ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/117/CE |
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Commissione |
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2007/118/CE |
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Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 422] ( 1 ) |
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2007/119/CE |
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Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame [notificata con il numero C(2007) 431] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 159/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
125,9 |
MA |
48,8 |
|
SN |
37,2 |
|
TN |
139,0 |
|
TR |
162,7 |
|
ZZ |
102,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
190,5 |
SN |
141,3 |
|
TR |
167,1 |
|
ZZ |
166,3 |
|
0709 90 70 |
MA |
41,2 |
TR |
118,3 |
|
ZZ |
79,8 |
|
0805 10 20 |
CU |
34,2 |
EG |
46,6 |
|
IL |
58,9 |
|
MA |
44,3 |
|
TN |
53,7 |
|
TR |
61,2 |
|
ZZ |
49,8 |
|
0805 20 10 |
IL |
103,7 |
MA |
93,1 |
|
ZZ |
98,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
110,7 |
EG |
64,3 |
|
IL |
69,6 |
|
MA |
127,6 |
|
TR |
65,6 |
|
ZZ |
87,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
53,6 |
TR |
57,3 |
|
ZZ |
55,5 |
|
0808 10 80 |
CA |
99,2 |
CN |
81,6 |
|
US |
110,2 |
|
ZZ |
97,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
89,0 |
CN |
47,5 |
|
US |
105,7 |
|
ZA |
88,9 |
|
ZZ |
82,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 160/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||
Prodotto costituito da un liquido trasparente, di color marrone scuro, avente un profumo aromatico di tipo vegetale ed un gusto di erbe, amaro avente un titolo alcolometrico volumico effettivo di 43 % vol. Il prodotto consiste in una miscela di 32 diversi estratti di piante medicinali, estratto di caramello, acqua e alcole (96 % vol). I seguenti ingredienti, tra l'altro, sono utilizzati per la fabbricazione di questo:
Secondo le istruzioni riportate sulla confezione, occorre assumere il prodotto in piccole quantità (un cucchiaio mattina e sera, eventualmente diluito con acqua, tè o succo di frutta). Il prodotto, confezionato in bottiglie di 500 ml, è utilizzabile direttamente come bevanda. |
2208 90 69 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1.b) del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69. Il prodotto non può essere considerato un medicinale del capitolo 30. Le indicazioni relative al tipo ed alla concentrazione della(e) sostanza(e) attiva(e) non sono riportate sull'etichetta e neppure nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione. Sono indicati soltanto il quantitativo ed il tipo delle piante o parti di piante utilizzate. Le condizioni di cui alla nota complementare 1.b) del capitolo 30 non sono pertanto soddisfatte. Il prodotto è una bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208, avente le caratteristiche di un alimento complementare, inteso a mantenere in uno stato generale di salute o di benessere, a base di estratti di piante (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16). |
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 161/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
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2202 90 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 91. Essendo direttamente consumabile come bevanda, il prodotto rientra nella voce 2202. Il prodotto non può essere classificato alla voce 0403, in quanto gli esteri di stanolo non sono additivi del genere consentito per i prodotti del capitolo 4 [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato, cap. 4, regole generali, punto I), paragrafo 2], pertanto il prodotto non può essere considerato uno yogurt liquido, aromatizzato o addizionato di frutta o di cacao, della voce 0403. Anche la classificazione nella voce 1901 è esclusa, in quanto il prodotto presenta le caratteristiche di una bevanda del capitolo 22 [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1901, punto III), paragrafo 2]. |
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1901 90 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 91. L'aloe vera non è un frutto del cap. 8, ma una pianta del cap. 6. Pertanto il prodotto non soddisfa i criteri stabiliti per la voce 0403. Le preparazioni alimentari a base di prodotti lattiero-caseari sono escluse dal cap. 4 [cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato per il cap. 4, regole generali, punto I), ultimo paragrafo, lettera a)]. Il prodotto può essere classificato alla voce 1901, in quanto contiene, oltre a componenti naturali del latte, altri ingredienti di un genere non consentito nelle voci da 0401 a 0404 [cfr. la nota esplicativa della nomenclatura del sistema armonizzato per la voce 1901, punto III), primo paragrafo]. |
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I, sezione E, del regolamento (CE) n. 2003/2003 elenca quei tipi di concimi minerali per l'apporto di microelementi che possono essere classificati come «Concimi CE» a norma dell'articolo 3 del regolamento medesimo. Detto elenco comprende una serie di concimi in cui il microelemento è legato chimicamente a un agente chelante. La tabella E.3.1 di tale allegato contiene un elenco degli agenti chelanti autorizzati. |
(2) |
Le caratteristiche del tipo di concime in cui il microelemento chelato è il ferro consentono l'impiego di un unico agente chelante autorizzato oppure di una loro miscela, purché la frazione chelata possa essere quantificata con il metodo descritto dalla norma europea EN 13366 e i singoli agenti chelanti della miscela possano essere individuati e quantificati separatamente mediante la norma EN 13368. |
(3) |
È opportuno aggiornare sotto tre profili le disposizioni relative ai concimi contenenti come microelemento il ferro sotto forma di ferro chelato. Ciò al fine di chiarire, in primo luogo, che perlomeno il 50 % del ferro solubile in acqua deve essere chelato dagli agenti chelanti autorizzati, in secondo luogo per precisare che l'agente chelante autorizzato può essere indicato nella denominazione del tipo di concime solo se chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua, in terzo luogo per generalizzare il riferimento alle norme europee in modo da consentire l'impiego di altre norme europee. |
(4) |
Le denominazioni chimiche degli agenti chelanti autorizzati di cui all'allegato I, sezione E.3.1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 servono a distinguere i diversi isomeri della stessa sostanza in forma descrittiva. Considerato che per queste sostanze esiste una serie di nomenclature diverse di cui la comunità scientifica fa comunemente uso, c'è il rischio di un errore di identificazione. Per garantire l'identificazione inequivocabile degli agenti chelanti, si devono indicare, per ciascuna voce dell'allegato in questione, i corrispondenti numeri CAS (Chemical Abstracts Service dell'American Chemical Society), che identificano in modo univoco i diversi isomeri degli agenti chelanti. È quindi opportuno sopprimere tre isomeri di agenti chelanti che non possono essere identificati in modo inequivocabile mediante un numero CAS. |
(5) |
Inoltre si deve utilizzare una nomenclatura più coerente per gli agenti chelanti e precisare ulteriormente che gli agenti chelanti autorizzati devono essere conformi anche alle altre norme comunitarie. |
(6) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo degli elementi nutritivi dei concimi CE. Occorre mettere a punto tali descrizioni in modo da avere valori di analisi corretti. |
(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue.
1) |
La tabella E.1.4 è sostituita dalla seguente: «E.1.4. Ferro
|
2) |
La sezione E.3 è sostituita dalla seguente: «E.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi: Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento chelato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1). E.3.1. Agenti chelanti (2) Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:
E.3.2. Agenti complessanti: Elenco ancora da redigere. |
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) Gli agenti chelanti devono essere individuati e quantificati mediante le norme europee ad essi applicabili.
(3) Solo a titolo informativo.»
ALLEGATO II
L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:
1) |
La parte «Metodi 2» è modificata come segue:
|
2) |
La parte «Metodi 3» è modificata come segue:
|
3) |
La parte «Metodi 8» è modificata come segue:
|
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 163/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2007
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo di base e l'importo del contributo stesso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 44, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che, se l'ammontare del contributo di base o l'ammontare del contributo B sono inferiori all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del suddetto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra l'importo massimo del contributo in causa e l'ammontare del contributo di base o del contributo B da riscuotere. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), continua ad essere applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006 e prevede che gli importi da versare sopra citati siano fissati contemporaneamente agli importi dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura. |
(2) |
Per la campagna 2005/2006, il regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (4), ha portato l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. Il regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero (5), ha fissato il contributo di base a 1,0022 % e non ha fissato alcun contributo B. In ragione di tali differenze occorre fissare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole A e B della qualità tipo. |
(3) |
Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole sono fissati, per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, a 0,492 EUR per la barbabietola A e a 18,372 EUR per la barbabietola B.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.
(2) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).
(4) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 20.
(5) Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 164/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2007
recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 44, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), tuttora applicabile per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006. |
(2) |
Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, in base alla constatazione della perdita complessiva stimata a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, occorre fissare per il contributo di base una percentuale pari a 1,0022 %, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo. |
(3) |
La perdita complessiva constatata in base ai dati noti e in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base. Per la campagna 2005/2006 non occorre pertanto fissare né l'importo del contributo B né il coefficiente per la determinazione del contributo complementare. |
(4) |
Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005/2006 sono fissati a:
a) |
6,333 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; |
b) |
2,810 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B; |
c) |
6,333 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.
(2) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006 (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che modifica la decisione, del 27 marzo 2000, che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati su accordi con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea
(2007/117/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1),
visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 2,
visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l'articolo 2,
visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol richiedono che il Montenegro sia inserito nell'elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati. |
(2) |
La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata, |
DECIDE:
Articolo 1
All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell'elenco alfabetico:
«— |
Montenegro». |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo da un protocollo che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1).
(2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.
(3) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.
(4) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1. Atto del Consiglio modificato dall'atto del Consiglio del 28 febbraio 2002 (GU C 76 del 27.3.2002, pag. 1).
(5) GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio del 4 dicembre 2006 (GU C 311 del 19.12.2006, pag. 10).
Commissione
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2007
che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 422]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/118/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme per garantire che in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale nella Comunità non sia causata la propagazione di malattie trasmissibili agli animali. A tal fine essa prevede innanzitutto un marchio specifico per i prodotti oggetto di restrizioni ed elenca anche vari trattamenti per inattivare l'agente patogeno della malattia in questione. |
(2) |
La direttiva permette anche di adottare norme d'applicazione specifiche, come l'introduzione di uno speciale marchio d'identificazione per le carni la cui immissione sul mercato non è autorizzata per motivi di polizia sanitaria. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), stabilisce che le carni di pollame provenienti dalle aziende situate nella zona di protezione non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale. Per questo motivo tali carni devono, salvo decisione contraria, portare il marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. |
(4) |
La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e i) e paragrafo 4, lettera c), stabilisce che le carni di pollame provenienti dalle zone di protezione o di sorveglianza non sono ammesse nel territorio comunitario e devono recare il marchio d’identificazione speciale di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. |
(5) |
Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che questo marchio di identificazione è stato accolto male dagli operatori e dai clienti dell'industria. Occorre quindi introdurre un marchio d’identificazione alternativo che gli Stati membri possono decidere di applicare invece del marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. Per assicurare il buono svolgimento dei controlli è tuttavia importante che gli Stati membri comunichino alla Commissione la loro decisione prima di applicare un marchio d'identificazione alternativo nel caso di un focolaio di influenza aviaria o della malattia di Newcastle. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), prevede che su determinate carni di origine animale destinate ad essere immesse sul mercato sia applicato un marchio d'identificazione. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5), prevede l’impiego temporaneo di marchi d’identificazione nazionali per prodotti di origine animale destinati al consumo umano la cui commercializzazione è consentita solo sul territorio nazionale dello Stato membro in cui essi sono prodotti. |
(8) |
Il marchio d'identificazione alternativo previsto dalla presente decisione deve distinguersi chiaramente da altri marchi d'identificazione che devono essere apposti sulle carni di pollame in conformità ai regolamenti (CE) n. 853/2004 o (CE) n. 2076/2005. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Marchio d'identificazione alternativo
1. Ai fini dell'articolo 2 della presente decisione, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il marchio d'identificazione previsto nell'allegato della presente decisione («marchio d'identificazione alternativo») invece del marchio d'identificazione speciale previsto nell'allegato II della direttiva 2002/99/CE.
2. Gli Stati membri che decidono di utilizzare il marchio d'identificazione alternativo devono comunicarlo alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Articolo 2
Marchio delle carni di pollame e di selvaggina da penna d’allevamento la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale
Le carni di pollame o di selvaggina da penna d’allevamento, comprese le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne e/o i prodotti a base di carne, che non corrispondono alle prescrizioni stabilite nell'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE e la cui commercializzazione è quindi limitata al mercato nazionale dello Stato membro interessato, in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/94/CE o all'articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e i), e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 92/66/CEE possono essere identificate mediante:
a) |
un marchio d'identificazione alternativo; o |
b) |
il marchio nazionale, se i prodotti provengono da aziende conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005. |
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).
ALLEGATO
Il marchio d'identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione deve corrispondere alle dimensioni seguenti o rispettarne le proporzioni, e le informazioni che contiene devono essere leggibili.
Dimensioni:
XY (1)= 8 mm 1234 (2)= 11 mm Diametro esterno del quadrato= non inferiore a 30 mm Spessore della linea del quadrato= 3 mm |
|
(1) Sta per il pertinente codice del paese di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(2) Sta per il numero di autorizzazione dell'azienda di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004.
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2007
che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame
[notificata con il numero C(2007) 431]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/119/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti agricoli. Esiste un rischio di trasmissione dell'agente patogeno ai volatili selvatici e di propagazione da un'azienda ad un'altra e da uno Stato membro ad altri Stati membri e a paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o dei prodotti da essi derivati. |
(2) |
La direttiva 2005/94/CE dispone le misure comunitarie da applicare in presenza di un focolaio di influenza aviaria nel pollame e in altri volatili d'allevamento al fine di evitare la diffusione della patologia. Le misure in questione comprendono la definizione di zone di protezione e il divieto di trasporto delle carni di pollame nelle zone in questione. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE dispone inoltre alcune deroghe a tale divieto, purché siano rispettate determinate condizioni. Le condizioni in questione comprendono, fra l'altro, che le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e che rechino il marchio di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), salvo quanto diversamente disposto conformemente alla direttiva. |
(4) |
A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5), è previsto che un marchio di identificazione sia apposto ad alcune carni di origine animale. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (6), stabilisce misure transitorie volte a consentire l'impiego di marchi nazionali di identificazione per i prodotti di origine animale la cui commercializzazione è consentita solo sul territorio nazionale dello Stato membro in cui essi sono fabbricati. |
(6) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione (7) dispone inoltre alcune restrizioni da applicare alle zone A e B, ivi compreso il divieto di spedire da queste zone prodotti destinati al consumo umano, derivati da selvaggina da piuma selvatica. La decisione dispone tuttavia deroghe dalla restrizione relativa alla spedizione nell'ambito del mercato nazionale di alcune carni e prodotti e preparati derivati, purché siano soddisfatte determinate condizioni che comprendono l'apposizione di un marchio secondo quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. |
(7) |
La decisione 2006/416/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (8), dispone misure transitorie da applicare nel caso di un'insorgenza della malattia. Le misure comprendono la definizione di zone di protezione nel caso di un'insorgenza della malattia e l'applicazione di alcune misure restrittive a tali zone, ivi compreso il divieto di movimentazione delle carni di pollame. La decisione prevede tuttavia anche deroghe a tale divieto, a talune condizioni, ivi compresa l'apposizione di un marchio alle carni secondo quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. |
(8) |
La decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (9), dispone l'applicazione di alcune misure in caso di insorgenza di un focolaio della malattia negli uccelli selvatici. Le misure comprendono la definizione di zone di controllo e il divieto di spedizione di carni e prodotti e preparati derivati dal pollame e dalla selvaggina da piuma selvatica in tali zone. La decisione dispone tuttavia deroghe al divieto, purché vengano rispettate determinate condizioni, ivi compresa l'apposizione di un marchio alle carni in questione, conformemente a quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, ovvero l'apposizione di un marchio nazionale definito conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005. |
(9) |
La decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10), prevede la possibilità di apporre un marchio di identificazione alternativo invece del marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE. |
(10) |
Occorre pertanto modificare le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE per permettere l'uso del marchio alternativo di identificazione. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche alla decisione 2006/415/CE
Nella decisione 2006/415/CE, articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da piuma selvatica originaria dell'area A o dell'area B, se tali carni sono contrassegnate:
a) |
conformemente al marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero |
b) |
conformemente all'articolo 2 della decisione 2007/118/CE.» |
Articolo 2
Modifiche alla decisione 2006/416/CE
Nella decisione 2006/416/CE, articolo 18, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) |
le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista:
|
Articolo 3
Modifiche alla decisione 2006/563/CE
La decisione 2006/563/CE è modificata come segue:
1. |
all'articolo 6, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
2. |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne 1. In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo ai fini della commercializzazione o l'esportazione verso paesi terzi delle seguenti carni:
2. In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo e la commercializzazione nel mercato nazionale di carni fresche, carni tritate e carni separate meccanicamente provenienti da pollame o selvaggina da piuma d'allevamento originaria della zona di controllo, nonché di preparati e prodotti a base di carne contenenti queste carni, a condizione che tali carni siano conformi alle seguenti disposizioni:
|
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(6) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).
(7) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.
(8) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61. Decisione modificata dalla decisione 2007/79/CE (GU L 26 del 2.2.2007, pag. 5).
(9) GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11.
(10) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/25 |
POSIZIONE COMUNE 2007/120/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2007
che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1). Tali misure scadono il 20 febbraio 2007. |
(2) |
Tenuto conto della situazione nello Zimbabwe, la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi. |
(3) |
L'elenco delle persone soggette alle misure restrittive dovrebbe essere aggiornato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2008.
Articolo 2
L'allegato della posizione comune 2004/161/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. GLOS
(1) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/51/PESC (GU L 26 del 31.1.2006, pag. 28).
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui agli articoli 4 e 5 della posizione comune 2004/161/PESC
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Presidente, data di nascita 21.2.1924 |
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Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960 |
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Ministro degli affari speciali incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente e ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968 |
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Vice Capo della polizia, portavoce della polizia |
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Vice Ministro delle finanze (ex Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 7.4.1957 |
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Segretario permanente, Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963 |
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ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962 |
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Governatore della provincia di Manicaland |
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Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939 |
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Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale |
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Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953 |
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Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF) |
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Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex Ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943 |
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Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947 |
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ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955 |
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ex Vice Ministro dell'interno, data di nascita 10.10.1946 |
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Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 27.3.1928 |
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Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956 |
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Presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe (giudice della Corte suprema e presidente del comitato per la delimitazione controversa), data di nascita 4.6.1953 |
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Governatore della provincia di Masvingo (ex Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 19.3.1949 |
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Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1952 |
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Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939 |
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Vice Ministro incaricato della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale |
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Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 1.8.1946 |
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Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni |
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ex Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni |
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Ministro dello sviluppo economico (ex Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 8.3.1940 |
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Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935 |
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ex Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935 |
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Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938 |
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Governatore del distretto di Harare e Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947 |
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Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970 |
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Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 4.3.1963 |
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ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949 N.B. attualmente in custodia cautelare |
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Vice Ministro dell'ambiente e del turismo e ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni |
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Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1933 |
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ex Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952 |
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Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ex Ministro delle questioni fondiarie e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954 |
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Presidente del Senato dello ZANU (PF), data di nascita 11.7.1943 |
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ex Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941 |
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Presidente della commissione per l'informazione dei media |
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Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950 |
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Sindaco facente funzioni di Harare (ZANU-PF) |
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Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944 |
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Ministro aggiunto (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 10.8.1961 |
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Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.07.1955 |
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ex Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934 |
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Vice Ministro dell'interno (ex Vice Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico) data di nascita 4.4.1948 |
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Governatore della provincia del Mashonaland centrale |
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Governatore della provincia del Matabeleland meridionale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate), data di nascita 14.10.1936 |
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Governatore del distretto di Bulawayo |
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Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale |
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Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960 |
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Vice Ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 1969 |
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Vice Ministro degli esteri |
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Segretario permanente, Ministero dell'interno |
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Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF) |
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Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano |
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Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952 |
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Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946 |
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Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949 |
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ex Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957 |
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ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950 |
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Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945 |
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Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale, Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951 |
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Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923 |
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Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931 |
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Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946 |
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Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura), data di nascita 14.12.1958 |
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Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942 |
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Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941 |
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Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965 |
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Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934 |
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Vice Ministro della salute e dell'infanzia, data di nascita 1965 |
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|
Vice presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955 |
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|
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949 |
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ex Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 23.10.1942 |
||
|
Ministro degli esteri, data di nascita 20.7.1945 |
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Ministro delle finanze (ex Ministro dell'istruzione superiore e terziaria), data di nascita 31.7.1941 |
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Vice capo della polizia |
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|
Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954 |
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|
Ministro aggiunto della sicurezza nazionale, della riforma agraria e dei reinsediamenti presso l'Ufficio del Presidente, Segretario per l'amministrazione dello ZANU (PF), data di nascita 27.7.1935 |
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Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale |
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Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione |
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Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 27.5.1948 |
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|
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922 |
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|
Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence), data di nascita 24.06.1957 |
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|
Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954 |
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Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato della logistica, data di nascita 26.6.1942 |
||
|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949 |
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|
Vice Ministro dell'agricoltura, data di nascita 4.8.1955 |
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|
Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959 |
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Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 22.8.1934 |
||
|
Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland), data di nascita 23.7.1955 |
||
|
Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della scienza e della tecnologia |
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Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 20.9.1949 |
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|
Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950 |
||
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Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 28.10.1928 |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura |
||
|
Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 10.5.1945 |
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|
Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia |
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|
Governatore della provincia del Mashonaland occidentale |
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|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile |
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|
Vice Segretario dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968 |
||
|
Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944 |
||
|
Commissario elettorale |
||
|
Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche (ex Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 6.6.1945 |
||
|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928 |
||
|
Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955 |
||
|
Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949 |
||
|
ex Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970 |
||
|
Capo di gabinetto (successore del n. 121 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949 |
||
|
Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 |
||
|
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù |
||
|
Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936 |
||
|
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940 |
||
|
Vice Ministro dello sviluppo economico |
||
|
Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938 |
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Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare |
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|
Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947 |
||
|
Vice Ministro della scienza e della tecnologia (N.B. nipote di Mugabe) |
||
|
Politburo, Comitato per l'indigenizzazione e l'emancipazione, data di nascita 27.9.1943 |
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/31 |
POSIZIONE COMUNE 2007/121/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2007
che proroga e modifica la posizione comune 204/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/179/PESC (1) concernente misure restrittive, sotto forma di restrizioni all'ammissione, nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova. Dette misure cessano il 27 febbraio 2007. |
(2) |
In base ad un riesame della posizione comune 2004/179/PESC, occorre prorogare le misure restrittive per altri 12 mesi. |
(3) |
L'allegato I della posizione comune 2004/179/PESC dovrebbe essere modificato a seguito di cambiamenti nelle funzioni delle persone oggetto delle misure restrittive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/179/PESC è prorogata fino al 27 febbraio 2008.
Articolo 2
L'allegato I della posizione comune 2004/179/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. GLOS
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 2006/95/PESC (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 31) modificata da ultimo dalla decisione 2006/96/PESC (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 32).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino
1. |
SMIRNOV, Igor Nikolayevich, “Presidente”, nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 No0337530. |
2. |
SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e “Presidente del Comitato doganale statale”, nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast or Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No00337016. |
3. |
SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e “Consulente del Comitato doganale statale”, “Membro del Soviet supremo”, nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 No1907537. |
4. |
LEONTIYEV, Serghey Fedorovich, ex “Vicepresidente”, nato il 9 febbraio 1944 a Leontiyevka, Odesskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No0065438. |
5. |
MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, “Membro del Soviet Supremo”, “Rappresentante speciale del Soviet supremo per le relazioni interplanetarie”, nato il 15 ottobre 1942 a Teya, Grigoriopolsky Raion, Repubblica di Moldova. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835. |
6. |
KAMINSKY, Anatoly Vladimirovich, “Vicepresidente del Soviet Supremo”, nato il 15 marzo 1950 a Chita, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25056238. |
7. |
SHEVCHUK, Evgheny Vassilyevich, “Presidente del Soviet Supremo”, nato il 19 giugno 1968 a Ribnitsa, Repubblica di Moldova). Passaporto russo n. 51 No3116878. |
8. |
LITSKAI, Valery Anatolyevich, “Ministro degli affari esteri”, nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 No0076099, emesso il 9 agosto 2000. |
9. |
KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, “Ministro della difesa”, nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa. |
10. |
ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, “Ministro della sicurezza dello Stato”, nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo. |
11. |
KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, “Vicepresidente”, nato nel 1951 a Briansk, Federazione russa. Passaporto russo. |
12. |
BALALA, Viktor Alekseyevich, ex “Ministro della giustizia”, nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina. |
13. |
AKULOV, Boris Nikolayevich, “Rappresentante della Transnistria in Ucraina”. |
14. |
ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, “Procuratore della Transnistria”, nato nel 1948 a Kamenka, Repubblica di Moldova. |
15. |
LIPOVTSEV, Alexey Valentinovich, “Vicepresidente del servizio doganale statale”. |
16. |
GUDYMO, Oleg Andreyevich, “Membro del Soviet supremo”, “Presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo”, ex “Viceministro della sicurezza dello Stato”, nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakstan. Passaporto russo n. 51 No0592094. |
17. |
KOSOVSKY, Eduard Alexandrovich, “Presidente della Banca della Repubblica transnistriana”, nato il 7 ottobre 1958 a Floresti, Repubblica di Moldova.» |
Rettifiche
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/33 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 135/2007 della Commissione, del 13 febbraio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d’arancia)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 42 del 14 febbraio 2007 )
A pagina 20, nell’allegato, la tabella va letta come segue:
«Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 22 febbraio 2007 al 23 giugno 2007.
Periodo di assegnazione dei titoli: da marzo 2007 a giugno 2007.
Codice del prodotto (1) |
Codice di destinazione (2) |
Tasso di restituzione (EUR/t netta) |
Quantitativi previsti (in t) |
0812 10 00 9100 |
F06 |
50 |
3 000 |
2002 10 10 9100 |
A02 |
45 |
43 100 |
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
153 |
1 000 |
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
A00 |
59 |
500 |
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
A00 |
5 |
0 |
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
A00 |
29 |
0 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
(2) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F06 |
Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.» |