ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 38

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
10 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 124/2007 della Commissione, del 9 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 125/2007 della Commissione, del 9 febbraio 2007, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/88/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 febbraio 2007, relativa all'assegnazione ai Paesi Bassi e al Regno Unito di tre giorni di pesca aggiuntivi per maggiore presenza di osservatori in conformità dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 365]

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO (CE) N. 124/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

221,0

MA

55,1

TN

148,3

TR

143,6

ZZ

142,0

0707 00 05

EG

255,9

JO

163,6

MA

96,9

SN

112,5

TR

149,9

ZZ

155,8

0709 90 70

MA

52,5

TR

129,9

ZZ

91,2

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

48,0

IL

55,9

MA

50,4

TN

41,4

TR

67,0

ZZ

52,5

0805 20 10

MA

87,3

ZZ

87,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

67,9

MA

130,0

TR

61,9

ZZ

86,6

0805 50 10

EG

56,1

IL

67,8

TR

48,1

ZZ

57,3

0808 10 80

CA

104,2

CN

87,5

TR

99,7

US

120,7

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

104,0

US

102,1

ZA

88,7

ZZ

98,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


10.2.2007   

IT

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L 38/3


REGOLAMENTO (CE) N. 125/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2007

relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 febbraio 2007 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di marzo 2007 possono essere presentate domande di titoli per 7 368,045 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1745/2006 (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 22).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

10.2.2007   

IT

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L 38/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2007

relativa all'assegnazione ai Paesi Bassi e al Regno Unito di tre giorni di pesca aggiuntivi per maggiore presenza di osservatori in conformità dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 365]

(I testi in lingua inglese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2007/88/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'allegato II A, punto 11,

previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006 specifica al punto 8.2 il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave comunitaria può trovarsi in una delle zone di cui al punto 2 del suddetto allegato detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca indicati al punto 4 dello stesso allegato.

(2)

A norma del punto 11 dell'allegato II A, la Commissione può assegnare tre giorni di pesca aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 dello stesso allegato, sulla base di un programma rafforzato di presenza di osservatori in collaborazione tra scienziati e industria della pesca.

(3)

I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno presentato un programma rafforzato di presenza di osservatori in collaborazione tra scienziati e industria della pesca.

(4)

In considerazione dei programmi presentati è opportuno assegnare ai Paesi Bassi e al Regno Unito tre giorni aggiuntivi in mare per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2006 e il 31 gennaio 2007 per le navi che partecipano ai suddetti programmi.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni specificato all'allegato II A, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 51/2006 per le navi che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 dello stesso allegato è aumentato di tre giorni per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o del Regno Unito e partecipanti ai programmi presentati di rafforzamento della presenza di osservatori menzionati al punto 11.1 del suddetto allegato.

Articolo 2

1.   1. Sette giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i Paesi Bassi e il Regno Unito presentano alla Commissione l'elenco esaustivo delle navi selezionate per la fornitura dei campioni relativi ai programmi presentati di rafforzamento della presenza di osservatori.

2.   Solo le navi selezionate nell'ambito dei piani di campionamento e che hanno partecipato ai programmi previsti per il 2006 fino al termine degli stessi beneficeranno dell'assegnazione di giorni aggiuntivi come stabilito all'articolo 1.

Articolo 3

Due mesi dopo la conclusione dei programmi presentati per il 2006 i Paesi Bassi e il Regno Unito presentano alla Commissione una relazione sugli esiti dei programmi per quanto riguarda le specie e le zone interessate.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 44).