ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 43

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
15 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 137/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 138/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94

3

 

 

Regolamento (CE) n. 139/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96

5

 

 

Regolamento (CE) n. 140/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

7

 

*

Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all’obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici ( 1 )

9

 

*

Regolamento (CE) n. 142/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1610/2006 recante deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 327/98 e (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli d'importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

11

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam ( 1 )

13

 

*

Direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina ( 1 )

19

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/98/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite [notificata con il numero C(2007) 409]  ( 1 )

32

 

 

2007/99/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria nella Corea del Sud [notificata con il numero C(2007) 410]  ( 1 )

35

 

 

2007/100/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio inteso a rafforzare nel 2007 le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 414]

37

 

 

2007/101/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/393/CE per quanto concerne alcune zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2007) 416]  ( 1 )

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali ( GU L 360 del 19.12.2006 )

42

 

*

Rettifica della direttiva 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( GU L 19 del 24.1.2006 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/1


REGOLAMENTO (CE) N. 137/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

147,8

MA

46,8

TN

129,8

TR

153,1

ZZ

119,4

0707 00 05

EG

255,9

MA

96,9

SN

141,3

TR

157,3

ZZ

162,9

0709 90 70

MA

50,6

TR

116,4

ZZ

83,5

0805 10 20

EG

49,2

IL

51,7

MA

45,1

TN

46,7

TR

68,2

ZZ

52,2

0805 20 10

MA

88,4

ZZ

88,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

68,5

MA

86,2

PK

57,2

TR

58,1

ZZ

72,2

0805 50 10

IL

67,8

TR

58,2

ZZ

63,0

0808 10 80

CN

84,8

TR

99,7

US

117,1

ZZ

100,5

0808 20 50

AR

95,4

CN

47,5

US

98,0

ZA

95,7

ZZ

84,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


15.2.2007   

IT

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L 43/3


REGOLAMENTO (CE) N. 138/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (2) stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (3) recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi quindici giorni del gennaio 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1431/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(2)   GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150).

(3)   GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).


ALLEGATO

N. d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007

(in %)

Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007

(in t)

09.4410

1,015855

1 775,011

09.4411

2 550,000

09.4412

1,063486

825,007

09.4420

1,814882

450,006

09.4421

6,690241

175,005

09.4421

1,631321

621,256

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


15.2.2007   

IT

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L 43/5


REGOLAMENTO (CE) N. 139/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi quindici giorni del gennaio 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2497/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(2)   GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).


ALLEGATO

N. d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli d'importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007

(in %)

Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007

(in t)

09.4091

280,0

09.4092

7,194508

392,003

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


15.2.2007   

IT

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L 43/7


REGOLAMENTO (CE) N. 140/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 114/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)   GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)   GU L 35 del 8.2.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 15 febbraio 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

21,23

5,69

1701 11 90  (1)

21,23

11,09

1701 12 10  (1)

21,23

5,50

1701 12 90  (1)

21,23

10,57

1701 91 00  (2)

24,97

12,93

1701 99 10  (2)

24,97

8,23

1701 99 90  (2)

24,97

8,23

1702 90 99  (3)

0,25

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


15.2.2007   

IT

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L 43/9


REGOLAMENTO (CE) N. 141/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

relativo all’obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce le condizioni di riconoscimento applicabili a determinati stabilimenti nel settore dei mangimi. L'obiettivo principale del sistema di riconoscimento attuato dal regolamento (CE) n. 183/2005 consiste nel sottoporre le imprese, che fabbricano e/o mettono in commercio prodotti ritenuti sensibili, ai requisiti di igiene previsti da detto regolamento. Lo stesso regolamento prevede la possibilità di estendere l’ambito di applicazione dell'obbligo di riconoscimento.

(2)

Il gruppo dei «coccidiostatici e istomonostatici» rappresenta una delle categorie di additivi per mangimi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2). Anche questa categoria di additivi per l'alimentazione animale è ritenuta sensibile al pari delle categorie per le quali il regolamento (CE) n. 183/2005 impone l’obbligo di riconoscimento.

(3)

Pertanto, anche gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi che appartengono alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici» devono essere soggetti agli stessi obblighi di riconoscimento.

(4)

Occorre prevedere misure transitorie per quanto riguarda gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici» non soggetti all’obbligo di riconoscimento in virtù delle legislazioni dei rispettivi paesi. Gli stabilimenti approvati conformemente alla direttiva 95/69/CE del Consiglio (3) sono già contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli operatori del settore dei mangimi garantiscono che gli stabilimenti posti sotto il loro controllo e ai quali si applica il regolamento (CE) n. 183/2005 siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti fabbrichino e/o commercializzino additivi per mangimi appartenenti alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici». Il riconoscimento è realizzato conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005.

Articolo 2

Gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi per mangimi appartenenti alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici» e che, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, non erano soggetti all’obbligo di riconoscimento in virtù delle disposizioni nazionali per detta categoria di additivi per mangimi, possono continuare ad operare fintantoché non si sia deliberato in merito alla loro domanda di riconoscimento, a condizione che presentino detta domanda all'autorità competente per la regione in cui sono situati entro e non oltre il 7 giugno 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(2)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)   GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 183/2005.


15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/11


REGOLAMENTO (CE) N. 142/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1610/2006 recante deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 327/98 e (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli d'importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nell'ambito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione (3), la validità dei titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato rilasciati per la quota di luglio 2006 di alcuni contingenti d'importazione aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (4), su richiesta degli operatori interessati è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006. In alcuni casi l'utilizzazione di questi titoli è stata inoltre facilitata per quanto riguarda l'origine ed il codice NC del riso importato.

(2)

Nonostante le disposizioni in questione, alcuni titoli d'importazione non hanno potuto essere utilizzati nel corso del loro periodo di validità a causa delle perturbazioni nei flussi d'importazione di riso nella Comunità, dovute essenzialmente alla presenza sul mercato americano di riso contaminato da riso geneticamente modificato e ai rischi di blocco delle importazioni che ne derivavano. Tenuto conto di queste particolari circostanze, occorre dare la possibilità agli Stati membri di derogare al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e di svincolare, caso per caso, la cauzione costituita dagli operatori, se sono soddisfatte alcune condizioni.

(3)

Occorre anche permettere agli Stati membri di restituire agli operatori interessati i titoli di esportazione presentati a sostegno della domanda di titolo d'importazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1610/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1610/2006 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

1.   In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri possono svincolare, sulla base di un'analisi caso per caso, la cauzione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, relativa ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento che non sono stati utilizzati prima della fine del loro periodo di validità, a condizione che:

a)

il titolare del titolo d'importazione restituisca alle autorità competenti i titoli d'importazione non utilizzati e chieda lo svincolo della cauzione afferente;

b)

le autorità competenti degli Stati membri dispongano di elementi sufficienti che permettano loro di stabilire che l'importatore di cui trattasi ha agito in buona fede ed ha fatto ricorso a tutti i mezzi ragionevolmente disponibili al fine di utilizzare i titoli d'importazione nel corso del loro periodo di validità.

2.   L'originale del titolo di esportazione, che accompagnava la domanda di titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98, è restituito al titolare del titolo d'importazione la cui cauzione è stata svincolata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.»;

2)

all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo 2007, per via elettronica, il numero del titolo o dei titoli d'importazione non utilizzati, la cui cauzione è stata svincolata in conformità all'articolo 2 bis, nonché i quantitativi (tonnellate) dei prodotti di cui trattasi, distinti per codice della nomenclatura combinata (codici NC).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)   GU L 299 del 28.10.2006, pag. 11.

(4)   GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

(5)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


DIRETTIVE

15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/13


DIRETTIVA 2007/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 4 giugno 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF AG, Belgio, la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metrafenone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2003/105/CE della Commissione (2) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 aprile 2000 la Germania ha ricevuto da AgraQuest la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo QST 713 (di seguito «Bacillus subtilis») nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2001/6/CE della Commissione (3) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Dow AgroSciences la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spinosad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/210/CE della Commissione (4) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(4)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 17 marzo 1999 la Spagna ha ricevuto dalla ditta Novartis Crop Protection AG (ora Syngenta) la domanda di iscrizione della sostanza attiva tiametoxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/181/CE della Commissione (5) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i progetti delle relazioni di valutazione delle sostanze il 31 ottobre 2003 (metrafenone) e alla Commissione, rispettivamente, il 15 maggio 2001 (Bacillus subtilis), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 21 gennaio 2002 (tiametoxam).

(6)

La relazione di valutazione per il metrafenone è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro Valutazione e presentata alla Commissione il 18 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per il metrafenone (6). Detta relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I progetti di relazioni di valutazione per il Bacillus subtilis, lo spinosad e il tiametoxam sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul metrafenone, sul Bacillus subtilis, sullo spinosad e sul tiametoxam.

(7)

Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nelle relazioni di esame della Commissione. È pertanto opportuno includere il metrafenone, il Bacillus subtilis, lo spinosad e il tiametoxam nell’allegato I di tale direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

(8)

Fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti relative ai prodotti fitosanitari contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni applicabili di cui all’allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/414/CEE. In deroga a quanto appena affermato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(9)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come sostanze attive entro il 31 luglio 2007. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva relative al metrafenone, al Bacillus subtilis, allo spinosad o al tiametoxam, eccetto quelle della parte B dell’iscrizione riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metrafenone o Bacillus subtilis o spinosad o tiametoxam come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 gennaio 2007, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante le sostanze metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive rispettive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

(2)   GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

(3)   GU L 2 del 5.1.2001, pag. 25.

(4)   GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 24.

(5)   GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.

(6)   EFSA Scientific Report (2006)58, 1-72, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metrafenone (ultimato: 13 gennaio 2006).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, mumeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«139

Metrafenone

CAS n. 220899-03-6

CIPAC n. 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametossi-2′,6-dimetilbenzofenone

≥ 940 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, delle caratteristiche della sostanza, quale prodotta commercialmente.

140

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713

Collezione di colture n. NRRL B -21661

CIPAC n. non assegnato

Non pertinente

 

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del Bacillus subtilis, in particolare le appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

141

Spinosad

CAS n. 131929-60-7 (spinosyn A)

131929-63-0 (spinosyn D)

CIPAC n. 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-8-ossaciclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano silossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-4,14-dimetil-1H-8-ossaciclodoeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D

≥ 850 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

devono prestare particolare attenzione ai rischi per i lombrichi, quando la sostanza è utilizzata in serra.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

142

Tiametoxam

CAS n. 153719-23-4

CIPAC n. 637

(E,Z)-3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]ossadiazinan-4-ilidene-N-nitroamina

≥ 980 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

devono prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per piccoli erbivori, se la sostanza è utilizzata per il trattamento delle sementi.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/19


DIRETTIVA 2007/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali, nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti, dell’impatto sui comparti terrestre, acquatico e atmosferico, nonché dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3)

Le quantità massime di residui di antiparassitari disciplinate dalle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere riviste periodicamente e possono essere modificate per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Sono state comunicate alla Commissione informazioni su utilizzi nuovi o modificati che comportano modifiche nei livelli di residui di lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo e pimetrozina.

(4)

L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (4). In tale valutazione si è tenuto conto del fatto che l'abamectina è utilizzata anche come medicinale veterinario destinato ad animali da produzione alimentare e che le quantità massime di residui sono state stabilite per tale sostanza conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (5). In base a tali valutazioni occorre stabilire le quantità massime di residui (QMR) di tali antiparassitari in modo da non superare la dose giornaliera ammissibile.

(5)

L’esposizione acuta dei consumatori alle sostanze lamba-cialotrina, metomil, linuron e pimetrozina, per le quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), mediante prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari (6). In base alla valutazione dell'assunzione alimentare, occorre stabilire le QMR per tali antiparassitari in modo da non superare la dose acuta di riferimento. Nel caso delle altre sostanze la valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che non occorre alcuna DAR e che pertanto non è necessaria una valutazione a breve termine.

(6)

Successivamente all'adozione della direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos (7), sono emerse nuove informazioni riguardanti l'atrazina sui cereali, che dimostrano la sicurezza per i consumatori di una QMR più elevata rispetto a quella inserita da tale direttiva nella direttiva 86/362/CEE. Occorre pertanto sostituire la QMR inserita dalla direttiva 2006/61/CE con una superiore.

(7)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, qualora gli utilizzi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, qualora non vi siano utilizzi autorizzati, qualora gli utilizzi autorizzati dagli Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure qualora gli utilizzi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non siano stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

(8)

È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui (QMR) per tali antiparassitari.

(9)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime di residui provvisorie non impedisce agli Stati membri di stabilire QMR provvisorie per femmedifam, linuron, penconazolo e pimetrozina conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni di tali sostanze. Trascorso questo periodo è opportuno che le quantità massime di residui provvisorie diventino definitive.

(10)

Occorre pertanto modificare la direttiva 90/642/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L’allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda l'articolo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 gennaio 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 gennaio 2007.

2.   Per quanto riguarda l'articolo 2, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 16 agosto 2007.

3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2)   GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione.

(3)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

(4)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5).

(6)  Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

(7)   GU L 206 del 27.7.2006, pag. 12.


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, la riga relativa all'atrazina è sostituita dalla seguente:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Atrazina

0,1 (t)

CEREALI


(t)  Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 1o gennaio 2008, in attesa dei dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, la QMR sarà ritirata mediante una direttiva o un regolamento.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le colonne relative a lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina sono sostituite dalle seguenti:

 

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Lambda-cialotrina

Femmedifam

Metomil/tiodicarb

(somma espressa come metomil)

Linuron

Penconazolo

Pimetrozina

Bifentrin

Abamectina

(somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero dell'avermectina B1a)

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

 

 

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

 

 

i)

AGRUMI

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

0,05  (*1)

0,3

0,1

0,01  (*1)

Pompelmi

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Limoni

0,2

 

1

 

 

 

 

 

Limette

0,2

 

1

 

 

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

0,2

 

1

 

 

 

 

 

Arance

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Pomeli

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di anacardio

 

 

 

 

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

POMACEE

0,1

0,05  (*1)  (p)

0,2

 

0,2

0,02  (*1)

0,3

0,01  (*1)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

DRUPACEE

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

Albicocche

0,2

 

0,2

 

0,1

0,05

 

 

Ciliegie

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

0,2

 

0,2

 

0,1

0,05

 

 

Prugne

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Altri

0,1

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Uva da tavola e da vino

0,2

0,05  (*1)  (p)

 

 

0,2

0,02  (*1)

0,2

0,01  (*1)

Uve da tavola

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

Uve da vino

 

 

1

 

 

 

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

0,5

0,1  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,5

0,5

0,1

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,02  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

 

More

 

 

 

 

 

3

0,3

0,1

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

 

More-lamponi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

 

 

 

 

 

3

0,3

0,1

Altri

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

Mirtilli neri

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

Ribes (rosso, nero e bianco)

0,1

 

 

 

0,5

0,1

0,5

 

Uva spina

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

 

e)

Bacche e frutti selvatici

0,2

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

vi)

FRUTTA VARIA

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

Avocadi

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Manghi

 

 

 

 

 

 

0,3

 

Olive (da tavola)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Olive (da olio)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

 

 

0,5

0,05

Frutti della passione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

Melograni

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

2.   

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

 

 

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Barbabietole

 

0,1  (p)

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedani rapa

0,1

 

 

0,5  (p)

 

 

 

 

Rafano

 

 

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

 

0,2  (p)

 

 

 

 

Ravanelli

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

Salsefrica

 

 

 

 

 

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

 

Rape

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

 

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Agli

 

 

 

 

 

 

 

 

Cipolle

 

 

 

 

 

 

 

 

Scalogni

 

 

 

 

 

 

 

 

Cipolline

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

 

 

a)

Solanacee

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Pomodori

0,1

 

0,2

 

0,1

0,5

 

0,02

Peperoni

0,1

 

0,2

 

0,2

1

 

0,05

Melanzane

0,5

 

0,2

 

0,1

0,5

 

0,02

Gombo

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,1

 

0,05  (*1)

 

0,1

0,5

0,1

0,02

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,05

 

0,05  (*1)

 

0,1

0,2

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Meloni

 

 

 

 

 

 

 

 

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Granturco dolce

0,05

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

iv)

CAVOLI

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

a)

Cavoli a infiorescenza

0,1

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,2

 

Cavoli broccoli («compreso calabrese»)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

b)

Cavoli cappucci bianchi

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

1

 

Cavoletti di Bruxelles

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli cappucci

0,2

 

 

 

 

0,05

 

 

Altri

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

c)

Cavoli a foglia

1

 

0,05  (*1)

 

 

0,2

0,05  (*1)

 

Cavoli cinesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli ricci

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Cavoli-rapa

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

a)

Lattughe e simili

1

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

 

2

2

0,1

Crescione

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolcetta

 

 

 

 

 

 

 

 

Lattuga

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglie e steli di cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

b)

Spinaci e simili

0,5

0,5  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Spinaci

 

 

0,05

 

 

 

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,02  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

d)

Cicoria Witloof

0,02  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

e)

Erbe aromatiche

1

7

0,3

1  (p)

 

1

0,05  (*1)

1

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

1

 

0,01  (*1)

Fagioli (non sgranati)

0,2

 

 

 

 

 

0,50

 

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

0,1  (p)

 

 

 

 

Piselli (con baccello)

0,2

 

 

 

 

 

0,1

 

Piselli (senza baccello)

0,2

 

 

0,1  (p)

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

 

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

0,05  (*1)

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedani

0,3

 

 

0,1  (p)

 

 

 

 

Finocchi

0,3

 

 

0,1  (p)

 

 

 

 

Carciofi

 

0,2  (p)

 

 

0,2

 

 

 

Porri

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Rabarbaro

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,02  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

 

 

viii)

FUNGHI

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

(a)

Funghi coltivati

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Funghi selvatici

0,5

 

 

 

 

 

 

 

3.

Legumi da granella

0,02  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Fagioli

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Semi oleosi

0,02  (*1)

0,1  (*1)  (p)

 

0,1  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,1  (*1)

0,02  (*1)

Semi di lino

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di arachide

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di colza

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di soia

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Semi di senape

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

0,1

 

 

0,05

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

5.

Patate

0,02  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

Patate primaticce

 

 

 

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

1

0,1  (*1)  (p)

0,1  (*1)

0,1  (*1)  (p)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

5

0,02  (*1)

7.

Luppolo (essiccato), anche in pellet e polvere non concentrata

10

0,1  (*1)  (p)

10

0,1  (*1)  (p)

0,5

15

10

0,05


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto 7 marzo 2011.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite

[notificata con il numero C(2007) 409]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/98/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’utilizzo razionale e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo dei servizi di comunicazioni elettroniche e può aiutare la Comunità europea a stimolare la crescita, la competitività e l’occupazione; è necessario agevolare l’accesso allo spettro radio per migliorarne l’efficienza, incoraggiare l’innovazione ed offrire maggiore flessibilità agli utilizzatori e maggiori possibilità di scelta ai consumatori, tendendo conto, allo stesso tempo, degli obiettivi d’interesse generale (2).

(2)

La Commissione sostiene lo sviluppo di sistemi di comunicazione nuovi e innovativi basati su tutti i tipi di piattaforme tecniche, che permettono di fornire servizi negli Stati membri, a livello regionale o paneuropeo.

(3)

In tale contesto, i sistemi in grado di fornire servizi mobili via satellite (mobile satellite services — MSS) rappresentano una piattaforma alternativa innovativa, in grado di fornire vari tipi di servizi di telecomunicazioni e radiodiffusione/multicasting paneuropei — come l’accesso Internet/intranet ad alta velocità, l’accesso mobile a contenuti multimediali, la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità — indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utilizzatori finali. Tali servizi possono migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità, colmando in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche. L’introduzione di nuovi sistemi che forniscono servizi mobili via satellite può contribuire allo sviluppo del mercato interno e rafforzare la concorrenza, in quanto è migliorata l’offerta e la disponibilità di servizi paneuropei e la possibilità di connessioni punto-a-punto e incentivata la realizzazione di investimenti efficienti.

(4)

I sistemi che permettono di fornire servizi mobili via satellite devono comprendere almeno una stazione spaziale e possono includere stazioni terrestri complementari operanti sulle frequenze satellitari (complementary ground components — CGC), vale a dire stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse, per migliorare la disponibilità del servizio mobile via satellite nelle zone in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.

(5)

Conformemente alle decisioni adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) al WARC-92 (Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992), le frequenze disponibili dello spettro radioelettrico di cui è previsto l’utilizzo per i servizi mobili via satellite sono le bande 1 980-2 010 MHz e 2 170-2 200 MHz (bande 2 GHz).

(6)

È necessario utilizzare in modo armonizzato e razionale le bande di frequenze 2 GHz per i sistemi che forniscono i servizi mobili via satellite a livello regionale o paneuropeo, in particolare a motivo della portata dei segnali satellitari che, per loro natura, attraversano i confini nazionali.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 6 ottobre 2005 la Commissione ha affidato alla CEPT il mandato (3) di analizzare le condizioni tecniche armonizzate per l’utilizzo delle bande 2 GHz per i servizi mobili via satellite nella Comunità. In ossequio a tale mandato, la CEPT ha presentato la sua relazione che fornisce le condizioni tecniche per l’utilizzo dello bande 2 GHz da parte di tali sistemi.

(8)

Conformemente alle conclusioni tecniche della CEPT è opportuno che le bande 2 GHz, attualmente inutilizzate nella maggior parte degli Stati membri, siano designate e messe a disposizione senza indugio, in tutti gli Stati membri, per i sistemi che forniscono i servizi mobili via satellite per assicurare lo sviluppo di tali sistemi.

(9)

La CEPT ha concluso che non è possibile la coesistenza, senza interferenze dannose, nella stessa area geografica, di sistemi che permettono di fornire servizi mobili via satellite e di sistemi che forniscono esclusivamente servizi mobili terrestri nelle stesse bande di frequenza 2 GHz. Di conseguenza, per evitare interferenze dannose per i servizi mobili via satellite e un utilizzo non razionale dello spettro radio, è necessario designare e rendere le bande 2 GHz disponibili in via prioritaria per i sistemi che forniscono i servizi mobili via satellite. Ciò significa che se utilizzano le bande 2 GHz altri sistemi, non in grado di fornire MSS, questi sistemi non devono provocare interferenze dannose ai sistemi che forniscono servizi mobili via satellite, né possono esigere di essere protetti da interferenze generate dai sistemi che forniscono servizi mobili via satellite. Secondo la CEPT, i CGC non dovrebbero causare interferenze dannose, in quanto sono parte integrante del sistema che fornisce gli MSS, sono controllati dal meccanismo di gestione delle risorse e della rete di tale sistema e operano sulle stesse porzioni della banda di frequenze su cui operano i componenti satellitari del sistema. In tali condizioni, soggetti ad un appropriato regime di autorizzazione, i CGC potrebbero essere utilizzati anche se i componenti satellitari non trasmettono segnali.

(10)

È opportuno che i risultati dei lavori condotti in ossequio al mandato della Commissione siano messi in pratica nella Comunità.

(11)

È opportuno accordare la priorità ai sistemi che forniscono i servizi mobili MSS nelle bande 2 GHz in quanto per i sistemi che forniscono servizi mobili esclusivamente terrestri sono disponibili altre bande di frequenze, ad esempio quelle designate per i sistemi GSM e UMTS/IMT-2000.

(12)

Tenuto conto dell’evoluzione del mercato e del progresso tecnico, in futuro potrà essere necessario riesaminare la necessità della presente decisione e il suo ambito di applicazione, sulla base di una valutazione da parte della Commissione e delle informazioni fornite dagli Stati membri.

(13)

Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano il rilascio delle licenze per l’utilizzo delle bande 2 GHz.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione è intesa ad armonizzare le condizioni relative alla disponibilità e all’utilizzo razionale delle bande di frequenza 1 980-2 010 MHz (Terra-spazio) e 2 170-2 200 (spazio-Terra) per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite nella Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, s’intende per «sistemi che forniscono servizi mobili via satellite», i sistemi che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni terrestri complementari utilizzate presso postazioni fisse.

Articolo 3

1.   A partire dal 1o luglio 2007 gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenze 1 980-2 010 MHz e 2 170-2 200 MHz per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite.

Gli altri eventuali utilizzatori di queste bande non provocano interferenze pregiudizievoli per i sistemi che forniscono servizi mobili via satellite e non possono esigere la protezione dalle interferenze dannose causate dai servizi mobili via satellite.

2.   Le stazioni terrestri complementari costituiscono parte integrante del sistema mobile via satellite e sono controllate dal sistema satellitare di gestione delle risorse e della rete. Le stazioni terrestri complementari utilizzano la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenze utilizzate dai componenti satellitari associati e non aumentano le esigenze in materia di frequenze del corrispondente sistema mobile via satellite.

Articolo 4

Gli Stati membri sorvegliano l’utilizzo delle bande esaminate e comunicano le risultanze alla Commissione per consentire, se necessario, un riesame della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Conclusioni del Consiglio 15530/04 e 15533/04 del 3.12.2004.

(3)  Mandato alla CEPT di analizzare e definire le condizioni tecniche relative all’approccio armonizzato, nell’Unione europea, dei servizi mobili via satellite nelle bande 2 GHz (1 980-2 010 MHz e 2 170-2 200 MHz).


15.2.2007   

IT

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L 43/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria nella Corea del Sud

[notificata con il numero C(2007) 410]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'insorgenza di un'epidemia di influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all'epidemia di influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/692/CE, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria in alcuni paesi terzi (3).

(2)

Il 25 novembre 2006, la Corea del Sud ha confermato la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, causata dal ceppo virale H5N1 in un allevamento di pollame nel sud del paese.

(3)

Secondo la vigente normativa comunitaria la Corea del Sud è autorizzata ad esportare nella Comunità unicamente alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, uova per il consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatile.

(4)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di detti prodotti dalla Corea del Sud.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 2005/692/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malesia e dalla Corea del Sud di:

a)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

b)

uova per il consumo umano; e

c)

trofei di caccia non trattati di qualunque tipo di volatile.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)   GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2006/521/CE (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 26).


15.2.2007   

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L 43/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio inteso a rafforzare nel 2007 le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 414]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2007/100/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)

In base alla direttiva 2000/29/CE, deve essere concesso agli Stati membri un contributo finanziario della Comunità inteso a rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(2)

Il Belgio ha istituito un programma inteso a rafforzare nel 2007 le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi ed ha chiesto una partecipazione finanziaria della Comunità a questo programma per il 2007 in virtù del regolamento (CE) n. 998/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (2).

(3)

Le informazioni tecniche fornite dal Belgio hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato ed esaustivo. La Commissione ha redatto un elenco dei programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione che potevano essere ammessi, recante gli importi del contributo comunitario proposto per ciascun programma. Tali informazioni sono state prese in esame anche dal comitato fitosanitario permanente.

(4)

La Commissione ha concluso che le condizioni e i criteri indicati nella direttiva 2000/29/CE e nel regolamento (CE) n. 998/2002 per la concessione di un contributo finanziario della Comunità erano rispettati.

(5)

È pertanto opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute nel 2007 dal Belgio nell'ambito di tale programma.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono in conformità con il parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio nel 2007 per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.

Articolo 2

L'importo massimo della sovvenzione comunitaria di cui all'articolo 1 sarà di 48 842,63 EUR, in conformità con quanto disposto nell'allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se:

a)

lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, attraverso l'opportuna documentazione, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e

b)

lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 998/2002.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)   GU L 152 del 12.6.2002, pag. 16. Il regolamento è stato pubblicato come regolamento (CE) n. 997/2002, ma è stato successivamente rinumerato con la rettifica pubblicata nella GU L 153 del 13.6.2002, pag. 18.


ALLEGATO

PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE

Programma con i corrispondenti contributi comunitari per il 2007

(EUR)

Stato membro

Nomi dei posti d'ispezione

(unità amministrativa, nome)

Spese rimborsabili

Importo massimo del contributo comunitario, tasso del 50 %

Belgium

Antwerpen

21 823,83

10 911,92

Gent

2 658,98

1 329,49

Liège (Bierset)

2 943,05

1 471,52

Oostende

21 821,40

10 910,70

Zaventem

25 399,21

12 699,60

Zeebrugge

23 038,81

11 519,40

Totale del contributo finanziario della Comunità

48 842,63


15.2.2007   

IT

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L 43/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

recante modifica della decisione 2005/393/CE per quanto concerne alcune zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2007) 416]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/101/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure per lottare contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita di animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), determina la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni»).

(3)

Il 7 dicembre 2006 il Portogallo ha informato la Commissione di aver comprovato la circolazione del virus in diverse nuove aree periferiche della zona soggetta a restrizioni.

(4)

Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni relativa al Portogallo dovrebbe essere estesa per tener conto dell'attuale situazione meteorologica in tale regione.

(5)

La decisione 2005/393/CE va modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/28/CE (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 51).


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue.

L'elenco delle zone soggette a restrizioni nella zona E (sierotipo 4) relativo al Portogallo è sostituito dal seguente:

«Portogallo:

Direzione regionale dell'agricoltura dell'Algarve: tutti i concelhos

Direzione regionale dell'agricoltura dell'Alentejo: tutti i concelhos

Direzione regionale dell'agricoltura di Ribatejo e Oeste: tutti i concelhos

Direzione regionale dell'agricoltura di Beira Interior: concelhos di Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão e Mação.»


Rettifiche

15.2.2007   

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L 43/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360 del 19 dicembre 2006 )

A pagina 128, nella tabella dell’allegato I, additivo n. 12, colonna 9 «Data di scadenza dell’autorizzazione»:

anziché:

« 8.1.2010 »,

leggi:

« 8.1.2011 ».

A pagina 129, nella tabella dell’allegato II, additivo n. 59, colonna 9 «Data di scadenza dell’autorizzazione»:

anziché:

« 8.1.2010 »,

leggi:

« 8.1.2011 ».


15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/42


Rettifica della direttiva 2006/8/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19 del 24 gennaio 2006 )

A pagina 19, punto «8. Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate»:

anziché:

«[…] “Attenzione — sostanza non ancora completamente testata” […]»,

leggi:

«[…] “Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a test” […]».