ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Capo Verde. |
(2) |
È opportuno approvare il suddetto accordo. |
(3) |
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.
Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
Categoria di pesca |
Tipo di nave |
Stato membro |
Licenze o contingente |
Pesca del tonno |
Pescherecci con palangari di superficie |
Spagna |
41 |
Portogallo |
7 |
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Pesca del tonno |
Tonniere congelatrici con reti a circuizione |
Spagna |
12 |
Francia |
13 |
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Pesca del tonno |
Tonniere con lenze e canne |
Spagna |
7 |
Francia |
4 |
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca capoverdiana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/3 |
ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,
da una parte,
La Repubblica del Capo Verde, di seguito denominata «Capo Verde»,
dall'altra,
di seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Capo Verde, in particolare nell’ambito della convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle proprie risorse alieutiche attraverso la cooperazione,
TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
RICONOSCENDO che il Capo Verde esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito denominata ICCAT,
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,
DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile volta a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,
CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,
DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle acque del Capo Verde e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:
— |
la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Capo Verde; |
— |
le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Capo Verde; |
— |
la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo della pesca nelle acque del Capo Verde, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; |
— |
associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:
a) |
«autorità del Capo Verde»: il governo del Capo Verde; |
b) |
«autorità della Comunità»: la Commissione europea; |
c) |
«acque del Capo Verde»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde in materia di pesca; |
d) |
«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi; |
e) |
«nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità; |
f) |
«società mista»: una società commerciale costituita nel Capo Verde da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate; |
g) |
«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Capo Verde, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo; |
h) |
«trasbordo»: il trasferimento, in mare o in porto, della totalità o di parte delle catture detenute a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; |
i) |
«armatore»: la persona giuridicamente responsabile del peschereccio, che lo dirige e lo controlla; |
j) |
«marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marinai capoverdiani sono, in questo senso, marinai ACP. |
Articolo 3
Principi e obiettivi per l’attuazione del presente accordo
1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi definiti dal codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell’attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.
3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base delle disposizioni del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all’articolo 9.
4. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato delle risorse alieutiche.
5. L’ingaggio di marinai capoverdiani e/o ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
Articolo 4
Cooperazione in campo scientifico
1. Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e il Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.
2. Le due parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 o, se del caso, di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.
Articolo 5
Accesso delle navi comunitariealle zone di pesca del Capo Verde
1. Il Capo Verde si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.
2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Capo Verde. Le autorità capoverdiane notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione e qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla legislazione della pesca.
3. Il Capo Verde è responsabile dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca.
4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Capo Verde.
Articolo 6
Licenze
1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.
2. La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, le tasse applicabili e le relative modalità di pagamento sono specificate nell’allegato al protocollo.
Articolo 7
Contropartita finanziaria
1. La Comunità concede al Capo Verde una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:
a) |
l’accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca del Capo Verde e |
b) |
il sostegno finanziario della Comunità per la promozione di una pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde. |
2. La componente della contropartita finanziaria di cui al precedente paragrafo è stabilita e gestita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nel Capo Verde sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.
3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente secondo le modalità previste dal protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:
a) |
eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque del Capo Verde; |
b) |
una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
c) |
un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; |
d) |
la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione della politica settoriale della pesca nel Capo Verde, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti; |
e) |
la denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12; |
f) |
la sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13. |
Articolo 8
Promozione della cooperazionetra gli operatori economici e nella società civile
1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti si impegnano ad attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori capoverdiani e comunitari al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.
5. Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente nel Capo Verde e nella Comunità.
Articolo 9
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
a) |
controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, e la valutazione della sua attuazione; |
b) |
coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca; |
c) |
funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; |
d) |
riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; |
e) |
svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo. |
2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nel Capo Verde e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.
Articolo 10
Zona geografica di applicazione
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio del Capo Verde.
Articolo 11
Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12.
Articolo 12
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di eventi straordinari, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte l’intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 13
Sospensione
1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.
2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 14
Protocollo e allegato
Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 15
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque capoverdiane sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.
Articolo 16
Abrogazione
Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, entrato in vigore il 24 luglio 1990.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 agosto 2011
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. Per un periodo di cinque anni decorrente dal 1o settembre 2006, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:
specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982):
— |
tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità, |
— |
tonniere con lenze e canne: 11 unità, |
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pescherecci con palangari di superficie: 48 unità. |
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.
Articolo 2
Contropartita finanziaria — modalità di pagamento
1. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 t/anno, e dall’altro un importo specifico di 60 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca capoverdiana. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.
3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 385 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.
4. Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque capoverdiane superano le 5 000 tonnellate annue, l’importo di 325 000 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 1 (650 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.
5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009 e 2010 per gli anni successivi.
6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’assegnazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Capo Verde.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.
Articolo 3
Cooperazione per una pesca responsabile — riunione scientifica
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi del codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.
3. Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, eventualmente a seguito di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.
Articolo 4
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Capo Verde. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all’importo annuo complessivo riveduto, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.
2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.
3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.
Articolo 5
Nuove possibilità di pesca
1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità del Capo Verde. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le parti dovrebbero incoraggiare la pesca sperimentale, soprattutto in relazione alle specie di acque profonde presenti nelle acque del Capo Verde. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti.
Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi.
Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo del Capo Verde può concedere alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie per il restante periodo d’applicazione del protocollo vigente. In questo caso sarà aumentata la contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.
Articolo 6
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore
1. Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.
3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’Articolo 6 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.
Articolo 7
Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde
1. Una quota pari all’ottanta per cento (80 %) della contropartita finanziaria totale fissata all’articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all’attuazione di iniziative volte a promuovere una pesca responsabile e sostenibile nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Capo Verde.
Tale dotazione è gestita dal Capo Verde in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e il Capo Verde concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
a) |
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007; |
b) |
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate; |
c) |
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti. |
3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.
4. Il Capo Verde decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Capo Verde notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.
5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adattare ai suddetti risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.
Articolo 8
Controversie — sospensione dell’applicazione del protocollo
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 9
Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:
a) |
le autorità competenti del Capo Verde notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica; |
b) |
in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Capo Verde possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea; |
c) |
l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento. |
Articolo 10
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Capo Verde nell’ambito del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.
Articolo 11
Clausola di revisione
Le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle a metà percorso.
Articolo 12
Abrogazione
L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.
Articolo 13
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Essi si applicano a decorrere dal 1o settembre 2006.
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 appartenente al gruppo «Microorganismi»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni. |
(2) |
Il preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750, appartenente al gruppo «Microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) della Commissione n. 1453/2004 (3), in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (4), e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (5). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione relativa a tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per tacchini da ingrasso contenenti il coccidiostatico ammesso denominato maduramicina ammonio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(4) |
Nel parere del 12 luglio 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 e la maduramicina ammonio. Il parere dell'Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 600/2005 deve essere quindi modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.
(4) GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.
ALLEGATO
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 per la specie animale tacchini da ingrasso è sostituita dalla seguente:
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||
CFU/kg di alimento completo |
||||||||||
Microorganismi |
||||||||||
«E 1700 |
Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 (nel rapporto 1/1) |
Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente almeno 3,2 × 109 CFU/g di additivo (1,6 × 109 di ciascun batterio) |
Tacchini da ingrasso |
— |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere usato nei mangimi composti contenenti i seguenti coccidiostatici ammessi:
|
A tempo indeterminato» |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2029/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2006
recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario apportare alcuni adattamenti tecnici al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (1). |
(2) |
L'articolo 14 bis, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1538/91 e gli allegati I, II e III dello stesso contengono alcune diciture in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture e in bulgaro e in rumeno. |
(3) |
L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo del tenore in acqua delle carni di pollame. È opportuno inserirvi i laboratori nazionali di riferimento della Bulgaria e della Romania. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è così modificato:
1) |
nell'articolo 14 bis, paragrafo 7, primo comma, l'elenco delle diciture in tutte le lingue degli Stati membri è sostituito dal seguente:
|
2) |
gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
3) |
l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 433/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 16).
ALLEGATO I
ALLEGATO I
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Пиле, бройлер |
Pollo (de carne) |
Kuře, brojler |
Kylling, slagtekylling |
Hähnchen Masthuhn |
Tibud, broiler |
Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής) |
Chicken, broiler |
Poulet (de chair) |
Pollo, “Broiler” |
Cālis, broilers |
2. |
Петел, кокошка |
Gallo, gallina |
Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření |
Hane, høne, suppehøne |
Suppenhuhn |
Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud |
Πετεινοί και κότες (για βράσιμο) |
Cock, hen, casserole, or boiling fowl |
Coq, poule (à bouillir) |
Gallo, gallina Pollame da brodo |
Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa |
3. |
Петел (угоен, скопен) |
Capón |
Kapoun |
Kapun |
Kapaun |
Kohikukk |
Καπόνια |
Capon |
Chapon |
Cappone |
Kapauns |
4. |
Ярка, петле |
Polluelo |
Kuřátko, Kohoutek |
Poussin, Coquelet |
Stubenküken |
Kana- ja kukepojad |
Νεοσσός, πετεινάρι |
Poussin, Coquelet |
Poussin, coquelet |
Galletto |
Cālītis |
5. |
Млад петел |
Gallo joven |
Mladý kohout |
Unghane |
Junger Hahn |
Noor kukk |
Πετεινάρι |
Young cock |
Jeune coq |
Giovane gallo |
Jauns gailis |
1. |
(Млада) пуйка |
Pavo (joven) |
(Mladá) krůta |
(Mini) kalkun |
(Junge) Pute, (Junger) Truthahn |
(Noor) kalkun |
(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες |
(Young) turkey |
Dindonneau, (jeune) dinde |
(Giovane) tacchino |
(Jauns) tītars |
2. |
Пуйка |
Pavo |
Krůta |
Avlskalkun |
Pute, Truthahn |
kalkun |
Γάλοι και γαλοπούλες |
Turkey |
Dinde (à bouillir) |
Tacchino/a |
Tītars |
1. |
(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар |
Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven) |
(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard |
(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand |
Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente |
(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard |
(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard |
(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck |
(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard |
(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra “mulard” |
(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle |
2. |
Патица, Мускусна патица, Мюлар |
Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado |
Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard |
Avlsand Berberand Mulardand |
Ente, Barbarieente Mulardente |
Part, muskuspart, mullard |
Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard |
Duck, Muscovy duck, Mulard duck |
Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir) |
Anatra Anatra muta Anatra “mulard” |
Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle |
1. |
(Млада) гъска, гъсе |
Oca (joven), ansarón |
Mladá husa, house |
(Ung) gås |
Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans |
(Noor) hani, hanepoeg |
(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια |
(Young) goose, gosling |
(Jeune) oie ou oison |
(Giovane) oca |
(Jauna) zoss, zoslēns |
2. |
Гъска |
Oca |
Husa |
Avlsgås |
Gans |
Hani |
Χήνες |
Goose |
Oie |
Oca |
Zoss |
1. |
(Млада) токачка |
Pintada (joven) |
Mladá perlička |
(Ung) perlehøne |
(Junges) Perlhuhn |
(Noor) pärlkana |
(Νεαρές) φραγκόκοτες |
(Young) guinea fowl |
(Jeune) pintade Pintadeau |
(Giovane) faraona |
(Jauna) pērļu vistiņa |
2. |
Токачка |
Pintada |
Perlička |
Avlsperlehøne |
Perlhuhn |
Pärlkana |
Φραγκόκοτες |
Guinea fowl |
Pintade |
Faraona |
Pērļu vistiņa |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Viščiukas broileris |
Brojler csirke, pecsenyecsirke |
Fellus, brojler |
Kuiken, braadkuiken |
Kurczę, broiler |
Frango |
Pui de carne, broiler |
Kurča, brojler |
Pitovni piščanec-brojler |
Broileri |
Kyckling, slaktkyckling (broiler) |
2. |
Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti |
Kakas és tyúk (főznivaló baromfi) |
Serduk, tiġieġa (tal-brodu) |
Haan, hen, soep- of stoofkip |
Kura rosołowa |
Galo, galinha |
Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert |
Kohút, sliepka |
Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje |
Kukko, kana |
Tupp, höna, gryt- eller kokhöna |
3. |
Kaplūnas |
Kappan |
Ħasi |
Kapoen |
Kapłon |
Capão |
Clapon |
Kapún |
Kopun |
Chapon (syöttökukko) |
Kapun |
4. |
Viščiukas |
Minicsirke |
Għattuqa, coquelet |
Piepkuiken |
Kurczątko |
Franguitos |
Pui tineri |
Kuriatko |
Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet) |
Kananpoika, kukonpoika |
Poussin, Coquelet |
5. |
Gaidžiukas |
Fiatal kakas |
Serduk żgħir fl-eta |
Jonge haan |
Młody kogut |
Galo jovem |
Cocoș tânăr |
Mladý kohút |
Mlad petelin |
Nuori kukko |
Ung tupp |
1. |
Kalakučiukas |
Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka |
Dundjan (żgħir fl-eta) |
(Jonge) kalkoen |
(Młody) indyk |
Peru |
Curcan (tânăr) |
Mladá morka |
(Mlada) pura |
(Nuori) kalkkuna |
(Ung) kalkon |
2. |
Kalakutas |
Pulyka |
Dundjan |
Kalkoen |
Indyk |
Peru adulto |
Curcan |
Morka |
Pura |
Kalkkuna |
Kalkon |
1. |
Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai |
Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa |
Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard |
(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend |
(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard |
Pato, Pato Barbary, Pato Mulard |
Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard |
(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard |
(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca |
(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka |
(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand |
2. |
Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis |
Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa |
Papra, papra muscovy, papra mulard |
Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend |
Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard |
Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard |
Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard |
Kačica, Pyžmová kačica, Mulard |
Raca, Muškatna raca, Mulard raca |
Ankka, myskiankka |
Anka, mulardand, myskand |
1. |
Žąsiukas |
Fiatal liba, pecsenye liba |
Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża |
(Jonge) gans |
Młoda gęś |
Ganso |
Gâscă (tânără) |
(Mladá) hus, húsatko |
(Mlada) gos, goska |
(Nuori) hanhi |
(Ung) gås, gåsunge |
2. |
Žąsis |
Liba |
Wiżża |
Gans |
Gęś |
Ganso adulto |
Gâscă |
Hus |
Gos |
Hanhi |
Gås |
1. |
Perlinių vištų viščiukai |
Pecsenyegyöngyös |
Fargħuna (żgħira fl-eta) |
(Jonge) parelhoen |
(Młoda) perliczka |
Pintada |
Bibilică adultă |
(Mladá) perlička |
(Mlada) pegatka |
(Nuori) helmikana |
(Ung) pärlhöna |
2. |
Perlinės vištos |
Gyöngytyúk |
Fargħuna |
Parelhoen |
Perlica |
Pintada adulta |
Bibilică |
Perlička |
Pegatka |
Helmikana |
Pärlhöna |
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Половинка |
Medio |
Půlka |
Halvt |
Hälfte oder Halbes |
Pool |
Μισά |
Half |
Demi ou moitié |
Metà |
Puse |
b) |
Четвъртинка |
Charto |
Čtvrtka |
Kvart |
(Vorder-, Hinter-) Viertel |
Veerand |
Τεταρτημόριο |
Quarter |
Quart |
Quarto |
Ceturdaļa |
c) |
Неразделени четвъртинки с бутчетата |
Cuartos traseros unidos |
Neoddělená zadní čtvrtka |
Sammenhængende lårstykker |
Hinterviertel am Stück |
Lahtilõikamata koivad |
Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών |
Unseparated leg quarters |
Quarts postérieurs non séparés |
Cosciotto |
Nesadalītas kāju ceturdaļas |
d) |
Гърди, бяло месо или филе с кост |
Pechuga |
Prsa |
Bryst |
Brust, halbe Brust, halbierte Brust |
Rind |
Στήθος |
Breast |
Poitrine, blanc ou filet sur os |
Petto con osso |
Krūtiņa |
e) |
Бутче |
Muslo y contramuslo |
Stehno |
Helt lår |
Schenkel, Keule |
Koib |
Πόδι |
Leg |
Cuisse |
Coscia |
Kāja |
f) |
Бутче с част от гърба, прикрепен към него |
Charto trasero de pollo |
Stehno kuřete s částí zad |
Kyllingelår med en del af ryggen |
Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück |
Koib koos seljaosaga |
Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης |
Chicken leg with a portion of the back |
Cuisse de poulet avec une portion du dos |
Coscetta |
Cāļa kāja ar muguras daļu |
g) |
Бедро |
Contramuslo |
Horní stehno |
Overlår |
Oberschenkel, Oberkeule |
Reis |
Μηρός (μπούτι) |
Thigh |
Haut de cuisse |
Sovraccoscia |
Šķiņkis |
h) |
Подбедрица |
Muslo |
Dolní stehno (Palička) |
Underlår |
Unterschenkel, Unterkeule |
Sääretükk |
Κνήμη |
Drumstick |
Pilon |
Fuso |
Stilbs |
i) |
Крило |
Ala |
Křídlo |
Vinge |
Flügel |
Tiib |
Φτερούγα |
Wing |
Aile |
Ala |
Spārns |
j) |
Неразделени крила |
Alas unidas |
Neoddělená křídla |
Sammenhængende vinger |
Beide Flügel, ungetrennt |
Lahtilõikamata tiivad |
Αδιαχώριστες φτερούγες |
Unseparated wings |
Ailes non séparées |
Ali non separate |
Nesadalīti spārni |
k) |
Филе от гърдите, бяло месо |
Filete de pechuga |
Prsní řízek |
Brystfilet |
Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet |
Rinnafilee |
Φιλέτο στήθους |
Breast fillet |
Filet de poitrine, blanc, filet, noix |
Filetto, fesa (tacchino) |
Krūtiņas fileja |
l) |
Филе от гърдите с “ядеца” |
Filete de pechuga con clavícula |
Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti) |
Brystfilet med ønskeben |
Brustfilet mit Schlüsselbein |
Rinnafilee koos harkluuga |
Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο |
Breast fillet with wishbone |
Filet de poitrine avec clavicule |
Petto (con forcella), fesa (con forcella) |
Krūtiņas fileja ar krūšukaulu |
m) |
Нетлъсто филе |
Magret, maigret |
Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního) |
Magret, maigret |
Magret, Maigret |
Rinnaliha (“magret” või “maigret”) |
Maigret, magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Pīles krūtiņa |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Pusė |
Fél baromfi |
Nofs |
Helft |
Połówka |
Metade |
Jumătăți |
Polená hydina |
Polovica |
Puolikas |
Halva |
b) |
Ketvirtis |
Negyed baromfi |
Kwart |
Kwart |
Ćwiartka |
Quarto |
Sferturi |
Štvrťka hydiny |
Četrt |
Neljännes |
Kvart |
c) |
Neatskirti kojų ketvirčiai |
Összefüggő (egész) combnegyedek |
Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati |
Niet-gescheiden achterkwarten |
Ćwiartka tylna w całości |
Quartos de coxa não separados |
Sferturi posterioare neseparate |
Neoddelené hydinové stehná |
Neločene četrti nog |
Takaneljännes |
Bakdelspart |
d) |
Krūtinėlė |
Mell |
Sidra |
Borst |
Pierś, połówka piersi |
Peito |
Piept |
Prsia |
Prsi |
Rinta |
Bröst |
e) |
Koja |
Comb |
Koxxa |
Hele poot, hele dij |
Noga |
Perna inteira |
Pulpă |
Hydinové stehno |
Bedro |
Koipireisi |
Klubba |
f) |
Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi |
Csirkecomb a hát egy részével |
Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar |
Poot/dij met rugdeel (bout) |
Noga kurczęca z częścią grzbietu |
Perna inteira de frango com uma porção do dorso |
Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată |
Kuracie stehno s panvou |
Piščančja bedra z delom hrbta |
Koipireisi, jossa selkäosa |
Kycklingklubba med del av ryggben |
g) |
Šlaunelė |
Felsőcomb |
Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa |
Bovenpoot, bovendij |
Udo |
Coxa |
Pulpă superioară |
Horné hydinové stehno |
Stegno |
Reisi |
Lår |
h) |
Blauzdelė |
Alsócomb |
Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick) |
Onderpoot, onderdij (Drumstick) |
Podudzie |
Perna |
Pulpă inferioară |
Dolné hydinové stehno |
Krača |
Koipi |
Ben |
i) |
Sparnas |
Szárny |
Ġewnaħ |
Vleugel |
Skrzydło |
Asa |
Aripi |
Hydinové krídelko |
Peruti |
Siipi |
Vinge |
j) |
Neatskirti sparnai |
Összefüggő (egész) szárnyak |
Ġwienaħ mhux separate |
Niet-gescheiden vleugels |
Skrzydła w całości |
Asas não separadas |
Aripi neseparate |
Neoddelené hydinové krídla |
Neločene peruti |
Siivet kiinni toisissaan |
Sammanhängande vingar |
k) |
Krūtinėlės filė |
Mellfilé |
Flett tas-sidra |
Borstfilet |
Filet z piersi |
Carne de peito |
Piept dezosat |
Hydinový rezeň |
Prsni file |
Rintafilee |
Bröstfilé |
l) |
Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu |
Mellfilé szegycsonttal |
Flett tas-sidra bil-wishbone |
Borstfilet met vorkbeen |
Filet z piersi z obojczykiem |
Carne de peito com fúrcula |
Piept dezosat cu osul iadeș |
Hydinový rezeň s kosťou |
Prsni file s prsno kostjo |
Rintafilee solisluineen |
Bröstfilé med nyckelben |
m) |
Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret) |
Bőrös libamell-filé, (maigret) |
Magret, maigret |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
ALLEGATO II
ARTICOLO 9 — METODI DI RAFFREDDAMENTO
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Въздушно охлаждане |
Refrigeración por aire |
Vzduchem (Chlazení vzduchem) |
Luftkøling |
Luftkühlung |
Õhkjahutus |
Ψύξη με αέρα |
Air chilling |
Refroidissement à l'air |
Raffreddamento ad aria |
Dzesēšana ar gaisu |
2. |
Въздушно-душово охлаждане |
Refrigeración por aspersión ventilada |
Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem |
Luftspraykøling |
Luft-Sprühkühlung |
Õhkpiserdusjahutus |
Ψύξη με ψεκασμό |
Air spray chilling |
Refroidissement par aspersion ventilée |
Raffreddamento per aspersione e ventilazione |
Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu |
3. |
Охлаждане чрез потапяне |
Refrigeración por immersión |
Ve vodní lázni ponořením |
Neddypningskøling |
Gegenstrom-Tauchkühlung |
Sukeljahutus |
Ψύξη με βύθιση |
Immersion chilling |
Refroidissement par immersion |
Raffreddamento per immersione |
Dzesēšana iegremdējot |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Atšaldymas ore |
Levegős hűtés |
Tkessiħ bl-arja |
Luchtkoeling |
Owiewowa |
Refrigeração por ventilação |
Refrigerare în aer |
Chladené vzduchom |
Zračno hlajenje |
Ilmajäähdytys |
Luftkylning |
2. |
Atšaldymas pučiant orą |
Permetezéses hűtés |
Tkessiħ b’air spray |
Lucht-sproeikoeling |
Owiewowo-natryskowa |
Refrigeração por aspersão e ventilação |
Refrigerare prin dușare cu aer |
Chladené sprejovaním |
Hlajenje s pršenjem |
Ilmasprayjäähdytys |
Evaporativ kylning |
3. |
Atšaldymas panardinant |
Bemerítéses hűtés |
Tkessiħ b’immersjoni |
Dompelkoeling |
Zanurzeniowa |
Refrigeração por imersão |
Refrigerare prin imersiune |
Chladené vo vode |
Hlajenje s potapljanjem |
Vesijäähdytys |
Vattenkylning |
ALLEGATO III
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 — FORME DI ALLEVAMENTO
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Хранена с … % … гъска, хранена с овес |
Alimentado con … % de … Oca engordada con avena |
Krmena (čím) … % (čeho) … Husa krmená ovšem |
Fodret med … % … Havrefodret gås |
Mast mit … % … Hafermastgans |
Söödetud …, mis sisaldab … % … Kaeraga toidetud hani |
Έχει τραφεί με … % … Χήνα που παχαίνεται με βρώμη |
Fed with … % of … Oats fed goose |
Alimenté avec … % de … Oie nourrie à l'avoine |
Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena |
Barība ar … % … ar auzām barotas zosis |
b) |
Екстензивно закрито (отгледан на закрито) |
Sistema extensivo en gallinero |
Extenzivní v hale |
Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) |
Extensive Bodenhaltung |
Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine) |
Εκτατικής εκτροφής |
Extensive indoor (barnreared) |
Élevé à l'intérieur: système extensif |
Estensivo al coperto |
Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”) |
c) |
Свободен начин на отглеждане |
Gallinero con salida libre |
Volný výběh |
Fritgående |
Auslaufhaltung |
Vabapidamine |
Ελεύθερης βοσκής |
Free range |
Sortant à l'extérieur |
All'aperto |
Brīvā turēšana |
d) |
Традиционен свободен начин на отглеждане |
Granja al aire libre |
Tradiční volný výběh |
Frilands … |
Bäuerliche Auslaufhaltung |
Traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής |
Traditional free range |
Fermier-élevé en plein air |
Rurale all'aperto |
Tradicionālā brīvā turēšana |
e) |
Свободен начин на отглеждане – пълна свобода |
Granja de cría en libertad |
Volný výběh – úplná volnost |
Frilands … opdrættet i fuld frihed |
Bäuerliche Freilandhaltung |
Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής |
Free-range — total freedom |
Fermier-élevé en liberté |
Rurale in libertà |
Pilnīgā brīvība |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Lesinta … % … Avižomis penėtos žąsys |
…%-ban …-val etetett Zabbal etetett liba |
Mitmugħa b’…% ta’ … Wiżża mitmugħa bil-ħafur |
Gevoed met … % … Met haver vetgemeste gans |
Żywione z udziałem … % … tucz owsiany (gęsi) |
Alimentado com … % de … Ganso engordado com aveia |
Furajate cu un % de … Gâște furajate cu ovăz |
Kŕmené … % … husi kŕmené ovsom |
Krmljeno s/z ……. % gos krmljena z ovsom |
Ruokittu … % … Kauralla ruokittu hanhi |
Utfodrad med … % … Havreutfodrad gås |
b) |
Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose) |
Istállóban külterjesen tartott |
Mrobbija ġewwa: sistema estensiva |
Scharrel … binnengehouden |
Ekstensywny chów ściółkowy |
Produção extensiva em interior |
Creștere în interior sistem extensiv |
Extenzívne v halách |
Ekstenzivna zaprta reja |
Laajaperäinen sisäkasvatus |
Extensivt uppfödd inomhus |
c) |
Laisvai laikomi paukščiai |
Szabadtartás |
Barra (free range) |
Scharrel … met uitloop |
Chów wybiegowy |
Produção em semiliberdade |
Creștere liberă |
Chované vo voľnom výbehu |
Prosta reja |
Ulkoilumahdollisuus |
Tillgång till utomhusvistelse |
d) |
Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai |
Hagyományos szabadtartás |
Barra (free range) tradizzjonali |
Boerenscharrel … met uitloop Hoeve … met uitloop |
Tradycyjny chów wybiegowy |
Produção ao ar livre |
Creștere liberă tradițională |
Chované tradičným spôsobom v halách |
Tradicionalna prosta reja |
Ulkoiluvapaus |
Traditionell utomhusvistelse |
e) |
Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai |
Teljes szabadtartás |
Barra (free range) – liberta totali |
Boerenscharrel … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop |
Chów wybiegowy bez ograniczeń |
Produção em liberdade |
Creștere liberă – libertate totală – |
Chované na paši |
Prosta reja – neomejen izpust |
Vapaa kasvatus |
Uppfödd i full frihet |
ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO
|
Belgio
|
|
Bulgaria
|
|
Repubblica ceca
|
|
Danimarca
|
|
Germania
|
|
Estonia
|
|
Grecia
|
|
Spagna
|
|
Francia
|
|
Irlanda
|
|
Italia
|
|
Cipro
|
|
Lettonia
|
|
Lituania
|
|
Lussemburgo
|
|
Ungheria
|
|
Malta
|
|
Paesi Bassi
|
|
Austria
|
|
Polonia
|
|
Portogallo
|
|
Romania
|
|
Slovenia
|
|
Slovacchia
|
|
Finlandia
|
|
Svezia
|
|
Regno Unito
|
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2030/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2006
che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 58, l'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 72, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (2) elenca i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. Occorre modificare tale allegato per inserirvi alcuni vini prodotti in Romania. |
(2) |
L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (3) contiene le deroghe relative al tenore di acidità volatile dei vini stabilito nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale allegato in seguito all'adesione della Romania. |
(3) |
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo (4) determina il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno per la banca di dati analitici di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è necessario determinare il numero di campioni da prelevare per tali paesi. |
(4) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunta la seguente lettera o):
«o) |
per i vini romeni:
|
Articolo 3
All'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«— |
30 campioni in Bulgaria, |
— |
20 campioni nella Repubblica ceca, |
— |
200 campioni in Germania, |
— |
50 campioni in Grecia, |
— |
200 campioni in Spagna, |
— |
400 campioni in Francia, |
— |
400 campioni in Italia, |
— |
10 campioni a Cipro, |
— |
4 campioni in Lussemburgo, |
— |
50 campioni in Ungheria, |
— |
4 campioni a Malta, |
— |
50 campioni in Austria, |
— |
50 campioni in Portogallo, |
— |
70 campioni in Romania, |
— |
20 campioni in Slovenia, |
— |
15 campioni in Slovacchia, |
— |
4 campioni nel Regno Unito.». |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.
(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).
(4) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 22).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol.
ITALIA
— |
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene |
— |
Montello e Colli Asolani. |
ROMANIA
— |
Muscat Spumant Bucium |
— |
Muscat Spumant Dealu Mare |
— |
Muscat Spumant Murfatlar |
— |
Muscat Spumant Alba Iulia |
— |
Muscat Spumant Iași |
— |
Muscat Spumant Huși |
— |
Muscat Spumant Panciu |
— |
Muscat Spumant Șimleul Silvaniei |
— |
Muscat Spumant Sebeș Apold |
— |
Muscat Spumant Târnave». |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2006
recante adattamento di alcuni regolamenti nel settore dello zucchero a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno apportare determinate modifiche tecniche ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per poter eseguire gli adattamenti necessari connessi all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM (1) contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (3) contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno. |
(5) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 192/2002, (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 192/2002 è così modificato:
1) |
all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l'allegato attuale diventa «Allegato I»; |
3) |
il testo dell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato II. |
Articolo 2
L'allegato III del regolamento (CE) n. 950/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato. 3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. La medesima casella reca una delle diciture elencate nella parte B dell'allegato.»; |
2) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato “fuori quota”, la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte C dell'allegato, a seconda del prodotto di cui trattasi.»; |
3) |
all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte D dell'allegato.»; |
4) |
l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Diciture di cui all'articolo 4, lettera c)
— |
: |
in bulgaro |
: |
Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата … |
— |
: |
in spagnolo |
: |
Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden … |
— |
: |
in ceco |
: |
Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo … |
— |
: |
in danese |
: |
Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer … |
— |
: |
in tedesco |
: |
Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer … |
— |
: |
in estone |
: |
Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber … |
— |
: |
in greco |
: |
Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός … |
— |
: |
in inglese |
: |
Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No … |
— |
: |
in francese |
: |
Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre … |
— |
: |
in italiano |
: |
Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine … |
— |
: |
in lettone |
: |
Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs … |
— |
: |
in lituano |
: |
Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris … |
— |
: |
in ungherese |
: |
Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám … |
— |
: |
in maltese |
: |
Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje … |
— |
: |
in olandese |
: |
Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer … |
— |
: |
in polacco |
: |
Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy … |
— |
: |
in portoghese |
: |
Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem … |
— |
: |
in rumeno |
: |
Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine … |
— |
: |
in slovacco |
: |
Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo … |
— |
: |
in sloveno |
: |
brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka … |
— |
: |
in finlandese |
: |
Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero … |
— |
: |
in svedese |
: |
Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
A. |
Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a)
|
B. |
Diciture di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c)
|
C. |
Diciture di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 23, paragrafo 2
|
D. |
Diciture di cui all'articolo 25, lettera c)
|
E. |
Diciture di cui all'articolo 25, lettera d)
|
F. |
Diciture di cui all'articolo 26, paragrafo 2
|
G. |
Diciture di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera c)
|
H. |
Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), primo trattino
|
I. |
Diciture di cui all'articolo 31, lettera c), punto ii), secondo trattino
|
ALLEGATO III
«ALLEGATO
A. |
Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2:
|
B. |
Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 3:
|
C. |
Diciture di cui all'articolo 7:
|
D. |
Diciture di cui all’articolo 14, paragrafo 3:
|
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/58 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2032/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2006
che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento. |
(2) |
Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2007 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio (2). |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2007 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2007 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.
Articolo 3
I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2007 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000
Specie |
Dimensioni (1) |
Coefficiente di conversione |
|
Eviscerato, con testa (1) |
Pesci interi (1) |
||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||
Aringhe della specie Clupea harengus |
1 |
0,00 |
0,47 |
2 |
0,00 |
0,72 |
|
3 |
0,00 |
0,68 |
|
4a |
0,00 |
0,43 |
|
4b |
0,00 |
0,43 |
|
4c |
0,00 |
0,90 |
|
5 |
0,00 |
0,80 |
|
6 |
0,00 |
0,40 |
|
7a |
0,00 |
0,40 |
|
7b |
0,00 |
0,36 |
|
8 |
0,00 |
0,30 |
|
Sardine della specie Sardina pilchardus |
1 |
0,00 |
0,51 |
2 |
0,00 |
0,64 |
|
3 |
0,00 |
0,72 |
|
4 |
0,00 |
0,47 |
|
Spinaroli Squalus acanthias |
1 |
0,60 |
0,60 |
2 |
0,51 |
0,51 |
|
3 |
0,28 |
0,28 |
|
Gattucci Scyliorhinus spp. |
1 |
0,64 |
0,60 |
2 |
0,64 |
0,56 |
|
3 |
0,44 |
0,36 |
|
Sebasti Sebastes spp. |
1 |
0,00 |
0,81 |
2 |
0,00 |
0,81 |
|
3 |
0,00 |
0,68 |
|
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
1 |
0,72 |
0,52 |
2 |
0,72 |
0,52 |
|
3 |
0,68 |
0,40 |
|
4 |
0,54 |
0,30 |
|
5 |
0,38 |
0,22 |
|
Merluzzi carbonari Pollachius virens |
1 |
0,72 |
0,56 |
2 |
0,72 |
0,56 |
|
3 |
0,71 |
0,55 |
|
4 |
0,61 |
0,30 |
|
Eglefini Melanogrammus aeglefinus |
1 |
0,72 |
0,56 |
2 |
0,72 |
0,56 |
|
3 |
0,62 |
0,43 |
|
4 |
0,52 |
0,36 |
|
Merlani Merlangius merlangus |
1 |
0,66 |
0,50 |
2 |
0,64 |
0,48 |
|
3 |
0,60 |
0,44 |
|
4 |
0,41 |
0,30 |
|
Molve Molva spp. |
1 |
0,68 |
0,56 |
2 |
0,66 |
0,54 |
|
3 |
0,60 |
0,48 |
|
Sgombri della specie Scomber scombrus |
1 |
0,00 |
0,72 |
2 |
0,00 |
0,71 |
|
3 |
0,00 |
0,69 |
|
Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus |
1 |
0,00 |
0,77 |
2 |
0,00 |
0,77 |
|
3 |
0,00 |
0,63 |
|
4 |
0,00 |
0,47 |
|
Acciughe Engraulis spp. |
1 |
0,00 |
0,68 |
2 |
0,00 |
0,72 |
|
3 |
0,00 |
0,60 |
|
4 |
0,00 |
0,25 |
|
Passere di mare Pleuronectes platessa |
1 |
0,75 |
0,41 |
2 |
0,75 |
0,41 |
|
3 |
0,72 |
0,41 |
|
4 |
0,52 |
0,34 |
|
Naselli della specie Merluccius merluccius |
1 |
0,90 |
0,71 |
2 |
0,68 |
0,53 |
|
3 |
0,68 |
0,52 |
|
4 |
0,56 |
0,43 |
|
5 |
0,52 |
0,41 |
|
Rombo giallo Lepidorhombus spp. |
1 |
0,68 |
0,64 |
2 |
0,60 |
0,56 |
|
3 |
0,54 |
0,49 |
|
4 |
0,34 |
0,29 |
|
Limande Limanda limanda |
1 |
0,71 |
0,58 |
2 |
0,54 |
0,42 |
|
Passere artiche Platichthys flesus |
1 |
0,66 |
0,58 |
2 |
0,50 |
0,42 |
|
Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga |
1 |
0,90 |
0,81 |
2 |
0,90 |
0,77 |
|
Seppie Sepia officinalis e Rossia macrosoma |
1 |
0,00 |
0,64 |
2 |
0,00 |
0,64 |
|
3 |
0,00 |
0,40 |
Specie |
Dimension (2) |
Coefficiente di conversione |
|
|
Intero o eviscerato, con testa (2) |
Prive della testa (2) |
|||
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
|||
Rana pescatrice Lophius spp. |
1 |
0,61 |
0,77 |
|
2 |
0,78 |
0,72 |
|
|
3 |
0,78 |
0,68 |
|
|
4 |
0,65 |
0,60 |
|
|
5 |
0,36 |
0,43 |
|
|
|
|
Tutte presentazioni |
|
|
Extra, A (2) |
||||
Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon |
1 |
0,59 |
|
|
2 |
0,27 |
|
||
|
|
Cotti in acqua |
Freschi o refrigerati |
|
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
|||
Gamberelli Pandalus borealis |
1 |
0,77 |
0,68 |
|
2 |
0,27 |
— |
|
|
|
|
Intero (2) |
|
|
Granchi porri Cancer pagurus |
1 |
0,72 |
|
|
2 |
0,54 |
|
||
|
|
Intero (2) |
Coda (2) |
|
E' (2) |
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
||
Scampi Nephrops norvegicus |
1 |
0,86 |
0,86 |
0,81 |
2 |
0,86 |
0,59 |
0,68 |
|
3 |
0,77 |
0,59 |
0,50 |
|
4 |
0,50 |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
Eviscerato, con testa (2) |
Pesci interi (2) |
|
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
|||
Sogliole Solea spp. |
1 |
0,75 |
0,58 |
|
2 |
0,75 |
0,58 |
|
|
3 |
0,71 |
0,54 |
|
|
4 |
0,58 |
0,42 |
|
|
5 |
0,50 |
0,33 |
|
(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
(2) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
ALLEGATO II
Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000
Specie |
Dimensioni (1) |
Prezzi di ritiro (euro/t) |
|
Eviscerato, con testa (1) |
Pesci interi (1) |
||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||
Aringhe della specie Clupea harengus |
1 |
0 |
128 |
2 |
0 |
197 |
|
3 |
0 |
186 |
|
4a |
0 |
117 |
|
4b |
0 |
117 |
|
4c |
0 |
246 |
|
5 |
0 |
218 |
|
6 |
0 |
109 |
|
7a |
0 |
109 |
|
7b |
0 |
98 |
|
8 |
0 |
82 |
|
Sardine della specie Sardina pilchardus |
1 |
0 |
287 |
2 |
0 |
360 |
|
3 |
0 |
405 |
|
4 |
0 |
265 |
|
Spinaroli Squalus acanthias |
1 |
654 |
654 |
2 |
556 |
556 |
|
3 |
305 |
305 |
|
Gattucci Scyliorhinus spp. |
1 |
474 |
444 |
2 |
474 |
414 |
|
3 |
326 |
266 |
|
Sebasti Sebastes spp. |
1 |
0 |
925 |
2 |
0 |
925 |
|
3 |
0 |
777 |
|
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
1 |
1 169 |
844 |
2 |
1 169 |
844 |
|
3 |
1 104 |
649 |
|
4 |
876 |
487 |
|
5 |
617 |
357 |
|
Merluzzi carbonari Pollachius virens |
1 |
554 |
431 |
2 |
554 |
431 |
|
3 |
546 |
423 |
|
4 |
469 |
231 |
|
Eglefini Melanogrammus aeglefinus |
1 |
740 |
576 |
2 |
740 |
576 |
|
3 |
637 |
442 |
|
4 |
535 |
370 |
Specie |
Dimensioni (2) |
Prezzi di ritiro (Euro/t) |
|||
Eviscerato, con testa (2) |
Pesci interi (2) |
||||
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
||||
Merlani Merlangius merlangus |
1 |
624 |
473 |
||
2 |
605 |
454 |
|||
3 |
568 |
416 |
|||
4 |
388 |
284 |
|||
Molve Molva spp. |
1 |
813 |
670 |
||
2 |
789 |
646 |
|||
3 |
718 |
574 |
|||
Sgombri della specie Scomber scombrus |
1 |
0 |
237 |
||
2 |
0 |
234 |
|||
3 |
0 |
227 |
|||
Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus |
1 |
0 |
229 |
||
2 |
0 |
229 |
|||
3 |
0 |
188 |
|||
4 |
0 |
140 |
|||
Acciughe Engraulis spp. |
1 |
0 |
907 |
||
2 |
0 |
960 |
|||
3 |
0 |
800 |
|||
4 |
0 |
334 |
|||
Passere di mare Pleuronectes platessa |
|||||
|
1 |
809 |
442 |
||
2 |
809 |
442 |
|||
3 |
777 |
442 |
|||
4 |
561 |
367 |
|||
|
1 |
1 124 |
615 |
||
2 |
1 124 |
615 |
|||
3 |
1 079 |
615 |
|||
4 |
779 |
510 |
|||
Naselli della specie Merluccius merluccius |
1 |
3 308 |
2 609 |
||
2 |
2 499 |
1 948 |
|||
3 |
2 499 |
1 911 |
|||
4 |
2 058 |
1 580 |
|||
5 |
1 911 |
1 507 |
|||
Rombo giallo Lepidorhombus spp. |
1 |
1 728 |
1 626 |
||
2 |
1 525 |
1 423 |
|||
3 |
1 372 |
1 245 |
|||
4 |
864 |
737 |
|||
Limande Limanda limanda |
1 |
613 |
501 |
||
2 |
466 |
362 |
Specie |
Dimensioni (3) |
Prezzi di ritiro (Euro/t) |
|
Eviscerato, con testa (3) |
Pesci interi (3) |
||
Extra, A (3) |
Extra, A (3) |
||
Passere artiche Platichtys flesus |
1 |
343 |
301 |
2 |
260 |
218 |
|
Tonni bianchi o allunga Thunnus alalunga |
1 |
2 196 |
1 771 |
2 |
2 196 |
1 684 |
|
Seppie Sepia officinalis e Rossia macrosoma |
1 |
0 |
1 069 |
2 |
0 |
1 069 |
|
3 |
0 |
668 |
|
|
|
Intero o eviscerato, con testa (3) |
Prive della testa (3) |
Extra, A (3) |
Extra, A (3) |
||
Rana pescatrice Lophius spp. |
1 |
1 784 |
4 656 |
2 |
2 281 |
4 354 |
|
3 |
2 281 |
4 112 |
|
4 |
1 901 |
3 628 |
|
5 |
1 053 |
2 600 |
|
|
|
Tutte presentazioni |
|
Extra, A (3) |
|||
Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon |
1 |
1 396 |
|
2 |
639 |
||
|
|
Cotti in acqua |
Freschi o refrigerati |
Extra, A (3) |
Extra, A (3) |
||
Gamberelli Pandalus borealis |
1 |
4 936 |
1 092 |
2 |
1 731 |
— |
Specie |
Dimensioni (4) |
Prezzi di vendita (Euro/t) |
|
|
Cada (4) |
|
|||
Granchi porri Cancer pagurus |
1 |
1 272 |
|
|
2 |
954 |
|
|
|
|
|
Intero (4) |
Coda (4) |
|
E' (4) |
Extra, A (4) |
Extra, A (4) |
||
Scampi Nephrops norvegicus |
1 |
4 590 |
4 590 |
3 466 |
2 |
4 590 |
3 149 |
2 910 |
|
3 |
4 109 |
3 149 |
2 140 |
|
4 |
2 669 |
2 188 |
1 754 |
|
|
|
Eviscerato, con testa (4) |
Pesci interi (4) |
|
Extra, A (4) |
Extra, A (4) |
|||
Sogliole Solea spp. |
1 |
5 110 |
3 952 |
|
2 |
5 110 |
3 952 |
|
|
3 |
4 837 |
3 679 |
|
|
4 |
3 952 |
2 861 |
|
|
5 |
3 407 |
2 248 |
|
(1) La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000
(2) La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000
(3) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000
(4) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000
ALLEGATO III
Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo
Specie |
Zona di sbarco |
Coefficiente |
Dimensioni (1) |
Prezzi di ritiro (EUR/t) |
|
Pesci sviscerati, con testa (1) |
Pesci interi (1) |
||||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||||
Aringhe della specie Clupea harengus |
Regioni costiere e isole dell'Irlanda |
0,90 |
1 |
0 |
115 |
2 |
0 |
177 |
|||
3 |
0 |
167 |
|||
4a |
0 |
106 |
|||
Regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover. Regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni. Regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord) |
0,90 |
1 |
0 |
115 |
|
2 |
0 |
177 |
|||
3 |
0 |
167 |
|||
4a |
0 |
106 |
|||
Sgombri della specie Scomber scombrus |
Regioni costiere e isole dell'Irlanda |
0,96 |
1 |
0 |
227 |
2 |
0 |
224 |
|||
3 |
0 |
218 |
|||
Regioni costiere e isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito |
0,95 |
1 |
0 |
225 |
|
2 |
0 |
222 |
|||
3 |
0 |
216 |
|||
Naselli della specie Merluccius merluccius |
Regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni |
0,75 |
1 |
2 481 |
1 957 |
2 |
1 874 |
1 461 |
|||
3 |
1 874 |
1 433 |
|||
4 |
1 544 |
1 185 |
|||
5 |
1 433 |
1 130 |
|||
Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga |
Isole delle Azzorre e Madera |
0,48 |
1 |
1 054 |
850 |
2 |
1 054 |
808 |
|||
Sardine della specie Sardina pilchardus |
Isole Canarie |
0,48 |
1 |
0 |
138 |
2 |
0 |
173 |
|||
3 |
0 |
195 |
|||
4 |
0 |
127 |
|||
Regioni e isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito |
0,74 |
1 |
0 |
212 |
|
2 |
0 |
267 |
|||
3 |
0 |
300 |
|||
4 |
0 |
196 |
|||
Regioni costiere atlantiche del Portogallo |
0,93 |
2 |
0 |
335 |
|
0,81 |
3 |
0 |
328 |
(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/66 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2006
che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento. |
(2) |
I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2007 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio (2). |
(3) |
I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli. |
(4) |
Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2007 ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento, nonché le forme di presentazione e i coefficienti di conversione a cui si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO
Specie |
Presentazione |
Coefficiente di adeguamento |
Livello d’intervento |
Prezzo di vendita (in EUR/t) |
|||||||||||||||
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) |
interi o eviscerati, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 654 |
|||||||||||||||
Naselli (Merluccius spp.) |
interi o eviscerati, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 022 |
|||||||||||||||
filetti individuali |
|
|
|
||||||||||||||||
— spellati |
1,0 |
0,85 |
1 243 |
||||||||||||||||
— non spellati |
1,1 |
0,85 |
1 367 |
||||||||||||||||
Orate (Dendex dentex e Pagellus spp.) |
intere o eviscerate, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 335 |
|||||||||||||||
Pesce spada (Xiphias gladius) |
intero o eviscerato, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
3 467 |
|||||||||||||||
Gamberetti Penaeidae |
congelati |
|
|
|
|||||||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
3 533 |
||||||||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
6 782 |
||||||||||||||||
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti) |
congelate |
1,0 |
0,85 |
1 605 |
|||||||||||||||
Calamari (Loligo spp.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
— interi, non puliti |
1,00 |
0,85 |
993 |
|||||||||||||||
— puliti |
1,20 |
0,85 |
1 191 |
||||||||||||||||
|
— interi, non puliti |
2,50 |
0,85 |
2 482 |
|||||||||||||||
— puliti |
2,90 |
0,85 |
2 879 |
||||||||||||||||
Polpi o piovre (Octopus spp.) |
congelati |
1,00 |
0,85 |
1 792 |
|||||||||||||||
Totani (Illex argentinus) |
— interi, non puliti |
1,00 |
0,80 |
717 |
|||||||||||||||
— eviscerati e decapitati |
1,70 |
0,80 |
1 219 |
||||||||||||||||
Forme di presentazione commerciale:
|
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/68 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2006
che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento. |
(2) |
Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(3) |
I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2006, dal regolamento (CE) n. 2032/2006 della Commissione (2). |
(4) |
Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento. |
(5) |
Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di riferimento per la campagna di pesca 2007 relativi ai prodotti della pesca, come da articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000, sono riportati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO (1)
1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000
Specie |
Dimensioni (2) |
Prezzi di riferimento (in ECU/tonnellata) |
|||
Pesce eviscerato con testa (2) |
Pesce intero (2) |
||||
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (2) |
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (2) |
||
Aringhe della specie Clupea harengus ex03024000 |
1 |
|
— |
F011 |
128 |
2 |
— |
F012 |
197 |
||
3 |
— |
F013 |
186 |
||
4a |
— |
F016 |
117 |
||
4b |
— |
F017 |
117 |
||
4c |
— |
F018 |
246 |
||
5 |
— |
F015 |
218 |
||
6 |
— |
F019 |
109 |
||
7a |
— |
F025 |
109 |
||
7b |
— |
F026 |
98 |
||
8 |
— |
F027 |
82 |
||
Scorfani o sebasti (Sebastes spp.) ex03026931et ex03026933 |
1 |
|
— |
F067 |
925 |
2 |
— |
F068 |
925 |
||
3 |
— |
F069 |
777 |
||
Merluzzi della specie Gadus morhua ex03025010 |
1 |
F073 |
1 169 |
F083 |
844 |
2 |
F074 |
1 169 |
F084 |
844 |
|
3 |
F075 |
1 104 |
F085 |
649 |
|
4 |
F076 |
876 |
F086 |
487 |
|
5 |
F077 |
617 |
F087 |
357 |
|
|
|
Cotti in acqua |
Freschi o refrigerati |
||
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (2) |
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (2) |
||
Gamberelli boreali (Pandalus borealis) ex03062310 |
1 |
F317 |
4 936 |
F321 |
1 092 |
2 |
F318 |
1 731 |
— |
— |
2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000
Prodotti |
Codice aggiuntivo TARIC |
Presentazione |
Prezzo di riferimento (in euro per tonnellata) |
||
1. Scorfani o sebasti (Sebastes spp.) |
|||||
|
|
Interi: |
|
||
ex03037935 ex03037937 |
F411 |
|
960 |
||
ex03042935 ex03042939 |
|
Filetti: |
|
||
F412 |
|
1 934 |
|||
F413 |
|
2 117 |
|||
F414 |
|
2 285 |
|||
2. Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida |
|||||
ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941 |
F416 |
Interi, con o senza testa |
1 106 |
||
ex03042929 |
|
Filetti: |
|
||
F417 |
|
2 428 |
|||
F418 |
|
2 664 |
|||
F419 |
|
2 602 |
|||
F420 |
|
2 943 |
|||
F421 |
|
2 903 |
|||
ex03049933 |
F422 |
Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi |
1 434 |
||
3. Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
|||||
ex03042931 |
|
Filetti: |
|
||
F424 |
|
1 518 |
|||
F425 |
|
1 672 |
|||
F426 |
|
1 476 |
|||
F427 |
|
1 680 |
|||
F428 |
|
1 733 |
|||
ex03049941 |
F429 |
Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi |
986 |
||
4. Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
|||||
ex03042933 |
|
Filetti: |
|
||
F431 |
|
2 264 |
|||
F432 |
|
2 606 |
|||
F433 |
|
2 537 |
|||
F434 |
|
2 710 |
|||
F435 |
|
2 960 |
|||
5. Merluzzo dell'Alasca (Theragra chalcogramma) |
|||||
|
|
Filetti: |
|
||
ex03042985 |
F441 |
|
1 159 |
||
F442 |
|
1 324 |
|||
6. Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
|||||
|
|
Filetti doppi di aringa |
|
||
ex03041997 ex03049923 |
F450 |
|
510 |
||
F450 |
|
464 |
(1) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri»
(2) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/72 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2035/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2006
che fissa, per la campagna 2007, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),
visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati. |
(2) |
Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione. |
(3) |
L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza. |
(4) |
L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2007, gli importi dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quelli dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.
(3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.
ALLEGATO
1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 |
Ammontare dell'aiuto (in EUR/t) |
||
1 |
2 |
||
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati con testa o tagliati |
|||
— Sardine della specie Sardina pilchardus |
345 |
||
— Altre specie |
280 |
||
|
365 |
||
|
265 |
||
|
245 |
2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 |
Prodotti |
Ammontare dell'aiuto (in EUR/t) |
||
1 |
2 |
3 |
||
|
Scampi Nephrops norvegicus |
305 |
||
Code di scampi Nephrops norvegicus |
230 |
|||
|
Scampi Nephrops norvegicus |
285 |
||
|
Scampi Nephrops norvegicus |
305 |
||
Granchi Cancer pagurus |
230 |
|||
|
Granchi Cancer pagurus |
365 |
||
|
Granchi Cancer pagurus |
210 |
3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000
Metodi di trasformazione |
Ammontare dell'aiuto (in EUR/t) |
||
|
280 |
||
|
365 |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/74 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2006
che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),
visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. |
(2) |
Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2007, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito, per i prodotti elencati all’allegato II di tale regolamento, nel modo seguente:
— |
: |
primo mese |
: |
210 EUR per tonnellata |
— |
: |
secondo mese |
: |
0 EUR per tonnellata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/75 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2006
che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri. |
(3) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), sono previste modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L’organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro. |
(4) |
È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2007 come indicato in allegato.
Articolo 2
Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.
(3) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.
ALLEGATO
Valori forfettari
Destinazione dei prodotti ritirati |
in EUR/t |
||
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale): |
|||
a) per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus: |
|||
|
60 |
||
|
50 |
||
|
17 |
||
|
2 |
||
b) per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis): |
|||
|
0 |
||
|
10 |
||
c) per gli altri prodotti: |
|||
|
40 |
||
|
17 |
||
|
28 |
||
|
1 |
||
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale): |
|||
a) per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.): |
|||
|
8 |
||
b) per gli altri prodotti: |
|||
|
0 |
||
|
30 |
||
|
30 |
||
3. Utilizzazione come esche: |
|||
|
45 |
||
|
20 |
||
|
0 |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/78 |
DIRETTIVA 2006/140/CE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006
che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. L'elenco comprende il fluoruro di solforile. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il fluoruro di solforile è stato esaminato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8: preservanti del legno, di cui alla definizione dell'allegato V della direttiva 98/8/CE. |
(3) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 19 aprile 2005 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del suddetto regolamento. |
(4) |
La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi in data 8 settembre 2006. |
(5) |
L'esame del fluoruro di solforile non ha evidenziato questioni aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali. |
(6) |
Dai vari esami effettuati sembrerebbe che i biocidi contenenti fluoruro di solforile utilizzati come preservanti del legno possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il fluoruro di solforile nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti fluoruro di solforile possano essere rilasciate, modificate o revocate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. |
(7) |
È importante che le disposizioni della presente direttiva vengano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fluoruro di solforile, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. |
(8) |
Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che detti prodotti vengano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera e), della direttiva 98/8/CE, e che vengano adottate misure di riduzione dei rischi per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone presenti nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE. |
(9) |
È inoltre opportuno prevedere il monitoraggio continuo, nonché la comunicazione di ulteriori informazioni su determinati punti evidenziati nella relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE. |
(10) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi agli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione. |
(11) |
Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti fluoruro di solforile, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE. |
(12) |
Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/8/CE. |
(13) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 98/8/CE viene modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione del 29 maggio 2006 (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
(2) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).
ALLEGATO
La seguente tabella, in cui figura la voce «N. 1» è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE
«N. |
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato |
Data di iscrizione |
Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) |
Scadenza dell’iscrizione |
Tipo di prodotto |
Disposizioni specifiche (1) |
||||||
1 |
fluoruro di solforile |
difluoruro di solforile Numero CE: 220-281-5 Numero CAS: 2699-79-8 |
> 994 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2010 |
31 dicembre 2018 |
8 |
Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni vengano subordinate alle seguenti condizioni:
Gli Stati membri assicurano inoltre che le relazioni sul monitoraggio di cui al punto 3) vengano trasmesse dai titolari di autorizzazione alla Commissione ogni cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
(1) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/81 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2006
che stabilisce, a norma dell'articolo 104, paragrafo 8, che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea si sta rivelando inadeguato
(2006/1014/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che è stato adottato per sollecitare ulteriormente la correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche. |
(3) |
La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 (2) ha invitato solennemente le parti, vale a dire gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo. |
(4) |
La decisione di Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione settoriale dei regimi pensionistici (3) ha stabilito che un regime a capitalizzazione con contributi predefiniti non può essere classificato come un regime di previdenza sociale. Questo regime non può pertanto essere considerato di pertinenza delle amministrazioni pubbliche. Questa decisione quadro ha richiesto discussioni bilaterali con gli Stati membri prima della sua attuazione. Nell'ambito di tali discussioni, Eurostat ha riconosciuto che ‘alcuni Stati membri potrebbero necessitare di un periodo transitorio per attuare la decisione ed evitare perturbazioni nella conduzione delle loro politiche di bilancio» (4). Il periodo transitorio concesso da Eurostat scadrà con la prima notifica dei dati di bilancio del 2007, prevista entro il 1o aprile 2007. La Polonia ha deciso di avvalersi di questo periodo transitorio. Pertanto, i contributi sociali e le altre entrate percepite (e spese sostenute) dai regimi a capitalizzazione con contributi predefiniti sono stati registrati come entrate (e spese) pubbliche, ragion per cui le cifre del disavanzo e del debito risultano inferiori. |
(5) |
Con la decisione 2005/183/CE del Consiglio (5) il 5 luglio 2004 è stato deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo. |
(6) |
A norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha altresì indirizzato una raccomandazione alle autorità polacche, affinché ponessero fine quanto prima alla situazione di disavanzo eccessivo e adottassero provvedimenti a medio termine per raggiungere l'obiettivo di portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2007 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel programma di convergenza presentato dalle autorità nel maggio 2004 e approvato nel parere del Consiglio del 5 luglio 2004, con i seguenti obiettivi annuali: 5,7 % del PIL nel 2004, 4,2 % del PIL nel 2005, 3,3 % del PIL nel 2006 e 1,5 % del PIL nel 2007. Il Consiglio ha stabilito il termine del 5 novembre 2004 per l'adozione di misure efficaci «in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di disavanzo per il 2005». |
(7) |
Il percorso per la riduzione del disavanzo approvato dal Consiglio il 5 luglio 2004 non includeva il costo della riforma pensionistica attuata nel 1999. Circa il 20 % delle entrate derivanti dai contributi pensionistici è stato riassegnato dal sistema a ripartizione ai regimi pensionistici a capitalizzazione con contributi predefiniti. All'epoca della raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, il Consiglio ha tenuto esplicitamente conto del fatto che gli obiettivi di disavanzo avrebbero dovuto essere esplicitamente rivisti al rialzo, con un costo annuale stimato della riforma pensionistica polacca di circa 1,5 % del PIL. Alla luce di quanto precede e anche dei rischi per lo più negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha sottolineato nel suo parere sul programma di convergenza del maggio 2004 che «l'orientamento di bilancio delineato nel programma può non essere sufficiente per ridurre il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL durante il periodo coperto dal programma» (ovvero entro il 2007). |
(8) |
Dopo la scadenza del termine del 5 novembre 2004 fissato nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, la Commissione è giunta alla conclusione, nella sua comunicazione al Consiglio del 14 dicembre 2004, che non era necessario adottare altre misure nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi per la Polonia, in quanto il governo polacco aveva adottato misure efficaci in relazione alle misure previste per raggiungere l’obiettivo di disavanzo per il 2005. |
(9) |
Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ha espresso il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del novembre 2004. L'aggiornamento ha elevato l'obiettivo di disavanzo per il 2007 al 2,2 % del PIL (dall'1,5 % previsto nel programma di convergenza del maggio 2004), ovvero circa il 3,7 % del PIL includendo il costo della riforma pensionistica. Questa revisione al rialzo si è verificata nonostante il perdurare di una forte crescita (secondo le previsioni del programma, oltre il 5 % all'anno in media) e sebbene i risultati/le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venissero tutti rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche. Il Consiglio ha rilevato il rischio di un'attuazione tardiva o incompleta delle misure di aggiustamento del bilancio. In riferimento ai rischi negativi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, il Consiglio ha invitato la Polonia tra l'altro a rafforzare il risanamento dei conti pubblici al di là del 2005 e a diminuire l'obiettivo di disavanzo per il 2007. Di fatto, solo un esiguo numero di misure è stato attuato. Il risultato di bilancio per il 2005, attestatosi al 2,5 % del PIL, è stato comunque migliore del previsto. |
(10) |
Il 14 marzo 2006 il Consiglio ha adottato il proprio parere sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del gennaio 2006. L'aggiornamento mirava ad una lenta riduzione del disavanzo delle pubbliche amministrazioni (di circa lo 0,3 % del PIL all'anno in media nel periodo 2006-2008), in modo da soddisfare i criteri di convergenza del bilancio entro la fine delle legislatura (ovvero entro la fine del 2009). Inoltre, mentre i risultati e le proiezioni in materia di disavanzo per gli esercizi 2004-2006 venivano nuovamente rivisti al ribasso in conseguenza di misure adottate dal governo, di una maggiore crescita economica e di revisioni statistiche, il programma confermava un obiettivo di disavanzo per il 2007 del 2,2 % del PIL (escluso il costo della riforma pensionistica). Data la revisione al rialzo del costo della riforma pensionistica fino al 2 %, risultante da un'evoluzione del mercato del lavoro più favorevole del previsto e da una maggiore partecipazione al nuovo regime pensionistico, l'obiettivo di disavanzo per il 2007, incluso tale costo, era di 0,4 punti percentuali del PIL più elevato che nell'aggiornamento precedente (4,1 % del PIL a fronte del 3,7 % del PIL). Il Consiglio ha posto in risalto vari rischi gravanti sulla strategia di risanamento del bilancio, ad esempio le ipotesi di crescita relativamente favorevoli nell'ultimo anno del periodo di riferimento del programma (2008), le ipotesi relativamente ottimistiche sulle elasticità fiscali e le possibili difficoltà a controllare la spesa, a fronte delle pressioni sulla spesa per la previdenza sociale. Il Consiglio ha rilevato infine che «il programma di convergenza prevede alcuni progressi, ma non l'effettiva correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007». Inoltre, il Consiglio ha indicato che il saldo strutturale (vale a dire il saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee calcolato dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni fornite nel programma secondo la metodologia concordata) dovrebbe registrare un miglioramento medio di circa 0,25 % del PIL all'anno per tutto il periodo di riferimento del programma. |
(11) |
Il progetto di bilancio per il 2007, adottato il 27 settembre 2006, stima il disavanzo del 2006 al 2,1 % del PIL (esclusi i costi della riforma pensionistica), a fronte di un obiettivo del 2,6 % contenuto nell'aggiornamento del programma di convergenza del gennaio 2006 (e del 3,3 % su cui si basava la raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del luglio 2004). Il risultato migliore del previsto è dovuto ad entrate più elevate (soprattutto per quanto riguarda il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) derivanti da una crescita maggiore del previsto e da un contenimento della crescita della spesa, grazie soprattutto ad investimenti pubblici inferiori al previsto. Il progetto di bilancio 2007 presenta i seguenti obiettivi di disavanzo per gli anni successivi: 1,7 % nel 2007, 1,2 % nel 2008 e 0,5 % nel 2009. |
(12) |
La valutazione del seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2007 porta alle conclusioni seguenti:
|
(13) |
Ciò porta alla conclusione che, malgrado un miglioramento della situazione di bilancio e il fatto che la Polonia abbia finora ampiamente conseguito i suoi obiettivi di bilancio, in base alle informazioni attuali il disavanzo del 2007 supererebbe nettamente il valore di riferimento del 3 % del PIL e non può essere considerato in linea con le raccomandazioni del Consiglio per una correzione del disavanzo entro il 2007. In linea con la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita, la Polonia ha accettato di rendere pubblica la raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 (6), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato si sta rivelando inadeguato per correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dalla raccomandazione.
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(2) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.
(3) Cfr. comunicato stampa di Eurostat n. 30/2004 del 2 marzo 2004 e n. 117/2004 del 23 settembre 2004 e il capitolo I.1.3 «Classification of funded pension schemes and impact on government finance of the Eurostat’s Manual on government deficit and debt» disponibile al seguente indirizzo Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-04-002/EN/KS-BE-04-002-EN.PDF
(4) Cfr. nota 3.
(5) GU L 62 del 9.3.2005, pag. 18.
(6) Cfr. http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11220.en04.pdf
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/84 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/1015/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
30.12.2006 |
IT |
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L 414/85 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA MALAYSIA (in appresso «la Malaysia»),
dall’altra,
(in appresso denominate «le parti»),
RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Malaysia e per garantire la continuità di tali servizi aerei;
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;
CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Malaysia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Malaysia, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Malaysia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Malaysia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione:
i) |
che il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
che lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; |
iii) |
che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; |
iv) |
che il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
3. La Malaysia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
i) |
il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure |
iv) |
il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Malaysia ed un altro Stato membro e la Malaysia dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo; oppure |
v) |
il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale la Malaysia non abbia stipulato alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e si possa dimostrare che tale Stato membro abbia negato diritti di traffico ai vettori aerei designati dalla Malaysia. |
La Malaysia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti alla Malaysia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Malaysia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato della Malaysia che operano tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Malaysia in virtù di un accordo di cui all’allegato I, che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Compatibilità con le regole della concorrenza
1. Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all’allegato I i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l’adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati all’allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non si applicano.
Articolo 7
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Revisione o modifica
Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e la Malaysia che, alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via transitoria, sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 10
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a […] in duplice esemplare, oggi […] [… …] nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e Bahasa Melayu.
Per la Comunità europea
Per il governo della Malaysia
ALLEGATO I
Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra Malaysia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Malaysia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi
|
c) |
Sicurezza
|
d) |
Tassazione del carburante
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati richiamati nell’articolo 2 del presente accordo
a) |
La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/95 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità
(2006/1016/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti (la «BEI») effettua operazioni al di fuori della Comunità a sostegno delle politiche esterne della Comunità. |
(2) |
La maggior parte di tali operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Per il periodo 2000-2007 la garanzia della Comunità è stata istituita con decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Repubblica sudafricana) (2) e con le decisioni 2001/777/CE (3) e 2005/48/CE (4) per azioni di finanziamento specifiche alle varie regioni. |
(3) |
Per sostenere l'azione esterna dell'UE senza incidere sul merito di credito della BEI, si dovrebbe offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. Occorre incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza garanzia della Comunità, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nei paesi mediterranei, nonché nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di «investimento», e occorre specificare che la garanzia della Comunità copre i rischi di natura politica o governativa. |
(4) |
La garanzia della Comunità dovrebbe coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie su prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione (5) («IPA»), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (6) («ENPI») e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo («DCI»), quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito le «operazioni di finanziamento della BEI»). |
(5) |
Gli importi coperti dalla garanzia della Comunità a norma della presente decisione dovrebbero rappresentare i massimali dei finanziamenti della BEI nell'ambito della garanzia della Comunità. Essi non dovrebbero costituire obiettivi che la BEI debba necessariamente raggiungere. |
(6) |
Le politiche dell'UE in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione e ampliamento negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, definita nel documento di strategia sull'ampliamento pubblicato dalla Commissione nel 2005, la politica europea di prossimità, definita nel documento di strategia della Commissione del 12 maggio 2004, il nuovo partenariato con l'America latina e con l'Asia sudorientale, nonché i partenariati strategici dell'UE con la Russia, la Cina e l'India. |
(7) |
Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE saranno altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia l'IPA, l'ENPI, il DCI e lo strumento per la stabilità (7). |
(8) |
È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI siano coerenti con le politiche esterne dell'UE e garantiscano il sostegno di queste ultime, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali. I finanziamenti della BEI assicurando completa coerenza con le azioni dell'UE dovrebbero integrare i corrispondenti strumenti, programmi e politiche comunitari di assistenza nelle varie regioni. Inoltre la protezione dell'ambiente e la sicurezza energetica degli Stati membri dovrebbe far parte degli obiettivi di finanziamento della BEI in tutte le regioni ammissibili. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere realizzate nei paesi che rispettano una condizionalità adeguata e conforme agli accordi di alto livello dell'UE su aspetti politici e macroeconomici. |
(9) |
È opportuno rafforzare il dialogo tra la Commissione e la BEI sulle politiche nonché la pianificazione strategica e la coerenza tra i finanziamenti della BEI e della Commissione. Occorre potenziare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche dell'UE tramite il rafforzamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale che in loco. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe includere tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE. |
(10) |
Nei paesi in fase di preadesione, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero riflettere le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con l'UE. Nei Balcani occidentali l'azione dell'UE dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe altresì favorire, dove necessario, anche l'aspetto della costruzione istituzionale, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali («IFI») attive nella regione. Nel periodo 2007-2013 il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) dovrebbe avvenire sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione. |
(11) |
Per quanto riguarda i paesi coperti dall'ENPI, è opportuno che la BEI prosegua e consolidi le sue attività nell'area del Mediterraneo, prestando maggiore attenzione allo sviluppo del settore privato. Al riguardo sono necessarie la cooperazione dei paesi partner per agevolare lo sviluppo del settore privato e stimolare le riforme strutturali, in particolare quelle del settore finanziario e altre misure volte a facilitare le attività della BEI, in particolare per far sì che la BEI possa emettere obbligazioni nei mercati locali. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, la BEI dovrebbe potenziare le sue attività nei paesi interessati in linea con un'adeguata condizionalità, conforme agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI dovrebbe finanziare progetti che presentano un interesse significativo per l'UE nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. Occorre dare priorità ai progetti relativi alle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore dell'ambiente, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale per la dimensione settentrionale. Nel settore energetico, rivestono un'importanza particolare i progetti riguardanti l'approvvigionamento strategico e il trasporto di energia. Le operazioni di finanziamento della BEI in questa regione dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS. |
(12) |
Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia e in America latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e integreranno gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. La BEI dovrebbe cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. A sostegno degli obiettivi dell'UE i finanziamenti della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina dovrebbero focalizzarsi sulla sostenibilità ambientale (compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici) e i progetti relativi alla sicurezza energetica, nonché la continuazione della presenza dell'UE in Asia e nell'America latina attraverso gli investimenti esteri diretti e il trasferimento di tecnologia e di know-how. Tenendo conto dell'efficienza in termini di costi, la BEI dovrebbe inoltre poter lavorare direttamente con le imprese locali, in particolare nel settore della sostenibilità ambientale e della sicurezza energetica. Il riesame intermedio procederà a un nuovo esame degli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI in Asia e nell'America latina. |
(13) |
In Asia centrale la BEI dovrebbe concentrarsi sui grandi progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS. |
(14) |
Per integrare le attività realizzate dalla BEI nel quadro dell'accordo di Cotonou per i paesi ACP, in Sudafrica la BEI dovrebbe mettere l'accento su progetti infrastrutturali di interesse pubblico (ivi comprese le infrastrutture municipali e la fornitura di acqua e di elettricità) e sul sostegno al settore privato, ivi comprese le PMI. L'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica permetterà di promuovere ulteriormente le attività della BEI in questa regione. |
(15) |
Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere ricercate le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse del bilancio UE, se del caso sotto forma di sovvenzioni, di capitale di rischio e di interessi a tasso agevolato, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione di progetti, l'attuazione o il rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità e, nel caso del Sudafrica, il DCI. |
(16) |
La BEI coopera già strettamente con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee. Tale cooperazione è disciplinata da protocolli di intesa specifici per ogni regione, che dovrebbero essere approvati dagli organi di governo della BEI. Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'UE e rientranti nel campo di applicazione della presente decisione, ove necessario la BEI dovrebbe cercare di rafforzare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e con le istituzioni bilaterali europee, ivi compresa, se opportuno, la cooperazione sulla condizionalità del settore, il maggiore ricorso al cofinanziamento e alla partecipazione di altre IFI nelle iniziative globali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficienza dell'aiuto. |
(17) |
Le comunicazioni della BEI e della Commissione sulle operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere potenziate. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe includere una parte sul valore aggiunto, in linea con le politiche dell'UE, e una parte sulla cooperazione con la Commissione, le altre IFI e i donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. |
(18) |
Occorre che la garanzia della Comunità istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1o febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione dovrebbero procedere ad un riesame intermedio della decisione. In particolare il riesame dovrebbe includere una valutazione esterna, i cui parametri sono specificati nell'allegato II. |
(19) |
Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF. |
(20) |
Il fondo di garanzia per le azioni esterne (di seguito «il fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994 (8), dovrebbe continuare a garantire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI. |
(21) |
È opportuno che la BEI prepari, in consultazione con la Commissione, un programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI, al fine di consentire un idoneo programma di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione dovrebbe tenerne conto ai fini di tale programma nella sua programmazione di bilancio periodica trasmessa all'autorità di bilancio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Garanzia e massimali
1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito «la BEI») una garanzia globale (di seguito «la garanzia della Comunità») a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie su prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non cessato né annullato (di seguito «le operazioni di finanziamento della BEI») e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea.
2. La garanzia della Comunità è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.
3. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI, in tutto il periodo di cui al paragrafo 6, diminuito degli importi annullati, non supera i 27 800 milioni di EUR. Tale massimale è ripartito in due parti:
a) |
un massimale di base di un importo fisso di 25 800 milioni di EUR, comprendente la sua ripartizione regionale di cui al paragrafo 4, per tutto il periodo di cui al paragrafo 6; |
b) |
un mandato facoltativo di 2 000 milioni di EUR. L'attivazione totale o parziale di questo importo facoltativo e la sua ripartizione regionale è decisa dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2, del trattato. La decisione è basata sui risultati del riesame intermedio di cui all'articolo 9. |
4. Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a) è ripartito nei seguenti massimali regionali vincolanti:
a) |
paesi in fase di preadesione: 8 700 milioni di EUR; |
b) |
paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 milioni di EUR, ripartiti sulla base dei seguenti submassimali indicativi:
|
c) |
Asia e America latina: 3 800 milioni di EUR, ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
|
d) |
Repubblica sudafricana: 900 milioni di EUR. |
5. Nell'ambito dei massimali regionali, gli organi di governo della BEI possono decidere di riassegnare un importo non superiore al 10 % del massimale regionale tra i sub-massimali.
6. La garanzia della Comunità copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1o febbraio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013.
7. Se alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, il Consiglio non ha adottato una decisione che accorda una nuova garanzia della Comunità per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori della Comunità, il periodo è automaticamente prolungato di sei mesi.
Articolo 2
Paesi coperti
1. L'elenco dei paesi che sono o possono essere ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è riportato nell'allegato I.
2. Per quanto riguarda i paesi elencati nell'allegato I e contrassegnati da «*» e altri paesi non compresi nell'allegato I, l'ammissibilità di tali paesi al finanziamento della BEI con garanzia della Comunità è decisa dal Consiglio caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.
3. La garanzia della Comunità copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI.
4. Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, il Consiglio può decidere di sospendere i nuovi finanziamenti della BEI con garanzia della Comunità nel predetto paese secondo la procedura di cui all'articolo 181 A, paragrafo 2 del trattato.
5. La garanzia della Comunità non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'UE.
Articolo 3
Coerenza con le politiche dell'Unione europea
1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea, al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione europea, in particolare tramite il dialogo regolare e sistematico e la consultazione preventiva su:
a) |
i documenti strategici preparati dalla Commissione, quali i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione; |
b) |
i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti; |
c) |
altri aspetti politici e operativi. |
2. La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione europea in ogni regione.
3. Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia della Comunità qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI.
4. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi politici esterni dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 6.
Articolo 4
Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali
1. Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono sempre più realizzate in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali (di seguito «IFI») o istituzioni bilaterali europee, in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia e assicurare una ripartizione ragionevole dei rischi e una condizionalità coerente nei progetti e nei settori.
2. La cooperazione è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove opportuno, tra la Commissione, la BEI, le principali IFI e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.
3. La cooperazione con le IFI e gli altri donatori è valutata in occasione del riesame intermedio di cui all'articolo 9.
Articolo 5
Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria
1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito «garanzia generale»).
Ai fini del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Cossovo, rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite.
2. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia della Comunità copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):
a) |
non trasferibilità della valuta; |
b) |
espropriazione; |
c) |
eventi bellici o disordini civili; |
d) |
denegata giustizia in caso di violazione di contratto. |
Articolo 6
Comunicazione e contabilità
1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle operazioni di finanziamento della BEI a livello progettuale, settoriale, nazionale e regionale, come pure del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. Essa include inoltre una valutazione della portata della cooperazione tra la BEI e la Commissione e tra la BEI e le altre IFI e i donatori bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, ivi compresa la cooperazione con le altre IFI.
3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili, relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e necessari per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.
4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.
5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.
Articolo 7
Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione
1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia della Comunità, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.
2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 8.
Articolo 8
Accordo sulla garanzia
La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia della Comunità.
Articolo 9
Riesame della decisione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, sulla base di una valutazione esterna i cui termini sono specificati nell'allegato II della presente decisione.
2. La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.
Articolo 10
Applicazione
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 19 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/174/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).
(3) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.
(4) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11.
(5) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
(6) Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).
(8) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28). [Riferimenti da aggiornare dopo l'adozione della proposta che modifica il meccanismo di dotazione del fondo di garanzia (COM(2005)130 definitivo)].
ALLEGATO I
Regioni e paesi coperti dall'articolo 1
A. PAESI IN FASE DI PREADESIONE
1) |
Paesi candidati Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
2) |
Potenziali paesi candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Cossovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (1999). |
B. PAESI COPERTI DALLO STRUMENTO DI VICINATO E PARTENARIATO
1) |
Paesi mediterranei Algeria, Egitto, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (*), Marocco, Siria, Tunisia. |
2) |
Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (*); Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia; Russia: Russia. |
C. ASIA E AMERICA LATINA
1) |
America Latina Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela. |
2) |
Asia
|
D. AFRICA AUSTRALE
Sudafrica.
ALLEGATO II
Riesame intermedio e parametri per la valutazione del mandato esterno della BEI
Riesame intermedio
Nel 2010 sarà effettuato un riesame intermedio nel merito del finanziamento esterno della BEI. Tale riesame, che dovrà essere completamente ispirato da una valutazione esterna da trasmettere al Consiglio, costituirà la base sulla quale gli Stati membri decideranno se e fino a che punto impartire un mandato facoltativo per la copertura di eventuali prestiti in un secondo tempo dopo il 2010, se introdurre altri emendamenti al mandato e in che modo massimizzare il valore aggiunto e l'efficacia delle operazioni della BEI. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio il riesame intermedio in quanto base per qualsiasi proposta di modifica del mandato. Il Consiglio prenderà le decisioni del caso previa consultazione del Parlamento europeo.
Quadro della valutazione
Il quadro includerà:
a) |
una valutazione delle attività di finanziamento esterno della BEI. Alcune parti della valutazione saranno svolte in cooperazione con i servizi di valutazione della BEI e della Commissione; |
b) |
una valutazione del maggiore impatto dei prestiti esterni della BEI sull'interazione con altre IFI e altre fonti di finanziamento. |
La valutazione sarà controllata e gestita da un comitato direttivo composto di vari «saggi» nominati dal consiglio dei governatori della BEI, di un rappresentante della BEI e di un rappresentante della Commissione. Il comitato direttivo sarà presieduto da uno di tali «saggi» e si riunirà entro il primo semestre del 2008.
Il comitato direttivo sarà coadiuvato dai servizi di valutazione della BEI e della Commissione e da esperti esterni, che saranno selezionati tramite una gara indetta dalla Commissione. Il comitato direttivo sarà consultato sui requisiti e sui criteri di selezione degli esperti esterni. Le spese per questi ultimi saranno a carico della Commissione e coperte dalla linea di bilancio dedicata all'approvvigionamento del fondo di garanzia.
La relazione definitiva di valutazione presentata dal comitato direttivo trarrà conclusioni chiare, basate sulle informazioni raccolte, circa il fondamento da dare alla decisione del riesame intermedio per quanto riguarda l'eventuale liberazione della quota facoltativa per la restante durata del mandato e la distribuzione regionale di finanziamenti aggiuntivi.
Portata della valutazione
La valutazione riguarderà i mandati precedenti (2000-2006) e i primi anni del mandato 2007-2013, fino a fine 2009. Essa esaminerà, per ciascun paese, i volumi e gli esborsi del finanziamento dei progetti, l'assistenza tecnica e le operazioni in capitali di rischio. Nell'analisi degli effetti a livello progettuale, settoriale, regionale e nazionale, la valutazione baserà le sue conclusioni sui seguenti elementi:
a) |
la valutazione approfondita della pertinenza e del risultato (efficacia, efficienza e sostenibilità) delle operazioni della BEI rispetto ai loro obiettivi regionali specifici, inizialmente stabiliti nell'ambito delle relative politiche esterne dell'UE, e la valutazione del loro valore aggiunto (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione); |
b) |
la valutazione della coerenza con le pertinenti politiche e strategie esterne dell'UE, dell'addizionalità e valore aggiunto delle operazioni della BEI nei primi anni del mandato 2007-2013, nell'ambito degli obiettivi regionali specifici del mandato 2007-2013, e dei corrispondenti indicatori di prestazione che la BEI stabilirà (da svolgere congiuntamente tra unità di valutazione della BEI e servizi della Commissione). |
In tali valutazioni, il valore aggiunto delle operazioni della BEI sarà misurato a fronte di tre elementi: sostegno agli obiettivi politici dell'UE, qualità dei progetti stessi e fonti alternative di finanziamento.
a) |
l'analisi delle esigenze finanziarie dei beneficiari, la loro capacità di assorbimento e la disponibilità di altre fonti di finanziamento pubblico o privato per i relativi investimenti; |
b) |
la valutazione della cooperazione e della coerenza delle azioni tra BEI e Commissione; |
c) |
la valutazione della cooperazione e delle sinergie tra la BEI e le istituzioni e agenzie finanziarie internazionali e bilaterali. |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 414/NaN |