ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 53

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
22 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

1

 

 

Regolamento (CE) n. 169/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento (CE) n. 170/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

17

 

 

Regolamento (CE) n. 171/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 12 al 16 febbraio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/127/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE

23

 

 

Commissione

 

 

2007/128/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Ungheria e nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 510]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/1


REGOLAMENTO (CE) N. 168/2007 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

(2)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), tenuto conto della natura giuridica e della sua portata, e le relative spiegazioni, rispecchia i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(3)

La Comunità e gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali nell'attuazione del diritto comunitario.

(4)

Una maggiore conoscenza e una più ampia consapevolezza delle questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L’istituzione di un’agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe al conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell’uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle società europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 30 settembre 1997.

(5)

I rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo il 13 dicembre 2003 hanno convenuto di sviluppare l’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio (3) e di estenderne il mandato per trasformarlo in un’agenzia per i diritti umani. In tale occasione hanno anche deciso che la sede dell’agenzia dovrebbe rimanere a Vienna.

(6)

La Commissione ha approvato l’iniziativa e ha comunicato l’intenzione di presentare una proposta diretta a modificare nel senso indicato il regolamento (CE) n. 1035/97. Successivamente la Commissione ha presentato il 25 ottobre 2004 la comunicazione sull’Agenzia per i diritti fondamentali che ha dato il via ad un'ampia consultazione pubblica.

(7)

Occorrerebbe quindi istituire, trasformando l’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, un'«Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali» che avrà il compito di fornire alle competenti istituzioni e autorità della Comunità e agli Stati membri quando attuano il diritto comunitario informazioni, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali allo scopo di aiutarli a rispettare pienamente tali diritti, quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

(8)

È riconosciuto che l'agenzia dovrebbe agire solo entro i limiti del campo d'applicazione della legislazione comunitaria.

(9)

Nello svolgimento dei suoi compiti l’agenzia dovrebbe fare riferimento ai diritti fondamentali conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e quali rispecchiati in particolare nella Carta dei diritti fondamentali, tenuto conto della sua natura giuridica, e nelle relative spiegazioni. Il nome dell’agenzia dovrebbe rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta.

(10)

Poiché l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia deve costituire la base su cui si svilupperà l'agenzia, l'attività di quest'ultima dovrebbe continuare a riguardare i fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo, la protezione dei diritti di persone appartenenti a minoranze nonché la parità di genere, quali elementi essenziali della protezione dei diritti fondamentali.

(11)

I settori tematici di attività dell’agenzia dovrebbero essere precisati all’interno di un quadro pluriennale in modo da definire i limiti dell’attività dell’agenzia. Data l'importanza politica del quadro pluriennale, è importante che esso sia adottato dal Consiglio stesso, previa consultazione del Parlamento europeo e in base a una proposta della Commissione.

(12)

L’agenzia dovrebbe raccogliere informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull’evoluzione della situazione dei diritti fondamentali, analizzare tali informazioni per individuare le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio.

(13)

L’agenzia dovrebbe avere il diritto di presentare pareri alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza peraltro intervenire nei procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato. Le istituzioni dovrebbero ciò nonostante avere la possibilità di richiedere pareri sulle loro proposte legislative o posizioni assunte nell'ambito della procedura legislativa per quanto riguarda la loro compatibilità con i diritti fondamentali.

(14)

L’agenzia dovrebbe presentare una relazione annuale su questioni attinenti ai diritti fondamentali che rientrano nell'ambito delle attività dell'agenzia, evidenziando anche esempi di buone pratiche. Inoltre, l’agenzia dovrebbe elaborare relazioni tematiche sulle questioni che rivestono un’importanza particolare per le politiche dell’Unione.

(15)

L’agenzia dovrebbe prendere le misure necessarie per sensibilizzare tutti i cittadini sui loro diritti fondamentali, sulle possibilità e i vari meccanismi per farli osservare senza però avere il potere di ricevere essa stessa denunce o esposti di singoli cittadini.

(16)

L’agenzia dovrebbe operare mantenendo contatti più stretti possibile con tutte le istituzioni competenti dell'Unione nonché con organi, uffici ed agenzie della Comunità e dell’Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’attività del futuro «Istituto europeo per la parità di genere».

(17)

Poiché la cooperazione con gli Stati membri è un elemento essenziale per il positivo svolgimento dei compiti che le sono affidati, l'agenzia dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri attraverso i suoi vari organi e a tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare ufficiali di collegamento nazionali, come principali punti di contatto dell'agenzia negli Stati membri. L'agenzia dovrebbe, in particolare, comunicare con gli ufficiali di collegamento nazionali per quanto riguarda le relazioni e altri documenti elaborati dall'agenzia.

(18)

L’agenzia dovrebbe operare in stretta collaborazione con il Consiglio d’Europa. Tale cooperazione dovrebbe evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall’agenzia e quelle svolte dal Consiglio d’Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare complementarietà e valore aggiunto, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente nominata dal Consiglio d’Europa alle strutture direttive dell’agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti.

(19)

Riconoscendo l'importante ruolo della società civile nella protezione dei diritti fondamentali, l'agenzia dovrebbe promuovere il dialogo con la società civile e cooperare strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile che operano nell'ambito dei diritti fondamentali. Essa dovrebbe istituire una rete di cooperazione denominata «Piattaforma dei diritti fondamentali», al fine di creare un dialogo strutturato e fruttuoso nonché una stretta cooperazione con tutte le parti interessate.

(20)

Date le particolari funzioni assegnate all’agenzia, ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un esperto indipendente come membro del consiglio di amministrazione. Tenuto conto dei principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani (denominati principi di Parigi), la composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe garantire l’indipendenza dell’agenzia sia nei confronti delle istituzioni della Comunità sia nei confronti dei governi degli Stati membri e riunire le più ampie competenze possibili nel campo dei diritti fondamentali.

(21)

Al fine di assicurare l'elevata qualità scientifica dell'operato dell'agenzia, essa dovrebbe disporre di un comitato scientifico che indirizzi i suoi lavori all'insegna dell'oggettività scientifica.

(22)

Le autorità incaricate di nominare i membri del consiglio di amministrazione, dell'ufficio di presidenza e del comitato scientifico dovrebbero cercare di prevedere una partecipazione equilibrata di donne e uomini in tali organi. Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere rivolta ad una presenza equilibrata di donne e uomini nel personale dell'agenzia.

(23)

Tenuto conto del ruolo significativo svolto dal Parlamento europeo per quanto concerne la difesa, la presa in considerazione e la promozione dei diritti fondamentali, occorrerebbe che esso fosse coinvolto nelle attività dell'agenzia, segnatamente l'adozione del quadro pluriennale per l'agenzia e, dati il carattere e i compiti eccezionali dell'agenzia, la selezione dei candidati proposti per ricoprire la carica di direttore della stessa, senza che ciò costituisca un precedente per altre agenzie.

(24)

All’agenzia dovrebbe applicarsi la pertinente normativa comunitaria in materia di accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4), in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), nonché il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (6), e dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (7).

(25)

All’agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), nonché il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(26)

Al personale e al direttore dell'agenzia dovrebbero applicarsi lo statuto del personale delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime, comprese le norme riguardanti la revoca del direttore.

(27)

L’agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e subentrare all’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in tutti i rapporti giuridici da questo instaurati e in tutti gli impegni e obbligazioni finanziarie assunti dall’Osservatorio, negli accordi da questo conclusi, nonché nei contratti di lavoro sottoscritti con il suo personale.

(28)

L’agenzia dovrebbe essere aperta alla partecipazione di paesi candidati. Inoltre, ai paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e associazione dovrebbe essere consentito di partecipare all'agenzia, poiché ciò permetterà all'Unione di sostenerne gli sforzi verso l'integrazione europea agevolando il graduale allineamento delle loro legislazioni a quella comunitaria nonché il trasferimento di know-how e buone pratiche, in particolare nei settori dell'acquis che serviranno da punto di riferimento centrale per il processo di riforma nei Balcani occidentali.

(29)

L'agenzia dovrebbe iniziare tempestivamente le necessarie valutazioni delle sue attività. Su questa base potrebbero esserne riesaminati il campo d'attività, i compiti e metodi di lavoro.

(30)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fornitura di informazioni e dati comparabili ed attendibili a livello europeo idonei ad aiutare le istituzioni dell’Unione e degli Stati membri a rispettare i diritti fondamentali non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(31)

In quanto contribuirà al pieno rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito del diritto comunitario, l’agenzia potrà aiutare la Comunità a conseguire i suoi obiettivi. I soli poteri d’azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione del presente regolamento sono quelli di cui all’articolo 308.

(32)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da pregiudicare l'eventualità che il mandato dell'agenzia sia esteso ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(33)

Dato che, per l’istituzione dell’agenzia, sarebbe necessario modificare profondamente il regolamento (CE) n. 1035/97, occorre sostituirlo con il presente regolamento, a fini di chiarezza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, OBIETTIVO, CAMPO DI APPLICAZIONE, COMPITI E SETTORI DI ATTIVITÀ

Articolo 1

Oggetto

È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito «Agenzia»).

Articolo 2

Obiettivo

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’Agenzia svolge la sua attività nell’ambito delle competenze della Comunità quali previste dal trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   Nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea.

3.   L’Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario.

Articolo 4

Compiti

1.   Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 e nei limiti della competenza di cui all'articolo 3, l’Agenzia:

a)

raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie della Comunità e dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali e, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d'Europa;

b)

predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;

c)

svolge, collabora o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

d)

formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

e)

pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;

f)

pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;

g)

pubblica una relazione annuale sulla sua attività; e

h)

predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori.

2.   Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 250 del trattato o posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative solo qualora l'istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all’articolo 230 del trattato né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell’articolo 226 del trattato.

Articolo 5

Settori di attività

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un quadro pluriennale per l’Agenzia. All'atto dell'elaborazione della proposta la Commissione consulta il consiglio di amministrazione.

2.   Il quadro:

a)

copre cinque anni;

b)

definisce i settori tematici dell’attività dell’Agenzia, compresi la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata;

c)

rispetta le priorità dell’Unione tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio relative ai diritti fondamentali;

d)

tiene debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia;

e)

contiene disposizioni intese a garantire nella complementarietà con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali.

3.   L’Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell’Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e d), che non rientrano in tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

4.   L’Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale e tenendo debitamente conto delle risorse finanziarie e umane di cui dispone.

CAPO 2

METODI DI LAVORO E COOPERAZIONE

Articolo 6

Metodi di lavoro

1.   Per garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, l'Agenzia, basandosi sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni e di enti di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati:

a)

istituisce e coordina reti di informazione e utilizza le reti esistenti;

b)

organizza riunioni di esperti esterni;

c)

costituisce, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc.

2.   Nello svolgimento delle sue attività l’Agenzia, a fini di complementarità e per garantire l’uso ottimale delle risorse, tiene conto, se del caso, delle informazioni raccolte e delle attività già effettuate in particolare:

a)

da istituzioni dell'Unione, nonché da organi, uffici ed agenzie della Comunità e dell'Unione e da organi, uffici ed agenzie degli Stati membri;

b)

dal Consiglio d'Europa riferendosi ai risultati e alle attività dei meccanismi di monitoraggio e di controllo del Consiglio d'Europa e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;

c)

dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.

3.   L’Agenzia può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti di subappalto, con altri organismi per l’esecuzione dei compiti che essa intenda loro affidare. L’Agenzia può inoltre concedere sovvenzioni per promuovere forme adeguate di cooperazione e di azioni comuni, in particolare con le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 7

Relazioni con gli organi, gli uffici e le agenzie competenti della Comunità

L’Agenzia provvede ad un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d’intesa.

Articolo 8

Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale

1.   Al fine di assicurare una stretta cooperazione con gli Stati membri, ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento che costituisce il punto di contatto principale per l'Agenzia nello Stato membro. I funzionari di collegamento possono, tra l'altro, sottoporre al direttore pareri sul progetto di programma di lavoro annuale prima della presentazione al consiglio di amministrazione. L'Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

2.   Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con:

a)

le organizzazioni governative e gli organi pubblici competenti in materia di diritti fondamentali a livello degli Stati membri, ivi comprese le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo;

b)

l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.

3.   Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto comunitario e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 9

Cooperazione con il Consiglio d'Europa

Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro di cui all’articolo 12, paragrafo 6, lettera a), e alla cooperazione con la società civile di cui all'articolo 10. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all’articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di Presidenza dell’Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.

Articolo 10

Cooperazione con la società civile; piattaforma dei diritti fondamentali

1.   L'agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali, ivi compresa la lotta contro il razzismo e la xenofobia a livello nazionale, europeo o internazionale. A tal fine l'agenzia stabilisce una rete di cooperazione («piattaforma dei diritti fondamentali») costituita da organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell'uomo, da sindacati e associazioni di datori di lavoro, da enti socioprofessionali competenti, da chiese, da associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, da università, nonché da esperti qualificati di organizzazioni ed enti a livello europeo e internazionale.

2.   La piattaforma dei diritti fondamentali costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di messa in comune di conoscenze. Essa assicura una stretta cooperazione tra l’Agenzia e le parti interessate.

3.   La piattaforma dei diritti fondamentali è aperta a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'agenzia può rivolgersi ai membri della piattaforma dei diritti fondamentali in funzione delle esigenze specifiche relative a settori individuati come settori di attività prioritari dell'agenzia.

4.   L'agenzia incarica la piattaforma dei diritti fondamentali in particolare di:

a)

formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, lettera a);

b)

fornire un feedback e proporre al consiglio d'amministrazione il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

c)

comunicare al direttore e al comitato scientifico i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per i lavori dell'agenzia.

5.   Il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali è assicurato sotto l'autorità del direttore.

CAPO 3

ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi dell'Agenzia

L’agenzia è composta da:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un ufficio di presidenza;

c)

un comitato scientifico;

d)

un direttore.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un’adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private e un'adeguata conoscenza del settore dei diritti fondamentali, designate come segue:

a)

una personalità indipendente nominata da ciascuno Stato membro che ricopre responsabilità di alto livello in seno ad un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell’uomo o di un'altra organizzazione del settore pubblico o privato;

b)

una personalità indipendente nominata dal Consiglio d’Europa;

c)

due rappresentanti della Commissione.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati ed è nominato secondo la medesima procedura. L’Agenzia pubblica tiene aggiornato sul proprio sito web l’elenco dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.

3.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile.

4.   Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell’Agenzia. La parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la restante durata del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la restante durata del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare ad un mandato completo di cinque anni.

5.   Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

6.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l’organo di programmazione e di sorveglianza dell’Agenzia. In particolare, deve:

a)

adottare il programma di lavoro annuale dell’Agenzia, nel rispetto del quadro pluriennale, sulla base di un progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione e del comitato scientifico. Il programma di lavoro annuale deve essere consono alle risorse finanziare e umane disponibili e tener conto del lavoro statistico e di ricerca della Comunità. Il programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

b)

adottare le relazioni annuali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 5, il comitato scientifico è consultato prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e); le relazioni sono trasmesse entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

c)

nominare e, se necessario, revocare il direttore dell’Agenzia;

d)

adottare il progetto di bilancio e il bilancio annuale definitivo dell’Agenzia;

e)

esercitare i poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nei confronti del direttore e l’autorità disciplinare sullo stesso;

f)

preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5;

g)

adottare il regolamento interno dell’Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, del comitato scientifico e della personalità di cui al paragrafo 1, lettera b);

h)

adottare il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia sulla base del progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 11;

i)

adottare le misure necessarie per l’attuazione dei regolamenti e delle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3;

j)

adottare disposizioni sulla trasparenza e l'accesso ai documenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2;

k)

nominare e revocare i membri del comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3;

l)

stabilire che un membro del consiglio di amministrazione o un supplente non possiede più i requisiti di indipendenza ai sensi del paragrafo 4.

7.   Il consiglio di amministrazione può delegare all’ufficio di presidenza i suoi poteri, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), e), g), h), k) e l).

8.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), e), g), k) e l), per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri, nonché delle decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per le quali il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità. Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).

9.   Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l’anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

10.   Il presidente o il vicepresidente del comitato scientifico e il direttore dell’Istituto europeo per la parità di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie od organismi competenti della Comunità e dell'Unione e degli altri organismi internazionali menzionati agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell’ufficio di presidenza.

Articolo 13

Ufficio di presidenza

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. La persona nominata dal Consiglio d'Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza.

2.   Il presidente convoca l’ufficio di presidenza ogniqualvolta sia necessario per approntare le decisioni del consiglio di amministrazione e per prestare assistenza e consulenza al direttore. Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate a maggioranza semplice.

3.   Il direttore partecipa alle riunioni dell’ufficio di presidenza, senza diritto di voto.

Articolo 14

Comitato scientifico

1.   Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l'equa rappresentanza geografica. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.

2.   Il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni e non è rinnovabile.

3.   I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico.

4.   Il comitato scientifico elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di un anno.

5.   Il comitato scientifico è il garante della qualità scientifica dei lavori dell'agenzia e orienta i lavori al riguardo. A tal fine, il direttore associa il comitato scientifico, non appena opportuno, alla preparazione di tutti i documenti elaborati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h).

6.   Il comitato scientifico delibera alla maggioranza di due terzi. È convocato dal presidente quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente può avviare una procedura scritta o convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato scientifico.

Articolo 15

Direttore

1.   L’Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione secondo la procedura di cooperazione («concertazione») prevista al paragrafo 2.

Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali nonché delle sue capacità amministrative e di direzione.

2.   La procedura di cooperazione è la seguente:

a)

in base a un elenco predisposto dalla Commissione previo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparente, prima di invitare i candidati a un colloquio si chiede loro di prendere contatto con il Consiglio e con la Commissione competente del Parlamento europeo e di rispondere a un questionario;

b)

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea esprimeranno i rispettivi pareri e indicheranno i propri ordini di preferenza;

c)

il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore tenendo conto dei suddetti pareri.

3.   Il mandato del direttore è di cinque anni.

Nei nove mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare:

a)

delle prestazioni del direttore;

b)

degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

Il Consiglio di amministrazione, può su proposta della Commissione e alla luce della relazione di valutazione, e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'Agenzia lo giustifichino, prorogare una sola volta il mandato del direttore per non più di tre anni.

Il Consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore. Nel termine di un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest'ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

4.   Il direttore è responsabile:

a)

dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 4, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) d), e), f), g) e h), in cooperazione con il comitato scientifico;

b)

dell’elaborazione e dell’attuazione del programma annuale di lavoro dell’Agenzia;

c)

di tutte le questioni relative al personale, in particolare dell’esercizio, nei confronti del personale, delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 2;

d)

delle questioni riguardanti l’amministrazione corrente;

e)

dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia, in conformità dell’articolo 21;

f)

dell’attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall’Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza;

g)

della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;

h)

della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 10.

5.   Il direttore svolge i suoi compiti in piena indipendenza. Rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.

6.   Il direttore può essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'agenzia.

7.   Il direttore può essere revocato dal consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione.

CAPO 4

FUNZIONAMENTO

Articolo 16

Indipendenza e interesse pubblico

1.   L’Agenzia assolve i suoi compiti in completa indipendenza.

2.   I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico e il direttore si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d’interesse nella quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. La dichiarazione è resa per iscritto al momento di assumere l'incarico ed è riveduta se intervengono cambiamenti per quanto attiene agli interessi. Essa è pubblicata dall'Agenzia sul suo sito web.

Articolo 17

Trasparenza e accesso ai documenti

1.   L'Agenzia mette a punto buone prassi amministrative che garantiscano la massima trasparenza possibile per quanto concerne le sue attività.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia.

2.   Entro sei mesi dall’entrata in funzione dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta norme specifiche per l'attuazione pratica del paragrafo 1. Queste comprendono tra l'altro norme per:

a)

la pubblicità delle riunioni;

b)

la pubblicazione dei lavori dell'agenzia, tra cui quelli del comitato scientifico;

c)

disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia sulla base dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 18

Protezione dei dati

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica all'Agenzia.

Articolo 19

Riesame del Mediatore

L’operato dell’Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore a norma delle disposizioni dell’articolo 195 del trattato.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 20

Formazione del bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.

2.   Nel bilancio dell’Agenzia, entrate e spese risultano in pareggio.

3.   Le entrate dell’Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione «Commissione»).

Tali entrate possono essere integrate da:

a)

pagamenti ricevuti come corrispettivi di servizi resi nel quadro della realizzazione dei compiti di cui all'articolo 4;

b)

contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi di cui agli articoli 8, 9 e 28.

4.   Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

5.   Ogni anno, il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, elabora lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico.

6.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea.

7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell’organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 272 del trattato.

8.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia.

9.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'Agenzia, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, tale parere è trasmesso al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 21

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (10) (di seguito «regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   Il direttore invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle sue osservazioni e la trasmette anche al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e a norma dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell’anno «n+2», dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio «n».

11.   Le disposizioni finanziarie applicabili all’Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò si renda specificamente necessario ai fini del funzionamento dell’Agenzia e previo consenso della Commissione.

Articolo 22

Lotta alle frodi

1.   Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all’Agenzia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (11), e adotta quanto prima le disposizioni adeguate applicabili all’insieme del suo personale.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell’Agenzia e presso gli agenti incaricati della ripartizione di tali finanziamenti.

CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Natura giuridica e sede

1.   L’Agenzia ha personalità giuridica.

2.   L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore.

4.   L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell’Osservatorio. I contratti di lavoro conclusi dall’Osservatorio prima dell’adozione del presente regolamento sono onorati.

5.   L’Agenzia ha sede a Vienna.

Articolo 24

Personale

1.   Al personale dell’Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime.

2.   Nei confronti del proprio personale, l’Agenzia esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia.

Articolo 25

Regime linguistico

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 si applicano all’Agenzia.

2.   Il Consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno all'Agenzia.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

Articolo 26

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all’Agenzia.

Articolo 27

Competenza della Corte di giustizia

1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia è competente a decidere in forza d’una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall’Agenzia.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Agenzia o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia di risarcimento del danno.

3.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l’Agenzia, alle condizioni previste all’articolo 230 e 232 del trattato.

Articolo 28

Partecipazione di paesi candidati e dei paesi con cui è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione e portata di tale partecipazione

1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione, in qualità di osservatori, di paesi candidati.

2.   La partecipazione e le rispettive modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell’Agenzia, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l'Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, nel paese in questione, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto comunitario.

3.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale la Comunità europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all'Agenzia in qualità di osservatore. In tale caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Disposizioni transitorie

1.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (di seguito «Osservatorio») scade il 28 febbraio 2007.

2.   Per quanto riguarda la nomina del consiglio di amministrazione:

a)

la Commissione adotta, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione da istituire a norma dell’articolo 12 possa iniziare i lavori a tempo debito;

b)

entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2. Alla scadenza di questo periodo la Commissione convoca il consiglio di amministrazione, purché siano stati nominati almeno 17 membri. In tal caso e in deroga all'articolo 12, paragrafo 8, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei voti dei membri nominati. Una volta nominati 23 membri del consiglio di amministrazione, si applica l'articolo 12, paragrafo 8;

c)

nella prima riunione del consiglio di amministrazione, dopo aver proceduto a tutte le nomine, la Commissione sceglie per estrazione a sorte 15 membri del consiglio stesso le cui funzioni cessano, in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, alla scadenza del terzo anno del mandato.

3.   Le parti interessate avviano la procedura di nomina del direttore dell’Agenzia in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   In attesa dell'istituzione del consiglio di amministrazione a norma del paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, la Commissione convoca un consiglio di amministrazione ad interim, composto dalle persone attualmente nominate dagli Stati membri, dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1035/97.

Il Consiglio di amministrazione ad interim è incaricato di:

a)

esprimere un parere sulla proposta della Commissione relativa al testo dell'invito a presentare candidature per la carica di direttore, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, per avviare la procedura di selezione;

b)

nominare, su proposta della Commissione, un direttore ad interim o prorogare, per il minor tempo possibile, l’attuale mandato del direttore dell’Osservatorio, nel corso della procedura di nomina di cui al paragrafo 3;

c)

adottare il bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007, a norma dell'articolo 20, paragrafo 9, e il progetto di bilancio per l'esercizio 2008, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5;

d)

adottare la relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio per il 2006, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b).

5.   Fino all'adozione del primo quadro pluriennale per l'Agenzia a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), lasciando impregiudicata la seconda frase dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 30

Valutazioni

1.   L’Agenzia effettua regolari valutazioni ex ante ed ex post delle sue attività che comportano spese ingenti. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.

2.   L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

3.   Entro il 31 dicembre 2011 l’Agenzia ordina una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi cinque anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione:

a)

tiene conto dei compiti dell’Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali;

b)

esamina l’eventuale necessità di adattare i compiti, il campo di applicazione, i settori di attività o la struttura dell’Agenzia;

c)

include un’analisi degli effetti sinergetici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi modifica dei suoi compiti; e

d)

tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

4.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, stabilisce il calendario e la portata delle successive valutazioni esterne, che sono effettuate periodicamente.

Articolo 31

Revisione

1.   Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni delle valutazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 3 e 4, e formula alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all’Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche.

2.   Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie.

Articolo 32

Inizio dell’attività dell’Agenzia

L’Agenzia è operativa a decorrere dal 1o marzo 2007.

Articolo 33

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1035/97 è abrogato a decorrere dal 1o marzo 2007.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 37.

(2)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1652/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/15


REGOLAMENTO (CE) N. 169/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

121,5

JO

96,5

MA

53,1

SN

37,2

TN

141,8

TR

149,5

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

111,3

ZZ

165,2

0709 90 70

MA

39,3

TR

116,1

ZZ

77,7

0805 10 20

CU

34,2

EG

53,8

IL

56,0

MA

46,4

TN

51,7

TR

67,2

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

103,0

MA

90,1

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

129,9

PK

58,0

TR

59,9

ZZ

85,3

0805 50 10

EG

53,6

TR

45,0

ZZ

49,3

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

78,2

US

117,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

81,7

CL

127,1

US

105,7

ZA

85,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/17


REGOLAMENTO (CE) N. 170/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli, è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9)

Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI E MELE)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 5 al 6 marzo 2007

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo delle restituzioni

(in EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0702 00 00 9100

A00

30

12 000

0805 10 20 9100

A00

38

33 333

0805 50 10 9100

A00

60

7 333

0808 10 80 9100

F09

32

63 333


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F09

:

le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/20


REGOLAMENTO (CE) N. 171/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 12 al 16 febbraio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella settimana dal 12 al 16 febbraio 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4332.

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 12 al 16 febbraio 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 12 al 16 febbraio 2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

 

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 12 al 16 febbraio 2007

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 12 al 16 febbraio 2007

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 12 al 16 febbraio 2007

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 12 al 16 febbraio 2007

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2007

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE

(2007/127/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 agosto 2005 (2),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato della predetta decisione.

(2)

Con la decisione 2006/114/CE l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall’articolo 1 della decisione 2003/112/CE (5), fino al 20 febbraio 2005 dall’articolo 1 della decisione 2004/157/CE (6) e fino al 20 febbraio 2006 dall’articolo 1 della decisione 2005/139/CE (7), è stata prorogata di un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 20 febbraio 2007.

(3)

Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

(4)

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2008. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.

La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 25.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. Accordo interno modificato da ultimo dall’accordo interno del 10 aprile 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).

(4)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/114/CE (GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26).

(5)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

(6)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

(7)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.


ALLEGATO

Bruxelles, addì 21 febbraio 2007

L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elemento essenziale dell’accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto è alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea L’ha informata della decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare talune «misure appropriate» ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettere del 19 febbraio 2003, del 19 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005 e del 15 febbraio 2006 l’Unione europea L’ha informata della decisione di non revocare l’applicazione delle «misure appropriate» e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, fino al 20 febbraio 2005, fino al 20 febbraio 2006 e fino al 20 febbraio 2007.

Dodici mesi dopo, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

Di conseguenza, l’Unione europea non ritiene possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne l’applicazione fino al 20 febbraio 2008.

L’Unione europea ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.

L’Unione europea ricorda che l’applicazione di misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non osta al dialogo politico di cui all’articolo 8 dell’accordo.

In considerazione di quanto precede, l’Unione europea ribadisce ancora una volta l’importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe. L’Unione europea conferma la sua intenzione di continuare ad avvalersi dell’attuale programmazione del 10o FES per proseguire il dialogo e, se le condizioni lo consentono, progredire verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per la Commissione

J.M. BARROSO

Per il Consiglio

M. GLOS


Commissione

22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Ungheria e nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 510]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/128/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di volatili, nonché dei prodotti da essi derivati.

(2)

La Commissione ha adottato la decisione 2007/79/CE, del 31 gennaio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Ungheria (4), al fine di confermare le aree A e B in Ungheria nonché la durata di tale regionalizzazione in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia in Ungheria.

(3)

La situazione epidemiologica connessa alla comparsa di un focolaio dell'influenza aviaria H5N1 nel pollame in Ungheria richiede una modifica delle aree soggette a restrizioni e della durata delle misure.

(4)

La Commissione ha adottato la decisione 2007/83/CE, del 5 febbraio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito, in seguito all'insorgere di un focolaio dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito.

(5)

Le misure adottate dal Regno Unito nel quadro della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di tale decisione, sono state esaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(6)

La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/83/CE (GU L 33 del 7.2.2007, pag. 4).

(4)  GU L 26 del 2.2.2007, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

HU

UNGHERIA

00006

Nella contea di Csongrád i seguenti comuni:

12.3.2007

Zona di protezione

Derekegyház

Periferia di Nagymágocs (in parte).

Una piccola parte della periferia, compresa in un raggio di 3 km dal primo focolaio, a ovest della città.

Periferia di Szentes (solo Lapistó)

Zona di sorveglianza

Árpádhalom (in parte).

La città e la periferia settentrionale, occidentale e meridionale.

Fábiánsebestyén

Periferia di Hódmezővásárhely (in parte).

Una piccola parte della periferia compresa in un raggio di 10 km dal secondo focolaio, a nord della città.

Mártély (in parte).

Parte nord-orientale del centro urbano.

Mindszent (in parte).

Parte orientale del centro urbano

Nagymágocs (in parte).

La parte rimanente della città.

Szegvár

Periferia di Székkutas (in parte). Periferia nord-occidentale della città.

Periferia di Szentes (in parte).

Parte est, sud-est e sud della città (escluso Lapistó)

UK

REGNO UNITO

 

 

12.3.2007

Zona di protezione

00154

Parte della contea di Suffolk compresa all'interno di una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri e il proprio centro sulla coordinata TM4009079918 (1).

Zona di sorveglianza

00154

Parte della contea di Suffolk compresa all'interno di una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri e il proprio centro sulla coordinata TM4009079918 (1).

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

HU

UNGHERIA

00006

Nella contea di Csongrád i seguenti comuni:

Árpádhalom (in parte).

Periferia a est della città.

Baks

Balástya

Csanytelek

Csongrád

Dóc

Eperjes

Felgyő

Hódmezővásárhely (in parte).

La città, la periferia occidentale, la periferia orientale e il resto della periferia settentrionale.

Kistelek

Nagytőke

Mindszent (in parte).

La parte rimanente.

Mártély (in parte).

La parte rimanente.

Ópusztaszer

Pusztaszer

Székkutas (in parte).

La parte rimanente.

Szentes (in parte).

La città, la periferia occidentale e la periferia settentrionale.

Tömörkény

12.3.2007

UK

REGNO UNITO

 

 

12.3.2007

00154

00162

Parti delle contee di Norfolk e di Suffolk comprese entro i seguenti confini:

dalla coordinata TM357400 (2), seguire una strada secondaria verso ovest fino all'incrocio a T sulla coordinata TM346400 (2). Girare a destra sulla B1083 e continuare verso nord lungo la B1083 fino alla rotatoria sulla coordinata TM292500 (2). Girare a sinistra sulla A1152 e continuare verso ovest e poi verso sud fino alla rotatoria sulla coordinata TM259493 (2). Girare a destra sulla B1079 e continuare verso ovest e poi verso nord-ovest fino all'incrocio sulla coordinata TM214538 (2). Girare a sinistra sulla B1078 e continuare verso ovest fino all'incrocio con la A140(T) sulla coordinata TM111548 (2). Girare a destra e continuare verso nord lungo la A140(T) fino all'incrocio con la A47(T) sulla TG219038 (2). Girare a destra e continuare verso nord-est e poi verso est lungo la A47(T) fino alla rotatoria sulla coordinata TG518084 (2). Girare sulla A149 e continuare verso sud-ovest fino all'incrocio sulla TG521080 (2). Seguire la B1141 verso sud-est fino all'incrocio con una strada secondaria sulla coordinata TG525078 (2). Girare a sinistra sulla strada secondaria e continuare verso est fino all'incrocio a T con un'altra strada secondaria lungo la costa sulla coordinata TG531079 (2) [il confine si estende direttamente ad est verso la costa sulla TG532078 (2) e segue la costa verso sud fino alla coordinata TM357400 (2)].


(1)  Si tratta di coordinate del sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.

(2)  Si tratta di coordinate del sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.»