ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
20 gennaio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 45/2007 della Commissione, del 19 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 46/2007 della Commissione, del 19 gennaio 2007, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate il 16 gennaio 2007 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2402/96 per la fecola di manioca

3

 

 

Regolamento (CE) n. 47/2007 della Commissione, del 19 gennaio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 34/2007 recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per il periodo fino al 31 dicembre 2007

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/1


REGOLAMENTO (CE) N. 45/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

55,3

MA

77,5

TN

148,3

TR

147,2

ZZ

107,1

0707 00 05

JO

166,3

MA

87,1

TR

139,3

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

83,1

TR

131,7

ZZ

107,4

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

EG

52,4

IL

49,1

MA

59,3

TN

57,0

TR

57,6

ZZ

55,1

0805 20 10

MA

79,0

TR

73,2

ZZ

76,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

82,9

IL

67,7

MA

59,6

TR

66,2

ZZ

69,1

0805 50 10

AR

67,1

TR

61,9

ZZ

64,5

0808 10 80

CA

100,0

CN

74,7

US

122,4

ZZ

99,0

0808 20 50

CN

64,3

US

81,8

ZA

81,1

ZZ

75,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


20.1.2007   

IT

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L 14/3


REGOLAMENTO (CE) N. 46/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate il 16 gennaio 2007 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2402/96 per la fecola di manioca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 10 000 tonnellate e un contingente tariffario autonomo addizionale di 500 tonnellate di fecola di manioca (numero d’ordine 09.4064).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2402/96, risulta che le domande presentate entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 gennaio 2007, secondo il disposto dell’articolo 9 dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2402/96 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione per la fecola di manioca nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2402/96, presentata entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 gennaio 2007, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 78,635324 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).


20.1.2007   

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L 14/4


REGOLAMENTO (CE) N. 47/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 34/2007 recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per il periodo fino al 31 dicembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1),

visto il regolamento (CE) n. 1789/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1789/2006 e trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 5 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui al capitolo II del medesimo regolamento, su 146 848 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all’articolo 2, lettera a).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 34/2007 (3) la Commissione ha fissato un coefficiente di assegnazione da applicare a ciascuna domanda.

(3)

A seguito di un errore amministrativo da parte degli organismi nazionali competenti nella comunicazione dei quantitativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1789/2006, tale coefficiente è stato fissato a un livello troppo basso. Il regolamento (CE) n. 34/2007 della Commissione deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Occorre pertanto modificare il coefficiente di assegnazione da applicare a ciascuna domanda di titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 34/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 1789/2006 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 146 848 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 91,209128 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(2)   GU L 339 del 6.12.2006, pag. 3.

(3)   GU L 10 del 17.1.2007, pag. 9.