ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione, del 30 gennaio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/50/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
31.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/1 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 89/2007 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2007
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte dei conti (2),
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse di bilancio riservate al fondo di garanzia istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 (3) e ridurre i compiti amministrativi relativi alla gestione di bilancio di tale fondo. |
(2) |
È opportuno migliorare la trasparenza e la programmazione delle operazioni di bilancio connesse alla dotazione del fondo di garanzia. |
(3) |
L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4), adottato il 17 maggio 2006, stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2007-2013. Conformemente all'accordo interistituzionale, il finanziamento del fondo di garanzia è assicurato in quanto spesa obbligatoria del bilancio generale dell’Unione europea per il periodo in questione. |
(4) |
È opportuno preservare la funzione principale del fondo di garanzia, che consiste nel proteggere il bilancio dell’Unione dagli shock provocati da inadempienze su prestiti accordati o prestiti garantiti coperti dal fondo. |
(5) |
Il fondo di garanzia copre le inadempienze su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (in prosieguo denominata «BEI») per i quali la Comunità fornisce una garanzia a titolo del mandato esterno della BEI. Inoltre, in linea con il mandato esterno della BEI in vigore a decorrere dal 1o febbraio 2007, il fondo dovrebbe anche coprire le inadempienze sulle garanzie di prestito emesse dalla BEI per le quali la Comunità fornisce una garanzia. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94. |
(7) |
I trattati non prevedono, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato Euratom, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «È istituito un fondo di garanzia, di seguito denominato “fondo”, le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori della Comunità, in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalla stessa o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti per la quale la Comunità fornisce una garanzia.»; |
2) |
all'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:
|
3) |
all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l'eventuale eccedenza viene accreditata con un’unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea dell’anno “n+1”.»; |
4) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno “n+1”.»; |
5) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l’anno “n–1” superano i 100 milioni di EUR, l’importo eccedente i 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall’anno “n+1” e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (“meccanismo di lisciatura”). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti:
Qualsiasi importo derivante dall'attivazione di garanzie negli anni precedenti all'anno “n–1” che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell'attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell'anno “n–1” o negli anni successivi. Tali importi residui continuano ad essere detratti dall'importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell'Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell'importo non sarà stata riversata al fondo. 2. I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo comma e all’articolo 4. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente ad un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 4. 3. Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell'80 % dell'importo-obiettivo, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio. 4. Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito ad una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.»; |
6) |
l’allegato è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) Parere del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 313 del 9.12.2005, pag. 6.
(3) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28).
(4) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
31.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 90/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
198,4 |
MA |
68,0 |
|
TN |
142,7 |
|
TR |
166,9 |
|
ZZ |
144,0 |
|
0707 00 05 |
MA |
58,1 |
TR |
195,3 |
|
ZZ |
126,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
58,2 |
TR |
139,7 |
|
ZZ |
99,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
26,8 |
ZZ |
26,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,0 |
IL |
55,5 |
|
MA |
50,0 |
|
TN |
48,7 |
|
TR |
69,0 |
|
ZZ |
53,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
82,2 |
TR |
21,5 |
|
ZZ |
51,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
88,0 |
IL |
67,4 |
|
MA |
59,5 |
|
TR |
65,8 |
|
ZZ |
70,2 |
|
0805 50 10 |
EG |
53,9 |
TR |
55,8 |
|
ZZ |
54,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
103,5 |
CN |
92,3 |
|
TR |
99,7 |
|
US |
125,7 |
|
ZZ |
105,3 |
|
0808 20 50 |
US |
100,1 |
ZA |
102,6 |
|
ZZ |
101,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
31.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 91/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1483/2006 della Commissione (2) ha indetto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri. |
(2) |
Tenendo conto della situazione dei mercati del frumento tenero, dell'orzo e del granturco nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, appare necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi d’intervento degli Stati membri interessati ad aumentare i quantitativi oggetto della gara nella misura seguente: per il frumento tenero di 28 724 t in Francia, per l'orzo di 20 332 t in Finlandia e di 9 363 t in Lituania e per il granturco di 500 000 t in Ungheria. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 53/2007 (GU L 17 del 24.1.2007, pag. 8).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ELENCO DELLE GARE
Stato membro |
Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |
Organismo d’intervento Nome, indirizzo e coordinate |
|||||||||||||
Frumento tenero |
Orzo |
Granturco |
Segala |
||||||||||||
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
||||||||||
Deutschland |
1 350 000 |
767 343 |
— |
336 565 |
|
||||||||||
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
E-mail: ax17u073@minagric.gr
|
Sito web: www.opekepe.gr |
||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
28 724 |
318 778 |
— |
— |
|
||||||||||
Eire/Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
0 |
35 150 |
— |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
350 000 |
0 |
1 400 000 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
E-mail: referat10@ama.gv.at
|
Sito web: www.ama.at/intervention |
||||||||
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
Sito web: www.inga.min-agricultura.pt |
|||||||||
România |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
0 |
0 |
227 699 |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
30 000 |
95 332 |
— |
— |
|
E-mail: intervention.unit@mmm.fi
|
Sito web: www.mmm.fi |
||||||||
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
||||||||||
Il segno “—” significa che non esistono scorte d’intervento per questo cereale in questo Stato membro.» |
31.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 92/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2007
che fissa un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell'India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l’applicazione di dazi all’importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. |
(2) |
A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il bilancio indica la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio destinato a permettere l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/2006 della Commissione, del 18 agosto 2006, recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007 (3), ha fissato un primo quantitativo complementare di 82 500 tonnellate destinato a sopperire alle necessità più urgenti di approvvigionamento per i primi mesi della campagna di commercializzazione 2006/2007. Poiché non vi sarà alcun ritiro di zucchero dal mercato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento non sarà ridotto. Inoltre, nella campagna di commercializzazione 2006/2007 il contingente portoghese di zucchero è stato ridotto di oltre il 50 %. Pertanto, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento fissato per il Portogallo ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento deve essere aumentato di un quantitativo supplementare di 35 000 tonnellate. |
(4) |
Per garantire un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, è pertanto opportuno fissare un quantitativo supplementare di 120 000 tonnellate di zucchero complementare per la campagna di commercializzazione 2006/2007. |
(5) |
L'approvvigionamento adeguato delle raffinerie può essere garantito solo se gli accordi di esportazione tradizionali fra i paesi beneficiari vengono rispettati. È dunque necessario effettuare una ripartizione fra i paesi o i gruppi di paesi beneficiari. Nel caso dell'India, i quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1249/2006 già corrispondono al quantitativo tradizionale d'importazione. Di conseguenza, per questo paese viene aperto solo un contingente limitato a 3 500 tonnellate. Per quanto concerne il fabbisogno residuo, è opportuno fissare un quantitativo globale per gli Stati ACP, che si sono impegnati collettivamente ad attuare fra loro le procedure di assegnazione dei quantitativi per garantire l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie. |
(6) |
Prima dell'importazione di questo zucchero complementare, le raffinerie devono fissare le modalità di approvvigionamento e spedizione con i paesi beneficiari e gli operatori economici. Per consentire loro di preparare le proprie domande di titoli d'importazione entro i termini stabiliti, è opportuno prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento a partire dalla sua data di pubblicazione. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In aggiunta ai quantitativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1249/2006, un quantitativo complementare di 120 000 tonnellate di zucchero di canna greggio in equivalente zucchero bianco è fissato per la campagna di commercializzazione 2006/2007:
a) |
116 500 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell'India; |
b) |
3 500 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell'India. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 227 del 19.8.2006, pag. 22.
31.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 93/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS). |
(2) |
Il COSS è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa comunitaria sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. |
(3) |
È opportuno che tutta la nuova legislazione adottata dalla Comunità nel settore della sicurezza marittima renda obbligatorio il ricorso al COSS. |
(4) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento di navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (2), l’articolo 13 della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (3) e l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativo all’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (4) dispongono che la Commissione sia assistita dal COSS ai fini dell’attuazione dei regolamenti citati. |
(5) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2099/2002 di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono aggiunte le seguenti lettere:
«t) |
il regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento di navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (5); |
u) |
la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (6); |
v) |
il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativo all’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (7). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).
(2) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.
(3) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
(4) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.
(5) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.
(6) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
(7) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
31.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2007
che autorizza la Romania ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, di cui all'articolo 106 della direttiva 2006/112/CE
(2007/50/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione del 2005 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione del 2005 (2), in particolare l'articolo 55,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (3), in particolare l'articolo 106,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio può autorizzare uno Stato membro ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro che devono, da un lato, soddisfare alle condizioni previste dalla direttiva 2006/112/CE e, dall'altro, figurare all'allegato IV della detta direttiva. |
(2) |
Con la direttiva 2006/112/CE il periodo di applicazione delle aliquote IVA ridotte è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010. Ciò permette agli Stati membri che desiderino beneficiare, per la prima volta, della facoltà che vi è prevista, e a quelli che desiderino modificare l'elenco dei servizi cui hanno applicato la detta disposizione in passato, di farne domanda alla Commissione. |
(3) |
Quanto precede mira a dare a tutti gli Stati membri la possibilità di partecipare, alle stesse condizioni, all'esperimento delle aliquote ridotte sui servizi ad alta intensità di lavoro. Occorre pertanto dare ai paesi aderenti, sin dalla loro adesione all'Unione europea, la stessa possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro. |
(4) |
Con lettera del 31 marzo 2006, la Romania ha presentato una domanda di autorizzazione per poter applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro rientranti nell'esperimento. |
(5) |
Per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, la presente decisione dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania. |
(6) |
La presente decisione non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Conformemente al combinato disposto dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2005 e degli articoli 106 e 108 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2005 e fino al 31 dicembre 2010, le aliquote ridotte di cui all'articolo 98, sui seguenti servizi elencati ai punti 1 e 4 dell'allegato IV della direttiva 2006/112/CE:
a) |
piccoli servizi di riparazione di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche); |
b) |
servizi di assistenza domestica. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dalla data dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 2005 e cessa di avere effetto il 31 dicembre 2010.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(3) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).