributo comunitario a titolo del presente programma sia pari o superiore a 1,5 milioni di EUR;

d)

l'approvazione del finanziamento delle azioni diverse da quelle di cui alla lettera c) del presente paragrafo e da quelle rientranti nell'area tematica di cui all'articolo 2, lettera j), qualora l'importo stimato del contributo comunitario a titolo del presente programma sia pari o superiore a 0,6 milioni di EUR;

e)

l'elaborazione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del programma quadro.

3.   La procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, si applica per l'adozione delle seguenti misure:

a)

il programma di lavoro riguardante l'area tematica di cui all'articolo 2, lettera j), e l'approvazione del finanziamento delle azioni rientranti nell'ambito di tale area tematica;

b)

l'approvazione del finanziamento delle azioni che comportano l'impiego di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4.   La Commissione riferisce periodicamente al comitato in merito ai progressi complessivi compiuti nell'esecuzione del programma specifico e lo informa tempestivamente di tutte le azioni di RST proposte o finanziate nell'ambito di questo programma, come precisato all'allegato V.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e il riesame indipendenti, di cui all'articolo 7 del programma quadro, delle attività svolte nei settori coperti dal programma specifico.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, LINEE DI INDIRIZZO GENERALI DEI TEMI E DELLE ATTIVITÀ

In questo programma specifico si offrirà sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione europea ed altrove, in una serie di aree tematiche che corrispondono ai principali settori del progresso della conoscenza e delle tecnologie, in cui la ricerca deve essere sostenuta e potenziata per affrontare le sfide che si pongono in Europa sul piano sociale, economico, sanitario, ambientale ed industriale.

L'obiettivo generale è contribuire allo sviluppo sostenibile promuovendo al tempo stesso la ricerca il cui scopo principale è quello di aumentare la conoscenza ai massimi livelli di eccellenza.

I dieci temi individuati per l'azione comunitaria sono elencati qui di seguito.

1)

salute;

2)

prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie;

3)

tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

4)

nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;

5)

energia;

6)

ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);

7)

trasporti (ivi compresa l'aeronautica);

8)

scienze socioeconomiche e scienze umane;

9)

spazio;

10)

sicurezza.

Ciascun tema è descritto in termini di obiettivo, strategia di esecuzione e attività, comprese quelle che comportano iniziative di vasta portata (come riportato a titolo indicativo nell'allegato IV), cooperazione internazionale, esigenze emergenti ed esigenze strategiche impreviste.

Il principio dello sviluppo sostenibile sarà tenuto in debito conto. Conformemente alla politica europea di pari opportunità fra uomo e donna, di cui agli articoli 2 e 3 del trattato, le attività del programma specifico assicureranno la realizzazione di misure appropriate per promuovere la parità di genere e la partecipazione di donne ricercatrici. Inoltre, se pertinenti, fra le attività del presente programma specifico rientreranno anche gli aspetti di carattere etico, sociale, giuridico e gli aspetti culturali in senso lato delle attività di ricerca da intraprendere e delle potenziali applicazioni di tali ricerche, nonché le ripercussioni socioeconomiche dello sviluppo scientifico e tecnologico e le prospettive.

Ricerche pluridisciplinari e transettoriali, ivi compresi gli inviti congiunti

Si presterà particolare attenzione alle aree scientifiche e tecnologiche prioritarie che riguardano più temi, come le scienze e le tecnologie marine. La pluridisciplinarità sarà incentivata mediante approcci congiunti transettoriali di temi di ricerca e sviluppo tecnologico che rivestono un interesse per varie aree tematiche. Queste strategie transettoriali saranno realizzate in particolare mediante i seguenti strumenti:

il ricorso a inviti congiunti nell'ambito di più temi qualora un tema di ricerca rivesta un chiaro interesse per le attività svolte nell'ambito di ciascuno dei temi in questione,

la particolare attenzione prestata alla ricerca interdisciplinare nell'ambito dell'attività «esigenze emergenti»,

il ricorso a consulenze esterne anche di ricercatori provenienti da un'ampia gamma di discipline e contesti per l'elaborazione del programma di lavoro,

relazioni periodiche sulle aree di ricerca transettoriali nell'ambito delle attività globali di monitoraggio, valutazione e revisione del programma,

per quanto concerne la ricerca orientata alle politiche, garantendo la coerenza con le politiche comunitarie.

La Commissione europea garantirà il coordinamento tra i temi del presente programma specifico e le azioni realizzate nell'ambito di altri programmi specifici del settimo programma quadro, come quelle concernenti le infrastrutture di ricerca nel programma specifico «Capacità» (12).

Adeguamento all'evoluzione delle esigenze e delle opportunità

La costante pertinenza dei temi di ricerca per l'industria e la costante partecipazione dell'industria a tali richieste sarà garantita grazie anche al lavoro delle varie «piattaforme tecnologiche europee». Il presente programma specifico unitamente ai contributi dell'industria contribuirà in questo modo all'attuazione delle pertinenti agende strategiche di ricerca quali quelle stabilite ed elaborate dalle piattaforme tecnologiche europee qualora rivestano un vero valore aggiunto europeo. Le dieci aree tematiche tengono già ampiamente conto delle esigenze generali di ricerca individuate nelle agende strategiche di ricerca esistenti. Le piattaforme tecnologiche europee, con l'eventuale partecipazione di cluster regionali orientati alla ricerca, possono svolgere un ruolo nell'agevolare e organizzare la partecipazione dell'industria, incluse le PMI, ai progetti di ricerca attinenti ai loro specifici settori, compresi i progetti ammissibili al finanziamento a titolo del programma quadro. L'integrazione più dettagliata del loro contenuto tecnico avverrà in seguito, al momento dell'elaborazione del programma di lavoro particolareggiato in vista degli inviti a presentare proposte specifici.

Sarà inoltre garantita la costante pertinenza dei temi per la formulazione, la realizzazione e la valutazione delle politiche e della regolamentazione comunitarie. Ciò riguarda settori di intervento come la salute, la sicurezza, la tutela dei consumatori, l'energia, l'ambiente, l'aiuto allo sviluppo, la pesca, gli affari marittimi, l'agricoltura, la salute e il benessere degli animali, i trasporti, l'istruzione e la formazione, la società dell'informazione e i media, l'occupazione, gli affari sociali, la coesione, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché la ricerca prenormativa e conormativa destinata a migliorare l'interoperabilità e la qualità delle norme e della loro esecuzione. In questo ambito, possono svolgere un ruolo utile anche le piattaforme che associano le parti interessate e la comunità di ricerca al fine di riflettere su agende strategiche di ricerca che rivestono interesse per la politica sociale, la politica ambientale o altri settori di intervento.

Nell'ambito di ciascun tema, oltre alle attività definite, saranno realizzate, all'insegna dell'apertura e della flessibilità, azioni specifiche destinate a rispondere alle «esigenze emergenti» e alle «esigenze strategiche impreviste». La realizzazione di queste azioni garantirà un approccio semplice, coerente e coordinato nell'insieme del programma specifico, nonché il finanziamento di lavori di ricerca interdisciplinari che riguardano più aree tematiche o altri argomenti.

Tecnologie future ed emergenti: si potrà apportare un sostegno specifico a proposte di ricerca destinate a individuare o studiare approfonditamente nuove opportunità scientifiche e tecnologiche in un settore determinato e/o in combinazione con altri settori e discipline pertinenti mediante un sostegno specifico destinato a proposte; si tratta di sostenere nuove idee e utilizzi radicalmente nuovi e di esplorare nuove opzioni nei programmi di ricerca, in particolare quelli con potenzialità di scoperte significative; sarà garantito un coordinamento adeguato con le attività svolte nell'ambito del programma «Idee» al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un utilizzo ottimale dei finanziamenti. Questo sostegno sarà realizzato mediante:

ricerca aperta, bottom-up, su argomenti stabiliti dai ricercatori stessi al fine di individuare nuove opportunità scientifiche e tecnologiche (azioni «Adventure») o valutare nuove scoperte o fenomeni di recente osservazione che potrebbero essere indice di rischi o problemi per la società (azioni «Insight»),

iniziative orientate su obiettivi specifici, che costituiscono vere sfide, in settori scientifici e tecnologici emergenti caratterizzati da prospettive di progressi significativi e un impatto potenziale considerevole sull'evoluzione economica e sociale, e possono comportare insiemi di progetti complementari (azioni «Pathfinder»).

Esigenze strategiche impreviste: si tratta di reagire in modo flessibile alle nuove esigenze strategiche che emergono durante l'esecuzione del programma quadro, in caso ad esempio di sviluppi o eventi imprevisti che richiedono una reazione rapida, come le nuove epidemie, le preoccupazioni emergenti relative alla sicurezza dei prodotti alimentari, gli interventi o le azioni di solidarietà in caso di catastrofi naturali. Queste attività saranno realizzate in stretto collegamento con le politiche comunitarie interessate. Il programma di lavoro annuale potrà subire modifiche qualora si manifestassero esigenze di ricerca urgenti.

Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio

La diffusione e il trasferimento delle conoscenze hanno un valore aggiunto fondamentale nelle azioni di ricerca europee e saranno intraprese misure per incrementare l'utilizzo e l'impatto dei risultati da parte dell'industria, dei responsabili delle politiche e della società. La diffusione sarà considerata un compito integrante nell'ambito di tutte le aree tematiche, con restrizioni appropriate per il tema della sicurezza a causa del carattere riservato delle attività, tra l'altro mediante il finanziamento di iniziative di collegamento in rete/intermediazione, seminari e eventi, assistenza di esperti esterni e servizi elettronici di informazione. In ciascuna area tematica si procederà mediante:

l'integrazione di azioni di diffusione e trasferimento di conoscenze nei progetti e consorzi, mediante adeguate disposizioni nei sistemi di finanziamento e l'obbligo di rendere conto delle azioni,

l'offerta di un'assistenza mirata ai progetti e ai consorzi al fine di consentir loro di accedere alle competenze necessarie per ottimizzare la valorizzazione dei risultati,

azioni specifiche di diffusione caratterizzate da un approccio proattivo per diffondere i risultati di una gamma di progetti, anche quelli realizzati nell'ambito di programmi quadro precedenti e di altri programmi di ricerca, che riguardano settori o gruppi di interesse specifici, ponendo l'accento in particolare sugli utilizzatori potenziali,

diffusione tra i responsabili politici, ivi compresi gli organismi di standardizzazione, al fine di agevolare l'uso dei risultanti pertinenti per le politiche da parte degli organismi appropriati sul piano internazionale, europeo, nazionale o regionale,

servizi CORDIS destinati a promuovere la diffusione delle conoscenze mediante un facile approccio e la valorizzazione dei risultati della ricerca,

iniziative destinate a favorire il dialogo e i dibattiti su temi scientifici e risultati della ricerca con un ampio pubblico al di fuori della comunità dei ricercatori, comprese le organizzazioni della società civile.

Nell'insieme del programma quadro sarà garantito il coordinamento della diffusione e del trasferimento delle conoscenze. Sarà garantita la complementarità e la sinergia tra questo programma e altri programmi comunitari, in particolare nel settore dell'istruzione allo scopo di promuovere le carriere nel settore della ricerca. Nell'ambito del programma «Competitività e innovazione» saranno realizzate azioni complementari destinate a sostenere l'innovazione.

Partecipazione delle PMI

La partecipazione ottimale delle piccole e medie imprese (PMI) sarà agevolata nelle varie aree tematiche, in particolare perfezionando le procedure finanziarie e amministrative e offrendo una maggiore flessibilità nella scelta del sistema di finanziamento adeguato. Inoltre, le esigenze e il potenziale in materia di ricerca delle PMI sono debitamente considerati nella definizione del contenuto delle aree tematiche del presente programma specifico, e le aree che rivestono un interesse particolare per le PMI saranno segnalate nel programma di lavoro. All'interno dell'intero programma saranno adottate misure concrete, che includano azioni di sostegno per facilitare la partecipazione delle PMI, nel quadro di una strategia che sarà elaborata nell'ambito di ciascun tema. Tali strategie saranno accompagnate da controlli quantitativi e qualitativi rispetto agli obiettivi prestabili. Lo scopo è fare in modo che almeno il 15 % del finanziamento disponibile nell'ambito del programma vada alle PMI.

Il programma specifico «Capacità» prevede azioni specifiche a sostegno della ricerca a vantaggio delle PMI o delle associazioni di PMI, mentre il programma «Competitività e innovazione» finanzierà azioni destinate a promuovere la partecipazione delle PMI al programma quadro.

Aspetti etici

Nell'esecuzione del presente programma specifico e delle attività di ricerca che ne derivano occorre rispettare i principi etici fondamentali. Si tratta in particolare dei principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che comprendono la protezione della dignità e della vita umana, la protezione dei dati personali e della privacy, nonché la protezione degli animali e dell'ambiente conformemente al diritto comunitario e alle versioni più recenti delle convenzioni, delle linee guida e dei codici di condotta internazionali in materia, tra cui la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina firmato a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli aggiuntivi; la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'UNESCO, la convenzione delle Nazioni Unite sulle armi biologiche e tossiche (BTWC), il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e le relative risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Si terrà inoltre conto dei pareri del gruppo europeo di esperti sulle implicazioni etiche delle biotecnologie (1991–1997) e dei pareri del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà e data la diversità degli approcci attuati in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono conformarsi alla legislazione, alla regolamentazione e alle norme etiche vigenti nei paesi in cui si svolgeranno le ricerche. In ogni caso, si applicano le disposizioni nazionali e la Comunità non concederà alcun finanziamento per realizzazione, in un determinato Stato membro o in un altro paese, di ricerche che siano vietate dalle autorità nazionali.

Se del caso, i partecipanti ai progetti di ricerca devono ottenere l'accordo dei comitati etici nazionali o locali competenti prima di avviare le loro attività di RST. Le proposte riguardanti temi sensibili o i cui aspetti etici non siano stati adeguatamente valutati saranno sistematicamente oggetto di una valutazione etica da parte della Commissione. In determinati casi, detto esame potrà aver luogo nel corso della realizzazione di un progetto.

Non si concederà nessun finanziamento ad attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato impone alla Comunità di tenere conto dei requisiti in materia di benessere degli animali nel formulare e attuare le politiche comunitarie, compresa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamenti e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (13), stabilisce quanto segue per quanto riguarda gli esperimenti:

devono essere concepiti in modo da evitare angoscia, dolore e sofferenze inutili agli animali da esperimento,

il numero degli animali utilizzati deve essere ridotto ad un minimo,

occorre utilizzare animali con un grado ridotto di sensibilità neurofisiologica, e

occorre realizzare gli esperimenti che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.

La modifica del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica.

Durante l'esecuzione del presente programma, la Commissione monitorerà regolarmente i progressi scientifici e l'evoluzione delle disposizioni nazionali e internazionali in modo da tener conto di tutti i nuovi sviluppi in materia.

La ricerca concernente gli aspetti etici legati agli sviluppi scientifici e tecnologici sarà realizzata nell'ambito della parte «Scienza nella società» del programma specifico «Capacità».

Ricerca in collaborazione

La maggior parte dei finanziamenti comunitari destinati alla ricerca sarà consacrata alla ricerca in collaborazione che ne costituisce il nucleo centrale. L'obiettivo è avviare, nei principali settori di progresso delle conoscenze, progetti di ricerca e reti di elevata qualità in grado di attirare ricercatori ed investimenti dall'Europa e dal mondo intero, rafforzando nel contempo la base industriale e tecnologica europea e sostenendo le politiche comunitarie.

A tal fine la ricerca in collaborazione, che prevede anche l'attiva partecipazione dell'industria, sarà sostenuta mediante una serie di meccanismi di finanziamento: progetti in collaborazione, reti di eccellenza, azioni di coordinamento/sostegno.

Iniziative tecnologiche congiunte

In un numero molto limitato di casi, la portata dell'obiettivo di RST e l'entità delle risorse necessarie giustificano l'istituzione di partnership pubblico/privato a lungo termine che assumono la forma di «iniziative tecnologiche congiunte». Queste iniziative, risultanti essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee e concernenti uno o più aspetti specifici di ricerca nel loro settore, assoceranno investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, ivi compresi finanziamenti provenienti dal programma quadro di ricerca e finanziamenti con ricorso al credito concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Ciascuna delle iniziative tecnologiche congiunte sarà decisa individualmente, in base all'articolo 171 del trattato (il che può comportare la creazione di un'impresa comune) oppure sulla base di una modifica del presente programma specifico conformemente all'articolo 166, paragrafo 3, del trattato.

Le iniziative tecnologiche congiunte da realizzare sono individuate in modo trasparente sulla base di una serie di criteri, tra cui:

incapacità degli strumenti esistenti di conseguire l'obiettivo,

entità dell'impatto sulla competitività e la crescita industriali,

valore aggiunto dell'intervento a livello europeo,

grado di definizione e chiarezza dell'obiettivo e dei risultati tangibili da perseguire,

portata dell'impegno finanziario e in termini di risorse dell'industria,

importanza del contributo a favore di obiettivi strategici più ampi, incluso il vantaggio per la società,

capacità di attirare aiuti nazionali supplementari e incentivare finanziamenti industriali, immediatamente o in futuro.

La natura delle iniziative tecnologiche congiunte deve essere chiaramente definita, soprattutto per quanto riguarda le questioni concernenti:

gli impegni finanziari,

la durata dell'impegno dei partecipanti,

le norme che regolano l'accesso e lo scioglimento del contratto,

i diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce della particolare portata e complessità delle iniziative tecnologiche congiunte, saranno compiuti notevoli sforzi per garantirne un funzionamento trasparente e far sì che qualsiasi stanziamento di finanziamenti comunitari da parte delle iniziative tecnologiche congiunte abbia luogo nel rispetto dei principi di eccellenza e di competitività del programma quadro.

Si presterà particolare attenzione alla coerenza e al coordinamento complessivi tra iniziative tecnologiche congiunte e programmi e progetti nazionali negli stessi settori (14), nel rispetto delle procedure di esecuzione esistenti, nonché a garantire che la partecipazione ai loro progetti sia aperta ad un'ampia gamma di partecipanti in tutta Europa, in particolare PMI.

Nell'allegato IV è riportato un elenco indicativo di iniziative tecnologiche congiunte. Altre iniziative tecnologiche congiunte potranno essere stabilite sulla base dei criteri summenzionati e proposte nel corso dell'attuazione del settimo programma quadro.

Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari

L'azione svolta in questo ambito si avvarrà di due strumenti principali: il piano ERA-NET e la partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca avviati congiuntamente (articolo 169 del trattato). L'azione servirà anche a rafforzare la complementarità e le sinergie tra il programma quadro e le attività svolte nell'ambito di strutture intergovernative, quali Eureka, EIROforum e COST. Sarà concesso un sostegno finanziario alle attività di gestione e coordinamento in modo che COST possa continuare a contribuire al coordinamento e agli scambi tra équipe di ricerca finanziate a livello nazionale.

Le azioni che rientrano nell'ambito di una delle aree tematiche saranno finanziate in quanto parte integrante delle attività previste nell'ambito di tale area. Le azioni a carattere orizzontale o non direttamente collegate alle dieci aree tematiche saranno finanziate congiuntamente da tutte le aree tematiche interessate (15).

Le azioni che rientrano nell'ambito di un altro programma specifico recante realizzazione del settimo programma quadro sono finanziate nell'ambito di tale programma specifico.

Il piano ERA-NET svilupperà e rafforzerà il coordinamento delle attività nazionali e regionali di ricerca:

fornendo un quadro di riferimento per i soggetti che attuano programmi di ricerca pubblici per rafforzare il coordinamento delle loro attività. Ciò comprende il sostegno di nuovi piani ERA-NET, nonché l'ampliamento e l'approfondimento della portata degli ERA-NET esistenti, estendendo ad esempio la loro partnership e rendendo reciprocamente accessibili i loro programmi. Se opportuno, gli ERA-NET potrebbero essere utilizzati per il coordinamento dei programmi tra regioni europee e Stati membri per consentire la loro cooperazione con iniziative su ampia scala,

in un numero limitato di casi, fornendo un sostegno finanziario comunitario supplementare a quei partecipanti che mettono in comune risorse destinate agli inviti a presentare proposte congiunti tra i loro rispettivi programmi nazionali e regionali («ERA-NET PLUS»).

La partecipazione della Comunità ai programmi di ricerca nazionali avviati congiuntamente a norma dell'articolo 169 è particolarmente interessante per la cooperazione europea su ampia scala, secondo una «geometria variabile» tra Stati membri che condividono esigenze e/o interessi. In determinati casi, tali iniziative saranno avviate in settori individuati in stretta collaborazione con gli Stati membri, senza escludere una cooperazione con programmi intergovernativi, sulla base dell'insieme di criteri definiti nella decisione relativa al settimo programma quadro.

L'allegato IV riporta un elenco indicativo delle iniziative destinate all'attuazione congiunta nell'ambito di programmi di ricerca nazionali; queste potrebbero essere oggetto di una decisione separata in base all'articolo 169 del trattato. Ulteriori iniziative possono esser individuate e proposte nel corso dell'attuazione del settimo programma quadro.

Cooperazione internazionale

Le azioni di cooperazione internazionale, che presentano un valore aggiunto europeo e sono di interesse reciproco, sosteranno una politica scientifica e tecnologica internazionale che si pone due obiettivi interdipendenti:

sostenere e promuovere la competitività europea mediante partnership di ricerca strategiche in campo scientifico e tecnologico con paesi terzi, ivi compresi paesi altamente industrializzati ed economie emergenti, invitando i migliori scienziati dai paesi terzi a lavorare in e con l’Europa,

affrontare problemi specifici che colpiscono i paesi terzi o problemi di portata mondiale, sulla base dell'interesse e dei vantaggi reciproci.

La politica di cooperazione scientifica internazionale della Comunità attribuirà particolare rilievo e svilupperà la cooperazione al fine di produrre, condividere e valorizzare le conoscenze attraverso partenariati di ricerca equi, che tengano conto del contesto internazionale, nazionale, regionale e socioeconomico, nonché della base di conoscenze dei paesi partner. L'approccio strategico mira a rafforzare la competitività dell'UE e a favorire lo sviluppo mondiale sostenibile grazie a questi partenariati conclusi a livello bilaterale, regionale e mondiale tra l'UE e i paesi terzi secondo il principio dell'interesse e dei vantaggi reciproci. A tal fine, il ruolo dell'UE in quanto operatore mondiale dovrebbe essere incentivato anche mediante programmi multilaterali di ricerca internazionale. Le azioni di cooperazione internazionale finanziate riguarderanno grandi sfide politiche al fine di aiutare l'UE a tener fede ai suoi impegni internazionali e contribuire alla condivisione dei valori europei, quali la competitività, il progresso socioeconomico, la protezione dell'ambiente e le regole di previdenza sociale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile mondiale.

Nel contesto del presente programma specifico, la cooperazione internazionale sarà attuata in ciascuna area tematica e nell'ambito di più temi, mediante:

una partecipazione rafforzata dei ricercatori e degli istituti di ricerca di tutti i paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale e i paesi industrializzati (16) nelle aree tematiche, con restrizioni appropriate per il tema della sicurezza a causa del carattere riservato delle attività per tutti i paesi terzi che non sono paesi associati. Inoltre sarà incoraggiata la partecipazione di paesi terzi in settori di interesse reciproco,

azioni specifiche di cooperazione in ciascuna area tematica destinate a paesi terzi qualora sussista un interesse reciproco nella cooperazione su temi particolari, da selezionare sulla base del loro livello e delle loro esigenze sotto il profilo scientifico e tecnologico. L'individuazione di esigenze e priorità specifiche sarà strettamente legata agli accordi di cooperazione bilaterali pertinenti e ai dialoghi multilaterali e biregionali in corso tra l'UE e questi paesi o gruppi di paesi. Le priorità saranno definite in funzione delle esigenze specifiche, del potenziale e del livello di sviluppo economico della regione o del paese in questione.

A tal fine, sarà elaborato un piano esecutivo strategico in materia di cooperazione internazionale che comporterà azioni specifiche mirate concernenti un solo tema o di natura trasversale, ad esempio in settori quali la sanità, l'agricoltura, i servizi igienici in materia di risorse idriche; le risorse idriche, la sicurezza alimentare, la coesione sociale, l'energia, l'ambiente, la pesca, l'acquacoltura e le risorse naturali, la politica economica sostenibile e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Queste azioni fungeranno da strumenti privilegiati per realizzare la cooperazione tra la Comunità e questi paesi. Tali azioni mirano in particolare a rafforzare le capacità di ricerca e cooperazione dei paesi candidati, dei paesi confinanti, dei paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti. Le azioni saranno oggetto di inviti mirati e si farà il possibile per agevolare l'accesso a tali azioni dei paesi terzi interessati, in particolare dei paesi in via di sviluppo.

Queste attività saranno realizzate in stretto coordinamento con le azioni di cooperazione internazionale nell'ambito dei programmi specifici «Persone» e «Capacità». Una strategia globale di cooperazione internazionale nell'ambito del programma quadro sosterrà tali azioni.

TEMI

1.   SALUTE

Obiettivo

Migliorare la salute dei cittadini europei e rafforzare la competitività e la capacità di innovazione delle industrie e delle aziende europee del settore della salute, affrontando nello stesso tempo questioni sanitarie di livello mondiale come le nuove epidemie. Si porrà l’accento sulla ricerca traslazionale (trasformazione di scoperte fondamentali in applicazioni cliniche, compresa la validazione scientifica dei risultati sperimentali), lo sviluppo e la convalida di nuove terapie, i metodi di promozione e prevenzione della salute, compresa la promozione della salute dei bambini, di un invecchiamento sano, gli strumenti diagnostici e le tecnologie mediche, nonché sistemi sanitari sostenibili ed efficienti.

Strategia

Queste attività di ricerca consentiranno di approfondire le nostre conoscenze per promuovere più efficacemente la buona salute, ridurre le differenze a livello sanitario in Europa, prevenire e curare le principali malattie e fornire cure sanitarie adeguate. La ricerca biomedica di base costituirà parte integrante di questo tema. Nell'ambito del tema «Salute», gli approcci pluridisciplinari rivestono un'importanza particolare.

Questa ricerca contribuirà ad integrare la vasta quantità di dati genomici epidemiologici, biologici e biotecnologici e a elaborare tecnologie chiave per le industrie del settore sanitario al fine di sviluppare la conoscenza e la capacità di intervento. Incentiverà la ricerca traslazionale in materia sanitaria che è fondamentale per ottenere benefici pratici, compreso il miglioramento della qualità di vita, dalla ricerca biomedica. Queste attività di ricerca consentiranno all’Europa di contribuire più efficacemente alle attività internazionali di lotta contro le malattie diffuse a livello mondiale, come dimostra il programma in corso EDCTP «Partenariato per le sperimentazioni cliniche Europa-paesi in via di sviluppo» per combattere l’HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi (articolo 169) (17). Dette attività rafforzeranno la ricerca orientata sulla politica sanitaria su scala europea e in particolare i confronti tra modelli, sistemi e dati contenuti nelle base di dati nazionali. In questo ambito, il collegamento in rete delle pertinenti basi di dati riveste un'importanza particolare.

Queste attività di ricerca contribuiranno a rafforzare la competitività dei settori delle biotecnologie applicate alle cure sanitarie e delle tecnologie mediche in Europa, in cui le PMI costituiscono i principali motori economici, nonché nel settore farmaceutico. Possono includere il sostegno alla piattaforma tecnologia europea (18) sui farmaci innovativi al fine di eliminare gli ostacoli in materia di ricerca che rallentano il processo di sviluppo di medicinali. Ci si impegnerà in particolare per colmare il divario tra le attività di ricerca e la valorizzazione dei risultati, fornendo un sostegno alla verifica teorica e alla convalida clinica. Queste ricerche contribuiranno anche all’elaborazione di norme e standard per nuove terapie avanzate (ad es. medicina rigenerativa) necessarie per aiutare l’industria comunitaria a far fronte alla concorrenza mondiale. Dovrebbe essere assicurato il ruolo guida della ricerca e dell'innovazione europee nel settore delle strategie di sperimentazione alternative, in particolare metodi non basati sugli animali.

Qualora opportuno, le questioni di genere nella ricerca saranno prese in considerazione ed integrate nei progetti (19). Particolare attenzione sarà accordata alla comunicazione dei risultati della ricerca e all’avvio di un dialogo con la società civile, in particolare con gruppi di pazienti, nella fase più precoce possibile, su nuovi sviluppi derivanti dalla ricerca biomedica e genetica. Si garantirà inoltre l’ampia diffusione ed utilizzazione dei risultati.

Le problematiche fondamentali, la salute dei bambini (20) e la salute degli anziani riceveranno un'attenzione particolare e saranno prese in considerazione ove opportuno nell'ambito di tutte le attività attinenti a questo tema, le cui priorità saranno precisate nel programma di lavoro. Sono previsti anche altri settori multidisciplinari. Questo metodo trasversale garantirà un approccio visibile e coerente in relazione a queste problematiche nell’insieme dell’area tematica, evitando nel contempo le sovrapposizioni.

Le questioni etiche, giuridiche e socioeconomiche saranno prese in considerazione nell'ambito di ciascuna delle attività descritte qui di seguito (21).

Attività

Biotecnologie, tecnologie mediche e strumenti generici per la salute umana

Questa attività mira a sviluppare e convalidare gli strumenti e le tecnologie necessarie per la produzione di nuove conoscenze e la loro traduzione in applicazioni pratiche nel settore della sanità e della medicina.

Ricerca high-throughput (ad elevate prestazioni): catalizzazione dei progressi nell'elaborazione di nuovi strumenti di ricerca nella biologia moderna, compresa la genomica fondamentale, che rafforzeranno notevolmente la produzione di dati e miglioreranno la standardizzazione, l’acquisizione e l’analisi di dati e di campioni (biobanche). Le ricerche si incentreranno sulle nuove tecnologie per il sequenziamento, l’espressione genica, la genotipizzazione e la fenotipizzazione, la genomica strutturale e funzionale, la bioinformatica e la biologia dei sistemi, e altre tecnologie «-omiche».

Individuazione, diagnosi e monitoraggio: sviluppo di strumenti e tecnologie di visualizzazione, imaging (trattamento delle immagini), individuazione e analisi per la ricerca biomedica, per la previsione, la diagnosi, il monitoraggio e la prognosi delle malattie, nonché per sostenere e orientare gli interventi terapeutici. Si privilegerà un approccio multidisciplinare che integra settori quali la biologia molecolare e cellulare, la fisiologia, la genetica, la fisica, la chimica, l'ingegneria biomedica incluse le nanotecnologie, i microsistemi, i dispositivi e le tecnologie informatiche. Si accorderà particolare rilievo ai metodi non invasivi o poco invasivi e agli aspetti della garanzia della qualità.

Previsione dell’adeguatezza, della sicurezza e dell’efficacia delle terapie: si mira a sviluppare e convalidare i parametri, gli strumenti, i metodi e le norme necessarie per fare in modo che i pazienti possano beneficiare di nuovi o migliori biofarmaci sicuri ed efficaci (22). L’accento sarà posto su strategie quali la farmacogenomica, lo sviluppo e la convalida di marcatori biologici, le strategie selettive e di fornitura e i metodi e i modelli in silico, in vitro (ivi comprese le alternative alla sperimentazione animale) e in vivo (23).

Strategie ed interventi terapeutici innovativi: ricerca, consolidamento e ulteriore sviluppo di terapie e tecnologie avanzate che presentano un notevole potenziale di applicazione. L’accento sarà posto sulla terapia genica e cellulare, la medicina rigenerativa, i trapianti, l’immunoterapia e i vaccini, e altre terapie. Le tecnologie connesse, come i sistemi avanzati di somministrazione mirata, gli impianti e le protesi avanzate, nonché gli interventi non invasivi o poco invasivi saranno anch’esse oggetto di ricerche.

Ricerca traslazionale per la salute umana

Questa attività mira ad approfondire le conoscenze sui processi e i meccanismi biologici in condizioni di buona salute o in caso di determinate patologie, al fine di tradurre queste conoscenze in applicazioni cliniche, compresi il controllo e la cura delle patologie, e garantire che il proseguimento delle ricerche si basi sui dati clinici (compresi quelli epidemiologici).

Integrazione di dati e processi biologici: rilevazione di dati su ampia scala, biologia dei sistemi.

Rilevazione di dati su larga scala: si tratta di utilizzare tecnologie high-throughput per generare dati utili per lo studio e la comprensione della funzione genica e dei prodotti genici e delle loro interazioni in reti complesse nell'ambito di importanti processi biologici. La ricerca si incentrerà sulla genomica, la proteomica, le scienze omiche basate sull'RNA, la genetica delle popolazioni, la genetica comparativa, strutturale e funzionale.

Biologia dei sistemi: si porrà l’accento su attività di ricerca pluridisciplinare che integreranno un’ampia varietà di dati biologici e svilupperanno e applicheranno approcci sistemici per comprendere e modellizzare i processi biologici in tutti gli organismi competenti e a ogni livello organizzativo.

Ricerca sul cervello e relative patologie, sviluppo umano e invecchiamento.

Ricerca sul cervello e relative patologie: si tratta di comprendere meglio la struttura integrata e la dinamica del cervello, di studiare le patologie del cervello, comprese le patologie pertinenti legate all'età (ad es. demenza, morbo di Parkinson), e individuare nuove terapie. La ricerca si incentrerà sull'acquisire una comprensione globale del cervello studiando le funzioni cerebrali, dal livello molecolare fino alla funzione della cognizione, inclusa la neuroinformatica, e le disfunzioni cerebrali, dal deterioramento sinaptico alla neurodegenerazione. La ricerca riguarderà le malattie e i disturbi neurologici e psichiatrici, ivi comprese le terapie rigenerative e di «riparazione».

Sviluppo umano e invecchiamento: utilizzo di una vasta gamma di metodologie e di strumenti per comprendere meglio il processo dello sviluppo nel corso della vita e dell’invecchiamento sano. La ricerca sarà incentrata sullo studio dei sistemi umani e dei sistemi modello, ivi comprese le interazioni con fattori quali l’ambiente, la genetica, il comportamento e il genere.

Ricerca traslazionale concernente le principali malattie infettive: affrontare le gravi minacce che pesano sulla sanità pubblica.

Resistenza ai medicinali antimicrobici compresi i patogeni fungali: si porrà l’accento sull’associazione della ricerca di base sui meccanismi molecolari di resistenza, dell’ecologia microbica e delle interazioni tra gli agenti patogeni e i loro ospiti, con una ricerca clinica su nuovi interventi destinati a ridurre l’insorgenza e la diffusione di infezioni multiresistenti.

HIV/AIDS, malaria e tubercolosi: la ricerca si incentrerà sullo sviluppo di nuove terapie, strumenti diagnostici, strumenti preventivi quali vaccini e barriere chimiche contro la trasmissione, come i microbicidi contro l’HIV. Le attività di ricerca si incentreranno sulla lotta contro le tre malattie su scala planetaria, ma riguarderanno anche aspetti specificatamente europei delle tre patologie nonché dell'epatite. Si presterà particolare attenzione alle attività di ricerca preclinica e di ricerca clinica precoce, e, se opportuno (ad es. per i vaccini contro l'HIV/AIDS), si attiverà una collaborazione con iniziative su scala mondiale.

Epidemie potenzialmente nuove e riemergenti: la ricerca si incentrerà sulla lotta contro gli agenti patogeni emergenti che comportano rischi di pandemie, zoonosi comprese (ad es. la SARS e l’influenza ad alta patogenicità). Se del caso, saranno adottate disposizioni per avviare rapidamente ricerche in collaborazione destinate ad accelerare lo sviluppo di strumenti diagnostici, farmaci e vaccini ai fini della prevenzione, del trattamento e della lotta efficaci contro le nuove epidemie.

Ricerca traslazionale in altre importanti malattie (24).

Cancro: la ricerca si incentrerà sull’eziologia della malattia, nuovi farmaci e terapie; l’individuazione e la convalida di bersagli farmacologici (drug target) e di marcatori biologici utili ai fini della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento; ed infine sull’efficacia della prognosi preventiva, della diagnosi e degli interventi terapeutici.

Malattie cardiovascolari: la ricerca si incentrerà sulla diagnosi, la prevenzione, il trattamento e il controllo delle malattie cardiache e vascolari (ivi compresi gli aspetti vascolari dell’ictus) sulla base di ampi approcci pluridisciplinari.

Diabete e obesità: per quanto concerne il diabete, la ricerca si incentrerà sull’eziologia, la prevenzione e il trattamento dei vari tipi di diabete. Per quanto riguarda l’obesità, la ricerca si baserà su strategie pluridisciplinari relative a fattori genetici, stile di vita e epidemiologia. Per quanto riguarda il diabete e l'obesità, sarà prestata un'attenzione particolare alle malattie giovanili e ai fattori che operano nell'infanzia.

Malattie rare: la ricerca si incentrerà su studi paneuropei di storia naturale e patofisiologia, sullo sviluppo di interventi di prevenzione, diagnostici e terapeutici. Questo settore comprenderà lo studio dei fenotipi rari di Mendel delle malattie comuni.

Altre malattie croniche: la ricerca si incentrerà su malattie non mortali ma con un forte impatto sulla qualità della vita dei pazienti anziani, come le disabilità funzionali e sensoriali ed altre malattie croniche (ad es. artrite, malattie reumatiche e muscoloscheletriche e patologie respiratorie comprese quelle indotte da allergie).

Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei

Questa attività mira a fornire la base necessaria sia per consentire l’adozione, in conoscenza di causa, di decisioni politiche riguardanti i sistemi sanitari sia per migliorare l’efficacia e l'efficienza delle strategie basate sulle prove di promozione della salute e di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Tradurre i risultati dalla ricerca clinica nella pratica clinica, con un’utilizzazione più adeguata dei farmaci ed un ricorso appropriato agli interventi orientati sul comportamento e l’organizzazione, nonché alle nuove terapie e alle tecnologie al servizio della salute. Sarà prestata particolare attenzione alla sicurezza del paziente, inclusi gli effetti nocivi dell'assunzione di medicinali: si tratta di individuare le migliori pratiche cliniche, comprendere il processo decisionale in situazioni cliniche di cure primarie e cure specialistiche, promuovere le applicazioni della medicina basata sulle prove e il rafforzamento del ruolo dei pazienti. La ricerca si incentrerà sulla valutazione comparativa delle strategie, lo studio dei risultati di interventi diversi, ivi compresi i farmaci, farmaci complementari e alternativi scientificamente testati e le nuove tecnologie e terapie sanitarie, tenendo conto delle strategie di prescrizione, di taluni aspetti delle varie prove ottenute con la farmacovigilanza, delle specificità del paziente (ad es. suscettibilità genetica, età, genere e accettazione della terapia) e dell’analisi costi-benefici.

Qualità, efficienza e solidarietà dei sistemi sanitari, ivi compresi i sistemi sanitari transitori: si tratta di consentire ai vari paesi di sfruttare l’esperienza degli altri sistemi sanitari e la loro sostenibilità, tenendo conto dell’importanza dei contesti nazionali e delle caratteristiche della popolazione (invecchiamento, mobilità, flussi migratori, istruzione, situazione socioeconomica e evoluzione delle condizioni di lavoro, ecc.). La ricerca si incentrerà sugli aspetti organizzativi, finanziari e regolamentari dei sistemi sanitari (valutazione dei costi, dell'efficienza o dei benefici dei vari interventi, compreso in termini di sicurezza dei pazienti), la loro attuazione e i loro risultati in termini di efficienza, efficacia ed equità (compresi i gruppi svantaggiati). Particolare attenzione sarà attribuita alle questioni legate agli investimenti e alle risorse umane, ivi comprese le strategie di assistenza a domicilio. Si tratteranno gli aspetti inerenti all'indipendenza, alla qualità della vita e alla mobilità degli anziani.

Migliorare la promozione della salute e la profilassi: si tratta di fornire elementi di prova sulle migliori misure di sanità pubblica in termini di stile di vita, condizioni di vita e di lavoro e interventi a livelli e in contesti diversi. La ricerca si incentrerà sui determinanti della salute in senso lato e la loro interazione sia a livello di individui che di comunità (ad es. regime alimentare, stress, tabacco, alcool e altre sostanze, attività fisica, contesto culturale, fattori socioeconomici ed ambientali). La salute mentale sarà studiata in una prospettiva temporale che copra l’intera durata di vita.

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale è un elemento integrante di quest’area tematica e riveste un’importanza particolare per i settori concernenti problemi sanitari mondiali, come la resistenza agli antibiotici, l’HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi, le malattie trascurate e le nuove pandemie. Può inoltre comportare la determinazione di priorità nell’ambito di iniziative internazionali, come la «Global HIV/AIDS Vaccine Enterprise». Con riserva del consolidamento di una partnership sostenibile a lungo termine nel campo della ricerca clinica tra l’Europa e i paesi in via di sviluppo e ferma restando l'integrazione delle attività o dei programmi nazionali provenienti dai paesi partecipanti, il programma EDCTP può beneficiare di un sostegno supplementare, in funzione dei suoi risultati e delle sue esigenze future (25). Tale programma continuerà ad incentrarsi sulle sperimentazioni cliniche avanzate per lo sviluppo di nuovi vaccini, microbicidi e farmaci contro le tre malattie già menzionate nell'Africa subsahariana. A tal fine il programma di lavoro può prevedere un contributo della Comunità destinato al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) responsabile del programma EDCPT per attuare detto programma che dovrà essere deciso dalla Commissione, compresa la riassegnazione del contributo stesso.

Saranno realizzate azioni di cooperazione specifiche in settori stabiliti mediante dialoghi biregionali svolti in paesi/regioni terzi e in istanze internazionali, nonché nell’ambito degli «obiettivi di sviluppo del millennio». Queste aree prioritarie, adattate alle esigenze locali e aperte alle partnership, possono riguardare: ricerca in materia di politica sanitaria, ricerca sui sistemi e i servizi sanitari, salute materna e infantile, salute riproduttiva, controllo e monitoraggio delle malattie contagiose trascurate e nuove esigenze strategiche impreviste in queste regioni.

In collaborazione col tema «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione» sarà versata una quota annuale di iscrizione all’organizzazione del programma scientifico «Frontiera umana» (HFSPO) (26). Ciò consentirà agli Stati membri dell’UE che non fanno parte del G-8 di beneficiare pienamente del programma scientifico «Frontiera umana» (HFSP) e di offrire una maggiore visibilità alla ricerca europea.

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

La ricerca sulle esigenze emergenti sarà svolta nell’ambito di iniziative bottom-up e «mirate», in coordinamento con altri temi, e riguarderà un'ampia gamma di ricerche pluridisciplinari. Il sostegno alle esigenze strategiche impreviste può concernere, ad esempio, le condizioni di vita e di lavoro, la valutazione d’impatto sulla salute, la valutazione dei rischi, gli indicatori statistici, la gestione e la comunicazione nel campo della sanità pubblica, nonché gli obblighi derivanti dai trattati internazionali in materia sanitaria, tra cui la convenzione quadro sul controllo del tabacco (27) e il regolamento sanitario internazionale (28). Queste ricerche integreranno le ricerche orientate alla politica sanitaria già menzionate.

2.   PRODOTTI ALIMENTARI, AGRICOLTURA E PESCA, BIOTECNOLOGIE

Obiettivo

Creazione di una bioeconomia europea basata sulla conoscenza (29) associando scienza, industria ed altre parti interessate, per sfruttare opportunità di ricerca nuove ed emergenti che riguardano problematiche sociali, ambientali ed economiche quali la crescente richiesta di prodotti alimentari più sicuri, più sani e di migliore qualità, nonché l’uso e la produzione sostenibili di risorse biologiche rinnovabili; il rischio crescente di malattie epizootiche e zoonotiche e di disturbi legati all’alimentazione; le minacce alla sostenibilità e alla sicurezza della produzione agricola, ittica e dell'acquicoltura; la crescente domanda di prodotti alimentari di elevata qualità, nel rispetto del benessere degli animali e dei contesti rurali e costieri nonché delle esigenze dietetiche specifiche dei consumatori.

Strategia

Questo tema consoliderà la base di conoscenze, porterà alla realizzazione di innovazioni e garantirà un sostegno strategico alla creazione e allo sviluppo di una «bioeconomia europea basata sulla conoscenza». La ricerca si incentrerà sulla gestione, la produzione e il consumo sostenibili delle risorse biologiche, in particolare grazie alle scienze della vita e alle biotecnologie, nonché sulla convergenza con altre tecnologie, al fine di sviluppare nuovi prodotti più sicuri, economici, ecoefficienti e concorrenziali nei seguenti settori europei: agricoltura, pesca, acquicoltura, mangimi, prodotti alimentari (30), sanità, silvicoltura e industrie connesse. Le ricerche contribuiranno considerevolmente all’attuazione e all’elaborazione di politiche e regolamentazioni comunitarie e tratteranno o sosteranno, in particolare, la politica agricola comune; le questioni relative all’agricoltura e al commercio; gli aspetti di sicurezza relativi agli OGM; la regolamentazione in materia di sicurezza alimentare; la legislazione fitosanitaria comunitaria; la politica zoosanitaria comunitaria, le norme comunitarie in materia di salute, controllo delle patologie e benessere degli animali; l’ambiente e la biodiversità; la strategia forestale europea; la riforma della politica comune della pesca ai fini dello sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquicoltura e la sicurezza dei prodotti alimentari provenienti dal mare. La ricerca mirerà anche a sviluppare indicatori nuovi ed esistenti a sostegno dell’analisi, dello sviluppo e del monitoraggio di queste politiche.

Riconoscendo il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, la ricerca sosterrà il ruolo e le opportunità delle economie rurali di fornire obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il comparto agroalimentare, composto al 90 % da PMI, beneficerà ampiamente di numerose attività di ricerca, ivi comprese le attività di diffusione mirata e di trasferimento tecnologico, soprattutto per quanto concerne l’integrazione e l’adozione di tecnologie, metodologie e processi ecoefficienti avanzati e lo sviluppo di norme. Le start-up ad alto contenuto tecnologico dei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie e delle TIC dovrebbero fornire contributi importanti in materia di selezione vegetale, miglioramento delle colture, protezione delle specie vegetali, tecnologie avanzate di rilevazione e monitoraggio destinate a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, e nuovi processi bioindustriali.

Numerose piattaforme tecnologiche europee possono contribuire alla determinazione delle priorità di ricerca comuni in questa area tematica in settori quali la genomica e le biotecnologie vegetali, la silvicoltura e le industrie collegate, la zoosanità sul piano mondiale, la cura degli animali da allevamento, i prodotti alimentari, l’acquicoltura e la biotecnologia industriale, individuando possibili iniziative di ampia portata, come progetti di dimostrazione. Tali piattaforme contribuiranno ad un’ampia partecipazione e integrazione di tutte le parti interessate. Laddove opportuno si realizzeranno azioni destinate a rafforzare il coordinamento di programmi di ricerca nazionali, in stretta collaborazione con i progetti ERA-NET, le piattaforme tecnologiche e altri operatori, come il comitato permanente per la ricerca agricola (CPRA) o un’eventuale futura struttura di coordinamento della ricerca marittima europea.

Nell’ambito di queste attività si dovrà tenere conto, laddove opportuno, degli aspetti sociali, etici, di genere, giuridici, ambientali, economici e culturali in senso lato, nonché dei rischi e degli impatti potenziali (previsione) o degli sviluppi scientifici e tecnologici.

Attività

Produzione e gestione sostenibili delle risorse biologiche provenienti dalla terra, dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici (31)

Agevolare la ricerca sui principali fattori a lungo termine per una produzione e una gestione sostenibili delle risorse biologiche (microrganismi, specie vegetali ed animali), comprendente la valorizzazione della biodiversità e di nuove molecole bioattive nell’ambito di questi sistemi biologici. La ricerca comprenderà le tecnologie «-omiche», come la genomica, la proteomica, la metabolomica e le tecnologie convergenti, e la loro integrazione in strategie di biologia dei sistemi, nonché lo sviluppo di strumenti e tecnologie di base, in particolare nel settore della bioinformatica e delle relative basi di dati, e metodi di individuazione di varietà in seno a gruppi di specie.

Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la competitività, salvaguardando nel contempo la salute dei consumatori, riducendo gli impatti ambientali e tenendo conto dei cambiamenti climatici nei settori dell’agricoltura, dell'orticoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, grazie allo sviluppo di tecnologie, apparecchiature, sistemi di monitoraggio, impianti e sistemi di produzione nuovi, alla gestione delle colture tramite la riproduzione di varietà vegetali selezionate, sistemi ottimizzati per quanto concerne la loro produzione e salute, al perfezionamento della base scientifica e tecnica della gestione della pesca, e a una migliore conoscenza delle interazioni tra sistemi diversi (agricoltura e silvicoltura; pesca e acquacoltura) nell’ambito di un approccio che consideri l’intero ecosistema. Sarà intrapresa la ricerca sul mantenimento degli ecosistemi autoctoni, sullo sviluppo di agenti per il controllo biologico e sulla dimensione microbiologica della biodiversità e della metagenomica.

Per le risorse biologiche del suolo, si presterà particolare attenzione ai sistemi di produzione biologici e all'apporto ridotto (ad es. di pesticidi e concimi), ad una migliore gestione delle risorse e allo sviluppo di nuovi alimenti e mangimi e di nuove varietà vegetali (colture ed alberi) per quanto riguarda la loro composizione, la resistenza allo stress, l'effetto ecologico, l’efficacia nell’utilizzo dei nutrienti e dell'acqua e l’architettura. Questi lavori saranno integrati da ricerche sulla biosicurezza, la coesistenza e la tracciabilità dei sistemi e dei prodotti vegetali nuovi, il monitoraggio e la valutazione d'impatto delle colture geneticamente modificate sull'ambiente e sulla salute umana e la possibilità di un loro maggior beneficio per la società.

La fitosanità e la protezione delle colture saranno migliorate grazie ad una conoscenza più approfondita dell’ecologia, della biologia dei parassiti, delle malattie, delle erbe infestanti e di altre minacce di rilevanza fitosanitaria, e mediante il sostegno alla lotta contro l’insorgenza delle malattie e il perfezionamento degli strumenti e delle tecniche di lotta sostenibile contro parassiti ed erbe infestanti. Saranno definiti metodi più efficaci per monitorare, preservare e accrescere la fertilità del suolo.

Per quanto concerne le risorse biologiche provenienti dagli ambienti acquatici, la ricerca si incentrerà su: funzioni biologiche di base, sistemi di produzione e mangimi sicuri e non inquinanti per le specie di coltura, biologia della pesca, dinamica della pesca multispecifica, interazioni tra attività di pesca ed ecosistema marino e sistemi di gestione regionali e pluriennali basati sulle flotte di pesca.

Ottimizzazione della salute, della produzione e del benessere animali, nei settori dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura, in particolare mediante:

la valorizzazione delle conoscenze genetiche, nuovi metodi di allevamento, una conoscenza più approfondita della fisiologia e del comportamento animale,

una maggiore conoscenza e un miglior controllo degli organismi nocivi, dei parassiti e delle malattie degli animali, come pure di altre minacce per la sostenibilità e la sicurezza delle produzioni alimentari, comprese le zoonosi.

In quest'ultimo settore si svilupperanno strumenti di sorveglianza, prevenzione e controllo, si sosterrà la ricerca applicata su vaccini e metodi diagnostici, lo studio dell’ecologia di agenti infettivi conosciuti o nuovi e di altre minacce, in particolare gli atti dolosi, e lo studio degli impatti dei vari sistemi di produzione agricola e delle condizioni climatiche.

Si svilupperanno inoltre nuove conoscenze per lo smaltimento sicuro dei rifiuti animali e una gestione più adeguata dei sottoprodotti.

Sviluppo degli strumenti necessari per i responsabili politici ed altri operatori per agevolare l’attuazione di strategie, politiche e strumenti legislativi adeguati, in particolare al fine di sostenere la costruzione della «bioeconomia europea basata sulle conoscenze» (KBBE) e far fronte alle esigenze dello sviluppo rurale e costiero. La politica comune della pesca sarà sostenuta mediante lo sviluppo di strategie adattabili e favorevoli ad un approccio globale dell’ecosistema per la valorizzazione delle risorse marine. Le ricerche utili per tutte le politiche, compresa la politica agricola comune, comprenderanno: studi socioeconomici, analisi costi-benefici, esami comparativi di vari sistemi di produzione agricola, compresi quelli multifunzionali, sistemi di gestione della pesca economicamente vantaggiosi, ricerche sull’allevamento di animali non destinati all’alimentazione, interazioni con la silvicoltura e studi destinati a migliorare i redditi nelle zone rurali e costiere.

«Dalla tavola ai campi» — Prodotti alimentari (inclusi i pesci e i frutti di mare), salute e benessere

Studio del comportamento e delle preferenze dei consumatori, in quanto fattore fondamentale per la competitività dell’industria alimentare, e dell’impatto dell’alimentazione sulla salute e il benessere dei cittadini europei. La ricerca si incentrerà sulla percezione e gli atteggiamenti dei consumatori nei confronti dei prodotti alimentari, compresi quelli tradizionali, sulla comprensione delle tendenze sociali e culturali, l’individuazione dei fattori che determinano le scelte alimentari e l’accesso dei consumatori ai prodotti alimentari. La ricerca includerà l'elaborazione di basi di dati sulla ricerca alimentare e nutrizionale.

Comprensione dei fattori alimentari benefici e dannosi, come pure delle esigenze e abitudini dei gruppi di popolazione, in quanto importante elemento controllabile dell’aumento e della riduzione dell’insorgenza di malattie e disturbi legati all’alimentazione, tra cui l'obesità e le allergie. La ricerca comporterà lo studio di nuove strategie alimentari, lo sviluppo e l’applicazione della nutrigenomica e della biologia sistemica, nonché lo studio delle interazioni tra nutrizione e funzioni fisiologiche e psicologiche. Essa potrebbe inoltre portare alla riformulazione di alimenti preparati e all’elaborazione di alimenti e ingredienti innovativi, alimenti dietetici e alimenti con particolari proprietà nutrizionali e sanitarie. Lo studio di prodotti e regimi alimentari tradizionali, locali e stagionali rivestirà una notevole importanza per individuare l’impatto di alcuni alimenti e regimi alimentari sulla salute ed elaborare un orientamento integrato in materia di alimentazione.

Ottimizzazione dell’innovazione nel settore alimentare europeo, grazie all’integrazione di tecnologie avanzate nella produzione alimentare tradizionale, compresi gli alimenti fermentati, l’adozione di tecnologie di trattamento realizzate su misura per migliorare la funzionalità, la qualità e il valore nutrizionale degli alimenti e gli aspetti organolettici della produzione alimentare, anche di prodotti nuovi. Sviluppo e dimostrazione di sistemi di trattamento e imballaggio altamente tecnologici ed ecoefficienti, sviluppo di applicazioni di controllo intelligenti e di metodi più efficaci di valorizzazione e gestione dei sottoprodotti, dei rifiuti, dell'acqua e dell’energia. Nuovi lavori di ricerca si incentreranno anche sullo sviluppo di tecnologie nuove e sostenibili per l’alimentazione animale, finalizzate in particolare alla sicurezza del trattamento e della formulazione dei mangimi, e per il controllo della qualità di questi ultimi.

Garantire la sicurezza chimica e microbiologica e migliorare la qualità dell’offerta di prodotti alimentari in Europa. Tali lavori includeranno: la comprensione dei rapporti tra ecologia microbica e sicurezza dei prodotti alimentari, lo sviluppo di metodi e modelli in relazione all’integrità delle catene di approvvigionamento alimentare, nuovi metodi di rilevazione, tracciabilità e suo approfondimento, tecnologie e strumenti per la valutazione dei rischi, compresi quelli emergenti, e la gestione e comunicazione in questo ambito, come pure il miglioramento delle conoscenze in materia di percezione dei rischi. Saranno inoltre inclusi metodi scientifici di analisi comparativa dei rischi nel settore della sicurezza alimentare.

Protezione della salute umana e dell’ambiente grazie ad una migliore conoscenza degli impatti ambientali sulla catena alimentare umana e animale o degli impatti ambientali della stessa. Queste ricerche comportano lo studio dei contaminanti dei prodotti alimentari e delle loro conseguenze sulla salute, il monitoraggio degli effetti ambientali, lo sviluppo di strumenti e metodi perfezionati per la valutazione e la gestione dell’impatto sulle catene alimentari umana e animale e la resistenza delle stesse ai cambiamenti globali, in particolare all’ambiente. La garanzia della qualità e dell’integrità della catena alimentare richiede nuovi modelli per i concetti di analisi della catena e gestione totale della catena alimentare, compresi gli aspetti legati ai consumatori.

Scienze della vita, biotecnologie e biochimica per prodotti e processi non alimentari sostenibili

Rafforzamento della base di conoscenze ed elaborazione di tecnologie avanzate per la produzione di biomassa terrestre o marina per applicazioni nei processi industriali e nella produzione di energia. Queste attività riguarderanno la genomica e la metabolomica vegetale, animale e microbica ai fini del miglioramento della produttività e della composizione delle materie prime e delle fonti di biomassa per una conversione ottimale in prodotti ad elevato valore aggiunto, comprese le risorse biologiche utilizzabili nell'industria farmaceutica e in medicina, sfruttando come nuove fonti organismi terrestri e acquatici, naturali o perfezionati. Questi lavori integreranno totalmente l’analisi del ciclo di vita delle pratiche di produzione della biomassa, del trasporto, dello stoccaggio e della commercializzazione di bioprodotti.

Ricerche sull’applicazione di biotecnologie industriali lungo l’intera catena della biomassa agricola e forestale per realizzare pienamente il potenziale della bioraffinazione (ad es. le sostanze chimiche «verdi»), anche sotto gli aspetti socioeconomici, agronomici, ecologici e di consumo. Questo lavoro sarà agevolato da una migliore comprensione e da un miglior controllo del metabolismo vegetale e microbico a livello cellulare e subcellulare e delle modalità della sua integrazione nel funzionamento globale del sistema per la produzione di prodotti di base di elevato valore che utilizzano bioprocessi che aumentano il rendimento, la qualità e la purezza dei prodotti di conversione, ivi compresa la progettazione di processi biocatalitici.

Utilizzo o sviluppo di biotecnologie destinate ad elaborare prodotti e processi di silvicoltura nuovi e perfezionati, di alta qualità, ad elevato valore aggiunto e rinnovabili, al fine di rafforzare il carattere sostenibile della produzione di legno, in particolare il legname da opera e le riserve di materiali e bioenergia rinnovabili.

Esame del potenziale delle biotecnologie nell’individuazione, sorveglianza, prevenzione, trattamento ed eliminazione dell’inquinamento.

Ottimizzazione del valore economico dei rifiuti e dei sottoprodotti mediante il ricorso a bioprocessi nuovi e potenzialmente capaci di economie di energia, da soli o associati a sistemi vegetali e/o catalizzatori chimici.

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale è un elemento prioritario per la ricerca in materia di prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie e sarà fortemente incentivata in tutto il settore. Si sosterrà anche la ricerca che riveste un interesse specifico per i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti, tenendo conto degli obiettivi del «millennio per lo sviluppo» e delle attività già in corso. Si avvieranno azioni specifiche per incentivare la cooperazione con regioni e paesi partner prioritari, in particolare quelli coinvolti in dialoghi biregionali e accordi scientifici e tecnologici bilaterali, nonché con i paesi limitrofi, le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo.

Sarà inoltre instaurata una cooperazione internazionale per affrontare le sfide che richiedono un vasto impegno internazionale, come la dimensione e la complessità della biologia dei sistemi vegetali e dei microrganismi, o sfide di portata mondiale e impegni internazionali dell’UE (sicurezza dei prodotti alimentari e dell’acqua potabile, diffusione a livello mondiale di malattie animali, sfruttamento equo della biodiversità, ricostituzione, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, degli stock ittici mondiali al fine di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e l'impatto sul cambiamento climatico o dello stesso).

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

La ricerca sulle esigenze emergenti può concernere lo sviluppo di nuovi concetti e tecnologie, ad esempio i sistemi di gestione delle crisi e l’integrità della catena alimentare.

Una risposta flessibile alle esigenze strategiche impreviste terrà conto delle politiche da attuare per costruire una bioeconomia europea basata sulla conoscenza.

3.   TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Obiettivo

Migliorare la competitività dell’industria europea e consentire all’Europa di dominare e plasmare gli sviluppi futuri delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in modo da soddisfare la domanda della società e dell’economia. Le TIC costituiscono il nucleo della società basata sulla conoscenza. Le attività rafforzeranno la base scientifica e tecnologica europea nel settore delle TIC e conferiranno all’Europa un ruolo di punta in questo campo, contribuiranno ad orientare e incentivare l’innovazione e la creatività nei prodotti, nei servizi e nei processi mediante l’uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l’industria e le amministrazioni pubbliche europee. Queste attività contribuiranno inoltre a ridurre il divario digitale e l'esclusione sociale.

Strategia

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) svolgono un ruolo unico e comprovato nell’incentivazione dell’innovazione, della creatività e della competitività di tutti i settori industriali e dei servizi. Sono fondamentali per affrontare la grandi sfide cui la società è confrontata e per modernizzare i servizi pubblici e contribuiscono al progresso in tutti i settori scientifici e tecnologici. L’Europa deve pertanto dominare e plasmare l’evoluzione futura delle TIC e fare in modo che i servizi e i prodotti basati su queste tecnologie siano adottati e utilizzati per apportare i massimi benefici possibili ai cittadini e alle imprese.

Questi sono gli obiettivi della politica comunitaria nel settore della società dell’informazione, contenuti nell’iniziativa i2010, che mira a creare in Europa un’economia dell’informazione convergente e competitiva, ad ottenere un aumento considerevole degli investimenti europei nella ricerca e nell’innovazione legate alle TIC e un elevato livello di accessibilità alla società dell’informazione.

Le nuove tecnologie TIC offriranno numerose possibilità di creare prodotti e servizi di valore più elevato, molti dei quali in settori in cui l’Europa vanta già una posizione di leadership industriale e tecnologica. L’istituzione di partnership a livello europeo costituisce l’approccio ottimale per gli investimenti nelle TIC. L'attività di ricerca sulle TIC basata sul modello di sviluppo «fonte aperta» sta dimostrando la propria utilità come fonte di innovazione e di crescente collaborazione. Oggi più che mai questo impegno è necessario per sostenere i costi di ricerca in costante aumento in un’epoca di forte concorrenza mondiale, in cui le tecnologie sono sempre più complesse e interdipendenti.

La tematica delle TIC stabilisce priorità in materia di ricerca strategica intorno a pilastri tecnologici chiave, garantisce l’integrazione «end-to-end» delle tecnologie e fornisce le conoscenze e i mezzi per sviluppare un’ampia gamma di applicazioni innovative delle TIC. Queste attività avranno un effetto leva sui progressi industriali e tecnologici nel settore delle TIC e miglioreranno la posizione concorrenziale di importanti settori ad alta intensità di TIC, sia grazie a prodotti e servizi innovativi ad elevato valore basati sulle TIC, sia grazie a processi organizzativi nuovi o perfezionati nelle imprese e nelle amministrazioni. Nell’ambito di questo tema saranno sostenute anche altre politiche della Comunità, quali la tutela della salute e dell'ambiente, mobilitando le TIC per soddisfare le esigenze del pubblico e della società, segnatamente le richieste delle persone con esigenze particolari fra cui la popolazione che invecchia e le persone con disabilità.

Le attività riguarderanno azioni di collaborazione e di collegamento in rete e potrebbero sostenere iniziative tecnologiche congiunte (32) e iniziative di coordinamento di programmi nazionali (33). Le priorità delle attività comprenderanno temi che si basano, tra l’altro, sui lavori delle piattaforme tecnologiche europee. Si cercheranno sinergie tematiche con attività connesse svolte nell’ambito di altri programmi specifici.

La partecipazione attiva delle piccole e medie imprese e di altri operatori di dimensioni ridotte è indispensabile, dato il ruolo che svolgono nella promozione dell’innovazione. Il loro coinvolgimento è importante per l’elaborazione e lo sviluppo di nuove prospettive in materia di TIC e delle loro applicazioni, e per la loro trasformazione in mezzi di produzione.

Attività

I pilastri tecnologici delle TIC

Nanoelettronica, fotonica e micro/nanosistemi integrati: tecnologie e metodologie per processi, progetti, dispositivi e prove, destinate a migliorare le caratteristiche di dimensione, densità, prestazione, efficienza energetica, fabbricazione e rapporto costi/benefici dei componenti, sistemi su chip (SOC), soluzioni SIP (systems-in-a-package) e sistemi integrati; componenti fotonici di base per un’ampia gamma di applicazioni, compresi i componenti ultraveloci; sistemi a radiofrequenza (RF); sistemi di stoccaggio di dati ad elevate prestazioni/ad alta densità; soluzioni di visualizzazione per grandi superfici/altamente integrate; sensori, dispositivi di attuazione; visione e trattamento di immagine, sistemi a potenza ridotta, componenti di potenza, fonti di energia alternative/stoccaggio; integrazione di tecnologie/sistemi eterogenei; sistemi intelligenti; sistemi «micro-nano-bio-info» integrati multifunzionali; macroelettronica; integrazione in vari materiali/oggetti; interfaccia con organismi viventi; (auto)assemblaggio di molecole o di atomi in strutture stabili.

Reti di comunicazione universali e a capacità illimitata: tecnologie, sistemi e architetture di reti mobili e a larga banda ed economicamente vantaggiosi, riconfigurabili e flessibili, in particolare reti terrestri e satellitari e commutazione ottica e altre tecnologie per la connettività da punto a punto ad alta velocità; convergenza di varie reti e servizi fissi, mobili, senza fili e di radiodiffusione, con portata locale, regionale o mondiale; interoperabilità di servizi e applicazioni per comunicazioni via cavo e senza fili; gestione di risorse in rete, riconfigurabilità dei servizi; immissione in una rete complessa di appositi dispositivi multimediali intelligenti, sensori e microchip.

Sistemi incorporati, elaborazione e controllo: sistemi hardware/software più potenti, sicuri, distribuiti, affidabili ed efficaci, in grado di percepire e controllare l’ambiente circostante e di adeguarvisi, ottimizzando nello stesso tempo l’utilizzo delle risorse; metodi e strumenti di modellizzazione, analisi, progettazione, ingegneria e validazione di sistemi per controllare la complessità; architetture componibili aperte e piattaforme ad invarianza di scala (scale-free); middleware e sistemi operativi distribuiti che consentano la creazione di ambienti collaborativi e di intelligenza ambiente veramente trasparenti, per l’individuazione, l’attivazione, l’elaborazione, la comunicazione, lo stoccaggio e la fornitura di servizi; architetture di elaborazione che integrano componenti eterogenei, in rete e riconfigurabili, che comprendono la compilazione, la programmazione e il sostegno al run-time (tempo di esecuzione), sistemi e servizi a elevate prestazioni; controllo di sistemi su vasta scala, distribuiti e indeterminati.

Software, grid, sicurezza e affidabilità: tecnologie, strumenti e metodi per software, architetture e middleware dinamici e affidabili su cui si fondano servizi ad intensità di conoscenze, compresa la loro fornitura in quanto risorse di base; infrastrutture orientate sui servizi, interoperabili e a invarianza di scala, virtualizzazione di risorse di tipo grid, che includano anche piattaforme specifiche per un dato settore, sistemi operativi «rete-centrici»; software «open source»; piattaforme standard aperte e strategie collaborative per lo sviluppo e la validazione di software, servizi e sistemi; strumenti di composizione, compresi i linguaggi di programmazione; controllo dei comportamenti emergenti dei sistemi complessi; perfezionamento dell’affidabilità e della resistenza di sistemi e servizi su grande scala, distribuiti e a connessione intermittente; sistemi e servizi sicuri e affidabili, in particolare controllo dell’accesso e autenticazione rispettosi della privacy, politiche dinamiche in materia di sicurezza e fiducia, metamodelli di affidabilità e fiducia.

Conoscenza, sistemi cognitivi e di apprendimento: metodi e tecniche miranti all’acquisizione, creazione, interpretazione, rappresentazione e personalizzazione delle conoscenze, alla navigazione e al recupero, alla condivisione e restituzione delle stesse, che riconoscono le relazioni semantiche nel contenuto destinato ad essere utilizzato da esseri umani o macchine; sistemi artificiali che percepiscono, interpretano e valutano le informazioni e sono in grado di cooperare, agire in modo autonomo ed imparare; teorie ed esperimenti che vanno al di là di progressi incrementali, avvalendosi di elementi di cognizione naturale, in particolare l’apprendimento e la memoria, anche per far progredire i sistemi di apprendimento degli esseri umani.

Simulazione, visualizzazione, interazione e realtà miste: strumenti di modellizzazione, simulazione, visualizzazione, interazione, di realtà virtuale, aumentata e mista e loro integrazione in ambienti end-to-end; strumenti di progettazione innovativa e di creatività in materia di prodotti, servizi e media audiovisivi digitali; interfacce più naturali, intuitive e di facile uso e nuovi modi di interazione con la tecnologia, le macchine, i dispositivi e altri manufatti; tecnologia linguistica, compresi i sistemi di traduzione multilingue e automatica.

Nuove prospettive per le TIC, sulla base di altre discipline scientifiche e tecnologiche (matematica e fisica, scienza dei materiali, biotecnologie, scienze della vita, chimica, scienze cognitive e sociali, scienze umane, ecc.), sono presenti nell’insieme dell’area tematica sulle TIC. Queste prospettive consentono di realizzare progressi significativi che porteranno all’innovazione nel settore delle TIC e alla creazione di settori industriali e dei servizi completamente nuovi. Si spazia dalla miniaturizzazione dei dispositivi TIC a dimensioni compatibili e adatte all’interazione con organismi vivi (come i nuovi componenti TIC e sistemi informatici basati su strutture biomolecolari sintetiche), alle nuove scienze di elaborazione e comunicazione ispirate al mondo vivente, ai dispositivi TIC interamente ecocompatibili ispirati ai sistemi naturali, alla modellizzazione e alla simulazione del mondo vivente (come la simulazione della fisiologia umana su vari livelli biologici).

Integrazione di tecnologie

Ambienti personali: integrazione di interfacce multimodali, tecniche di rilevamento e microsistemi, dispositivi informatici e di comunicazione, sistemi TIC incorporati in accessori personali; sistemi e impianti indossabili e loro connessione ai servizi e alle risorse, con particolare attenzione all’integrazione di tutti gli elementi della presenza e dell’identità di una persona.

Ambienti domestici: comunicazione, sorveglianza, controllo e assistenza per il domicilio, gli edifici e gli spazi pubblici; interoperabilità ed uso continuo di tutti i dispositivi, tenendo conto dei fattori di redditività, prezzo, usabilità e sicurezza; nuovi servizi e nuove forme di contenuti e servizi digitali interattivi anche a scopo di intrattenimento; accesso all’informazione e gestione delle conoscenze.

Sistemi robotici: sistemi robotici flessibili ed affidabili che operano in ambienti umani e non strutturati e che collaborano con gli esseri umani; robot in rete e cooperativi; robot miniaturizzati; tecnologie umanoidi; progettazione e modellizzazione modulari di sistemi robotici integrati.

Infrastrutture intelligenti: strumenti TIC che rendono le infrastrutture essenziali più efficaci e di agevole uso, più adattabili e meno problematiche in termini di manutenzione, più resistenti all’uso e ai guasti; strumenti di integrazione di dati; TIC per la valutazione sistemica dei rischi, l’allarme tempestivo e l’allarme automatico; sostegno alla pianificazione e al processo decisionale.

Ricerca sulle applicazioni

TIC per affrontare le sfide della società: fare in modo che tutti i cittadini europei ottengano il massimo beneficio dai prodotti e servizi TIC, migliorare il grado di inclusione, l’accesso continuo e l’interattività dei servizi di interesse pubblico e rafforzare il ruolo in materia di innovazione svolto dai servizi del settore pubblico, migliorandone l’efficacia e l’efficienza.

Nell’ambito della sanità: sistemi personali non invasivi che consentono agli individui di gestire il loro benessere, come i dispositivi di controllo indossabili e impiantabili e i sistemi autonomi che contribuiscono ad uno stato di salute soddisfacente; tecniche emergenti come l’imaging molecolare per una prevenzione più adeguata e cure mediche personalizzate; sviluppo delle conoscenze sulla salute, e relative gestione e applicazione nella pratica clinica; modellizzazione e simulazione di funzioni organiche; dispositivi di micro- e nanorobotica per applicazioni chirurgiche e terapeutiche a bassissima invasività.

Per le autorità pubbliche a tutti i livelli: uso delle TIC secondo una strategia interdisciplinare nelle pubbliche amministrazioni, associato a cambiamenti organizzativi e acquisizione di nuove competenze per fornire a tutti servizi innovativi incentrati sui cittadini; ricerche e soluzioni avanzate fondate sulle TIC e destinate a migliorare il processo democratico e partecipativo, il funzionamento e la qualità dei servizi pubblici, l’interazione con e tra amministrazioni e governi e sostegno dei processi legislativi e di elaborazione delle politiche in tutte le fasi di democrazia.

Per rafforzare l’inclusione: potenziare il ruolo degli individui e delle loro collettività e garantire una partecipazione più equa di tutti i cittadini alla società dell’informazione, evitando nel contempo i «divari digitali» dovuti alle disabilità, alla carenza di competenze, alla povertà, all’isolamento geografico, alla cultura, al genere o all’età, sostenendo tra l'altro le tecnologie di assistenza, promuovendo l’autonomia delle persone, rafforzando le competenze digitali e sviluppando prodotti e servizi «progettati per tutti» (designed-for-all).

Per la mobilità: sistemi di sicurezza integrati dei veicoli basati sulle TIC e su architetture e interfacce aperte, sicure e affidabili; sistemi cooperativi interoperabili miranti a un trasporto efficiente, sicuro e rispettoso dell'ambiente, grazie alla comunicazione tra i veicoli e con l’infrastruttura di trasporto, e l’integrazione di tecnologie di localizzazione e navigazione precise e solide; servizi «location-aware» (consapevoli della localizzazione) di informazioni sulla mobilità e servizi multimodali personalizzati, comprendenti soluzioni di servizio intelligenti per il turismo.

A sostegno dell’ambiente, della gestione dei rischi e dello sviluppo sostenibile: gestione del rischio e delle situazioni di emergenza; reti di sensori intelligenti per il miglioramento della previsione dei pericoli; gestione delle risorse naturali, compresi i sistemi di riduzione degli agenti inquinanti; rafforzamento dell’efficienza energetica; gestione delle reazioni degli esseri umani agli stress ambientali e per preservare la biodiversità; sistemi di allarme e comunicazione tempestiva ed affidabile in materia di sicurezza pubblica; tecnologie di assistenza e sistemi di sostegno per operazioni in condizioni difficili, rischiose e pericolose; produzione ecoefficiente e sostenibile delle TIC, compresa l'elettronica; gestione avanzata dei dati e delle informazioni per il monitoraggio ambientale e la valutazione dei rischi ambientali, a favore delle iniziative INSPIRE, GMES e GEOSS.

TIC per i contenuti, la creatività e lo sviluppo personale

Forme innovative di contenuti interattivi, non lineari e autoadattabili (self-adaptive), anche a fini di intrattenimento e di progettazione; creatività e esperienza d’uso rafforzata; personalizzazione e fornitura di contenuti multimediali; associazione della produzione e della gestione di contenuti interamente digitali con le tecnologie «semantiche» emergenti; utilizzo orientato alle esigenze dell’utente, accesso al contenuto e creazione dello stesso.

Sistemi, strumenti e servizi di apprendimento con supporto tecnologico, adattati a vari tipi di discenti in contesti diversi; problematiche inerenti al processo di apprendimento umano, comprese le teorie pedagogiche, quando il processo avviene mediante delle TIC; miglioramento delle capacità individuali di diventare un discente attivo.

Servizi intelligenti di accesso al patrimonio culturale sotto forma digitale; accesso alle risorse scientifiche e loro utilizzo; strumenti atti a consentire alle collettività di creare una nuova memoria culturale basata sul patrimonio vivo; metodi e strumenti di conservazione dei contenuti digitali; fruibilità degli oggetti digitali da parte degli utenti futuri, preservando nel contempo l’autenticità e l’integrità della loro creazione originale e del contesto di utilizzazione.

TIC al servizio delle imprese e dell’industria

Sistemi di imprese dinamici, orientati alle reti, compreso il relativo monitoraggio in tempo reale, per la creazione e la fornitura di prodotti e di servizi; controllo e gestione decentralizzati di risorse intelligenti; ecosistemi d'impresa digitali, in particolare soluzioni software (anche basate su grid) adattabili alle esigenze di organizzazioni di piccole e medie dimensioni; servizi di collaborazione destinati a spazi di lavoro distribuiti e adattati al contesto; maggiore presenza di gruppi; gestione di gruppo e sostegno alla condivisione; condivisione delle conoscenze e servizi interattivi.

Fabbricazione, compresa l'industria tradizionale: controlli intelligenti in rete per la fabbricazione ad alta precisione e scarso consumo di risorse; automazione e logistica senza fili, per una rapida riconfigurazione degli impianti; ambienti integrati per la modellizzazione, la simulazione, la presentazione e la produzione virtuale; tecnologie di fabbricazione per sistemi TIC miniaturizzati e per sistemi interconnessi con vari tipi di materiali ed oggetti.

TIC al servizio della fiducia

Strumenti atti a rafforzare la fiducia nelle TIC e nelle loro applicazioni; sistemi di gestione di identità multiple e federate; tecniche di autenticazione e autorizzazione; sistemi atti a soddisfare le esigenze di privacy legate ai nuovi sviluppi tecnologici; gestione dei diritti e degli attivi; strumenti di protezione contro le minacce informatiche, in coordinamento con altre aree tematiche, segnatamente il tema «Sicurezza».

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale sarà incentivata nell’area tematica delle TIC al fine di affrontare questioni di interesse comune per giungere a soluzioni interoperabili con partner strategici, con notevoli vantaggi reciproci, e di contribuire all’espansione della società dell’informazione nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo. Saranno individuate azioni specifiche per i paesi e le regioni con cui l’Europa deve rafforzare la collaborazione, ponendo particolarmente l’accento sulla cooperazione con le economie emergenti, i paesi in via di sviluppo e i paesi vicini.

Congiuntamente al tema 1 «Salute», sarà messo a disposizione un contributo al programma internazionale «Frontiera delle conoscenze umane» (HFSP), al fine di promuovere la ricerca interdisciplinare e nuove collaborazioni tra ricercatori di settori diversi e di offrire la possibilità ai paesi che non fanno parte del G-8 di beneficare pienamente di tale programma.

Le attività nell’ambito di questo tema sostengono il programma «Sistemi di fabbricazione intelligente» (IMS), che prevede la cooperazione in materia di RST tra le regioni che ne fanno parte (34).

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

Un’attività «Tecnologie future ed emergenti» attirerà e incentiverà l’eccellenza in materia di ricerca transdiciplinare in settori di ricerca emergenti legati alle TIC. Riguarderà in particolare: l’esplorazione delle nuove frontiere della miniaturizzazione e dell’elaborazione, compresa ad esempio la valorizzazione degli effetti quantici; la padronanza della complessità dei sistemi informatici e di comunicazione in rete, compreso il software; l’esplorazione e la sperimentazione di nuovi concetti di sistemi intelligenti per nuovi prodotti e servizi personalizzati.

La ricerca destinata ad una migliore comprensione delle tendenze e degli impatti delle TIC sulla società e l’economia può riguardare ad esempio: l’incidenza delle TIC sulla produttività, l’occupazione, le competenze e i salari; le TIC come motori di innovazione nei servizi pubblici e privati; ostacoli all'espansione e accelerazione dell’uso delle TIC e dell’innovazione in questo settore; nuovi modelli d’impresa e modalità di funzionamento, congiuntamente con le tematiche in cui le ICT svolgeranno un ruolo fondamentale nel cambiare l'approccio alla produzione e ai servizi; usabilità, utilità e accettabilità delle soluzioni basate sulle TIC; privacy, sicurezza e fiducia delle infrastrutture TIC; questioni etiche legate agli sviluppi delle TIC; nessi con i quadri giuridici, di regolamentazione e di governance legati alle TIC; analisi del sostegno delle TIC alle politiche comunitarie e relativa incidenza.

4.   NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Obiettivo

Rafforzare la competitività dell’industria europea e generare conoscenze per garantire la sua trasformazione da un’industria ad alta intensità di risorse a un’industria ad alta intensità di conoscenze, mediante un cambio di passo nelle conoscenze e l'applicazione di conoscenze decisive per nuove applicazioni al crocevia tra tecnologie e discipline diverse. Ciò risulterà benefico tanto per le nuove industrie ad alta tecnologia quanto per le industrie tradizionali di elevato valore e basate sulla conoscenza, dando speciale rilievo all'adeguata diffusione dei risultati di RST alle PMI. Le attività riguardano essenzialmente l'attuazione di tecnologie che hanno un impatto su tutti i settori industriali e su molti altri temi del settimo programma quadro.

Strategia

Per rafforzare la sua competitività, l’industria europea ha bisogno di innovazioni radicali. Deve concentrare le sue capacità su prodotti, processi connessi e tecnologie ad elevato valore aggiunto per soddisfare le esigenze dei clienti e le aspettative ambientali, sanitarie e di altro genere della società. La ricerca svolge un ruolo fondamentale per far fronte a queste sfide contrastanti. La competitività dell'industria del futuro dipenderà in larga misura dalle nanotecnologie e dalle loro applicazioni. Le attività di RST nelle nanoscienze e nanotecnologie a beneficio di vari settori possono accelerare la trasformazione industriale dell'Europa. L'UE ha una leadership riconosciuta in settori come le nanoscienze, le nanotecnologie, i materiali e le tecnologie di produzione, una leadership che deve essere potenziata per garantire e rafforzare la posizione dell'UE in un contesto mondiale altamente competitivo. La competitività di industrie più mature è anch'essa ampiamente dipendente dalla loro capacità di integrare le nuove tecnologie.

Un elemento chiave di questo tema è l’integrazione effettiva delle nanotecnologie, delle scienze dei materiali, della progettazione e dei nuovi metodi di produzione, in modo da ottenere il massimo impatto sulla trasformazione dell’industria, favorendo al tempo stesso modi di produzione e di consumo sostenibili. I materiali con nuove proprietà sono di particolare importanza per la competitività futura dell'industria europea e alla base del progresso tecnico in vari settori. Nell’ambito di questo tema saranno sostenute le attività industriali che evidenziano sinergie con altri temi. Le applicazioni beneficeranno di un sostegno in tutti i settori e aree: scienze e tecnologie dei materiali, tecnologie di fabbricazione e trattamento ad alte prestazioni, nanobiotecnologia e nanoelettronica.

La strategia a medio termine prevede di concentrarsi sulla convergenza delle conoscenze e delle competenze derivanti da discipline diverse, valorizzando le sinergie scientifiche e tecnologiche legate alle applicazioni. A lungo termine il tema mira a investire sulle eccezionali prospettive delle nanoscienze e delle nanotecnologie per creare un’industria e un’economia veramente basate sulla conoscenza. In entrambi i casi sarà necessario garantire l’assimilazione delle conoscenze prodotte, mediante una diffusione e un'utilizzazione adeguate dei risultati.

Attività quali le piattaforme tecnologiche europee (ad es. nei potenziali settori della chimica rispettosa dell’ambiente, dell'energia, dei nuovi processi di fabbricazione, della produzione di energia, della sicurezza industriale, della nanomedicina, della siderurgia, dei tessili, della ceramica, dell’industria forestale, ecc.) e l'eventuale sostegno alle iniziative tecnologiche congiunte garantiranno, in particolare, un prezioso contributo alle esigenze dell’industria e alla complementarità delle iniziative e dei progetti finanziati.

Il tema riveste un interesse particolare per le PMI, date le loro esigenze e il loro ruolo nel progresso e nell'uso delle tecnologie. Tra i settori di particolare interesse si annoverano: nano-strumenti, nano-utensili, nano-dispositivi e sistemi spaziali (vista la concentrazione, in questi settori, di PMI in forte crescita e ad alta densità di conoscenza); tecniche tessili e relative tecniche di rivestimento (tipiche di un settore tradizionale che registra un processo di rapida trasformazione che interessa molte PMI); industrie meccaniche (ad es. il settore delle macchine utensili in cui le PMI europee occupano una posizione di primo piano a livello mondiale); sostanze chimiche ad elevato valore aggiunto nonché altri settori a forte presenza di PMI che beneficeranno dell’introduzione di nuovi modelli di impresa, materiali e prodotti.

Azioni specifiche destinate a coordinare programmi e attività congiunte svolti su scala nazionale e regionale saranno realizzate nell’ambito dei piani ERA-NET and ERA-NET+, in modo da promuovere la convergenza dei programmi di ricerca e rafforzare la massa critica e le sinergie nell’ambito delle piattaforme tecnologiche europee. La ricerca industriale beneficerà inoltre del coordinamento delle attività in settori quali la metrologia, la tossicologia, le norme e la nomenclatura.

Attività

Nanoscienze e nanotecnologie

L’obiettivo è creare materiali e sistemi con proprietà e comportamenti predefiniti, sulla base delle conoscenze e dell’esperienza sempre più estese sulla materia su scala nanometrica. Ne risulterà una nuova generazione di prodotti e servizi competitivi ad elevato valore aggiunto, che offrono prestazioni superiori in un’ampia gamma di applicazioni, riducendo nel contempo gli eventuali impatti negativi sull’ambiente e la salute. Si incentiverà l’interdisciplinarità che integra approcci teorici e sperimentali.

La ricerca si incentrerà:

sulle nuove conoscenze in materia di interazione degli atomi, delle molecole e delle loro aggregazioni con entità naturali e artificiali,

sulla realizzazione di nanostrutture, sistemi o materiali che utilizzano tali conoscenze,

sulle attività tese a comprendere o imitare su scala nanometrica i processi naturali,

sui processi relativi a nanofabbricazione, funzionalizzazione della superficie, strati sottili, proprietà di autoassemblaggio,

metodi e processi di misurazione e caratterizzazione.

La ricerca riguarderà anche gli strumenti, gli utensili, le linee pilota e le attività di dimostrazione necessari per elaborare strategie originali per la fabbricazione basata sulle nanotecnologie nei settori industriali più promettenti.

Le attività riguarderanno inoltre le problematiche connesse, come pure il contesto e l’accettazione delle nanotecnologie nella società. Ciò comporterà ricerche su tutti gli aspetti della valutazione dei rischi (ad es. nanotossicologia e nanoecotossicologia) nonché in materia di sicurezza, nomenclatura, metrologia e norme, la cui importanza è sempre maggiore per aprire la strada ad applicazioni industriali. Si potranno inoltre avviare azioni specifiche per creare poli specializzati di conoscenza e di competenza, nonché un centro di collegamento responsabile dell’attuazione della strategia integrata e responsabile in materia di nanotecnologie presentata dalla Commissione nel piano d’azione associato a questa tematica (35).

Materiali

I nuovi materiali e superfici avanzati, caratterizzati da maggiore intensità di conoscenze, nuove funzionalità e migliori prestazioni, stanno diventando un elemento sempre più cruciale per la competitività industriale e lo sviluppo sostenibile. Secondo i nuovi modelli dell’industria manifatturiera, sono proprio i materiali, anziché le fasi di trasformazione, il primo fattore che determina l'aumento del valore dei prodotti e delle loro prestazioni.

Le attività di ricerca verteranno sullo sviluppo di superfici e materiali multifunzionali basati sulla conoscenza, con caratteristiche personalizzate e prestazioni prevedibili per i nuovi prodotti e processi, come pure per la loro riparazione. Si porrà l'accento su materiali multifunzionali ad elevate prestazioni e un'ampia gamma di applicazioni.

Ciò richiede il controllo delle caratteristiche e delle prestazioni intrinseche, della lavorazione e della produzione, tenendo conto anche dei potenziali impatti sulla salute e sull’ambiente nell’arco dell’intero ciclo della loro vita. Sarà data particolare importanza ai nuovi materiali e sistemi avanzati ottenuti sfruttando le nanotecnologie e le biotecnologie e/o traendo ispirazione e insegnamento dalla natura (learning from nature), soprattutto per i nanomateriali, i biomateriali, i materiali ibridi a prestazioni elevate e i materiali artificiali con proprietà elettromagnetiche che non si trovano in natura.

Verrà incoraggiato un approccio multidisciplinare che coinvolga i settori della chimica, della fisica, delle scienze ingegneristiche, compresa la modellizzazione computazionale, e sempre di più anche delle scienze biologiche. La caratterizzazione, la progettazione e la simulazione dei materiali sono altri elementi fondamentali per comprendere meglio i fenomeni dei materiali, in particolare i rapporti struttura-proprietà dei materiali a varie scale, per migliorarne la valutazione e l’affidabilità, compresa la resistenza all'invecchiamento, ed estendere il concetto di materiali virtuali per la progettazione dei materiali. Saranno sostenute le attività di integrazione dei livelli nano-, molecolare e macro- nelle tecnologie della chimica e dei materiali per lo sviluppo di nuovi concetti e processi come nella catalisi, e le attività di intensificazione e ottimizzazione dei processi. Saranno inoltre affrontate le questioni connesse allo sviluppo e alla progressiva espansione dei processi e quelle connesse all'industrializzazione dei nuovi materiali.

Nuove modalità di produzione

Occorre un nuovo approccio alla fabbricazione per trasformare l’industria dell’UE da un ambiente industriale ad alta intensità di risorse a un ambiente sostenibile basato sulla conoscenza; tale impostazione dipenderà dall’adozione di atteggiamenti completamente inediti nei confronti dell’acquisizione, diffusione, protezione e finanziamento continui delle nuove conoscenze e degli usi cui sono destinate, anche nell’ottica di realizzare modelli di produzione e di consumo sostenibili. A tal fine bisogna creare le condizioni ottimali affinché l'industria si impegni in un’innovazione continua (a livello di attività industriali e sistemi produttivi, in particolare la progettazione, la costruzione, i dispositivi e i servizi) e per lo sviluppo di «risorse» di produzione generiche (tecnologie, organizzazione e impianti di produzione, risorse umane), nel rispetto delle esigenze di sicurezza e ambientali.

Le attività si incentreranno su:

sviluppo e validazione di nuovi modelli e strategie industriali riguardanti tutti gli aspetti del ciclo di vita dei prodotti e dei processi,

sistemi adattativi di produzione in grado di superare le attuali limitazioni dei processi e di permettere l’introduzione di nuovi metodi di fabbricazione e produzione,

produzione in rete per lo sviluppo di strumenti e metodi destinati ad operazioni in collaborazione e a valore aggiunto su scala mondiale,

strumenti per incrementare la rapidità di trasferimento e integrazione delle nuove tecnologie nella progettazione e nel funzionamento di processi manifatturieri,

valorizzazione delle reti di ricerca multidisciplinare e della convergenza tra nanotecnologie, microtecnologie, biotecnologie, tecnologie informatiche e della conoscenza per offrire ulteriori tecnologie ibride, prodotti e concetti tecnici a valore aggiunto e favorire la creazione di nuove industrie.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'esigenza di promuovere attività che sostengano l'adeguamento delle PMI alle nuove esigenze della catena produttiva e la loro integrazione nella stessa, e di dare impulso alla creazione di PMI ad alta tecnologia.

Integrazione di tecnologie per applicazioni industriali

L’integrazione delle conoscenze e delle tecnologie dei tre settori di ricerca descritti in precedenza è fondamentale per accelerare la trasformazione dell’industria e dell’economia europee, che deve essere sempre ispirata ai principi della sicurezza, della responsabilità sociale e della sostenibilità.

Le ricerche tratteranno principalmente le nuove applicazioni e soluzioni inedite e radicali che rispondano alle problematiche più importanti e le esigenze di RST, incluse quelle messe in luce nell’ambito delle varie piattaforme tecnologiche europee. Sarà sostenuta l’integrazione delle nuove conoscenze derivate dalle nanotecnologie, dalle tecnologie dei materiali e della produzione in applicazioni settoriali e intersettoriali, ad esempio: sanità, alimentazione, costruzione ed edilizia, compreso il patrimonio culturale, industria aerospaziale, trasporti, energia, chimica, ambiente, informazione e comunicazione, tessili, abbigliamento e calzature, industria forestale, siderurgia, ingegneria meccanica e chimica e, più in generale, nei settori della sicurezza industriale e dei metodi di misurazione e di prova.

Cooperazione internazionale

La ricerca industriale è sempre più caratterizzata da una dimensione internazionale e per questo è necessaria una strategia ben coordinata con i paesi terzi. La cooperazione internazionale sarà pertanto fondamentale in tutto il tema.

Tra le azioni specifiche si possono segnalare: attività con i paesi industrializzati e con i paesi che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione tecnico-scientifica nei settori oggetto di questo tema; iniziative specifiche con le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo per garantire loro l’accesso alle conoscenze; dialogo con i principali paesi riguardo a un «codice di condotta» per lo sviluppo responsabile e sicuro delle nanotecnologie; iniziativa IMS per sistemi di fabbricazione intelligente che consente la cooperazione in materia di RST tra le regioni partecipanti (36). Saranno incentivate le iniziative per il coordinamento e lo scambio dei dati della ricerca (ad es. i dati ambientali e sulla sicurezza sanitaria per le nanotecnologie), elementi che dovrebbero aprire la strada verso una comprensione comune delle esigenze di regolamentazione da parte dei responsabili a livello politico di tutto il mondo.

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

La ricerca sulle esigenze emergenti sarà realizzata, in particolare, per sviluppare e consolidare le capacità europee in settori di ricerca specifici, emergenti e multidisciplinari che presentino notevoli potenzialità per il futuro. Le eventuali esigenze strategiche impreviste saranno affrontate all’insegna della flessibilità e le attività in quest’ambito potranno, ad esempio, riguardare la normazione, il sostegno al passaggio a un’industria basata sulla conoscenza nel rispetto della sicurezza oppure i potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute risultanti dalle nanotecnologie.

5.   ENERGIA

Obiettivo

Adeguare l’attuale sistema energetico rendendolo maggiormente sostenibile, meno dipendente da combustibili importati, basato su un insieme di fonti energetiche, in particolare fonti rinnovabili, vettori energetici e fonti non inquinanti, accrescere l'efficienza energetica, anche razionalizzando l'uso e l'immagazzinamento di energia; far fronte alle sfide, sempre più pressanti, della sicurezza dell’approvvigionamento e dei cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo la competitività delle industrie europee.

Strategia

Le proiezioni oggi disponibili nell'UE e nel resto del mondo indicano che la maggior parte dei più importanti indicatori energetici (ad es. consumo di energia, dipendenza dai combustibili fossili, limitatezza delle risorse convenzionali di greggio e di gas naturale, dipendenza dalle importazioni, emissioni di CO2, prezzi energetici) si allontana da un sistema energetico sostenibile e affidabile. La ricerca in campo energetico favorirà un’inversione di tendenza, garantendo un giusto equilibrio tra elementi quali l’aumento dell’efficienza energetica, l’accessibilità economica, l’accettabilità e la sicurezza delle tecnologie e delle fonti energetiche esistenti, puntando allo stesso tempo ad un passaggio verso modalità alternative di produzione e consumo dell’energia in Europa nel lungo termine. In questo senso la ricerca dell’UE contribuirà direttamente al successo della politica comunitaria e soprattutto al raggiungimento degli obiettivi, attuali e futuri, di riduzione del consumo energetico e dei gas a effetto serra nell’UE.

Seguendo una strategia che considera un ampio ventaglio di tecnologie e nel rispetto delle conclusioni del Libro verde del 2000 «Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico» (37), del Libro verde del 2005 sull'efficienza energetica (38) e del Libro verde del 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura (39), le attività di ricerca punteranno all'individuazione e allo sviluppo di tecnologie economicamente efficaci per realizzare un’economia energetica più sostenibile in Europa (e nel mondo) fondata su costi energetici abbordabili per i nostri cittadini e le industrie, e per permettere all’industria europea di concorrere con successo sulla scena mondiale. Le attività riguarderanno tutti gli orizzonti temporali, separatamente o in combinazione, e tutta la filiera di attività, dalla ricerca di base e applicata fino allo sviluppo tecnologico passando per la dimostrazione tecnologica su vasta scala; queste attività saranno supportate da ricerche trasversali e socioeconomiche finalizzate a convalidare i risultati della ricerca e a fornire una base razionale per le decisioni politiche e lo sviluppo di un contesto di mercato.

Se possibile sarà adottato un approccio integrato, che stimoli il feedback e la cooperazione necessari tra i vari soggetti coinvolti. Saranno infine incoraggiate le azioni integrate trasversali o che sfruttano le sinergie tra i vari settori di ricerca.

Rafforzare la competitività del settore energetico europeo, per far fronte alla dura concorrenza mondiale, è un obiettivo importante di questo tema, che mette a disposizione dell’industria europea la capacità di mantenere e sviluppare la sua leadership mondiale nel settore delle tecnologie e dei materiali di produzione e di rendimento energetici principali. Ciò richiederà notevoli sforzi di R&S e una cooperazione internazionale. Più specificamente, le PMI sono attori importanti nel settore energetico, svolgono un ruolo di primo piano nella catena energetica e sono determinanti per incentivare l’innovazione. È pertanto essenziale che partecipino ampiamente alle attività di ricerca e di dimostrazione e saranno sollecitate in tal senso.

Le agende strategiche di ricerca e le strategie di diffusione sviluppate nell’ambito delle piattaforme tecnologiche europee offrono uno spunto importante per le priorità di ricerca di questo tema. Tali piattaforme vertono sull’idrogeno e sulle celle a combustibile e sul fotovoltaico; il concetto è esteso ai biocarburanti, alla produzione di energia a emissioni zero, alle future reti di energia elettrica e ad altri settori connessi con l'energia. Se utile, saranno organizzate azioni per rafforzare il coordinamento tra programmi nazionali.

Un aumento di efficienza in tutto il sistema energetico, dalla fonte all'utente, è la base essenziale su cui si regge tutto il tema dell'energia. Riconoscere l'importante contributo ai sistemi energetici sostenibili del futuro, alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica ad utilizzazione razionale costituirà la parte fondamentale di questo tema. Sarà rivolta particolare attenzione alla promozione della ricerca, dello sviluppo e della dimostrazione nonché dello sviluppo di capacità in questo settore. Saranno sfruttate appieno a tal fine le sinergie con il programma «Energia intelligente — Europa» nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione. Sarà inoltre esplorata la possibilità di future iniziative su vasta scala che integrino finanziamenti da varie fonti (ad es. iniziative tecnologiche congiunte).

Per migliorare la diffusione e l’impiego dei risultati della ricerca in tutti i settori si punterà a sostenere la diffusione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati, anche ai responsabili a livello politico.

Attività

Idrogeno e celle a combustibile

La strategia integrata per la ricerca e la diffusione messa a punto dalla piattaforma tecnologica europea per l’idrogeno e le celle a combustibile rappresenta la base per un programma strategico integrato riguardante le applicazioni mobili (trasporti), fisse e portatili, che mira a dare una solida base tecnologica per la creazione di un’industria competitiva nell’UE per la fornitura di idrogeno e celle a combustibile e la produzione di apparecchiature. Il programma comprenderà attività di ricerca di base e applicata e sviluppo tecnologico; progetti di dimostrazione su scala appropriata per convalidare i risultati della ricerca e dare un feedback per le successive attività di ricerca; attività di ricerca trasversali e socioeconomiche comprese questioni relative all'infrastruttura, volte a sostenere valide strategie di transizione e a fornire una base razionale per le decisioni politiche e lo sviluppo di un contesto di mercato.

Le attività di ricerca applicata industriale, di dimostrazione e le attività trasversali del programma potrebbero essere messe in atto nell’ambito di un'iniziativa tecnologica congiunta. Questa azione, gestita in maniera strategica e orientata agli obiettivi, sarà integrata e condotta in stretto coordinamento con attività di ricerca in collaborazione più a monte per realizzare scoperte su materiali, processi e tecnologie emergenti di importanza critica.

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie integrate per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, adatte alle varie condizioni regionali, laddove possa essere individuato un potenziale economico e tecnico sufficiente, al fine di fornire gli strumenti per aumentare notevolmente la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell’UE. La ricerca dovrebbe migliorare l’efficienza globale di conversione, l'efficacia sotto il profilo dei costi, far abbassare sensibilmente il costo di produzione dell'energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili locali, compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti, rafforzare l’affidabilità dei processi, ridurre ulteriormente l’impatto ambientale ed eliminare gli ostacoli esistenti. L’attenzione sarà rivolta in particolare al fotovoltaico, all’eolico e alla biomassa, compresa la PCCE. La ricerca sarà inoltre finalizzata a sfruttare tutto il potenziale di altre fonti rinnovabili quali l’energia geotermica, l'energia solare termica, l’energia oceanica (ad es. l'energia delle onde e l'energia maremotrice) e gli impianti idroelettrici.

Produzione di combustibile rinnovabile

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di sistemi di produzione di combustibile e di tecnologie di conversione perfezionati per la produzione sostenibile e le catene di approvvigionamento di combustibili solidi, liquidi e gassosi da biomassa (compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti). L’attenzione sarà rivolta in particolare ai nuovi tipi di biocombustibili, segnatamente per i trasporti e l'elettricità, e a nuove vie di produzione, immagazzinamento e distribuzione per i biocarburanti esistenti, ad esempio la produzione integrata di energia e di altri prodotti a valore aggiunto attraverso le bioraffinerie. Per apportare benefici «dalla fonte all’utente» in termini di emissioni di carbonio, la ricerca punterà a migliorare l’efficienza energetica, a rafforzare l’integrazione tra le varie tecnologie e l’uso delle materie prime. In quest'ambito saranno affrontate anche questioni come la logistica delle materie prime, la ricerca prenormativa e la normazione per un uso sicuro e affidabile nelle applicazioni fisse e per i trasporti. Per sfruttare le potenzialità connesse alla produzione rinnovabile di idrogeno, saranno sostenuti i processi che utilizzano biomassa, energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili ed energia solare.

Fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e la refrigerazione

Ricerca, sviluppo e dimostrazione di un ventaglio di tecnologie e di dispositivi, comprendenti tecnologie di stoccaggio, finalizzati ad aumentare il potenziale di riscaldamento e refrigerazione attivi e passivi mediante fonti di energia rinnovabili, per dare un contributo all’energia sostenibile. Si tratta di ridurre sensibilmente i costi, di aumentare l’efficienza, di limitare ulteriormente l’impatto sull’ambiente e ottimizzare l’uso di tecnologie in condizioni regionali diverse laddove possa essere individuato un potenziale economico e tecnico sufficiente. Le attività di ricerca e dimostrazione dovrebbero comprendere nuovi sistemi e componenti per applicazioni industriali (compresa la dissalazione termica dell’acqua di mare), il riscaldamento e la refrigerazione in ambito urbano e/o in spazi dedicati, l'integrazione degli edifici e lo stoccaggio di energia.

Tecnologie di cattura e stoccaggio di CO2 per la generazione di elettricità ad emissioni zero

Inevitabilmente i combustibili fossili continueranno a rappresentare una percentuale rilevante del mix energetico ancora per vari decenni. Per garantire la compatibilità ambientale, in particolare riguardo ai cambiamenti climatici, occorre ridurre drasticamente gli impatti ambientali negativi connessi all’utilizzo dei combustibili fossili, puntando a una generazione di energia e/o di calore estremamente efficiente ed economicamente vantaggiosa, con emissioni quasi nulle. In questo senso sono decisive attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie di cattura e stoccaggio del CO2, in particolare stoccaggio sotterraneo, al contempo efficienti, efficaci sotto il profilo dei costi e affidabili, per i diversi tipi di serbatoi geologici di CO2, al fine di ridurre il costo di queste operazioni a meno di 20 EUR/t, con percentuali di cattura del CO2 superiori al 90 %; sarà inoltre necessario dimostrare la stabilità, sicurezza e affidabilità dello stoccaggio di CO2 sul lungo periodo.

Tecnologie del carbone pulito

La maggior parte dell’energia elettrica nel mondo viene ancora prodotta dalle centrali a carbone, che possono tuttavia diventare più efficienti sotto il profilo energetico e meno inquinanti, soprattutto in termini di emissioni di CO2. Per mantenere la competitività del settore e contribuire a conservare le risorse e a gestire le emissioni di CO2, saranno sostenute attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie pulite di conversione del carbone e di altri idrocarburi solidi per le centrali elettriche esistenti e future. Saranno inoltre sostenute tecnologie di conversione, compresi i processi chimici, per la produzione di vettori energetici secondari (ivi compreso l'idrogeno) e combustibili liquidi e gassosi. Ciò aumenterà notevolmente l’efficienza e l’affidabilità degli impianti, ridurrà le emissioni di sostanze inquinanti e abbatterà i costi complessivi, in varie condizioni di funzionamento. Nella prospettiva di una futura produzione di energia elettrica senza emissioni inquinanti, queste attività saranno connesse e costituiranno una preparazione alle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e all'utilizzo congiunto di biomassa.

Reti di energia intelligenti

Per favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile, è necessario uno sforzo di R&S di ampia portata per aumentare l’efficienza, la flessibilità, la sicurezza, l’affidabilità e la qualità dei sistemi e delle reti di distribuzione dell’elettricità e del gas in Europa, soprattutto nell'ambito di un mercato europeo dell'energia più integrato. Nel caso delle reti di elettricità, l’obiettivo di trasformare le attuali reti di elettricità in una rete solida e interattiva di servizi (clienti/operatori), di controllare i flussi in tempo reale e di eliminare gli ostacoli alla diffusione su vasta scala e all’integrazione efficace delle fonti di energia rinnovabili e della generazione di energia distribuita (ad es. con celle a combustibile, microturbine, motori alternativi) richiederà attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie abilitanti fondamentali (ad es. soluzioni TIC innovative, tecnologie per lo stoccaggio delle fonti di energia rinnovabili, elettronica di potenza e dispositivi superconduttori), compreso lo sviluppo di nuovi strumenti di controllo e di affidabilità per i sistemi di elettricità. Per le reti del gas si tratterà di giungere alla dimostrazione di processi e sistemi più intelligenti ed efficienti per il trasporto e la distribuzione del gas, compresa l’integrazione efficace delle fonti di energia rinnovabili e l'utilizzazione di biogas nelle reti esistenti.

Efficienza e risparmi energetici

Le ampie potenzialità in termini di risparmio del consumo energetico finale e primario e di miglioramento dell’efficienza energetica (40) devono essere sfruttate con la ricerca, l’ottimizzazione, la convalida e la dimostrazione di nuovi concetti, l'ottimizzazione di concetti e tecnologie comprovati e nuovi per l’edilizia, i servizi e l’industria. Ciò comporta una combinazione di strategie e tecnologie sostenibili per ottenere una maggiore efficienza energetica, l’impiego di fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione e la poligenerazione, e l’integrazione di misure e dispositivi per la gestione della domanda su larga scala nelle città e nelle collettività e la dimostrazione concernente l'edilizia avente un impatto minimo sul clima (eco-edilizia). Queste iniziative di ampia portata possono essere sostenute da attività innovative di R&S rivolte a specifici componenti o tecnologie, ad esempio la poligenerazione e l'eco-edilizia (compresa l'illuminazione). Un obiettivo prioritario è ottimizzare il sistema energetico a livello di comunità locale, conciliando una sensibile riduzione nella domanda di energia con la soluzione di approvvigionamento più sostenibile e accessibile sotto il profilo economico, compreso l’uso di nuovi combustibili in appositi parchi di veicoli (41).

Conoscenze per l’elaborazione della politica energetica

Sviluppo di strumenti, metodi e modelli per la valutazione dei principali aspetti economici e sociali connessi alle tecnologie energetiche. Le attività comprenderanno la creazione di basi di dati e scenari per un’UE allargata e la valutazione dell’impatto delle politiche energetiche e delle politiche connesse all’energia sulla sicurezza dell’approvvigionamento, l’ambiente, la società, la competitività del comparto energetico e le questioni dell'accettabilità da parte del pubblico. Particolare importanza riveste l’impatto dell’evoluzione tecnologica sulle politiche comunitarie. Le attività comprenderanno un sostegno scientifico da apportare all'elaborazione delle politiche.

Cooperazione internazionale

Visto che le problematiche, le minacce e le opportunità nel campo dell’energia hanno una dimensione planetaria, la collaborazione internazionale è un elemento sempre più importante della ricerca in questo settore. Le azioni specifiche sosterranno iniziative di cooperazione multilaterali strategicamente importanti come la International Partnership for the Hydrogen Economy (IPHE), il Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) e la coalizione di Johannesburg per l’energia rinnovabile (JREC). Saranno sostenute altre azioni specifiche che affrontano questioni come le conseguenze ambientali delle politiche energetiche, l’interdipendenza dell’approvvigionamento energetico, il trasferimento tecnologico e la creazione di capacità, coinvolgendo le economie emergenti che hanno un fabbisogno energetico significativo.

La cooperazione scientifica internazionale nel settore dell’energia finanzierà anche l’obiettivo dell’iniziativa energetica dell’UE per l’eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile (EUEI) avviata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg e finalizzata, in particolare, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) attraverso un accesso affidabile ed economico all’energia sostenibile per le popolazioni più povere.

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

La ricerca in questo contesto servirà a individuare e studiare nuove opportunità scientifiche e tecnologiche nel settore dell’approvvigionamento energetico, dell’uso della conversione e della sostenibilità, spesso in combinazione con altri settori e discipline come le biotecnologie e i nuovi materiali e processi di produzione. Per quanto riguarda le esigenze strategiche impreviste, che impongono una reazione tempestiva, sono compresi, ad esempio, gli sviluppi di iniziative internazionali sui cambiamenti climatici e la risposta a gravi perturbazioni o instabilità nell’approvvigionamento o nel prezzo dell’energia.

6.   AMBIENTE (IVI COMPRESI I CAMBIAMENTI CLIMATICI)

Obiettivo

Gestione sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse attraverso l’approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra clima, biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L’attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione, l’attenuazione delle pressioni ambientali e l'adeguamento alle medesime e dei rischi anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell’ambiente naturale e antropizzato.

Strategia

La tutela dell’ambiente è un elemento fondamentale per la qualità della vita delle generazioni attuali e future e per la crescita economica. Le risorse naturali del pianeta e l’ambiente antropizzato subiscono pressioni dovute all’aumento della popolazione, all’urbanizzazione, all'edilizia, alla continua espansione delle attività agricole, dell'acquacoltura e della pesca, dei trasporti e del settore energetico, della destinazione dei suoli, nonché alla variabilità del clima e il surriscaldamento su scala locale, regionale e planetaria. Di fronte a questa situazione, l’UE deve garantire una crescita continua e sostenibile, riducendo al contempo le ripercussioni negative per l’ambiente. La cooperazione a livello di UE è giustificata dal fatto che i paesi, le regioni e le città hanno problemi ambientali comuni e che, data la scala, la portata e l’estrema complessità delle ricerche in campo ambientale, serve una massa critica. Una cooperazione a questo livello favorisce anche una pianificazione comune, l’utilizzo di basi di dati interoperabili e collegate tra loro e lo sviluppo di indicatori comuni, di metodi di valutazione e di sistemi di osservazione e previsione coerenti e su vasta scala. La cooperazione internazionale si rivela inoltre necessaria per integrare le conoscenze e promuovere una migliore gestione su scala mondiale.

Le attività di ricerca in questo ambito (42) contribuiranno all’adempimento degli impegni che l’UE e gli Stati membri hanno assunto a livello internazionale, ad esempio con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), i protocolli di Kyoto e di Montreal, le iniziative che hanno fatto seguito al protocollo di Kyoto, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, compresa l’iniziativa sull’acqua dell’UE (e la promozione di una produzione e di un consumo sostenibili). Le ricerche daranno anche un contributo al gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), all’iniziativa riguardante il gruppo sulle osservazioni della Terra (GEO) e terranno conto della valutazione degli ecosistemi per il millennio. Infine, daranno un sostegno alle esigenze di ricerca messe in luce dalla legislazione e dalle politiche comunitarie già in vigore o emergenti (ad es. Natura 2000, Reach), dall'attuazione del sesto programma d’azione per l’ambiente, dalle strategie tematiche ad esso connesse (ad es. le strategie per l'ambiente marino e per il suolo) e da altre strategie emergenti (come la strategia per il mercurio) e infine dai piani d’azione sulle tecnologie ambientali e su «Ambiente e salute».

Incentivando tecnologie ambientali innovative sarà possibile ottenere un uso sostenibile delle risorse, attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarsi ad essi, e proteggere gli ecosistemi e l’ambiente antropizzato. La ricerca darà anche un contributo a sviluppi tecnologici che rafforzeranno la posizione di mercato delle imprese europee, ed in particolare delle PMI, in settori quali le tecnologie ambientali. Le piattaforme tecnologiche europee (come quelle sull’approvvigionamento idrico e i servizi igienici, la chimica sostenibile, le costruzioni e la silvicoltura) confermano la necessità di un intervento dell’UE e per questo, nel contesto delle attività proposte di seguito, verrà finanziata la realizzazione delle componenti interessate dei rispettivi programmi di ricerca.

I programmi nazionali saranno maggiormente coordinati fra loro ampliando e approfondendo l’ambito di applicazione delle reti ERA-NET esistenti nel campo della ricerca ambientale (43).

Particolare importanza sarà infine attribuita alle azioni finalizzate a potenziare la divulgazione dei risultati delle ricerche comunitarie — anche sfruttando le sinergie con meccanismi di finanziamento complementari esistenti nella Comunità e negli Stati membri — e alla loro adozione da parte degli utenti finali interessati, con particolare riferimento ai responsabili delle politiche.

Se del caso, nel contesto delle attività in appresso saranno sviluppati concetti, strumenti e strategie di gestione integrati. Sarà assicurato il coordinamento con le questioni trasversali (44). Le attività terranno conto ove opportuno degli aspetti socioeconomici delle politiche e tecnologie.

Attività

Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi

Pressioni sull’ambiente e sul clima

Si avverte la necessità di una ricerca integrata sul funzionamento del clima e dei sistemi terrestre e marittimo, comprese le regioni polari, per osservare e analizzare come essi si siano evoluti in passato e per predirne l’evoluzione futura, inclusi osservazioni, studi sperimentali e modellizzazione avanzata, e tenendo conto del forcing antropogenico. Ciò permetterà di dar vita a misure efficaci di adattamento e attenuazione per quanto riguarda i cambiamenti climatici e i relativi impatti. Saranno preparati e convalidati modelli avanzati sui cambiamenti climatici riguardanti varie scale (da quella planetaria a quella locale). Tali modelli saranno utilizzati per valutare i cambiamenti in atto, le potenziali ripercussioni e le soglie critiche (ad es. per l'acidità degli oceani). Verranno studiati i cambiamenti in atto nella composizione dell’atmosfera e nel ciclo dell’acqua e saranno definiti approcci fondati sui rischi, che tengano conto dei cambiamenti nei modelli di eventi quali le inondazioni, le forti precipitazioni e le siccità. Si procederà alla quantificazione e allo studio del bilancio del carbonio e dei gas a effetto serra (inclusi gli aerosol). Altre attività prenderanno in esame i fattori che incidono negativamente sulla qualità ambientale e sul clima e sono connessi all’inquinamento naturale e antropogenico dell’aria, delle acque e del suolo, oltre che le interazioni tra l’atmosfera, lo strato di ozono stratosferico, la superficie coperta, i ghiacci e gli oceani. Verranno infine analizzati i meccanismi di retroazione e i cambiamenti improvvisi (ad es. nella circolazione oceanica) e gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi, compresi gli effetti dell'innalzamento del livello del mare sulle zone costiere e l'impatto su zone particolarmente sensibili, quali le regioni montane.

Ambiente e salute

La ricerca multidisciplinare sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali e climatici e salute umana serve per sostenere il piano d’azione «Ambiente e salute» e integrare le considerazioni riguardanti la salute pubblica e la caratterizzazione delle patologie in riferimento a rischi ambientali emergenti. Le attività di ricerca riguarderanno principalmente le ripercussioni dei cambiamenti globali (cambiamenti climatici, assetto territoriale, globalizzazione), le esposizioni molteplici attraverso diverse vie di esposizione, l’individuazione delle fonti di inquinamento e i vettori e fattori di stress ambientali nuovi o emergenti (ad es. l’ambiente interno ed esterno, le questioni legate all'ambiente urbano, l'inquinamento atmosferico, i campi elettromagnetici, il rumore e l’esposizione a sostanze tossiche, compreso lo sviluppo di valutazioni integrate del rischio e metodologie per le sostanze pericolose), nonché i potenziali effetti sulla salute. La ricerca punterà anche ad integrare le attività di ricerca sul biomonitoraggio umano in relazione ad aspetti scientifici, metodologie e strumenti al fine di definire un approccio coerente e coordinato. In quest’ambito potranno rientrare studi di coorte europei, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione vulnerabili, e metodi e strumenti atti a migliorare la caratterizzazione dei rischi, la valutazione e la comparazione dei rischi e degli impatti sulla salute. La ricerca punterà a sviluppare biomarcatori e strumenti di modellizzazione che tengano conto delle varie esposizioni, delle variazioni in termini di vulnerabilità e dell’incertezza. Fornirà inoltre metodi e strumenti avanzati di supporto alla decisione (come indicatori, basi di dati, analisi costi-benefici e multicriterio, valutazioni d’impatto sulla salute, analisi della sostenibilità e del carico di anni di vita in buona salute persi a causa della disabilità o della mortalità precoce) per la gestione dei rischi, la convalida e il collegamento di modelli e sistemi e la gestione e la comunicazione in merito, a sostegno dell'elaborazione delle politiche, della valutazione e del monitoraggio.

Pericoli naturali

Per gestire le catastrofi naturali serve un approccio multirischio, che integri le esigenze specifiche nella pianificazione globale. Occorrono conoscenze e metodi perfezionati e un quadro integrato per valutare i pericoli, il grado di vulnerabilità e i rischi. D’altra parte è necessario formulare strategie per la mappatura, la prevenzione, l'individuazione e l’attenuazione dei rischi, tenendo conto anche dei fattori economici e sociali. Verranno svolti studi sulle catastrofi legate al clima (forti precipitazioni meteorologiche, siccità, incendi boschivi, smottamenti, valanghe e inondazioni e altri eventi estremi) e sui rischi geologici (terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami, ecc.) e sulle loro ripercussioni. Le attività di ricerca condotte in quest’ambito consentiranno di capire più accuratamente i processi alla base di questi fenomeni e di migliorare inoltre i metodi di individuazione e di previsione secondo approcci deterministici e probabilistici; serviranno come base per lo sviluppo di sistemi d’informazione, allarme rapido e reazione rapida volti anche a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti umani. Saranno infine quantificate le ripercussioni dei principali pericoli naturali a livello di società, compresi gli impatti sugli ecosistemi.

Gestione sostenibile delle risorse

Conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e antropiche e della biodiversità

Le attività di ricerca saranno finalizzate ad approfondire la base di conoscenze e a produrre i modelli e gli strumenti avanzati necessari per la gestione delle risorse e la creazione di modelli di consumo sostenibili. Tali attività consentiranno di prevedere il comportamento degli ecosistemi e il loro recupero, di mitigare il degrado e gli effetti della perdita di importanti elementi strutturali e funzionali degli ecosistemi (per la biodiversità, le acque, il suolo e le risorse marine). La ricerca sulla modellizzazione degli ecosistemi terrà conto delle pratiche di protezione e conservazione. Saranno incentivati approcci innovativi per sviluppare attività economiche legate ai servizi connessi agli ecosistemi. Saranno formulate strategie integrate per prevenire e combattere la desertificazione, il degrado del territorio e l’erosione (compreso l'utilizzo razionale dell'acqua), per arrestare la perdita di biodiversità e per mitigare le conseguenze negative dell'interferenza umana. Le ricerche andranno anche nella direzione di un utilizzo e di una gestione sostenibile delle foreste, dei paesaggi e dell’ambiente urbano, compresa in particolare la pianificazione delle zone postindustriali, e della gestione sostenibile dei rifiuti. La ricerca sfrutterà (e darà anche il proprio contributo al)lo sviluppo di sistemi aperti, distribuiti e interoperabili di informazione e gestione dei dati e fornirà la base per le valutazioni, le previsioni e i servizi connessi alle risorse naturali e al loro uso.

Gestione degli ambienti marini

Per capire meglio l’impatto delle attività umane sugli oceani, sui mari e sulle risorse dell’ambiente marino (compresi i fenomeni dell’inquinamento e dell’eutrofizzazione dei mari regionali e delle zone costiere) servono ricerche specifiche. Le attività di ricerca negli ambienti acquatici, compresi gli ecosistemi costieri, regionali e delle profondità marine e nei fondali, serviranno a osservare, monitorare e prevedere il comportamento di questo ambiente particolare e ad approfondire la nostra comprensione del mare e dell’uso sostenibile delle risorse oceaniche. L’impatto delle attività antropiche sugli oceani sarà valutato adottando strategie integrate che tengano conto della biodiversità marina, dei processi e dei servizi che caratterizzano gli ecosistemi, della circolazione oceanica e della geologia dei fondali marini. Verranno sviluppati concetti e strumenti a sostegno di strategie per l'uso sostenibile dell'oceano e delle sue risorse, in particolare metodologie, sistemi di informazione e basi di dati, sistemi di valutazione delle politiche e degli strumenti.

Tecnologie ambientali

Tecnologie ambientali per l'osservazione, la simulazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'adeguamento, il risanamento e il ripristino dell’ambiente naturale e antropizzato

Emerge la necessità di tecnologie ambientali nuove o perfezionate per ridurre l’impatto ambientale delle attività umane, tutelare l’ambiente e gestirne le risorse con maggiore efficacia e per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi che si rivelino più compatibili con l’ambiente rispetto a quelli oggi esistenti. In particolare la ricerca approfondirà i seguenti aspetti: tecnologie di prevenzione o riduzione dei rischi ambientali, di attenuazione dei pericoli e delle catastrofi, di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità; tecnologie a favore di una produzione e di un consumo sostenibili; tecnologie per la gestione delle risorse naturali o dell’inquinamento con modalità più efficaci (acque, suolo, aria, risorse marine e altre risorse, in particolare l'ambiente urbano e i rifiuti, compreso il riciclo dei rifiuti). Sarà assicurato un coordinamento trasversale con altri temi connessi.

Protezione, conservazione e miglioramento del patrimonio culturale, compreso l'habitat umano

Tecnologie per una gestione sostenibile ed ecocompatibile dell’ambiente umano, compreso l’ambiente edificato, le zone urbane, il paesaggio e gli aspetti della conservazione e del recupero del patrimonio culturale e della sua protezione dall'inquinamento atmosferico, in cui rientrano valutazione di impatto ambientale, modelli e strumenti per la valutazione del rischio, tecniche avanzate e non distruttive per la diagnosi dei danni, nuovi prodotti e metodologie di recupero, strategie di attenuazione e di adattamento ai fini della gestione sostenibile dei beni culturali sia mobili che immobili.

Valutazione, verifica e collaudo delle tecnologie

Le ricerche in questo contesto saranno finalizzate alla valutazione dei rischi e delle prestazioni delle tecnologie, anche di processi, prodotti e servizi, e punteranno a sviluppare ulteriormente metodi a tal fine, come l’analisi del ciclo di vita. Saranno inoltre studiati i seguenti aspetti: opportunità di lungo termine, potenzialità di mercato e aspetti socioeconomici delle tecnologie ambientali; piattaforme per la tecnologia del settore forestale, l'approvvigionamento idrico e l'igienizzazione delle acque, nonché per la chimica sostenibile; valutazione del rischio chimico incentrata su strategie e metodi di prova intelligenti per ridurre le sperimentazioni su animali, tecniche di quantificazione del rischio; sostegno alla ricerca per lo sviluppo del programma europeo di verifica e collaudo delle tecnologie ambientali ad integrazione di strumenti di valutazione di terzi.

Osservazione della Terra e strumenti di valutazione per lo sviluppo sostenibile

Sistemi di osservazione e metodi di monitoraggio della Terra e degli oceani ai fini dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

Le attività di ricerca riguarderanno lo sviluppo e l’integrazione del sistema dei sistemi per l’osservazione della Terra (GEOSS) per le questioni riguardanti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’iniziativa GEO (45), complementare al sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES). Verranno trattati temi quali l’interoperabilità tra sistemi di osservazione, la gestione delle informazioni e la condivisione dei dati, l'ottimizzazione delle informazioni per la conoscenza, la modellizzazione e la previsione dei fenomeni ambientali e delle attività umane connesse. Le attività in questione verteranno, in particolare, sui pericoli naturali, i cambiamenti climatici, i fenomeni meteorologici, gli ecosistemi, le risorse naturali, le acque, l’utilizzo del territorio, l’ambiente e la salute, la biodiversità (compresi gli aspetti della valutazione del rischio, i metodi di previsione e gli strumenti di valutazione) per fare progressi nelle aree in cui il GEOSS potrebbe arrecare vantaggi alla società e contribuire al GMES.

Metodi di previsione e strumenti di valutazione per lo sviluppo sostenibile che considerino le diverse scale di osservazione

Occorrono strumenti per valutare quantitativamente il contributo che le politiche di ricerca e per l’ambiente offrono alla competitività e allo sviluppo sostenibile, compresa la valutazione delle strategie di mercato e fondate sulla regolamentazione, oltre che le ripercussioni delle tendenze attuali sui modelli di produzione e di consumo. Tra gli strumenti in questione ricordiamo modelli che prendano in considerazione i legami tra economia, ambiente e società e, dunque, strategie fruttuose ed efficaci di adattamento e prevenzione. In questa ricerca interdisciplinare rientrerà la valutazione complessiva del cambiamento ambientale globale, compresa l'interazione tra ecosistemi e sistemi socioeconomici. Le attività di ricerca saranno inoltre finalizzate a migliorare gli indicatori esistenti e a formularne di nuovi per valutare le priorità della politica a favore dello sviluppo sostenibile; verteranno inoltre sull’analisi delle interrelazioni tra tali indicatori, anche alla luce degli indicatori di sviluppo sostenibile di cui l’UE già dispone. Tra le attività figurerà anche l’analisi delle tecnologie, delle cause socioeconomiche, le esternalità, la governance, la valutazione dell'impatto sulla sostenibilità e gli studi di previsione a medio termine (foresight). Tra i settori cui applicare le ricerche si ricordano le politiche in materia di assetto territoriale e di ambiente marino, di sviluppo urbano, la biodiversità nonché i conflitti economici, politici e sociali legati ai cambiamenti climatici.

Cooperazione internazionale

I problemi ambientali sono inevitabilmente caratterizzati da una dimensione transfrontaliera, regionale o planetaria e la cooperazione internazionale sarà pertanto una componente essenziale di questo tema. Settori particolari riguardano gli impegni internazionali dell’UE, come le convenzioni sui cambiamenti climatici, la diversità biologica, la lotta alla desertificazione, la gestione delle risorse idriche, le sostanze chimiche e i rifiuti nonché le decisioni scaturite dal vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e altre convenzioni di portata regionale. Bisognerà prestare attenzione anche alle azioni di ricerca derivanti da strategie e piani d’azione dell’UE in campo ambientale (46).

La conclusione di partnership scientifiche e tecnologiche con i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del millennio in vari campi nei quali anche le PMI potrebbero svolgere un ruolo determinante (ad es. per quanto riguarda la prevenzione e l'attenuazione delle ripercussioni dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali, la possibilità di invertire la perdita di risorse ambientali, il miglioramento della gestione e dell’approvvigionamento idrici e dell’igienizzazione delle acque, la prevenzione e la lotta alla desertificazione, la produzione e il consumo sostenibili e la soluzione delle problematiche ambientali dovute all’urbanizzazione). Particolare importanza avrà la relazione tra le tematiche ambientali di scala planetaria e i problemi di sviluppo regionale e locale riguardanti le risorse naturali, la biodiversità, gli ecosistemi, l’utilizzo del territorio, i rischi e i pericoli naturali e antropici, i cambiamenti climatici, le tecnologie ambientali, l’ambiente e la salute e gli strumenti di analisi delle politiche. La cooperazione con i paesi industrializzati rafforzerà invece l’accesso ad una ricerca di eccellenza su scala mondiale; gli scienziati dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere coinvolti attivamente specialmente per quanto riguarda una migliore comprensione scientifica degli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile.

La creazione del sistema GEOSS per l’osservazione della Terra incentiverà la cooperazione internazionale volta a capire i sistemi terrestri e le questioni della sostenibilità e a coordinare il rilevamento dei dati per fini scientifici, politici e strategici con il coinvolgimento di operatori pubblici e privati.

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

Le attività di ricerca sulle esigenze emergenti riguardanti questo tema potrebbero trattare le questioni delle interazioni tra persone, ecosistemi e biosfera, oppure i nuovi rischi connessi a catastrofi dovute a cause naturali, umane o tecnologiche.

Il sostegno che la ricerca potrebbe offrire in caso di esigenze strategiche impreviste in campo ambientale potrebbe, ad esempio, riguardare le valutazioni d’impatto per la sostenibilità delle nuove politiche in campo ambientale, marittimo o in termini di norme e regolamentazioni.

7.   TRASPORTI (IVI COMPRESA L’AERONAUTICA)

Obiettivo

Sulla base dei progressi tecnologici e operativi e della politica dei trasporti europea, sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati, più sicuri, più «ecologici» e «intelligenti» a vantaggio di tutti i cittadini, della società e della politica in materia di clima, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; consolidare e approfondire la competitività che le industrie europee hanno raggiunto nel mercato mondiale.

Strategia

Il sistema europeo dei trasporti è un elemento cruciale per la prosperità socioeconomica dell’Europa: svolge infatti ruoli essenziali per il trasporto di persone e di merci nel contesto locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Questo tema affronterà alcune delle problematiche più attuali, come illustrato nel Libro bianco sui trasporti (47), per migliorare il contributo che i sistemi di trasporto apportano alla società e alla competitività industriale nell’UE allargata, riducendo al minimo gli impatti e le conseguenze negativi in termini di ambiente, consumi energetici, sicurezza e salute pubblica.

Si opterà per un nuovo approccio integrato che colleghi tutti i modi di trasporti, tratti le dimensioni socioeconomica e tecnologica della ricerca e dello sviluppo delle conoscenze e incorpori sia l’innovazione che il contesto politico.

Le varie piattaforme tecnologiche istituite in questo campo (ACARE per l’aeronautica e il trasporto aereo, ERRAC per il trasporto ferroviario, ERTRAC per il trasporto su strada, WATERBORNE per il trasporto per vie navigabili e la piattaforma «Idrogeno e celle a combustibile») hanno formulato visioni a lungo termine e agende strategiche di ricerca che rappresentano un contributo importante alla definizione del tema e integrano le esigenze dei responsabili politici e le aspettative della società. Alcuni aspetti specifici delle agende strategiche di ricerca possono giustificare l’istituzione di iniziative tecnologiche congiunte. Le attività ERA-NET offrono varie opportunità al fine di agevolare un maggiore coordinamento transnazionale per aspetti specifici nel settore dei trasporti e laddove possibile verranno portate avanti.

Tra le attività particolarmente importanti per le PMI vi sono le iniziative tese a: garantire solide catene di approvvigionamento orientate dalle tecnologie nei vari settori; consentire alle PMI di accedere alle attività di ricerca; rendere più agevoli il ruolo e l’avvio di PMI ad alta tecnologia, soprattutto nelle tecnologie avanzate per i trasporti e nelle attività «correlate ai servizi» che caratterizzano i trasporti, senza dimenticare lo sviluppo di applicazioni e di sistemi nel campo della navigazione satellitare.

Le esigenze della politica e la formulazione, la valutazione e l’attuazione delle nuove politiche (ad es. la politica marittima e l'attuazione del cielo unico europeo) saranno aspetti trattati all’interno delle varie linee di attività e anche a livello trasversale. Le attività comprenderanno studi, modelli e strumenti relativi al monitoraggio e alle previsioni strategici e punteranno ad integrare le conoscenze sulle principali questioni economiche, sociali, ambientali e di sicurezza che interessano i trasporti. Le attività a sostegno di argomenti tematici trasversali si incentreranno sulle specificità dei trasporti, come gli aspetti di sicurezza che devono essere un elemento intrinseco del sistema di trasporto, l’utilizzo di fonti di energia alternative nelle applicazioni di trasporto e il monitoraggio degli effetti ambientali dei trasporti, compresi i cambiamenti climatici; e misure per migliorare l'integrazione economica. La ricerca ambientale dovrebbe contemplare anche modalità per ridurre l'impatto negativo dei trasporti e ottimizzare il traffico e dovrebbe includere il miglioramento dell'efficienza dei trasporti.

Saranno inoltre finanziate attività di diffusione e valorizzazione dei risultati e le valutazioni d’impatto, con particolare riferimento alle esigenze di utenti particolari, compresi quelli svantaggiati, e ai requisiti delle politiche nel settore dei trasporti.

Attività

Aeronautica e trasporti aerei

Le attività daranno un contributo alle principali politiche comunitarie e all’attuazione dell’agenda strategica di ricerca ACARE. Gli obiettivi quantitativi puntano al 2020, riferimento anche per questa agenda. La ricerca verterà su tutti gli aspetti del sistema di trasporto aereo connessi agli aeromobili, ai passeggeri e agli impianti aeroportuali.

Rendere più ecologici i trasporti aerei: sviluppo di tecnologie finalizzate a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti aerei con l’obiettivo di dimezzare le emissioni di biossido di carbonio (CO2), abbattere dell’80 % le emissioni specifiche di ossidi di azoto (NOx) e dimezzare il rumore percepito. Le ricerche punteranno in particolare a privilegiare le tecnologie dei motori ecologici, comprese le tecnologie a combustibili alternativi e la maggiore efficienza di aeromobili ad ala fissa e ala rotante (compresi elicotteri e convertiplani), nuove strutture leggere intelligenti e una migliore aerodinamica. Saranno compresi gli aspetti riguardanti il miglioramento delle operazioni con aeromobili in aeroporto (movimento degli aeromobili — airside — e movimentazioni merci e passeggeri — landside) e la gestione del traffico aereo, nonché i processi di fabbricazione, manutenzione e riciclaggio.

Aumentare l’efficienza temporale: introduzione di un cambiamento deciso nell’aviazione per far fronte alla prevista crescita dei movimenti di aeromobili (tre volte superiori a quelli di oggi) migliorando la puntualità in tutte le condizioni atmosferiche e riducendo drasticamente il tempo dedicato alle procedure di viaggio presso gli aeroporti fermo restando il mantenimento della sicurezza. Le ricerche svilupperanno e applicheranno un sistema innovativo di gestione del traffico aereo (Air Traffic Management — ATM) nell’ambito dell’iniziativa SESAR (48), integrando le componenti aria, terra e spazio, oltre alla gestione del flusso di traffico e a una maggiore autonomia degli aeromobili. Saranno trattati anche gli aspetti della progettazione degli aeromobili finalizzata a migliorare la movimentazione delle merci e dei passeggeri, soluzioni inedite per un utilizzo efficiente degli aeroporti e il collegamento dei trasporti aerei al sistema di trasporto generale. L’iniziativa SESAR garantirà il coordinamento più efficiente nell’ambito dello sviluppo dei sistemi ATM in Europa (49).

Garantire la soddisfazione e la sicurezza della clientela: introduzione di un cambiamento decisivo nella scelta offerta ai passeggeri e nella flessibilità degli orari, riducendo al contempo di cinque volte il tasso di incidenti. Le nuove tecnologie offriranno una scelta più ampia di configurazioni aeromobile/motore — dai veicoli di grandi dimensioni a quelli di dimensioni più ridotte tra cui quelli ad ali rotanti —, una maggiore automazione in tutti gli elementi del sistema, compreso il sistema di pilotaggio. Le attività verteranno anche sul miglioramento del comfort dei passeggeri, sul loro benessere e su nuovi servizi, nonché su sistemi logistici per la cabina e misure di sicurezza attiva e passiva, con particolare attenzione all’elemento umano. Le ricerche comprenderanno l’adeguamento delle operazioni aeroportuali e di traffico aereo ai vari tipi di velivoli utilizzati e un utilizzo ininterrotto (24 ore su 24) con livelli di rumore accettabili per la collettività.

Migliorare il rapporto costi-efficienza: si tratterà di incentivare una catena logistica competitiva in grado di dimezzare i tempi tra lo sviluppo dei prodotti e la loro commercializzazione (il cosiddetto time-to-market) e di ridurre i costi operativi e legati allo sviluppo dei prodotti, offrendo così ai cittadini un trasporto più accessibile sotto il profilo economico. Le ricerche punteranno a migliorare l’intero processo industriale, dalla fase di progettazione allo sviluppo del prodotto, alla fabbricazione e alle operazioni legate alla messa in servizio, compresa l’integrazione della catena logistica. Saranno comprese capacità di simulazione e automazione, tecnologie e metodi per la realizzazione di aerei innovativi a manutenzione zero, comprese riparazione e revisione, e lo snellimento delle operazioni di gestione degli aerei, degli aeroporti e del traffico aereo.

Protezione degli aeromobili e dei passeggeri: attività finalizzate ad impedire che azioni ostili di qualsiasi tipo provochino ferimenti, perdite, danni o pericoli per i viaggiatori o i cittadini dovuti ad un utilizzo inappropriato degli aerei. Le ricerche verteranno in particolare sugli elementi interessati del sistema dei trasporti aerei, ad esempio le misure di sicurezza in cabina e la progettazione delle cabine di pilotaggio, il controllo automatico e l’atterraggio automatico in caso di utilizzo non autorizzato di un aereo, la protezione contro attacchi esterni e aspetti di sicurezza connessi alla gestione dello spazio aereo e delle operazioni aeroportuali.

Ricerca di punta per i trasporti aerei del futuro: studio di tecnologie più radicali, accessibili, innovative e compatibili con l’ambiente, che possano favorire il cambio di velocità necessario per il trasporto aereo nella seconda metà di questo secolo e oltre. Le attività di ricerca riguarderanno aspetti quali nuovi concetti in materia di propulsione e portanza, nuove idee per lo spazio interno degli aeromobili, compresa la concezione, nuovi concetti per gli aeroporti, nuovi metodi di guida e controllo degli aeromobili, metodi alternativi per il funzionamento del sistema di trasporto aereo e la sua integrazione con altri modi di trasporto.

Trasporti di superficie sostenibili (ferroviari, stradali e per vie navigabili)

Rendere più ecologici i trasporti di superficie: sviluppo di tecnologie e conoscenze per ridurre l’inquinamento (atmosferico, compreso quello provocato dai gas ad effetto serra, delle acque e del suolo) e l’impatto ambientale, ad esempio a livello di cambiamenti climatici, salute, biodiversità e rumore. Le ricerche punteranno a migliorare l’efficienza energetica e la compatibilità ambientale dei sistemi di propulsione (power trains) (ad es. soluzioni ibride) e promuoveranno l’impiego di carburanti alternativi, compreso l’idrogeno e le celle a combustibile, come opzioni a medio e lungo termine, tenendo conto di considerazioni di efficienza dei costi e di efficienza energetica. Le attività saranno rivolte alle tecnologie per le infrastrutture, i veicoli, le navi e i componenti e si occuperanno anche di ottimizzare il sistema nel suo complesso. Le attività di ricerca specifiche del settore dei trasporti comprenderanno elementi quali la fabbricazione, la costruzione, il funzionamento, la manutenzione, la diagnostica, la riparazione, l’ispezione, lo smantellamento, l'eliminazione, il riciclaggio, le strategie di rottamazione e gli interventi in mare in caso di incidenti.

Incentivare e potenziare il trasferimento modale e decongestionare gli assi di trasporto (50): sviluppo e dimostrazione di trasporti «da porta a porta», senza soluzioni di continuità, per le persone e le merci, e di tecnologie e sistemi in grado di garantire un’efficace intermodalità, anche alla luce della competitività del trasporto ferroviario e per vie navigabili. Sono comprese attività che affrontano l’aspetto dell’interoperabilità e l’ottimizzazione operativa delle reti, dei sistemi e dei servizi di trasporto in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo e l’integrazione degli stessi nel trasporto intermodale in un approccio integrato. Queste attività si orienteranno verso strategie su scala europea e punteranno ad ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture (compresi i terminali e le reti specializzate), a migliorare la gestione dei trasporti, del traffico e delle informazioni e a potenziare la logistica nel settore merci, l’intermodalità nel settore passeggeri e le strategie di trasferimento modale volte ad incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto efficienti dal punto di vista energetico. Saranno sviluppati sistemi intelligenti, nuovi concetti e tecnologie per veicoli/navi, ad esempio per le operazioni di carico e scarico, nonché interfacce con l'utente. Tra le conoscenze che dovranno ispirare la formulazione delle politiche ricordiamo la determinazione dei prezzi e la tariffazione delle infrastrutture, le valutazioni delle misure nell’ambito della politica dei trasporti delle Comunità e le politiche e i progetti sulle reti transeuropee.

Garantire una mobilità urbana sostenibile per tutti i cittadini, compresi quelli svantaggiati: si tratterà di approfondire in via prioritaria la mobilità delle persone e delle merci concentrando le ricerche sui «veicoli di prossima generazione» e sulla loro adozione da parte del mercato, riunendo tutti gli elementi che contribuiscono a realizzare un sistema dei trasporti stradali pulito, efficiente sotto il profilo energetico, sicuro e intelligente. Le attività di ricerca sui nuovi concetti di trasporto e di mobilità, sui sistemi organizzativi e di gestione della mobilità innovativi e sui trasporti pubblici di alta qualità saranno volte a garantire un accesso a tutti ed elevati livelli di integrazione intermodale. Saranno formulate e sperimentate strategie innovative per un trasporto urbano pulito (51). Verrà dato uno spazio particolare ad elementi quali le modalità di trasporto non inquinanti, la gestione della domanda di trasporto, la razionalizzazione dei trasporti privati e le strategie, i servizi e le infrastrutture di informazione e comunicazione. Tra gli strumenti e i modelli a sostegno della formulazione e dell’attuazione delle politiche figurerà la pianificazione territoriale e dei trasporti, anche in relazione alla crescita e all'occupazione.

Migliorare la sicurezza: sviluppo di tecnologie e di sistemi intelligenti per la protezione di persone vulnerabili come i conducenti, i (moto)ciclisti, i passeggeri, gli equipaggi e i pedoni. Saranno sviluppati sistemi tecnici avanzati e metodologie di analisi dei rischi per la progettazione e il funzionamento di veicoli, navi e infrastrutture. L’attenzione sarà incentrata sugli approcci integrativi che mettono in relazione gli elementi umani, l’integrità strutturale, la sicurezza preventiva, attiva e passiva, compresi i sistemi di monitoraggio, la gestione dei soccorsi e delle crisi. La sicurezza dovrà essere considerata un fattore intrinseco dell’intero sistema di trasporto e dovrà riguardare le infrastrutture, il carico comprendente merci e container, gli utilizzatori e gli operatori dei trasporti, i veicoli e le navi e provvedimenti a livello di orientamento politico e di legislazione, compresi strumenti di supporto alle decisioni e convalida; l’aspetto sicurezza sarà trattato ogniqualvolta sia un requisito intrinseco del sistema di trasporto.

Potenziare la competitività: aumento della competitività delle industrie dei trasporti, garantendo servizi di trasporto sostenibili, efficienti e al contempo accessibili sotto il profilo dei costi, e creando nuove competenze e opportunità di lavoro grazie alle attività di ricerca e sviluppo. Le tecnologie applicabili ai processi industriali avanzati comprenderanno la progettazione, la fabbricazione, l’assemblaggio, la costruzione e la manutenzione e punteranno a ridurre i costi nell’arco del ciclo di vita e i tempi morti di sviluppo. Saranno privilegiati i prodotti e i sistemi di concezione innovativa e perfezionata e servizi di trasporto in grado di soddisfare maggiormente la clientela. Infine sarà formulata una nuova organizzazione della produzione che comprenda la gestione della catena logistica e i sistemi di distribuzione.

Sostegno al sistema europeo globale di navigazione via satellite (Galileo e EGNOS)

Il sistema europeo globale di navigazione via satellite comprende i sistemi Galileo ed EGNOS e fornisce un’infrastruttura di posizionamento e sincronizzazione su scala mondiale (52).

Sfruttare tutte le potenzialità: promozione di un uso più accentuato dei servizi, dall’accesso aperto all’accesso commerciale, compresi i servizi di salvaguardia della vita, i «servizi di ricerca e soccorso» e il servizio pubblico regolamentato; applicazioni per la gestione del trasporto merci, compreso il trasporto di materiali pericolosi; sfruttamento dei servizi derivati e dimostrazione dei benefici e della maggiore efficienza connessi con la navigazione satellitare.

Fornire gli strumenti e creare l’ambiente adatto: attività atte a garantire un utilizzo sicuro dei servizi, in particolare tramite la certificazione nei principali campi di applicazione; preparazione e conferma dell’idoneità dei servizi rispetto alle nuove politiche e normative, compreso l’aspetto dell’attuazione; ricorso al servizio pubblico regolamentato in base alla politica di accesso approvata; sviluppo di dati e sistemi digitali essenziali nell’ambito della topologia, cartografia e geodesia da utilizzare nelle applicazioni di navigazione; esigenze e requisiti in materia di sicurezza.

Adeguare i ricevitori ai requisiti e aggiornare le tecnologie essenziali: si tratterà di migliorare le prestazioni dei ricevitori, integrare le tecnologie di miniaturizzazione e a basso consumo, completare la copertura della navigazione indoor, accoppiare a dispositivi di identificazione delle radiofrequenze, sfruttare le tecnologie software per ricevitori, combinare con altre funzioni come le telecomunicazioni e sostenere le principali tecnologie di navigazione basate su infrastrutture a terra per garantire robustezza e flessibilità.

Sostenere l’evoluzione delle infrastrutture: le attività saranno finalizzate a preparare il sistema di seconda generazione, adeguarsi alla continua evoluzione della domanda degli utenti e delle previsioni di mercato, sfruttare l’internazionalizzazione dell’infrastruttura per puntare ai mercati globali e a sviluppare norme applicabili su scala mondiale.

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale è una componente importante delle attività di RST in questo campo e sarà pertanto incentivata nei settori di interesse per l’industria e i responsabili delle politiche. Saranno presi in considerazione ampi settori tematici per azioni specifiche ove vi sia attrazione del mercato (ad es. lo sviluppo degli scambi globali e la connessione di reti e servizi a livello continentale e intercontinentale), ove vi siano opportunità di accesso e acquisizione di conoscenze scientifiche e tecnologiche complementari alle attuali conoscenze disponibili in Europa e che possono presentare vantaggi reciproci, e nei settori in cui l’Europa risponde a esigenze sentite a livello planetario (come nel caso dei cambiamenti climatici) o dà un contributo alla formulazione di norme internazionali e sistemi globali (ad es. nel caso della logistica applicata e dell’infrastruttura di navigazione satellitare).

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

Le iniziative in materia di esigenze emergenti andranno a sostenere attività di ricerca che rispondano ad eventi critici e alle sfide dei sistemi di trasporto del futuro, come i nuovi concetti di trasporto e di veicolo, l’automazione, la mobilità o l’organizzazione.

Per quanto riguarda le esigenze strategiche impreviste che possono comportare la necessità di ricerche specifiche nel settore dei trasporti, si possono ricordare questioni societali di ampia portata come l’evoluzione demografica, lo stile di vita e le aspettative della società rispetto ai sistemi di trasporto nonché rischi o problemi emergenti che rivestono grande importanza per la società europea.

8.   SCIENZE SOCIOECONOMICHE E SCIENZE UMANE

Obiettivo

Generare una comprensione approfondita e condivisa delle complesse e interconnesse sfide socioeconomiche che l’Europa deve affrontare, ad esempio la crescita, l’occupazione e la competitività, la coesione sociale, le sfide sociali, culturali e formative nell'Unione europea allargata, la sostenibilità, le sfide ambientali, i cambiamenti demografici, la migrazione e l'integrazione, la qualità della vita e l’interdipendenza globale, in particolare nell’intento di istituire una base di conoscenze più adeguata per le politiche nei settori interessati.

Strategia

Le ricerche sono destinate in via prioritaria ad affrontare le principali problematiche societali, economiche e culturali alle quali l’Europa e il mondo intero sono già o saranno in futuro confrontati. L’agenda di ricerca proposta rappresenta un approccio coerente a queste problematiche e sfide. La creazione di una base di conoscenze socioeconomiche e di scienze umane su tali problematiche darà un contributo rilevante per incentivare una comprensione condivisa di queste questioni in tutta Europa e servirà a risolvere problemi internazionali di portata più ampia. Le priorità fissate per la ricerca in quest’ambito aiuteranno a formulare, attuare, determinare l’impatto e valutare le politiche, comprese le misure normative in molti settori in cui opera la Comunità su scala europea, nazionale, regionale e locale; inoltre, la maggior parte delle attività di ricerca è caratterizzata da una forte dimensione internazionale.

Oltre alle attività di ricerca e previsione in campo socioeconomico e socioculturale, verrà data particolare importanza alla ricerca nell’ambito delle scienze umane, che offrirà prospettive diverse e darà un contributo essenziale a tutto il tema, ad esempio su aspetti di carattere storico, culturale e filosofico, comprese le questioni attinenti della lingua, dell’identità e dei valori.

Le attività potrebbero anche fare riferimento ai programmi nazionali di ricerca nel settore, che siano complementari alle attività descritte di seguito, e sfrutteranno il sistema ERA-NET e l’eventuale ricorso all’articolo 169. Per alcune tematiche si potrà anche ricorrere alle piattaforme sociali per discutere le future agende di ricerca; tutte queste iniziative richiederanno la partecipazione della comunità di ricerca e delle componenti interessate della società.

La ricerca sarà agevolata da infrastrutture di ricerca che producano nuovi dati per le ricerche attraverso indagini (sia quantitative che qualitative), che mettano a disposizione i dati esistenti ai fini della ricerca comparativa internazionale e diano accesso ai materiali originali e a strumenti avanzati di ricerca, oltre che ai risultati delle ricerche attualmente in corso in vari campi. Alcune di queste azioni saranno svolte attraverso l’elemento «Infrastrutture» del programma «Capacità» e altre attraverso progetti previsti nell’ambito di questo tema. Le ricerche potranno contare sull’accesso e sull’utilizzo delle statistiche ufficiali.

Ci saranno azioni specifiche di divulgazione rivolte a destinatari specifici e al pubblico in generale, tra le quali seminari e conferenze per i ricercatori durante i quali essi potranno avere scambi di opinioni con i responsabili delle politiche e con altri soggetti interessati, con diffusione dei risultati attraverso vari mezzi.

Sarà infine garantito un adeguato coordinamento degli elementi di ricerca e di previsione in materia di scienze socioeconomiche e scienze umane presenti nel programma «Cooperazione» e in altri programmi specifici.

Attività

Crescita, occupazione e competitività in una società della conoscenza

In quest’ambito si tratterà di sviluppare e integrare attività di ricerca riguardanti la crescita, l’occupazione e la competitività per migliorare e integrare la conoscenza di questi temi, al fine di proseguire nello sviluppo di una società della conoscenza. Tali attività saranno importanti in termini di orientamento politico e contribuiranno ai progressi verso il raggiungimento di tali obiettivi. Le attività di ricerca comprenderanno i seguenti aspetti:

evoluzione del ruolo della conoscenza nell’economia, compreso il ruolo dei vari tipi di conoscenze e competenze su scala globale, formale e informale, istruzione e formazione continua e investimenti immateriali,

strutture economiche, cambiamenti strutturali, compresi gli aspetti legati al territorio quali la regionalizzazione e l'internazionalizzazione, e aspetti legati alla produttività, compreso il ruolo del settore dei servizi, della finanza, della demografia, della domanda e dei processi di cambiamento a lungo termine,

questioni di ordine istituzionale e politico, compresa la politica macroeconomica, i mercati del lavoro, regimi di assistenza sociale e sanitaria, i contesti istituzionali nazionali e regionali e la coerenza e il coordinamento tra le politiche.

La ricerca si incentrerà su nuove e importanti sfide e opportunità derivanti dalla sempre maggiore globalizzazione, dalle economie emergenti, dalla rilocalizzazione e dall’allargamento dell’UE, nonché dalla stabilità socioeconomica, dal ruolo della tecnologia e dal trasferimento internazionale di tecnologie, dalle varie forme di innovazione e di rinnovamento economico, dall'esternalizzazione e dall'internalizzazione, dalla gioventù e dalla politica in materia, dall'imprenditorialità sociale ed economica e dal potenziale economico rappresentato dal patrimonio culturale europeo e dal settore creativo. Per quanto riguarda il tema dell’occupazione, verranno trattate sia la disoccupazione che la sottoccupazione.

Associare obiettivi economici, sociali e ambientali in una prospettiva europea

In quest’ambito verrà sostenuto l’obiettivo societale di conciliare gli obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale per rafforzare la base per lo sviluppo sostenibile. La ricerca nell’ambito di questa attività affronterà due argomenti interdipendenti:

la verifica di come i modelli socioeconomici europei ed extraeuropei sono riusciti a conciliare gli obiettivi citati, le condizioni alle quali ciò è avvenuto, compreso il ruolo svolto dal dialogo, dai patti sociali, dalla trasformazione settoriale, dai cambiamenti istituzionali e dalla capacità di affrontare le nuove sfide,

la coesione economica tra regioni e sviluppo urbano e regionale nel contesto dell’UE allargata; la coesione sociale (cioè disuguaglianze, protezione sociale e servizi sociali, politiche fiscali, relazioni etniche e immigrazione, istruzione ed esclusione sociale, salute) e il rapporto tra coesione sociale e problemi sociali quali la povertà, gli alloggi, la criminalità, la delinquenza e le problematiche della droga.

Quando si affronteranno questi argomenti sarà necessario valutare:

l’esistenza di compromessi o di sinergie tra gli obiettivi economici, sociali e ambientali nel contesto mondiale,

l'interazione tra ambiente (53), energia e società,

la sostenibilità a lungo termine,

gli aspetti d’interesse per i paesi in via di sviluppo,

gli aspetti legati al territorio, compresa la pianificazione urbana, il ruolo delle città delle metropoli e delle zone di concentrazione urbana, nonché le relative questioni di governance,

gli aspetti culturali e l'impatto socioeconomico delle politiche e della legislazione europee.

Sarà inoltre affrontata la questione dello stato sociale come risorsa per lo sviluppo e dell'occupazione ed alloggio dei migranti e dei loro familiari.

Principali tendenze sociali e loro implicazioni

In questo contesto le attività saranno finalizzate a comprendere e a valutare le cause e le implicazioni di particolari tendenze di fondo che caratterizzano la società e che hanno ripercussioni rilevanti per i cittadini europei, la loro qualità di vita e le politiche, e in tal modo ispirare le politiche in molti settori. La ricerca empirica e teorica affronterà inizialmente tre tendenze principali:

i cambiamenti demografici, ivi compresi l’invecchiamento, la fertilità e le migrazioni. Saranno affrontate le implicazioni e questioni sociali ed economiche su vasta scala, compreso il potenziale sociale ed economico dell'invecchiamento attivo e gli effetti sui sistemi pensionistici, le sfide dell'immigrazione e dell'integrazione e le implicazioni per lo sviluppo urbano,

i cambiamenti negli aspetti correlati dello stile di vita, della famiglia, del lavoro, dei consumi (compresi gli aspetti relativi alla tutela dei consumatori), della salute e della qualità di vita, comprese le tematiche riguardanti l’infanzia, i giovani e le disabilità e la riconciliazione fra famiglia e lavoro,

le interazioni culturali in una prospettiva internazionale che comprenda le tradizioni di società diverse, la diversità delle popolazioni, compresi i gruppi etnici, le questioni multiculturali, le differenze in termini di identità, lingue e pratiche religiose, ed eventuali questioni in questo contesto, compresa la discriminazione, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza.

Saranno esaminate anche le questioni di genere, le disuguaglianze e l’evoluzione dei valori, nonché i cambiamenti a livello di criminalità e percezione del crimine e di responsabilità sociale delle imprese.

L’Europa nel mondo

Le attività in quest’ambito sono finalizzate a comprendere le interazioni e le interdipendenze in continua evoluzione tra le varie regioni del mondo, comprese le regioni emergenti ed in via di sviluppo, e le implicazioni che esse hanno per le regioni interessate, in particolare per l’Europa; sono inoltre mirate a studiare la questione attinente di come affrontare le minacce e i rischi emergenti in un contesto mondiale e i legami con i diritti umani, le libertà e il benessere. La ricerca percorrerà due strade tra loro connesse:

i flussi commerciali, la finanza, gli investimenti, le migrazioni e il loro impatto; lo sviluppo ineguale, la povertà e la sostenibilità; le relazioni politico-economiche, la governance mondiale, comprese le istituzioni internazionali. In quest’ambito si tratterà di studiare le interazioni tra culture, compresi i mezzi di comunicazione e le religioni, e gli approcci peculiari adottati al di fuori dell’Europa,

i conflitti, le relative cause, la loro soluzione e la promozione della pace; il rapporto tra sicurezza e fattori destabilizzanti come la povertà, la criminalità, il degrado ambientale, la scarsità di risorse, lo sviluppo ineguale, l'instabilità finanziaria ed il debito; il terrorismo, con relative cause e conseguenze; le politiche in materia di sicurezza e la percezione dell’insicurezza e i rapporti tra ambito civile e militare.

In entrambi i casi si dovrà approfondire il ruolo che l’Europa svolge nel mondo, lo sviluppo del multilateralismo e del diritto internazionale, la promozione della democrazia e dei diritti fondamentali (comprese le diverse nozioni di questi concetti) e la visione che il mondo esterno ha dell’Europa.

Il cittadino nell’Unione europea

Nell’ottica del futuro sviluppo dell’UE, le attività di ricerca sono finalizzate a migliorare, in primo luogo, la comprensione degli aspetti che incidono sul raggiungimento di un senso di «proprietà» democratica e di una partecipazione attiva da parte dei cittadini, oltre che sulla realizzazione di una governance efficace e democratica a tutti i livelli, compresi i processi di governance innovativi per aumentare la partecipazione dei cittadini e la cooperazione fra gli attori pubblici e privati e, in secondo luogo, si tratterà di capire meglio le diversità e i punti in comune dell’Europa in termini di cultura, religione, istituzioni, ordinamenti giuridici, storia, lingue e valori. La ricerca verterà pertanto sui seguenti elementi:

partecipazione (compresi gli aspetti relativi ai giovani, alle minoranze ed al genere), rappresentazione, responsabilità e legittimità; sfera pubblica europea, mezzi di comunicazione e democrazia; varie forme di governance nell’UE, compresa la governance economica e giuridica ed il ruolo del settore pubblico e privato, i processi politici e le opportunità di mettere a punto politiche; ruolo della società civile; cittadinanza e diritti; implicazioni dell'allargamento; valori della popolazione,

diversità e punti di convergenza in Europa, comprese le origini storiche e l’evoluzione; differenze a livello di istituzioni (comprese norme, prassi, ordinamenti giuridici); patrimonio culturale; visioni e prospettive diverse per l’integrazione europea, compresi i pareri della popolazione; identità, compresa l'identità europea e l'allargamento; strategie rispetto alla convivenza di molteplici culture; ruolo di lingue, arte e religioni; atteggiamenti e valori.

Indicatori socioeconomici e scientifici

Al fine di migliorare l’utilizzo degli indicatori nella formulazione delle politiche, le attività saranno finalizzate a sviluppare una comprensione più approfondita dell’impiego di tali indicatori per la formulazione e l’attuazione delle politiche e a proporre miglioramenti degli indicatori e dei metodi che ne determinano l’uso. Le ricerche approfondiranno le seguenti questioni:

come utilizzare gli indicatori per definire gli obiettivi delle politiche e per formulare e attuare queste ultime in vari settori e a vari livelli (dalla macroscala alla microscala); verifica dell’adeguatezza degli indicatori esistenti e loro utilizzo; tecniche per analizzarli e proposte riguardanti nuovi indicatori o serie di indicatori,

come migliorare il sostegno alle politiche basate su dati concreti mediante indicatori e metodi per il loro utilizzo; indicatori per le politiche che perseguono molteplici obiettivi, per il coordinamento delle politiche e per la regolamentazione; sostegno che le statistiche ufficiali possono dare agli indicatori,

utilizzo degli indicatori e approcci connessi per valutare i programmi di ricerca, comprese le valutazioni d’impatto.

Attività di previsione

L'obiettivo è di fornire ai responsabili delle politiche a livello nazionale, regionale e comunitario e ad altri operatori una conoscenza a livello di previsione (foresight) per poter individuare con tempestività le sfide a lungo termine e i settori di interesse comune che possono servire a formulare le politiche del caso. Le attività svolte saranno di quattro tipi:

ampio esercizio di previsione socioeconomica su un numero limitato di problematiche e opportunità chiave per la Comunità: si dovranno esaminare aspetti cruciali quali le tendenze future e le implicazioni dell’invecchiamento, delle migrazioni, della globalizzazione della produzione e diffusione delle conoscenze, dell’evoluzione della criminalità e dei rischi più rilevanti,

esercizio di previsione tematica più mirato sugli sviluppi nei settori emergenti della ricerca o nelle ricerche che interessano vari settori esistenti e previsione sul futuro delle discipline scientifiche,

previsione sui sistemi e sulle politiche di ricerca in Europa e altrove e sul futuro dei principali soggetti interessati,

apprendimento e cooperazione reciproci tra iniziative di previsione svolte a livello nazionale e/o regionale; cooperazione tra iniziative di previsione dell’UE, dei paesi terzi e iniziative internazionali.

Cooperazione internazionale

Data la forte dimensione internazionale della ricerca, la cooperazione internazionale interesserà tutti i settori di questo tema. Verranno realizzate anche azioni specifiche di cooperazione internazionale su alcuni argomenti scelti su base multilaterale e bilaterale, che saranno definiti secondo le esigenze dei paesi partner e dell’Europa stessa.

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

La ricerca finalizzata a rispondere alle esigenze emergenti darà ai ricercatori la possibilità di individuare e approfondire sfide di ricerca che non figurano tra le attività descritte. In particolare, queste attività devono incentivare un nuovo modo di affrontare le sfide che interessano l’Europa e che finora non sono state approfondite, oppure altri argomenti, prospettive e discipline. Le attività di ricerca destinate a rispondere ad esigenze strategiche impreviste saranno svolte in stretta consultazione con tutti i soggetti interessati.

9.   SPAZIO

Obiettivo

Sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali il GMES, a beneficio dei cittadini e della competitività dell’industria spaziale europea. Si contribuirà in tal modo allo sviluppo di una politica spaziale europea, ad integrazione delle attività condotte dagli Stati membri e da altri organismi importanti quali l’Agenzia spaziale europea (ESA).

Strategia

In questo settore la Comunità contribuirà a definire obiettivi comuni sulla base delle esigenze degli utenti e degli obiettivi politici, a coordinare le attività, ad evitare una duplicazione dei lavori, a favorire l’interoperabilità, a migliorare il rapporto costi/benefici nonché a formulare norme. La politica spaziale europea (54) risponderà agli obiettivi delle amministrazioni pubbliche e dei responsabili delle decisioni, puntando allo stesso tempo a rafforzare la competitività dell’industria europea. Tale politica sarà messa in atto attraverso un programma spaziale europeo e il settimo programma quadro contribuirà a sostenere o completare le azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico svolte da altri soggetti, pubblici e privati, in Europa.

Le azioni comprese in questo tema daranno un contributo agli obiettivi politici comunitari in vari settori come l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l’ambiente, le telecomunicazioni, la sicurezza, lo sviluppo, la salute, gli aiuti umanitari, i trasporti, la scienza e l'istruzione e garantiranno che l’Europa sia coinvolta nella cooperazione regionale e internazionale. Gli strumenti spaziali dovrebbero contribuire anche all’applicazione del diritto in alcuni dei settori citati.

Con particolare attenzione all'uso delle capacità esistenti in Europa, le attività che figurano in questa priorità sono finalizzate principalmente a sfruttare le risorse spaziali per la messa a punto di applicazioni, in particolare il GMES (monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza) che, assieme a Galileo, rappresenta il progetto di punta della politica spaziale europea, a svolgere azioni sull'esplorazione dello spazio e rendere possibili tecnologie a sostegno del ruolo strategico dell’Unione europea.

Le attività orientate all'applicazione dello spazio dovrebbero essere complementari alle azioni svolte nell’ambito di altri temi del programma specifico «Cooperazione» (in particolare quelle del tema «Ambiente», in collegamento con l'osservazione della Terra e il GEOSS, e quelle previste dal tema «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione»). Saranno inoltre sviluppate sinergie tematiche con attività correlate previste da altri programmi specifici. Azioni complementari sono previste anche nel programma quadro «Competitività e innovazione» e nel programma «Istruzione e formazione».

Le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico di questo tema potrebbero essere particolarmente interessanti per le PMI che sviluppano tecnologie innovative, che devono familiarizzarsi con le nuove opportunità offerte dalle tecnologie spaziali (spin-in) o che sviluppano applicazioni in altri mercati per le proprie tecnologie spaziali (spin-off).

Alcune parti delle attività spaziali potrebbero essere gestite da soggetti esterni esistenti, come l’ESA (55), e da altri soggetti o agenzie a livello europeo o nazionale. Per il GMES le attività di ricerca potrebbero essere messe in atto attraverso un’iniziativa tecnologica congiunta (cfr. allegato III).

Attività

Applicazioni basate sulla tecnologia spaziale al servizio della società europea

Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES)

L’obiettivo delle attività in questo campo è quello di sviluppare, anche per la sicurezza dei cittadini, sistemi adeguati via satellite per il monitoraggio e l’allarme rapido, intesi come fonte di dati unica e a disposizione ovunque nel mondo, e di consolidare e incentivare l’evoluzione a livello di utilizzo operativo. Questo programma offrirà inoltre sostegno allo sviluppo di servizi GMES operativi, che consentano ai decisori di meglio anticipare o attenuare le situazioni di crisi e gli aspetti legati alla gestione dell’ambiente e della sicurezza, e al come far fronte ai disastri naturali iniziando con servizi accelerati per quanto riguarda la risposta in caso di emergenza, il controllo del territorio e i servizi marittimi. Le attività di ricerca dovrebbero soprattutto contribuire ad utilizzare al massimo i dati GMES rilevati da fonti spaziali e ad integrarli con i dati ottenuti da altri sistemi di osservazione in prodotti complessi destinati a fornire informazioni e servizi personalizzati agli utenti finali grazie ad un’efficace integrazione dei dati e gestione delle informazioni. Altre tecnologie satellitari (per es. comunicazione, navigazione) saranno integrate, se necessario, nello sviluppo dei servizi GMES. Le attività di ricerca dovrebbero anche servire a potenziare le tecniche di monitoraggio e le tecnologie strumentali associate, a sviluppare nuovi sistemi basati sulle tecnologie spaziali, ove questo risulti necessario, o a migliorare l’interoperabilità dei sistemi esistenti e a consentirne l’impiego in servizi (pre)operativi che rispondano a tipi di domanda specifici. La ricerca dovrebbe sostenere, in particolare, lo sviluppo di sistemi spaziali sostenibili (anche terrestri e aeroportati): per il controllo del suolo, degli oceani e la gestione delle crisi, con frequenti immagini ad alta risoluzione per zone di grande importanza, comprese le zone sensibili urbane e in rapida evoluzione; per la prevenzione e la gestione dei rischi e tutti i tipi di emergenza, aumentando la convergenza con sistemi non spaziali.

In campo ambientale, la domanda comprende l’acquisizione di conoscenze indipendenti sullo stato e sull’evoluzione dell’utilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili (ad es. la vegetazione o le foreste), sulle terre umide, la desertificazione, la copertura del suolo, inclusi neve e ghiaccio, e l’utilizzo del territorio, l’approvvigionamento di cibo, l’ambiente agricolo e la pesca, i pozzi di assorbimento e i depositi di carbonio; i processi e la chimica dell’atmosfera; le condizioni dei mari. Sarà preso in considerazione il sesto programma d’azione CE per l’ambiente per quanto riguarda le politiche ambientali che monitorano i cambiamenti climatici e la qualità dell’aria, del suolo e delle acque.

Nel settore della sicurezza, la domanda comprende il miglioramento dell'acquisizione, dell'accesso e dello scambio dei dati e delle informazioni necessari per la gestione dei soccorsi di emergenza. Occorre garantire il sostegno per gli interventi di prevenzione/attenuazione, monitoraggio, gestione dei rischi e valutazione dei rischi naturali e tecnologici, oltre che per gli aiuti umanitari, al fine di valutare adeguatamente le necessità e per la pianificazione delle emergenze nell’ambito delle catastrofi naturali (ad es. incendi di boschi/foreste, inondazioni e terremoti) e delle crisi umanitarie (rifugiati, persone sfollate all’interno dei paesi, ecc.). Va inoltre considerata la possibilità di offrire un supporto per l’attuazione delle politiche comunitarie, quali l'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e per quanto riguarda i controlli alle frontiere.

Aspetti di sicurezza (complementari alle attività nell’ambito della ricerca sulla sicurezza e alle attività del GMES)

Il rapporto dello SPASEC (56) ha sottolineato che i servizi spaziali svolgono un ruolo determinante per il benessere della società europea e che dunque la protezione delle infrastrutture critiche del settore spaziale è una priorità. A tal fine possono essere necessari servizi e capacità per la sorveglianza delle risorse spaziali e per la protezione delle infrastrutture terrestri. Il sistema di sorveglianza dello spazio potrebbe, ad esempio, fornire informazioni sulle principali caratteristiche dei satelliti (parametri orbitali, stato delle attività, ecc.), sulle principali caratteristiche dei materiali potenzialmente pericolosi per il pianeta (ad es. la loro traiettoria o i parametri fisici) e altre informazioni utili sulla meteorologia spaziale e sugli oggetti vicini alla Terra (Near Earth Objects). In questo settore si può prevedere di svolgere studi di fattibilità e di finanziare progetti di dimostrazione.

Applicazioni delle comunicazioni satellitari

In quest’ambito si punta a sostenere applicazioni e servizi innovativi nell’ambito delle comunicazioni satellitari, che siano integrati senza soluzione di continuità in reti di comunicazione elettronica mondiali destinate a cittadini e imprese in settori applicativi che possono comprendere la protezione civile, la sicurezza, l’e-government, la telemedicina, la tele-istruzione, gli interventi di ricerca e soccorso, il turismo e le attività ricreative, i trasporti, incluse la gestione del parco veicoli e la navigazione personale, l’agricoltura, la silvicoltura e la meteorologia. La ricerca punterà in particolare allo sviluppo di nuove applicazioni e alla realizzazione di missioni di dimostrazione e di sistemi preoperativi nell’ambito dei quali le comunicazioni via satellite rappresentano una risposta efficiente a tutte queste esigenze in termini di servizi GMES a valle.

Esplorazione dello spazio

In questo caso si tratta di fornire il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo e massimizzare il valore aggiunto scientifico mediante sinergie con le iniziative dell'ESA o di altri soggetti o agenzie a livello europeo o nazionale nel campo dell'esplorazione dello spazio, comprese le implicazioni in termini di trasferimento tecnologico, e di facilitare l'accesso della comunità scientifica ai risultati e ai dati acquisiti durante le missioni esplorative effettuate nell’ambito del programma spaziale europeo. Le attività di ricerca saranno effettuate, in particolare, attraverso azioni di supporto, studi di fattibilità e progetti preoperativi. Dovranno inoltre essere esaminate altre dimensioni quali le opportunità intrinseche di cooperazione a livello internazionale e l’importanza della sensibilizzazione e della divulgazione dei risultati.

Si prendono altresì in considerazione azioni di sostegno e studi di fattibilità quali strumenti per coordinare meglio gli sforzi per lo sviluppo di telescopi e sensori spaziali nonché per l’analisi dei dati nelle scienze spaziali. Le azioni in questo contesto integreranno pertinenti programmi nazionali e internazionali (in particolare da parte dell’ESA) e punteranno ad esaminare opportunità di cooperazione internazionale.

RST per rafforzare le basi della tecnologia spaziale

Tecnologia spaziale

In generale, l’obiettivo è di contribuire ad incrementare la competitività, il rapporto costi/benefici e l'accesso indipendente del settore europeo delle tecnologie spaziali in senso lato.

In particolare l'obiettivo suddetto potrebbe essere raggiunto con la ricerca spaziale e lo sviluppo delle esigenze a lungo termine anche nel campo del trasporto spaziale ad esempio: valutando le esigenze a lungo termine; contribuendo a realizzare studi di sistemi che tengano conto delle richieste degli utenti finali; contribuendo alla ricerca tecnologica a monte per la prossima generazione di trasporti spaziali e sistemi di propulsione.

Scienze dello spazio

In quest’ambito l’obiettivo è di contribuire allo sviluppo di tecnologie avanzate da applicare alle scienze spaziali. Le scienze spaziali studiano in profondità la struttura dell’universo, permettono una conoscenza approfondita del pianeta Terra e del sistema solare e offrono un nuovo approccio alla biomedicina, alle scienze della vita e alle scienze fisiche; oltre a questo, sono anche un importante volano per i nuovi sviluppi tecnologici che portano a molte applicazioni vantaggiose per la società. Il settimo programma quadro dovrebbe integrare i programmi scientifici in corso laddove si rilevano delle lacune e rappresentare un sostegno per le attività scientifiche anche a bordo della stazione spaziale internazionale (ISS). Sono inoltre previste attività di supporto per agevolare l’accesso ai dati scientifici, inclusi quelli ottenuti da precedenti missioni.

Cooperazione internazionale

Lo sfruttamento e l’esplorazione dello spazio sono, per loro natura, iniziative di scala planetaria. Un’efficace cooperazione internazionale nel settore spaziale aiuterà a migliorare la posizione politica dell’Unione sullo scenario mondiale, a rafforzare la competitività economica dell’Unione e a consolidarne la reputazione in termini di eccellenza scientifica. La cooperazione nel settore spaziale darà inoltre un contributo al conseguimento degli obiettivi della politica esterna della Comunità (si pensi, ad esempio, al sostegno ai paesi in via di sviluppo o ai paesi vicini).

A tale riguardo, ci si concentrerà sull'elaborazione di una strategia globale in materia di cooperazione internazionale nel settore spaziale, nonché di un efficace meccanismo di coordinamento che coinvolga tutti i pertinenti attori europei.

Lo spazio deve essere considerato un settore privilegiato per le attività internazionali, soprattutto se in collaborazione con le principali potenze, affermate o emergenti, in ambito spaziale come la Russia, gli Stati Uniti, la Cina, l’India, il Canada, il Giappone, l’Ucraina e altri paesi impegnati in attività spaziali.

Si tenterà anche di incentivare il ricorso a soluzioni basate sullo spazio per favorire lo sviluppo sostenibile e la prevenzione dei rischi nel quadro delle catastrofi naturali e delle crisi umanitarie, soprattutto in Africa. Questa posizione è coerente con l’approccio globale adottato dal GMES per quanto riguarda il monitoraggio dell’ambiente (57) e la sicurezza.

Per offrire migliori possibilità di realizzare una collaborazione efficace e per garantire che il programma spaziale europeo possa contare sulle migliori competenze internazionali nel settore spaziale, si ricorrerà ad azioni specifiche di cooperazione per progetti bilaterali o multilaterali, iniziative internazionali e globali e per la cooperazione con le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo. Le attività comprenderanno la valutazione e il controllo degli impegni internazionali.

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

La ricerca sulle esigenze emergenti consentirà di trovare soluzioni innovative a sviluppi tecnologici nel campo della ricerca spaziale e permetterà di realizzare eventuali adattamenti e applicazioni per altri settori (come la gestione delle risorse, i processi biologici e i nuovi materiali). La ricerca destinata a rispondere ad esigenze impreviste a livello politico potrà vertere su aspetti quali soluzioni basate sullo spazio a favore dei paesi in via di sviluppo, lo sviluppo di nuovi strumenti e metodi per l’osservazione dello spazio e la comunicazione attinenti alle politiche comunitarie interessate e infine un contributo all’inclusione sociale.

10.   SICUREZZA

Obiettivo

Sviluppare le tecnologie e le conoscenze che permetteranno di costruire le capacità necessarie al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini dalle minacce quali il terrorismo, le catastrofi naturali e la criminalità, pur nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo compresa la privacy; consentire un utilizzo ottimale e concertato delle tecnologie disponibili e in evoluzione a beneficio della sicurezza civile europea, incentivare la cooperazione tra fornitori e utenti al fine di trovare soluzioni in materia di sicurezza civile, migliorando la competitività dell'industria europea della sicurezza e producendo risultati di ricerche mirate al fine di ridurre le lacune in materia di sicurezza.

Strategia

La sicurezza in Europa è uno dei presupposti per la prosperità e la libertà. Il tema della ricerca in materia di sicurezza è incentrato esclusivamente sulle applicazioni civili e rappresenta un supporto per l’attuazione delle politiche e delle iniziative comunitarie in materia di sicurezza quali la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i trasporti, la salute (ad es. il programma dell’UE sulla sicurezza sanitaria (58), la protezione civile (compresi le catastrofi naturali e i disastri industriali), l’energia, l’ambiente e le politiche esterne. In tal modo questo tema darà un contributo alla crescita, all’occupazione e alla competitività dell’industria europea della sicurezza. Le ricerche favoriranno la cooperazione e il coordinamento tra i vari soggetti nazionali e internazionali coinvolti per evitare inutili duplicazioni e per sfruttare le eventuali sinergie esistenti. Mireranno a colmare le lacune in materia di capacità e offriranno un chiaro valore aggiunto alle esigenze della sicurezza in Europa. Tutte le attività nell’ambito di questo tema saranno ispirate dal principio del rispetto della privacy e delle libertà civili e non studieranno tecnologie relative ad armi letali e/o distruttive.

Le esigenze speciali in materia di riservatezza devono essere applicate, ma la trasparenza dei risultati della ricerca non deve essere limitata senza necessità. Si devono inoltre individuare settori che permettano l'attuale trasparenza dei risultati della ricerca.

Tali attività non connesse alla difesa a livello comunitario riguarderanno quattro settori della sicurezza (mission areas) civile, che sono stati individuati in risposta a specifiche sfide di notevole importanza politica e valore aggiunto europeo per quanto riguarda le minacce e i potenziali incidenti a livello di sicurezza, e tre settori di interesse trasversale. Ciascun settore presenta sei fasi, diverse per tempi e per importanza: individuazione (fase connessa agli incidenti), prevenzione (fase connessa alle minacce), protezione (fase connessa agli obiettivi), preparazione (fase connessa all’intervento), risposta (fase connessa alle crisi) e recupero (fase connessa alle conseguenze). Le attività di ricerca devono descrivere tutte le iniziative necessarie nelle varie fasi. Le prime quattro fasi si riferiscono a tutto quanto serve per evitare gli incidenti e attenuarne i potenziali effetti negativi, mentre le altre due riguardano la necessità di far fronte ad un incidente e alle sue conseguenze sul lungo periodo.

Per ciascuna fase dei singoli settori occorre individuare una serie specifica di capacità che i responsabili della sicurezza dei cittadini devono possedere per far fronte con efficacia alle minacce e agli incidenti. Tali capacità mostrano come procedere e in molti casi possono rivelarsi utili per più di una fase e/o settore. L’acquisizione delle capacità si basa su una combinazione di conoscenze, tecnologie e misure organizzative. Il tema esaminerà altresì le modalità atte ad assicurare un efficace collegamento tra le rafforzate conoscenze e tecnologie, un migliore uso di sistemi di TIC nei settori di operazioni diverse, i processi sviluppati e la loro effettiva attuazione da parte dei vari utenti finali, al fine di migliorare le capacità europee in materia di sicurezza.

La ricerca mirerà in particolare a colmare le lacune in materia di capacità sviluppando le tecnologie e competenze richieste dallo specifico settore e individuate mediante un approccio top-down guidato da un dialogo con gli utenti finali, conformemente agli obiettivi e alle priorità. In quanto utenti finali della ricerca nel settore della sicurezza, le amministrazioni pubbliche, il settore privato e i cittadini dell'UE saranno pienamente coinvolti nell'individuazione delle esigenze della ricerca in materia di sicurezza che devono essere trattate. Per analizzare le lacune in materia di sicurezza civile e le relative esigenze in termini di R&S di ciascun settore, si adotterà l'approccio dell'analisi dei sistemi. Le attività includeranno l'analisi delle esigenze, in materia di sicurezza, del settore economico civile. L'individuazione delle esigenze della ricerca dovrebbe continuare ad essere un elemento importante della ricerca nell'ambito di questo tema.

Questo approccio orientato sul divario di capacità sarà integrato da un approccio bottom-up, consistente nell'esaminare le tecnologie allo scopo di valutare come possano essere utilizzate per rafforzare la sicurezza europea. Un aspetto importante consiste nel basarsi sull'eccellenza dell'offerta (ad es. industria, università, centri di ricerca) per elaborare soluzioni innovative nel settore della sicurezza.

Sarà una ricerca multidisciplinare e orientata alla missione da compiere e riguarderà vari elementi, dalla tecnologia allo sviluppo dei metodi, fino all’integrazione, alla dimostrazione e alla validazione delle tecnologie e dei sistemi. Sono da privilegiare le tecnologie polivalenti per ampliare al massimo il loro ambito di applicazione e incentivare le interazioni reciproche e la diffusione di tecnologie esistenti ed evolutive per il settore civile. Il tema della ricerca in materia di sicurezza mirerà a elaborare soluzioni efficaci a medio e lungo termine, che siano sufficientemente adattabili e innovative per fronteggiare le minacce che si presentano. Andrà inoltre ad integrare e completare le attività di ricerca attinenti alla sicurezza civile e orientate alle tecnologie e ai sistemi già svolte nell’ambito di altri temi.

La ricerca in materia di sicurezza richiede norme di attuazione specifiche, che tengano conto della sua natura particolare e consentano di proteggere le informazioni sensibili e fornire agli Stati membri e agli utilizzatori finali sufficienti informazioni sui suoi risultati.

Le ricerche verteranno esclusivamente sulle applicazioni civili nel campo della sicurezza. Poiché vi sono tuttavia dei settori nei quali la tecnologia può avere applicazioni sia civili che militari, verrà istituito un quadro adeguato di coordinamento con le attività dell'Agenzia europea per la difesa (EDA). Inoltre, per consentire lo scambio di informazioni ed evitare inutili doppioni nei finanziamenti, sarà istituito un coordinamento tra ricerca in materia di sicurezza ed altre attività a livello nazionale ed europeo.

Viene fortemente incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle autorità e organizzazioni responsabili della sicurezza dei cittadini. L’agenda di ricerca a più lungo termine elaborata dall’ESRAB (European Security Research Advisory Board) (59) darà un contributo per la definizione del contenuto e della struttura della ricerca in questo tema.

Attività

Le attività verteranno sui seguenti settori (mission areas):

Sicurezza dei cittadini: le attività verteranno in particolare sugli aspetti legati alle minacce di potenziali incidenti d'importanza transnazionale (ad es. criminali, attrezzature e risorse utilizzate dai criminali o meccanismi di attacco). Per affrontare questo settore servono varie capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «individuazione», «prevenzione», «preparazione» e «risposta». L’obiettivo è sia quello di evitare l’incidente che quello di attenuarne le potenziali conseguenze. Per la creazione delle capacità necessarie, con l'obiettivo di garantire la protezione civile, compresa la biosicurezza e la protezione contro i rischi derivanti dalla criminalità e dagli attentati terroristici, occorrerà privilegiare aspetti quali: tipo di minaccia (ad es. chimica, biologica, radiologica e nucleare, CBRN), consapevolezza (ad es. raccolta, rilevamento, utilizzo e condivisione di informazioni sensibili; allarmi), rilevamento (di sostanze pericolose esplosive, agenti B o C, individui o gruppi, comportamenti sospetti, ecc.), identificazione e autenticazione (di persone, di tipi e quantitativi di sostanze, ecc.), prevenzione (ad es. controllo di accessi e di movimenti di risorse finanziarie, controllo delle strutture finanziarie), preparazione (valutazione del rischio, protezione contro minacce CBRN, controllo di eventuali emissioni deliberate di agenti chimici o biologici, valutazione dei livelli di risorse strategiche come forza lavoro, competenze, apparecchiature, beni di consumo per eventi di vasta scala, ecc.), neutralizzazione (missili, comunicazioni, veicoli, sistemi non distruttivi, ecc.) e contenimento degli effetti degli attentati terroristici e della criminalità, elaborazione di dati per il controllo dell’applicazione delle leggi.

Sicurezza delle infrastrutture e imprese di pubblica utilità: le attività verteranno principalmente sugli obiettivi di un incidente o di una catastrofe d'importanza transnazionale; nel caso delle infrastrutture, ad esempio, tali obiettivi potrebbero esse siti dove avvengono manifestazioni su vasta scala, siti importanti dal punto di vista politico (come la sede del parlamento) o simbolico (ad es. monumenti), mentre per le imprese di pubblica utilità si tratterebbe delle reti energetiche (per la distribuzione di petrolio, elettricità e gas), dei sistemi di distribuzione dell’acqua e dei trasporti (aerei, terrestri e via mare), delle comunicazioni (anche radiotelevisive), del settore finanziario, amministrativo, della sanità pubblica, ecc. Per affrontare questo settore servono varie capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «protezione» e di «preparazione». L’obiettivo è sia quello di evitare l’incidente che quello di attenuarne le potenziali conseguenze. Per la creazione delle capacità necessarie occorrerà privilegiare aspetti quali: analisi, modellizzazione e valutazione dei punti deboli delle infrastrutture fisiche e del relativo funzionamento; garantire le infrastrutture, i sistemi e i servizi critici in rete, sia pubblici che privati, esistenti e futuri, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, logiche e funzionali; sistemi di controllo e di allarme per reagire tempestivamente in caso di incidente; protezione contro gli effetti a cascata di un incidente, definizione ed elaborazione di criteri per creare nuovi servizi e infrastrutture sicuri.

Sorveglianza intelligente e sicurezza alle frontiere: la attività verteranno sulle questioni riguardanti tutti i vari livelli della strategia europea per la sicurezza delle frontiere, dalle procedure concernenti le domande di visto nelle ambasciate e negli uffici consolari (primo livello), alla cooperazione transfrontaliera (secondo livello), alle misure da applicare ai valichi di frontiera alle frontiere terrestri, nei porti e negli aeroporti nonché tra i valichi di frontiera alle frontiere verdi e blu, (terzo livello), alle attività all'interno delle frontiere esterne europee (quarto livello) quali lo scambio d'informazioni, le misure compensative, il sistema d'informazione Schengen (SIS), la cooperazione tra autorità giudiziarie e polizia, dogane e guardie di frontiera. Per affrontare questo settore servono varie capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «individuazione», «prevenzione» e «protezione». L’obiettivo è sia quello di evitare l’incidente che quello di attenuarne le potenziali conseguenze.

Per la creazione delle capacità necessarie occorrerà privilegiare aspetti quali: maggiore efficacia ed efficienza di tutti i sistemi, gli strumenti e le procedure connessi alla sicurezza utilizzati ai valichi di frontiera (ad es. identificazione delle persone, rilevamento non invasivo di persone e merci, monitoraggio delle sostanze, campionamento, riconoscimento dallo spazio, compresa l'acquisizione e l’analisi dei dati, ecc.); aumento della sicurezza alle frontiere terrestri e marittime dell’Europa (ad es. mediante rilevamento non invasivo e subacqueo di veicoli, monitoraggio di veicoli, riconoscimento dallo spazio compresa l'acquisizione e l’analisi dei dati, la vigilanza, le operazioni a distanza, ecc.); sicurezza marittima; valutazione e gestione dei flussi migratori (illegali). Sarà istituito un quadro appropriato per il coordinamento con le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

Ripristino della sicurezza in caso di crisi: le attività riguarderanno in particolare le tecnologie che forniscono una panoramica e un sostegno per diverse operazioni di gestione delle emergenze come nel caso degli interventi della protezione civile (comprese le catastrofi naturali e gli incidenti industriali), gli aiuti umanitari e gli interventi di soccorso. Per affrontare questo settore servono varie capacità, che si riferiscono principalmente alle fasi di «preparazione», «risposta» e «recupero». L’obiettivo è quello di attenuare le conseguenze di un incidente. Per la creazione delle capacità necessarie occorrerà privilegiare aspetti quali: preparazione, a livello organizzativo e operativo, per affrontare incidenti che interessano la sicurezza (ad es. coordinamento tra organizzazioni e comunicazione delle emergenze, valutazione delle riserve strategiche, inventari strategici, ecc.), gestione delle crisi (ad es. strumenti integrati di allarme e gestione, valutazione dell’incidente e bisogni prioritari, integrazione di soggetti e risorse eterogenei, evacuazione e isolamento della zona, neutralizzazione e contenimento degli effetti degli attentati terroristici e della criminalità, ecc.), intervento in un ambiente ostile, aiuti umanitari di emergenza e gestione delle conseguenze e degli effetti a cascata di un incidente con implicazioni a livello di sicurezza (ad es. funzionamento del sistema sanitario pubblico, continuità delle attività economiche, misure per creare la fiducia, ripristino delle funzioni interrotte o distrutte a livello di società, ecc.).

I settori summenzionati saranno sostenuti da attività nei seguenti settori di interesse comune a più ambiti:

Integrazione, interconnettività e interoperabilità dei sistemi di sicurezza: le attività connesse all'intelligence, alla raccolta di informazioni e alla sicurezza civile dovranno consentire e/o dare un contributo alle prestazioni delle tecnologie necessarie per creare le suddette capacità, incentrandosi pertanto su questioni di interesse trasversale come il potenziamento dell’interoperabilità e dell’intercomunicazione tra sistemi, apparecchiature, servizi e processi, comprese le infrastrutture informative delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei servizi sanitari, garantendo al contempo la loro affidabilità, la protezione della riservatezza e dell’integrità delle informazioni, la tracciabilità di tutte le operazioni e l’elaborazione dei dati connessi, ecc. Le attività verteranno anche sugli aspetti della normazione e della formazione (compresi quelli riguardanti l’interoperabilità a livello culturale, umano e di organizzazione).

Sicurezza e società: le attività hanno una dimensione trasversale e devono pertanto essere il risultato di un’interazione tra scienze naturali, tecnologia e altre scienze, in particolare le scienze politiche, sociali e umane. Le attività verteranno in particolare su analisi culturali e socioeconomiche mirate, nonché su analisi del rischio sistemico, sulla creazione di scenari e su altre attività di ricerca connesse a tematiche quali: la sicurezza come concetto in evoluzione (analisi globali delle esigenze in termini di sicurezza per definire le principali prescrizioni operative per affrontare la continua fluttuazione della situazione della sicurezza); interdipendenze, vulnerabilità dovute a disastri e nuove minacce (ad es. nel campo del terrorismo e della criminalità organizzata); atteggiamento dei cittadini in situazioni di crisi (percezione del terrorismo e della criminalità, comportamento delle folle, comprensione dei diritti civili e delle forme di protezione socioculturali da parte del pubblico, accettazione dei controlli di sicurezza, e ai fini della protezione, da parte del pubblico); preparazione e disponibilità dei cittadini in caso di atti terroristici; questioni legate alla comunicazione tra autorità e cittadini in situazioni di crisi; sensibilizzazione alle minacce; orientamenti ai cittadini sui sistemi di assistenza e consulenza in materia di sicurezza interna esistenti negli Stati membri e nell’UE; analisi comportamentali, psicologiche e altre pertinenti analisi dei terroristi; questioni etiche relative alla protezione dei dati personali e all’integrità delle informazioni. La ricerca punterà anche a sviluppare indicatori statistici sulla criminalità per permettere di valutare l’evoluzione del fenomeno.

Coordinamento e strutturazione della ricerca in materia di sicurezza: questo settore offre la base per le attività di coordinamento e organizzazione delle attività di ricerca sulla sicurezza svolte a livello nazionale, europeo ed internazionale, al fine di creare sinergie tra la ricerca in campo civile, sulla sicurezza e sulla difesa e per le attività di coordinamento tra la domanda e l’offerta nel campo della ricerca sulla sicurezza. Le attività verteranno anche sul miglioramento delle condizioni e dei procedimenti giuridici applicabili.

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale nell’ambito delle attività di ricerca in materia di sicurezza sarà attuata in linea con gli aspetti interni ed esterni delle politiche comunitarie. Data la particolare sensibilità di questo settore, la cooperazione internazionale sarà considerata caso per caso in riferimento ai paesi interessati. Nel programma di lavoro potranno essere indicati con maggiore precisione eventuali requisiti e criteri specifici per la cooperazione internazionale.

Azioni specifiche di cooperazione internazionale verranno prese in considerazione nei casi in cui si possa trarre vantaggio reciproco, come per le ricerche relative alle attività di sicurezza che trovano applicazione su scala mondiale, ad es. la gestione delle calamità su larga scala.

Rispondere alle esigenze emergenti e alle esigenze strategiche impreviste

Il tema della ricerca in materia di sicurezza è, per sua natura e concezione, flessibile. Le attività consentiranno di fare spazio a minacce per la sicurezza ancora sconosciute, comprese le calamità, e alle eventuali esigenze che possano sorgere in termini di strategia politica. Questa flessibilità andrà ad integrare il carattere mirato delle attività di ricerca descritte qui sopra.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL’IMPORTO

La ripartizione indicativa tra i programmi è la seguente (in milioni di EUR):

Salute

6 100

Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie

1 935

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

9 050

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

3 475

Energia

2 350

Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)

1 890

Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)

4 160

Scienze socioeconomiche e scienze umane

623

Spazio

1 430

Sicurezza

1 400

TOTALE  (60)  (61)  (62)  (63)

32 413

ALLEGATO III

MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEL RISCHIO

Come indicato nell'allegato II, la Comunità fornirà un contributo (azione di coordinamento e sostegno) alla Banca europea per gli investimenti (BEI), la quale sarà partner nella ripartizione del rischio ai fini del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio. Tale meccanismo, che sarà cofinanziato dalla Comunità e dalla BEI, mira a stimolare in tutta Europa gli investimenti del settore privato nella ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST) e nell'innovazione.

Il contributo della Comunità aumenterà la capacità della Banca di gestire il rischio, in modo da permettere di: i) incrementare il volume delle operazioni di prestito e di garanzia della BEI per le attività con un certo livello di rischio; ii) finanziare azioni europee di RST più rischiose, la cui attuazione risulterebbe impossibile senza il sostegno comunitario, contribuendo così a colmare le carenze del mercato. Lo scopo sarà quello di:

apportare valore aggiunto nei settori in cui il mercato non è in grado di fornire i fondi necessari,

fungere da catalizzatore per moltiplicare l'investimento privato.

Il contributo comunitario sarà assegnato al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio secondo le disposizioni dell'allegato II.

La BEI presterà fondi raccolti sui mercati finanziari internazionali e fornirà garanzie ai suoi partner finanziari seguendo le usuali procedure, disposizioni e regolamenti.

Il contributo sarà elargito in base al principio «primo arrivato/primo servito» sotto forma di accantonamenti e allocazione di capitale nella Banca, a copertura parziale dei rischi connessi alle operazioni della BEI a sostegno delle azioni europee di RST ammesse a fruire di finanziamenti.

In base a una propria analisi finanziaria, la BEI valuterà il livello dei rischi finanziari e stabilirà l'entità dell'accantonamento e dell'allocazione di capitale.

La valutazione e la classificazione del rischio, e le conseguenti decisioni circa la costituzione di accantonamenti e l'allocazione di capitale, si atterranno alla prassi consueta seguita dalla Banca nell'ambito del meccanismo di finanziamento strutturato, prassi approvata e controllata dai soci e via aggiornata e modificata. Essa non risulterà modificata in ragione del contributo della Comunità.

Il rischio per il bilancio comunitario è limitato agli importi pagati o impegnati per il pagamento. Non vi sarà alcuna obbligazione eventuale per il bilancio comunitario, dato che la BEI si assumerà i rischi residui.

Il contributo comunitario sarà versato annualmente in base a un piano pluriennale e in funzione dell'evoluzione della domanda. L'importo annuo sarà fissato nel programma di lavoro, sulla scorta della relazione d'attività e delle previsioni presentate dalla BEI.

Il piano pluriennale sarà finanziato da ciascuno dei temi che contribuiscono e, se del caso, adattato in base al principio dei contributi proporzionali.

L'accordo che, in stretta consultazione con gli Stati membri, verrà stipulato con la BEI fisserà le modalità e le condizioni per la destinazione dei fondi della Comunità ad accantonamenti ed allocazione di capitale. Esso comprenderà, tra l'altro, le modalità e condizioni concernenti gli elementi seguenti.

L'ammissibilità delle azioni comunitarie di RST. Le «iniziative tecnologiche congiunte», i progetti in collaborazione, le reti di eccellenza e la ricerca a favore delle PMI finanziati dalla Comunità saranno automaticamente ammissibili, purché i loro obiettivi rientrino nel campo d'azione dei temi del presente programma specifico che partecipano al contributo. Anche le persone giuridiche stabilite in paesi terzi che non sono paesi associati sono ammesse alla fruizione del meccanismo, purché partecipino ad azioni indirette del settimo programma quadro e purché i relativi costi siano ammissibili al finanziamento comunitario.

Sono ammesse a fruire del meccanismo altre azioni europee (come Eureka), purché riguardino la ricerca, lo sviluppo tecnologico o azioni di dimostrazione nell'ambito del campo di applicazione del tema che partecipa al contributo che rispondano ai principi e ai criteri europei in tema di ricerca e i mutuatari o i beneficiari di garanzie siano persone giuridiche stabilite negli Stati membri o nei paesi associati.

Il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio sarà accessibile in tutti gli Stati membri e paesi associati affinché in tutti gli Stati membri tutte le persone giuridiche, a prescindere dalle dimensioni (PMI e organismi di ricerca, tra cui le università, compresi), possano beneficiarne per il finanziamento delle loro attività nell'ambito delle azioni ammissibili.

Le attività d'innovazione di carattere commerciale sono ammesse a fruire del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio soltanto mediante il ricorso al contributo proprio della BEI.

Conformemente al regolamento che stabilisce le regole di partecipazione adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, l'accordo stabilirà anche le procedure con cui la Comunità potrà, in casi debitamente motivati, obiettare a che la BEI ricorra al contributo comunitario.

Le norme per la determinazione della quota di rischio finanziario coperto dal contributo della Comunità e della soglia di rischio oltre la quale la BEI può ricorrere a detto contributo e per la ripartizione dell'introito corrispondente.

Il livello del contributo comunitario per ciascuna operazione dipenderà dalla valutazione dei rischi finanziari effettuata dalla BEI. Il livello totale dell'accantonamento e dell'allocazione dei capitali per la maggior parte delle operazioni del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio dovrebbe situarsi tra il 15 % e il 25 % del valore nominale di tali operazioni. In nessun caso il livello dell'accantonamento totale e l'ammontare dell'allocazione di capitali del contributo comunitario supereranno il 50 % del valore nominale del prestito o della garanzia. Vi sarà una ripartizione del rischio nell'ambito di ciascuna operazione.

Le modalità per l'esercizio da parte della Comunità del controllo sulle operazioni di prestito e garanzia della BEI connesse al contributo comunitario, comprese le operazioni tramite i partner della BEI nel finanziamento.

La BEI può usare il contributo comunitario soltanto per le operazioni approvate fra la data di entrata in vigore di questo programma specifico e il 31 dicembre 2013.

Gli interessi e introiti generati dal contributo comunitario durante questo periodo saranno comunicati ogni anno dalla BEI alla Commissione, che ne informerà il Parlamento europeo e il Consiglio. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, essi saranno considerati entrate destinate al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio e iscritti in bilancio.

In sede di adozione del programma di lavoro, la Commissione può decidere di riassegnare, ai fini di qualsiasi altra azione indiretta dei temi del presente programma specifico che partecipano al contributo, eventuali importi non utilizzati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio e, pertanto, recuperati dalla BEI, in seguito alla valutazione intermedia di cui all'allegato II del programma quadro. La valutazione intermedia comporterà una valutazione esterna dell'impatto del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio.

La Commissione terrà sotto stretto controllo l'uso effettivo del contributo comunitario, comprese valutazioni ex post degli elementi positivi dell'azione, e riferirà regolarmente al comitato del programma. Inoltre, la Commissione includerà le principali conclusioni tratte al riguardo nella relazione annuale sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato.

ALLEGATO IV

INIZIATIVE TECNOLOGICHE CONGIUNTE E COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA NON COMUNITARI

Iniziative tecnologiche congiunte (64)

Di seguito vengono presentati i settori di ricerca per un elenco indicativo di iniziative tecnologiche congiunte, scelti sulla base dei criteri definiti nell’allegato I. Le iniziative in questione affrontano vari tipi di problematiche; ne consegue pertanto che le strutture devono essere concepite caso per caso, in modo da adattarsi alle caratteristiche particolari del settore di ricerca interessato. In ciascun caso verrebbe individuata una struttura specifica per attuare l’agenda di ricerca concordata nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta e per riunire gli investimenti pubblici e privati necessari e il coordinamento a livello europeo. Per mettere in atto l’agenda di ricerca, la Comunità potrebbe stanziare un importo in base a proposte distinte. Le iniziative tecnologiche congiunte possono inoltre essere individuate in base ai criteri dell’allegato I ed essere proposte nel corso dell’attuazione del settimo programma quadro.

Iniziativa per i farmaci innovativi

Questa iniziativa tecnologica è finalizzata ad aumentare la competitività del settore farmaceutico europeo proponendo un approccio coordinato per superare gli ostacoli alla ricerca nel processo di sviluppo dei farmaci, a ridurre i tempi di sviluppo dei farmaci e a ridurre il tasso di abbandono dei nuovi medicinali nelle sperimentazioni cliniche. Tutto ciò dovrebbe accelerare l’accesso a medicinali più mirati e permettere una redditività più rapida degli investimenti per la ricerca, che a sua volta dovrebbe incentivare i privati ad investire di più in altre attività di ricerca.

La ricerca precompetitiva, definita attraverso l’agenda strategica di ricerca dell’iniziativa sui farmaci innovativi, comprenderà le seguenti attività: sviluppo di strumenti e metodi per prevedere con più accuratezza l’idoneità, la sicurezza e l’efficacia dei farmaci, infrastrutture intelligenti per l’integrazione dei dati e la gestione delle conoscenze grazie ad una cooperazione più intensa tra l’industria, il mondo accademico e i centri clinici in tutte le fasi in cui sia necessario. La ricerca affronterà anche le lacune in termini di istruzione e formazione per garantire che l’Europa disponga delle competenze necessarie per tradurre i risultati della ricerca in benefici concreti per i pazienti. Sarà garantita una stretta cooperazione tra la Comunità europea e l’industria e altri soggetti interessati, come gli organismi di regolamentazione, i pazienti, il mondo accademico, il comparto medico, ecc., e verranno mobilitati fondi pubblici e privati. L’agenda strategica di ricerca sarà messa in atto attraverso l’iniziativa per i farmaci innovativi e si provvederà a creare un’apposita struttura di partnership pubblico-privato appositamente a questo scopo.

Tecnologie per la nanoelettronica 2020

La nanoelettronica riveste un’importanza strategica vitale per la competitività dell’Europa, visto che i suoi prodotti sono determinanti per l’innovazione in altri settori (nel multimediale, nelle telecomunicazioni, nei trasporti, per la sanità, l’ambiente e i processi industriali, ecc.). Per questo le attività di R&S e innovazione devono essere meglio strutturate, ottimizzate e integrate in un processo più vasto che coinvolga tutti i soggetti determinanti per ottenere risultati positivi in questo campo.

L’iniziativa verterà sulla necessità di tecnologie al silicio in quattro settori tecnologici: i) riduzione delle dimensioni dei dispositivi logici e delle memorie per incrementare le prestazioni e abbattere i costi; ii) sviluppo di funzioni a valore aggiunto, comprese le funzioni di rilevamento, attivazione e packaging, e relativa integrazione con dispositivi logici e memorie per formare soluzioni complesse di sistemi su microprocessore (System-on-Chip) o in un unico contenitore (System-in-Package); iii) apparecchiature e materiali; iv) automazione della progettazione.

Sistemi di calcolo integrati

I sistemi di calcolo integrati — cioè la parte di elettronica invisibile e il software che conferiscono «intelligenza» a prodotti e processi — rivestono un’importanza strategica per la competitività di importanti settori industriali europei come il comparto automobilistico, l’avionica, l’elettronica di consumo, le telecomunicazioni, i sistemi medici e l’industria manifatturiera. Inoltre, la possibilità di collegare tra loro questi dispositivi apre opportunità per mercati e applicazioni sociali completamente nuovi nei quali l’Europa deve trovarsi in buona posizione per poterne beneficiare.

L’iniziativa tecnologica congiunta sui sistemi di calcolo integrati riunirà e concentrerà le attività di ricerca, incentivando gli investimenti pubblici e privati finalizzati a condividere i rischi elevati e a mantenere un elevato livello di ambizione. L’iniziativa verterà sulla progettazione, lo sviluppo e la diffusione di sistemi elettronici e software pervasivi, interoperabili ed economicamente vantaggiosi, ma comunque potenti e sicuri. Fornirà progetti di riferimento che presentano approcci architetturali standard per determinate serie di applicazioni, middleware che consentono una connettività e un’interoperabilità senza soluzioni di continuità, strumenti software e metodi di progettazione integrati per accelerare la fase di sviluppo e di realizzazione dei prototipi nonché nuovi approcci per l’interazione tra computer e mondo reale.

Iniziativa sull’idrogeno e le celle a combustibile

L’idrogeno e le celle a combustibile sono tecnologie energetiche che possono determinare un cambiamento paradigmatico nelle modalità di produzione e utilizzo dell’energia in Europa, perché offrono grandi potenzialità di sviluppo verso un approvvigionamento energetico sostenibile, indipendente e a lungo termine e danno all’Europa un vantaggio competitivo determinante. La transizione verso un’economia all’idrogeno comporta ingenti investimenti in termini di ricerca e capitali per la creazione di nuove industrie, nuove strutture logistiche, infrastrutture e risorse umane.

L’iniziativa tecnologica congiunta definirà e metterà in atto un programma europeo a obiettivi per la ricerca industriale, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione finalizzati a produrre tecnologie robuste dell’idrogeno e delle celle a combustibile che saranno sviluppate fino al punto da poter essere commercializzate. I temi principali dell’agenda di ricerca di questa iniziativa saranno i seguenti: sviluppo di celle a combustibile per tutti i settori e i tipi di applicazione; approvvigionamento sostenibile di idrogeno, compresa la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e la consegna; progetti per la dimostrazione integrata e su vasta scala di tecnologie avanzate e praticamente mature in un vero contesto operativo; attività preparatorie per un contesto di mercato. Tutti questi aspetti saranno attuati sulla base di una solida tabella di marcia tecnologica europea in continua evoluzione e di casi aziendali (business case) che descrivano con precisione le strategie per la transizione e gli obiettivi a lungo termine e le tappe intermedie di attuazione.

Aeronautica e trasporti aerei

L’Europa deve rimanere all’avanguardia delle principali tecnologie perché solo così in futuro potrà disporre di un’industria aeronautica e un trasporto aereo caratterizzati dalla sostenibilità, dall’innovazione e dalla competitività. Lo sviluppo delle tecnologie ecologiche è cruciale per assicurare la competitività del settore del trasporto aereo nel suo insieme. Le tecnologie innovative hanno un'importanza primaria per il mantenimento della competitività in settori soggetti ad una crescente pressione della concorrenza e per il recupero di competitività nei settori in cui l'Europa ha il potenziale di acquisire una sostanziale quota di mercato, ad esempio il trasporto regionale. Trattandosi di un comparto ad alta intensità di RST, la competitività che oggi vantano le imprese europee dell’aeronautica e del trasporto aereo sui mercati mondiali è il risultato di ingenti investimenti privati destinati alla ricerca nel corso di vari decenni (in genere pari al 13-15 % del fatturato). Data la specificità del settore, i nuovi sviluppi dipendono spesso da un’efficace collaborazione tra settore pubblico e privato.

Alcuni aspetti dell’agenda strategica di ricerca ACARE comportano una scala di effetto e una continuità d’intenti tali che l’iniziativa tecnologica congiunta deve vertere principalmente su un programma di ricerca coerente e dedicato in materia di tecnologie avanzate e deve promuovere elementi quali l’integrazione, la validazione su vasta scala e la dimostrazione.

Nel settore dell’aeronautica e del trasporto aereo dovrebbero essere affrontati aspetti diversi quali la compatibilità ambientale e l’efficienza dei costi del sistema di trasporto aereo (il cosiddetto «sistema di trasporto aereo ecologico») e la gestione del traffico aereo a sostegno della politica del cielo unico europeo e dell’iniziativa SESAR.

Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES)

L’Europa deve disporre di capacità autonome, fondate su una norma europea per il monitoraggio globale, che aiuterà molto l’Europa e le sue industrie in questo settore, dove i concorrenti stanno investendo ingentemente per la formulazione di norme per i sistemi di monitoraggio globale.

Il GMES deve ottemperare al mandato fissato nella risoluzione del Consiglio del 13 novembre 2001 sull'avvio del periodo iniziale del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) (65) che ha fatto seguito al vertice europeo di Göteborg del 2001, al piano d’azione sul GMES del febbraio 2004 (66) e all’inclusione del sistema nell’Iniziativa per la crescita e nell’elenco delle proposte prioritarie per la prima tornata di progetti «Quick Start».

Il futuro del GMES dipende da importanti investimenti sul lungo termine sia da parte degli utenti che dei fornitori delle infrastrutture (pubblici e privati). Per questo il GMES deve dare un’immagine chiara e coerente di sé, che gli utenti, le amministrazioni pubbliche e l’industria possano riconoscere facilmente. A prescindere dai settori specifici di applicazione del sistema, saranno necessarie una serie di norme accettate, meccanismi e politiche di validazione e un’unica istanza di responsabilità politica.

A tal fine, potrebbe essere istituita una struttura di gestione del GMES sotto forma di iniziativa tecnologica congiunta, in grado di riunire tutti i soggetti in gioco e le risorse di cui essi dispongono, con particolare riguardo alle organizzazioni degli utenti a livello nazionale ed europeo.

Nel caso del GMES, un’iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe garantire un forte coordinamento delle attività connesse al GMES, anche attraverso le funzioni indicate di seguito:

consolidamento delle richieste degli utenti per ciascun settore di applicazione del GMES,

sorveglianza e sostegno allo sviluppo dei servizi operativi del GMES, nonché delle capacità e delle infrastrutture correlate,

eventuale validazione di tali servizi,

sviluppo di meccanismi in grado di garantire un accesso a lungo termine ai dati (il cosiddetto «acquisto dei dati»).

Un’iniziativa tecnologica congiunta in quest’ambito sarebbe inoltre uno strumento efficace per incentivare il coinvolgimento attivo del settore privato, in quanto fungerebbe da elemento di coordinamento e finanziamento per l’industria (comprese le PMI) e per altri potenziali soggetti (appaltatori) che desiderino contribuire alla realizzazione del GMES attraverso i processi competitivi del caso.

Il GMES darà all’Europa un ruolo guida in un settore di gestione e utilizzo di infrastrutture importanti, comprese le capacità strategiche in campo spaziale. Potrebbe inoltre fornire una base per consentire uno sfruttamento efficiente di risorse naturali limitate da parte di soggetti pubblici e privati, incidendo così positivamente sulla produttività di molti settori che hanno bisogno di disporre di informazioni coerenti e aggiornate sulle risorse disponibili.

Coordinamento dei programmi di ricerca non comunitari (67)

Di seguito è proposto un elenco indicativo delle iniziative per l’attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionali, che potrebbero essere oggetto di una decisione distinta fondata sull’articolo 169 del trattato. Altre iniziative potranno essere individuate e proposte nel periodo di attuazione del settimo programma quadro.

Per ogni decisione, se e quando adottata, verrebbe istituita una struttura dedicata di attuazione e una struttura organizzativa con gli organismi di governance necessari per realizzare l’azione. Come indicato nell’allegato II, la Comunità potrebbe concedere un sostegno finanziario alle iniziative e partecipare attivamente alla loro attuazione con i mezzi più opportuni per ciascuna azione.

Iniziativa ai sensi dell’articolo 169 nel campo della ricerca sul Mar Baltico

Si tratta di varare e mettere in atto un programma congiunto di RST che integri vari programmi nazionali nel campo delle scienze marine e dello sviluppo sostenibile del Mar Baltico. In linea con diverse convenzioni internazionali, europee e regionali che si occupano del Mar Baltico, questa iniziativa dovrà permettere di creare una piattaforma per sintetizzare e divulgare i risultati in questo campo e di creare le necessarie attività di R&S a favore dello sviluppo sostenibile del Mar Baltico.

Iniziativa ai sensi dell’articolo 169 nel campo della domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living)

Un programma congiunto di R&S sulla domotica per categorie deboli aiuterà a mettere insieme le attività di ricerca in corso a livello nazionale per studiare come le TIC possano migliorare la qualità della vita degli anziani e prolungare il periodo di tempo durante il quale sono in grado di vivere autonomamente nel loro ambiente domestico e circostante. Le attività comprendono, ad esempio, l’assistenza per svolgere le attività quotidiane, la possibilità di agevolare i contatti sociali, il monitoraggio della salute e dell’attività e il rafforzamento della sicurezza e della protezione. Un elemento prioritario sarà quello dell’integrazione di dispositivi, sistemi e servizi in soluzioni affidabili, sicure ed economicamente vantaggiose. L’iniziativa punterà ad una cooperazione su vasta scala in ambito europeo con una massa critica sufficiente e un impegno di lungo termine.

Iniziativa ai sensi dell’articolo 169 nel campo della metrologia

L’iniziativa sarà finalizzata a varare e a mettere a punto un programma di R&S coeso e congiunto nel campo della metrologia nel quale confluiscano alcuni programmi nazionali e che consenta all’Europa di rispondere al continuo aumento della domanda di applicazioni metrologiche di punta quale strumenti di innovazione a sostegno della ricerca e della politica scientifica. L’iniziativa andrà a sostenere, in particolare, gli obiettivi dei sistemi di misura europei nazionali realizzati attraverso le reti di laboratori metrologici nazionali.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE È TENUTA A TRASMETTERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

1.

Informazioni sui singoli progetti, che consentano il monitoraggio dell'intero iter di ciascuna proposta, riguardanti in particolare:

le proposte presentate,

i risultati della valutazione di ciascuna proposta,

le convenzioni di sovvenzione,

le azioni completate.

2.

Informazioni sull'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione dei progetti, riguardanti in particolare:

i risultati di ciascun bando,

i risultati dei negoziati sulle convenzioni di sovvenzione,

l'attuazione dei progetti, compresi dati sui pagamenti e sui risultati dei progetti.

3.

Informazioni sull'attuazione del programma, comprese informazioni pertinenti relative al programma quadro, al programma specifico e a ciascun tema.

Tali informazioni (specialmente quelle relative alle proposte, alla loro valutazione ed alle convenzioni di sovvenzione) dovrebbero essere fornite in un formato dalla struttura uniforme, consultabile e manipolabile elettronicamente, nonché accessibile ai sistemi d'informazione e di presentazione fondati sulle TI che consentono l'immediata analisi dei dati.


(1)  Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(11)  Le ricerche sulla cura del cancro delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

(12)  Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

(13)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata della direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

(14)  In particolare con le attività svolte dalla struttura intergovernativa Eureka. Inoltre l'esperienza acquisita dai raggruppamenti Eureka potrebbe essere importante per le iniziative tecnologiche congiunte nei settori connessi.

(15)  Il che può comprendere l'eventuale esecuzione congiunta dei programmi nel campo della metrologia.

(16)  Come stabilito nelle regole di partecipazione e diffusione.

(17)  Qualora necessario, nuove importanti iniziative in materia di coordinamento dei programmi nazionali di ricerca possono beneficiare di finanziamenti.

(18)  Le agende strategiche di ricerca di altre piattaforme tecnologiche europee possono essere finanziate qualora siano particolarmente utili per le industrie del settore sanitario.

(19)  Fattori di rischio, meccanismi biologici, cause, manifestazioni cliniche, conseguenze e cure delle malattie e dei disturbi differiscono spesso tra donne e uomini. Pertanto tutte le attività finanziate nell’ambito di questo tema devono rispecchiare la possibile presenza di tali differenze nei loro protocolli di ricerca, nelle metodologie e nell’analisi dei risultati.

(20)  Si offrirà particolare sostegno a studi clinici specifici per fornire prove sull’uso appropriato di prodotti generici (off-patent) utilizzati attualmente off-label presso popolazioni pediatriche.

(21)  Attività di ricerca specifiche su questioni etiche, giuridiche e socioeconomiche verranno intraprese nell'ambito del tema scienze socioeconomiche e scienze umane quale parte del programma specifico «Cooperazione» e del programma specifico «Capacità».

(22)  Per quanto riguarda i farmaci convenzionali (farmaci e biofarmaci) questi aspetti potrebbero essere esaminati nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta sui farmaci innovativi.

(23)  Alternative in materia di sostituzione, affinamento e riduzione dell'uso di animali nella ricerca biomedica.

(24)  Saranno presi in considerazione aspetti della medicina palliativa e l'uso di ingredienti attivi.

(25)  La Commissione procederà ad una valutazione del programma EDCPT.

(26)  La Comunità europea è membro dell’Organizzazione HFSP (HFSPO) e ha già finanziato l’HFSP nell’ambito dei precedenti programmi quadro.

(27)  Convenzione quadro sul controllo del tabacco, decisione 2004/513/CE.

(28)  International Health Regulations 2005 — Risoluzione 58.3 della 58a World Health Assembly, 23 maggio 2005.

(29)  Il termine «bioeconomia» comprende tutte le industrie ed i settori economici che producono, gestiscono o sfruttano, in un modo o nell’altro, risorse biologiche (e relativi servizi, industrie di produzione e di consumo), come l’agricoltura, i prodotti alimentari, la pesca, la silvicoltura, ecc.

(30)  I prodotti alimentari comprendono i pesci e i frutti di mare.

(31)  Le ricerche complementari relative alla gestione e alla conservazione sostenibili sono previste nell’ambito del tema «Ambiente ivi compresi i cambiamenti climatici». La ricerca concernente altri strumenti e tecnologie a favore della produzione e della gestione sostenibili sarà svolta nell’ambito dei temi pertinenti.

(32)  Queste potrebbero includere aspetti specifici della ricerca nei settori delle tecnologie nanoelettroniche e dei sistemi informatici incorporati.

(33)  Queste potrebbero includere un'eventuale esecuzione congiunta dei programmi nel settore della domotica per le categorie più deboli.

(34)  Un accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori degli IMS è stato concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, il Giappone, l’Australia, il Canada, la Repubblica di Corea e i due Stati EFTA Norvegia e Svizzera.

(35)  Comunicazione della Commissione «Nanoscienze e nanotecnologie: un piano d’azione per l’Europa 2005-2009» — COM(2005) 243.

(36)  L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori dell’IMS è sottoscritto, da un lato, dalla Comunità europea e, dall’altro, dagli Stati Uniti d’America, dal Giappone, dal Canada, dalla Repubblica di Corea e dai due Stati EFTA Norvegia e Svizzera.

(37)  COM (2000) 769 del 29.11.2000.

(38)  COM (2005) 265.

(39)  COM (2006) 105.

(40)  Come indicato nel «Libro verde sull’efficienza energetica: fare di più con meno» — COM(2005) 265 del 22.6.2005.

(41)  Sulla base delle esperienze acquisite nel corso delle iniziative CONCERTO e CIVITAS finanziate dal sesto programma quadro.

(42)  Attività di ricerca complementari sulla produzione e sull'impiego di risorse biologiche rientrano nel tema «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie».

(43)  Ciò potrebbe comprendere l’attuazione congiunta di programmi di ricerca sul Mar Baltico e nuovi piani ERA-NET.

(44)  Per quanto riguarda le tecnologie ambientali è particolarmente importante il coordinamento con il CIP.

(45)  Compreso il sostegno finanziario al segretariato del GEO.

(46)  Tra gli esempi si possono citare le raccomandazioni Killarney per le priorità di ricerca nel campo della biodiversità per l’obiettivo 2010 (conferenza di Malahide del 2004), il piano d’azione dell’UE sui cambiamenti climatici nel contesto della cooperazione allo sviluppo (2004), le azioni prioritarie individuate dal comitato per la scienza e la tecnologia della CCD, le strategie dell’UE e su scala mondiale riguardanti la gestione delle sostanze chimiche e dei pesticidi in condizioni di sicurezza, ecc.

(47)  «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» — COM(2001) 370.

(48)  SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo) — Modernizzazione dell’infrastruttura europea di controllo del traffico aereo con riferimento alla realizzazione del cielo unico europeo.

(49)  A tal fine è prevista la costituzione di un’impresa comune per coordinare le attività ATM.

(50)  Al fine di ristabilire la ripartizione modale del 1998, le attività che vertono su un unico modo di trasporto dovranno concentrarsi sul trasporto su rotaia e per vie navigabili.

(51)  Rifacendosi alle esperienze acquisite nell’ambito dell’iniziativa CIVITAS.

(52)  Le attività di ricerca saranno gestite dall’autorità di vigilanza del GNSS europeo.

(53)  I cambiamenti ambientali a livello mondiale saranno trattati principalmente nell'ambito dell'area tematica «Ambiente».

(54)  «Politica spaziale europea — Elementi preliminari» — COM(2005) 208.

(55)  Alle condizioni fissate nell’accordo quadro tra la Comunità europea e l’Agenzia spaziale europea (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 64).

(56)  Rapporto del gruppo di esperti sullo spazio e la sicurezza (marzo 2005).

(57)  Si pensi, ad esempio, al protocollo di Kyoto, alla convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, alla convenzione ONU sulla diversità biologica, alle conclusioni del vertice mondiale del 2002 sullo sviluppo sostenibile e alle conclusioni del vertice del G-8 del 2005.

(58)  Per migliorare la preparazione e la risposta all’emissione deliberata di agenti chimici e/o biologici.

(59)  Creato nell’ambito dell’azione preparatoria triennale per la ricerca sulla sicurezza (PASR 2004-2006).

(60)  Comprese le iniziative tecnologiche congiunte (corredate del piano finanziario, ecc.) e la parte delle attività di coordinamento e di cooperazione internazionale da finanziare nell'ambito dei temi.

(61)  Lo scopo è quello di far sì che almeno il 15 % dei fondi disponibili per il programma sia destinato alle PMI.

(62)  Compreso un contributo fino ad un massimo di 800 milioni di EUR alla Banca europea per gli investimenti per il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, di cui all'allegato III. I temi contribuiranno su base proporzionale ad eccezione del tema «Scienze socioeconomiche e scienze umane» che non contribuisce a detto meccanismo.

Un importo dell'ordine di 400 milioni di EUR sarà impegnato per quote annue per il periodo 2007-2010.

(63)  Di cui un importo per COST compreso tra 210 e 250 milioni di EUR, fatta salva la valutazione intermedia. Questo sostegno finanziario verrà corrisposto tramite un prestito a fondo perduto che sarà pagato sulla base di una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e una persona giuridica designata da COST quale agente esecutivo, notificata alla Commissione dal segretariato generale del Consiglio e precisata nel programma di lavoro.

(64)  L'elenco delle iniziative tecnologiche congiunte proposte è esclusivamente indicativo e potrebbe essere adattato alla luce di futuri sviluppi. Ciascuna iniziativa tecnologica congiunta sarà decisa individualmente (cfr. l'allegato I, «Obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle attività»).

(65)  GU C 350 dell'11.12.2001, pag. 4.

(66)  «Monitoraggio globale dell’ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacità GMES entro il 2008 — (Piano di azione 2004-2008)» — COM(2004) 65 def. del 3.2.2004.

(67)  L'elenco è esclusivamente indicativo e le iniziative proposte sono oggetto di decisioni distinte sulla base dell'articolo 169 (cfr. l'allegato I, «Obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle attività»).


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/81


Rettifica della decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 9 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/972/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/972/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito «il programma quadro»), viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e stabiliscono i mezzi ritenuti necessari.

(2)

Il programma quadro è suddiviso in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico («Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori («Idee»), il sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei singoli ricercatori («Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca («Capacità»). Le attività facenti capo al programma specifico «Idee», per quanto riguarda le azioni indirette, dovrebbero essere realizzate nell’ambito del presente programma specifico.

(3)

Il presente programma specifico dovrebbe seguire un approccio del tipo «ricerca su iniziativa dei ricercatori»: esso finanzierà infatti progetti di «ricerca di frontiera» realizzati da ricercatori su temi di loro scelta. L’attuazione del programma deve essere improntata a criteri di flessibilità e facilità d’uso, in uno spirito di apertura nei confronti di tutte le parti interessate e tenendo conto delle pratiche scientifiche in uso.

(4)

Le proposte per «ricerca di frontiera» dovrebbero essere esaminate sulla base del solo criterio della qualità scientifica («eccellenza»), accertata per mezzo di valutazioni inter pares; l’accento dovrà essere posto su progetti interdisciplinari e multidisciplinari a rischio elevato e di natura pionieristica, condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti la nuova generazione di ricercatori, che da gruppi di ricerca consolidati.

(5)

Il presente programma specifico dovrebbe essere realizzato, nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, trasparenza e affidabilità, tramite un Consiglio europeo della ricerca (CER), costituito da un consiglio scientifico indipendente composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama, largamente rappresentativi di tutta la comunità scientifica europea, assistito da una specifica struttura esecutiva snella ed economicamente vantaggiosa che sarebbe istituita sotto forma di agenzia esecutiva conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (4).

(6)

La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’esecuzione del presente programma specifico e dovrebbe agire come garante della piena autonomia e integrità del CER e della sua efficacia operativa.

(7)

Per garantire l’autonomia del CER la Commissione dovrebbe accertarsi che siano rispettate le opinioni del consiglio scientifico in materia di orientamento scientifico e di realizzazione del programma e che la specifica struttura esecutiva persegua in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità gli obiettivi e i requisiti del presente programma specifico.

(8)

Per garantire l’integrità del CER la Commissione dovrebbe accertarsi che il presente programma specifico sia eseguito in piena conformità con gli obiettivi fissati.

(9)

Al presente programma si dovrebbero applicare le regole, vigenti per il programma quadro, relative alla partecipazione di imprese, centri di ricerca ed università ed alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca (di seguito «regole per la partecipazione e la diffusione»).

(10)

Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri e le altre azioni comunitarie necessarie all’impegno strategico per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In particolare, le azioni riguardanti i Fondi strutturali, l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l’innovazione, l’industria, la salute, la protezione dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i trasporti e l’ambiente.

(11)

La realizzazione del programma quadro può comportare l’istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

(12)

Come stabilito all’articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed occorre impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca al fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Al presente programma specifico dovrebbero pertanto poter partecipare i paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso, mentre ai progetti dovrebbero poter anche partecipare soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica, sulla base del reciproco vantaggio.

(13)

Le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(14)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un'esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) , e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (6), recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future.

(15)

È opportuno adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito che l'efficacia dell'utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (8) , e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(16)

Poiché le misure adottate ai fini dell’esecuzione della presente decisione sono essenzialmente misure di gestione esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di consultazione o di gestione prevista dagli articoli 3 e 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). D'altro canto, la ricerca che comporta l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto all'articolo 3 della presente decisione. Di conseguenza le misure per il finanziamento di tali progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(17)

La realizzazione e la gestione delle attività nell'ambito del presente programma specifico saranno regolarmente riesaminate e controllate al fine di valutarne i risultati e di adeguarne e correggerne le procedure sulla base delle esperienze. Per quanto riguarda le strutture ed i meccanismi del CER, il riesame intermedio del settimo programma quadro, fondato su un riesame indipendente rispetto ai criteri di eccellenza scientifica, di autonomia, di efficienza e di trasparenza e con la piena partecipazione del consiglio scientifico, potrebbero far emergere la necessità di ulteriori miglioramenti che richiedono modifiche adeguate.

(18)

Il programma specifico «Idee» dovrebbe disporre di una propria linea di bilancio nel bilancio generale delle Comunità europee.

(19)

L’importanza di tale programma specifico è riconosciuta, poiché esso rappresenta uno strumento prioritario per il conseguimento degli obiettivi di eccellenza, semplificazione della gestione e valore aggiunto europeo nella «ricerca di frontiera», in cui il sostegno della Comunità va ad aggiungersi agli sforzi già prodigati a livello nazionale.

(20)

Inoltre, esso risponde alle raccomandazioni formulate nella relazione del gruppo ERCEG (11) istituito dal Consiglio europeo di Copenaghen (novembre 2002), confermate da successivi Consigli (novembre 2003, 11 marzo 2004, 25-26 marzo 2004, 26 novembre 2004) ed avallate dal Parlamento europeo (12). Il presente programma specifico è in linea con la strategia di Lisbona e con le decisioni del Consiglio europeo di Barcellona che ha fissato l’obiettivo di portare l’impegno nella ricerca europea al 3 % del PIL dell’UE.

(21)

Nel realizzare il presente programma specifico, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata all'integrazione di genere, nonché, tra l'altro, alle condizioni di lavoro, alla trasparenza delle procedure di assunzione e alle prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell’ambito delle azioni previste dal presente programma. La raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori ed un codice di condotta per l’assunzione di ricercatori, costituisce un quadro di riferimento adeguato in questo senso, rispettandone al contempo il carattere facoltativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico «Idee» concernente le attività comunitarie nel settore della «ricerca di frontiera», in seguito denominato il «programma specifico».

2.   Il programma specifico segue un approccio di «ricerca su iniziativa dei ricercatori», relativa a tutti i settori e svolta da singoli gruppi nazionali o transnazionali in concorrenza a livello europeo. Gli obiettivi specifici e le grandi linee di queste attività sono precisati nell’allegato I.

Articolo 2

Conformemente all’allegato II del programma quadro, l’importo ritenuto necessario per l’esecuzione del programma specifico è pari a 7 510 milioni di EUR, di cui una quota non superiore al 5 % è destinata alle spese amministrative della Commissione (13).

Articolo 3

1.   Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

2.   Nell’ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi,

attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie (14),

attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

3.   Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può beneficiare di finanziamenti, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione umano comprende, ove opportuno, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali dell'embrione umano, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4.   I settori di ricerca di cui al paragrafo 2 sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 4

1.   La Commissione è responsabile dell’esecuzione del programma specifico.

2.   Ai fini dell’attuazione del programma specifico, la Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca (CER).

3.   Il Consiglio europeo della ricerca è costituito da un consiglio scientifico indipendente assistito da una specifica struttura esecutiva, come descritto all’allegato I, e opera nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, trasparenza e affidabilità.

4.   La Commissione agisce come garante della piena autonomia e integrità del Consiglio europeo della ricerca, assicura la corretta esecuzione dei compiti ad esso affidati, e trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sull'operato del CER e sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma specifico.

Articolo 5

1.   Il consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama e appropriate competenze specifiche che, garantendo la diversità dei settori di ricerca, operano a titolo personale ed in totale indipendenza.

La Commissione nomina i membri del consiglio scientifico secondo una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, con una consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio (15).

Essi sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicurerà la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

2.   Il consiglio scientifico opera conformemente al mandato di cui all’allegato I.

3.   Il consiglio scientifico definisce:

a)

la strategia globale del CER;

b)

il programma di lavoro per l’esecuzione del programma specifico, da adottarsi conformemente all’articolo 6, paragrafo 1;

c)

i metodi e procedure per la valutazione «inter pares» e l’esame delle proposte, sulla cui base saranno selezionate le proposte da finanziare;

d)

la propria opinione su tutti gli aspetti che, da un punto di vista scientifico, possono migliorare i risultati e l’impatto del programma specifico e la qualità delle ricerche effettuate.

e)

un codice di condotta inteso, tra l'altro, ad evitare conflitti d'interessi.

4.   Il consiglio scientifico opera nell’esclusivo interesse del conseguimento degli obiettivi scientifici, tecnologici e accademici del programma specifico, conformemente ai principi di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

1.   Ai fini dell’esecuzione del programma specifico, la Commissione adotta il programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportati nell’allegato I, il meccanismo di finanziamento, nonché il relativo calendario di esecuzione.

2.   Il programma di lavoro tiene conto della situazione della scienza e della tecnologia in Europa e degli sviluppi previsti. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.

3.   Il programma di lavoro specifica i criteri di valutazione delle proposte e di selezione dei progetti, nell’ambito dei meccanismi di finanziamento previsti. Nel caso di progetti individuali si applica esclusivamente il criterio dell’eccellenza. Per azioni di coordinamento e supporto si possono applicare anche altri criteri.

4.   Il programma di lavoro può stabilire:

a)

le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione;

b)

azioni di sostegno per attività condotte da determinati soggetti giuridici.

5.   La Commissione si assicura che l’esecuzione del programma specifico sia conforme ai principi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, come pure alla strategia globale di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), al programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e ai metodi e alle posizioni fissati dal consiglio scientifico e illustrati all’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d). La Commissione si assicura che la specifica struttura esecutiva si attenga esclusivamente, rigorosamente, efficacemente e con la necessaria flessibilità ai requisiti del programma specifico.

6.   Per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, la Commissione si discosta dall'opinione del consiglio scientifico solo se ritiene che non siano state rispettate le disposizioni del programma specifico. In questo caso la Commissione può adottare misure, debitamente motivate, per mantenere la continuità nell’esecuzione del programma specifico e il conseguimento dei suoi obiettivi.

7.   Per l’adozione del programma di lavoro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

8.   Qualora sussista una differenza sostanziale con l’opinione del consiglio scientifico, come indicato all’articolo 6, paragrafo 6, per l’adozione del programma di lavoro si applica la procedura di gestione di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

9.   Per l’adozione di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico che prevedono l’uso di embrioni umani e cellule staminali dell’embrione umano, si applica la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 7

1.   Al programma specifico si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione.

2.   Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento descritti nell’allegato III del programma quadro.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

5.   La Commissione riferisce periodicamente al comitato circa i progressi complessivi compiuti nell’esecuzione del programma specifico e gli trasmette informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nel quadro del programma, come indicato nell'allegato II.

6.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 9

La Commissione provvede a far eseguire il monitoraggio, la valutazione e la revisione indipendenti di cui all'articolo 7 e all'allegato I, sezione II («Idee») del programma quadro in relazione alle attività contemplate dal programma specifico.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E PRINCIPALI INDIRIZZI DELLE ATTIVITÀ

La «ricerca di frontiera» su iniziativa dei ricercatori, nel quadro delle attività comunemente considerate come «ricerca di base», rappresenta un strumento fondamentale per conseguire benessere e progresso sociale, in quanto apre nuove opportunità di avanzamento scientifico e tecnologico e serve a produrre nuove conoscenze che porteranno a future applicazioni e mercati.

Nonostante molte realizzazioni e prestazioni di elevato livello in un gran numero di settori, l’Europa non sfrutta al meglio il suo potenziale di ricerca e le sue risorse e deve sviluppare urgentemente maggiori capacità di generare conoscenza e di convertirla in valore e crescita economici e sociali.

Obiettivi

Il programma specifico «Idee» ha l’obiettivo di potenziare il dinamismo, la creatività e l’eccellenza della ricerca europea e di rendere l’Europa più attraente per i migliori ricercatori, europei e di paesi terzi, nonché per gli investimenti in ricerca industriale, mettendo a disposizione una struttura di finanziamento competitiva su scala europea, in aggiunta al finanziamento nazionale e non in sostituzione di esso, per la ricerca di frontiera svolta da singoli gruppi di ricercatori. La comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscono un aspetto importante del programma.

Per l’attuazione del programma, la Commissione istituirà un Consiglio europeo della ricerca (CER), composto da un consiglio scientifico indipendente e da un specifica struttura esecutiva snella ed economicamente vantaggiosa. Il CER opererà nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, trasparenza e affidabilità, sostenendo i progetti di «ricerca di frontiera» avviati su iniziativa dei ricercatori e condotti da gruppi individuali in competizione tra loro a livello europeo, in ogni settore della ricerca.

Promuovendo la «ricerca di frontiera» in tutta l’UE, il programma specifico mira a porre la ricerca europea in una posizione di leadership, in qualità di innovatore e spesso precursore nel campo scientifico e tecnologico e di innovatore nella ricerca. Esse stimoleranno inoltre lo scambio di idee, consentendo all’Europa di valorizzare meglio il proprio patrimonio di ricerca e di promuovere l'innovazione nell’evoluzione verso una società della conoscenza dinamica con benefici di lungo termine per la competitività dell’economia e del benessere europei.

Esecuzione del programma

Per l'esecuzione del presente programma specifico, la Commissione istituirà fin dall’inizio due componenti strutturali fondamentali del CER — un consiglio scientifico indipendente e un specifica struttura esecutiva.

Le spese amministrative e per il personale del CER relative al consiglio scientifico e alla struttura esecutiva specifica saranno ispirate ad una gestione snella ed economicamente vantaggiosa; le spese amministrative saranno mantenute al minimo, compatibilmente con l’obiettivo di assicurare le risorse necessarie per un’attuazione di elevata qualità, al fine di portare al massimo i finanziamenti per la ricerca di frontiera (16).

Il consiglio scientifico

Conformemente all'articolo 5, il consiglio scientifico avrà i seguenti compiti:

1.

Strategia scientifica

Definire una strategia scientifica globale per il programma, alla luce delle opportunità scientifiche e delle esigenze della scienza europea.

Garantire, su base permanente e conformemente alla strategia scientifica, l’elaborazione del piano di lavoro e delle necessarie modifiche, inclusi appelli a presentare proposte e criteri. In più, se necessario, definire tematiche specifiche o gruppi di riferimento (ad esempio giovani/emergenti).

2.

Gestione scientifica, monitoraggio e controllo di qualità dell’attuazione del programma

Quando opportuno da un punto di vista scientifico, formulare pareri sull’attuazione e gestione degli inviti a presentare proposte, sui criteri di esame, sulle procedure per la valutazione inter pares, compresa la selezione degli esperti, sulla cui base saranno scelte, sotto la supervisione del consiglio scientifico, le proposte da finanziare. Formulare inoltre pareri su tutti gli aspetti che possono incidere sui risultati e l’impatto del programma specifico e sulla qualità delle ricerche effettuate.

Monitorare la qualità delle operazioni, valutare l’attuazione del programma ed i risultati ottenuti, formulare raccomandazioni su azioni future o correttive.

3.

Comunicazione e diffusione delle informazioni

Assicurare la comunicazione con la comunità scientifica e le principali parti interessate per quanto attiene alle attività e ai risultati del programma e alle decisioni del CER.

Riferire regolarmente alla Commissione sulle sue attività.

Il consiglio scientifico avrà pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare e agirà da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico.

Il consiglio scientifico può designare in modo indipendente un segretario generale che opererà sotto la sua autorità. Il segretario generale assiste, tra l'altro, il consiglio scientifico nel garantirne l'efficace collegamento con la struttura esecutiva specifica e con la Commissione e nel monitoraggio dell'attuazione efficace della sua strategia e delle sue posizioni da parte della struttura esecutiva specifica.

La presidenza e la vicepresidenza del consiglio scientifico possono eventualmente beneficiare di un'assistenza amministrativa.

Struttura esecutiva specifica

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti dell’attuazione amministrativa e dell’esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di esame, valutazione inter pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni. La struttura esecutiva specifica terrà al corrente delle sue attività il consiglio scientifico.

La gestione del CER sarà assicurata da personale assunto a tal fine, inclusi funzionari delle istituzioni dell'UE, e coprirà solo le reali esigenze amministrative, onde assicurare la stabilità e la continuità necessarie ad una amministrazione efficiente.

Ruolo della Commissione

La Commissione europea agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. Assicurerà che il CER operi in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e che segua rigorosamente la strategia e la metodologia di attuazione stabilite dal consiglio scientifico. In particolare, la Commissione avrà il compito di:

Assicurare la costituzione di una specifica struttura di esecuzione, cui delegare compiti e responsabilità.

Nominare il direttore e i quadri superiori della struttura esecutiva specifica, tenendo conto del parere del consiglio scientifico.

Adottare il programma di lavoro e prendere posizione sulla metodologia di attuazione, quale definita dal consiglio scientifico.

Garantire che le proposte siano accolte e i progetti finanziati esclusivamente sulla base della graduatoria stabilita dalla valutazione inter pares; ogni modifica della graduatoria stabilita dalla valutazione inter pares deve essere avallata dal consiglio scientifico.

Informare regolarmente il comitato del programma sull’attuazione di quest’ultimo.

Redigere, in collaborazione con il consiglio scientifico, una relazione annuale sull'operato del CER e sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma specifico e sottoporla al Consiglio e al Parlamento.

Attività

Il presente programma è finalizzato a promuovere attività di «ricerca di frontiera» di livello mondiale. Il termine «ricerca di frontiera» indica una nuova concezione della ricerca fondamentale. Da un lato esso implica che la ricerca di base nella scienza e nella tecnologia riveste un’importanza fondamentale per il benessere sociale ed economico e, dall’altro, che tale ricerca, quando si spinge ai limiti e oltre i limiti della comprensione comune, diventa un’avventura intrinsecamente rischiosa, penetrando in nuovi e impegnativi settori e caratterizzandosi per l’assenza di limiti disciplinari.

Il programma intende sostenere tutti i progetti individuali realizzabili in qualsiasi ambito della ricerca scientifica e tecnologica fondamentale che rientrano nel campo di applicazione della ricerca comunitaria ai sensi del presente programma quadro, comprese le scienze ingegneristiche, socioeconomiche e umane. Se appropriato, potranno essere presi in considerazione specifici argomenti di ricerca o gruppi di ricercatori (ad esempio nuova generazione di ricercatori/emergenti), tenendo conto degli obiettivi del programma e dell’esigenza di una sua attuazione efficace. Particolare importanza sarà attribuita alle aree emergenti e in rapida crescita alle frontiere della conoscenza e all’interfaccia tra le discipline.

L’approccio adottato sarà quello della «ricerca su iniziativa dei ricercatori». Ciò significa che il programma finanzierà progetti realizzati dai ricercatori su temi di loro scelta nel campo di applicazione degli appelli a presentare proposte. Le proposte saranno giudicate sulla base del solo criterio dell’eccellenza, accertata in valutazioni «inter pares» tanto nei riguardi di nuovi gruppi di ricerca quanto in quello della nuova generazione di ricercatori e gruppi consolidati, e tributando una particolare attenzione alle proposte altamente pionieristiche e che comportano rischi scientifici considerevoli.

Il programma fornirà un sostegno a progetti svolti da singoli gruppi di ricercatori, che possono avere carattere nazionale o transnazionale. Un gruppo individuale è costituito da un singolo ricercatore principale, se del caso, e da altri soggetti, membri del gruppo (17).

Riesame

L'attuazione e la gestione delle attività saranno riesaminate e valutate costantemente per verificarne le realizzazioni e adeguare e migliorare le procedure sulla base dell'esperienza maturata. Nel quadro della valutazione intermedia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del programma quadro si procederà anche ad un riesame indipendente delle strutture e dei meccanismi del CER, sulla base dei criteri di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e con il pieno coinvolgimento del consiglio scientifico. Questo comprenderà la procedura ed i criteri di selezione dei membri del consiglio scientifico. Il riesame verterà esplicitamente sui vantaggi e svantaggi di una struttura fondata su un'agenzia esecutiva e una struttura fondata sull'articolo 171 del trattato. Sulla base di tale riesame, le strutture e i meccanismi suddetti dovrebbero essere se del caso modificati. La Commissione garantirà che venga svolto e presentato non appena possibile al Parlamento europeo e al Consiglio tutto il necessario lavoro di preparazione, comprese eventuali proposte legislative ritenute necessarie, come richiesto dal trattato, per il passaggio alle strutture eventualmente modificate. A tal fine il programma quadro sarà adattato o completato in codecisione ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del trattato. La relazione sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del programma quadro che precede la valutazione intermedia, esporrà le prime conclusioni sul funzionamento del CER.

Aspetti etici

Nel corso dell’attuazione del programma specifico e delle relative attività di ricerca, dovranno essere rispettati i principi etici fondamentali, compresi quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui: tutela della dignità umana e della vita umana, protezione dei dati personali e della privacy, protezione degli animali e dell’ambiente, conformemente alla legislazione comunitaria e alle convenzioni internazionali, agli orientamenti e ai codici di condotta applicabili, come la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 ed i suoi protocolli aggiuntivi, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo adottata dall’UNESCO, la Convenzione dell’ONU sulle armi biologiche e tossiche (BTWC), il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e le pertinenti risoluzioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Saranno tenuti in considerazione anche i pareri del gruppo consultivo europeo sulle implicazioni etiche della biotecnologia (1991-1997) e del gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà, e in considerazione dell’eterogeneità degli approcci adottati in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca dovranno rispettare la legislazione, la regolamentazione e le norme etiche vigenti nei paesi in cui si svolgeranno le attività di ricerca. In ogni caso, si applicheranno le disposizioni nazionali e nessuna ricerca vietata in un determinato Stato membro o altro paese sarà finanziata dalla Comunità per essere eseguita in tale Stato membro o altro paese.

In caso di necessità, i responsabili dei progetti di ricerca dovranno ottenere l’accordo dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima di avviare le loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Le proposte riguardanti temi sensibili dal punto di vista etico o per cui gli aspetti etici non siano stati adeguatamente affrontati, saranno sistematicamente oggetto di una valutazione etica da parte della Commissione. In determinati casi, detto esame etico potrà aver luogo anche nel corso del progetto.

Nessun finanziamento sarà erogato per attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato impone alla Comunità di tenere conto pienamente dei requisiti in materia di benessere degli animali nel formulare e attuare le politiche comunitarie, inclusa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici (18), stabilisce che: tutti gli esperimenti devono essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolore inutili agli animali da esperimento; va ridotto al minimo il numero di animali utilizzati; si devono utilizzare animali con il più basso sviluppo neurologico, causando il meno possibile dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica.

In corso di attuazione del presente programma, la Commissione seguirà regolarmente i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali, onde tenere conto di eventuali sviluppi.

ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5

1.

Informazioni sulle azioni, che consentano il monitoraggio dell'intero iter di ciascuna proposta, riguardanti in particolare:

le proposte presentate,

i risultati della valutazione di ciascuna proposta,

le convenzioni di sovvenzione,

le azioni completate.

2.

Informazioni sull'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione delle azioni, riguardanti in particolare:

i risultati di ciascun bando,

la conclusione di convenzioni di sovvenzione,

l'attuazione delle azioni, compresi dati sui pagamenti e sui risultati delle azioni.

3.

Informazioni sull'attuazione del programma, comprese informazioni pertinenti relative al programma quadro ed al programma specifico.

Tali informazioni (specialmente quelle relative alle proposte, alla loro valutazione ed alle convenzioni di sovvenzione) devono essere fornite in un formato dalla struttura uniforme e consultabile elettronicamente, che sia accessibile ai sistemi d'informazione e di presentazione fondati sulle TI che consentono l'immediata analisi dei dati.


(1)  Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(5)  GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(11)  ERCEG — European Research Council Expert Group. Il gruppo ERCEG è stato istituito dal ministro danese della scienza, tecnologia e innovazione durante la presidenza danese della UE nel dicembre 2003.

(12)  Relazione su «La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell’Unione». A6-0046/2005, 28.2.2005.

(13)  Incluse le spese amministrative del Consiglio europeo della ricerca.

(14)  Le ricerche sulla cura del cancro delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

(15)  La partecipazione del consiglio scientifico non è prevista per la procedura di selezione dei suoi membri fondatori.

(16)  Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

(17)  In conformità delle norme in materia di partecipazione, non è esclusa la partecipazione di più di un'entità.

(18)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 19.9.2003, pag. 32).


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/91


Rettifica della decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/973/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/973/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro delle Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito «il programma quadro»), viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e stabiliscono i mezzi ritenuti necessari.

(2)

Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico («Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori («Idee»), il sostegno alla formazione e allo sviluppo di carriera dei singoli ricercatori («Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca («Capacità»). Le attività indirette facenti capo al programma specifico «Persone» dovrebbero essere realizzate nell’ambito del presente programma specifico.

(3)

Al presente programma specifico si dovrebbero applicare le regole relative alla partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca, vigenti per il programma quadro (di seguito «regole di partecipazione e diffusione»).

(4)

Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri e altre azioni comunitarie necessarie per l’impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l’innovazione, l’industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i trasporti e l’ambiente.

(5)

Le attività d’innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell’ambito di questo programma quadro, dovrebbero essere complementari a quelle svolte nell’ambito del programma quadro «Competitività e innovazione», che contribuiranno a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere tutte le forme di innovazione.

(6)

La realizzazione del programma quadro può comportare l’istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

(7)

La dimensione internazionale è un elemento fondamentale delle risorse umane impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo in Europa. Come stabilito all’articolo 170 del trattato, al presente programma specifico possono partecipare i paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, mentre ai progetti possono partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché alle azioni mirate condotte nell’ambito del presente programma specifico possono partecipare singoli ricercatori di paesi terzi.

(8)

Le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(9)

La realizzazione del programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

(10)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un’esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l’accessibilità del programma per tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (5) recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future.

(11)

È opportuno adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — per controllare sia l’efficacia del sostegno finanziario fornito che l’efficacia dell’utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7) , e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(12)

Le misure adottate ai fini dell’esecuzione della presente decisione sono essenzialmente misure di gestione, e dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). D’altro canto, la ricerca che comporta l’uso di embrioni umani e di cellule staminali dell’embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto all’articolo 4; quindi, le misure di finanziamento di siffatti progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(13)

In fase di esecuzione del presente programma occorre considerare con particolare attenzione l’integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell’ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione di ricercatori (10), sempre nel rispetto del suo carattere facoltativo.

(14)

Il presente programma è volto a creare un vero e proprio mercato europeo del lavoro per i ricercatori quale approfondimento e attuazione della strategia integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sulla base della «Strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca» (11) e del documento «I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere» (12), e tiene conto altresì delle conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sulle risorse umane nella R&S.

(15)

Il programma «Persone» è volto ad aumentare, sia in termini qualitativi che quantitativi, il potenziale umano nel settore della ricerca e sviluppo in Europa, riconoscendo tra l’altro la professione del ricercatore al fine di mantenere l’eccellenza nella ricerca di base e lo sviluppo organico della ricerca tecnologica, e incoraggiando la mobilità dei ricercatori europei da, verso e in tutta l’Europa. Inoltre, ciò dovrebbe contribuire a prevedere le giuste condizioni al fine di attrarre i migliori ricercatori stranieri per svolgere attività di ricerca in Europa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico «Persone» concernente le attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ivi comprese le attività di dimostrazione, di seguito il «programma specifico».

Articolo 2

Il programma specifico sostiene le attività attinenti al programma «Persone», incoraggiando gli individui a intraprendere la carriera di ricercatore, rafforzando, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nel campo della ricerca e della tecnologia in Europa, anche per quanto riguarda il potenziale delle donne. Le attività a favore della formazione e dello sviluppo delle prospettive di carriera dei ricercatori, le cosiddette «Azioni Marie Curie», sono incentrate sugli aspetti fondamentali quali le capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il rafforzamento dei rapporti con i sistemi nazionali.

Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell’allegato.

Articolo 3

L’importo ritenuto necessario per l’esecuzione del programma specifico è di 4 750 milioni di EUR, di cui una quota inferiore al 6 % è destinata alle spese amministrative della Commissione.

Articolo 4

1.   Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

2.   Nell’ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi,

attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie (13),

attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani unicamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

3.   Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un’eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell’embrione umano comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali dell’embrione umano, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4.   I campi di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 5

1.   Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento che figurano nell’allegato III del programma quadro.

2.   Le regole di partecipazione e diffusione si applicano al presente programma specifico.

Articolo 6

1.   Ai fini dell’esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le attività indicate in allegato, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per le azioni oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di esecuzione.

2.   Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca, di formazione per la ricerca e di sviluppo di carriera svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e del conseguimento del valore aggiunto europeo nonché dell’impatto sulla competitività industriale e della rilevanza per altre politiche comunitarie. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.

3.   Le proposte di azioni indirette nell’ambito dei regimi di finanziamento sono valutate e i progetti sono selezionati sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione e diffusione.

4.   Il programma di lavoro può individuare:

a)

le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione;

b)

azioni di sostegno per le attività condotte da determinati soggetti giuridici.

Articolo 7

1.   La Commissione è responsabile dell’esecuzione del programma specifico.

2.   Per l’adozione delle seguenti misure si applica la procedura di gestione stabilita all’articolo 8, paragrafo 2:

a)

il programma di lavoro di cui all’articolo 6, compresi i regimi di finanziamento da utilizzare, il contenuto degli inviti a presentare proposte nonché i criteri di valutazione e di selezione da applicare;

b)

l’approvazione del finanziamento delle attività di cui all’articolo 2, qualora l’importo stimato del contributo comunitario a titolo del presente programma sia pari o superiore a 0,6 milioni di EUR;

c)

l’elaborazione dei parametri di valutazione di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del programma quadro.

3.   Per l’approvazione del finanziamento di attività che comportano l’impiego di embrioni umani e di cellule staminali dell’embrione umano si applica la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4.   La Commissione riferisce periodicamente al comitato in merito ai progressi complessivi compiuti nell’esecuzione del programma specifico e lo informa tempestivamente di tutte le azioni di RST proposte o finanziate nell’ambito del presente programma, come precisato all’allegato II.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e il riesame indipendenti, di cui all’articolo 7 del programma quadro, delle attività svolte nei settori coperti dal programma specifico.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, GRANDI LINEE DELLE AREE TEMATICHE DELLE ATTIVITÀ

Introduzione

Nel campo scientifico e tecnologico la quantità e qualità delle risorse umane rappresentano dei vantaggi concorrenziali determinanti. L’obiettivo strategico globale del presente programma è di rendere l’Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell’efficienza dell’Europa nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un considerevole impegno volto a conferire organicità — a livello europeo — all’organizzazione, all’esecuzione e alla qualità della formazione per la ricerca, allo sviluppo attivo del percorso professionale dei ricercatori, allo scambio di conoscenze tra i settori e gli organismi di ricerca realizzato attraverso i ricercatori, a un più stretto partenariato tra l’industria e l’università, nonché alla forte partecipazione delle donne e dei ricercatori all’inizio della carriera nella ricerca e nello sviluppo.

Il programma sarà realizzato mediante investimenti sistematici nel capitale umano, principalmente attraverso un pacchetto coerente di «Azioni Marie Curie», con particolare riferimento al valore aggiunto europeo che esse generano come effetto strutturante sullo Spazio europeo della ricerca. Consolidando l’esperienza maturata con le «Azioni Marie Curie» nell’ambito dei precedenti programmi quadro, queste azioni sono volte a sviluppare le capacità e le competenze dei ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, dalla formazione iniziale per la ricerca, rivolta soprattutto ai giovani, fino allo sviluppo di carriera e alla formazione continua nel settore pubblico e privato. La mobilità, sia transnazionale che intersettoriale è fondamentale per il programma. L’intensificazione della mobilità dei ricercatori e il rafforzamento delle risorse negli organismi in grado di attrarre ricercatori a livello internazionale promuoveranno i centri di eccellenza nell’intera Unione europea. Il riconoscimento delle esperienze acquisite nei vari settori e paesi, nonché la creazione di condizioni di lavoro adeguate sono anch’essi elementi chiave delle «Azioni Marie Curie». Saranno introdotte misure speciali intese ad incoraggiare i ricercatori all’inizio della carriera e a sostenere le prime fasi della carriera scientifica, come anche misure volte a ridurre il fenomeno della «fuga di cervelli», quali, ad esempio, l’erogazione di contributi per la reintegrazione dei ricercatori.

Le «Azioni Marie Curie» possono riguardare tutti i settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico cui fa riferimento il trattato. I campi di ricerca sono scelti liberamente dai candidati. È tuttavia prevista la possibilità di focalizzare l’attenzione su talune attività nell’ambito del programma, ad esempio riguardanti discipline scientifiche e aree tecnologiche, regioni partecipanti, tipologia dell’organismo di ricerca e categoria di ricercatori, al fine di rispondere all’evoluzione dei bisogni europei sul piano della formazione per la ricerca, della mobilità, dello sviluppo di carriera e dello scambio di conoscenze. Al fine di assicurare la formazione e la mobilità nell’ambito di nuovi settori tecnologici e di ricerca, sarà garantito un coordinamento adeguato con altre parti del programma quadro, ivi compresa la possibilità di bandi comuni.

Un plusvalore fondamentale di questo programma è costituito dalla forte partecipazione delle imprese, incluse le PMI. Tutte le «Azioni Marie Curie» incoraggiano la cooperazione tra l’industria e le università sul piano della formazione per la ricerca, dello sviluppo di prospettive professionali e dello scambio di conoscenze, tenendo conto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale mentre per i partenariati e i percorsi industria-università è prevista un’azione specifica, riservando un’attenzione particolare alle PMI.

La dimensione internazionale, componente fondamentale delle risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà integrata nell’ambito dello sviluppo di carriera senza discriminazioni e realizzata mediante il rafforzamento e l’arricchimento della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori, nonché mediante il richiamo in Europa di talenti della ricerca. La dimensione internazionale sarà integrata in tutte le «Azioni Marie Curie» e sarà anche oggetto di azioni autonome.

Si terrà debito conto dei principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere. Il programma mira ad assicurare l’integrazione della problematica di genere, sia incoraggiando la parità di opportunità in tutte le «Azioni Marie Curie» sia attraverso valutazioni comparative della partecipazione per genere (con un obiettivo minimo di partecipazione femminile del 40 %). Le azioni saranno altresì concepite in modo da aiutare i ricercatori a seguire un percorso di carriera più stabile e da consentire ai ricercatori di trovare un giusto equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita privata, tenendo conto della loro situazione familiare, e da agevolare il reinserimento nel mondo della ricerca dopo un’interruzione. Ove opportuno, il presente programma specifico terrà conto altresì degli aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più ampi della ricerca che si intende realizzare e delle sue possibili applicazioni, valutando altresì gli effetti a livello socioeconomico dello sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue prospettive.

Al fine di sfruttare appieno le possibilità dell’Europa di attrarre ricercatori, le «Azioni Marie Curie» creeranno sinergie concrete sia con altre azioni nell’ambito della politica comunitaria della ricerca, sia con azioni avviate nel quadro di altre politiche comunitarie, quali ad esempio l’istruzione, la coesione e l’occupazione. Si cercherà di creare tali sinergie anche con le azioni attuate a livello regionale, nazionale ed internazionale. La parte «Scienza nella società» nell’ambito del programma «Capacità» prevede azioni volte a collegare l’insegnamento delle scienze alle opportunità di occupazione, nonché azioni di ricerca e coordinamento sui nuovi metodi di didattica delle scienze (14).

Aspetti etici

Nel corso dell’attuazione del presente programma specifico e nell’ambito delle attività di ricerca che ne derivano devono essere rispettati i principi etici fondamentali. Essi includono, tra l’altro, i principi che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la tutela della dignità umana e della vita umana, la protezione dei dati personali e della privacy, nonché la protezione degli animali e dell’ambiente conformemente alla legislazione comunitaria e alle convenzioni internazionali, agli orientamenti e ai codici di condotta applicabili, nella versione più recente, come la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli addizionali, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo adottata dall’Unesco, la convenzione delle Nazioni Unite sull’interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e le pertinenti risoluzioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Si terrà inoltre conto dei pareri del gruppo europeo di esperti sulle implicazioni etiche delle biotecnologie (1991-1997) e dei pareri del gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto della diversità degli approcci esistenti in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono applicare la normativa, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi nei quali si svolge la ricerca. In ogni caso sono applicabili le disposizioni nazionali, e nessuna ricerca vietata in uno Stato membro o un altro paese beneficerà di un aiuto finanziario della Comunità per essere svolta in detto Stato membro o detto paese.

Se del caso, i responsabili di progetti di ricerca devono sollecitare l’approvazione del comitato di etica nazionale o locale competente, prima dell’avvio delle attività di RST. Un esame etico inoltre sarà sistematicamente praticato dalla Commissione nel caso di proposte che trattano questioni sensibili sotto l’aspetto etico o proposte nelle quali le questioni etiche non sono state sufficientemente prese in considerazione. In casi specifici, un esame etico può aver luogo durante la realizzazione di un progetto.

Non si concederà nessun finanziamento ad attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

Conformemente al protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, compresa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (15), stabilisce quanto segue: gli esperimenti devono essere concepiti in modo da evitare angoscia, dolore e sofferenze inutili agli animali da esperimento; il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici deve essere ridotto ad un minimo; occorre utilizzare animali con un grado ridotto di sensibilità neurofisiologica; occorre realizzare gli esperimenti che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica.

Nel corso dell’attuazione del presente programma, i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali saranno oggetto di un controllo periodico da parte della Commissione, per tenere conto di eventuali sviluppi.

La ricerca concernente gli aspetti etici legati agli sviluppi scientifici e tecnologici sarà realizzata nell’ambito della parte «Scienza nella società» del programma specifico «Capacità».

Attività

Saranno finanziate le seguenti «Azioni Marie Curie»:

Formazione iniziale dei ricercatori

Nel quadro di quest’azione si finanzia la formazione iniziale dei ricercatori, solitamente i primi quattro anni (o l’equivalente a tempo pieno) della loro carriera e, se necessario, un ulteriore anno per il completamento della formazione iniziale. L’azione mira a migliorare le prospettive professionali dei ricercatori nel settore pubblico e privato e a rendere quindi più allettante per i giovani la scelta di una carriera nel settore della ricerca, servendosi di un meccanismo transnazionale per la costituzione di reti di contatto, volto a strutturare una condivisione effettiva della formazione iniziale per la ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i paesi associati tanto nel settore pubblico che privato.

L’azione sarà realizzata attraverso il finanziamento a reti di organizzazioni complementari dei diversi paesi impegnati nella formazione per la ricerca, designate mediante procedure selettive. In questo ambito si prevede un sostegno a favore dell’integrazione dei migliori ricercatori nella fase iniziale di carriera nelle équipe di ricercatori di chiara fama. Le reti saranno costituite sulla base di un programma comune di formazione per la ricerca, rispondente a ben identificati bisogni di formazione in definite aree scientifiche o tecnologiche, con un opportuno addentellato con i campi interdisciplinari e quelli sovradisciplinari di nuova individuazione. Detti programmi di formazione si occuperanno segnatamente dello sviluppo e dell’ampliamento delle competenze di ricerca dei ricercatori all’inizio di carriera. La formazione sarà incentrata essenzialmente sull’acquisizione di conoscenze scientifiche e tecnologiche, attraverso la ricerca nell’ambito di singoli progetti, integrata da moduli di formazione riguardanti altre competenze e capacità significative, ad esempio nel campo della gestione e del finanziamento di progetti e programmi di ricerca, dei diritti di proprietà intellettuale ed di altri metodi di valorizzazione dei risultati della ricerca, delle competenze imprenditoriali, degli aspetti etici, della comunicazione e dell’interazione con la società.

Il programma comune di formazione per la ricerca deve essere coerente sotto il profilo del livello qualitativo e contemplare opportuni meccanismi di supervisione e tutorato. Il programma comune di formazione dovrebbe sfruttare le competenze complementari dei soggetti partecipanti alla rete, comprese quelle delle imprese, nonché altre sinergie. Deve esigere il riconoscimento reciproco della qualità della formazione e, ove possibile, dei diplomi e di altri certificati rilasciati nel quadro del programma. Sarà prestata particolare attenzione ai problemi riguardanti l’occupazione a lungo termine dei ricercatori.

La partecipazione diretta o indiretta di organizzazioni di diversi settori, segnatamente (con ruolo di capofila) di imprese private nei settori appropriati, costituisce un elemento fondamentale della presente azione. Sono ammessi a fruire di questa misura anche i singoli organismi di ricerca o i gemellaggi scientifici, qualora si dimostri in modo plausibile che gli elementi necessari del programma di formazione per la ricerca saranno effettivamente realizzati attraverso la cooperazione offerta da una cerchia più ampia di partner, senza che questi aderiscano formalmente alla rete.

Il finanziamento comunitario concesso nell’ambito di quest’azione riguarda:

l’assunzione di ricercatori da formare, all’inizio di carriera,

la possibilità di istituire cattedre universitarie negli istituti di istruzione superiore o funzioni equivalenti in altre organizzazioni di ricerca ed imprese per ricercatori esperti, al fine di trasferire nuove conoscenze e rafforzare la funzione di supervisione dei ricercatori all’inizio della carriera formati nell’ambito di una rete,

la creazione di reti e l’organizzazione di manifestazioni formative di breve durata (conferenze, corsi estivi e corsi di formazione specialistici), aperte sia ai tirocinanti che partecipano alla rete che ai ricercatori esterni.

Formazione permanente e sviluppo di carriera

Questa azione è rivolta a ricercatori esperti nei vari stadi della loro carriera professionale e mira a migliorare la diversificazione delle loro competenze individuali, in termini di acquisizione di qualifiche pluri/interdisciplinari o esperienze intersettoriali. L’obiettivo è aiutare i ricercatori a raggiungere e/o rafforzare una funzione indipendente di rilievo, ad esempio diventando ricercatore principale, professore universitario o assumendo altre funzioni di alto livello nel settore dell’insegnamento o nelle imprese. L’azione mira inoltre ad aiutare i ricercatori a riprendere la carriera nell’ambito della ricerca dopo un’interruzione o a (re)inserire i ricercatori in una carriera professionale nel campo della ricerca negli Stati membri e nei paesi associati, compreso il paese d’origine, dopo un’esperienza di mobilità.

I ricercatori beneficiari di quest’azione dovrebbero avere un’esperienza di almeno quattro anni di attività di ricerca a tempo pieno o l’equivalente di un dottorato; essendo l’azione finalizzata alla formazione permanente e allo sviluppo delle prospettive di carriera, si prevede tuttavia che i ricercatori avranno di norma un’esperienza superiore.

L’azione sarà attuata mediante:

i)

il finanziamento di borse di studio individuali transnazionali intraeuropee, aggiudicate direttamente a livello comunitario ai ricercatori migliori o più promettenti degli Stati membri e dei paesi associati, sulla base della domanda presentata dai ricercatori assieme alle organizzazioni di accoglienza;

ii)

il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali o internazionali nel campo della formazione per la ricerca e dello sviluppo di carriera laddove essi soddisfano i criteri del valore aggiunto europeo, della trasparenza e dell’apertura, miranti a una selezione competitiva dei programmi di finanziamento, già esistenti o nuovi, regionali, nazionali e internazionali, incentrati sugli obiettivi stabiliti per la presente azione e fondati sulla mobilità individuale. Tali programmi debbono applicare procedure aperte di concorso, basate sul merito, per i ricercatori partecipanti, sulla base di peer review internazionali e senza limitazioni circa l’origine e/o la destinazione dei candidati. Detti programmi debbono offrire adeguate condizioni di lavoro ai beneficiari finali.

Del meccanismo di cofinanziamento possono fruire soggetti preminenti, nei rispettivi paesi, nel campo della creazione di capacità di risorse umane nel settore della ricerca. Solitamente si tratterà di organismi appartenenti a una delle seguenti categorie:

enti pubblici preposti al finanziamento e alla gestione di programmi di borse di studio di ricerca, quali ad esempio ministeri, commissioni nazionali di ricerca, accademie scientifiche o agenzie,

altri enti pubblici o privati, comprese le grandi organizzazioni di ricerca, che finanziano e gestiscono programmi di borse di studio o in forza di un mandato ufficiale o in qualità di enti riconosciuti dalle autorità pubbliche, quali ad esempio le agenzie istituite da governi nazionali regolamentate dal diritto privato ma con missione di servizio pubblico, organizzazioni di beneficenza, ecc.,

organismi di livello internazionale la cui missione comprenda la gestione di programmi comparabili a livello europeo.

Nel quadro del meccanismo di cofinanziamento, la Comunità contribuirà principalmente al finanziamento di borse di studio che soddisfino i requisiti e le finalità della presente azione, segnatamente sotto il profilo della mobilità transnazionale. La competizione internazionale tra ricercatori continuerà a svolgere un ruolo centrale per assicurare la più elevata qualità di ricerca possibile nell’ambito di questa attività.

Entrambe le modalità di esecuzione saranno sin dall’inizio attuate in parallelo e la modalità di cofinanziamento sarà inizialmente su scala controllata per poter acquisire l’esperienza necessaria. Nel corso del programma quadro una valutazione d’impatto dei due metodi stabilirà le modalità di attuazione per il periodo restante del programma.

Partenariati e percorsi professionali industria-università

Obiettivo dell’azione è creare e favorire percorsi professionali dinamici tra gli organismi pubblici di ricerca e le imprese commerciali private, comprese segnatamente le PMI, nonché le industrie di trasformazione tradizionali. Le attività si fonderanno su programmi di cooperazione a lungo termine volti ad intensificare la mobilità intersettoriale e il trasferimento e la condivisione delle conoscenze (compresa la gestione dei progetti, la gestione dei DPI e lo sviluppo dei prodotti), nonché a promuovere la comprensione reciproca dei differenti contesti culturali e delle diverse esigenze, in termini di capacità, di entrambi i settori.

L’azione sarà attuata in modo flessibile, in particolare sulla base delle buone prassi in materia di partenariato tra l’industria e l’università in tutta l’UE, mediante programmi di cooperazione tra organizzazioni di entrambi i settori (pubblico e privato) di almeno due diversi Stati membri o paesi associati, prevedendo un supporto per le interazioni tra risorse umane in questo contesto. Il sostegno comunitario si esplicherà in una o più delle seguenti modalità:

distaccamento di personale tra i due settori nell’ambito del partenariato, al fine di rafforzare la cooperazione intersettoriale,

accoglienza temporanea in entrambi i settori di ricercatori esperti esterni al partenariato,

creazione di reti e organizzazione di seminari e conferenze per favorire lo scambio intersettoriale di esperienze e conoscenze, al fine di raggiungere un numero più alto di addetti per entrambi i settori,

come misura specifica a favore delle PMI, un contributo per l’acquisizione di piccole apparecchiature legate alla loro partecipazione alla cooperazione.

Dimensione internazionale

La dimensione internazionale, riconosciuta come una componente fondamentale per le risorse umane nel campo della ricerca e sviluppo in Europa, è promossa mediante azioni specifiche sia in termini di sviluppo di carriera dei ricercatori europei che in termini d’intensificazione della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori.

Lo sviluppo di carriera dei ricercatori degli Stati membri e di paesi associati sarà sostenuto attraverso:

i)

borse di studio internazionali all’estero, con obbligo di ritorno, destinate a ricercatori esperti nel quadro della formazione permanente e della diversificazione delle competenze, al fine di acquisire nuove capacità e conoscenze;

ii)

contributi per il ritorno e la reintegrazione destinati a ricercatori esperti dopo un’esperienza internazionale. Nell’ambito di quest’azione si finanzierà anche la costituzione di reti di ricercatori di Stati membri e paesi associati che si sono stabiliti all’estero, affinché siano attivamente informati e coinvolti negli sviluppi in atto nello Spazio europeo della ricerca.

La cooperazione internazionale attraverso i ricercatori sarà finanziata mediante:

i)

borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall’estero, istituite per attrarre negli Stati membri e nei paesi associati ricercatori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, al fine di promuovere la conoscenza a vantaggio dell’Europa e di creare legami ad alto livello. I ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi con economie emergenti possono fruire di finanziamenti per la fase di rientro (nel loro paese). Si finanzierà inoltre la costituzione di reti di ricercatori provenienti da paesi terzi negli Stati membri e nei paesi associati, al fine di inquadrare e sviluppare i loro contatti con le rispettive regioni d’origine;

ii)

partenariati tra diversi organismi di ricerca in Europa e una o più organizzazioni stabilite in:

paesi inclusi nella politica europea di vicinato,

paesi con i quali la Comunità ha un accordo di S&T.

Sulla base di programmi comuni, la Comunità finanzierà brevi scambi di ricercatori all’inizio di carriera e di ricercatori esperti, l’organizzazione di conferenze a vantaggio reciproco e altre manifestazioni, nonché lo sviluppo di uno scambio sistematico delle migliori prassi aventi riflessi diretti su questioni riguardanti le risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Queste azioni saranno attuate in coordinamento con le attività internazionali svolte nell’ambito dei programmi «Cooperazione» e «Capacità».

Azioni specifiche

Per sostenere la creazione di un reale mercato europeo del lavoro per i ricercatori, è prevista l’attuazione di una serie di misure di accompagnamento, volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità e a migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa. Tali azioni mireranno in particolare a sensibilizzare le parti interessate e l’opinione pubblica, anche attraverso l’aggiudicazione dei premi «Marie Curie», a stimolare e sostenere l’azione condotta a livello di Stati membri e ad integrare le azioni comunitarie. Le azioni specifiche includeranno inoltre misure volte a incentivare gli istituti pubblici che promuovono la mobilità, la qualità e il profilo dei loro ricercatori, allorché tali attività soddisfano i criteri in materia di valore aggiunto europeo, apertura e trasparenza.

ALLEGATO II

Informazioni che la Commissione è tenuta a fornire a norma dell’articolo 8, paragrafo 4

1.

Informazioni sulle azioni, che consentano di monitorare ciascuna proposta, in tutto l’arco di questa, riguardanti in particolare:

le proposte presentate,

la valutazione dei risultati di ciascuna proposta,

le convenzioni di sovvenzione,

le azioni concluse.

2.

Informazioni sui risultati di ciascun invito a presentare proposte e esecuzione delle azioni, riguardanti in particolare:

i risultati di ciascun invito,

i risultati dei negoziati sulle convenzioni di sovvenzione,

l’esecuzione delle azioni, inclusi i dati sui pagamenti e i risultati delle azioni.

3.

Informazioni sull’esecuzione del programma, incluse le informazioni pertinenti a livello di programma quadro, programma specifico e singola attività.

Tali informazioni (in particolare sulle proposte, la loro valutazione e le convenzioni di sovvenzione) dovrebbero essere fornite in un formato uniforme e strutturato, che possa essere letto e trattato elettronicamente, accessibile attraverso un sistema di informazioni e di segnalazione basato sulla TI che consenta un’analisi agevole dei dati.


(1)  Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 10.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(11)  Comunicazione della Commissione — Una strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca, COM(2001) 331 del 20.6.2001 e risoluzione del Consiglio 2001/C367/01.

(12)  Comunicazione della Commissione — I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere, COM(2003) 436 def. del 18.7.2003 e risoluzione del Consiglio 2003/C282/01.

(13)  Le ricerche sulla cura del cancro delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

(14)  Per facilitare l’esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma stabilito nell’ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell’ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

(15)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/101


Rettifica della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/974/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/974/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3), di seguito denominato «programma quadro», viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e stabiliscono i mezzi ritenuti necessari.

(2)

Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico («Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori («Idee»), il sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori («Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca («Capacità»). Le attività indirette facenti capo al programma specifico «Capacità» dovrebbero essere realizzate nell'ambito del presente programma specifico.

(3)

Al presente programma specifico si dovrebbero applicare le regole relative alla partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca, vigenti per il programma quadro (di seguito «regole di partecipazione e diffusione»).

(4)

Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l’impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l’innovazione, l’industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i trasporti e l’ambiente.

(5)

Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell’ambito del programma quadro, dovrebbero essere complementari a quelle svolte nell’ambito del programma quadro «Competitività e innovazione» che contribuiranno a colmare il divario fra ricerca e innovazione e promuoveranno tutte le forme di innovazione.

(6)

La realizzazione del programma quadro può comportare l'istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

(7)

Il presente programma specifico dovrebbe fornire un contributo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per l’istituzione del «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi» per agevolare l’accesso ai prestiti BEI.

(8)

Come stabilito all’articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed occorre impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca, al fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Al presente programma specifico dovrebbero pertanto poter partecipare i paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso, mentre ai progetti dovrebbero poter partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.

(9)

Le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)

La realizzazione del programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

(11)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un’attuazione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e di eventuali modifiche future.

(12)

È opportuno adottare misure, che siano proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee, per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito sia l'efficacia dell'utilizzazione di detti fondi, allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(13)

Le misure adottate ai fini dell'esecuzione della presente decisione sono essenzialmente misure di gestione e dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). D'altro canto, la ricerca che comporta l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto all'articolo 4 della presente decisione. Di conseguenza, le misure per finanziare siffatti progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(14)

Al programma specifico «Capacità» dovrebbe essere attribuita una propria linea di bilancio nell’ambito del bilancio generale delle Comunità europee.

(15)

In fase di esecuzione del programma occorre considerare con particolare attenzione l’integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per i progetti ed i programmi finanziati nell’ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (10), nel rispetto del suo carattere facoltativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico «Capacità» concernente le attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ivi comprese le attività di dimostrazione, di seguito denominato «programma specifico».

Articolo 2

Il programma specifico sostiene le attività attinenti al programma «Capacità», promuovendo taluni aspetti fondamentali delle capacità europee nel campo della ricerca e dell’innovazione, ovvero:

a)

infrastrutture di ricerca;

b)

ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI);

c)

regioni della conoscenza;

d)

potenziale di ricerca;

e)

scienza nella società;

f)

sostegno per lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca;

g)

attività di cooperazione internazionale.

L'esecuzione del presente programma specifico può comportare l'istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell’allegato I.

Articolo 3

Conformemente all’allegato II del programma quadro, l’importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico è di 4 097 milioni di EUR, di cui una quota inferiore al 6 % è destinata alle spese amministrative della Commissione. Una ripartizione indicativa di tale importo è riportata nell'allegato II.

Articolo 4

1.   Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

2.   Nell'ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi,

attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli essere umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie (11),

attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

3.   Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione umano comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4.   I campi di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 5

1.   Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento che figurano nell’allegato III del programma quadro.

2.   Nell’allegato III del presente programma specifico sono illustrate le disposizioni per una sovvenzione alla BEI per l’istituzione di un meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi.

3.   Nell’allegato IV del presente programma specifico è illustrata un’eventuale iniziativa per la realizzazione congiunta di programmi nazionali di ricerca, che potrebbe formare oggetto di una decisione separata, a norma dell'articolo 169 del trattato.

4.   Le regole di partecipazione e diffusione si applicano al presente programma specifico.

Articolo 6

1.   Ai fini dell'esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicate all'allegato I, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di esecuzione.

2.   Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e del conseguimento del valore aggiunto europeo nonché dell'impatto sulla competitività industriale e della rilevanza per altre politiche comunitarie. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.

3.   Le proposte di azioni indirette nell'ambito dei regimi di finanziamento sono valutate e i progetti sono selezionati sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), delle regole di partecipazione e diffusione.

4.   Il programma di lavoro può individuare:

a)

le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione;

b)

azioni di sostegno per le attività condotte da determinati soggetti giuridici.

Articolo 7

1.   La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma specifico.

2.   La procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica per l'adozione delle seguenti misure:

a)

il programma di lavoro di cui all’articolo 6, compresi i regimi di finanziamento da utilizzare, il contenuto degli inviti a presentare proposte nonché i criteri di valutazione e di selezione da applicare;

b)

di eventuali modifiche della ripartizione indicativa degli importi fissati all’allegato II;

c)

l'approvazione del finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, lettere da a) a g), qualora l'importo stimato del contributo comunitario a titolo del presente programma sia pari o superiore a 0,6 milioni di EUR;

d)

l'elaborazione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del programma quadro.

3.   Per l'approvazione del finanziamento di attività che comportano l'impiego di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 199/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4.   La Commissione riferisce periodicamente al comitato in merito ai progressi complessivi compiuti nell’esecuzione del programma specifico e lo informa tempestivamente di tutte le azioni di RST proposte o finanziate nell’ambito del presente programma, come precisato all'allegato V.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e il riesame indipendenti, di cui all'articolo 7 del programma quadro, delle attività svolte nei settori coperti dal programma specifico.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, GRANDI LINEE DELLE AREE TEMATICHE E DELLE ATTIVITÀ

INTRODUZIONE

Questo programma specifico accrescerà le capacità di ricerca e innovazione in tutta l’Europa, assicurandone l'impiego ottimale. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso:

l’impiego e lo sviluppo ottimale delle infrastrutture di ricerca,

il rafforzamento del potenziale innovativo delle PMI e della loro capacità di fruire della ricerca,

il sostegno allo sviluppo di aggregati di ricerca di portata regionale,

la valorizzazione del potenziale di ricerca nelle regioni incluse nell’obiettivo di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell’UE,

l’avvicinamento tra scienza e società, affinché la scienza e la tecnologia si inseriscano armoniosamente nella società europea,

il sostegno dello sviluppo coerente delle politiche di ricerca, e

azioni e misure a sostegno della cooperazione internazionale.

I principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere saranno debitamente integrati nel programma. Si terrà conto, ove opportuno nell’ambito delle attività del programma specifico, delle considerazioni di carattere etico, giuridico e degli aspetti culturali di più ampio respiro delle attività di ricerca che si intendono svolgere e delle loro potenziali applicazioni, nonché delle ripercussioni socioeconomiche dello sviluppo e delle prospettive nel campo della scienza e della tecnologia.

Nell’ambito di questo programma specifico si possono avviare azioni di coordinamento di programmi non comunitari, avvalendosi del regime ERA-NET e della partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca attuati congiuntamente (articolo 169 del trattato), secondo le modalità indicate nel programma specifico «Cooperazione».

Si cercherà di realizzare delle sinergie ed azioni complementari alle altre politiche e programmi comunitari, quali la politica regionale e la politica di coesione comunitarie, i Fondi strutturali, il programma per la competitività e l’innovazione, nonché i pertinenti programmi per l’istruzione e la formazione (12).

Aspetti etici

L’attuazione di questo programma specifico e delle conseguenti attività di ricerca deve avvenire nel rispetto dei principi etici fondamentali, tenendo contro tra l’altro dei principi enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra i quali figurano: la tutela della dignità umana e il diritto alla vita, la protezione dei dati di carattere personale e il rispetto della vita privata e familiare, la tutela degli animali e dell’ambiente, in conformità del diritto comunitario e dei testi aggiornati delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei codici di condotta pertinenti, quali ad esempio la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i relativi protocolli addizionali, la convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo adottata dall’Unesco, la convenzione dell’ONU sulle armi biologiche e batteriologiche (BTWC), il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Si dovrà inoltre tener conto dei pareri del Gruppo europeo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia (1991-1997) e dei pareri del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE) (dal 1998).

Nel rispetto del principio della sussidiarietà e della diversità delle strategie in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono attenersi alla normativa, ai regolamenti ed alle norme etiche vigenti nei paesi in cui è svolta l’attività di ricerca. Comunque sia, si applica la normativa nazionale e le attività di ricerca vietate in un determinato Stato membro o altro paese che siano condotte sul territorio del medesimo non fruiranno del finanziamento comunitario.

Prima di iniziare le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, i realizzatori dei progetti di ricerca dovranno eventualmente ottenere l’autorizzazione delle commissioni etiche nazionali o locali competenti. La Commissione procederà sistematicamente allo scrutinio delle proposte concernenti questioni delicate sotto il profilo etico o i cui risvolti etici non siano stati sufficientemente approfonditi. In taluni casi specifici i progetti potranno essere vagliati sotto il profilo etico nel corso dell’attuazione.

Non saranno finanziate le attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato prescrive che nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, compresa quella della ricerca, la Comunità tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il rawicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (13), statuisce che tutti gli esperimenti con animali devono: essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolori inutili agli animali da esperimento, impiegare il minimo numero di animali, implicare animali con il più basso sviluppo neurologico e causare a questi meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli possibili. Le modifiche del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere prese in considerazione solo qualora abbiano finalità eticamente ammissibili e siano condotte in condizioni tali da garantire il benessere degli animali e il rispetto dei principi della biodiversità.

Nel corso dell’attuazione del presente programma, la Commissione esaminerà regolarmente i progressi scientifici e l’evoluzione delle disposizioni nazionali ed internazionali, affinché siano integrati nel programma.

La ricerca sulle implicazioni etiche degli sviluppi tecnologici e scientifici è condotta nell’ambito della sezione «Scienza e società» del presente programma.

1.   INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Obiettivo

Ottimizzare l’impiego e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa, nonché favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo in tutti i campi scientifici e tecnologici, necessarie alla comunità scientifica europea per rimanere all’avanguardia nel campo della ricerca e per permettere all’industria di potenziare la propria base del sapere e il proprio know-how tecnologico.

Strategia

Infrastrutture di ricerca moderne ed efficienti sono assolutamente necessarie per raggiungere il primato in campo scientifico e tecnologico, affinché l’Europa diventi l’economia più concorrenziale e dinamica al mondo fondata sulla conoscenza. Le infrastrutture di ricerca sono un elemento fondamentale per la creazione di conoscenza e di tecnologia e per la loro successiva diffusione, applicazione e valorizzazione, con conseguente stimolo per l’innovazione e contributo allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. L'accesso a tali infrastrutture diventa sempre più imperativo in tutti i settori scientifici e tecnologici nonché per definire politiche basate su dati di fatto. Molte infrastrutture di ricerca sono evolute, trasformandosi da grandi centri specialistici dedicati ad un’unica disciplina in centri di servizio a disposizione di una grande varietà di comunità scientifiche. Grazie alla tecnologia ICT, l’attuale nozione di infrastruttura si sta espandendo, per abbracciare sistemi distribuiti di hardware, software e contenuti, dotati di un enorme valore aggregato, grazie alla loro funzione di ricettacoli di conoscenza in numerose discipline disparate.

L’azione qui proposta contribuirà segnatamente allo sviluppo, alla valorizzazione e alla conservazione del sapere, attraverso il sostegno ad infrastrutture di ricerca, fondate su una strategia bottom-up orientata all’eccellenza e alla selettività dell’azione. L’ammodernamento strategico di infrastrutture in rete e virtuali basate sulle ICT è inoltre ritenuto una forza di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza. Gli Stati membri continueranno a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nel finanziamento delle infrastrutture.

Nell’ambito del programma quadro comunitario per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, per «infrastrutture di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse o i servizi necessari alla comunità dei ricercatori per effettuare la ricerca in tutti i campi scientifici e tecnologici. Tale nozione comprende, oltre alle risorse umane necessarie:

le apparecchiature o serie di strumenti principali utilizzati per finalità di ricerca,

le risorse conoscitive quali collezioni, archivi, informazioni strutturate o sistemi pertinenti alla gestione di dati, impiegati nella ricerca scientifica,

le infrastrutture basate su tecnologie ICT abilitanti, quali la tecnologia Grid, infrastrutture di calcolo, il software e le comunicazioni,

qualsiasi altra unità di carattere unico utilizzata per ricerca scientifica.

Sono ammesse a fruire del finanziamento solo le infrastrutture di ricerca o le reti di infrastrutture di ricerca di chiaro interesse per la Comunità scientifica europea (università, settore pubblico e industria) sotto il profilo del rendimento e dell’accessibilità. Queste devono dare un contributo significativo allo sviluppo di capacità di ricerca europee.

Il coordinamento complessivo delle infrastrutture di ricerca tematica del programma specifico «Cooperazione» è assicurato dal presente programma.

Attività

Le attività saranno condotte lungo le seguenti linee direttrici:

ottimizzazione dell’impiego delle infrastrutture di ricerca esistenti ed incremento del loro rendimento,

promozione dello sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca (o sostanziale ammodernamento delle infrastrutture esistenti) di interesse paneuropeo, in primo luogo sulla base dell’attività dell’ESFRI (Forum per la strategia europea in materia di infrastrutture di ricerca),

attuazione di misure di sostegno, anche per far fronte ad esigenze emergenti.

1.1.   Infrastrutture di ricerca esistenti

Le azioni riguardanti le infrastrutture di ricerca saranno tese a potenziare le capacità e le prestazioni a livello europeo di specifiche infrastrutture di ricerca, nonché a sensibilizzare le comunità di utilizzatori alle possibilità offerte dalle infrastrutture di ricerca e ad incrementare il loro impegno per gli investimenti nella ricerca di alto livello. Le attività consistono nel favorire l’ottimizzazione delle infrastrutture di ricerca europee attraverso l’«integrazione» delle capacità e degli sforzi che portano al più efficiente uso degli impianti, delle risorse e dei servizi in tutti i campi della scienza e della tecnologia e che promuovono l’«accesso transnazionale» alle infrastrutture esistenti.

1.1.1.   Attività di integrazione

Le infrastrutture di ricerca di livello mondiale richiedono massicci investimenti a lungo termine di risorse (umane e finanziarie). Tali infrastrutture dovrebbero essere utilizzate e sfruttate su scala europea dalla più vasta collettività possibile di scienziati e di clienti industriali. Inoltre l’ottimizzazione ed il potenziamento delle capacità e del rendimento delle infrastrutture di ricerca a livello comunitario devono essere costantemente stimolati e migliorati per far fronte alle crescenti e nuove esigenze scientifiche. Il miglior modo per realizzare tale obiettivo è stimolare il loro impiego e sviluppo, nonché il loro ammodernamento, in un modo coordinato.

La Comunità dovrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo promuovendo le attività di integrazione. Esse assicureranno che i ricercatori europei, compresi i ricercatori dell'industria, anche delle PMI e delle regioni periferiche e ultraperiferiche, possano accedere alle migliori infrastrutture di ricerca per svolgere la loro ricerca sostenendo, se del caso, la fornitura integrata di infrastrutture relative ai servizi alla comunità di ricercatori a livello europeo e internazionale. Le attività di integrazione dovrebbero inoltre essere volte a migliorare l'impostazione, a livello europeo, del funzionamento delle infrastrutture di ricerca e a favorire il loro sviluppo comune in termini di capacità e rendimento.

Per le infrastrutture di ricerca esistenti, le attività di integrazione saranno realizzate attraverso:

inviti bottom-up, per intensificare il coordinamento e l’aggregazione delle rispettive risorse tra i gestori di infrastrutture, al fine di propagare una cultura di cooperazione. Tali attività dovrebbero inoltre essere volte a: migliorare l’impostazione, a livello europeo, del funzionamento delle infrastrutture di ricerca e dell'eventuale accesso da parte di utenti potenziali, a favorire il loro sviluppo comune in termini di capacità e rendimento, nonché a promuovere il loro impiego coerente e interdisciplinare,

inviti mirati, qualora sia evidente che azioni specifiche possano favorire e sostenere infrastrutture di ricerca potenzialmente importanti a lungo termine, nonché accelerarne l’affermazione a livello comunitario. Gli inviti saranno banditi in stretto coordinamento con le attività svolte nelle varie aree tematiche, per garantire che tutte le iniziative intraprese a livello europeo nell’ambito comunitario rispondano alle esigenze di ogni area in materia di infrastrutture di ricerca. È già possibile indicare (14) i settori per i quali si impone un migliore uso ed il potenziamento delle infrastrutture europee esistenti, per soddisfare le esigenze strategiche a lungo termine sia degli attori della ricerca nelle università, nel settore pubblico e nell’industria, sia della collettività in genere, quali le esigenze relative a: le scienze della vita e le sue applicazioni, le tecnologie ICT, lo sviluppo della ricerca industriale (compresa la metrologia), la promozione dello sviluppo sostenibile (con particolare riferimento all’ambiente), nonché le scienze umane e sociali.

1.1.2.   Infrastrutture in rete basate su ICT

L’instaurazione di infrastrutture in rete (e-Infrastructures) offre servizi essenziali alle comunità di ricercatori, attraverso processi complessi ideati per consentire a comunità virtuali di attingere a risorse ICT (calcolo elettronico, connessione, strumentazione) distribuite. Il rafforzamento di una strategia europea ed il potenziamento delle attività ivi connesse, condotte a livello europeo in questo settore, possono contribuire in misura significativa ad accrescere il potenziale di ricerca europeo ed il suo sfruttamento, nonché a consolidare le infrastrutture in rete, quale chiave di volta dello Spazio europeo della ricerca, «precursore» dell’innovazione interdisciplinare e forza di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza. Potrebbe inoltre contribuire all’integrazione dei gruppi di ricerca delle regioni periferiche e ultraperiferiche.

Le attività proposte per l’infrastruttura in rete, sulla base di inviti specifici a presentare proposte mirati, saranno volte a favorire l’ulteriore sviluppo ed espansione di infrastrutture di comunicazione di elevata capacità e ad alta velocità (GÉANT) ed operanti con tecnologia Grid, nonché delle capacità di calcolo ad alta prestazione, ponendo l’accento sulla necessità di promuovere il potenziamento di strutture, distribuite e di prestigio mondiale, per il calcolo ad alta prestazione, la conservazione di dati e sistemi avanzati di visualizzazione. Le attività sono inoltre tese a promuovere il ricorso, laddove appropriato, a queste infrastrutture da parte delle comunità di utenti, ad accrescere la loro importanza a livello mondiale e ad aumentare il livello di fiducia di cui godono, sulla base dei risultati delle infrastrutture GÉANT e Grid e di norme aperte di interoperabilità.

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri di immagazzinamento di dati, alla conservazione e all’accesso nel lungo termine di dati digitali e alla necessaria aggregazione a livello europeo delle risorse, per allestire centri di collezione (repositories) di dati digitali per la comunità scientifica e le future generazioni di scienziati. Nell’ambito delle attività si affronteranno gli aspetti concernenti la maggiore fiducia nello strato di dati delle infrastrutture in rete e il potenziamento della loro sicurezza. Le attività proposte saranno inoltre finalizzate a preconizzare e ad integrare le nuove esigenze e soluzioni, al fine di favorire l’individuazione di banchi di prova su ampia scala per la sperimentazione di nuove tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle esigenze di nuovi utilizzatori, compreso l’apprendimento in rete (e-learning). Il gruppo di riflessione in materia di infrastrutture in rete (eIRG, e-Infrastructure Reflection Group) offrirà regolarmente la propria assistenza attraverso raccomandazioni in materia di strategia.

1.2.   Nuove infrastrutture di ricerca

Il presente programma specifico contribuirà a favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca (compresi gli ammodernamenti radicali di quelle esistenti), concentrando i propri sforzi soprattutto su fasi preparatorie e su infrastrutture «uniche», aventi un impatto di portata fondamentale e paneuropea sullo sviluppo dei relativi campi scientifici in Europa.

1.2.1.   Studi di concezione di nuove infrastrutture di ricerca

Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, attraverso inviti a presentare proposte, elaborati con approccio dalla base, per lo stanziamento di contributi per le fasi esplorative ed il finanziamento di studi di fattibilità relativi a nuove infrastrutture.

1.2.2.   Assistenza alla costruzione di nuove infrastrutture

Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca secondo il principio della «geometria variabile», in primo luogo sulla base delle attività condotte dall’ESFRI concernenti l’elaborazione di un piano logistico europeo per le nuove infrastrutture di ricerca. Il programma di lavoro indicherà i progetti prioritari ai fini di un eventuale sostegno comunitario.

L’attività concernente la costruzione di nuove infrastrutture sarà articolata in due fasi sulla base di un elenco di criteri definiti nel programma quadro.

Fase 1: assistenza alla fase preparatoria

La prima fase consisterà nel bando di inviti, circoscritti ai progetti prioritari indicati dal programma di lavoro. La fase preparatoria deve comprendere la preparazione di piani di costruzione dettagliati, dell’assetto giuridico, della gestione e della pianificazione pluriennale dell’infrastruttura di ricerca prevista e l’accordo definitivo tra le parti interessate. In questa fase preparatoria la Commissione funge da «mediatrice», favorendo in particolare l'allestimento di meccanismi e strumenti di finanziamento per la fase costruttiva.

Fase 2: assistenza alla fase costruttiva

Nella seconda fase si procede alla realizzazione dei piani di costruzione, con l'eventuale coinvolgimento di istituti finanziari privati, partendo dagli accordi tecnici, giuridici, amministrativi e finanziari stipulati, avvalendosi in particolare della complementarietà degli strumenti nazionali e comunitari (quali Fondi strutturali o Banca europea per gli investimenti) e tenendo conto ove opportuno del potenziale in termini di eccellenza scientifica delle regioni di convergenza nonché delle regioni ultraperiferiche. Il finanziamento per la fase costruttiva a titolo del programma quadro può essere concesso a progetti prioritari per i quali tale finanziamento sia essenziale. In questi progetti, le decisioni sono adottate secondo procedure determinate in funzione del tipo e del livello del contributo finanziario [ad esempio: sovvenzione diretta; prestiti della Banca europea per gli investimenti, la cui fruizione può essere agevolata mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (allegato III); articolo 171 del trattato].

1.3.   Misure di sostegno, anche per le nuove esigenze

L’elevato grado di coordinamento all’interno dell’Unione nella formulazione e nella deliberazione della politica europea in materia di infrastrutture di ricerca è la chiave per il successo di questa attività. Nel corso dell’intero programma sono previste misure atte a favorire tale coordinamento, nonché lo sviluppo della cooperazione internazionale.

Dette attività saranno realizzate principalmente mediante inviti periodici a presentare proposte. Il loro obiettivo è incentivare, in particolare, il coordinamento dei programmi nazionali tramite le azioni ERA-NET e sostenere l’analisi delle esigenze emergenti, le attività dell’ESFRI e dell’eIRG, l’attuazione efficiente del programma (attraverso il sostegno ad esempio a conferenze, contratti di esperti, studi di impatto, ecc.) nonché la dimensione internazionale delle attività svolte nell’ambito del presente programma specifico. Nel contesto della cooperazione internazionale, le attività realizzate in questo capitolo specifico del programma «Capacità» consentiranno inoltre di stabilire le esigenze di paesi terzi specifici ed i rispettivi interessi, su cui costruire iniziative di cooperazione e sviluppare legami reciproci tra infrastrutture di ricerca importanti di paesi terzi e dello Spazio europeo della ricerca, nell’ambito di inviti selettivi.

2.   RICERCA A FAVORE DELLE PMI

Obiettivi

Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI europee ed il loro contributo allo sviluppo di prodotti e mercati basati sulle nuove tecnologie, favorendo l’esternalizzazione della loro attività di ricerca, l’incremento del loro impegno di ricerca, l’estensione delle loro reti, la migliore valorizzazione dei risultati della ricerca e l’acquisizione di know-how tecnologico, colmando il divario esistente tra ricerca e innovazione.

Strategia

Le PMI costituiscono il nucleo dell’industria europea. Dovrebbero essere un elemento chiave del sistema di innovazione e nella catena di trasformazione delle conoscenze in nuovi prodotti, processi e servizi. A fronte di una crescente concorrenza nel mercato interno e a livello mondiale, le PMI europee hanno la necessità di incrementare l’intensità delle loro conoscenze e attività di ricerca, di rafforzare lo sfruttamento della ricerca, di espandere geograficamente le loro attività aziendali ed internazionalizzare le loro reti di conoscenza. La maggior parte delle azioni degli Stati membri a favore delle PMI trascurano di incoraggiare e finanziare la cooperazione nel campo della ricerca transnazionale ed il trasferimento tecnologico. Occorrono azioni a livello dell’Unione per integrare e potenziare l’impatto delle azioni attuate a livello nazionale e regionale.

È prevista l’attuazione di azioni specifiche a sostegno di PMI o associazioni di PMI aventi la necessità di esternalizzare l’attività di ricerca: si tratta principalmente di PMI a bassa-media tecnologia che dispongono di poca o nessuna capacità di ricerca. Le PMI ad alta intensità di ricerca possono partecipare in qualità di fornitori di servizi di ricerca o appaltare esternamente la ricerca ad integrazione della loro capacità interna. Tali azioni riguarderanno l’intero spettro delle attività scientifiche e tecnologiche con un approccio bottom-up. Le azioni comprenderanno il sostegno alla dimostrazione e ad altre attività volte ad agevolare lo sfruttamento dei risultati della ricerca, assicurando la complementarietà con il programma quadro «Competitività e innovazione». Nel valutare le proposte di progetti si terrà debito conto dell’incidenza economica prevista sulle PMI. I finanziamenti saranno erogati attraverso due strumenti: «Ricerca a favore delle PMI» e «Ricerca a favore di associazioni di PMI».

Il primo strumento è destinato principalmente a PMI con livello tecnologico medio-basso, con scarse o inesistenti capacità di ricerca, ma anche a PMI ad alta intensità di ricerca, costrette ad affidare a terzi attività di ricerca per completare le loro capacità di ricerca primarie. Il secondo strumento è destinato ad associazioni di PMI, le quali sono normalmente meglio qualificate a conoscere od indicare i problemi tecnici comuni alle imprese loro aderenti, ad operare per conto di questi ed a promuovere la reale diffusione ed acquisizione dei risultati.

Le azioni di coordinamento e di sostegno a titolo della «Ricerca a favore delle PMI» includeranno il coordinamento dei programmi nazionali/regionali destinati alle PMI, sostenendo le migliori prassi, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, rafforzando l'accesso delle PMI al settimo programma quadro e valutandone l'impatto.

Le azioni potrebbero anche fare riferimento ai programmi nazionali di ricerca in settori che siano complementari alle attività descritte di seguito (15).

Oltre a queste azioni specifiche, si incoraggerà ed agevolerà la partecipazione delle PMI all’intero programma quadro. Nella definizione del contenuto delle aree tematiche del programma «Cooperazione» si è altresì tenuto debitamente conto delle esigenze e del potenziale di ricerca delle PMI. Le attività relative a tali aree tematiche saranno realizzate attraverso progetti di diversa dimensione e portata in funzione del campo e del tema in questione.

Nell’ambito dell’attuazione del programma quadro comunitario di RST, la complementarietà e le sinergie saranno assicurate mediante azioni del programma quadro «Competitività e innovazione», volte ad incoraggiare e favorire la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario di RST.

Attività

È prevista l’attuazione dei due seguenti strumenti specifici per le PMI.

Ricerca a favore delle PMI

Di questo strumento possono avvalersi piccoli gruppi di PMI innovatrici per risolvere problemi tecnologici comuni o complementari. I progetti, relativamente a breve termine, debbono essere imperniati sulle esigenze d'innovazione delle PMI che affidano l’attività di ricerca ad esecutori di RST e debbono denotare un chiaro potenziale di valorizzazione da parte delle PMI interessate.

Ricerca a favore di associazioni di PMI

Di questo strumento possono avvalersi le associazioni di PMI per sviluppare soluzioni tecniche per problemi comuni a un grande numero di PMI in settori industriali o segmenti specifici della filiera, attraverso la ricerca necessaria, ad esempio, a sviluppare norme europee o per conformarvisi, e per rispettare requisiti normativi in settori quali la sanità, la sicurezza e la tutela dell'ambiente. I progetti, che possono durare diversi anni, devono essere promossi da associazioni di PMI, che commissionano attività di ricerca ad esecutori di RST per conto delle imprese aderenti, e devono coinvolgere un certo numero di singole PMI.

Aspetti comuni degli strumenti

Altre imprese ed utilizzatori finali possono avvalersi di tali strumenti, qualora ciò sia nell’interesse delle PMI o delle associazioni di PMI.

Oltre alla ricerca, i progetti dovrebbero comprendere attività volte all’assimilazione e all’effettiva valorizzazione dei risultati della ricerca, quali l’effettuazione di prove, la dimostrazione, formazione, il trasferimento di tecnologia, la gestione delle conoscenze e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Nell'ambito dello strumento «Ricerca a favore di associazioni di PMI», i progetti dovrebbero inoltre comprendere attività volte alla reale diffusione dei risultati della ricerca alle PMI aderenti all’associazione ed eventualmente, oltre tale cerchia.

Nell’ambito dei due suddetti strumenti vigono norme speciali in materia di diritti di proprietà e di accesso.

Si porrà l'accento sul sostegno a progetti di ricerca. Sarà inoltre concesso un sostegno ai programmi nazionali che forniscono strumenti finanziari alle PMI o ad associazioni di PMI, al fine di elaborare proposte di azioni nel quadro dello strumento «Ricerca a favore delle PMI» allo scopo di incoraggiare l'istituzione di nuovi programmi nazionali o l'estensione di quelli esistenti.

3.   REGIONI DELLA CONOSCENZA

Obiettivi

Rafforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, incoraggiando e finanziando in particolare lo sviluppo, in tutta l'Europa, di «aggregati di ricerca di portata regionale», che riuniscano università, centri di ricerca, imprese e autorità regionali.

Strategia

Si sta progressivamente diffondendo la consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dalle regioni nell’ambito della ricerca e dello sviluppo a livello europeo. Parallelamente si riscontra che gli investimenti nella R&S incrementano il potere di attrazione delle regioni, accrescendo al contempo la competitività delle imprese locali. Gli aggregati ad alta intensità di R&S sono tra i migliori propulsori di tale attività di investimento, che si traduce direttamente in incremento del vantaggio competitivo locale e con effetti positivi in termini di crescita ed occupazione. L’azione pilota del 2003 «Regioni della conoscenza» (16) ha confermato l’importanza di tali aggregati e l’opportunità di finanziare e promuovere il loro sviluppo.

L’azione considerata permetterà alle regioni europee di potenziare la loro capacità di investire nella RST, massimizzando parallelamente le possibilità di partecipazione proficua dei soggetti interessati ai progetti di ricerca europei ed agevolando la creazione di raggruppamenti regionali a favore dello sviluppo regionale in Europa. Le azioni agevoleranno la creazione di raggruppamenti regionali che contribuiranno allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Migliorando le sinergie tra le politiche di ricerca e le politiche regionali, principalmente attraverso l’elaborazione di strategie regionali di ricerca, che possono essere integrate nella strategia di sviluppo economico degli organi amministrativi regionali, si cercherà di realizzare un intervento più massiccio e mirato dei Fondi strutturali a favore degli investimenti e delle attività di R&S.

Verrà prestata particolare attenzione alla cooperazione tra regioni limitrofe di diversi Stati membri.

Le attività contemplate nella sezione «Regioni della conoscenza» mirano a favorire la definizione e l’attuazione di politiche e strategie ottimali per lo sviluppo di aggregati di R&S. Tali attività miglioreranno in particolare la rilevanza e l'efficacia delle strategie di ricerca regionali, attraverso lo scambio di conoscenze, favoriranno e intensificheranno la cooperazione tra aggregati, contribuiranno a consolidare lo sviluppo duraturo degli aggregati di R&S esistenti, favorendo altresì terreni propizi alla creazione di nuovi aggregati, in particolare nelle regioni della conoscenza emergenti. Si sosterranno in particolare i progetti elaborati sulla base della domanda ed orientati alla soluzione di problemi di aree o settori tecnologici specifici (17).

Le suddette azioni sono destinate a tutte le regioni, comprese quelle inquadrate nell’obiettivo di convergenza (18).

Attività

In genere, i progetti dovrebbero coinvolgere le autorità regionali, le agenzie di sviluppo regionali, le università, i centri di ricerca e l’industria, nonché eventualmente le strutture per il trasferimento di tecnologie, le organizzazioni finanziarie o della società civile. I progetti condotti nell’ambito delle «Regioni della conoscenza» comprenderanno le attività qui di seguito elencate.

Analisi, sviluppo e attuazione dei piani di ricerca degli aggregati regionali o transfrontalieri e loro cooperazione. In questo ambito rientrano l’analisi e l’elaborazione di piani esecutivi incentrati sulle capacità e le priorità della R&S. I progetti si avvarranno di tecniche di previsione, metodi di comparazione od altro, per dimostrare i benefici attesi, quali il rafforzamento dei legami tra gli aggregati e gli interessati, l’ottimizzazione della partecipazione a progetti di ricerca europei e l’incremento delle ricadute sullo sviluppo regionale. Essi potrebbero inoltre costituire una preparazione alle azioni pilota interregionali. Queste attività mirano in particolare a promuovere una maggiore complementarietà tra i fondi regionali comunitari e gli altri fondi comunitari e nazionali.

«Tutorato», da parte delle regioni altamente sviluppate, delle regioni con un profilo di ricerca meno sviluppato, improntato alla costituzione di aggregati orientati alla R&S. Nell’ambito di consorzi regionali transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli attori della ricerca nelle università, nell’industria e nel settore pubblico, per trovare soluzioni di «orientamento» con la partecipazione delle regioni tecnologicamente meno sviluppate, cui tali soluzioni sono destinate.

Iniziative per migliorare l’integrazione nel tessuto economico regionale degli attori e delle istituzioni nel campo della ricerca, attraverso la loro interazione a livello di aggregato. Rientrano in questo ambito le attività transnazionali per migliorare i legami sia tra i soggetti interessati alla ricerca e la realtà economica locale, sia tra le attività degli aggregati. Allo scopo di dimostrare i vantaggi dell'integrazione, tali attività potrebbero contribuire all'individuazione delle complementarietà della RST.

Verranno inoltre sostenute le attività volte a favorire lo scambio sistematico di informazioni, nonché le interazioni tra progetti simili ed eventualmente con azioni (quali ad esempio seminari di analisi e sintesi, tavole rotonde, pubblicazioni) di altri programmi comunitari pertinenti, insistendo in particolare sulla partecipazione dei paesi canditati ed associati nonché degli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 1o maggio 2004.

4.   POTENZIALE DI RICERCA

Obiettivo

Stimolare la realizzazione dell’intero potenziale di ricerca dell’Unione allargata, liberando e sviluppando l'eccellenza esistente o emergente nelle regioni inquadrate nell’obiettivo di convergenza dell'UE e delle regioni più periferiche, e contribuire a potenziare le capacità dei ricercatori di tali regioni di partecipare proficuamente alle attività di ricerca condotte a livello comunitario.

Strategia

Per favorire la realizzazione dell’intero potenziale di ricerca dell’Unione allargata, si cercherà di mobilitare il potenziale di gruppi di ricerca mediante un'azione specifica, finalizzata particolarmente ai gruppi di ricerca delle regioni che rientrano nell’obiettivo di convergenza e delle regioni più periferiche dell’Unione europea, che attualmente non sfruttano appieno le loro possibilità o che necessitano di nuove conoscenze e sostegno per mettere a frutto il loro potenziale. Le azioni si dovrebbero basare in gran parte su misure realizzate in passato, quali i centri europei di eccellenza, negli ex paesi in via di adesione ed ex paesi candidati nell’ambito del quinto programma quadro, e le borse di ospitalità Marie Curie per il trasferimento tecnologico. Le attività condotte integreranno altresì gli sforzi condotti dal Fondo sociale europeo nell’ambito della nuova politica di coesione (2007-2013), orientati allo sviluppo del potenziale umano di ricerca a livello nazionale nelle aree ammesse a fruire del suo contributo.

Grazie all’accento posto sul rafforzamento e l’ampliamento dei rapporti di cooperazione di tali gruppi di ricerca con centri di ricerca in altri Stati membri dell'UE o paesi associati, le attività contribuiranno in modo sostanziale alla mobilitazione ed allo sviluppo a lungo termine del potenziale dei gruppi interessati. Con una migliore pubblicità ed il riconoscimento internazionale delle potenzialità di leadership e della qualità degli scienziati che li compongono, questi gruppi di ricerca acquisteranno maggiore visibilità e ciò favorirà la loro partecipazione allo Spazio europeo della ricerca.

Attività

L’azione privilegerà in particolare le collaborazioni strategiche, compresi i gemellaggi, tra gruppi di ricerca del settore sia pubblico sia privato, delle regioni ammesse a fruire delle misure di convergenza o delle regioni più periferiche dell’UE (scelte sulla base della qualità e dell’elevato potenziale) e gruppi di ricerca di chiara fama di altre parti dell’Europa. Particolare risalto sarà dato alle ricadute a lungo termine della collaborazione, sia a livello dell’Unione sia a livello regionale. Nell’ottica della piena realizzazione del potenziale (ovvero il rafforzamento delle conoscenze, lo sviluppo di ulteriori competenze, ivi compresa la gestione della ricerca o l’acquisto di visibilità) dei gruppi interessati, l'azione prevede altresì il sostegno a selezionati gruppi di ricerca delle regioni ammesse, nell'ambito di programmi di ricerca sviluppati nel quadro di partenariati strategici per:

lo scambio di know-how ed esperienze, attraverso il distacco transnazionale reciproco di personale scientifico di ricerca tra i centri selezionati delle regioni sopraindicate ed una o più organizzazioni partner in un altro Stato membro dell'UE o paese associato, con meccanismi automatici di reintegro obbligatorio nell'organismo d'origine del personale distaccato proveniente dai centri selezionati nelle suddette regioni,

l’assunzione, da parte dei centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti, di ricercatori esperti esterni (incoming), ivi compresi manager, per la partecipazione al trasferimento tecnologico e/o alla formazione di ricercatori, strumento altresì ideato specificamente per incentivare il ritorno di ricercatori emigrati all’estero,

l’acquisizione e lo sviluppo di talune apparecchiature di ricerca per i centri selezionati e lo sviluppo di un ambiente materiale per i centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti a sostegno dei programmi di ricerca sviluppati nell'ambito del partenariato strategico,

l’organizzazione di seminari e conferenze per favorire il trasferimento di conoscenze, a livello regionale, nazionale ed internazionale, con la partecipazione sia del personale di ricerca dei centri selezionati sia di ricercatori invitati di altri paesi, nell’ambito dello sviluppo della capacità di formazione e della reputazione internazionale dei suddetti centri, la partecipazione a conferenze internazionali o iniziative di formazione a breve termine, a titolo del programma, da parte del personale di ricerca dei centri selezionati, al fine dello scambio di conoscenze, l’instaurazione di contatti e l’immersione in un ambiente più internazionale,

attività di diffusione e promozionali, per dare una maggiore visibilità ai centri selezionati ed alle loro attività.

Al di là delle misure di sostegno sopra descritte, l’azione offrirà strumenti di valutazione, che consentano ai centri di ricerca delle regioni ammesse, indipendentemente dal fatto che questi richiedano o meno un finanziamento, di ottenere la valutazione da parte di autorevoli esperti internazionali indipendenti, designati dalla Commissione, del livello qualitativo generale della loro ricerca e delle loro infrastrutture.

5.   SCIENZA E SOCIETÀ

Obiettivo

Allo scopo di costruire una società europea della conoscenza aperta, efficace e democratica, l’obiettivo è incentivare l’integrazione armoniosa della ricerca scientifica e tecnologica e le relative politiche in materia di ricerca nel tessuto sociale europeo, incoraggiando la riflessione e il dibattito su scala europea sul tema della scienza e della tecnologia, nonché il loro rapporto con l'intero spettro della società e della cultura.

Strategia

La sezione «Scienza e società» amplia in misura notevole e prolunga l’attività pilota avviata nell’ambito del sesto programma quadro, riflettendo le maggiori ambizioni della politica di ricerca europea.

Lo sviluppo delle società europee dipende in grande misura dalla loro capacità di creare, sfruttare e diffondere conoscenze e, grazie ad esse, di rinnovarsi costantemente. In questa ottica, la ricerca scientifica, quale parte del «triangolo della conoscenza» (istruzione, ricerca e innovazione), svolge un ruolo fondamentale e dovrebbe continuare a fungere da propulsore della crescita, del benessere e dello sviluppo sostenibile.

A tal fine, è assolutamente necessario instaurare un clima sociale e culturale propizio alla realizzazione di attività di ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre pertanto che si tenga conto delle legittime preoccupazioni ed esigenze della società, nel contesto di un più ampio dibattito democratico, con un’opinione pubblica più impegnata ed informata, nonché di un migliore quadro per scelte collettive su problematiche scientifiche e la possibilità per le organizzazioni della società civile di esternalizzare la ricerca in funzione dei loro interessi. Si dovrebbe inoltre instaurare un clima favorevole alla scelta di professioni scientifiche, ad un nuovo slancio negli investimenti per la ricerca ed alla successiva diffusione di conoscenze, tutti elementi su cui poggia la strategia di Lisbona. Quest'attività sarà inoltre intesa alla piena integrazione delle donne nel mondo scientifico.

Questa sezione del programma «Capacità» si concentrerà quindi sulla realizzazione di una serie di condizioni, grazie alle quali l'ambiente favorevole all’attività di ricerca, di cui sopra, diventi una realtà diffusa in Europa e non più un’eccezione.

Occorre anzitutto occuparsi del pericolo di una spaccatura all’interno delle nostre società sul piano scientifico, ossia che si crei un fossato tra chi non ha accesso alle conoscenze necessarie e chi vi può accedere; tra chi non può incidere in alcun modo sulla formulazione della politica di ricerca e chi ha tale possibilità. È da questo che nascono i sentimenti ambivalenti espressi dai cittadini rispetto ai potenziali vantaggi della scienza e la loro reale sottoposizione allo scrutinio da parte della collettività. Da un lato i cittadini non esitano a chiedere un maggiore impegno di ricerca per risolvere i problemi che affliggono attualmente la società (malattie, inquinamento, epidemie, disoccupazione, ecc.) e ad esigere una migliore previsione del loro eventuale impatto futuro. Dall’altro, non celano la loro diffidenza verso taluni usi della scienza ed eventuali interferenze di interessi di parte nei processi decisionali.

L’integrazione spesso insoddisfacente della scienza nella società è da ricondurre ai seguenti fattori:

insufficiente partecipazione della collettività alla fissazione delle priorità e degli orientamenti della politica scientifica, invece necessaria per consentire un ampio dibattito sugli eventuali rischi ivi connessi e sulle conseguenze,

crescenti riserve verso taluni sviluppi scientifici, sentimento di assenza di controllo ed interrogativi circa il rispetto dei valori fondamentali,

impressione di isolamento del mondo della scienza dalla realtà quotidiana della vita economica e sociale,

dubbi circa l’obiettività dei dati scientifici forniti a chi è investito delle decisioni politiche,

insufficiente qualità delle informazioni scientifiche a disposizione del pubblico.

La strategia scelta è tesa a:

rendere più aperti e trasparenti i meccanismi di accesso e validazione del sapere su cui si devono fondare delle politiche più solide,

fissare punti di riferimento per un impegno di ricerca eticamente valido, che tenga conto dei diritti fondamentali,

consentire all’Europa di svolgere un ruolo più attivo a livello mondiale, nel dibattito e nella promozione di valori comuni, delle pari opportunità e del dialogo sociale,

colmare il divario che separa quanti hanno un’istruzione scientifica da chi non l’ha, stimolare l’interesse per la cultura scientifica nell’ambiente in cui tutti i cittadini sono a diretto contatto (sollecitando al riguardo le amministrazioni comunali, le regioni, le fondazioni, i centri scientifici, i musei, le organizzazioni della società civile, ecc.),

promuovere il dialogo sociale sulla politica di ricerca ed incoraggiare le organizzazioni della società civile ad assumere un ruolo più attivo nelle attività di ricerca,

vagliare le modalità di miglioramento della governance del sistema europeo di ricerca e innovazione,

creare un’immagine della ricerca e dei ricercatori comprensibile a tutti, in particolare ai giovani,

promuovere l'avanzamento delle donne nella carriera scientifica e un miglior utilizzo del loro talento professionale e scientifico per il bene della collettività,

rinnovare la comunicazione scientifica, favorendo il ricorso a mezzi moderni più incisivi, aiutando gli scienziati ad operare in stretta collaborazione con i professionisti dei mezzi di comunicazione.

La sezione «Scienza e società» sarà realizzata mediante:

azioni e ricerche inerenti alle politiche, finanziate direttamente da questo capitolo del programma,

cooperazione, ispirata al metodo aperto di coordinamento, tra Stati membri, per l’individuazione di obiettivi comuni ed il consolidamento delle prassi nazionali,

promozione, sostegno e monitoraggio dell'assimilazione delle problematiche trattate nell'ambito della sezione «Scienza e società» e dei loro riflessi su altre parti del programma quadro (19). Il coordinamento globale delle problematiche riguardanti la sezione «Scienza e società», sia nell'ambito del programma quadro sia di altre attività comunitarie in materia (ad esempio quelle relative all'istruzione e alla cultura), sarà assicurato nell'ambito di quest'area tematica.

Si seguiranno tre linee di azione.

Prima linea di azione: governance più dinamica del rapporto tra scienza e società

Rafforzare e migliorare il sistema scientifico europeo

Considerata l'aspettativa che il sistema scientifico europeo sostenga il nostro potenziale d'innovazione è opportuno che la società abbia una migliore visione dei suoi elementi, della sua economia, delle sue regole e consuetudini. È prevista la trattazione di tre aspetti di ampia rilevanza, puntando l'attenzione sui soggetti coinvolti e la dinamica dello Spazio europeo della ricerca:

migliorare l'uso in Europa dei pareri e delle consulenze scientifiche nell'elaborazione di politiche (ivi compresa la gestione del rischio), monitorandone l'impatto, e sviluppare strumenti e meccanismi concreti (quali ad esempio reti telematiche),

accrescere la fiducia nella comunità scientifica, nonché la sua autoregolazione,

promuovere il dibattito sulla diffusione delle informazioni, compreso l'accesso ai risultati e l'avvenire delle pubblicazioni scientifiche, prendendo in considerazione anche misure volte a migliorare l'accesso del pubblico.

Accrescere l'attività volta a prevedere e chiarire le problematiche politiche, sociali ed etiche

Le aspirazioni e le preoccupazioni della società nonché i principi etici fondamentali devono essere meglio integrati nel processo di ricerca, creando un clima più sicuro e costruttivo per i ricercatori e l'intera società. Entrano in causa tre elementi:

il maggiore impegno per le problematiche inerenti alla scienza,

le condizioni per un dibattito informato sull'etica e la scienza,

un maggiore accento sul dibattito in seno alla comunità scientifica relativo agli aspetti sociali della ricerca.

Migliorare la coscienza della collocazione della scienza e della tecnologia (S&T) nella società

Per affrontare il rapporto tra scienza e società con politiche costruttive, occorre espandere, consolidare e diffondere a livello europeo il sapere accumulato nell'ambito della storia, del patrimonio scientifico e tecnologico (S&T), della sociologia e della filosofia della scienza. A tal fine gli studiosi di queste discipline dovrebbero costituire delle reti per strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo da rivelare il reale contributo della scienza alla costruzione della società e all'identità europea, dando particolare risalto a:

i legami tra scienza, democrazia e diritto,

la ricerca nel campo dell'etica della scienza e della tecnologia,

l'influenza reciproca tra scienza e cultura,

il ruolo e l'immagine degli scienziati,

la comprensione della scienza da parte del pubblico e la promozione del dibattito pubblico.

Evoluzione del ruolo delle università

L'attività sarà tesa a favorire le opportune riforme per consentire alle università di svolgere la loro funzione di creazione, diffusione e condivisione del sapere, assieme all'industria ed alla collettività (secondo lo spirito delle iniziative comunitarie per la ricerca universitaria). Risalto verrà dato a:

la definizione delle migliori condizioni generali per una ricerca universitaria più efficiente,

le misure volte a promuovere la costituzione di partenariati strutturati con le imprese, tenendo conto delle capacità delle università di gestire la ricerca,

la maggiore condivisione delle conoscenze tra le università e la collettività.

Seconda linea di azione: rafforzamento del potenziale ed estensione degli orizzonti

Genere e ricerca

Conformemente a quanto stabilito negli orientamenti politici del documento di lavoro interno della Commissione, nelle conclusioni del Consiglio (20) ed in altri orientamenti politici comunitari pertinenti, si creerà il contesto per azioni positive, al fine di rafforzare il ruolo delle donne nella ricerca scientifica e di accentuare la dimensione di genere nel campo della ricerca. Questo contesto costituirà lo sfondo per il dibattito politico, il monitoraggio, il coordinamento e il sostegno della ricerca. In tale ambito rientrano:

il rafforzamento del ruolo delle donne nella ricerca scientifica e negli organi decisionali in ambito scientifico,

la dimensione di genere nella ricerca,

l'integrazione della dimensione di genere nella politica e nei programmi di ricerca dell'UE.

Giovani e scienza

Le attività saranno concepite in modo da: promuovere la scelta di carriere in ambito scientifico da parte di persone di ogni estrazione, favorire i legami intergenerazionali ed incrementare il livello generale di alfabetizzazione scientificà. Gli scambi e la cooperazione a livello europeo si concentreranno sui metodi didattici per le scienze, orientati ad un pubblico giovane, sul sostegno (concetti, materiale) agli insegnanti in materie scientifiche, sullo sviluppo di legami tra scuola e vita professionale. È inoltre prevista la possibilità di finanziare manifestazioni di ampia portata europea, che facciano incontrare scienziati autorevoli, in veste di «modelli», e giovani aspiranti scienziati. È prevista la trattazione di attività di ricerca di base, tenendo conto dei contesti sociali e dei valori culturali. Tre sono gli aspetti da sviluppare:

il sostegno alla didattica scientifica formale ed informale nelle scuole oltre che tramite centri scientifici e musei e altre modalità pertinenti,

il rafforzamento dei legami tra l'istruzione scientifica e la carriera scientifica,

le azioni di ricerca e coordinamento concernenti i nuovi metodi didattici scientifici.

Terza linea di azione: comunicazione tra scienza e società

Le attività saranno tese a favorire validi canali di comunicazione nelle due direzioni, che permettano, da un lato, alla collettività e ai decisori di interessarsi alla scienza e, dall’altro, agli scienziati di entrare in contatto con la collettività. La strategia consisterà nel favorire una più stretta collaborazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli scienziati e i professionisti dei mezzi di comunicazione, nonché un maggiore coinvolgimento dei gruppi destinatari, ossia i bambini e i giovani, i ricercatori impegnati nella divulgazione e la stampa specializzata. L’impegno si concentrerà su:

l’offerta in tempo utile di informazioni scientifiche attendibili alla stampa e ad altri mezzi di comunicazione,

l’allestimento di iniziative di formazione per avvicinare i mass media e la comunità scientifica, superando le barriere che li separano,

la promozione della dimensione europea nell’ambito di manifestazioni rivolte al pubblico,

la promozione della scienza con strumenti audiovisivi, attraverso coproduzioni europee e la distribuzione di programmi scientifici,

la promozione di una comunicazione transnazionale di eccellenza nel campo della ricerca e della scienza, mediante l’istituzione di premi popolari,

la ricerca volta a migliorare gli scambi in materia scientifica in termine di metodi e prodotti, al fine di migliorare la comprensione reciproca tra il mondo scientifico e il più vasto pubblico dei responsabili politici, dei mezzi di comunicazione e della popolazione in generale.

6.   SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI RICERCA

Obiettivo

Accrescere l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali e comunitarie in materia di ricerca e la loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto leva sugli investimenti da parte del settore privato.

Strategia

Le attività avviate nell’ambito di questo programma favoriranno lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca, completando le attività di coordinamento condotte nel quadro del programma «Cooperazione» ed appoggiando le politiche e le iniziative comunitarie (quali ad esempio iniziative legislative, raccomandazioni e linee direttrici) finalizzate ad incrementare la coerenza e l’impatto delle politiche degli Stati membri.

Queste attività contribuiranno all’attuazione della strategia di Lisbona, segnatamente al conseguimento dell’obiettivo dell’investimento del 3 % nella ricerca, aiutando gli Stati membri e la Comunità a sviluppare delle politiche di ricerca e sviluppo più efficaci, con l’intento di migliorare la ricerca del settore pubblico ed i suoi legami con l’industria e di promuovere gli investimenti privati nella ricerca, rafforzando il sostegno e l'impulso pubblico agli investimenti privati. Ciò richiede un'adattabilità delle politiche di ricerca, la mobilitazione di una più vasta gamma di strumenti, il coordinamento delle iniziative oltre le frontiere nazionali e l'impiego di altre politiche, al fine di creare un contesto favorevole per la ricerca.

Attività

Si seguiranno due linee di azione (21).

Prima linea di azione: monitoraggio e analisi delle politiche del settore pubblico e delle strategie del settore privato in materia di ricerca, compreso il loro impatto

Tale attività è finalizzata a fornire informazioni, elementi di prova ed analisi a sostegno della formulazione, attuazione, valutazione e coordinamento transnazionale delle politiche degli organi ed enti pubblici. Tale attività abbraccia:

un servizio di informazioni strategiche (Erawatch) per la formulazione di politiche per la ricerca empirica e per favorire la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), che offra una migliore visione della natura, delle componenti e dell’evoluzione delle politiche, delle iniziative e dei sistemi nazionali e regionali di ricerca. Il servizio comprende l’elaborazione periodica di analisi, da un’ottica europea, delle questioni di rilievo per la formulazione di politiche di ricerca, più precisamente: i fattori che determinano l’evoluzione dei sistemi di ricerca e le loro implicazioni per le politiche e le strutture di governance; le problematiche/sfide all’orizzonte e le opzioni strategiche; un inventario a livello europeo dei progressi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’obiettivo del 3 %,

attività di monitoraggio degli investimenti nella ricerca industriale, per fornire una fonte di informazione complementare ed esauriente, che aiuti ad indirizzare la politica del settore pubblico e consenta alle imprese di effettuare analisi comparative delle rispettive strategie di investimento nel campo della R&S, fra l'altro nei settori di interesse fondamentale per l'economia dell'UE. Tale attività comprende la periodica elaborazione di quadri di valutazione per impresa e per settore degli investimenti nella R&S, studi delle tendenze degli investimenti privati nella R&S, analisi dei fattori che incidono sulle decisioni di investimento nella R&S e le prassi aziendali, analisi delle ricadute economiche, nonché valutazione dei risvolti a livello delle politiche,

lo sviluppo e l’analisi di indicatori dell’attività di ricerca e dei suoi riflessi sull’economia. Tale attività comprende l’elaborazione e la pubblicazione di dati chiave e quadri di valutazione di portata nazionale e regionale relativi alle scienze ed alla tecnologia, sulla base eventualmente di indicatori statistici ufficiali; l’analisi dei punti di forza e debolezza dei sistemi di R&S degli Stati membri; nonché l’analisi della posizione e delle realizzazioni dell’Unione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Le suddette attività saranno condotte in collaborazione con il Centro comune di ricerca, nonché attraverso studi e gruppi di esperti.

Seconda linea di azione: coordinamento delle politiche di ricerca

Tale attività è finalizzata a rafforzare, su base volontaria, il coordinamento delle politiche di ricerca mediante:

azioni volte a sostenere l'attuazione del metodo aperto di coordinamento, e

iniziative di cooperazione transnazionale intraprese a livello nazionale o regionale su temi di interesse comune, cui partecipino eventualmente altri soggetti interessati (comprese l’industria, le organizzazioni europee e le organizzazioni della società civile).

Le attività si incentreranno su questioni di interesse comune connesse alla ricerca e ad altre politiche pertinenti, che dovrebbero essere affrontate per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e il raggiungimento dell’obiettivo di investire il 3 % del PIL dell’Unione europea nella ricerca. Le predette attività serviranno a: favorire lo sviluppo di politiche nazionali e regionali più efficaci attraverso l’apprendimento reciproco e lo scrutinio inter pares; incoraggiare l’attuazione di iniziative comuni o in concertazione tra gruppi di paesi e regioni interessate, in settori aventi una forte dimensione o impatto transnazionale; individuare eventuali tematiche, che richiedono un intervento complementare e sinergico a livello comunitario e nazionale.

Le iniziative intraprese da diversi paesi e regioni possono riguardare attività quali lo scrutinio inter pares delle politiche nazionali e regionali, lo scambio di esperienze e personale, l’elaborazione congiunta di valutazioni e studi d’impatto, nonché lo sviluppo e l’attuazione di iniziative congiunte.

7.   ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Obiettivo

Per diventare competitiva e svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale, la Comunità europea deve sviluppare una politica internazionale vigorosa e coerente nel campo della scienza e della tecnologia. Le azioni internazionali realizzate a titolo dei diversi programmi nell'ambito del settimo programma quadro saranno attuate nel contesto di una strategia globale di cooperazione internazionale.

Tale politica internazionale deve perseguire tre obiettivi interdipendenti:

favorire la competitività europea mediante partenariati strategici con paesi terzi in settori scientifici prestabiliti, invitando i migliori scienziati dei paesi terzi a lavorare in Europa e a collaborare con l’Europa,

agevolare i contatti con i partner dei paesi terzi per favorire un migliore accesso alle ricerche condotte nel mondo,

affrontare problemi specifici che affliggono paesi terzi o sono di portata mondiale, sulla base del mutuo beneficio ed interesse.

Strategia

Al fine di individuare e stabilire i settori prioritari della ricerca di comune interesse con i paesi terzi considerati [«Paesi partner per la cooperazione internazionale» (22) ] per azioni specifiche di cooperazione internazionale nell’ambito del programma specifico «Cooperazione», si intende intensificare il dialogo politico in atto e le reti di partenariato con le varie regioni dei suddetti paesi terzi, da cui attingere per la concretizzazione di tali azioni. Si rafforzerà la coerenza delle attività nazionali relative alla cooperazione scientifica internazionale, sostenendo il coordinamento dei programmi nazionali (degli Stati membri e dei paesi associati) attraverso il coordinamento multilaterale delle politiche e delle attività nazionali di RST. Nell’ambito del programma quadro la cooperazione con i paesi terzi sarà orientata in particolare ai seguenti gruppi di paesi (23):

paesi candidati (24),

paesi partner mediterranei (PPM), paesi dei Balcani occidentali (25) nonché paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (26) (EECA),

paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle specifiche necessità di ciascuno dei paesi o delle regioni in questione (27),

economie emergenti.

Le azioni tematiche di cooperazione internazionale sono realizzate nell’ambito del programma specifico «Cooperazione». Le azioni internazionali nel campo del potenziale umano sono condotte nell’ambito del programma specifico «Persone». Le azioni e le misure di sostegno orizzontali vertenti su argomenti che non rientrano in un’area tematica o interdisciplinare specifica contemplata nel programma «Cooperazione» saranno attuate, e potrebbero essere integrate, in un numero limitato di casi, da azioni di cooperazione specifiche di interesse reciproco. Il coordinamento complessivo delle azioni di cooperazione internazionale condotte nell'ambito dei diversi programmi sarà rafforzato allo scopo di assicurare un approccio coerente e di sviluppare sinergie con altri strumenti comunitari [per esempio lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento della politica europea di vicinato, il regolamento America latina-Asia (ALA), i regimi di aiuto allo sviluppo, ecc.]. Tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'INTAS e sulla base dei lavori svolti da questa associazione nell'ambito della cooperazione con i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, saranno intraprese, nell'ambito del presente programma e dei programmi «Cooperazione» e «Persone», attività che offrono continuità.

La Commissione assicurerà il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale per tutta la durata del programma quadro, compreso il dialogo politico con i paesi e le regioni partner e i consessi internazionali.

Attività

Le principali attività per lo sviluppo di politiche concordate di cooperazione internazionale e scientifica sono le seguenti.

Coordinamento bilaterale a livello regionale della cooperazione in materia di scienza e tecnologia, compresa la fissazione di priorità e la definizione di politiche di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia

La cooperazione all’interno della Comunità in materia di scienza e tecnologia (S&T) per la fissazione di priorità si fonderà sul dialogo politico globale con i paesi e le regioni partner, tenendo conto della loro realtà socioculturale e delle loro capacità di ricerca. Tale dialogo si svolge su più livelli: nelle sedi di dibattito internazionali (le varie convenzioni dell’ONU), nell’ambito del dialogo bilaterale istituzionalizzato tra regioni (28) [incontri Asia-Europa (ASEM)], America latina, Caraibi ed UE (UE-LAC), partenariati con i paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; in sede di accordi di cooperazione UE-ACP (paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e Stati dell’Europa orientale e dell'Asia centrale (29) nonché in sede di accordi bilaterali e multilaterali ed incontri informali a livello transregionale tra scienziati e altri soggetti della società.

La massima priorità sarà accordata all’intensificazione del dialogo bilaterale tra regioni, al fine di indirizzare e fissare il quadro per la cooperazione scientifica e tecnica internazionale e concordare quali siano le aree di ricerca di interesse comune. Tale dialogo e tale partenariato nel campo scientifico e tecnologico sono lo strumento più efficace per realizzare obiettivi di portata mondiale concordati tra le parti, nel rispetto delle esigenze specifiche regionali e nazionali. Nell’ambito del programma quadro, la cooperazione scientifica e tecnica internazionale sarà quindi disciplinata in modo coerente, attraverso la formulazione integrata di politiche di ricerca, sulla base del suddetto dialogo e dei suddetti accordi di cooperazione (30).

Queste iniziative saranno realizzate attraverso attività specifiche di cooperazione internazionale, che svilupperanno il dialogo biregionale, in stretta consultazione con gli Stati membri, i paesi associati e i paesi partner nella cooperazione internazionale.

La fissazione di priorità e la formulazione delle politiche di cooperazione scientifica e tecnica produrranno un effetto diretto e misurabile sulle altre attività previste per la cooperazione internazionale nel campo della S&T dal programma specifico «Capacità», ossia il miglioramento e lo sviluppo di accordi S&T e di partenariati di cooperazione S&T, nonché favorevoli effetti sinergici sul coordinamento di politiche ed attività nazionali in materia di cooperazione internazionale nel campo della S&T (accordi S&T).

Nell'ambito degli accordi S&T, nel rispetto delle attività prioritarie stabilite, sarà data priorità all’individuazione di nuovi elementi emergenti, la cui realizzazione richieda interventi ed avalli a livello politico.

Inoltre, la partecipazione di scienziati a programmi di ricerca nazionali di paesi terzi permetterà altresì di sfruttare appieno le possibilità degli accordi S&T e consentirà agli scienziati di conoscere i sistemi di ricerca dei paesi terzi, favorendo la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, il programma quadro sovvenzionerà i costi della partecipazione alle attività di ricerca dei programmi nazionali di ricerca dei paesi terzi, da parte di scienziati degli Stati membri e dei paesi associati, qualora ciò sia nel mutuo interesse ed offra vantaggi reciproci. Tale partecipazione sarà realizzata mediante procedure selettive.

I progetti comuni (di notevole entità sotto il profilo dei partenariati, delle competenze e del finanziamento), sviluppati nell’ambito del predetto dialogo e degli accordi di cooperazione scientifica e tecnica, saranno impostati in funzione delle necessità ed avranno un notevole impatto socioeconomico. I progetti saranno finalizzati specificamente alle priorità indicate nell’ambito del dialogo politico a livello regionale sulla cooperazione scientifica e tecnica e saranno oggetto di bandi specifici per regioni o gruppi di paesi partner della cooperazione internazionale. I risultati di questo dialogo serviranno a stabilire le priorità ed i bisogni relativi ad azioni specifiche di cooperazione internazionale per le varie aree tematiche del programma specifico «Cooperazione».

Coordinamento bilaterale per il rafforzamento e lo sviluppo di partenariati S&T

L’attuazione delle priorità individuate sarà perfezionata e concretizzata attraverso l’istituzione di equi partenariati di cooperazione scientifica e tecnica, cui aderisca una pluralità di soggetti interessati (i partner del settore della ricerca, l’industria, le amministrazioni pubbliche e la società civile) per la promozione di capacità e azioni di ricerca. Questo meccanismo si è dimostrato il più atto a mobilitare in modo sinergico le forze dei partner. Tali partenariati richiederanno strategie multidisciplinari per far fronte alle disparate esigenze a livello mondiale, regionale e/o nazionale.

Lo sviluppo di partenariati di cooperazione scientifica e tecnica si baserà sulla leadership biregionale e il coordinamento delle iniziative politiche in settori prioritari prestabiliti. Il funzionamento di questi partenariati sarà assicurato da gruppi direttivi, composti da un numero ristretto di rappresentanti di ciascuna regione, aperti a tutti i partner delle regioni interessate, che terranno conto degli interessi e delle capacità di ricerca dei vari partner. Questi partenariati promuoveranno delle attività di ricerca comuni ed il dialogo politico permanente sull’efficienza e l’efficacia della cooperazione realizzata per determinare le esigenze future.

Sostegno al coordinamento delle politiche e ad attività nazionali degli Stati membri e dei paesi associati nel campo della cooperazione S&T internazionale

Per promuovere/incoraggiare una strategia efficiente della Comunità in materia di cooperazione scientifica internazionale è essenziale che le politiche nazionali siano costantemente coordinate, al fine di realizzare gli impegni assunti nell’ambito del dialogo biregionale e bilaterale per la cooperazione scientifica e tecnica.

Tale coordinamento aumenterà l’efficienza e l'impatto delle iniziative bilaterali di cooperazione scientifica e tecnica avviate in collaborazione tra gli Stati membri e i paesi partner nella cooperazione internazionale, favorendo delle sinergie positive. Il coordinamento rafforzerà altresì le complementarietà tra le attività di cooperazione scientifica e tecnica condotte dalla Comunità e dagli Stati membri.

La misura promuoverà inoltre l’attuazione di una «visione comune», favorendo strategie programmatiche innovatrici e l’instaurazione di legami di collaborazione più stretti, tra gli Stati membri e con gli Stati membri, per lo sviluppo e la realizzazione di una cooperazione coerente a livello comunitario nell’ambito della scienza e della tecnologia.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA (in Milioni di EUR)

Infrastrutture di ricerca (31)

1 715

Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)

1 336

Regioni della conoscenza

126

Potenziale di ricerca

340

Scienza nella società

330

Sviluppo coerente delle politiche di ricerca

70

Attività di cooperazione internazionale

180

Totale

4 097

ALLEGATO III

MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEL RISCHIO

Come indicato nell'allegato II, la Comunità fornirà un contributo (azione di coordinamento e sostegno) alla Banca europea per gli investimenti (BEI), la quale sarà partner nella ripartizione del rischio ai fini del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio. Tale meccanismo, che sarà cofinanziato dalla Comunità e dalla BEI, mira a stimolare in tutta Europa gli investimenti del settore privato in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST) e di innovazione.

Il contributo della Comunità aumenterà la capacità della Banca di gestire il rischio, in modo da permettere di: i) incrementare il volume delle operazioni di prestito e di garanzia della BEI per le attività con un certo livello di rischio; ii) finanziare azioni europee di RST più rischiose, la cui attuazione risulterebbe impossibile senza il sostegno comunitario, contribuendo così a colmare le carenze del mercato. Lo scopo sarà quello di:

apportare valore aggiunto nei settori in cui il mercato non è in grado di fornire i fondi necessari,

fungere da catalizzatore per moltiplicare l'investimento privato.

Il contributo comunitario sarà assegnato al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio secondo le disposizioni dell'allegato II.

La BEI presterà fondi raccolti sui mercati finanziari internazionali e fornirà garanzie ai suoi partner nel finanziamento seguendo le usuali procedure, disposizioni e regolamenti.

Il contributo sarà elargito in base al principio «primo arrivato/primo servito» sotto forma di accantonamenti e allocazione di capitale nella Banca, a copertura parziale dei rischi connessi alle operazioni della BEI a sostegno delle azioni europee di RST ammesse a fruire di finanziamenti.

In base a una propria analisi finanziaria, la BEI valuterà il livello dei rischi finanziari e stabilirà l'entità dell'accantonamento e dell'allocazione di capitale.

La valutazione e la classificazione del rischio, e le conseguenti decisioni circa la costituzione di accantonamenti e l'allocazione di capitale, si atterranno alla prassi consueta seguita dalla Banca nell'ambito del meccanismo di finanziamento strutturato, prassi approvata e controllata dai soci e via via aggiornata e modificata. Essa non risulterà modificata in ragione del contributo della Comunità.

Il rischio per il bilancio comunitario è limitato agli importi pagati o impegnati per il pagamento. Non vi sarà alcuna obbligazione eventuale per il bilancio comunitario, dato che la BEI si assumerà i rischi residui.

Il contributo comunitario sarà versato annualmente in base a un piano pluriennale e in funzione dell'evoluzione della domanda. L'importo annuo sarà fissato nel programma di lavoro, sulla scorta della relazione d'attività e delle previsioni presentate dalla BEI.

L'accordo che, in stretta consultazione con gli Stati membri, verrà stipulato con la BEI fisserà le modalità e le condizioni per la destinazione dei fondi della Comunità ad accantonamenti ed allocazione di capitale. Esso comprenderà le modalità e condizioni concernenti gli elementi seguenti.

L'ammissibilità delle azioni comunitarie di RST. Come regola generale, lo sviluppo di infrastrutture di ricerca finanziato dalla Comunità a titolo di questo programma specifico è automaticamente ammesso alla fruizione del meccanismo. Anche le persone giuridiche stabilite in paesi terzi che non sono paesi associati sono ammesse alla fruizione del meccanismo, purché partecipino ad azioni indirette del settimo programma quadro e purché i relativi costi siano ammissibili al finanziamento comunitario. Possono eventualmente essere prese in considerazione altre infrastrutture di ricerca d'interesse europeo.

Il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio sarà accessibile in tutti gli Stati membri e paesi associati, affinché in tutti gli Stati membri tutte le persone giuridiche, a prescindere dalle dimensioni (tra cui le PMI e gli organismi di ricerca, università comprese), possano beneficiarne per il finanziamento delle loro attività nell'ambito delle azioni ammissibili.

Le attività d'innovazione di carattere commerciale sono ammesse a fruire del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio soltanto mediante il ricorso al contributo proprio della BEI.

Conformemente al regolamento che stabilisce le regole di partecipazione, adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, l'accordo stabilirà anche le procedure con cui la Comunità potrà, in casi debitamente motivati, obiettare a che la BEI ricorra al contributo comunitario.

Le norme per la determinazione della quota di rischio finanziario coperto dal contributo della Comunità e la soglia di rischio oltre la quale la BEI può ricorrere a detto contributo e per la ripartizione dell'introito corrispondente.

Il livello del contributo comunitario per ciascuna operazione dipenderà dalla valutazione dei rischi finanziari effettuata dalla BEI. Il livello totale dell'accantonamento e dell'allocazione dei capitali per la maggior parte delle operazioni del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio dovrebbe situarsi tra il 15 % e il 25 % del valore nominale di tali operazioni. In nessun caso il livello dell'accantonamento totale e l'ammontare dell'allocazione di capitali del contributo comunitario supereranno il 50 % del valore nominale del prestito o della garanzia. Vi sarà una ripartizione del rischio nell'ambito di ciascuna operazione.

Le modalità per l'esercizio da parte della Comunità del controllo sulle operazioni di prestito e garanzia della BEI connesse al contributo comunitario, comprese le operazioni tramite i partner della BEI nel finanziamento.

La BEI può usare il contributo comunitario soltanto per le operazioni approvate fra la data di entrata in vigore di questo programma specifico e il 31 dicembre 2013.

Gli interessi e introiti generati dal contributo comunitario durante questo periodo saranno comunicati ogni anno dalla BEI alla Commissione, che ne informerà il Parlamento europeo e il Consiglio. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, essi saranno considerati entrate destinate al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio e iscritti in bilancio.

In sede di adozione del programma di lavoro, la Commissione può decidere di riassegnare, ai fini di qualsiasi altra azione indiretta della sezione «Infrastrutture di ricerca» di questo programma specifico, eventuali importi non utilizzati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio e, pertanto, recuperati dalla BEI, in seguito alla valutazione intermedia di cui all'allegato II del programma quadro. La valutazione intermedia comporterà una valutazione esterna dell'impatto del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio.

La Commissione terrà sotto stretto controllo l'uso effettivo del contributo comunitario, comprese valutazioni ex post degli elementi positivi dell'azione, e riferirà regolarmente al comitato del programma. Inoltre, la Commissione includerà le principali conclusioni tratte al riguardo nella relazione annuale sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato.

ALLEGATO IV

REALIZZAZIONE COMUNE DEI PROGRAMMI DI RICERCA NON COMUNITARI

Nei paragrafi che seguono si riporta, a titolo indicativo, un'iniziativa per la realizzazione comune di programmi di ricerca nazionali, che potrebbe essere oggetto di una decisione distinta sulla base dell'articolo 169 del trattato. Nel corso della realizzazione del settimo programma quadro potranno essere definite e proposte ulteriori iniziative.

Qualora tale decisione fosse presa, si istituirebbe una struttura specifica di esecuzione, nonché una struttura organizzativa e gli opportuni organi di governance necessari per la realizzazione dell'azione. Come stabilito nell'allegato II, la Comunità potrebbe finanziare l'iniziativa nei limiti dell'importo di cui all'allegato II e partecipare attivamente alla sua realizzazione, mediante gli strumenti più appropriati.

Iniziativa ex articolo 169 del trattato nel campo delle PMI che effettuano attività di ricerca

Tale iniziativa mira a lanciare ed attuare un programma comune di R&S a favore delle PMI che effettuano attività di ricerca, con l'intento di potenziare la loro capacità di ricerca ed innovazione. Forte dell'esperienza acquisita nell'ambito di Eureka, l'iniziativa stimolerà e finanzierà progetti transnazionali di ricerca e sviluppo guidati da tali PMI. Questa iniziativa va a completare le altre azioni destinate alle PMI, attuate nell'ambito del settimo programma quadro.

La Comunità finanzierà l'iniziativa e parteciperà alla sua realizzazione avvalendosi degli strumenti ad essa più appropriati.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE È TENUTA A FORNIRE A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

1.

Informazioni sulle azioni, che consentano di monitorare ciascuna proposta, in tutto l'arco di questa, riguardanti in particolare:

le proposte presentate,

la valutazione dei risultati di ciascuna proposta,

le convenzioni di sovvenzione,

le azioni concluse.

2.

Informazioni sui risultati di ciascun invito a presentare proposte e sull’esecuzione delle azioni, riguardanti in particolare:

i risultati di ciascun invito,

i risultati dei negoziati sulle convenzioni di sovvenzione,

l'esecuzione delle azioni, inclusi i dati sui pagamenti e i risultati delle azioni.

3.

Informazioni sull'esecuzione del programma, incluse le informazioni pertinenti a livello di programma quadro, programma specifico e singola attività.

Tali informazioni (in particolare sulle proposte, la loro valutazione e le convenzioni di sovvenzione) dovrebbero essere fornite in un formato uniforme e strutturato, che possa essere letto e trattato elettronicamente, accessibile attraverso un sistema di informazioni e di segnalazione basato sulla TI che consenta un'analisi agevole dei dati.


(1)  Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2005 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3)

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(11)  La ricerca relativa alla cura del cancro delle gonadi può beneficiare di finanziamenti.

(12)  Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

(13)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

(14)  Anche indicate dall'ESFRI.

(15)  Ciò potrebbe comprendere l'eventuale attuazione congiunta di programmi mirati a PMI che effettuano attività di ricerca, acquisita nell'ambito di Eureka.

(16)  Un’azione pilota denominata «Regioni della conoscenza» è stata inserita nel bilancio comunitario per l’esercizio 2003 su iniziativa del Parlamento europeo. A questa esperienza è seguito un altro invito a presentare proposte nel quadro del sesto programma quadro comunitario per la RST (2004) nell'ambito del programma «Politiche di sviluppo coerenti».

(17)  Questo non preclude la possibilità di abbinare diversi settori tecnologici qualora ciò sia opportuno.

(18)  Le regioni inquadrate nell’obiettivo di convergenza sono quelle indicate all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25; rettifica nella GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 248). Tra queste rientrano le regioni ammesse a fruire delle disposizioni previste per l'obiettivo di «convergenza», le regioni ammesse a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo di coesione, nonché le regioni più periferiche.

(19)  Compreso il vaglio sotto il profilo etico delle procedure utilizzati per proposte riguardanti questioni delicate nell'ambito del programma specifico «Cooperazione».

(20)  «Le donne e la scienza: Eccellenza ed innovazione — Uguaglianza tra uomini e donne nella scienza», SEC(2005) 370; conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005.

(21)  Le attività inerenti al rafforzamento ed al miglioramento del sistema scientifico europeo, quali la consulenza e le competenze in campo scientifico, che contribuiscono a una «migliore regolazione», rientrano nella sezione dedicata alla scienza e alla società del presente programma specifico.

(22)  Si rinvia alle norme di partecipazione.

(23)  Attualmente 9 paesi partner mediterranei e 6 paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale partecipano alla politica europea di vicinato.

(24)  Diversi dai paesi associati candidati.

(25)  Diversi dai paesi associati potenziali candidati.

(26)  Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Repubblica del Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

(27)  Tenendo presente che l'America latina comprende sia paesi in via di sviluppo sia economie emergenti.

(28)  In questo contesto per dialogo bilaterale a livello regionale s’intende il dialogo tra gli Stati membri, la Comunità e i paesi terzi interessati.

(29)  A cui potrebbero partecipare anche il Centro internazionale di scienza e tecnologia (CIST) ed il Centro per la scienza e la tecnologia dell’Ucraina (STCU).

(30)  Considerati gli interessi della Comunità, si sono conclusi accordi con tutti i più importanti partner industrializzati o dei paesi emergenti, nonché con la quasi totalità dei paesi inclusi nella politica europea di vicinato.

(31)  Compreso un importo fino a 200 milioni di EUR alla Banca europea per gli investimenti per il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, di cui all'allegato III. Un importo dell'ordine di 100 milioni di EUR sarà impegnato per quote annue per il periodo 2007-2010.


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/126


Rettifica della decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/975/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(2006/975/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito «il programma quadro»), viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e prevedono i mezzi ritenuti necessari.

(2)

Il Centro comune di ricerca (di seguito «CCR») dovrebbe svolgere le «attività dirette di ricerca e sviluppo» nell'ambito del programma specifico del CCR che attua il programma quadro CE.

(3)

Nell'assolvimento del suo compito, il CCR dovrebbe fornire un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti al processo di elaborazione delle politiche dell'UE, fornendo assistenza ai fini dell'attuazione e del controllo delle politiche esistenti e facendo fronte alle nuove esigenze di carattere strategico. Per assolvere al suo compito il CCR dovrebbe condurre ricerche della più alta qualità europea comparabile, mantenendo tra l'altro il livello di eccellenza scientifica che gli è proprio.

(4)

Le azioni dirette condotte dal CCR dovrebbero essere attuate nell'ambito del presente programma specifico. Nella realizzazione del presente programma specifico in conformità del suo mandato, è opportuno che il CCR dia particolare rilievo ai settori più importanti per l'Unione: la prosperità in una società ad alta intensità di conoscenze, la solidarietà, la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse, la sicurezza e la libertà nonché il ruolo dell'Europa come partner mondiale.

(5)

La realizzazione del presente programma deve essere improntata a criteri di flessibilità, efficienza e trasparenza e tenere conto delle esigenze degli utenti del CCR e delle politiche comunitarie, nel rispetto dell'obiettivo di tutela degli interessi finanziari della Comunità. All'occorrenza, le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma dovrebbero essere adattate a tali esigenze e agli sviluppi scientifici e tecnologici e mirare all'eccellenza scientifica.

(6)

Le disposizioni che disciplinano la partecipazione delle imprese, degli istituti di ricerca e delle università e le norme sulla diffusione dei risultati della ricerca vigenti per il programma quadro (di seguito «regole per la partecipazione e la diffusione») con riferimento alle azioni dirette dovrebbero applicarsi anche alle attività di ricerca e sviluppo svolte nell'ambito del presente programma specifico.

(7)

Per l'esecuzione del presente programma può essere opportuno intraprendere, segnatamente sulla base dell'articolo 170 del trattato, attività di cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a complemento della cooperazione esistente nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo o di un accordo di associazione.

(8)

A sostegno dell'allargamento dell'UE e del processo di integrazione, il CCR mira a promuovere l'integrazione degli organismi e dei ricercatori dei nuovi Stati membri nelle sue attività, in particolare con riferimento all'attuazione delle componenti scientifiche e tecnologiche dell'acquis comunitario, e una cooperazione rafforzata con organismi e ricercatori dei paesi candidati. È prevista inoltre un'apertura graduale ai paesi limitrofi, in particolare sui temi prioritari della politica europea di vicinato.

(9)

Le attività di ricerca effettuate nell'ambito del presente programma specifico dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(10)

È necessario che il CCR continui a generare risorse supplementari tramite attività competitive; esse comprendono la partecipazione ad azioni indirette del programma quadro, lavori per conto terzi e, in misura minore, lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale.

(11)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un'esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando al contempo la certezza del diritto e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento finanziario, e ad eventuali modifiche future (5).

(12)

È opportuno adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito che l'efficacia dell'utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7) , e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(13)

La Commissione dovrebbe provvedere a fare eseguire in tempo utile una valutazione indipendente delle attività realizzate nei settori contemplati dal presente programma.

(14)

Il consiglio di amministrazione del CCR è stato consultato con riferimento al contenuto scientifico e tecnico del presente programma specifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico relativo alle azioni dirette di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione che devono essere svolte dal Centro comune di ricerca (di seguito «il programma specifico»).

Articolo 2

Il programma specifico stabilisce le attività relative alle azioni non nucleari del Centro comune di ricerca, fornendo un supporto scientifico e tecnico orientato alle esigenze dei clienti nel processo di elaborazione delle politiche comunitarie, facilitando la realizzazione e il controllo delle politiche esistenti e rispondendo alle nuove esigenze strategiche.

Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell'allegato.

Articolo 3

Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico ammonta a 1 751 milioni di EUR.

Articolo 4

1.   Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del presente programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

2.   Nell'ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana in un'ottica riproduttiva,

attività di ricerca finalizzate a modifiche del patrimonio genetico umano che potrebbero avere carattere ereditario (9),

attività di ricerca finalizzate a creare embrioni umani esclusivamente ai fini di ricerca o per ottenere cellule staminali, anche mediante il trasferimento nucleare di cellule somatiche.

3.   Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione umano comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4.   I campi di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 5

1.   Il programma specifico è eseguito mediante le azioni dirette che figurano nell'allegato III del programma quadro.

2.   Le regole per la partecipazione e la diffusione relative alle azioni dirette si applicano al programma specifico.

Articolo 6

1.   Ai fini dell'esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicati in allegato e il relativo calendario di esecuzione.

2.   Il programma di lavoro pluriennale tiene conto delle pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati membri, dagli Stati associati e dalle organizzazioni europee e internazionali ed è opportunamente aggiornato.

Articolo 7

La Commissione provvede a far eseguire la valutazione indipendente di cui all'articolo 7 del programma quadro in relazione alle attività realizzate nei settori contemplati dal programma specifico.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

1.   Obiettivo

Fornire un supporto scientifico e tecnico orientato alle esigenze dei clienti nel processo di elaborazione delle politiche comunitarie, facilitando l'attuazione e il controllo delle politiche esistenti e rispondendo alle nuove esigenze strategiche.

2.   Strategia

Il CCR rafforzerà l'orientamento a favore dei clienti e l'intensa rete di relazioni con la comunità scientifica, nel contesto specifico della crescita, dello sviluppo sostenibile e della sicurezza:

reagendo con flessibilità all'evoluzione delle necessità e delle esigenze dei responsabili delle politiche europee,

concentrando l'attenzione su questioni che destano preoccupazioni nella società, aventi una componente di ricerca e una forte dimensione comunitaria,

sviluppando partenariati con gli istituti di ricerca, le università, le imprese, gli enti pubblici, gli organismi di regolamentazione negli Stati membri, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

potenziando le sue competenze e i suoi impianti,

il CCR ha concentrato le risorse a sua disposizione per far fronte alle sfide S/T attinenti alle questioni complesse e sfaccettate connesse alle politiche comunitarie; a tal fine ha organizzato le sue attività attorno ai principali settori politici e ha instaurato sinergie con altre fonti di sostegno S/T disponibili negli Stati membri. Rafforzerà ulteriormente questa capacità, anche collaborando con le agenzie dell'UE, le altre istituzioni dell'UE, in particolare il Parlamento europeo, e le autorità competenti degli Stati membri,

migliorando la trasparenza tramite la divulgazione dei criteri usati all'atto di fissare le sue priorità di ricerca.

Un approccio integrato per il sostegno dell'S/T alle politiche costituisce una delle caratteristiche essenziali del presente programma specifico. Infatti in vari settori si avverte il pressante bisogno di comprendere le interazioni tra l'evoluzione tecnologica, gli sviluppi scientifici, l'innovazione e la competitività, da un lato, e i diversi assetti normativi e politici (strumenti economici, regimi volontari e meccanismi flessibili), dall'altro. Una solida base costituita dalle attività di ricerca contribuirà al conseguimento di questi obiettivi. La partecipazione alle azioni dirette del programma quadro sarà intesa ad ottimizzare la complementarità con il programma istituzionale definito nella seguente sezione 3.

Il CCR rafforzerà la sua posizione nello spazio europeo della ricerca facilitando l'accesso alle sue strutture da parte di ricercatori europei e non europei, compresi scienziati all'inizio della loro attività, intensificherà la sua cooperazione con altre organizzazioni di ricerca pubbliche e private, migliorerà opportunamente la qualità scientifica delle sue attività e contribuirà in modo più scientifico alla formazione, che resterà un'alta priorità per il CCR.

La diffusione delle conoscenze fra i diversi soggetti coinvolti in questo processo costituirà un elemento fondamentale della strategia; occorrerà inoltre adoperarsi per aumentare la partecipazione delle PMI alle attività di ricerca. Le attività mireranno anche a sostenere l'attuazione e il controllo della legislazione e a diffondere le migliori pratiche nell'ambito dell'UE a 25, dei paesi candidati e dei paesi limitrofi.

Il CCR risponderà alla richiesta di «legiferare meglio», presentata nella nuova agenda di Lisbona, contribuendo alla valutazione ex ante ed ex post a sostegno delle iniziative politiche della Commissione basate su fatti concreti. Inoltre, le esigenze che derivano dall'attuazione e dal controllo delle politiche daranno luogo, nella misura in cui si tratti di lavori di ricerca, alla realizzazione di attività di sostegno ad hoc.

Le nuove sfide associate alla crescente necessità di fare fronte alle crisi, alle emergenze e a pressanti imperativi politici saranno affrontate mediante lo sviluppo di strumenti e capacità in settori precisi, per fornire un sostegno adeguato in un contesto europeo.

Le politiche esterne e connesse alla sicurezza della Comunità daranno luogo a nuove richieste rivolte al CCR nel corso del settimo programma quadro. Questi settori di attività si avvarranno di sistemi di informazione e di analisi interni per poter reagire tempestivamente. Peraltro, nel presente programma assumerà maggiore rilievo anche la dimensione mondiale e internazionale dei lavori del CCR.

Una quota specifica delle risorse del CCR è destinata alla ricerca esplorativa al fine di acquisire nuove conoscenze e competenze. Le risorse sono investite nella ricerca esplorativa sotto forma di «capitali di avviamento» destinati a dare risultati concreti in una fase successiva e che, in caso di successo, contribuiranno alle attività del CCR a medio e lungo termine.

Qualora sia necessario nel contesto del suo sostegno alle politiche tematiche, il CCR eseguirà compiti specifici che consentiranno una migliore valorizzazione (e, quando possibile, divulgazione) dei risultati della ricerca europea. Così facendo, rafforzerà i benefici della società della conoscenza. Laddove e allorquando opportuno, le attività di ricerca effettuate dal CCR dovrebbero essere coordinate con quelle realizzate nell'ambito dei «temi» del programma specifico «Cooperazione», al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni.

3.   Attività

3.1.   Tema 1: Prosperità in una società ad elevata intensità di conoscenza

3.1.1.   Punto 1.1 Competitività e innovazione

Il sostegno alla competitività, alla trasparenza del mercato interno e agli scambi avverrà mediante la produzione e la diffusione di riferimenti riconosciuti a livello internazionale e la promozione di un sistema di misurazione comune europeo. La comparabilità delle misurazioni sarà favorita dall'applicazione di strumenti di garanzia della qualità, quali materiali e misurazioni di riferimento, metodi convalidati e dati relativi a una vasta gamma di settori connessi all'azione politica, quali:

la sicurezza delle sostanze e dei prodotti chimici, compresi i cosmetici, con lo sviluppo di un sistema di riferimento per la valutazione integrata dei rischi chimici e mediante un sostegno S/T alla legislazione nel settore delle sostanze chimiche, compreso il sostegno (sotto l'aspetto della formazione) alla preparazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche,

metodi sperimentali alternativi (alla sperimentazione animale) e strategie sperimentali intelligenti,

la sicurezza, la qualità, la genuinità degli alimenti, la sicurezza dei mangimi, le biotecnologie,

e-Energy (fonti e vettori energetici più puliti e rinnovabili),

la sicurezza e la protezione dei cittadini,

l'ambiente e la salute.

Questi lavori di riferimento saranno svolti in stretta cooperazione con le istituzioni degli Stati membri, gli organismi internazionali di normalizzazione (ISO, CEN, Codex alimentarius, AOAC), le autorità di regolamentazione e le imprese. Il CCR mantiene la sua funzione di Laboratorio comunitario di riferimento (CRL) nei settori dei prodotti alimentari e dei mangimi geneticamente modificati, dei materiali destinati al contatto con gli alimenti e gli additivi per mangimi, così come in nuovi ambiti collegati ai suoi settori di competenza.

Il CCR proseguirà lo sviluppo di tecniche avanzate di modellizzazione econometrica e di analisi di sensibilità in una vasta gamma di settori strategici, nello sviluppo della modellizzazione macroeconomica, nell'analisi a breve termine dei cicli finanziari e commerciali e nell'elaborazione e valutazione di indicatori compositi.

Il CCR proseguirà anche l'applicazione degli strumenti di econometria e di statistica finanziarie nel settore dei servizi finanziari (ad esempio «compensazione e regolamento» e le direttive bancarie). Continuerà a partecipare a diverse iniziative fornendo il suo sostegno a valutazioni ex ante ed ex post (comprese le valutazioni di impatto), predisponendo indicatori specifici e effettuando analisi.

Il CCR intensificherà il suo sostegno all'elaborazione della politica comunitaria relativa al commercio internazionale, con particolare attenzione all'impatto della politica commerciale sullo sviluppo sostenibile e sulla competitività.

L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sarà oggetto di analisi socioeconomiche quantitative dirette — anche con riferimento al principio «legiferare meglio» — in molti settori strategici quali la stabilità macroeconomica e la crescita, i servizi finanziari, alcuni aspetti della competitività, la formazione continua e la dimensione relativa al capitale umano nella strategia di Lisbona, l'agricoltura, i cambiamenti climatici, i sistemi energetici e di trasporto sostenibili. Il CCR contribuirà ad una migliore comprensione della relazione tra i programmi di istruzione e le esigenze della società della conoscenza e di circolazione della conoscenza, così come dei fattori che incidono sulle pari opportunità nell'istruzione e le modalità per un uso efficiente delle risorse nel settore dell'istruzione.

Le tecnologie ecoefficienti, al centro degli obiettivi in materia di competitività e di ambiente, continueranno a essere individuate e valutate dall'Ufficio europeo per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (EIPPC) e nell'ambito di un contributo all'attuazione e al monitoraggio del Piano di azione per le tecnologie ambientali. Le condizioni dello sviluppo di queste tecnologie saranno studiate per individuare gli ostacoli alla loro diffusione, valutarne gli obiettivi di prestazioni e gli utilizzi e analizzare le misure atte a migliorarne la valorizzazione.

Il sostegno alla competitività sarà apportato anche nell'ambito di attività quali:

il sostegno all'elaborazione e al mantenimento di norme europee, quali gli Eurocodici, le Euronorme, le norme IEC e ISO e i Materiali di riferimento europei,

l'elaborazione di norme per i sistemi di monitoraggio ambientale e di sicurezza e per l'accesso a dati armonizzati nel contesto dei programmi INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) e GMES (Global Monitoring for Environment and Security),

il rafforzamento dell'infrastruttura europea di misurazione mediante raffronti interni tra laboratori a sostegno dei processi di accreditamento/certificazione.

Il CCR fornirà inoltre il suo sostegno scientifico e tecnico allo sviluppo di valutazioni del rischio e procedure di gestione come strumento per il processo decisionale europeo.

3.1.2.   Punto 1.2 Spazio europeo della ricerca

Il CCR contribuirà direttamente allo Spazio europeo della ricerca potenziando il suo il collegamento in rete, la formazione e la mobilità dei ricercatori, l'accesso alle infrastrutture di ricerca e la ricerca in collaborazione. All'occorrenza parteciperà alle Piattaforme tecnologiche europee, alle Iniziative tecnologiche congiunte e alle azioni fondate sull'articolo 169. Un'attenzione particolare sarà prestata al coinvolgimento dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati.

Il CCR fornirà sostegno all'elaborazione della politica in materia di ricerca sulla base di elementi concreti, tanto a livello comunitario che degli Stati membri.

Detto sostegno strategico all'elaborazione della politica in materia di ricerca sarà integrato da valutazioni tecnologiche delle priorità di ricerca per ciascuna area tematica.

Anche il consolidamento, lo sviluppo e la diffusione dei metodi di previsione scientifica e tecnologica saranno promossi a livello europeo.

3.1.3.   Punto 1.3 Energia e trasporti

Il CCR concentrerà le sue attività nel settore dell'energia sulla transizione graduale verso un sistema energetico basato in misura minore sul carbone e più su fonti e vettori energetici rinnovabili (compreso l'idrogeno), sull'incremento dell'efficienza energetica e della sicurezza tecnica dei sistemi nonché su una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento. Gli obiettivi del CCR nel settore dell'energia sono:

offrire un sistema di riferimento per l'energia sostenibile che risponda alle esigenze della politica comunitaria con la competenza S/T in materia di innovazione e di sviluppo tecnologici (tutte le fonti di energia ed efficienza degli usi finali dell'energia),

agire in qualità di centro di riferimento per il controllo prenormativo delle prestazioni e la certificazione di determinate tecnologie (ossia combustibili fossili più puliti, biomassa, energia fotovoltaica, celle a combustibile e idrogeno),

fornire informazioni sull'affidabilità dell'approvvigionamento energetico in Europa e sulla disponibilità di risorse energetiche rinnovabili. Inoltre, il CCR favorirà un dibattito basato su dati concreti e agevolerà il processo decisionale in conoscenza di causa per quanto riguarda il mix energetico appropriato per rispondere al fabbisogno energetico europeo.

Il CCR contribuirà allo sviluppo di trasporti sostenibili in Europa concentrando la sua azione sugli aspetti seguenti:

l'ambiente, con la ricerca sulla riduzione delle emissioni e il relativo impatto sugli ecosistemi; il potenziale di riduzione delle emissioni grazie alle tecnologie emergenti, in scenari politici diversi,

la dimensione tecnico-economica, mediante attività di ricerca sulla valutazione di esternabilità, combustibili e motori perfezionati, veicoli di nuova concezione e sull'incidenza dell'innovazione sulla competitività e la crescita economica, così come le valutazioni delle varie opzioni nella politica dei trasporti,

la dimensione sociale, mediante attività nel settore della ricerca sulla pianificazione territoriale e urbana, delle ripercussioni sulla salute e della sensibilizzazione. La ricerca si incentrerà anche sugli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione nei trasporti aerei, terrestri e marittimi.

L'energia e i trasporti sono i principali settori responsabili dell'inquinamento atmosferico. Il CCR sosterrà la strategia tematica dell'UE sull'inquinamento atmosferico (CAFE, Clean Air for Europe) prestando particolare attenzione alla caratterizzazione e all'imputazione delle emissioni alle diverse fonti, a sostegno dell'elaborazione delle strategie di riduzione delle emissioni. Sarà avviata un'armonizzazione/normalizzazione delle prove di riferimento e delle metodologie per la misurazione delle emissioni.

3.1.4.   Punto 1.4 Società dell'informazione

Il CCR sosterrà l'elaborazione delle politiche e degli strumenti relativi alle tecnologie della società dell'informazione, che contribuiscono alla creazione di una società della conoscenza europea competitiva, definendo analisi e strategie prospettiche concernenti la società della conoscenza. La crescita, la solidarietà, l'inclusione sociale e la sostenibilità saranno i temi considerati. Il CCR contribuirà anche all'attuazione delle politiche comunitarie strettamente connesse o che traggono significativi benefici dall'evoluzione delle tecnologie della società dell'informazione. Tali politiche riguardano applicazioni nei seguenti settori: e-business, e-health, sicurezza personale, ambiente domestico, e-learning, e-governance e ambiente; esse riguardano inoltre la determinazione del potenziale di nuovi sviluppi ai fini delle strategie europee globali riguardanti la crescita, l'inclusione sociale e la qualità della vita, nonché le TIC al servizio della fiducia.

Il CCR lavorerà sulla «convergenza» nel settore delle STI, allo scopo di valutare l'impatto potenziale per la società in termini di competitività, di protezione della privacy, di diritti di proprietà e di inclusione sociale. Si mirerà alla convergenza delle applicazioni nel settore sanitario (biosensori, nanotecnologie e scienze cognitive), della sicurezza (sensori, sicurezza pubblica e integrità delle persone) e dell'ambiente (tecnologie di monitoraggio e gestione ambientale sostenibile).

3.1.5.   Punto 1.5 Scienze della vita e biotecnologie

Le scienze della vita e le biotecnologie sono settori che rivestono interesse per molti settori strategici, nei quali possono apportare un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi della Comunità. Questo potenziale è ampiamente riconosciuto nei settori medico-sanitario, agricolo, dei prodotti alimentari, dell'ambiente nei quali si stanno rapidamente sviluppando nuove applicazioni. Per poter disporre di materiali di riferimento e metodi convalidati è necessario avere accesso a una vasta gamma di strumenti biotecnologici avanzati e averne il controllo. Nell'ambito della sua collaborazione con le organizzazioni nazionali competenti, e averne il controllo. Il CCR svilupperà ulteriormente le sue competenze in questo settore, tenendo conto del contesto legislativo e regolamentare.

In particolare, il CCR realizzerà studi sull'impatto socioeconomico di alcune applicazioni delle biotecnologie e delle scienze della vita, a sostegno della legislazione futura. Con uno sforzo integrato in materia di nanobiotecnologie, fisica, biologia e chimica applicate alle tecniche di rilevamento, il CCR contribuirà allo sviluppo di nuove strategie e tecnologie per il monitoraggio ambientale e della salute, gli studi (eco) tossicologici, il controllo e la sicurezza degli alimenti e della catena alimentare.

In particolare saranno realizzate attività nei settori seguenti:

1)

Biotecnologie e aspetti connessi alla salute:

sviluppo di strumenti di garanzia della qualità per i test genetici,

studi sulle applicazioni diagnostiche e lo sviluppo di farmaci genomici (ad esempio, la farmacogenomica),

sviluppo e convalida di metodi avanzati per perfezionare, ridurre e sostituire la sperimentazione animale di prodotti biofarmaceutici al fine di determinare la tossicità delle sostanze chimiche con colture cellulari in vitro, tecniche «high-throughput» (ad elevata capacità di trattamento) e la tossicogenomica,

individuazione e valutazione di metodologie bioinformatiche innovative a sostegno delle tecnologie «omiche», integrando le risposte fisiologiche modulate in funzione della sensibilità individuale e dei fattori connessi allo stile di vita,

predisposizione di un quadro metodologico inteso a tener conto adeguatamente dei fattori che alterano il rischio nella valutazione dei rischi per la salute umana,

valutazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute delle nanotecnologie, compresa la nanotossicologia.

2)

Biotecnologie nell'agricoltura, nei prodotti alimentari e nei mangimi:

studi prospettici sulle applicazioni biotecnologiche emergenti nella produzione alimentare (ad esempio alimenti funzionali, animali da allevamento clonati, colture ottenute con la tecnica «farmaco-molecolare»),

individuazione degli OGM, identificazione e quantificazione (compresa la convalida dei metodi di screening ad elevata capacità di trattamento e gli strumenti di garanzia della qualità per gli OGM delle prossime generazioni),

studi sulla coesistenza delle colture GM/non GM; studi sui dati economici delle colture GM.

3.2.   Tema 2: Solidarietà e gestione responsabile delle risorse

3.2.1.   Punto 2.1 Sviluppo rurale, agricoltura e pesca

Il CCR contribuirà con la sua ricerca alle politiche europee in materia di sviluppo rurale, agricoltura e pesca, offrendo la sua assistenza nelle tre dimensioni della sostenibilità:

aspetti connessi alla produzione: sostegno all'attuazione, al controllo e al monitoraggio della PAC (regime di pagamento unico, condizionalità, sistemi di consulenza agricola), compresi i sistemi integrati di gestione e di controllo per i seminativi e i registri permanenti delle colture, e istituzione del catasto rurale/urbano a sostegno del mercato e degli investimenti (grazie a tecniche di posizionamento e di navigazione); previsione della produzione agricola sulla base di modelli di simulazione della crescita, delle tecniche di indagine areale, del telerilevamento e di una rete agro-fenologica; sostegno all'attuazione di un sistema di assicurazione per agricoltori dell'UE; sostegno agli aspetti metodologici del nuovo sistema statistico agricolo dell'UE (compreso il progetto LUCAS),

aspetti ambientali: valutazione delle conseguenze di buone condizioni agricole e ambientali e studio degli impatti e dell'efficacia delle misure agroambientali sulle condizioni pedologiche e idrologiche, la biodiversità e i paesaggi europei; analisi dei legami tra le politiche agricola, di sviluppo rurale e regionale e le loro incidenze sulle modifiche dell'utilizzo del suolo europeo, con l'elaborazione di indicatori e di modelli spaziali; evoluzione delle misure di promozione per l'agricoltura biologica e a basso impiego di pesticidi e fertilità del suolo; sostegno all'elaborazione di strategie territoriali mirate per l'attuazione di programmi di sviluppo rurale; valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura ai fini dello sviluppo di misure di adattamento; contributo all'attenuazione delle emissioni di gas a effetto serra, mediante colture energetiche e il recupero energetico dei rifiuti agricoli,

aspetti relativi ai produttori/consumatori: analisi strategiche delle politiche in settori quali: l'incidenza della riforma della PAC sulla sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli; reattività dell'agricoltura alle richieste dei consumatori: caratterizzazione e controllo degli alimenti, incidenza dell'assicurazione della qualità e dei regimi di certificazione gestiti nell'ambito delle catene di approvvigionamento e reattività alle norme in materia di ambiente e di benessere degli animali; proiezione e analisi dell'impatto delle politiche per i principali prodotti agricoli europei in termini di produzione, di mercato mondiale, di prezzo, di redditi e di benessere dei consumatori; incidenza dei cambiamenti nella politica commerciale e sui mercati mondiali di prodotti di base; politiche agrarie nel settore dello sviluppo rurale, congiuntamente ad altre politiche. Un'attenzione particolare sarà prestata all'incidenza della riforma della PAC nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati e all'analisi dell'impatto e degli effetti delle politiche di sviluppo rurale.

Gli obiettivi della politica comune della pesca saranno affrontati migliorando la qualità e la diffusione in tempo utile dei dati scientifici nonché sviluppando processi di valutazione dell'impatto economico e sociale delle opzioni di gestione. Le nuove tecnologie, compresa l'individuazione dell'origine dei pesci sulla base dell'analisi del DNA, serviranno a reperire i casi di infrazione. Si presterà attenzione alle tecniche che favoriscono il coinvolgimento delle parti interessate. Conformemente alla politica marittima comunitaria in fase di elaborazione, il campo di applicazione dei servizi sviluppati per le industrie della pesca, ad esempio il monitoraggio delle navi mediante telerilevamento e la notifica elettronica, sarà esteso all'identificazione delle navi mercantili. Si valuterà l'impatto del settore dell'acquicoltura in costante espansione, anche sotto il profilo ambientale e socioeconomico.

3.2.2.   Punto 2.2 Risorse naturali

Il CCR sta partecipando ai lavori su un approccio olistico del controllo dell'evoluzione e dell'analisi dell'impatto e delle pressioni sulle risorse naturali, al fine di definire concetti integrati per lo sviluppo sostenibile. A complemento del punto 2.1, questa ricerca avrà una stretta correlazione con le sette strategie tematiche ambientali dell'UE. Il CCR presterà particolare attenzione alla condivisione delle informazioni ambientali e contribuirà allo sviluppo del GMES svolgendo un ruolo importante nelle sue attività di ricerca. Le applicazioni saranno conformi ai principi di INSPIRE.

Più precisamente, le attività del CCR saranno incentrate sugli aspetti seguenti:

la gestione delle risorse idriche nel contesto della direttiva quadro sulle acque e della politica marittima, prestando attenzione alla qualità ecologica delle acque interne e costiere europee, ai cicli di sostanze inquinanti, alle misurazioni armonizzate dei contaminanti chimici e biologici, alla modellizzazione dinamica e ai sistemi di informazione paneuropei,

le iniziative di protezione del suolo indicate nella direttiva quadro sui suoli, incentrate sull'armonizzazione del flusso di informazioni pedologiche in Europa, la definizione di metodi e criteri comuni per la delimitazione delle zone pedologiche a rischio e gli approcci in materia di controllo del suolo,

gli approcci basati sull'analisi del ciclo di vita finalizzati a seguire le risorse dall'estrazione fino al loro utilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali. La produzione e il consumo sostenibili di risorse e materiali naturali, così come l'impatto ambientale e il carattere sostenibile dei prodotti, in base a diversi scenari tecnologici e politici,

il settore forestale; sarà istituito un sistema di monitoraggio delle foreste comunitarie per ottenere informazioni sugli incendi forestali, sullo stato ecologico delle foreste e sulle risorse forestali. Le attività riguarderanno indicatori della biodiversità forestale, strumenti di analisi delle conseguenze post-incendio, analisi delle interazioni tra incendi forestali, suoli e cambiamenti climatici e l'integrazione delle informazioni relative alle risorse forestali disponibili da parte degli Stati membri,

sostegno tecnico continuo allo sviluppo di INSPIRE: contributo al sistema d'informazioni condiviso in materia ambientale dell'UE (in stretta cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e ESTAT),

analisi dell'impatto dei programmi strutturali e di coesione e sostegno alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali comunitarie tramite indicatori territoriali a livello regionale e urbano.

3.2.3.   Punto 2.3 Ambiente e salute

Il collegamento tra ambiente e salute rappresenta un nuovo polo di attenzione a livello europeo. Il CCR contribuirà all'elaborazione di questa nuova politica nei seguenti aspetti:

sviluppo e convalida di metodi di monitoraggio delle vie di esposizione e di valutazione delle esposizioni: aria ambiente (qualità dell'aria), aria all'interno degli edifici (prodotti, fumo), acqua potabile e prodotti alimentari (compresi i materiali a contatto con gli alimenti e gli agenti di contaminazione nella catena alimentare). È previsto un contributo allo sviluppo di un approccio generale dell'esposizione umana, segnatamente nel settore delle sostanze chimiche,

valutazione degli effetti sulla salute tramite lavori sperimentali, biomonitoraggio, analisi tossicogenomiche, tecniche informatiche e strumenti analitici,

valorizzazione delle conoscenze acquisite nel corso dei lavori previsti nei due punti precedenti, per contribuire allo sviluppo futuro di un sistema integrato in materia di ambiente e salute, conformemente al quadro politico sulle informazioni in materia di ambiente e salute attualmente in fase di elaborazione nell'ambito del piano di azione dell'UE.

3.2.4.   Punto 2.4 Cambiamenti climatici

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è un obiettivo centrale del protocollo di Kyoto. La valutazione del potenziale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (misure di attenuazione) in un quadro comune costituisce pertanto un punto essenziale del programma di lavoro del CCR. Si proseguiranno la valutazione della qualità, la verifica e l'analisi dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra, in particolare in settori difficili come l'agricoltura e la silvicoltura. Lavori analoghi verteranno sulla verifica nel contesto dello scambio dei diritti di emissione di carbonio.

L'adattamento ai cambiamenti climatici è diventato imperativo e il CCR continuerà a raccogliere e valutare i dati relativi alle incidenze del clima su diversi settori vulnerabili dell'economia europea. Si tratta in particolare di agricoltura, silvicoltura, risorse idriche e rischi naturali. L'analisi dei rischi connessi ai cambiamenti climatici verterà soprattutto sull'incidenza a livello europeo di inondazioni, siccità, incendi forestali, tempeste, deterioramento della qualità dell'aria e processi costieri e marini.

È necessaria un'adeguata conoscenza dei segnali e delle ripercussioni dei cambiamenti climatici in tutto il pianeta. Si continuerà a sviluppare tecniche di monitoraggio mondiale per valutare i cambiamenti nell'atmosfera, negli oceani e nella biosfera terrestre che condizionano i cambiamenti climatici o ne sono la conseguenza. Questi lavori rientrano nel contributo europeo ai sistemi di osservazione mondiale ufficialmente approvati nella convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (contributo al sistema di osservazione del clima). Lavori analoghi verteranno sulla verifica dello scambio dei diritti di emissione del carbonio associati ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto (meccanismo di attuazione congiunta e meccanismo per lo sviluppo pulito) e ai regimi futuri dopo il 2012. Il CCR avvierà la terza fase del programma TREES (Tropical Ecosystem Environment observations by Satellites) per aggiornare le precedenti valutazioni della copertura forestale mondiale.

Il CCR collaborerà anche con altri centri di modellizzazione in Europa, al fine di definire scenari alternativi e realizzare analisi costi-benefici. Di particolare rilievo nel contesto del settimo programma quadro è l'analisi delle opzioni possibili per il periodo post-Kyoto, che darà luogo a discussioni sull'integrazione delle politiche inerenti al clima in altre politiche settoriali.

3.3.   Tema 3: Libertà, sicurezza e giustizia

3.3.1.   Punto 3.1 Sicurezza interna

Il CCR fornirà sostegno S/T alle politiche comunitarie relative alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nel settore doganale, segnatamente mediante le sue attività di ricerca. L'accento sarà posto sull'applicazione delle TI e delle competenze in materia di analisi sistemiche nella tutela contro la criminalità, la frode, il contrabbando e i traffici illeciti, la protezione dei cittadini e delle infrastrutture critiche contro il terrorismo nonché la gestione dei flussi migratori e delle frontiere. Il CCR garantirà anche l'assistenza tecnica alla gestione integrata delle frontiere (interoperabilità).

Le attività comprenderanno misure di sostegno ai seguenti aspetti:

la capacità di individuare e monitorare le frodi ai danni del bilancio comunitario e le distrazioni di fondi, mediante una rilevazione automatica di informazioni e di tecniche analitiche avanzate applicate a grandi serie di dati,

la valutazione delle minacce e dei punti deboli delle infrastrutture critiche in settori chiave a livello dell'Unione (ad esempio i sistemi informativi, i sistemi finanziari, gli impianti industriali, gli edifici pubblici, i sistemi e le infrastrutture di trasporto, le reti di comunicazione, le reti finanziarie, i sistemi di navigazione, le infrastrutture elettriche e del gas/petrolifere, i circuiti di distribuzione alimentare, ecc.),

la prevenzione, la preparazione e la gestione dei rischi nel caso di scenari innescati da atti intenzionali (sabotaggio di impianti industriali, esplosioni, collisioni, agenti chimici e biologici, attacco ai circuiti alimentari) contro infrastrutture,

sicurezza e gestione delle frontiere, sulla base di norme e di test di sensori biometrici, sistemi di monitoraggio per l'individuazione dei traffici illeciti e dei flussi migratori,

raccolta di informazioni nel settore del trasporto delle merci per via aerea, marittima e stradale, utilizzando varie tecnologie di localizzazione,

centro di crisi dell'UE (sistema ARGUS) e meccanismi comunitari di risposta alle situazioni di crisi.

3.3.2.   Punto 3.2 Catastrofi e interventi di emergenza

Per quanto riguarda le catastrofi naturali e gli incidenti tecnologici, il CCR promuoverà una migliore capacità di comprendere e trattare i punti deboli, i rischi, i sistemi di allarme preventivo e di allerta, il monitoraggio e la valutazione dei danni, le misure di prevenzione e di attenuazione. Contribuirà in particolare al miglioramento della capacità di reazione comunitaria e della gestione delle crisi in termini di rapidità di intervento, monitoraggio, valutazione dei danni (in particolare nel contesto del Meccanismo di protezione civile e del Fondo di solidarietà).

L'Ufficio per i rischi di incidenti rilevanti (Major Accidents Hazards Bureau) contribuirà alla gestione della sicurezza garantendo il monitoraggio degli incidenti e dei sinistri e traendone insegnamenti, segnatamente con riferimento agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva Seveso II.

Relativamente alle catastrofi naturali, il CCR si concentrerà sullo sviluppo di sistemi di allarme preventivo e di allerta, sulla base di modelli, tecnologie di osservazione della Terra e reti di misurazioni per situazioni diverse in Europa, comprese le inondazioni, le siccità, le maree nere, i sismi, gli incendi forestali, le valanghe, le frane e le tempeste. Saranno studiati i rischi multipli per il bacino Mediterraneo/Mar Nero e le frange dell'Oceano atlantico. Il CCR continuerà ad elaborare relazioni sulle catastrofi naturali e a trarne i debiti insegnamenti. I lavori previsti in questo programma saranno effettuati anche a sostegno dello sviluppo dei servizi GMES in relazione alle situazioni di emergenza e di crisi.

3.3.3.   Punto 3.3 Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi

Le attività saranno coerenti con il concetto «dalla tavola ai campi». Il CCR garantirà la convalida di metodi e di procedure armonizzate per una vasta gamma di alimenti e mangimi. Rafforzerà anche la sua capacità di affrontare le crisi alimentari, grazie alla sua competenza in materia di analisi dei prodotti alimentari e dei mangimi, estendendo eventualmente il campo delle sue attività a nuovi settori. Sarà sua cura instaurare una stretta cooperazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

I settori specifici di azione saranno i seguenti:

convalida di tecniche di biologia molecolare e di tecniche ifenate per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi, ad esempio nel settore degli allergeni e degli alimenti funzionali e biologici,

settori relativi ai prodotti alimentari e alla salute e nei quali si attende una regolamentazione di legge (ad esempio la microbiologia, gli alimenti funzionali e biologici, gli allergeni, le indicazioni per la salute riportate sulle etichette),

settori relativi alla sicurezza dei mangimi nella legislazione in vigore (ad esempio le autorizzazioni per gli additivi alimentari),

microbiologia applicata a prodotti alimentari e mangimi, convalida dei metodi di individuazione biomolecolare di microrganismi, in particolare gli agenti patogeni negli alimenti e nell'acqua,

convalida di metodi analitici per l'individuazione di sostanze vietate, di agenti inquinanti, additivi nei mangimi e proteine animali, per il controllo della conformità con le direttive relative all'etichettatura e la denominazione di origine (ad esempio metodi isotopici),

tracciabilità elettronica lungo tutta la catena alimentare umana e animale.

3.4.   Tema 4: L'Europa, un partner mondiale

Il CCR sosterrà il processo decisionale comunitario nell'ambito degli strumenti per la politica esterna (cooperazione allo sviluppo, commercio e strumenti di intervento in caso di crisi e per la prevenzione pacifica dei conflitti, compresi gli strumenti di stabilità e di aiuto umanitario).

3.4.1.   Punto 4.1 Sicurezza mondiale

Mediante la sua ricerca, il CCR rafforzerà il suo sostegno ai programmi comunitari di ricostruzione e di aiuto umanitario mediante tecnologie innovative (compresi l'analisi spaziale e geospaziale, la web intelligence, i sistemi informativi in tempo reale) per diversi livelli di intervento (dalle attività preparatorie agli interventi di emergenza e alle operazioni sul campo), per far fronte all'individuazione delle «crisi dimenticate», all'allarme preventivo di crisi potenziali, alla valutazione dei bisogni negli aiuti umanitari, alla reazione integrata in caso di crisi e alla valutazione dei danni post-crisi. Un sostegno agli aiuti umanitari internazionali sarà fornito anche grazie all'estensione delle funzionalità del sistema mondiale di allarme e di intervento in caso di catastrofe, per poter intervenire in una vasta gamma di catastrofi umanitarie, in stretta cooperazione con le agenzie dell'ONU (in particolare l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari).

Il CCR stabilirà una base di dati geospaziali mondiali e contribuirà ai servizi (cartografia rapida) a sostegno della gestione delle crisi e della sicurezza; l'interoperabilità dei sistemi e le norme applicabili allo scambio di dati tra sistemi, segnatamente con il SitCen del Consiglio e il Centro satellitare dell'UE. Questa attività è intrapresa nel contesto dello sviluppo dei futuri servizi pilota GMES.

Il CCR fornirà sostegno S/T per quanto riguarda l'attuazione di misure nell'ambito del previsto «Strumento per la stabilità», per affrontare le sfide transfrontaliere e le questioni relative alla sicurezza e alla stabilità a lungo termine a livello mondiale. Il CCR lavorerà sulla questione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e delle tecnologie a duplice uso, compreso il controllo delle esportazioni, il controllo delle frontiere, la sicurezza della catena di approvvigionamento, e l'elaborazione di profili dei paesi. A tal proposito, i sistemi che devono essere ulteriormente sviluppati comprendono i sistemi di classificazione per il controllo delle esportazioni, i sistemi informativi, gli strumenti di archiviazione dei dati e gli strumenti multilingue di ricerca di informazioni su Internet. È prevista una forte integrazione con le pertinenti attività del CCR nell'ambito del programma specifico Euratom.

Centrali nell'approccio adottato sono le tecniche di analisi mediante telerilevamento e i sistemi di integrazione e di analisi dei dati da più fonti (compresi quelli dall'osservazione della Terra e da fonti ad accesso libero); faciliteranno l'attuazione delle attività nell'ambito della politica esterna della Comunità come quelle pertinenti per il processo di Kimberley e i meccanismi di monitoraggio del commercio illegale, ivi compreso del legno e dei beni a duplice uso. Queste attività contribuiranno alla dimensione globale dell'iniziativa GMES.

3.4.2.   Punto 4.2 Cooperazione allo sviluppo

Un osservatorio per lo sviluppo sostenibile e l'ambiente sarà inizialmente costituito nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Le diagnosi ambientali e i profili dei paesi, la definizione di scenari e le interazioni tra le varie politiche saranno i tre aspetti sui quali verterà il sistema di rilevazione e comunicazione di informazioni che costituirà il nucleo centrale dell'osservatorio. L'osservazione a lungo termine di parametri relativi alle risorse e all'ambiente (ad esempio copertura del suolo, copertura forestale, incendi, biodiversità, zone costiere, vulnerabilità al clima, ecc.) sosterrà analisi di tendenza. Lo sviluppo sarà effettuato in stretta collaborazione con l'iniziativa GMES e il programma di monitoraggio dell'Africa per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Le attività dell'osservatorio relative al monitoraggio mondiale delle colture saranno sviluppate nel contesto della sicurezza alimentare e dell'iniziativa comunitaria a favore dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile. I lavori di ricerca saranno incentrati su nuovi metodi di valutazione dell'approvvigionamento e del fabbisogno alimentare, su sistemi informativi in materia di sicurezza alimentare nonché sulle valutazioni delle vulnerabilità.

I risultati finali saranno «orientati verso le esigenze dei clienti», cioè, nella fattispecie, concepiti in modo da soddisfare le necessità e poter essere gestiti dai paesi in via di sviluppo.

Sarà rafforzata la cooperazione con i principali attori (UNEP, FAO, EUMETSAT, PAM, GMES-GMFS dell'ESA).

Aspetti etici

Nel corso dell'attuazione del presente programma specifico e nell'ambito delle attività di ricerca che ne derivano devono essere rispettati i principi etici fondamentali. Essi includono in particolare i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra i quali la protezione della dignità e della vita umana, la protezione dei dati a carattere personale e della privacy, così come la protezione degli animali e dell'ambiente conformemente al diritto comunitario e alle versioni più recenti delle convenzioni internazionali e codici di condotta internazionali applicabili, quali la dichiarazione di Helsinki, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli addizionali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo minore, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'Unesco, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche (BTWC), il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Saranno tenuti in considerazione anche i pareri del Gruppo consultivo europeo sulle implicazioni etiche della biotecnologia (1991–1997) e del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto della diversità degli approcci adottati in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono applicare la legislazione, i regolamenti e le norme etiche dei paesi nei quali si svolgono i lavori. In tutti i casi, trovano applicazione le disposizioni nazionali e nessuna ricerca vietata in uno Stato membro o un altro paese potrà beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità per essere effettuata nello Stato membro o nel paese considerato.

All'occorrenza, i responsabili di progetti di ricerca devono ottenere l'approvazione del comitato di etica nazionale o locale competente, prima di avviare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Inoltre la Commissione procederà sistematicamente all'esame dal punto di vista etico delle proposte riguardanti temi sensibili sotto questo aspetto o nelle quali le questioni etiche non sono state sufficientemente affrontate. In determinati casi, detto esame potrà aver luogo nel corso della realizzazione di un progetto.

Conformemente al protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie, compresa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (10), dispone che tutti gli esperimenti devono essere eseguiti in modo da evitare malessere e sofferenze o dolore inutili agli animali da esperimento e devono richiedere il minor numero di animali, implicare animali con il più basso sviluppo neurologico, causare meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica.

Nel corso dell'attuazione del presente programma, i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali saranno oggetto di un periodico controllo da parte della Commissione di modo che si possa tener conto dei possibili sviluppi.


(1)  Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  Possono beneficiare di finanziamento le attività di ricerca sul trattamento del tumore delle gonadi.

(10)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/139


Rettifica della decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/976/Euratom va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

(2006/976/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 7 del trattato, la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa al settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (3) (di seguito «il programma quadro»), è attuata mediante programmi specifici nei quali sono stabilite le modalità di esecuzione, la durata e le risorse considerate necessarie.

(2)

Il programma quadro è articolato a due tipi di attività: i) azioni indirette relative alla ricerca in materia di energia da fusione e di fissione nucleare e radioprotezione, e ii) azioni dirette che consistono nelle attività svolte dal Centro comune di ricerca nel settore dell’energia nucleare. Le attività considerate sub i) dovrebbero essere realizzate nell’ambito del presente programma specifico.

(3)

Le disposizioni che disciplinano la partecipazione delle imprese, degli istituti di ricerca e delle università e le norme sulla diffusione dei risultati della ricerca applicabili al programma quadro (di seguito «regole di partecipazione e diffusione dei risultati») dovrebbero essere applicate al presente programma specifico.

(4)

Il programma quadro dovrebbe integrare nella politica di ricerca altre azioni dell’Unione europea necessarie ai fini della più generale mobilitazione strategica volta al conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente tra l’altro alle attività intraprese in materia di istruzione, formazione, cultura, competitività e innovazione, industria, salute, protezione dei consumatori, occupazione, energia, trasporti e ambiente.

(5)

Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 novembre 2004 che modifica le direttive di negoziato sull’ITER, la realizzazione di ITER in Europa costituirà, in una strategia più ampia dell’energia da fusione, la componente centrale delle attività di ricerca in materia di fusione che saranno intraprese nell’ambito del programma quadro.

(6)

Le attività dell’UE che contribuiscono alla realizzazione di ITER, in particolare quelle necessarie all’avvio della costruzione dell’installazione a Cadarache e alle attività di ricerca e sviluppo riferite alla tecnologia ITER nel corso del programma quadro, dovrebbero essere gestite da un’impresa comune ai sensi del titolo II, capo 5, del trattato.

(7)

Alcuni aspetti della ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della fissione nucleare si prestano anche ad essere attuati tramite imprese comuni costituite ai sensi del titolo II, capo 5, del trattato.

(8)

A norma dell’articolo 101 del trattato, la Comunità ha concluso una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca nucleare; al riguardo sarebbe necessario uno sforzo concreto volto a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di ricerca al fine di integrare maggiormente la Comunità nella comunità mondiale della ricerca. Pertanto, il presente programma specifico dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso nonché, a livello di progetti e sulla base dell’interesse reciproco, alla partecipazione di organismi di paesi terzi e di organizzazioni internazionali nel campo della cooperazione scientifica.

(9)

È opportuno che le attività di ricerca effettuate nell’ambito del presente programma rispettino i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)

Il programma quadro dovrebbe contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile.

(11)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un’esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l’accessibilità del programma per tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (5) recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future.

(12)

È opportuno adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — per controllare sia l’efficacia del sostegno finanziario fornito che l’efficacia dell’utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(13)

Ciascuna area tematica dovrebbe disporre di una propria linea di bilancio all’interno del bilancio generale delle Comunità europee.

(14)

In fase di esecuzione del programma occorre considerare con particolare attenzione l’integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per i progetti e i programmi finanziati nell’ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (9), nel rispetto del suo carattere facoltativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 è adottato il programma specifico per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare aventi per oggetto l’energia da fusione, la fissione nucleare e la radioprotezione e svolte nell’ambito del settimo programma quadro Euratom (di seguito «il programma specifico»).

Articolo 2

Il programma specifico è inteso a sostenere le attività di ricerca e formazione nel settore dell’energia nucleare contribuendo ad una serie di azioni di ricerca condotte nelle seguenti aree tematiche:

a)

la ricerca in materia di energia da fusione;

b)

la ricerca in materia di fissione nucleare e radioprotezione.

Gli obiettivi e le linee di indirizzo di queste attività sono precisati nell’allegato.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 3 del programma quadro, l’importo finanziario ritenuto necessario per l’esecuzione del programma specifico ammonta a 2 234 milioni di EUR, di cui fino al 15 % è destinato alle spese amministrative della Commissione. Tale importo è ripartito come segue:

Ricerca in materia di energia da fusione (10)

1 947

Fissione nucleare e radioprotezione

287

Articolo 4

Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del presente programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

Articolo 5

1.   Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento stabiliti nell’allegato II del programma quadro.

2.   Le regole di partecipazione e di diffusione dei risultati si applicano al presente programma specifico.

Articolo 6

1.   La Commissione stabilisce un programma di lavoro per l’esecuzione del programma specifico, il quale precisa con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche enunciati nell’allegato, i meccanismi di finanziamento per i temi che saranno oggetto degli inviti a presentare proposte e il calendario di esecuzione.

2.   Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati membri, dagli Stati associati e dalle organizzazioni europee e internazionali ed è opportunamente aggiornato.

3.   Il programma di lavoro definisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette da sostenere tramite i meccanismi di finanziamento e per la selezione dei progetti. Detti criteri vertono sull’eccellenza, sull’impatto e sull’esecuzione e, in questo contesto, possono essere stabiliti o integrati nel programma di lavoro ulteriori requisiti, coefficienti di ponderazione e soglie.

4.   Il programma di lavoro può individuare:

a)

le organizzazioni che ricevono contributi finanziari sotto forma di diritti di iscrizione;

b)

le azioni di sostegno alle attività condotte da specifici soggetti giuridici.

Articolo 7

1.   La Commissione è responsabile dell’esecuzione del programma specifico.

2.   Ai fini dell’esecuzione del programma specifico la Commissione è assistita da un comitato consultivo. La composizione del comitato può variare in funzione dei diversi argomenti iscritti nel suo ordine del giorno. Con riferimento alle questioni relative alla fissione, la composizione del comitato e le procedure e modalità operative dettagliate applicabili sono quelle stabilite dalla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie (11). Per le questioni relative alla fusione le disposizioni applicabili sono quelle stabilite nella decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione (12).

3.   La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali dell’attuazione del programma specifico e fornisce informazioni tempestive sulle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico proposte o finanziate nell’ambito del programma.

Articolo 8

La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e la revisione indipendenti, di cui all’articolo 6 del programma quadro, delle attività svolte nei settori contemplati dal programma specifico.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, LINEE DI INDIRIZZO DEI TEMI E DELLE ATTIVITÀ

1.   Introduzione

L’energia nucleare genera attualmente un terzo di tutta l’elettricità consumata nell’UE e, in quanto fonte più significativa del carico di base di elettricità che, durante il funzionamento di una centrale nucleare, non emette CO2, costituisce un elemento importante del dibattito sui mezzi per combattere i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell’Europa dall’energia importata.

La fusione può fornire un contributo rilevante alla realizzazione di un approvvigionamento sostenibile e sicuro di energia per l’UE tra alcuni decenni, dopo che i reattori di fusione a scopo commerciale avranno conquistato il mercato, e ITER costituisce una fase importante per raggiungere questo scopo. La realizzazione del progetto ITER è quindi al centro della strategia attuale dell’UE, ma deve essere accompagnata da un solido e mirato programma europeo di ricerca e sviluppo in vista dell’esercizio di ITER e per sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante l’esercizio dell’impianto e oltre.

Peraltro, la fissione nucleare resta una soluzione valida per gli Stati membri che desiderano trarre vantaggio da questa tecnologia per trovare un equilibrio tra le loro fonti di approvvigionamento energetico. Le attività di ricerca e formazione rivestono un’importanza capitale ai fini di garantire in via continuativa, ora e in futuro, un livello elevato di sicurezza nucleare, continuare a progredire nell’attuazione di soluzioni sostenibili di gestione dei rifiuti e aumentare l’efficacia e la competitività del settore nel suo insieme. Uno degli aspetti essenziali di questa politica è la ricerca in materia di radioprotezione che mira a garantire condizioni ottimali di sicurezza al pubblico e ai lavoratori a contatto con tutte le applicazioni mediche e industriali.

Se l’Europa vuole restare competitiva è indispensabile dedicare, in tutti i settori, un livello adeguato di investimento nella ricerca; per ottenere la massima efficacia ciò significa adottare una strategia concertata a livello dell’UE associata ad una continua cooperazione tra gli Stati membri e un impegno significativo a sostegno delle infrastrutture, delle competenze e del know-how. In generale, sarà inoltre necessario svolgere attività di ricerca al fine di esplorare nuove opportunità scientifiche e tecnologiche e rispondere in modo flessibile alle nuove esigenze di carattere strategico che sorgeranno nel corso dell’attuazione del programma quadro.

2.   Aree tematiche della ricerca

2.1.   Energia da fusione

La realizzazione di ITER a Cadarache, in Francia, e di progetti che rientrano in una «strategia più ampia» intesa ad accelerare lo sviluppo dell’energia da fusione avverrà nell’ambito della cooperazione internazionale. Un accordo ITER internazionale sancirà la costituzione dell’organizzazione ITER. La realizzazione di ITER e di progetti che rientrano nella strategia più ampia, e la loro gestione assieme ad altri impianti a livello internazionale permetteranno di espandere la cooperazione a livelli senza precedenti. Ciò procurerà all’Europa vantaggi sostanziali, in particolare sul piano dell’efficacia e possibilmente della condivisione dei costi. L’agenzia nazionale ITER sarà istituita come impresa comune a norma del trattato Euratom. Darà ad Euratom i mezzi per adempiere gli obblighi internazionali che gli incombono ai sensi dell’accordo ITER e gli permetteranno di apportare, in modo coerente e efficace, il contributo europeo a ITER e ai progetti che rientrano nella strategia più ampia, comprese le attività di ricerca e sviluppo a sostegno di questi progetti.

La posizione dell’Europa all’avanguardia nella ricerca sull’energia da fusione deriva dalla combinazione di un programma europeo unico e completamente integrato — del tipo di quelli realizzati per lo Spazio europeo della ricerca (SER), di un significativo e continuo sostegno comunitario, del coordinamento da parte di Euratom e dello sviluppo delle risorse umane nell’ambito delle associazioni Euratom per la fusione. Le associazioni per la fusione sono centri di eccellenza nel settore della ricerca sulla fusione e dispongono di un’ampia rete di collaboratori basata principalmente sui loro impianti sperimentali. I notevoli progressi tecnici realizzati da Euratom nell’ambito della sua partecipazione alle attività di progettazione di ITER (ITER Engineering Design Activities) e il riuscito funzionamento degli impianti JET hanno in gran parte contribuito a rafforzare ulteriormente la coesione del programma europeo sulla fusione. Ciò ha anche fornito all’Europa le conoscenze e l’esperienza necessarie per grandi collaborazioni in tutti i settori della ricerca sull’energia da fusione, compresa la realizzazione di ITER e dei progetti che rientrano nella strategia più ampia. Sulla base di queste realizzazioni il settimo programma quadro sarà organizzato e gestito in modo che le attività di ricerca e sviluppo siano effettivamente e efficacemente coordinate al fine di raggiungere gli obiettivi a breve e lungo termine del programma.

Un rapido sviluppo della fusione richiede altresì un’ampia base industriale capace di assicurare una tempestiva immissione sul mercato dell’energia da fusione. L’industria europea ha già contribuito in modo sostanziale alle attività di progettazione di ITER. Nel corso del settimo programma quadro le imprese europee, comprese le PMI, svolgeranno un ruolo centrale nella costruzione di ITER e potranno collocarsi in modo tale da partecipare pienamente allo sviluppo delle tecnologie di produzione dell’energia da fusione per DEMO (centrale «di dimostrazione» per la produzione di energia da fusione) e di future centrali a fusione.

ITER e il programma europeo di ricerca sull’energia da fusione contribuiranno a realizzare alcune delle azioni urgenti ritenute necessarie all’avanzamento della strategia di Lisbona dalla relazione del gruppo ad alto livello («relazione Kok»). ITER diventerà, in particolare, un polo di attrazione per i migliori scienziati e ingegneri che si occupano di fusione e delle industrie ad alta tecnologia. Ciò apporterà vantaggi tanto al programma europeo sulla fusione che alla base generale di conoscenze scientifiche e tecniche. Le competenze e le conoscenze che le imprese europee acquisiranno in occasione della costruzione di sistemi e componenti rispondenti ai requisiti tecnici estremamente elevati del reattore ITER contribuiranno considerevolmente alla loro competitività.

Obiettivo generale

Sviluppare la base di conoscenze per il progetto ITER e realizzare tale progetto come fase fondamentale della realizzazione di reattori prototipo per centrali elettriche che siano sicure, sostenibili, rispettose dell’ambiente e efficienti sotto il profilo economico.

Attività

i)   Realizzazione di ITER

Si tratta delle attività necessarie per la realizzazione congiunta di ITER come infrastruttura internazionale di ricerca.

Nell’ambito dell’organizzazione ITER, la Comunità avrà una particolare responsabilità nella sua veste di ospite del progetto e assumerà un ruolo guida, in particolare per quanto riguarda la preparazione del sito, la costituzione dell’organizzazione, la gestione e la dotazione di personale, nonché il sostegno tecnico e amministrativo generale.

La partecipazione della Comunità al progetto ITER comporterà contributi alla costruzione delle attrezzature e degli impianti che si trovano all’interno del perimetro del sito ITER e necessari al suo esercizio nonché il sostegno al progetto durante la fase di costruzione.

Le attività di ricerca e sviluppo relative alla costruzione di ITER saranno condotte nelle associazioni per la fusione e nelle imprese europee. Comprenderanno lo sviluppo e la sperimentazione dei componenti e dei sistemi.

ii)   Attività di ricerca e sviluppo in vista dell’esercizio di ITER

Un programma mirato nel settore della fisica e della tecnologia mirerà a consolidare le scelte del progetto ITER e preparare una rapida messa in servizio del reattore, riducendo sostanzialmente i tempi e le risorse necessari affinché ITER raggiunga i suoi obiettivi di base. Sarà realizzato mediante coordinate attività sperimentali, teoriche e di modellizzazione, con il ricorso alle strutture JET e altri dispositivi di confinamento magnetico, esistenti, futuri o in fase di costruzione (Tokamaks, Stellarators, RFP) e altri dispositivi nelle associazioni; permetterà all’Europa di esercitare la necessaria influenza sul progetto ITER e svolgere un forte ruolo europeo nel suo esercizio. Il programma comprenderà:

una valutazione delle principali tecnologie specifiche per l’esercizio di ITER mediante il completamento e l’applicazione dei miglioramenti del JET («prima parete», sistemi di riscaldamento, diagnostica),

un’esplorazione degli scenari operativi di ITER mediante esperienze mirate sul JET e altre strutture e coordinate attività di modellizzazione.

Nelle fasi iniziali del settimo programma quadro saranno riesaminati gli impianti interessati dal programma, studiando la possibilità di abbandonarne gradualmente alcuni e valutando la necessità di approntare nuovi dispositivi parallelamente all’esercizio di ITER. Sulla base di tale riesame si determinerà l’eventuale sostegno a dispositivi nuovi o aggiornati di modo che il programma possa avvalersi di un adeguato parco di installazioni di fusione per le relative attività di ricerca e sviluppo.

iii)   Attività tecnologiche preparatorie per DEMO

Le associazioni per la fusione e l’industria proseguiranno lo sviluppo delle tecnologie e dei materiali chiave necessari per l’approvazione, la costruzione e l’esercizio della centrale DEMO, affinché siano testati in ITER e l’industria europea possa costruire DEMO e sviluppare future centrali a fusione. Saranno realizzate le seguenti attività:

costituzione di un gruppo specializzato e realizzazione delle EVEDA (Engineering Validation and Engineering Design Activities) per preparare la costruzione dell’impianto IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) che servirà a testare i materiali di una centrale a fusione, condizione preliminare indispensabile all’approvazione di DEMO,

sviluppo, test di irraggiamento e modellizzazione di materie a bassa attivazione e resistenti alle radiazioni; sviluppo delle tecnologie fondamentali ai fini dell’esercizio di una centrale a fusione, compresi i mantelli; attività di progettazione di DEMO, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza e all’ambiente.

iv)   Attività di ricerca e sviluppo a lungo termine

Oltre alle attività specifiche a ITER e DEMO, il programma sulla fusione permetterà di acquisire competenze e allargare la base di conoscenze in settori che rivestono un’importanza strategica per le future centrali a fusione. Tali attività di ricerca contribuiranno ad aumentare la fattibilità tecnica e la redditività economica dell’energia da fusione. Le azioni specifiche previste a tal fine nel settimo programma quadro comprenderanno:

lo studio del miglioramento di concetti per sistemi di confinamento magnetico che offrano vantaggi potenziali per le centrali a fusione inclusi gli stellarators. I lavori verteranno in particolare sul completamento della costruzione dello stellarator W7-X; sull’utilizzo dei dispositivi esistenti per l’espansione delle banche di dati sperimentali e sulla valutazione delle future prospettive per tali configurazioni,

realizzazione di un programma sperimentale di fisica della fusione inteso a permettere una comprensione dei plasmi di fusione sotto tutti gli aspetti al fine di ottimizzare la progettazione delle centrali,

studi teorici e prosecuzione delle attività di modellizzazione volti a comprendere il comportamento dei plasma di fusione per reattori sotto tutti gli aspetti,

studi sugli aspetti sociologici e economici della produzione di energia da fusione, e prosecuzione delle azioni intese a sensibilizzare il pubblico e a promuovere la comprensione della fusione.

Proseguirà l’attività esistente in materia di energia da fusione inerziale, che prevede un diritto di esame sulle attività di ricerca civile degli Stati membri in materia di confinamento inerziale.

v)   Risorse umane, istruzione e formazione

Saranno assicurati la disponibilità delle risorse umane adeguate e un livello elevato di cooperazione nell’ambito del programma, per soddisfare le necessità immediate e a medio termine di ITER e per l’ulteriore sviluppo della fusione, mediante:

un sostegno alla mobilità dei ricercatori tra le organizzazioni che partecipano al programma, inteso a promuovere una maggiore collaborazione e una maggiore integrazione del programma nonché la cooperazione internazionale,

una formazione specializzata per ingegneri e ricercatori a livello post-laurea e post-dottorato, che contempli anche l’utilizzo degli impianti del programma quali piattaforme di formazione nonché workshop e seminari interessati. Saranno avviate azioni volte a favorire la cooperazione tra i partecipanti al programma nell’ambito dell’insegnamento superiore, il che potrebbe includere master e corsi di dottorato in fisica e ingegneria della fusione,

la promozione dell’innovazione e dello scambio di know-how con le università, gli istituti di ricerca e l’industria interessati,

l’incentivo alla creazione di brevetti.

vi)   Infrastrutture

La realizzazione di ITER in Europa, nell’ambito internazionale dell’organizzazione ITER, costituirà un elemento delle nuove infrastrutture di ricerca a forte dimensione europea.

vii)   Processi di trasferimento di tecnologia

ITER richiederà una struttura organizzativa nuova e più flessibile che permetta di trasferire rapidamente all’industria il processo di innovazione e di progresso tecnologico creato, in modo da raccogliere le sfide che consentiranno all’industria europea di divenire più competitiva.

viii)   Risposta alle esigenze di natura politica emergenti e impreviste

Uno sviluppo accelerato del programma relativo alla fusione potrebbe anticipare l’ingresso sul mercato dell’energia da fusione, quale componente di una politica più ampia intesa ad affrontare i temi della sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Europa, i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo principale e una tappa fondamentale di tale programma accelerato consisterebbero nel realizzare anticipatamente DEMO. Nell’ambito del settimo programma quadro ciò comporterebbe che Euratom intraprenda, in collaborazione con i partner del progetto ITER, attività e progetti che rientrano in una strategia più ampia della fusione nucleare a livello internazionale.

2.2.   Fissione nucleare e radioprotezione

Azioni indirette saranno intraprese nei cinque principali settori di attività precisati nei paragrafi seguenti. L’obiettivo globale consiste nel potenziare in particolare i risultati riguardanti la sicurezza, l’efficacia e il rapporto costi/benefici della fissione nucleare e delle altre applicazioni delle radiazioni nell’industria e in medicina. All’interno del programma esistono tuttavia importanti collegamenti trasversali e devono essere garantite adeguate interazioni tra le varie attività. Fondamentale al riguardo è il sostegno alle attività di formazione e alle infrastrutture di ricerca. Le necessità di formazione costituiscono un aspetto essenziale di tutti i progetti finanziati dalla Comunità in questo settore e tali necessità, assieme al sostegno alle infrastrutture, costituiranno un elemento determinante nella questione delle competenze nucleari.

Parallelamente alla necessità di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca si deve altresì adottare una visione comune a livello europeo dei principali problemi e approcci. Si provvederà a stabilire collegamenti tra programmi nazionali e a sviluppare la messa in rete con organizzazioni internazionali e paesi terzi, compresi Stati Uniti, NSI, Canada e Giappone. Ogniqualvolta vi sia un evidente interesse comunitario, Euratom deve svolgere un ruolo determinante nei forum esistenti che coordinano le attività di RST (ricerca e sviluppo tecnologico) a livello internazionale. Se necessario, sarà assicurato anche il coordinamento con il programma di azioni dirette condotte dal CCR in questo settore, così come con azioni indirette nell’ambito della ricerca sull’energia da fusione.

È anche importante stabilire collegamenti con le attività di ricerca del programma quadro CE, in particolare quelle che riguardano le norme europee, l’istruzione e la formazione, la protezione dell’ambiente, la scienza dei materiali, la governance, le infrastrutture comuni, la sicurezza, la cultura della sicurezza e l’energia. La collaborazione internazionale sarà una dimensione fondamentale delle attività in molti settori tematici.

i)   Gestione dei rifiuti radioattivi

Obiettivi

Mediante le attività di ricerca e sviluppo orientate all’attuazione pratica, queste attività sono intese a costituire una solida base scientifica e tecnica per la dimostrazione delle tecnologie e della sicurezza del deposito geologico profondo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a vita lunga, a sostegno dell’elaborazione di un’impostazione comune europea sugli aspetti principali della gestione e dello smaltimento dei rifiuti e per studiare le modalità atte a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e/o il pericolo che rappresentano mediante la separazione e la trasmutazione o altre tecniche.

Attività

Deposito geologico: attività di RST nel settore del deposito geologico dei rifiuti ad alta attività e/o a vita lunga che comportano studi di ingegneria e dimostrazione dei progetti di deposito, caratterizzazione in situ per il deposito in rocce ospitanti (laboratorio di ricerca sotterraneo generico e specifico al sito), comprensione dell’ambiente di deposito, studi dei processi pertinenti nella zona vicina (forma dei rifiuti e barriere artificiali) e in zona lontana (formazione rocciosa e percorso di immissione nella biosfera), sviluppo di metodi affidabili per valutare la prestazione e la sicurezza, e analisi della governance e delle questioni collegate all’accettazione da parte della società.

Separazione e trasmutazione: attività di RST in tutti i settori tecnici della separazione e della trasmutazione che potrebbero costituire la base per sviluppare impianti pilota e prototipi di dimostrazione dei processi di separazione e dei sistemi di trasmutazione più avanzati, compresi i sistemi sottocritici e critici, al fine di ridurre il volume dei rifiuti ad alta attività e a vita lunga derivanti dal trattamento del combustibile nucleare irradiato e di limitare il rischio che rappresentano. Le attività di ricerca mireranno anche ad esplorare il potenziale offerto da alcuni concetti di produzione dell’energia nucleare che generano meno rifiuti, in particolare con l’utilizzo più efficace delle materie fissili nei reattori esistenti.

ii)   Filiere di reattori

Obiettivi

Queste azioni mirano a garantire l’esercizio continuato e senza rischi di tutti i tipi pertinenti di installazioni esistenti e, per contribuire ad aumentare la diversità e la sicurezza degli approvvigionamenti e combattere il riscaldamento globale, a esplorare le possibilità di sfruttamento ancora più sicuro, efficiente in termini di risorse e competitivo dell’energia nucleare prodotta da alcune tecnologie avanzate.

Attività

Sicurezza delle installazioni nucleari: attività di RST in materia di sicurezza operativa delle installazioni nucleari attuali e future, in particolare con riferimento alla valutazione e gestione della durata di vita delle centrali, alla cultura della sicurezza (minimizzando il rischio di errore umano e organizzativo), ai metodi avanzati di valutazione della sicurezza, agli strumenti digitali di simulazione, ai sistemi di strumentazione e comando, alla prevenzione e attenuazione degli incidenti gravi e alle attività connesse volte a ottimizzare la gestione delle conoscenze e mantenere le competenze acquisite.

Sistemi nucleari avanzati: attività di RST volte ad aumentare l’efficacia dei sistemi e combustibili attuali, in collaborazione con i lavori svolti a livello internazionale in questo settore quali il forum internazionale «IV generazione», ad analizzare aspetti di determinate filiere di reattori avanzati per valutarne il potenziale, l’impossibilità di utilizzo a finalità di proliferazione e i relativi effetti sulla sostenibilità a lungo termine, comprese le attività di ricerca a monte (13) (in particolare la scienza dei materiali) e lo studio del ciclo del combustibile e di combustibili innovativi nonché degli aspetti della gestione dei rifiuti.

iii)   Radioprotezione

Obiettivi

L’utilizzo sicuro delle radiazioni per applicazioni mediche e industriali si basa su una politica di radioprotezione affidabile che sia effettivamente attuata; ciò rimane una priorità del programma. La ricerca svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento e nel miglioramento delle norme di protezione, che costituiscono un obiettivo comune a tutte le attività del programma. La ricerca persegue anche gli obiettivi importanti di sostenere le politiche comunitarie e la loro attuazione effettiva e soddisfare rapidamente e efficacemente le esigenze emergenti.

Uno dei principali obiettivi di queste attività di ricerca sarà di contribuire a risolvere la controversa questione dei rischi connessi alle esposizioni prolungate a basse dosi di radiazioni. Trovare la soluzione di tale questione scientifica e regolamentare può comportare ingenti costi e/o conseguenze sulla salute per l’utilizzo delle radiazioni in medicina e per usi industriali.

Attività

Quantificazione dei rischi connessi alle esposizioni prolungate a basse dosi di radiazioni: quantificare meglio i rischi sanitari connessi alle esposizioni prolungate a basse dosi, comprese la variabilità tra individui, con studi epidemiologici e una migliore comprensione dei meccanismi di ricerca in biologia cellulare e molecolare.

Applicazioni mediche delle radiazioni: aumentare la sicurezza e l’efficacia delle applicazioni mediche delle radiazioni a fini diagnostici e terapeutici (in particolare la medicina nucleare) realizzando nuovi progressi tecnici e garantendo un equilibrio tra i vantaggi e i rischi di queste applicazioni.

Gestione delle situazioni di emergenza e di risanamento: aumentare la coerenza e l’integrazione della gestione delle situazioni di emergenza (compresi la caratterizzazione della contaminazione e il risanamento dei territori accidentalmente contaminati) in Europa mediante l’elaborazione di strumenti e strategie comuni e la dimostrazione della loro efficacia in ambienti operativi.

Usi malevoli delle radiazioni o materie radioattive: definire approcci pratici affidabili per gestire l’impatto degli usi malevoli (inclusa una diversa destinazione) delle radiazioni o materie radioattive che comprendano gli effetti diretti e indiretti sulla salute e la contaminazione dell’ambiente, in particolare delle zone abitate e delle risorse idriche.

Sarà assicurata la complementarità e evitate le duplicazioni rispetto al tema «Sicurezza» del programma specifico «Cooperazione» (14), che potrà beneficiare inoltre di tutta l’esperienza acquisita durante le precedenti azioni Euratom.

Altri argomenti: integrare più efficacemente le attività nazionali di ricerca in altri settori (ad esempio radiazioni naturali, radioecologia, protezione dell’ambiente, dosimetria, esposizione professionale, gestione dei rischi, ecc.).

iv)   Infrastrutture

Obiettivi

Le infrastrutture di ricerca, che vanno dagli impianti grandi e costosi e dalle reti di laboratori fino agli strumenti molto più piccoli quali le basi di dati, gli strumenti digitali di simulazione e le banche di tessuti, costituiscono una parte fondamentale delle attività di RST di scienza e tecnologia nucleari e di scienze radiologiche. Il programma si prefigge di sostenere le principali infrastrutture laddove vi sia un evidente valore aggiunto europeo, in particolare per raggiungere una massa critica e per la sostituzione degli impianti superati quali i reattori sperimentali. Ciò rafforzerà il successo dei programmi comunitari precedenti, che hanno agevolato l’accesso transnazionale a queste infrastrutture e la cooperazione tra queste, e contribuirà al mantenimento di standard elevati di progresso tecnico, innovazione e sicurezza nel settore nucleare europeo.

Inoltre, le infrastrutture contribuiscono in modo significativo alla formazione degli scienziati e degli ingegneri.

Attività

Sostegno alle infrastrutture: fornire sostegno alla progettazione, al rinnovamento, alla costruzione e/o alla gestione delle principali infrastrutture di ricerca necessarie in uno dei citati settori tematici; ad esempio: laboratori sotterranei per ricerche sul deposito geologico dei rifiuti radioattivi, impianti pilota/sperimentali per le tecniche di separazione e trasmutazione, sottosistemi e componenti di reattori, celle calde, impianti di sperimentazione di incidenti gravi e test termoidraulici, installazioni per test su materie, strumenti digitali di simulazione e impianti di radiobiologia, basi di dati e banche di tessuti per la ricerca in materia di radioprotezione.

Accesso alle infrastrutture: agevolare l’accesso transnazionale dei ricercatori, singoli o in gruppo, alle infrastrutture esistenti e future.

v)   Risorse umane, mobilità e formazione

Obiettivi

A motivo della preoccupazione di mantenere l’alto livello richiesto in materia di competenza e di risorse umane in tutti i settori della fissione nucleare e della radioprotezione, e delle possibili implicazioni soprattutto con riferimento alla capacità di conservare gli attuali livelli elevati di sicurezza nucleare, il programma avrà per obiettivo di promuovere, con una serie di misure, la diffusione delle competenze e del know-how scientifici in tutto il settore di attività. Queste misure mirano ad assicurare la disponibilità, il più presto possibile, di ricercatori, ingegneri e tecnici sufficientemente qualificati, ad esempio attraverso attività comuni di formazione e migliorando il coordinamento tra gli istituti di insegnamento dell’UE per garantire l’equivalenza delle qualificazioni in tutti gli Stati membri o facilitando la formazione e la mobilità degli studenti e degli scienziati. Solo un approccio realmente europeo può apportare gli incentivi necessari e garantire l’armonizzazione dei livelli di insegnamento superiore e di formazione, facilitando quindi la mobilità di una nuova generazione di scienziati e rispondendo al bisogno di formazione continua degli ingegneri confrontati alle sfide scientifiche e tecnologiche di domani in un settore sempre più integrato.

Attività

Formazione: coordinamento dei programmi nazionali e risposta ai bisogni di formazione generale in materia di scienza e tecnologia nucleari per mezzo di una serie di strumenti, anche competitivi, nell’ambito del sostegno generale alle risorse umane in tutti i settori tematici. Questa attività comprende anche il sostegno ai corsi di formazione e alle reti di formazione e misure intese a rendere il settore più attraente per i giovani scienziati e ingegneri.

Mobilità dei ricercatori: sostegno, soprattutto mediante sovvenzioni e borse, volto a incrementare la mobilità degli scienziati e degli ingegneri tra le varie università e istituti negli Stati membri così come in paesi terzi. Un’assistenza speciale può essere fornita nel caso di ricercatori originari dei NSI.

3.   Aspetti etici

Nel corso dell’attuazione del presente programma e nell’ambito delle attività di ricerca che ne derivano devono essere rispettati i principi etici fondamentali. Essi includono, tra l’altro, i principi che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la tutela della dignità umana e della vita umana, la protezione dei dati personali e della privacy, nonché la protezione degli animali e dell’ambiente conformemente alla legislazione comunitaria e alle convenzioni internazionali, agli orientamenti e ai codici di condotta applicabili, nella versione più recente, come la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli addizionali, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo adottata dall’UNESCO, la convenzione delle Nazioni Unite sull’interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e le pertinenti risoluzioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Saranno tenuti in considerazione anche i pareri del Gruppo di consiglieri europeo per l’etica della biotecnologia (1991-1997) e del Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto della diversità degli approcci esistenti in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono applicare la normativa, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi nei quali si svolge la ricerca. In ogni caso sono applicabili le disposizioni nazionali, e nessuna ricerca vietata in uno Stato membro o un altro paese beneficerà di un aiuto finanziario della Comunità per essere svolta in detto Stato membro o detto paese.

Se del caso, i responsabili di progetti di ricerca devono sollecitare l’approvazione del comitato di etica nazionale o locale competente, prima dell’avvio delle attività di RST. Un esame etico inoltre sarà sistematicamente praticato dalla Commissione nel caso di proposte che trattano questioni sensibili sotto l’aspetto etico o proposte nelle quali le questioni etiche non sono state sufficientemente prese in considerazione. In casi specifici, un esame etico può aver luogo durante la realizzazione di un progetto.

Conformemente al protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, compresa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (15), dispone che tutti gli esperimenti devono essere eseguiti in modo da evitare dolori e sofferenze o angoscia inutili agli animali da esperimento; che sia utilizzato il minor numero di animali e animali con il più basso sviluppo neurologico, che si limiti al minimo il dolore, la sofferenza, l’angoscia o i danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico e la clonazione degli animali possono essere previste soltanto se gli obiettivi perseguiti sono giustificati sul piano etico e le condizioni garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della biodiversità. Nel corso dell’attuazione del presente programma, i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali saranno oggetto di un controllo periodico da parte della Commissione, per tenere conto di eventuali sviluppi.


(1)  Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 10.

(3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica a pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 277 del 19.8.2006, pag. 3).

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(10)  Nell’ambito dell’importo previsto per la ricerca in materia di energia da fusione, almeno 900 milioni di EUR saranno destinati ad attività diverse dalla realizzazione di ITER, elencate nell’allegato.

(11)  GU L 177 del 4.7.1984, pag. 25.

(12)  Non pubblicata, ma modificata da ultimo dalla decisione 2005/336/Euratom (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 64).

(13)  Si rammenta che nell’ambito del programma specifico «Idee» della CE, il CER sostiene la ricerca di frontiera in tutti i settori della ricerca scientifica e tecnologica di base.

(14)  Parte del settimo programma quadro della Comunità europea.

(15)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/149


Rettifica della decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/977/Euratom va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

(2006/977/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del comitato scientifico e tecnico e del consiglio d'amministrazione del CCR,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 7 del trattato, la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa al settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (3) (di seguito «il programma quadro»), è attuata mediante programmi specifici nei quali sono stabilite le modalità di esecuzione, la durata e le risorse ritenute necessarie.

(2)

Il Centro comune di ricerca (di seguito «CCR») dovrebbe attuare le attività di ricerca e formazione realizzate mediante le cosiddette «azioni dirette» nell’ambito del programma specifico del CCR che attua il programma quadro Euratom.

(3)

Nell’assolvimento delle sua finalità, il CCR dovrebbe fornire un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti al processo di elaborazione delle politiche dell'UE, fornendo assistenza ai fini dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche esistenti e facendo fronte alle nuove esigenze di carattere strategico. Per assolvere al suo mandato il CCR dovrebbe condurre ricerche della più alta qualità europea comparabile, mantenendo tra l'altro il livello di eccellenza scientifica che gli è proprio.

(4)

Nel realizzare il presente programma specifico, occorre prestare particolare attenzione alla promozione della mobilità e della formazione dei ricercatori, e all'innovazione, nella Comunità. In particolare, è opportuno che il CCR intraprenda attività di formazione adeguate nei settori della sicurezza e della protezione nucleare.

(5)

L’esecuzione del presente programma specifico dovrebbe essere improntata a criteri di flessibilità, efficienza e trasparenza e tenere conto delle pertinenti esigenze degli utenti del CCR e delle politiche comunitarie, nel rispetto dell’obiettivo di tutela degli interessi finanziari della Comunità. Occorre che le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma siano adattate, se necessario, a tali esigenze e agli sviluppi scientifici e tecnologici e mirare all’eccellenza scientifica.

(6)

Le disposizioni che disciplinano la partecipazione delle imprese, degli istituti di ricerca e delle università e le norme sulla diffusione dei risultati della ricerca applicabili al programma quadro CE (di seguito «regole di partecipazione e diffusione dei risultati») con riferimento alle azioni dirette dovrebbero essere applicate anche alle attività di ricerca e sviluppo svolte nell’ambito del presente programma specifico.

(7)

La realizzazione del presente programma può comportare, segnatamente sulla base dell'articolo 2, lettera h), e degli articoli 101 e 102 del trattato, attività di cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a complemento della cooperazione prevista nell’ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo o di un accordo di associazione.

(8)

Nel contesto dell'allargamento e del processo di integrazione, il CCR mira a promuovere l'integrazione degli organismi e dei ricercatori dei nuovi Stati membri nelle sue attività, in particolare con riferimento alla realizzazione delle componenti scientifiche e tecniche dell'acquis comunitario, e una maggiore cooperazione con gli organismi e ricercatori dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati. È prevista inoltre un’apertura graduale ai paesi vicini, in particolare sui temi prioritari della politica europea di vicinato.

(9)

È opportuno che le attività di ricerca effettuate nell’ambito del presente programma specifico rispettino i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)

È necessario che il CCR continui a generare risorse supplementari tramite attività concorrenziali; esse comprendono la partecipazione ad azioni indirette del programma quadro, lavori per conto terzi e, in misura minore, la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

(11)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un'esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future (5).

(12)

È opportuno adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito che l'efficacia dell'utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2003, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7) , e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(13)

Occorre che la Commissione provveda a fare eseguire in tempo utile una valutazione indipendente delle attività realizzate nei settori contemplati dal presente programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 è adottato il programma specifico relativo alle azioni dirette di ricerca e formazione che saranno attuate dal Centro comune di ricerca (di seguito «il programma specifico»).

Articolo 2

Il programma specifico stabilisce le attività relative alle azioni del Centro comune di ricerca nel settore nucleare a sostegno di tutte le azioni di ricerca condotte in cooperazione transnazionale nelle seguenti aree tematiche:

a)

gestione dei rifiuti nucleari e impatto sull’ambiente;

b)

sicurezza nucleare (nuclear safety);

c)

sistemi di protezione nucleare (nuclear security).

Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell’allegato.

Articolo 3

Conformemente all’articolo 3 del programma quadro, l'importo finanziario ritenuto necessario per l'attuazione del programma specifico ammonta a 517 milioni di EUR.

Articolo 4

Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del presente programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

Articolo 5

1.   Il programma specifico è eseguito tramite le azioni dirette che figurano nell'allegato II del programma quadro.

2.   Le regole per la partecipazione e la diffusione relative alle azioni dirette si applicano al presente programma specifico.

Articolo 6

1.   Ai fini dell'esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicati in allegato e il relativo calendario di esecuzione.

2.   Il programma di lavoro pluriennale tiene conto delle pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati membri, dagli Stati associati e dalle organizzazioni europee e internazionali ed è opportunamente aggiornato.

Articolo 7

La Commissione provvede a far eseguire la valutazione indipendente di cui all’articolo 6 del programma quadro in relazione alle attività realizzate nei settori contemplati dal presente programma specifico.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

PROGRAMMA EURATOM PER IL CCR

1.   Obiettivo

Fornire un supporto scientifico e tecnico orientato ai clienti nell’elaborazione delle politiche comunitarie nel settore dell’energia nucleare, garantire il sostegno all’attuazione e al monitoraggio delle politiche esistenti e rispondere in modo flessibile alle nuove esigenze di carattere strategico.

2.   Strategia

Il CCR ha la missione di fornire un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti nel processo di concezione, elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche comunitarie, al fine di mantenere la ricerca europea all'avanguardia. Tale missione del CCR implica anche che il CCR conduca attività di ricerca di elevato livello in stretto contatto con le imprese e altri organismi e sviluppi reti con gli istituti pubblici e privati negli Stati membri. In tutte le attività del CCR entrambe le dimensioni sono presenti, ma la loro importanza varia dal sostegno diretto ai servizi della Commissione fino ai lavori di ricerca fondamentale intrapresi in una vasta prospettiva europea o internazionale.

Le attività del CCR nel settore nucleare mirano ad adempiere agli obblighi in materia di ricerca e sviluppo derivanti dal trattato Euratom e assistere tanto la Commissione che gli Stati membri nel settore delle salvaguardie e della non-proliferazione, della gestione dei rifiuti, della sicurezza delle installazioni nucleari e del ciclo del combustibile, della radioattività ambientale e della radioprotezione.

L'obiettivo del presente programma specifico è di sviluppare e riunire le conoscenze, fornire dati e sostegno scientifici e tecnici fondamentali ai fini della sicurezza e dell’affidabilità, della sostenibilità e del controllo dell'energia nucleare, compresa la valutazione dei sistemi innovativi e futuri. La partecipazione nelle azioni indirette del programma quadro sarà intesa ad ottimizzare la complementarità con il programma di lavoro istituzionale definito nella seguente sezione 3.

Una delle principali preoccupazioni di oggi nel settore nucleare è la perdita della conoscenza, delle competenze e soprattutto della tecnologia e dell'ingegneria industriale necessarie alla manipolazione delle materie radioattive e dei campi di radiazione. Il CCR manterrà la sua funzione di referente europeo per la diffusione di informazioni, la formazione e l’istruzione dei giovani ricercatori e consentirà l'accesso di altri ricercatori alle sue infrastrutture, in modo da sostenere il know-how europeo nel settore nucleare.

Un altro obiettivo sarà l'ulteriore sviluppo della collaborazione attraverso il collegamento in rete a livello europeo e mondiale. Al riguardo sarà di particolare importanza la possibilità che il CCR partecipi alle reti di eccellenza e ai progetti integrati.

Inoltre, il CCR favorirà un dibattito basato su dati concreti e agevolerà il processo decisionale in conoscenza di causa per quanto riguarda il mix energetico appropriato per rispondere al fabbisogno energetico europeo (comprese le fonti di energia rinnovabili e l'energia nucleare).

3.   Attività

3.1.   Gestione dei rifiuti nucleari e impatto sull'ambiente

3.1.1.   Caratterizzazione, stoccaggio e smaltimento del combustibile esaurito

La gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti nucleari ad alta attività implica il condizionamento per il trasporto, lo stoccaggio e il deposito geologico. Il principale obiettivo consiste nell’impedire il rilascio di radionuclidi nella biosfera in un arco temporale lunghissimo. La progettazione, la valutazione e il funzionamento dei sistemi di contenimento artificiali e naturali nelle rispettive scale temporali sono elementi fondamentali per il conseguimento di questi obiettivi e dipendono, tra l’altro, dal comportamento del combustibile.

Il CCR mira ad ottenere dati sul comportamento a lungo termine del combustibile esaurito e ad elaborare metodi per una valutazione affidabile dei sistemi artificiali, con particolare attenzione all’integrità degli imballaggi dei rifiuti e all’analisi comparativa dei criteri decisionali basati sui rischi.

Gli esperimenti di laboratorio sul comportamento del combustibile in condizioni rappresentative permetteranno di ottenere elementi utili per la costruzione di modelli previsionali a lungo termine e ne consentiranno la convalida. Il CCR parteciperà anche ai vari lavori svolti in Europa in tema di soluzioni sicure per lo smaltimento dei rifiuti e sosterrà fattivamente il trasferimento di conoscenze tra i paesi.

3.1.2.   Separazione, trasmutazione e condizionamento

Le principali sfide del presente programma rimangono sia l'ottimizzazione della separazione del combustibile per isolare alcuni radionuclidi a vita lunga selezionati, sia la fabbricazione e la caratterizzazione di combustibili sicuri e affidabili o di target per la trasmutazione degli attinidi.

Lo studio di queste strategie alternative per la gestione dei rifiuti continua ad essere al centro dell'attenzione, poiché esse ridurrebbero sensibilmente il pericolo a lungo termine dello smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda la trasmutazione, sono presi in considerazione tanto i reattori veloci che termici, così come inceneritori di attinidi specificamente progettati. Nella maggior parte dei casi, le configurazioni proposte per i reattori futuri incorporano tale funzione di separazione selettiva dei radionuclidi.

Una forte riduzione dei radionuclidi a lunga vita e riduzioni significative del volume dei rifiuti implicheranno che lo sviluppo di matrici inerti per il condizionamento dei rifiuti ad alta attività consentirà a lungo termine un miglioramento fondamentale nel settore della gestione dei rifiuti nucleari.

Il CCR gestirà due nuovi impianti per la separazione avanzata e per la produzione di combustibili e di target (Laboratorio degli attinidi minori) in questo settore. Procederà inoltre a test di irraggiamento dei target e dei combustibili e produrrà dati di base per la trasmutazione. Infine, la capacità di durata chimica delle matrici per il condizionamento degli attinidi sarà determinata a partire da studi di corrosione e di lisciviazione.

3.1.3.   Ricerca di base sugli attinidi

Le attività di ricerca fondamentale sono intese a ottenere conoscenze di base per comprendere i processi fisici nel settore del combustibile nucleare (dalla produzione di energia fino alla gestione dei rifiuti) e sono strettamente collegate alle attività di formazione e istruzione. Le azioni di ricerca fondamentale verteranno soprattutto sulle proprietà termiche e fisiche dei materiali, le proprietà di superficie dei sistemi contenenti attinidi e le proprietà chimiche e fisiche fondamentali.

Gli impianti del CCR, quali il Laboratorio degli utilizzatori degli attinidi, continueranno ad accogliere ricercatori, provenienti in particolare dalle università europee.

3.1.4.   Dati nucleari

Le progettazioni proposte per gli inceneritori di attinidi minori e le soluzioni avanzate per la produzione nucleare di energia creano nuove domande di dati nucleari che presentino un’accuratezza molto maggiore.

Il CCR effettuerà misurazioni per raccogliere dati nucleari ai fini della gestione dei rifiuti nucleari. I recenti sviluppi tecnologici hanno migliorato significativamente le capacità di misurazione. Il CCR promuove anche lavori importanti volti allo sviluppo della teoria nucleare fondamentale per la modellizzazione delle reazioni non accessibili per via sperimentale.

La metrologia dei radionuclidi integra questi lavori con misurazioni che permettono di raccogliere dati migliori sul decadimento delle materie fissili e dei prodotti di fissione. Dati sperimentali accurati sono anche necessari per convalidare le teorie e i modelli sui quali si basano i regolamenti in materia di radioprotezione.

3.1.5.   Applicazioni mediche della ricerca nucleare

Varie applicazioni mediche sono il frutto delle ricerche effettuate negli impianti del CCR e della sua competenza in questo campo. Esse derivano dalla ricerca sulla produzione di nuovi isotopi, dallo sviluppo di materiali di riferimento clinici e dal sostegno alle nuove terapie oncologiche. Il CCR intende rendere disponibili queste nuove applicazioni agli ospedali e all'industria farmaceutica.

3.1.6.   Misura della radioattività ambientale

Il CCR sta applicando la sua competenza in materia di analisi di tracce alla verifica dei rilasci e delle emissioni radioattive provenienti dalle installazioni nucleari. I lavori comprendono anche studi sulla speciazione, i modelli di migrazione nella biosfera e la radiotossicologia degli attinidi. Tenuto conto dei nuovi limiti applicabili ai radionuclidi negli ingredienti alimentari, il CCR svilupperà tecniche analitiche e produrrà i materiali di riferimento corrispondenti. Raffronti comparativi saranno organizzati con i laboratori di controllo negli Stati membri per valutare la comparabilità dei dati di controllo notificati e promuovere l'armonizzazione dei sistemi di misurazione della radioattività.

3.1.7.   Gestione delle conoscenze, formazione e istruzione

È importante, per le nuove generazioni di ricercatori e ingegneri nucleari, mantenere e approfondire le conoscenze in materia di ricerca nucleare mediante gli esperimenti effettuati in passato e i relativi risultati, le interpretazioni e le abilità acquisite. Ciò vale in particolare nei settori nei quali tre decenni di esperienza nell'analisi delle prestazioni e della sicurezza dei reattori sono concentrati in strumenti analitici complessi come i modelli e i codici informatici. Per prevenire l'eventuale perdita di conoscenze e la penuria di nuovi scienziati e ingegneri nel settore della tecnologia nucleare, il CCR veglierà alla conservazione delle conoscenze necessarie, assicurando che esse siano facilmente accessibili, in forma correttamente organizzata e ben documentata. Inoltre incoraggerà la formazione di nuovi scienziati e ingegneri nel settore dell'energia nucleare, anche attraendo giovani scienziati e ingegneri in questo settore. Sosterrà altresì le attività di insegnamento superiore in Europa. Inoltre, il CCR contribuirà allo sviluppo di una migliore comunicazione sulle questioni nucleari, in particolare con riferimento all'accettabilità da parte del pubblico e più in generale alle strategie di sensibilizzazione globale ai problemi energetici.

3.2.   Sicurezza nucleare (nuclear safety)

3.2.1.   Sicurezza dei reattori nucleari

Per mantenere e migliorare il livello di sicurezza intrinseca delle centrali nucleari, siano esse di tipo occidentale o russo, devono essere progettati e convalidati metodi perfezionati di valutazione della sicurezza e gli strumenti analitici corrispondenti. Studi sperimentali mirati saranno realizzati per permettere la convalida e la verifica degli strumenti di valutazione della sicurezza e comprendere meglio i fenomeni e processi fisici in atto. Il CCR partecipa pienamente agli sforzi internazionali volti a conseguire una maggiore sicurezza dei reattori nucleari.

3.2.2.   Sicurezza del combustibile nucleare nei reattori elettrogeni in esercizio nell'UE

La sicurezza del combustibile implica soprattutto la prevenzione e l'attenuazione delle conseguenze di incidenti ipotetici. I due principali aspetti di questo settore di ricerca sono l'integrità meccanica dell’insieme degli elementi di combustibile assemblati durante la vita utile del reattore e la risposta del combustibile in condizioni transitorie e in caso di incidente grave del reattore, compresa la fusione del nocciolo.

In questo contesto, il CCR partecipa alla strategia attuale di sviluppo di combustibili, che mira a migliorare la sicurezza e ridurre le scorte di plutonio civili e militari. Il CCR utilizzerà il reattore ad alto flusso (HFR) per testare il comportamento e le proprietà dei combustibili. Saranno anche effettuate misurazioni delle proprietà che influiscono sulle prestazioni.

3.2.3.   Esercizio sicuro dei sistemi avanzati di energia nucleare

Nuove strategie in materia di reattori sono studiate a livello mondiale nell’ottica di un settore di ricerca aperto, comprendente ad esempio lo scenario relativo alla costruzione di installazioni di IV generazione, basato su una valutazione globale di tutti gli elementi, comprese le preoccupazioni del pubblico in tema, ad esempio, di miglioramento della sicurezza, riduzione dei rifiuti e minore utilizzabilità ai fini della proliferazione.

È essenziale che il CCR svolga tutto il suo ruolo, direttamente e con il coordinamento dei contributi europei, in quest'iniziativa mondiale alla quale contribuiscono i principali istituti di ricerca. I lavori riguardano esclusivamente i settori che possono migliorare gli aspetti della sicurezza e delle salvaguardie di sicurezza del ciclo dei combustibili innovativi, e in particolare la caratterizzazione, i test e l'analisi di nuovi combustibili. Saranno studiati anche la definizione di obiettivi in materia di sicurezza e di qualità, di requisiti di sicurezza e di metodologia avanzata per i sistemi. Queste informazioni saranno sistematicamente diffuse presso le autorità negli Stati membri e i servizi della Commissione interessati, in particolare nell’ambito di periodiche riunioni di coordinamento.

3.3.   Sistemi di protezione nucleare (nuclear security)

3.3.1.   Salvaguardie nucleari

L'importanza della dimensione della non proliferazione sta aumentando ed è vitale, per la sicurezza dei cittadini dell'UE, che tutte le capacità necessarie continuino ad essere disponibili. Le attività del CCR in questo settore consistono in un sostegno tecnico ai servizi della Commissione, nell’ambito del trattato Euratom, e all'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica), nell’ambito del trattato sulla non-proliferazione. L'obiettivo sarà di incrementare l'automazione e attuare migliori strumenti di analisi delle informazioni, per ridurre il carico di lavoro degli ispettori e i vincoli per l’industria nucleare.

Benché il CCR abbia maturato oltre 30 anni di esperienza nel sostegno al Euratom e al trattato di non-proliferazione, l'attuazione della politica in materia di salvaguardie, in continua evoluzione, richiede periodiche innovazioni e miglioramenti tecnici. Pur evolvendo per realizzare questi obiettivi, l'attività del CCR continuerà ad includere la verifica e l'individuazione così come le tecnologie di contenimento e di vigilanza, i metodi di misurazione delle materie nucleari, la produzione di materie nucleari di riferimento e la formazione, in particolare quella degli ispettori dell'AIEA e della Commissione.

3.3.2.   Protocollo addizionale

Il protocollo addizionale mira a garantire l'assenza di operazioni nucleari non dichiarate. La sua attuazione richiede alcune tecniche diverse da quelle utilizzate ai fini della verifica della contabilità delle materie nucleari. Si tratta infatti di ottenere una descrizione dell'insieme delle attività nucleari di un paese, con dichiarazioni sui siti più dettagliate e obblighi d’ispezione più diversificati. Tali obblighi possono includere il monitoraggio fuori sito e il monitoraggio delle attività che si svolgono al di fuori dei confini dell'installazione, oltre alle analisi di particolato ambientale, al fine di individuare attività nucleari non dichiarate.

Gli obiettivi del CCR sono di pervenire a un monitoraggio in tempo reale dei trasferimenti di materie nucleari e l'analisi integrata delle informazioni. Il CCR mirerà particolarmente allo sviluppo e alla convalida di strumenti di analisi delle informazioni e lavorerà altresì a una metodologia fondata sull'analisi sistemica.

3.3.3.   Raccolta di informazioni sulla non proliferazione nucleare da fonti ad accesso libero

Per assistere i servizi della Commissione e collaborare con l'IAEA e le autorità degli Stati membri, il CCR continuerà a raccogliere e analizzare sistematicamente le informazioni che provengono da diverse fonti (Internet, letteratura specializzata, basi di dati) e relative alle questioni della non-proliferazione nucleare (eventualmente anche alle altre armi di distruzione di massa e ai vettori). Queste informazioni saranno utilizzate per elaborare relazioni per paese intese a illustrare in dettaglio l'evoluzione delle attività nucleari e dell'importazione e/o dell'esportazione di attrezzature e di tecnologia nucleari a duplice uso o uso diretto in determinati paesi. Le informazioni ottenute presso queste fonti a libero accesso saranno confermate da immagini satellitari. Per sostenere questi lavori, il CCR proseguirà lo sviluppo di tecnologie di ricerca multilingue su Internet, di gestione delle conoscenze e di estrazione di dati.

3.3.4.   Lotta contro il traffico illecito di materie nucleari, comprese le analisi di scienza forense in materia nucleare

L'individuazione e l'identificazione delle materie nucleari trasportate o conservate illegalmente costituiscono un’importante azione di contrasto del traffico illecito di dette sostanze. La scienza forense in materia nucleare permette di raccogliere prove sull'origine delle materie nucleari sequestrate. L'elaborazione di piani di intervento adeguati in caso di individuazione di detti traffici rimane una questione rilevante. Nel settore della scienza forense in materia nucleare e del traffico illecito, il CCR rafforzerà la sua collaborazione con le autorità nazionali e le organizzazioni internazionali (ITWG, AIEA, ecc.).

Aspetti etici

Nel corso dell'attuazione del presente programma specifico e nell’ambito delle attività di ricerca che ne derivano devono essere rispettati i principi etici fondamentali. Essi includono in particolare i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra i quali la protezione della dignità e della vita umana, la protezione dei dati a carattere personale e della privacy, così come la protezione degli animali e dell'ambiente conformemente al diritto comunitario e alle versioni più recenti delle convenzioni internazionali e codici di condotta internazionali applicabili, quali la dichiarazione di Helsinki, la Convenzione del Consiglio di Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli addizionali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'Unesco, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS).

Saranno tenuti in considerazione anche i pareri del Gruppo europeo dei consiglieri per l'etica della biotecnologia (1991–1997) e del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto della diversità degli approcci adottati in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono applicare la normativa, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi nei quali si svolge la ricerca. In ogni caso, applicano le disposizioni nazionali e nessuna ricerca vietata in uno Stato membro o un altro paese potrà beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità per essere svolta in detto Stato membro o detto paese.

All’occorrenza, i responsabili di progetti di ricerca devono ottenere l’approvazione del comitato di etica nazionale o locale competente, prima dell'avvio delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Inoltre la Commissione procederà sistematicamente all’esame etico delle proposte riguardanti temi sensibili o delle proposte nelle quali le questioni etiche non sono state sufficientemente esaminate. In determinati casi, detto esame potrà aver luogo nel corso della realizzazione di un progetto.

Conformemente al protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, compresa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il rawicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (9), dispone che tutti gli esperimenti devono essere eseguiti in modo da evitare dolori e sofferenze o angosce inutili agli animali da esperimento e devono richiedere il minor numero di animali, implicare animali con il più basso sviluppo neurologico, limitare al minimo il dolore, le sofferenze, l'angoscia o i danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica.

Nel corso dell’attuazione del presente programma, i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali saranno oggetto di un periodico controllo da parte della Commissione di modo che si possa tener conto dei possibili sviluppi.


(1)  Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.

(3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica a pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/157


Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15 del 20 gennaio 2007 )

A pagina 126, allegato IIA, punto 13, tabella 1, le voci relative alle «sfogliare» vanno lette come segue:

 

Zone di cui al punto:

Attrezzi — punto 4.1

Condizioni speciali — punto 8

Denominazione(1)

2.a

Kattegat

2.b

1 — Skaggerak

2 — II, IVa, b,c,

3 — VIId

2.c

VIIa

2.d

VIa

1

2

3

[…]


«b.i

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 e < 90 mm

n.p.

132(2)

Ill.

132

143(2)

b.ii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm

n.p.

143(2)

Ill.

143

143(2)

b.iii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm

n.p.

143

Ill.

143

143

b.iv

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm

n.p.

143

Ill.

143

143

b.iii

8.1.(c)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iii

8.1 (i)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iv

8.1.(c)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iv

8.1 (i)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iv

8.1.(e)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

n.p.

155

Ill.

155

155»