ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/79/CE |
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Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Ungheria [notificata con il numero C(2007) 325] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
2.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 98/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
203,0 |
MA |
64,4 |
|
TN |
148,3 |
|
TR |
149,8 |
|
ZZ |
141,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
178,8 |
MA |
58,1 |
|
TR |
188,1 |
|
ZZ |
141,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
51,9 |
TR |
135,3 |
|
ZZ |
93,6 |
|
0709 90 80 |
EG |
26,8 |
ZZ |
26,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,5 |
IL |
57,2 |
|
MA |
50,9 |
|
TN |
46,7 |
|
TR |
67,4 |
|
ZZ |
54,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,0 |
TR |
21,5 |
|
ZZ |
48,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
88,0 |
IL |
63,9 |
|
MA |
59,5 |
|
TR |
64,9 |
|
ZZ |
69,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
55,0 |
ZZ |
55,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
103,5 |
CN |
78,1 |
|
TR |
90,5 |
|
US |
125,9 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
44,7 |
US |
97,8 |
|
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
76,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
2.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 99/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2007
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 727/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007) (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 727/2006 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2007. |
(2) |
L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 727/2006 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 727/2006 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2007 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:
a) |
6,04342 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 727/2006; |
b) |
33,499412 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 727/2006. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 126 del 13.5.2006, pag. 9.
2.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 100/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 877/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per alcuni prodotti, definiti in base alle caratteristiche commerciali proprie, quali varietà o tipo, categoria, calibro e confezionamento. |
(2) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 della Commissione (2) contiene un elenco dei mercati rappresentativi in cui viene commercializzata una parte rilevante della produzione nazionale di un determinato prodotto nel corso della campagna di commercializzazione o durante uno dei periodi in cui questa è suddivisa. |
(3) |
A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, occorre stabilire i mercati rappresentativi per tali paesi. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 877/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 è modificato come segue:
a) |
è aggiunta l'indicazione «Sofia (BG)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Meloni», «Albicocche», «Pesche», «Uva da tavola», «Ciliegie», «Cetrioli», «Prugne» e «Peperoni»; |
b) |
è aggiunta l'indicazione «Bucarest (RO)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Albicocche», «Mele», «Ciliegie», «Cetrioli», «Agli», «Carote», «Prugne», «Peperoni», «Cipolle» e «Fagiolini». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 54. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 974/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 68).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
2.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2007
che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Ungheria
[notificata con il numero C(2007) 325]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/79/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 66, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2005/94/CE stabilisce misure di lotta contro l’influenza aviaria e abroga, dal 1o luglio 2007, la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (4). |
(2) |
Poiché il termine ultimo per il recepimento della direttiva 2005/94/CE nel diritto nazionale è il 1o luglio 2007, in attesa del recepimento di detta direttiva sono state adottate la decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (5), e la decisione 2006/416/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (6). Tali decisioni si applicano fino al 30 giugno 2007. |
(3) |
La decisione 2006/415/CE stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui nel pollame presente sul territorio di uno Stato membro venga isolata l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A ad alta patogenicità del sottotipo H5, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di volatili nonché dei prodotti da loro derivati. |
(4) |
L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio del virus H5N1 nel pollame del suo territorio e ha preso misure appropriate in conformità della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione. |
(5) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Ungheria e ha potuto accertare che i limiti della aree A e B fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B in Ungheria e determinare la durata di tale regionalizzazione. |
(6) |
La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(5) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2006/506/CE (GU L 199 del 21.7.2006, pag. 36).
(6) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61.
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE A
Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area A |
Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
|
Codice (ove disponibile) |
Denominazione |
|||
HU |
UNGHERIA |
00006 |
Nella provincia di Csongrád i seguenti comuni: |
1.3.2007 |
Zona di protezione |
SZENTES LAPISTÓ külterület NAGYMÁGOCS külterület (in parte) |
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Zona di sorveglianza |
DEREKEGYHÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN NAGYMÁGOCS ÁRPÁDHALOM (in parte) SZENTES külterület (in parte) SZEGVÁR külterület (in parte) SZÉKKUTAS külterület (in parte) DEREKEGYHÁZ |
PARTE B
Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Area B |
Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii) |
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Codice (ove disponibile) |
Denominazione |
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HU |
UNGHERIA |
00006 |
Nella provincia di Csongrád i seguenti comuni: ÁRPÁDHALOM BAKS BALÁSTYA CSANYTELEK CSONGRÁD DÓC EPERJES FELGYŐ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KISTELEK MÁRTÉLY MINDSZENT NAGYTŐKE ÓPUSZTASZER PUSZTASZER SZEGVÁR SZÉKKUTAS SZENTES TÖMÖRKÉNY» |
1.3.2007 |