ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 397

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
30 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1894/2006, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

6

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

10

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

11

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù

14

Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù

15

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

22

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, concernente la non inclusione dell’alaclor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva [notificata con il numero C(2006) 6567]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 397/1


REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n. 1894/2006

del 18 dicembre 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con la decisione 2006/1894/CE (2), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (Nomenclatura combinata) del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

a)

parte seconda (tabella dei dazi) e terza (allegati tariffari) sono modificati con i dazi e integrati con i volumi di cui all'allegato del presente regolamento;

b)

i codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91 nell'allegato 7 (contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) della sezione III della parte tre sono modificati come segue per quanto riguarda:

i)

la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»;

ii)

sotto il titolo «Altre condizioni» è inserito il testo seguente: «Paese fornitore, il Brasile».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove sono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Parte seconda

Tabella dei dazi

Codice NC

Codice NC

Tasso del dazio

2106 10 80

Concentrati di proteine

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

2401 10 90

Tabacco

Riduzione del dazio CE consolidato da 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto a 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/kg/netto


Parte terza

Allegati Tariffari

Codice NC

Descrizione

Tasso del dazio

1701 11 10

Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 10 124 t con un tasso contingentale di 98 EUR/t

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

Pezzi congelati di galli e galline delle specie domestiche

Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 2 332 t con un tasso contingentale dello 0 %

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Carcasse di pollo fresche, refrigerate o congelate

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Pezzi di pollo freschi, refrigerati o congelati

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

0207 14 10

Pezzi di galli e galline

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Carne di tacchino fresche, refrigerata o congelata

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

Pezzi di tacchino congelati

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

1005 90 00

1005 10 90

Mais

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Succhi di frutta

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

1806

Cioccolato

Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

A tutte le sopra menzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 397/6


REGOLAMENTO (CE, Euratom) n. 1895/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 2006.

(2)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, con effetto alla data del 1o gennaio 2007, è opportuno fissare per tali Stati membri, conformemente all’allegato XI dello statuto, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2006, la data «1o luglio 2005» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2006».

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 2006, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:

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Articolo 3

Con effetto al 16 maggio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

– Slovenia –86,8

Articolo 4

Con effetto al 1o luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1o gennaio 2007.

Con effetto al 1o gennaio 2007, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1o gennaio 2007.

Con effetto al 1o maggio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

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Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 840,97 EUR e a 1 121,28 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 6

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 157,29 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 343,69 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 233,20 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 83,96 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell’allegato VII dello statuto è fissato a 466,17 EUR.

Articolo 7

Con effetto al 1o gennaio 2007, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km

0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km

0,5826 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km

0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km

0,1165 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km

0,0561 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

174,77 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

349,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10 dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

36,12 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

29,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 028,45 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

611,52 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 10

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 233,40 EUR, il limite superiore a 2 466,81 EUR e la riduzione forfettaria a 1 121,28 EUR.

Articolo 11

Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 12

Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 13

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

773,57 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

458,63 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 14

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 925,06 EUR, il limite superiore a 1 850,11 EUR e la riduzione forfettaria a 840,97 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1o luglio 2006, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) sono fissate a 352,51, 532,06, 581,74 e 793,10 EUR.

Articolo 16

Con effetto al 1o luglio 2006, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 5,088579.

Articolo 17

Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 18

Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.06-31.12.06

302,32

1.1.07-31.12.07

316,11

1.1.08-31.12.08

329,89

Articolo 19

Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.06-31.8.06

33,59

1.9.06-31.8.07

50,361

1.9.07-31.8.08

67,16

Articolo 20

Con effetto al 1o luglio 2006, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore anteriormente al 1o maggio 2004, è fissato a:

121,61 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

186,45 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.12.2006   

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L 397/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

(2006/963/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità alle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile.

(4)

È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Ginevra, 18 dicembre 2006

Signor,

a seguito all'avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione alla CE, la CE e il Brasile convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati dopo la notifica della CE all'OMC del 19 gennaio 2004, in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell'allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE e il Brasile avranno scambiato lettere recanti l'accordo, previo esame delle parti secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1° novembre e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2007.

Per conto della Comunità europea

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ALLEGATO

contingente tariffario assegnato al paese (Brasile) di 10 124 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce tariffaria 1701 1110), con un tasso contingentale di 98 EUR/t,

contingente tariffario assegnato al paese (Brasile) di 2 332 t di «pezzi di galli e galline delle specie Gallus domesticus» (voce tariffaria 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), con un tasso contingentale dello 0 %,

aumento di 49 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le «carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate», (voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), con un tasso contingentale di 131-162 EUR/t,

aumento di 4 070 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i «pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati» (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), con un tasso contingentale di 93-512 EUR/t,

aumento di 1 605 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i «pezzi di galli e galline» (voce tariffaria 0207 1410), con un tasso contingentale di 795 EUR/t,

aumento di 201 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per la «carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata» (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), con un tasso contingentale di 93-425 EUR/t,

aumento di 2 485 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i «pezzi di tacchino congelati» (voci tariffarie 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), con un tasso contingentale dello 0 %,

apertura di un contingente tariffario di 242 074 t (erga omnes) per il mais (voci tariffarie 1005 9000, 1005 1090), con un tasso contingentale dello 0 %,

apertura di un contingente tariffario di 2 838 t (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), con un tasso contingentale del 20 %,

apertura di un contingente tariffario di 7 044 t (erga omnes) per i succhi di frutta (voci tariffarie 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), con un tasso contingentale del 20 %,

eliminazione del dazio ad valorem del 9 % sui concentrati di proteine (voce tariffaria 2106 1080),

apertura di un contingente tariffario di 107 t (erga omnes) per il cioccolato (voce tariffaria 1 806), con un tasso contingentale del 43 %,

riduzione del dazio consolidato comunitario da 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto a 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto per il tabacco (voce tariffaria 2401 1090),

modifica della descrizione del contingente tariffario comunitario per la carne bovina di alta qualità (5 000 t) come segue: «carne disossata bovina di alta qualità fresca, refrigerata o congelata», e indicazione del paese fornitore, il Brasile.

Ginevra, 18 dicembre 2006

Signor,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«a seguito all'avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione alla CE, la CE e il Brasile convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati dopo la notifica della CE all'OMC del 19 gennaio 2004, in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell'allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE e il Brasile avranno scambiato lettere recanti l'accordo, previo esame delle parti secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1° novembre e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2007.».

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

Per conto del governo della Repubblica federativa di Brasile

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30.12.2006   

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L 397/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù

(2006/964/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 24 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo del Canada un accordo che rinnova il programma di cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù.

(2)

A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un accordo con il governo del Canada in conformità alle direttive stabilite nell’allegato di detta decisione.

(3)

La Comunità e il Canada si ripromettono di trarre reciproci vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e il governo del Canada e fornire un valore aggiunto europeo.

(4)

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 5 dicembre 2006.

(5)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù è approvato a nome della Comunità.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della Comunità europea al comitato misto di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentate di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a procedere alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL CANADA,

dall’altra,

in seguito denominati collettivamente «le parti»,

RILEVANDO che la dichiarazione sulle relazioni tra la Comunità europea e il Canada, adottata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dal governo canadese il 22 novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della collaborazione reciproca in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nel campo dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la dichiarazione politica UE-Canada e il piano d’azione comuni adottati il 17 dicembre 1996 impegnano le parti a favorire i contatti a tutti i livelli tra i cittadini, specie tra i giovani, al fine di rinnovare i legami basati sulla condivisione di culture e valori, e che il piano d'azione comune allegato alla dichiarazione esorta le parti a rafforzare ulteriormente la cooperazione tramite l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e della formazione, ratificato nel 1996;

RILEVANDO che l’agenda di partenariato UE-Canada adottata il 18 marzo 2004 in occasione del vertice UE-Canada fa riferimento alla necessità di ricercare nuovi mezzi per favorire la creazione di legami tra i nostri rispettivi popoli, in particolare ampliando il campo dei programmi di scambi per giovani tra la Comunità europea e il Canada ed esplorando i modi per rafforzare e allargare il campo della cooperazione tra la CE e il Canada al momento del rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, ratificato nel marzo 2001;

RILEVANDO che la dichiarazione comune adottata al vertice UE-Canada del 19 giugno 2005 fa altresì riferimento all'intenzione dei dirigenti europei e canadesi di rinnovare, rafforzare ed allargare il campo dell'accordo che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, ratificato nel 2001, in particolare con l'aggiunta della cooperazione riguardante la gioventù, per rafforzare la cooperazione universitaria e lo scambio transatlantico tra i nostri cittadini;

CONSIDERANDO il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e dei poteri legislativi delle province e dei territori del Canada nei settori dell'istruzione e della formazione, come pure dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione;

CONSIDERANDO che l'adozione e l'applicazione degli accordi del 1996 e del 2001 sull'istruzione superiore e la formazione concretizzano gli impegni assunti nelle dichiarazioni UE-Canada e che la cooperazione ha avuto effetti molto positivi per entrambe le parti;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione superiore e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

RICONOSCENDO che la cooperazione nel campo dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù deve completare altre iniziative analoghe di cooperazione tra la Comunità europea e il Canada;

RICONOSCENDO l'importanza di tener conto del lavoro svolto nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione da organizzazioni internazionali attive in questi settori, come l'OCSE, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù, nel quadro della più vasta cooperazione esistente tra la Comunità europea e il Canada;

PREVEDENDO di trarre un vantaggio reciproco dalla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nei settori della formazione e della gioventù;

DESIDERANDO rinnovare la base per il proseguimento della cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Il presente accordo istituisce un quadro di cooperazione tra la Comunità europea ed il Canada nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1.

per «istituto d'istruzione superiore» si intende qualsiasi ente che in base alle leggi o prassi vigenti dell’una o dell’altra parte rilasci qualifiche o diplomi d'istruzione superiore, quale che ne sia la denominazione;

2.

per «istituto di formazione» si intende qualsiasi istituzione pubblica, a partecipazione pubblica o privata che, quale che ne sia la denominazione, in base alle leggi o prassi vigenti dell’una o dell’altra parte programmi o realizzi attività di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione professionale contribuendo al rilascio di titoli riconosciuti dalle autorità competenti;

3.

per «studenti» si intendono le persone che frequentano corsi o programmi di studio o di formazione dispensati da istituti di istruzione superiore o di formazione come definiti sopra e riconosciuti o sostenuti finanziariamente dalle autorità competenti;

4.

per «gioventù» si intendono i settori d'attività collegati all’apprendimento non formale e informale in cui intervengono organizzazioni e altre associazioni della gioventù, nonché operatori giovanili, dirigenti giovanili e altri soggetti che agiscono per o con i giovani.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali del presente accordo sono:

a)

favorire la reciproca comprensione fra i popoli dell’Unione europea e il Canada con una più diffusa conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni;

b)

migliorare la qualità delle risorse umane sia nella Comunità europea sia in Canada, facilitando l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide poste dall'economia globale basata sulla conoscenza.

2.   Gli obiettivi specifici del presente accordo sono:

a)

conferire alla cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù una più forte dimensione europea e canadese a valore aggiunto;

b)

contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell'Unione europea e del Canada;

c)

contribuire allo sviluppo degli istituti d'istruzione superiore e di formazione, delle strutture e delle organizzazioni del settore della gioventù;

d)

favorire e/o rafforzare la cooperazione tra gli operatori dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù nella Comunità europea e in Canada;

e)

contribuire allo sviluppo professionale delle persone raggiungendo in pari tempo gli obiettivi generali dell'accordo;

f)

sviluppare le possibilità di dialogo e di scambi riguardo alla politica e alle attività a favore dei giovani.

3.   Gli obiettivi operativi del presente accordo sono:

a)

sostenere la collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore e di formazione al fine di promuovere e sviluppare programmi comuni di studio e/o di formazione e la mobilità degli studenti;

b)

migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti favorendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e di formazione e, ove opportuno, la trasferibilità dei crediti;

c)

sostenere la collaborazione tra gli organismi pubblici e privati dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù per stimolare il dibattito e lo scambio di esperienze sulle politiche interessate;

d)

sostenere la mobilità transatlantica degli operatori (compresi gli operatori in formazione) per migliorare la comprensione e la conoscenza specializzata reciproche delle questioni attinenti alle relazioni tra l'Unione europea e il Canada;

e)

sostenere la collaborazione tra strutture e organismi giovanili nonché tra operatori, dirigenti giovanili e altri attori del settore per promuovere gli scambi di buone pratiche e la creazione di reti.

Articolo 4

Principi

La cooperazione nel quadro del presente accordo si basa sui principi seguenti:

1)

il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e dei poteri legislativi delle province e dei territori del Canada nei settori dell'istruzione e della formazione, come pure dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione;

2)

l'equilibrio complessivo dei benefici tratti delle attività svolte nel quadro del presente accordo;

3)

l'ampia partecipazione dei vari Stati membri della Comunità europea e delle province e territori del Canada;

4)

il riconoscimento, in tutta la sua portata, della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e del Canada;

5)

il rafforzamento della collaborazione tra la Comunità europea e il Canada e complementarità rispetto ai programmi bilaterali condotti tra gli Stati membri della Comunità europea e il Canada e agli altri programmi ed iniziative della Comunità europea e del Canada nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

Articolo 5

Cooperazione

La cooperazione è attuata per mezzo delle azioni specificate nell'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato misto

1.   E' istituito un comitato misto, comprendente rappresentanti di entrambe le parti.

2.   Il comitato misto ha le seguenti funzioni:

a)

esamina la cooperazione prevista nel quadro del presente accordo;

b)

riferisce alle parti sul grado, lo status e l'efficacia della cooperazione conformemente agli obiettivi e ai principi del presente accordo;

c)

condivide informazioni sulle evoluzioni recenti, le politiche, le nuove tendenze e le pratiche innovative riguardanti l'istruzione superiore, la formazione e la gioventù.

3.   Il comitato misto si riunisce per quanto possibile ogni due anni, alternativamente nell'Unione europea e in Canada. Altre riunioni possono essere decise di comune accordo.

4.   Le decisioni del comitato misto sono prese per consenso. I verbali delle riunioni sono concordati dalle persone designate da ciascuna delle parti per esercitare congiuntamente la presidenza delle riunioni; sono messi a disposizione, unitamente alla relazione, del comitato misto di cooperazione istituito dall'accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica del 1976 tra le Comunità europee e il Canada, nonché dei ministri interessati di ciascuna delle parti.

Articolo 7

Controllo e valutazione

La cooperazione è sottoposta, nei modi appropriati, a un controllo e a una valutazione effettuati su base cooperativa tra le parti, in modo da permettere, se necessario, il riorientamento delle attività di cooperazione in funzione delle necessità o delle opportunità che si manifestino nel corso della loro realizzazione.

Articolo 8

Finanziamento

1.   Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alle politiche e ai programmi della Comunità e del Canada. Il finanziamento avviene sulla base di una corrispondenza complessiva dei fondi tra le parti.

2.   Ciascuna delle parti parte eroga fondi a diretto beneficio:

per la Comunità europea, dei cittadini di uno Stato membro o di persone ufficialmente riconosciute come residenti permanenti dalla legislazione di uno Stato membro,

per il Canada, dei cittadini e residenti permanenti, quali definiti dalla legge canadese.

3.   Le spese sostenute dal comitato misto o per suo conto sono a carico della parte rappresentata dal membro che ha sostenuto le spese. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato misto sono a carico della parte ospitante.

Articolo 9

Entrata del personale

Ciascuna parte adotta tutte le misure opportune e s'impegna al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione nel quadro del presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività, in conformità delle leggi e dei regolamenti rispettivi.

Articolo 10

Altri accordi

1.   Il presente accordo non pregiudica altre forme di cooperazione che possano svolgersi nel quadro di altri accordi tra le parti.

2.   Il presente accordo non pregiudica accordi bilaterali esistenti o futuri tra singoli Stati membri della Comunità europea e il Canada nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 11

Territori cui si applica l’accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio del Canada.

Articolo 12

Clausole finali

1.   Ciascuna delle parti notifica all'altra per iscritto il suo consenso a essere vincolata dal presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l’ultima delle parti ha notificato all’altra il suo consenso.

2.   Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di otto anni e può essere prorogato per accordo scritto tra le parti.

3.   Il presente accordo può essere modificato per accordo scritto tra le parti.

4.   Le modifiche o le proroghe sono stabilite per iscritto ed entrano in vigore alla data convenuta dalle parti.

5.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incidono sulla validità o sulla durata delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso o sugli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'allegato del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo

Fatto a Helsinki, il 5 dicembre 2006 e redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

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ALLEGATO

AZIONI

1.   Istruzione superiore e formazione

1.1.   Le parti forniscono il proprio sostegno a istituti di istruzione superiore e di formazione che costituiscono consorzi misti CE/Canada al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione superiore e della formazione.

1.2.   Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale comprendente istituti di almeno due Stati membri della Comunità europea e almeno due province o territori del Canada.

1.3.   Le attività dei consorzi misti devono di norma implicare una mobilità transatlantica degli studenti nel quadro di programmi di studio comuni, un riconoscimento reciproco dei crediti e una preparazione linguistica e culturale, con un obiettivo di parità dei flussi in ciascuna direzione.

1.4.   Le autorità competenti di ciascuna delle parti stabiliscono di comune accordo i temi prioritari che possono essere oggetto di attività di cooperazione dei consorzi misti CE-Canada.

1.5.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilità degli studenti a consorzi misti formati da istituti d'istruzione superiore e/o di formazione professionale che si sono dimostrati in grado di realizzare con ottimi risultati progetti comuni finanziati dalle parti.

2.   Gioventù

Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad attività a cui partecipano strutture, organizzazioni, operatori e dirigenti giovanili e altri attori di questo settore. Le attività possono consistere in seminari, corsi di formazione, visite di osservazione sul lavoro e visite di studio su determinati temi, quali la cittadinanza, la diversità culturale, il lavoro d'interesse collettivo o volontariato e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale.

3.   Azioni complementari

3.1.   Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari conformemente agli obiettivi del presente accordo, tra cui scambi di esperienze e buone pratiche, la messa in comune di risorse e materiale elettronico nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

3.2.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario a misure politicamente orientate in cui intervengano organizzazioni operanti nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù e che possono consistere in studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro, seminari di sviluppo professionale e valutazioni comparative, e riguardare questioni trasversali relative all'istruzione superiore ed alla formazione professionale, compreso il riconoscimento delle qualifiche e il trasferimento di crediti nell'ambito del sistema europeo di trasferimento di crediti (ECTS).

3.3.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilità degli operatori (compresi i neolaureati e gli operatori in formazione) desiderosi di seguire studi di breve durata o programmi di formazione destinati a sviluppare le loro competenze specializzate in settori che presentano un interesse particolare per le relazioni CE-Canada, da definirsi dalle parti.

3.4.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad un'associazione di ex allievi di cui facciano parte studenti che abbiano partecipati a scambi realizzati da consorzi CE-Canada nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale. Tale associazione può essere gestita da una o più organizzazioni designate congiuntamente dalle parti.

Gestione delle azioni

1.   Ciascuna delle parti può sostenere finanziariamente attività previste dall’accordo.

2.   La gestione delle azioni è assicurata dai responsabili di ciascuna delle parti e può consistere nel:

determinare le norme e le procedure di presentazione delle proposte, compresa l'elaborazione di una guida comune ad uso dei candidati;

stabilire il calendario della pubblicazione dei bandi, della presentazione e della selezione delle proposte;

fornire informazioni sulle attività svolte nel quadro dell’accordo e sulla loro realizzazione;

nominare consulenti ed esperti universitari, anche per la valutazione indipendente delle proposte;

raccomandare progetti da finanziare alle autorità competenti di ciascuna delle parti;

nella gestione finanziaria;

procedere in collaborazione al controllo e alla valutazione.

3.   Di norma, la Comunità europea fornirà un sostegno (comprese le borse) ai partner europei dei progetti e il Canada ai partner canadesi.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Le parti forniscono fondi per l'acquisto dei servizi necessari all'esecuzione ottimale dell'accordo; in particolare, le parti possono organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti, procedere a valutazioni, produrre pubblicazioni o divulgare informazioni connesse.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 397/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2006/965/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità cofinanzia azioni degli Stati membri intese a eradicare, contrastare e sorvegliare le malattie degli animali e le zoonosi, sulla base di programmi annuali approvati secondo le norme e la procedura di cui all’articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3).

(2)

La verifica delle procedure che regolano la partecipazione della Comunità al finanziamento di programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi, tenendo conto in particolare delle esperienze acquisite nell'ambito delle attività svolte dalla task force per il controllo dell’eradicazione delle malattie negli Stati membri, istituita conformemente all’azione 29 del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, ha dimostrato che, adottando una politica di programmi pluriennali e un nuovo elenco delle malattie e delle zoonosi interessate, sarebbe possibile conseguire risultati migliori. Grazie a programmi pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi, sarebbe possibile conseguire in modo più efficiente ed efficace gli obiettivi di questi programmi, con una gestione migliore e più trasparente e un maggiore controllo finanziario dei programmi, a vantaggio di un più efficace utilizzo dei fondi comunitari. Pertanto, è opportuno modificare le disposizioni che regolano tali programmi per rendere possibile anche un eventuale futuro finanziamento di programmi pluriennali.

(3)

Dalla suddetta verifica è emerso inoltre che un elenco ristretto di malattie animali e zoonosi ammissibili al cofinanziamento rafforzerebbe l’efficacia e l’efficienza dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza. L’elenco delle malattie e zoonosi, alla cui eradicazione la Comunità partecipa finanziariamente, dovrebbe essere redatto in funzione delle priorità della Comunità e tenendo conto dei potenziali effetti di tali malattie e zoonosi sulla salute pubblica e sugli scambi internazionali e intracomunitari di animali vivi o di prodotti di origine animale. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni specifiche in materia di lotta contro le zoonosi. Dovrebbe essere possibile modificare l'elenco mediante la procedura del comitato per tener conto delle malattie animali emergenti o di nuovi dati epidemiologici e scientifiche.

(4)

Onde semplificare la procedura di approvazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza presentati dagli Stati membri alla Commissione, si dovrebbe prevedere una decisione unica di approvazione dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità al posto delle due decisioni attualmente necessarie, l’una per stabilire l’elenco dei programmi sovvenzionabili e l’altra per approvare gli stessi.

(5)

Per consentire alla Commissione di monitorare l’attuazione dei programmi, gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione in merito alle misure realizzate, ai risultati conseguiti e alle spese sostenute.

(6)

La decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (4), stabilisce le norme tecniche e le informazioni richieste per i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza oggetto di una domanda di finanziamento comunitario. Tali requisiti tecnici e di informazione dovrebbero essere aggiornati ed adeguati periodicamente e tempestivamente ai progressi tecnici e scientifici e alle conoscenze acquisite con l’attuazione dei programmi. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare e modificare, ove necessario, tali criteri tecnici. La decisione 90/638/CEE del Consiglio dovrebbe essere abrogata di conseguenza.

(7)

La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES (5), dispone l’integrazione dei sistemi informatici preesistenti (Animo e Shift) nel nuovo sistema. È pertanto opportuno tener conto dei progressi tecnici compiuti nell’informatizzazione delle procedure veterinarie e fornire le risorse necessarie per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici integrati del settore veterinario tenendo conto, se del caso, dell'esistenza di banche dati nazionali.

(8)

La raccolta di informazioni è indispensabile ai fini di una migliore messa a punto e attuazione della legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. Inoltre, si avverte l’urgente esigenza di diffondere il più ampiamente possibile in tutta la Comunità le informazioni relative alla legislazione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. È auspicabile, pertanto, estendere l'ambito d’applicazione della decisione 90/424/CEE onde includere la salute animale e la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale nel finanziamento della politica d’informazione nel campo della protezione degli animali.

(9)

La decisione 2006/53/CE del Consiglio, che modifica la decisione 90/424/CEE, disponeva che fosse concesso un contributo finanziario comunitario per le misure di eradicazione attuate dagli Stati membri per combattere l'influenza aviaria. È auspicabile che tale contributo copra anche le spese sostenute dagli Stati membri per indennizzare gli allevatori per le perdite subite a causa della distruzione di uova.

(10)

Inoltre, la decisione 90/424/CEE prevede che agli Stati membri sia fornita assistenza tecnica e scientifica per lo sviluppo della normativa comunitaria e la formazione in campo veterinario. Alla luce dell'esperienza passata, è auspicabile estendere la possibilità di ottenere tale assistenza ad organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

(11)

Ai fini di chiarezza, è inoltre opportuno modificare la decisione 90/424/CEE per consentire ad uno Stato membro di informare la Commissione di essere direttamente minacciato dalla comparsa delle malattie animali in un paese terzo o in un altro Stato membro e di estendere le malattie animali di cui all'articolo 6 di tale decisione a quelle figuranti nell'allegato.

(12)

La decisione 90/424/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi»;

2)

all'articolo 3 bis, paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività e per il valore delle uova distrutte.»;

3)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 3 bis, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafo 1 o all'allegato, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.»;

4)

il titolo del capitolo 3 del titolo I è sostituito dal seguente:

5)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

La Comunità partecipa all'attuazione di una politica d'informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale fornendo un contributo finanziario per:

a)

la creazione e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui una banca dati appropriata per:

i)

la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale;

ii)

la divulgazione delle informazioni di cui al punto i) alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori tenendo conto, se del caso, delle interfacce con le banche dati nazionali;

b)

la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali.»;

6)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«La Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organizzazioni internazionali ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario.»;

7)

l’intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:

8)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

1.   Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato (“programmi”) è introdotta un’azione finanziaria della Comunità.

L’elenco figurante nell’allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 41, per tener conto in particolare delle epizoozie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica o alla luce di nuovi dati epidemiologici o scientifici.

2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

I programmi presentati dopo il 30 aprile non sono ammissibili al finanziamento nell’esercizio successivo.

I programmi presentati dagli Stati membri contengono come minimo:

a)

una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma;

b)

la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma;

c)

la durata prevista del programma, le misure da applicare e gli obiettivi da raggiungere alla sua scadenza;

d)

un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma.

I criteri particolareggiati, compresi quelli che interessano più Stati membri, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 41.

In ciascun programma pluriennale presentato dallo Stato membro, le informazioni richieste secondo i criteri stabiliti nel presente paragrafo sono fornite per ciascun anno del periodo di validità del programma.

3.   La Commissione può invitare uno Stato membro a presentare un programma pluriennale o, eventualmente, ad estendere la durata del programma annuale presentato qualora essa ritenga necessaria una programmazione pluriennale onde garantire una lotta più efficiente ed efficace contro una determinata epizoozia, la sua eradicazione e sorveglianza, a fronte, in particolare, dei rischi che questa può comportare per la salute degli animali e, indirettamente, per la salute pubblica.

La Commissione può coordinare i programmi regionali che coinvolgono più Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri interessati.

4.   La Commissione esamina, sotto il profilo veterinario e finanziario, i programmi presentati dagli Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni supplementari pertinenti che quest'ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma.

La data di scadenza annuale del periodo previsto per la raccolta delle informazioni relative ai programmi è il 15 settembre.

5.   Entro il 30 novembre di ogni anno, è approvato quanto segue secondo la procedura di cui all’articolo 42:

a)

i programmi, eventualmente modificati per tener conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 4;

b)

l’ammontare del contributo finanziario della Comunità;

c)

l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità;

d)

eventuali condizioni cui può essere soggetto il contributo finanziario della Comunità.

I programmi sono approvati al massimo per sei anni.

6.   Le modifiche da apportare ai programmi sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 42.

7.   Per ciascun programma approvato gli Stati membri presentano alla Commissione le seguenti relazioni:

a)

relazioni tecniche e finanziarie intermedie;

b)

entro il 30 aprile di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

8.   Le domande di rimborso delle spese sostenute da uno Stato membro nell'anno precedente per un determinato programma sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile.

In caso di ritardo nella presentazione delle domande di rimborso, il contributo finanziario della Comunità è ridotto il 1° giugno del 25 %, il 1° agosto del 50 %, il 1° settembre del 75 % e il 1° ottobre dello stesso anno del 100 %.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione decide in merito al finanziamento da parte della Comunità, sulla base delle relazioni tecniche e finanziarie presentate, a norma del paragrafo 7, dallo Stato membro interessato.

9.   Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l'autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un'applicazione uniforme della presente decisione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6).

Nel realizzare tali controlli, gli esperti della Commissione possono essere coadiuvati da un gruppo di esperti istituito secondo la procedura di cui all'articolo 41.

10.   Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41.

11.   Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (7) per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all'allegato.

I fondi sono assegnati secondo le procedure di cui al presente articolo, con i seguenti adattamenti:

a)

l'aliquota dell'aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006;

b)

il paragrafo 8 del presente articolo non si applica.

L'eradicazione va effettuata a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (8), o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato, approvato e condotto a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, di detta direttiva

9)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Gli impegni di bilancio della Comunità per il sostegno cofinanziamento dei programmi sono eseguiti annualmente. Gli impegni di spesa per i programmi pluriennali sono decisi in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 maggio 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9). Nel caso dei programmi pluriennali, il primo impegno di bilancio è effettuato dopo la loro approvazione. Ogni impegno successivo da parte della Commissione è effettuato sulla base della decisione di accordare un contributo finanziario di cui all’articolo 24, paragrafo 5.

10)

gli articoli 29, 29 bis, 32 e 33 sono soppressi;

11)

l'articolo 37 bis, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso per l'informatizzazione delle procedure veterinarie inerenti:

a)

agli scambi commerciali intracomunitari e alle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale,

b)

alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali.»;

12)

l'articolo 43 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 43 bis

Ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dei programmi dei vari Stati membri, compresa una illustrazione dei criteri adottati».

13)

l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 90/638/CEE è abrogata a partire dalla data di entrata in vigore della decisione sulla fissazione dei criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 2, quarto comma della decisione 90/424/CEE e delle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10 della stessa decisione.

Articolo 3

Per i programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente decisione continuano ad applicarsi le disposizioni pertinenti della decisione 90/424/CEE, prima che venga modificata dalla presente decisione. A prescindere dall'articolo 24, paragrafo 1 i programmi relativi alla leucosi bovina enzootica e al morbo di Aujeszky; possono essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).

(4)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27 Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63 Decisione modificata dalla decisione 2005/123/CE (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 53).

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(8)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»;

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;


ALLEGATO

Malattie degli animali e zoonosi

Tubercolosi bovina

Brucellosi bovina

Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

Peste suina africana

Malattia vescicolare dei suini

Peste suina classica

Necrosi ematopoietica infettiva

Anemia infettiva del salmone

Antrace

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Influenza aviaria

Rabbia

Echinococcosi

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)

Campilobatteriosi

Listeriosi

Salmonellosi (salmonella zoonotica)

Trichinosi

E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Setticemia emorragica virale (VHS)

Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

Infezione da Bonamia ostreae

Infezione da Marteilia refringens

Malattia dei punti bianchi nei crostacei.


Commissione

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 397/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

concernente la non inclusione dell’alaclor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva

[notificata con il numero C(2006) 6567]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/966/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che la Commissione avvii un programma di lavoro ai fini dell’esame delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Regole dettagliate per l’esecuzione del programma sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 3600/92, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (3), indica le sostanze attive da valutarsi nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro in funzione di relatore in merito alla valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato notifica in tempo debito.

(3)

L’alaclor è una delle 89 sostanze attive designate nel regolamento (CE) n. 933/94.

(4)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92 la Spagna, in quanto Stato membro relatore designato, ha presentato in data 20 luglio 1999 alla Commissione il rapporto contenente la sua valutazione delle informazioni presentate dai notificanti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5)

Una volta ricevuto il rapporto dello Stato membro relatore la Commissione ha avviato consultazioni con esperti degli Stati membri e con i principali notificanti come stabilito all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92. È risultata necessaria l’acquisizione di ulteriori dati. La decisione 2001/810/CE della Commissione (4) stabilisce un termine per la presentazione dei dati a cura del notificante, termine che è scaduto il 25 maggio 2002. La stessa decisione fissa un’ulteriore scadenza il 31 dicembre 2002 per determinati studi di lunga durata.

(6)

La Commissione ha organizzato il 19 dicembre 2003 una riunione tripartita con i principali presentatori di dati e lo Stato membro relatore riguardo a questa sostanza attiva.

(7)

Il rapporto valutativo preparato dalla Spagna è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 4 aprile 2006 con la relazione di esame della Commissione sull’alaclor.

(8)

Il riesame dell'alaclor ha evidenziato una serie di questioni aperte che sono state affrontate dal gruppo scientifico sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui. Il gruppo scientifico è stato invitato a esprimere i propri commenti su due questioni. Il primo quesito era se l’insorgenza di tumori delle conche nasali osservata nel corso di studi sulla cancerogenicità per i ratti valesse anche per gli esseri umani e, in caso di risposta affermativa, se fosse interessato un meccanismo genotossico. Il secondo quesito era se le informazioni presentate per i metaboliti 65, 85, 54, 25, 76 e 51, che superano il livello di 0,1 µg/l, fossero sufficienti a dimostrare la loro irrilevanza. Nel suo parere (5) in relazione al primo quesito il gruppo scientifico è giunto alla conclusione che le prove disponibili fanno pensare che una modalità d’azione diversa dalla genotossicità sia all’origine dei tumori delle conche nasali riscontrati nel corso di studi sulla cancerogenicità per i ratti. Sebbene la modalità d’azione potrebbe essere pertinente per gli umani, è estremamente improbabile che si arrivi a concentrazioni del metabolita attivo tali da scatenare una serie di eventi che portano al cancro. Al secondo quesito il gruppo scientifico ha risposto concludendo che i metaboliti 65, 54 e 25 sono stati adeguatamente testati per individuarne l’eventuale tossicità, ma che la base di dati sulla tossicità è inadeguata nel caso dei metaboliti del suolo 85, 76 e 51. La base dati sulla genotossicità è anche inadeguata per i metaboliti del suolo 85, 76 e 51. Per il metabolita 25 il gruppo scientifico non è stato in grado di concludere che tale metabolita fosse sicuro dal punto di vista della genotossicità. Si conclude che, se le informazioni presentate per i metaboliti 65 e 54 sono sufficienti a dimostrare che non sono rilevanti, una conclusione analoga non può essere raggiunta per i metaboliti 85, 76, 51 e 25.

(9)

Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono stati identificati anche altri aspetti che suscitano preoccupazione. Si è riscontrato che nella concentrazione prevista nella falda freatica di certuni dei metaboliti summenzionati superava il limite massimo accettabile di 0,1 µg/l. Inoltre non è stato possibile escludere che l’alaclor abbia un potenziale cancerogeno. In tale contesto l’alaclor è stato classificato quale cancerogeno di categoria 3 dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (6), del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (7) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. In tal caso si è ritenuto appropriato accrescere i fattori di sicurezza utilizzati nella definizione di un livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO). L’esposizione risultante dalla manipolazione della sostanza e dalla sua applicazione ai tenori, vale a dire alle dosi previste per ettaro, proposti dal notificante supererebbe tale livello e, in altri termini, poterebbe ad un rischio inammissibile per gli operatori.

(10)

Ne consegue che, poiché tali preoccupazioni rimangono irrisolte, le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni presentate non hanno dimostrato che ci si possa attendere, nelle previste condizioni d'uso, che i prodotti fitosanitari contenenti alaclor soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(11)

L’alaclor non dovrebbe essere quindi incluso nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(12)

Si dovrebbero adottare misure per assicurare che le autorizzazioni esistenti relative a prodotti fitosanitari contenenti alaclor siano ritirate entro un periodo di tempo determinato e non vengano rinnovate e che non venga concessa nessuna nuova autorizzazione per tali prodotti.

(13)

Il periodo di moratoria per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti alaclor concesso dagli Stati membri non deve essere superiore a dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle scorte esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(14)

La presente decisione non pregiudica le eventuali azioni che la Commissione potrebbe intraprendere in una fase successiva in relazione a questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare i prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (8), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 (9).

(15)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una domanda relativa all’alaclor conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE ai fini di un'eventuale inclusione nel suo allegato I.

(16)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’alaclor non è incluso quale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri fanno sì che:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alaclor siano ritirate entro il 18 giugno 2007;

b)

a decorrere dal 19 dicembre 2006 non sia concessa nessuna autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti alaclor né rinnovata in virtù della deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso agli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è quanto più breve possibile e scade non oltre il 18 giugno 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/7/CE della Commissione (GU L 248 12.9.2006, pag. 3).

(2)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

(3)  GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1).

(4)  GU L 305 del 22.11.2001, pag. 32.

(5)  Parere del gruppo scientifico sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui formulato su richiesta della Commissione in merito alla valutazione dell’alaclor nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (quesito n. EFSA-Q-2004-48) adottato il 28 ottobre 2004.

(6)  GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(8)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.

(9)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.