ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 414

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
30 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

 

*

Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

 

*

Regolamento (CE) n. 2028/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 appartenente al gruppo Microorganismi ( 1 )

 

*

Regolamento (CE) n. 2029/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

 

*

Regolamento (CE) n. 2030/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

 

*

Regolamento (CE) n. 2031/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti nel settore dello zucchero a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

 

*

Regolamento (CE) n. 2032/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

 

*

Regolamento (CE) n. 2033/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

 

*

Regolamento (CE) n. 2034/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2007

 

*

Regolamento (CE) n. 2035/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, per la campagna 2007, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

 

*

Regolamento (CE) n. 2036/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2007

 

*

Regolamento (CE) n. 2037/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2007

 

*

Direttiva 2006/140/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, che stabilisce, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea si sta rivelando inadeguato

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

 

 

 

*

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Capo Verde.

(2)

È opportuno approvare il suddetto accordo.

(3)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

41

Portogallo

7

Pesca del tonno

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

12

Francia

13

Pesca del tonno

Tonniere con lenze e canne

Spagna

7

Francia

4

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca capoverdiana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/3


ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,

da una parte,

La Repubblica del Capo Verde, di seguito denominata «Capo Verde»,

dall'altra,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Capo Verde, in particolare nell’ambito della convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle proprie risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

RICONOSCENDO che il Capo Verde esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito denominata ICCAT,

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile volta a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle acque del Capo Verde e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Capo Verde;

le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Capo Verde;

la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo della pesca nelle acque del Capo Verde, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:

a)

«autorità del Capo Verde»: il governo del Capo Verde;

b)

«autorità della Comunità»: la Commissione europea;

c)

«acque del Capo Verde»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde in materia di pesca;

d)

«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

e)

«nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

f)

«società mista»: una società commerciale costituita nel Capo Verde da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;

g)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Capo Verde, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

h)

«trasbordo»: il trasferimento, in mare o in porto, della totalità o di parte delle catture detenute a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

i)

«armatore»: la persona giuridicamente responsabile del peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

j)

«marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marinai capoverdiani sono, in questo senso, marinai ACP.

Articolo 3

Principi e obiettivi per l’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi definiti dal codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell’attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base delle disposizioni del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all’articolo 9.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato delle risorse alieutiche.

5.   L’ingaggio di marinai capoverdiani e/o ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e il Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.

2.   Le due parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 o, se del caso, di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitariealle zone di pesca del Capo Verde

1.   Il Capo Verde si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Capo Verde. Le autorità capoverdiane notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione e qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla legislazione della pesca.

3.   Il Capo Verde è responsabile dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Capo Verde.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, le tasse applicabili e le relative modalità di pagamento sono specificate nell’allegato al protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede al Capo Verde una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

l’accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca del Capo Verde e

b)

il sostegno finanziario della Comunità per la promozione di una pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde.

2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al precedente paragrafo è stabilita e gestita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nel Capo Verde sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.

3.   La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente secondo le modalità previste dal protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:

a)

eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque del Capo Verde;

b)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione della politica settoriale della pesca nel Capo Verde, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e)

la denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

f)

la sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazionetra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti si impegnano ad attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori capoverdiani e comunitari al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.

5.   Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente nel Capo Verde e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, e la valutazione della sua attuazione;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nel Capo Verde e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio del Capo Verde.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di eventi straordinari, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte l’intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque capoverdiane sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 16

Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, entrato in vigore il 24 luglio 1990.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 agosto 2011

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per un periodo di cinque anni decorrente dal 1o settembre 2006, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982):

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,

tonniere con lenze e canne: 11 unità,

pescherecci con palangari di superficie: 48 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 t/anno, e dall’altro un importo specifico di 60 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca capoverdiana. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 385 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4.   Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque capoverdiane superano le 5 000 tonnellate annue, l’importo di 325 000 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 1 (650 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009 e 2010 per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’assegnazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Capo Verde.

7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — riunione scientifica

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi del codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.

3.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, eventualmente a seguito di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Capo Verde. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all’importo annuo complessivo riveduto, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità del Capo Verde. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti dovrebbero incoraggiare la pesca sperimentale, soprattutto in relazione alle specie di acque profonde presenti nelle acque del Capo Verde. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti.

Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo del Capo Verde può concedere alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie per il restante periodo d’applicazione del protocollo vigente. In questo caso sarà aumentata la contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1.   Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’Articolo 6 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde

1.   Una quota pari all’ottanta per cento (80 %) della contropartita finanziaria totale fissata all’articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all’attuazione di iniziative volte a promuovere una pesca responsabile e sostenibile nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Capo Verde.

Tale dotazione è gestita dal Capo Verde in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2.   Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e il Capo Verde concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.

4.   Il Capo Verde decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Capo Verde notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adattare ai suddetti risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

a)

le autorità competenti del Capo Verde notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Capo Verde possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Capo Verde nell’ambito del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di revisione

Le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle a metà percorso.

Articolo 12

Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Essi si applicano a decorrere dal 1o settembre 2006.

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/26


REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 appartenente al gruppo «Microorganismi»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.

(2)

Il preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750, appartenente al gruppo «Microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) della Commissione n. 1453/2004 (3), in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (4), e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (5). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione relativa a tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per tacchini da ingrasso contenenti il coccidiostatico ammesso denominato maduramicina ammonio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

Nel parere del 12 luglio 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 e la maduramicina ammonio. Il parere dell'Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Il regolamento (CE) n. 600/2005 deve essere quindi modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

(4)  GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.

(5)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 per la specie animale tacchini da ingrasso è sostituita dalla seguente:

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microorganismi

«E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750

(nel rapporto 1/1)

Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente almeno 3,2 × 109 CFU/g di additivo (1,6 × 109 di ciascun batterio)

Tacchini da ingrasso

1,28 × 109

1,28 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere usato nei mangimi composti contenenti i seguenti coccidiostatici ammessi:

diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina e maduramicina ammonio.

A tempo indeterminato»


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/29


REGOLAMENTO (CE) N. 2029/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

A motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario apportare alcuni adattamenti tecnici al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (1).

(2)

L'articolo 14 bis, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1538/91 e gli allegati I, II e III dello stesso contengono alcune diciture in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture e in bulgaro e in rumeno.

(3)

L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo del tenore in acqua delle carni di pollame. È opportuno inserirvi i laboratori nazionali di riferimento della Bulgaria e della Romania.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è così modificato:

1)

nell'articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, l'elenco delle diciture in tutte le lingue degli Stati membri è sostituito dal seguente:

«—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.»;

2)

gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

3)

l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 433/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 16).


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, “Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra “mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra “mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с “ядеца”

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (“magret” või “maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

ALLEGATO II

ARTICOLO 9 — METODI DI RAFFREDDAMENTO

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

ALLEGATO III

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 — FORME DI ALLEVAMENTO

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

 

Belgio

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulgaria

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Repubblica ceca

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danimarca

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Germania

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grecia

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Spagna

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Francia

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irlanda

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Italia

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Cipro

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lettonia

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Lussemburgo

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Ungheria

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Paesi Bassi

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Polonia

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portogallo

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Romania

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovenia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Svezia

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Regno Unito

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY»


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/40


REGOLAMENTO (CE) N. 2030/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 58, l'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (2) elenca i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. Occorre modificare tale allegato per inserirvi alcuni vini prodotti in Romania.

(2)

L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (3) contiene le deroghe relative al tenore di acidità volatile dei vini stabilito nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale allegato in seguito all'adesione della Romania.

(3)

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo (4) determina il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno per la banca di dati analitici di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è necessario determinare il numero di campioni da prelevare per tali paesi.

(4)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunta la seguente lettera o):

«o)

per i vini romeni:

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CT”;

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CIB”».

Articolo 3

All'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«—

30 campioni in Bulgaria,

20 campioni nella Repubblica ceca,

200 campioni in Germania,

50 campioni in Grecia,

200 campioni in Spagna,

400 campioni in Francia,

400 campioni in Italia,

10 campioni a Cipro,

4 campioni in Lussemburgo,

50 campioni in Ungheria,

4 campioni a Malta,

50 campioni in Austria,

50 campioni in Portogallo,

70 campioni in Romania,

20 campioni in Slovenia,

15 campioni in Slovacchia,

4 campioni nel Regno Unito.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

(3)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

(4)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 22).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol.

ITALIA

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

ROMANIA

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave».


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/43


REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante adattamento di alcuni regolamenti nel settore dello zucchero a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno apportare determinate modifiche tecniche ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per poter eseguire gli adattamenti necessari connessi all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2)

Il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM (1) contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.

(3)

Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.

(4)

Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (3) contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.

(5)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 192/2002, (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 192/2002 è così modificato:

1)

all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nella casella 20 del titolo è indicata una delle diciture di cui all’allegato II»;

2)

l'allegato attuale diventa «Allegato I»;

3)

il testo dell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 950/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato.

3.   Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. La medesima casella reca una delle diciture elencate nella parte B dell'allegato.»;

2)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione

Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato “fuori quota”, la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte C dell'allegato, a seconda del prodotto di cui trattasi.»;

3)

all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte D dell'allegato.»;

4)

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 4, lettera c)

:

in bulgaro

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

in spagnolo

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

in ceco

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

in danese

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

in tedesco

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

in estone

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

in greco

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

in inglese

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

in francese

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

in lettone

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

in lituano

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

in ungherese

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

in maltese

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

in olandese

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

in polacco

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

in portoghese

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

in slovacco

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

in sloveno

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

in finlandese

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

in svedese

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

A.

Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

:

in bulgaro

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in danese

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Diciture di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

:

in bulgaro

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Diciture di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 23, paragrafo 2

:

in bulgaro

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Diciture di cui all'articolo 25, lettera c)

:

in bulgaro

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Diciture di cui all'articolo 25, lettera d)

:

in bulgaro

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Diciture di cui all'articolo 26, paragrafo 2

:

in bulgaro

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Diciture di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera c)

:

in bulgaro

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), primo trattino

:

in bulgaro

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), secondo trattino

:

in bulgaro

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in olandese

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).»


ALLEGATO III

«ALLEGATO

A.

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

:

in bulgaro

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

in spagnolo

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

in ceco

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

in danese

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

in tedesco

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

in estone

:

“Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …”

:

in greco

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

in inglese

:

«Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …»

:

in francese

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

in italiano

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

in lettone

:

“Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …”

:

in lituano

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

in ungherese

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

:

in olandese

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …”

:

in polacco

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …”

:

in portoghese

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

in rumeno

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …”

:

in slovacco

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

in sloveno

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

in finlandese

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …”

:

in svedese

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …”

B.

Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 3:

:

in bulgaro

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

in spagnolo

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

in ceco

:

„sazba použitelné náhrady“

:

in danese

:

»Restitutionssats«

:

in tedesco

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

in estone

:

“Kohaldatav toetuse määr”

:

in greco

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

in inglese

:

«rate of applicable refund»

:

in francese

:

«Taux de la restitution applicable»

:

in italiano

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

in lettone

:

“Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

:

in lituano

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

in ungherese

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

:

in olandese

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …”

:

in polacco

:

„stawka stosowanej refundacji”

:

in portoghese

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

in rumeno

:

„Rata restituirii aplicabile”

:

in slovacco

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

in sloveno

:

„višina nadomestila“

:

in finlandese

:

”Tuen määrä …”

:

in svedese

:

”Exportbidragssatsen: …”

C.

Diciture di cui all'articolo 7:

:

in bulgaro

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

in spagnolo

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

:

in ceco

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

in danese

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

in tedesco

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

in estone

:

“Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta”

:

in greco

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

in inglese

:

«(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund»

:

in francese

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution»

:

in italiano

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

:

in lettone

:

“(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas”

:

in lituano

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

in ungherese

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében”

:

in olandese

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie”

:

in polacco

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji”

:

in portoghese

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição»

:

in rumeno

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire”

:

in slovacco

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty» na vývoz bez náhrady“

:

in sloveno

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

in finlandese

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”

:

in svedese

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter» för export utan bidrag”

D.

Diciture di cui all’articolo 14, paragrafo 3:

:

in bulgaro

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

in spagnolo

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

in ceco

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

in danese

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

in tedesco

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

in estone

:

“EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)”

:

in greco

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

in inglese

:

«EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)»

:

in francese

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

in italiano

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

in lettone

:

“EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

:

in lituano

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

in ungherese

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes”

:

in olandese

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

:

in polacco

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)”

:

in portoghese

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

in rumeno

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)”

:

in slovacco

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

in sloveno

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

in finlandese

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)”

:

in svedese

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)”»


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/58


REGOLAMENTO (CE) N. 2032/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.

(2)

Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2007 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2007 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2007 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2007 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Coefficiente di conversione

Eviscerato, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Spinaroli

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebasti

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlani

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molve

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Sgombri cavallo della specie

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Acciughe

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Passere di mare

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Rombo giallo

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limande

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Passere artiche

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seppie

Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Specie

Dimension (2)

Coefficiente di conversione

 

Intero o eviscerato, con testa (2)

Prive della testa (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Rana pescatrice

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Tutte presentazioni

 

Extra, A (2)

Gamberetti grigi delle specie

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Gamberelli

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Intero (2)

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Intero (2)

Coda (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Eviscerato, con testa (2)

Pesci interi (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Sogliole

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Prezzi di ritiro (euro/t)

Eviscerato, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Spinaroli

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Sebasti

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di ritiro (Euro/t)

Eviscerato, con testa (2)

Pesci interi (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Merlani

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Molve

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

Sgombri cavallo della specie

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Acciughe

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Passere di mare

Pleuronectes platessa

1o gennaio al 30 aprile 2007

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

1o maggio al 31 dicembre 2007

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Rombo giallo

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Limande

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Specie

Dimensioni (3)

Prezzi di ritiro (Euro/t)

Eviscerato, con testa (3)

Pesci interi (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Passere artiche

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Tonni bianchi o allunga

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Seppie

Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Intero o eviscerato, con testa (3)

Prive della testa (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Rana pescatrice

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Tutte presentazioni

Extra, A (3)

Gamberetti grigi delle specie

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Gamberelli

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Specie

Dimensioni (4)

Prezzi di vendita (Euro/t)

 

Cada (4)

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Intero (4)

Coda (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Eviscerato, con testa (4)

Pesci interi (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Sogliole

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

(2)  La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

(3)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

(4)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000


ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie

Zona di sbarco

Coefficiente

Dimensioni (1)

Prezzi di ritiro (EUR/t)

Pesci sviscerati, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

Regioni costiere e isole dell'Irlanda

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover.

Regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni.

Regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Sgombri della specie

Scomber scombrus

Regioni costiere e isole dell'Irlanda

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Regioni costiere e isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Naselli della specie

Merluccius merluccius

Regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

Isole delle Azzorre e Madera

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Sardine della specie

Sardina pilchardus

Isole Canarie

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Regioni e isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Regioni costiere atlantiche del Portogallo

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/66


REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.

(2)

I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2007 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio (2).

(3)

I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4)

Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2007 ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento, nonché le forme di presentazione e i coefficienti di conversione a cui si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Specie

Presentazione

Coefficiente di adeguamento

Livello d’intervento

Prezzo di vendita

(in EUR/t)

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

interi o eviscerati, con o senza testa

1,0

0,85

1 654

Naselli (Merluccius spp.)

interi o eviscerati, con o senza testa

1,0

0,85

1 022

filetti individuali

 

 

 

— spellati

1,0

0,85

1 243

— non spellati

1,1

0,85

1 367

Orate

(Dendex dentex e Pagellus spp.)

intere o eviscerate, con o senza testa

1,0

0,85

1 335

Pesce spada (Xiphias gladius)

intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

3 467

Gamberetti Penaeidae

congelati

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Altri Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

congelate

1,0

0,85

1 605

Calamari (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— interi, non puliti

1,00

0,85

993

— puliti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— interi, non puliti

2,50

0,85

2 482

— puliti

2,90

0,85

2 879

Polpi o piovre (Octopus spp.)

congelati

1,00

0,85

1 792

Totani (Illex argentinus)

— interi, non puliti

1,00

0,80

717

— eviscerati e decapitati

1,70

0,80

1 219

Forme di presentazione commerciale:

:

interi, non puliti

:

pesci che non hanno subito alcun trattamento

:

puliti

:

prodotti almeno eviscerati

:

eviscerati e decapitati

:

corpo di calamaro privo di viscere e capo.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/68


REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(3)

I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2006, dal regolamento (CE) n. 2032/2006 della Commissione (2).

(4)

Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna di pesca 2007 relativi ai prodotti della pesca, come da articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000, sono riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO (1)

1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di riferimento (in ECU/tonnellata)

Pesce eviscerato con testa (2)

Pesce intero (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Aringhe della specie Clupea harengus

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Scorfani o sebasti (Sebastes spp.)

ex03026931et ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Merluzzi della specie Gadus morhua

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Gamberelli boreali (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Codice aggiuntivo TARIC

Presentazione

Prezzo di riferimento

(in euro per tonnellata)

1.   

Scorfani o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

Interi:

 

ex03037935

ex03037937

F411

con o senza testa

960

ex03042935

ex03042939

 

Filetti:

 

F412

con lische («standard »)

1 934

F413

senza lische

2 117

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 285

2.   

Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Interi, con o senza testa

1 106

ex03042929

 

Filetti:

 

F417

(«interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

2 428

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 664

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 602

F420

filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 943

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 434

3.   

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filetti:

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

1 518

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 672

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 680

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

986

4.   

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

2 264

F432

– filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 606

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 537

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 710

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 960

5.   

Merluzzo dell'Alasca (Theragra chalcogramma)

 

 

Filetti:

 

ex03042985

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

1 159

F442

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 324

6.   

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex03041997

ex03049923

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

510

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

464


(1)  Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri»

(2)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/72


REGOLAMENTO (CE) N. 2035/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa, per la campagna 2007, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

(2)

Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

(3)

L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4)

L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2007, gli importi dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quelli dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1.   Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

I.   

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa o tagliati

— Sardine della specie Sardina pilchardus

345

— Altre specie

280

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

365

III.

Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa, tagliati o filettati

265

IV.

Marinatura e magazzinaggio

245

2.   Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

3

I.

Congelamento e magazzinaggio

Scampi

Nephrops norvegicus

305

Code di scampi

Nephrops norvegicus

230

II.

Decapitazione, congelamento e magazzinaggio

Scampi

Nephrops norvegicus

285

III.

Cottura, congelamento e magazzinaggio

Scampi

Nephrops norvegicus

305

Granchi

Cancer pagurus

230

IV.

Pastorizzazione e magazzinaggio

Granchi

Cancer pagurus

365

V.

Conservazione in vivaio o in gabbia

Granchi

Cancer pagurus

210

3.   Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

I.

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa o tagliati

280

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

365


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/74


REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2)

Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2007, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito, per i prodotti elencati all’allegato II di tale regolamento, nel modo seguente:

:

primo mese

:

210 EUR per tonnellata

:

secondo mese

:

0 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/75


REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), sono previste modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L’organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

(4)

È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2007 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

(3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.


ALLEGATO

Valori forfettari

Destinazione dei prodotti ritirati

in EUR/t

1.   

Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):

a)   

per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

Danimarca, Svezia

60

Regno Unito

50

altri Stati membri

17

Francia

2

b)   

per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis):

Danimarca, Svezia

0

altri Stati membri

10

c)   

per gli altri prodotti:

Danimarca

40

Svezia, Portogallo, Irlanda

17

Regno Unito

28

altri Stati membri

1

2.   

Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):

a)   

per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.):

tutti gli Stati membri

8

b)   

per gli altri prodotti:

Svezia

0

Francia

30

altri Stati membri

30

3.   

Utilizzazione come esche:

Francia

45

altri Stati membri

20

4.

Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione

0


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/78


DIRETTIVA 2006/140/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. L'elenco comprende il fluoruro di solforile.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il fluoruro di solforile è stato esaminato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8: preservanti del legno, di cui alla definizione dell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 19 aprile 2005 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del suddetto regolamento.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi in data 8 settembre 2006.

(5)

L'esame del fluoruro di solforile non ha evidenziato questioni aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6)

Dai vari esami effettuati sembrerebbe che i biocidi contenenti fluoruro di solforile utilizzati come preservanti del legno possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il fluoruro di solforile nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti fluoruro di solforile possano essere rilasciate, modificate o revocate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7)

È importante che le disposizioni della presente direttiva vengano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fluoruro di solforile, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(8)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che detti prodotti vengano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera e), della direttiva 98/8/CE, e che vengano adottate misure di riduzione dei rischi per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone presenti nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE.

(9)

È inoltre opportuno prevedere il monitoraggio continuo, nonché la comunicazione di ulteriori informazioni su determinati punti evidenziati nella relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE.

(10)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi agli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti fluoruro di solforile, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/8/CE.

(13)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE viene modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione del 29 maggio 2006 (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

(2)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).


ALLEGATO

La seguente tabella, in cui figura la voce «N. 1» è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

«N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

1

fluoruro di solforile

difluoruro di solforile

Numero CE: 220-281-5

Numero CAS: 2699-79-8

> 994 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2010

31 dicembre 2018

8

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni vengano subordinate alle seguenti condizioni:

1)

il prodotto può essere venduto esclusivamente a professionisti appositamente formati e utilizzato esclusivamente da essi;

2)

sono previste misure idonee per ridurre i rischi per gli operatori e le persone presenti nelle vicinanze;

3)

vengono monitorate le concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera.

Gli Stati membri assicurano inoltre che le relazioni sul monitoraggio di cui al punto 3) vengano trasmesse dai titolari di autorizzazione alla Commissione ogni cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/81


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

che stabilisce, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea si sta rivelando inadeguato

(2006/1014/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che è stato adottato per sollecitare ulteriormente la correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche.

(3)

La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 (2) ha invitato solennemente le parti, vale a dire gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.

(4)

La decisione di Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione settoriale dei regimi pensionistici (3) ha stabilito che un regime a capitalizzazione con contributi predefiniti non può essere classificato come un regime di previdenza sociale. Questo regime non può pertanto essere considerato di pertinenza delle amministrazioni pubbliche. Questa decisione quadro ha richiesto discussioni bilaterali con gli Stati membri prima della sua attuazione. Nell'ambito di tali discussioni, Eurostat ha riconosciuto che ‘alcuni Stati membri potrebbero necessitare di un periodo transitorio per attuare la decisione ed evitare perturbazioni nella conduzione delle loro politiche di bilancio» (4). Il periodo transitorio concesso da Eurostat scadrà con la prima notifica dei dati di bilancio del 2007, prevista entro il 1o aprile 2007. La Polonia ha deciso di avvalersi di questo periodo transitorio. Pertanto, i contributi sociali e le altre entrate percepite (e spese sostenute) dai regimi a capitalizzazione con contributi predefiniti sono stati registrati come entrate (e spese) pubbliche, ragion per cui le cifre del disavanzo e del debito risultano inferiori.

(5)

Con la decisione 2005/183/CE del Consiglio (5) il 5 luglio 2004 è stato deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo.

(6)

A norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha altresì indirizzato una raccomandazione alle autorità polacche, affinché ponessero fine quanto prima alla situazione di disavanzo eccessivo e adottassero provvedimenti a medio termine per raggiungere l'obiettivo di portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2007 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel programma di convergenza presentato dalle autorità nel maggio 2004 e approvato nel parere del Consiglio del 5 luglio 2004, con i seguenti obiettivi annuali: 5,7 % del PIL nel 2004, 4,2 % del PIL nel 2005, 3,3 % del PIL nel 2006 e 1,5 % del PIL nel 2007. Il Consiglio ha stabilito il termine del 5 novembre 2004 per l'adozione di misure efficaci «in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di disavanzo per il 2005».

(7)

Il percorso per la riduzione del disavanzo approvato dal Consiglio il 5 luglio 2004 non includeva il costo della riforma pensionistica attuata nel 1999. Circa il 20 % delle entrate derivanti dai contributi pensionistici è stato riassegnato dal sistema a ripartizione ai regimi pensionistici a capitalizzazione con contributi predefiniti. All'epoca della raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, il Consiglio ha tenuto esplicitamente conto del fatto che gli obiettivi di disavanzo avrebbero dovuto essere esplicitamente rivisti al rialzo, con un costo annuale stimato della riforma pensionistica polacca di circa 1,5 % del PIL. Alla luce di quanto precede e anche dei rischi per lo più negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha sottolineato nel suo parere sul programma di convergenza del maggio 2004 che «l'orientamento di bilancio delineato nel programma può non essere sufficiente per ridurre il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL durante il periodo coperto dal programma» (ovvero entro il 2007).

(8)

Dopo la scadenza del termine del 5 novembre 2004 fissato nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, la Commissione è giunta alla conclusione, nella sua comunicazione al Consiglio del 14 dicembre 2004, che non era necessario adottare altre misure nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi per la Polonia, in quanto il governo polacco aveva adottato misure efficaci in relazione alle misure previste per raggiungere l’obiettivo di disavanzo per il 2005.

(9)

Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ha espresso il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del novembre 2004. L'aggiornamento ha elevato l'obiettivo di disavanzo per il 2007 al 2,2 % del PIL (dall'1,5 % previsto nel programma di convergenza del maggio 2004), ovvero circa il 3,7 % del PIL includendo il costo della riforma pensionistica. Questa revisione al rialzo si è verificata nonostante il perdurare di una forte crescita (secondo le previsioni del programma, oltre il 5 % all'anno in media) e sebbene i risultati/le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venissero tutti rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche. Il Consiglio ha rilevato il rischio di un'attuazione tardiva o incompleta delle misure di aggiustamento del bilancio. In riferimento ai rischi negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha invitato la Polonia tra l'altro a rafforzare il risanamento dei conti pubblici al di là del 2005 e a diminuire l'obiettivo di disavanzo per il 2007. Di fatto, solo un esiguo numero di misure è stato attuato. Il risultato di bilancio per il 2005, attestatosi al 2,5 % del PIL, è stato comunque migliore del previsto.

(10)

Il 14 marzo 2006 il Consiglio ha adottato il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del gennaio 2006. L'aggiornamento mirava ad una lenta riduzione del disavanzo delle pubbliche amministrazioni (di circa lo 0,3 % del PIL all'anno in media nel periodo 2006-2008), in modo da soddisfare i criteri di convergenza del bilancio entro la fine delle legislatura (ovvero entro la fine del 2009). Inoltre, mentre i risultati e le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venivano nuovamente rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche, il programma confermava un obiettivo di disavanzo per il 2007 del 2,2 % del PIL (escluso il costo della riforma pensionistica). Data la revisione al rialzo del costo della riforma pensionistica fino al 2 %, risultante da un'evoluzione del mercato del lavoro più favorevole del previsto e da una maggiore partecipazione al nuovo regime pensionistico, l'obiettivo di disavanzo per il 2007, incluso tale costo, era di 0,4 punti percentuali del PIL più elevato che nell'aggiornamento precedente (4,1 % del PIL a fronte del 3,7 % del PIL). Il Consiglio ha posto in risalto vari rischi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, ad esempio le ipotesi di crescita relativamente favorevoli nell'ultimo anno del periodo di riferimento del programma (2008), le ipotesi relativamente ottimistiche sulle elasticità fiscali e le possibili difficoltà a controllare la spesa, a fronte delle pressioni sulla spesa per la previdenza sociale. Il Consiglio ha rilevato infine che «il programma di convergenza prevede alcuni progressi, ma non l'effettiva correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007». Inoltre, il Consiglio ha indicato che il saldo strutturale (vale a dire il saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee calcolato dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni fornite nel programma secondo la metodologia concordata) dovrebbe registrare un miglioramento medio di circa 0,25 % del PIL all'anno per tutto il periodo di riferimento del programma.

(11)

Il progetto di bilancio per il 2007, adottato il 27 settembre 2006, stima il disavanzo del 2006 al 2,1 % del PIL (esclusi i costi della riforma pensionistica), a fronte di un obiettivo del 2,6 % contenuto nell'aggiornamento del programma di convergenza del gennaio 2006 (e del 3,3 % su cui si basava la raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del luglio 2004). Il risultato migliore del previsto è dovuto ad entrate più elevate (soprattutto per quanto riguarda il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) derivanti da una crescita maggiore del previsto e da un contenimento della crescita della spesa, grazie soprattutto ad investimenti pubblici inferiori al previsto. Il progetto di bilancio 2007 presenta i seguenti obiettivi di disavanzo per gli anni successivi: 1,7 % nel 2007, 1,2 % nel 2008 e 0,5 % nel 2009.

(12)

La valutazione del seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2007 porta alle conclusioni seguenti:

l'obiettivo rivisto per il disavanzo di bilancio 2007, pari all'1,7 % del PIL (esclusi i costi della riforma pensionistica), contenuto nel progetto di bilancio per il 2007, è superiore all'obiettivo dell'1,5 % del PIL approvato nella raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 per la correzione del disavanzo eccessivo. La revisione del disavanzo per il 2007 ha luogo mentre i disavanzi nel periodo 2004-2006 sono risultati molto inferiori a quanto previsto nella raccomandazione,

il periodo di transizione per l'attuazione della decisione Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione scadrà con la prima notifica del 2007 prevista entro il 1o aprile. L'inclusione del costo della riforma pensionistica, superiore alle previsioni, porta ad un obiettivo di disavanzo per il 2007 di circa il 3,7 % del PIL,

il disavanzo per il 2007 indicato nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione è superiore dello 0,3 % del PIL all'obiettivo delle autorità polacche. In particolare, il gettito delle imposte dirette dovrebbe essere inferiore a quanto previsto dalle autorità, mentre la spesa sociale e gli investimenti pubblici saranno probabilmente più elevati.

(13)

Ciò porta alla conclusione che, malgrado un miglioramento della situazione di bilancio e il fatto che la Polonia abbia finora ampiamente conseguito i suoi obiettivi di bilancio, in base alle informazioni attuali il disavanzo del 2007 supererebbe nettamente il valore di riferimento del 3 % del PIL e non può essere considerato in linea con le raccomandazioni del Consiglio per una correzione del disavanzo entro il 2007.

In linea con la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita, la Polonia ha accettato di rendere pubblica la raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato si sta rivelando inadeguato per correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dalla raccomandazione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(2)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(3)  Cfr. comunicato stampa di Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004 e il capitolo I.1.3 «Classification of funded pension schemes and impact on government finance of the Eurostat’s Manual on government deficit and debt» disponibile al seguente indirizzo Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-04-002/EN/KS-BE-04-002-EN.PDF

(4)  Cfr. nota 3.

(5)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 18.

(6)  Cfr. http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11220.en04.pdf


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/84


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/1015/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/85


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA (in appresso «la Malaysia»),

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Malaysia e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Malaysia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Malaysia, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Malaysia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Malaysia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione:

i)

che il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

che lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;

iii)

che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio;

iv)

che il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   La Malaysia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Malaysia ed un altro Stato membro e la Malaysia dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo; oppure

v)

il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale la Malaysia non abbia stipulato alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e si possa dimostrare che tale Stato membro abbia negato diritti di traffico ai vettori aerei designati dalla Malaysia.

La Malaysia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti alla Malaysia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Malaysia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato della Malaysia che operano tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Malaysia in virtù di un accordo di cui all’allegato I, che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Compatibilità con le regole della concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all’allegato I i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l’adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati all’allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non si applicano.

Articolo 7

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e la Malaysia che, alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via transitoria, sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a […] in duplice esemplare, oggi […] [… …] nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e Bahasa Melayu.

Per la Comunità europea

Per il governo della Malaysia


ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra Malaysia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 22 novembre 1976, in seguito denominato «accordo Malaysia-Austria» nell’allegato II;

modificato dal protocollo d’intesa fatto a Vienna il 23 agosto 1990;

modificato da ultimo dal verbale fatto a Kuala Lumpur il 14 settembre 1994.

Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Malaysia, in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 26 febbraio 1974, in seguito denominato «accordo Malaysia-Belgio» nell’allegato II;

modificato dal verbale concordato fatto a Bruxelles il 25 luglio 1978;

modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 14 ottobre 1993.

Accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Praga il 2 maggio 1973, in seguito denominato «accordo Malaysia-Repubblica ceca» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa firmato a Praga il 2 maggio 1973.

Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, in seguito denominato «accordo Malaysia-Danimarca» nell’allegato II.

Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, in seguito denominato «Progetto di accordo Malaysia-Danimarca» nell’allegato II.

Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 6 novembre 1997, in seguito denominato «accordo Malaysia-Finlandia» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa fatto a Kuala Lumpur il 15 settembre 1997.

Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Malaysia, in materia di trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 22 maggio 1967, in seguito denominato «accordo Malaysia-Francia» nell’allegato II.

Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 23 luglio 1968, in seguito denominato «accordo Malaysia-Germania» nell’allegato II.

Accordo fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 febbraio 1993, in seguito denominato «accordo Malaysia-Ungheria» nell’allegato II.

Accordo fra il governo dell’Irlanda e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Shannon il 17 febbraio 1992, in seguito denominato «accordo Malaysia-Irlanda» nell’allegato II.

Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1995, in seguito denominato «accordo Malaysia-Italia» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa riservato fatto a Roma il 30 novembre 1994;

modificato dal protocollo d’intesa riservato fatto a Kuala Lumpur il 18 luglio 1997;

modificato dal verbale concordato di colloqui fra la Malaysia e l’Italia, fatto a Roma il 18 maggio 2005;

modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Londra il 18 luglio 2006.

Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Malaysia e il governo del Granducato di Lussemburgo, siglato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002, come allegato II al protocollo d’intesa riservato, firmato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002; in seguito denominato «accordo Malaysia-Lussemburgo» nell’allegato II.

Accordo fra il governo di Malta e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato in Malaysia il 12 ottobre 1993, in seguito denominato «accordo Malaysia-Malta» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa fatto a La Valletta il 28 febbraio 1984.

Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 1966, in seguito denominato «accordo Malaysia-Paesi Bassi» nell’allegato II;

modificato dallo scambio di note del 25 marzo 1988;

modificato dal protocollo riservato del 23 ottobre 1991;

modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 10 maggio 1993;

modificato da ultimo dal protocollo d’intesa riservato allegato come appendice A al verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 19 settembre 1995;

modificato da ultimo dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 23 maggio 1996.

Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei, firmato a Kuala Lumpur il 24 marzo 1975, in seguito denominato «accordo Malaysia-Polonia» nell’allegato II.

Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica portoghese in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato e allegato come allegato II al protocollo d’intesa fatto a Kuala Lumpur il 19 maggio 1998, in seguito denominato «accordo Malaysia-Portogallo» nell’allegato II.

Accordo fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Lubiana il 28 ottobre 1997, in seguito denominato «accordo Malaysia-Slovenia» nell’allegato II.

Accordo fra il governo spagnolo e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1993, in seguito denominato «accordo Malaysia-Spagna» nell’allegato II.

Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, in seguito denominato «accordo Malaysia-Svezia» nell’allegato II.

Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, in seguito denominato «Progetto di accordo Malaysia-Svezia» nell’allegato II.

Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Londra il 24 maggio 1973, in seguito denominato «accordo Malaysia-Regno Unito» nell’allegato II;

modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 14 settembre 1993;

modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Londra il 18 gennaio 2006.

b)

Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Malaysia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo

Progetto di protocollo d’intesa allegato come appendice 1 al verbale concordato firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 2004, che modifica l’accordo Malaysia-Regno Unito.


ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Austria.

Articolo 2 dell’accordo Malaysia-Belgio.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca.

Articolo II dell’accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Francia.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Germania.

Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Finlandia.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Ungheria.

Articolo 3, paragrafi 1-2, dell’accordo Malaysia-Irlanda.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Italia.

Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Malta.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi.

Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Polonia.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Portogallo.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Slovenia.

Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Spagna.

Articolo II dell’accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 3, paragrafi 1-3, dell’accordo Malaysia-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi

Articolo 3, paragrafi 4-7, dell’accordo Malaysia-Austria.

Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Belgio.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca.

Articolo III dell’accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Finlandia.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Francia.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Germania.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Ungheria.

Articolo 3, paragrafi 3-6, dell’accordo Malaysia-Irlanda.

Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Italia.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Malta.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Polonia.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Portogallo.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Slovenia.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Spagna.

Articolo III dell’accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 3, paragrafi 4-6, dell’accordo Malaysia-Regno Unito.

c)

Sicurezza

Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Belgio.

Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 9 dell’accordo Malaysia-Ungheria.

Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Italia.

Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Lussemburgo.

Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Portogallo.

Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Spagna.

Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 9A dell’accordo Malaysia-Regno Unito.

d)

Tassazione del carburante

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Austria.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Belgio.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca.

Articolo IV dell’accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Finlandia.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Francia.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Germania.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Ungheria.

Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Irlanda.

Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Italia.

Articolo 9 dell’accordo Malaysia-Lussemburgo.

Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Malta.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi.

Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Polonia.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Portogallo.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Slovenia.

Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Spagna.

Articolo IV dell’accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Austria.

Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Belgio.

Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca.

Articolo VII dell’accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca.

Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Finlandia.

Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Francia.

Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Germania.

Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Spagna.

Articolo 8 dell’accordo Malaysia-Ungheria.

Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Irlanda.

Articolo 8 dell’accordo Malaysia-Italia.

Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Lussemburgo.

Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Malta.

Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi.

Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Polonia.

Articolo 9 dell’accordo Malaysia-Portogallo.

Articolo 8 dell’accordo Malaysia-Slovenia.

Articolo VII dell’accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Svezia.

Articolo 7 dell’Accordo Malaysia-Regno Unito.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati richiamati nell’articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/95


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

(2006/1016/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti (la «BEI») effettua operazioni al di fuori della Comunità a sostegno delle politiche esterne della Comunità.

(2)

La maggior parte di tali operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Per il periodo 2000-2007 la garanzia della Comunità è stata istituita con decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Repubblica sudafricana) (2) e con le decisioni 2001/777/CE (3) e 2005/48/CE (4) per azioni di finanziamento specifiche alle varie regioni.

(3)

Per sostenere l'azione esterna dell'UE senza incidere sul merito di credito della BEI, si dovrebbe offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. Occorre incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza garanzia della Comunità, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nei paesi mediterranei, nonché nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di «investimento», e occorre specificare che la garanzia della Comunità copre i rischi di natura politica o governativa.

(4)

La garanzia della Comunità dovrebbe coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie su prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione (5) («IPA»), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (6) («ENPI») e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo («DCI»), quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito le «operazioni di finanziamento della BEI»).

(5)

Gli importi coperti dalla garanzia della Comunità a norma della presente decisione dovrebbero rappresentare i massimali dei finanziamenti della BEI nell'ambito della garanzia della Comunità. Essi non dovrebbero costituire obiettivi che la BEI debba necessariamente raggiungere.

(6)

Le politiche dell'UE in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione e ampliamento negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, definita nel documento di strategia sull'ampliamento pubblicato dalla Commissione nel 2005, la politica europea di prossimità, definita nel documento di strategia della Commissione del 12 maggio 2004, il nuovo partenariato con l'America latina e con l'Asia sudorientale, nonché i partenariati strategici dell'UE con la Russia, la Cina e l'India.

(7)

Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE saranno altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia l'IPA, l'ENPI, il DCI e lo strumento per la stabilità (7).

(8)

È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI siano coerenti con le politiche esterne dell'UE e garantiscano il sostegno di queste ultime, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali. I finanziamenti della BEI assicurando completa coerenza con le azioni dell'UE dovrebbero integrare i corrispondenti strumenti, programmi e politiche comunitari di assistenza nelle varie regioni. Inoltre la protezione dell'ambiente e la sicurezza energetica degli Stati membri dovrebbe far parte degli obiettivi di finanziamento della BEI in tutte le regioni ammissibili. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere realizzate nei paesi che rispettano una condizionalità adeguata e conforme agli accordi di alto livello dell'UE su aspetti politici e macroeconomici.

(9)

È opportuno rafforzare il dialogo tra la Commissione e la BEI sulle politiche nonché la pianificazione strategica e la coerenza tra i finanziamenti della BEI e della Commissione. Occorre potenziare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche dell'UE tramite il rafforzamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale che in loco. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe includere tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE.

(10)

Nei paesi in fase di preadesione, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero riflettere le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con l'UE. Nei Balcani occidentali l'azione dell'UE dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe altresì favorire, dove necessario, anche l'aspetto della costruzione istituzionale, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali («IFI») attive nella regione. Nel periodo 2007-2013 il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) dovrebbe avvenire sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.

(11)

Per quanto riguarda i paesi coperti dall'ENPI, è opportuno che la BEI prosegua e consolidi le sue attività nell'area del Mediterraneo, prestando maggiore attenzione allo sviluppo del settore privato. Al riguardo sono necessarie la cooperazione dei paesi partner per agevolare lo sviluppo del settore privato e stimolare le riforme strutturali, in particolare quelle del settore finanziario e altre misure volte a facilitare le attività della BEI, in particolare per far sì che la BEI possa emettere obbligazioni nei mercati locali. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, la BEI dovrebbe potenziare le sue attività nei paesi interessati in linea con un'adeguata condizionalità, conforme agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI dovrebbe finanziare progetti che presentano un interesse significativo per l'UE nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. Occorre dare priorità ai progetti relativi alle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore dell'ambiente, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale per la dimensione settentrionale. Nel settore energetico, rivestono un'importanza particolare i progetti riguardanti l'approvvigionamento strategico e il trasporto di energia. Le operazioni di finanziamento della BEI in questa regione dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.

(12)

Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia e in America latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e integreranno gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. La BEI dovrebbe cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. A sostegno degli obiettivi dell'UE i finanziamenti della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina dovrebbero focalizzarsi sulla sostenibilità ambientale (compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici) e i progetti relativi alla sicurezza energetica, nonché la continuazione della presenza dell'UE in Asia e nell'America latina attraverso gli investimenti esteri diretti e il trasferimento di tecnologia e di know-how. Tenendo conto dell'efficienza in termini di costi, la BEI dovrebbe inoltre poter lavorare direttamente con le imprese locali, in particolare nel settore della sostenibilità ambientale e della sicurezza energetica. Il riesame intermedio procederà a un nuovo esame degli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI in Asia e nell'America latina.

(13)

In Asia centrale la BEI dovrebbe concentrarsi sui grandi progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.

(14)

Per integrare le attività realizzate dalla BEI nel quadro dell'accordo di Cotonou per i paesi ACP, in Sudafrica la BEI dovrebbe mettere l'accento su progetti infrastrutturali di interesse pubblico (ivi comprese le infrastrutture municipali e la fornitura di acqua e di elettricità) e sul sostegno al settore privato, ivi comprese le PMI. L'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica permetterà di promuovere ulteriormente le attività della BEI in questa regione.

(15)

Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere ricercate le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse del bilancio UE, se del caso sotto forma di sovvenzioni, di capitale di rischio e di interessi a tasso agevolato, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione di progetti, l'attuazione o il rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità e, nel caso del Sudafrica, il DCI.

(16)

La BEI coopera già strettamente con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee. Tale cooperazione è disciplinata da protocolli di intesa specifici per ogni regione, che dovrebbero essere approvati dagli organi di governo della BEI. Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'UE e rientranti nel campo di applicazione della presente decisione, ove necessario la BEI dovrebbe cercare di rafforzare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee, ivi compresa, se opportuno, la cooperazione sulla condizionalità del settore, il maggiore ricorso al cofinanziamento e alla partecipazione di altre IFI nelle iniziative globali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficienza dell'aiuto.

(17)

Le comunicazioni della BEI e della Commissione sulle operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere potenziate. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe includere una parte sul valore aggiunto, in linea con le politiche dell'UE, e una parte sulla cooperazione con la Commissione, le altre IFI e i donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento.

(18)

Occorre che la garanzia della Comunità istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1o febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione dovrebbero procedere ad un riesame intermedio della decisione. In particolare il riesame dovrebbe includere una valutazione esterna, i cui parametri sono specificati nell'allegato II.

(19)

Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF.

(20)

Il fondo di garanzia per le azioni esterne (di seguito «il fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994 (8), dovrebbe continuare a garantire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI.

(21)

È opportuno che la BEI prepari, in consultazione con la Commissione, un programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI, al fine di consentire un idoneo programma di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione dovrebbe tenerne conto ai fini di tale programma nella sua programmazione di bilancio periodica trasmessa all'autorità di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Garanzia e massimali

1.   La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito «la BEI») una garanzia globale (di seguito «la garanzia della Comunità») a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie su prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito «le operazioni di finanziamento della BEI») e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea.

2.   La garanzia della Comunità è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, in tutto il periodo di cui al paragrafo 6, diminuito degli importi annullati, non supera i 27 800 milioni di EUR. Tale massimale è ripartito in due parti:

a)

un massimale di base di un importo fisso di 25 800 milioni di EUR, comprendente la sua ripartizione regionale di cui al paragrafo 4, per tutto il periodo di cui al paragrafo 6;

b)

un mandato facoltativo di 2 000 milioni di EUR. L'attivazione totale o parziale di questo importo facoltativo e la sua ripartizione regionale è decisa dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato. La decisione è basata sui risultati del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

4.   Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a) è ripartito nei seguenti massimali regionali vincolanti:

a)

paesi in fase di preadesione: 8 700 milioni di EUR;

b)

paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 milioni di EUR,

ripartiti sulla base dei seguenti submassimali indicativi:

i)

Paesi mediterranei: 8 700 milioni di EUR;

ii)

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 milioni di EUR;

c)

Asia e America latina: 3 800 milioni di EUR,

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i)

America Latina: 2 800 milioni di EUR;

ii)

Asia: 1 000 milioni di EUR;

d)

Repubblica sudafricana: 900 milioni di EUR.

5.   Nell'ambito dei massimali regionali, gli organi di governo della BEI possono decidere di riassegnare un importo non superiore al 10 % del massimale regionale tra i sub-massimali.

6.   La garanzia della Comunità copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1o febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013.

7.   Se alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, il Consiglio non ha adottato una decisione che accorda una nuova garanzia della Comunità per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori della Comunità, il periodo è automaticamente prolungato di sei mesi.

Articolo 2

Paesi coperti

1.   L'elenco dei paesi che sono o possono essere ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è riportato nell'allegato I.

2.   Per quanto riguarda i paesi elencati nell'allegato I e contrassegnati da «*» e altri paesi non compresi nell'allegato I, l'ammissibilità di tali paesi al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.

3.   La garanzia della Comunità copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI.

4.   Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, il Consiglio può decidere di sospendere i nuovi finanziamenti della BEI con garanzia della Comunità nel predetto paese secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.

5.   La garanzia della Comunità non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'UE.

Articolo 3

Coerenza con le politiche dell'Unione europea

1.   Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea, al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione europea, in particolare tramite il dialogo regolare e sistematico e la consultazione preventiva su:

a)

i documenti strategici preparati dalla Commissione, quali i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;

b)

i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

c)

altri aspetti politici e operativi.

2.   La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione europea in ogni regione.

3.   Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia della Comunità qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI.

4.   La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 6.

Articolo 4

Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali

1.   Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono sempre più realizzate in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali (di seguito «IFI») o istituzioni bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una ripartizione ragionevole dei rischi e una condizionalità coerente nei progetti e nei settori.

2.   La cooperazione è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove opportuno, tra la Commissione, la BEI, le principali IFI e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.

3.   La cooperazione con le IFI e gli altri donatori è valutata in occasione del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria

1.   Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito «garanzia generale»).

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Cossovo, rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite.

2.   Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):

a)

non trasferibilità della valuta;

b)

espropriazione;

c)

eventi bellici o disordini civili;

d)

denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

Articolo 6

Comunicazione e contabilità

1.   Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle operazioni di finanziamento della BEI a livello progettuale, settoriale, nazionale e regionale, come pure del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. Essa include inoltre una valutazione della portata della cooperazione tra la BEI e la Commissione e tra la BEI e le altre IFI e i donatori bilaterali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, ivi compresa la cooperazione con le altre IFI.

3.   La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili, relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e necessari per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

4.   Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.

5.   La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.

Articolo 7

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia della Comunità, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2.   La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Accordo sulla garanzia

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità.

Articolo 9

Riesame della decisione

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, sulla base di una valutazione esterna i cui termini sono specificati nell'allegato II della presente decisione.

2.   La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.

Articolo 10

Applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/174/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

(3)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.

(4)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11.

(5)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(6)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

(8)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28). [Riferimenti da aggiornare dopo l'adozione della proposta che modifica il meccanismo di dotazione del fondo di garanzia (COM(2005)130 definitivo)].


ALLEGATO I

Regioni e paesi coperti dall'articolo 1

A.   PAESI IN FASE DI PREADESIONE

1)

Paesi candidati

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2)

Potenziali paesi candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Cossovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (1999).

B.   PAESI COPERTI DALLO STRUMENTO DI VICINATO E PARTENARIATO

1)

Paesi mediterranei

Algeria, Egitto, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (*), Marocco, Siria, Tunisia.

2)

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (*);

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia;

Russia: Russia.

C.   ASIA E AMERICA LATINA

1)

America Latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

2)

Asia

 

Asia (esclusa Asia centrale):

Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia (*), Cina (comprese Hong Kong e la regione amministrativa speciale di Macao), India, Indonesia, Iraq (*), Corea del Sud, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

 

Asia centrale:

Kazakstan (*), Kirghizistan (*), Tagikistan (*), Turkmenistan (*), Uzbekistan (*).

D.   AFRICA AUSTRALE

Sudafrica.


ALLEGATO II

Riesame intermedio e parametri per la valutazione del mandato esterno della BEI

Riesame intermedio

Nel 2010 sarà effettuato un riesame intermedio nel merito del finanziamento esterno della BEI. Tale riesame, che dovrà essere completamente ispirato da una valutazione esterna da trasmettere al Consiglio, costituirà la base sulla quale gli Stati membri decideranno se e fino a che punto impartire un mandato facoltativo per la copertura di eventuali prestiti in un secondo tempo dopo il 2010, se introdurre altri emendamenti al mandato e in che modo massimizzare il valore aggiunto e l'efficacia delle operazioni della BEI. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio il riesame intermedio in quanto base per qualsiasi proposta di modifica del mandato. Il Consiglio prenderà le decisioni del caso previa consultazione del Parlamento europeo.

Quadro della valutazione

Il quadro includerà:

a)

una valutazione delle attività di finanziamento esterno della BEI. Alcune parti della valutazione saranno svolte in cooperazione con i servizi di valutazione della BEI e della Commissione;

b)

una valutazione del maggiore impatto dei prestiti esterni della BEI sull'interazione con altre IFI e altre fonti di finanziamento.

La valutazione sarà controllata e gestita da un comitato direttivo composto di vari «saggi» nominati dal consiglio dei governatori della BEI, di un rappresentante della BEI e di un rappresentante della Commissione. Il comitato direttivo sarà presieduto da uno di tali «saggi» e si riunirà entro il primo semestre del 2008.

Il comitato direttivo sarà coadiuvato dai servizi di valutazione della BEI e della Commissione e da esperti esterni, che saranno selezionati tramite una gara indetta dalla Commissione. Il comitato direttivo sarà consultato sui requisiti e sui criteri di selezione degli esperti esterni. Le spese per questi ultimi saranno a carico della Commissione e coperte dalla linea di bilancio dedicata all'approvvigionamento del fondo di garanzia.

La relazione definitiva di valutazione presentata dal comitato direttivo trarrà conclusioni chiare, basate sulle informazioni raccolte, circa il fondamento da dare alla decisione del riesame intermedio per quanto riguarda l'eventuale liberazione della quota facoltativa per la restante durata del mandato e la distribuzione regionale di finanziamenti aggiuntivi.

Portata della valutazione

La valutazione riguarderà i mandati precedenti (2000-2006) e i primi anni del mandato 2007-2013, fino a fine 2009. Essa esaminerà, per ciascun paese, i volumi e gli esborsi del finanziamento dei progetti, l'assistenza tecnica e le operazioni in capitali di rischio. Nell'analisi degli effetti a livello progettuale, settoriale, regionale e nazionale, la valutazione baserà le sue conclusioni sui seguenti elementi:

a)

la valutazione approfondita della pertinenza e del risultato (efficacia, efficienza e sostenibilità) delle operazioni della BEI rispetto ai loro obiettivi regionali specifici, inizialmente stabiliti nell'ambito delle relative politiche esterne dell'UE, e la valutazione del loro valore aggiunto (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione);

b)

la valutazione della coerenza con le pertinenti politiche e strategie esterne dell'UE, dell'addizionalità e valore aggiunto delle operazioni della BEI nei primi anni del mandato 2007-2013, nell'ambito degli obiettivi regionali specifici del mandato 2007-2013, e dei corrispondenti indicatori di prestazione che la BEI stabilirà (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione).

In tali valutazioni, il valore aggiunto delle operazioni della BEI sarà misurato a fronte di tre elementi: sostegno agli obiettivi politici dell'UE, qualità dei progetti stessi e fonti alternative di finanziamento.

a)

l'analisi delle esigenze finanziarie dei beneficiari, la loro capacità di assorbimento e la disponibilità di altre fonti di finanziamento pubblico o privato per i relativi investimenti;

b)

la valutazione della cooperazione e della coerenza delle azioni tra BEI e Commissione;

c)

la valutazione della cooperazione e delle sinergie tra la BEI e le istituzioni e agenzie finanziarie internazionali e bilaterali.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/NaN