ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 33

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
7 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 111/2007 della Commissione, del 6 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 112/2007 della Commissione, del 6 febbraio 2007, che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/83/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 404]  ( 1 )

4

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento interno del comitato di vigilanza dell'OLAF (GU C 311 del 19.12.2006)

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/1


REGOLAMENTO (CE) N. 111/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

221,4

MA

59,5

TN

157,6

TR

139,6

ZZ

144,5

0707 00 05

JO

163,6

MA

58,6

TR

165,3

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

45,3

TR

132,5

ZZ

88,9

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

50,2

IL

59,2

MA

49,5

TN

41,6

TR

72,5

ZZ

54,6

0805 20 10

MA

85,8

ZZ

85,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

68,5

MA

77,6

TR

59,2

ZZ

68,4

0805 50 10

EG

56,1

TR

50,9

ZZ

53,5

0808 10 80

CA

102,7

CN

84,1

TR

90,5

US

118,2

ZZ

98,9

0808 20 50

AR

98,8

CN

44,7

US

104,9

ZA

97,0

ZZ

86,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/3


REGOLAMENTO (CE) N. 112/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2007

che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 per l’India e lo Zimbabwe, recante i numeri d’ordine 09.4337 e 09.4351.

(2)

La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente da India e Zimbabwe, recante i numeri d’ordine 09.4337 e 09.4351, per il periodo di consegna 2006/2007, non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

7.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 404]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/83/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3) stabilisce alcune misure di protezione al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di volatili, nonché dei prodotti da loro derivati.

(2)

Il Regno Unito ha notificato la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel pollame sul suo territorio e ha preso misure appropriate in conformità della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione.

(3)

La Commissione ha potuto accertare che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B nel Regno Unito e determinare la durata di tale regionalizzazione.

(4)

La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2007/79/CE (GU L 26 del 2.2.2007, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1.

Alla parte A è aggiunto il testo seguente:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

UK

REGNO UNITO

 

 

12.3.2007

Zona di protezione

00154

Parte della contea di Suffolk compresa in un cerchio dal raggio di 3 chilometri con il centro sulla coordinata TM4009079918 (1).

Zona di sorveglianza

00154

Parte della contea di Suffolk compresa in un cerchio dal raggio di 10 chilometri con il centro sulla coordinata TM4009079918 (1).

2.

Alla parte B è aggiunto il testo seguente:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

UK

REGNO UNITO

 

 

12.3.2007

00154

00162

Parti delle contee di Norfolk e di Suffolk comprese entro i seguenti limiti:

 

Dalla coordinata TM357400 (2), seguire una strada secondaria verso ovest fino all'incrocio a T sulla coordinata TM346400 (2). Girare a destra nella B1083 e continuare verso nord lungo la B1083 fino alla rotatoria sulla coordinata TM292500 (2). Girare a sinistra nella A1152 e continuare verso ovest e poi verso sud fino alla rotatoria sulla coordinata TM259493 (2).

 

Girare a destra nella B1079 e continuare verso ovest e poi verso nord fino all'incrocio sulla coordinata TM214538 (2). Girare a sinistra sulla B1078 e continuare verso ovest fino all'incrocio con la A140(T) sulla coordinata TM111548 (2). Girare a destra e continuare verso nord lungo la A140(T) fino all'incrocio con la A47(T) sulla TG219038 (2).

 

Girare a destra e continuare verso nord-est e poi verso est lungo la A47(T) fino alla rotatoria sulla coordinata TG518084 (2).

 

Girare nella A149 e continuare verso sud-ovest fino all'incrocio sulla TG521080 (2). Seguire la B1141 verso sud-est fino all'incrocio con una strada secondaria sulla coordinata TG525078 (2).

 

Girare a sinistra nella strada secondaria e continuare verso est fino all'incrocio a T con un'altra strada secondaria lungo la costa sulla coordinata TG531079 (2) [il limite si estende direttamente ad est verso la costa sulla TG532078 (2) e segue la costa verso sud fino alla coordinata TM357400 (2)].


(1)  Si tratta di una coordinata del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.»

(2)  Si tratta di coordinate del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.»


Rettifiche

7.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/7


Rettifica del regolamento interno del comitato di vigilanza dell'OLAF

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 311 del 19 dicembre 2006 )

Il regolamento interno del comitato di vigilanza dell'OLAF va letto come segue:

«UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI VIGILANZA DELL’OLAF

INDICE

TITOLO I — FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO DI VIGILANZA

Articolo 1

Compiti

Articolo 2

Competenze

TITOLO II — COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VIGILANZA

Articolo 3

Composizione

Articolo 4

Deontologia

Articolo 5

Presidenza

Articolo 6

Riunioni

Articolo 7

Metodi di lavoro

Articolo 8

Relatori

Articolo 9

Controlli, studi e perizie

Articolo 10

Procedura di votazione

Articolo 11

Verbali

Articolo 12

Segretariato

TITOLO III — ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

Articolo 13

Misure da prendere sulle informazioni fornite dal Direttore generale

Articolo 14

Relazione di attività

Articolo 15

Procedura di parere per la nomina del Direttore generale

Articolo 16

Procedura disciplinare applicabile al Direttore generale

Articolo 17

Riservatezza e trattamento dei dati a carattere personale

Articolo 18

Bilancio

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19

Riesame e modifica del regolamento interno

Articolo 20

Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento interno

IL COMITATO DI VIGILANZA,

visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (1),

visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (2),

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

TITOLO I

FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO DI VIGILANZA

Articolo 1

Compiti

Il comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) assolve i compiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

Articolo 2

Competenze

1.   Nell'assolvere i propri compiti, il comitato di vigilanza esercita le competenze ad esso attribuite dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom) n. 1074/1999 e dalle altre disposizioni applicabili.

2.   In particolare, per garantire il controllo regolare dello svolgimento della funzione investigativa dell'OLAF, il comitato di vigilanza può, di concerto con l'OLAF, prendere misure per fissare le modalità dettagliate di detto monitoraggio. Gli accordi fissano inoltre i meccanismi per il trattamento riservato delle informazioni e dei documenti forniti dall'OLAF e le altre questioni di interesse comune.

3.   Il comitato di vigilanza prende le decisioni opportune sulle informazioni trasmesse dal Direttore generale dell'OLAF, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

4.   Il comitato di vigilanza esercita le sue competenze in conformità con le disposizioni del titolo III.

TITOLO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 3

Composizione

1.   La composizione, le modalità di nomina e la durata del mandato dei membri del comitato di vigilanza sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Se un membro del comitato di vigilanza è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o rinuncia al mandato, ne informa il Presidente del comitato perché siano prese le misure opportune.

Articolo 4

Deontologia

1.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, nell'adempimento dei loro doveri i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

2.   Inoltre, come stabilito dalla decisione relativa alla loro nomina, essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.

Essi sono tenuti a trattare con la massima segretezza le pratiche loro affidate e le proprie decisioni.

3.   I membri del comitato di vigilanza informano il comitato stesso delle situazioni suscettibili di violare i principi che ne reggono l'attività di cui ai paragrafi 1 e 2, così da consentire al comitato di prendere le opportune misure.

Articolo 5

Presidenza

1.   Il comitato di vigilanza elegge tra i propri membri un presidente, a maggioranza semplice dei membri.

2.   Il mandato del Presidente è di un anno ed è rinnovabile. L'elezione si svolge durante l'ultima riunione presieduta dal Presidente uscente.

3.   Qualora per qualsiasi motivo il Presidente non sia in grado di svolgere le proprie funzioni per un lungo periodo, informa della situazione i membri del comitato. In tal caso viene eletto un nuovo Presidente mediante la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il Presidente rappresenta il comitato di vigilanza e ne presiede le riunioni, assicurandosi del loro corretto svolgimento. Il Presidente convoca le riunioni e ne decide il luogo, la data e l'ora. Redige il progetto di ordine del giorno e si assicura che le decisioni del comitato siano eseguite.

5.   Qualora sia temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il Presidente può chiedere a un membro del comitato di fare le sue veci.

6.   Se il Presidente è assente e non è stato fatto ricorso alla procedura di cui al paragrafo 5, la funzione di Presidente è svolta dal membro più anziano.

7.   Il Presidente è pienamente abilitato a inviare o rispondere a lettere riguardanti le attività del comitato di vigilanza. Il Presidente informa i membri del comitato delle lettere che ha ricevuto o a cui ha risposto.

Articolo 6

Riunioni

1.   Il comitato di vigilanza esercita le sue funzioni in riunioni collegiali. Si riunisce almeno dieci volte all'anno. Il comitato si riunisce validamente solo se è presente la maggioranza dei membri. Il comitato si riunisce anche su iniziativa del Presidente o a richiesta della maggioranza dei membri.

2.   Fatti salvi i casi che il Presidente ritiene urgenti, le convocazioni per le riunioni vengono inviate con anticipo sufficiente a farle pervenire al destinatario almeno una settimana prima della relativa riunione. La convocazione comprende il progetto di ordine del giorno e i documenti necessari per la riunione, a meno che la natura di tali documenti impedisca di allegarli. L'ordine del giorno definitivo è adottato all'inizio di ogni riunione.

3.   Ogni membro può chiedere al Presidente di inserire o aggiungere punti o specifiche questioni nel progetto di ordine del giorno.

4.   Il Presidente può convocare il comitato di vigilanza o inserire punti nell'ordine del giorno su richiesta del Direttore generale dell'OLAF. Le proposte del Direttore generale sono corredate dei documenti necessari.

5.   Il comitato di vigilanza può invitare il Direttore generale dell'OLAF a prendere parte alle riunioni e alle attività connesse ai suoi lavori. È possibile invitare altri membri dell'OLAF a prendere parte a una riunione del comitato se la loro presenza è considerata necessaria. Gli inviti sono trasmessi tramite il Direttore generale dell'OLAF.

Il Direttore generale dell'OLAF viene informato dei punti dell'ordine del giorno che riguardano la partecipazione delle persone di cui al primo comma.

6.   Qualunque rappresentante di istituzioni, organi, uffici o agenzie delle Comunità, degli Stati membri o degli Stati associati può essere invitato a partecipare ai lavori del comitato di vigilanza in merito a un particolare punto dell'ordine del giorno della riunione.

Articolo 7

Metodi di lavoro

1.   Le riunioni del comitato di vigilanza non sono aperte al pubblico. I lavori e i documenti interni del comitato su cui essi si basano sono riservati, salvo che il comitato decida altrimenti.

I documenti e le informazioni trasmessi dal Direttore generale dell'OLAF sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 287 del trattato in materia di protezione della riservatezza, dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999 e dell'articolo 8 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Il comitato di vigilanza adotta un massimo di tre lingue di lavoro. I documenti e i progetti di pareri, relazioni e decisioni sono redatti nelle lingue di lavoro adottate dal comitato. Ove necessario, qualunque membro può chiedere che un documento sia tradotto nella sua lingua.

3.   I pareri, le relazioni e le decisioni sono adottati nelle riunioni del comitato di vigilanza in seduta plenaria.

4.   Tuttavia, alcune decisioni possono eccezionalmente essere prese con procedura scritta qualora il comitato di vigilanza abbia approvato il ricorso a tale procedura in una riunione precedente.

In casi urgenti il Presidente può consultare i membri del comitato per iscritto.

In entrambi i casi il Presidente trasmette un progetto di decisione ai membri del comitato. Se i membri non manifestano obiezioni al progetto di decisione entro il termine indicato dal Presidente, cioè cinque giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, la proposta si considera adottata. Se entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione un membro chiede che esso venga discusso dal comitato, la procedura scritta è sospesa.

Articolo 8

Relatori

1.   Per preparare i dibattiti o i lavori il comitato di vigilanza può, su richiesta del Presidente, nominare uno o più relatori tra i membri del comitato.

2.   Se si tratta di una questione urgente il Presidente può procedere alla nomina di propria iniziativa. In tal caso ne informa immediatamente i membri del comitato.

3.   Il relatore esamina le questioni che gli sono affidate e presenta un progetto di relazione al comitato di vigilanza. Ove necessario, è assistito dal segretariato del comitato.

Articolo 9

Controlli, studi e perizie

Nell'ambito delle sue competenze il comitato di vigilanza può svolgere i controlli opportuni, condurre studi o chiedere perizie eventualmente necessarie. Il comitato può inoltre chiedere l'assistenza di funzionari o altri agenti dell'OLAF o di istituzioni, organi, uffici o agenzie delle Comunità, degli Stati membri o degli Stati associati.

Articolo 10

Procedura di votazione

1.   Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri del comitato di vigilanza, su proposta del Presidente.

2.   Dietro proposta di un membro la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

Articolo 11

Verbali

1.   Viene redatto un verbale di ogni riunione del comitato di vigilanza. Il verbale è redatto nelle lingue di lavoro del comitato.

2.   Il progetto di verbale è redatto dal segretariato sotto la supervisione del Presidente ed è sottoposto ai membri del comitato di vigilanza per adozione in occasione della riunione successiva.

3.   Ciascun membro può chiedere che venga modificato il verbale al momento dell'adozione. I membri possono inoltre chiedere che siano inseriti nel verbale qualsiasi dichiarazione o documento ritenuto utile.

4.   Dopo l'adozione del verbale il Presidente e la persona responsabile del segretariato vi appongono la firma e lo inseriscono negli archivi del segretariato del comitato. Il verbale può essere reso pubblico se lo decide il comitato.

Articolo 12

Segretariato

1.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, nell'adempimento dei suoi compiti il comitato di vigilanza è assistito da un segretariato.

2.   Il comitato di vigilanza comunica al Direttore generale dell'OLAF le esigenze del segretariato per quanto riguarda il personale e le risorse necessarie ad assicurare lo svolgimento dei compiti del comitato e garantire la continuità delle sue attività.

3.   Il personale del segretariato è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui viene a conoscenza. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dall'incarico. Qualora il comitato di vigilanza apprenda che un membro del segretariato ha violato l'obbligo di riservatezza, il Presidente ne informa il Direttore generale perché siano prese le opportune misure.

4.   Il segretariato contribuisce all'efficiente svolgimento dei compiti assegnati al comitato di vigilanza, con la finalità di rafforzare l'indipendenza dell'OLAF. Il segretariato assiste il Presidente per quanto riguarda la preparazione e lo svolgimento delle riunioni. Elabora un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione, redige il progetto di verbale delle riunioni, fornisce ai membri del comitato le informazioni e i documenti relativi a tutte le sfere della loro attività, partecipa, sotto la direzione del Presidente, alla redazione dei testi e assiste i membri del comitato, in particolare quando svolgono la funzione di relatori. A tale scopo i membri del segretariato partecipano se necessario a riunioni con i relatori per lo svolgimento di detti compiti.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

Articolo 13

Misure da prendere sulle informazioni fornite dal Direttore generale

1.   Dopo aver preso visione del programma delle attività trasmessogli annualmente dal Direttore generale dell'OLAF, il comitato di vigilanza può formulare un parere con le osservazioni pertinenti su qualsiasi settore di sua competenza.

Inoltre, il comitato esamina le informazioni trasmessegli regolarmente dal Direttore generale in merito alle attività dell'OLAF e formula pareri su dette informazioni in conformità con l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, il comitato di vigilanza è regolarmente informato delle indagini dell'OLAF, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Il comitato può formulare osservazioni in merito, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

3.   Nei casi in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi, il comitato di vigilanza esamina le ragioni che non permettono ancora di concludere l'indagine e il prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla.

4.   Il comitato esamina i casi in cui un'istituzione, un organo, ufficio o agenzia non ha dato seguito alle raccomandazioni del Direttore generale, nonché le circostanze in cui il lavoro degli investigatori dell'OLAF è stato ostacolato, ritardato o impedito, allo scopo di prendere le opportune misure.

5.   I casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro sono esaminati sulla base delle informazioni fornite dal Direttore generale dell'OLAF e in conformità con il regolamento (CE) n. 1073/1999 e con il regolamento (Euratom) n. 1074/1999. Il seguito è svolto sulle stesse basi.

6.   Assistendo il Direttore generale dell'OLAF nell'assolvimento dei suoi compiti, il comitato di vigilanza può formulare pareri sul contributo dell'OLAF per quanto riguarda l'elaborazione e lo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

Articolo 14

Relazione di attività

1.   In conformità con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività ogni anno e la trasmette alle istituzioni. La relazione verte sulle attività svolte nell'esercizio delle competenze del comitato e comprende una valutazione delle attività dell'OLAF, nonché dell'attuazione del suo programma annuale.

2.   La relazione è redatta durante il primo semestre di ogni anno in riferimento all'anno precedente ed è presentata al comitato da uno o più relatori.

3.   La relazione può contenere in allegato i pareri formulati dal comitato.

Essa può inoltre essere accompagnata dalle relazioni che il comitato ha eventualmente presentato, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1073/1999 o con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti in merito ai risultati delle indagini dell'OLAF e ai provvedimenti conseguenti alle indagini svolte.

4.   Il comitato di vigilanza prende le misure necessarie per la pubblicazione della sua relazione di attività nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo averla trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 15

Procedura di parere per la nomina del Direttore generale

1.   Dopo aver esaminato le candidature per la carica di Direttore generale dell'OLAF, il comitato di vigilanza formula un parere nel quale sono esposti i criteri utilizzati per valutare le qualità dei candidati.

Il parere espone inoltre il giudizio del comitato sui candidati, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Qualora nessuno dei candidati abbia ricevuto un parere favorevole, il Presidente comunica alla Commissione che il comitato ha respinto le candidature presentate.

Articolo 16

Procedura disciplinare applicabile al Direttore generale

Quando viene consultato in conformità con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/1999 o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, il comitato di vigilanza formula un parere motivato.

Articolo 17

Riservatezza e trattamento dei dati a carattere personale

1.   Il comitato di vigilanza provvede affinché siano applicati l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999 e l'articolo 8 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

2.   Il comitato di vigilanza, di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale, può decidere di formulare un parere.

Articolo 18

Bilancio

1.   Il comitato di vigilanza formula un parere sul progetto preliminare di bilancio presentato dal Direttore generale dell'OLAF e destinato alla Direzione generale Bilancio della Commissione.

2.   Il segretariato redige proposte di bilancio annuali per il funzionamento del comitato di vigilanza, che sono trasmesse al Direttore generale previa approvazione da parte del comitato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19

Riesame e modifica del regolamento interno

1.   Il presente regolamento interno è riesaminato dal comitato di vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore.

2.   Qualsiasi membro del comitato può in ogni momento proporre modifiche, presentandole per iscritto al Presidente. Le modifiche sono sottoposte a votazione durante la prima riunione successiva alla presentazione, in conformità con la procedura di voto di cui all'articolo 10.

Articolo 20

Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento interno

1.   Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del comitato di vigilanza. Il presente regolamento interno sostituisce il precedente regolamento interno pubblicato nel 2000 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3).

2.   Dopo l'adozione, il comitato di vigilanza provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per il comitato di vigilanza dell'OLAF

La Presidente

Rosalind WRIGHT


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(3)  GU L 41 del 15.2.2000, pag. 12