ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
31 gennaio 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2007/42/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2006/21)

1

 

 

2007/43/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (BCE/2006/22)

3

 

 

2007/44/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (BCE/2006/23)

5

 

 

2007/45/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2006/24)

9

 

 

2007/46/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2006, che modifica la decisione BCE/2001/15 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2006/25)

13

 

 

2007/47/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (BCE/2006/26)

15

 

 

2007/48/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 30 dicembre 2006, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banka Slovenije (BCE/2006/30)

17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Banca centrale europea

31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/1


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2006

relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(BCE/2006/21)

(2007/42/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.4 e l'articolo 49.3,

visto il contributo del consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 47.2, quarto trattino, dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1), ha stabilito, a decorrere dal 1o maggio 2004, le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) che il 1o maggio 2004 erano membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).

(2)

In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania e delle rispettive BCN che il 1o gennaio 2007 entrano a far parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE è automaticamente accresciuto in conformità di quanto disposto dall'articolo 49.3 dello statuto. Tale incremento necessita il calcolo della ponderazione di ciascuna BCN che sarà membro del SEBC il 1o gennaio 2007, analogamente a quanto previsto dall'articolo 29.1 e in conformità del disposto dell'articolo 29.2 dello statuto. Lo schema di capitale esteso della BCE e la ponderazione di ciascuna BCN avranno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007. La decisione BCE/2004/5 deve quindi essere abrogata e sostituita da una nuova decisione che rifletta la situazione aggiornata.

(3)

In conformità della decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (2), la Commissione europea ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale esteso.

(4)

Ai sensi degli articoli 3.5 e 6.6 del regolamento interno del consiglio generale della Banca centrale europea e in vista del contributo del consiglio generale alla presente decisione, i governatori della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulla presente decisione prima della sua adozione,

DECIDE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'aumento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %; o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale, come descritto nell'articolo 29 dello statuto, sono indicate qui di seguito e sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2007:

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

2,4708 %,

Banca nazionale di Bulgaria

0,8833 %,

Česká národní banka

1,3880 %,

Danmarks Nationalbank

1,5138 %,

Deutsche Bundesbank

20,5211 %,

Eesti Pank

0,1703 %,

Banca di Grecia

1,8168 %,

Banco de España

7,5498 %,

Banque de France

14,3875 %,

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,8885 %,

Banca d'Italia

12,5297 %,

Banca centrale di Cipro

0,1249 %,

Latvijas Banka

0,2813 %,

Lietuvos bankas

0,4178 %,

Banque centrale du Luxembourg

0,1575 %,

Magyar Nemzeti Bank

1,3141 %,

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0622 %,

De Nederlandsche Bank

3,8937 %,

Oesterreichische Nationalbank

2,0159 %,

Narodowy Bank Polski

4,8748 %,

Banco de Portugal

1,7137 %,

Banca Naţională a României

2,5188 %,

Banka Slovenije

0,3194 %,

Národná banka Slovenska

0,6765 %,

Suomen Pankki

1,2448 %,

Sveriges riksbank

2,3313 %,

Bank of England

13,9337 %.

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2.   La decisione BCE/2004/5 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   I riferimenti alla decisione BCE/2004/5 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5.

(2)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.


31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/3


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2006

che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti

(BCE/2006/22)

(2007/43/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2004/6, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (1), ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) il 1o maggio 2004.

(2)

In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania e delle rispettive BCN che il 1o gennaio 2007 entrano a far parte del SEBC, la decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (2), stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2007, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che sarà membro del SEBC il 1o gennaio 2007 nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).

(3)

Il capitale sottoscritto della BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sarà pari a 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2004/6 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e che determini la forma e la misura in cui le BCN partecipanti sono tenute a versare il capitale della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(5)

In virtù dell'articolo 1 della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (3), la deroga in favore della Slovenia di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 (4) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(6)

Conformemente alla decisione BCE/2006/30, del 30 dicembre 2006, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banka Slovenije (5), la Banka Slovenije è tenuta a versare la parte rimanente della propria quota di capitale della BCE sottoscritto a decorrere dal 1o gennaio 2007, tenendo conto dello schema di capitale esteso,

DECIDE:

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN partecipante versa per intero la propria quota di capitale della BCE sottoscritto a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, ciascuna BCN partecipante versa, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN partecipante

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

142 334 199,56

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

Banca di Grecia

104 659 532,85

Banco de España

434 917 735,09

Banque de France

828 813 864,42

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

Banca d'Italia

721 792 464,09

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

Banco de Portugal

98 720 300,22

Banka Slovenije

18 399 523,77

Suomen Pankki

71 708 601,11

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Dal momento che ciascuna BCN partecipante, ad eccezione della Banka Slovenije, ha già versato interamente la propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2004/6, ciascuna di esse, ad eccezione della Banka Slovenije, trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva, o riceve in restituzione una data somma dalla BCE, a seconda del caso, in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella tabella che figura nell'articolo 1. Il versamento del capitale da parte della Banka Slovenije è disciplinato dalla decisione BCE/2006/30.

2.   Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità della decisione BCE/2006/23, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (6).

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2.   La decisione BCE/2004/6 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   I riferimenti alla decisione BCE/2004/6 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 7.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(4)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(5)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.


31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/5


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2006

che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato

(BCE/2006/23)

(2007/44/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

(1)

L'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»), come previsto dalla decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1), necessita che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN che, al 31 dicembre 2006, sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato. Di conseguenza, è necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2004/7, del 22 aprile 2004, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (2), a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(2)

La Banca nazionale di Bulgaria e la Banca Naţională a României non entreranno a far parte del SEBC prima del 1o gennaio 2007, vale a dire che, nella presente occasione, eventuali trasferimenti di quote di capitale secondo l'articolo 28.5 dello statuto non rilevano nei loro confronti.

(3)

La decisione BCE/2006/22, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (3), determina la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») sono tenute a versare il capitale della BCE tenendo conto dello schema esteso. La decisione BCE/2006/26, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (4), determina la percentuale che le BCN degli Stati membri che non hanno adottato l'euro il 1o gennaio 2007 (di seguito «BCN non partecipanti») sono tenute a versare a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(4)

Le BCN partecipanti, ad eccezione della Banka Slovenije, hanno già versato le loro quote di capitale della BCE sottoscritto, come previsto dalla decisione BCE/2004/6, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (5). Tenendo conto di quanto sopra, l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2006/22 afferma che, in alternativa, o una BCN partecipante trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve in restituzione una data somma dalla BCE, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2006/22.

(5)

Inoltre, l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione BCE/2006/30, del 30 dicembre 2006, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Banka Slovenije (6), stabilisce che la Banka Slovenije, che sarà una BCN partecipante dal 1o gennaio 2007, è tenuta a versare la parte rimanente della propria quota di capitale della BCE sottoscritto in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella tabella che figura nell'articolo 1 della decisione BCE/2006/22, alla luce dello schema di capitale esteso.

(6)

Allo stesso modo, le BCN non partecipanti, ad eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României, hanno già versato le loro quote di capitale della BCE sottoscritto come previsto dalla decisione BCE/2004/10, del 23 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (7). Tenendo conto di ciò, l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2006/26 afferma che ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve in restituzione una data somma dalla BCE, a seconda del caso, in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella tabella che figura nell'articolo 1 della decisione BCE/2006/26. L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2006/26 afferma che la Banca nazionale di Bulgaria e la Banca Naţională a României trasferiscono alla BCE l'importo indicato in corrispondenza del proprio nome nella tabella che figura nell'articolo 1 della medesima decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Data la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN, ad eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României, avrà versato il 31 dicembre 2006 e la quota di capitale della BCE che ciascuna di tali BCN verserà a decorrere dal 1o gennaio 2007 come conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni stabilito nell'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, tali BCN trasferiscono quote di capitale fra loro, per il tramite di trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote di capitale effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2007 corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal fine, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in alternativa, trasferisce o riceve la quota del capitale della BCE sottoscritto indicata in corrispondenza del proprio nome nella quarta colonna della tabella che figura nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Data la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha già, eventualmente, versato e che versa a decorrere dal 1o gennaio 2007 in base all'articolo 1 della decisione BCE/2006/22, per quanto attiene alle BCN partecipanti, e all'articolo 1 della decisione BCE/2006/26, per quanto attiene alle BCN non partecipanti, nella prima giornata di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) successiva al 2 gennaio 2007, ogni BCN dovrà in alternativa o trasferire o ricevere l'importo netto indicato in corrispondenza del proprio nome nella quarta colonna della tabella che figura nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce a quella BCN.

2.   Nella prima giornata di operatività di TARGET successiva al 2 gennaio 2007, la BCE e le BCN soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 1 dovranno ciascuna trasferire separatamente gli interessi sugli importi rispettivamente dovuti, maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data del trasferimento. I trasferenti e i riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso TARGET.

2.   Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET, gli importi descritti nell'articolo 2 sono trasferiti mediante accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN.

3.   Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

4.   La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2 sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera adeguata entro i termini previsti.

Articolo 4

Disposizione finale

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2.   La decisione BCE/2004/7 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   I riferimenti alla decisione BCE/2004/7 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 9.

(3)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 7.

(6)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 19.


ALLEGATO I

CAPITALE SOTTOSCRITTO DALLE BCN

 

Quota sottoscritta il 31 dicembre 2006

(EUR)

Quota sottoscritta a partire dal 1o gennaio 2007

(EUR)

Quota da trasferirsi

(EUR)

BCN partecipante

 

 

 

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

141 910 195,14

142 334 199,56

+ 424 004,42

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

1 182 149 240,19

+5 978 489,43

Banca di Grecia

105 584 034,30

104 659 532,85

- 924 501,45

Banco de España

432 697 551,32

434 917 735,09

+2 220 183,77

Banque de France

827 533 093,09

828 813 864,42

+1 280 771,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

51 183 396,60

- 117 289,19

Banca d'Italia

726 278 371,47

721 792 464,09

-4 485 907,38

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

9 073 027,53

+ 347 626,15

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

224 302 522,60

+1 966 162,83

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

116 128 991,78

+ 383 871,44

Banco de Portugal

98 233 106,22

98 720 300,22

+ 487 194,00

Banka Slovenije

18 613 818,63

18 399 523,77

- 214 294,86

Suomen Pankki

71 711 892,59

71 708 601,11

-3 291,48

BCN non partecipante

 

 

 

Banca nazionale di Bulgaria

0

50 883 842,67

Non applicabile

Česká národní banka

81 155 136,30

79 957 855,35

-1 197 280,95

Danmarks Nationalbank

87 159 414,42

87 204 756,07

+45 341,65

Eesti Pank

9 927 369,94

9 810 391,04

- 116 978,90

Banca centrale di Cipro

7 234 070,02

7 195 054,85

-39 015,17

Latvijas Banka

16 571 585,02

16 204 715,21

- 366 869,81

Lietuvos bankas

24 623 661,42

24 068 005,74

- 555 655,68

Magyar Nemzeti Bank

77 259 867,83

75 700 733,22

-1 559 134,61

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

3 600 341,00

3 583 125,79

-17 215,21

Narodowy Bank Polski

285 912 705,92

280 820 283,32

-5 092 422,60

Banca Naţională a României

0

145 099 312,72

Non applicabile

Národná banka Slovenska

39 770 691,11

38 970 813,50

- 799 877,61

Sveriges riksbank

134 292 162,94

134 298 089,46

+5 926,52

Bank of England

800 321 860,47

802 672 023,82

+2 350 163,35

Totale (1) :

5 564 669 247,19

5 760 652 402,58

0


(1)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre sopraindicate è dovuta agli arrotondamenti.


ALLEGATO II

CAPITALE VERSATO DALLE BCN

 

Quota versata il 31 dicembre 2006

(EUR)

Quota versata a partire dal 1o gennaio 2007

(EUR)

Importo trasferito

(EUR)

BCN partecipante

 

 

 

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

141 910 195,14

142 334 199,56

+ 424 004,42

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

1 182 149 240,19

+5 978 489,43

Banca di Grecia

105 584 034,30

104 659 532,85

- 924 501,45

Banco de España

432 697 551,32

434 917 735,09

+2 220 183,77

Banque de France

827 533 093,09

828 813 864,42

+1 280 771,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

51 183 396,60

- 117 289,19

Banca d'Italia

726 278 371,47

721 792 464,09

-4 485 907,38

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

9 073 027,53

+ 347 626,15

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

224 302 522,60

+1 966 162,83

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

116 128 991,78

+ 383 871,44

Banco de Portugal

98 233 106,22

98 720 300,22

+ 487 194,00

Banka Slovenije

1 302 967,30

18 399 523,77

+17 096 556,47

Suomen Pankki

71 711 892,59

71 708 601,11

-3 291,48

BCN non partecipante

 

 

 

Banca nazionale di Bulgaria

0

3 561 868,99

+3 561 868,99

Česká národní banka

5 680 859,54

5 597 049,87

-83 809,67

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

6 104 332,92

+3 173,91

Eesti Pank

694 915,90

686 727,37

-8 188,53

Banca centrale di Cipro

506 384,90

503 653,84

-2 731,06

Latvijas Banka

1 160 010,95

1 134 330,06

-25 680,89

Lietuvos bankas

1 723 656,30

1 684 760,40

-38 895,90

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

5 299 051,33

- 109 139,42

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

252 023,87

250 818,81

-1 205,06

Narodowy Bank Polski

20 013 889,41

19 657 419,83

- 356 469,58

Banca Naţională a României

0

10 156 951,89

+10 156 951,89

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

2 727 956,95

-55 991,43

Sveriges riksbank

9 400 451,41

9 400 866,26

+ 414,85

Bank of England

56 022 530,23

56 187 041,67

+ 164 511,44

Totale (1) :

4 089 277 550,12

4 127 136 230,00

+37 858 679,88


(1)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre sopraindicate è dovuta agli arrotondamenti.


31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/9


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2006

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2006/24)

(2007/45/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania e delle rispettive banche centrali nazionali (BCN) che il 1o gennaio 2007 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1), stabilisce a decorrere dal 1o gennaio 2007 le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che sarà membro del SEBC il 1o gennaio 2007 nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).

(2)

Di conseguenza, i crediti che le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») hanno nei confronti della BCE in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto e che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta che tali BCN partecipanti hanno effettuato a favore della BCE (di seguito «crediti») devono essere adeguati. Le BCN partecipanti i cui crediti aumentano a causa dell'estensione dello schema di capitale il 1o gennaio 2007 effettuano di conseguenza un trasferimento compensativo alla BCE, mentre la BCE effettua un trasferimento compensativo alle BCN partecipanti i cui crediti diminuiscono a causa di tale estensione.

(3)

Le attività di riserva in valuta trasferibili alla BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2007, non potranno eccedere il limite di 57 606 524 025,77 EUR.

(4)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle aspettative legittime posti alla base dello statuto, le BCN partecipanti la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenta a causa dei summenzionati adeguamenti dovranno altresì effettuare un trasferimento compensativo a quelle BCN partecipanti la cui quota relativa diminuisce.

(5)

Le ponderazioni di ciascuna BCN partecipante valide fino al 31 dicembre 2006 e a partire dal 1o gennaio 2007 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN partecipanti, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE.

(6)

Di conseguenza, è necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2003/21, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il contributo alle riserve e accantonamenti della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (2), e la decisione BCE/2004/8, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e per questioni finanziarie correlate (3).

(7)

In virtù dell'articolo 1 della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (4), la deroga di cui gode la Slovenia ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 (5) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2006. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatta salva la generalità del «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equiparabili alle riserve per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell'oro;

b)

per «data di trasferimento» si intende il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione da parte del consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2006;

c)

«reddito della BCE derivante dalle banconote in euro» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione», come definito nell'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2005/11, del 17 novembre 2005, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (6).

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante aumenta a causa dell'aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2007, tale BCN partecipante trasferisce alla BCE, nella data di trasferimento, l'importo come determinato nel paragrafo 3.

2.   Se la quota di una BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2007, tale BCN partecipante riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo come determinato nel paragrafo 3.

3.   La BCE, alla data in cui il consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2006 o prima di tale data, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN partecipante o l'importo che la BCN partecipante considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN partecipante riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN partecipante al 31 dicembre 2006 e la ponderazione della stessa a partire dal 1o gennaio 2007, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1o gennaio 2007, ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.

5.   Alla data di trasferimento, una BCN partecipante, o la BCE, soggetta all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferisce altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN partecipante e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   Dal momento che l'adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite per la Banka Slovenije sarà disciplinato dalla decisione BCE/2006/30, del 30 dicembre 2006, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Banka Slovenije (7), il presente articolo regola l'adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite dalle altre BCN partecipanti.

2.   I crediti delle BCN partecipanti sono adeguati a decorrere dal 1o gennaio 2007 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN partecipanti a decorrere dal 1o gennaio 2007 è indicato nella terza colonna della tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

3.   Ciascuna BCN partecipante, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2007 il valore assoluto del credito (in euro) indicato in corrispondenza del proprio nome nella quarta colonna della tabella che figura nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN partecipante trasferisce alla BCE e il segno positivo «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN partecipante.

4.   Nella prima giornata di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) successiva al 2 gennaio 2007, ciascuna BCN partecipante trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo (in euro) indicato in corrispondenza del proprio nome nella quarta colonna della tabella che figura nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN partecipante trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN partecipante.

5.   Nella prima giornata di operatività di TARGET successiva al 2 gennaio 2007, la BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 4, trasferiscono inoltre separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data del trasferimento sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN partecipanti. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 3, paragrafo 5, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

2.   Ogni trasferimento di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, avviene separatamente attraverso TARGET.

3.   La BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2.   Le decisioni BCE/2003/21 e BCE/2004/8 sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   I riferimenti alle decisioni BCE/2003/21 e BCE/2004/8 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 9 del 15.1.2004, pag. 36.

(3)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 13.

(4)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(5)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(6)  GU L 311 del 26.11.2005, pag. 41.

(7)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

BCN partecipante

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, il 31 dicembre 2006

(EUR)

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2007

(EUR)

Importo trasferito

(EUR)

Nationale Bank van België/ Banque nationale de Belgique

1 419 101 951,42

1 423 341 995,63

+4 240 044,21

Deutsche Bundesbank

11 761 707 507,63

11 821 492 401,85

+59 784 894,22

Banca di Grecia

1 055 840 342,96

1 046 595 328,50

-9 245 014,46

Banco de España

4 326 975 513,23

4 349 177 350,90

+22 201 837,67

Banque de France

8 275 330 930,88

8 288 138 644,21

+12 807 713,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

513 006 857,90

511 833 965,97

-1 172 891,93

Banca d'Italia

7 262 783 714,66

7 217 924 640,86

-44 859 073,80

Banque centrale du Luxembourg

87 254 013,80

90 730 275,34

+3 476 261,54

De Nederlandsche Bank

2 223 363 597,71

2 243 025 225,99

+19 661 628,28

Oesterreichische Nationalbank

1 157 451 203,42

1 161 289 917,84

+3 838 714,42

Banco de Portugal

982 331 062,21

987 203 002,23

+4 871 940,02

Banka Slovenije

0

183 995 237,74 (1)

+ 183 995 237,74

Suomen Pankki

717 118 925,89

717 086 011,07

-32 914,82

Totale (2):

39 782 265 621,70

40 041 833 998,13

+ 259 568 376,43


(1)  Da trasferirsi a decorrere dalle date previste nella decisione BCE/2006/30.

(2)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre sopraindicate è dovuta agli arrotondamenti.


31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/13


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2006

che modifica la decisione BCE/2001/15 relativa all'emissione delle banconote in euro

(BCE/2006/25)

(2007/46/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania e delle rispettive banche centrali nazionali (BCN) che il 1o gennaio 2007 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1), stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2007, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che sarà membro del SEBC il 1o gennaio 2007 nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE).

(2)

In virtù dell'articolo 1 della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (2), la deroga a favore della Slovenia di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 (3) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007.

(3)

L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro (4), definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» mediante il riferimento all'allegato della decisione stessa, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o maggio 2004. Dal momento che le nuove ponderazioni saranno applicabili a partire dal 1o gennaio 2007 e che la Slovenia adotterà l'euro in quella data, la decisione BCE/2001/15 deve pertanto essere modificata, al fine di determinare lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Modifica della decisione BCE/2001/15

La decisione BCE/2001/15 è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, lettera d), la frase conclusiva è sostituita dalla seguente:

«L'allegato della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2007.»;

2)

l'allegato della decisione BCE/2001/15 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(4)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2004/9 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 17).


ALLEGATO

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2007

Banca centrale europea

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

3,2705 %

Deutsche Bundesbank

27,1610 %

Banca di Grecia

2,4045 %

Banco de España

9,9925 %

Banque de France

19,0430 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1760 %

Banca d'Italia

16,5840 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2090 %

De Nederlandsche Bank

5,1535 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6680 %

Banco de Portugal

2,2680 %

Banka Slovenije

0,4225 %

Suomen Pankki

1,6475 %

Totale

100,0000 %


31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/15


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2006

che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti

(BCE/2006/26)

(2007/47/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 48,

Considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2004/10, del 23 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (1), ha determinato la percentuale di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che non avrebbero adottato l'euro il 1o maggio 2004 erano tenute a versare nella medesima data a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.

(2)

In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania e delle rispettive BCN che il 1o gennaio 2007 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (2), stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2007, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che il 1o gennaio 2007 sarà membro del SEBC nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).

(3)

Il capitale sottoscritto della BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sarà pari a 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2004/10 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e determini la percentuale di sottoscrizione del capitale della BCE che le BCN degli Stati membri che non avranno adottato l'euro entro il 1o gennaio 2007 (di seguito «BCN non partecipanti») sono tenute a versare a partire dal 1o gennaio 2007.

(5)

Ai sensi degli articoli 3.5 e 6.6 del regolamento interno del consiglio generale della Banca centrale europea, i governatori della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulla presente decisione prima della sua adozione,

DECIDE:

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN non partecipante, a decorrere dal 1o gennaio 2007, versa il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, ciascuna BCN non partecipante versa, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'importo indicato nella seguente tabella in corrispondenza del proprio nome:

BCN non partecipante

(EUR)

Banca nazionale di Bulgaria

3 561 868,99

Česká národní banka

5 597 049,87

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

Eesti Pank

686 727,37

Banca centrale di Cipro

503 653,84

Latvijas Banka

1 134 330,06

Lietuvos bankas

1 684 760,40

Magyar Nemzeti Bank

5 299 051,33

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

250 818,81

Narodowy Bank Polski

19 657 419,83

Banca Naţională a României

10 156 951,89

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

Sveriges riksbank

9 400 866,26

Bank of England

56 187 041,67

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Dal momento che ciascuna BCN non partecipante, ad eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României, ha già versato il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2004/10, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2006, ciascuna di esse, ad eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve in restituzione una data somma da parte della BCE, a seconda del caso, in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella tabella che figura nell'articolo 1.

2.   La Banca nazionale di Bulgaria e la Banca Naţională a României trasferiscono alla BCE l'importo indicato in corrispondenza del proprio nome nella tabella che figura nell'articolo 1.

3.   Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2006/23, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (3).

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2.   La decisione BCE/2004/10 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   I riferimenti alla decisione BCE/2004/10 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 19.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.


31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/17


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 dicembre 2006

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banka Slovenije

(BCE/2006/30)

(2007/48/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 49.1 e 49.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (1), la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga da essa goduta in virtù dell'articolo 4 dell'atto di adesione (2) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007.

(2)

A norma dell'articolo 49.1 dello statuto, la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta, nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri partecipanti. Le BCN degli Stati membri partecipanti hanno versato interamente le loro quote di capitale della BCE sottoscritto (3). La ponderazione della Banka Slovenije nello schema di capitale della BCE è pari allo 0,3194 %, in conformità dell'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (4). La Banka Slovenije ha già versato una parte della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, conformemente all'articolo 1 della decisione BCE/2004/10, del 23 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (5). L'ammontare rimanente è di conseguenza pari a 17 096 556,47 EUR, quale risultato della moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (5 760 652 402,58 EUR) per la ponderazione della Banka Slovenije (0,3194 %), meno la parte già versata della propria quota di capitale sottoscritto, e considerando il capitale della BCE esteso in conseguenza dell'ingresso nel SEBC della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României.

(3)

L'articolo 49.1 dello statuto, in combinato disposto con l'articolo 30.1 dello stesso, prevede che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve trasferire alla BCE anche attività di riserva in valuta. In conformità dell'articolo 49.1 dello statuto, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore dell'euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1 dello statuto, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN considerata e il numero delle quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri partecipanti. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1 dello statuto», si dovrebbe tenere in debito conto l'adeguamento dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004 (6) in virtù dell'articolo 29.3 dello statuto, lo schema di capitale della BCE esteso al 1o maggio 2004 (7) in virtù dell'articolo 49.3 dello statuto e lo schema di capitale della BCE esteso al 1o gennaio 2007 in virtù dell'articolo 49.3 dello statuto (8). Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2006/24, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (9), l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell'articolo 30.1 dello statuto è pari a 41 514 271 945,60 EUR.

(4)

Le attività di riserva in valuta che la Banka Slovenije è tenuta a trasferire dovrebbe essere denominato in dollari americani e oro.

(5)

L'articolo 30.3 dello statuto stabilisce che la BCE accrediti alla BCN di ciascuno Stato membro partecipante una somma pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti già accreditati alle BCN degli Stati membri partecipanti (10) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e remunerazione del credito della Banka Slovenije.

(6)

L'articolo 49.2 dello statuto stabilisce che le BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuiscono alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri contenuti nell'articolo 49.2 dello statuto.

(7)

In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Banka Slovenije è stato invitato a prendere parte alla riunione del consiglio direttivo che adotta la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l'euro,

per «contante» s'intende la moneta avente corso legale degli Stati Uniti (dollaro USA),

per «oro» s'intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association,

per «attività di riserva in valuta» s'intendono l'oro o il contante.

Articolo 2

Versamento del capitale

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007, la Banka Slovenije versa la parte rimanente della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, pari a 17 096 556,47 EUR.

2.   La Banka Slovenije versa detta somma alla BCE il 2 gennaio 2007 mediante un trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET).

3.   La Banka Slovenije, mediante un trasferimento via TARGET separato, paga alla BCE il 2 gennaio 2007 gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 2 gennaio 2007 ad essa dovuti in virtù di quanto disposto al paragrafo 2.

4.   Gli interessi maturati di cui al paragrafo 3 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   La Banka Slovenije, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in dollari USA e oro, per un importo pari a 191 641 809,33 EUR, come segue:

Equivalente in euro dei dollari USA

Equivalente in euro dell'oro

Somma complessiva dell'equivalente in euro

162 895 537,93

28 746 271,40

191 641 809,33

2.   L'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Banka Slovenije è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra euro e dollaro USA stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta di 24 ore avvenuta il 29 dicembre 2006 tra le banche centrali nazionali partecipanti alla procedura stessa e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari USA delle once di oro fino troy fissato nel mercato dell'oro di Londra il 29 dicembre 2006 alle 10.30, ora di Londra.

3.   La BCE conferma alla Banka Slovenije quanto prima gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4.   La Banka Slovenije effettua il trasferimento in contanti alla BCE sui conti da quest'ultima specificati. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 2 gennaio 2007. La Banka Slovenije dà istruzioni affinché il trasferimento del contante alla BCE avvenga alla data di regolamento.

5.   La Banka Slovenije trasferisce l'oro nelle date, sui conti e nelle sedi specificati dalla BCE.

6.   L'eventuale differenza tra il totale dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 30 dicembre 2006 tra la Banca centrale europea e la Banka Slovenije riguardo alla somma accreditata alla Banka Slovenije da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (11).

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo della Banka Slovenije

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Banka Slovenije un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva in valuta della Banka Slovenije, corrispondente a 183 995 237,74 EUR.

2.   L'importo accreditato alla Banka Slovenije da parte della BCE è remunerato. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Il credito è remunerato al termine di ogni esercizio finanziario. La BCE informa la Banka Slovenije trimestralmente dell'importo cumulativo.

4.   Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007 e in conformità dei paragrafi 5 e 6 e dell'articolo 3, la Banka Slovenije contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo della Banka Slovenije è determinato conformemente all'articolo 49.2 dello statuto. I riferimenti contenuti all'articolo 49.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» riguardano le ponderazioni della Banka Slovenije e delle BCN degli attuali Stati membri partecipanti, rispettivamente, nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2006/21.

3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono, tra le altre cose, il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, del tasso d'interesse e del prezzo dell'oro.

4.   Al più tardi nel primo giorno lavorativo successivo all'approvazione, da parte del consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2006, la BCE calcola e conferma alla Banka Slovenije l'ammontare del suo contributo di cui al paragrafo 1.

5.   Nella seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione, da parte del consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2006, la Banka Slovenije, mediante due trasferimenti via TARGET separati, paga alla BCE:

a)

l'ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4; e

b)

gli interessi maturati, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e quella data, sull'ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4.

6.   Gli interessi maturati di cui al paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(2)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  Decisione BCE/2004/6 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 7).

(4)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 205 del 9.6.2004, pag. 19.

(6)  Decisione BCE/2003/17 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27).

(7)  Decisione BCE/2004/5 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5).

(8)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(9)  Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  Indirizzo BCE/2000/15 (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(11)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.