ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 7

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
12 gennaio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 17/2007 della Commissione, dell'11 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 18/2007 della Commissione, dell'11 gennaio 2007, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

3

 

 

Regolamento (CE) n. 19/2007 della Commissione, dell'11 gennaio 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 20/2007 della Commissione, dell’11 gennaio 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

7

 

 

Regolamento (CE) n. 21/2007 della Commissione, dell’11 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

8

 

 

Regolamento (CE) n. 22/2007 della Commissione, dell'11 gennaio 2007, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

12

 

 

Regolamento (CE) n. 23/2007 della Commissione, dell’11 gennaio 2007, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o all’8 gennaio 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell'Egitto

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/9/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia [notificata con il numero C(2006) 6574]  ( 1 )

15

 

 

2007/10/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria [notificata con il numero C(2006) 6717]  ( 1 )

17

 

 

2007/11/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2006) 6718]

19

 

 

2007/12/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2006) 6729]  ( 1 )

21

 

 

2007/13/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adatta la decisione 2002/459/CE per quanto riguarda le aggiunte da effettuare nell’elenco delle unità della rete informatizzata Traces in esito all’adesione della Bulgaria e della Romania [notificata con il numero C(2006) 6810]  ( 1 )

23

 

 

2007/14/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada [notificata con il numero C(2006) 6812]  ( 1 )

28

 

 

2007/15/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE [notificata con il numero C(2006) 6815]  ( 1 )

30

 

 

2007/16/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania [notificata con il numero C(2006) 6823]  ( 1 )

31

 

 

2007/17/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE [notificata con il numero C(2006) 6842]  ( 1 )

33

 

 

2007/18/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2003/85/CE [notificata con il numero C(2006) 6855]  ( 1 )

36

 

 

2007/19/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE [notificata con il numero C(2006) 6858]  ( 1 )

38

 

 

2007/20/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell’ambito delle misure di emergenza adottate per combattere questa malattia in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007 [notificata con il numero C(2006) 6968]

41

 

 

2007/21/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di volatili diversi dal pollame [notificata con il numero C(2006) 6969]  ( 1 )

44

 

 

2007/22/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica della decisione 2006/875/CE che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza della malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 [notificata con il numero C(2006) 6971]

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/1


REGOLAMENTO (CE) N. 17/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

88,6

TN

129,8

TR

165,1

ZZ

127,8

0707 00 05

MA

66,2

TR

151,4

ZZ

108,8

0709 90 70

MA

70,8

TR

118,8

ZZ

94,8

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

CL

64,2

EG

50,8

IL

57,2

MA

52,3

TR

68,6

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

93,9

MA

82,0

TR

73,2

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

67,0

MA

60,1

TR

66,1

ZZ

64,4

0805 50 10

EG

135,9

TR

56,1

ZZ

96,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

87,8

US

117,9

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

96,1

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/3


REGOLAMENTO (CE) N. 18/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2007

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 15 dicembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1844/2006 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1844/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1844/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 14.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 12 gennaio 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

24,26

24,26

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

10,00

10,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

76,50

76,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

102,25

102,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

95,00

95,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/5


REGOLAMENTO (CE) N. 19/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 12 gennaio 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1934

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/7


REGOLAMENTO (CE) N. 20/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade l’11 gennaio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade l’11 gennaio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 29,766 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/8


REGOLAMENTO (CE) N. 21/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2007

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 12 gennaio 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,56

L20

EUR/100 kg

10,99

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

9,17

L20

EUR/100 kg

11,77

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

9,50

L20

EUR/100 kg

12,20

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

7,24

L20

EUR/100 kg

9,30

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

7,72

L20

EUR/100 kg

9,91

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

68,74

L20

EUR/100 kg

92,69

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,04

L20

EUR/100 kg

98,49

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

64,45

L20

EUR/100 kg

86,90

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

67,02

L20

EUR/100 kg

90,36

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

87,94

L20

EUR/100 kg

118,56

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

70,33

L20

EUR/100 kg

94,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02

:

Andorra e Gibilterra.

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/12


REGOLAMENTO (CE) N. 22/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2007

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 9 gennaio 2007.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 9 gennaio 2007, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 975/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 69).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

101,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

123,50


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/14


REGOLAMENTO (CE) N. 23/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o all’8 gennaio 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 5 605 tonnellate di riso di cui al codice NC 1006 originario dall'Egitto (numero d'ordine 09.4097).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 955/2005, risulta che le domande presentate dal 1o all’8 gennaio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 955/2005 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli d’importazione di riso originario dell'Egitto nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 955/2005, presentate dal 1o all’8 gennaio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), sono rilasciati titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 8,270621 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

[notificata con il numero C(2006) 6574]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/9/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/779/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (2) è stata adottata a fronte della presenza di tale malattia in Italia. Essa stabilisce norme di polizia sanitaria per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute e non riconosciute indenni da tale malattia.

(2)

Alla luce delle informazioni fornite ora dall'Italia, le misure fissate nella decisione 2005/779/CE concernenti la sorveglianza delle aziende e dei centri di raccolta di suini, in particolare per quanto riguarda le prove e i campionamenti da effettuare, devono essere rafforzate per prevenire la diffusione della malattia. Inoltre, deve essere limitato il trasporto dei suini da aziende e regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

(3)

La decisione 2005/779/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/779/CE è modificata come segue:

1)

Nell'articolo 5, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla frase seguente:

«2.   Nelle aziende in cui sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato agli intervalli indicati di seguito su un campione casuale di 12 suini da riproduzione o su tutti i suini da riproduzione qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12.»

2)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

1.   L’Italia provvede a che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano messe in atto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 nelle regioni non riconosciute indenni da tale malattia.

2.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui sono allevati suini da riproduzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui non sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato due volte all'anno su un campione casuale di 12 suini o su tutti i suini qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12.

4.   Nei centri di raccolta dei suini, un campione di feci per le prove virologiche è prelevato ogni due mesi in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti.

I suini non sono possono essere trasferiti dai centri di raccolta fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo.»

3)

L'articolo 7 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'Italia provvede a che i paragrafi 3 e 4 siano rispettati per quanto riguarda il trasporto di suini vivi sul territorio nazionale.»

b)

Il paragrafo 2 è soppresso.

c)

I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il trasposto di suini da un'azienda non riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini è vietato fino al momento in cui essa è riconosciuta indenne da tale malattia.

4.   È vietato il trasporto di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini verso altre regioni italiane.»

4)

Nell'articolo 8 il punto e) è sostituito dal seguente:

«e)

il prelievo di campioni e le prove sierologiche sono effettuati nel modo seguente:

i)

i suini presenti nell’azienda di destinazione sono sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo il trasferimento e una prova sierologica è effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; il prelievo comprende i suini trasferiti nell'azienda di destinazione e i suini non possono essere trasferiti dall’azienda di destinazione fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;

ii)

per i suini trasportati a un macello, nei 10 giorni che precedono il trasferimento è effettuato un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare la prevalenza del 5 % delle malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; i suini non possono essere trasferiti dall'azienda di provenienza fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28.


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria

[notificata con il numero C(2006) 6717]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli uccelli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

La decisione 2005/648/CE della Commissione, dell'8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia nel distretto amministrativo di Vratsa. Tale decisione sospende l’importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie.

(3)

La Bulgaria ha confermato la presenza di focolai della malattia di Newcastle in un comune nel distretto amministrativo di Dobrich e in un comune nel distretto amministrativo di Razgrad in Bulgaria.

(4)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Bulgaria e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione della patologia, sembra che la situazione in Bulgaria, esclusi i distretti di Vratsa, Blagoevgrad, Kardzhali e Burgas (tranne i comuni di Burgas e Sungurlare), il comune di Dobrichka, nel distretto di Dobrich e il comune di Kubrat nel distretto di Razgrad sia ancora soddisfacente. Risulta quindi opportuno limitare la sospensione delle importazioni a dette regioni.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato della decisione 2005/648/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/648/CE l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/571/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 58).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Distretto amministrativo di Blagoevgrad

Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i comuni di Burgas e Sungurlare

Distretto amministrativo di Vratsa

Distretto amministrativo di Kardzhali

Nel distretto amministratido di Razgrad, il comune di Kubrat

Nel distretto amministratido di Dobrich, il comune di Dobrichka»


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica la decisione 2005/362/CE della Commissione del 2 maggio 2005 recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, Italia

[notificata con il numero C(2006) 6718]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l' articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici, presentato dall’Italia, è stato approvato con la decisione 2005/362/CE della Commissione del 2 maggio 2005 (2) recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia.

(2)

L'Italia ha informato la Commissione dei risultati del suddetto programma e dell'evoluzione favorevole della situazione relativa a tale malattia nel territorio della Sardegna.

(3)

Di conseguenza è opportuno ridefinire le varie zone, in particolare quelle a rischio elevato, in cui va attuato il programma di eradicazione riguardante la regione Sardegna.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2005/362/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(2)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Zone della regione Sardegna (Italia) nelle quali va attuato il piano di eradicazione

A.   Zona infetta

Il territorio della zona denominata Montarbu nella provincia di Nuoro, situato in parte del territorio dei comuni di Arzana, Gairo, Osini, Seui e Ussassai.

B.   Zona ad alto rischio

a)

Nella provincia di Nuoro: territorio dei comuni di Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili;

b)

Nella provincia di Sassari: territorio dei comuni di Alà dei Sardi, Anela, Buddusò, Bultei, Nughedu di San Nicolò e Pattada.

C.   Zona di sorveglianza

Il territorio della regione Sardegna, escluse le zone di cui ai punti A e B.»


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, Italia

[notificata con il numero C(2006) 6729]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/12/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell’11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/363/CE della Commissione del 2 maggio 2005 relativa a talune misure di protezione della salute animale dalla peste suina africana in Sardegna, Italia (4), è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana nella provincia di Nuoro e in parte della provincia di Sassari in Sardegna.

(2)

L’Italia ha informato la Commissione sui risultati del programma per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna, approvato dalla decisione 2005/362/CE (5) della Commissione, e sull’evoluzione positiva della situazione relativa a tale malattia nel territorio della Sardegna.

(3)

Dalle zone della Sardegna cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i) della decisione 2005/363/CE, escluse dalla deroga prevista dal medesimo articolo che stabilisce che le autorità italiane possono autorizzare la spedizione di carni suine qualora siano soddisfatte determinate condizioni, dovrebbero quindi essere eliminate la provincia di Oristano e taluni comuni nella provincia di Sassari e Nuoro.

(4)

La decisione 2005/363/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2005/363/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33), rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/494/CE (GU L 182 del 13.7.2005, pag. 26).

(5)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Zone della Sardegna cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i)

a)

Nella provincia di Nuoro: territorio dei comuni di Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili.

b)

Nella provincia di Sassari: territorio dei comuni di Ala' dei Sardi, Anela, Budduso', Bultei, Nughedu di San Nicolo' e Pattada.»


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che adatta la decisione 2002/459/CE per quanto riguarda le aggiunte da effettuare nell’elenco delle unità della rete informatizzata Traces in esito all’adesione della Bulgaria e della Romania

[notificata con il numero C(2006) 6810]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/13/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, e segnatamente il suo articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Per alcuni atti che rendono necessario un adattamento dopo l’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, gli adattamenti necessari non sono stati previsti nell’atto di adesione del 2005. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell’adesione, affinché possano essere applicabili a decorrere dalla data di adesione.

(2)

La direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di alcuni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e segnatamente il suo articolo 20, paragrafo 1, prevede l’attuazione di un sistema informatizzato di collegamento fra le autorità veterinarie degli Stati membri.

(3)

La decisione 2002/459/CE della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l’elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2002/287/CE (2) stabilisce l’elenco e l’identificazione delle unità del sistema ANIMO negli Stati membri.

(4)

La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’attuazione del sistema Traces e che modifica la decisione 92/486/CEE (3) impone l’utilizzazione di Traces, sistema informatico destinato alla rintracciabilità dei movimenti di animali e di alcuni prodotti nel quadro degli scambi intracomunitari e delle importazioni.

(5)

Per garantire il funzionamento del sistema informatizzato Traces, è opportuno identificare le diverse unità presenti in Bulgaria e in Romania.

(6)

La decisione 2002/459/CE deve essere modificata conseguentemente.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/459/CE viene modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva e a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.).

(2)  GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/414/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 27).

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).


ALLEGATO

Le seguenti sezioni vengono aggiunte nell'allegato della decisione 2002/459/CE:

 

PŘÍLOHA

 

BILAG

 

ANHANG

 

LISA

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ANNEX

 

ANEXO

 

ANNEXE

 

ALLEGATO

 

PIELIKUMS

 

PRIEDAS

 

MELLÉKLET

 

ANNESS

 

BIJLAGE

 

ZAŁĄCZNIK

 

ANEXO

 

PRÍLOHA

 

PRILOGA

 

LIITE

 

BILAGA

 

Země: Bulharsko

 

Land: Bulgarien

 

Land: Bulgarien

 

Riik: Bulgaaria

 

Χώρα: Βουλγαρία

 

Country: Bulgaria

 

País: Bulgaria

 

Pays: Bulgarie

 

Paese: Bulgaria

 

Valsts: Bulgārija

 

Šalis: Bulgarija

 

Ország: Bulgária

 

Pajjiż: Bulgarija

 

Land: Bulgarije

 

Kraj: Bułgaria

 

País: Bulgária

 

Krajina: Bulharsko

 

Država: Bolgarija

 

Maa: Bulgaria

 

Land: Bulgarien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

BG00000

HQNVS SOFIA

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

BG01000

BLAGOEVGRAD

BG02000

BURGAS

BG03000

VARNA

BG04000

VELIKO TARNOVO

BG05000

VIDIN

BG06000

VRATSA

BG07000

GABROVO

BG08000

DOBRICH

BG09000

KARZHALI

BG10000

KYUSTENDIL

BG11000

LOVECH

BG12000

MONTANA

BG13000

PAZARDJIK

BG14000

PERNIK

BG15000

PLEVEN

BG16000

PLOVDIV

BG17000

RAZGRAD

BG18000

ROUSSE

BG19000

SILISTRA

BG20000

SLIVEN

BG21000

SMOLYAN

BG22000

SOFIA-REGION

BG23000

STARA ZAGORA

BG24000

TARGOVISHTE

BG25000

HASKOVO

BG26000

SHUMEN

BG27000

JAMBOL

BG28000

SOFIA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

BG 00199

R

BREGOVO

BG 00299

P

BURGAS

BG 00399

R

GJUSHEVO

BG 00499

R

KALOTINA

BG 00599

R

KAPITAN ANDREEVO

BG 00699

A

SOFIA

BG 00799

P

VARNA

BG 00899

R

ZLATAREVO

 

Země: Rumunsko

 

Land: Rumænien

 

Land: Rumänien

 

Riik: Rumeenia

 

Χώρα: Ρουμανία

 

Country: Romania

 

País: Rumanía

 

Pays: Roumanie

 

Paese: Romania

 

Valsts: Rumānija

 

Šalis: Rumunija

 

Ország: Románia

 

Pajjiż: Rumanija

 

Land: Roemenië

 

Kraj: Rumunia

 

País: Roménia

 

Krajina: Rumunsko

 

Država: Romunija

 

Maa: Romania

 

Land: Rumänien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

RO00000

ANSVSA BUCUREȘTI

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

RO01000

ALBA

RO02000

ARAD

RO03000

ARGEȘ

RO04000

BACĂU

RO05000

BIHOR

RO06000

BISTRIȚA-NĂSĂUD

RO07000

BOTOȘANI

RO08000

BRAȘOV

RO09000

BRĂILA

RO10000

BUCUREȘTI

RO11000

BUZĂU

RO12000

CARAȘ-SEVERIN

RO13000

CĂLĂRAȘI

RO14000

CLUJ

RO15000

CONSTANȚA

RO16000

COVASNA

RO17000

DÂMBOVIȚA

RO18000

DOLJ

RO19000

GALAȚI

RO20000

GIURGIU

RO21000

GORJ

RO22000

HARGHITA

RO23000

HUNEDOARA

RO24000

IALOMIȚA

RO25000

IAȘI

RO26000

ILFOV

RO27000

MARAMUREȘ

RO28000

MEHEDINȚI

RO29000

MUREȘ

RO30000

NEAMȚ

RO31000

OLT

RO32000

PRAHOVA

RO33000

SATU MARE

RO34000

SĂLAJ

RO35000

SIBIU

RO36000

SUCEAVA

RO37000

TELEORMAN

RO38000

TIMIȘ

RO39000

TULCEA

RO40000

VASLUI

RO41000

VÂLCEA

RO42000

VRANCEA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

RO 40199

R

ALBITA

RO 10199

A

BUCHAREST OTOPENI

RO 15199

P

CONSTANTA NORTH

RO 15299

P

CONSTANTA SOUTH — AGIGEA

RO 33199

R

HALMEU

RO 25199

R

SCULENI LASI

RO 36199

R

SIRET

RO 38199

R

STAMORA MORAVITA


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada

[notificata con il numero C(2006) 6812]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/14/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (2) contiene un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

(2)

Il Canada ha chiesto di modificare l’elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE relativi a tale paese.

(3)

Il Canada ha garantito di ottemperare alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all’elenco è stato ufficialmente riconosciuto dai servizi veterinari di tale paese ai fini dell’esportazione nella Comunità.

(4)

La decisione 2002/613/CE va dunque modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/271/CE (GU L 99 del 7.4.2006, p. 29).


ALLEGATO

Nell’allegato V della decisione 2002/613/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada:

«CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43, Mount Stewart

Prince-Edward-Island, C1A 7Z5»


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE

[notificata con il numero C(2006) 6815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/15/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure per controllare talune sostanze e i loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e dispone che gli Stati membri debbano presentare i propri piani di sorveglianza per l'individuazione dei residui o delle sostanze alla Commissione per l'approvazione («i piani di sorveglianza»).

(2)

Poiché l'adesione di Bulgaria e Romania alla Comunità è prevista per il 1o gennaio 2007, questi paesi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza per l'approvazione.

(3)

Tali piani di sorveglianza sono conformi alle disposizioni della direttiva 96/23/CE e vanno pertanto approvati.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di sorveglianza per l'individuazione di residui o sostanze a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 25 aprile 2006, è approvato.

Articolo 2

Il piano di sorveglianza per l'individuazione di residui o sostanze a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, presentato dalla Romania alla Commissione il 20 marzo 2006, è approvato.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania

[notificata con il numero C(2006) 6823]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o gennaio 2007 lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania e destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria.

(2)

In particolare, i prodotti di cui sopra dovranno rispettare le prescrizioni zoosanitarie di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (2), alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (3), alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (4) e alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5).

(3)

È possibile che per alcuni dei prodotti animali di cui sopra, prelevati in Bulgaria e Romania prima della data di adesione, esistano delle scorte dopo la data in questione. Tuttavia, tali prodotti potrebbero non essere conformi a tutte le prescrizioni zoosanitarie applicabili agli scambi intracomunitari a norma della legislazione comunitaria.

(4)

Al fine di agevolare la transizione per i prodotti provenienti da Bulgaria e Romania dall'attuale regime a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria è opportuno adottare misure transitorie per lo scambio intracomunitario di tali prodotti. Quindi è opportuno consentire la partecipazione agli scambi intracomunitari dello sperma, degli ovuli e degli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati prima della data di adesione e conformi alle prescrizioni zoosanitarie comunitarie relative alle esportazioni dei prodotti dal paese di origine alla Comunità in vigore prima del 1o gennaio 2007.

(5)

Nel contempo è opportuno consentire, per un periodo transitorio di 8 mesi, lo scambio tra Bulgaria e Romania di tali prodotti prelevati prima dell'adesione e non conformi alla legislazione comunitaria.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina soggetti alle prescrizioni zoosanitarie di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e prelevati prima del 1o gennaio 2007 in Bulgaria e Romania («i prodotti»).

Articolo 2

Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri

1.   I prodotti sono spediti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri solo a condizione che siano, a norma delle direttive di cui all'articolo 1, conformi alle seguenti prescrizioni:

a)

siano stati prelevati in centri o da gruppi autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

b)

rechino il numero di riconoscimento attribuito al centro o al gruppo ai fini dell'esportazione verso la Comunità; e

c)

siano conformi alle prescrizioni zoosanitarie della Comunità in vigore prima del 1o gennaio 2007 relative all'esportazione dei prodotti dal paese di origine nella Comunità.

2.   Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario:

«Sperma (6), ovuli (6) o embrioni (6) delle specie bovina (6), suina (6), ovina (6), caprina (6) ed equina (6) conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della decisione 2007/16/CE della Commissione e prelevati prima del 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti tra la Bulgaria e la Romania

1.   I prodotti possono essere spediti tra la Bulgaria e la Romania solo a condizione che:

a)

la spedizione sia autorizzata dallo Stato membro di destinazione;

b)

i prodotti siano conformi alle prescrizioni zoosanitarie nazionali in vigore nel paese di destinazione prima del 1o gennaio 2007.

2.   Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario:

«Sperma (7), ovuli (7) o embrioni (7) delle specie bovina (7), suina (7), ovina (7), caprina (7) ed equina (7) conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della decisione 2007/16/CE della Commissione e prelevati prima del 1o gennaio 2007.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Essa è applicabile dal 1o gennaio 2007 al 31 agosto 2007.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(3)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004.

(6)  Cancellare la voce non pertinente.»

(7)  Cancellare la voce non pertinente.»


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE

[notificata con il numero C(2006) 6842]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’Atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/539/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. In base a tale direttiva, i piani degli Stati membri di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova devono essere approvati dalla Commissione.

(2)

La decisione 2004/835/CE, del 3 dicembre 2004, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (2), ha approvato questi piani per gli attuali Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo. L'allegato della decisione contiene l'elenco degli Stati membri i cui piani sono stati approvati.

(3)

L'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità è prevista per il 1o gennaio 2007. Di conseguenza, questi paesi hanno presentato i loro piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova perché siano approvati dalla Commissione.

(4)

I piani presentati dalla Bulgaria e dalla Romania, modificati secondo i suggerimenti formulati durante la loro valutazione, soddisfano i criteri stabiliti nella direttiva 90/539/CEE e consentono, se applicati in modo efficace, il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva e vanno pertanto approvati.

(5)

Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2004/835/CE e sostituirla con la presente decisione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato alla Commissione il 9 ottobre 2006 dalla Bulgaria per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

Articolo 2

Il piano presentato alla Commissione il 5 ottobre 2006 dalla Romania per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

Articolo 3

L'allegato contiene l'elenco degli Stati membri i cui piani per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova di cova sono approvati.

Articolo 4

La decisione 2004/835/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile solo se entrerà in vigore, e alla data in cui entrerà in vigore, il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 360 del 7.12.2004, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli Stati membri di cui all'articolo 3

Codice

Stato membro

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

UK

Regno Unito»


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2003/85/CE

[notificata con il numero C(2006) 6855]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in materia di tale epizoozia. In conformità con tale direttiva i piani d'emergenza degli Stati membri per il controllo dell'afta epizootica devono essere approvati dalla Commissione.

(2)

Di conseguenza la decisione della Commissione 2004/435/CE del 29 aprile 2004 recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica (2) ha approvato tali piani d'emergenza per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e tali Stati membri sono elencati nell'allegato di detta decisione.

(3)

L'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità è prevista per il 1o gennaio 2007. Di conseguenza la Bulgaria e la Romania hanno presentato alla Commissione per approvazione i loro piani d'emergenza per il controllo dell'afta epizootica.

(4)

Tali piani d'emergenza, modificati dalla Bulgaria e dalla Romania conformemente ai suggerimenti avanzati nel corso della loro valutazione, soddisfano i criteri stabiliti dalla direttiva 2003/85/CE e inoltre, consentono di conseguire gli obiettivi prefissati da tale direttiva a condizione di essere regolarmente aggiornati e correttamente attuati. Occorre pertanto approvare tali piani.

(5)

Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2004/435/CE e sostituirla con la presente decisione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani di emergenza presentati dalla Bulgaria alla Commissione il 7 novembre 2006 per il controllo dell'afta epizootica sono approvati.

Articolo 2

I piani di emergenza presentati dalla Romania alla Commissione il 9 novembre 2006 per il controllo dell'afta epizootica sono approvati.

Articolo 3

L'allegato fissa l'elenco degli Stati membri i cui piani di emergenza per il controllo dell'afta epizootica sono stati approvati in conformità con la direttiva 2003/85/CE.

Articolo 4

La decisione 2004/435/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/552/CE (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 29).

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 45.


ALLEGATO

Elenco degli Stati membri di cui all'articolo 3

Codice

Paese

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

EE

Estonia

HU

Ungheria

LV

Lettonia

LT

Lituania

MT

Malta

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante approvazione di piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE

[notificata con il numero C(2006) 6858]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 29, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/89/CE stabilisce misure di lotta da applicare in caso di insorgenza di peste suina classica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in materia di tale epizoozia. In conformità con la presente direttiva i piani di emergenza degli Stati membri per il controllo della peste suina classica devono essere approvati dalla Commissione.

(2)

Di conseguenza la decisione della Commissione 2004/431/CE del 29 aprile 2004 recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica (2) ha approvato tali piani di emergenza per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e tali Stati membri sono elencati nell'allegato di detta decisione.

(3)

L'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità è prevista per il 1o gennaio 2007. Di conseguenza la Bulgaria e la Romania hanno presentato alla Commissione per approvazione i loro piani di emergenza per il controllo della peste suina classica.

(4)

Tali piani di emergenza, modificati dalla Bulgaria e dalla Romania conformemente ai suggerimenti avanzati nel corso della loro valutazione, soddisfano i criteri stabiliti dalla direttiva 2001/89/CE e, inoltre, consentono di conseguire gli obiettivi prefissati da tale direttiva a condizione di essere regolarmente aggiornati e correttamente attuati. Occorre pertanto approvare tali piani.

(5)

Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2004/431/CE e sostituirla con la presente decisione.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani di emergenza presentati dalla Bulgaria alla Commissione il 7 novembre 2006 per il controllo della peste suina classica sono approvati.

Articolo 2

I piani di emergenza presentati dalla Romania alla Commissione il 9 novembre 2006 per il controllo della peste suina classica sono approvati.

Articolo 3

L'allegato fissa l'elenco degli Stati membri i cui piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE sono approvati.

Articolo 4

La decisione 2004/431/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2004.

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 41; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 31.


ALLEGATO

Elenco degli Stati membri di cui all'articolo 3

Codice

Paese

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

EE

Estonia

HU

Ungheria

LV

Lettonia

LT

Lituania

MT

Malta

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nell’ambito delle misure di emergenza adottate per combattere questa malattia in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi nel 2006 e nel 2007

[notificata con il numero C(2006) 6968]

(I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2007/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nella terza e quarta settimana dell'agosto 2006 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi, in Belgio, in Germania ed in Francia, in zone nelle quali non era ancora stato individuato nessun focolaio di tale malattia. La comparsa di questa malattia potrebbe rappresentare un rischio grave per il bestiame comunitario.

(2)

La Commissione ha adottato diverse decisioni al fine di demarcare le zone di protezione e di sorveglianza e stabilire le condizioni che regolamentano i movimenti di animali da queste zone; le suddette decisioni modificano la decisione 2005/393/CE (2) che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone. Tale decisione è stata modificata per l'ultima volta dalla decisione della Commissione 2006/671/CE (3), al fine di tenere conto degli ultimi focolai di cui al primo considerando.

(3)

Al fine di prevenire al più presto la propagazione della malattia è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia nel contesto delle misure di emergenza prese per combattere la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE.

(4)

Vanno inoltre stabilite con urgenza attività armonizzate di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi, in Belgio, Germania e Francia.

(5)

Misure armonizzate e rivedute di sorveglianza ed emergenza sono state attuate in stretta collaborazione dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi al fine di controllare l'epidemia mediante l'esecuzione di indagini epidemiologiche e misure di sorveglianza della malattia, inclusi test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e per la sorveglianza entomologica.

(6)

Le autorità dei suddetti Stati membri (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno fornito prove di maggiore cooperazione volte ad evitare la propagazione della malattia mediante l'applicazione di provvedimenti di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini.

(7)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le misure veterinarie di emergenza adottate in applicazione delle norme comunitarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(8)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(9)

Durante la prima settimana del novembre 2006 il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi hanno presentato una stima iniziale dei costi di attuazione di un'indagine epidemiologica e di misure di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini nel contesto degli altri provvedimenti di emergenza adottati per combattere la malattia. La stima delle misure di sorveglianza epidemiologica ammonta a 12 533 634 EUR.

(10)

In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione è attualmente necessario stabilire l'importo della prima rata del contributo finanziario della Comunità, che dovrebbe essere pari al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base della stima delle spese rimborsabili relative alle misure di sorveglianza epidemiologica. È inoltre opportuno fissare gli importi massimi rimborsabili per il costo di determinati test nell’ambito di tali misure.

(11)

Le autorità del Belgio, della Germania, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi hanno adempiuto tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi riguardanti le misure di cui all’articolo 3 della decisione 90/424/CEE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi

1.   Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2006 e nel 2007 il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per coprire i costi di test di laboratorio per la sorveglianza sierologica e virologica e i costi della sorveglianza entomologica, incluso l'acquisto di esche.

2.   Gli importi massimi delle spese rimborsabili al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi per un test ELISA per la sorveglianza sierologica di cui al paragrafo 1 non devono eccedere 2,5 EUR per test effettuato.

3.   Il contributo finanziario della Comunità esclude l’imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, una prima rata sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 1, nel rispetto delle seguenti modalità:

a)

300 000 EUR al Belgio;

b)

2 200 000 EUR alla Germania;

c)

100 000 EUR alla Francia;

d)

25 000 EUR al Lussemburgo;

e)

165 000 EUR ai Paesi Bassi.

Il pagamento viene effettuato sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi riguardante i test di laboratorio per la sorveglianza sierologica, virologica ed entomologica e l'acquisto di esche di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

1.   Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 sarà versato sulla base dei seguenti elementi:

a)

presentazione di una relazione tecnica interinale sull'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, inclusi i risultati ottenuti durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007;

b)

presentazione di una relazione finanziaria interinale, su modulo informatizzato, conformemente a quanto precisato nell'allegato, riguardante i costi sostenuti dagli Stati membri durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007;

c)

presentazione di una relazione tecnica finale sull'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, inclusi i risultati ottenuti durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 dicembre 2007;

d)

presentazione di una relazione finanziaria finale, su modulo informatizzato, conformemente a quanto precisato nell'allegato, riguardante i costi sostenuti dagli Stati membri durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 dicembre 2007;

e)

i risultati di qualsiasi controllo in loco effettuato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE.

I documenti di cui ai punti da a) a d) devono essere messi a disposizione nell'ambito dei controlli in loco di cui al punto e) effettuati dalla Commissione.

2.   La relazione tecnica interinale e la relazione finanziaria interinale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) devono essere presentate entro il 31 maggio 2007. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

3.   La relazione tecnica finale e la relazione finanziaria finale di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) devono essere presentate entro il 31 maggio 2008. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

Articolo 4

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 130 del 24. 5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/761/CE (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 51).

(3)  GU L 311 del 10.11.2006, pag. 51.

(4)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).


ALLEGATO

Dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d)

Spese sostenute

Natura dell’azione

Numero

Importo (IVA esclusa)

Test ELISA

 

 

Test PCR

 

 

Altri test virologici

 

 

Test entomologici

 

 

Esche

 

 

Totale

 


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che modifica la decisione 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di volatili diversi dal pollame

[notificata con il numero C(2006) 6969]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito di un'epidemia di influenza aviaria nel Sud-est asiatico nel 2004, causata da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia. Tali misure comprendono in particolare la decisione della Commissione 2005/760/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (4). La decisione 2005/760/CE si applica fino al 31 dicembre 2006.

(2)

Al 27 ottobre 2006 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all'importazione nella Comunità di volatili diversi dal pollame. Il parere è ufficialmente disponibile dal 14 novembre 2006.

(3)

Il parere ha messo in evidenza una serie di settori in cui i miglioramenti ridurrebbero in modo significativo i rischi sanitari identificati, connessi con l'importazione di volatili diversi dal pollame. In particolare, il parere sottolinea i rischi di propagazione di malattie virali come l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle collegati all'importazione di volatili diversi dal pollame e identifica possibili strumenti e opzioni che possono ridurre i rischi sanitari identificati con l'importazione di tali volatili. Poiché il parere scientifico guiderà la politica futura dell'UE relativa agli aspetti di tali importazioni legati alla salute e il benessere degli animali, è importante valutare adeguatamente il contributo scientifico che la Commissione ha ricevuto prendendo in debita considerazione le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel parere allo scopo di istituire un sistema coerente per tali importazioni.

(4)

Per quanto riguarda le misure fissate nella decisione 2005/760/CE, la Commissione ha iniziato la valutazione del parere immediatamente dopo la sua disponibilità e una prima analisi del parere con le possibili modifiche di tali misure ha avuto luogo durante la riunione del gruppo di lavoro degli esperti nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali che si è tenuta il 14 novembre 2006 e durante la riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 27 novembre 2006. Tuttavia, in base alla situazione sanitaria mondiale attuale degli animali per quanto riguarda l'influenza aviaria, allo scopo di permettere agli Stati membri, come da essi richiesto alla riunione del 27 novembre 2006, e alla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di finalizzare tale valutazione e di preparare le misure da fissare, le restrizioni di cui alla decisione 2005/760/CE dovrebbero essere mantenute per un breve periodo di transizione.

(5)

La decisione 2005/760/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2005/760/CE la data del «31 dicembre 2006» è sostituita da quella del «31 marzo 2007».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(4)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata dalla decisione 2005/862/CE.


12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modifica della decisione 2006/875/CE che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza della malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007

[notificata con il numero C(2006) 6971]

(2007/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2006/875/CE che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 (2), la Commissione ha approvato i programmi presentati dagli Stati membri che compaiono sull'elenco dei programmi fissati dalla decisione 2006/687/CE (3) della Commissione.

(2)

Per motivi di efficacia amministrativa tutte le spese presentate che prevedono un contributo finanziario della Commissione vanno indicate in euro. In conformità con il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune (4), il tasso di conversione per le spese in una valuta diversa dall'euro deve essere il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è stata presentata dallo Stato membro interessato.

(3)

La decisione 2006/875/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e lasalute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 17 e 18 della decisione 2006/875/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«Articolo 17

Le spese sostenute dallo Stato membro ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

Articolo 18

Quando le spese di uno Stato membro sono indicate in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato deve convertirle in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53 (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 14.

(3)  GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52.

(4)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).