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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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2007/35/CE |
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2007/36/CE |
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2007/37/CE |
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2007/38/CE |
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2007/39/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 50/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
76,3 |
|
TN |
139,0 |
|
|
TR |
177,7 |
|
|
ZZ |
131,0 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
67,8 |
|
TR |
165,8 |
|
|
ZZ |
116,8 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
83,5 |
|
TR |
132,4 |
|
|
ZZ |
108,0 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
35,2 |
|
ZZ |
35,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
53,3 |
|
IL |
49,1 |
|
|
MA |
53,4 |
|
|
TN |
54,2 |
|
|
TR |
58,3 |
|
|
ZZ |
53,7 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
75,8 |
|
TR |
49,1 |
|
|
ZZ |
62,5 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
77,2 |
|
IL |
67,0 |
|
|
MA |
60,3 |
|
|
TR |
65,8 |
|
|
ZZ |
67,6 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
63,1 |
|
TR |
48,4 |
|
|
ZZ |
55,8 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
96,5 |
|
CN |
75,5 |
|
|
US |
124,8 |
|
|
ZZ |
98,9 |
|
|
0808 20 50 |
US |
100,3 |
|
ZA |
99,8 |
|
|
ZZ |
100,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
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24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 51/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2007
concernente il rilascio nel 2007 di titoli di importazione per conserve di funghi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 2 e l'8 gennaio 2007, in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3), superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi. |
|
(2) |
È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 2 e l'8 gennaio 2007 e trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2007 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.
ALLEGATO
|
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||
|
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina |
||||
|
49,125046 % |
100 % |
|||
|
6,714974 % |
— |
|||
|
|||||
|
24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 52/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2007
che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Le domande presentate dal 1o al 10 gennaio 2007 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 gennaio 2007, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/2006 (GU L 387 del 29.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
ALLEGATO I.A
|
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4590 |
1,0000 |
|
09.4599 |
— |
|
09.4591 |
— |
|
09.4592 |
— |
|
09.4593 |
— |
|
09.4594 |
1,0000 |
|
09.4595 |
0,0108 |
|
09.4596 |
1,0000 |
ALLEGATO I.C
Prodotti originari dei paesi ACP
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4026 |
— |
|
09.4027 |
— |
ALLEGATO I.D
Prodotti originari della Turchia
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4101 |
— |
ALLEGATO I.E
Prodotti originari delľAfrica del Sud
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4151 |
— |
ALLEGATO I.F
Prodotti originari della Svizzera
|
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4155 |
1,0000 |
|
09.4156 |
1,0000 |
ALLEGATO I.H
Prodotti originari della Norvegia
|
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4179 |
1,0000 |
|
24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 53/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione (2) ha indetto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri. |
|
(2) |
Tenendo conto della situazione del mercato del frumento tenero nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, appare necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi d’intervento degli Stati membri interessati ad aumentare i quantitativi di frumento tenero oggetto della gara di 500 000 t in Germania. |
|
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1963/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 12).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ELENCO DELLE GARE
|
Stato membro |
Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato comunitario (tonnellate) |
Organismo d’intervento Nome, indirizzo e coordinate |
|||||||||||||
|
Frumento tenero |
Orzo |
Granturco |
Segala |
||||||||||||
|
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Belgique/België |
51 859 |
6 340 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Danmark |
174 021 |
28 830 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Deutschland |
1 350 000 |
767 343 |
— |
336 565 |
|
||||||||||
|
Eesti |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
France |
0 |
318 778 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Ireland |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Latvija |
27 020 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Lietuva |
0 |
25 787 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Magyarország |
350 000 |
0 |
900 000 |
— |
|
||||||||||
|
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Österreich |
0 |
22 461 |
0 |
— |
|
E-mail: referat10@ama.gv.at
|
Web site: www.ama.at/intervention |
||||||||
|
Polska |
44 440 |
41 927 |
0 |
— |
|
||||||||||
|
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
Web site: www.inga.min-agricultura.pt |
|||||||||
|
România |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
|
Slovensko |
0 |
0 |
227 699 |
— |
|
||||||||||
|
Suomi/Finland |
30 000 |
75 000 |
— |
— |
|
E-mail: intervention.unit@mmm.fi
|
Web site: www.mmm.fi |
||||||||
|
Sverige |
172 272 |
58 004 |
— |
— |
|
||||||||||
|
United Kingdom |
— |
24 825 |
— |
— |
|
||||||||||
|
Il segno“—” significa che non esistono scorte d’intervento per questo cereale in questo Stato membro.» |
|||||||||||||||
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
|
24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
(2007/35/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell’Azerbaigian per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra (di seguito «APC»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo. |
|
(2) |
È opportuno che la Comunità europea concluda il protocollo recante modifica dell’APC, |
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei prodotti tessili tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili è approvato a nome della Comunità.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
PROTOCOLLO
all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN,
dall’altra,
Considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
|
(2) |
Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC, applicati agli scambi di altre merci, siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. |
|
(3) |
Occorre adottare le opportune modifiche dell’APC, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il testo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall'altra, è modificato come segue:
|
1) |
nell'articolo 12 è soppresso il riferimento all'articolo 17; |
|
2) |
l'articolo 17 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente protocollo è parte integrante dell’APC.
Articolo 3
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.
Articolo 4
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.
|
24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
(2007/36/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakistan per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (di seguito «APC»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo. |
|
(2) |
È opportuno che la Comunità concluda il protocollo recante modifica dell’APC, |
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei prodotti tessili tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili è approvato a nome della Comunità.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
PROTOCOLLO
all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN,
dall’altra,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
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(2) |
Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC, applicati agli scambi di altre merci, siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. |
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(3) |
Occorre adottare le opportune modifiche dell’APC, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il testo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, è modificato come segue:
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1) |
nell'articolo 11 è soppresso il riferimento all'articolo 16; |
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2) |
l'articolo 16 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente protocollo è parte integrante dell’APC.
Articolo 3
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.
Articolo 4
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili
(2007/37/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con l'Ucraina. |
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(2) |
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a partire dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità. |
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(3) |
L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità, |
DECIDE:
Articolo 1
Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili.
Articolo 2
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere del 1o gennaio 2007 in attesa che siano espletate le procedure per la sua convenzione e fatta salva la necessaria reciprocità di applicazione provvisoria da parte ucraina.
Articolo 3
La Commissione può, secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari da paesi terzi (1) , adottare le misure previste al punto 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (2) e che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l'Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 2.2 dell'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8)
(2) GU L 16 del 18.1.2001, pag. 3.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina, rappresentata dal governo dell'Ucraina, che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili
Egregio Signore,
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1. |
Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 marzo 2005 (in appresso denominato «l'accordo»). |
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2. |
In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, l'accordo si applica fino al 31 dicembre 2006. La Comunità europea propone di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
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3. |
Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC. |
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4. |
La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità. |
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Egregio Signore,
Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del …, così redatta:
«Egregio Signore,
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1. |
Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 marzo 2005 (in appresso denominato «l'accordo»). |
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2. |
In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, l'accordo si applica fino al 31 dicembre 2006. La Comunità europea propone di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:
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3. |
Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC. |
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4. |
La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.» |
Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la sua lettera e la presente costituiscono un accordo conforme alla sua proposta.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
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24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
recante nomina di tre membri e di cinque supplenti danesi del Comitato delle regioni
(2007/38/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo danese,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010. |
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(2) |
Tre seggi di membro del Comitato delle regioni diventano vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Vibeke STORM RASMUSSEN, del sig. Johannes FLENSTED-JENSEN e del sig. Lars ABEL. Quattro seggi di supplente del Comitato delle regioni diventano vacanti in seguito alle dimissioni dei sigg. Kristian EBBENSGAARD, Søren ERIKSEN e Jan BOYE e della sig.ra Bente NIELSEN. Gli effetti delle dimissioni decorrono dal 1o gennaio 2007. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni diventa vacante in seguito alla nomina a membro della sig.ra Mona HEIBERG, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
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a) |
quali membri:
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b) |
quali supplenti:
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Articolo 2
La presente decisione ha effetto il 1o gennaio 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
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24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
recante nomina di un membro e di un supplente lussemburghesi del Comitato delle regioni
(2007/39/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo lussemburghese,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
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(2) |
Un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Etienne SCHNEIDER. Un seggio di supplente dello stesso è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Aly MAY, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:
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a) |
come membro:
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b) |
come supplente:
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Articolo 2
La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
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24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/22 |
AZIONE COMUNE 2007/40/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
che modifica l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 novembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/921/PESC (1) relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (di seguito «EUMM»). L'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune prevede la nomina del capo missione dell'EUMM da parte del Consiglio per la durata di un anno, rinnovabile entro un limite di tre anni. |
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(2) |
Il 21 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/808/PESC (2) che proroga il mandato del capo missione dell'EUMM fino al 31 dicembre 2006. |
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(3) |
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/867/PESC che modifica e proroga fino al 31 dicembre 2007 il mandato dell'EUMM. |
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(4) |
È necessario modificare l'azione comune 2002/921/PESC per consentire la proroga del mandato del capo missione dell'EUMM, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dell'azione comune 2002/921/PESC è sostituito dal seguente:
«1. Il capo missione è nominato dal Consiglio sulla base di proposte presentate dal segretario generale/alto rappresentante. Il capo missione provvede alla gestione corrente delle operazioni dell'EUMM.»
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/867/PESC (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 48).
(2) GU L 303 del 22.11.2005, pag. 62.
Rettifiche
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24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/23 |
Rettifica dell’azione comune 2006/773/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 14 novembre 2006 )
A pagina 15, articolo 1, punto 2:
anziché:
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«2) |
l'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 24 maggio 2007.»;», |
leggi:
|
«2) |
l'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire per il periodo dal 25 novembre 2005 al 24 maggio 2007 la spesa connessa alla missione è pari a 7 600 000 EUR.»;». |