ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
24 gennaio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 50/2007 della Commissione, del 23 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 51/2007 della Commissione, del 23 gennaio 2007, concernente il rilascio nel 2007 di titoli di importazione per conserve di funghi

3

 

 

Regolamento (CE) n. 52/2007 della Commissione, del 23 gennaio 2007, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

5

 

*

Regolamento (CE) n. 53/2007 della Commissione, del 23 gennaio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri

8

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

2007/35/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007, sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

13

Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

14

 

 

2007/36/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007, sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

15

Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

16

 

 

2007/37/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

17

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina, rappresentata dal governo dell'Ucraina, che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

18

 

 

2007/38/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007, recante nomina di tre membri e di cinque supplenti danesi del Comitato delle regioni

20

 

 

2007/39/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007, recante nomina di un membro e di un supplente lussemburghesi del Comitato delle regioni

21

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/40/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2007, che modifica l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell’azione comune 2006/773/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 313 del 14.11.2006)

23

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


REGOLAMENTO (CE) N. 50/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

76,3

TN

139,0

TR

177,7

ZZ

131,0

0707 00 05

MA

67,8

TR

165,8

ZZ

116,8

0709 90 70

MA

83,5

TR

132,4

ZZ

108,0

0709 90 80

EG

35,2

ZZ

35,2

0805 10 20

EG

53,3

IL

49,1

MA

53,4

TN

54,2

TR

58,3

ZZ

53,7

0805 20 10

MA

75,8

TR

49,1

ZZ

62,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

77,2

IL

67,0

MA

60,3

TR

65,8

ZZ

67,6

0805 50 10

EG

63,1

TR

48,4

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

96,5

CN

75,5

US

124,8

ZZ

98,9

0808 20 50

US

100,3

ZA

99,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.1.2007   

IT

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L 17/3


REGOLAMENTO (CE) N. 51/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2007

concernente il rilascio nel 2007 di titoli di importazione per conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 2 e l'8 gennaio 2007, in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3), superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi.

(2)

È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 2 e l'8 gennaio 2007 e trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2007 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.


ALLEGATO

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina

Importatori tradizionali

[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

49,125046 %

100 %

Nuovi importatori

[articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

6,714974 %

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


24.1.2007   

IT

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L 17/5


REGOLAMENTO (CE) N. 52/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2007

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1o al 10 gennaio 2007 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 gennaio 2007, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/2006 (GU L 387 del 29.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I.A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

1,0000

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0108

09.4596

1,0000


ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4026

09.4027


ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4101


ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4151


ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4179

1,0000


24.1.2007   

IT

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L 17/8


REGOLAMENTO (CE) N. 53/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) ha indetto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

(2)

Tenendo conto della situazione del mercato del frumento tenero nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, appare necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi d’intervento degli Stati membri interessati ad aumentare i quantitativi di frumento tenero oggetto della gara di 500 000 t in Germania.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1963/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 12).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE GARE

Stato membro

Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato comunitario

(tonnellate)

Organismo d’intervento

Nome, indirizzo e coordinate

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Segala

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia — Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

Web site: www.mzgar.government.bg

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge,

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Telephone: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

Web site: www.birb.be

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67 – 222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Web site: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for Fødevare og Erhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk og pah@dffe.dk

Web site: www.dffe.dk

Deutschland

1 350 000

767 343

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel.: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Web site: www.ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni

Amet Narva mnt. 3,

EE-51009 Tartu

Tel: (372) 737 12 00

Fax: (372) 737 12 01

e-mail: pria@pria.ee

Web site: www.pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aid (OPEKEPE)

241, Acharnon str.,

GR-104 46 Athens

Tel: (30-210) 212 4787 & 4754

Fax: (30-210) 212 4791

E-mail: ax17u073@minagric.gr

Web site: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Web site: www.fega.es

France

0

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax: (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

E-mail: f.abeasis@onigc.fr

Web site: www.onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353) 53 91 63400

Fax (353) 53 91 42843

Website: www.agriculture.gov.ie

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45,

I-00184 Roma

Telephone: (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Web site: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

LV-1981 Rīga,

Tel: (371) 702 78 93

Fax: (371) 702 78 92

E-mail: lad@lad.gov.lv

Web site: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel: (370-5) 268 50 49

Fax: (370-5) 268 50 61

E-mail: info@litfood.lt

Web site: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Telex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

900 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Tel: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Web site: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965,

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel: (31) 475 35 54 86

Fax: (31) 475 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Web site: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel:

(43-1) 33 15 12 58

(43-1) 33 15 13 28

Fax:

(43-1) 33 15 14 624

(43-1) 33 15 144 69

E-mail: referat10@ama.gv.at

Web site: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Web site: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax:

(351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Web site: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bdul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel: (40-21) 305 48 02; (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

Web site: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160,

SI-1000 Ljubljana

Tel: (386-1) 580 76 52

Fax: (386-1) 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Web site: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 71

Fax: (421-2) 53 41 26 65

E-mail: jvargova@apa.sk

Web site: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Tel: (358-9) 16001

Fax:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Web site: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Web site: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payment Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Website: www.rpa.gov.uk

Il segno“—” significa che non esistono scorte d’intervento per questo cereale in questo Stato membro.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

(2007/35/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell’Azerbaigian per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra (di seguito «APC»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo.

(2)

È opportuno che la Comunità europea concluda il protocollo recante modifica dell’APC,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei prodotti tessili tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


PROTOCOLLO

all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN,

dall’altra,

Considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC, applicati agli scambi di altre merci, siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili.

(3)

Occorre adottare le opportune modifiche dell’APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il testo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, è modificato come segue:

1)

nell'articolo 12 è soppresso il riferimento all'articolo 17;

2)

l'articolo 17 è soppresso.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell’APC.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

(2007/36/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakistan per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (di seguito «APC»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo.

(2)

È opportuno che la Comunità concluda il protocollo recante modifica dell’APC,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei prodotti tessili tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


PROTOCOLLO

all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN,

dall’altra,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC, applicati agli scambi di altre merci, siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili.

(3)

Occorre adottare le opportune modifiche dell’APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il testo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, è modificato come segue:

1)

nell'articolo 11 è soppresso il riferimento all'articolo 16;

2)

l'articolo 16 è soppresso.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell’APC.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

(2007/37/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con l'Ucraina.

(2)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a partire dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

(3)

L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere del 1o gennaio 2007 in attesa che siano espletate le procedure per la sua convenzione e fatta salva la necessaria reciprocità di applicazione provvisoria da parte ucraina.

Articolo 3

La Commissione può, secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari da paesi terzi (1) , adottare le misure previste al punto 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (2) e che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l'Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 2.2 dell'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8)

(2)  GU L 16 del 18.1.2001, pag. 3.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina, rappresentata dal governo dell'Ucraina, che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

Egregio Signore,

1.

Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 marzo 2005 (in appresso denominato «l'accordo»).

2.

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, l'accordo si applica fino al 31 dicembre 2006. La Comunità europea propone di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007. Dopo questa data, l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2008, a meno che una parte non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2007, che è contraria a tale proroga.”

2.2.

Le aliquote tariffarie applicate dall'Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle definitive concordate nell’appendice 7 dello scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina firmato il 19 dicembre 2000.

3.

Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC.

4.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del …, così redatta:

«Egregio Signore,

1.

Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 marzo 2005 (in appresso denominato «l'accordo»).

2.

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, l'accordo si applica fino al 31 dicembre 2006. La Comunità europea propone di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007. Dopo questa data, l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2008, a meno che una parte non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2007, che è contraria a tale proroga.”

2.2.

Le aliquote tariffarie applicate dall'Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle definitive concordate nell’appendice 7 dello scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina firmato il 19 dicembre 2000.

3.

Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC.

4.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la sua lettera e la presente costituiscono un accordo conforme alla sua proposta.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

recante nomina di tre membri e di cinque supplenti danesi del Comitato delle regioni

(2007/38/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

(2)

Tre seggi di membro del Comitato delle regioni diventano vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Vibeke STORM RASMUSSEN, del sig. Johannes FLENSTED-JENSEN e del sig. Lars ABEL. Quattro seggi di supplente del Comitato delle regioni diventano vacanti in seguito alle dimissioni dei sigg. Kristian EBBENSGAARD, Søren ERIKSEN e Jan BOYE e della sig.ra Bente NIELSEN. Gli effetti delle dimissioni decorrono dal 1o gennaio 2007. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni diventa vacante in seguito alla nomina a membro della sig.ra Mona HEIBERG,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

il sig. Henrik RINGBÆK MADSEN, Regionsrådsmedlem, in sostituzione della sig.ra Vibeke STORM RASMUSSEN,

il sig. Karsten UNO PETERSEN, Regionsrådsmedlem, in sostituzione del sig. Johannes FLENSTED-JENSEN,

la sig.ra Mona HEIBERG, Borgerrepræsentant, Københavns Kommune, in sostituzione del sig. Lars ABEL;

b)

quali supplenti:

la sig.ra Lykke DEBOIS, Regionsrådsmedlem, in sostituzione del sig. Kristian EBBENSGAARD,

il sig. Bent LARSEN, Regionsrådsmedlem, in sostituzione del sig. Søren ERIKSEN,

la sig.ra Tove LARSEN, Formand for sammenlægningsudvalget, Aabenraa Kommune, in sostituzione della sig.ra Bente NIELSEN,

il sig. Erik NIELSEN, Borgmester, Rødovre Kommune, in sostituzione del sig. Jan BOYE,

il sig. Søren SALLING, Regionsrådsmedlem, in sostituzione della sig.ra Mona HEIBERG.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

recante nomina di un membro e di un supplente lussemburghesi del Comitato delle regioni

(2007/39/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo lussemburghese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Etienne SCHNEIDER. Un seggio di supplente dello stesso è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Aly MAY,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

a)

come membro:

il sig. Marc SCHAEFER, membro del consiglio comunale del Comune di Vianden, in sostituzione del sig. Etienne SCHNEIDER,

b)

come supplente:

il sig. Gusty GRAAS, membro del consiglio comunale del Comune di Bettembourg, in sostituzione del sig. Aly MAY.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/22


AZIONE COMUNE 2007/40/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

che modifica l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 novembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/921/PESC (1) relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (di seguito «EUMM»). L'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune prevede la nomina del capo missione dell'EUMM da parte del Consiglio per la durata di un anno, rinnovabile entro un limite di tre anni.

(2)

Il 21 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/808/PESC (2) che proroga il mandato del capo missione dell'EUMM fino al 31 dicembre 2006.

(3)

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/867/PESC che modifica e proroga fino al 31 dicembre 2007 il mandato dell'EUMM.

(4)

È necessario modificare l'azione comune 2002/921/PESC per consentire la proroga del mandato del capo missione dell'EUMM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dell'azione comune 2002/921/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   Il capo missione è nominato dal Consiglio sulla base di proposte presentate dal segretario generale/alto rappresentante. Il capo missione provvede alla gestione corrente delle operazioni dell'EUMM.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/867/PESC (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 48).

(2)  GU L 303 del 22.11.2005, pag. 62.


Rettifiche

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/23


Rettifica dell’azione comune 2006/773/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 14 novembre 2006 )

A pagina 15, articolo 1, punto 2:

anziché:

«2)

l'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 24 maggio 2007.»;»,

leggi:

«2)

l'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire per il periodo dal 25 novembre 2005 al 24 maggio 2007 la spesa connessa alla missione è pari a 7 600 000 EUR.»;».