ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
3 febbraio 2007


Sommario

 

pagina

 

*

Avviso ai lettori

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006)

3

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006)

10

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate (GU L 405 del 30.12.2006)

14

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006)

16

 

*

Rettifica dell’azione comune 2006/998/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (GU L 405 del 30.12.2006)

23

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/1


AVVISO AI LETTORI

BG:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Daniża, Ġermaniża, Estonjana, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Finlandiża u Żvediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte, objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Rettifiche

3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1931/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) n. 1931/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'esigenza di elaborare norme relative al traffico frontaliero locale allo scopo di consolidare il quadro giuridico comunitario riguardante le frontiere esterne è stata posta in rilievo nella comunicazione della Commissione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea». Essa ha trovato conferma nell'approvazione da parte del Consiglio, il 13 giugno 2002, del «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», successivamente accolto con favore dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002.

(2)

È nell'interesse della Comunità allargata assicurare che le frontiere con i suoi vicini non costituiscano un ostacolo al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale. Di conseguenza, occorre sviluppare un sistema efficiente per il traffico frontaliero locale.

(3)

Il regime di traffico frontaliero locale costituisce una deroga alle regole generali relative ai controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri previste dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (2).

(4)

La Comunità dovrebbe stabilire i criteri e le condizioni da rispettare per agevolare ai residenti frontalieri l'attraversamento delle frontiere terrestri esterne degli Stati membri, in regime di traffico frontaliero locale. Tali criteri e condizioni dovrebbero assicurare l'equilibrio tra l'intento di agevolare il passaggio della frontiera per i residenti frontalieri in buona fede, aventi legittimi motivi di attraversare di frequente la frontiera terrestre esterna degli Stati membri, e l'esigenza di prevenire l'immigrazione illegale e le minacce potenziali per la sicurezza costituite dalle attività criminali.

(5)

Come regola generale, onde evitare gli abusi, il lasciapassare per traffico frontaliero locale dovrebbe essere rilasciato solo a persone che risiedano legalmente nella zona di frontiera di un paese vicino di uno Stato membro da almeno un anno. Accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi confinanti possono tuttavia prevedere un periodo di residenza più lungo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio trattandosi di minori o di variazioni dello stato civile o in caso di acquisizione per via successoria di terreni, gli accordi bilaterali possono prevedere anche un periodo di residenza più breve.

(6)

Il lasciapassare per traffico frontaliero locale dovrebbe essere rilasciato ai residenti frontalieri a prescindere dal fatto che siano o meno soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (3). Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere letto in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (4), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso ad esentare dall'obbligo del visto i residenti frontalieri che beneficiano del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento. Il presente regolamento può quindi entrare in vigore solo parallelamente all'entrata in vigore di tale regolamento modificato.

(7)

La Comunità dovrebbe stabilire criteri e condizioni per il rilascio ai residenti frontalieri di un lasciapassare per traffico frontaliero locale. Tali criteri e condizioni dovrebbero essere compatibili con le condizioni di ingresso imposte ai residenti frontalieri che attraversano una frontiera terrestre esterna in regime di traffico frontaliero locale.

(8)

La predisposizione a livello comunitario di norme sul traffico frontaliero locale non dovrebbe pregiudicare il diritto di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari, nonché i cittadini di paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e quei paesi terzi dall'altro, beneficiano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Qualora tuttavia l’agevolazione concessa ai residenti frontalieri dal regime di traffico frontaliero locale implichi controlli meno sistematici, tale agevolazione dovrebbe essere automaticamente estesa a coloro che risiedono nella zona di frontiera di cui trattasi e beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione.

(9)

Ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, è opportuno consentire agli Stati membri di tenere in vigore o di concludere a titolo bilaterale, se necessario, accordi con i paesi terzi limitrofi, purché detti accordi siano compatibili con le norme stabilite nel presente regolamento.

(10)

Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, il presente regolamento non pregiudica il regime specifico ivi applicato, di cui alla dichiarazione del Regno di Spagna sulle città di Ceuta e Melilla nell'atto finale di adesione della Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (5).

(11)

È opportuno che gli Stati membri irroghino ai residenti frontalieri le sanzioni previste dal diritto nazionale in caso di violazione del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento.

(12)

È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere corredata delle proposte legislative del caso.

(13)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(14)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento — definire cioè i criteri e le condizioni per l'istituzione di un regime di traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — incidono direttamente sull'acquis comunitario in materia di frontiere esterne e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolata da esso né sottoposta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dalla data di adozione da parte del Consiglio del presente regolamento, se recepirlo nel suo diritto nazionale.

(16)

In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7) relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo.

(17)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa dunque all'adozione del suddetto regolamento, non è vincolato da esso né soggetto alla sua applicazione.

(18)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (9). L'Irlanda non partecipa dunque all'adozione del suddetto regolamento, non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione.

(19)

In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (10) e 2004/860/CE (11).

(20)

Gli articoli 4, lettera b), e 19, lettera c), sono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o altrimenti a esso correlate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un regime di traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e introduce a tal fine un lasciapassare per traffico frontaliero locale.

2.   Il presente regolamento autorizza gli Stati membri a concludere o mantenere in vigore accordi bilaterali con i paesi terzi limitrofi ai fini dell'attuazione del regime di traffico frontaliero istituito dal presente regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni di diritto comunitario e di diritto nazionale applicabili ai cittadini di paesi terzi per quanto riguarda:

a)

i soggiorni di lunga durata;

b)

l'accesso ad un'attività economica e il suo esercizio;

c)

gli aspetti fiscali e doganali.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

1)

«frontiera terrestre esterna»: il confine terrestre comune fra uno Stato membro e un paese terzo limitrofo;

2)

«zona di frontiera»: la zona che si estende per non più di 30 chilometri oltre la frontiera. Gli Stati interessati precisano nei loro accordi bilaterali di cui all'articolo 13, i distretti amministrativi locali da considerarsi come zona di frontiera. La porzione di distretto che si situi a più di 30 chilometri — ma non oltre i 50 — dalla linea di frontiera è da considerarsi parte della zona di frontiera;

3)

«traffico frontaliero locale»: il passaggio regolare della frontiera terrestre esterna da parte di residenti frontalieri per soggiornare in una zona di frontiera, dovuto, ad esempio, a motivi sociali, culturali o economici comprovati ovvero a legami familiari e per un periodo non superiore ai limiti temporali stabiliti nel presente regolamento;

4)

«persone beneficiarie del diritto comunitario alla libera circolazione»:

i)

i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e i cittadini di paesi terzi membri della famiglia di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione e ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE (12);

ii)

i cittadini di paesi terzi e i membri delle loro famiglie, quale che sia la loro nazionalità che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e quei paesi, dall'altro, godono del diritto di libera circolazione equivalente al diritto dei cittadini dell'Unione;

5)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato e che non rientri nel punto 4;

6)

«residenti frontalieri»: i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nella zona di frontiera di un paese confinante con uno Stato membro da un periodo precisato negli accordi bilaterali di cui all'articolo 13, di durata non inferiore ad un anno. In casi eccezionali e debitamente motivati, specificati negli accordi bilaterali, tale periodo può essere accettato anche se inferiore ad un anno;

7)

«lasciapassare per traffico frontaliero locale»: documento istituito dal capo III, con il quale si autorizza un residente frontaliero ad attraversare la frontiera terrestre esterna nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale;

8)

«convenzione Schengen»: la convenzione di applicazione dell'accordo Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (13).

CAPO II

REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

Articolo 4

Condizioni di ingresso

I residenti frontalieri possono attraversare la frontiera terrestre esterna di uno Stato membro limitrofo, in regime di traffico frontaliero locale, purché sussistano le seguenti condizioni:

a)

siano in possesso di un lasciapassare per traffico frontaliero locale e, se richiesto dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 13, di uno o più documenti di viaggio validi;

b)

non siano segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;

c)

non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, e in particolare non siano segnalati per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione.

Articolo 5

Durata del soggiorno nella zona di frontiera

Gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13 precisano la durata massima autorizzata di ciascun soggiorno ininterrotto nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale, che non deve superare i tre mesi.

Articolo 6

Verifiche in ingresso e in uscita

1.   Gli Stati membri effettuano verifiche in ingresso e in uscita su residenti frontalieri per accertarsi che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4.

2.   Non è apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare per traffico frontaliero locale nell'ambito del regime in questione.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 15.

CAPO III

LASCIAPASSARE PER TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

Articolo 7

Istituzione di un lasciapassare per traffico frontaliero locale

1.   È istituito un lasciapassare per traffico frontaliero locale.

2.   La validità territoriale del lasciapassare per traffico frontaliero locale è limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio.

3.   Il lasciapassare per traffico frontaliero locale reca la fotografia del titolare e contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

nome, cognome, data di nascita, cittadinanza e luogo di residenza del titolare del lasciapassare;

b)

autorità emittente, data di rilascio e periodo di validità;

c)

zona di frontiera all'interno della quale il titolare del lasciapassare è autorizzato a circolare;

d)

numero di almeno un documento valido, di cui all'articolo 9, lettera a), che autorizzi il titolare ad attraversare le frontiere esterne.

Il lasciapassare precisa chiaramente che il titolare non è autorizzato a circolare al di fuori della zona di frontiera e che qualsiasi abuso è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17.

Articolo 8

Caratteristiche di sicurezza e prescrizioni tecniche relative al lasciapassare per traffico frontaliero locale

1.   Le caratteristiche di sicurezza e prescrizioni tecniche del lasciapassare per traffico frontaliero locale sono conformi al disposto del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (14).

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un modello del lasciapassare per traffico frontaliero locale redatto in conformità del paragrafo 1.

Articolo 9

Condizioni per il rilascio

È data facoltà di rilasciare il lasciapassare per traffico frontaliero locale ai residenti frontalieri che:

a)

siano in possesso del documento o dei documenti di viaggio validi che li autorizzano ad attraversare le frontiere esterne, rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione Schengen;

b)

esibiscano documenti comprovanti il loro status di residenti frontalieri e il sussistere di motivazioni legittime per attraversare di frequente la frontiera terrestre esterna in regime di traffico frontaliero locale;

c)

non siano segnalati nel SIS ai fini della non ammissione;

d)

non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, e in particolare non siano segnalati per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione.

Articolo 10

Validità

Il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validità minima di un anno e una validità massima di cinque anni.

Articolo 11

Diritti di rilascio

I diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di rilascio del lasciapassare per traffico frontaliero locale non superano i diritti percepiti sulle domande per il rilascio di visti che consentono più ingressi, a breve termine.

Il lasciapassare per traffico frontaliero locale può essere rilasciato gratuitamente.

Articolo 12

Modalità di rilascio

1.   Il lasciapassare per traffico frontaliero locale può essere rilasciato dai consolati o da un'autorità amministrativa degli Stati membri nel quadro degli accordi bilaterali di cui all'articolo 13.

2.   Gli Stati membri tengono un registro centrale dei lasciapassare per traffico frontaliero locale richiesti, rilasciati, prorogati, cancellati o revocati e designano un punto di contatto nazionale quale responsabile della pronta trasmissione, su richiesta di altri Stati membri, di informazioni sui lasciapassare registrati.

CAPO IV

APPLICAZIONE DEL REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

Articolo 13

Accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi limitrofi

1.   Ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Gli Stati membri possono inoltre tenere in vigore gli accordi bilaterali di traffico frontaliero locale conclusi con paesi terzi limitrofi. Ove tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.

2.   Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale di traffico frontaliero locale con paesi terzi limitrofi, gli Stati membri interessati consultano la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il presente regolamento.

Se ritiene l'accordo incompatibile con il presente regolamento, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.

3.   Quando la Comunità o gli Stati membri interessati non hanno concluso un accordo generale di riammissione con un paese terzo, gli accordi bilaterali relativi al traffico frontaliero locale con tale paese comprendono disposizioni intese ad agevolare la riammissione delle persone che hanno abusato del regime istituito dal presente regolamento.

Articolo 14

Comparabilità del trattamento

Negli accordi bilaterali di cui all'articolo 13, gli Stati membri provvedono affinché il paese terzo in questione riconosca alle persone che godono del diritto comunitario di libera circolazione e ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella zona di frontiera dello Stato membro in questione un trattamento almeno comparabile a quello concesso ai residenti frontalieri del paese terzo in questione.

Articolo 15

Agevolazione del passaggio di frontiera

1.   Gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13 possono comprendere disposizioni intese a agevolare il passaggio di frontiera, in base alle quali gli Stati membri:

a)

prevedono specifici valichi di frontiera aperti soltanto per i residenti frontalieri;

b)

riservano ai residenti frontalieri corsie specifiche agli ordinari valichi di frontiera;

c)

tenendo conto delle circostanze locali e qualora eccezionalmente sussista una necessità di carattere particolare, autorizzano i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera terrestre esterna in punti prestabiliti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito.

2.   Lo Stato membro che decida di agevolare il passaggio di frontiera dei residenti frontalieri a norma del paragrafo 1, estende automaticamente tale agevolazione alle persone beneficiarie del diritto comunitario alla libera circolazione, che risiedano nella zona di frontiera interessata.

3.   Ai valichi di frontiera di cui al paragrafo 1, lettera a), e sulle corsie specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), le persone che attraversano regolarmente la frontiera terrestre esterna e note per tale ragione alla guardia di frontiera, sono di regola sottoposte soltanto a controlli a campione.

Controlli approfonditi sono effettuati saltuariamente su tali persone senza preavviso e a intervalli irregolari.

4.   Qualora uno Stato membro decida di agevolare il passaggio di frontiera dei residenti frontalieri a norma del paragrafo 1, lettera c):

a)

il lasciapassare per traffico frontaliero locale contiene, oltre alle informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 3, informazioni dettagliate sul luogo e sulle circostanze in cui la frontiera terrestre esterna può essere attraversata;

b)

lo Stato membro in questione effettua controlli a campione e organizza una sorveglianza regolare al fine di impedire attraversamenti non autorizzati della frontiera.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Ceuta e Melilla

Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, il presente regolamento non pregiudica il regime specifico ivi applicato, di cui alla dichiarazione relativa alle città di Ceuta e Melilla nell'atto finale dell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Articolo 17

Sanzioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano imposte sanzioni ai sensi del loro diritto nazionale in caso di abuso del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento e attuato secondo gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13.

2.   Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e contemplano la possibilità di annullare e revocare il lasciapassare per traffico frontaliero locale.

3.   Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di violazione del regime di traffico frontaliero locale e delle sanzioni imposte conformemente al paragrafo 1. Tali informazioni sono trasmesse semestralmente agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 18

Relazione sull'applicazione del regime di traffico frontaliero locale

Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale, così come stabilito dal regolamento e attuato dagli accordi bilaterali conclusi o mantenuti in conformità delle norme istituite dal presente regolamento. Tale relazione è corredata, se necessario, delle proposte legislative del caso.

Articolo 19

Notifica degli accordi bilaterali

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali di cui all'articolo 13 e le relative denunce e modificazioni.

2.   L'informazione notificata conformemente al paragrafo 1 è resa disponibile dalla Commissione per gli Stati membri e per il pubblico attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e tramite ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 20

Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen

Le disposizioni dell'articolo 136, paragrafo 3, della convenzione Schengen sono sostituite dalle seguenti:

«3.

Il paragrafo 2 non si applica agli accordi bilaterali di traffico frontaliero locale di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (15).

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 ottobre 2006.

(2)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(3)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(4)  Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 2004/926/CE (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(11)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(12)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35).

(13)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

(14)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(15)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3


3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/10


Rettifica del regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1932/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La composizione degli elenchi di paesi terzi che figurano negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1) dovrebbe essere e restare coerente con i criteri enumerati nel considerando 5 del richiamato regolamento. Sarebbero necessari alcuni spostamenti di paesi terzi da un allegato all'altro, in particolare in considerazione dell'immigrazione clandestina e di motivi di ordine pubblico.

(2)

Si dovrebbe spostare la Bolivia all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001. La data di entrata in vigore dell'obbligo di visto per i cittadini boliviani dovrebbe essere scelta in modo da permettere agli Stati membri di denunciare in tempo gli accordi bilaterali che li legano alla Bolivia e di prendere tutte le disposizioni amministrative e organizzative necessarie per introdurre l'obbligo del visto in questione.

(3)

Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e le Seicelle dovrebbero essere spostati all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese in questione.

(4)

I due allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbero essere esaurienti. A tal fine, è opportuno aggiungere a ciascuno degli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 una rubrica che permetta di stabilire il regime di visti che gli Stati membri devono applicare alle categorie di persone per le quali, fino ad oggi, alcuni Stati membri prevedevano l'obbligo di visto e altri no. È opportuno aggiungere all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 diverse categorie di cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito ai sensi del diritto comunitario e, d'altro canto, aggiungere all'allegato II i cittadini «British Nationals (Overseas)».

(5)

Gli Stati membri possono prevedere esenzioni all'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari. È opportuno precisare la natura di tali passaporti speciali. Inoltre, è necessario far riferimento nel regolamento (CE) n. 539/2001 alle procedure applicabili in caso di ricorso a tali esenzioni.

(6)

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statutari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell'ambito della convenzione sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio di istruzione, allorquando le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

Un'esenzione di pieno diritto dall'esigenza di visto esiste già per queste tre categorie di persone che risiedono nell'area Schengen, allorquando esse vi entrano o vi rientrano; si dovrebbe introdurre un'esenzione generale per persone di quelle categorie residenti in uno Stato membro che non fa ancora parte dell'area Schengen, nella misura in cui l'entrata o il rientro nel territorio di un altro Stato membro vincolato dall'acquis di Schengen li riguarda.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (2), rende necessario prevedere una nuova esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di permessi per il traffico frontaliero locale.

(8)

Il regime relativo alle possibilità di esenzione all'obbligo del visto dovrebbe rispecchiare integralmente la realtà delle prassi. Alcuni Stati membri esentano dal visto i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, che si spostano nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico o del Partenariato per la pace. Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto comunitario, dovrebbero tuttavia essere oggetto di un riferimento in tale regolamento per motivi di certezza del diritto.

(9)

Le modifiche successive subite dal regolamento (CE) n. 539/2001 impongono uno sforzo diretto a migliorarne la struttura e la leggibilità mediante una rifusione cui occorrerà procedere in futuro.

(10)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4) relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(11)

Il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. Essi non partecipano quindi all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non sono da esso vincolati, né soggetti alla sua applicazione.

(12)

In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato dall'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Inoltre, sono esentati dall'obbligo di visto:

i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di permessi per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen (6), allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale,

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (7), quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto,

i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

2)

l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 539/2001 è abrogato;

3)

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame della domanda di visto (8);

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Uno Stato membro può dispensare dall’obbligo del visto:

a)

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;

b)

i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell’allegato II;

c)

i membri delle forze armate che si spostano nell’ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d’identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all’organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951.»;

4)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

nella parte 1:

i)

è aggiunta la menzione della Bolivia;

ii)

sono soppresse le menzioni di Antigua e Barbuda, Bahama, delle Barbados, di Maurizio, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seicelle;

iii)

la menzione di «Timor Est» è sostituita dalla menzione di «Timor-Leste»;

iv)

la menzione di «Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)» è sostituita dalle menzioni di «Serbia» e «Montenegro»;

v)

[modifica che non riguarda la versione italiana];

b)

è aggiunta la seguente parte:

«3.

CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

 

British Overseas Territories Citizens che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

 

British Overseas Citizens

 

British Subjects che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

 

British Protected Persons»;

5)

l’allegato II è modificato come segue:

a)

nella parte 1:

i)

è soppressa la menzione della Bolivia;

ii)

sono aggiunte le menzioni seguenti:

 

«Antigua e Barbuda (*)

 

Bahama (*)

 

Barbados (*)

 

Maurizio (*)

 

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis (*)

 

Seicelle (*)»;

iii)

è inserita la seguente nota:

»(*)

Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.»;

iv)

il riferimento a «Brunei» è sostituito da un riferimento a «Brunei Darussalam»;

b)

è aggiunta la seguente parte:

«3.

CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Nationals (Overseas)».

Articolo 2

Gli Stati membri attuano l’obbligo del visto per i cittadini boliviani a partire dal 1o aprile 2007.

Gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, delle Barbados, di Maurizio, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seicelle a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(2)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(5)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(6)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.»;

(8)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).»;


3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/14


Rettifica del regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1933/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) n. 1933/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005, la Repubblica di Bielorussia (di seguito «Bielorussia») è un paese beneficiario del regime delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.

(2)

Il 29 gennaio 2003 la Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e la Confederazione mondiale del lavoro (CML) hanno rivolto una domanda congiunta alla Commissione, affinché si proceda ad un'inchiesta, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2501/2001, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (2), in merito alle presunte violazioni della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva in Bielorussia.

(3)

La Commissione ha esaminato tale domanda in consultazione con il comitato delle preferenze generalizzate ed ha deciso, con la decisione del 29 dicembre 2003 (3), di avviare un’inchiesta. Sono state richieste informazioni alle parti interessate tramite la pubblicazione di un avviso (4).

(4)

Le autorità della Bielorussia sono state ufficialmente informate dell'apertura dell'inchiesta. Esse hanno negato ogni violazione delle convenzioni n. 87 (concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale) e n. 98 (concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

(5)

Le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta condotta in consultazione con il comitato delle preferenze generalizzate hanno confermato tuttavia l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva previsti dalle convenzioni n. 87 e n. 98 dell’OIL. Tra l'altro, la Commissione ha appreso che l'OIL ha esaminato la situazione in Bielorussia relativamente a queste due convenzioni ed ha avviato la propria indagine nel novembre 2003. Da tale indagine è scaturita la relazione della commissione d'inchiesta dell'OIL del luglio 2004 contenente dodici raccomandazioni sull'adozione di misure specifiche intese a migliorare la situazione in Bielorussia. La Bielorussia è stata sollecitata a mettere in atto tali raccomandazioni entro il 1o giugno 2005, senza alcun esito. Sulla base di tali informazioni e delle proprie osservazioni, la Commissione ha ritenuto giustificata la revoca temporanea del regime preferenziale.

(6)

Il 17 agosto 2005 la Commissione ha deciso di procedere al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia (5). L'annuncio dell'apertura del periodo di sei mesi di controllo e valutazione (6) conteneva anche una dichiarazione dell'intenzione della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali, a meno che, entro la scadenza di tale periodo, la Bielorussia non s'impegnasse ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e diritti fondamentali sul lavoro, come indicato nelle dodici raccomandazioni contenute nella relazione della commissione d'inchiesta dell'OIL del luglio 2004. Le autorità bielorusse sono state informate ufficialmente di tale decisione e di tale annuncio.

(7)

La Bielorussia non ha mantenuto l'impegno richiesto entro il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi, né, come indicato in appresso, nei mesi successivi. Il 30 marzo 2006, invece, le autorità bielorusse hanno presentato alla Commissione una relazione sullo stato dei diritti della libertà di associazione nel paese. La Commissione ha esaminato tale relazione, ma è giunta alla conclusione che essa non conteneva elementi di prova sufficienti di un impegno.

(8)

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione dell'OIL ha adottato la relazione di controllo del comitato della libertà sindacale (CLS) nel marzo 2006, in cui il CLS sottolineava l'effettivo aggravarsi dello stato dei diritti sindacali in Bielorussia ed invitava le autorità bielorusse ad adottare senza indugio misure concrete.

(9)

Inoltre, la Commissione ha ricevuto una comunicazione in data 16 maggio 2006 dalle autorità bielorusse sullo stato dei diritti della libertà di associazione in Bielorussia. Come per la relazione del 30 marzo 2006, dopo un'accurata analisi la Commissione è giunta alla conclusione che quest'ultima relazione non ha rivelato alcun indizio di un impegno, né alcun segnale convincente di un miglioramento della situazione. La stessa valutazione della situazione in Bielorussia della commissione OIL per l'applicazione delle norme della Conferenza internazionale del lavoro compare nella relazione del giugno 2006, in cui essa ha deplorato la persistenza del governo bielorusso nel non attuare le raccomandazioni e ha sottolineato la necessità di misure rapide per poter constatare progressi reali e tangibili. Dal canto suo, la Conferenza internazionale del lavoro del giugno 2006, organizzata sotto l'egida dell'OIL, ha identificato la mancata attuazione delle dodici raccomandazioni, che la Bielorussia continua ad ignorare dal 2004, come un caso di persistente inadempienza. Tale eccezionale qualifica viene applicata solo in casi molto gravi di non rispetto sistematico di una convenzione ratificata.

(10)

La Commissione ha scrupolosamente analizzato i recenti sviluppi della situazione in Bielorussia, tra cui una lettera della Bielorussia del 14 ottobre 2006, presentata alla Commissione il 17 ottobre 2006. Invece di attestare un impegno effettivo o di fornire prove manifeste di un miglioramento della situazione, la lettera ribadisce possibili intenti, ma non contiene alcuna indicazione circa un'attuazione effettiva dei principi delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL. Le violazioni dei principi sanciti dalle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL persistono.

(11)

Alla luce di quanto sopra, il regime preferenziale per i prodotti originari della Bielorussia dovrebbe essere revocato temporaneamente, fino a quando non sia deciso che le ragioni che giustificano tale revoca temporanea non sussistono più.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore sei mesi dopo la sua adozione, a meno che non sia deciso che le ragioni che lo giustificano non sussistono più,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime preferenziale per i prodotti originari della Bielorussia di cui al regolamento (CE) n. 980/2005 è temporaneamente revocato.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, ripristina il regime preferenziale per i prodotti originari della Bielorussia, qualora cessino le violazioni della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva in Bielorussia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2005.

(3)  Decisione 2004/23/CE della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 90).

(4)  GU C 40 del 14.2.2004, pag. 4.

(5)  Decisione 2005/616/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 16).

(6)  GU C 240 del 30.9.2005, pag. 41.


3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/16


Rettifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1934/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1934/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Nello scorso decennio la Comunità ha rafforzato notevolmente le sue relazioni bilaterali con un'ampia gamma di paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito in varie regioni del mondo, principalmente in America settentrionale, Asia orientale e Australasia, ma anche in Asia sud-orientale e nella regione del Golfo. Tali relazioni si sono inoltre sviluppate in modo da abbracciare una serie crescente di soggetti e settori tanto nella sfera economica che al di là.

(2)

È nell'interesse della Comunità approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi e territori industrializzati caratterizzati spesso da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili e che sono importanti partner bilaterali dal punto di vista politico e commerciale, nonché soggetti autorevoli nelle sedi internazionali e a livello di governance globale. Ciò costituirà un significativo fattore di potenziamento del ruolo e della posizione dell'Unione europea sulla scena internazionale, consolidando le istituzioni multilaterali e contribuendo all'equilibrio e allo sviluppo dell'economia mondiale e del sistema internazionale.

(3)

L'Unione europea e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito hanno convenuto di rafforzare le proprie relazioni e di cooperare nei settori in cui hanno comuni interessi mediante svariati strumenti bilaterali quali accordi, dichiarazioni, piani d'azione ed altri documenti analoghi.

(4)

Conformemente ai principi enunciati in tali strumenti bilaterali, la Comunità attua una politica di cooperazione volta a creare un contesto favorevole allo svolgimento e allo sviluppo delle sue relazioni con questi paesi e territori. Le attività di cooperazione contribuiranno al potenziamento della presenza e della visibilità europea in questi paesi e a incoraggiare gli scambi economici, commerciali, accademici, culturali e di altro tipo e l'interazione tra i vari attori di ciascuna parte.

(5)

L’Unione europea è fondata sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’azione comunitaria ai sensi del presente regolamento dovrebbe contribuire all’obiettivo generale di sviluppare e consolidare questi principi nei paesi e nelle regioni partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

(6)

La promozione di iniziative differenziate di cooperazione bilaterale con i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito all'interno di un unico strumento garantirà economie di scala, effetti di sinergia e maggiore efficacia e visibilità dell'azione comunitaria.

(7)

Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento è necessario perseguire un approccio differenziato e concepire la cooperazione con i paesi partner tenendo conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità della Comunità.

(8)

Il presente regolamento rende necessario abrogare il regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999 (1).

(9)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire dare maggiore impulso alla cooperazione tra la Comunità e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1.   I finanziamenti comunitari sovvenzionano la cooperazione economica, la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnica e altre forme di cooperazione, che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, con i paesi e i territori industrializzati e con altri ad alto reddito.

2.   La cooperazione con i paesi e territori di cui al paragrafo 1 si prefigge in via prioritaria di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un ambiente più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e promuovere il dialogo sostenendo gli interessi della Comunità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La cooperazione con i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito mira al rafforzamento delle relazioni con partner caratterizzati da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili a quelli della Comunità e che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo nelle sedi internazionali e a livello di governance globale. La cooperazione riguarda anche i paesi e i territori di recente industrializzazione od altri ad alto reddito con i quali la Comunità ha un interesse strategico a promuovere le relazioni.

2.   Ai fini del presente regolamento, i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito sono compresi tra quelli elencati nell'allegato e denominati in seguito «paesi partner». Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e allo scopo di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione di cui all'articolo 6, che paesi non elencati nell'allegato possono parteciparvi, qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia possono essere previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5. La Commissione modifica l'elenco dell'allegato conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco di paesi in via di sviluppo del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE e ne informa il Consiglio.

Articolo 3

Principi generali

1.   L’Unione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e cerca di promuovere l’impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

2.   Nell’attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità della Comunità.

3.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano settori di cooperazione contemplati segnatamente negli strumenti, accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra la Comunità e i paesi partner nonché i settori che rappresentano interessi specifici della Comunità.

4.   Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, la Comunità intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche comunitarie. Questo verrà assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.

5.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici comunitari, compreso il settore delle relazioni commerciali.

Articolo 4

Settori di cooperazione

Il finanziamento comunitario sostiene le azioni di cooperazione a norma dell'articolo 1 e conformemente alle finalità globali, all'ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Una particolare attenzione è riservata alle azioni che possono includere una dimensione regionale nei seguenti settori di cooperazione:

1)

la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, accademici e scientifici della Comunità e dei paesi partner;

2)

l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici;

3)

la promozione del dialogo tra attori politici, economici e sociali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti della Comunità e dei paesi partner;

4)

la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture e civiltà;

5)

la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti e l'ambiente (compresi i cambiamenti climatici), le questioni finanziarie e doganali e altre materie di comune interesse tra la Comunità e i paesi partner;

6)

il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell'Unione europea e della sua visibilità nei paesi partner;

7)

il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali della Comunità con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.

Articolo 5

Programmazione e stanziamento dei fondi

1.   Le azioni per promuovere la cooperazione a norma del presente regolamento si effettuano nell'ambito dei programmi pluriennali di cooperazione che comprendono la cooperazione con tutti o con una serie dei paesi partner. La Commissione redige i programmi pluriennali di cooperazione e ne specifica l'ambito di applicazione.

2.   I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi strategici e le priorità, gli obiettivi generali e i risultati previsti che la Comunità si prefigge. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento comunitario e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione. Ciò, eventualmente, con l'indicazione di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti a revisione intermedia o ad eventuali revisioni ad hoc.

3.   I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 6

Attuazione

1.   La Commissione adotta annualmente programmi d’azione elaborati in base ai programmi di cooperazione di cui all'articolo 5.

2.   I programmi d’azione annuali stabiliscono, per tutti o per una serie di paesi partner, gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione e l’importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione.

3.   I programmi di azione pluriennali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Non è necessario avvalersi di questa procedura per gli emendamenti dei programmi di azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all’interno del bilancio previsionale, l’aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, o la riduzione del bilancio, purché dette modifiche siano conformi agli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.

Articolo 7

Ammissibilità

I seguenti enti possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l’esecuzione dei programmi d’azione di cui all’articolo 6:

a)

i seguenti enti e organismi degli Stati membri e dei paesi partner:

i)

organismi pubblici o parastatali, autorità locali e loro consorzi;

ii)

società, ditte e altre organizzazioni e imprese private;

iii)

organizzazioni non governative; gruppi di cittadini e organizzazioni settoriali quali sindacati, organizzazioni rappresentative di interessi sociali ed economici, organizzazioni di consumatori od organizzazioni delle donne e della gioventù; organizzazioni d'istruzione, di formazione, culturali, di mezzi di comunicazione, di ricerca e scientifiche; università e altri istituti d'istruzione;

b)

paesi partner e loro regioni, istituzioni e organismi decentrati;

c)

organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

d)

persone fisiche degli Stati membri e dei paesi partner o di altri paesi terzi, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

e)

organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;

f)

istituzioni e organismi comunitari, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all'articolo 9;

g)

agenzie dell'Unione europea.

Articolo 8

Forme di finanziamento

1.   I programmi e i progetti di cooperazione sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea totalmente o sotto forma di cofinanziamento con altre fonti precisate nell'articolo 10.

2.   Il finanziamento per l’attuazione dei programmi di azione può, in particolare, configurarsi sotto le seguenti forme giuridiche:

a)

accordi di sovvenzionamento (comprese le borse di studio);

b)

contratti di appalto;

c)

contratti di lavoro;

d)

accordi di finanziamento.

3.   Se l'attuazione dei programmi d'azione assume la forma di accordi di finanziamento con paesi partner, occorre stabilire che il finanziamento comunitario non dovrà servire a finanziare tasse, imposte doganali e altri oneri fiscali nei paesi partner.

Articolo 9

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

2.   Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono pertanto essere finanziate al di fuori del loro ambito di applicazione.

3.   Le misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali sono adottate dalla Commissione, la quale ne informa gli Stati membri.

Articolo 10

Cofinanziamenti

1.   Le misure finanziate possono essere oggetto di un cofinanziamento, in particolare con:

a)

gli Stati membri, le loro autorità regionali e locali e, in particolare, i relativi enti pubblici e parastatali;

b)

i paesi partner, più specificatamente i relativi enti pubblici e parastatali;

c)

le organizzazioni internazionali e quelle regionali, comprese le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d)

le società, le imprese, le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali;

e)

i paesi partner beneficiari dei fondi ed altri organismi che possono essere oggetto di finanziamento a norma dell'articolo 7.

2.   Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse operazioni chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento.

3.   Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.

4.   La Commissione può ricevere e gestire fondi, per l’esecuzione delle azioni congiunte, a nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

Articolo 11

Modalità di gestione

1.   Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento sono attuate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare della parte II, titolo IV.

2.   La Commissione può decidere di affidare le funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento suddetto, se tali organismi godono di fama riconosciuta a livello internazionale, sono conformi ai sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e sono sorvegliati da un’autorità pubblica.

Articolo 12

Tutela degli interessi comunitari

1.   Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (4), ed (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (5), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

2.   Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   Tutti i contratti derivanti dall’attuazione della cooperazione garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti a norma del paragrafo 2 durante e dopo l’esecuzione dei contratti.

Articolo 13

Valutazione

1.   La Commissione procede ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.

2.   La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo ed al comitato di cui all’articolo 15.

3.   La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione comunitaria prevista a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Relazione annuale

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell’attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta le azioni e i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.

Articolo 15

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a trenta giorni.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 17

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 382/2001 è abrogato al più tardi alle seguenti date:

1o gennaio 2007,

data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Il regolamento abrogato continua ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni attinenti all’esecuzione degli esercizi anteriori al 2007. Ogni riferimento al regolamento abrogato si considera fatto al presente regolamento.

Articolo 18

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l’attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, se del caso con una proposta legislativa che introduca le necessarie modifiche.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori contemplati dal presente regolamento

1)

Australia

2)

Bahrein

3)

Brunei

4)

Canada

5)

Taipei cinese (7)

6)

Hong Kong

7)

Giappone

8)

Repubblica di Corea

9)

Kuwait

10)

Macao

11)

Nuova Zelanda

12)

Oman

13)

Qatar

14)

Arabia Saudita

15)

Singapore

16)

Emirati arabi uniti

17)

Stati Uniti


(1)  GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1900/2005 (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 22).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  Sebbene non vi siano relazioni diplomatiche o politiche con Taipei cinese, contatti intensi sono in corso e dovrebbero continuare nei settori dell'economia, del commercio, della scienza, della tecnologia e delle norme nonché su un certo numero di altre tematiche.


3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/23


Rettifica dell’azione comune 2006/998/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006 )

L’azione comune 2006/998/PESC va letta come segue:

AZIONE COMUNE 2006/998/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha adottato, il 20 luglio 2001, l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (1).

(2)

A norma dell'articolo 22 di detta azione comune, il segretario generale/alto rappresentante ha presentato il 28 luglio 2006 una relazione sull'attuazione dell'azione comune nella prospettiva di un'eventuale revisione.

(3)

Il 22 settembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza (CPS), nel suo ruolo di supervisione politica delle attività del centro, ha preso atto di tale relazione e ha raccomandato che il Consiglio modifichi, se del caso, l'azione comune sulla scorta della relazione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2001/555/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/555/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Missione

1.   Il centro, conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza (2), sostiene il processo decisionale dell'Unione europea nel settore della PESC, in particolare della PESD, anche per quanto riguarda le operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, fornendo, se del caso, prodotti risultanti dall'analisi delle immagini satellitari e dei dati collaterali, ivi comprese le immagini aeree e servizi connessi, conformemente agli articoli 3 e 4.

2.   Nell'ambito della missione, il segretario generale/alto rappresentante, in seguito alla relativa richiesta e se lo consentono le capacità del centro, darà le opportune istruzioni di fornire prodotti o servizi:

i)

ad uno Stato membro o alla Commissione;

ii)

agli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato sull'associazione alle attività del centro;

iii)

se la richiesta riguarda il settore della PESC, in particolare della PESD, alle organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

2)

all'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il direttore nomina il vicedirettore del centro previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il mandato del vicedirettore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per tre anni. Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del personale del centro.»;

3)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Programma di lavoro

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore elabora un progetto annuale di programma di lavoro per l'anno successivo, corredato di un progetto di programma di lavoro a lungo termine contenente prospettive indicative per altri due anni e lo presenta al consiglio di amministrazione.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a lungo termine.»;

4)

all'articolo 12 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate del centro sono costituite dai contributi degli Stati membri tranne la Danimarca, determinati sulla base del reddito nazionale lordo (RNL), dai pagamenti incassati quale restrizione dei servizi resi e da entrate varie.»;

5)

all'articolo 12 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le richieste effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, sono oggetto di recupero delle spese in conformità degli orientamenti stabiliti nelle regole finanziarie del centro di cui all'articolo 15.»;

6)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Procedure di bilancio

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno il direttore presenta al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio annuale per il centro, che comprende le spese amministrative ed operative nonché le entrate previste per il successivo esercizio finanziario e le stime indicative a lungo termine delle spese e delle entrate in vista del progetto di programma di lavoro a lungo termine.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale del centro all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

3.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo debitamente conto dell'eventuale urgenza, approva il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.»;

7)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Comando

1.   D'intesa con il direttore, esperti degli Stati membri nonché funzionari delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea possono essere comandati presso il centro per un periodo determinato a posti di lavoro all'interno della struttura organizzativa del centro e/o per compiti o progetti specifici.

2.   In caso di crisi, il centro può essere potenziato da personale specializzato, comandato dagli Stati membri, dalla Commissione o dal segretariato generale del Consiglio. La necessità e la durata del comando sono definite dal segretario generale/alto rappresentante in consultazione con il direttore del centro.

3.   Le disposizioni per il comando sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

4.   I membri del personale possono essere comandati per un periodo determinato, nell'interesse del servizio, ad un posto all'esterno del centro, conformemente alle disposizioni relative al personale del centro.»;

8)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 20 bis

Associazione della Commissione

La Commissione è pienamente associata ai lavori del centro. Il centro stabilisce le necessarie disposizioni amministrative e relazioni di lavoro con la Commissione, al fine di massimizzare le sinergie e di evitare inutili doppioni scambiando conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività della Comunità sono rilevanti per la missione del centro e in cui le attività del centro hanno attinenza con quelle comunitarie.»;

9)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Relazione

Il segretario generale/alto rappresentante presenta al Consiglio, entro il 31 luglio 2011, una relazione sul funzionamento del centro corredata, se necessario, di raccomandazioni adeguate in vista del suo ulteriore sviluppo.»;

10)

L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 12, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, sono soppressi.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.

(2)  Un'Europa sicura in un mondo migliore — Strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003.»;