ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 52

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
21 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 165/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 166/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

 

Regolamento (CE) n. 167/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007, relativo alle domande di titoli d’importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/122/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2007) 481]  ( 1 )

8

 

 

2007/123/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente una deroga all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di una zona di protezione [notificata con il numero C(2007) 499]

10

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 134/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) (GU L 42 del 14.2.2007)

12

 

*

Rettifica della decisione n. 1903/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 378 del 27.12.2006)

15

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania (GU L 406 del 30.12.2006)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.2.2007   

IT

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L 52/1


REGOLAMENTO (CE) N. 165/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

134,9

JO

96,5

MA

45,0

SN

37,2

TN

141,8

TR

154,3

ZZ

101,6

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

179,3

ZZ

187,9

0709 90 70

MA

39,7

TR

126,2

ZZ

83,0

0805 10 20

CU

34,2

EG

51,4

IL

58,1

MA

46,4

TN

53,8

TR

67,3

ZZ

51,9

0805 20 10

IL

103,4

MA

96,0

ZZ

99,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

EG

64,3

IL

71,3

MA

117,1

PK

58,0

TR

61,4

ZZ

80,1

0805 50 10

EG

53,6

TR

46,7

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,7

CN

84,2

US

116,6

ZZ

100,4

0808 20 50

AR

86,7

CL

127,1

US

104,2

ZA

83,0

ZZ

100,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.2.2007   

IT

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L 52/3


REGOLAMENTO (CE) N. 166/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Assortimento di articoli di igiene o da toletta condizionato per la vendita al minuto, costituito da

un bicchiere

un porta sapone

un porta spazzolino cilindrico, e

un dispensatore di sapone liquido.

Il dispensatore di sapone liquido è costituito da un contenitore in terraglia dotato di una pompa di plastica. Gli altri oggetti sono di terraglia.

Tutti gli oggetti hanno il medesimo design.

Sono usati come oggetti di igiene o da toletta.

Cfr. la fotografia (1)

6912 00 50

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6912 00 e 6912 00 50.

Gli oggetti di igiene o da toletta, nella forma presentata, costituiscono un assortimento condizionato ai sensi della regola generale interpretativa 3 b).

L'assortimento deve essere classificato in base alla materia (ceramica), che conferisce al medesimo il suo carattere essenziale.

2.

Articolo composto da:

una tavoletta e relativo coperchio per tazze per gabinetti, di plastica

uno spruzzatore mobile elettromeccanico, e

un dispositivo elettrotermico.

Il prodotto svolge diverse funzioni, quali: riscaldare e spruzzare acqua, nonché asciugare l'area d'azione.

8516 79 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8516, 8516 79 e 8516 79 70.

Si tratta di un prodotto composto, costituito da diversi componenti, ognuno dei quali può essere classificato ad una diversa voce (articoli per usi sanitari o igienici di materie plastiche della voce 3922, un apparecchio spruzzatore elettromeccanico per usi domestici della voce 8509 e un apparecchio elettrotermico della voce 8516).

Nessuno dei componenti conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

Conformemente alla regola generale intepretativa 3 c), il prodotto è classificato nella voce 8516 (la voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione).

3.

Apparecchio costituito da:

un apparecchio ricevente per la radiodiffusione in AM/FM

un amplificatore a 7 canali

un processore digitale del suono

un convertitore video

un telecomando.

Il prodotto è concepito per l'intrattenimento audio-visivo domestico.

L'apparecchio è in grado di ricevere segnali da diverse fonti (quali ad es. lettore DVD, ricevitore satellitare, lettore di cassette, videoregistratore).

I segnali audio possono essere decodificati e trasmessi a convertitori digitali/analogici prima di essere amplificati.

I segnali video sono sincronizzati con il segnale audio. Possono inoltre essere amplificati per migliorare la qualità dell'immagine.

8527 99 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8527 e 8527 99.

La funzione di ricezione di radioffusione costituisce la funzione principale di questo apparecchio multifunzionale ai sensi della nota 3 della sezione XVI.

L'amplificazione e l'elaborazione del segnale audio e la sincronizzazione e l'amplificazione del segnale video sono da ritenersi funzioni secondarie rispetto alla ricezione di segnali radiodiffusi.

La combinazione di macchine è pertanto da classificare come apparecchio ricevente per la radiodiffusione con codice NC 8527 99 00.

4.

Autoveicolo nuovo a 3 ruote con un motore a pistone con accensione per compressione e un peso lordo superiore a 20 t.

Il veicolo è formato da un telaio per autoveicoli munito di una cabina.

Alla presentazione il veicolo è privo di dispositivi per la movimentazione nell'edilizia o di attrezzature agricole.

8704 23 91

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 87 e dal testo dei codici NC 8704, 8704 23 e 8704 23 91.

Un telaio per autoveicoli munito di cabina su cui possono essere montati diversi tipi di dispositivi da trasporto o apparecchi e macchine agricole (senza costituire un'unità meccanica integrata) non è classificabile nel capitolo 84.

Ai sensi della nota 3 del capitolo 87 è da classificare alla voce 8704.

Vedi anche le note esplicative del SA, voci 8432, 8704 e 8705.

5.

Autoveicolo nuovo a 3 ruote con un motore a pistone con accensione per compressione e un peso lordo superiore a 20 t.

Il veicolo è formato da un telaio per autoveicoli munito di una cabina. Sul telaio è montato un polverizzatore di sostanze solide (macchinario da lavoro) di tipo agricolo.

Il veicolo è ammesso a circolare su strada.

8705 90 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8705, 8705 90 e 8705 90 90.

Il veicolo non è un trattore semovente gommato di cui alla voce 8432, poiché sul telaio possono essere montati diversi tipi di macchinari da lavoro.

Dato che il telaio munito di cabina e il macchinario da lavoro non formano un’unità meccanica integrata, il veicolo è considerato un autoveicolo per usi speciali della voce 8705.

Vedi anche le note esplicative del SA, voci 8432 e 8705.

Image


(1)  La fotografia ha finalità puramente informative.


21.2.2007   

IT

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L 52/6


REGOLAMENTO (CE) N. 167/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

relativo alle domande di titoli d’importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (2),

visto il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti qualora le domande di titoli d’importazione superino i quantitativi che possono essere impegnati. Lo stesso articolo dispone inoltre che la Commissione comunichi tale decisione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titoli.

(2)

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate dal 1o settembre 2006 al 8 febbraio 2007 vertono su un quantitativo di 32 994 tonnellate, mentre la quantità massima da impegnare è pari a 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006.

(3)

Occorre pertanto fissare la percentuale di riduzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, per le domande di titoli d’importazione presentate il 8 febbraio 2007 e che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96.

(4)

È inoltre necessario che non siano più rilasciati titoli d’importazione che consentano di ottenere una riduzione del dazio doganale per l’attuale campagna di commercializzazione.

(5)

Tenuto conto del loro oggetto, le disposizioni del presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96, presentate il 8 febbraio 2007 e comunicate alla Commissione, danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione della percentuale di riduzione dell’80,123148 %.

Articolo 2

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate a decorrere dal 9 febbraio 2007 non danno più luogo al rilascio di titoli d’importazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2184/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(3)  GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 132 del 29.11.2005, pag. 18).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

21.2.2007   

IT

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L 52/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2007) 481]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/122/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2) prevede che gli Stati membri possano importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

(2)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare, nell’elenco di tale paese, l’indirizzo di un centro.

(3)

Gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 89/556/CEE e il gruppo di raccolta di embrioni interessato è stato ufficialmente abilitato ad esportare verso la Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4)

È pertanto opportuno modificare la decisione 92/452/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 92/452/CEE, la voce per il gruppo di raccolta di embrioni n. 99MI105 E4 degli Stati Uniti d’America è sostituita dalla voce seguente:

«US

99MI105 E4

Northstar Select Sires

2471 4th ST

Shelbyville, MI 49344

Dr. Jeffrey Adams»


21.2.2007   

IT

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L 52/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

concernente una deroga all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di una zona di protezione

[notificata con il numero C(2007) 499]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/123/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (1), in particolare il punto 7, paragrafo 2, lettera d), dell'allegato II,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2006 è stata istituita dall'autorità competente in Italia una zona di protezione attorno a un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel comune di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

(2)

Di conseguenza, gli spostamenti ed i trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione sono stati vietati.

(3)

Peraltro, l'Italia ha presentato una domanda di deroga a tale divieto, in modo da consentire il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione, di suini da macellazione provenienti da fuori della zona di protezione verso un macello all'interno della zona di protezione.

(4)

Occorre concedere tale deroga, a condizione che l'Italia adotti misure rigorose di controllo e di precauzione al fine di garantire che non si corrano rischi di diffusione della malattia.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Italia può autorizzare il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione, di suini da macellazione provenienti da fuori della zona di protezione istituita il 15 novembre 2006 attorno a un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel comune di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo («i suini») verso il macello «IMC No 825 M» («il macello»), alle seguenti condizioni:

a)

la spedizione dei suini deve essere notificata almeno 24 ore prima dal veterinario ufficiale dell'azienda di origine al veterinario ufficiale del macello;

b)

il trasporto dei suini verso il macello deve avvenire attraverso un corridoio, di cui l'Italia deve fissare in via preliminare i dettagli;

c)

i veicoli per il trasporto dei suini devono essere sigillati dall'autorità competente prima o all'atto dell'entrata nel corridoio; al momento della sigillatura l'autorità competente annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;

d)

al momento dell'arrivo al macello, l'autorità competente:

i)

verifica e toglie il sigillo dal veicolo;

ii)

assiste allo scarico dei suini;

iii)

annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.

2.   I veicoli per il trasporto dei suini al macello devono, immediatamente dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


Rettifiche

21.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/12


Rettifica del regolamento (CE) n. 134/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 14 febbraio 2007 )

A pagina 16, il regolamento va letto come segue:

«

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2007

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9)

Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Codice del prodotto (5)

Destinazione (6)

Sistema A1

Periodo di domanda della restituzione: 22.2.2007-23.6.2007

Sistema B

Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.3.2007-30.6.2007

Tasso di restituzione

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

Tasso di restituzione indicativo

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

0702 00 00 9100

A00

20

 

20

6 000

0805 10 20 9100

A00

28

 

28

16 667

0805 50 10 9100

A00

50

 

50

3 667

0808 10 80 9100

F09

22

 

22

31 667

»

(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(6)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


21.2.2007   

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L 52/15


Rettifica della decisione n. 1903/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 378 del 27 dicembre 2006 )

La pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale sopra citata è annullata.

La pubblicazione dello stesso testo come «Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006» nella GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1, rimane valida.


21.2.2007   

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L 52/15


Rettifica del regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 406 del 30 dicembre 2006 )

La pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale sopra citata è annullata.

La pubblicazione dello stesso testo come «Regolamento (CE) n. 1890/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006» nella GU L 386 del 29.12.2006, pag. 12, rimane valida.