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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/84/CE |
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2007/85/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 113/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
221,4 |
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MA |
54,2 |
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TN |
157,6 |
|
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TR |
176,0 |
|
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ZZ |
152,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
163,6 |
|
MA |
65,2 |
|
|
TR |
161,7 |
|
|
ZZ |
130,2 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
43,6 |
|
TR |
135,7 |
|
|
ZZ |
89,7 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
26,8 |
|
ZZ |
26,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,5 |
|
IL |
57,6 |
|
|
MA |
47,3 |
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TN |
41,6 |
|
|
TR |
71,2 |
|
|
ZZ |
53,0 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
85,3 |
|
ZZ |
85,3 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
66,7 |
|
MA |
126,1 |
|
|
TR |
60,2 |
|
|
ZZ |
84,3 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
56,1 |
|
TR |
56,5 |
|
|
ZZ |
56,3 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
104,2 |
|
CN |
85,2 |
|
|
TR |
90,5 |
|
|
US |
113,1 |
|
|
ZZ |
98,3 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
111,0 |
|
US |
103,3 |
|
|
ZA |
94,2 |
|
|
ZZ |
102,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
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8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 114/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1815/2006 della Commissione (4). |
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(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 346 del 9.12.2006, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'8 febbraio 2007
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(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
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1701 11 10 (1) |
21,23 |
5,69 |
|
1701 11 90 (1) |
21,23 |
11,09 |
|
1701 12 10 (1) |
21,23 |
5,50 |
|
1701 12 90 (1) |
21,23 |
10,57 |
|
1701 91 00 (2) |
26,42 |
12,02 |
|
1701 99 10 (2) |
26,42 |
7,50 |
|
1701 99 90 (2) |
26,42 |
7,50 |
|
1702 90 99 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 115/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 60/2004 per quanto riguarda il versamento al bilancio comunitario degli importi addebitati per le eccedenze di zucchero non eliminate dal mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), l'importo da addebitare ai suddetti Stati membri per le eccedenze non eliminate dal mercato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento deve essere versato al bilancio comunitario in quattro rate di pari importo entro il 31 dicembre del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009. |
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(2) |
La decisione 2006/776/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate (2), ha fissato gli importi da addebitare a ciascuno Stato membro per le eccedenze di zucchero determinate dal regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (3), in relazione alle quali non è stata fornita una prova adeguata di eliminazione entro il 31 marzo 2006. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (4), i diritti accertati conformemente all'articolo 2 del medesimo regolamento sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento. |
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(4) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 60/2004, gli Stati membri interessati dovevano fornire alla Commissione la prova dell'eliminazione delle eccedenze entro il 31 marzo 2006. In alcuni casi, tuttavia, è stato necessario chiedere informazioni supplementari circa le prove presentate. A causa dei ritardi con cui sono pervenute dette informazioni supplementari e del tempo richiesto per una loro analisi approfondita, non è stato possibile comunicare agli Stati membri interessati gli importi da versare entro il 31 ottobre 2006. Di conseguenza, per conformarsi alle disposizioni contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, occorre modificare il termine fissato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 per il pagamento della prima rata. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 60/2004. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 60/2004, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % dell'importo totale è versata al bilancio comunitario entro il 31 gennaio 2007, il 31 dicembre 2007, il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006 è presa in considerazione la totalità dell'importo.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2005 (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 3).
(2) GU L 314 del 15.11.2006, pag. 35.
(3) GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 3.
(4) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).
|
8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 116/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l'articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (3) ha dimostrato la necessità di precisare la formulazione dell'articolo 34 bis di detto regolamento per quanto concerne le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti in tale articolo e di fissare i termini di pagamento di tali aiuti. |
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(2) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 34 bis del regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:
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1) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, i foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché:
|
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2) |
è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Fatto salvo il periodo di novanta giorni previsto per la verifica del diritto all'aiuto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, gli aiuti a cui i beneficiari possono aspirare sono versati alle condizioni seguenti:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(3) GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
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8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 117/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2007
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
|
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2007 (GU L 10 del 17.1.2007, pag. 10).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 febbraio 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
104,9 |
4 |
01 |
|
96,7 |
6 |
02 |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
203,7 |
29 |
01 |
|
209,8 |
27 |
02 |
||
|
271,0 |
9 |
03 |
||
|
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
130,5 |
9 |
01 |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
237,3 |
18 |
01 |
|
269,0 |
8 |
03 |
||
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
215,4 |
21 |
01 |
(1) Origine delle importazioni:
|
01 |
Brasile |
|
02 |
Argentina |
|
03 |
Cile.» |
DIRETTIVE
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8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/11 |
DIRETTIVA 2007/5/CE DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2007
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'elenco include: captan, folpet, formetanato e metiocarb. |
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(2) |
Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il captan, il folpet e il formetanato lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 ottobre 2003 per il captan e il folpet e il 13 luglio 2004 per il formetanato. Per il metiocarb lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 marzo 2004. |
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(3) |
Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 24 aprile 2006 per il captan, il folpet e il formetanato e il 12 maggio 2006 per il metiocarb sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul captan, folpet, formetanato e metiocarb. |
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(4) |
Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti captan, folpet, formetanato e metiocarb possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva. |
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(5) |
Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il captan, il folpet, il formetanato e il metiocarb. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È pertanto opportuno richiedere che ulteriori esami vengano effettuati per il captan, il folpet, il formetanato e il metiocarb, al fine di avere una conferma della valutazione del rischio relativamente ad alcuni aspetti, e che tali studi siano presentati dai notificanti. |
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(6) |
È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione. |
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(7) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti captan, folpet, formetanato e metiocarb, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2008.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti captan, folpet, formetanato e metiocarb come sostanze attive entro il 31 marzo 2008.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il captan, il folpet, il formetanato e il metiocarb, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione, e verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, per ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente captan, folpet, formetanato e metiocarb come sostanza attiva unica o come una tra varie sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione del prodotto secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di una documentazione conforme alle prescrizioni dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle voci nel suo allegato I riguardanti, rispettivamente, il captan, il folpet, il formetanato e il metiocarb. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
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a) |
nel caso di un prodotto contenente captan, folpet, formetanato e metiocarb come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011; o |
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b) |
nel caso di un prodotto contenente captan, folpet, formetanato e metiocarb come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o ottobre 2007.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) Rapporto scientifico EFSA (2006) 71, 1-89, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance captan (ultimato: 24 aprile 2006).
Rapporto scientifico EFSA (2006) 70, 1-78, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance folpet (ultimato: 24 aprile 2006).
Rapporto scientifico EFSA (2006) 69, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance formetanate (ultimato: 24 aprile 2006).
Rapporto scientifico EFSA (2006) 79, 1-82, Conclusions on the peer review of methiocarb (ultimato: 12 maggio 2006).
ALLEGATO
Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:
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N. |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
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«151 |
Captan N. CAS 133-06-2 N. CIPAC 40 |
N-(triclorometiltio)cicloes-4-en-1,2-dicarbossimmide |
≥ 910 g/kg Impurità:
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1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti captan per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del captan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee nelle zone vulnerabili. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali il captan è stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. |
||||||||||||||
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152 |
Folpet N. CAS 133-07-3 N. CIPAC 75 |
N-(triclorometiltio)ftalimmide |
≥ 940 g/kg Impurità:
|
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti folpet per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul folpet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi. Essi fanno sì che il notificante, su richiesta del quale il folpet è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. |
||||||||||||||
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153 |
Formetanato N. CAS 23422-53-9 N. CIPAC 697 |
Metilcarbammato di 3-dimetilamminometilenamminofenile |
≥ 910 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti formetanato per usi diversi dall’applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima del rilascio dell’autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del formetanato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati chiedono la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio. Essi fanno sì che il notificante, su richiesta del quale il formetanato è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. |
||||||||||||||
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154 |
Metiocarb N. CAS 2032-65-7 N. CIPAC 165 |
Metilcarbammato di 4-metiltio-3,5-xilile |
≥ 980 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come repellente nel trattamento delle sementi, insetticida e molluschicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metiocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per uccelli e mammiferi e artropodi non bersaglio, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture. Essi fanno sì che il notificante, su richiesta del quale il metiocarb è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2007
che approva il piano d'azione tecnico 2007 per il miglioramento delle statistiche agricole
[notificata con il numero C(2006) 7081]
(2007/84/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 96/411/CE del Consiglio, 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 96/411/CE la Commissione definisce ogni anno un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole. |
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(2) |
A norma della decisione 96/411/CE la Comunità partecipa finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri per adeguare i sistemi statistici agricoli nazionali o per le attività preparatorie connesse a nuove o maggiori esigenze che rientrano nell'ambito di un piano d'azione tecnico. |
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(3) |
Il miglioramento e l’ampliamento delle informazioni statistiche sullo sviluppo rurale assumono un’importanza fondamentale ai fini dell’attuazione delle pertinenti politiche comunitarie. Questo costituisce uno dei settori principali su cui è incentrato il piano d’azione annuale. |
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(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il piano d'azione tecnico 2007 per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS 2007), figurante nell'allegato, è approvato a condizione che gli stanziamenti di bilancio siano disponibili e che il bilancio 2007 sia adottato senza modifiche.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 162 dell’1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
ALLEGATO
PIANO D'AZIONE TECNICO 2007 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRICOLE (TAPAS 2007)
Le disposizioni contenute nel piano d’azione tecnico 2007 per il miglioramento delle statistiche agricole riguardano i seguenti settori:
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a) |
sviluppo rurale; |
|
b) |
agricoltura biologica. |
La Commissione partecipa finanziariamente ai progetti elaborati nell’ambito di tali attività. Il contributo destinato ad ogni Stato membro non oltrepassa gli importi di cui alla tabella A.
Tabella A
PIANO D'AZIONE TECNICO 2007
Contributo finanziario massimo della Comunità alle spese sostenute
|
(in EUR) |
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|
Paesi |
Sviluppo rurale |
Agricoltura biologica |
Totale |
|
BE |
29 048 |
37 627 |
66 675 |
|
DK |
28 000 |
55 000 |
83 000 |
|
DE |
67 000 |
|
67 000 |
|
EE |
19 343 |
14 650 |
33 993 |
|
GR |
|
144 000 |
144 000 |
|
IT |
63 968 |
200 337 |
264 305 |
|
LT |
|
31 000 |
31 000 |
|
LV |
|
16 284 |
16 284 |
|
HU |
41 555 |
34 597 |
76 152 |
|
MT |
29 283 |
|
29 283 |
|
NL |
35 000 |
|
35 000 |
|
SK |
|
7 200 |
7 200 |
|
FI |
|
43 400 |
43 400 |
|
SE |
12 000 |
10 800 |
22 800 |
|
UK |
135 000 |
|
|
|
Totale |
460 197 |
594 895 |
1 055 092 |
AZIONI DA ATTUARE NELL'AMBITO DEL PIANO D'AZIONE TECNICO 2007 (TAPAS 2007)
1. INTRODUZIONE
La decisione 96/411/CE, è intesa a mettere le statistiche agricole comunitarie in condizione di soddisfare meglio le esigenze di informazione derivanti dalla riforma della politica agricola comune. A tal fine gli Stati membri stanno adottando tutte le misure necessarie ad apportare appropriati cambiamenti ai rispettivi sistemi di statistiche agricole, tenuto debitamente conto dei settori citati negli allegati I e II della decisione del Consiglio in questione nonché degli obiettivi, delle caratteristiche e dei criteri stabiliti nell’allegato III. Le azioni che gli Stati membri devono intraprendere annualmente al fine di raggiungere tali obiettivi sono definite ogni anno in piani d'azione tecnici. Questi ultimi sono elaborati dalla Commissione a seguito del parere formulato dal comitato permanente di statistica agraria.
La Comunità partecipa finanziariamente alle spese sostenute da ciascuno Stato membro per apportare modifiche al rispettivo sistema nazionale o per realizzare le attività preparatorie connesse a nuove o maggiori esigenze, da condurre nell’ambito di un piano d’azione tecnico annuale. Tale partecipazione, che ha durata limitata, è intesa a facilitare la sperimentazione con l’introduzione o il consolidamento di metodi di rilevazione e di sistemi atti a soddisfare le esigenze di informazione statistica specificate nel piano d’azione tecnico. Una volta attuato il piano, gli Stati membri devono essere in grado di continuare a trasmettere alla Commissione relazioni regolari sui metodi e sui sistemi introdotti nell’ambito di detto piano.
La Commissione deve ora adottare una decisione con riguardo al piano d’azione tecnico 2007.
Le azioni selezionate mirano a garantire la realizzazione di progressi nei seguenti settori:
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a) |
sviluppo rurale; |
|
b) |
agricoltura biologica. |
Con riguardo alle iniziative per il TAPAS 2007 gli Stati membri hanno trasmesso a Eurostat un totale di 28 dichiarazioni di intenti.
Di tali dichiarazioni, 13 riguardano le statistiche sullo sviluppo rurale, una delle quali è stata rifiutata da Eurostat per motivi tecnici, 9 vertono su aspetti inerenti ai bilanci dei nutrienti, 3 riguardano l'infrastruttura Internet nelle zone rurali, la stima dei prezzi dei terreni agricoli e la valutazione della crescita boschiva inutilizzata nel quadro dei conti economici della silvicoltura (CES).
Quanto al campo prioritario dell'agricoltura biologica, Eurostat ha ricevuto 15 dichiarazioni di intenti, 9 delle quali riguardano la produzione, 2 vertono sui prezzi e 4 concernono variabili economiche e strutturali, dati sulla catena alimentare, vendite dirette presso l'azienda e la revisione della metodologia del sistema di raccolta di dati sull'agricoltura biologica.
Nella rassegna seguente figura una breve descrizione delle azioni proposte per il piano d'azione tecnico 2007.
2. TAPAS 2007 — DESCRIZIONI DELLE AZIONI
a) Sviluppo rurale
BELGIO
Denominazione dell'azione: Bilancio dei nutrienti per l'azoto
Contributo UE: 29 048 EUR
Calendario dei lavori: giugno-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Aggiornamento dei bilanci per l'azoto nel periodo 1997-2005, nuovo calcolo di taluni coefficienti, elaborazione dei bilanci per l'azoto a livello NUTS 3. I dati saranno raccolti presso le istituzioni responsabili e raggruppati a livello centrale. Alcune serie di dati sono disponibili soltanto a livello nazionale e vanno quindi ripartite per distretto.
DANIMARCA
Denominazione dell'azione: Sviluppo rurale: stima dei prezzi dei terreni agricoli
Contributo UE: 10 000 EUR
Calendario dei lavori: I lavori saranno eseguiti nel periodo marzo-settembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Obiettivo principale è quello di cercare di utilizzare stime di esperti in un settore statistico in cui le fonti di dati negli Stati membri appaiono molto diverse e difficili da utilizzare secondo la metodologia.
L'attività principale consiste nell'elaborare un questionario sui prezzi dei terreni e sui fitti agricoli che consentirà ai consulenti agricoli locali (all'incirca 50 centri locali) di fornire stime dei prezzi in zone determinate (97 comuni in Danimarca). I quesiti e le definizioni saranno conformi alla metodologia aggiornata/riveduta relativa ai prezzi dei terreni e ai fitti agricoli.
Il questionario sarà discusso con il servizio di consulenza degli agricoltori danesi (Farmers Advisory Service), affinché i concetti siano ben compresi e i quesiti siano chiaramente formulati.
I dati saranno raccolti e le superfici dei terreni desunte dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole (FSS) verranno utilizzate per ponderare i risultati a livello regionale (NUTS 2) e nazionale.
I risultati dell'indagine verranno analizzati a due livelli. Il primo consisterà nel verificare i risultati sulla scorta delle informazioni disponibili sulla qualità dei terreni e la densità del patrimonio zootecnico (dato importante per i prezzi dei terreni) nelle regioni. Il secondo consisterà nel raffrontare i risultati dell'indagine con i dati desunti da altre fonti, in particolare quelle attualmente utilizzate.
DANIMARCA
Denominazione dell'azione: Bilanci dei nutrienti a livello regionale in Danimarca
Contributo UE: 18 000 EUR
Calendario dei lavori: giugno-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Elaborazione di un inventario dei dati già disponibili, a livello regionale, presso varie istituzioni pubbliche, istituti di ricerca e organizzazioni agricole al fine di compilare i bilanci. Individuazione dei dati raccolti per i bilanci dei nutrienti a livello regionale ed elaborazione di stime e di coefficienti per i vari dati necessari in merito ai nutrienti. Esame dei dati relativi a determinate regioni geografiche naturali, ad esempio tipi di suolo e flussi idrici sotterranei (ove i dati siano disponibili).
GERMANIA
Denominazione dell'azione: Bilanci dei nutrienti su scale geografiche diverse — SCANUBA
Contributo UE: 49 000 EUR
Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Calcolo dei bilanci nella risoluzione spaziale quanto più elevata possibile per la quale sono disponibili i dati, in modo da differenziare e da valutare, a livello spaziale, i rischi di contaminazione dei nutrienti, in quanto un'eccedenza di bilancio su scala nazionale non consente di indicare in quali regioni o in quali sistemi agricoli occorrano misure di riduzione. I bilanci devono essere particolareggiati, soprattutto per le zone a rischio.
Calcolo delle concentrazioni di nutrienti a seconda dell'intensità di utilizzazione dei terreni, specificazione dei coefficienti al fine di convertire la consistenza del patrimonio zootecnico in quantità di azoto contenute negli escrementi (alla produzione), tassi di applicazione di concimi inorganici per diverse colture invece di cifre di vendita, tassi di applicazione e tenore di nutrienti nei concimi organici, nonché adeguamento dei bilanci di nutrienti utilizzati attualmente dall'OCSE.
GERMANIA
Denominazione dell'azione: Valutazione della crescita boschiva inutilizzata nel quadro dei conti economici della silvicoltura (CES) per la Repubblica federale di Germania (1991-2004)
Contributo UE: 18 000 EUR
Calendario dei lavori: I lavori saranno eseguiti nel periodo gennaio-giugno 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Scopo principale è quello di disporre di una valutazione più precisa della crescita boschiva inutilizzata in Germania nel periodo 1991-2004 utilizzando i dati desunti dal secondo inventario nazionale delle foreste, al fine di migliorare il calcolo dei conti economici della silvicoltura compilati conformemente al SEC 95 per il periodo 1991-2002.
L'attività è suddivisa in due parti: 1) stima della crescita boschiva annuale in valori fisici e 2) valutazione monetaria della crescita boschiva inutilizzata.
I risultati completeranno la relazione sulla produzione forestale nel quadro dei conti economici della silvicoltura per la Germania e costituiranno un punto di collegamento con i conti ambientali ed economici integrati della silvicoltura (IEEAF). Si prevede inoltre che il progetto sfocerà in raccomandazioni metodologiche riguardo ai problemi di valutazione delle foreste.
ESTONIA
Denominazione dell'azione: Azioni TAPAS 2007 sui bilanci dei nutrienti
Contributo UE: 19 343 EUR
Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
L'obiettivo è quello di elaborare bilanci dei nutrienti per l'azoto in Estonia, calcolare i coefficienti principali da utilizzare nei bilanci per l'azoto e migliorare i coefficienti esistenti, illustrare la metodologia e le fonti di dati, esaminare la possibilità di calcolare tassi di deposito di azoto provenienti dall'atmosfera. L'Università di tecnologia di Tallinn e il centro Jäneda forniranno assistenza.
ITALIA
Denominazione dell'azione: Zone rurali e accesso a Internet in Italia (RAIANET)
Contributo UE: 63 968 EUR
Calendario dei lavori: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese (non prima del 1o febbraio 2007).
Breve descrizione dell'azione:
Studio basato su un'indagine relativa a 5 zone pilota con un diverso indice di ruralità. Elaborazione di questionari d'indagine per rispondere ai quesiti seguenti:
|
— |
accesso a Internet nelle zone rurali: diffusione e disponibilità, |
|
— |
caratteristiche demografiche di Internet nelle zone rurali: chi è online? |
|
— |
attività degli utenti Internet nelle zone rurali, |
|
— |
atteggiamento delle persone in zone rurali nei confronti di Internet. |
UNGHERIA
Denominazione dell'azione: Bilanci lordi di nutrienti: calcolo dei coefficienti tecnici necessari per compilare i bilanci nazionali e regionali per l'azoto e il fosforo
Contributo UE: 41 555 EUR
Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Migliorare la qualità dei coefficienti utilizzati e del calcolo dei bilanci per l'azoto e il fosforo per l'Ungheria a livello non soltanto nazionale, ma anche regionale.
Per compilare i bilanci verranno utilizzate le serie di dati dell'istituto di ricerca in pedologia e chimica agricola dell'Accademia delle scienze ungherese (RISSAC). Occorre esaminare la possibilità di sostituire i dati con stime statistiche a livello regionale. Quanto alle stime accurate dei coefficienti, occorre utilizzare le pertinenti basi di dati agricoli dell'istituto statistico centrale ungherese (HCSO).
MALTA
Denominazione dell'azione: Bilanci nazionali e regionali per l'azoto per Malta
Contributo UE: 29 283 EUR
Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Per instaurare le condizioni necessarie al calcolo dei bilanci di nutrienti, verranno effettuati studi per determinare i dati mancanti. Verrà intrapresa un'indagine statistica sul consumo e sull'utilizzazione di concimi minerali e organici. Verrà effettuato un certo numero di analisi di tessuti vegetali (all'incirca 50) al fine di determinare il tenore di azoto nelle piante raccolte (foraggi e principali colture di terre arabili).
PAESI BASSI
Denominazione dell'azione: Bilanci minerali regionali per i terreni agricoli
Contributo UE: 35 000 EUR
Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
Bilanci minerali regionali conformemente al manuale Eurostat/OCSE verranno calcolati per 5 zone di prati permanenti in base ai dati relativi all'utilizzazione regionale di concimi e/o di coefficienti di utilizzazione di concimi per coltura, di dati sul trasporto di stallatico, nonché di dati sulla produzione vegetale regionale.
Verranno introdotti dati sui bilanci foraggeri regionali per i ruminanti sviluppati nel progetto TAPAS-2001. I dati sull'utilizzazione regionale di concimi e sul trasporto di stallatico provengono da un registro nazionale delle aziende agricole. I lavori comprendono l'integrazione di varie fonti di dati statistici di istituti di vario genere. In particolare per il presente progetto una parte dei dati dev'essere messa a disposizione dell'istituto statistico dei Paesi Bassi.
SVEZIA
Denominazione dell'azione: Adeguamento dei calcoli dei bilanci di nutrienti regionali svedesi al metodo Eurostat/OCSE
Contributo UE: 12 000 EUR
Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.
Breve descrizione dell'azione:
L'istituto statistico svedese calcola bilanci regionali per otto zone di produzione sin dal 1995, ma il metodo differisce da quello del manuale Eurostat/OCSE, in special modo per quanto riguarda la stima delle superfici erbose raccolte e brucate. Lo scopo è quello di migliorare la qualità e armonizzare i calcoli onde disporre di risultati comparabili a quelli di altri paesi.
Il progetto raffronterà i metodi e i coefficienti utilizzati, spiegherà le differenze e raccomanderà le modifiche più importanti per armonizzare i calcoli a livello nazionale e regionale. Esso proporrà inoltre un metodo per trasformare la regionalizzazione delle zone di produzione svedesi in NUTS 2.
REGNO UNITO
Denominazione dell'azione: Bilanci dei nutrienti — Stime dei terreni a livello regionale
Contributo UE: 135 000 EUR
Calendario dei lavori: aprile-giugno 2007.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione mira a ridurre i costi combinando le indagini in modo da migliorare l'efficacia, la qualità delle stime dei bilanci di nutrienti del terreno, migliorando i dati d'indagine ed elaborando coefficienti di fissazione dei nutrienti. L'azione si prefigge inoltre di ridurre l'onere a carico dei dichiaranti.
Essa comporterà altresì un'analisi e verifica del metodo migliore per integrare e sviluppare le fonti esistenti, al fine di fornire le informazioni necessarie, inclusa la modifica dell'indagine sull'utilizzazione di concimi, l'indagine sulle pratiche agricole e l'indagine sull'utilizzazione di pesticidi.
Verrà intrapresa un'ulteriore ricerca per elaborare i coefficienti che non possono essere raccolti tramite l'indagine sulle aziende agricole.
b) Agricoltura biologica
BELGIO
Denominazione dell'azione: Miglioramento delle statistiche sui prodotti biologici (produzione, trasformazione, consumo, bilanci)
Contributo UE: 37 627 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione mira ad organizzare e ad analizzare dati sulla produzione biologica provenienti da varie fonti, al fine di completare i dati statistici biologici. Essa si prefigge inoltre di valutare le possibilità di adeguamento delle indagini attuali in modo da ottenere dati sulla produzione biologica e altre variabili, consumo, prezzi, ecc.
DANIMARCA
Denominazione dell'azione: Produzione biologica animale in Danimarca
Contributo UE: 10 000 EUR
Calendario dei lavori: 6 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione mira a migliorare la qualità dei dati sulla produzione biologica animale e l'allevamento biologico desunti da fonti amministrative.
DANIMARCA
Denominazione dell'azione: Vendita diretta di prodotti vegetali presso aziende biologiche
Contributo UE: 35 000 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione si prefigge di stimare il volume della produzione biologica venduta direttamente al pubblico da parte degli agricoltori. La stima si fonderà su questionari inviati direttamente ai punti di vendita delle aziende agricole. I risultati forniranno una stima delle vendite dirette di prodotti biologici e accerteranno il volume complessivo delle vendite, nonché i dati sulla produzione.
DANIMARCA
Denominazione dell'azione: Stima della produzione vegetale presso le aziende biologiche
Contributo UE: 10 000 EUR
Calendario dei lavori: 6 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
Analisi dei dati relativi alla produzione biologica e ad altre variabili desunti da altre indagini. Controllo della qualità e formulazione di raccomandazioni per migliorare la copertura dei dati.
ESTONIA
Denominazione dell'azione: Dati sulla produzione e sui prodotti biologici di origine animale
Contributo UE: 14 650 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'obiettivo è quello di organizzare un sistema di raccolta di dati sulla produzione e sui prodotti biologici al fine di fornire dati per la base di dati di Eurostat. La metodologia cercherà di creare un collegamento tra tutte le fonti di dati, cioè indagini e dati amministrativi, utilizzando le definizioni già fornite.
GRECIA
Denominazione dell'azione: Integrazione e valutazione dei dati sulla produzione biologica desunti da varie fonti
Contributo UE: 144 000 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
Lo scopo è quello di sviluppare e proporre metodi per raccogliere dati e colmare le lacune relative ai prodotti biologici. La metodologia proposta si incentrerà sull'integrazione delle fonti di dati e sul miglioramento della qualità dei dati in questione.
ITALIA
Denominazione dell'azione: Rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti biologici
Contributo UE: 76 681 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione è destinata a raccogliere dati sui prezzi all'ingrosso dei prodotti biologici grazie a una nuova indagine basata sulla metodologia già testata per i prodotti agricoli tradizionali.
ITALIA
Denominazione dell'azione: Rilevazione dei prezzi al consumo dei prodotti biologici
Contributo UE: 71 596 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione consiste nell'adeguamento dell'indagine tradizionale sui prezzi al consumo al fine di raccogliere dati sui prezzi al consumo di prodotti biologici.
ITALIA
Denominazione dell'azione: Statistiche sull'agricoltura biologica in Italia: struttura, attività e pratiche agricole in un contesto multisettoriale
Contributo UE: 52 060 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione intende determinare le conseguenze ambientali ed economiche dei metodi di coltura biologica e può servire per valutare la sostenibilità delle aziende agricole biologiche e per calcolare la redditività sociale dell'investimento.
LETTONIA
Denominazione dell'azione: Revisione della metodologia del sistema di raccolta di dati sull'agricoltura biologica
Contributo UE: 16 284 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione è destinata a migliorare la metodologia di raccolta di dati sui prodotti biologici al fine di predisporre un metodo coerente e stabile di raccolta dei dati sull'agricoltura biologica, le colture, la produzione animale e il patrimonio zootecnico, utilizzando dati amministrativi e collegandoli ai dati statistici.
LITUANIA
Denominazione dell'azione: Produzione di prodotti agricoli biologici
Contributo UE: 31 000 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
Scopo dell'azione è migliorare la qualità della raccolta di dati sui prodotti biologici applicando i metodi utilizzati da altri Stati membri. L'azione comporta la collaborazione di un organismo di certificazione e la realizzazione di un'indagine per raccogliere dati sulla produzione presso aziende agricole certificate.
UNGHERIA
Denominazione dell'azione: Statistiche sulla produzione, sul commercio e sul consumo di prodotti biologici
Contributo UE: 34 597 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione è intesa a completare il progetto intrapreso dall'istituto statistico e dalla Biokontroll per colmare le lacune rilevate nel contesto dei lavori. I due organismi lavorano in stretta collaborazione per instaurare un legame tra le fonti amministrative e le fonti e definizioni statistiche. Il progetto al quale l'azione è associata ha lo scopo di elaborare uno strumento informatico e di identificare le lacune più importanti che verranno colmate grazie alla seconda parte dell'azione.
SLOVACCHIA
Denominazione dell'azione: Raccolta di dati sulla coltura di vegetali biologici, la fabbricazione, le vendite e l'utilizzazione di prodotti biologici
Contributo UE: 7 200 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione mira a raccogliere dati sui prodotti biologici iniziando dalla produzione primaria e continuando con la commercializzazione di tale produzione. L'azione cercherà di raccogliere dati utili sul commercio estero. I lavori si svolgeranno in collaborazione con gli organismi amministrativi.
SVEZIA
Denominazione dell'azione: Disponibilità di altri dati sui prodotti biologici svedesi
Contributo UE: 10 800 EUR
Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
L'azione è intesa a colmare le lacune attualmente esistenti nelle informazioni trasmesse a Eurostat. Obiettivo principale sarà quello di utilizzare dati esistenti ma non ancora disponibili e di cercare di elaborare una serie temporale con i dati disponibili.
FINLANDIA
Denominazione dell'azione: Sviluppo delle statistiche sulla catena di produzione biologica dei cereali — Nuovi metodi per stimare l'utilizzazione di prodotti biologici nella catena alimentare
Contributo UE: 43 400 EUR
Calendario dei lavori: 9 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.
Breve descrizione dell'azione:
Scopo è quello di studiare la catena alimentare di prodotti biologici con particolare attenzione a determinati cereali. Ciò consentirà di valutare il divario esistente tra la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici.
|
8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/29 |
DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA
del 31 gennaio 2007
che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2
(2007/85/CE)
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti. |
|
(2) |
Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi. |
|
(3) |
È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2. |
|
(4) |
La realtà del mercato è sensibilmente cambiata rispetto agli ultimi due anni e nel maggio 2007 è prevista una revisione della rappresentatività dei prezzi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La tabella III e la tabella IV, punto b), del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle che figurano rispettivamente all'allegato I e all'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2007.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2007.
Per il Comitato misto
Il presidente
Matthias BRINKMANN
ALLEGATO I
«TABELLA III
Prezzi di riferimento interni CE e svizzeri
|
(in CHF/100 kg netti) |
|||
|
Materie prime di origine agricola |
Prezzi di riferimento interni svizzeri |
Prezzi di riferimento interni CE |
Differenza tra prezzi di riferimento svizzeri e CE |
|
Frumento tenero |
51,36 |
23,54 |
27,80 |
|
Frumento duro |
34,12 |
28,22 |
5,90 |
|
Segala |
45,04 |
23,16 |
21,90 |
|
Orzo |
27,61 |
20,78 |
6,85 |
|
Granturco |
30,46 |
24,85 |
5,60 |
|
Farina di frumento tenero |
95,50 |
48,26 |
47,25 |
|
Latte intero in polvere |
653,33 |
354,29 |
299,05 |
|
Latte scremato in polvere |
457,33 |
304,39 |
152,95 |
|
Burro |
905,00 |
406,98 |
498,00 |
|
Zucchero bianco |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uova (1) |
255,00 |
205,50 |
49,50 |
|
Patate fresche |
42,00 |
21,00 |
21,00 |
|
Grassi vegetali (2) |
390,00 |
160,00 |
230,00 |
(1) Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il fattore 0,85.
(2) Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi tenore di materie grasse pari al 100 %.»
ALLEGATO II
«TABELLA IV
|
b) |
Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli: |
|
(in CHF/100 kg netti) |
||
|
Materie prime d'origine agricola |
Importo di base applicato a partire dall'entrata in vigore |
Importo di base applicato tre anni dopo l'entrata in vigore |
|
Frumento tenero |
25,00 |
24,00 |
|
Frumento duro |
5,00 |
5,00 |
|
Segala |
20,00 |
19,00 |
|
Orzo |
6,00 |
5,00 |
|
Granturco |
5,00 |
5,00 |
|
Farina di frumento tenero |
43,00 |
40,00 |
|
Latte intero in polvere |
269,00 |
254,00 |
|
Latte scremato in polvere |
138,00 |
130,00 |
|
Burro |
473,00 |
448,00 |
|
Zucchero bianco |
0,00 |
0,00 |
|
Uova |
36,00 |
36,00 |
|
Patate fresche |
19,00 |
18,00 |
|
Grassi vegetali |
207,00 |
196,00» |
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
|
8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/32 |
POSIZIONE COMUNE 2007/86/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2007
che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/133/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
|
(2) |
La posizione comune 2004/133/PESC è stata modificata da ultimo dalla posizione comune 2006/50/PESC (2) del 30 gennaio 2006 e prorogata sino al 9 febbraio 2007. |
|
(3) |
A seguito del riesame della posizione comune 2004/133/PESC si è ritenuto opportuno prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo di dodici mesi nonché aggiornare l'elenco delle persone di cui all'allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/133/PESC è prorogata sino al 9 febbraio 2008.
Articolo 2
L'allegato della posizione comune 2004/133/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune si applica a decorrere dal 10 febbraio 2007.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 19.
(2) GU L 26 del 31.1.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
|
«Nome: |
ADILI, Gafur |
|
Pseudonimo: |
Valdet Vardari |
|
Data di nascita: |
5.1.1959 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Harandjell (Kičevo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
ALIJA, Shukri |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
6.11.1974 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Shterpce/Strpce, Serbia (Kosovo) oppure Ferizaj/Uroševac, Serbia (Kosovo) |
|
Nome: |
BEQIRI, Idajet |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
20.2.1951 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Mallakaster, Fier, Albania |
|
Nome: |
BUTKA, Spiro |
|
Pseudonimo: |
Vigan Gradica |
|
Data di nascita: |
29.5.1949 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Serbia (Kosovo) |
|
Nome: |
HYSENI, Xhemail |
|
Pseudonimo: |
Xhimi Shea |
|
Data di nascita: |
15.8.1958 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Lojane (Lipkovo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
JAKUPI, Avdil |
|
Pseudonimo: |
Cakalla |
|
Data di nascita: |
20.4.1974 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Tanuševci, ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
JAKUPI, Lirim |
|
Pseudonimo: |
“Commander Nazi” |
|
Data di nascita: |
1.8.1979 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Bujanovac, Serbia |
|
Nome: |
KRASNIQI, Agim |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
15.9.1979 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Kondovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
LIMANI, Fatmir |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
14.1.1973 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Kičevo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
MISIMI, Naser |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
8.1.1959 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Mala Rečica (Tetovo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
REXHEPI, Daut |
|
Pseudonimo: |
Leka |
|
Data di nascita: |
6.1.1966 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Poroj, ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
RUSHITI, Sait |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
7.7.1966 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Tetovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
SHITI, Ramadan |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
9.5.1983 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Dimce/Dimce (Kačanik), Serbia (Kosovo) |
|
Nome: |
STOJKOV, Goran |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
25.2.1970 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Strumica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
Nome: |
SUMA, Emrush |
|
Pseudonimo: |
|
|
Data di nascita: |
27.5.1974 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Dimce/Dimce (Kačanik), Serbia (Kosovo) |
|
Nome: |
UKSHINI, Sami |
|
Pseudonimo: |
“Commander Sokoli (Falcon)” |
|
Data di nascita: |
5.3.1963 |
|
Luogo di nascita/origine: |
Gjakove/Djakovica, Serbia (Kosovo)» |
|
8.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/35 |
AZIONE COMUNE 2007/87/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2007
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 30 gennaio 2006, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/49/PESC (1) con cui il sig. Christian Schwarz-Schilling è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. |
|
(2) |
Il 25 luglio 2006, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/523/PESC (2), che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina. |
|
(3) |
Il 7 giugno 2006, il Consiglio ha approvato la politica dell’Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione europea nell’ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato. |
|
(4) |
In base al riesame dell’azione comune 2006/49/PESC, è opportuno modificare e prorogare il mandato dell’RSUE per ulteriori quattro mesi fino al 30 giugno 2007. |
|
(5) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria. |
|
(6) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune enunciati all’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Christian Schwarz-Schilling quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 30 giugno 2007.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’UE in Bosnia-Erzegovina. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina, in conformità del progetto di attuazione della missione dell’Ufficio dell’alto rappresentante, nonché nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la Bosnia-Erzegovina diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all’adesione all’Unione europea.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’UE in Bosnia-Erzegovina, l’RSUE ha mandato di:
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a) |
offrire la consulenza dell’UE e i suoi buoni uffici nel processo politico; |
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b) |
promuovere il coordinamento politico generale dell’UE in Bosnia-Erzegovina; |
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c) |
promuovere il coordinamento globale dell’UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell’UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) nel coordinamento degli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e della catena di comando militare dell’ALTHEA (EUFOR); |
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d) |
fornire consulenza politica a livello locale al comandante della forza UE, anche per quanto riguarda la capacità di tipo Unità integrata di polizia, cui l’RSUE può attingere, con l’accordo del detto comandante, senza pregiudizio della catena di comando; |
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e) |
contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell’UE in Bosnia-Erzegovina, anche mediante briefing ai capimissione dell’UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all’attuazione dell’azione dell’UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina; |
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f) |
assicurare la coerenza dell’azione dell’UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD); |
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g) |
avere una visione d’insieme dell’intera gamma di attività in materia di stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) e alla Commissione; |
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h) |
fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM nell’ambito delle sue competenze più generali e del suo ruolo nella catena di comando dell’EUPM; |
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i) |
nel contesto del più ampio approccio della comunità internazionale e delle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all’assistenza al riguardo fornite dall’EUPM, sostenere la preparazione e l’attuazione della ristrutturazione della polizia; |
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j) |
fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l’EUPM; |
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k) |
per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l’Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza all’SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale; |
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l) |
al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione; |
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m) |
sostenere la programmazione di un ufficio dell’RSUE rafforzato nel contesto della chiusura dell’ufficio dell’alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all’informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione; |
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n) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani; |
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o) |
avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY); |
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p) |
offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all’RSUE nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Alto rappresentante
Il ruolo dell’RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento dell’insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall’accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l’attuazione della pace.
Articolo 6
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 30 giugno 2007 è pari a 770 000 EUR.
2. Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 7
Costituzione della squadra
1. Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è distaccato del personale dedicato UE che dia l’immagine dell’identità dell’Unione europea e che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’UE in Bosnia-Erzegovina, in particolare nelle questioni politiche, politico-militari e di sicurezza e riguardo alla comunicazione e alle relazioni con i media. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR e con la piena partecipazione della Commissione. L’RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il comando di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal distacco sono oggetto di adeguata pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell’UE al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza
1. L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
2. Per quanto concerne la sicurezza del personale, l’RSUE, conformemente alla politica dell’Unione europea sulla sicurezza del personale schierato fuori dell’UE a una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, prende tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
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i) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli, fra l’altro, le misure di sicurezza fisiche, procedurali e operative specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
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ii) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
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iii) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona delle operazioni, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato del Consiglio alla zona della missione; |
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iv) |
assicurando che siano attuate le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
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v) |
assicurando, ove necessario e nell’ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi UE presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell’area geografica di sua competenza si adotti un’impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 9
Relazioni
Di norma l’RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. L’RSUE può riferire al Consiglio su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS.
Articolo 10
Coordinamento
1. Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capimissione che si adoperano al meglio per assistere l’RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
2. A sostegno delle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori sul campo, migliora la diffusione e condivisione di informazioni tra gli attori dell’UE nel teatro delle operazioni nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.
Articolo 11
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un’ampia relazione sull’esecuzione del mandato entro la metà di maggio del 2007.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 13
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 26 del 31.1.2006, pag. 21.
(2) GU L 205 del 27.7.2006, pag. 30.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).