ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 5

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
10 gennaio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 10/2007 della Commissione, del 9 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 11/2007 della Commissione, del 9 gennaio 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

3

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 7/2007 della Commissione, dell'8 gennaio 2007, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 4 del 9.1.2007)

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/1


REGOLAMENTO (CE) N. 10/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

93,1

TN

167,8

TR

140,9

ZZ

133,9

0707 00 05

MA

66,0

TR

146,3

ZZ

106,2

0709 10 00

EG

337,4

ZZ

337,4

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,8

ZZ

101,0

0805 10 20

CL

64,2

EG

48,4

IL

55,2

MA

57,3

TR

66,7

ZZ

58,4

0805 20 10

IL

93,9

MA

81,9

ZZ

87,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

72,2

MA

50,4

TR

65,1

ZZ

62,6

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

104,7

CN

80,7

US

118,2

ZA

144,1

ZZ

111,9

0808 20 50

CN

71,6

US

99,3

ZZ

85,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/3


REGOLAMENTO (CE) N. 11/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1510/2006 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 9 gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1510/2006 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 9 gennaio e prima del 1o marzo 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 280 del 12.10.2006, pag. 16.


Rettifiche

10.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/4


Rettifica del regolamento (CE) n. 7/2007 della Commissione, dell'8 gennaio 2007, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2007 )

A pagina 4, titolo dell’allegato:

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